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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.325.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 325/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2012/C 325/02 |
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2012/C 325/03 |
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Commissione europea |
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2012/C 325/04 |
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Agenzia europea per la difesa |
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2012/C 325/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2012/C 325/06 |
Invito a presentare proposte — EACEA/40/12 — MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato |
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2012/C 325/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2012/C 325/01
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Data di adozione della decisione |
17.8.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34624 (12/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lombardia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Progetto speciale agricoltura — Aiuti a favore delle aziende agricole che rientrano nelle aree protette regionali — l.r. 30 novembre 1983, n. 86 |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente, assistenza tecnica (AGRI) |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2017 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/3 |
Conclusioni del Consiglio che invitano all’introduzione dell’identificatore della legislazione europea (ELI)
2012/C 325/02
I. INTRODUZIONE
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1. |
L’articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. |
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2. |
Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale. |
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3. |
La formazione «Legislazione on line» del gruppo «Legislazione on line» è competente a trattare gli sviluppi attinenti alle banche dati giuridiche e ai sistemi di informazione gestiti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (1). |
II. INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE
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4. |
Il portali EUR-Lex e N-Lex dovrebbero realizzare l’obiettivo di fornire l’accesso all’informazione sugli ordinamenti giuridici dell’UE e degli Stati membri e dovrebbero assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri. |
|
5. |
La conoscenza quanto alla sostanza e all’applicazione del diritto dell’Unione europea non può essere acquisita solamente attraverso le fonti giuridiche dell’UE ma deve provenire anche dalle fonti nazionali, in particolare dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell’Unione europea. |
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6. |
Il processo di cooperazione in seno all’Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali a livello europeo. Tale esigenza è in parte soddisfatta grazie alla disponibilità digitale di informazioni giuridiche e al diffuso utilizzo di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche è notevolmente limitato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati a livello nazionale per la memorizzazione e la presentazione della legislazione tramite i rispettivi siti web. Ciò ostacola l’interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico. |
|
7. |
L’utilizzazione di ELI potrebbe contribuire a superare tali problemi. Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’uso di identificatori unici e di metadati strutturati per referenziare la legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali consentirebbe una ricerca e uno scambio di informazioni efficaci, conviviali e più rapidi e permetterebbe di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini. |
III. INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI
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8. |
Conformemente al principio di proporzionalità e al principio di decentramento, ciascuno Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nel modo che preferisce. |
|
9. |
Tuttavia, per facilitare l’ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell’uso di queste banche dati, si ritiene utile un sistema comune di identificazione della legislazione e dei relativi metadati. Tale standard comune è compatibile con i principi enunciati al punto precedente. |
|
10. |
Per l’identificazione della legislazione dovrebbe essere usato un identificatore unico che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici esistenti. ELI propone inoltre un set di elementi di metadati per descrivere la legislazione nel rispetto di un’ontologia raccomandata. L’identificatore della legislazione europea (ELI) dovrebbe garantire un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati. Avvalendosi dell’architettura emergente del web semantico, che consente il trattamento diretto delle informazioni sia da parte delle persone che dei computer, ELI permetterebbe un maggiore e più rapido scambio di dati rendendo possibile uno scambio di informazioni automatico ed efficiente. |
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11. |
ELI dovrebbe offrire agli Stati membri e all’Unione europea un sistema flessibile, capace di autodocumentarsi, coerente ed unico per referenziare la legislazione nell’ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli identificatori uniformi di risorse (URI) di ELI identificano in maniera unica e stabile ogni atto legislativo in tutta l’Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali. |
|
12. |
ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio, consolidamenti, atti abrogati ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato dagli Stati membri secondo il loro ritmo. |
|
13. |
L’identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) (2), applicabile su base volontaria, fornisce già un sistema europeo per l’identificazione della giurisprudenza. ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari. |
IV. CONCLUSIONI
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14. |
Il Consiglio si compiace dell’iniziativa di alcuni Stati membri intesa a sviluppare, su base volontaria a livello nazionale, l’identificatore della legislazione europea (in appresso «ELI»). |
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15. |
Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all’allegato è oggetto di un’introduzione volontaria, graduale e facoltativa, il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre ELI a provvedere su base volontaria a:
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16. |
Rilevando che ciascun elemento di ELI (ossia identificatori unici, metadati e ontologia) di cui all’allegato è oggetto di un’introduzione volontaria, graduale e facoltativa, si applicano le seguenti raccomandazioni:
|
|
17. |
Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (4) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI. |
(1) Cfr. doc. 16113/10.
(2) Il Consiglio, mediante conclusioni, ha invitano a procedere all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).
(3) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.
(4) Islanda, Norvegia e Svizzera.
ALLEGATO
ELEMENTI DI ELI
I seguenti elementi di ELI rispondono a livello tecnico a dette esigenze. Tali componenti possono essere attuati indipendentemente l’uno dall’altro ma la combinazione dell’insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno di ELI.
1. Identificazione della legislazione — Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi
ELI utilizza gli «URI HTTP» per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell’utente finale. Ciascuno Stato membro costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, utilizzando i componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua.
Tutti i componenti sono facoltativi, possono essere selezionati in base a requisiti nazionali e non hanno un ordine prestabilito. Per consentire lo scambio di informazioni il template URI prescelto deve essere documentato utilizzando il meccanismo previsto dal template stesso (cfr. esempio in appresso):
ELI template components
|
|
Name |
Comments |
|
|
eli |
|
|
Jurisdiction |
Jurisdiction |
Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LÙ’ For international organisations, the registered domain name can be used: e.g. ‘EÙ’ or ‘WTO’ |
|
|
Agent |
Administrative hierarchical structure, e.g. federal States, constitutional court, parliament ecc. |
|
|
Subagent |
Administrative hierarchical substructure, e.g. the responsible ministry |
|
Reference |
Year |
YYYY Various interpretations allowed depending on countries’ requirements, e.g. date of signature or date of publication ecc. |
|
|
Month |
MM |
|
|
Day |
DD |
|
|
Type |
Nature of the act (law, decree, draft bill ecc.) Various interpretations depending on countries’ requirements |
|
|
Subtype |
Subcategory of an act depending on countries’ requirements (e.g. corrigendum) |
|
|
Domain |
Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes |
|
|
Natural identifier |
Reference or number to distinguish an act of same nature signed or published on the same day |
|
Subdivision |
Level 1 |
Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15 |
|
|
Level 2 |
Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article 15.2 |
|
|
Level 3 |
Reference to a smaller subdivision than level 2 |
|
|
Level n |
Reference to a smaller subdivision |
|
Point in time |
Point in time |
YYYYMMDD Version of the act as valid at a given date |
|
Version |
Version |
To distinguish between original act or consolidated version |
|
Language |
Language |
To differ different official expressions of the same act Use of DCTERMS.ISO3166: 3 alpha |
2. Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo
Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l’attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere lo scambio ed accrescere l’interoperabilità tra i diversi sistemi di informatica giuridica. Grazie all’identificazione dei metadati con la descrizione delle caratteristiche essenziali di una risorsa, gli Stati membri saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d’informazione.
Pertanto, gli Stati membri sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati di ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere ad esigenze specifiche. Il sistema di metadati di ELI è destinato ad essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.
Perché lo scambio di dati diventi più efficace, gli elementi di metadati di ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C «RDFa in XHTML: Syntax and Processing».
a) Metadati
European Legislation Identifier (ELI)
|
Field name |
Description |
Field identifier |
Cardinality |
Data type |
Comments |
|
Legal resource (language independent) Any type of legal resource published in an Official Journal at the work level |
|||||
|
|
The number or string used to uniquely identify the resource ELI URI schema |
id_document |
1…* |
String |
See URI proposal |
|
|
Reference to the URI schema used |
uri_schema |
1 |
String |
URI of the URI template schema |
|
Local identifier |
Local identifier: the unique identifier used in a local reference system |
id_local |
0…* |
String |
Act’s reference in the EÙs, country’s or region’s own terminology, e.g. CELEX id, national id |
|
Type of legislation |
The type of a legal resource (e.g. directive, règlement grand ducal, law, règlement ministeriel, draft proposition, Parliamentary act ecc.) |
type_document |
0…1 |
Authority table resource types |
For European law based on authority table: Resource types = class names in the OP’s common data model (CDM). For national and regional laws specified on the appropriate level. Types of legislation are specific for each jurisdiction |
|
Territorial application |
Geographical scope of applicability of the resource (e.g. EU, country/Member State, region ecc.) |
relevant_for |
0…* |
Authority table |
Individual administrative units, taxonomy of possible values to be defined (NUTS taxonomy, two or more levels) |
|
Agent/authority |
Organisation(s) responsible for the resource The European institution, other bodies or Member State or regional bodies, who initiated/adopted the legal resource (e.g. European Parliament, Luxembourg Government, Rheinland-Pfalz Parliament ecc.) |
agent_document |
0…* |
Authority table corporate body |
Based on authority tables: Corporate bodies/countries, if necessary extended to cover regional agents. Record project |
|
Subagent/subauthority |
Person or suborganisation primarily responsible for the resource (e.g. name of ministry if applicable) |
Service |
0…* |
String |
Text indicating responsible ministries, DGs ecc. |
|
Subject |
The subject of this legal resource |
is_about |
0…* |
Reference to Eurovoc (concept_eurovoc) |
Eurovoc, national and regional extensions might be needed for areas not currently covered |
|
Date of document |
The official adoption or signature date of the document |
date_document |
0…1 |
Date |
Format: YYYY-MM-DD |
|
Date of publication |
Date in which this legal resource was officially published/ratified |
date_publication |
0…1 |
Date |
Format: YYYY-MM-DD Depending on the Member State, the date of publication or ratification (signature of the responsible organisation) |
|
Date entering in force |
Applicable date for the resource, if known and unique. Otherwise use controlled vocabulary such as ‘multiple’, ‘unspecified-future’ ecc. |
date_entry-in-force |
0…* |
Date or string |
Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’ |
|
Date no longer in force |
Applicable date starting from which the resource is not in force anymore |
date_no-longer-in force |
0…* |
Date or string |
Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’ |
|
Status |
Status of the legal resource (in force, not in force, partially applicable, implicitly revoked, explicitly revoked, repealed, expired, suspended ecc.) |
Status |
0…* |
String |
Free text |
|
Related to |
Reference to draft bills, judgments, press release ecc. |
related_to |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Changed by |
Legal resource changed (amended or replaced) by another legal resource (typically a newer version, replacement can be completely or partially) |
changed_by |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Basis for |
Legal resource (enabling act) enables another one (secondary legislation) |
basis_for |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
Enabling act/empowering act |
|
Based on |
Legal resource is based on another legal resource (e.g. a Treaty article, a provision in the constitution, framework legislation, enabling act ecc.) |
based_on |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Cites |
References to other legal resources mentioned in the resource |
Cites |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Consolidates |
Reference to the consolidated version(s) of the resource |
consolidates |
0…1 |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Transposes |
References to other legal resources that allow Member States to adopt relevant legislation |
transposes |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Transposed by |
References to other legal resources that have been adopted to comply with a framework legislation |
transposed_by |
0…* |
URI identifier to other legal resource(s) |
|
|
Interpretation (expression) |
|||||
|
|
Association of the expression with its work |
belongs_to |
1 |
URI of work |
|
|
|
Language version of the expression |
language_expression |
1 |
String |
Based on authority table: Languages. Record project |
|
|
Title of the expression |
title_expression |
1 |
String |
The name given to the resource, usually by the creator or publisher |
|
Short title |
Established short title of the expression (if any) |
short_title_expression |
0…1 |
String |
|
|
Alias |
Alternative title of the expression (if any) |
title_alternative |
0…1 |
String |
|
|
Publication reference |
Reference to the Official Journal or other publication in which the legal resource is published, identified by a suitable mechanism |
published_in |
0…* |
String |
|
|
Description of the act |
A suitable free text description of the legal resource in the expression’s language (e.g. using the abstract) |
description |
0…1 |
String |
|
|
Format (manifestation) link or description to the physical object |
|||||
|
Manifestation belongs to an expression |
Association of the manifestation with its expression |
manifests |
0…1 |
URI of expression |
If a link to a file is given, then the manifests element must be present |
|
Link to file |
Link to the concrete file (can be a local link) |
link_manifestation |
0…* |
Any URI |
|
|
Publisher |
The entity (e.g. agency including unit/branch/section) responsible for making the resource available in its present form, such as a publishing house, a university department, or a corporate entity |
publisher |
0…* |
String |
In a given country often a constant |
|
Bold and underlined: mandatory field. Bold: recommended. |
|||||
b) Ontologia
L’ontologia è la specificazione formale esplicita di una concettualizzazione condivisa e rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. Grazie alla descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti si rende possibile una comprensione condivisa evitando ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specificazione formale è direttamente elaborabile in modo automatizzato.
L’ELI si basa su un modello consolidato per i «Requisiti funzionali per record bibliografici» (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore. L’FRBR distingue tra i concetti di: «opera» (creazione intellettuale o artistica specifica), «espressione» (realizzazione intellettuale o artistica di un’opera) e «manifestazione» (materializzazione di un’espressione).
L’ELI descrive gli strumenti giuridici seguendo la stessa astrazione:
3. In merito all’attuazione a livello nazionale
3.1. Coordinatore nazionale ELI
|
1. |
Ogni Stato membro che usa l’ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI. Un paese non può avere più di un coordinatore ELI. |
|
2. |
Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:
|
|
3. |
Il coordinatore nazionale ELI dovrebbe fornire informazioni da pubblicare sul sito web ELI, definito al punto 4, informazioni che descrivono il modo in cui è costituito il numero ordinale. |
3.2. Attuazione
|
1. |
L’attuazione dell’ELI è di competenza nazionale. |
|
2. |
L’ELI può essere anche usato nell’ambito della manifestazione fisica dell’atto legislativo stesso per facilità di riferimento. |
4. Sito web ELI
|
1. |
È opportuno istituire un sito dell’ELI, che dovrebbe far parte del portale EUR-Lex. |
|
2. |
Il sito dovrebbe contenere:
|
5. ELI in ambito UE
|
1. |
Il coordinatore ELI per l’UE è l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. |
|
2. |
Ove opportuno, nell’allegato i termini «paese» o «Stato membro» dovrebbero essere intesi come «UE». |
|
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/12 |
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam e SOLEIMANI Qasem (pseudonimi Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio] (1)
2012/C 325/03
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.
Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell'Unione europea |
|
(all'attenzione di: CP 931 designations) |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro tre settimane dalla data della comunicazione del presente avviso.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento. Un elenco aggiornato delle autorità competenti è disponibile in rete al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
(1) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 12.
Commissione europea
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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 ottobre 2012
2012/C 325/04
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,2993 |
|
JPY |
yen giapponesi |
104,15 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4588 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,80490 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,6883 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2097 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4615 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,901 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
279,72 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,1400 |
|
RON |
leu rumeni |
4,5660 |
|
TRY |
lire turche |
2,3369 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,2510 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,2884 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0701 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5775 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5845 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 425,37 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
11,3116 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1102 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5530 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 482,86 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9545 |
|
PHP |
peso filippino |
53,588 |
|
RUB |
rublo russo |
40,5850 |
|
THB |
baht thailandese |
39,876 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,6345 |
|
MXN |
peso messicano |
16,8077 |
|
INR |
rupia indiana |
69,6100 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Agenzia europea per la difesa
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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/14 |
Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2011
2012/C 325/05
La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:
http://www.eda.europa.eu/
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/15 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/40/12
MEDIA 2007 — Promozione/Accesso al mercato
2012/C 325/06
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio figurano i seguenti:
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— |
agevolare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e nel collegamento in rete dei professionisti, |
|
— |
incentivare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da enti nazionali di promozione pubblici e privati. |
2. Candidati ammissibili
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei seguenti paesi e controllati da cittadini di uno dei seguenti paesi: Stati membri dell'Unione europea, paesi dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e Croazia,
Bosnia-Erzegovina (a condizione che portino a termine il processo di negoziato e formalizzino la partecipazione di questo paese al programma MEDIA).
3. Azioni ammissibili
Il presente invito a presentare proposte è inteso a sostenere azioni e attività che si svolgono sia all’interno che all’esterno dei paesi membri del programma MEDIA.
L’obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:
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— |
migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati audiovisivi professionali europei e internazionali, |
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— |
incentivare azioni comuni tra organismi nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi, |
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— |
incentivare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all’interno sia all’esterno del programma MEDIA nonché agevolare la conoscenza e la comprensione reciproche. |
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.
Le attività devono iniziare non prima del 1o giugno 2013 e devono terminare al più tardi entro il 31 dicembre 2014.
4. Criteri di aggiudicazione
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri:
|
Dimensione europea dell'azione |
30 punti |
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Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere audiovisive europee |
30 punti |
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Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d’azione presentato |
25 punti |
|
Aspetti innovativi dell’azione |
5 punti |
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Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi europei con scarsa capacità di produzione di audiovisivi |
10 punti |
5. Bilancio
Il bilancio totale stimato stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 3 000 000 EUR.
Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell’azione.
L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire tutti i fondi disponibili.
6. Termine ultimo per la presentazione delle domande
I termini di scadenza per l’invio delle domande sono:
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— |
14 dicembre 2012 per le attività che iniziano tra il 1o giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, |
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— |
3 giugno 2013 per le attività annuali che hanno luogo nel 2014 e le attività che iniziano tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2014. |
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
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Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) |
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Unit Programme MEDIA — P8 |
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Call for Proposals EACEA/40/12 Promotion/Access to Markets |
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BOUR 3/30 |
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Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il relativo modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.
Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.
7. Informazioni complete
Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati richiesti.
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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/s3 |
AVVISO
Il 26 ottobre 2012 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 325 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Settimo complemento alla trentesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu