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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.227.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 227/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/1 |
2012/C 227/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-542/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Accesso all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari - Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato - Requisito della residenza)
2012/C 227/02
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e K. Bulterman, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. van den Broeck e M. Jacobs, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: V. Pasternak Jørgensen, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. Blaschke, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Accesso alla formazione — Finanziamento di studi all’estero — Requisito della residenza — «Regola dei tre anni su sei»
Dispositivo
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1) |
Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992. |
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2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Roubaix — Francia) — Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Causa C-533/10) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 236, paragrafo 2 - Rimborso di dazi non legalmente dovuti - Termine - Regolamento (CE) n. 2398/97 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan - Regolamento (CE) n. 1515/2001 - Rimborso dei dazi antidumping versati in base ad un regolamento successivamente dichiarato invalido - Nozione di «forza maggiore» - Data di insorgenza dell’obbligo di rimborso dei dazi all’importazione)
2012/C 227/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d’instance de Roubaix
Parti
Ricorrente: Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA
Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d’instance de Roubaix — Interpretazione dell’articolo 236, paragrafo 2 (secondo e terzo comma), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Domanda di rimborso dei dazi antidumping pagati in forza del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1), successivamente dichiarato invalido — Illegittimità costitutiva di un caso di forza maggiore — Momento in cui sorge l’obbligo di rimborso dei dazi
Dispositivo
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1) |
L’articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che l’illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, che consente di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all’importazione versati in applicazione di detto regolamento. |
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2) |
L’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d’ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell’Unione, sulla base della constatazione da parte dell’Organo di conciliazione della non conformità di detto regolamento all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, che figura nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994). |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration
(Causa C-606/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articolo 13 - Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo - Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno - Nozione di «visto di ritorno» - Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno - Necessità di misure transitorie - Insussistenza)
2012/C 227/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)
Convenuto: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 4, lettera a) e 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Normativa nazionale che vieta il rientro dei cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato tale permesso in assenza di un visto di ritorno emesso dalle autorità consolari o prefettizie — Nozione di «visto di ritorno» — Ammissibilità delle misure transitorie a favore di tali cittadini che abbiano lasciato il territorio — Principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento
Dispositivo
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1) |
Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro. |
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2) |
L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale. |
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3) |
I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)
(Cause riunite C-611/10 e C-612/10) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) - Articoli 45 TFUE e 48 TFUE - Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività - Prestazioni familiari - Normativa da applicare - Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente - Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato)
2012/C 227/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Waldemar Hudzinski (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak (C-612/10)
Convenute: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Determinazione della legislazione applicabile — Diritto del lavoratore migrante di percepire nello Stato membro in cui lavora assegni familiari per i figli che risiedono nel suo Stato membro d’origine — Situazione della persona che svolge un’attività autonoma nel proprio Stato membro d’origine ed effettui per quattro mesi un lavoro subordinato in un altro Stato membro
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo. |
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2) |
Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65 della legge tedesca relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino
(Causa C-618/10) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Clausola abusiva sugli interessi moratori - Procedimento d’ingiunzione di pagamento - Competenze del giudice nazionale)
2012/C 227/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Banco Español de Crédito, SA
Convenuto: Joaquín Calderón Camino
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22), degli articoli 5, 6, paragrafo 2, 7 e 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) e dell’articolo 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30) — Credito al consumo — Tasso d’interesse moratorio applicabile — Clausole abusive — Procedimento d’ingiunzione di pagamento — Competenze del giudice nazionale
Dispositivo
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1) |
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo. |
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2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS
(Causa C-158/11) (1)
(Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Settore automobilistico - Regolamento (CE) n. 1400/2002 - Esenzione per categorie - Sistema di distribuzione selettiva - Nozione di «criteri specifici» nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi - Diniego di rilascio di una concessione per la distribuzione di autoveicoli nuovi - Assenza di criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati e non discriminatori)
2012/C 227/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Auto 24 SARL
Convenuta: Jaguar Land Rover France SAS
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30) — Sistema di distribuzione selettiva — Diniego di rilascio di una concessione per la vendita di autoveicoli nuovi Land Rover — Nozione di «criteri specifici» nell’ambito di una distribuzione selettiva quantitativa — Assenza di criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati e non discriminatori
Dispositivo
Con i termini «criteri specifici», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, devono essere intesi, per quanto concerne un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi di tale regolamento, criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato. Per beneficiare dell’esenzione prevista da detto regolamento non è necessario che un sistema del genere sia basato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(Causa C-355/11) (1)
(Direttiva 91/629/CEE - Norme minime relative alla tutela dei vitelli - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune - Normativa nazionale che recepisce la direttiva 91/629/CEE e che dichiara applicabili le prescrizioni del regolamento in materia di gestione previste da quest’ultima, in particolare, ai vitelli custoditi nell'ambito di un'azienda lattiera)
2012/C 227/08
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: G. Brouwer
Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28), e degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Normativa nazionale che recepisce la direttiva, dichiarando applicabili le prescrizioni del regolamento in materia di gestione non soltanto ai vitelli custoditi per l'allevamento e l'ingrasso, ma anche ai vitelli custoditi nell'ambito di un'azienda lattiera.
Dispositivo
La direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, deve essere interpretata nel senso che il requisito previsto all’articolo 4 della medesima direttiva, secondo cui le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla citata direttiva, tra le quali figura il punto 8 di tale allegato, che vieta, salvo eccezioni, di attaccare i vitelli, si applicava a vitelli che un agricoltore teneva custoditi a fini agricoli nell’ambito di un’azienda lattiera.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/6 |
Impugnazione proposta il 19 settembre 2011 dalla Smanor SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2011, T-185/11, Smanor SA/Commissione europea, Mediatore europeo
(Causa C-474/11 P)
2012/C 227/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Smanor SA (rappresentante: J.-P. Ekeu, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Mediatore europeo
Con ordinanza del 1o marzo 2011 la Corte (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Smanor a sopportare le proprie spese.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/6 |
Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 dalla Enviro Tech Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Commissione europea
(Causa C-118/12 P)
2012/C 227/10
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Enviro Tech Europe Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Enviro Tech International, Inc.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-291/04 nella parte in cui riguarda la richiesta di risarcimento danni della ricorrente; e |
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— |
dichiarare la convenuta responsabile per i danni subiti dalla ricorrente; o |
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— |
in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché decida sulla richiesta di risarcimento danni della ricorrente; e |
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— |
condananre la convenuta a tutte le spese processuali (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale). |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che, avendo respinto la sua richiesta di risarcimento danni per il fatto che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un atto illecito da parte della Commissione, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione europea. In particolare, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la sentenza della Corte nella causa C-425/08 e, di conseguenza, ha commesso un errore di diritto omettendo di esaminare la terza parte della prima eccezione di illegittimità della ricorrente in relazione alla «normale manipolazione o utilizzazione» e concludendo che la richiesta di risarcimento danni dovesse essere respinta.
Alla luce di ciò la ricorrente chiede che la sentenza del Tribunale nella causa T-291/04 sia annullata nella parte in cui riguarda la richiesta di risarcimento danni della ricorrente e che la convenuta sia dichiarata responsabile per i danni subiti dalla ricorrente.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 26 aprile 2012 — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour S.A.
(Causa C-194/12)
2012/C 227/11
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social 1 de Benidorm
Parti
Ricorrente: Concepción Maestre García
Convenuta: Centros Comerciales Carrefour S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che non consente di interrompere il periodo di ferie prestabilito per permettere all’interessato di beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo — o rimanente — qualora la situazione di incapacità temporanea si sia verificata prima dell’inizio della fruizione delle ferie ed esistano ragioni di ordine produttivo o organizzativo che impediscono di fruire delle stesse in un periodo successivo. |
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2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che consenta al datore di lavoro di stabilire unilateralmente un periodo di fruizione delle ferie che coincida con una situazione di incapacità temporanea, qualora il lavoratore non abbia espresso precedentemente una preferenza per fruire delle ferie in un diverso periodo, ed esista un accordo tra i rappresentanti dei lavoratori dell’impresa e l’impresa che lo permetta. |
|
3) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti ad un’interpretazione della normativa spagnola applicabile al caso de quo che permetta di compensare economicamente le ferie non godute a causa di incapacità temporanea, se esistono ragioni di ordine produttivo o organizzativo che non ne consentono l’effettiva fruizione, anche in assenza di risoluzione del contratto di lavoro. |
(1) GU L 299, pag. 9.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Causa C-204/12)
2012/C 227/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Altre parti nel procedimento:
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Vlaamse Gewest |
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Vlaamse Gemeenschap |
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, per cui
sia compatibile con l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e/o con l’articolo 36 di questo trattato e l’articolo 13 dell’Accordo SEE. |
|
2) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata. |
|
3) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata. |
(1) GU L 283, pag. 33.
(2) GU L 176, pag. 37.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Causa C-205/12)
2012/C 227/13
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Altra parte nel procedimento: Vlaamse Gewest
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dal decreto del governo delle Fiandre dell’8 luglio 2005 che modifica il decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e il decreto del governo delle Fiandre del 29 marzo 2002 sugli obblighi di servizio pubblico per la promozione dell’uso razionale dell’energia, per cui
sia compatibile con l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e/o con l’articolo 36 di questo trattato e l’articolo 13 dell’Accordo SEE. |
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2) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata. |
|
3) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata. |
(1) GU L 283, pag. 33.
(2) GU L 176, pag. 37.
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28.7.2012 |
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C 227/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Causa C-206/12)
2012/C 227/14
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Altre parti nel procedimento:
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|
Vlaamse Gewest |
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Vlaamse Gemeenschap |
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dal decreto del governo delle Fiandre dell’8 luglio 2005 che modifica il decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e il decreto del governo delle Fiandre del 29 marzo 2002 sugli obblighi di servizio pubblico per la promozione dell’uso razionale dell’energia, per cui
sia compatibile con l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e/o con l’articolo 36 di questo trattato e l’articolo 13 dell’Accordo SEE. |
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2) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata. |
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3) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata. |
(1) GU L 283, pag. 33.
(2) GU L 176, pag. 37.
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Causa C-207/12)
2012/C 227/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Altra parte nel procedimento: Vlaamse Gewest
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dal decreto del governo delle Fiandre dell’8 luglio 2005 che modifica il decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e il decreto del governo delle Fiandre del 29 marzo 2002 sugli obblighi di servizio pubblico per la promozione dell’uso razionale dell’energia, per cui
sia compatibile con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e con l’articolo 13 dell’Accordo SEE. |
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2) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata (per quanto rilevante per l’Accordo SEE). |
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3) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 4 dell’Accordo SEE e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata (per quanto rilevante per l’Accordo SEE). |
(1) GU L 283, pag. 33.
(2) GU L 176, pag. 37.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Causa C-208/12)
2012/C 227/16
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Essent Belgium NV
Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Altre parti nel procedimento:
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Vlaamse Gewest |
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Vlaamse Gemeenschap |
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dal decreto del governo delle Fiandre dell’8 luglio 2005 che modifica il decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e il decreto del governo delle Fiandre del 29 marzo 2002 sugli obblighi di servizio pubblico per la promozione dell’uso razionale dell’energia, per cui
sia compatibile con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e/o con l’articolo 13 dell’Accordo SEE. |
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2) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata (per quanto rilevante per l’Accordo SEE). |
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3) |
Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 4 dell’Accordo SEE e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata (per quanto rilevante per l’Accordo SEE). |
(1) GU L 283, pag. 33.
(2) GU L 176, pag. 37.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 14 maggio 2012 — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez
(Causa C-226/12)
2012/C 227/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Oviedo
Parti
Ricorrente: Constructora Principado S.A.
Convenuto: José Ignacio Menéndez Álvarez
Questione pregiudiziale
Se, nel caso di una clausola contrattuale che comporta la traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento incombente per legge al professionista, lo squilibrio cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che esso sussiste per il solo fatto della traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento che per legge incombe al professionista, o se il fatto che secondo la direttiva debba trattarsi di uno squilibrio significativo implichi che la ripercussione economica sul consumatore deve anche essere rilevante rispetto al valore complessivo dell’operazione.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
(Causa C-252/12)
2012/C 227/18
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd
Convenuta: Asda Stores Ltd
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente come marchi comunitari
utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all’uso del marchio costituito dal segno grafico ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009 (1). In caso di risposta affermativa, come deve essere valutata la questione dell’uso del marchio costituito dal segno grafico. |
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2) |
Se, a tal fine, rilevi che:
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3) |
Se la risposta ai quesiti A e B dipenda dal fatto che il segno grafico e le parole vengono percepite dal consumatore medio come (i) segni separati; o come (ii) aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. In caso affermativo, in che modo ciò accada. |
|
4) |
Se, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo abbia utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una determinata combinazione di colori così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico (in una parte, ma non in tutta l’Unione) a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori nei quali la convenuta utilizza il segno contestato rilevi nel quadro della valutazione complessiva (i) del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), o (ii) dell’indebito vantaggio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In caso affermativo, in che modo ciò accada. |
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5) |
In caso di risposta affermativa, se rientri nella valutazione globale il fatto che la convenuta stessa venga associata nella memoria di una parte considerevole del pubblico con il colore o la particolare combinazione di colori che sta usando per il segno contestato. |
(1) GU L 78, pag. 1.
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/13 |
Ricorso della Volkswagen AG contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, Volkswagen AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 maggio 2012
(Causa C-260/12 P)
2012/C 227/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, Rechtsanwälte)
Procedimento in cui l’altra parte è: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Domanda della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia, annullare in toto la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è volta contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Volkswagen AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2) nel procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corporation.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
|
— |
vizio procedurale per violazione del diritto di essere sentiti nonché per snaturamento dei fatti, |
|
— |
violazione del diritto dell’Unione per erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo2, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1). |
Il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente di essere sentita ed avrebbe snaturato i fatti, avendo travalicato i fatti quali esposti dalla ricorrente. Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la ricorrente avrebbe ampiamente preso posizione in merito al significato descrittivo della denominazione SWIFT nella lingua inglese. Il Tribunale non avrebbe inoltre tenuto conto dei rilievi svolti dalla ricorrente nel proprio ricorso in merito alle differenze con cui la denominazione «GTI» verrebbe accolta nei singoli paesi.
Erroneamente il Tribunale avrebbe, inoltre, respinto l’argomento della ricorrente, secondo cui sarebbero stati registrati, quali marchi distintivi, i tre marchi contenenti la lettera «I», addotti a titolo di esempio di marchi di portata descrittiva. Il Tribunale avrebbe inoltre violato i principi del corretto svolgimento del procedimento, attribuendo valore differenziato alla circostanza della registrazione del marchio. Il diritto della ricorrente ad essere sentita sarebbe stato violato, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti dedotti a sostegno della unicità della denominazione «GTI».
Infine, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, avendo erroneamente contestato alla ricorrente di non aver fornito sufficienti elementi al fine di avvalorare la tesi della registrabilità del marchio «GTI». Il Tribunale avrebbe parimenti ignorato quanto dedotto dalla ricorrente in merito al valore dei mezzi di prova dai quali l’UAMI ha derivato la presunta comprensione del marchio de quo in Svezia.
Il Tribunale non avrebbe poi correttamente applicato l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario, violando in tal modo il diritto dell’Unione. La registrazione di un marchio comunitario dovrebbe essere respinta a fronte dell’esistenza, in un solo Stato membro, di un diritto di marchio precedente, avente ad oggetto un marchio che possa costituire oggetto di confusione. Il Tribunale avrebbe peraltro esaminato «l’Unione come un tutt’uno» coinvolgendo nel proprio esame anche paesi in cui non sussisterebbe una protezione di tale marchio. Ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza affermata dalla Corte nella causa «Matratzen Concord» (2).
Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione considerando la denominazione «GTI» quale indicazione descrittiva di carattere tecnico, sebbene tale denominazione sia registrata quale marchio in vari Stati membri. Spetterebbe unicamente alle amministrazioni centrali nazionali decidere in merito al significato descrittivo di un determinato marchio nel rispettivo territorio. Solamente a fronte di una domanda di cancellazione un organo dell’Unione potrebbe rilevare l’inefficacia di un marchio nazionale nell’ambito dell’esame del rischio di confusione.
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente fissato nuovi criteri nell’ambito dell’esame dell’efficacia distintiva di un elemento del marchio nell’ambito della registrazione controversa. Il Tribunale avrebbe parimenti violato il diritto dell’Unione sostenendo che il marchio stesso non sarebbe sufficiente per il consumatore al fine di comprendere l’origine commerciale delle merci, in quanto il consumatore si procurerebbe ulteriori informazioni al di là del marchio registrato ricercando, in particolare, indicazioni relative al prodotto. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore con riguardo ai requisiti del rischio di confusione relativo al marchio di serie, laddove ha negato che il marchio «SWIFT GTI» si inserisca nella serie di contrassegni della ricorrente «Golf GTI» e «Lupo GTI».
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1.
(2) Ordinanza del 28 aprile 2004, Matratzen Concord, C-3/03 P, Racc. 2004, pag. I-03657.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/14 |
Impugnazione proposta il 29 maggio 2012 da Annunziata Del Prete avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 marzo 2012, causa T-420/10, Giorgio Armani/UAMI
(Causa C-261/12 P)
2012/C 227/20
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Annunziata Del Prete (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Giorgio Armani SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
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— |
Annullare totalmente la sentenza del 27 marzo 2012 del Tribunale dell’Unione Europea e, per l’effetto, confermare la decisione resa dalla Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI, emessa in data 8 luglio 2010 e notificata in data 19 luglio 2010, perché in piena osservanza ed applicazione con la disciplina prevista dal regolamento sul marchio comunitario (1) ed in particolare dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). unicamente invocato nell’atto di opposizione n. B1309485 |
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— |
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Contestazione della somiglianza grafica tra il marchio comunitario n. 6314462 «AMICI JUNIOR» ed i marchi figurativi nazionali italiani n. 912114 «AJ ARMANI JEANS» e n. 998554 «ARMANI JUNIOR» e per quanto di ragione di quella fonetica. |
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2) |
Applicazione dell’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento (CE) 207/2009 e del principio di notorietà nella sentenza impugnata, in assenza di apposita impugnazione da parte della resistente, la Giorgio Armani S.p.A. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 pag. 1).
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/15 |
Impugnazione proposta il 1o giugno 2012 dalla Telefónica SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012, causa T-228/10, Telefónica/Commissione
(Causa C-274/12 P)
2012/C 227/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, abogado, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, J. Domínguez Pérez, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
dichiarare ammissibile il ricorso per annullamento relativo alla causa T-228/10 e rinviare la causa al Tribunale affinché decida nel merito della controversia; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese derivanti dai procedimenti relativi all’ammissibilità nei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando una decisione che viola il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Poiché ha ritenuto in via generale che l’alternativa della via pregiudiziale sia sempre adeguata e possibile, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente in primo grado alla tutela effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e espressamente riconosciuto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
|
2) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente interpretato la giurisprudenza relativa all’ammissibilità di ricorsi avverso decisioni relative ad aiuti di Stato che dichiarino un regime di aiuti illegittimo e incompatibile. |
|
3) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263 TFUE, paragrafo quattro, in fine. Il Tribunale afferma erroneamente sotto il profilo del diritto che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato, come quella impugnata, necessita di misure di attuazione ai sensi della nuova disposizione del Trattato. Nella sua sentenza il Tribunale non tiene conto della circostanza che una decisione negativa in materia di aiuti di Stato ha un effetto diretto, comporta l’immediata illegittimità degli aiuti concessi nonché, di norma, l’obbligo per gli Stati membri di recuperarli. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/15 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-288/12)
2012/C 227/22
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B. D. Simon, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che l’Ungheria, avendo posto fine anticipatamente al mandato del commissario delegato per la protezione dei dati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1); |
|
— |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 95/46 prevede che una o più autorità pubbliche degli Stati membri, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, siano incaricate di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva di cui trattasi.
In Ungheria, fino al 31 dicembre 2011, tale autorità era rappresentata dal commissario delegato per la protezione dei dati. In applicazione della normativa ungherese vigente fino al 31 dicembre 2011, quest'ultimo era designato dal Parlamento ungherese per un periodo di sei anni. Dal momento che l'incarico del commissario per la protezione dei dati in funzione alla data del 31 dicembre 2011 è iniziato il 29 settembre 2008, quest'ultimo, in circostanze normali, sarebbe dovuto continuare fino al settembre 2014.
La normativa ungherese in materia è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 2012. A seguito di tali modifiche è stata abolita la figura del commissario per la protezione dei dati e si è posto fine al mandato del commissario per la protezione dei dati che esercitava tali funzioni dal 29 settembre 2008. L’autorità incaricata di sorvegliare la protezione dei dati in Ungheria, ai sensi della direttiva 95/46, è ora il Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorità nazionale per la protezione dei dati e della libertà di informazione), di nuova costituzione. In base alla nuova normativa, il presidente che guida tale autorità è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del capo del governo per un mandato di nove anni. Non è stato nominato per tale incarico l'ex commissario per la protezione dei dati.
A giudizio della Commissione, l'anticipata cessazione del mandato dell'autorità incaricata di sorvegliare la protezione dei dati viola l'indipendenza che dovrebbe esserle propria in applicazione della direttiva. Poiché quest'ultima non definisce la durata di detto mandato gli Stati membri possono in linea di principio determinarla liberamente. Tuttavia il mandato deve avere una durata ragionevole ed è necessario che, una volta che lo Stato membro abbia fissato tale durata, la stessa venga rispettata. Se così non fosse l'autorità di controllo rischierebbe di essere influenzata, nello svolgimento dei propri compiti, dal timore di una cessazione anticipata del suo mandato, il che ne pregiudicherebbe l’indipendenza.
Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, la Commissione rileva che, considerato che all'ex autorità di controllo della protezione dei dati non è stato riattribuito l'incarico alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, l'inadempimento era ancora in essere a quella data. Essa reputa che non sia impossibile sanare tale violazione: l'Ungheria deve adottare tutte le misure necessarie affinché sia restituito l'incarico cui fa riferimento la direttiva 95/46 all'ex commissario per la protezione dei dati, per la residua durata del suo incarico a far data dal 31 dicembre 2011. La Commissione può accettare di considerare come adeguata una regolarizzazione di tale situazione che consisterebbe nel nominare, per tale periodo, l'ex commissario per la protezione dei dati per la posizione di presidente della nuova Autorità, in quanto ciò equivarrebbe a far valere il proprio inadempimento nell'ambito della propria difesa. Si devono sanare, e non mantenere, gli effetti della violazione.
Secondo la Commissione soltanto motivi gravi e oggettivamente verificabili possono giustificare una cessazione anticipata del mandato di cui trattasi: orbene, l’Ungheria non ha dedotto motivi di questo tipo.
La Commissione non contesta il diritto dell’Ungheria di trasformare la sua autorità di controllo, passando ad esempio dal precedente modello di «commissario per la protezione dei dati» a un modello conforme al diritto ungherese, consistente in «un'autorità». Tuttavia, il cambiamento in termini di modello istituzionale non richiedeva affatto la cessazione anticipata del mandato dell’ex autorità di controllo. L'Ungheria avrebbe avuto la possibilità di prevedere nel suo diritto nazionale che il nuovo modello venisse applicato solo dopo la scadenza del mandato del commissario per la protezione dei dati che occupava l'incarico o che si nominasse quest'ultimo quale primo presidente della nuova autorità per il restante periodo del suo mandato.
Se l'argomento relativo alla facoltà dello Stato membro di cambiare modello fosse ammissibile, ciò comporterebbe, secondo la Commissione, che tutte le autorità incaricate di sorvegliare la protezione dei dati nell'ambito dell'Unione sarebbero esposte, in modo permanente, al rischio che il loro mandato venga meno nella forma di un intervento del legislatore finalizzato ad abolire l'autorità esistente e a creare in suo luogo una nuova autorità per esercizio delle competenze previste nella direttiva 95/46. Non si può escludere che le autorità politiche si avvalgano di tali riforme per sanzionare e controllare le autorità di controllo della protezione dei dati che abbiano determinato la loro disapprovazione. Il mero rischio di tale influenza è di per sé incompatibile con la totale indipendenza delle autorità di controllo.
D'altronde, secondo la Commissione, l'Ungheria non poteva fondarsi su dichiarazioni oscure dell’ex commissario per la protezione dei dati, apparse sulla stampa, per supporre che quest'ultimo non sarebbe più stato disposto a svolgere le funzioni previste all'articolo 28 della direttiva 95/46 e nemmeno poteva porre fine anticipatamente alle stesse per un tale motivo.
(1) GU L 281, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 95/46».
Tribunale
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/17 |
Sentenza del Tribunale 18 giugno 2012 — Biofrescos/Commissione
(Causa T-159/09) (1)
(Unione doganale - Gamberetti congelati provenienti dall’Indonesia - Certificati d’origine non validi - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92)
2012/C 227/23
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portogallo) (rappresentante: avv. A. de Magalhães Menezes)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, P. Guerra e Andrade nonché L. Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 72 def. della Commissione, del 16 gennaio 2009, che dichiara che è legittimo prendere in considerazione a posteriori dazi all’importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso specifico.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda è condannata alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/17 |
Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012 — Kavaklidere-Europe/UAMI — Yakult Honsha (Yakut)
(Causa T-276/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Yakut - Marchio comunitario figurativo anteriore Yakult - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 227/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kavaklidere-Europe (Schoten, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Vercraeye e I. Tytgat, poi J. Vercraeye e B. De Vuyst, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Yakult Honsha Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, P. Harris, solicitor, e T. Elias, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 maggio 2009 (procedimento R 1396/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yakult Honsha Kabushiki Kaisha e la Kavaklidere-Europe
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Kavaklidere-Europe è condannata alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/17 |
Sentenza del Tribunale 21 giugno 2012 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-178/10, T-263/10 e T-265/10) (1)
(Programmi operativi del Fondo di coesione e del FESR gestiti dalla Spagna - Domanda di pagamento intermedio - Esistenza di elementi probatori che indicano una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo - Misure di sospensione del termine di pagamento - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Strategia di audit - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità)
2012/C 227/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e B. Conte, nonché, nella causa T-178/10, A. Steiblyté, agenti)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione del 12 febbraio 2010 (T-178/10), dell’8 aprile 2010 (T-263/10) e del 15 aprile 2010 (T-265/10), con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna.
Dispositivo
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1) |
Le cause T-178/10, T-263/10 e T-265/10 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
I ricorsi sono respinti. |
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3) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/18 |
Sentenza del Tribunale 21 giugno 2012 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-264/10 e T-266/10) (1)
(Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) - Domanda di pagamento intermedio - Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006)
2012/C 227/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e B. Conte, agenti)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione del 10 maggio (T-264/10) e dell’11 maggio 2010 (T-266/10), con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna
Dispositivo
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1) |
Le cause T-264/10 e T-266/10 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
Le decisioni della Commissione europea del 10 e dell’11 maggio 2010, con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna, sono annullate. |
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3) |
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento della fondatezza della domanda di pagamento di interessi di mora è respinta. |
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4) |
Non vi è luogo a statuire sul capo delle conclusioni volto ad ottenere che il Tribunale disponga una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura. |
|
5) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/18 |
Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2012 — Kraft Foods Schweiz/UAMI — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)
(Causa T-357/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CORONA - Marchi nazionali denominativi anteriori KARUNA e KARŪNA - Impedimenti relativi alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)
2012/C 227/27
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: P. Péters e T. de Haan, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Compañía Nacional de Chocolates, SA (Medellín, Colombia) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 giugno 2010 (procedimento R 696/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Schweiz Holding GmbH e la Compañia Nacional de Chocolates, SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Kraft Foods Schweiz Holding GmbH è condannata alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/19 |
Sentenza del Tribunale 21 giugno 2012 — Fruit of the Loom/UAMI — Blueshore Management (FRUIT)
(Causa T-514/10) (1)
(Marchio comunitario - Decadenza - Marchio comunitario denominativo FRUIT - Mancato uso - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1 lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 227/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi G. Schneider, poi D. Botis, e infine J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Blueshore Management SA (Cernusco Sul Naviglio) (rappresentanti: S. Corona e G. Ciccone, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 agosto 2010 (procedimento R 1686/2008-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Blueshore Management SA e la Fruit of the Loom, Inc
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fruit of the Loom, Inc è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’UAMI. |
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3) |
La Blueshore Management SA sopporterà le proprie spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/19 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2012 — H.Eich/OHMI — Arav (H.EICH)
(Causa T-557/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo H.EICH - Marchio nazionale figurativo anteriore H SILVIAN HEACH - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 227/29
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: H.Eich Srl (Signa) (rappresentanti: D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi e B. Passaretti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e R. Pethke, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arav Holding Srl (Palma Campania) (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Arav Holding Srl e la H.Eich Srl
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla H.Eich Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
|
3) |
L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso. |
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4) |
L’Arav Holding Srl sopporterà le proprie spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/19 |
Sentenza del Tribunale 19 giugno 2012 — Arango Jaramillo e a./BEI
(Causa T-234/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Pensioni - Contributo al regime pensionistico - Rigetto del ricorso di primo grado perché manifestamente irricevibile - Termine di ricorso - Tardività - Termine ragionevole)
2012/C 227/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 34 agenti della Banca europea degli investimenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Banca europea degli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F-34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di detta ordinanza.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri 34 agenti della Banca europea degli investimenti (BEI), i cui nomi compaiono in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nel contesto della presente istanza. |
(1) GU C 211 del 16 luglio 2011.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/20 |
Ordinanza del Tribunale 12 giugno 2012 — Vesteda Groep/Commissione
(Causa T-206/10) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dai paesi Bassi a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale - Aiuti esistenti - decisione di approvazione degli impegni dello Stato membro - Ricorso per annullamento - Legittimazione ad agire - Irricevibilità)
2012/C 227/31
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Vesteda Groep BV (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal e T. Boesman, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto speciale per progetti a favore di società edilizie
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Vesteda Groep BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/20 |
Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2011 — Google/UAMI — G-mail (GMail)
(Causa T-527/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere)
2012/C 227/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Google, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: G-Mail GmbH (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: S. Eble, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2010 (procedimento R 342/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giersch Ventures LLC e la Google, Inc.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/20 |
Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Attey e a./Consiglio
(Cause riunite T-118/11, T-123/11 e T-124/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 227/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Philipp Attey (Abidjan, Costa d’Avorio) (causa T-118/11); Thierry Legré (Abidjan) (causa T-123/11) e Stéphane Kipré (Abidjan) (T-124/11) (rappresentante: avv. J.-C. Tchikaya)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavrier, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J. P. Mignard e J. P. Benoit) e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Le cause T-118/11, T-123/11 e T-124/11 sono riunite ai fini dell’ordinanza. |
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2) |
Non vi è più luogo a provvedere sui ricorsi. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dai sigg. Philipp Attey, Thierry Legré e Stéphane Kipré. |
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4) |
La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/21 |
Ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2012 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiglio e Commissione
(Causa T-203/11) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Servizi di trasporto a mezzo autobus tra gli Stati membri - Regolamento (CEE) n. 684/92 - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Insussistenza - Ricorso manifestamente infondato in diritto)
2012/C 227/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Francia) (rappresentante: É. Deshoulières, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e E. Dumitriu-Segnana, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)
Oggetto
Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
|
2) |
La Transports Schiocchet — Excursions è condannata alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/21 |
Ordinanza del Tribunale 4 giugno 2012 — Elti/Delegazione dell’Unione in Montenegro
(Causa T-395/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di forniture - Gara d’appalto - Digitalizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione del Montenegro - Decisione di assegnazione dell’appalto adottata dalla delegazione dell’Unione in Montenegro - Assenza della qualità di convenuta - Irricevibilità)
2012/C 227/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Elti d.o.o. (Gornja Ragdona, Slovenia) (rappresentante: N. Zidar Klemenčič, avvocato)
Convenuta: Delegazione dell’Unione in Montenegro (rappresentanti: inizialmente da N. Bertolini, agente, successivamente da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvvocati,)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione del capo della delegazione dell’Unione in Montenegro del 21 marzo 2011, che respinge l’offerta della ricorrente per l’appalto della fornitura di impianti destinati alla digitalizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione del Montenegro e assegna, correlativamente, il suddetto appalto ad un’altra società e, in subordine, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Elti d.o.o. è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/22 |
Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 13 giugno 2012 — Morison Menon Chartered Accountants e a./Consiglio
(Causa T-656/11 R II)
(Procedimento sommario - Non luogo a statuire)
2012/C 227/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedenti: Morison Menon Chartered Accountants (Dubai, Emirati arabi uniti); Morison Menon Chartered Accountants — Dubai Office (Dubai); Morison Menon Chartered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: avv.ti H. Viaene, D. Gillet e T. Ruys)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e G. Étienne, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche l’entità dal nome «Morison Menon Chartered Accountant».
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/22 |
Ordinanza del Tribunale 12 giugno 2012 — Strack/Commissione
(Causa T-65/12 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ordinanza di rinvio - Decisione non impugnabile - Impugnazione manifestamente irricevibile)
2012/C 227/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione (F-44/05 RENV, non pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso d’impugnazione è respinto. |
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2) |
Il sig. Guido Strack sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza. |
(1) GU C 118 del 21 aprile 2012.
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/22 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2012 — Ålands Industrihus/Commissione
(Causa T-212/12)
2012/C 227/38
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Ålands Industrihus Ab (Mariehamn, Finlandia) (rappresentante: L. Laitinen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, C 6/2008, relativa ai provvedimenti adottati dal governo regionale di Åland a favore della Ålands Industrihus Ab, nonché |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1) |
Con il primo motivo, essa asserisce l’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — assenza di aiuto di Stato.
|
|
2) |
Con il secondo motivo, essa asserisce l’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFEU, con riferimento alla nozione dell’investitore privato — assenza di aiuto di Stato.
|
|
3) |
Con il terzo motivo, essa asserisce che si è venuto meno all’obbligo di tenere conto del programma di aiuti esistente in rapporto alle garanzie.
|
|
4) |
Con il quarto motivo, essa afferma che è stata effettuata un’errata valutazione dei fatti e non è stata data un’adeguata motivazione.
|
|
5) |
Con il quinto motivo, essa fa valere l’errata applicazione delle regole relative al tasso di riferimento.
|
|
6) |
Con il sesto motivo, essa asserisce di poter vantare il legittimo affidamento relativo agli aiuti.
|
|
7) |
Con il settimo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione pone a rischio la certezza del diritto e circoscrive il sistema della proprietà privata ai sensi dell’articolo 345 TFUE.
|
|
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/23 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2012 — Indesit Company/UAMI — ILVE (quadrio)
(Causa T-214/12)
2012/C 227/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Indesit Company SpA (Fabriano, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA (Campodarsego, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso resa in data 14.3.2012 nel procedimento R 2219/2010-1 e dichiarare legittimamente registrabile il marchio comunitario n. 7.313.158 avente per oggetto la parola «quadrio» in particolare grafia per contraddistinguere frigoriferi |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «quadrio» per prodotti nella classe 11 — domanda n. 7.313.158
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo «QUADRA» per prodotti nella classe 11
Decisione della divisione d'opposizione: Accogliere l’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), e comma 5 del regolamento n. 207/2009
|
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/24 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-219/12)
2012/C 227/40
Lingua processuale: l' inglese
Parti
Ricorrente: Saobraćajni institut CIP d.o.o (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012, relativo all'elaborazione della documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria intitolato «Raddoppio e modernizzazione del corridoio ferroviario Xb esistente, Sezione Novi Sad (escluso il raccordo)-Subotica-frontiera ungherese» conformemente agli standard di interoperabilità, agli accordi AGC e AGTC e all'Accordo SEEPC (GU 2012/S 60-096517), che esclude la ricorrente dalla partecipazione al medesimo; |
|
— |
Risarcire i danni pecuniari asseritamente subiti; |
|
— |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla
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(1) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82)
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/24 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
(Causa T-222/12)
2012/C 227/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione; |
|
— |
condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in particolare un marchio non registrato protetto nel Regno Unito, nonché le osservazioni dei terzi ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 207/2009.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/25 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Ntouvas/ECDC
(Causa T-223/12)
2012/C 227/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Svezia) (rappresentante: avv. E. Mylonas)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Stoccolma, Svezia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare la decisione del convenuto, del 27 marzo 2012, di negare al ricorrente l'accesso alle relazioni finali di revisione contabile realizzate in merito all’ECDC dal servizio interno di revisione contabile della Commissione europea; e |
|
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale fondamentale (obbligo di motivazione), con conseguente violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto:
|
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati (articolo 15, paragrafo 3, TFUE) e di una disposizione di legge (regolamento (CE) n. 1049/2001) relativa alla loro applicazione, in quanto:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/25 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — LĺDL MUSIC (LIDL express)
(Causa T-225/12)
2012/C 227/43
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LĺDL MUSIC, spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012 (procedimento R 2379/2010-1); |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «LIDL express» per prodotti della classe 15 — domanda di marchio comunitario n. 6 857 536.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo nazionale e marchio denominativo comunitario «LĺDL MUSIC», per prodotti della classe 15.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95; |
|
— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009. |
|
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/26 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — LĺDL MUSIC (LIDL)
(Causa T-226/12)
2012/C 227/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LĺDL MUSIC, spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 marzo 2012, nel procedimento R 2380/2010-1; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «LIDL» per prodotti della classe 15 — domanda di marchio comunitario n. 6 861 025
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale e il marchio denominativo comunitario «LÍDL MUSIC», per prodotti della classe 15.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95; |
|
— |
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009. |
|
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/26 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissione
(Causa T-227/12)
2012/C 227/45
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: avv. A. Lojpur)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la gara d’appalto pubblicata il 3 aprile 2012, relativa all’elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria recante il titolo «Costruzione della nuova tratta ferroviaria a binario unico di Niš, con partenza dalla stazione di Robna fino a quella di Sicevo», conformemente alle norme di interoperabilità dell’UE, agli accordi AGC, AGTC e SEECP (GU S 65-104847), che esclude la partecipazione della ricorrente; |
|
— |
condannare la convenuta a risarcirle il danno patrimoniale lamentato; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1) |
Primo motivo, relativo all’assenza di fondamento giuridico che giustifica l’esclusione a priori della ricorrente dalla partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi, poiché non esisteva alcun conflitto di interesse; |
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2) |
Secondo motivo, attinente al fatto che l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto è contraria al regolamento IPA (1); |
|
3) |
Terzo motivo, concernente l’illegittimità delle condizioni di attribuzione dell’appalto. |
(1) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17.7.2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82).
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/27 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Eduardo López Cabré (VOGUE)
(Causa T-229/12)
2012/C 227/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, USA) (rappresentante: C. Aikens, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 marzo 2012 (R 1170/2011-4); |
|
— |
in alternativa, accogliere l’opposizione solo nella parte in cui si riferisce ai seguenti prodotti: ombrelli, ombrelloni e accessori per ombrelli e ombrelloni; e |
|
— |
condannare l’opponente alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «VOGUE» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 4 023 041.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario e nazionale «VOGUE» e marchio figurativo nazionale «VOGUE moda en lluvia» per prodotti della classe 18.
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/27 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2012 — Rocket Dog Brands/UAMI — Julius-K9 (JULIUS K9)
(Causa T-231/12)
2012/C 227/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rocket Dog Brands LLC (Heywood, USA) (rappresentante: C. Aikens, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Julius-K9 bt (Szigetszentmiklós, Ungheria)
Conclusioni
|
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012 (R 1124/2011-4) nella parte recante rigetto dell’opposizione in relazione a tutti i prodotti della classe 25; e |
|
— |
condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’opponente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «JULIUS K9» per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 8 542 201.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: due marchi figurativi rappresentanti un cane, osso/a (incrociate) e la combinazione alfanumerica «K 9» per prodotti delle classi 14, 18 e 25.
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata respinta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/28 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Versalis/Commissione
(Causa T-241/12)
2012/C 227/48
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: F. Moretti, L. Nascimbene e M. Siragusa, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare l’atto impugnato per mezzo del quale la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per la riattivazione della procedura sanzionatoria nei confronti di Versalis S.p.A. e Eni S.p.A., e di condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione europea del 23 aprile 2012 (D/2012/042050, rubricata: COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Riadozione) per mezzo della quale Versalis S.p.A. veniva informata della decisione della Commissione di procedere all’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti e di una nuova decisione di infrazione che irrogherà un’ammenda nei suoi confronti, in relazione al procedimento COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione. Questa lettera fa seguito alla sentenza in data 13 luglio 2011, nella causa T-59/07, con la quale il Tribunale disponeva l’annullamento della decisione di infrazione nella parte concernente l’imputazione in capo alla ricorrente e, in solido con quest’ultima, in capo a Eni, della circostanza aggravante della recidiva, procedendo al ricalcolo dell’ammenda inflitta.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
Con il primo e unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la carenza di potere della Commissione di riavviare il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti in vista dell’adozione della nuova decisione di infrazione. In particolare, la ricorrente ritiene che la potestà sanzionatoria della Commissione nei confronti di Versalis S.p.A. in relazione ai fatti oggetto del procedimento COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione, risulti essersi esaurita a seguito dell’adozione della decisione del 29 novembre 2006 (C(2006) 5700 def.) annullata e riformata dal Tribunale dell’Unione europea con la sentenza in data 13 luglio 2011 nella causa T-59/07, attualmente impugnata dinnanzi alla Corte di giustizia.
|
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/28 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2012 — Fuhr/Commissione
(Causa T-248/12)
2012/C 227/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carl Fuhr GmbH & Co. KG (Heiligenhaus, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, caso COMP/39.452 — Meccanismi d’apertura per finestre e porte finestre, nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
|
— |
in subordine, ridurre proporzionalmente l’importo dell’ammenda applicata alla ricorrente con la decisione impugnata; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:
|
1) |
Con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’articolo 101 TFUE attraverso la formulazione dell’ipotesi della partecipazione della ricorrente ad una complessa infrazione unitaria. Con il modo generico di considerare e valutare il relativo comportamento dell’impresa partecipante ed un’inammissibile considerazione unitaria di tutti partecipanti, la convenuta avrebbe violato il suo dovere ad una valutazione giuridica del contributo d’attività individuale delle imprese partecipanti. La convenuta avrebbe ascritto alla ricorrente l’apporto di contributi concreti ad essa estranei senza che sussistesse a tal fine una base giuridica, violando pertanto il principio «nulla poena sine lege» derivante dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. |
|
2) |
Con il secondo motivo, la ricorrente censura l’errata ipotesi della sua partecipazione ad un’infrazione estesa all’intero spazio SEE. La ricorrente non avrebbe preso parte ad alcuno dei numerosi incontri e contatti fuori della Germania. Essa inoltre non avrebbe avuto notizia né di un’infrazione estesa all’intero spazio SEE, né sarebbe stata tenuta ad accorgersene sulla base delle circostanze generali. |
|
3) |
Con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’obbligo della convenuta a fornire una regolare motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE in base alla sua generica valutazione unitaria delle partecipazioni individuali delle imprese interessate. |
|
4) |
Con il quarto motivo, la ricorrente censura l’errato calcolo dell’ammenda effettuato attraverso l’inclusione di cifre d’affari non collegate alla fattispecie e, quindi, la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La convenuta sarebbe stata legittimata a considerare soltanto le cifre d’affari realizzate dalla ricorrente in Germania, in assenza di una sua partecipazione ad un’infrazione estesa all’intero spazio SEE. Inoltre, essa non sarebbe stata legittimata a considerare cifre d’affari non collegate alla fattispecie con clienti all’ingrosso che vendevano, come disposto, le merci acquistate esclusivamente fuori dal SEE. |
|
5) |
Con il quinto motivo, la ricorrente censura fondamentali errori di valutazione nel calcolo dell’ammenda ad essa irrogata e, quindi, una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché del principio della proporzionalità della pena al grado di colpevolezza ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, CDF, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, CDF. L’ammenda irrogata alla ricorrente sarebbe elevata in modo sproporzionato e quindi eccessiva. La convenuta, nella determinazione dell’ammenda, avrebbe in particolare trascurato la valutazione della concreta partecipazione individuale alla fattispecie della ricorrente sotto il profilo della durata, della portata e dell’intensità, nonché la considerazione delle circostanze attenuanti a vantaggio dell’interessata. |
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6) |
Con il sesto motivo, la ricorrente censura una violazione del principio della parità di trattamento commessa mediante riduzioni dell’ammenda della ricorrente che sono troppo modeste, in misura arbitraria e non attuabile. La riduzione dell’ammenda della ricorrente intrapresa non si troverebbe il rapporto con l’ampiezza delle riduzioni delle ammende di tutte le altre partecipanti, pregiudicherebbe gravemente l’interessata e non sarebbe in nessun modo concretamente giustificata. |
|
7) |
Con il settimo motivo, la ricorrente censura la violazione del principio della parità di trattamento in rapporto al calcolo dell’importo base dell’ammenda. La convenuta avrebbe, all’atto di tale valutazione, preventivato lo stesso tasso percentuale dell’importo base dell’ammenda per tutte le imprese senza alcuna considerazione della gravità della partecipazione individuale, pregiudicando così gravemente la ricorrente. |
|
8) |
Con l’ottavo motivo, la ricorrente censura l’eccessiva durata del procedimento e la mancata presa in considerazione di ciò nel contesto del calcolo dell’ammenda in quanto violazione dell’articolo 41 CDF. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/29 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2012 — EGL e a./Commissione
(Causa T-251/12)
2012/C 227/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: EGL, Inc. (Houston, Stati Uniti), CEVA Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Regno Unito), CEVA Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: M. Brealey, QC (Queen’s Counsel), S. Love, Barrister, M. Pullen, D. Gillespie e R. Fawcett-Feuillette, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2012) 1959 def., del 28 marzo 2012, caso COMP/39.462 — Freight Forwarding, relativo ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, in quanto le ricorrenti sono state dichiarate coinvolte in due infrazioni all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, consistenti nei cartelli definiti New Export System («NES») e Currency Adjustement Factor («CAF»); |
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— |
annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione C(2012) 1959 def., del 28 marzo 2012, in quanto infligge ammende alle ricorrenti oppure, in subordine, ridurre l’importo delle ammende; nonché |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1) |
Con il primo motivo, esse asseriscono che la convenuta non ha definito il mercato rilevante interessato dai cartelli NES e CAF ed ha pertanto agito in violazione dei requisiti essenziali di certezza del diritto. Di conseguenza, essa ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti. |
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2) |
Con il secondo motivo, esse asseriscono che la convenuta non ha dimostrato che il cartello NES avesse un effetto apprezzabile sul commercio tra gli Stati membri dell’Unione europea. Quindi, essa avrebbe commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti dichiarando la sussistenza di tale effetto. |
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3) |
Con il terzo motivo, esse asseriscono che la convenuta avrebbe inflitto un’ammenda in relazione al cartello NES sebbene non avesse autorità per farlo in conseguenza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 141/62 (1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3975/87 (2). In questi limiti, la decisione contestata è viziata da difetto di legittimazione e/o da errore di diritto. |
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4) |
Con il quarto motivo, esse asseriscono che la convenuta, avendo erroneamente riconosciuto la Deutsche Post immune rispetto al cartello CAF, non ha correttamente assunto il valore intrinseco della prova fornita dalle ricorrenti nella loro domanda di immunità oppure di riduzione della sanzione nella pratica della Commissione relativa al cartello CAF. |
(1) Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962 P 124, pag. 2751).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3975/87, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374, pag. 1).
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/30 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Gretsch-Unitas/Commissione
(Causa T-252/12)
2012/C 227/51
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Gretsch-Unitas GmbH (Ditzingen, Germania) e Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Ditzingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Hellmann, C. Malz e S. Warken)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.452 — Meccanismi di apertura per finestre e portefinestre), notificata alle ricorrenti il 3 aprile 2012, nella parte in cui le riguarda; |
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— |
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe motivato sufficientemente la decisione impugnata per quanto attiene alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, violando così l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, che costituisce un requisito sostanziale. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, avrebbe operato una differenza di trattamento nei confronti delle ricorrenti rispetto alle altre imprese interessate, senza oggettiva giustificazione, e avrebbe quindi violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sull’errore in cui la convenuta sarebbe incorsa nel fissare l’ammenda inflitta alle ricorrenti, in quanto essa avrebbe calcolato in maniera errata l’entità della riduzione dell’ammenda per le ricorrenti, che sono state la prima impresa ad avere prodotto elementi di prova aventi un valore aggiunto considerevole. Essa inoltre non avrebbe motivato in maniera giuridicamente sufficiente le modalità di calcolo dell’entità della riduzione dell’ammenda per le ricorrenti, che sono state la prima impresa ad avere prodotto elementi di prova con un valore aggiunto considerevole. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, in sede di determinazione della riduzione dell’ammenda delle ricorrenti, la convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, non avendo concesso nessuna compensazione per il vantaggio concorrenziale di cui la Siegenia beneficia a motivo della sua situazione economica. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta sarebbe errata dal punto di vista della considerazione della gravità dell’infrazione nel fissare l’ammenda inflitta alle ricorrenti. |
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6) |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell’esercizio del suo potere discrezionale nel determinare l’ammenda delle ricorrenti, avrebbe omesso di tenere conto, come circostanza attenuante, della partecipazione manifestamente marginale di queste ultime alle pratiche attinenti al diritto della concorrenza. |
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7) |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il regime sanzionatorio della convenuta nel suo insieme violerebbe il principio di personalità delle pene e delle sanzioni e sarebbe pertanto illegittimo. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/31 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Kühne + Nagel International e a./Commissione
(Causa T-254/12)
2012/C 227/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG (Schindellegi, Svizzera), Kühne + Nagel Management AG (Schindellegi, Svizzera), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Regno Unito), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Cina), Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, C. Klöppner e C. von Köckritz))
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare nulli, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, gli articoli 1, 2 e 3 della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, C(2012) 1959 def., caso COMP/39.462 — Servizi di spedizione; |
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— |
in subordine: ridurre l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti all’articolo 2 della decisione; |
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— |
condannare la Commissione a pagare le spese delle ricorrenti, a norma dell'articolo 87, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha inflitto un'ammenda alle ricorrenti per la loro partecipazione a quattro distinti cartelli relativi ai sovrapprezzi NES, AMS, CAF e PSS.
A sostegno del loro ricorso relativo a tutti i sovrapprezzi, le ricorrenti sollevano i seguenti motivi:
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— |
la condanna delle ricorrenti alle sanzioni è illegittima in quanto dovuta ad errori di valutazione. Da un lato, la Commissione ha determinato in modo errato il fatturato relativo all'infrazione, poiché il fatturato che essa ha preso in considerazione non è collegato, né direttamente, né indirettamente, alla violazione. Dall'altro lato, erroneamente, non sono state prese in considerazione le circostanze attenuanti relative alle ricorrenti. |
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— |
l'importo delle ammende inflitte viola il principio di proporzionalità nonché l'articolo 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A causa delle specificità del settore delle spedizioni, le ammende inflitte dalla Commissione sono fortemente sproporzionate e contravvengono all'articolo 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali. |
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— |
i diritti della difesa della ricorrenti sono stati violati poiché la Commissione ha respinto la domanda, presentata con lettera del 30 novembre 2011, di accesso agli atti (del caso COMP/39.258) ed ha pertanto illegittimamente limitato i diritti della difesa delle ricorrenti. |
Per corroborare il loro ricorso per quanto concerne i sovrapprezzi NES e AMS, le ricorrenti adducono inoltre i seguenti motivi:
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— |
il commercio tra Stati membri non è pregiudicato. La Commissione ha applicato il diritto in modo errato, poiché le condizioni stabilite dall'articolo 101, primo comma, TFUE (pregiudizio del commercio tra Stati membri) non sono presenti. |
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— |
La Commissione ha applicato il diritto in modo errato, in quanto si è erroneamente assunta la potestà di perseguire le infrazioni nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 101, primo comma, TFUE; in ogni caso, la Commissione, erroneamente, non ha concesso una deroga ai sensi del regolamento (CEE) n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei. Giuridicamente la Commissione non è autorizzata a sanzionare le infrazioni dell'articolo 101, primo comma, TFUE, dato che, prima del 1o maggio 2004, non esisteva alcun regolamento di esecuzione per il trasporto aereo, e pertanto il trasporto aereo tra l’Unione e i paesi terzi beneficiava di una deroga («Air Transport Exemption»). |
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— |
La Commissione ha valutato in modo giuridicamente errato la durata dell'infrazione addebitata alle ricorrenti. La Commissione ha applicato il diritto in modo errato e non ha motivato adeguatamente la sua decisione relativa alla data di inizio dell'infrazione delle ricorrenti. Le ricorrenti hanno partecipato ai fatti rilevanti ai fini del cartello per quanto riguarda i sovrapprezzi NES al più presto a partire dal 4 novembre 2002 e per quanto riguarda i sovrapprezzi AMS al più presto dal 21 ottobre 2003. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/31 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2012 — Hautau/Commissione
(Causa T-256/12)
2012/C 227/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hautau GmbH (Helpsen, Germania) (rappresentante: C. Peter, Rechtsanwalt)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, adottata dalla Commissione dell’Unione europea nell’ambito del procedimento COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte finestre — nella parte relativa alla ricorrente; |
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— |
in subordine, ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alla ricorrente; |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1) |
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione che infligge le ammende è basata sull’erroneo presupposto di una violazione dell’articolo 101 TFUE. Tale violazione, tuttavia, non sussisterebbe, atteso che i colloqui si sono svolti con piena cognizione e su richiesta della controparte commerciale; |
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2) |
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce che la decisione che infligge le ammende è basata sull’erroneo presupposto che i colloqui fra le imprese coinvolte hanno avuto ad oggetto altri tipi di ferramenta rispetto ai sistemi di «anta e ribalta»; |
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3) |
Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce che, anche qualora sussistesse una violazione dell’articolo 101 TFUE, la decisione che infligge le ammende sarebbe comunque basata sull’erroneo presupposto che anche la ferramenta speciale sia stata oggetto delle pratiche anticoncorrenziali. |
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4) |
Con il quarto motivo la ricorrente ritiene errato anche il presupposto della partecipazione della ricorrente ad eventuali intese anticoncorrenziali al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania. Una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a carico della ricorrente per il 2007 sarebbe ipotizzabile tutt’al più per i mercati italiano e greco. |
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5) |
Con il quinto motivo la ricorrente contesta inoltre in subordine, e operando una deduzione dai motivi dal secondo al quarto, che nel calcolo delle ammende è stato preso erroneamente in considerazione il fatturato realizzato con ferramenta per scorrevoli e con ferramenta speciali nonché il fatturato realizzato al di fuori della Germania. Avendo inserito i suddetti valori, l’importo del fatturato stabilito dalla convenuta ai fini della determinazione dell’importo di base sarebbe chiaramente troppo elevato. Ciò determinerebbe una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. |
|
6) |
Con il sesto motivo la ricorrente contesta inoltre in subordine un errore di valutazione nella determinazione delle ammende relativamente alla gravità dell’infrazione nonché all’entità della maggiorazione a fini deterrenti (cosiddetto diritto di ingresso). La percentuale per la gravità dell’infrazione o per la maggiorazione a fini deterrenti stabilita per la ricorrente sarebbe eccessivamente elevata. Anche sotto questo profilo, pertanto, sarebbe ravvisabile una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. |
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7) |
Con il settimo motivo la ricorrente eccepisce inoltre in subordine una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 per l’erronea presa in considerazione del fatturato da essa realizzato con altri membri del cartello. |
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8) |
L’ottavo motivo verte su un grave difetto di motivazione della decisione. Quest’ultima dovrebbe pertanto essere annullata per violazione dell’articolo 296 TFUE e per una conseguente violazione dei diritti di difesa della ricorrente in generale ed indipendentemente dalla partecipazione della ricorrente ad intese contrarie all’articolo 101 TFUE. Non sarebbe ipotizzabile un’eliminazione del vizio nell’ambito del procedimento in corso. |
|
9) |
Con il nono motivo, infine, si lamenta che la Commissione ha erroneamente presupposto che la ricorrente abbia partecipato, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007, alle (presunte) intese anticoncorrenziali. La contestazione di un’infrazione unica, protrattasi dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007, sarebbe tuttavia insostenibile alla luce di un aumento autonomo dei prezzi per il 2001 nonché a causa dell’assenza di un accordo per il 2002. Si potrebbero tutt’al più includere nella decisione i periodi a partire dal 2003. Laddove, tuttavia, si contesta alla ricorrente una pratica anticoncorrenziale al di fuori del mercato tedesco si potrebbe imputarle al massimo una violazione dell’articolo 101 TFUE nel 2007. La ricorrente è pertanto dell’avviso che non sia legittimo supporre che essa abbia commesso un’infrazione durata sette anni e sette mesi. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/32 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Siegenia-Aubi e Noraa/Commissione
(Causa T-257/12)
2012/C 227/54
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Siegenia-Aubi KG (Wilnsdorf, Germania) e Noraa GmbH (Wilnsdorf, Germania) (rappresentanti: T. Caspary e J. van Kann, Rechtsanwälte)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare parzialmente la decisione C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, adottata dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte finestre — nella parte relativa alle ricorrenti; |
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— |
in subordine, ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata ai sensi dell’articolo 261 TFUE; |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
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1) |
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che la convenuta nelle proprie constatazioni ha violato i principi dell’onere della prova (articolo 2 del regolamento n. 1/2003), della misura della prova e dell’obbligo di motivazione. In particolare, la convenuta non avrebbe dimostrato in misura sufficiente l’esistenza nell’intero SEE di presunti indicatori dei prezzi tedeschi per i sistemi «anta e ribalta» che si ripercuotono su tutte le tecnologie e i materiali di ferramenta, limitando così in modo illegittimo l’onere della prova ad essa incombente. |
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2) |
Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le presunte intese riguardassero l’intero SEE ovvero non ha addotto prove sufficienti al riguardo. |
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3) |
Con il terzo motivo si contesta che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la presunta violazione riguardi l’insieme delle tecnologie e dei materiali di ferramenta e non ha fornito prove sufficienti al riguardo. |
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4) |
Con il quarto motivo si eccepisce che la convenuta è incorsa in un errore di diritto e non ha fornito prove sufficienti circa l’esistenza, nel 2002, di intese sui prezzi. Ciò avrebbe determinato un’applicazione erronea degli orientamenti per il calcolo delle ammende, anche nel senso che si sarebbe ritenuto erroneamente che la violazione è durata dal 1999 al 2007. La convenuta, inoltre, avrebbe violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto le operazioni precedenti al 2002 sarebbero già prescritte. |
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5) |
Con il quinto motivo le ricorrenti asseriscono che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nell’ascrivere alle ricorrenti la condotta di una società di cui possedevano solo una partecipazione di minoranza, violando così le norme sull’imputazione degli atti delle controllate alla controllante nonché l’obbligo di motivazione. |
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6) |
Con il sesto motivo le ricorrenti affermano che, nell’adattare l’ammenda, la convenuta ha violato i principi di parità di trattamento, di proporzionalità, e di buona amministrazione, nonché dell’obbligo di motivazione. Essa, inoltre, avrebbe violato il testo, l’economia e la ratio degli orientamenti per il calcolo delle ammende. |
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7) |
Con il settimo motivo le ricorrenti sostengono che la convenuta, nel determinare la gravità dell’infrazione, ha violato i principi di proporzionalità, di buona amministrazione nonché i punti 20, 23, e 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e l’obbligo di motivazione. |
|
8) |
Con l’ottavo motivo le ricorrenti affermano che la convenuta, nel determinare le circostanze attenuanti, ha violato i principi della parità di trattamento, il punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende nonché l’obbligo di motivazione. In particolare la convenuta non avrebbe tenuto conto dell’assenza di dolo nella condotta nonché della cooperazione attiva delle ricorrenti. |
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/33 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Alban Giacomo/Commissione
(Causa T-259/12)
2012/C 227/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Alban Giacomo SpA (Romano d’Ezzelino, Italia) (rappresentanti: S. Nanni Costa, F. Di Gianni, G. Coppo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare o, in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente, all’occorrenza facendo uso della competenza giurisdizionale di merito di cui esso gode ai sensi dell’art. 261 TFUE; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-248/12, Carl Fuhr GmbH & C. KG/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’illegalità della determinazione della durata dell’infrazione acritta alla Alban Giacomo SpA.
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2) |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’ammenda comminata alla Alban Giacomo SpA in quanto contraria ai principi di personalità delle pene e delle sanzioni, non discriminazione e parità di trattamento e proporzionalità.
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Tribunale della funzione pubblica
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Guittet/Commissione
(Causa F-31/10) (1)
(Funzione pubblica - Ex funzionario - Previdenza sociale - Incidente - Conclusione del procedimento di applicazione dell’articolo 73 dello Statuto - Applicazione nel tempo della tabella allegata alla nuova versione del regolamento relativo alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale - Durata del procedimento)
2012/C 227/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti da J. L. Fagnart, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento della decisione di concludere il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto riconoscendo al ricorrente un tasso d’invalidità permanente del 64,5 % e, dall’altro, la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 27 luglio 2009 con cui si conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea a seguito dell’incidente occorso al sig. Guittet l’8 dicembre 2003 è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata a versare al sig. Guittet la somma di EUR 2 500. |
|
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Guittet. |
(1) GU C 179 del 3/7/10, pag. 59
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 16 maggio 2012 — AF/Commissione
(Causa F-61/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di assistenza - Molestie psicologiche e trattamento discriminatorio - Errore di valutazione)
2012/C 227/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AF (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente relativa alle molestie psicologiche di cui quest’ultima ritiene di essere stata vittima, nonché la domanda di risarcimento del danno morale subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
AD sopporterà tutte le spese. |
(1) GU C 301 del 6.11.2010, pag. 63.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — BL/Commissione europea
(Causa F-63/10) (1)
(Funzione pubblica - Ex funzionario - Previdenza sociale - Incidente - Chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 73 dello statuto - Applicazione nel tempo della tabella allegata alla nuova versione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali - Durata della procedura)
2012/C 227/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di chiudere la procedura avviata ai sensi dell’articolo 73 dello statuto in seguito all’incidente del ricorrente avvenuto il 13 agosto 2001, riconoscendo a quest’ultimo un tasso di invalidità permanente parziale del 6 % e condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 28 ottobre 2009 di chiudere la procedura avviata ai sensi dell’articolo 73 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea in seguito all’incidente avvenuto il 13 agosto 2001, di cui BL è stato vittima, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a versare a BL la somma di EUR 2 500. |
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3) |
L ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da BL. |
(1) GU C 260 del 25.09.2010, pag. 29.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/36 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Mocová/Commissione
(Causa F-41/11) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Potere discrezionale - Articolo 8 del RAA - Articolo 4 della decisione del direttore generale dell’OLAF, del 30 giugno 2005, relativa alla nuova politica in materia di assunzione e di impiego del personale temporaneo dell’OLAF - Durata massima dei contratti di agente temporaneo)
2012/C 227/59
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dana Mocová (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati))
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Curall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Direttore generale dell’Olaf di respingere la domanda del ricorrente di prorogare il suo contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte supporta le proprie spese. |
(1) GU C 282 del 24.09.11, pag. 51.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/36 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 giugno 2012 — Macchia/Commissione
(Causa F-63/11) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata - Potere discrezionale dell’amministrazione - Dovere di sollecitudine - Articolo 8 del RAA - Articolo 4 della decisione del Direttore generale dell’OLAF, del 30 giugno 2005, relativa a una nuova politica in materia di assunzione e di impiego degli agenti temporanei dell’OLAF - Durata massima dei contratti di agente temporaneo)
2012/C 227/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione implicita di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Direttore generale facente funzioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 12 agosto 2010, recante rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo del signor Macchia, è annullata. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
(1) GU C 226 del 30.07.11, pag. 32.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/37 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Davids/Commissione
(Causa F-105/11) (1)
(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Agente temporaneo che occupa un posto di lavoro a tempo indeterminato - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Potere discrezionale dell’amministrazione - Articolo 8 del RAA - Articolo 4 della decisione del direttore generale dell’OLAF del 30 giugno 2005, relativa alla nuova politica in materia di assunzione e impiego del personale a tempo determinato dell’OLAF - Durata massima dei contratti di agente temporaneo - Abuso del diritto)
2012/C 227/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hans Davids (Doorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione del Direttore generale dell'Olaf di respingere la domanda del ricorrente di prorogare il suo contratto d’agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. b), del RAA
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 6 del 7.1.12, pag. 26.
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28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/37 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — ZZ/EMA
(Causa F-47/12)
2012/C 227/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non riconoscere l’invalidità permanente del ricorrente e di non concedergli un’indennità di invalidità
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali del 15 settembre 2011 di non concedere al ricorrente un’indennità di invalidità in ragione dell’invalidità permanente considerata totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare le funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni e al suo grado; |
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— |
per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del 16 gennaio 2012 al suo reclamo; |
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condannare l’Agenzia europea per i medicinali alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/37 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-57/12)
2012/C 227/63
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipresa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della Commissione di ridure l'indennità d'invalidità del ricorrente per i mesi di giugno a settembre 2011.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione e nella misura in cui, ultraque incerta sunt, esista, di repulsa alla domanda datata 19/10/2011; |
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— |
annullare la decisione della Commissione e nella misura in cui, ultraque incerta sunt, esista, di repulsa del reclamo datato 20/10/2011; |
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— |
annullare ognuna delle decisioni, se e nella misura in cui esiste, ultraque incerta sunt, sulla base delle quali la Commissione illegittimamente decurtò, da ogni rata mensile dell'indennità d'invalidità spettante al ricorrente per i mesi di giugno a settembre 2011, delle somme di denaro per un totale di 1 661 euro e annullare le decisioni, se e nella misura in cui esistono, di effettuare le seguenti detrazioni; |
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— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente le somme di 1 661 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma nella misura del 15 % all'anno e con capitalizzazione annuale a far tempo dal 27/10/2011 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; |
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condannare la Commissione alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/38 |
Ricorso proposto il 7 giugno 2012 — ZZ/Corte dei conti
(Causa F-59/12)
2012/C 227/64
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Corte dei conti europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento dell’avviso di posto vacante ECA/2011/67 per il posto di direttore della direzione delle risorse umane
Conclusioni del ricorrente
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Annullare l’avviso di posto vacante ECA/201/67; |
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annullare tutte le decisioni adottate nel contesto della procedura di assunzione avviata a seguito dell’avviso di posto vacante ECA/2011/67; |
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risarcire il danno materiale subito, consistente nella perdita dei diritti finanziari connessi alla nomina (ivi compresi quelli relativi alla carriera e ai diritti di pensione) e, pertanto, il pagamento di tali diritti a far data dal 1o gennaio 2011; |
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in considerazione del contesto dell’adozione di tali decisioni, concedere EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale; |
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condannare la Corte dei conti alle spese. |
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28.7.2012 |
IT |
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C 227/38 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — ZZ e ZZ/Commissione
(Causa F-61/12)
2012/C 227/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle proposte di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione sulla base del calcolo che tiene conto delle nuove DGE entrate in vigore successivamente alle domande di trasferimento dei ricorrenti.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare le decisioni recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti diretti ad ottenere l’applicazione delle DGE e dei coefficienti attuariali vigenti al momento della presentazione della loro domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione; |
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Per quanto necessario, annullare le decisioni relative al calcolo dell’abbuono dei loro diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione; |
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condannare la Commissione alle spese. |