ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.303.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
6 ottobre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 303/02

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 295 del 29.9.2012

1

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2012/C 303/01

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 303/03

Causa C-21/11: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento — Italia) — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c./Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

3

2012/C 303/04

Causa C-198/11 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2012 — Lan Airlines SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA [Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio comunitario denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM — Domanda di registrazione — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo anteriori LAN — Rigetto dell’opposizione — Mancanza di rischio di confusione — Impugnazione manifestamente irricevibile]

3

2012/C 303/05

Causa C-240/11 P: Ordinanza della Corte del 3 maggio 2012 — World Wide Tobacco España, SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Massimale del 10 % del volume d’affari — Cooperazione)

4

2012/C 303/06

Causa C-389/11 P: Ordinanza della Corte del 4 luglio 2012 — Région Nord-Pas-de-Calais/Communauté d’Agglomération du Douaisis, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Costruzione di materiale ferroviario — Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero)

4

2012/C 303/07

Causa C-453/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 maggio 2012 — Timehouse GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio tridimensionale raffigurante un orologio — Diniego di registrazione — Assenza di carattere distintivo)

4

2012/C 303/08

Causa C-466/11: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia) — Gennaro Currà e a./Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Azione promossa dalle vittime di massacri nei confronti di uno Stato membro quale responsabile degli atti commessi dalle sue forze armate in tempo di guerra — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Manifesta incompetenza della Corte)

5

2012/C 303/09

Causa C-467/11 P: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 — Audi AG, Volkswagen AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Impugnazione divenuta priva di oggetto — Non luogo a statuire)

5

2012/C 303/10

Causa C-477/11 P: Ordinanza della Corte del 14 maggio 2012 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Sostanza attiva eszopiclone — Autorizzazione all’immissione in commercio — Procedura — Presa di posizione della Commissione — Qualità di nuova sostanza attiva — Nozione di atto impugnabile]

6

2012/C 303/11

Causa C-582/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2012 — Rügen Fisch AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Schwaaner Fischwaren GmbH [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Marchio comunitario — Marchio denominativo SCOMBER MIX — Causa di nullità assoluta — Carattere descrittivo]

6

2012/C 303/12

Causa C-599/11 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2012 — TofuTown.com GmbH, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno denominativo TOFUKING — Opposizione del titolare del marchio Curry King — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Grado di somiglianza]

6

2012/C 303/13

Causa C-16/12: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék — Ungheria) — HERMES Hitel és Faktor Zrt/Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (Rinvio pregiudiziale — Principi generali del diritto dell’Unione — Legge in materia di boschi e foreste — Mancanza di collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

7

2012/C 303/14

Causa C-25/12 P: Ordinanza della Corte del 4 luglio 2012 — Gino Trevisanato/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Domanda di ingiunzione alla Commissione di prendere posizione in merito all’interpretazione e alla trasposizione di una direttiva — Irricevibilità manifesta)

7

2012/C 303/15

Causa C-73/12: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Ahmed Ettaghi (Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

8

2012/C 303/16

Causa C-74/12: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Abd Aziz Tam (Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

8

2012/C 303/17

Causa C-75/12: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Majali Abdel (Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

8

2012/C 303/18

Causa C-134/12: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea/Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Validità di una normativa nazionale che impone diminuzioni salariali a diverse categorie di dipendenti pubblici — Omessa attuazione del diritto dell’Unione — Incompetenza manifesta della Corte)

9

2012/C 303/19

Causa C-156/12: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 47 e 51, paragrafo 1 — Attuazione del diritto dell’Unione — Ricorso avverso una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro con cui si dispongono sequestri — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di ricorso ad un giudice — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche)

9

2012/C 303/20

Causa C-238/12 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 dalla FLSmidth & Co. A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012, causa T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Commissione europea

10

2012/C 303/21

Causa C-287/12 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2012 dalla Ryanair Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 marzo 2012, causa T-123/09, Ryanair Ltd/Commissione europea

11

2012/C 303/22

Causa C-294/12 P: Impugnazione proposta l’11 giugno 2012 da You-Q BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-369/10, You-Q BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12

2012/C 303/23

Causa C-314/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 29 giugno 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

12

2012/C 303/24

Causa C-324/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 9 luglio 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

13

2012/C 303/25

Causa C-326/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 10 luglio 2012 — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd

13

2012/C 303/26

Causa C-328/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’11 luglio 2012 — Ralf Schmid (in qualità di curatore fallimentare di Aletta Zimmermann)/Lilly Hertel

14

2012/C 303/27

Causa C-335/12: Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

14

2012/C 303/28

Causa C-343/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 19 luglio 2012 — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

16

2012/C 303/29

Causa C-350/12 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 maggio 2012, causa T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiglio dell'Unione europea

16

2012/C 303/30

Causa C-364/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 1o agosto 2012 — Miguel Fradera Torredemer e altri/Corporación Uniland, S.A.

17

2012/C 303/31

Causa C-370/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 agosto 2012 — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland e Attorney General

18

2012/C 303/32

Causa C-372/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2012 — Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo/M. e S.

18

2012/C 303/33

Causa C-379/12 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2012 dalla Arav Holding Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 giugno 2012, causa T-557/10, H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)

19

2012/C 303/34

Causa C-380/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’8 agosto 2012 — X BV/Minister van Financiën

20

2012/C 303/35

Causa C-381/12 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2012 da I Marchi Italiani Srl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 28 giugno 2012, causa T-133/09, I Marchi Italiani e Basile/OHMI — Osra

20

2012/C 303/36

Causa C-298/11: Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Dobrudzhanska petrolna kompanyia AD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

21

2012/C 303/37

Causa C-353/11: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica ceca

21

2012/C 303/38

Causa C-503/11: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH/Commissione europea

21

2012/C 303/39

Causa C-504/11 P: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Commissione europea

21

2012/C 303/40

Causa C-505/11 P: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — – ThyssenKrupp Elevator AG/Commissione europea

21

2012/C 303/41

Causa C-506/11 P: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp AG/Commissione europea

21

2012/C 303/42

Causa C-39/12: Ordinanza del presidente della Corte del 18 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Vu Thang Dang, in presenza di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

21

 

Tribunale

2012/C 303/43

Causa T-333/12: Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Soltau/Commissione

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/1


2012/C 303/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 295 del 29.9.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 287 del 22.9.2012

GU C 273 del 8.9.2012

GU C 258 del 25.8.2012

GU C 250 del 18.8.2012

GU C 243 del 11.8.2012

GU C 235 del 4.8.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/2


Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

2012/C 303/02

Il 19 settembre 2012, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1o ottobre 2012 – 30 settembre 2014, il giudice Rofes i Pujol sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento, in qualità di giudice del procedimento sommario.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/3


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento — Italia) — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c./Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA

(Causa C-21/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità manifesta)

2012/C 303/03

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Benevento

Parti

Ricorrente: Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & C.

Convenute: Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Benevento — Interpretazione degli articoli 10, lettera c) e 12, lettera. e) della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposizione di un diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio locali — Ammissibilità

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, con ordinanza del 22 settembre 2010, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


6.10.2012   

IT

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C 303/3


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2012 — Lan Airlines SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Causa C-198/11 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Marchio comunitario denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM - Domanda di registrazione - Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo anteriori LAN - Rigetto dell’opposizione - Mancanza di rischio di confusione - Impugnazione manifestamente irricevibile)

2012/C 303/04

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Lan Airlines SA (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 febbraio 2011, causa T-194/09, Lan Airlines/UAMI- Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso presentato avverso al decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 febbraio 2009 (procedimento R 107/2008-4), relativa all’opposizione fra la Lan Airlines, SA e la Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lan Airlines, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


6.10.2012   

IT

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C 303/4


Ordinanza della Corte del 3 maggio 2012 — World Wide Tobacco España, SA/Commissione europea

(Causa C-240/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Effetto deterrente - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Massimale del 10 % del volume d’affari - Cooperazione)

2012/C 303/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Wide Tobacco España, SA (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011 — World Wide Tobacco España/Commissione (causa T-37/05), con cui il Tribunale ha parzialmente respinto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81, n. 1, [CE] (caso COMP/C. 38. 238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)

La World Wide Tobacco España, SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011.


6.10.2012   

IT

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C 303/4


Ordinanza della Corte del 4 luglio 2012 — Région Nord-Pas-de-Calais/Communauté d’Agglomération du Douaisis, Commissione europea

(Causa C-389/11 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Costruzione di materiale ferroviario - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero)

2012/C 303/06

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv.ti M. Cliquennois e F. Cavedon)

Altre parti nel procedimento: Communauté d’Agglomération du Douaisis, Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 12 maggio 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione (nelle cause riunite T-267/08 e T-279/08), recante rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento della decisione C(2008) 1089 def. della Commissione, del 2 aprile 2008, e successivamente una domanda di annullamento della decisione C(2010) 4112 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relative all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’Arbel Fauvet Rail SA — Costruzione di materiale ferroviario — Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Région Nord-Pas-de-Calais è condannata alle spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011


6.10.2012   

IT

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C 303/4


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 maggio 2012 — Timehouse GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-453/11 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio tridimensionale raffigurante un orologio - Diniego di registrazione - Assenza di carattere distintivo)

2012/C 303/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timehouse GmbH (rappresentante: avv. V. Knies)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 luglio 2011, Timehouse/UAMI (Forma di un orologio dai bordi dentellati) (T-235/10), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (procedimento R 0942/2009-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un orologio — Assenza di carattere distintivo

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Timehouse GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.


6.10.2012   

IT

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C 303/5


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia) — Gennaro Currà e a./Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-466/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Azione promossa dalle vittime di massacri nei confronti di uno Stato membro quale responsabile degli atti commessi dalle sue forze armate in tempo di guerra - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte)

2012/C 303/08

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Brescia

Parti

Ricorrenti: Gennaro Currà, Nadia Orlandi erede di Aldo Orlandi, Renzo Ciro Malago erede di Federico Malago, Ruberto Ezecchia, Camillo Turchetti, Franco Forni, Ilva Morselli erede di Ermenegildo Morselli, Elisa Ghisolfi e Anna Ghisolfi coeredi di Luca Ghisolfi, Primo Zelioli, Francesco Perondi, Anna Furgeri erede di Agide Furgeri, Elena Penzani e Gian Luigi Penzani coeredi di Carlo Penzani, Renato Mortari, Ada Zaccaria erede di Sigifredo Zaccaria, Erino Alberti, Gabriella Boccaletti erede di Mario Boccaletti, Rita Boccasanta erede di Ernesto Boccasanta, Alberto Borelli, Pierantonio Foresti erede di Franco Foresti, Irmo Sancassiani, Ennio Mischi erede di Aldo Mischi, Graziano Broglia erede di Rosolino Broglia, Alba Spinella e Maria Raffaella Spinella coeredi di Vincenzo Rocco Spinella, Giuseppe Ferri, Alessandra Fontanabona erede di Giulio Fontanabona, Luciana, Mariuccia e Giulietta Pedratti coeredi di Carlo Pedratti, Raffaele Colucci

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Con l’intervento di: Repubblica italiana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Brescia — Interpretazione degli articoli 3, 4, paragrafo 3, 6 e 21 TUE nonché degli articoli 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Crimini contro l'umanità — Azione promossa dalle vittime di massacri contro uno Stato membro nella sua qualità di responsabile degli atti commessi dalle sue forze armate in tempo di guerra — Diritto delle vittime al risarcimento — Questione relativa alla sussistenza di una prescrizione di tale diritto — Questione relativa alla sussistenza di un'immunità giurisdizionale dello Stato membro in questione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/5


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012 — Audi AG, Volkswagen AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-467/11 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire)

2012/C 303/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Audi AG, Volkswagen AG (rappresentante: P. Kather, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 luglio 2011, Audi e Volkswagen/UAMI (TDI) (T-318/09), mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 maggio 2009 (pratica R 226/2007-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo TDI come marchio comunitario per prodotti della classe 12 (veicoli e loro elementi di costruzione) — Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo TDI

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sull’impugnazione.

2)

La Audi AG e la Volkswagen AG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/6


Ordinanza della Corte del 14 maggio 2012 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Commissione europea

(Causa C-477/11 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Medicinali per uso umano - Sostanza attiva «eszopiclone» - Autorizzazione all’immissione in commercio - Procedura - Presa di posizione della Commissione - Qualità di «nuova sostanza attiva» - Nozione di «atto impugnabile»)

2012/C 303/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (rappresentanti: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson QC, J. Stratford, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 luglio 2011, Sepracor Pharmaceuticals/Commissione (T-275/09 P), che ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 6 maggio 2009, la quale ha stabilito, nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Lunivia», prodotto dalla ricorrente, che la sostanza attiva «eszopiclone» in esso contenuta non costituisce una nuova sostanza attiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136, pag. 1) — Nozione di atto impugnabile

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/6


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2012 — Rügen Fisch AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Schwaaner Fischwaren GmbH

(Causa C-582/11 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Marchio comunitario - Marchio denominativo SCOMBER MIX - Causa di nullità assoluta - Carattere descrittivo)

2012/C 303/11

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rügen Fisch AG (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Schwaaner Fischwaren GmbH (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e T. Bösling, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, Rügen Fisch/UAMI (T-201/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2009 (procedimento R 230/2007-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rügen Fisch AG e la Schwaaner Fischwaren GmbH — Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo SCOMBER MIX

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Rügen Fisch AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


6.10.2012   

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C 303/6


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2012 — TofuTown.com GmbH, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-599/11 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del segno denominativo «TOFUKING» - Opposizione del titolare del marchio Curry King - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Grado di somiglianza)

2012/C 303/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TofuTown.com GmbH (rappresentante: B. Krause, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Russlies, Rechtsanwalt), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, Meica/UAMI — TofuTown.com (TOFUKING) (T-99/10), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 gennaio 2010 (procedimento R 63/2009-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la TofuTown.com GmbH — Rischio di confusione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La TofuTown.com GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012.


6.10.2012   

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C 303/7


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék — Ungheria) — HERMES Hitel és Faktor Zrt/Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

(Causa C-16/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principi generali del diritto dell’Unione - Legge in materia di boschi e foreste - Mancanza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

2012/C 303/13

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Törvényszék

Parti

Ricorrente: HERMES Hitel és Faktor Zrt

Convenuto: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gyulai Törvényszék — Interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione — Contratto di prestito ipotecario concluso fra un istituto di credito e un ente pubblico — Modifica legislativa che dichiara fuori commercio taluni terreni boschivi precedentemente beni in commercio — Modifica che rende impossibile la vendita per pubblico incanto di terreni oggetto della summenzionata ipoteca in seguito al procedimento giudiziario avviato dal creditore per inadempimento del contratto da parte del debitore

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Gyulai Törvényszék (Ungheria) con decisione del 4 gennaio 2012.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


6.10.2012   

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C 303/7


Ordinanza della Corte del 4 luglio 2012 — Gino Trevisanato/Commissione europea

(Causa C-25/12 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Domanda di ingiunzione alla Commissione di prendere posizione in merito all’interpretazione e alla trasposizione di una direttiva - Irricevibilità manifesta)

2012/C 303/14

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gino Trevisanato (rappresentante: L. Sulfaro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 13 dicembre 2011, causa Trevisanato/Commissione (T-510/11), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto a ottenere che alla Commissione sia ingiunto di prendere posizione sulla denuncia presentata dal ricorrente — Mancata adozione da parte della Commissione di un parere vincolante sull’ambito di applicazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Manifesta incompetenza del Tribunale — Condizioni di applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Trevisanato sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


6.10.2012   

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C 303/8


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Ahmed Ettaghi

(Causa C-73/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale - Irricevibilità manifesta)

2012/C 303/15

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Ahmed Ettaghi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o con una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


6.10.2012   

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C 303/8


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Abd Aziz Tam

(Causa C-74/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale - Irricevibilità manifesta)

2012/C 303/16

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Abd Aziz Tam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o con una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


6.10.2012   

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C 303/8


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Majali Abdel

(Causa C-75/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale - Irricevibilità manifesta)

2012/C 303/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Majali Abdel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, n. 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o con una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


6.10.2012   

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C 303/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea/Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central

(Causa C-134/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Validità di una normativa nazionale che impone diminuzioni salariali a diverse categorie di dipendenti pubblici - Omessa attuazione del diritto dell’Unione - Incompetenza manifesta della Corte)

2012/C 303/18

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti

Ricorrenti: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

Convenuto: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Constanța — Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 1, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Ammissibilità di una normativa nazionale che impone diminuzioni salariali a diverse categorie di dipendenti pubblici — Violazione del diritto di proprietà e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania), con decisione dell’8 febbraio 2012.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


6.10.2012   

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C 303/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern

(Causa C-156/12) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 51, paragrafo 1 - Attuazione del diritto dell’Unione - Ricorso avverso una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro con cui si dispongono sequestri - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di ricorso ad un giudice - Gratuito patrocinio - Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche)

2012/C 303/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: GREP GmbH

Convenuto: Freitstaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Salzburg — Interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in subordine, dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Ambito d’applicazione della Carta dei diritti fondamentali — Procedura di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Diritto al gratuito patrocinio — Ammissibilità di una normativa nazionale che nega la concessione di tale diritto alle persone giuridiche

Dispositivo

Il ricorso, esercitato ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al fine di contestare una dichiarazione di esecutività di un’ordinanza di sequestro in conformità degli articoli 38-42 di detto regolamento e che dispone sequestri conservativi, configura un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, può comprendere l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali e/o degli onorari dovuti per ottenere l’assistenza legale nel contesto di un simile ricorso.

Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se sussista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell’importanza degli interessi in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e del procedimento applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Egli può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo — di lucro o meno — della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.


(1)  GU C 194 del 30.06.2012.


6.10.2012   

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C 303/10


Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 dalla FLSmidth & Co. A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012, causa T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Commissione europea

(Causa C-238/12 P)

2012/C 303/20

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FLSmidth & Co. A/S (rappresentanti: M. Dittmer, advokat, J. Ratliff, Barrister, F. Louis, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Fondandosi sugli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, 263 e 264 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sull’articolo 31 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1), e sull’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la FLSmidth & Co. A/S chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 6 marzo 2012, T-65/06;

annullare la decisione della Commissione, del 30 novembre 2005, caso COMP/F/38.354, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE per la parte riguardante la FLS; o in subordine, ridurre l’importo che la FLS è tenuta a versare in base alla decisione;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda principale, la FLS deduce due motivi, il secondo dei quali è fondato su due sub-motivi.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che non ha applicato il criterio giuridico corretto per l’imputazione di responsabilità a una società capogruppo. Inoltre, il Tribunale non ha tratto le esatte conseguenze giuridiche dagli elementi di prova ad esso presentati, dato che non ha concluso che la FLS era riuscita a confutare la presunzione di responsabilità della capogruppo.

Il Tribunale ha omesso di verificare se la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di motivazione.

La stessa Commissione è incorsa in un errore non avendo adempiuto al proprio obbligo di motivazione dal momento che non ha sufficientemente esaminato gli argomenti e gli elementi di prova presentati dalla FLS per confutare la presunzione di responsabilità della capogruppo.

Inoltre, la Commissione non ha adempiuto al proprio obbligo di motivazione, dato che la decisione non conteneva alcuna motivazione quanto alle ragioni per cui la FLS dovesse essere considerata responsabile per il periodo dal dicembre 1990 al dicembre 1991.

A sostegno della domanda in subordine, la FLS deduce quattro motivi.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che, nell’esaminare la responsabilità imposta alla FLS, non ha applicato il principio di proporzionalità e di legalità, omettendo così di limitare conseguentemente la responsabilità in questione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dal momento che ha omesso di far cessare la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione quando ha concesso alla Trioplast Industrier AB — e non alla FLS — una riduzione del 30 % ai sensi della Comunicazione sulla cooperazione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto per il fatto di aver applicato in modo errato il paragrafo D, secondo trattino, della Comunicazione sulla cooperazione, dal momento che non ha concesso una riduzione alla FLS per mancata contestazione dei fatti. Inoltre, il Tribunale ha omesso di applicare il principio della parità di trattamento, in quanto non ha tenuto conto del fatto che alla Bonar Technical Fabrics è stata concessa una riduzione del 10 % per almeno la stessa condotta.

Il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto non ha pronunciato una sentenza entro un termine ragionevole.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


6.10.2012   

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C 303/11


Impugnazione proposta il 7 giugno 2012 dalla Ryanair Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 marzo 2012, causa T-123/09, Ryanair Ltd/Commissione europea

(Causa C-287/12 P)

2012/C 303/21

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I.-G. Metaxas Maragkidis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 marzo 2012, causa T-123/09, Ryanair Ltd/Commissione europea, notificata alla ricorrente il 29 marzo 2012;

dichiarare, conformemente agli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato C26/2008 (prestito di EUR 300 milioni all’Alitalia SpA) è nulla nella parte in cui non ordina il recupero dell’aiuto dall’avente causa ovvero dagli aventi causa dell’Alitalia e concede all’Italia un termine supplementare per attuare detta decisione;

dichiarare, conformemente agli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2009 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato N510/2008 (vendita di asset dell’Alitalia SpA) è integralmente nulla;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Ryanair;

in via subordinata

rinviare la causa al Tribunale per un riesame e

riservare la decisione sulle spese relative al giudizio di primo grado e all’appello.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

 

Per quanto riguarda la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato N510/2008 (vendita di asset dell’Alitalia SpA):

1)

Violazione di legge e del procedimento quanto alla ricevibilità. Il Tribunale ha rifiutato di riconoscere la contestazione della Ryanair relativa al merito della decisione della Commissione ed ha ridefinito l’oggetto della causa proposta dalla Ryanair nel senso di un’azione diretta esclusivamente alla tutela dei suoi diritti procedurali;

2)

Violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1). Gli obblighi e i meccanismi di controllo aggiunti alle misure inizialmente notificate rappresentano modifiche e condizioni del genere collegato alle decisioni ex articolo 7 del regolamento n. 659/1999. Il ricorrente considera che il Tribunale è incorso in errore di diritto qualificando erroneamente gli obblighi e i meccanismi di controllo;

3)

Violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 a causa del rifiuto del Tribunale di sanzionare l’omesso esame, da parte della Commissione, di tutte le caratteristiche pertinenti delle misure nel loro contesto;

4)

Violazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999: il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era tenuta ad esaminare le opzioni diverse dalla vendita degli asset dell’Alitalia notificata dall’Italia. Non avendo valutato se un investitore privato avesse scelto una soluzione alternativa, il Tribunale ha commesso un errore di diritto;

5)

Altre omissioni nell’applicazione del principio dell’investitore in economia di mercato;

6)

Omessa identificazione della parte tenuta alla restituzione dell’aiuto. La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorsa in errore di diritto non prendendo in considerazione la continuità economica tra l’Alitalia e la CAI.

 

Per quanto riguarda la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato C26/2008 (prestito di EUR 300 milioni all’Alitalia SpA): omessa motivazione a sostegno dell’irricevibilità.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


6.10.2012   

IT

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C 303/12


Impugnazione proposta l’11 giugno 2012 da You-Q BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-369/10, You-Q BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-294/12 P)

2012/C 303/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: You-Q BV (rappresentante: avv. G.S.C.M. van Roeyen)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Apple Corps Limited

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2011, causa T-369/10;

accogliere la sua domanda di annullamento della decisione impugnata,

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un riesame;

condannare l’UAMI e l’Apple Corps Limited alle spese del procedimento, comprese quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che talune parti dell’esposizione, da parte del Tribunale, dei fatti della causa, più specificamente talune parti dei punti 9, 12, 14, 17 e 53, non sono corrette e sono contrarie ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1). In primo luogo, il Tribunale avrebbe sostenuto a torto che i marchi anteriori invocati dalla Apple Corps comprendono un marchio notorio anteriore, visto che il Tribunale non ha dimostrato tale status e che, inoltre, esso non ha precisato quale marchio anteriore dovrebbe essere considerato come marchio notorio. Tali constatazioni del Tribunale sono erronee e violano il principio della chiarezza. In secondo luogo, il Tribunale non ha correttamente tenuto conto del fattore «natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato», conformemente a quanto stabilito nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07 (Racc. 2008, pag. I-8823).

Nel suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce nove motivi contro la sentenza impugnata del Tribunale, tutti fondati sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In primo luogo, la ricorrente lamenta le conclusioni erronee di cui ai punti 24 e 56-58 per quanto riguarda la dissomiglianza tra i prodotti e servizi nonché il carattere distintivo dei marchi anteriori. In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione di cui al punto 26 della sentenza impugnata in cui, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha dedotto la tutela ivi prevista dai prodotti o servizi per i quali il marchio notorio viene registrato e da altri prescrizioni in materia di tutela del suddetta articolo (pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, pregiudizio alla notorietà di tale marchio e vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo della notorietà dello stesso). In terzo luogo, la ricorrente contesta la conclusione di cui ai punti 31 e 54 della sentenza impugnata, secondo cui il carattere distintivo e la notorietà dei marchi anteriori avrebbero dovuti essere esaminati alla luce della percezione del marchio richiesto da parte del pubblico, in quanto al punto 39 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la You-Q ha indicato che «[o]ccorre osservare, inoltre, che la commissione di ricorso, a torto, non ha definito — come avrebbe dovuto farlo- il pubblico la cui percezione dovrebbe essere presa in considerazione per valutare il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore. In base alla sentenza Intel, dovrebbero essere i consumatori dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato». In quarto luogo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la commissione di ricorso avrebbe sostenuto che il pubblico di riferimento, presso il quale i marchi anteriori erano noti, era costituito dal grande pubblico. In quinto luogo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui, secondo la You-Q, la sussistenza della notorietà deve essere accertata alla luce del pubblico interessato dal marchio richiesto, ossia il pubblico specializzato ed essa contesta inoltre taluni argomenti del Tribunale riguardanti il pubblico di riferimento, in particolare una sovrapposizione dei pubblici di riferimento, il che non può essere un elemento idoneo a dimostrare la notorietà di un marchio anteriore. In sesto luogo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale in ordine ai requisiti volti a dimostrare l’enorme notorietà sostanziale per i prodotti e servizi di cui trattasi. In settimo luogo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la somiglianza dei segni. In ottavo luogo, la ricorrente contesta l’applicazione, da parte del Tribunale, del criterio della valutazione globale e i fattori rilevanti compresi in tale criterio, per dimostrare il nesso richiesto. Infine, la ricorrente contesta l’applicazione e l’interpretazione, da parte del Tribunale, delle prescrizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 secondo cui il marchio richiesto deve trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


6.10.2012   

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C 303/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 29 giugno 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

(Causa C-314/12)

2012/C 303/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UPC Telekabel Wien GmbH

Resistenti: Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE (1) debba essere interpretato nel senso che un soggetto, il quale mette a disposizione del pubblico in internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29), utilizza i servizi del fornitore di accesso a internet dei soggetti che accedono a tali materiali.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se una riproduzione effettuata per uso privato [articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29] e una riproduzione priva di rilievo economico proprio e transitoria o accessoria (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29) siano ammissibili soltanto qualora l’originale usato per la riproduzione sia stato riprodotto, diffuso o reso accessibile al pubblico in modo lecito.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, e di conseguente necessità di adottare provvedimenti inibitori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 nei confronti del fornitore di accesso a internet degli utenti: se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la necessità di operare un bilanciamento fra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, vietare a un fornitore di accesso a internet in modo totalmente generale (dunque senza la prescrizione di misure concrete) di consentire ai suoi clienti l’accesso a un determinato sito internet fintanto che ivi siano, esclusivamente o prevalentemente, resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, qualora il fornitore di accesso a internet possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione: se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la necessità di bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, prescrivere a un fornitore di accesso a internet determinate misure volte a ostacolare i suoi clienti nell’accesso a un sito internet nel quale siano resi disponibili contenuti in modo illecito, qualora tali misure comportino un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possano essere facilmente aggirate anche senza particolari conoscenze tecniche.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


6.10.2012   

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C 303/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 9 luglio 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

(Causa C-324/12)

2012/C 303/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Convenuta e appellante: Novontech-Zala Kft

Attrice e appellata: LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’inosservanza del termine per presentare opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea da parte dell’avvocato designato rientri tra le ragioni imputabili al convenuto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento») (1).

2)

Qualora il comportamento colposo dell’avvocato non integri ragioni imputabili al convenuto, se l'erronea trascrizione colposa, da parte dell’avvocato designato, della data di scadenza del termine per presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea debba essere interpretata quale circostanza eccezionale a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento.


(1)  GU L 399, pag. 1.


6.10.2012   

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C 303/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 10 luglio 2012 — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd

(Causa C-326/12)

2012/C 303/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Rita van Caster, Patrick van Caster

Resistente: Finanzamt Essen-Süd

Questioni pregiudiziali

Se la tassazione forfettaria delle rendite da fondi di investimento (nazionali ed) esteri cosiddetti «opachi», ai sensi dell’articolo 6 dell’InvStG (Investmentsteuergesetz, legge sulla tassazione degli investimenti), violi il diritto dell’Unione europea (articolo 56 trattato CE), in quanto integri una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali (articolo 58, paragrafo 3, trattato CE).


6.10.2012   

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C 303/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l’11 luglio 2012 — Ralf Schmid (in qualità di curatore fallimentare di Aletta Zimmermann)/Lilly Hertel

(Causa C-328/12)

2012/C 303/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ralf Schmid (in qualità di curatore fallimentare di Aletta Zimmermann)

Convenuta: Lilly Hertel

Questioni pregiudiziali

Si sottopone la seguente questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1):

Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a pronunciarsi su un’azione revocatoria contro un convenuto, la cui residenza o sede statutaria non è situata in un altro Stato membro.


(1)  GU L 160, pag. 1.


6.10.2012   

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C 303/14


Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-335/12)

2012/C 303/27

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo le autorità portoghesi rifiutato di mettere a disposizione un importo pari a EUR 785 078,50 per prelievi sulle eccedenze di zucchero non esportate, in seguito all’adesione del Portogallo alla Comunità europea, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione (1), dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom (2), degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 (3), dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 (4) e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (5);

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, l’impresa William Hinton & Sons non ha prodotto prove inerenti all’esportazione delle eccedenze di zucchero di cui era in possesso. Il 3 dicembre 1990 le suddette autorità hanno comunicato all’impresa che essa avrebbe dovuto versare un importo aggiuntivo di EUR 785 078,50. Avverso tale decisione l’impresa ha interposto ricorso dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa), che ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»). In data 11 ottobre 2001 quest’ultima ha emanato un’ordinanza nella causa William Hinton & Sons (6) in cui dichiarava che tali questioni «[sono state sollevate] nell’ambito di una controversia tra la William Hinton & Sons Lda (…) e la Fazenda Pública in merito al recupero (…) di prelievi [compensatori] sul quantitativo in eccedenza detenuto dalla William Hinton». L’8 maggio 2002 il Supremo Tribunal Administrativo ha annullato la liquidazione dell’importo aggiuntivo, dal momento che la relativa notifica era stata effettuata in un momento in cui era già intervenuta la prescrizione.

Come sembra emergere dalla successiva giurisprudenza della Corte — sentenze del 7 dicembre 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (T-240/02, Racc. pag. II-4237), e del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (C-68/05 P, Racc. pag. I-10367) —, non è possibile continuare a considerare il citato importo di EUR 785 078,50 come un «prelievo», denominazione di cui all’ordinanza emessa dalla Corte nella causa William Hinton & Sons, bensì come «risorse proprie» delle Comunità.

In effetti, malgrado la citata giurisprudenza si riferisca alla riscossione di un importo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2670/81 (7), non essendo stato esportato al di fuori della Comunità un determinato quantitativo di zucchero C, senza dubbio il fatto generatore della riscossione dell’importo è sostanzialmente identico a quello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, di cui trattasi nella presente causa, a norma del quale viene riscosso un importo per i quantitativi di zucchero eccedenti le scorte di riporto e non esportati al di fuori della Comunità poiché, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento, essi sono ritenuti smaltiti sul mercato interno della Comunità.

A norma dell’articolo 2 della decisione 85/257, costituiscono risorse proprie le entrate provenienti dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

L’articolo 254 dell’Atto di adesione dimostra che l’importo menzionato si inserisce nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale norma stabilisce che le scorte di prodotti che dovevano essere eliminate dalla Repubblica portoghese a spese proprie sono quelle che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. Detta norma statuisce altresì che «la nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato», vale a dire che, nel caso dello zucchero, la «nozione di scorta normale di riporto» dovrebbe essere definita in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. La normativa comunitaria relativa all’eliminazione delle scorte di zucchero si inserisce dunque nell’ambito della summenzionata organizzazione comune dei mercati.

Sulla base dell’articolo 258, paragrafo 3, dell’Atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 3771/85 (8) ha stabilito «le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’[Atto] di adesione», ha definito la nozione di «prodotti in libera pratica sul territorio portoghese», ha indicato che «le modalità [della sua] applicazione» sono adottate «secondo la procedura (…) di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli», oltre a specificare che «le modalità d’applicazione (…) riguardano in particolare (…) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti» e che esse «possono stabilire (…) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».

Il regolamento n. 579/86, che ha stabilito le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Portogallo al 1o marzo 1986, è stato adottato dalla Commissione sulla base del regolamento n. 3771/85 e del regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Il fatto che il regolamento che istituisce l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero costituisca uno dei fondamenti giuridici del regolamento n. 579/86 dimostra che le norme previste da quest’ultimo e, pertanto, l’importo summenzionato, si inseriscono nell’ambito di detta organizzazione comune dei mercati.

Il citato importo pari a EUR 785 078,50 può essere definito come «risorsa propria» delle Comunità ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione 85/257, poiché rappresenta un’entrata proveniente da «altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», derivante dal regime speciale stabilito per la Repubblica portoghese al momento dell’adesione di tale Stato membro, vale a dire un importo che le autorità portoghesi avrebbero dovuto versare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86.

Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 3771/85 stabilisce «le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’[Atto] di adesione» e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dispone che sono considerati «in libera pratica sul territorio portoghese: (…) i prodotti (…) importati in Portogallo, per i quali sono state espletate le formalità d’importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d’effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale». L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 3771/85 contempla tutti i prodotti «importati in Portogallo», includendovi dunque anche quelli provenienti da altri Stati membri.

Di conseguenza, lo zucchero proveniente dalla Danimarca poteva e doveva essere incluso nel calcolo delle scorte di zucchero in libera pratica presenti sul territorio portoghese al 1o marzo 1986. Secondo le autorità portoghesi, anche se nelle circostanze della presente causa la Danimarca fosse considerata un paese terzo, il quantitativo di zucchero (796 821 kg) importato a norma della «dichiarazione di importazione n. 246» non dovrebbe essere incluso nel calcolo di quelle scorte, dal momento che, ad avviso delle suddette autorità, lo zucchero di cui trattasi non si trovava in libera pratica al 1o marzo 1986.

La Commissione non condivide questo punto di vista poiché nella sentenza del 26 marzo 1996, il Tribunal Tributário de Segunda Instância (giudice tributario di secondo grado) ha constatato che lo sdoganamento dello zucchero in questione era avvenuto il 27 febbraio 1986 e che alla stessa data ne era stata autorizzata l’immissione in libera pratica e al consumo.

Né la decisione 85/257, né le decisioni successive da cui è stata sostituita, né tantomeno il regolamento n. 1552/89, che stabilisce le condizioni alle quali le «risorse proprie» sono messe a disposizione della Commissione, subordinano la messa a disposizione di tali risorse al loro inserimento nel bilancio comunitario. Gli articoli 371 e 372 dell’Atto di adesione mirano ad adeguare l’applicazione della decisione 85/257 alla situazione specifica derivante dall’adesione del Portogallo e non impediscono di considerare come risorse proprie le entrate provenienti dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, ossia, nella presente causa, l’importo di EUR 785 078,50.

La qualifica di un importo come risorsa propria delle Comunità deriva dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla decisione 85/257, senza alcun rilievo della qualifica attribuitagli dagli Stati membri.

Secondo la giurisprudenza, non occorre dimostrare che la perdita di risorse proprie sia stata causata per errore di un’autorità nazionale o dell’altra. È sufficiente che, a seguito di una decisione definitiva del Supremo Tribunal Administrativo, sia stato considerato che il debitore non era obbligato al pagamento dei dazi e che tale circostanza sia direttamente collegata all’azione tardiva delle autorità portoghesi nel 1990. La Corte ha confermato siffatta posizione della Commissione nella sentenza del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca (C-392/02, Racc. pag. I-9811).

La sentenza del Supremo Tribunal Administrativo dell’8 maggio 2002 conferma che la posizione della Commissione è giuridicamente corretta, ossia che l’importo del debito non è stato comunicato al debitore in tempo utile (entro il termine di tre anni), che la riscossione è risultata quindi impossibile e che, di conseguenza, non è stato possibile mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti.


(1)  Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).

(2)  Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15).

(3)  Regolamento della Commissione del 28 febbraio 1986 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 (GU L 57, pag. 21).

(4)  Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).

(5)  Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(6)  C-30/00, Racc. pag. I-7511.

(7)  Regolamento della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14).

(8)  Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21).


6.10.2012   

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C 303/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgio) il 19 luglio 2012 — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

(Causa C-343/12)

2012/C 303/28

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parti

Ricorrente: Euronics Belgium CVBA

Resistente: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 101 della legge relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore, che mira, tra l’altro, a tutelare gli interessi del consumatore ed è del seguente tenore: «Articolo 101. § 1. È fatto divieto a tutte le imprese di offrire in vendita o vendere prodotti in perdita.

È considerata vendita in perdita qualsiasi vendita ad un prezzo che non sia almeno pari al prezzo al quale l’impresa ha acquistato il prodotto o che essa dovrebbe pagare per rifornirsi nuovamente, previa detrazione di eventuali sconti riconosciuti ed ottenuti definitivamente. Per stabilire se si configuri una vendita in perdita, non si tiene conto degli sconti che vengono concessi, in via esclusiva o meno, in cambio di obblighi dell’impresa diversi dall’acquisto di beni.» sia contrario alla direttiva europea 2005/29/CE (1), in quanto vieta la vendita in perdita, mentre la direttiva europea apparentemente non vieta siffatta pratica commerciale, e la normativa belga potrebbe dunque essere più severa rispetto a quanto previsto dalla direttiva europea e a quanto vietato dall’articolo 4 della direttiva 2005/29/CE.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).


6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/16


Impugnazione proposta il 24 luglio 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 maggio 2012, causa T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-350/12 P)

2012/C 303/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Berman, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Sophie in ’t Veld, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

statuire in via definitiva sulle questioni che formano oggetto dell’impugnazione;

e

condannare la ricorrente nella causa T-529/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio in tale procedimento, nonché nel presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione riguarda l’interpretazione delle eccezioni relative alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali e alla tutela della consulenza legale. Tali eccezioni al diritto di accesso del pubblico sono definite rispettivamente come eccezioni assolute all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e come un’eccezione qualificata all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (1).

Il Consiglio deduce che il Tribunale ha commesso quattro errori nella sua interpretazione delle suddette eccezioni.

In primo luogo, il Tribunale commette un errore nel considerare che una divergenza sulla scelta del fondamento giuridico non possa nuocere agli interessi dell’Unione europea nelle relazioni internazionali (primo capo del primo motivo). Le divergenze, tra le istituzioni, sulle competenze dell’Unione e sulla scelta del fondamento giuridico sono strettamente connesse ai conflitti sui contenuti degli accordi internazionali. Le divergenze sulle competenze tra le istituzioni possono, inoltre, avere un impatto sulla posizione negoziale dell’Unione, influire negativamente sulla sua credibilità come partner nei negoziati e compromettere l’esito dei negoziati.

In secondo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio di esame sbagliato e ha sostituito la valutazione del Consiglio sulla rilevanza del documento in questione per le relazioni internazionali con la propria valutazione (secondo capo del primo motivo). In ordine alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali il criterio di esame è quello che attribuisce un “ampio potere discrezionale” all’istituzione interessata, anziché richiedere la prova di un pregiudizio “effettivo e concreto”. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’effettuare un esame completo della motivazione del Consiglio, applicando il requisito relativo al pregiudizio “effettivo e concreto”, e, così facendo, sostituendo la valutazione del Consiglio sulle conseguenze della divulgazione del documento per la politica estera con la propria valutazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere considerato il contenuto sensibile del parere giuridico richiesto e le particolari circostanze predominanti al momento della richiesta di accesso (primo capo del secondo motivo). La questione trattata nel parere giuridico attiene a delicati negoziati internazionali, ancora in corso al momento in cui è stato richiesto l’accesso, in cui erano in gioco interessi essenziali e vitali nel campo della cooperazione transatlantica per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo e in cui la questione della scelta del fondamento giuridico, affrontata nel parere giuridico, era oggetto di divergenze tra le istituzioni. Il Tribunale non ha considerato tali caratteristiche particolari della consulenza legale.

Infine, il Tribunale ha erroneamente equiparato la negoziazione e la conclusione di un accordo internazionale alle attività legislative delle istituzioni al fine di applicare il criterio dell’interesse pubblico prevalente (secondo capo del secondo motivo). Così facendo, il Tribunale non ha preso in considerazione le importanti differenze tra la negoziazione di accordi internazionali, in cui la partecipazione del pubblico è necessariamente ristretta visti gli interessi strategici e tattici in gioco, e la conclusione ed attuazione di siffatti accordi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


6.10.2012   

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C 303/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 1o agosto 2012 — Miguel Fradera Torredemer e altri/Corporación Uniland, S.A.

(Causa C-364/12)

2012/C 303/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen e Alicia Fradera Torredemer

Convenuta: Corporación Uniland, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

«Se sia compatibile con l’articolo 101 TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 10) e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori, ossia il Regio decreto del 7 novembre 2003, n. 1373, che assoggetta la retribuzione dei procuratori a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una percentuale del 12 %, e allorché le autorità dello Stato membro, compresi i giudici, non hanno la possibilità materiale di derogare ai limiti minimi stabiliti dalla tariffa legale, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie.

2)

Al fine di applicare la citata tariffa e disapplicare i limiti minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente tra le prestazioni effettivamente svolte e l’importo degli onorari dovuti risultante dall’applicazione di detto tariffario.

3)

Se l’articolo 56 TFUE (ex articolo 49) sia compatibile con il regolamento che disciplina l’onorario dei procuratori, ossia con il Regio decreto 7 novembre 2003, n. 1373.

4)

Se la suddetta normativa soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità cui si riferisce l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE (1).

5)

Se l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quando sancisce il diritto ad un equo processo, comprenda il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di un importo dei diritti del procuratore che risulti eccessivamente elevato e non corrisponda al lavoro effettivamente prestato.

6)

In caso di soluzione affermativa, se risultino conformi all’articolo 6 della Convenzione europea le disposizioni del codice di procedura civile spagnolo (Ley de enjuiciamiento civil) che impediscono alla parte condannata alle spese di contestare l’importo dei diritti del procuratore qualora li consideri eccessivamente elevati e non corrispondenti al lavoro effettivamente prestato».


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).


6.10.2012   

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C 303/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 agosto 2012 — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland e Attorney General

(Causa C-370/12)

2012/C 303/31

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Thomas Pringle

Convenuti: Government of Ireland, Ireland e Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

se la decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011 (1) sia valida:

considerato l’utilizzo della procedura di revisione semplificata ex articolo 48, paragrafo 6, TUE e, in particolare, se la modifica proposta dell’articolo 136 TFUE comporti un’estensione delle competenze attribuite all’Unione nei trattati;

considerato il contenuto della modifica proposta, in particolare, se comporti violazioni dei trattati o dei principi generali del diritto dell’Unione.

2)

Se, considerato quanto segue, ossia:

gli articoli 2 e 3 TEU e le disposizioni della Parte terza, Titolo VIII, TFUE, e in particolare gli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, e 127 TFUE;

la competenza esclusiva dell’Unione per la politica monetaria, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, e per la conclusione di accordi internazionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE;

la competenza dell’Unione per il coordinamento delle politiche economiche, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, TFUE e Parte terza, Titolo VIII, TFUE;

le attribuzioni e le funzioni delle istituzioni dell’Unione in base ai principi esposti all’articolo 13 TEU;

il principio di leale collaborazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE;

i principi generali del diritto dell’Unione, incluso, segnatamente, il principio generale ad una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto a un ricorso effettivo in conformità dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio generale della certezza del diritto,

uno Stato membro dell’Unione europea la cui moneta è l’euro possa legittimamente aderire e ratificare un accordo internazionale come il Trattato MES.

3)

Nel caso in cui la decisione del Consiglio europeo sia ritenuta valida, se la legittima facoltà di uno Stato membro di aderire e ratificare un accordo internazionale come il Trattato MES sia subordinata all’entrata in vigore della decisione in parola.


(1)  Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 91, pag. 1).


6.10.2012   

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C 303/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2012 — Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo/M. e S.

(Causa C-372/12)

2012/C 303/32

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo

Resistenti: M. & S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, parte iniziale e lettera a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE (1), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui sono trattati dati personali, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati nei documenti in questione;

2)

se i termini «diritto di accedere», di cui all’articolo 8, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui siffatti dati personali sono trattati, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati nei documenti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 12, parte iniziale e lettera a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

3)

se l’articolo 41, secondo paragrafo, parte iniziale e lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia rivolto anche agli Stati membri dell’Unione europea nella misura in cui essi diano attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, primo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

4)

se la conseguenza che, per effetto dell’accesso alla «minuta», in essa non vengono più esposti i motivi dell’adozione di una determinata decisione, il che non favorisce il sereno dibattito interno e il regolare processo decisionale, configuri un interesse legittimo della riservatezza, ai sensi dell’articolo 41, secondo paragrafo, parte iniziale e lettera b), della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea;

5)

se un’analisi giuridica, come quella contenuta in una «minuta», possa essere considerata come un dato personale, ai sensi dell'articolo 2, lett. a), della direttiva 95/46/CE (…);

6)

se rientri nella salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 13, primo paragrafo, parte iniziale e lettera g), della direttiva (…) 95/46/CE, (…) anche l’interesse di un sereno dibattito interno in seno all’organo interessato. In caso di risposta negativa a questa questione, se siffatto interesse possa essere ricompreso nell’articolo 13, primo paragrafo, parte iniziale e lettera d) o f) della direttiva.


(1)  GU L 281, pag. 31.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


6.10.2012   

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C 303/19


Impugnazione proposta il 7 agosto 2012 dalla Arav Holding Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 giugno 2012, causa T-557/10, H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)

(Causa C-379/12 P)

2012/C 303/33

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Arav Holding Srl (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: H.Eich Srl, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Annullare integralmente la sentenza del 19 giugno 2012 del Tribunale dell’Unione europea e, per l’effetto, confermare la decisione resa dalla Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, emessa in data 9 settembre 2010 perché in piena osservanza ed applicazione con la disciplina prevista dal RMC (1) ed in particolare dall’art. 8, paragrafo 1 lett. b).

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la Arav Holding Srl censura la sentenza del Tribunale in oggetto sotto due profili.

In primo luogo, essa lamenta il mancato riconoscimento della somiglianza grafica, fonetica e concettuale tra, da una parte, il marchio figurativo nazionale italiano «H SILVIAN HEACH» e il marchio figurativo internazionale «H SILVIAN HEACH» e, dall'altra, il marchio H.EICH. Il Tribunale avrebbe commesso un errore nell'individuazione dell'elemento che costituisce il cuore sostanziale del marchio, vale a dire il cognome e non il prenome. Inoltre, Il Tribunale avrebbe errato non tenendo conto della scarsa valenza dell'uso di un puntino, piccolissimo rispetto alle lettere e non considerando il carattere «forte» del marchio anteriore.

In secondo luogo, la Arav Holding Srl contesta il mancato riconoscimento del globale rischio di confusione tra i marchi derivante dalla somiglianza dei marchi nonché dalla similitudine dell'uso che ne è fatto.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, GU 1994, L 11, pag. 1.


6.10.2012   

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C 303/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’8 agosto 2012 — X BV/Minister van Financiën

(Causa C-380/12)

2012/C 303/34

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Minister van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

«Se al capitolo 25, nota 1, del Sistema armonizzato nella nozione “eliminare impurezze” rientri anche la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di determinate particelle chimiche da esso assorbite a causa di determinate circostanze naturali, e se la rimozione delle medesime avviene al fine di rafforzare (specifiche) proprietà naturali del prodotto minerale in precedenza fortemente ridotte a cause di siffatte circostanze naturali.

2)

Ove in base alla questione sollevata al punto 1 si possa stabilire che si configura l’eliminazione di impurezze ai sensi del capitolo 25, nota 1, del SA, in base a quali criteri occorra quindi stabilire se un prodotto minerale estratto come la terra decolorante, dopo un risciacquo consecutivo con acido solforico e con acqua, in base a tale nota possa restare classificato alla voce 2508 40 00 della NC e non debba essere considerato come un prodotto dell’industria chimica ai sensi del capitolo 38 del SA».


6.10.2012   

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C 303/20


Impugnazione proposta il 9 agosto 2012 da I Marchi Italiani Srl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 28 giugno 2012, causa T-133/09, I Marchi Italiani e Basile/OHMI — Osra

(Causa C-381/12 P)

2012/C 303/35

Lingua processuale: l‘italiano

Parti

Ricorrente: I Marchi Italiani Srl (rappresentanti: L. Militerni e G. Militerni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l«armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), Osra SA

Conclusioni

Annullare parzialmente la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella misura in cui il predetto Tribunale ha respinto il ricorso proposto da I Marchi Italiani s.r.l. e condannato I Marchi Italiani s.r.l. al pagamento delle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti;

accogliere parzialmente le conclusioni presentate in primo grado e, per l’effetto, quindi annullare la decisone emessa dalla Seconda commissione di ricorso in data 9 gennaio 2009, notificata alla parte attualmente ricorrente in data 30 gennaio 2009, nel procedimento R502/2008, tra I Marchi Italiani S.r.l. contro Osra S.A, che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l’atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla OSRA S.A.;

condannare l’UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione della società I Marchi Italiani s.r.l. si articola nei seguenti tre motivi:

1)

Violazione dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che i documenti prodotti dalla ricorrente devono essere stralciati senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio, nonché dichiarato irricevibili gli argomenti relativi alla notorietà del marchio contestato ed al principio di buona fede.

2)

Violazione dell’art. 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (1) (divenuto art. 54, paragrafo 2, regolamento n. 207/2009 (2)), nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che sono trascorsi meno di 5 anni tra la data di registrazione del marchio e la data di presentazione della domanda di dichiarazione della nullità e che, quindi, irrilevante risulta essere la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario.

3)

Violazione dell»art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha ritenuto che esistesse una somiglianza tra i marchi in conflitto, e ha applicato, quindi, erroneamente tale disposizione, nel concludere che esistesse un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario; GU 1994, L 11, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Dobrudzhanska petrolna kompanyia» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-298/11) (1)

2012/C 303/36

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-353/11) (1)

2012/C 303/37

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH/Commissione europea

(Causa C-503/11) (1)

2012/C 303/38

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011..


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Commissione europea

(Causa C-504/11 P) (1)

2012/C 303/39

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — – ThyssenKrupp Elevator AG/Commissione europea

(Causa C-505/11 P) (1)

2012/C 303/40

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 maggio 2012 — ThyssenKrupp AG/Commissione europea

(Causa C-506/11 P) (1)

2012/C 303/41

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


6.10.2012   

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C 303/21


Ordinanza del presidente della Corte del 18 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Vu Thang Dang, in presenza di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

(Causa C-39/12) (1)

2012/C 303/42

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


Tribunale

6.10.2012   

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C 303/22


Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — Soltau/Commissione

(Causa T-333/12)

2012/C 303/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoff Soltau (Adendorf, Germania) (rappresentante: avv. T. Rosenkranz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 14 maggio 2012;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) non osta alla sua richiesta di accedere alle osservazioni della Commissione che quest’ultima ha trasmesso all’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nell’ambito di un procedimento in materia di cartelli. A parere del ricorrente, detta disposizione non si applica al documento richiesto, poiché il procedimento dinanzi al giudice austriaco non rientra, in sostanza, nell’ambito di tutela della disposizione. Anche se ciò fosse vero, il documento di cui trattasi non rientrerebbe tuttavia nell'ambito di applicazione della disposizione, non essendo stato presentato dalla Commissione in quanto parte. Inoltre, la decisione della Commissione non potrebbe neanche essere motivata facendo riferimento alla tutela del procedimento nella causa Schenker e a., C-681/11, pendente dinanzi alla Corte di giustizia. È vero che le questioni pregiudiziali sono state sollevate dall’Oberster Gerichtshof nell’ambito del procedimento in materia di cartelli di cui trattasi, tuttavia il documento controverso non è stato redatto dalla Commissione nel contesto di quel procedimento pregiudiziale né esso fa riferimento, quanto al contenuto, alle questioni pregiudiziali.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] [TFUE] (GU L 1, pag. 1).