ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.353.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 353

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
17 novembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 353/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2012/C 353/02

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 353/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6697 — O.W. Bunker/Bergen Bunkers) ( 1 )

5

2012/C 353/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6770 — American Securities/Metaldyne) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2012/C 353/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6779 — Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2012/C 353/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6715 — CNOOC/Nexen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 353/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

9

2012/C 353/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

2012/C 353/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

18

2012/C 353/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 novembre 2012

2012/C 353/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2745

JPY

yen giapponesi

103,44

DKK

corone danesi

7,4585

GBP

sterline inglesi

0,80245

SEK

corone svedesi

8,6493

CHF

franchi svizzeri

1,2042

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3695

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,534

HUF

fiorini ungheresi

284,18

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,1615

RON

leu rumeni

4,5333

TRY

lire turche

2,2944

AUD

dollari australiani

1,2337

CAD

dollari canadesi

1,2753

HKD

dollari di Hong Kong

9,8803

NZD

dollari neozelandesi

1,5739

SGD

dollari di Singapore

1,5638

KRW

won sudcoreani

1 390,81

ZAR

rand sudafricani

11,2927

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9471

HRK

kuna croata

7,5375

IDR

rupia indonesiana

12 272,52

MYR

ringgit malese

3,9127

PHP

peso filippino

52,728

RUB

rublo russo

40,4368

THB

baht thailandese

39,191

BRL

real brasiliano

2,6391

MXN

peso messicano

16,8339

INR

rupia indiana

70,3210


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2012

che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica

2012/C 353/02

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 194, paragrafo 1, del trattato stabilisce gli obiettivi di garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, di promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l’interconnessione delle reti energetiche in uno spirito di solidarietà.

(2)

La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (1) impone agli Stati membri di garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e di tener conto delle possibilità di cooperazione transfrontaliera a tal fine. Spetta alla Commissione controllarne e verificare l’applicazione di tale direttiva.

(3)

La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (2) contiene norme dettagliate sul mercato interno dell’energia elettrica. Tali disposizioni sono volte tra l’altro all’ulteriore sviluppo delle interconnessioni transfrontaliere e a garantire un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

(4)

La direttiva 2009/72/CE incarica le autorità di regolamentazione di controllare la conformità alle norme in materia di sicurezza e di affidabilità delle reti e gli investimenti nella capacità di produzione in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento. Conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 (3), l’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia assiste le autorità di regolamentazione, se necessario ne coordina gli interventi e controlla l’esecuzione dei compiti della Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica»).

(5)

La direttiva 2009/72/CE affida inoltre ai gestori dei sistemi di trasmissione il compito di garantire un sistema di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficace, mentre il regolamento (CE) n. 714/2009 (4) incarica la REGST dell’energia elettrica di adottare gli strumenti atti a garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza e di fornire a scadenze regolari prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea.

(6)

A norma della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione sono tenuti a cooperare tra di loro e con la Commissione per l’integrazione dei mercati nazionali quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. La Commissione controlla l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2009/72/CE (5).

(7)

L’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili comporta nuove sfide per il mercato interno dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la stabilità della rete e la sicurezza dell’approvvigionamento. Un maggiore coordinamento tra Stati membri, altre parti interessate e Commissione in merito alle misure d’intervento sul mercato interno dell’energia elettrica è essenziale se si vuole riuscire a integrare i mercati europei del settore e mantenere un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento.

(8)

La Commissione ha pertanto indetto varie riunioni di rappresentanti ad alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, dei regolatori nazionali dell’energia, della REGST dell’energia elettrica e dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (in seguito «l’Agenzia») per scambiare opinioni e contribuire alla riflessione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, compresa la stabilità della rete e l’adeguatezza delle capacità di generazione. Queste prime attività e l’idea di un gruppo di coordinamento per l’energia elettrica sono state discusse nella riunione informale del Consiglio sull’energia che si è tenuta a Breslavia nel novembre 2011 e nelle sessioni del Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» che si sono tenute nel novembre 2011 e nel febbraio 2012.

(9)

Tali riunioni dei rappresentanti ad alto livello si sono rivelate assai proficue per la Commissione e tutte le parti interessate. Esse hanno fornito elementi utili sulle questioni relative al mercato interno dell’energia elettrica e alla sicurezza dell’approvvigionamento e hanno permesso di discutere varie soluzioni possibili per far fronte ai problemi sul tappeto. Hanno in particolare messo in evidenza la necessità di raccogliere nuove sfide in merito all’integrazione dei mercati dell’energia elettrica a livello europeo.

(10)

È perciò opportuno ufficializzare questo gruppo di esperti nel settore dell’energia elettrica e definirne compiti e struttura.

(11)

Il gruppo dovrà contribuire a rafforzare e intensificare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri e Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento, comprese l’adeguatezza delle capacità di generazione e la stabilità della rete, nonché a elaborare eventuali nuove iniziative per reagire a potenziali crisi di approvvigionamento.

(12)

Il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica dovrà offrire alla Commissione e ai suoi membri le competenze specialistiche necessarie alle iniziative volte a tutelare e potenziare l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento.

(13)

Il gruppo deve essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri (ministro competente e autorità di regolamentazione nazionale), dalla REGST dell’energia elettrica e dall’Agenzia. Occorre stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(14)

I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica

È istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Compiti del gruppo

1.   Il gruppo:

a)

serve da piattaforma per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure d’intervento nel settore dell’energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero e per lo scambio di esperienze, migliori prassi e competenze specialistiche e assiste la Commissione nel definire le proprie iniziative;

b)

agevola lo scambio d’informazioni e la cooperazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, compresa l’adeguatezza delle capacità di generazione e la stabilità della rete transfrontaliera.

2.   In particolare, il gruppo:

a)

scambia informazioni sulle decisioni inerenti alla generazione e alla trasmissione di energia elettrica e alle relative conseguenze potenziali sugli scambi transfrontalieri e sulla stabilità della rete oltrefrontiera;

b)

discute gli aspetti specifici problematici per la stabilità della rete e/o l’adeguatezza delle capacità di generazione al fine di pervenire a soluzioni coordinate in linea con il mercato interno dell’energia;

c)

esamina le prospettive sull’adeguatezza delle capacità redatte a scadenze regolari dalla REGST dell’energia elettrica, in particolare laddove tali relazioni indichino un potenziale rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento;

d)

promuove lo scambio d’informazioni, la prevenzione e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza sia all’interno dell’Unione sia con i paesi terzi.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa all’energia elettrica, con particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento.

Articolo 4

Composizione del gruppo

1.   Il gruppo è composto dai membri seguenti:

a)

le autorità degli Stati membri, in particolare i ministeri competenti dell’energia;

b)

le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia;

c)

l’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 (7);

d)

la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (la «REGST dell’energia elettrica») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 (8).

2.   Ciascun membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti e due supplenti per partecipare ai lavori del gruppo. Uno dei rappresentanti permanenti dello Stato membro è il capo del dipartimento ministeriale competente dell’energia. Uno dei rappresentanti permanenti delle autorità nazionali di regolamentazione è il rispettivo direttore generale o il presidente. Uno dei rappresentanti permanenti nominati dall’Agenzia è il suo direttore. Uno dei rappresentanti permanenti nominati dalla REGST dell’energia elettrica è il suo segretario generale. I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

3.   In situazione di emergenza a livello unionale, nazionale o regionale o in altre circostanze eccezionali, i membri del gruppo possono chiedere alla Commissione di nominare più di due rappresentanti per partecipare ai lavori del gruppo.

4.   I nomi dei membri, dei rappresentanti permanenti e dei supplenti del gruppo, nonché quelli degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro») (9).

5.   Ciascun membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica si registra via internet (sito web «CIRCABC» (10)).

6.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione («il presidente»).

2.   Il presidente convoca il gruppo a scadenze regolari e diffonde al gruppo le informazioni ricevute dai membri tutelando la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

4.   In funzione di esigenze precise, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno, ad esempio rappresentanti di organizzazioni dei produttori o dei consumatori o di paesi terzi. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, a organizzazioni definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e a paesi candidati all’adesione.

5.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché al rispetto delle disposizioni di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (11). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

6.   Le riunioni del gruppo e dei sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono essere invitati altri servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna qualora le questioni discusse interessino direttamente tali servizi.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione mette la documentazione di lavoro pertinente a disposizione dei membri del gruppo tramite uno spazio di lavoro di tipo collaborativo con i partner dell’Unione europea (sito web «CIRCA»). La Commissione pubblica inoltre tutti i documenti pertinenti inserendoli nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione sistematica.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute da un rappresentante di ogni Stato membro e di ogni autorità di regolamentazione nazionale in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2012

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(5)  In particolare, in ordine agli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento, cfr. l’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/72/CE (controllo). La Commissione è inoltre tenuta a valutare le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento nell’ambito delle decisioni relative alle certificazioni (cfr. articolo 11, paragrafo 7 della direttiva 2009/72/CE) ed è invitata a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico (cfr. considerando 25 della direttiva 2009/72/CE).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Cfr. nota 3.

(8)  Cfr. nota 4.

(9)  I membri che non desiderano che il proprio nome sia pubblicato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(10)  CIRCABC: Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini).

(11)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6697 — O.W. Bunker/Bergen Bunkers)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 353/03

1.

In data 8 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa O.W. Bunker & Trading A/S («O.W. Bunker», Danimarca), controllata da Altor Fund II («Altor», Jersey), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Bergen Bunkers AS («Bergen Bunkers», Norvegia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Altor: fondo di private equity,

O.W. Bunker: commercio e consegna fisica di combustibile marino (carburante bunker), lubrificanti e servizi logistici,

Bergen Bunkers: intermediazione e commercio di combustibile marino e lubrificanti.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6697 — O.W. Bunker/Bergen Bunkers, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6770 — American Securities/Metaldyne)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 353/04

1.

In data 9 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione un fondo gestito da American Securities LLC («American Securities», USA) acquisisce indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del gruppo Metaldyne Group («Metaldyne», USA) mediante concentrazione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

American Securities: impresa di investimento di capitali privati,

Metaldyne: produzione e vendita di componenti metalliche per veicoli leggeri a costruttori di apparecchiature originali e fornitori di livello 1 dell’industria automobilistica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6770 — American Securities/Metaldyne, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6779 — Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 353/05

1.

In data 9 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Barclays Bank PLC («Barclays», Regno Unito), il gruppo Goldman Sachs («Goldman Sachs», Stati Uniti) e TPG Lundy Co L.P. («TPG Lundy», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Gardman Holding Limited («Gardman», Regno Unito).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Barclays: prestazione di servizi finanziari quali personal banking, carte di credito, corporate banking, investment banking, gestione di patrimoni e di investimenti,

Goldman Sachs: prestazione di servizi finanziari (investment banking e gestione titoli e investimenti) a livello mondiale,

TPG: gestione di fondi che investono in un gran numero di imprese mediante acquisizioni e ristrutturazioni aziendali,

Gardman: vendita all’ingrosso e distribuzione di prodotti per il giardinaggio, accessori per la cura degli uccelli selvatici e alcuni prodotti per la cura degli animali domestici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6779 — Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6715 — CNOOC/Nexen)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 353/06

1.

In data 12 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione CNOOC Limited («CNOOC», Cina), un'impresa controllata al 100 % dallo Stato cinese, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Nexen Inc. («Nexen», Canada) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CNOOC: prospezione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale,

Nexen: prospezione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6715 — CNOOC/Nexen, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/9


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 353/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione. devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«FENLAND CELERY»

N. CE: UK-PGI-0005-0887-22.08.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Nome:

«Fenland Celery»

2.   Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Fenland Celery (Apium graveolens) è la denominazione data al sedano piantato, coltivato e raccolto utilizzando i metodi tradizionali su terreni torbosi profondi di tipo Adventurers 1 e 2 in alcune zone specifiche del Cambridgeshire, del Suffolk e del Norfolk.

Il metodo di coltivazione del «Fenland Celery» e le varietà utilizzate generano un prodotto che presenta le seguenti caratteristiche di rilievo:

 

aspetto — il Fenland Celery presenta un piede ampio, il cui diametro varia tra gli 8 e i 12 cm, e gambi (o coste) svasati. Ha una forma allungata e presenta una radice marcata. Il Fenland Celery raggiunge una lunghezza compresa tra i 60 cm e gli 80 cm dall’estremità inferiore alla punta delle foglie. Il colore dell’estremità inferiore varia dal bianco di calce al verde limone. La base del gambo è sempre la parte più bianca, mentre la pianta vira al verde a mano a mano che si risale il gambo, per arrivare progressivamente al verde chiaro delle foglie. Il Fenland Celery ha un aspetto robusto, nodoso e fortemente striato,

 

consistenza — il Fenland Celery ha una consistenza leggermente più friabile ma più tenera, croccante e fragrante rispetto alle varietà moderne,

 

gusto — il Fenland Celery è caratterizzato da un sapore profondo con un buon equilibrio tra le note dolci, salate e amare. A queste si associa un sottile gusto di nocciola rinfrescante e caratteristico, nonché fragranze di conifere e leggere note di anice.

Il Fenland Celery è piantato a giugno o a luglio e raccolto tra settembre e dicembre.

Le uniche varietà che possono essere utilizzate nella produzione del Fenland Celery sono le seguenti:

 

Hopkins Fenlander,

 

New Dwarf White,

 

Ely White.

Queste tre varietà sono le uniche utilizzate per via della loro buona resa, del gusto, della resistenza alle malattie e dell’adattabilità al tipo di terreno.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Preparazione delle sementi e semina:

Tra aprile e maggio i semi della varietà Fenland Celery sono acquistati e consegnati a un vivaista autorizzato per la germinazione. Nel vivaio i semi sono seminati in mattonelle di torba e spostati nella camera di germinazione, dove rimangono per sette giorni a una temperatura di 18 °C. In seguito vengono portati nella serra principale, dove rimangono per circa tre settimane fino a quando le piantine (di circa 10 centimetri) sono pronte per essere trapiantate. A questo punto le piantine sono trasportate nel campo, che presenta il terreno specifico di tipo Adventurers 1 e 2, dove vengono trapiantante nel terreno profondo e torboso di tipo Adventurers 1 e 2 entro 24 ore. Il trapianto delle piantine avviene tra giugno e luglio, il che consente un raccolto scaglionato e la conseguente riduzione del rischio di perdita del raccolto.

Raccolto:

Il raccolto del Fenland Celery avviene tra settembre e dicembre. Si tratta di un’operazione complessa durante la quale il terreno rincalzato è innanzitutto disfatto mediante un trattore speciale per filari larghi e un sistema di zappatura, sebbene tale operazione possa essere effettuata manualmente mediante una vanga. Il sedano è raccolto a mano con l’aiuto di un coltello. Le radici possono essere tagliate completamente o se ne può lasciare una piccola parte a forma appuntita.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La varietà Fenland Celery deve essere coltivata in terreni di tipo Adventurers 1 e 2, definiti nello studio sui terreni dell’Inghilterra e del Galles (Soil Survey of England and Wales). Questo tipo di terreno si trova nello specifico nei seguenti distretti del Cambridgeshire, del Suffolk e del Norfolk.

Cambridgeshire: Littleport, Ely St Mary and Trinity, Ely Trinity (distaccato), Thetford, Stretham, Willingham, Haddenham, Sutton, Colne, Coveney, Chatteris, Welches Dam, Manea, Wimblington, March, Thorney, Wisbech St Mary, Waterbeach, Horningsea, Bottisham, Swaffham Bulbeck, Swaffham Prior, Wicken, Burwell, Soham, Fordham, Isleham, Chippenham, Snailwell, Ramsey.

Norfolk: Leziate, East Winch, Bawsey, Middleton, Wimbotsham, Crimplesham, West Dereham, Wereham, Wretton, Stoke Ferry, Northwold, Ryston, Downham Market, Denver, Fordham, Nordelph, Welney, Feltwell, Hockwold-cum-Wilton, Redmere, Wormegay, East Winch, Leziate, Roydon.

Suffolk: Lakenheath, Mildenhall, Barton Mills, Worlington, Freckenham.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Le caratteristiche e le qualità specifiche della zona geografica, in particolare il terreno torboso e il clima, consentono di ottenere un sedano specifico. La consistenza del terreno permette di scavare fosse e di ottenere quindi un sedano specifico di colore bianco, di consistenza croccante e con un gusto caratterizzato da note di nocciola delicate e rinfrescanti.

Grazie alla combinazione di terreno, varietà e metodi di produzione utilizzati esclusivamente nelle Fenland, la zona è nota per la produzione di un sedano della più alta qualità e del miglior gusto.

Le Fenland sono una regione naturalmente paludosa dell’Inghilterra orientale, le cui terre sono state in larga parte sommerse fino al XVI secolo. La zona ha iniziato a essere prosciugata attorno al 1630. In questo periodo sono stati aperti due canali, l’Old Bedford River e il New Bedford River, nelle paludi del Cambridgeshire per collegare il River Great Ouse presso King’s Lynn. Tuttavia, in seguito al prosciugamento, la torba si è ritirata e il livello dei campi si è abbassato ulteriormente, finché le terre sono state nuovamente sommerse verso la fine del diciassettesimo secolo.

In seguito a numerosi tentativi di drenaggio, i primi risultati sono giunti nel 1820 con l’introduzione delle macchine a vapore a carbone. Le Fenland sono state prosciugate grazie a 286 piccole stazioni di pompaggio elettrico, a oltre 6 000 km di canali, a 100 km di dighe di protezione e 155 km di dighe fluviali. Di conseguenza, la maggior parte delle Fenland si trova a non più di 10 metri sul livello del mare. Numerose zone sono ora situate al di sotto del livello medio del mare.

Grazie al sistema di prosciugamento, le Fenland, situate tra il Lincolnshire, il Norfolk, il Cambridgeshire e il Suffolk, sono diventate una delle principali regioni agricole arabili del Regno Unito per i cereali e gli ortaggi. I vantaggi ambientali e geografici di ieri e di oggi offrono un terreno ideale, ovvero un terreno torboso profondo di tipo Aventurers 1 e 2, e le condizioni climatiche ottimali per coltivare il Fenland Celery.

La regione delle Fenland registra una media di precipitazioni inferiore a quella delle altre principali zone arabili del Regno Unito (365 mm l’anno scorso — Weather Commerce Ltd). Le ridotte precipitazioni rappresentano un fattore importante nella produzione del Fenland Celery, poiché l’eccesso di pioggia ne impedirebbe la crescita, danneggiando le fosse e favorendo le malattie.

Il terreno di tipo Adventurers 1 e 2 caratteristico della zona geografica favorisce la coltivazione del sedano per due ragioni: innanzitutto grazie alla sua composizione naturalmente fertile il terreno fornisce alla pianta i numerosi elementi nutritivi di cui essa ha bisogno. Inoltre, grazie alla sua composizione, il terreno può essere utilizzato per proteggere la pianta dal sole, garantendone il caratteristico colore bianco, proteggendola dalle gelate a fine anno, il che consente agli agricoltori di prolungare la stagione e di ottenere prezzi più alti nei mercati locali.

Il metodo di produzione tradizionale è caratterizzato da uno sfruttamento intensivo del terreno e della manodopera. Da oltre 50 anni gli agricoltori delle Fenland si trasmettono di generazione in generazione le tecniche che necessitano di competenze specifiche. I produttori devono garantire una protezione sufficiente contro il gelo senza soffocare le piante ed evitando condizioni di eccessivo calore (che causerebbero malattie e putrefazione).

Il numero standard di piante di Fenland Celery è sensibilmente ridotto, con il 50 % di piante in meno per ettaro rispetto alle tradizionali colture di sedano (l’agricoltura moderna prevede 50 000 piante per ettaro, mentre il Fenland Celery ne conta 25 000 per ettaro). La ridotta intensità di piantumazione è dovuta alla necessità di piantare le piantine di sedano in filari larghi.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il metodo di coltivazione del Fenland Celery esige che le piante siano coltivate in larghi filari separati da fosse profonde. La larghezza dei filari è fondamentale per la qualità complessiva del prodotto finale, data la necessità di formare dei cumuli di terra per mantenere il colore bianco del sedano. Questo metodo è obbligatorio per la produzione del Fenland Celery e senza di esso il prodotto non potrebbe essere classificato come «Fenland Celery».

Le uniche varietà che possono essere utilizzate per la produzione del Fenland Celery sono le seguenti:

 

Hopkins Fenlander,

 

New Dwarf White,

 

Ely White.

Queste tre varietà sono le uniche utilizzate per via della loro buona resa, del gusto, della resistenza alle malattie e dell’adattabilità al tipo di terreno.

Il Fenland Celery ha dimensioni più ridotte rispetto al sedano prodotto in modo convenzionale, dati il metodo di produzione e la varietà utilizzata. Il metodo di produzione tradizionale, le varietà utilizzate e la torba nera del terreno di tipo Adventurers 1 e 2 contribuiscono al caratteristico gusto di nocciola, dolce e con note di anice nonché al colore che varia dal bianco al verde chiaro tipici del Fenland Celery.

Il Fenland Celery è caratterizzato da un piede ampio e da gambi (o coste) svasati. Il piede ha un diametro da 8 a 12 cm e ha una forma più allungata e meno uniforme rispetto ad altre varietà. Spesso il Fenland Celery presenta una radice più pronunciata a causa dei metodi di produzione e di raccolta. La sua crescita è notoriamente lenta rispetto ad altre varietà presenti sul mercato, dati il periodo dell’anno e la tecnica di produzione utilizzata. La crescita lenta contribuisce a conferire al prodotto il suo caratteristico gusto di nocciola dolce/amaro nonché la sua consistenza più tenera, croccante e fragrante.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Storicamente gli agricoltori di questa zona piantavano il Fenland Celery a partire da luglio, effettuando i primi raccolti a settembre per proseguire poi fino a dicembre. I cumuli di terra proteggono il sedano dalle gelate invernali e consentono ai produttori di prolungare la stagione e di ottenere prezzi migliori.

Le varietà utilizzate per il Fenland Celery sono selezionate per la resa, il gusto, la resistenza alle malattie e l’adattabilità. Le varietà Hopkins Fenlander e New Dwarf White sono attualmente quelle più comunemente coltivate. Entrambe sono state messe a punto nelle Fenland e costituiscono le varietà di scelta da cinquant’anni.

Il Fenland Celery cresce in terreni torbosi profondi di tipo Adventurers 1 e 2 della regione delle Fenland. Si tratta di un terreno fertile derivante da vegetali morti non decomposti che crescevano nelle paludi e nelle torbiere. Il nome «Adventurers» si riferisce a vari pionieri del prosciugamento che, guidati dal conte di Bedford, nel XVII secolo hanno iniziato l’opera di prosciugamento delle Fenland; esso si riferisce in particolare ai «Gentlemen Adventurers», ovvero i capitalisti di rischio, che hanno finanziato l’operazione, ricevendo in compenso ampi appezzamenti di terreno bonificato.

Questo tipo di terreno è naturalmente piatto, in parte a causa della natura stessa della torba profonda, ma anche a causa delle modalità di drenaggio del terreno. Grazie ai livelli di falda creati dai canali e dai fossati, le piante di sedano ricevono un apporto d’acqua ottimale.

Il terreno di torba nera di tipo Adventurers 1 e 2 è naturalmente fertile e contiene gli elementi nutritivi necessari alla produzione di sedano di alta qualità, coltivato con i metodi moderni o con il metodo tradizionale come avviene per il Fenland Celery. Per sua natura, la torba nera garantisce alle piante ulteriore calore. Nell’opera intitolata «Principles of Horticulture» di C. R. Adams, M. P. Early e K. M. Bamford, si sostiene che questo tipo di terreno si riscalda più rapidamente di altri, poiché per via del suo colore e della sua consistenza, assorbe e trattiene facilmente l’energia solare. Il metodo di produzione è particolarmente adatto a questo tipo di terreno, che fornisce gli elementi nutrivi necessari e presenta la consistenza adeguata per l’accumulo della terra. La crescita del Fenland Celery è notoriamente lenta, dati il periodo dell’anno e la tecnica di produzione utilizzata, ma il terreno di torba nera «accelera» questo processo. In altri tipi di terreno, la crescita delle piante risulterebbe ancora più lenta.

La zona geografica in questione è la distesa più ampia, e anche più produttiva, di questo particolare tipo di terreno disponibile nel Regno Unito per l’agricoltura. Le caratteristiche uniche del terreno, associate al clima più fresco e più secco delle Fenland, offrono condizioni ottimali per coltivare e raccogliere il sedano da luglio a dicembre.

I metodi tradizionali di produzione del sedano implicano un impiego intensivo di manodopera. Le tecniche che gli agricoltori delle Fenland si trasmettono di generazione in generazione da oltre cinquant’anni sono state sviluppate e perfezionate per permettere la produzione di un sedano di alta qualità. Le Fenland sono diventate un luogo che, oggi come ieri, è sinonimo di un sedano di alta qualità.

I critici gastronomici si sono espressi nei seguenti termini rispetto alla singolarità del Fenland Celery: «Altri ortaggi forzati compaiono sugli scaffali, come il sedano tradizionale delle Fenland, cresciuto nelle terre del Cambridgeshire. Il rabarbaro forzato dello Yorkshire, che in senso stretto è un ortaggio, si abbina perfettamente allo sgombro e al peperoncino.» (Rose Prince, New English Cook, febbraio 2009).

«Il sedano è inglese quanto il formaggio Stilton. In origine le varietà più antiche del cosiddetto sedano “sporco”, coltivato nelle terre nere delle pianure delle Fenland in East Anglia, si coltivavano per periodi brevi che andavano da ottobre a gennaio. Se avete la fortuna di trovarlo, dovrete lavorare molto per pulirlo, ma il suo gusto è eccezionale e, soprattutto dopo una leggera gelata, ancora più zuccherino.» (Delia Smith, Delia Online).

«Non capita spesso di avere una voglia matta di qualcosa di freddo, umido e sporco, ma quando il sedano delle Fenland coperto di terra compare per la prima volta alla fine dell’autunno, è una vera festa!» (Sally Bendall, Season Magazine, novembre 2008).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/fenlandcelery-pgi-110711.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/14


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 353/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TRAVIA DA BEIRA BAIXA»

N. CE: PT-PDO-0005-0848-10.01.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Nome:

«Travia da Beira Baixa»

2.   Stato membro o paese terzo:

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4 —

Altri prodotti di origine animale (prodotti lattiero-caseari)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Per «Travia da Beira Baixa» si intende il prodotto derivante dalla precipitazione o coagulazione mediante il calore della latto-albumina e della latto-globulina contenute nel siero proveniente dalla fabbricazione dei «Queijos da Beira Baixa» («Queijo de Castelo Branco DOP», «Queijo Amarelo da Beira Baixa DOP», «Queijo Picante da Beira Baixa DOP»). Si presenta come un prodotto fresco, che non è stato sottoposto a fermentazione, di consistenza morbida più o meno pastosa, dovuta all’aggiunta di un piccolo quantitativo di «rescaldão» (residuo liquido).

a)   Caratteristiche chimiche

Si tratta di un prodotto dalla composizione eterogenea in quanto è fabbricato a partire dal latte di due specie di ruminanti, ovini e caprini, e da tipi diversi di formaggi ottenuti mediante procedimenti diversi di fabbricazione. A titolo indicativo si fornisce la seguente composizione:

 

Umidità — dal 70 all’80 %

 

Tenore totale in grassi — da 5 a 9 g/100 g di prodotto

 

Tenore totale in proteine — 4 a 7 g/100g di prodotto

 

Ceneri — da 0,6 a 1,4 g/100g di prodotto

b)   Caratteristiche fisiche

Forma: il «Travia da Beira Baixa» non ha forma propria. Data la sua consistenza più o meno pastosa, assume la forma del recipiente che la contiene.

Consistenza: il prodotto si presenta come una massa di consistenza morbida, soffice, granulosa e di color bianco.

Sapore e aroma: il prodotto ha sapore di latte e aroma gradevole; si scioglie facilmente in bocca.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Nella fabbricazione del formaggio «Travia da Beira Baixa» si adoperano siero, ottenuto dalla lavorazione dei «Queijos da Beira Baixa», acqua potabile e latte crudo ovino o caprino.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Il sistema di produzione autorizzato è quello di tipo estensivo tradizionale. La base dell’alimentazione è infatti la produzione foraggera naturale o migliorata mediante l’aggiunta di varietà di erba adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione, integrata, nei periodi di minore abbondanza, con la distribuzione di fieno e paglia.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Il «Travia da Beira Baixa» è un prodotto complementare, ottenuto a partire dalla produzione dei «Queijos da Beira Baixa DOP». La materia prima è estremamente deperibile dal punto di vista microbiologico, fragile — il che fa sì che la sua lavorazione e il successivo confezionamento siano effettuati immediatamente dopo il suo ottenimento. Ciò presuppone che l'intero processo di ottenimento del «Travia da Beira Baixa», incluso il suo confezionamento, sia effettuato negli stessi impianti di produzione dei «Queijos da Beira Baixa DOP» e, di conseguenza, nella stessa zona geografica. Solo se si rispettano queste condizioni è possibile impedire un calo della qualità e della genuinità che deriverebbe da manipolazioni successive e/o spaziate nel tempo, lesivo degli interessi sia dei produttori che dei consumatori.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Benché il «Travia da Beira Baixa» sia prodotto ad alte temperature, i suoi elevati tenori di proteine, lattosio ed acqua favoriscono lo sviluppo di microrganismi durante le manipolazioni successive alla produzione. Tali alterazioni qualitative e quantitative della microflora si traducono in cambiamenti delle proprietà fisico-chimiche che determinano in ampia misura l’accettazione da parte del consumatore finale.

Pertanto i materiali adoperati per il confezionamento del «Travia da Beira Baixa» o che sono in contatto con il prodotto devono essere innocui ed inerti quanto al contenuto; è consentito il confezionamento sotto vuoto o in qualsiasi altra forma capace di garantire le indispensabili condizioni di conservazione del prodotto e la sua qualità complessiva.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Nel rispetto di tutti i requisiti legali e del logotipo specifico del prodotto, e

Image

conformemente alla particolare forma di commercializzazione, devono figurare sul «Travia da Beira Baixa» i seguenti elementi:

il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo del produttore;

il marchio di salubrità del produttore;

il marchio di certificazione;

il logotipo dell’Unione europea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione delle materie prime, trasformazione e confezionamento coincide con la zona geografica di produzione dei formaggi della Beira Baixa, segnatamente i comuni di Belmonte, Castelo Branco, Fundão, Idanha-a-Nova, Mação, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão e le frazioni («freguesias») di Aldeia de São Francisco, Aldeia do Souto, Barco, Boidobra, Casegas, Conceição, Covilhã, Dominguiso, Ferro, Orjais, Ourondo, Peraboa, Peso, Santa Maria, São Jorge da Beira, São Martinho, São Pedro, Sobral de São Miguel, Teixoso, Tortosendo, Vale Formoso e Vales do Rio, del comune di Covilhã.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

I sistemi di produzione estensivi, tradizionali, caratteristici della regione, sono strettamente connessi al clima ed ai terreni che predominano nella regione, in quanto sia l’uno che gli altri incidono notevolmente sullo sviluppo delle specie foraggere. Il clima della regione è caratterizzato da elevate temperature medie annue, estati lunghe, calde e asciutte, inverni miti, con precipitazioni medie complessive relativamente basse e sporadiche gelate. L’aridità è una caratteristica dominante, che si attenua man mano che si procede da sud verso nord o da est verso ovest.

I pascoli naturali prodotti dai terreni sabbiosi sono costituiti da graminacee più alte e che presentano una maggiore capacità di accestimento (Agrostis, Poa, etc.) e da leguminose annuali che rivestono un interesse maggiore per il pascolo (Ornitopus, T. Cherleri, T. Arvense, ecc.). I pascoli ubicati in terreni poco consolidati di origine granitica, composti da graminacee annuali a scarso sviluppo (Vulpia, Periballia) e da alcune leguminose di scarso valore alimentare (Trifolium angustifolium e T. Stellatum), sono di bassa qualità e poco produttivi. Sui terreni di origine scistosa, sebbene in questo caso si prendano in considerazione unicamente quelli con una buona capacità di ritenzione idrica, si trovano pascoli di qualità accettabile, in cui predominano le graminacee annuali, ma spesso anche quelle perenni (Lolium spp.). Le leguminose sono generalmente di buon valore pastorale (Tifolium spp. e Ornithopus).

5.2.   Specificità del prodotto:

La specificità del prodotto e delle sue caratteristiche è dovuta all’origine delle materie prime ed al metodo di ottenimento. Il «Travia da Beira Baixa» proviene dal siero ottenuto a partire dalla lavorazione dei «Queijos da Beira Baixa». Il siero è ottenuto in modo da eliminare i sottoprodotti del caglio («repiso») o i resti della cagliata, con l’aggiunta di acqua nel caso in cui si sia effettuata una salatura del latte. Successivamente il siero viene riscaldato a temperature che oscillano fra gli 80 e i 90 °C ed è mantenuto costantemente in lento movimento fino a quando si osserva l’inizio della coagulazione, riconoscibile dalla comparsa di fiocchi che, a causa della bassa densità, si addensano in superficie. Si abbassa quindi la temperatura e si sospende la fase di rimescolamento fino al momento immediatamente anteriore all'ebollizione; quest'operazione dura dai 15 ai 30 minuti. Onde ottenere un miglior rendimento ed un impasto più consistente, è consuetudine aggiungere un piccolo quantitativo di latte di pecora o di capra nel momento che precede l’ebollizione. In seguito si procede, mediante un’apposita schiumarola, all’estrazione dell’impasto dal recipiente in cui ha avuto luogo la coagulazione e lo si dispone in appositi recipienti nei quali viene poi mescolato con l’aggiunta di una piccola quantità di residuo liquido («rescaldão»), il che gli conferisce la sua consistenza più o meno pastosa.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

I tipi di latte di pecora e di capra destinati alla produzione dei «Queijos da Beira Baixa», dai quali si ottengono le materie prime destinate alla produzione del «Travia da Beira Baixa», possono provenire soltanto da aziende zootecniche ubicate nella zona geografica di produzione. Il sistema di produzione consentito è quello estensivo tradizionale, a bassa densità di bestiame; le greggi trascorrono gran parte del giorno al pascolo per ritornare la sera nelle stalle, luogo in cui vengono munte e permangono durante il periodo notturno, almeno nei mesi invernali.

La base dell’alimentazione è la produzione foraggera naturale o migliorata con specie vegetali adattate alle caratteristiche pedoclimatiche della regione. La coltivazione delle piante da foraggio destinate alla produzione di fieno e all’utilizzo delle stoppie era, e continua ad essere, prassi corrente in tutta la regione. Il latte prodotto dalle pecore e dalle capre che pascolano nella regione possiede, pertanto, caratteristiche particolari che, unitamente alle tecniche ed alle competenze precipue relative alle operazioni di ottenimento e di confezionamento, consentono di ottenere prodotti differenziati e riconosciuti dai consumatori che li designano con il nome della regione d’origine.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.gpp.pt/valor/ce_travia_bb.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/18


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 353/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

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REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CARNE DE BRAVO DO RIBATEJO»

N. CE: PT-PDO-0005-0789-08.10.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Carne de Bravo do Ribatejo»

2.   Stato membro o paese terzo:

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1 —

Carni fresche (e frattaglie).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Carne ottenuta dal sezionamento di carcasse di bovini della razza Brava de Lide. Può presentarsi sotto forma di semi-carcassa o quarti di carcassa (anteriori e posteriori) refrigerati; tagli di «Carne de Bravo do Ribatejo», confezionati sottovuoto in appositi sacchi o in altri materiali adeguati, refrigerati o congelati, mediante il processo di congelamento rapido, che non causa danni al tessuto muscolare e garantisce che il prodotto conservi intatta la propria morbidezza e la propria qualità nutrizionale, mantenendo le caratteristiche della carne.

La Denominazione registrata «Carne de Bravo do Ribatejo» può essere riportata sull'etichetta, sia nella denominazione di vendita che nell'elenco degli ingredienti degli alimenti qualora essi contengano questo prodotto in una misura compresa tra il 95 e il 100 % del peso complessivo del prodotto finale (tenuto conto della direttiva 2000/13/CE in materia di «etichettatura»).

Oltre all'etichettatura, le carcasse, i quarti, i tagli e gli affettati sono sempre accompagnati, durante il trasporto e la commercializzazione, dal «Certificato d'origine», rilasciato dall'Organismo di certificazione, dal quale risultano gli elementi attestanti che il prodotto risponde a tutti i requisiti specifici previsti nel Disciplinare.

Età degli animali al momento della macellazione e peso delle carcasse:

 

Età al momento della macellazione

Peso della carcassa

Carne de Novilha Brava de Lide

tra i 18 e i 30 mesi

tra i 100 e i 200 kg

Carne de Novilho Bravo de Lide

tra i 18 e i 30 mesi

tra i 150 e i 250 kg

Carne de Vaca Brava de Lide

tra i 31 e i 60 mesi di età

tra i 100 e i 250 kg

Carne de Toiro Bravo de Lide

tra i 31 e i 60 mesi di età

inferiore a 200 kg

La classificazione della carcassa viene effettuata conformemente alla classificazione Seurop e realizzata in base ai parametri, alla conformazione e alla presenza di grasso nella carcassa, in quanto:

 

per «Carne de Novilha Brava de Lide» s'intendono carcasse di animali femmine di peso tra i 100 e i 200 kg, abbattuti tra i 18 e i 30 mesi di età. Sono ammesse le conformazioni corrispondenti alle categorie E, U, R, O e P della tabella di classificazione Seurop e, per quanto riguarda il grasso delle carcasse, le categorie 2, 3 e 4 della medesima tabella;

 

per «Carne de Novilho Bravo de Lide» s'intendono carcasse di animali maschi di peso tra i 150 e i 250 kg, abbattuti tra i 18 e i 30 mesi di età. Sono ammesse le conformazioni corrispondenti alle categorie E, U, R, e O della tabella di classificazione Seurop e, per quanto riguarda il grasso delle carcasse, le categorie 2, 3 e 4 della medesima tabella;

 

per «Carne de Vaca Brava de Lide» s'intendono carcasse di animali femmine di peso tra i 100 e i 250 kg, abbattuti tra i 31 e i 60 mesi di età. Sono ammesse le conformazioni corrispondenti alle categorie E, U, R, O e P della tabella di classificazione Seurop e, per quanto riguarda il grasso delle carcasse, le categorie 2, 3 e 4 della medesima tabella;

 

per «Carne de Toiro Bravo de Lide» s'intendono carcasse di animali maschi di peso non inferiore a 200 kg, abbattuti tra i 31 e i 60 mesi di età. Sono ammesse le conformazioni corrispondenti alle categorie E, U, R e O della tabella di classificazione Seurop e, per quanto riguarda il grasso delle carcasse, le categorie 2, 3 e 4 della medesima tabella.

Occorre rilevare che, per via delle caratteristiche specifiche della razza Brava de Lide e dell'allevamento praticato, in particolare in termini di genere, età e peso al momento della macellazione, sono ammesse le carcasse con una conformazione corrispondente alla categoria P della tabella di classificazione Seurop, esclusivamente per le classi Novilha e Vaca, come d'altronde stabilito al punto 5.3 del presente documento.

Caratteristiche del grasso: di consistenza compatta e non essudativo, di colore variabile dal bianco al giallo, brillante, di grana fine, succoso e aromatico, di sapore gradevole, consistente e di alta qualità. Il grasso intramuscolare è una peculiarità di queste carcasse e presenta un aspetto generale caratterizzato da marmorizzazione (fibre molti sottili distribuite nel tessuto muscolare), che contribuisce alla succulenza, alla compattezza e al sapore della carne.

Caratteristiche organolettiche: uniformemente tenera, di consistenza compatta, con leggera infiltrazione di grasso a livello intramuscolare, molto succulenta, tenera.

La carne si contraddistingue per le caratteristiche organolettiche descritte in appresso:

 

colore: rosso ciliegia scuro e brillante;

 

pH: inferiore a 6;

 

struttura: la struttura è percepita come un misto di morbidezza, consistenza, succulenza e masticabilità;

 

sapore e aroma: molto gradevoli e intensi. Vi si riscontra il tipico e intenso sapore di selvaggina, molto gustoso;

 

periodo di maturazione minima della carcassa, in frigorifero, prima del sezionamento: fino a 7 °C di temperatura interna per un periodo minimo di 12 ore, temperatura che si mantiene costante in condizioni di umidità relativa compresa tra l'85 e il 90 % fino al momento della spedizione.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

L'alimentazione viene effettuata mediante l'impiego delle risorse foraggere, pascolo e fieno, oltre al pastone tradizionale (residui di brattee dei cereali con granelli aggiunti alla miscela), sempre all'interno della zona geografica. In inverno e in estate, se la quantità di pascolo è insufficiente per le esigenze degli animali, si ricorre a foraggi conservati (fieno e/o insilati) provenienti dalla zona geografica suddetta. È possibile anche ricorrere a integratori alimentari (concentrati di sementi naturali sotto forma di bastoncini o granuli), prodotti a questo scopo anche al di fuori della zona geografica. Di questi integratori, che non superano mai il 2 % del peso vivo complessivo del capo di bestiame, viene utilizzata una quantità compresa tra 1 e 2 chili per la razione alimentare giornaliera dei bovini.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Nascita, allevamento e macellazione.

Le caratteristiche psichiche e fisiologiche degli animali della razza Brava de Lide sono per natura tipiche di animali dall'indole tranquilla, calmi e «pigri», se inseriti nel loro habitat naturale.

Le condizioni in cui avviene il trasporto degli animali di razza Brava de Lide devono rispettare le disposizioni giuridiche in vigore in materia di trasporto e macellazione degli animali.

In merito alla macellazione, gli animali della razza Brava de Lide vengono obbligatoriamente macellati nel giorno in cui entrano negli impianti di macellazione, indipendentemente dalla data in cui questo si verifica.

La macellazione avviene esclusivamente in macelli riconosciuti dall'Unione europea e situati all'interno della zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Sezionamento, taglio, preparazione e confezionamento.

Tenendo presenti i fattori etologici specifici di questi animali, nonché gli effetti dannosi dello stress sulla qualità delle carcasse, si rendono necessarie conoscenze specializzate per verificare l'idoneità delle carcasse al sezionamento, al taglio, alla preparazione e all'affettatura.

Per evitare qualsiasi rischio microbiologico, i tagli sezionati, affettati o preparati vengono confezionati immediatamente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Indipendentemente dalla forma di presentazione commerciale, e una volta soddisfatti gli altri requisiti legali, l'etichettatura deve riportare sempre le seguenti indicazioni:

 

«Carne de Bravo do Ribatejo» — Denominazione di origine protetta (integrata dal marchio europeo);

 

marchio della «Carne de Bravo do Ribatejo»:

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identificazione del produttore o del gruppo di produttori che commercializza il prodotto;

 

marchio di certificazione o di conformità.

La denominazione di vendita «Carne de Bravo do Ribatejo DOP» non può essere accompagnata da nessun'altra indicazione o dicitura, inclusi i marchi dei distributori o altri marchi.

In nessun caso il nome o la ragione sociale, nonché l'indirizzo del produttore o del gruppo di produttori, possono essere sostituiti dal nome di un altro ente, anche se quest'ultimo si assume la responsabilità del prodotto o provvede alla sua commercializzazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Tutti i comuni dei distretti di Beja, Évora, Portalegre, Santarém e i comuni di Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém e Sines del distretto di Setúbal, i comuni di Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira del distretto di Lisbona e solo il comune di Idanha-a-Nova del distretto di Castelo Branco nonché la freguesia di Arazede nel comune di Montemor-o-Velho nel distretto di Coimbra.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L'allevamento dei bovini della razza Brava de Lide è legato all'ambiente geografico e alla funzione di questi capi di bestiame nella gestione agricola delle aziende situate all'interno della zona geografica delimitata. La produzione dei bovini di razza Brava de Lide è intimamente legata al montado (bosco di sugheri, lecci e querce), ai pascoli naturali, alla vegetazione spontanea e alle caratteristiche xerofite associate a questi popolamenti forestali comunemente presenti nella zona geografica. Il tipo di rimboschimento dei terreni e la copertura arbustiva rappresentano inoltre un fattore molto importante nella produzione di questi animali poiché permettono loro di vivere isolati dall'uomo e dalla sua «civilizzazione» e offrono agli stessi un riparo adeguato dalle intemperie. Pertanto, essi costituiscono fattori di produzione comuni e caratteristici di questa regione, nonché indispensabili per l'allevamento degli animali di questa razza.

La zona geografica è in gran parte costituita da montado, da pascoli naturali e vegetazione spontanea con caratteristiche xerofite associate a questi popolamenti forestali. Esempi di questa vegetazione spontanea sono le ginestre, i cisti, le ericacee e i cardi, che costituiscono una componente estremamente importante nella dieta alimentare di questi animali, specialmente nel periodo invernale, comunemente noto come «invernadouro». La regione possiede un ecosistema caratteristico (grandi escursioni termiche annuali, con estati molto calde e inverni molto freddi). Esistono conoscenze e competenze specifiche, legate agli spostamenti degli animali della razza Brava de Lide, effettuati necessariamente «a cavallo» a causa della selvaticità e forza dei bovini. Altrettanto caratteristico è il regime di transumanza fra aziende estensive, all'interno della zona geografica delimitata, alla ricerca dei pascoli migliori e del benessere degli animali.

All'interno di un'azienda l'allevamento dei bovini di razza Brava de Lide è debitamente individualizzato, conformemente al sistema di controllo della produzione così concepito:

1)

esistenza di un libro genealogico della razza Brava de Lide portoghese;

2)

bovini allevati in linea pura;

3)

tramite recinzioni, la gestione degli animali di razza Brava de Lide è perfettamente individualizzata rispetto a quella di altri animali della stessa specie e dello stesso allevamento;

4)

identificazione individuale degli animali, loro ascendenza, discendenza e caratteristiche morfologiche e funzionali, conformemente al regolamento del libro genealogico della razza Brava de Lide;

5)

un sistema di produzione proprio, unico ed esclusivo di questa razza;

6)

esistenza di un sistema di controllo attuato dagli stessi produttori che permette di garantire la tracciabilità completa dall'animale fino a ciascun taglio o a ciascun imballaggio di «prodotti trasformati», conformemente alle tabelle che illustrano la tracciabilità ascendente e discendente, dalla produzione alla commercializzazione e dal prodotto finale fino all'azienda agricola di allevamento.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Carne de Bravo do Ribatejo» presenta un caratteristico colore rosso ciliegia scuro e brillante ed è tenera, consistente, succulenta e di apprezzabile masticabilità. Di gusto forte e persistente, essa presenta del grasso infiltrato nel muscolo, con striature proprie e caratteristiche che contribuiscono alla succulenza, al sapore e alla masticabilità.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche della «Carne de Bravo do Ribatejo» sono dovute fondamentalmente: a) alle condizioni del clima e del terreno in cui sono nati questi animali; b) alle caratteristiche morfologiche e funzionali della razza; c) alla gestione cui sono sottoposti, relativamente alla quale si segnalano i seguenti aspetti tipici associati alla produzione di questi animali:

l'allevamento di bovini di razza Brava de Lide, attualmente ben noto con questo nome benché, in passato, tale razza fosse denominata «Ribatejana» per via del suo territorio d'origine, deve la propria denominazione a questo bovino selvatico che esiste da sempre nelle valli del Tago e del Sado, e nelle rispettive brughiere,

la razza Brava de Lide è una razza bovina autoctona, in quanto il suo territorio d'origine è costituito dalle pianure del Tago e del Mondego,

l'allevamento dei bovini di razza Brava de Lide risale al 1840, quando venne fondato il primo allevamento brado, il più antico del Portogallo, con una mandria di bovini acquistata presso il Marchese di Vagos e con riproduttori della stessa origine (Assunção, 1988),

poiché i loro spostamenti avvengono mediante l'impiego di cavalli e «cabrestos» (buoi mansueti e di facile conduzione), per svolgere le operazioni di trasferimento degli animali, anche da un pascolo all'altro, i bovini percorrono periodicamente diversi chilometri fra i terreni agricoli dell'allevamento alla ricerca di foraggio,

tradizionalmente, gli animali trascorrevano l'inverno nelle proprietà dell'Alentejo e in primavera si trasferivano nel Ribatejo, nei campi di Golegã,

l'allevamento brado del bestiame nel Ribatejo, nell'Alentejo e in alcune regioni della Beira è stato sempre legato alla necessità di disporre di animali da lavoro per l'agricoltura, dal momento che tali capi di bestiame erano ottimi per lavorare la terra grazie alle loro caratteristiche fisiche e comportamentali. Si tratta di animali nobili, dall'andatura semplice, energica e corretta,

questo tipo di bestiame, sobrio e rustico come nessun altro, era indispensabile per le difficili condizioni dell'agricoltura ribatejeana e alentejana,

resistente alle intemperie, esso viveva in un regime permanente di «mandria», prima e dopo l'«addomesticamento»,

gli animali di questa razza sono per natura tranquilli, calmi e «pigri»; pertanto è normale collocare le mangiatoie e gli abbeveratoi distanti gli uni dagli altri per obbligare gli animali a una ginnastica funzionale, molto importante per la loro condizione fisica e, di conseguenza, per la realizzazione delle caratteristiche specifiche della carne proveniente da tali capi di bestiame. Negli allevamenti, è altresì pratica comune obbligare gli animali a camminare per un'ora al giorno,

L'estensione dell'azienda agricola è un fattore determinante di questo sistema di produzione. Di fatto, la grandezza dell'azienda è un aspetto importante nella produzione dei bovini appartenenti a questa razza in quanto solo in proprietà con un'estensione sufficiente è possibile quel movimento muscolare caratteristico, così adatto ad animali robusti come quelli di questa razza.

Il sistema di produzione dei bovini di razza Brava de Lide è intimamente legato al montado, ai pascoli naturali, alla vegetazione spontanea e alle caratteristiche xerofite associate a questi popolamenti forestali. Esempi di questa vegetazione spontanea sono le piante comunemente note come ginestra, cisto, ericacee e cardi, che costituiscono una componente estremamente importante nella dieta alimentare di questi animali, specialmente nel periodo invernale, generalmente noto come «invernadouro».

È pertanto possibile affermare che gli animali di razza Brava de Lide vengono sempre allevati in regime estensivo (all'aperto), con un fattore di densità inferiore a 1,4 UBA/ha, ovviamente legato alla zona delimitata di produzione, in cui le aziende agricole tipiche della regione possiedono distese di grandi dimensioni, con caratteristiche edafoclimatiche specifiche che consentono la gestione alimentare caratteristica della razza, basata sull'alimentazione naturale e sul ricorso al metodo della transumanza degli animali tra le regioni geografiche del Ribatejo e dell'Alentejo.

Uno dei fattori più importanti, tale da permettere la produzione di una carne con caratteristiche così particolari, è indubbiamente il tipo di alimentazione che, a partire dal latte materno, passa dai pascoli naturali, che rivestono ancora grande importanza, ai pascoli del sottobosco di sughereti, lecceti e querceti, che si estendono per tutta la zona geografica di produzione delimitata, anche se con variazioni di densità e qualità.

L'allevamento di bovini di razza Brava de Lide è intimamente legato a questa regione, come dimostrano la pratica millenaria dell'allevamento, i cui metodi tradizionali sono praticati ancora oggi, e il fatto che la «Carne de Bravo do Ribatejo» sia uno dei piatti tradizionali della regione.

La «Carne de Bravo do Ribatejo» costituisce parte integrante degli itinerari gastronomici del Ribatejo, tra le cui specialità spiccano i ben noti «cozido de carnes bravas», i «rabinhos de toiro bravo» e le «espetadinhas de carnes bravas».

La «Carne de Bravo do Ribatejo» è utilizzata per confezionare i più svariati piatti tradizionali della regione e continua a costituire una leccornia apprezzata e molto ambita, essendo oggi un prodotto richiesto, per il suo nome, da molti consumatori all'interno e al di fuori della regione.

L'esistenza di una «Confraria Gastronómica do Toiro Bravo» (Confraternita gastronomica del toro selvatico), che promuove le competenze culinarie millenarie già provenienti dai Greci, dai Romani e da altre mitologie antiche che hanno lasciato tracce in questa regione ribatejana, consolida l'antica esperienza mantenutasi fino ai giorni nostri e rientra chiaramente nel patrimonio culturale della regione.

Tutti questi fattori contribuiscono, nell'insieme, a conferire alla carne le sue qualità specifiche, in particolare la sua colorazione, l'infiltrazione tipica del grasso a livello muscolare, comunemente nota come «grasso striato», quando si osservano i tagli della carne provenienti da carcasse di animali di razza Brava de Lide e, ancora, la consistenza compatta e al tempo stesso succulenta e fibrosa.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_Bravo_Ribatejo.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 353/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«DÜSSELDORFER SENF»

N. CE: DE-PGI-0005-0916-04.01.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Düsseldorfer Senf»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 2.6.

Pasta di mostarda

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Düsseldorfer Senf» è una pasta pronta per l’uso che viene utilizzata per insaporire le pietanze. Presenta una consistenza sottile e cremosa e un colore giallo chiaro opaco. La sua caratteristica peculiare è il sapore molto piccante chiaramente riconoscibile. La «Düsseldorfer Senf» è composta esclusivamente da ingredienti naturali e non contiene né conservanti, né spezie, né aromi.

La data di scadenza della «Düsseldorfer Senf» non può superare i dieci mesi per consentire al prodotto di mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche.

Il prodotto finito «Düsseldorfer Senf» deve presentare i seguenti valori analitici:

sostanza secca: min. 22 %,

tenore in materie grasse della senape: min. 8 %,

valore pH < 4,3,

contenuto di sale nel prodotto finale < 6 % della massa.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Le materie prime utilizzate per la produzione della «Düsseldorfer Senf» sono semi di senape marroni, aceto di alcool non filtrato prodotto a Düsseldorf e l’acqua di Düsseldorf, particolarmente calcarea e ricca di minerali e sale.

Al fine di mantenere il livello qualitativo tradizionalmente elevato e la freschezza del prodotto, il legame con la regione, quindi le caratteristiche organolettiche della «Düsseldorfer Senf» nonché per preservarne l’immagine, è necessario utilizzare per la produzione esclusivamente l’acqua di Düsseldorf proveniente dalla zona geografica delimitata.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di originale animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi di produzione della «Düsseldorfer Senf», ovvero pulizia, setacciatura e asciugatura naturale dei semi di senape, amalgamento degli ingredienti a freddo, macinatura, rimozione delle bucce dai semi di senape, arieggiatura e affinamento devono avere luogo nella zona geografica delimitata. Solo così si possono garantire il sapore tipico piccante, le caratteristiche organolettiche e la qualità, la provenienza regionale, la tracciabilità nonché il controllo della «Düsseldorfer Senf» durante l’intero processo produttivo.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il processo di confezionamento, ossia il precondizionamento, l’imballaggio nonché l’etichettatura dei tubetti, deve avvenire nella zona geografica. Ciò è indispensabile poiché la senape è un prodotto delicato che può lievemente deteriorarsi durante la trasformazione. Per questo motivo il processo di affinamento avviene a temperatura controllata. La regolazione della temperatura di conservazione e la durata della medesima incidono notevolmente sulla qualità sensoriale del prodotto finale. Soltanto il personale qualificato delle imprese produttrici (maestri della mostarda locali) ha l’esperienza necessaria a determinare il momento di precondizionamento ideale in modo da garantire un livello qualitativo uniforme del prodotto. Questo passo fondamentale del processo di produzione, rilevante ai fini della qualità, deve quindi avvenire sotto il controllo dei produttori nella zona geografica.

In questo modo vengono garantiti il sapore tipico molto piccante, le caratteristiche organolettiche e la qualità, la provenienza regionale, la tracciabilità e il controllo della «Düsseldorfer Senf» durante l’intero processo produttivo.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Le seguenti norme relative all’etichettatura garantiscono l’origine e l’autenticità della «Düsseldorfer Senf» presso i consumatori e tutti coloro che controllano il processo produttivo e vigilano su eventuali abusi e pertanto anche sulla conformità ai requisiti del disciplinare. Esse assicurano un’etichettatura uniforme, garantendo la provenienza e la tracciabilità della «Düsseldorfer Senf».

La «Düsseldorfer Senf» deve essere etichettata o contrassegnata in tutte le tappe del processo di commercializzazione come:

«Düsseldorfer Senf»,

«Düsseldorfer Senf Scharf»,

«Düsseldorfer Senf Extra Scharf»,

«Düsseldorfer Senf Stark», e/o

«Düsseldorfer Senf Extra Stark».

I membri del consorzio di tutela della «Düsseldorfer Senf» possono utilizzare la seguente scritta e/o il logo del consorzio con caratteri Arial/Regular per le parole «Senfspezialität aus Düsseldorf» (specialità di senape proveniente da Düsseldorf) nelle seguenti varianti:

a colori nella tonalità CMYK 12C 27M 56Y 0K (oro), nello speciale colore oro e/o con stampa a caldo in oro per l’ancora, i contorni del leone e il bordo del logo, e/o

a colori nella tonalità CMYK 12C 27M 56Y 0K (oro), nello speciale colore oro e/o con stampa a caldo in oro per l’ancora, il leone e il bordo del logo, e/o

in bianco e nero nella tonalità CMYK 0C 0M 0Y 100K (nero) per l’ancora, i contorni del leone e il bordo del logo, e/o

in bianco e nero nella tonalità CMYK 0C 0M 0Y 100K (nero) per l’ancora, il leone e il bordo del logo.

Lo sfondo all’interno del logo può variare. La dimensione del logo può variare a seconda della finalità d’uso. Tali norme di etichettatura si applicano anche ai prodotti in cui la «Düsseldorfer Senf» viene utilizzata come unica componente della corrispondente categoria di prodotto nella composizione di altri prodotti nonché altri prodotti alimentari.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica comprende il capoluogo del Land Düsseldorf e viene denominata «Düsseldorf».

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La «Düsseldorfer Senf» è stata inventata in questa zona geografica, caratterizzata da un’industria di produzione della senape di antica tradizione. Il processo di produzione storico/tradizionale utilizzato in questa zona geografica si distingue da quello tradizionalmente praticato nel resto della Germania per la rimozione delle bucce dai semi.

Il particolare procedimento per estrarre l’acqua nella città di Düsseldorf, situata sulle rive del Reno, è differente da quello utilizzato nei corsi d’acqua minori. Le pompe delle centrali idriche di Düsseldorf si trovano lungo le sponde del Reno e raccolgono un’acqua grezza che è composta in gran parte da acqua filtrata e in piccola percentuale da acque sotterranee. L’acqua filtrata penetra nel sottosuolo del Reno e, compiendo un tragitto che dura alcune settimane, scorre attraverso banchi di sabbia e ghiaia di uno spessore fino a 30 metri verso le pompe situate sulle sponde del fiume. In questo percorso l’acqua viene depurata più volte in maniera naturale: ghiaia e sabbia fungono da filtro meccanico che trattiene sporcizie e inquinanti. Inoltre l’acqua viene depurata anche da minuscole forme di vita presenti nel suolo. Pertanto, per gli ingredienti che conferiscono al prodotto il suo sapore caratteristico, in particolare i minerali contenuti nell’acqua di Düsseldorf (particolarmente calcarea), la zona geografica si distingue chiaramente da quelle limitrofe.

5.2.   Specificità del prodotto:

A differenza della senape tradizionalmente prodotta nel resto della Germania, la «Düsseldorfer Senf» non contiene pezzetti di buccia, poiché per la sua produzione viene utilizzato solo il corpo del seme. Da questa modalità di preparazione deriva il sapore caratteristico della «Düsseldorfer Senf» chiaramente riconoscibile e molto piccante.

Queste caratteristiche organolettiche sono a loro volta determinanti per l’ottima reputazione della «Düsseldorfer Senf» come specialità regionale, ottenuta grazie al sapore, alla qualità e alla particolarità del prodotto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Legame storico/storia

La «Düsseldorfer Senf» è una specialità alimentare elaborata a Düsseldorf che vanta una lunghissima tradizione storica e regionale. La storia dell’industria della senape di Düsseldorf lo dimostra. La prima fabbrica tedesca di produzione della senape è stata fondata nel 1726 a Düsseldorf; nel 1896 a Düsseldorf si contavano otto fabbriche di senape. Già nel 1826 l’industria della senape di Düsseldorf era menzionata nelle cronache di economia, nella letteratura da viaggio e nelle descrizioni della città. Il 1920 ha segnato l’inizio di una nuova era per l’industria della senape di Düsseldorf. Verso la fine del 1920, l'imprenditore Otto Frenzel, originario della Lorena, fondò a Düsseldorf uno stabilimento in cui si produceva una senape molto piccante, per la prima volta caratterizzata da un colore chiaro, che chiamò «Löwensenf» (senape del leone) in omaggio all’emblema e allo stemma della città di Düsseldorf, che raffigura una testa di leone. All’epoca la senape chiara era sconosciuta in Germania, ma, in poco tempo, il sapore molto piccante e l’aroma inconfondibile assicurarono alla «Düsseldorfer Senf» una grande popolarità. La ricetta del successo di Frenzel fu la «legge di purezza» della «Düsseldorfer Senf» che imponeva l’utilizzo esclusivo di ingredienti di altissima qualità, una cura particolare da part dell’artigiano e l’assenza di qualsiasi tipo di additivo.

Dal 1930 le fabbriche della senape di Düsseldorf producono la «Düsseldorf Tafelsenf», una senape da tavola mediamente piccante. Anche questa specialità di senape di Düsseldorf, meno piccante, dal sapore mediamente speziato, di colore giallo-verde, consistenza sottile e lucida, si è guadagnata l’apprezzamento dei consumatori a livello nazionale ed internazionale.

Già nel 1938 l’industria della senape di Düsseldorf esportava nel resto d’Europa, negli USA, in Canada, Sudamerica, Africa, Giappone e Australia.

Legame naturale/condizioni ambientali

La «Düsseldorfer Senf» presenta un nesso naturale tra la zona geografica e le sue caratteristiche organolettiche. L’acqua di Düsseldorf, ingrediente fondamentale per la «Düsseldorfer Senf» proviene dal Reno e viene filtrata nel sottosuolo lungo le sponde del fiume passando attraverso banchi di sabbia e ghiaia di uno spessore fino a 30 metri; è per questo che l’acqua è particolarmente calcarea e quindi molto ricca di minerali. L’elevato tenore di calcare, e quindi di minerali, che contraddistingue l’acqua di Düsseldorf conferisce alla «Düsseldorfer Senf» il suo gusto del tutto particolare, al quale contribuisce anche l’aceto di alcool non filtrato.

Contesto attuale/reputazione

Sino ad oggi la «Düsseldorfer Senf» ha sempre goduto di un’ottima reputazione ed è ampiamente conosciuta come specialità regionale, apprezzata dai consumatori, sia all’interno che all’esterno della regione: le loro reazioni sono la riprova della reputazione di cui gode il prodotto. La «Düsseldorfer Senf» detiene una posizione di mercato riconosciuta.

Tale reputazione si basa soprattutto sulla lunga storia della fabbricazione della «Düsseldorfer Senf» nella città di Düsseldorf nonché sulle sue caratteristiche organolettiche: è per questo che molti definiscono Düsseldorf la città della senape.

La reputazione delle specialità di senape è talmente importante che Düsseldorf ha dedicato un museo a questo prodotto. La lunga tradizione della produzione nell’industria della senape è raccontata da numerose fotografie, libri e articoli di stampa che testimoniano la reputazione della «Düsseldorfer Senf» nel presente e nel passato.

La «Düsseldorfer Senf» è parte della storia e della cultura enogastronomica della città. Ad esempio, sui menu delle birrerie del centro storico di Düsseldorf viene proposto il tradizionale arrosto alla senape, una costata di manzo che viene spennellata con la senape di Düsseldorf e poi passata in forno. Anche il sandwich renano, composto da un «Röggelchen» (panino di segale) con una fetta di formaggio e la mostarda di Düsseldorf fa parte della tradizione culinaria della città.

Nesso storico/importanza

L’importanza storica ed economica della «Düsseldorfer Senf» per la città continua ad essere molto rilevante anche oggi. La grande popolarità della «Düsseldorfer Senf» è testimoniata dall’ottimo fatturato ottenuto nel commercio al dettaglio, nelle macellerie e nei ristoranti della regione, in Germania e in tutto il mondo. Si stima che nella zona geografica di Düsseldorf vengano prodotte 3 760 tonnellate di «Düsseldorfer Mostert» l’anno.

Legame con la produzione/qualità organolettica

Da quasi 90 anni i produttori regionali producono la «Düsseldorfer Senf» a Düsseldorf secondo il procedimento di produzione inventato proprio nella città. Le capacità, le conoscenze e l’esperienza sono state tramandate di generazione in generazione e sono la garanzia delle proprietà organolettiche riconducibili alla regione della «Düsseldorfer Senf».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt vol. 27 dell’8 luglio 2011, parte 7c, pag. 13525

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/28500


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.