ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.295.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
29 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 295/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 287 del 22.9.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 295/02

Causa C-337/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Consiglio dell'Unione europea/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commissione europea, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace) [Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di glifosato originario della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di significative interferenze statali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino — Azionista pubblico che controlla de facto l’assemblea generale degli azionisti della società produttrice — Equiparazione di tale controllo a una significativa interferenza — Valutazione di un meccanismo di visto dei contratti all’esportazione — Limiti del controllo giurisdizionale — Valutazione degli elementi di prova presentati]

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2012/C 295/03

Causa C-130/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea [Politica estera e di sicurezza comune — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Regolamento (UE) n. 1286/2009 — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Scelta del fondamento normativo — Articoli 75 TFUE e 215 TFUE — Entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Posizioni comuni e decisioni PESC — Proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione]

2

2012/C 295/04

Causa C-334/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 — Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale — Uso temporaneo a fini privati — Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene — Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti — Diritto alla detrazione)

3

2012/C 295/05

Causa C-522/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg — Germania) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 44, paragrafo 2 — Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia — Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli — Applicabilità — Articolo 21 TFUE — Libera circolazione dei cittadini]

3

2012/C 295/06

Causa C-565/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3, 4 e 10 — Rete fognaria — Trattamento secondario o equivalente — Impianti di trattamento — Campioni rappresentativi)

4

2012/C 295/07

Causa C-591/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno-Unito] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Seconda e sesta direttiva IVA — Imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Corresponsione degli interessi — Modalità)

5

2012/C 295/08

Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc./Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commissione europea e Commissione europea/Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro controllanti — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento)

6

2012/C 295/09

Causa C-31/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposta di successione — Modalità di calcolo dell’imposta — Acquisizione per via successoria di una partecipazione, come socio unico, in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo — Normativa nazionale che esclude agevolazioni tributarie per la partecipazione in siffatte società)

6

2012/C 295/10

Causa C-33/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A Oy (Sesta direttiva — Esenzioni — Articolo 15, punto 6 — Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia — Nozione di trasporto internazionale a pagamento — Voli charter)

7

2012/C 295/11

Causa C-44/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG [Direttiva 2006/112/CE — Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) — Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) — Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio)]

7

2012/C 295/12

Causa C-48/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy (Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Accordo SEE — Articoli 31 e 40 — Direttiva 2009/133/CE — Ambito di applicazione — Scambio di azioni tra una società stabilita in uno Stato membro ed una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’accordo SEE — Rifiuto di un’agevolazione fiscale — Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale)

8

2012/C 295/13

Causa C-62/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Land Hessen/Florence Feyerbacher (Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE — Articolo 36 — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Articoli 13, 15 e 23 — Accordo sulla sede della BCE — Articolo 15 — Applicabilità agli agenti della BCE delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono un’indennità per congedo parentale)

8

2012/C 295/14

Causa C-112/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV [Trasporto — Trasporto aereo — Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito — Nozione di supplementi di prezzo opzionali — Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo]

9

2012/C 295/15

Causa C-130/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio — Medicinale per cui sia stata concessa un’autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità — Prima autorizzazione — Prodotto autorizzato dapprima come medicinale per uso veterinario e poi come medicinale per uso umano]

9

2012/C 295/16

Causa C-145/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/82/CE — Medicinali veterinari — Procedura decentralizzata prevista per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale veterinario in più Stati membri — Medicinali generici simili ai medicinali di riferimento già autorizzati — Diniego di convalida della domanda da parte di uno Stato membro — Composizione e forma del medicinale)

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2012/C 295/17

Causa C-154/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin — Germania) — Ahmed Mahamdia/Repubblica algerina democratica e popolare [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Contratto concluso con un’ambasciata di uno Stato terzo — Immunità dello Stato datore di lavoro — Nozione di succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 — Compatibilità di un accordo attributivo di competenza ai giudici dello Stato terzo con l’articolo 21]

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2012/C 295/18

Causa C-160/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów (Direttiva 2006/112/CE — IVA — Articolo 136 — Esenzioni — Articoli 313-315 — Regime speciale di imposizione del margine di utile — Cessione di veicoli d’occasione da parte di un soggetto passivo rivenditore — Veicoli previamente ceduti al soggetto passivo rivenditore in esenzione da IVA da un altro soggetto passivo che ha fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte)

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2012/C 295/19

Cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Polonia) — Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)/Dyrektor Izby Celnej w Gdyni (Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare, rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di regola tecnica)

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2012/C 295/20

Causa C-250/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituania) — AB Lietuvos geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di veicolo stradale a motore — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità)

12

2012/C 295/21

Causa C-263/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di attività economica — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità)

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2012/C 295/22

Causa C-264/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 — Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sahna Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Sanzione — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole)

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2012/C 295/23

Causa C-336/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d’Appel de Lyon — Francia) — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch [Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Tamponi lucidanti esclusivamente destinati ad una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori — Voci doganali 3919 e 8466 (o 8486) — Nozioni di parti o di accessori]

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2012/C 295/24

Causa C-376/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains [Internet — Dominio di primo livello.eu — Regolamento (CE) n. 874/2004 — Nomi di dominio — Registrazione per fasi — Articolo 12, paragrafo 2 — Nozione di licenziatari di diritti preesistenti — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio — Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio]

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2012/C 295/25

Causa C-377/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile)

15

2012/C 295/26

Causa C-451/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen — Germania) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis (Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Articolo 7, primo comma — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco)

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2012/C 295/27

Causa C-470/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Garkalns/Rīgas Dome (Articolo 49 CE — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Parità di trattamento — Obbligo di trasparenza — Giochi d’azzardo — Casinò, sale da gioco e sale bingo — Obbligo di ottenere il previo accordo del comune del luogo di stabilimento — Potere discrezionale — Lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata — Giustificazioni — Proporzionalità)

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2012/C 295/28

Causa C-307/12: Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

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2012/C 295/29

Causa C-313/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 28 giugno 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

17

2012/C 295/30

Causa C-316/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 giugno 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

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2012/C 295/31

Causa C-323/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 5 luglio 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

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2012/C 295/32

Causa C-327/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 luglio 2012 — Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori

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2012/C 295/33

Causa C-337/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

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2012/C 295/34

Causa C-338/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

19

2012/C 295/35

Causa C-339/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

20

2012/C 295/36

Causa C-340/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

20

2012/C 295/37

Causa C-342/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu (Portogallo) il 18 luglio 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

21

2012/C 295/38

Causa C-351/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca) il 24 luglio 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

21

2012/C 295/39

Causa C-352/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Italia) il 25 luglio 2012 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

22

2012/C 295/40

Causa C-354/12 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2012 dalla Asa Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012, nella causa T-110/11, ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

22

2012/C 295/41

Causa C-355/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 26 luglio 2012 — Nintendo Co., Ltd e a./PC Box Srl e 9Net Srl

23

2012/C 295/42

Causa C-361/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 luglio 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA

23

2012/C 295/43

Causa C-368/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Nantes (Francia) il 2 agosto 2012 — Adiamix/Ministre de l’Économie et des Finances

24

2012/C 295/44

Causa C-371/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 3 agosto 2012 — Enrico Petillo e Carlo Petillo/Unipol

24

2012/C 295/45

Causa C-378/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 3 agosto 2012 — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

25

 

Tribunale

2012/C 295/46

Causa T-323/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)

26

2012/C 295/47

Causa T-324/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

26

2012/C 295/48

Causa T-330/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Hut.com/UAMI — Intersport France (THE HUT)

27

2012/C 295/49

Causa T-338/12: Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Rocket Dog Brands/UAMI-Julius-K9 (K9 PRODUCTS)

27

2012/C 295/50

Causa T-339/12: Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — Gandia Blasco/UAMI — Sachi Premium — Outdoor Furniture (poltrone)

28

2012/C 295/51

Causa T-342/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Fuchs/UAMI — Les Complices (Star)

28

2012/C 295/52

Causa T-344/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Virgin Atlantic Airways/Commissione

29

2012/C 295/53

Causa T-345/12: Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Akzo Nobel e altri/Commissione

29

2012/C 295/54

Causa T-354/12: Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Afepadi e a./Commissione

30

2012/C 295/55

Causa T-358/12 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2012 da Rosella Conticchio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2012 causa F-22/11, Conticchio/Commissione

31

2012/C 295/56

Causa T-82/12: Ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2012 — Makhlouf/Consiglio

32

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 295/57

Causa F-58/12: Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — ZZ/Commissione

33

2012/C 295/58

Causa F-73/12: Ricorso proposto il 17 luglio 2012 — ZZ e a./BEI

33

2012/C 295/59

Causa F-78/12: Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — ZZ/Consiglio

34

2012/C 295/60

Causa F-81/12: Ricorso proposto il 27 luglio 2012 — ZZ/Consiglio

34

2012/C 295/61

Causa F-83/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — ZZ e a./BEI

34

2012/C 295/62

Causa F-84/12: Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — ZZ/Consiglio

35

2012/C 295/63

Causa F-85/12: Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — ZZ/Commissione

35

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/1


2012/C 295/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 287 del 22.9.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 273 del 8.9.2012

GU C 258 del 25.8.2012

GU C 250 del 18.8.2012

GU C 243 del 11.8.2012

GU C 235 del 4.8.2012

GU C 227 del 28.7.2012

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Consiglio dell'Unione europea/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commissione europea, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace)

(Causa C-337/09 P) (1)

(Impugnazione - Politica commerciale - Dumping - Importazioni di glifosato originario della Cina - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) - Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato - Nozione di «significative interferenze statali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino - Azionista pubblico che controlla de facto l’assemblea generale degli azionisti della società produttrice - Equiparazione di tale controllo a una «significativa interferenza» - Valutazione di un meccanismo di visto dei contratti all’esportazione - Limiti del controllo giurisdizionale - Valutazione degli elementi di prova presentati)

2012/C 295/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, e G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (rappresentanti: inizialmente D. Horovitz, avocat, successivamente F. Graafsma, J. Cornelis e A. Woolich, advocaten, nonché K. Adamantopoulos, dikigoros, e D. Moulis, barrister), Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e N. Khan e K. Talabér-Ritz, agenti), Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) (rappresentante: J. Flynn, QC)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) — Status di impresa operante in economia di mercato

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


29.9.2012   

IT

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C 295/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-130/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Regolamento (UE) n. 1286/2009 - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Scelta del fondamento normativo - Articoli 75 TFUE e 215 TFUE - Entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Disposizioni transitorie - Posizioni comuni e decisioni PESC - Proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione)

2012/C 295/03

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić e U. Rösslein, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e K. Najmanová, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Ricorso d'annullamento — Annullamento del regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 346, pag. 42) — Scelta del fondamento normativo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


29.9.2012   

IT

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C 295/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-334/10) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 - Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale - Uso temporaneo a fini privati - Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene - Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti - Diritto alla detrazione)

2012/C 295/04

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Soggetto passivo che ha utilizzato temporaneamente e a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa e che, a tale scopo, ha effettuato adattamenti di carattere permanente a detta parte del bene — Diritto alla detrazione dell'IVA versata per gli adattamenti di carattere permanente

Dispositivo

Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall’altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell’acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l’imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l’abbia detratta.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


29.9.2012   

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C 295/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg — Germania) — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Causa C-522/10) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 44, paragrafo 2 - Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia - Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli - Applicabilità - Articolo 21 TFUE - Libera circolazione dei cittadini)

2012/C 295/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Würzburg

Parti

Ricorrente: Doris Reichel-Albert

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Würzburg — Interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1) — Condizioni per la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli compiuti in un altro Stato membro nell’ambito dell’esame relativo al diritto alla pensione di vecchiaia — Normativa nazionale che subordina il computo di tali periodi alla condizione che l’interessato abbia esercitato, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, un’attività subordinata o autonoma a titolo di periodo contributivo obbligatorio e che può condurre alla conseguenza che un periodo di educazione dei figli non venga preso in considerazione né nello Stato membro di residenza durante l’educazione del figlio, né nello Stato membro competente

Dispositivo

In una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.


(1)  GU C 30 del 29.01.2011.


29.9.2012   

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C 295/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-565/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3, 4 e 10 - Rete fognaria - Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi)

2012/C 295/06

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e M. Russo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo omesso:

di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,

di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e

di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


29.9.2012   

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C 295/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno-Unito] — Littlewoods Retail Ltd and others/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(Causa C-591/10) (1)

(Seconda e sesta direttiva IVA - Imposta assolta a monte - Restituzione dell’eccedenza - Corresponsione degli interessi - Modalità)

2012/C 295/07

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Littlewoods Retail Ltd and others

Convenuti: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’articolo 8 e dell’allegato A, punto 13, della direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71, pag. 1303) — Interpretazione dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 11, parte C, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Restituzione dell’eccedenza dell’imposta pagata a monte — Tasso d’interesse applicabile

Dispositivo

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro in violazione della normativa dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione nonché alla corresponsione di interessi sull’importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici ovvero secondo il sistema degli interessi composti, o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


29.9.2012   

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C 295/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc./Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commissione europea e Commissione europea/Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd

(Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Violazione dell’articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro controllanti - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento)

2012/C 295/08

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (rappresentanti: M. Odriozola Alén e A. João Vide, abogados)

Altre parti nel procedimento: Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)

e

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (rappresentanti: M. Odriozola Alén e A. João Vide, abogados)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2010, Alliance One International e a./Commissione (T-24/05), con cui il Tribunale ha respinto, per quanto riguarda l'Alliance One International, Inc. e la Standard Commercial Tobacco Co. Inc., un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna), concernente un’intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori e dei quantitativi acquistati presso di loro nel mercato spagnolo del tabacco greggio

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Alliance One International Inc. e la Standard Commercial Tobacco Co. Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione nella causa C-628/10 P.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Alliance One International Inc., dalla Standard Commercial Tobacco Co. Inc. e dalla Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, afferenti all’impugnazione nella causa C-14/11 P.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011

GU C 80 del 12.3.2011.


29.9.2012   

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C 295/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven

(Causa C-31/11) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposta di successione - Modalità di calcolo dell’imposta - Acquisizione per via successoria di una partecipazione, come socio unico, in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo - Normativa nazionale che esclude agevolazioni tributarie per la partecipazione in siffatte società)

2012/C 295/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Marianne Scheunemann

Convenuto: Finanzamt Bremerhaven

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 56 e 58 CE — Acquisizione per via di successione ereditaria di una partecipazione, con la qualità di unico socio, di una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, compresa nel patrimonio personale del de cuius — Imposta di successione — Normativa nazionale che prevede vantaggi fiscali per le società con sede o direzione nel territorio nazionale

Dispositivo

La normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che escluda, ai fini del calcolo delle imposte di successione, l’applicazione di talune agevolazioni tributarie ad un’eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, mentre conferisce le stesse agevolazioni in caso di eredità di siffatta partecipazione qualora la sede della società sia situata in uno Stato membro, incide in modo preponderante sull’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 TFUE e segg., allorché tale partecipazione consente al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di detta società e di determinarne le attività. Detti articoli non sono destinati a trovare applicazione in una situazione relativa alla partecipazione detenuta in una società la cui sede si trovi in uno Stato terzo.


(1)  GU C 113 del 9.4.2011.


29.9.2012   

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C 295/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A Oy

(Causa C-33/11) (1)

(Sesta direttiva - Esenzioni - Articolo 15, punto 6 - Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento - Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia - Nozione di «trasporto internazionale a pagamento» - Voli charter)

2012/C 295/10

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

A Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Inclusione o meno delle operazioni di compagnie che praticano essenzialmente il trasporto internazionale con voli charter per soddisfare le necessità delle imprese e dei privati — Cessione di aeromobili a un operatore che non pratica egli stesso essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, ma che mette l’aeromobile a disposizione di un operatore praticante un trasporto siffatto.

Dispositivo

1)

I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli.

2)

L’articolo 15, punto 6, della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una «compagni[a] di navigazione aerea che [pratica] essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento» ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l’uso esclusivo di quest’ultimo da parte di una siffatta compagnia.

3)

Le circostanze menzionate dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l’acquirente dell’aeromobile ripercuota, peraltro, l’onere corrispondente all’uso di quest’ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli, non sono tali da incidere sulla risposta alla seconda questione.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


29.9.2012   

IT

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C 295/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG

(Causa C-44/11) (1)

(Direttiva 2006/112/CE - Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) - Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) - Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio))

2012/C 295/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

Convenuta: Deutsche Bank AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di gestione del patrimonio mediante valori mobiliari effettuate per clienti privati

Dispositivo

1)

Una prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli come quella di cui alla controversia principale, vale a dire un’attività remunerata in occasione della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli, si compone di due elementi che sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica.

2)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) o g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la gestione patrimoniale tramite titoli, come quella di cui alla controversia principale, non è esente da imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 56, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non solo alle prestazioni elencate all’articolo 135, paragrafo 1, lettere a)-g), della suddetta direttiva, ma anche alle prestazioni di gestione patrimoniale tramite titoli.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


29.9.2012   

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C 295/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy

(Causa C-48/11) (1)

(Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Accordo SEE - Articoli 31 e 40 - Direttiva 2009/133/CE - Ambito di applicazione - Scambio di azioni tra una società stabilita in uno Stato membro ed una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’accordo SEE - Rifiuto di un’agevolazione fiscale - Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale)

2012/C 295/12

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Convenuto: A Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Articoli 31 e 40 dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU L 1, pag. 3) — Interpretazione della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310, pag. 34) — Ambiti di applicazione della suddetta direttiva — Scambio di azioni tra una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea ed una società stabilita in uno Stato terzo membro del SEE (Norvegia) — Assimilazione o meno, sul piano fiscale, di tali transazioni a scambi di azioni tra società nazionali o tra società stabilite in Stati membri

Dispositivo

L’articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta alla legislazione di uno Stato membro che assimila ad una cessione di azioni imponibile uno scambio di azioni tra una società stabilita nel territorio del suddetto Stato membro ed una società stabilita nel territorio di un paese terzo parte di tale accordo, mentre un’operazione siffatta sarebbe fiscalmente neutra qualora coinvolgesse unicamente società nazionali o stabilite in altri Stati membri, laddove esista tra il suddetto Stato membro ed il suddetto paese terzo una convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale che prevede uno scambio di informazioni tra autorità nazionali altrettanto efficace quanto quello previsto dalle disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, nonché della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799, circostanza che dovrà essere accertata dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


29.9.2012   

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C 295/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Land Hessen/Florence Feyerbacher

(Causa C-62/11) (1)

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE - Articolo 36 - Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Articoli 13, 15 e 23 - Accordo sulla sede della BCE - Articolo 15 - Applicabilità agli agenti della BCE delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono un’indennità per congedo parentale)

2012/C 295/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt

Parti

Ricorrente: Land Hessen

Convenuta: Florence Feyerbacher

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Interpretazione dell'articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea — Diritto di un funzionario di nazionalità tedesca della Banca centrale europea all’indennità per congedo parentale prevista dal diritto tedesco — Qualificazione dell’accordo sulla sede della Banca centrale europea come facente parte del diritto dell’Unione o come trattato di diritto internazionale — Applicabilità ai dipendenti della Banca centrale europea delle disposizioni del diritto tedesco in materia socio-previdenziale che prevedono l’indennità per congedo parentale.

Dispositivo

L’articolo 15 dell’accordo del 18 settembre 1998 stipulato tra il governo tedesco e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, in combinato disposto con l’articolo 36 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nella sua versione allegata al Trattato CE, non esclude che la Repubblica federale di Germania possa concedere un’indennità quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


29.9.2012   

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C 295/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln — Germania) — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Causa C-112/11) (1)

(Trasporto - Trasporto aereo - Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito - Nozione di «supplementi di prezzo opzionali» - Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo)

2012/C 295/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: ebookers.com Deutschland GmbH

Convenuto: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Oberlandesgericht Köln — Interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293, pag. 3) — Obbligo del venditore del viaggio aereo di far sì che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito — Nozione di «supplementi di prezzo opzionali» — Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo fatturato al passeggero unitamente al prezzo di volo

Dispositivo

La nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


29.9.2012   

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C 295/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/ Comptroller-General of Patents

(Causa C-130/11) (1)

(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3 - Condizioni di rilascio - Medicinale per cui sia stata concessa un’autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità - Prima autorizzazione - Prodotto autorizzato dapprima come medicinale per uso veterinario e poi come medicinale per uso umano)

2012/C 295/15

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

Convenuto: Comptroller-General of Patents

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Presupposti per ottenere un certificato protettivo complementare — Data della prima immissione in commercio da prendere in considerazione ai fini del rilascio di un certificato — Prodotti contenenti un principio attivo comune aventi ciascuno un’autorizzazione di immissione in commercio, il primo per un medicinale ad uso veterinario per una determinata indicazione, il secondo per un medicinale ad uso umano per un’indicazione diversa

Dispositivo

1)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, l’esistenza di un’autorizzazione di immissione in commercio precedente ottenuta per il medicinale per uso veterinario non osta di per sé al rilascio di un certificato protettivo complementare per un’applicazione diversa del medesimo prodotto per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione di immissione in commercio, purché tale applicazione rientri nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che si riferisce all’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto che rientra nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base addotto a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare.

3)

Le risposte alle questioni pregiudiziali che precedono non sarebbero diverse qualora, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un medesimo principio attivo è presente in due medicinali che abbiano ottenuto autorizzazioni successive di immissione in commercio, per la seconda autorizzazione di immissione in commercio fosse necessario presentare una domanda completa, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, oppure qualora il prodotto oggetto della prima autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente rientrasse nell’ambito di applicazione della protezione di un altro brevetto, appartenente a un titolare diverso dal richiedente del certificato protettivo complementare.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


29.9.2012   

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C 295/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-145/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/82/CE - Medicinali veterinari - Procedura decentralizzata prevista per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale veterinario in più Stati membri - Medicinali generici simili ai medicinali di riferimento già autorizzati - Diniego di convalida della domanda da parte di uno Stato membro - Composizione e forma del medicinale)

2012/C 295/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová, A. Marghelis e O. Beynet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Menez e R. Loosli-Surrans, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 32 e 33 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1) — Procedura decentralizzata prevista per il rilascio di un’autorizzazione di immissione in commercio in più Stati membri — Medicinali generici simili ai medicinali di riferimento già autorizzati — Diniego di convalida da parte di uno Stato membro, fondato su ragioni scientifiche legate alla composizione del medicinale e alla scelta della forma farmaceutica — Principio del reciproco riconoscimento

Dispositivo

1)

Negando di convalidare due domande di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali veterinari CT-Line 15 % Premix e CT-Line 15 % Oral Powder nell'ambito della procedura decentralizzata prevista dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 32 e 33 di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 160 del 28.5.2011.


29.9.2012   

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C 295/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin — Germania) — Ahmed Mahamdia/Repubblica algerina democratica e popolare

(Causa C-154/11) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Contratto concluso con un’ambasciata di uno Stato terzo - Immunità dello Stato datore di lavoro - Nozione di «succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 - Compatibilità di un accordo attributivo di competenza ai giudici dello Stato terzo con l’articolo 21)

2012/C 295/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Ahmed Mahamdia

Convenuta: Repubblica algerina democratica e popolare

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Berlin — Interpretazione degli articoli 18, 19 e 21 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia avente ad oggetto la validità del licenziamento del ricorrente, cittadino di uno Stato membro e di uno Stato terzo, impiegato in qualità di autista nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, da parte dell’ambasciata dello Stato terzo di cui è parimenti cittadino, in base ad un contratto di lavoro che prevede la competenza dei giudici di quest’ultimo Stato

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.

2)

L’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.


(1)  GU C 173 dell’11.6.2011.


29.9.2012   

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C 295/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów

(Causa C-160/11) (1)

(Direttiva 2006/112/CE - IVA - Articolo 136 - Esenzioni - Articoli 313-315 - Regime speciale di imposizione del margine di utile - Cessione di veicoli d’occasione da parte di un soggetto passivo rivenditore - Veicoli previamente ceduti al soggetto passivo rivenditore in esenzione da IVA da un altro soggetto passivo che ha fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte)

2012/C 295/18

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Bawaria Motors Sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 136, 313, paragrafo 1, 314 nonché 315 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime speciale dei soggetti passivi rivenditori — Vendita di veicoli d'occasione ad un consumatore finale — Applicazione del regime del margine di utile in un caso in cui il rivenditore ha acquistato il veicolo in esenzione dall'imposta presso una persona che ha fruito essa stessa di una detrazione parziale dell'imposta pagata a monte

Dispositivo

Gli articoli 313, paragrafo 1, e 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con gli articoli 136 e 315 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo rivenditore non può avvalersi dell’applicazione del regime d’imposizione sul margine di utile, qualora ceda autoveicoli considerati beni d’occasione ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di tale direttiva, che egli ha acquistato in precedenza in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da un altro soggetto passivo che ha beneficiato di un diritto alla detrazione parziale di detta imposta pagata a monte sul prezzo di acquisto degli stessi veicoli.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011.


29.9.2012   

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C 295/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Polonia) — Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)/Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

(Cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11) (1)

(Mercato interno - Direttiva 98/34/CE - Norme e regole tecniche - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Slot machines con vincita limitata - Divieto di modificare, rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio - Nozione di «regola tecnica»)

2012/C 295/19

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Parti

Ricorrenti: Fortuna Sp z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11)

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — Interpretazione dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 — Nozione di «regola tecnica» — Disposizione nazionale che vieta la modifica di un'autorizzazione all’esercizio di slot machines con vincita limitata per quanto riguarda il luogo di installazione dei suddetti apparecchi

Dispositivo

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali — come quelle della legge sui giochi d’azzardo, (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 — che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappresentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 219 del 23.7.2011.


29.9.2012   

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C 295/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituania) — AB Lietuvos geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-250/11) (1)

(Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni - Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri - Nozione di «veicolo stradale a motore» - Locomotive - Trasporto stradale e trasporto ferroviario - Principio della parità di trattamento - Principio di neutralità)

2012/C 295/20

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parti

Ricorrente: AB Lietuvos geležinkeliai

Convenuti: Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Interpretazione dell'articolo 112 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1) e dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324, pag. 23) — Interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 1, della direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105, pag. 38) e dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, pag. 5) — Importazione, in franchigia dai dazi doganali e da IVA, di carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Società che, sul territorio di uno Stato terzo, ha fatto immettere gasolio nei serbatoi normali per carburante delle sue locomotive — Nozione di autoveicolo a motore terrestre

Dispositivo

Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988; 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali; 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


29.9.2012   

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C 295/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-263/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Nozione di «attività economica» - Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta - Regime di inversione contabile - Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta - Ammenda - Principio di proporzionalità)

2012/C 295/21

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Ainārs Rēdlihs

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'articolo 4 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozioni di soggetto passivo e di attività economica — Cessioni di legname effettuate da una persona fisica, proprietaria di beni forestali destinati ai suoi bisogni privati, per compensare i danni causati da una tempesta — Conformità al principio di proporzionalità di una misura nazionale che sanziona con un’ammenda pari all’importo dell’imposta normalmente dovuta in funzione del valore dei beni ceduti la mancata registrazione in un registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sebbene la persona interessata non dovesse versare l’imposta, anche qualora fosse stata iscritta in tale elenco

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, dal momento che le suddette cessioni sono state eseguite per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale, che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente tassata e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un aggiramento della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


29.9.2012   

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C 295/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 — Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sahna Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea

(Causa C-264/11 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Sanzione - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole)

2012/C 295/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (rappresentante: avv. J. Brück)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011, Kaimer e a./Commissione, T-379/06, con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti volto all’annullamento della decisione C(2006) 4180 def. della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, riguardante un'intesa nel settore dei raccordi in rame e leghe di rame o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti — Snaturamento degli elementi di prova — Valutazione erronea del valore probatorio delle dichiarazioni rese nell’ambito della politica del trattamento favorevole — Violazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kaimer GmbH & Co. Holding KG, la Sanha Kaimer GmbH & Co. KG e la Sanha Italia Srl sono condannate alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


29.9.2012   

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C 295/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d’Appel de Lyon — Francia) — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Causa C-336/11) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Tamponi lucidanti esclusivamente destinati ad una macchina levigatrice di dischi di materiali semiconduttori - Voci doganali 3919 e 8466 (o 8486) - Nozioni di «parti» o di «accessori»)

2012/C 295/23

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’Appel de Lyon

Parti

Ricorrenti: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Convenuti: Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Lyon — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, (GU L 301, pag. 1) e (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, (GU L 286, pag. 1) — Tamponi lucidanti esclusivamente destinati ad una macchina levigatrice di dischi di semiconduttori — Voci doganali 3919 e 8466 — Nozioni di «parti» o di «utensili intercambiabili» — Esonero — Rimborso dei dazi doganali

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dai regolamenti, recanti modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che i tamponi lucidanti destinati a una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali semiconduttori — rientrante in quanto tale nella voce doganale 8464 (o nella voce 8486 a partire dal 1o gennaio 2007) — importati separatamente da detta macchina, che si presentano sotto forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive, vengono utilizzati per la lucidatura di «wafer» in associazione con un liquido abrasivo e devono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 3919 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica, diverse dalla forma quadrata o rettangolare.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


29.9.2012   

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C 295/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

(Causa C-376/11) (1)

(Internet - Dominio di primo livello.eu - Regolamento (CE) n. 874/2004 - Nomi di dominio - Registrazione per fasi - Articolo 12, paragrafo 2 - Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» - Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio - Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio)

2012/C 295/24

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Pie Optiek

Convenute: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40) — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113, pag. 1) — Registrazioni speculative ed abusive — Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a suo nome ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al detto marchio, in assenza di usi diversi del segno in quanto marchio — Nome registrato in assenza di «un diritto o un interesse legittimo»

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.


(1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


29.9.2012   

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C 295/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Causa C-377/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 - Organizzazione di giochi di bingo - Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori - Calcolo della base imponibile)

2012/C 295/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: International Bingo Technology, S.A.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interpretazione degli articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Base imponibile — Organizzazione di giochi di bingo — Vendita di biglietti per la partecipazione ai giocatori — Utilizzo di una parte degli importi in tal modo raccolti al fine di riversare i premi ai giocatori vincenti

Dispositivo

1)

L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e che è destinata al versamento dei premi ai giocatori.

2)

Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


29.9.2012   

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C 295/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Giessen — Germania) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

(Causa C-451/11) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro - Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco)

2012/C 295/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Giessen

Parti

Ricorrente: Natthaya Dülger

Convenuto: Wetteraukreis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Giessen — Interpretazione dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina thailandese che ha coabitato con il coniuge turco per un periodo superiore a tre anni, sino allo scioglimento del matrimonio

Dispositivo

L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


29.9.2012   

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C 295/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Garkalns/Rīgas Dome

(Causa C-470/11) (1)

(Articolo 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Parità di trattamento - Obbligo di trasparenza - Giochi d’azzardo - Casinò, sale da gioco e sale bingo - Obbligo di ottenere il previo accordo del comune del luogo di stabilimento - Potere discrezionale - Lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata - Giustificazioni - Proporzionalità)

2012/C 295/27

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Garkalns

Convenuto: Rīgas Dome

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 56 TFUE (articolo 49 CE) — Legislazione nazionale che prevede, al fine di limitare i giochi di azzardo, un sistema di autorizzazioni per l’apertura di casinò, sale da gioco e sale bingo — Diniego di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di una sala da gioco per il motivo che l’organizzazione di giochi di azzardo nel sito previsto nocerebbe gravemente all’interesse della collettività locale

Dispositivo

1)

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all’esistenza di una «lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata», purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l’ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione. Spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze.


(1)  GU C 331 del 12.11.2011.


29.9.2012   

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C 295/17


Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-307/12)

2012/C 295/28

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, S. Petrova)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformare il proprio diritto nazionale alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), o non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 40 della citata direttiva;

sul fondamento dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in ragione del mancato adempimento dell’obbligo di comunicare i provvedimenti adottati per conformare il proprio diritto interno alla direttiva 2008/98/CE, comminare alla Repubblica di Bulgaria una penalità di importo pari a EUR 15 200,80 giornalieri, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l’adozione dei provvedimenti di attuazione della direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010.


(1)  GU L 312, pag. 3.


29.9.2012   

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C 295/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 28 giugno 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Causa C-313/12)

2012/C 295/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppa Romeo

Convenuta: Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice nazionale, grazie ad una normativa nazionale la quale per situazioni esclusivamente interne rinvii al diritto europeo, possa interpretare ed applicare le norme e i principi di tale diritto discostandosene, o falsamente applicarli rispetto all’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2)

Se, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991, in relazione all’art. 1 della legge 241/90, che obbliga l’amministrazione italiana ad applicare i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all’obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo.

3)

Se l’art. 21 octies, comma 2, primo alinea, della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo sancito dall’art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con l’art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l’obbligo dell’amministrazione di applicazione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, e conseguentemente sia compatibile ed ammissibile l’interpretazione e l’applicazione della possibilità per l’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.


29.9.2012   

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C 295/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 giugno 2012 — J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

(Causa C-316/12)

2012/C 295/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Appellante: J. Sebastian Guevara Kamm

Appellata: TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), in riferimento ai «ragionevoli motivi» ivi menzionati, debba essere interpretato nel senso che possano costituire «ragionevoli motivi» solo motivi inerenti alla persona del passeggero, che minaccino la sicurezza del trasporto aereo o di altri passeggeri, o nel senso che si possano considerare «ragionevoli motivi» anche altri motivi estranei alla persona del passeggero, in particolare per esempio i casi di forza maggiore.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


29.9.2012   

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C 295/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 5 luglio 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

(Causa C-323/12)

2012/C 295/31

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: E.On Energy Trading SE

Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Questioni pregiudiziali

1)

Se un soggetto passivo avente sede principale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Romania, che ha identificato ai fini IVA un rappresentante fiscale in Romania, sulla base delle disposizioni di legge interne in vigore prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, possa essere considerato «soggetto passivo non residente all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (1).

2)

Se il requisito che la persona giuridica non sia identificata ai fini IVA, stabilito dall’articolo 147 ter, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 571/2003, sul Codice tributario, che recepisce le disposizioni della direttiva, rappresenti una condizione supplementare rispetto a quelle espressamente disciplinate dagli articoli 3 e 4 [dell’ottava direttiva] e, in caso di risposta affermativa, se sia consentita una tale condizione supplementare alla luce dell’articolo 6 della direttiva.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 3 e dell’articolo 4 dell’ottava direttiva possano produrre effetti diretti, ossia se il soddisfacimento delle condizioni disciplinate espressamente da tali disposizioni conferisca alla persona giuridica non residente nel territorio della Romania, a norma dell’articolo 1, il diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dalla loro forma di attuazione nella legislazione nazionale.


(1)  GU L 331, pag. 11.


29.9.2012   

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C 295/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 luglio 2012 — Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori

(Causa C-327/12)

2012/C 295/32

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Convenuta: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari in materia di concorrenza e gli artt. 10l, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ostino all'applicazione delle tariffe previste dal D.P.R 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 per l'attività di attestazione delle società organismi di attestazione (SOA).


29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/19


Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-337/12 P)

2012/C 295/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S (rappresentante: H. Pernez, advocate)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare il marchio comunitario n. 1 371 244.

In subordine

rinviare la causa al Tribunale con l’obbligo di rinviare la causa alla commissione di ricorso in caso di annullamento della decisione di quest’ultima;

condannare la YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD. alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata deve essere annullata dal momento che il Tribunale, avendo applicato criteri errati nell’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno controverso e avendo snaturato le prove dinanzi ad esso prodotte, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.


29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/19


Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-338/12 P)

2012/C 295/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altre parti nel procedimento: Yoshida Metal Industry Co. Ltd e Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere in toto l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Yoshida Metal Industry Co. Ltd alle spese sostenute dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata, nei limiti in cui non ha esaminato l’argomento dell’Ufficio, menzionato al punto 18 della medesima sentenza.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Esso avrebbe dovuto rilevare che un segno bidimensionale può essere non solo applicato ad un oggetto tridimensionale, ma anche in esso incorporato. L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario richiede quindi che si tenga conto di tutti i modi in cui sia possibile prevedere, alla data del deposito, come il segno di cui trattasi possa essere inglobato in un oggetto tridimensionale. Il Tribunale ha snaturato le prove dichiarando che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio esame esclusivamente sui prodotti realmente commercializzati. La commissione di ricorso ha precisato, infatti, che le proprie conclusioni sono fondate principalmente sui brevetti presentati dalla Pi-Design. In ogni caso, il riferimento ad elementi aggiuntivi, compresi i brevetti e i beni realmente commercializzati, non dovrebbe essere vietato qualora siffatti elementi avvalorino la conclusione che le caratteristiche del segno controverso, come depositato, sono atte a conseguire un risultato tecnico una volta incorporate in un oggetto tridimensionale. È questo l’unico criterio adeguato per preservare la certezza del diritto e l’interesse pubblico sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.


29.9.2012   

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C 295/20


Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dalla Pi-Design AG, dalla Bodum France e dalla Bodum Logistics A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-339/12 P)

2012/C 295/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S (rappresentante: H. Pernez, advocate)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare il marchio comunitario n. 1 372 580.

In subordine

rinviare la causa al Tribunale con l’obbligo di rinviare la causa alla commissione di ricorso in caso di annullamento della decisione di quest’ultima;

condannare la YOSHIDA METAL INDUSTRY CO. LTD. alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata deve essere annullata dal momento che il Tribunale, avendo applicato criteri errati nell’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno controverso e avendo snaturato le prove dinanzi ad esso prodotte, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.


29.9.2012   

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C 295/20


Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-340/12 P)

2012/C 295/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altre parti nel procedimento: Yoshida Metal Industry Co. Ltd e Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere in toto l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Yoshida Metal Industry Co. Ltd alle spese sostenute dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata, nei limiti in cui non ha esaminato l’argomento dell’Ufficio, menzionato al punto 18 della medesima sentenza.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Esso avrebbe dovuto rilevare che un segno bidimensionale può essere non solo applicato ad un oggetto tridimensionale, ma anche in esso incorporato. L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario richiede quindi che si tenga conto di tutti i modi in cui sia possibile prevedere, alla data del deposito, come il segno di cui trattasi possa essere inglobato in un oggetto tridimensionale. Il Tribunale ha snaturato le prove dichiarando che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio esame esclusivamente sui prodotti realmente commercializzati. La commissione di ricorso ha precisato, infatti, che le proprie conclusioni sono fondate principalmente sui brevetti presentati dalla Pi-Design. In ogni caso, il riferimento ad elementi aggiuntivi, compresi i brevetti e i beni realmente commercializzati, non dovrebbe essere vietato qualora siffatti elementi avvalorino la conclusione che le caratteristiche del segno controverso, come depositato, sono atte a conseguire un risultato tecnico una volta incorporate in un oggetto tridimensionale. È questo l’unico criterio adeguato per preservare la certezza del diritto e l’interesse pubblico sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario.


29.9.2012   

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C 295/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu (Portogallo) il 18 luglio 2012 — Worten — Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

(Causa C-342/12)

2012/C 295/37

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Viseu

Parti

Ricorrente: Worten — Equipamentos para o Lar, SA

Convenuto: ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la registrazione dei tempi di lavoro, ossia l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina la propria giornata nonché le pause o i periodi non compresi in essa, rientra nella nozione di dati personali.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lo Stato portoghese sia tenuto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, a prevedere misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete.

3)

Del pari, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, qualora lo Stato membro non adotti alcuna misura per dare attuazione all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e qualora il datore di lavoro, responsabile del trattamento di questi dati, appronti un sistema di accesso ristretto a tali dati che non consenta l’accesso automatico dell’autorità nazionale competente per la vigilanza sulle condizioni di lavoro, se il principio del primato del diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro non può sanzionare il datore di lavoro per il suddetto comportamento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


29.9.2012   

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C 295/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca) il 24 luglio 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

(Causa C-351/12)

2012/C 295/38

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Plzni

Parti

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)

Convenuto: Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), debba essere interpretata nel senso che è in contrasto con gli articoli 3 e 5 (articolo 5, paragrafi 2, lettera e); 3, lettera b, e 5) un’eccezione che non ammette la remunerazione degli autori per la comunicazione della loro opera, mediante emissioni televisive o radiofoniche a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico, a pazienti nelle camere di un istituto termale, che è un soggetto imprenditoriale.

2)

Se tali disposizioni relative all’utilizzo di un’opera menzionato nella direttiva abbiano un contenuto sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, in una controversia tra privati, dagli enti di gestione collettiva dei diritti d’autore, qualora uno Stato non abbia correttamente trasposto la direttiva nel proprio diritto interno.

3)

Se l’articolo 56 e seguenti e l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (e di conseguenza l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2)) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio dello Stato ad un unico gestore collettivo (monopolista) dei diritti d’autore e così facendo non consente al destinatario del servizio la libera scelta di un ente collettivo di gestione di un altro Stato dell’Unione europea.


(1)  GU L 167, pag. 10.

(2)  GU L 376, pag. 36.


29.9.2012   

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C 295/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Italia) il 25 luglio 2012 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

(Causa C-352/12)

2012/C 295/39

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Convenuti: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’articolo 1, n. 2, lett. a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato [II], categorie n. 8 e n. 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per le attività di supporto ai Comuni relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici del comune di Barisciano e Castelvecchio Subequo, come meglio specificate nel capitolato tecnico allegato alla convenzione e come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore, verso un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta, ove 1’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico;

2)

Se, in particolare, la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato [II] categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per le attività di supporto ai Comuni relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici del comune di Barisciano e Castelvecchio Subequo, come meglio specificate nel capitolato tecnico allegato alla convenzione e come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore, verso un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta, ove il ricorso all’affidamento diretto sia espressamente motivato alla stregua di normative primarie e secondarie post-emergenziali e tenuto conto degli esplicitati specifici interessi pubblici.


(1)  GU L 134, pag. 114.


29.9.2012   

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C 295/22


Impugnazione proposta il 25 luglio 2012 dalla Asa Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012, nella causa T-110/11, ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

(Causa C-354/12 P)

2012/C 295/40

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Asa Sp. z o.o. (rappresentante: M. Chimiak, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012 nella causa T-110/11;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per un nuovo esame;

condannare l’Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta al Tribunale dell’Unione europea la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (1), per non avere preso in considerazione i criteri giuridici di sostanziale rilevanza ai fini dell’applicazione della disposizione in parola, nonché per avere commesso errori manifesti nella valutazione di tali criteri nelle circostanze della presente causa.

Così la ricorrente contesta al Tribunale l’omessa applicazione in maniera adeguata dell’interpretazione relativa al criterio del consumatore medio, nel contesto fattuale della causa in oggetto. La ricorrente contesta anche al Tribunale di aver proceduto ad un’errata valutazione dell’autonoma capacità distintiva dei marchi anteriori «FEMINATAL», benché la ricorrente abbia fatto valere, nel ricorso presentato al Tribunale, che la commissione di ricorso dell’UAMI non avesse esaminato la questione in maniera seria ed esauriente. La ricorrente è anche del parere che il Tribunale ha valutato in maniera errata la somiglianza visuale nonché concettuale dei marchi. Infine la ricorrente addebita al Tribunale un’erronea valutazione della probabilità di indurre il pubblico in errore.

La ricorrente contesta inoltre al Tribunale dell’Unione europea la violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea a causa dell’applicazione di altri criteri giuridici in fattispecie simili.


(1)  GU L 78, pag. 1.


29.9.2012   

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C 295/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 26 luglio 2012 — Nintendo Co., Ltd e a./PC Box Srl e 9Net Srl

(Causa C-355/12)

2012/C 295/41

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Convenute: PC Box Srl, 9Net Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE (1), anche alla luce del considerando 48 della medesima direttiva, debba interpretarsi nel senso che la protezione delle misure tecnologiche di protezione attinenti ad opere o materiali protetti dal diritto d'autore possa estendersi anche ad un sistema prodotto e commercializzato dalla stessa impresa in cui nell’hardware sia installato un dispositivo atto a riconoscere sul distinto supporto contenente l’opera protetta (videogioco prodotto dalla medesima impresa oltre che da soggetti terzi, titolari delle opere protette) un codice di riconoscimento, in mancanza del quale detta opera non potrà essere visualizzata ed utilizzata nell’ambito di tale sistema, così integrando detto apparato un sistema chiuso all'interoperabilità con apparati e prodotti complementari non di provenienza dell’impresa produttrice del sistema stesso.

2)

Se l’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del considerando 48 della medesima direttiva, laddove debba procedersi a valutare se l'uso di un prodotto o componente con finalità elusive di una misura tecnologica di protezione sia o meno prevalente rispetto ad altre finalità o usi commercialmente rilevanti, possa interpretarsi nel senso che il giudice nazionale debba ricorrere a criteri di valutazione di tale profilo che diano risalto alla peculiare destinazione attribuita dal titolare dei diritti al prodotto in cui è inserito il contenuto protetto o in via alternativa o concorrente a criteri di natura quantitativa attinenti all’entità degli usi in comparazione o a criteri di natura qualitativa, afferenti cioè alla natura e rilevanza degli usi stessi.


(1)  GU L 167, pag. 10


29.9.2012   

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C 295/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 luglio 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA

(Causa C-361/12)

2012/C 295/42

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carmela Carratù

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contraria al principio di equivalenza una disposizione di diritto interno che, nell’applicazione della direttiva 1999/70/CE (1) preveda conseguenze economiche, in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di lavoro, con clausola appositiva del termine nulla, diverse e sensibilmente inferiori rispetto [alle] in ipotesi di illegittima sospensione nell’esecuzione del contratto di diritto civile comune, con clausola appositiva del termine nulla;

2)

Se sia conforme all’ordinamento europeo che, nell’ambito di sua applicazione, l’effettività di una sanzione avvantaggi il datore di lavoro abusante, a danno del lavoratore abusato, di modo che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

3)

Se, nell’ambito di applicazione dell’ordinamento europeo ai sensi dell’articolo 51 della Carta di Nizza, sia conforme all’articolo 47 della Carta ed all’articolo 6 CEDU che la durata temporale, anche fisiologica, del processo danneggi direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

4)

Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all’articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE (2) ed all’articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE (3) nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell’illegittima interruzione del rapporto di lavoro;

5)

In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell’ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;

6)

Se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, [del diritto] a un tribunale indipendente e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’articolo 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea (così come modificato dall’articolo 1.8 del Trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l’articolo 46 del Trattato sull’Unione) — in combinato disposto con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli articoli 46, 47 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona — debbano essere interpretati nel senso di ostare all’emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (9 anni), di una disposizione normativa, quale il comma 7 dell’articolo 32 della legge n. 183/10 alteri le conseguenze dei processi in corso danneggiando direttamente il lavoratore a vantaggio del datore di lavoro e che l’efficacia ripristinatoria sia proporzionalmente ridotta all’aumentare della durata del processo, sin quasi ad annullarsi;

7)

Ove la Corte di Giustizia non dovesse riconoscere i principi esposti la valenza di principi fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione europea ai fini di una loro applicazione orizzontale e generalizzata e quindi la sola una contrarietà di una disposizione, quale l’articolo 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183/10 agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE e della Carta di Nizza se una società, quale la convenuta avente le caratteristiche di cui ai punti da 55 a 61 debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione verticale ascendente del diritto europeo ed, in particolare, della clausola 4 della direttiva l999/70/CE e della Carta di Nizza.


(1)  GU L 175, pag. 43.

(2)  GU L 303, pag. 16.

(3)  GU L 204, pag. 23.


29.9.2012   

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C 295/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Nantes (Francia) il 2 agosto 2012 — Adiamix/Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-368/12)

2012/C 295/43

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d’appel de Nantes

Parti

Ricorrente: Adiamix

Convenuto: Ministre de l’Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

Se la decisione 2004/343/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003 (1), da cui dipende necessariamente la legittimità del titolo di riscossione controverso, sia valida.


(1)  Decisione della Commissione 2004/343/CE, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108, pag. 38).


29.9.2012   

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C 295/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 3 agosto 2012 — Enrico Petillo e Carlo Petillo/Unipol

(Causa C-371/12)

2012/C 295/44

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Convenuta: Unipol

Questione pregiudiziale

Se, alla luce delle direttive 72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3) e 2009/103/CE (4) che regolano l’assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, sia consentito alla legislazione interna di uno Stato membro di prevedere — attraverso la quantificazione obbligatoria ex lege dei soli danni derivanti da sinistri stradali — una limitazione di fatto (sotto il profilo della quantificazione) della responsabilità per danni non patrimoniali posti a carico dei soggetti (le compagnie assicuratrici) obbligati, ai sensi delle medesime direttive, a garantire l’assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, GU L 103, pag. 1

(2)  Seconda Direttiva del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, GU 1984, L 8, pag. 17

(3)  Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, GU L 129, pag. 33

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, GU L 263, pag. 11


29.9.2012   

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C 295/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 3 agosto 2012 — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-378/12)

2012/C 295/45

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Nnamdi Onuekwere

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

1)

A quali condizioni, laddove esistano, un periodo di detenzione integri un soggiorno legale ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/38 (1).

2)

Se, qualora un periodo di detenzione non integri un soggiorno legale, una persona che ha scontato un periodo di detenzione possa sommare periodi di soggiorno precedenti e successivi alla detenzione ai fini del calcolo del periodo di cinque anni necessario per acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).


Tribunale

29.9.2012   

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C 295/26


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)

(Causa T-323/12)

2012/C 295/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cristaleria, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 aprile 2012, procedimento R 259/2011-5, nella parte in cui ha accolto l’opposizione dell’opponente avverso la domanda di marchio comunitario registrato per parte dei prodotti e servizi richiesti;

condannare il convenuto ed eventualmente l’opponente a sopportare in solido tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ECOSE», per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 e 40 — domanda di marchio comunitario n. W00993849

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio spagnolo n. 2556409 del marchio denominativo «ECOSEC FACHADAS», per prodotti delle classi 17 e 19

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione per parte dei prodotti impugnati è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata parzialmente annullata, il ricorso è stato respinto e la decisione impugnata è stata confermata quanto al resto

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


29.9.2012   

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C 295/26


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

(Causa T-324/12)

2012/C 295/47

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cirstaleria, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 maggio 2012, nei procedimenti riuniti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5, nella parte in cui ha accolto l’opposizione dell’opponente avverso la domanda di marchio comunitario per alcuni dei prodotti e servizi richiesti;

condannare il convenuto, se del caso in solido con l’opponente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ECOSE TECHNOLOGY», per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 e 40 — domanda di marchio comunitario n. W 998610.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2556409 del marchio denominativo «ECOSEC FACHADAS», per prodotti delle classi 17 e 19.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per alcuni dei prodotti controversi.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa, rigetto del ricorso e conferma della decisione controversa quanto al resto.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


29.9.2012   

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C 295/27


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Hut.com/UAMI — Intersport France (THE HUT)

(Causa T-330/12)

2012/C 295/48

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Hut.com Ltd (Northwich, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersport France (Longjumeau, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 aprile 2012, nel procedimento R 814/2011-2;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «THE HUT» per, inter alia, servizi della classe 35 — domanda di marchio comunitario n. 8394091.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione francese n. 33228708 del marchio denominativo «LA HUTTE», per prodotti delle classi 3, 5, 18, 22, 25 e 28.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


29.9.2012   

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C 295/27


Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Rocket Dog Brands/UAMI-Julius-K9 (K9 PRODUCTS)

(Causa T-338/12)

2012/C 295/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rocket Dog Brands LLC (Hayward, Stati Uniti) (rappresentante: J. Reid, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Julius-K9 bt (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 maggio 2012 (procedimento R 1961/2011-4) nella parte in cui respinge il ricorso relativo a tutti i prodotti della classe 25 e i conseguenti prodotti della classe 18, vale a dire i prodotti fatti con tali materiali e non inclusi in altre classi; portafogli, portamonete non in metallo prezioso; e

condannare il titolare del marchio a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «K9 PRODUCTS» in bianco e nero, per prodotti, tra l’altro, delle classi 18 e 25 — Registrazione di marchio comunitario n. 5966031

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione di marchio comunitario n. 3933256 del marchio figurativo «K9» in bianco e nero, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio comunitario e rigetto integrale della domanda di cancellazione del medesimo

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


29.9.2012   

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C 295/28


Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — Gandia Blasco/UAMI — Sachi Premium — Outdoor Furniture (poltrone)

(Causa T-339/12)

2012/C 295/50

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna) (rappresentante: avv. I. Sempere Massa)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Lda (Estarreja, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (R 970/2011-3)

dichiarare nullo il disegno comunitario impugnato n. 1512633-0001; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno per «poltrone, lettini» — disegno comunitario registrato n. 1512633-001

Titolare del disegno comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la ricorrente ha chiesto l’annullamento del disegno comunitario registrato sulla base degli articoli 4-9 del regolamento del Consiglio n. 6/2002; registrazione di disegno comunitario n. 52113-0001, per «poltrone»

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione degli articoli 4-9 del regolamento del Consiglio n. 6/2002


29.9.2012   

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C 295/28


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Fuchs/UAMI — Les Complices (Star)

(Causa T-342/12)

2012/C 295/51

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Max Fuchs (Freyung, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 maggio 2012 nel procedimento R 2040/2011-5;

rigettare integralmente l’opposizione n. 1299967; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo comunitario rappresentante una stella nera, per prodotti delle classi 18, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 5588694

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 632232 del marchio figurativo rappresentante una stella bianca in un cerchio nero, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24 e 28; Registrazione di marchio figurativo n. 1579557 del marchio figurativo rappresentante una stella bianca in un cerchio nero, per beni della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009


29.9.2012   

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C 295/29


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Virgin Atlantic Airways/Commissione

(Causa T-344/12)

2012/C 295/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Virgin Atlantic Airways (Crawley, Regno Unito) (rappresentanti: N. Green, QC e K. Dietzel, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 30 marzo 2012 nel caso COMP/M.6447 (IAG/bmi) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Con il primo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione informazioni rilevanti attinenti alle condizioni concorrenziali che sussisterebbero in assenza dell’acquisizione, il che ha condotto la Commissione a valutare l’acquisizione nei confronti di una situazione meno concorrenziale di quella effettiva. In particolare, la Commissione è incorsa in errore nella sua valutazione (i) del pacchetto di slot ceduti dalla bmi alla IAG/British Airways nel settembre 2011 e (ii) degli slot della bmi presi in garanzia dalla IAG/British Airways a fronte del pagamento anticipato di GBP 60 milioni per l’acquisto dalla bmi.

2)

Con il secondo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso una serie di errori materiali ed ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti attinenti alla valutazione dell’incidenza dell’acquisizione sugli incrementi marginali di slot (e di potere sul mercato) detenuto dalla IAG sull’aeroporto di Londra-Heathrow a seguito dell’acquisizione.

3)

Con il terzo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso una serie di errori ed ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti, non identificando ovvero ignorando altri mercati orizzontali interessato.

4)

Con il quarto motivo, essa sostiene che la Commissione ha è incorsa in un errore di diritto (i) non avviando una seconda fase di indagine e (ii) accettando impegni che non riguardano i seri dubbi formulati dalla Commissione.

5)

Con il quinto motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto qualificando erroneamente il rapporto giuridico tra la IAG e la Iberia e tra la IAG e la British Airways tra quelli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni (1), il che l’ha condotta a concludere che l’acquisizione era una concentrazione di «dimensione comunitaria» ai fini dell’articolo 1 di detto regolamento e che quindi essa era competente a valutare tale acquisizione. La decisione rappresenterebbe quindi uno sviamento di potere.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).


29.9.2012   

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C 295/29


Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Akzo Nobel e altri/Commissione

(Causa T-345/12)

2012/C 295/53

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia) e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak e R. Wesseling)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2012) 3533 def., del 24 maggio 2012, recante rigetto della domanda di trattamento riservato presentata con riferimento al caso COMP/38.620 — Perossido d’idrogeno e perborato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi in via principale e due motivi in via subordinata.

1)

Primo motivo, con cui si afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione e il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, con cui si sostiene che la pubblicazione della versione ampliata non riservata della decisione sul perossido d’idrogeno viola l’obbligo di riservatezza incombente alla Commissione ai sensi dell’articolo 339 TFUE, come successivamente attuato dai regolamenti nn. 1/2003 (1) e 773/2004 (2) e dalle comunicazioni della Commissione sulla clemenza del 2002 e del 2006 (3).

3)

Terzo motivo, con cui si asserisce che la pubblicazione di una versione ampliata non riservata della decisione sul perossido d’idrogeno contenente informazioni provenienti dalla domanda di clemenza delle ricorrenti viola i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

Quarto motivo, dedotto qualora si possa considerare che la decisione della Commissione implichi una decisione di concedere l’accesso a talune informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza (4). Con tale motivo si sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione e il diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5)

Quinto motivo, dedotto qualora si possa considerare che la decisione della Commissione implichi una decisione di concedere l’accesso a talune informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza. Con tale motivo si afferma che la pubblicazione della versione ampliata non riservata dalla decisione sul perossido d’idrogeno viola detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3) e Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


29.9.2012   

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C 295/30


Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — Afepadi e a./Commissione

(Causa T-354/12)

2012/C 295/54

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcellona, Spagna), Elaborados Dietéticos, SA (Spagna), Nova Diet, SA (Burgos, Spagna), Laboratorios Vendrell, SA (Spagna), Ynsadiet, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Velázquez González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i considerando 11, 14 e 17 del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, in quanto gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Dichiarare necessario, in base al principio della certezza del diritto, che il rigetto di indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio avvenga mediante atto normativo.

Condannare la Commissione europea alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il 16 maggio 2012 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1). Tale regolamento attua il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce la violazione del principio della certezza del diritto.

Al riguardo essa afferma che, nonostante i lavori eseguiti, il mandato alla Commissione stabilito nel paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento (CE) 1924/2006, relativo all’adozione di un elenco comunitario delle indicazioni consentite, non è stato completamente adempiuto, in quanto non tutte le indicazioni sulla salute sottoposte alla valutazione dell’EFSA sono state oggetto di una decisione di autorizzazione. Molte indicazioni devono pertanto ancora essere valutate per la prima volta o valutate più approfonditamente, e tra queste rientrano le indicazioni relative alle sostanze botaniche, che le ricorrenti utilizzano abitualmente per i loro prodotti alimentari.

In tal modo, sebbene gli operatori alimentari produttori o utilizzatori delle sostanze botaniche conoscano con certezza quali siano le indicazioni sulle proprietà salutistiche basate su prove scientifiche generalmente accettate (le 222 indicazioni sulla salute già autorizzate) che possono utilizzare per i loro prodotti, non sono stati parimenti informati (tramite un regolamento) di quale sia la sorte delle indicazioni non incluse nella lista delle indicazioni autorizzate; se la loro valutazione sia pendente e se necessitino di una valutazione più approfondita, se siano state respinte, se verranno o meno autorizzate, quando ed entro quali termini.


(1)  GU L 136, pag. 1.

(2)  GU L 404, pag. 9.


29.9.2012   

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C 295/31


Impugnazione proposta l’8 agosto 2012 da Rosella Conticchio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2012 causa F-22/11, Conticchio/Commissione

(Causa T-358/12 P)

2012/C 295/55

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)

Controinteressa nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica del 12 luglio 2012, causa F-22/11, Conticchio/Commissione.

Accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado.

In subordine, qualora l’Ill.mo Organo Giudicante lo ritenga opportuno e necessario rinviare al Tribunale della Funzione Pubblica affinché decida sulle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado.

Dichiarare che il ricorso in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era ricevibile e fondato in toto e senza eccezione alcuna.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è proposta impugnazione in tutti i gradi finora esperiti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 luglio 2012, nella causa F-22/11, che ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato, un ricorso principalmente teso all’annullamento della decisione di liquidazione della pensione di anzianità della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo: «Violazione del principio di buona fede, correttezza ed imparzialità — mancata chiara rappresentazione della portata normativa di alcune disposizioni e prassi seguite dalla Commissione nei suoi rapporti con i dipendenti».

Si afferma a questo riguardo che l’ordinanza impugnata ritiene manifestamente infondata l’argomentazione della ricorrente, precisando l’impugnabilità del foglio paga relativo al mese di gennaio 2010, a far data dal quale la stessa sarebbe venuta a conoscenza della propria situazione. Tuttavia detta busta paga non è atto decisivo e autonomamente impugnabile, in quanto non esaustivo della situazione che l’istante avrebbe avuto al momento della pensione. In merito costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che il foglio paga, essendo una decisione amministrativa di natura contabile, non ha di per sé la caratteristica di un atto idoneo ad arrecare pregiudizio e quindi in mancanza di altri elementi certi non può essere impugnato. Sul punto si ricorda che il sistema SysPer 2, non è sufficiente a quantificare l’ammontare dei futuri diritti di pensione, come anche la «Calculette Pension» si limita a fornire un parametro meramente indicativo e non impugnabile. La Sig.ra Conticchio, ha potuto impugnare solo il provvedimento definitivo, comunicato per iscritto, recante la concessione e la liquidazione dei suoi diritti a pensione, poiché solo da tale momento ha avuto certezza dell’esatto ammontare mensile della propria pensione.

2)

Secondo motivo: «Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto al carattere pubblico del procedimento».

Il Tribunale della Funzione Pubblica, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. Tale decisione ha compromesso il diritto della ricorrente alla piena tutela carattere giurisdizionale. Non è stato infatti riconosciuto alla Sig.ra Conticchio il diritto all’esposizione delle proprie ragioni, né le è stato concesso di fornire ulteriori chiarimenti anche in merito alle eventuali cause di irricevibilità e/o infondatezza del ricorso, violando in tal modo il principio di equità del processo. In tal senso si ricorda che ai sensi dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, viene sancito il diritto ad una buona amministrazione, inteso come diritto di ogni individuo affinché le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Tale diritto comprende tra le altre cose il diritto di ogni individuo ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

3)

Terzo motivo: «Sull’indebito arricchimento — Violazione del giusto procedimento».

Sul punto il ricorso non può ritenersi tardivo in quanto dalla busta paga non era in alcun modo possibile verificare la presenza di elementi relativi al motivo in esame. La ricorrente ha potuto contestare un ingiusto arricchimento nei confronti della Commissione solo nel momento in cui alla stessa è pervenuto il provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il 26.05.2010. La ricorrente non ha infatti mai avuto piena contezza degli importi contributivi versati, in quanto non ha mai ricevuto dagli uffici responsabili della Commissione le comunicazioni relative. Viene inoltre ricordato che sono stati versati alla Commissione l’equivalente attuariale dei precedenti diritti a pensione versati all’INPS in Italia, trasferendoli al regime pensionistico comunitario, creando nei confronti dell’istante dislivello nel rapporto pensione percepita e contributi versati nel corso della propria carriera. In tal modo l’amministrazione prima ha preteso un determinato livello contributivo e successivamente ha concesso un livello di anzianità, inferiore, rispetto agli anni di effettiva carriera, procurando un ingiusto arricchimento da parte dell’amministrazione stessa nei confronti dei propri funzionari.


29.9.2012   

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C 295/32


Ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2012 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-82/12) (1)

2012/C 295/56

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


Tribunale della funzione pubblica

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/33


Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-58/12)

2012/C 295/57

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente relativa all’esecuzione da parte della convenuta della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, F-41/06, Marcuccio/Commissione, e la riparazione del danno che il ricorrente sostiene aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 25 marzo 2011;

annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui al reclamo datato 17 ottobre 2011;

quatenus oportet, constatare che la Commissione, omettendo, quanto meno in parte, di adottare in un termine ragionevole dalla relativa emissione, le misure di esecuzione della sentenza emessa, in data 4 novembre 2008, dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, ha agito contra legem et contra ius;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 70 000 euro a titolo di risarcimento del danno ingiusto da lui sopportato per effetto dell’illegittima astensione, da parte della Commissione, dall’adottare tutte le misure di esecuzione della sentenza datata 4 novembre 2008;

condannare la Commissione alle spese.


29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/33


Ricorso proposto il 17 luglio 2012 — ZZ e a./BEI

(Causa F-73/12)

2012/C 295/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga con le quali si applicano la decisione generale della Banca europea per gli investimenti di stabilire un incremento salariale limitato al 2,8% per tutto il personale e la decisione che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1% dello stipendio e, dall’altro, la condanna della convenuta al pagamento della differenza di stipendio unitamente agli interessi di mora nonché al risarcimento dei danni.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 che stabilisce un incremento salariale limitato al 2,8% e la decisione del Comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1% dello stipendio, decisioni contenute nei fogli paga di aprile 2012 nonché annullare, negli stessi termini, tutte le decisioni contenute nei fogli paga successivi;

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle citate decisioni del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 e del Comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 rispetto all’applicazione del precedente sistema retributivo; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 12 aprile 2012 e, successivamente, il 12 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5% della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

condannare la BEI alle spese.


29.9.2012   

IT

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C 295/34


Ricorso proposto il 25 luglio 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-78/12)

2012/C 295/59

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del Consiglio di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promuovibili per l’anno 2011.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Segretariato Generale del Consiglio del 12 settembre 2011 nonché la decisione dell’APN del 18 aprile 2012 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promuovibili;

condannare il Consiglio al risarcimento dei danni morali e materiali fissati in via provvisoria a EUR 40 000, che saranno più precisamente definiti in corso di causa, unitamente agli interessi compensatori e moratori calcolati al tasso del 6,75%;

condannare il Consiglio alle spese.


29.9.2012   

IT

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C 295/34


Ricorso proposto il 27 luglio 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-81/12)

2012/C 295/60

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2010 e 2011.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2010;

annullare la decisione dell'APN di non promuoverlo al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2011;

per quanto necessario, annullare la decisione del 18 aprile 2012 recante rigetto dei reclami proposti avverso le decisioni di non promuoverlo al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2010 e 2011;

condannare il Consiglio alle spese.


29.9.2012   

IT

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C 295/34


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — ZZ e a./BEI

(Causa F-83/12)

2012/C 295/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento delle decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del Comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011 e, dall'altro, la conseguente domanda di condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione nonché a pagare danni e interessi.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del Comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, atteso che le decisioni individuali di applicazione erano contenute nei fogli paga di aprile 2012, dei quali gli interessati sono venuti a conoscenza non prima del 22 aprile 2012, e quindi

condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione, risultante dalla decisione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011, rispetto all'applicazione del precedente sistema di premi; a tale differenza di retribuzione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 22 aprile 2012 fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5 % della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

condannare la BEI alle spese.


29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/35


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-84/12)

2012/C 295/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale si negano al ricorrente l'accesso diretto alla relazione finale delle conclusioni della commissione d’invalidità e l'accesso alla diagnosi del terzo medico di tale commissione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 17 ottobre 2011 con la quale si negano al ricorrente l'accesso diretto alla relazione finale delle conclusioni della commissione d’invalidità e l'accesso alla diagnosi del terzo medico;

annullare la decisione dell’APN del 24 marzo 2012 che costituisce la risposta al reclamo sottoposto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il convenuto al pagamento dei danni e degli interessi di mora e compensatori al tasso del 6,75% per il danno morale e materiale subito;

condannare il Consiglio alle spese.


29.9.2012   

IT

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C 295/35


Ricorso proposto il 3 agosto 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-85/12)

2012/C 295/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 27 gennaio 2012 che stabilisce i diritti a pensione maturati dal ricorrente prima dell’entrata in servizio presso la Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;

per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo proposto il 2 maggio 2012 avverso la decisione che stabilisce i suoi diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio nel sistema pensionistico dell'Unione;

condannare la Commissione alle spese.