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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.CE2012.377.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 10 maggio 2011 |
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2012/C 377E/01 |
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Mercoledì 11 maggio 2011 |
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2012/C 377E/02 |
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2012/C 377E/03 |
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2012/C 377E/04 |
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2012/C 377E/05 |
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2012/C 377E/06 |
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2012/C 377E/07 |
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2012/C 377E/08 |
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Giovedì 12 maggio 2011 |
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2012/C 377E/09 |
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2012/C 377E/10 |
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2012/C 377E/11 |
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2012/C 377E/12 |
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2012/C 377E/13 |
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2012/C 377E/14 |
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2012/C 377E/15 |
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2012/C 377E/16 |
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2012/C 377E/17 |
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2012/C 377E/18 |
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2012/C 377E/19 |
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2012/C 377E/20 |
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2012/C 377E/21 |
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2012/C 377E/22 |
Azerbaigian |
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2012/C 377E/23 |
Bielorussia |
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2012/C 377E/24 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 10 maggio 2011 |
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2012/C 377E/25 |
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2012/C 377E/26 |
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2012/C 377E/27 |
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Mercoledì 11 maggio 2011 |
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2012/C 377E/28 |
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2012/C 377E/29 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐. Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 10 al 12 maggio 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 227 E del 2.8.2011. TESTI APPROVATI
Martedì 10 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/1 |
Martedì 10 maggio 2011
Congelamento e divulgazione del patrimonio dei debitori nei contenziosi transfrontalieri
P7_TA(2011)0193
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante raccomandazioni alla Commissione sulle misure transitorie proposte relative al congelamento e alla trasparenza degli attivi patrimoniali dei debitori nei casi transfrontalieri (2009/2169(INI))
2012/C 377 E/01
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul Libro verde "Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari" (1), |
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vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (2), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma" (3), |
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visto il Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014 - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4), adottato dal Consiglio europeo il 10 dicembre 2009 (5) e in particolare il punto 3.4.2, |
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visti l'articolo 42 e 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0147/2011), |
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A. |
considerando che lo strumento più importante dell'Unione nel promuovere la crescita all'indomani della crisi finanziaria è il suo mercato interno; che è indispensabile che i milioni di imprese e cittadini che utilizzano il mercato interno ed esercitano il diritto di vivere, lavorare e viaggiare in tutta l'Unione europea dispongano di mezzi di ricorso efficaci qualora intendano agire contro un altro cittadino o un'impresa, |
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B. |
considerando che il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia possono diventare realtà per i cittadini e le imprese solo quando il diritto dell'Unione in materia di giustizia civile è applicato in modo efficace, dalla fase del recepimento e della sensibilizzazione all'applicazione ed esecuzione, |
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C. |
considerando che l'attuale livello di effettivo recupero transfrontaliero di crediti è notevolmente basso, sia per quanto riguarda gli attivi patrimoniali delle persone fisiche sia quelli delle imprese; considerando che tale situazione scoraggia gli scambi transfrontalieri, lancia un segnale di impunità ai debitori inadempienti e ostacola i risultati economici dell'Unione, |
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D. |
considerando che il costo del recupero transfrontaliero dei crediti è attualmente proibitivo per i creditori nei casi in cui un debitore ha attivi patrimoniali in più Stati membri; considerando che è giunto il momento di semplificare e accelerare queste procedure di riscossione, |
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E. |
considerando che simili costi proibitivi hanno un impatto negativo sulla diffusione dei mutui transfrontalieri e perfino sulle transazioni commerciali transfrontaliere, in quanto costituiscono la maggior barriera al pieno funzionamento del mercato interno, |
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F. |
considerando che l'applicazione transfrontaliera deve costituire una priorità nel mercato interno e che il giudice deve essere in grado di intervenire rapidamente per congelare il patrimonio del debitore o del presunto patrimonio del debitore; considerando che in assenza di siffatte misure, i commercianti senza scrupoli e altri debitori che cercano deliberatamente di sottrarsi alle proprie responsabilità possono trasferire i loro beni sotto un'altra giurisdizione, costringendo i cittadini e le piccole imprese che hanno già ottenuto una sentenza a rivolgersi al giudice di un altro Stato membro nel tentativo di recuperare le attività, |
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G. |
considerando che è necessaria un'ordinanza di divulgazione delle informazioni relative al patrimonio, viste le difficoltà pratiche che i creditori devono fronteggiare nell'accedere a informazioni relative ai debitori da fonti pubbliche o private in un contesto transfrontaliero, |
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H. |
considerando che l'azione legislativa richiesta dalla presente risoluzione dovrebbe basarsi su valutazioni particolareggiate dell'impatto, come richiesto dal Parlamento, |
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I. |
considerando che dovrebbero essere disponibili informazioni dettagliate sulle procedure di esecuzione dei crediti in ciascuno Stato membro attraverso il portale europeo "Giustizia elettronica"; considerando che la cooperazione tra le autorità esecutive degli Stati membri dovrebbe essere intensificata per poter velocizzare la riscossione dei crediti, |
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J. |
considerando che gli strumenti proposti devono completare la normativa e le iniziative dell'Unione esistenti, in particolare la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (6), il regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7), il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (8), e il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (9) e il portale europeo "Giustizia elettronica", |
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K. |
considerando che gli strumenti dovrebbero essere semplici e dovrebbero evitare ritardi e spese inutili; che essi devono essere disponibili, se del caso, unilateralmente con un "effetto a sorpresa"; che i diritti dei debitori e dei presunti debitori dovrebbero essere tutelati in modo corrispondente per evitare qualsiasi abuso delle misure richieste, |
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1. |
chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposte legislative su misure relative al congelamento e alla trasparenza degli attivi patrimoniali dei debitori nei casi transfrontalieri, seguendo le raccomandazioni dettagliate di cui in appresso; |
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2. |
conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini; |
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3. |
ritiene che la proposta richiesta non comporti incidenze finanziarie per il bilancio dell'Unione; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato, alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 655.
(2) GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 7.
(3) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(4) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(5) Conclusioni del Consiglio europeo – 10 e 11 dicembre 2009 – EUCO 6/09.
(6) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
(7) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
Martedì 10 maggio 2011
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 (sulla forma e la natura dello strumento da adottare)
Il Parlamento europeo richiede gli strumenti seguenti: un ordine europeo di conservazione del patrimonio (OECP) e un ordine europeo di divulgazione del patrimonio (OEDP). L'azione dell'Unione dovrebbe assumere la forma del regolamento. Entrambi gli strumenti dovrebbero essere mezzi di ricorso a sé stanti aggiuntivi a quelli disponibili in base al diritto nazionale. Essi dovrebbero applicarsi soltanto in caso di contenziosi transfrontalieri.
Raccomandazione 2 (sulla competenza giurisdizionale a emettere un tale ordine)
Il Parlamento europeo ritiene che gli strumenti richiesti debbano contenere norme uniformi in materia di competenza giurisdizionale che precisino i tribunali nazionali competenti ad emetterli. Tali norme uniformi dovrebbero tener conto del fatto che il tribunale competente per il merito a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 (1) è generalmente nella migliore posizione per gestire tali ordini. Esse devono altresì tener conto della fase raggiunta nella causa principale nel corso della quale l'ordine è richiesto.
Raccomandazione 3 (sulla competenza giurisdizionale a conoscere ricorsi agli ordini)
Il Parlamento europeo ritiene che il tribunale che abbia emesso l'OECP o l'OEDP debba avere la competenza esclusiva a conoscere i ricorsi all'ordine qualora tali ricorsi riguardino gli effetti a livello dell'Unione europea di tale ordine. Qualora il ricorso riguardi l'efficacia di un ordine in uno specifico Stato membro diverso da quello del giudice che ha avviato il procedimento, tale regola potrebbe essere mitigata, al fine di tutelare i debitori, i presunti debitori e i terzi, attraverso l'attribuzione della competenza anche ai giudici dello Stato membro in cui si trova il patrimonio. I motivi di ricorso agli ordini dovrebbero essere elencati in modo esauriente negli strumenti richiesti.
Raccomandazione 4 (sul formulario standard per la richiesta degli ordini e sulla comunicazione di informazioni)
Il Parlamento europeo ritiene che entrambi gli ordini debbano essere richiedibili attraverso un formulario standard multilingue anche mediante il portale europeo "Giustizia elettronica". Il formulario dovrebbe essere il più semplice possibile. Anche la comunicazione dovrebbe essere standardizzata per quanto riguarda l'esecuzione degli ordini (ad esempio nel caso dell'OECP: la risposta della banca all'autorità competente per l’esecuzione in merito all'esito positivo del sequestro conservativo, la notifica al debitore, ecc.).
Raccomandazione 5 (sulla comunicazione)
La Commissione dovrebbe essere tenuta a riferire sull'attuazione degli strumenti richiesti e, in particolare, sulla loro utilizzazione.
Raccomandazione 6 (sulla fase della causa principale in cui può essere richiesto un tale ordine)
Il Parlamento europeo reputa essenziale la possibilità di ottenere un OECP a titolo unilaterale, cioè senza notifica preliminare alla parte il cui patrimonio è oggetto del provvedimento. L'ordine dovrebbe essere disponibile anteriormente, durante e successivamente alla causa principale.
Raccomandazione 7 (sulla causa intentata dal creditore)
Il Parlamento europeo ritiene che la concessione di un OECP da parte di un giudice nazionale debba essere discrezionale. Inoltre, l'onere della prova dovrebbe gravare sull'attore, che dovrebbe fornire una giustificazione prima facie (fumus boni iuris) e dimostrare il carattere di urgenza (periculum in mora). Tali criteri dovrebbero essere valutati dai tribunali nazionali sulla base della giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.
Raccomandazione 8 (sulla quantità minima di informazioni necessarie per emettere un OECP)
Il Parlamento europeo ritiene che debbano essere sufficienti informazioni precise relative al debitore o al presunto debitore, invece degli effettivi numeri di conto bancario. Tali informazioni dovrebbe essere sufficienti per evitare confusione nel caso di omonimia.
Raccomandazione 9 (sull'esecutività di un tale ordine)
Se l'ordine è stato ottenuto prima di una sentenza che attesti il debito, come avviene nella maggior parte dei casi, esso dovrebbe essere esecutivo in tutta l'Unione europea soggetto alle necessarie misure minime intermedie. Invece, se l'ordine è stato ottenuto dopo una sentenza che attesti il debito, esso dovrebbe essere esecutivo in tutta l'Unione europea senza la necessità di applicare misure intermedie.
Raccomandazione 10 (sugli effetti di un tale ordine)
Il Parlamento europeo ritiene che l'effetto dell'OECP debba limitarsi al sequestro conservativo dei depositi bancari e al congelamento temporaneo dei depositi bancari senza concedere al creditore qualsiasi titolo di proprietà sul patrimonio. Occorre approfondire la questione di stabilire se l'ordine potrebbe riguardare altri tipi di attivi patrimoniali, quali la proprietà immobiliare o gli attivi futuri (un credito in procinto di essere saldato o un'eredità).
L'OECP non dovrebbe interessare più conti bancari del necessario e dovrebbe limitarsi all'importo del debito più le eventuali spese legali e interessi. Per il tribunale che avvia il procedimento deve essere possibile stabilire, caso per caso, un limite temporale per l'ordine mediante una valutazione di merito.
Raccomandazione 11 (sul trattamento degli OECP)
Il Parlamento europeo, pur rimanendo aperto a tutte le alternative, preferirebbe il ricorso a un sistema di trasmissione elettronica che colleghi il tribunale che emette l'ordine con la banca presso la quale sono custoditi i conti e che sia accessibile attraverso il portale europeo "Giustizia elettronica".
Il Parlamento europeo ritiene che l'OECP debba imporre alle banche l'obbligo di dare immediatamente esecuzione all'ordine (cioè entro termini rigorosamente definiti) e un'ulteriore obbligo di informare l'autorità competente per l'esecuzione dell'esito positivo o negativo di qualsiasi sequestro conservativo. Questa procedura dovrebbe essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Il Parlamento europeo esorta vivamente la Commissione a elaborare lo strumento richiesto in maniera da limitare al massimo i costi connessi con il suo utilizzo. Viste le sostanziali differenze nei costi dei sequestri conservativi bancari tra Stati membri, occorre valutare se lo strumento richiesto deve avere come obiettivo un'armonizzazione di tali costi o se deve lasciare agli Stati membri la decisione inerente alla loro entità. In ogni caso, tali costi non dovrebbero superare un massimale previsto nel regolamento, dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori, dovrebbero riflettere gli effettivi costi sostenuti e dovrebbero tener conto della creazione di un'Area unica dei pagamenti in euro e il fatto che tali procedure devono essere il più possibile standardizzate.
Il Parlamento europeo chiede che si esamini in modo dettagliato la questione di stabilire chi dovrebbe sostenere i costi dell'emissione di un OECP, nonché l'aspetto delle migliori pratiche a livello nazionale e regionale.
Raccomandazione 12 (sulle garanzie procedurali per i debitori e i presunti debitori)
Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento richiesto debba includere una serie esauriente di garanzie per i debitori e i presunti debitori:
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A. |
Quando viene richiesta prima di una sentenza che attesta un debito, la concessione di un OECP deve essere subordinata alla presentazione da parte del ricorrente di una cauzione o di altre garanzie, a discrezione del giudice che avvia il procedimento, al fine di risarcire il convenuto e gli eventuali terzi in caso di perdite o danni subiti. Il convenuto dovrebbe avere la possibilità di interrompere l'OECP fornendo idonea cauzione. Gli Stati membri devono far sì che tali disposizioni non costituiscano una barriera all'accesso per coloro dotati di mezzi finanziari limitati. |
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B. |
Se un OECP è concesso senza preavviso (unilaterale), il convenuto deve essere informato formalmente e ricevere tutte le informazioni necessarie alla rapida preparazione di un ricorso all'ordine dopo l'esecuzione. |
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C. |
Il convenuto dovrebbe avere il diritto di presentare un ricorso ex post a un OECP. I motivi di tale ricorso dovrebbero essere armonizzati nello strumento richiesto. Anche la competenza giurisdizionale di conoscere tale ricorso dovrebbe essere armonizzata nello strumento. |
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D. |
Dovrebbe essere fissato un preciso arco temporale per l'OECP. In particolare, qualora non sia ancora stata avviata la causa principale, il tribunale che emette l'ordine dovrebbe fissare un limite di tempo a tale scopo. |
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E. |
Lo strumento dovrebbe tener conto della diversità delle pratiche a livello nazionale in materia di difficoltà economiche del debitore, comprese le soglie esistenti al di sotto delle quali il conto bancario di una persona fisica non può essere sottoposto a sequestro conservativo. Tali aspetti dovrebbero pertanto essere deferiti alla normativa dello Stato membro di residenza abituale del debitore o del presunto debitore. Tuttavia, per accrescere la certezza giuridica per i creditori, é opportuno che gli Stati membri siano tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni relative all'esistenza di tali eccezioni, che saranno rese pubbliche. |
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F. |
L'OECP dovrebbe prevedere che il creditore renda esecutivo un OECP a proprio rischio e possa essere suscettibile di risarcire il debitore di qualunque perdita subita a seguito dei provvedimenti di esecuzione. |
Raccomandazione 13 (sulla natura di un tale ordine)
Il Parlamento europeo ritiene che debba essere possibile chiedere l'ordine almeno dopo una sentenza che attesti un debito. La Commissione dovrebbe esaminare se l'ordine debba essere disponibile in una fase precedente della causa, ad esempio qualora il tribunale competente nel merito ritenga che esista un rischio concreto che la sentenza non venga applicata, e quali corrispondenti garanzie debbano essere messe a punto.
Il Parlamento europeo ritiene inoltre che ciascuno Stato membro debba scegliere l'autorità o le autorità competenti ad avviare un OECP. Tali autorità designate sarebbero abilitate a emettere un OECP caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie.
Raccomandazione 14 (sul'ambito di applicazione concreto di un tale ordine)
Il Parlamento europeo ritiene che, di norma, i debitori debbano essere tenuti a indicare tutti gli attivi patrimoniali ubicati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per dare al creditore la massima scelta in ordine alle misure da prendere.
Raccomandazione 15 (sull'esecutività di un ordine del genere)
Il Parlamento europeo ritiene che solo il tribunale che ha emesso l'OEDP debba essere abilitato a modificarlo o a sospenderlo. Tale ordine dovrebbe essere esecutivo in tutta l'Unione europea senza la necessità di applicare misure intermedie.
Raccomandazione 16 (sulle garanzie procedurali per i debitori e i presunti debitori)
Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento richiesto debba includere una serie esauriente di garanzie per i debitori:
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A. |
Lo strumento dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali, garantito dalla direttiva 95/46/CE e sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'effettiva esecuzione delle sentenze. In particolare occorre introdurre garanzie atte a proteggere le informazioni comunicate a seguito di un OEDP e a evitarne l'uso improprio. |
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B. |
L'OEDP dovrebbe prevedere che il creditore lo renda esecutivo a proprio rischio e possa essere suscettibile di risarcire il debitore di qualunque perdita subita a seguito della divulgazione. |
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C. |
Il pagamento integrale del debito deve portare alla sospensione immediata dell'OEDP, anche su richiesta unilaterale del debitore che provi il pagamento del credito. |
Raccomandazione 17 (sulle sanzioni per dichiarazioni non corrette)
Il Parlamento ritiene che lo strumento richiesto debba definire un quadro di sanzioni per inadempienza o dichiarazioni false, al fine di assicurare un rispetto efficace e uniforme dell'ordine in tutto lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
Mercoledì 11 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/7 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Governo societario negli istituti finanziari
P7_TA(2011)0223
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (2010/2303(INI))
2012/C 377 E/02
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (1), |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0074/2011), |
Approccio
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1. |
accoglie con favore il Libro verde della Commissione e l'opportunità di migliorare le strutture del governo societario in tutta l'Unione europea; |
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2. |
pone l'accento sul fatto che il buon funzionamento del mercato interno dipende dalla stabilità del sistema finanziario e, aspetto a essa collegato, dalla fiducia che i cittadini e i consumatori europei ripongono nelle operazioni e negli istituti finanziari; rileva che i sistemi remunerativi finora utilizzati hanno portato a regimi inadeguati; |
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3. |
è consapevole del fatto che la crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di migliorare in maniera sensibile e decisa la qualità della protezione dei consumatori e le tutele nel settore dei servizi finanziari, con particolare riferimento agli aspetti relativi al controllo e alla vigilanza; |
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4. |
ritiene che il settore finanziario debba rispondere alle esigenze dell'economia reale, contribuire a promuovere una crescita sostenibile e dimostrare un grado di responsabilità sociale quanto più possibile elevato; |
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5. |
osserva che, durante la recente crisi finanziaria, nel mondo sono falliti molti istituti finanziari e che ciò è costato molto caro ai contribuenti; ritiene che sia giusto, da parte della Commissione, esaminare tutte le possibili cause di fallimento degli istituti finanziari per evitare il verificarsi di una nuova crisi; |
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6. |
rileva una mancanza di valori e di etica nel comportamento di alcuni attori a livello dei mercati e degli istituti finanziari; sottolinea che i mercati e gli istituti finanziari devono tener conto, nell'ambito della loro responsabilità sociale d'impresa, degli interessi di tutte le parti coinvolte, come i loro clienti, azionisti e dipendenti; |
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7. |
prende atto del fatto che la legge statunitense Sarbanes-Oxley si è rilevata inadatta a proteggere gli istituti finanziari americani durante la crisi finanziaria e ha nel contempo aumentato i costi legati agli obblighi di adempimento di tutte le società quotate in borsa, in particolare le piccole e medie imprese, riducendo la competitività e ostacolando la costituzione di nuove società quotate; sottolinea che l'attuale situazione economica e la necessità di crescita rendono assolutamente necessario evitare nell'UE un effetto "Sarbanes-Oxley"; |
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8. |
prende atto della varietà delle strutture di governo societario all'interno dell'Unione europea e dei diversi approcci seguiti dagli Stati membri per regolamentare tali strutture; riconosce che un approccio standard uguale per tutti sarebbe inappropriato e negativo per la competitività degli istituti finanziari; osserva che le autorità nazionali di vigilanza conoscono questi diversi approcci e in molti casi sono le più indicate per prendere decisioni conformi ai principi dell'Unione europea; sottolinea nondimeno che sono necessarie norme minime solide per garantire una buona governance in tutto il settore finanziario nell'Unione europea; |
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9. |
riconosce che l'ambito del governo societario è in costante evoluzione; ritiene adeguato un approccio proporzionato che abbini, su un piede di parità, norme mirate basate sui principi a codici di buone prassi flessibili ispirati al principio "rispetta o spiega" ("comply or explain"); sottolinea che tale approccio dovrebbe essere integrato da valutazioni esterne a intervalli regolari e da un'adeguata vigilanza regolamentare; |
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10. |
ritiene nondimeno che in altri settori potrebbe essere più appropriato un approccio "rispetta o spiega" rafforzato con controllo, che preveda obblighi legislativi specifici e controlli più approfonditi circa il rispetto della normativa o lo scostamento dalla medesima, e che sia necessaria una valutazione sia qualitativa che quantitativa, per evitare che l'ottemperanza non si riduca a un esercizio meramente formale (il cosiddetto "box ticking"); |
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11. |
chiede che la Commissione sottoponga qualsiasi proposta atta, a suo giudizio, a migliorare il governo societario a una valutazione costi-benefici che ponga l'accento sulla necessità di salvaguardare la solidità, stabilità e competitività degli istituti finanziari affinché possano contribuire alla crescita economica, tenendo conto nel contempo delle conseguenze che la mancanza di un intervento normativo avrebbe sulla stabilità finanziaria e l'economia reale; |
Rischi
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12. |
osserva che alcuni istituti finanziari e alcune autorità di vigilanza non sono riusciti a comprendere che la natura, l'entità e la complessità dei rischi assunti hanno contribuito alla crisi finanziaria; ritiene che una gestione dei rischi efficace sia un fattore importante ed essenziale per prevenire future crisi; |
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13. |
chiede che in tutti gli istituti finanziari sia istituito un efficace sistema di governo societario, che preveda strategie, politiche, processi e procedure adeguati in materia di gestione del rischio, ottemperanza agli obblighi e funzioni di audit interno (e, nel caso delle assicurazioni, funzioni attuariali); |
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14. |
sottolinea che il rischio è un elemento intrinseco e necessario del settore finanziario, in quanto garantisce liquidità, promuove la competitività e sostiene la crescita economica e l'occupazione; rileva che, per scongiurare una nuova crisi finanziaria, sono essenziali una piena comprensione e un'attenta valutazione dei rischi da parte del consiglio di amministrazione; |
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15. |
chiede l'istituzione obbligatoria di comitati dei rischi o di dispositivi equivalenti a livello dei consigli di amministrazione di tutti gli istituti finanziari economicamente rilevanti, nonché a livello dei consigli di amministrazione delle società madri di tutti i gruppi finanziari economicamente rilevanti; ritiene che le autorità di vigilanza dell'UE, in consultazione con le pertinenti autorità nazionali, dovrebbero definire criteri e procedure di ammissibilità ("fit and proper") per i quadri dirigenti e per tutti i soggetti che assumono rischi significativi, laddove tali criteri e procedure dovranno essere applicati dagli istituti finanziari mentre le autorità nazionali dovranno garantirne il rispetto; |
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16. |
ritiene che ai comitati dei rischi o ad altri organi equivalenti dovrebbero incombere compiti di vigilanza e che essi dovrebbero fornire consulenza ai consigli di amministrazione circa l'esposizione corrente al rischio dei rispettivi istituti finanziari, nonché fornire consulenza in merito alla futura strategia di rischio, inclusa la strategia per la gestione del patrimonio e della liquidità, tenendo conto della valutazioni della stabilità finanziaria elaborate dalle autorità di vigilanza e dalle banche nazionali; |
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17. |
sottolinea che la responsabilità ultima della gestione dei rischi spetta al consiglio di amministrazione, che deve farsi anche carico di dimostrare l'ottemperanza alla normativa e di formulare i piani di risanamento; |
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18. |
sottolinea che la in qualsiasi istituto l'assunzione di rischi eccessivi è incompatibile con quella che è la responsabilità più importante dei membri del consiglio di amministrazione, ossia una strategia aziendale sostenibile e a lungo termine; |
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19. |
ritiene che le società dovrebbero definire una procedura interna, sottoposta al vaglio dell'autorità di vigilanza, per risolvere gli eventuali conflitti che potrebbero sorgere tra l'unità di gestione del rischio e le unità operative; ritiene inoltre che il consiglio di amministrazione dovrebbe essere tenuto a notificare alle autorità di vigilanza gli eventuali rischi rilevanti di cui sia a conoscenza; |
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20. |
è favorevole alla creazione di canali per la trasmissione di informazioni sui conflitti interni o sulle prassi inopportune in un'impresa al comitato dei rischi o alle autorità di vigilanza esterne, anche in considerazione del fatto che le prassi si discostano talvolta dalle politiche e che gli organi direttivi non sempre sono al corrente delle prassi effettive; |
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21. |
rileva che il sistema di comunicazione tra la funzione di gestione dei rischi e il consiglio di amministrazione dovrebbe essere migliorato mediante la definizione di una procedura che preveda il deferimento di conflitti o problemi a un'istanza superiore; |
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22. |
sottolinea che il direttore rischi (chief risk officer – CRO) dovrebbe avere accesso diretto al consiglio di amministrazione dell'istituto; ritiene che la nomina e il licenziamento del CRO dovrebbero essere decisi dall'intero consiglio di amministrazione, al fine di garantire che l'indipendenza e l'obiettività del CRO non risultino compromesse; |
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23. |
suggerisce inoltre che vengano definite procedure per la messa a verbale dei casi in cui non viene tenuto conto del parere del comitato dei rischi e che i verbali siano trasmessi ai revisori e alle autorità di vigilanza; |
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24. |
osserva che la direttiva sulla trasparenza impone agli istituti finanziari di rendere noti i rischi principali nella loro relazione di attività e che la quarta direttiva sul diritto societario impone agli istituti finanziari di descrivere i propri sistemi interni di controllo per quanto riguarda l'informativa sui rischi finanziari; osserva che gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a rendere noti i piani di risanamento e le relazioni di vigilanza al riguardo; |
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25. |
è del parere che gli istituti finanziari dovrebbero essere obbligati a elaborare una relazione annuale – che comporti il minore onere burocratico possibile – sull'adeguatezza e l'efficacia dei loro sistemi di controllo interni, relazione che dovrebbe essere approvata dal consiglio di amministrazione; è inoltre del parere che la relazione annuale elaborata dai revisori esterni di un istituto finanziario debba obbligatoriamente contenere una siffatta valutazione; sottolinea tuttavia che occorre evitare nell'UE un effetto "Sarbanes-Oxley"; |
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26. |
è del parere che occorra prestare maggiore attenzione all'applicazione delle misure intese a una maggiore sensibilizzazione al rischio negli istituti finanziari, in quanto una maggiore consapevolezza del rischio a tutti i livelli dell'istituto – nonché tra i dipendenti – è determinante per una migliore gestione del rischio; |
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27. |
concorda sulla necessità di rafforzare le misure a livello di UE atte a evitare i conflitti di interessi, al fine di salvaguardare l'obiettività e l'indipendenza di giudizio dei membri del consiglio di amministrazione nei settori bancario, assicurativo e dei valori mobiliari; |
Consigli di amministrazione
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28. |
invita le autorità nazionali di vigilanza, in consultazione con le pertinenti autorità nazionali, a definire criteri di competenza ("fit and proper test") per valutare l'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni oggetto di controllo, tenendo conto della natura, della complessità e delle dimensioni dell'istituto finanziario; osserva che le autorità di vigilanza devono effettuare la valutazione e procedere all'approvazione in modo tempestivo ed efficace, tenendo nella debita considerazione il giudizio delle imprese regolamentate; ritiene che, per quanto riguarda i grandi istituti finanziari d'importanza sistemica, le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare controlli approfonditi sull'adeguatezza, la competenza e la varietà dei membri del consiglio di amministrazione, singolarmente e collettivamente, e sulla loro idoneità in rapporto alla nomina, nonché sulla composizione generale dell'organo direttivo e sull'impegno dei suoi membri in termini di tempo, tenendo presenti le loro altre attività; |
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29. |
chiede alla Commissione di elaborare una normativa che obblighi i grandi istituti finanziari a sottoporre periodicamente i loro consigli di amministrazione a una valutazione esterna, volta a garantire non soltanto che il contributo dato dai singoli membri del consiglio di amministrazione soddisfi standard elevati, ma anche che il consiglio di amministrazione nel suo complesso e i relativi comitati siano in grado di realizzare gli obiettivi strategici dell'istituto e la gestione dei rischi; esige che i grandi istituti finanziari confermino nelle rispettive relazioni annuali di aver effettuato tale valutazione, fornendo il nome del valutatore esterno e una descrizione della portata della valutazione, e di aver adottato misure conformi alle raccomandazioni contenute nella medesima; esorta l'ESA a elaborare orientamenti sulla portata di tali valutazioni in consultazione con il settore, gli azionisti e le autorità di regolamentazione; |
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30. |
ritiene che i ruoli di amministratore delegato e di presidente dovrebbero essere separati, ma osserva che in alcune circostanze potrebbe essere necessario combinare a breve termine le due funzioni; sottolinea inoltre la necessità che la gestione aziendale e le politiche remunerative rispettino e promuovano i principi di parità retributiva e di trattamento tra uomini e donne sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione; |
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31. |
ritiene che, nel loro insieme, i membri dei consigli di amministrazione di società a struttura monistica o degli organi di controllo dovrebbero possedere conoscenze, esperienza e qualifiche professionali recenti e rilevanti, segnatamente di carattere finanziario, per dirigere collettivamente l'impresa finanziaria; esige che nei consigli di amministrazione di tutti gli istituti finanziari economicamente importanti siedano membri senza incarichi esecutivi; reputa tuttavia che ogni istituto finanziario dovrebbe disporre di un consiglio che esprima una varietà di esperienze, competenze e personalità, in modo da garantire una gestione sana e prudente, e che le nomine dovrebbero essere basate sul merito; |
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32. |
sottolinea che una maggiore diversità in seno ai consigli di amministrazione ridurrà la vulnerabilità del settore finanziario alle crisi e contribuirà alla stabilità economica; invita la Commissione a presentare un piano graduale volto a rafforzare la diversità di genere al fine di assicurare una rappresentanza minima del 30 % di entrambi i sessi nei consigli di amministrazione degli istituti finanziari, a garantire il conseguimento di tale obiettivo entro un termine prevedibile e a prendere in considerazione misure intese a rafforzare la diversità professionale, sociale e culturale; |
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33. |
sottolinea che una maggiore diversificazione tra i membri di tali organi contribuirà probabilmente a migliorare la qualità dei dibattiti e dei processi decisionali; |
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34. |
sottolinea l'importanza della presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione, soprattutto in ragione del loro interesse a lungo termine ad un governo societario sostenibile, nonché delle loro esperienze e conoscenze circa le strutture interne della società; |
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35. |
ritiene che gli istituti finanziari di proprietà pubblica e le autorità finanziarie debbano garantire procedure di nomina aperte e indipendenti; |
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36. |
sottolinea che i membri del consiglio di amministrazione devono dedicare un tempo sufficiente all'esercizio dei loro compiti e che gli orientamenti in materia dovrebbero essere elaborati dalle autorità europee di vigilanza ed essere sottoposti al monitoraggio del consiglio di amministrazione e degli organi nazionali di vigilanza; |
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37. |
ritiene che dovrebbe sussistere una presunzione nei confronti di chiunque sia membro di un numero eccessivo di consigli di amministrazione di gruppi finanziari diversi; |
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38. |
chiede un'efficace applicazione delle norme sui sistemi di consultazione e partecipazione dei lavoratori scelti ai sensi della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea; |
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39. |
è del parere che sia gli alti dirigenti sia i membri del consiglio di amministrazione debbano essere concretamente responsabili a pieno titolo della definizione e dell'applicazione dei principi del governo societario a tutti i livelli aziendali; |
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40. |
reputa necessaria la chiara definizione di una norma minima europea per quanto riguarda la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti finanziari; |
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41. |
osserva che la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e le banche centrali di tutti gli Stati membri sono dirette da governatori di sesso maschile; osserva che attualmente soltanto pochissime donne sono titolari di cariche direttive in seno alle banche centrali degli Stati membri e degli istituti finanziari; |
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42. |
reputa che i membri di un consiglio di amministrazione dovrebbero avere un dovere generale di diligenza ("duty of care") nonché l'obbligo di segnalare alle autorità di vigilanza i rischi rilevanti; |
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43. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure relative all'equilibrio di genere per quanto riguarda la nomina dei governatori in seno agli istituti finanziari e agli organi dell'Unione europea; |
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44. |
incoraggia la Commissione a promuovere politiche capaci di aiutare le società del settore finanziario, nell'odierno ambiente economico, ad apprezzare e assicurare una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne in seno agli organi decisionali; |
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45. |
ribadisce la necessità che la gestione aziendale e le politiche remunerative rispettino e promuovano i principi di parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione; |
Remunerazione
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46. |
ritiene che le politiche di remunerazione debbano basarsi sui risultati a lungo termine del singolo e dell'impresa, per far sì che esse non contribuiscano a un'eccessiva assunzione di rischi; ritiene inoltre che le politiche di remunerazione o i pagamenti retributivi non dovrebbero mai compromettere la stabilità di un'impresa; |
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47. |
accoglie con favore le modifiche a livello di politiche remunerative già introdotte dagli istituti finanziari, in quanto prevedono una correlazione tra bonus versati e risultati a lungo termine nonché la possibilità di concedere detti bonus solo dopo tre anni; si compiace altresì dell'esistenza della possibilità di recuperare le somme versate a titolo di bonus in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici; |
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48. |
sottolinea che tutti i diritti di opzione su azioni devono essere adeguatamente resi pubblici e avere periodi di acquisizione di almeno tre anni; reputa che si dovrebbe ricorrere maggiormente agli strumenti di contingent capital anziché alle azioni, in quanto presentano minori conflitti d'interessi per il fatto di indurre al "brevetermismo"; |
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49. |
osserva che la questione della remunerazione negli istituti finanziari è stata trattata nella terza revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali; |
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50. |
sottolinea l'importanza di rigorose politiche remunerative, quali previste dalla terza direttiva sui requisiti patrimoniali e dalla direttiva Solvibilità II; auspica una rapida attuazione delle citate direttive, oltre che delle altre misure legislative esistenti, tra il 2011 e il 2013; chiede alla Commissione di pubblicare una relazione di valutazione nel 2015; |
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51. |
riconosce che i vari Stati membri adottano approcci strutturali tra loro diversi; incoraggia le pratiche che rafforzano il governo societario in funzione della forma giuridica, delle dimensioni, della natura e della complessità di un istituto finanziario, nonché del modello commerciale adottato da quest'ultimo; |
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52. |
osserva che l'applicazione delle raccomandazioni vigenti in materia di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa non è né uniforme né soddisfacente; invita pertanto la Commissione a proporre una normativa a livello dell'UE sulla remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa, al fine di garantire che la struttura della remunerazione nelle società quotate in borsa non incoraggi un'eccessiva assunzione di rischi nonché per assicurare condizioni di parità nell'UE; |
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53. |
esprime in particolare preoccupazione per il fatto che, attualmente, gli azionisti non possono esercitare e non esercitano in effetti un debito controllo sulle politiche di remunerazione degli istituti finanziari; |
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54. |
insiste sul fatto che è necessaria piena trasparenza affinché gli azionisti siano in grado di effettuare un corretto controllo delle politiche di remunerazione, e chiede in particolare la pubblicazione del numero di dipendenti di ogni istituto che percepiscono una remunerazione complessiva superiore a 1 000 000 EUR, per scaglioni di almeno 1 000 000 EUR; |
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55. |
reputa che gli azionisti debbano contribuire alla definizione di politiche sostenibili in materia di remunerazione e avere la possibilità di manifestare il proprio parere in merito alle politiche di remunerazione, con il diritto di respingere la politica di remunerazione definita dal comitato delle remunerazioni in sede di assemblea generale; |
Autorità di vigilanza, revisori e istituti finanziari
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56. |
ritiene che il potenziamento del dialogo a tre tra autorità di vigilanza, revisori (interni ed esterni) e istituti finanziari migliorerebbe la possibilità di individuare tempestivamente rischi sostanziali o sistemici; incoraggia le autorità di vigilanza, il comitato europeo per il rischio sistemico, i revisori e gli istituti finanziari ad avviare una discussione aperta e ad aumentare la frequenza degli incontri per rendere più agevole la vigilanza prudenziale; raccomanda inoltre l'organizzazione di incontri bilaterali tra revisori contabili e autorità di vigilanza dei grandi istituti finanziari; ritiene che spetti al consiglio di amministratore e al revisore contabile interno garantire che siano in atto i necessari controlli interni per individuare i rischi sistemici e definire una procedura per informare il consiglio di amministrazione e le autorità di vigilanza in merito a tali rischi, al fine di evitare conseguenze negative; |
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57. |
sottolinea che il ruolo precipuo dei revisori contabili non dovrebbe essere indebitamente compromesso da compiti supplementari, come l'esame e la valutazione di informazioni non attinenti all'audit, che non rientrano nella loro sfera di competenza; ritiene che i revisori dovrebbero informare direttamente le autorità di vigilanza quando vengano a conoscenza di qualcosa di interesse rilevante per la vigilanza e dovrebbero partecipare a valutazioni panindustriali di controlli specifici; |
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58. |
insiste sul fatto che le autorità pubbliche, tra cui le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza nazionali, devono rispettare elevati standard di indipendenza e standard equivalenti in materia di governo societario; |
Azionisti e assemblea generale annuale
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59. |
incoraggia gli azionisti istituzionali a svolgere un ruolo più attivo nel chiedere conto al consiglio di amministrazione del suo operato e della sua strategia onde riflettere adeguatamente gli interessi a lungo termine dei beneficiari; |
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60. |
chiede una normativa che impegni tutte le persone autorizzate a gestire investimenti per conto di terzi nell'UE a dichiarare pubblicamente se applicano un codice di governance degli investitori e se divulgano o meno informazioni nel rispetto di quest'ultimo, indicando in caso affermativo di quale codice si tratti e quali sono le motivazioni della scelta e specificando in caso negativo le ragioni sottostanti; |
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61. |
ritiene che le operazioni rilevanti al di sopra di un volume determinato e proporzionato dovrebbero essere soggette all'approvazione specifica degli azionisti ovvero che dovrebbe sussistere l'obbligo di informare questi ultimi prima che le operazioni abbiano effetto, purché la partecipazione degli azionisti sia possibile, sia rispettato il principio di confidenzialità e non sia pregiudicata l'attività corrente dell'istituto finanziario; ritiene che l'ESMA potrebbe pubblicare orientamenti, in consultazione con le autorità nazionali, in merito al parametro di riferimento adeguato; |
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62. |
riconosce che è necessaria trasparenza per quanto riguarda le operazioni con parti correlate e che le operazioni rilevanti che coinvolgono una parte correlata dovrebbero essere notificate all'autorità di borsa ed essere accompagnate da una lettera di un consulente indipendente che confermi il carattere equo e ragionevole dell'operazione, oppure dovrebbero essere sottoposte al voto degli azionisti, escludendo da tale voto la parte correlata; ritiene che l'ESMA potrebbe pubblicare orientamenti sul parametro di riferimento adeguato in consultazione con le autorità nazionali competenti; |
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63. |
chiede l'obbligo annuale di elezione di ciascun membro del consiglio di amministrazione e l'obbligo annuale, in occasione l'assemblea generale, di sottoporre ad approvazione la politica del consiglio di amministrazione o di sottoporre quest'ultimo alla procedura di discarico, affinché il consiglio di amministrazione sia maggiormente tenuto a render conto del suo operato e al fine di promuovere una cultura di maggiore responsabilità; |
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64. |
chiede un'indagine relativa all'inibizione di efficaci controlli da parte degli azionisti e l'eliminazione degli ostacoli normativi ad una collaborazione ragionevole. |
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65. |
chiede che venga introdotta la votazione elettronica per incoraggiare gli azionisti a impegnarsi nel governo societario degli istituti finanziari; |
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66. |
ritiene che tutte le imprese pubbliche dovrebbero poter stabilire nel loro statuto se i loro soci possono restare anonimi o devono essere identificati e che, in quest'ultimo caso, la legge dovrebbe garantire un'identificazione effettiva; |
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* *
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67. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/13 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Accordo di libero scambio con l'India
P7_TA(2011)0224
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India
2012/C 377 E/03
Il Parlamento europeo,
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viste le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, |
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vista la dichiarazione ministeriale della quarta conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha e in particolare il suo paragrafo 44 sul trattamento speciale e differenziato (TSD), |
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vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 dal titolo "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea" (COM(2006)0567), |
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vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (2), |
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vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (3), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull’Europa globale - aspetti esterni della competitività (4), |
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visto il documento di strategia nazionale dell’India per il 2007-2013, |
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visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a privilegiare un sistema commerciale multilaterale basato su regole e istituito nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che offre le migliori prospettive per un commercio internazionale aperto e leale, stabilendo norme adeguate e garantendo il loro rispetto, |
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B. |
considerando che una conclusione positiva ed equilibrata dell'agenda di Doha per lo sviluppo riveste un'importanza cruciale sia per l'Unione europea che per l'India e che tale accordo non esclude accordi bilaterali OMC+, che possono essere complementari rispetto alle norme multilaterali, |
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C. |
considerando che l’Unione europea è la principale fonte di investimenti diretti all’estero (IDE) dell’India, con una percentuale del 27 % del totale di tali investimenti nel 2009; che, tuttavia, la quota dell'UE è diminuita nel corso degli ultimi tre anni, passando dal 37 % del totale degli IDE nel 2007 al 32 % nel 2008 e al 27 % nel 2009, mentre i flussi degli IDE dell'UE in uscita verso la Cina nel 2009 sono stati significativamente più elevati di quelli diretti in India, per un importo pari a 5,3 miliardi di EUR a fronte dei 3,1 miliardi di EUR dell'India, |
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D. |
considerando che, nel 2000, l'India occupava il diciassettesimo posto nella classifica dei partner commerciali più importanti dell'Unione europea e l'ottavo nel 2010 (quando tali scambi avevano registrato un importo pari a 67,8 miliardi di EUR); che, tuttavia, la quota relativa dell'UE sul mercato indiano è scesa dal 23,2 % del 1999 al 14,5 % del 2009, mentre la quota di mercato della Cina si è quadruplicata, nello stesso periodo, dal 2,6 % del 1999 all'11,3 % del 2009, |
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E. |
considerando che l’India è il più grande beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate (SPG); che le importazioni dell’Unione europea dall’India a tasso preferenziale o a dazio zero hanno raggiunto un valore di 19,9 miliardi di EUR nel 2009 corrispondente all'83 % delle importazioni dell'UE dall'India, |
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F. |
considerando che entrambe le parti attendono vantaggi significativi dall'abolizione delle tariffe doganali, dalla liberalizzazione dello scambio di servizi e della possibilità di stabilimento e ribadiscono il proprio impegno a favore della riduzione delle tariffe, dell’ulteriore liberalizzazione nell’ambito dello scambio di servizi e della possibilità di stabilimento, |
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G. |
considerando che l’accesso al mercato deve essere accompagnato da regole e norme adeguate e trasparenti, onde garantire una proficua liberalizzazione degli scambi, |
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H. |
considerando che l’accesso al mercato è ostacolato da barriere non tariffarie al commercio quali i requisiti in materia di sicurezza e di salute o le barriere tecniche, le restrizioni quantitative, le procedure di conformità, i meccanismi di difesa commerciale, le procedure doganali, le imposizioni interne e la carente adozione di norme e standard internazionali, |
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I. |
considerando che è necessario tenere maggior conto degli elementi relativi al riconoscimento, alla protezione appropriata ed efficace, all’attuazione e all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), inclusi i brevetti, i marchi commerciali o di servizi, i diritti d'autore e i diritti connessi, le indicazioni geografiche (IG) (comprese le denominazioni d'origine), i disegni e i modelli industriali e le topografie dei circuiti integrati, |
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J. |
considerando che i farmaci contraffatti possono essere potenzialmente dannosi per la salute; che l'UE e l'India dovrebbero unire le forze per affrontare questo problema, |
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K. |
considerando che l'India è uno dei maggiori produttori ed esportatori di farmaci generici, |
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L. |
considerando che il successo e la sostenibilità dei programmi sanitari dipendono in larga misura dalla continua disponibilità di farmaci generici di qualità e a costi contenuti; che l'India ha un ruolo fondamentale come fornitore di tali prodotti e che è dimostrato che le norme in materia di proprietà intellettuale di TRIPS-plus hanno un impatto negativo sulla disponibilità dei farmaci generici, |
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M. |
considerando che l’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione prevede il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici; considerando che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo, |
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N. |
considerando che l’accesso al mercato indiano per le imprese dell'UE è ancora ostacolato da numerose BNT, quali gli onerosi requisiti in materia di sicurezza e di salute o le barriere tecniche, le restrizioni quantitative, le procedure di conformità estremamente restrittive, i meccanismi ingiustificati di difesa commerciale, le procedure doganali, le imposizioni interne e la carente adozione di norme e standard internazionali, |
Aspetti generali
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1. |
ritiene che l’ALS debba essere equilibrato e compatibile con gli obblighi e le regole dell’OMC e complementare ad esse; è del parere che un’efficace Agenda di Doha per lo sviluppo rimanga la priorità commerciale dell'Unione europea e che i negoziati con l’India sull’ALS debbano pertanto essere complementari alle norme multilaterali; |
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2. |
accoglie con favore l'esito del vertice UE-India, tenutosi nel dicembre 2010, e incoraggia le parti negoziali ad accelerare i negoziati e a continuare a consultare i principali soggetti interessati; ricorda l'impegno assunto dall'Unione europea e dall'India di accelerare i negoziati sull'ALS e realizzare progressi concreti ed efficaci verso la rapida conclusione di un accordo sugli scambi e gli investimenti di ampia portata, ambizioso ed equilibrato; si rammarica della lentezza dei negoziati; invita entrambe le parti a prodigare ogni sforzo per concludere un ALS esaustivo, ambizioso ed equilibrato entro la fine del 2011; |
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3. |
incoraggia il governo indiano e quello dei singoli stati a sincronizzare le politiche e le procedure per consentire di massimizzare i potenziali profitti; |
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4. |
ribadisce che gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere pienamente coordinati con gli obiettivi generali dell'Unione europea, che, conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune dell'UE deve essere condotta "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE" e che, conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'UE deve contribuire, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani; |
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5. |
ribadisce, data la complementarietà delle due economie, il potenziale di crescita degli scambi commerciali e degli investimenti tra l'Unione europea e l'India e le opportunità commerciali derivanti dall'ALS; ritiene che l'ALS sia nel complesso vantaggioso tanto per l’Unione europea che per l’India, ma raccomanda di compiere una valutazione delle attuali difficoltà settoriali al fine di individuarne i potenziali svantaggi per i settori sensibili dell'UE; |
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6. |
chiede alla Commissione di introdurre, quale componente essenziale dell'ALS, un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile; |
Scambi di merci
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7. |
si compiace dei risultati di numerose simulazioni riguardo al libero scambio, che mostrano come un ALS aumenterebbe le esportazioni e le importazioni globali sia dell’Unione europea sia dell’India; sottolinea che, sulla base all’attuale tasso di crescita medio, il commercio bilaterale dovrebbe aumentare sino a 160,6 miliardi EUR entro il 2015; |
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8. |
rileva che le tariffe medie applicate in India, pur diminuite, sono ancora notevolmente superiori rispetto alla tariffe dell'UE; sottolinea, in particolare, che la tariffa media applicata in India per l'accesso ai mercati non agricoli (NAMA) è ora del 10,1 %, a fronte di una media UE del 4 %, mentre la tariffa media applicata in India per l'agricoltura è del 31,8 %, a fronte di una media UE del 13,5 %; |
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9. |
sottolinea che l'obiettivo per il commercio industriale dovrebbe essere una reciproca abolizione totale dei dazi, asimmetrica nella tempistica, e che ogni possibile eccezione a questo obiettivo dovrebbe essere limitata e soggetta a revisione e non comportare l'esclusione di settori importanti per entrambe le parti, come ad esempio le autovetture; |
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10. |
rileva che l'accordo dovrebbe rispettare le sensibilità legate al commercio agricolo, ma che ciò non dovrebbe impedire l'apertura del mercato in aree di complementarietà; |
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11. |
invita la Commissione a tenere debitamente conto degli eventuali impatti negativi sull'agricoltura europea, in particolare nei settori dell'apertura dei mercati, OGM, latte, carni bovine, protezione della proprietà intellettuale ed etichettatura d'origine; |
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12. |
ritiene importante che gli ALS contengano capitoli ambiziosi in materia di ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie; invita la Commissione, a tale riguardo, ad affrontare le questioni in sospeso quali il benessere degli animali; |
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13. |
invita entrambe le parti a garantire che i regolamenti e le barriere non tariffarie siano gestiti in modo da non ostacolare gli scambi commerciali globali; invita sia l'UE che l'India a sviluppare discipline efficaci per prevenire l'insorgere di inutili ostacoli normativi al commercio ed affrontare gli ostacoli esistenti, nel rispetto del diritto alla regolamentazione di entrambe le parti; |
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14. |
sottolinea che l'ALS dovrebbe includere un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie tra stati e disposizioni in materia di mediazione sulle BNT, oltre ad una efficace clausola di salvaguardia; |
Scambi di servizi, stabilimento
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15. |
riconosce che il settore dei servizi è quello che sta crescendo più rapidamente nel contesto dell’economia indiana, rileva che l’India nutre interessi offensivi nell’ambito della liberalizzazione della modalità 1 e della modalità 4 del GATS; nota che l’UE intende completare la liberalizzazione dell’accesso al mercato e il trattamento nazionale nella modalità 3 per la maggior parte dei servizi; rileva che non è possibile raggiungere tutti gli obiettivi ambiziosi dell'ALS senza un impegno nella modalità 4; sottolinea che l’ALS potrebbe agevolmente prevedere una serie di enormi vantaggi per il riconoscimento nazionale e comunitario delle qualifiche professionali, per gli accordi sul riconoscimento reciproco e per i requisiti per il rilascio delle licenze nell’ambito dei servizi professionali sia nell'Unione europea che in India; chiede, tuttavia, che venga effettuata un'analisi approfondita in relazione ai singoli Stati membri al fine di evitare conseguenze negative per il mercato del lavoro dell'UE, pur consentendo, nella modalità 4, soggiorni temporanei per i necessari professionisti qualificati; |
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16. |
sottolinea che la liberalizzazione dei servizi non deve in alcun modo ostacolare il diritto alla loro regolamentazione; |
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17. |
prende atto che lo scambio di servizi tra l'UE e l'India è piuttosto sbilanciato: l'UE esporta l'1,9 % dei suoi servizi verso l'India e l'India invia l'11,6 % delle sue esportazioni totali verso l'UE; |
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18. |
incoraggia vigorosamente l'India a sviluppare una normativa adeguata per la protezione dei dati che le permetta di raggiungere lo status di paese con un adeguato livello di protezione, al fine di autorizzare o permettere il trasferimento dei dati personali dall'Unione europea sulla base e nel rispetto del diritto dell'UE; |
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19. |
ritiene che consentire a studi legali e contabili stranieri di operare in India potrebbe portare vantaggi significativi per l'economia e le professioni del paese, così come per le imprese europee che hanno esperienza di diritto internazionale e contabilità e per i loro clienti; invita la Commissione a esplorare con le autorità indiane le opportunità e il campo d'applicazione della liberalizzazione dei servizi legali e di contabilità nel quadro dell'ALS; |
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20. |
incoraggia l'India ad aprire ulteriormente i propri settori bancario, assicurativo e della distribuzione, in linea con le riforme annunciate dalle autorità indiane, nel riconoscimento del fatto che la pertinente normativa finanziaria è importante per garantire la sorveglianza dei servizi finanziari, ridurre il rischio sistemico e fornire il massimo livello possibile di tutela dei consumatori; |
Investimenti
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21. |
invita la Commissione a negoziare un capitolo sugli investimenti che rappresenti una parte dell'ALS e che renda molto più agevole il processo di investimento nei reciproci mercati, promuovendo e proteggendo gli accordi di investimento e al tempo stesso esplorando le opportunità immediate; propone che tale capitolo sugli investimenti possa prevedere la creazione di un sistema di singoli punti informativi per gli investitori di entrambe le economie, fornendo loro indicazioni sulle differenze normative e sulle prassi in materia di investimenti, nonché informazioni su tutti gli aspetti giuridici; |
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22. |
invita la Commissione a garantire che le disposizioni sulla protezione degli investimenti non diminuiscano la capacità delle parti di rilasciare licenze obbligatorie o indeboliscano altre politiche di salute pubblica; |
Commesse pubbliche
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23. |
si compiace della decisione dell'India di includere gli appalti pubblici nell'ALS; deplora, tuttavia, che questo sia accaduto solo a livello federale; invita la Commissione a negoziare sistemi di appalto efficaci e trasparenti; esorta l'India ad applicare procedure eque e trasparenti nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e a consentire l'accesso al sistema degli appalti pubblici alle imprese europee; invita l'India a garantire la più ampia copertura possibile, in particolare per le imprese del settore pubblico; |
Scambi e concorrenza
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24. |
si compiace per i progressi compiuti nello sviluppo di un capitolo sul commercio e la concorrenza nell'ALS UE - India ed invita entrambe le parti a intensificare la loro cooperazione in materia di concorrenza commerciale, diritti di proprietà intellettuale e politica industriale e commerciale; |
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25. |
accoglie con favore l’impegno dell’India per un regime dei diritti di proprietà intellettuale forte e per l’uso delle flessibilità dell’accordo TRIPS al fine di soddisfare gli obblighi in materia di sanità pubblica, con particolare riferimento all'accesso ai farmaci essenziali; esorta l'India ad attuare e ad applicare rigorosamente tale regime, migliorando l'accesso ai farmaci essenziali; invita l'Unione europea e l'India a garantire che gli impegni assunti nell'ambito del FTA non precludano l'accesso a medicine essenziali nel periodo in cui l'India sviluppa le proprie capacità passando da un'industria generica a un'industri basata sulla ricerca; sostiene la cooperazione tra l'UE e l'India nelle rispettive industrie farmaceutiche basate sulla ricerca, al fine di garantire una crescita reciprocamente vantaggiosa in materia; |
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26. |
invita la Commissione a non chiedere l'esclusività dei dati nel contesto dei negoziati sui diritti di proprietà intellettuale, come affermato nella risoluzione del PE del 12 luglio 2007, e a riconoscere che l'esclusività dei dati avrebbe profonde conseguenze sulla produzione dei farmaci generici e che si rivela pertanto dannosa per l'accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo e per le loro politiche in materia di sanità pubblica; |
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27. |
invita la Commissione e le autorità indiane competenti a definire congiuntamente una definizione comune dei farmaci contraffatti senza pregiudicare l'accesso ai farmaci essenziali e a coordinare l'azione per combattere efficacemente la contraffazione e, in particolare, i farmaci contraffatti che sono dannosi per la salute dei pazienti; |
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28. |
sottolinea la fondamentale importanza che riveste un elevato livello di protezione per le IG, al più tardi entro la data di entrata in vigore dell'ALS; |
Commercio e sviluppo sostenibile
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29. |
riconosce che un capitolo sullo sviluppo sostenibile costituisce una parte essenziale di qualsiasi ALS dell'Unione europea ed invita entrambe le parti ad accettare un capitolo ambizioso che rifletta il comune impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, sulla base di valori condivisi; esorta la Commissione a includere clausole giuridicamente vincolanti sulle norme in materia di diritti umani, sociali e ambientali nonché sulla loro attuazione, prevedendo misure in caso di violazione; |
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30. |
chiede che il presente capitolo copra, come minimo, la conformità alle otto convenzioni principali e alle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL, così come alle norme ambientali concordate a livello internazionale, e che fornisca altresì incentivi affinché le imprese assumano impegni sulla responsabilità sociale d'impresa; |
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31. |
accoglie con favore tutti gli sforzi compiuti dal governo indiano per sradicare il lavoro minorile; invita il governo indiano e la Commissione a continuare le attività di finanziamento volte a consentire ai bambini di frequentare la scuola; |
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32. |
sottolinea l'importanza di garantire che le imprese dell'UE operanti nelle zone economiche speciali rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori o altri diritti in materia di lavoro basati su convenzioni OIL ratificate dall'India; |
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33. |
sottolinea che i diritti umani, la democrazia e la sicurezza sono elementi essenziali del rapporto tra UE e l'India; chiede, pertanto, a entrambe le parti di garantire un rafforzamento del dialogo sulle questioni in sospeso, con particolare riferimento al Kashmir; |
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34. |
sostiene fermamente la prassi di inserire clausole giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani negli accordi internazionali dell'UE, con un meccanismo di consultazione chiaro e preciso, sul modello dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou; |
Ruolo del Parlamento europeo
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35. |
auspica che il Consiglio e la Commissione presentino l'ALS all'approvazione del Parlamento, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (5); |
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36. |
invita la Commissione e il Consiglio a tenere debitamente conto delle richieste espresse dal PE nella presente risoluzione, prima di concludere l'ALS; ricorda che, senza l'approvazione del PE, detto accordo non può entrare in vigore; esorta la Commissione e il Consiglio a non proporre un'applicazione provvisoria dell'accordo prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione; |
Altre considerazioni
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37. |
plaude ai progressi compiuti dall'India verso l'acquisizione dello status di paese donatore, e non solo beneficiario, di aiuti allo sviluppo; |
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38. |
sottolinea che la cooperazione economica tra l'UE e l'India, se si baserà su un sistema di valori universali condivisi, potrà diventare un modello di riferimento per la cooperazione con altri paesi; |
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39. |
ritiene che l'UE debba accordare particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese (PMI) in India e suggerisce pertanto che tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo tra l'UE e l'India prevedano un rafforzamento delle PMI tramite misure di sostegno al finanziamento di progetti locali concepiti per rispondere alle esigenze del mercato; |
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40. |
si compiace per la diffusione del microcredito in tutto il paese, ormai riconosciuto come uno strumento efficace per favorire lo sviluppo spontaneo generato dall’interno; |
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* *
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41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell’India. |
(1) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.
(2) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.
(3) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.
(4) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(5) Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) TFUE.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/19 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Relazioni commerciali UE-Giappone
P7_TA(2011)0225
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone
2012/C 377 E/04
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 (1), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2), |
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vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (3), |
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vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (4), |
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vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (5), |
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vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base (6), |
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vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (7), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull’Europa globale - aspetti esterni della competitività (8), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: Competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l’occupazione dell’UE” (COM(2006)0567), |
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Vista le relazione della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti pubblicata il 10 marzo 2011, |
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vista la dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un parte e il Giappone dall’altra, emessa all'Aia il 18 luglio 1991, |
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visto l’accordo sul reciproco riconoscimento tra l’UE e il Giappone concluso nel 2001 (9), |
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visto l’accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali concluso tra l’UE e il Giappone nel 2003 (10), |
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visto l’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone concluso nel 2008 (11), |
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visto il piano d’azione decennale adottato al 10o vertice UE-Giappone, svoltosi a Bruxelles l'8 dicembre 2001, |
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vista la dichiarazione congiunta adottata al 19o vertice UE-Giappone, svoltosi a Tokyo il 28 aprile 2010, |
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vista la dichiarazione congiunta adottata al 18o vertice UE-Giappone, svoltosi a Praga il 4 maggio 2009, |
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vista la relazione di Copenhagen Economics dal titolo ‘Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan’ (Valutazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra l’UE e il Giappone), pubblicata il 30 novembre 2009, |
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visti i risultati della consultazione pubblica della Commissione sulle relazioni commerciali UE-Giappone, pubblicati il 21 febbraio 2011, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, |
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in vista del vertice UE-Giappone in programma a Bruxelles il 25 maggio 2011, |
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visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il sistema commerciale multilaterale basato su regole, istituito attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è il quadro più idoneo per disciplinare e promuovere un commercio aperto ed equo, |
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B. |
considerando che è essenziale considerare gli accordi multilaterali, plurilaterali e bilaterali come parti di uno strumentario comune di affari internazionali, e quindi elementi standard di relazioni politiche e commerciali equilibrate e complementari, |
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C. |
considerando che come approccio preferenziale l'UE deve continuare nell’impegno per il conseguimento di un esito equilibrato dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, che favorirebbe l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale internazionale, procedendo parallelamente con accordi commerciali bilaterali e plurilaterali con altri paesi industrializzati, che possono realisticamente produrre in tempi più brevi benefici reciproci e crescita economica, |
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D. |
considerando che nel 2009 l'UE e il Giappone rappresentavano insieme oltre un quarto del PIL mondiale e più del 20 % del commercio mondiale, |
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E. |
considerando che gli investimenti reciproci fra le due economie di Giappone e UE sono rilevanti, con un volume complessivo di investimenti diretti esteri pari a 200 miliardi di EUR nel 2009, |
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F. |
considerando che nel 2010 l'importo totale degli scambi commerciali bilaterali tra l'UE e il Giappone, terza maggiore economia nazionale al mondo in termini di PIL, è stato pari a 120 miliardi di EUR, essendo il Giappone il sesto maggior partner commerciale per l'UE e l’UE il terzo per il Giappone, |
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G. |
considerando che il Consiglio e la Commissione hanno entrambi sottolineato che la capacità del Giappone di eliminare gli ostacoli normativi agli scambi è una condizione preliminare per avviare i negoziati per l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Giappone, favorendo così una più stretta integrazione economica tra i due partner commerciali strategici, |
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H. |
considerando che l'UE e il Giappone devono affrontare sfide comuni, come l'ascesa politica ed economica della Cina, il rallentamento economico in seguito alla crisi finanziaria globale, la demografia in calo e l'urgente necessità - per sostenere le rispettive industrie - di avere accesso alle materie prime e alle fonti energetiche e di garantirne la stabilità dei prezzi, |
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I. |
considerando che il commercio aperto ed equo è un potente strumento per creare più crescita e benessere sociale, sfruttando i vantaggi comparativi di ciascuna delle due economie e le potenziali sinergie derivanti da una maggiore integrazione economica e nuovi input per un’economia basata sulla conoscenza, |
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J. |
considerando che l'UE e il Giappone hanno tariffe doganali sulle merci generalmente basse, essendo in franchigia doganale oltre due terzi del valore delle esportazioni dell'Unione verso il Giappone e oltre un terzo del valore di quelle del Giappone verso l'UE, |
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K. |
considerando che, nonostante queste basse tariffe, i volumi degli scambi bilaterali tra l'UE e il Giappone sono minori rispetto alla maggior parte degli scambi commerciali dell'Unione europea con gli altri suoi principali partner commerciali, soprattutto a causa degli effetti negativi che gli ostacoli non tariffari giapponesi hanno sulle opportunità di accesso al mercato per le imprese europee, |
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L. |
considerando che, secondo le stime dello studio di Copenhagen Economics del novembre 2009, i costi commerciali legati agli ostacoli non tariffari sono superiori ai livelli tariffari esistenti e la maggior parte del potenziale di beneficio economico risiede nella rimozione di tali ostacoli; considerando che, sempre secondo le stime dello studio, se le tariffe e le misure non tariffarie fossero ridotte nella misura più ampia possibile le esportazioni dell'UE verso il Giappone potrebbero aumentare di un valore di 43 miliardi di EUR e quelle giapponesi verso l'UE di 53 miliardi di EUR, |
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M. |
considerando che nella sua relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti la Commissione ha individuato, in materia di ostacoli non tariffari mantenuti dal Giappone, le seguenti tre importanti aree problematiche per l'UE: gli ostacoli all’accesso agli appalti pubblici, l’insufficiente riconoscimento degli standard internazionali per i dispositivi medici, e il trattamento preferenziale riservato a “campioni nazionali” nel settore dei servizi finanziari (ad esempio il servizio postale), |
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N. |
considerando che la qualità della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e del loro rispetto in Giappone è giudicata elevata; che Giappone e UE condividono obiettivi e approcci comuni sulle questioni relative ai DPI, a parte il caso delle indicazioni geografiche, e si sono entrambi impegnati nella lotta plurilaterale contro la contraffazione e la pirateria come firmatari dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement), |
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O. |
considerando che quello delle TIC è un settore ad alto valore aggiunto e una fonte di crescita, sia nell'UE che in Giappone, soprattutto per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di prodotti e servizi intelligenti, |
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P. |
considerando che i problemi degli investimenti e degli scambi di servizi devono essere sollevati in tutte le discussioni commerciali con il Giappone, garantendo che l’apertura del mercato non comprometta né le norme europee né quelle giapponesi in materia di tutela dei servizi pubblici e della diversità culturale, |
|
Q. |
ribadendo la propria solidarietà al popolo giapponese dopo le recenti catastrofi naturali, |
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1. |
è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga di gran lunga il quadro più efficace per pervenire in tutto il mondo a un commercio aperto ed equo; è convinto che l'Unione europea e il Giappone debbano contribuire a un esito positivo dei negoziati dell'Agenda di Doha per lo sviluppo; |
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2. |
sottolinea di essere favorevole a un accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone, ma di non essere soddisfatto degli scarsi progressi compiuti negli ultimi anni in seno al gruppo ad alto livello; ritiene che prima dell’avvio dei negoziati il Giappone debba assumere impegni significativi per la rimozione degli ostacoli non tariffari e degli ostacoli all'accesso agli appalti pubblici giapponesi; |
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3. |
sottolinea che la liberalizzazione degli scambi tra UE e Giappone deve coesistere con le norme sulla tutela dei servizi pubblici e della diversità culturale, anziché ostacolarle, e deve favorire la convergenza normativa e l'aderenza agli standard multilaterali ove già esistano; |
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4. |
sottolinea il proprio impegno per un rafforzamento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone concentrando gli sforzi sulla rimozione degli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti, tra cui numerose norme restrittive e misure di regolamentazione che si applicano all'accesso delle imprese dell'UE al mercato giapponese; |
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5. |
ritiene che nei negoziati commerciali con il Giappone la Commissione dovrebbe considerare una sua priorità concentrarsi sulla rimozione delle barriere e degli ostacoli che sono di maggior impedimento all'accesso delle PMI europee al mercato; |
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6. |
ritiene che la riduzione o l'eliminazione delle tariffe doganali giapponesi sui prodotti TIC, comprese le loro parti e componenti, rafforzerebbe la competitività e genererebbe nuovi posti di lavoro di alta qualità nell'UE; chiede inoltre di intensificare la cooperazione reciproca tra UE e Giappone nel campo della R&S e in particolare in materia di rispetto dei DPI per accelerare la condivisione delle informazioni sui brevetti tra i rispettivi uffici brevetti; |
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7. |
ritiene che il livello di ambizione della Commissione per quanto riguarda l'accordo di libero scambio UE-Giappone, e in particolare il miglioramento dell'accesso al mercato per le imprese europee, debba essere integrato da ampi impegni concordati per lo sviluppo sostenibile; |
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8. |
sottolinea che l'accordo di libero scambio UE-Giappone non solo porterebbe benefici in termini di un aumento degli scambi bilaterali di beni e servizi, ma favorirebbe anche la cooperazione su priorità orizzontali dell'UE, quali la cooperazione nel campo dell'innovazione, la cooperazione in campo normativo, la lotta contro gli abusi di mercato e infine, non meno importante, la cooperazione sul fronte dei grandi problemi ambientali; |
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9. |
invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e favorire, in tutte le discussioni commerciali con il Giappone, iniziative per la promozione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali; |
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10. |
è del parere che una valutazione globale di sostenibilità e d'impatto sia fondamentale ai fini di una valutazione completa delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone; chiede alla Commissione di presentare in tempo utile una valutazione di questo tipo, specificando in particolare i possibili vantaggi e svantaggi del rafforzamento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone per tutti i settori coinvolti, in particolare per tutti i settori industriali e per quelli più sensibili, come quello dell'automobile, dell'elettronica, dell'aeronautica e dei macchinari; |
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11. |
raccomanda che nel progettato accordo di libero scambio UE-Giappone siano inserite efficaci misure di salvaguardia bilaterali, per evitare un improvviso aumento delle importazioni che causerebbe o minaccerebbe di causare un serio danno all'industria dell’UE e giapponese, in particolare in settori sensibili come quelli dell’automobile, dell'elettronica e dell’industria aeronautica e meccanica; |
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12. |
esprime la propria convinzione che l'accordo di libero scambio UE-Giappone abbia le potenzialità per portare ad una situazione favorevole a tutti, vantaggiosa per entrambe le economie; |
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13. |
sottolinea che al Parlamento sarà chiesto di dare la propria approvazione all’eventuale accordo di libero scambio UE-Giappone; |
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14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Giappone. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0068.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
(3) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.
(4) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.
(5) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.
(6) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.
(7) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.
(8) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(9) GU L 284 del 29.10.2001, pag. 3.
(10) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 12.
(11) GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/23 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Preparare le foreste ai cambiamenti climatici"
P7_TA(2011)0226
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" (2010/2106(INI))
2012/C 377 E/05
Il Parlamento europeo,
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visto il Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" (COM(2010)0066), |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno 2010 sulla preparazione delle foreste ai cambiamenti climatici, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2010 sulla biodiversità dopo il 2010, |
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visti il Libro bianco della Commissione "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147) e la sua risoluzione del 6 maggio 2010 (1) in materia, |
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viste la conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) - FOREST EUROPE, le sue varie risoluzioni e le attività specialistiche da essa svolte per fornire orientamenti, criteri e indicatori per la gestione sostenibile delle foreste, |
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viste la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 1999 su una strategia forestale dell'UE (2) e la relazione della Commissione sulla sua attuazione (COM(2005)0084), |
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visti il piano d'azione dell'UE per le foreste 2006-2011 (PAF) (COM(2006)0302) e la valutazione intermedia esterna della sua attuazione (3), |
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viste la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), la relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat (COM(2009)0358) e le sue risoluzioni del 21 settembre 2010 sull'applicazione della normativa UE per la conservazione della biodiversità (5) e del 3 febbraio 2009 sulle aree naturali in Europa (6), |
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visti le conclusioni della 10a Conferenza delle parti (COP10) alla Convenzione sulla diversità biologica, tenutasi a Nagoya nell'ottobre 2010, e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, in particolare l'impegno a proteggere il 17 % delle aree terrestri e delle acque interne attraverso efficaci misure di conservazione, integrate nei paesaggi circostanti, |
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visto lo studio dal titolo "Concezione della comunicazione sulle foreste nell'Unione europea: le percezioni del pubblico sulle foreste e la silvicoltura" (7), |
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visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il protocollo di Kyoto e la relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) dal titolo "Orientamenti sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF)", |
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visto il piano d'azione per la biomassa dell'UE (COM(2005)0628), |
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visti la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE d 2003/30/CE (direttiva sull'energia rinnovabile) (8), la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (direttiva ETS) (9), la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (decisione sulla condivisione degli sforzi) (10), la relazione della Commissione sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM(2010)0011), il capitolo 9 sulla silvicoltura del 4o rapporto di valutazione dell'IPPC e i risultati della consultazione pubblica sulla preparazione di una relazione sul regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, |
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visti il programma europeo per i cambiamenti climatici e il lavoro svolto dal gruppo di esperti per la politica climatica relativamente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (11), |
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visti gli studi di suddetto gruppo, tra cui lo studio n. 449.292 contenente la valutazione del Libro verde sulla protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE, n. 440.329 sulla silvicoltura e il sistema di scambio di emissioni dell'UE, n. 449.237 sulla strategia europea per la prevenzione degli incendi boschivi e la lotta contro tale fenomeno nonché le conclusioni dell'incontro del 13 luglio 2010 a Bruxelles del sottogruppo "Foreste" dell'intergruppo "Cambiamenti climatici, biodiversità e sviluppo sostenibile", |
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vista la convenzione europea sul paesaggio del 2000 (convenzione di Firenze), |
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viste la direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (12) e la revisione del regime fitosanitario dell'UE, |
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visti la relazione di sintesi del TEEB (L'economia degli ecosistemi e della biodiversità) dal titolo "Mainstreaming the Economics of Nature" e l'aggiornamento sulle questioni climatiche del TEEB, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 26 aprile 2010 sulla prevenzione degli incendi boschivi nell'UE, |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'8 e 9 novembre 2010 sulle soluzioni innovative concernenti il finanziamento delle azioni in materia di prevenzione delle catastrofi, |
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vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (13), |
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vista la relazione sull'attuazione finale del regolamento Forest Focus (COM(2010)0430), |
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vista la relazione tecnica dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) n. 9/2006 relativa ai tipi di foreste europee: categorie e tipologie utili per le politiche e le comunicazioni relative alla gestione sostenibile delle foreste, |
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vista la relazione alla DG agricoltura e sviluppo rurale della Commissione dal titolo "Impatti dei cambiamenti climatici sulle foreste europee e opzioni di adattamento" (14), |
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vista la relazione del 2009 alla DG ambiente della Commissione dal titolo "Scelte politiche dell'UE per la protezione delle foreste europee contro impatti nocivi" (15), |
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vista la relazione speciale n. 9/2004 della Corte dei conti europea sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale (accompagnata dalle risposte della Commissione), |
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visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (16), |
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viste le raccomandazioni del gruppo di esperti della FAO/UNECE/ILO sull'attuazione della gestione sostenibile delle foreste, |
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vista la risoluzione H1 dell'MCPFE di Helsinki che definisce la gestione sostenibile delle foreste come la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni boschivi secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le rispettive funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0113/2011), |
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A. |
considerando che le foreste e i terreni boschivi coprono oltre il 42 % della superficie dell'UE e che le imprese del settore forestale, con un fatturato superiore ai 300 miliardi di EUR, forniscono circa 2 milioni di posti di lavoro, soprattutto nelle comunità rurali, contribuendo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e alla prosperità mediante la fornitura del legname e le opportunità nel settore del turismo, |
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B. |
considerando che le foreste dell'UE costituiscono intere biosfere poiché non comprendono semplicemente gli alberi ma forniscono servizi ecosistemici inestimabili, tra cui lo stoccaggio di carbonio, la regolarizzazione della portata dei corsi d'acqua, la tutela del paesaggio, il mantenimento della fertilità del suolo, la protezione del suolo dall'erosione e dalla desertificazione e la protezione dalle catastrofi naturali, tutti elementi che rivestono una grande importanza per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la qualità della vita dei cittadini europei, |
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C. |
considerando che circa il 40 % delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica mentre il restante 60 % appartiene a più di 10 milioni di proprietari privati di foreste, e che conseguentemente sia le parti interessate pubbliche che private hanno una responsabilità in termini di protezione e uso sostenibile delle foreste mediante l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste sul terreno, |
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D. |
considerando che, nonostante i tassi di deforestazione allarmanti in varie parti del mondo, la tendenza all'aumento nel lungo termine della copertura forestale nell'UE è stabile e che il carbonio contenuto nella biomassa legnosa è stimato in aumento; che, nonostante la tendenza generale positiva, lo stoccaggio di carbonio nelle foreste in tutta l'Europa continua ad essere notevolmente inferiore rispetto alle capacità naturali e che le foreste potrebbero al contrario divenire una fonte di carbonio, poiché aumentano le pressioni per incrementare i livelli di raccolta e ogni anno circa 500 000 ettari di foresta nell'UE spariscono a causa degli incendi boschivi e del disboscamento illegale, |
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E. |
considerando che il 30 % dei siti NATURA 2000 sono costituiti da foreste e da altri habitat boschivi che svolgono un ruolo importante in qualità di legame nella rete dei biotipi e che il 66 % dei tipi di habitat forestali di interesse comunitario si trova in uno scadente stato di conservazione, |
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F. |
considerando che le foreste di montagna costituiscono un terzo della superficie boschiva totale dell'UE e rappresentano un elemento fondamentale del paesaggio naturale in quanto contribuiscono alla tutela del suolo e alla regolazione dell'approvvigionamento di acqua; che queste foreste svolgono un ruolo fondamentale nelle attività economiche locali, |
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G. |
considerando che la protezione delle ultime aree naturali rimaste può contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e la degradazione dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, |
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H. |
considerando che, secondo le previsioni, la generazione di energia da biomassa solida e da rifiuti biologici raggiungerà il 58 % delle energie rinnovabili dell'UE entro il 2020 e che, mentre la quota di biomassa forestale è prevista in diminuzione in termini relativi, la domanda di legname come fonte di energia è in costante aumento; che è pertanto necessaria una vigilanza per prevenire il disboscamento illegale e l'intensificazione delle pratiche silvicole che potrebbero provocare un aumento superiore al 100 % del rapporto tra abbattimento e incremento in alcuni Stati membri, contrastando il conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e di biodiversità; che l'energia da biomassa dovrebbe essere meno dipendente dalla biomassa forestale, |
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I. |
considerando che la protezione delle foreste e delle loro funzioni dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'UE che incidono sulle foreste, |
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J. |
considerando che le foreste costituiscono ecosistemi viventi e in evoluzione che spesso travalicano i confini nazionali e possono essere classificati in modi diversi, ad esempio in base alle zone bioclimatiche o al tipo di foresta, e che, per guidare le decisioni politiche dell'UE, l'AEA ha elaborato una nomenclatura forestale specifica; che gli ultimi studi scientifici in tutti i settori, quali il "gap continentale", dovrebbero essere presi in considerazione nelle politiche dell'UE che incidono sulle foreste, e che dette politiche dovrebbero evitare il rischio di essere eccessivamente ampie per risultare utili, |
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K. |
considerando che i diversi tipi di foresta e il settore forestale sono esposti a rischi biotici e abiotici differenti e imprevedibili dovuti ai cambiamenti climatici, quali infestazioni di parassiti, tempeste, siccità e incendi, e che pertanto la resilienza delle foreste diviene l'elemento fondamentale della loro protezione, |
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L. |
considerando che informazioni fondate e comparabili sullo stato delle foreste nell'UE e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e dei modelli di produzione nelle foreste rappresentano un importante prerequisito per la definizione di politiche e la pianificazione, comprese le informazioni sul contributo delle foreste alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, |
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M. |
considerando che gli incendi naturali e dolosi, spesso compiuti per secondi fini, distruggono più di 400 000 ettari di foreste ogni anno, in particolare, ma non soltanto, nella regione mediterranea, con ingenti perdite in termini di vite umane, beni, occupazione, biodiversità e funzioni protettive delle foreste; che la rigenerazione dopo gli incendi è particolarmente difficile per tutte le foreste e, nel caso della rete NATURA 2000, ostacola il raggiungimento degli obiettivi della rete, |
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N. |
considerando che il summenzionato Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici include le foreste fra i settori chiave di intervento, mettendo in evidenza che la strategia forestale dell'UE dovrebbe essere aggiornata in modo tale da includervi gli aspetti connessi con i cambiamenti climatici, |
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O. |
considerando che solamente il 5 % delle aree boschive europee è costituito da foreste antiche, primarie e non interessate da attività umane; che la ridotta percentuale di foreste di questo tipo, unitamente all'aumentata frammentazione delle zone rimanenti di tutti i tipi di foresta, aumenta la vulnerabilità delle foreste alle minacce climatiche e spiega in parte il persistente stato di scadente conservazione di molte specie forestali di interesse europeo, |
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P. |
considerando che il rafforzamento delle funzioni protettive delle foreste deve essere incluso nelle strategie di protezione civile dell'UE e degli Stati membri, in particolare di fronte a fenomeni estremi legati al clima, come incendi e alluvioni, |
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Q. |
considerando che la relazione del TEEB ha presentato un'analisi costi-benefici convincente per gli investimenti pubblici in approcci ecosistemici per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alle infrastrutture verdi, quali il ripristino e la conservazione delle foreste, |
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R. |
considerando che i diversi sistemi di gestione delle foreste nazionali, regionali e locali devono essere rispettati e sostenuti al fine di rafforzarne la capacità di adattamento, |
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S. |
considerando che la capacità delle foreste europee di fungere da efficaci serbatoi di CO2, NH3 e NOX non è ancora pienamente sfruttata e che il legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile può apportare benefici prolungati in termini di mitigazione, agendo in qualità di sostituto riciclabile e ricco di carbonio per i materiali ad alta intensità energetica, come le leghe metalliche, la plastica e il calcestruzzo che sono ampiamente utilizzati nella costruzione e in altri settori industriali, |
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T. |
considerando che, secondo i dati raccolti dalla Commissione, il surriscaldamento estivo nell'Europa meridionale sarà due volte più rapido che nel resto d'Europa e che le precipitazioni estive nel sud diminuiranno del 5 % ogni dieci anni, |
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U. |
considerando che il piano d'azione dell'UE per le foreste si prefigge quattro obiettivi: migliorare la competitività a lungo termine, proteggere l'ambiente, contribuire alla qualità della vita e favorire il coordinamento; che, inoltre, sono stati compiuti progressi significativi soprattutto nel raggiungimento del primo obiettivo, |
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V. |
considerando che il processo Forest Europe ha ottenuto un consenso europeo su base volontaria in merito alla gestione sostenibile delle foreste ma che l'attuale contesto per la gestione sostenibile delle foreste manca di pieno riconoscimento e di coerente attuazione, |
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W. |
considerando che nel processo Forest Europe sono stati condotti lavori preliminari completi per i negoziati su uno strumento vincolante e che si attendono decisioni a tale riguardo durante la prossima conferenza di Oslo nel giugno 2011, |
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X. |
considerando che i regolamenti sulla prevenzione degli incendi boschivi (17) e sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali (18) sono scaduti, risolvendosi in fondi insufficienti e nella necessità di segnalazioni ad hoc, |
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Y. |
considerando che la selezione genetica dovrebbe mirare all'adattabilità dell'ecosistema forestale ed essere rivolta al miglioramento di quest'ultima, |
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Z. |
considerando che sono necessarie maggiori informazioni relative all'influenza delle foreste sui modelli meteorologici a livello europeo, |
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AA. |
considerando che la summenzionata relazione del 2009 intitolata ''Scelte politiche dell'UE per la protezione delle foreste europee contro impatti nocivi'', destinata alla Commissione, ha identificato e studiato quattro scelte politiche, riguardanti la continuazione dell'approccio attuale, il metodo aperto di coordinamento, un rafforzato monitoraggio e l'introduzione di una direttiva quadro sulle foreste, |
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1. |
accoglie con favore il Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici"; ritiene che la strategia dell'UE sulle foreste vada rafforzata con l'obiettivo di migliorare la gestione e la conservazione sostenibili, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
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2. |
sottolinea, tuttavia, che secondo l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'UE potrà intervenire negli ambiti in cui venga dimostrato che gli obiettivi dell'azione intrapresa non possano essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri; |
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3. |
accoglie con favore il punto di vista della Commissione secondo cui le foreste dovrebbero essere considerate un fattore cruciale nella risoluzione della crisi del clima; sottolinea che la gestione sostenibile delle foreste è fondamentale nell'UE per il raggiungimento degli obiettivi sul clima e per la fornitura, da parte di quest'ultima, dei servizi ecosistemici necessari come la biodiversità, la protezione dalle catastrofi naturali e la cattura del biossido di carbonio (CO2) nell'atmosfera; |
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4. |
ricorda che le foreste costituiscono biosfere che comprendono molti altri elementi oltre agli alberi e che la loro resilienza dipende quindi dalla diversità biologica non solo degli alberi ma di ogni organismo della foresta, in particolare gli animali selvatici che vi abitano, e che le foreste sono essenziali per l'adattamento delle società europee ai cambiamenti climatici; |
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5. |
ricorda che le foreste costituiscono il principale serbatoio di assorbimento del carbonio, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici; ribadisce quindi l'assoluta importanza che l'UE rafforzi la propria strategia di lotta contro i fenomeni che deteriorano la superficie forestale come gli incendi e l'inquinamento atmosferico; |
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6. |
è convinto che la sostenibilità ecologica sia una condizione essenziale per la continuazione delle funzioni economiche e sociali delle foreste dell'UE; |
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7. |
sottolinea il ruolo svolto dalla biodiversità delle foreste nell'adattamento ai cambiamenti climatici e la necessità di migliorare le conoscenze sugli indicatori della biodiversità delle foreste, inclusa in modo particolare la capacità genetica delle foreste, nell'interesse di un migliore adattamento; |
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8. |
si congratula con la Commissione per l'analisi esaustiva delle minacce biotiche e abiotiche realizzata nel quadro del Libro verde, e richiama l'attenzione sulla necessità di esaminare anche altri fattori direttamente connessi all'impatto dei cambiamenti climatici sui boschi, come il fenomeno della defogliazione, che ha comportato un raddoppiamento della superficie defogliata delle chiome degli alberi delle foreste dell'Europa meridionale negli ultimi 20 anni, producendo, in termini di conseguenze dirette, la riduzione della capacità e dell'efficienza dei processi di fissazione del carbonio e la riduzione dell'effetto mitigatore delle foreste nei periodi di siccità o nei picchi di calore, a causa della perdita prematura del fogliame; |
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9. |
riconosce il contributo importante che gli attuali sistemi di certificazione globale, come il consiglio per la gestione forestale (FSC, Forest Stewardship Council) e il programma per l'approvazione della certificazione delle foreste (PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), apportano alla sostenibilità della silvicoltura; |
Strategia forestale e piano d'azione per le foreste dell'UE
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10. |
sottolinea che la strategia forestale e il piano d'azione per le foreste dell'UE di cui sopra devono essere aggiornati per includere la dimensione dei cambiamenti climatici e aspetti più ampi della protezione delle foreste; ribadisce che qualsiasi aggiornamento deve essere preceduto da un dibattito sulla politica forestale di ampia portata con gli Stati membri e con tutte le parti interessate dall'attuazione delle misure proposte; |
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11. |
plaude al successo degli sforzi dell'UE per conseguire una competitività a livello mondiale delle industrie della filiera silvicola dell'Unione europea; |
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12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a conseguire gli obiettivi ambientali e di qualità della vita del piano d'azione UE per le foreste, la cui attuazione è al momento in ritardo; |
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13. |
invita la Commissione a svolgere un'analisi delle politiche dell'UE aventi ripercussioni sulle foreste dell'UE, così da valutare se sono coerenti e se garantiscono la protezione delle foreste; |
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14. |
invita la Commissione a effettuare un'analisi dei fondi attualmente disponibili per le foreste e la silvicoltura e a riassegnare i fondi esistenti che incidono negativamente sulla biodiversità delle foreste, in linea con le summenzionate conclusioni del Consiglio del marzo 2010; |
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15. |
invita la Commissione e gli Stati membri a velocizzare l'attuazione delle azioni previste dalla comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2008 sulle industrie forestali innovative e sostenibili nell'UE (COM(2008)0113), ricordando che una regolamentazione eccessiva può rendere i prodotti del legname meno competitivi rispetto ai materiali non rinnovabili e ad alta intensità energetica; |
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16. |
sottolinea che gli interventi per la protezione delle foreste devono riflettere la natura transfrontaliera dei rischi biotici e abiotici in base al tipo, alla zona bioclimatica e alle condizioni regionali; sottolinea, inoltre, che occorre agire per sostenere, coordinare e completare le iniziative politiche adottate dagli Stati membri e dalle regioni quando l'UE presenta un valore aggiunto, conformemente alla nomenclatura forestale elaborata dall'AEA; |
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17. |
sottolinea che la protezione delle foreste dipende da un impegno a lungo termine da parte degli Stati membri, delle regioni, delle industrie della filiera silvicola e dei proprietari pubblici e privati delle foreste; |
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18. |
è del parere che le foreste boreali settentrionali (taiga) e le foreste del Mediterraneo rivestano un valore immenso in termini di biodiversità europea, anche come serbatoi di carbonio atmosferico, e che dovrebbero beneficiare di una maggiore protezione; |
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19. |
ritiene che la pianificazione forestale a lungo termine dovrebbe essere partecipativa e flessibile e dimostrare capacità di adattamento, tenendo conto di tutti i possibili scenari, prevedendo la disamina di opzioni multiple per lo sviluppo futuro e fornendo una base realistica e affidabile per il sostegno alle decisioni di gestione; ritiene, inoltre, che ciò si dovrebbe tradurre a livello europeo in un "forum sulle foreste" permanente volto a garantire la protezione a lungo termine delle foreste; |
Gestione sostenibile delle foreste
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20. |
plaude al successo di Forest Europe nel rafforzare la gestione sostenibile delle foreste e nel raggiungere un consenso europeo sugli orientamenti, i criteri e gli indicatori per tale gestione; osserva tuttavia che il contesto esistente per la gestione sostenibile delle foreste manca di coerente attuazione; |
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21. |
ricorda che la gestione sostenibile delle foreste mira a conciliare gli aspetti relativi alla produzione e con quelli della protezione delle foreste, garantendo la continuità delle loro funzioni economiche, sociali e ambientali secondo le priorità nazionali, regionali e locali; osserva con preoccupazione che la tendenza crescente a considerare le foreste solo in una prospettiva economica, trascurando le loro implicazioni ambientali e sociali, non è compatibile con i principi della gestione sostenibile delle foreste; |
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22. |
invita la Commissione a presentare proposte che integrino il summenzionato regolamento (UE) n. 995/2010 sul legno, così da garantire che tutto il legno e tutti i prodotti da esso derivanti immessi sul mercato dell'UE provengano da foreste gestite in maniera sostenibile; |
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23. |
incoraggia gli Stati membri e la Commissione a portare avanti la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio del legname così ottenuto, contribuendo in tal modo alla lotta contro la deforestazione, il degrado dei boschi e la perdita di biodiversità; |
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24. |
chiede che sia rafforzato il nesso tra i programmi forestali nazionali e il piano d'azione sulle foreste dell'UE attraverso una rendicontazione strutturata al comitato forestale permanente; |
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25. |
ritiene che la gestione sostenibile delle foreste sia essenziale per preservare la capacità delle foreste dell'UE di assolvere a funzioni economiche, ecologiche e sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a dimostrare il loro sostegno al processo di Forest Europe rendendo obbligatoria l'attuazione della gestione sostenibile delle foreste nell'UE; reputa inoltre che tale impregno contribuirebbe ad assimilare i principi di sostenibilità nella silvicoltura e costituirebbe il miglior sostegno possibile per il processo di Forest Europe e per gli accordi giuridicamente vincolanti attualmente al vaglio di Forest Europe e del forum delle Nazioni Unite sulle foreste; |
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26. |
sostiene la piena attuazione di un'attiva gestione sostenibile delle foreste nel contesto di piani forestali nazionali a lungo termine, includendovi le priorità nazionali e regionali, obiettivi misurabili e criteri di valutazione e tenendo conto delle crescenti minacce che i cambiamenti climatici rappresentano per le foreste; |
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27. |
sottolinea che i piani di sviluppo rurale e i programmi operativi non dovrebbero essere considerati equivalenti ai programmi forestali nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i piani forestali nazionali tengano conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute negli studi sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, sugli ecosistemi e sulla biodiversità e che le strategie e i programmi di sviluppo rurale siano coerenti con i programmi forestali, le strategie per la biodiversità e i piani d'azione per le energie rinnovabili; |
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28. |
rileva che la diversità genetica, la rigenerazione naturale e la diversità della struttura e della consociazione di tutte le specie di organismi che vivono nella foresta sono elementi comuni delle opzioni di adattamento delle foreste, riguardando tutte le zone bioclimatiche, i sistemi di gestione sostenibile e i tipi di foresta; osserva inoltre che la gestione sostenibile delle foreste garantisce la redditività economica delle foreste commerciali ma non la impone per le foreste con funzioni primarie diverse della produzione di legname; |
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29. |
ritiene che la protezione a lungo termine delle foreste dipenda dalla creazione o promozione di ecosistemi forestali caratterizzati da alberi estremamente diversificati in termini di composizione, età e struttura; |
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30. |
invita la Commissione a presentare raccomandazioni su come adattare i sistemi di protezione civile nazionali affinché possano far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle foreste; esorta in particolare la Commissione ad adoperarsi per ampliare la riserva tattica antincendio dell'UE in termini di risorse e capacità; |
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31. |
mette in guardia contro lo sfruttamento commerciale illimitato delle risorse forestali che, soprattutto nel caso delle foreste naturali, troppo spesso conduce alla loro distruzione irreversibile; |
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32. |
ritiene che, vista l'importanza degli arboreti agricoli per la cattura di CO2, essi dovrebbero essere valutati allo stesso modo dei boschi tradizionali non produttivi, in relazione alla lotta contro il cambiamento climatico; |
Proposte generali
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33. |
invita la Commissione a procedere con l'elaborazione di un Libro bianco sulla protezione delle foreste nell'UE, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica sul Libro verde, della necessità diffusamente sentita di preparazione ai cambiamenti climatici, dello studio sulle opzioni politiche e dello studio sulle opzioni di adattamento; ritiene che il Libro bianco, oltre a confermare il contributo delle foreste all'economia tramite i prodotti e i servizi forestali legnosi e non legnosi, dovrebbe concentrarsi sul mantenimento e l'incremento delle foreste europee, dato il contributo che forniscono alle società europee nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento al loro impatto; ritiene inoltre che debba essere garantito un livello più elevato di protezione per gli habitat di alta qualità e per le foreste che svolgono funzioni protettive ostacolando inondazioni, smottamenti, incendi, desertificazione, perdita di biodiversità e catastrofi atmosferiche estreme; ritiene che risorse finanziarie adeguate, scambi di conoscenze e la promozione della ricerca e dell'informazione costituiscano aspetti indispensabili delle proposte della Commissione; |
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34. |
ribadisce la sua posizione sulla necessità di maggiori livelli di finanziamento per le misure dell'UE a favore della tutela delle foreste, a titolo del pilastro sullo sviluppo rurale della Politica agricola comune (PAC); sottolinea che le nuove sfide dei cambiamenti climatici dimostrano che la protezione delle foreste richiede maggiori finanziamenti e che possono rivelarsi necessari nuovi strumenti di sostegno; |
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35. |
esorta la Commissione a esaminare con attenzione le alternative di pagamento per i servizi ecosistemici che riconoscono il loro valore economico e premiano la conservazione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi forestali, e a riferire in merito al Parlamento e al Consiglio; sottolinea l'importanza che il mondo degli affari riconosca i vantaggi in termini di credibilità, pubblicità e di benefici finanziari provenienti dal suo impegno a favore della conservazione della biodiversità e della protezione delle foreste; |
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36. |
esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per la prevenzione degli incendi boschivi che comprenda il finanziamento di piani di prevenzione e della valutazione del rischio, il sistema europeo d'informazione sugli incendi forestali (EFFIS), l'individuazione degli incendi, le infrastrutture, la formazione e l'educazione nonché il recupero delle foreste dopo gli incendi, prendendo in considerazione anche la possibilità che i terreni su cui si è sviluppato un incendio siano soggetti a un divieto edilizio per almeno 30 anni; |
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37. |
esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che ponga un vincolo di inedificabilità sui terreni devastati da incendi di cui sia stata accertata la natura dolosa; |
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38. |
esorta al superamento degli ostacoli giuridici alla gestione sostenibile; |
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39. |
richiama l'attenzione sulla necessità di definire un adeguato quadro finanziario volto a intensificare la lotta agli incendi boschivi e chiede al contempo di introdurre maggiore flessibilità nella mobilizzazione del Fondo di solidarietà; |
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40. |
esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa concernente l'informazione sulle foreste che prenda in considerazione le minacce climatiche e l'esigenza di raccogliere e diffondere dati pertinenti, armonizzati e comparabili sulla copertura forestale, la biodiversità, i rischi biotici e abiotici e l'uso del suolo nel contesto dell'UNFCCC, della CBD e dei conti ambientali; invita inoltre la Commissione a stabilire e a monitorare degli indicatori relativi alle funzioni protettive delle foreste quali la capacità di assorbimento del suolo; |
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41. |
esorta la Commissione a sostenere la ricerca sull'influenza delle foreste sui modelli climatici regionali nell'UE, in modo da ragguagliare le strategie di gestione delle foreste circa i cambiamenti in termini di dimensioni, di composizione e di ubicazione delle foreste nonché circa l'impatto di tali cambiamenti; |
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42. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare e diffondere orientamenti in materia di buone pratiche basati sui principi della gestione sostenibile per rispondere alle esigenze dei proprietari pubblici e privati di foreste e delle comunità locali, onde garantire la resilienza ai cambiamenti climatici; fa altresì presente l'importanza di uno scambio delle migliori pratiche in relazione alla maniera in cui le aziende e i settori industriali possano contribuire al conseguimento degli obiettivi della biodiversità e promuovere una riflessione sul ciclo di vita e alla maniera in cui possano conciliare conservazione della biodiversità e creazione di reddito; sottolinea la necessità di rafforzare la politica di comunicazione e di informazione al fine di assicurare una gestione sostenibile delle foreste, informare il pubblico e incoraggiare l'uso di legno sostenibile; |
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43. |
sottolinea la necessità di incrementare gli sforzi di coordinamento e di informazione per la protezione delle foreste; è del parere che siano necessari sforzi maggiori per garantire che le misure interne dell'UE siano coerenti con le prese di posizione esterne concernenti le foreste (cooperazione, sviluppo, commercio del legname tropicale ecc.); |
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44. |
ritiene che le foreste formino parte del patrimonio culturale e ambientale collettivo dell'umanità e che gli alberi imponenti dovrebbero essere protetti sia quando sono ubicati nelle foreste che al loro esterno; invita a tal proposito la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie adeguate per la loro protezione, compresa la possibilità di creare "osservatori del patrimonio forestale"; incoraggia inoltre gli Stati membri, nel contesto delle loro politiche nazionali, a promuovere un accesso equo e pubblico alle foreste e alle zone naturali, riconoscendo che il diritto all'accesso pubblico alle foreste e alle zone naturali (allemansrätten) praticato in alcuni Stati membri porta molti vantaggi in termini di accesso democratico a scopi ricreativi, di valorizzazione degli ecosistemi e di rispetto del patrimonio naturale; |
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45. |
chiede a ciascuno Stato membro o regione di elaborare una strategia forestale che includa il rimboschimento delle sponde fluviali, la cattura delle acque meteoriche, le attività agricole e i risultati delle ricerche finalizzate a selezionare le varietà e le specie tradizionali di piante e alberi che meglio si adattano alla siccità, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 relativi ai piani di azione nazionali per le foreste; |
Ricerca sulle foreste
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46. |
sottolinea che, sebbene l'Europa possieda un incontestabile savoir-faire in materia forestale che è il frutto di pratiche forestali di lunga tradizione, occorre aumentare le risorse finanziarie destinate alla ricerca in materia di impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste; è del parere che, in considerazione dell'incertezza scientifica circa i tempi e la portata delle minacce per le foreste nelle varie aree, è necessario assegnare fondi alla ricerca sul clima secondo necessità e soluzioni specifiche applicabili a zone bioclimatiche diverse, onde migliorare la pertinente base di conoscenze; |
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47. |
chiede agli Stati membri di istituire programmi di ricerca congiunti a lungo termine finalizzati a migliorare la comprensione degli effetti e della vulnerabilità, nonché a sostenere misure di adeguamento nel settore forestale; esorta la Commissione a promuovere l'inclusione nel quadro pluriennale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di progetti in materia di conoscenza degli ecosistemi forestali e della loro capacità di adeguamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici; |
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48. |
invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per la protezione delle foreste dell'Unione europea al fine di prevenire l'impatto negativo della proliferazione di insetti e malattie causata dai cambiamenti climatici; |
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49. |
esorta gli Stati membri a proseguire le ricerche in materia di cambiamenti climatici e di ripercussioni sulle foreste, a incoraggiare una maggiore consapevolezza dei molteplici ruoli significativi delle foreste e dell'importanza della loro gestione sostenibile, a sostenere la formazione iniziale e l'aggiornamento dei lavoratori impegnati nella silvicoltura, ponendo particolare attenzione sulle competenze che, secondo le attese, diverranno necessarie per via dei cambiamenti climatici (promozione della diversificazione, prevenzione dei danni e recupero) nonché a incoraggiare le scambio di conoscenze ed esperienze; |
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50. |
ritiene che, data la necessità di un'efficace ricerca sul "potenziale di difesa" degli ecosistemi forestali, di una ricerca prognostica e di una ricerca sulle strategie per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nell'intero settore forestale e silvicolo, sia necessario un coordinamento e un finanziamento a livello di Unione europea; |
Secondo pilastro della PAC
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51. |
sottolinea che le discussioni sul futuro della PAC dopo il 2013 dovrebbero tenere in considerazione il fatto che le foreste svolgono funzioni ambientali fondamentali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo rurale e delle economie nazionali; esorta pertanto gli Stati membri e le regioni a collaborare pienamente con gli organismi forestali e il pubblico nell'elaborazione di programmi di sviluppo rurale per garantire la coerenza tra le politiche dell'UE, tenendo conto del fatto che la silvicoltura può, in alcuni casi, essere un settore indipendente dell'economia rurale; |
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52. |
ribadisce che le foreste svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della fornitura di beni pubblici socio-economici e ambientali, per il benessere della società e lo sviluppo, in particolare nelle zone rurali; invita la Commissione ad elaborare un approccio politico che riconosca detto ruolo, rispettando al contempo i diritti di proprietà dei titolari; |
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53. |
accoglie con favore l'importanza riconosciuta nell'ultima comunicazione della Commissione sulla riforma della PAC (19) ai ruoli dell'agricoltore come attore imprescindibile nella prevenzione degli incendi boschivi, come gestore degli ecosistemi forestali e della loro protezione dalle minacce alla biodiversità – quali i parassiti – e, soprattutto, come attore strutturale sul territorio in quanto la sua attività è la migliore garanzia contro il rischio di spopolamento; |
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54. |
ritiene che i produttori rurali, i gruppi di produttori e gli enti pubblici debbano essere resi ammissibili alle misure silvicole nell'ambito del secondo pilastro della PAC; ritiene che l'Unione europea debba continuare a fornire aiuti per l'afforestamento nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale, assicurando che tali iniziative non interferiscano con il mercato e che le misure di afforestamento facciano ricorso a materiale locale, resistente ai parassiti e agli incendi, e contribuiscano alla conservazione della biodiversità; sottolinea inoltre che gli sforzi di afforestamento devono dare priorità alle specie arboree che migliorano considerevolmente la qualità del suolo e la biodiversità, rispettando al contempo le caratteristiche dell'ambiente di piantumazione, delle specie autoctone e della necessità di foreste miste; |
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55. |
avverte, al pari del Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 giugno 2010, che lo stato di abbandono delle foreste può avere gravi conseguenze sulle garanzie che esse continuino a svolgere le loro funzioni; |
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56. |
ritiene necessario incoraggiare e sostenere l'istituzione di associazioni di produttori e di enti di gestione forestale che applicano la gestione sostenibile delle foreste, in particolare nelle zone caratterizzate da piccoli boschi, poiché tali associazioni contribuiranno ad equilibrare l'approvvigionamento dei numerosi beni e servizi che le foreste possono fornire; ritiene che tali associazioni e organismi rafforzerebbero il potere di contrattazione dei proprietari nella catena del commercio del legname, aiutando a creare condizioni di parità e contribuendo nel contempo a far fronte ai problemi della crisi economica, della concorrenza internazionale, dei cambiamenti climatici e della lotta contro il disboscamento illegale; |
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57. |
ritiene che l'assistenza a favore degli attori pubblici e privati che proteggono la biodiversità delle specie, degli habitat e dei servizi ecosistemici delle foreste debba essere incrementata e includere metodi di protezione su base volontaria e le zone che collegano i siti Natura 2000, dato che la biodiversità è fondamentale ai fini della conservazione, dello sviluppo e dell'adattamento dell'agricoltura; |
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58. |
chiede che il sistema di retribuzione basato sulla fatturazione sia sostituito da un sistema di costi standard o zonali; |
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59. |
esorta a sviluppare uno standard di buone pratiche silvicole da utilizzare come base di sostegno nell'ambito della totalità delle misure silvicole; |
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60. |
invita a includere obbligatoriamente le misure in materia di ambiente silvicolo e di Natura 2000 nei programmi di sviluppo rurale nonché a garantire un sostegno in base alla zona per la rete Natura 2000 nell'ambito dei pagamenti diretti; |
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61. |
invita ad includere una nuova misura della PAC per la "conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico forestale identificato alla fonte"; |
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62. |
respinge con forza l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche forestali; |
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63. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire le prospettive a lungo termine del settore silvicolo e dei progetti di protezione delle foreste in ogni finanziamento dell'UE; |
Protezione civile e prevenzione degli incendi
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64. |
ritiene che la prevenzione degli incendi boschivi sia molto più vantaggiosa in termini di costi rispetto alla lotta contro tale fenomeno; |
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65. |
sottolinea la necessità e l'urgenza di attuare le raccomandazioni in materia di prevenzione delle calamità naturali e di origine umana che ha recentemente approvato (20), in particolare quelle riguardanti il sostegno a progetti di imboschimento e rimboschimento, che prediligono le specie autoctone e le foreste miste, al fine di promuovere la biodiversità e una maggiore resistenza agli incendi, alle tempeste e alle malattie; richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà aggiuntive affrontate da isole e regioni ultraperiferiche nella gestione degli incendi; chiede un trattamento specifico per queste regioni mediante i vari strumenti finanziari disponibili, compreso il Fondo di solidarietà; |
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66. |
ritiene che la prevenzione degli incendi boschivi mediante la pianificazione del paesaggio, l'interconnessione, le infrastrutture e la formazione debba essere parte integrante delle politiche dell'UE in materia di tutela delle foreste, di adeguamento e di protezione civile; |
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67. |
fa presente che nelle zone aride e nelle regioni a rischio di desertificazione è necessario aumentare la riforestazione con specie produttive, il che andrà a vantaggio della popolazione e la renderà partecipe alle attività di conservazione e di lotta agli incendi; |
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68. |
sottolinea l'importanza indiscutibile, ai fini della sicurezza pubblica, delle aree forestali che proteggono gli habitat umani dall'impatto negativo dei fenomeni naturali; |
Comunicazione e contabilità delle emissioni
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69. |
ritiene che il sistema di scambio di emissioni (ETS) dell'UE, nella sua forma attuale, sia incompatibile con la contabilità del LULUCF, principalmente a causa della differenza tra i requisiti di conformità annuali per gli impianti industriali nel quadro dell'ETS e la tempistica più lunga necessaria affinché i cambiamenti degli stock di carbonio si verifichino e siano osservabili nelle proprietà fondiarie; ritiene pertanto che non si debba fare alcuna connessione; invita a tal proposito la Commissione a riesaminare le modalità per ottimizzare la fornitura di finanziamenti per i risparmi di carbonio nelle attività LULUCF; |
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70. |
riconosce le sfide legate a un'eventuale inclusione del settore LULUCF tra gli obiettivi degli Stati membri nell'ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi; manifesta in particolare preoccupazione per il fatto che le differenze in termini di precisione della contabilità e di ampia variazione naturale potrebbero compromettere il regime di conformità nel quadro della decisione; invita pertanto a mantenere obiettivi separati per il settore LULUCF; |
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71. |
dichiara di impegnarsi a favore del conseguimento degli obiettivi della strategia UE2020 relativi alle energie rinnovabili e ai 2 gradi Celsius per i cambiamenti climatici; esprime tuttavia preoccupazione poiché i brevi lassi di tempo utilizzati nell'attuale metodologia per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra e l'ipotesi che ne deriva, secondo cui la biomassa legnosa non provoca un aumento delle emissioni, potrebbero pregiudicare il conseguimento di suddetti obiettivi; invita la Commissione a consultare l'IPCC e a creare una nuova metodologia per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra che permetta controlli su lassi temporali più lunghi e verifichi le emissioni da biomasse derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla gestione delle foreste, valutando il flusso di carbonio a livello nazionale e integrando le diverse fasi della silvicoltura (piantumazione, diradamento e raccolta); |
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72. |
afferma che gli attuali criteri sui biocarburanti elaborati dalla Commissione non sono adeguati nel caso della biomassa ed chiede la creazione di nuovi criteri di sostenibilità giuridicamente vincolanti per la biomassa a fini energetici; sostiene che la Commissione dovrebbe consultare le attività e le risultanze di Forest Europe per elaborare criteri che tengano conto dei possibili rischi di distorsione nel mercato delle energie rinnovabili, non si basino sull'ipotesi del mancato aumento delle emissioni di gas a effetto serra, trattino le emissioni indirette e non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi della strategia UE2020 relativi alle energie rinnovabili e alla biodiversità; osserva che l'attuazione dettagliata dei criteri dovrebbe essere lasciata a livello locale, tenendo in considerazione le condizioni specifiche del sito; |
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73. |
invita a utilizzare definizioni di "foresta" sulla base di una classificazione ecologica delle foreste quale quella proposta nel 2007 dall'AEA, in modo da riuscire a differenziare le foreste più vecchie con elevate emissioni di carbonio, le monocolture intensive e altre tipologie di foreste, compresa la macchia mediterranea, in base al bioma e alle fasi di successione; |
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74. |
sottolinea che all'interno dell'UE è importante proteggere la diversità delle foreste in tutte le fasi di successione al fine di garantire la biodiversità delle foreste e al loro interno, in quanto ogni fase di successione crea le condizioni per la fase successiva e in quanto in assenza di una protezione concertata durante tutte le diverse fasi, la successione nelle ultime fasi sarà seriamente compromessa; |
Dimensione esterna
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75. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a livello internazionale al fine di adottare una nuova definizione delle Nazioni Unite di foresta che chiarisca le definizioni di foresta naturale in base al bioma e che operi una distinzione tra le foreste native e le foreste dominate da monoculture di alberi e da specie non autoctone; osserva a tal proposito che una tale definizione promuoverebbe enormemente la coerenza politica e il rapporto costi-benefici, dato che l'UE è il maggior donatore di aiuti pubblici ai paesi in via di sviluppo (nel 2003 il settore forestale ha ricevuto più di 600 milioni di EUR); si rammarica del fatto che il Libro verde non contempli la necessità di coordinare le azioni dell'UE all'interno e all'esterno dell'Unione e di raggiungere un accordo globale giuridicamente vincolante nel quadro del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste; |
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76. |
osserva l'importanza della cooperazione globale, sia a livello amministrativo che di ricerca, per quanto riguarda la fissazione delle norme, le migliori prassi e i trasferimenti di tecnologia e conoscenze scientifiche, soprattutto nel contesto del sistema REDD (riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste); rileva altresì che non è possibile conseguire una ripartizione equa dei benefici del sistema REDD senza una cooperazione attiva e lo scambio delle migliori prassi; sottolinea l'importanza del programma GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) per la mappatura, la sorveglianza e il censimento delle zone boschive a livello europeo e internazionale ed evidenzia il contributo che le informazioni così raccolte possono apportare ai negoziati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
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77. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.
(2) GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.
(3) Contratto di prestazione di servizi n. 30-CE-0227729/00-59.
(4) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0325.
(6) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 1.
(7) Gara n. AGRI-2008-EVAL-10 // Contratto quadro n. 30-CE-0101908/00-50.
(8) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(9) GU L 140 del 5. 6.2009, pag. 63.
(10) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(11) Relazione del 16 settembre 2010.
(12) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
(13) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(14) AGRI-2007-G4-06.
(15) ENV.B.1/ETU/2008/0049.
(16) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(17) Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, (GU L 217 del 31.07.1992, pag. 3).
(18) Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).
(19) Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" (COM(2010)0672).
(20) Risoluzione del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana" (P7_TA(2010)0326).
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/35 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte basilari della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nel 2009
P7_TA(2011)0227
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2010/2124(INI))
2012/C 377 E/06
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo ai sensi della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (1), |
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visto il suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, |
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viste le sue risoluzioni, del 19 febbraio 2009 (2) e del 10 marzo 2010 (3), relative rispettivamente alle relazioni annuali 2007 e 2008 sulla PESC, |
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vista la sua posizione dell'8 luglio 2010 (4) sul servizio europeo per l'azione esterna, |
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vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE (5), |
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vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica (6), |
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vista la dichiarazione resa dall'Alto rappresentante in Aula, l'8 luglio 2010, sull'organizzazione di fondo dell'amministrazione centrale del SEAE (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 sulle relazioni esterne dell'UE, |
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visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A7-0168/2011), |
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A. |
considerando che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di politica estera e promuovere i suoi valori e interessi su scala mondiale con il fine generale di contribuire alla pace, alla sicurezza, alla solidarietà, alla prevenzione dei conflitti, alla promozione della democrazia, alla tutela dei diritti umani, alla parità di genere, al rispetto del diritto internazionale, al sostegno alle istituzioni internazionali, ad un efficace multilateralismo e al rispetto reciproco tra le nazioni, allo sviluppo sostenibile, al commercio libero ed equo e all'eradicazione della povertà, |
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B. |
considerando che l'attuazione del trattato di Lisbona sta attribuendo una nuova dimensione all'azione esterna europea e contribuirà a incrementare la coerenza, la consistenza e l'efficacia della politica estera UE e, in senso più lato, delle sue azioni esterne, |
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C. |
considerando che il trattato di Lisbona sta imprimendo nuovo slancio alla politica estera dell'UE in particolare offrendo gli strumenti istituzionali e operativi che potrebbero consentire all'Unione di assumere un ruolo internazionale compatibile con il suo importante status economico e con le sue ambizioni, nonché di organizzarsi in modo tale da essere un efficace attore globale, in grado di condividere la responsabilità in materia di sicurezza globale e di svolgere un ruolo guida nella definizione di risposte comuni a sfide comuni, |
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D. |
considerando che il nuovo slancio all'azione esterna europea necessita altresì di un'azione più strategica da parte dell'UE che le consenta di avere peso internazionale; che la capacità dell'UE di influenzare l'ordine internazionale non dipende soltanto dalla coerenza delle sue politiche, attori e istituzioni, ma anche da una concezione realmente strategica della politica estera europea, che deve unire tutti gli Stati membri in base alla stessa serie di priorità e di obiettivi, in modo da parlare con un'unica voce forte nell'arena internazionale; che la politica estera dell'UE deve essere dotata dei necessari mezzi e strumenti per consentire all'Unione di agire in modo efficace e coerente sulla scena mondiale, |
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E. |
considerando che è in corso un cambiamento radicale all'interno dell'attuale ordine internazionale, con l'emergere di nuove sfide e la creazione di nuove strutture di potere che richiedono all'UE di impegnarsi più attivamente nei confronti delle potenze mondiali attuali ed emergenti, degli attori non statali nonché dei partner bilaterali e multilaterali, al fine di promuovere soluzioni efficaci per risolvere problemi comuni a tutti i cittadini europei e al mondo intero, che potrebbero incidere sulla sicurezza globale, |
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F. |
considerando che il nuovo slancio deve altresì portare alla definizione di un nuovo paradigma per quanto concerne i nuovi e vecchi partenariati strategici dell'UE, che dovrebbe basarsi su valori primari condivisi, quali la spinta democratica, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e del diritto internazionale, sui vantaggi e interessi reciproci e su una concezione comune di sicurezza globale, |
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G. |
considerando che il controllo parlamentare della politica estera dell'UE è fondamentale se si vuole che l'azione esterna europea sia compresa e sostenuta dai cittadini europei; che il controllo rafforza la legittimità di tale azione; che la realizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare all'interno dell'UE deve essere decisa congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, conformemente agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona, |
La relazione annuale 2009 del Consiglio sulla PESC
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1. |
accoglie con favore la relazione annuale del Consiglio e ne elogia la struttura trasparente e tematica, che fornisce una chiara visione d'insieme delle politiche e delle azioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune; si compiace inoltre per l'ambizione del Consiglio di dare maggiore enfasi e attenzione al contesto regionale dei conflitti e delle problematiche; si rammarica, però, del fatto che la relazione non delinei alcun approccio possibile in merito alla soluzione di tali conflitti e problematiche; |
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2. |
esorta il Consiglio a non limitare l'ambito della relazione annuale sulla PESC ad una mera descrizione delle attività della stessa, ma a farne uno strumento politico orientato all'elaborazione di soluzioni; ritiene che la relazione dovrebbe fornire più di un semplice elenco di eventi e sviluppi in base al paese e dovrebbe altresì affrontare la questione dell'efficacia della politica estera UE e dei mezzi necessari per perseguire gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione; invita il Consiglio a includere nella relazione anche una valutazione del coordinamento e della coerenza tra la PESC e le altre politiche esterne dell'Unione nonché ad includere raccomandazioni strategiche e organizzative per il futuro sulla base della valutazione delle azioni nel quadro della PESC; |
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3. |
ritiene che la relazione annuale sulla PESC debba basarsi sul nuovo quadro istituzionale definito dal trattato di Lisbona e fungere da strumento per un dialogo interistituzionale rafforzato, discutendo in particolare la realizzazione di una strategia di politica estera europea, valutandone l'efficacia e mettendone in luce gli orientamenti futuri; |
Applicazione del trattato di Lisbona
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4. |
ribadisce la propria posizione a favore dello sviluppo di una coerente strategia di politica estera europea basata sugli obiettivi e sui principi sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), che identifichi chiaramente gli interessi dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza comune; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) a utilizzare tutti i suoi poteri per avviare, attuare e garantire la conformità con la PESC, coinvolgendo pienamente in tale sforzo gli organi competenti del Parlamento; |
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5. |
sottolinea l'esigenza di rafforzare la coerenza tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e gli Stati membri sotto la guida del VP/AR; chiede che si migliorino le sinergie tra l'UE e il livello nazionale e si rafforzi il coordinamento tra i vari attori istituzionali per integrare meglio tutti gli strumenti e le politiche pertinenti e diffondere un unico messaggio europeo su questioni politiche chiave; ritiene fondamentale la cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE, gli organi e le commissioni competenti del Parlamento europeo e i rispettivi servizi della Commissione per consentire all'UE di elaborare un approccio strategico nei confronti dei suoi vicini e dei paesi candidati, dei potenziali candidati e degli altri paesi partner, nonché per quanto riguarda altri settori strategici come i diritti dell'uomo e la promozione della democrazia, il commercio, lo sviluppo, la sicurezza energetica, la giustizia e gli affari interni; |
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6. |
si attende che il SEAE, promuovendo un maggiore coordinamento tra la PESC e le altre politiche esterne, contribuisca a rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su scala globale e le consenta di proiettare più efficacemente i suoi interessi e valori in modo compatibile con il suo attuale status commerciale ed economico internazionale; invita il VP/AR a creare le strutture e i meccanismi di coordinamento necessari in seno al SEAE; |
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7. |
rileva tuttavia che, oltre alla creazione del SEAE, per raggiungere la piena coerenza ed efficienza della politica comune dell'UE, sarà necessaria innanzitutto la volontà politica degli Stati membri dell'UE di abbandonare le loro prospettive diverse sulle questioni chiave in materia di politica estera; ritiene essenziale al riguardo che gli Stati membri dell'UE non solo trovino un accordo su una strategia comune in materia di politica estera e di sicurezza, ma garantiscano altresì che le loro politiche nazionali sostengano le posizioni dell'UE; |
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8. |
deplora a tal proposito che, in vari casi, dichiarazioni individuali o di gruppi di Stati membri abbiano dato l'impressione di disunione, rendendo il lavoro del VP/AR particolarmente difficile; invita pertanto gli Stati membri ad astenersi da simili azioni e dichiarazioni individuali e non coordinate e a contribuire a una PESC efficace e visibile; invita il VP/AR, dal canto suo, a garantire che le posizioni dell'UE siano ascoltate chiaramente, a reagire con prontezza e visibilità e a dare alla PESC un profilo chiaro e specifico; |
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9. |
sottolinea che il ruolo dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) dovrebbe in linea generale essere quello di rappresentare e di coordinare la politica dell'UE in regioni che presentano interessi specifici strategici o di sicurezza per l'UE e che richiedono la presenza e la visibilità continua dell'UE; è del parere che sia necessario uno stretto coordinamento tra i RSUE e i dipartimenti competenti del SEAE e che sia necessario riesaminare le questioni tematiche importanti, precedentemente di competenza dei rappresentanti personali, e che debbano essere avanzate proposte affinché questo ruolo venga ricoperto da funzionari SEAE di alto livello o dai RSUE; ritiene fondamentale che la definizione del ruolo e dei mandati dei RSUE sia soggetta alla consultazione preventiva del Parlamento e che vengano avanzate proposte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, TUE relativamente alle procedure e al contenuto dei resoconti e delle relazioni che i RSUE devono mettere a disposizione del Parlamento; |
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10. |
ribadisce che il trattato dispone che il Parlamento europeo venga consultato in materia di PESC e di PSDC, che vengano presi in debita considerazione i suoi punti di vista e che formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR a consolidare i compiti di consultazione e di notifica finora svolti dalla Commissione e dal Consiglio nell'ambito dell'azione esterna; invita il Consiglio ad adottare un approccio costruttivo nel quadro del comitato di conciliazione per quanto concerne gli strumenti di assistenza esterna dell'UE, tra cui lo strumento di stabilità, riconoscendo il diritto del Parlamento europeo a un controllo democratico dei documenti strategici e dei piani d'azione pluriennali, così come sancito dall'articolo 290 TFUE; |
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11. |
sottolinea che l'accordo interistituzionale rivisto del 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve garantire una maggiore trasparenza della procedura di bilancio in ambito PESC e rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni avanzate dall'autorità di bilancio in modo da consentirle di essere pienamente e regolarmente informata sugli antefatti, sul contesto e sulle incidenze finanziarie delle decisioni politiche in tale settore politico; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe ricevere informazioni adeguate prima dell'adozione di mandati e strategie nel settore della PESC; accoglie con favore il sostegno manifestato dal VP/AR nei confronti della proposta che tutte le missioni PSDC importanti siano identificate nel bilancio; è convinto, a tal riguardo, che la piena trasparenza e il controllo democratico richiedano linee di bilancio separate per ogni singola missione; ribadisce la sua posizione secondo cui, al fine di rafforzare la legittimità democratica della PESC, gli organi competenti del Parlamento dovrebbero essere consultati prima dell'avvio delle missioni PSDC ed essere in grado di esercitare un controllo adeguato, in particolare delle missioni in ambito PSDC; sottolinea che, al fine di soddisfare i criteri di credibilità e di autodefinizione previsti dal trattato di Lisbona, occorre assegnare adeguate risorse di bilancio agli obiettivi della PESC; |
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12. |
ritiene che le periodiche riunioni congiunte di consultazione in materia di PESC dovrebbero essere completate da riunioni aggiuntive da tenersi nel caso in cui si renda necessario fornire informazioni ex-ante; propone, al riguardo, che le riunioni siano altresì finalizzate a divulgare insegnamenti strategici fondamentali e di carattere politico-militare al fine di migliorare la pianificazione e la gestione delle missioni future e di contribuire a sviluppare un approccio lungimirante nei confronti delle esigenze future; ricorda inoltre il suo diritto a essere consultato e la necessità di essere adeguatamente informato in merito agli accordi finanziari urgenti relativi a determinate iniziative avviate nel quadro della PESC, in linea con l'articolo 41, paragrafo 3, TUE; |
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13. |
è favorevole, in linea con l'accordo raggiunto dal quadrilogo di Madrid sull'istituzione e il funzionamento del SEAE e con la versione modificata del regolamento finanziario relativa al servizio stesso, all'inserimento nel bilancio 2011 di apposite voci dedicate alle tre principali missioni realizzate nel quadro della PESC/PSDC; è del parere che tale migliore identificazione delle missioni comporterà un incremento della trasparenza e della responsabilità in ambito PESC/PSDC, a tutto vantaggio degli interessi dell'Unione europea; sottolinea che l'identificazione delle principali missioni PESC/PSDC non deve andare a scapito dell'informazione e della trasparenza a proposito di missioni di minore entità e visibilità politica; |
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14. |
ritiene tuttavia che questa nuova nomenclatura rappresenti un prerequisito minimo e un semplice primo passo verso l'istituzione di un bilancio della PESC dettagliato che offra una panoramica completa delle missioni realizzate a titolo della stessa e ne consenta il pieno monitoraggio; è del parere che tale nuova nomenclatura non pregiudichi la necessaria flessibilità del bilancio della PESC né la continuità delle azioni nell'ambito di missioni già in corso; |
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15. |
ricorda lo spirito del trattato sul finanziamento dell'Unione europea che punta a trasformare la codecisione in procedura generale e che, per analogia, comporta l'eliminazione di talune clausole o procedure specifiche applicabili a determinati strumenti o politiche ai sensi del precedente trattato e dell'accordo interistituzionale; conferma quindi che le disposizioni atte a limitare la flessibilità del finanziamento della PESC sono ormai prive di fondamento; sottolinea che, in linea con le considerazioni sopraesposte e al fine di migliorare l'efficienza e la responsabilità nell'ambito della PESC, le relazioni interistituzionali dovrebbero essere finalmente improntate a una nuova cultura di dialogo, fiducia reciproca e scambio di informazioni, in fase sia di elaborazione che di realizzazione e valutazione a posteriori; |
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16. |
sottolinea che, in vista delle future ripercussioni sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è necessario realizzare un'accurata analisi delle esigenze finanziarie della PESC nel lungo termine; |
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17. |
ribadisce che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è necessario il parere/l'approvazione del Parlamento europeo per tutti gli accordi internazionali, compresi quelli relativi principalmente alla PESC, tranne quando l'accordo riguardi esclusivamente la PESC, e che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, è necessario informare completamente il Parlamento durante la fase iniziale, negoziale e finale della procedura volta alla conclusione di accordi internazionali; si aspetta che il VP/AR fornisca tutte le informazioni pertinenti relativamente ai negoziati durante l'intera procedura, incluse le direttive e le bozze negoziali; ribadisce che, nella dichiarazione sulla responsabilità politica, il VP/AR si è impegnato ad applicare le disposizioni dell'accordo quadro sugli accordi internazionali per quanto concerne i documenti PESC riservati; chiede l'adozione di un modus operandi efficace che concili il rispetto delle prerogative del Parlamento con il necessario grado di riservatezza; ritiene che sia necessario un accordo globale che coinvolga tutte le istituzioni e tutti gli organismi dell'UE, al fine di regolare l'accesso dei parlamentari ai documenti riservati; |
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18. |
prende atto del suo obbligo, previsto dal trattato, di definire, insieme ai parlamenti nazionali, l'organizzazione e la promozione di un'efficace e sistematica cooperazione interparlamentare, soprattutto nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa comune; si rammarica del fatto che non sia ancora stato conseguito un accordo su come portare avanti tale attività; insiste sul fatto che la sua rappresentanza in seno a qualsiasi nuova forma di cooperazione interparlamentare dovrebbe essere di dimensioni tali da riflettere la portata e l'importanza del suo ruolo nel settore degli affari esteri e ribadisce, su tali basi, la sua volontà di conseguire un accordo con i parlamenti nazionali che conduca ad un reale rafforzamento della dimensione parlamentare dell'Unione europea quale attore globale; |
Principali aspetti tematici della PESC
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19. |
sottolinea che le azioni condotte in ambito PSDC dovrebbero essere inquadrate all'interno di una politica globale avente come obiettivo i paesi e le regioni in crisi dove sono in gioco i valori e gli interessi strategici dell'UE e dove le operazioni in ambito PSDC apporterebbero un reale valore aggiunto alla promozione della pace, della stabilità e dello Stato di diritto; sottolinea inoltre la necessità di valutare più accuratamente l'efficace attuazione di ciascuna operazione e il suo impatto duraturo in loco mediante un processo basato sugli insegnamenti appresi; |
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20. |
invita l'VP/AR, il Consiglio e gli Stati membri a porre rimedio allo squilibrio tra le capacità di pianificazione civili e militari in seno al SEAE e a potenziare il personale impiegato nei settori della giustizia, dell'amministrazione civile, delle dogane e della mediazione, al fine di assicurare l'esistenza di adeguate e sufficienti competenze per le missioni PESD; |
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21. |
sottolinea la necessità di un coordinamento ottimale tra la risposta dell'Unione europea alle catastrofi e gli altri strumenti dell'UE - quali le missioni civili o militari nell'ambito della PSDC - che si trovano già in loco o che potrebbero essere approntati in seguito a una crisi; è del parere che molte volte una distinzione troppo rigida tra le operazioni di gestione delle crisi militari e civili rispecchi schemi istituzionali alquanto obsoleti e che l'interazione civile/militare consenta di rispondere meglio alle realtà in loco; sottolinea pertanto la necessità di una puntuale valutazione sistematica delle esigenze, al fine di garantire le risposte più idonee in quanto talune crisi possono richiedere una combinazione di strumenti militari e civili sulla base di un'assoluta comprensione dei legami tra sicurezza e sviluppo; |
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22. |
ritiene che sia una priorità strategica dell'UE rafforzare le alleanze per la gestione internazionale delle crisi, intensificare il dialogo con gli altri principali responsabili della gestione delle crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, condividere le informazioni e mettere insieme le risorse nell'ambito del mantenimento e della costruzione della pace, inclusa la cooperazione in materia di gestione delle crisi e, in particolare, di sicurezza marittima e di lotta contro il terrorismo conformemente al diritto internazionale; |
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23. |
sottolinea che l'istituzione del SEAE offre la straordinaria opportunità all'UE di adempiere ai suoi impegni in materia di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace, soprattutto in riferimento al programma di Göteborg, e di ampliare ulteriormente la sua capacità di prevenire i conflitti quale alternativa alla gestione delle crisi; sottolinea a tal fine l'importanza di porre la Direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza su un piano di parità con le altre Direzioni, assegnandole risorse adeguate alla programmazione politica, rafforzando i legami con i dipartimenti geografici e instaurando relazioni formali con i gruppi di lavoro competenti del Consiglio; ritiene che occorra riesaminare l'attuale separazione tra la struttura di gestione delle crisi e la Direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza; |
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24. |
mette in guardia contro il rischio che gli Stati membri dell'UE diventino eccessivamente dipendenti dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico, fatto che potrebbe finire per indebolire l'indipendenza della sua politica estera; rileva al riguardo che il concetto di sicurezza energetica è profondamente legato alla sicurezza degli approvvigionamenti; ricorda, pertanto, l'urgente necessità di affrontare le sfide energetiche promuovendo le fonti energetiche rinnovabili e domestiche, completando un efficace mercato interno dell'energia e dando attuazione a una politica esterna comune europea in materia di energia, basata su un miglior coordinamento delle politiche degli Stati membri in tale settore, sulla diversificazione dei fornitori di energia e sull'agevolazione di progetti strategici di infrastrutture energetiche come il Nabucco o altre alternative di corridoi meridionali fattibili; sostiene una rete energetica europea integrata ed interoperabile; si rammarica del fatto che gli Stati membri sostengano attivamente iniziative che in realtà sono concorrenti agli sforzi volti a garantire e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico; |
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25. |
si compiace della decisione del Consiglio europeo di invitare la Commissione a presentare entro giugno 2011 una comunicazione sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla cooperazione internazionale, al fine di migliorare ulteriormente la coerenza dell'azione esterna dell'UE nel settore dell'energia; esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento a favore dello sviluppo di una politica coerente e coordinata, promuovendo in particolare la coesione dell'UE in un dialogo costruttivo con i fornitori di energia, segnatamente con la Russia e con i paesi di transito; ritiene che la sicurezza energetica dovrebbe inoltre riflettersi pienamente nella politica UE in materia di ampliamento e vicinato, anche attraverso il dialogo politico e la cooperazione pratica con i partner; |
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26. |
richiama l'attenzione sulla nuova generazione di sfide e rischi per la sicurezza, quali ad esempio gli attacchi informatici, i disordini sociali, le insurrezioni politiche, le reti criminali globali e le attività economiche che minano lo Stato di diritto e i principi della democrazia, e sottolinea l'importanza di formulare strategie appropriate per affrontare tali fenomeni; |
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27. |
sottolinea la necessità di coordinare l'azione preparatoria per contrastare le minacce non convenzionali, come quelle informatiche; invita la Commissione e il Consiglio ad effettuare un'approfondita analisi delle minacce e delle esigenze in tale ambito, dalla quale scaturisca un'ampia e pluridimensionale strategia europea di sicurezza informatica che preveda piani di emergenza in caso di attacchi informatici; |
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28. |
fa notare che la politica estera dell’UE deve tenere in considerazione la dimensione esterna dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; ribadisce l’importanza di una gestione ordinata dei flussi migratori; ritiene essenziale garantire la cooperazione tra il paese di origine e quello di transito, e incoraggiare un atteggiamento di solida cooperazione ponendo in atto una politica di condizionalità positiva; |
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29. |
ribadisce la sua posizione secondo cui l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida nel settore della governance del clima globale e sviluppare ulteriormente un dialogo con altri attori chiave quali le potenze emergenti (Cina, Brasile e India), la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, dato che il cambiamento climatico è diventato un elemento chiave delle relazioni internazionali; |
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30. |
ritiene che, per essere coerente con i valori stessi dell'UE, la politica estera e l'azione esterna dell'UE debbano dare priorità alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto, della buona governance e di società eque, dal momento che una società democratica basata sulle regole costituisce la base per il rispetto dei diritti umani e per rafforzare la stabilità; insiste pertanto sul fatto che i diritti umani devono essere rigorosamente inseriti nella politica estera dell'UE; è del parere che la nuova struttura istituzionale dell'UE, con particolare riferimento al SEAE e al suo dipartimento specifico, offra l'opportunità di rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'Unione in questo ambito; invita il VP/AR a promuovere attivamente, attraverso le relazioni bilaterali con i paesi terzi e una partecipazione attiva nelle sedi internazionali, l'impegno dei paesi terzi in materia di rispetto dei diritti umani, a condannare gli abusi dei diritti umani e a non astenersi dall'adottare provvedimenti adeguati in caso di violazione di tali diritti; considerate le crescenti gravi violazioni della libertà di opinione, invita la Commissione a effettuare un'approfondita valutazione e ad integrare tale libertà nella politica UE in materia di diritti umani; |
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31. |
ritiene che la questione della libertà di religione e di opinione in tutto il mondo - in particolare dei cristiani, delle minoranze perseguitate o minacciate e dei dissidenti religiosi - e del dialogo interreligioso costituisca un nuovo elemento essenziale della PESC; sottolinea che la libertà di religione e di opinione è un diritto umano fondamentale e che il dialogo interreligioso è uno strumento per affrontare la discriminazione e la violenza di matrice religiosa contribuendo quindi alla stabilità politica e sociale; invita pertanto il VP/AR a elaborare in via d'urgenza una strategia UE sull'applicazione dei diritti dell'uomo alla libertà di religione o di opinione; invita inoltre il VP/AR a creare una funzione permanente in seno alla direzione per i diritti umani del SEAE, al fine di monitorare la situazione delle restrizioni imposte dai governi o dalle società alla libertà di religione e di opinione e ai diritti connessi; |
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32. |
esorta il VP/AR a garantire che le politiche e le azioni della PESC attuino pienamente la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, la quale richiede che le donne partecipino a tutti gli aspetti e a tutti i livelli della risoluzione dei conflitti; chiede altresì che le politiche della PESC tengano conto della risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di Sicurezza sulle violenze sessuali nelle situazioni di guerra e postbelliche, nonché delle successive risoluzioni 1888 (2009), 1889 (2009) e 1960 (2010), che si ispirano alle risoluzioni citate; esorta il VP/AR, gli Stati membri dell'UE e i capi missione PSDC a fare della cooperazione e consultazione delle organizzazioni femminili locali una prassi comune di ciascuna missione; osserva con rammarico che finora soltanto una donna ricopre una carica direttiva nel SEAE e che vi sia soltanto una donna tra i rappresentanti speciali dell'UE; |
Diplomazia multilaterale e organizzazioni internazionali
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33. |
sottolinea che sarebbe opportuno che l'Unione riconoscesse come interesse strategico sovraordinato un effettivo multilateralismo e che, in tale contesto, assumesse un ruolo guida nella cooperazione internazionale, favorisse il consenso internazionale e promuovesse l'azione globale; sottolinea l'urgente necessità di affrontare questioni globali che sono fonte comune di inquietudine per i cittadini europei, come la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata, le pandemie e il cambiamento climatico, la sicurezza informatica, garantendo il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e l'eliminazione della povertà, la sicurezza energetica, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la risoluzione pacifica dei conflitti e il disarmo, la gestione dei flussi migratori e la promozione dei diritti umani e delle libertà civili; rammenta la necessità di migliorare il monitoraggio dei fondi UE conformemente alla relazione speciale n. 15 del 2009 della Corte dei conti europea; |
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34. |
si compiace dell'adozione, in data 3 maggio 2011, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, che tiene conto delle modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona e consente ai rappresentanti dell'Unione europea di presentare e promuovere, tempestivamente ed efficacemente, le posizioni dell'Unione europea in seno alle Nazioni Unite; è del parere che, per consentire ai nuovi rappresentanti dell'UE di esprimersi efficacemente sulle questioni globali, pur mantenendo il suo status di osservatore, l'UE dovrebbe beneficiare delle modalità necessarie in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; a tal fine, esorta l'UE a condurre consultazioni approfondite e di ampia portata con i paesi membri delle Nazioni Unite; raccomanda di mettere bene in evidenza la questione dell'efficace partecipazione dell'UE ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dei vertici bilaterali e multilaterali con i partner strategici; ritiene fondamentale collaborare con i partner strategici dell'UE al fine di trovare soluzioni ai principali problemi regionali e globali; raccomanda, inoltre, di dotare i partenariati strategici di una dimensione multilaterale includendo tematiche globali negli ordini del giorno dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE; esorta la Francia e il Regno Unito, in qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, TUE, a invitare il VP/AR a presentare la posizione dell'UE ogniqualvolta sia stata definita una posizione sull'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza dell'ONU; ritiene che l'Unione europea dovrebbe essere rappresentata in quanto tale nelle organizzazioni finanziarie multilaterali, in particolare il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, senza pregiudicare la rappresentanza degli Stati membri; |
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35. |
ritiene che l'Unione europea dovrebbe trarre vantaggio dall'adozione del nuovo concetto strategico della NATO al fine di potenziare il suo partenariato con quest'ultima, sviluppando nel contempo le politiche UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa; si compiace, quale passo positivo al riguardo, della serie concreta di proposte presentate dall'AR/VP al Segretario generale della NATO, volte all'adozione di una relazione da organizzazione ad organizzazione; evidenzia che l'UE condivide gran parte delle minacce alla sicurezza individuate dalla NATO nel suo nuovo concetto strategico; sottolinea la necessità di trovare soluzioni pragmatiche alle difficoltà irrisolte; invita l'UE, a tal proposito, a esercitare la sua influenza affinché si giunga a una positiva conclusione del processo in atto volto a trovare una soluzione complessiva alla questione cipriota per appianare tutte le controversie tra Cipro e la Turchia, che stanno ostacolando lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra l'UE e la NATO; |
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36. |
ritiene importante garantire che le attuali forze e capacità, che sono perlopiù condivise dalle due organizzazioni, siano utilizzate con la massima efficacia e che siano ottimizzate le condizioni per la sicurezza delle truppe e degli operatori civili europei; invita la NATO ad astenersi dal creare una capacità di gestione delle crisi civili, poiché sarebbe una duplicazione delle strutture e capacità dell'UE; chiede una strategia coerente di non proliferazione e disarmo in campo nucleare nel quadro della cooperazione UE-NATO, conformemente al piano d'azione contenuto nella dichiarazione della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione del 2010; incoraggia la NATO e la Russia a progredire verso una relazione più stabile basata sulla fiducia reciproca; |
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37. |
riconosce che è necessario rafforzare l'OSCE riaffermandone i valori; ritiene fermamente che l'UE dovrebbe impegnarsi efficacemente al fine di potenziare l'OSCE, anche garantendo che il processo non abbia come conseguenza l'indebolimento di una delle sue tre dimensioni (politico-militare, economico-ambientale e umana); sottolinea che sarebbe altresì opportuno che l'UE prestasse attenzione all'importanza di portare avanti il processo di Corfù e di organizzare periodicamente riunioni ad alto livello, onde fornire sostegno politico e incrementare la visibilità delle attività svolte dall'OSCE; |
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38. |
riconosce lo status e l'importanza crescenti dell'Artico e chiede una politica UE sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale ed economico per l'Artico, che tenga conto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone; ritiene che il Consiglio artico, la politica della dimensione settentrionale e il Consiglio euro-artico di Barents siano elementi essenziali per la cooperazione nell'Artico e sostiene l'aspirazione dell'UE di divenire un osservatore permanente in seno al Consiglio artico; sottolinea la necessità di istituire un'unità per l'Artico nel SEAE; |
Relazioni transatlantiche
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39. |
ribadisce la propria fedeltà al partenariato transatlantico come importante elemento nonché uno dei pilastri principali dell'azione esterna dell'UE; invita inoltre l'UE a ribadire il proprio impegno nei confronti del partenariato transatlantico con gli Stati Uniti e dell'obiettivo di un mercato transatlantico senza barriere, che dovrebbe costituire la base per un partenariato transatlantico rafforzato; esorta il VP/AR ad agire per un migliore coordinamento e una rafforzata cooperazione tra l'UE e gli USA, suo più stretto alleato; invita il VP/AR a garantire che l'UE agisca come partner coerente, attivo, paritario e nel contempo indipendente degli USA nel rafforzamento, tra l'altro, della sicurezza e della stabilità globali, promuovendo la pace e il rispetto dei diritti dell'uomo; sollecita inoltre un approccio unitario a sfide globali quali la proliferazione nucleare, il terrorismo, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica e un approccio congiunto nei confronti della governance globale, sostenendo e riformando le istituzioni internazionali e promuovendo il rispetto del diritto internazionale e la risoluzione pacifica dei conflitti; invita il VP/AR ad effettuare un attento coordinamento e a sviluppare sinergie con gli USA nell'intento di garantire la stabilità e la sicurezza nel continente europeo e in tutto il mondo, anche sulla base della cooperazione con gli attori interessati come Russia, Cina, India, Turchia e per quanto concerne la stabilità nel Medio Oriente in senso lato, nel Bacino Mediterraneo, in Iran, Afghanistan e Pakistan; |
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40. |
esorta a definire una strategia globale UE-USA per il miglioramento della situazione di sicurezza in tutto il Medio Oriente in senso lato, in Iran, Afghanistan e Pakistan, che preveda la cooperazione con la Turchia, la Russia e la Cina; |
Balcani occidentali
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41. |
conferma le prospettive di adesione all'UE di tutti i paesi dei Balcani occidentali e sottolinea l'importanza di un impegno costante nel processo di allargamento da parte sia dei paesi della regione che dell'UE; rammenta che la prospettiva dell'allargamento dell'UE è un importante incentivo per portare avanti le riforme politiche ed economiche nei paesi dei Balcani occidentali e contribuisce alla stabilità e allo sviluppo effettivi della regione; |
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42. |
riconosce i progressi compiuti da tutti i paesi della regione nel loro cammino verso l'UE, ma osserva che l'instabilità politica e le debolezze istituzionali, oltre alle questioni bilaterali irrisolte, ostacolano ulteriori progressi da parte di alcuni paesi nel processo di integrazione europea; sottolinea che l'Unione necessita di una chiara visione comune sulla regione; invita il VP/AR e la Commissione a impegnarsi attivamente per la soluzione dei problemi persistenti; |
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43. |
rileva che la situazione in Kosovo resta stabile e pacifica, ma fragile; è preoccupato per i gravi problemi e le gravi violazioni della legge elettorale che si sono verificati in diversi comuni durante le recenti elezioni e invita l'UE a monitorare attentamente la situazione della democrazia in Kosovo; esorta tutti gli interessati ad agire per migliorare i diritti democratici e le condizioni di vita di chiunque viva in Kosovo e sottolinea l'importanza della riforma elettorale e di elezioni eque nel quadro della transizione democratica in atto nel Kosovo; invita i politici kosovari a rispettare la Costituzione; esorta il nuovo governo e parlamento del Kosovo a migliorare i futuri processi elettorali, al fine di garantire i diritti democratici di tutti i cittadini del Kosovo e di rafforzare la prospettiva dell'integrazione europea del paese; è consapevole del fatto che non tutti gli Stati membri hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo; |
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44. |
si compiace del dialogo tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che essi possono contribuire alla stabilità non solo di tutto il Kosovo, ma dell'intera regione e aiutare a migliorare la situazione del'intera popolazione del Kosovo; approva pienamente che la missione EULEX sullo Stato di diritto in Kosovo affronti il problema delle persone scomparse in relazione alla guerra in Kosovo, indaghi e persegua la criminalità organizzata, soprattutto in riferimento alle accuse di trattamento disumano e traffico di organi durante e subito dopo il conflitto; chiede un'approfondita indagine di EULEX su tali accuse e un processo esemplare per tutti coloro che saranno infine ritenuti responsabili; ribadisce la necessità che EULEX sostenga ed assista l'amministrazione locale nel buon governo e garantisca che la missione sia in grado di funzionare efficacemente sull'intero territorio kosovaro, intensificando le proprie attività nel nord del paese; invita la Commissione ad avviare immediatamente un dialogo in materia di visti con le autorità di Pristina al fine di definire una tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti; |
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45. |
invita il VP/AR e la Commissione a intensificare il dialogo con i leader politici della Bosnia ed Erzegovina a seguito delle elezioni, al fine di aiutare il paese e i suoi cittadini a proseguire sulla strada dell'integrazione europea; è del parere che lo stato della Bosnia ed Erzegovina abbia realizzato scarsi progressi per quanto concerne le riforme attinenti al processo di integrazione europea e ritiene che le "agende" etniche e a livello di entità predominanti nel paese possano ostacolare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'adesione all'UE e alla NATO; |
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46. |
è estremamente preoccupato per il perdurare del conflitto interno in Albania e invita il governo e l'opposizione ad astenersi dall'uso della forza e ad avviare un nuovo dialogo per porre fine alle ostilità e trovare un compromesso sostenibile; accoglie con favore, a tal proposito, l'iniziativa intrapresa dal rappresentante del VP/AR in coordinamento con il Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato; |
Partenariato orientale
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47. |
esorta il VP/AR e la Commissione a perseguire il loro impegno a favore del partenariato orientale con i nostri vicini dell'Europa orientale, in vista della loro associazione politica e integrazione economica anche nel settore energetico, sulla base di valori europei condivisi e in un contesto di condizioni e incentivi intesi a promuovere le riforme; rammenta che, a causa dei conflitti irrisolti nella regione, le parti interessate sono bloccate in una situazione in cui la pace non è sostenibile; invita le parti interessate a ricercare una soluzione pacifica a lungo termine; sottolinea l'importanza di tenere conto degli standard internazionali in materia di diritti umani negli attuali negoziati relativi all'accordo di associazione con i paesi del partenariato orientale; chiede iniziative e azioni volte a promuovere e a far progredire la cooperazione regionale nel Caucaso meridionale; |
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48. |
auspica che il processo di riforma della politica europea di vicinato avviato dalla Commissione conduca a una nuova visione strategica e a un approccio differenziato all'interno della stessa politica per le varie aree d'interesse, in base alla diversità degli interessi, delle sfide e delle minacce regionali dell'Unione; |
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49. |
ribadisce la necessità di un approccio coerente nei processi di cooperazione regionale tramite la messa in opera delle iniziative e degli strumenti proposti dall'UE per il vicinato orientale (partenariato orientale, sinergia del Mar Nero/strategia UE per il Mar Nero ecc.); è del parere che sia necessario garantire la complementarità e la differenziazione tra le iniziative proposte, soprattutto a livello progettuale, per un utilizzo più efficiente delle risorse e al fine di ottenere risultati concreti; |
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50. |
condanna la dura repressione sferrata dal regime del Presidente bielorusso Lukashenko contro membri dell'opposizione, giornalisti e rappresentanti della società civile a seguito delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e chiede il rilascio immediato di tutti coloro che sono stati arrestati e il proscioglimento da tutte le accuse a loro carico; si compiace della decisione adottata dal Consiglio il 31 gennaio 2011 di imporre il divieto di visto e il congelamento dei beni finanziari di 157 funzionari bielorussi prescelti; è del parere che le sanzioni contro i funzionari del governo bielorusso debbano essere mantenute finché non saranno rilasciati tutti i prigionieri politici dalle carceri bielorusse; accoglie con favore il risultato della Conferenza internazionale dei donatori "Solidarietà con la Bielorussia" del 2 febbraio 2011, nell'ambito della quale l’Unione europea stanzia 17,3 milioni di euro per azioni di sostegno alla società civile, in particolare agli studenti e ai mezzi di comunicazione indipendenti; ritiene che la Commissione dovrebbe facilitare i contatti interpersonali tra l'UE e la Bielorussia; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare misure unilaterali per facilitare il rilascio e ridurre il costo dei visti a breve scadenza, soprattutto i visti Schengen, in quanto rivestono la massima importanza per l'intera società, studenti e altri giovani; sottolinea l’importanza di garantire che la Bielorussia non venga isolata, in particolare dai quadri regionali esistenti; |
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51. |
chiede la rapida istituzione dell'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (EURONEST), senza la partecipazione del Parlamento bielorusso, sottolineando così il suo ruolo nel rafforzamento della democrazia e delle istituzioni democratiche e la sua importanza nel rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato; |
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52. |
deplora la mancanza di sostanziali progressi in merito alla risoluzione dei conflitti congelati nel Caucaso meridionale; sottolinea che ciò costituisce un forte ostacolo che impedisce lo sviluppo di un'autentica dimensione multilaterale e regionale del partenariato orientale; si attende un maggior impegno da parte del SEAE nella regione e chiede che esso assuma un ruolo più proattivo volto a favorire il dialogo tra le parti, elaborare misure di rafforzamento della fiducia e promuovere i contatti interpersonali, gettando così le basi per una soluzione duratura; |
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53. |
sottolinea l'importanza di un ruolo più attivo dell'UE nella risoluzione dei conflitti nella Transdnistria e nel Caucaso meridionale; |
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54. |
elogia e sostiene l'impegno delle autorità della Repubblica moldova a rafforzare il loro rapporto con l'Unione europea per quanto concerne la conclusione dell'accordo di associazione, l'instaurazione di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti e l'avvio di negoziati su un accordo di libero scambio; |
Strategia dell'Unione europea per il Mar Nero
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55. |
invita la Commissione ad accelerare l'attuazione dei progetti a titolo della sinergia del Mar Nero e a mantenere tale questione all'ordine del giorno del SEAE; |
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56. |
sottolinea l'importanza della regione del Mar Nero nel partenariato orientale e ritiene che sia necessario un maggior coinvolgimento dell'Unione europea a tal riguardo; |
Asia centrale
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57. |
riconosce il grande potenziale di sviluppo di una cooperazione strategica tra l'UE e l'Asia centrale; chiede, in ragione della posizione geopolitica della regione, una cooperazione rafforzata nell'affrontare le sfide di sicurezza comuni, così come le questioni politiche, economiche ed energetiche; sottolinea l'urgenza di dedicarsi alle questioni relative alla gestione idrica a livello regionale onde promuovere uno sviluppo sostenibile globale, migliorare la sicurezza umana, facilitare le buone relazioni di vicinato e prevenire i conflitti; |
Russia
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58. |
invita il VP/AR ad assicurare che l'approccio dell'UE nei confronti della Russia, compresi i negoziati per un nuovo accordo UE-Russia, sia coerente; chiede inoltre al VP/AR di garantire che il potenziamento dello stato di diritto, compresi il diritto internazionale, i principi di reciprocità e trasparenza, così come un impegno per i valori della democrazia pluralista e il rispetto dei diritti umani, costituiscano il nucleo del nuovo accordo globale; sottolinea che l'impegno per migliorare la situazione dei diritti umani in Russia e per combattere la corruzione, in particolare nel settore giudiziario, deve essere parte integrante di questo nuovo accordo; auspica costanti progressi nei negoziati in corso; |
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59. |
sottolinea che il rafforzamento dello Stato di diritto in tutti i settori della vita pubblica russa, compresa l'economia, andrebbe a vantaggio dell'intera società; chiede il rafforzamento del dialogo UE-Russia in materia di diritti dell'uomo, al fine di promuovere cambiamenti positivi nella situazione dei diritti umani in Russia; sollecita azioni e l'attuazione di iniziative che rafforzerebbero i contatti tra le società civili europea e russa e che rafforzerebbero la società civile russa; sottolinea l'importanza del partenariato per la modernizzazione in questo contesto; sottolinea al tempo stesso la necessità di un partenariato rinnovato con la Russia, basato sul rispetto reciproco e la reciprocità, sui temi della lotta contro il terrorismo, la sicurezza e l'approvvigionamento energetici, il cambiamento climatico, il disarmo, la prevenzione dei conflitti e la non proliferazione nucleare, anche in relazione all'Iran, all'Afghanistan e al Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità globali; |
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60. |
invita il VP/AR a intensificare i negoziati con la Russia per garantire l'applicazione incondizionata di tutte le disposizioni dell'accordo in sei punti del 2008 tra la Russia, l'Unione europea e la Georgia nonché a lavorare per la soluzione definitiva di tale conflitto che rispetti l'integrità territoriale della Georgia; ritiene che la Russia dovrebbe, in particolare, garantire un accesso totale e senza restrizioni alla missione di monitoraggio dell'Unione europea (EUMM) in Abkasia e in Ossezia meridionale; evidenzia la necessità di portare stabilità in queste regioni della Georgia; |
Turchia
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61. |
sottolinea la necessità di un approccio strategico a lungo termine da parte sia dell'UE sia della Turchia per quanto riguarda le loro relazioni future; valuta positivamente la dichiarazione del Consiglio del 14 dicembre 2010, che invoca una maggiore cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza d'interesse reciproco; è del parere che la sempre più attiva politica estera di Ankara comporti nuove sfide e opportunità per la PESC; esorta il VP/AR a coinvolgere la Turchia in un dialogo istituzionalizzato su questioni d'importanza strategica, come la politica energetica, la stabilità nei Balcani occidentali e nelle regioni del Caucaso, il programma nucleare iraniano o l'attuale risveglio democratico in Medio Oriente, assicurando così un maggiore allineamento degli obiettivi e imprimendo nuovo dinamismo alle relazioni bilaterali; sottolinea, tuttavia, che tale dialogo non può sostituire il processo di adesione della Turchia, ma solo integrarlo e rafforzarlo; |
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62. |
deplora la stasi di fatto del processo di adesione della Turchia; rammenta che tutti gli Stati membri dell'UE e la Turchia sono congiuntamente responsabili dell'eliminazione degli ostacoli nel percorso di adesione della Turchia all'UE; mette in guardia contro il rischio di problemi gravi e duraturi se la relazione tra UE e Turchia non sarà stabilizzata e si continuerà a impedire all'UE e alla NATO di raggiungere il loro obiettivo di un rafforzamento della cooperazione; auspica in ogni caso che la Turchia prosegua la sua opera di modernizzazione in linea con le direttrici europee; |
Medio Oriente e Mediterraneo
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63. |
sostiene la ripresa dei negoziati di pace diretti tra Israele e l'Autorità palestinese (AP) e sottolinea la necessità di condurre negoziati significativi entro un lasso di tempo limitato e in un clima di fiducia reciproca, un clima che può essere instaurato soltanto se Israele porrà immediatamente fine alla politica di costruzione degli insediamenti; ribadisce che l'UE è il maggiore contributore all'Autorità palestinese e il principale partner commerciale di Israele, e che pertanto ha un interesse diretto a convincere entrambe le parti ad affrontare al più presto le questioni fondamentali da risolvere (vale a dire profughi, confini e status di Gerusalemme) e all'esistenza pacifica di uno Stato palestinese sostenibile accanto allo Stato di Israele; sottolinea la necessità di una soluzione basata sull'esistenza di due Stati e riconosce il diritto di entrambi di esistere l'uno accanto all'altro in sicurezza, prosperità e pace; valuta positivamente, pertanto, le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente del 13 dicembre 2010 e l'intenzione manifestata dall'UE di aiutare le parti a raggiungere tale obiettivo, promuovendo la democrazia e lo Stato di diritto nella regione e convogliando le risorse soprattutto nel rafforzamento della società civile; |
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64. |
esorta l’UE, in linea con le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad assumere un più forte ruolo politico adeguato al suo coinvolgimento finanziario nella regione; è convinto dell’urgente necessità di una ridefinizione globale della politica dell’UE nei confronti del Medio Oriente, che le consenta di svolgere un ruolo politico decisivo e coerente, sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, a favore della pace e della sicurezza in questa regione vicina che riveste per l’UE un interesse strategico fondamentale; invita il VP/AR a presentare una nuova strategia politica per la regione in cui vengano messi in luce gli interessi e gli obiettivi dell’UE nonché i mezzi che può utilizzare; |
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65. |
è profondamente turbato per l'uso della forza contro i residenti del campo di Ashraf in Iraq, che ha mietuto vittime, e deplora la perdita di vite umane; invita il governo iracheno ad astenersi dall'uso della violenza e a rispettare i diritti umani dei residenti del campo; chiede l'avvio di un'inchiesta internazionale indipendente, con libero accesso al campo di Ashraf, per effettuare una valutazione globale della situazione sul terreno; invita tutte le parti a far prova di moderazione e a trovare una soluzione pacifica e sostenibile alla situazione; |
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66. |
esprime la sua solidarietà ai cittadini dei paesi del vicinato meridionale che lottano per la democrazia, la libertà e la giustizia sociale; invita l'UE ad offrire un sostegno rapido e inequivocabile alle nuove aspirazioni alla democrazia, alla libertà e alla giustizia sociale; continua ad essere preoccupato per l'assenza nella politica mediterranea dell'UE di una chiara visione strategica a lungo termine per il progresso e lo sviluppo della regione; chiede un chiarimento e un miglioramento della logica di fondo, degli obiettivi e dei metodi operativi dell'Unione per il Mediterraneo (UpM); ritiene quindi che sia estremamente importante e urgente riconsiderare e rivedere la strategia UE per il Mediterraneo e chiede che la revisione strategica della PEV tenga pienamente conto e rifletta i nuovi sviluppi nella regione e istituisca un dialogo politico con il vicinato meridionale dell'UE; chiede, inoltre, di riprogettare l'UpM al fine di contribuire attivamente ed efficacemente alla creazione di società democratiche sostenibili e giuste nell'intera regione; sottolinea l'importanza della partecipazione delle donne nella transizione democratica e nelle riforme istituzionali; ribadisce che il rafforzamento della democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono elementi essenziali di tale dialogo; |
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67. |
ricorda il proprio ruolo nel quadro della procedura di bilancio dell'UE e sottolinea la necessità di garantire la legittimità democratica dell'UpM, che le decisioni siano prese in modo trasparente e che il Parlamento europeo, l'Assemblea parlamentare dell'UpM e i parlamenti nazionali siano coinvolti nel processo decisionale; |
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68. |
sta strettamente monitorando la situazione in Tunisia, in Egitto e in altri paesi della regione; sostiene le legittime aspirazioni dei popoli alla democrazia, alla libertà e alla giustizia sociale; invita l'UE a istituire un partenariato basato sul reciproco interesse e focalizzato sull'occupazione, l'istruzione e la formazione, al fine di contribuire a mitigare l'attuale crisi sociale ed economica in tali paesi e fornire l'assistenza che possa essere necessaria per sostenere le riforme politiche in corso e lo sviluppo economico e sociale; sottolinea l'importanza di sostenere la costruzione di capacità istituzionale, un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento delle organizzazioni della società civile e la formazione di un pluralismo di partiti politici nel quadro di un sistema laico; si compiace del referendum sulle riforme costituzionali svoltosi in Egitto; incoraggia le autorità egiziane a proseguire la revisione della Costituzione e della legge elettorale in vista di elezioni libere e giuste; |
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69. |
deplora la mancanza di coesione tra gli Stati membri UE su come affrontare la situazione in Libia, che limita l'ambito di ampie azioni PESC da parte del VP/AR su questo tema; plaude, invece, alla decisione del Consiglio di istituire un'operazione militare dell'Unione europea a sostegno delle operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia, la cosiddetta operazione EUFOR Libia; |
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70. |
sottolinea che la violenta repressione contro manifestanti pacifici in Siria, con migliaia di morti e di arresti, deve cessare immediatamente; invita il presidente e il governo siriani a rispondere alle legittime richieste del popolo siriano intraprendendo un autentico dialogo nazionale volto ad attuare le riforme politiche, economiche e sociali indispensabili, nonché a porre termine alla politica di repressione contro gli oppositori politici, la società civile e i difensori dei diritti umani; accoglie con favore la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, con la quale si condanna la violenza del governo siriano contro i manifestanti pacifici e plaude all'invio, da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, di una missione d’inchiesta nel paese; esorta l'UE e i suoi Stati membri a tenere pienamente conto degli eventi in corso in Siria nelle loro relazioni bilaterali con il paese, anche mediante la sospensione dei negoziati sull'accordo di associazione UE-Siria, un riesame della cooperazione con le autorità siriane nel quadro dell'ENPI, nonché sanzioni rigorose e mirate contro il regime siriano al fine di ottenere un cambiamento nelle politiche del regime; |
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71. |
esorta le autorità del Bahrein e dello Yemen ad astenersi dall'uso della forza contro i manifestanti e a rispettare il loro diritto alla libertà di riunione e di espressione; sottolinea che i responsabili delle uccisioni e dei ferimenti saranno quanto prima incriminati e assicurati alla giustizia o dinanzi ai tribunali nazionali oppure dinanzi alla Corte penale internazionale dell'Aia; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere le pacifiche aspirazioni democratiche dei cittadini del Bahrein e dello Yemen, a rivedere le loro politiche nei confronti di quei paesi, a rispettare il codice di condotta dell'UE sull'esportazione di armi, e a tenersi pronti ad assistere, in caso di serio impegno da parte delle autorità nazionali, nell'attuazione di concreti programmi di riforma politica, economica e sociale di questi paesi; esprime profonda preoccupazione per l'evoluzione della situazione in Bahrein, in particolare la condanna a morte di quattro manifestanti il 28 aprile 2011; invita il VP/AR a fare pressione sulle autorità del Bahrein per adottare una moratoria sulle esecuzioni nonché per assicurare processi equi con un'adeguata rappresentanza legale e il diritto di ricorso; |
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72. |
ribadisce il suo pieno sostegno al Tribunale speciale per il Libano (TSL) in quanto tribunale indipendente, istituito mediante la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR) 1757 nel rispetto dei più elevati standard giudiziari; ribadisce il suo forte sostegno alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale del Libano nonché al pieno funzionamento di tutte le istituzioni libanesi; sottolinea che la stabilità interna ed il rispetto del diritto internazionale sono pienamente compatibili; invita tutte le forze politiche libanesi a continuare ad impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo per favorire il benessere, la prosperità e la sicurezza di tutti i cittadini libanesi; elogia il ruolo cruciale della Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) e chiede l'attuazione di tutte le disposizioni della risoluzione UNSC 1701; |
Asia
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73. |
sottolinea che il punto di partenza di qualsiasi soluzione a lungo termine della crisi afgana devono essere gli interessi dei cittadini afgani per quanto concerne la loro sicurezza interna, la protezione civile, lo sviluppo economico e sociale, incluse misure concrete per l'eradicazione della povertà e della discriminazione contro le donne, nonché per rafforzare il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, i meccanismi di riconciliazione, l'interruzione della produzione di oppio, un solido esercizio di costruzione dello Stato, l'integrazione dell'Afghanistan nella comunità internazionale e l'eliminazione di Al Qaida dal paese; sottolinea che è necessario dotare l'Afghanistan di una forza di polizia capace di garantire un livello minimo di sicurezza che consenta il successivo ritiro della presenza militare straniera dal paese; ribadisce che un impegno serio dell'Unione e della comunità internazionale in senso lato dovrebbe concentrarsi sul sostegno agli afgani nella costruzione del loro Stato, con solide istituzioni democratiche capaci di rappresentare il popolo, garantire lo Stato di diritto, la pace, l'integrità territoriale, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e di migliorare le condizioni di vita di tutto il popolo afghano e in particolare delle donne e dei bambini, rispettando ad un tempo le tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali di tutte le minoranze etniche e religiose del paese; ricorda altresì l'importanza di sostenere la società civile, mettere a punto istituzioni democratiche, come la formazione delle forze di sicurezza e della magistratura, e sostenere media indipendenti, le ONG e il controllo parlamentare; |
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74. |
ribadisce che il Pakistan svolge un ruolo chiave nella regione e che un Pakistan stabile, laico e legittimo per la stabilità dell'Afghanistan e dell'intera regione; sottolinea, inoltre, il ruolo potenziale del Pakistan nel processo di pace afgano; sottolinea che il Pakistan non deve fungere da rifugio sicuro per al-Qaeda ed i Talebani; riconosce che le devastanti alluvioni dell'agosto 2010 hanno costituito una battuta d'arresto per il nuovo governo del Pakistan, che aveva iniziato a realizzare progressi nell'affrontare numerose sfide; esorta il Consiglio e la Commissione, di concerto con l'ampia comunità internazionale, a inviare un segnale di solidarietà forte e a fornire un sostegno concreto al Pakistan, che si trova in urgente necessità di ricostruzione e di ripristino post alluvione e che aspira a creare una società forte e prospera; accoglie con favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi dell'UE finalizzati a fornire il sostegno politico necessario per promuovere la creazione di istituzioni e di capacità in Pakistan e per aiutare le istituzioni democratiche del paese a lottare contro l'estremismo, e in particolare ad abrogare le leggi sulla blasfemia, e a sostenere la società civile pakistana; invita il Pakistan ad aderire immediatamente al trattato di non proliferazione e a cooperare appieno con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica rendendo noti l'arsenale e gli impianti nucleari pakistani; |
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75. |
condivide pienamente l'impegno della E3 +3 a cercare una rapida soluzione negoziata alla questione nucleare iraniana, al fine di ripristinare la fiducia internazionale nella natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano in base a un principio centrale del TNP; sostiene il duplice approccio del Consiglio volto a trovare una soluzione diplomatica, in quanto unica opzione praticabile per una risposta alla questione nucleare iraniana; deplora la risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che introduce un quarto round di sanzioni contro l'Iran sul suo programma nucleare e che le misure restrittive aggiuntive annunciate da UE, USA, Giappone, Canada e Australia siano divenute inevitabili a causa della mancata piena collaborazione dell'Iran con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) per quanto riguarda gli obiettivi del suo programma nucleare; sottolinea che una soluzione della questione nucleare non può essere reperita a scapito del sostegno dell'UE alla società civile iraniana e delle sue giuste richieste in materia di diritti umani universali e di elezioni realmente democratiche; |
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76. |
condanna fermamente la costante retorica provocatoria, incendiaria e antisemita del presidente iraniano che ha chiesto di "cancellare" Israele, e soprattutto deplora le minacce contro la stessa esistenza dello Stato di Israele; è seriamente preoccupato per l'aumento esponenziale del numero di esecuzioni in Iran, assimilabili ad omicidi estragiudiziali di Stato vista la mancanza di un debito processo, nonché per la continua e sistematica repressione dei cittadini che aspirano a una maggiore libertà e democrazia; sottolinea che i reciproci contatti ufficiali tra le delegazioni del Parlamento europeo e il Majlis dovrebbero essere utilizzati anche per affrontare le questioni attinenti ai diritti umani, essere subordinati alla libertà di visita ai prigionieri politici dando agli attivisti e ai rappresentanti delle associazioni per la difesa dei diritti umani la possibilità di scambiarsi liberamente un'ampia gamma di opinioni politiche; esorta il VP/AR a predisporre il ripristino di una delegazione UE in Iran per essere in grado di monitorare, dal punto di vista dell'UE, la situazione in loco; esorta il regime iraniano ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'Iraq; |
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77. |
manifesta soddisfazione per l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la Cina e chiede un lavoro congiunto e concertato sulle questioni controverse messe in luce in occasione del recente vertice UE-Cina; si compiace del progresso in termini di miglioramento della governance economica e giudiziaria; è estremamente preoccupato per le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel paese, compresi i diritti delle minoranze e in particolare quelli dei tibetani, degli uiguri e dei mongoli, e invita il VP/AR a rafforzare il dialogo in materia di diritti umani e a garantire che i diritti umani siano sempre in primo piano; |
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78. |
sottolinea che le relazioni con il Giappone saranno profondamente influenzate dal terribile terremoto, dello tsunami e dalla successiva catastrofe nucleare che ha colpito il paese e si aspetta che l'UE dia prova di solidarietà e fornisca un sostegno al fine di aiutare le autorità giapponesi a far fronte al disastro; ritiene che, soprattutto dopo i recenti fatti drammatici, le relazioni dell'UE con il Giappone, paese che condivide i valori democratici e l'interesse per i diritti umani dell'Unione europea, rimangano estremamente importanti sia in termini economici sia per quanto riguarda l'opera comune nelle sedi multinazionali; sottolinea che l'attuale attenzione nei confronti della Cina non deve far dimenticare gli sforzi necessari per rafforzare la cooperazione con il Giappone e rimuovere gli ultimi ostacoli alla compenetrazione economica; |
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79. |
accoglie con favore i passi compiuti su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan, che hanno condotto alla firma di 15 accordi, fra cui l'accordo quadro di cooperazione economica (ECFA) e un accordo sui diritti di proprietà intellettuale nel giugno 2010; poiché l'ampliamento delle relazioni economiche attraverso lo Stretto è nell'interesse di entrambe le parti e dell'UE, sostiene fermamente il rafforzamento dei rapporti economici UE-Taiwan e la firma di un accordo di cooperazione economica UE-Taiwan; ribadisce il suo sostegno a un'efficace partecipazione di Taiwan, in veste di osservatore, alle pertinenti organizzazioni e attività internazionali, quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO); plaude alla decisione dell'Unione europea di concedere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Taiwan, il che contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali e gli investimenti tra l'UE e Taiwan, nonché i contatti interpersonali; |
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80. |
riconosce l'enorme rilevanza dell'India quale potenza regionale emergente e quale importante partner democratico dell'Europa; elogia la cooperazione dell'India con l'UE, segnatamente in Afghanistan e con l'operazione Atlanta; esorta a collaborare maggiormente sulle questioni relative al disarmo nucleare, al cambiamento climatico, alla governance economica globale e alla promozione della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; esprime la propria preoccupazione per le sfide alle libertà civili e ai diritti umani nello Jammu e nel Kashmir e per la persistenza della discriminazione culturale, in base alle caste; si attende che il partenariato strategico con l'India si sviluppi in linea con il Piano d'azione congiunto conseguendo quindi risultati concreti; attende con interesse la rapida conclusione e la firma di un accordo di libero scambio ma, allo stesso tempo, sottolinea l'importanza che gli attuali negoziati relativi a tale accordo non mettano assolutamente a repentaglio gli sforzi per ridurre la povertà in India; |
Africa
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81. |
sostiene con forza e incoraggia i partenariati con l'Unione Africana (UA) e con le altre organizzazioni regionali africane, finalizzati a rispondere alle esigenze di sicurezza e di stabilità del continente africano e a garantire il progresso in altri settori chiave quali la governance democratica e i diritti umani, il cambiamento climatico e il conseguimento degli OSM; è del parere che il processo di progressiva responsabilizzazione dell'UA per quanto concerne le questioni di sicurezza e di stabilità del continente africano, in particolare quando siano interessate missioni di pace, richieda il consolidamento dei processi decisionali e di creazione delle istituzioni all'interno dell'UA e che sarebbe opportuno un aiuto dell'Unione europea all'UA al riguardo; |
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82. |
sostiene la decisione di ideare un approccio globale dell'UE nel Corno d'Africa, contribuendo alla ricostruzione delle istituzioni pubbliche in Somalia, conciliando la sicurezza umana con lo sviluppo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne, e inglobando a tal fine tutti gli strumenti europei nell'ottica di fornire soluzioni a lungo termine; |
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83. |
si compiace della disponibilità dell'Unione europea a sostenere l'applicazione pacifica dell'accordo globale di pace in Sudan e a lavorare per una stabilità regionale di lungo periodo; sottolinea, al contempo, la necessità di rinnovare gli sforzi per affrontare l'insicurezza e di raggiungere una soluzione duratura di pace per il Darfur; è del parere che l'imminente indipendenza del Sudan meridionale abbia implicazioni per la stabilità di Stati culturalmente divisi e ponga sfide che il VP/AR deve essere pronto ad affrontare; si congratula con il popolo sudanese per il corretto svolgimento del referendum nel Sudan meridionale, così come certificato dalla missione di monitoraggio elettorale dell’UE; invita l’UE a continuare a sostenere gli sforzi compiuti dalle parti per progredire nei punti in sospeso dell’accordo globale di pace, con particolare riferimento alla situazione dei rifugiati e dei rimpatriati, nonché ad esaminare i mezzi necessari per garantire la sostenibilità delle relazioni tra il Nord e il Sud in seguito al referendum; |
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84. |
ricorda che Alassane Ouattara è l'unico vincitore legittimo delle elezioni presidenziali svoltesi il 28 novembre 2010 nella Côte d'Ivoire e che i risultati elettorali non possono essere contestati; prende atto dell'arresto del leader in carica Laurent Gbagbo e spera che questo contribuirà a porre fine alla violenza; esorta tutte le forze politiche e militari del paese a rispettare la volontà dell'elettorato ivoriano e ad assicurare senza indugio il trasferimento pacifico del potere e chiede, a questo proposito, il ripristino della legge e dell'ordine; invita l'UE a sostenere pienamente il Presidente Ouattara negli sforzi per la riconciliazione, il ripristino e lo sviluppo, nonché a promuovere la prosperità e la stabilità per il popolo ivoriano; |
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85. |
ritiene che l'UE dovrebbe adottare un approccio globale alle questioni di sicurezza e stabilità nella regione del Sahel; insiste sul fatto che il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale (droga, armi, contrabbando di sigarette e tratta di esseri umani) costituiscono gravi minacce non soltanto per i paesi della regione, ma anche direttamente per l'Unione europea; reputa necessario che l'UE aiuti i paesi della regione a elaborare politiche e strumenti volti ad affrontare queste crescenti minacce alla sicurezza utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui dispone per risolvere i persistenti conflitti, ad esempio nel Sahara occidentale, promuovere le riforme democratiche in tutti i paesi della regione, eradicare la povertà, garantire lo sviluppo sostenibile, rispondere alle preoccupazioni in materia di cambiamento climatico nella regione, gestire i flussi migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti umani, la costruzione delle istituzioni (segnatamente nel settore della sicurezza) e la lotta contro la criminalità organizzata; ritiene altresì necessario mettere in atto un processo finalizzato a formare il consenso tra i paesi della regione, in cooperazione con l'UA e mediante la progressiva responsabilizzazione di quest'ultima; |
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86. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, a carico di alcuni politici, funzionari e aziende che mantengono al potere il regime di Mugabe; si rammarica del fatto che finora non sia stato operato un cambiamento democratico sufficiente e invita i paesi della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC), in particolare, a contribuire a garantire che lo Zimbabwe proceda rapidamente verso elezioni libere e giuste, sotto monitoraggio internazionale, e verso una lineare transizione di potere; |
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87. |
esprime preoccupazione per la chiusura della missione PSDC in Guinea-Bissau nel settembre 2010 e invita il Consiglio e il VP/AR a considerare nuove modalità di lotta contro la criminalità organizzata in Guinea-Bissau, onde evitare che tale paese diventi un altro narco-Stato; |
America Latina
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88. |
si compiace della conclusione dei negoziati sull'accordo di associazione con l'America centrale e sull'accordo commerciale multipartitico con il Perù e la Colombia; sottolinea, tuttavia, l'opportunità che l'UE continui ad accordare priorità ai processi di integrazione regionale in America Latina; rileva con soddisfazione che i negoziati sull'accordo di associazione con il Mercosur sono ripresi e ne chiede la rapida conclusione; |
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89. |
riconosce i risultati positivi del vertice UE-ALC di Madrid e sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione del piano d'azione di Madrid; ribadisce che è necessario adottare una Carta UE-America Latina per la pace e la sicurezza e che tale Carta deve includere, sulla base della Carta delle Nazioni Unite e dell'attinente diritto internazionale, strategie e linee guida per un'azione politica e di sicurezza congiunta onde far fronte alle minacce e sfide comuni; |
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90. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente dell'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 54.
(3) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 51.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0280.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0399.
(6) Testi approvati, P7_TA(2010)0280, Allegato II.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/51 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Evoluzione della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona
P7_TA(2011)0228
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2010/2299(INI))
2012/C 377 E/07
Il Parlamento europeo,
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visti il titolo V del trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Carta delle Nazioni Unite, |
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viste la strategia europea in materia di sicurezza "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione "Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione", approvata dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, |
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viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" (Difesa) sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), adottate il 9 dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011, |
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visto l'esito del Vertice Regno Unito-Francia sulla cooperazione in materia di sicurezza e di difesa, svoltosi il 2 novembre 2010, |
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vista la strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, |
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vista la decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (1), |
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vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (2), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (3), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0166/2011), |
Politica estera e di sicurezza
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1. |
ricorda che il sistema internazionale sta subendo cambiamenti rapidi e profondi, determinati dal trasferimento di poteri ad attori internazionali emergenti e da una crescente interdipendenza dinanzi a sfide che riguardano i problemi economici e finanziari, il deterioramento ambientale e il cambiamento climatico, l'energia e la scarsità delle risorse, e la sicurezza integrata; |
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2. |
riconosce che, in un contesto globale turbolento e in un'epoca di crisi economica e finanziaria, l'Unione europea è chiamata a rafforzare la sua autonomia strategica per sostenere i suoi valori, perseguire i suoi interessi e proteggere i suoi cittadini attraverso lo sviluppo di una visione condivisa delle principali sfide e minacce e l'allineamento delle sue capacità allo scopo di farvi fronte in modo adeguato, contribuendo in tal modo a preservare la pace su scala internazionale e la sicurezza globale, anche attuando un multilateralismo efficace; |
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3. |
è dell'opinione che il rafforzamento dell'autonomia strategica nelle questioni di sicurezza comporti, per l'Unione europea, la capacità di concordare obiettivi politici e orientamenti strategici comuni, istituire partenariati strategici con le organizzazioni internazionali, compresa la NATO, e gli Stati pertinenti, raccogliere informazioni adeguate e produrre analisi e valutazioni congiunte, sfruttare e, se necessario, mettere in comune risorse finanziarie, civili e militari, e pianificare e condurre efficaci operazioni di gestione delle crisi attraverso l'estesa gamma delle missioni di tipo Petersberg, nonché definire e mettere in atto una politica di difesa comune avviando concretamente il percorso verso l'edificazione di una difesa comune; |
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4. |
sottolinea che le nuove disposizioni in materia di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) introdotte dal trattato di Lisbona prevedono una ferma dichiarazione politica dell'intenzione dell'Unione di agire in quanto forza stabilizzatrice a livello mondiale e un quadro giuridico chiaro per il rafforzamento delle sue capacità di mettere in atto la sua politica estera e di sicurezza attraverso un approccio globale che include il ricorso a tutti gli strumenti di cui l'Unione e i suoi Stati membri dispongono, per prevenire e gestire crisi e conflitti, e per instaurare una pace duratura; |
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5. |
ricorda in particolare che:
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6. |
sottolinea che l'obbligo di coerenza quale definito dal trattato, la nuova formulazione dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea (in base al quale l'attuazione sia della PESC che delle altre politiche dell'UE lascia impregiudicata l'applicazione delle rispettive procedure) e la recente giurisprudenza della CGUE (si veda la causa "SALW") proteggono sia la supremazia del metodo comunitario che le peculiarità e le prerogative della PESC, incoraggiando nel contempo la convergenza di politiche, strumenti, risorse e basi giuridiche diverse in un approccio olistico e globale, in cui contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo diventa un obiettivo trasversale dell'azione esterna e interna dell'UE e la PSDC uno dei suoi strumenti; osserva che mezzi civili e militari possono anche essere dispiegati nell'eventualità di disastri naturali e provocati dall'uomo, come è stato dimostrato nella pratica dal coordinamento delle capacità militari da parte dello Stato maggiore dell'Unione europea a sostegno delle operazioni civili a scopo umanitario durante le inondazioni in Pakistan nell'estate 2010, conformemente ai pertinenti orientamenti delle Nazioni Unite sull'uso dei mezzi di difesa civile e militare in caso di catastrofi internazionali (orientamenti di Oslo) e su richiesta della Commissione; |
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7. |
manifesta quindi preoccupazione per il fatto che, più di un anno dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non vi siano ancora segni chiari di un approccio globale dell'UE post Lisbona che consenta di superare le tradizionali barriere procedurali e istituzionali, sempre preservando le prerogative giuridiche rispettive quando ne va della sicurezza dei cittadini europei; |
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8. |
è convinto che una politica estera di sicurezza credibile richieda una più forte interdipendenza tra gli Stati membri, una coesione interna e fiducia e solidarietà reciproche maggiori, analogamente a quanto è avvenuto nel settore della sicurezza interna attraverso la cooperazione di Schengen (in base alla quale proteggendo le proprie frontiere si proteggono quelle degli altri Stati membri, le norme nazionali hanno portata continentale e i compiti legati alla protezione della propria sicurezza si possono svolgere anche nel territorio di un altro Stato o in team congiunti che operano nel rispetto delle norme europee); |
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9. |
deplora la riluttanza degli Stati membri dell'Unione europea a definire una posizione comune sulla crisi in Libia, sulla risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulle sue modalità di attuazione; esprime profonda preoccupazione per il rischio di considerare la coalizione ad hoc o la cooperazione bilaterale come validi sostituti delle PESD, visto che nessun Stato europeo ha la capacità di essere un attore significativo della sicurezza e della difesa nel mondo del 21o secolo; ricorda che il trattato di Lisbona prevede la possibilità di affidare la realizzazione di un'operazione di gestione delle crisi ad un gruppo di Stati membri, ma solo nel quadro di una decisione del Consiglio che definisca gli obiettivi, il campo di applicazione e le condizioni della loro attuazione, e con il coinvolgimento dell'AR/VP; insiste sul fatto che è fondamentale dare una risposta comune agli sviluppi in Libia per formulare un nuovo approccio credibile nei confronti della nostra politica di vicinato meridionale; ribadisce che il mandato conferito dalla risoluzione n. 1973(2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU per proteggere i civili libici non deve essere oltrepassato mediante un uso sproporzionato della forza; invita il VP/AR ad adottare misure concrete per garantire un rapido cessate il fuoco, allo scopo di porre fine allo spargimento di sangue e alle sofferenze della popolazione libica; esorta il VP/AR a svolgere un ruolo energico e diretto nel promuovere iniziative politiche in questa direzione; ritiene fondamentale operare in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale provvisorio di transizione, l'Unione africana e la Lega araba al fine di indirizzare l'attuale conflitto militare verso soluzioni politiche e diplomatiche, con l'obiettivo tra l'altro di ottenere le dimissioni del regime di Gheddafi; sottolinea pertanto che l'elaborazione di una strategia per la regione del Sahel e del Corno d'Africa rappresenta un'altra opportunità concreta per dimostrare la capacità dell'UE di agire riguardo alle sfide della sicurezza e dello sviluppo; |
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10. |
sollecita il Consiglio europeo a dare corpo al suo compito di individuare gli interessi strategici e gli obiettivi politici dell'UE elaborando una strategia europea in materia di politica estera adeguata agli sviluppi del quadro internazionale e basata su un'effettiva convergenza tra le diverse dimensioni della sua azione esterna, e sottoposta regolarmente a revisione; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante e il Consiglio ad adoperarsi affinché i concetti di sicurezza umana e di dovere di protezione siano al centro della strategia europea in materia di politica estera e si traducano in orientamenti politici concreti; |
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11. |
invita il Consiglio europeo e il suo Presidente ad affrontare questo compito sulla base di un dialogo politico con il Parlamento europeo e della discussione delle sue raccomandazioni, sottolineando che tale dialogo è necessario alla luce delle nuove disposizioni dei trattati e dell'esigenza di definire e mettere in atto la strategia europea in materia di politica estera sulla base di un effettivo approccio globale; propone che questo dialogo abbia luogo su base regolare e sia maggiormente incentrato sui progressi conseguiti nonché sulle prospettive; |
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12. |
sottolinea che l'attribuzione al Parlamento europeo della funzione di rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione fa di tale Istituzione un'essenziale fonte di legittimazione democratica della PESC/PSDC e rende sostanziale il suo diritto a vedere le proprie opinioni e raccomandazioni debitamente prese in considerazione; |
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13. |
ricorda inoltre che, in base al trattato, il Vicepresidente/Alto rappresentante è soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo e che quest'ultimo partecipa al processo decisionale relativo al bilancio dell'azione esterna dell'UE, ivi compresi le missioni civili PESC e PSDC e i costi amministrativi che derivano dal coordinamento militare da parte dell'UE, che il suo consenso è indispensabile per tradurre le strategie dell'Unione in norme legislative e per concludere accordi internazionali, inclusi quelli che riguardano prevalentemente la PESC, con l'unica eccezione di quelli che la riguardano esclusivamente; |
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14. |
desidera intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali dell'UE nel controllo democratico della PESC e della PSDC e auspica di raggiungere un accordo con i parlamenti nazionali in merito a nuove forme di cooperazione interparlamentare in questo settore, con l'obiettivo di un rafforzamento reciproco della loro influenza rispettiva sulle scelte politiche operate dalle altre istituzioni europee e dagli Stati membri, nel pieno rispetto delle prerogative in materia di difesa dei parlamenti nazionali esistenti; deplora la mancanza di un accordo in occasione della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti del 4/5 Aprile 2011 sulle caratteristiche di una conferenza interparlamentare sulla PESC/PESD; ricorda che l'articolo 9 del protocollo 1 del trattato di Lisbona sul ruolo dei parlamenti nazionali stabilisce chiaramente che l'organizzazione e la promozione di ogni forma di efficace e regolare cooperazione interparlamentare in seno all'Unione è determinata congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali; |
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15. |
sottolinea il ruolo che i trattati assegnano alla Commissione nello svolgimento delle politiche e delle azioni connesse alle altre dimensioni dell'azione esterna dell'Unione, nella proposta di iniziativa legislativa, nell'esecuzione del bilancio e nella gestione dei programmi comunitari, e nell'organizzazione della rappresentanza esterna dell'Unione tranne nel caso della PESC; invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento a rafforzare la loro cooperazione per assicurare, senza pregiudizio delle rispettive prerogative, la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna dell'UE e un utilizzo più efficace degli strumenti della PSDC; |
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16. |
sottolinea il fatto che le competenze del Vicepresidente/Alto rappresentante non configurano semplicemente un "doppio cappello", ma delineano una fusione di funzioni e di fonti di legittimazione che lo pongono al centro del processo di costruzione della coerenza tra i diversi strumenti, attori e procedure dell'azione esterna dell'UE; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a interpretare il proprio ruolo in modo proattivo e a proseguire un dialogo costruttivo con il Parlamento, nel duplice sforzo di favorire attivamente la costruzione del consenso politico tra gli Stati membri sulle linee strategiche e le scelte politiche della PESC e della PSDC, e di assicurare la coerenza, l'effettivo coordinamento e la valorizzazione di tutte le potenziali sinergie tra la PESC-PSDC e gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione, così come delle sue politiche interne aventi una proiezione o implicazioni esterne; |
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17. |
considera fondamentale il ruolo del SEAE per la costruzione di un effettivo approccio globale fondato sulla piena integrazione tra la PSDC, la PESC e le altre dimensioni dell'azione esterna dell'Unione, segnatamente la cooperazione allo sviluppo, il commercio e le politiche di sicurezza energetica; si compiace dell'esito del negoziato che ha portato all'istituzione del SEAE come struttura al servizio delle istituzioni dell'Unione e delle diverse dimensioni della sua azione esterna, e che ha assicurato l'attribuzione di un ampio ventaglio di competenze al Servizio garantendo al tempo stesso un solido aggancio con la Commissione e il pieno rispetto delle sue prerogative; auspica che l'attribuzione al SEAE della pianificazione strategica dei principali strumenti finanziari connessi all'azione esterna dell'UE si traduca in un'effettiva coerenza nel loro impiego, nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'Unione; |
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18. |
riafferma il sostegno a un miglior coordinamento e a una maggiore sinergia tra le strutture e le capacità civili e militari di gestione delle crisi nell'ambito dell'approccio globale, salvaguardando al tempo stesso le differenze tra i ruoli civili e militari e le diverse procedure decisionali e catene di comando; |
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19. |
si rammarica dell'assenza, nell'organigramma provvisorio del SEAE, della "struttura adeguata" che, in linea con gli accordi di Madrid, deve integrare tutte le unità esistenti che si occupano della pianificazione e della programmazione della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace con le strutture PSDC; chiede, in questo contesto, in primo luogo l'organizzazione di riunioni regolari di un organo di gestione delle crisi, composto dalla CMPD, la CPCC, l'EUMS e il SITCEN, le unità di costruzione della pace, prevenzione dei conflitti, mediazione e politica di sicurezza, la Presidenza del CPS, i desk geografici e le altre strutture tematiche di volta in volta interessati, sotto l'autorità del Vicepresidente/Alto rappresentante e del Segretario generale esecutivo e con la partecipazione delle strutture di aiuto umanitario, protezione civile e sicurezza interna della Commissione, secondo le circostanze; tali riunioni sarebbero coordinate dal "managing director" per la risposta alle crisi; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione a dotare tale struttura di un efficiente sistema di allerta ed emergenza e di una grande sala operativa unificata, collocata presso il SEAE, in grado di garantire la sorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, evitando in tal modo le esistenti duplicazioni operative che scarsamente si conciliano con la necessità di disporre di un adeguato sistema di sorveglianza e reazione rapida alle crisi; ritiene che sia opportuno assicurare un coordinamento e uno scambio regolari tra questo sistema e il Centro europeo di risposta alle emergenze attualmente sviluppato dalla Commissione per garantire adeguate sinergie nel rispetto delle competenze reciproche; in secondo luogo, chiede una struttura di lavoro permanente che coinvolga i suddetti attori al di là della gestione delle crisi gravi, al fine di sviluppare approcci comuni, ad esempio nell'ambito dello Stato di diritto o nella riforma del settore della sicurezza; in terzo luogo, chiede una revisione a medio termine del quadro attuale, onde definire una pianificazione strategica realmente integrata e uno sviluppo concettuale nel settore della gestione delle crisi e della costruzione della pace per il SEAE; |
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20. |
ritiene che l'organo di gestione delle crisi debba fornire al SEAE una pianificazione di emergenza unificata in relazione alle minacce e agli scenari di crisi potenziali e, in secondo luogo, gestire concretamente la risposta alle crisi, anche attraverso una piattaforma di crisi, coordinando, sia a Bruxelles che sul terreno, l'impiego dei diversi strumenti finanziari e delle capacità a disposizione dell'Unione senza pregiudizio per le specifiche procedure decisionali e basi giuridiche relative, rispettivamente, all'impiego di capacità civili e militari in ambito PESC/PSDC e all'utilizzo di strumenti comunitari; |
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21. |
sottolinea la necessità di potenziare e di distribuire e organizzare in modo più razionale le strutture, i servizi e le unità civili e militari di risposta alle crisi collocate nel SEAE e nella Commissione, e in particolare:
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22. |
si rammarica per gli scarsi risultati ottenuti dal processo dell'"Obiettivo primario civile 2010" sulle capacità civili, in particolare il contrasto tra le unità di personale messe a disposizione sulla carta dagli Stati membri e quelle effettivamente disponibili per le missioni, i limitati progressi sul fronte della formazione delle risorse umane (assenza di standard comuni e numero limitato di programmi di formazione caricati sul programma "Schoolmaster", che offre opportunità di formazione nell'ambiente di software "Goalkeeper"); invita il Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare in modo coordinato il processo di sviluppo delle capacità civili, in particolare sul fronte dell'assunzione, dell'equilibrio di genere, della formazione e dello spiegamento; sottolinea, in particolare, l'importanza di continuare a costruire sul patrimonio dei due Obiettivi primari civili finora perseguiti dall'UE per far fronte a tali sfide di notevole portata; invita a istituire un meccanismo comunitario finalizzato a rafforzare le capacità civili, segnatamente la formazione e l'incremento della presenza civile nell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa; |
Sicurezza e difesa
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23. |
ribadisce che capacità militari credibili, affidabili e disponibili, che gli Stati membri devono fornire, sono una condizione imprescindibile per una PSDC autonoma e per un efficace approccio globale; sottolinea, inoltre, che tali capacità militari si possono applicare a scopi diversi, anche civili, nel quadro dei principi che fondano l'azione dell'Unione sulla scena internazionale e dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE; |
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24. |
deplora il forte contrasto tra i 200 miliardi di EUR spesi ogni anno dagli Stati membri per la difesa, la mancanza di mezzi a disposizione dell'UE e le Conferenze di generazione delle forze, che si protraggono penosamente, per le operazioni militari dell'UE, in un momento in cui vi è una riduzione delle capacità e del personale; deplora che, a distanza di più di dodici anni, il metodo del processo di costituzione della forza non abbia di fatto migliorato la quantità e la qualità delle capacità militari messe a disposizione delle missioni PSDC; sottolinea la necessità di valutare i miglioramenti delle capacità militari su base regolare; sottolinea che sussiste una crescente incongruenza tra la domanda in aumento dall'estero e le risorse che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione; |
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25. |
rileva con preoccupazione che l'austerità economica attuale rischia di tradursi in tagli non concertati a livello europeo e in persistenti duplicazioni che potrebbero mettere in discussione la stessa PSDC, mentre invece dovrebbe spingere gli Stati membri a spendere in modo più intelligente per la difesa, e a mettere in comune e condividere una parte più ampia delle loro capacità, dei loro bilanci e delle loro necessità in materia di difesa, garantendo nel contempo più sicurezza ai loro cittadini; esorta gli Stati membri a sviluppare una maggiore trasparenza nei loro rispettivi bilanci per la difesa; |
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26. |
ricorda che la PESC e la PSDC devono portare al disarmo e alla non proliferazione delle armi, dalle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), alle testate nucleari e i missili balistici; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a conferire priorità a questa politica promuovendo una nuova serie di misure proattive in materia di mine terrestri, munizioni a grappolo e munizioni a uranio impoverito, armi leggere e di piccolo calibro, armi di distruzione di massa biologiche, chimiche e nucleari e relativi mezzi di approvvigionamento; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a riferire su base annuale al Parlamento europeo in merito allo svolgimento della conferenza di revisione del TNP del 2010 e all'attuazione del suo piano di azione in materia di disarmo e di non proliferazione; |
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27. |
deplora il diffondersi di doppioni a livello dei programmi di difesa nell'Unione: più di 20 programmi concernenti mezzi corazzati, sei programmi diversi concernenti sottomarini d'attacco, cinque programmi concernenti missili terra-aria e tre programmi concernenti aerei da combattimento, il che significa mancato raggiungimento di economie di scala, spreco di risorse economiche già limitate e prezzi eccessivi per gli equipaggiamenti europei di difesa; inoltre, tale situazione porta alla frammentazione continua della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), ostacola la competitività dell'intero settore industriale della sicurezza in Europa e, a questo riguardo, minaccia direttamente la leadership tecnologica e l'occupazione; |
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28. |
riafferma che su tutti gli aspetti sopraccitati deve intervenire una forte volontà politica comune di lungo periodo che utilizzi pienamente le potenzialità del trattato di Lisbona e che la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune deve essere volta a rafforzare la capacità dell'UE di rispondere alle crisi e di costruire la pace a lungo termine, ma soprattutto ad assicurare l'autonomia strategica e la capacità di intervento dell'Europa; chiede lo svolgimento di un Consiglio europeo straordinario sulla sicurezza e difesa europea; reitera la richiesta di elaborare un Libro bianco sulla sicurezza e difesa europea da inserire in un processo che comprenda tutti i pertinenti attori dell'UE e sia basato su un riesame della difesa e sicurezza nazionali in tutti gli Stati membri che si conformi a un modello comune e che consenta di effettuare un confronto diretto tra i punti di forza e di debolezza delle attuali capacità e delle ipotesi di pianificazione; |
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29. |
esorta fermamente gli Stati membri a sostenere l'Agenzia europea per la difesa quale agenzia dell'UE competente incaricata di individuare e sviluppare le capacità di difesa nell'ambito della gestione delle crisi e della promozione e del rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti; |
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30. |
prende atto del fatto che l'accordo franco-britannico del 2 novembre 2010 sulla cooperazione in materia di sicurezza e di difesa è stato realizzato al di fuori del quadro del trattato sull'Unione europea; auspica tuttavia che questo ultimo tentativo a favore di una collaborazione franco-britannica possa fungere da catalizzatore per ulteriori progressi a livello europeo in linea con il quadro istituzionale dell'Unione e con le logiche esigenze di razionalizzazione, di interoperabilità e di analisi costi-efficienza; sottolinea che l'AED dovrebbe svolgere un ruolo di sostegno in tale contesto; ritiene che la cooperazione franco-britannica in materia di difesa dovrebbe fornire una tabella di marcia per una più efficace cooperazione europea in materia di sicurezza basata sulla pianificazione delle capacità e sulla dipendenza reciproca; esorta i governi di Francia e Regno Unito ad adoperarsi a favore di accordi europei multilaterali per la condivisione e la messa in comune; |
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31. |
sottolinea come la Cooperazione strutturata permanente, come stabilito dal trattato, fornisca salvaguardie e obblighi giuridici e sia anche uno strumento per promuovere un migliore utilizzo dei mezzi PSDC in tempi di austerità economica e per superare la mancanza di consenso tra gli Stati membri; invita il Consiglio e gli Stati membri a determinare senza indugio il contenuto e gli obiettivi di tale cooperazione in una prospettiva di inclusione di tutti gli Stati membri che mostrano di avere volontà politica e capacità militari; |
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32. |
ritiene necessario rafforzare il ruolo dei ministri della difesa nell'ambito del formato associato al Consiglio "Affari esteri"; |
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33. |
ricorda che la clausola di assistenza reciproca costituisce un obbligo giuridico di effettiva solidarietà in caso di attacco esterno contro un qualunque Stato membro, senza contrastare con il ruolo della NATO nell'ambito dell'architettura della sicurezza europea e al tempo stesso rispettando la neutralità di alcuni Stati membri; raccomanda pertanto una seria riflessione sul reale impatto della clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata nel territorio di uno Stato membro, affrontando i nodi irrisolti delle disposizioni di attuazione che furono ritirate dal progetto di trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita all'elaborazione di linee guida politiche, segnatamente nella prospettiva della recente denuncia del trattato di Bruxelles modificato (UEO); |
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34. |
riconosce che nel corso dello sviluppo della PSDC, dopo il conseguimento di un risultato politico e di un risultato istituzionale, è ora il momento di conseguire un risultato concreto per quanto riguarda le capacità militari; evidenzia l'alto potenziale fornito dalle disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, volte a favorire lo sviluppo di tali capacità e a delineare il quadro progressivo della politica di difesa dell'UE, e ribadisce l'urgenza di un loro efficace utilizzo; |
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35. |
raccomanda agli Stati membri di impegnarsi pienamente nella messa a disposizione e sostenibilità di capacità militari rispondenti a un trend sempre più attento agli aspetti qualitativi; condivide le richieste avanzate in occasione della riunione informale dei ministri della difesa di Gand nel documento di riflessione tedesco-svedese e nella lettera "di Weimar", e invita a passare senza indugio alla fase operativa, in accordo con le conclusioni del Consiglio di dicembre 2010 in cui i ministri della difesa hanno concordato che l'AED dovrebbe intensificare la propria attività per agevolare l'individuazione di settori in cui mettere in comune e condividere le capacità militari, anche attraverso il sostegno di un gruppo di saggi; sottolinea la necessità di trasformare in successo questo nuovo approccio di sviluppo delle capacità; esorta gli Stati membri a rispettare la scadenza stabilita dal Consiglio europeo del mese di dicembre 2010; ricorda che i capi di Stato maggiore delle 27 forze armate europee dell'UE sono stati incaricati di vagliare le loro capacità fino al mese di maggio 2011, che lo Stato maggiore dell'Unione europea è stato incaricato di utilizzare questi dati per elaborare una panoramica della situazione entro la metà del 2011 e che i ministri della difesa dell'UE raggiungeranno conclusioni finali entro la fine di quest'anno; sollecita l'Agenzia a fare di questa nuova iniziativa una priorità e a fare una lista di nuovi potenziali progetti di cooperazione (ad esempio in settori quali le comunicazioni via satellite, l'assistenza medica e la logistica navale) per evitare duplicazioni di costi e incrementare l'interoperabilità sollecita l'Agenzia a fare una lista di nuovi potenziali progetti di cooperazione (ad esempio in settori quali le comunicazioni via satellite, l'assistenza medica, la logistica navale e la cibersicurezza) per evitare duplicazioni di costi e incrementare l'interoperabilità; |
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36. |
si unisce alle raccomandazioni del Consiglio "Affari esteri" di gennaio 2011 che esortano il Vicepresidente/Alto rappresentante ad approfondire le tematiche affrontate nella lettera "di Weimar" per intraprendere azioni concrete sulla base di un rapporto che lo stesso Alto rappresentante presenterà in occasione di un Consiglio "Affari esteri" entro il primo semestre del 2011, con l'obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, risultati concreti entro la fine dell'anno, compresa la possibilità di estendere tali iniziative per includere altri Stati membri interessati; |
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37. |
ribadisce la necessità di superare l'attuale asimmetria sul piano delle capacità di pianificazione e di condotta delle operazioni civili e militari, dotando l'UE di una capacità permanente di pianificazione e di condotta civile-militare o di un comando operativo (OHQ) che garantisca una risposta europea più reattiva ed efficace in termini di costi; sottolinea il limitato utilizzo degli accordi "Berlin Plus", che finora hanno riguardato solo il rilevamento di missioni NATO preesistenti, e i problemi connessi al modello della "nazione quadro" basato sull'utilizzo di 5 OHQ nazionali, aggiungendo alle difficoltà nella generazione della forza, l'assenza di una pianificazione precedente e la maggiore complessità del coordinamento delle capacità civili e militari; |
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38. |
ritiene che l'attuale Centro operativo, pur rappresentando un primo passo positivo, sia inadeguato al livello di ambizione di un OHQ permanente e che debba invece essere reso permanente e messo in grado di gestire missioni più ampie, debba ricevere risorse adeguate in materia di personale di infrastrutture operative e che si debba affrontare l'inaffidabilità dell'infrastruttura relativa ai sistemi di comunicazione e di informazione dell'Unione, dovuta soprattutto alla mancanza di una struttura C2 (Command and Control) permanente (e quadro legale pertinente), che può impattare in modo negativo anche sulla consapevolezza situazionale; caldeggia la collocazione dell'OHQ militare accanto all'HQ civile, onde poter intraprendere l'intera serie delle operazioni militari e civili sfruttando al massimo le possibili sinergie, e rispettando nel contempo le catene di comando civili e militari specifiche, le diverse procedure decisionali e i diversi meccanismi di finanziamento; |
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39. |
si compiace che il Vicepresidente/Alto rappresentante, nella sua risposta alla lettera "di Weimar", abbia riconosciuto la necessità di una capacità di condotta militare dell'UE; sostiene che l'analisi dell'efficienza dei costi sollecitata dal Vicepresidente/Alto rappresentante debba prendere in considerazione anche i costi che scaturiscono dall'assenza di un OHQ dell'UE; dichiara la propria intenzione di promuovere uno studio su tale aspetto e sui possibili costi e meccanismi di finanziamento della nuova struttura; |
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40. |
riconosce la validità dei "battlegroup" (gruppi tattici armati), ma esorta a una seria riconsiderazione del concetto e della struttura degli stessi, finora inutilizzati, al fine di accrescerne il grado di flessibilità e di efficienza; sostiene l'opportunità di:
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41. |
sottolinea il riferimento del trattato alla politica europea delle capacità e degli armamenti da definirsi con la partecipazione dell'AED e chiede a tal fine la collaborazione delle istituzioni, degli organi e degli Stati membri dell'UE in vista della definizione e dell'attuazione di tale politica; |
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42. |
incoraggia una stretta cooperazione tra l'Agenzia e la Commissione in vista del rafforzamento di capacità a duplice uso, al fine di trovare l'approccio più ampio alla ricerca nel campo della sicurezza e di una gestione sinergica delle risorse civili/militari, in particolare attraverso il tema "sicurezza" del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico; apprezza a tal fine la prospettiva dell'8o programma quadro che sarà volto anche alla sicurezza esterna ed esorta la Commissione a riconoscere la realtà della natura civile-militare della gestione delle crisi nonché a prendere in considerazione il finanziamento attraverso fondi dell'Unione della ricerca nel campo della difesa e della sicurezza che abbia applicazioni civili; osserva, tuttavia, che questa cooperazione non deve andare oltre il necessario in vista di una cooperazione civile-militare nell'ambito del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti, del rafforzamento della sicurezza internazionale e delle attività di gestione delle crisi; |
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43. |
incoraggia il capo dell'AED (Vicepresidente/Alto rappresentante) e il Consiglio a mettere a punto tempestivamente una nuova azione congiunta del Consiglio sulla creazione dell'AED che si basi sul nuovo ruolo dell'AED come descritto nel trattato di Lisbona; mette in discussione l'attuale base giuridica dell'AED risalente al 2004 nell'ottica del trattato di Lisbona e delle sue implicazioni per l'AED; esorta il Consiglio a informare il Parlamento europeo in merito ai cambiamenti da apportare all'azione congiunta del Consiglio sull'istituzione dell'AED a seguito dell'inclusione dell'AED nel trattato di Lisbona; |
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44. |
invita a dar vita a un forte partenariato tra la Commissione, il Parlamento europeo, l'AED e gli Stati membri aderenti sulla preparazione dell'ottavo programma quadro per quanto attiene agli investimenti in settori tecnologici di interesse comune a livello dell'UE, anche in considerazione del fatto che oggi in Europa la spesa per investimenti in R&S nel settore della difesa è pari a circa il 10 % di quella statunitense; |
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45. |
invita a una maggiore cooperazione tra l'AED e l'Organismo congiunto di cooperazione in materia di armamento (OCCAR); chiede informazioni al capo dell'AED (Alto rappresentante/Vicepresidente) in merito ai risultati dei negoziati su un accordo amministrativo per la loro cooperazione avviato nell'aprile 2009; |
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46. |
ribadisce che uno dei presupposti cardine di una PSDC credibile è la creazione di un mercato europeo della difesa e della sicurezza più competitivo ed efficiente, aperto agli appalti pubblici, con una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) rafforzata, che prenda in considerazione le capacità industriali chiave, la sicurezza degli approvvigionamenti tra paesi, una diversificazione della base dei fornitori e una maggiore cooperazione in fatto di armamenti; |
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47. |
sottolinea l'importanza, per il mercato europeo della difesa, del recepimento negli ordinamenti nazionali delle direttive seguenti da parte di tutti gli Stati membri:
raccomanda agli Stati membri il rigoroso rispetto dei termini, sotto il controllo della Commissione, e la predisposizione dei necessari regolamenti di attuazione insieme alla preparazione del personale all'applicazione della nuova normativa; esorta gli Stati membri a prendere in considerazione le rispettive note orientative pubblicate dalla Commissione; |
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48. |
raccomanda il riesame urgente dell'attuazione della posizione comune che definisce norme unificate in materia di controllo delle esportazioni tecnologiche e militari adottata l'8 dicembre 2008, al fine di garantire il rispetto rigoroso e sistematico da parte di tutte le autorità nazionali coinvolte in ciascuno Stato membro; |
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49. |
esorta gli Stati membri ad attenersi al codice di condotta dell'AED in materia di appalti pubblici della difesa e al suo codice di condotta in materia di compensazioni, in modo da prevenire violazioni delle regole del mercato interno e ridurre le opportunità di corruzione; |
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50. |
sottolinea che, per promuovere il nascente mercato europeo della sicurezza e della difesa, bisogna porre rimedio alla mancanza di regolamentazioni e standard, una situazione che limita le opportunità di mercato sia per i grandi attori che per le PMI, impedendo l'interoperabilità tra i sistemi di sicurezza; appoggia pienamente i lavori dell'AED nel quadro della nuova base giuridica del trattato di Lisbona; raccomanda una stretta collaborazione tra l'AED e la Commissione al fine di creare un mercato della difesa europeo; esorta la Commissione ad avviare, in cooperazione con l'AED, una prima riflessione su una politica industriale europea nel settore della sicurezza e della difesa; |
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51. |
esorta gli Stati aderenti a considerare la partecipazione all'AED come un impegno permanente e a dotare l'Agenzia di adeguate risorse umane ed economiche; invita a incrementare le spese dedicate a progetti e studi operativi (finora in media intorno al 25 % del bilancio) nella deprecabile ipotesi che i veti sull'incremento di bilancio si protraggano; |
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52. |
invita gli Stati aderenti all'AED a partecipare ai lavori e alle iniziative che devono essere presentati dal Vicepresidente/Alto rappresentante nella sua funzione di capo dell'Agenzia, ed esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a garantire metodi di funzionamento che migliorino la capacità degli Stati aderenti di assumersi responsabilità in qualità di decisori e in linea con la natura intergovernativa dell'Agenzia e con le disposizioni del trattato, in una logica di costruzione del consenso politico; |
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53. |
ritiene necessario adottare misure normative europee incluso un sistema normativo globale finalizzato a stabilire, registrare, autorizzare, monitorare e riferire in merito alle violazioni del diritto applicabile da parte delle compagnie militari private, a livello interno ed esterno; |
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54. |
esorta pertanto la Commissione e il Consiglio ad avviare misure adeguate finalizzate a:
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Sicurezza esterna e interna
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55. |
ritiene che gli aspetti esterni e interni della sicurezza dell'UE dovrebbero essere trattati come dimensioni complementari della stessa strategia, come il Consiglio europeo ha dichiarato, a conclusione dei suoi vertici di Tampere (1999), Feira (2010) e Stoccolma (2010), quando ha adottato gli obiettivi europei nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per il periodo 2010-2014; sottolinea che i valori e le norme chiave quali i diritti umani, i diritti fondamentali, le libertà e il diritto umanitario non sono in nessun caso negoziabili nel contesto della lotta contro il terrorismo internazionale e che una delle conclusioni della commissione temporanea del Parlamento europeo sul presunto uso, da parte della CIA, di alcuni Stati membri per trasporto e detenzione illegale di prigionieri è che le politiche e le misure nazionali ed europee antiterrorismo necessitano di un maggiore controllo parlamentare; |
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56. |
ritiene che sia diventato sempre più chiaro di questi tempi, in particolare dopo l'11 settembre, che numerose minacce transnazionali quali il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il crimine organizzato, la cibercriminalità, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani, non potrebbero essere affrontate senza un'azione coordinata che comporti politiche di sicurezza "esterna" e misure e strumenti legislativi e politici "interni", come già sottolineato nel primo Piano d'azione antiterrorismo dell'UE (2001) e nella Strategia antiterrorismo dell'UE (2005); ricorda che la relazione di attuazione 2008 del Consiglio della strategia europea in materia di sicurezza sottolinea che il fallimento dello Stato si ripercuote sulla sicurezza europea, come dimostra l'esempio della Somalia; |
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57. |
riconosce che i collegamenti tra le politiche di sicurezza esterna e interna sono sempre più evidenti negli Stati membri, in particolare in paesi terzi quali gli Stati Uniti, dove nel 2003 è stato istituito, con la fusione di 22 agenzie federali, il Dipartimento di sicurezza nazionale, che impiega oggi più di 200 000 funzionari e che ha una dotazione annua di più di 40 miliardi di dollari USA; osserva che non sorprende che le principali missioni del Dipartimento di sicurezza nazionale siano in una certa misura le stesse che l'Unione europea ha connesso alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protezione delle frontiere esterne, migrazione, lotta al terrorismo); |
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58. |
apprezza il fatto che disposizioni chiave del trattato di Lisbona rispecchino un adeguamento a tale contesto e la necessità di valorizzare le sinergie tra sicurezza esterna e sicurezza interna includendo:
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59. |
ritiene che la Strategia di sicurezza europea (2003) e la Strategia di sicurezza interna (2010) coerentemente individuino diversi settori comuni – come il terrorismo, il crimine organizzato e la cibersicurezza – che hanno implicazioni in entrambe le dimensioni della sicurezza; condivide pertanto l'idea espressa sulla necessità di migliorare il modo in cui mettere insieme le dimensioni interna ed esterna, definito dalla Commissione nella sua comunicazione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (2010) (COM(2010)0673); |
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60. |
ritiene che la complementarità degli obiettivi di sicurezza esterna e interna si rispecchi nel fatto che:
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61. |
è del parere che tutte le iniziative sopraelencate potrebbero quindi essere varate solo in presenza di una base giuridica valida e di misure legislative che possano essere adottate nel quadro della competenza ordinaria interna dell'UE, per la quale la regola è la maggioranza qualificata in seno al Consiglio, e che prevede altresì la codecisione da parte del Parlamento europeo e, da ultimo ma non da meno, il controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia; |
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62. |
ritiene che sarebbe pertanto logico che, quando la stessa minaccia richiede l'attivazione di misure di sicurezza esterna e interna, l'UE desse la priorità alle misure più efficaci – e giuridicamente corrette – disponibili, che sono quelle che derivano dalla competenza interna; è del parere che anche il ruolo del Parlamento europeo dovrebbe essere decisivo per quanto riguarda le relative strategie e misure PSDC specifiche; |
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63. |
ricorda al Consiglio e al Vicepresidente/Alto rappresentante che hanno l'obbligo di tenere informato il Parlamento europeo sullo stato delle relazioni esterne e in particolare delle relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui siano negoziati o conclusi accordi internazionali nell'interesse dell'Unione europea; ricorda al Consiglio che gli accordi relativi allo scambio di informazioni confidenziali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, quando non rientrano esclusivamente nella PESC, debbono essere negoziati e conclusi informando e associando il Parlamento europeo in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; si riserva di valutare, nella stessa prospettiva, se l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in seno al Consiglio, relativo alla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea non pregiudica l'esercizio delle prerogative che il trattato gli riconosce; |
Sicurezza attraverso le operazioni
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64. |
accoglie con favore il fatto che dal 2003 ad oggi l'UE ha intrapreso numerose operazioni (24) in tre continenti con diverse tipologie di intervento e una preponderanza di missioni civili con specializzazione su polizia, riforme del settore della sicurezza (SSR) e rafforzamento dello Stato di diritto; osserva che delle 24 missioni PSDC finora condotte, 16 sono state di natura civile; |
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65. |
osserva che tale trend è confermato dal profilo delle 13 missioni attualmente in atto e che, al di là di questa classificazione, le missioni si trovano sempre più a dover essere "multifunzionali", come nel caso di EULEX Kosovo, che combina più funzioni (polizia, dogane e sistema giudiziario) con compiti di addestramento, monitoraggio e assistenza e compiti esecutivi, o come nel caso della più recente missione EUTM Somalia che, basata in Uganda e volta all'addestramento militare delle forze di sicurezza del Governo federale transitorio, è un esempio della maggiore attenzione che si riserva ai compiti connessi all'SSR nella gestione militare delle crisi; |
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66. |
si compiace che i concetti civili PSDC attuali siano in corso di revisione; rileva, in particolare, che lo Stato di diritto sarà visto come un concetto fondamentale per le missioni civili che ingloba polizia, giustizia, amministrazione civile, dogane, controllo delle frontiere e altri pertinenti settori a beneficio dei pianificatori e degli esperti sul terreno nella preparazione e nella conduzione di missioni con compiti (esecutivi) di rafforzamento e/o sostituzione; approva il lavoro che viene attualmente svolto al fine di sviluppare il concetto di missioni PSDC Giustizia, ricordando al tempo stesso l'esigenza di evitare inutili doppioni rispetto a possibili programmi comunitari; esorta, a tal fine, l'Alto rappresentante/Vicepresidente a fornire al Parlamento europeo informazioni dettagliate urgenti in merito all'impiego di compagnie militari private nelle missioni PSDC e PESC, specificando i requisiti professionali e gli standard aziendali richiesti dai committenti, i regolamenti applicabili, le responsabilità e gli obblighi giuridici, i meccanismi di monitoraggio, la valutazione dell'efficacia e i relativi costi; |
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67. |
riconosce altresì che il trattato di Lisbona ha previsto un ampliamento delle missioni di tipo Petersberg, de facto già in atto negli anni precedenti all'entrata in vigore del trattato, innovando e fornendo in tal modo un quadro politico-giuridico rafforzato e coerente con la realtà; |
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68. |
raccomanda ora con determinazione di capitalizzare l'esperienza accumulata per dare nuovo slancio alle missioni (la missione EUTM Somalia è stata l'unico nuovo intervento degli ultimi due anni) poiché le missioni rappresentano il parametro di riferimento del mandato della PSDC e quindi della credibilità dell'Unione quale attore internazionale; |
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69. |
sottolinea l'urgenza di progressi concreti su diversi aspetti tecnici, giuridici e operativi, ma soprattutto politico-strategici; raccomanda in particolare che ogni missione sia inserita in una chiara strategia politica (di medio e lungo termine) e sottolinea che le missioni non vengono intraprese come sostitute della politica; ritiene che tale nesso sia essenziale per la riuscita operativa dell'intervento e, più in generale, per interrompere il circolo vizioso per cui la PSDC, piuttosto che essere strumento della PESC, tende a sostituirsi ad essa con tutte le incongruenze che ne derivano; |
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70. |
rileva con preoccupazione che ad oggi questo nesso con una chiara strategia politica è mancato e continua a mancare nella maggior parte dei casi, condizionando negativamente l'efficacia e l'efficienza delle missioni, ad esempio:
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71. |
si compiace della decisione del Consiglio di condurre l'operazione EUFOR Libia a sostegno delle operazioni di assistenza umanitaria, se richiesto dall'UN OCHA; fa appello al Consiglio affinché fornisca un immediato sostegno umanitario a Misurata e agli altri centri popolati, in particolare con mezzi navali; è profondamente preoccupato per il crescente numero di vittime del conflitto in Libia e per le notizie sull'uso di munizioni a grappolo e di altre armi da parte del regime di Gheddafi contro la popolazione civile; si rammarica profondamente del fatto che il mandato di EUFOR si limiti agli aspetti umanitari, quando vi erano tutti i presupposti perché l'UE assumesse il comando della sorveglianza marittima (esecuzione dell'embargo e assistenza a Frontex) e dell'assistenza umanitaria, nonché della protezione dei civili in Libia; ricorda, a questo proposito, la risoluzione del 10 marzo 2011 in cui l'AR/VP veniva invitata ad esplorare la possibilità di far rispettare l'embargo utilizzando mezzi aerei e navali PESD; si rammarica della decisione di alcuni Stati membri di porre il veto quanto ad un mandato più ampio per EUFOR Libia, svolgendo, allo stesso tempo, tali operazioni per proprio conto; chiede l'avvio della pianificazione di una potenziale operazione PESD a medio-lungo termine in Libia per quanto riguarda gli ambiti della riforma del settore della sicurezza, della creazione delle istituzioni e della gestione delle frontiere; |
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72. |
invita a un maggior coordinamento sul terreno, per il quale è essenziale il ruolo dei capi delegazione (oggi funzionari del SEAE e non più della Commissione) e dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE); considera che tale coordinamento deve esercitarsi a diversi livelli, e in particolare:
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73. |
raccomanda una revisione del meccanismo di ATHENA che porti a razionalizzare e incrementare la quota di costi comuni (attualmente stimati intorno al 10 %) per una più equa distribuzione degli oneri delle operazioni militari, che nella situazione attuale vedono un ulteriore aggravio di responsabilità economica per i partecipanti alla missione i quali già assumono una gravosa responsabilità in termini di rischi e costi; |
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74. |
accoglie con favore il risultato raggiunto nell'ambito dell'accordo di Madrid sulla creazione del SEAE, che ha portato all'istituzione di linee di bilancio specifiche per le principali missioni PSDC (EULEX Kosovo, EUPOL Afghanistan, EUMM Georgia), al fine di garantire una maggiore trasparenza e un miglior controllo parlamentare sulle spese; sottolinea la necessità di stanziare una linea di bilancio per ciascuna missione PSDC; afferma la volontà di cooperare con la nuova presidenza permanente del CPS per migliorare e rendere più efficaci le riunioni di consultazione congiunte sulla PESC, in linea con la dichiarazione del Vicepresidente/Alto rappresentante sulla responsabilità politica concordata a Madrid; rende noto il proprio interesse a trarre insegnamenti dal Congresso americano e dagli altri parlamenti nazionali per quanto concerne le procedure e i metodi di valutazione delle politiche in materia di sicurezza e di difesa; |
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75. |
chiede l'istituzione, prevista dal trattato di Lisbona, del fondo iniziale per i preparativi delle operazioni militari al fine di accelerare l'erogazione dei fondi, nel quadro della proposta, contestuale revisione del meccanismo di ATHENA; |
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76. |
raccomanda di far fronte alle difficoltà di reperimento di professionisti per le missioni civili (come nel caso delle missioni EULEX Kosovo ed EUPOL Afghanistan), che, come visto, rappresentano la tipologia d'intervento più impiegata, e di meccanismi per il rapido dispiegamento e la sostenibilità degli stessi; |
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77. |
raccomanda, nel quadro del "gender mainstreaming", in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 e per una maggiore efficacia delle missioni civili e militari, di coinvolgere adeguatamente il personale femminile a tutti i livelli della gestione delle crisi; sottolinea la necessità di includere le donne nelle posizioni decisionali più ad alto livello, di organizzare consultazioni periodiche con la società civile incluse le organizzazioni femminili, nonché di rafforzare la capacità di operare sulle questioni di genere nell'ambito delle missioni; esorta ad istituire adeguate procedure di denuncia nel contesto delle missioni PSDC, che consentano segnatamente di riferire in merito ai casi di violenza per motivi sessuali o di genere; esorta il Vicepresidente/l'Alto rappresentante a includere una relazione dettagliata sulle donne, la pace e la sicurezza nella relazione di valutazione semestrale delle missioni PSDC; sottolinea che è importante che l'UE nomini un maggior numero di funzionari di polizia e soldati donna per le missioni PSDC, prendendo a modello il contingente della polizia femminile nelle forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Liberia; |
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78. |
chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante di adottare misure adeguate per ottimizzare l'uso del potenziale delle risorse e delle capacità europee per le missioni civili e rileva con preoccupazione gli elevati costi delle misure per la sicurezza delle missioni in EUJUST LEX Iraq ed EUPOL Afghanistan, affidate a compagnie di sicurezza private; |
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79. |
sostiene la necessità di creare procedure istituzionalizzate più robuste che ad intervalli regolari valutino – attraverso criteri condivisi – lo svolgimento delle missioni sul campo; reputa che ciò permetterebbe di valorizzare il ritorno di esperienza dal punto di vista politico-strategico e tecnico, giuridico ed operativo e, nel lungo periodo, di fornire una base per migliorare gli interventi in corso e avere criteri da applicare alle crisi emergenti bilanciando al meglio interessi strategici e risorse disponibili; |
Sicurezza nel partenariato
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80. |
afferma che l'evoluzione multipolare del sistema internazionale e la definizione di partnership strategiche devono collocarsi nell'ambito di un impegno attivo per la promozione del multilateralismo come la dimensione più coerente con il rispetto dello Stato di diritto universale, la particolare natura dell'UE e la crescente interdipendenza che caratterizza il processo di globalizzazione; |
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81. |
ribadisce che l'UE rispetta pienamente le disposizioni e i principi della Carta delle Nazioni Unite e riconosce che la responsabilità principale del mantenimento della pace internazionale e della sicurezza globale spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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82. |
rileva che il trattato di Lisbona vincola l'Unione alla promozione di soluzioni multilaterali, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, e che l'azione internazionale dell'Unione si deve ispirare ai principi della loro Carta, al diritto internazionale e ai valori e principi dell'UE; |
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83. |
riconosce che, da un punto di vista giuridico, il trattato di Lisbona ha superato la preesistente dicotomia tra politiche dell'Unione e politiche della Comunità conferendo una personalità giuridica unica e rafforzando l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE rispetto al diritto internazionale, anche quando ne va della sicurezza internazionale, come già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla causa Kadi (in base alla quale il diritto internazionale può esplicare effetti nell'ordinamento giuridico comunitario soltanto rispettando le condizioni stabilite dai principi costituzionali della Comunità); |
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84. |
invita gli Stati membri che fanno parte del Consiglio di sicurezza a difendere le posizioni e gli interessi comuni dell'Unione e ad adoperarsi per una riforma dell'ONU, in virtù di cui l'UE in quanto tale possa ottenere un suo seggio permanente; |
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85. |
sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione fra l'UE e le Nazioni Unite nel settore della gestione delle crisi, in particolare durante le prime fasi di una crisi e di una ricostruzione post-conflitto, in stretta connessione con le strutture appropriate del SEAE recentemente istituito; |
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86. |
esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di ottimizzare l'efficace partecipazione dell'UE alle riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; |
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87. |
riconosce che la NATO costituisce il fondamento della difesa collettiva per gli Stati membri che ne fanno parte ma anche al di là dei suoi Stati membri; ribadisce la necessità di una proficua cooperazione tra l'UE e la NATO, in particolare quando le due organizzazioni sono impegnate sugli stessi teatri operativi; attende con interesse le proposte dell'Alto rappresentante in linea con l'incarico conferitogli del Consiglio europeo del settembre 2010 con riferimento alla cooperazione UE-NATO nella gestione delle crisi; |
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88. |
accoglie favorevolmente l'accordo sul nuovo concetto strategico NATO relativo all'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico UE-NATO; ribadisce che la maggior parte delle minacce individuate nel nuovo concetto strategico sono anche condivise dall'UE e sottolinea l'importanza che riveste l'approfondimento della cooperazione UE-NATO nella gestione delle crisi, in uno spirito di rafforzamento reciproco e nel rispetto della loro autonomia decisionale; richiama l'attenzione sulla necessità di evitare inutili duplicazioni di sforzi e risorse nella gestione delle crisi, e invita l'UE e la NATO ad approfondire la loro cooperazione, attraverso i mezzi rispettivi, nel contesto di un approccio globale alle crisi in cui entrambe sono coinvolte; |
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89. |
sottolinea la fondamentale importanza che il continente africano riveste per la sicurezza dell'Unione, il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti; supporta una stretta cooperazione tra l'UE e l'Unione africana nel quadro del Partenariato pace e sicurezza in associazione alla Strategia congiunta UE-Africa; incoraggia un maggiore coinvolgimento e responsabilità dell'Unione africana soprattutto in riferimento alla gestione delle crisi e riafferma la necessità che Commissione e Stati membri si impegnino con misure concrete nella lotta al traffico e alla diffusione di armi leggere e di piccolo calibro; sostiene l'impegno preso nella Dichiarazione di Tripoli di rendere l'architettura africana di pace e sicurezza pienamente operativa; |
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90. |
raccomanda in particolare lo sviluppo di capacità africane di "allerta rapida" e prevenzione dei conflitti e il rafforzamento delle capacità di mediazione del "panel dei saggi" nonché lo studio della possibilità di applicare le raccomandazioni del rapporto Prodi sul finanziamento delle operazioni di peacekeeping africane; sollecita lo sviluppo di relazioni di collaborazione e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni subregionali; |
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91. |
ricorda che, oltre ai partenariati con altre organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, la NATO e l'UA, anche la cooperazione con singoli paesi terzi dovrebbe essere promossa nel contesto della PSDC; fa osservare che l'esperienza mostra che i paesi terzi possono contribuire alle missioni PSDC con mezzi, risorse umane e competenze importanti, come nel caso della missione EUFOR Tchad/CAR, in cui la Russia ha fornito elicotteri estremamente preziosi, o nel caso della missione EUFOR Althea, in cui paesi come la Turchia e il Marocco hanno fornito contingenti militari sostanziali; fa inoltre osservare che il coinvolgimento di paesi terzi può rafforzare la legittimità delle operazioni PSDC e contribuire ad avviare con partner di rilievo un dialogo più ampio sulla sicurezza mantenendo l'impegno nella promozione del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; |
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92. |
ritiene che detto dialogo dovrebbe affrontare la valutazione delle minacce rispettive, prevedere (se necessario) la partecipazione di paesi terzi alle esercitazioni e alle attività di formazione dell'UE e portare a un più forte impegno reciproco generalizzato; ritiene altresì che si dovrebbero affrontare gli ostacoli procedurali al fine di agevolare la cooperazione con i paesi terzi ed evitare i ritardi che il fatto di negoziare ogni specifico contributo può comportare; ritiene infine che si potrebbero prevedere, in tale ottica, accordi quadro e procedure standard con alcuni paesi terzi onde facilitare il loro contributo; |
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93. |
sottolinea l'importanza della cooperazione in materia di PSDC con i vicini dell'UE, che deve essere regionalmente equilibrata e fornire un'ampia gamma di opportunità che catalizzerebbero le riforme nell'ambito del settore della sicurezza negli Stati partner e ciò contribuirebbe non solo a generare le capacità civili e militari necessarie per consentire ai nostri partner orientali e meridionali di partecipare alle missioni PSDC, ma fornirebbe un maggiore sostegno a favore della gestione della sicurezza regionale; |
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94. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Vicepresidente/Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO. |
(1) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0419.
(3) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 63.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/66 |
Mercoledì 11 maggio 2011
UE come attore globale: il suo ruolo nelle organizzazioni multilaterali
P7_TA(2011)0229
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (2010/2298(INI))
2012/C 377 E/08
Il Parlamento europeo,
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Per una nuova governance delle organizzazioni internazionali" (1), |
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visto il principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri espresso all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
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visto l'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera h), del trattato sull'Unione europea, che invita l'Unione a incoraggiare soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, e a raggiungere un elevato grado di cooperazione al fine di promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite (2) adottata il 3 maggio 2011, |
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viste le priorità dell'Unione europea per la 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio il 25 maggio 2010 (3), |
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viste le disposizioni interne stabilite dal Consiglio europeo del settembre 2010 al fine di migliorare la politica esterna dell'Unione europea attraverso un approccio più integrato (4), |
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viste la strategia di sicurezza europea denominata "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione del Consiglio sulla sua attuazione intitolata "Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione", del 12 dicembre 2008, |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "L'Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo" (COM(2003)0526), |
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vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE (5), |
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vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (6), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (7), |
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vista la sua raccomandazione del 25 marzo 2010 al Consiglio sulla 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (8), |
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vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'UE (9), |
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vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (10), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0181/2011), |
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A. |
considerando che i processi di globalizzazione implicano un ampio ventaglio di opportunità, sfide e minacce per la governance mondiale e rivelano nel contempo lacune e carenze sociali, ad esempio nei mercati finanziari, nella sicurezza energetica, nella lotta contro la povertà, nelle politiche attinenti ai cambiamenti climatici e nella violazione dei diritti umani; che, per affrontare le sfide e le minacce globali, occorrono una cooperazione sul piano mondiale, azioni comuni, istituzioni efficaci e norme legittime; che, per essere legittime ed efficaci, le organizzazioni internazionali devono rispecchiare gli interessi di tutti gli Stati nel mondo multipolare, |
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B. |
considerando che, come indicato nella strategia europea per la sicurezza adottata nel 2003, l'impegno dell'Unione europea per un multilateralismo efficace è il principio guida dell'azione esterna europea; che l'Unione europea – sulla base della sua esperienza interna in materia di cooperazione tra le nazioni e le istituzioni, ordine fondato sulle norme e multilateralismo a più livelli – ha una particolare responsabilità globale, che dovrebbe continuare ad assumersi; che l'Unione europea è dotata del ventaglio di valori – quali il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, la fraternità e lo Stato di diritto – e di strumenti politici, tra i quali una personalità giuridica unica, necessari per rafforzare le strutture multilaterali, |
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C. |
considerando che il valore aggiunto derivante dalla qualità di membro dell'Unione europea nelle organizzazioni multilaterali risiede negli ambiti in cui l'Unione dispone di competenze esclusive o condivise: le questioni economiche e commerciali, la politica ambientale, gli aiuti allo sviluppo e la politica in materia di sicurezza e difesa; che l'Unione europea può costituire un valore aggiunto anche nelle organizzazioni multilaterali o nei vertici in cui non tutti i suoi membri sono rappresentati, |
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D. |
considerando che il trattato di Lisbona, introducendo la personalità giuridica dell'Unione, accresce la capacità dell'Unione europea di aderire a varie organizzazioni internazionali, attribuisce all'Unione un più ampio ventaglio di competenze in materia di politica esterna, le offre l'opportunità, in particolare con la creazione della carica di vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di avere una voce più chiara e più forte nel mondo e incoraggia tutti i tipi di cooperazione mutuamente vantaggiosi con le organizzazioni internazionali e regionali e i gruppi di Stati pertinenti, e che consente all'UE di organizzarsi in modo da poter diventare un attore globale efficace, |
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E. |
considerando che l'Unione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera h), del trattato UE promuove un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale e che gli Stati membri dell'UE, in virtù dell'articolo 32 del trattato UE assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale; che l'impegno dell'Unione europea di diventare un attore globale richiede la capacità e la volontà di proporre profonde riforme delle organizzazioni e delle sedi multilaterali, |
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F. |
considerando che il trattato di Lisbona ha creato nuove strutture permanenti per la rappresentanza esterna dell'Unione europea, prevedendo che i nuovi rappresentanti dell'UE assumano le funzioni precedentemente svolte dalla Presidenza di turno dell'UE, e che la creazione del SEAE offre l'opportunità di praticare una diplomazia multilaterale efficiente, |
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G. |
considerando che la rappresentanza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri presso le organizzazioni multilaterali, i vertici informali e i regimi internazionali è frammentata, spesso inefficace e molto diversificata; che la rappresentanza esterna dell'Unione europea si è sviluppata in maniera dispersa, incoerente e piuttosto circostanziale; che una rappresentanza esterna molto frammentaria rischia di compromettere il messaggio e l'impegno dell'Unione europea a favore di un multilateralismo efficace e della governance globale e che la debolezza delle competenze e l'inefficacia dei meccanismi di coordinamento dell'UE possono impedire a quest'ultima di esprimersi in modo univoco sulla scena internazionale, limitando così la sua capacità di decisione e indebolendo la sua credibilità; che per sviluppare al massimo il potenziale del trattato di Lisbona nella sfera internazionale saranno necessarie una forte volontà politica e flessibilità da parte degli Stati membri per quanto riguarda la loro rappresentanza e che lo status dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali rivela spesso un ritardo rispetto allo sviluppo delle sue competenze, |
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H. |
considerando che la rappresentanza esterna dell'Unione europea sulla scena multilaterale va da casi in cui tutti gli Stati membri sono membri a pieno titolo e l'UE riveste un ruolo di osservatore (Fondo monetario internazionale, Commissione per lo Sviluppo, Consiglio d'Europa) a casi in cui tutti gli Stati membri e la stessa UE sono membri a pieno titolo (FAO, OMC) o partecipanti a pieno titolo (G-8 o G-20), fino a casi di organizzazioni in cui alcuni Stati membri dell'UE agiscono quali membri a pieno titolo e l'UE è totalmente priva di uno status (Consiglio di sicurezza dell'ONU, alcune istituzioni finanziarie internazionali); che quando l'UE e i suoi Stati membri hanno competenze condivise, o una combinazione di competenze esclusive e condivise, emergono le situazioni più complesse, |
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I. |
considerando che la crisi finanziaria mondiale ha accelerato il trasferimento del peso economico relativo dalle economie avanzate ai mercati emergenti e che in questo contesto l'Unione europea potrà esprimersi con una voce forte ed efficace nel mondo solo se trasmetterà un messaggio unico, |
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J. |
considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato la priorità di riformare e rafforzare le Nazioni Unite, in modo da garantire una rappresentanza geografica più equa, rispecchiare le realtà geopolitiche attuali in trasformazione tra i membri del Consiglio di sicurezza e mettere tale organizzazione in grado di adempiere alle proprie responsabilità e di agire efficacemente, fornendo soluzioni alle sfide globali e rispondendo alle più importanti minacce; che l'Unione europea fornisce oltre un terzo del bilancio regolare dell'ONU, oltre due quinti delle operazioni di pace delle Nazioni Unite e circa la metà del totale dei contributi a fondi e programmi dell'ONU e che il suo impegno finanziario dovrebbe pertanto essere coerente con il suo peso politico, |
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K. |
considerando che i meccanismi istituzionali, come un coordinamento ancora più stretto ed efficace tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere visti come un mezzo per raggiungere l'obiettivo di una rappresentanza esterna comune dell'UE e dei suoi Stati membri, e che le consultazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo negli ambiti della PESC e della PSDC possono diventare un catalizzatore in questo processo, |
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L. |
considerando che la riforma del diritto di voto e delle quote introdotta dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale nel 2010 ha portato a un aumento dei voti e della rappresentanza dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali; che tale sviluppo è stato facilitato da contributi europei, mentre il ruolo dell'Unione europea – nonostante l'entità del suo contributo al capitale di queste istituzioni – non corrisponde pienamente alla sua rilevanza nell'economia e nel commercio mondiali; che l'attuale assetto della rappresentanza esterna comporta costi di transazione e di coordinamento elevati, |
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M. |
considerando che l'Unione europea e la NATO hanno l'obiettivo comune di realizzare un "partenariato strategico" che dovrebbe consentire efficaci sinergie e una maggiore ottimizzazione del patrimonio di entrambe le organizzazioni e garantire una cooperazione efficace; che l'Unione europea e la NATO dovrebbero garantire una gestione efficace delle crisi al fine di individuare la migliore risposta possibile in caso di crisi, agendo in maniera effettivamente coordinata e sfruttando al meglio le competenze e le risorse di entrambe le organizzazioni, in linea con le conclusioni del vertice NATO di Washington del 1999, del Consiglio europeo di Nizza del 2002 e della dichiarazione congiunta UE-NATO del 16 dicembre 2002, e tenendo conto dei risultati del vertice NATO di Lisbona del novembre 2010, |
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N. |
considerando che la diplomazia internazionale ai vertici dovrebbe rafforzare la sua capacità di stimolare una più ampia cooperazione multilaterale, con l'obiettivo di costruire una sicurezza mondiale attraverso il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e il miglioramento della sicurezza umana, |
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O. |
considerando che i profondi cambiamenti demografici in corso, all'interno e all'esterno dell'UE, avranno conseguenze per il multilateralismo, in quanto nuove realtà esercitano pressioni per chiedere di adeguare l'appartenenza, i seggi e i diritti di voto in seno alle organizzazioni multilaterali; che pertanto l'Unione europea, nel quadro di un riequilibrio della sua rappresentanza che inevitabilmente avrà un effetto sostanziale sui paesi dell'UE, dovrebbe esigere, sfruttando appieno i suoi strumenti diplomatici, che le economie emergenti si impegnino ad adottare un comportamento costruttivo e trasparente nel sistema multilaterale in trasformazione, in particolare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, dello sradicamento della povertà, della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale e del cambiamento climatico; che la partecipazione dell'Unione europea alle strutture di governance globale emergenti e alla negoziazione di nuove regole e principi implicherà compromessi con quei paesi e nuovi soggetti che premono affinché le loro voci si sentano sulla scena internazionale, |
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P. |
considerando che la promozione della democrazia e dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei bambini, e la libertà di espressione, lo Stato di diritto, il rafforzamento della sicurezza, la stabilità democratica, la prosperità e un'equa distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità nella società dovrebbero essere al centro di tutte le azioni esterne dell'UE; che l'ulteriore rafforzamento del sistema internazionale in materia di giustizia penale, al fine di promuovere la responsabilità e porre fine all'impunità, e la promozione dell'importante attività del Tribunale penale internazionale (TPI), quale unica istituzione giudiziaria permanente e indipendente, dovrebbero far parte integrante di tutte le azioni esterne dell'UE, |
Rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel sistema multilaterale
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1. |
rileva che i meccanismi dell'Unione europea per la costruzione del consenso e l'adozione di misure concertate fanno dell'UE un modello esemplare per un ordine internazionale basato sulle regole e sottolinea pertanto la necessità che l'UE cooperi con i principali poteri regionali e partecipi attivamente alla costruzione e al miglioramento di un contesto internazionale che consenta all'UE di promuovere i propri valori e interessi, come richiesto dal trattato; ritiene essenziali, per quanto riguarda l'aspirazione e l'esigenza dell'Unione europea di essere un efficace attore globale e di salvaguardare la propria posizione, in particolare negli ambiti in cui dispone di competenze esclusive o condivise, il rafforzamento del coordinamento interno necessario per parlare con una sola voce, la capacità di plasmare la cooperazione multilaterale e guidare l'azione collettiva quando si affrontino problemi internazionali, in particolare quelli derivanti dalla responsabilità di proteggere e dalla necessità di incrementare la sicurezza dell'uomo, quali strumenti per conseguire la sicurezza globale; |
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2. |
sottolinea il brusco aumento di crisi politiche e umanitarie nel mondo che richiede una migliore e più preventiva azione multilaterale da parte dell'UE; evidenzia quindi l'esigenza che l'UE colga l'occasione e sfrutti al meglio i propri strumenti di politica estera, in modo da garantire un migliore uso della sua capacità di leva in seno alle organizzazioni multilaterali e la sua capacità di assumere la guida nell'affrontare in modo più efficace le crisi internazionali attuali e future; |
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3. |
ritiene necessario coinvolgere ulteriormente gli attori non statali nella definizione delle politiche a livello multilaterale, promuovere e facilitare una migliore consultazione delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nelle future strutture di governance delle organizzazioni internazionali; riconosce che la loro competenza, le loro risorse e portata sono fondamentali per incrementare la legittimità e l'efficacia della cooperazione multilaterale; ricorda che è necessario un approccio ascendente per affrontare situazioni di crisi; |
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4. |
sottolinea che l'Unione europea – potenziando la cooperazione, migliorando le istituzioni e coinvolgendo tutti i soggetti interessati – dovrebbe assumere un attivo ruolo di guida nella riforma della governance globale per rafforzare la legittimità delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali e renderle più efficaci e più aperte alla condivisione delle responsabilità, rafforzando la sua posizione, perseguendo i propri obiettivi e le proprie priorità e promuovendo i propri principi, valori e interessi per plasmare tale processo; insiste sul fatto che il VP/AR e la Commissione, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, dovrebbero valutare periodicamente il proprio contributo alla riforma della governance globale e come le riforme possano andare a beneficio dell'UE, per individuare e definire un ruolo più forte per sé; |
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5. |
ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero sempre più considerare e contare sull'Unione come un moltiplicatore di potenza per conseguire gli obiettivi che non possono raggiungere in modo indipendente, e che il fatto di parlare in modo univoco non solo aumenta le probabilità di successo, ma migliora anche la legittimità e la credibilità dell'Unione europea quale importante attore internazionale nell'emergente mondo interpolare; |
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6. |
sottolinea la necessità di seguire un approccio strategico e una logica coerente nella rappresentanza esterna, sviluppando per ogni organizzazione multilaterale una strategia specifica dell'Unione europea mirante a rafforzare il ruolo e la posizione dell'UE; chiede al VP/AR e alla Commissione di elaborare un Libro bianco sul ruolo dell'UE nelle organizzazioni multilaterali che proponga un approccio globale e strategico sia per il breve che per il medio termine fino al 2020; |
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7. |
ricorda che il ruolo del VP/AR consiste nel dare un'immagine e una voce alla diplomazia europea e che, a questo titolo, occorre consolidarne la posizione in seno alle organizzazioni multilaterali; |
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8. |
invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a rivedere in modo sistematico e strategico le attuali disposizioni relative al ruolo e alla rappresentanza istituzionale dell'UE nelle organizzazioni multilaterali e a trovare modi per rafforzare progressivamente la rappresentanza esterna dell'UE coerenti con l'entità delle sue competenze e con le innovazioni istituzionali del trattato di Lisbona e raggiungendo nuovi equilibri tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; sollecita inoltre l'Unione europea e i suoi Stati membri a identificare gli organismi nei quali le attuali disposizioni sono obsolete, anomale o inefficienti e necessitano di un riesame e cambiamento; sottolinea quindi la necessità di una maggiore coerenza per quanto riguarda i vari tipi di status dell'UE in seno alle organizzazioni multilaterali e i regimi dei trattati, come questione di logica istituzionale, ed esorta il Consiglio ad elaborare un quadro univoco; |
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9. |
ritiene che nell'attuale periodo di austerità fiscale e di tagli al bilancio, la cooperazione europea non sia un'opzione, ma una necessità; accoglie con favore le economie di scala finalizzate a migliorare, razionalizzare e concentrare la diplomazia collettiva degli Stati membri attraverso il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea, al fine di eliminare inutili complicazioni procedurali e costose duplicazioni di presenze in molte sedi internazionali; ritiene fondamentale, a questo proposito, ottenere che questa impresa sia sostenuta anche da altri membri delle organizzazioni multilaterali, il che richiede un'attenta preparazione; |
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10. |
ritiene che, come regola generale e nello spirito del trattato di Lisbona, nei casi di competenze esclusive dell'Unione europea, quest'ultima dovrebbe essere l'attore principale e appartenere a pieno titolo all'organizzazione multilaterale interessata, mentre i suoi Stati membri possono anch'essi – anche se non devono necessariamente – essere presenti in qualità di membri, in genere senza un ruolo indipendente; ritiene che gli Stati membri, se mantengono la loro rappresentanza nazionale nelle organizzazioni in cui l'Unione europea dispone di competenze esclusive, dovrebbero sostenere la posizione espressa dall'UE per loro conto; ritiene inoltre che, laddove prevalgano competenze condivise dell'UE, di norma sia l'UE che i suoi Stati membri dovrebbero essere membri, evitando comportamenti di voto diversi tra l'UE e i singoli Stati membri; |
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11. |
sottolinea la necessità, alla luce della ritardata e disordinata reazione degli Stati membri dell'UE ai disordini politici in Nord Africa e Medio Oriente, di sfruttare meglio le innovazioni istituzionali del trattato di Lisbona, al fine di agire in modo più rapido e coerente; evidenza inoltre l'esigenza che l'UE migliori le proprie competenze in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, al fine di affrontare le future crisi in modo proattivo; |
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12. |
riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'UE nella missione antipirateria ATALANTA, nell'ambito della quale la forza navale dell'UE sta assumendo un ruolo di guida in un contesto multilaterale, appoggiando la missione dell'Unione africana (AMISON) e attraverso un coordinamento in loco con le marine NATO e nazionali; |
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13. |
sottolinea che le delegazioni dell'UE che seguono raggruppamenti di organizzazioni internazionali, come a New York, Ginevra, Parigi, Roma, Vienna e Nairobi, hanno bisogno di essere rafforzate in modo particolarmente sostanziale in termini di risorse umane qualificate, senza pregiudicare le altre delegazioni dell'UE, per poter rappresentare correttamente ed efficacemente gli interessi dell'Unione europea; sottolinea al contempo la necessità di destinare risorse complementari alla sede centrale del SEAE, in particolare alle sue strutture di gestione delle crisi e alla DG Questioni globali e multilaterali; |
Ruolo dell'Unione europea nel sistema delle Nazioni Unite
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14. |
invita l'Unione europea e i suoi Stati membri, considerando che le Nazioni Unite sono l'unica organizzazione internazionale in cui siedono tutti gli Stati del mondo e la più importante sede in seno alla quale si può realizzare e applicare un multilateralismo efficace, ad adoperarsi per rafforzare il ruolo e la capacità dell'UE in questo contesto multilaterale globale; sottolinea la necessità che l'Unione europea metta in atto il sostegno strategico alle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda la sua politica e i suoi mezzi di azione nel settore umanitario (risposta alle crisi e alle situazioni di urgenza, aiuti allo sviluppo, lotta contro la povertà, attivazione della solidarietà in caso di catastrofi naturali) e nella risoluzione dei conflitti; invita l'UE ad impegnarsi in modo coerente per rafforzare gli strumenti civili delle Nazioni Unite e a favore del rispetto e dell'applicazione rigorosi del diritto internazionale da parte di tutti gli Stati, le associazioni di Stati e i partner multilaterali; |
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15. |
invita l'UE e gli Stati membri, visto che in vari programmi e conferenze ONU (UNDP, UNCTAD, OHCHR, UNHRC), l'UE è un semplice osservatore, pur essendo un importante contribuente finanziario e avendo notevoli interessi politici, a cercare soluzioni a questa discrepanza; |
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16. |
insiste sulla necessità di trovare un nuovo equilibrio istituzionale tra il ruolo emergente del G-20, le Nazioni Unite e le sue agenzie e le istituzioni finanziarie internazionali; sollecita a tale proposito l'Unione europea e i suoi Stati membri a migliorare la governance globale e a cercare soluzioni per migliorare ulteriormente il coordinamento tra le formazioni G e il sistema delle Nazioni Unite, consentendo in tal modo di coprire utilmente la dimensione economica con questi gruppi, a condizione che le Nazioni Unite mantengano il loro ruolo centrale e rimangano l'organo legittimato per le azioni globali; invita l'UE e i suoi Stati membri, pur considerando il G-8 e il G-20 come sedi importanti per la definizione di risposte globali, nelle quali l'Unione europea deve continuare a contribuire attivamente con posizioni coordinate, a cercare di apportare alla governance globale miglioramenti che sfruttino al massimo le sinergie e le complementarità senza correre il rischio di erodere il sistema delle Nazioni Unite; |
Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA)
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17. |
esorta l'UE, pur mantenendo il suo status di osservatore in seno all'UNGA e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e la natura intergovernativa di tale organizzazione, ad assicurare – al fine di consentire ai nuovi rappresentanti dell'UE di esprimersi efficacemente e in modo tempestivo sulle questioni globali – che siano attuate le disposizioni necessarie per l'effettiva partecipazione dell'UE ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sfruttando tutte le competenze previste dal suo statuto di organizzazione per l'integrazione regionale, mediante una consultazione completa e globale con gli Stati membri dell'ONU; |
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18. |
si compiace vivamente dell'adozione, il 3 maggio 2011, della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, che tiene conto dei cambiamenti istituzionali introdotti dal trattato di Lisbona e consente ai rappresentanti dell'Unione europea di presentare e promuovere la posizione dell'UE in seno alle Nazioni Unite in modo rapido ed efficiente, prevedendo una serie di modalità che accordano alla delegazione dell'Unione europea il diritto di intervento e di replica nonché la facoltà di presentare proposte ed emendamenti orali; |
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19. |
invita gli Stati membri dell'UE, visto il ruolo crescente dei blocchi regionali negli affari internazionali e rispettando appieno la natura intergovernativa dell'ONU, a promuovere un cambiamento nella struttura dell'appartenenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, valorizzando lo status delle organizzazioni per l'integrazione regionale con un avanzato livello di integrazione, come quelle che dispongono di personalità giuridica, e rafforzando il loro status di osservatori; |
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ENSC)
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20. |
sottolinea la necessità di attuare una riforma complessiva del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sulla base del primo testo negoziato e di un ampio sostegno alla riforma del Consiglio di sicurezza, al fine di ottenere un maggior chiarimento sulle competenze del Consiglio di sicurezza rispetto ad altri organismi ONU e una revisione dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza dell'ONU; sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la legittimità, la rappresentanza regionale e l'efficacia del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di creare una posizione più coesa tra gli Stati membri dell'UE su tali temi; |
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21. |
ribadisce la posizione secondo cui, in linea con gli obiettivi del trattato di Lisbona per il rafforzamento della politica estera UE e il ruolo dell'UE nella pace, nella sicurezza e nella regolamentazione globali, un seggio dell'UE in seno a un Consiglio di sicurezza allargato resta un obiettivo centrale e di lungo termine dell'UE; invita la VP/AR ad assumere l'iniziativa di elaborare una posizione comune degli Stati membri al tal fine; suggerisce, al fine di conseguire tale obiettivo in futuro, di lavorare su un previo coordinamento delle posizioni in seno al Consiglio dell'UE, sull'introduzione di nuovi membri nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulla riforma delle procedure decisionali del Consiglio di sicurezza dell'ONU verso l'eventuale ricorso a maggioranze "super qualificate"; |
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22. |
invita la VP/AR, in qualità di Presidente del Consiglio Affari esteri, a cercare di conseguire posizioni comuni dell'UE su questioni che saranno decise in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affinché tali posizioni possano essere attuate mediante la procedura di votazione congiunta; sollecita la VP/AR, il SEAE e gli Stati membri dell'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'istituzione di meccanismi di cooperazione intesi a far sì che gli Stati membri dell'UE con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU vi sostengano le posizioni comuni dell'UE; |
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23. |
invita gli Stati membri dell'UE con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a tenere gli altri Stati membri dell'UE adeguatamente informati sulle proprie posizioni e attività e a condividere con gli altri Stati membri dell'UE le informazioni sugli sviluppi nell'ambito del Consiglio di sicurezza; accoglie con favore la pratica recentemente introdotta di invitare un rappresentante dell'UE a partecipare alla maggior parte delle deliberazioni programmate del Consiglio di sicurezza ed a partecipare, con un diritto di esprimersi limitato, al Consiglio di sicurezza dell'ONU; |
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC)
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24. |
sottolinea la necessità di coordinare le posizioni degli Stati membri dell'UE e potenziare la coerenza, la visibilità e la credibilità all'azione dell'UE in seno all'UNHRC; accoglie con favore l'istituzione della Direzione per i diritti umani e la democrazia in seno al SEAE e invita la VP/AR a garantire che i nuovi meccanismi accrescano la capacità dell'UE di coinvolgere i paesi di altri blocchi e regioni e di cooperare con loro su iniziative comuni; ritiene che si dovrebbero stabilire criteri chiari di adesione all'UNHRC e che i paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono frequenti e diffuse non dovrebbero poter diventare membri di tale organismo; incoraggia il SEAE e la VP/AR a intraprendere azioni intese a portare a termine quanto prima la fusione delle precedenti delegazioni del Consiglio e della Commissione a Ginevra; |
Ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali
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25. |
sottolinea la necessità di rivedere le modalità per la rappresentanza dell’area euro/dell'UE presso gli organismi internazionali nel settore della stabilità economica, monetaria e finanziaria, tenuto conto della sua posizione di prima potenza economica mondiale; |
Fondo Monetario Internazionale (FMI)
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26. |
insiste, alla luce delle competenze economiche e monetarie dell'UE, della portata globale della zona euro e della sua accresciuta responsabilità per quanto riguarda la stabilità dell'economia globale, sul fatto che occorre presentare una visione unica quando si concorre alla governance economica e finanziaria internazionale; |
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27. |
poiché al momento Germania, Regno Unito e Francia detengono seggi individuali al Fondo monetario internazionale (FMI),e i rimanenti Stati membri dell'UE sono distribuiti in sette raggruppamenti, esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare la questione dell'inefficacia della rappresentanza esterna sul piano economico e finanziario, che sta limitando l'influenza dell'UE malgrado il fatto che i suoi Stati membri detengano, nell'insieme, oltre il 30 % dei voti nell'ambito del FMI; alla luce del fatto che la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'UE per gli Stati membri che condividono una moneta unica, esorta l'UE e gli Stati membri interessati ad accordarsi rapidamente su un seggio e un raggruppamento comuni per il consiglio esecutivo del FMI, se del caso iniziando sotto forma di raggruppamento dell'euro con l'obiettivo, a più lungo termine, di garantire una rappresentazione coerente dell'UE, associando la Commissione, sotto la supervisione del Parlamento europeo; |
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28. |
ricorda all'UE e ai suoi Stati membri di sfruttare l'opportunità delle prossime elezioni regolari dei direttori esecutivi del FMI nel 2012 per una razionalizzazione e per proseguire gli sforzi congiunti intesi a riunire tutti gli Stati membri in un unico seggio dell'area euro per l'unione monetaria e in un raggruppamento per gli altri Stati membri che non hanno adottato l'euro; |
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29. |
considerando che né la Commissione, né la Presidenza di turno del Consiglio, né il gruppo di ministri delle finanze della zona euro dispongono di qualsivoglia rappresentazione formale al consiglio esecutivo del FMI e la Banca centrale europea (BCE) ha solo un ruolo di osservatore per i punti all'ordine del giorno che la riguardano, sottolinea la necessità che la Commissione e la BCE, in qualità di organi dell'UE responsabili per le politiche economiche e monetarie, si vedano riconosciuto a pieno titolo lo status di osservatore presso il consiglio esecutivo del FMI, onde affrontare la persistente anomalia dell'inadeguata rappresentanza presso tale organismo; |
Banca mondiale (WB) e principali banche multilaterali di sviluppo
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30. |
invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad affrontare, in accordo con i suoi partner, l'anomalia istituzionale in base alla quale l'UE, che è il maggiore contributore ai fondi fiduciari della Banca mondiale, un donatore di aiuti maggiore di qualsiasi dei suoi Stati membri e un importante partner operativo della Banca nelle regioni europee e africane, non ha nemmeno lo status di osservatore al consiglio esecutivo della Banca mondiale, ma è rappresentata solo presso la sua commissione politica ministeriale; sottolinea l'importanza dell'UE nel suo complesso quale principale donatore mondiale ed evidenzia gli sforzi compiuti dall'Unione per coordinare, allineare e ridurre la frammentazione dei suoi programmi di aiuti, in particolare mediante la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti ed il consenso europeo in materia di sviluppo; alla luce di ciò riconosce l'importanza di proseguire gli sforzi per ottenere un seggio di osservatore nel consiglio di amministrazione e di puntare alla riforma dei raggruppamenti di paesi politicamente obsoleti, raggruppando insieme gli Stati membri dell'UE; riconosce che il principio di riunire gli Stati membri in uno stesso raggruppamento dell'UE dovrebbe applicarsi alle principali banche multilaterali di sviluppo, in particolare la Banca asiatica di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo; |
Banca dei regolamenti internazionali (BRI)
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31. |
osserva che la BRI è un istituto finanziario internazionale che riunisce le banche centrali dei paesi più avanzati, con la recente inclusione delle banche di Cina, India e Brasile e, data la competenza esclusiva della BCE in materia di politica monetaria, propone che la BCE sia la sola rappresentante della zona euro nel consiglio di amministrazione della BRI e la Commissione sia la sola rappresentante dell'UE nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; |
Ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle organizzazioni multilaterali per la sicurezza
Organizzazione del trattato del nord Atlantico (NATO)
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32. |
invita l'UE e la NATO, visto che si svolgono già regolari riunioni a tutti i livelli, che sono già stati definiti accordi di collegamento militare permanenti e che occasionalmente vengono organizzate riunioni congiunte tra il comitato politico e di sicurezza (CPS) dell'Unione europea e il Consiglio Nord Atlantico (NAC) della NATO, a raddoppiare gli sforzi tesi alla creazione di un quadro di cooperazione integrata, che includa strutture di cooperazione permanenti; chiede di istituire contatti regolari tra il Segretario generale della NATO e la VP/AR; propone che siano valutate le implicazioni dell'introduzione dello status di osservatore reciproco a livello del NAC e del CPS, al fine di migliorare gli accordi di cooperazione nello spirito del trattato di Lisbona e a seguito dell'adozione da parte della NATO del suo nuovo concetto strategico, vista anche l'intenzione di sviluppare un partenariato strategico UE-NATO; plaude a tale proposito alla cooperazione esistente con il Parlamento europeo ed alla sua partecipazione all'Assemblea parlamentare della NATO; |
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33. |
ritiene che gli accordi che consentono all'UE di ricorrere alle risorse e alle capacità della NATO debbano essere rafforzati; sottolinea la necessità per le due organizzazioni di sviluppare un approccio globale alla gestione delle crisi, che spesso richiedono una risposta civile e militare su più fronti; ribadisce la sua convinzione che tale approccio sia compatibile con la costruzione di un'Europa della difesa autonoma attraverso una cooperazione permanente strutturata e l'Agenzia europea per la difesa (AED); |
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
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34. |
nel quadro di un accordo ufficiale tra l'UE e l'OSCE, sollecita una seria riflessione su come l'UE possa assumersi maggiori responsabilità e partecipare con maggiore efficacia alla realizzazione degli obiettivi comuni; ritiene che, a tal fine, l'attuazione di un meccanismo di dialogo permanente, accordi in merito a iniziative comuni e il coordinamento delle attività locali potrebbero costituire strumenti adeguati; invita l'UE, i suoi Stati membri e il consiglio permanente dell'OSCE a elaborare insieme un meccanismo volto a migliorare la cooperazione, il coordinamento e le consultazioni tra le due organizzazioni; visto inoltre l'articolo 220, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale ha esplicitamente aggiunto l'OSCE all'elenco delle organizzazioni internazionali con cui attuare "ogni utile forma di collaborazione", sottolinea la necessità che la VP/AR coordini la posizione degli Stati membri dell'UE sulle questioni inerenti all'OSCE; sottolinea la necessità di istituire meccanismi di cooperazione efficaci nel settore delle missioni elettorali tra l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e il Parlamento europeo al fine di superare le carenze emerse in alcune occasioni; |
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35. |
rinnova il suo auspicio che si prefiguri una politica europea di difesa, la quale diventa sempre più urgente in un mondo in cui l'instabilità e le minacce aumentano in modo significativo; |
Ruolo dell'Unione europea nell'ambito di altre organizzazioni multilaterali
Consiglio d’Europa (CoE)
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36. |
per rafforzare la cooperazione multilaterale tra l'UE e il Consiglio d'Europa nei settori importanti anche per l'UE, ad esempio in materia di Stato di diritto, democrazia, istruzione, tutela dei diritti umani, libertà di espressione e libertà di stampa, nonché di buongoverno, e considerando che l'UE è il principale contributore ai programmi operativi congiunti con il Consiglio d'Europa, sottolinea la necessità di riformare la presenza dell'UE e lo status di osservatore nell'ambito del Consiglio d'Europa; raccomanda che l'UE coordini meglio i suoi lavori con il Consiglio d'Europa in campi come lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani al fine di potenziare l'efficienza delle due istituzioni nei campi citati; specie in vista dell'imminente adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottolinea il diritto a partecipare, con diritto di voto a nome dell'UE, alle riunioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa quando svolge, tra l'altro, i suoi compiti di controllo dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea altresì il diritto dell'UE a essere rappresentata nel comitato direttivo per i diritti dell'uomo – specialmente dopo la sua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale darà all'UE il diritto generale di partecipare a pieno titolo alle riunioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e prendere parte alle relative votazioni – il diritto di nominare un giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il diritto del Parlamento europeo di partecipare all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quando quest'ultimo elegge i giudici; sottolinea che, per aumentare la propria efficacia nel settore dei diritti umani a livello paneuropeo, l'UE dovrebbe anche entrare a far parte di altri organi del Consiglio d'Europa quali il comitato per la prevenzione della tortura (CTP), la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e la commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ); |
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
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37. |
alla luce dell'articolo 220, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che chiede di attuare "ogni utile forma di collaborazione" con l'OCSE, riconosce la necessità di migliorare l'attuale ruolo di osservatore che l'UE riveste in tale organizzazione, rendendo l'UE un membro a pieno titolo alla luce delle sostanziali competenze, esclusive e condivise, che essa ha in quasi tutte le commissioni OCSE; |
Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
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38. |
ritiene che il ruolo dell’UE nell’ambito dell’OMC serva anche come modello per le azioni della stessa in altre organizzazioni internazionali (comprese UNCTAD e OCSE), dato che, grazie alla sua competenza esclusiva, l’UE è membro titolare dell’OMC e negozia a nome di tutti gli Stati membri, mentre questi ultimi sono nel contempo membri dell’OMC a titolo proprio e cooperano per agire come un blocco unico; |
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39. |
ritiene che l’istituzione, a seguito del trattato di Lisbona, di due delegazioni separate dell’UE a Ginevra, una presso l’OMC e l’altra presso le Nazioni Unite, dovrebbe rafforzare la capacità di coordinamento, la presenza e la visibilità dell’UE, ma sottolinea l’importanza di garantire la coerenza nelle azioni fra le due delegazioni in modo da poter evitare doppioni; |
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40. |
chiede che l'UE prenda in considerazione e difenda in seno all'OMC gli specifici interessi europei; ritiene che debba esigere segnatamente un trattamento speciale delle questioni agricole e garantire la difesa di alcune regioni o settori europei sensibili nonché la promozione di un commercio equo che consenta uno sviluppo sostenibile; |
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41. |
chiede un’analisi approfondita del problema di un migliore inserimento degli aspetti non commerciali nel campo d’applicazione delle norme dell'OMC, in modo da consentire ai membri di perseguire legittimi obiettivi politici salvaguardando nel contempo l'accesso ai mercati; sottolinea in tale contesto la necessità di garantire che la politica commerciale sia coerente con le altre politiche dell’UE ed il diritto internazionale, e che, rispetto alle azioni di altre organizzazioni internazionali, le azioni dell’OMC siano coerenti e forniscano un sostegno reciproco. |
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42. |
identifica le competenze di esecuzione dell'OMC, messe a punto attraverso il suo organo di composizione delle controversie, come elemento chiave del successo di questa organizzazione; |
Ruolo dell'Unione europea nella "diplomazia ai vertici" - ambizioni al G-8 e G-20
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43. |
rilevando il peso economico e finanziario globale dell'UE, la necessità di tutelare gli interessi strategici dell'UE sulla scena internazionale e il fatto che gli ordini del giorno dei vertici G-8 si sono notevolmente ampliati e coprono ora una serie di problematiche politiche e di sicurezza che vanno dai diritti umani, passando per la sicurezza regionale, sino al controllo degli armamenti, ritiene che l'UE debba partecipare pienamente ai processi del G-7/G-8 e dovrebbe essere rappresentata a pieno titolo alle riunioni dei ministri delle finanze G-7; sottolinea la necessità di un coordinamento rafforzato dell'UE prima degli incontri a livello G-7 e G-8 in particolare garantendo che il Parlamento europeo vi sia strettamente associato; |
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44. |
considerando le competenze esclusive o condivise dell'UE in settori nei quali il G-20 esercita un'influenza significativa e crescente (ad esempio la regolamentazione dei mercati finanziari, il coordinamento delle politiche economiche, inclusi gli aspetti relativi ai tassi di cambio, il sistema monetario internazionale, l'aiuto allo sviluppo, le questioni commerciali multilaterali, la lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, l'ambiente o la sicurezza energetica), invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con i loro partner per conseguire un pieno coordinamento ed un allineamento delle comunicazioni tra i 5 paesi europei e il rappresentante dell'UE presente al tavolo del G-20 al fine di assicurare una partecipazione efficace dell'UE alle riunioni ministeriali G-20; |
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45. |
prende atto dell'aumento della cooperazione nel quadro di forum "minilaterali", connessi con situazioni di crisi specifiche, dal G8 al gruppo di contatto sui Balcani, dal Quartetto per il Medio Oriente ai P5+1 sull'Iran; rammenta che l'Unione europea poggia sulla solidarietà fra i suoi membri e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero consultarsi con i partner sulle decisioni di interesse comune che devono in definitiva comportare soluzioni multilaterali efficaci e coerenti, a vantaggio di tutte le parti interessate; invita pertanto la VP/AR a esaminare le sfide attuali ad un multilateralismo effettivo e ritiene che una strategia rivista su tale questione dovrebbe essere intesa al conseguimento di maggiore visibilità e influenza dell'UE, compreso l'obbligo fatto ai "minigruppi" di consultare i partner dell'UE e di chiedere un mandato da parte dell'UE; |
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 354 del 28.12.2010, pag. 43.
(2) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/65/276: Partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite.
(3) Documento n. 10170/10 del Consiglio dell'Unione europea.
(4) EUCO 21/01/10 REV 1 allegato I.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0399.
(6) Testi approvati, P7_TA(2010)0377.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0184.
(8) GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 49.
(9) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 69.
(10) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 118.
Giovedì 12 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/77 |
Giovedì 12 maggio 2011
Gioventù in movimento: un quadro di riferimento per migliorare i sistemi di istruzione e formazione europei
P7_TA(2011)0230
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su Youth on the Move: – un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione (2010/2307(INI))
2012/C 377 E/09
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 dal titolo "Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020" (COM(2010)0296), |
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vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2010 intitolata "Youth on the Move: Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea" (COM(2010)0477), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), |
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vista la propria risoluzione del 18 maggio 2010 su "Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità" (1), |
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vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione e sulle competenze che sostengono l'apprendimento permanente e l'iniziativa "nuove competenze per nuovi lavori" (4), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2010 sulla nuova strategia per la crescita e l'occupazione, in particolare la parte che conferma gli obiettivi principali sul miglioramento dei livelli di istruzione, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010 sull'iniziativa Youth on the Move, nelle quali si riconosce l'importanza di un approccio più integrato e trasversale in risposta alla sfide cui sono confrontati i giovani (5), |
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visti il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011 (6) e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (7) sull'iniziativa Youth on the Move, |
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visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0169/2011), |
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A. |
considerando che, nel contesto della strategia UE 2020, le conoscenze e le competenze dei giovani sono essenziali se si vogliono raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, |
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B. |
considerando che Youth on the Move (YoM), un'iniziativa di punta della strategia UE 2020, mira a migliorare l'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa, la qualità generale di tutti i livelli di istruzione e formazione e la mobilità di studenti e lavoratori attraverso un uso più efficace dei programmi europei esistenti, |
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C. |
considerando che la strategia UE 2020 dichiara che entro il 2020 tutti i giovani in Europa dovranno avere la possibilità di compiere una parte del loro percorso formativo in altri Stati membri, |
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D. |
considerando che la gioventù ha un ruolo chiave da svolgere per conseguire i cinque obiettivi principali dell'UE per il 2020: occupazione, ricerca e innovazione, clima ed energia, istruzione e lotta alla povertà, |
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E. |
considerando che l'iniziativa Youth on the Move rafforza l'attuale strategia UE per la gioventù (COM(2009)0200), dotando i giovani delle conoscenze, abilità e competenze necessarie nel lavoro e nella vita, |
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F. |
considerando che i giovani hanno subito le conseguenze della crisi in modo particolarmente grave, che i tassi di disoccupazione giovanile nell'UE superano il 20 %, ovvero il doppio della media degli adulti, e che in alcuni Stati membri tale tasso supera il 40 %, |
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G. |
considerando che la disoccupazione giovanile, con un tasso pari quasi al 21 %, rappresenta una delle sfide più urgenti che l'Europa si trova ad affrontare, |
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H. |
considerando che a causa della crisi economica gli Stati membri stanno riducendo gli investimenti in istruzione e formazione, con effetti diretti sulle prospettive future dei giovani, mentre l'Europa si trova ad affrontare una crescente sfida demografica nel realizzare la crescita necessaria, |
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I. |
considerando che i costi economici di una sottoprestazione educativa sono significativamente più elevati rispetto ai costi della crisi finanziaria, |
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J. |
considerando che la crisi ha evidenziato la necessità di riformare le nostre economie e società, e l'importanza vitale dei sistemi di istruzione e formazione professionale di alta qualità che sostengono tali riforme, per attrezzare meglio l'Europa ad affrontare le sfide di oggi e di domani, |
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K. |
considerando che, a causa della progressiva riduzione degli investimenti pubblici nelle università e del conseguente aumento delle tasse d'iscrizione unitamente alla riduzione degli aiuti sociali e delle borse di studio, un numero crescente di studenti abbandona il sistema universitario aggravando le disparità sociali, |
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L. |
considerando che il capitale umano è uno strumento strategico fondamentale per garantire il successo dello sviluppo economico e sociale delle nostre società, |
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M. |
considerando che, secondo i dati Europass, un numero sempre crescente di giovani esprime il desiderio di viaggiare nell'Unione europea per motivi di studio o di lavoro, |
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N. |
considerando che l'istruzione è fondamentale per incoraggiare la creatività e il potenziale innovativo dei giovani; considerando che l'istruzione offre alle persone gli strumenti necessari per evolversi intellettualmente, inserirsi nel mondo del lavoro, evolversi dal punto di vista individuale e integrarsi socialmente e come cittadini, |
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O. |
considerando che varie ricerche mostrano che la mobilità contribuisce ad accrescere il sentimento di cittadinanza europea e la partecipazione ai processi democratici, |
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P. |
considerando che l'accesso ai programmi di mobilità dovrebbe essere possibile non solo per gli studenti universitari ma anche per i giovani con scarse qualifiche, poiché tale accesso può aumentare le opportunità sul mercato del lavoro, |
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Q. |
considerando che i programmi di mobilità dovrebbero essere accessibili a tutti i giovani, a prescindere dal percorso di istruzione prescelto, |
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R. |
considerando che il numero dei giovani in grado di recarsi all'estero per studiare o lavorare, segnatamente nell'ambito dei programmi UE, non sta crescendo a sufficienza, |
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S. |
considerando che il processo di Bologna, nel suo primo decennio, ha incontrato molte difficoltà nella realizzazione dei suoi obiettivi nel settore dello sviluppo dell'istruzione superiore europea, |
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T. |
considerando che la riduzione dell'abbandono scolastico è fondamentale sia per evitare che i giovani corrano il rischio dell'esclusione sociale e della povertà sia per migliorare e agevolare il loro accesso al mercato del lavoro, |
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U. |
considerando che il passaggio dall'istruzione e dalla formazione professionale al mondo del lavoro rappresenta una sfida importante per i giovani, |
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V. |
considerando che il volontariato rappresenta un'importante opportunità per acquisire maggiori competenze attraverso l'educazione informale e non formale, per assumere responsabilità sociali, per prendere coscienza dell'importanza della costruzione europea e per diventare cittadini europei attivi in molti ambiti, e che occorre valorizzare tale opportunità, in particolare nel quadro dell'Anno europeo del Volontariato 2011, |
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W. |
considerando che le organizzazioni giovanili sono importanti fornitori di quella educazione non formale, complementare all'educazione formale, che è essenziale per dotare i giovani delle abilità e competenze necessarie per renderli cittadini attivi e per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro, e che attraverso tale servizio le organizzazioni giovanili contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, |
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X. |
considerando che è fondamentale coinvolgere i giovani e le varie organizzazioni giovanili che li rappresentano nel processo decisionale, in modo da dare loro un senso di appartenenza e far sì che apportino attivamente il contributo delle loro idee ad una strategia per la gioventù, |
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Y. |
considerando che uno degli obiettivi centrali dell'iniziativa Youth on the Move è di potenziare la coesione europea e di formare cittadini consapevoli della loro identità europea, |
Osservazioni di carattere generale e sostegno finanziario
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1. |
accoglie con favore YoM come iniziativa politica intesa a promuovere gli attuali programmi di istruzione, mobilità e occupazione per i giovani e come incoraggiamento per gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020; |
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2. |
sottolinea che l'iniziativa YoM incoraggia gli istituti di insegnamento superiore a miglioramenti qualitativi attraverso un'intensa collaborazione con gli istituti di tutto il mondo e rileva che in questo contesto può risultare particolarmente costruttiva la collaborazione con gli istituti statunitensi; |
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3. |
sottolinea che investire nell'istruzione è senza dubbio essenziale per la crescita e lo sviluppo sostenibili e che, anche in tempi di crisi economica, finanziare l'istruzione e i programmi per i giovani non va considerato un costo da sostenere oggi, bensì un investimento per il futuro dell'Europa; |
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4. |
sottolinea che l'obiettivo di tutte le iniziative per la gioventù deve essere quello di guidare i giovani verso un'effettiva integrazione nella società e di prepararli con continuità all'Europa del futuro, il che significa anche dare loro l'opportunità di partecipare alle attività sociali e di contribuire allo sviluppo della società nonché consentire a tutti i giovani di beneficiare dell'istruzione scolastica, di studi superiori e non formali, di istruzione e formazione professionale e di corsi di aggiornamento particolarmente orientati a soddisfare le esigenze di una società moderna, competitiva, inclusiva e sostenibile, al fine di agevolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro; |
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5. |
sottolinea che la crisi non può servire da pretesto per tagliare gli investimenti nell'istruzione, poiché per superare gli effetti della crisi è necessario assicurare proprio una migliore istruzione ai giovani; |
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6. |
deplora il fatto che, secondo la Commissione, i piani nazionali elaborati dagli Stati membri per contribuire ulteriormente a conseguire gli obiettivi in materia di istruzione della strategia UE 2020 siano inadeguati; |
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7. |
è consapevole del fatto che l'occupabilità degli studenti deve essere uno degli obiettivi dell'insegnamento superiore, ma rileva che quest'ultimo deve altresì stimolare la creatività e il potenziale innovativo dei giovani e operare positivamente a favore del loro sviluppo intellettuale e sociale; |
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8. |
riconosce che il successo dell'iniziativa YoM dipende in gran parte dall'attuazione delle sue azioni chiave da parte degli Stati membri; chiede pertanto alla Commissione europea di seguire da vicino e analizzare gli elementi cruciali durante il processo di attuazione al fine di aiutare gli Stati membri e garantire un migliore coordinamento tra i medesimi; |
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9. |
invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'efficacia delle azioni chiave YoM e ai progressi compiuti dagli Stati membri; |
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10. |
esorta le istituzioni europee a istituire un forte dialogo strutturato nel settore dell'istruzione nell'ambito del quadro "Istruzione e formazione 2020" e a coinvolgere pienamente le organizzazioni giovanili e altre parti interessate nell'attuazione delle misure in materia di istruzione, per dare seguito a Youth on the Move in cooperazione con i giovani e per discutere priorità e azioni per i giovani, accordando loro un ruolo di maggior rilievo nel processo decisionale sulle questioni che li riguardano; |
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11. |
invita la Commissione, nella sua proposta concernente un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), ad aumentare progressivamente gli investimenti nei programmi di mobilità e per la gioventù, quali l'Apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus e Gioventù in azione, nella loro forma attuale, nonché nel Servizio volontario europeo; chiede una migliore promozione di questi programmi e una migliore comunicazione delle opportunità da essi offerte nei confronti dei potenziali beneficiari; esorta a continuare ad investire nella cooperazione con i paesi candidati e potenziali candidati e a presentare una proposta per la prossima generazione di programmi di mobilità e per la gioventù in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020; |
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12. |
sottolinea che i giovani che per vari motivi hanno avuto problemi durante il percorso scolastico non devono perdere l'occasione di inserirsi nel mondo del lavoro, anzi devono ricevere un aiuto mirato; ritiene che l'accesso di un giovane all'istruzione non debba in alcun caso dipendere dalla posizione sociale o economica dei suoi genitori; sottolinea l'importanza della mobilità orizzontale a tutti i livelli di istruzione, tanto in ambito scolastico quanto durante la formazione professionale; |
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13. |
sottolinea che sarebbe opportuno migliorare l'attrattiva della mobilità e garantire un sostegno finanziario diffuso e sufficiente, prestando un'attenzione particolare alle persone maggiormente svantaggiate; ribadisce che tale posizione dovrebbe riflettersi nel prossimo QFP; invita, al fine di aumentare la mobilità a livello di formazione, ad incrementare la percentuale del bilancio destinata al programma Leonardo; |
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14. |
rileva che è necessario un finanziamento ambizioso per realizzare l'obiettivo di offrire a ciascuno l'opportunità di seguire parte del proprio percorso educativo e formativo all'estero; ritiene che l'istruzione e la formazione debbano essere una priorità per l'Unione europea e che tale obiettivo debba riflettersi nel prossimo QFP; |
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15. |
chiede che i programmi educativi finalizzati alla promozione della mobilità siano prorogati oltre il 2013 e invita la Commissione a prevedere, in sede di elaborazione dei futuri programmi quadro, un potenziamento delle risorse finanziarie ad essi destinate; |
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16. |
chiede all'Unione europea di agire con i suoi strumenti finanziari in aiuto dei giovani, ricorrendo più efficacemente alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti; |
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17. |
invita gli Stati membri ad effettuare maggiori investimenti nei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli, a sostenere finanziariamente la realizzazione dei programmi UE di mobilità a livello nazionale, nonché a garantire o migliorare la qualità dell'istruzione in generale; |
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18. |
è persuaso che il programma Gioventù in azione sia fondamentale per la partecipazione dei giovani all'Europa e che sia necessario rafforzarlo e portarlo avanti; esorta pertanto la Commissione a mantenere il programma Gioventù in azione come programma separato nel prossimo QFP; |
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19. |
sottolinea l'importanza dell'iniziativa YoM, che contribuisce in modo significativo all'inclusione dei giovani nella società, ed esorta la Commissione a sfruttare l'esperienza maturata con il programma Gioventù in azione; |
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20. |
incoraggia gli Stati membri a destinare all'istruzione superiore un investimento complessivo pari almeno al 2 % del PIL, che è quanto raccomandato dalla Commissione nell'analisi annuale della crescita e dell'occupazione quale investimento minimo necessario nelle economie ad alta intensità di conoscenza; |
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21. |
richiama l'attenzione sull'importanza dei programmi di studio flessibili che siano compatibili con le esigenze degli studenti lavoratori; |
Giovani e mobilità
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22. |
sollecita il coinvolgimento attivo dei giovani in tutte le fasi dei programmi UE, dall'ideazione all'attuazione; |
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23. |
sottolinea l'importanza di includere i giovani non solo nel mercato del lavoro e nell'economia, ma anche nella definizione del futuro dell'Europa; esorta la Commissione a elaborare un Libro Verde sulla partecipazione giovanile; |
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24. |
conviene che l'azione va intrapresa in età precoce perché si possa ridurre l'abbandono scolastico a meno del 10 %, come concordato nel quadro della strategia UE 2020, con particolare attenzione per le aree svantaggiate; accoglie con favore la proposta della Commissione concernente una raccomandazione del Consiglio intesa a sostenere gli sforzi degli Stati membri per ridurre i tassi di abbandono scolastico; |
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25. |
sottolinea la necessità di ridurre radicalmente l'abbandono scolastico, il quale rappresenta notoriamente un fattore che aumenta il rischio di una futura esclusione dal mondo del lavoro e dalla società; rileva che tale fenomeno deve essere affrontato sotto una pluralità di aspetti, con l'accompagnamento di misure sociali finalizzate a promuovere l'istruzione e la formazione nelle aree svantaggiate; |
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26. |
chiede alle istituzioni dell'Unione europea, dato che la mobilità dei giovani può contribuire al sostegno dei processi democratici, di istituire un quadro che consenta ai giovani dei paesi partner della politica europea di vicinato (PEV) di partecipare all'iniziativa YoM, fornendo così migliori opportunità di apprendimento ai giovani sia degli Stati membri dell'UE sia dei paesi partner della PEV; |
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27. |
sottolinea l'importanza di favorire anche la mobilità degli insegnanti e degli operatori del settore della gioventù e dell'istruzione, giacché queste figure possono fungere da catalizzatori nei confronti dei giovani loro affidati; |
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28. |
riconosce l'importante contributo offerto dalle amministrazioni regionali e locali alla promozione della mobilità; |
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29. |
invita la Commissione e gli Stati membri altresì a prestare un'attenzione particolare e a fornire un sostegno a coloro che sono più a rischio, alle categorie di giovani che hanno meno opportunità e a quanti cercano una "seconda possibilità" per rientrare nel circuito dell'istruzione; |
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30. |
invita la Commissione a raccogliere dati a livello nazionale, regionale e locale sulle barriere pratiche alla mobilità, e ad effettuare tutti i passi necessari per rimuoverle al fine di garantire una mobilità di alta qualità che sia accessibile a tutti lungo tutto il percorso di studi, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP); è del parere che la "tabella della mobilità" proposta dalla Commissione sarebbe particolarmente utile per conseguire tale obiettivo; |
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31. |
incoraggia la Commissione ad adottare più iniziative a favore della mobilità giovanile, anche nelle regioni confinanti con l'UE; |
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32. |
invita la Commissione ad intraprendere d'urgenza azioni volte a favorire la mobilità allo scopo di promuovere l'istruzione, l'occupazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali; |
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33. |
sottolinea l'importanza di adottare misure atte a far sì che i giovani, compresi quelli provenienti da aree svantaggiate, siano mobili in ogni fase della loro istruzione, che sia garantita la totale portabilità delle sovvenzioni quando essi sono all'estero, e che i loro risultati intermedi e i loro diplomi siano riconosciuti in tutti gli Stati membri, come suggerito nel quadro europeo delle qualifiche (EQF); |
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34. |
riconosce che ai giovani disabili, così come ai giovani con figli, deve essere concesso un sostegno supplementare affinché possano accedere ai programmi di mobilità esistenti e trarne pieno vantaggio conciliando istruzione, lavoro e vita privata; |
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35. |
ricorda la necessità di incoraggiare, oltre alla mobilità internazionale, anche l'internazionalizzazione a livello nazionale, e di sostenere la creazione di una rete di cooperazione internazionale a partire dall'università e dal paese di origine dello studente; pone l'accento sul potenziale della mobilità virtuale giovanile quale elemento integrativo della mobilità geografica; |
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36. |
sottolinea l'importanza di riconoscere le competenze acquisite mediante qualsiasi forma di apprendimento, anche non formale e informale, e il loro ruolo nello sviluppo di abilità e competenze importanti che garantiranno alle persone l'accesso e l'adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro, e chiede che le abilità e le competenze acquisite in questo modo siano incluse nella "tabella della mobilità"; |
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37. |
raccomanda altresì la promozione di progetti che sostengano la trasmissione delle conoscenze e delle competenze da una generazione all'altra; richiama l'attenzione sui vantaggi derivanti dalle abilità e dal capitale culturale degli studenti mobili a livello internazionale; |
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38. |
invita la Commissione a presentare una strategia organica volta a promuovere l'istruzione non formale e a sostenerne i fornitori; |
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39. |
sottolinea l'importanza della mobilità ai fini del consolidamento del sentimento di cittadinanza europea, del rafforzamento della cultura europea e dei valori europei di rispetto reciproco, dell'ampliamento della partecipazione dei giovani al processo democratico e dello sviluppo di una dimensione europea più forte nei giovani; |
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40. |
ricorda agli Stati membri di introdurre l'apprendimento della "lingua materna più altre due lingue" nella fase della prima infanzia e nell'ambito dell'istruzione precoce; ricorda che per le persone che non conoscono una seconda lingua la mobilità non diventerà una realtà; richiama l'attenzione sull'importanza di apprendere le lingue dei paesi limitrofi; |
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41. |
invita gli Stati membri a promuovere la mobilità nell'ambito dell'apprendimento e dell'occupazione (a) tramite un'azione di sensibilizzazione e rendendo facilmente accessibili le informazioni per tutti i giovani interessati, (b) mettendo in evidenza, nelle prime fasi dell'istruzione, il valore aggiunto della mobilità, (c) garantendo la convalida dei risultati dell'apprendimento conseguiti nel quadro di esperienze di mobilità tra Stati membri, nonché (d) riducendo gli oneri amministrativi e promuovendo la cooperazione tra le autorità competenti negli Stati membri; |
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42. |
invita la Commissione a promuovere la mobilità nell'ambito dell'apprendimento e dell'occupazione (a) rafforzando i programmi UE a favore dei giovani e dell'istruzione quali Erasmus, Leonardo e Gioventù in azione, (b) promuovendo l'attuazione degli strumenti europei esistenti, quali il sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti (ECTS) ed Europass, nonché (c) sviluppando i nuovi strumenti già esaminati, quali il sito Internet dell'iniziativa YoM, la carta YoM, il passaporto europeo delle competenze e il progetto pilota "Il tuo primo posto di lavoro EURES"; |
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43. |
accoglie con favore le azioni chiave della nuova iniziativa YoM, come ad esempio un unico sito web centrale sulla mobilità, una carta di mobilità che integri e rafforzi il successo delle tessere consolidate per giovani e studenti e un passaporto europeo delle competenze inteso a diventare un portafoglio online dell'apprendimento permanente – aspetti questi che migliorano aggiornandoli tutti gli strumenti di mobilità utili e già esistenti; chiede, inoltre, che sia migliorata la visibilità di tutti i programmi attuali e futuri; |
L'istruzione superiore europea e il processo di Bologna
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44. |
sottolinea l'importanza di avviare un nuovo e più costruttivo dialogo tra tutti i soggetti interessati nell'ambito del processo di Bologna, facendo tesoro dei suoi successi così come dei problemi incontrati, al fine di migliorarlo ulteriormente; |
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45. |
invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione dell'agenda di modernizzazione delle università e a rinnovare le priorità per far fronte a nuove sfide, quali la dimensione sociale dell'istruzione superiore, promuovendo l'apprendimento incentrato sugli studenti e sostenendo gli Stati membri nei loro sforzi volti a raggiungere l'obiettivo del 40 % di titolari di un diploma di istruzione superiore; |
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46. |
è fermamente convinto che l'autonomia delle università sia necessaria, ma allo stesso tempo sottolinea la responsabilità delle università nei confronti della società; esorta gli Stati membri a investire nella riforma e nella modernizzazione dell'istruzione superiore; |
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47. |
richiama l'attenzione sulla necessità di trovare un equilibrio tra i sistemi di istruzione superiore, da un lato, e le esigenze dell'economia e della società in generale, dall'altro, e di collegarli attraverso piani di studio adeguati che forniscano alle persone le competenze e le abilità necessarie alla società e all'economia del futuro; |
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48. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere e potenziare la cooperazione tra le università, i centri di IFP e il settore privato, al fine di migliorare il dialogo università-imprese e garantire un miglior coordinamento tra le componenti del triangolo della conoscenza, ovvero la ricerca, l'istruzione e l'innovazione; |
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49. |
insiste sull'importanza dei programmi esistenti volti a finanziare la ricerca e l'innovazione nell'ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo e della politica di coesione, e sull'importanza di garantire un migliore coordinamento con le iniziative in materia di istruzione; ritiene altresì che la cooperazione transfrontaliera sia una componente essenziale del successo dell'iniziativa YoM; invita pertanto le parti interessate a sfruttare appieno le opportunità offerte nel quadro dell'obiettivo "cooperazione territoriale" della politica di coesione; |
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50. |
sottolinea l'importanza di istituire modalità flessibili per la formazione, quali le "università aperte", e di incrementare l'utilizzo dei dispositivi online per l'istruzione superiore, affinché tutti i giovani abbiano accesso a un'istruzione di qualità e di livello avanzato senza esserne esclusi a causa della distanza o di orari delle lezioni sfavorevoli; reputa inoltre particolarmente importante, in considerazione dell'ingresso tardivo dei giovani nel mercato del lavoro e dei problemi connessi alla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, creare le condizioni necessarie per conciliare studio e lavoro; |
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51. |
esorta le università ad allineare maggiormente i loro programmi alle esigenze specifiche del mercato del lavoro, a tenere conto delle esigenze delle imprese nell'elaborazione dei loro programmi di studio e a perseguire nuovi metodi di collaborazione con aziende private e pubbliche, incoraggiando la creazione di partenariati pubblico-privato (PPP) e di sponsorizzazioni, promuovendo e sostenendo l'imprenditoria giovanile; |
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52. |
rileva che le università dovrebbero sviluppare programmi per stimolare l'imprenditorialità degli studenti tramite programmi di formazione, nonché creando occasioni d'incontro con gli attori finanziari interessati a sostenere progetti innovativi; |
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53. |
sottolinea l’importanza di promuovere l’imprenditorialità, di aiutare i giovani ad avviare una propria attività e di sostenere e estendere il programma "Erasmus per i giovani imprenditori"; raccomanda pertanto di condurre una campagna informativa europea all’interno degli istituti di insegnamento, incentrata sull’imprenditorialità, sul capitale di avviamento, sulla tassazione delle imprese in fase di avviamento e sul supporto formativo continuo; |
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54. |
esorta la Commissione a creare un database di progetti innovativi per aiutare uno scambio di buone pratiche tra progetti già sperimentati da Stati membri e da università al fine di promuovere la conoscenza tra laureati e imprese per garantire ai laureati immediato accesso al mondo del lavoro; |
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55. |
riconosce il valore delle borse di studio offerte agli studenti dalle imprese private; |
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56. |
suggerisce che, al posto del sistema di classificazione universitario globale, la Commissione introduca un sistema informativo sui programmi universitari europei, che, fra l'altro, emetta regolarmente rapporti pubblici sull'occupabilità degli studenti in ciascun programma e sulle opportunità di mobilità; |
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57. |
invita la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per completare lo Spazio europeo della ricerca, fornendo maggiore sostegno alla mobilità dei giovani ricercatori al fine di promuovere l'eccellenza europea nell'ambito della ricerca; |
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58. |
ritiene che gli Stati membri debbano garantire un sistema di borse di studio che assicuri ai giovani, uomini e donne, un accesso paritario all'istruzione superiore, al fine di evitare il replicarsi delle disuguaglianze, in particolare nell'istruzione superiore; |
Istruzione e formazione professionale
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59. |
invita gli Stati membri a modernizzare e a incrementare l'attrattiva e la qualità dell'istruzione e formazione professionale, in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro che, entro il 2020, richiederà nuove conoscenze e competenze certificate da titoli che dovranno essere reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri; a tal proposito pone l'accento sull'enorme successo dei sistemi di istruzione misti nei rispettivi Stati membri; |
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60. |
sottolinea che una delle chiavi per la lotta alla disoccupazione giovanile è l'adeguamento dei sistemi di istruzione e di formazione professionale alle esigenze future del mondo del lavoro, e che occorre pertanto preparare meglio il passaggio dalla scuola, l'istruzione e la formazione professionale o gli studi superiori all'attività lavorativa, passaggio che deve avvenire immediatamente dopo l'istruzione o la formazione; è del parere che si debba incentivare una migliore cooperazione tra gli istituti educativi, le organizzazioni giovanili, i vari settori del mercato del lavoro e i datori di lavoro, ad esempio mediante lezioni e seminari tenuti da specialisti affermatisi in vari ambiti, allo scopo di familiarizzare gli studenti con il loro futuro lavoro; |
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61. |
sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza attuare in modo efficace l’iniziativa "Garanzia europea per la gioventù" e trasformarla in uno strumento di integrazione attiva sul mercato del lavoro; precisa che finora gli Stati membri non si sono adoperati in modo convincente a favore dell’attuazione della "Garanzia europea per la gioventù" e li esorta ad agire rapidamente in tal senso; |
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62. |
ritiene che la mobilità finalizzata ad acquisire nuove competenze sia un potente strumento per migliorare le capacità e le competenze, lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva dei giovani; ritiene necessaria l'incentivazione della mobilità volontaria nell'ambito dell'istruzione scolastica, professionale, di aggiornamento e superiore per tutti i giovani, a prescindere dalla situazione finanziaria e dalla provenienza sociale ed etnica, dal tipo di istruzione o formazione che stanno seguendo e da disabilità, problemi di salute o ubicazione geografica, mettendo a disposizione nel corso del processo servizi di orientamento e di consulenza professionale; |
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63. |
precisa che la mobilità non deve condurre a un abbassamento degli standard sociali nel paese ospitante; sottolinea che, affinché la mobilità aumenti, è importante il riconoscimento reciproco dei diplomi scolastici, di formazione professionale, universitari e di perfezionamento delle qualifiche ottenuti all'interno dell'UE; |
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64. |
chiede la corretta attuazione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e del sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti (ECTS); chiarisce che il riconoscimento reciproco con attestazione deve avvenire entro 12 mesi dal conseguimento della qualifica; segnala che il Parlamento è costantemente informato degli sviluppi tramite gli indicatori di mobilità; |
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65. |
sottolinea l'importanza di sostenere e rafforzare ulteriormente la mobilità nel settore dell'istruzione e formazione professionale, compresi i tirocini, offrendo agli studenti IFP e ai tirocinanti informazioni, consulenza, orientamento e strutture di accoglienza quando sono all'estero; insiste, in particolare, sulla necessità di istituire partenariati con i centri di formazione e le organizzazioni imprenditoriali per garantire una mobilità di alta qualità e integrarla in modo coerente nel percorso formativo; |
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66. |
mette in luce le difficoltà incontrate nel passaggio all’istruzione superiore dalla IFP e sottolinea che gli istituti di insegnamento devono adeguarsi per agevolare questa transizione rendendola più facile; |
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67. |
sottolinea che, attraverso la trasmissione di conoscenze e competenze ai giovani, l'IFP e l'istruzione e formazione superiore possono incentivare la motivazione e l'ottimismo dei giovani nonché aiutarli a sviluppare l'autostima; |
Passaggio dal mondo dell’istruzione e della formazione al lavoro
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68. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere il volontariato, ad esempio mediante interventi quali l'istituzione di un solido status giuridico per il volontariato stesso, nonché riconoscendolo come tempo lavorato, rendendo tale attività una valida alternativa per i giovani, in particolare nei periodi di disoccupazione; |
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69. |
sottolinea con insistenza che l'ingresso regolare dei giovani nel mercato del lavoro dipende principalmente dalla modernizzazione, compreso in termini di programmi di studio degli istituti IFP e delle università per assicurare che la qualità dell'insegnamento e i loro piani di studio rispondano alle esigenze del mercato del lavoro; |
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70. |
pone l'accento sull'importanza di semplificare gli orari universitari per gli studenti già integrati nel mondo del lavoro che desiderano portare avanti in contemporanea un percorso di studio; |
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71. |
sottolinea che i giovani, una volta occupati, devono avere accesso all'istruzione e alla formazione professionale nell'ambito della loro attività professionale, che la formazione permanente, l'apprendimento nell'intero arco della vita e lo sviluppo delle competenze professionali vanno incoraggiati sin dall'ingresso nel mondo del lavoro e che gli Stati membri devono essere esortati a istituire sistemi autonomi di consulenza sull'aggiornamento professionale, al fine di garantire che esso diventi la norma; |
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72. |
sottolinea che una qualità elevata dell'istruzione e della formazione professionale iniziale in tutti i settori e in tutte le professioni moltiplica le opportunità dei giovani nel mercato del lavoro assicurando alle imprese dipendenti qualificati; invita gli Stati membri a istituire appositi organi di controllo onde garantire che tale istruzione e tale formazione siano effettivamente fornite; |
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73. |
sostiene fermamente l'obiettivo UE di far sì che un 40 % dei giovani completi il ciclo di istruzione terziaria o equivalente (cioè superiore e professionale); |
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74. |
sottolinea l’importanza di strumenti di orientamento per i giovani per aiutarli nelle loro scelte formative e professionali, dalle scuole elementari ai livelli superiori di istruzione e formazione, al fine di meglio prepararli per una transizione senza problemi alla vita attiva; ritiene che si debba rafforzare il ruolo del contesto familiare e sociale dei giovani nonché della scuola ai fini dell'orientamento professionale e della scelta della professione; ricorda che, a tal fine, spesso è necessario un sostegno individuale mirato per aiutare i giovani nelle loro scelte professionali e nell'inserimento nel mercato del lavoro; |
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75. |
invita gli istituti di istruzione terziaria ad introdurre un periodo di tirocinio di alta qualità e adeguatamente remunerato in tutti i programmi di studio al fine di consentire ai giovani di incontrare, in anticipo, le esigenze reali e pratiche dell'ambiente di lavoro e soprattutto di permettere loro di accedere a posti di lavoro che richiedono qualifiche di alto livello; sottolinea che detti periodi di tirocinio non devono tuttavia sostituire i normali posti di lavoro e devono offrire un reddito e una protezione sociale sufficienti, nonché la necessità di riconoscere sul mercato del lavoro i tirocini stessi; invita gli Stati membri a sviluppare politiche che promuovano l'assunzione di giovani; |
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76. |
invita la Commissione a promuovere iniziative a livello europeo, volte a riconoscere il tirocinio come un periodo di impiego, ai fini della sicurezza sociale, come già avviene in taluni Stati membri; |
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77. |
ritiene essenziale sostenere le iniziative del settore privato rivolte ai giovani, al fine di creare posti di lavoro e favorire l'inclusione sociale; |
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78. |
sottolinea l'esigenza di utilizzare la storia europea e la cultura europea quali strumenti essenziali per approfondire l'integrazione europea; |
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79. |
ritiene che un'istruzione e sistemi di formazione di alta qualità possano contribuire a migliorare le possibilità dei giovani di trovare un lavoro soddisfacente, cosa che si tradurrà in un aumento della loro fiducia nel futuro, stimolerà la loro creatività e, in tal modo, contribuirà alla prosperità della società; |
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80. |
riconosce il ruolo svolto dagli enti locali e regionali in termini di formazione e di mobilità; è del parere che le loro competenze ed esperienze debbano essere considerate complementari all'azione dell'UE; sottolinea che, per poter raggiungere i propri obiettivi, l'UE deve sviluppare un approccio di partenariato, in particolare con gli enti locali e regionali; |
La situazione occupazionale per i giovani
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81. |
sottolinea che la situazione occupazionale dei giovani dipende dalle politiche economiche globali; esorta gli Stati membri a orientarsi verso gli investimenti e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che le misure di austerità che comportano, ad esempio, tagli al sistema educativo e occupazionale non saranno di aiuto ai giovani e potrebbero potenzialmente pregiudicare la società e l'economia in tempi più lunghi; |
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82. |
sottolinea che si deve instaurare uno stretto collegamento tra le varie iniziative faro intese a combattere la disoccupazione, come l’iniziativa "Gioventù in movimento" e l’iniziativa "Nuove competenze per nuovi posti di lavoro"; ritiene necessario coinvolgere le parti sociali, i rappresentanti delle imprese, gli enti locali e regionali e le organizzazioni giovanili nell'elaborazione di una strategia sostenibile per ridurre la disoccupazione giovanile che deve prevedere in tutta l'UE il riconoscimento reciproco formale e la certificazione delle competenze riconosciute nell'ambito di qualifiche formali e informali, conformemente al sistema EQF dell'Unione europea, e acquisite in percorsi di apprendimento formali, non formali e informali; |
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83. |
insiste sul fatto che, in conseguenza della crisi economica e finanziaria, la disoccupazione giovanile – che non è affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello delle retribuzioni e dei costi salariali accessori, ai diritti partecipativi dei lavoratori e alle norme di protezione sociale – è diventata una sfida importante in tutta l'Unione europea e che finora l'UE e gli Stati membri non vi hanno risposto in modo adeguato; sottolinea che la disoccupazione in età giovanile sottopone l’individuo a un rischio molto elevato di povertà nel lungo termine; pone in rilievo la necessità di posti di lavoro di qualità onde evitare che i giovani finiscano per entrare nella categoria dei lavoratori poveri; |
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84. |
sottolinea che i contratti di lavoro e di tirocinio dovrebbero prevedere sin dal primo giorno diritti sociali per tutti; respinge qualsiasi proposta di trascendere da questo principio; sottolinea che i termini di preavviso non possono essere ridotti, che gli accordi previsti nei contratti collettivi e le disposizioni statutarie devono essere applicati nelle stesse modalità in cui si applicano ai dipendenti regolari e che i pieni diritti partecipativi e la libertà di associazione devono essere garantiti senza restrizioni sin dal primo giorno di lavoro; |
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85. |
chiede che un quadro dell'Unione europea stabilisca diritti e tutele per il lavoro atipico e precario, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà; |
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86. |
sottolinea che i giovani devono essere protetti dalle discriminazioni sul posto di lavoro, soprattutto quelle fondate sull'età e sull'esperienza professionale, mediante un'efficace attuazione della direttiva 2000/78/CE; esorta tutti gli Stati membri a mettere a punto una strategia nazionale finalizzata a combattere la disoccupazione giovanile; |
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87. |
sottolinea che ai giovani interessa soprattutto essere autonomi, avere accesso all’assistenza sanitaria e a un alloggio dignitoso a un prezzo ragionevole, nonché poter studiare, lavorare e progredire; esorta pertanto gli Stati membri a eliminare le discriminazioni fondate sull'età per quanto concerne l’accesso ai regimi previdenziali e assistenziali; |
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88. |
ribadisce l'importanza di obiettivi concreti e verificabili, associati a mezzi finanziari adeguati, per l'attuazione della strategia Europa 2020 e degli orientamenti integrati per la riduzione della disoccupazione giovanile; sottolinea pertanto che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi, nei relativi programmi di riforme nazionali, ad aumentare del 10 % il tasso di occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni entro il 2014, e a elevare il tasso di occupazione giovanile (per quanti non sono impegnati negli studi) al 75 % entro il 2020; |
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89. |
osserva che, poiché entro il 2020 circa il 35 % di tutti i posti di lavoro che si renderanno disponibili necessiteranno di elevate qualifiche associate a capacità di adattamento e di innovazione, sono necessari ingenti sforzi per innalzare ad almeno il 40 % la percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni dotate di una laurea universitaria o di un titolo di studio equivalente; |
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90. |
riconosce che l’attuazione degli orientamenti integrati è di competenza degli Stati membri, mentre la Commissione dovrebbe sostenere e controllare l'azione a livello nazionale, tramite il metodo aperto di coordinamento (MAC); reputa necessari un controllo da parte della Commissione dei gruppi di destinatari e degli indicatori che l'iniziativa propone e la quantificazione, avvalendosi di indicatori chiari, dei progressi compiuti durante l'attuazione; |
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91. |
ritiene che gli Stati membri debbano adottare misure onde fornire la maggiore quantità possibile di informazioni, scelte e formazione al fine di aiutare i giovani a realizzare il proprio potenziale, ma nutre la profonda convinzione che questo ruolo possa essere svolto al meglio dalle persone che lavorano sul campo a livello locale in ciascuno Stato membro; |
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92. |
ritiene necessario sviluppare ulteriormente validi servizi di orientamento professionale e di consulenza sulla carriera; sottolinea che è importante coinvolgere le parti sociali nella loro progettazione, organizzazione, prestazione e finanziamento al fine di garantire la pertinenza e l’efficienza del mercato del lavoro; |
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93. |
ribadisce l'importanza, in termini di responsabilità sociale delle imprese, di aiutare i giovani a compiere valide scelte professionali, tenendo in considerazione le esigenze sia del mercato del lavoro nazionale che di quello europeo; segnala che tali iniziative potrebbero prevedere anche tirocini lavorativi mirati; |
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94. |
ritiene che le scelte professionali siano ancora fortemente legate al genere e che tale fattore contribuisca alla disuguaglianza di genere; sottolinea che ciò ha un impatto sulla disoccupazione e sulla povertà femminili; precisa che occorre superare questa discriminazione fondata sul genere; |
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95. |
sottolinea che è necessario adottare misure volte a presentare un quadro esaustivo delle possibilità educative e professionali e delle successive scelte in termini di carriera, ad esempio ricorrendo a consulenti in materia di parità, e che occorre cercare fin dall'inizio di risvegliare l'interesse delle giovani donne in particolare verso professioni in ambito matematico, informatico, tecnico nonché relative alle scienze naturali e alla tecnologia (le cosiddette professioni "MINT"), come pure verso settori di importanza strategica in termini di evoluzione professionale, e di interessare i giovani uomini a carriere nell'ambito dell'insegnamento, alle professioni assistenziali e sociali; |
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96. |
sottolinea che, in considerazione della futura carenza di lavoratori qualificati, occorre prendere provvedimenti specifici volti a promuovere il potenziale delle donne e delle giovani donne, prevedendo in particolare programmi di sostegno mirati onde incentivare la preparazione delle giovani donne alle professioni scientifiche e tecniche; |
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97. |
valuta positivamente il rafforzamento del ruolo della BEI nella definizione dei programmi di finanziamento per gli studenti e nel sostegno ai giovani che avviano una propria attività; ritiene che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo ancora più importante investendo in modo selettivo nei settori ad alto valore aggiunto negli Stati membri e, in particolare, nelle imprese che stanno compiendo i maggiori sforzi per assumere giovani e offrire loro una formazione di qualità; |
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98. |
sottolinea che i giovani che partono svantaggiati nella vita, con particolare riferimento ai giovani disoccupati e che non partecipano ad alcun ciclo di istruzione e formazione, devono essere sostenuti, se non addirittura assistiti in modo mirato rispetto alle loro esigenze individuali, al fine di incrementare la loro integrazione nel mercato del lavoro e il loro accesso a posti di lavoro di qualità; |
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99. |
ritiene che le borse gratuite per la formazione finanziate con fondi pubblici, come pure un sistema standardizzato di assistenza alla formazione, possano costituire un efficace strumento per integrare nel mercato del lavoro i giovani particolarmente svantaggiati; |
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100. |
sottolinea, tuttavia, che l'integrazione nel primo mercato del lavoro è essenziale e che le misure a favore dell’integrazione devono essere finalizzate a garantire fin da subito l’accesso al mercato del lavoro regolare come condizione preliminare e devono essere accompagnate da misure di sostegno incentrate sulle esigenze dei singoli individui; |
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101. |
sottolinea le difficoltà specifiche che i giovani poveri devono affrontare per trascorrere un periodo all'estero, a causa di vincoli finanziari e linguistici e, in alcuni casi, la discriminazione; è convinto che il sostegno finanziario debba soddisfare innanzitutto le esigenze delle persone più svantaggiate; |
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102. |
sottolinea l’importanza di creare opportunità d’impiego per i giovani disabili, istituendo programmi di formazione adeguati e favorendo maggiormente gli aiuti all’assunzione di questa parte importante della popolazione giovanile onde garantirne una migliore inclusione e realizzazione nella società; |
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103. |
invita gli Stati membri e la Commissione europea a sostenere campagne informative sulle opportunità di studio e formazione per i giovani con disabilità, quali ad esempio il progetto "Exchange Ability" elaborato dal Forum europeo delle persone disabili e la rete di studenti Erasmus; |
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104. |
sottolinea che il programma di lavoro 2009-2012 di Eurofound prevede il progetto specifico "Inclusione attiva per i giovani con disabilità o problemi di salute" e sottolinea il ruolo cruciale svolto dai centri di formazione, che offrono formazione sociale e professionale ai giovani con disabilità o che sono cresciuti in istituti; chiede che, ove necessario, lo sviluppo e l’utilizzo di questi centri siano sostenuti; |
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105. |
ritiene necessario adottare misure atte a far luce sul fenomeno, a livello sia nazionale che europeo, dei giovani disoccupati e che non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o di formazione professionale; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per comprendere le motivazioni dell'emarginazione dei giovani e a raccomandare misure finalizzate sia alla loro reintegrazione sia al contrasto del fenomeno, nell'ambito degli sforzi effettuati per il raggiungimento entro il prossimo decennio degli obiettivi relativi a occupazione e competitività dei lavoratori europei, nonché alla riduzione dei tassi di abbandono scolastico; |
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106. |
sottolinea che i tirocini costituiscono un valido ausilio per una buona scelta della professione in tutte le fasi di tale processo; ricorda la necessità di definire norme minime in materia di tirocini, per quanto riguarda ad esempio la retribuzione e i diritti sociali, onde migliorare la qualità dei tirocini stessi e garantirne il valore educativo; |
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107. |
ribadisce che i tirocini non devono supplire a posti di lavoro regolari, e devono rigorosamente avere una durata limitata; sottolinea l’urgente necessità di un quadro europeo giuridicamente vincolante per la qualità dei tirocini che copra tutte le forme di istruzione e formazione, onde evitare lo sfruttamento dei tirocinanti, e suggerisce che la Commissione presenti un piano d'azione con relativo calendario in cui siano anticipate a grandi linee le modalità di attuazione di tale quadro per la qualità; |
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108. |
plaude all'iniziativa "Il tuo primo posto di lavoro EURES" per il sostegno alla mobilità lavorativa, precisando che dovrebbe essere strettamente collegata all'"Osservatorio europeo dei posti vacanti" affinché datori di lavoro e lavoratori dispongano di una trasparente visione d'insieme del mercato del lavoro di tutta l'UE che permetta di occupare quanto più rapidamente possibile posti di lavoro vacanti con persone competenti; chiarisce, tuttavia, che ciò non deve condurre a una fuga di cervelli ai danni di talune parti dell'Unione europea; |
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109. |
sottolinea che gli interventi coordinati e attivi dell'Unione europea nel mercato del lavoro – quali programmi di lavoro per i giovani finanziati da fondi pubblici, la creazione di nuovi posti di lavoro, sostenibili e di buona qualità, con un livello di retribuzione adeguato, e di nuove imprese, come pure la promozione della cultura d’impresa nelle scuole, gli incentivi per nuove iniziative, l'assistenza tecnica all'avvio di attività, la semplificazione amministrativa per la velocizzazione delle formalità, le reti di servizi a livello locale per facilitare la gestione, i collegamenti con le università e i centri di ricerca per promuovere l’innovazione dei prodotti e dei processi, il riconoscimento del volontariato in quanto esperienza professionale e la promozione dell'imprenditorialità – costituiscono elementi essenziali per combattere con successo la disoccupazione giovanile e sostenere una crescita inclusiva; |
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110. |
sottolinea l’importanza dell’apprendimento e della formazione formale e non formale, nonché del lavoro volontario, per lo sviluppo dei giovani; evidenzia che le competenze acquisite non solo offrono ai giovani opportunità in termini di accesso al mondo del lavoro, ma anche consentono loro di essere coinvolti attivamente nella società e di assumersi la responsabilità per la propria vita; |
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111. |
sottolinea che l’obiettivo finale dell’iniziativa YoM è non solo di migliorare i sistemi di istruzione europei e di incrementare l’occupabilità dei giovani, ma anche di creare un ambiente sociale in cui ogni giovane sarà in grado di realizzare le proprie potenzialità e aspirazioni; |
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112. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0166.
(2) GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43.
(3) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(4) GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2 e pag. 8.
(5) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 9.
(6) CdR 292/2010.
(7) SOC/395.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/89 |
Giovedì 12 maggio 2011
Apprendimento nella prima infanzia
P7_TA(2011)0231
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull’apprendimento durante la prima infanzia nell’Unione europea (2010/2159(INI))
2012/C 377 E/10
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 3, 18 e 29, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, |
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vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (1), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" (COM(2011)0066), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione" (COM(2006)0481), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 20 gennaio 2010, sul tema "Servizi di custodia ed educazione per la prima infanzia" (2), |
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viste le conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sull'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio (4), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, su "Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica" (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, |
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vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (7), |
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vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune (8), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A7-0099/2011), |
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A. |
considerando che l’apprendimento iniziale dei bambini durante la prima infanzia pone le basi per il proficuo apprendimento nell’arco della vita, che è un elemento centrale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, |
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B. |
considerando che nella prima infanzia i bambini sono particolarmente curiosi, inclini all'apprendimento e ricettivi, e che proprio in questa età si sviluppano importanti competenze come le capacità linguistiche ed espressive nonché la capacità di interazione sociale; considerando che in detta età sono poste le basi per la futura evoluzione scolastica e professionale del bambino, |
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C. |
considerando che la cura e l’educazione della prima infanzia (in appresso CEPI) è fornita in modi diversi a seconda dei paesi dell’Unione europea, con varie definizioni di “qualità” che dipendono fortemente dai valori culturali degli Stati e delle regioni, nonché dalla loro interpretazione di ”infanzia”, |
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D. |
considerando che esiste un chiaro nesso fra situazioni svantaggiate e povere e scarsi risultati scolastici, e che è dimostrato che le famiglie in tali situazioni sono quelle che beneficiano maggiormente dell’accesso ai servizi CEPI; considerando che questi gruppi svantaggiati sono meno propensi a chiedere l’accesso ai servizi CEPI per ragioni di disponibilità e di costo, |
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E. |
considerando che la CEPI tende a ricevere meno attenzione e minori investimenti rispetto a qualsiasi altro livello di istruzione, benché sia oltremodo evidente che gli investimenti in questo settore portano grandi risultati, |
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F. |
considerando che gli obiettivi CEPI sono spesso esageratamente dettati dal mercato del lavoro, essendo eccessivamente concentrati sulla necessità di aumentare il numero delle donne che lavorano e troppo poco sui bisogni e l’interesse superiore del bambino, |
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G. |
considerando che molti nuclei familiari si scontrano con grandi difficoltà per conciliare doveri familiari e vincoli professionali, nel contesto degli attuali cambiamenti del mercato del lavoro, come la diffusione di orari atipici e flessibili imposti ai dipendenti e l'incremento dei posti di lavoro precario, |
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H. |
considerando che esiste un collegamento diretto fra il benessere dei genitori e dei bambini e l'offerta, in numero e qualità, di servizi alla prima infanzia, |
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I. |
considerando che la cura dei bambini è sempre stata vista tradizionalmente come un’attività naturale delle donne, il che ha portato a una prevalenza di donne che lavorano in questo settore, |
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J. |
considerando che le qualifiche del personale variano sensibilmente a seconda degli Stati membri e a seconda dei tipi di prestatari di servizi e che nella maggior parte degli Stati membri non vi è alcun obbligo per i fornitori di servizi prescolastici di assumere personale con qualifiche specifiche, |
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K. |
considerando che ben poche ricerche sono state condotte a livello UE sull’istruzione prescolastica dei bambini, ricerche che potrebbero fornire informazioni per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche CEPI su scala UE, |
Approccio incentrato sul bambino
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1. |
accoglie con favore gli obiettivi fissati dalle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona di “fornire entro il 2010 un’assistenza all’infanzia per almeno il 90 % dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età della scuola dell'obbligo e per almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai 3 anni”; fa presente, tuttavia, che il Consiglio e la Commissione devono rivedere e aggiornare questi obiettivi, mettendo al centro delle loro politiche CEPI i bisogni e l’interesse superiore del bambino; |
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2. |
riconosce che la strategia Europa 2020, che mira a creare una società inclusiva grazie a un aumento dell’occupazione, a un minore tasso di abbandono scolastico e a una riduzione della povertà, può essere portata a termine con successo solo se a tutti i bambini sarà offerto un adeguato punto di partenza nella vita; |
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3. |
osserva che i primi anni dell’infanzia sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo, sensoriale e motorio, per lo sviluppo affettivo e personale e per l'acquisizione del linguaggio; riconosce che le attività CEPI favoriscono il sano sviluppo psicofisico dei bambini, permettendo loro di diventare persone più equilibrate; raccomanda pertanto agli Stati membri di riflettere sull'introduzione di un anno di frequenza obbligatoria della scuola materna prima di accedere alla scolarizzazione vera e propria; |
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4. |
sottolinea che lo sviluppo precoce di stili di vita sani, per esempio abitudini alimentari corrette accompagnate da un esercizio fisico idoneo ed equilibrato, può esercitare una profonda influenza sullo sviluppo psicofisico e diventare un fattore essenziale per la salute nel corso della vita; segnala il rischio che i bambini pratichino troppo precocemente attività sportive troppo intense, mirate soprattutto al conseguimento di risultati; |
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5. |
ricorda l'importanza di ogni forma di apprendimento precoce per acquisire conoscenze, segnatamente delle lingue, del multilinguismo e della diversità linguistica; |
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6. |
sostiene l'applicazione e la promozione di modelli pedagogici innovativi per l'insegnamento delle lingue, segnatamente asili e scuole materne plurilingui, in linea con l'obiettivo fissato a Barcellona nel 2002, che include l'apprendimento delle lingue regionali, minoritarie e dei paesi vicini; |
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7. |
sottolinea l'importanza di potenziare e perfezionare le strutture pedagogiche (doposcuola) che accolgono i bambini oltre l'orario della scuola materna; |
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8. |
sottolinea che, oltre all’istruzione e all'assistenza, tutti i bambini hanno diritto al riposo, allo svago e al gioco; |
Prestazione universale di servizi CEPI
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9. |
osserva che, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009, lo svantaggio educativo andrebbe affrontato fornendo un’istruzione di elevata qualità nella prima infanzia e un sostegno mirato, nonché promuovendo un'istruzione inclusiva; |
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10. |
riconosce che, quantunque i gruppi sociali svantaggiati possono beneficiare di un aiuto addizionale, i servizi CEPI idealmente dovrebbero poter essere universali, per tutti i genitori e i bambini indipendentemente dal loro background o dalla loro situazione finanziaria; |
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11. |
sottolinea che, se del caso, i bambini disabili dovrebbero usufruire dei servizi generalizzati CEPI e, se necessario, vedersi offrire un’assistenza specializzata supplementare; |
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12. |
invita gli Stati membri ad applicare senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; |
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13. |
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero permettere approcci pluralisti per i bambini nell’ambito dei programmi prescolari e delle relative prassi; |
Coinvolgimento dei genitori
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14. |
sottolinea che i genitori, sia la madre che il padre, sono partner alla pari in ambito CEPI; riconosce che i servizi CEPI dovrebbero essere pienamente partecipativi e coinvolgere tutti, personale, genitori e, ove possibile, i bambini stessi; |
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15. |
sottolinea che il riconoscimento di un congedo di maternità e di paternità sufficientemente lungo, così come l'attuazione di una politica efficace e flessibile in materia di mercato del lavoro, costituiscono elementi essenziali di una politica CEPI efficace; |
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16. |
incoraggia gli Stati membri a investire nei programmi per l’educazione parentale e, se del caso, a fornire altre forme di assistenza, come i servizi di visite a domicilio, per i genitori che hanno bisogno di ulteriore assistenza; ribadisce inoltre che negli asili nido andrebbero messi a disposizione dei genitori servizi di consulenza in loco gratuiti e facilmente accessibili; |
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17. |
evidenzia che le attività culturali sono una fonte di arricchimento per i bambini, favoriscono il dialogo tra le diverse culture e sviluppano uno spirito di apertura e tolleranza; rammenta al riguardo quanto sia importante che il personale addetto all'infanzia realizzi attività interculturali con i bambini e con i loro genitori; |
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18. |
sottolinea il fatto che tuttora non in tutti gli Stati membri i bambini i cui genitori sono privi di titolo di soggiorno legale possono accedere all'istruzione prescolare; |
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19. |
invita gli Stati membri a rendere possibile l'accesso all'istruzione prescolare ai figli di richiedenti asilo, profughi, persone con statuto di protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari, al fine di non pregiudicare fin dall'inizio le loro opportunità esistenziali; |
Migliore integrazione dei servizi
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20. |
incoraggia gli Stati membri a integrare i servizi CEPI e a sostenere il loro sviluppo e le attività correlate, garantendo una cooperazione e un coordinamento migliori fra le varie istituzioni e ministeri che si occupano di politiche e programmi interenti alla prima infanzia; |
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21. |
invita gli Stati membri a concedere ai servizi CEPI un’autonomia sufficiente, cosicché possano mantenere la loro unicità e creatività nella ricerca di soluzioni per il benessere dei bambini; |
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22. |
ribadisce l’importanza di servizi CEPI innovativi, a carattere locale e con la partecipazione di operatori sanitari, sociali, dell’istruzione, culturali e di altri settori; |
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23. |
sollecita gli Stati membri a promuovere e finanziare, in sinergia con le amministrazioni locali e le organizzazioni no-profit, misure e progetti finalizzati a offrire i servizi CEPI ai bambini di gruppi sociali svantaggiati, assicurandone il monitoraggio e la valutazione; |
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24. |
riconosce che occorre tenere conto della varietà delle diverse condizioni di vita delle famiglie e quindi delle differenti esigenze e accoglie con favore una gamma diversificata, flessibile e innovativa di servizi CEPI; |
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25. |
chiede l’elaborazione di un quadro europeo per i servizi CEPI che rispetti la diversità culturale degli Stati membri e metta in evidenza obiettivi e valori condivisi; |
Vantaggi economici
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26. |
sottolinea in un clima economico instabile non dobbiamo tralasciare di investire considerevolmente nei servizi CEPI; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse adeguate a tali servizi; |
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27. |
ribadisce che gli investimenti nel settore CEPI si traducono più tardi in vantaggi economici e sociali, come nel caso di un aumento del gettito fiscale grazie a un rafforzamento della manodopera nonché dei minori costi futuri per la salute, di tassi di criminalità più bassi e di un minor numero di casi di comportamento antisociale; sottolinea che la prevenzione è lo strumento più efficace e con un migliore rapporto tra costi e benefici rispetto all'intervento in un momento successivo; |
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28. |
riconosce che la qualità dell’istruzione nei primi anni di vita può contribuire a ridurre l’abbandono scolastico precoce, a lottare contro gli svantaggi educativi dei bambini provenienti da gruppi culturali e sociali svantaggiati e a ridimensionare le disparità sociali che ne derivano, tutti aspetti che toccano la società nel suo complesso; rileva che sono particolarmente a rischio i giovani provenienti da gruppi sociali vulnerabili; |
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29. |
ribadisce che servizi CEPI di elevata qualità sono un complemento, non un surrogato, di un solido sistema di protezione sociale che si avvale di un'ampia gamma di strumenti antipovertà; invita gli Stati membri ad affrontare l’indigenza nell’ambito della società; |
Personale e servizi di qualità
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30. |
sottolinea che l'età prescolare è la fase più importante per lo sviluppo emotivo e sociale del bambino e pertanto le persone che lavorano con bambini in tenera età devono possedere adeguate qualifiche professionali; sottolinea che il benessere e la sicurezza del bambino riveste la massima importanza in fase di assunzione del personale; |
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31. |
rileva che gli effetti positivi dei programmi di intervento precoce possono essere conservati a lungo termine soltanto se sono poi seguiti da un'istruzione primaria e secondaria di elevata qualità; |
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32. |
riconosce che la presenza di personale qualificato e ben preparato a contatto dei bambini in tenera età ha un impatto estremamente significativo sulla qualità dei servizi CEPI, per cui invita gli Stati membri ad aumentare i requisiti professionali introducendo qualifiche riconosciute per tutti coloro che lavorano nel settore CEPI; osserva che anche altri fattori, tra cui il rapporto numerico tra assistenti e bambini, la consistenza dei gruppi e i programmi, possono condizionare la qualità; |
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33. |
riconosce che sono necessari ulteriori contatti e un maggiore scambio metodologico tra educatori CEPI e insegnanti elementari, con particolare attenzione per la continuità dei metodi di apprendimento; |
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34. |
invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi intesi a verificare gli interventi attuati e a garantire che siano rispettati gli standard di qualità al fine di migliorare i servizi CEPI; |
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35. |
chiede che in fase di attuazione del Quadro europeo delle qualifiche si tenga in considerazione la qualità della formazione e quindi i risultati dell'apprendimento; invita gli Stati membri a garantire una formazione continua a tutti coloro che lavorano nel settore CEPI così da aumentare e aggiornare le loro competenze specifiche; |
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36. |
incoraggia gli Stati membri a garantire che tutto il personale qualificato del settore CEPI riceva, nella misura del possibile, uno stipendio equivalente a quello dei maestri della scuola elementare; |
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37. |
invita gli Stati membri a affrontare il problema dello squilibrio fra i sessi nelle attività di custodia dei bambini mettendo in atto delle politiche destinate ad accrescere il numero degli uomini nei corsi CEPI; |
Ricerca e scambio delle migliori pratiche
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38. |
sottolinea che nonostante l’esistenza di dati empirici sulla prima infanzia in alcuni Stati membri (a cura, tra l’altro, della National Association for the Education of Young Children, dell’UNICEF, dell’International Early Years Education Journal e dell’OCSE) sussiste ancora la necessità di conoscenze approfondite sullo sviluppo dei bambini nel contesto dell'educazione precoce; sollecita pertanto la realizzazione di ulteriori indagini e ricerche nell’UE e uno scambio dei risultati ottenuti a livello europeo, tenendo conto della diversità culturale degli Stati membri; |
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39. |
deplora che i fondi strutturali dell’UE e programmi come Comenius, che consentono agli educatori di partecipare a scambi su scala UE, non siano sufficientemente utilizzati; invita gli Stati membri a sensibilizzare ulteriormente gli educatori in ambito CEPI in merito a tali programmi e fondi; |
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40. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere l'identificazione e lo scambio delle prassi e delle metodologie migliori attraverso lo strumento aperto del coordinamento, nei termini indicati nella comunicazione sulla CEPI, e raccomanda che gli Stati membri cooperino e si scambino le prassi migliori, al fine di ottimizzare gli attuali programmi CEPI; |
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41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(2) GU C 339, del 14.12.2010, pag. 1.
(3) GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2.
(4) GU C 301, dell'11.12.2009, pag. 5.
(5) GU C 119, del 28.5.2009, pag. 2.
(6) GU C 319, del 13.12.2008, pag. 20.
(7) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 12.
(8) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/95 |
Giovedì 12 maggio 2011
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania
P7_TA(2011)0232
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Mauritania
2012/C 377 E/11
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, |
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visto il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1), |
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vista la visita della commissione per la pesca in Mauritania svoltasi nel novembre 2010, |
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vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sui negoziati concernenti il rinnovo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania (O-000038/2011 - B7-0018/2011), |
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visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) con la Repubblica islamica di Mauritania scade il 31 luglio 2012, e che la Commissione intende avviare negoziati per il suo rinnovo sulla base del mandato normativo conferitole dal Consiglio, |
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B. |
considerando che l'APP, con un contributo finanziario previsto pari a 305 milioni di EUR in quattro anni, rappresenta un importante accordo internazionale per la Mauritania, dal momento che i pagamenti e i diritti di licenza dell'UE costituiscono circa un terzo delle entrate pubbliche complessive, |
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C. |
considerando che il settore della pesca riveste un'importanza fondamentale per l'economia della Mauritania, in quanto rappresenta il 10 % del PIL e una percentuale compresa tra il 35 % e il 50 % delle esportazioni del paese, contribuendo altresì alle entrate in bilancio per una quota pari al 29 %, |
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D. |
considerando che la Mauritania è uno dei paesi più poveri dell'Africa, classificato come paese povero fortemente indebitato (HIPC) e finanziariamente dipendente dagli aiuti stranieri nonché caratterizzato da una notevole instabilità politica, |
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E. |
considerando che la cooperazione deve essere basata sul reciproco interesse e la complementarità delle iniziative e dei provvedimenti adottati dalle parti, congiuntamente o separatamente, in modo da assicurare la coerenza delle politiche, |
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F. |
considerando che, durante la sua recente visita in Mauritania, la commissione per la pesca non è stata in grado di chiarire diverse questioni importanti relative alla politica della pesca del paese, tra cui lo stato degli stock e il livello delle attività di pesca condotte dalla flotta mauritana e di altri paesi, |
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G. |
considerando che, a norma degli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la pesca deve essere gestita in modo da mantenere o ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti, |
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H. |
considerando che l'APP ha contribuito allo sfruttamento eccessivo di determinati stock, in particolare quelli di polpo, portando a una riduzione delle possibilità di pesca dei mauritani e garantendo al settore ittico dell'UE un vantaggio competitivo grazie al sovvenzionamento dei canoni di accesso per i pescherecci dell'Unione, |
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I. |
considerando che, in sede di negoziazione delle possibilità di pesca assegnate dal nuovo protocollo, è essenziale tenere conto delle relazioni della Mauritania con gli altri paesi terzi che pescano nella sua zona economica esclusiva (ZEE) in virtù di accordi bilaterali o privati, |
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J. |
considerando che l'articolo 218 TFUE prevede condizioni chiare per il coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni sugli accordi di pesca, e che tali condizioni legittimano il desiderio del Parlamento europeo di contribuire al processo indicando le sue priorità per i nuovi protocolli da negoziare, |
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K. |
considerando che l'allegato II dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione, quali definite al punto 1.2 dell'allegato stesso, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento; che le due istituzioni sono tenute ad agire nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, |
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L. |
considerando che, a causa dello scarso sviluppo del settore della pesca in Mauritania, dimostrato anche dalla mancanza di importanti porti di sbarco al di fuori di Nouadhibou, il paese è privo del valore aggiunto che potrebbe ottenere se sfruttasse direttamente le proprie risorse alieutiche (anche a livello di attività di trasformazione e vendita del pesce), |
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M. |
considerando che non sono state attuate in maniera soddisfacente le seguenti linee di sostegno al settore della pesca in Mauritania: modernizzazione e sviluppo della pesca costiera su piccola scala e delle industrie legate alla pesca, sviluppo di progetti riguardanti le infrastrutture portuali e miglioramento delle condizioni di sbarco delle catture, sviluppo di progetti di acquacoltura nonché potenziamento dei controlli e della vigilanza in mare, |
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1. |
accoglie positivamente la proposta della Commissione di avviare i negoziati per il rinnovo del protocollo tra l'UE e la Repubblica islamica di Mauritania, ma sottolinea nel contempo che occorre mantenere l'accordo solo se vantaggioso per entrambe le parti e applicato correttamente, con i dovuti adeguamenti; |
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2. |
plaude alla proposta della Commissione di introdurre una clausola sui diritti umani; |
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3. |
insiste sul fatto che qualsiasi tipo di accesso negoziato per i pescherecci battenti bandiera UE e volto a consentire loro di pescare nelle acque della Mauritania deve essere basato sul principio delle risorse eccedenti quale illustrato nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; evidenzia, in particolare, la necessità di un'attenta valutazione di tutti gli stock per i quali è richiesto l'accesso o che comunque possono essere oggetto di catture accessorie da parte dei pescherecci dell'UE; fa notare che tutti i diritti di accesso assegnati all'UE devono fare riferimento a risorse che la flotta mauritana non è in grado di pescare; pone l'accento sul fatto che, qualora si rendano necessarie riduzioni dello sforzo, le flotte dei paesi terzi (UE e altri) che causano i danni ambientali maggiori dovranno essere le prime ad attuare riduzioni; |
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4. |
insiste sulla necessità di ricevere dati attendibili riguardo alle possibilità di pesca e alle catture dei paesi terzi nelle acque della Mauritania, in modo da poter individuare eventuali eccedenze; ritiene che, nel caso degli stock condivisi con altri paesi dell'Africa occidentale, i livelli di accesso alla pesca nelle acque mauritane debbano essere negoziati tenendo debitamente conto dei livelli negli altri paesi; |
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5. |
osserva con notevole preoccupazione che, secondo le conclusioni della valutazione ex-post, in Mauritania gran parte degli stock è pienamente o eccessivamente sfruttata ed è quindi raccomandabile una riduzione degli sforzi di pesca relativi agli stock interessati; è del parere che il comitato scientifico congiunto debba disporre di risorse sufficienti per poter svolgere le proprie funzioni; esorta la Commissione a discutere con la Mauritania in merito all'elaborazione di piani di gestione della pesca a lungo termine che includano tutte le concessioni di diritti di pesca effettuate dalle autorità mauritane (a favore sia delle flotte nazionali che di quelle dei paesi terzi) contemplando altresì l'eliminazione di eventuali sovraccapacità delle flotte; |
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6. |
è del parere che tutte le informazioni scientifiche pertinenti (ad esempio le relazioni del comitato scientifico congiunto, i dati sulle catture da parte della flotta dell'UE e quelli sulle condanne per violazioni delle norme vigenti) debbano essere non solo trasmesse al Parlamento ma anche rese pubbliche; |
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7. |
esorta la Commissione a invitare le autorità mauritane a fornire garanzie circa l'interpretazione delle misure di controllo; ribadisce in particolare che le imbarcazioni dell'UE sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e che è quest'ultimo lo strumento da utilizzare per determinare la posizione delle imbarcazioni; pone l'accento sulla necessità di vietare il ricorso a stime visuali approssimative della distanza dalla costa in quanto è ormai dimostrato che non sono affidabili e che comportano incertezza giuridica per la flotta; fa notare che qualunque sistema alternativo dovrebbe essere preventivamente concordato dalle parti; è del parere che i segnali di posizione debbano essere trasmessi direttamente alle autorità mauritane in tempo reale; ritiene inoltre che il protocollo dovrebbe prevedere un termine perentorio di due settimane per la riparazione dell'SCP non funzionante di un peschereccio, pena la sospensione dell'autorizzazione di pesca fino al completamento della riparazione stessa; |
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8. |
esprime preoccupazione per il problema ricorrente legato alle procedure in caso di fermo applicate ai pescherecci dell'Unione da parte delle autorità mauritane; mette in dubbio l'osservanza, da parte delle autorità mauritane, del capo VI dell'allegato II del protocollo, in particolare del paragrafo 3 relativo alle procedure in caso di fermo dei pescherecci; |
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9. |
chiede alla Commissione di negoziare simultaneamente le possibilità di pesca per le diverse categorie di pescherecci e le misure tecniche da applicare in ciascun caso, al fine di evitare sottoutilizzi o situazioni in cui la pesca risulta impossibile a causa di misure tecniche, ovvero circostanze che determinano consistenti perdite di reddito; esorta la Commissione a garantire che le attività di pesca regolamentate dall'APP soddisfino i medesimi criteri di sostenibilità delle attività di pesca svolte nelle acque dell'UE, anche in termini di selettività; invita la Commissione a instaurare un dialogo con la Mauritania al fine di aiutare il paese a sviluppare ulteriormente una politica della pesca responsabile che soddisfi sia le esigenze di conservazione sia l'obiettivo nazionale di promuovere lo sviluppo economico delle risorse della pesca; |
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10. |
invita la Commissione a garantire il rispetto del codice di condotta della FAO per la pesca responsabile, in particolare per quanto riguarda la raccomandazione di concedere ai pescatori artigianali locali un accesso preferenziale alle risorse presenti nelle acque mauritane; |
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11. |
esorta la Mauritania a ratificare i pertinenti strumenti internazionali relativi al settore della pesca, ad esempio l'accordo degli Stati di approdo e l'accordo dell'ONU sugli stock ittici; |
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12. |
ritiene che gli accordi di pesca tra l'UE e i paesi terzi debbano essere preceduti da un ampio dibattito nei paesi interessati che consenta di coinvolgere la cittadinanza, le organizzazioni della società civile e i parlamenti nazionali e quindi promuova un incremento della democraticità e della trasparenza; |
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13. |
reputa che gli importi versati a titolo di contropartita per l'accesso agli stock ittici nelle acque della Mauritania debbano essere chiaramente dissociati dal sostegno finanziario al programma pluriennale per la pesca mauritano, in modo che la riduzione delle possibilità di pesca non comporti una diminuzione dei pagamenti dell'Unione europea nel quadro del programma pluriennale; |
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14. |
ritiene inoltre che il sostegno finanziario al programma pluriennale per la pesca mauritano debba essere in linea con le esigenze del paese in materia di sviluppo sostenibile della pesca, in particolare a livello di gestione (ricerca, controllo, meccanismi di partecipazione dei soggetti interessati, infrastrutture, ecc.), così come evidenziato nel quadro dello sviluppo e della cooperazione UE-Mauritania; è del parere che l'assistenza finanziaria nel quadro dell'APP dovrebbe sostenere e rafforzare gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE, in modo che quest'ultima possa adempiere agli obblighi giuridici imposti dall'articolo 208 TFUE e quindi garantire la "coerenza delle politiche per lo sviluppo"; |
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15. |
ritiene necessario valutare in modo approfondito ed esaustivo le cause della carente realizzazione degli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo e di diverse linee di sostegno al settore della pesca in Mauritania; sottolinea che tale valutazione deve coinvolgere le autorità mauritane; |
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16. |
reputa necessario che l'APP preveda meccanismi di sorveglianza efficaci onde garantire che i fondi destinati allo sviluppo, e in particolare al miglioramento delle infrastrutture nel settore della pesca, siano utilizzati correttamente; |
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17. |
accoglie con favore l'intenzione del Consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare di addebitare agli armatori una quota equa del valore delle catture; |
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18. |
prende atto dei significativi investimenti realizzati e portati avanti in Mauritania sia dall'UE che da alcuni Stati membri, ma chiede un maggiore impegno, da parte sia della Commissione che degli Stati membri, in vista di un miglior coordinamento delle rispettive contropartite finanziarie che consenta di giungere a una reale cooperazione nel contesto dello sviluppo del paese e di evitare duplicazioni per la mancanza di coordinamento; |
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19. |
è favorevole all'erogazione di un sostegno dell'UE, così come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, dell'attuale protocollo, finalizzato alla costruzione quanto più rapida possibile di strutture adeguate per lo sbarco del pesce lungo le coste centrali e meridionali della Mauritania, comprese, tra le altre, quelle di Nouakchott, in modo che il pesce catturato nelle acque mauritane sia sbarcato in porti nazionali anziché all'estero come spesso avviene attualmente; ritiene che così facendo non solo si otterrà un aumento del consumo di pesce a livello locale ma si contribuirà anche all'occupazione nelle aree interessate; |
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20. |
è del parere che queste migliorie, unite alla rimozione dei relitti e all'ammodernamento del grande porto di Nouadhibou, potrebbero consentire alla flotta dell'UE di operare meglio agevolando altresì i flussi di investimenti e potenziando l'impatto dell'APP sull'economia locale; |
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21. |
sottolinea la necessità che il Parlamento sia pienamente coinvolto tanto nel processo di negoziazione quanto nel monitoraggio a lungo termine del funzionamento del nuovo protocollo onde rispettare gli obblighi imposti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla piena e tempestiva informazione del Parlamento; ribadisce la sua convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato alle riunioni delle commissioni miste previste dagli accordi di pesca, e insiste sulla necessità che anche la società civile (compresi i rappresentanti del settore ittico sia mauritano che dell'UE) partecipi a dette riunioni; |
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22. |
invita la Commissione a fornire al Parlamento la valutazione ex-post dell'attuale protocollo come documento non classificato, in modo da permettere ai deputati di esprimere un giudizio informato circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati per l'accordo in questione e, di conseguenza, in merito all'opportunità di approvare il rinnovo del protocollo; |
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Mauritania. |
(1) GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/99 |
Giovedì 12 maggio 2011
Appalti pubblici
P7_TA(2011)0233
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla parità di accesso ai mercati del settore pubblico nell’UE e nei paesi terzi e sulla revisione del quadro giuridico degli appalti pubblici incluse le concessioni
2012/C 377 E/12
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, |
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— |
vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (1), |
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— |
vista la relazione del Professor Mario Monti al Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, dal titolo “Una nuova strategia per il mercato unico – Al servizio dell'economia e della società europea”, |
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— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata “Verso un atto per il mercato unico- Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva” (COM(2010)0608), |
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— |
visto il Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011)0015), |
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— |
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che un mercato degli appalti ben funzionante riveste un’importanza fondamentale per stimolare il mercato unico, favorire l’innovazione, incoraggiare la crescita, l'occupazione e la competitività, promuovere un livello più elevato di protezione dell'ambiente, del clima e dei diritti sociali e per conseguire un valore ottimale per le autorità pubbliche, i cittadini ed i contribuenti, |
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B. |
considerando che, soprattutto nell’ottica del superamento della crisi economica e finanziaria e della prevenzione di qualsiasi crisi futura, gli appalti pubblici hanno una rilevanza fondamentale, servendo da catalizzatori per il rilancio dell’economia europea e dunque per l’occupazione e il benessere in Europa, |
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C. |
considerando che un sano e ben ponderato processo di miglioramento del quadro giuridico per gli appalti pubblici riveste un’importanza fondamentale per il benessere dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell’Unione europea, per le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali e quindi per l'accettazione dell'UE nel suo complesso, |
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D. |
considerando che per quanto riguarda la moltitudine di questioni che rientrano nell’ambito della revisione della normativa UE sugli appalti, occorre tener conto di varie priorità in termini di urgenza e di collegamento tematico, in vista di ulteriori progressi politici a livello europeo ed internazionale, |
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E. |
considerando che sarà necessario valutare in maniera coerente, sulla base di una consultazione sistematica delle parti interessate, un’ampia gamma di questioni che rientrano nell’ambito tradizionale degli appalti pubblici e della questione strettamente connessa delle concessioni, |
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F. |
considerando che la questione specifica della salvaguardia della parità di trattamento e della concorrenza leale sui mercati degli appalti pubblici nell’UE e nei paesi terzi ha urgente bisogno di maggiore attenzione politica, soprattutto alla luce dei problemi attuali riguardanti l’accesso ai mercati del settore pubblico nei paesi terzi, la lentezza dei progressi nei negoziati sulla revisione dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici e la ovvia riluttanza di molti paesi terzi ad aderire a tale accordo, |
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1. |
fa riferimento alla osservazioni espresse nella sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici, e in particolare al paragrafo 46 della suddetta risoluzione, in cui pur opponendosi decisamente a misure protezionistiche in materia di appalti pubblici a livello mondiale, crede fermamente nel principio di reciprocità e proporzionalità in tale settore; invita la Commissione a compiere un’analisi dettagliata dei vantaggi potenziali e dei problemi che potrebbe comportare l’imposizione di restrizioni proporzionali e mirate all’accesso a talune parti dei mercati degli appalti dell’UE, nonché una valutazione d’impatto che analizzi quando farvi ricorso e una valutazione della base giuridica che un tale strumento utilizzerebbe per i partner commerciali che beneficiano dell’apertura del mercato UE ma che non hanno mostrato alcuna intenzione di aprire i propri mercati alle imprese dell’UE, continuando nel contempo a incoraggiare i partner dell’UE ad offrire condizioni reciproche e proporzionali di accesso al loro mercato per le ditte europee prima di proporre qualsiasi altro nuovo testo nel campo degli appalti pubblici; |
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2. |
è dell’avviso che lo spirito di reciprocità positiva e trasparenza garantirà una maggiore apertura dei mercati degli appalti pubblici ed eviterà il ricorso a misure protezionistiche utilizzando tutti gli strumenti disponibili; |
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3. |
chiede pertanto alla Commissione di fornire dati sul livello di apertura degli appalti pubblici e di garantire la reciprocità con gli altri paesi industrializzati e le principali economie emergenti; invita la Commissione a esplorare nuove soluzioni per migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati degli appalti pubblici al di fuori dell'UE, al fine di garantire un'equa concorrenza tra le imprese europee e non che partecipano alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici; propone, in termini più generali, che i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione comprendano un capitolo sullo sviluppo sostenibile basato sui principi della responsabilità sociale delle imprese quali definiti dall'aggiornamento 2010 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; |
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4. |
nutre la convinzione che al fine di evitare nuove misure protezionistiche che potrebbero nuocere agli interessi degli esportatori UE anche in settori diversi dai mercati degli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe individuare misure adeguate che non consentano contromisure a livello europeo o nazionale e siano basate su idonei strumenti nel campo degli appalti pubblici; |
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5. |
invita la Commissione, a tale proposito, a valutare i problemi associati alle offerte straordinariamente basse e a proporre soluzioni appropriate; |
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6. |
raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici di fornire informazioni sufficienti e tempestive agli altri offerenti in caso di offerte anormalmente basse, onde consentire loro di valutare se vi è motivo di avviare una procedura di ricorso; |
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7. |
ritiene che l’UE abbia l’urgente necessità di conseguire una maggiore coerenza tra la sua politica comune in materia di commercio estero e le prassi degli Stati membri, che accettano, a scapito delle ditte dell'Unione europea e delle norme in materia di lavoro, sociali e ambientali in vigore negli Stati membri, offerte eccezionalmente basse da parte di società insediate in paesi che non hanno aderito all’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici; |
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8. |
con riferimento alla domanda 114 del Libro Verde della Commissione sulla modernizzazione della politica comunitaria sugli appalti pubblici, in cui si chiede di classificare in ordine di priorità le varie questioni sollevate nel Libro Verde, sostiene l'importanza di giungere a soluzioni efficaci per quanto riguarda la necessità di un accesso al mercato equo, aperto ed equilibrato, affrontando nel contempo rapidamente altre questioni urgenti, come la semplificazione e la chiarificazione delle norme, il miglioramento dell'accesso delle PMI agli appalti pubblici, la promozione dell'innovazione attraverso gli appalti pubblici e il successivo esame di altri aspetti della revisione degli appalti pubblici e relativi alle concessioni; invita pertanto la Commissione ad affrontare innanzitutto la questione della semplificazione delle norme, dell'accesso equilibrato ai mercati degli appalti pubblici e del miglioramento dell'accesso delle PMI, e ad intraprendere in un secondo tempo la revisione degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di consentire il necessario valido coinvolgimento non solo del Parlamento europeo e degli Stati membri ma anche dei cittadini e delle imprese, nella prospettiva di ottenere il necessario riconoscimento di tutti questi importanti aspetti del mercato unico che rivestono una grande importanza per il benessere generale dell’UE; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0173.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/101 |
Giovedì 12 maggio 2011
Crisi nel settore della pesca europeo dovuta all'aumento del prezzo del petrolio
P7_TA(2011)0234
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla crisi del settore europeo della pesca dovuta all'aumento del prezzo del petrolio
2012/C 377 E/13
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'energia rappresenta un fattore significativo dei costi operativi nel settore della pesca e che il costo delle attività di pesca dipende in larga misura dal prezzo del petrolio, |
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B. |
considerando che il recente aumento del prezzo del petrolio ha inciso sull'autosufficienza economica del settore della pesca e ha creato preoccupazioni tra i pescatori che si domandano come compensare questi costi aggiuntivi; che l'aumento del prezzo del petrolio incide direttamente sui redditi dei pescatori, |
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C. |
considerando che i redditi e i salari dei lavoratori impiegati nell'industria della pesca sono insicuri a causa di vari fattori, quali la natura irregolare della pesca, le modalità di commercializzazione adottate nonché quelle di formazione dei prezzi di prima vendita, il che implica la necessità di mantenere determinati aiuti pubblici a livello nazionale e di UE, |
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D. |
considerando che la crisi economica e finanziaria si ripercuote sui settori industriali e, in particolare, sulle piccole e medie imprese (PMI) e mette a rischio le attività e i posti di lavoro nel settore primario e secondario, |
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E. |
considerando che la Commissione ha già adottato in passato misure temporanee di emergenza per superare le difficoltà incontrate dal settore della pesca in un contesto caratterizzato dall'aumento dei prezzi del carburante, |
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F. |
considerando che il prezzo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta e che, a causa dell'elevato grado di dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni provenienti da paesi terzi (60 %) per garantire l'approvvigionamento del mercato interno, i produttori hanno un'influenza molto ridotta, se non nulla, sul livello dei prezzi dei prodotti della pesca, |
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G. |
considerando che la Commissione autorizza gli Stati membri a concedere alle imprese di pesca aiuti de minimis, fino ad un massimale di 30 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni, |
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1. |
esprime preoccupazione per la difficile situazione economica che molti pescatori europei devono fronteggiare, la quale si è ulteriormente aggravata a causa dell'aumento dei prezzi del carburante; esprime il suo sostegno ai pescatori dell'UE ed esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare le misure opportune per facilitare le loro attività di pesca; |
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2. |
invita la Commissione ad adottare misure di emergenza per alleviare la difficile situazione economica in cui versano i pescatori europei, tenendo conto anche delle difficoltà finanziarie che diversi paesi stanno attualmente affrontando; |
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3. |
invita la Commissione ad incrementare da 30 000 EUR a 60 000 EUR il massimale degli aiuti de minimis per impresa di pesca su un periodo di tre anni, garantendo nel contempo che non sia pregiudicata la sostenibilità ambientale e sociale e che non si producano distorsioni della concorrenza tra Stati membri; |
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4. |
sottolinea la necessità di utilizzare a pieno tutte le possibilità e i margini finanziari disponibili nell'ambito del bilancio UE per la pesca ai fini del finanziamento di misure di emergenza di sostegno all'industria, consentendo in tal modo a quest'ultima di superare le difficoltà provocate dall'aumento del prezzo del carburante fino a quando non saranno attuate misure di altro tipo; |
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5. |
chiede che siano introdotti meccanismi volti a migliorare il prezzo di prima vendita e a promuovere una distribuzione equa ed adeguata del valore aggiunto in tutta la filiera di valore del settore della pesca, incrementando i prezzi pagati nella fase di produzione e mantenendo i prezzi per i consumatori finali il più bassi possibile; |
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6. |
ribadisce che il Fondo europeo per la pesca (FEP) dovrebbe continuare a concedere aiuti per migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e sostituire i motori in base alla sicurezza, alla protezione ambientale e/o ai risparmi di carburante, in particolare per le imprese di pesca costiere e tradizionali di piccole dimensioni; invita la Commissione a redigere un piano a medio e lungo termine inteso a migliorare l'efficienza del consumo di carburante nel settore della pesca e dell'acquacoltura; invita inoltre la Commissione a includere, nelle sue prossime proposte per la riforma della politica comune della pesca (PCP) e, in particolare, nella proposta di regolamento per la riforma del FEP, misure adeguate per migliorare l'efficienza del consumo di carburante nel settore della pesca e dell'acquacoltura; |
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7. |
invita la Commissione a presentare un piano d'azione per le regioni costiere e le isole con un settore della pesca attivo; |
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8. |
invita la Commissione a proporre senza indugio investimenti, sia a livello europeo che nazionale, nelle nuove tecnologie per aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e ridurre in tal modo la dipendenza dei pescatori dai combustibili fossili; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/102 |
Giovedì 12 maggio 2011
Revisione dello Small Bussiness Act
P7_TA(2011)0235
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sul riesame dello "Small Business Act"
2012/C 377 E/14
Il Parlamento europeo,
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vista la Comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 intitolata "Riesame dello Small Business Act per l'Europa" (COM(2011)0078), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sullo “Small business act” (1), |
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vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione (2), |
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— |
vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (3), |
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— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che nell’UE 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che corrispondono a circa il 99 % di tutte le imprese e da cui dipendono oltre 100 milioni di posti di lavoro, danno un contributo fondamentale alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di posti di lavoro, sono un’importante fonte d'innovazione, svolgono un ruolo essenziale per il mantenimento e la crescita dell’occupazione e contribuiscono al conseguimento dei principali obiettivi delle "iniziative faro" UE 2020, |
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B. |
considerando che lo Small Business Act (SBA) si basa su importanti principi programmatici come accesso al credito, accesso ai mercati (mercato unico, mercati internazionali, appalti pubblici) e migliore qualità della normazione; che i progressi compiuti negli Stati membri in termini di iniziative concrete per migliorare il contesto economico per le PMI sono variabili e sovente modesti, malgrado il dichiarato impegno politico ai principi dell'Act, |
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C. |
considerando che le PMI continuano a incontrare gravi problemi quando si tratta di espandere la loro attività, rafforzare la propria capacità di innovazione e accedere ai mercati, problemi che derivano soprattutto dalla difficoltà di ottenere credito e dagli oneri burocratici che tuttora gravano su di esse e che andrebbero ulteriormente ridotti, |
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D. |
considerando che il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) si è dimostrato vincente, con 100 000 PMI che hanno già beneficiato del programma e molte altre che si prevede lo faranno di qui all'anno di scadenza (2013), |
Implementazione dello Small Business Act
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1. |
saluta con favore il riesame dello Small Business Act da parte della Commissione ed esprime il suo sostegno alle nuove proposte, che vertono sul miglioramento dell'accesso al credito e al mercato e sulla prosecuzione del processo di snellimento burocratico tramite il rafforzamento della governance e del monitoraggio e tramite la Regolamentazione intelligente (Smart regulation) nonché mediante iniziative come la SME Performance Review (analisi della performance delle PMI); |
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2. |
saluta inoltre l'avvenuta approvazione di quasi tutte le proposte legislative nel quadro dell'Act; sollecita vivamente gli Stati membri ad adottare senza indugio l'ultima proposta – quella sullo Statuto della società privata europea – che darebbe alle PMI la possibilità di operare in tutta l'Unione a costi minori, incoraggiando la crescita in questo settore, riducendo gli oneri amministrativi del 25 % così come indicato nell'Act, contribuendo all'efficacia del Single Market Act, contrastando eventuali politiche economiche protezionistiche degli Stati membri e stimolando l'attività economica; |
|
3. |
sollecita gli Stati membri a dare rapida attuazione alla direttiva sui ritardi di pagamento onde combattere efficacemente tale fenomeno e le sue ripercussioni negative, soprattutto sulle PMI; invita al riguardo la Commissione ad attuare il progetto pilota (approvato) volto a sostenere le PMI nell'introduzione di sistemi efficienti di gestione del credito che facilitino il recupero transfrontaliero dei crediti; |
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4. |
rileva che il grado di attuazione delle misure previste nell'Act varia da uno Stato membro all'altro; sollecita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in tal senso e ad assumersi impegni concreti al prossimo Consiglio Concorrenza; |
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5. |
ritiene che il monitoraggio regolare della Commissione debba garantire un'esecuzione sistematica e completa; ritiene inoltre che la Commissione debba disporre di strumenti più efficaci per indurre gli Stati membri ad attuare i principi dell'Act e la invita a riferire annualmente a questo Parlamento sui progressi compiuti al riguardo a livello sia europeo che nazionale; |
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6. |
saluta la nomina da parte della Commissione del nuovo Rappresentante per le PMI (SME Envoy) e ne sostiene il mandato che prevede il monitoraggio dei progressi degli Stati membri nell'attuazione dell'Act e la promozione degli interessi delle PMI presso tutti i servizi della Commissione, e in particolare l'effettiva applicazione del principio della "Corsia preferenziale per la piccola impresa" (Think small first); invita gli Stati membri a nominare Rappresentanti per le piccole e medie imprese a livello nazionale con il compito di coordinare le politiche per le PMI e di verificare l'attuazione dell'Act nelle varie amministrazioni; |
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7. |
invita la Commissione, in considerazione del ruolo trasversale della politica per le PMI nonché per assicurare coerenza di interventi, a nominare nelle DG interessate (come Ricerca, Ambiente, Mercato interno, Occupazione, Commercio) dei Vicedirettori generali per le PMI incaricati di collaborare strettamente con lo SME Envoy; |
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8. |
esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la Commissione, il test PMI non è stato correttamente e coerentemente applicato in tutte le nuove proposte legislative, specie a livello nazionale; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a garantire che tutti i nuovi atti legislativi siano valutati per il loro potenziale impatto sulle PMI e che il test sia effettuato sistematicamente come parte integrante delle valutazioni di impatto; invita inoltre la Commissione a proporre standard e requisiti minimi, basati sulle migliori prassi, per l'applicazione del test ai livelli UE e nazionale; |
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9. |
insiste sul fatto che le valutazioni d’impatto – compreso il test PMI - debbano essere condotte in modo indipendente e basarsi sempre su un’analisi obiettiva e motivata delle potenziali ripercussioni; ritiene pertanto opportuno che i membri del Comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board - IAB) siano nominati dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, e non siano più tenuti ad attenersi alle istruzioni del Presidente della Commissione; propone che lo SME Envoy divenga membro permanente dell'Impact Assessment Board con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del test PMI; |
Regolamentazione intelligente
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10. |
mette in guardia contro gli oneri amministrativo-burocratici che continuano a impastoiare le PMI; saluta la posizione della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero evitare il "gold-plating", ossia la prassi di regolamentare oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE in sede di trasposizione nel diritto nazionale; è del parere che, in sede di recepimento delle direttive europee, gli Stati membri debbano far uso di tavole di concordanza che mostrino quali parti della proposta sono di derivazione europea e quali rappresentano nuove disposizioni nazionali; |
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11. |
sottolinea l'importanza dell'e-government e il principio dell'only once (una volta sola), inteso ad evitare che le amministrazioni degli Stati membri duplichino le richieste di informazioni; |
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12. |
saluta nella Comunicazione i rinnovati sforzi della Commissione a spingere per la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle PMI a livello nazionale, visto che non tutti gli Stati membri hanno introdotto, o hanno raggiunto, target nazionali di riduzione; invita gli Stati membri a un accresciuto impegno politico per l'introduzione di tali target e a una maggiore determinazione nell'imposizione effettiva degli stessi; |
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13. |
sottolinea che, quanto minori sono le dimensioni dell'impresa tanto più elevato è l'onere amministrativo che grava su di essa; chiede pertanto che si faccia distinzione fra micro-, piccole e medie imprese; rileva che le microimprese (< 10 addetti) costituiscono il 91,8 % di tutte le imprese dell'UE, donde la necessità di riservar loro maggiore attenzione prevedendo un corrispondente approccio personalizzato; |
Accesso al credito
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14. |
sottolinea che, per avere successo, la strategia per favorire le PMI innovative non deve basarsi su una maggiore offerta di sussidi bensì sull'instaurazione di un contesto economico in cui le PMI godano di libertà reale, effettiva, totale, completa e a basso costo, in un contesto stimolante e gratificante nonché e di un più agevole accesso a fondi e strumenti finanziari di qualunque tipo, come contributi a fondo perduto, garanzie e finanziamento con capitale di rischio (equity financing); nota che l'innovazione reca con sé un rischio intrinseco di fallimenti, per cui sottolinea l'importanza di dare una seconda possibilità di finanziamento ai piccoli e medi imprenditori falliti ma non colpevoli di atti fraudolenti; |
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15. |
chiede in particolare che a livello europeo, regionale e locale venga migliorato l'accesso al sostegno finanziario per le fasi iniziali di innovazione sotto forma di fondi di avviamento, angel funding e incremento dei finanziamenti equity e quasi-equity per le il sostegno alle imprese innovative di piccole dimensioni che si trovano in fase di avvio; rileva in merito a tali aspetti la necessità di costituire un Fondo europeo per il capitale di rischio; reputa che l'Unione debba ampliare l'offerta permanente di prodotti di ripartizione del rischio della Banca europea per gli investimenti (BEI) mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk Sharing Finance Facility – RSFF); sottolinea l'importante ruolo che la BEI potrebbe svolgere, in particolare sostenendo programmi, come JASMINE e JEREMIE, in grado di fornire supporto duraturo alle esigenze delle PMI; |
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16. |
ritiene opportuno, per far sì che i nuovi obblighi derivanti alle banche da Basilea III non incidano sulle loro attività di finanziamento delle PMI, considerare in modo particolare l'introduzione di un test PMI completo nel quadro della valutazione d'impatto per il regolamento CRD IV attualmente in corso di preparazione, individuare misure grazie alle quali le banche possano continuare ad assolvere nella società la loro funzione di finanziamento dell'economia reale, e dare maggiore enfasi a livello europeo all'introduzione di sistemi di garanzia come metodo alternativo di finanziamento; |
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17. |
saluta al riguardo il fatto che la BEI ha stanziato un miliardo di EUR - da investirsi per suo conto da parte del Fondo europeo per gli investimenti mediante la Mezzanine Facility per la Crescita - per l'erogazione di fondi a PMI innovative e concorrenziali di tutta Europa che si trovano in fase di crescita; chiede pertanto l'ulteriore rafforzamento dei fondi per questi strumenti finanziari che, aiutando a promuovere l'innovazione, agiscono sulle basi stesse della competitività europea; |
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18. |
sostiene energicamente il CIP, che ha dato ottima prova di sé, e mette in guardia contro l'impatto negativo che potrebbe prodursi sulla sua efficienza e flessibilità se la struttura del programma dovesse cambiare a seguito di un'eventuale confluenza nel futuro Programma di ricerca dell'UE; chiede che il CIP resti un'iniziativa faro indipendente a favore delle PMI; ritiene necessario che il futuro programma CIP comprenda una linea di bilancio SBA specifica per finanziare determinate priorità dell'Act; |
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19. |
si rammarica che a fine 2009 solo il 75 % dei complessivi 21 miliardi di EUR di sostegno finanziario siano stati resi pienamente disponibili (tramite banche intermediarie) e solo per 50 000 PMI su 23 milioni; chiede pertanto misure per rendere più trasparenti, accessibili ed efficienti i meccanismi di pagamento – con specifico riguardo al sistema della banche partner intermediarie - onde evitare il prodursi di deficit di esecuzione e permettere il conseguimento dell'obiettivo di erogare crediti alle PMI per l'intero ammontare di 30 miliardi di EUR tra il 2008 e il 2011; |
Accesso ai mercati
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20. |
saluta l'approvazione del Single Market Act, che si basa su un'iniziativa del Parlamento europeo, in linea con il rapporto Monti; saluta in particolare gli interventi legislativi che permettono alle PMI di raccogliere pienamente i benefici del mercato unico, come le norme europee per i fondi di capitale di rischio, una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) la revisione delle disposizioni sull'IVA e la semplificazione delle direttive contabili; sollecita il Consiglio a un fermo impegno verso l'attuazione del Single Market Act, in particolare l'approvazione dei suoi interventi prioritari per la fine del 2012; invita la Commissione e il Consiglio a considerare attentamente lungo tale processo, per tutti gli interventi in questione, gli interessi delle PMI; |
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21. |
sollecita la Commissione a rafforzare ed espandere il ruolo dell'Enterprise Europe Network (EEN) per assistere e sostenere le piccole imprese in ogni loro attività volta a sfruttare più efficacemente le opportunità offerte dal mercato unico; |
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22. |
ritiene che il dialogo fra il PMI e le stazioni appaltanti delle pubbliche amministrazioni debba essere rafforzato al fine di agevolare la partecipazione delle PMI nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; in tal senso propone di esplorare le opzioni che prevedono l'assistenza alle PMI per la formazione di partnership e consorzi e per la presentazione di offerte comuni alle gare pubbliche; invita la Commissione a condurre una valutazione di impatto e ad esaminare le soglie per gli appalti pubblici UE, il che permetterebbe alle PMI di partecipare a gare che sarebbero altrimenti soggette a requisiti specifici che esse non possono soddisfare; invita la Commissione ad esaminare in che modo migliorare la pubblicazione degli avvisi di gara pubblica in tutta Europa e in che modo eliminare gli oneri amministrativi che impediscono alle ditte europee di partecipare ad appalti pubblici transfrontalieri; invita gli Stati membri ad applicare in modo più sistematico il codice di buone prassi denominato "European Code of Good Practice facilitating SMEs’ access to public procurement"; |
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23. |
invita la Commissione a fare in modo che le prossime proposte per la revisione del Sistema europeo di normalizzazione garantiscano un'adeguata rappresentanza degli interessi delle PMI negli organi di normalizzazione e a rendere gli standard più accessibili per le PMI; |
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24. |
sottolinea l'importanza di iniziative come la Small Business Research Initiative (SBRI) per assistere gli organismi del settore pubblico nell'affidamento alle piccole imprese di incarichi di ricerca e sviluppo finalizzati ad individuare soluzioni per pubbliche necessità stimolando al tempo stesso lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi; |
Sostegno alle PMI
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25. |
ribadisce la sua precedente richiesta per l'introduzione di punti di contatto e d'informazione fisici o elettronici e agenzie di sostegno specifiche per le PMI a livello nazionale - in linea con il principio dello "sportello unico" - che offrano accesso a varie fonti d'informazione e servizi di supporto, strutturati in funzione del ciclo di vita dell'impresa; |
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26. |
ritiene che l'assistenza alle piccole imprese debba accrescere la loro capacità di competere sui mercati internazionali e che per far ciò occorra rafforzare la loro capacità di esportare; garantire l'informazione su programmi e iniziative che agevolino l'accesso e la penetrazione dei beni e servizi delle PMI sui mercati internazionali e rappresentare adeguatamente gli interessi delle piccole imprese nei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali; |
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27. |
sostiene l'iniziativa "Second Chance" adottata dalla Commissione a favore delle PMI, iniziativa che sarà lanciata nel quadro della Settimana europea delle piccole e medie imprese; |
Ricerca e innovazione
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28. |
invita a proseguire gli sforzi per la semplificazione dei finanziamenti alla ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I) e chiede idonei programmi di gestione, in particolare a beneficio delle PMI, come indicato nelle risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 (Semplificare l'attuazione dei programmi quadro per la ricerca) e del 16 febbraio 2011 (Aspetti pratici della revisione degli strumenti dell’UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione); |
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29. |
saluta l'intento della Commissione di proporre, nel futuro Quadro per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione e, in particolare nei programmi che succederanno al PQ7 e al CIP, regole amministrative e finanziarie semplificate per le PMI unitamente a una serie di agili strumenti finalizzati a rafforzarne le capacità di innovazione nell'intero ciclo innovativo, senza escludere le innovazioni non tecnologiche; rammenta alla Commissione l'importanza di dare sostegno locale alle PMI, ad esempio con la partecipazione dei centri di innovazione, delle camere di commercio, delle organizzazioni imprenditoriali e dei poli di innovazione; |
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30. |
chiede l'adozione del brevetto unico europeo come pure l'ulteriore sviluppo e il coordinamento a livello europeo di strumenti e programmi (come gli "assegni innovazione") che promuovano nelle PMI la capacità di gestione dell'innovazione e il loro accesso ai servizi di ricerca e di innovazione e ad altri servizi knowledge-based (modellazione di sistemi aziendali, valutazione del rischio, ecc); rinvia in particolare alle migliori prassi degli Stati membri per quanto riguarda i centri di trasferimento tecnologico su base accademica che facilitano l'accesso delle PMI alla Ricerca/Sviluppo; invita la Commissione a valutare la fattibilità della creazione di un Fondo europeo per i brevetti che agevoli i trasferimenti di tecnologia fra i centri di ricerca e le imprese, in particolare le PMI innovative; |
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31. |
constata con rammarico che solo poche delle nostre PMI innovative espandono la propria attività dando lavoro a un maggior numero di addetti; rileva inoltre che, rispetto agli Usa, l'Unione europea conta un numero inferiore di aziende giovani, innovative e ad alta intensità di R&S e che gravi carenze in termini di innovazione e di competenze informatiche (e-skills) impediscono alle PMI di adottare modelli commerciali innovativi e "intelligenti" e nuove tecnologie; |
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32. |
invita le amministrazioni nazionali a considerare l'introduzione di incentivi fiscali di avviamento per i primi anni di attività delle piccole imprese innovative; |
Competenze professionali, istruzione e formazione professionale
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33. |
si rammarica che l'Act non dedichi sufficiente attenzione ai problemi sociali e del mercato del lavoro che incidono sull'imprenditorialità e sulla capacità delle PMI di realizzare il loro potenziale occupazionale e di assumere dipendenti dotati di idonee competenze; |
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34. |
riconosce che la crescita e l'innovazione si devono soprattutto alla spinta delle PMI dotate di spirito imprenditoriale; sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione allo sviluppo della mentalità imprenditoriale a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, impiegando metodi innovativi come la realizzazione di mini-società (mini-companies) nel quadro del curriculum di studi secondari; rileva l'importanza di sostenere lo sviluppo delle competenze manageriali e informatiche di cui le piccole imprese necessitano per avere successo nell'attuale contesto di mercato; |
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35. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sviluppare iniziative atte a favorire una più efficace identificazione e previsione delle esigenze delle PMI in fatto di competenze, in particolare per consentir loro di operare in modo più sostenibile e di sviluppare strategie di formazione imprenditoriale e professionale basate sulle migliori prassi degli Stati membri; |
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36. |
invita la Commissione ad istituzionalizzare i "programmi Erasmus per giovani imprenditori" dotandoli di un budget sufficiente, visto che l'azione preparatoria, pur operando ancora su scala limitata, sta dando risultati quanto mai incoraggianti; |
Efficienza di risorse
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37. |
saluta con favore il fatto che la Commissione riconosce il ruolo chiave delle PMI nella transizione a un'economia caratterizzata da efficienza di risorse; è persuaso che il conseguimento di obiettivi in materia di efficienza delle risorse richieda un approccio basato sulla catena di valore aggiunto (approccio value-chain); invita pertanto la Commissione a realizzare attività e progetti coordinati di PMI settoriali volti ad individuare potenziali innovazioni efficienti sotto il profilo delle risorse all'interno delle catene di valore e di approvvigionamento; |
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38. |
saluta la proposta della Commissione di adottare un Piano d'azione per l'Eco-innovazione; chiede interventi ambiziosi che aiutino le PMI ad introdurre soluzioni eco-innovative in tutti i punti della catena di valore, compreso quello della progettazione; reputa necessario incrementare i fondi per iniziative in questo campo tramite ad esempio il futuro CIP nonché mediante l'utilizzo mirato dei Fondi strutturali; invita la Commissione a riferire semestralmente sui progressi compiuti dagli Stati membri nelle attività di stimolo all'eco-innovazione per le PMI; |
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39. |
richiama l'attenzione sul potenziale di risparmio energetico delle PMI, visto che non più del 24 % delle piccole e medie imprese sono oggi attivamente impegnate in iniziative di riduzione del loro impatto ambientale; sottolinea che applicando misure di efficienza energetica a costi vantaggiosi si aiuterebbe le PMI a ridurre le proprie fatture energetiche e ad incrementare le proprie capacità di reinvestimento; ritiene che vi sia l'acuta necessità di promuovere l'eliminazione dell'"analfabetismo" delle piccole e medie imprese in materia di basse emissioni di carbonio; sottolinea che, se esiste almeno un consulente finanziario per ogni PMI, sono pochissimi i periti che prestano loro consulenza in fatto di risparmio e di efficienza energetica; |
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40. |
nota in tutti gli Stati membri una crescita di traffici illegali di prodotti contraffatti e piratati, provenienti da paesi terzi, che minacciano la competitività delle PMI europee; |
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41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 48.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0057.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0093.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/108 |
Giovedì 12 maggio 2011
Unione dell'innovazione: trasformare l'Europa per un mondo post-crisi
P7_TA(2011)0236
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull'Unione dell'innovazione: trasformare l'Europa per un mondo post-crisi (2010/2245(INI))
2012/C 377 E/15
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 6 Ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020: l'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546), |
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visto l'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale "l'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati", |
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vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione europea nell'ambito dell'iniziativa faro l'Unione dell'innovazione (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010"Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo: "Tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050" (COM(2011)0112), |
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vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (2), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell'innovazione in un mondo che cambia (3), |
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vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020 (4), |
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vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 sull'innovazione, |
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viste le conclusioni della 3049a riunione del Consiglio Competitività del 25 e 26 novembre 2010 sull'Unione dell'innovazione per l'Europa, |
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viste le conclusioni della 3035a riunione del Consiglio Competitività del 12 ottobre 2010 su: "l'interesse per i programmi di ricerca e innovazione dell'UE: la sfida della semplificazione", |
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vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata: "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità" (COM(2010)0614), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo: "Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020" (COM(2010)0553), |
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vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 intitolata "Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE" (COM(2009)0512), |
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vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2009 dal titolo "Una strategia per la R&S e l’innovazione in materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore" (COM(2009)0116), |
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visto il Libro verde della Commissione "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", |
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vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011"Riesame dello ‧Small Business Act‧ per l'Europa" (COM(2011)0078), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2007 sull'informazione scientifica nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione (COM(2007)0056), |
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vista la relazione "Promuovere modelli imprenditoriali innovativi con benefici ambientali", del novembre 2008, elaborata per conto della Commissione europea, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0162/2011), |
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A. |
visto l'articolo 179, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale l'Unione "incoraggia (…) le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione", |
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B. |
considerando che un'accelerazione della ricerca e dell'innovazione non è essenziale solo per raggiungere un modello economico sostenibile e competitivo e una futura occupazione sicura, ma anche perché da essa scaturiranno soluzioni per le grandi sfide comuni che la società europea è chiamata a fronteggiare, segnatamente:
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C. |
considerando che per dare un impulso all'innovazione occorre innanzitutto:
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D. |
considerando che la propensione all'assunzione di rischi è un presupposto indispensabile per il successo dell'innovazione, |
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E. |
considerando che, al fine di mantenere la competitività europea, è necessario un mutamento di cultura per migliorare l'imprenditorialità europeo e il potenziale d'innovazione; considerando che occorrono cambiamenti per valorizzare la propensione al rischio e migliorare le condizioni per le imprese start-up innovative e i loro imprenditori, |
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F. |
considerando che di fronte al contesto economico globale l'Unione europea deve assumere un atteggiamento offensivo e prendere saldamente la testa della corsa alla competitività, e deve perciò investire in un'esplosione di innovazione, |
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G. |
considerando che l'Europa necessita di un sistema moderno, economicamente accessibile e ben funzionante per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di promuovere l'innovazione e rafforzare la propria competitività, |
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H. |
considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono un importante prerequisito per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione ad alta intensità di capitale, |
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I. |
considerando che la principale opportunità per il rafforzamento dell'innovazione in Europa in relazione ai diritti di proprietà intellettuale è costituita dalla creazione del brevetto UE, |
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J. |
considerando che un moderno sistema del marchio dell'Unione è fondamentale per tutelare i valori rappresentati dagli investimenti delle aziende europee in materia di design, creazione e innovazione, |
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K. |
considerando che se si destinasse il 3 % del PIL dell'UE alla ricerca e allo sviluppo fino al 2020 si potrebbero creare 3,7 milioni di posti di lavoro e il PIL annuo potrebbe aumentare di circa 800 milioni di EUR fino al 2025, |
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L. |
considerando che solo il 30 % dei ricercatori europei e appena il 13 % dei capi degli istituti di ricerca europei sono donne, |
Un approccio integrato e interdisciplinare
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1. |
plaude all'iniziativa faro dell'Unione sull'innovazione, che è il tentativo comunitario più significativo e mirato compiuto finora per introdurre una politica europea strategica, integrata e diretta alle imprese in materia di innovazione per integrare gli sforzi dello Stato membro, in cui l'innovazione è guidata e i progressi sono monitorati al massimo livello politico, ma il cui successo dipende dalla piena cooperazione degli Stati membri e dalla sua attuazione da parte di questi ultimi, anche attraverso il loro sostegno finanziario e un intelligente consolidamento fiscale, privilegiando una spesa sostenibile favorevole alla crescita in settori quali l'innovazione, la ricerca e l'istruzione, che orientano le loro politiche in tutti i settori interessati secondo gli obiettivi comuni in materia d'innovazione; valuta positivamente l'approccio strategico adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 4 febbraio 2011; |
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2. |
sostiene l'iniziativa dell'Unione dell'innovazione come pilastro chiave dello sviluppo economico, sociale e culturale nell'UE, in particolare per quanto riguarda un'istruzione inclusiva a tutti i livelli, compresa l'istruzione e la formazione professionale; |
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3. |
chiede che sia definito un concetto di massima dell'innovazione che si concentri sull'impatto e vada oltre l'innovazione tecnologica e orientata ai prodotti, coinvolga tutti gli attori, in particolare le imprese e ponga al centro il ruolo catalizzatore dei cittadini operando un cambiamento di mentalità; ricorda che l'innovazione significa mettere in pratica con successo delle idee ed è finalizzata a prodotti, processi, servizi, movimenti, sistemi e strutture organizzative; suggerisce che la Commissione proponga una definizione di innovazione; |
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4. |
ritiene che l’innovazione, in tutti i settori della conoscenza e dell’attività economica e sociale, dovrà essere guidata dai criteri della tutela dell’interesse pubblico, del miglioramento della qualità della vita, della promozione del benessere sociale nonché della salvaguardia dell’ambiente e dell’equilibrio della natura; |
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5. |
ritiene che, poiché l'innovazione è un concetto complesso, si debbano intensificare gli sforzi nell'ambito dell'innovazione non tecnologica e che, in tal senso, occorra diffonderne le migliori pratiche e definire le norme e le condizioni che regolano l'accesso ai finanziamenti dell'UE sulla base di un approccio aperto e onnicomprensivo; |
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6. |
chiede che si stabilisca una chiara distinzione tra "innovazione originale", intesa come qualche cosa mai realizzata prima e non disponibile sul mercato, e il miglioramenti o la modifica che un'azienda apporta a un prodotto, servizio, processo o movimento già presente sul mercato; |
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7. |
ritiene che l'innovazione socioeconomica richieda una definizione rigorosa ma flessibile, poiché in molti casi non consiste in un prodotto o nell'applicazione di una soluzione tecnica, bensì in una serie di cambiamenti interconnessi, istituzionali, tecnici o di gestione a lungo termine, che costituiscono un processo; |
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8. |
rileva che nell'Unione dell'innovazione occorre dare priorità agli obiettivi quali enunciati nella strategia Europa 2020, nel piano per l'efficienza energetica 2020, nell'iniziativa "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", nell'iniziativa "materie prime", nella strategia energetica per l'Europa 2011-2020, che rappresentano pietre miliari della tabella di marcia per l'energia per il 2050, e nella tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050; |
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9. |
sottolinea che l'internazionalizzazione e l'innovazione sono motori fondamentali per la competitività esterna e la crescita, nonché fattori cruciali per gli obiettivi della strategia Europa 2020; |
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10. |
sottolinea l'importanza di tecnologie efficienti sotto il profilo climatico ed energetico e rinnovabili nella transizione verso un'economia globale sostenibile; riconosce che l'UE è in prima linea in molti settori di punta per la produzione industriale compatibile con il clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse; invita la Commissione a definire strategie di internazionalizzazione e innovazione in tali settori; |
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11. |
riconosce che la lotta al cambiamento climatico e l'impegno verso l'efficienza energetica e la dematerializzazione della produzione industriale richiede una politica attiva sulla diffusione a livello mondiale di nuove tecnologie; |
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12. |
rileva che i settori della protezione dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza alimentare nonché della lotta contro il cambiamento climatico sono tra quelli che più necessitano di un'intensificazione dello sforzo d'innovazione che comporti un rafforzamento della base scientifica e tecnologica esistente; sottolinea che i futuri programmi di ricerca e innovazione dell’UE dovranno contemplare in modo adeguato questi settori; pone l'accento, a tal fine, sulla necessità di adottare un approccio trasversale basato sulla resilienza degli ecosistemi; |
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13. |
rileva che la frammentazione del mercato nel settore culturale e creativo è in parte dovuta alla diversità culturale e alle preferenze linguistiche dei consumatori; |
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14. |
si compiace dell'attenzione che la Commissione accorda alle grandi sfide per la società e sottolinea che l'innovazione e la ricerca sono necessarie per accrescere la produttività delle risorse e il loro utilizzo e sostituzione sostenibili, individuando, nel contempo, nuove modalità per aumentare l'efficienza dell'uso delle risorse e del consumo energetico; |
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15. |
rileva che occorre evitare la restrizione di dare priorità alle innovazioni in campi limitati per non perdere preziose potenzialità di innovazione nel lungo periodo; |
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16. |
è del parere che l'innovazione possa svolgere un ruolo importante nel rafforzamento della coesione sociale, migliorando la qualità dei servizi forniti, e che dovrebbero pertanto essere istituiti programmi specifici di formazione professionale; |
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17. |
rammenta che, in un'economia di mercato, l'innovazione non mira esclusivamente ad affrontare le grandi problematiche sociali, ma svolge anche un ruolo ugualmente importante nella creazione di prodotti consumer-friendly e attraenti nei settori dello svago, della tecnologia, dell'industria, della cultura e dello spettacolo; ricorda che esiste un enorme mercato mondiale dei prodotti per il tempo libero innovativi e ad alta tecnologia (telefonini intelligenti, tablet PC, console di gioco, dispositivi ricreativi portatili ecc.), nonché un mercato mondiale per i social networking e i servizi on-line innovativi, nei quali le imprese europee hanno un ruolo trascurabile; |
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18. |
sottolinea l'importanza delle iniziative faro "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e "Politica industriale" e degli sforzi tesi a svincolare la crescita economica dall'uso delle risorse sostenendo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, basata sulla conoscenza, aumentando l'uso di fonti di energia rinnovabili e sostenibili, sviluppando tecnologie che riducano il carbonio e siano più efficienti sotto il profilo delle risorse, nonché i trasporti sostenibili, potenziando allo stesso tempo la competitività delle imprese europee; |
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19. |
ricorda che il mondo digitale e le TIC sono motori di innovazione e quindi l'accesso alla banda larga ad alta velocità è una precondizione essenziale, anche per tutti i partenariati per l'innovazione europea (PIE), in quanto migliora la cooperazione e la partecipazione dei cittadini; a questo proposito, invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare la loro attuazione di internet ad alta velocità, nonché la promozione di iniziative elettroniche che garantiscano la rapida esecuzione dell'Agenda digitale dell'UE; |
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20. |
invita la Commissione a dare la dovuta considerazione alle tecnologie che sono alla base dei sistemi sostenibili "più intelligenti", che consentano alle aziende di sviluppare servizi responsivi in tempo reale in settori diversissimi quali trasporti e logistica, costruzione e gestione delle strutture, distribuzione dell'energia, telecomunicazioni e servizi finanziari; |
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21. |
sottolinea che il successo della politica dell'innovazione e della ricerca dipende da:
sottolinea che il principale obiettivo dell'Unione dell'innovazione deve essere quello di facilitare il coordinamento di politiche e la coerenza fra i loro diversi strumenti, nonché di creare sinergie rispetto alla politica dell'innovazione mediante l'adozione di un approccio veramente olistico che si concentri sulle grandi sfide per la società; |
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22. |
sottolinea la necessità di trasformare la politica commerciale e d'innovazione dell'Unione europea in un vero strumento per la creazione di posti di lavoro, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile a livello mondiale; ritiene fermamente che la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE sia indispensabile e che la formulazione di una nuova politica commerciale debba essere coerente con una solida politica industriale e d'innovazione atta a creare occupazione, al fine di garantire una crescita economica che generi a sua volta posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità; |
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23. |
sottolinea la relazione tra l'iniziativa faro l'Unione dell'innovazione con l'indagine annuale di crescita in quanto strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione evidenziando i progressi annuali degli Stati membri; |
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24. |
invita la Commissione a sviluppare un sistema integrato di indicatori, tenendo conto della diversità degli attuali sistemi economici negli Stati membri e coinvolgendo le imprese in modo da consentire migliori controllo e valutazione dei progressi e dell'impatto misurabile delle politiche e dei programmi di innovazione; chiede la creazione di infrastrutture dei dati affidabili che contribuiscano a monitorare gli sviluppi dei finanziamenti per la ricerca e sollecita un ulteriore sviluppo del quadro di valutazione attraverso la cooperazione internazionale e per mezzo di un sistema maggiormente basato su indicatori e su dati di fatto che misuri la capacità di innovazione dell'Unione europea in termini assoluti, utilizzando intelligentemente le risorse disponibili; |
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25. |
ricorda che l'innovazione e la creatività sono processi che, in una certa misura, possono essere coltivati, insegnati e potenziati; chiede pertanto che l'innovazione e la creatività siano inserite maggiormente nei sistemi educativi degli Stati membri dell'Unione europea; auspica il riconoscimento e la diffusione delle migliori prassi in materia di programmi educativi e metodi didattici creativi e innovativi utilizzati dagli Stati membri; |
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26. |
sottolinea il ruolo fondamentale che l'ecoinnovazione rivestirà nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2020; chiede pertanto l'adozione di un ambizioso piano d'azione di ecoinnovazione proponendo misure per l'introduzione di ecoinnovazione in tutte le fasi della filiera del valore, compresa la progettazione e l'aumento dei fondi per le iniziative in questo settore attraverso il programma per la competitività e l'innovazione; |
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27. |
ritiene, visto che l'innovazione è di solito strettamente correlata al mercato e si sviluppa attraverso canali non ufficiali, che l'Unione europea debba perfezionare i suoi metodi di valutazione dell'innovazione tenendo presente che non si possono utilizzare gli stessi criteri per valutare tutti i settori; |
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28. |
sottolinea il pericolo che il termine "innovazione" diventi un logoro cliché che genera autocompiacimento semplicemente attraverso l'uso ripetuto; l'innovazione da sola non è una panacea per affrontare ogni problema e non può essere evocata a piacimento in tempi di crisi economica e sociale. Al contrario, deve essere un impegno costante nel settore pubblico e privato da sostenere attivamente attraverso strategie di coesione didattica, di ricerca, industriale, sociale e ambientale dell'Unione e dei suoi Stati membri; |
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29. |
riconosce l'importanza che le industrie culturali e creative rivestono ai fini dell'innovazione, dal momento che gli studi effettuati indicano che le imprese che, proporzionalmente, ricorrono in maggiore misura ai servizi delle industrie culturali e creative ottengono risultati assai migliori in fatto di innovazione; |
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30. |
afferma il principio della neutralità della rete e delle norme aperte quali motori dell'innovazione; |
Società dell'innovazione incentrata sui cittadini
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31. |
sottolinea che le richieste dei cittadini e l'impegno attivo delle imprese costituiscono i principali fattori trainanti dell'innovazione; rileva che la creazione di una società innovativa deve pertanto basarsi sulla partecipazione dei suoi cittadini, mettendoli in condizione di articolare le loro esigenze e le loro potenzialità creative attraverso un approccio generato dal basso e fornendo soluzioni innovative che permettano ai singoli cittadini di contribuire all'efficienza delle risorse; |
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32. |
rileva la necessità di creare una cultura dell'apprendimento, della curiosità e dell'assunzione dei rischi; invita quindi la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi seriamente per cambiare la mentalità nei confronti del pensiero e dell'assunzione dei rischi innovativi e spinti dalla curiosità, nonché di un atteggiamento più permissivo nei confronti dell'insuccesso, incoraggiando modelli di consumo sostenibile e promuovendo attivamente l'impegno dei cittadini e delle imprese a favore dell'innovazione e un sistema aperto ad essa; sottolinea che l’innovazione è un processo che non può né deve essere guidato completamente da governi, ha bisogno di condizioni favorevoli che consentano una sufficiente flessibilità a superare sviluppi imprevisti; |
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33. |
ritiene che il progresso della conoscenza e delle sue molteplici applicazioni non eliminino l'esigenza di una valutazione aperta e partecipata delle implicazioni etiche, sociali e politiche di tali applicazioni; richiama l’attenzione sull’esigenza di promuovere e divulgare la cultura scientifica tra il grande pubblico; |
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34. |
ritiene che si debbano sostenere le iniziative intese a promuovere il dialogo scientifico e la diffusione dei risultati presso il pubblico più vasto possibile, oltre che presso la comunità scientifica, valorizzando il ruolo della società civile nella ricerca; |
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35. |
ritiene che si debba accordare priorità al potenziamento dello sviluppo di una cultura innovativa a livello regionale, sia tra imprenditori, giovani che intraprendono una formazione professionale e lavoratori, sia tra i soggetti sociali che hanno influenza sulle attività imprenditoriali, quali i responsabili decisionali pubblici a livello regionale, i centri di ricerca, le aggregazioni e gli enti di finanziamento, che in molti casi non sono sufficientemente consapevoli delle capacità innovative delle aziende della propria regione, in particolare delle PMI (comprese le microimprese e le ditte artigianali); |
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36. |
sottolinea che una buona comprensione del progresso scientifico e della relativa posta in gioco è essenziale se l'opinione pubblica deve essere coinvolta nell'impegno di innovazione; invita a rafforzare la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche; sottolinea l'importanza della formazione permanente e di misure mirate ad un pubblico con minore accesso alla scienza e alla tecnologia, in particolare le popolazioni rurali; |
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo di modelli economici sostenibili, basati sull'innovazione e la creatività che creano e proteggono posti di lavoro altamente qualificati in Europa; |
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38. |
evidenzia l'importanza di un approccio generato dal basso nei confronti dell'innovazione e la, promozione di un ambiente aperto per le idee creative, in modo da stimolare la crescita della produttività, responsabilizzare i dipendenti e mettere a punto soluzioni per i bisogni sociali insoddisfatti (quali l'inclusione e l'immigrazione); |
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39. |
chiede di integrare l'attuale finanziamento anticipato con nuovi meccanismi di finanziamento, come concorsi o premi di incentivo per gli innovatori europei (singoli o gruppi) per incoraggiare le idee e premiare le invenzioni, ad esempio in settori socialmente importanti in relazione ai quali la conoscenza costituisce un bene pubblico; esorta la Commissione a valutare l'opportunità di un primo pilota di un sistema a premi nell'ambito del partenariato europeo pilota “Invecchiamento attivo e in buona salute"; |
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40. |
sottolinea che l’innovazione sociale riguarda soluzioni nuove ed efficaci a pressanti esigenze sociali, create dai singoli o da organizzazioni a carattere sociale e non necessariamente con un imperativo commerciale; sottolinea inoltre che l'innovazione sociale è l’opportunità per i cittadini, qualsiasi ruolo rivestano, di migliorare l’ambiente di lavoro e di vita, contribuendo così a potenziare il modello sociale europeo; |
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41. |
sottolinea il ruolo che il settore dell'economia sociale (cooperative, enti mutualistici, associazioni e fondazioni) svolge in materia di innovazione sociale definendo e attuando gli strumenti per rispondere alle esigenze di cui il mercato e le forme d'impresa convenzionali non tengono conto; |
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42. |
ritiene che la strategia dell’innovazione UE dovrebbe liberare il potenziale dei dipendenti consentendo anche ai dipendenti senza formazione universitaria di far parte e di partecipare a diversi tipi di programmi e di progetti di innovazione dell’Unione; |
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43. |
sottolinea che la strategia dell’innovazione dell’Unione deve riconoscere l’importanza di idee, suggerimenti e competenze di semplici dipendenti allorché si parla di innovazione. Diversi studi sottolineano il fatto che l’innovazione promossa dai dipendenti non è soltanto un bene per l’impresa ma anche una soddisfazione nel lavoro e, se fatta nel modo giusto, è qualcosa che può effettivamente ridurre lo stress; |
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44. |
chiede alle autorità dell'UE, nazionali, regionali e locali di avviare il progetto pilota e di promuovere la ricerca sull'innovazione sociale, fornendo fondi pubblici in materia, nonché partenariati pubblico-privati, che potrebbe fungere da base per le attività future in tale campo; sottolinea che l'innovazione sociale deve figurare nei programmi di finanziamento e sostegno quali il Fondo sociale europeo, i programmi quadro e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP); |
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45. |
sottolinea l'importanza della ricerca nel settore medico che, combinata ad applicazioni innovative, promuoverà la crescita e il benessere in una società che invecchia; è favorevole a una stretta cooperazione tra i dipartimenti di ricerca delle università e l'industria del settore medico al fine di definire i prodotti e i servizi di cui i cittadini dell'UE avranno urgente bisogno nel prossimo decennio; |
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46. |
invita la Commissione ad attivare le risorse del quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'UE onde garantire la realizzazione sostenibile di infrastrutture di ricerca per le scienze biologiche e mediche come servizio pubblico di R&S, orientato verso una migliore qualità della vita dei cittadini, il che è un modo per progredire verso una società basata sulla conoscenza che possa far fronte alle sfide della società in Europa; |
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47. |
ritiene che un maggiore impulso alla politica dell’innovazione costituisca un’opportunità per ammodernare e rafforzare i servizi pubblici in settori esistenti ed emergenti, in una serie di ambiti della vita economica e sociale, favorendo quindi la qualità e l’efficienza, la creazione di posti di lavoro, la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale nonché la coesione economica, sociale e territoriale; |
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48. |
ritiene che un maggior coordinamento degli sforzi in materia di STI non debba implicare disinvestimenti o sottoinvestimenti nella capacità scientifica di determinati Stati membri o regioni a detrimento di altri; ritiene invece che esso debba comportare investimenti nello sviluppo di una base di STI solida e coerente nei vari paesi e regioni, in linea con le loro caratteristiche e livelli di sviluppo, al fine di promuovere benefiche sinergie e una cooperazione proficua; |
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49. |
sottolinea l’importanza di modernizzare i sistemi di istruzione; invita gli Stati membri a prendere misure per migliorare le capacità imprenditoriali e quantitative dei (giovani) europei integrando l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione in tutti i settori dell'istruzione e migliorando il capitale umano che consente loro di svolgere un ruolo attivo nell'innovazione, ad esempio attraverso il programma della Commissione “Erasmus per giovani imprenditori”, preservando al contempo l'artigianato come fonte di innovazione; |
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50. |
invita la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri al fine di mettere a punto previsioni di medio e lungo termine riguardo alle competenze richieste dal mercato del lavoro e a incoraggiare partenariati tra le università e il settore industriale per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo al contempo alla creazione di una società innovativa basata sulla conoscenza, a sviluppare la ricerca applicata e a predisporre migliori prospettive occupazionali per i laureati; |
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51. |
rileva che in tempi di crisi è essenziale attirare i giovani verso le nuove tipologie di lavoro disponibili e garantire che i programmi di qualificazione promuovano l'accesso dei giovani al mercato del lavoro in modo che possano trarre il massimo profitto dal loro potenziale lavorativo, e al fine di combattere l'elevata disoccupazione tra le persone di età inferiore ai 25 anni e di capitalizzare le competenze delle giovani generazioni nell'uso delle nuove tecnologie; |
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52. |
invita a compiere sforzi per superare le carenze di competenze nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica; sottolinea l’importanza di aumentare la qualità della formazione, migliorando l'accesso all'apprendimento lungo tutto l’arco della vita e alla formazione professionale, promuovendo una formazione continua degli occupati e prevedendo modalità di accesso e di svolgimento per iniziative di formazione inclusive e non discriminatorie nei confronti delle donne; ritiene tuttavia che tali iniziative debbano essere destinate in via prioritaria ai lavoratori dequalificati, a rischio di perdita del posto di lavoro a seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie, e a coloro che sono stati licenziati perché privi delle competenze richieste dalle ristrutturazioni e riconversioni; rammenta altresì la necessità di sviluppare più pienamente tutte le azioni di formazione, a tutti i livelli, al fine di accrescere la creatività, le capacità di innovare e lo spirito d'impresa; |
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53. |
sottolinea l'importanza di aumentare il livello dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di sviluppare azioni di formazione per tutti, onde incrementare l'eco-innovazione e l'imprenditorialità e assicurare che la forza lavoro possa adeguare le proprie competenze alle esigenze del mercato del lavoro in un'economia più sostenibile basata su nozioni di formazione in funzione delle competenze; chiede agli Stati membri, ai datori di lavoro e ai lavoratori di riconoscere che le responsabilità per quanto riguarda gestione delle competenze, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l'arco della vita ai fini dell'innovazione, devono essere condivise, come precisato nell’accordo quadro sull'apprendimento permanente concluso dalle parti sociali nel 2002; |
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54. |
sottolinea che, vista la scarsità di studenti universitari nelle materie scientifiche e tecnologiche, occorre adottare provvedimenti volti a garantire che gli studenti non abbandonino gli studi o che, quando scelgono dove studiare, non siano limitati da ragioni finanziarie, e che è pertanto necessario continuare a promuovere l'accesso ai prestiti bancari, che possono essere parzialmente finanziati dagli Stati membri; |
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55. |
evidenzia la necessità di individuare gli "innovatori dormienti", in particolare nell'ambito delle PMI; richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale degli organismi intermedi nella loro individuazione, grazie all'offerta di incentivi e consulenza e al sostegno dell'innovazione; ritiene che occorra potenziare tali organismi e sviluppare un programma ad hoc finalizzato a migliorarne la formazione, le qualifiche e la competenza specialistica e che in futuro occorre aumentare l’importanza dei modelli per corsi di formazione a duplice finalità che preparano a due professioni; |
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56. |
ribadisce l'importanza di acquisire una base di competenze fondamentali e un buon livello di cultura generale onde garantire una migliore adattabilità all'ambiente di lavoro; sottolinea che, in tale contesto, l'apprendimento delle lingue è di particolare importanza; |
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57. |
invita gli Stati membri a creare raggruppamenti (clusters) e situazioni in cui l'innovazione sia accelerata e a sostenere lo sviluppo di partenariati più forti tra gli istituti di istruzione e il mondo delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, tenendo anche conto, in fase di definizione dei programmi di studio, delle esigenze delle imprese; |
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58. |
ritiene indispensabile, ai fini della promozione dell'innovazione in tutti i settori, la messa a punto di programmi specificatamente volti a favorire la cultura scientifica e tecnologica; |
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59. |
sostiene la proposta del Comitato delle regioni di creare una "rete virtuale della creatività" aperta a tutti (imprese, autorità locali e regionali, autorità pubbliche centrali, settore privato e cittadini) che fornisca consulenza, assistenza e accesso al capitale di rischio e ai servizi tecnici; rileva che una rete virtuale comporta l'ulteriore vantaggio di permettere agli abitanti di isole, regioni ultraperiferiche nonché zone rurali, montuose o scarsamente popolate di accedere più facilmente alla consulenza di esperti, all'istruzione e all'informazione, al sostegno alle imprese e all'orientamento in materia finanziaria; |
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60. |
plaude all’intenzione della Commissione di fare notevoli progressi nel migliorare le prospettive di carriera per i ricercatori e aumentarne la mobilità tra settori di ricerca superando i confini nazionali. Ciò aiuterebbe a garantire un’adeguata presenza di ricercatori migliorando la qualità della ricerca e dell’innovazione dell’Unione. I ricercatori in tutta l’UE dovrebbero godere del diritto alla formazione, di condizioni di carriera interessanti nonché dell'eliminazione degli ostacoli alla mobilità; |
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61. |
rileva che l’innovazione sociale è una sfida del capitale umano ove l’università deve svolgere un ruolo di maggior rilievo attraverso l’istruzione, la formazione permanente, la ricerca, l’innovazione e la capacità imprenditoriale; sottolinea l’importanza di università più aperte e moderne e la necessità di maggiore autonomia delle università nella definizione delle priorità strategiche e della propria azione in risposta alle priorità della società; |
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62. |
sottolinea, al fine di assicurare una più forte integrazione tra le componenti del triangolo della conoscenza, la necessità di promuovere politiche volte a rafforzare la collaborazione tra i sistemi di istruzione e il mondo dell'impresa nello sviluppo di nuovi curricula e programmi di dottorato; |
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63. |
invita la Commissione a creare una piattaforma digitale “Innovazione aperta” ove sottoporre problemi di politica a livello europeo e ove cittadini e parti interessate di tutta Europa possono presentare idee e soluzioni; |
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64. |
rileva l’esistente divario di competenze nelle università per quanto riguarda una migliore interazione proattiva con le imprese; invita la Commissione a lanciare un nuovo programma a livello europeo per la formazione e l’istruzione dei dirigenti universitari, di funzionari addetti al trasferimento di tecnologie e di professionisti del broker tecnologico e a fissare linee guida per la professionalizzazione di tali carriere nelle università; |
Semplificazione, deframmentazione, finanziamento e normalizzazione
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65. |
rileva che importanti costi di opportunità sono associati ai settori di spesa più tradizionali dell'UE e sottolinea la necessità di allineare le priorità strategiche dell'UE per il 2020 alla politica di bilancio; chiede pertanto che una quota maggiore del bilancio dell'Unione europea sia destinata a R&S e innovazione; |
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66. |
sottolinea la dimensione comparativamente ridotta del bilancio UE destinato a R&S&I rispetto ai bilanci degli Stati membri che forniscono la maggioranza dei finanziamenti pubblici per la ricerca; chiede, pertanto, di porre maggiormente l'accento sugli strumenti di finanziamento con un effetto leva a livello di spesa nazionale per la ricerca, sugli investimenti privati e sui finanziamenti della BEI per promuovere il coordinamento degli sforzi e stimolare gli investimenti fino al raggiungimento degli obiettivi europei prefissati; |
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67. |
invita la Commissione a combinare i regimi di aiuto e le strutture di sostegno esistenti al fine di passare ad un sistema semplice e accessibile volto ad accelerare l'innovazione, affrontare le grandi sfide della società ed evitare in modo attivo la frammentazione e la burocrazia; |
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68. |
chiede alla Commissione a valutare i regimi di aiuto e le strutture di sostegno esistenti e ad istituire uno sportello unico in cooperazione con gli Stati membri, vale a dire, un servizio presso il quale tutti i soggetti interessati (in particolare le PMI innovative), compresi gli enti locali e regionali, possono ottenere informazioni e richiedere un aiuto finanziario o entrare in contatto con potenziali partner; |
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69. |
sottolinea la necessità di sostenere le PMI dalla prima fase di innovazione alla fine, in modo che siano in grado di innovare e possano partecipare ai programmi di sostegno europei; |
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70. |
incoraggia le strategie di internazionalizzazione dei cluster volte a realizzare veri e propri dispositivi di sostegno e di accompagnamento per le PMI; |
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71. |
insiste sulla necessità che i cluster europei divengano più visibili e che si informi meglio sui loro successi e i loro risultati; propone di realizzare una piattaforma di servizi per le PMI innovative attraverso un ‧cluster-link‧ che colleghi i diversi cluster e parchi tecnologici in Europa e nel mondo (per esempio nel Mediterraneo); |
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72. |
sottolinea che, in periodi di crisi economica, gli investimenti in ricerca e sviluppo tendono a diminuire, anche se è stato dimostrato che le imprese e gli Stati membri che investono di più durante tali periodi sono quelli che traggono il massimo vantaggio comparativo di mercato; |
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73. |
invita la Commissione ad introdurre un quadro politico unico per sostenere e finanziare l'innovazione con norme uniformi, per creare sinergie ed unificare, ove possibile, i programmi di sostegno per la Ricerca & sviluppo & innovazione, e per sostenere l'innovazione destinandole un maggior volume di fondi e incoraggiando una maggiore partecipazione del settore finanziario; ricorda agli Stati membri di rispettare l'impegno a destinare gli introiti ETS al finanziamento di azioni connesse al clima, inclusi progetti di innovazione; |
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74. |
invita la Commissione a prendere in considerazione programmi finanziati da più fondi per gli Stati membri e le regioni che desiderano utilizzarli; ritiene che tali programmi contribuirebbero a operare in modo più integrato e flessibile e migliorerebbero l'efficienza dell’interazione tra i diversi fondi (fondi strutturali e programmi quadro di ricerca e sviluppo); |
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75. |
si unisce al Consiglio nel chiedere un miglior equilibrio tra fiducia e controllo e tra assunzione di rischi e la prevenzione dei rischi, riconoscendo che l'innovazione e la ricerca sono attività ad alto rischio senza risultati garantiti; |
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76. |
richiama l'attenzione sul fatto che i partecipanti al processo di innovazione devono fare i conti con procedure e criteri di ammissibilità diversi, sia nei vari programmi europei sia tra questi ultimi e i programmi nazionali; rileva che ciò si traduce in burocrazia, costi elevati e perdita di tempo e opportunità; chiede un impegno comune da parte della Commissione e degli Stati membri ad attuare un processo di semplificazione e convergenza in materia di procedure di selezione e criteri di ammissibilità utilizzati nel settore europeo della ricerca e dell'innovazione; |
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77. |
chiede alla Commissione europea di presentare al Parlamento europeo una valutazione esterna sugli strumenti di innovazione creati all'interno del settimo programma quadro come piattaforme tecnologiche e ITC e che tale valutazione dovrebbe comprendere le attività, le gare, i progetti di innovazione ed i risultati (se esistono) nonché il contributo economico di fondi pubblici e privati; |
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78. |
ribadisce la necessità di un aumento significativo degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione, sia privati che pubblici, affinché l'industria dell'UE continui ad essere leader in ambito tecnologico e mantenga la competitività a livello mondiale in settori quali i trasporti e l'efficienza energetica; reputa inoltre che un maggiore finanziamento pubblico di R&S&I sia necessario per ottenere finanziamenti privati; |
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79. |
chiede che il futuro programma quadro promuova l'uso ottimale dei risultati della ricerca, collegandoli al processo di innovazione attraverso l'estensione dei progetti finanziati alle fasi della dimostrazione e del prototipo; |
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80. |
sottolinea l'importanza di una migliore assistenza nell'attuazione di politiche e programmi volti a migliorare le sinergie in seno alla catena "infrastrutture di ricerca e sviluppo - innovazione - creazioni di posti di lavoro"; |
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81. |
rileva che la semplificazione amministrativa e finanziaria delle procedure di finanziamento pubblico, in particolare nei programmi quadro dell'UE, è un presupposto per la stabilità, la certezza del diritto in relazione ai partecipanti e quindi per una maggiore partecipazione dell'industria; |
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82. |
ribadisce che i programmi quadro dovrebbero continuare a sostenere la ricerca che collabora con l'industria in quanto questa attrae fondi industriali e ha un’influenza positiva sulla creazione di innovazione produttiva nel mercato unico; |
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83. |
chiede con insistenza che sia mantenuta una solida base di eccellenza nella ricerca di base, facendo tesoro dei successi del Consiglio europeo per la ricerca e che sia altresì mantenuta una solida base per la ricerca scientifica applicata e l'innovazione, attraverso la creazione di un'agenzia per la ricerca applicata e l'innovazione di tipologia analoga al CER, fondendo nel modo opportuno le strutture esistenti; |
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84. |
ritiene che l'innovazione e la creatività siano elementi chiave della ripresa economica dell'Unione e che l'importanza di trasformare le conquiste scientifiche e tecnologiche dell'Unione in nuovi prodotti e servizi non possa essere sottovalutata; |
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85. |
ricorda che l'innovazione significa mettere in pratica con successo delle idee e sottolinea il legame fondamentale tra innovazione e mercato; ritiene pertanto che adeguati strumenti finanziari dovrebbero essere disponibili al fine di accelerare l'introduzione di tecnologie di successo sul mercato dell'Unione europea, in particolare quelle tese ad affrontare le grandi sfide della società; |
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86. |
ritiene che lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca nell’UE sia troppo lento o insufficiente, e raccomanda di creare vivai di imprese che, attivi nella ricerca di innovazione, siano in contatto con gli istituti universitari e i centri di ricerca e il cui compito sia di promuovere lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca, ad esempio attraverso contatti aziendali o contribuendo a trovare "business angels" (investitori informali) o capitale di avviamento per costituire nuove imprese; |
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87. |
sottolinea la necessità, per stimolare la domanda e il mercato di prodotti innovativi, di promuovere l'innovazione attraverso la creazione di nuove opportunità di mercato; |
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88. |
invita la Commissione e gli Stati membri a definire e attuare quadri strategici intesi a promuovere un rapido accesso degli utenti alle innovazioni utili in tutta l'UE, facendo in modo che le innovazioni recenti possano realmente raggiungere i potenziali utenti finali entro tempi ragionevoli; |
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89. |
sottolinea l'importanza di distinguere tra innovazione e ricerca; sottolinea che l'innovazione è un processo socioeconomico trasversale complesso, che implica sforzi per aumentare la spesa destinata a ricerca e sviluppo e il sostegno alle PMI e alle attività ad alta tecnologia, e che è incentrato sullo sviluppo di sistemi integrati basati sulle caratteristiche e sulle specificità dei diversi territori; |
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90. |
chiede alla Commissione di collegare più strettamente gli strumenti di finanziamento ai mezzi per l’innovazione sul versante della domanda e di destinare tale sostegno in misura maggiore alle PMI e alle imprese in fase di avvio che hanno bisogno di un primo accesso ai mercati UE o internazionali; ritiene pertanto necessario approvare chiare e specifiche “regole di partecipazione” che prevedano misure volte a incrementare la partecipazione di piccole imprese e microimprese; |
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91. |
sottolinea l'importanza dei programmi di dottorato per l'innovazione europea e propone lo sviluppo di un quadro europeo per i programmi di dottorato, che incoraggi l'apprendimento permanente e coinvolga le imprese nel sostenere, promuovere e utilizzare i risultati della ricerca; invita gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli legislativi o amministrativi che potrebbero limitare l'accesso degli interessati a programmi di dottorato; |
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92. |
invita la Commissione a prendere in considerazione programmi finanziati da più fondi per gli Stati membri e le regioni che desiderano utilizzarli; ritiene che tali programmi contribuirebbero a operare in modo più integrato e flessibile e migliorerebbero l'efficienza tra i diversi fondi (fondi strutturali e programmi quadro di ricerca e sviluppo); |
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93. |
sottolinea la necessità di sostenere una composita architettura finanziaria nonché lo sviluppo di nuovi meccanismi finanziari, anche combinando strumenti automatici con strumenti basati sulle sovvenzioni al fine di promuovere gli investimenti necessari per raggiungere obiettivi strategici di R&S; |
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94. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di stanziare entro il 2014 fondi che contribuiscano ad aumentare e potenziare i finanziamenti privati necessari a promuovere l'innovazione in Europa; |
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95. |
raccomanda una modifica del mandato della BEI per consentire il finanziamento di ricerca e innovazione ad alto rischio e vicine al mercato; a tale proposito, esorta vivamente la Commissione a estendere il fruttuoso meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi della BEI (RSFF)
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96. |
propone la creazione di un fondo europeo per finanziare l'innovazione al fine di potenziare la capacità d’investimento nelle PMI innovative attraverso la condivisione dei rischi utilizzando risorse private; |
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97. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di definire investimenti specifici indirizzati ad avviamenti innovativi; |
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98. |
chiede alla Commissione di trasferire una maggiore quota delle ricerche prossime al mercato, compresi i progetti di dimostrazione, verso strumenti rappresentativi di patrimonio e basati sul debito nell’ambito dei futuri programmi quadro - in grado di ottenere maggiori capitali privati - quali il CIP, il RSFF e il FEI e a darvi accesso alle PMI di tutta Europa; sottolinea la necessità di colmare i divari di finanziamento per le imprese (transfrontaliere) in fase di avviamento; |
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99. |
sottolinea che, nella progettazione di strumenti di finanziamento, è necessaria una migliore comprensione delle specificità associate alle dimensioni, al livello di sviluppo e al settore di attività dell'azienda; chiede un'azione urgente per affrontare le principali strozzature nelle fasi dell’innovazione migliorando l’accesso ai finanziamenti di avviamento, ai finanziamenti informali e a maggiori finanziamenti azionari e quasi mobiliari sia a livello UE che a livello regionale e locale; |
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100. |
sottolinea che il potenziale di sviluppo del capitale di rischio nell'UE è lungi dall'essere stato realizzato a causa delle divergenze nelle regolamentazioni e disposizioni fiscali nazionali; accoglie con favore la proposta della Commissione di garantire che, entro il 2012, i fondi di capitali di rischio con sede in uno Stato membro possano funzionare ed investire liberamente nell'UE, creando così un vero e proprio "Mercato unico dei capitali di rischio dell'UE"; |
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101. |
chiede l'ulteriore sviluppo di strumenti e meccanismi per migliorare l'accesso delle PMI ai servizi di ricerca e innovazione (come i buoni innovazione) e ad altri servizi alle imprese basati sulla conoscenza (modellizzazione, valutazione del rischio, ecc) che sono fondamentali perché le PMI innovino e portino soluzioni innovative sul mercato; |
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102. |
sottolinea i vantaggi in materia di attività economiche ed ecoefficienza dei sistemi di prodotto-servizio e dei modelli imprenditoriali orientati alla funzione ed invita la Commissione a sviluppare una strategia in questo campo; |
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103. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rivalutare l'intero sistema dell'innovazione allo scopo di eliminare le inutili barriere finanziarie e amministrative, ad esempio:
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104. |
i rammarica che i protocolli di innovazione siano soggetti a lunghe procedure burocratiche di approvazione che rallentano l'innovazione, limitano la competitività del mercato dell'UE e bloccano lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nella comunità medica, ritardando così i benefici per i pazienti; |
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105. |
sottolinea l'importanza di dare la priorità alla revisione della direttiva sulla sperimentazione clinica attraverso un dialogo con i ricercatori, al fine di garantire un quadro normativo migliore per lo sviluppo di medicinali e per il confronto fra trattamenti alternativi e medicinali nella ricerca clinica (come dichiarato nelle conclusioni del Consiglio sull'innovazione e la solidarietà nel settore farmaceutico adottate il 6 dicembre 2010 a Bruxelles); |
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106. |
sottolinea la grande importanza di utilizzare le nuove conoscenze per sviluppare modalità nuove e migliori di prevenzione, diagnosi e cura del cancro e per promuovere meccanismi rapidi per mettere tali scoperte a disposizione dei pazienti; |
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107. |
sottolinea l'importanza dell'innovazione nel triangolo della conoscenza e ricorda la necessità di sviluppare una cultura dell'innovazione nelle prospettive finanziarie e nelle prospettive post 2013; |
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108. |
invita gli Stati membri, in stretta collaborazione con le regioni, a ottimizzare l'uso dei Fondi strutturali per la R&S&I nell'attuale periodo di finanziamento, concentrandosi sulle grandi sfide per la società, impegnandosi per realizzare la coesione nell’innovazione e nella ricerca e allineando le priorità dei Fondi strutturali con gli obiettivi UE 2020; chiede alla Commissione e agli Stati membri di evitare costose duplicazioni promuovendo strategie di specializzazione intelligenti e più mirate; ritiene che le regioni andrebbero incentivate a promuovere questa architettura di specializzazione europea; |
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109. |
sottolinea che gran parte dei fondi di coesione previsti per l'innovazione non viene spesa a causa di requisiti amministrativi inopportuni e dell'esigenza di fondi corrispondenti non disponibile in periodi di difficoltà finanziarie; ritiene che questo fatto contribuisca ad allargare il divario economico tra Stati membri, che si trova al centro dell'attuale crisi della zona euro; chiede la riforma e la razionalizzazione dei fondi strutturali, per renderli accessibili alla ristrutturazione dei soggetti economici coinvolti, in particolare le PMI; |
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110. |
ritiene che la fissazione di parametri di riferimento e di standard si sia rivelata un forte motore di promozione dell'innovazione e della competitività sostenibile in diversi settori industriali; si unisce al Consiglio nell'invitare la Commissione a formulare proposte atte ad accelerare, semplificare, ridurre i costi e modernizzare le procedure di normalizzazione, attraverso una maggiore trasparenza e una più ampia partecipazione delle parti interessate, generando così una risposta europea più rapida agli sviluppi sui mercati globali innovativi; chiede alla Commissione di prendere seriamente in considerazione validi meccanismi innovativi come la creazione di standard aperti che integrano soggetti lungo la catena di valore; |
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111. |
osserva che la normalizzazione può aumentare innovazione e competitività facilitando l'accesso ai mercati e consentendo l'interoperabilità; incoraggia la Commissione a intensificare l'impegno nella promozione dell'inclusione delle norme europee, in particolare in campo sociale e ambientale, nei futuri accordi di libero scambio; |
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112. |
sottolinea pertanto che tutte le strategie relative alla trasformazione dell'Europa per un mondo post-crisi devono essere orientate alla creazione di posti di lavoro; |
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113. |
esorta la Commissione europea a seguire la raccomandazione formulata dal Gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro, in cui si chiede di prendere in considerazione una moratoria sui nuovi strumenti fino a quando quelli esistenti non saranno stati sufficientemente sviluppati e adeguatamente valutati; chiede, pertanto, che vengano adottate precauzioni particolari per evitare confusione a causa della proliferazione di strumenti; |
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114. |
invita la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione esterna degli strumenti di innovazione creati nell’ambito del Settimo programma quadro, come, per esempio, le piattaforme tecnologiche e le iniziative tecnologiche congiunte europee (ITCE) e ritiene che tale valutazione dovrebbe coprire le attività, gli inviti a presentare proposte, i progetti di innovazione e (gli eventuali) risultati nonché il contributo economico da parte di fondi pubblici e privati; |
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115. |
invita la Commissione, alla luce dell'obiettivo 2020 di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari al 3 % del PIL e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono l'unico mezzo sicuro per ottenere la ripresa economica in Europa, a prendere in considerazione la possibilità di stabilire per gli Stati membri un livello intermedio minimo vincolante di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari a circa l'1 % del PIL fino al 2015; |
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116. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'innovazione è essenziale ai fini dello sviluppo economico e che l'Unione europea deve assumere circa un milione di nuovi ricercatori per conseguire l'obiettivo di spendere il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo, come previsto dalla strategia Europa 2020; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto più facilmente aumentando considerevolmente il numero di ricercatori donne, che rappresentano solo il 39 % dei ricercatori occupati nel settore pubblico e nell'istruzione superiore e il 19 % dei ricercatori occupati nel settore privato (6); |
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117. |
sostiene l'obiettivo di aumentare di un milione il numero dei ricercatori nell'UE entro il 2020 e rileva che tale enorme investimento avrà effetti moltiplicatori importanti per l'occupazione, ma ritiene al contempo che l'obiettivo sia molto ambizioso e che occorrerà stabilire obiettivi per ogni singolo paese e intraprendere sforzi mirati; constata che il settore pubblico non dispone necessariamente di risorse sufficienti a tal fine e che, nonostante la forte esigenza degli istituti d'istruzione superiore e di ricerca pubblici di aumentare il numero dei posti di ricercatore, la maggior parte dei nuovi ricercatori sarà impiegata nel settore privato; sottolinea che occorre concentrarsi non tanto sul numero dei ricercatori, quanto sulla loro capacità di innovare, sulla qualità della loro istruzione, sulla divisione del lavoro nel campo della ricerca europea, sulle risorse per la ricerca e sulla qualità della stessa; |
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118. |
si compiace del sostegno della Commissione a un'innovazione aperta e collaborativa che comporterà vantaggi sociali ed economici a lungo termine; approva in tale contesto l'impegno della Commissione a favore della divulgazione, del trasferimento e dell'impiego dei risultati della ricerca, anche grazie al libero accesso a pubblicazioni e dati derivanti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici; incoraggia la Commissione a reperire i mezzi necessari per conseguire tali obiettivi e sottolinea il ruolo che possono svolgere gli europei in tale ambito; |
Mercato interno e proprietà intellettuale
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119. |
sottolinea che il mercato unico europeo deve essere completato con urgenza per tutti i beni e servizi, compresi i prodotti sanitari innovativi, garantendone l'accesso a 500 milioni di consumatori; ribadisce che una grande sfida per il mercato unico europeo è la frammentazione di leggi e processi di validazione; |
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120. |
sottolinea che in alcuni settori, come quello sanitario, i risultati della ricerca si sono tradotti in innovazioni ogni volta che la scienza lo ha consentito e ritiene pertanto che il pessimismo della Commissione per quanto riguarda l'innovazione sia in molti casi ingiustificato; |
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121. |
sottolinea che le attuali prassi in materia di licenze contribuiscono alla frammentazione del mercato interno dell'UE; osserva che, nonostante i progressi compiuti, la domanda dei consumatori di licenze multiterritoriali e multirepertorio per l'uso transfrontaliero e on-line non ha avuto risposta soddisfacente; |
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122. |
ricorda che l’obiettivo dell’UE è quello di promuovere le industrie culturali e creative tanto online quanto offline e ritiene che l’utilizzazione generalizzata di licenze paneuropee conformemente alle richieste del mercato e dei consumatori dovrebbe essere l’obiettivo e che, qualora ciò non possa essere conseguito entro una breve scadenza, si dovrebbe intraprendere una valutazione globale della legislazione necessaria per trattare tutti gli ostacoli potenziali alla creazione di un effettivo mercato interno dell’UE, compreso il principio di territorialità; |
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123. |
accoglie positivamente il riesame del sistema del marchio dell'Unione da parte della Commissione e la esorta a garantire che vengano messe in atto le opportune misure per consentire ai marchi commerciali di beneficiare del medesimo livello di tutela nell'ambiente online e offline; |
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124. |
sottolinea che un sistema forte, equilibrato ed adeguatamente applicato di diritti di proprietà intellettuale (DPI), che contribuisca ad una maggiore trasparenza e prevenga ogni possibile frammentazione, è una delle condizioni quadro essenziali per l'innovazione; accoglie con favore gli sforzi della Commissione per evitare che i DPI costituiscano un ostacolo alla concorrenza e all'innovazione; invita inoltre la Commissione a definire una strategia di ampio respiro in materia di proprietà intellettuale - e, se del caso, a presentare proposte legislative - che concili i diritti degli inventori con la promozione di un vasto uso delle conoscenze e delle invenzioni e l'accesso alle esse; |
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125. |
esorta la Commissione ad adoperarsi affinché le PMI possano utilizzare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale e industriale; |
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126. |
ritiene che la Commissione debba tenere conto dei problemi specifici riscontrati dalle PMI in materia di rivendicazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, conformemente al principio "pensare anzitutto in piccolo" stabilito dallo Small Business Act per l'Europa, applicando in particolare il principio di non discriminazione delle PMI; |
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127. |
ritiene che l’applicazione efficace dei DPI aumenti gli incentivi per le imprese a sviluppare prodotti innovativi ed accresca quindi la gamma di beni e servizi a disposizione dei consumatori; |
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128. |
chiede l'introduzione di un brevetto unico europeo equilibrato; si compiace, nel frattempo, per l'ampio sostegno che si registra in seno al Consiglio per il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata relativa a un brevetto unico dell'UE, la quale dovrebbe essere avviata nel 2011; |
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129. |
rammenta la necessità di adottare il brevetto unico europeo e lo statuto della società europea, al fine di promuovere la transizione verso scambi commerciali esterni al mercato dell'Unione; sottolinea la necessità di ridurre i costi di un brevetto e di DPI europei, tenendo conto delle disparità economiche esistenti tra gli Stati membri dell'UE, affinché siano più competitivi rispetto ai prezzi di quelli statunitensi e giapponesi; |
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130. |
chiede il completamento dello Spazio europeo della ricerca, obbligatorio in virtù del trattato, entro il 2014 in modo da consentire all'UE di trattenere e attrarre i migliori talenti, massimizzare la libertà di circolazione dei ricercatori e promuovere le attività transfrontaliere degli istituti tecnologici e di ricerca e il trasferimento, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca; sottolinea che sarà quindi di fondamentale importanza sviluppare meccanismi di finanziamento adeguati; |
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131. |
sottolinea la necessità di promuovere politiche che contribuiscano a favorire la permanenza dei ricercatori negli Stati Membri dell’UE, promuovendo condizioni di lavoro attraenti negli istituti di ricerca pubblici; |
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132. |
ritiene che sia imprescindibile per un'efficace politica di innovazione e crescita investire sui quei programmi di ricerca che facilitano la mobilità e lo scambio tra ricercatori a livello internazionale e che rafforzano la cooperazione tra il mondo delle scienza e quello dell'impresa - azioni Marie Curie; |
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133. |
sottolinea l'importanza di creare, a livello europeo e nazionale, condizioni favorevoli e incentivi per sostenere la partecipazione a studi di dottorato nonché a ricerche innovative, in modo da impedire la fuga dei cervelli e consentire all'UE di trarre vantaggi sostanziali, rafforzando la sua competitività mediante progressi e innovazioni della ricerca e degli studi; |
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134. |
chiede una rapida revisione della legislazione relativa al marchio comunitario e, in tale contesto, l'adozione di misure atte a garantire che i marchi commerciali beneficino dello stesso grado di protezione negli ambienti online e offline; |
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135. |
plaude alla proposta della Commissione di sviluppare un mercato europeo della conoscenza per i diritti di proprietà intellettuale e il rilascio di licenze entro la fine del 2011, compreso un accesso agevolato alla proprietà intellettuale inutilizzata, tra l'altro incoraggiando la formazione di piattaforme comuni e di accordi di sfruttamento congiunto per i brevetti; |
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136. |
esorta la Commissione a presentare le proposte legislative necessarie alla creazione di un mercato unico del digitale pienamente operativo entro il 2015, dato che ciò migliorerebbe significativamente le condizioni quadro per l'innovazione; sottolinea che le iniziative devono essere ambiziose, soprattutto in settori chiave quali il diritto d'autore, il commercio elettronico, compresa la politica dei consumatori per il commercio elettronico, e l'utilizzo delle informazioni del settore pubblico; |
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137. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre il completamento del mercato unico, comprese le misure volte a promuovere un mercato unico del digitale, al centro della politica in materia di innovazione, dato che ciò determinerà prezzi più vantaggiosi e migliore qualità per i consumatori, sosterrà lo sviluppo di prodotti innovativi, stimolerà la creazione di posti di lavoro nell'UE e genererà nuove opportunità di crescita per l'Unione nei mercati guida; |
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138. |
sottolinea che, per progredire verso un mercato unico dell'innovazione, occorre concordare modalità di valutazione dei benefici economici e sociali, diretti e indiretti, a breve e lungo termine; |
Appalti pubblici
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139. |
ricorda che gli appalti pubblici, che rappresentano il 17 % del PIL annuo dell'UE, svolgono un ruolo importante nel mercato unico europeo e nel stimolare l'innovazione; |
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140. |
sollecita gli Stati membri a ricorrere strategicamente agli appalti pubblici per affrontare le sfide della società in modo da stimolare l'innovazione e indirizzare il proprio bilancio pubblico per gli appalti verso prodotti, processi e servizi innovativi, sostenibili e efficienti dal punto di vista ambientale, tenendo conto del fatto che l'offerta più economica non sempre è quella economicamente più redditizia; esorta pertanto la Commissione a:
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141. |
insiste sul fatto che l’innovazione dev'essere una componente fondamentale delle politiche pubbliche in settori quali l’ambiente, l'acqua, l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni, la salute e l’istruzione; sottolinea l'importanza di promuovere la diffusione e l'assorbimento trasversali dell’innovazione, nel settore pubblico, nelle imprese e in particolare nelle PMI; |
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142. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli sforzi del settore pubblico nell'adottare approcci innovativi e ad avviare il nuovo programma di ricerca sull'innovazione nel settore pubblico, ad esempio nei settori dell'e-government, dei servizi sanitari in rete e degli appalti elettronici, nonché a diffondere le migliori pratiche all'interno dell'amministrazione pubblica, il che ridurrà la burocrazia e permetterà di attuare politiche incentrate sui cittadini; sottolinea l'importanza del settore pubblico nel rafforzamento della fiducia dei cittadini nel mercato interno del digitale; |
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143. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali e regionali a promuovere l'uso dell'appalto elettronico e in particolare l'adozione dell'appalto precommerciale, anche in forma congiunta e per via elettronica, prestando nel contempo la debita attenzione al rispetto delle norme sulla protezione dei dati come parte integrante della strategia d'innovazione dell'UE; invita in particolare la Commissione, nell'ambito del riesame generale del quadro giuridico degli appalti pubblici, a chiarire e a semplificare le disposizioni pertinenti e a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso più trasparente dell'appalto precommerciale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inserimento in piena trasparenza di specifici e autentici criteri sociali, ambientali, innovativi e improntati al commercio equo negli appalti pubblici, senza compromettere la partecipazione attiva delle PMI nel processo di ideazione di soluzioni nuove e innovative e nel rispetto delle norme applicabili in materia di concorrenza; |
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144. |
osserva che, tra gli altri ostacoli, è problematico per le PMI innovative accedere a finanziamenti per l'internazionalizzazione e l'assicurazione credito commerciale internazionale; sottolinea la necessità di mettere in atto nuove misure di sostegno per le PMI nel contesto della normativa sulle piccole imprese rivista e dell'attesa comunicazione sulla politica commerciale internazionale e le PMI; |
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145. |
sottolinea che la reciprocità internazionale è necessaria per quanto riguarda l'accesso ai mercati degli appalti pubblici, consentendo così alle imprese dell'UE di concorrere a condizioni eque sul piano internazionale; |
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146. |
insiste sulla necessità di concentrarsi soprattutto sulle barriere non tariffarie, le quali, con la progressiva riduzione o eliminazione delle tariffe, tendono a divenire gli ostacoli principali al commercio internazionale; reputa ingiustificate tutte le barriere risultanti da un'applicazione discontinua delle norme bilaterali e multilaterali sul commercio; reputa d'altronde giustificate tutte le barriere derivanti dalle legittime attività legislative e amministrative di autorità pubbliche svolte in settori non commerciali, ma che hanno effetti involontari sugli scambi, la cui eliminazione deve essere subordinata a consultazioni e deliberazioni pubbliche; |
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147. |
riconosce che il trasferimento di tecnologia ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio deve costituire un aspetto importante della politica commerciale europea, pur ammettendo che il trasferimento ai paesi terzi del know-how dell'UE in materia di alta tecnologia dovrebbe essere controllato dalla Commissione per ottenere migliori informazioni sui modelli dell'innovazione e sui futuri sviluppi ed evitare la concorrenza sleale; |
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148. |
sottolinea l'importante ruolo che le PMI possono svolgere se si definiscono requisiti flessibili (anche per quanto riguarda i requisiti di capitale e le dimensioni dei contratti) per le norme in materia di appalti pubblici, in funzione delle dimensioni delle imprese partecipanti; |
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149. |
sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri si impegnino nella cooperazione scientifica con paesi terzi; ritiene che le imprese dell'UE debbano vedersi garantire un migliore accesso ai programmi di ricerca e sviluppo nei paesi terzi; |
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150. |
sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero agire in modo coordinato per quanto concerne gli accordi e le iniziative nel campo della scienza e della tecnologia connessi a paesi terzi; ritiene che occorre tenere in considerazione il potenziale degli accordi quadro tra l'UE e i suoi Stati membri con paesi terzi; |
Partenariati per l'innovazione europea
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151. |
ricorda che la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione europea:
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152. |
sottolinea che i partenariati per l'innovazione europea devono:
invita pertanto la Commissione a promuovere e sostenere altre iniziative basate sul principio dei partenariati europei per l'innovazione; |
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153. |
considera esemplare l'obiettivo stabilito per il partenariato pilota “Invecchiamento attivo e in buona salute” di prolungare di due anni la durata di vita in buona salute, entro il 2020; e ritiene che occorra stabilire obiettivi chiari per tutti i partenariati per l'innovazione, che, senza misure innovative, mancherebbero di una prospettiva e di motivazione e renderebbero più difficile stabilire obiettivi intermedi e parziali misurabili; |
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154. |
accoglie con favore i "partenariati europei per l'innovazione" intesi ad accrescere e coordinare gli investimenti in R&S nonché a coordinare meglio gli appalti pubblici al fine di accelerare l'introduzione di innovazioni sul mercato; sottolinea tuttavia che le politiche in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere concepite al fine di sostituirsi ai mercati privati o di distorcere la concorrenza, ma per avere su di essi un effetto leva, stimolando la diffusione dell'innovazione e mantenendo nel contempo i mercati aperti alla possibilità di muoversi in nuove direzioni; |
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155. |
invita la Commissione a presentare nel regolamento proposte per i diversi fondi nel periodo 2014-2020, al fine di facilitare in modo concreto i partenariati europei per l'innovazione; |
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156. |
invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento su tutti i partenariati per l'innovazione europea e due volte all'anno sul primo progetto pilota e chiede che il Parlamento europeo sia associato a tutte le fasi della messa in atto dei partenariati europei per l'innovazione; |
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157. |
invita la Commissione ad avviare un partenariato per l'innovazione incentrato sulle materie prime; |
La regione come partner importante
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158. |
sottolinea che il pieno impegno delle autorità regionali e locali è cruciale per centrare gli obiettivi di Unione dell'innovazione, in quanto svolgono un ruolo importante nel riunire le imprese, le istituzioni della conoscenza, le autorità pubbliche e i cittadini nel modello del diamante a 4 punte, fungendo quindi da cerniera tra questi vari attori, gli Stati membri e l'UE; invita pertanto la Commissione a indicare ambiti di discussione e modalità operative tramite cui le regioni possano partecipare e contribuire, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, alla definizione delle risposte più adeguate alle grandi sfide della società, riconoscendo al contempo le esigenze specifiche delle varie regioni; |
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159. |
prende atto delle conclusioni del panel europeo sull’innovazione del 2009, secondo le quali la crisi economica e finanziaria sta avendo in vari paesi e regioni conseguenze sproporzionate che stanno pregiudicando l’obiettivo della convergenza; teme che gli attuali vincoli di bilancio imposti agli Stati membri possano portare a maggiori restrizioni negli investimenti in STI, con effetti potenzialmente molto negativi; concorda sul fatto che l’iniziativa “Unione dell’innovazione” deve coinvolgere tutti gli Stati membri e le regioni e che è essenziale evitare di creare una “divisione dell'innovazione” tra paesi e regioni più innovativi e meno innovativi; |
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160. |
invita tutte le regioni a investire nell'innovazione e adeguare la loro strategia dell'innovazione per aumentarne l'efficacia, nonché a potenziare il loro capitale umano e migliorare la capacità e la volontà delle sue imprese di innovare e diventare competitive sul piano internazionale; |
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161. |
osserva che i responsabili delle decisioni a livello regionale devono essere pienamente consapevoli del potenziale di crescita economica che le attività di ricerca e innovazione offrono a tutte le regioni, poiché la grande maggioranza delle innovazioni si verifica al livello dell'interfaccia pratica (innovazioni basate sulla domanda e sull'utente) e, perlopiù, sono finanziate dal FESR; rileva quindi che, nella misura in cui le attività di innovazione non presuppongono necessariamente o principalmente l'esistenza di istituti di insegnamento a livello universitario, anche le regioni prive di università e centri di ricerca dovrebbero essere messe in condizione di sviluppare le proprie capacità di innovazione e derivare i massimi benefici dalle risorse e dagli attivi regionali e locali in termini di potenziale per l'innovazione; |
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162. |
osserva che la promozione dell'innovazione a livello regionale può contribuire a ridurre i divari regionali; incoraggia ciò nondimeno i diversi livelli (regionale, nazionale e dell'UE) a coordinare più efficacemente i loro sforzi nell'ottica di una pianificazione a livello europeo delle attività di R&S; |
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163. |
sottolinea che l'innovazione, sul piano sia della definizione politica che delle attività di imprese e centri di ricerca, è di fondamentale importanza per rafforzare la politica di coesione territoriale dell'UE e, per la sua stessa natura, può contribuire in modo decisivo a raggiungere gli obiettivi di coesione e a superare gli ostacoli alla coesione stessa nelle regioni con specifiche caratteristiche geografiche e demografiche; |
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164. |
sottolinea il contributo della diversità culturale al processo di innovazione; ritiene, a questo proposito, che le azioni volte a salvaguardare e promuovere la diversità culturale regionale dovrebbero vedersi conferire un ruolo di primo piano nella politica a favore dell'innovazione; |
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165. |
sottolinea il ruolo chiave delle regioni nell'elaborazione di politiche atte a stimolare l'innovazione a livello nazionale; osserva tuttavia che in molti Stati membri i bilanci regionali e locali sono insufficienti, e i bilanci nazionali destinati all'innovazione sono scarsi; |
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166. |
sottolinea la necessità di mobilitare l'intero potenziale di innovazione delle regioni dell'UE al fine di rispettare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e evidenzia che la politica regionale futura dovrà considerare questa sfida come una priorità assoluta; ritiene che questa priorità si applichi a tutti gli obiettivi della politica regionale e sottolinea la necessità di fare in modo che la competitività europea sia garantita da norme mondiali; invita l’industria a partecipare all'innovazione ecologica, dato che gli imprenditori hanno un ruolo molto importante nella maggiore diffusione dell'innovazione ecologica a livello regionale; rileva, a tale proposito, che sarà fondamentale, per il successo di una strategia volta a sviluppare economie efficienti dal punto di vista delle risorse e industrie sostenibili, di informare gli imprenditori dimostrando l’esistenza di nuove opportunità economiche; |
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167. |
sottolinea il ruolo del potenziale innovativo dei paesi che non sono membri dell'Unione europea ma che cooperano con essa nel quadro del partenariato orientale, e chiede che tali paesi siano inclusi nell'iniziativa "Unione dell'innovazione"; |
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168. |
sottolinea l'enorme potenziale delle città nel portare avanti attività di ricerca e innovazione; ritiene che una politica urbana più intelligente e l'iniziativa "Città intelligenti" in campo energetico, che si fonda sui progressi tecnologici tenendo presente che l'80 % della popolazione europea vive nelle città, dove si concentrano inoltre le maggiori disparità sociali, possano contribuire all'innovazione economica sostenibile; |
Messa in atto della strategia
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169. |
invita la Commissione a convertire l'attuale documento strategico "Unione dell'innovazione" in un piano d'azione dotato di obiettivi specifici, inquadrati in un calendario misurabile; esorta la Commissione a controllare regolarmente i progressi, valutando gli ostacoli e presentando meccanismi volti a permettere il miglioramento, e riferendo regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio; |
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170. |
invita la Commissione a valutare strumenti specifici della politica europea dell'innovazione rispetto ai nostri principali concorrenti (USA, Giappone e paesi BRIC) e a riferire sui loro risultati comparativi in termini di innovazione; |
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* *
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171. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0398.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0093.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0209.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0223.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0401.
(6) Comunicato stampa intitolato “She Figures 2009 – risultati e tendenze principali”, Commissione europea, 2009 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/128 |
Giovedì 12 maggio 2011
Convenzione OIL completata da una raccomandazione sui lavori domestici
P7_TA(2011)0237
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla convenzione OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici
2012/C 377 E/16
Il Parlamento europeo,
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vista l'interrogazione del 24 febbraio 2011 alla Commissione sulla convenzione OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici (O-000092/2011 – B7-0305/2011), |
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vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni (1), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2), |
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vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (3), |
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vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa (4), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su contratti atipici, percorsi professionali garantiti, flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale (5), |
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vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva quadro) (6) e le direttive particolari previste da quest'ultima, |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 intitolata "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007 (7) sul lavoro dignitoso per tutti, |
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viste le relazioni IV(1) e IV(2) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), intitolate "Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici", elaborate in occasione della 99a sessione della Conferenza internazionale sul lavoro, svoltasi nel giugno 2010, e le relazioni IV(1) (nota anche come "brown report") e IV(2) (nota anche come "blue report", pubblicata in due volumi) intitolate "Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici", elaborate in occasione della 100a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, svoltasi nel giugno 2011, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla professionalizzazione dei lavoratori domestici (8), |
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vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 4.1 che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che vieta la discriminazione, |
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vista la Convenzione europea relativa allo status giuridico dei lavoratori migranti (1977), |
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visto l'accordo europeo sul collocamento alla pari (1969), |
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vista la raccomandazione 1663 della Carta europea dei diritti dei lavoratori domestici (2004), |
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visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la crisi ha cancellato milioni di posti di lavoro e ha aggravato il problema della precarietà del lavoro e della povertà; che il 17 % dei residenti dell'UE sono a rischio povertà e 23 milioni di essi sono disoccupati, |
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B. |
considerando che in alcuni paesi la maggior parte del lavoro domestico si svolge nell'ambito dell'economia informale, in condizioni di lavoro precarie e/o irregolari, |
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C. |
considerando che nei paesi industrializzati il lavoro domestico rappresenta una percentuale tra il 5 % e il 9 % dell'occupazione; che la maggior parte delle persone impiegate nel settore sono donne; che tale lavoro è sottovalutato, sottopagato e informale e che la vulnerabilità dei lavoratori domestici li rende spesso oggetto di discriminazione e facilmente vittime di ingiustizie e trattamenti iniqui o abusivi, |
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D. |
considerando che i lavoratori migranti che accettano impieghi temporanei poco qualificati, ai margini del mercato del lavoro, o impieghi in qualità di lavoratori domestici possono essere esposti a molteplici discriminazioni, poiché le loro condizioni di lavoro sono spesso mediocri e irregolari; che occorre compiere sforzi per ridurre il più possibile i maltrattamenti, i pagamenti irregolari e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti del lavoratori migranti; che spesso essi ignorano i propri diritti, dispongono di un accesso limitato ai servizi pubblici o incontrano difficoltà per accedervi, hanno una conoscenza limitata della lingua locale e non dispongono di reti sociali; che i lavoratori domestici che accompagnano i propri datori di lavoro in provenienza da un paese terzo sono particolarmente vulnerabili, |
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E. |
considerando che la convenzione mira a garantire un riconoscimento giuridico al lavoro domestico come forma di attività professionale, a estendere i diritti a tutti i lavoratori domestici e a evitare le violazioni e gli abusi, al fine di definire un quadro giuridico per tutti i lavoratori domestici e garantire che il loro lavoro non sia esercitato al di fuori di tale quadro normativo, |
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F. |
considerando che molti datori di lavoro domestico non conoscono o non dispongono essi stessi di un'adeguata consulenza e assistenza per quanto concerne la legislazione sul lavoro, la sicurezza sociale e gli obblighi dei datori di lavoro domestico, |
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G. |
considerando che i lavoratori alla pari costituiscono una categoria di lavoratori domestici che spesso non sono considerati come lavoratori regolari; considerando che numerose relazioni indicano che ciò può portare ad abusi, ad esempio forzando i lavoratori alla pari a lavorare per un numero eccessivo di ore; considerando che i lavoratori alla pari devono ricevere la stessa protezione degli altri lavoratori domestici, |
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1. |
valuta positivamente e sostiene l'iniziativa dell'OIL che mira ad adottare una convenzione completata da una raccomandazione sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici; invita i paesi dell'Unione europea membri dell'OIL ad approvare tali strumenti in occasione della conferenza dell'Organizzazione che si svolgerà nel giugno 2011; invita gli Stati membri dell'UE a ratificare e attuare rapidamente la convenzione e la raccomandazione; |
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2. |
ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di una convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici possa ridurre il numero di lavoratori che vivono in condizioni di povertà; |
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3. |
ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di tale convenzione possa rispondere alle esigenze di una delle categorie più vulnerabili di lavoratori; |
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4. |
ritiene che l'adozione, la ratifica e l'attuazione di tale convenzione possa migliorare la posizione di molte donne nel settore dei lavori domestici, garantendo loro condizioni di lavoro dignitose, e ne aumentarne il livello di inclusione sociale; |
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5. |
sostiene senza riserve l'approccio al lavoro fondato sui diritti promosso nel progetto di convenzione e raccomandazione; riconosce l'attenzione posta sulla creazione di lavoro dignitoso per i lavoratori domestici e sostiene la definizione di lavoratori domestici formulata nella convenzione; valuta positivamente il fatto che la convenzione afferma con chiarezza che ogni lavoratore incluso nella definizione ha il diritto a essere trattato secondo criteri conformi alle basilari norme sul lavoro, la sicurezza sociale, la non discriminazione e il trattamento equo durante la ricerca di un impiego o in fase di occupazione, la tutela da pratiche abusive da parte degli uffici di collocamento, la formazione e lo sviluppo della carriera, la tutela della salute, della sicurezza e della maternità, le norme sul tempo di lavoro e di riposo, la tutela dagli abusi e dalle molestie, la libertà di associazione e rappresentanza, la contrattazione e l'azione collettiva nonché la formazione continua; è favorevole all'età minima per l'assunzione e all'eliminazione del divario salariale basato sul genere o l'etnia richieste dalla convenzione; |
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6. |
invita a garantire un più ampio accesso a strutture di assistenza per bambini e anziani immediatamente disponibili e di elevata qualità a prezzi abbordabili, affinché i lavoratori non siano costretti a svolgere queste mansioni in modo informale; sottolinea inoltre la necessità di assicurare che i lavori di assistenza domestica precari siano trasformati, ove possibile, in impieghi dignitosi, sostenibili e correttamente retribuiti; |
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7. |
chiede lo sviluppo di una campagna mirata alla trasformazione graduale dei lavoratori precari in lavoratori regolari; invita a sostenere un programma volto a formare i lavoratori sulle conseguenze del lavoro precario, comprese le ripercussioni sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro; |
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8. |
ritiene che l'uso delle migliori prassi da parte di alcune regioni o Stati membri, ad esempio contratti modello, possa promuovere forme di impiego più stabili per i lavoratori domestici che operano in abitazioni private; |
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9. |
ritiene che la convenzione debba concentrarsi sulla promozione di posti di lavoro di qualità, produttivi e gratificanti e sullo sviluppo di norme in materia di diritto del lavoro che tutelino in modo efficace i diritti dei lavoratori domestici, garantiscano loro un trattamento equo, offrano la massima protezione e tutelino la dignità personale dei lavoratori; |
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10. |
rileva che la tendenza verso un aumento della quota dei contratti non standard o atipici ha una forte dimensione generazionale e di genere, elemento di cui dovrebbe tenere conto il testo della convenzione e della raccomandazione; |
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11. |
sottolinea che l'elevata disoccupazione e la segmentazione del mercato del lavoro debbano essere superate, garantendo a tutti i lavoratori i medesimi diritti e investendo nella creazione di posti di lavoro, nello sviluppo delle competenze e nell'apprendimento permanente; |
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12. |
sottolinea che la lotta al lavoro sommerso dovrebbe essere accompagnata da misure intese a creare alternative occupazionali valide e sostenibili e ad aiutare le persone ad accedere al mercato del lavoro aperto, ivi incluso il lavoro autonomo vero e proprio; |
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13. |
ritiene che la convenzione debba prevedere politiche che consentano a tutti i cittadini, comprese le categorie più deboli e svantaggiate, di accedere effettivamente al mercato del lavoro formale e a opportunità eque; |
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14. |
invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 (9); |
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15. |
ritiene che occorra affrontare il problema del lavoro irregolare; afferma che il settore del lavoro domestico è caratterizzato da un elevato livello di informalità e lavoro non dichiarato, che molti lavoratori migranti sono impiegati in questo settore e che spesso i loro diritti sono violati; ritiene inoltre fondamentale combattere il fenomeno del lavoro precario in generale, tenendo presente che il problema colpisce soprattutto i lavoratori migranti, aggravando una posizione già di per sé vulnerabile; |
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16. |
ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la normativa per creare intese contrattuali flessibili e sicure che garantiscano un trattamento equo; ritiene fondamentale esaminare la situazione specifica dei lavoratori migranti e dalle loro famiglie; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'OIL. |
(1) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.
(2) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0365.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0375.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0263.
(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(7) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
(8) CESE, SOC/372 del 26 maggio 2010.
(9) A/RES/45/158.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/131 |
Giovedì 12 maggio 2011
Resistenza agli antibiotici
P7_TA(2011)0238
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici
2012/C 377 E/17
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007–2013) (1), |
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— |
vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006–2010 (2), |
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— |
visti la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, |
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visto il parere congiunto sulla resistenza antimicrobica (AMR) nelle infezioni zoonotiche formulato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dall’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) e dal Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR), The EFSA Journal 2009; 7(11):1372, |
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vista l’interrogazione orale (O-000048/2011 – B7-0304/2011), dell'1 marzo 2011, sulla resistenza agli antibiotici, |
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vista la relazione dell'OMS su "Impatto medico dell'uso di antimicrobici negli alimenti per animali", |
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vista la sua risoluzione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'uso di agenti antimicrobici nella medicina umana (3), |
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visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la resistenza antimicrobica (AMR) è un problema di salute degli animali che il settore dell'allevamento in Europa si trova ad affrontare, specialmente in caso di fallimento delle cure; che diversi Stati membri hanno già emanato orientamenti sull'uso prudente degli agenti antimicrobici, il che ha comportato una riduzione nell'uso di tali agenti, |
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B. |
considerando che il settore dell'allevamento (prodotti lattiero-caseari, carni bovine, suine e di pollame, uova, latte ovino e caprino e produzione di carne) svolge un ruolo fondamentale nell'economia agricola europea, |
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C. |
considerando che l'obiettivo primario degli agricoltori è di mantenere i loro animali sani e produttivi grazie a buone pratiche agricole (igiene, alimentazione corretta, tecniche di allevamento adeguate, gestione responsabile della salute degli animali), |
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D. |
considerando che, nonostante le misure adottate dagli agricoltori, può succedere che gli animali si ammalino e debbano essere curati, |
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E. |
considerando che gli antimicrobici, se utilizzati correttamente, costituiscono uno strumento utile che aiuta gli agricoltori a mantenere sani e produttivi i loro animali e a garantirne il benessere, |
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F. |
considerando che il settore dell'allevamento in Europa deve poter fare affidamento in futuro sulla sicurezza e l'efficacia delle cure antimicrobiche, |
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G. |
considerando che nella somministrazione di antimicrobici agli animali e agli esseri umani si deve tener conto del rischio potenziale di insorgenza della resistenza antimicrobica, |
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H. |
considerando che una parte notevole degli antimicrobici viene prescritta ad uso veterinario e che l'AMR riguarda sia gli esseri umani che gli animali e può passare dall'uomo agli animali e viceversa, per cui il problema della resistenza antimicrobica è in effetti trasversale e richiede un approccio coordinato a livello comunitario, |
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I. |
considerando che lo sviluppo della resistenza antimicrobica nell'uomo è dovuto spesso alla somministrazione di dosi inadeguate di antibiotici, a cure sbagliate e alla costante esposizione di agenti patogeni agli antimicrobici negli ospedali, |
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J. |
considerando che la trasmissione di batteri patogeni portatori di geni dell'AMR rappresenta una seria minaccia per l'uomo, in particolare per gli allevatori e i lavoratori agricoli, che sono quotidianamente in contatto con gli animali, |
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K. |
considerando che un'alta densità animale può favorire tassi di malattia più elevati; che un uso improprio di antimicrobici negli animali in generale può essere considerato un fattore di rischio per l’insorgere della resistenza con conseguenze per la salute degli animali e dell'uomo, |
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L. |
considerando che non sono sufficientemente chiari il ruolo che gli animali, gli alimenti di origine animale e i batteri resistenti presenti negli allevamenti svolgono nel trasferimento della resistenza antimicrobica agli esseri umani, e i potenziali pericoli che ne derivano, |
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M. |
considerando che l'uso di antimicrobici a livelli subterapeutici per periodi prolungati comporta in generale un forte rischio di insorgenza e/o sviluppo e diffusione dell'AMR rispetto ai trattamenti terapeutici, |
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N. |
considerando che l'uso di antimicrobici a livelli subterapeutici è vietato nell'Unione europea, |
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O. |
considerando che un uso ridotto di antimicrobici comporterebbe, a lungo termine, costi minori sia per gli agricoltori che per la società in generale, a condizione che sia preservata l'efficienza degli antimicrobici, |
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P. |
considerando che anche l’impiego eccessivo e inadeguato di biocidi può contribuire all’AMR, |
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Q. |
considerando che la decontaminazione chimica delle carcasse durante la macellazione, che in Europa è illegale, può anch’essa contribuire allo sviluppo di resistenze antimicrobiche, |
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R. |
considerando che gli alimenti potrebbero rivelarsi un importante vettore di trasmissione dell’AMR, |
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S. |
considerando che anche gli animali non destinati alla produzione di alimenti, come gli animali da compagnia, possono fungere da serbatoi e favorire la diffusione della resistenza antimicrobica, data la possibilità dell’impiego non indicato sull’etichetta di farmaci antimicrobici per uso umano, |
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T. |
considerando che allo stato attuale non sembra fattibile una zootecnia moderna che escluda completamente l’uso di qualsiasi antimicrobico per trattamenti veterinari, e che un buono stato di salute degli animali e un uso razionale e responsabile degli antimicrobici contribuirebbero a prevenire la diffusione dell’AMR, |
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U. |
considerando che la resistenza antimicrobica negli animali si differenzia a seconda delle varie specie e delle diverse forme di allevamento, |
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V. |
considerando che, nella sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d’azione per il benessere degli animali 2006-2010, il Parlamento europeo ha sottolineato che esiste un nesso fra la salute degli animali e la sanità pubblica e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad affrontare in modo responsabile il crescente problema dell'AMR, |
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W. |
considerando, in particolare, che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di raccogliere e analizzare dati sull’uso dei prodotti per la salute degli animali, compresi gli antimicrobici, al fine di garantire l’utilizzazione efficace di tali prodotti, |
Raccolta congiunta di dati
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1. |
accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione e dalle sue agenzie in vista di una raccolta congiunta di dati in questo settore e, in particolare, l’iniziativa del 2009 di istituire l'ESVAC (Sorveglianza europea del consumo di antimicrobici quali medicinali veterinari); si rammarica del fatto che non tutti gli Stati membri abbiano sinora aderito alla rete ESVAC e auspica che un maggior numero di paesi proceda in tal senso; chiede alla Commissione di mettere a disposizione di tale rete i fondi necessari all’assolvimento dei suoi compiti; chiede alla Commissione di elaborare senza indugi un adeguato quadro giuridico che conferisca agli Stati membri l’autorità per realizzare un’efficace raccolta di dati; |
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2. |
chiede alla Commissione di mirare ad una raccolta di dati armonizzata e comparabile, anche con attività intraprese in paesi terzi come gli Stati Uniti; |
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3. |
riconosce che una corretta raccolta ed analisi di dati relativi alla vendita di agenti antimicrobici per uso veterinario e al successivo uso di tali prodotti negli animali costituisce un primo passo importante; sottolinea l’esigenza di farsi un’idea precisa di quando, dove, come e in quali animali vengano effettivamente utilizzati gli antimicrobici, senza creare ulteriori oneri finanziari o amministrativi a carico degli agricoltori o di altri proprietari di animali; |
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4. |
fa presente che non basta raccogliere i dati ma è necessario anche analizzarli correttamente, mettere in pratica i relativi risultati e adottare le azioni necessarie a livello di UE e di Stato membro, anche prendendo in considerazione le differenze tra specie animali e forme di zootecnia; |
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5. |
riconosce che questi dati devono essere contestualizzati, in quanto le prassi e l’intensità d’allevamento differiscono da uno Stato membro all’altro; |
Ricerca
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6. |
chiede che vengano effettuate ulteriori ricerche sui nuovi antimicrobici come pure sulle alternative esistenti (vaccinazioni, biosicurezza, miglioramento genetico per aumentare la resistenza) e su strategie basate su prove per prevenire e controllare le malattie infettive negli animali; sottolinea l’importanza che hanno al riguardo i programmi quadro di ricerca dell’UE; sottolinea in tale contesto l’importanza di sviluppare buoni metodi di allevamento che consentano di ridurre la prescrizione di antimicrobici; |
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7. |
chiede che le risorse della ricerca nell’ambito della medicina umana e veterinaria siano meglio coordinate mediante la creazione di una rete degli istituti di ricerca esistenti; |
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8. |
chiede che siano compiute ricerche sul ruolo degli animali e degli alimenti di origine animale, sui sistemi di produzione sostenibile che includano aspetti come la robustezza delle razze, la longevità degli animali, una migliore gestione delle mandrie, una tempestiva prevenzione delle malattie, l’esercizio e l’accesso a spazi liberi, una minore densità del bestiame e altre condizioni che garantiscano il soddisfacimento dei bisogni biologici degli animali, nonché sul ruolo che i batteri resistenti presenti nella zootecnia hanno nel trasferimento dell’AMR agli esseri umani e sui potenziali pericoli che ne derivano; |
Monitoraggio e sorveglianza
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9. |
chiede a tutti gli Stati membri di attuare un monitoraggio e una sorveglianza regolari e sistematici della resistenza antimicrobica sia negli animali destinati alla produzione di alimenti che in quelli da compagnia, senza creare ulteriori oneri finanziari o amministrativi a carico degli agricoltori, di altri proprietari di animali o dei veterinari; ribadisce la necessità che dati armonizzati, tra cui anche le informazioni sui fattori di rischio, siano facilmente accessibili da un singolo punto d’accesso; sottolinea la necessità di relazioni annuali da parte degli Stati membri, contenenti dati che consentano un ampio confronto a livello europeo; |
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10. |
chiede che i futuri bilanci dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riflettano la crescente necessità di ulteriori ispezioni e analisi in questo ambito; |
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11. |
invita tutte le parti interessate a riconoscere la loro responsabilità nel prevenire lo sviluppo e la diffusione della resistenza antimicrobica, ciascuna nel proprio settore d’attività, ad esempio nella medicina veterinaria e nell’allevamento di animali; |
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12. |
propone che il monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica in batteri indicatori (come l’E. Coli e gli enterococchi) sia stabilito sulla base di pareri scientifici; |
Preservare l’efficacia degli antimicrobici
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13. |
fa presente che l’obiettivo finale è quello di assicurare che gli antimicrobici rimangano uno strumento efficace per combattere le malattie, sia negli animali che nell’uomo, mantenendone nel contempo l’uso nei limiti dello stretto necessario; |
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14. |
raccomanda un uso prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali e una migliore informazione dei veterinari e degli agricoltori, al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di resistenze antimicrobiche; chiede lo scambio delle pratiche migliori, come l’adozione di orientamenti sull’uso prudente degli antimicrobici, quali strumenti importanti per lo lotta contro lo sviluppo del’AMR; |
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15. |
chiede di instaurare buone pratiche di zootecnia che riducano al minimo il rischio dell’AMR; sottolinea che queste pratiche devono riguardare soprattutto animali giovani raggruppati in provenienza da allevatori diversi, il che aumenta il rischio di malattie trasmissibili; |
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16. |
invita gli Stati membri e l’UAV a garantire un controllo migliore dell’attuazione del divieto (del 2006) di utilizzare gli antimicrobici come fattore di crescita; |
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17. |
invita la Commissione ad adoperarsi per un divieto internazionale dell’utilizzazione degli antimicrobici come fattore di crescita negli alimenti per animali e a sollevare tale questione nei negoziati bilaterali con paesi terzi come gli Stati Uniti; |
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18. |
invita la Commissione a valutare e controllare l’attuazione e l’applicazione da parte degli Stati membri della pertinente legislazione europea sugli antimicrobici; |
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19. |
chiede alla Commissione di mettere a punto un ampio piano d'azione pluriennale contro la resistenza antimicrobica nell'ambito della strategia dell'UE sulla salute degli animali; ritiene che un siffatto piano dovrebbe riguardare tutti gli animali contemplati dalla strategia UE sul benessere degli animali, compresi quelli da compagnia, ed evidenzia il nesso logico tra salute degli animali e uso degli antimicrobici, come pure la correlazione tra salute degli animali e salute umana; |
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20. |
ritiene che questo piano d’azione dovrebbe includere un’analisi dettagliata dei diversi modi in cui gli antimicrobici sono utilizzati come profilassi, al fine di risolvere la controversia concernente le nozioni di profilattico di routine e di profilattico accettabile; |
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21. |
poiché le proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti comportano un’intrinseca salute dell’animale e benefici nutrizionali, il che potrebbe contribuire in modo rilevante a regimi bilanciati per animali monogastrici, incluso il pesce d’allevamento, come pure ad un ridotto uso di antimicrobici, chiede alla Commissione europea di abolire le attuali restrizioni, nel rispetto di condizioni che garantiscano un livello massimo di sicurezza alimentare; |
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* *
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22. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.
(2) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.
(3) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 106.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/135 |
Giovedì 12 maggio 2011
Dimensioni culturali delle azioni esterne dell'UE
P7_TA(2011)0239
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (2010/2161(INI))
2012/C 377 E/18
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
visto l'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione UNESCO), |
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vista la decisione 2010/427/EU del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (1), |
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— |
vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2), |
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vista la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus 2011–2013) (3), |
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vista la decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (4), |
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vista l'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007) 0242), |
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vista la quinta relazione della Commissione sull'attuazione dell’Agenda per la cultura (COM(2010)0390), |
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vista la propria risoluzione del 5 maggio 2010 su ”Europeana – prossimi passi” (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 18 e 19 novembre 2010 sul piano di lavoro per la cultura 2011–2014 (2010/C 325/01) (6), |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri (2008/C 320/04) (7), |
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vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000), in particolare gli articoli sui diritti umani, la democrazia e la buona governance, |
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vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Mantenere le promesse: uniti per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio", del 22 settembre 2010, |
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— |
vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Cultura e sviluppo" del 20 dicembre 2010, |
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— |
visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (8), modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (9) e successivamente a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (10), |
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visto il protocollo sulla cooperazione culturale, allegato all'accordo modello di libero scambio, |
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— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0112/2011), |
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A. |
considerando che l'Unione europea è una comunità di valori culturalmente plurima, il cui motto – Unita nella diversità – trova espressione in una varietà di modi, |
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B. |
considerando che i successivi allargamenti dell'Unione europea, la mobilità dei cittadini nello spazio comune europeo, i flussi migratori vecchi e nuovi e gli scambi di ogni genere con il resto del mondo contribuiscono a promuovere tale diversità culturale, |
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C. |
considerando che la cultura ha valore intrinseco, arricchisce la vita delle persone e promuove la comprensione e il rispetto reciproci, |
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D. |
considerando che l'Agenda europea per la cultura stabilisce l'obiettivo strategico di promuovere la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione, |
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E. |
considerando che la cultura può e deve essere un facilitatore di sviluppo, integrazione, innovazione, democrazia, diritti umani, educazione, prevenzione dei conflitti e riconciliazione, comprensione reciproca, tolleranza e creatività, |
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F. |
considerando che l'Unione e i suoi Stati membri, i cittadini, le imprese e la società civile, sia nell'UE che nei paesi terzi, sono attori chiave nelle relazioni culturali, |
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G. |
considerando che i beni culturali, tra cui lo sport, contribuiscono, soprattutto mediante le industrie culturali e il turismo, allo sviluppo non materiale e l'economia dell'Unione europea, promuovendo la creazione di una società fondata sul sapere, |
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H. |
considerando che gli artisti fungono di fatto da diplomatici culturali, scambiando e confrontando valori estetici, politici, morali e sociali diversi, |
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I. |
considerando che i nuovi media e le nuove tecnologie della comunicazione, quali ad esempio Internet, possono essere strumenti di libertà di espressione, pluralismo, scambio di informazioni, diritti umani, sviluppo, libertà di riunione, democrazia e integrazione, nonché per agevolare l'accesso ai contenuti culturali e all'istruzione, |
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J. |
considerando che la cooperazione culturale e il dialogo fra culture, che sono gli elementi costitutivi della diplomazia culturale, possono fungere da strumenti di pace e stabilità a livello mondiale, |
Cultura e valori europei
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1. |
sottolinea il carattere trasversale e l'importanza della cultura in tutti gli aspetti della vita e ritiene che essa vada presa in considerazione in tutte le politiche esterne dell'Unione, ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4 del TFUE; |
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2. |
sottolinea la necessità che tutte le istituzioni dell'Unione europea riconoscano maggiormente il valore della cultura quale mezzo di promozione della tolleranza e della comprensione e quale strumento di crescita e per società più inclusive; |
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3. |
invita alla cooperazione con le regioni di tutti gli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione, l'attuazione e la promozione delle politiche culturali; |
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4. |
sottolinea che le libertà democratiche e fondamentali, come la libertà di espressione e di stampa, la libertà dal bisogno, dalla paura, dall'intolleranza e dall'odio, la libertà di accesso alle informazioni scritte e digitali, nonché il diritto di connettersi e comunicare –online e offline – costituiscono premesse necessarie per l'espressione culturale, gli scambi culturali e il pluralismo culturale; |
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5. |
ricorda l'importanza dei protocolli sulla cooperazione culturale e del loro valore aggiunto nell'ambito degli accordi bilaterali su sviluppo e commercio; esorta la Commissione a presentare la propria strategia sui futuri protocolli in materia di cooperazione culturale e a consultare il Parlamento europeo e la società civile in merito a detta strategia; |
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6. |
ribadisce che la cultura svolge un ruolo negli accordi bilaterali in materia di sviluppo e scambi commerciali, tramite misure quali gli strumenti europei per la cooperazione allo sviluppo, la stabilità, la democrazia e i diritti umani, gli strumenti di preadesione, la politica europea di vicinato (PEV), il Partenariato orientale, l'Unione per il Mediterraneo e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che hanno tutti risorse destinate a programmi culturali; |
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7. |
sottolinea che la cooperazione transatlantica e la cooperazione con i paesi europei limitrofi sono importanti per far avanzare interessi e valori comuni; |
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8. |
riconosce alla cooperazione pubblico-privato un importante ruolo per la società civile, tra cui le ONG e le reti culturali europee, nel trattare gli aspetti culturali delle azioni esterne dell'Unione europea; |
Programmi dell'Unione
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9. |
esprime preoccupazione per la frammentazione della politica e dei progetti culturali dell'Unione europea, che intralcia l'uso strategico ed efficace delle risorse culturali e la definizione di una strategia comune dell'Unione europea – che sia visibile – inerente agli aspetti culturali delle azioni esterne dell'UE; |
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10. |
sollecita la razionalizzazione del funzionamento interno alla Commissione fra le diverse DG che si occupano delle relazioni esterne (politica estera, allargamento, commercio, sviluppo), dell'istruzione e della cultura, nonché dell'agenda digitale; |
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11. |
afferma che gli scambi e la cooperazione culturale e educativa possono potenzialmente rafforzare la società civile, generare democratizzazione e buongoverno, incoraggiare lo sviluppo di competenze, promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e fornire gli elementi costitutivi di una cooperazione duratura; |
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12. |
è favorevole al crescente coinvolgimento dei paesi terzi nei programmi dell'Unione in materia di cultura, mobilità, gioventù, istruzione e formazione e chiede di agevolare l'accesso a tali programmi per le persone (i giovani) di paesi terzi, quali i paesi europei limitrofi; |
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13. |
chiede strategie coerenti che promuovano la mobilità dei professionisti del settore culturale, degli artisti e dei creatori, lo sviluppo culturale ed educativo (compresa l'alfabetizzazione mediatica e informatica), l'accesso all'espressione artistica in tutte le sue varietà; incoraggia, pertanto, le sinergie tra programmi culturali, sportivi, educativi, mediatici, sul multilinguismo e la gioventù; |
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14. |
incoraggia la cooperazione con operatori, organizzazioni di mediazione e la società civile, sia negli Stati membri che nei paesi terzi, nell'elaborazione ed nell'attuazione delle politiche culturali esterne, come pure nella promozione di eventi e scambi culturali, che migliorano la comprensione reciproca senza nel contempo trascurare la diversità culturale e linguistica dell'Europa; |
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15. |
chiede l'introduzione di un visto culturale per i cittadini, gli artisti e gli altri professionisti del settore culturale provenienti dai paesi terzi, sulla falsariga dell'attuale programma di visti scientifici, in vigore dal 2005; invita inoltre la Commissione a proporre un'iniziativa sui visti a breve termine, allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla mobilità nel settore culturale; |
Media e nuove tecnologie dell'informazione
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16. |
sottolinea l'importanza dell'azione dell'Unione europea in tutto il mondo a favore del rispetto della libertà di espressione, della libertà di stampa e del libero accesso ai media audiovisivi e alle nuove tecnologie dell'informazione, in maniera conforme alla normativa sul diritto d'autore; |
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17. |
condanna il crescente ricorso alla censura e al controllo di Internet da parte dei regimi repressivi ed esorta la Commissione e gli Stati membri di promuovere la libertà di Internet a livello mondiale; |
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18. |
ribadisce il principio della neutralità della rete, il quale è inteso a garantire che Internet resti una tecnologia libera e aperta, promuovendo la comunicazione democratica; |
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19. |
rileva il ruolo di Internet quale strumento di promozione della cultura europea e invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella banda larga in tutta l'Unione europea; |
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20. |
evidenzia l'importanza dei nuovi media, e soprattutto di Internet, in quanto piattaforme di comunicazione e d'informazione libere, facilmente accessibili e fruibili, da usare attivamente, all'interno e all'esterno dell'Unione europea, quali componenti del dialogo interculturale; sottolinea inoltre l'importanza dei nuovi media per l'accesso ai beni e ai contenuti culturali e per una migliore conoscenza del patrimonio culturale e della storia dell'Europa, sia all'interno dell'Unione che al di fuori di essa, come evidenziato da progetti fondamentali come Europeana; |
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21. |
invita la Commissione a creare un portale Internet che offra informazioni sugli attuali programmi di sostegno dell'Unione nell'ambito delle relazioni esterne con una componente culturale, nonché sulla programmazione e organizzazione di eventi culturali di portata paneuropea da parte delle rappresentanze estere dell'Unione e offra altresì una piattaforma centrale di informazione, che agevoli la costituzione di reti tra professionisti della cultura, istituzioni e rappresentanti della società civile, e che al contempo rimandi tramite link ad altri progetti patrocinati dall'Unione, quali ad esempio, Europeana; |
Diplomazia culturale e cooperazione culturale
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22. |
rileva l'importanza della diplomazia culturale e della cooperazione culturale nel promuovere e divulgare in tutto il mondo gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e dei valori che costituiscono la cultura europea; sottolinea la necessità che l'Unione agisca da attore (mondiale) con una prospettiva e una responsabilità globali; |
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23. |
è del parere che le azioni esterne dell'Unione europea debbano essenzialmente concentrarsi sulla promozione della pace e della riconciliazione, dei diritti umani, degli scambi commerciali e dello sviluppo economico internazionali, senza trascurare gli aspetti culturali della diplomazia; |
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24. |
sottolinea la necessità di elaborare strategie efficaci per i negoziati interculturali e ritiene che un approccio multiculturale possa agevolare la conclusione di accordi vantaggiosi, ponendo l'Unione europea e i paesi terzi partner su un piano di parità; |
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25. |
raccomanda che una persona presso ciascuna rappresentanza esterna dell'Unione europea sia addetta al coordinamento delle relazioni culturali e all'interazione tra l'Unione e i paesi, nonché alla promozione della cultura europea, in stretta collaborazione con operatori culturali e organizzazioni in rete, quali ad esempio la rete europea degli istituti nazionali di cultura (EUNIC); |
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26. |
rileva la necessità di adottare un approccio globale alla mediazione e agli scambi culturali ed esalta il ruolo della cultura nel favorire la democratizzazione, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace; |
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27. |
incoraggia l'avvio di dialoghi politici sulla cultura per rafforzare, come quello instaurato di recente, ad esempio, tra l'Unione europea e l'India, allo scopo di rafforzare i contatti diretti tra le persone; |
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28. |
incoraggia la definizione delle priorità direttamente connesse alla dimensione culturale nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, tra cui il potenziamento dello Stato di diritto, la gestione e prevenzione dei conflitti, la cooperazione con la società civile e il ruolo delle nuove tecnologie per la libertà di espressione, la partecipazione democratica e i diritti umani; |
Relazioni esterne dell'UE e servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
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29. |
si attende che la bozza di organigramma del SEAE preveda appositi impieghi per gli aspetti culturali e propone a tal fine la creazione di un'unità di coordinamento; |
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30. |
invita il SEAE e la Commissione a coordinare l'attuazione strategica degli aspetti culturali della politica esterna, che incorpori la cultura in modo coerente e sistematico nelle relazioni esterne dell'Unione e contribuisca alla complementarietà con le politiche culturali esterne degli Stati membri; |
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31. |
chiede che il personale del SEAE benefici di opportuni corsi di formazione e di aggiornamento sugli aspetti culturali e digitali della politica esterna, affinché sia in grado di garantire il coordinamento in tale ambito presso le legazioni dell'Unione; chiede inoltre di prevedere a livello europeo corsi comuni di formazione per gli esperti nazionali e il personale degli istituti di cultura, nonché centri di formazione aperti alla partecipazione su scala mondiale; |
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32. |
chiede l'inclusione di una DG Diplomazia culturale e digitale nell'organizzazione del SEAE; |
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33. |
incoraggia il SEAE, nello sviluppo di risorse e competenze in ambito culturale, a cooperare con reti come EUNIC, onde attingere dalle loro esperienze in qualità di organi di collegamento autonomi fra gli Stati membri e le organizzazioni di mediazione culturale, oltre che per creare e sfruttare sinergie; |
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34. |
incoraggia il SEAE a tenere conto del marchio del patrimonio europeo dell'UE, istituito di recente, quale strumento da utilizzare nelle relazioni con i paesi terzi allo scopo di migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; |
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35. |
invita la Commissione a istituire una task force interistituzionale per la cultura nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione europea, allo scopo di sviluppare e ampliare il coordinamento, la razionalizzazione, le strategie e la condivisione di prassi eccellenti e, a tale proposito, tener conto delle attività e delle iniziative del Consiglio d'Europa, nonché a riferire al Parlamento in merito ai lavori della task force; |
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36. |
propone che la Commissione presenti al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione della presente risoluzione concernente il ruolo della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione europea; |
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37. |
propone la creazione di sistemi d'informazione specifici per promuovere la mobilità degli artisti e degli altri professionisti del settore culturale, come ipotizzato nello studio dal titolo "Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study" (11); |
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38. |
esorta la Commissione a proporre e ad adottare nel 2011 un Libro verde su una strategia per la cultura e la cooperazione culturale nell'ambito delle azioni esterne dell'Unione europea, cui dovrebbe far seguito una comunicazione; |
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39. |
incoraggia l'adozione di provvedimenti concreti per promuovere la costituzione di capacità mediante il coinvolgimento della società civile e il finanziamento di iniziative indipendenti; |
Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
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40. |
invita il SEAE a incoraggiare i paesi terzi a definire politiche culturali e a chiedere sistematicamente ai paesi terzi di ratificare e applicare la convenzione dell'UNESCO; |
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41. |
rammenta agli Stati membri l'importanza degli impegni che si sono assunti ratificando la convenzione dell'UNESCO, giacché la protezione della diversità culturale nel mondo impone una politica ponderata ed equilibrata in ambito digitale; |
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42. |
invita la Commissione a tenere adeguatamente conto della duplice natura dei beni e dei servizi culturali in sede di negoziazione di accordi commerciali bilaterali e multilaterali e della conclusione di protocolli culturali e a concedere un trattamento preferenziale ai paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione dell'UNESCO; |
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43. |
accoglie con favore la recente firma di un accordo fra l'Unione europea e l'UNESCO per una struttura di consulenza del valore di un milione di euro, volta a sostenere la governance del settore culturale e consentire ai governi dei paesi in via di sviluppo di usufruire della competenza di specialisti per approntare politiche culturali efficaci e sostenibili; |
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44. |
incoraggia gli Stati membri e la Commissione a intensificare i loro sforzi di cooperazione al fine di favorire il miglioramento dei quadri giuridici nazionali e le politiche di tutela e conservazione del patrimonio e dei beni culturali, in conformità della legislazione nazionale e dei quadri normativi internazionali, tra cui le misure per contrastare il traffico illecito di beni culturali e in relazione alla proprietà intellettuale; li incoraggia altresì ostacolare l'appropriazione indebita di beni e prodotti dell'attività culturale, riconoscendo al contempo l'importanza dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale nel sostenere le persone attive nel settore della creazione culturale; |
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45. |
chiede una strategia coerente dell'Unione europea per la promozione internazionale delle attività e dei programmi culturali europei, basata sulla tutela della diversità e della duplice natura dei beni e delle attività culturali, che comporti tra l'altro un migliore coordinamento degli attuali programmi di politica esterna dell'Unione in materia di cultura nonché la loro attuazione nell'ambito degli accordi con i paesi terzi; chiede altresì coerenza con le clausole di compatibilità culturale previste dai trattati europei, il principio di sussidiarietà e la convenzione dell'UNESCO; |
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46. |
chiede una strategia coerente, sia tangibile che intangibile, per la protezione e la promozione del patrimonio culturale e naturale e la cooperazione internazionale nelle zone di conflitto, ad esempio attraverso Blue Shield, che riconosce un ruolo alla cultura nella prevenzione dei conflitti e nel ripristino della pace; |
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47. |
chiede che il personale destinato a zone di conflitto e post conflitto riceva una formazione sugli aspetti culturali degli interventi mirati a preservare il patrimonio culturale e promuovere la riconciliazione, la democrazia e i diritti umani; |
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48. |
desidera garantire che, nel quadro degli attuali strumenti finanziari, i programmi operativi siano incentrati sulla semplificazione, l'efficienza e il coordinamento delle politiche dell'Unione; |
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49. |
incoraggia la promozione del ruolo della cultura nell'ambito dell'EIDHR, all'interno delle sue attività per il potenziamento dello stato di diritto, la gestione e prevenzione dei conflitti, la cooperazione con la società civile e il ruolo delle nuove tecnologie per la libertà di espressione, la partecipazione democratica e i diritti umani; |
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50. |
riconosce la necessità di rispettare tutti i diritti umani, come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e riconosce pertanto il nesso tra diritti culturali, diversità e diritti umani e si oppone all'uso di argomenti culturali per giustificare le violazioni dei diritti umani; |
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51. |
propone di includere un capitolo sulla cultura nella revisione annuale sui diritti umani e di integrare la cultura nelle attività delle delegazioni interparlamentari; |
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52. |
insiste sulla necessità di non utilizzare lo sviluppo delle attività culturali come pretesto per limitare la libera circolazione degli operatori culturali fra l'Unione europea e i paesi terzi; |
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53. |
incoraggia l'avvio di relazioni culturali con i paesi con cui non esiste nessun'altra forma di partenariato, quale primo passo per lo sviluppo di ulteriori relazioni; |
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54. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.
(4) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 44.
(5) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 16.
(6) GU C 325 del 2.12.2010, pag. 1.
(7) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.
(8) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(9) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(10) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(11) DG Istruzione e cultura, Commissione europea, marzo 2009.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/142 |
Giovedì 12 maggio 2011
Industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare
P7_TA(2011)0240
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (2010/2156(INI))
2012/C 377 E/19
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura del 20 ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, |
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vista la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (1), |
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vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2), |
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vista la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 al 2013) (3), |
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vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (4), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico del 3 gennaio 2008 (COM(2007)0836), |
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vista la propria risoluzione del 5 maggio 2010 su ”Europeana – prossimi passi” (5), |
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vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (6), |
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vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sull'agenda europea della cultura in un mondo in via di globalizzazione (7), |
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vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (8), |
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vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (9), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 sulla cultura come catalizzatore per la creatività e per l'innovazione (10), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 giugno 2010, intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352), |
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— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245/2), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2009 intitolata "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza" (COM(2009)0532), |
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visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 intitolato "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (COM(2010)0183), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione nonché i pareri della commissione per il commercio internazionale, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0143/2011), |
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A. |
considerando che le industrie culturali e creative (ICC) sono caratterizzate da una duplice natura, non solo economica, contribuendo allo sviluppo economico in termini di occupazione, crescita economica e creazione di ricchezza, ma anche culturale, grazie alle attività di integrazione sociale e culturale degli individui nella società, partecipando alla promozione dei valori e delle identità culturali oltre che all'elaborazione di un patrimonio culturale europeo, |
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B. |
considerando che questa duplice natura la distingue dagli altri tipi di industria, è essenziale tener conto della messa in opera di politiche e misure specifiche, |
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C. |
considerando che tale specificità è riconosciuta e promossa dall'Unione europea sulla scena internazionale, avendo quest'ultima adottato una politica di conservazione delle cooperazioni culturali all'OMC e ratificato la Convenzione dell'Unesco, |
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D. |
considerando l'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e la facoltà prevista dal testo di attuare politiche dirette a tutelare la diversità culturale, sistematicamente applicata dall'UE e dai suoi Stati membri, |
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E. |
considerando che è necessario, in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, integrare la cultura con le altre politiche europee sia interne sia esterne, ed essere particolarmente attenti a tale riguardo, nel contesto attuale della globalizzazione, alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, |
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F. |
considerando che la Convenzione dell'Unesco riconosce l'importanza del ruolo delle ICC per produrre, distribuire e garantire l'accesso all'ampia gamma di beni e servizi culturali, e incoraggia la cooperazione internazionale, |
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G. |
considerando il sostegno che gli Stati membri sono chiamati a riconoscere alla cultura e alla creatività come fattori fondamentali a salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, da tutelare e conservare per favorire processi identitari, e per l'innalzamento del livello culturale dei cittadini, |
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H. |
considerando che le industrie culturali e creative svolgono nell'Unione europea un importante ruolo di promozione della diversità culturale e linguistica, del pluralismo e della coesione sociale e territoriale ma anche di democratizzazione dell'accesso alla cultura e alla promozione del dialogo interculturale nell'UE, |
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I. |
considerando che la diversità culturale dell'Europa e, in particolare il suo ricco patrimonio di lingue e culture regionali, costituisce una materia prima insostituibile per le ICC, |
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J. |
considerando che occorre prestare particolare attenzione alle specificità culturali e linguistiche nel dibattito sulla creazione di un mercato unico del settore dei contenuti creativi, |
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K. |
considerando che le ICC sono laboratori per l'innovazione artistica, tecnica e di gestione e che consentono una più ampia circolazione di opere e di artisti a livello europeo e internazionale, |
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L. |
considerando la valorizzazione del comparto delle ICC e la sua visibilità, assicurate da varie iniziative sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa, come ad esempio il Premio Europa, il Premio LUX e gli Itinerari culturali, |
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M. |
considerando che le ICC hanno un ruolo nel mantenimento di competenze e di abilità peculiari, preziose e uniche, frutto della fusione tra creatività contemporanea ed esperienza antica e che, specialmente in alcuni settori come ad esempio la moda, l'orologeria e la gioielleria, la competenza manuale e le conoscenze di operai, artigiani o creatori sono alla base della reputazione e del successo mondiale delle industrie europee del settore, |
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N. |
considerando che gli artisti non dispongono al momento di uno statuto legale a livello europeo che tenga conto della specificità delle loro attività e della loro carriera, in particolar modo in materia di mobilità, di condizioni di lavoro e di protezione sociale, |
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O. |
considerando che le ICC, che rappresentano 5 milioni di posti di lavoro e il 2,6 % del PIL dell'Unione, sono uno dei principali motori di crescita dell'UE in quanto creano nuovi posti di lavoro, svolgono un ruolo centrale nelle catene globali del valore, danno impulso all'innovazione, generano valore aggiunto come fattore di coesione sociale e fungono da efficace strumento per combattere l'attuale recessione, |
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P. |
considerando l'influenza che le ICC esercitano su pressoché ogni altro settore economico, a cui forniscono elementi di innovazione, determinanti per la competitività, specialmente in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, |
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Q. |
considerando che queste industrie costituiscono un volano per l'economia nell'era digitale contribuendo in misura significativa all'innovazione e allo sviluppo delle nuove TIC e partecipano alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, |
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R. |
considerando che le ICC possono creare ricchezza e occupazione, purché dispongano di mezzi per essere competitive rispetto alle ICC dei paesi terzi nell'ambito di una strategia europea di concorrenza internazionale, |
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S. |
considerando che alcune persone impegnate nelle industrie culturali e creative lavorano in proprio, |
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T. |
considerando che le ICC sono un mercato in crescita nell'UE e un settore che ha le potenzialità per diventare leader del mercato mondiale, |
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U. |
considerando che lo sviluppo del commercio di beni e servizi culturali e creativi costituisce un pilastro fondamentale per la cultura, lo sviluppo e la democrazia, |
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V. |
considerando che la creatività dipende dall'accesso al sapere, alle opere e ai contenuti creativi esistenti, |
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W. |
considerando che il ruolo svolto dai contenuti culturali nell'economia digitale è fondamentale, e che la crescita digitale dell'Europa in futuro dipenderà da un'offerta di contenuti culturali articolati e di qualità, |
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X. |
considerando che l'era digitale dischiude a queste industrie nuove prospettive instaurando nuovi modelli economici che consentono ai consumatori di accedere a un'offerta diversificata e di qualità, |
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Y. |
considerando che l'industria dei contenuti si sta impegnando notevolmente per sviluppare offerte legali di contenuti culturali online e che tutte le parti interessate devono unirsi per sensibilizzare il pubblico sulle offerte legali esistenti di contenuti online, |
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Z. |
considerando che quotidiani e riviste sono componenti essenziali dell'industria culturale e forniscono un panorama dei media europei diversificato e pluralistico, |
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AA. |
considerando che l'era digitale pone delle sfide alla sostenibilità dei settori tradizionali di queste industrie, inclusa l'editoria, la vendita e la stampa, |
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AB. |
considerando che lo sviluppo delle ICC europee necessita di un sistema moderno, accessibile e giuridicamente sicuro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), |
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AC. |
considerando che è fondamentale garantire l'educazione artistica e culturale dei cittadini e rispettare la creazione per sviluppare la creatività, la conoscenza delle arti, della cultura, del patrimonio culturale e della diversità culturale dell'Unione, l'istruzione dovrebbe estendersi all'insegnamento non solo dei diritti digitali ma anche dei doveri, al fine di promuovere una migliore comprensione e il rispetto dalle opere protette da DPI, |
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AD. |
considerando che i progressi tecnologici nelle TIC non possono modificare in alcun modo l'esigenza fondamentale di tutelare i DPI, |
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AE. |
considerando che una maggiore conformità con il quadro giuridico esistente a protezione di tali diritti, nonché le riforme riguardanti, tra l'altro, la semplificazione delle procedure di concessione di licenze nel settore culturale, sono necessarie al fine di sfruttare appieno le nuove possibilità offerte, garantendo nel contempo un equilibrato sistema di tutela dei diritti che tenga conto degli interessi sia dei creatori che dei consumatori, |
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AF. |
considerando che un moderno sistema del marchio dell'Unione è fondamentale per tutelare i valori rappresentati dagli investimenti delle aziende europee in materia di design, creazione e innovazione, |
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AG. |
considerando che occorre garantire investimenti strategici a favore delle ICC, in particolare mediante l'accesso a finanziamenti adatti alle loro specificità e ai loro bisogni affinché esse possano dinamizzare appieno l'economia europea, |
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AH. |
considerando l'importante ruolo svolto dalle ICC nello sviluppo di poli di creatività a livello locale e regionale, che consentono una maggiore attrattiva territoriale, la creazione e lo sviluppo di imprese e posti di lavoro radicati nel tessuto economico locale e regionale, che favoriscono l'attrattiva turistica, la creazione di nuove imprese e la diffusione di questi territori,e che promuovono il settore culturale e artistico, nonché la preservazione, la promozione e la valorizzazione dell'eredità culturale europea, grazie a varie reti come le autorità regionali e locali, |
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AI. |
considerando in particolare lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il suo piano di azione regionale (RIP), approvato e finanziato per il 2011-2013, |
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AJ. |
considerando l'opportunità di valorizzare il ruolo dell'Alleanza europea delle industrie creative, |
Il ruolo propulsivo delle industrie culturali e creative nell'Unione europea
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1. |
sottolinea la necessità di analizzare le industrie culturali e creative e le conseguenze delle loro attività sull'economia europea, identificandole, definendole e descrivendole filiera per filiera, al fine di mettere in evidenza ciascuna specificità, di meglio comprenderne obiettivi e difficoltà e mettere in atto misure più efficaci; |
|
2. |
invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per una migliore definizione delle ICC, nell'ottica di analizzare in profondità il loro impatto sulla crescita a lungo termine e sulla competitività internazionale nonché di favorire un più ampio riconoscimento delle specificità del settore; |
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3. |
invita gli Stati membri a un impegno forte per la salvaguardia e il sostegno del proprio patrimonio culturale, riconoscendo che la condizione per lo sviluppo delle ICC è rappresentata da un'economia duale, in cui convivono investimenti pubblici e privati; |
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4. |
ritiene che le ICC debbano essere il fulcro di una nuova agenda politica europea in linea con i fabbisogni economici del settore e nella prospettiva indotta dai cambiamenti digitali, e che il futuro programma "Cultura" debba adeguare i fabbisogni del settore culturale e creativo all'era digitale, attraverso un approccio più pragmatico e più globale; |
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5. |
riconosce che le ICC hanno un grande potere sinergico, quali propulsori di innovazione economica e sociale in numerosi altri settori dell'economia; |
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6. |
invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere, promuovere e incentivare il quadro della cultura e della creatività favorendo un sistema più elaborato di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, basato sulla condivisione delle esperienze riguardanti le prassi migliori, e raccomanda alla Commissione di coinvolgere le autorità locali e regionali nel processo di accompagnamento del Libro verde, in linea con il principio di sussidiarietà; |
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7. |
chiede alla Commissione di pervenire alla stesura di un Libro bianco, in considerazione della sempre crescente importanza delle ICC, nonché con l'obiettivo di rafforzare questo settore di strategica rilevanza per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; |
Istruzione, formazione e sensibilizzazione
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8. |
incoraggia gli Stati membri e la Commissione europea a promuovere l'educazione artistica e culturale (con una particolare attenzione alla creatività) per tutte le fasce d'età, dall'insegnamento primario all'insegnamento superiore e/o professionale, e a sviluppare la capacità imprenditoriale dei creativi, anche nel quadro della formazione lungo tutto l'arco della vita, per la sua funzione, in particolare, volta alla sensibilizzazione alla creatività e all'insegnamento di un corretto uso delle TIC e del rispetto della proprietà intellettuale; |
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9. |
sottolinea i vantaggi derivanti da un'istruzione che abbini conoscenza teorica della storia della civiltà e della tecnica, da un lato, con la creazione artistica applicata e la gestione del bene culturale, dall'altro, nelle imprese, nei laboratori, e in altri ambiti in modo da accrescere le qualifiche sul piano sia teorico sia pratico; |
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10. |
sottolinea l'importanza di programmi educativi incentrati sulla formazione professionale, lo sviluppo di idee e la narrazione di storie, le capacità informatiche, tecniche, imprenditoriali e commerciali, comprendenti l'utilizzo delle reti sociali, e le competenze dei lavoratori; |
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11. |
pone in rilievo le potenzialità di intensa cooperazione e dialogo fra ICC, università, centri di ricerca, scuole d'arte e istituti d'arte nel fornire programmi congiunti di formazione e opportunità di apprendimento permanente; |
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12. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri l'urgente riconoscimento europeo dei titoli professionali nel settore delle ICC, la promozione della mobilità degli studenti e dei docenti e il potenziamento di stage formativi e professionali degli artisti e dei creativi; |
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13. |
invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a completare il quadro del riconoscimento dei titoli professionali e dei percorsi formativi anche nell’ambito delle nuove competenze richieste dal comparto delle industrie culturali e della creazione; |
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14. |
chiede alla Commissione di promuovere ricerche e programmi di partenariato congiunti tra le ICC e il settore dell'istruzione e della formazione, nonché della formazione permanente, al fine di favorire l'applicazione delle nuove tecniche e dei nuovi strumenti creativi al settore dell'apprendimento, di rafforzare la formazione lungo tutto l'arco della vita segnatamente attraverso il Fondo sociale europeo, in considerazione del fatto che tale settore è in forte mutazione tecnologica, e viceversa di incoraggiare l'innovazione nelle ICC attraverso la ricerca e l'insegnamento; |
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15. |
chiede agli Stati membri di promuovere la disponibilità di formazione alla gestione, agli affari e all'imprenditorialità specificamente destinate ai professionisti delle ICC, onde fornire loro le capacità di comunicazione e di imprenditorialità richieste in un contesto socioeconomico in continua mutazione; rileva la positiva esperienza formativa e gestionale sviluppata nel campo audiovisivo dal programma MEDIA e auspica che anche il programma CULTURA si doti di strumenti analoghi; |
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16. |
propone la creazione di nuovi progetti pilota nel quadro del programma Erasmus ed Erasmus giovani imprenditori per permettere una maggiore collaborazione tra università ed imprese del settore creativo e culturale; |
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17. |
sottolinea la necessità di trasmettere le tecniche e il know-how come pure l'utilità di rafforzare l'apprendimento e di istituire programmi di formazione professionale dedicati al settore culturale e creativo, di migliorare l'utilizzo dei programmi e piani di studio, impartendo un insegnamento pluridisciplinare e insistendo sulla cooperazione e i partenariati tra gli istituti di istruzione, gli studenti, i professionisti del settore culturale e creativo, le imprese di qualsiasi dimensione, incluso il settore pubblico e il settore privato, gli artigiani e gli organismi finanziari; |
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18. |
riconosce l'importanza che le ICC hanno nella promozione dello sviluppo di contenuti di carattere europeo, contribuendo in tal modo alla convergenza culturale degli Stati membri e all'avvicinamento dei loro popoli; |
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19. |
sottolinea che l'apprendimento e le competenze interculturali aiutano i cittadini a comprendere altre culture e contribuiscono all'integrazione sociale; |
Condizioni di lavoro e imprenditorialità
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20. |
riconosce che l'influenza, la competitività e le potenzialità future delle ICC sono un motore importante per la crescita sostenibile in Europa che possono svolgere un ruolo decisivo nella ripresa economica dell'UE; |
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21. |
chiede alla Commissione di riconoscere le ICC quali parte efficiente dell'economia europea, soprattutto in considerazione del contributo che possono apportare al potenziale concorrenziale di altri settori economici; |
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22. |
sottolinea che è indispensabile avviare una riflessione sulle condizioni di lavoro e gli aspetti economici, sociali, giuridici e fiscali in seno a tali settori, con particolare riferimento alla dimensione imprenditoriale delle ICC e alle condizioni di lavoro; |
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23. |
evidenzia, a tale proposito, la necessità di contrastare la discriminazione retributiva e di migliorare l'adeguamento tra il lavoro svolto e il livello di qualifica; |
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24. |
invita quindi la Commissione ad analizzare l'impatto delle ICC sull'economia europea, a pubblicare una guida di valutazione delle performance di ciascuna filiera del settore in materia di occupazione, creazione di ricchezza di impresa; |
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25. |
sottolinea la necessità di sviluppare a livello locale, regionale, nazionale ed europeo un forte spirito d'imprenditorialità culturale e creativa; |
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26. |
insiste sulla necessità di creare le condizioni ottimali per l'occupazione dei giovani laureati e professionisti di tale settore e di promuovere opportunità per loro di diventare imprenditori, nonché di formarli alle specificità del mondo culturale e creativo in materia economica, fiscale, finanziaria e tecnologica, come pure nei settori della comunicazione e del marketing, dei DPI e della trasmissione del sapere intergenerazionale; |
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27. |
invita la Commissione a istituire una piattaforma plurilingue che permetta di inserire in una rete su scala europea tutti i professionisti del settore culturale e creativo affinché possano scambiarsi esperienze, migliori pratiche e competenze, cooperare a progetti comuni o progetti pilota di portata transnazionale e transfrontaliera e disporre di informazioni complete relative alle norme giuridiche vigenti (come le questioni relative ai diritti sociali e d'autore) e alle possibilità di finanziamento; |
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28. |
invita la Commissione e gli Stati membri a ricomprendere nell'ambito delle ICC le realtà no-profit, nonché i soggetti dell'economia sociale - definiti nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale - che agiscono nei settori di pertinenza delle ICC, consentendo l'adozione di benefici fiscali, di accesso agevolato al credito e di tutela del lavoro individuati in tale contesto; |
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29. |
chiede alla Commissione di rispettare e riconoscere le azioni condotte dai servizi culturali, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle iniziative private che partecipano allo sviluppo di un'economia creativa solidale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare e perpetuare le buone prassi volte a facilitare l'accesso dei giovani, indipendentemente dal loro status (studente, apprendista, tirocinante, in cerca di occupazione, ecc.), e dei più vulnerabili alla cultura e ai contenuti creativi attraverso tariffe ridotte, buoni cultura o attività culturali gratuite; |
Statuto degli artisti
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30. |
ribadisce che è essenziale creare uno statuto dell'artista europeo affinché gli artisti possano beneficiare di condizioni di lavoro soddisfacenti e di misure appropriate in materia di regime fiscale, di diritto al lavoro, di protezione sociale e dei diritti d'autore al fine di migliorarne la mobilità nell'UE; |
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31. |
invita gli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto a dare seguito alla raccomandazione dell'Unesco a riconoscere lo statuto professionale dell'artista; |
Mestieri artistici
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32. |
ricorda che i mestieri dell'arte costituiscono uno dei pilastri del nostro patrimonio culturale e della nostra economia e che occorre dunque assicurarne la perennità attraverso adeguati meccanismi di trasmissione delle conoscenze e delle competenze, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa; |
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33. |
ribadisce l'obiettivo di preservare la natura specifica di alcuni mestieri e la trasmissione del sapere soprattutto nel settore culturale, creativo e artigianale e di garantire dei meccanismi di trasmissione della conoscenza; propone di incentivare la creazione a livello locale, regionale e territoriale di laboratori di trasmissione del sapere, destinati in particolar modo al settore creativo tradizionale; |
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34. |
ricorda che il modello economico delle ICC, anche nel settore di lusso che ne è rappresentativo, si fonda sull'innovazione, la creatività costante, la fiducia dei consumatori e gli investimenti in posti di lavoro spesso altamente qualificati e portatori di un know-how unico; invita la Commissione a promuovere la durata di questo modello economico nelle sue proposte riguardanti le ICC, sviluppando un quadro normativo adatto alle loro specificità, in particolare in materia di rispetto dei DPI; |
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35. |
sottolinea il rischio di scarsità di manodopera in alcuni mestieri altamente qualificati o particolarmente specifici che contribuiscono all'esistenza delle ICC nell'Unione europea e chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere le misure necessarie, d'intesa con le imprese, al fine di preservare tali competenze straordinarie e di facilitare la formazione di una nuova generazione di artigiani e di operatori specializzati in questi mestieri; |
Verso una migliore diffusione e circolazione delle opere nell'era digitale
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36. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere la distribuzione e la circolazione delle opere nell'UE; |
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37. |
riconosce che l'impulso all'innovazione deve interessare non solo la sfera della tecnologia ma anche quella dei processi produttivi, nonché l'elaborazione degli stessi progetti, la loro distribuzione e commercializzazione; |
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38. |
invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di creare azioni specifiche e strumenti adeguati per il sostegno e lo sviluppo delle ICC europee, in particolare le PMI, al fine di migliorare la creazione, la produzione, la promozione e la distribuzione dei beni e dei servizi culturali; |
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39. |
sottolinea che la gestione online di opere può rappresentare una reale opportunità per una migliore diffusione e circolazione delle opere europee, in particolare audiovisive, a condizione che l'offerta legale possa svilupparsi in un contesto di sana concorrenza che contrasti efficacemente la circolazione illegale di opere protette e che si sviluppino nuove modalità di remunerazione dei creatori che li coinvolgano finanziariamente al successo delle proprie opere; |
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40. |
invita la Commissione a garantire la rigida attuazione dell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (11), la quale prevede che gli Stati membri si adoperino affinché i servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano la produzione di opere europee e l'accesso ad esse, e a presentare una relazione sull'applicazione di tale disposizione al massimo entro il 2012; |
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41. |
sottolinea che al fine di garantire una migliore diffusione e circolazione delle opere e dei repertori europei occorre assumere iniziative volte a migliorare e promuovere la traduzione, il doppiaggio, la sottotitolatura, la sopratitolatura e la digitalizzazione delle opere culturali europee ed elaborare misure specifiche in tali settori nell'ambito della nuova generazione dei programmi MEDIA e Cultura per il periodo 2014-2020; |
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42. |
invita la Commissione a promuovere la crescita delle industrie culturali e creative, specialmente online, adottando misure pertinenti per assicurare che tutte le parti interessate condividano la responsabilità di proteggere allo stesso modo prodotti e servizi nell'ambiente digitale, al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nell'attività online; |
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43. |
invita la Commissione europea a istituire un quadro normativo volto a garantire un livello elevato di fiducia all'interno dello spazio digitale, commerciale e non, affinché le ICC, da un lato, e i consumatori, dall'altro, possano utilizzare pienamente i canali di diffusione digitale, senza timore di essere scoraggiati da pratiche fraudolente o abusive; |
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44. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione al ruolo delle biblioteche come istituzioni per la diffusione di cultura e forum di discussione; ritiene che le biblioteche debbano disporre, assieme ai settori dell'istruzione e della cultura, delle risorse per la transizione al digitale; ricorda che questo processo è prioritario, perché le biblioteche europee dispongono già di risorse limitate per adattarsi adeguatamente ai media digitali; |
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45. |
sottolinea in particolare l'importanza di ampliare la biblioteca digitale Europeana e di svilupparla come punto focale per la trasmissione del patrimonio culturale, della memoria collettiva e della creatività dell'Europa, oltre che come punto d'avvio di attività educative, culturali, innovative e imprenditoriali; segnala che gli scambi artistici sono uno dei pilastri su cui poggiano il nostro retaggio culturale e la nostra economia e che occorre dunque tutelarne la continuità mediante adeguati meccanismi di trasmissione delle conoscenze e delle competenze; |
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46. |
sottolinea la necessità di fornire la dovuta attenzione alle sfide che stanno affrontando i settori tradizionali delle ICC, quali l'editoria libraria, le librerie e la carta stampata; |
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47. |
invita la Commissione a intraprendere iniziative per promuovere e incrementare l'alfabetizzazione digitale, considerati i crescenti cambiamenti del settore editoriale verso la produzione e distribuzione di contenuti digitali; insiste affinché gli editori siano più strettamente coinvolti nelle iniziative per l'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale; |
Per un mercato interno dei contenuti culturali e creativi
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48. |
incoraggia gli Stati membri e la Commissione a istituire un mercato digitale unico europeo, meccanismi di sostegno tecnico e finanziario alle ICC in vista della digitalizzazione di tutto il patrimonio culturale nonché a introdurre norme e standard comuni europei; |
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49. |
sottolinea l'importanza di una rapida attuazione e del successo dell'iniziativa Agenda digitale, al fine di consentire alle ICC di beneficiare pienamente e di adattarsi con successo a tutte le opportunità create da sistemi a banda larga di vasta diffusione e ad alta velocità nonché dalle nuove tecnologie senza fili; |
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50. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per istituire un mercato interno europeo dei contenuti culturali e creativi online garantendo l'accesso dei cittadini europei a tali contenuti e la protezione e la giusta remunerazione degli aventi diritto nonché la consolidazione di tutti i canali di finanziamento della creazione; |
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51. |
invita la Commissione a sostenere nuovi modelli economici nel settore creativo e culturale atti a far fronte agli effetti della globalizzazione e alle sfide dell'era digitale, in particolare per quanto riguarda le industrie del contenuto; |
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52. |
sottolinea l'importanza dell'interoperabilità e degli standard ai fini dell'instaurazione di condizioni paritarie di accesso alle nuove piattaforme e attrezzature; invita la Commissione a promuovere l'interoperabilità fra le piattaforme, a sviluppare standard che concorrano alla creazione di un mercato favorevole all'innovazione e ad evitare l'utilizzo di sistemi che potrebbero limitare l'accesso a contenuti diversificati; |
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53. |
chiede alla Commissione di promuovere l'utilizzazione, la diffusione e lo sviluppo di software liberi e di standard aperti che rappresentano un potenziale d'innovazione, di creatività, di diffusione del sapere e di creazione di posti di lavoro; |
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54. |
rileva che la frammentazione del mercato nel settore culturale e creativo è in parte dovuta alla diversità culturale e alle preferenze linguistiche dei consumatori; |
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55. |
sottolinea l'importanza di esaminare il modo migliore per adattare i quadri normativi alle specificità del settore culturale, in particolare le regole vigenti in materia di concorrenza, al fine di garantire la diversità culturale nonché l'accesso dei consumatori a contenuti e servizi culturali diversificati e di qualità; |
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56. |
rileva che il commercio elettronico e Internet si sviluppano a ritmo serrato, con intere "generazioni" di tecnologie che crescono a ritmi serrati; ritiene quindi che occorra cercare di allineare la reazione regolamentare dell'UE ai criteri sociali e commerciali correnti in modo che essa non si riveli inutile in quanto già desueta e non ostacoli la piena maturazione delle potenzialità delle ICC degli Stati membri dell'Unione; |
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57. |
insiste sulla necessità di riflettere sulle condizioni ottimali per sviluppare questo mercato unico, segnatamente in materia di fiscalità, ad esempio coinvolgendo le ritenute alla fonte applicabili ai redditi sui diritti d'autore e prevedendo l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per i beni e servizi culturali diffusi su supporto fisico o distribuiti online al fine di favorirne lo sviluppo; |
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58. |
sottolinea che le norme sull'IVA e la mancanza di metodi accessibili di pagamento per le vendite online costituiscono altresì un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno e devono essere affrontate con urgenza; |
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59. |
invita pertanto la Commissione a presentare al più presto proposte legislative concrete sulle modalità con cui affrontare tali questioni al fine di eliminare gli ostacoli esistenti allo sviluppo del mercato interno, in particolare a livello di ambiente on-line, nel rispetto della domanda dei consumatori e della diversità culturale; |
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60. |
invita la Commissione, con riferimento all'iniziativa faro "Agenda digitale", a considerare l'esigenza di sostenere l'adeguamento dell'editoria elettronica europea alle sfide della competizione, creando le condizioni perché sia favorita l'interoperabilità dei sistemi, la portabilità da un dispositivo all'altro, la leale concorrenza; |
Diritti di proprietà intellettuale
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61. |
sottolinea che i DPI sono un bene fondamentale per le industrie creative, stimolano la creatività individuale e l'investimento nelle attività creative; chiede pertanto che i programmi di sostegno alle ICC siano adeguati al passaggio al digitale, tramite nuovi servizi online basati su nuove forme di gestione dei diritti che tutelano i diritti d'autore; chiede inoltre un quadro normativo equilibrato che disciplini la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; |
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62. |
evidenzia la necessità di un'efficace applicazione dei DPI nell'ambiente in linea e fuori linea e, a tale riguardo, pone l'accento sul fatto che qualsiasi misura andrebbe attentamente valutata al fine di garantirne l'efficienza, la proporzionalità e la compatibilità con la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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63. |
invita la Commissione ad adattare i diritti d'autore all'era digitale consentendo alle ICC di utilizzare i benefici creati dalla tecnologia digitale e dalla convergenza dei media, e a considerare percorsi specifici per facilitare l'uso di contenuti creativi e materiali archiviati, e semplici sistemi di sportelli unici per ottenere l'autorizzazione all'uso dei diritti; |
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64. |
sottolinea, a tale proposito, il ruolo essenziale delle società di gestione collettiva per lo sviluppo della creatività europea e dell'economia digitale; invita la Commissione europea, nell'ambito dell'elaborazione in corso della proposta di direttiva sulla gestione collettiva, ad attuare un quadro normativo favorevole alle attività delle società di gestione collettiva e alla riaggregazione dei repertori di diritto d'autore; |
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65. |
invita la Commissione a consentire la realizzazione di un sistema di licenze paneuropeo che innesti, su quello esistente, modelli di concessione di licenze per diritti individuali e collettivi multiterritoriali e faciliti il lancio di servizi con un'ampia scelta di contenuti, incrementando in questo modo l'accesso legale a contenuti culturali online; |
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66. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori pratiche in materia di metodi efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'impatto delle violazioni dei DPI; |
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67. |
esorta la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti interessate, a organizzare una campagna di sensibilizzazione, a livello europeo, nazionale e locale, per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, specialmente tra i giovani consumatori europei; |
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68. |
invita la Commissione europea e gli Stati membri a far fronte alle pratiche commerciali abusive e alle violazioni dei DPI di cui possono essere vittime le industrie culturali e creative, sia nell'economia reale sia in quella digitale; |
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69. |
sottolinea la necessità di affrontare finalmente le questioni della "carestia di libri" vissuta dai non vedenti e ipovedenti e della stampa per le persone disabili; ricorda alla Commissione e agli Stati membri i loro obblighi, che derivano dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di mettere in atto tutte le misure appropriate per far sì che le persone con disabilità godano dell'accesso al materiale culturale in formati accessibili e di garantire che le norme che tutelano i DPI non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai materiali culturali da parte delle persone con disabilità; |
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70. |
invita la Commissione a lavorare attivamente e concretamente nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) al fine di concordare una norma giuridica vincolante, sulla base della proposta di trattato elaborata dalla World Blind Union (Unione mondiale ciechi) e presentata presso la WIPO nel 2009; |
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71. |
sottolinea la necessità di risolvere il problema delle opere orfane; si compiace dell'intenzione dichiarata della Commissione di presentare proposte in questo settore; osserva che il problema delle opere orfane e il "buco nero del XX secolo" non si limita alle opere a stampa come libri e riviste, ma si estende a tutti i tipi di opere, tra cui fotografie, musica e opere audiovisive; |
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72. |
chiede alla Commissione di promuovere un sostegno finanziario alle iniziative del settore privato al fine di creare diritti ampiamente accessibili e banche dati di repertori musicali, audiovisivi e altri; rileva che siffatte banche dati accrescerebbero la trasparenza e semplificherebbero le procedure di liquidazione dei diritti; |
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73. |
invita la Commissione a incoraggiare la messa a punto di una composizione delle controversie alternativa, equa, imparziale ed efficace per tutti gli interessati; |
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74. |
ritiene che la Commissione debba tenere conto dei problemi specifici riscontrati dalle PMI in materia di rivendicazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, conformemente al principio "pensare anzitutto in piccolo" stabilito dallo Small Business Act per l'Europa, applicando in particolare il principio di non discriminazione delle PMI; |
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75. |
accoglie positivamente il riesame del sistema del marchio UE da parte della Commissione e la esorta a garantire che vengano messe in atto le opportune misure per consentire ai marchi commerciali di beneficiare del medesimo livello di tutela nell'ambiente in linea e fuori linea; |
Finanziare le industrie culturali e creative
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76. |
ricorda che tutte le politiche e le misure di sostegno e di finanziamento a favore delle ICC devono tenere conto delle caratteristiche proprie a ciascuna filiera del settore culturale e creativo; |
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77. |
invita la Commissione a prevedere a pieno titolo per le industrie culturali e creative lo status di PMI, con riferimento a tutte le modalità di accesso al credito, di sostegno allo start-up, di tutele lavorative, declinate in forma adeguata alle specificità del comparto, con particolare riferimento alla bassa capitalizzazione, alla valutazione del marchio come assett, alla fase iniziale ad alto rischio, al forte impatto delle tecnologie informatiche, alla discontinuità occupazionale, alla necessità di servizi centralizzati; |
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78. |
invita tutti gli attori interessati a riflettere sull'introduzione di nuovi strumenti finanziari innovativi, a livello europeo e nazionale, che tengano conto dei bisogni di tali settori e pongano particolare attenzione al fatto che il capitale dei creativi è spesso costituito da valori intangibili, quali i dispositivi di garanzia bancaria, gli anticipi rimborsabili, i fondi di capitale di rischio e gli incentivi per la creazione di partenariati locali; |
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79. |
promuove la mobilitazione dei fondi e dei programmi europei esistenti (ad esempio, lo strumento del microfinanziamento) a favore dello sviluppo delle piccole imprese e delle microimprese nel settore della cultura e della creatività, al fine di ottimizzare il sostegno alle imprese facilitando l'accesso all'informazione sulle possibilità di finanziamento e la semplificazione delle procedure di presentazione delle relative domande; |
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80. |
propone di istituire microfinanziamenti a breve termine per la sperimentazione e lo sviluppo di progetti culturali creativi e innovativi; |
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81. |
raccomanda alla Commissione di valutare la rilevanza dei fondi strutturali e dei programmi attuali e futuri relativi alla cultura, ai media audiovisivi, ai giovani e all'istruzione, per quanto riguarda le loro potenzialità per promuovere il settore creativo, e di trarre e attuare conclusioni per una migliore politica di sostegno; |
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82. |
riconosce inoltre l'efficacia di programmi dell'UE come il programma per l'innovazione e la competitività nel consentire alle PMI l'accesso al finanziamento e propone che la Commissione valuti la possibilità di elaborare programmi analoghi specificatamente per le ICC; |
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83. |
invita la Commissione a riflettere sulla creazione di una linea di bilancio specifica nell'ambito dell'iniziativa faro "Agenda digitale", destinata ad accompagnare la transizione al digitale delle sale cinematografiche europee, per assicurare a tutti i cittadini europei l'accesso ai contenuti che esprimano le diverse identità europee e per rendere più competitivo l'intero comparto cinematografico europeo; |
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84. |
insiste sulla pertinenza dei mecenati e dei partenariati pubblico-privato nel finanziamento e nel sostegno alle attività culturali e creative e auspica un miglioramento dell'accesso al credito per tali settori e che si studino formule alternative per favorire il mecenatismo da parte delle imprese, come ad esempio sgravi o incentivi fiscali; |
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85. |
sottolinea che è importante formare dei professionisti del settore bancario capaci di assicurare la consulenza in materia di finanziamento dei progetti culturali e creativi al fine di migliorare l'accesso al credito di fronte alle istituzioni finanziarie; |
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86. |
ribadisce l'importanza di sviluppare servizi di consultazione e consulenza in materia di finanziamento e gestione delle imprese per consentire ai professionisti del settore culturale e creativo, e in particolare alle PMI e alle microimprese, di disporre degli strumenti necessari per una buona gestione d'impresa, al fine di migliorare la creazione, la produzione, la promozione e la distribuzione di beni e servizi culturali; |
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87. |
sottolinea l'esigenza di formare professionisti capaci di garantire la fattibilità economica e finanziaria dei progetti culturali e creativi al fine di migliorare l'accesso al credito di fronte a istituzioni finanziarie e bancarie, aventi generalmente scarsa familiarità con le specificità del settore; |
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88. |
invita la Commissione, nel contesto dell'Agenda digitale, a sostenere le PMI operanti nel settore delle industrie culturali e creative nella ricerca di modelli aziendali online che siano vicini al consumatore, innovativi e competitivi, basati sul cofinanziamento e sulla condivisione del rischio fra le ICC e gli intermediari; |
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89. |
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire che le procedure di appalto pubblico non comportino oneri finanziari e burocratici superflui per le PMI; |
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90. |
invita la Commissione, in considerazione dell'avvio, a dicembre 2011, dell'Ottavo programma quadro per la ricerca, a prevedere una linea di finanziamento destinata ad attuare progetti e start-up di attività imprenditoriali nel campo delle ICC, proposti da giovani di età inferiore ai 35 anni; |
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91. |
chiede che il programma ENPI, RIP 2011-2013, accordi una linea prioritaria di finanziamento alle ICC, con particolare riferimento al settore dell'audiovisivo e alla produzione nonché alla distribuzione delle opere audiovisive nella regione euromediterranea; |
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92. |
suggerisce di utilizzare il quadro dell'Alleanza europea delle industrie creative per fornire una piattaforma di accesso alle informazioni e alla consulenza sulla preparazione all'investimento e sulle strategie imprenditoriali a lungo termine, l'accesso al prestito, i fondi di garanzia e gli investimenti privati transfrontalieri, e chiede che sia valutata la possibilità di istituire una Banca per le industrie creative; |
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93. |
incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a creare condizioni favorevoli all'incontro delle ICC con gli organismi che potrebbero finanziarle, e invita queste autorità a sensibilizzare gli organismi finanziari alle specificità delle industrie culturali e creative, al fine di esortarli a investire in tali industrie e in particolare nelle PMI e microimprese, sulla base di progetti culturali ad alto potenziale economico; |
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94. |
incoraggia gli enti locali, territoriali e regionali a sensibilizzare gli istituti finanziari alle specificità delle industrie culturali e creative al fine di incitarli a investire in questo tipo di industrie, in particolare le PMI; |
Cooperazione regionale e locale
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95. |
sottolinea che le ICC contribuiscono spesso a stimolare la riconversione delle economie locali in declino, a favorire l'emergere di nuove attività economiche, a creare posti di lavoro nuovi e durevoli e ad accrescere l'attrattività delle regioni e delle città europee in un obiettivo di coesione sociale e territoriale; |
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96. |
pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dalla cultura in termini di sviluppo sostenibile delle aree transfrontaliere ed è consapevole del fatto che le infrastrutture e i servizi ICC possono contribuire alla realizzazione della coesione territoriale; ritiene che gli incentivi alla cultura e alla creatività siano parte integrante della cooperazione territoriale e pertanto vadano potenziati; |
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97. |
invita tutti gli organismi locali coinvolti ad avvalersi dei programmi di cooperazione territoriale in modo da utilizzare e divulgare le migliori prassi ai fini dello sviluppo delle ICC; |
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98. |
invita non solo a intensificare la ricerca scientifica relativa alla interdipendenza tra offerta culturale e insediamento di industrie culturali e creative, e a esaminare il significato della cultura quale fattore di richiamo nell'UE, ma anche a sostenere la ricerca scientifica relativa alle conseguenze locali dell'insediamento di industrie culturali e creative; |
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99. |
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a raccogliere in maniera organica le varie informazioni disponibili in merito alle prassi, alle esigenze e alle esperienze positive a livello di cooperazione transfrontaliera nei settori della cultura e della creatività nonché ad acquisire conoscenze specifiche in materia di cultura, creatività e aree transfrontaliere (in particolare per quanto concerne gli ambiti meno studiati, come quello relativo ai legami tra cultura, creatività ed economia) e a elaborare strategie transfrontaliere per la gestione del patrimonio e delle risorse culturali; |
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100. |
invita le autorità locali e regionali a creare sedi di incontro e a gettare le basi per la creazione di reti locali al fine di sensibilizzare tutti i professionisti del settore mediante lo scambio di esperienze, la sperimentazione, il miglioramento delle competenze e la formazione nelle tecnologie innovative come le tecnologie digitali e avvicinare il grande pubblico alle ICC grazie a incontri di formazione, discussioni e altri avvenimenti artistici e culturali, nonché a sviluppare centri di creatività e incubatori di imprese al fine di consentire ai giovani professionisti e alle imprese creative di lavorare in rete, di favorire l'innovazione e di conferire al settore una maggiore visibilità; |
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101. |
invita le autorità regionali e locali a mettersi in rete in vista di uno scambio di buone pratiche e dell'attuazione di progetti pilota transfrontalieri e transnazionali; |
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102. |
sottolinea che le autorità locali e regionali possono contribuire significativamente a migliorare la diffusione e la circolazione dei beni culturali, organizzando, sostenendo e promuovendo eventi culturali; |
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103. |
rileva che le infrastrutture e le reti culturali e creative svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'ambiente fisico dei centri urbani di piccole e medie dimensioni, concorrendo a prefigurare un ambiente propizio per gli investimenti e in particolare al recupero e al rilancio dei vecchi distretti industriali, e che il patrimonio culturale genera valore aggiunto e apporta un tratto specifico allo sviluppo e al rinnovo delle aree rurali, soprattutto grazie al suo contributo al turismo rurale e allo scopo di contrastare lo spopolamento di tali aree; |
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104. |
segnala che il patrimonio culturale svolge altresì un ruolo particolarmente rilevante nel contesto delle strategie di recupero dei vecchi distretti industriali, come pure nelle politiche per una nuova definizione degli ambiti settoriali emergenti dell'attività turistica e di ridefinizione del turismo tradizionale; |
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105. |
ritiene pertanto che si debba sostenere la creazione di industrie culturali e creative, così come lo sviluppo di quelle già esistenti, attraverso strategie di sviluppo nazionale, regionale e locale, nel quadro di un partenariato fra le autorità pubbliche responsabili dei vari settori d'intervento, le PMI e i pertinenti rappresentanti della società civile; |
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106. |
incoraggia pertanto gli Stati membri e le regioni a creare opportunità affinché tale cooperazione si estrinsechi, a elaborare politiche che combinino investimenti in infrastrutture e investimenti in capitale umano e a valutare la possibilità di sistemi di "assegni innovazione" come forma di sostegno ai singoli individui e alle PMI operanti in ambito culturale e creativo per l'acquisizione di competenze professionali; |
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107. |
ritiene che la Commissione debba dedicare maggiore attenzione agli accordi di gemellaggio tra città, comuni e regioni che da anni forniscono un contesto ottimale per la cooperazione in ambito culturale e creativo oltre che per lo scambio di informazioni; invita la Commissione a promuovere, in collaborazione con le associazioni europee degli enti regionali e locali, scambi e iniziative di gemellaggio moderni e di elevata qualità che garantiscano il coinvolgimento di tutti i gruppi sociali; |
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108. |
suggerisce di creare, nel quadro dell'Anno europeo del volontariato, un programma d'azione dedicato alla promozione e cooperazione transfrontaliera in materia culturale; |
Capitale europea della cultura
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109. |
pone l'accento sul diffuso riconoscimento dell'iniziativa "Capitale europea della cultura" quale "laboratorio" di sviluppo urbano attraverso la cultura; invita la Commissione non solo a promuovere l'iniziativa ma anche a garantire condizioni ottimali per il trasferimento delle migliori prassi, per la cooperazione in ambito culturale e per la creazione di reti per la condivisione delle esperienze in materia di opportunità per le ICC, in modo da sfruttare pienamente le potenzialità dei settori in esame; |
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110. |
invita a inserire una discussione sulle potenzialità delle industrie culturali e creative nel programma per la celebrazione delle capitali europee della cultura; |
Moda e turismo
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111. |
ritiene che ai settori individuati dal Libro verde come costitutivi del comparto delle industrie culturali e della creazione sia necessario aggiungere la moda e il turismo culturale e sostenibile e che i due settori sono contraddistinti da un’elevata componente creativa e imprenditoriale, significativa per l’economia e per la competitività internazionale dell'UE; |
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112. |
sottolinea l'importanza notevole del turismo per le ICC e raccomanda alla Commissione di incoraggiare città e regioni a utilizzare maggiormente la cultura come punto di forza per il proprio marketing turistico, a cooperare in modo rafforzato nell'ambito turistico-culturale, a sviluppare le cooperazioni tra il settore culturale e il settore turistico e a sostenerli nella comune attività di marketing; |
Relazioni e scambi internazionali
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113. |
sottolinea l'importanza della citata convenzione Unesco quale strumento essenziale per garantire che l'eccezione culturale degli scambi internazionali di beni e servizi di natura culturale e creativa sia mantenuta nel quadro internazionale dell'OMC; |
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114. |
osserva che per quanto attiene alla promozione degli scambi e della diversità culturale, l'accesso ai mercati di paesi terzi è soggetto a varie barriere tariffarie e non tariffarie, e che, insieme alla precarietà delle reti di distribuzione e di utilizzo, rendono difficile una concreta presenza della cultura europea; |
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115. |
sottolinea il grande potenziale delle ICC nel commercio internazionale e ritiene che la loro importanza sia sottovalutata a causa della difficoltà di raccogliere dati; |
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116. |
invita la Commissione, al fine di moltiplicare gli accordi commerciali bilaterali, a presentare al Parlamento una strategia chiara e globale relativa ai protocolli di cooperazione culturale (PCC) allegati a tali accordi, per adattare l'offerta di cooperazione europea ai bisogni e alle specificità delle industrie culturali e creative dei paesi partner, ottemperando agli impegni assunti in seno all'OMC e allo spirito e alla lettera della Convenzione Unesco; |
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117. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare l'esportazione di prodotti e servizi culturali e creativi e a impegnarsi per far meglio conoscere al di fuori dell'UE il potenziale delle ICC; |
*
* *
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118. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(5) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 16.
(6) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.
(7) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.
(8) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 25.
(9) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.
(10) http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf.
(11) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/155 |
Giovedì 12 maggio 2011
Sarajevo capitale europea della cultura nel 2014
P7_TA(2011)0241
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su Sarajevo Capitale europea della cultura nel 2014
2012/C 377 E/20
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 167, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (1), |
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— |
visto il memorandum d'intesa che definisce i termini e le condizioni per la piena partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma Cultura 2007-2013 firmato il 21 dicembre 2010, |
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— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che è stata istituita un’azione comunitaria denominata "Capitale europea della cultura", che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, |
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B. |
considerando che la suddetta decisione che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 si applica attualmente solo agli Stati membri dell'UE, |
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C. |
considerando che in varie occasioni città di paesi terzi europei hanno avuto l'opportunità di essere designate Capitale europea della cultura, |
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D. |
considerando che Sarajevo occupa un posto di rilievo nella storia e nella cultura europee e che nel 2014 commemorerà diversi anniversari importanti, |
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E. |
considerando che il consiglio comunale di Sarajevo e gli operatori culturali locali hanno intrapreso preparativi di ampia portata per la candidatura a tale titolo, |
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1. |
chiede al Consiglio di attribuire, in via eccezionale, a Sarajevo il titolo di Capitale europea della cultura per il 2014; |
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2. |
ritiene che questa iniziativa rappresenterebbe un importante passo per superare le divisioni europee del passato e promuovere la Nuova Europa, nominando Capitale europea della cultura una città che è stata teatro di eventi tanto tragici nel corso del XX secolo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni. |
(1) GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/156 |
Giovedì 12 maggio 2011
Sri Lanka: follow-up della relazione delle Nazioni Unite
P7_TA(2011)0242
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla situazione nello Sri Lanka
2012/C 377 E/21
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il rapporto del 31 marzo 2011 del gruppo di esperti del Segretario generale delle Nazioni Unite sul chiarimento delle responsabilità in Sri Lanka, |
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— |
vista la dichiarazione del 25 aprile 2011 del Segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla pubblicazione del rapporto sullo Sri Lanka redatto dal gruppo di esperti, |
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— |
viste le convenzioni di cui lo Sri Lanka è parte, che gli impongono di indagare sulle asserite violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani e di perseguirne i responsabili, |
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— |
vista la dichiarazione sulla nomina di un gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle questioni delle responsabilità in Sri Lanka, rilasciata a nome dell'Unione europea il 1° luglio 2010 dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata dal VP/AR il 10 maggio 2011 sul rapporto del gruppo di esperti del Segretario generale delle Nazioni Unite sul chiarimento delle responsabilità in Sri Lanka, |
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— |
viste le sue risoluzioni sullo Sri Lanka del 5 febbraio 2009 (1), del 12 marzo 2009 (2) e del 22 ottobre 2009 (3), |
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— |
visto il secondo Protocollo aggiuntivo alla Quarta Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, |
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— |
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che nel maggio 2009 il lungo conflitto che era in corso in Sri Lanka si è concluso con la resa delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam) e la morte del loro leader; considerando che in seguito al conflitto un gran numero di cittadini dello Sri Lanka vivono come sfollati interni, specialmente nel nord del paese, |
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B. |
considerando che negli ultimi mesi del conflitto intensi combattimenti in aree civili hanno provocato, secondo le stime, migliaia di morti e feriti tra la popolazione civile, |
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C. |
considerando che il 23 maggio 2009, durante una visita di Ban Ki-moon in Sri Lanka poco dopo la fine del conflitto, il Presidente Mahinda Rajapaksa e Ban Ki-moon hanno rilasciato una dichiarazione congiunta con cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato l'importanza di un processo per la "accountability" (la trasparenza delle responsabilità) e il governo dello Sri Lanka ha acconsentito ad adottare misure in relazione alle accuse di violazioni delle leggi di guerra, |
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D. |
considerando che il 15 maggio 2010 il governo dello Sri Lanka ha nominato una commissione per la riconciliazione (la LLRC, "Lessons Learned and Reconciliation Commission", ovvero la "commissione per la riconciliazione e sugli insegnamenti tratti dal passato"), composta di otto membri, incaricata di indagare su quanto accaduto in Sri Lanka tra il febbraio 2002 e il maggio 2009, con l'obiettivo di garantire la trasparenza delle responsabilità, la giustizia e la riconciliazione nel paese, |
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E. |
considerando che il 22 giugno 2010 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato la nomina di un gruppo di esperti incaricato di fornirgli consulenza sulla questione del chiarimento delle responsabilità per quanto riguarda le asserite violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani durante le fasi finali del conflitto nello Sri Lanka, |
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F. |
considerando che il rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato il 25 aprile 2011, è giunto alla conclusione che sono credibili le accuse secondo le quali sia le forze governative che le LTTE hanno condotto operazioni militari in evidente spregio della protezione della popolazione civile, dei suoi diritti, del suo benessere e della sua vita, e hanno violato le norme del diritto internazionale, |
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G. |
considerando che nelle fasi finali del conflitto la comunità internazionale ha più volte invitato il governo dello Sri Lanka a consentire agli osservatori internazionali di entrare nel paese al fine di monitorare la situazione umanitaria della popolazione civile vittima degli scontri, |
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H. |
considerando che il gruppo di esperti ha inoltre concluso che quasi due anni dopo la fine della guerra gli sforzi dello Sri Lanka sono lontani dal soddisfare gli standard internazionali in materia di chiarimento delle responsabilità, |
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1. |
esprime la propria preoccupazione per la gravità delle accuse contenute nel rapporto delle Nazioni Unite; sottolinea che tali accuse, e la questione delle relative responsabilità, devono essere adeguatamente trattate prima di poter giungere a una riconciliazione duratura in Sri Lanka; |
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2. |
prende atto che il gruppo di esperti ha giudicato credibili accuse che, se provate, indicherebbero che tanto il governo dello Sri Lanka quanto le LTTE hanno commesso una molteplicità di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani, alcune delle quali costituirebbero crimini di guerra e crimini contro l'umanità; |
|
3. |
valuta positivamente l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare il gruppo di esperti per il chiarimento delle responsabilità nello Sri Lanka in relazione alle asserite violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani commesse durante le fasi finali del conflitto armato; |
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4. |
plaude alla decisione di Ban Ki-moon di pubblicare il rapporto il 25 aprile 2011; |
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5. |
sottolinea che l'impegno per i diritti umani e la trasparenza delle responsabilità costituiva un punto chiave della dichiarazione congiunta rilasciata il 23 maggio 2009 dal Presidente dello Sri Lanka e dal Segretario generale delle Nazioni Unite; |
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6. |
accoglie con favore la decisione del Segretario generale dell'ONU di rispondere positivamente alla raccomandazione del gruppo di esperti di riesaminare le azioni svolte dalle Nazioni Unite in attuazione dei loro mandati umanitari e di protezione durante la guerra in Sri Lanka, in particolare nelle fasi finali del conflitto; rileva che il gruppo di esperti ha raccomandato al Segretario generale dell'ONU di procedere immediatamente all'istituzione di un meccanismo internazionale indipendente, ma che egli è stato informato che ciò richiederà il consenso del paese ospite o una decisione degli Stati membri attraverso un idoneo forum intergovernativo; |
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7. |
ritiene che, nell'interesse della giustizia e della riconciliazione in Sri Lanka, le accuse contenute nel rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite giustifichino un'indagine completa, imparziale e trasparente; incoraggia il governo dello Sri Lanka a rispondere in modo costruttivo alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti; |
|
8. |
è profondamente preoccupato per l'inquietante mancanza d'indipendenza della magistratura, la quale potrebbe svolgere un ruolo complementare a quello di un organismo d'indagine indipendente; esorta il governo dello Sri Lanka a garantire la giustizia riparatrice e retributiva; |
|
9. |
invita il governo dello Sri Lanka a contribuire agli sforzi già in corso per una riconciliazione globale, in conformità ai suoi obblighi internazionali e al fine di migliorare il processo interno di chiarimento delle responsabilità; |
|
10. |
dà atto a questo proposito al governo dello Sri Lanka di aver istituito una commissione per la riconciliazione (la LLRC, "Lessons Learned and Reconciliation Commission"); sollecita tale commissione a tenere seriamente conto del rapporto delle Nazioni Unite; rileva che la LLRC ha il potere di chiedere all'Attorney-General dello Sri Lanka di avviare procedimenti penali sulla base delle constatazioni della commissione stessa; |
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11. |
chiede che si chiariscano le responsabilità sia delle LTTE che del governo dello Sri Lanka per le asserite violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani; |
|
12. |
sollecita il governo dello Sri Lanka ad attuare le raccomandazioni del gruppo di esperti, a cominciare dalle "misure immediate", e ad avviare immediatamente vere indagini sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani commesse, secondo le accuse, da entrambe le parti coinvolte nel conflitto armato; |
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13. |
invita il VP/AR, il Consiglio e la Commissione a dare il loro sostegno ad ulteriori sforzi per rafforzare il processo di chiarimento delle responsabilità in Sri Lanka e ad appoggiare il rapporto delle Nazioni Unite; |
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14. |
esorta il governo dello Sri Lanka ad essere proattivo nel venire incontro alle reali preoccupazioni e ai reali interessi politici, economici e sociali dei suoi cittadini Tamil; lo sollecita ad adottare di conseguenza misure attive in termini di decentramento politico e a incoraggiare il reclutamento di cittadini Tamil nel pubblico impiego, nella polizia e nelle forze armate, in modo che la popolazione tamil si senta rassicurata, riconosca la sconfitta delle LTTE come una liberazione e guardi a un futuro radioso e prospero, in condizioni di parità con i suoi concittadini singalesi; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché al Presidente, al governo e al parlamento dello Sri Lanka. |
(1) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 141.
(2) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 127.
(3) GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 29.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/159 |
Giovedì 12 maggio 2011
Azerbaigian
P7_TA(2011)0243
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull'Azerbaigian
2012/C 377 E/22
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian, in particolare quella del 17 dicembre 2009 (1), |
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— |
viste le sue risoluzioni del 20 maggio 2010 (2) sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale, del 7 aprile 2011 (3) sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale e del 20 gennaio 2011 (4) su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero, |
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— |
viste la dichiarazione in data 18 aprile 2011 del portavoce del Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato e quella rilasciata il 10 marzo 2011 dall'ufficio della delegazione dell'UE a Baku, |
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— |
viste le conclusioni della riunione dei ministri degli Affari esteri per il partenariato orientale, tenutasi il 13 dicembre 2010, |
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— |
visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e l'Azerbaigian entrato in vigore l'1 luglio 1999, |
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— |
viste le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media in merito agli attacchi contro i giornalisti in data 10 marzo 2011 e 28 marzo 2011, |
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— |
vista la relazione della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) sulle elezioni parlamentari del 7 novembre 2010, |
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— |
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'Azerbaigian partecipa attivamente alla politica europea di vicinato e al partenariato orientale, è un membro fondatore di Euronest e ha assunto l'impegno di rispettare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, che sono valori cardine di tali iniziative, |
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B. |
considerando che il 15 luglio 2010 sono stati avviati i negoziati per un accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian sulla base di un comune impegno a favore di una serie di valori condivisi, che abbraccia un'ampia gamma di settori quali il dialogo politico, la giustizia, la libertà e la sicurezza, come pure gli scambi e la cooperazione nelle politiche settoriali, |
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C. |
considerando che, sebbene in base alla dichiarazione congiunta della missione di osservazione elettorale, composta dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo, le elezioni parlamentari del 7 novembre 2010 nella Repubblica dell'Azerbaigian si siano svolte in un clima pacifico e tutti i partiti di opposizione abbiano partecipato al processo politico, cionondimeno il modo in cui sono state condotte, nel complesso, le elezioni non è sufficiente per costituire un avanzamento significativo dello sviluppo democratico del paese, |
|
D. |
considerando che in Azerbaigian, a seguito delle proteste pacifiche contro il governo dell'11 marzo e del 2 aprile 2011, è in atto una repressione di vasta portata ai danni della libertà di espressione e riunione, la quale prevede tra l'altro arresti, vessazioni e intimidazioni nei confronti di attivisti della società civile, professionisti dei mezzi d'informazione e politici dell'opposizione all'interno del paese, |
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E. |
considerando che i casi degli attivisti Jabbar Savalan e Bakhtiyar Hajiev destano particolare preoccupazione; che il primo, un esponente dell'ala giovanile del Fronte popolare azero, e il secondo, un attivista ed ex candidato al parlamento, risultano essere stati presi di mira per aver utilizzato Facebook per indire manifestazioni contro il governo; che Jabbar Savalan è stato condannato a scontare due anni e mezzo in carcere per presunto possesso di stupefacenti; che Bakhtiyar Hajiev è stato arrestato il 4 marzo per aver convocato manifestazioni contro il governo su Facebook e che ora deve scontare due anni di prigione con l'accusa di aver disertato il servizio militare; che sussistono seri dubbi quanto all'equità dei processi di Jabbar Savalan e Bakhtiyar Hajiev, |
|
F. |
considerando che a metà marzo i tribunali azeri hanno emesso condanne di detenzione da 5 a 8 giorni, durante processi celebrati la sera tardi e a porte chiuse, a carico di almeno 30 persone che avevano preso parte alle proteste pacifiche di cui sopra; che la maggior parte degli imputati non ha avuto possibilità di accesso a una consulenza legale di sua scelta; che la polizia non ha consentito ai detenuti di contattare un avvocato e che gli avvocati di alcuni degli imputati non erano al corrente della data o del luogo in cui si sarebbe svolto il processo, |
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G. |
considerando che il 2 aprile 2011 sono stati arrestati circa 200 attivisti, tra cui Tural Abbasli, il leader dell'organizzazione giovanile del partito Musavat, |
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H. |
considerando che la Casa dei diritti umani dell'Azerbaigian, che fa parte della rete internazionale "Casa dei diritti umani", registrata in Azerbaigian nel maggio 2007, è stata chiusa dalle autorità a seguito di un'ordinanza emessa il 10 marzo 2011 dal ministero della Giustizia, il quale ha motivato la chiusura facendo riferimento a una violazione della legge azera in materia di organizzazioni non governative da parte di tale organizzazione, |
|
I. |
considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ingiunto alla Repubblica dell'Azerbaigian di scarcerare il giornalista Eynulla Fatullayev, nonché di corrispondergli la cifra di 25 000 EUR a titolo di danni morali, |
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J. |
considerando che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa e aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come pure a una serie di altri trattati internazionali in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di casi di vessazioni, attacchi e violenze contro la società civile, gli attivisti operanti nelle reti sociali e i giornalisti in Azerbaigian; |
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2. |
deplora con forza la prassi di ricorrere a intimidazioni, arresti, procedimenti giudiziari e condanne detentive contro giornalisti indipendenti e attivisti politici sulla base di imputazioni varie; |
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3. |
deplora l'arresto di circa 200 persone prima delle proteste antigovernative del 2 aprile 2011 a Baku e durante il loro svolgimento; invita le autorità azere a consentire le proteste pacifiche e a rispettare la libertà di riunione, in quanto si tratta di capisaldi di una società aperta e democratica; deplora le violenze fisiche perpetrate contro i manifestanti; |
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4. |
invita le autorità azere a liberare tutti i membri dell'opposizione, i giovani attivisti e i blogger che si trovano tuttora agli arresti a seguito delle manifestazioni pacifiche dell'11 marzo 2011 e del 2 e 17 aprile 2011, a scarcerare Jabbar Savalan e Bakhtiyar Hajiev e a ritirare le imputazioni a loro carico; esorta il governo azero ad attenersi alle convenzioni internazionali che ha ratificato, rispettando la libertà di espressione; |
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5. |
sollecita le autorità a salvaguardare tutte le condizioni necessarie a consentire ai mezzi d'informazione, compresi quelli dell'opposizione, di operare, affinché i giornalisti possano lavorare e informare liberamente al riparo da qualsiasi pressione, nonché a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei giornalisti; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione resa nel 2005 dal Presidente Ilham Aliyev, ovvero che i diritti di ogni giornalista erano tutelati e difesi dallo Stato; |
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6. |
esprime la sua inquietudine per le segnalazioni di minacce ricevute in prigione dall'editore e giornalista Eynulla Fatullayev, il drastico peggioramento delle sue condizioni di salute e il rifiuto di concedergli l'accesso alle cure mediche, e chiede la sua immediata liberazione; |
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7. |
è preoccupato per il peggioramento della situazione dei diritti umani nella Repubblica dell'Azerbaigian; esorta le autorità azere a salvaguardare le libertà fondamentali garantite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e da altri trattati internazionali dei quali la Repubblica dell'Azerbaigian è firmataria, nonché a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa; |
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8. |
deplora gli avvertimenti di "cessazione di attività" recentemente inviati per iscritto dal ministero della Giustizia azero all'Istituto nazionale democratico e alla rete "Casa dei diritti umani" ed esorta, a tal riguardo, le autorità azere a consentire a quest'ultima organizzazione di proseguire le proprie attività nel paese senza ulteriori impedimenti; |
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9. |
invita le autorità azere a mantenere un dialogo con i membri delle organizzazioni della società civile e a prendere tutti i provvedimenti necessari a far sì che le persone possano impegnarsi liberamente in attività democratiche pacifiche e gli attivisti possano organizzarsi liberamente e al riparo da interferenze del governo; |
|
10. |
incoraggia le autorità azere a consentire lo svolgimento di manifestazioni pacifiche nei luoghi pertinenti e le esorta ad astenersi da azioni intimidatorie nei confronti degli organizzatori, quali la detenzione e la formulazione di capi d'imputazione penali e di altra natura; si rammarica del fatto che alcuni giovani attivisti siano stati espulsi dall'Università statale di Baku dopo aver perso sessioni d'esame in quanto si trovavano agli arresti in ragione delle loro attività politiche; |
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11. |
plaude alla recente scarcerazione dei due blogger Adnan Hajizade e Emin Abdullayev (Milli); |
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12. |
reputa l'accesso alle tecnologie d'informazione e comunicazione, tra cui un accesso a Internet libero e privo di censura, essenziale per lo sviluppo della democrazia e dello Stato di diritto nonché uno strumento atto a promuovere gli scambi e la comunicazione fra gli azeri e l'Unione europea; |
|
13. |
invita le autorità azere ad affrontare le carenze individuate dalla relazione conclusiva dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari e si attende un'ulteriore cooperazione con la Commissione di Venezia tesa a garantire che la legge elettorale azera sia pienamente in linea con le norme e gli standard internazionali; |
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14. |
chiede all'Azerbaigian di rinnovare gli sforzi per giungere a una piena attuazione del piano d'azione della politica europea di vicinato durante il suo ultimo anno e chiede alla Commissione di continuare ad assistere il paese in tale processo; |
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15. |
si compiace dell'istituzione di nuove sottocommissioni in seno al comitato di cooperazione UE-Azerbaigian, in quanto ne sarà rafforzato il quadro istituzionale che permetterà la discussione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, rispetto dei diritti umani e democrazia; |
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16. |
si rallegra del contributo azero al partenariato orientale e della partecipazione della delegazione del Milli Majlis (assemblea nazionale azera) alla sessione inaugurale dell'Assemblea parlamentare Euronest; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante / vicepresidente della Commissione, al Consiglio e alla Commissione nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'Azerbaigian e all'OSCE/ODIHR. |
(1) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 27.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0193.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0153.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0025.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/162 |
Giovedì 12 maggio 2011
Bielorussia
P7_TA(2011)0244
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla Bielorussia
2012/C 377 E/23
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 10 marzo 2011 (1), 20 gennaio 2011 (2) e 17 dicembre 2009 (3), |
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— |
viste la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 18 febbraio 2011, sulla sentenza di condanna pronunciata contro un rappresentante dell'opposizione bielorussa, e la dichiarazione del suo portavoce del 10 aprile 2011, sulla repressione dei mezzi d'informazione indipendenti in Bielorussia, |
|
— |
vista la decisione del Consiglio 2011/69/PESC del 31 gennaio 2011 che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, |
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— |
vista la relazione finale sulle elezioni presidenziali in Bielorussia pubblicata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) e dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE (OSCE PA) in data 22 febbraio 2011, |
|
— |
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che nei confronti dei candidati alla presidenza Ales Mikhalevich, Vladimir Nekliaev, Vitaly Rymashevski, Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich and Dmitri Ouss, così come dei responsabili della loro campagna elettorale, in particolare Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets, Sergey Martselev, sono in corso processi che potrebbero sfociare in condanne a pene detentive addirittura di 15 anni, |
|
B. |
considerando che una serie di attivisti dell'opposizione, tra cui Anatol Lyabedzka, leader dell'AHP, il Partito civico unito che si trova all'opposizione, gli ex candidati alle elezioni presidenziali Vitaly Rymashevski e Ales Mikhalevich, la caporedattrice del portale di notizie online Natalya Radzina, Andrey Dzmitryeu, il responsabile della campagna elettorale del candidato presidenziale dell'opposizione Vladimir Nekliaev e l'attivista della campagna "Dite la verità!" Syarhey Vaznyak, sono stati scarcerati dal centro di detenzione del KGB dove si trovavano in attesa di processo e posti agli arresti domiciliari, mentre continuano le indagini a loro carico; che Ales Mikhalevich e Natalya Radzina hanno abbandonato il paese per sfuggire al processo mentre Dzmitry Bandarenka, un sostenitore di Andrei Sannikov in occasione di una precedente campagna presidenziale, è stato condannato a una pena di due anni in una colonia penitenziaria, |
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C. |
considerando che Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou, membri delle equipe della campagna elettorale dei candidati dell'opposizione democratica Vladimir Neklaiev e Andrei Sannikov, Mikita Likhavid, membro del movimento "Per la libertà", Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich, Eduard Lobau, attivisti del "Fronte giovanile", Paval Vinahradau, attivista della campagna "Dite la verità!", l'attivista indipendente Andrei Pratasienya, lo storico Dzmitry Drozd, il dimostrante Uladzemir Khamichenka e Dzmitry Bandarenka, uno dei coordinatori della campagna civile "Bielorussia europea", sono stati condannati a pene detentive che oscillano tra uno e quattro anni di carcere in relazione alle dimostrazioni del 19 dicembre 2010, |
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D. |
considerando che vi sono indicazioni del fatto che la polizia ricorre alla tortura per costringere le persone ad ammettere i loro presunti crimini contro lo Stato, come dimostrato dai casi di Olga Klasowska e Ales Mikhalevic, |
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E. |
considerando che il 25 aprile 2011 il ministero dell'Informazione bielorusso ha promosso una causa dinanzi alla Corte suprema economica per ottenere la chiusura di due giornali indipendenti, Narodnaya Volya e Nasha Niva, |
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F. |
considerando che Andrzej Poczobut, giornalista dell'emittente televisiva Belsat e del quotidiano Gazeta Wyborcza è stato arrestato e rischia sino a due anni di carcere con l'imputazione di aver "insultato il Presidente" in articoli che ha pubblicato di recente; che Poczobut è riconosciuto da Amnesty International come prigioniero di coscienza; che anche la giornalista Iryna Khalip, moglie di Andrei Sannikov, è stata arrestata e rischia un'imputazione in relazione alle proteste; che la giornalista si trova attualmente agli arresti domiciliari e che le è stato proibito di comunicare con il marito, |
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G. |
considerando che le misure repressive contro i membri dell'opposizione democratica, i media indipendenti, gli attivisti della società civile e i difensori dei diritti umani si sono ulteriormente intensificate, ad onta dei ripetuti appelli della comunità internazionale affinché cessassero immediatamente; che questo stato di cose costituisce una grave violazione di numerosi obblighi internazionali della Bielorussia, |
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1. |
condanna fermamente tutte le condanne basate sull'imputazione di "rivolta di massa", che considera arbitrarie e dettate da ragioni politiche; sottolinea che, in base ad alcune notizie, le autorità non hanno potuto dimostrare la colpevolezza degli imputati, che i processi si sono svolti a porte chiuse, che ai detenuti è stata negata la possibilità di chiamare testimoni a proprio favore e di incontrare separatamente e regolarmente i propri rappresentanti legali, che gli avvocati degli imputati hanno ricevuto varie ammonizioni dal ministero della Giustizia e che alcuni di essi sono stati radiati dall'albo; dichiara pertanto che i processi non si sono svolti in modo imparziale; |
|
2. |
ritiene illegali e inaccettabili tutte le imputazioni a carico dei candidati presidenziali, Vladimir Neklaiev, Vitaly Rymashevsky, Nikolai Statkevich, Dmitri Ouss e Andrei Sannikov; chiede che essi siano assolti e non siano oggetto di altre azioni penali; condanna in tale contesto il mancato rispetto di diritti fondamentali quali la libertà di riunione e di espressione da parte delle autorità bielorusse e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti ancora in stato di detenzione lasciando cadere tutte le accuse a loro carico; |
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3. |
esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei difensori dei diritti umani in Bielorussia; condanna fermamente le recenti affermazioni diffamatorie di cui è stato oggetto, fra l'altro, Ales Bialiatski, presidente del centro per i diritti umani Viasna, da parte del Presidente bielorusso e di giornalisti di diversi mezzi d'informazione controllati dallo Stato che, nei loro commenti relativi all'attentato nella metropolitana di Minsk, hanno sostenuto che nel paese esisterebbe "una quinta colonna"; |
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4. |
condanna il persistente clima di paura e intimidazione degli oppositori politici in Bielorussia così come la persecuzione di esponenti dell'opposizione che si protrae dalle elezioni presidenziali del dicembre 2010; |
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5. |
sollecita le autorità bielorusse a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di Marina Tsapok e Maxim Kitsyuk, cittadini ucraini, e di Andrey Yurov, cittadino russo – rappresentanti della commissione per il controllo internazionale della situazione dei diritti umani in Bielorussia, cui è stato impedito di entrare nel territorio bielorusso – nonché dei russi Alik Mnatsnakyan e Viktoria Gromova, difensori dei diritti umani, arrestati il 4 maggio 2011 negli uffici del centro per i diritti umani Viasna e poco dopo espulsi dalla Bielorussia, ai quali è stato fatto divieto per due anni di entrare nuovamente nel paese; condanna in questo contesto tutte le azioni contro i difensori dei diritti umani condotte dalle autorità bielorusse; |
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6. |
condanna le vessazioni e intimidazioni sistematiche nonché le crescenti pressioni nei confronti dei giornalisti e dei canali d'informazione indipendenti in Bielorussia; esorta a tale proposito le autorità bielorusse a sospendere la procedura per la chiusura dei settimanali Narodnaya Volya e Nasha Niva, ad astenersi dal limitare l'accesso ai due portali internet indipendenti Karta '97 e Bielorusskij Partizan – il che inciderebbe pesantemente sul pluralismo dei media in Bielorussia – e a liberare Andrzej Poczobut lasciando cadere tutte le imputazioni a suo carico; |
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7. |
condanna la mancanza di un'indagine indipendente sull'uso della forza bruta da parte della polizia e dei servizi del KGB contro i dimostranti nella giornata delle elezioni, in particolare in considerazione del fatto che la Bielorussia ha respinto la richiesta di 14 Stati membri dell'UE concernente una missione d'indagine sui diritti umani, da effettuare sotto l'egida dell'OSCE, allo scopo di far luce sulla violenta repressione nei confronti dell'opposizione all'indomani delle elezioni del dicembre 2010; accoglie favorevolmente la relazione interlocutoria del Dr. Neil Jarman, relatore speciale della commissione per il controllo internazionale della situazione dei diritti umani in Bielorussia, e constata con sgomento che a Minsk sono stati nuovamente arrestati difensori dei diritti umani provenienti da vari paesi OSCE; |
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8. |
invita la Commissione, il Consiglio, l'Alto rappresentante dell'Unione europea e gli altri paesi partner dell'UE ad estendere le misure restrittive nei confronti del regime bielorusso, anche imponendo sanzioni economiche mirate, in particolare nei confronti delle aziende statali; |
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9. |
sottolinea la necessità, vista la repressione continua e senza precedenti nei confronti dell'opposizione, che l'UE trovi nuove formule per assistere la società civile bielorussa favorendo una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini, prevenendo la totale frammentazione dell'opposizione politica e sostenendo un'alternativa politica al regime di Lukashenko; chiede di mantenere e intensificare l'assistenza dell'UE ai partiti democratici dell'opposizione, alle organizzazioni della società civile e ai canali d'informazione indipendenti, ad esempio tramite lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; |
|
10. |
sottolinea che l'impegno potenziale dell'UE nei confronti della Bielorussia sarà soggetto a condizioni rigorose e dipenderà dall'impegno da parte bielorussa a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, come affermato nella Dichiarazione comune del Vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009, firmata anche dal governo bielorusso; |
|
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e al parlamento e al governo della Bielorussia. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0099.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0022.
(3) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/164 |
Giovedì 12 maggio 2011
"Cleanup in Europe" e "Let's do it word 2012"
P7_TA(2011)0245
Dichiarazione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su "Cleanup in Europe" e "Let's do it word" 2012
2012/C 377 E/24
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 123 del suo regolamento, |
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A. |
considerando le lacune nell'attuazione e applicazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti, |
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B. |
considerando che la mancanza di responsabilità sociale e di consapevolezza delle questioni ambientali continua a rappresentare un problema in molti Stati membri, |
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C. |
considerando che sono state organizzate iniziative civili a livello nazionale nell'ambito del movimento "Let's do it!" e che, dal 2008, un numero molto elevato di cittadini vi ha preso parte in Estonia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia e Romania, e considerando che tali iniziative hanno ottenuto risultati concreti, quali la mappatura e l'eliminazione dei rifiuti illegali, |
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1. |
considera "Let's do it world!" un movimento volontario che invita tutti i paesi d'Europa a intraprendere, nei rispettivi territori, la più grande operazione di pulizia mai organizzata, unendo le loro forze per una giornata nel 2012; |
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2. |
invita i politici a sostenere attivamente queste iniziative e i cittadini a prendervi parte; |
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3. |
ritiene che questo efficace strumento debba essere ampiamente promosso per aumentare la consapevolezza e la responsabilità nell'ambito della gestione dei rifiuti, allo scopo di ottenere il più alto livello possibile di riciclaggio dei rifiuti; |
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4. |
invita la Commissione a sostenere con ogni mezzo questa iniziativa e a creare un sito web che pubblichi i dati disponibili nei registri nazionali dei rifiuti e la mappa delle discariche illegali; |
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5. |
invita gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente per attuare e applicare pienamente la legislazione comunitaria esistente sui rifiuti; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti nazionali dei 27 Stati membri. |
(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 12 maggio 2011 (P7_PV(2011)05-12(ANN1)).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 10 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/166 |
Martedì 10 maggio 2011
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris
P7_TA(2011)0188
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Luigi de Magistris (2010/2122(IMM))
2012/C 377 E/25
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la richiesta presentata in data 5 luglio 2010 da Luigi de Magistris in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale italiano, comunicata in seduta plenaria il 7 luglio 2010, |
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— |
dopo aver ascoltato Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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— |
visti l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008 e 19 marzo 2010 (1), |
|
— |
visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2011), |
|
A. |
considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento dinanzi a un tribunale italiano, |
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B. |
considerando che la richiesta di Luigi de Magistris fa riferimento ad un atto di citazione presentato da Clemente Mario Mastella, deputato al Parlamento europeo, dinanzi al tribunale di Benevento in relazione ad un'intervista rilasciata da Luigi de Magistris a un quotidiano italiano in data 31 ottobre 2009, |
|
C. |
considerando che, secondo l'atto di citazione, un passaggio dell'intervista ("Mastella era implicato in una mia inchiesta e aveva cercato di fermarmi") costituisce diffamazione e ha dato luogo a una domanda di risarcimento di 1 000 000 EUR oltre le spese, |
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D. |
considerando che all'epoca in cui è stata rilasciata l'intervista Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo, essendosi candidato con successo alle elezioni europee del 2009, |
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E. |
considerando che, conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, |
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F. |
considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento europeo, il fatto che l'azione legale sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé a che sia applicata l'immunità riconosciuta da detto articolo, |
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G. |
considerando che, nel rilasciare l'intervista in questione, Luigi de Magistris stava agendo nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo e stava svolgendo attività politica esprimendo la sua opinione su un tema di pubblico interesse per i suoi elettori, |
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H. |
considerando che i tentativi volti a impedire ai parlamentari, attraverso un'azione legale, di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico e di criticare i propri avversari politici sono inaccettabili in una società democratica e rappresentano una violazione dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione dell'Unione europea, |
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1. |
decide di difendere i privilegi e l'immunità di Luigi de Magistris; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/167 |
Martedì 10 maggio 2011
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch
P7_TA(2011)0189
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Bruno Gollnisch (2010/2097(IMM))
2012/C 377 E/26
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta presentata in data 10 giugno 2010 da Bruno Gollnisch in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale francese, comunicata in seduta plenaria il 14 giugno 2010, |
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— |
avendo ascoltato Bruno Gollnisch in data 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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— |
visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 (1), |
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— |
visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, |
|
— |
visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0154/2011), |
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A. |
considerando che Bruno Gollnisch, deputato al Parlamento europeo, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione alle misure – che a suo avviso sono restrittive della libertà personale – applicate dalle autorità francesi nell'ambito di un'indagine giudiziaria a seguito di una denuncia contro ignoti (plainte avec constitution de partie civile) per istigazione all'odio razziale, sporta il 26 gennaio 2009 dalla Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (LICRA), costituitasi parte civile, |
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B. |
considerando che nella richiesta di difesa dell'immunità non è stato fatto valere l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, articolo che pertanto non si applica, |
|
C. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che è stato espressamente fatto valere da Bruno Gollnisch nella sua lettera al Presidente del 10 giugno 2010 e che si applica al caso in esame, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che ciò non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati, |
|
D. |
considerando che, secondo l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione della Repubblica francese, "nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, flagranza o condanna definitiva" e che, secondo il medesimo articolo 26, terzo comma, "la detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'Assemblea alla quale appartiene lo richieda", |
|
E. |
considerando che il Parlamento è dotato di ampia discrezionalità in ordine alla direzione che intende dare a una decisione relativa a una richiesta di difesa dell'immunità di uno dei suoi deputati (2), |
|
F. |
considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato, |
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G. |
considerando che la causa non rientra nell'ambito delle attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo, |
|
H. |
considerando che Bruno Gollnisch ha spiegato le ragioni che hanno indotto il suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes a pubblicare il comunicato stampa da cui è scaturita la richiesta di difesa dell'immunità, affermando che il testo è stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare per conto degli eletti del Front National; considerando che l'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento, |
|
I. |
considerando che l'adozione da parte delle autorità francesi di misure che appaiono restrittive della libertà nei confronti di Bruno Gollnisch, prima della richiesta della revoca della sua immunità, costituisce una riprovevole violazione delle prerogative del Parlamento; considerando tuttavia che, avendo ora le autorità francesi richiesto formalmente la revoca della sua immunità per applicare le suddette misure in futuro, non è più necessario difendere l'immunità di Bruno Gollnisch a tale proposito, |
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J. |
considerando che non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie, |
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K. |
considerando che, di conseguenza, non è opportuno difendere l'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch, |
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1. |
decide, in virtù di quanto suesposto, di non difendere l'immunità e i privilegi di Bruno Gollnisch; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese e a Bruno Gollnisch. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.
(2) Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo, paragrafo 101.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/169 |
Martedì 10 maggio 2011
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch
P7_TA(2011)0190
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
2012/C 377 E/27
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch, trasmessa dalle autorità francesi in data 3 novembre 2010 e comunicata in seduta plenaria il 24 novembre 2010, |
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— |
avendo ascoltato Bruno Gollnisch il 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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— |
visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 (1), |
|
— |
visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, |
|
— |
visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0155/2011), |
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A. |
considerando che un Pubblico ministero francese ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch, deputato al Parlamento europeo, onde consentire l'esame di una denuncia per presunta istigazione all'odio razziale e, se del caso, onde procedere nei confronti di Bruno Gollnisch dinanzi a tutti i gradi di giurisdizione francesi (Tribunale di primo grado, Corte d'appello e Cassazione), |
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B. |
considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch si riferisce a un presunto reato di incitamento all'odio razziale in seguito a un comunicato stampa del 3 ottobre 2008 del gruppo del Front National della Regione Rhône-Alpes, di cui Bruno Gollnisch era presidente, |
|
C. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i deputati dell'Istituzione beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che ciò non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati, |
|
D. |
considerando che, secondo l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, flagranza o condanna definitiva, |
|
E. |
considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato, |
|
F. |
considerando che la richiesta delle autorità francesi non riguarda le attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo, |
|
G. |
considerando che Bruno Gollnisch ha spiegato le ragioni che hanno indotto il suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes a pubblicare il comunicato stampa da cui è scaturita la richiesta di revoca dell'immunità, affermando che il testo era stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare a nome degli eletti del Front National; considerando che l'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento, |
|
H. |
considerando che non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie, |
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I. |
considerando che è pertanto opportuno raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nella fattispecie, |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Bruno Gollnisch; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese e a Bruno Gollnisch. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.
Mercoledì 11 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/171 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Modifica del regolamento a seguito della creazione di un registro comune per la trasparenza del Parlamento e della Commissione
P7_TA(2011)0221
Decisione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell’istituzione di un Registro comune per la trasparenza tra il Parlamento europeo e la Commissione (2010/2292(REG))
2012/C 377 E/28
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 novembre 2010, |
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— |
vista la sua decisione dell'11 maggio 2011 (1) che approva la conclusione dell’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull’istituzione di un “Registro per la trasparenza”, |
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— |
visti gli articoli 211 e 212, e l'articolo 127, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0173/2011), |
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1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso; |
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2. |
decide che il testo dell’accordo summenzionato sia inserito nel suo regolamento come allegato X, parte B; |
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3. |
decide che tali modifiche entrino in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – titolo |
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Emendamento 2 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare (assistenti accreditati). |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 |
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4. I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi. |
4. I titoli di accesso di lunga durata sono rilasciati a persone estranee alle istituzioni dell’Unione sotto la responsabilità dei Questori. Tali titoli di accesso hanno una durata massima di validità di un anno, rinnovabile. Le modalità di utilizzazione di tali titoli sono fissate dall'Ufficio di presidenza. |
||||||||||||||||||||
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In compenso, tali persone sono tenute a |
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Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri. |
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Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento. |
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Tali titoli di accesso possono essere rilasciati: |
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Emendamento 4 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Coloro che effettuano la registrazione nel Registro per la trasparenza devono, nell’ambito dei loro rapporti con il Parlamento, rispettare:
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Emendamento 5 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo) |
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4 ter. I Questori definiscono in che misura il codice di condotta sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell’accordo. |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo) |
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4 quater. Il titolo di accesso è ritirato con decisione motivata dei Questori nei seguenti casi:
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) |
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4 quinquies. L’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al Registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro. Le norme di attuazione dei paragrafi da 4 a 4 quater sono stabilite in allegato (5). |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 2 – commi 2 e 3 |
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I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato. |
I deputati si impegnano a non accettare alcun donativo o liberalità nell’esercizio del loro mandato. |
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Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno. |
Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate non appena intervengano delle modifiche e essere comunque rinnovate ogni anno. I deputati sono pienamente responsabili della trasparenza dei loro interessi finanziari. |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – titolo |
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Emendamento 10 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 1 |
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Articolo 1 |
Articolo unico |
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Lasciapassare |
Titoli di accesso |
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1. Sul lasciapassare , rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora. |
1. Sul titolo di accesso di lunga durata , rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora. |
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Il lasciapassare deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento . Il non rispetto di questo diritto comporta il ritiro del lasciapassare . |
Il titolo di accesso deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento Il non rispetto di tale obbligo comporta il ritiro del titolo di accesso . |
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I lasciapassare si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali. |
I titoli di accesso si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali. |
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2. Il lasciapassare è rinnovato unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4. |
2. I titoli di accesso sono rinnovati unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis . |
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Qualsiasi contestazione da parte di un deputato circa l'attività di un rappresentante o di un gruppo d'interesse è sottoposta ai Questori, che istruiscono il caso e possono deliberare sul mantenimento o il ritiro del lasciapassare . |
Qualsiasi denuncia fondata su fatti materiali e rientrante nell'ambito di applicazione del codice di condotta allegato all'accordo sull'istituzione di un Registro per la trasparenza (6) è sottoposta al segretariato comune del registro per la trasparenza. Il Segretario generale del Parlamento comunica le decisioni di radiazione dal registro ai Questori, che decidono sul ritiro del titolo di accesso . |
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Le decisioni con cui i Questori notificano il ritiro di uno o più titoli di accesso invitano i possessori o gli enti che rappresentano o per i quali lavorano a restituire detti titoli di accesso al Parlamento entro 15 giorni dalla notifica della decisione. |
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3. Il lasciapassare non autorizza in alcun caso i titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consente , in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea. |
3. I titoli di accesso non autorizzano in alcun caso i loro titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consentono , in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea. |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 2 |
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Articolo 2 Assistenti 1. All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare. Nell'assumere le loro funzioni gli assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata. 2. Essi hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni del personale del Segretariato generale o dei gruppi politici. 3. Qualsiasi altra persona, comprese quelle che lavorano a diretto contatto con i deputati, potrà accedere al Parlamento soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 4. |
soppresso |
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Emendamento 12 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 3 |
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Articolo 3 Codice di condotta 1. Nel quadro delle loro relazioni con il Parlamento, le persone figuranti nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4:
2. Ogni violazione del presente codice di condotta può condurre al ritiro del lasciapassare rilasciato alle persone interessate e, se del caso, all'impresa di cui sono dipendenti. |
soppresso |
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Emendamento 13 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – parte B – titolo (nuovo) |
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(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0222.
(2) Registro introdotto dall’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un "Registro per la trasparenza" per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione (cfr. allegato X, parte B).
(3) Cfr. allegato X, parte B.
(4) Cfr. allegato 3 dell’accordo figurante all’allegato X, parte B.
(5) Cfr. allegato X, parte A.
(6) Cfr. allegato 3 dell’accordo figurante nella parte B del presente allegato.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/176 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza del Parlamento e della Commissione
P7_TA(2011)0222
Decisione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza (2010/2291(ACI))
2012/C 377 E/29
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 novembre 2010, |
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— |
visto il progetto di accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea (di seguito denominato "l'accordo"), |
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— |
vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (1), |
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— |
visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0174/2011), |
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A. |
considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile", |
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B. |
considerando che l'esistenza di un Registro comune delle organizzazioni e delle persone fisiche e giuridiche impegnate nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea contribuisce alla trasparenza del suddetto dialogo, |
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C. |
considerando che la summenzionata risoluzione del Parlamento dell'8 maggio 2008 ha stabilito i principi in base ai qualiil Parlamento ha negoziato con la Commissione il registro comune, |
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D. |
considerando che le necessarie modifiche al regolamento del Parlamento, sono state introdotte con la sua decisione dell'11 maggio 2011 a seguito dell’istituzione di un Registro comune per la trasparenza da parte del Parlamento europeo e della Commissione (2), |
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1. |
considera l'accordo un primo importante primo passo verso una maggiore trasparenza e intende proporre, al momento opportuno, l'innalzamento degli standard, in modo da garantire la generalizzata integrità della pubblica amministrazione dell'Unione e il rafforzamento delle norme istituzionali applicabili alla stessa; |
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2. |
rileva che l'esistenza di un registro comune consente di reperire tutte le informazioni da un'unica fonte, e che risulta pertanto più semplice per i cittadini verificare quali sono gli attori in contatto con le istituzioni; osserva che un simile strumento agevola altresì il compito dei rappresentati di interessi, che sono chiamati a registrarsi una sola volta; |
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3. |
ribadisce, tuttavia, che il Parlamento conserva il diritto illimitato di decidere a chi sia opportuno concedere l'autorizzazione ad accedere ai suoi edifici; |
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4. |
è del parere che l'accordo rappresenti un forte incentivo alla registrazione, dal momento che in virtù dello stesso nessuno potrà ottenere un titolo di accesso agli edifici del Parlamento senza prima essersi registrato; |
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5. |
ribadisce, tuttavia, la sua richiesta di iregistrazione obbligatoria di tutti i lobbisti nel Registro per la trasparenza e chiede che, nel quadro del prossimo processo di riesame, siano adottati tutti i provvedimenti necessari per preparare la transizione verso una registrazione obbligatoria; |
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6. |
deplora che il Consiglio non abbia ancora aderito all'accordo malgrado si tratti di un passo fondamentale ai fini della garanzia di trasparenza in tutte le fasi del processo legislativo a livello di Unione; si compiace, tuttavia, per il fatto che il Consiglio abbia affermato che aderirà all'accordo; invita il Consiglio ad aderire al registro comune quanto prima; |
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7. |
si compiace, in particolare, dei seguenti aspetti dell'accordo:
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8. |
è del parere che le disposizioni applicabili ai rappresentanti dei pubblici poteri e delle organizzazioni e persone giuridiche che, nell'ambito delle loro attività, operano nell'interesse pubblico, e sono vincolate dalle rispettive norme costituzionali nonché dai diritti fondamentali, non possano essere identiche a quelle applicabili ai rappresentanti di interessi specifici; ritiene, in particolare, che solo agli enti pubblici autonomi dovrebbe essere richiesto di registrarsi e non anche ai pubblici poteri in quanto tali; |
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9. |
chiede che il suo Ufficio di presidenza elabori un sistema in base al quale tutti i lobbisti che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, e che hanno ottenuto un incontro con un deputato competente in merito a uno specifico fascicolo legislativo, siano registrati, in virtù di tale incontro, nella motivazione della relazione o della raccomandazione relativa al progetto di atto legislativo in questione; |
|
10. |
approva la conclusione dell'accordo in allegato e, alla luce del contenuto della presente decisione, decide di allegarlo al suo regolamento; |
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11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0221.
Mercoledì 11 maggio 2011
ALLEGATO
ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA SULL'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA PER LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE GIURIDICHE E I LAVORATORI AUTONOMI IMPEGNATI NELL'ELABORAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE
Il Parlamento europeo e la Commissione europea (in appresso "le parti"),
visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "i trattati"),
considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
I. Istituzione del Registro per la trasparenza
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1. |
Conformemente al loro impegno in favore della trasparenza, le parti convengono di istituire e gestire un comune - "Registro per la trasparenza" (in appresso "il registro"), - per la registrazione e il controllo delle organizzazioni, delle persone giuridiche e dei lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. |
II. Principi del registro
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2. |
L'istituzione e il funzionamento del registro si basano sugli attuali sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, integrati dal lavoro del gruppo di lavoro congiunto del Parlamento europeo e della Commissione europea nonché dagli adeguamenti introdotti alla luce dell'esperienza acquisita e dai contributi provenienti dai soggetti interessati, illustrati nella comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2009, intitolata "Iniziativa europea per la trasparenza: il registro dei rappresentanti di interessi, un anno dopo" (1). Tale approccio non influisce né pregiudica gli obiettivi del Parlamento europeo espressi nella sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (2). |
|
3. |
L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano i principi generali del diritto dell'Unione, compresi i principi di proporzionalità e di non discriminazione. |
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4. |
L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano il diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni e non pregiudicano l'accesso degli elettori dei deputati ai locali del Parlamento europeo. |
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5. |
L'istituzione e il funzionamento del registro non incidono sulle competenze o prerogative delle parti né condizionano i loro rispettivi poteri organizzativi. |
|
6. |
Le parti si adoperano per trattare nella stessa maniera tutti gli operatori impegnati in attività analoghe e per garantire condizioni paritarie per la registrazione di organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. |
III. Struttura del registro
|
7. |
Il registro include:
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IV. Ambito di applicazione del registro
Attività interessate
|
8. |
Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle escluse a norma della sezione IV, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati, quali l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri di studi, le "piattaforme", i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione. Sono altresì inclusi i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni aperte. |
|
9. |
Sono chiamati a procedere alla registrazione, a prescindere dal loro status giuridico, tutte leorganizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (3). |
Attività escluse
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10. |
Sono escluse dall'ambito di applicazione del registro le seguenti attività:
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Disposizioni specifiche
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11. |
Il registro non concerne le chiese e le comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli organismi giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione. |
|
12. |
Il registro non concerne i partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi creata o sostenuta, impegnata in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a procedere alla registrazione. |
|
13. |
Il registro non concerne le autorità locali, regionali e municipali. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli enti giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione. |
|
14. |
Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva, prive di status giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che sono impegnate in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a procedere alla registrazione. In tal caso, i loro membri dovrebbero individuare al loro interno una persona di contatto responsabile delle relazioni con l'amministrazione del registro. |
|
15. |
Le attività da dichiarare, ai fini della dichiarazione finanziaria nel registro, sono tutte quelle indirizzate alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione, nonché ai loro membri, funzionari e altro personale. Figurano tra queste attività anche quelle indirizzate agli organi degli Stati membri operanti a livello dell'Unione e impegnati nei processi decisionali dell'Unione. |
|
16. |
Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì invitate a rendere pubblici tali orientamenti. |
V. Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione
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17. |
Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:
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VI. Provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta
|
18. |
La violazione del codice di condotta da parte di soggetti registrati, o dei loro rappresentanti, può comportare, a seguito di un'indagine svolta nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di difesa, l'adozione di provvedimenti, come la sospensione o la cancellazione dal registro nonché, se del caso, il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo rilasciati alla persona in causa ed eventualmente, all'impresa da cui dipende. La decisione di applicare siffatti provvedimenti può essere pubblicata sul sito web del registro. |
|
19. |
Chiunque può presentare, secondo la procedura di cui all'allegato 4, un reclamo alla Commissione europea o al Parlamento europeo, suffragato da prove concrete, in merito a una presunta violazione del codice di condotta. |
VII. Attuazione
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20. |
I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi, e adottano, di comune intesa, le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo. |
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21. |
Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea istituiscono una struttura operativa comune, "il segretariato congiunto del registro per la trasparenza". Quest'ultimo sarà composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità da concordare tra i servizi competenti. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza funziona sotto il coordinamento di un capo unità del Segretariato generale della Commissione europea. I suoi compiti comprendono l'applicazione di misure intese a contribuire alla qualità del contenuto del registro. |
|
22. |
Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata agli edifici del Parlamento europeo restano procedure di competenze di tale istituzione. Tali titoli di accesso saranno rilasciati a singole persone che rappresentano, o lavorano per, organizzazioni e persone fisiche o giuridiche rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente ove tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione non conferisce tuttavia automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso. |
|
23. |
Sebbene il sistema sia gestito in comune, le parti conservano la libertà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi, compresa l'introduzione di incentivi, quali la comunicazione di informazioni ai soggetti registrati, in occasione del lancio di consultazioni pubbliche o dell'organizzazione di eventi. |
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24. |
Le parti organizzano un'attività di formazione appropriata e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e della procedura di reclamo presso i propri membri e il proprio personale. |
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25. |
Le parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo. |
|
26. |
Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca di dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web Europa ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca di dati sarà disponibile, su richiesta, in formato elettronico a lettura ottica. |
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27. |
Previa consultazione dei soggetti interessati, una relazione annuale sul funzionamento del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea ai vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea. |
VIII. Partecipazione di altre istituzioni e organi
|
28. |
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il sistema come strumento di riferimento per le loro relazioni con le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. |
IX. Disposizioni finali
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29. |
Il passaggio dagli attuali registri delle parti al nuovo registro comune avverrà nel corso di un periodo transitorio di dodici mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in funzione del registro comune. Le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche attualmente registrate in uno dei due sistemi sono invitati a rinnovare la propria registrazione nel registro comune. Una volta che il registro comune sarà entrato in funzione:
|
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30. |
Il registro comune è sottoposto a riesame entro i due anni dalla sua entrata in funzione. |
Allegato 1
"Registro per la trasparenza"
Organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione
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Categorie |
Caratteristiche/osservazioni |
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I - Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti |
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sottocategoria |
Società di consulenza specializzate |
Società che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. |
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sottocategoria |
Studi legali |
Studi legali che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. |
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|
sottocategoria |
Consulenti indipendenti |
Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. |
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|
II - Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali |
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sottocategoria |
Imprese e gruppi |
Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, in proprio, attività interne di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. |
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|
sottocategoria |
Associazioni di categoria, imprenditoriali o professionali |
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sottocategoria |
Sindacati |
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sottocategoria |
Altre organizzazioni simili |
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III - Organizzazioni non governative |
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sottocategoria |
Organizzazioni non governative, piattaforme e reti e simili |
Organizzazioni no profit, con o senza personalità giuridica, indipendenti dai pubblici poteri, dai partiti politici o dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse fondazioni, enti di beneficenza, ecc. |
||
|
IV - Centri di studio, istituti accademici e di ricerca |
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|
sottocategoria |
Centri di studio e istituti di ricerca |
Centri di studio e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione. |
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|
sottocategoria |
Istituti accademici |
Istituti il cui obiettivo principale è la formazione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione. |
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|
NB: Le chiese in quanto tali non rientrano nel registro. |
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|
sottocategoria |
Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose. |
Soggetti giuridici, uffici e reti istituiti per attività di rappresentanza. |
||
|
NB: Le amministrazioni pubbliche in quanto tali non rientrano nel registro. |
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|
sottocategoria |
Associazioni di amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale) |
Soggetti giuridici, uffici di rappresentanza, associazioni o reti istituiti per attività di rappresentanza delle amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale) |
||
|
sottocategoria |
Altri enti pubblici o misti, ecc. |
Comprende le altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato). |
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Allegato 2
Informazioni da fornire al momento della registrazione
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— |
denominazione dell'organizzazione, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, sito web; |
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— |
identità della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e nome del direttore organizzativo o dei responsabili della gestione o, se del caso, del principale canale di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro; nominativi delle persone per le quali è richiesto il titolo di accesso agli edifici del PE (5); |
|
— |
numero di persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro; |
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— |
finalità / mandato – settori di interesse – attività, paesi di attività – affiliazioni in rete – informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro; |
|
— |
numero dei membri (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni), se del caso. |
Principali proposte legislative che hanno interessato, nell'anno precedente, le attività di chi effettua la registrazione e che rientrano nell'ambito di applicazione del registro.
L'insieme dei dati finanziari forniti dovrebbe coprire un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.
Non è esonerata la doppia contabilizzazione. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella), non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le stesse attività contrattuali nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.
|
— |
Società di consulenza specializzate/ studi legali/ consulenti indipendenti (allegato I, categoria I): informazioni dettagliate devono essere fornite per quanto riguarda il fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e la ponderazione relativa collegata ai clienti di tali soggetti, secondo la tabella seguente:
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— |
Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali (allegato I, categoria II): deve essere fornita una stima dei costi delle attività rientranti nell'ambito del registro. |
|
— |
Organizzazioni non governative/ centri di studi, istituti accademici e di ricerca/organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose/ organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc. (allegato I, categorie da III a VI): devono essere specificati il bilancio globale e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento. |
Inoltre, per tutte le categorie: l'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.
Allegato 3
Codice di condotta
Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, coloro che effettuano la registrazione:
|
a) |
si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano; |
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b) |
evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato; |
|
c) |
non rivendicano alcuna relazione ufficiali con l'Unione o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell'Unione; |
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d) |
garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; |
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e) |
si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un'istituzione dell'Unione; |
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f) |
non inducono i membri delle istituzioni dell'Unione, i funzionari e altro personale dell'Unione, così come gli assistenti o i tirocinanti dei detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili; |
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g) |
qualora ex funzionari o altro personale dell'Unione, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell'Unione, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza; |
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h) |
si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione; |
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i) |
informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione. |
Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:
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j) |
ottemperano rigorosamente alle disposizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato X del presente accordo, nonché e all'allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo; |
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k) |
si assicurano che qualsiasi assistenza fornita nell'ambito dell'allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell'apposito registro; |
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l) |
per evitare possibili conflitti di interesse, ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, lo dichiarano nel registro. |
Allegato 4
Procedura di indagine e trattamento dei reclami
|
1. |
I reclami possono essere presentati compilando un modulo standard sul sito internet del registro. Tale modulo comprende i dati relativi al soggetto registrato contro cui è presentato reclamo, il nome e il recapito del reclamante e le informazioni sul contenuto del reclamo, ivi compresi, in linea di principio, i documenti o il materiale a sostegno del reclamo. Non sono presi in esame i reclami anonimi. |
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2. |
Il reclamante specifica una o più clausole del codice di condotta che reputa siano state violate. I reclami riguardanti un’informazione pubblicata nel registro sono trattati come fattispecie di violazione della lettera d) del codice di condotta (6). |
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3. |
I reclamanti devono fornire, in linea di principio, dei documenti di supporto e/o altro materiale a sostegno del loro reclamo. |
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4. |
Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza:
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5. |
Se il reclamo è inammissibile, il reclamante ne è informato con una lettera, in cui sono esposte le ragioni della decisione. Se il reclamo è ammissibile, i fatti a base del reclamo costituiscono oggetto di un'indagine secondo la procedura in appresso stabilita. |
|
6. |
Dopo aver registrato il reclamo, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa per iscritto il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo del contenuto di quest'ultimo e lo invita a presentare motivazioni, argomentazioni o altri elementi di difesa entro dieci giorni lavorativi. |
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7. |
Tutte le informazioni raccolte durante l'indagine sono esaminate dal segretariato congiunto del registro per la trasparenza. |
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8. |
Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza può decidere di sentire il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo ovvero il reclamante. |
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9. |
Se l'indagine dimostra che il reclamo è infondato, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa entrambe le parti della sua decisione in tal senso. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato, contro cui è stato presentato il reclamo, può essere temporaneamente sospeso dal registro, nelle more dell'adozione delle misure necessarie a risolvere il problema (si vedano i successivi paragrafi da 11 a 14), ovvero può essere assoggettato a provvedimenti che vanno dalla sospensione a lungo termine dal registro fino alla cancellazione dal registro e al ritiro, ove applicabile, di tutti i titoli di accesso al Parlamento europeo (si vedano le successive fasi 6 e 7). |
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10. |
I provvedimenti che possono essere applicati in caso di violazione del codice di condotta vanno dalla sospensione temporanea fino alla cancellazione dal registro (si veda la tabella in appresso). |
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11. |
Se si constata che le informazioni pubblicate nel registro sono incorrette o incomplete, il soggetto registrato è invitato a rettificare l'informazione entro otto settimane, periodo durante il quale la sua registrazione è sospesa. Gli eventuali titoli di accesso al Parlamento europeo non sono ritirati durante tale periodo. |
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12. |
Se il soggetto registrato rettifica l'informazione nel periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, la sua registrazione è riattivata. Qualora, viceversa, il soggetto registrato non agisca in tal senso entro il periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, può essere imposto un provvedimento. |
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13. |
Se il soggetto registrato richiede più tempo per rettificare l'informazione in conformità del paragrafo 11, dando un'adeguata motivazione di tale richiesta, il periodo di sospensione può essere prorogato. |
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14. |
In caso di violazione del codice di condotta per altri motivi, la registrazione del soggetto registrato interessato è sospesa per un periodo di otto settimane, durante il quale il Parlamento europeo e la Commissione europea adottano una decisione definitiva sull'eventuale applicazione di uno o più provvedimenti. |
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15. |
Ogni decisione di cancellare un soggetto registrato dal registro comprende anche il divieto di futura registrazione per un periodo di uno o due anni. |
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16. |
Un progetto di decisione sul provvedimento da applicare è predisposto congiuntamente dai servizi competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, e trasmesso per una decisione definitiva ai Segretari generali delle istituzioni. I vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea ne sono informati. |
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17. |
Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa immediatamente entrambe le parti (il reclamante e il soggetto registrato contro cui è stato presentato reclamo) del provvedimento deciso e ne da attuazione. |
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18. |
Laddove una decisione di cancellazione dal registro comporti il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo, la stessa è comunicata dal Segretario generale del Parlamento europeo al Questore responsabile, che è invitato ad autorizzare il ritiro dei titoli di accesso in possesso dell'organizzazione, della persona giuridica o della persona fisica interessata. |
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19. |
Il soggetto registrato è invitato a restituire tutti o alcuni dei titoli di accesso al Parlamento europeo entro quindici giorni. |
Tabella dei provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta
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Tipo di violazione |
Provvedimento |
Menzione del provvedimento nel registro |
Ritiro del titolo di accesso al Parlamento europeo |
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1 |
Violazione non intenzionale, immediatamente corretta |
Notifica scritta di riconoscimento dei fatti e loro correzione |
No |
No |
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2 |
Violazione intenzionale del codice che richiede una modifica del comportamento ovvero la rettifica di dati nel registro nei termini stabiliti |
Temporanea sospensione fino a sei mesi, o per il tempo necessario al completamento dell'azione correttiva richiesta entro il termine stabilito |
Sì, durante il periodo di sospensione |
No |
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3 |
Persistente inosservanza del codice
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Cancellazione dal registro per un anno |
Sì |
Sì |
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4 |
violazione grave e intenzionale del codice di condotta |
Cancellazione dal registro per due anni |
Sì |
Sì |
(1) COM(2009)0612.
(2) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.
(3) Non è previsto che i governi degli Stati membri, i governi di paesi terzi, le organizzazioni intergovernative internazionali e le loro missioni diplomatiche procedano alla registrazione.
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(5) A coloro che effettuano la registrazione sarà richiesto, al termine della procedura di registrazione, di fornire detti dati per l'inoltro al Parlamento europeo. A seguito della decisione di rilascio del titolo di acccesso, i nominativi delle persone cui sono rilasciati detti titoli di accesso sono inseriti automaticamente nel sistema, sulla base degli aggiornamenti e delle informazioni in possesso del Parlamento europeo. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso al Parlamento europeo.
(6) La lettera d) stabilisce che coloro che effettuano la registrazione, nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, "garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e, successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, sono complete, aggiornate e non fuorvianti".
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 10 maggio 2011
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/188 |
Martedì 10 maggio 2011
Accordo sulla protezione e lo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa ***
P7_TA(2011)0191
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))
2012/C 377 E/30
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione del Consiglio (16581/2010), |
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— |
visto il progetto di accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa (16581/2010), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0007/2011), |
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— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento, |
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— |
vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0078/2011), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell'Albania e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. |
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/188 |
Martedì 10 maggio 2011
Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ***
P7_TA(2011)0192
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))
2012/C 377 E/31
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05571/2011), |
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— |
visto il progetto di accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (05571/2011), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0068/2011), |
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— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento, |
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— |
vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0142/2011), |
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1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
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2. |
invita la Commissione europea a promuovere attivamente la firma, la ratifica e l'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel quadro degli accordi commerciali, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), degli accordi di partenariato nel settore della pesca e nell'ambito della politica di sviluppo dell'Unione; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). |
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/189 |
Martedì 10 maggio 2011
Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I
P7_TA(2011)0205
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
2012/C 377 E/32
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
La proposta è stata modificata come segue (1):
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Visto 2 bis (nuovo) |
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vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan, |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 9 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova) |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi fondamentali della democrazia. Qualora il Pakistan adotti misure limitative dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori, della parità di genere o della libertà religiosa, o qualora fornisca appoggio o sostegno a organizzazioni terroristiche di qualsivoglia matrice, la Commissione propone senza indugio l'abrogazione del presente regolamento. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) |
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Articolo 3 bis Introduzione urgente di contingenti tariffari 1. Qualora le importazioni di un prodotto di cui all'allegato I provenienti dal Pakistan aumentino in volume di almeno il 20 % rispetto allo stesso periodo del 2010, la Commissione ha il potere di applicare un contingente tariffario alle importazioni di tale prodotto e di modificare in via d'urgenza l'allegato I e l'allegato II mediante un atto delegato. La procedura di cui all'articolo 7 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo. 2. Il contingente tariffario previsto dal presente articolo è introdotto sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza doganale di cui all'articolo 9 ter. 3. Il contingente tariffario si configura come un contingente in esenzione dazio-doganale, limitato al livello delle importazioni del prodotto in questione rapportato allo stesso periodo del 2010, maggiorato del 20 %. Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni che superano tale contingente tariffario sono soggette ai dazi applicabili alla nazione più favorita o ad altri dazi applicabili. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 |
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Modificazione degli allegati |
Adeguamenti tecnici degli allegati |
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La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della TARIC. |
Alla Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare gli allegati per apportarvi gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche sia dei codici della nomenclatura combinata sia delle suddivisioni della TARIC. |
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In ogni caso, il potere conferito alla Commissione ai sensi del primo comma non si estende alla possibilità di inserire ulteriori prodotti non inclusi negli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 |
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1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato . |
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo . |
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2. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferita alla Commissione per la durata del presente regolamento. |
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3. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente. |
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da' contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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(In caso di approvazione del presente emendamento, sono soppressi gli articoli 6 e 7.) |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) |
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Articolo 7 bis Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati in base alla procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato procedura di cui all'articolo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 |
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1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. |
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese . |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 . |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 |
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2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all' articolo 8 . |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all' articolo 8, paragrafo 1 bis . |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo) |
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Articolo 9 bis Misure di salvaguardia 1. Qualora un prodotto originario del Pakistan di cui all'allegato I o II sia importato a condizioni tali da causare o minacciare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, i dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti in qualsiasi momento per il prodotto in questione (in appresso "misura di salvaguardia"). 2. Su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione non avente personalità giuridica che agisca per conto dell'industria dell'Unione, ovvero di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un mese. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l'inchiesta. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere comunicate alla Commissione. L’avviso precisa inoltre il termine che non supera di un mese la data di pubblicazione dell'avviso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute presso il Pakistan o qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili informazioni concernenti i produttori dell'Unione:
5. L’inchiesta deve essere completata quanto prima, e comunque entro quattro mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prorogare tale periodo di un mese al massimo. 6. La Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, mediante atti di esecuzione, in gravi circostanze in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, a seguito di una valutazione preliminare basata sugli elementi di cui al paragrafo 4, la quale stabilisca che è stato sufficientemente dimostrato l'aumento delle importazioni di un prodotto contemplato dal presente regolamento in ragione della sospensione dei dazi doganali ai sensi del presente regolamento, e che tali importazioni causano o rischiano di causare gravi difficoltà all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1bis. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. 7. La Commissione decide se imporre misure di salvaguardia secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo) |
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Articolo 9 ter Misure di sorveglianza 1. Qualora l'andamento delle importazioni di uno dei prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato I sia tale da poter condurre ad una delle situazioni contemplate all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione può decidere di sottoporre le importazioni del prodotto in questione alla sorveglianza preliminare dell'Unione. 2. Le misure di sorveglianza sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis. 3. Le misure di sorveglianza hanno un periodo di validità limitato. Salvo diversa disposizione, esse cessano di applicarsi al termine del secondo semestre. 4. Tale sorveglianza permette di fornire dati aggiornati e rapidamente disponibili in termini di volume e di valore. I dati sono messi immediatamente a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli operatori economici. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 |
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2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio . Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1o gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto. |
2. Il presente regolamento è subordinato alla concessione di una deroga da parte dall'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le concessioni tariffarie in esso previste ed esso si applica a decorrere dalla data in cui la deroga prende effetto. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 |
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3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Se la deroga è concessa successivamente al 1o gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase. |
3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 |
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4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013 . |
4. Il presente regolamento si applica per un periodo di dodici mesi successivo alla sua entrata in vigore . Prima di tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'impatto del presente regolamento. Sulla base di una nuova proposta legislativa presentata dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sull'opportunità di prorogare o meno di un ulteriore anno la validità del presente regolamento. |
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Emendamento 39/rev
Proposta di regolamento
Allegato I
TESTO DELLA COMMISSIONE
|
Codice CN |
Designazione delle merci |
|
5208 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85 %, IN PESO, DI COTONE, TINTI |
|
5209 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85 % DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI, AD ARMATURA A TELA |
|
6115 95 00 |
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX] |
|
6204 62 31 |
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO) |
|
6211 42 90 |
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |
|
6302 60 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE |
|
6302 91 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, DI COTONE (DIVERSA DA QUELLA IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA) |
EMENDAMENTO
|
Codice CN |
Designazione delle merci |
|
52083900 |
soppresso |
|
52093900 |
soppresso |
|
61159500 |
soppresso |
|
62046231 |
soppresso |
|
62114290 |
soppresso |
|
63026000 |
soppresso |
|
63029100 |
soppresso |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato II
TESTO DELLA COMMISSIONE
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2011 |
2012 |
2013 |
|
09.2401 |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
100 000 tonnellate |
100 000 tonnellate |
100 000 tonnellate |
EMENDAMENTO
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2011 |
2012 |
|
|
09.2401 |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
80 000 tonnellate |
80 000 tonnellate |
|
|
|
5208 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85 %, IN PESO, DI COTONE, TINTI |
1 685 tonnellate |
1 685 tonnellate |
|
|
|
5209 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85 % DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI |
3 002 tonnellate |
3 002 tonnellate |
|
|
|
6115 95 00 |
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX] |
9 052 tonnellate |
9 052 tonnellate |
|
|
|
6204 62 31 |
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO) |
7 571 tonnellate |
7 571 tonnellate |
|
|
|
6211 42 90 |
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |
386 tonnellate |
386 tonnellate |
|
|
|
6302 60 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE |
41 905 tonnellate |
41 905 tonnellate |
|
|
|
6302 91 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO DI COTONE, DIVERSO DAL TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA |
9 997 tonnellate |
9 997 tonnellate |
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrago 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0069/2011).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/203 |
Martedì 10 maggio 2011
Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***I
P7_TA(2011)0206
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))
2012/C 377 E/33
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 270, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0172/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0148/2011), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Martedì 10 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0197
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
[Em. 1 salvo dove altrimenti indicato]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), l'Unione dispone di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale ambito. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato. |
|
(2) |
Inoltre, la parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme. |
|
(3) |
Al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato. |
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(4) |
Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati a evolvere via via che l'Unione eserciterà la propria competenza nell'ambito della politica comune in materia di investimenti, con l'obiettivo principale di istituire il miglior sistema di protezione degli investimenti possibile per tutti gli investitori degli Stati membri, senza distinzioni, nonché di creare condizioni paritarie per gli investimenti nei mercati dei paesi terzi . Poiché la nuova politica in materia di investimenti sarà elaborata tenendo conto della validità transitoria degli accordi di investimento bilaterali conclusi dagli Stati membri, essa deve riconoscere i diritti degli investitori i cui investimenti rientrano nell'ambito di applicazione di detti accordi e assicurare la loro certezza giuridica . |
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(5) |
Nell'interesse degli investitori dell'Unione europea e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d'investimento dovrebbero essere mantenuti in vigore. La Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari ai fini della progressiva sostituzione di tutti gli accordi bilaterali esistenti degli Stati membri in materia di investimenti con nuovi accordi a livello dell'Unione europea. [Em. 6] |
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(6) |
Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti. |
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(7) |
Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti. |
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(8) |
Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura transitoria . L'autorizzazione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. ▐ |
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(9) |
La Commissione dovrebbe ▐ revocare l 'autorizzazione per un accordo con un paese terzo laddove sia già stato ratificato un accordo dell'Unione in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con il medesimo paese terzo . La Commissione può revocare l'autorizzazione per un accordo se, oltre alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, esso confligge con il diritto dell'Unione o costituisce un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato. Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato. ▐ |
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(10) |
Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni ▐ dello stesso. ▐ Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti o che non siano stati denunciati per altre ragioni. |
|
(11) |
Gli accordi autorizzati ai sensi del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per concludere un nuovo accordo bilaterale ▐ con un paese terzo ▐ non dovrebbero in alcun caso costituire un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi nell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo in questione . |
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(12) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2). |
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(13) |
Il presente regolamento non si applica agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti. |
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(14) |
È necessario prevedere disposizioni per garantire che gli accordi mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell'Unione. |
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(15) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Ambito di applicazione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi.
CAPO II
Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi
Articolo 2
Notifica alla Commissione
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi e/o firmati con paesi terzi in materia di investimenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione le successive modifiche dello status di tali accordi.
Articolo 3
Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi
Nonostante le competenze dell'Unione in materia di investimenti e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 4
Pubblicazione
1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli accordi notificati a norma dell'articolo 2 o dell'articolo 11, paragrafo 7.
2. La prima pubblicazione dell'elenco di accordi di cui al paragrafo 1 é effettuata entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche ai sensi dell'articolo 2.
Articolo 5
Riesame
1. La Commissione può esaminare gli accordi notificati ai sensi dell'articolo 2, valutando ▐ se gli accordi:
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a) |
sono incompatibili con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, o ▐ |
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b) |
costituiscono un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione con i paesi terzi in materia di investimenti ▐. |
▐
2. Entro i dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dell'esame degli accordi bilaterali con i paesi terzi esistenti in materia di investimenti .
▐
Articolo 6
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata se l'Unione ha già ratificato un accordo in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con il paese terzo interessato.
L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere revocata se:
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a) |
l'accordo è incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri , o ▐ |
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b) |
l'accordo costituisce un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato, o |
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c) |
il Consiglio non ha adottato una decisione in merito all'apertura di negoziati ai fini della conclusione di un accordo che coincide in parte o in tutto con un accordo notificato a norma dell'articolo 2, entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato. |
2. Se la Commissione ritiene che sussistano validi motivi per revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, trasmette allo Stato membro interessato un parere motivato ▐. Tra la Commissione e lo Stato membro interessato hanno luogo consultazioni in merito. Queste ultime possono contemplare la possibilità per lo Stato membro di rinegoziare l'accordo con il paese terzo entro un periodo di tempo stabilito di comune accordo.
3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non permettono di trovare una soluzione entro il termine stabilito , la Commissione può revocare l'autorizzazione per l'accordo in questione o, se del caso, trasmettere al Consiglio una raccomandazione affinché autorizzi la negoziazione di un accordo dell'Unione in materia di investimenti a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato . La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione, la Commissione cancella l'accordo dall'elenco di cui all'articolo 4.
CAPO III
Autorizzazione a modificare o concludere accordi
Articolo 7
Autorizzazione a modificare o concludere accordi
Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo.
Articolo 8
Notifica alla Commissione
1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.
2. La notifica è corredata della documentazione pertinente nonché di indicazioni relative alle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, alle finalità dei negoziati e ad ogni altra informazione pertinente. In caso di modifica di un accordo esistente, la notifica indica le disposizioni che dovranno essere rinegoziate.
3. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tale notifica e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14.
4. Ove uno Stato membro intenda concludere un nuovo accordo in materia di investimenti con un paese terzo, la Commissione consulta gli altri Stati membri entro trenta giorni per stabilire se un accordo dell'Unione possa eventualmente offrire un valore aggiunto.
5. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno tre mes i civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
6. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell'autorizzazione all'avvio di negoziati formali conformemente all'articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.
Articolo 9
Autorizzazione ad aprire negoziati formali
1. La Commissione autorizza l'apertura di negoziati formali salvo nel caso in cui concluda che l'apertura dei negoziati:
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a) |
sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri , o |
|
b) |
comprometterebbe gli obiettivi di negoziati in corso ▐ tra l'Unione e il paese terzo interessato, o |
|
c) |
non sarebbe in linea con le politiche dell'Unione in materia di investimenti, o |
|
d) |
costituirebbe un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato . |
2. Nel quadro dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati le clausole appropriate.
3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di novanta giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.
4. Qualora la maggioranza semplice degli Stati membri manifesti l'interesse, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, a concludere un accordo in materia di investimenti con il paese terzo interessato, la Commissione può rifiutare l'autorizzazione e proporre in alternativa un mandato negoziale al Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La Commissione informa tempestivamente e in maniera esauriente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura.
In sede di decisione la Commissione tiene conto delle priorità geografiche della strategia d'investimento dell'Unione europea e delle proprie capacità di negoziare un nuovo accordo dell'Unione con il paese terzo interessato.
Articolo 10
Partecipazione della Commissione ai negoziati
La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte. La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano tra le competenze esclusive dell'Unione.
Articolo 11
Autorizzazione a firmare e concludere un accordo
1. Prima di firmare un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo.
2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 riguarda anche gli accordi che sono stati negoziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono ancora stati conclusi e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2.
3. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato non è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, comunicati dalla Commissione allo Stato membro .
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo non rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro non è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.
5. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro sessanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.
7. Se un'autorizzazione è stata concessa a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo.
8. Ove la Commissione decida di negoziare un accordo bilaterale in materia di investimenti o di investimenti diretti esteri con un paese terzo, essa informa debitamente tutti gli Stati membri della sua intenzione indicando altresì il campo di applicazione del nuovo accordo.
Articolo 12
Riesame
1. Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, nella quale valuta la necessità di continuare ad applicare le disposizioni del presente regolamento o di uno qualsiasi dei suoi capi .
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene una visione d'insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma delle disposizioni del presente regolamento .
▐
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 13
Condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi con un paese terzo
1. Per quanto riguarda gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che hanno luogo in applicazione delle disposizioni dell'accordo. Alla Commissione sono forniti l'ordine del giorno e tutte le informazioni utili alla comprensione delle questioni discusse. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione oggetto di esame possa influire sull'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una posizione in merito.
2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura.
3. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato deve ottenere l'approvazione della Commissione prima di attivare i meccanismi per la risoluzione delle controversie con un paese terzo previsti nell'accordo e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l'altra parte dell'accordo e la risoluzione delle controversie qualora previste dall'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell'ambito di tali meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure stesse.
Articolo 14
Trattamento riservato
Quando notificano alla Commissione i negoziati e i loro risultati conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.
Articolo 15
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per la gestione delle disposizioni transitorie relative ad accordi internazionali in materia di investimenti. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 .
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011.
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/211 |
Martedì 10 maggio 2011
Concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia ***I
P7_TA(2011)0207
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))
2012/C 377 E/34
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0019/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti l’articolo 55 e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2011), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Martedì 10 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0390
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziari a favore della Georgia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le relazioni tra la Georgia e l’Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d’azione per la politica europea di vicinato che stabiliva le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione europea e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l’accordo vigente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente. |
|
(2) |
La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell’Unione di rafforzare le sue relazioni con la Georgia all’indomani del conflitto armato dell’agosto 2008 con la Federazione russa. |
|
(3) |
A partire dal terzo trimestre del 2008 l’economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni. |
|
(4) |
Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi del 22 ottobre 2008 la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in conformità con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale. |
|
(5) |
L’Unione ha annunciato di provvedere ad un’assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR in favore della Georgia. |
|
(6) |
Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con il FMI un accordo ‧stand-by‧ di 750 milioni di dollari statunitensi per aiutare l’economia georgiana ad adottare gli aggiustamenti necessari a fronte della crisi economica. |
|
(7) |
A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica in Georgia e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma del FMI nonché dell’incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni, la Georgia e il FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento di 424 miliardi di dollari delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo ‧standby‧, approvato dal comitato esecutivo dell’FMI nell’agosto 2009. |
|
(8) |
Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI) l’Unione intende fornire, per il periodo 2010-2012, delle sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo totale di 37 milioni di EUR l’anno. |
|
(9) |
La Georgia ha chiesto all’Unione assistenza macrofinanziaria alla luce del peggioramento della situazione economica e delle prospettive future. |
|
(10) |
Poiché nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere nelle attuali circostanze eccezionali la stabilizzazione economica assieme all’attuale programma del FMI. |
|
(11) |
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione a favore alla Georgia (in prosieguo "l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione") non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse del FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione. |
|
(12) |
È opportuno che la Commissione assicuri che l’assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche dell’Unione pertinenti. |
|
(13) |
È opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione. |
|
(14) |
È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall’Unione nei confronti della Georgia. |
|
(15) |
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alla sua assistenza macrofinanziaria, è necessario che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza in oggetto. È altresì necessario che la Commissione garantisca l’effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili. |
|
(16) |
L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione non pregiudica i poteri dell’autorità di bilancio dell'Unione. |
|
(17) |
È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l’attuazione della presente decisione, è necessario che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza macrofinanziaria dell’Unione e fornisca loro i documenti pertinenti. |
|
(18) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2) , [Em. 1] |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’Unione concede assistenza macrofinanziaria alla Georgia per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, come individuato nel programma in corso del FMI. Di questo importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2011 da parte dell’autorità di bilancio dell'Unione.
2. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell’Unione allo scopo di finanziare la componente di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra il FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell’accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione europea è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 2
1. La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, un protocollo d'intesa che definisce la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e comprende un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
La politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane. [Em. 2]
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell’assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. Nell'effettuare tali verifiche la Commissione opera in stretto coordinamento con il FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.
Articolo 3
1. La Commissione eroga alla Georgia l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alle condizioni di cui al paragrafo 2 e in due rate, consistenti ognuna di una sovvenzione e di un prestito. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
3. I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. In conformità delle disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia quale beneficiario finale.
Articolo 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla componente di assistenza macrofinanziaria costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali a carico dell’Unione.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Georgia lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga sia inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni stabilite al paragrafo 1 e non comportano un proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall’Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 5
L'assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e relative modalità di esecuzione (4). In particolare, il protocollo d’intesa e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l’adozione da parte della Georgia di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei fondi, il protocollo d’intesa e l’accordo sul prestito prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da effettuare da parte della Commissione e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all’occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 . [Em. 3]
Articolo 7
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e fiscali in corso della Georgia e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
Mercoledì 11 maggio 2011
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/216 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I
P7_TA(2011)0208
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))
2012/C 377 E/35
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0506), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0285/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0095/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0259
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/91/UE)
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/217 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ***I
P7_TA(2011)0209
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))
2012/C 377 E/36
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0507), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0287/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0089/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 31.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0260
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). É opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva. |
|
(2) |
Le unità di misura sono indispensabili per qualsiasi strumento di misura per esprimere una misurazione effettuata e fornire l'indicazione di grandezza; le unità di misura sono impiegate nella maggior parte dei settori delle attività umane. Nell'utilizzarle, è necessario assicurare la maggior chiarezza possibile. È quindi necessario disciplinare il loro impiego all'interno dell'Unione nel circuito economico, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle operazioni di carattere amministrativo. |
|
(3) |
Le unità di misura sono oggetto di risoluzioni internazionali prese nell'ambito della conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) istituita dalla convenzione del metro, firmata a Parigi in data 20 maggio 1875, cui aderiscono tutti gli Stati membri; queste risoluzioni hanno creato il «sistema internazionale di unità di misura» (SI). |
|
(4) |
Nel settore dei trasporti internazionali, esistono convenzioni o accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri; queste convenzioni o accordi devono essere rispettati. |
|
(5) |
Determinate esenzioni ancora applicate al Regno Unito ed Irlanda nel caso delle unità di misura, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e non è perciò necessario porvi fine. |
|
(6) |
Taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità di misura legali stabilite dalla presente direttiva; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni supplementari. Si dovrebbe pertanto continuare ad autorizzare l'impiego di indicazioni supplementari in unità di misura non legali. |
|
(7) |
Tali indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale. |
|
(8) |
Tuttavia, l'applicazione sistematica dell'impiego di indicazioni aggiuntive a tutti gli strumenti di misura e, tra l'altro, agli strumenti medici, non è necessariamente auspicabile. Gli Stati membri devono quindi poter esigere che, sul proprio territorio, gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in una sola unità di misura legale. |
|
(9) |
La presente direttiva non pregiudica la fabbricazione continua di prodotti immessi in commercio prima della data di applicazione della direttiva 80/181/CEE; essa riguarda tuttavia l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti e di attrezzature che recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più unità di misura legali, e che sono necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti, attrezzature e strumenti di misura già immessi in commercio. È quindi necessario che gli Stati membri autorizzino l'immissione in commercio e l'impiego, anche quando non recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più legali, di questi prodotti e di queste attrezzature di complemento o di sostituzione al fine di permettere l'impiego continuo di prodotti, attrezzature o strumenti già immessi in commercio. |
|
(10) |
La presente direttiva propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione alla presente direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli. |
|
(11) |
È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità SI. |
|
(12) |
La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le unità di misura legali ai sensi della presente direttiva, che devono essere utilizzate per esprimere grandezze, sono:
|
a) |
quelle che figurano all'allegato I, capo I; |
|
b) |
quelle che figurano all'allegato I, capo II, soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973. |
Articolo 2
1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.
2. La presente direttiva non pregiudica l'impiego nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario di unità di misura diverse da quelle rese obbligatorie dalla presente direttiva ma che sono contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri.
Articolo 3
1. Ai sensi della presente direttiva si ha un'indicazione aggiuntiva qualora un'indicazione espressa con un'unità di misura di cui all'allegato I, capo I, è accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità di misura che non figurano in detto capo.
2. L'impiego delle indicazioni aggiuntive è autorizzato.
Tuttavia gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.
3. L'indicazione espressa con l'unità di misura che figura all'allegato I, capo I, deve prevalere. Le indicazioni espresse con delle unità di misura che non figurano in detto capo devono essere espresse in particolare in caratteri di dimensioni al massimo pari a quelle dei caratteri della corrispondente indicazione in unità di misura che figurano all'allegato I, capo I.
Articolo 4
L'impiego di unità di misura che non sono legali o hanno cessato di esserlo è autorizzato
|
a) |
per i prodotti e le attrezzature già immessi in commercio e/o in servizio al 20 dicembre 1979; |
|
b) |
per i pezzi e le parti di prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti e di attrezzature di cui alla lettera a). |
Per i dispositivi di indicazione degli strumenti di misura può essere tuttavia prescritto l'impiego di unità di misura legali.
Articolo 5
Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, sono esaminate più in dettaglio e, se del caso, sono adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (5).
Articolo 6
La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2019, una relazione corredata, se del caso, di adeguate proposte.
Articolo 7
Gli Stati membri provvedano a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
La direttiva 80/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 31.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.
(4) Cfr. allegato II, parte A.
(5) GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.
Mercoledì 11 maggio 2011
ALLEGATO I
CAPO I
UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)
1. UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI
1.1. Unità SI di base
|
Grandezza |
Unità |
|
|
Nome |
Simbolo |
|
|
Lunghezza |
metro |
m |
|
Massa |
chilogrammo |
kg |
|
Tempo |
secondo |
s |
|
Intensità di corrente elettrica |
ampère |
A |
|
Temperatura termodinamica |
Kelvin |
K |
|
Quantità di materia |
mole |
mol |
|
Intensità luminosa |
candela |
cd |
Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:
Unità di lunghezza
Il metro è la lunghezza del tragitto percorso nel vuoto dalla luce in 1/299 792 458 di secondo
(17a CGPM – 1983 – Ris. 1).
Unità di massa
Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo.
(3a CGMP – 1901 – pag. 70 del resoconto).
Unità di tempo
Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.
(13a CGMP – 1967 – ris. 1).
Unità di intensità di corrente elettrica
L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2 × 10-7 newton su ogni metro di lunghezza.
(Comitato internazionale dei pesi e delle misure (CIPM) – 1946 – ris. 2, approvata dalla 9a CGPM – 1948).
Unità di temperatura termodinamica
Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.
Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18 O per mole di 16O.
(13a CGPM – 1967 – ris. 4 e 23 a CGPM – 2007 – ris. 10).
Unità di quantità di materia
La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.
Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.
(14a CGMP – 1971 – ris. 3).
Unità di intensità luminosa
La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette un irraggiamento monocromatico di frequenza 540 × 1012 hertz e la cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 watt per steradiante.
(16a CGPM – 1979 – ris. 3).
1.1.1. Nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius
|
Grandezza |
Unità |
|
|
Nome |
Simbolo |
|
|
Temperatura Celsius |
Grado Celsius |
°C |
La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 , con T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin".
1.2. Unità derivate SI
1.2.1. Regola generale per le unità derivate SI
Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base sono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.
1.2.2. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali
|
Grandezza |
Unità |
Espressione |
||
|
Nome |
Simbolo |
in altre unità SI |
in unità SI di base |
|
|
Angolo piano |
radiante |
rad |
|
m · m–1 |
|
Angolo solido |
steradiante |
sr |
|
m2 · m–2 |
|
Frequenza |
hertz |
Hz |
|
s–1 |
|
Forza |
newton |
N |
|
m · kg · s–2 |
|
Pressione e tensione |
pascal |
Pa |
N · m–2 |
m–1 · kg · s–2 |
|
Energia, lavoro, quantità di calore |
joule |
J |
N · m |
m2 · kg · s–2 |
|
Potenza (1), flusso energetico |
watt |
W |
J · s–1 |
m2 · kg · s–3 |
|
Quantità di elettricità, carica elettrica |
coulomb |
C |
|
s · A |
|
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice |
volt |
V |
W · A–1 |
m2 · kg · s–3 · A–1 |
|
Resistenza elettrica |
ohm |
Ω |
V · A–1 |
m2 · kg · s–3 · A–2 |
|
Conduttanza |
siemens |
S |
A · V–1 |
m–2 · kg–1 · s3 · A2 |
|
Capacità elettrica |
farad |
F |
C · V–1 |
m–2 · kg–1 · s4 · A2 |
|
Flusso d’induzione magnetica |
weber |
Wb |
V · s |
m2 · kg · s–2 · A–1 |
|
Induzione magnetica |
tesla |
T |
Wb · m–2 |
kg · s–2 · A–1 |
|
Induttanza |
henry |
H |
Wb · A–1 |
m2 · kg · s–2 · A–2 |
|
Flusso luminoso |
lumen |
lm |
cd · sr |
cd |
|
Illuminamento |
lux |
lx |
lm · m–2 |
m–2 · cd |
|
Attività (riferita a un radionuclide) |
becquerel |
Bq |
|
s–1 |
|
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita |
gray |
Gy |
J · kg–1 |
m2 · s–2 |
|
Dose equivalente |
sievert |
Sv |
J · kg–1 |
m2 · s–2 |
|
Attività catalitica |
katal |
kat |
|
mol · s–1 |
Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capo I.
In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.
1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali
|
Fattore |
Prefisso |
Simbolo |
|
1024 |
Yota |
Y |
|
1021 |
Zeta |
Z |
|
1018 |
Exa |
E |
|
1015 |
Peta |
P |
|
1012 |
Tera |
T |
|
109 |
Giga |
G |
|
106 |
Mega |
M |
|
103 |
Chilo |
k |
|
102 |
Etto |
h |
|
101 |
Deca |
da |
|
10–1 |
Deci |
d |
|
10–2 |
Centi |
c |
|
10–3 |
Milli |
m |
|
10–6 |
Micro |
μ |
|
10–9 |
Nano |
n |
|
10–12 |
Pico |
p |
|
10–15 |
Femto |
f |
|
10–18 |
Atto |
a |
|
10–21 |
Zepto |
z |
|
10–24 |
Yocto |
y |
I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa sono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g".
Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.
Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.
1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI
|
Grandezza |
Unità |
||||
|
Nome |
Simbolo |
Relazione |
|||
|
Volume |
Litro |
l o L (2) |
1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
||
|
Massa |
Tonnellata |
T |
1 t = 1 Mg = 103 kg |
||
|
Pressione e tensione |
Bar |
Bar (3) |
1 bar = 105 Pa |
||
|
|||||
2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI Dl QUESTE
|
Grandezza |
Unità |
||||
|
Nome |
Simbolo |
Relazione |
|||
|
Angolo piano |
|
1 angolo giro = 2 π rad |
|||
|
Grado centesimale (*) Oppure gon (*) |
gon (*) |
1 gon = π/200 rad |
|||
|
Grado sessagesimale |
° |
1° = π/180 rad |
|||
|
Minuto d'angolo |
′ |
1′ = π/10 800 rad |
|||
|
Secondo d'angolo |
″ |
1″ = π/648 000 rad |
|||
|
Tempo |
Minuto |
min |
1 min = 60 s |
||
|
Ora |
h |
1 h = 3 600 s |
|||
|
Giorno |
d |
1 d = 86 400 s |
|||
|
|||||
3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE
|
Grandezza |
Unità |
||||
|
Denominazione |
Simbolo |
Definizione |
|||
|
Energia |
elettronvolt |
eV |
L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 V |
||
|
Massa |
unità di massa atomica unificata |
u |
L'unità di massa atomica unificata è eguale ad 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C. |
||
|
|||||
4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI
|
Grandezza |
Unità |
||||
|
Nome |
Simbolo |
Valore |
|||
|
Vergenza dei sistemi ottici |
diottria (*) |
|
1 diottria = 1 m-1 |
||
|
Massa delle pietre preziose |
carato metrico |
|
1 carato metrico = 2 × 10-4 kg |
||
|
Area delle superfici agrarie e dei fondi |
ara |
a |
1 a = 102 m2 |
||
|
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati |
tex (*) |
tex (*) |
1 tex = 10-6 kg · m-1 |
||
|
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici |
millimetro di mercurio |
mm Hg (*) |
1 mm Hg = 133,322 Pa |
||
|
Sezione efficace |
barn |
b |
1 b = 10-28 m2 |
||
|
|||||
5. UNITÀ COMPOSTE
Combinando le unità di cui al capo I si costituiscono unità composte.
CAPO II
UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA b), AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI
|
Ambito di applicazione |
Unità |
||
|
Nome |
Valore approssimato |
Simbolo |
|
|
Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità |
mile |
1 mile = 1 609 m |
mile |
|
yard |
1 yd = 0,9144 m |
yd |
|
|
foot |
1 ft = 0,3048 m |
ft |
|
|
inch |
1 in = 2,54 × 10-2 m |
in |
|
|
Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere |
pint |
1 pt = 0,5683 × 10-3 m3 |
pt |
|
Transazioni in metalli preziosi |
troy ounce |
1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg |
oz tr |
Le unità di cui al presente capo possono essere combinate tra loro o con quelle del capo I per costituire unità composte.
(1) Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.
(2) Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L" (16a CGPM, 1979 – ris. 5).
(3) Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure (BIPM), è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.
|
Avvertenza: |
I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4. |
(4) Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.
(5) Non esiste un simbolo internazionale:
|
Avvertenza: |
I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon". |
Mercoledì 11 maggio 2011
ALLEGATO II
Parte A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 8)
|
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio |
|
|
Direttiva 85/1/CEE del Consiglio |
|
|
Direttiva 89/617/CEE del Consiglio |
|
|
Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
|
Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Parte B
Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 8)
|
Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
|
80/181/CEE |
30 giugno 1981 |
1° ottobre 1981 |
|
85/1/CEE |
1° luglio 1985 |
__ |
|
89/617/CEE |
30 novembre 1991 |
__ |
|
1999/103/CE |
8 febbraio 2001 |
__ |
|
2009/3/CE |
31 dicembre 2009 |
1° gennaio 2010 |
Mercoledì 11 maggio 2011
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 80/181/CEE |
Presente direttiva |
|
Articolo 1, lettere a) e b) |
Articolo 1, lettere a) e b) |
|
Articolo 1, lettere c) e d) |
__ |
|
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, primo comma, frase introduttiva |
|
Articolo 4, primo comma, primo trattino |
Articolo 4, primo comma, lettera a) |
|
Articolo 4, primo comma, secondo trattino |
Articolo 4, primo comma, lettera b) |
|
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, secondo comma |
|
Articolo 5 |
__ |
|
Articolo 6 |
__ |
|
Articolo 6 bis |
Articolo 5 |
|
Articolo 6 ter |
Articolo 6 |
|
Articolo 7, lettera a) |
__ |
|
Articolo 7, lettera b) |
Articolo 7 |
|
__ |
Articolo 8 |
|
__ |
Articolo 9 |
|
Articolo 8 |
Articolo 10 |
|
Allegato, capo I, punti da 1 a 1.2 |
Allegato I, capo I, punti da 1 a 1.2. |
|
Allegato, capo I, punto 1.2.2. |
Allegato I, capo I, punto 1.2.1. |
|
Allegato, capo I, punto 1.2.3. |
Allegato I, capo I, punto 1.2.2. |
|
Allegato, capo I, punti da 1.3. a 5 |
Allegato I, capo I, punti da 1.3 a 5 |
|
Allegato, capo II |
Allegato I, capo II |
|
Allegato, capi III e IV |
__ |
|
__ |
Allegato II |
|
__ |
Allegato III |
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/228 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ***I
P7_TA(2011)0210
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))
2012/C 377 E/37
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0508), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0288/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0093/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0261
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (3) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate del sistema di omologazione CE prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (5) e stabilisce delle prescrizioni tecniche concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni stabilite nella direttiva 2007/46/CE attinenti sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
È opportuno tenere conto dei requisiti tecnici istituiti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”) (6). |
|
(4) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato IV, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.
Articolo 2
1. Se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento:
|
a) |
rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; |
|
b) |
rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o utilizzo dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento. |
2. Se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri:
|
a) |
non possono rilasciare l'omologazione CE; e |
|
b) |
devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento. |
3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle versioni della direttiva 70/157/CEE precedenti la versione risultante dalle modifiche introdotte dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE (7), purché tali dispositivi:
|
a) |
siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione; e |
|
b) |
siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli. |
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un elemento di dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:
|
a) |
se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico: |
|
b) |
se l'elemento di siffatto dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell' articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un elemento di un dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso o il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 3 della presente direttiva, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.
2. Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro o il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della presente direttiva.
Articolo 5
Le modifiche che sono necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II e III, eccetto quelle dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, sono adottate a norma della procedura riferita all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 7
La direttiva 70/157/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato IV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
(4) Cfr. allegato IV, parte A.
(5) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(6) Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(7) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41.
Mercoledì 11 maggio 2011
Elenco degli allegati
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ALLEGATO I: |
Disposizioni per l’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro
Addendum alla scheda di omologazione CE |
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ALLEGATO II: |
Disposizioni amministrative relative per l’omologazione CE di dispositivi di scarico in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione)
Addendum alla scheda di omologazione CE
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||||||
|
ALLEGATO III: |
Prescrizioni tecniche |
||||||
|
ALLEGATO IV: |
|
||||||
|
ALLEGATO V: |
Tavola di concordanza |
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/232 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I
P7_TA(2011)0211
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD))
2012/C 377 E/38
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0610), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0340/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0098/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura, figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0302
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 87/402/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5), stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento di tali trattori, montati anteriormente. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai trattori ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE aventi le caratteristiche seguenti:
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a) |
altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale: non superiore a 600 mm; |
|
b) |
carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni: inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1 150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm; |
|
c) |
massa: compresa tra 600 e 3 000 kg, corrispondente alla massa del trattore di cui al punto 2.1 del modello A all’allegato I della direttiva 2003/37/CE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. |
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CE di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.
Articolo 3
Gli Stati membri rilasciano al fabbricante di un trattore o al costruttore di un dispositivo di produzione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato IV per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2.
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, e altri dispositivi.
Articolo 4
Gli Stati membri non vietano la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CE.
Uno Stato membro può comunque vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.
Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.
Articolo 5
Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura nell'allegato V, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.
Articolo 6
1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.
Le competenti autorità di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali, quando la non conformità è grave e ripetuta, possono giungere fino alla revoca dell'omologazione CE.
Tali autorità attuano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.
2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CE nonché i motivi di tale misura.
Articolo 7
Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa.
Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.
Articolo 8
1. Per i trattori conformi alle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono:
|
a) |
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; |
|
b) |
vietare la prima messa in circolazione dei trattori. |
2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 9
1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi e attacchi recano il marchio di omologazione CE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VI.
Tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, imporre restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui all’articolo 1, ove sia richiesto da motivi di sicurezza a causa delle specificità di taluni terreni o colture. Gli Stati membri informano la Commissione di tali restrizioni, prima di applicarle, precisando i motivi alla base delle misure.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.
Articolo 10
1. Ai fini dell'omologazione CE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore.
2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione montato posteriormente, risponde alle prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva, o degli allegati da I a IV della direttiva 2009/57/CE (6), o della direttiva 2009/75/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 11
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati da I a VII sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 12
Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
La direttiva 87/402/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IX.
Articolo 14
La presente direttiva entra in vigore il il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.
(4) Cfr. allegato VIII, parte A.
(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/237 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I
P7_TA(2011)0212
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0717 – C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))
2012/C 377 E/39
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0717), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0404/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2011 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0090/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0348
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 86/415/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5) e fissa disposizioni tecniche per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore a ruote oppure a cingoli e che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.
2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati da I a IV.
Articolo 3
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.
Articolo 4
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
La direttiva 86/415/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e applicazione indicati all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1.
(4) Cfr l’allegato VI, parte A.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/239 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I
P7_TA(2011)0213
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))
2012/C 377 E/40
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0729), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
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— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0092/2011), |
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A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0349
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 76/432/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5), e fissa le prescrizioni tecniche relative alla frenatura. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno indicati nell’allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Per «trattore (agricolo o forestale)» s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Articolo 2
1. Riguardo ai trattori che soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura:
|
a) |
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE, né l'omologazione di portata nazionale; |
|
b) |
rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori. |
2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri non possono vietare l'uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di frenatura, se tali trattori sono muniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati.
Articolo 4
Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di trattore modificato debbano essere condotte nuove prove, accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
Articolo 5
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui dall'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
La direttiva 76/432/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ….
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1.
(4) Cfr Allegato VI, parte A.
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/242 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Posto di guida, sportelli e finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I
P7_TA(2011)0214
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))
2012/C 377 E/41
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0746), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0096/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 76.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0358
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 80/720/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5), stabilisce le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori agricoli o forestali per quanto concerne lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida, nonché gli sportelli e i finestrini. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.
Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.
La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.
Articolo 2
1. Per quanto riguarda i trattori conformi alle prescrizioni dell'allegato I, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la commercializzazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti:
|
a) |
lo spazio di manovra, |
|
b) |
i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), |
|
c) |
gli sportelli e i finestrini. |
2. Gli Stati membri possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La direttiva 80/720/CEE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione indicati all’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 76.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.
(4) Cfr. allegato III, parte A.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/245 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Dispositivi di protezione, installati posteriormente, dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I
P7_TA(2011)0215
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))
2012/C 377 E/42
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0510), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0290/2010), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0101/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 33.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0264
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (3) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
|
(2) |
La direttiva 86/298/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE (5) e fissa le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE, prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva. |
|
(3) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato VII, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai trattori ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva 2003/37/CE, aventi le caratteristiche seguenti:
|
a) |
altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale: non superiore a 600 mm; |
|
b) |
carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm; |
|
c) |
massa: superiore a 600 kg, corrispondente alla massa a vuoto del trattore, definito al punto 2.1 del modello A all’allegato I della direttiva 2003/37/CE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato conformemente alla presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. |
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CE di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.
Articolo 3
Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato III per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2.
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, e altri dispositivi.
Articolo 4
Gli Stati membri non vietano la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CE.
Uno Stato membro può comunque vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.
Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.
Articolo 5
Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura nell'allegato IV, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.
Articolo 6
1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso attua i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.
Le competenti autorità di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate, le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CE.
Tali autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.
2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CE nonché i motivi di tale misura.
Articolo 7
Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa.
Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.
Articolo 8
1. Per i trattori conformi alle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono:
|
a) |
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; |
|
b) |
vietare la prima messa in circolazione dei trattori. |
2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se questi dispositivi e attacchi recano il marchio di omologazione CE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato V.
Articolo 10
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.
Articolo 11
1. Ai fini dell'omologazione CE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore.
2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione a due montanti installato davanti al sedile del conducente, risponde alle prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva, o degli allegati da I a IV della direttiva 2009/57/CE (6) oppure della direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Articolo 12
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 13
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva
Articolo 14
La direttiva 86/298/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VII, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 33.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26.
(4) Cfr. allegato VII, parte A.
(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(6) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.
(7) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.
Mercoledì 11 maggio 2011
ELENCO DEGLI ALLEGATI
|
ALLEGATO I |
Condizioni di omologazione CE |
||||
|
ALLEGATO II |
Requisiti tecnici |
||||
|
ALLEGATO III |
Marcatura |
||||
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ALLEGATO IV |
Modello di scheda di omologazione CE |
||||
|
ALLEGATO V |
Condizioni di omologazione CE |
||||
|
ALLEGATO VI |
Modello: allegato della scheda di omologazione CE per un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore. |
||||
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ALLEGATO VII: |
|
||||
|
ALLEGATO VIII: |
Tavola di concordanza |
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/250 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Accisa applicata al tabacco lavorato *
P7_TA(2011)0216
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta emendata di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (COM(2010)0641 – C7-0403/2010 – 2007/0206(CNS))
2012/C 377 E/43
(Procedura legislativa speciale – consultazione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0587) e la proposta emendata (COM(2010)0641), |
|
— |
vista la sua posizione del 19 febbraio 2008 (1), |
|
— |
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0403/2010), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0100/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
approva la proposta emendata della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 119.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/251 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione *
P7_TA(2011)0217
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (COM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE))
2012/C 377 E/44
(Consultazione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0691), |
|
— |
visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0034/2011), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
|
— |
visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0102/2011), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
|
7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/252 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***II
P7_TA(2011)0218
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))
2012/C 377 E/45
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13807/4/2010 – C7-0017/2011), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009 (1), |
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vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031), |
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visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 aprile 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 66 del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0086/2011), |
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1. |
adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 255 del 22.9.2010, pag. 37.
(2) Testi approvati del 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC2-COD(2009)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1007/2011)
Mercoledì 11 maggio 2011
ALLEGATO
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un'indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L'uso delle nuove tecnologie, quali l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, a tenere conto del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti tessili.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/253 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ***I
P7_TA(2011)0219
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)) (1)
2012/C 377 E/46
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 ter (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all' articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) . |
Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all' articolo 8, paragrafo 2 . |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 3 – paragrafo 4 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 4 |
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soppresso |
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Emendamento 18 |
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Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 7 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 7 ter (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 8 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 10 – paragrafo 1 |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0243/2010).
(2) GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/258 |
Mercoledì 11 maggio 2011
Politica in materia di spettro radio ***I
P7_TA(2011)0220
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))
2012/C 377 E/47
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0471), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0270/2010), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 febbraio 2011 (1), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0151/2011), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.
Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0252
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia Europa 2020 e nell’agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (4) , 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (6), 2002/21/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che modifica le direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE nonché la decisione n. 676/2002/CE del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (8) . Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa. [Em. 1] |
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(2) |
Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un uso efficace dello spettro radio inoltre contribuisce all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio comportano delle conseguenze nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia. [Em. 2] |
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(3) |
É opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare una maggiore efficienza dello spettro, una migliore pianificazione delle frequenze e delle salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali e l'adozione di misure antisociali in materia di uso dello spettro. [Em. 3] |
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(4) |
La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione dovrebbe rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è essenziale anche per garantire la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e di creare economie di scala che riducano il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti , la cultura e l'energia. É opportuno evitare ad ogni costo che gli attuali titolari di diritti provochino un ritardo della necessaria riforma. [Em. 4] |
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(5) |
Questo primo programma dovrebbe promuovere la concorrenza, creare condizioni di parità a livello paneuropeo e gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato digitale unico. Al fine di garantire il pieno utilizzo del suo potenziale e benefici per i consumatori e per il mercato unico, il programma dovrebbe essere integrato da future nuove proposte che consentano lo sviluppo dell'economia online, come, ad esempio sulla protezione dei dati e un sistema europeo di licenze per il contenuto online. [Em. 5] |
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(6) |
Questo primo programma dovrebbe sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'esplosione, in particolare, dei servizi media audiovisivi e del contenuto online sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea (9) che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga. Fornire una banda larga con una velocità e una capacità il più elevate possibile, garantendo almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020 e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari europei un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale , ed è necessario per realizzare i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione. [Em. 6] |
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(7) |
Il primo programma deve gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione. [Em. 7] |
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(8) |
Il primo programma dovrebbe fissare i principi ▐ e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione. [Em. 8] |
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(9) |
Inoltre, il programma dovrebbe tener conto della decisione n. 676/2002/CE e della consulenza tecnica della CEPT cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'applicazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti. |
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(10) |
Per garantire una utilizzazione ottimale e produttiva dello spettro in quanto bene pubblico potrebbe essere necessario che la Commissione e gli Stati membri mettano in atto nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture oltre alle soluzioni tradizionali quali le aste . L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle buone prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni più appropriato e meno oneroso , sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi , nonché le più adatte conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE . [Em. 9] |
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(11) |
Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva 2002/21/CE. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, una parte dei proventi derivanti dalla messa all'asta dei diritti dello spettro radio ("dividendo digitale") dovrebbe essere utilizzata per accelerare l'espansione della copertura a banda larga. [Em. 11] |
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(12) |
Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, creare condizioni a livello paneuropeo, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero , prima di procedere a nuove assegnazioni delle frequenze dello spettro, effettuare un'analisi approfondita delle ripercussioni sulla concorrenza e prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, della direttiva 2002/21/CE, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (10) (direttiva "GSM"). Gli Stati membri possono altresì adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro tra gli operatori economici riservando per i nuovi partecipanti una banda di frequenza o un gruppo di bande dello spettro con caratteristiche simili . [Em. 12] |
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(13) |
Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (11) impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti e della sua efficienza, seguendo un metodo di esame ▐ e ▐ di valutazione comune per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 6 GHz, ma anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali frequenze diventeranno sempre più importanti in seguito al rapido sviluppo tecnologico . L'inventario dovrebbe essere sufficientemente dettagliato per individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore privato e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. Inoltre, tenendo conto del costante aumento del numero di applicazioni che utilizzano la trasmissione di dati senza fili, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso efficiente dello spettro per le applicazioni degli utenti. [Em. 13] |
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(14) |
Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette "tecnologie cognitive" dovrebbero essere già sin d'ora maggiormente studiate e applicate mediante un'informazione geolocalizzata sull'uso dello spettro radio, che dovrebbe essere mappata nell'inventario. [Em. 89] |
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(15) |
Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze , al fine di evitare le interferenze nocive o i disturbi agli utenti attuali e futuri dello spettro . Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre, se del caso, misure compensative, conformi al diritto nazionale, connesse al costo diretto della risoluzione dei problemi relativi alle interferenze e ai costi della migrazione . [Em. 14] |
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(16) |
In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea", i servizi di banda larga senza fili contribuiscono in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato armonizzato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (12), 2008/411/CE (13) e 2009/766/CE (14). Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile. [Em. 15] |
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(17) |
Secondo quanto risulta da molteplici studi convergenti, il traffico mobile di dati sta aumentando rapidamente e attualmente raddoppia ogni anno. A questo ritmo, che è probabile prosegua nei prossimi anni, il traffico mobile aumenterà di quasi 40 volte tra il 2009 e il 2014. Al fine di gestire questa crescita esponenziale, sarà necessario che i regolatori e gli operatori di mercato intraprendano un certo numero di azioni intese, fra l'altro, a migliorare l'efficienza dello spettro in generale, ad assegnare eventualmente ulteriori frequenze armonizzate dello spettro alla banda larga senza fili e a scaricare il traffico su altre reti attraverso apparecchiature multimodali. [Em. 16] |
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(18) |
É opportuno introdurre delle misure di regolamentazione dell'uso dello spettro più flessibili, per favorire l'innovazione e la promozione di servizi di connessioni veloci a banda larga che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile sviluppare nuovi servizi interattivi online, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale alle persone. [Em. 17] |
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(19) |
Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offre nuove opportunità a tutte le regioni, e fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività nell'Unione e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere imprese guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi. [Em. 18] |
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(20) |
Secondo le stime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile come IMT-2000 e dei sistemi più avanzati di comunicazione mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 280 e 1 720 MHz nel 2020 per il settore della telefonia mobile per ogni regione UIT, incluso l'Europa. In mancanza di un'ulteriore disponibilità dello spettro, possibilmente in un modo armonizzato a livello globale, lo sviluppo di nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili. [Em. 19] |
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(21) |
Oltre a un'apertura tempestiva e favorevole alla concorrenza della banda di 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) in conformità della direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), la banda di 790-862 MHz (la banda di 800 MHz) può essere utilizzata in modo ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE, della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea (16) e della raccomandazione 2009/848/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009 agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea (17) , che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1o gennaio 2012, data la rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. Una rapida attuazione della banda in questione è necessaria per evitare le anomalie tecniche, in particolare nelle regioni frontaliere tra Stati membri. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento , nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, di obblighi in materia di copertura. Dovrebbero essere liberate frequenze supplementari per i servizi a banda larga senza fili nella banda 1 452-1 492 MHz (banda 1,5 GHz) e 2 300-2 400 MGz (banda 2,3 GHz, al fine di soddisfare la crescente domanda di traffico mobile, garantendo condizioni di parità tra le diverse soluzioni tecnologiche e sostenendo l'emergere di operatori paneuropei nell'ambito dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere valutata l'assegnazione ai servizi mobili di frequenze supplementari come la banda di 694-790 MHz (banda 700 MHz), in funzione delle future esigenze di capacità per i servizi a banda larga senza fili e la TV terrestre. [Em. 20] |
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(22) |
Maggiori opportunità in termini di banda larga mobile sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada ad un prospero sviluppo del settore in futuro. È importante che i servizi di televisione digitale terrestre e altri soggetti possano mantenere i servizi esistenti nel momento in cui saranno messe a disposizione frequenze supplementari per i servizi senza fili. I costi di migrazione risultanti dall'apertura di spettro supplementare possono essere coperti mediante i canoni delle licenze, al fine di consentire alle emittenti di disporre delle stesse opportunità offerte oggigiorno in altre parti dello spettro. [Em. 21] |
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(23) |
I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere la prossima generazione di tecnologie senza fili, sono necessari canali più ampi, che consentano una velocità superiore a 1 Gbps. Inoltre, la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di frequenze che non richiedono licenze ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, introdotte con la decisione della Commissione 2005/513/CE (18), dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi attuali e delle esigenze emergenti dello spettro nonché in funzione del suo uso per altri fini. [Em. 22 e 25] |
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(24) |
Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro la banda larga, sia fissa che mobile, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove occasioni di diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati. [Em. 23] |
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(25) |
Sul modello dello standard "GSM", che è stato adottato con successo in tutto il mondo grazie ad una rapida e decisiva armonizzazione a livello paneuropeo, l'Unione dovrebbe cercare di fissare l'agenda a livello globale per le future riassegnazioni delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la parte più efficiente dello spettro. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) del 2016, sarà essenziale garantire l'armonizzazione a livello globale ed il coordinamento con i paesi terzi vicini. [Em. 24] |
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(26) |
Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali dovrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni dovrebbero in primo luogo garantire l'accesso di nuovi operatori alle bande di frequenza più basse attraverso aste o altre procedure di messa in concorrenza . Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di virtuali reti mobili (MVNO) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio , per un emergere più agevole di nuovi servizi paneuropei e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati. [Em. 26] |
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(27) |
Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) , la ricerca e sviluppo (R&S), la cultura, la sanità on-line, l'inclusione elettronica e la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) – questi ultimi per via del loromaggiore ricorso alla trasmissione video e dati ai fini di interventi rapidi e più efficienti – possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie e dei legami diretti tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Organismi rilevanti nel settore della ricerca dovrebbero contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'Unione europea. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (19) rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), come ad es. la radio cognitiva o la sanità on line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche. [Em. 27] |
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(28) |
La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, competitiva e per un uso efficace delle risorse aumentato fino al 20 %. A tal proposito, come sottolinea la comunicazione agenda digitale europea, il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) sarà di capitale importanza. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione nell'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti) utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di diossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate. |
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(29) |
La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. Sebbene la protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici sia già oggetto della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (20) , è essenziale approfondire la comprensione delle reazioni degli organismi viventi ai campi elettromagnetici e garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature. Nel garantire una sicurezza pubblica adeguata, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure di protezione siano neutre sotto il profilo tecnologico e dei servizi. [Em. 28] |
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(30) |
Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare , in un blocco di frequenze radio paneuropeo coordinato, la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per il PPDR nell'Unione nei prossimi 5-10 anni. L'assegnazione armonizzata di frequenze supplementari situate sotto 1 GHz al settore PPDR dovrebbe altresì essere accompagnata da un esame del potenziale di liberazione o di condivisione di altre frequenze detenute dai sistemi PPDR. [Em. 29] |
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(31) |
La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere e internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate dalla direttiva 2009/140/CE stanno a significare che gli Stati membri non sottoscrivono obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza dovrebbero intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative e fare in modo di parlare con una sola voce nelle trattative multilaterali, onde creare sinergie ed economie di scala globali nell'uso dello spettro, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione. [Em. 30] |
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(32) |
Per progredire rispetto alla pratica attuale e in base ai principi definiti nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 sulle procedure da seguire alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, e quando le WRC e altre trattative multilaterali riguardano principi e istanze politiche con una dimensione dell'Unione importante, l'Unione dovrebbe poter stabilire nuove procedure per difendere i suoi interessi in trattative multilaterali, oltre all'obiettivo a lungo termine di divenire membro dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni insieme agli Stati membri; a tal fine, la Commissione, tenendo conto del parere del Gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), può anche proporre obiettivi di politica comune al Parlamento europeo e al Consiglio come stabilito nella direttiva 2002/21/CE. |
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(33) |
Per evitare la crescente pressione sulla banda di frequenza riservata alla navigazione e alla comunicazione via satellite, nella nuova pianificazione dell'uso dello spettro deve essere assicurata tale larghezza di banda. La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per Galileo (stabilito dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002 relativo alla costituzione dell'l'impresa comune Galileo (21) e dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite) (22), così come il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) (23) per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra. [Em. 31] |
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(34) |
Gli Stati membri dovrebbero proseguire i negoziati bilaterali con i paesi terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i candidati potenziali, al fine di rispettare gli impegni assunti dall'Unione in materia di coordinamento delle frequenze e cercare di conseguire accordi che possano costituire precedenti positivi per gli altri Stati membri. L'Unione dovrebbe assistere gli Stati membri fornendo loro sostegno tecnico e politico nell'ambito delle trattative bilaterali e multilaterali con i paesi terzi , in particolare con i paesi vicini, compresi i paesi candidati e i candidati potenziali . Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo. [Em. 32] |
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(35) |
Per realizzare gli obiettivi del presente programma è importante sviluppare un quadro istituzionale adeguato per il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. Tale quadro istituzionale può inoltre aiutare il coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri si collocherebbe nell'ambito del mercato interno. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normazione, i centri di ricerca e la CEPT. |
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(36) |
La Commissione deve informare su base annua il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste. [Em. 33] |
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(37) |
Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo RSPG. |
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(38) |
La presente decisione non pregiudica la protezione riconosciuta agli operatori economici dalla direttiva 2009/140/CE, [Em. 34] |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.
2. La presente decisione ricomprende il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i trasporti, l'energia e la politica audiovisiva.
3. La presente decisione è conforme al diritto dell'Unione vigente, in particolare alle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 1999/5/CE, nonché alla decisione n. 676/2002/CE così come alle misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali specifici, tenendo conto dei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, volto a perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva. [Em. 35]
Articolo 2
▐ Principi normativi generali
1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:
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a) |
incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze , rispettando l'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro ; ▐ |
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b) |
applicare il sistema di autorizzazione non discriminatorio più appropriato e meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio; |
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c) |
garantire lo sviluppo del mercato interno e dei servizi digitali garantendo una concorrenza effettiva e condizioni di parità a livello paneuropeo e promuovendo l'emergere di servizi paneuropei; |
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d) |
promuovere l'innovazione; |
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e) |
tenere conto pienamente della pertinente legislazione dell'Unione relativa agli effetti delle emissioni dei campi elettromagnetici sulla salute umana al momento della definizione delle condizione tecniche di uso dello spettro; |
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f) |
promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro . [Em. 36] |
2. Per le comunicazioni elettroniche, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:
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a) |
applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze; |
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b) |
promuovere l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente di tali radio-frequenze; |
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c) |
favorire un aumento del traffico mobile di dati e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio; |
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d) |
mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva prevenendo, tramite misure ex ante o ex post, la concentrazione eccessiva di radiofrequenze che nuoce in maniera significativa alla concorrenza. [Em. 37] |
Articolo 3
Obiettivi strategici
Per focalizzare le priorità di questo primo programma, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e attuare i seguenti obiettivi strategici:
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a) |
assegnare uno spettro radio sufficiente ed adeguato al traffico mobile di dati, corrispondente ad almeno 1 200 Mhz entro il 2015, a meno che non sia diversamente specificato nel programma strategico in materia di spettro radio, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e soddisfare al meglio la crescente domanda di traffico mobile di dati, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo nel contempo conto degli importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media ; [Em. 38] |
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b) |
colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, garantendo che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso alla banda larga entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e consentendo all'Unione di disporre della capacità e della velocità di banda larga il più elevate possibile; [Em. 39] |
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c) |
consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione frequenze supplementari sufficienti nelle bande più efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili; [Em. 40] |
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d) |
garantire opportunità sia per il settore commerciale sia per i servizi pubblici mediante maggiori capacità di banda larga mobile; [Em. 41] |
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e) |
potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso un' applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, in modo da garantire condizioni di parità a livello paneuropeo tra le soluzioni tecnologiche applicabili, e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa, l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro , creando così opportunità di sviluppo di servizi paneuropei ; [Em. 42] |
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f) |
migliorare l'uso efficiente dello spettro radio, sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali e aumentando l'uso di questo tipo di autorizzazione; |
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g) |
incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE; [Em. 43] |
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h) |
mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o mediante altre misure oppure assegnando le frequenze in modo tale da correggere le distorsioni del mercato ; [Em. 44] |
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i) |
ridurre la frammentazione e sfruttare appieno il potenziale del mercato interno , al fine di creare condizioni di parità a livello paneuropeo onde promuovere la crescita economica e le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione, migliorando il coordinamento e, se opportuno,l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo ▐; [Em. 45] |
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j) |
evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non agevolando l'elaborazione di norme che permettano di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficace e più flessibile, e accrescere l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili; |
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k) |
in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute e applicarli in modo neutro sotto il profilo tecnologico e dei servizi; [Em. 46] |
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l) |
garantire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo affinché i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e utilizzino efficacemente il dividendo digitale; [Em. 47] |
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m) |
ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica delle reti di comunicazione e delle applicazioni senza fili . [Em. 49] |
Articolo 4
Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità
1. Gli Stati membri adottano entro il 1o gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione simili e adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE, autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 12, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz , consentendo in tal modo di conseguire la massima capacità e volocità di banda larga e rendendo possibile un'effettiva concorrenza . [Em. 49]
2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso e senza licenza dello spettro radio. Essi promuovono inoltre lo sviluppo di tecnologie conosciute o nuove, quali le banche dati di geolocalizzazione e la radio cognitiva da sviluppare ad esempio negli "spazi bianchi" previe opportune valutazioni d'impatto. Tali valutazioni d'impatto sono effettuate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione. [Em. 90]
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non regolamentate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell’armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno. [Em. 51]
4. Gli Stati membri intensificano le attività di ricerca e sviluppo in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive, dal momento che in futuro il loro sviluppo potrebbe in futuro rappresentare un valore aggiunto in termini di efficienza nell'uso dello spettro. [Em. 52]
5. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere la concorrenza e condizioni di parità a livello paneuropeo, l'investimento e l'uso efficace dello spettro quale bene pubblico e la coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed esistenti . Inoltre gli Stati membri promuovono costantemente l'uso efficiente dello spettro radio per le reti e le applicazioni destinate agli utenti . [Em. 53]
6. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, identifica le migliori prassi, incoraggia la condivisione di informazioni per tali bande ed , elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, per esempio sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura , per garantire condizioni di parità a livello paneuropeo, conseguite mediante i principi di neutralità tecnologica e dei servizi . [Em. 54]
7. Per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno , ove necessario, misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie , l'uso di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. [Em. 55]
8. Le misure che gli Stati membri adottano a norma del paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all’apertura della banda di 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva "GSM" e in modo tale da promuovere la concorrenza. Tali misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non possono comportare distorsioni della concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato. [Em. 56]
Articolo 5
Concorrenza
1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno sia sugli specifici mercati nazionali . [Em. 57]
2. Per assolvere pienamente agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che l'assegnazione, il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri , prima di procedere all'assegnazione dello spettro radio prevista, esaminano attentamente se l'assegnazione possa distorcere o ridurre la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati, tenendo conto dei diritti già detenuti dagli operatori del mercato interessati . Quando è probabile che l'assegnazione dello spettro radio comporti la distorsione o la riduzione della concorrenza, gli Stati membri adottano le misure più appropriate per promuovere una concorrenza effettiva e almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza: [Em. 58]
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a) |
gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore ▐ o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche; [Em. 59] |
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b) |
gli Stati membri possono riservare l'assegnazione di una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenze ai nuovi operatori ai quali non sia stato assegnato in precedenza uno spettro radio o ai quali sia stato assegnato uno spettro radio molto meno ampio, onde garantire parità di condizioni tra gli operatori esistenti e i nuovi operatori della telefonia mobile, garantendo l'accesso alle bande di frequenze più basse in modo equo; [Em. 60] |
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c) |
gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, e quando tale concentrazione potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza; [Em. 61] |
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d) |
gli Stati membri possono vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti di uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o comunitario delle operazioni di concentrazione, nel caso in cui ciò possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza; |
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e) |
gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che possa distorcere la concorrenza. [Em. 62] |
3. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno stabilendo condizioni conformi alle procedure per l’attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze stabilite nella direttiva 2002/20/CE. [Em. 63]
4. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi , non siano discriminatorie e promuovano la concorrenza effettiva prevenendo potenziali esiti anticoncorrenziali, nell'interesse dei cittadini e dei consumatori dell'Unione . [Em. 64]
Articolo 6
Lo spettro per comunicazioni su banda larga senza fili
1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio armonizzato sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione , per consentire a quest'ultima di disporre della velocità di banda larga più elevata al mondo, per garantire che le applicazioni senza fili e il ruolo guida a livello europeo nei nuovi servizi possano effettivamente contribuire alla crescita economica, e di realizzare l'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. [Em. 65]
2. Gli Stati membri, ▐ entro il 1o gennaio 2012 , mettono a disposizione le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1 800 MHz), al fine di promuovere una più ampia disponibilità di servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni sopra citate . [Em. 66]
3. Gli Stati membri promuovono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi. [Em. 67]
4. Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. In casi eccezionali debitamente giustificati da ragioni tecniche e storiche, la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino alla fine del 2015 in risposta ad una domanda debitamente motivata dello Stato membro interessato . Se i problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più paesi terzi ostacolano ulteriormente la disponibilità della banda, la Commissione può autorizzare deroghe annuali eccezionali, fino a quando tali ostacoli non siano stati rimossi . Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione ▐. [Em. 68]
5. La Commissione è invitata ad adottare misure, in cooperazione con gli Stati membri, ai livelli appropriati per conseguire un'ulteriore armonizzazione e un uso più efficiente della banda di 1,5 GHz e di 2,3 GHz per i servizi di banda larga senza fili.
La Commissione sottopone a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili e, in cooperazione con gli Stati membri, valuta entro il 1o gennaio 2015 la necessità di misure intese ad armonizzare bande di frequenza supplementari, come la banda di 700 MHz. Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie dello spettro, delle esperienze di mercato con i nuovi servizi, delle eventuali future esigenze di radiodiffusione terrestre televisiva e sonora e della mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura di servizi di banda larga senza fili.
Gli Stati membri possono garantire che, ove opportuno, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro sia adeguatamente indennizzato in conformità del diritto nazionale. [Em. 69]
6. La Commissione , in cooperazione con gli Stati membri, vigila affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda di 800 MHz sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate , ad esempio mediante gli obblighi relativi alla copertura conseguiti conformemente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi .
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) e, se del caso, adottano ▐ misure tecniche e regolamentari . [Em. 70]
7. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la possibilità di estendere l'assegnazione di spettro non autorizzato per sistemi di accesso senza fili, incluse le reti locali in radiofrequenza di cui alla decisione 2005/513/CE a tutta la banda di frequenza 5 GHz.
La Commissione è invitata a perseguire il calendario adottato in materia di armonizzazione nei relativi forum internazionali, in particolare le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni della UIT. [Em. 71]
8. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz e per le altre frequenze supplementari dello spettro che sono liberate per i servizi mobili, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni della Commissione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE . [Em. 72]
9. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare se sia disponibile spettro sufficiente per la fornitura di servizi ▐ via satellite di banda larga che permetta l'accesso a internet ▐. [Em. 73]
10. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocell e femtocell. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni radio base di telefonia cellulare e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale. [Em. 92]
Articolo 7
Esigenze in materia di spettro di altre politiche di comunicazione senza fili
Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini dell'Unione, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi. [Em. 75]
Articolo 8
Esigenze in materia di altre politiche specifiche dell'Unione [Em. 76]
1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della Terra, per lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione via satellite Galileo, il programma Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES), i sistemi di trasporto intelligenti e di gestione dei trasporti.
2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare i risparmi di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico , compresi le reti e i sistemi di misurazione intelligenti. [Em. 77]
3. ▐ La Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile per il settore PPDR , con condizioni e in bande armonizzate, e adotta misure per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore PPDR . Onde garantire l'uso efficiente dello spettro, la Commissione esamina a tal proposito la possibilità di utilizzare frequenze militari da parte del settore PPDR. [Em. 78]
4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica e accademica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile. [Em. 79]
5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di PMSE nell’Unione, conformemente agli obiettivi di quest’ultima per migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore. [Em. 80]
6. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per RFID (identificazione a radio frequenza) e di IoT (Internet degli oggetti) e si adoperano per la normalizzazione dell’assegnazione dello spettro per le comunicazioni IoT negli Stati membri. [Em. 81]
Articolo 9
Inventario e monitoraggio degli usi attuali dello spettro radio e delle esigenze emergenti
1. La Commissione ▐ procede a un inventario degli usi attuali dell'intero spettro radio e gli Stati membri, a tal fine, le forniscono tutti i dati effettivi necessari.
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficientemente dettagliate da permettere che nell'inventario figuri la valutazione dell'efficienza dell'uso dello spettro e la definizione delle eventuali opportunità future per l'armonizzazione dello spettro onde sostenere le politiche dell'Unione .
Nella fase iniziale l'inventario include le frequenze comprese nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui seguiranno le frequenze comprese tra 6 GHz e 70 GHz.
Se necessario, gli Stati membri forniscono informazioni su singole licenze specifiche, comprendenti gli utenti del settore commerciale e di quello pubblico, fatte salve le informazioni commerciali sensibili e riservate . [Em. 82]
2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette , in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti, di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace , in base a criteri e metodologie di valutazione trasparenti, chiari e stabiliti congiuntamente . Esso garantisce altresì che, laddove l'uso dello spettro non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzarne l'efficienza e tiene conto delle esigenze future , anche a lungo termine, dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori , degli enti locali, delle imprese e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze. [Em. 83]
3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i vari tipi di utilizzazione dello spettro radio da parte del settore pubblico e del settore privato e permette di individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantire un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza sul mercato interno, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi sugli utenti esistenti di tali bande.
4. L'inventario include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri al fine di attuare le decisioni assunte a livello dell'Unione per quanto riguarda l'armonizzazione e l'uso di bande di frequenza specifiche. [Em. 84]
Articolo 10
Trattative internazionali
1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi e garantire di avere una posizione unica , nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione. [Em. 85]
2. Gli Stati membri vigilano affinché gli accordi internazionali dei quali fanno parte nell'ambito dell'UIT, siano conformi alla legislazione esistente dell'Unione e in particolare alle norme e ai principi pertinenti dell'ambito normativo dell'Unione relativo alle comunicazioni elettroniche.
3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per l'attuazione delle politiche settoriali dell'Unione. [Em. 86]
4. Per risolvere la questione del coordinamento dello spettro che impedirebbe altrimenti agli Stati membri di assolvere gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione in materia di politica e gestione dello spettro, l'Unione fornisce agli Stati membri ▐ un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali e multilaterali con paesi terzi, in particolare i paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati ▐. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio. [Em. 87]
5. Nel momento in cui trattano con i paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione, Nel caso in cui firmino o accettino eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno il suddetto accordo o impegno conformemente agli obblighi a loro incombenti in base ai trattati.
Articolo 11
Cooperazione tra i vari organi
1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'ambito istituzionale attuale e promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, in particolare per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, per sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dello spettro radio. Essi cercheranno di promuovere gli interessi dell'Unione nel settore dello spettro radio al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 10.
2. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché gli organi di normazione, la CEPT e il Centro comune di ricerca cooperino strettamente sulle questioni tecniche ove necessario per garantire un'utilizzazione efficace dello spettro radio. In tal senso, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normazione, in modo da rafforzare il mercato interno.
Articolo 12
Consultazione pubblica
La Commissione organizza, quando necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelle dell'opinione pubblica sull'utilizzazione dello spettro radio nell'Unione.
Articolo 13
Relazioni
La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio . La Commissione riferisce su base annua al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione. [Em. 88]
Articolo 14
Notifica
Gli Stati membri applicheranno tali orientamenti politici ed obiettivi entro il 1o luglio 2015 salvo disposizioni contrarie negli articoli precedenti.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(4) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(9) COM(2010)0245.
(10) GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.
(11) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.
(12) Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).
(13) Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
(14) Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).
(15) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.
(16) GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95.
(17) GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.
(18) Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22).
(19) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.).
(20) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
(21) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.