ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.055.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
23 febbraio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 055/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 46 del 16.2.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 055/02

Causa C-560/11: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta — Articolo 99 del regolamento di procedura — Risposta che non lascia adito a nessun ragionevole dubbio — Fiscalità — IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva IVA — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Strutture sanitarie pubbliche o private esercitanti un’attività esente — Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati nelle attività esenti — Prorata di detrazione)

2

2013/C 055/03

Causa C-654/11 P: Ordinanza della Corte del 13 dicembre 2012 — Transcatab SpA, in liquidazione/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito della controllata alla sua società controllante — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento)

2

2013/C 055/04

Causa C-521/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 novembre 2012 — T.C. Briels e a./Minister van Infrastructuur en Milieu

3

2013/C 055/05

Causa C-580/12 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 da Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

3

2013/C 055/06

Causa C-581/12 P: Impugnazione proposta l’11 dicembre 2012 da Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione europea

4

2013/C 055/07

Causa C-583/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 12 dicembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

5

2013/C 055/08

Causa C-585/12 P: Impugnazione proposta il 12 dicembre 2012 da Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV/Commissione europea

6

2013/C 055/09

Causa C-591/12 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-569/10, Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

6

2013/C 055/10

Causa C-593/12 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2012 dalla Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012, causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

7

2013/C 055/11

Causa C-616/12 P: Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Ellinika Nafpigeia AE, e 2. Hoern Beteilingungs GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 ottobre 2012, causa T-466/11, Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteiligungs GmbH/Commissione europea

7

2013/C 055/12

Causa C-7/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Stockholm (Svezia) il 7 gennaio 2013 — Skandia America Corporation USA, filial Sverige/Skatteverket

8

 

Tribunale

2013/C 055/13

Causa T-392/07: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Strack/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a domande di conferma di accesso a documenti e a una causa dinanzi al Tribunale — Registro di documenti — Ricorso di annullamento — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Ricevibilità — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale]

9

2013/C 055/14

Causa T-182/10: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Aiscat/Commissione (Aiuti di Stato — Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale — Decisione di archiviare la denuncia — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Pregiudizio individuale — Ricevibilità — Nozione d’aiuto — Risorse di Stato)

9

2013/C 055/15

Causa T-54/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Spagna/Commissione [FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Aiuto al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 (2000-2006), relativo alla regione dell’Andalusia (Spagna) — Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Termine di tre mesi — Direttiva 93/36/CEE — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara]

10

2013/C 055/16

Causa T-237/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM — Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 — Termini del procedimento di opposizione]

10

2013/C 055/17

Causa T-413/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi — Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità — Ricevibilità di nuovi elementi — Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento]

11

2013/C 055/18

Causa T-451/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Gigabyte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Gigabyte — Marchio comunitario denominativo anteriore GIGABITER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

11

2013/C 055/19

Causa T-544/11: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Spectrum Brands (UK)/UAMI — Philips (STEAM GLIDE) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo STEAM GLIDE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

11

2013/C 055/20

Causa T-625/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — BSH/UAMI (ecoDoor) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ecoDoor — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

12

2013/C 055/21

Causa T-205/11: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2012 — Germania/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Termine di ricorso — Tardività — Irrecevibilità)

12

2013/C 055/22

Causa T-228/11 P: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2012 — Barbin/Parlamento (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere)

12

2013/C 055/23

Causa T-320/11: Ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2012 — Ungheria/Commissione (Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità)

13

2013/C 055/24

Causa T-274/12: Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2013 — Alfastar Benelux SA/Consiglio (Ricorso per carenza — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

13

2013/C 055/25

Causa T-326/12: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2012 — Al Toun e Al Toun Group/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire)

14

2013/C 055/26

Causa T-512/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Front Polisario/Consiglio

14

2013/C 055/27

Causa T-529/12 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-51/10, Bermejo Garde/CESE

15

2013/C 055/28

Causa T-530/12 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-41/10, Bermejo Garde/CESE

15

2013/C 055/29

Causa T-539/12: Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Ziegler/Commissione

16

2013/C 055/30

Causa T-542/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Mikhalchanka/Consiglio

17

2013/C 055/31

Causa T-543/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui va)

18

2013/C 055/32

Causa T-544/12: Ricorso proposto il 14 dicembre 2012 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

18

2013/C 055/33

Causa T-546/12: Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)

19

2013/C 055/34

Causa T-550/12: Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — bachmeier/UAMI (oto-soft)

19

2013/C 055/35

Causa T-551/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Coppenrath-Verlag/UAMI — Sembella (Rebella)

20

2013/C 055/36

Causa T-553/12: Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)

20

2013/C 055/37

Causa T-563/12: Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio

21

2013/C 055/38

Causa T-564/12: Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio

21

2013/C 055/39

Causa T-565/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

22

2013/C 055/40

Causa T-574/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — PAN Europe en Stichting Natuur en Milieu/Commissione

22

2013/C 055/41

Causa T-575/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — Pyrox/UAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX)

23

2013/C 055/42

Causa T-5/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio

24

2013/C 055/43

Causa T-11/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)

24

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 055/44

Causa F-147/12: Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

26

2013/C 055/45

Causa F-151/12: Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

26

2013/C 055/46

Causa F-153/12: Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

26

2013/C 055/47

Causa F-161/12: Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — ZZ/ECDC

27

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/1


2013/C 55/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 46 del 16.2.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 38 del 9.2.2013

GU C 32 del 2.2.2013

GU C 26 del 26.1.2013

GU C 9 del 12.1.2013

GU C 399 del 22.12.2012

GU C 389 del 15.12.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/2


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

(Causa C-560/11) (1)

(Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta - Articolo 99 del regolamento di procedura - Risposta che non lascia adito a nessun ragionevole dubbio - Fiscalità - IVA - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva IVA - Detrazione dell’imposta pagata a monte - Strutture sanitarie pubbliche o private esercitanti un’attività esente - Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati nelle attività esenti - Prorata di detrazione)

2013/C 55/02

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti

Ricorrente: Danilo Debiasi

Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interpretazione dell’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano un’attività esente — Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati nelle menzionate attività esenti

Dispositivo

Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non autorizzi la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che preveda, di conseguenza, che il diritto alla detrazione dell’imposta suddetta di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


23.2.2013   

IT

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C 55/2


Ordinanza della Corte del 13 dicembre 2012 — Transcatab SpA, in liquidazione/Commissione europea

(Causa C-654/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito della controllata alla sua società controllante - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Principio della parità di trattamento)

2013/C 55/03

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Transcatab SpA, in liquidazione (rappresentante: G. Mastrantonio, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: L Malferrari, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T-39/06), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale della decisione C(2005) 4012 def. della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia) e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Transcatab con tale decisione nonché la domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di tale importo — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Imputabilità alla società controllante delle infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione al 100 % — Principi fondamentali relativi alla produzione della prova — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Principio della parità di trattamento

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Transcatab SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 49 del 18.02.2012.


23.2.2013   

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C 55/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 novembre 2012 — T.C. Briels e a./Minister van Infrastructuur en Milieu

(Causa C-521/12)

2013/C 55/04

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: T.C. Briels, M. Briels-Loermans, R.L.P. Buchholtz, Stichting A2-Platform Boxtel e. o., e a., H.W.G. Cox, G.P.A. Damman, P.A.M. Goevaers e a., J.H. van Haaren e L.S.P. Dijkman, R.A.H.M. Janssen, M.M. van Lanschot, J.E.A.M. Lelijveld e a., A. Mes e a., A.J.J. Michels, VOF Isphording, e a., M. Peijnenborg e S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte e P.M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel e M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Hart van Brabant e Stichting Boom en Bosch, Stichting Overlast A2 Vught e. o., Streekraad Het Groene Woud en De Meijerij, A.C.M.W. Teulings e Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Heun I e a., M.C.T. Veroude, E.J.A.M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV, e a., M.A.A. van Kessel, Bricorama BV, e a.

Resistente: Minister van Infrastructuur en Milieu

Altre parti nel procedimento: Burgemeester en wethouders van Best, Burgemeester en wethouders van Boxtel

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «non pregiudicherà l’integrità del sito in causa», di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (1), del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debba essere interpretata nel senso che non sussiste alcun pregiudizio per l’integrità del sito in causa nel caso di un progetto che incide sull’area esistente di un tipo di habitat protetto se, nel contesto del progetto stesso, nel sito di cui si tratta viene sviluppata un’area di superficie uguale o maggiore dello stesso tipo di habitat.

2)

Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso che l’espressione «non pregiudicherà l’integrità del sito in causa» deve essere interpretata nel senso che non sussiste alcun pregiudizio per l’integrità del sito Natura 2000, se lo sviluppo di una nuova area di un tipo di habitat debba in tal caso essere considerato come una misura compensativa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.


(1)  GU L 206, pag. 7.


23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/3


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 da Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

(Causa C-580/12 P)

2013/C 55/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, C. O'Daly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza nei limiti in cui il Tribunale ha accolto l'esclusione, stabilita dalla decisione, delle vendite vincolate nel calcolo delle ammende imposte agli altri destinatari della decisione, con ciò discriminando la Guardian;

di conseguenza, ridurre, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l'importo dell'ammenda stabilita dalla decisione e imposta alle ricorrenti di un ammontare corrispondente al 37 % dell'ammenda;

annullare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl c. Commissione, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato ammissibile la lettera della Commissione del 10 febbraio 2012;

di conseguenza, dichiarare inammissibile la lettera della Commissione e eliminarla dal materiale probatorio;

ridurre ulteriormente, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l'ammenda stabilita dalla decisione e imposta alle ricorrenti di un ammontare non inferiore al 25 % dell'ammenda originale, al fine di rimediare al mancato rispetto, da parte del Tribunale, del dovere di garantire un controllo giurisdizionale effettivo entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta; e

condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti relative a questa impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, la sentenza viola il principio di parità di trattamento nell'accogliere l'esclusione, stabilita dalla decisione, delle vendite vincolate nel calcolare le ammende imposte agli altri destinatari della decisione e nell'omettere di sanare la conseguente discriminazione nei confronti della Guardian. Così facendo, la sentenza ha ignorato una consistente giurisprudenza che richiede che, nel calcolare le ammende, le vendite vincolate ricevano lo stesso trattamento delle vendite esterne, salvo che da ciò discenda un vantaggio illegittimo a favore dei produttori integrati. Il ragionamento del Tribunale — secondo il quale la decisione faceva riferimento solo alle «vendite di vetro piano a clienti indipendenti» — non può giustificare la discriminazione nei confronti della Guardian.

In secondo luogo, la sentenza viola le norme del Tribunale sui termini e i principi fondamentali dei diritti alla difesa e alla parità delle armi nel dichiarare ammissibile la lettera della Commissione del 10 febbraio 2012. In tale lettera, inviata un giorno feriale prima dell'udienza, la Commissione ha preteso di introdurre nel materiale probatorio nuove informazioni che non erano già in possesso del Tribunale, nonostante la Commissione avesse avuto molte precedenti occasioni per farlo.

In terzo luogo, sono trascorsi più di tre anni e cinque mesi tra la chiusura della fase scritta e la decisione del Tribunale di aprire la fase orale. Questo ritardo ha violato il diritto delle ricorrenti di cui all'articolo 47 della Carta ad un ricorso effettivo e ad un'udienza entro un termine ragionevole. Ciò va oltre quanto la Corte ha in passato considerato eccessivo, e non può essere giustificato da nessun fattore quale la complessità o il volume delle prove dinanzi al Tribunale. Invece, si trattava di un caso semplice, con la Guardian unica impresa a depositare un ricorso volto all'annullamento della decisione. Il materiale probatorio era limitato ad un numero ristretto di brevi documenti e dichiarazioni, tutte nella lingua del procedimento. La Guardian ha fatto tutto ciò che poteva per semplificare e velocizzare la trattazione della sua impugnazione da parte del Tribunale, incluso rinunciare ad un secondo scambio di memorie nonostante l'importanza della sua impugnazione e — data la brevissima durata della violazione — nonostante l’importo senza precedenti dell'ammenda comminata dalla Commissione.


23.2.2013   

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C 55/4


Impugnazione proposta l’11 dicembre 2012 da Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione europea

(Causa C-581/12 P)

2013/C 55/06

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV (rappresentanti: D.W. Hull, Solicitor, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza impugnata;

(i) annullare l’articolo 2, lettera i), della decisione impugnata (1) nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti; o (ii) ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; o (iii) rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

condannare la Commissione alle spese inerenti all’impugnazione nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza del 27 settembre 2012 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione del 13 settembre 2006 che condanna Kuwait Petroleum Corporation («KPC»), Kuwait Petroleum International Limited («KPI») e Kuwait Petroleum (Nederland) BV («KPN») (KPC, KPI e KPN vengono indicate collettivamente come le «ricorrenti»), congiuntamente e solidamente, al pagamento di un’ammenda di 16,632 milioni di euro per violazione dell’articolo 81 CE a causa della fissazione di prezzi sul mercato olandese del bitume. Ciascuna delle ricorrenti chiede o l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda o la riduzione dell’ammenda, ovvero un rinvio dinanzi al Tribunale per i seguenti motivi:

1)

La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui infligge un’ammenda o, in subordine, dovrebbe essere rinviata dinanzi al Tribunale in quanto viziata da un errore di diritto poiché il Tribunale ha interpretato erroneamente il punto 23, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, il quale dispone che se un richiedente il trattamento favorevole «fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un'incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa», la Commissione può non tenere conto di tali fatti in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda del richiedente il trattamento favorevole. Il Tribunale ha statuito che un fatto viene ignorato dalla Commissione unicamente qualora quest’ultima non ne abbia alcuna conoscenza. Pertanto, anche se la Commissione ha soltanto un’idea molto generica circa l’esistenza di un’intesa e non dispone di alcuna prova diretta che le consenta di dimostrare i fatti relativi a tale intesa, un richiedente il trattamento favorevole che fornisce tali prove non potrebbe beneficiare dell’immunità prevista dall’ultimo paragrafo del punto 23, lettera b). Le ricorrenti sostengono che tale interpretazione del paragrafo è troppo ristretta nonché giuridicamente erronea.

2)

La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha correttamente esaminato le prove dedotte dalle ricorrenti prima di giungere alla conclusione che il valore delle prove fornite alla Commissione dalla KPN nell’ambito della comunicazione sul trattamento favorevole è affievolito dalle informazioni trasmesse da altre parti. Il Tribunale non può giungere a siffatta conclusione senza esaminare le prove fornite dalla KPN e senza porle a confronto con le prove presentate dalle altre parti, cosa che non ha neppure tentato di fare.


(1)  Decisione della Commissione, del 13 settembre 2006, 2007/534/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], GU (2007) L 196, pag. 40.


23.2.2013   

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C 55/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 12 dicembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Causa C-583/12)

2013/C 55/07

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: Sintax Trading OÜ

Resistente: Maksu- ja Tolliamet

Altra parte del procedimento: OÜ Acerra

Questioni pregiudiziali

1)

Se la «procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 (1) possa essere attuata anche presso gli uffici doganali o se «l’autorità competente a deliberare nel merito» oggetto del capo III del regolamento debba essere distinta dalle autorità doganali.

2)

Atteso che, nel secondo considerando del regolamento n. 1383/2003, tra gli obiettivi del regolamento viene indicata la tutela dei consumatori e che, ai sensi del terzo considerando, occorre istituire una procedura adeguata che consenta l’intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto del divieto di introdurre nel territorio doganale della Comunità merci che violino un diritto di proprietà intellettuale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo cui si fa riferimento nel secondo considerando del regolamento medesimo nonché nel primo considerando del regolamento di applicazione n. 1891/2004 (2),

Se il fatto che le misure previste all’articolo 17 del regolamento n. 1383/2003 possano essere applicate soltanto quando il titolare del diritto avvii la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sia compatibile con i menzionati obiettivi, ovvero se, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi medesimi, occorra riconoscere anche alle autorità doganali la possibilità di avviare detta procedura.


(1)  Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).

(2)  Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16).


23.2.2013   

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C 55/6


Impugnazione proposta il 12 dicembre 2012 da Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV/Commissione europea

(Causa C-585/12 P)

2013/C 55/08

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer, W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, P. D. van den Berg)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare i punti della sentenza come richiesto nell’impugnazione,

pronunciarsi definitivamente e annullare la decisione contestata o ridurre l’ammenda come richiesto nell’impugnazione, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per la determinazione in conformità con la sentenza della Corte di giustizia, e

condannare la Commissione europea alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono due motivi. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti volta all’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 13 settembre 2006 (n. C(2006) 4090 def.) relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi).

Con il primo motivo le ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso errori di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata riscontrando che la decisione impugnata dimostra sufficientemente, dal punto di vista giuridico, che la stessa impresa è recidiva. Il Tribunale ha anche commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata concludendo che il criterio descritto nella sentenza nel procedimento T-203/01, Michelin, è soddisfatto. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto riversando l’onere della prova sulle ricorrenti.

Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata concludendo che la Commissione europea aveva diritto ad includere le vendite del prodotto Mexphalte C nel calcolo dell’ammenda. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di procedura avendo omesso di trattare alcuni argomenti addotti dalle ricorrenti. Altresì, il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata omettendo di esaminare l’incoerenza derivante dal fatto che il bitume industriale è stato escluso dal calcolo dell’ammenda. Il Tribunale ha anche distorto il senso di una prova essenziale facendo affidamento su di una lettura inesatta di un documento decisivo per poter giungere ad una conclusione sul Mexphalte C che chiaramente non può essere dedotta da tale documento. Il Tribunale ha, inoltre, commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata nel riesaminare l’ammontare dell’ammenda nell’esercizio della sua giurisdizione di merito. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di procedura ed ha violato le regole che disciplinano l’onere della prova non indagando se la Commissione europea avesse violato il principio di parità di trattamento includendo, nell’ammenda delle ricorrenti, le vendite del Mexphalte C.


23.2.2013   

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C 55/6


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-569/10, Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-591/12 P)

2013/C 55/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentanti: C. Prat, abogado, R. Ciullo, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Panrico SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, nella causa T-569/10;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 7 ottobre 2010 (procedimento R 838/2009-4), in quanto viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

In particolare, la ricorrente sostiene che il Tribunale:

a)

ha commesso un errore di diritto, in quanto ha attribuito una posizione distintiva indipendente all’elemento DOUGHNUTS, basata unicamente sulla conclusione che esso aveva una presunta posizione distintiva media e che era totalmente privo di significato per il consumatore spagnolo medio e, di conseguenza, non formava un insieme unitario o un’unità logica con la componente BIMBO, senza spiegare le ragioni per le quali il carattere distintivo medio della componente DOGHNUTS o l’assenza di significato della stessa avrebbero conferito automaticamente a tale componente un carattere distintivo indipendente nella percezione del pubblico di riferimento;

b)

ha commesso un errore di diritto, in quanto ha basato la conclusione secondo cui esisteva un rischio di confusione, in sostanza, sulla presunzione che l’elemento DOUGHNUTS avesse un ruolo distintivo indipendente, senza prendere in considerazione tutti gli elementi specifici della causa, in particolare il fatto che la prima componente del marchio complesso era un marchio dotato di notorietà. In altri termini, il Tribunale avrebbe interpretato la tesi della sentenza Medion nel senso che l’accertamento di una posizione distintiva indipendente in una delle componenti di un segno complesso rende superfluo, nella valutazione generale del rischio di confusione, analizzare tutti o alcuni degli altri elementi specifici della causa, contrariamente alla teoria della valutazione generale del rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.2.2013   

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C 55/7


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2012 dalla Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012, causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-593/12 P)

2013/C 55/10

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Focus Magazin Verlag GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 nella causa T-204/10;

condannare l’Ufficio a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale, nonché le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (1) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo, nel decidere che l’Ufficio aveva correttamente concluso che il marchio COLOR FOCUS dovesse essere dichiarato nullo a causa di un rischio di confusione.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui la rivendicazione dei diritti fondati sul marchio FOCUS costituisce un «abuso del diritto», ha commesso un errore di diritto che deve essere corretto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.2.2013   

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C 55/7


Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Ellinika Nafpigeia AE, e 2. Hoern Beteilingungs GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 ottobre 2012, causa T-466/11, Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteiligungs GmbH/Commissione europea

(Causa C-616/12 P)

2013/C 55/11

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Ellinika Nafpigeia AEe 2. Hoern Beteilingungs GmbH (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Kaïdatzis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare l’ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012;

accogliere il ricorso proposto secondo i motivi esposti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’atto introduttivo del ricorso proposto, con la conseguenza di modificare in modo inammissibile l’oggetto della causa, in quanto ha considerato come atti impugnati congiuntamente, o come parte dell’atto impugnato, i documenti e gli altri elementi contenuti nel fascicolo relativo alla decisione del 1o dicembre 2010, che in realtà è l’unico atto impugnato;

Il Tribunale è incorso nell’applicazione erronea dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, giudicando che l’atto impugnato non fosse stato identificato nel suo complesso, poiché non erano stati individuati i documenti e gli altri elementi contenuti nel fascicolo relativo alla decisione del 1o dicembre 2010, i quali tuttavia, in realtà, non sono parte dell’atto impugnato e neppure atti impugnati congiuntamente. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale, si sono verificate un’inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei ricorrenti e una violazione del principio fondamentale dell’equità processuale.

Il Tribunale è incorso nell’applicazione erronea dell’articolo 263, paragrafo 6 TFUE, respingendo, in quanto presentato fuori termine, il ricorso contro la decisione del 1o dicembre 2010, di cui però i ricorrenti non hanno avuto — e continuano a non avere — piena conoscenza e, di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso non era neppure cominciato a decorre il termine di ricorso di due mesi. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale si è verificata un’inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Il Tribunale è incorso nell’applicazione erronea degli articoli 64 e 65 del regolamento di procedura, respingendo la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, poiché ha giudicato che i documenti e elementi del fascicolo relativo alla decisione del 1o dicembre 2010, di cui era richiesta la produzione, facessero parte dell’atto impugnato, mentre in realtà costituiscono semplici elementi della sua motivazione. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale si sono verificate un’inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei ricorrenti ed una violazione del principio fondamentale dell’equità processuale.


23.2.2013   

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C 55/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Stockholm (Svezia) il 7 gennaio 2013 — Skandia America Corporation USA, filial Sverige/Skatteverket

(Causa C-7/13)

2013/C 55/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Stockholm

Parti

Ricorrente: Skandia America Corporation USA, filial Sverige

Resistente: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

1)

Se le prestazioni di servizi acquistate presso terzi dallo stabilimento principale di una società situato in un paese terzo e poi da questo cedute alla propria succursale in uno Stato membro, con imputazione alla succursale stessa dei costi dell’acquisizione, costituiscano operazioni imponibili, allorché la succursale appartenga a un gruppo per l’imposta sul valore aggiunto nel medesimo Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo stabilimento principale situato nel paese terzo debba essere considerato quale soggetto passivo non stabilito nello Stato membro ai sensi dell’articolo 196 della direttiva (1), ragion per cui l’imposta sulle operazioni è dovuta dall’acquirente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Tribunale

23.2.2013   

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C 55/9


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Strack/Commissione

(Causa T-392/07) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a domande di conferma di accesso a documenti e a una causa dinanzi al Tribunale - Registro di documenti - Ricorso di annullamento - Diniego implicito di accesso - Interesse ad agire - Ricevibilità - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale)

2013/C 55/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Ladenburger e P. Costa de Oliveira, successivamente P. Costa de Oliveira e B. Conte, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento di tutte le decisioni implicite ed esplicite della Commissione adottate in seguito alla domanda iniziale di accesso ai documenti presentata dal sig. Strack il 20 giugno 2007 e, dall’altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla legittimità delle decisioni implicite di diniego di accesso.

2)

La decisione della Commissione del 25 luglio 2007 che nega l’accesso a un estratto del registro è annullata.

3)

La decisione del 23 ottobre 2007 concernente i documenti dell’OLAF, nei limiti in cui riguarda dati relativi a persone giuridiche, è annullata.

4)

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 15 febbraio 2008 concernenti i documenti della Commissione (esclusi quelli dell’OLAF) sono annullate.

5)

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 9 aprile 2008, concernenti i documenti connessi alla causa T-110/04, nei limiti in cui esse hanno ad oggetto, in primo luogo, la soppressione di dati concernenti persone giuridiche, laddove esse non siano state motivate sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in secondo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, ad eccezione, da un lato, della soppressione relativa ai nomi e agli indirizzi dei funzionari della direzione generale (DG) «Commercio» della Commissione europea e, dall’altro, delle accuse del ricorrente nella causa T-110/04 nei loro confronti e, in terzo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, sono annullate.

6)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

7)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché i due terzi delle spese del sig. Guido Strack.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


23.2.2013   

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C 55/9


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Aiscat/Commissione

(Causa T-182/10) (1)

(Aiuti di Stato - Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale - Decisione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Pregiudizio individuale - Ricevibilità - Nozione d’aiuto - Risorse di Stato)

2013/C 55/14

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) (Roma) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Grespan, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Concessioni autostradali Venete — CAV SpA (rappresentanti: C. Malinconico e P. Clarizia, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) sopporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete — CAV SpA.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall’Aiscat.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


23.2.2013   

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C 55/10


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Spagna/Commissione

(Causa T-54/11) (1)

(FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Aiuto al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 (2000-2006), relativo alla regione dell’Andalusia (Spagna) - Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 - Termine di tre mesi - Direttiva 93/36/CEE - Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara)

2013/C 55/15

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Martínez-Lage Sobredo, e infine A. Rubio González e N. Díaz Abad, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 7700 def. della Commissione, del 16 novembre 2010, recante riduzione dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 Andalusia (2000-2006), nella misura in cui impone una rettifica finanziaria del 100 % dei costi finanziati dal FESR per i contratti nn. 2075/2003 e 2120/2005

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


23.2.2013   

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C 55/10


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)

(Causa T-237/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM - Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto al contraddittorio - Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 - Termini del procedimento di opposizione)

2013/C 55/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Klüpfel e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Casamitjana Lleonart, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o marzo 2011 (procedimento R 1154/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lactimilk, SA e la Lidl Stiftung & Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


23.2.2013   

IT

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C 55/11


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

(Causa T-413/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES - Impedimento assoluto alla registrazione - Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa - Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 6 ter della convenzione di Parigi - Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità - Ricevibilità di nuovi elementi - Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 - Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento)

2013/C 55/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e F.W. Bulst, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

Dispositivo

1)

Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


23.2.2013   

IT

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C 55/11


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Gigabyte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte)

(Causa T-451/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Gigabyte - Marchio comunitario denominativo anteriore GIGABITER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 55/18

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gigabyte Technology Co., Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. F. Schwerbrock)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Robert A. Haskins (Quakertown, Pennsylvania, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2011 (procedimento R 2047/2010-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra Robert A. Haskins e la Gigabyte Technology Co., Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gigabyte Technology Co., Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


23.2.2013   

IT

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C 55/11


Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Spectrum Brands (UK)/UAMI — Philips (STEAM GLIDE)

(Causa T-544/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo STEAM GLIDE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 55/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Malynicz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Botis, successivamente G. Schneider e infine G. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Alonso Domingo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 luglio 2011 (procedimento R 1289/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Koninklijke Philips Electronics NV e la Spectrum Brands (UK) Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Spectrum Brands (UK) Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke Philips Electronics NV.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


23.2.2013   

IT

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C 55/12


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — BSH/UAMI (ecoDoor)

(Causa T-625/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ecoDoor - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 55/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo ecoDoor quale marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


23.2.2013   

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C 55/12


Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-205/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Termine di ricorso - Tardività - Irrecevibilità)

2013/C 55/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all’aiuto di Stato della Germania C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento prevista dalla legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


23.2.2013   

IT

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C 55/12


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2012 — Barbin/Parlamento

(Causa T-228/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Decesso del ricorrente - Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto - Non luogo a provvedere)

2013/C 55/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e E. Despotopoulou, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 15 febbraio 2011, Barbin/Parlamento (F-68/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla presente impugnazione.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


23.2.2013   

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C 55/13


Ordinanza del Tribunale 18 dicembre 2012 — Ungheria/Commissione

(Causa T-320/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità)

2013/C 55/23

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K Szíjjártó e K. Veres, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 28 marzo 2011, che esclude dal finanziamento dell’UE alcune spese sostenute dall’Ungheria a titolo del programma relativo al sostegno per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) nel 2004 (GU L 81, pag. 14).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


23.2.2013   

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C 55/13


Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2013 — Alfastar Benelux SA/Consiglio

(Causa T-274/12) (1)

(Ricorso per carenza - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2013/C 55/24

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: N. Keramidas e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzatos e E. Chatziioakeimidou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda diretta a far dichiarare che il Consiglio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 266 TFUE, omettendo di adottare le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del Tribunale pronunciata il 20 ottobre 2011, Alfastar Benelux/Consiglio (T-57/09, non pubblicata nella Raccolta) e, dall’altro lato, domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340 TFUE

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sulla domanda volta a far dichiarare una carenza, proposta da Alfastar Benelux SA.

2)

La domanda di risarcimento proposta da Alfastar Benelux è respinta in quando manifestamente infondata in diritto.

3)

Alfastar Benelux sopporterà il 50 % delle proprie spese e il 50 % delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. Il Consiglio sopporterà il 50 % delle proprie spese e il 50 % delle spese sostenute da Alfastar Benelux.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


23.2.2013   

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C 55/14


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2012 — Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

(Causa T-326/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 55/25

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun (Al Ghassaneya-Lattakia, Siria) e Al Toun Group (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 311 del 13.10.2012.


23.2.2013   

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C 55/14


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Front Polisario/Consiglio

(Causa T-512/12)

2013/C 55/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (El Ayun) (rappresentante: C.-E. Hafiz, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’atto impugnato e, conseguentemente, ogni atto di attuazione

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del proprio ricorso avverso i) la decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2), nonché ii) il regolamento d’esecuzione (UE) n. 812/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco (GU L 247, pag. 7).

Il ricorrente ritiene, quale rappresentante del popolo sahariano, di essere direttamente e individualmente riguardato da detti atti.

Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del principio di motivazione, mentre invece la motivazione era particolarmente necessaria visto il contesto giuridico e, dall’altro, sulla violazione del diritto ad essere sentiti, dato che il Front Polisario non è stato consultato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali tutelati dall’articolo 67 TFUE, dall’articolo 6 TUE e dai principi posti dalla giurisprudenza, calpestando il diritto all’autodeterminazione del popolo sahariano e incoraggiando la politica di annessione condotta dal Regno di Marocco, ad avviso del ricorrente potenza occupante. Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di coerenza previsto dall’articolo 7 TFUE, attraverso la violazione del principio di sovranità, nonché una violazione dei valori fondanti dell’Unione europea e dei principi alla base della sua azione esterna in contraddizione con gli articoli 2 TUE, 3, paragrafo 5, TUE, 21 TUE e 205 TFUE.

Terzo motivo, vertente su una violazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione europea, e in particolare dell’accordo di associazione concluso tra l’Unione europea e il Regno di Marocco, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di varie norme di diritto internazionale, tra cui il diritto all’autodeterminazione, l’effetto relativo dei Trattati e le disposizioni essenziali del diritto internazionale umanitario.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità degli atti contestati, in quanto l’illiceità del comportamento dell’Unione europea in forza del diritto internazionale comporta l’illegittimità di tali atti.


23.2.2013   

IT

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C 55/15


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-51/10, Bermejo Garde/CESE

(Causa T-529/12 P)

2013/C 55/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 settembre 2012, causa F-51/10, nei limiti in cui (i) rigetta, in quanto irricevibili, le conclusioni volte all'annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09, (ii) non statuisce sulle conclusioni volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento danni e (iii) non statuisce sui motivi di fondo sollevati a sostegno delle prime conclusioni volte all'annullamento dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;

di conseguenza,

accogliere le seconde e terze conclusioni della ricorrente in primo grado e, pertanto,

annullare tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09;

condannare il convenuto al pagamento di 1 000 euro a titolo di risarcimento del danno;

accogliere le prime conclusioni del ricorrente in primo grado sulla base dei motivi attinenti al merito da lui sollevati e, pertanto, annullare l'avviso di posto vacante n. 43/09 del CESE in ragione di tali medesimi motivi;

condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione della condizione del rispetto del procedimento precontenzioso preliminare e su una violazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, poiché il Tribunale della funzione pubblica rigetta, in quanto irricevibile, il capo delle conclusioni del ricorrente volto all’annullamento di tutte le decisioni adottate sulla base dell'avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.

2)

Secondo motivo, vertente su un diniego di giustizia, su una violazione del diritto fondamentale di accedere al giudice e su una violazione dell’obbligo di motivazione, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sul capo delle conclusioni del ricorrente volto al risarcimento del danno.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, non avendo statuito il Tribunale della funzione pubblica sui motivi di fondo sollevati in primo grado a sostegno del capo delle conclusioni del ricorrente volto all'annullamento dell’avviso di posto vacante del CESE n. 43/09.


23.2.2013   

IT

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C 55/15


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-41/10, Bermejo Garde/CESE

(Causa T-530/12 P)

2013/C 55/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 25 settembre 2012, causa F-41/10;

di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto,

annullare la decisione del Presidente del CESE n. 88/10 A, del 3 marzo 2010, recante rigetto della domanda presentata dal ricorrente il 7 dicembre 2009 e la sua riassegnazione;

annullare l'addendum alla decisione n. 88/10, del 25 marzo 2010;

annullare la decisione n. 133/10 A, del 24 marzo 2010, recante cessazione delle funzioni del ricorrente di Capo unità del Servizio giuridico con effetto immediato e la sua riassegnazione quale Capo unità presso un altro servizio a partire dal 6 aprile 2010;

annullare la decisione del presidente del CESE n. 184/10 A, del 13 aprile 2010, con la quale si riassegna il ricorrente alla Direzione della logistica con effetto a decorrere dal 6 aprile 2010;

condannare il convenuto al pagamento di 17 500 euro a titolo di risarcimento danni;

condannare il convenuto alla totalità delle spese;

condannare il convenuto a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi. A suo giudizio, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che egli avesse subito un pregiudizio a motivo della comunicazione di informazioni alla sua gerarchia, poiché è stato privato delle sue funzioni di Capo del servizio giuridico, ma altresì che tale pregiudizio non fosse derivato da una violazione degli articoli 12bis e 22bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione della nozione di atto che arreca pregiudizio nonché su uno snaturamento del fascicolo (con riferimento principalmente ai punti 44-64 della sentenza impugnata).

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa nonché su una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (con riferimento ai punti 114-118 della sentenza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 12bis, 22bis e 86 dello Statuto, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione e su uno snaturamento del fascicolo (con riferimento principalmente ai punti 133 e seguenti della sentenza impugnata).

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 86 dello Statuto, dell'allegato IX dello Statuto, delle disposizioni generali di esecuzione dell'allegato IX dello Statuto e del principio del rispetto dei diritti della difesa, nonché su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell'obbligo di motivazione (con riferimento principalmente ai punti 75-78 della sentenza impugnata).

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione delle regole relative alla competenza dell'autore dell'atto nonché su una violazione dell'articolo 22bis dello Statuto e dell'articolo 72 del regolamento interno del CESE (con riferimento ai punti 70-71 della sentenza impugnata).


23.2.2013   

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C 55/16


Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Ziegler/Commissione

(Causa T-539/12)

2013/C 55/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Bellis, M. Favart e A. Bailleux)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la Commissione europea ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea nei confronti della ricorrente;

condannare l'Unione europea a corrispondere alla ricorrente l'importo di 1 472 000 euro, aumentato degli interessi a partire dall’11 marzo 2008 fino alla data del completo pagamento, nonché l'importo di 112 872,50 euro per anno dall’11 marzo 2008, aumentato degli interessi fino alla data del completo pagamento;

condannare l'Unione europea alle spese del grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il danno del quale la ricorrente chiede il risarcimento all'Unione europea comprende due capi distinti.

1)

In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver subito un danno dall'ammenda di 9 200 000 euro, aumentata degli interessi al tasso di 7,60 % per anno, che le è stata inflitta dalla decisione della Commissione dell’11 marzo 2008, nel procedimento COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali, per una violazione della quale l'Unione sarebbe parzialmente responsabile. Il danno che la ricorrente asserisce di avere subito sarebbe determinato da una duplice illegittimità ascrivibile all'Unione europea.

Da una parte, subordinando il rimborso delle spese di trasloco dei suoi funzionari alla raccolta, da parte di questi, di tre differenti preventivi di trasloco, e astenendosi dall'esercitare il benché minimo controllo sull’attuazione di questo obbligo, quando addirittura conosceva perfettamente le conseguenze alle quali la detta pratica avrebbe dato luogo, l’Unione avrebbe creato un contesto regolamentare favorevole alla commissione della violazione dell’articolo 101 TFUE per la quale le società di trasloco sono state successivamente sanzionate. Così facendo, l'Unione avrebbe violato il suo dovere di diligenza e il diritto fondamentale della ricorrente ad una buona amministrazione.

Dall'altra parte, sollecitando i preventivi di comodo presso la ricorrente, i funzionari dell'Unione europea nella loro qualità di agenti avrebbero indotto direttamente la ricorrente a commettere la violazione per la quale è stata condannata. Per mezzo dei suoi funzionari, l’Unione europea avrebbe pertanto contribuito alla violazione dell’articolo 101 TFUE che essa ha successivamente sanzionato e avrebbe, per giunta, violato il diritto della ricorrente ad un processo equo.

2)

In secondo luogo, a partire dall'adozione della decisione dell’11 marzo 2008, la ricorrente soffrirebbe di un mancato guadagno significativo in ragione del fatto che, non essendo cessata la pratica dei preventivi di comodo, il suo rifiuto di rispondere favorevolmente a tali domande avrebbe per effetto di escluderla dai mercati interessati, con la conseguenza che la ricorrente non fornirebbe che un numero molto limitato di servizi di trasloco ai funzionari delle istituzioni europee. Ciò costituirebbe un inadempimento dell'Unione al suo dovere di diligenza che sarebbe all'origine del danno così subito dalla ricorrente.


23.2.2013   

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C 55/17


Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Mikhalchanka/Consiglio

(Causa T-542/12)

2013/C 55/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-196/11, AX/Consiglio (1).


(1)  GU 2012, C 165, pag. 19.


23.2.2013   

IT

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C 55/18


Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Grau Ferrer/UAMI — Rubio Ferrer (Bugui va)

(Causa T-543/12)

2013/C 55/31

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spagna), Alberto Rubio Ferrer (Xeraco)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, dell’11 ottobre 2012, procedimenti R 274/2011-4 e R 520/2011-4, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, respingendo quindi integralmente il marchio figurativo comunitario n. 7 338 031«Bugui va», per tutti i prodotti e servizi richiesti (classi 31, 35 e 39);

condannare le parti convenute alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del RMC.

Motivi e principali argomenti

Richiedenti il marchio comunitario: Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Bugui va» per prodotti e servizi delle classi 31, 35 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 7 338 031

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «Bugui» e marchio figurativo comunitario contenente l’elemento denominativo «BUGUI De la huerta a casa FRUITS FROM THE SPANISH VEGETABLE GARDEN», per prodotti e servizi delle classi 31, 32 e 39

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto in toto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, nonché violazione della regola 48 del regolamento n. 2868/95


23.2.2013   

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C 55/18


Ricorso proposto il 14 dicembre 2012 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

(Causa T-544/12)

2013/C 55/32

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1o ottobre 2012, nel procedimento R 1883/2011-5; e

condannare il convenuto e, se del caso, le intervenienti, alle spese dei procedimenti e del ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «PENSA PHARMA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 4954831

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità erano fondate sui motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5) e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


23.2.2013   

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C 55/19


Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Pensa Pharma/UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)

(Causa T-546/12)

2013/C 55/33

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o ottobre 2012, procedimento R 1884/2011-5; e

condannare il convenuto e, se del caso, gli intervenienti al pagamento delle spese processuali nonché di quelle del procedimento dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «pensa» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione comunitaria n. 4963542.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità si fondavano sui motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, e 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio in Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario per tutti i prodotti e i servizi contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


23.2.2013   

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C 55/19


Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — bachmeier/UAMI (oto-soft)

(Causa T-550/12)

2013/C 55/34

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bachmeier GmbH & Co. KG (Ramsau b. Berchtesgaden, Germania) (rappresentante: avvocato D. Donath)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 ottobre 2012, procedimento R 1784/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «oto-soft», per prodotti e servizi delle classi 1, 7, 8, 10, 41 e 44 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 836 081

Decisione dell’esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


23.2.2013   

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C 55/20


Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Coppenrath-Verlag/UAMI — Sembella (Rebella)

(Causa T-551/12)

2013/C 55/35

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentante: avvocato D. Pohl)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sembella GmbH (Timelkam, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 ottobre 2012, procedimento R 1681/2011-2;

condannare l’UAMI alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Rebella», per prodotti delle classi 20 e 24 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8 498 735

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sembella GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Sembella», per prodotti delle classi 17, 20 e 22

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


23.2.2013   

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C 55/20


Ricorso proposto il 24 dicembre 2012 — Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX MOUCHES)

(Causa T-553/12)

2013/C 55/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. G. Barbaut)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 ottobre 2012, procedimento R 1709/2011-2;

riformare detta decisione;

condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BATEAUX-MOUCHES» per servizi delle classi 39, 41 e 43 — domanda di registrazione n. 5 666 631.

Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.


23.2.2013   

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C 55/21


Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-563/12)

2013/C 55/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico per la sua inclusione.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione.


(1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).


23.2.2013   

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C 55/21


Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio

(Causa T-564/12)

2013/C 55/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano al ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerlo nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che la sua inclusione si fonda su un errore di fatto manifesto.

2)

Secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.

3)

Terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4)

Quarto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerlo nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione.


(1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58)

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16)


23.2.2013   

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C 55/22


Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

(Causa T-565/12)

2013/C 55/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitor e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;

dichiarare che l’annullamento esplica efficacia immediata e non ammetterne la sospensione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico o fattuale per la sua inclusione.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell’elenco.

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione.


(1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).


23.2.2013   

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C 55/22


Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — PAN Europe en Stichting Natuur en Milieu/Commissione

(Causa T-574/12)

2013/C 55/40

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) e Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. F. Martens)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 16 ottobre 2012 della convenuta, con cui sono state dichiarate ricevibili ma infondate le domande delle ricorrenti di riesame del regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono un motivo unico relativo alla violazione degli articoli 11, 168, 169 e 191 TFUE, degli articoli 7, 35 e 38 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, degli articoli 1, 14, n. 2, 22, 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 396/2005 (1), degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2) e degli articoli 4 e 10 della direttiva n. 91/414/CEE (3).

Le ricorrenti negano che i livelli massimi di residui (LMR) vengano stabiliti al livello più basso raggiungibile conformemente alle buone pratiche agricole.

Le ricorrenti sostengono che i fascicoli non sono stati esaminati rigorosamente. La convenuta adduce in particolare che gli articoli 22-25 del regolamento (CE) n. 396/2005 non stabiliscono in alcun modo il procedimento per la valutazione completa di tutto il fascicolo nel corso della prima adozione di LMR provvisori.

Inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione l’esposizione cumulativa dei consumatori.

Infine, un gran numero di LMR provvisori violerebbe i criteri relativi alla salute.


(1)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


23.2.2013   

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C 55/23


Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — Pyrox/UAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX)

(Causa T-575/12)

2013/C 55/41

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pyrox GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentante: avvocato T. Eigen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Köb Holzheizsysteme GmbH (Wolfurt/VBG, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 ottobre 2012, procedimenti riuniti R 2187/2011-1 e R 2507/2011-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «PYROX», per prodotti delle classi 4, 7 e 11 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8 612 781

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Köb Holzheizsysteme GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «PYROT», per prodotti della classe 11

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


23.2.2013   

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C 55/24


Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio

(Causa T-5/13)

2013/C 55/42

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti, in quanto il Consiglio non ha effettuato un’audizione della ricorrente, in difetto di qualsiasi indicazione contraria che potesse giustificarlo, in relazione, in particolare, all’imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di notifica, dal momento che il Consiglio non ha comunicato alla ricorrente le misure controverse.

3)

Terzo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione, dal momento che il Consiglio ha confermato alla ricorrente il contenuto limitato della motivazione, mentre non ha dato risposta alle richieste di accesso alla documentazione.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, dal momento che la ricorrente non ha avuto la concreta possibilità di presentare le sue osservazioni in relazione alle conclusioni del Consiglio, dato che queste ultime non sono state comunicate alla ricorrente medesima.

5)

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente non è una società controllata dalla National Iranian Oil Company e, in ogni caso, il Consiglio non ha dimostrato che, anche qualora fosse una controllata di quest’ultima, tale circostanza comporterebbe un beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario alla finalità perseguita dalle misure controverse.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale di proprietà, dato che, imponendo misure restrittive sulle attività bancarie e sugli altri impegni contrattuali in corso della ricorrente, il Consiglio ha violato il diritto fondamentale di proprietà adottando misure la cui proporzionalità non può essere accertata.


(1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58)

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16)


23.2.2013   

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C 55/24


Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)

(Causa T-11/13)

2013/C 55/43

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (rappresentanti: avvocati H. Timmann ed E. Schaper)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Irega AG (Zuchwil, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2012, procedimento R 1522/2011-1 e dichiarare la nullità del marchio comunitario «MEGO», n. 3 786 134, o, in subordine, annullare la decisione e rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché si pronunci nuovamente;

condannare la controinteressata e l’UAMI alle spese del procedimento di annullamento, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MEGO», per prodotti delle classi 6 e 20 — marchio comunitario n. 3 786 134

Titolare del marchio comunitario: Irega AG

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio denominativo «TEGO», marchio denominativo nazionale e comunitario «TEGOMETALL» e registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Tegometall», per prodotti delle classi 6, 20 e 21

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

erronea applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata;

violazione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

23.2.2013   

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C 55/26


Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-147/12)

2013/C 55/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente prima dell’entrata in servizio in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari e, se necessario, l’annullamento della decisione di conferma di detto trasferimento.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 3 febbraio 2012 di applicare i parametri indicati nelle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2001 per il trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione dell’11 ottobre 2012 di conferma di detto trasferimento;

condannare la Commissione alle spese.


23.2.2013   

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C 55/26


Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-151/12)

2013/C 55/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante diniego al ricorrente del beneficio dell’indennità di dislocazione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del PMO del 6 marzo 2012 recante diniego al ricorrente del beneficio dell’indennità di dislocazione in conformità all’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto;

se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 31 agosto 2012;

condannare la Commissione alle spese.


23.2.2013   

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C 55/26


Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-153/12)

2013/C 55/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Kerger)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione recante diniego del beneficio dell’assegno di famiglia nonché della pensione di reversibilità per la partner del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 25 settembre 2012;

dichiarare illegittimo e annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sub iv), dell’allegato VII dello Statuto a causa della sua natura discriminatoria;

dichiarare illegittimo e annullare l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto;

dichiarare che il ricorrente ha diritto all’assegno di famiglia con effetto retroattivo a decorrere dal 13 dicembre 2011, nonché al beneficio della pensione di reversibilità per la sua partner;

disporre tutti gli adempimenti al riguardo;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.


23.2.2013   

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C 55/27


Ricorso proposto il 28 dicembre 2012 — ZZ/ECDC

(Causa F-161/12)

2013/C 55/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. V. Kolias)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce aver subito a motivo del suo licenziamento.

Conclusioni del ricorrente

Condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente una somma pari ad almeno EUR 118 500 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare l’ECDC alle spese.