ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.288.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
25 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 288/01

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

1

2012/C 288/02

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

2

2012/C 288/03

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

4

 

Commissione europea

2012/C 288/04

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 288/05

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ( 1 )

6

2012/C 288/06

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

7

2012/C 288/07

Provvedimenti di risanamento — Decisione di chiudere la procedura di risanamento finanziario della Forte Asigurări SA (Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

8

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 288/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

9

2012/C 288/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

2012/C 288/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.

(2)

Con decisione del 17 maggio 2011 (2) il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione, uno dei quali belga.

(3)

Il governo belga ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante belga del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jean Roger DRÈZE, di nazionalità belga, nato il 6 giugno 1951, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Helmut DE VOS per il periodo dal 25 settembre 2012 al 31 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

2012/C 288/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (2), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2012 è stato adottato definitivamente il 1o dicembre 2011 (3),

il 20 giugno 2012 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale per l'esercizio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 è stata adottata il 24 settembre 2012.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifiche nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.

(2)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(3)  GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1, con rettifica nella GU L 79 del 19.3.2012, pag. 1 e nella GU L 184 del 13.7.2012, pag. 19.


ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

del

:

Presidente del Consiglio

al

:

Presidente del Parlamento europeo

Signor Presidente,

mi pregio di trasmetterle, con plico a parte, la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 per l'esercizio 2012, adottato dal Consiglio il 19 settembre 2012.

(Formula di cortesia).


25.9.2012   

IT

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C 288/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

2012/C 288/03

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.

(2)

Con decisione del 7 giugno 2007 (2) il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(3)

Il governo ungherese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante ungherese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Krisztina CSENGŐDY, di nazionalità ungherese, nata il 9 gennaio 1961, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Zoltán ADAMIS per il periodo dal 25 settembre 2012 al 31 maggio 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6.


Commissione europea

25.9.2012   

IT

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C 288/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 settembre 2012

2012/C 288/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2916

JPY

yen giapponesi

100,79

DKK

corone danesi

7,4563

GBP

sterline inglesi

0,79680

SEK

corone svedesi

8,4928

CHF

franchi svizzeri

1,2095

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,940

HUF

fiorini ungheresi

283,28

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,1540

RON

leu rumeni

4,5183

TRY

lire turche

2,3259

AUD

dollari australiani

1,2415

CAD

dollari canadesi

1,2668

HKD

dollari di Hong Kong

10,0130

NZD

dollari neozelandesi

1,5742

SGD

dollari di Singapore

1,5871

KRW

won sudcoreani

1 446,53

ZAR

rand sudafricani

10,7171

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1491

HRK

kuna croata

7,4265

IDR

rupia indonesiana

12 351,43

MYR

ringgit malese

3,9691

PHP

peso filippino

53,931

RUB

rublo russo

40,3205

THB

baht thailandese

39,949

BRL

real brasiliano

2,6175

MXN

peso messicano

16,6727

INR

rupia indiana

69,0680


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/6


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 288/05

Stato membro

Regno Unito

Rotta interessata

Tingwall–Fair Isle; Tingwall–Foula; Tingwall–Papa Stour; Tingwall–Out Skerries

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

31 dicembre 1997

Data di entrata in vigore delle modifiche

1o aprile 2013

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Shetland Islands Council

Transport Planning Service

Development Services Department

8 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland

Scotland

ZE1 0LZ

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1595744868

E-mail: transport@shetland.gov.uk

Internet: http://www.shetland.gov.uk


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/7


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

2012/C 288/06

Stato membro

Regno Unito

Rotta interessata

Tingwall–Fair Isle; Tingwall–Foula; Tingwall–Papa Stour; Tingwall–Out Skerries

Periodo di validità del contratto

Dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2016 eventualmente prorogabile al 31 marzo 2017

Termine ultimo per l’invio delle candidature e delle offerte

4 dicembre 2012

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Shetland Islands Council

Transport Planning Service

Development Services Department

8 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland

Scotland

ZE1 0LZ

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1595744868

E-mail: transport@shetland.gov.uk

Internet: http://www.shetland.gov.uk


25.9.2012   

IT

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C 288/8


Provvedimenti di risanamento

Decisione di chiudere la procedura di risanamento finanziario della Forte Asigurări SA

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2012/C 288/07

Impresa di assicurazione

Forte Asigurări SA, con sede legale a Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, Sector 1, Bucharest, Romania, registrata presso l'Ufficio del registro di commercio al n. J40/1814/11.3.1996, numero di registrazione unico 8209593, legalmente rappresentata da Guglielmo Frinzi, direttore generale

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 452 del 7 agosto 2012 relativa alla conclusione della procedura di risanamento finanziario basato su un piano di risanamento finanziario della Forte Asigurări SA.

Autorità competenti

Commissione di vigilanza sulle assicurazioni, con sede a Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucharest, Romania, numero di identificazione fiscale 14045240/1.7.2001

Autorità di controllo

Commissione di vigilanza sulle assicurazioni, con sede a Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, Bucharest, Romania, numero di identificazione fiscale 14045240/1.7.2001

Legislazione applicabile

Legge n. 32/2000 modificata, in materia di assicurazioni e di vigilanza del settore assicurativo


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

25.9.2012   

IT

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C 288/9


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 288/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«HOLSTEINER TILSITER»

N. CE: DE-PGI-0005-0807-26.04.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Holsteiner Tilsiter».

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3.

Formaggi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L’«Holsteiner Tilsiter» é un formaggio a pasta semi-dura di fabbricazione tradizionale ottenuto a partire da latte vaccino continuamente lavorato durante l’affinaggio mediante una coltura di microrganismi specifici e che contiene dal 30 % al 60 % di grasso nella materia secca. L’«Holsteiner Tilsiter» può essere prodotto a partire da latte crudo o pastorizzato. Oltre alla classica forma rotonda questo formaggio è prodotto anche sempre più spesso in forme di pagnotta. Possiede una crosta fine naturale di colore giallo brunastro che durante l’affinaggio di durata minima di 5 settimane è trattata con una miscela di coltura di microrganismi specifici, siero, latte magro o acqua salata. La pasta di colore giallo chiaro è ferma, soffice e molto elastica. Grazie al particolare procedimento di fabbricazione l’«Holsteiner Tilsiter» presenta i fori e le scanalature tipiche dei Tilsiter. Il gusto è dolce, da leggermente speziato a molto piccante. Il formaggio è prodotto in forme di pagnotta o di mattoncino del peso da 3,5 a 5 kg.

L’«Holsteiner Tilsiter» è prodotto con tre percentuali differenti di materia grassa: a partire dal 30 % di grasso nella materia secca, a partire dal 45 % di grasso nella materia secca e a partire dal 60 % di grasso nella materia secca. Il tenore di materia grassa minimo è del 30 % nella materia secca. L’«Holsteiner Tilsiter» di norma non è speziato. In caso di speziatura, essa è realizzata solo con il cumino. Altre spezie sono vietate.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il latte da utilizzarsi per la produzione non deve necessariamente provenire dall’area geografica sunnominata.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi della produzione del formaggio, dall’accettazione delle materie prime, compreso lo stoccaggio e l’affinaggio di almeno cinque settimane, devono essere compiute nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Il Bundesland Schleswig-Holstein nella Repubblica federale di Germania. La zona di produzione storicamente documentata dell’«Holsteiner Tilsiter» comprende dalla prima metà del 20o secolo (circa 1920) il Bundesland Schleswig-Holstein nei suoi confini attuali.

5.   Legame:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Lo speciale processo di produzione, la qualità particolare di formaggio che ne deriva e la reputazione dell’«Holsteiner Tilsiters» hanno potuto svilupparsi in questo modo solo nella suddetta zona geografica che rispondeva alle seguenti condizioni particolari.

Il clima nello Schleswig-Holstein è di tipo oceanico perché il Land si trova tra il mare del Nord e il mar Baltico. La posizione geografica e le proprietà del suolo hanno condotto allo sviluppo di associazioni vegetali speciali e quindi a proprietà alimentari particolari. Ciò va a beneficio della produzione di latte e della fabbricazione di formaggio e si riflette in particolare nel carattere aromatico-speziato dell’«Holsteiner Tilsiters».

Esiste una lunga tradizione di produzione di latte nello Schleswig-Holstein, giacché essa offre condizioni eccezionali. Alla fine del 16o secolo è iniziata nei ducati Schleswig e Holstein l’industria lattiera vera e propria, con una produzione che oltrepassava i bisogni del territorio. I rifugiati olandesi hanno apportato all’epoca nel Land le conoscenze relative alla produzione lattiera professionale. Alla fine del diciannovesimo secolo si è sviluppata la struttura delle latterie cooperative. Solo nel 1888 sono state fondate 251 nuove latterie. Sia la struttura degli impianti di produzione lattiera che l’eccezionale livello di qualificazione, associati a buone condizioni climatiche e pedologiche, fanno sì che il Land Schleswig-Holstein sia un luogo di produzione lattiera privilegiato in Europa. La razza lattiera «Holstein-Frisian» conosciuta in tutto il mondo e in Germania comunemente chiamata «Schwarzbunte» non a caso ha questo nome. Grazie alla favorevole disponibilità di latte e di caglio si è potuta sviluppare favorevolmente la produzione di formaggio nel Land. Attualmente per fabbricare il formaggio nello Schleswig-Holstein si utilizza tuttavia anche latte proveniente da altre zone geografiche.

5.2.   Specificità del prodotto:

L’«Holsteiner Tilsiter» in quanto specialità di formaggio locale di qualità superiore da circa 120 anni gode di un’eccellente reputazione. Antichi documenti provano che già nel sedicesimo secolo nella Svizzera dell’Holstein a Gut Behl esisteva un formaggio simile. La prima descrizione della ricetta del Tilsiter è stata fornita nel 1840 dalla signora Westpfahl, che viveva in una zona situata presso Tilsit nell’allora Prussia orientale. Per questo motivo il formaggio è stato chiamato così. Tale ricetta è pervenuta alla fine del 19o secolo nello Schleswig-Holstein attuale, dove il Tilsiter è rapidamente diventato il formaggio più popolare, come lo è tutt’ora.

Nel libro «Käsebereitung und Käsespeisen in Deutschland seit 1800» (Frank Roeb, Mainz 1976) si afferma: nello Schleswig-Holstein la sua produzione (del Tilsiter) è stata introdotta ancora più tardi poiché, secondo talune fonti, era poco sviluppata prima del 1900, successivamente essa è stata persino sovvenzionata dallo Stato (a partire dal 1929, cfr. Middelhauve).

Attualmente lo Schleswig-Holstein è un centro di produzione del Tilsiter (cfr. Dr. Oetker Lebensmittel-Lexikon, 2004, pag. 812; C. Dumont, Kulinarisches Lexikon, 1998, pag. 516; Artikel Essen & Trinken im Detail — «mein coop magazin»: «Holsteiner Tilsiter und Beaujolais AOC»). Nell’articolo «Tilsiter — formaggi del mar Baltico» dello «Slow Food Conviviums Hamburg» (Burchard Bösche, 2005) si dichiara: «oggi lo Schleswig-Holstein, il Land tra i mari, è senz’altro il fulcro della produzione del Tilsiter».

Istituzioni specializzate consultate hanno confermato che l’«Holsteiner Tilsiter» è divenuto una specialità regionale tipica reputata e apprezzata e un nome strettamente connesso ai formaggi Tilsiter prodotti nello Schleswig-Holstein. In tal senso vanno i riferimenti contenuti in quanto specialità di formaggio regionale nell’opera «Kulturgeschichte der deutschen Küche» di Peter Peter (2005, pag. 135), dove si afferma che «Holsteiner Tilsiter, Würchwitzer Milbenkäse, Allgäuer Bergkäse, […] rispetto alla Francia e all’Italia, e anche all’Inghilterra o all’Irlanda, la scelta di formaggi tedeschi di alta qualità è piuttosto limitata». Anche in numerosi siti Internet si fa riferimento alla particolare reputazione dell’«Holsteiner Tilsiters». Sul portale Internet Alles Käse — das Infoportal (http://www.walserstolz.de) si può leggere: «In particolare nella Germania del Nord e lungo tutta la costa del mar Baltico il formaggio Tilsiter ha una lunga tradizione. La parte più importante della produzione tedesca si concentra essenzialmente nello Schleswig-Holstein, dove i termini Tilsiter e Schnittkäse sono ancora parzialmente utilizzati come sinonimi». Nella guida dei prodotti alimentari per i prodotti tedeschi negli Stati Uniti d’America (http://www.germanfoods.org) si legge che: «… nelle aree del Land Schleswig-Holstein […] nel nord della Germania si producono anche alcuni dei formaggi tedeschi più famosi come […] il Tilsit […]. Altri riferimenti sono contenuti, tra l’altro, sul sito Internet dell’impresa Paulsen (http://www.party-paulsen.de) vi si legge: «Holsteiner Tilsiter» — il miglior formaggio dello Schleswig-Holstein».

Le colture di batteri naturali speciali, sviluppatisi nel corso di diverse generazioni solo nelle cantine di maturazione locali, conferiscono all’«Holsteiner Tilsiter» l’incomparabile gusto piccante che si distingue nettamente dai formaggi Tilsiter di altre origini geografiche.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La reputazione particolare dell’«Holsteiner Tilsiter» e la sua grande popolarità sono dovute da un lato alla lunga tradizione dello Schleswig Holstein quale regione lattiero-casearia e, dall’altro, alla maestria e alle particolari competenze dei produttori lattiero-caseari locali. La produzione di formaggio nel Land da parte dei contadini del posto ha potuto svilupparsi nel corso dei secoli grazie a un’abbondante produzione di latte. Di generazione in generazione si sono trasmesse le antiche ricette e l’esperienza della produzione di formaggio artigianale. Ciò ha consentito la nascita di specialità di formaggio del Land, di cui attualmente l’«Holsteiner Tilsiter» è ancora una delle più importanti. Questo formaggio nelle sue diverse forme costituisce una specialità regionale la cui fama va al di là dei confini regionali e che è molto apprezzata.

Il gusto spiccatamente speziato e i tradizionali fori dell’«Holsteiner Tilsiter» si erano diffusi nel Land prima ancora che la denominazione Tilsiter fosse utilizzata per questo tipo di formaggio. Solo alla fine del diciannovesimo secolo questa denominazione dalla Prussia orientale giunse nello Schleswig-Holstein e venne utilizzato per il tipo di formaggio prodotto sulla base di ricette simili. Da allora si parla quindi di «Tilsiter aus Schleswig-Holstein» o di «Holsteiner Tilsiter».

La tradizione rurale di fabbricazione del formaggio ha continuato a svilupparsi sino ad oggi nel Land Schleswig-Holstein. La formazione in materia di tecniche di produzione lattiera dei produttori, oggi concentrata nel Lehr — und Versuchsanstalt für Milchwirtschaft in Bad Malente (istituto didattico e sperimentale dell’industria lattiera) di Bad Malente gode di un’eccellente reputazione che si estende anche oltre le frontiere del Land.

Le caratteristiche dell’eccellente reputazione dell’«Holsteiner Tilsiters» sono il suo aroma tipico e il gusto particolare che gli conferisce l’aggiunta di cumino. Queste due proprietà, possono essere ottenute solo mediante colture di batteri speciali che è possibile realizzare, dal punto di vista del tipo e della composizione, solo nelle condizioni climatiche della regione situata tra il mare del Nord e il mar Baltico.

Le imprese che producono l’«Holsteiner Tilsiter» sono anche al centro della «Käsestraße Schleswig-Holstein» (via del formaggio Schleswig-Holstein) che è conosciuta al di là delle frontiere del Land. In questa associazione sono raggruppate circa 40 formaggerie che si sono federate per promuovere la tradizione del formaggio nello Schleswig-Holstein e che rappresentano circa 120 tipi di formaggio. Questa associazione è stata creata a partire dal mercato del formaggio sorto nel 1999 su iniziativa del movimento culinario «Slow Food» sul sito del museo etnografico «Kiekeberg» di Amburgo. Vista la diversità dei tipi di formaggio dello Schleswig-Holstein che erano presentati, i produttori lattieri dello Schleswig-Holstein sono stati soprannominati «Winzern des Nordens» (viticoltori del Nord). In particolare sono esposte le differenti varianti di «Holsteiner Tilsiter» in rappresentanza del «Käseland Schleswig-Holstein».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Disciplinare pubblicato integralmente su:

Markenblatt vol. 30 del 24 luglio 2009, parte 7a-aa, pag. 13378.

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/7201


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/13


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 288/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«WALBECKER SPARGEL»

N. CE: DE-IGP-0005-0857-08.02.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Walbecker Spargel»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Asparago fresco di colore bianco, verde o viola (Asparagus officinalis). I turioni commestibili sono venduti sbucciati o no. Il «Walbecker Spargel» è prodotto secondo i codici delle buone pratiche agricole. Gli asparagi non sbucciati immessi in commercio devono essere conformi almeno ai requisiti della norma CEE-ONU FFV04 (Asparagus).

Nel caso dell’asparago bianco e di quello viola, la lunghezza dei turioni non deve superare i 22 cm. L’asparago deve essere intero e sano. Deve essere esente da marciumi e non essere spezzato, l’aspetto e l’odore devono essere freschi.

Il «Walbecker Spargel» deve il suo carattere unico alle sue fibre particolarmente sottili, al suo intenso gusto di asparago, lievemente tendente alla nocciola ed ai suoi turioni estremamente teneri.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L’intero ciclo produttivo del «Walbecker Spargel», dall’impianto alla raccolta, deve avere luogo nella zona geografica delimitata.

Il terreno viene innanzitutto adeguatamente preparato, prima dell’impianto. A tal scopo, si aggiunge al terreno il necessario quantitativo di materia organica (concime verde, compost). La preparazione dura un anno, nel corso del quale il terreno è rivoltato ad una profondità di 80 centimetri in modo che le piante possano radicarsi saldamente nella terra e svilupparsi in modo ottimale. La semina avviene in generale alla metà di aprile ma può iniziare già a marzo se la primavera è precoce. I cumuli di terra vengono meticolosamente liberati dai frammenti di radici e di pietre in modo che questi elementi duri non impediscano ai turioni di crescere diritti.

Il terzo anno, dopo una fase di crescita di due anni, si procede alla prima raccolta.

Se gli asparagi sono coltivati in pellicola di plastica nera e bianca, occorre assolutamente far sì che, in caso di forte soleggiamento, la pellicola venga rivoltata in tempo utile dal lato nero al bianco per evitare perdite di qualità in seguito all'ammezzimento degli apici.

È possibile procedere alla fertilizzazione azotata delle superfici coltivate ad asparagi soltanto al termine dell’epoca della raccolta. Circa 21 giorni prima della fine della stagione degli asparagi si procede al prelievo dei campioni di terra per determinare le carenze del terreno, in modo da incorporarvi concimi azotati dopo la raccolta. Per migliorare la qualità e la crescita si mettono in atto misure colturali, ad esempio una lavorazione del terreno che consenta di preservarlo ed una fertilizzazione ad hoc, fra l'altro mediante l'aggiunta di magnesio o di concimi potassici.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Confezionamento

Il contenuto di ogni singola confezione deve essere omogeneo. Ogni unità può comportare soltanto asparagi provenienti dalla regione in cui la produzione del «Walbecker Spargel» è autorizzata. Gli asparagi contenuti in un’unità di condizionamento devono essere della stessa qualità, dello stesso gruppo di colorazione e dello stesso calibro. La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il «Walbecker Spargel» è sottoposto a refrigerazione ultrarapida onde preservarne la qualità. Al più tardi quattro ore dopo il raccolto, esso deve essere raffreddato in acqua di sorgente o in acqua ghiacciata ad una temperatura compresa fra 1 e 12 gradi; deve essere commercializzato al più presto e non può, in linea di massima, essere immagazzinato per più di tre giorni in un deposito refrigerato ad una temperatura compresa fra 1 e 4 gradi.

La catena del freddo può essere interrotta solo brevemente presso il produttore per consentire le operazioni di confezionamento e di consegna.

I locali di confezionamento, le camere frigorifere ed eventualmente i locali di vendita devono rispondere alle disposizioni stabilite in materia di igiene.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona di produzione del «Walbecker Spargel» si colloca nel nord-ovest del Land tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia; essa si estende lungo la frontiera fra la Germania e l’Olanda. Ad ovest, i limiti geografici della zona di produzione si confondono con quelli del paese. A nord, a partire dall’incrocio tra la frontiera nazionale e l’autostrada A 57, seguono l’A 57 verso est. Nel punto di incrocio fra l’A 57 e la strada nazionale B9, il tracciato subisce una biforcazione in direzione sud-est e segue la B 9 fino all’incrocio fra la B 9 e la B 58. È in questo punto che prede la direzione di sud-ovest, seguendo la B 58. A partire dall’incrocio fra la B 58 e la strada secondaria L 221, la frontiera della zona geografica costeggia la L 221 fino all’incrocio con l’autostrada A 61. Essa segue quindi l’A 61 fino all’incrocio fra l’A 61 e la frontiera nazionale.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di produzione fa parte della pianura del Basso Reno. Essa è caratterizzata da condizioni climatiche ideali per la coltivazione dell'asparago. È proprio durante gli importanti mesi di aprile, maggio e giugno che si registrano le quantità di precipitazioni necessarie alla crescita degli asparagi con temperature sempre miti.

La zona di produzione è contraddistinta da terreni sabbiosi, e, nel sud-est, anche da terreni limosi e terreni di lœss. Le superfici tradizionalmente prescelte per la coltivazione dell’asparago sono caratterizzate dall’altissima percentuale di sabbia ivi contenute. Si tratta di sabbia di duna proveniente dalla duna della Mosa e della Niers. La struttura del terreno si è andata formando durante il periodo glaciale fra la Mosa e la Niers; è caratterizzata in parte da terreni minerali, leggermente sabbiosi, permeabili all’aria e alla pioggia, a basso contenuto di lœss ma alto tenore di humus e buon contenuto di calcare. Gli agricoltori hanno sempre considerato questo tipo di terreno particolarmente sfavorevole rispetto ai grassi terreni presenti nelle regioni circostanti di Pont, Nieuwkerk, Aldekerk e Baersdonk, generalmente più adatti all’agricoltura rispetto ai terreni della zona geografica in parola. I terreni di tale zona, tuttavia, sono ideali per la coltivazione dell’asparago.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Walbecker Spargel», che può essere commercializzato unicamente fresco nelle sue varianti verde, bianca o viola, deve il suo carattere unico alle sue fibre particolarmente sottili, al suo intenso gusto di asparago, lievemente tendente alla nocciola ed ai suoi turioni estremamente teneri. I produttori locali di asparagi dispongono di competenze specifiche che consentono loro di effettuare una buona preparazione del terreno, una buona semina e di scegliere il momento più adatto per la raccolta; ciò garantisce al «Walbecker Spargel» di crescere diritto e di avere una buona consistenza. Grazie alla lunga tradizione ed alle sue ottime caratteristiche, il «Walbecker Spargel» gode di un’eccellente reputazione che valica i confini della sua zona di produzione.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il «Walbecker Spargel» deve le sue fibre così sottili, l'intenso gusto e tendente alla nocciola nonché la sua forma perfettamente diritta alle condizioni pedologiche ideali della regione di Walbeck nonché alle condizioni climatiche della pianura del Basso-Reno. Proprio nel caso degli asparagi esiste un nesso molto stretto fra le caratteristiche del prodotto e le condizioni naturali. In effetti, il gusto dell’asparago dipende dal terreno al 70 %, dalle modalità di coltivazione e fertilizzazione al 20 % e dalla varietà di asparagi al 10 %. Le sabbie di duna arricchite in humus, particolarmente adatte alla coltivazione dell’asparago, ricevono, durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, una quantità sufficiente di precipitazioni, pur beneficiando di temperature costantemente miti. Le norme di buona pratica agricola garantiscono inoltre la qualità dei prodotti.

La qualità particolare del «Walbecker Spargel» si basa sul know-how sviluppato da numerose generazioni di produttori di asparagi, segnatamente per quanto riguarda la scelta del momento opportuno per l’impianto e per l’inizio e la fine della raccolta, il tipo e la quantità della pellicola in plastica da adoperare, per la preparazione dei cumuli di terra a regola d’arte, l’eliminazione da detti cumuli di zolle e pietre, nonché la determinazione delle esigenze di fertilizzazione grazie a prelievi di terra.

Il «Walbecker Spargel» gode di eccellente reputazione. Walther Klein-Walbeck, giurista e maggiore in pensione, ha intrapreso, durante il periodo dell’inflazione, nel 1923, i primi tentativi di coltivare asparagi attorno al castello di Walbeck. I suoi successi suscitarono ben presto l’interesse degli agricoltori del posto, i quali ottenevano rese scarse dagli altri prodotti dei campi coltivati sui terreni sabbiosi della regione. Nell’autunno 1927, 33 agricoltori della regione si dichiararono disposti a lanciare una produzione di asparagi nella primavera 1928. Durante la prima stagione, furono seminati 200 arpenti di terra (50 ettari). Il 1o gennaio 1929, Walther Klein-Walbeck fondava, insieme a 55 produttori di asparagi di Walbeck, l’attuale organizzazione richiedente, ovvero la «Spargelbaugenossenschaft Walbeck und Umgegend e.G.». Da quel momento, gli agricoltori riuniti nell'ambito dell’organizzazione richiedente producono l'asparago su base cooperativa e lo commercializzano con la denominazione «Walbecker Spargel». Dal 1932 al 1938, l'organizzazione consegnò 36 000 quintali di asparagi per farli mettere all’asta nella città di Straelen, il che rappresentò, per l’allora povero villaggio di Walbeck, introiti pari a 1,3 milioni di marchi. Nel 1936, 40 000 amanti degli asparagi hanno visitato il villaggio durante la stagione degli asparagi.

Durante la seconda guerra mondiale la coltivazione degli asparagi subì una battuta d’arresto per poi riprendere dopo la riforma monetaria del 1948. Attualmente, l’organizzazione richiedente annovera 50 membri che coltivano 80 ettari.

Il «Walbecker Heimatlied» di Jakob (Testo del 1935, pubblicazione nel Niederrheinische Landeszeitung del 5 luglio 1935) e di suo figlio, Helmut Schopmanns (Musica del 1977), indica l’importanza che riveste l’asparago per l’identità del villaggio e dei suoi dintorni:

«Kennst Du mein friedliches Walbeck nicht? (Non conosci il mio placido Walbeck?)

Das Spargeldorf an der Grenze? (Il villaggio dell’asparago alla frontiera?)

Dort schießt der Spargel in Sonnenlicht (Là cresce a vista d’occhio l'asparago sotto la luce del sole)

alljährlich im taufrischen Lenze (Ogni anno nella primavera fresca di rugiada)».

Ogni anno, in occasione della festa dell’asparago, che dura due giorni, la principessa dell’asparago eletta per un anno sfila troneggiante su un carro seguito da un lungo corteo, sotto gli occhi degli spettatori. Spetta a lei rappresentare il villaggio di Walbeck in radio e in televisione, nelle fiere e nel corso delle numerose feste popolari che si svolgono nella regione del Basso Reno.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13251


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.