ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.311.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
13 ottobre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 311/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 303 del 6.10.2012

1

 

Tribunale

2012/C 311/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 311/03

Causa C-349/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) il 24 luglio 2012 — Peró Gáz Kft./Balla János

4

2012/C 311/04

Causa C-358/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 30 luglio 2012 — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano

4

2012/C 311/05

Causa C-362/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 30 luglio 2012 — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

5

2012/C 311/06

Causa C-363/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Equality Tribunal (Irlanda) il 30 luglio 2012 — Z./A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)

5

2012/C 311/07

Causa C-374/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 agosto 2012 — Valimar OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

6

2012/C 311/08

Causa C-376/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 agosto 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

7

2012/C 311/09

Causa C-386/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 13 agosto 2012 — Siegfried János Schneider

7

 

Tribunale

2012/C 311/10

Causa T-326/12: Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Salim Georges Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

8

2012/C 311/11

Causa T-334/12: Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Plantavis e NEM/Commissione e EFSA

9

2012/C 311/12

Causa T-341/12: Ricorso proposto il 2 agosto 2012 — Evonik Degusta/Commissione

9

2012/C 311/13

Causa T-346/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Ungheria/Commissione

11

2012/C 311/14

Causa T-348/12: Ricorso proposto il 31 luglio 2012 — Globosat Programadora/UAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

11

2012/C 311/15

Causa T-353/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS)

12

2012/C 311/16

Causa T-356/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

12

2012/C 311/17

Causa T-357/12: Ricorso proposto il 7 agosto 2012 — Sachi Premium — Outdoor Furniture/UAMI — Gandia Blasco (poltrone)

13

2012/C 311/18

Causa T-359/12: Ricorso proposto l’8 agosto 2012 — Vuitton Mallettier/UAMI — Nanu-Nana (motivo a quadri)

13

2012/C 311/19

Causa T-368/12 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-63/11, Macchia/Commissione

14

2012/C 311/20

Causa T-385/12: Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — France Télécom/Commissione

15

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 311/21

Causa F-63/12: Ricorso proposto il 20 giugno 2012 — ZZ/BEI

16

2012/C 311/22

Causa F-67/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione

16

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/1


2012/C 311/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 303 del 6.10.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 295 del 29.9.2012

GU C 287 del 22.9.2012

GU C 273 del 8.9.2012

GU C 258 del 25.8.2012

GU C 250 del 18.8.2012

GU C 243 del 11.8.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

2012/C 311/02

Il 17 settembre 2012, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’assunzione delle funzioni da parte del sig. Berardis, giudice, di modificare le decisioni del Tribunale del 20 settembre 2010 (1), del 26 ottobre 2010 (2), del 29 novembre 2010 (3), del 20 settembre 2011 (4) e del 25 novembre 2011 (5) e del 16 maggio 2012 (6) sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo dal 17 settembre 2012 fino alla data di assunzione delle funzioni da parte del membro maltese, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

 

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici.

 

Ia Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Azizi, presidente di sezione;

 

sig. Frimodt Nielsen, giudice;

 

sig.ra Kancheva, giudice.

 

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Forwood, presidente di sezione;

 

sig. Dehousse, giudice;

 

sig. Schwarcz, giudice.

 

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen, sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici.

 

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

sig.ra Labucka, giudice;

 

sig. Gratsias, giudice.

 

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

sig.ra Jürimäe, giudice;

 

sig. van der Woude, giudice.

 

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. van der Woude, giudici.

 

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

sig. Vadapalas, giudice;

 

sig. O’Higgins, giudice.

 

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, giudici.

 

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

sig. Kanninen, presidente di sezione;

a)

sig. Wahl e sig. Soldevila Fragoso, giudici;

b)

sig. Wahl e sig. Berardis, giudici;

c)

sig. Soldevila Fragoso e sig. Berardis, giudici.

 

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek e sig. Schwarcz, giudici.

 

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Dittrich, presidente di sezione;

 

sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

 

sig. Prek, giudice.

 

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso, sig. Popescu e sig. Berardis, giudici.

 

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

 

sig. Truchot, presidente di sezione;

 

sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

sig. Popescu, giudice.

Per il periodo dal 17 settembre 2012 fino alla data di assunzione delle funzioni da parte del membro maltese, nella VIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici della 6a sezione inizialmente adita, il quarto giudice di questa sezione e un giudice dell’8a sezione che si riunisce con tre giudici. Quest’ultimo, che non sarà il presidente di sezione, sarà designato per un anno secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per il periodo dal 17 settembre 2012 fino alla data di assunzione delle funzioni da parte del membro maltese, nell’VIIIa Sezione ampliata, i giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici dell’8a sezione inizialmente adita e due giudici della 6a sezione, collegio composto da quattro membri. Questi due ultimi giudici, nessuno dei quali sarà il presidente di sezione, saranno designati per un anno secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 del regolamento di procedura del Tribunale.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010, pag. 2.

(2)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 5.

(3)  GU C 346 del 18.12.2010, pag. 2.

(4)  GU C 305 del 15.10.2011, pag. 2.

(5)  GU C 370 del 17.12.2011, pag. 5.

(6)  GU C 174 del 16.06.2012, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) il 24 luglio 2012 — Peró Gáz Kft./Balla János

(Causa C-349/12)

2012/C 311/03

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)

Parti

Ricorrente: Peró Gáz Kft.

Convenuto: Balla János

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento di un brevetto, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti aventi effetti giuridici e abbia il potere di disporre d’ufficio la produzione delle prove che lo stesso reputi necessarie.

2)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento di un brevetto, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale non sia vincolato, nell’adottare la sua decisione, da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, in particolare dai motivi di annullamento fatti valere nel corso del procedimento amministrativo o, ancora, dalle dichiarazioni o affermazioni formulate e dagli elementi di prova prodotti nel corso di quest’ultimo.

3)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito di un procedimento di riforma relativo a una domanda di annullamento di un brevetto, le misure, i procedimenti e i mezzi di ricorso si applichino in modo tale che il giudice nazionale valuti, con riferimento ai presupposti della novità e dell’attività inventiva, se a un’invenzione spetti la priorità con effetto dalla data della domanda o soltanto alla data della modifica, a condizione che le norme vigenti al momento della presentazione della domanda consentano al richiedente di ampliare, dopo la presentazione della domanda, il contenuto tecnico del brevetto e la portata della protezione chiesta.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 30 luglio 2012 — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano

(Causa C-358/12)

2012/C 311/04

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

Convenuto: Comune di Milano

Questione pregiudiziale

Se il principio di proporzionalità, discendente dal diritto di stabilimento e dai principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 101 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in esso racchiuso, ostino ad una normativa nazionale che, tanto per gli appalti sopra soglia, quanto per gli appalti sotto soglia comunitaria, qualifica come grave una violazione contributiva, definitivamente accertata, quando il suo importo eccede il valore di 100 Euro ed è contemporaneamente superiore al 5 % dello scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di escludere da una gara il concorrente che si è reso responsabile di una simile violazione, senza valorizzare altri profili oggettivamente espressivi dell’affidabilità del concorrente come controparte contrattuale.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 30 luglio 2012 — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-362/12)

2012/C 311/05

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation

Convenuto: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui ai termini della legge di uno Stato membro un contribuente può scegliere tra due cause petendi alternative al fine di richiedere la restituzione di tasse imposte in violazione degli articoli 49 e 63 del TFUE ed una di tali cause beneficia di un termine di prescrizione più lungo, sia compatibile con i principi di effettività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento il fatto che tale Stato membro faccia entrare in vigore una legge che abbrevi tale termine di prescrizione più lungo senza preavviso e retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione della nuova legge proposta.

2)

Se sia rilevante ai fini della risposta alla prima questione il fatto che, nel momento in cui il contribuente ha esperito la propria azione avvalendosi della causa petendi che beneficiava del termine di prescrizione più lungo, la possibilità di avvalersi di tale causa petendi secondo il diritto nazionale era stata riconosciuta soltanto (i) recentemente e (ii) da parte di un giudice minore, ed era stata confermata in via definitiva solo in seguito dalla suprema autorità giudiziaria.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Equality Tribunal (Irlanda) il 30 luglio 2012 — Z./A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)

(Causa C-363/12)

2012/C 311/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

The Equality Tribunal (Tribunale per la parità, Irlanda)

Parti

Ricorrente: Z.

Convenuti: A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell’Unione europea:

i)

articolo 3 TUE

ii)

articoli 8 e 157 TFUE e/o

iii)

articoli 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»),

la direttiva 2006/54/CE — in particolare gli articoli 4 e 14 — debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sul sesso qualora una donna la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2006/54/CE (1) sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell’Unione europea sopra citate.

3)

Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell’Unione europea:

i)

articolo 10 TFUE e/o

ii)

articoli 21, 26 e 34 della Carta,

la direttiva 2000/78/CE (2) — in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 5 — debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sulla disabilità qualora una donna affetta da una disabilità che le impedisce di avere figli, la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita, si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione, se la direttiva 2000/78/CE sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell’Unione europea sopra citate.

5)

Se, ai fini dell’interpretazione e/o della contestazione della validità della direttiva 2000/78/CE, sia possibile basarsi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

6)

In caso di risposta positiva alla quinta questione, se la direttiva 2000/78/CE — in particolare gli articoli 3 e 5 — sia compatibile con gli articoli 5, 6, 27, paragrafo 1, lettera b), e 28, paragrafo 2, lettera b), della suddetta Convenzione.


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 agosto 2012 — Valimar OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Causa C-374/12)

2012/C 311/07

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Valimar OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, prima frase, del regolamento (CE) n. 384/1996 (1) del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [attualmente regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio] (in prosieguo: il «regolamento base»), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato dimostrato alcun cambiamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi potere implicito delle istituzioni risultante dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base in sede di determinazione del prezzo all’esportazione, incluso — come nel caso del regolamento (CE) n. 1279/2007 (3) del Consiglio — il potere implicito delle istituzioni di effettuare una valutazione prospettica sull’attendibilità dei prezzi d’esportazione della Severstal-Metiz, procedendo ad un confronto con i prezzi minimi in conformità dell’impegno sui prezzi e con i prezzi di vendita nei paesi terzi. Se incida sulla soluzione di tale questione il fatto che, come nel caso della Severstal-Metiz e del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, le istituzioni, nell’esercitare i loro poteri in relazione alla valutazione del carattere duraturo del cambiamento delle circostanze attinenti all’esistenza di un dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base, decidano di modificare le misure antidumping (di ridurre il dazio).

2)

Se, dalla soluzione della prima questione risulti che, in presenza delle circostanze descritte nella parte del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio concernente la determinazione del prezzo all’esportazione, nonché alla luce del fatto che in tale regolamento non è stato dimostrato espressamente un cambiamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento base, cambiamento che giustificherebbe l’applicazione di un nuovo metodo, la Commissione avrebbe dovuto applicare il metodo di determinazione del prezzo all’esportazione impiegato nell’ambito dell’inchiesta originaria, nella specie quello di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

3)

Tenuto conto delle soluzioni della prima e della seconda questione: se il regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, nella parte concernente la determinazione e l’imposizione delle misure antidumping individuali in relazione alle importazioni di funi e cavi d’acciaio prodotti dalla Severstal-Metiz, sia stato adottato in violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base di un fondamento giuridico invalido, e, in quanto tale esso, limitatamente a siffatta parte, debba essere considerato invalido.


(1)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1).


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 6 agosto 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

(Causa C-376/12)

2012/C 311/08

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sky Italia Srl

Convenute: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 13 agosto 2012 — Siegfried János Schneider

(Causa C-386/12)

2012/C 311/09

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Siegfried János Schneider

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (1), sia applicabile solo ai procedimenti contenziosi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o debba essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione in cui i cittadini di uno Stato membro, dichiarati parzialmente incapaci di agire da un giudice di detto Stato ai sensi del diritto nazionale e assistiti da un curatore (anch’egli cittadino di tale Stato), chiedono di poter disporre dei propri immobili situati in un altro Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


Tribunale

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/8


Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Salim Georges Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

(Causa T-326/12)

2012/C 311/10

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun e Al Toun Group (rappresentanti: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato nella sua interezza e accoglierne tutti i motivi;

consentire che il ricorso sia esaminato con procedimento accelerato;

dichiarare che gli atti impugnati possono essere dichiarati parzialmente nulli, in quanto la parte dell’atto da dichiararsi nulla può essere separata dall’atto nella sua interezza;

annullare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l’Al Toun Group sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/782/PESC;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l’Al Toun Group sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012;

condannare il Consiglio a sopportare la totalità delle spese giudiziarie sostenute dai ricorrenti, compresi costi, onorari e altre spese connesse alla loro difesa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione sostanziale dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto gli atti impugnati, dei quali i ricorrenti avrebbero avuto notizia tramite i media, non sarebbero stati loro notificati e non sarebbero state presentate loro prove o elementi consistenti a giustificazione del loro inserimento dell’elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. A tale proposito l’onere della prova graverebbe sul Consiglio, che dovrebbe giustificare l’imposizione delle misure restrittive.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; negli atti impugnati il Consiglio si sarebbe limitato a formulare affermazioni infondate, violando così tale obbligo che incombe agli organi dell’Unione europea in forza dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione europea dei diritti dell’uomo»), dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto è fatto riferimento alla vaga nozione della partecipazione al sistema, la cui definizione giuridica non compare negli atti concernenti la situazione in Siria. In difetto di una motivazione chiara e precisa da parte del Consiglio, il Tribunale non sarebbe in condizione di esaminare la legittimità degli atti impugnati.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’accesso a tale tutela, previsto dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dall’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe inibito dalla violazione dell’obbligo di motivazione.

4)

Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione del Consiglio, poiché il ricorrente Salim Al Toun sarebbe stato erroneamente identificato come cittadino venezuelano, ciò che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, e l’Al Toun Group non avrebbe mai partecipato, dal momento della sua costituzione, ad attività correlate al petrolio o a prodotti petroliferi, come affermato negli atti impugnati.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e della libertà d’iniziativa economica, in quanto il Consiglio, con la sua decisione di esecuzione 2012/256/PESC e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012, avrebbe illegittimamente privato i ricorrenti della possibilità di fare pacificamente uso dei beni di loro proprietà, mettendo in pericolo la loro esistenza e la loro sopravvivenza fisica.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione grave del diritto alla tutela della reputazione sancito dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poiché l’inserimento dei nomi dei ricorrenti negli atti impugnati avrebbe illegittimamente distrutto il prestigio di cui essi godevano in seno alla società siriana, presso la rete di amicizie, la comunità religiosa e nei confronti dei loro partner commerciali.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/9


Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Plantavis e NEM/Commissione e EFSA

(Causa T-334/12)

2012/C 311/11

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Plantavis (Berlino, Germania) e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmittels & Gesundheitsprodukten e.V. (Laudert, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea e Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare i divieti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 (1) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 432/2012 (2) e con l’elenco EU della Commissione europea relativo alle indicazioni sulla salute consentite e non consentite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, in primo luogo, il difetto di competenza del legislatore europeo quanto all’emanazione del regolamento impugnato.

In secondo luogo, le ricorrenti deducono che i regolamenti nn. 1924/2006 e 432/2012 nonché l’elenco dell’Unione europea relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari inciderebbero illegittimamente nelle situazioni giuridiche dell’industria alimentare, tutelate quali diritti fondamentali, nonché sul diritto all’informazione dei consumatori e dei professionisti interessati. In tale contesto, le ricorrenti deducono il difetto di proporzionalità dei divieti di informazioni relative ai valori nutrizionali e alla salute previsti nei regolamenti impugnati. Ciò varrebbe soprattutto per quanto riguarda il divieto di utilizzazione di informazioni sostanziali concernenti i valori nutrizionali e la salute quali, ad esempio, l’indicazione «migliore disponibilità biologica». Inoltre, i regolamenti impugnati non sarebbero idonei al conseguimento degli scopi voluti, in quanto né l’EFSA né la Commissione avrebbero fissato orientamenti trasparenti, unitari e verificabili in ordine alla fissazione di standard scientifici.

Le ricorrenti contestano inoltre la disparità di trattamento indifferenziata di sostanze diverse e di imprese dell’industria alimentare. I divieti non sarebbero poi necessari, in quanto, per effetto della direttiva 2003/13/CE (3) e del regolamento (CE) n. 1169/2011 (4), sarebbe già vietato in tutti gli Stati membri pubblicizzare prodotti alimentari in modo fuorviante.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

(2)  Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 136, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 41, pag. 33).

(4)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 8).


13.10.2012   

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C 311/9


Ricorso proposto il 2 agosto 2012 — Evonik Degusta/Commissione

(Causa T-341/12)

2012/C 311/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: avvocati C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, la decisione della Commissione del 24 maggio 2012, C(2012) 3534 def., di rigetto della richiesta proposta da Evonik Degussa di trattamento riservato dei dati contenuti nella decisione adottata nel caso COMP/F/38.620 — perossido di idrogeno e perborato —,

ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del mandato del consigliere-auditore (1) e del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione e ad essere ascoltata.

In proposito, la ricorrente ritiene che il consigliere-auditore non abbia esaminato le sue obiezioni di principio alla pubblicazione. In tal modo, egli non avrebbe rispettato l'ampiezza dei propri poteri e doveri e avrebbe violato l'articolo 8 del proprio mandato. Poiché né il consigliere-auditore né altri organi della Commissione avrebbero esaminato e considerato le obiezioni di principio sollevate dalla ricorrente contro la prevista pubblicazione, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe omesso di indagare tutti i profili rilevanti del caso concreto. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione e il diritto effettivo ad essere ascoltati (Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

In proposito si sostiene che la decisione contestata non conterrebbe alcuna motivazione in merito alle obiezioni sollevate dalla ricorrente contro la pubblicazione della versione estesa della decisione. Lo stesso varrebbe per le ragioni della Commissione e per l'interesse pubblico alla pubblicazione della versione estesa quasi cinque anni dopo la pubblicazione della originaria versione non confidenziale.

3)

Terzo motivo, vertente sull'esistenza di errori di diritto e di valutazione a causa della violazione del segreto professionale di cui all'articolo 339 TFUE e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e a causa della violazione della riservatezza delle informazioni da pubblicare.

Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente sostiene che i brani che la Commissione intende pubblicare nella versione estesa e non riservata della decisione sarebbero protetti dal segreto professionale e talvolta conterrebbero anche segreti aziendali. La pubblicazione di tali informazioni su internet violerebbe il diritto della ricorrente al rispetto del segreto professionale.

Ancora, la ricorrente sostiene che la prevista pubblicazione delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari delle misure di immunità o trattamento favorevole ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e che il regolamento (CE) n. 1/2003 (3) e la disciplina in materia di immunità e di trattamento favorevole (4) conterrebbero specifiche disposizioni per l'accesso a tali informazioni fornite dai soggetti beneficiari di tali misure. Da ciò deriverebbe secondo la ricorrente, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze della Corte del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Racc. pag. I-5885, e del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) una presunzione secondo cui la pubblicazione di queste informazioni violerebbe gli interessi aziendali della ricorrente nonché lo scopo dell'attività di indagine della Commissione. Occorrerebbe pertanto provare specificamente l'esistenza di un particolare interesse pubblico alla pubblicazione di tali informazioni. Dal momento che, secondo la ricorrente, il consigliere-auditore avrebbe omesso di fornire tale prova, egli sarebbe pertanto incorso in un manifesto errore di valutazione.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente e del principio della certezza del diritto.

In proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione, respingendo la richiesta di trattamento riservato e decidendo di pubblicare la versione controversa della decisione, avrebbe violato il principio di tutela dell'affidamento. La ricorrente infatti avrebbe confidato, a partire dalla presentazione della sua domanda di immunità o di trattamento favorevole, nella riservatezza delle informazioni trasmesse. Essa fonda il proprio legittimo affidamento sulle comunicazioni in materia di immunità e di trattamento favorevole e sulla prassi consolidata della Commissione, e ritiene che tale affidamento sia meritevole di tutela. Una violazione del principio di tutela dell'affidamento deriverebbe inoltre dal fatto che già nel 2007 la Commissione aveva pubblicato una versione definitiva non riservata della decisione, nella quale aveva accettato gli omissis proposti dalla ricorrente. La ricorrente sostiene che non sussisterebbe alcun fondamento giuridico né alcuna ragione sostanziale che giustifichi un successivo mutamento di tale decisione.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del vincolo di scopo

Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente sostiene che l'utilizzo delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari di immunità o di trattamento favorevole come informazioni pubbliche violerebbe il vincolo di scopo di queste informazioni, previsto nell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e nel punto 48 della comunicazione della Commissione sull'accesso al fascicolo istruttorio (5). Ciò varrebbe in particolare allorché tale utilizzo avvenga più di sei anni dopo la chiusura del procedimento amministrativo.


(1)  Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] [TFUE] (GU L 1, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

(5)  Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7).


13.10.2012   

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Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Ungheria/Commissione

(Causa T-346/12)

2012/C 311/13

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2012) 3324 def. della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa all'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale, in violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, nel determinare l'importo del rimborso parziale a favore dell'Ungheria dell'aiuto finanziario nazionale concesso nel 2009 alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

La ricorrente sostiene che il diritto dell'Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nella sua decisione relativa al rimborso parziale comunitario dell’aiuto finanziario nazionale concesso, in conformità all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1), alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, autorizzi il rimborso soltanto di quegli importi descritti dall'Ungheria nella sua domanda di autorizzazione alla concessione di aiuti nazionali come importi indicativi, prevedibili o teorici.

La ricorrente rileva che, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l'autorizzazione della Commissione in merito all'aiuto nazionale si riferisce alla concessione di un aiuto e non alla fissazione da parte della Commissione di un limite massimo all'aiuto che può essere concesso. Tale limite viene previsto in modo inequivocabile nel regolamento n. 1234/2007, ai sensi del quale l'aiuto nazionale non può essere superiore all'80% dei contributi finanziari ai fondi di esercizio dei membri o delle organizzazioni di produttori. Le norme relative al rimborso parziale comunitario dell'aiuto nazionale non rendono nemmeno possibile che la Commissione, nell'autorizzare tale rimborso parziale, stabilisca quale limite massimo l'importo che lo Stato membro abbia comunicato alla Commissione nella sua istanza di autorizzazione, sia come importo globale dell'aiuto sia come importo dell'aiuto previsto da determinate organizzazioni di produttori, in particolare quando nella comunicazione menzionata il governo di Ungheria ha presentato gli importi di cui trattasi come meramente pianificati o teorici.

La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione è legittimata a verificare che l'aiuto verosimilmente corrisposto non abbia oltrepassato il summenzionato limite massimo dell' 80 % e che il rimborso richiesto non sia superiore al 60 % dell'aiuto concesso, ma non può fissare, quale limite massimo per il rimborso, gli importi indicati nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione relativa a detta domanda, soprattutto quando la domanda o la comunicazione di cui trattasi sottolinea il carattere indicativo, pianificato o teorico dei dati. Quando, per determinati motivi, nel corso dell'anno è modificato l'importo dell'aiuto nazionale accordato a una qualsivoglia organizzazione di produttori, il rimborso parziale comunitario verrà concesso per la somma effettivamente versata, purché ricorrano i presupposti prescritti dal diritto dell'Unione a tale riguardo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).


13.10.2012   

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C 311/11


Ricorso proposto il 31 luglio 2012 — Globosat Programadora/UAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Causa T-348/12)

2012/C 311/14

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: avv. S. Micallef)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2012 nel procedimento R 2079/2010-4;

annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell’Ufficio, e condannare quest’ultimo alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SPORT TV INTERNACIONAL», per servizi delle classi 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6915094

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 329507 del marchio figurativo «SPORTV», per servizi delle classi 38 e 41

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e violazione della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.


13.10.2012   

IT

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C 311/12


Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS)

(Causa T-353/12)

2012/C 311/15

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aleris Holding AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Kylhammar e K. Westerberg)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carefusion 303, Inc. (San Diego, Stati Uniti d’America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 maggio 2012 (R 334/2011-5), nonché il paragrafo 2 della decisione di annullamento, e pronunciare una decisione conforme all’istanza della ricorrente; e

condannare il convenuto, in quanto soccombente, a sostenere tutte le spese di giudizio e gli onorari versati dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ALARIS», per prodotti e servizi delle classi 10, 37 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 571521

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dei principi fondamentali che devono essere applicati in procedimenti di decadenza per mancato uso. Violazione degli articoli 15 e 9 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


13.10.2012   

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C 311/12


Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Causa T-356/12)

2012/C 311/16

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alking, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 giugno 2012 nel procedimento R 1033/2011-4;

condannare la parte avversa a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SÔ:UNIC», per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8197972

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: una serie di 24 marchi registrati comunitari, internazionali, del Regno Unito e irlandesi costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, per prodotti della classe 3, una serie di 17 segni non registrati costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, utilizzati con riferimento a prodotti della classe 3

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;

violazione della Regola 15, paragrafo 2, lettera b) punto iii), del regolamento n. 2868/95 della Commissione; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


13.10.2012   

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C 311/13


Ricorso proposto il 7 agosto 2012 — Sachi Premium — Outdoor Furniture/UAMI — Gandia Blasco (poltrone)

(Causa T-357/12)

2012/C 311/17

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portogallo) (rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 aprile 2012 (R 969/2011-3);

dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario controverso n. 1512633-0003; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello per il prodotto «poltrone, sedie reclinabili» — disegno o modello comunitario registrato n. 1512633-0003

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto di dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario registrato in base agli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio; registrazione di disegno o modello comunitario n. 52113-0001, per il prodotto «poltrone»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato controverso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 5-7 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.


13.10.2012   

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C 311/13


Ricorso proposto l’8 agosto 2012 — Vuitton Mallettier/UAMI — Nanu-Nana (motivo a quadri)

(Causa T-359/12)

2012/C 311/18

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Mallettier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaretti e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 maggio 2012 nel procedimento R 1855/2011-1;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; e

condannare la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell’UAMI

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che rappresenta un motivo a quadri per prodotti della classe 18 — domanda di marchio comunitario n. 370445

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario, fondata su motivi di nullità assoluta, ossia l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), punto iii), e f), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, e su motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento in toto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio; e

violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/14


Impugnazione proposta il 17 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-63/11, Macchia/Commissione

(Causa T-368/12 P)

2012/C 311/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Luigi Macchia (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012 nella causa F-63/11, Macchia/Commissione;

respingere il ricorso introdotto dal sig. Macchia nella causa F-63/11;

condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese nel presente grado di giudizio;

condannare il sig. Macchia alle spese nel giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra petita, dato che il TFP, da una parte, ha ampliato l’oggetto della controversia, annullando la decisione della Commissione non solo in quanto nega la proroga del contratto del sig. Macchia, bensì parimenti in ragione del suo rifiuto di concedergli un nuovo contratto, mentre il petitum del ricorso in primo grado menzionava esclusivamente l’annullamento della decisione della Commissione di non prorogare il contratto dell’interessato e, dall’altra, ha snaturato l’oggetto della controversia affermando che non occorreva esaminare la censura del ricorrente in primo grado, sig. Macchia, diretta contro il motivo di diniego relativo alla regola degli otto anni mentre tale censura costituirebbe il nucleo del ricorso in primo grado.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio, ove il TFP avrebbe ampliato e snaturato l’oggetto della controversia senza dare alla Commissione la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra vires in quanto, da una parte, il TFP avrebbe annullato la decisione della Commissione in base al rilievo che essa non avrebbe indagato in ordine all’esistenza di un altro impiego per il quale l’interessato avrebbe potuto essere utilmente assunto e, dall’altra, dichiarandosi competente a verificare se i motivi accolti dall’amministrazione per negare il rinnovo del contratto siano tali da mettere in discussione i criteri e le condizioni che sarebbero stati fissati dal legislatore nello Statuto e intesi a garantire al personale a contratto la possibilità di beneficiare, a termine, di una certa continuità di impiego, mentre tale competenza non troverebbe alcun supporto nelle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

4)

Quarto motivo, vertente sullo snaturamento dell’interesse del servizio e sul travisamento della giurisprudenza della Corte, da una parte, affermando che l’interesse del servizio deve conciliarsi con il dovere di sollecitudine e richiede che sia esaminata la possibilità di attribuire nuove funzioni all’interessato e, dall’altra, deducendo erroneamente dalla giurisprudenza della Corte che la Commissione non potrebbe validamente dedurre l’assenza di un interesse del servizio a rinnovare il contratto dell’interessato, poiché l’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea dovrebbe essere inteso nel senso che miri a garantire una certa continuità di impiego agli agenti che dispongono di un contratto a tempo indeterminato.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Ricorso proposto il 22 agosto 2012 — France Télécom/Commissione

(Causa T-385/12)

2012/C 311/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione, del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l’aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente, in via principale, su errori di diritto e di valutazione nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione allorché la Commissione ha qualificato come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la riduzione del contributo che il datore di lavoro deve versare allo Stato per le pensioni corrisposte ai funzionari della France Télécom. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori:

concludendo per l’esistenza di un vantaggio economico;

considerando la misura selettiva;

considerando che la misura può causare distorsioni della concorrenza e

concludendo per l’esistenza di un aiuto di Stato, ancorché la Commissione riconosca che il vantaggio era stato neutralizzato almeno fino al 31 dicembre 2010 attraverso il versamento di un contributo forfetario eccezionale.

2)

Secondo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e di valutazione allorché la Commissione ha subordinato la compatibilità dell’asserito aiuto al rispetto delle condizioni sancite all’articolo 2 della decisione controversa. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori considerando che la ricorrente è assoggettata ad oneri sociali inferiori a quelli dei suoi concorrenti e rifiutando di applicare il precedente «La Poste» al procedimento a carico della France Télécom.

3)

Terzo motivo, vertente, in subordine, su errori di valutazione e su una violazione dell’obbligo di motivazione nella valutazione del periodo nel corso del quale l’aiuto definito dalla decisione controversa risulta neutralizzato dal contributo forfetario eccezionale. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tali errori:

includendo gli oneri di compensazione e di sovracompensazione nel calcolo dello sgravio degli oneri derivanti dalla riduzione del contributo a carico del datore di lavoro e

concludendo che il contributo forfetario eccezionale doveva essere capitalizzato al tasso di attualizzazione del 5,53 % e non a quello del 7 %.

4)

Quarto motivo, vertente, in subordine, su una violazione dei diritti procedurali della ricorrente.


Tribunale della funzione pubblica

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/16


Ricorso proposto il 20 giugno 2012 — ZZ/BEI

(Causa F-63/12)

2012/C 311/21

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle lettere con le quali la convenuta nega il rimborso, in esito alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea di annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica di EUR 6 000 che il ricorrente ha versato alla convenuta a titolo di spese recuperabili in esito alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha statuito sulle spese.

Conclusioni del ricorrente

Annullare le lettere del 4 e del 25 maggio 2012, nella parte in cui la BEI nega al ricorrente il rimborso della somma di EUR 6 000 da essa richiesta a titolo di spese nell’ambito di un precedente procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

condannare la BEI a rimborsare senza indugio detta somma oltre interessi e compensazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dal ricorrente sino al giorno del rimborso effettivo;

condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno subito;

condannare la BEI alle spese.


13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/16


Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-67/12)

2012/C 311/22

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta ha inviato una lettera relativa all’eventuale ripresa del servizio del ricorrente e di risposta a talune istanze di quest’ultimo ad un avvocato che ha difeso il ricorrente in numerose cause, ma al quale il ricorrente non ha dato un mandato generale.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 20 maggio 2011, che l’attore inoltrò all’Autorità investita del potere di nomina;

quatenus oportet, annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 1 dicembre 2011, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 20 maggio 2011 e per l’annullamento di quest’ultima decisione di rigetto nonché l’accoglimento della domanda datata 20 maggio 2011;

quatenus oportet, annullare la nota datata 9 marzo 2012;

condannare la Commissione a risarcire il danno, ingiustamente subito dal ricorrente a cagione dell’invio all’avv. Giuseppe Cipressa, da parte della Commissione, della nota riconducibile alla Commissione, priva di data, mercé la corresponsione, in favore dell’attore, della somma di EUR 10 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la Commissione ad elargire all’attore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 20 maggio 2011 pervenne alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 10 000,00, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione alle spese.