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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.376.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 376/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 376/02 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2012/C 376/03 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE |
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2012/C 376/04 |
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2012/C 376/05 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE |
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2012/C 376/06 |
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2012/C 376/07 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2012/C 376/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6705 — Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 376/01
In data 9 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6705. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 dicembre 2012
2012/C 376/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3065 |
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JPY |
yen giapponesi |
107,31 |
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DKK |
corone danesi |
7,4599 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,81190 |
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SEK |
corone svedesi |
8,6510 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,2128 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,3560 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,218 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
282,62 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6965 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1198 |
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RON |
leu rumeni |
4,5445 |
|
TRY |
lire turche |
2,3350 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,2483 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,2960 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1255 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5826 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5921 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 414,07 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,4554 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1395 |
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HRK |
kuna croata |
7,5200 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 582,01 |
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MYR |
ringgit malese |
3,9735 |
|
PHP |
peso filippino |
53,378 |
|
RUB |
rublo russo |
40,2670 |
|
THB |
baht thailandese |
40,083 |
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BRL |
real brasiliano |
2,7511 |
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MXN |
peso messicano |
16,9098 |
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INR |
rupia indiana |
71,2780 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/3 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
2012/C 376/03
L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:
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Data di adozione della decisione |
: |
27 giugno 2012 |
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Aiuto n. |
: |
68532 |
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Numero della decisione |
: |
245/12/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Vendita di quote detenute dal comune in A.H. Holding AS ad altri azionisti della società |
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Forma dell’aiuto |
: |
n.p. |
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Dotazione di bilancio |
: |
Prezzo di vendita pari a 7,1 milioni di NOK (2010) |
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Durata |
: |
n.p. |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/4 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
2012/C 376/04
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
: |
20 giugno 2012 |
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Aiuto n. |
: |
71379 |
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Numero della decisione |
: |
226/12/COL |
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Stato EFTA |
: |
Islanda |
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Titolo |
: |
Autorizzazione all'uso di aiuti accordata a Landsbankinn per l'acquisizione di Sparisjóður Svarfdæla |
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Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE |
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Obiettivo |
: |
Rimediare a un grave turbamento dell’economia |
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Durata |
: |
n.p. |
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Settore economico |
: |
Settore finanziario |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/5 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE
2012/C 376/05
L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:
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Data di adozione della decisione |
: |
4 luglio 2012 |
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Aiuto n. |
: |
65139 |
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Numero della decisione |
: |
260/12/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Aeroporto di Skien |
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Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo, 1 e articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE |
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Tipo di misura |
: |
Assenza di aiuto/obbligo di servizio pubblico (nessuna obiezione)/chiusura del caso |
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Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione/prestito a tasso ridotto |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/6 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
2012/C 376/06
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
: |
4 luglio 2012 |
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Aiuto n. |
: |
71061 |
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Numero della decisione |
: |
262/12/COL |
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Stato EFTA |
: |
Islanda |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Modifiche al regime di aiuti relativo al rimborso provvisorio nel settore cinematografico |
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Base giuridica |
: |
Legge n. 158/2011 che modifica la legge n. 43/1999 sul rimborso provvisorio nel settore cinematografico |
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Obiettivo |
: |
Cultura |
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Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
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Durata |
: |
Fino al 31 dicembre 2016 |
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Settore economico |
: |
Produzione audiovisiva |
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto |
: |
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Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/7 |
Avviso dell'Autorità di vigilanza EFTA
2012/C 376/07
In data 6 novembre 2012 l'Autorità di sorveglianza EFTA ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 7 novembre 2012.
La domanda, presentata dal governo norvegese, riguarda le attività connesse con la prospezione o l'estrazione di petrolio e di gas sulla piattaforma continentale norvegese e le attività finalizzate a permettere il trasporto del gas naturale mediante reti di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») in Norvegia. L’articolo 30 di cui sopra prevede che la direttiva 2004/17/CE non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza.
L'Autorità di vigilanza EFTA dispone di un termine di tre mesi a decorrere dal 7 novembre 2012 per l'adozione di una decisione relativa a tale domanda. Il termine scade quindi il 7 febbraio 2013.
Detto termine può tuttavia essere prorogato per un massimo di tre mesi in casi debitamente giustificati, in particolare qualora le informazioni contenute nella domanda o nei documenti a essa allegati siano incompleti o inesatti o qualora i fatti riportati abbiano subito modifiche sostanziali. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, nuove domande relative alla prospezione e all’estrazione di petrolio e di gas sulla piattaforma continentale norvegese e alle attività finalizzate al trasporto del gas naturale mediante reti di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») in Norvegia, che venissero presentate prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda, non sono considerate nuove procedure e verranno esaminate nell’ambito della presente domanda.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
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6.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/8 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 376/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«SIERRA DE CÁDIZ»
N. CE: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:
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— |
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Denominazione del prodotto |
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— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
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— |
☒ |
Zona geografica |
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— |
☒ |
Prova dell’origine |
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— |
☒ |
Metodo di produzione |
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— |
|
Legame |
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— |
☒ |
Etichettatura |
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— |
☒ |
Requisiti nazionali |
|
— |
☒ |
Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica:
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— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa. |
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— |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
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— |
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Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]. |
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— |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]. |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Punto A «nome del prodotto»:
Non si modifica la denominazione del prodotto bensì la maniera di indicarlo. Si elimina l’espressione «denominazione d’origine protetta (DOP)» e si mantiene solo il nome «Sierra de Cádiz», adeguandosi in tal modo alle indicazioni del regolamento (CE) n. 510/2006.
3.2. Punto B «descrizione del prodotto»:
Si adegua la descrizione organolettica dell’olio al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991 e alla sua successiva modifica, il regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008. Di conseguenza, si annulla il punteggio organolettico di 6,7 punti, che non è conforme alla legislazione in vigore, e si descrivono le valutazioni degli attributi amaro-piccante secondo quanto previsto dai suddetti regolamenti.
Si elimina la descrizione delle varietà; si tratta di un testo incompleto e la descrizione particolareggiata della varietà si trova tecnicamente in altri documenti.
3.3. Punto C «zona geografica»:
Si aggiungono alla zona attuale tre comuni limitrofi.
La domanda mirante a includere questi tre territori comunali nell’attuale zona delimitata si basa sul fatto che essi costituiscono un insieme omogeneo con gli altri comuni, in termini di varietà utilizzate, di tecniche di coltivazione e di produzione d’olio, come pure dal punto di vista climatologico, geologico, pedologico, eccetera. Di conseguenza, l’olio prodotto in questo territorio presenta le stesse caratteristiche che si individuano attualmente nella protezione della DOP «Sierra de Cádiz».
I tre comuni sono: Puerto Serrano, della provincia di Cadice, e Algámitas e Villanueva de San Juan, della provincia di Siviglia.
Si elimina la superficie di produzione poiché si tratta di un fattore che può cambiare nel corso del tempo.
3.4. Punto D «elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona»:
Si modifica la formulazione di questo paragrafo e si propone la seguente:
«verranno realizzate tutte le azioni atte a garantire la qualità e la provenienza del prodotto protetto nonché la verifica del presente disciplinare.
Gli oliveti, i frantoi o gli stabilimenti di condizionamento/commercializzazione che intendono proteggere il loro prodotto con la denominazione d’origine protetta (DOP) “Sierra de Cádiz” sono ubicati all’interno della zona di produzione e devono essere iscritti nel corrispondente registro dell’organo di gestione della denominazione; i registri in questione sono i seguenti:
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— |
registro degli uliveti, |
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— |
registro dei frantoi, |
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— |
registro degli stabilimenti di condizionamento/commercializzazione. |
Al fine di avallare l’origine e altri requisiti indicati nel presente disciplinare, il prodotto condizionato deve essere munito di una controetichetta fornita dall’organo di gestione della denominazione, secondo modalità non discriminatorie, ai produttori della zona geografica descritta al punto “C. Ubicazione e delimitazione della zona” del disciplinare nonché ai confezionatori che rispettano il disciplinare, conformemente alla legislazione in vigore.
Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, le spedizioni alla rinfusa di oli protetti dalla DOP “Sierra de Cádiz” devono essere corredate da un documento di accompagnamento contenente quantomeno dati riguardanti lo speditore, il trasportatore e il destinatario, la designazione del prodotto, il numero di riferimento unico, il certificato e la quantità del prodotto, la data di spedizione, il luogo di consegna e l’autorità competente della località in cui avviene il trasporto alla rinfusa.»
Giustificazione: si modifica la formulazione del punto D del disciplinare al fine di adeguarla alla legislazione di attuazione in vigore.
3.5. Punto E «descrizione del metodo di ottenimento»:
Tecniche colturali.
Si includono le pratiche di semicoltivazione e di coltivazione senza lavorazione del terreno.
Giustificazione: tali pratiche vengono attuate abitualmente nei campi senza pregiudicare la qualità del prodotto.
Si elimina la frase: «risulta pertanto evidente la totale assenza della coltivazione senza lavorazione del terreno.»
Giustificazione: come indicato nel paragrafo precedente, vengono invece attuate pratiche di coltivazione senza lavorazione del terreno.
Fasi del processo di fabbricazione:
macinazione:
si elimina la frase: «in genere viene effettuata in mulini a martelli.»
Giustificazione: la macinazione può essere effettuata mediante diversi sistemi, a seconda delle esigenze del frantoio e delle attrezzature disponibili, sempreché il sistema non pregiudichi la qualità dell’olio indicata nel disciplinare.
Separazione delle fasi solida e liquida:
nella frase: «in genere si ottiene dalla centrifugazione delle paste …»
si elimina l’espressione «in genere».
Giustificazione: la separazione delle fasi solida e liquida avviene mediante centrifugazione.
Si elimina il sistema a tre fasi.
Giustificazione: è un sistema in disuso e non viene più utilizzato.
Separazione delle fasi liquide:
si elimina il sistema misto.
Giustificazione: è un sistema in disuso e non viene più utilizzato.
Condizionamento e conservazione:
nella frase: «Le imprese della denominazione d’origine protetta “Sierra de Cádiz” utilizzano nella maggior parte dei casi serbatoi in acciaio inossidabile».
Si elimina l’espressione «nella maggior parte dei casi».
Giustificazione: l’olio può essere immagazzinato esclusivamente all’interno di serbatoi in acciaio inossidabile.
Si elimina la restrizione che imponeva di condizionare l’olio esclusivamente in bottiglie di vetro, consentendo l’utilizzo di contenitori autorizzati dalla normativa tecnico-sanitaria vigente.
3.6. Punto F «legame tra la qualità e l’ambiente geografico»:
Si modifica il titolo del punto F adeguandolo a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 510/2006.
3.7. Punto G «struttura di controllo»:
Si propone la seguente formulazione:
«G. Verifica del rispetto del disciplinare.
La verifica del rispetto del disciplinare anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato è effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
L’autorità competente designata responsabile dei controlli è la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria della Consejería de Agricultura y Pesca della Junta de Andalucía — C/ Tabladilla, s/n — 41071 Siviglia, España — Tel.: +34 955032278 — Fax: +34 955032112 — e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es
Le informazioni relative agli organismi incaricati di verificare il rispetto delle condizioni indicate nel disciplinare sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/aceite-de-oliva.html
e le funzioni specifiche sono quelle derivanti dalla verifica del rispetto del disciplinare anteriormente alla sua immissione sul mercato.»
Giustificazione: si elimina il riferimento al Consejo Regulador in quanto la verifica del rispetto del disciplinare viene attualmente effettuata dall’autorità competente e si inserisce un collegamento alla pagina web della suddetta autorità affinché quest’ultima possa essere consultata per poter procedere a tale verifica.
3.8. Punto H «elementi specifici dell’etichettatura»:
Nel seguente testo:
«sulle etichette e controetichette deve figurare obbligatoriamente la dicitura “denominazione d’origine Sierra de Cádiz”.»
La parola «dicitura» è stata sostituita da «indicazione» al fine di adeguarsi alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 510/2006 ed è stata eliminata l’espressione «Sierra de Cádiz».
È stata inoltre inserita la seguente frase:
«o il simbolo comunitario e la denominazione “Sierra de Cádiz”.»
La frase risultante è la seguente:
«sulle etichette e controetichette devono figurare obbligatoriamente l’indicazione “denominazione d’origine protetta” o il simbolo comunitario e la denominazione “Sierra de Cádiz”.»
Giustificazione: si apporta questa modifica adeguandosi in tal modo alle indicazioni del regolamento (CE) n. 510/2006.
La formulazione del testo è modificata come riportato di seguito:
«mediante la revisione e la registrazione delle etichette, l’organo di gestione della denominazione provvede al corretto utilizzo del nome della denominazione d’origine protetta sull’etichettatura dei prodotti DOP commercializzati utilizzando singoli marchi commerciali.
Il marchio di conformità (il logotipo della denominazione) può essere riprodotto dal concessionario solo se rispetta i colori, le dimensioni, la forma e gli altri requisiti specificati dal Consejo Regulador nelle norme di utilizzo del marchio.»
Si sopprime il riferimento al regolamento.
3.9. Punto I «requisiti legislativi»:
Si aggiorna la legislazione relativa al prodotto, a livello sia nazionale che unionale.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«SIERRA DE CÁDIZ»
N. CE: ES-PDO-0105-0219-10.03.2011
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Sierra de Cádiz»
2. Stato membro o paese terzo:
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
|
Classe 1.5. |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Olio di oliva extravergine, ottenuto dal frutto dell’olivo (Olea Europea L.) delle varietà Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla e Arbequina, mediante procedimenti meccanici che non comportano alterazioni dell’olio e che mantengono intatti il gusto, l’aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto.
Caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli:
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— |
acidità massima: 0,6°, |
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— |
indice di perossidi: massimo 18 meq di ossigeno attivo per kg, |
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— |
assorbenza all’ultravioletto (K270): massimo 0,20, |
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— |
umidità: massimo 0,1 %, |
|
— |
impurezze: massimo 0,1 %. |
L’olio di aroma fruttato medio-intenso di oliva verde o matura, che ricorda frutti e profumi di bosco, con sapore amaro e piccante in grado leggero o medio, ma ben equilibrato al palato.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Olive delle varietà:
Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla e Arbequina.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
Non pertinente.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Tutte le fasi della produzione, comprese le operazioni di condizionamento, devono avere luogo nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
Il condizionamento nella zona di origine è obbligatorio; esso mira chiaramente a proteggere in modo più efficace la qualità e l’autenticità del prodotto e, quindi, la reputazione della denominazione d’origine protetta, di cui i beneficiari sono pienamente e collettivamente responsabili; è indubbio che i controlli effettuati nella zona di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della denominazione d’origine protetta sono accurati e sistematici e vengono realizzati da professionisti che dispongono di conoscenze specialistiche per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto. È difficile che i necessari controlli, ai quali si deve procedere al fine di garantire il prodotto, possano presentare uguale efficacia al di fuori della zona di produzione.
Il condizionamento avviene in differenti formati autorizzati dalla normativa tecnico-sanitaria vigente.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Le etichette sono autorizzate dal Consejo Regulador per quanto riguarda l’utilizzo del marchio e su di esse devono figurare obbligatoriamente l’indicazione «denominazione d’origine protetta» o il simbolo comunitario e la denominazione «Sierra de Cádiz».
Le controetichette sono spedite dal Consejo Regulador conformemente al quantitativo di olio qualificato.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona di produzione si trova nella parte nordorientale della provincia di Cadice. Comprende otto comuni di tale provincia (Alcalá del Valle, Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Puerto Serrano e Zahara de la Sierra, tutti situati nella comarca della Sierra de Cádiz) e quattro comuni della provincia di Siviglia (Algámitas, Coripe, Pruna e Villanueva de San Juan).
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La zona di produzione delle olive destinate alla lavorazione di oli protetti è caratterizzata dalla sua ubicazione, incassata tra catene montuose come quelle di Lijar, Algodonales e, rispettivamente verso sudovest e verso nordest, la Sierra de Grazalema e la Sierra del Terril.
Questa comarca è adiacente al parco naturale «Sierra de Grazalema». Di fatto, due dei comuni di questa denominazione d’origine, Zahara de la Sierra ed El Gastor, sono inclusi nel territorio del parco naturale: un elemento, questo, che rende chiaramente l’idea del contesto naturale e geografico in questione. Analogamente, risultano evidenti le speciali caratteristiche ambientali del territorio, le più salienti delle quali sono la rusticità e la forte pendenza della superficie olivicola esistente.
La zona geografica delimitata è una subcomarca naturale della comarca della Sierra de Cádiz. Tale circostanza è determinata dalle chiare differenze orografiche e climatologiche che caratterizzano questa subcomarca e che, unitamente ai tipi di suolo, permettono una coltivazione olivicola significativa nella zona in questione.
Di fatto, tale coltivazione è la più importante della zona delimitata ed è eccezionalmente legata allo stile di vita che si conduce in questi comuni, situazione che non si riscontra nelle altre località della Sierra de Cádiz, dove l’olivo non è significativo; infatti, benché esistano alcuni oliveti, la loro presenza è sempre molto sporadica.
Caratteristiche principali:
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terreni con una pendenza superiore al 20 % sono il 38 %, |
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terreni con un’altitudine superiore ai 500 metri sono il 90 %, |
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piovosità superiore a 600 litri l’anno, |
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clima continentale. |
5.2. Specificità del prodotto:
La peculiarità dell’olio di oliva che si ottiene nei frantoi di tutta la Sierra de Cádiz è dovuta alla mescolanza delle varietà di olivo esistenti in questa zona, con una prevalenza chiara della varietà di Lechín. È pertanto opportuno citare, in ordine di importanza per numero di olivi, le varietà Lechín de Sevilla, Manzanilla, Verdial de Huévar, Verdial de Cádiz, Hojiblanca, Picual, Alameña de Montilla e Arbequina.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
La Sierra de Cádiz è una zona olivicola molto tradizionale, la più rappresentativa della provincia di Cadice. È situata nella parte nordoccidentale di detta provincia e confina con Siviglia, incassata tra le catene montuose di Lijar e Algodonales, e con il parco naturale «Sierra de Grazalema» a sudovest, nonché con la Sierra del Terril, appartenente a Siviglia. È una zona condizionata dalla sua altitudine (1 800 metri), che ne contraddistingue il clima, molto più freddo rispetto alla costa, e con una pluviometria di circa 600 mm.
Le caratteristiche che contraddistinguono la varietà Lechín sono il suo vigore e la sua predilezione per i suoli calcarei, tipici della Sierra de Cádiz. È abbastanza produttiva, e la sua maturazione èprecoce e sensibile all’alternanza di produzione (fenomeno per il quale ad un’annata di produzione abbondante ne segue una di produzione scarsa). La varietà Lechín costituisce la base degli oli di oliva protetti dalla denominazione, risultato della mescolanza con le restanti varietà, caratteristica che conferisce a questi oli una personalità inconfondibile e completamente diversa dalle altre.
Dal punto di vista organolettico, gli oli protetti presentano aromi fruttati medio-intensi di oliva verde o matura, che ricordano frutti di bosco, dal sapore leggermente amaro e piccante. Grazie all’ampia gamma di varietà utilizzate nella loro fabbricazione, risultano molto equilibrati.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
È possibile consultare il testo integrale del disciplinare della denominazione al seguente indirizzo:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoSierradeCadizmodificado.pdf
oppure
accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito della Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), e seguendo il percorso: «Industrias Agroalimentarias»/«Calidad y Promoción»/«Denominaciones de Calidad»/«Aceite de Oliva Virgen Extra». Il disciplinare si trova sotto la denominazione di qualità.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.