ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.396.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 396

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
21 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 396/01

Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 396/02

Conclusioni del Consiglio — Invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita

8

2012/C 396/03

Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi

12

2012/C 396/04

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/811/PESC del Consiglio

15

 

Commissione europea

2012/C 396/05

Tassi di cambio dell'euro

16

2012/C 396/06

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare

17

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Consiglio

2012/C 396/07

Invito aperto — Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)

18

 

Commissione europea

2012/C 396/08

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2012 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

20

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 396/09

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada [notificata con il numero C(2012) 9787]  ( 1 )

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 396/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

24

2012/C 396/11

Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione

28

 

Rettifiche

2012/C 396/12

Rettifica della decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 385 del 14.12.2012)

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/1


Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 396/01

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 21, paragrafo 7, prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal capo III della medesima direttiva. Quest'ultima prevede inoltre che la Commissione pubblichi un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed eventualmente l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e, se del caso, il titolo professionale corrispondente che figura nell'allegato V, rispettivamente nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, assieme alla data o all'anno accademico di riferimento applicabili (1).

Dato che vari Stati membri hanno notificato nuovi titoli o le modifiche apportate a quelli già in elenco, la Commissione pubblica la presente comunicazione in conformità all’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE (2).

1.   Veterinario

La Polonia ha notificato le seguenti modifiche del titolo di veterinario (allegato V, punto 5.4.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Polonia

Dyplom lekarza weterynarii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

1o maggio 2004

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2.   Architetto

(1)

L'Ungheria ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Ungheria

Okleveles építészmérnök

Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Kar

A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról

2007/2008

(2)

L'Italia ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Italia

Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura

Università degli Studi di Padova

Esame di Stato

2008/2009

(3)

La Polonia ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Polonia

magister inżynier architekt

Politechnika Wrocławska

Zaświadczenie o członkostwie w jednej z okręgowych izb architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby.

2007/2008

(4)

L'Austria ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Austria

Bachelor der Architektur

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

Bescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und Familie über die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

2006/2007

Akademie der bildenden Künste Wien

2008/2009

(5)

Il Regno Unito ha notificato le seguenti modifiche dei titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Regno Unito

1.

Diplomas in architecture

1. —

Universities

An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

1988/1989

Colleges of Art

Schools of Art

Cardiff University

2006/2007

University College for the Creative Arts

2008/2009

Birmingham City University

2.

Degrees in architecture

2.

Universities

1988/1989

3.

Final examination

3.

Architectural Association

4.

Examination in architecture

4.

Royal College of Art

5.

Examination Part II

5.

Royal Institute of British Architects

6.

Master of Architecture

6. —

University of Liverpool

2006/2007

Cardiff University

2006/2007

University of Plymouth

2007/2008

Queens University, Belfast

2009/2010

Northumbria University

2009/2010

University of Brighton

2010/2011

Birmingham City University

2010/2011

Leeds Metropolitan University

2011/2012

University of Newcastle upon Tyne

2011/2012

University of Lincoln

2011/2012

University of Huddersfield

2012/2013

7.

Graduate Diploma in Architecture

7.

University College London

2006/2007

8.

Professional Diploma in Architecture

8.

University of East London

2007/2008

9.

Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture

9.

University College London

2008/2009

10.

Postgraduate Diploma in Architecture

10. —

Leeds Metropolitan University

2007/2008

University of Edinburgh

2008/2009

11.

MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)

11. —

University College London

2011/2012

De Montfort University

12.

Master of Architecture (MArch)

12.

Liverpool John Moores University

2011/2012

13.

Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation

13.

University of Edinburgh

2008/2009

14.

Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design

14.

University of Edinburgh

2008/2009

15.

Mphil in Environmental Design in Architecture (Option B)

15.

University of Cambridge

2009/2010

16.

Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies

16.

University of East London/Centre for Alternative Technology

2008/2009

17.

MArchD in Applied Design in Architecture

15.

Oxford Brookes University

2011/2012

18.

M'Arch

16.

University of Portsmouth

2011/2012

(6)

La Spagna ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Spagna

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1990

Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;

Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;

Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;

Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;

Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;

Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;

Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;

Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;

Universidad de A Coruña;

1991/1992

Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;

1999/2000

IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura;

2009/2010

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

1994/1995

Universidad San Pablo CEU

2001/2002


(1)  L'anno accademico di riferimento si applica ai titoli di architetto. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, «i titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V, punto 5.7.1., oggetto di riconoscimento automatico (…), sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato». Per tutti gli altri titoli professionali di cui all’allegato V, la data di riferimento è la data a partire dalla quale i requisiti minimi di formazione definiti nella direttiva per una determinata professione devono essere applicati nello Stato membro di cui trattasi.

(2)  Una versione consolidata dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/8


Conclusioni del Consiglio — Invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita

2012/C 396/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDA:

1.

l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale afferma che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

2.

le conclusioni del Consiglio sugli aspetti inerenti alla salute in tutte le politiche (30 novembre e 1o dicembre 2006) (1), sull'invecchiamento sano e dignitoso (30 novembre 2009), sul tema «Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà in materia di salute» (8 giugno 2010), sugli approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria (7 dicembre 2010), sui lavori preparatori riguardanti il progetto pilota di partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (9 marzo 2011), sul tema «Colmare i divari esistenti in materia di sanità all'interno dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani» (1-2 dicembre 2011) (2).

3.

la risoluzione del Comitato regionale per l'Europa dell'OMS: «Strategia e piano d'azione sull'invecchiamento in buona salute in Europa, 2012-2020 (3)».

4.

le comunicazioni della Commissione «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)», «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (5 marzo 2010), «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» (29 febbraio 2012);

5.

gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

6.

la relazione del progetto di cooperazione europeo «Invecchiamento sano»: «Invecchiamento sano: una sfida per l'Europa» (2007);

7.

il Libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» che sottolinea la necessità di promuovere la salute durante l'intera vita di una persona in un'Europa che invecchia;

8.

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi sanitari e di protezione sociale» (15 luglio 2010), il parere del Comitato delle regioni «Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita» (27 luglio 2012);

9.

la dichiarazione del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro.

RICONOSCE CHE:

10.

l'invecchiamento in buona salute è un processo costante per tutto il corso della vita. È essenziale sostenere i cittadini in questo approccio tramite azioni multidisciplinari nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nell'assistenza sanitaria e sociale. Ciò comprende operare nella società e nei diversi settori politici, coinvolgendo le autorità pubbliche e, in base alle priorità degli Stati membri, le parti interessate a tutti i livelli, compresi gli operatori della sanità e i pazienti, le parti sociali e la società civile, i mezzi di comunicazione e gli attori economici;

11.

gli approcci innovativi nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie potrebbero aiutare le persone anziane a rimanere indipendenti più a lungo e potrebbero migliorare la loro qualità di vita.

SOTTOLINEA CHE:

12.

la buona salute delle persone in età lavorativa contribuisce a una maggiore produttività e ad altri benefici per i cittadini e la società in vista del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

13.

in considerazione dell'attuale crisi economica e dei mutamenti demografici, è necessario ripensare la struttura dei servizi al fine di realizzare un'assistenza sanitaria più efficiente e sostenibile che promuova una società maggiormente adatta agli anziani.

ACCOGLIE CON FAVORE:

14.

i risultati della conferenza ad alto livello «Invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita» organizzata dalla presidenza cipriota il 5-6 settembre 2012, nel corso della quale si è illustrato il lavoro nel settore dell'invecchiamento in buona salute dimostrando che un tale invecchiamento è strettamente collegato all'attuazione di programmi efficaci di promozione della salute e di prevenzione delle malattie che abbiano inizio nella prima infanzia e continuino in tutto il corso della vita;

15.

la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute nel quadro del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014 (4) e i principi, definiti in quest'ambito, relativi al contributo dell'attività fisica all'invecchiamento attivo;

16.

l'iniziativa della Commissione europea riguardante l'avvio e l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sull'invecchiamento attivo e in buona salute, e attende con interesse la valutazione di questa iniziativa pilota nel 2013;

17.

le strategie dell'UE sui determinanti della salute e sui fattori di rischio comuni, compresa una nuova strategia dell'UE volta a sostenere gli Stati membri nella riduzione dei danni connessi all'alcol;

18.

la dichiarazione del Consiglio sull'«Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro» quale fattore di incoraggiamento per l'azione dei prossimi anni;

19.

l'operato per ottenere una risposta ottimale alle sfide poste dalle malattie croniche partendo dal processo di riflessione avviato dagli Stati membri e dalla Commissione (5).

RICONOSCE:

20.

l'importanza dei programmi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e diagnosi precoce dalla prima infanzia e in tutto il corso della vita;

21.

l'onere di vasta portata rappresentato da morbilità e disabilità causate da malattie croniche quali cancro, malattie dell'apparato respiratorio, malattie cardiovascolari e patologie neurovascolari, diabete, malattie mentali, disturbi muscolo-scheletrici e deterioramento della vista e dell'udito nella popolazione;

22.

che una migliore gestione delle condizioni di salute nel lungo termine può aiutare le persone a rimanere attive e indipendenti in età avanzata;

23.

che le amministrazioni pubbliche, ove opportuno con la partecipazione della società civile, svolgono un ruolo centrale nel miglioramento delle condizioni nell'ambito dell'invecchiamento in buona salute;

24.

che le condizioni economiche, sociali e ambientali, oltre agli stili di vita, sono tra i fattori determinanti per la salute e che occuparsene tramite azioni intersettoriali rimane una delle importanti sfide per il raggiungimento di un invecchiamento attivo e in buona salute per tutti.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

25.

rendere la questione dell'invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita una delle loro priorità per i prossimi anni, con un approccio sociale ed equo;

26.

adottare un approccio che sposti l'attenzione verso la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la diagnosi precoce e la migliore gestione delle condizioni dalla prima infanzia e in tutto il corso della vita, quale strategia volta a migliorare la qualità della vita e ridurre l'onere delle malattie croniche, della fragilità e della disabilità, tramite:

a)

iniziative atte a incoraggiare l'attuazione di programmi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie in vista dello sviluppo di uno stile di vita sano nell'infanzia, nell'adolescenza e in tutto il corso della vita;

b)

la promozione dell'individuazione/della diagnosi precoce, e se opportuno dello screening, delle malattie mediante programmi e strumenti basati sulle prove, efficaci e abbordabili sotto il profilo dei costi, equi e facilmente accessibili;

c)

una migliore gestione delle condizioni di salute di lungo termine della comunità, in modo che le persone possano rimanere attive e indipendenti il più a lungo possibile;

d)

la promozione di politiche e azioni a sostegno della salute delle persone in età lavorativa, che porti a una forza lavoro sana come prerequisito di produttività e crescita;

e)

la promozione di ambienti sani e adatti alle persone anziane che incoraggino e sostengano l'impegno attivo degli anziani;

f)

lo sviluppo di assistenza personalizzata alle persone anziane non autosufficienti;

27.

migliorare e rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra tutte le parti interessate pertinenti e tra gli Stati membri, promuovendo l'azione intersettoriale, anche a livello di società civile, e tenendo conto del principio della «salute in tutte le politiche»;

28.

impiegare nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie approcci innovativi atti a promuovere il coinvolgimento attivo delle persone, delle famiglie e della comunità;

29.

sostenere il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute tramite un coinvolgimento ad hoc degli Stati membri nell'attuazione delle azioni specifiche del partenariato e nel conseguimento di risultati solidi e nel sostegno e nella comunicazione del valore aggiunto del partenariato alle autorità regionali e locali, tenendo conto dell'esito della valutazione prevista per il 2013;

30.

impiegare in modo efficace i finanziamenti dell'UE (ad es. fondi strutturali/QCS 2014-2020, PQ7/Orizzonte 2020, CIP) per fornire sostegno alle priorità dell'Invecchiamento attivo e in buona salute;

31.

sostenere città e comuni nella loro iniziativa volta a promuovere ambienti adatti agli anziani e sani e a sviluppare reti per l'attuazione degli orientamenti comuni;

32.

migliorare la comunicazione in tema di promozione della salute, prevenzione delle malattie, diagnosi precoce e migliore gestione delle condizioni tramite approcci innovativi nelle attività di sensibilizzazione (ad es. utilizzo responsabile dei media sociali).

INVITA LA COMMISSIONE A:

33.

sostenere le azioni e le iniziative future che si occupano dei fattori determinanti per la salute e dei fattori di rischio e che promuovono l'invecchiamento in buona salute in tutto il corso della vita a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, nel rispetto delle competenze degli Stati membri;

34.

contribuire alla definizione di politiche che favoriscono attività che promuovono la salute al fine di effettuare scelte sane e vivere in buona salute;

35.

sostenere un migliore utilizzo da parte degli Stati membri degli Orientamenti dell'UE in materia di attività fisica, accolto con favore nelle conclusioni della presidenza relative all'incontro informale dei ministri dello sport dell'UE del novembre 2008 (6);

36.

sostenere la cooperazione volontaria degli Stati membri al fine di sviluppare ulteriormente misure preventive, sia generali che selettive, adeguate alle esigenze specifiche dei gruppi di destinatari;

37.

fornire assistenza agli Stati membri, e in particolare alle regioni, nell'utilizzo più efficace dei fondi strutturali e di altri strumenti di finanziamento dell'UE per le priorità collegate all'invecchiamento in buona salute;

38.

valutare adeguatamente il PEI nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute, consentire la partecipazione di tutti gli Stati membri interessati alla governance del PEI e informare gli Stati membri del modo in cui la Commissione tiene conto delle raccomandazioni di tale partenariato nell'attuazione dei programmi dell'UE.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

39.

promuovere strategie per combattere i fattori di rischio, quali il consumo di tabacco, i danni connessi all'alcol, la cattiva alimentazione, la mancanza di attività fisica e i fattori ambientali, che determinano un aumento dell'incidenza di malattie croniche non trasmissibili quali il cancro, le malattie dell'apparato respiratorio, le malattie cardiovascolari e le patologie neurovascolari, il diabete, le malattie mentali e i disturbi muscolo-scheletrici;

40.

sostenere l'individuazione e la divulgazione di approcci basati sulle buone pratiche per affrontare le malattie croniche e i loro fattori di rischio;

41.

riflettere su come rafforzare la cooperazione e migliorare la condivisione di buone pratiche a livello europeo al fine di promuovere un approccio orientato all'invecchiamento in buona salute in tutto il corso della vita utilizzando strumenti innovativi;

42.

proseguire l'attuazione della strategia per la salute (7) con l'obiettivo di promuovere la salute nell'Europa che invecchia adottando un'impostazione intersettoriale che coinvolga il settore sociale e quello sanitario, con il sostegno del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari e in cooperazione con il comitato per la protezione sociale;

43.

continuare e a rafforzare il lavoro finalizzato a comprendere meglio i legami tra gli eventi della prima infanzia e un invecchiamento in buona salute impiegando tra l'altro studi longitudinali;

44.

sostenere, ove opportuno, nel quadro del Sistema europeo di informazione sanitaria, la raccolta e la condivisione di dati e informazione sull'incidenza, la prevalenza, i fattori di rischio ed i risultati per quanto concerne le malattie croniche, ad esempio gli anni di vita in buona salute, e sulle azioni e le politiche di promozione della salute, compresi i sistemi di informazione all'interno dei paesi dell'UE, tenendo conto dei meccanismi esistenti e dei lavori in corso nell'ambito del Sistema statistico europeo e di altre parti interessate pertinenti (quali OMS, Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, OCSE);

45.

promuovere il PEI nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute come piattaforma di collaborazione multilaterale pertinente fondata sul consenso e sull'accordo delle parti interessate — settore pubblico e privato, ONG e mondo accademico a livello UE, nazionale, regionale e locale — impegnata a fornire risultati nell'ambito degli obiettivi da esse concordati in base all'esito della valutazione del 2013;

46.

collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in particolare con il suo ufficio regionale al fine di diventare complementari nelle attività a favore dell'invecchiamento in buona salute.


(1)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/126524.pdf

(2)  GU C 359 del 9.12.2011, pag. 5 Conclusioni del Consiglio «Colmare i divari esistenti in materia di sanità all'interno dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani».

(3)  EUR/RC62/R6.

(4)  GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/eu-physical-activity-guidelines-2008_it.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/health/strategy/policy/index_it.htm


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/12


Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi

2012/C 396/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RICORDA

la comunicazione della Commissione «Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (1), che individua dieci azioni prioritarie per aiutare gli Stati membri a rispondere alle tre sfide principali nel settore della donazione e del trapianto di organi: 1) aumentare la disponibilità di organi, 2) migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto e 3) migliorare la qualità e la sicurezza.

I.   AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ORGANI

1.   ACCOGLIE CON FAVORE

lo sviluppo di programmi nazionali intesi a migliorare i risultati in tutte le varie tappe del processo di donazione da donatori deceduti (dall'identificazione e dal mantenimento del donatore al prelievo e al trasporto),

lo sviluppo di un manuale europeo relativo alle prassi in materia di donazione da donatori viventi, per trapianti di rene e fegato,

la diffusione delle buone prassi, per es. mediante il manuale europeo relativo all'istituzione e al mantenimento di sistemi di coordinamento di donazioni e trapianti per la donazione da donatori deceduti,

lo sviluppo pianificato di una panoramica completa dei sistemi nazionali di consenso dei donatori, nonché gli sforzi compiuti per integrare la partecipazione degli operatori di terapia intensiva al processo di donazione da donatori deceduti,

il ruolo delle società professionali, come la European Society for Organ Transplantation (ESOT) e la sua sezione, la European Transplant Coordinators Organisation e lo European Donation Committee (ETCO-EDC).

gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sviluppare ulteriormente i programmi di donazione da viventi assicurando al contempo una protezione complessiva del donatore vivente, come discusso nella riunione informale dei ministri della salute del 10 e 11 luglio 2012,

l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e di iniziative europee, come le giornate europee per la donazione degli organi e i seminari per i giornalisti sulla donazione degli organi e i trapianti, organizzati rispettivamente dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea,

lo sviluppo di buone prassi e di programmi di formazione a livello nazionale ed europeo con il sostegno del programma d'azione dell'UE in materia di salute.

2.   RICORDA

l'importanza di incoraggiare le persone a impegnarsi a diventare donatori di organi dopo il decesso,

l'importanza di dare priorità alla donazione di organi da donatori deceduti,

il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e il buon rapporto costi-benefici dei trapianti di reni rispetto ai trattamenti dialitici per le nefropatie allo stadio terminale, come è emerso ad esempio da analisi effettuate da autorità del Regno Unito (Ministero della sanità, 2009) o francesi (Haute Autorité de Santé, 2010),

la mancanza di alternative mediche per pazienti che necessitano di un trapianto di altri organi per continuare a vivere,

pur rientrando nella competenza nazionale, la necessità per ciascuno Stato membro di definire e organizzare con chiarezza i sistemi di consenso del donatore e di gestire le liste d'attesa in modo trasparente a livello nazionale,

l'obbligo per gli Stati membri di proteggere i donatori viventi da potenziali rischi, svantaggi fisici e finanziari, correlati al processo di donazione, come pure di far sì che la donazione sia volontaria e non remunerata, come disposto dalla direttiva 2010/53/UE,

l'importanza di una comunicazione trasparente e completa per rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nel valore dei sistemi di trapianti basati su donazioni di organi da donatori deceduti così come su donazioni da donatori viventi,

la necessità di sottolineare la responsabilità degli operatori di pronto soccorso e terapia intensiva e di includere la donazione tra le decisioni da prendere nella fase delle cure terminali,

la necessità di analizzare attentamente, caso per caso, un prelievo di organi da un donatore vivente a fini di trapianto, tenendo conto dei pertinenti criteri, in particolare il principio che il corpo umano non deve essere usato per ottenere un profitto finanziario.

3.   INVITA GLI STATI MEMBRI A

1.

continuare a condividere le competenze su tutti gli aspetti chiave dei programmi di donazione e trapianto di organi per rendere possibile l'apprendimento reciproco e un aumento del numero di organi disponibili.

2.

Fornire una formazione continua agli operatori coinvolti nelle attività di donazione e trapianto di organi da donatori deceduti, compresi i coordinatori per donazioni e trapianti e il personale delle unità di pronto soccorso e di terapia intensiva.

3.

Condividere le informazioni relative ai loro sistemi nazionali di consenso del donatore.

4.

Mettere in atto meccanismi globali per proteggere i donatori viventi, anche creando registri o registrazioni per il controllo successivo alla donazione, in linea con il disposto della direttiva 2010/53/UE.

5.

Creare meccanismi trasparenti e ufficiali per il rimborso delle spese sostenute dai donatori viventi e, se del caso, per la compensazione della perdita di reddito direttamente legata alla procedura di donazione da viventi.

6.

Sensibilizzare maggiormente i pazienti e le loro famiglie alle varie opzioni di trapianto, compreso il trapianto da donatore deceduto e vivente come pure altre terapie alternative di sostituzione. Migliorare le informazioni sulla donazione e il trapianto in generale e impegnare gli operatori sanitari a fornire le informazioni adeguate sulla donazione di organi.

7.

Scambiare informazioni sulle loro strategie di comunicazione e comunicare in modo proattivo con l'opinione pubblica, anche valendosi dei media sociali.

8.

Sviluppare e migliorare, ove opportuno, programmi di cooperazione con gli operatori di pronto soccorso e terapia intensiva, congiuntamente alle associazioni professionali nazionali e internazionali, al fine di rendere ottimale l'identificazione dei potenziali donatori e la realizzazione del processo di donazione da donatori deceduti.

II.   MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'ACCESSIBILITÀ DEI SISTEMI DI TRAPIANTO

4.   ACCOGLIE CON FAVORE

la conclusione e l'attuazione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri per lo scambio di organi e di pazienti, nel rispetto del principio dell'autosufficienza nel trapianto, specificato nella risoluzione di Madrid (2),

la conclusione di accordi di cooperazione tra organizzazioni nazionali dei trapianti, quali la South Transplant Alliance,

la condivisione delle competenze in materia di sistemi di trapianto tra le autorità competenti degli Stati membri e con le organizzazioni europee per lo scambio di organi, in particolare Eurotransplant e Scandiatransplant.

5.   RICORDA

la significativa opportunità esistente di trattare un maggior numero di pazienti e di utilizzare efficacemente un numero crescente di organi disponibili all'interno degli Stati membri, grazie alla conclusione e all'attuazione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri,

la necessità di disporre di una capacità amministrativa sufficiente all'interno della struttura delle autorità nazionali, conformemente alla direttiva 2010/53/UE,

che il traffico di organi viola diritti umani fondamentali, quali il diritto alla dignità umana e il diritto all'integrità, e si ripercuote negativamente sulla fiducia dell'opinione pubblica e sulla volontà dei potenziali donatori a effettuare donazioni,

che la limitata conoscenza di alcuni aspetti scientifici e organizzativi del trapianto di organi, così come la limitata ricerca al riguardo, e la mancanza delle competenze necessarie in taluni settori limita l'ulteriore sviluppo delle attività di trapianto all'interno dell'UE.

6.   INVITA GLI STATI MEMBRI A

1.

adoperarsi attivamente per concludere accordi di gemellaggio qualora vi siano meno di dieci donatori deceduti per milione di abitanti o vi sia una carenza di programmi di trapianto specifici all'interno dei loro confini.

2.

Utilizzare gli strumenti comunitari per potenziare le capacità di trapianto nazionali, ove opportuno.

3.

Continuare a condividere le informazioni sull'avviamento e il finanziamento delle attività di trapianto e sulla loro vigilanza.

4.

Impegnarsi in uno scambio di organi a livello transfrontaliero, anche attraverso la partecipazione a un'azione comune dedicata ad accordi di scambio transfrontaliero che inizierà nel 2013.

5.

Sostenere la collaborazione nazionale e internazionale, ove opportuno, tra autorità competenti in materia di trapianti e servizi doganali e di polizia allo scopo di individuare e prevenire il traffico di organi.

7.   INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A

1.

includere il trapianto di organi nell'ambito di applicazione delle iniziative dell'UE contro la tratta degli esseri umani (3), in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Consiglio d'Europa.

2.

Intraprendere ricerche sugli aspetti tecnici e organizzativi dei trapianti nell'ambito del programma europeo di ricerca «Horizon 2020».

III.   MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

8.   RICORDA

che la direttiva 2010/53/UE definisce norme minime in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati al trapianto,

la necessità di migliorare le conoscenze sui risultati sanitari nei pazienti sottoposti a trapianto per rendere le attività di trapianto ancor più ottimali tenendo conto della scarsità di organi.

9.   INVITA GLI STATI MEMBRI A

1.

condividere le loro procedure nazionali di autorizzazione degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti.

2.

Condividere le competenze in materia di trapianti di organi provenienti da «donatori selezionati in base a criteri allargati» (per esempio, donatori anziani) per aumentare il numero di organi disponibili, definendo al contempo i limiti di qualità e di sicurezza di tale pratica.

3.

Impegnarsi a raccogliere e condividere le conoscenze in materia di qualità e di sicurezza e a istituire registri o registrazioni standard dei pazienti per il controllo successivo alla donazione, basati su modelli comunemente sviluppati e concordati.


(1)  16545/08 (COM(2008) 819 definitivo).

(2)  Risoluzione di Madrid sulla donazione e il trapianto di organi. Responsabilità nazionali nel soddisfacimento delle esigenze dei pazienti, ispirate ai principi dell'OMS. Trapianti 2011; 91 (11S): S29- S31.

(3)  Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/15


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/811/PESC del Consiglio

2012/C 396/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/811/PESC (1) del Consiglio.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone da includere nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di 2012/811/PESC del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo riportato di seguito, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Council of the European Union

DG C Coordination Unit

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 50.


Commissione europea

21.12.2012   

IT

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C 396/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 dicembre 2012

2012/C 396/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3246

JPY

yen giapponesi

111,52

DKK

corone danesi

7,4612

GBP

sterline inglesi

0,81460

SEK

corone svedesi

8,6349

CHF

franchi svizzeri

1,2079

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3645

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,228

HUF

fiorini ungheresi

286,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,0730

RON

leu rumeni

4,4743

TRY

lire turche

2,3670

AUD

dollari australiani

1,2632

CAD

dollari canadesi

1,3106

HKD

dollari di Hong Kong

10,2657

NZD

dollari neozelandesi

1,5882

SGD

dollari di Singapore

1,6148

KRW

won sudcoreani

1 423,62

ZAR

rand sudafricani

11,2790

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2554

HRK

kuna croata

7,5333

IDR

rupia indonesiana

12 786,61

MYR

ringgit malese

4,0473

PHP

peso filippino

54,424

RUB

rublo russo

40,6570

THB

baht thailandese

40,559

BRL

real brasiliano

2,7308

MXN

peso messicano

16,9287

INR

rupia indiana

72,6740


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.12.2012   

IT

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C 396/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare

2012/C 396/06

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (1) è applicabile fino al 31 dicembre 2012.

(2)

Il forum ha contribuito alla competitività della catena del valore agroalimentare dell'UE seguendo l'attuazione tanto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare quanto delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (2). Il forum ha raccomandato nuove azioni mirate alle quali va dato un seguito. È dunque opportuno che le attività del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare proseguano oltre il 31 dicembre 2012.

(3)

Occorre ampliare la partecipazione al forum alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri, al fine di agevolare gli scambi di buone pratiche e di ampliare la portata del forum. È opportuno riesaminare la rappresentanza delle organizzazioni private sulla base di un invito a presentare candidature, per garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La decisione del 30 luglio 2010 è così modificata:

1.

L'articolo 4 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il forum è composto da non più di 50 membri.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità degli Stati membri designano il proprio rappresentante presso il gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Gli altri membri sono nominati dal direttore generale della Direzione generale per le imprese e l'industria, provengono da organizzazioni con competenze nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 e hanno risposto all'invito a presentare candidature. Tali organizzazioni nominano i rispettivi rappresentanti al forum e nel gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da un'organizzazione se ritiene, sulla base di giustificati motivi specificati contestualmente all'istituzione del gruppo oppure nel regolamento interno, che tale nomina non sia appropriata. In tali casi, l'organizzazione interessata sarà invitata a nominare un altro rappresentante.»

2.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2014.»

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.

(2)  COM(2009) 591 del 28.10.2009.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

21.12.2012   

IT

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C 396/18


INVITO APERTO

Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)

2012/C 396/07

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno all'incirca 250 reti scientifiche (azioni).

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.

Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.

La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu.

I candidati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore dovrebbero essere presentate come proposte multidisciplinari e saranno valutate separatamente.

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. Il sostegno finanziario per un'azione di 19 paesi partecipanti è di circa 130 000 EUR all'anno per un periodo di regola di quattro anni, in funzione del bilancio disponibile.

Le proposte saranno valutate in due fasi (eccetto le proposte multidisciplinari — vedi in appresso). Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il modello elettronico disponibile all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito http://www.cost.eu I candidati che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi.

La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 29 marzo 2013, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Circa il 20 % sarà invitato a presentare una proposta completa per la selezione finale di circa 40 nuove azioni, in funzione del bilancio disponibile. Le proposte complete saranno richieste entro il 30 maggio 2013 per essere presentate entro il 26 luglio 2013.

Le proposte presentate nell'ambito delle proposte multidisciplinari seguono una specifica procedura di valutazione pilota, che richiede la presentazione di una unica proposta. Detta proposta sarà valutata a distanza in due fasi, a cui faranno seguito le audizioni del gruppo di esperti in materia di proposte multidisciplinari. Ulteriori dettagli possono essere trovati su http://www.cost.eu/domains_actions/TDP. La data limite di presentazione delle proposte multidisciplinari è il 14 giugno 2013, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Le decisioni sull'approvazione delle azioni sono previste nel novembre 2013.

La data prevista per la presentazione successiva è il 27 settembre 2013, compresa la raccolta specifica delle proposte multidisciplinari, secondo la procedura pilota.

I proponenti possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti – si veda http://www.cost.eu/cnc

Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.

La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, istituito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST, fornisce e gestisce il segretariato amministrativo, scientifico e tecnico, per la COST, i settori e le azioni COST.


Commissione europea

21.12.2012   

IT

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C 396/20


Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2012 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

2012/C 396/08

Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2012 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2013-7.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito web dell'ICT PSP:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.12.2012   

IT

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C 396/21


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada

[notificata con il numero C(2012) 9787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 396/09

1.   INTRODUZIONE

1.

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato stabilendo che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

2.

Il 19 giugno 2008 Air Canada («AC»), United Airlines («UA»), Continental Airlines («CO») e Lufthansa («LH»), congiuntamente «le parti», hanno annunciato l’intenzione di concludere un accordo per costituire una joint venture concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di passeggeri sui mercati transatlantici («accordo A++»). In seno alla joint venture, AC, UA, CO e LH cooperano sui principali parametri di concorrenza, quali le tariffe, la capacità, gli orari e la commercializzazione. Il 25 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’indagine d’ufficio sulla cooperazione tra le parti nell’ambito dell’accordo A++.

3.

Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui sostiene, in via provvisoria, che l’accordo di joint venture A++ tra le parti violerebbe l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.

La Commissione ha ritenuto che, in mancanza di tale cooperazione, LH e CO sarebbero diventati concorrenti effettivi per i voli diretti sulla tratta Francoforte-New York e avrebbero continuato a operare i loro voli diretti in modo indipendente, come avveniva prima dell’attuazione dell’accordo A++.

5.

Nella valutazione preliminare la Commissione si è detta preoccupata per il fatto che la cooperazione tra AC, UA, CO e LH nell’ambito dell’accordo A++ avrebbe potuto limitare la concorrenza sulla tratta Francoforte-New York per i passeggeri delle classi premium.

6.

Prendendo in considerazione la posizione di mercato combinata delle parti sulla tratta Francoforte-New York e lo stretto rapporto di concorrenza tra LH e CO, la cooperazione avrebbe inoltre potuto produrre effetti anticoncorrenziali considerevoli per i passeggeri delle classi premium. La Commissione ha tenuto conto della relativa rigidità dei clienti della tratta Francoforte-New York per quanto concerne il prezzo e del potere contrattuale generalmente limitato di cui dispongono.

7.

La Commissione ha inoltre concluso in via provvisoria che è stata eliminata la concorrenza esistente prima della cooperazione tra LH e CO. È poco probabile che questo rapporto concorrenziale venga sostituito dalla concorrenza esercitata dai concorrenti attuali né da potenziali nuovi operatori, in considerazione delle cospicue barriere all’espansione e all’ingresso sul mercato. Tra tali barriere figurano le restrizioni sulle bande orarie, i vantaggi dovuti ai principali hub, sia all’aeroporto di Francoforte che in quelli di New York JFK e Newark Liberty, nonché il vantaggio delle frequenze conferito alle parti.

8.

Attualmente le restrizioni sulle bande orarie sono presenti negli aeroporti JFK e Newark Liberty di New York e a medio e lungo termine potrebbero essere poste nell’aeroporto di Francoforte. Dati i vantaggi derivanti dagli hub negli aeroporti di Francoforte e di New York, le parti trarrebbero maggiori benefici dalle economie di scala, dal riconoscimento del marchio, dall’impatto positivo dei programmi di fidelizzazione Frequent Flyer, dall’accesso al traffico di collegamento e dalla capacità di ottenere contratti con imprese, rispetto ai loro concorrenti attuali o potenziali che non beneficiano di tali vantaggi. Grazie al numero più elevato di frequenze operate sulla tratta Francoforte-New York, le parti offrirebbero un servizio di qualità superiore rispetto ai concorrenti attuali o potenziali, per cui i passeggeri sarebbero disposti a pagare prezzi più alti.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

9.

Le parti oggetto del procedimento hanno proposto alcuni impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Le parti hanno sottolineato che tali impegni non devono essere interpretati come un’ammissione di violazione delle regole di concorrenza dell’UE, né dell’incompatibilità dell’accordo A++ con l’articolo 101 del TFUE.

10.

Gli impegni sono brevemente riassunti qui di seguito e possono essere consultati nella loro versione integrale in inglese sul sito web della direzione generale della Concorrenza:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

11.

Per la tratta Francoforte-New York le parti propongono di:

a)

mettere a disposizione coppie di bande orarie di arrivo e di partenza negli aeroporti di Francoforte e/o JFK/Newark Liberty di New York, a scelta dei concorrenti, per consentire loro di operare fino a sette frequenze settimanali supplementari (e fino a ventuno frequenze settimanali, in caso di annullamento di servizi esistenti effettuati da terzi sulla tratta). Tale proposta è subordinata a una serie di condizioni, inclusa quella che il concorrente abbia espletato tutti i mezzi ragionevoli per ottenere le bande orarie necessarie attraverso la procedura generale di assegnazione delle bande orarie. Inoltre le parti non sono tenute a cedere più di una banda oraria presso l’aeroporto JFK di New York;

b)

concludere accordi di combinabilità delle tariffe con i concorrenti per i passeggeri delle classi premium. I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi di voli diretti nuovi o potenziati sulla tratta Francoforte-New York e non gestiscono alcun hub/aeroporto «focus city» ai due estremi della stessa tratta;

c)

concludere accordi speciali di prorata per il traffico con origine e destinazione effettive in Europa/Israele o Nord America/Caraibi/America centrale, a condizione che una parte del viaggio includa la tratta Francoforte-New York. I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi di voli diretti nuovi o potenziati sulla tratta Francoforte-New York e non gestiscono, né singolarmente né assieme ad altri partner della loro alleanza, alcun hub/aeroporto «focus city» ai due estremi della stessa tratta;

d)

estendere i propri programmi Frequent Flyer a un concorrente che avvia o espande un servizio sulla tratta, se quest’ultimo non dispone di un programma analogo e non partecipa a nessuno dei programmi Frequent Flyer delle parti.

12.

Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

13.

La Commissione, in esito ai risultati di un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

14.

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono stralciate e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

15.

Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

16.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada per posta elettronica all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 e l’articolo 82 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 101 e dall’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di norma sono sostanzialmente identiche. Ai fini del presente avviso, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/24


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 396/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΜΕΣΣΑΡA» (MESSARA)

N. CE: EL-PDO-0005-0973-14.02.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Μεσσαρά» (Messara)

2.   Stato membro o paese terzo:

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5.

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Olio extravergine di oliva ottenuto con procedimenti meccanici esclusivamente da olive (Olea europaea L.) della varietà Koroneiki. Al momento dell'imbottigliamento l'olio extravergine di oliva «Μεσσαρά» (Messara) presenta le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche riportate di seguito.

 

Caratteristiche fisicochimiche:

acidità (percentuale in peso di acido oleico): ≤ 0,6,

Κ232: ≤ 1,80,

Κ270: ≤ 0,13,

numero di perossidi (meq O2/kg): ≤ 8,5,

cere: ≤ 130 mg/kg,

acido oleico: 75-83 %,

acidi grassi insaturi totali: ≥ 84 %,

rapporto acido oleico/acido linoleico: ≥ 10,

campesterolo: ≥ 3,8 % ≤ 4 % degli steroli totali,

stigmasterolo: ≥ 1,5 % degli steroli totali,

stigmastadieni: ≤ 0,05 ppm,

ΔΕCN42: ≤ 0,1,

polifenoli: ≥ 100 mg/kg di olio di oliva,

olventi alogenati: tracce.

 

Caratteristiche organolettiche:

colore: verde brillante, che con la maturazione vira al giallo-verde,

mediana dei difetti Md = 0,

mediana del fruttato Mf > 4,0,

fruttato: 4,0-5,0,

piccante: 3,5-4,0,

amaro: 3,0-3,5.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

La materia prima da cui si ottiene l'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) è costituita esclusivamente da olive della varietà Koroneiki.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione, il trasporto, la pulitura, la lavorazione delle olive e il confezionamento dell'olio di oliva devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

L'olio di oliva è prodotto nella zona della Messarà, che si estende a sud-sudovest del nomos di Heraklion, a sud del monte Psiloritis, a nord del monte Kofinas ed è lambita dal Mar Libico. Ad est la Messarà si estende fino ai confini geografici del distretto comunale di Asteroussies e ad ovest è lambita dal Golfo di Messarà, al confine con il nomos di Heraklion; dal punto di vista amministrativo comprende l'intero territorio del comune di Faistos (istituito dal programma Callicrate), parte del comune di Gortyna (compreso l'intero territorio dei distretti comunali di Rouvas, Gortyna e Kofinas) e parte del comune di Archanes–Asteroussies (compreso l'intero territorio del distretto comunale di Asteroussies).

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Le caratteristiche geografiche specifiche della zona, che rappresenta il punto più meridionale del continente europeo in cui si coltiva l'ulivo, sono insolite e concorrono a determinare un microclima particolarmente propizio allo sviluppo dell'olivicoltura, non riscontrabile in alcun'altra regione di Creta e della Grecia.

Suolo

Il territorio della zona geografica è pianeggiante e collinare, con un'altitudine media di 150 metri. I terreni, a grana media, presentano una tessitura limosa. Si tratta di terreni calcarei, con un tenore di CaCO3 del 30-50 % e un tenore medio-basso di materia organica (0,8-1,2 %). Il pH è neutro o leggermente basico.

Clima

Il clima è caldo e secco, con assenza di gelate. Il mese più freddo è quello di gennaio, quando la temperatura è compresa tra 6,7 e 15,7 °C (con una media di 11,2 °C); il mese più caldo è luglio, con temperature comprese tra 20,3 e 33,1 °C (con una media di 28,5 °C). Sempre a luglio si registra la temperatura media massima più elevata (34 °C), mentre la temperatura media minima più bassa si registra in gennaio (6 °C). Nei mesi estivi sono molto frequenti le ondate di calore con temperature superiori ai 40 °C, talvolta accompagnate dal libeccio, vento particolarmente secco e caldo proveniente dall'Africa. L'escursione termica giornaliera è elevata e si osserva un forte soleggiamento, con oltre 150 giornate di sole l'anno. L'umidità relativa mensile media va dal 46,8 % di luglio al 74 % di gennaio. Nei mesi invernali la piovosità media si attesta intorno ai 100 mm, mentre nei mesi estivi le piogge sono quasi del tutto assenti. La piovosità media annua è di 534,9 mm. Di conseguenza, la scelta di coltivare la varietà Koroneiki per produrre l'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) si rivela quanto mai opportuna tenuto conto della bassa altitudine e dell'assenza di gelate, in quanto tale varietà può esprimersi al meglio nella zona geografica delimitata.

5.2.   Specificità del prodotto:

Questo olio presenta un aroma mediamente fruttato di oliva; le componenti fruttata, piccante e amara concorrono in maniera armonica ed equilibrata a definire il sapore del prodotto.

L'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) presenta un basso valore di acidità, che non supera lo 0,6. I valori particolarmente bassi degli indici di assorbimento (Κ232 ≤ 1,80 e Κ270 ≤ 0,13) e della variazione del coefficiente di assorbimento (ΔΚ ≤ – 0,001) dimostrano la freschezza del prodotto, mentre lo scarso numero di perossidi (≤ 8,5) incide direttamente sull'elevata resistenza allo stoccaggio.

Il tenore di campesterolo particolarmente elevato (superiore al 3,8 % degli steroli totali) costituisce una caratteristica peculiare dovuta alle condizioni particolarmente calde e secche della zona; esso non supera tuttavia il limite del 4 %.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

I terreni calcarei, relativamente poveri di materia organica, e l'elevata esposizione delle olive alla luce solare hanno per effetto combinato l'aumento della concentrazione delle sostanze aromatiche nel prodotto. La sufficiente esposizione delle zone collinari alla luce solare è dovuta alla conformazione del rilievo, caratterizzata da pendii che scendono dolcemente in pianura.

Inoltre, data la precocità della varietà, i periodi di sviluppo e di maturazione delle olive coincidono con il periodo di maggiore esposizione dei frutti alla luce solare, il che determina l'aumento delle sostanze aromatiche presenti nell'olio. In particolare, il carattere precoce della varietà, che determina la precocità della fioritura, dell'allegagione e poi della maturazione, è rafforzato dalle condizioni climatiche prevalenti nei periodi in questione. Le temperature miti (attorno ai 18 °C) e la bassa umidità relativa (60 % circa) che dominano nella seconda e nella terza decade di aprile favoriscono la fioritura e l'impollinazione ottimale dei fiori. Nel periodo immediatamente successivo le temperature si mantengono attorno ai 22 °C, favorendo così il processo di allegagione. Va sottolineato che la fioritura e l'allegagione precoci hanno un ruolo determinante nel far coincidere il periodo di sviluppo e di maturazione delle olive con il ritorno del bel tempo nella zona, in quanto le giornate nuvolose si concentrano nei mesi invernali. Questo aspetto, insieme alla conformazione del rilievo che consente agli uliveti di sfruttare al massimo la luce solare e alle sapienti operazioni svolte dai produttori e dai trasformatori nel corso della coltivazione, della raccolta e della lavorazione delle olive, permette di ottenere questo particolare olio extravergine di oliva.

Inoltre, il clima particolarmente caldo e secco della regione limita l'attività della mosca dell'olivo e consente di ottenere un extravergine di qualità elevata e bassa acidità.

Le temperature molto alte che si registrano spesso nei mesi estivi conferiscono all'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) un tenore di campesterolo naturalmente elevato e caratteristico dell'olio prodotto nella zona. Più precisamente, i valori del campesterolo sono particolarmente elevati a causa delle temperature che, nella Messarà, si mantengono alte per periodi prolungati durante i mesi estivi (talvolta si superano i 40 °C) e dello stress idrico cui sono sottoposte le piante. A tale peculiarità climatica è dovuto anche l'elevato contenuto di acidi grassi insaturi di elevato pregio nutrizionale.

L'olivicoltura è indissolubilmente legata alla storia e alla cultura di Creta. La sua presenza nell'isola è attestata per la prima volta nel Neolitico medio (5400-4400 a.C.), periodo in cui si iniziò anche a produrre olio dalle olive. In epoca protominoica (2800-2300 a.C.) vi erano interi boschi di ulivi e olivastri, tra i quali anche il bosco di Kapetanianà nella pianura della Messarà. L'olivicoltura e i prodotti da essa ottenuti erano intimamente legati all'alimentazione, all'economia, al culto e alla cultura della zona e merita di essere sottolineato il legame tra l'ulivo e i suoi prodotti e le cerimonie religiose. Sono sopravvissuti reperti di epoca minoica che testimoniano di come già allora esistessero le olive, ad esempio le presse di pietra trovate a Festo e a Kommos, ellissoido-piriformi e con canalina perimetrale di scolo.

In passato, l'olio di oliva «Μεσσαρά» (Messara) è stato premiato due volte per la sua qualità eccelsa. In occasione del 2o Festival dell'olio di oliva e dell'oliva, organizzato dalla Rete europea per lo sviluppo regionale (ΕΔΠΑ — EDPA) e svoltosi ad Atene dal 9 all'11 maggio 2008, l'olio di oliva della pianura della Messarà, ottenuto al 100 % da olive della varietà Koroneiki e rappresentato dall'Unione delle cooperative agricole (ΕΑΣ — EAS) della Messarà, si è aggiudicato la medaglia d'argento per le caratteristiche qualitative. Successivamente, in occasione del 4 o Festival dell'olio di oliva e dell'oliva, svoltosi ad Atene dal 12 al 14 marzo 2010, nell'ambito del 2 o Concorso per gli Oli di oliva extravergini, l'olio di oliva della pianura della Messarà, rappresentato dall'EAS della Messarà, si è aggiudicato la medaglia di bronzo per il sapore.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_elaioladou_Messara.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/28


Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione

2012/C 396/11

1.

La posizione comune 2008/369/PESC (1) invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) e 1857(2008) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi dell'UNSCR 1533(2004).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

capi politici e militari di gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone attive nell'RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati;

persone che ostacolano l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

2.

Il 12 e il 30 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere rispettivamente una e due persone fisiche all'elenco corrispondente. Le persone fisiche interessate possono presentare in qualsiasi momento a detto Comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

3.

Sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1251/2012 (2), che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1183/2005 si applicano pertanto alle persone fisiche interessate:

a)

congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche ad esse appartenenti, o in loro possesso, e divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a loro disposizione o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2) e

b)

divieto di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui alla lettera a).

4.

Le persone fisiche aggiunte all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 1251/2012, e sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite del 12 e del 30 novembre 2012, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone fisiche interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1251/2012 dinanzi al Tribunale dell'UE, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

I dati personali delle persone fisiche che figurano negli elenchi del regolamento (UE) n. 1251/2012 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche elencate nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per coprire le spese di base o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento.


(1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

(2)  GU L 352 del 21.12.2012, p. 42.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Rettifiche

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 396/30


Rettifica della decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 385 del 14 dicembre 2012 )

2012/C 396/12

La decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca deve essere letta come segue:

«

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico “Idee” che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2), in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2007/134/CE, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (3), la Commissione ha istituito il Consiglio europeo della ricerca (di seguito “CER”) quale strumento per realizzare il programma specifico “Idee”. Il CER si compone di un consiglio scientifico indipendente sostenuto da una specifica struttura esecutiva ed è costituito fino al 31 dicembre 2013.

(2)

Il consiglio scientifico si compone di scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale e in piena indipendenza. Detto consiglio si compone di 22 membri e opera conformemente all’apposito mandato previsto all’articolo 3 della decisione 2007/134/CE.

(3)

Con la decisione 2009/357/CE, del 27 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (4), la Commissione ha sostituito tre membri in seguito alle loro dimissioni. Con la decisione 2011/12/UE, del 12 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (5), la Commissione ha sostituito sette membri giunti alla fine del loro mandato.

(4)

Il mandato di dieci dei membri del consiglio scientifico scade il 1o febbraio e il 26 aprile 2013 ed è necessario procedere alla graduale sostituzione dei suoi membri.

(5)

Il graduale rinnovo del consiglio scientifico deve avvenire conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7, della decisione 2007/134/CE, la quale stabilisce, fra l’altro, che i membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità del lavoro del consiglio scientifico, e stabilisce altresì che un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo al fine di consentire la rotazione progressiva dei membri.

(6)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, i futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all’allegato I della decisione e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, è stato istituito un comitato permanente di identificazione di alto livello composto da esperti indipendenti, i cui onorari sono pagati nell’ambito del bilancio operativo del programma specifico “Idee”. Il comitato ha raccomandato il progressivo rinnovo del consiglio scientifico e le sue raccomandazioni sono state accolte.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, la nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/134/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/134/UE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione

ALLEGATO

“ALLEGATO II

Membri del consiglio scientifico del CER

Nome e istituto

Inizio del mandato

Fine del mandato

Athene DONALD, Università di Cambridge

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Nicholas CANNY, Università nazionale d’Irlanda, Galway

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università di Utrecht

27 aprile 2013

31 dicembre 2013

Tomasz DIETL, Accademia polacca delle scienze

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Daniel DOLEV, Università ebraica di Gerusalemme

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Carlos M. DUARTE, Istituto mediterraneo di studi avanzati, Espories (Isole Baleari)

27 aprile 2013

31 dicembre 2013

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Daniel ESTEVE, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Pavel EXNER, Accademia ceca delle scienze, Praga

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze, Szeged

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Timothy HUNT, Ricerca sul cancro — Regno Unito, South Mimms

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Carl-Henrik HELDIN, Istituto Ludwig per la ricerca sul cancro, Uppsala

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca, Copenhagen

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Matthias KLEINER, Fondazione tedesca per la ricerca, Bonn

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Nuria Sebastian GALLES, Università di Pompeu Fabra, Barcellona

27 aprile 2013

31 dicembre 2013

Helga NOWOTNY, Fondo WWTF per la scienza e la tecnologia, Vienna

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Reinhard GENZEL — Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre, Garching

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Alain PEYRAUBE, EHSS — Centro di ricerca linguistica sull’Asia orientale, Parigi

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio

2 febbraio 2013

31 dicembre 2013

Mart SAARMA, Università di Helsinki

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Anna TRAMONTANO, Università di Roma — La Sapienza

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013

Isabelle VERNOS, Centro di regolamentazione genomica, Barcellona

13 gennaio 2011

31 dicembre 2013”

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(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(3)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(4)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 37.

(5)  GU L 9 del 13.1.2011, pagg. 5-9.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.