ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.316.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
19 ottobre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 316/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 316/02

Tassi di cambio dell'euro

4

2012/C 316/03

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri — Relatore: Svezia

5

2012/C 316/04

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.793 — EPH e altri

6

2012/C 316/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso COMP/39.793 — EPH e altri) [notificata con il numero C(2012) 1999 final]

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 316/01

Data di adozione della decisione

24.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33969 (11/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet átalakítása – EMVA (1698/2005/EK 49. cikk) tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével célprogram

Base giuridica

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, Sviluppo rurale (AGRI), Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 8 378 milioni di HUF

 

Dotazione annuale: 4 189 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

10.8.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34707 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Zlínský

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití

Base giuridica

1)

Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje a způsob kontroly jejich využití

2)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 175 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 25 milioni di CZK

Intensità

100 %

Durata

1.1.2013-31.12.2019

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

17.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35189 (12/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Tilskud til privat skovrejsning

Base giuridica

Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 1044 af 20. oktober 2008 med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 423 af 8. maj 2012 om tilskud til privat skovrejsning.

Det Nationale skovprogram

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Sviluppo rurale (AGRI)

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 120 milioni di DKK

 

Dotazione annuale: 60 milioni di DKK

Intensità

100 %

Durata

1.11.2012-31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2300 København Ø

DANMARK

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 ottobre 2012

2012/C 316/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3118

JPY

yen giapponesi

104,01

DKK

corone danesi

7,4593

GBP

sterline inglesi

0,81190

SEK

corone svedesi

8,5843

CHF

franchi svizzeri

1,2094

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3770

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,756

HUF

fiorini ungheresi

277,19

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

PLN

zloty polacchi

4,1027

RON

leu rumeni

4,5803

TRY

lire turche

2,3570

AUD

dollari australiani

1,2632

CAD

dollari canadesi

1,2843

HKD

dollari di Hong Kong

10,1671

NZD

dollari neozelandesi

1,5983

SGD

dollari di Singapore

1,5972

KRW

won sudcoreani

1 448,93

ZAR

rand sudafricani

11,3305

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2006

HRK

kuna croata

7,5430

IDR

rupia indonesiana

12 599,42

MYR

ringgit malese

3,9843

PHP

peso filippino

54,078

RUB

rublo russo

40,3022

THB

baht thailandese

40,207

BRL

real brasiliano

2,6631

MXN

peso messicano

16,7891

INR

rupia indiana

70,0470


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/5


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.793 — EPH e altri

Relatore: Svezia

2012/C 316/03

1.

Il comitato consultivo concorda con la decisione della Commissione di qualificare i due episodi relativi al trattamento delle email come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.

Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui l’infrazione all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, cioè il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, è stata commessa per negligenza per quanto riguarda lo sblocco di un account email e intenzionalmente per quanto riguarda la deviazione dei messaggi in entrata.

3.

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo cui i due episodi relativi al trattamento delle email costituiscono un’infrazione unica.

4.

Il comitato consultivo condivide il parere della Commissione secondo cui Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. sono entrambe responsabili dell’infrazione.

5.

Il comitato consultivo approva gli elementi di cui si è tenuto conto per calcolare l’importo dell’ammenda per Energetický a průmyslový holding a.s. e EP Investment Advisors, s.r.o. conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

6.

Il comitato consultivo concorda sull'importo effettivo dell'ammenda proposto dalla Commissione.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/6


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.793 — EPH e altri

2012/C 316/04

I.   CONTESTO

(1)

Tra il 24 e il 26 novembre 2009 la Commissione ha svolto accertamenti a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) presso i locali di J&T Investment Advisors, s.r.o (di seguito: «J&T IA») (3) e di Energetický a průmyslovy holding, a.s. (di seguito: «EPH») (4).

(2)

Il 17 maggio 2010 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di J&T IA e di EPH (di seguito: «le parti») per il presunto rifiuto di sottoporsi all’accertamento (5).

II.   PROCEDURA ORALE E SCRITTA INIZIALE

(3)

Il 17 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di J&T IA e di EPH in merito ad una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Gli addebiti riguardavano tre episodi avvenuti durante l’accertamento.

(4)

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo della Commissione il 6 gennaio 2011. Non avendo ricevuto richieste delle parti in merito all’accesso al dossier, il consigliere-auditore ritiene che non ci siano stati problemi al riguardo.

(5)

Il 17 febbraio 2011, entro i termini stabiliti dalla Commissione, le parti hanno presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti, chiedendo di poter sviluppare le loro argomentazioni durante un’audizione, che si è svolta il 25 marzo 2011.

(6)

Nella lettera di invito per l’audizione, il consigliere-auditore ha chiesto alcuni chiarimenti su uno dei tre episodi avvenuti durante l’accertamento e menzionato nella comunicazione degli addebiti (6). Le parti sono state invitare a rispondere durante l’audizione e ciò ha permesso un’utile discussione sull’argomento.

III.   SECONDA PROCEDURA ORALE E SCRITTA

(7)

Dopo l’audizione, durante una riunione sullo stato di avanzamento del caso, le parti sono state informate dalla direzione generale della Concorrenza che la Commissione non avrebbe più contestato l’episodio di cui al punto 6).

(8)

Sempre dopo l’audizione, il 15 luglio 2011 la Commissione ha inviato a EPIA e a EPH una comunicazione degli addebiti supplementare modificando la qualifica della presunta infrazione per un altro dei tre episodi contestati da infrazione commessa intenzionalmente a infrazione commessa intenzionalmente o quantomeno per negligenza.

(9)

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo il 1o agosto 2011 e hanno presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti supplementare entro i termini stabiliti dalla Commissione. Esse hanno chiesto di chiarire la loro posizione durante una seconda audizione, che si è svolta il 13 ottobre 2011.

IV.   PROGETTO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(10)

Conformemente all’articolo 16 del mandato, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione ed è giunto ad una conclusione positiva.

V.   OSSERVAZIONI FINALI

(11)

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 13 marzo 2012

Wouter WILS


(1)  Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («la decisione sul mandato»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  La società J&T IA è diventata EP Investment Advisors («EPIA») nel corso del procedimento. Il 18 marzo 2011 la denominazione del caso è cambiata da «J&T e altri» a «EPH e altri» su richiesta delle parti.

(4)  J&T IA era una controllata al 100 % di EPH.

(5)  Vedi il comunicato della Commissione IP/10/627.

(6)  Conformemente all’allora applicabile articolo 11 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21, ora articolo 11, paragrafo 1 del mandato.


19.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 28 marzo 2012

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

(Caso COMP/39.793 — EPH e altri)

[notificata con il numero C(2012) 1999 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2012/C 316/05

Il 28 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato  (1). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (2), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatarie della presente decisione sono Energetický a průmyslový holding («EPH») e la sua controllata al 100 % EP Investment Advisors («EPIA»), cui viene irrogata un’ammenda per il loro rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Tale rifiuto si è manifestato quando EPH e EPIA non si sono conformate alla richiesta di bloccare un account email e hanno deviato la posta in entrata durante gli accertamenti svoltisi presso i loro locali comuni.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 17 maggio 2010 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di J&T IA [oggi EPIA (3)] e EPH in vista dell’adozione di una decisione volta a sanzionare una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

(3)

Il 17 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di EPIA e EPH in merito ad una presunta infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. La comunicazione degli addebiti è stata notificata alle parti il 22 dicembre 2010. Le parti hanno risposto il 17 febbraio 2011 e l’audizione si è svolta il 25 marzo 2011.

(4)

Il 15 luglio 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare contenente nuovi elementi di fatto e di diritto relativi ad uno dei casi di infrazione presunta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. La comunicazione degli addebiti supplementare è stata notificata alle parti il 19 luglio 2011. Le parti hanno risposto il 12 settembre 2011 e l’audizione si è svolta il 13 ottobre 2011.

(5)

Il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti è stato interpellato in merito all’esistenza di un’infrazione e all'importo proposto per l’ammenda il 12 marzo 2011. Il comitato consultivo ha espresso all’unanimità parere favorevole al progetto di decisione, approvando anche l’ammenda proposta.

(6)

Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 13 marzo 2012, giungendo alla conclusione che il diritto delle parti di essere sentite è stato rispettato.

3.   FATTI

(7)

La decisione riguarda due episodi relativi al trattamento di messaggi email verificatisi durante gli accertamenti del 24-26 novembre 2009: i) inosservanza della richiesta di bloccare un account email e ii) deviazione dei messaggi di posta elettronica in entrata.

Inosservanza della richiesta di bloccare un account email

(8)

Il 24 novembre 2009, dopo la notifica della decisione di svolgere l’accertamento, gli ispettori della Commissione hanno chiesto di bloccare fino a nuovo ordine gli account email di alcune persone con posti di responsabilità nelle società inserendo una nuova password nota soltanto a loro. Si tratta di una misura standard presa all’inizio degli accertamenti per fare in modo che gli ispettori abbiano accesso esclusivo al contenuto degli account e per impedire modifiche negli account durante l’ispezione. Durante la seconda giornata di accertamenti gli ispettori della Commissione si sono accorti che la password di un account era stata modificata il giorno prima per permettere ad un utente di accedere al proprio account.

Deviazione di messaggi in entrata

(9)

Durante la terza giornata di accertamenti gli ispettori della Commissione hanno scoperto che il giorno prima uno degli impiegati aveva chiesto al dipartimento IT di deviare tutta la posta in entrata di alcune persone con posti di responsabilità verso un server informatico. La società ha ammesso di aver dato questo ordine per almeno uno degli account. Di conseguenza, la posta in entrata non era visibile negli inbox in questione e gli ispettori non hanno potuto controllarla.

4.   VALUTAZIONE GIURIDICA

(10)

Innanzitutto, la decisione fa notare che la giurisprudenza nelle cause Orkem  (4) e Société Générale  (5) e la prassi decisionale della Commissione (6) confermano che sottoporsi ad un accertamento significa anche collaborare attivamente con la Commissione su ogni aspetto. Ciò comporta il blocco degli account email dell’impresa su richiesta degli ispettori con inserimento di una nuova password nota soltanto a loro. L’accesso esclusivo degli ispettori all’account deve essere assicurato fino a quando questi non permettono esplicitamente di sbloccarlo in modo da garantire l’integrità del contenuto della mailbox.

(11)

In secondo luogo, la decisione fa notare che l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti comporta che gli ispettori della Commissione debbano avere accesso a tutte le e-mail contenute nell’account, comprese quelle in entrata, per l’intera durata dell’accertamento e fino alla sua conclusione.

(12)

In terzo luogo, la decisione stabilisce che l’account email è stato sbloccato per negligenza e che le email in entrata sono state deviate intenzionalmente.

(13)

Inoltre, la decisione stabilisce che, anche se ognuno degli episodi potrebbe costituire in sé un’infrazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003, tenuto conto degli elementi comuni, non sarebbe opportuno considerarli separatamente. Pertanto, si conclude che EPIA e EPH hanno partecipato ad un’unica infrazione globale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2003.

(14)

Infine tenuto conto che EPH detiene il 100 % di EPIA e che le due società hanno una struttura di gestione comune, che gli episodi hanno coinvolto persone che rappresentavano entrambe le società durante gli accertamenti e che riguardavano inoltre account email di persone che lavorano per le due società la decisione ha stabilito che EPIA e EPH debbano essere considerate solidalmente responsabili per l’infrazione.

5.   AMMENDE

(15)

Accertata l’infrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può irrogare alle imprese un’ammenda il cui importo può giungere fino all’1 % del loro fatturato.

(16)

Per determinare l’importo delle ammende, la decisione tiene conto sia della gravità che della durata dell’infrazione conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(17)

Per quanto riguarda la gravità, la decisione conclude che l’infrazione commessa è grave. Si fa notare in particolare che il potere di procedere ad accertamenti è uno dei più importanti poteri d’indagine della Commissione nel settore della concorrenza per individuare le infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE. Inoltre negli ultimi 10 anni le prove basate su documenti cartacei sono diventate meno importanti e la maggior parte dei documenti raccolti oggi durante gli accertamenti sono tratti da account email e da file elettronici, e i dati immagazzinati in formato elettronico possono essere distrutti molto più facilmente e velocemente dei documenti cartacei. Infine, si è tenuto conto del fatto che EPIA e EPH hanno ostacolato gli accertamenti in due modi, sbloccando un account email e deviando la posta in entrata.

(18)

Per quanto riguarda la durata, la decisione precisa che l’infrazione è proseguita per buona parte dell’accertamento che si è svolto presso i locali di EPIA e EPH.

(19)

Infine, la decisione tiene conto del fatto che le parti hanno collaborato in modo da permettere alla Commissione di accertare le circostanze relative al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per quanto riguarda le e-mail. Va notato tuttavia che, anche se le parti non hanno contestato alcuni fatti, in generale hanno cercato di mettere in dubbio l’esistenza di un’infrazione procedurale.

6.   CONCLUSIONE

(20)

Alla luce dei fatti summenzionati, si conclude che EPH e EPIA si sono sottratte all’obbligo di sottoporsi agli accertamenti effettuati presso i loro locali tra il 24 e il 26 novembre 2009 conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, consentendo per negligenza l’accesso ad un account e-mail bloccato e deviando intenzionalmente la posta in entrata in un server, il che costituisce un’infrazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento. La decisione infligge un’ammenda in solido di 2 500 000 EUR a EPH e EPIA.


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del TFUE, ma non sono cambiati nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Il 10 novembre 2010 la società J&T IA è diventata EPIA senza subire modifiche nella struttura societaria o nell’organizzazione. Il testo seguente si riferisce a EPIA anche per quanto riguarda il periodo in cui la società si chiamava J&T IA.

(4)  Causa 374/87, Orkem/Commissione europea (Racc. 1989, pag. 3283, punto 27) riguardante una richiesta di informazioni dopo un accertamento svolto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 17.

(5)  Causa T-34/93, Société Générale/Commissione (Racc. 1995, pag. II-545, punto 72).

(6)  Decisione 94/735/CE della Commissione, del 14 ottobre 1994, che infligge un'ammenda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 del Consiglio alla Akzo Chemicals BV, GU L 294 del 15.11.1994, pag. 31.