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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.243.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 243/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/1 |
2012/C 243/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 23 aprile 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-191/12)
2012/C 243/02
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, sia possibile definire come ripercussione dell’imposta il fatto che il contribuente — considerata l’esistenza di un divieto di detrazione — abbia ottenuto un aiuto tale da consentire anche il finanziamento dell’imposta sul valore aggiunto o un aiuto di Stato complementare in compensazione dell’imposta sul valore aggiunto non detraibile. |
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2) |
In caso di risposta affermativa, se la risposta sia la stessa nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto l’aiuto dallo Stato membro o dall’autorità fiscale di quest’ultimo, ma detto aiuto sia stato versato — sulla base del contratto stipulato con il soggetto erogatore di fondi — a carico dell’Unione e del bilancio centrale dello Stato membro. |
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3) |
Se si possano ritenere rispettati i principi del rimborso, basato sul principio della neutralità fiscale, di effettività, di equivalenza e di parità di trattamento, così come il divieto di arricchimento senza causa, nell’ipotesi in cui l’autorità fiscale dello Stato membro — a causa della normativa sul diritto alla detrazione contraria al diritto dell’Unione — dia seguito alla domanda di rimborso o risarcimento dei danni presentata dal contribuente solo per quanto concerne la parte o la percentuale non finanziata in precedenza mediante l’aiuto di cui alle due prime questioni. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 30 aprile 2012 — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV
(Causa C-202/12)
2012/C 243/03
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Innoweb BV
Resistenti:
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Wegener ICT Media BV |
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Wegener Mediaventions BV |
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che si configura reimpiego (messa a disposizione) della totalità o di una parte sostanziale, in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati offerta (in linea) tramite un sito Internet ad opera di un terzo qualora detto terzo offra la possibilità al pubblico, mediante un meta-motore di ricerca specializzato da esso offerto, di interrogare in tempo reale l’intero contenuto della banca dati o una parte sostanziale del medesimo, dirottando un’interrogazione di un utente «tradotta» verso il meccanismo di ricerca del sito sul quale la banca dati viene offerta. |
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2) |
In caso di risposta negativa, se la situazione sia diversa ove il terzo, dopo aver ricevuto i risultati della ricerca, invia o mostra ad ogni utente una parte molto ristretta del contenuto della banca dati, sul suo proprio sito e con la propria struttura. |
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3) |
Se ai fini della risposta alle prime due questioni sia rilevante che detto terzo compia siffatte operazioni in modo continuativo, dirotti giornalmente in totale 100 000 interrogazioni di utenti, «tradotte» mediante il suo motore di ricerca, e metta a disposizione i risultati di questa operazione a diversi utenti con le modalità sopra descritte. |
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4) |
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che non è consentito il reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto della banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati, ovvero se sia sufficiente a tal fine che si configuri un reimpiego ripetuto o sistematico. |
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5) |
Ove sia necessario un reimpiego ripetuto e sistematico, quale sia
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6) |
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non vale allorché un terzo metta a disposizione ripetutamente a singoli utenti di un metamotore di ricerca di detto terzo, per ogni interrogazione, soltanto parti non sostanziali del contenuto della banca dati. |
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7) |
In caso affermativo, se ciò valga anche se l’effetto cumulativo del reimpiego ripetuto di siffatte parti non sostanziali è che una parte sostanziale del contenuto della banca dati viene messa a disposizione di tali singoli utenti collettivamente. |
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8) |
Se l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, ove si configurino operazioni per cui non è stata data l’autorizzazione e che mirano a mettere a disposizione del pubblico, grazie all’effetto cumulativo del reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta, sono soddisfatti i requisiti di detto articolo, ovvero se si debba anche far valere e provare che dette operazioni sono contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrecano un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca dati. |
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9) |
Se nel caso delle operazioni di cui sopra si presuma che un grave pregiudizio viene arrecato all’investimento del costitutore della banca dati. |
(1) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 10 maggio 2012 — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic
(Causa C-218/12)
2012/C 243/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti
Ricorrente: Lokman Emrek
Resistente: Vlado Sabranovic
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), nei casi in cui la presenza in Internet di un commerciante presenti la caratteristica di attività diretta, presupponga, quale ulteriore requisito non scritto, che il sito Internet gestito dal commerciante induca il consumatore a concludere un contratto ponendosi, pertanto, in relazione causale con la conclusione di tale contratto. |
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2) |
Nell’ipotesi in cui risulti indispensabile un nesso di causalità tra il requisito dell’attività diretta e la conclusione del contratto, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 presupponga altresì la conclusione di un contratto secondo le modalità proprie dei contratti a distanza. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 maggio 2012 — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
(Causa C-219/12)
2012/C 243/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
Interveniente: Thomas Fuchs
Questioni pregiudiziali
Se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità di immagazzinamento autonoma, realizzato sopra o accanto a una casa di proprietà utilizzata a fini abitativi privati e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto risulti costantemente inferiore rispetto al consumo privato complessivo di energia elettrica del gestore dell’impianto nella sua casa di abitazione, integri un’«attività economica» del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE (1).
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België (Belgio) l’11 maggio 2012 — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e a.
(Causa C-221/12)
2012/C 243/06
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrente: Belgacom NV
Resistenti: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)
Intervenienti: Telenet NV, Telenet Vlaanderen NV, Telenet Group Holding NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 o 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’impresa stabilita in Belgio può invocare dinanzi al giudice belga le norme fondamentali del diritto dell’Unione, segnatamente l’obbligo di trasparenza derivante da detti articoli, con riguardo ad un contratto, non rientrante nell’ambito di applicazione di una delle direttive sugli appalti pubblici, con cui un’amministrazione belga cede diritti ad un’altra impresa belga senza aver invitato a presentare offerte a questo fine. |
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2) |
Se si possa considerare che l’intento di prevenire la violazione di un quadro contrattuale esistente, di per sé non contestato e molto specifico, tra una persona giuridica di diritto pubblico ed un’impresa di diritto privato, da essa non controllata, oppure la conclusione di una transazione o di una composizione amichevole volta a porre fine ad un conflitto in essere circa l’interpretazione di detto quadro contrattuale, — allorché la transazione si fonda sui diritti delle parti ai sensi di una decisione provvisoria di un giudice dei procedimenti sommari e, senza di essa, la relativa attività dell’amministrazione può subire un grave danno e una riduzione di valore e nel frattempo i consumatori possono restare privati di servizi — costituiscano un motivo imperativo di interesse generale, o per lo meno una circostanza obiettiva di giustificazione, atti a giustificare che persone giuridiche di diritto pubblico, in via eccezionale e in deroga al principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sanciti dagli articoli 49 e 56 TFUE, e all’obbligo di trasparenza da essi derivante, non invitino a presentare offerte e attribuiscano direttamente l’incarico. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se detta transazione o composizione amichevole, per non restringere le libertà fondamentali garantite dal Trattato oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, debba essere limitata a quanto strettamente necessario a porre fine alla controversia sorta, o se le parti possano concludere una transazione più ampia — in considerazione di contestazioni future aventi un nesso ragionevole e logico con la controversia — che garantisca parimenti gli interessi dei consumatori e comporti la massimizzazione del valore dell’attività ceduta di cui trattasi. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 maggio 2012 — C. Demir, altra parte: Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-225/12)
2012/C 243/07
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: C. Demir
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie
Questioni pregiudiziali
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1) |
«Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 (1) debba essere interpretato nel senso che questa disposizione si applica ad una condizione sostanziale/o formale per la prima ammissione, anche se siffatta condizione, come nella fattispecie in esame un permesso di soggiorno temporaneo, ha anche lo scopo di opporsi all’ingresso e al soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, e in tali limiti può essere considerata come una misura ai sensi del punto 85 della sentenza del 21 ottobre 2003 (2), cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e a., che può essere resa più severa. |
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2) |
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(1) Decisione del 19 settembre 1980 relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo di associazione.
(2) GU 2003, pag. I-12301.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2012 — Procedimento penale a carico di EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais
(Causa C-240/12)
2012/C 243/08
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank te Rotterdam
Imputato nella causa principale
EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, in caso di spedizione per nave di rifiuti da uno Stato membro (nella fattispecie: la Francia) verso un paese a cui non si applica la decisione dell’OCSE (nella fattispecie: gli Emirati Arabi Uniti), si configuri «transito» ai sensi del precedente (1) e del nuovo (2) regolamento, qualora nel viaggio si tocchi il porto di un altro Stato membro (nella fattispecie: Rotterdam). |
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2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante che:
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(1) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2012 — Strafzaak/Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
(Causa C-241/12)
2012/C 243/09
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank te Rotterdam
Parti
Procedimento penale nei confronti di: Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un carico di diesel debba essere qualificato come un rifiuto, ai sensi del precedente (1) e del nuovo regolamento (2), nelle seguenti circostanze:
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2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione:
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3) |
Se sulla risposta alla questione 1 incida il fatto che:
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(1) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ofebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2012 — Procedimento penale a carico della Belgian Shell NV
(Causa C-242/12)
2012/C 243/10
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank te Rotterdam
Imputata nella causa principale
Belgian Shell NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un carico di diesel debba essere qualificato come un rifiuto, ai sensi del precedente (1) e del nuovo (2) regolamento, nelle seguenti circostanze:
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2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione:
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3) |
Se sulla risposta alla questione 1 incida il fatto che:
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(1) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ofebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (precedente regolamento) (GU L 30, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (nuovo regolamento) (GU L 190, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
(Causa C-249/12)
2012/C 243/11
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Corina-Hrisi Tulică
Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
Questioni pregiudiziali
Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell’IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all’IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:
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a) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell’aliquota dell’IVA, oppure |
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b) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Solutionare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș
(Causa C-250/12)
2012/C 243/12
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Călin Ion Plavoșin
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș
Questioni pregiudiziali
Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all’IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:
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a) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell’aliquota dell’IVA, oppure |
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b) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 24 maggio 2012 — Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv/«RODOPI-М 91» OOD
(Causa C-259/12)
2012/C 243/13
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad — Plovdiv
Parti
Ricorrente: Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv
Convenuto:«RODOPI-М 91» OOD
Questioni pregiudiziali
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1.1. |
Se il principio di neutralità fiscale autorizzi uno Stato membro ad irrogare una sanzione per omessa registrazione tempestiva dell’annullamento di una fattura, benché tale annullamento sia stato successivamente registrato nella contabilità e il soggetto interessato abbia pagato le imposte derivanti dall’annullamento oltre ai relativi interessi. |
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1.2. |
Se, con riferimento alla prima domanda, rilevino le seguenti circostanze:
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2) |
Se gli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, autorizzino gli Stati membri a irrogare nei confronti di un soggetto passivo che, presumibilmente, abbia omesso di adempiere in modo tempestivo il proprio obbligo di registrare nella contabilità circostanze rilevanti ai fini del calcolo dell’IVA, un’ammenda pari all’importo dell’IVA non versata entro il termine previsto, nel caso in cui, successivamente, sia stato posto rimedio all’omissione e sia stato versato l’intero importo dell’imposta dovuta oltre ai relativi interessi. |
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3) |
Se rilevi il fatto che non sia stato arrecato pregiudizio alle finanze pubbliche poiché, in seguito, il soggetto interessato ha registrato l’annullamento della fattura, oltre a versare l’intero importo dell’imposta con i relativi interessi. |
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4) |
Se l’irrogazione di un’ammenda pari all’importo complessivo dell’imposta già versata oltre ai relativi interessi violi il principio di proporzionalità. |
(1) Direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 maggio 2012 — Association Vent De Colère! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier/Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Causa C-262/12)
2012/C 243/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Association Vent De Colère ! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier
Convenuti: Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Questione pregiudiziale
Se, tenuto conto della modifica avente ad oggetto la natura delle modalità di finanziamento della compensazione integrale dei costi supplementari imposti a Électricité de France e ai distributori non nazionalizzati, menzionati all’articolo 23 della legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 sulla nazionalizzazione dell’elettricità e del gas, in conseguenza dell’obbligo di acquisto dell’elettricità prodotta dagli impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tale elettricità, risultante della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003, detto meccanismo debba essere ormai considerato come un intervento dello Stato, o mediante risorse statali, ai sensi e in attuazione delle clausole dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 1o giugno 2012 — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/Stato belga
(Causa C-271/12)
2012/C 243/15
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti
Ricorrenti: Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se uno Stato membro abbia diritto di negare la detrazione in capo a debitori d’imposta, destinatari di servizi, che siano in possesso di fatture lacunose ma completate mediante produzione di informazioni dirette a provare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate (contratti, ricostruzione di cifre in base a dichiarazioni rese all’Office national de la sécurité sociale [istituto nazionale belga di previdenza sociale], informazioni sul funzionamento del gruppo interessato, …). |
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2) |
Se uno Stato membro che nega la detrazione in capo a debitori d’imposta, destinatari di servizi, in base alla circostanza che le fatture contengono dati imprecisi, non debba constatare che le fatture sarebbero allora anche troppo imprecise per permettere il versamento dell’IVA; se, pertanto, al fine di assicurare il principio di neutralità dell’IVA, uno Stato membro non sia tenuto a concedere alle società prestatrici di servizi così contestati il rimborso dell’IVA che gli era stata versata. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 6 giugno 2012 — Serebryanniy vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-283/12)
2012/C 243/16
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Serebryanniy vek EOOD
Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che l’acquisto di un’immobilizzazione immateriale, dietro assunzione delle spese per le migliorie di un bene locato o dato in uso, costituisca il pagamento di una prestazione di servizi per apportare migliorie, anche qualora il contratto non obblighi il proprietario del bene patrimoniale a versare alcun corrispettivo. |
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2) |
Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 26 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in base alla quale la prestazione di servizi a titolo gratuito avente ad oggetto le migliorie di un bene patrimoniale locato o dato in uso costituisca sempre un’operazione imponibile. Se, per rispondere a tale questione in circostanze come quelle del procedimento principale, sia rilevante:
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3) |
Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in forza della quale il fatto generatore dell’imposta sull’operazione non si verifica nel momento dell’esecuzione della prestazione di servizi (nel caso di specie, l’effettuazione delle migliorie), bensì nel momento dell’effettiva restituzione del bene patrimoniale in migliori condizioni al termine del contratto o alla cessazione dell’uso. |
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4) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, quale sia la disposizione del Titolo VII della direttiva 2006/112 da applicare per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quando l’operazione a titolo gratuito non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 della direttiva. |
(1) GU L 347, pag. 1.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) l’11 giugno 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA
(Causa C-290/12)
2012/C 243/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Napoli
Parti nella causa principale
Ricorrente: Oreste Della Rocca
Convenuto: Poste Italiane SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
se tenuto conto anche dell’inciso di cui al punto 36 dell’Ordinanza della Corte di Giustizia del 15 settembre 2010 (procedimento C-386/09, Briot), la direttiva 1999/70/CE (1), segnatamente la clausola 2, faccia riferimento anche al rapporto di lavoro a termine tra lavoratore somministrato ed agenzia di lavoro interinale ovvero tra lavoratore somministrato ed utilizzatore e quindi se la direttiva 1999/70/CE regolamenti detti rapporti; |
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2) |
se, in assenza di altre misure ostative, una disposizione che consenta la apposizione del termine al contratto di lavoro con agenzia di lavoro interinale, nonché la sua reiterazione, sulla base di esigenze tecniche organizzative o produttive non della agenzia ed in relazione allo specifico rapporto di lavoro a termine, ma sulla base di esigenze generali del somministrato, slegate dallo specifico rapporto di lavoro, soddisfi i requisiti di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a) della direttiva 1999/70/CE, ovvero possa costituire una elusione della direttiva stessa; se le esigenze oggettive di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a), della direttiva 1999/70/CE debbano essere cristallizzate in un documento e debbano riguardare lo specifico rapporto di lavoro a termine e la sua reiterazione, per cui il riferimento alle esigenze oggettive generali che hanno giustificato la stipula del contratto di somministrazione siano inidonee o meno a soddisfare la prescrizione di cui alla clausola 5, lettera a); |
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3) |
se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti a che le conseguenze dell’abuso siano poste a carico di soggetto terzo, nel caso di specie l’utilizzatore. |
(1) GU L 175, pag. 43
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l'11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus
(Causa C-292/12)
2012/C 243/18
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente e appellante: Ragn-Sells AS
Convenuta e appellata: Sillamäe linnavalitsus (amministrazione della città di Sillamäe)
Questioni pregiudiziali
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a) |
Se il combinato disposto dell’articolo 106, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro conceda — per una zona determinata e a titolo oneroso — a un’impresa che gestisce un determinato impianto di trattamento dei rifiuti il diritto esclusivo di trasformare i rifiuti urbani, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti. |
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b) |
Se l’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consideri come servizi di interesse economico generale in primis la raccolta e il trasporto dei rifiuti e, in secondo luogo, la trasformazione di questi ultimi, ma separi a priori tali prestazioni tra loro limitando così la libera concorrenza sul mercato del trattamento dei rifiuti. |
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c) |
Se l’applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possa essere esclusa nel quadro di un procedimento relativo al rilascio di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che prevede che, nella zona cui si riferisce il contratto di concessione, venga accordato a due imprese il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti. |
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d) |
Se l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, sulla base del principio della prossimità, può limitare la concorrenza e permettere che all’impresa che gestisce l’impianto di trattamento di rifiuti più vicino alla zona in cui i rifiuti vengono prodotti sia riconosciuto a titolo oneroso il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti. |
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/10 |
Impugnazione proposta il 13 giugno 2012 da Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-336/07, Telefónica e Telefónica de España/Commissione
(Causa C-295/12 P)
2012/C 243/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Telefónica S.A. e Telefónica de España, S.A.U. (rappresentanti: F. González Díaz e J. Baño Fos, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, France Telecom España, S.A., Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e European Competitive Telecommunications Association
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
In via principale annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica, SA e Telefónica de España, SA/Commissione, T-336/07; sulla base degli elementi a sua disposizione, annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2007, caso COMP/38.784 — Wanadoo España/Telefónica; revocare o ridurre l’importo dell’ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE; revocare o ridurre l’importo dell’ammenda sulla base della durata ingiustificata del procedimento dinanzi al Tribunale; e condannare alle spese la Commissione e le parti intervenienti, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
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— |
In alternativa, qualora lo stato del procedimento non lo consenta annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci alla luce dei punti di diritto precisati dalla Corte di giustizia; revocare o ridurre l’importo dell’ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE; condannare alle spese la Commissione e le parti intervenienti, sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
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— |
In ogni caso concedere, ai sensi dell’articolo 15 TFUE, l’accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza tenutasi il 23 maggio 2011 dinanzi al Tribunale, nonché lo svolgimento di un’udienza. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso:
Violazioni dei diritti della difesa della Telefónica, considerato quanto segue:
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— |
La durata sproporzionata del procedimento; |
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— |
La dichiarazione di irricevibilità di argomenti suffragati da allegati; |
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— |
La dichiarazione di irricevibilità di argomenti relativi alla non indispensabilità delle risorse quale elemento rilevante al momento di stabilire gli effetti della condotta della Telefónica; |
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— |
La dichiarazione di ricevibilità di elementi nuovi che non erano stati inclusi nella comunicazione di addebiti. |
Errore di diritto nella definizione dei mercati all’ingrosso rilevanti.
Errore di diritto nella valutazione della presunta posizione dominante della Telefónica.
Errore di diritto e violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo avendo consentito un’intromissione nel diritto di proprietà della Telefónica su di una risorsa non indispensabile.
Errore di diritto e manifesto snaturamento dei fatti nella valutazione dell’abuso e dei suoi presunti effetti sulla concorrenza con riguardo a:
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— |
La scelta delle risorse all’ingrosso; |
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— |
L’analisi dei flussi di cassa scontati; |
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— |
L’esame periodo per periodo; |
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— |
Gli effetti probabili o concreti della condotta. |
Errore di diritto nella valutazione dell’azione ultra vires della Commissione e violazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, certezza del diritto, leale cooperazione e buona amministrazione.
Violazione del principio di certezza del diritto nella definizione della tipologia giuridica e errore di diritto nella valutazione del carattere doloso o colposo della condotta della Telefónica.
Errore di diritto e manifesto snaturamento dei fatti nel calcolo dell’importo dell’ammenda, inter alia, a causa di quanto segue:
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— |
Qualificazione della condotta come infrazione molto grave; |
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— |
Valutazione della violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e individualità delle pene; e |
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— |
Difetto di motivazione. |
Violazione dell’articolo 229 CE (attualmente 261 TFUE).
Tribunale
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/12 |
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012 — Coats Holdings/Commissione
(Causa T-439/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre informazioni commerciali - Prova - Infrazione unica e continuata - Prescrizione - Diritti della difesa - Ammende - Orientamenti)
2012/C 243/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Coats Holdings Ltd (Uxbrigde, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: W. Sibree, C. Jeffs, K. O’Connell, J. Boyce, solicitors, e D. Anderson, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81[CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Coats Holdings Ltd è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/12 |
Sentenza del Tribunale 27 giugno 2012 — Berning & Söhne/Commissione
(Causa T-445/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” nonché delle macchine da posa - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre informazioni commerciali - Prova - Diritti della difesa - Infrazione unica e continuata - Prescrizione - Ammende - Durata e gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2012/C 243/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: P. Niggemann e K. Gaßner, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in suddetta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Berning & Söhne GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/13 |
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012 — YKK e a./Commissione
(Causa T-448/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” nonché delle macchine da posa - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre informazioni commerciali - Infrazione unica e continuata - Prova - Natura ed esecuzione dell’infrazione - Impatto effettivo - Comunicazione sulla cooperazione - Ammende - Limite massimo - Effetto deterrente dell’ ammenda - Parità di trattamento - Proporzionalità)
2012/C 243/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: YKK Corp. (Tokyo, Giappone); YKK Holding Europe BV (Sneek, Paesi Bassi); e YKK Stocko Fasteners GmbH (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: inizialmente, H. Kaneko e C. Verannemann, avvocati, successivamente, H. Kaneko, G. Williamson, solicitor, e N. Green, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e K. Mojzesowicz, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo delle ammende rispettivamente inflitte alle ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La YKK Corp., la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH sono condannate alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/13 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2012 — Grecia/Commissione
(Causa T-86/08) (1)
(FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Ortofrutticoli - Sviluppo rurale - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Esecuzione di una sentenza della Corte - Autorità di cosa giudicata - Termine di 24 mesi - Principio di proporzionalità)
2012/C 243/23
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente V. Kontolaimos, S. Charitaki e M. Tassopoulou, successivamente M. Tassopoulou e I. Chalkias e K. Tsagkaropoulos, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito da P. Katsimani, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2008/68/CE, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), nella misura in cui riguarda talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/13 |
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012 — Microsoft/Commissione
(Causa T-167/08) (1)
(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Sistemi operativi per personal computer clienti - Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro - Rifiuto dell’impresa dominante di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’utilizzazione - Esecuzione degli obblighi derivanti da una decisione che accerta un’infrazione ed impone misure di carattere comportamentale - Penalità di mora)
2012/C 243/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis e I. Forrester, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre e N. Khan, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo); e Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente D. Went e H. Pearson, solicitors, successivamente H. Mercer, QC)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Free Software Foundation Europe eV (Amburgo, Germania) e Samba Team (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Piana e T. Ballarino); Software & Information Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: T. Vinje e D. Dakanalis, solicitors, e avv. A. Tomtsis); European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Vinje, solicitor, e avv.ti M. Dolmans, N. Dodoo e A. Ferti); International Business Machines Corp. (Armonk, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Dolmans e T. Graf); Red Hat, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C.-D. Ehlermann e S. Völcker, e C. O’Daly, solicitor); e Oracle Corp. (Redwood Shores, California, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Vinje, solicitor, e avv. D. Paemen)
Oggetto
Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2008) 764 def. della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corp. con la decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) e, in subordine, domanda diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo della penalità di mora inflitta in tale decisione alla ricorrente
Dispositivo
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1) |
L’importo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corp. dall’articolo 1 della decisione C(2008) 764 def. della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corp. con decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) è fissato a EUR 860 milioni. |
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2) |
La Microsoft sopporterà le proprie spese, il 95 % delle spese sopportate dalla Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest’ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc. e dell’Association for Competitive Technology, Inc., nonché l’80% delle spese sopportate dalla Free Software Foundation Europe e.V., dalla Samba Team, dalla Software & Information Industry Association, dall’European Committee for Interoperable Systems, dall’International Business Machines Corp., dalla Red Hat Inc. e dall’Oracle Corp. |
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3) |
La Commissione sopporterà il 5 % delle proprie spese, ad eccezione di quelle connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association e dell’Association for Competitive Technology. |
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4) |
La The Computing Technology Industry Association e l’Association for Competitive Technology sopporteranno ciascuna le proprie spese, nonché le spese sopportate dalla Commissione connesse al loro intervento. |
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5) |
La Free Software Foundation Europe e la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l’European Committee for Interoperable Systems, l’International Business Machines, la Red Hat e l’Oracle sopporteranno il 20 % delle proprie spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/14 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 — I Marchi Italiani e Basile/UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952)
(Causa T-133/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 - Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE - Impedimento relativo alla registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009))
2012/C 243/25
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: I Marchi Italiani Srl (Napoli); e Antonio Basile (Giugliano in Campania) (rappresentanti: G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Sempio, successivamente P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Osra SA (Rovereta, San Marino) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 502/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e la I Marchi Italiani Srl
Dispositivo
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1) |
Nella causa T-133/09, il nome del secondo ricorrente, Antonio Basile, è cancellato dall’elenco dei ricorrenti. |
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2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La I Marchi Italiani Srl è condannata alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti. |
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4) |
Il sig. Basile sopporterà le proprie spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/15 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 — Basile e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952)
(Causa T-134/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 - Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE - Impedimento relativo alla registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009))
2012/C 243/26
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Antonio Basile (Giugliano in Campania); e I Marchi Italiani Srl (Napoli) (rappresentanti: G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Sempio, successivamente P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Osra SA (Rovereta, San Marino) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 1436/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e il sig. Antonio Basile
Dispositivo
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1) |
Nella causa T-134/09, il nome della seconda ricorrente, I Marchi Italiani Srl, è cancellato dall’elenco dei ricorrenti. |
|
2) |
Il ricorso è respinto. |
|
3) |
Il sig. Antonio Basile è condannato alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti. |
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4) |
La I Marchi Italiani Srl sopporterà le proprie spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/15 |
Sentenza del Tribunale 3 luglio 2012 — Danimarca/Commissione
(Causa T-212/09) (1)
(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Seminativi - Gelo delle superfici)
2012/C 243/27
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J.Bering Liisberg, successivamente V. Pasternak Jørgensen, agenti, assistiti da P. Biering e J. Pinborg, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rasmussen e F. Jimeno Fernández, successivamente F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti da T. Ryhl, avvocato)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento della decisione 2009/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), in quanto esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dal Regno di Danimarca a titolo di gelo delle superfici.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 193 del 15 agosto 2009.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/15 |
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione
(Causa T-360/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati tedesco e francese del gas naturale - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato - Durata dell’infrazione - Ammende)
2012/C 243/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania); e E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: G. Wiedemann e T. Klose, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avocat)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alle ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da un lato, per la parte in cui esso constata che l’infrazione è durata dal 1o gennaio 1980 fino almeno al 24 aprile 1998, quanto all’infrazione commessa in Germania e, dall’altro, per la parte in cui constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005. |
|
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta a E.ON Ruhrgas AG e a E.ON AG all’articolo 2, lettera a), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato in EUR 320 milioni. |
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3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/16 |
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — GDF Suez/Commissione
(Causa T-370/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercati tedesco e francese del gas naturale - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato - Durata dell’infrazione - Ammende)
2012/C 243/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e C. Breuvart, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di parziale annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di annullamento oppure di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da una parte, in quanto constata che l’infrazione è perdurata dal 1o gennaio 1980 ad almeno il 24 aprile 1998, per quanto riguarda l’infrazione commessa dalla Germania e, dall’altra, in quanto constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005. |
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2) |
L’importo dell'ammenda inflitta alla GDF Suez SA dall’articolo 2, lettera b), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato ad EUR 320 milioni. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 282 del 21 novembre 2009.
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/16 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2012 — Comercial Losan/UAMI — McDonald’s International Property (Mc. Baby)
(Causa T-466/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Mc. Baby - Marchio comunitario figurativo anteriore Mc Kids, always quality, always fun! - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 243/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comercial Losan, SLU (Saragozza, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o settembre 2009 (procedimento R 1706/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la McDonald’s International Property Co. Ltd e la Comercial Losan, SLU
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Comercial Losan, SLU è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/17 |
Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2012 — Deutscher Ring/UAMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)
(Causa T-209/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Deutscher Ring Sachversicherungs-AG - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 243/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. E. Busse)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (procedimento R 1290/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo Deutscher Ring Sachversicherungs-AG come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 marzo 2010 (procedimento R 1290/2009-1) è annullata. |
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2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/17 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 — Constellation Brands/UAMI (COOK’S)
(Causa T-314/10) (1)
(Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo COOK’S - Assenza di domanda di rinnovo del marchio - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Ricorso per restitutio in integrum - Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 243/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Constellation Brands, Inc. (Fairport, New York, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e V. Melgar, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2010 (procedimento R 1048/2009-1), nella parte in cui ha respinto la domanda di restitutio in integrum
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Constellation Brands, Inc. è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/17 |
Sentenza del Tribunale 27 giugno 2012 — Interkobo/UAMI — XXXLutz Marken (my baby)
(Causa T-523/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo my baby - Marchi nazionale ed internazionale denominativo anteriore MYBABY e marchio nazionale figurativo anteriore mybaby - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di produzione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione - Legittimo affidamento - Regola 19, paragrafo 3, regola 20, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95)
2012/C 243/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Interkobo sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentanti: R. Skubisz e K. Ziemski, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2010 (procedimento R 88/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Interkobo sp. z o.o. e XXXLutz Marken GmbH
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Interkobo sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/18 |
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-594/10 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso delle spese mediche - Atto lesivo - Rigetto implicito)
2012/C 243/34
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F-2/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
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1) |
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione (F-2/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/18 |
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione
(Causa T-12/12) (1)
(Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol - Lettera che informa la ricorrente dell’intenzione della Commissione di rifiutare l’autorizzazione - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione - Irricevibilità - Ricorso di annullamento - Adozione di una nuova decisione - Non luogo a statuire)
2012/C 243/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Barnden, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e L. Banciella, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente), nonché Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, successivamente E. Jenkinson e H. Walker, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domanda intesa a far constatare una carenza da parte della Commissione per essersi questa illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione definitiva in merito alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol e, in subordine, una domanda di annullamento della decisione, che si asserisce essere contenuta nella lettera della Commissione del 5 dicembre 2011, di non concedere alla ricorrente la suddetta autorizzazione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso per carenza è irricevibile. |
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2) |
Non luogo a statuire sulla domanda di annullamento formulata in subordine. |
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3) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei Laboratoires CTRS. |
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4) |
La Repubblica ceca, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le loro spese. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/19 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2012 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione
(Causa T-216/12)
2012/C 243/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentante: D. Grisay, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
registrare il presente ricorso di annullamento, basato sull’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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— |
dichiararlo ricevibile e, |
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— |
in via principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione di compensazione della Commissione, Direzione generale per la Società dell’informazione e Media, contenuta nella sua lettera del 13 marzo 2012 nei confronti della TECHNION; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nel contesto della causa T-657/11, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (1).
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/19 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2012 — Accorinti e.a./BCE
(Causa T-224/12)
2012/C 243/37
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia), Michael Acherer (Bressanone, Italia), Giuliano Agostinetti (Mestre, Italia), Marco Alagna (Milano, Italia), Riccardo Alagna (Milano, Italia), Agostino Amalfitano (Forio, Italia), Emanuela Amsler (Torino, Italia), Francine Amsler (Torino, Italia), Alessandro Anelli (Bellinzago Novarese, Italia), Angelo Giovanni Angione (Potenza, Italia), Giancarlo Antonelli (Verona, Italia), Giuseppe Aronica (Licata, Italia), Elisa Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Pasquale Arsenio (Sesto San Giovanni, Italia), Luigi Azzano (Concordia Sagittaria, Italia), Giovanni Baglivo (Lecce, Italia), Stefano Baldoni (Matera, Italia), Giulio Ballini (Lonato, Italia), Antonino Barbara (Napoli, Italia), Armida Baron (Cassola, Italia), Paolo Baroni (Roma, Italia), Lucia Benassi (Scandiano, Italia), Michele Benelli (Madignano, Italia), Erich Bernard (Lana, Italia), Flaminia Berni (Roma, Italia), Adriano Bianchi (Omegna, Italia), Massimiliano Bigi (Montecchio Emilia, Italia), Daniele Fabrizio Bignami (Milano, Italia), Sergio Borghesi (Coredo, Italia), Borghesi Srl (Cles, Italia), Sergio Bovini (Cogoleto, Italia), Savino Brizzi (Torino, Italia), Annunziata Brum (Badiola, Italia), Christina Brunner (Laives, Italia), Giovanni Busso (Caselette, Italia), Fabio Edoardo Cacciuttolo (Milano, Italia), Vincenzo Calabrò (Roma, Italia), Carlo Cameranesi (Ancona, Italia), Giuseppe Campisciano (Besana in Brianza, Italia), Allegra Canepa (Pisa, Italia), Luca Canonaco (Como, Italia), Piero Cantù (Vimercate, Italia), Fabio Capelli (Tortona, Italia), Gianluca Capello (Sanremo, Italia), Sergio Capello (Sanremo, Italia), Mario Carchini (Carrara, Italia), Filippo Carosi (Roma, Italia), Elena Carra (Roma, Italia), Claudio Carrara (Nembro, Italia), Ivan Michele Casarotto (Verona, Italia), Anna Maria Cavagnetto (Torino, Italia), Gabriele Lucio Cazzulani (Segrate, Italia), Davide Celli (Rimini, Italia), Antonio Cerigato (Ferrara, Italia), Paolo Enrico Chirichilli (Roma, Italia), Celestino Ciocca (Roma, Italia), Mariagiuseppa Civale (Milano, Italia), Roberto Colicchio (Milano, Italia), Edoardo Colli (Trieste, Italia), Nello Paolo Colombo (Casatenovo, Italia), Mario Concini (Tuenno, Italia), Marika Congestrì (S. Onofrio, Italia), Luigi Corsini (Pistoia, Italia), Maria Chiara Corsini (Genova, Italia), Aniello Cucurullo (Civitavecchia, Italia), Roberto Cugola (Melara, Italia), Roberto Cupioli (Rimini, Italia), Giuseppe D’Acunto (Lucca — S. Anna, Italia), Stefano D’Andrea (Ancona, Italia), Nazzareno D’Amici (Roma, Italia), Michele Damelon (Gruaro, Italia), Piermaria Carlo Davoli (Milano, Italia), Iole De Angelis (Roma, Italia), Roberto De Pieri (Treviso, Italia), Stefano De Pieri (Martellago, Italia), Ario Deasti (Sanremo, Italia), Stefano Marco Debernardi (Aosta, Italia), Gianfranco Del Mondo (Casoria, Italia), Salvatore Del Mondo (Gaeta, Italia), Gianmaria Dellea (Castelveccana, Italia), Gianmarco Di Luigi (Sant’Antimo, Italia), Alessandro Di Tomizio (Reggello, Italia), Donata Dibenedetto (Altamura, Italia), Angela Dolcini (Pavia, Italia), Denis Dotti (Milano, Italia), Raffaele Duino (San Martino Buon Albergo, Italia), Simona Elefanti (Montecchio Emilia, Italia), Maurizio Elia (Roma, Italia), Claudio Falzoni (Besnate, Italia), Enrico Maria Ferrari (Roma, Italia), Giuseppe Ferraro (Pago Vallo Lauro, Italia), Fiduciaria Cavour Srl (Roma, Italia), Giorgio Filipello (Caccamo, Italia), Giovanni Filipello (Caccamo, Italia), Dario Fiorin (Venezia, Italia), Guido Fortunati (Verona, Italia), Achille Furioso (Agrigento, Italia), Monica Furlanis (Concordia Sagittaria, Italia), Vitaliano Gaglianese (San Giuliano Terme, Italia), Antonio Galbo (Palermo, Italia), Gianluca Gallino (Milano, Italia), Giandomenico Gambacorta (Roma, Italia), Federico Gatti (Besana in Brianza, Italia), Raffaella Maria Fatima Gerardi (Lavello, Italia), Mauro Gini (Bressanone, Italia), Barbara Giudiceandrea (Roma, Italia), Riccardo Grillini (Lugo, Italia), Luciano Iaccarino (Verona, Italia), Vittorio Iannetti (Carrara, Italia), Franz Anton Inderst (Marlengo, Italia), Hermann Kofler (Merano, Italia), Alessandro Lepore (Giovinazzo, Italia), Fabio Lo Presti (Ponte S. Pietro, Italia), Silvia Locatelli (Brembate, Italia), Nicola Lozito (Grumo Appula, Italia), Rocco Lozito (Grumo Appula, Italia), Fabio Maffoni (Soncino, Italia), Silvano Maffoni (Orzinuovi, Italia), Bruno Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Franco Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Michele Maironi Da Ponte (Bergamo, Italia), Francesco Makovec (Lesmo, Italia), Concetta Mansi (Matera, Italia), Angela Marano (Melito di Napoli, Italia), Bruno Marchetto (Milano, Italia), Fabio Marchetto (Milano, Italia), Sergio Mariani (Milano, Italia), Lucia Martini (Scandicci, Italia), Alessandro Mattei (Treviso, Italia), Giorgio Matterazzo (Seregno, Italia), Mauro Mazzone (Verona, Italia), Ugo Mereghetti (Brescia, Italia) e quale procuratore di Fulvia Mereghetti (Casamassima, Italia), Vitale Micheletti (Brescia, Italia), Giuseppe Mignano (Genova, Italia), Fabio Mingo (Ladispoli, Italia), Giovanni Minorenti (Guidonia Montecelio, Italia), Filippo Miuccio (Roma, Italia), Fulvio Moneta Caglio de Suvich (Milano, Italia), Giancarlo Monti (Milano, Italia), Angelo Giuseppe Morellini (Besana in Brianza, Italia), Barbara Mozzambani (San Martino Buon Albergo, Italia), Mario Nardelli (Gubbio, Italia), Eugenio Novajra (Udine, Italia), Giorgio Omizzolo (Baone, Italia), Patrizia Paesani (Roma, Italia), Luigi Paparo (Volla, Italia), Davide Pascale (Milano, Italia), Salvatore Pasciuto (Gaeta, Italia), Sergio Pederzani (Ossuccio, Italia), Aldo Perna (Napoli, Italia), Marco Piccinini (San Mauro Torinese, Italia), Nicola Piccioni (Soncino, Italia), Mauro Piliego (Bolzano, Italia), Vincenzo Pipolo (Roma, Italia), Johann Poder (Silandro, Italia), Giovanni Polazzi (Milano, Italia), Santo Pullarà (Rimini, Italia), Patrizio Ragusa (Roma, Italia), Rosangela Raimondi (Arluno, Italia), Massimo Ratti (Milano, Italia), Gianni Resta (Imola, Italia), Giuseppe Ricciarelli (San Giustino, Italia), Enrica Rivi (Scandiano, Italia), Maria Rizescu (Pesaro, Italia), Alessandro Roca (Torino, Italia), Mario Romani (Milano, Italia), Claudio Romano (Napoli, Italia), Gianfranco Romano (Pisticci, Italia), Ivo Rossi (Nettuno, Italia), Alfonso Russo (Scandiano, Italia), Iginio Russolo (San Quirinino, Italia), Francesco Sabato (Barcellona, Spagna), Giuseppe Salvatore (Silvi, Italia), Luca Eudilio Sarzi Amadé, (Milano, Italia), Tiziano Scagliola (Terlizzi, Italia), Antonio Scalzullo (Avellino, Italia), Liviano Semeraro (Gavirate, Italia), Laura Liliana Serpente (Ancona, Italia), Maria Grazia Serpente (Ancona, Italia), Luciana Serra (Milano, Italia), Giuseppe Silecchia (Altamura, Italia), Paolo Sillani (Bergamo, Italia), Vincenzo Solombrino (Napoli, Italia), Patrizia Spiezia (Casoria, Italia), Alberto Tarantini (Roma, Italia), Halyna Terentyeva (Concordia Sagittaria, Italia), Vincenzo Tescione (Caserta, Italia), Riccardo Testa (Cecina, Italia), Salvatore Testa (Pontinia, Italia), Nadia Toneatti (Trieste, Italia), Giuseppe Ucci (Como, Italia), Giovanni Urbanelli (Pescara, Italia), Giuseppina Urciuoli (Avellino, Italia), Amelia Vaccaro (Chiavari, Italia), Maria Grazia Valentini (Tuenno, Italia), Giancarlo Vargiu (Bologna, Italia), Salvatore Veltri Barraco Alestra (Marsala, Italia), Roberto Vernero (Milano, Italia), Vincenza Vigilia (Castello d’Agogna, Italia), Celso Giuliano Vigna (Castel San Pietro Terme, Italia), Roberto Vignoli (Santa Marinella, Italia), Georg Weger (Merano, Italia), Albino Zanichelli (Busana, Italia), Andrea Zecca (Roma, Italia) e Maurizio Zorzi (Ora, Italia) (rappresentanti: S. Sutti e R. Spelta, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare la decisione della BCE 2012/153/UE del 5 marzo 2012«sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica»; |
|
— |
per l’effetto condannare la BCE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa concede alle Banche Centrali Nazionali un supporto di garanzie da parte della Repubblica ellenica sotto forma di piano di riacquisto che costituisce un quid pluris, nonché la condizione imprescindibile, affinché gli strumenti di debito emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica possano dirsi idonei nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica, almeno fintantoché permanga tale supporto di garanzie aggiuntivo da parte di detto Stato membro, che costituiscono una forma di facilitazione creditizia, sono subordinate alle condizioni di un meccanismo di buy-back unilateralmente canalizzato dal Consiglio Direttivo della BCE a favore delle Banche Centrali Nazionali. Secondo i ricorrenti, nella Decisione impugnata non si fa parola alcuna degli investitori privati, cosiddetti acquirenti retail di bond greci.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (difetto di motivazione ed errata identificazione della base giuridica).
|
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato o di regola di diritto relativa alla sua applicazione (violazione del principio della parità di trattamento, violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio del debito sovrano, violazione degli artt. 123 TFUE e 21 dello Statuto della Banca Centrale Europea, violazione del principio di proporzionalità).
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|
3) |
Terzo motivo, vertente sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/21 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2012 — Axa Belgium/Commissione
(Causa T-230/12)
2012/C 243/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Axa Belgium (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. G. Cleenewerck de Crayencour)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare le note di debito n. 7141101047, di EUR 1 590,62, datata 23 marzo 2012 e n. 7141101053, di EUR 10 160,88, datata 23 marzo 2012; |
|
— |
annullare il pagamento per compensazione tra crediti e debiti pendenti della Commissione, effettuato con lettera del 26 marzo 2012 indirizzata alla S.A. Axa Belgium (lettera recante il riferimento D(2012) C4 — B.2 — 000212, firmata dal sig. B. della DG Bilancio); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e su un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe emesso note di debito per crediti infondati e avrebbe proceduto a un recupero mediante compensazione di crediti che non erano certi, liquidi ed esigibili. La ricorrente sostiene che la Commissione pretende somme che eccedono quanto previsto dal diritto comune nell’ambito della surrogazione della Commissione nei diritti dei suoi funzionari vittime di incidenti provocati da persone assicurate per la responsabilità civile presso la ricorrente. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe proceduto a una compensazione nonostante un impegno contrattuale in senso contrario e nonostante il fatto che, per lunghi anni, la Commissione avesse accettato di risolvere le pratiche mediante trattative, senza ricorrere alla compensazione e all’attesa delle decisioni dei tribunali belgi. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/21 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — Wilmar Trading/UAMI — Agroekola EOOD (ULTRA CHOCO)
(Causa T-232/12)
2012/C 243/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: E. Miller, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgaria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2012, procedimento R 87/2012-1; |
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— |
ordinare all’UAMI di esaminare il ricorso presentato avverso la decisione della divisione di opposizione del 10 novembre 2011, procedimento di opposizione n. B001760043, e di seguire il normale iter. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ULTRA CHOCO», per prodotti delle classi 29, 30 e 31 — domanda di marchio comunitario n. 9221111
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di Singapore T0113987B del marchio denominativo «ultra choco», per prodotti della classe 29; marchio non registrato europeo e bulgaro «ULTRA CHOCO», con riferimento all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: ricorso considerato come non proposto
Motivi dedotti: violazione degli articolo 8, paragrafi 3, lettere a), ii), e b), e 4, del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/22 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2012 — Amitié/Commissione
(Causa T-234/12)
2012/C 243/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. Bogaert e M. Picat)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare che le seguenti note di debito inviate dalla Commissione non sono dovute:
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— |
dichiarare l’infondatezza della richiesta di recupero dell’importo totale di EUR 1 083 616,89; |
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— |
riconoscere che la Commissione non poteva imporre alla ricorrente, l’11 giugno 2011, una procedura di estrapolazione nell’ambito dell’accordo BSOLE; |
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— |
dichiarare che la procedura di estrapolazione è pertanto infondata ai sensi del diritto belga; |
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— |
dichiarare che la Commissione non è legittimata ad applicare una procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE dal 14 gennaio 2010; |
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— |
dichiarare che il congelamento unilaterale del pagamento dei contributi finanziari comunitari per gli accordi ATHENA e JUDAICA è infondato ai sensi del diritto lussemburghese; |
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— |
disporre la cessazione immediata del congelamento dei contributi finanziari comunitari, ossia l’importo di EUR 263 120 bloccato dall’8 febbraio 2010 per JUDAICA e dal 14 giugno 2010 per ATHENA; |
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— |
disporre il pagamento immediato dalla data di pronuncia della sentenza tramite bonifico:
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— |
condannare la Commissione a versare i seguenti importi:
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— |
Condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente tutti i costi e le spese da essa sostenuti nell’ambito del presente procedimento in quanto il comportamento sleale della Commissione è l’unica causa della presente controversia. In considerazione della natura e delle caratteristiche della controversia, le spese sono provvisoriamente stimate in EUR 50 000; |
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— |
dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione. |
In subordine, nell’ipotesi in cui la ricorrente debba, quod non, corrispondere un determinato importo secondo la relazione contabile della Commissione, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare che la ricorrente è debitrice soltanto dell’importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89, secondo la giurisprudenza belga e lussemburghese relativa alla sanzione del comportamento abusivo della Commissione, ossia il ridimensionamento di tale diritto a un uso normale, che consiste in un importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89; |
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— |
dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, con cui si contestano le conclusioni contenute nella relazione contabile della Commissione, in quanto:
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2) |
Secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE, in quanto:
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3) |
Terzo motivo, vertente sul presunto congelamento ingiustificato dei pagamenti effettuati nell’ambito degli accordi ATHENA e JUDAICA, parte del progetto eCONTENTPLUS, in quanto:
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(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/23 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — CEDC International/UAMI — Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia)
(Causa T-235/12)
2012/C 243/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: CEDC International sp. z o.o (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Underberg AG (Dietlikon, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 marzo 2012, procedimento R 2506/2010-4; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo con la descrizione «oggetto del marchio è un filo d’erba verde-brunastro posto in una bottiglia, la lunghezza del quale è pari all'incirca a tre quarti dell’altezza della bottiglia» — domanda di marchio comunitario n. 33266
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione francese n. 95588457 del marchio tridimensionale che rappresenta una bottiglia con un filo d’erba, per prodotti della classe 33; marchio registrato tedesco n. 39848553; marchio registrato polacco n. 62018; marchio registrato polacco n. 62081, per prodotti della classe 33; marchio registrato polacco n. 85811, per prodotti della classe 33; marchio registrato giapponese n. 2092826, per prodotti della classe 28; registrazione francese n. 98746752 del marchio tridimensionale che rappresenta una bottiglia con un filo d’erba, per prodotti della classe 33; marchio non registrato utilizzato nel commercio in Germania per la «vodka»
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione del principio di legalità; |
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— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e, conseguentemente, anche degli articoli 8, paragrafo 1, lettera a), e 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/24 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — Airbus/UAMI (NEO)
(Causa T-236/12)
2012/C 243/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airbus SAS (Francia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 febbraio 2012, procedimento R 1387/2011-1; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NEO», per prodotti e servizi delle classi 7, 12 e 39 — domanda di marchio comunitario n. 9624974
Decisione dell’esaminatore: diniego parziale di registrazione della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione degli articoli 64, paragrafo 1, e 59 del regolamento del Consiglio n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e |
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violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/24 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Gamesa Eólica/UAMI — Enercon (combinazione orizzontale di colori verdi)
(Causa T-245/12)
2012/C 243/43
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Enercon GmbH (Aurich, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o marzo 2012 nel procedimento R 260/2011-1; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che rappresenta una combinazione orizzontale di colori verdi, per prodotti della classe 7 — Registrazione di marchio comunitario n. 2346542
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la sua domanda sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione della nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 62 del regolamento sul marchio comunitario; e |
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violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/25 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Cat Media Pty/UAMI — Avon Products (RETANEW)
(Causa T-246/12)
2012/C 243/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cat Media Pty Ltd (Warriewood, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avon Products, Inc. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 740/2011-1; |
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condannare il ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RETANEW», per prodotti della classe 3 — Domanda di marchio comunitario n. W00884450
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 3531051 del marchio denominativo «ANEW» per prodotti delle classi 3 e 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto in toto della domanda
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/25 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2012 — Argo Group International/UAMI — Arisa Assurances (ARIS)
(Causa T-247/12)
2012/C 243/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentanti: R. Hoy, S. Levine e N. Edbrooke, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arisa Assurances SA (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare o riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 marzo 2012 nel procedimento R 93/2011-2, affinché il marchio della ricorrente sia registrato; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori «ARIS», per prodotti e servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 7390404
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 307470 del marchio figurativo a colori «ARISA ASSURANCES S.A.» per prodotti e servizi della classe 36
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che l’UAMI e la commissione hanno errato in diritto nel ritenere che i marchi fossero giuridicamente simili e nel concludere ipso facto per l’esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/26 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2012 — Uralita/Commissione
(Causa T-250/12)
2012/C 243/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare: |
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— |
l’articolo 1, punto 2, della decisione della Commissione europea C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, che modifica la decisione C(2008) 2626, dell’11 giugno 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.695 — CLORATO DI SODIO), in quanto impone alla ricorrente un’ammenda di EUR 4 231 000; |
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— |
l’articolo 2 della decisione della Commissione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012 — Caso COMP/38.695 — Clorato di Sodio; nonché |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi alternativi.
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1) |
Con il primo motivo di ricorso, essa asserisce l’illegittimità della decisione di infliggere un’ammenda dopo la scadenza della prescrizione prevista dall’articolo 25, punto 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), e di trattenere gli interessi maturati su questa somma. |
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2) |
Con il secondo motivo di ricorso, essa sostiene alternativamente che la Commissione abbia illegittimamente trattenuto l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, interessi inclusi, prima che l’ammenda fosse dovuta. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/26 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2012 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commissione
(Causa T-261/12)
2012/C 243/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: A. Krystallidis, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
risarcire i danni causati alla ricorrente dalla decisione illegittima della Delegazione UE in Serbia del 23 marzo 2012 di annullare l’assegnazione dell’appalto «Rafforzare le capacità istituzionali della commissione per la tutela della concorrenza (CTC) nella Repubblica di Serbia» (GU 2011 S 147) assegnato alla ricorrente, come leader del consorzio per il progetto di cui sopra; |
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— |
ordinare che le spese del procedimento o da esso occasionate siano sostenute dalla convenuta. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda su cinque motivi.
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1) |
Primo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha agito illegittimamente accusando la ricorrente di disporre di un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti, dal momento che il conflitto di interessi in parola che è stato imputato alla ricorrente riguarda una società terza del tutto indipendente, cioè la European profiles SA e non la ricorrente. |
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2) |
Secondo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il suo obbligo di produrre una decisione chiara e motivata di annullamento dell’assegnazione, contravvenendo all’articolo 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa nella parte in cui ha omesso di giustificare la ragione per cui alla ricorrente era attribuito un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti. |
|
3) |
Terzo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita omettendo di invitarla a formulare la sua opinione su quale possa essere l’elemento costitutivo del conflitto di interessi, in violazione dell’articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa. |
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4) |
Quarto motivo secondo il quale la convenuta ha violato il suo obbligo di permettere alla ricorrente l’accesso ai documenti che proverebbero il presunto nesso illegittimo ed il vantaggio ingiusto a favore del DIADIKASIA Consortium, a norma dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
|
5) |
Quinto motivo secondo il quale le suddette azioni ad opera della convenuta costituiscono una grave violazione del principio di certezza del diritto ed un errore di diritto nonché una violazione dell’articolo 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, dal momento che essa ha annullato inaspettatamente la sua decisione di assegnare il progetto di cui trattasi al consorzio facente capo alla ricorrente per presunti motivi di «conflitto di interessi». |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/27 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-262/12)
2012/C 243/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (1) e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate mediante tali atti giuridici si applicano alla ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione nella decisione 2012/35/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 267/2012 fossero soddisfatti. |
|
2) |
Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive. |
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3) |
Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
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4) |
Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della proprietà e della reputazione. |
(1) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22).
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/27 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Schenker/Commissione
(Causa T-265/12)
2012/C 243/49
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Schenker Ltd (Feltham, Regno Unito) (rappresentanti: F. Montag e B. Kacholdt, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Commissione europea del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Trasporto di merci); |
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— |
annullare integralmente o, in subordine, ridurre l’ammenda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto a un equo processo e il principio di buona amministrazione, in quanto non avrebbe terminato la sua indagine dopo essere stata informata della circostanza che gli elementi di prova presentati dalla Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP per conto della Deutsche Post AG erano inficiati da una serie di violazioni del diritto. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza nell’adottare la decisione impugnata sebbene il regolamento del Consiglio n. 141/1962 (1) non le consentisse di farlo. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e gli articoli 4 e 7 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (2), avendo ritenuto soddisfatto il criterio dell’effetto sensibile sul commercio tra Stati membri. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE, e 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 4, 7, e 23, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e i principi di responsabilità personale e di buona amministrazione, in quanto ha ritenuto la ricorrente responsabile per la condotta della BAX Global Ltd. (UK), sanzionando soltanto la ricorrente per detta condotta, sebbene la BAX Global Ltd. (UK) fosse una controllata di un’altra impresa diretta da The Brink’s Company per tutto il periodo in cui ha avuto luogo la condotta definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata. |
|
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 23 e 27 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, i diritti della difesa della ricorrente, gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (3), il principio dell’adeguatezza della pena rispetto all’infrazione, il principio di buona amministrazione, il principio «nulla poena sine culpa» e il principio di proporzionalità, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda sulla base di un fatturato eccedente l’importo teorico massimo che sarebbe potuto derivare dalla condotta definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata. |
|
6) |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, la comunicazione sulla clemenza (4) nonché il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il tasso di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente. |
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7) |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel rifiutare di avviare discussioni per giungere a un accordo transattivo ai sensi della comunicazione sulle transazioni (5). |
(1) Regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124, pag. 2751).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
(4) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 11).
(5) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008 C 167, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/28 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Deutsche Bahn e altri/Commissione
(Causa T-267/12)
2012/C 243/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) Schenker AG (Essen, Germania), Schenker China Ltd (Shanghai, Cina), Schenker International (H.K.) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: F. Montag e B. Kacholdt, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare gli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera a), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Trasporto di merci); |
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— |
annullare integralmente o, in subordine, ridurre le ammende di cui agli articoli 2, paragrafo 2, lettera g), 2, paragrafo 3, lettera a), 2, paragrafo 3, lettera b), e 2, paragrafo 4, lettera h), della decisione impugnata; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto a un equo processo e il principio di buona amministrazione, in quanto non avrebbe terminato la sua indagine dopo essere stata informata della circostanza che gli elementi di prova prodotti dai rappresentanti di una determinata società erano inficiati da una serie di violazioni del diritto. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza nell’adottare la decisione impugnata sebbene il regolamento n. 141/1962 (1) non le consentisse di farlo. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE, e 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 4, 7, e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e i principi di responsabilità personale e di buona amministrazione, in quanto ha ritenuto la Schenker China Ltd responsabile per la condotta della BAX Global (China) Co. Ltd, sanzionando soltanto la Schenker China Ltd per tale condotta, sebbene la BAX Global (China) Co. Ltd fosse una controllata di un’altra impresa diretta da una determinata società per la maggior parte del periodo in cui ha avuto luogo la condotta definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della decisione impugnata. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 23 e 27 del regolamento n. 1/2003, i diritti della difesa delle ricorrenti, gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2), il principio dell’adeguatezza della pena rispetto all’infrazione, il principio di buona amministrazione, il principio «nulla poena sine culpa» e il principio di proporzionalità, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare l’importo delle ammende sulla base di un fatturato eccedente l’importo teorico massimo che sarebbe potuto derivare dalla condotta definita agli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera a), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione impugnata. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la comunicazione sulla clemenza (3) nonché il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il tasso di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. |
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6) |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel rifiutare di avviare discussioni per giungere a un accordo transattivo ai sensi della comunicazione sulle transazioni (4). |
(1) Regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124, pag. 2751).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).
(3) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 11).
(4) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008 C 167, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/29 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Suwaid/Consiglio
(Causa T-268/12)
2012/C 243/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Joseph Suwaid (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Defalque e T. Bontinck)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103); |
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— |
annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 87, pag. 45); |
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— |
in caso contrario, dichiarare che la decisione ed il regolamento impugnati non sono applicabili al ricorrente ed ordinare la cancellazione del suo nome e dei suoi dati personali dall’elenco delle persone assoggettate alle sanzioni dell’Unione; |
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— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese e segnatamente all’integralità dei diritti, degli onorari e delle anticipazioni sostenuti dal ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente
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2) |
Secondo motivo, vertente
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3) |
Terzo motivo, vertente
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4) |
Quarto motivo, vertente
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5) |
Quinto motivo, vertente
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/30 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Makro autoservicio mayorista/Commissione
(Causa T-269/12)
2012/C 243/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Makro autoservicio mayorista, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2009) 22 def., del 18 gennaio 2010, che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare (REM 2/08), notificata alla ricorrente con lettera del 19 aprile 2012; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente
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2) |
Secondo motivo, vertente
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3) |
Terzo motivo, vertente
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(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/30 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Panalpina Welttransport e a./Commissione europea
(Causa T-270/12)
2012/C 243/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Panalpina Welttransport (Holding) AG (Basilea, Svizzera), Panalpina Management AG (Basilea, Svizzera) e Panalpina China Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer and B. Smith, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 28 marzo 2012, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Freight Forwarders) nella sua interezza per quanto attiene alle parti ricorrenti; |
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— |
in subordine:
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— |
condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti relativamente a questo procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi, ha commesso un errore di diritto e ha violato il suo obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento nel fissare l’importo base dell’ammenda, calcolando il «valore delle vendite» pertinenti alla violazione in base alle vendite complessive a clienti SEE. |
|
2) |
Secondo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi, ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento nel fissare l’importo base dell’ammenda senza tener conto delle specificità del caso e della natura dell’industria in questione (compreso l’impatto dell’intesa Air Cargo). |
|
3) |
Terzo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere di essere competente riguardo al sistema del manifesto automatizzato (advanced manifest system «AMS») anteriormente al 1o maggio 2004. |
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4) |
Quarto motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi utilizzando in maniera errata il suo potere discrezionale relativamente alla procedura di transazione. |
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11.8.2012 |
IT |
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C 243/31 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — Unister/UAMI (Ab in den Urlaub)
(Causa T-273/12)
2012/C 243/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Unister GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Hug e A. Kessler-Jensch))
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 aprile 2012, procedimento R 2150/2011-1; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Ab in den Urlaub» per servizi delle classi 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 692 286.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
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— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 |
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/31 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — Alfastar Benelux/Consiglio
(Causa T-274/12)
2012/C 243/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alfastar Benelux (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti N. Keramidas e N. Korogiannakis)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Dichiarare che il convenuto è venuto meno all’obbligo ad esso incombente ai sensi dell’articolo 266 TFUE poiché, nonostante sia stato formalmente invitato ad adottare le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del Tribunale pronunciata il 20 ottobre 2011, T-57/09 Alfastar Benelux/Consiglio e a definire la propria posizione in proposito entro il termine da essa impartito, non vi ha proceduto; |
|
— |
Ingiungere al convenuto di adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del Tribunale pronunciata il 20 ottobre 2011, T-57/09 Alfastar Benelux/Consiglio e a definire la propria posizione in proposito; |
|
— |
Condannare il convenuto a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 20 000 a norma dell’articolo 340 TFUE; e |
|
— |
Condannare il convenuto a pagare le spese legali e altre spese sostenute nel contesto del presente ricorso, anche qualora esso sia respinto. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in giudizio un motivo, con cui afferma che il convenuto è venuto meno all’obbligo ad esso incombente ai sensi dell’articolo 266 TFUE poiché, nonostante sia stato formalmente invitato ad adottare le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del Tribunale pronunciata il 20 ottobre 2011, T-57/09 Alfastar Benelux/Consiglio e a definire la propria posizione in proposito entro il termine da essa impartito, non vi ha proceduto.
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/32 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — S.I.C.O.M./Commissione
(Causa T-279/12)
2012/C 243/56
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: S.I.C.O.M. Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale (Cercola, Italia) (rappresentante: R. Manzi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Accertare di dichiarare che la S.I.C.O.M. Srl, in liquidazione, è creditrice nei confronti della Commissione della somma di 24 338,10 euro oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi conformemente all’articolo 18, comma n. 7, del Regolamento della Commissione n. 2519/1997, oppure della diversa somma che l’Ill.mo Tribunale riterrà opportuno liquidare e, per l’effetto, condannare la Commissione al pagamento delle somme così liquidate; |
|
— |
Condannare, per l’effetto, la Commissione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura del 12,5%. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa, aggiudicataria dell’azione n. 35, decisa nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 664/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 93, pag. 3), avente ad oggetto la fornitura di 500 tonnellate di olio di colza raffinato, confezionato in lattine da litri 5, merce resa franco destino presso i magazzini Tombo PAM Warehouse in Guinea, entro il giorno 17.06.2001, si oppone al fatto che la Commissione abbia effettuato delle trattenute sul pagamento, applicando una penale per merce consegnata in ritardo ed una ulteriore penale per merce non consegnata.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
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1) |
In ordine all’applicazione della penale per merce non fornita, si segnala che, in realtà, la merce effettivamente consegnata era pari a 498,819 tonnellate, ovvero 1,435 tonnellate meno rispetto a quanto previsto dal bando di gara. A questo riguardo la parte ricorrente fa valere il livello di tolleranza dell’1% previsto dall’art. 17 del Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23). Per quanto riguarda l’art. 15 del detto regolamenta la ricorrente precisa che, nel presente caso, è un dato di fatto che la merce effettivamente consegnata presso il beneficiario è pari a 498,819 tonnellate, così come si evince dal certificato di presa in consegna e, dunque, qualsivoglia evento successivo che abbia determinato una eventuale riduzione della merce non poteva essergli addebitato. |
|
2) |
In ordine alla penale per merce consegnata in ritardo, la ricorrente invoca l’applicazione dell’esimente del caso di forza maggiore in ordine al ritardo subito dalla motonave implicata nell’operazione presso il porto di imbarco di Napoli e, in conseguenza, la proroga di 30 giorni prevista dall’art. 14, comma 15, del Regolamento n. 2519/97, già citato. Su questo punto la ricorrente invoca anche l’applicazione degli art. 22, n. 4, e 25, dello stesso Regolamento. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/32 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2012 — FIS’D/Commissione
(Causa T-283/12)
2012/C 243/57
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: FIS’D — Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italia) (rappresentanti: S. Baratti e A. Sodano, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
accogliere le richieste di misure di organizzazione del procedimento e/o di mezzi istruttori formulate; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del
12 aprile 2012, Ref. Ares(2012)446225, che ha respinto il ricorso amministrativo promosso dalla ricorrente ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura del 13 gennaio 2011«Termination of the Framework Partnership Agreement 2011-0181, Erasmus Mundus Masters Course in City Regeneration» che ha disposto la cessazione anticipata dell’Accordo Quadro di Partenariato 2011-0181, stipulato nell’ambito del programma Erasmus Mundus 2009-2013.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell’errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione:
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|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell’errore manifesto di valutazione:
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|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge nella forma dell’errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione:
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Tribunale della funzione pubblica
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/34 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-56/12)
2012/C 243/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechstanwaltsgesellschaft mbH, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non versare contributi per il ricorrente, al termine del suo contratto e durante il suo periodo di disoccupazione, al regime pensionistico tedesco o a quello dell’Unione europea, e domanda di integrazione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione europea o di trasferimento dei suoi diritti pensionistici verso il regime pensionistico tedesco.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione del 24.2.2012, n. R/813/11, dell’autorità abilitata alla conclusione dei contratti d’impiego della Direzione generale della Commissione europea; |
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— |
condannare la convenuta ad integrare il ricorrente, per il periodo 1o aprile 2008-31 agosto 2009, nel regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti della Comunità europea e a versare i relativi contributi; |
|
— |
in subordine, condannare la convenuta a presentare per il ricorrente, presso l’ente previdenziale tedesco, per il periodo 1o aprile 2008-31 agosto 2009, una domanda di assicurazione a posteriori, e a versare i relativi contributi per il ricorrente nell’ammontare previsto dalla legge; |
|
— |
in subordine, dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente, quando la pensione sarà liquidata, il risarcimento del danno in compensazione della diminuzione della pensione, e per l’importo corrispondente a tale diminuzione, calcolata rispetto all’importo che il ricorrente avrebbe percepito se durante il periodo 1o aprile 2008-31 agosto 2009 fossero stati versati al regime pensionistico legale contributi nell’ammontare previsto dalla legge. |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/34 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-60/12)
2012/C 243/59
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. E. Guerrieri Piaceri)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non concedere alla ricorrente sei punti di promozione per l’esercizio di promozione 2011, revisione del rapporto di valutazione ed attribuzione dei punti necessari per la promozione al grado AST 2.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare il rapporto di valutazione della ricorrente per il periodo 1.1.2012 — 31.12.2010 e la decisione che concede alla ricorrente due punti di promozione per il medesimo periodo; |
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— |
Ordinare alla convenuta, quale conseguenza dell’annullamento, di riesaminare il rapporto di valutazione della ricorrente, concedendole i punti necessari per promuoverla al grado AST 2 con effetto retroattivo decorrente dall’1.1.2011; |
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— |
condannare la convenuta al pagamento dell’importo, stimato ex aequo et bono, di EUR 20 000,00 (incluse le spese del procedimento). |
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11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/34 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-65/12)
2012/C 243/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di non concedere al ricorrente un assegno familiare per il figlio della moglie, nato da un precedente matrimonio.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione della Commissione del 17 agosto 2011 recante rigetto della domanda del ricorrente del precedente 20 luglio di percepire, per il figlio della sua congiunta, un assegno familiare ed i benefici ad esso connessi, nonché le spese di viaggio annuali; |
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— |
per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 13 marzo 2012; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |