ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.355.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 355

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
17 novembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 355/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 343 del 10.11.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 355/02

Causa C-38/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Normativa tributaria — Trasferimento del domicilio fiscale — Trasferimento di attivi — Tassa immediata all’uscita)

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2012/C 355/03

Causa C-43/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a./Ypourgos Perivallontos e a. (Rinvio pregiudiziale — Direttive 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2001/42/CE — Azione comunitaria in materia di acque — Deviazione del corso di un fiume — Nozione di termine per l’elaborazione dei piani di gestione dei distretti idrografici)

2

2012/C 355/04

Causa C-262/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) — Regime del perfezionamento attivo — Sistema della sospensione — Nascita di un’obbligazione doganale — Inadempienza dell’obbligo di presentazione del conto di appuramento entro il termine prescritto]

4

2012/C 355/05

Causa C-28/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) — Regime di deposito doganale — Nascita dell’obbligazione doganale in conseguenza dell’inadempienza di un obbligo — Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale]

4

2012/C 355/06

Causa C-36/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali [Agricoltura — Organismi geneticamente modificati — Direttiva 2002/53/CE — Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 20 — Prodotti esistenti — Direttiva 2001/18/CE — Articolo 26 bis — Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati — Misure nazionali che, nelle more dell’adozione di misure fondate sull’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti]

5

2012/C 355/07

Causa C-150/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/37/CE — Documenti di immatricolazione dei veicoli — Veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro — Cambiamento di proprietario — Obbligo di controllo tecnico — Richiesta di produrre il certificato di conformità — Controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro — Mancato riconoscimento — Mancanza di giustificazioni)

5

2012/C 355/08

Causa C-190/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza]

6

2012/C 355/09

Causa C-273/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Ungheria) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

6

2012/C 355/10

Causa C-380/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d’impôts (Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio — Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Motivi imperativi d’interesse generale)

7

2012/C 355/11

Cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Repubblica di Polonia/Commissione europea (Impugnazioni — Ricorso di annullamento — Irricevibilità del ricorso — Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione — Avvocato — Indipendenza)

7

2012/C 355/12

Causa C-278/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Verifiche all’interno del territorio — Misure aventi un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera — Normativa nazionale che autorizza controlli sull’identità, sulla cittadinanza e sul diritto di soggiorno da parte dei funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri in una zona di 20 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Controlli per contrastare il soggiorno irregolare — Normativa contenente alcuni requisiti e garanzie per quanto riguarda, in particolare, la frequenza e l’intensità dei controlli]

8

2012/C 355/13

Causa C-373/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 3 agosto 2012 — G.I.C. Cash, a.s./Marián Gunčaga

8

2012/C 355/14

Causa C-392/12 P: Impugnazione proposta il 22 agosto 2012 dalla Fruit of the Loom, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012, T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

9

2012/C 355/15

Causa C-398/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Fermo (Italia) il 29 agosto 2012 — Procedimento penale a carico di M

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2012/C 355/16

Causa C-411/12: Ricorso presentato il 7 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

10

2012/C 355/17

Causa C-414/12P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dalla Bolloré avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 giugno 2012, causa T-372/10, Bolloré/Commissione

10

2012/C 355/18

Causa C-421/12: Ricorso proposto il 13 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

11

2012/C 355/19

Causa C-423/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 17 settembre 2012 — Flora May Reyes/Migrationsverket

11

2012/C 355/20

Causa C-427/12: Ricorso proposto il 19 settembre 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

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2012/C 355/21

Causa C-432/12 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2012 dalla Leifheit AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 luglio 2012, causa T-334/10, Leifheit AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12

2012/C 355/22

Causa C-433/12 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012, causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia

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Tribunale

2012/C 355/23

Causa T-343/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Shell Petroleum e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Controllo congiunto — Ammende — Circostanze aggravanti — Ruolo di istigatore e di organizzatore — Recidiva — Durata dell’infrazione — Diritti della difesa — Giurisdizione estesa al merito — Comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo)

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2012/C 355/24

Causa T-344/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Total/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione)

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2012/C 355/25

Causa T-347/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo — Parità di trattamento)

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2012/C 355/26

Causa T-348/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Total Nederland/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Carattere continuativo dell’infrazione — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione)

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2012/C 355/27

Causa T-351/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Dura Vermeer Groep/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito)

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2012/C 355/28

Causa T-352/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Dura Vermeer Infra/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa)

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2012/C 355/29

Causa T-353/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Vermeer Infrastructuur/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Esistenza e qualificazione di un accordo — Restrizione della concorrenza — Orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale — Calcolo dell’importo delle ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa)

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2012/C 355/30

Causa T-354/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — BAM NBM Wegenbouw e HGB Civiel/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Esistenza e qualificazione di un accordo — Restrizione della concorrenza — Orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale — Diritti della difesa — Ammende — Durata dell’infrazione)

16

2012/C 355/31

Causa T-355/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Koninklijke BAM Groep/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa)

16

2012/C 355/32

Causa T-356/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Ammende — Imputabilità del comportamento illecito)

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2012/C 355/33

Causa T-357/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Esistenza e qualificazione di un accordo — Restrizione di concorrenza — Orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale — Diritti della difesa — Ammende — Circostanze aggravanti — Ruolo di istigatore e di organizzatore — Assenza di cooperazione — Poteri di verifica della Commissione — Diritto all’assistenza di un avvocato — Sviamento di potere — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Durata dell’infrazione — Giurisdizione estesa al merito)

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2012/C 355/34

Causa T-359/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Heijmans Infrastructuur/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Onere della prova — Ammende — Gravità dell’infrazione — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa)

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2012/C 355/35

Causa T-360/06: Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Hejmans/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Ammende — Imputabilità del comportamento illecito)

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2012/C 355/36

Causa T-361/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ballast Nedam/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi)

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2012/C 355/37

Causa T-362/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE — Ammende — Prova dell’infrazione — Gravità dell’infrazione — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Competenza giurisdizionale estesa al merito)

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2012/C 355/38

Causa T-370/06: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Kuwait Petroleum e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo — Parità di trattamento — Diritti della difesa)

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2012/C 355/39

Causa T-82/08: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato del vetro piano nel SEE — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi — Prova dell’infrazione — Calcolo dell’importo delle ammende — Esclusione delle vendite vincolate — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti)

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2012/C 355/40

Causa T-535/08: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci — Marchio nazionale denominativo e registrazione internazionale anteriori TUZZI — Denominazione sociale anteriore Tuzzi fashion GmbH — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Articoli 73 e 62, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli 75 e 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76 del regolamento n. 207/2009) — Articolo 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 83 del regolamento n. 207/2009)]

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2012/C 355/41

Causa T-139/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Francia/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dei prodotti ortofrutticoli — Piani di campagna diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di aiuto di Stato — Risorse statali — Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori — Argomenti non sollevati durante il procedimento amministrativo — Obbligo di motivazione)

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2012/C 355/42

Causa T-243/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Fedecom/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dei prodotti ortofrutticoli — Piani di campagna diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di aiuto di Stato — Risorse statali — Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori — Argomenti contrari agli elementi di fatto forniti durante il procedimento amministrativo — Aiuti al funzionamento — Legittimo affidamento)

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2012/C 355/43

Causa T-328/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Producteurs de légumes de France/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dei prodotti ortofrutticoli — Piani di campagna diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Legittimo affidamento — Errore materiale di calcolo delle somme da recuperare)

21

2012/C 355/44

Causa T-357/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci — Marchi comunitario figurativo e nazionali denominativi e figurativo anteriori Emilio Pucci e EMILIO PUCCI — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

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2012/C 355/45

Causa T-373/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (Emidio Tucci) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci — Marchi comunitario figurativo e nazionali denominativi e figurativo anteriori Emilio Pucci e EMILIO PUCCI — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

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2012/C 355/46

Causa T-387/09: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Applied Microengineering/Commissione (Quinto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti riguardanti i progetti Formation of a New Design House for MST e Assessment of a New Anodic Bonder — Recupero di una parte del contributo finanziario versato — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Decisione che modifica in corso di istanza la decisione impugnata — Fondamento giuridico del ricorso — Natura dei mezzi invocati — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione)

22

2012/C 355/47

Causa T-465/09: Sentenza del Tribunale 3 ottobre 2012 — Jurašinović/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda di accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia dal 1o agosto al 31 agosto 1995 — Diniego di accesso — Rischio di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali — Divulgazione anteriore]

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2012/C 355/48

Causa T-39/10: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (PUCCI) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PUCCI — Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori Emidio Tucci e E. TUCCI — Domanda di marchio comunitario figurativo anteriore Emidio Tucci — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

23

2012/C 355/49

Causa T-63/10: Sentenza del Tribunale 3 ottobre 2012 — Jurašinović/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda di accesso a taluni documenti scambiati con il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia durante un processo — Diniego di accesso — Rischio di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali — Rischio di pregiudizio alla tutela dei procedimenti giurisdizionali e dei pareri giuridici]

23

2012/C 355/50

Causa T-160/10: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — J/Parlamento (Diritto di petizione — Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione senza seguito — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione)

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2012/C 355/51

Causa T-215/10: Sentenza del Tribunale 4 ottobre 2012 — Grecia/Commissione (FEOGA — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Cotone — Aiuti agli indigenti — Sviluppo rurale — Efficacia dei controlli — Proporzionalità)

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2012/C 355/52

Causa T-257/10: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi — Prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Autorità del giudicato — Obbligo di motivazione)

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2012/C 355/53

Causa T-303/10: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Wam Industriale/Commissione (Aiuti di Stato — Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi — Prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Dovere di diligenza — Dovere di sollecitudine)

25

2012/C 355/54

Causa T-312/10: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2012 — ELE.SI.A/Commissione [Clausola compromissoria — Sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) — Contratto sul progetto I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety — Risoluzione del contratto — Domanda di rimborso del contributo finanziario versato — Risarcimento danni — Ricorso diretto ad ottenere l’intero contributo finanziario richiesto e alla contestazione della domanda di rimborso — Domanda riconvenzionale]

25

2012/C 355/55

Causa T-584/10: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2012 — Yilmaz/UAMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marchi denominativi nazionale e internazionale anteriori MATADOR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2012/C 355/56

Causa T-501/10: Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2012 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Mercato italiano della Pay TV — Decisione che modifica gli impegni allegati a una decisione, che dichiara compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE un’operazione di concentrazione — Gara per l’assegnazione di frequenze televisive in tecnologia digitale terrestre in Italia — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere — Irricevibilità)

26

2012/C 355/57

Causa T-52/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012 — Grecia/Commissione [Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi]

27

2012/C 355/58

Causa T-162/12: Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — CW/Consiglio

27

2012/C 355/59

Causa T-363/12: Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

27

2012/C 355/60

Causa T-364/12: Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

28

2012/C 355/61

Causa T-379/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

28

2012/C 355/62

Causa T-382/12: Ricorso proposto il 24 agosto 2012 — Kampol/UAMI — Colmol (Nobel)

29

2012/C 355/63

Causa T-383/12: Ricorso proposto il 24 agosto 2012 — Ferienhäuser zum See/UAMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

29

2012/C 355/64

Causa T-386/12: Ricorso proposto il 30 agosto 2012 — Elite Licensing/UAMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

30

2012/C 355/65

Causa T-390/12: Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — Lifted Research e LRG Europe/UAMI — Fei Liangchen (Lr geans)

30

2012/C 355/66

Causa T-391/12: Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

31

2012/C 355/67

Causa T-393/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

32

2012/C 355/68

Causa T-395/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional's choice)

32

2012/C 355/69

Causa T-407/12: Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)

33

2012/C 355/70

Causa T-408/12: Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)

33

2012/C 355/71

Causa T-410/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/UAMI — Energy Brands (vitaminaqua)

34

2012/C 355/72

Causa T-415/12: Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda International e altri/Commissione

34

2012/C 355/73

Causa T-416/12: Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

35

2012/C 355/74

Causa T-422/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

35

2012/C 355/75

Causa T-423/12: Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (skype)

36

2012/C 355/76

Causa T-425/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e)

36

2012/C 355/77

Causa T-430/12: Ricorso proposto il 2 ottobre 2012 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

37

2012/C 355/78

Causa T-583/10: Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Deutsche Telekom/UAMI — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

37

2012/C 355/79

Causa T-452/11: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

37

2012/C 355/80

Causa T-484/11: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2012 — Skyhawke Technologies/UAMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYCADDIE)

38

2012/C 355/81

Causa T-60/12: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

38

2012/C 355/82

Causa T-116/12: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Tioxide Europe e a./Consiglio

38

2012/C 355/83

Causa T-212/12: Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ålands Industrihus/Commissione

38

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 355/84

Causa F-86/12: Ricorso proposto il 9 agosto 2012 — ZZ/Commissione

39

2012/C 355/85

Causa F-97/12: Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/Commissione

39

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/1


2012/C 355/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 343 del 10.11.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 331 del 27.10.2012

GU C 319 del 20.10.2012

GU C 311 del 13.10.2012

GU C 303 del 6.10.2012

GU C 295 del 29.9.2012

GU C 287 del 22.9.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

17.11.2012   

IT

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C 355/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-38/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Normativa tributaria - Trasferimento del domicilio fiscale - Trasferimento di attivi - Tassa immediata all’uscita)

2012/C 355/02

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, G. Braga da Cruz e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e J. Menezes Leitão, in qualità di agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e K. Petersen, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e A. Rubio González, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway e A. Robinson, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 31 SEE — Disposizioni tributarie in forza delle quali le società che cessano di avere la loro residenza fiscale in Portogallo o trasferiscono il loro patrimonio in un altro Stato membro devono pagare immediatamente una tassa di uscita

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 49 TFUE adottando e mantenendo in vigore gli articoli 76 A e 76 B del codice portoghese dell’imposta sulle persone giuridiche (Código português do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), applicabili in caso di trasferimento, da parte di una società portoghese, della sua sede statutaria e della sua direzione effettiva in un altro Stato membro o in caso di trasferimento, da parte di una società non residente in Portogallo, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione portoghese dal Portogallo verso un altro Stato membro, che prevedono che la base imponibile dell’esercizio nel corso del quale si è prodotto il fatto generatore includa tutte le plusvalenze latenti relative agli attivi di cui trattasi, ma non le plusvalenze latenti derivanti da transazioni puramente nazionali.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


17.11.2012   

IT

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C 355/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a./Ypourgos Perivallontos e a.

(Causa C-43/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttive 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2001/42/CE - Azione comunitaria in materia di acque - Deviazione del corso di un fiume - Nozione di «termine» per l’elaborazione dei piani di gestione dei distretti idrografici)

2012/C 355/03

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas

Convenuti: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis, Antagonistikotitas kai Naftilias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Ypourgos Politismou

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Lavori di deviazione del corso di un fiume — Nozione di termine per la predisposizione dei piani di gestione dei distretti idrografici ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva

Dispositivo

1)

Gli articoli 13, paragrafo 6, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, devono essere interpretati nel senso che essi fissano, rispettivamente, al 22 dicembre 2009 la data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la pubblicazione dei piani di gestione dei distretti idrografici e al 22 dicembre 2003 la data di scadenza del termine massimo concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione di detta direttiva, e segnatamente degli articoli 3-6, 9, 13 e 15 di quest’ultima.

2)

La direttiva 2000/60 deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta, in linea di principio, ad una norma nazionale che autorizzi, prima del 22 dicembre 2009, un trasferimento di acqua da un bacino idrografico ad un altro o da un distretto idrografico ad un altro quando ancora non siano stati adottati dalle autorità nazionali competenti i piani di gestione dei distretti idrografici interessati;

un trasferimento siffatto non deve essere idoneo a compromettere seriamente la realizzazione degli obiettivi prescritti da detta direttiva;

tuttavia, il suddetto trasferimento, ove sia idoneo a determinare effetti negativi per l’acqua quali quelli enunciati all’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva, può essere autorizzato, quantomeno, se sono soddisfatte le condizioni dettate alle lettere a)-d) di tale disposizione, e

l’impossibilità per il bacino idrografico o per il distretto idrografico ricevente di soddisfare con le proprie risorse idriche il proprio fabbisogno di acqua potabile, di produzione di elettricità o di irrigazione non è una condizione indispensabile perché un simile trasferimento d’acqua sia compatibile con la citata direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni sopra menzionate.

3)

Il fatto che un parlamento nazionale approvi dei piani di gestione di bacini idrografici, quali quelli controversi nel giudizio principale, senza che sia stata attuata alcuna procedura di informazione, consultazione o partecipazione del pubblico, non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2000/60, e in particolare in quella del paragrafo 1 di tale articolo.

4)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, e in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, di detta direttiva, devono essere interpretati nel senso che essa non osta ad una legge, come la legge n. 3481/2006, adottata dal Parlamento greco il 2 agosto 2006, la quale approvi un progetto di deviazione parziale delle acque di un fiume, come quello controverso nel giudizio principale, sul fondamento di uno studio dell’impatto ambientale di tale progetto che era stato posto a base di una decisione amministrativa adottata al termine di una procedura conforme agli obblighi di informazione e di partecipazione del pubblico previsti dalla direttiva summenzionata, e ciò malgrado che tale decisione sia stata annullata in sede giurisdizionale, purché la legge suddetta costituisca un atto legislativo specifico, in modo tale che gli obiettivi di detta direttiva possano essere raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che queste due condizioni siano state rispettate.

5)

Un progetto di deviazione parziale delle acque di un fiume, quale quello controverso nel giudizio principale, non deve essere considerato come un piano o un programma rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

6)

Le zone comprese nell’elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria — trasmesso alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche —, e poi incluse nell’elenco dei SIC stabilito dalla decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, beneficiavano, dopo la notifica di detta decisione 2006/613 allo Stato membro interessato, della tutela della succitata direttiva prima che fosse pubblicata tale decisione. In particolare, dopo questa notifica, lo Stato membro interessato doveva altresì adottare le misure di salvaguardia previste dall’articolo 6, paragrafi 2-4, della direttiva suddetta.

7)

La direttiva 92/43, e in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della medesima, devono essere interpretati nel senso che essa osta a che un progetto di deviazione di acque non direttamente connesso o necessario alla conservazione di una zona di protezione speciale, ma idoneo ad avere incidenze significative su quest’ultima, sia autorizzato in assenza di elementi o di dati attendibili e attuali relativi all’avifauna di questa zona.

8)

La direttiva 92/43, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, della medesima, devono essere interpretati nel senso che delle motivazioni attinenti, da un lato, all’irrigazione e, dall’altro, all’approvvigionamento di acqua potabile, invocate a sostegno di un progetto di deviazione di acque, possono configurare motivi imperativi di rilevante interesse pubblico atti a giustificare la realizzazione di un progetto arrecante pregiudizio all’integrità dei siti di cui trattasi. Qualora un progetto siffatto pregiudichi l’integrità di un sito di importanza comunitaria ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, la sua realizzazione può, in linea di principio, essere giustificata da motivi connessi all’approvvigionamento di acqua potabile. In determinate circostanze, essa potrebbe essere giustificata a titolo delle conseguenze positive di primaria importanza che l’irrigazione ha per l’ambiente. Per contro, l’irrigazione non può, in linea di principio, rientrare tra le considerazioni correlate alla salute delle persone e alla sicurezza pubblica, giustificanti la realizzazione di un progetto quale quello controverso nel giudizio principale.

9)

A norma della direttiva 92/43, e segnatamente dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, prima frase, di quest’ultima, è necessario, per stabilire le misure compensative adeguate, prendere in considerazione l’estensione della deviazione di acque e l’entità dei lavori che tale deviazione comporta.

10)

La direttiva 92/43 — e segnatamente l’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della stessa — interpretata alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, quale sancito all’articolo 6 CE, autorizza, nel caso di siti facenti parte della rete Natura 2000, la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate nella citata disposizione di tale direttiva.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


17.11.2012   

IT

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C 355/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

(Causa C-262/10) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) - Regime del perfezionamento attivo - Sistema della sospensione - Nascita di un’obbligazione doganale - Inadempienza dell’obbligo di presentazione del conto di appuramento entro il termine prescritto)

2012/C 355/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Döhler Neuenkirchen GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Oldenburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell’articolo 859, punto 9), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 203, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141, pag. 1) — Violazione dell’obbligo di presentare, entro i termini prescritti, il conto di appuramento del regime di perfezionamento attivo — Ammissibilità del sorgere di un’obbligazione doganale, a titolo di sanzione per tale inadempienza, per il complesso delle merci che abbiano beneficiato del regime di perfezionamento

Dispositivo

L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che la violazione dell’obbligo di presentare il conto di appuramento all’ufficio di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appuramento, previsto dall’articolo 521, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, comporta il sorgere di un’obbligazione doganale per il complesso delle merci di importazione da appurare, ivi comprese quelle riesportate al di fuori del territorio dell’Unione europea, qualora le condizioni di cui all’articolo 859, punto 9, del suddetto regolamento n. 2454/93 siano considerate non soddisfatte.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


17.11.2012   

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C 355/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-28/11) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) - Regime di deposito doganale - Nascita dell’obbligazione doganale in conseguenza dell’inadempienza di un obbligo - Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale)

2012/C 355/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Eurogate Distribution GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 320, pag. 1) — Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale — Ammissibilità della nascita dell’obbligazione doganale come sanzione per tale inosservanza

Dispositivo

L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino all’uopo prevista l’uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un’obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest’ultima sia stata riesportata.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


17.11.2012   

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C 355/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

(Causa C-36/11) (1)

(Agricoltura - Organismi geneticamente modificati - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 20 - Prodotti esistenti - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 bis - Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati - Misure nazionali che, nelle more dell’adozione di misure fondate sull’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti)

2012/C 355/06

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi Bred Italia Srl

Convenuto: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Sezione Seconda) — Interpretazione degli articoli 16, 19, 22 e 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 19 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel catalogo comune europeo delle varietà — Rigetto da parte dell’autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina nella materia

Dispositivo

La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.

L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


17.11.2012   

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C 355/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-150/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/37/CE - Documenti di immatricolazione dei veicoli - Veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro - Cambiamento di proprietario - Obbligo di controllo tecnico - Richiesta di produrre il certificato di conformità - Controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro - Mancato riconoscimento - Mancanza di giustificazioni)

2012/C 355/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.C. Halleux, agenti, assistiti da F. Libert e S. Rodrigues, avocats)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 34 TFUE e della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138, pag. 57) — Normativa nazionale che richiede la produzione del certificato di conformità di un veicolo in vista del controllo tecnico preventivo all’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro — Mancato riconoscimento dei risultati del controllo effettuato in altri Stati membri — Restrizione alla libera circolazione delle merci — Mancanza di giustificazioni

Dispositivo

1)

Avendo richiesto in modo sistematico, oltre alla produzione della carta di circolazione, quella del certificato di conformità di un veicolo ai fini del controllo tecnico preliminare all’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro, nonché avendo sottoposto siffatti veicoli, che cambiano proprietario, ad un controllo tecnico prima della loro immatricolazione, senza tenere conto dei risultati del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, quale modificata dalla direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dell’articolo 34 TFUE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 160 del 28.5.2011.


17.11.2012   

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C 355/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi

(Causa C-190/11) (1)

(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza)

2012/C 355/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Daniela Mühlleitner

Convenuti: Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


17.11.2012   

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C 355/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Ungheria) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-273/11) (1)

(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico - Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione - Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

2012/C 355/09

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mecsek-Gabona Kft

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Presupposti per l’esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo dell’acquirente di garantire il trasporto del bene di cui può disporre come proprietario sin dal momento del carico — Obbligo del soggetto passivo di provare che il bene è stato trasportato in un altro Stato membro e che, a seguito di tale trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Dispositivo

1)

L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare la propria partecipazione a detta evasione.

2)

L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


17.11.2012   

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C 355/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d’impôts

(Causa C-380/11) (1)

(Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Normativa tributaria - Imposta sul patrimonio - Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio - Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Motivi imperativi d’interesse generale)

2012/C 355/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C

Convenuto: Administration des contributions en matière d’impôts

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Normativa nazionale che subordina la concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione di rimanere assoggettato a detta imposta nello Stato membro interessato per i cinque anni d’imposta successivi — Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio in seguito al trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P) (1)

(Impugnazioni - Ricorso di annullamento - Irricevibilità del ricorso - Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione - Avvocato - Indipendenza)

2012/C 355/11

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (rappresentanti: D. Dziedzic-Chojnacka e D. Pawłowska, radcowie prawni), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar nonché A. Kraińska e D. Lutostańska, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 maggio 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (T-226/10), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej diretto all’annullamento della decisione C(2010) 1234 della Commissione, del 3 marzo 2010, adottata sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108, pag. 33), che ordina all’autorità di regolamentazione polacca nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali il ritiro di due progetti di misure notificate concernenti il mercato all’ingrosso per lo scambio di traffico IP (transito IP) (caso PL/2009/1019), nonché il mercato nazionale all’ingrosso per il traffico IP peering con la rete di Telekomunikacja Polska S.A. (TP) (caso PL/2009/1020) — Interpretazione erronea dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché con l’articolo 254, sesto comma, del Trattato FUE e l’articolo 113 del regolamento di procedura — Violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del Trattato FUE, in combinato disposto con l’articolo 113 del regolamento di procedura — Violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Trattato UE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del Trattato UE e con l’articolo 113 del regolamento di procedura — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato UE, in combinato disposto con l’articolo 113 del regolamento di procedura — Insufficienza di motivazione — Irricevibilità del ricorso in caso di rappresentanza ad opera di avvocati legati alla parte da un rapporto di lavoro

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e la Repubblica di Polonia sono condannati alle spese.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Causa C-278/12 PPU) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articoli 20 e 21 - Soppressione del controllo alle frontiere interne - Verifiche all’interno del territorio - Misure aventi un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera - Normativa nazionale che autorizza controlli sull’identità, sulla cittadinanza e sul diritto di soggiorno da parte dei funzionari incaricati della sorveglianza di frontiera e del controllo degli stranieri in una zona di 20 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Controlli per contrastare il soggiorno irregolare - Normativa contenente alcuni requisiti e garanzie per quanto riguarda, in particolare, la frequenza e l’intensità dei controlli)

2012/C 355/12

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: A. Adil

Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne — Possibilità, per uno Stato membro, di effettuare controlli di polizia nel suo territorio, in una zona compresa tra la frontiera terrestre di tale Stato membro con i paesi limitrofi ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera — Controlli riguardanti la verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno — Possibilità di effettuare controlli del genere sulla sola base di informazioni generiche relative alla presenza di cittadini di Stati terzi in situazione irregolare nella zona del controllo o invece necessità di disporre di indicazioni precise riguardo alla situazione irregolare della persona controllata — Ammissibilità di una normativa che fissa taluni criteri quantitativi riguardo al numero massimo di controlli che possono essere effettuati nel corso di un determinato periodo — Ammissibilità

Dispositivo

Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente ai funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri di effettuare controlli, in una zona geografica di 20 chilometri dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 luglio 1990, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, qualora tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell’esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli, qualora essi possano essere parimenti effettuati in misura limitata per ottenere informazioni generali siffatte e dati dell’esperienza in tale materia e qualora il loro esercizio sia sottoposto a talune limitazioni relative, segnatamente, alla loro intensità ed alla loro frequenza.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


17.11.2012   

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C 355/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 3 agosto 2012 — G.I.C. Cash, a.s./Marián Gunčaga

(Causa C-373/12)

2012/C 355/13

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: G.I.C. Cash, a.s.

Convenuto: Marián Gunčaga

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) (la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 38 della stessa, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 93/13/CEE (2), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che, qualora un organo giurisdizionale investito di una controversia relativa a un contratto stipulato con i consumatori debba valutare se una clausola contrattuale sia abusiva e un organo giurisdizionale di un altro Stato membro abbia già comprovatamente statuito, in circostanze di fatto analoghe, che una clausola contrattuale di contenuto simile o identico (a quella) è abusiva, il consumatore ha diritto a che, in sede di valutazione dell’abusività della clausola controversa, l’organo giurisdizionale (da lui adito) tenga conto della decisione adottata dall’organo giurisdizionale dell’altro Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’organo giurisdizionale adito violi il fondamentale diritto del consumatore di cui al combinato disposto degli articoli 47 e 38 della Carta, qualora non tenga conto della comprovata decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro riguardo all’abusività di una clausola contrattuale di contenuto simile o identico.


(1)  GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


17.11.2012   

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C 355/9


Impugnazione proposta il 22 agosto 2012 dalla Fruit of the Loom, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012, T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-392/12 P)

2012/C 355/14

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altra parta nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012, T-514/10;

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha omesso di considerare che ai sensi dell’articolo 15, paragrafo l, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (1), in realtà l’analisi si articolerebbe in tre fasi. In primo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato registrato. In secondo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato utilizzato. In terzo luogo, è necessario esaminare se il carattere distintivo del marchio quale registrato sia stato modificato. Se il Tribunale avesse applicato correttamente tale modo di procedere, avrebbe constatato che gli elementi di prova relativi all’uso soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo l, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale ha imposto una regola erronea per l’interpretazione del marchio comunitario secondo la quale, se i consumatori di uno Stato membro non comprendono un elemento denominativo di un marchio (perché si tratta di una parola oscura in un altra lingua dell’Unione oppure perché non è simile ad alcuna parola nella loro lingua), tale elemento deve essere comunque considerato come avente il medesimo carattere distintivo di un elemento denominativo che essi comprendono e che ha di per sé carattere distintivo.

Il Tribunale ha omesso di tenere conto o di applicare per analogia la giurisprudenza della Corte riguardante l’uso nel contesto del carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sul marchio comunitario, secondo la quale il carattere distintivo di un marchio può essere acquisito con l’uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo (v., sentenza del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, Racc. pag. I-6135, punto 30).

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l’uso della parola FRUIT da parte della ricorrente nei suoi rapporti informali con la clientela. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso non era meramente interno e costituiva un uso effettivo del marchio.

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l’uso del marchio FRUIT da parte della ricorrente sul suo sito internet www.fruit.com. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso era finalizzato alla promozioni di beni ed era effettivo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


17.11.2012   

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C 355/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Fermo (Italia) il 29 agosto 2012 — Procedimento penale a carico di M

(Causa C-398/12)

2012/C 355/15

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Fermo

Parte nella causa principale

M

Questione pregiudiziale

Se una sentenza definitiva di non luogo a procedere, che sia stata emessa da un paese dell’Unione Europea che aderisce alla CAAS (1) all’esito di un’ampia istruttoria svolta in sede di indagini nell’ambito di un procedimento che potrebbe essere riattivato in presenza di nuove prove, abbia efficacia preclusiva all’apertura o alla celebrazione di un processo per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona in un altro Stato contraente.


(1)  Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU 2000, L 239, pag. 19.


17.11.2012   

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C 355/10


Ricorso presentato il 7 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-411/12)

2012/C 355/16

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, S. Thomas e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione della Commissione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato n. C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 13/2006 (ex N 587/2005) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Euralluminia SpA e Syndial SpA (notificata il 24.2.2012 con il n. C(2011) 956 e pubblicata in G.U. L 309 del 24.11.2011, pagg. (1-22), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 3, 4 e 5 di tale decisione e dal Trattato TFUE.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito dalla decisione per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali è scaduto il 24 giugno 2011. Inoltre, la convenuta era tenuta a comunicare alla Commissione entro il 24 aprile 2011 l’importo complessivo degli aiuti da recuperare e le misure adottate e previste per conformarsi alla decisione.

Alla data dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi presso le imprese beneficiarie né comunicato alla Commissione tutte le informazioni richieste.


17.11.2012   

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C 355/10


Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dalla Bolloré avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 giugno 2012, causa T-372/10, Bolloré/Commissione

(Causa C-414/12P)

2012/C 355/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (rappresentanti: P. Gassenbach, C. Lemaire e O. Juvigny, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non traendo alcuna conseguenza dal fatto che la società Bolloré è stata sanzionata in quanto società controllante, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato gli articoli 41 nella Carta dei diritti fondamentali e 6 della CEDU, i requisiti di motivazione e di non snaturamento, i diritti della difesa della Bolloré, gli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337/CE (1), l'autorità di cosa giudicata e l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dichiarando che la Bolloré è stata giudicata entro un termine ragionevole ed era in grado di difendersi in merito alle censure notificate;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di equità rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta in ragione del contesto fattuale e procedurale del presente procedimento;

statuire definitivamente nella causa T-372/10, conformemente all'articolo 61 dello statuto della Corte e, a tale titolo annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Bolloré o, in ogni caso, nell'esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla Bolloré dalla Commissione e confermata dal Tribunale;

nel caso in cui la Corte non dovesse statuire nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all'articolo 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, considerato nei suoi due capi, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non traendo alcuna conseguenza dalla circostanza che essa sarebbe stata sanzionata per i comportamenti della sua ex controllata, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente.

Il secondo motivo, considerato nei suoi quattro capi, evidenzia la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, dell'articolo 6 della CEDU, dei requisiti di motivazione e di non snaturamento, dei diritti della difesa della Bolloré, degli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337, dell'autorità di cosa giudicata e dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato la violazione del diritto della ricorrente ad essere giudicata entro un termine ragionevole.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità e di equità, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto fattuale e giuridico del presente procedimento rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta.


(1)  Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001,, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante [notificata con il numero C(2001) 4573] (GU 2004, L 115, pag. 1).


17.11.2012   

IT

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C 355/11


Ricorso proposto il 13 settembre 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-421/12)

2012/C 355/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

constatare che:

escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 5 giugno 2007, che recepisce la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (1), i titolari di una libera professione come i dentisti e i cinesiterapisti, il Regno del Belgio ha violato l’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 2, punti b) e d), della suddetta direttiva;

mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, relativa alle pratiche di mercato e alla tutela del consumatore, il Regno del Belgio ha violato l’articolo 4 della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;

mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 1, comma 3, della legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio e sull’organizzazione delle attività ambulanti e fieristiche come introdotto dall’articolo 7 della legge del 4 luglio 2005, che modifica la legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio di attività ambulanti e sull’organizzazione dei mercati all’aperto, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, punto 4, del regio decreto del 24 settembre 2006, relativo all’esercizio e all’organizzazione delle attività ambulanti, il Regno del Belgio ha violato l’articolo 4 della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2005/29/CE è scaduto il 12 giugno 2007.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


17.11.2012   

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C 355/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 17 settembre 2012 — Flora May Reyes/Migrationsverket

(Causa C-423/12)

2012/C 355/19

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Flora May Reyes

Convenuto: Migrationsverket

Questioni pregiudiziali

1)

«Se l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in alcune circostanze, possa imporre che un discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni — per essere considerato a carico e, dunque, rientrare nella definizione di familiare ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE — debba aver cercato attivamente, ma senza successo, di trovare un posto di lavoro, chiedere un sostegno economico alle amministrazioni competenti dello Stato d’origine e/o provvedere in altro modo al proprio sostentamento.

2)

Se, ai fini dell’interpretazione del requisito “a carico” di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE, assuma rilievo il fatto che un parente — alla luce delle sue condizioni personali quali età, titolo di studio e stato di salute — sia ritenuto in possesso di buone possibilità di trovare un posto di lavoro e abbia altresì intenzione di iniziare a svolgere un’attività retribuita nello Stato membro, nel qual caso verrebbero a mancare i presupposti per considerare l’interessato un familiare a carico ai sensi della disposizione».


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).


17.11.2012   

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C 355/12


Ricorso proposto il 19 settembre 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-427/12)

2012/C 355/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, C. Zadra, E. Manhaeve, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), nella parte in cui prevede l’adozione di misure che stabiliscono le tariffe esigibili dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, e non con atto delegato conformemente all’articolo 290 TFUE;

mantenere gli effetti della disposizione annullata, nonché di qualsiasi atto che sarà adottato sul fondamento di quest’ultima, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova disposizione destinata a sostituirla;

condannare i convenuti alle spese.

In subordine, nel caso in cui la Corte giudicasse che il presente ricorso di annullamento parziale non è ricevibile,

annullare in toto il suddetto regolamento;

mantenere gli effetti del regolamento summenzionato nonché di qualsiasi atto che sia adottato sul fondamento di quest’ultimo fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa destinata a sostituirlo;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un motivo unico a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione del Trattato e, in particolare, sul sistema di attribuzione dei poteri di regolamentazione che il legislatore dell’Unione può attribuire alla Commissione in forza degli articoli 290 e 291 TFUE.

La Commissione sostiene che il Consiglio e il Parlamento avrebbero erroneamente deciso di conferirle competenze di esecuzione sul fondamento dell’articolo 291 TFUE, al fine di stabilire le tariffe dovute all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Secondo la Commissione, l’atto che le viene richiesto di adottare sul fondamento dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, si configurerebbe infatti come un atto delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, in quanto è diretto a completare taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Tenuto conto della natura dell’attribuzione di poteri effettuata a favore della Commissione, ma anche dell’oggetto dell’atto da adottare in forza di tali poteri, un simile atto dovrebbe essere quindi adottato conformemente alla procedura prevista dall’articolo 290 TFUE e non secondo le procedure di cui all’articolo 291 TFUE.


(1)  GU L 167, pag. 1.


17.11.2012   

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C 355/12


Impugnazione proposta il 24 settembre 2012 dalla Leifheit AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 luglio 2012, causa T-334/10, Leifheit AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-432/12 P)

2012/C 355/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e G. Hasselblatt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vermop Salmon GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 nella causa T-334/10,

2)

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio nella causa R 924/2009-1,

3)

condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, alla Corte e alla commissione di ricorso nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;

qualora la Vermop Salmon GmbH partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, si chiede altresì che la Corte voglia:

4)

condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 dovrebbe essere annullata, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la portata dell'esame spettante alla commissione di ricorso nella procedura di ricorso ai sensi degli articoli 63, paragrafo 1, e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).

Il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il principio della continuità funzionale tra gli organi dell'UAMI e avrebbe disconosciuto che anche i reclami espressamente formulati non esonerano la commissione di ricorso dal dovere di riesaminare ampiamente la decisione impugnata in modo effettivo e da un punto di vista giuridico.

Il Tribunale fonderebbe la sua decisione in sostanza sulla considerazione che la questione dell'uso effettivo dei marchi anteriori sarebbe una specifica domanda preliminare che non dovrebbe necessariamente essere esaminata da parte della commissione di ricorso.

Così facendo il Tribunale avrebbe ignorato che tale questione, con la pretesa di dimostrare il serio utilizzo, diventerebbe parte integrante del procedimento di opposizione e come tale apparterrebbe all'ambito dell'esame della commissione di ricorso.

Altresì, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, avendo erroneamente applicato i principi generali sulla valutazione del rischio di confusione.

In particolare, il Tribunale, nella valutazione della somiglianza del marchio di impresa, si sarebbe lasciato guidare dalla norma di esperienza secondo la quale il consumatore attribuirebbe più peso alle iniziali della parola che alle restanti componenti del marchio, senza verificare l'utilizzabilità di tale massima nel presente caso.

Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe trattato in modo soddisfacente l'effettiva pretesa della ricorrente relativa alla somiglianza dei prodotti. Piuttosto, il Tribunale avrebbe fatto proprie le argomentazioni della commissione di ricorso, senza esaminarne la correttezza.


(1)  GU L 78, pag. 1


17.11.2012   

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C 355/13


Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012, causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia

(Causa C-433/12 P)

2012/C 355/22

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’Ordinanza del Tribunale 3 luglio 2012 nella causa T-27/12

In via principale: condannare la Corte di giustizia alla rifusione delle spese di procedura sopportate dall’attore inerenti il primo grado di giudizio nonché il questo ricorso d’appello e accogliere in toto e senza eccezione alcuna quanto piatito dall’appellante nel corpo dell’atto introduttivo del primo grado.

In via subordinata: rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito.

Motivi e principali argomenti

L’ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata per difetto assoluto di motivazione nonché per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe errato qualificando alcune lettere indirizzate dall’appellante al Primo Avvocato generale della Corte di giustizia come istanze di riesame ai sensi dell’art. 256, secondo comma, TFUE


Tribunale

17.11.2012   

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C 355/14


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Shell Petroleum e a./Commissione

(Causa T-343/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Controllo congiunto - Ammende - Circostanze aggravanti - Ruolo di istigatore e di organizzatore - Recidiva - Durata dell’infrazione - Diritti della difesa - Giurisdizione estesa al merito - Comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo)

2012/C 355/23

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum e a. (L'Aja, Paesi Bassi), The Shell Transport and Trading Company Ltd (Londra, Regno Unito) e Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti O. Brouwer, W. Knibbeler e S. Verschuur, successivamente O. Brouwer, W. Knibbeler e P. van den Berg)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito dall’avv. L. Gyselen)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda loro inflitta da detta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lett. l), della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi), è annullata nella parte in cui fissa in EUR 108 milioni l’importo dell’ammenda inflitta alla Shell Petroleum NV, alla The Shell Transport and Trading Company Ltd ed alla Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Shell Petroleum, alla The Shell Transport and Trading Company ed alla Shell Nederland Verkoopmaatschappij dal citato articolo 2, lett. l), è ridotto a EUR 81 milioni.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/14


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Total/Commissione

(Causa T-344/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione)

2012/C 355/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Lamothe, L. Godfroid e A. Gosset-Grainville, successivamente A. Lamothe, L. Godfroid e O. Prost)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Total SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/14


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione

(Causa T-347/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Valore aggiunto significativo - Parità di trattamento)

2012/C 355/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nynäs Petroleum AB (Stoccolma, Svezia); Nynas Belgium AB (Stoccolma) (rappresentanti: A. Howard, barrister, M. Dean e D. McGowan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da L. Gyselen, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi-Bassi)], e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nynäs Petroleum AB e la Nynas Belgium AB sono condannate alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Total Nederland/Commissione

(Causa T-348/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Carattere continuativo dell’infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione)

2012/C 355/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Total Nederland NV (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Vandencasteele)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Total Nederland è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Dura Vermeer Groep/Commissione

(Causa T-351/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito)

2012/C 355/27

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Dura Vermeer Groep NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Slotboom)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dura Vermeer Groep NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/15


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Dura Vermeer Infra/Commissione

(Causa T-352/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa)

2012/C 355/28

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Dura Vermeer Infra BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Slotboom)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Dura Vermeer Infra BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/16


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Vermeer Infrastructuur/Commissione

(Causa T-353/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Esistenza e qualificazione di un accordo - Restrizione della concorrenza - Orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale - Calcolo dell’importo delle ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa)

2012/C 355/29

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vermeer Infrastructuur BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Slotboom)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vermeer Infrastructuur BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007


17.11.2012   

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C 355/16


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — BAM NBM Wegenbouw e HGB Civiel/Commissione

(Causa T-354/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Esistenza e qualificazione di un accordo - Restrizione della concorrenza - Orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale - Diritti della difesa - Ammende - Durata dell’infrazione)

2012/C 355/30

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: BAM NBM Wegenbouw BV (Bunnik, Paesi Bassi) e HGB Civiel BV (Gouda, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Biesheuvel e J. de Pree)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BAM NBM Wegenbouw BV e la HGB Civiel BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/16


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Koninklijke BAM Groep/Commissione

(Causa T-355/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa)

2012/C 355/31

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Biesheuvel e J. de Pree)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke BAM Groep NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/17


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Commissione

(Causa T-356/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Ammende - Imputabilità del comportamento illecito)

2012/C 355/32

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti E. Pijnacker Hordijk e Y. de Vries, successivamente avv.ti E. Pijnacker Hordijk e X. Reintjes)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti L. Gyselen, F. Tuytschaever e F. Wijckmans, successivamente da L. Gyselen)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke Volker Wessels Stevin NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/17


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

(Causa T-357/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Esistenza e qualificazione di un accordo - Restrizione di concorrenza - Orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale - Diritti della difesa - Ammende - Circostanze aggravanti - Ruolo di istigatore e di organizzatore - Assenza di cooperazione - Poteri di verifica della Commissione - Diritto all’assistenza di un avvocato - Sviamento di potere - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Durata dell’infrazione - Giurisdizione estesa al merito)

2012/C 355/33

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (Utrecht, Paesi bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti E. Pijnacker Hordijk e Y. de Vries, successivamente E. Pijnacker Hordijk e X. Reintjes)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti L. Gyselen, F. Tuytschaever e F. Wijckmans, successivamente da L. Gyselen)

Oggetto

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke Wegenbouw Stevin BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/18


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Heijmans Infrastructuur/Commissione

(Causa T-359/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Onere della prova - Ammende - Gravità dell’infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa)

2012/C 355/34

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Heijmans Infrastructuur BV (Rosmalen, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Smeets e A. Van den Oord, successivamente M. Smeets)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Heijmans Infrastructuur BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007


17.11.2012   

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C 355/18


Sentenza del Tribunale 27 settembre 2012 — Hejmans/Commissione

(Causa T-360/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Ammende - Imputabilità del comportamento illecito)

2012/C 355/35

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hejmans NV (Rosmalen, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Smeets e A. Van den Oord, successivamente M. Smeets)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da F. Wijckmans e F. Tuytschaever)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflittale da detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Heijmans NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/18


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ballast Nedam/Commissione

(Causa T-361/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa - Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi)

2012/C 355/36

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Ballast Nedam NV (Nieuwegein, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente A. Bosman e J. van de Hel, successivamente A. Bosman e E. Oude Elferink, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti inizialmente da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente da F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avocats)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, da un lato, la domanda di annullamento parziale della suddetta decisione nella parte in cui determina la durata dell’infrazione che la riguarda e, dall’altro, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ballast Nedam NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/19


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commissione

(Causa T-362/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE - Ammende - Prova dell’infrazione - Gravità dell’infrazione - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Competenza giurisdizionale estesa al merito)

2012/C 355/37

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Ballast Nedam Infra BV (Nieuwegein, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente A. Bosman e J. van de Hel, successivamente A. Bosman e E. Oude Elferink, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti inzialmente da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, successivamente da F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avvocati)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, da un lato, una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale e, dall’altro, una domanda di annullamento parziale della medesima decisione nella parte in cui fissa la durata dell’infrazione che la riguarda e di correlativa riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera a), della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)] è annullato nella parte in cui riguarda la partecipazione della Ballast Nedam Infra BV all’infrazione tra il 21 giugno 1996 e il 30 settembre 2000.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam Infra all’articolo 2, lettera a), della decisione summenzionata al punto 1) è limitato a EUR 3,45 milioni.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/19


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Kuwait Petroleum e a./Commissione

(Causa T-370/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese del bitume stradale - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Ammende - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Valore aggiunto significativo - Parità di trattamento - Diritti della difesa)

2012/C 355/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Kuwait Petroleum Corp. (Shuwaikh, Koweit); Kuwait Petroleum International Ltd (Woking, Regno Unito); e Kuwait Petroleum (Nederland) BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Hull, solicitor, e G. Berrisch, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da L. Gyselen, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)] e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nella suddetta decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kuwait Petroleum Corp., la Kuwait Petroleum International Ltd e la Kuwait Petroleum (Nederland) BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


17.11.2012   

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C 355/19


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione

(Causa T-82/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato del vetro piano nel SEE - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi - Prova dell’infrazione - Calcolo dell’importo delle ammende - Esclusione delle vendite vincolate - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti)

2012/C 355/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Guardian Industries Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti); e Guardian Europe Sàrl (Dudelange, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, C. Eggers e H.-G. Kamann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2007) 5791 def. della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 — Vetro piano), per quanto riguarda le ricorrenti, e la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime dalla suddetta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl sono condannate alle spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


17.11.2012   

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C 355/20


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Tuzzi fashion/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Causa T-535/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci - Marchio nazionale denominativo e registrazione internazionale anteriori TUZZI - Denominazione sociale anteriore Tuzzi fashion GmbH - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Articoli 73 e 62, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli 75 e 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009) - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 76 del regolamento n. 207/2009) - Articolo 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 83 del regolamento n. 207/2009))

2012/C 355/40

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tuzzi fashion GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. López Camba, successivamente avv.ti J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba e E. Seijo Veiguela, e infine avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2008 (procedimento R 1561/2007-2), relativa a una procedura di opposizione tra Tuzzi fashion GmbH e El Corte Inglés, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Tuzzi fashion GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


17.11.2012   

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C 355/20


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Francia/Commissione

(Causa T-139/09) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dei prodotti ortofrutticoli - “Piani di campagna” diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Nozione di aiuto di Stato - Risorse statali - Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori - Argomenti non sollevati durante il procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione)

2012/C 355/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, successivamente E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 203 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore dei prodotti ortofrutticoli ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


17.11.2012   

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C 355/21


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Fedecom/Commissione

(Causa T-243/09) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dei prodotti ortofrutticoli - “Piani di campagna” diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Nozione di aiuto di Stato - Risorse statali - Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori - Argomenti contrari agli elementi di fatto forniti durante il procedimento amministrativo - Aiuti al funzionamento - Legittimo affidamento)

2012/C 355/42

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. C. Galvez)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 203 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore dei prodotti ortofrutticoli ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


17.11.2012   

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C 355/21


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Producteurs de légumes de France/Commissione

(Causa T-328/09) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dei prodotti ortofrutticoli - “Piani di campagna” diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Legittimo affidamento - Errore materiale di calcolo delle somme da recuperare)

2012/C 355/43

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Producteurs de légumes de France (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente O. Fachin, successivamente O. Redon, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 203 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore dei prodotti ortofrutticoli ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I Producteurs de légumes de France sono condannati alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


17.11.2012   

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C 355/21


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Causa T-357/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci - Marchi comunitario figurativo e nazionali denominativi e figurativo anteriori Emilio Pucci e EMILIO PUCCI - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

2012/C 355/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba e E. Seijo Veiguela, successivamente avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 giugno 2009 (procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2), relativa a una procedura di opposizione tra Emilio Pucci International BV e El Corte Inglés, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 giugno 2009 (procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2) è annullata nella parte riguardante, in primo luogo, la prova dell’uso degli occhiali rientranti nella classe 9 e, in secondo luogo, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 agli occhiali rientranti nella classe 9, agli articoli di gioielleria, bigiotteria e agli orologi rientranti nella classe 14 e alla carta igienica rientrante nella classe 16.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Emilio Pucci International BV è condannata a sopportare un terzo delle spese. L’UAMI e El Corte Inglés, SA, sono condannati a sopportare due terzi delle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


17.11.2012   

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C 355/22


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (Emidio Tucci)

(Causa T-373/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci - Marchi comunitario figurativo e nazionali denominativi e figurativo anteriori Emilio Pucci e EMILIO PUCCI - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2012/C 355/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba e E. Seijo Veiguela, successivamente avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 giugno 2009 (procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2), relativa a una procedura di opposizione tra Emilio Pucci International BV e El Corte Inglés, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

El Corte Inglés, SA è condannato alle spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


17.11.2012   

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C 355/22


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Applied Microengineering/Commissione

(Causa T-387/09) (1)

(Quinto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratti riguardanti i progetti “Formation of a New Design House for MST” e “Assessment of a New Anodic Bonder” - Recupero di una parte del contributo finanziario versato - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Decisione che modifica in corso di istanza la decisione impugnata - Fondamento giuridico del ricorso - Natura dei mezzi invocati - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione)

2012/C 355/46

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente P. Walravens, J. De Wachter, successivamente P. Walravens e J. Blockx, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente, assistita da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5797 della Commissione, del 16 luglio 2009, relativa al recupero della somma di EUR 258 560,61, maggiorata degli interessi, dovuta dalla ricorrente nell’ambito dei progetti IST-1999-11823 FOND MST (Formation of a New Design House for MST) e IST-2000-28229 ANAB (Assessment of a New Anodic Bonder)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Applied Microengineering Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


17.11.2012   

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C 355/23


Sentenza del Tribunale 3 ottobre 2012 — Jurašinović/Consiglio

(Causa T-465/09) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia dal 1o agosto al 31 agosto 1995 - Diniego di accesso - Rischio di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali - Divulgazione anteriore)

2012/C 355/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentanti: M. Jarry e N. Amara-Lebret, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente C. Fekete e K. Zieleśkiewicz poi C. Fekete e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Principalmente, domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 21 settembre 2009 con cui viene accordato un accesso a taluni documenti redatti dagli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995.

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

Il sig. Ivan Jurašinović sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


17.11.2012   

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C 355/23


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (PUCCI)

(Causa T-39/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PUCCI - Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori Emidio Tucci e E. TUCCI - Domanda di marchio comunitario figurativo anteriore Emidio Tucci - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

2012/C 355/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, e E. Seijo Veiguela, successivamente avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 ottobre 2009 (procedimento R 173/2009-1), relativa a una procedura di opposizione tra El Corte Inglés, SA e Emilio Pucci International BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

El Corte Inglés, SA è condannato alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


17.11.2012   

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C 355/23


Sentenza del Tribunale 3 ottobre 2012 — Jurašinović/Consiglio

(Causa T-63/10) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso a taluni documenti scambiati con il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia durante un processo - Diniego di accesso - Rischio di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali - Rischio di pregiudizio alla tutela dei procedimenti giurisdizionali e dei pareri giuridici)

2012/C 355/49

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: N. Amara-Lebret, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente C. Fekete e K. Zieleśkiewicz, poi C. Fekete e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Principalmente, domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 7 dicembre 2009 che nega al ricorrente l’accesso alle decisioni relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell’ambito del processo del sig. Ante Gotovina e all’integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalle istituzioni dell’Unione europea con detto giudice, compresi gli eventuali allegati, segnatamente le domande iniziali di documenti emananti tanto da detto giudice quanto dagli avvocati del sig. Gotovina.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 7 dicembre 2009 che nega al sig. Ivan Jurašinović l’accesso alle decisioni relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell’ambito del processo del sig. Ante Gotovina e all’integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalle istituzioni dell’Unione europea con detto giudice, compresi gli eventuali allegati, segnatamente le domande iniziali di documenti emananti tanto da detto giudice quanto dagli avvocati del sig. Gotovina, è annullata nella parte in cui nega l’accesso alla corrispondenza intrattenuta dal Consiglio con detto giudice, nonché ai documenti diversi dalle relazioni redatte dalla missione di vigilanza della Comunità europea, allegati a detta corrispondenza.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 113 del 1o.5.2010.


17.11.2012   

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C 355/24


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — J/Parlamento

(Causa T-160/10) (1)

(Diritto di petizione - Petizione sottoposta al Parlamento europeo - Decisione di archiviazione senza seguito - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione)

2012/C 355/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: J (Marchtrenk, Austria) (rappresentante: avv. A. Auer)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e N. Görlitz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. J. è condannato alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


17.11.2012   

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C 355/24


Sentenza del Tribunale 4 ottobre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-215/10) (1)

(FEOGA - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Cotone - Aiuti agli indigenti - Sviluppo rurale - Efficacia dei controlli - Proporzionalità)

2012/C 355/51

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, G. Skiani e E. Leftheriotou, quindi I. Chalkias, E. Leftheriotou e X. Basakou, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a sopportare le spese.


(1)  GU C 195 del 17 luglio 2010.


17.11.2012   

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C 355/24


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-257/10) (1)

(Aiuti di Stato - Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi - Prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento - Autorità del giudicato - Obbligo di motivazione)

2012/C 355/52

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili e M. Fiorilli, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


17.11.2012   

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C 355/25


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Wam Industriale/Commissione

(Causa T-303/10) (1)

(Aiuti di Stato - Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi - Prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Dovere di diligenza - Dovere di sollecitudine)

2012/C 355/53

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Wam Industriale SpA (Modena, Italia) (rappresentanti: avv.ti G. M. Roberti e I. Perego)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wam Industriale SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


17.11.2012   

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C 355/25


Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2012 — ELE.SI.A/Commissione

(Causa T-312/10) (1)

(Clausola compromissoria - Sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) - Contratto sul progetto “I-Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety” - Risoluzione del contratto - Domanda di rimborso del contributo finanziario versato - Risarcimento danni - Ricorso diretto ad ottenere l’intero contributo finanziario richiesto e alla contestazione della domanda di rimborso - Domanda riconvenzionale)

2012/C 355/54

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio) (rappresentanti: S. Bariatti, P. Tomassi e P. Caprile, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda di versamento del contributo finanziario cui la ricorrente ritiene di avere diritto ai sensi del contratto n. 27195, stipulato il 13 dicembre 2005 tra la Commissione e la ricorrente, relativo al progetto di ricerca denominato «I Way, Intelligent, co-operative system in cars for road safety», nonché una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rimborso di una parte del contributo finanziario versato nonché il risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto dalla Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA è respinto.

2)

L’ELE.SI.A è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 184 129,74, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 maggio 2010, nonché la somma di EUR 7 344,46, maggiorata degli interessi, a decorrere dal 18 giugno 2010.

3)

L’ELE.SI.A è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


17.11.2012   

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C 355/26


Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2012 — Yilmaz/UAMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

(Causa T-584/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO - Marchi denominativi nazionale e internazionale anteriori MATADOR - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 355/55

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mustafa Yilmaz (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: inizialmente F. Kuschmirek, successivamente F. Stangl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Jalisco, Messico) (rappresentante: S. Salvetti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Mustafa Yilmaz e la Tequila Cuervo, SA de CV

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui esso è diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), per la parte in cui quest’ultima ha ammesso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «bevande alcoliche».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Mustafa Yilmaz sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’UAMI e dalla Tequila Cuervo, SA de CV.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


17.11.2012   

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C 355/26


Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2012 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione

(Causa T-501/10) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Mercato italiano della Pay TV - Decisione che modifica gli impegni allegati a una decisione, che dichiara compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE un’operazione di concentrazione - Gara per l’assegnazione di frequenze televisive in tecnologia digitale terrestre in Italia - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a provvedere - Irricevibilità)

2012/C 355/56

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma); e Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma) (rappresentanti: B. Caravita di Toritto, L. Sabelli, F. Pace e A. d’Urbano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e P. Manzini, successivamente L. Malferrari e J. Bourke, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Sky Italia Srl (Milano) (rappresentanti: F. González Díaz e F. Salerno, avvocati)

Oggetto

Domanda d’annullamento della decisione C(2010) 4976 def. della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modifica degli impegni allegati ad una decisione che dichiara compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE un’operazione di concentrazione (Caso COMP/M.2876)

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul primo e sul quarto capo delle conclusioni.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Le spese sono compensate.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


17.11.2012   

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C 355/27


Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-52/12 R)

(Procedimento sommario - Aiuti concessi dagli Stati - Pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi)

2012/C 355/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 (GU 2012, L 78, pag 21)

Dispositivo

1)

L’esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 è sospesa nella parte in cui detta decisione obbliga la Repubblica ellenica a recuperare gli importi versati presso i beneficiari.

2)

Le spese sono riservate.


17.11.2012   

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C 355/27


Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — CW/Consiglio

(Causa T-162/12)

2012/C 355/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A Tekari)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

per l’effetto, dichiarare nulla e non avvenuta la decisione 2012/50/PESC in tutti i suoi effetti, nella parte che riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese, nonché al pagamento di EUR 25 000,00 a titolo di spese irripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti i) su una violazione delle norme processuali e dei diritti della difesa, ii) sull’assenza di base giuridica, iii) su una violazione dell’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC (1) e su una carenza di motivazione, iv) su un errore di valutazione e v) su un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà ed alla libertà d’impresa.


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).


17.11.2012   

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C 355/27


Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Causa T-363/12)

2012/C 355/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;

modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)


17.11.2012   

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C 355/28


Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

(Causa T-364/12)

2012/C 355/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2012 (procedimento R 1135/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC Kindii» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;

modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CLEANIC Kindii» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)


17.11.2012   

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C 355/28


Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

(Causa T-379/12)

2012/C 355/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brunswick Corp. (Lake Forest, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 maggio 2012, nel procedimento R 2308/2011-1; e

condannare l’Ufficio e la controinteressata a sopportare, oltre alle loro, le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIFECYCLE» per prodotti rientranti nelle classi 12, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8546401

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1271758 del marchio denominativo «LIFECYCLE», per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa nella parte in cui ha respinto l’opposizione per i prodotti rientranti nella classe 12; rigetto della domanda di marchio comunitario per tali prodotti; e rigetto del ricorso per i restanti prodotti della classe 12

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio


17.11.2012   

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C 355/29


Ricorso proposto il 24 agosto 2012 — Kampol/UAMI — Colmol (Nobel)

(Causa T-382/12)

2012/C 355/62

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kampol sp. z o.o. (Świdnica, Polonia) (rappresentante: avv. J. Kępiński)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso ed annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 giugno 2012, nel procedimento R 2286/2011-4;

respingere integralmente l’opposizione n. B 1762742 (domanda di marchio comunitario n. 9080078);

condannare l’UAMI a registrare il marchio richiesto;

condannare l’UAMI a sopportare le spese del procedimento; e

altrimenti rinviare il procedimento alla quarta commissione di ricorso affinché statuisca nuovamente sul medesimo, conformemente ai criteri vincolanti delineati dalla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Nobel» nei colori nero, oro e rosso, per prodotti rientranti nelle classi 10 e 24 — Domanda di marchio comunitario n. 9080078

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione n. 373184 del marchio denominativo portoghese «NOBEL», per prodotti rientranti nella classe 20

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/29


Ricorso proposto il 24 agosto 2012 — Ferienhäuser zum See/UAMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

(Causa T-383/12)

2012/C 355/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ferienhäuser zum See GmbH (Marienmünster, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Boden e I. Höfener)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sunparks Groep NV (Den Haan, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 giugno 2012, nel procedimento R 1928/2011-4;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 25 luglio 2011; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Sun Park Holidays Die Wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen!», nei colori blu, giallo e nero, per servizi rientranti nelle classi 39 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9078049

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 6852453 del marchio figurativo nei colori blu e verde «Sunparks Holiday Parks», per servizi rientranti nelle classi 39, 41 e 43; la registrazione Benelux n. 834301 del marchio denominativo «SUNPARK»; la registrazione Benelux n. 853882 e la registrazione internazionale n. 992185 del marchio figurativo «SUNPARKS».

Decisione della divisione d’opposizione: accoglie il ricorso

Decisione della commissione di ricorso: respinge il ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


17.11.2012   

IT

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C 355/30


Ricorso proposto il 30 agosto 2012 — Elite Licensing/UAMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(Causa T-386/12)

2012/C 355/64

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2012, nel procedimento R 9/2011-5; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «elite BY MONDARIZ», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 32, 38 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 6957872

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4995114 del marchio denominativo «ELITE MODEL LOOK», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 8, 9, 11, 21 e 32; domanda di marchio comunitario n. 5765185 del marchio figurativo «elite», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44; registrazione internazionale n. 949195 del marchio figurativo «elite», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44

Decisione della divisione d’opposizione: accoglie l’opposizione e respinge integralmente la domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annulla la decisione controversa e respinge l’opposizione

Motivi dedotti:

violazione delle regole 48, paragrafo 2, 49, paragrafo 1 e 96, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione; e

violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


17.11.2012   

IT

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C 355/30


Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — Lifted Research e LRG Europe/UAMI — Fei Liangchen (Lr geans)

(Causa T-390/12)

2012/C 355/65

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Lifted Research Group, Inc (Irvine, Stati Uniti) e LRG Europe Ltd (Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fei Liangchen (Zhejiang, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 giugno 2012 nel procedimento R 1199/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dai ricorrenti nell’ambito del presente ricorso; in subordine, in caso di intervento della controinteressata, il convenuto e la parte interveniente sono responsabili in solido del pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti nell’ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Lr geans», per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 5572631

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: i ricorrenti

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 2473627 del marchio denominativo «LIFTED RESEARCH GROUP», per prodotti della classe 8; registrazione comunitaria n. 1591478 del marchio denominativo «LIFTED RESEARCH GROUP», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 4709325 del marchio denominativo «L R G», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 16, 25, 28, 35, 41 e 42; registrazione comunitaria n. 2473601 del marchio denominativo «L R G», per prodotti della classe 18; registrazione comunitaria n. 1591452 del marchio denominativo «L R G», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 4708897 del marchio figurativo che rappresenta un albero con una croce, per prodotti delle classi 3, 9 e 25; registrazione comunitaria n. 4709218 del marchio figurativo «L», per prodotti delle classi 9, 18 e 25; domanda di marchio comunitario n. 4988127 del marchio figurativo «L», per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35; segni non registrati utilizzati nella prassi commerciale nell’Unione europea «LIFTED RESEARCH GROUP», «LRG», «L r geans», «L», «Lrg», «Lr geans», per prodotti delle classi 3, 18 e 25.

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio in combinato disposto con la Regola 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.


17.11.2012   

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C 355/31


Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

(Causa T-391/12)

2012/C 355/66

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Wolter e S. Paul)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unipapel Industria Comercio y Servicios, SL (Tres Cantos, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 giugno 2012, nel procedimento R 745/2011-1; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «UNITED OFFICE», per prodotti delle classi 9, 16 e 20 — Domanda di marchio comunitario n. 7454606

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e sulla registrazione di marchio comunitario n. 1445832 del marchio denominativo «UNIOFFICE», per prodotti rientranti nella classe 16

Decisione della divisione di annullamento: decadenza del marchio comunitario controverso rispetto ad una parte dei prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


17.11.2012   

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C 355/32


Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

(Causa T-393/12)

2012/C 355/67

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2012, procedimento R 1659/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO», per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 6334544

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 720706 del marchio denominativo «KENZO», per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94; e

violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 40/94.


17.11.2012   

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C 355/32


Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional's choice)

(Causa T-395/12)

2012/C 355/68

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fetim BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solid Floor Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 giugno 2012, procedimento R 884/2011-2; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Solidfloor The professional’s choice», per prodotti della classe 19 — domanda di marchio comunitario n. 5667837

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 2390415 del marchio figurativo «SOLID floor», per prodotti delle classi 19 e 37; nome commerciale «Solid Floor Ltd» utilizzato in commercio nel Regno Unito; nome di domino «SOLID floor» utilizzato in commercio nel Regno Unito

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento integrale dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


17.11.2012   

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C 355/33


Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)

(Causa T-407/12)

2012/C 355/69

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 luglio 2012, procedimento R 1849/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Ubee Interactive», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 7397326

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7130248 del marchio denominativo «QUBEE», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42; registrazione comunitaria n. 7224603 del marchio figurativo «QUBEE», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


17.11.2012   

IT

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C 355/33


Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)

(Causa T-408/12)

2012/C 355/70

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 luglio 2012, procedimento R 1848/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ubee», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 7467111

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7130248 del marchio denominativo «QUBEE», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42; registrazione comunitaria n. 7224603 del marchio figurativo «QUBEE», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


17.11.2012   

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C 355/34


Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/UAMI — Energy Brands (vitaminaqua)

(Causa T-410/12)

2012/C 355/71

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Vitaminaqua Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Krajnyák, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressaa dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Modificare la decisione R 997/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio figurativo comunitario n. 8 338 592«vitaminaqua», e far disporre la registrazione del marchio conformemente alla decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, così da garantire al segno la tutela del diritto dei marchi;

Condannare l’opponente/la parte avversa alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vitaminaqua Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario n. 8 338 592«vitaminaqua», per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda di marchio n. 8 338 592).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Energy Brands, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: tra gli altri, i marchi denominativi nazionali «VITAMINWATER» per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 1 in quanto non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


17.11.2012   

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C 355/34


Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda International e altri/Commissione

(Causa T-415/12)

2012/C 355/72

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati.

2)

Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell’errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (2).

3)

Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)

(2)  Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)


17.11.2012   

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C 355/35


Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12)

2012/C 355/73

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 giugno 2012, procedimento R 2212/2010-1;

respingere l’opposizione proposta dalla Shiseido Company Ltd;

rinviare la causa all’UAMI affinché effettui la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi impugnati; e

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello precedente dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «ZENSATIONS» per servizi delle classi 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5 778 303

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Shiseido Company Ltd

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «ZEN» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 75, seconda frase, e dell’articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009


17.11.2012   

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C 355/35


Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12)

2012/C 355/74

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2012, procedimento R 817/2012-4;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS» per prodotti e servizi delle classi 9, 11 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 010139749.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


17.11.2012   

IT

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C 355/36


Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (skype)

(Causa T-423/12)

2012/C 355/75

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, lawyer, e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); aned Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 luglio 2012, procedimento R 1561/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «skype» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4546248

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 3203411 del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 E del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 38; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 B del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178409 del marchio figurativo «sky» per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178540 del marchio figurativo “sky”, per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 3166337 del marchio figurativo “sky”, per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; C registrazione di marchio comunitario n. 3203619 del marchio figurativo “sky”, per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio del Regno Unito “SKY”, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42; marchio anteriore non registrato, nome commerciale e ragione sociale “SKY” usato in commercio nel Regno Unito, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti e servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


17.11.2012   

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C 355/36


Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e)

(Causa T-425/12)

2012/C 355/76

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. B. Gumpoldsberger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2012, procedimento R 881/2011-1, nella parte in cui accoglie il ricorso dell’opponente e nega la registrazione della domanda di marchio comunitario della ricorrente nelle classi 9, 12, 18, 22, 25 e 28; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente la lettera «e», per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 18, 22, 25, 28 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6 220 421.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Elite Licensing Company SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale, internazionale e comunitario, contenente la lettera «e», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


17.11.2012   

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C 355/37


Ricorso proposto il 2 ottobre 2012 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

(Causa T-430/12)

2012/C 355/77

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: avv. A. Theis)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 luglio 2012, procedimento R 793/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «European Network Rapid Manufacturing», per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 17 e 42 — marchio comunitario n. 7 407 968.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresenterebbe un’imitazione dal punto di vista araldico dell’emblema europeo.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della registrazione del marchio figurativo.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.


17.11.2012   

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C 355/37


Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Deutsche Telekom/UAMI — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

(Causa T-583/10) (1)

2012/C 355/78

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 19.2.2011.


17.11.2012   

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C 355/37


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

(Causa T-452/11) (1)

2012/C 355/79

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 305 del 15.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2012 — Skyhawke Technologies/UAMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYCADDIE)

(Causa T-484/11) (1)

2012/C 355/80

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione

(Causa T-60/12) (1)

2012/C 355/81

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Tioxide Europe e a./Consiglio

(Causa T-116/12) (1)

2012/C 355/82

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


17.11.2012   

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C 355/38


Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Ålands Industrihus/Commissione

(Causa T-212/12) (1)

2012/C 355/83

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


Tribunale della funzione pubblica

17.11.2012   

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C 355/39


Ricorso proposto il 9 agosto 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-86/12)

2012/C 355/84

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Lizer-Klatka, radca prawna)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non prorogare la validità dell’elenco di riserva EPSO/AD/60/06 in rapporto alla ricorrente per il periodo in cui era in congedo di maternità e parentale

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del 17 ottobre 2011 di porre fine alla validità dell’elenco di riserva EPSO/AD/60/06 il 31 dicembre 2011, per quanto riguarda la ricorrente e la decisione del 10 maggio 2012 emessa in risposta al reclamo della ricorrente n. R/147111 nonché prorogare la validità dell’elenco di riserva EPSO/AD/60/06 in rapporto alla ricorrente per il periodo in cui era in congedo di maternità e parentale durante la validità dell’elenco summenzionato, cioè un periodo di 3 anni e 46 giorni;

condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007, e tenendo conto degli argomenti della ricorrente ai punti 56 e seguenti del presente ricorso.


17.11.2012   

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C 355/39


Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-97/12)

2012/C 355/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione europea di non assumere il ricorrente vincitore del concorso EPSO/AD/177/10-EPA e una domanda di risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN dell’11 novembre 2011 che rigetta la domanda della Direzione generale della politica regionale della Commissione europea di assumere il ricorrente nominandolo e assegnandolo in qualità di funzionario al posto vacante COM/2011/218;

annullare la decisione dell’APN del 5 giugno 2012 che respinge parzialmente il reclamo presentato avverso la decisione dell’APN dell’11 novembre 2011 che rigetta la domanda della Direzione generale della politica regionale della Commissione europea di assumere il ricorrente in qualità di funzionario;

condannare la Commissione europea a ricostituire la carriera del ricorrente;

condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 14 911,07, oltre al versamento dei contributi al regime pensionistico a decorrere dal mese di ottobre 2011;

condannare la Commissione europea al pagamento di un importo pari a EUR 2 500 per il danno materiale e morale causato, fatti salvi aumenti o riduzioni in corso d’istanza, unitamente agli interessi di mora calcolati a decorrere dal termine di scadenza per il pagamento delle somme dovute, al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

condannare la Commissione europea alle spese.