ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.031.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 031/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2013/C 031/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
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2013/C 031/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6671 — LBO France/Aviapartner) ( 2 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 031/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6753 — Orkla/Rieber & Søn) ( 2 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2013/C 31/01
Data di adozione della decisione |
3.10.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34355 (12/N) |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
Dél-Dunántúl, Baranya |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
A Pannonia Ethanol Mohács Zrt. fejlesztési adókedvezménye |
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Base giuridica |
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Pannonia Ethanol Mohács Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
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Obiettivo |
Investimenti (AGRI), sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Detrazione di imposta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 11 206,50 milioni di HUF |
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Intensità |
36,43 % |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
19.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35482 (12/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 |
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Base giuridica |
Decreto del Ministro dell’Economia e Finanza 1o giugno 2012, articolo 1. Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1o agosto 2012, n. 122 — articoli 1, 3 comma 1 (lettere a, b, b-bis), f, 4 comma 1 (lettera a), 10, 11, 11-bis e 13. Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012. Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012. Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012 — articolo 67-septies. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, articolo 1. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 — articolo 3-bis |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Differimento dell'imposta, prestito agevolato, sovvenzione diretta, garanzia |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 29.5.2015 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/02
Data di adozione della decisione |
12.8.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31086 (N 247/10) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rescue aid for Wydawnictwo Wiedza Powszechna Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 0,2 Mio PLN |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
16.11.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31311 (N 325/10) |
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Stato membro |
Slovenia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev – podaljšanje sheme št. N 536A/04 |
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Base giuridica |
Zakon o medijih (Ur. l. RS št. 110/06 – UPB) Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 77/2007 – UPB) Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Ur. l. RS št. 78/06) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
1.1.2011-31.12.2016 |
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Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
23.5.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33222 (11/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Wielkopolska |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej |
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Base giuridica |
Ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (z dnia 7 maja 2010 r.); Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (z dnia 30 kwietnia 2010 r.); Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 411 Mio PLN |
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Intensità |
— |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6671 — LBO France/Aviapartner)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/03
In data 30 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6671. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/7 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/72/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
2013/C 31/04
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/72/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali) |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 32 dell'1.2.2013, pag. 20.
Commissione europea
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/8 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,75 % al 1o febbraio 2013
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o febbraio 2013
2013/C 31/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3644 |
JPY |
yen giapponesi |
125,78 |
DKK |
corone danesi |
7,4602 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86170 |
SEK |
corone svedesi |
8,6022 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2351 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4275 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,638 |
HUF |
fiorini ungheresi |
292,37 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7003 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1792 |
RON |
leu rumeni |
4,3750 |
TRY |
lire turche |
2,3936 |
AUD |
dollari australiani |
1,3132 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3637 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5847 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6191 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6934 |
KRW |
won sudcoreani |
1 493,94 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,2120 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4965 |
HRK |
kuna croata |
7,5915 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 251,54 |
MYR |
ringgit malese |
4,2452 |
PHP |
peso filippino |
55,502 |
RUB |
rublo russo |
40,9094 |
THB |
baht thailandese |
40,659 |
BRL |
real brasiliano |
2,7089 |
MXN |
peso messicano |
17,3704 |
INR |
rupia indiana |
72,5830 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/9 |
Avviso del governo della Danimarca a norma della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
2013/C 31/06
A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, la Danimarca notifica il proprio impegno a mantenere scorte specifiche.
1. |
Il livello di scorte specifiche che la Danimarca si impegna a mantenere è pari a 30 giorni di consumo giornaliero medio. |
2. |
L'impegno si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2014. |
3. |
Le scorte specifiche saranno costituite dalle seguenti categorie di prodotti:
|
4. |
Le scorte saranno di proprietà e come tali detenute dalla Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), che è stata nominata organismo centrale di stoccaggio (OCS) per la Danimarca. |
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/9 |
Avviso della Repubblica di Lituania a norma della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
2013/C 31/07
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (in appresso «la direttiva»), il ministero dell’energia della Repubblica di Lituania notifica con il presente avviso l’impegno della Repubblica di Lituania di mantenere scorte specifiche (in appresso «l’impegno») al fine della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il livello delle scorte specifiche che la Repubblica di Lituania si impegna a mantenere è equivalente a trenta giorni di consumo giornaliero medio.
L’impegno si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. La data del termine dell’impegno non è stata determinata.
Le scorte specifiche sono composte dalle seguenti categorie di prodotti: benzina per motori e gasolio. In funzione dell’evoluzione del consumo interno potrà essere incluso l’olio combustibile al fine di soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva.
L’impegno figura nella nuova versione della legge sulle scorte nazionali di prodotti petroliferi e petrolio greggio della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale 68-3468 del 2012) che è entrata in vigore il 1o luglio 2012.
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/10 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aeri di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/08
Stato membro |
Italia |
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Rotta interessata |
Bolzano–Roma Fiumicino e viceversa |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
30 giugno 2013 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione relativo all'onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
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2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/11 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafò 5, del regolamento (СE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/09
Stato membro |
Italia |
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Rotta interessata |
Bolzano–Roma Fiumicino e viceversa |
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Periodo di validità del contratto |
Dal 30 giugno 2013 al 29 giugno 2016 eventualmente prorogabile fino al 29 dicembre 2016 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni:
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2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
(Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)
2013/C 31/10
Stati membri |
Riferimento |
Denominazione del blocco funzionale di spazio aereo |
Entrata in vigore |
Repubblica di Bulgaria, Romania |
Accordo tra Stati firmato il 12 dicembre 2011 |
Blocco funzionale di spazio aereo «Danubio» |
16 novembre 2012 |
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
(Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)
2013/C 31/11
Stati membri |
Riferimento |
Denominazione del blocco funzionale di spazio aereo |
Entrata in vigore |
Repubblica di Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica di Lettonia, Regno di Norvegia |
Accordo tra Stati firmato il 4 giugno 2012 |
Blocco funzionale di spazio aereo NEFAB («Northern European Functional Airspace Block») |
23 dicembre 2012 |
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Comunicazione sull'applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
(Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)
2013/C 31/12
Stati membri |
Riferimento |
Denominazione del blocco funzionale di spazio aereo |
Entrata in vigore |
Repubblica d'Austria, Repubblica ceca, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca |
Accordo tra Stati firmato il 5 maggio 2011 |
Blocco funzionale di spazio aereo FABCE («Functional Airspace Block Central Europe») |
20 marzo 2012 per l'Austria, 20 marzo 2012 per l'Ungheria 7 maggio 2012 per la Repubblica ceca 28 maggio 2012 per la Repubblica slovacca 3 agosto 2012 per la Repubblica di Slovenia |
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/13 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Modifiche di oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/13
Stato membro |
Francia |
|||||||
Rotte interessate |
Strasburgo–Amsterdam Strasburgo–Madrid Strasburgo–Praga |
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Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
28 marzo 2010 |
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Data di entrata in vigore delle modifiche |
1o agosto 2013 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
Decreto dell’8 gennaio 2013 relativo agli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Amsterdam (NOR: DEVA1242835A) Decreto dell’8 gennaio 2013 relativo agli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Madrid (NOR: DEVA1242837A) Decreto dell’8 gennaio 2013 relativo agli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo e Praga (NOR: DEVA1242836A) http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per qualsiasi informazione:
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6753 — Orkla/Rieber & Søn)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 31/14
1. |
In data 28 gennaio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Orkla ASA («Orkla», Norvegia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Rieber & Søn («Rieber», Norvegia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6753 — Orkla/Rieber & Søn, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).