ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.286.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
22 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2012/C 286/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 14 settembre 2012, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2012/20)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 286/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

2012/C 286/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2012/C 286/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

6

2012/C 286/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical) ( 1 )

6

2012/C 286/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5979 — KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV) ( 1 )

7

2012/C 286/07

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6628 — Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna) ( 1 )

7

2012/C 286/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6678 — Procter & Gamble/Arbora) ( 1 )

8

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2012/C 286/09

Parere del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 luglio 2012, presentato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all’utilizzo da parte delle società non finanziarie dei derivati OTC (CERS/2012/2)

9

2012/C 286/10

Parere del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 luglio 2012, presentato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all’idoneità delle garanzie accettate dalle controparti centrali (CERS/2012/3)

13

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2012/C 286/11

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 13 luglio 2012, che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2012/1)

16

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 286/12

Tassi di cambio dell'euro

20

 

Corte dei conti

2012/C 286/13

Relazione speciale n. 12/2012 La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?

21

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 286/14

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

22

2012/C 286/15

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

22

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 286/16

Invito a presentare proposte — Programma Cultura (2007-2013) — Implementazione del programma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo in campo culturale

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 286/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 settembre 2012

al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

(BCE/2012/20)

2012/C 286/01

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

i conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland è terminato a seguito dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2011. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2012.

(3)

La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha selezionato RSM Farrell Grant Sparks quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

si raccomanda che RSM Farrell Grant Sparks sia nominato revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 settembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/02

Data di adozione della decisione

30.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35144 (12/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of Hungarian Liquidity scheme for banks

Base giuridica

Article 44 (Chapter VII) of Act CXCIV of 2011 on the Stability of Hungarian Economy

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 11 008 000 milioni HUF

Intensità

Durata

30.7.2012-31.12.2012

Settore economico

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

30.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35145 (12/N)

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the Hungarian bank support scheme

Base giuridica

Act CIV of 2008 on the Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altro

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 300 000 milioni HUF

Intensità

Durata

30.7.2012-31.12.2012

Settore economico

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry for National Economy

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


22.9.2012   

IT

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C 286/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/03

Data di adozione della decisione

27.6.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33994 (11/N)

Stato membro

Germania

Regione

Brandenburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

BFB II (3. Änderung)

Base giuridica

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg mit den zugehörigen Verwaltungsvorschriften vom 21. April 1999

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Capitale di rischio

Forma dell'aiuto

Capitale di rischio

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 30 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

18.6.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34168 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Autónoma Euskera

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas a la producción editorial de carácter literario en el País Vasco

Base giuridica

Orden 2012 de la Consejera de Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 0,483 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 1,449 Mio EUR

Intensità

70 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección de Promoción de la Cultura

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava, País Vasco

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/04

In data 16 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6490. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


22.9.2012   

IT

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C 286/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/05

In data 7 agosto 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6560. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5979 — KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/06

In data 23 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M5979. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6628 — Třinecké Železárny/ŽDB Drátovna)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/07

In data 4 settembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6628. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/8


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6678 — Procter & Gamble/Arbora)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/08

In data 27 agosto 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6678. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


Comitato europeo per il rischio sistemico

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/9


PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 31 luglio 2012

presentato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all’utilizzo da parte delle società non finanziarie dei derivati OTC

(CERS/2012/2)

2012/C 286/09

1.   Quadro giuridico

1.1.

L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) prevede che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) consulti il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e altre autorità interessate in merito all’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino: a) i criteri in base a cui stabilire per quali contratti derivati negoziati fuori borsa (over the counter, OTC) sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati alle attività commerciali o di finanziamento della tesoreria definite all’articolo 10, paragrafo 3; b) i valori delle soglie di compensazione al di sopra delle quali le società non finanziarie devono compensare tramite controparti centrali (CCP) i contratti derivati stipulati successivamente; tali soglie sono determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

1.2.

Il 26 giugno 2012 il CERS ha ricevuto dall’ESMA una richiesta di parere sulle questioni summenzionate, con riferimento al documento di consultazione pubblicato il 25 giugno 2012 (2).

1.3.

Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettere b) e g), e 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (3), il Consiglio generale del CERS ha adottato il presente parere, pubblicato in conformità all’articolo 30 della Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/1) (4).

2.   Contesto economico

2.1.

I contratti derivati OTC sono utilizzati dalle società non finanziarie soprattutto a fini di copertura delle loro attività commerciali e di finanziamento della tesoreria. In linea di principio, la definizione di soglia di compensazione dovrebbe assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di policy.

a)

Difendere fermamente l’integrità del mercato e garantirne la trasparenza. Un possibile punto di partenza per il legislatore potrebbe essere la necessità di assicurare, in un’ottica macroprudenziale, che una percentuale massima del totale delle operazioni in derivati con società non finanziarie venga compensata tramite controparti centrali, in modo da ridurre il rischio di controparte nel mercato. Altro aspetto a cui il legislatore potrebbe porre mente è quello di far sì che tutte le imprese esposte in strumenti derivati in una data percentuale del proprio bilancio complessivo ricevano un trattamento paritetico, indipendentemente dalle loro dimensioni.

b)

Tenere adeguatamente conto, nella base di calcolo della soglia, del valore totale degli strumenti derivati detenuti da una società non finanziaria, a prescindere dall’uso cui sono destinati. Sotto il profilo della stabilità finanziaria, il rischio origina dall’entità (relativa) della posizione in derivati, indipendentemente dalla loro finalità.

2.2.

In alcuni segmenti di mercato (come quello delle materie prime) dove in passato operavano soprattutto società non finanziarie, l’utilizzo dei derivati OTC a fini speculativi, di investimento o di negoziazione ha assunto un ruolo preminente. Tale sviluppo è in parte riconducibile al cosiddetto processo di finanziarizzazione, che ha visto l’ingresso degli istituti finanziari su questi mercati. È quindi necessario affrontare con prudenza i rischi posti dal ricorso ai derivati da parte delle società non finanziarie.

2.3.

Le definizioni di attività commerciale e attività di finanziamento della tesoreria dovrebbero essere il più possibile dettagliate e oggettive, in modo da non lasciare spazio a interpretazioni differenti o arbitraggio, dato che le conseguenze dell’aderenza o meno alla definizione potrebbero essere significative.

2.4.

Dopo aver svolto un’attenta analisi (5), il CERS propone di basare il calcolo delle soglie su un metodo a due fasi, il cui obiettivo è difendere l’integrità del mercato e assicurarne la trasparenza, anziché proteggere gli interessi degli operatori economici. Scopo di tale metodo è anche far sì che si tenga adeguatamente conto dei rischi originati dagli strumenti derivati delle società non finanziarie.

2.5.

Gli strumenti derivati detenuti ai fini delle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria non sono privi di rischio poiché, ove il prezzo di tali strumenti non sia correttamente valutato, il livello di copertura può risultare inefficientemente ampio, con potenziali conseguenze sistemiche.

2.6.

In un’ottica macroprudenziale è preferibile che la compensazione dei derivati delle società non finanziarie avvenga tramite le CCP con il pagamento dei corrispondenti margini, piuttosto che tramite servizi analoghi offerti dalle banche in cambio di una commissione. In effetti vi è la possibilità che le commissioni bancarie, le quali rappresentano essenzialmente risorse in uscita dalle società non finanziarie, non attribuiscano un prezzo adeguato al rischio, dal punto di vista sia delle banche, sia delle società stesse.

3.   Definizioni

Definizione di attività commerciali e attività di finanziamento della tesoreria

3.1.

Il CERS apprezza il lavoro svolto dall’ESMA nel definire le attività commerciali e di finanziamento della tesoreria e ne condivide sostanzialmente i risultati, fatte salve le condizioni seguenti.

3.2.

La definizione di attività commerciali dovrebbe fare riferimento a specifiche voci di bilancio della società non finanziaria e, più precisamente, alle sue attività caratteristiche, in particolare scorte, debiti, crediti, immobili, impianti e macchinari. Le nozioni di «spesa in conto capitale» e «spese operative» andrebbero introdotte nella definizione di attività commerciali poiché, ai fini della definizione, un riferimento agli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards) può rivelarsi non ottimale. Il livello massimo di strumenti derivati connessi alle attività commerciali di una società non finanziaria dovrebbe essere pari al valore contabile dell’insieme di scorte, debiti, crediti, immobili, impianti e macchinari iscritti in bilancio.

3.3.

La definizione di attività di finanziamento della tesoreria dovrebbe essere basata sul rendiconto finanziario della società non finanziaria e stabilire che tali attività siano limitate ai flussi di cassa generati durante l’anno dalle attività di finanziamento della società.

Definizione delle soglie di compensazione

3.4.

Il CERS apprezza il lavoro svolto dall’ESMA nel definire le soglie di compensazione, fatte salve le condizioni seguenti.

3.5.

Le soglie di compensazione inizialmente basse applicabili alle società non finanziarie dovrebbero essere improntate a chiari principi macroprudenziali, prevedendo la possibilità di rivederle successivamente verso l’alto se necessario.

3.6.

Occorrerebbe trovare un punto di equilibrio fra la complessità del calcolo della soglia di compensazione e l’attenuazione dei rischi connessi ai derivati OTC detenuti dalle società non finanziarie.

3.7.

Bisognerebbe individuare un numero limitato di categorie di derivati OTC, ciascuna delle quali dovrebbe essere soggetta a requisiti diversi in termini di soglie di compensazione.

3.8.

Sarebbe opportuno non definire soglie di compensazione per ciascuna controparte, poiché ciò accrescerebbe la complessità del regime senza comportare vantaggi sostanziali.

3.9.

Nella definizione delle soglie di compensazione sarebbe preferibile fare ricorso ai valori lordi di mercato anziché ai valori nozionali, poiché ciò consentirebbe di fornire indicazioni più accurate del valore di mercato dei derivati detenuti dalle società non finanziarie e di affrontare in modo più rigoroso il rischio sistemico rappresentato da tali strumenti. Il calcolo delle soglie di compensazione andrebbe effettuato a scadenze fisse, lasciando alle autorità competenti la possibilità di aumentarne la frequenza nei periodi di crisi finanziaria.

3.10.

La soglia di compensazione, soggetta a calibrazione secondo il metodo a due fasi illustrato nella sezione 4, relativa a ciascuna categoria di derivati OTC andrebbe definita come segue.

a)

Le società non finanziarie cui si applicano le soglie di compensazione sono suddivise in due sottoinsiemi in base ai seguenti criteri:

Formula e Formula

dove:

TD (x) è il valore lordo di mercato del complesso dei derivati detenuti dalla società non finanziaria x,

CR (x) è il valore contabile del capitale e delle riserve della società non finanziaria x.

b)

Se il valore definito alla lettera a) supera il valore δ, la soglia di compensazione applicata alla società non finanziaria è pari a:

Formula o NCNTFD (x) > ε'

dove:

NCNTFD (x) è il valore lordo di mercato dei derivati detenuti dalla società non finanziaria x non collegati alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria,

GMVCD è il valore lordo di mercato per categoria di derivati OTC relativo a tutte le controparti, riportato nella base di dati della Banca dei regolamenti internazionali che raccoglie le statistiche sui mercati dei derivati OTC a livello mondiale.

c)

Se il valore definito alla lettera a) non supera il valore δ, la soglia di compensazione applicata alla società non finanziaria è pari a:

Formula o NCNTFD (x) > γ'

4.   Calibrazione della soglia di compensazione secondo il metodo a due fasi

Il metodo a due fasi dovrebbe essere applicato come illustrato di seguito.

a)

Le società non finanziarie sono suddivise in due sottoinsiemi in base ai seguenti criteri:

Formula e Formula

b)

Con riferimento alle società non finanziarie per le quali il valore definito alla lettera a) supera lo 0,03, le soglie applicate a ciascuna categoria di derivati OTC sono:

Formula

i)

Soglia di compensazione per i derivati sul credito, εA = 8,4.

ii)

Soglia di compensazione per i derivati su azioni, εB = 9,4.

iii)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di interesse, εC = 12,4.

iv)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di cambio, εD = 13,4.

v)

Soglia di compensazione per i derivati su materie prime e altri derivati OTC, εE = βE = 9,4.

c)

Con riferimento alle società non finanziarie per le quali il valore definito alla lettera a) non supera lo 0,03, le soglie applicate a ciascuna categoria di derivati OTC sono:

Formula

i)

Soglia di compensazione per i derivati sul credito, γA = 25,2.

ii)

Soglia di compensazione per i derivati su azioni, γB = 28,2.

iii)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di interesse, γC = 37,2.

iv)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di cambio, γD = 40,2.

v)

Soglia di compensazione per i derivati su materie prime e altri derivati OTC, γE = 28,2.

d)

Con riferimento alle società non finanziarie per le quali il valore definito alla lettera a) supera lo 0,03, le soglie applicate in termini di importi assoluti sono:

NCNTFD (x) > ε'

i)

Soglia di compensazione per i derivati sul credito, ε'A = 13 milioni di EUR.

ii)

Soglia di compensazione per i derivati su azioni, ε'B = 7 milioni di EUR.

iii)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di interesse, ε'C = 151 milioni di EUR.

iv)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di cambio, ε'D = 31 milioni di EUR.

v)

Soglia di compensazione per i derivati su materie prime e altri derivati OTC, e'E = 16 milioni di EUR.

e)

Con riferimento alle società non finanziarie per le quali il valore definito alla lettera a) non supera lo 0,03, le soglie applicate in termini di importi assoluti sono:

NCNTFD (x) > γ'

i)

Soglia di compensazione per i derivati sul credito, γ'A = 39 milioni di EUR.

ii)

Soglia di compensazione per i derivati su azioni, γ'B = 20 milioni di EUR.

iii)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di interesse, γ'C = 453 milioni di EUR.

iv)

Soglia di compensazione per i derivati su tassi di cambio, γ'D = 92 milioni di EUR.

v)

Soglia di compensazione per i derivati su materie prime e altri derivati OTC, γ'E = 48 milioni di EUR.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2012

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 21.

(2)  Documento di consultazione dell’AESFEM Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories, disponibile sul proprio sito Internet all’indirizzo http://www.esma.europa.eu

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(4)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(5)  Cfr. la risposta pubblicata sul proprio sito dal CERS, Macro-prudential stance on the use of OTC derivatives by non-financial corporations in response to a consultation by ESMA based on Article 10 of the EMIR Regulation (http://www.esrb.europa.eu).


22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/13


PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 31 luglio 2012

presentato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all’idoneità delle garanzie accettate dalle controparti centrali

(CERS/2012/3)

2012/C 286/10

1.   Quadro giuridico

1.1.

L’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) (1) prevede che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) consulti il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e altre autorità interessate in merito all’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di garanzie ammesse dalle controparti centrali (CCP). In particolare, la consultazione concerne i seguenti tre aspetti: a) i tipi di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide; b) gli scarti di garanzia applicabili al valore delle attività; c) le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere accettate dalle CCP.

1.2.

Il 26 giugno 2012 il CERS ha ricevuto dall’Aesfem una richiesta di parere sulle questioni summenzionate, con riferimento al documento di consultazione pubblicato il 25 giugno 2012 (2).

1.3.

Ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettere b) e g), e 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (3), il Consiglio generale del CERS ha adottato il presente parere, pubblicato in conformità all’articolo 30 della decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/1) (4).

1.4.

Il mandato del CERS, sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010 include la vigilanza del sistema finanziario come definito dall’articolo 2, lettera b) (5), del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il sistema finanziario ricomprende le infrastrutture di mercato come le CCP e il loro ruolo all’interno del sistema stesso.

2.   Contesto economico

2.1.

Le CCP rappresentano snodi fondamentali del sistema finanziario. Il loro ruolo è destinato ad ampliarsi ulteriormente con l’attuazione dell’iniziativa adottata nel 2009 dal G20 di Pittsburgh, volta ad accentrare la compensazione di tutti i contratti derivati standardizzati negoziati fuori borsa (over the counter, OTC). Nell’elaborazione della normativa si dovrebbe tenere conto delle problematiche macroprudenziali connesse alla prociclicità. Il CERS ritiene che la questione della prociclicità non possa essere limitata all’impatto immediato sulla capacità di tenuta delle CCP stesse, ma debba anche includere l’influsso del comportamento delle CCP sul sistema finanziario in generale.

2.2.

L’uso potenziale degli scarti e dei margini applicati alle garanzie come strumenti macroprudenziali costituisce un aspetto di importanza cruciale; pertanto, il CERS invita le autorità macroprudenziali competenti a considerare tale aspetto nel contesto della prima revisione prevista per il regolamento EMIR.

2.3.

Il CERS riconosce che, sebbene vada compiuto ogni possibile sforzo per limitare la prociclicità, la capacità di tenuta delle CCP non deve in alcun modo essere compromessa.

3.   Tipi di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide

3.1.

I riferimenti al paese in cui l’emittente ha sede andrebbero eliminati dal requisito di basso rischio di credito, poiché di norma il rischio paese è già esaminato nell’ambito della valutazione del rischio creditizio dell’emittente.

3.2.

Per le CCP dovrebbe sussistere un elevato grado di certezza che la trasferibilità e il valore delle garanzie:

non siano vincolati da diritti concorrenti a favore di terzi,

siano assicurati mediante spossessamento del prestatore delle garanzie,

non siano soggetti a riqualificazione in virtù della normativa applicabile ai titoli e alle garanzie a fronte di un’istanza del prestatore delle garanzie o di un terzo,

non siano annullabili in virtù della normativa sull’insolvenza nazionale o di un paese terzo nell’ambito di una procedura concursuale avviata nei confronti di un partecipante diretto o di un altro prestatore di garanzie.

3.3.

Le CCP dovrebbero disporre di adeguate tutele giuridiche e operative per assicurare un tempestivo utilizzo delle garanzie su base transfrontaliera.

3.4.

L’accettazione delle garanzie emesse dai partecipanti diretti dovrebbe essere subordinata al rispetto delle seguenti misure prudenziali:

l’utilizzo di strumenti finanziari emessi da un partecipante diretto e presentati in garanzia da un altro partecipante diretto dovrebbe essere limitato, ovvero essere soggetto a scarti di garanzia maggiori rispetto a quelli applicati agli strumenti non emessi da un partecipante diretto; questa seconda soluzione andrebbe valutata attentamente dalle autorità competenti, considerate le potenziali implicazioni procicliche,

le CCP dovrebbero accettare unicamente titoli quotati e negoziati nei mercati finanziari,

la legislazione dovrebbe esplicitare in che modo misurare i collegamenti in caso di costituzione di garanzie incrociate da parte dei partecipanti diretti. Inoltre, andrebbe chiarito in che modo una CCP debba dimostrare la propria capacità a gestire il rischio valutario.

3.5.

Sarebbe opportuno fissare limiti di concentrazione in linea con il pool delle garanzie, dato che più si restringe la gamma delle attività stanziabili, più diventa difficile conseguire una diversificazione.

3.6.

Per assicurare certezza giuridica e prevedibilità del mercato, la legislazione dovrebbe precisare se le CCP abbiano la facoltà di riutilizzare garanzie o accettare garanzie reimpegnate, tenuto conto delle notevoli implicazioni sul piano macroprudenziale.

3.7.

L’idoneità delle garanzie e il loro utilizzo da parte delle CCP dovrebbero essere improntati a criteri di trasparenza, per consentire alle autorità di vigilanza di tenere sotto osservazione il comportamento del mercato e la ripartizione del rischio connesso alle attività costituite in garanzia.

3.8.

La legislazione sull’idoneità delle garanzie dovrebbe essere soggetta a un’attuazione prudente e a revisioni frequenti al fine di tenere debito conto del rischio sistemico.

4.   Scarti applicabili alle garanzie

4.1.

Gli scarti di garanzia andrebbero definiti in modo prudente e fissati su livelli cautelativi atti a tutelare le CCP e a contenere gli effetti prociclici.

4.2.

Sotto il profilo della stabilità finanziaria è auspicabile limitare le variazioni procicliche dei criteri di accettazione delle garanzie da parte delle CCP e degli scarti di garanzia applicati. Le prassi in materia di scarti di garanzia andrebbero formulate in modo da ridurre al minimo aumenti ampi e bruschi nei periodi di tensioni sul mercato.

4.3.

Occorrerebbe inoltre predisporre procedure trasparenti e prevedibili di adeguamento degli scarti di garanzia a fronte di cambiamenti delle condizioni di mercato.

4.4.

Alla luce dei principi formulati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) e sottoscritti dal G20 di Città del Messico nel 2012, sarebbe opportuno astenersi dall’utilizzare automaticamente i rating attribuiti dalle agenzie specializzate (6).

4.5.

Le CCP dovrebbero essere tenute a dimostrare all’autorità competente che non si avvalgono di nessun tipo di sistema automatico di adeguamento degli scarti, al fine di limitare gli effetti prociclici. La legislazione dovrebbe essere coerente con i principi dell’FSB per la riduzione del ricorso ai rating delle agenzie.

5.   Condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere accettate

5.1.

La legislazione dovrebbe definire una parte affidabile incaricata di detenere le attività a copertura delle garanzie di banche commerciali.

5.2.

Le garanzie di banche commerciali dovrebbero essere soggette a un utilizzo limitato e a un tasso di concentrazione inferiore rispetto a quello applicato ad altre garanzie idonee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2012

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 39.

(2)  Documento di consultazione dell’Aesfem Draft technical standards for the Regulation on OTC derivatives, CCPs and trade repositories, disponibile sul proprio sito Internet all’indirizzo http://www.esma.europa.eu

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(4)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(5)  Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), per «sistema finanziario» si intende l’insieme degli istituti finanziari, dei mercati, dei prodotti e delle infrastrutture di mercato.

(6)  Cfr. FSB, Principles for reducing reliance on CRA ratings, 27 ottobre 2010, in particolare il principio III.4; il documento è disponibile sul sito Internet dell’FSB all’indirizzo http://www.financialstabilityboard.org


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Comitato europeo per il rischio sistemico

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/16


DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 13 luglio 2012

che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2012/1)

2012/C 286/11

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di dati (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 8, e l’allegato,

consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce i principi e le regole applicabili a tutte le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea e prevede la nomina di un responsabile della protezione dei dati (RPD) da parte di ogni istituzione e organismo dell’Unione.

(2)

In virtù dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001, ogni istituzione o organismo dell’Unione deve adottare altre norme d’attuazione relative al responsabile della protezione dei dati nel rispetto delle disposizioni che figurano nell'allegato del regolamento stesso.

(3)

È opportuno inserire alcune disposizioni in merito ai responsabili del trattamento e ai coordinatori della protezione dei dati, i cui compiti e doveri sono collegati a quelli del responsabile della protezione dei dati, e al regolamento dei diritti degli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative:

a)

alla nomina e allo status del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché ai suoi compiti, doveri e poteri;

b)

al ruolo, ai compiti e ai doveri dei responsabili del trattamento e dei coordinatori della protezione dei dati;

c)

all’esercizio dei propri diritti da parte degli interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «responsabile del trattamento» s’intende il responsabile dell’unità organizzativa che determina le finalità e i mezzi dell’elaborazione dei dati personali;

b)

per «coordinatore della protezione dei dati» s’intende un membro del personale che assiste un responsabile del trattamento nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo relativi alla protezione dei dati. Tale persona è specialista nella gestione degli archivi.

SEZIONE 2

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 3

Nomina, status e questioni organizzative

1.   Il Consiglio generale:

a)

nomina un responsabile della protezione dei dati con un grado sufficiente di anzianità da soddisfare le condizioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001;

b)

ne stabilisce la durata del mandato, compresa tra due e cinque anni.

2.   Il Consiglio generale garantisce che il responsabile della protezione dei dati svolga i propri compiti e adempia ai propri doveri in maniera indipendente. Fatta salva tale indipendenza, prima di compiere una valutazione sullo svolgimento dei compiti e sull’adempimento dei doveri da parte del responsabile della protezione dei dati, coloro che effettuano tale valutazione consultano il GEPD.

3.   Il responsabile del trattamento competente garantisce che il responsabile della protezione dei dati sia informato senza ritardo:

a)

di questioni che abbiano o possano avere implicazioni legate alla protezione dei dati; e

b)

di tutti i contatti tra il CERS e le parti esterne avvenuti in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare di qualunque interazione con il GEPD.

4.   Il Consiglio generale può nominare un sostituto responsabile della protezione dei dati, cui si applica il disposto dei paragrafi 1, 2 e 6 dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il sostituto assiste il responsabile della protezione dei dati nello svolgimento dei suoi compiti e nell’adempimento dei suoi doveri e lo sostituisce in caso di assenza.

5.   Il personale che presta assistenza al responsabile della protezione dei dati in relazione a questioni attinenti alla protezione dei dati agisce esclusivamente sulla base di sue istruzioni.

6.   Il responsabile della protezione dei dati può essere destituito con il consenso del GEPD, qualora non soddisfi più le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e l’adempimento dei suoi doveri.

Articolo 4

Compiti e doveri del responsabile della protezione dei dati

Nello svolgimento dei compiti specificati nell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 e nel suo allegato, il responsabile della protezione dei dati adempie ai seguenti doveri, tenendo conto del contributo del Segretariato del CERS:

a)

diffonde la conoscenza dei problemi legati alla protezione dei dati e promuove la cultura della protezione dei dati personali all'interno del CERS;

b)

presta consulenza al Consiglio generale, al Comitato direttivo, al Segretariato, al responsabile del trattamento e al coordinatore della protezione dei dati in merito a questioni che riguardano l’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati al CERS. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dal Consiglio generale, dal Comitato direttivo, dal Segretariato, dal responsabile del trattamento interessato o da qualunque individuo su qualsiasi questione attinente all’interpretazione o all’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001;

c)

coopera con il GEPD su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa e risponde alle richieste che il GEPD indirizza al responsabile della protezione dei dati del CERS;

d)

stabilisce la probabilità che un’operazione di trattamento presenti rischi specifici ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 e sia pertanto sottoposta a controllo preventivo. Il responsabile della protezione dei dati consulta il responsabile del trattamento interessato, ove necessario. In caso di dubbio circa la necessità di controllo preventivo è consultato il GEPD, in conformità all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001;

e)

su richiesta del Consiglio generale, del Comitato direttivo, del Segretariato o di qualunque individuo o di propria iniziativa, effettua indagini su questioni o avvenimenti direttamente riguardanti i compiti e i doveri del responsabile della protezione dei dati e ne fa relazione alla persona che l’ha incaricato dell’indagine. Il responsabile della protezione dei dati considera le questioni e i fatti imparzialmente e col dovuto rispetto dei diritti dell'interessato. Qualora lo ritenga opportuno, il responsabile della protezione dei dati informa le altre parti interessate di conseguenza. Se colui che richiede l’indagine è un individuo, o agisce per conto di un individuo, il responsabile della protezione dei dati garantisce, nei limiti del possibile, che la richiesta rimanga riservata, salvo che l'interessato non dia il proprio consenso univoco al trattamento della richiesta in maniera differente;

f)

coopera con il responsabile della protezione dei dati di altre istituzioni e organismi dell’Unione, in particolare mediante lo scambio di esperienze e la condivisione di conoscenze, nonché rappresentando il CERS in tutte le discussioni — salvo in giudizio — riguardanti questioni attinenti alla protezione dei dati; e

g)

presenta al Consiglio generale e al GEDP un programma annuale di lavoro e una relazione annuale sulle attività del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 5

Poteri del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati può:

a)

richiedere un parere al Segretariato del CERS su qualsiasi questione relativa ai propri compiti e doveri;

b)

formulare un parere sulla legalità di operazioni di trattamento in atto o proposte, ovvero su qualsiasi questione riguardante la notifica di operazioni di trattamento;

c)

portare all’attenzione del capo del Segretariato del CERS eventuali inadempimenti da parte del personale degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001;

d)

avere accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto delle operazioni di trattamento in materia di dati personali e a tutti gli uffici, le installazioni per il trattamento dei dati e i supporti di dati;

e)

essere coinvolto nella stesura da parte del CERS delle norme interne relative alla protezione dei dati personali;

f)

tenere un elenco anonimo di richieste scritte degli interessati in merito all’esercizio dei propri diritti; e

g)

svolgere le altre funzioni specificate nell’allegato del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Fatti salvi i compiti e i doveri del responsabile del trattamento, il responsabile della protezione dei dati ha il potere di sottoscrivere la corrispondenza che prepara, entro i limiti del proprio mandato.

SEZIONE 3

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E COORDINATORE

Articolo 6

Compiti e doveri dei responsabili del trattamento e dei coordinatori della protezione dei dati

1.   I responsabili del trattamento assicurano che tutte le operazioni di trattamento che interessino dati personali, eseguite nell’ambito della propria area di responsabilità, siano conformi al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Nell'adempimento dell’obbligo di assistere il responsabile della protezione dei dati e il GEPD nello svolgimento dei rispettivi compiti, i responsabili del trattamento forniscono loro informazioni complete, danno loro accesso ai dati personali e rispondono alle domande entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   I responsabili del trattamento informano il responsabile della protezione dei dati tempestivamente quando ricevono una richiesta di accesso a dati personali, ovvero affinché siano rettificati, resi inaccessibili o rimossi, o in merito al diritto di opporsi degli interessati, o qualsiasi reclamo relativo a questioni attinenti alla protezione dei dati.

4.   Fatte salve le responsabilità dei responsabili del trattamento:

a)

i coordinatori della protezione dei dati assistono i responsabili del trattamento nell’adempimento dei propri obblighi, su loro richiesta ovvero di propria iniziativa. Nel fare ciò, i coordinatori della protezione dei dati contattano il personale dei responsabili del trattamento, che fornisce loro tutte le informazioni necessarie. A discrezione del responsabile del trattamento competente, ciò può includere l’accesso a dati personali trattati sotto la sua responsabilità;

b)

i coordinatori della protezione dei dati assistono il responsabile della protezione dei dati:

i)

nell’identificazione dei responsabili competenti per le operazioni di trattamento relative a dati personali;

ii)

nel rendere noti i suoi pareri e nel prestare sostegno ai responsabili del trattamento, sulla base delle direttive del responsabile della protezione dei dati;

iii)

in merito ad altri aspetti del programma di lavoro del responsabile della protezione dei dati, come concordato tra quest’ultimo e la dirigenza dei coordinatori della protezione dei dati.

Articolo 7

Procedura di notifica

1.   Prima di introdurre nuove operazioni di trattamento relative a dati personali, il responsabile del trattamento competente ne dà notifica al responsabile della protezione dei dati utilizzando l’interfaccia on line accessibile tramite la sua pagina web nell’Intranet del CERS. Qualunque operazione di trattamento soggetta a controllo preventivo in virtù dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001 è notificata con un anticipo sufficiente a consentire tale controllo da parte del GEPD.

2.   Il responsabile del trattamento competente informa immediatamente il responsabile della protezione dei dati di qualunque modifica che riguardi informazioni contenute in una notifica già presentata al responsabile della protezione dei dati.

SEZIONE 4

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Articolo 8

Registro

Il registro tenuto dal responsabile della protezione dei dati, in conformità all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 45/2001, ha la funzione di indice di tutte le operazioni di trattamento relative a dati personali effettuate presso il CERS. Gli interessati possono fare uso delle informazioni contenute nel registro per esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 9

Esercizio dei diritti degli interessati

1.   Quale conseguenza del diritto di essere opportunamente informati in merito a qualsiasi trattamento dei propri dati personali, gli interessati possono rivolgersi al responsabile del trattamento competente al fine di esercitare i propri diritti conformemente agli articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 45/2001, come specificato di seguito:

a)

tali diritti possono essere esercitati solo da parte degli interessati o da rappresentanti da essi debitamente autorizzati. Tali soggetti possono esercitare ciascuno di tali diritti gratuitamente;

b)

le richieste di esercizio di tali diritti sono dirette per iscritto al responsabile del trattamento competente. Questi accoglie la richiesta solo se l’identità del richiedente e, se del caso, il suo diritto a rappresentare l’interessato, siano stati debitamente verificati. Il responsabile del trattamento informa l’interessato, senza ritardo e per iscritto, dell’avvenuta accettazione o meno della richiesta. Se la richiesta è stata rigettata, il responsabile del trattamento menziona le ragioni di tale rigetto;

c)

il responsabile del trattamento, in qualunque momento entro tre mesi solari dal ricevimento della richiesta, consente l’accesso in conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001, autorizzando gli interessati a consultare i dati sul posto o a riceverne copia, a scelta del richiedente;

d)

gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati nel caso in cui il responsabile del trattamento non rispetti uno dei limiti temporali di cui alle lettere b) o c). Nel caso di un abuso palese nell’esercizio dei propri diritti da parte di un interessato, il responsabile del trattamento può rimetterlo al responsabile della protezione dei dati. Qualora ciò avvenga, questi decide nel merito della richiesta e sul seguito opportuno. In caso di disaccordo tra l’interessato e il responsabile del trattamento, entrambe le parti hanno il diritto di consultare il responsabile della protezione dei dati.

2.   Il personale può consultare il responsabile della protezione dei dati prima di presentare un reclamo al GEPD.

Articolo 10

Esenzioni e restrizioni

1.   A condizione che il responsabile della protezione dei dati sia stato preliminarmente consultato, il responsabile del trattamento può porre limiti ai diritti di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001, per i motivi di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, e in conformità alle condizioni ivi stabilite.

2.   Qualunque persona coinvolta può chiedere al GEPD di applicare il disposto dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 11

Indagine

1.   Qualunque richiesta di indagine ai sensi del punto 1) dell’allegato del regolamento (CE) n. 45/2001 è indirizzata al responsabile della protezione dei dati per iscritto.

2.   Questi invia un avviso di ricevimento al richiedente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta.

3.   Il responsabile della protezione dei dati può indagare sulla questione sul posto e chiedere una dichiarazione scritta al responsabile del trattamento interessato. Quest’ultimo fornisce una risposta al responsabile della protezione dei dati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il responsabile del trattamento ha ricevuto la richiesta del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può richiedere ulteriori informazioni o assistenza al Segretariato. Tali informazioni o assistenza sono fornite entro 20 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta del responsabile della protezione dei dati.

4.   Il responsabile della protezione dei dati riferisce al richiedente entro tre mesi solari decorrenti dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE 5

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 luglio 2012

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/20


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 settembre 2012

2012/C 286/12

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2988

JPY

yen giapponesi

101,58

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,79870

SEK

corone svedesi

8,4956

CHF

franchi svizzeri

1,2110

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4215

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,803

HUF

fiorini ungheresi

282,24

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

PLN

zloty polacchi

4,1297

RON

leu rumeni

4,5173

TRY

lire turche

2,3314

AUD

dollari australiani

1,2365

CAD

dollari canadesi

1,2654

HKD

dollari di Hong Kong

10,0682

NZD

dollari neozelandesi

1,5601

SGD

dollari di Singapore

1,5893

KRW

won sudcoreani

1 453,66

ZAR

rand sudafricani

10,7305

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1895

HRK

kuna croata

7,3932

IDR

rupia indonesiana

12 410,27

MYR

ringgit malese

3,9611

PHP

peso filippino

54,109

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rublo russo

40,2662

THB

baht thailandese

40,016

BRL

real brasiliano

2,6289

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peso messicano

16,6641

INR

rupia indiana

69,4400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/21


Relazione speciale n. 12/2012 «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?»

2012/C 286/13

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 12/2012 «La Commissione e Eurostat hanno migliorato il processo per produrre statistiche europee affidabili e credibili?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.9.2012   

IT

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C 286/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 286/14

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.8.2012

Durata

10.8.2012-31.12.2012

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS21TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


22.9.2012   

IT

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C 286/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 286/15

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.2.2012

Durata

10.2.2012-31.12.2012

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

MAC/2CX14

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

Zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS34TQ44


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

22.9.2012   

IT

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C 286/23


Invito a presentare proposte — Programma Cultura (2007-2013)

Implementazione del programma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo in campo culturale

2012/C 286/16

INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (1) (in prosieguo denominato «il programma Cultura»). Le condizioni particolari del presente invito a presentare proposte figurano nella guida del programma Cultura (2007-2013) pubblicata sul sito web dell’Europa (si veda il punto VIII). La guida del programma fa parte integrante del presente invito a presentare proposte.

I.   Obiettivi

L’obiettivo generale del programma consiste nella promozione di uno spazio culturale europeo, fondato su un comune patrimonio culturale, attraverso attività di cooperazione tra gli operatori culturali dei paesi partecipanti al programma (2), con l’intento di incoraggiare la creazione di una cittadinanza europea.

Il programma si articola intorno a tre obiettivi specifici:

incentivare la mobilità transnazionale degli operatori in campo culturale,

sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e culturali,

promuovere il dialogo interculturale.

Il programma, caratterizzato da un approccio flessibile e interdisciplinare, si basa sulle esigenze espresse da operatori culturali nel corso di consultazioni pubbliche che hanno permesso la stesura del programma medesimo.

II.   Settori

Il presente invito a presentare proposte riguarda i seguenti settori del programma Cultura:

1.   Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1, 1.2.1 e 1.3.5)

Si prevede di accordare un sostegno agli organismi culturali per progetti di cooperazione transnazionale e di ideazione e sviluppo di attività culturali e artistiche.

L’idea principale di questo settore è di incoraggiare enti, quali teatri, musei, associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al programma, al fine di accrescere la cooperazione fra diversi settori e ampliare il loro campo d’azione culturale e artistico oltre i confini nazionali.

Il settore è ripartito in tre categorie, elencate di seguito.

Settore 1.1:   progetti di cooperazione pluriennali (di una durata compresa tra tre e cinque anni)

La prima categoria cerca di favorire legami culturali pluriennali e transnazionali all’interno di un gruppo minimo di sei operatori culturali, provenienti almeno da sei paesi partecipanti al programma per la realizzazione di progetti di cooperazione, e per lo sviluppo di attività culturali congiunte in un arco di tempo compreso tra 3 e 5 anni. Le sovvenzioni disponibili vanno da un minimo di 200 000 EUR a un massimo di 500 000 EUR per anno; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali. La sovvenzione è finalizzata a sostenere o a estendere la portata geografica di un progetto, garantendone la sostenibilità al di la della durata del finanziamento.

Settore 1.2.1:   progetti di cooperazione (durata non superiore a 24 mesi)

La seconda categoria riguarda azioni settoriali e intersettoriali, condivise da almeno tre operatori culturali, provenienti almeno da tre paesi partecipanti al programma, per un periodo massimo di due anni. I progetti che promuovono rapporti di cooperazione sul lungo periodo sono tra i favoriti. Gli importi disponibili vanno da un minimo di 50 000 EUR a un massimo di 200 000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.

Settore 1.3.5:   progetti di cooperazione con i paesi terzi (durata non superiore a 24 mesi)

La terza categoria cerca di sostenere progetti di cooperazione culturale che promuovano scambi culturali tra paesi partecipanti al programma e paesi terzi che abbiano stipulato accordi di associazione o cooperazione culturali con l’Unione Europea. Ogni anno vengono selezionati uno o più paesi terzi. Tali paesi sono elencati annualmente sul sito del programma (si veda il punto VII), entro una determinata scadenza prima del termine di presentazione delle candidature.

L’azione deve creare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. I progetti di cooperazione devono coinvolgere non meno di tre operatori culturali, provenienti da minimo tre paesi partecipanti al programma, garantire una cooperazione culturale con almeno un’organizzazione del paese terzo selezionato e prevedere attività culturali nello stesso. Gli importi disponibili vanno da 50 000 EUR a 200 000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.

2.   Progetti di traduzione letteraria (durata non superiore a 24 mesi) (settore 1.2.2)

Questo settore concerne il sostegno a progetti di traduzione. Il supporto dell’Unione europea alla traduzione letteraria è finalizzato alla valorizzazione della letteratura e del patrimonio letterario dei cittadini europei, favorendo la circolazione di opere letterarie tra diversi paesi. Le case editrici possono ricevere sovvenzioni per la pubblicazione e la traduzione di opere di narrativa da una lingua europea in un’altra lingua europea. Gli importi disponibili vanno da 2 000 EUR a 60 000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.

3.   Sostegno a festival culturali europei (progetti di una durata non superiore a 12 mesi) (settore 1.3.6)

Il fine di questo settore s’identifica nel sostegno ai festival che abbiano una dimensione europea e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi specifici del programma (ossia la mobilità dei professionisti, la circolazione di opere e il dialogo interculturale).

L'importo massimo della sovvenzione è di 100 000 EUR, che rappresenta un massimo del 60 % dei costi ammissibili. Il sostegno può essere garantito per una edizione del festival.

4.   Sostegno a organizzazioni attive a livello europeo nel campo della cultura (settore 2) (sovvenzioni al funzionamento di una durata di 12 mesi)

Le organizzazioni culturali operanti, o che intendono operare, nel campo della cultura a livello europeo, possono essere sostenute nei costi di funzionamento. Questo settore si rivolge ad organismi che contribuiscono a promuovere un’esperienza culturale comune con una vera e propria dimensione europea.

Il tipo di sovvenzione previsto per questo settore rappresenta un sostegno ai costi di funzionamento a cui le organizzazioni beneficiarie vanno incontro per la realizzazione di attività permanenti. per l’implementazione del loro programma di lavoro. Tale sovvenzione si distingue categoricamente dai finanziamenti riguardanti gli altri settori del programma.

A tal fine, le tipologie di organizzazioni ammissibili sono tre:

a)

ambasciatori;

b)

reti di rappresentanza e difesa;

c)

piattaforme di dialogo strutturato.

Il tetto massimo delle sovvenzioni varia a seconda della categoria per cui si fa richiesta, tuttavia il sostegno comunitario può coprire solo fino all’80 % dei costi ammissibili totali.

5.   Progetti di cooperazione tra organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali (durata non superiore a 24 mesi) (settore 3.2)

Questo settore si propone di sostenere progetti di cooperazione tra organizzazioni pubbliche o private (dipartimenti culturali di autorità nazionali, regionali o locali, osservatori culturali o fondazioni, dipartimenti di università specializzate nell’ambito culturale, organizzazioni professionali e reti), che posseggano esperienza pratica e diretta nell’analisi, valutazione o valutazione d’impatto delle politiche culturali a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo, in relazione a uno o più dei 3 obiettivi dell’Agenda Europea per la cultura (3):

promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale,

promozione della cultura quale catalizzatore per la creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione,

promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea, e che implementa la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (4).

Le azioni devono coinvolgere un minimo di tre organizzazioni legalmente costituite in almeno tre paesi partecipanti al programma.

L'importo massimo della sovvenzione è di 120 000 EUR all'anno, che rappresenta un massimo del 60 % dei costi ammissibili.

III.   Azioni e candidati ammissibili

Il Programma è accessibile a tutte le categorie di operatori culturali nella misura in cui le organizzazioni coinvolte esercitino delle attività culturali senza scopo di lucro. I settori e le attività culturali nel campo dell'audiovisivo (fra cui i festival cinematografici), già rientranti nel programma MEDIA, non sono ammissibili nel quadro del programma Cultura. Le organizzazioni che operano principalmente nel settore dell'audiovisivo e che esercitano attività senza scopo di lucro sono tuttavia ammissibili nell'ambito del settore 2 del programma Cultura, categoria «Reti», in quanto il programma MEDIA non prevede questo tipo di sostegno.

I candidati ammissibili devono:

essere enti pubblici (5) o privati dotati di personalità giuridica e la cui attività principale è incentrata nel settore della cultura (settore culturale e settore creativo),

avere la propria sede sociale in uno dei paesi partecipanti al programma.

Le persone fisiche non sono ammesse a domandare una sovvenzione a titolo del presente programma.

IV.   Paesi partecipanti

I paesi partecipanti al programma sono:

gli Stati membri dell’Unione europea (6),

i paesi del SEE (7) (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),

Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia, Montenegro, Albania e Bosnia-Erzegovina.

V.   Criteri di attribuzione

Settori 1.1, 1.2.1 e 1.3.5:

valore aggiunto europeo che il progetto è in grado di generare,

pertinenza delle attività proposte agli obiettivi specifici del programma,

elevato livello di eccellenza in cui le attività proposte sono concepite e possono essere portate a termine,

qualità del partenariato tra coordinatore e coorganizzatori,

idoneità delle attività proposte a produrre risultati in linea con gli obiettivi del programma,

modalità con cui i risultati delle attività proposte saranno debitamente comunicati e promossi,

impatto a lungo termine delle attività proposte (sostenibilità),

dimensione internazionale della cooperazione prevista (solo per progetti di cooperazione con paesi terzi, settore 1.3.5).

Settore 1.2.2:

valore aggiunto europeo che il progetto è in grado di apportare e pertinenza delle attività proposte agli obiettivi del programma,

eccellenza nella concezione e realizzazione delle attività proposte,

modalità con cui i risultati delle attività proposte saranno comunicati e promossi.

Settore 1.3.6:

valore aggiunto europeo e dimensione europea delle attività proposte,

qualità e carattere innovativo della programmazione,

impatto sul pubblico,

partecipazione di professionisti europei e qualità degli scambi previsti tra loro.

Settore 2:

reale valore aggiunto europeo che il programma di lavoro e le relative attività sono in grado di generare, nonché la dimensione europea delle attività proposte,

pertinenza del programma di lavoro e delle relative attività proposte agli obiettivi specifici del programma,

elevato livello di eccellenza in cui il programma di lavoro e le relative attività sono state concepite e possono essere portate a termine,

misura in cui il programma di lavoro proposto e le relative attività sono in grado di produrre risultati idonei a raggiungere il maggior numero possibile di persone, sia direttamente che indirettamente,

misura in cui risultati e attività proposte saranno debitamente comunicati e promossi,

misura in cui le attività proposte risultano sostenibili (risultati e cooperazione a lungo termine) e possono fungere da moltiplicatori per eventuali promotori.

Settore 3.2:

valore aggiunto europeo effettivo che il progetto è in grado di generare,

pertinenza delle attività proposte agli obiettivi specifici del programma in relazione all'agenda europea per la cultura,

elevato livello di eccellenza in cui le attività proposte sono concepite e possono essere portate a termine,

qualità del partenariato tra coordinatore e coorganizzatori,

idoneità delle attività proposte a produrre risultati in linea con gli obiettivi del programma,

modalità con cui i risultati delle attività proposte saranno debitamente comunicati e promossi,

impatto a lungo termine delle attività proposte (sostenibilità).

VI.   Bilancio

Il programma dispone di un bilancio complessivo di 400 Mio EUR (8) per il periodo 2007-2013. Gli stanziamenti per il 2013 saranno di circa 60 Mio EUR.

Su proposta della Commissione, la ripartizione del bilancio annuale tra i diversi settori è approvata dal Comitato responsabile del programma (in linea con le approssimazioni riportate più avanti).

Previsioni di bilancio 2013 per i settori seguenti:

Settore 1.1

Progetti pluriennali di cooperazione

24 000 000 EUR

Settore 1.2.1

Azioni di cooperazione

21 100 000 EUR

Settore 1.2.2

Progetti di traduzione letteraria

3 899 263 EUR

Settore 1.3.5

Progetti di cooperazione con paesi terzi

2 650 000 EUR

Settore 1.3.6

Sostegno ai festival culturali europei

2 700 000 EUR

Settore 2

Sostegno agli enti attivi a livello europeo nel campo della cultura

6 100 000 EUR

Settore 3.2

Progetti di cooperazione tra enti impegnati nell’analisi delle politiche culturali

700 000 EUR

VII.   Date limite per la presentazione delle domande

Settori

Data limite per la presentazione della domanda

Settore 1.1

Progetti pluriennali di cooperazione

7 novembre 2012

Settore 1.2.1

Azioni di cooperazione

7 novembre 2012

Settore 1.2.2

Progetti di traduzione letteraria

6 febbraio 2013

Settore 1.3.5

Progetti di cooperazione con paesi terzi

3 maggio 2013

Settore 1.3.6

Sostegno ai festival culturali europei

5 dicembre 2012

Settore 2

Sostegno agli enti attivi a livello europeo nel campo della cultura

10 ottobre 2012

Settore 3.2

Progetti di cooperazione tra enti impegnati nell’analisi delle politiche culturali

7 novembre 2012

Non sono previste proroghe del termine ultimo di presentazione delle domande, per cui, qualora il termine di scadenza coincida con un fine settimana o una festività nazionale nel paese del proponente, questi dovrà tenerne conto al momento di programmare la presentazione.

La procedura per la presentazione e l'indirizzo al quale le domande devono essere spedite, sono indicati nella guida al programma Cultura, consultabile nei siti menzionati qui di seguito nella sezione VIII.

VIII.   Informazioni supplementari

Le condizioni dettagliate della domanda sono indicate nella Guida al programma Cultura consultabile nei seguenti siti Internet:

Direzione generale «Educazione e cultura» (disponibile in inglese, francese e tedesco):

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivi e cultura» (ugualmente disponibile in EN,FR,DE):

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm


(1)  GU L 372 del 27.12.2006.

(2)  Si veda il punto IV.

(3)  Comunicazione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, COM(2007) 242 def.: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_it.htm

(4)  http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(5)  Per ente pubblico si intende qualsiasi ente le cui spese siano finanziate di diritto dal Tesoro pubblico, tramite il bilancio del governo centrale, regionale o locale. Tali spese, in altri termini, sono finanziate mediante fondi pubblici provenienti da gettito fiscale, sanzioni pecuniarie o tariffe a norma di legge, senza che sia necessario sottostare a un iter di domanda il cui esito potrebbe risultare negativo. Le organizzazioni la cui esistenza dipende da fondi pubblici e che ricevono finanziamenti anno dopo anno, ma che anche solo in linea teorica potrebbero non ricevere finanziamenti in un determinato anno, non sono considerate dall’Agenzia organizzazioni pubbliche bensì organizzazioni private.

(6)  I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(7)  Spazio economico europeo.

(8)  I paesi ammissibili non membri dell’UE contribuiscono in egual misura al bilancio del programma.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 286/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 286/17

1.

In data 17 settembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione OAO VTB Bank («VTB», Federazione russa) e Corporate Commercial Bank AD («Corporate Commercial Bank», Bulgaria) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Bulgarian Telecommunications Company AD («Bulgarian Telecommunications Company», Bulgaria), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

VTB: istituto finanziario che opera a livello internazionale,

Corporate Commercial Bank: istituto finanziario che opera in Bulgaria,

Bulgarian Telecommunications Company: impresa che opera nel settore delle telecomunicazioni e della televisione digitale in Bulgaria.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6720 — OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).