ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.009.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2013/C 009/01 |
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Corte di giustizia |
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2013/C 009/02 |
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2013/C 009/03 |
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Tribunale |
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2013/C 009/04 |
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V Avvisi |
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2013/C 009/05 |
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2013/C 009/06 |
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2013/C 009/29 |
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2013/C 009/42 |
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2013/C 009/45 |
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2013/C 009/46 |
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2013/C 009/48 |
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2013/C 009/50 |
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2013/C 009/51 |
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2013/C 009/52 |
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2013/C 009/53 |
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2013/C 009/54 |
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2013/C 009/55 |
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2013/C 009/56 |
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2013/C 009/57 |
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2013/C 009/58 |
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2013/C 009/59 |
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Tribunale |
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2013/C 009/60 |
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2013/C 009/61 |
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2013/C 009/62 |
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2013/C 009/63 |
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2013/C 009/64 |
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2013/C 009/65 |
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2013/C 009/66 |
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2013/C 009/67 |
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2013/C 009/68 |
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2013/C 009/69 |
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2013/C 009/70 |
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2013/C 009/71 |
Causa T-471/12: Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione |
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2013/C 009/72 |
Causa T-474/12: Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — Giorgis/UAMI-Comigel (Forma di boccali) |
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2013/C 009/73 |
Causa T-475/12: Ricorso proposto il 20 ottobre 2012 — Laser Soft Imaging/UAMI (Workflow Pilot) |
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2013/C 009/74 |
Causa T-476/12: Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione |
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2013/C 009/75 |
Causa T-486/12: Ricorso proposto il 3 novembre 2012 — GOLAM/UAMI — Pentafarma (METABOL) |
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2013/C 009/76 |
Causa T-488/12: Ricorso proposto il 12 novembre 2012 — CITEB e Belgo-Metal/Parlamento |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/1 |
2013/C 9/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Corte di giustizia
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/2 |
Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte
2013/C 9/02
Nominato avvocato generale alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 25 aprile 2012 (1), per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018, il sig. Wahl ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 28 novembre 2012.
(1) GU L 121 dell’8 maggio 2012, pag. 21.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/2 |
Designazione della sezione incaricata delle cause di cui agli articoli 193 e 194 del regolamento di procedura della Corte
2013/C 9/03
Nella riunione del 6 novembre 2012, la Corte ha designato, per un periodo di un anno, con scadenza il 6 ottobre 2013, la Quarta Sezione quale sezione che, ai sensi dell’articolo 191 del regolamento di procedura della Corte, è incaricata delle cause di cui agli articoli 193 e 194 del regolamento.
Tribunale
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/3 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
2013/C 9/04
Il 29 novembre 2012 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, a seguito dell’assunzione delle funzioni come avvocato generale alla Corte di giustizia da parte del sig. Wahl, di modificare le decisioni del Tribunale del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3), del 20 settembre 2011 (4), del 25 novembre 2011 (5), del 16 maggio 2012 (6), del 17 settembre 2012 (7) e del 9 ottobre 2012 (8) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.
Per il periodo compreso tra il 29 novembre 2012 e la data di assunzione delle funzioni da parte del membro svedese, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:
I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici.
1a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
sig. Azizi, presidente di sezione;
a) |
sig. Frimodt Nielsen e sig.ra Kancheva, giudici; |
b) |
sig. Frimodt Nielsen e sig. Buttigieg, giudici; |
c) |
sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici. |
II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.
2a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig. Forwood, presidente di sezione; |
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sig. Dehousse, giudice; |
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sig. Schwarcz, giudice. |
III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici.
3a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig. Czúcz, presidente di sezione; |
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sig.ra Labucka, giudice; |
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sig. Gratsias, giudice. |
IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.
4a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig.ra Pelikánová, presidente di sezione; |
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sig.ra Jürimäe, giudice; |
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sig. van der Woude, giudice. |
V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.
5a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig. Papasavvas, presidente di sezione; |
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sig. Vadapalas, giudice; |
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sig. O’Higgins, giudice. |
VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, giudici.
6a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Soldevila Fragoso e sig. Berardis, giudici;
VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.
7a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig. Dittrich, presidente di sezione; |
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sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice; |
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sig. Prek, giudice. |
VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :
sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, juges.
8a Sezione, che si riunisce con tre giudici :
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sig. Truchot, presidente di sezione; |
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sig.ra Martins Ribeiro, giudice; |
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sig. Popescu, giudice. |
Per il periodo compreso tra il 29 novembre 2012 e la data di assunzione delle funzioni da parte del membro svedese:
— |
nella I Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno gli altri due giudici della 1a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di detta sezione e un giudice della 3a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella III Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 3a sezione inizialmente adita e due giudici della 1a sezione, collegio composto da quattro giudici. Questi ultimi due giudici, nessuno dei quali sarà il presidente di sezione, saranno designati secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
nella 1a sezione che si riunisce con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà successivamente con i giudici menzionati alle lettere a), b) o c), a seconda del collegio di cui fa parte il giudice relatore. Il presidente di sezione, per le cause in cui egli stesso è il giudice relatore, si riunirà con i giudici di ciascuno di tali collegi in alternanza nell’ordine di registrazione delle cause, fatte salve le cause connesse. |
(1) GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2
(2) GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5
(3) GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2
(4) GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2
(5) GU C 370 del 17.12.2011, pag. 5
(6) GU C 174 del 16.06.2012. pag. 2
(7) GU C 311 del 13.10.2012, pag. 2
(8) GU C 343 del 10.11.2012, pag. 2
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commissione europea, Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas
(Causa C-247/10 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 1472/2006 - Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera b) - Status di impresa operante in economia di mercato - Articolo 9, paragrafo 6 - Trattamento individuale - Articolo 17, paragrafo 3 - Campionamento - Articolo 20, paragrafo 5 - Diritti della difesa)
2013/C 9/05
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (rappresentante: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e R. Szostak, agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti), Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 marzo 2010, cause riunite T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co./Consiglio dell’Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2010, Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio (T-407/06 e T-408/06), è annullata. |
2) |
Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è annullato nella parte in cui riguarda la Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del presente procedimento. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-342/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Accordo SEE - Articolo 40 - Tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti)
2013/C 9/06
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e I. Koskinen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Noort, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da G. Facenna, barrister)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE — Discriminazione fiscale — Normativa nazionale che assoggetta i dividenti versati dalle società residenti ai fondi pensione stranieri ad un regime fiscale più rigoroso di quello applicabile ai fondi pensione nazionali
Dispositivo
1) |
Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. |
2) |
La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
(Causa C-511/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti - Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi - Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA)
2013/C 9/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Hildesheim
Resistente: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e residenziali — Calcolo del prorata di detrazione in base al volume d’affari afferente i locatari commerciali — Normativa nazionale che prevede il calcolo del prorata in base alla superficie dell’immobile afferente tali locatari
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-528/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporti - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 6, paragrafi 2-5, e 11 - Capacità e imposizione di diritti per l’utilizzo dell’ infrastruttura ferroviaria - Organismo di controllo - Mancata trasposizione entro il termine previsto)
2013/C 9/08
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: S. Chala, agente)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti)
Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 6, paragrafi 2 e 5, e 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda le unità di tariffazione dell’infrastruttura nel settore delle ferrovie, di cui agli articoli 6, paragrafi 2-5, e 11, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detti articoli. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 novembre 2012 — Stichting Al-Aqsa/Consiglio dell'Unione europea (C-539/10 P), Regno dei Paesi Bassi/Stichting Al-Aqsa, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (C-550/10 P)
(Cause riunite C-539/10 P e C-550/10 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta contro il terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità - Congelamento di capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Iscrizione e mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, gruppi o entità coinvolti in atti terroristici - Presupposti - Decisione adottata da un’autorità competente - Abrogazione di una misura nazionale - Ricorso di annullamento - Ricevibilità dell’impugnazione - Diritto al rispetto della proprietà - Principio di proporzionalità - Articolo 253 CE - Obbligo di motivazione)
2013/C 9/09
Lingua processuale: l'olandese
Parti
(C-539/10 P)
Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (rappresentanti: M.J.G. Uiterwaal e A. M. van Eik advocaten)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, B. Driessen et R. Szostak, agenti)
Intervenienti a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e M. Bulterman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. P. van Nuffel, agenti)
(C-550/10 P)
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels et M. Noort, agenti)
Altre parti nel procedimento: Stichting Al-Aqsa (rappresentante: A. M. van Eik, advocaat), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, B. Driessen e R. Szostak, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. P. van Nuffel, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-348/07, Al-Aqsa/Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE; la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE; la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868/CE; la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583/CE e il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62/CE laddove questi atti riguardano la Stichting Al-Aqsa
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2010, Al-Aqsa/Consiglio (T-348/07), è annullata. |
2) |
Il ricorso e l’impugnazione della Stichting Al-Aqsa sono respinti. |
3) |
La Stichting Al-Aqsa è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Regno dei Paesi Bassi e dal Consiglio dell’Unione europea in occasione delle presenti impugnazioni nonché le spese sostenute dal Consiglio in primo grado. |
4) |
La Commissione europea in quanto interveniente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nonché il Regno dei Paesi Bassi in quanto interveniente dinanzi al Tribunale sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nei rispettivi procedimenti. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 — Éditions Odile Jacob SAS/Commissione europea, Lagardère SCA
(Causa C-551/10 P) (1)
(Impugnazione - Operazioni di concentrazione tra imprese sul mercato dell’editoria libraria - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Accordo di conferimento fiduciario - Motivi inconferenti)
2013/C 9/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: O. Fréget, M. Struys, M. Potel e L. Eskenazi, avocats)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, O. Beynet e S. Noë, agenti), Lagardère SCA (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon, avocats)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Éditions Jacob/Commissione, T-279/04, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Odile Jacob diretto all’annullamento della decisione 2004/422/CE della Commissione, del 7 gennaio 2004, che ha dichiarato un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) — Errore manifesto di valutazione — Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e parità di trattamento
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Éditions Odile Jacob SAS è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 — Commissione europea/Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA e Lagardère SCA/Éditions Odile Jacob SAS, Commissione europea, Wendel Investissement SA
(Cause riunite C-553/10 P e C-554/10 P) (1)
(Impugnazione - Operazione di concentrazione tra imprese sul mercato dell’editoria libraria - Annullamento della decisione relativa all’autorizzazione di un’impresa di investimento quale acquirente degli attivi retroceduti - Portata dell’eventuale assenza di indipendenza del mandatario)
2013/C 9/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, A. Bouquet e S. Noë, agenti), Lagardère SCA (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon, avocats)
Altre parti nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: O. Fréget, M. Struys e L. Eskenazi, avocats), Wendel Investissement SA (rappresentanti: M. Trabucchi, F. Gordon e C. Baldon, avocats), Lagardère SCA (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon, avocats), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, A. Bouquet e S. Noë, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010, Éditions Jacob/Commissione, T-452/04, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione D(2004)203365 della Commissione del 30 luglio 2004, relativa all’autorizzazione della Wendel Investissement come acquirente degli elementi dell’attivo ceduti conformemente alla decisione 2004/422/CE della Commissione, del 7 gennaio 2004, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il Mercato comune e con il funzionamento dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/M. 2978 — Lagardère/Natexis/VUP) — Rilevanza dell’eventuale mancanza di indipendenza in capo al mandatario — Snaturamento degli elementi in fatto — Violazione dell’obbligo di motivazione
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Commissione europea e la Lagardère SCA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Éditions Odile Jacob SAS. |
3) |
La Wendel Investissement SA sopporterà le proprie spese. |
12.1.2013 |
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C 9/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-34/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Controllo dell’inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)
2013/C 9/12
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro e S. Petrova, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) — Valori limite e soglie d’allarme per la tutela della salute umana — Concentrazioni di PM10 nell’aria
Dispositivo
1) |
Avendo omesso di provvedere affinché, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2007, le concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano ciascuna le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-35/11) (1)
(Articoli 49 TFUE e 63 TFUE - Distribuzione di dividendi - Imposta sulle società - Causa C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation - Interpretazione della sentenza - Prevenzione della doppia imposizione economica - Equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione - Nozioni di «aliquota d’imposta» e di «diversi livelli d’imposizione» - Dividendi provenienti da paesi terzi)
2013/C 9/13
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Test Claimants in the FII Group Litigation
Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Interpretazione della sentenza della Corte del 12 dicembre 2006, nella causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation — Nozioni di «aliquota d'imposta» e di «diversi livelli d'imposizione» — Aliquota d’imposta da prendere in considerazione per verificare l’identità dei livelli d’imposizione per i dividendi di origine nazionale e per quelli di origine estera
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, la quale applichi il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e il metodo dell’imputazione ai dividendi di origine estera, qualora sia dimostrato, da un lato, che il credito d’imposta di cui gode la società beneficiaria dei dividendi nell’ambito del metodo dell’imputazione è equivalente all’importo dell’imposta effettivamente pagata sugli utili sottostanti ai dividendi distribuiti e, dall’altro, che il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società nello Stato membro in questione è generalmente inferiore all’aliquota d’imposta nominale prevista. |
2) |
Le risposte fornite dalla Corte al secondo e al quarto quesito pregiudiziale sollevati nell’ambito della causa decisa dalla sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), valgono anche nel caso in cui:
|
3) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società madre residente di uno Stato membro, la quale, nell’ambito del regime dell’imposizione di gruppo, quale quello oggetto del procedimento principale, sia stata costretta, in violazione delle norme del diritto dell’Unione, a pagare l’imposta anticipata sulle società sulla parte di utili proveniente da dividendi di origine estera, può presentare un’azione volta a ottenere il rimborso di tale imposta indebitamente riscossa nella misura in cui quest’ultima oltrepassa il surplus di imposta sulle società che lo Stato membro in questione era legittimato a prelevare al fine di compensare l’aliquota d’imposta nominale applicata agli utili sottostanti ai dividendi di origine estera inferiore rispetto all’aliquota d’imposta nominale applicabile agli utili della società madre residente. |
4) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società residente di uno Stato membro, titolare di una partecipazione in una società residente di un paese terzo che le conferisce una sicura influenza sulle decisioni di quest’ultima società e le consente di determinarne le attività, può invocare l’articolo 63 TFUE per contestare la conformità a tale disposizione di una normativa del citato Stato membro relativa al trattamento fiscale di dividendi originari del suddetto paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre esercita un’influenza determinante sulla società che distribuisce i dividendi. |
5) |
La risposta fornita dalla Corte al terzo quesito pregiudiziale sollevato nella causa decisa dalla citata sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation non si applica nel caso in cui le società controllate stabilite in altri Stati membri, a favore delle quali non ha potuto essere effettuato alcun trasferimento dell’imposta anticipata sulle società, non siano assoggettate ad imposizione nello Stato membro della società madre. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm
(Causa C-40/11) (1)
(Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 51 - Direttiva 2003/109/CE - Cittadini di paesi terzi - Diritto di soggiorno in uno Stato membro - Direttiva 2004/38/CE - Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione - Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest’ultimo - Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro - Cittadinanza dell’Unione - Diritti fondamentali)
2013/C 9/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Yoshikazu Iida
Convenuta: Stadt Ulm
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione, alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché degli articoli 2, punto 2, lettera d), 3, paragrafo 1, 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE, nonché degli articoli 24, paragrafo 3, 45, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Figlio minorenne, cittadino di uno Stato membro, che ha trasferito il luogo principale di soggiorno con sua madre verso un altro Stato membro — Diritto di soggiorno, nello Stato d’origine del figlio, del padre, cittadino di un paese terzo e titolare della potestà genitoriale — Ambito d’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di «attuazione del diritto dell’Unione»
Dispositivo
Al di fuori delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell’Unione.
12.1.2013 |
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C 9/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-56/11) (1)
(Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Trattamento - Obbligo del prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria - Esigenze quanto al momento e al contenuto della domanda di informazioni)
2013/C 9/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.
Convenuto: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14) — Obbligo in capo al fornitore di servizi di trattamento di informare il titolare del diritto di privativa comunitario — Requisiti relativi al termine e al contenuto di una domanda di informazioni affinché l’obbligo di informazione sia fondato
Dispositivo
1) |
L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento riguardo a talune varietà protette sorge qualora la richiesta di informazioni relativa ad una determinata campagna di commercializzazione sia stata presentata prima della scadenza della campagna medesima. Tale obbligo, tuttavia, può sussistere riguardo alle informazioni relative fino alle tre campagne che precedono quella in corso, sempreché il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali abbia presentato una prima richiesta, quanto alle stesse varietà, allo stesso fornitore nel corso del primo degli anni di commercializzazione precedenti oggetto della richiesta di informazioni. |
2) |
Il combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, vanno interpretati nel senso che la richiesta di informazioni del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di un fornitore di servizi di trattamento non deve contenere le prove a sostegno degli elementi indicativi ivi esposti. Inoltre, il fatto che un agricoltore proceda a una coltura a contratto di una varietà protetta non può, di per sé, costituire un indizio del fatto che un fornitore di servizi di trattamento abbia effettuato, o preveda di effettuare, operazioni di tal genere sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di detta varietà ai fini della sua coltura. Tuttavia, tale circostanza può, in considerazione delle altre circostanze della specie, consentire di concludere nel senso della presenza di tale indizio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia sottoposta al suo esame. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen
(Causa C-131/11) (1)
(Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 1443/82 - Articolo 3, paragrafo 4 - Applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero - Eccedenza di zucchero constatata dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore - Considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la divergenza)
2013/C 9/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Pfeifer & Langen KG
Convenuto: Hauptzollamt Aachen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17) — Eccedenze di isoglucosio constatate a posteriori dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo — Eventuale considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale l’eccedenza è stata constatata
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994, dev’essere interpretato nel senso che non si applica nella situazione in cui un’eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, qualora tale eccedenza costituisca zucchero C.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro
(Causa C-165/11) (1)
(Sesta direttiva IVA - Applicazione - Codice doganale comunitario - Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro - Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione - Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale - Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale - Fatto generatore dell’IVA)
2013/C 9/17
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Convenuta: Profitube spol. sro
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, 37, paragrafo 2, 79, 84, 98, 114 e 166 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli articoli 2, 3, 5, paragrafo 1, 7, 10, 16 e 33 bis, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dell’articolo 1, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Merci collocate, a seguito della loro importazione da uno Stato terzo, in un deposito doganale pubblico dello Stato membro, per essere successivamente trasformate in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione ed infine cedute in quello stesso deposito, senza immissione in libera pratica, dal soggetto che le ha trasformate ad un’altra società di tale medesimo Stato membro, e ricollocate in regime di deposito doganale — Applicabilità del regime dell’IVA — Nozione di cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale — Nozione di abuso di diritto — Bobine d’acciaio trasformate in profilati d’acciaio
Dispositivo
Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann
(Causa C-174/11) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 - Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Riconoscimento - Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti - Principio della neutralità fiscale)
2013/C 9/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Steglitz
Convenuta: Ines Zimmermann
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle prestazioni socioassistenziali fornite da enti di diritto pubblico o da altri enti riconosciuti a carattere sociale — Normativa nazionale che subordina l’esenzione delle prestazioni di assistenza a domicilio a determinate condizioni, le quali non sono però applicabili quando le prestazioni di cui trattasi sono fornite da determinate associazioni riconosciute dallo Stato o dai membri di queste
Dispositivo
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o in gran parte, dagli enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság) — Ungheria] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft
(Causa C-180/11) (1)
(Direttiva 2004/48/CE - Disciplina relativa all’esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità - Poteri del giudice nazionale - Convenzione di Parigi - Accordo ADPIC)
2013/C 9/19
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság)
Parti
Ricorrente: Bericap Záródástechnikai bt
Convenuta: Plastinnova 2000 kft
Con l’intervento di: Magyar Szabadalmi Hivatal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, figurante nell’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Disciplina relativa all’esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità — Poteri del giudice nazionale
Dispositivo
Dal momento che le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interpretati alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979, e 41, paragrafi 1 e 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), non sono applicabili ad un procedimento di annullamento, come quello di cui al procedimento principale, non si può ritenere che tali disposizioni ostino a che, in siffatto procedimento giurisdizionale, il giudice:
— |
non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti e abbia il potere di disporre d’ufficio la produzione di prove che lo stesso reputi necessarie; |
— |
non sia vincolato da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, e |
— |
non possa esaminare nuovamente prove che siano già state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/14 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) — Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl
(Causa C-199/11) (1)
(Rappresentanza dell’Unione europea dinanzi ai giudici nazionali - Articoli 282 CE e 335 TFUE - Richiesta di risarcimento danni più interessi in ragione del pregiudizio causato all’Unione da un’intesa - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad un processo equo - Diritto di ricorso ad un giudice - Parità delle armi - Articolo 16 del regolamento n. 1/2003)
2013/C 9/20
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel Brussel
Parti
Ricorrente: Europese Gemeenschap
Convenuti: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van koophandel Brussel — Interpretazione dell’articolo 282 CE (attualmente articolo 335 TFUE) — Rappresentanza dell’Unione europea dinanzi ai giudici nazionali — Domanda di risarcimento danni — Norme applicabili alla presentazione, da parte delle istituzioni, di siffatta domanda
Dispositivo
1) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta a che la Commissione europea rappresenti l’Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di un’azione civile di risarcimento dei danni cagionati all’Unione da un’intesa o da una pratica vietata ai sensi degli articoli 81 CE e 101 TFUE, che possa avere avuto ripercussioni su appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e/o diversi organi dell’Unione, anche quando l’istituzione o l’organo di volta in volta interessati non gliene abbiano conferito mandato. |
2) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che la Commissione europea intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all’articolo 81 CE ovvero all’articolo 101 TFUE. |
12.1.2013 |
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C 9/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau — Germania) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH
(Cause riunite C-229/11 e C-230/11) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Riduzione dell’orario di lavoro («Kurzarbeit») - Riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dell’orario di lavoro - Indennità finanziaria)
2013/C 9/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Passau
Parti
Ricorrenti: Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)
Convenuta: Kaiser GmbH
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Passau — Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (GU C 83, pag. 389) e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Riduzione del normale orario di lavoro praticato nell’impresa a titolo di disoccupazione parziale («Kurzarbeit») — Normativa nazionale che prevede una riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dei giorni di lavoro del disoccupato a tempo parziale
Dispositivo
L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a legislazioni o prassi nazionali, come un piano sociale concordato tra un’impresa e il suo comitato aziendale, in base alle quali il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore a tempo ridotto è calcolato secondo il principio del pro rata temporis.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/15 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-244/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articoli 43 CE e 56 CE - Regime che assoggetta ad un’autorizzazione preliminare l’acquisizione di diritti di voto che rappresentino oltre il 20 % del capitale sociale di talune «società anonime strategiche» - Dispositivo di controllo a posteriori di talune decisioni prese da tali società)
2013/C 9/22
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Normativa nazionale che subordina ad un’autorizzazione preliminare l’acquisizione dei diritti di voto in una misura pari al 20 % ed oltre del capitale sociale complessivo in società di rilevanza strategica nazionale — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, stabilendo le norme previste dall’articolo 11, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, e quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 3631/2008 relativa all’istituzione di un fondo nazionale per la coesione sociale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 43 CE relativo alla libertà di stabilimento. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
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C 9/15 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof — Austria) — K/Bundesasylamt
(Causa C-245/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Clausola umanitaria - Articolo 15 di tale regolamento - Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia - Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento - Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo - Presupposti)
2013/C 9/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Asylgerichtshof
Parti
Ricorrente: K
Convenuto: Bundesasylamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Asylgerichtshof — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Obbligo per lo Stato membro di esaminare, per ragioni umanitarie, una domanda di asilo presentatogli, anche se tale esame non gli compete ai sensi dei criteri sanciti dal regolamento (CE) n. 343/2003 — Stretto legame tra il richiedente asilo e una persona molto vulnerabile che già fruisce dell’asilo in detto Stato membro
Dispositivo
In circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.
12.1.2013 |
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C 9/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg
(Causa C-268/11) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione - Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino - Diritti dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro - Ritiro con effetto retroattivo del permesso di soggiorno)
2013/C 9/24
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Atilla Gülbahce
Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Concessione ad un lavoratore turco, coniuge di una cittadina dello Stato membro ospitante, di un permesso di soggiorno di durata limitata e di un permesso di lavoro di durata illimitata — Ritiro, con effetto retroattivo e in ragione della separazione dalla coniuge non comunicata alle autorità competenti, delle decisioni che prorogano la durata del permesso di soggiorno — Condizioni per fondare il diritto di soggiorno sull’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, sulla base del permesso di lavoro di durata illimitata
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione istituita con l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, siglato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima, con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali ritirino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco, con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione di tale permesso è venuto meno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale ritiro avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto da detto articolo 6, paragrafo 1, primo trattino.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/16 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) e a./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
(Causa C-271/11) (1)
(Trasporti aerei - Regolamento n. 2042/2003 - Norme tecniche e procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile - Mantenimento della navigabilità degli aeromobili - Autorizzazione rilasciata ai membri del personale addetto ai compiti di revisione - Qualifiche richieste)
2013/C 9/25
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Techniko Epimelitirio Elladas (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon aeronafpigon michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Hlias Hliadis, Ionnis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki
Convenuti: Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che ripartisce il compito di ispezionare gli aeromobili tra quattro categorie distinte di ispettori (Ispettori per l'aeronavigabilità, Ispettori per le operazioni di volo, Ispettori per la sicurezza in cabina passeggeri e Ispettori per i diplomi e le licenze)
Dispositivo
1) |
L’articolo 2 e la disposizione M.B.902 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno la possibilità, in sede di adozione di misure complementari di attuazione di tale regolamento, di ripartire, in seno all’autorità competente prevista dalla disposizione M.B.902, le attività di revisione della navigabilità degli aeromobili tra varie categorie specifiche di ispettori. |
2) |
La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che qualsiasi persona incaricata di controllare, sotto qualsiasi aspetto, la navigabilità degli aeromobili deve avere un’esperienza quinquennale che copra tutti gli aspetti diretti a garantire il mantenimento della navigabilità di un aeromobile, e unicamente tali aspetti. |
3) |
La disposizione M.B.902, lettera b), punto 1, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui è stata acquisita l’esperienza di almeno cinque anni nel settore dell’aeronavigabilità, di cui deve disporre il personale incaricato della revisione della navigabilità degli aeromobili. In particolare, essi possono scegliere di prendere in considerazione l’esperienza acquisita nell’ambito di un impiego in un’officina di manutenzione di aeromobili, di riconoscere quella acquisita nel corso di un tirocinio pratico effettuato in ambito professionale durante studi di aeronautica o ancora quella connessa al pregresso esercizio di funzioni di ispettore per l’aeronavigabilità. |
4) |
La disposizione M.B.902, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che essa non determina alcuna differenza tra i titolari di una licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III del predetto regolamento, intitolato «Parte 66», e i titolari di un diploma d’istruzione superiore. |
5) |
La disposizione M.B.902, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l’aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente seguito tutti i corsi di formazione e gli addestramenti richiesti da tale disposizione e che siano state oggetto di una valutazione delle loro conoscenze e delle loro competenze al termine di siffatti programmi formativi. |
6) |
La disposizione M.B.902, lettera b), punto 4, dell’allegato I del regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretata nel senso che possono esercitare funzioni in qualità di ispettore per l’aeronavigabilità soltanto le persone che abbiano preventivamente ricoperto una posizione che comporti un’adeguata responsabilità, che attesti tanto la loro idoneità ad effettuare i controlli tecnici necessari quanto quella a valutare se i risultati di siffatti controlli consentano, o meno, il rilascio di documenti che certificano la navigabilità dell’aeromobile controllato. |
7) |
Il regolamento n. 2042/2003 deve essere interpretato nel senso che le autorità degli Stati membri non sono tenute a prevedere che le persone le quali esercitavano funzioni di revisione della navigabilità degli aeromobili alla data dell’entrata in vigore di tale regolamento continueranno automaticamente e senza procedura di selezione ad esercitare siffatte funzioni. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/17 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen
(Causa C-299/11) (1)
(Fiscalità - IVA - Operazioni imponibili - Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti «nel quadro di detta impresa» - Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso - Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo)
2013/C 9/26
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuto: Gemeente Vlaardingen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 5, paragrafi 5 e 7, lettera a), e 11, A, paragrafo 1, lettera b), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni imponibili — Destinazione di un bene ai bisogni dell’impresa — Destinazione ad attività esenti dell’impresa di un terreno ad essa appartenente e che è stato trasformato per suo conto da un terzo a fronte di un corrispettivo
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del terreno sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — KGH Belgium NV/Belgische Staat
(Causa C-351/11) (1)
(Obbligazione doganale - Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione - Contabilizzazione dei dazi - Modalità pratiche)
2013/C 9/27
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrente: KGH Belgium NV
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione dell’articolo 217, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Recupero di dazi all’importazione o all’esportazione — Contabilizzazione dei dazi — Modalità pratiche
Dispositivo
L’articolo 217, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, deve essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un’obbligazione doganale, senza che essi abbiano l’obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/18 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 — Consiglio dell’Unione europea/Nadiany Bamba, Commissione europea
(Causa C-417/11 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento di capitali - Articolo 296 TFUE - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Diritto al rispetto della proprietà)
2013/C 9/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba (rappresentanti: inizialmente avv. P. Haïk, successivamente avv. P. Maisonneuve), Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)
Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e E. Ranaivoson, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la sig.ra Nadiany Bamba — Congelamento di capitali — Obbligo di motivazione — Errore di diritto
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), è annullata. |
2) |
Il ricorso della sig.ra Bamba è respinto. |
3) |
La sig.ra Bamba è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente impugnazione nonché in primo grado. |
4) |
La Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/19 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-438/11) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) - Recupero dei dazi all’importazione - Legittimo affidamento - Impossibilità di verificare l’esattezza di un certificato d’origine - Nozione di «certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore» - Onere della prova - Sistema di preferenze tariffarie generalizzate)
2013/C 9/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Lagura Vermögensverwaltung GmbH
Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) — Esportazione di merci da uno Stato terzo verso l’Unione europea — Controllo a posteriori della prova dell’origine — Impossibilità di verificare successivamente l’esattezza del contenuto di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti di detto Stato terzo — Tutela del legittimo affidamento eventuale dell’importatore
Dispositivo
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l’esportatore ha cessato la sua produzione, nell’impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d’origine «modulo A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l’onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall’esportatore grava sul debitore.
12.1.2013 |
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C 9/19 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen — Germania) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH
(Causa C-456/11) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 32 e 33 - Riconoscimento delle decisioni giudiziarie - Nozione di «decisione» - Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale - Clausola attributiva di competenza)
2013/C 9/30
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Bremen
Parti
Ricorrenti: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG
Convenuta: Samskip GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Bremen — Interpretazione degli articoli. 31 e 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Riconoscimento delle decisioni rese in uno Stato membro — Decisione meramente processuale («Prozessurteil») — Decisione, vertente sull’interpretazione di una clausola attributiva di competenza, con la quale il giudice nazionale declina la propria competenza giurisdizionale a favore di quella di uno Stato terzo — Portata del riconoscimento
Dispositivo
1) |
L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro. |
2) |
Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione. |
12.1.2013 |
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C 9/20 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt — Svezia) — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm
(Causa C-461/11) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Procedura di cancellazione totale o parziale di debiti - Debitore persona fisica - Normativa nazionale che subordina la concessione di una misura di cancellazione di debiti al requisito della residenza)
2013/C 9/31
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ulf Kazimierz Radziejewski
Convenuto: Kronofogdemyndigheten i Stockholm
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Stockholms tingsrätt — Interpretazione dell’articolo 45 TFUE — Libera circolazione delle persone — Compatibilità con l’articolo 45 di una normativa nazionale che subordina la concessione del beneficio di una procedura di ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche alla condizione della residenza sul territorio nazionale — Debitore, cittadino di uno Stato membro A, residente in uno Stato membro B, che ha depositato una domanda di ristrutturazione dei suoi debiti nello Stato membro A, cioè nel luogo in cui tali debiti sono sorti — Collegamento con il luogo di deposito della domanda
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito della residenza nello Stato membro interessato.
12.1.2013 |
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C 9/20 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-469/11 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Rigetto di una offerta presentata nell’ambito di una gara di appalto dell’Unione - Termine di prescrizione - Dies a quo - Applicazione di un termine in ragione della distanza)
2013/C 9/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e M. Wilderspin, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki, (T-409/09), che dichiara in parte irricevibile e in parte manifestamente priva di qualsiasi fondamento in diritto la domanda di indennizzo diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito alla decisione della Commissione che respinge l’offerta da essa sottoposta nel contesto di un procedimento di aggiudicazione di un appalto — Termini di ricorso — Termini di distanza
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
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C 9/21 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
(Causa C-532/11) (1)
(Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera b) - Affitto e locazione di beni immobili - Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume - Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui - Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca - Operazione unica)
2013/C 9/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Köln
Parti
Ricorrente: Susanne Leichenich
Convenuti: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
Con l’intervento di: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Köln — Interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell’esenzione dall’IVA prevista da detta disposizione per l’affitto e la locazione di beni immobili — Affitto di una superficie di acqua e di un’imbarcazione destinata ad uso commerciale come ristorante e discoteca
Dispositivo
1) |
L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile. |
2) |
Una casa galleggiante di tal genere non costituisce un veicolo ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b), punto 2, della sesta direttiva 77/388. |
12.1.2013 |
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C 9/21 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-558/11) (1)
(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Tiranti compositi «Taifun» fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio - Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni - Dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia)
2013/C 9/34
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: SIA Kurcums Metal
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia (GU L 211, pag. 1) — Tiranti compositi «Taifun» fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio — Classificazione nella sottovoce 5607 49 11 o nella sottovoce 7312 10 98 della nomenclatura combinata — Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni — Classificazione nella sottovoce 7317 00 90 o nella sottovoce 7326 90 98 della nomenclatura combinata — Dazi antidumping definitivi
Dispositivo
1) |
La sottovoce 5607 49 11 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, non rientrano, in quanto tali, in detta sottovoce. |
2) |
La regola generale 3 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev’essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non dev’essere effettuata applicando tale regola, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, del fatto che nessuno dei due materiali di cui si compongono tali tiranti conferisce, di per sé, ai medesimi il loro carattere essenziale. |
3) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia, dev’essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, sono compresi nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
4) |
La sottovoce 7317 00 90 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev’essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non rientrano in tale sottovoce. |
12.1.2013 |
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C 9/22 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-286/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2 e 6, paragrafo 1 - Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età - Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni - Proporzionalità della durata del periodo transitorio)
2013/C 9/35
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Regime nazionale che impone la cessazione diretta dell'attività professionale dei giudici, dei pubblici ministeri e dei notai che abbiano raggiunto l'età di 62 anni — Mancanza di obiettivi legittimi che giustifichino tale differenza di trattamento con i lavoratori aventi meno di 62 anni — Natura sproporzionata della durata del periodo transitorio (un anno)
Dispositivo
1) |
L’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. |
2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/22 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(Causa C-502/11) (1)
(Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Articolo 6 - Principi di parità di trattamento e di trasparenza - Ammissibilità di una normativa che limita la partecipazione delle gare d’appalto alle società che esercitano un’attività commerciale, con esclusione delle società semplici - Fini istituzionali e statutari - Imprese agricole)
2013/C 9/36
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss
Convenuta: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
con l’intervento di: SOA CQOP Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SpA, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Principio di non discriminazione — Normativa nazionale che limita la partecipazione alle gare di appalti pubblici di lavori alle società che esercitano un’attività commerciale, escludendo le imprese agricole costituite sotto forma di società semplice
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 6 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta a una società quale una società semplice, qualificabile come «imprenditore» ai sensi della direttiva 93/37, di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.
12.1.2013 |
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C 9/23 |
Ordinanza della Corte del 15 ottobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea
(Causa C-554/11 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti - Diniego di accesso completo ai documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 - Ricorso di annullamento - Nuovo esame in corso d’istanza - Presentazione di un ricorso di annullamento distinto)
2013/C 9/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentante: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (T-141/05 RENV), con cui il Tribunale ha statuito che non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 14 febbraio 2005, recante rigetto della sua domanda di accesso al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011 — Vizi della procedura dinanzi al Tribunale — Assenza di coordinamento dei procedimenti relativi alle cause T-141/05 RENV e T-36/10 — Onere e importo delle spese
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Internationaler Hilfsfonds eV è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/23 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Scholten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
(Causa C-559/11) (1)
(Articoli 92, paragrafo 1, 103, paragrafo 1, e 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che vieta l’apertura di un centro commerciale sette giorni su sette)
2013/C 9/38
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV
Convenute: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Scholten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechbank van koophandel te Antwerpen — Intepretazione degli articoli 34, 35, 49 e 56 TFUE e della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Nozione di pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori — Apertura di un centro commerciale sette giorni su sette e pubblicità data a detta pratica
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che non persegue finalità relative alla tutela dei consumatori.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/24 |
Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Muhamad Mugraby/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-581/11 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per carenza - Violazione dei diritti fondamentali e dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica libanese - Mancata adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, di misure contro la Repubblica libanese - Ricorso per risarcimento danni - Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile)
2013/C 9/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Muhamad Mugraby (rappresentante: S. Delhaye, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-M. Joséphidès, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2011 (Terza Sezione), Mugraby/Consiglio e Commissione (T-292/09) che respinge, da un lato, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente relativa all’adozione di misure contro il Libano a causa dell’asserita violazione da parte di quest’ultimo dei suoi diritti fondamentali e dell’Accordo d’associazione tra la Comunità e la Repubblica libanese, e respinge, dall’altro, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito all’inerzia di tali istituzioni comunitarie.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Mugraby è condannato alle spese. |
12.1.2013 |
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C 9/24 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2012 — Omnicare, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH
(Causa C-587/11) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del segno denominativo «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» - Opposizione - Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione - Ricorso - Sentenza del Tribunale che respinge tale ricorso - Ritiro dell’opposizione - Impugnazione - Non luogo a provvedere)
2013/C 9/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Astellas Pharma GmbH (rappresentante: M. Polo Carreño, abogada)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «OMNICARE CLINICAL RESEARCH», per servizi della classe 42, avverso la decisione R 401/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore — Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione proposta dall’Omnicare Inc. |
2) |
L’Omnicare Inc. è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nell’ambito del presente giudizio nonché del procedimento sommario. |
3) |
L’Omnicare Inc.e l’Astellas Pharma GmbH sopportano le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Germania) il 27 luglio 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern
(Causa C-356/12)
2013/C 9/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wolfgang Glatzel
Convenuto: Freistaat Bayern
Questione pregiudiziale
Se il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), nella versione della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009 (2), sia compatibile con l’articolo 20, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, posto che ai candidati al conseguimento di una patente di guida delle categorie C1 e C1E la suddetta disposizione richiede — senza prevedere eccezioni — un’acutezza visiva minima di 0,1 per l’occhio meno sano anche qualora essi possiedano acutezza visiva binoculare e campo visivo normale da entrambi gli occhi.
(1) GU L 403, pag. 18.
(2) GU L 223, pag. 31.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/25 |
Impugnazione proposta il 3 settembre 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-369/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione
(Causa C-401/12 P)
2013/C 9/42
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
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Vereniging Milieudefensie, |
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Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, |
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Commissione europea, |
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Regno dei Paesi Bassi, |
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Parlamento europeo |
Conclusioni
Il Consiglio chiede dunque alla Corte:
— |
di annullare la sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 nella causa T-369/09; |
— |
di rigettare integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado; |
— |
di condannare in solido le ricorrenti in primo grado alle spese del Consiglio nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa di cui sopra sia inficiata da una duplice violazione del diritto. Il Consiglio è dell’avviso che il Tribunale non abbia interpretato ed applicato correttamente la c.d. giurisprudenza «Nakajima» (1) e «Fediol» (2). Il Consiglio sostiene dunque che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter raffrontare la legittimità del regolamento (CE) n. 1367/2006 (3) alla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Inoltre il Consiglio ritiene che la scelta operata dal legislatore nel regolamento n. 1367/2006 sia in ogni caso del tutto conforme alla Convenzione di Aarhus. Sotto questo profilo, l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Arhus (4) non è corretta, nella misura in cui disconosce il margine di discrezionalità spettante alle parti contraenti.
Il Consiglio chiede dunque alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa sopra menzionata e di pronunciarsi definitivamente sulla vertenza respingendo integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado.
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Comimssione, 70/87, Racc. pag. 1825.
(3) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(4) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
12.1.2013 |
IT |
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C 9/26 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2012 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione
(Causa C-402/12 P)
2013/C 9/43
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e G. Corstens, agenti).
Altre parti nel procedimento:
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Vereniging Milieudefensie, |
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Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, |
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Commissione europea |
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Regno dei Paesi Bassi, |
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Consiglio dell’Unione europea |
Conclusioni
Il ricorrente chiede alla Corte:
— |
di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09; |
— |
pronunciandosi nel merito, di respingere integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado; |
— |
di condannare le ricorrenti in primo grado alle spese della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando di poter raffrontare la validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (2), sebbene siffatta disposizione non abbia efficacia diretta. Il Parlamento afferma che tale giudizio del Tribunale si fonda su un’interpretazione fondamentalmente erronea sia della giurisprudenza costante relativa alla possibilità per i singoli di invocare le disposizioni di una convenzione internazionale al fine di contestare la validità di un atto dell’Unione europea, sia della natura e della portata degli obblighi internazionali su cui verte la presente causa.
In concreto, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza derivante dalle sentenze e «Fediol» (3) e «Nakajima» (4), ma ha trascurato il fatto che siffatta giurisprudenza — che del resto è rimasta sinora limitata ad un numero estremamente ridotto di cause — può essere applicata unicamente in via eccezionale e in circostanze molto specifiche. Nella sentenza impugnata il Tribunale non si è neppure preoccupato di verificare se siffatte circostanze ricorressero effettivamente nella fattispecie in esame e in ogni caso non ha tenuto conto del carattere eccezionale della giurisprudenza menzionata.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Commissione, 70/87, Racc. pag. 1825.
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/26 |
Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09, Vereniging Mlieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione
(Causa C-403/12 P)
2013/C 9/44
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
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Vereniging Milieudefensie, |
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Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, Regno dei Paesi Bassi, |
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Parlamento europeo, |
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Consiglio dell’Unione europea |
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede alla Corte:
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di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09; |
— |
di valutare la questione nel merito e di respingere il ricorso di annullamento della decisione della Commissione C(2006) 6121; e |
— |
di condannare le ricorrenti nella causa T-396/09 alle spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione riguarda, sostanzialmente, la questione se al Tribunale fosse consentito, segnatamente alla luce della sentenza della Corte dell’8 marzo 2001 nella causa 240/09, raffrontare la validità dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1), all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (2).
La Commissione deduce due motivi.
Con il primo motivo la Commissione lamenta che il Tribunale, sebbene abbia citato correttamente le severe condizioni in base alle quali, secondo la giurisprudenza della Corte, i singoli possono invocare le norme del diritto internazionale convenzionale per verificare la validità di atti giuridici dell’Unione (segnatamente che un raffronto alle disposizioni di una convenzione sarebbe consentito unicamente se la natura e la finalità di detta convenzione non vi si oppongano e le disposizioni invocate appaiano incondizionate e sufficientemente precise sotto il profilo sostanziale), avrebbe erroneamente dichiarato che la deroga a siffatte condizioni, derivante dalla c.d. giurisprudenza Fediol e Nakajima (sentenze della Corte del 22 giugno 1989 nella causa 70/87 e del 7 maggio 1991 nella causa C-69/89), era applicabile anche all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.
La Corte ha già stabilito, con la sentenza dell’8 marzo 2011 nella causa C-240/09, che l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non ha efficacia diretta. Inoltre la giurisprudenza Fediol e Nakajima, in quanto vertente su una deroga, deve essere interpretata restrittivamente; sino a quel momento essa era stata applicata unicamente in materia di politica commerciale, e può essere applicata in altri settori soltanto se le relative condizioni sono chiaramente soddisfatte, ciò che nella fattispecie non avviene. L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 non prevede infatti alcun rinvio alle disposizioni della Convenzione di Aarhus e questa norma non dà neppure attuazione ad un obbligo speciale di tale convenzione, ai sensi della giurisprudenza Nakajima. Infine, l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è sufficientemente chiaro e preciso per poter applicare la deroga prevista dalla giurisprudenza Nakajima.
Con il secondo motivo la Commissione fa valere, in subordine, che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, avendo dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 osta a detta disposizione, per il semplice motivo che la procedura di revisione prevista in detto articolo è limitata ad atti di portata individuale, mentre il Tribunale avrebbe in sostanza dovuto accertare se non sia stata adeguata attuazione all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus mediante l’insieme delle procedure giurisdizionali messe a disposizione dei singoli a livello nazionale e a livello dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(2) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
12.1.2013 |
IT |
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C 9/27 |
Impugnazione proposta il 3 settembre 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
(Causa C-404/12 P)
2013/C 9/45
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
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Stichting Natuur en Milieu, |
|
Pesticide Action Network Europe, |
|
Commissione europea, |
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Repubblica di Polonia |
Conclusioni
Il Consiglio chiede dunque alla Corte:
— |
di annullare la sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08; |
— |
di respingere integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado; |
— |
di condannare in solido le ricorrenti in primo grado alle spese del Consiglio nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa di cui sopra sia inficiata da violazioni del diritto. Pur non contestando la dichiarazione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella causa in esame, non ha agito nell’esercizio di poteri legislativi, il Consiglio è dell’avviso che il Tribunale non abbia interpretato ed applicato correttamente la c.d. giurisprudenza «Nakajima» (1) e «Fediol» (2). Il Consiglio fa dunque valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter raffrontare la legittimità del regolamento n. 1367/2006 (3) alla Convenzione di Aarhus (4) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Inoltre il Consiglio ritiene che la scelta operata dal legislatore nel regolamento n. 1367/2006 sia in ogni caso del tutto conforme alla Convenzione di Aarhus. Sotto questo profilo, l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è corretta, nella misura in cui disconosce il margine di discrezionalità spettante alle parti contraenti.
Il Consiglio chiede dunque alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa sopra menzionata e di pronunciarsi definitivamente sulla vertenza respingendo integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado.
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Comimssione, 70/87, Racc. pag. 1825.
(3) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
(4) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/28 |
Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
(Causa C-405/12 P)
2013/C 9/46
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
|
Stichting Natuur en Milieu, |
|
Pesticide Action Network Europe, |
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Repubblica di Polonia, |
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Consiglio dell’Unione europea |
Conclusioni
La ricorrente chiede alla Corte:
— |
di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08; |
— |
di valutare la questione nel merito e di respingere i ricorsi di annullamento delle decisioni della Commissione del 1o luglio 2008; e |
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di condannare le ricorrenti nella causa T-338/08 alle spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo della ricorrente coincide con quello dedotto nella causa C-403/12 P.
Con il secondo motivo la Commissione fa valere, in subordine, che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (1), alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma della convenzione medesima, avendo dichiarato che il regolamento (CE) n. 149/2008 (2) non sarebbe stato adottato dalla Commissione «nell’esercizio di poteri legislativi», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.
(1) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L124, pag. 19).
(2) Regolamento (CE) n. 149/2008, della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 21 settembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG
(Causa C-429/12)
2013/C 9/47
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck.
Parti
Ricorrente: Siegfried Pohl.
Resistente: ÖBB Infrastruktur AG.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare
osti a una disciplina nazionale, stabilita in parte ex lege e in parte in virtù di contrattazione collettiva e divenuta, su base consensuale, parte integrante del contenuto del singolo contratto, secondo la quale i periodi pregressi di lavoro dei lavoratori nel settore del trasporto su rotaia non vengono mai computati se maturati prima del compimento del diciottesimo anno e vengono computati solo per metà se maturati dopo il raggiungimento di tale età ma non presso un’impresa nazionale «parastatale» o presso lo stesso datore di lavoro nazionale, senza tener conto delle capacità e delle conoscenze acquisite in concreto dal lavoratore. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo delle retribuzioni arretrate compiuto mediante computo, conformemente al diritto dell’Unione, dei periodi pregressi di lavoro precedentemente ignorati (in toto sino al compimento del diciottesimo anno e per metà a partire dal raggiungimento di detta età e sino all’assunzione del ricorrente presso la resistente), rilevi il fatto che i periodi pregressi di lavoro computati sono stati maturati nel periodo ricompreso tra il 1o dicembre 1965 e il 24 novembre 1974 e, quindi, anteriormente all’adesione dell’Austria all’UE/CEE e alla prima sentenza sul principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare il principio di effettività, osti a disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali risulti integralmente prescritto il diritto del lavoratore, successivamente pensionato, a richiedere nei confronti del proprio datore di lavoro il versamento di arretrati a titolo di retribuzione e di trattamento pensionistico risultanti dal computo, effettuato in senso conforme al diritto dell’Unione ai sensi della prima questione, dei periodi pregressi di lavoro maturati all’estero e prima del compimento del diciottesimo anno di età, considerato che tale diritto non gli era riconosciuto in base alla normativa nazionale e che di fatto poteva essere oggettivamente azionato soltanto a seguito della pronuncia, il 30 novembre 2000, della sentenza C195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund — Gewerkschaft öffentlicher Dienst e, il 18 giugno 2009, della sentenza C88/08, Hütter. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dal diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare dall’efficacia orizzontale del principio della parità di trattamento e/o del divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori, derivi l’obbligo, per un datore di lavoro del settore del trasporto su rotaia, con circa 40 000 dipendenti e un’organizzazione strutturata in modo gerarchico e capillare, di comunicare ai propri lavoratori e alle rappresentanze dei lavoratori le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicate anche a mezzo stampa, da cui risulti il contrasto con il diritto dell’Unione delle modalità di calcolo sino a quel momento adottate dal datore di lavoro stesso nel computo dei periodi pregressi di lavoro e che possano comportare, inter alia, il pagamento di arretrati sulle retribuzioni. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
12.1.2013 |
IT |
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C 9/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Olanda) il 3 ottobre 2012 — Almer Beheer BV e altri/Van den Dungen Vastgoed BV e altri
(Causa C-441/12)
2013/C 9/48
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV
Resistenti: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla pubblicazione di un prospetto (1) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di pubblicazione in essa previsto in linea di principio (fatte salve le esenzioni e le deroghe in essa previste per casi particolari) è applicabile anche alla vendita forzata di strumenti finanziari. |
2) |
|
(1) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(Causa C-442/12)
2013/C 9/49
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Jan Sneller
Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 87/344/CEE (1), consenta che un assicuratore di tutela giudiziaria, che nelle sue polizze prevede che la tutela giudiziaria in procedimenti giurisdizionali o amministrativi in linea di principio verrà fornita da dipendenti dell’assicuratore, stipuli anche che le spese di tutela giudiziaria di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato rientrano nella copertura assicurativa solo se l’assicuratore ritiene che il procedimento debba essere gestito da un consulente giuridico esterno. |
2) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi la circostanza che per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui trattasi sia obbligatoria o meno la rappresentanza tecnica in giudizio. |
(1) Direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) l'11 ottobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG
(Causa C-459/12)
2013/C 9/50
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg.
Parti
Ricorrente: Werner Krieger.
Convenuta: ERGO Lebensversicherung AG.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita) (1), alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi, nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l’assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso
(1) GU L 330, pag. 50.
(2) GU L 360, pag. 1
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 ottobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag
(Causa C-461/12)
2013/C 9/51
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: Granton Advertising BV
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’espressione “altri titoli”, di cui all’articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE (1) [con decorrenza dal 1o gennaio 2007, divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera f), dell’ottava direttiva 2006/112/CE (2), successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che essa comprende una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l’emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
In caso di risposta negativa, se l’espressione “altri effetti commerciali”, di cui all’articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE [con decorrenza dal 1o gennaio 2007 divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), dell’ottava direttiva 2006/112/CE, successivamente modificata] debba essere interpretata nel senso che in essa rientra una Grantoncard, ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l’emissione e la vendita di siffatta carta sia esente dall’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. |
3) |
Qualora una Grantoncard configuri un “altro titolo” o un “altro effetto commerciale”, nel senso sopra indicato, se sia rilevante, per la questione se l’emissione e la vendita della medesima sia esente da imposta sul valore aggiunto, che, in caso di uso di detta carta, l’imposizione su (una parte de) il corrispettivo per essa pagata sia praticamente illusoria. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 17 ottobre 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet
(Causa C-464/12)
2013/C 9/52
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: ATP PensionService A/S
Convenuto: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri» comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell’ordinanza di rinvio come fondi di investimento:
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio). |
3) |
Se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale concernente versamenti pensionistici (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio) debba essere considerato, con riferimento all’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, come un servizio unico o come una serie di servizi specifici, da valutarsi separatamente. |
4) |
Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio). |
5) |
In caso di soluzione negativa della quarta questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai depositi di conti o ai conti correnti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio). |
(1) GU L 145, pag. 1.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 25 ottobre 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai
(Causa C-481/12)
2013/C 9/53
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente e appellante: Juvelta UAB
Convenuto e appellato: Lietuvos prabavimo rūmai
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che vieta disposizioni nazionali in forza delle quali, ai fini della vendita, sul mercato di uno Stato membro dell’Unione europea, di oggetti in oro importati da un altro Stato membro, la cui immissione sul mercato di tale Stato membro (di esportazione) è consentita, tali oggetti devono essere punzonati con un marchio apposto da un ufficio del saggio indipendente, autorizzato da uno Stato membro, che confermi che l’oggetto che lo reca impresso è stato analizzato da detto ufficio, e in cui sia specificata l’informazione, comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione, relativa al titolo, qualora tale informazione sul titolo sia fornita in un marchio o contrassegno separato e supplementare, impresso sul medesimo oggetto in oro. |
2) |
Se, per rispondere alla prima questione, sia rilevante che, come accade nella fattispecie in esame, la marchiatura supplementare relativa al titolo di oggetti in oro figurante sugli oggetti e comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione (ad esempio una marchiatura con le tre cifre arabe «585») non sia stata effettuata da un ufficio del saggio indipendente autorizzato da uno Stato membro dell’Unione europea, ma le informazioni fornite in tale marchiatura corrispondano, quanto al loro significato, alle informazioni specificate nel marchio, impresso sul medesimo articolo, dell’ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro di esportazione (ad esempio, il marchio dello Stato membro di esportazione recante la cifra araba «3» connota specificamente, secondo le disposizioni di legge di tale Stato, un titolo di 585). |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il 29 ottobre 2012 — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.
(Causa C-482/12)
2013/C 9/54
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Prešov
Parti
Attori: Peter Macinský, Eva Macinská
Convenuti: Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) debba essere interpretata nel senso che è ad essa contraria una normativa di uno Stato membro, quale la disposizione di cui all’articolo 151j, paragrafo 1, del Codice civile in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che consente al creditore di esigere l’adempimento di una prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene dato in garanzia mediante vendita del bene immobile malgrado l’opposizione del consumatore, il fatto che la questione sia controversa e senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un organo giurisdizionale o di un altro giudice indipendente.
(1) GU L 95, pag. 29.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc
(Causa C-493/12)
2013/C 9/55
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Eli Lilly and Company Ltd
Convenuta: Human Genome Sciences Inc
Questioni pregiudiziali
1) |
Quali siano i criteri per stabilire se «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1). |
2) |
Se i criteri siano diversi qualora il prodotto non sia una composizione e, in tal caso, quali siano i criteri. |
3) |
Se, nel caso di una rivendicazione per un anticorpo o una classe di anticorpi, sia sufficiente che l’anticorpo o gli anticorpi siano definiti a seconda di come si legano ad una proteina bersaglio, o se occorra fornire una definizione strutturale per l’anticorpo o gli anticorpi, e, in tal caso, in che misura. |
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).
12.1.2013 |
IT |
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C 9/33 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012, causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-524/12 P)
2013/C 9/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 nella causa T-220/11; |
— |
mantenere integralmente le domande presentate in primo grado, in conformità al ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2011. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) in quanto ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi figurativi «f@ir Credit» e «FERCREDIT».
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale vi è una differenza visiva chiaramente riconoscibile nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni. Va inoltre tenuto conto del fatto che i segni controversi sono relativi a servizi finanziari che normalmente producono per i loro utenti considerevoli conseguenze finanziarie. Occorre dunque partire dal presupposto che il consumatore medio esamini detti segni con particolare attenzione e vi è un elevato grado di possibilità che riconosca le differenze esistenti. Tale circostanza non è tuttavia stata sufficientemente esaminata dal Tribunale.
Valutando correttamente tale circostanza nonché le differenze nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni si giunge alla conclusione che non sussiste alcuna somiglianza rilevante tra i due segni.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
12.1.2013 |
IT |
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C 9/34 |
Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte del 22 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin — Germania) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG
(Causa C-317/11) (1)
2013/C 9/57
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/34 |
Ordinanza del presidente della Corte del 2 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-606/11) (1)
2013/C 9/58
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
12.1.2013 |
IT |
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C 9/34 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta domstolen — Svezia) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc
(Causa C-150/12) (1)
2013/C 9/59
Lingua processuale: lo svedese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
12.1.2013 |
IT |
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C 9/35 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Germania/Commissione
(Causa T-270/08) (1)
(FESR - Riduzione del contributo finanziario - Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999) riguardante Berlino-Est (Germania))
2013/C 9/60
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, T. Henze e C. Blaschke, agenti, assistiti da C. von Donat, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e B. Conte, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcamo e N. Díaz Abad, successivamente A. Rubio Gonzáles, abogados del Estado); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, B. Koopman, M. Bulterman e J. Langer, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2008) 1615 def. della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino-Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese. |
12.1.2013 |
IT |
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C 9/35 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Spagna/Commissione
(Causa T-76/11) (1)
(Pesca - Misure di conservazione delle risorse della pesca - Articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 - Detrazioni dai contingenti assegnati per un determinato anno in seguito al superamento dei contingenti assegnati per gli anni precedenti - Applicazione nel tempo - Certezza del diritto - Interpretazione che garantisce il rispetto del diritto primario - Principio di legalità delle pene - Irretroattività)
2013/C 9/61
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, abogado del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (GU L 291, pag. 31)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/35 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)
(Causa T-338/11) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PHOTOS.COM - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 9/62
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Olson, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1831/2010-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo PHOTOS.COM come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Getty Images (US), Inc. è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/36 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2012 — Atlas/UAMI — Couleurs de Tollens (ARTIS)
(Causa T-558/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ARTIS - Marchio nazionale denominativo anteriore ARTIS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 9/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Couleurs de Tollens (Clichy, Francia) (rappresentante: J.-G. Monin, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento R 1253/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Couleurs de Tollens-Agora e l’Atlas sp. z o.o.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Atlas sp. z o.o. è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Couleurs de Tollens ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/36 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Phonebook of the World/UAMI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)
(Causa T-589/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo PAGINE GIALLE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Assenza di segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009)
2013/C 9/64
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Phonebook of the World (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Bertrand, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seat Pagine Gialle SpA (Milano) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 agosto 2011 (procedimento R 1541/2010-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Phonebook of the World e la Seat Pagine Gialle SpA
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Phonebook of the World è condannata alle spese. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/36 |
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2012 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-286/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento del danno derivante dall’invio di una lettera relativa alle spese di una causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale causa - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2013/C 9/65
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione (F-21/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/37 |
Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-219/12) (1)
(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto - Annullamento della gara d’appalto successivamente alla presentazione del ricorso - Non luogo a statuire)
2013/C 9/66
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento di un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012 relativo all’elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la ricorrente dalla partecipazione alla gara d’appalto e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/37 |
Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-227/12) (1)
(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto - Annullamento della gara d’appalto successivamente alla presentazione del ricorso - Non luogo a statuire)
2013/C 9/67
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento di un bando di gara pubblicato il 3 aprile 2012 relativo all’elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la ricorrente dalla partecipazione alla gara d’appalto e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/37 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012 — Akzo Nobel e a./Commissione
(Causa T-345/12 R)
(Procedimento sommario - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni juris - Ponderazione degli interessi)
2013/C 9/68
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia), e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 3533 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato proposta da Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Eka Chemicals AB, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) e domanda di provvedimenti provvisori affinché si disponga che continui ad essere garantito il trattamento riservato concesso a taluni dati relativi alle ricorrenti per quanto riguarda la decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (GU L. 353, pag. 54)
Dispositivo
1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione C(2012) 3533 della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato proposta da Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Eka Chemicals AB, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato). |
2) |
Si ordina alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione 2006/903/CE, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA. (Caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), che sia più dettagliata, con riferimento a Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding e Eka Chemicals, di quella pubblicata nel settembre 2007 sulla sua pagina Internet. |
3) |
Per il resto, la domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
4) |
Le spese sono riservate. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/38 |
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 14 novembre 2012 — Intrasoft International/Commissione
(Causa T-403/12 R)
(Procedimento sommario - Appalti pubblici - Gara d’appalto - Rigetto di un’offerta - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza)
2013/C 9/69
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher ed E. Georgieva, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione della Delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di gara d’appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS, riguardante l’assistenza tecnica all’amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale (GU 2011/S 160-262712) e, dall’altro, della decisione della Delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 12 settembre 2012 che la informava che il comitato di valutazione aveva raccomandato l’attribuzione del contratto ad un altro offerente
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/38 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2012 — Tridium/UAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)
(Causa T-467/12)
2013/C 9/70
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tridium, Inc. (Richmond, Stati Uniti) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: q-bus Mediatektur GmbH (Berlino, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 agosto 2012, procedimento R 1943/2011-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SEDONA FRAMEWORK», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 9067372
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale n. 934023 del marchio figurativo «~sedna», per prodotti della classe 9
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/39 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione
(Causa T-471/12)
2013/C 9/71
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Coltelli e A. Formica, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la nota de la D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 939970, del 2/08/2012, ricevuta della ricorrente in data 20/08/2012, a firma del Direttore dell’Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» ed avente ad oggetto «launch recovery procedure to FP5-FP6 payment contracts no. 517557 IRE6 INNOVATION COACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA and 014668 RIS WS», a firma del Direttore Dott. Carlo Pettinelli, con la quale è stata comunicata la decisione della Commissione di «to recover the amount of 345 451,03 EUR under the above agreement». |
E per quanto occorrer possa:
— |
Annullare la nota della D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 660283 del 1/06/2012, a firma del Direttore dell’Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» di pari oggetto, che si impugna anche come atto interno della procedura di ricovery conclusasi con l’adozione del provvedimento di cui al punto precedente. |
— |
Annullare la nota in data 27/09/2012, avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa nell’ambito dei medesimi progetti oggetto di sovvenzione. |
— |
Annullare la nota in data 27/09/2012 avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa. |
— |
Annullare la nota della Commissione Europea, Budget Execution (general budget and EDF) del 10/10/2012, con la quale veniva comunicata alla ricorrente la compensazione con ulteriori somme a credito, per un importo finale residuo pari ad EUR 294 290,59. |
— |
Annullare ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso. |
E per l’effetto:
— |
Condannare al pagamento della somma di EUR 294 290,59 oltre ad EUR 54 705,97, nonché al risarcimento del danno consequenziale. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell’ambito del «Quinto e Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1.1 delle Convenzioni di sovvenzione, sulla violazione del principio di ragionevolezza e sulla constatazione di un errore manifesto nella valutazione dei fatti.
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.
|
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede, nonché dei principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del diritto e dovere di diligenza.
|
5) |
Quinto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione, la violazione del principio del contraddittorio, del principio di buona amministrazione, delle procedure stabilite dalla convenzione di sovvenzione, nonché del codice di buona condotta amministrativa. |
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/40 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — Giorgis/UAMI-Comigel (Forma di boccali)
(Causa T-474/12)
2013/C 9/72
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giorgio Giorgis (Milano) (rappresentanti: avv.ti I. Prado e A. Tornato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comigel SAS (Saint- Julien-lès-Metz, Francia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 luglio 2012, procedimento R 1301/2011-1; e |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale rappresentante una forma di boccali, per prodotti della classe 30 — registrazione di marchio comunitario n. 8132681
Titolare del marchio comunitario: il ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la richiesta di una dichiarazione di nullità era basata su impedimenti alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario impugnato
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b) e 3 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/41 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2012 — Laser Soft Imaging/UAMI (Workflow Pilot)
(Causa T-475/12)
2013/C 9/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Laser Soft Imaging AG (Kiel, Germania) (rappresentante: avv. J. Hunnekuhl)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 gennaio 2012 e del 6 agosto 2012 (procedimento R 480/2012-4) nella parte in cui rigettano la domanda di marchio della ricorrente del 29 agosto 2011 e condannare il convenuto a registrare il marchio denominativo «WorkflowPilot» conformemente alle proprie conclusioni nel registro dei marchi dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «WorkflowPilot» per prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 223 774
Decisione dell’esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento n. 207/2009
12.1.2013 |
IT |
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C 9/41 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione
(Causa T-476/12)
2013/C 9/74
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e C. Dittrich, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della Commissione del 4 settembre 2012 (rif. GestDem n. 3273/2012), con cui è stato negato l’accesso ai dati dell’Ufficio federale per l’ambiente della Repubblica federale di Germania relativi agli impianti della ricorrente, che tale Ufficio ha comunicato alla Commissione europea nel contesto dell’elenco degli impianti siti in Germania rientranti nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, trasmessole ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione della Commissione europea del 27 aprile 2011 (2011/278/UE); |
— |
in subordine, annullare la decisione implicita della Commissione del 25 settembre 2012 (rif. GestDem n. 3273/2012), la quale ha negato, in ogni caso, l’accesso alle informazioni richieste; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) A tal riguardo, la ricorrente deduce che non erano soddisfatte le condizioni per la proroga del termine previsto per rispondere alla sua domanda di conferma e che la Commissione aveva già adottato una decisione di rifiuto il 4 settembre 2012. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2) in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 La ricorrente sostiene, che il rigetto implicito della sua domanda viola l’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1367/2006 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa ha diritto a che siano rese accessibili le informazioni ambientali richieste sulla base di tali disposizioni e che non sussistono motivi di diniego, i quali devono essere interpretati restrittivamente. In particolare, la ricorrente è dell’avviso che non sia applicabile il motivo di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/200. I documenti richiesti riguarderebbero esclusivamente dati comunicati alla Commissione da parte della Repubblica federale di Germania e non già l’esame in corso di tali dati da parte della Commissione. Pertanto, non si dovrebbe temere un grave pregiudizio al processo decisionale della Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che la mancata presa di posizione delle autorità consultate non costituisce un motivo di diniego della sua domanda. Al riguardo essa afferma che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 non può essere interpretata in modo talmente estensivo da conferire allo Stato membro interessato un diritto di veto che gli consente di opporsi in modo discrezionale all’accesso ai documenti richiesti. Ciò sarebbe contrario all’obiettivo della Convenzione di Aarhus diretto a instaurare e promuovere la trasparenza nel processo decisionale in materia ambientale |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione Infine, la ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/42 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2012 — GOLAM/UAMI — Pentafarma (METABOL)
(Causa T-486/12)
2013/C 9/75
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco
Parti
Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, Dikigoros)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 luglio 2012, procedimento R 1901/2011-1; |
— |
rigettare l’opposizione di cui trattasi e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi; |
— |
condannare la controparte a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METABOL» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 30 — Marchio comunitario n. 8 885 287
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo portoghese «METABOL-MG» registrato con il n. 241841, per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/42 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2012 — CITEB e Belgo-Metal/Parlamento
(Causa T-488/12)
2013/C 9/76
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgio) e Belgo-Metal (Wetteren, Belgio) (rappresentante: avv. R. Simar)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento; |
— |
annullare la decisione con cui la Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento europeo, il 7 settembre 2012, ha escluso l'offerta delle ricorrenti e ha aggiudicato l'appalto ad un'altra offerente, della quale le ricorrenti sono state informate con lettere del 7 e del 18 settembre 2012; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 89, paragrafi 1 e 2, e 92 del regolamento finanziario (1), dell'articolo 135, paragrafi 1 e 5, del regolamento d'esecuzione (2) e dell'articolo 49 della direttiva 2004/18/CE (3), nonché dei principi di concorrenza, di trasparenza, di uguaglianza, di proporzionalità e di precisione, nella misura in cui la decisione impugnata non contiene il rapporto redatto dal comitato di valutazione che costituisce il motivo della decisione, non permettendo, così, alle ricorrenti di verificare il carattere regolare dell'offerta accolta. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e la violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dei documenti dell'appalto e delle disposizioni sulla sua aggiudicazione, non essendo la decisione impugnata motivata in modo circostanziato e adeguato dal momento che non integra le informazioni del rapporto del comitato di valutazione. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).