ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.343.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
10 novembre 2012


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 343/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 331 del 27.10.2012

1

 

Tribunale

2012/C 343/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 343/03

Causa C-360/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2012 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes N.V.

5

2012/C 343/04

Causa C-369/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Romania) il 2 agosto 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, in rappresentanza dei ricorrenti Chițea Constantin e altri/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

5

2012/C 343/05

Causa C-384/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Rostock (Germania) il 13 agosto 2012 — Procedimento penale a carico di: Per Harald Lökkevik

6

2012/C 343/06

Causa C-387/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 agosto 2012 — Hi Hotel HCF SARL/Uwe Spoering

6

2012/C 343/07

Causa C-390/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat del Land Oberösterreich (Austria) il 20 agosto 2012 — Robert Pfleger e altri

6

2012/C 343/08

Causa C-391/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 22 agosto 2012 — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

7

2012/C 343/09

Causa C-393/12 P: Impugnazione proposta il 24 agosto 2012 dall’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012, causa T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

8

2012/C 343/10

Causa C-394/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof (Austria) il 27 agosto 2012 — Shamso Abdullahi

8

2012/C 343/11

Causa C-399/12: Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell’Unione europea

9

2012/C 343/12

Causa C-408/12P: Impugnazione proposta il 5 settembre 2012 da YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012, causa T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea

10

 

Tribunale

2012/C 343/13

Causa T-169/08: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — DEI/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e all’ingrosso dell’elettricità — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato con l’articolo 82 CE — Concessione o mantenimento da parte della Repubblica ellenica dei diritti a favore di un’impresa pubblica per l’estrazione di lignite)

11

2012/C 343/14

Causa T-565/08: Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012 — Corsica Ferries France/Commissione (Aiuti di Stato — Settore del cabotaggio marittimo — Servizio di interesse economico generale — Criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato — Politica sociale degli Stati membri — Aiuto alla ristrutturazione — Effetti di una sentenza di annullamento)

11

2012/C 343/15

Causa T-84/09: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento — Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli — Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola — Pagamenti tardivi)

12

2012/C 343/16

Causa T-265/09: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep (LE LANCIER) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LE LANCIER — Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori EL LANCERO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rigetto dell’opposizione]

12

2012/C 343/17

Causa T-301/09: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — IG Communications/UAMI — Citigroup e Citibank (CITIGATE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CITIGATE — Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi anteriori contenenti l’elemento citi — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Famiglia di marchi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

12

2012/C 343/18

Causa T-333/09: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Polonia/Commissione [Feasr — Modulazione — Ripartizione tra gli Stati membri degli importi risparmiati — Distinzione fra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 — Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 — Solidarietà — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione]

13

2012/C 343/19

Causa T-421/09: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — DEI/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso — Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE, accertata in una decisione anteriore — Articolo 86, paragrafo 3, CE — Annullamento della decisione anteriore)

13

2012/C 343/20

Causa T-89/10: Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 — Ungheria/Commissione (Fondi strutturali — Contributo finanziario — Autostrada M43 tra Szeged e Makó — IVA — Spesa non ammissibile)

14

2012/C 343/21

Causa T-154/10: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Francia/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti cui la Francia ha asseritamente dato esecuzione sotto forma di una garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dal suo statuto di organismo pubblico — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Onere della prova dell’esistenza di un aiuto di Stato — Vantaggio)

14

2012/C 343/22

Causa T-269/10: Sentenza del Tribunale 26 settembre 2012 — LIS/Commissione [Dumping — Importazione di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Cina — Domanda di rimborso dei dazi riscossi — Articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Condizioni — Prova]

14

2012/C 343/23

Causa T-278/10: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2012 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD — Marchi nazionali, internazionale e comunitario denominativi anteriori WESERGOLD, Wesergold e WeserGold — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori]

15

2012/C 343/24

Causa T-407/10: Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 — Ungheria/cm (Fondi strutturali — Contributo finanziario — Linea ferroviaria Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba — IVA — Spesa non ammissibile)

15

2012/C 343/25

Causa T-445/10: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — HerkuPlast Kubern/UAMI — How (eco-pack) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario eco-pack — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ECOPAK — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

15

2012/C 343/26

Causa T-369/11: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a. (Ricorso per risarcimento danni — Strumento di aiuto alla preadesione — Stato terzo — Appalto pubblico nazionale — Gestione decentrata — Irricevibilità — Incompetenza)

16

2012/C 343/27

Causa T-374/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

16

2012/C 343/28

Causa T-375/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

16

2012/C 343/29

Causa T-381/12: Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Borrajo Canelo e a./UAMI — Technoazúcar (PALMA MULATA)

17

2012/C 343/30

Causa T-402/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione

17

2012/C 343/31

Causa T-403/12: Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — Intrasoft International/Commissione

18

2012/C 343/32

Causa T-404/12: Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Toshiba Corporation/Commissione

19

2012/C 343/33

Causa T-409/12: Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione

19

2012/C 343/34

Causa T-412/12: Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — bpost/Commissione

20

2012/C 343/35

Causa T-413/12: Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — Post Invest Europe/Commissione

21

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 343/36

Causa F-41/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 settembre 2012 — Bermejo Garde/CESE (Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche — Domanda di assistenza — Diritto di divulgazione — Rassegnazione — Interesse del servizio)

22

2012/C 343/37

Causa F-51/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 settembre 2012 — Bermejo Garde/CESE (Funzione pubblica — Funzionari — Reclutamento — Avviso di posto vacante — Atto lesivo — Interesse ad agire — Esigenze linguistiche — Autorità competente adr adottare un avviso di posto vacante — Ufficio del CESE)

22

2012/C 343/38

Causa F-58/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2012 — Allgeier/FRA (Funzione pubblica — Dovere di assistenza — Articolo 24 dello Statuto — Molestie psicologiche — Indagine amministrativa)

22

2012/C 343/39

Causa F-93/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — ZZ/Commissione

23

2012/C 343/40

Causa F-96/12: Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — ZZ/Commissione

23

2012/C 343/41

Causa F-98/12: Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/Consiglio

24

2012/C 343/42

Causa F-99/12: Ricorso proposto il 18 settembre 2012 — ZZ/Comitato delle regioni

24


 

Rettifiche

2012/C 343/43

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-326/12 ( GU C 311 del 13.10.2012, pag. 8 )

25


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/1


(2012/C 343/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 331 del 27.10.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 319 del 20.10.2012

GU C 311 del 13.10.2012

GU C 303 del 6.10.2012

GU C 295 del 29.9.2012

GU C 287 del 22.9.2012

GU C 273 del 8.9.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2012/C 343/02)

Il 9 ottobre 2012, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’assunzione delle funzioni da parte del sig. Buttigieg, giudice, di modificare le decisioni del Tribunale del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3), del 20 settembre 2011 (4) e del 25 novembre 2011 (5) e del 16 maggio 2012 (6) e del 17 settembre 2012 (7) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo dal 9 ottobre 2012 al 31 agosto 2013, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

 

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici.

 

Ia Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Azizi, presidente di sezione;

a)

sig. Frimodt Nielsen e sig.ra Kancheva, giudici;

b)

sig. Frimodt Nielsen e sig. Buttigieg, giudici;

c)

sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici.

 

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Forwood, presidente di sezione;

 

sig. Dehousse, giudice;

 

sig. Schwarcz, giudice.

 

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva e sig. Buttigieg, giudici.

 

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

sig.ra Labucka, giudice;

 

sig. Gratsias, giudice.

 

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

sig.ra Jürimäe, giudice;

 

sig. van der Woude, giudice.

 

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

sig. Vadapalas, giudice;

 

sig. O’Higgins, giudice.

 

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, giudici.

 

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione;

a)

sig. Wahl e sig. Soldevila Fragoso, giudici;

b)

sig. Wahl e sig. Berardis, giudici;

c)

sig. Soldevila Fragoso e sig. Berardis, giudici.

 

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Dittrich, presidente di sezione;

 

sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

 

sig. Prek, giudice.

 

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, giudici.

 

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Truchot, presidente di sezione;

 

sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

sig. Popescu, giudice.

Per il periodo dal 9 ottobre 2012 al 31 agosto 2013:

nella Ia Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 1a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di detta sezione e un giudice della 3a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sia il presidente di sezione, sarà designato secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale;

nella IIIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 3a sezione inizialmente adita e due giudici della 1a sezione, collegio composto da quattro giudici. Questi due ultimi giudici, che non siano il presidente di sezione, saranno designati secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale;

nella VIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 6a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di detta sezione e un giudice dell’8a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sia il presidente di sezione, sarà designato secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale;

nell’VIIIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici dell’8a sezione inizialmente adita e due giudici della 6a sezione, collegio composto da quattro membri. Questi due ultimi giudici, che non siano il presidente di sezione, saranno designati secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale;

nelle sezioni 1a e 6a che si riuniscono con tre giudici, il presidente di sezione si riunirà successivamente con i giudici menzionati alle lettere a), b) o c), a seconda del collegio di cui fa parte il giudice relatore. Il presidente di sezione, per le cause in cui lo stesso è il giudice relatore, si riunirà con i giudici di ciascuno di tali collegi in alternanza nell’ordine di registrazione delle cause, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2.

(2)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.

(3)  GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.

(4)  GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2.

(5)  GU C 370 del 17.12.2011, pag. 5.

(6)  GU C 174 del 16.06.2012, pag. 2.

(7)  GU C 311 del 13.10.2012, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2012 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes N.V.

(Causa C-360/12)

(2012/C 343/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Attrice e ricorrente per cassazione: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta e resistente in cassazione: First Note Perfumes N.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/1994 (1) debba essere interpretato nel senso che un atto di contraffazione sia stato commesso in uno Stato membro (Stato membro A) ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/1994 se con un atto compiuto in un altro Stato membro (Stato membro B) si configura una partecipazione all’illecito compiuto nel primo Stato membro (Stato membro A).

2)

Se l’articolo 5, punto 3), del regolamento (CE) n. 44/2001 (2) debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso si considera avvenuto in uno Stato membro (Stato membro A) allorché l’atto illecito oggetto del procedimento o assunto a fondamento di pretese è stato compiuto in un altro Stato membro (Stato membro B) e consiste nella partecipazione all’illecito (evento principale) compiuto nel primo Stato membro (Stato membro A).


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Romania) il 2 agosto 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, in rappresentanza dei ricorrenti Chițea Constantin e altri/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

(Causa C-369/12)

(2012/C 343/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Brașov

Parti

Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, in rappresentanza dei ricorrenti Chițea Constantin e a.

Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 51, primo paragrafo, seconda frase, con riferimento all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che i dipendenti pagati con fondi pubblici hanno gli stessi diritti dei dipendenti delle società commerciali a capitale statale o sovvenzionate dal bilancio dello Stato.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, seconda frase, con riferimento all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a discriminazioni tra i dipendenti pagati con fondi pubblici e quelli delle società commerciali a capitale statale o sovvenzionate dal bilancio dello Stato.

3)

Se l’espressione «[sua] proprietà» (del cittadino), contenuta all’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che include anche i diritti retributivi.

4)

Se l’espressione «causa di pubblico interesse», contenuta all’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso di «crisi economica».

5)

Se l’espressione «uso dei beni (...) nei limiti imposti dall’interesse generale», contenuta all’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso di «riduzione del 25 % degli stipendi del personale del settore pubblico».

6)

Se, qualora lo Stato rumeno riduca del 25 % le retribuzioni dei dipendenti pagati con fondi pubblici, facendo valere la crisi economica e la necessità di riequilibrare il bilancio dello Stato, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, [quest’ultimo] debba essere interpretato nel senso che, successivamente, lo Stato è tenuto a pagare in tempo utile a detti dipendenti una giusta indennità per la perdita subita.


10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Rostock (Germania) il 13 agosto 2012 — Procedimento penale a carico di: Per Harald Lökkevik

(Causa C-384/12)

(2012/C 343/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Rostock

Imputato nella causa principale

Per Harald Lökkevik

Altra parte nel procedimento

Staatsanwaltschaft Rostock

Questione pregiudiziale

Se la nozione di vantaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche il fatto di determinare apparentemente la mera incompetenza della Commissione europea, mediante informazioni fornite nell’ambito del procedimento di sovvenzione allo scopo di eludere l’obbligo di notificazione dei progetti di aiuto regionale agli investimenti con un costo totale del progetto pari o superiore a EUR 50 milioni, a norma del punto 2. 1, lettera i), della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 7 aprile 1998 (GU C 107, pag. 7).


(1)  GU L 312, pag. 1.


10.11.2012   

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C 343/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 agosto 2012 — Hi Hotel HCF SARL/Uwe Spoering

(Causa C-387/12)

(2012/C 343/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hi Hotel HCF SARL

Convenuto: Uwe Spoering

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso si è verificato in uno Stato membro (Stato membro A) quando l’illecito oggetto del procedimento o dal quale vengono fatti discendere diritti è stato commesso in un altro Stato membro (Stato membro B) e consiste nel concorso nell’illecito (principale) commesso nel primo Stato membro (Stato membro A).


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


10.11.2012   

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C 343/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat del Land Oberösterreich (Austria) il 20 agosto 2012 — Robert Pfleger e altri

(Causa C-390/12)

(2012/C 343/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat del Land Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 56 TFUE e dagli articoli 15-17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una normativa nazionale come quella costituita dalle disposizioni rilevanti nel procedimento principale, di cui agli articoli 3-5 e 14-21 GSpG, che consente di organizzare giochi d’azzardo con slot-machine solo a condizione di disporre previamente — a pena sia dell’irrogazione di sanzioni penali sia della confisca diretta delle apparecchiature — della relativa autorizzazione, che tuttavia viene concessa solo entro un numero limitato di concessioni disponibili, questo benché — per quanto noto — da parte dello Stato non sia stato dimostrato in alcun procedimento giudiziario o amministrativo che attività criminose e/o la dipendenza dal gioco d’azzardo connesse alle dette attività rappresentino effettivamente un problema di considerevoli dimensioni cui non si possa porre rimedio con un’espansione controllata di attività di gioco proposte da molti singoli offerenti, bensì unicamente mediante un’espansione controllata del titolare di un monopolio (o di pochi oligopolisti), accompagnata unicamente da una pubblicità contenuta.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 56 TFUE e dagli articoli 15-17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli 52-54 e 56a°GSpG nonché all’articolo 168 StGB, la quale, per effetto di definizioni legislative incerte, determini una situazione in cui risulti parimenti penalmente perseguibili, pressoché senza eccezioni, una serie di forme di attività di soggetti (in alcune circostanze residenti in altri Stati membri dell’Unione europea) coinvolti solo in modo assolutamente lontano ed indiretto (quali semplici distributori, locatori o noleggiatori di slot-machine).

3)

Nel caso in cui anche la seconda questione pregiudiziale riceva una risposta negativa: se i requisiti dello Stato di diritto democratico, come quelli su cui evidentemente si fonda l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e/o il principio di equità e di efficienza di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o il principio di trasparenza sancito dall’articolo 56 TFUE e/o il divieto del de bis in idem stabilito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli 52-54 GSpG, 56a GSpG e 168 StGB, la cui delimitazione reciproca, in assenza di chiara disciplina legislativa, risulta difficilmente prevedibile e valutabile ex ante per un cittadino, potendo essere, invece, chiarita di volta in volta nel caso concreto solo in esito ad un complesso procedimento formale, nonostante le notevoli differenze che tali disposizioni implicano in termini di competenze (autorità amministrativa o organo giudiziario), di poteri di intervento, della stigmatizzazione che ne deriva, a seconda dei casi, e della situazione processuale (per es. inversione dell’onere della prova).

4)

Nel caso in cui almeno una delle prime tre questioni pregiudiziali riceva una risposta affermativa: se l’articolo 56 TFUE e/o gli articoli 15-17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino all’irrogazione di sanzioni penali a carico di soggetti che si trovino in una delle situazioni relative ai giochi d’azzardo con slot-machine indicate all’articolo 2, paragrafo 1, primo rigo, e all’articolo 2, paragrafo 2, GSpG, e/o alla confisca o al sequestro delle apparecchiature e/o alla chiusura totale dell’impresa facente capo a tali persone.


10.11.2012   

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C 343/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 22 agosto 2012 — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

(Causa C-391/12)

(2012/C 343/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof.

Parti

Ricorrente: RLvS Verlagsgesellschaft mbH.

Resistente: Stuttgarter Wochenblatt GmbH.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, paragrafo 2, e il punto 11 dell’allegato I, in combinato disposto con l’articolo 4 e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (1) ostino all’applicazione di una norma nazionale [nella specie: l’articolo 10 del Landespressegesetz Baden Württemberg (legge regionale del Baden Württemberg sulla stampa), in prosieguo: l’«LPresseG»] che, oltre a proteggere i consumatori da azioni ingannevoli, miri parimenti a tutelare la libertà di stampa e, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, e al punto 11 dell’allegato I della direttiva, vieti qualsiasi pubblicazione a titolo oneroso, a prescindere dal fine ivi perseguito, qualora detta pubblicazione non sia contraddistinta dall’uso del termine «annuncio», salvo che la collocazione e la struttura della pubblicazione non indichino già di per sé che si tratti di un annuncio.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


10.11.2012   

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C 343/8


Impugnazione proposta il 24 agosto 2012 dall’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012, causa T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-393/12 P)

(2012/C 343/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (rappresentanti: C. Milbradt e A. Schwarz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012 (T-534/10);

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 20 settembre 2010 nel procedimento di opposizione tra l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias e la Garmo AG, avente ad oggetto la registrazione del marchio comunitario «Hellim».

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno dell’impugnazione proposta:

 

Da un lato, esso contesta al Tribunale l’errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (in prosieguo: l’«RMC» (1), in quanto la sentenza ha negato erroneamente la somiglianza visiva e fonetica tra i segni «hellim» e «halloumi». Il Tribunale avrebbe correttamente affermato che i marchi in conflitto hanno in comune le prime lettere, la serie di lettere «ll» e le lettere finali «i» e «m» (tuttavia in ordine inverso). Ciò nonostante esso ha considerato che globalmente non sussiste somiglianza sotto il profilo visivo. Tale conclusione sarebbe contraddittoria. Avendo rilevato alcune affinità tra i marchi in questione, non sarebbe possibile trarne la conclusione che non vi sia alcuna somiglianza visiva.

 

Dall’altro, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare in dettaglio il carattere distintivo del marchio, anche se sarebbe stato necessario accertare gli elementi distintivi, con effetti decisivi in sede di esame del rischio di confusione. Il Tribunale si sarebbe basato sulla decisione della commissione di ricorso, presumendo senza ulteriori indagini che si trattasse di un marchio descrittivo che designa un formaggio di una determinata regione cipriota. A tale riguardo il suddetto aspetto sarebbe stato fondamentale. Poiché le particolarità di un marchio collettivo risiedono proprio nel fatto che per determinati aspetti si possono sollevare eccezioni all’impedimento alla registrazione di elementi descrittivi di un marchio, l’argomentazione del Tribunale porterebbe indirettamente ad affermare che un marchio collettivo possiede automaticamente un carattere distintivo debole. Questa supposizione non sarebbe conciliabile con l’articolo 66 RMC. Anche se «Halloumi» fosse un marchio collettivo, tale fatto di per sé non fornisce ulteriori precisazioni sul carattere distintivo del marchio. Tale aspetto avrebbe piuttosto dovuto essere esaminato a parte e approfonditamente. Halloumi è il nome di uno specifico formaggio prodotto dalla corrispondente collettività di produttori, e non un’indicazione descrittiva generale per formaggio, formaggio morbido o simili. Pertanto Halloumi non sarebbe paragonabile a «mozzarella».

 

Infine, la conclusione del Tribunale di negare ogni somiglianza sotto il profilo visivo e fonetico, nonostante i punti in comune riconosciuti, e la motivazione con la quale esso valuta come debole il carattere distintivo del marchio pur non avendolo esaminato in dettaglio, avrebbero comportato una valutazione viziata da un errore di diritto e la negazione del rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata); GU L 78, pag. 1.


10.11.2012   

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C 343/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof (Austria) il 27 agosto 2012 — Shamso Abdullahi

(Causa C-394/12)

(2012/C 343/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Asylgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Shamso Abdullahi

Resistente: Bundesasylamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19 del regolamento n. 343/2003 (1), letto in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che, per effetto dell’accettazione formulata da uno Stato membro a norma delle disposizioni suddette, tale Stato membro è quello cui spetta, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva, del citato regolamento, la competenza ad esaminare la domanda di asilo; oppure se, sotto il profilo del diritto dell’Unione, allorché l’organo nazionale di riesame arriva a concludere — in un procedimento riguardante un ricorso ex articolo 19, paragrafo 2, del citato regolamento n. 343/2003, e indipendentemente dalla suddetta accettazione — che la competenza spetta ad un altro Stato membro ai sensi del capo III del medesimo regolamento (anche qualora quest’ultimo Stato non sia stato investito di una richiesta di presa in carico oppure non formuli alcuna accettazione), detto organo di riesame sia tenuto a constatare in maniera vincolante la competenza di quest’altro Stato membro ai fini del procedimento dinanzi ad esso pendente finalizzato ad una decisione sul ricorso in questione. Se, al riguardo, sussistano diritti soggettivi di ciascun richiedente asilo a che la propria domanda di asilo venga esaminata da un determinato Stato membro competente in forza dei suddetti criteri di competenza.

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale avviene un primo ingresso illegale («primo Stato membro») è tenuto a riconoscere la propria competenza ad esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo, qualora si verifichi la seguente situazione:

un cittadino di un paese terzo proveniente da uno Stato terzo entra illegalmente nel primo Stato membro di cui trattasi. Costui non presenta in tale Stato una domanda di asilo. Si trasferisce poi in uno Stato terzo. Dopo meno di tre mesi lascia uno Stato terzo ed entra illegalmente in un altro Stato membro dell’Unione europea («secondo Stato membro»). Da questo secondo Stato membro si reca immediatamente e direttamente in un terzo Stato membro, dove presenta la sua prima domanda di asilo. A questa data sono passati meno di 12 mesi dall’ingresso illegale nel primo Stato membro.

3)

Se, a prescindere dalla soluzione della questione sub 2), qualora il «primo Stato membro» menzionato in quest’ultima sia uno Stato membro il cui sistema di asilo presenta comprovate carenze sistemiche, analoghe a quelle descritte nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21 gennaio 2011, M.S.S., ricorso n. 30.696/09, si imponga una diversa valutazione relativamente allo Stato membro competente in via prioritaria ai sensi del regolamento n. 343/2003, nonostante la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10. Se si possa in particolare presupporre, ad esempio, che un soggiorno in un siffatto Stato membro sia a priori inidoneo a integrare una fattispecie attributiva di competenza ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 343/2003.


(1)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).


10.11.2012   

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C 343/9


Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-399/12)

(2012/C 343/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: N. Graf Vitzthum e T. Henze, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Consiglio del 18 giugno 2012 (1);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania contesta la decisione del Consiglio del 18 giugno 2012«che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)».

Secondo il governo tedesco, tale decisione indica erroneamente l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE quale fondamento giuridico procedurale. Da un lato, l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, riguarda unicamente posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale di cui l’Unione è parte. L’articolo 218 TFUE non troverebbe per contro applicazione riguardo alla rappresentanza degli Stati membri in organi costituiti da organizzazioni internazionali di cui sono parti solo gli Stati membri in forza di trattati internazionali da essi conclusi. Dall’altro lato, l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE comprende unicamente atti «che hanno effetti giuridici», ovvero atti vincolanti a livello internazionale. Le risoluzioni dell’OIV non sarebbero tuttavia atti giuridici di questo tipo.

Del resto non sarebbe possibile individuare un altro fondamento giuridico procedurale per la decisione del Consiglio.


(1)  Documento del Consiglio n. 11436/12 «che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)».


10.11.2012   

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C 343/10


Impugnazione proposta il 5 settembre 2012 da YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012, causa T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea

(Causa C-408/12P)

(2012/C 343/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (rappresentanti: D. Arts, W. Devroe, advocaten, E. Winter, Rechtsanwältin, F. Miotto, Advocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012, causa T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV e YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea;

annullare l’articolo 2, paragrafi 1 e 3 della decisione contestata nella parte in cui riguarda le ricorrenti e/o ridurre le ammende di cui trattasi.

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di primo grado e a quelle inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere motivato adeguatamente il rigetto del loro motivo attinente al carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda, il che ha impedito alle ricorrenti di determinare se il Tribunale ha respinto il loro motivo in quanto la Commissione (a) ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato; o (b) non ha preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato perché non vi era tenuta. In secondo luogo, qualora emerga che il Tribunale ha statuito che la Commissione ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato, le ricorrenti sostengono che, così facendo, il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione contestata e violato il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (1) nonché la giurisprudenza della Corte, i quali richiedono che la Commissione, nel caso in cui ritenga congruo tenere conto dell’impatto dell’infrazione sul mercato al fine di maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda al di là dell’importo minimo probabile di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti (2), debba fornire prove specifiche, credibili ed adeguate a sostegno della sua valutazione circa la reale incidenza dell’infrazione sulla concorrenza in detto mercato. In terzo luogo, qualora emerga che il Tribunale ha statuito che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto sul mercato in quanto essa non vi era tenuta, le ricorrenti sostengono che, così facendo, il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto dell’Unione in base al quale le sanzioni previste dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione non devono essere solo effettive e deterrenti, bensì anche proporzionate all’infrazione commessa.

Con il secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato adeguatamente il rigetto del loro motivo attinente alla mancata applicazione degli orientamenti sul trattamento favorevole del 2002 da parte della Commissione. Le ricorrenti ritengono che, ad ogni modo, nella sua sentenza il Tribunale interpreti erroneamente il diritto dell’Unione, in particolare il principio della lex mitior, in base al quale occorre applicare in via retroattiva la legge più favorevole.

Con il terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono che, avendo respinto il motivo delle ricorrenti attinente all’erronea applicazione da parte della Commissione del tetto massimo del 10 % all’ammenda, tenuto conto della cooperazione della BWA per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko da parte della YKK, per la quale la Stocko è considerata l’unica responsabile, il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 compreso il correlativo principio di proporzionalità, il principio secondo cui le sanzioni devono corrispondere specificamente all’autore e all’infrazione, vale a dire un’impresa può essere sanzionata unicamente per fatti che le vengono imputati individualmente, nonché il principio della parità di trattamento.

Con il quarto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha adeguatamente esposto le ragioni per cui ha respinto il motivo delle ricorrenti vertente sul fatto che, nella decisione contestata, la Commissione non ha correttamente applicato il coefficiente moltiplicatore per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko; ammettendo che un aumento dell’effetto deterrente fosse giustificato per il periodo precedente l’acquisizione della Stocko da parte della YKK, per la quale la Stocko è stata considerata esclusivamente responsabile, il Tribunale ha violato ad ogni modo l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il principio secondo cui le sanzioni devono corrispondere specificamente all’autore dell’infrazione, il correlativo principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 001, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).


Tribunale

10.11.2012   

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C 343/11


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — DEI/Commissione

(Causa T-169/08) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati greci della fornitura di lignite e all’ingrosso dell’elettricità - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato con l’articolo 82 CE - Concessione o mantenimento da parte della Repubblica ellenica dei diritti a favore di un’impresa pubblica per l’estrazione di lignite)

(2012/C 343/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Anestis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, A. Bouquet e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e P. Mylonopoulos, agenti, assistiti inizialmente da A. Komninos e M. Marinos, successivamente M. Marinos, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Energeiaki Thessalonikis AE (Echedoros, Grecia); e Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: P. Skouris e E. Trova, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 824 def. della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa alla concessione o al mantenimento da parte della Repubblica ellenica di diritti a favore della DEI per l’estrazione di lignite

Dispositivo

1)

La decisione C(2008) 824 def. della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa alla concessione o al mantenimento da parte della Repubblica ellenica di diritti a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) per l’estrazione di lignite è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla DEI.

3)

La Repubblica ellenica, la Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) e la Energeiaki Thessalonikis AE sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


10.11.2012   

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C 343/11


Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012 — Corsica Ferries France/Commissione

(Causa T-565/08) (1)

(Aiuti di Stato - Settore del cabotaggio marittimo - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato - Politica sociale degli Stati membri - Aiuto alla ristrutturazione - Effetti di una sentenza di annullamento)

(2012/C 343/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, agenti); e Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180)

Dispositivo

1)

L’articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, relativa alle misure C 58/02 (ex N 118/02) alle quali la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), è annullato.

2)

La Commissione europea sopporterà le spese della ricorrente nonché le proprie spese.

3)

La Repubblica francese e la SNCM sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


10.11.2012   

IT

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C 343/12


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-84/09) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli - Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola - Pagamenti tardivi)

(2012/C 343/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: L. Ventrella e G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella parte in cui detta decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


10.11.2012   

IT

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C 343/12


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep (LE LANCIER)

(Causa T-265/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LE LANCIER - Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori EL LANCERO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rigetto dell’opposizione)

(2012/C 343/16)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni, poi J. Calderón Chavero, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente W. Verburg e S. Bonne, poi S. Bonne, agenti)

Interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Burg Groep BV (Bergen, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 marzo 2009 (procedimento R 366/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Enrique Serrano Aranda e Burg Groep BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Enrique Serrano Aranda è condannato alle spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


10.11.2012   

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C 343/12


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2012 — IG Communications/UAMI — Citigroup e Citibank (CITIGATE)

(Causa T-301/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CITIGATE - Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi anteriori contenenti l’elemento “citi” - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Famiglia di marchi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)

(2012/C 343/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: IG Communications Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e R. Beard, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Citigroup, Inc. (New York, New York, Stati Uniti); e Citibank, NA (New York) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e A. Renck, avvocati, e H. O’Neill, solicitor, poi V. von Bomhard e A. Renck)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 aprile 2009 (procedimento R 821/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Citigroup, Inc. e la Citibank, NA e, dall’altro, l’IG Communications Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’IG Communications Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


10.11.2012   

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C 343/13


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Polonia/Commissione

(Causa T-333/09) (1)

(Feasr - “Modulazione” - Ripartizione tra gli Stati membri degli importi risparmiati - Distinzione fra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 - Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 - Solidarietà - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione)

(2012/C 343/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, poi M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/444/CE della Commissione, del 10 giugno 2009, relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (GU L 148, pag. 29), in quanto l’allegato I assegna agli Stati membri, per l’anno 2012, importi risultanti dalla modulazione conformemente all’articolo 9, numeri 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003(GU L 30, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


10.11.2012   

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C 343/13


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — DEI/Commissione

(Causa T-421/09) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso - Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE, accertata in una decisione anteriore - Articolo 86, paragrafo 3, CE - Annullamento della decisione anteriore)

(2012/C 343/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A E (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Anestis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Oikonomou, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da M. Marinos, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione del 4 agosto 2009, C(2009) 6244 def., che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della DEI.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione del 4 agosto 2009, C(2009) 6244 def. che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A E (DEI) è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla DEI.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


10.11.2012   

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C 343/14


Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 — Ungheria/Commissione

(Causa T-89/10) (1)

(Fondi strutturali - Contributo finanziario - Autostrada M43 tra Szeged e Makó - IVA - Spesa non ammissibile)

(2012/C 343/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente J. Fazekas, K. Szíjjártó e M.Z. Fehér, quindi M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, V. Bottka e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione del 14 dicembre 2009, relativa al grande progetto denominato «Troncone dell'autostrada M43 tra Szeged e Makó», che costituisce parte integrante del programma operativo «Trasporti» e che prevede un sostegno strutturale dell’Unione europea, nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR016)

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


10.11.2012   

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C 343/14


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Francia/Commissione

(Causa T-154/10) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuti cui la Francia ha asseritamente dato esecuzione sotto forma di una garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dal suo statuto di organismo pubblico - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Onere della prova dell’esistenza di un aiuto di Stato - Vantaggio)

(2012/C 343/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha, J. Gstalter e S. Menez, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e S. Menez, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione C(2010) 133 def. della Commissione del 26 gennaio 2010, che dichiara aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno la garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dalle disposizioni di diritto francese relative alle conseguenze giuridiche del suo status di persona giuridica di diritto pubblico assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale [Aiuto di Stato C 56/2007 (già E 15/2005)]

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


10.11.2012   

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C 343/14


Sentenza del Tribunale 26 settembre 2012 — LIS/Commissione

(Causa T-269/10) (1)

(Dumping - Importazione di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Cina - Domanda di rimborso dei dazi riscossi - Articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009] - Condizioni - Prova)

(2012/C 343/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LIS GmbH Licht Impex Service (Mettmann, Germania) (rappresentanti: avv.ti K.-P. Langenkamp, G. Hebrant e G. Holler)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2010, C(2010) 2198, finale, relativa a domande di rimborso di dazi antidumping versati sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato originarie della Repubblica popolare cinese

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LIS GmbH Licht Impex Service è condannata alle spese.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


10.11.2012   

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C 343/15


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2012 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

(Causa T-278/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD - Marchi nazionali, internazionale e comunitario denominativi anteriori WESERGOLD, Wesergold e WeserGold - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere distintivo dei marchi anteriori)

(2012/C 343/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania), (rappresenti: A. Marx e M. Schaeffer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1), relativa al procedimento di opposizione Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung & Co. KG

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

3)

La Lidl Stiftung & Co. KG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


10.11.2012   

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C 343/15


Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 — Ungheria/cm

(Causa T-407/10) (1)

(Fondi strutturali - Contributo finanziario - Linea ferroviaria Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba - IVA - Spesa non ammissibile)

(2012/C 343/24)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione dell’8 luglio 2010, relativa al grande progetto denominato «Ricostruzione della linea ferroviaria Budapest–Kelenföld — Székesfehérvár — Boba, primo troncone, prima fase», e che prevede un sostegno strutturale dell’Unione europea, nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR015)

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


10.11.2012   

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C 343/15


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — HerkuPlast Kubern/UAMI — How (eco-pack)

(Causa T-445/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario eco-pack - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ECOPAK - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2012/C 343/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Heidi A. T. How (Harrow, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4), relativa ad un’opposizione tra la HerkuPlast Kubern GmbH e la Heidi A. T. How.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HerkuPlast Kubern GmbH.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


10.11.2012   

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C 343/16


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a.

(Causa T-369/11) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Strumento di aiuto alla preadesione - Stato terzo - Appalto pubblico nazionale - Gestione decentrata - Irricevibilità - Incompetenza)

(2012/C 343/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: A. Krystallidis, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e P. van Nuffel, agenti); Delegazione dell’Unione europea in Turchia (Ankara, Turchia); e Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara, Turchia)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno derivante della decisione della CFCU del 5 aprile 2011 e di qualunque conseguente decisione di annullare l’aggiudicazione dell’appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR» al consorzio Diadikasia business Consultants SA (GR) — Wyg International Ltd (UK) — Deleeuw International Ltd (TR) — Cyberpark (TR), a causa di dichiarazioni asseritamente false

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


10.11.2012   

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C 343/16


Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-374/12)

(2012/C 343/27)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 giugno 2012, nel procedimento R 2551/2010-2;

condannare l’UAMI e la Beverage Trademark Co. Ltd BTM alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio internazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «KASTEEL» per prodotti rientranti nella classe 32 — Registrazione internazionale n. W 975 635

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Beverage Trademark Co. Ltd BTM

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale «CASTEL BEER» per prodotti rientranti nella classe 32

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


10.11.2012   

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C 343/16


Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-375/12)

(2012/C 343/28)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche)

Conclusioni

Il/La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 giugno 2012, nel procedimento R 652/2011-2;

condannare l’UAMI e la Beverage Trademark Co. Ltd BTM alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio internazionale denominativo «KASTEEL» per prodotti rientranti nella classe 32 — Registrazione internazionale n. W 975 634

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Beverage Trademark Co. Ltd BTM

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale «CASTEL BEER» per prodotti rientranti nella classe 32

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


10.11.2012   

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C 343/17


Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Borrajo Canelo e a./UAMI — Technoazúcar (PALMA MULATA)

(Causa T-381/12)

(2012/C 343/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna), Carlos Borrajo Canelo (Madrid), Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technoazúcar (L’Avana, Cuba)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], della decisione della seconda commissione di ricorso, del 21 maggio 2012, procedimento R 2265/2010-2, che ha respinto il ricorso proposto dai richiedenti la domanda di decadenza avverso la decisione della divisione di annullamento, del 24 settembre 2010, con cui si è respinta la domanda di decadenza del marchio comunitario n. 4 602 454«PALMA MULATA» nella classe 33, per distinguere «rum»;

condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «PALMA MULATA», per prodotti della classe 33 — Marchio comunitario registrato n. 4 602 454

Titolare del marchio comunitario: Technoazúcar

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: ricorrenti

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


10.11.2012   

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C 343/17


Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione

(Causa T-402/12)

(2012/C 343/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e S. Schubert)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea recante diniego di concederle un accesso totale o parziale alla sua opinione e alle osservazioni presentate in risposta alla notificazione 2011/673/F relativa al contenuto e ai requisiti di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, presentata dalla Repubblica francese in forza della direttiva 98/34/CE (1);

condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su errori di diritto, su errori manifesti di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (3), in quanto:

la procedura applicabile in forza della direttiva 98/34/CE non rientra nell’eccezione, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, al principio generale della divulgazione previsto in tale regolamento;

l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono stati applicati erroneamente nella parte in cui viene constatato che la divulgazione del documento richiesto lederebbe concretamente ed effettivamente gli interessi della Commissione nel procedimento ai sensi della direttiva 98/34/CE.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 in quanto:

nella specie, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 rafforza l’interesse pubblico prevalente di cui trattasi. La decisione impugnata non tiene conto dell’interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento richiesto e contiene un errore di diritto, un errore manifesto di valutazione e un difetto di motivazione nell’applicazione delle due disposizioni legali sopra citate.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:

la decisione impugnata è sprovvista di qualsiasi motivazione ed è viziata da un errore manifesto di valutazione poiché non concede un accesso parziale conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2011.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


10.11.2012   

IT

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C 343/18


Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — Intrasoft International/Commissione

(Causa T-403/12)

(2012/C 343/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012 [rif.: RH(2012)3471], nonché l’implicito rigetto del reclamo della ricorrente, del 10 agosto 2012, avverso tale decisione, così da permettere alla ricorrente di partecipare alle fasi successive della gara d’appalto;

condannare la convenuta alle spese relative al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d’oneri e del principio di buona amministrazione. Più specificamente, la ricorrente sostiene che le informazioni-spiegazioni aggiuntive, fornite dall’amministrazione aggiudicatrice a tutti gli offerenti nell’ambito della procedura di gara d’appalto, completavano il capitolato d’oneri, costituivano parte integrante del contesto normativo che disciplina la gara d’appalto di cui trattasi e, conseguentemente, vincolavano tutte le parti, compresa l’amministrazione aggiudicatrice. La convenuta ha violato, nel caso di specie, il suddetto capitolato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 94 del regolamento finanziario (1), in quanto:

la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara d’appalto per conflitto di interessi senza che le venisse data l’opportunità di dimostrare che così non era e di produrre elementi di prova a sostegno di tale tesi;

l’amministrazione non ha esaminato né provato il fatto che la precedente partecipazione della ricorrente ad un’altra gara d’appalto avrebbe potuto incidere sulla gara d’appalto di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)


10.11.2012   

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C 343/19


Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Toshiba Corporation/Commissione

(Causa T-404/12)

(2012/C 343/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e S. Sakellariou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende;

in subordine, ridurre l’ammenda nei termini che il Tribunale riterrà opportuni;

in ogni caso, rifondere alla ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e il principio di proporzionalità, adottando prematuramente la propria decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende, prima che la Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciasse la propria sentenza nella causa C-498/11 P, Toshiba Corporation/Commissione europea.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato i diritti di difesa della Toshiba, omettendo di inviare una comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende, e omettendo di indicare nella lettera di esposizione dei fatti un importante elemento di calcolo dell’ammenda imposto dalla suddetta decisione.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, trattando la ricorrente in modo diverso rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas, quando ha fondato l’ammenda della ricorrente sull’importo di partenza della TM T&D piuttosto che sul fatturato della ricorrente.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione quando ha fissato l’importo di partenza della TM T&D.

5)

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, omettendo di differenziare il grado di colpevolezza della Toshiba rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas.


10.11.2012   

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C 343/19


Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione

(Causa T-409/12)

(2012/C 343/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, J. Vyavaharkar e R. Browne, solicitors, e K. Haegeman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2012) 4381 def. della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (divenuto articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende), per la parte relativa alla ricorrente; o, in subordine,

ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente nella suddetta decisione; e

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che

la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda e ha violato il principio di buona amministrazione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che

la Commissione, calcolando il coefficiente moltiplicatore applicabile alla ricorrente, ha violato il proprio obbligo di motivazione nonché i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il principio di proporzionalità valutando nello stesso modo l’ammenda della ricorrente e quella da infliggere ai produttori europei.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore non tenendo conto di elementi economici e tecnici quando ha valutato l’incidenza della condotta della ricorrente e nel calcolare l’ammenda da infliggere a quest’ultima.

5)

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nel determinare la durata della presunta intesa.

6)

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nel valutare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

7)

Settimo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione nel fissare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nell’applicare il proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

9)

Nono motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione relativamente al proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D.


10.11.2012   

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C 343/20


Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — bpost/Commissione

(Causa T-412/12)

(2012/C 343/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: bpost (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: D. Geradin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 2, 5, 6, e 7 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 (C 20/2009) alla quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di De Post-La Poste (attualmente bpost), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2012 (GU L 170, pag. 1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale si fanno valere la violazione degli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, il manifesto errore di valutazione e la violazione del principio della parità di trattamento, per essersi erroneamente affermato che la rete al dettaglio mantenuta da bpost non costituiva un distinto Servizio di Interesse Economico Generale («SIEG»), e, di conseguenza, per essersi concluso che la compensazione ricevuta da parte dello Stato belga per la rete al dettaglio costituiva una sovracompensazione.

2)

Secondo motivo, con il quale si fanno valere la violazione degli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, e il manifesto errore di valutazione, per essersi erroneamente affermato che i costi della rete al dettaglio derivanti dall’obbligo di servizio universale non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo dell’ammontare degli utili provenienti dal settore riservato del servizio universale che eccedono il livello di un utile ragionevole.

3)

Terzo motivo, con il quale si fanno valere la violazione degli articoli 107 e 106, paragrafo 2 TFUE e la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, per essersi erroneamente affermato che i costi netti dei SIEG non postali devono essere compensati con tutti gli utili provenienti dal settore riservato del servizio universale nella misura in cui tali utili eccedono un profitto ragionevole.

4)

Quarto motivo, con il quale si fanno valere violazione degli articoli 107 e 106, paragrafo 2, TFUE e violazione del principio di non retroattività, per essersi completamente omesso di prendere in considerazione la sottocompensazione di bpost accumulata negli anni 1992-2005 al fine di compensare le somme della pretesa sovracompensazione di bpost nel periodo 2006-2010.


10.11.2012   

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C 343/21


Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — Post Invest Europe/Commissione

(Causa T-413/12)

(2012/C 343/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Post Invest Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. van de Walle de Ghelcke e T. Franchoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 2, 5, 6, e 7 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 (C 20/2009) alla quale il Belgio ha dato esecuzione in favore di De Post-La Poste (attualmente bpost), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2012 (GU L 170, pag. 1)

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale si fa valere che la conclusione della Commissione secondo cui la rete al dettaglio non costituiva un distinto Servizio di Interesse Economico Generale («SIEG»), avente diritto a compensazione, viola gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, costituisce un manifesto errore di valutazione e lede il principio della parità di trattamento.

2)

Secondo motivo, con il quale si fa valere che la mancata considerazione, da parte della Commissione, di una parte dei costi della rete al dettaglio derivanti dall’Obbligo di Servizio Universale («OSU») ai fini del calcolo dell’ammontare degli utili provenienti dal settore riservato dell’OSU che eccedono il livello di un utile ragionevole, viola gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafi 1 e 3, TFUE, e costituisce un manifesto errore di valutazione.

3)

Terzo motivo, con il quale si fa valere che la conclusione della Commissione secondo cui i costi netti dei SIEG non postali devono essere compensati con gli utili provenienti dal settore riservato dell’USO nella misura in cui tali utili eccedono un profitto ragionevole viola gli articoli 107 e 106, paragrafo 2, TFUE, e i principi di proporzionalità e parità di trattamento.

4)

Quarto motivo, con il quale si fanno valere la violazione degli articoli 107 e 106, paragrafo 2, TFUE, e la violazione del principio di non retroattività, per il fatto che si è completamente omesso di prendere in considerazione la sottocompensazione di bpost accumulata negli anni 1992-2005 al fine di compensare le somme della pretesa sovracompensazione di bpost nel periodo 2006-2010.


Tribunale della funzione pubblica

10.11.2012   

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C 343/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 settembre 2012 — Bermejo Garde/CESE

(Causa F-41/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Diritto di divulgazione - Rassegnazione - Interesse del servizio)

(2012/C 343/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Echevarría Viñuela, agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento di diverse decisioni recanti la cessazione delle funzioni del ricorrente di Capo unità del Servizio giuridico con effetto immediato, la riassegnazione alla Direzione della logistica e il rigetto della sua domanda formale di assistenza nonché della domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.10, pag. 55.


10.11.2012   

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C 343/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 settembre 2012 — Bermejo Garde/CESE

(Causa F-51/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Atto lesivo - Interesse ad agire - Esigenze linguistiche - Autorità competente adr adottare un avviso di posto vacante - Ufficio del CESE)

(2012/C 343/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Lernhart, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento dell’avviso di posto vacante CESE n. 43/09 diretto ad assegnare il posto di direttore della Direzione degli Affari Generali, nonché tutte le ulteriori decisioni adottate sulla base di tale avviso di posto vacante. D’altro lato, la domanda di condannare il convenuto a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

L’avviso di posto vacante n. 43/09 pubblicato per assegnare il posto di direttore della Direzione degli Affari generali del Comitato economico e sociale europeo è annullato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde.


(1)  GU C 246 dell’11 settembre 2010, pag. 42.


10.11.2012   

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C 343/22


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 settembre 2012 — Allgeier/FRA

(Causa F-58/10) (1)

(Funzione pubblica - Dovere di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Molestie psicologiche - Indagine amministrativa)

(2012/C 343/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Timo Allgeier (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistita da avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della convenuta di non dare seguito alla denuncia per molestie psicologiche presentata dal ricorrente. Dall’altro, domanda tesa al riconoscimento del fatto che la ricorrente è stata vittima di molestie psicologiche da parte dei suoi superiori, nonché riparazione del danno materiale e morale subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 16 ottobre 2009 dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali è annullata.

2)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali è condannata a corrispondere al sig. Allgeier la somma di EUR 5 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Allgeier.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010, pag. 27.


10.11.2012   

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C 343/23


Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-93/12)

(2012/C 343/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda volta all'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 1o dicembre 2011 della Direttrice dell'OIL di non rinnovare il contratto del ricorrente che avrebbe quindi avuto termine il 15 gennaio 2012;

annullare per quanto necessario la decisione confermativa della citata decisone, risultante dalla lettera del 6 febbraio 2012 della Direttrice;

condannare la Commissione a risarcire, a titolo del danno alla carriera subito dal ricorrente nel periodo dal 15 gennaio al 30 giugno 2012, un importo corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto che avrebbe guadagnato presso l'OIL e gli assegni di disoccupazione netti di cui ha beneficiato, valutato provvisoriamente a EUR 11 309, e a versare per suo conto al Regime comunitario delle pensioni i contributi corrispondenti allo stipendio che avrebbe dovuto percepire;

stabilire il rinnovo a tempo indeterminato del contratto di lavoro del ricorrente presso l'OIL, con effetto alla data di scadenza del suo attuale contratto;

in subordine, condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno alla carriera che subirebbe altrimenti a decorrere da tale data, la differenza tra lo stipendio e i diritti pensionistici che avrebbe acquisito se il suo contratto presso l'OIL fosse stato rinnovato a tempo indeterminato e lo stipendio o emolumenti corrispondenti e la pensione di cui potrebbe beneficiare altrove;

condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dal mancato rinnovo del suo contratto di lavoro presso l'OIL, la somma di EUR 5 000;

condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno morale derivante dall'illegittimità del suo rapporto informativo per il 2010, la somma di EUR 5 000;

condannare la Commissione alle spese.


10.11.2012   

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C 343/23


Ricorso proposto l’11 settembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-96/12)

(2012/C 343/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/207/11, di conferma della decisione di non ammettere il ricorrente nell’elenco di riserva in quanto non soddisferebbe taluni specifici requisiti di ammissione a detto concorso e domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/206/11 (AD5) e EPSO/AD/207/11 (AD7) datata 1o giugno 2012, di conferma della decisione del 9 febbraio 2012 di non ammettere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso in quanto non soddisferebbe taluni specifici requisiti di ammissione;

per quanto necessario, annullamento della decisione della commissione di concorso EPSO/AD/206/11 (AD5) e EPSO/AD/207/11 (AD7) datata 9 febbraio 2012;

concessione al ricorrente della somma fissata ex aequo et bono e provvisoriamente di EUR 3 000, a titolo di danno morale subito;

condanna della Commissione alle spese.


10.11.2012   

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C 343/24


Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-98/12)

(2012/C 343/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di non promuovere la ricorrente al grado AD12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni dell’APN di non promuovere la ricorrente al grado AD12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009;

in quanto necessario, annullare la decisione dell’APN del 6 giugno 2012 di respingere il reclamo della ricorrente avverso la sua mancata promozione al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009;

condannare il Consiglio alle spese.


10.11.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/24


Ricorso proposto il 18 settembre 2012 — ZZ/Comitato delle regioni

(Causa F-99/12)

(2012/C 343/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi, A. Blot, avvocati)

Convenuto: Comitato delle regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Comitato delle regioni recante rigetto della domanda del ricorrente intesa a che il calcolo dei suoi diritti a pensione non sia effettuato in applicazione delle nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

In via principale, annullamento della decisione del Comitato delle regioni del 1o dicembre 2011 recante rigetto della domanda del ricorrente del 13 luglio 2011, quale completata il 16 agosto 2011;

per quanto necessario, annullamento della decisione datata 8 giugno 2012 recante rigetto espresso del reclamo del ricorrente datato 10 febbraio 2012;

in subordine, riconoscimento del danno morale subito e condanna del convenuto al versamento di una somma pari a EUR 20 000;

condanna del Comitato delle regioni alle spese.


Rettifiche

10.11.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/25


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-326/12

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 311 del 13 ottobre 2012, pag. 8 )

(2012/C 343/43)

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-326/12, Al Toun e Al Toun Group/Consiglio, va letta come segue:

Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

(Causa T-326/12)

(2012/C 343/43)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun e Al Toun Group (rappresentanti: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato nella sua interezza e accoglierne tutti i motivi;

consentire che il ricorso sia esaminato con procedimento accelerato;

dichiarare che gli atti impugnati possono essere dichiarati parzialmente nulli, in quanto la parte dell’atto da dichiararsi nulla può essere separata dall’atto nella sua interezza;

annullare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l’Al Toun Group sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/782/PESC;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l’Al Toun Group sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012;

condannare il Consiglio a sopportare la totalità delle spese giudiziarie sostenute dai ricorrenti, compresi costi, onorari e altre spese connesse alla loro difesa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione sostanziale dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto gli atti impugnati, dei quali i ricorrenti avrebbero avuto notizia tramite i media, non sarebbero stati loro notificati e non sarebbero state presentate loro prove o elementi consistenti a giustificazione del loro inserimento nell’elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. A tale proposito l’onere della prova graverebbe sul Consiglio, che dovrebbe giustificare l’imposizione delle misure restrittive.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; negli atti impugnati il Consiglio si sarebbe limitato a formulare affermazioni infondate, violando così tale obbligo che incombe agli organi dell’Unione europea in forza dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”), dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto è fatto riferimento alla vaga nozione della partecipazione al sistema, la cui definizione giuridica non compare negli atti concernenti la situazione in Siria. In difetto di una motivazione chiara e precisa da parte del Consiglio, il Tribunale non sarebbe in condizione di esaminare la legittimità degli atti impugnati.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’accesso a tale tutela, previsto dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dall’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe inibito dalla violazione dell’obbligo di motivazione.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione del Consiglio, poiché il ricorrente Salim Al Toun sarebbe stato erroneamente identificato come cittadino venezuelano, ciò che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, e l’Al Toun Group non avrebbe mai partecipato, dal momento della sua costituzione, ad attività correlate al petrolio o a prodotti petroliferi, come affermato negli atti impugnati.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e della libertà d’iniziativa economica, in quanto il Consiglio, con la sua decisione di esecuzione 2012/256/PESC e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012, avrebbe illegittimamente privato i ricorrenti della possibilità di fare pacificamente uso dei beni di loro proprietà, mettendo in pericolo la loro esistenza e la loro sopravvivenza fisica.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione grave del diritto alla tutela della reputazione sancito dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché l’inserimento dei nomi dei ricorrenti negli atti impugnati avrebbe illegittimamente distrutto il prestigio di cui essi godevano in seno alla società siriana, presso la rete di amicizie, la comunità religiosa e nei confronti dei loro partner commerciali.