ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.271.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
8 settembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Commissione europea

2012/C 271/01

Memorandum di intesa tra la Commissione europea e il Laboratorio europeo di biologia molecolare

1

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 271/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6463 — Marquard & Bahls/Bominflot) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 271/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2012/C 271/04

Accordo amministrativo con il Consiglio d’Europa relativo all’utilizzo dell’emblema europeo da parte di terzi

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 271/05

Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 271/06

Invito a presentare proposte — EACEA/26/12 — Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 271/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6613 — Watson/Actavis) ( 1 )

11

2012/C 271/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Commissione europea

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/1


Memorandum di intesa tra la Commissione europea e il Laboratorio europeo di biologia molecolare

2012/C 271/01

La Commissione europea, di seguito «la Commissione», e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, con sede a Heidelberg, Germania, di seguito «EMBL» (nel prosieguo indicati congiuntamente come «le due parti»),

CONSIDERANDO:

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che promuove la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

l’accordo che istituisce il Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato il 30 maggio 1973 (1), sulla base del quale i firmatari della convenzione hanno affidato all’EMBL compiti in materia di ricerca di base nel settore della biologia molecolare, di formazione di scienziati, studenti e visitatori a tutti i livelli, offrendo servizi di vitale importanza agli scienziati degli Stati membri che hanno siglato l’accordo, sviluppando nuovi strumenti e metodi nel settore delle scienze della vita e conducendo attività di trasferimento tecnologico,

l’accordo amministrativo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Commissione e l’EMBL, firmato il 18 gennaio 1995,

la dichiarazione di intenti tra la Commissione e le organizzazioni EIROforum, firmata il 24 giugno 2010,

i programmi quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,

il Libro verde del 2007 sulle nuove prospettive dello Spazio europeo della ricerca (SER) (2), che invita a rafforzare la cooperazione e la partnership con le organizzazioni intergovernative di ricerca come l’EMBL, in particolare per quanto riguarda la programmazione della ricerca, la formazione e la mobilità dei ricercatori, le infrastrutture di ricerca, la proprietà intellettuale e la cooperazione internazionale,

la comunicazione del 2008 sulla cooperazione internazionale del SER (3), che conferma l’utilità di un rafforzamento del partenariato tra la Comunità europea e le organizzazioni intergovernative europee di ricerca, segnatamente le organizzazioni EIROforum, al fine di raggiungere la massa critica necessaria per dare una risposta efficace a sfide politiche sempre più globalizzate,

il documento «Visione 2020 per lo Spazio europeo della ricerca», adottato il 2 dicembre 2008 dal Consiglio dell’Unione europea (UE) (4), che prevede che entro il 2020 tutti gli attori beneficino pienamente della «quinta libertà» nell’intero SER (5),

la strategia «EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (6), adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, nonché le iniziative faro ad essa collegate «Un’agenda digitale europea» adottata dalla Commissione europea il 19 maggio 2010 (7) e «L’Unione dell’innovazione» adottata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2010 (8),

RICONOSCENDO:

 

le rispettive responsabilità delle due parti nei predetti settori, che si rafforzano a vicenda,

 

l’eccellente cooperazione esistente da lunga data tra l’EMBL e la Commissione europea, basata sull’accordo amministrativo in precedenza indicato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

Le due parti intendono cooperare, tenendo nel debito conto le rispettive competenze, al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca, in particolare per quanto riguarda la programmazione della ricerca, la formazione e la mobilità dei ricercatori, le infrastrutture di ricerca, la gestione della proprietà intellettuale e la cooperazione internazionale. In tale prospettiva esse possono collaborare allo sviluppo di attività comuni nel settore delle scienze molecolari della vita.

2.

Tenuto debito conto delle competenze, dei quadri istituzionali e delle condizioni operative che esse rispettivamente presentano, le due parti si informeranno e si consulteranno eventualmente su questioni di mutuo interesse, in particolare riguardo al consolidamento e all’ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

3.

Lo status di osservatore nel Consiglio dell’EMBL concesso nel 1995 alla Commissione europea è mantenuto (9).

4.

La Commissione accorderà all’EMBL il diritto di proporre candidati alla nomina nei gruppi di esperti e negli organi consultivi pertinenti. Tali esperti saranno nominati dalla Commissione in base alle sue specifiche regole e procedure.

5.

Le due parti istituiranno punti di contatto e meccanismi di comunicazione che consentano di raggiungere l’obiettivo previsto dal presente protocollo d’intesa.

6.

Le due parti si riuniranno ogniqualvolta sia necessario e almeno una volta l’anno per fare il punto sui progressi effettuati ed esaminare eventualmente nuovi modi per rafforzare la collaborazione, anche tramite le attività comuni, o valutare potenziali sinergie.

7.

Le due parti raggiungeranno un accordo sulle questioni relative all’interpretazione e all’attuazione del presente protocollo d’intesa.

8.

Il presente protocollo d’intesa sostituisce l’accordo amministrativo del 18 gennaio 1995.

Fatto a Heidelberg in duplice copia, il 4 marzo 2011

Per la Commissione europea

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Commissario per la Ricerca, l'innovazione e la scienza

Per il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL)

Iain W. MATTAJ

Direttore generale


(1)  http://www.embl.de/aboutus/general_information/organisation/hostsite_agreement/un_agreement.pdf

(2)  Il Libro verde sullo Spazio europeo della ricerca fa riferimento al Libro verde «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca» adottato il 4 aprile 2007 [COM(2007) 161 def.]

(3)  «Quadro strategico europeo per la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico», del 24 settembre 2008 [COM(2008) 588]

(4)  Conclusioni del Consiglio «Competitività», documento 16767/08 relativo a una «Visione 2020 per lo Spazio europeo della ricerca», 1-2 dicembre 2008.

(5)  Lo Spazio europeo della ricerca comprende l’UE e i paesi associati al programma quadro di ricerca.

(6)  Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020, del 3 marzo 2010, e conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf).

(7)  Comunicazione della Commissione COM(2010) 245, del 19.5.2010.

(8)  Comunicazione della Commissione COM(2010) 546, del 6.10.2010.

(9)  Lo status di osservatore è stato concesso alla Commissione nell’accordo amministrativo firmato il 18 gennaio 1995.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6463 — Marquard & Bahls/Bominflot)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 271/02

In data 19 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6463. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 settembre 2012

2012/C 271/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2706

JPY

yen giapponesi

100,26

DKK

corone danesi

7,4521

GBP

sterline inglesi

0,79670

SEK

corone svedesi

8,4865

CHF

franchi svizzeri

1,2128

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3730

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,587

HUF

fiorini ungheresi

287,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,1224

RON

leu rumeni

4,4805

TRY

lire turche

2,2918

AUD

dollari australiani

1,2279

CAD

dollari canadesi

1,2472

HKD

dollari di Hong Kong

9,8546

NZD

dollari neozelandesi

1,5787

SGD

dollari di Singapore

1,5739

KRW

won sudcoreani

1 435,34

ZAR

rand sudafricani

10,4434

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0604

HRK

kuna croata

7,4355

IDR

rupia indonesiana

12 168,59

MYR

ringgit malese

3,9478

PHP

peso filippino

52,870

RUB

rublo russo

40,3911

THB

baht thailandese

39,643

BRL

real brasiliano

2,5769

MXN

peso messicano

16,5019

INR

rupia indiana

70,2450


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/5


Accordo amministrativo con il Consiglio d’Europa relativo all’utilizzo dell’emblema europeo da parte di terzi

2012/C 271/04

1.   Principio generale

Qualunque persona fisica o giuridica può utilizzare l’emblema europeo o uno qualunque dei suoi elementi, fatte salve le condizioni d’utilizzo di seguito indicate.

2.   Condizioni d'utilizzo

L’utilizzo dell’emblema europeo e/o di uno qualunque dei suoi elementi è consentito, a prescindere dal carattere commerciale o meno di detto utilizzo, salvo che esso:

a)

crei l’infondata impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi utilizza l’emblema e un’istituzione, organo o organismo dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa;

b)

induca il pubblico a credere erroneamente che chi utilizza l’emblema benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell’approvazione o del consenso di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa;

c)

sia legato ad un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, o sia altrimenti illecito.

3.   Marchio registrato e problemi connessi

L’utilizzo dell’emblema europeo nel rispetto delle condizioni elencate nella sezione precedente non contempla la registrazione dell’emblema stesso o di una sua imitazione come marchio commerciale, né qualunque altro diritto di proprietà intellettuale. La Commissione europea e il Consiglio d’Europa continueranno a monitorare le domande di registrazione dell’emblema europeo o di suoi elementi in quanto (parte di) diritti di proprietà intellettuale, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

4.   Responsabilità giuridica

Chiunque che intenda utilizzare l’emblema europeo o suoi elementi può farlo sotto la propria responsabilità giuridica ed è responsabile di ogni eventuale utilizzo abusivo e pregiudizio derivante da detto utilizzo secondo le legislazioni applicabili degli Stati membri o di paesi terzi.

5.   Diritto di perseguire gli abusi

La Commissione europea si riserva il diritto di perseguire, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio d'Europa:

l’utilizzo che non rispetti le condizioni stabilite nel presente accordo, oppure

l’utilizzo che la Commissione europea o il Consiglio d’Europa considerino abusivo dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri o di qualunque paese terzo.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/6


Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate

2012/C 271/05

Le agenzie di rating del credito di seguito elencate sono state registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (regolamento sulle agenzie di rating del credito).

L'elenco è pubblicato dall'ESMA in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sulle agenzie di rating del credito ed è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione di registrazione o certificazione. La Commissione europea pubblica a sua volta l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 30 giorni dall'ultimo aggiornamento. È pertanto possibile che durante questo periodo vi siano delle differenze tra l'elenco pubblicato dall'ESMA e quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Agenzie di rating del credito registrate o certificate

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2012.

Nome dell'agenzia

Paese di stabilimento

Autorità di registrazione competente nello Stato membro d'origine

Stato

Data di entrata in vigore

Euler Hermes Rating GmbH

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

16 novembre 2010

Japan Credit Rating Agency Ltd

Giappone

Autorité des marchés financiers (AMF)

Certificata

6 gennaio 2011

Feri EuroRating Services AG

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

14 aprile 2011

Bulgarian Credit Rating Agency AD

Bulgaria

Financial Supervision Commission (FSC)

Registrata

6 aprile 2011

Creditreform Rating AG

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

18 maggio 2011

Scope Credit Rating GmbH (formerly PSR Rating GmbH)

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

24 maggio 2011

ICAP Group SA

Grecia

Hellenic Capital Market Commission (HCMC)

Registrata

7 luglio 2011

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

28 luglio 2011

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

16 agosto 2011

Companhia Portuguesa de Rating, SA (CPR)

Portogallo

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Registrata

26 agosto 2011

AM Best Europe — Rating Services Ltd. (AMBERS)

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

8 settembre 2011

DBRS Ratings Limited

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch France S.A.S.

Francia

Autorité des marchés financiers (AMF)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Deutschland GmbH

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Italia SpA

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Polska SA

Polonia

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings España S.A.U.

Spagna

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings Limited

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

31 ottobre 2011

Fitch Ratings CIS Limited

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd

Cipro

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s France S.A.S.

Francia

Autorité des marchés financiers (AMF)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s Deutschland GmbH

Germania

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s Italia S.r.l.

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s Investors Service España SA

Spagna

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registrata

31 ottobre 2011

Moody’s Investors Service Ltd

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor’s Credit Market Services France S.A.S.

Francia

Autorité des marchés financiers (AMF)

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l.

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registrata

31 ottobre 2011

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited

Regno Unito

Financial Services Authority (FSA)

Registrata

31 ottobre 2011

CRIF SpA

Italia

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registrata

22 dicembre 2011

Capital Intelligence (Cyprus) Ltd

Cipro

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Registrata

8 maggio 2012

European Rating Agency, a.s.

Slovacchia

National Bank of Slovakia

Registrata

30 luglio 2012


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/12

Azione 4.1 — Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

2012/C 271/06

1.   Obiettivi

Il presente invito a presentare proposte riguarda il supporto strutturale, in appresso sovvenzione di funzionamento, a organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo.

L’obiettivo è sostenere gli organismi che attraverso le loro attività permanenti, abituali e regolari, contribuiscono agli obiettivi del programma «Gioventù in azione».

Tali attività devono contribuire a stimolare la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all’attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù nel significato più ampio.

L’invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la conclusione di convenzioni annuali di sovvenzione di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2013. Non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato con l’Agenzia esecutiva per il 2011-2013.

2.   Candidati ammissibili

2.1.   Organismi ammissibili

Il presente invito a presentare proposte è aperto a:

1)

organizzazioni non governative europee:

a)

organizzazioni-ombrello europee con filiali in almeno otto paesi ammissibili;

b)

reti europee con organizzazioni associate ufficiali e/o formali in almeno otto paesi ammissibili;

2)

reti europee informali, costituite da organizzazioni indipendenti in almeno otto paesi ammissibili.

Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

non avere scopo di lucro,

essere non governativo,

essere costituito giuridicamente da almeno un anno alla data di presentazione delle candidature,

essere un organismo per la gioventù o un organismo con attività di portata più ampia, ma con una sezione dedicata ai giovani,

far partecipare i giovani alla gestione delle attività sviluppate per loro,

avere almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato (remunerato o meno). È prevista un’eccezione per gli organismi che non hanno mai beneficiato di una sovvenzione nel quadro di questa azione e prevedono di assumere una persona a tempo indeterminato in caso di assegnazione della presente sovvenzione.

2.2.   Paesi ammessi a partecipare

Sono ammissibili le candidature di organismi situati in uno dei seguenti paesi:

gli Stati membri dell’Unione europea,

i paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera,

i paesi candidati all’adesione all’Unione europea beneficiari di una strategia di preadesione: Croazia e Turchia,

i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo [ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999)], Montenegro e Serbia,

i seguenti paesi dell’Europa orientale: Bielorussia, Moldavia, Federazione russa e Ucraina.

3.   Attività ammissibili

Le organizzazioni devono pianificare nell’ambito del loro programma annuale una serie di attività conformi ai principi sui quali si fonda l’azione dell’Unione europea nel settore della gioventù.

Le attività che possono contribuire al rafforzamento e al miglioramento dell’efficienza dell’azione dell’Unione europea sono le seguenti:

—   gruppo 1: rappresentare i punti di vista e gli interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,

—   gruppo 2: scambi di giovani e servizi di volontariato,

—   gruppo 3: apprendimento non formale e informale e programmi di attività mirati ai giovani,

—   gruppo 4: promuovere l’apprendimento e la comprensione interculturali,

—   gruppo 5: dibattere su questioni europee, sulle politiche dell’Unione europea o sulle politiche per i giovani,

—   gruppo 6: diffusione di informazioni sull’azione dell’Unione europea,

—   gruppo 7: azioni volte a promuovere la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

rilevanza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma «Gioventù in azione» e all’invito a presentare proposte (30 %),

qualità del progetto e dei metodi operativi previsti (50 %),

profilo, numero di partecipanti e numero di paesi coinvolti nelle attività (20 %).

5.   Bilancio disponibile

Il bilancio totale allocato per cofinanziare il funzionamento degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù ai sensi del presente invito a presentare proposte è stimato a 800 000 EUR.

Il contributo finanziario del bilancio dell’Unione europea non può superare l’80 % delle spese provvisorie [per i richiedenti che utilizzano il calcolo della sovvenzione basato sul bilancio, ciò si riferisce all’80 % dei costi ammissibili (1)].

La sovvenzione massima per ogni organismo sarà di 35 000 EUR nel caso di una convenzione annuale.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.

6.   Presentazione delle candidature

Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi del modulo elettronico previsto a tale effetto.

I moduli sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Il modulo elettronico di candidatura debitamente compilato deve essere presentato entro e non oltre le ore 12.00 ora legale dell’Europa centrale (mezzogiorno) del 15 novembre 2012.

Una versione cartacea della candidatura deve anch’essa essere inviata entro e non oltre il 15 novembre 2012 al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2013

BOUR 4/29

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

per posta (fa fede il timbro postale),

per corriere (fa fede la data di ricezione da parte del servizio di corriere incaricato della consegna della candidatura all’Agenzia esecutiva).

Le candidature inviate per fax o per posta elettronica non saranno accettate.

7.   Informazioni complementari

Le candidature devono essere conformi alle disposizioni previste nelle Linee guida per le candidature — Invito a presentare proposte EACEA/26/12, devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo e devono contenere gli allegati pertinenti.

I suddetti documenti sono reperibili in Internet al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


(1)  Si veda il punto 8.3 delle Linee guida per le candidature 2013 per la descrizione dei metodi di calcolo della sovvenzione.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6613 — Watson/Actavis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 271/07

1.

In data 31 agosto 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Watson Pharmaceuticals, Inc. («Watson», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Actavis Pharma Holding 4 ehf., Actavis Sàrl e Actavis Inc. (collettivamente «Actavis», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Watson: sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di prodotti farmaceutici generici, di marca e biologici,

Actavis: sviluppo, produzione e vendita di farmaci generici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6613 — Watson/Actavis, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 271/08

1.

In data 3 settembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Comsa Rail Transport, S.A.U. («CRT», Spagna), appartenente al gruppo spagnolo Comsa-EMTE, Naviland Cargo, SA («Naviland», Francia), appartenente al gruppo francese SNCF, e Grupo Logístico Sesé S.L. («Sesé», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa («Joint Venture») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CRT: servizi di logistica e trasporto nel settore ferroviario,

Naviland: servizi di trasporto merci ferroviario e intermodale e gestione di terminal di trasporto intermodale,

Sesé: servizi di trasporto stradale e intermodale, spedizione e logistica,

Joint Venture: trasporto merci via terra tra il Portogallo e la Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).