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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.019.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 019/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6747 — Energie Steiermark/Steweag Steg) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2013/C 019/02 |
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Commissione europea |
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2013/C 019/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 019/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2013/C 019/05 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2013/C 019/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6747 — Energie Steiermark/Steweag Steg)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 19/01
In data 15 gennaio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/2 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione 2013/46/PESC del Consiglio
2013/C 19/02
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/46/PESC del Consiglio (1).
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone da includere nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).
Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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United Nations — Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC attuata dalla decisione 2013/46/PESC. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo riportato di seguito, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.
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Consiglio dell'Unione europea |
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DG C — Unità Coordinamento |
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Segretariato generale |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 20 del 23.1.2013, pag. 65.
Commissione europea
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 gennaio 2013
2013/C 19/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3317 |
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JPY |
yen giapponesi |
118,18 |
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DKK |
corone danesi |
7,4636 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,83965 |
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SEK |
corone svedesi |
8,6909 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2383 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,4420 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,613 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
294,32 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6978 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1737 |
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RON |
leu rumeni |
4,3572 |
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TRY |
lire turche |
2,3593 |
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AUD |
dollari australiani |
1,2613 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3242 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3244 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5837 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6344 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 416,26 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,7943 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2840 |
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HRK |
kuna croata |
7,5833 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 823,79 |
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MYR |
ringgit malese |
4,0517 |
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PHP |
peso filippino |
54,096 |
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RUB |
rublo russo |
40,2588 |
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THB |
baht thailandese |
39,605 |
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BRL |
real brasiliano |
2,7279 |
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MXN |
peso messicano |
16,9153 |
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INR |
rupia indiana |
71,5390 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/5 |
Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
2013/C 19/04
Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona denominata Schiermonnikoog-Noord.
La zona interessata è situata nelle province di Frisia (Friesland) e Groninga (Groningen) e nelle acque marittime territoriali ed è delimitata dalle rette che congiungono le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F e F-G, nonché dalla linea riportata nell'allegato alla legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet). Le coordinate dei punti summenzionati sono le seguenti:
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Punto |
X |
Y |
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A |
Punto L' che figura sulla mappa allegata all'accordo aggiuntivo del 14 maggio 1962 al trattato di cooperazione Ems-Dollard |
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B |
218438,00 |
621003,00 |
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C |
222165,90 |
616882,48 |
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D |
217545,00 |
613430,00 |
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E |
213140,41 |
613003,13 |
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F |
213050,00 |
613950,00 |
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G |
209901,27 |
618100,00 |
Le coordinate suindicate sono determinate secondo il sistema di rilevamento planimetrico nazionale (Rijksdriehoekmeting) di cui all'articolo 1.2.2, primo comma, lettera a), del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling).
Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 62,23 km2.
Conformemente alla direttiva summenzionata e all'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi nella zona delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici.
I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
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De Minister van Economische Zaken |
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ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
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Bezuidenhoutseweg 73 |
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Postbus 20401 |
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2500 EC Den Haag |
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NEDERLAND |
Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al sig. E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/6 |
Invito a presentare candidature per la selezione di esperti in qualità di membri del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare
2013/C 19/05
1. Descrizione del gruppo
Il 30 luglio 2010 la Commissione ha istituito un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (1). Obiettivo del gruppo è assistere la Commissione nello sviluppo della politica industriale nel settore agroalimentare. A tal fine esso seguirà da un lato le raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare istituito con decisione 2008/359/CE della Commissione (2) e, dall'altro, l'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (3).
Il 5 dicembre 2012 il Forum ha rendicontato le sue attività e ha raccomandato ulteriori azioni da realizzare in diversi ambiti specifici (4). Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di prolungare di due anni il mandato del Forum e di rivedere la sua composizione sulla base di un invito pubblico a candidature (5).
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 30 luglio 2010 modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, il Forum comprenderà fino a 50 organizzazioni, comprese le autorità nazionali degli Stati membri. Questo invito a candidature è aperto per la selezione dei membri diversi dalle autorità nazionali che verranno selezionati tra:
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aziende attivamente coinvolte nell'industria agroalimentare e nel commercio e nella distribuzione di prodotti agroalimentari nell'UE, |
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associazioni e federazioni che rappresentano gli agricoltori, l'industria agroalimentare e il settore del commercio e della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'UE, |
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organizzazioni non governative aventi esperienza in questioni legate alla filiera delle forniture alimentari. |
I membri attuali che auspicassero un rinnovo del loro mandato dovranno rispondere al presente bando.
La Commissione selezionerà i membri per un mandato di un anno rinnovabile.
I membri e i loro supplenti rispetteranno le condizioni di confidenzialità di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione del 30 luglio 2010. Essi non riceveranno alcuna remunerazione per i loro compiti.
La maggior parte delle riunioni si terranno in lingua inglese.
2. Criteri di ammissibilità
Alla data limite per la presentazione delle candidature i candidati devono:
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essere persone giuridiche (6) registrata in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in un paese in via di adesione o in un paese dello Spazio economico europeo, |
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essere registrati sul Registro per la trasparenza dell'Unione europea (7). |
3. Criteri di selezione
Nel valutare le candidature la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
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— |
comprovata esperienza di attività pertinenti ai compiti del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, |
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— |
comprovata capacità operativa di partecipare ai lavori del Forum, da dimostrare mediante una descrizione dell'organizzazione, della sua esperienza, delle sue risorse e dei risultati raggiunti, |
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— |
comprovata competenza, esperienza e livello gerarchico del rappresentante o dei rappresentanti proposto/i dall'organizzazione, |
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— |
la necessità di raggiungere un equilibrio all'interno del gruppo di esperti in termini di rappresentatività dei candidati e della loro origine geografica, dei loro interessi e dell'esperienza pertinente. |
4. Procedura di selezione
La direzione generale per le Imprese e l’industria nominerà un panel di almeno tre funzionari della Commissione. Essi decideranno quali candidati invitare a divenire membri del Forum. I nuovi membri saranno designati a decorrere dal 1o marzo 2013.
5. Presentazione delle candidature
Una lettera di motivazione, unitamente al modello di candidatura (allegato), debitamente firmata da un rappresentante autorizzato della persona giuridica candidata deve essere inviato all'indirizzo e-mail: entr-food-forum@ec.europa.eu, entro l'8 febbraio 2013 come documentato da una notifica di consegna. Le domande presentate dopo tale data non verranno prese in considerazione.
Tutte le organizzazioni candidate devono indicare chiaramente il tipo di interesse che rappresentano (ad esempio consumatori, ambiente, lavoratori, PMI, settore economico, ecc.) proporre il loro rappresentante/i loro rappresentanti e riportare il loro numero di registrazione sul Registro per la trasparenza dell'Unione europea.
Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. La presentazione di candidature redatte in inglese faciliterebbe tuttavia la procedura di selezione.
La Commissione si riserva il diritto di chiedere successivamente eventuali documenti giustificativi e di sostituire i membri che abbiano fornito dichiarazioni false o inesatte.
La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avverranno in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 (8).
L'elenco dei membri del Forum sarà pubblicato nel Registro del gruppo di esperti della Commissione (9).
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: entr-food-forum@ec.europa.eu
(1) Decisione della Commissione del 30 luglio 2010 che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4).
(2) Decisione 2008/359/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, che istituisce un Gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 15).
(3) COM(2009) 591, 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_it.pdf
(5) Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 17).
(6) Se non esiste persona giuridica (ad esempio per alcuni sindacati), l'organizzazione dovrebbe essere rappresentata da una persona fisica.
(7) http://europa.eu/transparency-register/ (le organizzazioni non registrate possono chiedere la registrazione online).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
ALLEGATO
ALTRI ATTI
Commissione europea
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23.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/10 |
Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all’elenco di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 53/2013 della Commissione
2013/C 19/06
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1. |
La posizione comune 2008/369/PESC (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle UNSCR 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) e 1857(2008) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi dell’UNSCR 1533(2004). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
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2. |
Il 31 dicembre 2012, il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche e due entità all’elenco corrispondente. Le persone fisiche e le entità interessate possono presentare in qualsiasi momento a detto Comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml |
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3. |
Sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 53/2013 (2), che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1183/2005 si applicano pertanto alle persone fisiche e alle entità interessate:
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4. |
Le persone fisiche e le entità aggiunte all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 53/2013, e sulla base delle decisione delle Nazioni Unite del 31 dicembre 2012, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone fisiche e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 53/2013 dinanzi al Tribunale dell’UE, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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6. |
I dati personali delle persone fisiche che figurano negli elenchi del regolamento (UE) n. 53/2013 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all’esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all’indirizzo indicato al paragrafo 4. |
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7. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone fisiche e delle entità elencate nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per coprire le spese di base o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 3 del medesimo regolamento. |
(1) GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.
(2) GU L 20 del 23.1.2013, pag. 46.
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.