ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.305.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 305/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 305/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 305/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6668 — Mondi/Nordenia) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 305/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2012/C 305/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2012/C 305/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 305/01
Data di adozione della decisione |
4.9.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33997 (11/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Strední Morava |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Program podpory kultury ve Zlínském kraji |
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Base giuridica |
Program podpory kultury ve Zlínském kraji zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění: §1-2, §14, §35-37 a §59 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění: §10, §22, §27-28, §30 a §34 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění: §1-23 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Cultura, conservazione del patrimonio |
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Forma dell'aiuto |
Altro, sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1 122 milioni di CZK |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
5 anni dalla data di adozione |
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Settore economico |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34586 (12/N) |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Κρήτη |
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a) |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Επέκταση Αερολιμένα Χανίων |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Hellenic Civil Aviation Authority, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 77,70 milioni di EUR |
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Intensità |
75 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2015 |
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Settore economico |
Trasporto aereo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
11.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34645 (12/NN) |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Comhairle Nan Eilan (Western Isles) |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
HTT (Manufacturing) Ltd rescue loan February 2012 |
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Base giuridica |
Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
HTT (Manufacturing) Ltd |
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Obiettivo |
Salvataggio di imprese in difficoltà |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 0,28 milioni di GBP |
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Intensità |
93,22 % |
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Durata |
22.2.2012-21.8.2012 |
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Settore economico |
Preparazione e filatura di fibre tessili, Finissaggio dei tessili |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
30.8.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34809 (12/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Dingolfing-Landau |
Zone non assistite |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
NGA Breitbandnetz für den Vilstalbereich des Marktes Reisbach/Bayern |
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Base giuridica |
Kommunale Haushaltsverordnung Bayern |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Telekom Deutschland GmbH |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 0,14 milioni di EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
31.8.2012-31.7.2013 |
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Settore economico |
Telecomunicazioni fisse |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 305/02
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.25611 (12/NN) |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Nordrhein-Westfalen |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Angebliche Beihilfe in Form der Bereitstellung von Personal durch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für die Landwirtschaftliche Unternehmensberatung Nordrhein-Westfalen (LUB) GmbH zu günstigen Bedingungen |
Base giuridica |
— |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
— |
Forma dell'aiuto |
— |
Dotazione di bilancio |
— |
Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
Durata |
— |
Settore economico |
— |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
8.5.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32063 (11/NN) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Kujawsko-Pomorskie |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
LIP-Mondi Świecie |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274); art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy (…) (Dz.U. nr 236, poz. 2002) |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, occupazione |
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Forma dell'aiuto |
Sgravio d'imposta, sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 301,14 Mio PLN |
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Intensità |
22,66 % |
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Durata |
20.12.2007-31.12.2020 |
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Settore economico |
Industria manifatturiera |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
11.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33845 (11/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Rhône-Alpes |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation du régime d'aide au service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine |
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Base giuridica |
Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 30.6.2013 |
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Settore economico |
Trasporti ferroviari |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
5.6.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34050 (12/N) |
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Stato membro |
Romania |
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Regione |
Județul Cluj, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Regia autonomă Aeroportul Cluj-Napoca – Noi destinații |
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Base giuridica |
Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 744/23 septembrie 2011; Proiect de Hotărâre a Consiliului Județean Cluj privind ajutorul financiar la inființare pentru deschiderea de noi rute și/sau frecvențe de operare la Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 708/7 octombrie 2011) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 22,9 Mio RON |
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Intensità |
40 % |
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Durata |
1.6.2012-31.12.2016 |
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Settore economico |
Trasporti aerei |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
11.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34146 (11/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Piemonte |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Proroga del regime di aiuto al servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina |
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Base giuridica |
Articolo 38, c. 7 Legge 1.8.2002, n. 166; Decreto Presidente della Repubblica n. 340 del 22.12.2004; articolo 1, c. 1121 della L. 27.12.2006, n. 296, Legge Finanziaria per il 2007 recante l'istituzione del «Fondo per la mobilità sostenibile»; articolo 27 c. 1-novies del Decreto legge n. 207 del 30.12.2008 convertito con L. n. 14 del 27.2.2009; L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria anno 2008); decisione della Commissione europea n. 11/2008 del 10.9.2008; articolo 32, comma 9 D.L. 6.7.2011, n. 98.e |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 30.6.2013 |
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Settore economico |
Trasporti ferroviari |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
4.4.2012 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34547 (12/N) |
Stato membro |
Francia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire |
Base giuridica |
Code de commerce |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
L’obiettivo della presente decisione «sui generis» è concludere che non vi è continuità economica tra le imprese del gruppo Sernam e i potenziali offerenti, pertanto non può essere chiesto a questi ultimi di rimborsare gli aiuti illeciti concessi al gruppo Sernam. |
Forma dell'aiuto |
— |
Dotazione di bilancio |
— |
Intensità |
— |
Durata |
— |
Settore economico |
Trasporti |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
4.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34845 (12/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Thüringen |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Breitbandinfrastrukturausbau Thüringen (Änderung) |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, Occupazione |
||||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
90 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2015 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6668 — Mondi/Nordenia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 305/03
In data 29 agosto 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6668. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 ottobre 2012
2012/C 305/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2953 |
JPY |
yen giapponesi |
101,35 |
DKK |
corone danesi |
7,4575 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80790 |
SEK |
corone svedesi |
8,6117 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2111 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4050 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,936 |
HUF |
fiorini ungheresi |
283,40 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6963 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0777 |
RON |
leu rumeni |
4,5675 |
TRY |
lire turche |
2,3490 |
AUD |
dollari australiani |
1,2663 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2632 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0422 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5770 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5913 |
KRW |
won sudcoreani |
1 439,28 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3321 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1465 |
HRK |
kuna croata |
7,4865 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 445,44 |
MYR |
ringgit malese |
3,9805 |
PHP |
peso filippino |
53,646 |
RUB |
rublo russo |
40,2740 |
THB |
baht thailandese |
39,701 |
BRL |
real brasiliano |
2,6289 |
MXN |
peso messicano |
16,5661 |
INR |
rupia indiana |
68,2779 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/14 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione
2012/C 305/05
Si avvertono gli interessati che, nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (2007-2013), è stato pubblicato un invito a presentare proposte.
Si sollecitano proposte per il seguente invito. I termini ultimi per la presentazione e gli stanziamenti di bilancio sono riportati nell’invito, che è pubblicato nel portale dei partecipanti.
Programma di lavoro «Idee»
Titolo dell’invito |
la sovvenzione CER di sinergia |
Codice identificativo dell’invito |
ERC-2013-SyG |
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C(2011) 4562 del 9 luglio 2012.
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili nel sito web pertinente della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
10.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/15 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese
2012/C 305/06
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di perossosolfati originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 29 giugno 2012 da RheinPerChemie GmbH & Co. KG e da United Initiators GmbH & Co. KG («i richiedenti»), per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale di perossosolfati dell'Unione.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da perossosolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («RPC») è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, i richiedenti hanno stabilito il valore normale per i produttori esportatori della RPC, ai quali non è stato accordato, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, sulla base di un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) di un paese terzo a economia di mercato, in questo caso la Turchia. Per le società alle quali è stato accordato, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato nella RPC. L'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e il prezzo all'esportazione (a livello franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione ad altri paesi, vista l'attuale mancanza di volumi consistenti di importazioni nell'Unione in provenienza dalla RPC.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, i richiedenti sostengono che sussista un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
I richiedenti affermano che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale riguardo essi hanno presentato prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, dato che nella RPC esistono notevoli capacità inutilizzate.
I richiedenti sostengono infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e se queste saranno lasciate scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, e a fornirle le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della RPC.
Tutti i produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della RPC devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite di tale prodotto nell'Unione.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
5.2. Scelta di un paese terzo a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla RPC il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Nell'inchiesta precedente è stata scelta la Turchia come paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale per la RPC. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare di nuovo la Turchia. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori non collegati o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, e a fornirle le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società scelte per essere inserite nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti ed alle associazioni note di importatori.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti devono consegnare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite di tale prodotto.
5.4. Procedura di determinazione della reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo ai produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.
I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione economica e finanziaria delle società.
Tutti i produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a contattare immediatamente la Commissione, preferibilmente per e-mail, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e richiedere un questionario.
5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
5.6. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.
5.7. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire essere inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e le sue richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 08/020 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Per il dumping:
E-mail: trade-persulphates-dumping@ec.europa.eu
Fax +32 22996117
Per il pregiudizio:
E-mail: trade-persulphates-injury@ec.europa.eu
Fax +32 22992565
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni potranno essere ignorate e si potranno utilizzare i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendario dell'inchiesta
In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza delle misure è aperto in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure esistenti, ma la loro abrogazione o il loro mantenimento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere un tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU C 356 del 6.12.2011, pag. 17.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1.
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, con «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO A
ALLEGATO B