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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.273.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 273/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/1 |
2012/C 273/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 24 maggio 2012 — J. S./Česká správa sociálního zabezpečení
(Causa C-253/12)
2012/C 273/02
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: J. S.
Convenuto: Česká správa sociálního zabezpečení
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia esclusa dall’ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1) (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2)), una cittadina della Repubblica ceca che, in circostanze come quelle della controversia principale, prima del 1o gennaio 1993 fosse assoggettata alle disposizioni normative in materia pensionistica di uno Stato ora estinto (l’ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca), considerandosi tali periodi, ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione sulla previdenza sociale, conclusa il 29 ottobre 1992 tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, come periodi di contribuzione al regime della Repubblica slovacca e contemporaneamente, in base ad una norma interna creata dalla Corte costituzionale della Repubblica ceca, anche come periodi di contribuzione al regime della Repubblica ceca. In caso di risposta negativa alla questione sub 1): |
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2) |
Se l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (rispettivamente con l’articolo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) osti a che gli organi della Repubblica ceca, in circostanze come quelle della controversia principale, possano accordare unicamente ai cittadini della Repubblica ceca un trattamento preferenziale (prestazione compensativa della prestazione di vecchiaia), qualora l’importo di tale prestazione calcolato in base all’articolo 20 della Convenzione sulla previdenza sociale, conclusa il 29 ottobre 1992 tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, e in base al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (o al regolamento (CE) n. 883/2004) sia inferiore alla prestazione che sarebbe percepita se la pensione di vecchiaia fosse calcolata secondo le disposizioni normative della Repubblica ceca, nei limiti in cui detto trattamento sia derivante da un diritto fondamentale alla sicurezza in vecchiaia — interpretato dalla Corte costituzionale della Repubblica ceca specificamente in riferimento ai periodi di contribuzione previdenziale maturati nell’ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca e inteso come componente dell’identità nazionale — e nei limiti in cui detto trattamento non sia atto ad interferire con il diritto di libera circolazione dei lavoratori quale diritto fondamentale dell’Unione, in una situazione in cui accordare un trattamento analogo a tutti gli altri cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, che abbiano maturato nell’ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca analoghi periodi di contribuzione previdenziale, condurrebbe a mettere in pericolo in maniera significativa l’equilibrio finanziario del regime pensionistico della Repubblica ceca. In caso di risposta affermativa alla questione sub 2): |
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3) |
Se il diritto dell’Unione europea osti a che un organo giurisdizionale, che è giudice supremo di uno Stato in materia amministrativa, avverso le cui decisioni non sono ammessi rimedi di giustizia giurisdizionali, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale, alle valutazioni giuridiche espresse dalla Corte costituzionale della Repubblica ceca, laddove appaia che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
(1) GU L 149, pag. 2.
(2) GU L 166, pag. 1.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/3 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
(Causa C-270/12)
2012/C 273/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, J. Stratford QC, A. Henshaw, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1); |
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— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’articolo 28, intitolato «Poteri di intervento dell’Aesfem in circostanze eccezionali», richiede all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («Aesfem») di vietare o imporre determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un’operazione simile, o di imporre a tali persone di notificare o di comunicare al pubblico tali posizioni.
L’Aesfem adotterà tali misure se a) affrontano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione; b) sussistono implicazioni transfrontaliere; e c) nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione. Le misure sono valide per un periodo fino a tre mesi, ma l’Aesfem può prorogarle a tempo indeterminato. Le misure prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente ai sensi del regolamento sulle vendite allo scoperto.
Il Regno Unito sostiene che l’articolo 28 è illegittimo per i seguenti motivi.
In primo luogo, è contrario al secondo principio stabilito dalla Corte di giustizia nella causa 9/56 Meroni/Alta Autorità, Racc. 1958, pag. 11, in quanto:
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1) |
i criteri che stabiliscono quando l’Aesfem sia chiamata ad agire ai sensi dell’articolo 28 implicano un ampio margine discrezionale; |
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2) |
viene data all’Aesfem un’ampia gamma di scelte per quanto concerne quale misura o quali misure imporre e quali eccezioni specificare e tali scelte hanno implicazioni di politica economica assai rilevanti; |
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3) |
i fattori di cui l’Aesfem deve tener conto includono test molto soggettivi; |
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4) |
l’Aesfem ha il potere di prorogare le proprie misure senza limiti alla durata complessiva delle medesime; |
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5) |
anche qualora (contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito) l’articolo 28 non coinvolgesse l’Aesfem in scelte di politica macroeconomica, l’Aesfem ha tuttavia un ampio margine discrezionale per quanto concerne l’applicazione della politica ad ogni particolare caso, come nella stessa causa Meroni. |
In secondo luogo, l’articolo 28 mira a conferire all’Aesfem il potere di imporre misure di portata generale con forza di legge, contrariamente a quanto deciso dalla Corte nella causa 98/80, Giuseppe Romano/Institut national d’assurance maladie-invalidité, Racc. 1981, pag. 1241.
In terzo luogo, l’articolo 28 mira a conferire all’Aesfem un potere di adottare atti non legislativi di portata generale, mentre alla luce degli articoli 290 e 291 TFUE il Consiglio non ha, in base ai Trattati, l’autorità di delegare un siffatto potere ad una semplice agenzia al di fuori di tali disposizioni.
In quarto luogo, se e nella misura in cui l’articolo 28 venisse interpretato nel senso che conferisce all’Aesfem il potere di adottare misure individuali dirette a persone fichiche o giuridiche, ciò eccederebbe i poteri conferiti dall’articolo 114 TFUE.
L’articolo 28 può essere separato dal resto del regolamento sulle vendite allo scoperto. La sua rimozione lascerebbe essenzialmente intatto il resto del regolamento.
(1) GU L 86, pag. 1.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica Ceca) il 4 giugno 2012 — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
(Causa C-276/12)
2012/C 273/04
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Jiří Sabou
Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se dal diritto dell’Unione europea derivi un diritto del contribuente ad essere informato della decisione dell’amministrazione finanziaria di presentare una richiesta di trasmissione di dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE (1). Se il contribuente abbia diritto a partecipare alla formulazione della richiesta rivolta allo Stato membro richiesto. Laddove al contribuente diritti siffatti non siano riconosciuti dal diritto dell’Unione europea, se sia possibile che il diritto nazionale gli accordi diritti analoghi. |
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2) |
Se un contribuente abbia il diritto di partecipare all’audizione dei testimoni nello Stato richiesto nel corso della trattazione della richiesta di trasmissione di dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE. Se lo Stato membro richiesto abbia l’obbligo di informare con anticipo il contribuente riguardo a quando si terrà l’audizione, allorché ha ricevuto una domanda in tal senso da parte dello Stato membro richiedente. |
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3) |
Se l’amministrazione finanziaria nello Stato membro richiesto, nel trasmettere i dati ai sensi della direttiva 77/799/CEE, abbia l’obbligo di attenersi ad un qualche contenuto minimo della risposta, affinché risulti chiaramente da quali fonti e in che modo l’amministrazione finanziaria richiesta ha ottenuto le informazioni trasmesse. Se il contribuente possa contestare l’esattezza delle informazioni in tal modo fornite, ad esempio a causa di vizi procedurali del procedimento, nello Stato richiesto, che ha preceduto la trasmissione delle informazioni. O se trovi invece applicazione il principio della reciproca fiducia e collaborazione, in base al quale le informazioni trasmesse dall’amministrazione finanziaria richiesta non possono essere messe in discussione. |
(1) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU 1977, L 336, pag. 15).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Koblenz (Germania) il 7 giugno 2012 — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
(Causa C-284/12)
2012/C 273/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Koblenz
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Convenuto: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una decisione non impugnata della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, seconda frase, TFUE, abbia come conseguenza che, nell’ambito di un ricorso volto al recupero di pagamenti effettuati e alla cessazione di futuri pagamenti, un giudice nazionale sia vincolato alla posizione giuridica espressa dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento per quanto riguarda la valutazione del carattere di aiuto di Stato di una misura. |
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2) |
Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione: Se le misure adottate da un’impresa pubblica, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), sub i), della direttiva 2006/111/CE (1), la quale gestisca un aeroporto, debbano essere considerate, sotto il profilo della normativa in materia di aiuti di Stato, come misure selettive ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ne beneficiano unicamente i vettori aerei che utilizzano l’aeroporto. |
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3) |
Nell’ipotesi di risposta negativa alla seconda questione:
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(1) Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318, pag. 17).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Germania) il 12 giugno 2012 — Michael Schwarz/Stadt Bochum
(Causa C-291/12)
2012/C 273/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Parti
Ricorrente: Michael Schwarz
Convenuta: Stadt Bochum
Questione pregiudiziale
Se sia valido l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 (1) del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004.
(1) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 142, pag. 1); come emendato (GU L 188, pag. 127).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/5 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-296/12)
2012/C 273/07
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che il Regno del Belgio, approvando e mantenendo in vigore lo sgravio fiscale sui risparmi a fini pensionistici nella misura in cui esso si applica soltanto a pagamenti ad enti e a fondi belgi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e segnatamente degli articoli 56 e 63. |
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— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la mancata concessione di uno sgravio fiscale per pagamenti ad enti aventi sede in un altro Stato membro, mentre siffatto sgravio viene concesso per pagamenti ad enti con sede in Belgio, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei servizi, sia per i destinatari di detti servizi sia per i prestatori che non hanno sede sul territorio del Belgio.
La Commissione ritiene inoltre che la mancata concessione di uno sgravio fiscale per depositi su conti individuali o collettivi presso o pagamenti di premi per contratti di assicurazioni sulla vita a enti aventi sede in un altro Stato membro, mentre viene concesso uno sgravio per siffatti depositi presso e pagamenti ad enti aventi sede in Belgio, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, nel senso che i titolari di depositi e di assicurazioni belgi vengono dissuasi da mantenere depositi o stipulare assicurazioni sulla vita presso un ente che non ha sede in Belgio, in quanto siffatti depositi o siffatte assicurazioni vita non possono beneficiare di uno sgravio fiscale e pertanto sono meno favorevoli.
A giudizio della Commissione non sussiste alcuna giustificazione per siffatte restrizioni.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 giugno 2012 — Confédération paysanne/Ministro dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e della Pesca
(Causa C-298/12)
2012/C 273/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Confédération paysanne
Resistente: Ministro dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i paragrafi 1 e 5 dell’articolo 40 del regolamento n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 (1) autorizzino gli Stati membri, alla luce della loro formulazione, ma anche della loro finalità, a fondare il diritto a rivalutazione dell’importo di riferimento degli agricoltori la cui produzione è stata gravemente pregiudicata a causa degli impegni agroambientali ai quali essi sono stati soggetti per tutto il periodo di riferimento o parte di esso sul raffronto tra gli importi dei pagamenti diretti percepiti durante gli anni interessati da tali impegni e quelli percepiti durante gli anni non interessati. |
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2) |
Se i paragrafi 2 e 5 dell’articolo 40 del regolamento n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 autorizzino gli Stati membri a fondare il diritto a rivalutazione dell’importo di riferimento degli agricoltori la cui produzione è stata gravemente pregiudicata a causa degli impegni agroambientali ai quali essi sono stati soggetti durante l’intero periodo di riferimento sul raffronto tra l’importo di pagamenti diretti percepito nell’ultimo anno non interessato da un impegno agroambientale, anche se tale anno è anteriore di otto anni al periodo di riferimento, e l’importo medio annuale di pagamenti diretti percepito durante il periodo di riferimento. |
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1)
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(Causa C-299/12)
2012/C 273/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.
Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se costituisca un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010 (2), la seguente indicazione sulla salute: «Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture», nonostante che da essa non risulti espressamente che il consumo di detto prodotto riduca significativamente un rischio di sviluppare tale malattia umana. |
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2) |
Se la nozione di «denominazione commerciale o di marchio di fabbrica» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, comprenda anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto. |
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3) |
Se la disposizione transitoria menzionata all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, possa essere interpretata nel senso che essa si riferisce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1o gennaio 2005 oppure nel senso che essa si riferisce ad alimenti protetti da una denominazione commerciale o un marchio di fabbrica e che erano esistenti in quanto tali già prima di tale data. |
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU L 37, pag. 16).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/6 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-305/12)
2012/C 273/10
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformare il proprio diritto interno alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 40 di detta direttiva; |
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— |
infliggere alla Repubblica slovacca, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità per l’inadempimento dell’obbligo di notificare le misure adottate per conformare il proprio diritto interno alla direttiva 2008/98/CE, per un importo giornaliero pari a EUR 17 136, a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l’adozione delle misure di trasposizione della direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010.
(1) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/7 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-308/12)
2012/C 273/11
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus, e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 40, paragrafo 1, di tale direttiva; |
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— |
infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2008/98/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 67 314,24 e calcolato a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE è scaduto il 12 dicembre 2010.
(1) GU L 312, pag. 3.
Tribunale
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/8 |
Ordinanza del Tribunale 4 luglio 2012 — ICO Satellite/Commissione
(Causa T-350/09) (1)
(Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Assenza di errore scusabile - Manifesta irricevibilità)
2012/C 273/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ICO Satellite Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentanti: S. Tupper, solicitor, D. Anderson, QC, e D. Scannell, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis, agenti, assistiti da D. Van Liedekerke e K. Platteau, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e G. Kimberley, agenti); nonché Solaris Mobile Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: J. Wheeler, solicitor, e A. Robertson, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU L 149, pag. 65).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
La ICO Satellite Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea e la Solaris Mobile Ltd sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 267 del 7 novembre 2009.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/8 |
Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2012 — TME/Commissione
(Causa T-329/11) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Bando di gara relativo al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziato dai fondi strutturali ISPA - Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente - Rifiuto della Commissione di avviare una procedura di rettifica finanziaria nei confronti della Romania - Irricevibilità manifesta)
2012/C 273/13
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (Milano) (rappresentanti: C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e P. van Nuffel, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della lettera della Commissione, del 20 aprile 2011, concernente la denuncia della società TME SpA relativa a inadempimenti del diritto dell’Unione europea da parte della Romania nell’ambito del progetto «Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03», inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest [D (2011)REGIO.B3/MAD] e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La TME SpA — Termomeccanica Ecologia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/9 |
Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2012 — Pigui/Commissione
(Causa T-382/11) (1)
(Ricorso per carenza - Presa di posizione - Domanda d’ingiunzione - Irricevibilità manifesta)
2012/C 273/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Roussanov, agenti)
Oggetto
Ricorso per carenza volto a far dichiarare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di esprimersi sulla domanda della ricorrente, da una parte, di avviare, ai sensi degli articoli 4 e 15 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45), un’indagine relativa ad un programma di studi di master online organizzato dalla European Online Academy (EOA), fondata dal Centro internazionale per la formazione europea (CIFE), in cooperazione con la cattedra Jean-Monnet dell’università di Colonia (Germania) e, dall’altra, di adottare tutte le misure previste dall’articolo 6 di detta decisione onde impedire che gli illeciti commessi si ripetano, di ripristinare la situazione ab initio delle persone lese da tali illeciti o, per lo meno, della ricorrente, nonché, da ultimo, di porre fine al finanziamento di tale master in caso di inosservanza dei supremi principi in materia di diritti umani di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera i), di detta decisione, nonché dei pertinenti principi del diritto dell'Unione europea
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
La sig.ra Cristina Pigui è condannata alle spese. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/9 |
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio
(Causa T-543/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 273/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: P.-F. Gaborit, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt ed E. Cujo, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3), e della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/10 |
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 luglio 2012 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
(Causa T-606/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2012/C 273/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2011 (procedimento R 876/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL e la Woodman Labs, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/10 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Chico's Brands Investments/UAMI — Artsana (CHICO’S)
(Causa T-83/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire)
2012/C 273/17
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chico's Brands Investments, Inc. (Fort Myers, Stati Uniti) (rappresentante: T. Holman, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artsana SpA (Grandate, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 2084/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Artsana SpA e la Chico’s Brands Investments, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/10 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — MPP-QUALITY e EUTECH/UAMI — Elton hodinářská (MANIFACTURE PRIM 1949)
(Causa T-215/12)
2012/C 273/18
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrenti: MPM-QUALITY v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca) e EUTECH akciová společnost (Šternberk, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, advokát)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elton hodinářská, a.s.
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 marzo 2012, nel procedimento R 826/2010-4; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio complesso «MANIFACTURE PRIM 1949», n. 3531662, per prodotti e servizi delle classi 9, 14 e 35
Titolare del marchio comunitario: Elton hodinářská, a.s.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le ricorrenti
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: domanda ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 e ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: le ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, nonché l’articolo 52, paragrafo 1, lettera), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: il «regolamento») avendo essa:
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— |
utilizzato una nozione erronea dell’onere della prova ai sensi degli articoli 54 e 165, paragrafo 4, del regolamento; |
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— |
applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia; |
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— |
mancato di prendere in considerazione l’uso significativo, la notorietà e l’impiego del marchio internazionale, che sono rilevanti per la percezione della designazione PRIM da parte dei consumatori di riferimento; |
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— |
applicato erroneamente l’articolo 55 in combinato disposto con l’articolo 41 del regolamento, allorché essa ha affermato che i diritti preesistenti sul segno devono appartenere allo stesso proprietario; |
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— |
mancato di prendere in considerazione i fatti addotti dalle ricorrenti e le prove da esse prodotte, di attribuire il loro significato a tali prove e avendo omesso del tutto l’esame di alcune di esse (ad es. i contratti di licenza); |
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— |
mancato di prendere in considerazione il fatto che marchi identici contenenti il termine «PRIM» sono già registrati nel territorio dell’Unione europea. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/11 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — SNCF/Commissione
(Causa T-242/12)
2012/C 273/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Beurier, O. Billard e V. Landes)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare in toto la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione all’integralità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, che dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti che la Repubblica francese ha erogato alla Sernam SCS (1), inter alia attraverso ricapitalizzazione, garanzie concesse e rinuncia di crediti nei confronti della Sernam da parte della ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto, adottando nella decisione impugnata una posizione che non era contenuta nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente di presentare utilmente le proprie osservazioni in merito alla pertinenza di tale posizione. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione «Sernam 2» (2) avrebbe creato una situazione che giustificava l’affidamento della ricorrente quanto alla regolarità della cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione del suo dovere di diligenza e del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha adottato una decisione quasi sette anni dopo la cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente su errori in diritto e in fatto, in quanto la Commissione ha considerato che le condizioni poste dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione «Sernam 2» non erano state rispettate. Tale motivo è suddiviso in sei parti, vertenti sugli errori che la Commissione avrebbe commesso nel considerare:
|
|
5) |
Quinto motivo, vertente su un errore in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che l’obbligo di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni è stato trasferito alla Financière Sernam ed alle sue controllate, mentre la Financière Sernam non potrebbe essere considerata beneficiaria di un vantaggio, dal momento che avrebbe corrisposto il prezzo di mercato per i beni patrimoniali in blocco della Sernam. |
|
6) |
Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su errori in fatto e in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che le misure previste dal protocollo d’intesa sulla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam costituivano aiuti di Stato, mentre il prezzo versato per l’acquisto corrisponderebbe ad un prezzo di mercato risultante all’esito di una gara d’appalto aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria e sarebbe ampiamente inferiore al costo di liquidazione che la ricorrente avrebbe dovuto sostenere in caso di liquidazione giudiziaria della Sernam. |
(1) Aiuto di Stato n. C 37/2008 — Francia — Applicazione della decisione «Sernam 2» — SA.12522.
(2) Decisione 2006/367/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all’impresa «Sernam» [notificata con il numero C(2004) 3940] (GU 2006, L 140, pag. 1).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/12 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)
(Causa T-277/12)
2012/C 273/20
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; |
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— |
in subordine e soltanto nel caso di rigetto della precedente richiesta, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; e |
|
— |
condannare il convenuto e la controinteressata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in nero, rosso, oro e bianco «Caffè KIMBO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 21 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 3478311
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio spagnolo n. 291655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30; il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti:
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— |
violazione degli articoli 64, 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; e |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/12 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2012 — Inter-Union Technohandel/UAMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)
(Causa T-278/12)
2012/C 273/21
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Inter-Union Technohandel GmbH (Landau in der Pfalz, Germania) (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e A. Feutlinske, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2012 nel procedimento R 413/2011-2; e |
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— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PROFLEX» per prodotti e servizi delle classi 9, 12 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 39628817 per il marchio denominativo «PROFEX», per prodotti delle classi 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 e 21
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e della Regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/13 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)
(Causa T-285/12)
2012/C 273/22
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boomerang TV, SA (Madrid Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 699/2011-2; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOOMERANG» per servizi delle classi 38 e 41
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1160050 del marchio figurativo «Boomerang TV», per servizi della classe 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/13 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2012 — EI du Pont de Nemours/UAMI — Zueco Ruiz (ZYTEL)
(Causa T-288/12)
2012/C 273/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Stati Uniti d’America) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Enrique Zueco Ruiz (Saragozza, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 marzo 2012 nel procedimento R 464/2011-2; e |
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— |
condannare il convenuto a sostenere le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ZYTEL» per prodotti e servizi delle classi 9, 12, e 37
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 369314 del marchio denominativo «ZYTEL», per prodotti delle classi 1 e 17; marchio notoriamente conosciuto «ZYTEL», per prodotti delle classi 1 e 17
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/14 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2012 — Deutsche Bank/UAMI (Passion to Perform)
(Causa T-291/12)
2012/C 273/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Bank (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: R. Lange, T. Götting e G. Hild, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 aprile 2012 nel procedimento R 2233/2011-4; e |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: registrazione internazionale, che designa la Comunità europea, del marchio denominativo «Passion to Perform» per prodotti e servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. W 1066295
Decisione dell’esaminatore: rifiuto di protezione del marchio per la Comunità europea
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/14 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2012 — Mega Brands/UAMI — Diset (MAGNEXT)
(Causa T-292/12)
2012/C 273/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Svizzera) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Diset, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 aprile 2012 nel procedimento R 1722/2011-4 e respingere l’opposizione n. B 1681447; e |
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— |
condannare il convenuto a sostenere le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MAGNEXT», per prodotti della classe 28 — domanda di marchio comunitario n. 8990591
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2550099 del marchio denominativo «MAGNET 4», per prodotti della classe 28; registrazione comunitaria n. 3840121 del marchio figurativo «Diset Magnetics», per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto integrale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/15 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2012 — Germania/Commissione
(Causa T-295/12)
2012/C 273/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, nonché gli avv.ti T. Lübbig e M. Klasse)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012, relativa alla misura SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010), cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Consorzio per lo smaltimento dei capi morti in Renania-Palatinato, Saar, nel circondario Rheingau-Taunus e nel circondario rurale Limburg-Weilburg) (C(2012) 2557 def.); |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, per aver erroneamente negato che il mantenimento della riserva per epizoozie dello Zweckverband integri un servizio di interesse economico generale, oltre che per manifesta violazione, da parte della Commissione, del parametro di valutazione riconosciutole dai giudici dell’Unione. In particolare, la Commissione non riconosce il proprio dovere di limitare il controllo del potere discrezionale degli Stati membri nella definizione dei servizi di interesse economico generale, secondo la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’Unione, soltanto riguardo agli «errori manifesti», nonché di astenersi dal sostituire la propria valutazione a quella delle autorità competenti dello Stato membro. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per errato accertamento di un vantaggio economico a causa di un’erronea valutazione dei cosiddetti criteri Altmark, secondo i quali una compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico non determina un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nell’esaminare ciascuno dei quattro criteri Altmark, la Commissione commette degli errori rilevanti ai fini della decisione. Specialmente per quanto concerne il terzo criterio Altmark, essa non si è limitata alla questione, oggetto di esame, se la compensazione ecceda quanto è necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. La Commissione, invece, esamina in modo illecito se la riserva per epizoozie gestita da Zweckverband Tierkörperbeseitigung sia inadeguata in considerazione dei possibili scenari di epizoozie. Malgrado la presenza di perizie contrarie, essa conferma tale aspetto. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per errate constatazioni sugli elementi costitutivi della fattispecie di pregiudizio al commercio tra Stati membri e di distorsione della concorrenza. La Commissione riconosce in effetti che lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung detiene lecitamente un monopolio regionale nella propria zona di smaltimento senza essere esposto ad alcuna concorrenza legittima. A tale riguardo, però, essa non giunge alla conclusione stringente che occorra escludere un pregiudizio anche solo potenziale al commercio tra Stati membri o una distorsione della concorrenza, dal momento che lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung non entra affatto in concorrenza con altre imprese, specialmente con quelle di altri Stati membri intenzionate a installarsi nel territorio in questione. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, causata dall’erronea valutazione dei requisiti di autorizzazione previsti da tale disposizione. In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ignora l’obbligo, ai sensi di questa norma, di valutare una compensazione per i servizi di interesse economico generale in relazione alla sovracompensazione. Tuttavia, non può negare i requisiti della disposizione mettendo in discussione l’entità dei costi legati alla prestazione, l’adeguatezza delle decisioni politiche adottate dalle autorità nazionali nella zona in questione o l’efficienza economica dell’operatore. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sull’ingerenza nella ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, nonché sulla violazione del principio di sussidiarietà previsto dal diritto dell’UE, dal momento che la Commissione ignora espressamente la prerogativa discrezionale degli Stati membri e dei loro enti nell’individuazione e nella definizione di servizi di interesse economico generale, sostituendo la propria valutazione alla decisione delle autorità competenti (violazione dell’articolo 14 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE). |
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6) |
Sesto motivo, vertente sugli errori di valutazione della Commissione e su una violazione del divieto generale di discriminazione contemplato dal diritto dell’Unione poiché, nell’esaminare la definizione di servizi di interesse economico generale, la Commissione non si è limitata all’analisi di manifesti errori di valutazione. |
|
7) |
Settimo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata (violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE). In tale decisione, infatti, la Commissione ha omesso di indicare che le autorità competenti, il legislatore e il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), qualificando il mantenimento di una riserva per epizoozie come servizio di interesse economico generale, hanno commesso «un manifesto errore di valutazione» ai sensi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/16 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-297/12)
2012/C 273/27
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 50 000, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla sua reputazione professionale in seguito alla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di segreto professionale, con interessi compensativi a far data dal 3 luglio 2007 sino alla pronuncia della sentenza relativa alla controversia in oggetto e a completo pagamento; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea il risarcimento del danno subìto a causa del comportamento illecito della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE (responsabilità extracontrattuale dell’Unione). In particolare, la Commissione ha danneggiato la reputazione professionale della ricorrente inviando a imprese terze, in data 3 luglio 2007, un documento contenente riferimenti a un’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima.
La ricorrente fa valere che ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Commissione, come interpretati dalla giurisprudenza, quanto al risarcimento dei danni arrecati alla sua reputazione professionale, avendo la Commissione illegittimamente reso noti a terzi l’esistenza e il contenuto dell’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima nonché informazioni che la riguardano coperte dal segreto professionale.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/16 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)
(Causa T-300/12)
2012/C 273/28
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e A. Berger, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A Colmeia do Minho Lda (Aldeia de Paio Pires, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 1981/2010-2 nella parte in cui ha accolto l’opposizione; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento; e |
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— |
condannare la parte interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’Ufficio. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FAIRGLOBE», per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 6896261
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 221497 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 30; registrazione portoghese n. 221498 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 311549 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 337398 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti delle classi 2, 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale e rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti:
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— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 della Commissione; |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/17 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2012 — Torrefacção Camelo/UAMI — Pato Hermanos (decorazione di pacchetti da caffè)
(Causa T-302/12)
2012/C 273/29
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Torrefacção Camelo Lda (Campo Maior, Portogallo) (rappresentante: J. Massaguer Fuentes, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lorenzo Pato Hermanos, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia registrare il ricorso, nonché le copie e i documenti ad esso allegati, dichiararli ricevibili e, conseguentemente, considerare che il ricorso diretto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 aprile 2012, pratica R 2378/2010-3, è stato tempestivamente e regolarmente proposto, nonché, espletate le necessarie formalità, voglia accogliere con sentenza il ricorso, annullando la decisione impugnata e confermando la decisione della divisione di annullamento del 26 novembre 2010, con cui è stato annullato il modello comunitario n. 0 0070 6940-0001, e condannare la Lorenzo Pato Hermanos, SA alle spese, qualora presenti opposizione al ricorso.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno su sfondo rosso, con grani di caffè dal contorno bianco ripartiti irregolarmente sullo sfondo, e due bande orizzontali, superiore ed inferiore, di colore giallo sovrapposte allo sfondo rosso, per prodotti della classe di Locarno n. 99-00 — disegno comunitario registrato n. 0 0070 6940-0001
Titolare del marchio comunitario: Lorenzo Pato Hermanos, SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione degli articoli 4-9 del regolamento (CE) n. 6/2002
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda di nullità
Motivi dedotti: violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/17 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Message Management/UAMI — Absacker (ABSACKER of Germany)
(Causa T-304/12)
2012/C 273/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Message Management GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: avv. C. Konle)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Absacker GmbH (Colonia, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 1028/2011-1 e respingere il ricorso relativo al procedimento d’opposizione n. B1663700, proposto avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8753691 della ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese; |
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— |
in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 1028/2011-1 e respingere il ricorso relativo al procedimento d’opposizione n. B1663700, proposto avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8753691 della ricorrente nella parte in cui riguarda le classi 32 e 33; |
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— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 1028/2011-1 e respingere il ricorso relativo al procedimento d’opposizione n. B1663700, proposto avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8753691 della ricorrente nella parte in cui riguarda la classe 33. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero, che riproduce un’aquila e contenente l’elemento denominativo «ABSACKER of Germany» per prodotti rientranti nelle classi 25, 32 e 33 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8753691
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi figurativi nazionali, nei colori nero, arancione e bianco, contenenti l’elemento denominativo «ABSACKER» per prodotti rientranti nelle classi 25, 33 e 43
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: errore nel ritenere simili i segni e sussistente il rischio di confusione
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/18 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Spirlea/Commissione
(Causa T-306/12)
2012/C 273/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
ammettere il presente ricorso ex articolo 263 TFUE; |
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
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— |
dichiarare il ricorso fondato e, pertanto, dichiarare che la Commissione è incorsa in gravi irregolarità procedurali e in altre violazioni del diritto di natura sostanziale; |
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— |
su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione del 21 giugno 2012 [SG.B.5/MKu/psi — Ares (2012)744102], nella parte in cui riguarda i documenti d’informazione della Commissione del 10 maggio 2011 e del 10 ottobre 2011; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di esame previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e della portata con cui tale esame avrebbe dovuto essere condotto in forza di tale regolamento.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione nella seconda decisione del 21 giugno 2012, relativa ai casi GestDem 2012/1073 e 2012/1251
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3) |
Terzo motivo, vertente sull’assimilazione del procedimento pilota «informale» dell’Unione al procedimento d’infrazione di cui all’articolo 258 TFUE
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4) |
Quarto motivo, vertente sull’errore di valutazione relativo all’accesso parziale ai documenti
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità/«interesse pubblico superiore»
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6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione della comunicazione COM(2002) 141
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(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/19 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2012 — Mayaleh/Consiglio
(Causa T-307/12)
2012/C 273/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Adib Mayaleh (Damasco, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare:
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nel contesto della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/19 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2012 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione
(Causa T-309/12)
2012/C 273/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Germania) (rappresentante: avv. A. Kerkmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C-19/2010) (ex NN 23/2010), cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Consorzio per lo smaltimento dei capi morti in Renania-Palatinato, Saar, nel circondario Rheingau-Taunus e nel circondario rurale Limburg-Weilburg) (C(2012) 2557 def.); |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
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— |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, derivante dalla qualificazione del ricorrente come impresa. Secondo il ricorrente, i contributi versati favoriscono l’adempimento di una funzione svolta in veste di pubblica autorità al di fuori di un regime di mercato. Nel quadro di tale adempimento, il ricorrente non opererebbe in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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— |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, per aver constatato che con il versamento dei contributi al ricorrente viene accordato un vantaggio economico, e che la sua prestazione non costituisce un servizio di interesse economico generale. Il ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio economico dai contributi versati da parte dei propri soci, dal momento che detti contributi riguardano un settore che rientra nell’ambito della sovranità statale e non si verifica alcuna sovvenzione incrociata di quelle attività offerte sul mercato dal ricorrente. In subordine, il ricorrente svolgerebbe un servizio di interesse economico generale, cosa che la Commissione nega in palese violazione del parametro di valutazione riconosciutole dalla giurisprudenza, il che costituisce per il ricorrente un errore di valutazione. Nel caso di specie risulterebbero soddisfatti anche i quattro criteri Altmark. |
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— |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per constatazioni erronee sugli elementi costitutivi relativi alla distorsione della concorrenza e al pregiudizio per gli scambi tra Stati membri. Non essendo aperto al mercato, in Germania, lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, in ordine al diritto esclusivo lecitamente riconosciuto al ricorrente non sussisterebbe alcuna distorsione della concorrenza, né tantomeno un pregiudizio per gli scambi. |
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— |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dovuta all’errata valutazione dei requisiti di autorizzazione previsti da detta disposizione. In sede di valutazione, la Commissione applicherebbe in modo erroneo il criterio relativo all’efficienza economica e, errando riguardo alla propria competenza esaminatrice, non si limiterebbe a dimostrare la sussistenza di un’eventuale sovracompensazione. |
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— |
Quinto motivo, vertente sull’inosservanza della ripartizione di competenze tra l’Unione e gli Stati membri, sancita dall’articolo 14 TFUE, nonché sulla violazione del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE). La Commissione non rispetterebbe la prerogativa di valutazione degli enti nazionali nella definizione di servizi di interesse economico generale. |
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— |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 1, lettera b), punto v), e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, per aver accertato che i contributi versati costituiscono un nuovo aiuto fin dal 1998. Le constatazioni della Commissione si baserebbero su un’errata valutazione dei fatti. |
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— |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, per errore sui presupposti relativi alla tutela del legittimo affidamento e al principio della certezza del diritto. La Commissione ritiene erroneamente che il ricorrente non possa invocare il principio della tutela del legittimo affidamento fondato sulla sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) del 16 dicembre 2010 (Az. 3 C 44.09), benché detta sentenza neghi espressamente la sussistenza di un aiuto mediante contributi a favore del ricorrente. Dato il carattere definitivo della sentenza, la Commissione violerebbe, al contempo, il principio della certezza del diritto. |
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— |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, dovuta alla richiesta rivolta allo Stato membro concernente il recupero integrale dei contributi versati a partire dal 1998 — violazione dei principi di necessità e proporzionalità. La richiesta della Commissione nei confronti della Germania, volta a ottenere la restituzione completa da parte del ricorrente dei contributi versati fin dal 1998, risulterebbe sproporzionata, dal momento che non tiene conto del fatto che, per volere dei soci, il ricorrente ha sostenuto determinati costi finalizzati al mantenimento della capacità degli impianti, rimasti a suo carico. |
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— |
Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver accertato che i contributi volti all’attuazione di misure di risanamento dei siti contaminati debbano essere qualificati come aiuto di Stato. I contributi impiegati per il risanamento dei siti contaminati compenserebbero uno svantaggio di tipo strutturale subito dal ricorrente per l’assegnazione ex lege di siti contaminati da parte del Land della Renania-Palatinato e, pertanto, non costituirebbero un aiuto di Stato. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/20 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2012 — Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio
(Causa T-310/12)
2012/C 273/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Cina) (rappresentante: avv. V. Akriditis)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1); |
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— |
Condannare il convenuto all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base») il quale dispone che il pregiudizio si riferisce al pregiudizio per l’«industria dell’Unione»; e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base sulla definizione di industria dell’Unione, poiché il convenuto ha definito erroneamente tale nozione includendovi due produttori che non avevano cooperato e di cui uno ha cessato la propria produzione molti anni prima del periodo dell’inchiesta. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base, il quale richiede che la valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione sia basato su elementi di prova positivi in seguito ad un esame oggettivo di tutti i fattori pertinenti, in quanto il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione analizzando i fattori del pregiudizio in base a due serie di dati distinti e confliggenti (fattori micro- e macroeconomici) in modo selettivo. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base che richiede che i dazi vengano istituiti soltanto nei limiti in cui risultino necessari per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole; dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base che richiede che i dazi siano riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri; e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base che richiede la divulgazione di elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti i dazi anti-dumping, in quanto il convenuto ha commesso una serie di errori manifesti in sede di calcolo del margine del pregiudizio e non ha esposto neppure alcuna motivazione. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base che prevede un termine minimo di 10 giorni per presentare osservazioni sull'informazione finale, nonché dei principi generali relativi al divieto di discriminazione e all’obbligo di buona amministrazione, poiché il convenuto ha concesso alla ricorrente un termine inferiore a quello concesso a tutte le altre parti del procedimento per rispondere alle conclusioni definitive dell’inchiesta. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/21 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It (Radiatori per riscaldamento)
(Causa T-315/12)
2012/C 273/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Antrax It Srl (Resana, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 aprile 2012, nella causa R 953/2011-3, e, conseguentemente, accertare e dichiarare la validità del disegno o modello comunitario n. 000 169 370-0002 di titolarità di TUBES RADIATORI srl, in quanto nuovo ed avente carattere individuale; |
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condannare alle spese la parte convenuta, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunita Europee del 2 maggio 1991. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: radiatori per riscaldamento — modello comunitario n. 169 370-0002
Titolare del marchio comunitario: ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Antrax It Srl
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione degli artt. 4, 9 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC) e, in particolare, la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) RDC per mancanza di carattere individuale ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) RDC
Decisione della divisione di annullamento: Dichiarare nullo il modello comunitario
Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 6/2002
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/21 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-325/12)
2012/C 273/36
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e M. de Ree, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione dell’11 maggio 2012, con il riferimento SG-Greffe (2012) D/3150 nel caso SA.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 e N 528/2009 — Paesi Bassi/ING — restructuring aid); |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una violazione del diritto alla difesa e del principio di diligenza.
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2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE.
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3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, del Regolamento di procedura e dell’articolo 266 TFUE.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/22 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Al-Tabbaa/Consiglio
(Causa T-329/12)
2012/C 273/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, sostenendo che il Consiglio, includendo il nome del ricorrente negli elenchi allegati ai provvedimenti impugnati:
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ha commesso un manifesto errore di fatto e di valutazione, decidendo di assoggettare il ricorrente alle misure restrittive di cui trattasi e ritenendo che fossero soddisfatti tutti i requisiti per l’iscrizione negli elenchi; |
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ha omesso di comunicare al ricorrente motivi sufficienti od adeguati per la sua inclusione negli elenchi; |
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ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e |
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ha violato, senz’alcuna giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, segnatamente il suo diritto di proprietà, il suo diritto di svolgere attività economiche, il suo diritto al rispetto della sua reputazione e della sua vita privata e familiare. |
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/22 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2012 — Romania/Commissione
(Causa T-483/07) (1)
2012/C 273/38
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2012 — Embraer e a./Commissione
(Causa T-75/10) (1)
2012/C 273/39
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale 10 luglio 2012 — Prima TV/Commissione
(Causa T-504/10) (1)
2012/C 273/40
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
IT |
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C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale 10 luglio 2012 — RTI e Elettronica Industriale/Commissione
(Causa T-506/10) (1)
2012/C 273/41
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
IT |
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C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2012 — Spa Monopole/UAMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)
(Causa T-663/11) (1)
2012/C 273/42
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
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C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Gas/UAMI — Grotto (GAS)
(Causa T-92/12) (1)
2012/C 273/43
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.9.2012 |
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C 273/23 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Gas/UAMI — Grotto (BLUE JEANS GAS)
(Causa T-93/12) (1)
2012/C 273/44
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.