ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.285.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 285

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
21 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 285/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 285/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

2012/C 285/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6581 — GKN/Volvo Aero) ( 1 )

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 285/04

Tassi di cambio dell'euro

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 285/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

2012/C 285/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 285/07

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

10

2012/C 285/08

Invito a presentare proposte — EACEA/30/12 — Programma Jean Monnet, attività chiave 3 — Sostegno alle associazioni europee attive a livello europeo nel settore dell’integrazione europea e dell’istruzione e della formazione — Sovvenzioni operative annuali 2013

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 285/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

2012/C 285/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 285/01

Data di adozione della decisione

25.4.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33600 (11/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la cessation d’activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par les plans nationaux de l'anguille et PCB

Base giuridica

Projet de circulaire relative à la mise en place de l’aide à la cessation d’activité pour les pêcheurs professionnels en eau douce concernés par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB et/ou par les mesures relatives à la pêche mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de l'anguille pris en application du règlement (CE) no 1100/2007

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 7,40 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 7,38 milioni di EUR

Intensità

90 %

Durata

30.11.2011-31.12.2014

Settore economico

Pesca in acque dolci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

Direction générale de l’eau et de la biodiversité

La grande Arche

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 285/02

Data di adozione della decisione

22.8.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34675 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Moravskoslezko

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012–2016

Base giuridica

 

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012–2016

 

Usnesení zastupitelstva statutárního města Ostravy č. 798/ZM1014/14 ze dne 7. prosince 2011

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, conservazione del patrimonio

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione complessiva: 330,50 milioni CZK

Intensità

70-100 %

Durata

(5 anni dalla data di adozione)

Settore economico

Attività creative, artistiche e d'intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

4.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34680 (12/N)

Stato membro

Slovenia

Regione

Slovenia

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu

Base giuridica

 

Splošni program za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah v gospodarstvu,

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06-UPB1, 97/10),

 

Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur.l. RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07),

 

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08),

 

Pravilnik o postopkih za ocenjevanje škode in odpravo posledic škode ob naravnih in drugih nesrečah v slovenskem gospodarstvu

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 60 milioni EUR

Intensità

60 %

Durata

4.9.2012-4.9.2018

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

25.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34954 (12/N)

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuto al salvataggio di CE.FO.P. in A.S.

Base giuridica

A.

D.L. 30.1.1979, n. 26 (convertito in L. 3.4.1979, n. 95), Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (cfr. art. 2-bis);

B.

D.M. 23.12.2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

C.

D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito in L. 18.2.2004, n. 39), Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

D.

D. LGS. 8.7.1999, n. 270, Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Tipo di misura

Singolo aiuto

CE.FO.P. Centro Formazione Professionale … in A.S.

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà, occupazione

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 8 milioni EUR

Intensità

100 %

Durata

1.7.2012-31.12.2012

Settore economico

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale, istruzione secondaria tecnica e professionale, altri servizi di istruzione n.c.a.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

17.8.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35012 (12/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Miasto Wroclaw

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

UPS Polska Sp. z o.o.

Base giuridica

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy UPS Polska Sp. z o.o.

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., zwany dalej „Programem”

Tipo di misura

Singolo aiuto

UPS Polska Sp. z o.o.

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 0,80 milioni PLN

Intensità

3,34 %

Durata

31.12.2012-31.12.2014

Settore economico

Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

23.8.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35030 (12/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Miasto Kraków

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Base giuridica

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., zwany dalej „Programem”

Tipo di misura

Singolo aiuto

State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 3,71 milioni PLN

Intensità

6,56 %

Durata

31.12.2012-31.12.2014

Settore economico

Attività di programmazione informatica, gestione di strutture informatizzate, altre attività dei servizi d'informazione n.c.a., società fiduciarie, fondi e analoghi enti finanziari, altre prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) n.c.a., attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci, altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale, altre attività di consulenza amministrativo-gestionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6581 — GKN/Volvo Aero)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 285/03

In data 3 settembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6581. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 settembre 2012

2012/C 285/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2954

JPY

yen giapponesi

101,21

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,80017

SEK

corone svedesi

8,4885

CHF

franchi svizzeri

1,2088

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4320

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,904

HUF

fiorini ungheresi

284,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

PLN

zloty polacchi

4,1645

RON

leu rumeni

4,5128

TRY

lire turche

2,3335

AUD

dollari australiani

1,2461

CAD

dollari canadesi

1,2678

HKD

dollari di Hong Kong

10,0425

NZD

dollari neozelandesi

1,5729

SGD

dollari di Singapore

1,5878

KRW

won sudcoreani

1 453,99

ZAR

rand sudafricani

10,8060

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1668

HRK

kuna croata

7,3910

IDR

rupia indonesiana

12 370,30

MYR

ringgit malese

3,9810

PHP

peso filippino

54,109

RUB

rublo russo

40,6040

THB

baht thailandese

40,024

BRL

real brasiliano

2,6284

MXN

peso messicano

16,7056

INR

rupia indiana

70,3866


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 285/05

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

23.8.2012

Durata

23.8.2012-31.12.2012

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

PLE/7DE.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIId e VIIe

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS36TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 285/06

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

3.5.2012

Durata

3.5.2012-31.12.2012

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

HAD/7X7A34

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb-k, VIII, IX e X e acque UE della zona Copace 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

FS35TQ43


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/10


Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

2012/C 285/07

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico «Cooperazione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — FP7-ICT-2013-C.

La documentazione relativa all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nell'invito stesso che è pubblicato nel sito:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home


21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/11


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/30/12

Programma Jean Monnet, attività chiave 3 — Sostegno alle associazioni europee attive a livello europeo nel settore dell’integrazione europea e dell’istruzione e della formazione

Sovvenzioni operative annuali 2013

2012/C 285/08

1.   Obiettivi e descrizione

L’invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la conclusione di contratti di sovvenzioni operative annuali relative all’esercizio finanziario 2013. Non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato con l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l’Agenzia») per il periodo 2011-2013.

Scopo del presente invito consiste nel sostenere le associazioni europee attive nell'ambito dei settori dell’istruzione e della formazione in materia di:

integrazione europea e/o,

perseguimento degli obiettivi della politica europea su istruzione e formazione.

La base giuridica è il «Programma di apprendimento permanente» (1) e più specificamente il sottoprogramma Jean Monnet.

Per l’attuazione della terza attività chiave del programma Jean Monnet, gli obiettivi specifici del presente invito sono:

sostenere associazioni europee altamente qualificate che contribuiscono ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza del processo di integrazione europea attraverso l’istruzione e la formazione,

sostenere associazioni europee altamente qualificate che contribuiscono all’attuazione di almeno uno degli obiettivi strategici del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020») (2),

l’Agenzia, avvalendosi dei poteri che le sono stati conferiti dalla Commissione europea («la Commissione»), è responsabile della gestione del presente invito a presentare proposte.

2.   Candidati ammissibili

Sono ammesse a partecipare le associazioni europee attive nell'ambito dei settori dell’istruzione e della formazione in materia di:

integrazione europea e/o,

perseguimento degli obiettivi della politica europea su istruzione e formazione,

che soddisfano le seguenti condizioni:

esssere un’organizzazione senza fini di lucro,

avere la personalità giuridica e una sede (legale) da più di due anni senza interruzione alla data di scadenza del presente invito, in uno o più (3) dei paesi ammessi al programma di apprendimento permanente (i 27 Stati membri dell’UE, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Turchia, la Croazia, la Svizzera, la Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia),

svolgere la maggior parte della propria attività negli Stati membri dell’Unione Europea e/o in altri paesi ammessi al programma di apprendimento permanente,

essere un'organizzazione che persegue uno scopo d’interesse generale europeo, così come definito dall’articolo 162 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario di cui al regolamento della (CE, Euratom) n. 2342/2002 Commissione (4) come modificato,

inoltre, ai fini dell’ammissibilità al presente invito, la struttura associativa di una associazione europea deve essere conforme a una delle due seguenti categorie:

l’associazione europea è composta esclusivamente da associazioni basate sui membri (cioè i membri stessi sono associazioni «ombrello» a livello transnazionale, nazionale, regionale o locale). Le associazioni europee composte esclusivamente da associazioni basate sui membri devono avere membri di almeno 6 diversi Stati membri dell’UE (5),

le associazioni aderenti all'associazione europea devono avere lo status di «membri effettivi» (i membri associati e gli osservatori non sono considerati «membri effettivi»). I membri devono avere adeguata personalità giuridica, essere organizzazioni senza fini di lucro ed essere attive nell’istruzione e nella formazione. I singoli individuiegli enti che perseguono scopi di lucro, non sono considerati organizzazioni aderenti ammissibili,

in alternativa, l’associazione europea è composta da membri non tutti aventi una struttura basata sui membri. Ciò consente all’associazione europea di essere composta (in tutto o in parte) da istituti ed organizzazioni attivi nel settore dell’istruzione e della formazione che non sono basati sui membri (come le scuole primarie e secondarie e gli istituti di istruzione superiore). Le associazioni europee che comprendono istituti e/o organizzazioni non basati sui membri devono avere membri in almeno 9 diversi Stati membri dell’UE.

Gli istituti o le organizzazioni iscritte non costituite da membri devono avere lo status di «membri effettivi» (i membri associati e gli osservatori non sono considerati «membri effettivi»). I membri devono essere organizzazioni senza fini di lucro attive nell’istruzione e nella formazione, secondo le indicazioni di cui sopra. I singoli individui non sono considerati organizzazioni aderenti ammissibili.

3.   Attività ammissibili

Il finanziamento dell’Unione europea nell’ambito del presente invito assume la forma di sovvenzione operativa a sostegno di una parte dei costi sostenuti dai beneficiari scelti per le attività europee svolte secondo un programma di lavoro concordato.

Le attività del programma di lavoro proposto devono contribuire ad:

accrescere la conoscenza e la consapevolezza del processo di integrazione europea attraverso l’istruzione e la formazione e/o,

attuare almeno uno dei seguenti obiettivi strategici di «ET 2020»:

1)

fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;

2)

migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione;

3)

promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

4)

incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione.

4.   Criteri di aggiudicazione

La qualità del programma di lavoro di 12 mesi è valutata sulla base dei seguenti tre criteri di aggiudicazione:

1)

la rilevanza, la chiarezza e la coerenza degli obiettivi a breve termine (12 mesi);

2)

la qualità della gestione del programma di lavoro (chiarezza e coerenza delle attività e dei bilanci proposti per conseguire gli obiettivi, calendario);

3)

il probabile impatto delle attività sull’istruzione e/o sulla formazione a livello europeo.

Ai tre criteri di assegnazione si applica la stessa ponderazione e l'allegato 1 della guida per i candidati contiene una descrizione più dettagliata delle informazioni che il candidato deve fornire per ciascun criterio di assegnazione.

5.   Bilancio

Il bilancio indicativo totale stanziato dall’UE per il cofinanziamento delle associazioni europee di cui al presente invito ammonta a 748 400 EUR.

L’importo massimo della sovvenzione operativa per ogni associazione per il programma di lavoro annuale di 12 mesi (corrispondente all’anno di bilancio 2013) non può essere superiore a 100 000 EUR.

Il sostegno finanziario dell’Unione europea non può essere superiore al 75 % del bilancio annuale stimato ammissibile dell’associazione europea.

6.   Modalità e termine per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature online (modulo elettronico) è fissato al:

15 novembre 2012 ore 12:00 — ora di Bruxelles.

Le candidature devono essere presentate usando il modulo di candidatura online (modulo elettronico). Questa presentazione online è considerata la copia originale di riferimento.

Il modulo ufficiale per la candidatura online (modulo elettronico) è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jm_ka3_structural_support_2012_en.php e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Tuttavia, al fine di trasmettere le informazioni complementari richieste, una copia completa della candidatura (copia del modulo elettronico, unitamente ai documenti supplementari — cfr. sezione 13 delle linee guida per i candidati) deve essere inviata per posta elettronica all’Agenzia, entro la data di scadenza (15 novembre 2012 ore 12:00 — ora di Bruxelles):

EACEA-P2-ASSOC-EUR@EC.EUROPA.EU

7.   Informazioni complete

Le linee guida per i candidati e i moduli di candidatura online e relativi allegati sono disponibili al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jm_ka3_structural_support_2012_en.php


(1)  Cfr. decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF

(2)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm

(3)  La partecipazione dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro al presente invito a presentare proposte è subordinata alla firma di un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali paesi rispettivamente. Se, entro l'inizio del mese della decisione di concessione della sovvenzione, il memorandum d'intesa non sarà stato firmato, i partecipanti del rispettivo paese non riceveranno un finanziamento e non se ne terrà conto per quanto concerne la dimensione minima dei consorzi/partenariati.

(4)  Secondo questa definizione, sono organizzazioni che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo:

gli organismi europei attivi in materia di istruzione, di formazione, d’informazione o di ricerca e di studio sulle politiche europee o organismi europei di normazione,

una rete europea rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri o in paesi terzi candidati, che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati.

(5)  Inoltre, le associazioni europee possono comprendere associazioni di membri con sede in altri Stati membri dell’UE e in altri paesi.


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/14


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 285/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«EAST KENT GOLDINGS»

N. CE: UK-PDO-0005-0951-13.02.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«East Kent Goldings»

2.   Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.8.

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

«East Kent Goldings» è la denominazione attribuita a una varietà di luppolo unica nel suo genere utilizzata nella produzione delle migliori birre, anche ad alta fermentazione (ale). Sulla pianta femminile del luppolo (Humulus lupulus, detto anche bruscandolo) si formano dei coni o strobili composti da brattee di consistenza morbida; le brattee sono provviste internamente di ghiandole che secernono la cosiddetta luppolina, una sostanza oleosa appiccicosa contenente oli essenziali e resine.

Resine

Alfa-acidi

4,0-6,0 % p/p

Coumulone

25-30 % p/p

Beta-acidi

1,5-3,3 % p/p

Oli essenziali

Totale oli

0,6-1,0 ml/100 g

Mircene

20-26 % degli oli totali

Umulene

33-45 % degli oli totali

Rapporto U/C

> 3

Cariofillene

10-15 % degli oli totali

Farnesene

< 1 % degli oli totali

Selineni

< 3 % degli oli totali

I coni del luppolo sono utilizzati essenzialmente per la fabbricazione della birra, a cui conferiscono un delicato aroma floreale e abboccato con sentori di limone. I coni, di forma ovale allungata e dimensioni comprese tra 1,25 cm e 2,5 cm, sono verdognoli; la superficie interna delle sottili brattee di colore tenue appare cosparsa di luppolina, una polvere giallo brillante che circonda la base del seme. Al momento della raccolta i coni sono appiccicosi e oleosi, ma una volta essiccati per la conservazione si separano in brattee friabili di colore tenue in cui si distinguono le ghiandole gialle della luppolina. L'aroma è un misto di note citriche con sentori di limone e note floreali. Nella birra, il luppolo dona un gusto paragonato a quello di una marmellata di agrumi corposa.

Le principali componenti oleose della luppolina sono costanti in ogni stagione e località e, come descritto, distinguono il Goldings da tutte le altre cultivar. Le componenti minori degli oli essenziali, invece, possono variare a seconda dell'ambiente e della stagione; tali composti, ancora per la maggior parte in attesa di caratterizzazione, permettono di distinguere la percezione sensoriale dell'aroma e del gusto dei coni di Goldings coltivati nel Kent orientale da quella della medesima varietà coltivata in altre aree geografiche.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L'East Kent Goldings è coltivato, raccolto, essiccato e confezionato in balle o sacchi nell'area delimitata. La produzione e la preparazione dell'East Kent Goldings hanno luogo nell'area designata. Per mantenere l'isolamento allo scopo di evitare infezioni virali, il materiale vegetale di propagazione (rizomi o talee) certificato dal ministero è prodotto in aree diverse da quella designata ma deriva da materiale originale proveniente dal Kent orientale e discendente dalle collezioni vegetali conservate in passato dal Wye College e dalla East Malling Research Station (entrambi istituti scientifici di solida reputazione) e oggi da Wye Hops Ltd a Canterbury e Faversham. La provenienza dal Kent orientale è attestata dalla documentazione che accompagna il materiale.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

L'East Kent Goldings deve obbligatoriamente essere confezionato in balle o sacchi nell'area delimitata. Nel confezionamento, i coni di luppolo essiccati vengono compressi; il fortissimo aumento della massa volumica apparente che ne consegue favorisce la conservazione e il trasporto. Il confezionamento deve avvenire direttamente nell'azienda agricola di produzione del luppolo, per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto; inoltre, il luppolo sfuso sarebbe difficile da movimentare. Al termine di questi processi, il prodotto si dice «preparato». Le balle o i sacchi contenenti il luppolo essiccato sono sigillati ed etichettati con il nome del produttore, la varietà, il distretto o regione, l'anno di raccolta e il numero UE prima di lasciare l'azienda agricola per il luogo di conservazione in attesa della consegna ai clienti. Per ogni campo, il produttore tiene un registro della data di raccolta e dei numeri delle balle o sacchi contenenti luppolo prodotto in quel campo.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Non pertinente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

L'area geografica di produzione è delimitata a ovest dalla strada A249 a Sheerness e si estende verso sud fino al raccordo 7 della M20, quindi verso est lungo la M20 fino a Folkestone. I confini settentrionale e orientale dell'area geografica coincidono con la costa. L'area all'interno di questi confini comprende i distretti di Tonge, Borden, Lynsted, Norton, Teynham, Buckland, Stone, Ospringe, Faversham, Boughton-under-Blean, Selling, Chartham, Chilham, Harbledown, Canterbury, Bekesbourne, Bridge e Bishopsbourne.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il Golding è stato selezionato intorno al 1790 a West Malling (Kent) dal signor Golding a partire dalla vecchia cultivar Canterbury Whitebine (Percival, R.A.S.E Journal 1901). Già nei primi anni del XIX secolo il luppolo Golding veniva coltivato nel Kent orientale, dove il terreno era «particolarmente adatto alla sua crescita … terreni ricchi e profondi su substrati calcarei» (Rutley, R.A.S.E Journal 1848). Il luppolo Golding coltivato nel Kent orientale era considerato superiore a quello coltivato nella zona di Maidstone, tanto da vedersi riconosciuto un prezzo più elevato. Per distinguerlo, questo luppolo veniva venduto con la denominazione di prodotto del Kent orientale («The Hops Farmer», E.J Lance, 1838, Londra) guadagnandosi in questo modo il nome East Kent Goldings. Nel diciannovesimo secolo, nel Kent orientale vennero selezionate diverse varianti locali, o cloni, tra cui Bramling (1865), Rodmersham o Mercers (1880), Cobbs (1881), Petham (1885), Early Bird (1887) e Eastwell (1889). L'analisi degli oli essenziali conferma che tutte queste varianti di East Kent Goldings hanno una composizione uniforme e rientrano sicuramente nella stessa varietà colturale. La morfologia della pianta corrisponde esattamente alle descrizioni del luppolo Golding fornite da produttori, agronomi e scienziati sin dall'inizio del 1800.

Le varietà di luppolo vengono coltivate in tutto il mondo ma esprimono le proprie caratteristiche migliori nella zona di origine: è questa la conclusione a cui è giunta un'ampia serie di sperimentazioni internazionali condotte sulle varietà di luppolo tra il 1960 e il 1978 (Neve, 1983, J. Inst. Brew, pagg. 89 e 98-101). I motivi principali sono riconducibili all'influsso della zona geografica (che determina una specifica lunghezza del giorno) sulla data di fioritura, da cui dipende la resa ottenuta. Il confronto tra il Goldings coltivato nel Kent orientale e quello coltivato in altre aree nel periodo 2006-2009 conferma per il primo una resa costantemente superiore di almeno il 21 %.

La reputazione di qualità superiore del Goldings coltivato nel Kent orientale, documentata già nel 1838, si conferma ancora oggi: molti siti web, infatti, attribuiscono all'East Kent Goldings una qualità distintiva. Nel concorso nazionale del luppolo organizzato ogni anno dall'Institute of Brewing and Distilling, campioni provenienti dal Kent orientale hanno vinto nella classe Goldings in tutte e cinque le ultime edizioni, sebbene l'East Kent Goldings occupi soltanto il 30 % della superficie su cui viene coltivata la varietà Goldings nel Regno Unito. I birrifici hanno sempre apprezzato l'aroma superiore dell'East Kent Goldings e oggi molti produttori di birra, specialmente negli USA, specificano nei capitolati di acquisto che il Goldings deve provenire dal Kent orientale.

5.2.   Specificità del prodotto:

L'East Kent Goldings ha avuto origine da una singola semente. Il luppolo è una specie dioica esogamica molto eterogenea e pertanto la struttura genetica della specie è molto simile a quella dell'uomo: sessi diversi producono una progenie in cui ogni individuo è un esemplare unico diverso dagli altri. Pur essendovi somiglianze tra gli individui di una stessa famiglia, non esistono due esemplari geneticamente identici. Allo stesso modo, nella specie del luppolo non è possibile l'autoimpollinazione: ogni individuo nasce necessariamente dalla ricombinazione dei geni di due progenitori distinti. Da ogni embrione si sviluppa una pianta matura diversa da tutte le altre in tutte le sue caratteristiche, compresa la morfologia e la composizione chimica dei prodotti secondari. Le varietà commerciali sono prodotte per propagazione clonale dalla pianta di origine, unica nel suo genere, mediante divisione del rizoma, separazione dei polloni (getti perenni) o talee semilegnose. Ogni pianta di una nuova varietà è quindi geneticamente identica alla pianta di origine perché è stata prodotta per via asessuata. Di conseguenza, ogni pianta può essere usata come materiale vegetale di propagazione. La pianta del luppolo ha radici perenni. Ogni varietà di luppolo può essere frutto di mutazione naturale (è il caso ad esempio delle varietà Fuggle e Whitbread Golding), oppure, più comunemente, degli incroci operati da uno specialista (breeder). Dopo il seme iniziale ottenuto dal breeder che costituisce la nuova varietà, la propagazione delle piante di luppolo si effettua creando dei cloni mediante prelievo di porzioni di rizoma o di talee semilegnose radicate con un procedimento di nebulizzazione (mist propagation). Se si mantiene indenne da malattie, il rizoma originale può produrre luppolo per molti anni.

L'East Kent Goldings è caratterizzato da un alto contenuto di umulene (con un rapporto umulene/cariofillene sempre superiore a 3) e un contenuto molto basso di farnesene e selinene, come indicato al punto 3.2. Poiché ogni varietà di luppolo ha origine da una piantina unica con un bouquet unico di oli essenziali, è possibile distinguere gli oli del Goldings da quelli di altre cultivar non imparentate, come ad esempio la Fuggle (che ha un contenuto di farnesene molto più alto, intorno al 7 %) e la Challenger (in cui invece è molto più alto il contenuto di selinene, intorno al 12 %). L'East Kent Goldings ha una combinazione dei principali oli essenziali simile a quella di varietà genealogicamente imparentate, ma comunque distinguibile. Ad esempio, il suo discendente Northern Brewer ha un contenuto di mircene più elevato (circa 36 %), mentre la varietà Northdown (discendente del Northern Brewer) ha un contenuto di farnesene più elevato (circa 1,3 %). Differenze consistenti tra le diverse varietà si riscontrano anche nei picchi minori successivi al selinene.

L'East Kent Goldings è suscettibile al virus del mosaico del luppolo, che porta alla morte delle piante. I sintomi di questo virus, trasportato dagli afidi, sono la comparsa di macchie sulle foglie, l'arrotolamento della lamina fogliare verso il basso e la crescita stentata delle piante con internodi raccorciati, come descritto da Neve (1991). Le piante di East Kent Goldings infette possono sopravvivere per qualche stagione manifestando i sintomi della malattia, ma finiscono inevitabilmente per morire. Nel mondo esistono alcune varietà sperimentali suscettibili a questa malattia con esiti mortali, ma l'East Kent Goldings è l'unica varietà commerciale caratterizzata da tale suscettibilità. La moltiplicazione dell'East Kent Goldings per divisione del rizoma deve essere effettuata garantendo l'isolamento da tutte le altre varietà che potrebbero ospitare il virus senza manifestarne i sintomi.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L'aroma e il gusto conferiti alla birra dalla varietà di luppolo Golding sono ricercati da molti birrifici, ma il contributo del Goldings coltivato nella regione del Kent orientale in Inghilterra (East Kent Goldings) è apprezzato in modo particolare. La combinazione specifica di terreni, esposizione, lunghezza del giorno, piovosità e temperature della regione modifica la crescita e la maturità della varietà, determinando la produzione di coni con caratteristiche organolettiche peculiari.

I depositi alluvionali profondi di terra argillosa presenti nella catena collinare dei North Downs contribuiscono all'unicità dell'East Kent Goldings. La capacità del terreno di trattenere l'umidità è un fattore importante perché a causa dell'influsso dei Downs le precipitazioni medie annue nel Kent orientale non superano i 635 mm, ossia il 76 % della media nazionale. Questa combinazione di elementi determina un'umidità inferiore a quella osservata nelle altre zone dell'Inghilterra in cui viene prodotto il luppolo.

Le caratteristiche di gusto dell'East Kent Goldings sono influenzate dal suolo del Kent orientale, costituito da terra argillosa su gesso, che produce un pH ideale di 6,5-7,00 e dalla posizione, esposta ai freddi venti salmastri che soffiano all'estuario del Tamigi specialmente in marzo, quando si determinano le caratteristiche della cultivar. Gli studi effettuati dall'ex Wye College hanno dimostrato una marcata correlazione tra le temperature inferiori del suolo nei mesi di febbraio e marzo e le rese di luppolo più elevate (Dipartimento di ricerca sul luppolo, relazione annuale del 1980, Wye College) e hanno rilevato un possibile influsso delle temperature di marzo sul contenuto amaricante della resina secreta dalle ghiandole della luppolina (Dipartimento di ricerca sul luppolo, relazione annuale del 1982, Wye College). Inoltre, nei tessuti delle gemme e dei getti si riscontrano in marzo diversi precursori dei composti presenti nelle ghiandole della luppolina (Rossiter, Imperial College).

L'aroma delicato dell'East Kent Goldings, prodotto da questa combinazione di fattori regionali, è riconosciuto e apprezzato dai produttori di birre ed ale di qualità elevata, sia nel Regno Unito che negli USA. I produttori di birra spesso indicano in etichetta che il luppolo utilizzato è della varietà East Kent Goldings. L'East Kent Goldings si vende stabilmente a un prezzo elevato, giustificato dalle sue caratteristiche peculiari. Ha un delicato aroma floreale e abboccato con sentori di limone e caratteristiche organolettiche estremamente eleganti, ma allo stesso tempo con note minerali che danno carattere e struttura alla birra. Tra le birre ed ale premiate che utilizzano il luppolo East Kent Goldings si ricordano Fullers 1845, Hop Back Summer Lightning e Boston Brewing Co Ales, prodotte negli USA.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/east-kent-goldings-pdo-120111.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


21.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/18


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 285/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SAUCISSE DE MONTBELIARD»

N. CE: FR-PGI-0005-0869-14.03.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Saucisse de Montbéliard»

2.   Stato membro o paese terzo:

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Saucisse de Montbéliard» presenta le seguenti caratteristiche:

Aspetto esterno

La «Saucisse de Montbéliard» è una salsiccia leggermente curva di forma cilindrica con un diametro minimo di 25 mm (diametro del budello all'insaccamento), a base di carne suina. La «Saucisse de Montbéliard» è insaccata in un budello (intestino tenue) di suino esclusivamente naturale, non colorato, chiuso mediante torsione.

Una volta cotta, la «Saucisse de Montbéliard» presenta in sezione una tritatura grossolana ma omogenea e di aspetto compatto.

Colore e consistenza

L'affumicatura conferisce alla salsiccia un colore leggermente ambrato (tra il bruno e il dorato). Nondimeno, il colore non è omogeneo su tutto il prodotto. La «Saucisse de Montbéliard» è una preparazione a base di un misto di magro e grasso di suino tritato grossolanamente e impastato.

In trasparenza il budello lascia intravedere macchie più scure corrispondenti alla carne magra di suino e macchie chiare corrispondenti al grasso.

La «Saucisse de Montbéliard» è caratterizzata dalla consistenza soda al tatto.

Sapore, aroma e tessitura

L'aroma di affumicato è uno dei tratti distintivi della «Saucisse de Montbéliard», ottenuto grazie al legno e alla segatura di conifere. Sul prodotto crudo, questo aroma è nettamente presente, mentre una volta cotto e in bocca, l'aroma di affumicato è equilibrato e persistente senza essere acido né acre. La «Saucisse de Montbéliard» è caratterizzata inoltre dal suo gusto di carne finemente aromatizzata con spezie o aromi, che comprendono sistematicamente cumino e pepe.

La «Saucisse de Montbéliard» cotta ha una consistenza morbida e soffice. In bocca il prodotto non deve essere né duro né gommoso ma consistente e succoso.

La combinazione dell'affumicatura e degli aromi conferisce alla «Saucisse de Montbéliard» un gusto unico.

Criteri

Valori-obiettivo

Tasso di umidità su prodotto sgrassato

< o = 75 %

Lipidi rispetto a un tasso di umidità su prodotto sgrassato del 75 %

< o = 30 %

Collageno/proteine

Massimo 18 %

Tasso di zucchero rispetto a un tasso di umidità su prodotto sgrassato del 75 %

Inferiore o pari all'1 %

Le salsicce possono essere commercializzate crude, cotte o surgelate.

Per motivi di sicurezza sanitaria le salsicce devono necessariamente essere confezionate al momento della consegna al consumatore.

In caso di ulteriore utilizzo mediante una seconda lavorazione, le salsicce potranno essere presentate affettate.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Criteri qualitativi di selezione della carne

Allevamento:

gli animali ingrassati sono femmine e maschi castrati. Sono esclusi i maschi adulti, i giovani verri da riproduzione, i monorchidi, i criptorchidi, gli ermafroditi e le scrofe di riforma.

Per la carne usata come materia prima: la «Saucisse de Montbéliard» IGP è ottenuta dalla carne di suino delle razze iscritte nei libri genealogici o nelle anagrafi zootecniche tenuti da organismi di selezione dei suini riconosciuti dal ministero francese dell'agricoltura. Inoltre sono ammissibili gli animali delle stesse razze derivanti dai programmi di selezione o di incrocio attuati per fini compatibili con quelli del libro genealogico francese.

La percentuale di suini da carne sensibili all'alotano deve essere inferiore al 3 % e gli animali devono essere indenni dall'allele Rn-.

Per ottimizzare lo stato sanitario dell'allevamento e limitare il ricorso agli additivi e ai trattamenti, nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di suini si procede a un'operazione di pulizia-disinfezione-asciugatura in tutte le fasi della produzione dei suini da carne.

L'uso di sedativi è vietato nelle 48 ore che precedono la partenza dall'allevamento e durante il trasporto.

Quando vengono caricati, gli animali sono a digiuno da almeno 12 ore.

Macellazione e sezionamento:

viene rispettato un tempo di attesa di almeno 2 ore prima della macellazione. I suini vengono sottoposti a docciatura al loro arrivo in macello e mezz'ora prima dell'anestesia.

Nel caso in cui la temperatura ambiente esterna sia inferiore a + 10 °C, si può sopprimere la nebulizzazione all'arrivo.

Il peso a caldo minimo per le carcasse di suino è di 75 kg.

I difetti di aspetto sono limitati al 5 % per tutte le carcasse di un lotto cliente. Questi difetti di aspetto possono riguardare:

difetti di depilazione,

difetti di cotenna,

punti di sangue,

ematomi,

fratture,

presenza di sostanze estranee (macchie di grasso, tracce di feci, frammenti di frattaglie e ogni altra sostanza estranea indesiderata).

Il pH è un indicatore della qualità tecnologica delle carcasse: deve quindi essere tenuto sotto controllo e i metodi di verifica per campionamento devono essere oggetto di una descrizione documentata in macello.

Il pH ultimo (misurato almeno 18 ore dopo la macellazione) deve essere compreso nell'intervallo 5,50 ≤ pH < 6,20 ed è misurato 5 cm sopra il girello e a 2-3 cm di profondità.

Gli unici tagli che possono entrare nella composizione dell'impasto sono:

prosciutto,

spalla,

petto,

lardo,

lombata,

rifilature (la gola, se utilizzata, dev'essere trattata, senza ghiandole né macchie rosse).

L'utilizzo di materia prima (grasso e/o carne magra di suino) congelata è consentito e limitato al 30 % per impasto.

La carne suina magra (comprese le rifilature o ritagli) deve essere congelata entro 6 giorni dalla data di macellazione. Per il grasso di suino (grasso di copertura puro, lardo), si dovrà iniziare il congelamento entro 72 ore dalla macellazione.

La temperatura di congelamento centrale del prodotto dev'essere raggiunta entro 48 ore.

La materia prima congelata verrà salata entro 24 ore dalla fine della decongelazione. Le salsicce ottenute da un impasto contenente materia prima precedentemente congelata dovranno essere affumicate entro 72 ore dalla salatura della carne.

La durata di congelazione dei tagli utilizzabili nella produzione della «Saucisse de Montbéliard» non può essere superiore a 10 mesi per la carne magra (comprese le rifilature o ritagli) e 4 mesi per il grasso di suino (lardo, grasso di copertura puro).

Non sono conformi i tagli principali che presentano uno o più difetti di aspetto:

difetti di depilazione,

difetti di cotenna,

punti di sangue,

ematomi,

fratture,

presenza di sostanze estranee (macchie di grasso, tracce di feci, frammenti di frattaglie e ogni altra sostanza estranea indesiderata),

ascessi.

Le carni i cui colori corrispondono per la lombata al livello 1 o 2 (valutazione in base alla scala giapponese dei colori o equivalente) e per il collare al livello 6 vengono eliminate.

Le carni contenenti grasso molle e oleoso sono scartate.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

La razione alimentare dei suini da ingrasso destinati alla produzione della «Saucisse de Montbéliard» contiene siero di latte ottenuto mediante precipitazione di caseina del latte al momento della produzione del formaggio, non delattosato né deproteinato, ma eventualmente scremato e/o disidratato.

Il tasso di incorporazione del siero di latte nella razione dei suini da ingrasso è compreso tra il 15 % e il 35 % della materia secca.

L'alimento complementare del siero di latte contiene almeno il 50 % di cereali e di loro derivati.

La razione alimentare dei suini da ingrasso deve contenere meno dell'1,7 % di acido linoleico.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione della «Saucisse de Montbéliard», dalla preparazione dell'impasto all'affumicatura, deve avvenire all'interno della zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Non pertinente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L'etichetta del prodotto deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

la designazione dell'indicazione geografica protetta: «Saucisse de Montbéliard»,

il simbolo IGP dell'Unione europea dal momento della registrazione a livello dell'UE.

Se la «Saucisse de Montbéliard» non viene affumicata nel tipico thué (locale riscaldato per l'affumicatura), questo tipo di affumicatoio non può essere indicato nella comunicazione visiva e scritta associata al prodotto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione (dalla preparazione dell'impasto all'affumicatura) della «Saucisse de Montbéliard» è costituita dai quattro dipartimenti che compongono la regione Franca Contea, ossia il Doubs, il Giura, la Haute-Saône e il territorio di Belfort.

Questa zona geografica corrisponde alla tradizionale area di preparazione e di affumicatura della «Saucisse de Montbéliard» e coincide con l'ubicazione dei thué e degli affumicatoi tradizionali, che sono testimonianze pertinenti delle competenze relative alla produzione della «Saucisse de Montbéliard». Tali affumicatoi tradizionali e thué sono disseminati su tutto il territorio della Franca Contea.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Cospicua estensione boschiva

Il bosco, che occupa il 44 % del territorio della regione Franca Contea, caratterizza il paesaggio e la vita degli abitanti. Esso è caratterizzato dalla presenza rilevante di conifere, in particolare sulla zona montagnosa, con l'abete che occupa un posto di rilievo.

I fattori che hanno portato allo sviluppo della filiera

Attività che plasma fortemente il territorio, l'agricoltura della regione Franca Contea si concentra principalmente sull'allevamento bovino, il cui orientamento dominante è costituito dalla produzione di latte. La regione Franca Contea vanta una filiera casearia molto sviluppata che si fregia della denominazione di origine protetta (in particolare le denominazioni Mont d'Or, Comté, Morbier e Bleu de Gex). Numerosi caseifici (fruitiéres, secondo la denominazione locale) sono disseminati nell'intero territorio della regione.

Questi caseifici producono siero di latte (latticello), materia prima eccellente per l'alimentazione animale e in particolare per i suini. È quindi grazie allo sviluppo dei caseifici, le cui ridotte dimensioni hanno favorito l'utilizzo in loco del siero di latte senza interventi di trasporto né di raffreddamento, che si è sviluppato sul territorio della Franca Contea l'allevamento di suini nutriti a base di siero di latte.

Il legame tra produzione casearia e produzione suina è quindi diretto e tradizionale e, contrariamente a quasi tutte le altre regioni, questa usanza si è mantenuta nel tempo.

A partire dal ventesimo secolo la produzione suina della Franca Contea si è sviluppata in conseguenza dell'aumento della quantità di latte, e quindi di latticello, prodotta e si è andata specializzando. La produzione suina, fino ad allora destinata soltanto al consumo familiare, ha alimentato il mercato, anzitutto dei macellai e dei salumieri locali, per poi estendersi al mercato regionale.

La produzione suina in questa zona ha favorito lo sviluppo di un'attività di trasformazione artigianale e industriale del suino, mettendo a disposizione degli operatori una materia prima non destinata ai mercati nazionali o internazionali.

Una fitta rete di produttori e di operatori intimamente legata alla Franca Contea

Come già osservato in precedenza, la produzione locale di suini, modesta in confronto a quella dei grandi bacini di produzione europei, è principalmente orientata verso gli sbocchi locali.

Ciò spiega in particolare la presenza nella zona geografica di una rete relativamente fitta di macelli (attualmente ancora 10 in attività) e di impianti di sezionamento (anch'essi una decina circa) di dimensioni medio-piccole, che formano un tessuto di trasformatori locali il cui numero (più di una trentina) ancora elevato testimonia il dinamismo del settore.

Le condizioni geografiche e climatiche hanno permesso lo sviluppo di pratiche specifiche di affumicatura.

In generale i prodotti affumicati appartengono alla tradizione della Francia orientale e dell'Europa. L'affumicatura rispondeva storicamente alla necessità di essiccare e di conservare i prodotti, soprattutto nelle zone di montagna più fredde, dove la pratica dell'affumicatura era spesso legata alla necessità di riscaldare le abitazioni. È nato in questo modo, nella regione Franca Contea, il cosiddetto thué, cioè il locale per il riscaldamento della fattoria dove i salumi venivano essiccati e affumicati per garantirne la conservazione.

Attualmente i thué, oltre a quelli sempre in attività nelle vecchie fattorie, fanno parte integrante dei laboratori di salumeria. Non sono locali abitabili, poiché il fumo viene prodotto mediante combustione di segatura di conifere al pianoterra o nel seminterrato. I prodotti vengono affumicati in modo naturale, senza propulsione di fumo o ventilazione meccanica.

Tale pratica, sviluppatasi inizialmente nell'Alto Doubs, è all'origine di un'antica tradizione di affumicatura che si è poi diffusa nell'intero territorio della Franca Contea, con la nascita di sistemi di affumicatura che hanno ripreso i principi del thué.

La zona geografica dell'IGP «Saucisse de Montbéliard» è stata pertanto delimitata in base alla mappa indicante l'ubicazione dei thué e degli affumicatoi tradizionali che praticano questo tipo di affumicatura controllata.

5.2.   Specificità del prodotto:

Caratteristiche particolari

Le caratteristiche specifiche del prodotto legate al processo di trasformazione sono le seguenti:

insaccamento in budello (intestino tenue) naturale di suino, non colorato, del diametro minimo di 25 mm, chiuso mediante torsione, che conferisce alla salsiccia una forma leggermente curva,

affumicatura con legno di conifere per almeno 6 ore in affumicatoio convenzionale, 9 ore combinando affumicatoio tradizionale e convenzionale, o 12 ore in affumicatoio tradizionale,

macinatura grossolana di grana minima 6 mm,

particolare colore ambrato dovuto all'affumicatura,

gusto finemente aromatico, dovuto al cumino e al pepe e a eventuali altre spezie aggiunte all'impasto.

Selezione della materia prima che concorre alla specificità del prodotto

L'alimentazione del suino a base di siero di latte e con una percentuale ridotta di acido linoleico (1,7 % della razione) consente di selezionare grassi di suino poco insaturi. Questa caratteristica consente di ottenere una grana di grasso ben distinta nell'impasto e di un bel colore bianco. Permette inoltre al prodotto di resistere meglio al calore sia durante l'affumicatura che in fase di cottura, evitando fenomeni di colatura del grasso.

Il ridotto tasso di grassi insaturi più collusi crea le condizioni ottimali per la fissazione del fumo sul prodotto. In presenza di grassi destrutturati, gli aromi di affumicatura si fissano nella parte periferica del budello e formano una pellicola impermeabile che impedisce la penetrazione del fumo in profondità.

L'alimentazione a base di siero, unita ai criteri genetici presi in considerazione, consente di ottenere una carne uniformemente rosata. Insieme alla consistenza soda e alla colorazione bianca del grasso, ciò contribuisce a rendere particolarmente visibile la grana della «Saucisse de Montbéliard».

Una reputazione consolidata

La produzione e il consumo di salumi affumicati, tra cui la «Saucisse de Montbéliard», sono storicamente attestati in Franca Contea.

L'origine del prodotto risale alle tradizioni contadine della Franca Contea. La sua fama sembra essere antica: secondo alcuni etnologi, i Sequani e gli Edui, istruiti dai Mandubi (I secolo a.C.), la cui capitale era Epomanduodurum (Mandeure, vicino Montbéliard), conoscevano già la salciccia.

Dal I secolo d.C., le chiatte dei Mandubi trasportavano già il legno d'abete e i salumi fino alle rive del Mediterraneo, dando inizio all'esportazione della «Saucisse de Montbéliard». Nel XIV secolo, la «Montbéliard» viene chiamata ancora andouille (salsicciotto, andoueille in dialetto) o andouillette: gli agricoltori scelgono esclusivamente il magro e il grasso del suino, conditi con molto aglio e cumino (pianta regionale), e le salsicce vengono a lungo essiccate nel focolare del camino dove si bruciano rami di ginepro e sarmenti di vite. La «Montbéliard» si differenzia così da altre salsicce in quanto contiene soltanto suino.

Nel XVIII secolo, lo studioso francese Georges Cuvier, originario di Montbéliard, fa conoscere la salsiccia a Parigi.

Solo dal 1936 la salsiccia comincia a essere presentata nelle fiere e nelle esposizioni francesi.

Attualmente essa rappresenta, insieme alla salsiccia di Morteau, il primo sbocco per la stragrande maggioranza degli allevamenti di suini e delle imprese di macellazione e sezionamento della regione.

La «Saucisse de Montbéliard» è nota al grande pubblico, ai ristoratori e ai consumatori. Da un sondaggio condotto nel 2008 risulta che il 60 % dei consumatori la conosce. Essa è direttamente designata, a fianco dei vari formaggi e vini, come immagine simbolica della gastronomia della Franca Contea.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La «Saucisse de Montbéliard» è caratterizzata da un'affumicatura controllata. L'affumicatura lenta richiede un controllo costante della produzione di fumo, che costituisce un importante parametro del procedimento. Questa competenza, che si basa su una gestione della combustione lenta e senza fiamma di segatura e di legno in funzione di vari parametri, si tramanda all'interno delle imprese regionali. Si tratta di una pratica e di una competenza sviluppatesi in risposta ai vincoli del territorio.

Le conifere sono onnipresenti nella foresta della Franca Contea, soprattutto nella zona di montagna e, com'è ovvio, i produttori locali hanno utilizzato il legno a loro disposizione. La pratica dell'affumicatura lenta con legno di conifere, sviluppatasi inizialmente nelle zone di montagna, si è poi estesa all'intero territorio regionale. La particolare presenza di conifere nella regione spiega perché la «Saucisse de Montbéliard» venga affumicata esclusivamente con legno di conifere, contrariamente a molti altri tipi di salsicce affumicate francesi ed europee, che vengono affumicate con legno di latifoglie.

L'affumicatura con legno di conifere è una peculiarità della «Saucisse de Montbéliard», che conferisce a questa salsiccia un colore ambrato e un sapore affumicato, tipici della zona di produzione.

Insieme alla pratica dell'affumicatura, la macinatura grossolana, la chiusura mediante torsione e l'insaccamento nell'intestino tenue del maiale rientrano tra le tradizioni locali specifiche della regione. La Franca Contea è un territorio di saperi e competenze.

Infine, questo legame territoriale e la persistenza nella zona geografica di una fitta rete di operatori interdipendenti che intervengono nella preparazione del prodotto, dall'allevamento alla trasformazione, risultano essere attualmente fattori importanti per la reputazione del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPSaucisseDeMontbeliardV2.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.