ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.394.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 394

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
20 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2012/C 394/01

Parere della Commissione, del 18 dicembre 2012, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KWL, situata a Lingen, in Bassa Sassonia (Germania)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 394/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio
Commissione europea

2012/C 394/03

Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (2010-2018)

5

 

Commissione europea

2012/C 394/04

Tassi di cambio dell'euro

17

2012/C 394/05

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 2 )

18

2012/C 394/06

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione del regolamento della Commissione (CE) n. 640/2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 2 )

20

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 394/07

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11)

22

2012/C 394/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

25

2012/C 394/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

25

2012/C 394/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

26

2012/C 394/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

26

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato misto SEE

2012/C 394/12

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti gli obblighi costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

27

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 394/13

Invito a presentare candidature 2013 — Programma d'azione comunitario in materia di Sanità pubblica (2008-2013) ( 2 )

36

2012/C 394/14

Invito a presentare proposte — EACEA/25/2012 — MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema di sostegno automatico 2013

37

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2012/C 394/15

Bando di concorso generale

40

2012/C 394/16

Bando di concorsi generali

41

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 394/17

Decisione n. 853, del 12 ottobre 2012, che avvia una procedura per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio greggio e gas naturale — risorse naturali del sottosuolo quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della legge sulle risorse del sottosuolo — nel Block 1-22 Teres, ubicato nella zona economica esclusiva della Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, e che annuncia che l’autorizzazione viene concessa sulla base di una procedura di gara

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KWL, situata a Lingen, in Bassa Sassonia (Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

2012/C 394/01

La valutazione che segue è svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 21 giugno 2012 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KWL.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione in data 3 luglio 2012 e fornite dalle autorità tedesche il 27 settembre 2012 e dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra il sito di Lingen e il confine più vicino con un altro Stato membro (nella fattispecie i Paesi Bassi) è di 12,6 km;

2)

in condizioni normali di smantellamento gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non dovrebbero comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro;

3)

i rifiuti radioattivi solidi saranno depositati in loco, in attesa della disponibilità di un deposito nazionale;

i rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom);

4)

in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di un incidente previsto nella progettazione di riferimento, del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbe essere esposta la popolazione di un altro Stato membro non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario.

Tuttavia, nel caso di incidenti più gravi, la dose di esposizione della popolazione che vive nelle zone di frontiera dello Stato membro più vicino potrebbe raggiungere livelli tali da indurre le autorità competenti a prendere in considerazione l'adozione di contromisure. In questo contesto va osservato che la Germania e gli Stati membri limitrofi hanno ratificato accordi bilaterali sulla notifica tempestiva e l'assistenza reciproca in caso di emergenza radioattiva.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KWL, situata a Lingen, in Bassa Sassonia (Germania), non è tale da comportare una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente contemplato nella progettazione di riferimento, del tipo e dell'entità di cui ai dati generali.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 394/02

Data di adozione della decisione

26.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34623 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Lazio

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo (L.R. 18.3.2011 n. 3)

Base giuridica

L. R. 18.3.2011 n. 3 «Interventi a favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo»;

Deliberazione della Giunta Regionale del 26.1.2012, n. 28 «Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi» (pubblicata su Bollettino Ufficiale Regione Lazio, parte I, del 21.2.2012 n. 7)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Strumenti di aiuto orizzontali nel settore agricolo, Assistenza tecnica (AGRI)

Forma dell'aiuto

Garanzia, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 15 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 5 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

fino al 1.7.2018

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Lazio

Via C. Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

19.10.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35419 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Neproduktivní investice v lesích

Base giuridica

1)

Program rozvoje venkova České Republiky na období 2007–2013 (kód podpory 227)

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 90 000 000 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 40 000 000 milioni di CZK

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

117 05 Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio Commissione europea

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/5


Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (2010-2018)

2012/C 394/03

1.   INTRODUZIONE

La risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (1), conosciuto anche come «strategia dell’UE per la gioventù», prevede la stesura di una relazione dell’UE sulla gioventù al termine di ciascun ciclo triennale, con un duplice obiettivo: valutare i progressi e fungere da base per stabilire una serie di priorità per il ciclo successivo dei lavori.

Il progetto di relazione congiunta dell’UE sulla gioventù è accompagnato da due documenti di lavoro dei servizi della Commissione: il primo esamina la situazione dei giovani nell’Unione e il secondo analizza le azioni adottate nell’ambito del quadro rinnovato.

2.   ATTUAZIONE DEL QUADRO RINNOVATO DI COOPERAZIONE EUROPEA

Nel 2009 il Consiglio ha approvato il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), basato sulla comunicazione intitolata «Strategia dell’Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità». Il quadro rinnovato si propone di rafforzare la cooperazione e condividere buone pratiche fissando i due seguenti obiettivi generali:

i)

creare maggiori e pari opportunità per tutti i giovani nell’istruzione e nel mercato del lavoro; e

ii)

promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la solidarietà.

Image

Il quadro rinnovato è basato su diverse azioni. Come illustrato dalla struttura ad albero, esso si dirama in otto settori di intervento («campi d’azione»): istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, inclusione sociale, salute e benessere, partecipazione, cultura e creatività, volontariato e i giovani e il mondo.

Il quadro è radicato nei seguenti strumenti: elaborazione delle politiche sulla base di fatti concreti, apprendimento reciproco, relazioni regolari sull’avanzamento, diffusione dei risultati e monitoraggio, dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili e mobilitazione dei programmi e dei fondi dell’UE. Il quadro considera l’animazione socioeducativa (2) come un supporto a tutti i campi d’azione, e la cooperazione intersettoriale come un principio di base.

3.   EUROPA 2020 — SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ IN UN CONTESTO DI CRISI

L’Europa sta attraversando una crisi che ha colpito i giovani con livelli di disoccupazione senza precedenti, esponendoli al rischio di esclusione sociale e povertà. Europa 2020, la strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, definisce il quadro di riferimento per una risposta europea coordinata che la faccia uscire più forte dalla crisi e migliori la prosperità a lungo termine dei cittadini europei.

Europa 2020 si concentra soprattutto sui giovani e si pone come obiettivi principali la riduzione dell’abbandono scolastico e l’aumento dei livelli d’istruzione superiore. Anche altri due obiettivi riguardano da vicino l’ambito giovanile: la riduzione del rischio di povertà e l’aumento del tasso di occupazione tra la popolazione.

Anche l’iniziativa faro «Youth on the Move (Gioventù in movimento)» (3) promuove la mobilità giovanile, mentre le iniziative «Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione» (4) e «Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale» (5) annoverano entrambe i giovani tra le loro priorità. Al riguardo, il Consiglio ha sviluppato ulteriormente tali iniziative adottando conclusioni sull’iniziativa «Youth on the move — un approccio integrato in risposta alla sfide cui sono confrontati i giovani» (6) e sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione (7).

[Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha anche raggiunto un accordo politico sulla raccomandazione del Consiglio per la convalida dell’istruzione non formale e informale.]

Nel secondo semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, la Commissione europea ha evidenziato la necessità di agire per ridurre gli inaccettabili livelli di disoccupazione giovanile. L’analisi annuale della crescita per il 2012, che fissa le priorità d’azione a livello nazionale e unionale per promuovere la crescita e l’occupazione, ha invitato gli Stati membri a sostenere l’occupazione giovanile. Le raccomandazioni concrete includono la promozione di apprendistati e tirocini qualitativamente validi e delle competenze imprenditoriali. L’analisi annuale reclama inoltre riforme legislative nell’ambito dell’occupazione, dell’istruzione e della formazione. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazione circa il tessuto sociale dell’UE, attualmente messo a dura prova, invitando gli Stati membri a tutelare le categorie più vulnerabili per quanto riguarda la protezione sociale, le strategie di inclusione e l’accesso ai servizi, garantendone l’integrazione sul mercato del lavoro e nella società (8). In funzione delle situazioni specifiche riscontrabili negli Stati membri sono state adottate raccomandazioni specifiche per paese (9).

In tale contesto, la Commissione europea ha proposto l’iniziativa «Opportunità per i giovani» (YOI) (10), mirata nello specifico a mobilitare risorse e a intensificare gli sforzi per attenuare la disoccupazione giovanile e sviluppare l’occupabilità dei giovani. In questo contesto, la Commissione ha esortato gli Stati membri a fare miglior uso del Fondo sociale europeo a favore della gioventù. I gruppi di intervento della Commissione prestano assistenza a otto Stati membri (11) i cui tassi di disoccupazione giovanile sono superiori alla media. Inoltre, il recente «Pacchetto occupazione» (12) include una prima relazione sullo stato d’avanzamento della YOI e una consultazione circa il nuovo quadro di qualità per i tirocini. Il Consiglio si è occupato della disoccupazione giovanile e dell’inclusione sociale mediante l’adozione di una risoluzione sull’inclusione attiva dei giovani: lotta alla disoccupazione e alla povertà (13) e promozione dell’occupazione giovanile per realizzare gli obiettivi di Europa 2020 (14).

La Commissione sta inoltre cercando di eliminare gli ostacoli che i cittadini dell’UE, giovani compresi, incontrano quando cercano di far valere i propri diritti in qualità di cittadini dell’Unione, in particolare il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE, anche per quanto riguarda le attività di volontariato, lo studio o il lavoro.

Gli sforzi per incoraggiare l’occupabilità, la mobilità per l’apprendimento e la partecipazione dei giovani sono finanziati dagli attuali programmi Apprendimento permanente e Gioventù in azione, ai quali — a partire dal 2014 — succederà un nuovo programma UE mirato a istruzione, formazione, gioventù e sport.

4.   IL PRIMO CICLO DEL QUADRO RINNOVATO (2010-2012)

Quasi tutti gli Stati membri riferiscono che il quadro rinnovato ha rafforzato le priorità esistenti a livello nazionale, e numerosi di essi ne hanno sottolineato le ripercussioni dirette. La Lituania, ad esempio, menziona il quadro rinnovato come documento di riferimento per lo sviluppo del proprio programma nazionale per le politiche giovanili, l’Austria segnala il rafforzamento dei vincoli tra politiche giovanili e politiche del mercato del lavoro, mentre nella comunità fiamminga del Belgio si è registrato un ulteriore sviluppo del dialogo con la gioventù.

Il quadro rinnovato propugna un approccio intersettoriale a tutti i livelli nell’attuazione del quadro politico per i giovani. La maggior parte degli Stati membri dichiara di avere una strategia nazionale o un piano intersettoriale mirati alla gioventù. Tutti gli Stati membri tranne due dispongono di un gruppo di lavoro interministeriale per la gioventù o di un analogo meccanismo istituzionale. Sebbene alcune relazioni nazionali sulla gioventù indichino esempi virtuosi, tali gruppi sono spesso costituiti da soggetti variegati attivi nell’ambito «centrale» delle politiche giovanili, con poca o nessuna partecipazione di altri ministeri o enti governativi e con una conseguente limitazione del loro carattere intersettoriale.

In questo contesto, si raccomanda che la Commissione e gli Stati membri pongano maggiore enfasi sullo sviluppo della cooperazione intersettoriale, in particolare al fine di esaminare le modalità con cui utilizzare gli approcci e i metodi delle politiche giovanili e dell’animazione socioeducativa in altri settori pertinenti. Dovrebbero essere sostenuti la creazione di nuovi partenariati intersettoriali e lo sviluppo di progetti e iniziative congiunte nel settore giovanile.

L’animazione socioeducativa sostiene vari campi d’azione. La maggior parte degli Stati membri dichiara di aver adottato misure volte a riconoscere, sostenere e sviluppare ulteriormente l’animazione socioeducativa in linea con la pertinente risoluzione del Consiglio (15). Nel luglio 2010, una convenzione europea sull’animazione socioeducativa svoltasi durante la presidenza belga ha riunito responsabili politici e rappresentanti dei giovani provenienti da tutta Europa e ha avuto come risultato l’adozione di una dichiarazione volta ad affrontare le priorità e le azioni a favore dell’animazione socioeducativa per i prossimi anni.

4.1.   Attuazione degli otto campi d’azione

Per ciascun campo d’azione, il quadro rinnovato propone iniziative indirizzate agli Stati membri e/o alla Commissione. Di seguito è disponibile una panoramica delle misure adottate a livello UE e di quelle segnalate dagli Stati membri per il ciclo di lavori 2010-2012 (16).

Istruzione e formazione

La Commissione e gli Stati membri stanno collaborando per migliorare l’istruzione e la formazione nell’ambito del quadro di riferimento «ET2020» (17). In questo contesto, il Consiglio ha adottato conclusioni in risposta alla comunicazione della Commissione in cui viene presentata una strategia per la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa nel 2011 (18) e la Commissione sta preparando un’iniziativa volta a ripensare l’istruzione investendo nelle abilità per ottenere migliori risultati socio economici, la cui presentazione è prevista per la fine del 2012 a sostegno dello sviluppo di politiche su abilità e competenze.

Il quadro rinnovato è incentrato principalmente sull’apprendimento non formale e informale come strumento complementare finalizzato ad acquisire competenze trasversali (19) particolarmente apprezzate sul mercato del lavoro (20). Nel settembre 2012 la Commissione ha proposto un progetto di raccomandazione del Consiglio per il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale (21) e sta inoltre elaborando strumenti per agevolare la registrazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale.

Sia la Commissione sia gli Stati membri sostengono attivamente le organizzazioni giovanili in quanto importanti fonti di opportunità di apprendimento non formale. Molti Stati membri (22) enfatizzano il ruolo dell’animazione socioeducativa nel raggiungere i giovani che abbandonano prematuramente la scuola e nel contribuire a riportarli sui banchi o a inserirli nel mercato del lavoro. In questo contesto, gli Stati membri hanno recentemente avviato azioni di sensibilizzazione a favore dell’apprendimento non formale e informale e del riconoscimento dei risultati di tale apprendimento a livello nazionale.

Occupazione e imprenditorialità

L’occupazione giovanile ha costituito la tematica generale principale della prima presidenza a tre dopo l’entrata in vigore del quadro rinnovato. Durante questo periodo, il Consiglio ha adottato risoluzioni riguardanti l’inclusione attiva dei giovani (23) e il ruolo dell’animazione socioeducativa nella promozione dell’occupabilità giovanile.

In base alle relazioni nazionali sulla gioventù, numerosi Stati membri hanno modificato la propria legislazione sul lavoro o applicato incentivi fiscali per agevolare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Tali misure sono spesso associate a programmi volti a consentire ai giovani di acquisire esperienza lavorativa, anche all’estero. Molti giovani si avvalgono di servizi di consulenza offerti dagli istituti d’istruzione, dai servizi per l’impiego o dai servizi di informazione per i giovani. Numerosi paesi offrono sostegno, corsi, servizi di consulenza o tirocini mirati a giovani disoccupati o vulnerabili. I tirocini sono spesso disponibili nell’ambito dell’istruzione formale e diversi paesi presentano sistemi d’istruzione a carattere duplice che abbinano l’insegnamento tradizionale agli apprendistati (24).

Il primo ciclo di dialogo strutturato si è concentrato anche sull’occupazione giovanile. I giovani hanno raccomandato anche azioni concrete, confluite in una risoluzione del Consiglio (25) che evidenzia la necessità di disporre di informazioni su mercato del lavoro, dell’apprendimento non formale e di un quadro di qualità per i tirocini nonché la necessità di concentrarsi sulla flessicurezza e sulla parità di accesso alla mobilità. Tali raccomandazioni e le migliori pratiche degli Stati membri hanno ispirato le successive iniziative della Commissione, quali il progetto di raccomandazione sull’apprendimento non formale e informale e, in un contesto più ampio, l’iniziativa «Opportunità per i giovani».

Nella maggior parte dei paesi europei si sta promuovendo sempre di più l’educazione all’imprenditorialità. Finora, otto paesi hanno varato strategie specifiche, mentre altri 13 la includono come parte delle rispettive strategie nazionali per l’apprendimento permanente, la gioventù o la crescita (26).

A livello UE, la settimana europea della gioventù ha attribuito maggiore visibilità all’imprenditoria giovanile, sensibilizzando al valore delle competenze imprenditoriali e all’avvio di un’impresa come opzione professionale. Sono inoltre in corso una serie di azioni a sostegno della formazione imprenditoriale a tutti i livelli di istruzione.

Si raccomanda che gli Stati membri e la Commissione portino avanti i loro sforzi comuni nella lotta alla disoccupazione giovanile e sviluppino ulteriormente iniziative intersettoriali in questo campo.

Salute e benessere

A livello UE, i giovani costituiscono un gruppo specifico di destinatari delle iniziative sanitarie messe in atto dall’UE per affrontare il tabagismo, i danni derivati dal consumo di alcol, l’alimentazione, l’obesità e l’uso di droghe.

Tutti gli Stati membri tranne due comunicano di avere adottato misure concrete per dare seguito alla risoluzione del Consiglio sulla salute e sul benessere dei giovani (27). Molti Stati membri (28) menzionano iniziative incentrate su questioni specifiche, come alcol, tabacco o alimentazione sana, oppure sottolineano il valore dell’educazione tra pari nella promozione di uno stile di vita sano.

Inclusione sociale

Le iniziative dell’UE per combattere la disoccupazione tra i giovani contribuiscono notevolmente anche alla loro inclusione sociale. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri (29) si è rivolta ai giovani come gruppo specifico di destinatari nel corso dell’Anno europeo 2010: Combattere povertà ed esclusione sociale. Queste iniziative sottolineano la necessità di combattere la povertà in età precoce per rompere il circolo vizioso della povertà intergenerazionale.

Molti Stati membri (30) confermano l’importanza di affrontare l’inclusione sociale mediante un approccio intersettoriale, vincolandola ad esempio a istruzione, occupazione o politiche sanitarie. Molti di essi riferiscono su programmi di formazione specializzata per animatori socioeducativi, animatori giovanili e giovani volti a sensibilizzare all’interculturalità e a lottare contro i pregiudizi. Alcuni Stati membri (31) citano esempi di iniziative di sostegno all’alloggio destinate ai giovani.

Si raccomanda pertanto agli Stati membri di elaborare relazioni basate su conoscenza e fatti concreti in merito alla situazione sociale e alle condizioni di vita dei giovani. In quest’ambito gli Stati membri potrebbero anche essere incoraggiati ad adottare misure per combattere la povertà e l’esclusione transgenerazionale mediante la cooperazione intersettoriale.

Partecipazione

Negli ultimi anni, la partecipazione dei giovani ha rivestito un ruolo di primo piano nel programma politico dell’UE per la gioventù. La partecipazione è fondamentale per le politiche giovanili in tutti gli Stati membri e in questo senso sono state svolte molte attività, compreso lo sviluppo di strutture per coinvolgere i giovani nel processo decisionale e nel riesame della qualità dei meccanismi di partecipazione. Sono state avviate anche altre iniziative finalizzate a promuovere un coinvolgimento più ampio dei giovani nella partecipazione, tra esse la produzione di materiale informativo pertinente e ulteriore spazio per il dialogo online.

Il Consiglio ha confermato il proprio impegno in quest’ambito facendo della «partecipazione dei giovani alla vita democratica» la priorità generale della seconda presidenza a tre nel settore della gioventù (metà 2011-2012), conformemente all’articolo 165 TFUE. Ha inoltre adottato una risoluzione relativa a forme nuove ed effettive di partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica in Europa (32). Il dialogo strutturato ha assunto un peso sempre maggiore come strumento per coinvolgere i giovani nel processo decisionale. Tutti gli Stati membri hanno istituito gruppi di lavoro nazionali per organizzare consultazioni con i giovani nei rispettivi paesi e alimentare i dibattiti a livello di UE.

La Commissione ha adottato misure volte a rafforzare la base di conoscenze comprovate sulla partecipazione attraverso l’Eurobarometro «Gioventù in movimento» (33) e attraverso uno studio di prossima elaborazione sull’evoluzione dei modelli partecipativi dei giovani. Sono stati inoltre avviati due processi che verranno portati a compimento nel prossimo ciclo triennale: in particolare, la rielaborazione del Portale europeo per i giovani (34) come piattaforma interattiva per l’impegno online e una tessera «Youth on the move» destinata ad agevolare ulteriormente la mobilità e la partecipazione giovanile attraverso incentivi e servizi informativi e di assistenza.

La partecipazione dei giovani ai processi politici avviene in nuovi modi, ad esempio tramite la firma di petizioni, le dichiarazioni online e sui media sociali ecc.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto individuare le forme di partecipazione che soddisfano le esigenze dei giovani e fornire loro diversi tipi di sostegno.

Attività di volontariato

Gli Stati membri e la Commissione hanno collaborato per realizzare la raccomandazione relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (35) mediante un gruppo di esperti. Circa la metà degli Stati membri (36) dichiara di aver fatto opera di sensibilizzazione circa le opportunità di mobilità dei giovani volontari a seguito di questa raccomandazione. Oltre al servizio volontario europeo, alcuni Stati membri riferiscono di disporre di programmi di scambio bilaterali o multilaterali.

Vari Stati membri (37) segnalano di aver sviluppato programmi nazionali di volontariato o di aver istituito un nuovo servizio civile. Molti Stati membri citano il programma Gioventù in azione, e in particolare il servizio volontario europeo (SVE), come un importante, se non il principale, strumento per il volontariato giovanile in un altro paese. Alcuni paesi conducono programmi di scambio bilaterali o multilaterali. In alcuni paesi la prevenzione dell’esclusione rientra in strategie a favore dei giovani e in sistemi di finanziamento più ampi, che coprono anche il volontariato.

Gli Stati membri si impegnano attivamente per garantire che il valore delle esperienze di volontariato sia debitamente riconosciuto, ad esempio tramite il Youthpass («passaporto gioventù»), l’accesso al mercato del lavoro o il riconoscimento sociale. Alcuni Stati membri seguono inoltre approcci strategici volti a promuovere il volontariato giovanile per raggiungere ad esempio obiettivi sociali. L’Anno europeo del volontariato (2011) ha coinvolto i giovani e le organizzazioni giovanili, dando rilievo alla propria dimensione giovanile.

Dato che, complessivamente, i dati dimostrano che la partecipazione ad attività transfrontaliere di volontariato interessa ancora una minoranza di giovani europei, gli Stati membri sono invitati a prendere atto delle potenziali barriere al volontariato e a prendere in considerazione possibili azioni/misure per affrontare tali barriere (38).

Cultura e creatività

Gli Stati membri e la Commissione cooperano a stretto contatto in questo settore attraverso un’agenda europea per la cultura (39). Il Consiglio ha enfatizzato l’importanza della creatività, della cultura e del ruolo dei giovani in varie sue conclusioni (40). Nell’ambito del quadro rinnovato, uno studio sull’accesso dei giovani alla cultura in Europa a partire dal 2010 (41) ha incluso buone pratiche e proposte per eliminare alcuni ostacoli, quali costi e distanza.

Sebbene gli Stati membri riconoscano i legami esistenti tra cultura e creatività e politiche giovanili, il numero di attività segnalate dalle relazioni nazionali sulla gioventù in questo campo d’azione è limitato.

I giovani e il mondo

Attraverso il partenariato per la gioventù con il Consiglio d’Europa, la Commissione ha organizzato e contribuito a convegni di alto livello sulle politiche giovanili nei paesi del vicinato orientale e meridionale (42). Il Consiglio ha adottato le sue conclusioni sulla dimensione orientale della partecipazione dei giovani (43) con l’ambizione di estenderla ulteriormente in Europa orientale e Caucaso. Inoltre, è stato deciso di istituire una «Finestra del partenariato orientale per la gioventù» per finanziare ulteriori opportunità di partenariato e di cooperazione tra giovani nell’ambito del programma Gioventù in azione. Per tutto l’anno della gioventù UE-Cina 2011 sono state organizzate attività in Europa e in Cina. La Commissione ha inoltre contribuito all’anno internazionale della gioventù delle Nazioni Unite e alla conferenza mondiale per la gioventù in Messico nel 2011; ha poi collaborato all’organizzazione di due conferenze politiche nel quadro di un accordo di cooperazione bilaterale con il Canada.

Gli Stati membri segnalano che erano attivi in questo ambito prima del 2010 e continuano a sottolinearne l’importanza. Quasi la metà degli Stati membri (44) indica di aver affrontato questa problematica nei loro programmi di studio o come parte delle strategie di politica giovanile. La maggior parte degli Stati membri fornisce ai giovani opportunità di scambiare opinioni su temi globali con i decisori politici.

4.2.   Strumenti di attuazione

Il quadro rinnovato applica una serie di strumenti appositi mirati a svolgere attività negli otto settori appena descritti. I seguenti paragrafi valutano fino a che punto tali strumenti sono stati impiegati in modo proficuo per conseguire gli obiettivi generali della strategia in base alla valutazione della Commissione e ai contributi delle relazioni nazionali fornite dagli Stati membri.

Elaborazione delle politiche sulla base di fatti concreti

A seguito del quadro rinnovato, la Commissione ha sviluppato, insieme a esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti dei giovani, un quadro operativo di indicatori UE per la gioventù, che ha pubblicato nel 2011 (45). Il quadro operativo presenta 40 indicatori relativi a tutti e otto i campi d’azione.

Durante il primo ciclo dei lavori del quadro rinnovato, la Commissione ha commissionato due studi (46) e ha condotto un’indagine Flash Eurobarometro sulla gioventù. Il partenariato UE-CdE sulla gioventù ha inoltre contribuito a rafforzare la base di conoscenze per le politiche giovanili in Europa attraverso il Centro europeo di conoscenze sulle politiche della gioventù (EKCYP) e i suoi corrispondenti nazionali e il pool di ricercatori europei sulla gioventù (PEYR).

Apprendimento reciproco

Oltre al quadro rinnovato, ha contribuito all’apprendimento reciproco anche una serie di diversi eventi, tra cui attività di apprendimento tra pari, conferenze e seminari, forum di alto livello o gruppi di esperti, e inoltre studi e analisi.

Oltre alle opportunità di scambiare esperienze nel corso di conferenze e nelle riunioni dei direttori generali incaricati della gioventù, uno studio della Commissione (47) documenta il fatto che lo sviluppo degli indicatori UE per la gioventù ha non soltanto migliorato il riconoscimento e la visibilità delle politiche giovanili, ma ha anche innescato meccanismi di sviluppo virtuosi negli Stati membri, sia nel perseguire la cooperazione intersettoriale sia nell’applicare un approccio basato su dati concreti. Sono stati istituiti gruppi di esperti cui partecipano rappresentanti nazionali al fine di riesaminare il quadro operativo degli indicatori e di attuare la raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea. L’apprendimento reciproco è stato inoltre realizzato attraverso una specifica attività di apprendimento tra pari sulla cooperazione intersettoriale (48).

Nel maggio 2012 è stato istituito un nuovo gruppo di esperti sull’apprendimento tra pari in materia di creatività e capacità innovativa dei giovani e di capacità da essi acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale rilevanti ai fini dell’occupabilità (49). Si tratta di una misura utile al fine di sviluppare ulteriormente e in modo maggiormente strutturato l’apprendimento reciproco nel contesto del metodo aperto di coordinamento in materia di gioventù.

Si raccomanda l’ulteriore sviluppo del coordinamento delle attività di apprendimento tra pari. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero studiare come sfruttare al meglio i dati e gli esempi di migliori pratiche negli Stati membri per produrre in futuro esercizi di apprendimento reciproco più efficaci.

Relazioni regolari sull’avanzamento, diffusione dei risultati e monitoraggio

Per questa relazione la Commissione ha sviluppato un questionario online incentrato nello specifico sulle linee d’azione concrete menzionate nel quadro rinnovato. In questo modo è stato possibile effettuare una valutazione comparativa delle relazioni nazionali sulla gioventù presentate da tutti gli Stati membri e da Norvegia, Svizzera, Montenegro e Croazia (50). Un ulteriore contributo è stato fornito dal Forum europeo della gioventù, la piattaforma rappresentativa delle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù e dei consigli nazionali della gioventù.

Oltre a far parte del documento di lavoro allegato alla relazione dell’UE sulla gioventù, tutte le relazioni nazionali sulla gioventù sono pubblicate sul sito Internet della Commissione. Tale relazione dovrebbe essere opportunamente distribuita a livello nazionale negli Stati membri, in linea con il quadro rinnovato che reclama un’ampia divulgazione dei risultati della relazione.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero studiare come sfruttare al meglio gli indicatori, i dati e gli esempi di migliori pratiche negli Stati membri per produrre in futuro relazioni dell’UE sulla gioventù più ampie.

Dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili

Il dialogo strutturato con i giovani fornisce un valido quadro per la consultazione, l’apprendimento tra pari e la condivisione di esperienze tra i responsabili politici nazionali e i giovani in materia di gioventù. Ogni sei mesi il paese che detiene la presidenza organizza conferenze dell’UE per la gioventù con il sostegno della Commissione. Queste conferenze riuniscono giovani e responsabili politici provenienti da tutta l’UE per discutere i risultati del dialogo strutturato e per elaborare raccomandazioni comuni che confluiscono nel processo di adozione di risoluzioni o conclusioni del Consiglio.

Tutti gli Stati membri hanno istituito gruppi di lavoro nazionali per un dialogo strutturato con i giovani all’inizio del primo ciclo. Il dialogo strutturato, ossia un metodo di consultazione complesso e formale con i giovani, è diventato una parte integrante e vivace dell’elaborazione delle politiche per la gioventù. Nel corso della prima presidenza a tre (2010-11) le consultazioni hanno dato luogo a utili raccomandazioni elaborate congiuntamente dai responsabili politici e i giovani sulle principali questioni relative all’occupazione.

Nel 2011 è stato avviato il secondo ciclo del dialogo strutturato avente come tema la partecipazione dei giovani. Un grande numero di animatori giovanili e di giovani è stato coinvolto direttamente in tale processo.

Al fine di migliorare il processo di consultazione e il relativo monitoraggio, dovrebbe essere promossa la partecipazione di altri esperti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nei gruppi di lavoro nazionali, in base alla priorità tematica pertinente del dialogo strutturato. I risultati del dialogo strutturato dovrebbero essere inoltre comunicati alle parti interessate dei diversi settori. Nell’ambito del processo dovrebbe essere assegnato un chiaro ruolo ai ricercatori sulla gioventù.

Dovrebbe essere rafforzato il ruolo della conferenza UE sulla gioventù quale forum per il dialogo strutturato tra tutti i giovani, le organizzazioni giovanili e i responsabili politici in vista del conseguimento di risultati politici concreti. Se possibile dovrebbe essere promossa la partecipazione dei ricercatori sulla gioventù.

Mobilitazione dei programmi UE

Il programma Gioventù in azione costituisce uno strumento essenziale a sostegno del quadro rinnovato. Assieme al programma Apprendimento permanente, esso ha contribuito a diffondere la mobilità per l’apprendimento tra i giovani. Il programma è incentrato su attività di apprendimento non formale per giovani, animatori socioeducativi e organizzazioni per la gioventù. In linea con il quadro rinnovato, promuove un senso di cittadinanza e di solidarietà tra i giovani e pone l’accento sulle attività di animazione socioeducativa, volontariato e servizio civile come ambiti che predispongono all’acquisizione di competenze trasversali. Nel 2010 e nel 2011, il programma Apprendimento permanente ha coinvolto rispettivamente circa 150 000 e 185 000 partecipanti, con un notevole aumento rispetto all’inizio del programma (111 000 partecipanti nel 2007).

Quasi tutti gli Stati membri segnalano di aver utilizzato altre fonti di finanziamento dell’UE, quali il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e/o Progress, per integrare i giovani nel mercato del lavoro. I fondi di coesione sono stati anche impiegati per sostenere lo sviluppo della cittadinanza attiva, della partecipazione e delle competenze dei giovani.

Si raccomanda che il programma Gioventù in azione e il futuro programma dell’UE in tema di istruzione, formazione, gioventù e sport appoggino l’attuazione del quadro rinnovato, fatti salvi i negoziati sul futuro quadro finanziario pluriennale.

5.   IL PROSSIMO CICLO DEL QUADRO RINNOVATO (2013-2015)

Rafforzare il legame tra il quadro rinnovato ed Europa 2020

Secondo la risoluzione del Consiglio sul quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù, una serie di priorità per la cooperazione europea saranno fissate per ciascun ciclo di lavori per contribuire ai campi d’azione individuati nel quadro di riferimento. Le priorità per il prossimo ciclo andranno adottate sulla base dell’attuale relazione dell’UE sulla gioventù.

Nel corso del primo ciclo le presidenze dell’UE si sono concentrate su «occupazione e imprenditorialità» e «partecipazione». Il quadro rinnovato e i suoi campi d’azione, seppur in misura diversa, riguardano congiuntamente l’intera gamma di questioni che interessano i giovani nella loro transizione. Cosa più importante, il quadro rinnovato riconosce e rafforza le interrelazioni tra i suddetti campi e tra le parti interessate, al fine di fornire strumenti efficaci per realizzare un coordinamento politico e sinergie.

L’UE e le relazioni nazionali sulla gioventù confermano la solidità e la pertinenza del quadro rinnovato e i suoi due obiettivi generali: i) creare nuovi posti di lavoro e pari opportunità per tutti i giovani nell’istruzione e nel mercato del lavoro; e ii) promuovere la cittadinanza, l’inclusione sociale e la solidarietà. Entrambi sono coerenti con Europa 2020, con l’analisi annuale della crescita per il 2012, con Youth on the move e con l’iniziativa «Opportunità per i giovani».

Le priorità per il prossimo ciclo di lavori dovrebbero rispecchiare le priorità generali e le attività attualmente comprese in Europa 2020. L’occupazione giovanile resta una delle priorità dell’agenda dell’Unione. Sulla base dell’analisi annuale della crescita per il 2012 e del possibile riesame delle priorità nell’ottica della prossima analisi annuale della crescita per il 2013, nonché dell’iniziativa «Opportunità per i giovani», gli Stati membri dovrebbero rivolgersi in particolare ai giovani non occupati e che non sono impegnati in attività di istruzione o formazione, facendo a questo scopo pieno uso dei finanziamenti UE disponibili. Essi dovrebbero intraprendere maggiori sforzi per migliorare l’accesso dei giovani a lavoro, tirocinio ed apprendistato e aumentare la loro occupabilità.

La Commissione appoggia gli sforzi degli Stati membri con nuove iniziative dell’UE, come ad esempio «Il tuo primo posto di lavoro EURES», che aiuta i giovani a trovare un lavoro all’estero, il sostegno allo sviluppo delle garanzie per la gioventù (51) e un quadro di qualità per i tirocini, in cui il lavoro giovanile può svolgere un ruolo prezioso in partenariato con gli istituti di istruzione e i servizi per l’impiego. Essa ha inoltre incrementato le possibilità di mobilità per l’apprendimento attraverso i programmi Apprendimento permanente (52) e Gioventù in azione (53). Inoltre, gli strumenti trasversali elaborati nell’ambito del quadro rinnovato possono contribuire a promuovere partenariati tra i diversi attori coinvolti nel fornire sostegno ai giovani in tutti i diversi aspetti della transizione, compresi i servizi per l’impiego, gli istituti d’istruzione, gli animatori socioeducativi, i servizi sociali, i datori di lavoro e gli stessi giovani.

Rafforzare la cooperazione sul campo può essere utile nell’offrire soluzioni ad hoc, specialmente ai giovani con situazioni di vita più complesse o a quelli che sono più difficili da raggiungere attraverso i canali convenzionali. Il quadro rinnovato può inoltre svolgere un ruolo di promozione e riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale attraverso l’animazione socioeducativa e può incoraggiare la partecipazione ad organizzazioni giovanili come mezzo per acquisire competenze trasversali. Può infine contribuire a rafforzare le sinergie tra i vari tipi di apprendimento formale, non formale e informale.

Le condizioni del mercato del lavoro e la disoccupazione hanno conseguenze di ordine sociale. L’analisi annuale della crescita per il 2012 indica chiaramente un aumento del numero di persone a rischio di povertà di reddito, in particolare bambini, e di esclusione sociale, con gravi problemi di salute e mancanza di un alloggio nei casi più estremi. I giovani esposti al rischio di esclusione sociale sono sempre più numerosi.

I giovani rischiano l’esclusione sociale e la povertà; uno degli obiettivi di Europa 2020 è quello di ridurre di 20 milioni di persone, o del 25 %, la parte della popolazione dell’UE a rischio di esclusione sociale e povertà entro il 2020. Rispetto alla popolazione in generale, la percentuale di giovani che corre tale pericolo è maggiore. Tra il 2009 e il 2010 l’aumento del numero di giovani a rischio è stato significativamente più elevato rispetto a quello della popolazione totale. Anche il benessere dei giovani subisce pressioni. Se da un lato i tassi di disoccupazione elevati hanno aumentato il numero di famiglie a basso reddito e di nuclei familiari senza alloggio, con i giovani come soggetti più a rischio di povertà ed esclusione sociale, dall’altro la crisi ha avuto anche un impatto sulla salute e sul benessere dei giovani. Disoccupazione, impoverimento, alloggi inadeguati e disgregazione della famiglia accrescono significativamente il rischio di problemi di salute mentale quali depressione, disordini legati all’abuso di alcolici e suicidio. Dato che i danni alla salute e al benessere sono spesso permanenti, essi hanno un impatto particolarmente grave sui giovani.

Il quadro rinnovato può svolgere un ruolo nella partecipazione di tutti i giovani ai vari aspetti della società. Esso affronta una serie di sfide connesse all’esclusione e all’alienazione dei giovani e ai loro sforzi per costruirsi una vita autonoma e responsabile. Per i prossimi anni, il quadro rinnovato dovrebbe concentrarsi sempre di più sull’inclusione sociale e sulla salute e il benessere dei giovani. A questo scopo, esso deve porre ulteriormente l’accento sulla partecipazione ad attività democratiche e sociali, nonché insistere sull’animazione socioeducativa per accrescere le competenze vitali dei giovani, il loro sviluppo personale generale e il senso di appartenenza alla società in cui vivono.

Al fine di poter meglio rispondere alle sfide sopra elencate, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esplorare nuove strade per sviluppare ulteriormente le competenze e la disponibilità di esempi di migliori pratiche in settori in cui si potrebbe impiegare il metodo aperto di coordinamento al fine di creare valore aggiunto. Si propone che i settori specifici dell’inclusione sociale e della salute e del benessere dei giovani possano beneficiare di questo tipo di cooperazione.

Perfezionare l’attuazione

La cooperazione intersettoriale può essere ulteriormente perfezionata in tutti i settori politici che riguardano i giovani. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi per migliorare ulteriormente la cooperazione intersettoriale a livello nazionale ed europeo. Occorre compiere maggiori sforzi per consolidare la base di conoscenze comprovate nell’ambito delle politiche giovanili e condividere gli esempi di buone pratiche attraverso l’apprendimento reciproco.

Le politiche giovanili dovrebbero portare avanti il dialogo con i giovani al fine di comprendere appieno le sfide che i giovani si trovano ad affrontare e le loro aspettative nei confronti di responsabili politici e fornitori di servizi di sostegno ai giovani. Il dialogo strutturato con i giovani può essere ulteriormente sviluppato tramite un’ulteriore valutazione del processo e dei risultati del dialogo strutturato stesso, partendo dalle raccomandazioni emerse dalla settimana europea della gioventù e dalle constatazioni della presente relazione, rendendo più accessibile la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e garantendo che i responsabili politici prendano pienamente in considerazione le raccomandazioni provenienti dai giovani.

La Commissione svilupperà l’iniziativa riguardante la tessera «Youth on the Move» al fine di agevolare la mobilità dei giovani in Europa. Essa si attiverà e faciliterà il dialogo con tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati, attraverso i nuovi strumenti interattivi del Portale europeo per i giovani. Le politiche giovanili, inoltre, prenderanno in considerazione provvedimenti per promuovere il potenziale creativo e innovativo dei giovani nell’affrontare le sfide connesse a occupazione, occupabilità e inclusione (54).

Il programma Gioventù in azione e il futuro programma dell’UE rivolto alla gioventù e ad altri beneficiari svolgeranno un ruolo preminente a sostegno di queste iniziative.

6.   CONCLUSIONI

L’attuazione del primo ciclo triennale di lavori del quadro rinnovato, che copre il periodo 2010-2012, si è dimostrata un quadro di riferimento duraturo e flessibile per un’intera serie di azioni della Commissione, degli Stati membri e delle altri parti interessate. In virtù della sua prospettiva intersettoriale e universale, il quadro rinnovato è stato accolto con interesse e ha ispirato non solo gli Stati membri dell’UE, ma anche paesi terzi.

Il quadro rinnovato è servito da vettore per intessere legami tra vari campi d’azione, tra cui occupazione e imprenditorialità, istruzione e formazione e inclusione sociale, in modo da sviluppare soluzioni articolate a sostegno dei giovani. Questo approccio si è dimostrato adeguato ad esempio nella ricerca di risposte per affrontare i livelli attualmente elevati di disoccupazione giovanile e sostenere il numero crescente di giovani che non lavorano e non svolgono attività di istruzione o formazione. L’animazione socioeducativa ha contribuito allo sviluppo dei giovani e può fare ancora di più in tutti i settori d’intervento.

La partecipazione dei giovani alla vita democratica è fondamentale per le politiche giovanili. Approfondire e ampliare il dialogo con i giovani non solo aumenta la qualità e la legittimità delle politiche giovanili, ma eleva anche le aspettative nei confronti dell’UE e degli Stati membri. L’UE deve fare del suo meglio per incoraggiare i giovani dell’Unione a partecipare attivamente alla definizione del futuro dell’UE, specialmente per gli aspetti — come consultazioni e sondaggi di opinione hanno dimostrato uno dopo l’altro — che più li riguardano. In tale contesto le organizzazioni giovanili e l’animazione socioeducativa svolgono un ruolo chiave.

Al fine di potenziare il proprio contributo a Europa 2020, il secondo ciclo triennale di lavori del quadro rinnovato (2013-2015) dovrebbe in primo luogo occuparsi delle sfide che i giovani affrontano a seguito della crisi. Si dovrebbe continuare a porre l’accento su occupazione e imprenditorialità, migliorare l’accesso al lavoro e sviluppare le capacità innovative e creative dei giovani. Dovrebbe anche concentrarsi ulteriormente sull’inclusione sociale, la salute e il benessere.

L’attuale programma Gioventù in azione sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del quadro rinnovato. Il futuro programma dell’UE a favore dei giovani dovrebbe continuare a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.


(1)  GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

(2)  Per animazione socioeducativa si intende un ampio ventaglio di attività sociali, culturali, educative o politiche svolte da, con e per la gioventù. Si tratta di educazione «extrascolastica» e di attività ricreative organizzate da operatori e animatori socioeducativi professionisti o volontari. Si basa sull’apprendimento non formale e sulla partecipazione volontaria.

(3)  COM(2010) 477.

(4)  COM(2010) 682.

(5)  COM(2010) 758.

(6)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 9.

(7)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2.

(8)  COM(2011) 815.

(9)  COM(2012) 299.

(10)  COM(2011) 933.

(11)  Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

(12)  COM(2012) 173, SWD(2012) 98, SWD(2012) 99.

(13)  GU C 137 del 27.5.2010, pag. 1.

(14)  Doc. 11838/11.

(15)  GU C 327 del 4.12.2010, pag. 1.

(16)  Le attività comprese nei campi d’azione della strategia sono descritte più avanti nel documento di lavoro che accompagna la presente comunicazione.

(17)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(18)  GU C 372 del 20.12.2011; COM(2011) 567.

(19)  Cfr. anche il quadro di riferimento sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006).

(20)  Indagine Eurobarometro «Atteggiamenti dei datori di lavoro rispetto alle competenze».

(21)  COM(2012) 485 del 5.9.2012.

(22)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 14.

(23)  GU C 137 del 27.5.2010, pag. 1.

(24)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 27.

(25)  GU C 164 del 2.6.2011, pag. 1.

(26)  L’educazione all’imprenditorialità nella scuola in Europa, Commissione europea, 2012.

(27)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 1.

(28)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 57.

(29)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 51.

(30)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 45.

(31)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 47.

(32)  GU C 169 del 9.6.2011, pag. 1.

(33)  Youth on the Move — relazione analitica, fascia d’età 15-30.

(34)  http://europa.eu/youth.

(35)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

(36)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 75.

(37)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 69.

(38)  Raccomandazione del Consiglio del 20 novembre 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8).

(39)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(40)  GU C 326 del 3.12.2010; pag. 2; GU C 372 del 20.12.2011, pag. 19; GU C 169 del 15.6.2012, pag. 1.

(41)  Interarts, EACEA/2008/01.

(42)  Sharm-al-Sheikh (2010), Odessa (2011), Tbilisi (2012), Tunisi (2012).

(43)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 10.

(44)  Doc. 13707/12 ADD 1, pag. 86.

(45)  SEC(2011) 401 definitivo.

(46)  Studi riguardanti l’accesso dei giovani alla cultura (InterARTS, 2010) e la partecipazione giovanile alla vita democratica (London School of Economics, 2012).

(47)  «Accessing practices for using indicators in fields related to youth» (accesso alle pratiche per l’impiego di indicatori nei settori associati alla gioventù). Relazione finale per la Commissione europea, DG Istruzione e cultura (Ecorys, 2011).

(48)  Organizzata nel corso della presidenza spagnola.

(49)  GU C 169 del 15.6.2012, pag. 1.

(50)  Questi quattro paesi terzi hanno risposto all’invito a presentare relazioni nazionali sulla gioventù su base volontaria inoltrato dalla Commissione ai paesi candidati all’adesione all’UE e ai paesi EFTA. Il Belgio ha inviato contributi separati per ciascuna delle tre comunità linguistiche.

(51)  Entro la fine del 2012 la Commissione intende proporre una raccomandazione del Consiglio a proposito delle linee guida per stabilire garanzie per la gioventù.

(52)  130 000 stage nel 2012 in altri paesi dell’UE per studenti universitari e dell’istruzione professionale.

(53)  Opportunità per 10 000 giovani attraverso il servizio volontario europeo.

(54)  Conclusioni del Consiglio sulla promozione delle potenzialità di creatività e d’innovazione dei giovani, GU C 169 del 15.6.2012, pag. 1.


Commissione europea

20.12.2012   

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dollari di Hong Kong

10,3092

NZD

dollari neozelandesi

1,5889

SGD

dollari di Singapore

1,6212

KRW

won sudcoreani

1 426,11

ZAR

rand sudafricani

11,2696

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2902

HRK

kuna croata

7,5355

IDR

rupia indonesiana

12 836,19

MYR

ringgit malese

4,0618

PHP

peso filippino

54,493

RUB

rublo russo

40,7900

THB

baht thailandese

40,717

BRL

real brasiliano

2,7678

MXN

peso messicano

16,8993

INR

rupia indiana

72,5690


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/18


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2012/C 394/05

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 50564:2011

Apparecchi elettrici per uso domestico — Misura del consumo di energia in stato di attesa

IEC 62301:2011 (Modificata)

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

Le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/20


Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione del regolamento della Commissione (CE) n. 640/2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2012/C 394/06

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 60034-2-1:2007

Macchine elettriche rotanti — Parte 2: Metodi normalizzati per la determinazione, mediante prove, delle perdite e del rendimento (escluse le macchine per veicoli di trazione)

IEC 60034-2-1:2007

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Cenelec

EN 60034-30:2009

Macchine elettriche rotanti — Parte 30: Classi di rendimento dei motori asincroni trifase con rotore a gabbia ad una sola velocità (Codice IE)

IEC 60034-30:2008

Questa è la prima pubblicazione

 

 

Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi.

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

Le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/22


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11)

2012/C 394/07

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

POLONIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

POLONIA–FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1)

Bezledy–Bagrationowsk

2)

Braniewo–Mamonowo (ferrovia)

3)

Głomno–Bagrationowsk (ferrovia)

4)

Gołdap–Gusiew

5)

Gronowo–Mamonowo

6)

Grzechotki–Mamonowo II

7)

Skandawa–Żeleznodorożnyj (ferrovia)

POLONIA–BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1)

Białowieża–Piererow

2)

Bobrowniki–Bierestowica

3)

Czeremcha–Wysokolitowsk (ferrovia)

4)

Kukuryki–Kozłowiczy

5)

Kuźnica–Bruzgi

6)

Kuźnica–Grodno (ferrovia)

7)

Połowce–Pieszczatka

8)

Rudawka–Lesnaja (fiume)

9)

Siemianówka–Swisłocz (ferrovia)

10)

Sławatycze–Domaczewo

11)

Terespol–Brześć

12)

Terespol–Brześć (ferrovia)

13)

Zubki–Bierestowica (ferrovia)

POLONIA–UCRAINA

Frontiere terrestri

1)

Dorohusk–Jagodzin

2)

Dorohusk–Jagodzin (ferrovia)

3)

Hrebenne–Rawa Ruska

4)

Hrebenne–Rawa Ruska (ferrovia)

5)

Hrubieszów–Włodzimierz Wołyński (ferrovia)

6)

Korczowa–Krakowiec

7)

Krościenko–Chyrow (ferrovia)

8)

Krościenko–Smolnica

9)

Medyka–Szeginie

10)

Przemyśl–Mościska (ferrovia)

11)

Werchrata–Rawa Ruska (ferrovia)

12)

Zosin–Ustiług

Frontiere marittime

1)

Darłowo

2)

Dziwnów

3)

Elbląg

4)

Frombork

5)

Gdańsk–Górki Zachodnie

6)

Gdańsk–Port

7)

Gdynia

8)

Hel

9)

Jastarnia

10)

Kołobrzeg

11)

Łeba

12)

Mrzeżyno

13)

Nowe Warpno

14)

Świnoujście

15)

Szczecin

16)

Trzebież

17)

Ustka

18)

Władysławowo

Frontiere aeree

1)

Bydgoszcz

2)

Gdańsk–Rębiechowo

3)

Jelenia Góra

4)

Katowice–Pyrzowice

5)

Kielce–Masłów

6)

Kraków–Balice

7)

Łódź–Lublinek

8)

Mielec

9)

Poznań–Ławica

10)

Rzeszów–Jasionka

11)

Świdnik

12)

Szczecin–Goleniów

13)

Mazury

14)

Warszawa–Babice

15)

Warszawa–Modlin

16)

Warszawa–Okęcie

17)

Wrocław–Strachowice

18)

Zielona Góra–Babimost

19)

Zielona Góra–Przylep


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/25


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 394/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

30.11.2012

Durata

30.11.2012-31.12.2012

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

SRX/07D.

Specie

Razze (rajiformes)

Zona

Acque UE della zona VIId

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS80TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/25


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 394/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

19.8.2012

Durata

19.8.2012-31.12.2012

Stato membro

Regno Unito

Stock o gruppo di stock

WHG/56-14

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

Zona VI; acque UE ed internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS79TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 394/10

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

26.11.2012

Durata

26.11.2012-31.12.2012

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS77TQ44


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 394/11

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

29.11.2012

Durata

29.11.2012-31.12.2012

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

HKE/2AC4-C.

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS78TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/27


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti gli obblighi costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

2012/C 394/12

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

132/2007

26.10.2007

10.4.2008

GU L 100, pag. 1

Supplemento SEE n. 19, pag. 1

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Regolamento (CE) n. 1962/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, in applicazione dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea

Direttiva 2006/80/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua determinate direttive in materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/83/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 2002/4/CE relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/97/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua la direttiva 94/45/CE del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 95/57/CE e 2001/109/CE in materia di statistiche, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Decisione 2006/800/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria

Decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania

Decisione 2006/924/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE

Decisione 2006/926/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Decisione 2007/13/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adatta la decisione 2002/459/CE per quanto riguarda le aggiunte da effettuare nell’elenco delle unità della rete informatizzata Traces in esito all’adesione della Bulgaria e della Romania

Decisione 2007/16/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania

Decisione 2007/17/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE

Decisione 2007/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE

Decisione 2007/19/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di piani di emergenza per il controllo della peste suina classica a norma della direttiva 2001/89/CE

Decisione 2007/24/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle

Decisione 2007/69/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole

Decisione 2007/136/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

Decisione 2007/228/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

Decisione 2007/329/CE della Commissione, del 2 maggio 2007, che, in seguito all’adesione della Bulgaria, fissa misure transitorie in deroga alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione di sementi di Helianthus annus appartenenti a varietà che non sono state ritenute resistenti alle Orobanche spp.

9.11.2011

150/2007

7.12.2007

8.5.2008

GU L 124, pag. 6

Supplemento SEE n. 26, pag. 6

Decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l’allegato VII, appendice B, dell’atto di adesione del 2005 in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Romania

Decisione 2007/26/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dell'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione a taluni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

Decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2007/29/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007

Decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania

Decisione 2007/31/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2007/213/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2007/264/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria

Decisione 2007/398/CE della Commissione, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

9.11.2011

56/2008

25.4.2008

21.8.2008

GU L 223, pag. 54

Supplemento SEE n. 52, pag. 27

Regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.1.2012

65/2009

29.5.2009

3.9.2009

GU L 232, pag. 21

Supplemento SEE n. 47, pag. 22

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

1.11.2012

147/2009

4.12.2009

11.3.2010

GU L 62, pag. 45

Supplemento SEE n. 12, pag. 44

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

1.11.2012

149/2009

4.12.2009

11.3.2010

GU L 62, pag. 49

Supplemento SEE n. 12, pag. 48

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

1.1.2012

35/2010

12.3.2010

10.6.2010

GU L 143, pag. 30

Supplemento SEE n. 30, pag. 38

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

1.1.2012

50/2010

30.4.2010

15.7.2010

GU L 181, pag. 18

Supplemento SEE n. 37, pag. 23

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

1.2.2012

54/2010

30.4.2010

15.7.2010

GU L 181, pag. 22

Supplemento SEE n. 37, pag. 29

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

1.11.2012

85/2010

2.7.2010

21.10.2010

GU L 277, pag. 39

Supplemento SEE n. 59, pag. 7

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

1.1.2012

119/2010

10.11.2010

3.3.2011

GU L 58, pag. 76

Supplemento SEE n. 12, pag. 18

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

1.11.2012

120/2010

10.11.2010

3.3.2011

GU L 58, pag. 77

Supplemento SEE n. 12, pag. 20

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (testo rifuso)

Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari

1.11.2012

40/2011

1.4.2011

30.6.2011

GU L 171, pag. 41

Supplemento SEE n. 37, pag. 48

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE

1.5.2012

67/2011

1.7.2011

6.10.2011

GU L 262, pag. 21

Supplemento SEE n. 54, pag. 27

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia

Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

1.11.2012

76/2011

1.7.2011

6.10.2011

GU L 262, pag. 33

Supplemento SEE n. 54, pag. 46

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza

Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari

Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale

Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti

Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia

Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia

Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009

Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico

Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente

Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri

Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza

Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.6.2012

83/2011

1.7.2011

6.10.2011

GU L 262, pag. 54

Supplemento SEE n. 54, pag. 68

Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

1.11.2012

85/2011

1.7.2011

6.10.2011

GU L 262, pag. 57

Supplemento SEE n. 54, pag. 71

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

1.11.2012

97/2011

30.9.2011

1.12.2011

GU L 318, pag. 35

Supplemento SEE n. 65, pag. 7

Decisione 2010/425/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri

1.5.2012

121/2011

21.10.2011

22.12.2011

GU L 341, pag. 86

Supplemento SEE n. 70, pag. 22

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

1.11.2012

133/2011

2.12.2011

15.3.2012

GU L 76, pag. 17

Supplemento SEE n. 15, pag. 21

Decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI

Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Decisione n. S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all’articolo 1, lettera v bis ), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009

Decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso

1.6.2012

161/2011

2.12.2011

15.3.2012

GU L 76, pag. 48

Supplemento SEE n. 15, pag. 54

Decisione 2010/485/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.9.2012

18/2012

10.2.2012

21.6.2012

GU L 161, pag. 24

Supplemento SEE n. 34, pag. 29

Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

1.6.2012

19/2012

10.2.2012

21.6.2012

GU L 161, pag. 25

Supplemento SEE n. 34, pag. 30

Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza

1.11.2012

28/2012

10.2.2012

21.6.2012

GU L 161, pag. 34

Supplemento SEE n. 34, pag. 40

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata)

1.5.2012

29/2012

10.2.2012

21.6.2012

GU L 161, pag. 36

Supplemento SEE n. 34, pag. 43

Decisione 2010/728/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

1.5.2012

32/2012

10.2.2012

21.6.2012

GU L 161, pag. 39

Supplemento SEE n. 34, pag. 46

Decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea

1.9.2012

60/2012

30.3.2012

2.8.2012

GU L 207, pag. 40

Supplemento SEE n. 43, pag. 48

Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

1.8.2012

92/2012

30.4.2012

13.9.2012

GU L 248, pag. 30

Supplemento SEE n. 50, pag. 35

Decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1.6.2012

93/2012

30.4.2012

13.9.2012

GU L 248, pag. 31

Supplemento SEE n. 50, pag. 36

Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1.6.2012


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/36


Invito a presentare candidature 2013

Programma d'azione comunitario in materia di Sanità pubblica (2008-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 394/13

Oggi è stato lanciato l'invito a presentare le candidature per il progetto «Salute — 2013» nell’ambito del programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013) (1)

Quest'invito consiste delle seguenti parti:

un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in forma di progetti,

un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in forma di conferenze,

un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario per il funzionamento di enti non governativi e reti specializzate (sovvenzioni di funzionamento),

un invito agli Stati Membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte.

Il termine per la presentazione delle proposte relative ad ogni invito è il 22 marzo 2013.

Tutte le informazioni riguardanti la selezione, l'assegnazione e altri criteri relativi ai contributi finanziari per le iniziative di questo programma, compresa la decisione della Commissione del 28 novembre 2012 sull'adozione del piano di lavoro del 2013 per l'applicazione del secondo programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2008-2013), sono disponibili consultando il sito internet dell'Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/eahc


(1)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che stabilisce il secondo programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/37


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/2012

MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione

Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei

Sistema di sostegno «automatico» 2013

2012/C 394/14

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Uno degli obiettivi del programma è favorire e sostenere una maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato, per ulteriori reinvestimenti in nuovi film europei non nazionali.

Il sistema mira altresì a promuovere lo sviluppo di collegamenti tra i settori della produzione e della distribuzione aumentando così la quota di mercato dei film europei e la concorrenzialità delle società europee.

La proposta della Commissione relativa al programma «Creative Europe» non è ancora stata adottata dal legislatore europeo. L’Agenzia ha tuttavia deciso di pubblicare il presente invito a presentare proposte per consentire una rapida attuazione del programma dopo l’adozione da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto dette proposte.

Il presente invito a presentare proposte non è legalmente vincolante per l’Agenzia. Può infatti essere annullato e potranno essere pubblicati altri inviti a presentare proposte di diversa natura e con scadenze di presentazione adeguate.

Più in generale, l’attuazione del presente invito è subordinata al rispetto della seguente condizione:

adozione del programma di lavoro del programma «Creative Europe» in seguito a consultazione del relativo comitato responsabile.

2.   Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione cinematografica di opere europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione del Consiglio.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 Stati membri dell’Unione europea,

i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia,

Bosnia ed Erzegovina (a condizione che portino a termine il processo di negoziato e formalizzino la partecipazione di questo paese al programma MEDIA).

3.   Azioni ammissibili

Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi:

la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi a pagamento venduti per film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma durante l’anno di riferimento (2012), fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi.

Le proiezioni di gruppi e club in cui non è imposto un prezzo del biglietto individuale non saranno prese in considerazione. Tutti gli ingressi dovrebbero essere inclusi nei rispettivi sistemi di comunicazione e verifica che ne permettono la certificazione da parte dell’Autorità nazionale. L’EACEA si riserva il diritto di rifiutare le domande nel caso in cui non ritenga soddisfatti tutti i requisiti.

il reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere reinvestito in 3 moduli (3 tipi di azione) entro il 1o ottobre 2014, vale a dire:

1.

la coproduzione di film europei non nazionali;

2.

l’acquisizione dei diritti di distribuzione, ad esempio attraverso garanzie minime, di film europei non nazionali; e/o

3.

le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per film europei non nazionali.

Perché il film sia ammissibile, il primo diritto di autore (copyright) non deve essere stato rilasciato prima del 2009.

Azione di tipo 1 e 2

La durata massima delle azioni è di 30 mesi, dal 1o ottobre 2013 al 1o aprile 2016.

Azione di tipo 3

La durata massima delle azioni è di 42 mesi, dal 1o aprile2013 al 1o ottobre 2016.

Le domande di reinvestimento devono essere inviate all’Agenzia entro i termini di scadenza riportati nella tabella.

Modulo

Date del progetto

Termine per presentare il progetto di reinvestimento

Periodo di ammissibilità delle spese

1.

Coproduzione

Il contratto di coproduzione può essere stipulato a partire dal 1o ottobre 2013

Entro 3 mesi dalla stipula del contratto di coproduzione e non oltre il 1o ottobre 2014

Dal 1o ottobre 2013 al 1o aprile 2016

2.

Garanzia minima

Il contratto/la licenza di distribuzione può essere stipulato/a a partire dal 1o ottobre 2013

Entro 3 mesi dalla stipula del contratto/accordo di licenza di distribuzione (Deal Memo e contratto integrale/Long Form Agreement sono ammessi) e non oltre il 1o ottobre 2014

Dal 1o ottobre 2013 al 1o aprile 2016

3.

Spese di promozione e di pubblicità

La proiezione del film nelle sale di prima visione nel territorio può avvenire a partire dal 1o ottobre 2013 e non oltre il 1o ottobre 2015

Entro il giorno della proiezione del film in prima visione nel territorio e non oltre il 1o ottobre 2014

Dal 1o aprile 2013 al 1o ottobre 2016

4.   Criteri di attribuzione

Un fondo potenziale sarà attribuito alle società di distribuzione europee ammissibili in base agli ingressi totalizzati dai film europei non nazionali distribuiti dal richiedente nell’anno di riferimento (2012).

Il Fondo potenziale sarà calcolato sulla base di un importo fisso per ciascuna voce finanziabile. Qualora, nell’ambito del presente invito a presentare proposte, l’importo dei fondi generati dovesse eccedere i 20 Mio EUR, ciascun fondo potenziale verrà ridotto in proporzione.Tale riduzione non avrà l’effetto di portare l’ammontare del fondo potenziale al di sotto della soglia minima di disponibilità indicata nelle Linee guida.

Il sostegno avverrà sotto forma di un fondo potenziale (il «fondo») a disposizione di distributori per ulteriori investimenti in recenti film europei non nazionali.

Il fondo può essere reinvestito:

1.

nella produzione di nuovi film europei non nazionali (ossia film non ancora completati alla data di presentazione della domanda di reinvestimento);

2.

per soddisfare le garanzie minime di distribuzione relative a film europei non nazionali recenti;

3.

per coprire le spese di distribuzione, vale a dire di promozione e di pubblicità per film europei non nazionali recenti.

5.   Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è pari a 20 442 675 EUR.

Il contributo finanziario assegnato avviene sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 40 %, il 50 % o il 60 % del totale dei costi ammissibilia seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione (vedere gli Orientamenti). Non è previsto un importo massimo.

L’Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.

6.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le proposte per la «generazione» di un fondo potenziale vanno inviate entro il 30 aprile 2013 (fa fede la data del timbro postale).

Le proposte per il «reinvestimento» del fondo potenziale vanno inviate entro i termini di scadenza indicati per ogni modulo riportati nella tabella di cui sopra e comunque non oltre il 1o ottobre 2014 (fa fede la data del timbro postale).

Le proposte devono essere inviate al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

MEDIA Programme — BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante i moduli di domanda ufficiali, debitamente firmati dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente.

Il fascicolo della domanda contenente tutti i moduli di domanda e gli allegati, come specificato nelle linee guida, deve indicare chiaramente quanto segue:

MEDIA programme — Distribution EACEA/25/12 — Automatic cinema

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7.   Informazioni complete

Il testo integrale delle linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm

Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti.


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/40


BANDO DI CONCORSO GENERALE

2012/C 394/15

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale:

EPSO/AST/125/12 — Assistenti (AST 3) nei seguenti settori:

1.

Audit

2.

Finanza/Contabilità

3.

Economia/Statistica

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 394 A del 20 dicembre 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/41


BANDO DI CONCORSI GENERALI

2012/C 394/16

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

OHIM/AD/01/12 — Amministratori (AD 6),

e

OHIM/AST/02/12 — Assistenti (AST 3) nel settore della proprietà intellettuale,

EPSO/AST/126/12 — Assistenti (AST 3), campo della ricerca nei seguenti settori:

1)

Biologia, scienze della vita e della salute

2)

Chimica

3)

Fisica e scienze dei materiali

4)

Ricerca nucleare

5)

Ingegneria civile e meccanica

6)

Ingegneria elettrica ed elettronica

I bandi di concorso sono pubblicati in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 394 A del 20 dicembre 2012.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 394/42


DECISIONE N. 853

del 12 ottobre 2012

che avvia una procedura per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio greggio e gas naturale — risorse naturali del sottosuolo quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della legge sulle risorse del sottosuolo — nel «Block 1-22 Teres», ubicato nella zona economica esclusiva della Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, e che annuncia che l’autorizzazione viene concessa sulla base di una procedura di gara

2012/C 394/17

REPUBBLICA DI BULGARIA

CONSIGLIO DEI MINISTRI

A norma degli articoli 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 2, punto 8, 42, paragrafo 1, punto 1 e 44, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo e degli articoli 4, paragrafo 1, punto 1 e 16, del regolamento che disciplina le procedure di offerta e di gara per la concessione di un'autorizzazione di prospezione e/o ricerca e di produzione di risorse naturali del sottosuolo, quali definite dalla legge sulle risorse del sottosuolo, adottata con risoluzione del Consiglio dei ministri n. 231 del 2010,

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DECISO QUANTO SEGUE:

1.

Viene avviata una procedura per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio greggio e gas naturale nel — nel «Block 1-22 Teres», ubicato nella zona economica esclusiva della Repubblica di Bulgaria nel Mar Nero, avente una superficie di 4 032 km2 e definita dalle coordinate da 1 a 7 quali specificate nell’allegato.

2.

L’autorizzazione di cui al punto 1 viene concessa sulla base di una procedura di gara che non richiede la presenza degli offerenti.

3.

La durata della validità della concessione alla prospezione e all’esplorazione è fissata in 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo contratto, con diritto di proroga ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo.

4.

Il termine per l’acquisto della documentazione relativa alla gara scade alle ore 17.00 del 120o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara scade alle ore 17.00 del 140o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.

Il termine per il deposito delle offerte, conformemente alla documentazione di gara, scade alle ore 17.00 del 155o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.

Il prezzo stabilito per la documentazione relativa alla gara è di 10 000 BGN. La documentazione per l’offerta è in vendita presso il Ministero dell’economia, dell’energia e del turismo (ufficio 902), Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria, entro i termini specificati al punto 4.

7.1.

L’importo specificato al punto 7 può essere versato sul conto corrente del Ministero dell’economia, dell’energia e del turismo:

 

codice BIC della Banca nazionale di Bulgaria per il pagamento in valuta bulgara (BNG) — BNBGBGSD,

 

codice SWIFT della Banca nazionale di Bulgaria per il pagamento in valuta straniera — BNBGBGSF,

 

IBAN — BG79 BNBG 9661 3000 1026 01,

 

BNB (Banca nazionale di Bulgaria) — sede.

7.2.

L’ordine di pagamento deve recare la seguente menzione: За конкурсни книжа за площ «Блок 1—22 Терес», закупувани в полза на кандидата (nome del candidato obbligatorio) (Acquisizione dei documenti per la gara relativa al «Block 1-22 Teres», per conto di […]).

7.3.

La persona che prende in consegna la documentazione della gara firma per conto del candidato una dichiarazione con cui si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni in essa contenute.

8.

I candidati che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della legge sulle risorse del sottosuolo.

9.

Come previsto dalla documentazione di gara, le offerte dei candidati sono valutate sulla base dei programmi di lavoro proposti, delle misure previste per la tutela dell’ambiente, dei bonus e delle capacità amministrative e finanziarie.

10.

L’importo da depositare per partecipare alla gara è fissato a 15 000 BGN e deve essere versato entro i termini di cui al punto 5 sul conto corrente del Ministero dell’economia, dell’energia e del turismo:

 

codice BIC della Banca nazionale di Bulgaria per il pagamento in valuta bulgara (BNG) — BNBGBGSD,

 

codice SWIFT della Banca nazionale di Bulgaria per il pagamento in valuta straniera — BNBGBGSF,

 

IBAN — BG17 BNBG 9661 3300 1026 01,

 

BNB (Banca nazionale di Bulgaria) — sede.

11.

Le cauzioni versate dai candidati non ammessi alla gara sono restituite entro 14 giorni dalla data in cui la decisione viene notificata agli stessi.

12.

La cauzione versata dal vincitore della gara è rimborsata entro 14 giorni dalla firma del contratto; la cauzione versata dagli altri candidati è restituita entro 14 giorni dalla data di pubblicazione, nella «Gazzetta statale», della decisione del Consiglio dei ministri di concedere l’autorizzazione ai fini della prospezione e dell’esplorazione.

13.

Le domande di partecipazione alla gara e le relative offerte sono presentate alla cancelleria del Ministero dell’economia, dell’energia e del turismo, Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria, conformemente all’articolo 46 della legge sulle risorse del sottosuolo.

14.

Le offerte dei candidati devono soddisfare le condizioni e i requisiti indicati nella documentazione di gara.

15.

La gara ha luogo anche qualora sia ammesso a partecipare un solo candidato.

16.

Il Ministero dell’economia, dell’energia e del turismo è autorizzato a:

16.1.

inviare il testo della presente decisione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

16.2.

organizzare e condurre la procedura di gara.

17.

La presente decisione è pubblicata nella «Gazzetta statale» e sul sito web del Consiglio dei ministri.

18.

I ricorsi contro la presente decisione possono essere presentati alla Corte amministrativa suprema entro 14 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il primo ministro

Boyko BORISOV

Primo segretario del Consiglio dei ministri

Rosen ZHELYAZKOV


ALLEGATO

ELENCO DELLE COORDINATE DEI PUNTI DI CONFINE DEL «BLOCK 1-22 TERES»

Sistema di coordinate WGS 84

N.

Longitudine

(° ′ ″)

Latitudine

(° ′ ″)

1.

29° 07′ 28.85″

42° 48′ 47.00″

2.

30° 34′ 10.00″

42° 48′ 03.00″

3.

29° 58′ 30.00″

42° 33′ 27.00″

4.

29° 49′ 36.00″

42° 29′ 24.00″

5.

29° 34′ 20.00″

42° 26′ 24.00″

6.

29° 20′ 45.00″

42° 14′ 28.00″

7.

29° 07′ 32.31″

42° 11′ 22.71″