ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.051.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2013/C 051/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 051/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6810 — E.ON/Sabanci/Enerjisa) ( 1 ) |
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2013/C 051/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6798 — CDC/BULL/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 051/04 |
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2013/C 051/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 051/06 |
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2013/C 051/07 |
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2013/C 051/08 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi denominata Permis des Deux Ormes) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze |
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2013/C 051/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 051/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec) ( 1 ) |
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2013/C 051/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2013
relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di gestione e stoccaggio dei rifiuti solidi situato nel sito della centrale nucleare di Ignalina, Lituania
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
2013/C 51/01
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che discendono da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 27 giugno 2012 la Commissione europea ha ricevuto dal governo lituano, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto di gestione e stoccaggio dei rifiuti solidi.
In base a tali dati e a ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 16 luglio 2012 e il 9 settembre 2012, e trasmesse dalle autorità lituane il 6 settembre 2012 e il 13 novembre 2012, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Lettonia, è di 9 km. Il secondo Stato membro più vicino è la Polonia, situata a circa 250 km di distanza. La Repubblica di Bielorussia, paese confinante, è a 6 km di distanza; |
2. |
in condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non sono tali da comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo; |
3. |
i rifiuti solidi radioattivi secondari saranno trasferiti negli appositi impianti di trattamento o smaltimento presenti sul sito di Ignalina; |
4. |
in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri o di paesi limitrofi potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto di gestione e stoccaggio dei rifiuti solidi, situato nel sito della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese terzo limitrofo.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2013
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni delle seguenti direttive: direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6810 — E.ON/Sabanci/Enerjisa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 51/02
In data 14 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6810. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6798 — CDC/BULL/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 51/03
In data 30 gennaio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6798. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 febbraio 2013
2013/C 51/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3186 |
JPY |
yen giapponesi |
122,85 |
DKK |
corone danesi |
7,4596 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86420 |
SEK |
corone svedesi |
8,4615 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2290 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4755 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,496 |
HUF |
fiorini ungheresi |
292,47 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6997 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1735 |
RON |
leu rumeni |
4,3795 |
TRY |
lire turche |
2,3656 |
AUD |
dollari australiani |
1,2859 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3437 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2267 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5796 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6344 |
KRW |
won sudcoreani |
1 435,48 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,7640 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2274 |
HRK |
kuna croata |
7,5905 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 807,01 |
MYR |
ringgit malese |
4,0975 |
PHP |
peso filippino |
53,829 |
RUB |
rublo russo |
40,0680 |
THB |
baht thailandese |
39,373 |
BRL |
real brasiliano |
2,5935 |
MXN |
peso messicano |
16,8313 |
INR |
rupia indiana |
72,0020 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/5 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 28 ottobre 2011
che modifica gli impegni n. 73 e n. 84 esposti nella decisione relativa al caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez
(Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)
[notificata con il numero C(2011) 7572]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
2013/C 51/05
Il 28 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una decisione che modifica gli impegni presi in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), e in particolare del suo articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata della decisione completa è disponibile nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della Direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4180
I. INTRODUZIONE
(1) |
Con decisione del 14 novembre 2006 (2) la Commissione ha autorizzato la concentrazione GDF/Suez a condizione che fossero rispettati gli impegni presi («gli impegni»). |
(2) |
Tra gli impegni figuravano, tra l’altro: i) lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas in Francia e l’immissione sul mercato della capacità eccedentaria (impegno n. 73), e ii) l’installazione di un impianto per la depurazione del gas a Taisnières, sulla frontiera franco-belga (impegno n. 84). |
(3) |
Con lettere del 9 novembre 2009, del 24 giugno 2011 e del 18 luglio 2011 GDF Suez (la nuova entità nata dalla concentrazione del 16 luglio 2008) ha informato la Commissione delle difficoltà incontrate nell’attuare gli impegni n. 73 e n. 84 e ha chiesto di modificarli («le richieste»). Il gruppo ha proposto inoltre impegni modificati per quanto riguarda l’impegno n. 73 e ha comunicato alla Commissione che il sito di Hauterive avrebbe sostituito il sito Alsace inizialmente indicato nello stesso impegno. |
(4) |
Per quanto riguarda l’impegno n. 73, dalla valutazione delle richieste di GDF Suez è emerso che esistono fondati motivi per rimandare la vendita delle capacità di stoccaggio (ma non la data entro la quale tali capacità devono essere immesse sul mercato come previsto negli impegni) ed accettare la richiesta di GDF Suez di modificare gli impegni al fine di assicurare il successo della vendita. In particolare, gli impegni modificati relativi alla vendita delle capacità pluriennali, al massimale del prezzo di riserva e al calendario per la prenotazione delle capacità di trasmissione del gas possono garantire in futuro il buon esito della vendita delle capacità di stoccaggio. |
(5) |
Per quanto riguarda l’impegno n. 84, dalla valutazione è emerso che la costruzione dell’impianto di depurazione del gas è seriamente compromessa da fattori che sfuggono al controllo di GDF Suez e inoltre non corrisponde più all’effettiva domanda di mercato. Pertanto, si può ritenere che la richiesta di GDF Suez di essere esentata dall’obbligo di rispettare l’impegno n. 84 sia fondata. |
II. CONCLUSIONE
(6) |
Per le ragioni summenzionate, si conclude che:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez, decisione della Commissione del 14 novembre 2006.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/6 |
Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4)
2013/C 51/06
La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale degli Affari interni.
REPUBBLICA CECA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell'8.7.2011
1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme
— |
Povolení k pobytu (Permesso di soggiorno, sticker uniforme sul documento di viaggio — rilasciato dal 1o maggio 2004 ai cittadini di paesi terzi per soggiorni permanenti o di lunga durata (la pertinente finalità del soggiorno è indicata sullo sticker; a decorrere dal 4 luglio 2011 tali permessi possono essere rilasciati in via temporanea (durante la procedura di proroga dei precedenti permessi di soggiorno di lunga durata o in casi di emergenza). |
2. Altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi aventi valore equivalente ad un permesso di soggiorno
— |
Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea — rilasciata a cittadini di paesi terzi — familiari di cittadini dell’UE per soggiorni temporanei — libretto blu, rilasciata dal 27 aprile 2006 al 31 dicembre 2012). |
— |
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie (Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione europea — rilasciata a cittadini di paesi terzi — familiari di cittadini dell’UE per soggiorni temporanei — libretto blu, rilasciata dal 1o gennaio 2013). |
— |
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (Carta di soggiorno permanente, libretto verde –—rilasciata dal 27 aprile 2006 a cittadini di paesi terzi — familiari di cittadini dell’UE; fino al 21 dicembre 2007 questo documento è stato rilasciato anche a cittadini SEE/svizzeri. |
— |
Potvrzení o přechodném pobytu na území (Certificato di soggiorno temporaneo, documento pieghevole — rilasciato dal 27 aprile 2006 a cittadini UE/SEE/svizzeri). |
— |
Povolení k pobytu (Permesso di soggiorno, sticker sul documento di viaggio — rilasciato dal 15 marzo 2003 al 30 aprile 2004 a cittadini di paesi terzi che risiedono permanentemente). |
— |
Průkaz o povolení k pobytu pro cizince (Permesso di soggiorno, libretto verde — rilasciato dal 1996 al 1o maggio 2004 a cittadini di paesi terzi che risiedono permanentemente, dal 1o maggio 2004 al 27 aprile 2006 per il soggiorno temporaneo o permanente di familiari di cittadini UE e di cittadini SEE/svizzeri e loro familiari). |
— |
Průkaz o povolení k pobytu pro cizince (Permesso di soggiorno, libretto verde — rilasciato a cittadini SEE/svizzeri e a loro familiari dalla data di adesione della Repubblica ceca allo spazio Schengen). |
— |
Průkaz povolení k pobytu azylanta (Permesso di soggiorno per rifugiati, libretto grigio — rilasciato a coloro cui è stato concesso l’asilo; rilasciato dal 1o gennaio 2001; a decorrere dal 4 luglio 2011 questi documenti sono rilasciati solo in casi di emergenza). |
— |
Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany (Permesso di soggiorno per persone sotto protezione sussidiaria, libretto giallo — rilasciato a coloro cui è stata concessa la protezione sussidiaria; rilasciato dal 1o settembre 2006; a decorrere dal 4 luglio 2011 questi documenti sono rilasciati solo in casi di emergenza). |
— |
Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951 [Documento di viaggio, Convenzione del 28 luglio 1951 — rilasciato dal 1o gennaio 1995 (dal 1o settembre 2006 come passaporto elettronico)] |
— |
Cizinecký pas [Passaporto per stranieri — se rilasciato a un apolide (indicato nelle pagine interne con un timbro ufficiale dalla dicitura «Úmluva z 28. září 1954/Convenzione del 28 settembre 1954» — rilasciato dal 17 ottobre 2004) (dal 1o settembre 2006 come passaporto elettronico)] |
— |
Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie (Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea, documento cartaceo — rilasciato dal 1o aprile 2006). |
— |
Identifikační průkazy vydané Ministerstvem zahraničních věcí (Carte d’identità rilasciate dal Ministero degli Esteri)
|
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/9 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22)
2013/C 51/07
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.
FINLANDIA
Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
Frontiere terrestri (Finlandia–Russia)
1) |
Haapovaara (*) |
2) |
Imatra |
3) |
Inari (*) |
4) |
Karttimo (*) |
5) |
Kurvinen (*) |
6) |
Kuusamo |
7) |
Leminaho (*) |
8) |
Niirala |
9) |
Nuijamaa |
10) |
Parikkala (*) |
11) |
Raja-Jooseppi |
12) |
Salla |
13) |
Vaalimaa |
14) |
Vainikkala (rail) |
15) |
Vartius |
NOTA:
I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco (*) sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.
Aeroporti
1) |
Enontekiö |
2) |
Helsinki–Hernesaari (solo per elicotteri) |
3) |
Helsinki–Malmi |
4) |
Helsinki–Vantaa |
5) |
Ivalo |
6) |
Joensuu |
7) |
Jyväskylä |
8) |
Kajaani |
9) |
Kemi–Tornio |
10) |
Kittilä |
11) |
Kokkola–Pietarsaari |
12) |
Kuopio |
13) |
Kuusamo |
14) |
Lappeenranta |
15) |
Maarianhamina |
16) |
Mikkeli |
17) |
Oulu |
18) |
Pori |
19) |
Rovaniemi |
20) |
Savonlinna |
21) |
Seinäjoki |
22) |
Tampere–Pirkkala |
23) |
Turku |
24) |
Vaasa |
25) |
Varkaus |
Frontiere marittime
Valichi portuali per navi da pesca e mercantili
1) |
Eckerö |
2) |
Eurajoki |
3) |
Färjsundet |
4) |
Förby |
5) |
Hamina |
6) |
Hanko (anche per imbarcazioni da diporto) |
7) |
Haukipudas |
8) |
Helsinki |
9) |
Inkoo |
10) |
Kalajoki |
11) |
Kaskinen |
12) |
Kemi |
13) |
Kemiö |
14) |
Kirkkonummi |
15) |
Kokkola |
16) |
Kotka |
17) |
Kristiinankaupunki |
18) |
Lappeenranta |
19) |
Loviisa |
20) |
Långnäs |
21) |
Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto) |
22) |
Merikarvia |
23) |
Naantali |
24) |
Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto) |
25) |
Oulu |
26) |
Parainen |
27) |
Pernaja |
28) |
Pietarsaari |
29) |
Pohja |
30) |
Pori |
31) |
Porvoo |
32) |
Raahe |
33) |
Rauma |
34) |
Salo |
35) |
Sipoo |
36) |
Taalintehdas |
37) |
Tammisaari |
38) |
Tornio |
39) |
Turku |
40) |
Uusikaupunki |
41) |
Vaasa |
Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto
1) |
Åland |
2) |
Haapasaari |
3) |
Hanko |
4) |
Nuijamaan satama |
5) |
Santio |
6) |
Suomenlinna |
Stazioni di guardacoste e di guardie di frontiera che servono da valichi di frontiera per idrovolanti
1) |
Åland |
2) |
Hanko |
3) |
Kotka |
4) |
Porkkala |
5) |
Suomenlinna |
SVIZZERA
Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007
ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA
Frontiere aeree
1) |
Bâle–Mulhouse |
2) |
Genève–Cointrin |
3) |
Zurich |
4) |
Saint-Gall–Altenrhein SG |
5) |
Berne–Belp |
6) |
Granges |
7) |
La-Chaux-de-Fond–Les Eplatures |
8) |
Lausanne–La Blécherette |
9) |
Locarno–Magadino |
10) |
Lugano–Agno |
11) |
Samedan |
12) |
Sion |
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/13 |
Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi denominata «Permis des Deux Ormes»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 51/08
Con domanda presentata il 13 giugno 2012, la società Vermilion REP SAS, con sede sociale in Route de Pontenx, boîte postale no 5, 40161 Parentis-en-Born cedex (Francia), ha richiesto, per una durata di cinque (5) anni, una concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, denominata «Permis des Deux Ormes», riguarda il territorio dei dipartimenti della Marne e della Seine-et-Marne.
Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi del meridiano e del parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche in gradi; il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.
Vertice |
Longitudine est |
Latitudine nord |
A |
01,20 |
54,20 |
B |
01,40 |
54,20 |
C |
01,40 |
54,10 |
D |
01,50 |
54,10 |
E |
01,50 |
54,00 |
F |
01,40 |
54,00 |
G |
01,40 |
54,10 |
H |
01,21 |
54,10 |
I |
01,21 |
54,15 |
J |
01,20 |
54,15 |
La superficie così delimitata è di circa 194 km2.
Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo di cui agli articoli 4 e 5 del decreto francese 2006-648 del 2 giugno 2006 modificato relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese 2006-648 del 2 giugno 2006 modificato, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al Ministero dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia all’indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi avranno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 15 luglio 2014.
Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività
I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto francese 2006-649 modificato del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Ministero dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia al seguente indirizzo:
Direction générale de l’énergie et du climat — Direction de l’énergie, Bureau exploration et production des hydrocarbures, Grande Arche, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex, France — Telefono: +33 140819527.
Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/15 |
Invito a manifestare interesse a partecipare al comitato scientifico dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
2013/C 51/09
Il presente invito è rivolto a esperti in campo scientifico che desiderino essere considerati ai fini di una loro partecipazione in veste di membri del comitato scientifico dell’OEDT.
L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), con sede a Lisbona, in Portogallo, è stato istituito per fornire all’Unione europea e ai suoi Stati membri «informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze» (1). Per ulteriori informazioni sull’OEDT si rimanda al sito web:
http://www.emcdda.europa.eu
Comitato scientifico dell’OEDT
Il comitato scientifico dell’OEDT è previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (1).
Il compito del comitato scientifico è assistere il consiglio di amministrazione e il direttore dell’OEDT emettendo un parere su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.
Inoltre la valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive è effettuata sotto gli auspici del comitato scientifico, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (2).
Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati di chiara fama nominati, in ragione della loro eccellenza scientifica e della loro indipendenza, dal consiglio di amministrazione. I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in piena indipendenza rispetto agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea.
I membri nominati rappresentano gli ambiti scientifici più pertinenti rispetto ai problemi della droga e della tossicodipendenza, vale a dire:
— |
ricerca biologica, neurobiologica e comportamentale di base (comprese la ricerca eziologica e la ricerca su comportamenti che favoriscono le dipendenze), |
— |
ricerca basata sulla popolazione ed epidemiologia (compresi indagini di siti e studi etnografici), |
— |
riduzione della domanda (compresi prevenzione, trattamento, riduzione dei danni e reinserimento), |
— |
offerta, riduzione dell’offerta e criminalità, |
— |
politica in materia di droghe (comprese norme, questioni economiche e strategie). |
Ai candidati nominati membri del comitato scientifico sarà richiesto di dichiarare eventuali interessi contrastanti e di firmare una dichiarazione di indipendenza e di impegno rispetto alle attività del comitato scientifico dell’OEDT.
Informazioni più dettagliate, unitamente ai moduli di candidatura, sono disponibili in inglese sul sito web dell’OEDT (http://www.emcdda.europa.eu/calls/2013/sc). Le candidature devono pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo scicom.call2013@emcdda.europa.eu o mediante lettera raccomandata all’indirizzo indicato di seguito. I moduli per la presentazione delle candidature in formato cartaceo possono essere richiesti all’indirizzo seguente:
OEDT |
Att. Selezione del comitato scientifico |
Cais do Sodré |
1249-289 Lisboa |
PORTUGAL |
Termine ultimo
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 aprile 2013 alle ore 17.00, ora di Lisbona (fanno fede il timbro postale o la data e l’ora del messaggio di posta elettronica). L’OEDT si riserva il diritto di escludere le candidature pervenute successivamente a tale data.
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1. Cfr.: http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=382&sLanguageISO=EN
(2) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 51/10
1. |
In data 15 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Honeywell International Inc. («Honeywell», Stati Uniti d’America) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Intermec, Inc. («Intermec», Stati Uniti d’America) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6827 — Honeywell/Intermec, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
22.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 51/11
1. |
In data 15 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Oiltanking GmbH («Oiltanking», Germania), controllata in ultima istanza da Marquard & Bahls AG, e Coral Cay Pte Ltd («Coral», Singapore) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di PT Oiltanking Karimun («OTK» Indonesia) mediante acquisto di quote. Oiltanking detiene attualmente il 95 % delle quote di OTK. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6877 — Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).