ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.374.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 374

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
4 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 374/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6767 — Bain Capital Investors/Atento) ( 1 )

1

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2012/C 374/02

Parere della Banca centrale europea, del 6 novembre 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (CON/2012/84)

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 374/03

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

9

 

Commissione europea

2012/C 374/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,75 % al 1o dicembre 2012 — Tassi di cambio dell'euro

11

2012/C 374/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6767 — Bain Capital Investors/Atento)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 374/01

In data 28 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6767. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 novembre 2012

in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Introduzione e base giuridica

Il 15 maggio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento ricade nella sua sfera di competenza. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse dal Sistema statistico europeo (SSE) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), che operano nell’ambito di due quadri giuridici distinti ma complementari pur agendo in stretta collaborazione nell’espletamento delle loro funzioni statistiche (2). La BCE accoglie pertanto con favore i miglioramenti del quadro giuridico di riferimento del SSE intesi ad accrescerne l’efficacia e, in particolare, a consentirgli di raggiungere un livello di indipendenza analogo a quello del SEBC. Più nello specifico, la BCE sostiene l’obiettivo di rafforzare la governance del SSE migliorando: a) il ruolo degli istituti nazionali di statistica (INS) nel coordinamento delle attività statistiche delle altre autorità nazionali connesse alle statistiche europee sotto la responsabilità esclusiva del SSE (3); b) l’indipendenza professionale dei direttori degli INS e del direttore generale di Eurostat (4); c) l’attuazione del codice delle statistiche europee mediante l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure ufficiali specifiche sulla base dell«impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche», i cui progressi devono essere monitorati dalla Commissione (5); d) l’accesso e l’utilizzo dei dati amministrativi da parte degli INS (6).

1.   Maggior ruolo di coordinamento degli INS nell’ambito del SSE e cooperazione con il SEBC

1.1.

Ai sensi della proposta di regolamento, l’INS «funge […] da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche» (7) e «in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE» (8). La BCE accoglie con favore il proposto rafforzamento delle responsabilità degli INS a livello nazionale, poiché questo favorirà la produzione di statistiche europee complete e coerenti. Al tempo stesso la BCE intende che questo maggior ruolo di coordinamento si riferisca alle «statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal SSE» (9). La BCE ricorda che le Banche centrali nazionali (BCN) appartenenti al SEBC: a) producono statistiche europee ai sensi degli articoli 3 e 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (10), e b) non partecipano alla produzione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009, sebbene in determinate condizioni i dati prodotti dalle BCN possano essere utilizzati dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica dell’Unione europea per la produzione di statistiche europee (11). I compiti statistici delle BCN assolti attraverso il SEBC sono coordinati dal Consiglio direttivo della BCE. Il ruolo di quest’ultimo a tale riguardo consiste tra l’altro nello specificare la ripartizione dei compiti all’interno del SEBC relativamente alla raccolta e alla verifica delle informazioni statistiche nonché all’applicazione degli obblighi di segnalazione statistica (12). Di conseguenza, la BCE si attende che le competenze degli INS in materia di coordinamento non riguardino le statistiche europee prodotte attraverso il SEBC ai sensi degli articoli 3 e 5 dello Statuto del SEBC e del regolamento (CE) n. 2533/98.

1.2.

Pur assolvendo le rispettive responsabilità statistiche, i membri del SSE e del SEBC agiscono in stretta collaborazione. Ciò vale in particolare per aree determinate nelle quali hanno una responsabilità comune, quali la produzione di statistiche di contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti (13). Negli ambiti delle statistiche europee per i quali il SEE e il SEBC hanno una responsabilità comune, è essenziale mantenere e migliorare il robusto quadro vigente in materia di cooperazione attuato a livello di Unione europea attraverso il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (14), come pure le rispettive disposizioni nazionali in materia di cooperazione che riflettono la ripartizione delle responsabilità nei singoli casi.

1.3.

In virtù della proposta di regolamento, i «direttori degli INS sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e alla tempistica dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee» (15). Pur accogliendo con favore il proposto rafforzamento dell’indipendenza professionale dei direttori degli INS per le attività svolte a livello nazionale nell’ambito del SSE, la BCE intende che tale maggior ruolo di coordinamento non osta allo svolgimento da parte delle BCN dei rispettivi compiti statistici ai sensi dello Statuto del SEBC e del regolamento (CE) n. 2533/98 che beneficiano delle garanzie di indipendenza di cui all’articolo 130 del trattato e all’articolo 7 dello Statuto del SEBC.

1.4.

Di conseguenza, la BCE raccomanda l’introduzione di chiarimenti redazionali intesi ad assicurare che la proposta di regolamento rispetti la separazione istituzionale fra il SEE e il SEBC. La proposta dovrebbe inoltre riconoscere la necessità di una cooperazione adeguata che permetta ai due sistemi di svolgere al meglio le rispettive funzioni complementari connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee (16).

2.   Migliore accesso e uso dei dati amministrativi da parte degli INS

2.1.

Ai sensi della proposta di regolamento gli INS, le altre autorità statistiche e la Commissione (Eurostat) «hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee» (17). La BCE nota che l’introduzione dei concetti di «registri amministrativi» (in precedenza denominati «fonti di dati amministrativi» (18)) e di accesso disponibile «immediatamente e gratuitamente» possono richiedere un ulteriore chiarimento. Come la BCE ha già rilevato (19), l’accesso ai registri pubblici dovrebbe essere disciplinato da regole adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito delle rispettive sfere di competenza (20).

2.2.

Inoltre, come previsto dalle modifiche proposte, «gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell’uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi» e «sono abilitati a coordinare le attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di dati statistici» (21). La BCE accoglie positivamente le modifiche proposte che, ove applicate conformemente ai principi generali del trattato, compresa la sussidiarietà e la proporzionalità (22), permetterebbero al SSE di meglio utilizzare le fonti di dati amministrativi per accrescere l’efficienza, ridurre gli oneri di segnalazione e migliorare la qualità delle statistiche europee da esso prodotte. La BCE nota tuttavia che dette modifiche non dovrebbero interferire con il principio di indipendenza della banca centrale di cui all’articolo 130 del trattato e all’articolo 7 dello Statuto del SEBC e con l’obbligo del segreto professionale definito all’articolo 37 dello Statuto del SEBC. Si rende pertanto necessario un chiarimento in merito all’accesso potenziale degli INS e della Commissione ai registri amministrativi gestiti dai membri del SEBC e in particolare a quelli connessi all’assolvimento dei compiti del SEBC (23).

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di direttiva e la proposta di regolamento siano modificate, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 novembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 definitivo.

(2)  Si vedano i considerando da 7 a 10 e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009, l’articolo 5 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), gli articoli 2 bis e 8 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8) e il considerando 8 del regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio del 9 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 269 del 14.10.2009, pag. 1). Si veda il paragrafo 1.1 del Parere CON/2007/35 della Banca centrale europea, del 14 novembre 2007, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1).

(3)  Si veda l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(4)  Si veda il nuovo articolo 5 bis aggiunto al regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento; si vedano gli articoli 3 e 7 della decisione 2012/504/UE della Commissione del 17 settembre 2012 su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

(5)  Si veda il nuovo paragrafo 3 inserito nell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(6)  Si veda il nuovo articolo 17 bis ne aggiunto al regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(7)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 223/2009, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(8)  Si veda l’articolo 5, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 223/2009, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(9)  Si veda il considerando 6 della proposta di regolamento.

(10)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. Si veda il paragrafo 1.2 del parere della BCE CON/2007/35.

(11)  Si veda il considerando 9 del regolamento (CE) n. 223/2009. Disposizioni nazionali possono in taluni casi affidare alle singole banche centrali nazionali, nella misura in cui questo sia compatibile con l'assolvimento dei loro compiti nel quadro del SEBC, la produzione di dati statistici rientranti nell'ambito di applicazione dei programmi statistici europei e di norma raccolti attraverso il SSE ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009.

(12)  Si veda il considerando 11 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(13)  Si veda l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Si veda anche il considerando 9 del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23). Si veda altresì l’Indirizzo della Banca centrale europea ECB/2004/15 del 16 luglio 2004 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 34).

(14)  Si veda la Decisione 91/115/CEE del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19).

(15)  Si veda il nuovo articolo 5 bis inserito nel regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(16)  Si vedano le modifiche da 1 a 2 e da 4 a 6 nell’allegato al presente parere.

(17)  Si veda il nuovo articolo 17 bis, paragrafo 1, inserito nel regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(18)  Si veda l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 223/2009 soppresso dall’articolo 1, paragrafo 10, della proposta di regolamento.

(19)  Si veda il paragrafo 1.4 del Parere della BCE CON/2007/35.

(20)  Al momento richiesto dal secondo paragrafo dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Consiglio. Si vedano le modifiche 3 e 7 nell’allegato al presente parere.

(21)  Si veda il nuovo articolo 17 bis, paragrafo 2, inserito nel regolamento (CE) n. 223/2009 dall’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di regolamento.

(22)  Si veda l’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del trattato sull’Unione europea.

(23)  Si veda la modifica n. 6 nell’allegato al presente parere.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 9

«(9)

Inoltre, deve essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, in modo da ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello nazionale, compresa la gestione della qualità.»

«(9)

Inoltre, deve essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS per le statistiche europee prodotte attraverso il SSE, in modo da ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche nell’ambito del SSE a livello nazionale, compresa la gestione della qualità.»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 2.

Modifica n. 2

Nuovo considerando 9 bis

[Nessun testo]

«(9 bis)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 223/2009 e dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), il SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) collaborano strettamente per garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti da parte dei due sistemi statistici nelle rispettive sfere di competenza in conformità con i rispettivi programmi di lavoro. Ambiti particolari di cooperazione includono le statistiche in materia di conti nazionali e bilancia dei pagamenti, oltre che l’offerta di consulenza alla Commissione sulle statistiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi.

Nota esplicativa

Ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 223/2009 e 2533/98 le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse dal SSE e dal SEBC nell’ambito di due quadri giuridici distinti ma complementari. Come indicato nel considerando 9 del regolamento (CE) n. 223/2009, i membri del SEBC non partecipano alla produzione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009. Ciò nonostante, il SSE e il SEBC agiscono in stretta collaborazione garantendo a entrambi la possibilità di svolgere le rispettive funzioni statistiche. Più nello specifico, previo accordo tra una BCN e l’autorità statistica dell’Unione europea, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali, i dati prodotti dalla BCN possono essere utilizzati direttamente o indirettamente dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica dell’Unione europea per la produzione di statistiche europee. Le modifiche proposte riflettono queste disposizioni vigenti.

Modifica n. 3

Considerando 10 e 11

«(10)

Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali devono poter accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.

(11)

Gli INS devono inoltre essere consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri amministrativi che possono fornire dati a fini statistici e sui programmi di modifica o di cessazione dell’uso di fonti amministrative esistenti. Essi devono anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici.»

«(10)

Per ridurre l’onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali devono poter accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.

(11)

Gli INS devono inoltre essere consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri amministrativi che possono fornire dati a fini statistici e sui programmi di modifica o di cessazione dell’uso di fonti amministrative esistenti. Essi devono anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici. L’esercizio da parte degli INS e delle altre autorità nazionali di competenze connesse all’accesso, l’utilizzo, la standardizzazione, la progettazione iniziale, lo sviluppo successivo e la cessazione dell’uso dei registri amministrativi del SEBC non dovrebbero interferire con l’assolvimento dei compiti del SEBC specificati nell’articolo 127 del trattato e con le disposizioni a garanzia dell’indipendenza della banca centrale di cui agli articoli 130 e 282, paragrafo 3, del trattato e all’articolo 7 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 7.

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 2

«(2)   All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività a livello nazionale connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell’INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. L’INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE.”»

«(2)   All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.   L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività a livello nazionale connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee a livello nazionale ai sensi del presente regolamento (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell’INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee prodotte ai sensi del presente regolamento. L’INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE e collabora con la rispettiva banca centrale nazionale (BCN) per assicurare la produzione di statistiche europee complete e coerenti attraverso il SSE e il SEBC nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.”»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 2.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 3

«(3)   È inserito il seguente articolo 5 bis:

Articolo 5 bis

Direttori degli INS

1.   All’interno del rispettivo sistema statistico nazionale, i direttori degli INS sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e alla tempistica dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee. Essi sono abilitati a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell’INS e coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Nell’esercizio di queste funzioni, i direttori degli INS agiscono in modo indipendente; non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o enti; si astengono da ogni atto incompatibile con l’adempimento dei loro compiti.”»

«(3)   È inserito il seguente articolo 5 bis:

Articolo 5 bis

Direttori degli INS

1.   All’interno del rispettivo sistema statistico nazionale, i direttori degli INS sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e alla tempistica dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee prodotte ai sensi del presente regolamento. Essi sono abilitati a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell’INS e coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee prodotte attraverso il SSE. Cooperano inoltre con le rispettive BCN nelle questioni connesse con la produzione di statistiche europee che sono comuni al SSE e al SEBC. Nell’esercizio di queste funzioni, i direttori degli INS agiscono in modo indipendente; non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o enti; si astengono da ogni atto incompatibile con l’adempimento dei loro compiti.”»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 2.

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 5

«(5)   All’articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per applicare il codice delle statistiche in modo da mantenere la fiducia nelle loro statistiche. A questo scopo ogni Stato membro, rappresentato dal suo governo, sottoscrive e attua un ‘impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche’, col quale si impegna in particolare ad applicare il codice e a istituire un quadro nazionale di garanzia della qualità, comprendente autovalutazioni e azioni migliorative. L’impegno è controfirmato dalla Commissione.

Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione degli impegni entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.”»

«(5)   All’articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per applicare il codice delle statistiche in modo da mantenere la fiducia nelle loro contributo alle statistiche europee prodotte dal SSE. A questo scopo ogni Stato membro, rappresentato dal suo governo, sottoscrive e attua un ‘impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche’, col quale si impegna in particolare ad applicare il codice e a istituire un quadro nazionale di garanzia della qualità, comprendente autovalutazioni e azioni migliorative. L’impegno è controfirmato dalla Commissione.

Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione degli impegni entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.”»

Nota esplicativa

Si veda la modifica n. 2.

Modifica n. 7

Articolo 1, paragrafo 8

«(8)   È inserito il seguente articolo 17 bis:

Articolo 17 bis

Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione

1.   Al fine di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all’articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

2.   Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell’uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l’ulteriore uso di tali registri a fini statistici. Essi sono abilitati a coordinare le attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di dati statistici.

3.   L’accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4.   Gli INS ricevono i metadati pertinenti dai proprietari dei registri amministrativi utilizzati a fini statistici.

5.   Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.”»

«(8)   È inserito il seguente articolo 17 bis:

Articolo 17 bis

Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione

1.   Al fine di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all’articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee prodotte ai sensi del presente regolamento.

2.   Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell’uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l’ulteriore uso di tali registri a fini statistici. Essi sono abilitati a coordinare le attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di dati statistici.

3.   Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Per quanto concerne i registri amministrativi istituiti e gestiti dal SEBC, l’espletamento delle competenze di cui ai paragrafi 1 e 2 da parte degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) non interferisce con l’assolvimento dei compiti del SEBC specificati nell’articolo 127 del trattato e con le disposizioni a garanzia dell’indipendenza della banca centrale e del segreto professionale di cui agli articoli 130 e 282, paragrafo 3, del trattato e agli articoli 7 e 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3 4.   L’accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1, e 2 e 3 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4 5.   Gli INS ricevono i metadati pertinenti dai proprietari dei registri amministrativi utilizzati a fini statistici.

5 6.   Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.”»

Nota esplicativa

Le disposizioni per l’accesso ai registri pubblici dovrebbero continuare ad essere definite dalle regole adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, come richiesto dal secondo paragrafo dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali regole possono in particolare chiarire i concetti di «registri amministrativi» e «immediatamente e gratuitamente».

Inoltre, le modifiche proposte in materia di accesso ai registri pubblici non dovrebbero interferire con l’assolvimento dei compiti del SEBC ai sensi dell’articolo 127 del trattato e con il principio di indipendenza della banca centrale e l’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 130 del trattato e agli articoli 7 e 37 dello Statuto del SEBC. Si rende pertanto necessario un chiarimento in merito al potenziale accesso da parte degli INS e della Commissione ai registri amministrativi gestiti dal SEBC e in particolare a quelli relativi all’assolvimento dei compiti connessi al SEBC.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/9


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

2012/C 374/03

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

In agosto, ottobre e novembre 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC e dal regolamento (UE) n. 753/2011. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione e dell'allegato I del regolamento.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 332 del 4.12.2012, pag. 22.

(2)  GU L 332 del 4.12.2012, pag. 1.


Commissione europea

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/11


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,75 % al 1o dicembre 2012

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 dicembre 2012

2012/C 374/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3057

JPY

yen giapponesi

107,36

DKK

corone danesi

7,4602

GBP

sterline inglesi

0,81210

SEK

corone svedesi

8,6558

CHF

franchi svizzeri

1,2087

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3490

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,256

HUF

fiorini ungheresi

281,89

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,1116

RON

leu rumeni

4,5234

TRY

lire turche

2,3329

AUD

dollari australiani

1,2517

CAD

dollari canadesi

1,2964

HKD

dollari di Hong Kong

10,1193

NZD

dollari neozelandesi

1,5891

SGD

dollari di Singapore

1,5911

KRW

won sudcoreani

1 413,94

ZAR

rand sudafricani

11,5385

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1328

HRK

kuna croata

7,5320

IDR

rupia indonesiana

12 534,89

MYR

ringgit malese

3,9727

PHP

peso filippino

53,445

RUB

rublo russo

40,3751

THB

baht thailandese

40,020

BRL

real brasiliano

2,7477

MXN

peso messicano

16,8362

INR

rupia indiana

71,5220


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/12


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

2012/C 374/05

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 155

Dopo l’ultima frase della sottovoce 3301 90 90, è inserito il seguente paragrafo:

«3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

3304 99 00

Altro

In questa sottovoce rientrano i prodotti destinati alla conservazione o alla cura della pelle, diversi dai medicamenti, presentati in ovatte, feltri e stoffe non tessute, quali idratanti, tonici, struccanti e prodotti per la pulizia del viso. Tuttavia, qualora le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute siano impregnati, spalmati o ricoperti con prodotti che conferiscano il carattere essenziale di profumo, cosmetico, sapone o detergente, sono esclusi dalla presente voce (voci 3307 e 3401, rispettivamente).»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.