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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.250.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 250/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2012/C 250/02 |
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2012/C 250/03 |
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2012/C 250/04 |
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2012/C 250/05 |
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2012/C 250/10 |
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2012/C 250/11 |
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2012/C 250/12 |
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2012/C 250/13 |
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2012/C 250/14 |
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2012/C 250/15 |
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2012/C 250/16 |
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2012/C 250/17 |
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2012/C 250/18 |
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2012/C 250/19 |
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Tribunale |
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2012/C 250/20 |
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2012/C 250/21 |
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2012/C 250/22 |
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2012/C 250/23 |
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2012/C 250/24 |
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2012/C 250/25 |
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2012/C 250/26 |
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2012/C 250/27 |
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2012/C 250/28 |
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2012/C 250/29 |
Causa T-168/11: Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — AQ/Parlamento |
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2012/C 250/30 |
Causa T-260/12: Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Repubblica ellenica/Commissione |
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2012/C 250/31 |
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2012/C 250/32 |
Causa T-275/12: Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio |
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2012/C 250/33 |
Causa T-276/12: Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — Chyzh e altri/Consiglio |
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2012/C 250/34 |
Causa T-290/12: Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Polonia/Commissione |
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2012/C 250/35 |
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2012/C 250/36 |
Causa T-301/12: Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione |
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2012/C 250/37 |
Causa T-145/10: Ordinanza del Tribunale 26 giugno 2012 — Solae/UAMI — Delitaste (alpha taste) |
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2012/C 250/38 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/1 |
2012/C 250/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks
(Causa C-307/10) (1)
(Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri - Direttiva 2008/95/CE - Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio - Requisiti di chiarezza e di precisione - Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi - Ammissibilità - Portata della protezione conferita dal marchio)
2012/C 250/02
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
The Person Appointed by the Lord Chancellor
Parti
Ricorrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys
Convenuto: Registrar of Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — The person Appointed by the Lord Chancellor — Interpretazione della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25) — Classificazione dei prodotti o dei servizi ai fini della registrazione — Grado di chiarezza e di precisione richiesto riguardo all’individuazione dei prodotti o dei servizi contraddistinti da un marchio
Dispositivo
La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.
La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2012 — BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)/Commissione europea
(Causa C-452/10 P) (1)
(Impugnazione - Aiuto di Stato - Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi - Settore bancario - Assoggettamento ad imposta delle plusvalenze - Imposta sostitutiva - Selettività)
2012/C 250/03
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (rappresentanti: R. Silvestri, G. Escalar e M. Todino, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010, BNP Paribas e BNL/Commissione (T-335/08), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2008/711/CE, dell’11 marzo 2008, relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07), cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria (GU L 237, pag. 70)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2010, BNP Paribas e BNL/Commissione (T-335/08) è annullata, nella misura in cui ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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2) |
Il ricorso della BNP Paribas e della Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) è respinto. |
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3) |
La BNP Paribas, la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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4) |
La BNP Paribas e la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) sono condannate alle spese sostenute dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s r.o.
(Causa C-514/10) (1)
(Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione ratione temporis - Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea)
2012/C 250/04
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente: Wolf Naturprodukte GmbH
Convenuta: Sewar spol. s r.o.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší soud České republiky — Interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea
Dispositivo
L’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento penale a carico di Titus Alexander Jochen Donner
(Causa C-5/11) (1)
(Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Vendita di copie di opere in uno Stato membro in cui il diritto d’autore relativo a tali opere non è tutelato - Trasporto delle merci in parola in un altro Stato membro in cui la violazione di detto diritto d’autore è sanzionata dal diritto penale - Procedimento penale nei confronti del trasportatore per complicità nell’illecita distribuzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore)
2012/C 250/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Imputato nella causa principale
Titus Alexander Jochen Donner
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE — Libera circolazione delle merci — Proprietà industriale e commerciale — Vendita di copie di opere in uno Stato membro in cui il diritto d'autore relativo a tali opere non è tutelato — Trasporto delle merci in parola in un altro Stato membro in cui la violazione del detto diritto è sanzionata dal diritto penale — Situazione in cui il trasferimento di proprietà all’acquirente è stato effettuato nello Stato d’origine e il trasferimento del potere di disposizione effettiva nello Stato di destinazione — Procedimento penale nei confronti del trasportatore per complicità nell’illecita distribuzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore
Dispositivo
Un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
(Causa C-15/11) (1)
(Adesione di nuovi Stati membri - Repubblica di Bulgaria - Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un permesso di lavoro ai cittadini bulgari all’esame della situazione del mercato del lavoro - Direttiva 2004/114/CE - Condizioni di ammissione dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato)
2012/C 250/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Leopold Sommer
Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12), ed in particolare dell’articolo 17 di tale direttiva, nonché del punto 14 dell’allegato VI contenente l’elenco di cui all’articolo 20 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 104) — Normativa di uno Stato membro che subordina il rilascio di un permesso di impiego ai cittadini bulgari ad un esame della situazione del mercato del lavoro — Eventuale applicazione della direttiva 2004/114/CE
Dispositivo
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1) |
L’allegato VI, punto 1, paragrafo 14, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea deve essere interpretato nel senso che le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, al tempo cui risalgono i fatti del procedimento principale, non possono essere più restrittive di quelle esposte nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. |
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2) |
Una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale riserva ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello assegnato ai cittadini dei paesi terzi in forza della direttiva 2004/114. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.
(Causa C-78/11) (1)
(Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto alle ferie annuali retribuite - Congedo di malattia - Ferie annuali che coincidono con un congedo di malattia - Diritto di beneficiare in un altro periodo delle ferie annuali retribuite)
2012/C 250/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Convenuti: Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Incapacità temporanea sopravvenuta nel periodo di ferie — Normativa nazionale che non consente l’interruzione del periodo di ferie annuali e la sua successiva ripresa per il periodo completo o rimanente
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság — Ungheria) — Mahagében Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)
(Cause riunite C-80/11 e C-142/11) (1)
(Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Presupposti per l’esercizio - Articolo 273 - Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione - Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali - Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione - Onere della prova - Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo)
2012/C 250/08
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Parti
Ricorrenti: Mahagében Kft (C-80/11), Péter Dávid (C-142/11)
Convenuti: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Condizioni di esercizio del diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte nella prassi delle autorità fiscali nazionali — Obbligo del soggetto passivo di provare l’effettiva realizzazione dell’operazione figurante nella fattura e il comportamento legittimo della società che ha emesso quest’ultima
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni. |
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2) |
Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento penale a carico di Marja Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala
(Causa C-84/11) (1)
(Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Regime nazionale di licenza di esercizio delle farmacie - Stabilimento di succursali - Condizioni diverse a seconda che si tratti di farmacie private o della farmacia dell’università di Helsinki - Farmacia dell’università di Helsinki avente particolari responsabilità connesse all’insegnamento della farmacia ed all’approvvigionamento di medicinali)
2012/C 250/09
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Imputati nella causa principale
Marja Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala,
con l’intervento di: Helsingin yliopiston apteekki
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli articoli 49 e 106, paragrafo 2, TFUE — Libertà di stabilimento — Regime di licenza di esercizio delle farmacie — Legislazione nazionale che prevede per l’autorizzazione di aprire succursali condizioni più vantaggiose per la farmacia di un’università che per le farmacie private — Farmacia di un’università avente responsabilità particolari connesse all’insegnamento della farmacia ed all’approvvigionamento di medicinali
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, la quale prevede un particolare regime di licenza di esercizio di succursali di farmacie, applicabile alla Helsingin yliopiston apteekki, più favorevole di quello applicabile alle farmacie private, purché — il che spetta al giudice nazionale verificare — le succursali della Helsingin yliopiston apteekki partecipino effettivamente all’adempimento delle specifiche missioni, relative all’insegnamento dispensato agli studenti di Farmacia, alla ricerca nel settore dell’approvvigionamento di medicinali nonché alla realizzazione di preparati farmaceutici rari, conferite a quest’ultima dalla legge nazionale.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
(Causa C-135/11 P) (1)
(Impugnazione - Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 5 - Portata - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione di detto Stato membro alla divulgazione di tali documenti - Ampiezza del controllo da parte dell’istituzione e del giudice dell’Unione sui motivi di opposizione invocati dallo Stato membro - Produzione del documento controverso dinanzi al giudice dell’Unione)
2012/C 250/10
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (rappresentanti: S. Crosby e S. Santoro, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia (rappresentanti: C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (T-362/08), che respinge un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 19 giugno 2008, con cui detta istituzione rifiuta parzialmente alla ricorrente l’accesso a taluni documenti trasmessi alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 gennaio 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (T-362/08), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto dall’IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso ad un documento trasmesso alla Commissione europea dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
(Causa C-177/11) (1)
(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) - Margine di discrezionalità degli Stati membri)
2012/C 250/11
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton
Convenuti: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’articolo 3 paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) nonché degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Condizione secondo la quale, per procedere alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, occorre che vi siano eventuali effetti significativi su una zona di conservazione speciale — Discrezionalità degli Stati membri
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.
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18.8.2012 |
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C 250/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione Sezione) 21 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-223/11) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union dans le domaine de l’eau - Plans de gestion de district hydrographique - Publication et notification à la Commission - Absence - Information et consultation du public concernant les projets de plans de gestion - Absence)
2012/C 250/12
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e I Chatzigiannis, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)
Oggetto
Violazione degli articoli 13, paragrafo 1, 2 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione di bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione del pubblico — Mancata notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione
Dispositivo
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1) |
La Repubblica portoghese, non avendo entro il termine impartito:
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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18.8.2012 |
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C 250/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Elsacom NV
(Causa C-294/11) (1)
(Ottava direttiva IVA - Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese - Termine per la presentazione della domanda di rimborso - Termine di decadenza)
2012/C 250/13
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: Elsacom NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 1) — Termine per la presentazione della domanda di rimborso pari a sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'anno durante il quale l'imposta è divenuta esigibile — Natura giuridica del termine previsto dalla direttiva
Dispositivo
Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza.
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 maggio 2012 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-227/12)
2012/C 250/14
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly
Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 7 e 16 del regolamento (1), congiuntamente al principio di lealtà all’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi (in combinato disposto con il diritto nazionale) creano per un organo amministrativo come il resistente la facoltà o l’obbligo di intervenire con misure coercitive nei confronti dei vettori aerei a causa del mancato pagamento ai passeggeri di un risarcimento per il ritardo, anche se il passeggero stesso dispone a tal fine dell’accesso al giudice previsto all’articolo 33 della Convenzione di Montreal (2). |
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2) |
In caso di risposta positiva alla questione che precede, se rientri nella possibilità di un intervento coercitivo anche l’imposizione per via amministrativa di misure coercitive unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento («last onder dwangsom»), come nella fattispecie in esame. |
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3) |
Se incida la circostanza che:
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(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 30 maggio 2012 — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
(Causa C-267/12)
2012/C 250/15
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrente: Frédéric Hay
Convenuta: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE (1), del 27 novembre 2000, debba essere interpretato nel senso che la scelta del legislatore nazionale di riservare la conclusione del matrimonio alle persone di sesso diverso può costituire una finalità legittima, appropriata e necessaria atta a giustificare la discriminazione indiretta derivante dalla circostanza che un contratto collettivo, riservando un vantaggio in materia di retribuzione e di condizioni di lavoro ai lavoratori dipendenti che contraggono matrimonio, escluda necessariamente dal godimento di tale vantaggio i partner dello stesso sesso che concludono un Patto civile di solidarietà.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 4 giugno 2012 — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln
(Causa C-275/12)
2012/C 250/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Samantha Elrick
Resistente: Bezirksregierung Köln
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 20 e 21 TFUE ostino ad una disposizione di diritto nazionale in base alla quale ad una cittadina tedesca che ha la sua residenza stabile in Germania e frequenta un istituto di insegnamento in uno Stato membro dell’Unione europea è negato un sussidio di studio di cui alla legge federale sul diritto allo studio (Bundesausbildungsförderungsgesetz), per la frequenza a detto istituto straniero, per il solo fatto che il ciclo di studi svolto all’estero dura appena un anno, mentre per un analogo corso in Germania, anch’esso di durata annuale, l’interessata avrebbe potuto ottenere un sussidio ai sensi del BAföG.
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
(Causa C-279/12)
2012/C 250/17
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: Fish Legal, Emily Shirley
Convenuto: The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
Questioni pregiudiziali
Articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE (1)
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1) |
Se, nel valutare se una persona fisica o giuridica «svolg(a) funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale», trovi applicazione il solo diritto nazionale e l’analisi vada effettuata a livello puramente nazionale. |
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2) |
In caso di risposta negativa, quali criteri di diritto dell’Unione possano essere impiegati o meno per determinare se:
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Articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4/CE
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3) |
Cosa si intenda con persona «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b)». In particolare, quali siano la natura, la forma e il grado di controllo richiesti e quali criteri possano essere utilizzati o meno per ravvisare tale controllo. |
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4) |
Se un’«emanazione dello Stato» [ai sensi del punto 20 della sentenza Foster/British Gas plc (causa C-188/89)] sia necessariamente una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c). |
Articolo 2, punto 2, lettere b) e c)
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5) |
Se, qualora una persona rientri nell’ambito di applicazione di una o dell’altra disposizione con riguardo a qualcuna delle sue funzioni, responsabilità o servizi, l’obbligo di fornire informazioni ambientali sia limitato alle informazioni inerenti a tali funzioni, responsabilità o servizi o se esso si estenda a tutte le informazioni ambientali a qualunque titolo detenute. |
(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 6 giugno 2012 — Fazenda Pública/ITELCAR — Automóveis de Aluguer, Lda
(Causa C-282/12)
2012/C 250/18
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Sul
Parti
Ricorrente: Fazenda Pública; ITELCAR — Automóveis de Aluguer, Lda
Convenuta: ITELCAR — Automóveis de Aluguer, Lda; Fazenda Pública
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 63 e 65 TFUE [ex articoli 56 e 58 (CE)] ostino ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui all’articolo 61 del CIRC (Código do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; codice dell’imposta sulle società), nel testo risultante dal (decreto legge) 198/2001 del (3 luglio 2001), nella versione modificata dalla (legge) 60-A/2005 del 30 dicembre 2005 (Bilancio generale dello Stato per il 2006), che, in una situazione di indebitamento di un soggetto passivo residente in Portogallo nei confronti di un ente di un paese terzo cui sia vincolato ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, non consente la detrazione, come spese fiscali, degli interessi relativi alla parte dell’indebitamento considerata in eccesso in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 3, del CIRC, sostenuti e pagati dal soggetto passivo residente nel territorio nazionale, nelle stesse circostanze (in cui ciò è consentito con riguardo) agli interessi sostenuti e pagati da un soggetto passivo residente in Portogallo il cui eccesso di indebitamento si verifichi nei confronti di un ente cui sia vincolato stabilito in Portogallo
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amstgericht Laufen (Germania) il 18 giugno 2012 — Gjoko Filev, Adnan Osmani/Staatsanwaltschaft Traunstein
(Causa C-297/12)
2012/C 250/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amstgericht Laufen
Parti
Ricorrenti: Gjoko Filev, Adnan Osmani
Altra parte: Staatsanwaltschaft Traunstein
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (1), vada interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di assistere con sanzioni penali i provvedimenti amministrativi di espulsione o allontanamento quando l’espulsione/l’allontanamento sono stati disposti oltre cinque anni prima del reingresso. |
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2) |
Se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva vada interpretato nel senso che impedisce alla Repubblica federale di Germania di assistere con sanzioni penali i provvedimenti amministrativi di espulsione o accompagnamento coattivo alla frontiera che sono stati emessi oltre cinque anni prima dell’entrata in vigore della legge tedesca in materia di soggiorno del 22 novembre 2011. |
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3) |
Se ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, sia conforme al diritto dell’Unione la disciplina di uno Stato che, di norma, riconosce alle espulsioni/agli allontanamenti un’efficacia a tempo indeterminato, salvo che l’interessato presenti richiesta di fissazione di un termine e se una simile norma soddisfi il quarto considerando della direttiva nel senso di definire una politica di rimpatrio efficace attraverso norme chiare, trasparenti ed eque. |
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4) |
Se la direttiva vada interpretata nel senso che impedisce agli Stati membri di rifarsi a espulsioni/allontanamenti disposti cinque anni prima o oltre cinque anni prima rispetto al periodo di mancato recepimento della direttiva, per fondare successivamente una sanzione penale, quando l’espulsione/l’allontanamento siano stati attuati sulla base di una condanna penale. |
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).
Tribunale
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/12 |
Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — Smurfit Kappa Group/Commissione
(Causa T-304/08) (1)
(Aiuti di Stato - Prodotti da imballaggio ondulati - Aiuto alla costruzione di una cartiera - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Ricevibilità - Regolarità del mandato conferito da una persona giuridica ai suoi avvocati - Adozione di una decisione al termine della fase di esame preliminare - Legittimazione ad agire - Diritti procedurali degli interessati - Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento formale di esame - Esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale - Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE - Articolo 88, paragrafi 2 e 3, CE - Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 44, paragrafi 5 e 6, del regolamento di procedura)
2012/C 250/20
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Smurfit Kappa Group plc (Dublin, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e C. Urraca Caviedes, agenti)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Propapier PM 2 GmbH, ex Propapier PM2 GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e Ch. Herrmann)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2008) 1107 della Commissione, del 2 aprile 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto a finalità regionale che le autorità tedesche intendono concedere alla Propapier PM2 per la costruzione di una cartiera ad Eisenhüttenstadt (regione di Brandeburgo — Nord-Est) (Aiuto di Stato N 582/2007 — Germania)
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2008) 1107 della Commissione, del 2 aprile 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto a finalità regionale che le autorità tedesche intendono concedere alla Propapier PM2 per la costruzione di una cartiera ad Eisenhüttenstadt (regione di Brandeburgo — Nord-Est) (Aiuto di Stato N 582/2007 — Germania), è annullata. |
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2) |
La Commissione europea e la Propapier PM 2 GmbH sono condannate alle spese. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/12 |
Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — TF1 e a./Commissione
(Causa T-520/09) (1)
(Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiotelevisione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions - Sovvenzione di bilancio per il 2009 - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio di interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie)
2012/C 250/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)
Oggetto
Domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 1o settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto infondato. |
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2) |
La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions. |
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3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/13 |
Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2012 — Jackson International/UAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)
(Causa T-60/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo ROYAL SHAKESPEARE - Marchio comunitario denominativo anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY - Motivi relativi di nullità - Marchio notorio - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di associazione - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore)
2012/C 250/22
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG (Graz, Austria) (rappresentanti: H.-G. Zeiner e S. Di Natale, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Royal Shakespeare Company (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Barnett, solicitor, e S. Malynicz, barrister)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2009 (procedimento R 317/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la The Royal Shakespeare Company e la Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/13 |
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2012 — Laboratoire Garnier/UAMI (natural beauty)
(Causa T-559/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo natural beauty - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 250/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann e A. Steegmann, poi R. Dissmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 971/2010-1), relativa alla registrazione del segno figurativo natural beauty come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Laboratoire Garnier et Cie è condannato alle spese. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/13 |
Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — Interspeed/Commissione
(Causa T-587/10) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Relazioni esterne - Bando di gara pubblicato dall’AER riguardante lavori presso il valico di frontiera di Preševo (Serbia), il finanziamento di tali lavori e altri provvedimenti connessi - Assenza del nesso di causalità)
2012/C 250/24
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Holding kompanija Interspeed a.d. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: avv. M. Bošnjak)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e B. Rous, agenti)
Oggetto
Domanda diretta al risarcimento dei danni asseritamente provocati da lavori realizzati presso il valico di frontiera di Preševo (Serbia) conformemente ad un contratto finanziato dall’AER.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Holding kompanija Interspeed a.d. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/14 |
Sentenza del Tribunale 10 luglio 2012 — Clorox/UAMI — Industrias Alen (CLORALEX)
(Causa T-135/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CLORALEX - Marchi nazionali denominativi anteriori CLOROX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 250/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: The Clorox Company (Oakland, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Chaudri, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Industrias Alen SA de CV (Nuevo León, Messico) (rappresentante: J. Astiz Suárez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2010 (pratica R 521/2009-4), relativa ad una procedura d’opposizione tra The Clorox Company e la Industrias Alen SA de CV.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 dicembre 2010 (pratica R 521/2009-4), è annullata. |
|
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da The Clorox Company. |
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3) |
La Industrias Alen SA de CV sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 152 del 21 maggio 2011.
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/14 |
Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2012 — Ungheria/Commissione
(Causa T-37/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Strumento temporaneo destinato a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere (strumento Schengen) - Contributo in favore dell’Ungheria per il periodo 2004-2006 - Recupero di una parte dell’importo versato - Atto impugnabile - Irricevibilità)
2012/C 250/26
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Coudert, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della nota di addebito n. 3241011280 emessa dalla Commissione il 28 ottobre 2010 a seguito dell’invio all’Ungheria del rapporto finale relativo alla liquidazione dei conti dello strumento Schengen riguardante gli aiuti versati all’Ungheria durante il periodo 2004-2006
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/14 |
Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2012 — Hamas/Consiglio
(Causa T-531/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo - Litispendenza)
2012/C 250/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hamas (Damasco, Siria e Gaza, territorio della Striscia di Gaza) (rappresentante: avv. L. Glock)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e G. Marhic, successivamente B. Driessen e G. Étienne, agenti)
Oggetto
Inizialmente, ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), e della decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 188, pag. 47), nella parte in cui il nome dell’organizzazione ricorrente è mantenuto nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche previsto nell’ambito della lotta al terrorismo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento della Commissione europea. |
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3) |
Hamas sopporterà le proprie spese, nonché le spese del Consiglio dell’Unione europea. |
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/15 |
Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione
(Causa T-546/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Lettera di conferma delle conclusioni di una relazione di audit finanziario e di informazione dell’esito del procedimento - Atti indissociabili dal contratto - Irricevibilità)
2012/C 250/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele), e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e B. Conte, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 2 agosto 2011, che conferma le conclusioni dell’audit finanziario relativo alle risultanze dei costi dichiarati dalla Technion — Israel Institute of Technology, con riferimento a quattro contratti conclusi nell’ambito del Sesto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, atti a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006), e che informa la Technion dell’esito del procedimento.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Technion — Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese. |
(1) GU C 355 del 3 dicembre 2011.
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/15 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — AQ/Parlamento
(Causa T-168/11)
2012/C 250/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: AQ (Żary, Polonia) (rappresentante: K. Rosiak, radca prawny)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il rappresentante designato del ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare che il ricorso è irricevibile e che non occorre procedere al suo esame; nonché |
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— |
dichiarare che non sussiste il fondamento per la domanda del ricorrente di pagare il risarcimento dei danni data l’assenza di un danno effettivo e certo causato da un atto o un’omissione del Parlamento europeo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dei suoi argomenti lo stesso rappresentante designato del ricorrente fa valere tre addebiti.
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1) |
Primo addebito:
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2) |
Secondo addebito:
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3) |
Terzo addebito:
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/16 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-260/12)
2012/C 250/30
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Samoni e N. Dafniou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso di annullamento, |
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— |
annullare la decisione della Commissione impugnata, |
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— |
condannare la Commissione alle spese, |
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— |
riunire il presente ricorso di annullamento al ricorso analogo Repubblica ellenica/Commissione europea nella causa T-105/12, in ragione dell'identità dei motivi de jure e de facto. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 416117 dell’11 aprile 2012 relativa alla prosecuzione del versamento da parte della Repubblica ellenica di una sanzione pecuniaria giornaliera di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C–65/05, nella misura in cui si dispone il versamento della sanzione pecuniaria summenzionata a partire dal 22 agosto 2011. Ai sensi della suddetta decisione impugnata, dato che a parere della Commissione la Repubblica ellenica non avrebbe posto in essere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C–65/05 e in esito alla seconda sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C–109/08, la Repubblica ellenica è tenuta a versare la somma di EUR 3 847 392 quale sanzione pecuniaria per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2011 e il 31 marzo 2012.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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1) |
Primo motivo, attinente all'erronea valutazione della Commissione in merito all'adozione delle misure necessarie da parte della Repubblica ellenica per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Repubblica ellenica ritiene che la convenuta abbia valutato e interpretato erroneamente le misure adottate dalla Repubblica ellenica al fine di conformarsi alla sentenza della Corte. La Repubblica ellenica sostiene di aver adottato tutte le misure necessarie ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte con l'adozione della legge 4002/2011, che abroga gli articoli controversi della legge 3037/2002, in forza della sentenza della Corte nella causa C-65/05. |
|
2) |
Secondo motivo, attinente all'eccesso di potere da parte della Commissione. La Repubblica ellenica ritiene che la Commissione abbia oltrepassato i limiti del suo mandato in qualità di custode del Trattato, in quanto non si è limitata, come avrebbe dovuto, all'attuazione — manifesta o meno — delle misure di esecuzione. Inoltre, ha oltrepassato i limiti delle sentenze della Corte, dal momento che la Repubblica ellenica si è conformata ad esse interamente. |
|
3) |
Terzo motivo, attinente all'assenza di motivazione da parte della Commissione. Con la sentenza impugnata dalla Repubblica ellenica, la Commissione non ha giustificato e non ha espressamente menzionato le ragioni per le quali ha chiesto la prosecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria per il periodo successivo all'adozione della legge 4002/2011, ossia dal 22 agosto 2011 fino al 31 marzo 2012. La Repubblica ellenica contesta tale importo aggiuntivo, in quanto ritiene che con la pubblicazione della legge in questione sia stata realizzata la piena conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE. |
|
4) |
Quarto motivo, attinente all'erroneo impiego della base normativa. La Repubblica ellenica sostiene che qualora la Commissione avesse ritenuto che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge 4002/2011 sarebbe dovuta ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedendo la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria. |
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18.8.2012 |
IT |
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C 250/17 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione
(Causa T-272/12)
2012/C 250/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Repubblica ceca) e EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione del 28 Marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1) (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) nel caso COMP/39.793 — EPH e altri; |
|
— |
in subordine, annullare per l’intero l’ammenda inflitta alle ricorrenti, o ridurla ad un importo adeguato; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. In particolare, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei loro diritti della difesa, a causa di irregolarità nello svolgimento degli accertamenti, segnatamente in quanto la Commissione non avrebbe garantito che i soggetti interessati fossero adeguatamente informati in ordine agli obblighi da rispettare nel corso degli accertamenti e alle conseguenze del loro mancato rispetto. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione secondo le quali le ricorrenti avevano rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sarebbero infondate e sproporzionate. Le ricorrenti affermano che le prove prodotte dalla Commissione in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o alla deviazione di messaggi di posta elettronica verso il server delle ricorrenti nel caso di specie non erano sufficienti a fondare una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti sostengono inoltre di non avere intralciato gli accertamenti intenzionalmente o per negligenza. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio della «presunzione d’innocenza», in quanto la Commissione avrebbe affrontato il caso con insufficiente accuratezza e trasparenza, mentre sarebbero stati presenti elementi indicanti che la Commissione aveva un atteggiamento sfavorevole nei confronti delle ricorrenti, in conseguenza di eventi indipendenti non imputabili alle ricorrenti. |
|
4) |
Quarto motivo (in subordine), dedotto a sostegno della seconda conclusione qualora il Tribunale ritenesse di non annullare la decisione impugnata nella sua interezza, motivo vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione nel determinare l’ammenda. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/17 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio
(Causa T-275/12)
2012/C 250/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, solicitor e B. Evtimov, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
|
— |
annullare la decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, con cui si sostiene che le misure controverse sono viziate da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione, in quanto il Consiglio non ha tenuto conto del carattere specifico dello sport e/o del diritto fondamentale alla diversità culturale nell’imporre le misure restrittive nei confronti della ricorrente, che è una società calcistica professionistica europea che riveste un importante ruolo sportivo e culturale. |
|
2) |
Secondo motivo, con cui si afferma che le misure controverse violano l’obbligo di motivazione per quanto concerne l’inserimento della ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive. |
|
3) |
Terzo motivo, con cui si asserisce che le misure controverse violano i diritti della difesa e il diritto a un equo processo in quanto non forniscono alla ricorrente la possibilità di esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa, compreso il diritto di essere sentita. Dato lo stretto rapporto tra i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, è stato inoltre violato il diritto della ricorrente ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
|
4) |
Quarto motivo, con cui si sostiene che le misure controverse violano il diritto di proprietà in quanto costituiscono un’ingerenza ingiustificata nella capacità della ricorrente di operare come società calcistica professionistica europea e di soddisfare le sue funzioni sociali, educative e culturali. |
|
5) |
Quinto motivo, con cui si afferma che le misure controverse violano il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne il diritto di proprietà della ricorrente e i suoi diritti alla diversità culturale, in particolare poiché tali misure non forniscono garanzie tese ad assicurare che la ricorrente possa continuare ad esercitare le sue funzioni sportive e culturali come società calcistica professionistica europea. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/18 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — Chyzh e altri/Consiglio
(Causa T-276/12)
2012/C 250/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Bielorussia); Triple TAA (Minsk, Bielorussia); NefteKhimTrading STAA (Minsk, Bielorussia); Askargoterminal ZAT (Minsk, Bielorussia); Bereza Silicate Products Plant AAT (distretto di Bereza, Bielorussia); Variant TAA (distretto di Berezovzky, Bielorussia); Triple-Dekor STAA (Minsk, Bielorussia); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Bielorussia); Altersolutions SZAT (Minsk, Bielorussia); Prostoremarket SZAT (Minsk, Bielorussia); AquaTriple STAA (Minsk, Bielorussia); Rakovsky brovar TAA (Minsk, Bielorussia); TriplePharm STAA (Logoysk, Bielorussia); e Triple-Veles TAA (Molodechno, Bielorussia) (rappresentanti: D. O’Keeffe, Solicitor, e avv. B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nella parte in cui riguarda i ricorrenti; |
|
— |
annullare la decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), nella parte in cui riguarda i ricorrenti; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
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1) |
Primo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che, nell’adottare i provvedimenti controversi, il Consiglio non ha adempiuto l’obbligo, ad esso incombente, di motivare a sufficienza l’inclusione dei ricorrenti nell’elenco delle persone alle quali si applicano le misure restrittive o, in subordine, che il ragionamento del Consiglio è inficiato da errori manifesti di valutazione; |
|
2) |
Secondo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i provvedimenti controversi adottati dal Consiglio pregiudicano i diritti della difesa e il diritto al contraddittorio dei ricorrenti, in quanto non conferiscono a questi ultimi la possibilità di esercitare effettivamente i loro diritti, segnatamente il loro diritto ad essere sentiti. Alla luce della stretta interrelazione fra i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, anche i diritti dei ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva sono stati violati. |
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/18 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Polonia/Commissione
(Causa T-290/12)
2012/C 250/34
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare l’articolo 1, punti 2-4, 6, 12 e 13, gli allegati I-II nonché l’articolo 2, paragrafi 1-3 in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU UE L 99 del 5.4.2012, pag. 21); |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente solleva quattro addebiti.
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1) |
Primo addebito riguardante
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2) |
Secondo addebito riguardante
|
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3) |
Terzo addebito riguardante
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4) |
Quarto addebito riguardante
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/19 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Health Food Manufacturer's Association e a./Commissione
(Causa T-296/12)
2012/C 250/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: The Health Food Manufacturer's Association (East Molesey, Regno Unito); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Regno Unito); Natures Aid Ltd (Kirkham, Regno Unito); Natuur- & gezonheidsProducten Nederland (Ermelo, Paesi Bassi); e New Care Supplements BV (Oisterwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti B. Kelly e G. Castle, Solicitors, e P. Bogaert, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare il regolamento (UE) della Commissione n. 432/2012 del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1); |
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 16 maggio 2012 recante adozione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite e creazione di un elenco delle cosiddette indicazioni sulla salute in sospeso che non sono state né respinte né autorizzate dalla Commissione; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi, per i quali il regolamento impugnato dev’essere considerato illegittimo.
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1) |
Primo motivo:
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|
2) |
Secondo motivo:
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|
3) |
Terzo motivo:
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/20 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione
(Causa T-301/12)
2012/C 250/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley e M. Barnden, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 25 maggio 2012, recante rigetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio dell’«Orphacol — acido colico»; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1) |
Primo motivo, secondo cui la decisione contestata viola il regolamento (UE) n. 182/2011 (1) nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 (2), poiché la Commissione non era legittimata a riavviare la procedura di comitatologia con un progetto di decisione che era sostanzialmente identico a quello già respinto dal comitato permanente e dal comitato di ricorso né era competente ad adottare la decisione contestata. |
|
2) |
Secondo motivo, secondo cui la decisione contestata è in ogni caso inficiata da errori di diritto nell’interpretazione della direttiva 2001/83/CE (come modificata) (3). |
(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011 L 55, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1).
(3) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001 L 311, pag. 67).
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/20 |
Ordinanza del Tribunale 26 giugno 2012 — Solae/UAMI — Delitaste (alpha taste)
(Causa T-145/10) (1)
2012/C 250/37
Lingua processuale: il greco
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/20 |
Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2012 — Morison Menon Chartered Accountants e a./Consiglio
(Causa T-656/11) (1)
2012/C 250/38
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.