ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.304.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 304

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
9 ottobre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 304/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 304/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

2

2012/C 304/03

Decisioni nel contesto del controllo dell’esecuzione delle decisioni relative ad aiuti alla ristrutturazione e alla liquidazione a favore di istituti finanziari ( 2 )

3

2012/C 304/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6693 — Tech Data/BEL) ( 2 )

4

2012/C 304/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logistico SESE/Target) ( 2 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 304/06

Tassi di cambio dell'euro

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 304/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6541 — Glencore/Xstrata) ( 2 )

6

2012/C 304/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6677 — MOL/KMG EP/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 304/09

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

8

2012/C 304/10

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 304/01

Data di adozione della decisione

7.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35234 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany

Base giuridica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (Act No 252/1997 Coll. on agriculture)

Zásady vydané Ministerstvem zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací (Guidelines of the Ministry of Agriculture laying down conditions for granting subsidies)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Impegni agroambientali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 35 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 7 milioni di CZK

Intensità

100 %

Durata

1.10.2012-30.9.2017

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/02

Data di adozione della decisione

12.6.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34301 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Oristano

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Declaratoria della eccezionalità della moria ittica che ha interessato lo Stagno di Santa Giusta nel periodo 16-24 luglio 2010

Base giuridica

«Disposizioni in materia di pesca» L.R. 14.4.2006 n. 3 — «Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)» decreto n. 002070/DecA/85 dell’11 agosto 2009 — «Declaratoria della eccezionalità della moria ittica che ha interessato lo stagno di Santa Giusta nel periodo 16-24 luglio 2010» 2077/DecA/99 del 25.11.2011

Tipo di misura

Regime

Società cooperativa pescatori Santa Giusta

Obiettivo

Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, calamità naturali o altri eventi eccezionali, condizioni atmosferiche avverse

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 0,07 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 0,07 milioni di EUR

Intensità

80 %

Durata

1.2.2012-31.12.2012

Settore economico

Pesca e acquicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/3


Decisioni nel contesto del controllo dell’esecuzione delle decisioni relative ad aiuti alla ristrutturazione e alla liquidazione a favore di istituti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/03

Data di adozione della decisione

12.9.2012

Numero dell'aiuto

SA.30962 (MC 6/10)

Stato membro

Belgio

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Monitoring of Ethias — Prolongation of divestment deadline Ethias Banque — Belgium

Tipo di decisione

Nuova decisione collegata alla seguente decisione della Commissione: N 256/09

Contenuto

Proroga di un termine per la cessione fino alla decisione sull'acquirente proposto da parte dell'autorità di regolamentazione

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6693 — Tech Data/BEL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/04

In data 5 settembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6693. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logistico SESE/Target)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/05

In data 3 ottobre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6599. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 ottobre 2012

2012/C 304/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2958

JPY

yen giapponesi

101,45

DKK

corone danesi

7,4569

GBP

sterline inglesi

0,80840

SEK

corone svedesi

8,6057

CHF

franchi svizzeri

1,2110

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4020

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,900

HUF

fiorini ungheresi

283,75

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

PLN

zloty polacchi

4,0780

RON

leu rumeni

4,5723

TRY

lire turche

2,3494

AUD

dollari australiani

1,2721

CAD

dollari canadesi

1,2683

HKD

dollari di Hong Kong

10,0476

NZD

dollari neozelandesi

1,5854

SGD

dollari di Singapore

1,5951

KRW

won sudcoreani

1 442,02

ZAR

rand sudafricani

11,5770

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1498

HRK

kuna croata

7,4800

IDR

rupia indonesiana

12 438,19

MYR

ringgit malese

3,9813

PHP

peso filippino

53,748

RUB

rublo russo

40,3506

THB

baht thailandese

39,785

BRL

real brasiliano

2,6348

MXN

peso messicano

16,6357

INR

rupia indiana

68,1840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6541 — Glencore/Xstrata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/07

1.

In data 2 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Glencore International Plc («Glencore», costituita a Jersey e con sede in Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'impresa Xstrata Plc («Xstrata», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Glencore produce e commercializza una vasta gamma di prodotti di base e materie prime. La sua attività è articolata in tre segmenti: i) metalli e minerali, tra cui alluminio, allumina, zinco, rame, piombo, ferroleghe, nichel, cobalto e minerale di ferro; ii) prodotti energetici, tra cui petrolio greggio, prodotti petroliferi, carbone e coke; iii) prodotti agricoli, tra cui frumento, granturco, orzo, oli commestibili, semi oleosi, cotone e zucchero,

Xstrata è un gruppo operante nel settore delle risorse naturali la cui attività è articolata in cinque segmenti principali: i) segmento leghe, comprendente ferrocromo e vanadio, e metalli del gruppo del platino; ii) segmento carbone; iii) segmento rame; iv) segmento nichel; v) segmento zinco-piombo.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6541 — Glencore/Xstrata, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6677 — MOL/KMG EP/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 304/08

1.

In data 3 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione MOL Hungarian Oil and Gas Plc («MOL», Ungheria) e JSC KazMunaiGas Exploration Production («KMG EP», Kazakhstan) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), in Kazakhstan, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MOL: attività connesse al petrolio e al gas,

KMG EP: attività connesse al petrolio e al gas,

JV: prospezione e sfruttamento di petrolio e gas in Kazakhstan.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6677 — MOL/KMG EP/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/8


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 304/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«VINAGRE DE MONTILLA-MORILES»

N. CE: ES-PDO-0005-0726-03.11.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Vinagre de Montilla-Moriles».

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.8.

Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il «Vinagre de Montilla-Moriles» è un aceto di vino ottenuto dalla fermentazione acetica di vino certificato DOP «Montilla-Moriles», eventualmente con aggiunta di mosti certificati di detta denominazione vinicola e sottoposto a invecchiamento.

I tipi di aceto della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» sono:

Aceti di invecchiamento

È l’aceto di questa DOP che è stato sottoposto a un determinato sistema e periodo di invecchiamento; si distinguono le seguenti categorie:

—   «Añada»: sottoposto a un periodo di invecchiamento statico pari o superiore a tre anni.

Se l’invecchiamento si realizza mediante il sistema dinamico «criaderas y solera», in funzione del periodo di invecchiamento possiamo distinguere:

—   «Crianza»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno sei mesi,

—   «Reserva»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno due anni,

—   «Gran Reserva»: se il periodo di invecchiamento in legno è durato almeno dieci anni.

Aceti dolci

In funzione dell’aggiunta di mosti dei vitigni corrispondenti, si distinguono i seguenti tipi, che possono rientrare in ciascuna delle categorie in precedenza descritte:

«Vinagre al Pedro Ximénez»: cui si aggiunge durante il procedimento di invecchiamento mosti di uva passita della varietà Pedro Ximénez,

«Vinagre al Moscatel»: cui si aggiunge durante il procedimento di invecchiamento mosti di uva passita della varietà Moscatel.

Le caratteristiche analitiche degli aceti protetti sono:

contenuto di alcole residuo non superiore al 3 % in volume,

acidità totale minima in acido acetico pari a 60 g/l,

estratto secco solubile pari almeno a 1,30 g/l e per grado di acido acetico,

contenuto in ceneri compreso tra 2 e 7 g/l tranne gli aceti dolci per i quali sarà compreso tra 3 e 14 g/l,

contenuto di acetoina pari almeno a 100 mg/l,

per le varietà di aceto dolce Pedro Ximénez o Moscatel il tenore di zuccheri riduttori non è inferiore a 70 g/l.

Le caratteristiche organolettiche degli aceti protetti sono le seguenti:

Aceti di invecchiamento

 

Fase visiva: aceto limpido e brillante con colori che vanno dall’ambrato al mogano intenso, quasi del colore dell’ambra nera.

 

Fase olfattiva: l’aceto presenta aromi leggeri di acido acetico, completati da tonalità di legno di rovere. Sono presenti odori di esteri, specialmente di acetato di etile, e toni speziati torrefatti e empireumatici.

 

Fase gustativa: l’aceto ha un sapore equilibrato e leggero, è glicerico con una forte persistenza in bocca.

Aceto dolce al Pedro Ximénez

 

Fase visiva: aceto denso, limpido e brillante con colori che vanno dal mogano intenso fino all’ambra nera con leggeri riflessi iodati.

 

Fase olfattiva: presenta aromi intensi di uva passita con odori di raspo che ricordano il vino dolce Pedro Ximénez e che si mescolano in forma equilibrata con gli aromi dell’acido acetico, dell’acetato di etile e del legno di rovere.

 

Fase gustativa: ha un sapore agrodolce molto equilibrato con una forte persistenza in bocca.

Aceto dolce al Moscatel

 

Fase visiva: aceto denso, limpido e brillante con colori mogano più o meno intensi.

 

Fase olfattiva: presenta aromi intensi di uve della varietà Moscatel che si mescolano in forma equilibrata con gli aromi dell’acido acetico, dell’acetato di etile e del legno di rovere.

 

Fase gustativa: ha un sapore agrodolce molto equilibrato con una forte persistenza in bocca. Gli aromi della varietà cui deve il suo nome sono rafforzati a livello retronasale.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

I «Vinagres de Montilla-Moriles» sono ottenuti esclusivamente da vini certificati della DOP «Montilla-Moriles», eventualmente con l’aggiunta di mosti di uve mutizzati con alcole. I mosti devono essere ottenuti da uva passita o meno, a seconda dei casi, delle varietà «Pedro Ximénez» o «Moscatel» e sono anche certificati DOP «Montilla-Moriles».

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione di vino e di mosto, nonché l’acetificazione e la maturazione dell’aceto hanno luogo nella zona geografica delimitata.

L’acetificazione consiste nel trasformare il contenuto di alcole del vino in acido acetico utilizzando un batterio acetico. Sono previsti due procedimenti per l’elaborazione degli aceti di Montilla-Moriles:

1)

quello prodotto nelle cosiddette «Bodegas de elaboración de vinagre» (cantine di produzione dell’aceto), mediante l’applicazione di metodi industriali o in coltura sommersa;

2)

quello prodotto nelle cosiddette «Bodegas de envejecimiento y crianza de vinagre» (cantine di invecchiamento e maturazione dell’aceto), mediante il metodo tradizionale o in coltura superficiale.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

L’imbottigliamento degli aceti protetti dalla DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» deve essere realizzato esclusivamente nelle cantine iscritte nei registri del Consiglio regolatore o nell’elenco degli imbottigliatori di prodotti protetti, oppure, alternativamente, in impianti previamente autorizzati dal Consiglio regolatore. Gli aceti imbottigliati possono essere messi in circolazione e spediti dalle cantine autorizzate soltanto in recipienti di vetro o di altro tipo che non ne pregiudichino la qualità o il prestigio.

Quanto ai materiali adatti alla fabbricazione del recipiente destinato al consumatore finale, sono ammessi soltanto vetro, ceramica e altri materiali nobili per uso alimentare che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Le etichette devono obbligatoriamente riportare la dicitura «Vinagre de Montilla-Moriles» e il tipo di aceto di cui trattasi.

Tutti i recipienti utilizzati per la commercializzazione degli aceti devono essere muniti di sigilli di garanzia o di sigilli distintivi numerati rilasciati dal Consiglio regolatore o, se necessario, di etichette o controetichette numerate, sempre in modo che il dispositivo utilizzato non permetta una seconda utilizzazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica della DOP comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Montalbán, Monturque, Puente Genil e Nueva Carteya, nonché parte dei seguenti comuni: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor, Córdoba e Santaella. L’ambito geografico della DOP coincide con la zona di invecchiamento della DOP «Montilla-Moriles».

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

1 —   La materia prima

Gli aceti della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» sono prodotti esclusivamente con vini e mosti certificati della DOP «Montilla-Moriles». Questi vini hanno un tenore di alcole pari o superiore a 15 % vol.

Per la maturazione si utilizzano recipienti di legno di quercia americana, detti «botas» nella zona, che sono stati preventivamente impregnati di vini della DOP «Montilla-Moriles». Si tratta di recipienti che per anni hanno contenuto vini generosi e sono rimasti impregnati delle caratteristiche di questi vini. Non vengono mai utilizzate botti nuove.

2 —   Fattori umani

L’aceto di vino è tradizionalmente prodotto nella zona di «Montilla-Moriles» in quanto prodotto derivato, invecchiato con metodi di maturazione sempre identici, che riflettono la maestria e le conoscenze acquisite dai maestri cantinieri nell’invecchiamento dei vini generosi della zona, frutto del saper fare trasmesso di generazione in generazione.

3 —   Le cantine

Le cantine di invecchiamento sono situate su alture aperte, con un orientamento che permette di beneficiare di un numero minimo di ore di sole e del massimo grado di umidità. Questa concezione architettonica delle cantine permette la creazione al loro interno di un microclima perfetto a livello del suolo, grazie alla combinazione di vari elementi come i tetti a doppia pendenza, le pareti che per il loro spessore di quasi un metro garantiscono l’isolamento, i soffitti molto alti sostenuti da arcate e pilastri e finestre alte che impediscono la luce diretta sulle botti di rovere.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Vinagre de Montilla-Moriles» ha come carattere specifico una gamma di colori varianti tra l’ambrato e il mogano intenso, una complessità aromatica che combina note di vino e di legno con sfumature alcoliche e una forte persistenza in bocca. Analiticamente è caratterizzato da livelli molto elevati di acetoina e una notevole concentrazione di estratto secco solubile e ceneri.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il tenore di alcole pari o superiore a 15 % vol. dei vini utilizzati come materia prima apporta note viniche e alcoliche tipiche.

I sistemi di invecchiamento tradizionali, detti «criaderas y solera» o «añada», danno luogo a differenze determinanti nella complessità aromatica degli aceti protetti, che si manifestano nelle loro caratteristiche sensoriali e analitiche, come l’elevato tenore di acetoina, di alcoli superiori e di esteri.

Le condizioni di temperatura nelle cantine della DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» permettono un’ossidazione lenta dei composti dell’aceto. Le condizioni di umidità relativa influiscono sull’evaporazione di diversi componenti attraverso il legno; principalmente acqua, alcole e acido acetico, e favoriscono il processo di concentrazione dei vari componenti dell’aceto.

Poiché le botti non sono mai nuove, la cessione di componenti derivanti dal legno è relativamente lenta, si riducono i livelli di cessione di tannini e gli aromi di vaniglia sono più fini. Inoltre, il fatto di aver contenuto vini per anni ha provocato una leggera ostruzione dei pori delle botti e per tale motivo il processo di invecchiamento è più lento e minore è la perdita di aromi.

Le sostanze tanniche, la quercitina, l’emicellulosa e la lignina del legno si trasmettono all’aceto potenziando la sua persistenza in bocca, modificandone l’estratto secco e l’acidità e scurendone il colore, in modo da ottenere le tonalità tipiche di questo prodotto e gli aromi caratteristici del legno. Ha luogo l’ossidazione lenta di numerosi composti chimici presenti nell’aceto, la cui velocità di reazione dipende dalla porosità del legno.

Le reazioni di esterificazione e di combinazione di differenti composti chimici sono favorite; l’acetoina è presente in livelli molto elevati, soprattutto negli aceti invecchiati con il sistema «criaderas y solera»; si favorisce la formazione di composti aromatici, separando l’acetato di etile, gli alcoli superiori e i loro derivati, gli aldeidi, gli esteri e gli eteri.

Taluni composti evaporano, principalmente acqua, con conseguente elevata concentrazione di determinati componenti, quali ceneri, aminoacidi, acido acetico, ecc. Questo processo di concentrazione è significativo in particolare negli aceti dolci, nei quali il contenuto di ceneri e di estratto secco è relativamente superiore rispetto agli aceti secchi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

È possibile consultare il testo completo del disciplinare della denominazione al seguente indirizzo:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/Pliego_vinagre_Montilla.pdf

o anche accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca (http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal), alla voce «Industrias Agroalimentarias»/«Denominaciones de Calidad». Dopo aver scelto il settore «Vinagres», il disciplinare si trova sotto la denominazione di qualità.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/12


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Proroga del termine

2012/C 304/10

In data 17 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 20 agosto 2012.

La domanda, proveniente da Noble Energy International Ltd., riguarda la prospezione e l’estrazione di petrolio e di gas a Cipro. La domanda ha formato oggetto di una pubblicazione nella GU C 270 del 7.9.2012, pag. 4.

Il termine iniziale scade il 20 novembre 2012.

Dato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni e conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, di cui dispone la Commissione per l’adozione di una decisione relativa alla presente domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scadrà quindi il 20 febbraio 2013.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.