ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.026.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 26

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
26 gennaio 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 026/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 9 del 12.1.2013

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2013/C 026/02

Causa C-457/10 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commissione europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Impugnazione — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei medicinali antiulcera — Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali — Dichiarazioni ingannevoli — Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio — Ostacoli all’immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele)

2

2013/C 026/03

Causa C-552/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 — Usha Martin Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 121/2006 — Importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India — Decisione 2006/38/CE — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 8, paragrafo 9 — Impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping]

2

2013/C 026/04

Causa C-566/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea, Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica (Impugnazione — Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali)

3

2013/C 026/05

Causa C-600/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei dividendi e degli interessi versati ai fondi pensione e alle casse pensioni — Trattamento dei dividendi e degli interessi versati agli enti esteri — Deduzione delle spese di gestione direttamente connesse alla percezione di un reddito sotto forma di dividendi e di interessi — Onere della prova)

3

2013/C 026/06

Causa C-89/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 — E.ON Energie AG/Commissione europea (Impugnazione — Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli — Onere della prova — Snaturamento delle prove — Obbligo di motivazione — Importo dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Principio di proporzionalità)

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2013/C 026/07

Causa C-116/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Nozione di chiusura della procedura — Possibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi in una procedura secondaria di insolvenza valuti l’insolvenza del debitore — Possibilità di avviare una procedura di liquidazione come procedura secondaria di insolvenza qualora la procedura principale sia una procedura di salvaguardia]

4

2013/C 026/08

Cause riunite C-124/11, C-125/11 e C-143/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) e Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Normativa nazionale — Sussidio erogato ai funzionari in caso di malattia — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 3 — Ambito di applicazione — Nozione di retribuzione)

5

2013/C 026/09

Causa C-136/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission Wien — Austria) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Trasporto — Trasporto ferroviario — Obbligo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza)

5

2013/C 026/10

Causa C-139/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Trasporti aerei — Compensazione ed assistenza ai passeggeri — Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato — Termine di ricorso)

6

2013/C 026/11

Causa C-152/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht München — Germania) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età e su un handicap — Indennità di licenziamento — Piano sociale che prevede la riduzione dell’importo dell’indennità di licenziamento corrisposta ai lavoratori disabili)

6

2013/C 026/12

Cause riunite C-182/11 e C-183/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese [Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi — Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell’Unione (affidamento cosiddetto in house) — Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti locali territoriali — Presupposti di applicabilità dell’affidamento in house]

7

2013/C 026/13

Causa C-219/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Rinvio pregiudiziale — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Ambito di applicazione — Interpretazione della nozione di dispositivo medico — Prodotto commercializzato a uso non medico — Studio di un processo fisiologico — Libera circolazione delle merci)

7

2013/C 026/14

Causa C-257/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno)

8

2013/C 026/15

Causa C-262/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma [Adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea — Accordo di associazione CE-Bulgaria — Settore siderurgico — Aiuti pubblici alla ristrutturazione concessi prima dell’adesione — Presupposti — Redditività dei beneficiari al termine del periodo di ristrutturazione — Dichiarazione d’insolvenza di un beneficiario successivamente all’adesione — Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione europea — Decisione nazionale che accerta l’esistenza di un credito pubblico consistente in aiuti divenuti illegali — Decisione UE-BG n. 3/2006 — Allegato V dell’atto di adesione — Aiuti applicabili dopo l’adesione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Aiuti esistenti]

8

2013/C 026/16

Causa C-277/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio)

9

2013/C 026/17

Causa C-285/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego)

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2013/C 026/18

Cause riunite C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — DIGITALNET OOD (C-320/11 e C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni)

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2013/C 026/19

Cause riunite C-356/11 e C-357/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), e Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza — Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione — Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni — Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione — Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti — Diritto al rispetto della vita familiare — Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori)

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2013/C 026/20

Causa C-385/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona — Spagna) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Articolo 157 TFUE — Direttiva 79/7/CEE — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Direttiva 2006/54/CE — Pensione di vecchiaia contributiva — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Discriminazione indiretta fondata sul sesso)

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2013/C 026/21

Causa C-410/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA (Trasporti aerei — Convenzione di Montreal — Articolo 22, paragrafo 2 — Responsabilità dei vettori in materia di bagagli — Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli — Bagaglio comune a diversi passeggeri — Registrazione da parte solo di uno di essi)

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2013/C 026/22

Causa C-416/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea (Impugnazione — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea — Inclusione nell’elenco di unG sito proposto dal Regno di Spagna — Sito che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare — Ricorso di annullamento — Atto meramente confermativo)

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2013/C 026/23

Causa C-430/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo) — Procedimento penale a carico di Md Sagor (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Normativa nazionale che prevede un’ammenda sostituibile con l’espulsione o con l’obbligo di permanenza domiciliare)

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2013/C 026/24

Causa C-441/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2012 — Commissione europea/Verhuizingen Coppens NV (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — Intesa consistente in tre singoli accordi — Infrazione unica e continuata — Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi — Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione — Articoli 263 TFUE e 264 TFUE)

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2013/C 026/25

Causa C-562/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Articolo 11 — Restituzioni all’esportazione — Domanda di restituzione per un’esportazione che non dà diritto a restituzione — Sanzione amministrativa]

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2013/C 026/26

Causa C-119/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 6, paragrafi 2 e 5 — Trattamento di dati personali — Dati sul traffico necessari ai fini dell’emissione e del recupero di fatture — Recupero di crediti da parte di una società terza — Persone agenti sotto l’autorità dei fornitori di rete pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche)

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2013/C 026/27

Causa C-370/12: Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro — Decisione 2011/199/UE — Modifica dell’articolo 136 TFUE — Validità — Articolo 48, paragrafo 6, TUE — Procedura di revisione semplificata — Trattato MES — Politica economica e monetaria — Competenza degli Stati membri)

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2013/C 026/28

Causa C-446/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth

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2013/C 026/29

Causa C-447/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2012 — H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Causa C-448/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’8 ottobre 2012 — M. Roest/Burgemeester van Amsterdam

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2013/C 026/31

Causa C-449/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'8 ottobre 2012 — L.J.A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag

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2013/C 026/32

Causa C-452/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 9 ottobre 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

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2013/C 026/33

Causa C-456/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 ottobre 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e O/B

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2013/C 026/34

Causa C-457/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 ottobre 2012 — S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

19

2013/C 026/35

Causa C-469/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 22 ottobre 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Causa C-473/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 22 ottobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

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2013/C 026/37

Causa C-474/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 22 ottobre 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Causa C-475/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) il 22 ottobre 2012 — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Causa C-477/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 ottobre 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

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2013/C 026/40

Causa C-478/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch (Austria) il 24 ottobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH e TUI Österreich GmbH

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2013/C 026/41

Causa C-480/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 ottobre 2012 — Minister van Financiën/X BV

22

2013/C 026/42

Causa C-483/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 29 ottobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e altri

22

2013/C 026/43

Causa C-484/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

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2013/C 026/44

Causa C-485/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Causa C-486/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — X, altra parte interessata: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

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2013/C 026/46

Causa C-487/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spagna) il 2 novembre 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Causa C-492/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Causa C-494/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

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2013/C 026/49

Causa C-497/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Causa C-498/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

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2013/C 026/51

Causa C-499/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e a.

26

2013/C 026/52

Causa C-500/12: Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

26

2013/C 026/53

Causa C-501/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Causa C-502/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Causa C-503/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Causa C-504/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Causa C-505/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Causa C-506/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Causa C-507/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) l’8 novembre 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

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2013/C 026/60

Causa C-511/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

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2013/C 026/61

Causa C-512/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

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2013/C 026/62

Causa C-515/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 novembre 2012 — 4finance UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

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2013/C 026/63

Causa C-516/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

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2013/C 026/64

Causa C-517/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania

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2013/C 026/65

Causa C-518/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Causa C-520/12 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2012 dalla Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Causa C-525/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

35

2013/C 026/68

Causa C-527/12: Ricorso proposto il 20 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

36

2013/C 026/69

Causa C-530/12 P: Impugnazione proposta il 21 novembre 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-404/10, National Lottery Commission/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

36

2013/C 026/70

Causa C-532/12: Ricorso proposto il 23 novembre 2012 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

37

2013/C 026/71

Causa C-538/12: Ricorso proposto il 26 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

38

2013/C 026/72

Causa C-547/12 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2012 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-158/09, Grecia/Commissione

38

 

Tribunale

2013/C 026/73

Causa T-491/07: Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — CB/Commissione (Concorrenza — Decisione di associazione di imprese — Mercato dell’emissione delle carte di pagamento in Francia — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Misure tariffarie applicabili ai nuovi operatori — Diritto di adesione e meccanismi cosiddetti di disciplina della funzione acquirente e di risveglio dei dormienti — Mercato rilevante — Oggetto delle misure in causa — Restrizione della concorrenza tramite l’oggetto — Articolo 81, paragrafo 3, CE — Errori manifesti di valutazione — Principio di buona amministrazione — Proporzionalità — Certezza del diritto)

39

2013/C 026/74

Causa T-42/09: Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2012 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo QUADRATUM — Marchio comunitario denominativo anteriore LOACKER QUADRATINI — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Articolo 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 75 del regolamento n. 207/2009) — Articolo 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76 del regolamento n. 207/2009)]

39

2013/C 026/75

Causa T-167/10: Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domande di preventivo — Diniego di accesso — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Ricevibilità — Eccezione relativa alla protezione della politica economica dell'Unione europea — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza — Obbligo di motivazione]

40

2013/C 026/76

Causa T-390/10 P: Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Füller- Tomlinson/Parlamento (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Previdenza sociale — Malattia professionale — Determinazione del tasso d’invalidità di origine professionale — Applicazione della tabella europea di valutazione a fini medici delle lesioni all’integrità psicofisica — Snaturamento dei fatti — Termine ragionevole)

40

2013/C 026/77

Cause riunite T-537/10 e T-538/10: Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Adamowski/UAMI — Fagumit (FAGUMIT) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Fagumit e marchio comunitario figurativo FAGUMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore FAGUMIT — Motivo di nullità relativa — Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2013/C 026/78

Causa T-590/10: Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE (Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit pubblico di uno Stato membro — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla politica economica dell’Unione o di uno Stato membro — Diniego parziale di accesso)

41

2013/C 026/79

Causa T-15/11: Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Sina Bank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione)

41

2013/C 026/80

Causa T-143/11: Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/UAMI — FFR (F.F.R.) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo F.F.R. — Marchi nazionali figurativi anteriori CHIANTI CLASSICO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

42

2013/C 026/81

Causa T-171/11: Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Hopf/UAMI (Clampflex) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Clampflex — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

42

2013/C 026/82

Causa T-421/11: Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

43

2013/C 026/83

Causa T-630/11 P: Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Strobl/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Concorso generale — Candidati iscritti in un elenco d’idoneità prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Avviso di posto vacante — Nomina — Inquadramento nel grado secondo le nuove norme meno favorevoli — Articolo 12 dell’allegato XIII dello Statuto — Errore di diritto — Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica)

43

2013/C 026/84

Causa T-22/12: Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Qualität hat Zukunft — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2013/C 026/85

Causa T-29/12: Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Bauer/UAMI — BenQ Materials (Daxon) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Daxon — Marchio comunitario denominativo anteriore DALTON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2013/C 026/86

Causa T-17/10: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — Steinberg/Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma Partenariato per la pace e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani — Parziale rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica — Obbligo di motivazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico]

44

2013/C 026/87

Causa T-302/10: Ordinanza del Tribunale 23 novembre 2012 — Crocs/UAMI — Holey Soles Holdings e PHI (Disegni di una scarpa) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

45

2013/C 026/88

Causa T-541/10: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e altri/Consiglio (Ricorso di annullamento — Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Assenza di effetti diretti — Irricevibilità)

45

2013/C 026/89

Causa T-215/11: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e a./Consiglio (Ricorso di annullamento — Decisione indirizzata ad uno Stato membro per rimediare ad una situazione di disavanzo eccessivo — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

45

2013/C 026/90

Causa T-278/11: Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2012 — ClientEarth e a./Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Rifiuto implicito di accesso — Termine di ricorso — Tardività — Manifesta irricevibilità]

46

2013/C 026/91

Causa T-466/11: Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012 — Ellinika Nafpigeia e Hoern/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Costruzione navale — Aiuti accordati dalle autorità greche a favore di un cantiere navale — Misure di esecuzione della decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità e ordina il recupero degli aiuti — Irricevibilità)

46

2013/C 026/92

Causa T-491/11 P: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Durata della procedura diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale — Danno asseritamente subìto dal ricorrente — Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto — Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica)

47

2013/C 026/93

Causa T-548/11: Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2012 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY) (Marchio comunitario — Opposizione — Decadenza dei marchi nazionali anteriori — Non-luogo a statuire)

47

2013/C 026/94

Causa T-549/11: Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2012 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- BIO) (Marchio comunitario — Opposizione — Decadenza dei marchi nazionali anteriori — Non-luogo a statuire)

47

2013/C 026/95

Causa T-616/11: Ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto — Danno asseritamente subìto dal ricorrente — Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate — Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica)

48

2013/C 026/96

Causa T-672/11: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — H-Holding/Parlamento (Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

48

2013/C 026/97

Causa T-120/12: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità)

48

2013/C 026/98

Causa T-138/12: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Geipel/UAMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

49

2013/C 026/99

Causa T-164/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 novembre 2012 — Alstom/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione di trasmettere taluni documenti ad un giudice nazionale — Riservatezza — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda di provvedimenti provvisori — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

49

2013/C 026/00

Causa T-341/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012 — Evonik Degussa/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione con la quale la Commissione accerta una violazione delle norme che vietano le intese — Rigetto della richiesta di trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Bilanciamento degli interessi — Urgenza — Fumus boni iuris)

49

2013/C 026/01

Causa T-343/12: Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Grupo T Diffusión/UAMI — ABR Producción Contemporánea (Lampade) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere)

50

2013/C 026/02

Causa T-453/12: Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Causa T-470/12: Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — Sothys Auriac/UAMI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Causa T-473/12: Ricorso proposto l’1 novembre 2012 — Aer Lingus/Commissione

51

2013/C 026/05

Causa T-480/12: Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Coca-Cola/UAMI — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Causa T-482/12: Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

53

2013/C 026/07

Causa T-483/12: Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Causa T-484/12: Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — CeWe Color/UAMI (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Causa T-485/12: Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Causa T-487/12: Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/UAMI — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Causa T-489/12: Ricorso proposto l’8 novembre 2012 — Planet/Commissione

55

2013/C 026/12

Causa T-490/12: Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Mondadori Editore/UAMI — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Causa T-493/12: Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — Sanofi/UAMI — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Causa T-494/12: Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — Biscuits Poult/UAMI — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Causa T-495/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Causa T-496/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Causa T-497/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Causa T-498/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissione

58

2013/C 026/19

Causa T-499/12: Ricorso proposto il 13 novembre 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione

59

2013/C 026/20

Causa T-500/12: Ricorso proposto il 15 novembre 2012 — Ryanair/Commissione europea

60

2013/C 026/21

Causa T-501/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Causa T-502/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Ferring/UAMI — Tillots Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Causa T-503/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Regno Unito/Commissione

62

2013/C 026/24

Causa T-504/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Causa T-505/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Causa T-508/12: Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Automobile Association/UAMI — Duncan Petersen Publishing (Cartelle)

64

2013/C 026/27

Causa T-509/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Causa T-510/12: Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Causa T-513/12: Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Causa T-514/12: Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Causa T-515/12: Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Causa T-519/12: Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — mobile.international/UAMI-Commissione (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Causa T-527/12: Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — DeMaCo Holland/Commissione

68

2013/C 026/34

Causa T-468/09: Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE

68

2013/C 026/35

Causa T-100/10: Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Nordzucker/Commissione

69

2013/C 026/36

Causa T-364/11: Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2012 — Arla Foods/UAMI — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Causa T-590/11: Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Causa T-77/12: Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Causa T-200/12: Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissione

69

2013/C 026/40

Causa T-230/12: Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Axa Belgium/Commissione

69

 

Tribunale della funzione pubblica

2013/C 026/41

Causa F-103/12: Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/42

Causa F-104/12: Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/43

Causa F-105/12: Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/44

Causa F-113/12: Ricorso proposto il 9 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

71

2013/C 026/45

Causa F-114/12: Ricorso presentato il 10 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

71

2013/C 026/46

Causa F-115/12: Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

71

2013/C 026/47

Causa F-122/12: Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — ZZ/Consiglio

72

2013/C 026/48

Causa F-124/12: Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — ZZ/OEDT

72

2013/C 026/49

Causa F-125/12: Ricorso proposto il 3 novembre 2012 — ZZ/UAMI

72

2013/C 026/50

Causa F-128/12: Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento

73

2013/C 026/51

Causa F-129/12: Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento

73

2013/C 026/52

Causa F-132/12: Ricorso proposto il 7 novembre 2012 — ZZ e. a./Commissione

73

2013/C 026/53

Causa F-134/12: Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

74

2013/C 026/54

Causa F-135/12: Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Causa F-136/12: Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

75

2013/C 026/56

Causa F-137/12: Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

75

2013/C 026/57

Causa F-138/12: Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

75

2013/C 026/58

Causa F-139/12: Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

76

2013/C 026/59

Causa F-140/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

76

2013/C 026/60

Causa F-141/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

76

2013/C 026/61

Causa F-142/12: Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

77

2013/C 026/62

Causa F-143/12: Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/Commissione

77

2013/C 026/63

Causa F-144/12: Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/Commissione

77

2013/C 026/64

Causa F-146/12: Ricorso proposto il 28 novembre 2012 — ZZ/Commissione

78

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/1


2013/C 26/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 9 del 12.1.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 399 del 22.12.2012

GU C 389 del 15.12.2012

GU C 379 del 8.12.2012

GU C 373 del 1.12.2012

GU C 366 del 24.11.2012

GU C 355 del 17.11.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.1.2013   

IT

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C 26/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commissione europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Causa C-457/10 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei medicinali antiulcera - Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali - Dichiarazioni ingannevoli - Revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio - Ostacoli all’immissione in commercio dei medicinali generici ed alle importazioni parallele)

2013/C 26/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (rappresentanti: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister e F. Murphy, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (rappresentante: M. Van Kerckhove, advocaat)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T-321/05), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca), con cui era stata inflitta un’ammenda di EUR 60 milioni alle ricorrenti per aver abusato del sistema di brevetti e delle procedure per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici al fine di impedire o ritardare l’ingresso di medicinali generici concorrenti sul mercato — Definizione del mercato — Interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali

Dispositivo

1)

Le impugnazioni principale e incidentali sono respinte.

2)

L’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

L’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) è condannata alle spese della sua impugnazione incidentale e sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione principale.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative alla sua impugnazione incidentale.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


26.1.2013   

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C 26/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 — Usha Martin Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-552/10 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 121/2006 - Importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India - Decisione 2006/38/CE - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 8, paragrafo 9 - Impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping)

2013/C 26/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Usha Martin Ltd (rappresentanti: V. Akritidis e E. Petritsi, dikigoroï, F. Crespo, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Usha Martin/Consiglio e Commissione (T-119/06), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione 2006/38/CE della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (CE) n. 121/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Usha Martin Ltd è condannata alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


26.1.2013   

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C 26/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea, Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica

(Causa C-566/10 P) (1)

(Impugnazione - Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali)

2013/C 26/04

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato), Repubblica di Lituania, Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, S. Vodina e G. Papagianni, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (cause riunite T-166/07 e T-285/07), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento dei bandi relativi ai concorsi generali EPSO/AD/94/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 3), EPSO/AST/37/07 (GU 2007, C 45 A, pag. 15) e EPSO/AD/95/07 (GU 2007, C 103 A, pag. 7)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2010, Italia/Commissione (T-166/07 e T-285/07), è annullata.

2)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media, EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione, ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione), sono annullati.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica italiana nonché quelle da essa stessa sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

4)

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Lituania sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


26.1.2013   

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C 26/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-600/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Tassazione dei dividendi e degli interessi versati ai fondi pensione e alle casse pensioni - Trattamento dei dividendi e degli interessi versati agli enti esteri - Deduzione delle spese di gestione direttamente connesse alla percezione di un reddito sotto forma di dividendi e di interessi - Onere della prova)

2013/C 26/05

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e C. Schillemans, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da G. Facenna, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE — Normativa nazionale relativa alla tassazione dei dividendi e degli interessi versati ai fondi pensione e alle casse pensioni, la quale riserva determinate agevolazioni fiscali soltanto ai dividendi e agli interessi versati agli enti nazionali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

3)

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 80 del 12.03.2011.


26.1.2013   

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C 26/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 — E.ON Energie AG/Commissione europea

(Causa C-89/11 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione riguardante la fissazione di un’ammenda per violazione di sigilli - Onere della prova - Snaturamento delle prove - Obbligo di motivazione - Importo dell’ammenda - Competenza giurisdizionale estesa al merito - Principio di proporzionalità)

2013/C 26/06

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E.ON Energie AG (rappresentanti: A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, V. Bottka e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2010 — E.ON Energie/Commissione (T-141/08), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato contro la decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., concernente la fissazione di un’ammenda fondata sull’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per violazione di sigillo — Violazione dei principi generali del diritto, quali la presunzione di innocenza, i principi «in dubio pro reo» e di proporzionalità, nonché le norme relative all’onere e all’amministrazione della prova — Violazione dell’obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’E.ON Energie AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


26.1.2013   

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C 26/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o.

(Causa C-116/11) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Nozione di «chiusura della procedura» - Possibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi in una procedura secondaria di insolvenza valuti l’insolvenza del debitore - Possibilità di avviare una procedura di liquidazione come procedura secondaria di insolvenza qualora la procedura principale sia una procedura di salvaguardia)

2013/C 26/07

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrenti: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

Convenuta: Christianapol sp. z o.o.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Interpretazione degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, lettera j), e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Procedure secondarie d’insolvenza — Diritto del giudice competente ad avviare una siffatta procedura al fine di esaminare l’insolvenza del debitore

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, deve essere interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta determinare in quale momento interviene la chiusura di tale procedura.

2)

L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che consente l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell’economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.

3)

L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l’insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest’ultima ha finalità di tutela.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


26.1.2013   

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C 26/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) e Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Cause riunite C-124/11, C-125/11 e C-143/11) (1)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Normativa nazionale - Sussidio erogato ai funzionari in caso di malattia - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 3 - Ambito di applicazione - Nozione di «retribuzione»)

2013/C 26/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 e C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Convenuti: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede il versamento di un sussidio ai funzionari in caso di malattia e che esclude dal novero dei familiari ricompresi nel sussidio di cui trattasi i partner registrati — Parità di trattamento dei lavoratori aventi un partner di un’unione civile rispetto ai lavoratori coniugati — Ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE — Nozione di retribuzione

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un sussidio concesso ai funzionari in caso di malattia, quale quello accordato ai funzionari della Bundesrepublik Deutschland ai sensi della legge sui funzionari federali (Bundesbeamtengesetz), rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva qualora il suo finanziamento incomba allo Stato nella sua veste di datore di lavoro pubblico, circostanza questa che dev’essere accertata dal giudice nazionale.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


26.1.2013   

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C 26/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission Wien — Austria) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Causa C-136/11) (1)

(Trasporto - Trasporto ferroviario - Obbligo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza)

2013/C 26/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

Parti

Ricorrente: Westbahn Management GmbH

Convenuta: ÖBB Infrastruktur AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Schienen-Control Kommission — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e della parte II dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, pag. 14), nonché dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Obbligo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza

Dispositivo

1)

Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle principali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze, indipendentemente dall’impresa ferroviaria che fornisce le informazioni medesime.

2)

Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007, nonché il combinato disposto dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere interpretati nel senso che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-139/11) (1)

(Trasporti aerei - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato - Termine di ricorso)

2013/C 26/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Joan Cuadrench Moré

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Mancanza di termini di ricorso — Articolo 35 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal), approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38) — Legge applicabile

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli articoli 5 e 7 di tale regolamento è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


26.1.2013   

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C 26/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht München — Germania) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

(Causa C-152/11) (1)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età e su un handicap - Indennità di licenziamento - Piano sociale che prevede la riduzione dell’importo dell’indennità di licenziamento corrisposta ai lavoratori disabili)

2013/C 26/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht München

Parti

Ricorrente: Johann Odar

Convenuta: Baxter Deutschland GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht München — Interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che consente di escludere dal beneficio delle prestazioni previste da un piano sociale aziendale i lavoratori appartenenti a fasce di età prossime al pensionamento per vecchiaia — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età e su un handicap

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata in base alla prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, con riferimento all’anzianità di servizio di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia quantomeno pari alla metà dell’indennità regolare.

2)

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l’indennità loro spettante venga calcolata sulla base della prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, in base all’anzianità di servizio, di modo che l’indennità corrisposta è inferiore all’indennità risultante dall’applicazione di tale metodo, in misura tuttavia non inferiore alla metà dell’indennità regolare, e che, in sede di applicazione di detto metodo alternativo di calcolo, considera la possibilità di percepire una pensione anticipata di vecchiaia versata a causa di un handicap.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Cause riunite C-182/11 e C-183/11) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi - Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell’Unione (affidamento cosiddetto «in house») - Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti locali territoriali - Presupposti di applicabilità dell’affidamento «in house»)

2013/C 26/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Econord Spa

Convenuti: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi — Attribuzione senza gara d’appalto — Concessione da parte di due amministrazioni pubbliche, al di fuori di una formale procedura di aggiudicazione di appalto, del servizio pubblico di igiene urbana ad una società per azioni nella quale le amministrazioni concedenti detengono una quota del capitale — Mancanza di controllo effettivo, da parte di una delle suddette amministrazioni pubbliche, sulla società concessionaria

Dispositivo

Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


26.1.2013   

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C 26/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Causa C-219/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Ambito di applicazione - Interpretazione della nozione di «dispositivo medico» - Prodotto commercializzato a uso non medico - Studio di un processo fisiologico - Libera circolazione delle merci)

2013/C 26/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistenti: Brain Products GmbH

Convenuti: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/47/CE (GU L 247, pag. 21) — Interpretazione della nozione di «dispositivo medico» — Applicazione della direttiva ad un articolo destinato allo studio di un processo fisiologico messo in commercio senza scopo medico

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, va interpretato nel senso che la nozione di «dispositivo medico» ricomprende un oggetto concepito dal suo fabbricante per essere utilizzato sull’uomo a fini di studio di un processo fisiologico solo se sia destinato ad uno scopo medico.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


26.1.2013   

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C 26/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Causa C-257/11) (1)

(Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto - Articoli 167, 168 e 185 - Diritto alla detrazione - Rettifica delle detrazioni - Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno)

2013/C 26/14

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Gran Via Moinești Srl

Convenuto: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Oggetto

Demanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel București — Interpretazione degli articoli 167, 168 e 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di edifici destinati ad essere demoliti ai fini della realizzazione di un progetto immobiliare — Attività economica preliminare alla realizzazione di un progetto immobiliare, consistente nelle prime spese d’investimento effettuate ai fini della realizzazione di detto progetto — Rettifica delle detrazioni dell’IVA

Dispositivo

1)

Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati.

2)

L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non comporta un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


26.1.2013   

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C 26/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Causa C-262/11) (1)

(Adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea - Accordo di associazione CE-Bulgaria - Settore siderurgico - Aiuti pubblici alla ristrutturazione concessi prima dell’adesione - Presupposti - Redditività dei beneficiari al termine del periodo di ristrutturazione - Dichiarazione d’insolvenza di un beneficiario successivamente all’adesione - Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione europea - Decisione nazionale che accerta l’esistenza di un credito pubblico consistente in aiuti divenuti illegali - Decisione UE-BG n. 3/2006 - Allegato V dell’atto di adesione - Aiuti applicabili dopo l’adesione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Aiuti esistenti)

2013/C 26/15

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Kremikovtzi AD

Convenuto: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1994, L 358, pag. 1), e dell'allegato V, paragrafo 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, del Protocollo n. 2, relativo ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1995, L 317, pag. 25) e dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuto di Stato alla ristrutturazione accordato ad imprese siderurgiche nell’ambito di un programma di ristrutturazione prima dell’adesione della Bulgaria all’Unione europea — Decisione che constata l’esistenza di un credito pubblico rappresentato dall’aiuto di Stato divenuto illegittimo in seguito alla dichiarazione di insolvenza del beneficiario — Rispettive competenze delle autorità nazionali e della Commissione europea per decidere dell’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e di chiederne il recupero in quanto aiuto illegittimo

Dispositivo

Una procedura di recupero degli aiuti di Stato concessi alla Kremikovtzi AD prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea — misure di aiuto che, successivamente a tale adesione, non erano «applicabili», ai sensi dell’allegato V dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea — deve fondarsi, in caso di violazione delle condizioni poste dall’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, sull’articolo 3 del protocollo aggiuntivo a tale accordo europeo, nel testo di cui alla decisione n. 3/2006, del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 29 dicembre 2006. In tale contesto, le autorità nazionali competenti della Repubblica di Bulgaria possono adottare, conformemente al terzo comma di detto articolo, una decisione di recupero degli aiuti di Stato non conformi a tali condizioni. Una decisione adottata dalla Commissione europea sul fondamento dell’articolo 3, secondo comma, di tale protocollo aggiuntivo non costituisce una condizione preliminare al recupero, da parte di tali autorità, di siffatti aiuti.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


26.1.2013   

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C 26/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Causa C-277/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo comune di asilo - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo - Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda - Portata - Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - Rispetto dei diritti fondamentali - Diritto al contraddittorio)

2013/C 26/16

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti nella causa principale

Ricorrente: M. M.

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Domanda di protezione sussidiaria a seguito del rifiuto di concessione dello status di rifugiato — Proposta di rigetto della domanda di protezione sussidiaria — Obbligo di fornire al richiedente i risultati dell’esame della sua domanda prima dell’adozione di una decisione definitiva

Dispositivo

L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito.

Tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


26.1.2013   

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C 26/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-285/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Diniego)

2013/C 26/17

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: BONIK (EOOD)

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 14, 62, 63, 167, 168 e 178, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Formalità degli Stati membri in materia di diritto alla detrazione dell’IVA — Provvedimenti adottati al fine di evitare talune forme di frode o di evasione fiscale — Rifiuto di concedere la detrazione dell’IVA a un soggetto passivo destinatario di cessioni intracomunitarie, con la motivazione che mancano le prove dell’effettività delle cessioni tra i fornitori precedenti, malgrado l’esistenza di prove che dimostrano la realizzazione delle cessioni dal fornitore diretto al soggetto passivo

Dispositivo

Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


26.1.2013   

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C 26/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — DIGITALNET OOD (C-320/11 e C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Cause riunite C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni)

2013/C 26/18

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrenti: DIGITALNET OOD (C-320/11 e C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Varna — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1) — Sottovoce n. 8528 71 13 della nomenclatura combinata (Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («moduli separati con funzione di comunicazione») o n. 8521 90 00 (Altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici) — Apparecchi in grado di captare i segnali televisivi o di fungere da modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni — Significato delle nozioni di «Internet», di «modem» e di «modulazione e demodulazione» alla luce delle notes esplicative della nomenclatura combinata

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata, rispettivamente, dai regolamenti (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una merce nella sottovoce 8528 71 13, un modem per l’accesso a Internet costituisce un dispositivo in grado, di per sé, e senza l’intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo, di accedere a Internet e di garantire un’interattività e uno scambio di informazioni bidirezionale. Solo l’idoneità ad accedere a Internet, e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato, è pertinente ai fini della classificazione in detta sottovoce.

2)

Detta nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che la ricezione di segnali televisivi e la presenza di un modem che consente l’accesso a Internet sono due funzioni equivalenti che devono essere presenti negli apparecchi affinché essi possano essere classificati nella sottovoce 8528 71 13. In mancanza dell’una o dell’altra di tali funzioni, gli apparecchi devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 19.

3)

L’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che il controllo a posteriori delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta ad ispezionare materialmente dette merci.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011, GU C 298, dell’8.10.2011.


26.1.2013   

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C 26/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — O. S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), e Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11)

(Cause riunite C-356/11 e C-357/11) (1)

(Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Cittadini dell’Unione in tenera età residenti con le loro madri, cittadine di paesi terzi, nel territorio dello Stato membro del quale tali minori possiedono la cittadinanza - Diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro delle madri cui è stato concesso l’affidamento esclusivo dei cittadini dell’Unione - Ricostituzione delle famiglie a seguito del nuovo matrimonio delle madri con cittadini di paesi terzi e della nascita di figli, anch’essi cittadini di paesi terzi, nati da tali matrimoni - Domande di ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione - Diniego del diritto di soggiorno ai nuovi coniugi dovuto all’assenza di risorse sufficienti - Diritto al rispetto della vita familiare - Presa in considerazione dell’interesse superiore dei minori)

2013/C 26/19

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Convenuti: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 20 TFUE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto al ricongiungimento familiare — Permesso di soggiorno in uno Stato membro per un cittadino di uno Stato terzo, che vive senza permesso di soggiorno permanente nello Stato membro, in una situazione in cui la consorte dell’interessato, cittadina di uno Stato terzo, risiede legalmente nel suddetto Stato membro ed ha un figlio cittadino di tale Stato membro ed in cui l’interessato non è né il genitore, né il titolare della responsabilità genitoriale nei suoi confronti — Situazione in cui i coniugi hanno anche un figlio comune cittadino di uno Stato terzo con loro residente e figlio della consorte nello Stato membro in questione

Dispositivo

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch’essa cittadina di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, nato da un primo matrimonio e che è cittadino dell’Unione, nonché con il figlio nato dalla loro unione, anch’egli cittadino di un paese terzo, a condizione che un siffatto diniego non comporti, per il cittadino dell’Unione in questione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare come quelle oggetto dei procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l’obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel rispetto di tali requisiti.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona — Spagna) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-385/11) (1)

(Articolo 157 TFUE - Direttiva 79/7/CEE - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Direttiva 2006/54/CE - Pensione di vecchiaia contributiva - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Discriminazione indiretta fondata sul sesso)

2013/C 26/20

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Isabel Elbal Moreno

Resistente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Barcelona –Interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L 14, pag. 9), dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché dell'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23) — Nozione di condizione di lavoro — Pensione contributiva di vecchiaia calcolata in base al regime legale spagnolo e contributi versati da e per conto del lavoratore — Discriminazione dei lavoratori a tempo parziale

Dispositivo

L’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituiti in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo è proporzionalmente ridotto in funzione del loro tempo di lavoro.


(1)  GU C 290 del 1.10.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Causa C-410/11) (1)

(Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Articolo 22, paragrafo 2 - Responsabilità dei vettori in materia di bagagli - Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli - Bagaglio comune a diversi passeggeri - Registrazione da parte solo di uno di essi)

2013/C 26/21

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Convenuta: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (decisione del Consiglio 2001/539/CE, GU L 194, pag. 38) — Responsabilità dei vettori aerei per quanto riguarda il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli — Limiti della responsabilità in caso di distruzione, perdita, avaria o ritardo dei bagagli

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


26.1.2013   

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C 26/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea

(Causa C-416/11 P) (1)

(Impugnazione - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea - Inclusione nell’elenco di unG sito proposto dal Regno di Spagna - Sito che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare - Ricorso di annullamento - Atto meramente confermativo)

2013/C 26/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, assistito da D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e K. Misfud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e A. Rubio González, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 maggio 2011, T-115/10, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione 2010/45/CE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2009) 10406], nella parte in cui conferma nell’elenco il sito denominato «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposto dalla Spagna, che comprenderebbe una parte delle acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona d’alto mare

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


26.1.2013   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo) — Procedimento penale a carico di Md Sagor

(Causa C-430/11) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Normativa nazionale che prevede un’ammenda sostituibile con l’espulsione o con l’obbligo di permanenza domiciliare)

2013/C 26/23

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rovigo

Imputato nella causa principale

Md Sagor

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Rovigo — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra EUR 5 000 e EUR 10 000 per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di permanenza irregolare — Ammissibilità, come sanzione sostitutiva dell'ammenda, dell'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o di una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e

osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con l’obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


26.1.2013   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2012 — Commissione europea/Verhuizingen Coppens NV

(Causa C-441/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE - Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio - Intesa consistente in tre singoli accordi - Infrazione unica e continuata - Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi - Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione - Articoli 263 TFUE e 264 TFUE)

2013/C 26/24

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Altra parte nel procedimento: Verhuizingen Coppens NV (rappresentanti: J. Stuyck e I. Buelens, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione, T-210/08, con la quale il Tribunale ha annullato l’articolo 1, lettera i) e l’articolo 2, lettera k), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T-210/08), è annullata.

2)

L’articolo 1, lettera i), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco), è annullato nei limiti in cui con tale disposizione la Commissione europea, senza limitarsi a constatare la partecipazione della Verhuizingen Coppens NV all’accordo su un sistema di falsi preventivi, detti «preventivi di comodo», dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003, ritiene tale società responsabile dell’accordo su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte o per mancata presentazione di offerte, dette «commissioni», e imputa a quest’ultima la responsabilità dell’infrazione unica e continuata.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Verhuizingen Coppens NV all’articolo 2, lettera k), di detta decisione C(2008) 926 def. è fissato a EUR 35 000.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione, i due terzi delle spese sostenute dalla Coppens nei due gradi di giudizio.

5)

La Coppens sopporta un terzo delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


26.1.2013   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-562/11) (1)

(Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articolo 11 - Restituzioni all’esportazione - Domanda di restituzione per un’esportazione che non dà diritto a restituzione - Sanzione amministrativa)

2013/C 26/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU L 77, pag. 12), e segnatamente del suo articolo 11, paragrafo 1 — Domanda di restituzione all’esportazione in una situazione in cui non è prevista alcuna restituzione — Possibilità di sanzionare il richiedente

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, dev’essere interpretato nel senso che, fatte salve le esenzioni previste al terzo comma di tale paragrafo 1, occorre applicare la riduzione di cui al primo comma, lettera a), del summenzionato paragrafo 1, segnatamente qualora risulti che la merce per la cui esportazione è stata richiesta una restituzione non era di qualità sana, leale e mercantile, e ciò nonostante il fatto che l’esportatore fosse in buona fede ed avesse correttamente descritto la natura e la provenienza della merce di cui trattasi.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.


26.1.2013   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Causa C-119/12) (1)

(Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 6, paragrafi 2 e 5 - Trattamento di dati personali - Dati sul traffico necessari ai fini dell’emissione e del recupero di fatture - Recupero di crediti da parte di una società terza - Persone agenti sotto l’autorità dei fornitori di rete pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche)

2013/C 26/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Josef Probst

Resistente: mr.nexnet GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trasmissione dei dati relativi al traffico concernente abbonati ed utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni — Normativa nazionale che consente tale trasmissione al cessionario di un credito relativo alla remunerazione di servizi di telecomunicazioni, in presenza di clausole contrattuali che garantiscono il trattamento riservato dei dati trasmessi nonché la possibilità, per la controparte, di verificare il rispetto della protezione dei dati medesimi

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretato nel senso che autorizza un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico a trasmettere dati sul traffico al cessionario dei propri crediti attinenti alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai fini del loro recupero e consente al cessionario medesimo di trattare detti dati, subordinatamente alla condizione che, in primo luogo, quest’ultimo agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi per quanto attiene al trattamento dei dati stessi e, in secondo luogo, il cessionario si limiti a trattare i dati sul traffico che risultino necessari ai fini del recupero dei crediti ceduti.

Indipendentemente dalla qualificazione del contratto di cessione, si deve ritenere che il cessionario agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/58, qualora, per quanto attiene al trattamento dei dati sul traffico, egli agisca unicamente su istruzioni e sotto il controllo del fornitore. In particolare, il contratto tra di essi concluso deve contenere disposizioni tali da garantire il trattamento lecito, da parte del cessionario, dei dati sul traffico e tali da consentire al fornitore di servizi di potersi assicurare, in qualsivoglia momento, del rispetto di dette disposizioni da parte del cessionario.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.


26.1.2013   

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Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Causa C-370/12) (1)

(Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro - Decisione 2011/199/UE - Modifica dell’articolo 136 TFUE - Validità - Articolo 48, paragrafo 6, TUE - Procedura di revisione semplificata - Trattato MES - Politica economica e monetaria - Competenza degli Stati membri)

2013/C 26/27

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Thomas Pringle

Convenuti: Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court (Irlanda) — Validità della decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 91, pag. 1) — Competenze dell’Unione — Diritto per uno Stato membro appartenente alla zona euro di concludere un accordo internazionale quale il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2)

Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 13 TUE, 2, paragrafo 3, TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE — 123 TFUE e 125 TFUE — 127 TFUE nonché il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro di un accordo come il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, concluso a Bruxelles il 2 febbraio 2012, né alla sua ratifica da parte di tali Stati membri.

3)

Il diritto di uno Stato membro di concludere e di ratificare detto Trattato non è subordinato all’entrata in vigore della decisione 2011/199.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012.


26.1.2013   

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C 26/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — W.P. Willems/Burgemeester van Nuth

(Causa C-446/12)

2013/C 26/28

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: W.P. Willems

Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Nuth

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2.

Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


26.1.2013   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2012 — H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân

(Causa C-447/12)

2013/C 26/29

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: H. J. Kooistra

Convenuto: Burgemeester van Skarsterlân

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, debba essere inteso nel senso che il regolamento non si applica alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, come la NIK, senza riguardo alla loro durata e a prescindere dalle possibilità di utilizzarle come documenti di viaggio.

2)

Qualora dalla risposta alla prima questione emerga che il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), è applicabile alle carte d’identità come la NIK, viste le possibilità di utilizzare detta carta come documento di viaggio, se l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento sia valido, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3)

Qualora la risposta alla seconda questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


26.1.2013   

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C 26/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’8 ottobre 2012 — M. Roest/Burgemeester van Amsterdam

(Causa C-448/12)

2013/C 26/30

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: M. Roest.

Convenuto: Burgemeester van Amsterdam.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2)

Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


26.1.2013   

IT

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C 26/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'8 ottobre 2012 — L.J.A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag

(Causa C-449/12)

2013/C 26/31

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State.

Parti

Ricorrente: L.J.A. van Luijk.

Convenuto: Burgemeester van Den Haag.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2)

Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’esecuzione di detto regolamento gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


26.1.2013   

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C 26/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 9 ottobre 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

(Causa C-452/12)

2013/C 26/32

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Convenuta: Inter-Zuid Transport BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), osti a un’interpretazione esclusivamente autonoma di una convenzione o se in sede di applicazione di convenzioni siffatte occorra tener conto anche degli obiettivi e delle valutazioni del regolamento.

2)

Se l’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osti a un’interpretazione di una convenzione secondo cui un’azione di accertamento decisa in uno Stato membro non preclude la successiva proposizione di un’azione di adempimento in un altro Stato membro in quanto la convenzione in parola ammette, a tal riguardo, anche un’interpretazione conforme all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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C 26/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 ottobre 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e O/B

(Causa C-456/12)

2013/C 26/33

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e O

Altra parte nel procedimento: B

Questioni pregiudiziali

(…)

1)

Se la direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, per quanto concerne le condizioni per il diritto di soggiorno per familiari di un cittadino dell’Unione aventi la cittadinanza di un paese terzo, debba essere interpretata per analogia, come nelle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, Surinder Singh (2), C-370/90, e Eind (3), C-291/05, qualora un cittadino dell’Unione ritorni nello Stato membro di cui è cittadino, dopo aver soggiornato in un altro Stato membro, nel quadro dell’articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, nonché come destinatario di servizi ai sensi dell’articolo 56 del summenzionato trattato.

2)

In caso di risposta affermativa, se configuri un requisito da applicare la circostanza che il soggiorno del cittadino dell’Unione in un altro Stato membro abbia avuto una determinata durata minima, affinché, dopo il ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui è cittadino, al suo familiare con la cittadinanza di un paese terzo venga conferito un diritto di soggiorno in quello Stato membro.

3)

In caso di risposta affermativa, se detto requisito possa essere considerato soddisfatto anche qualora non ci sia stato un soggiorno ininterrotto, ma una determinata frequenza di soggiorni, come un soggiorno settimanale nel fine settimana, o in occasione di visite regolari.

(…)

4)

Se per effetto del decorso del tempo tra il ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui è cittadino e l’ingresso del familiare di un paese terzo in tale Stato membro, in circostanze come quelle della fattispecie, vengano meno le eventuali pretese del familiare con la cittadinanza di un paese terzo ad un diritto di soggiorno conferito dal diritto dell’Unione.


(1)  GU L 158, pag. 77.

(2)  Sentenza del 7 luglio 1992, Racc. pag. I-4265.

(3)  Sentenza dell’11 dicembre 2007, Racc. Pag. I-10719.


26.1.2013   

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C 26/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 10 ottobre 2012 — S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Causa C-457/12)

2013/C 26/34

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: S e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Altra parte nel procedimento: G

Questioni pregiudiziali

1)

(…)

Se un familiare, avente la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che lavora in un altro Stato membro per un datore di lavoro ivi stabilito, in circostanze come quelle della fattispecie, possa far discendere dal diritto dell’Unione un diritto di soggiorno.

2)

(…)

Se un familiare, avente la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che per le sue attività lavorative per un datore di lavoro stabilito nel medesimo Stato membro si reca regolarmente in un altro Stato membro, in circostanze come quelle della fattispecie, possa far discendere dal diritto dell’Unione un diritto di soggiorno.


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C 26/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 22 ottobre 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Causa C-469/12)

2013/C 26/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Convenuta: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Questione pregiudiziale

Se un contratto di deposito di merci sia un contratto di «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 22 ottobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Causa C-473/12)

2013/C 26/36

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Convenuti: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), in fine, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), debba essere interpretato nel senso che lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere o meno una deroga all’obbligo di informazione immediata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, nel caso in cui tale deroga sia necessaria per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, o se gli Stati membri siano soggetti a restrizioni in tale materia.

2)

Se le attività professionali degli investigatori privati, disciplinate dal diritto interno e svolte al servizio di autorità autorizzate a denunciare all’autorità giudiziaria le violazioni di norme che tutelano un titolo professionale e disciplinano una professione, rientrino, a seconda delle circostanze, nella deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g), in fine, della menzionata direttiva.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g), in fine, della menzionata direttiva sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, e più precisamente con il principio di uguaglianza e di non discriminazione.


(1)  GU L 281, pag. 31.


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C 26/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 22 ottobre 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Causa C-474/12)

2013/C 26/37

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Schiebel Aircraft GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18 TFUE, 45 TFUE e 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro come quella applicabile nel procedimento principale, secondo cui i membri degli organi che rappresentano legalmente un’impresa o i soci con poteri amministrativi e di rappresentanza legale di società commerciali che intendono svolgere l’attività di commercio di armi e munizioni militari e l’attività di mediazione nell’acquisto e nella vendita di armi e munizioni militari, devono essere in possesso della cittadinanza austriaca, mentre non è sufficiente la nazionalità di un altro Stato membro del SEE.


26.1.2013   

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C 26/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) il 22 ottobre 2012 — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Causa C-475/12)

2013/C 26/38

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)

Parti

Ricorrente: UPC DTH Sárl

Convenuta: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, ossia della direttiva 2002/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nel senso che si deve qualificare come servizio di comunicazione elettronica il servizio per il quale il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva.

2)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che risulta applicabile al servizio descritto nella prima questione il principio della libera prestazione di servizi tra gli Stati membri, nei limiti in cui si tratti di un servizio prestato a partire dal Lussemburgo verso l’Ungheria.

3)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che nel caso del servizio descritto nella prima questione il paese di destinazione, al quale è diretto il servizio, ha il diritto di limitare la prestazione di questo tipo di servizi mediante la previsione dell’obbligatoria registrazione del servizio nello Stato membro e dell’istituzione di una sede secondaria o di un’entità giuridica autonoma, insistendo sul fatto che servizi di questo genere possono essere prestati soltanto qualora sia previamente costituita una sede secondaria o un’entità giuridica autonoma.

4)

Se si debba interpretare il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che i procedimenti amministrativi relativi ai servizi descritti nella prima questione, indipendentemente dallo Stato membro in cui operi o sia registrata l’impresa che fornisce il servizio, rientrano nella giurisdizione dello Stato membro in cui è prestato il servizio.

5)

Se si debba interpretare l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (direttiva quadro), nel senso che il servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica o se si tratti di un sistema di accesso condizionato definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva quadro.

6)

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, se si debbano interpretare le pertinenti disposizioni nel senso che il prestatore del servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come prestatore di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della normativa comunitaria.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 1008, pag. 33).

(2)  Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37).


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C 26/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 ottobre 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

(Causa C-477/12)

2013/C 26/39

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Hogan Lovells International LLP

Convenuta: Bayer CropScience K.K.

Questione pregiudiziale

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1610/96 (1), rilevi esclusivamente un’autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE o se un certificato possa essere rilasciato anche sulla base di un’autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30).


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C 26/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch (Austria) il 24 ottobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH e TUI Österreich GmbH

(Causa C-478/12)

2013/C 26/40

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic

Convenuti: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), avente ad oggetto la determinazione della competenza davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’altra parte contraente (nella fattispecie l’ agente di viaggio con sede all’estero) si avvalga di un partner contrattuale (nel caso in esame l’ operatore turistico ubicato nel territorio nazionale), detto articolo possa applicarsi, relativamente ad azioni intentate nei confronti di entrambe le parti, anche alla parte del contratto avente sede nel territorio nazionale.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


26.1.2013   

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C 26/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 ottobre 2012 — Minister van Financiën/X BV

(Causa C-480/12)

2013/C 26/41

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Minister van Financiën

Convenuta: X BV

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se gli articoli 203 e 204 CDC (1), in combinato disposto con l’articolo 859 (segnatamente il paragrafo 2, lettera c) del regolamento di applicazione (2), debbano essere interpretati nel senso che il (mero) superamento del termine di transito, stabilito ai sensi dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, non fa sorgere un’obbligazione doganale a causa di una sottrazione al [Or. 14] controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203 CDC, bensì un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204 CDC.

b)

Se ai fini di una risposta affermativa alla questione 1.a sia richiesto che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni relative alle cause del superamento del termine, o per lo meno dichiarino a dette autorità dove si sono trovate le merci nel periodo trascorso tra il termine stabilito ai sensi dell’articolo 356 CDC ed il momento della presentazione effettiva all’ufficio doganale di destinazione.

2)

Se la sesta direttiva (3), e segnatamente il suo articolo 7, debbano interpretarsi nel senso che l’IVA diviene esigibile qualora un’obbligazione doganale sorga esclusivamente in forza dell’articolo 204 CDC.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(3)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme


26.1.2013   

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C 26/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 29 ottobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e altri

(Causa C-483/12)

2013/C 26/42

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV

Convenuti: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Questioni pregiudiziali

Se il principio di uguaglianza, sancito all’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 della menzionata Carta e con gli articoli 34-36, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime, come quello previsto agli articoli 8, 9, 16 e 17 della legge del 10 novembre 2006 sugli orari di apertura per il commercio, l’artigianato e i servizi, in quanto l’obbligo in essi previsto di introdurre una giornata settimanale di chiusura:

i)

non si applica agli esercenti attività commerciale aventi sedi in stazioni ferroviarie o in sedi di società di trasporto pubblico, nonché alle vendite in aeroporti e zone portuali aperti al traffico internazionale dei passeggeri, e neppure alle vendite in stazioni di rifornimento o sedi situate presso il terreno di autostrade, ma invece si applica a esercenti attività commerciale aventi sede in altri luoghi,

ii)

non si applica agli esercenti attività commerciale attivi nella vendita di prodotti come giornali, riviste, tabacco e articoli da fumo, schede telefoniche e prodotti della Lotteria nazionale, nella vendita di supporti di opere audiovisive e di videogiochi, nella vendita di gelato per il consumo, ma invece si applica a esercenti attività commerciale che offrono prodotti diversi,

iii)

si applica solo al commercio al dettaglio, ovvero a imprese che si rivolgono alle vendite al consumatore, mentre non si applica ad altri esercenti attività commerciale,

iv)

comporta per esercenti attività commerciale che svolgono la loro attività mediante un punto vendita fisico, con contatto diretto con il consumatore, per lo meno una restrizione notevolmente più forte rispetto ai esercenti attività commerciale che esercitano la loro attività mediante un esercizio commerciale online o con eventuali altre modalità di vendita a distanza.


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C 26/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

(Causa C-484/12)

2013/C 26/43

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Georgetown University

Convenuta: Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 469/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (1), e segnatamente l’articolo 3, parte iniziale e lettera c), osti a che, in una situazione in cui un brevetto di base in vigore protegge più prodotti, al titolare del brevetto di base sia rilasciato un certificato per ognuno dei prodotti protetti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretato l’articolo 3, parte iniziale e lettera c), del regolamento, nella situazione in cui un brevetto di base in vigore protegga più prodotti e, alla data di domanda di un certificato per uno solo dei prodotti protetti dal brevetto di base (A), sebbene non fossero ancora stati ottenuti certificati per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base, ma, a seguito di domande per tali prodotti (B, C), siano stati rilasciati certificati prima della pronuncia di una decisione sulla domanda di certificato per il primo prodotto (A).

3)

Se, ai fini della risposta alla questione che precede, sia rilevante se la domanda per uno dei prodotti protetti dal brevetto di base (A) sia stata presentata alla stessa data delle domande per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere rilasciato un certificato per un prodotto protetto da un brevetto di base in vigore, se in precedenza è già stato rilasciato un certificato per un altro prodotto protetto dallo stesso brevetto di base, ma il richiedente rinuncia a quest’ultimo certificato al fine di poter ottenere un nuovo certificato in forza dello stesso brevetto di base.

5)

Se, qualora ai fini della risposta alla questione che precede sia rilevante che la rinuncia abbia efficacia retroattiva, la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della rinuncia sia disciplinata dall’articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento o dal diritto nazionale. Ove detta questione sia disciplinata dall’articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento, se la menzionata disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia ha effetto retroattivo.


(1)  GU L 152, pag. 1.


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C 26/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Causa C-485/12)

2013/C 26/44

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 32 del regolamento n. 796/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che deve essere sempre effettuata un’ispezione fisica in campo, prima che si possa decidere, in base alle fotografie aeree fatte per la valutazione di una dichiarazione, che la dichiarazione presentata da un agricoltore è inesatta.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).


26.1.2013   

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C 26/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — X, altra parte interessata: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Causa C-486/12)

2013/C 26/45

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Altra parte interessata: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Questioni pregiudiziali

1)

Se la possibilità di consultazione (ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, della legge GBA) integri la nozione di comunicazione dei dati oggetto di trattamento, ai sensi dell’articolo 12, parte iniziale e lettera a), parte iniziale, secondo trattino, della (omissis) direttiva 95/46/CE (1).

2)

Se l’articolo 12, parte iniziale, lettera a), parte iniziale, della direttiva osti all’imposizione di diritti di cancelleria per la comunicazione dei dati personali oggetto di trattamento mediante rilascio di una copia estratta dall’anagrafe.

3)

In caso di soluzione negativa della seconda questione: se l’imposizione dei diritti di cancelleria di cui sopra sia eccessiva, ai sensi dell’articolo 12, parte iniziale, lettera a), parte iniziale, della direttiva.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


26.1.2013   

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C 26/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spagna) il 2 novembre 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Causa C-487/12)

2013/C 26/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines S.A.

Convenuto: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione nazionale [articolo 97 della legge 48/1960 sulla navigazione aerea] che obbliga le compagnie di trasporto aereo di passeggeri a garantire in ogni caso ai passeggeri il diritto di registrare una valigia, senza imporre un sovraprezzo o un supplemento rispetto al prezzo di base del biglietto acquistato.


(1)  GU L 293, pag. 3.


26.1.2013   

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C 26/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 novembre 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-492/12)

2013/C 26/47

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Conseil national de l'ordre des médecins

Resistente: Ministère des affaires sociales et de la santé

Questioni pregiudiziali

1)

Se il requisito della specificità della professione di dentista previsto dall’articolo 36 della direttiva 2005/36/CE (1) osti alla istituzione di una formazione di qualificazione del terzo ciclo universitario, comune agli studenti in medicina e in odontoiatria.

2)

Se le disposizioni della direttiva relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese nel senso che escludano che discipline come quelle elencate al punto 3 della presente decisione (2) siano comprese nella formazione alla professione di dentista.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUL 255, pag. 22).

(2)  Vale a dire, da un lato, la formazione teorica in chirurgia orale comprendente, in particolare, la formazione in materia di chirurgia del periapice e delle cisti dei mascellari, odontogene o non odontogene, in materia di chirurgia preprotesica e implantare, lo studio delle patologie tumorali benigne, le patologie delle ghiandole salivari e il trattamento ortodontico chirurgico e ortognatico; dall’altro, una formazione pratica comprendente, in particolare, un tirocinio di almeno tre semestri in un reparto di odontoiatria e tre semestri in un reparto di chirurgia maxillo facciale.


26.1.2013   

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C 26/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-494/12)

2013/C 26/48

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Dixons Retail Plc

Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 1 (1), debba essere interpretato nel senso della sua applicazione quando la cessione fisica di beni sia ottenuta in modo fraudolento, ove il pagamento effettuato dal cessionario abbia avuto luogo mediante una carta di credito che cui quest’ultimo fosse consapevole di non essere autorizzato ad usare.

2)

Se, in caso di cessione di beni ottenuta mediante uso fraudolento di una carta di credito, si configuri un «trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

3)

Se l’articolo 73 debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione quando il pagamento sia ottenuto dal cedente di beni ai sensi di un accordo con un terzo che si sia impegnato a versare il corrispettivo delle operazioni realizzate tramite carta di credito, nonostante il cessionario dei beni sappia di non essere autorizzato ad usare la carta medesima.

4)

Allorché il pagamento sia effettuato da un terzo, per effetto di un accordo tra il cedente i beni e il terzo medesimo, a fronte della presentazione al cedente di una carta che il cessionario dei beni non sia autorizzato a usare, se il pagamento ricevuto da detto terzo debba essere considerato quale «corrispettivo per tali operazioni», ai sensi dell’articolo 73.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)


26.1.2013   

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C 26/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Causa C-497/12)

2013/C 26/49

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Convenute: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio sanitario nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale;

2)

se l’art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilievo pubblicistico di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;

3)

se gli artt. 102 e 106 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute all’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.


26.1.2013   

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C 26/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

(Causa C-498/12)

2013/C 26/50

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Antonella Pedone

Convenuta: Maria Adele Corrao

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all’art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2)

Se l’art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, come recepito all’interno della normativa comunitaria ai sensi dell’art. 52 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea e dell’art. 6 [TFUE].


26.1.2013   

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C 26/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e a.

(Causa C-499/12)

2013/C 26/51

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elisabetta Gentile

Convenuti: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Questione pregiudiziale

Se l’art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all’art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.


26.1.2013   

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C 26/26


Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-500/12)

2013/C 26/52

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J Hottiaux e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2011.


(1)  GU L 57, pag. 21.


26.1.2013   

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C 26/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

(Causa C-501/12)

2013/C 26/53

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Thomas Specht

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, dal punto di vista del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale anche dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

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C 26/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

(Causa C-502/12)

2013/C 26/54

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Jens Schombera

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

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C 26/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

(Causa C-503/12)

2013/C 26/55

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Alexander Wieland

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, dal punto di vista del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

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C 26/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

(Causa C-504/12)

2013/C 26/56

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Uwe Schönefeld

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

5)

In caso di risposta affermativa anche alla quarta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

6)

Qualora, nell'ambito della quinta questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

IT

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C 26/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

(Causa C-505/12)

2013/C 26/57

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Antje Wilke

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

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C 26/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

(Causa C-506/12)

2013/C 26/58

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Gerd Schini

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.1.2013   

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C 26/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) l’8 novembre 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-507/12)

2013/C 26/59

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Jessy Saint Prix

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto di soggiorno conferito a un «lavoratore» dall’articolo 7 della direttiva sulla cittadinanza (1) debba essere interpretato nel senso che si applica soltanto alle persone che i) si trovano in un rapporto di lavoro esistente, ii) sono (quantomeno in alcune circostanze) alla ricerca di un’occupazione, o iii) rientrano nell’ambito di applicazione dei casi previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, oppure se detto articolo debba essere interpretato nel senso che non osta a riconoscere tale diritto ad altre persone che conservano la qualità di «lavoratori» a tal fine.

2)

i)

Se, in quest’ultimo caso, esso si applichi ad una donna che abbia abbandonato l’attività lavorativa o interrotto la ricerca di un’occupazione ragionevolmente, a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza (e al periodo successivo al parto).

ii)

In caso affermativo, se essa abbia diritto a beneficiare della definizione, secondo il diritto nazionale, del momento in cui tale scelta è ragionevole.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).


26.1.2013   

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C 26/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

(Causa C-511/12)

2013/C 26/60

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial, IP

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, nell’ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisce unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l’esercizio dell’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest’ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell’importo dovuto e la sua riscossione coattiva.


(1)  Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).


26.1.2013   

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C 26/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-512/12)

2013/C 26/61

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Octapharma France

Resistenti: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Questioni pregiudiziali

1)

Se al plasma destinato alla trasfusione, preparato a partire da sangue intero, nella cui produzione interviene un processo industriale, possano essere applicate contemporaneamente le disposizioni della direttiva del 6 novembre 2001 (1) [come modificata dalla direttiva del 31 marzo 2004  (2)] e della direttiva del 27 gennaio 2003 (3), per quanto riguarda non solo la sua raccolta e il suo controllo, ma anche la lavorazione, la conservazione e la distribuzione dello stesso; se, a tal fine, la norma posta all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del 6 novembre 2001 possa essere interpretata nel senso che porta ad applicare la sola normativa comunitaria sui medicinali a un prodotto rientrante contemporaneamente nell’ambito di applicazione di un’altra normativa comunitaria unicamente nel caso in cui quest’ultima sia meno rigorosa di quella sui medicinali.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva del 27 gennaio 2003 debbano essere interpretate, eventualmente alla luce dell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel senso che consentono il mantenimento in vigore o l’introduzione di disposizioni nazionali che, in quanto assoggetterebbero il plasma, nella cui produzione interviene un processo industriale, a un regime più rigoroso di quello al quale sono assoggettati i medicinali, giustificherebbero la disapplicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della direttiva del 6 novembre 2001, in particolare di quelle che subordinano la commercializzazione dei medicinali alla sola condizione del previo ottenimento di un’autorizzazione di immissione sul mercato, e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni e in quale misura.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(2)  Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 pag. 34).

(3)  Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30).


26.1.2013   

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C 26/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 novembre 2012 — 4finance UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-515/12)

2013/C 26/62

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: 4finance UAB

Convenuti: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 14 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che il fatto di avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale è considerato una pratica commerciale in ogni caso ingannevole unicamente quando il consumatore è tenuto a versare un contributo per ricevere un corrispettivo principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti.

2)

Qualora sia necessario che il consumatore fornisca un contributo in cambio del diritto di ricevere un corrispettivo, se l’entità del contributo versato dal consumatore in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti abbia un’incidenza sulla qualificazione del sistema di promozione a carattere piramidale come pratica commerciale ingannevole ai sensi del punto 14 dell’allegato I della direttiva. Se le quote di un importo puramente simbolico versate da consumatori per consentire l’identificazione di questi ultimi possano essere considerate come un contributo fornito in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo ai sensi del punto 14 dell’allegato I della direttiva.

3)

Se si debba interpretare il punto 14 dell’allegato I della direttiva nel senso che, perché un sistema di promozione a carattere piramidale sia considerato come pratica commerciale ingannevole, conta solo che il corrispettivo sia versato al consumatore già registrato principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti o se rivesta importanza anche in quale misura il corrispettivo versato ai partecipanti al sistema per aver fatto entrare nuovi consumatori è finanziato dai contributi dei nuovi membri. Se, in questo caso, il corrispettivo pagato ai partecipanti al sistema di promozione a carattere piramidale già registrati debba essere, interamente o per la maggior parte, finanziato dai contributi dei nuovi membri entrati nel sistema.


(1)  GU L 149, pag. 22.


26.1.2013   

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C 26/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Causa C-516/12)

2013/C 26/63

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Convenute: Regione Campania, Provincia di Napoli

Questione pregiudiziale

Se, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 (1), il diritto alla compensazione sorga solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo del servizio che determina, a carico dell’azienda di trasporto, uno svantaggio economico, ovvero se tale norma si applichi solo per quegli obblighi di servizio per i quali il Regolamento prevede la soppressione e non consente il mantenimento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156, pag. 1


26.1.2013   

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C 26/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania

(Causa C-517/12)

2013/C 26/64

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Convenuta: Regione Campania

Questione pregiudiziale

Se, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 (1), il diritto alla compensazione sorga solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo del servizio che determina, a carico dell’azienda di trasporto, uno svantaggio economico, ovvero se tale norma si applichi solo per quegli obblighi di servizio per i quali il Regolamento prevede la soppressione e non consente il mantenimento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156, pag. 1


26.1.2013   

IT

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C 26/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 novembre 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

(Causa C-518/12)

2013/C 26/65

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Convenute: Regione Campania, Provincia di Napoli

Questione pregiudiziale

Se, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 (1), il diritto alla compensazione sorga solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo del servizio che determina, a carico dell’azienda di trasporto, uno svantaggio economico, ovvero se tale norma si applichi solo per quegli obblighi di servizio per i quali il Regolamento prevede la soppressione e non consente il mantenimento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156, pag. 1


26.1.2013   

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C 26/35


Impugnazione proposta il 16 novembre 2012 dalla Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Causa C-520/12 P)

2013/C 26/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (rappresentante: A. Krystallidis, Δικηγόρος)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Delegazione dell’Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibile il suo ricorso dinanzi al Tribunale;

pronunciarsi nel merito e disporre il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalla decisione illegittima della convenuta del 5 aprile 2011 emessa dalla delegazione dell’Unione europea in Turchia e di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 6 aprile 2011, relativa alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SET/TR al Consorzio DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)» a causa di una pretesa falsa dichiarazione, in considerazione degli intereressi orizzontali della ricorrente nella causa di cui trattasi;

condannare la Commissione a tutte le spese sostenute in primo grado e nel procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), nel senso che ha omesso di considerare che il termine «istituzione» contenuto nell’articolo summenzionato non si riferisce soltanto alle istituzioni dell’Unione europea, ma anche ai suoi dipendenti, in quanto essi sono parimenti responsabili per il risarcimento dei danni subiti da coloro che hanno sofferto un pregiudizio in conseguenza del suo operato.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha rispettato l’obbligo di motivazione e ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), quali principi di diritto dell’Unione, poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente senza fare riferimento alle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità della convenuta, concernenti la pertinente giurisprudenza in materia di danni causati dai funzionari dell’Unione europea (cause 9/69, 4/69 e 60/81), e all’interpretazione dell’articolo 263 TFUE ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Nell’ordinanza il Tribunale ha altresì omesso di rispondere agli argomenti della ricorrente concernenti la violazione grave, da parte della convenuta, dei principi fondamentali di diritto dell’Unione riguardanti la certezza del diritto, il legittimo affidamento e il diritto di essere sentiti, nonché dell’articolo 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha presentato in maniera errata le prove prodotte dalla ricorrente in primo grado e le ha snaturate, dichiarando che «soltanto la CFCU aveva la qualità di autorità aggiudicatrice (…) per adottare la decisione di attribuire l’appalto di cui trattasi (…) e la Commissione era competente soltanto a verificare se le condizioni per il finanziamento da parte dell’Unione fossero riunite», sulla base di documenti che la ricorrente ha presentato al Tribunale, che dimostrano effettivamente che la CFCU opera sotto il controllo della Commissione europea nei limiti da essa imposti. Le constatazioni contenute nell’ordinanza impugnata sono quindi errate e snaturano il chiaro significato delle prove a disposizione del Tribunale.


26.1.2013   

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C 26/35


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-525/12)

2013/C 26/67

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (1) e in particolare quelli di cui agli articoli 2, punto 38, e 9, in quanto applica un’interpretazione che esclude talune prestazioni di servizi dalla nozione di «servizi idrici»;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i servizi idrici comprendano l’estrazione, l’arginazione, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione di acque superficiali o sotterranee anche ai fini della produzione di energia idraulica, della navigazione e della protezione dalle inondazioni. I servizi idrici comprendono inoltre l’uso privato.

La convenuta applicherebbe il termine «servizi idrici» in modo contrario all’articolo 9 della direttiva quadro sulle acque. Essa, infatti, escluderebbe servizi idrici quali le arginazioni, destinate alla produzione di energia idraulica, alla navigazione e alla protezione dalle inondazioni dall’ambito di applicazione dei servizi idrici ai sensi di detta direttiva. Siffatta interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla direttiva quadro sulle acque, minerebbe l’efficacia del suo articolo 9 e, pertanto, metterebbe a repentaglio il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa.

La ricorrente riconosce che l’articolo 9 della suddetta direttiva concederebbe agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per escludere taluni servizi idrici dal recupero dei costi. Innanzi tutto, essi potrebbero tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, quarto comma, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri potrebbero decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, dello stesso articolo 9, in relazione alle politiche dei prezzi dell'acqua e il recupero dei costi relativi ai servizi. A tal fine però sarebbe necessario che si tratti di una prassi consolidata nello Stato membro e che ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva.

La completa esclusione di un’ampia gamma di servi idrici effettuata dalla convenuta, tuttavia, esorbita ampliamente dal suddetto margine di discrezionalità.


(1)  GU L 327, pag. 1.


26.1.2013   

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C 26/36


Ricorso proposto il 20 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-527/12)

2013/C 26/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]) (2), in quanto essa non ha adottato tutte le misure necessarie per consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione del 14 dicembre 2010 relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]), in quanto essa non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi.

La Commissione sostiene che lo strumento prescelto dalla convenuta ai fini del recupero, cioè far valere una pretesa di tipo civilistico e successivamente esercitare un’azione di condanna dinanzi alla giustizia civile tedesca, non sia idoneo a consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione. In subordine, la Commissione fa valere il fatto che la convenuta non ha utilizzato per l’esecuzione della decisione della Commissione, fino al giorno dell’introduzione del ricorso, il suo titolo provvisorio derivante dalla sentenza pronunciata in contumacia.


(1)  GU L 83, pag. 1.

(2)  GU L 195, pag. 55.


26.1.2013   

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C 26/36


Impugnazione proposta il 21 novembre 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-404/10, National Lottery Commission/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-530/12 P)

2013/C 26/69

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e F. Mattina, agenti)

Altra parte nel procedimento: National Lottery Commission

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata,

condannare la National Lottery Commission (ricorrente dinanzi al Tribunale) a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

L’Ufficio deduce tre motivi, rispettivamente (i) la violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1), (ii) la violazione del diritto dell’UAMI di essere sentito e (iii) la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la sentenza impugnata.

Il primo motivo si divide in due parti. Da un lato, il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla Corte in relazione all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e alla regola 37 del regolamento n. 2868/95 (2) nella sentenza Elio Fiorucci, in quanto si è basato su disposizioni di diritto nazionale, precisamente sull’articolo 2704 del codice civile italiano, che non era stato invocato dalle parti e pertanto non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Dall’altro, il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto si è basato su giurisprudenza nazionale, precisamente sulla suddetta sentenza n. 13912 della Corte Suprema di Cassazione, del 14 giugno 2007, cui si fa riferimento al punto 32 della sentenza impugnata, che non era stata invocata dalle parti e non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Il secondo motivo riguarda la violazione del diritto dell’UAMI di essere sentito, in quanto all’Ufficio non è stata data l’opportunità di commentare aspetti procedurali e sostanziali relativi alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Se all’Ufficio fosse stata data tale opportunità, non si può escludere che la motivazione e le conclusioni del Tribunale sarebbero potute essere diverse.

Il terzo motivo riguarda la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la motivazione e le conclusioni del Tribunale. L’ufficio ritiene che il Tribunale abbia male interpretato e snaturato l’analisi della commissione di ricorso nonché gli argomenti della National Lottery Commission e che abbia omesso di valutare il fatto che la commissione di ricorso, ritenendo che la National Lottery Commission non avesse addotto la prova che la data del timbro postale apposto all’accordo del 1986 non fosse conclusiva, ha applicato il criterio giuridico corretto ai sensi del diritto italiano.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario GU L 303, pag. 1.


26.1.2013   

IT

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C 26/37


Ricorso proposto il 23 novembre 2012 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-532/12)

2013/C 26/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 72, paragrafo 1, di detta direttiva;

infliggere al Granducato di Lussemburgo, conformemente all’art. 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità d’importo pari a EUR 8 320 EUR per giorno, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa;

Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2009/81/CE è scaduto il 21 agosto 2011.


(1)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.


26.1.2013   

IT

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C 26/38


Ricorso proposto il 26 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-538/12)

2013/C 26/71

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, A. Tokár e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva 2009/81/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE (2) e 2004/18/CE (3), o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione le suddette misure, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 72, paragrafo 1, della succitata direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 7 038,72 al giorno, calcolati dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 agosto 2011.


(1)  GU L 216, pag. 76.

(2)  GU L 134, pag. 1.

(3)  GU L 134, pag. 114.


26.1.2013   

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C 26/38


Impugnazione proposta il 28 novembre 2012 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-158/09, Grecia/Commissione

(Causa C-547/12 P)

2013/C 26/72

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che nella pratica 4 Magrizos II, EL./1995/107, la Commissione ha giustamente rilevato una negligenza delle autorità elleniche, per quanto riguarda il mancato recupero delle somme relative.

accogliere il primo motivo di ricorso con cui è stato richiesto l’annullamento della decisione della Commissione a causa del mancato soddisfacimento dei requisiti per l’applicazione dell’articolo 32 del regolamento 1290/2005 e per l’imputazione da parte della Commissione a carico della Repubblica ellenica dell’importo di EUR 276 347,86 nella stessa pratica;

condannare la Commissione a pagare le spese della Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale dell’Unione europea, travisando manifestamente il contenuto degli elementi di prova degli atti processuali, ha interpretato erroneamente le circostanze di fatto nella pratica 4 Magrizos II, EL./1995/107, giungendo alla conclusione erronea che in tale pratica concorrevano i requisiti per l’applicazione dell’articolo 32 del regolamento 1290/2005 e per l’imputazione da parte della Commissione a carico della Repubblica ellenica dell’importo di EUR 276 347,86.


Tribunale

26.1.2013   

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C 26/39


Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — CB/Commissione

(Causa T-491/07) (1)

(Concorrenza - Decisione di associazione di imprese - Mercato dell’emissione delle carte di pagamento in Francia - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Misure tariffarie applicabili ai “nuovi operatori” - Diritto di adesione e meccanismi cosiddetti di “disciplina della funzione acquirente” e di “risveglio dei dormienti” - Mercato rilevante - Oggetto delle misure in causa - Restrizione della concorrenza tramite l’oggetto - Articolo 81, paragrafo 3, CE - Errori manifesti di valutazione - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Certezza del diritto)

2013/C 26/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Georges, J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, successivamente J. Ruiz Calzado e F. Pradelles, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, O. Beynet e V. Bottka, successivamente O. Beynet e V. Bottka e B. Mongin, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. de Juvigny e D. Berg, avvocati); BPCE, già Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Parigi) (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière e A. de Beaugrenier, avvocati); e Société générale (Parigi) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2007) 5060 def. della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Groupement des cartes bancaires «CB» sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La BPCE, la BNP Parisbas e la Société générale sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


26.1.2013   

IT

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C 26/39


Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2012 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Causa T-42/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo QUADRATUM - Marchio comunitario denominativo anteriore LOACKER QUADRATINI - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Articolo 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 75 del regolamento n. 207/2009) - Articolo 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76 del regolamento n. 207/2009))

2013/C 26/74

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Italia) (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mazzitelli)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Sempio, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pezzoi, P. Perani e G. Ghisletti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 ottobre 2008 (procedimento R 34/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’A. Loacker SpA e l’Editrice Quadratum SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’A. Loacker SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


26.1.2013   

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C 26/40


Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-167/10) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domande di preventivo - Diniego di accesso - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Ricevibilità - Eccezione relativa alla protezione della politica economica dell'Unione europea - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza - Obbligo di motivazione)

2013/C 26/75

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: E. Manhaeve e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Da una parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 27 gennaio 2010, che nega l’accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (GU 2005/S 252-248566) e, dall’altra parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione, dell’11 marzo 2010, che nega l’accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP (GU 2001/S 53-036539) e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (GU 2003/S 249-221337) e al Contratto quadro BUDG/0101.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 27 gennaio 2010 che nega l'accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS è annullata.

2)

La decisione della Commissione dell’11 marzo 2010 che nega l'accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA e al Contratto quadro BUDG/0101 è annullata.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


26.1.2013   

IT

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C 26/40


Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Füller- Tomlinson/Parlamento

(Causa T-390/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Previdenza sociale - Malattia professionale - Determinazione del tasso d’invalidità di origine professionale - Applicazione della tabella europea di valutazione a fini medici delle lesioni all’integrità psicofisica - Snaturamento dei fatti - Termine ragionevole)

2013/C 26/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (Rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 1o luglio 2010 Füller-Tomlinson/Parlamento (F-97/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Paulette Füller-Tomlinson sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


26.1.2013   

IT

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C 26/40


Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Adamowski/UAMI — Fagumit (FAGUMIT)

(Cause riunite T-537/10 e T-538/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Fagumit e marchio comunitario figurativo FAGUMIT - Marchio nazionale figurativo anteriore FAGUMIT - Motivo di nullità relativa - Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 26/77

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: D. von Schultz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polonia) (rappresentanti: M. Krekora, T. Targosz e P. Podrecki, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti, rispettivamente, contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2010 (casi R 1002/2009-1 e R 1003/2009-1) relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. e la sig.ra Ursula Adamowski

Dispositivo

1)

Le cause T-537/10 e T-538/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La sig.ra Ursula Adamowski sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. nel procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


26.1.2013   

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C 26/41


Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE

(Causa T-590/10) (1)

(Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit pubblico di uno Stato membro - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla politica economica dell’Unione o di uno Stato membro - Diniego parziale di accesso)

2013/C 26/78

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Gabi Thesing (Londra, Regno Unito); e Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Stephens, R. Lands, solicitors, e T. Pitt-Payne, QC)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente, A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres e S. Lambrinoc, successivamente M. López Torres e S. Lambrinoc, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata alla sig.ra Thesing con lettera del presidente della BCE del 21 ottobre 2010, recante rigetto di una domanda presentata dalla sig.ra Thesing al fine di ottenere l’accesso a due documenti riguardanti il deficit pubblico e il debito pubblico della Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Gabi Thesing e la Bloomberg Finance LP sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/41


Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-15/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione)

2013/C 26/79

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C.Wucher-North, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento, in primo luogo, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e, in secondo luogo, della lettera del 28 ottobre 2010«recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, nonché, dall’altro, la dichiarazione di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in primo luogo, dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, in terzo luogo, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413.

Dispositivo

1)

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413, e l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, sono annullati, nella parte in cui essi riguardano la Sina Bank.

2)

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, sono mantenuti nei confronti della Sina Bank fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio sopporterà due terzi delle spese della Sina Bank e due terzi delle proprie spese.

5)

La Sina Bank sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese del Consiglio.

6)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/42


Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/UAMI — FFR (F.F.R.)

(Causa T-143/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo “F.F.R.” - Marchi nazionali figurativi anteriori CHIANTI CLASSICO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 26/80

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti) (rappresentanti: avv.ti S. Corona, G. Ciccone e A. Loffredo)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar e G. Mannucci, poi V. Melgar e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Consorzio vino Chianti Classico e la Fédération française de rugby (FFR)

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 gennaio 2011 (causa R 43/2010-4) è annullata, in quanto la commissione di ricorso ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Consorzio vino Chianti Classico e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/42


Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 — Hopf/UAMI (Clampflex)

(Causa T-171/11) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Clampflex - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2013/C 26/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Mensing)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2011 (procedimento R 1514/2010-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Clampflex» come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 gennaio 2011 (procedimento R 1514/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti «siringhe».

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il sig. Hans-Jürgen Hopf sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà l’altra metà delle proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/43


Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio

(Causa T-421/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 26/82

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato; E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:

la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/43


Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Strobl/Commissione

(Causa T-630/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso generale - Candidati iscritti in un elenco d’idoneità prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto - Avviso di posto vacante - Nomina - Inquadramento nel grado secondo le nuove norme meno favorevoli - Articolo 12 dell’allegato XIII dello Statuto - Errore di diritto - Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica)

2013/C 26/83

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (Rappresentante: avv. H.-J. Rüber)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur), e Consiglio dell’Unione europea (Rappresentanti: J. Herrmann e A. Jensen, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Strobl/Commissione (F-56/05, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Peter Strobl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


26.1.2013   

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C 26/44


Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft)

(Causa T-22/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo “Qualität hat Zukunft” - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 26/84

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 1518/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Qualität hat Zukunft» come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fomanu AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


26.1.2013   

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C 26/44


Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Bauer/UAMI — BenQ Materials (Daxon)

(Causa T-29/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Daxon - Marchio comunitario denominativo anteriore DALTON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2013/C 26/85

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erika Bauer (Schaufling, Germania) (rappresentante: avv. A. Merz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 novembre 2011 (procedimento R 2191/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la sig.ra Erika Bauer e la BenQ Materials Corp.

Dispositivo

1)

La Alva Management GmbH è autorizzata a sostituirsi alla sig.ra Erika Bauer quale parte ricorrente.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Alva Management è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


26.1.2013   

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C 26/44


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — Steinberg/Commissione

(Causa T-17/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello “Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani” - Parziale rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica - Obbligo di motivazione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico)

2013/C 26/86

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: T. Asserson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma «Partenariato per la pace» e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.

2)

Il sig. Gerald Steinberg sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


26.1.2013   

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C 26/45


Ordinanza del Tribunale 23 novembre 2012 — Crocs/UAMI — Holey Soles Holdings e PHI (Disegni di una scarpa)

(Causa T-302/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire)

2013/C 26/87

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (Niwot, Stati Uniti) (rappresentante: I. R. Craig, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada); e Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI, del 26 marzo 2010 (procedimento R 9/2008-3), relativo a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Holey Shoes Holdings Ltd e la Partenaire Hospitalier International e Crocs, Inc.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle proprie spese e alle spese del convenuto.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


26.1.2013   

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C 26/45


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e altri/Consiglio

(Causa T-541/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo - Assenza di effetti diretti - Irricevibilità)

2013/C 26/88

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia); Spyridon Papaspyros (Atene); e Ilias Iliopoulos (Atene) (rappresentanti: M.-M. Tsipra, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, e E. Chatziioakeimidou, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europa (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2010/320/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145, pag. 6, e — rettifica — GU 2011, L 209, pag. 63) e, dall’altra, della decisione 2010/486/UE del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 2010/320 (GU L 241, pag. 12)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), i sigg. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/45


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e a./Consiglio

(Causa T-215/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisione indirizzata ad uno Stato membro per rimediare ad una situazione di disavanzo eccessivo - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)

2013/C 26/89

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia) Spyridon Papaspyros (Atene), e Ilias Iliopoulos (Atene) (rappresentante: M.-M. Tsipra, avvocato);

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, M. Vitsentzatos e A. de Gregorio Merino, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/57/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 26, pag. 15).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), i sigg. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


26.1.2013   

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C 26/46


Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2012 — ClientEarth e a./Commissione

(Causa T-278/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Rifiuto implicito di accesso - Termine di ricorso - Tardività - Manifesta irricevibilità)

2013/C 26/90

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito); Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Paesi Bassi); Stichting FERN (Leiden, Paesi Bassi); e Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che sarebbe stata redatta il 22 aprile 2011 e rifiuta l’accesso a taluni documenti relativi ai sistemi di certificazione volontari diretti ad ottenere il riconoscimento a titolo dell’articolo 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della ClientEarth, Friends of the Earth Europe, della Stichting FERN e della Corporate Europe Observatory, le quali sopporteranno un quarto delle loro spese.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011


26.1.2013   

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C 26/46


Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012 — Ellinika Nafpigeia e Hoern/Commissione

(Causa T-466/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Costruzione navale - Aiuti accordati dalle autorità greche a favore di un cantiere navale - Misure di esecuzione della decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità e ordina il recupero degli aiuti - Irricevibilità)

2013/C 26/91

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grecia) e 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Chrysogonos e A. Mitsis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Konstantinidis)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera C(2010) 8274 def. della Commissione, del 1o dicembre 2010, relativa all’«Aiuto di Stato CR 16/2004 — esecuzione della decisione negativa e recupero degli aiuti di Stato accordati alla società [Ellinika Nafpigeia AE] — articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE invocato dalla Grecia e procedimento ai sensi dell’articolo 348, paragrafo 1, TFUE», come integrata dai documenti e dagli altri elementi del fascicolo dei quali le ricorrenti hanno avuto parzialmente conoscenza nel mese di giugno 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

3)

L’Ellinika Nafpigeia AE e la 2. Hoern Beteiligungs GmbH sono condannate a sopportare le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, interveniente, sopporterà le sue spese.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


26.1.2013   

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C 26/47


Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-491/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Durata della procedura diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale - Danno asseritamente subìto dal ricorrente - Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica)

2013/C 26/92

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentante: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Del Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F-14/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente ricorso.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


26.1.2013   

IT

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C 26/47


Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2012 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Causa T-548/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Decadenza dei marchi nazionali anteriori - Non-luogo a statuire)

2013/C 26/93

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 agosto 2011 (caso R 114/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Real Seguros, SA e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


26.1.2013   

IT

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C 26/47


Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2012 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- BIO)

(Causa T-549/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Decadenza dei marchi nazionali anteriori - Non-luogo a statuire)

2013/C 26/94

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 agosto 2011 (caso R 115/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Real Seguros, SA e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


26.1.2013   

IT

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C 26/48


Ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-616/11) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto - Danno asseritamente subìto dal ricorrente - Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica)

2013/C 26/95

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F-69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


26.1.2013   

IT

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C 26/48


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — H-Holding/Parlamento

(Causa T-672/11) (1)

(Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

2013/C 26/96

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (Cham, Svizzera) (rappresentante: avv. R. Závodný)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e P. Schonard, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare che il Parlamento si è illegittimamente astenuto dall’avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica ceca e di chiedere all’OLAF di aprire un’indagine nei confronti di un partito politico ceco, in seguito alla sua richiesta del 24 agosto 2011, e, d’altra parte, ad ottenere un risarcimento per il danno subito a causa di tale asserita carenza del Parlamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La H-Holding AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.


26.1.2013   

IT

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C 26/48


Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio

(Causa T-120/12) (1)

(Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità)

2013/C 26/97

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Varnav, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26); della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, nonché della decisione contenuta nella lettera del Consiglio inviata alla ricorrente il 5 dicembre 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Shahid Beheshti University sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


26.1.2013   

IT

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C 26/49


Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Geipel/UAMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Causa T-138/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)

2013/C 26/98

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yves Geipel (Auerbach, Germania) (rappresentante: avv. J. Sachs)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Marten e R. Pethke, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jörg Reeh (Buxtehude, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2433/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Jörg Reeh e Yves Geipel.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 157 del 2.6.2012.


26.1.2013   

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C 26/49


Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 novembre 2012 — Alstom/Commissione

(Causa T-164/12 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione di trasmettere taluni documenti ad un giudice nazionale - Riservatezza - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Domanda di provvedimenti provvisori - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi)

2013/C 26/99

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: J. Derenne, avvocato, N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, solicitors)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: National Grid Electricity Transmission plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Magnus, C. Bryant e E. Coulson, solicitors, J. Turner e D. Beard, QC)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 26 gennaio 2012, esposta nelle lettere D/2012/006840 e D/2012/006863 del direttore generale della DG Concorrenza della Commissione, per quanto riguarda la trasmissione di taluni documenti alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], ai fini del loro utilizzo a titolo di prove nel contesto di un ricorso proposto contro la ricorrente, nonché domanda diretta a disporre, nel contesto del procedimento sommario, il trattamento riservato dei segreti professionali che compaiono nella risposta della ricorrente del 30 giugno 2006 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas

Dispositivo

1)

L’esecuzione della decisione della Commissione del 26 gennaio 2012, in quanto riguarda la trasmissione alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] della versione riservata della risposta della Alstom del 30 giugno 2006 alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas, è sospesa.

2)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta per il resto.

3)

Le spese sono riservate.


26.1.2013   

IT

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C 26/49


Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012 — Evonik Degussa/Commissione

(Causa T-341/12 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione con la quale la Commissione accerta una violazione delle norme che vietano le intese - Rigetto della richiesta di trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione - Bilanciamento degli interessi - Urgenza - Fumus boni iuris)

2013/C 26/100

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 3534 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, di rigetto della richiesta di trattamento riservato proposta dalla richiedente (caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) e domanda di provvedimenti provvisori diretti a ordinare il mantenimento del trattamento riservato di taluni dati relativi alla richiedente in occasione della pubblicazione di una versione più dettagliata della decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54).

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione C(2012) 3534 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, di rigetto della richiesta di trattamento riservato proposta da Evonik Degussa GmbH ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).

2)

Si ordina alla Commissione di astenersi dal pubblicare sul proprio sito internet o in qualsiasi altro luogo o dal rendere accessibile a terzi una versione della sua decisione 2006/903/CE, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), che sia più dettagliata, nella parte che riguarda la richiedente, di quella pubblicata nel settembre 2007 sul sito internet della sua Direzione generale della concorrenza.

3)

Le spese sono riservate.


26.1.2013   

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C 26/50


Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Grupo T Diffusión/UAMI — ABR Producción Contemporánea (Lampade)

(Causa T-343/12) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a provvedere)

2013/C 26/101

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo T Diffusión, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Lasala Grimalt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 1o giugno 2012 (procedimento R 1622/2010-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ABR Producción Contemporánea, SL e la Grupo T Diffusión, SA.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


26.1.2013   

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C 26/50


Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Zoo Sport/UAMI — K-2 (ZOOSPORT)

(Causa T-453/12)

2013/C 26/102

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: avv. I. Rungg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: K-2 Corp. (Seattle, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 agosto 2012, procedimento R 1119/2011-4, al fine di respingere in toto l’opposizione; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ZOOSPORT», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 8909251

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5233119 del marchio denominativo «ZOOT», per prodotti della classi 9 e 25; registrazione comunitaria n. 4719316 del marchio figurativo in bianco e nero «SPORTS ZOOT SPORTS», per prodotti e servizi delle classi 25, 35, 36 e 41

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio


26.1.2013   

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C 26/51


Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — Sothys Auriac/UAMI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Causa T-470/12)

2013/C 26/103

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Sothys Auriac (Auriac, Francia) (rappresentante: avv. A. Berthet)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 luglio 2012, procedimento R 1419/2011-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BEAUTY GARDEN» per prodotti delle classi 3, 5, 29, 30 e 32 — Marchio comunitario n. 3 456 134

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il Grand Hotel Primavera SA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio nazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «BEAUTY GARDEN», per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso e annullamento e riforma parziali della decisione della divisione di annullamento da parte della commissione di ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

violazione del principio generale di motivazione delle decisioni dell’UAMI e del rispetto del contraddittorio.


26.1.2013   

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C 26/51


Ricorso proposto l’1 novembre 2012 — Aer Lingus/Commissione

(Causa T-473/12)

2013/C 26/104

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, barrister, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare (o, in subordine, annullare parzialmente) la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all’aiuto di Stato SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Tassi d’imposta differenziati sui viaggi aerei ai quali l’Irlanda ha dato esecuzione; e

condannare la convenuta alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nel concludere, nell’ambito della decisione impugnata, che il tasso d’imposta inferiore costituiva un aiuto di Stato illegittimo. In particolare, la Commissione ha errato nel qualificare il tasso d’imposta più elevato come il «normale» tasso d’imposta, al fine di determinare se il tasso d’imposta inferiore costituisse un vantaggio selettivo. Dal momento che il tasso d’imposta più elevato era invalido ai sensi di disposizioni del diritto dell’Unione europea direttamente applicabili, esso non può essere correttamente considerato come il tasso di riferimento «normale» a tal fine. Per gli stessi motivi la Commissione ha errato nel ritenere che le compagnie aeree assoggettate al tasso d’imposta inferiore avessero beneficato di un vantaggio pari ad EUR 8 a passeggero.

2)

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che anche nell’ipotesi in cui la Commissione potesse correttamente qualificare il tasso d’imposta inferiore come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’ordine di recupero dell’aiuto diretto alle compagnie aeree assoggettate al tasso d’imposta inferiore, allorché il tasso più elevato doveva del pari essere contestualmente restituito, violava il principio di certezza del diritto, il principio dell’effettività ed il principio di buona amministrazione. Di conseguenza, la decisione impugnata, nel disporre il recupero dell’aiuto, ha violato l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio (1).

3)

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta ha errato altresì in fatto ed in diritto qualificando gli operatori aerei assoggettati al tasso d’imposta inferiore quali beneficiari del presunto aiuto per un importo di EUR 8 a passeggero, ed ordinando su tali basi il recupero dell’aiuto, benché la Commissione abbia riconosciuto che l’onere dell’imposta è stato eventualmente sostenuto dai passeggeri, i quali sono pertanto i principali beneficiari del tasso inferiore.

4)

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, dal momento che è impossibile recuperare EUR 8 a passeggero retroattivamente dai passeggeri che hanno beneficiato del tasso d’imposta inferiore, in tali circostanze l’ordine di recupero opera come imposta aggiuntiva a carico delle compagnie aeree interessate e di conseguenza comporta una penalizzazione non giuridicamente giustificata di tali compagnie aeree e non consente invece il ripristino della situazione antecedente la concessione del presunto aiuto. Tale circostanza viola il principio di proporzionalità e della parità di trattamento e costituisce pertanto un’ulteriore violazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio.

5)

Quinto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta non ha motivato o non ha motivato sufficientemente le ragioni sottese al recupero dell’aiuto e alla quantificazione del medesimo nell’importo di EUR 8 a passeggero.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


26.1.2013   

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C 26/52


Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Coca-Cola/UAMI — Mitico (Master)

(Causa T-480/12)

2013/C 26/105

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Stone e L. Ritchie, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasco, Siria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2012, procedimento R 2156/2011-2;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Master», per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9091612

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 8792475 del marchio figurativo «Coca-Cola»; registrazione comunitaria n. 3021086 del marchio figurativo «Coca-Cola»; registrazione comunitaria n. 2117828 del marchio figurativo «Coca-Cola»; registrazione comunitaria n. 2107118 del marchio figurativo «Coca-Cola»; registrazione del Regno Unito n. 2428468 del marchio figurativo «C»

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


26.1.2013   

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C 26/53


Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-482/12)

2013/C 26/106

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H.-H. -Heyland)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della convenuta, con cui essa ha respinto la seconda domanda della ricorrente datata 4 ottobre 2012;

in subordine, annullare parzialmente la decisione della convenuta del 28 agosto 2012, per violazione delle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, T-300/10;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente che la decisione della Commissione è parzialmente contraria alle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale, del 22 maggio 2012, T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).


26.1.2013   

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C 26/53


Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (LOTTE)

(Causa T-483/12)

2013/C 26/107

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. A. Jaeger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2103/2010-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Lotte Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «LOTTE» nonché l’immagine di un koala su un albero, che tiene un altro koala più piccolo, per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 6 158 463

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali, contenenti l’elemento denominativo «KOALA BÄREN»«KOALA» nonché l’immagine di un koala, che tiene un koala più piccolo, per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione dell’opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, e della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/53


Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — CeWe Color/UAMI (SMILECARD)

(Causa T-484/12)

2013/C 26/108

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Sander)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2279/2011-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SMILECARD» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 861 691

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/54


Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)

(Causa T-485/12)

2013/C 26/109

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexico) (rappresentante: avv. N. Fernández Fernández-Pacheco)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale, considerando prodotta la sua memoria con i documenti allegati, dichiari che il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 29 agosto 2012, procedimento R 1218/2011-2, è stato proposto conformemente ai requisiti di tempo e di forma e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunci una sentenza di annullamento della citata decisione, condannando espressamente l’UAMI alle spese, e concedendo in tal modo la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 9.274.119 «SANISSIMO», in quanto legittimo.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «SANISSIMO» per prodotti delle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 9 274 119

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009

Violazione dell’articolo 7, terzo comma, del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/54


Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/UAMI — Panini (PANINI)

(Causa T-487/12)

2013/C 26/110

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panini SpA (Modena, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 2393/2011-2; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PANINI», per prodotti della classe 32 — Domanda di marchio comunitario n. 8721987

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 121780 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32; registrazione tedesca n. 30315871 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/55


Ricorso proposto l’8 novembre 2012 — Planet/Commissione

(Causa T-489/12)

2013/C 26/111

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Società anonima erogatrice di servizi consultivi) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che la Commissione europea, rigettando le spese di personale per i dirigenti di massimo livello della ricorrente, ha violato i contratti ONTOGOV, FIT e RACWeb e che, inoltre, le spese di personale per i massimi dirigenti della ricorrente sottoposte alla Commissione per i contratti menzionati, dell’importo complessivo di EUR 547 653,42 sono ammissibili e non devono essere rimborsate dalla ricorrente alla Commissione; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in oggetto riguarda la responsabilità della Commissione derivante dai contratti: a) n. 507237 per l’esecuzione del progetto «Ontology enabled E-Gov Service Configuration» (ONTOGOV), b) n. 027090 per l’esecuzione del progetto «Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies» (FIT) e c) n. 045101 per l’esecuzione del progetto «Risk Assessment for Customs in Western Balkans» (RACWeb), in forza degli articoli 272 e 340, primo comma TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, nonostante essa abbia adempiuto pienamente e correttamente e con grande successo ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione dei contratti di cui sopra e delle disposizioni relative alla procedura di revisione contabile, ha respinto le spese di personale della ricorrente che riguardavano i suoi tre massimi dirigenti.

In particolare, la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso:

Primo motivo, vertente sull’argomento secondo cui la ricorrente non ha affatto violato i propri obblighi contrattuali per quanto riguarda le spese di personale, poiché a) le spese di personale per i tre massimi dirigenti della ricorrente soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità, conformemente alle clausole dei contratti di cui trattasi; e b) non è affatto vietata dai contratti la partecipazione dei massimi dirigenti a progetti finanziati.

Secondo motivo, vertente sull’argomento secondo cui la Commissione durante la procedura di revisione contabile ha violato i propri obblighi contrattuali, poiché a) la revisione contabile della Commissione si è svolta in violazione dei principi di revisione contabile ellenici ed internazionali; b) la richiesta della Commissione di rilasciarle documenti che la Planet non ha affatto l’obbligo di conservare costituisce una violazione dei contratti di cui trattasi e un tentativo di modifica unilaterale a posteriori degli obblighi contrattuali della Planet e c) i risultati della revisione contabile in oggetto sono in contrasto con i risultati di una revisione contabile della Planet precedente effettuata dalla Commissione.


26.1.2013   

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C 26/55


Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Mondadori Editore/UAMI — Grazia Equity (GRAZIA)

(Causa T-490/12)

2013/C 26/112

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti G. Dragotti e R. Valenti)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grazia Equity GmbH (Stoccarda, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1958/2010-4; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GRAZIA», per servizi delle classi 35 e 36 — Domanda di marchio comunitario n. 6840466

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione italiana n. 906507 del marchio figurativo «GRAZIA», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 16, 18, 25 e 38; registrazione comunitaria n. 1714146 del marchio figurativo «GRAZIA», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 16, 18 e 38; registrazione italiana n. 1049965 del marchio denominativo «GRAZIA», per prodotti della classe 16; registrazione italiana n. 1050165 e registrazioni internazionali nn. 276829, 276833 e 817006 dei marchi summenzionati, per prodotti e servizi delle classi 9, 16 o 38

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


26.1.2013   

IT

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C 26/56


Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — Sanofi/UAMI — GP Pharm (GEPRAL)

(Causa T-493/12)

2013/C 26/113

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanofi (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 5 settembre 2012, nel procedimento R 201/2012-2; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GEPRAL» per prodotti della classe 5 — Registrazione internazionale n. 1010832 che designa l'Unione europea

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale n. 418607, avente effetto in Austria, del marchio denominativo «DELPRAL» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e autorizzazione alla registrazione internazionale integrale

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


26.1.2013   

IT

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C 26/56


Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — Biscuits Poult/UAMI — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

(Causa T-494/12)

2013/C 26/114

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Biscuits Poult (Montauban, Francia) (rappresentante: avv. C. Chapoullié)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o quanto meno riformare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 2 agosto 2012, nel procedimento R 914/2011-3;

confermare la decisione della divisione di annullamento che ha riconosciuto la validità del modello n. 001114292-0001;

rigettare la domanda di dichiarazione di nullità registrata al numero di riferimento ICD 000007120; e

condannare la società Banketbakkerij Merba BV alle spese.

Motivi e principali argomenti

Modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Modello di biscotto con cuore fondente, per biscotti della classe 01-01 — Modello comunitario n. 001114292-0001

Titolare del modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Banketbakkerij Merba BV

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione degli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto e il modello comunitario è dichiarato nullo

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002


26.1.2013   

IT

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C 26/57


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Causa T-495/12)

2013/C 26/115

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Drinks SA (Ștei, Romania) (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 680/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Dracula Bite», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 7588247

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Dracula» n. 34847 registrato in Romania per prodotti e servizi delle classi 33 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009


26.1.2013   

IT

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C 26/57


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Causa T-496/12)

2013/C 26/116

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Drinks SA (Ștei, Romania) (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 682/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «DRACULA BITE», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 7588288

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Dracula» n. 34847 registrato in Romania per prodotti e servizi delle classi 33 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


26.1.2013   

IT

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C 26/58


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — European Drinks/UAMI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Causa T-497/12)

2013/C 26/117

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Drinks SA (Ștei, Romania) (rappresentante: V. von Bomhard, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Romania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 679/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «DRACULA BITE», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 7588321

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Dracula» n. 34847 registrato in Romania per prodotti e servizi delle classi 33 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


26.1.2013   

IT

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C 26/58


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissione

(Causa T-498/12)

2013/C 26/118

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di conferma della Commissione del 18 settembre 2012 — Ares (2012)1082114 — con cui è stata respinta la domanda della ricorrente relativa all’accesso a taluni documenti, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, conformemente all’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 18 settembre 2012, con cui si respinge definitivamente la domanda di conferma della ricorrente di accesso alla lettera delle autorità greche del 16 maggio 2012 relativa alla determinazione dell’importo dell’aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi della decisione della direzione generale della concorrenza della Commissione europea del 24 maggio 2011 (1).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione, a carico dell’amministrazione, delle decisioni di rigetto, in quanto, nella sua risposta, l’amministrazione si limita ad un generico riferimento alle eccezioni stabilite nel regolamento n. 1049/2001, senza alcuno sviluppo supplementare, né un’effettiva motivazione della decisione.

 

In secondo luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di trasparenza, conseguente alla violazione del citato regolamento n. 1049/2001 e del regolamento n. 659/1999 (2), in quanto la decisione impugnata non concede al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti non interpretando, né applicando rigidamente le eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001.

 

Infine, la ricorrente fa valere anche la violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché degli articoli 6 e 20 del regolamento n. 659/1999, conseguente alla violazione dei suoi diritti della difesa e, per estensione, del principio di buona amministrazione.


(1)  Decisione della Commissione, C(2011) 3504 fin., del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


26.1.2013   

IT

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C 26/59


Ricorso proposto il 13 novembre 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione

(Causa T-499/12)

2013/C 26/119

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Lussemburgo) (rappresentanti: H. Niemeyer e H. Ehlers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 20 settembre 2011, caso C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi contro gli obblighi posti a carico degli azionisti di minoranza.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un aiuto autonomo a favore degli azionisti di minoranza

Le ricorrenti deducono che la Commissione, nel presentare a torto le ricorrenti come destinatarie dell’aiuto, ha applicato erroneamente la nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Un aumento di valore delle loro quote costituirebbe per gli azionisti di minoranza un mero riflesso economico dell’aiuto a favore della HSH Nordbank e non già un aiuto indiretto a favore dei medesimi.

2)

Secondo motivo, vertente sulla carente motivazione della conclusione che le ricorrenti hanno beneficiato di un vantaggio

Le ricorrenti affermano a tal riguardo che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, non avendo sufficientemente spiegato perché le ricorrenti dovrebbero aver ricevuto un aiuto di Stato indiretto e per quali motivi il valore aziendale della HSH Nordbank non sarebbe stato valutato con esattezza. La Commissione, inoltre, non avrebbe quantificato l’ammontare del presunto aiuto a favore degli azionisti di minoranza e avrebbe confuso l’esame di tale aiuto con l’esame della condivisione degli oneri.

3)

Terzo motivo, vertente su un erroneo accertamento dei fatti nel valutare se le ricorrenti abbiano ricevuto un vantaggio finanziario

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti censurano la Commissione per aver effettuato un’erronea ricostruzione dei fatti. Esse ritengono che la società che ha valutato la HSH Nordbank non abbia sovrastimato il valore aziendale della HSH Nordbank e, di conseguenza, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, bensì che abbia effettuato una valutazione conforme ai metodi di valutazione riconosciuti.

4)

Quarto motivo, vertente sulla mancata considerazione, nel ripartire gli oneri, degli anticipi versati dalle ricorrenti

Le ricorrenti affermano che la Commissione ha applicato erroneamente alla condivisione degli oneri i criteri derivanti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e dalla comunicazione sulla ristrutturazione (1), in quanto, nel valutare se le ricorrenti siano state sufficientemente coinvolte nella condivisione degli oneri, non avrebbe tenuto conto degli anticipi versati dalle stesse.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) e del principio della certezza del diritto dovuta a una conclusione irregolare del procedimento d’indagine formale

A tal riguardo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e il principio della certezza del diritto, in quanto essa non ha concluso il procedimento d’indagine formale riguardante le ricorrenti mediante una delle decisioni previste dall’articolo 7 del regolamento n. 659/1999.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera. b), TFUE e della comunicazione sulla ristrutturazione dovuta all’imposizione di obblighi inadeguati

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 e la comunicazione sulla ristrutturazione, in quanto ha imposto obblighi che non erano connessi con la ristrutturazione della HSH Nordbank, bensì rappresentavano l’autorizzazione nascosta di un aiuto indiretto soggetto a condizioni.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per oneri eccessivi a carico delle ricorrenti

Le ricorrenti lamentano che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità per averle eccessivamente gravate nell’ambito della condivisione degli oneri.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento dovuta alla discriminazione delle ricorrenti

A tal riguardo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto nella sua decisione ha imposto obblighi a carico delle ricorrenti che non avrebbe imposto in altri casi simili.

Le ricorrenti deducono inoltre i seguenti motivi contro la decisione impugnata nel complesso:

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate (3) a motivo dell’erroneo calcolo dell’elemento di aiuto incompatibile

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la comunicazione sulle attività deteriorate, in quanto essa avrebbe calcolato erroneamente il cosiddetto elemento di aiuto incompatibile connesso con la garanzia a favore della HSH Nordbank.

2)

Secondo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione riguardo alla determinazione dell’effettivo valore economico

Al riguardo le ricorrenti affermano che la Commissione ha chiarito in modo insufficiente le modalità con cui è avvenuta la determinazione dell’effettivo valore economico del portafoglio coperto dalla garanzia.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate dovuta a un calcolo erroneo del recupero

Le ricorrenti lamentano una violazione da parte della Commissione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate dovuta a un calcolo erroneo del recupero.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nel calcolare il recupero

In quarto luogo, nel presente contesto le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto, rispetto ad altri casi analoghi, nel calcolare il Claw-back ha sfavorito la HSH Nordbank.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità per aver subordinato l’autorizzazione alla condizione di una riduzione del totale di bilancio eccessivamente elevata

Infine, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e il principio di proporzionalità anche per aver posto quale condizione della sua autorizzazione a favore della HSH Nordbank una riduzione del totale di bilancio eccessivamente elevata.


(1)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009, C 195, pag. 9).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22. marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU 2009, C 72, pag. 1).


26.1.2013   

IT

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C 26/60


Ricorso proposto il 15 novembre 2012 — Ryanair/Commissione europea

(Causa T-500/12)

2013/C 26/120

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione del 25 luglio 2012, adottata nel caso dell’aiuto di Stato SA.29064 (20011/C ex 2011/NN), secondo la quale le tariffe differenziate applicate per la tassa irlandese sul trasporto aereo («ATT») tra il 30 marzo 2009 e il 1o marzo 2011 costituivano un aiuto di Stato illegittimo, incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

annullare gli articoli 4, 5 e 6 della stessa decisione; e

condannare la convenuta alle spese della presente causa, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla Commissione nel concludere che la tariffa di EUR 10 applicata per la ATT fosse la tariffa «standard»«normale» o legittima, nonostante tale tariffa più elevata fosse stata sempre illegittima secondo il diritto dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione dei vantaggi attribuiti in materia di ATT commessi dalla Commissione nel concludere che Ryanair e Aer Arann si trovassero nella stessa situazione rispetto al vantaggio economico e concorrenziale attribuito dalla ATT, nell’omettere del tutto di considerare i particolari effetti della ATT sulla concorrenza tra Ryanair e Aer Lingus, nel valutare erroneamente il presunto vantaggio conseguito da Ryanair rispetto agli altri vettori non irlandesi e nell’ignorare il danno subito da Ryanair in conseguenza degli effetti positivi dell’ATT per i concorrenti di Ryanair.

3)

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione in relazione alla decisione di recupero, nel privare l’Irlanda del necessario potere di valutare discrezionalmente in che misura l’aiuto di Stato distorceva la concorrenza e di ripristinare di conseguenza la situazione antecedente, nell’omettere di valutare la rilevanza della capacità delle compagnie aeree in questione di far gravare l’ATT sui loro clienti e nel trascurare le distorsioni della concorrenza che sorgeranno in conseguenza del combinarsi della decisione di recupero e del presunto diritto alla restituzione spettante alle compagnie aeree «beneficiarie» in base al diritto dell’Unione europea e al diritto irlandese.

4)

Quarto motivo, vertente sulla mancata notifica a Ryanair, da parte della Commissione, della decisione di recupero, come richiesto dall’articolo 6 del regolamento (EC) n. 659/1999 del Consiglio (1), e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione, per aver omesso di chiarire come la tariffa di EUR 10, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, potesse essere illegittima secondo il diritto dell’Unione europea e allo stesso tempo costituire il «normale» e «legittimo» parametro, e di analizzare gli effetti economici e concorrenziali della misura in questione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


26.1.2013   

IT

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C 26/61


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Causa T-501/12)

2013/C 26/121

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Copenhagen, Danimarca) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, avv.ti A. Renck e J. Fuhrmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1214/2011-4; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento o — nel caso in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno delle conclusioni del convenuto — condannare congiuntamente il convenuto e l’interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OCTASA», per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8169881

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio in Austria n. 102370 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti, inter alia, della classe 5; registrazione di marchio in Ungheria n. 136836 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Italia n. 40977 C/81 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti, inter alia, della classe 5; registrazione di marchio in Polonia n. 71634 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio nella Repubblica slovacca n. 175482 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Svezia n. 173377 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti, inter alia, della classe 5; registrazione di marchio in Francia n. 1699236 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti, inter alia, della classe 5; registrazione di marchio in Irlanda n. 107207 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Repubblica ceca n. 182567 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/62


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Ferring/UAMI — Tillots Pharma (OCTASA)

(Causa T-502/12)

2013/C 26/122

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ferring BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, avv.ti A. Renck e J. Fuhrmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tillots Pharma AG (Ziefen, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1216/2011-4; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento o — nel caso in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno delle conclusioni del convenuto — condannare congiuntamente il convenuto e l’interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OCTASA», per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8169881

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio in Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti, inter alia, della classe 5; registrazione di marchio in Germania n. 1181393 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Portogallo n. 218845 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Danimarca n. VR 02.430 1980 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Finlandia n. 94367 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Regno Unito n. 1131049 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Spagna n. 1766091 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio internazionale n. 605880 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Benelux n. 430245 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Germania n. 2024737 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Finlandia n. 95782 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Francia n. 1537576 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Regno Unito n. 1262052 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Grecia n. 129507-A del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Irlanda n. 175341 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Portogallo n. 246194 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Danimarca n. VR 198601124 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5; registrazione di marchio in Svezia n. 2000103 del marchio denominativo «OCTOSTIM», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009

violazione della Regola 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


26.1.2013   

IT

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C 26/62


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-503/12)

2013/C 26/123

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, Barrister, e C. Murrell, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2012/500/UE, del 6 settembre 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri, nella parte in cui riguarda quattro voci dell’allegato relativo alle correzioni forfetarie del 5 % delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio finanziario 2008 (che ammontano a EUR 277 231,60 e a EUR 13 671 558,90) e dell’esercizio finanziario 2009 (che ammontano a EUR 270 398,26 e a EUR 15 844 193,29) (GU L 244, pag. 11); e

condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea, con riguardo al rischio presentato per tale Fondo dalle spese negli anni di dichiarazione 2007 e 2008, risultanti in particolare da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che incide sull’attribuzione iniziale dei diritti

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori di diritto e di fatto, in quanto ha concluso a torto che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il «DARD») non avesse applicato correttamente, ovvero non avesse applicato affatto, le disposizioni relative alle sanzioni, ai recuperi di importi versati in eccesso e all’inadempienza intenzionale e che la Commissione ha quindi sovrastimato e/o non ha tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea. In particolare, la Commissione:

ha addebitato a torto un nuovo calcolo asseritamente «sistematico» dei diritti a pagamento da parte del DARD;

ha affermato a torto che gli errori commessi nel 2005 potevano avere effetti sostanziali sull’elemento storico del valore dei diritti;

ha adottato un metodo erroneo di calcolo degli importi versati in eccesso;

ha adottato un approccio erroneo per quanto riguarda le sanzioni, in particolare:

adottando un metodo di calcolo erroneo delle sanzioni; e

affermando a torto che una sanzione dovrebbe essere inflitta per ogni anno nei casi in cui una sanzione fosse applicabile nel 2005 ma non per gli esercizi successivi, nella specie il 2007 e il 2008, per i quali gli importi versati in eccesso derivavano dallo stesso errore già sanzionato nel 2005;

ha adottato un approccio erroneo della inadempienza intenzionale.


26.1.2013   

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C 26/63


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI (NOTFALL CREME)

(Causa T-504/12)

2013/C 26/124

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Traub e H. Daniel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 271/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «NOTFALL CREME», per prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 — Domanda di marchio comunitario n. 10 107 134

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

IT

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C 26/63


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/UAMI — Cheng (B)

(Causa T-505/12)

2013/C 26/125

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Svizzera) (rappresentante: avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xiuxiu Cheng (Budapest, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 settembre 2012, procedimento R 193/2012-5; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «B», per prodotti delle classi 9 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8483562

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio internazionale n. 401319 del marchio figurativo che rappresenta un dispositivo di ali spiegate con un disegno geometrico al centro, per prodotti delle classi 7, 9 e 14

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


26.1.2013   

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C 26/64


Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Automobile Association/UAMI — Duncan Petersen Publishing (Cartelle)

(Causa T-508/12)

2013/C 26/126

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Regno Unito) (rappresentante: N. Walker, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duncan Petersen Publishing Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 12 settembre 2012, procedimento R 172/2011-3, e rinviare il caso all’UAMI per il riesame dello stesso; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno del prodotto «cartelle» — registrazione di disegno comunitaria n. 1121404-0001

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la ricorrente fonda la propria domanda di dichiarazione di nullità della registrazione di disegno comunitaria ai sensi degli articoli 4 e 9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 62 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio; e

violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo a), del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.


26.1.2013   

IT

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C 26/64


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Causa T-509/12)

2013/C 26/127

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: C. Aikens, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanso Group Oy (Nokia, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 settembre 2012, procedimento R 147/2011-4 e rigettare l’opposizione; e

condannare l’opponente alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TEEN VOGUE», per prodotti, inter alia, della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 3529476

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio in Svezia n. 126124 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Svezia n. 43934 del segno figurativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Finlandia n. T 199 803 628 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; denominazione commerciale ausiliaria registrata «VO Gue»

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


26.1.2013   

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C 26/65


Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

(Causa T-510/12)

2013/C 26/128

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Conrad Electronic SE (Hirschau, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 1183/2011-4;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Eurosky» per prodotti della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 4 539 896

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sky IP International Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio nazionale e comunitario denominativo e figurativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 e 45

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/65


Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY)

(Causa T-513/12)

2013/C 26/129

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. N. Grüger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 1014/2012-4, del 12 settembre 2012, e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente ai servizi della classe 39: «Arranging of cruises (Organizzazione di crociere), Cruise ship services (Servizi di navi da crociera), Cruise arrangement (Organizzazione di crociera)» e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NORWEGIAN GETAWAY» per servizi della classe 39 — Domanda di marchio comunitario n. 10 281 939

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

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C 26/66


Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Causa T-514/12)

2013/C 26/130

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. N. Grüger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 1017/2012-4, del 12 settembre 2012, e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente ai servizi della classe 39: «Arranging of cruises (Organizzazione di crociere), Cruise ship services (Servizi di navi da crociera), Cruise arrangement (Organizzazione di crociera)» e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NORWEGIAN BREAKAWAY» per servizi della classe 39 — Domanda di marchio comunitario n. 10 281 905

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

IT

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C 26/66


Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut)

(Causa T-515/12)

2013/C 26/131

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The English Cut, SL (Malaga, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1673/2011-1, dichiarando che, in applicazione dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il ricorso dell’opponente dinanzi all’UAMI avrebbe dovuto essere accolto e la decisione della divisione dell’opposizione di concessione totale del marchio comunitario n. 8 868 747«The English Cut» (denominativo) avrebbe dovuto essere revocata;

condannare la parte o le parti contrarie che si oppongano al presente ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: The English Cut, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «The English Cut», per prodotti della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8 868 747

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi «El Corte Inglés» per prodotti delle classi 25 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 8, comma 8, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Violazione dell’articolo 8, comma 5, del regolamento n. 207/2009


26.1.2013   

IT

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C 26/67


Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — mobile.international/UAMI-Commissione (PL mobile.eu)

(Causa T-519/12)

2013/C 26/132

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: avv. T. Lührig)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i seguenti beni e servizi;

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; periferiche di computer (nei limiti in cui rientrano nella classe 9); tutti i beni succitati unicamente in relazione ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie (nei limiti in cui rientrano nella classe 16), stampati; fotografie; cartoleria; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (nei limiti in cui rientrano nella classe 16); materie plastiche per l'imballaggio, ovvero involucri, sacchi e sacchetti di plastica e pellicole plastiche; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

Classe 36: Assicurazioni; intermediazione assicurativa; affari finanziari; agenzie di credito; affari monetari; affari immobiliari; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

Classe 38: Telecomunicazioni, in particolare servizi Internet; raccolta, elaborazione e trasmissione di messaggi, di informazioni, di immagini e di testi; trasmissione elettronica di annunci; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software, noleggio di software; messa a disposizione di motori di ricerca Internet; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i servizi delle classi 35, 38 e 42 nella misura sopra indicata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PL mobile.eu» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42- marchio comunitario n. 8 307 779

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario costituirebbe un’imitazione araldica dello stemma dell’Unione europea

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e il marchio comunitario è stato dichiarato nullo

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009,

violazione del principio del legittimo affidamento.


26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/68


Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — DeMaCo Holland/Commissione

(Causa T-527/12)

2013/C 26/133

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti L.Linders e S.Bishop)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la domanda della ricorrente ricevibile e fondata; e

condannare pertanto l’Euratom a cessare con decorrenza immediata qualsiasi uso del nuovo progetto, i cui diritti spettano alla ricorrente e condannare parimenti l’Euratom a pagare alla ricorrente un risarcimento del danno, stimato provvisoriamente in EUR 100 000, per l’illecito extracontrattuale da esso commesso;

condannarlo anche al pagamento delle eventuali spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso mira ad ottenere il risarcimento del danno subito per illecito extracontrattuale della Comunità europea per l’Energia, rappresentata dalla Commissione europea, in quanto questa ha fatto uso dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente e ha trasmesso siffatti disegni per utilizzazione in un appalto pubblico dell’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for Energy).

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la convenuta ha fatto uso illecito dei disegni tecnici della ricorrente.

I disegni tecnici creati esclusivamente dalla ricorrente — che esulano da ogni contesto contrattuale tra le parti — sono stati usati dalla convenuta senza autorizzazione della ricorrente. La convenuta ha inoltre facilitato l’uso dei disegni tecnici da parte di terzi, segnatamente di Fusion For Energy.

L’uso illecito consapevole ad opera della convenuta dei disegni tecnici della ricorrente costituisce un atto illecito e una violazione dei diritti d’autore della ricorrente.

In questo modo la convenuta ha ottenuto un vantaggio economico ingiustificato grazie all’impegno finanziario ed intellettuale della ricorrente, il che è contrario alle pratiche commerciali leali e alla correttezza nella concorrenza.

Il danno subìto consiste nel lucro cessante per la ricorrente per effetto dell’appalto pubblico indetto da Fusion For Energy, che è stato consentito a causa dell’intervento della convenuta, ed in un rimborso per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale della ricorrente.


26.1.2013   

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C 26/68


Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE

(Causa T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Nordzucker/Commissione

(Causa T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2012 — Arla Foods/UAMI — Artax (Lactofree)

(Causa T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Lingua processuale: tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

(Causa T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)

(Causa T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissione

(Causa T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


26.1.2013   

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C 26/69


Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Axa Belgium/Commissione

(Causa T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


Tribunale della funzione pubblica

26.1.2013   

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C 26/70


Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

(Causa F-103/12)

2013/C 26/141

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Doyle/Europol, F-37/09, con cui l’Europol ha assegnato alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatole dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 28 novembre 2011 con cui il convenuto assegna alla ricorrente una somma di 3 000 euro a titolo di risarcimento del danno da essa subito e di piena esecuzione di una sentenza anteriore del Tribunale della funzione pubblica, nonché la decisione del 29 giugno 2012 con cui è stato respinto il reclamo presentato dalla ricorrente contro la decisione del 28 novembre 2011;

condannare l’Europol alle spese, ivi compresa la retribuzione del rappresentante.


26.1.2013   

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C 26/70


Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

(Causa F-104/12)

2013/C 26/142

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, causa Hanschmann/Europol, F-27/09, con cui l’Europol ha assegnato al ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatogli dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 28 novembre 2011 con cui il convenuto assegna al ricorrente una somma di 13 000 euro a titolo di risarcimento del danno da lui subito e di piena esecuzione di una sentenza anteriore del Tribunale della funzione pubblica, nonché la decisione del 29 giugno 2012 con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione del 28 novembre 2011;

condannare l’Europol alle spese, ivi compresa la retribuzione del rappresentante.


26.1.2013   

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C 26/70


Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — ZZ/Europol

(Causa F-105/12)

2013/C 26/143

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, causa Knöll/Europol, F-44/09, con cui l’Europol ha assegnato alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatole dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 28 novembre 2011 con cui il convenuto assegna alla ricorrente una somma di 20 000 euro a titolo di risarcimento del danno da essa subito e di piena esecuzione di una sentenza anteriore del Tribunale della funzione pubblica, nonché la decisione del 29 giugno 2012 con cui è stato respinto il reclamo presentato dalla ricorrente contro la decisione del 28 novembre 2011;

condannare l’Europol alle spese, ivi compresa la retribuzione del rappresentante.


26.1.2013   

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C 26/71


Ricorso proposto il 9 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-113/12)

2013/C 26/144

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/204/10.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 20 gennaio 2012 di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/204/10;

Annullare la decisione del 6 luglio 2012 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.


26.1.2013   

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C 26/71


Ricorso presentato il 10 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-114/12)

2013/C 26/145

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: P. K. Rosiak, radca prawny)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di negare alla ricorrente l’indennità di dislocazione.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, dell’11 luglio 2012, di negare alla ricorrente l’indennità di dislocazione in Italia, nonché

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

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C 26/71


Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-115/12)

2013/C 26/146

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento del danno che il ricorrente sostiene aver subito a causa dell’invio, da parte della Commissione, di una lettera concernente il recupero di un credito di 4 875 euro relativo alle spese che il Tribunale di primo grado ha messo a carico del ricorrente per la causa T-241/03.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la ripulsa, comunque formatasi, della domanda datata 19 luglio 2011;

annullare la ripulsa, comunque formatasi, del reclamo datato 19 febbraio 2012, formato avverso la decisione di ripulsa datata 19 luglio 2011;

quatenus oportet, annullare la nota datata 12 giugno 2012, redatta in lingua francese, recante in alto a destra della prima delle sue cinque pagine la locuzione «Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012»;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente la somma di Euro 5 500,00, insieme con gli interessi su quest’ultima nella misura del 10 % all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 20 luglio 2011 e fino all’effettiva erogazione della medesima;

condannare la convenuta alle spese.


26.1.2013   

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C 26/72


Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-122/12)

2013/C 26/147

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: J. Lecuyer, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Consiglio di licenziare il ricorrente e risarcimento del suo danno morale e materiale

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata dal Consiglio che ha licenziato il ricorrente e, se necessario, annullare il rigetto del suo reclamo contro tale decisione;

Condannare il Consiglio a pagare al ricorrente l’importo di EUR 160 181,85 a titolo di accordo per il risarcimento del danno materiale subito;

Condannare il Consiglio a pagare al ricorrente l’importo di EUR 25 000 a titolo di acconto per il risarcimento del danno morale subito;

condannare il Consiglio alle spese.


26.1.2013   

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C 26/72


Ricorso proposto il 22 ottobre 2012 — ZZ/OEDT

(Causa F-124/12)

2013/C 26/148

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’AACC di non rinnovare il contratto del ricorrente come agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA;

se necessario, annullare la risposta con cui viene respinto il suo reclamo diretto al rinnovo del contratto;

condannare l’OEDT alle spese.


26.1.2013   

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C 26/72


Ricorso proposto il 3 novembre 2012 — ZZ/UAMI

(Causa F-125/12)

2013/C 26/149

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2011 e della decisione in cui vengono fissati gli obiettivi da raggiungere, nonché domanda di risarcimento del danno

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto informativo (Appraisal Report) del 2011 relativo al ricorrente nella sua versione del 01.02.2012, nonché le e-mail del convenuto del 02.02.2012 delle ore 14.51 e 15.49, nei limiti in cui esse contengono la fissazione di obiettivi da parte dell’UAMI nei confronti del ricorrente per il periodo dal 01.10.2011 al 30.09.2012;

condannare l’UAMI al pagamento di un congruo importo, a discrezione del Tribunale, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale cagionato al ricorrente.

condannare l’UAMI alle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/73


Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-128/12)

2013/C 26/150

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ ((rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, dello Statuto, al recupero di tutti gli assegni per figli a carico indebitamente percepiti dal ricorrente e non solo di quelli che ha indebitamente percepito negli ultimi cinque anni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’AIPN del 9 dicembre 2011 nella parte in cui, in applicazione della seconda frase dell’articolo 85, paragrafo 2, dello Statuto, dispone il recupero di tutti gli importi indebitamente percepiti dal settembre 1999 e non solo di quelli percepiti negli ultimi cinque anni, in quanto l’AIPN ritiene che la parte ricorrente abbia deliberatamente indotto in errore l’amministrazione;

in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il Parlamento alle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/73


Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-129/12)

2013/C 26/151

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente e della decisione recante rigetto della sua domanda di assistenza diretta al riconoscimento di molestie psicologiche, nonché una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di licenziamento della ricorrente recante la data del 19 gennaio 2012;

annullare la decisione datata 20 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza proposta dalla ricorrente il 22 dicembre 2011;

se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 20 luglio 2012, ricevuta in data 24 luglio 2012, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 30 marzo 2012, proposto avverso la decisione del suo licenziamento;

se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, dell’8 ottobre 2012, ricevuta in data 11 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 22 giugno 2012, proposto avverso la decisione con cui è stata respinta la sua domanda di assistenza;

condannare il convenuto al pagamento di EUR 120 000 a titolo di risarcimento danni;

condannare il Parlamento alla totalità della spese.


26.1.2013   

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C 26/73


Ricorso proposto il 7 novembre 2012 — ZZ e. a./Commissione

(Causa F-132/12)

2013/C 26/152

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: F. Di Gianni, G. Coppo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, derivante dall’omicidio di un membro della loro famiglia, funzionario della Commissione, e della sua consorte.

Conclusioni degli ricorrenti

Annullare la decisione dell'Autorità investita del Potere di Nomina («APN») del 26 luglio 2012, notificata il 31 luglio 2012;

condannare la Commissione a corrispondere la somma di Euro 463 050 a favore di ciascuno degli aventi causa del funzionario assassinato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito;

condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del primo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;

condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del secondo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;

condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del terzo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;

condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del quarto ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;

condannare la Commissione alla corresponsione in favore degli aventi causa del funzionario assassinato, della somma di Euro 574 000 per il danno non patrimoniale da questi patito nelle ore della sua agonia;

condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;

condannare la convenuta alle spese.


26.1.2013   

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C 26/74


Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-134/12)

2013/C 26/153

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas e S. Orlandi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento, in primo luogo, della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla decisione di non adottare la proposta di regolamento della Commissione recante adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione nonché, in secondo luogo, dei fogli paga del ricorrente relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 emessi in applicazione della suddetta decisione.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittima la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011 concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni;

annullare la risposta di rigetto del reclamo del 30 luglio 2012 proposto avverso i fogli paga di gennaio, febbraio e marzo 2012, emessi in applicazione della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente gli arretrati della retribuzione e della pensione cui esso ha diritto a decorrere dal 1o luglio 2011 unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza per il pagamento degli arretrati da corrispondere, al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dell’illecito amministrativo commesso nell’adottare la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011;

condannare il Consiglio alle spese.


26.1.2013   

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C 26/74


Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/REA

(Causa F-135/12)

2013/C 26/154

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva relativo al procedimento di selezione REA/2011/TA/PO/AD5.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 21 febbraio 2012 di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva relativo al procedimento di selezione REA/2011/TA/PO/AD5;

annullare la decisione del 10 agosto 2012 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.


26.1.2013   

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C 26/75


Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-136/12)

2013/C 26/155

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011, relativa alla decisione di non adottare la proposta di regolamento della Commissione che adegua annualmente le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e, in secondo luogo, le buste paga del ricorrente di gennaio, febbraio e marzo 2012, stabilite in applicazione di tale decisione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni del Consiglio, risultanti dalle buste paga dei mesi di gennaio 2012 e seguenti, nonché le buste paga per l’anno 2011, in quanto non applicano il tasso di adeguamento dell’1,7 % proposto dalla Commissione;

condannare il Consiglio a rimborsare al ricorrente la differenza tra gli importi delle retribuzioni pagate in applicazione della decisione del Consiglio del 19 dicembre 2011 fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e quelli che avrebbero dovuto essergli versate se l’adeguamento fosse stato calcolato correttamente, maggiorato degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile nei periodi considerati, aumentato di tre punti e mezzo, e ciò a partire dalla data in cui erano dovuti gli importi reclamati in via principale;

condannare il Consiglio alle spese.


26.1.2013   

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C 26/75


Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-137/12)

2013/C 26/156

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di EPSO di non includere il ricorrente nell’elenco delle persone che hanno superato le prove finali della formazione nell’ambito del procedimento di certificazione, nonché una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato;

condannare la Commissione a versare al ricorrente EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

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C 26/75


Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-138/12)

2013/C 26/157

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’EPSO di non includere il ricorrente nella lista delle persone che hanno superato le prove conclusive del programma di formazione previsto nell’ambito della procedura di certificazione, nonché domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione dell’EPSO di non includere il ricorrente nella lista delle persone che hanno superato le prove conclusive del programma di formazione previsto nell’ambito della procedura di certificazione;

condannare la Commissione a versare al ricorrente l’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

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C 26/76


Ricorso proposto il 14 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-139/12)

2013/C 26/158

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’EPSO di non includere il ricorrente nella lista delle persone che hanno superato le prove conclusive del programma di formazione previsto nell’ambito della procedura di certificazione, nonché domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato;

condannare la Commissione a versare EUR 10 000 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

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C 26/76


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-140/12)

2013/C 26/159

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: R. Duta, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rigetto della domanda, presentata dal ricorrente alla Commissione, di conferma relativa all’accesso a talune questioni che gli sono state poste nell’ambito della procedura di preselezione del concorso generale EPSO/AD/230 231/12.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione che respinge la domanda di conferma relativa all’accesso ai documenti, presentata dal ricorrente;

in quanto necessario e, in particolare, in quanto sia accertato il loro carattere decisionale, annullare le decisioni del 20 luglio 2012 dell’EPSO, con cui è stata negata al ricorrente la comunicazione di sette delle questioni che sono state oggetto della fase di preselezione del concorso esterno EPSO/AD/230-231;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

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C 26/76


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-141/12)

2013/C 26/160

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di EPSO di non includere il ricorrente nell’elenco delle persone che hanno superato le prove finali della formazione nell’ambito del procedimento di certificazione, nonché una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato;

condannare la Commissione a versare al ricorrente EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/77


Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-142/12)

2013/C 26/161

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: B. Cambier e A. Paternostre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di riconoscimento di malattia professionale, presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la quale gli riconosce un tasso di invalidità permanente parziale del 20 % e fissa la data di consolidamento al 25 febbraio 2010 nonché il risarcimento del danno morale e materiale da esso subito

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare la Commissione responsabile della violazione del termine ragionevole e dei diversi errori che la stessa Commissione o i suoi organi hanno commesso durante l’istruzione della domanda di riconoscimento di malattia professionale presentata dal ricorrente sulla base dell’articolo 73 dello Statuto;

annullare le decisioni dell’AIPN dell’11 gennaio e del 7 agosto 2012;

condannare la Commissione a versare al ricorrente e alla sua famiglia un importo pari a EUR 100 000 inteso a risarcire il danno morale specificamente causato al ricorrente indipendentemente dalla sua malattia;

dichiarare la Commissione responsabile dei diversi errori, commessi da essa stessa o dai suoi organi, che hanno contribuito alla comparsa, alla cura e all’aggravamento dello stato di salute del ricorrente e condannarla, di conseguenza, a versare al ricorrente la somma di EUR 1 798 650 al fine di rimediare al danno materiale da esso subito e di EUR 145 850 per il danno morale e spese varie. Da tale importo complessivo può essere sottratta la somma di EUR 268 679,44, già versata al ricorrente in applicazione dell’articolo 73 dello Statuto;

condannare la Commissione a versare interessi al tasso del 12 % sull’insieme delle somme summenzionate, a partire dal novembre 2004, data in cui la domanda del ricorrente sulla base dell’articolo 73 dello Statuto avrebbe potuto essere decisa;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/77


Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-143/12)

2013/C 26/162

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, A.Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di non includere il ricorrente nella lista delle persone che hanno superato le prove conclusive del programma di formazione previsto nell’ambito della procedura di certificazione, nonché domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’EPSO del 16 dicembre 2011 che esclude il ricorrente dalla lista dei funzionari certificati a titolo dell’esercizio di certificazione 2010-2011;

se necessario, annullare la decisione dell’EPSO del 16 agosto 2012 che respinge il reclamo del ricorrente;

concedere un risarcimento del danno dell’importo di EUR 5 000;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/77


Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-144/12)

2013/C 26/163

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, decisione che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 3 febbraio 2012 di applicare i parametri previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 per il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


26.1.2013   

IT

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C 26/78


Ricorso proposto il 28 novembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-146/12)

2013/C 26/164

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, decisione che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 3 febbraio 2012 di applicare i parametri previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 per il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.