ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.232.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 232/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 232/02 |
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2012/C 232/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2012/C 232/04 |
Invito a presentare proposte 2013 — EAC/S07/12 — Programma di apprendimento permanente (LLP) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 232/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2012/C 232/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business) ( 1 ) |
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2012/C 232/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals) ( 1 ) |
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2012/C 232/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2012/C 232/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/01
Data di adozione della decisione |
10.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34364 (12/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Deutsche Innovationsbeihilferegelung für den Schiffbau |
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Base giuridica |
Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zum Förderprogramm „Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“, §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung und Landeshaushaltsordnungen |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Innovazione, sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, altro — gewöhnlich 20 %, ausnahmsweise bis zu 30 % |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Costruzione di navi e di strutture galleggianti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Verschiedene, da Programmnotifizierung
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
4.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34743 (12/N) |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Wijziging van de maatregel inzake aanloopsteun voor nieuwe gecombineerdvervoerdiensten op basis van het Twin hub spoorwegnet (SA.31981) |
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Base giuridica |
Het aanstaande besluit van het monitoring comité van het INTERREG IVB-Noordwest Europa programma |
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Tipo di misura |
Aiuto ad hoc |
Russell, Inter Ferry Boats, Husa (ACTS) |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
50 % |
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Durata |
1.7.2012-30.9.2015 |
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Settore economico |
Trasporto ferroviario di merci |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
29.6.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34904 (12/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
— |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Extension of the Reintroduced Spanish Guarantee Scheme for H2 2012 |
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Base giuridica |
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 100 000 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2012-31.12.2012 |
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Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Kingdom of Spain |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 agosto 2012
2012/C 232/02
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2346 |
JPY |
yen giapponesi |
96,64 |
DKK |
corone danesi |
7,4417 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79040 |
SEK |
corone svedesi |
8,3340 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2024 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4045 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,260 |
HUF |
fiorini ungheresi |
279,93 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6969 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1031 |
RON |
leu rumeni |
4,6188 |
TRY |
lire turche |
2,2147 |
AUD |
dollari australiani |
1,1717 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2373 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5752 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5164 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5366 |
KRW |
won sudcoreani |
1 396,99 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,2353 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8612 |
HRK |
kuna croata |
7,5267 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 686,68 |
MYR |
ringgit malese |
3,8503 |
PHP |
peso filippino |
51,564 |
RUB |
rublo russo |
39,8830 |
THB |
baht thailandese |
38,902 |
BRL |
real brasiliano |
2,5134 |
MXN |
peso messicano |
16,4551 |
INR |
rupia indiana |
68,9340 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/5 |
Avviso agli importatori
Importazioni da Israele nell'UE
2012/C 232/03
Con precedente avviso agli importatori, pubblicato il 25 gennaio 2005 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1), si è ricordato agli operatori che i prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani situati nei territori che si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE-Israele (2).
Si ricorda che, secondo quanto convenuto tra l'Unione europea e Israele con riguardo all'attuazione del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Israele, dal 1o febbraio 2005 tutte le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto. Lo stesso vale per tutte le dichiarazioni su fattura EUR-MED e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR-MED che possono essere emessi in Israele per esportazione nell'Unione europea sulla base del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Israele, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Israele (3).
Si informano gli operatori che intendono presentare prove documentali dell'origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti originari di Israele che il trattamento preferenziale sarà rifiutato per le merci la cui prova dell'origine indichi che la produzione che determina l'origine ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana.
Anche se le procedure vigenti consentono un'adeguata applicazione delle disposizioni, le relative modalità di attuazione nell'Unione europea devono essere razionalizzate alla luce dell'esperienza. Per questo si informano gli importatori che un elenco aggiornato delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è ora consultabile sul sito tematico della Commissione dedicato all'unione doganale (4). Può essere inoltre ottenuto dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE o consultato tramite i loro siti web.
Si consiglia agli operatori di consultare l'elenco periodicamente e almeno prima di presentare una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica a sostegno della quale intendono fornire una prova dell'origine preferenziale emessa in Israele.
Il presente avviso sostituisce quello del 25 gennaio 2005 a decorrere dal 13 agosto 2012.
(1) GU C 20 del 25.1.2005, pag. 2.
(2) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(3) GU L 20 del 24.1.2006, pag. 1.
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/6 |
Invito a presentare proposte 2013 — EAC/S07/12
Programma di apprendimento permanente (LLP)
2012/C 232/04
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 1720/2006/CE) (1). Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.
2. Ammissibilità
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di formazione professionale ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della decisione.
Il programma di apprendimento permanente è aperto ai candidati stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):
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i 27 Stati membri dell'Unione europea, |
— |
i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, |
— |
paesi candidati: Croazia (3), Turchia, |
— |
Svizzera, |
— |
Albania, Bosnia e Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia (soltanto per le azioni del programma elencate al punto A.2 dell'allegato alla decisione n. 1720/2006/CE) (4). |
Inoltre, i candidati dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammissibili alle seguenti azioni (5):
— |
visite preparatorie Comenius, Grundtvig, Erasmus e Leonardo da Vinci, |
— |
formazione permanente Comenius e Grundtvig, |
— |
visite e scambi Grundtvig, |
— |
mobilità degli studenti Erasmus a fini di studio, |
— |
mobilità del personale Erasmus — incarichi d'insegnamento, |
— |
visite di studio nell'ambito dell'attività chiave 1 del programma trasversale, |
— |
mobilità Leonardo da Vinci. |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non partecipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a consultare la guida LLP 2013 per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 276 milioni di EUR.
L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi partecipanti.
4. Termine per la presentazione delle candidature
I termini principali sono i seguenti:
Comenius mobilità individuale degli alunni |
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3 dicembre 2012 |
Comenius, Grundtvig: formazione permanente |
Primo termine: |
16 gennaio 2013 |
Termini successivi: |
30 aprile 2013 17 settembre 2013 |
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Comenius assistentati |
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31 gennaio 2013 |
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento |
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31 gennaio 2013 |
Leonardo da Vinci: progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione |
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31 gennaio 2013 |
Leonardo da Vinci: mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus: corsi di lingua intensivi (EILC) |
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1o febbraio 2013 |
Programma Jean Monnet |
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15 febbraio 2013 |
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati; Comenius: Partenariati Comenius Regio; Grundtvig: seminari |
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21 febbraio 2013 |
Erasmus: programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale) |
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8 marzo 2013 |
Grundtvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani |
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28 marzo 2013 |
Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio |
Primo termine |
28 marzo 2013 |
Secondo termine |
15 ottobre 2013 |
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Programma trasversale: tutte le altre attività |
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28 febbraio 2013 |
Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del proprio paese.
5. Altre informazioni
Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche 2013» nonché la «guida del programma LLP 2013» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.
(1) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto alle istituzioni di istruzione superiore di tutto il mondo.
(3) La Croazia dovrebbe diventare uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.
(4) La partecipazione dell'Albania, della Bosnia e Herzegovina e del Montenegro al presente invito a presentare proposte è subordinata alla firma di un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali paesi rispettivamente. Se, entro l'inizio del mese della decisione di concessione della sovvenzione, il memorandum d'intesa non sarà stato firmato, i partecipanti del rispettivo paese non riceveranno un finanziamento e non se ne terrà conto per quanto concerne la dimensione minima dei consorzi/partenariati.
(5) Nel contesto dei progetti pilota finanziati nell'ambito dello strumento UE di assistenza alla preadesione.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/05
1. |
In data 25 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione STEAG GmbH (tramite il veicolo di acquisizione Steag 1. Beteiligungs-GmbH — «STEAG», Germania), Fronterasol B.V., controllata in ultima istanza da Deutsche Bank AG («Fronterasol/Deutsche Bank», Germania), e OHL Industrial, S.L., appartenente al gruppo Villar Mir («OHL Industrial/Villar Mir», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Arenales Solar PS, S.L. («Arenales», Spagna) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6679 — STEAG/Fronterasol/OHL Industrial/Arenales Solar, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/06
1. |
In data 26 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo VINCI SA («VINCI», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del settore EVT (Energieversorgungstechnick o tecnologia di approvvigionamento energetico) («EVT»), che comprende una serie di imprese attualmente controllate da Alpiq Anlagentechnik GmbH («AAT», Germania), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6623 — VINCI/EVT Business, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/07
1. |
In data 27 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione APG Algemene Pensioen Groep N.V. («APG», Paesi Bassi) e PGGM N.V. («PGGM», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Challenger LBC Terminals Jersey Limited («LBC Terminals», Jersey) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6644 — APG/PGGM/Challenger LBC Terminals, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/08
1. |
In data 25 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Marubeni Corporation («Marubeni», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Gavilon Holdings, LLC («Gavilon», USA) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6657 — Marubeni Corporation/Gavilon Holdings, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
3.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 232/09
1. |
In data 26 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Marquard & Bahls AG («M&B», Germania) e Linde AG («Linde», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune a pieno titolo di nuova costituzione («JV», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6667 — Marquard & Bahls/Linde/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).