ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.217.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 217

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
21 luglio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 217/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 209 del 14.7.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 217/02

Causa C-124/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 — Commissione europea/Électricité de France (EDF), Repubblica francese, Iberdrola, SA (Impugnazione — Aiuti di Stato — Rinuncia ad un credito fiscale — Esenzione dall’imposta sulle società — Aumento del capitale sociale — Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un’economia di mercato — Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico — Definizione di investitore privato di riferimento — Principio della parità di trattamento — Onere della prova)

2

2012/C 217/03

Causa C-489/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda [Politica agricola comune — Regime di pagamento unico per superficie — Regolamento (CE) n. 1973/2004 — Articolo 138, paragrafo 1 — Esclusione dall’aiuto nel caso di inesatta dichiarazione quanto all’estensione della superficie — Natura amministrativa o penale di tale sanzione — Divieto di cumulo delle sanzioni penali — Principio del ne bis in idem]

2

2012/C 217/04

Causa C-615/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dalla Insinööritoimisto InsTiimi Oy [Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici nel settore della difesa — Articolo 10 — Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Commercio di armi, munizioni e materiale bellico — Prodotto acquistato da un’amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari — Esistenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile — Piattaforma girevole (tiltable turntable) per misurazioni elettromagnetiche — Assenza di gara secondo le procedure previste dalla direttiva 2004/18]

3

2012/C 217/05

Causa C-27/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost (Rinvio pregiudiziale — Mancato riconoscimento, nella normativa nazionale, del diritto al ricorso giurisdizionale avverso le decisioni che infliggono una sanzione pecuniaria nonché la decurtazione di punti dalla patente per talune infrazioni alle norme della circolazione stradale — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda)

3

2012/C 217/06

Causa C-39/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) (Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Casse di previdenza professionali — Investimento degli attivi — Fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro — Investimento in tali fondi consentito soltanto se questi ultimi sono autorizzati a commercializzare le loro quote sul territorio nazionale)

4

2012/C 217/07

Causa C-106/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — M. J. Bakker/Minister van Financiën (Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Legislazione applicabile — Lavoratore di cittadinanza olandese che lavora a bordo di navi di dragaggio battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del territorio dell’Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi — Residenza nel territorio di un altro Stato membro — Affiliazione al sistema olandese di sicurezza sociale)

4

2012/C 217/08

Causa C-132/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Differenza di trattamento fondata sull’età — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi generali del diritto dell’Unione — Contratto collettivo — Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese — Clausola contrattuale)

5

2012/C 217/09

Causa C-164/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 aprile 2012 — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte

5

2012/C 217/10

Causa C-182/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 19 aprile 2012 — Fekete Gábor/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

6

2012/C 217/11

Causa C-186/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Braga (Portogallo) il 23 aprile 2012 — Impacto Azul, Lda/BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA e altri

6

2012/C 217/12

Causa C-193/12: Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

6

2012/C 217/13

Causa C-197/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

7

2012/C 217/14

Causa C-199/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Ministro per l’immigrazione e l’Asilo/X

7

2012/C 217/15

Causa C-200/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Ministro per l’immigrazione e l’Asilo/Y

8

2012/C 217/16

Causa C-201/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Z/Ministro per l’Integrazione e l’Asilo

8

2012/C 217/17

Causa C-228/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

9

2012/C 217/18

Causa C-229/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Fastweb SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

9

2012/C 217/19

Causa C-230/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

10

2012/C 217/20

Causa C-231/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

10

2012/C 217/21

Causa C-232/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Fastweb SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

10

2012/C 217/22

Causa C-233/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di La Spezia (Italia) il 14 maggio 2012 — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

11

2012/C 217/23

Causa C-234/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Sky Italia Srl/AGCOM

11

2012/C 217/24

Causa C-237/12: Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

11

2012/C 217/25

Causa C-254/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12

2012/C 217/26

Causa C-255/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

12

2012/C 217/27

Causa C-256/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

12

2012/C 217/28

Causa C-257/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

13

2012/C 217/29

Causa C-258/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13

2012/C 217/30

Causa C-263/12: Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

13

2012/C 217/31

Causa C-286/12: Ricorso proposto il 7 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

14

 

Tribunale

2012/C 217/32

Causa T-338/08: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione [Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari — Domanda di riesame interno — Rifiuto — Provvedimento di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus]

16

2012/C 217/33

Causa T-246/09: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Insula/Commissione (Clausola compromissoria — Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti MEDIS e Dias.Net — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente — Rimborso delle somme versate — Irricevibilità parziale del ricorso — Domanda riconvenzionale della Commissione — Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale)

16

2012/C 217/34

Causa T-366/09: Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Insula/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities e Virtual Campus — Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nei contratti di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme anticipate o versate — Parziale irricevibilità del ricorso — Domanda riconvenzionale della Commissione)

17

2012/C 217/35

Causa T-396/09: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione [Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente — Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro — Domanda di riesame interno — Diniego — Provvedimenti di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus]

17

2012/C 217/36

Cause riunite T-492/09 e T-147/10: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2012 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ALLERNIL — Domanda di marchio comunitario denominative ALLERNIL — Marchio denominative nazionale anteriore ALLERGODIL — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

18

2012/C 217/37

Causa T-110/10: Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Insula/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratto El Hierro — Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nel contratto delle spese dichiarate — Rimborso delle somme anticipate — Domanda riconvenzionale della Commissione)

18

2012/C 217/38

Causa T-293/10: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Seven Towns/UAMI (Rappresentazione di sette quadrati di diversi colori) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario che rappresenta sette quadrati di diversi colori — Segno atto a costituire un marchio comunitario — Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2012/C 217/39

Causa T-342/10: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Hartmann/UAMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MESILETTE — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MEDINETTE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2012/C 217/40

Causa T-519/10: Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Seikoh Giken/UAMI — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) [Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale — Domanda di estensione territoriale della protezione — Marchio figurativo SG SEIKOH GIKEN — Marchio comunitario denominativo anteriore SEIKO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2012/C 217/41

Causa T-534/10: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (HELLIM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HELLIM — Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]

20

2012/C 217/42

Causa T-535/10: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GAZI Hellim — Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

20

2012/C 217/43

Causa T-542/10: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — XXXLutz Marken/UAMI — Meyer Manufacturing (CIRCON) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CIRCON — Marchio comunitario denominativo anteriore CIRCULON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo elevato — Notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Diritti della difesa — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009]

20

2012/C 217/44

Causa T-165/11: Sentenza del Tribunale 12 giugno 2012 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE) [Marchio comunitario — Procedura di nullità — Marchio comunitario denominativo COLLEGE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2012/C 217/45

Causa T-277/11: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo iHotel — Marchio comunitario figurativo anteriore i-hotel — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

21

2012/C 217/46

Causa T-312/11: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Süd-Chemie/UAMI — Byk-Cera (CERATIX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CERATIX — Marchio nazionale denominativo anteriore CERATOFIX — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2012/C 217/47

Causa T-440/09: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Agricoltura — Influenza aviaria — Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame — Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione — Parità di trattamento e divieto di discriminazione — Insussistenza di un nesso di causalità — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

22

2012/C 217/48

Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Ezzedine e a./Consiglio (Cause T-131/11, T-132/11, T-137/11, da T-139/11 a T-141/11, da T-144/11 a T-148/11 e T-182/11) (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Decesso del ricorrente — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere)

22

2012/C 217/49

Causa T-379/11: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 — Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

23

2012/C 217/50

Causa T-381/11: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Eurofer/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 — Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

24

2012/C 217/51

Causa T-202/12: Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Al Assad/Consiglio

24

2012/C 217/52

Causa T-203/12: Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

24

2012/C 217/53

Causa T-204/12: Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI — Viavita (VIAVITA)

25

2012/C 217/54

Causa T-217/12: Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

25

2012/C 217/55

Causa T-218/12: Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — Micrus Endovascular/UAMI — Laboratorios Delta (DELTA)

26

2012/C 217/56

Causa T-221/12: Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Sunrider/UAMI — Nannerl (SUN FRESH)

26

2012/C 217/57

Causa T-240/12: Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Eni/Commissione

27

2012/C 217/58

Causa T-243/12: Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — International Brands Germany/UAMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)

28

2012/C 217/59

Causa T-244/12: Ricorso proposto il 30 maggio 2012 — Unister/UAMI (fluege.de)

28

2012/C 217/60

Causa T-258/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Mederer/UAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

28

2012/C 217/61

Causa T-431/11: Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2012 — Iberdrola/Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 217/62

Causa F-42/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 maggio 2012 — Skareby/Commissione (Funzione pubblica — Dovere di assistenza — Articoli 12 bis e 24 dello Statuto — Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico)

30

2012/C 217/63

Causa F-71/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Cantisani/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Interprete di conferenza — Articoli 12 bis e 24 dello statuto — Molestie psicologiche — Conflitto d’interessi — Domanda di risarcimento)

30

2012/C 217/64

Causa F-83/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Giannakouris/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Remunerazione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte)

30

2012/C 217/65

Causa F-84/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Chatzidoukakis/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Remunerazione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte)

31

2012/C 217/66

Causa F-91/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 maggio 2012 — Alionescu/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Decisione di prorogare il termine d’iscrizione — Mancanza di reclamo — Irrecevibilità manifesta)

31

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


2012/C 217/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 209 del 14.7.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 200 del 7.7.2012

GU C 194 del 30.6.2012

GU C 184 del 23.6.2012

GU C 174 del 16.6.2012

GU C 165 del 9.6.2012

GU C 157 del 2.6.2012

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.7.2012   

IT

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C 217/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 — Commissione europea/Électricité de France (EDF), Repubblica francese, Iberdrola, SA

(Causa C-124/10 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Rinuncia ad un credito fiscale - Esenzione dall’imposta sulle società - Aumento del capitale sociale - Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un’economia di mercato - Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico - Definizione di investitore privato di riferimento - Principio della parità di trattamento - Onere della prova)

2012/C 217/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), Iberdrola, SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. Lewis e B. Alterskjær, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del 15 dicembre 2009 con la quale il Tribunale (Terza Sezione) ha annullato gli articoli 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003) — Aiuto concesso sotto forma di esonero fiscale selettivo collegato a un aumento del capitale sociale in occasione di una ricapitalizzazione dell’impresa — Comportamento dello Stato come un investitore privato avveduto in economia di mercato — Criteri di distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato nell’esercizio delle sue prerogative di pubblico potere — Principio di parità di trattamento fiscale

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

L’Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica francese e la Iberdrola SA sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


21.7.2012   

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C 217/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda

(Causa C-489/10) (1)

(Politica agricola comune - Regime di pagamento unico per superficie - Regolamento (CE) n. 1973/2004 - Articolo 138, paragrafo 1 - Esclusione dall’aiuto nel caso di inesatta dichiarazione quanto all’estensione della superficie - Natura amministrativa o penale di tale sanzione - Divieto di cumulo delle sanzioni penali - Principio del ne bis in idem)

2012/C 217/03

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Imputato nella causa principale

Łukasz Marcin Bonda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1) — Pagamento unico per superficie — Esclusione dal beneficio dell’aiuto in caso di inesattezza della superficie dichiarata — Carattere amministrativo o penale di tale sanzione

Dispositivo

L’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, deve essere interpretato nel senso che le misure previste nel secondo e nel terzo comma di tale disposizione, consistenti nell’escludere un agricoltore dal beneficio dell’aiuto per l’anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l’aiuto cui potrebbe avere diritto a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, non costituiscono sanzioni di natura penale.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


21.7.2012   

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C 217/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dalla Insinööritoimisto InsTiimi Oy

(Causa C-615/10) (1)

(Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici nel settore della difesa - Articolo 10 - Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE - Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro - Commercio di armi, munizioni e materiale bellico - Prodotto acquistato da un’amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari - Esistenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile - Piattaforma girevole («tiltable turntable») per misurazioni elettromagnetiche - Assenza di gara secondo le procedure previste dalla direttiva 2004/18)

2012/C 217/04

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Insinööritoimisto InsTiimi Oy,

con l’intervento di: Puolustusvoimat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), e dell’articolo 346 TFUE — Elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato con la decisione n. 255/58 del Consiglio, del 15 aprile 1958 — Ambito di applicazione della direttiva — Materiale destinato a fini essenzialmente militari — Sistema di piattaforme girevoli destinate ad effettuare misurazioni elettromagnetiche

Dispositivo

L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


21.7.2012   

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C 217/3


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

(Causa C-27/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mancato riconoscimento, nella normativa nazionale, del diritto al ricorso giurisdizionale avverso le decisioni che infliggono una sanzione pecuniaria nonché la decurtazione di punti dalla patente per talune infrazioni alle norme della circolazione stradale - Situazione puramente interna - Irricevibilità della domanda)

2012/C 217/05

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Anton Vinkov

Convenuta: Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli articoli 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), TFUE e 91, primo comma, lettera c), TFUE e della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16) — Interpretazione degli articoli 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che esclude il diritto ad un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle sanzioni pecuniarie, ammontanti a BGN 50, conseguenti a infrazioni amministrative consistenti in incidenti stradali

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 27 dicembre 2010 (causa C-27/11), è irricevibile.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


21.7.2012   

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C 217/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Causa C-39/11) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Casse di previdenza professionali - Investimento degli attivi - Fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro - Investimento in tali fondi consentito soltanto se questi ultimi sono autorizzati a commercializzare le loro quote sul territorio nazionale)

2012/C 217/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: VBV — Vorsorgekasse AG

Convenuta: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli articoli 63 TFUE e segg. — Libera circolazione dei capitali — Casse di previdenza che investono i contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti o autonomi destinati a finanziare le indennità di fine rapporto — Normativa di uno Stato membro che limita tali investimenti ai fondi di cui sia stata autorizzata la vendita sul territorio nazionale.

Dispositivo

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente ad una cassa di previdenza professionale, o all’organismo d’investimento collettivo creato da quest’ultima per la gestione del suo patrimonio, di investire tale patrimonio in quote di un fondo comune d’investimento stabilito in un altro Stato membro soltanto se tale fondo sia stato autorizzato a commercializzare le sue quote sul territorio nazionale.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


21.7.2012   

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C 217/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — M. J. Bakker/Minister van Financiën

(Causa C-106/11) (1)

(Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Lavoratore di cittadinanza olandese che lavora a bordo di navi di dragaggio battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del territorio dell’Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi - Residenza nel territorio di un altro Stato membro - Affiliazione al sistema olandese di sicurezza sociale)

2012/C 217/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: M. J. Bakker

Convenuto: Minister van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 1, lettera a), 2 e 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Lavoratore di cittadinanza olandese che lavora, a bordo di navi di dragaggio che navigano al di fuori del territorio dell’Unione europea battenti bandiera olandese, per un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi — Lavoratore residente sul territorio di un altro Stato membro — Mancanza di affiliazione al sistema olandese di sicurezza sociale

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda dall’affiliazione al sistema di sicurezza sociale di tale Stato membro una persona che si trovi nella situazione del ricorrente di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, è occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e svolge le sue attività al di fuori del territorio dell’Unione europea.


(1)  GU C 160 del 28.5.2011.


21.7.2012   

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C 217/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

(Causa C-132/11) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Differenza di trattamento fondata sull’età - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi generali del diritto dell’Unione - Contratto collettivo - Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese - Clausola contrattuale)

2012/C 217/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

Convenuto: Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6, nn. 1 e 3, TUE nonché degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Differenze di trattamento fondate sull’età — Contratto collettivo che prevede, ai fini dell’inquadramento retributivo delle assistenti di volo, che sia presa in considerazione l’esperienza professionale, ma non quella maturata presso un’altra compagnia aerea appartenente allo stresso gruppo — Inapplicabilità di una clausola di un contratto di lavoro a causa dell’effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011.


21.7.2012   

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C 217/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 aprile 2012 — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte

(Causa C-164/12)

2012/C 217/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH

Resistente: Finanzamt Hamburg-Mitte

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 43 CE (o con l’articolo 49 TFUE) una disciplina nazionale che, in caso di conferimento di quote di partecipazione in una società di capitali, preveda che il patrimonio aziendale conferito debba essere necessariamente valutato in base al valore reale (cosicché, attraverso la realizzazione delle riserve latenti, si verifica una plusvalenza da cessione in capo al soggetto conferente) laddove, al momento del conferimento in natura, la Repubblica federale tedesca sia priva di potestà impositiva sugli utili derivanti dalla cessione delle nuove quote societarie attribuite al soggetto conferente a fronte del conferimento.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la normativa nazionale sia compatibile con l’articolo 43 CE (o con l’articolo 49 TFUE), qualora al soggetto conferente venga riconosciuto il diritto di richiedere, con riguardo alle imposte dovute a fronte della realizzazione delle riserve latenti, una dilazione senza interessi con la possibilità di versare le imposte dovute sulla plusvalenza da cessione in rate annuali, pari ciascuna ad almeno un quinto dell’importo, a condizione che il versamento delle rate venga assistito da garanzia.


21.7.2012   

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C 217/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 19 aprile 2012 — Fekete Gábor/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-182/12)

2012/C 217/10

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Fekete Gábor.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

Questioni pregiudiziali

Se sia sufficiente ai fini dell’uso privato di un mezzo di trasporto ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo: il «testo delle disposizioni di applicazione»), l’autorizzazione rilasciata dal proprietario di detto mezzo stabilito fuori del territorio doganale della Comunità o se l’uso privato del mezzo sia possibile soltanto nell’ambito di un rapporto di lavoro qualora sia previsto (dal proprietario) nel contratto di lavoro.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


21.7.2012   

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C 217/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Braga (Portogallo) il 23 aprile 2012 — Impacto Azul, Lda/BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA e altri

(Causa C-186/12)

2012/C 217/11

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial de Braga

Parti

Ricorrente: Impacto Azul, Lda

Convenute: BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez

Questione pregiudiziale

Se sia contrario al diritto comunitario, e in particolare all’articolo 49 TFUE, secondo l’interpretazione data a quest’ultimo dalla Corte di giustizia [dell’Unione europea], escludere dall’applicazione del regime previsto dall’articolo 501 del CSC [Código das Sociedades Comerciais; Codice delle società commerciali] le imprese stabilite in un altro Stato membro, in forza del disposto di cui all’articolo 481, paragrafo 2, del CSC.


21.7.2012   

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C 217/6


Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-193/12)

2012/C 217/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Simon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di designare come zone vulnerabili varie zone caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei inficiati, o a rischio di esserlo, da un tenore eccessivo di nitrati e/o da un’eutrofizzazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, e dell’allegato I alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1),

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla convenuta di non aver proceduto in sede di riesame delle zone vulnerabili effettuato nel 2007 ad una designazione completa di tali zone, come doveva fare in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, e dell’allegato I alla direttiva 91/676/CEE.

La Commissione contesta in particolare alle autorità francesi di non aver designato 10 zone vulnerabili supplementari e di non aver fornito alcuna informazione precisa che consentirebbe di giustificare tale carenza.


(1)  GU L 375, pag. 1.


21.7.2012   

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C 217/7


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-197/12)

2012/C 217/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non subordinando l’esenzione dall’IVA delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA (1) e, in particolare, dell’articolo 148, punti a), c) e d), di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione deduce che l’esenzione dall’IVA delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte (CGI) non era subordinata al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali. Infatti, tale condizione di destinazione alla navigazione in alto mare è stata aggiunta nelle disposizioni legislative che disciplinano l’IVA in Francia in risposta al parere motivato inviato dalla Commissione alle autorità nazionali. Tuttavia, l’adeguamento dell’articolo 262, II, punto 2, del CGI alla direttiva IVA è stato privato di effetto utile da un atto scritto opponibile all’amministrazione, pubblicato successivamente alla modifica legislativa, che non menziona la condizione di destinazione alla navigazione in alto mare, pur prevista dalla legge.

Secondo la Commissione, nessuno degli argomenti addotti dalla convenuta nel corso della fase precontenziosa, vertenti, segnatamente, sull’interpretazione restrittiva dell’articolo 148, punto a), della direttiva IVA e sull’interpretazione eccessivamente rigida della condizione di destinazione delle navi alla navigazione in alto mare, potrebbe giustificare il mancato rispetto delle disposizioni della summenzionata direttiva. Inoltre, quanto all’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE, richiamato dalle autorità francesi, esso non potrebbe giustificare una deroga al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


21.7.2012   

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C 217/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Ministro per l’immigrazione e l’Asilo/X

(Causa C-199/12)

2012/C 217/14

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Ministro per l’immigrazione e l’Asilo.

Convenuto: X.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli stranieri di orientamento omosessuale formino un gruppo sociale specifico, ai sensi dell’articolo 10, primo paragrafo e lettera d), della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio dell’Unione europea recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione (GU 2004 L 304, in prosieguo: la «direttiva»).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali atti omosessuali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva e, nel caso di persecuzione di siffatti atti e ove siano soddisfatti gli ulteriori requisiti, se ciò possa determinare il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa domanda comprende le seguenti domande secondarie:

a)

Se si possa esigere da stranieri con orientamento omosessuale che tengano segreta per tutti nel paese di origine la loro tendenza, al fine di evitare la persecuzione.

b)

In caso di risposta negativa alla questione che precede, se, ed eventualmente in che misura, si possa esigere dagli stranieri di orientamento omosessuale riservatezza nel soddisfacimento di detta tendenza nel paese di origine, al fine di evitare la persecuzione. Se al riguardo si possa esigere dagli omosessuali maggiore riservatezza che dagli eterosessuali.

c)

Se a questo riguardo si può operare una distinzione tra espressioni che concernono il nucleo essenziale dell’orientamento e espressioni per cui ciò non avviene, cosa si intenda per «nucleo essenziale dell’orientamento» e in che modo esso possa essere individuato.

3)

Se la semplice penalizzazione e la minaccia di pena detentiva per atti omosessuali, come indicate nell’Offences against the Person Act del 1861 della Sierra Leone, costituiscano un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, primo paragrafo e lettera a), in combinato disposto con il secondo paragrafo, parte iniziale e lettera c), della direttiva. In caso negativo, in che circostanze ciò si configuri.


21.7.2012   

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C 217/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Ministro per l’immigrazione e l’Asilo/Y

(Causa C-200/12)

2012/C 217/15

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Ministro per l’immigrazione e l’Asilo

Convenuto: Y

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli stranieri di orientamento omosessuale formino un gruppo sociale specifico, ai sensi dell’articolo 10, primo paragrafo e lettera d), della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio dell’Unione europea recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione (GU 2004 L 304, in prosieguo: la «direttiva»).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali atti omosessuali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva e, nel caso di persecuzione di siffatti atti e ove siano soddisfatti gli ulteriori requisiti, se ciò possa determinare il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa domanda comprende le seguenti domande secondarie:

a)

Se si possa esigere da stranieri con orientamento omosessuale che tengano segreta per tutti nel paese di origine la loro tendenza, al fine di evitare la persecuzione.

b)

In caso di risposta negativa alla questione che precede, se, ed eventualmente in che misura, si possa esigere dagli stranieri di orientamento omosessuale riservatezza nel soddisfacimento di detta tendenza nel paese di origine, al fine di evitare la persecuzione. Se al riguardo si possa esigere dagli omosessuali maggiore riservatezza che dagli eterosessuali.

c)

Se a questo riguardo si può operare una distinzione tra espressioni che concernono il nucleo essenziale dell’orientamento e espressioni per cui ciò non avviene, cosa si intenda per «nucleo essenziale dell’orientamento» e in che modo esso possa essere individuato.

3)

Se la semplice penalizzazione e la minaccia di pena detentiva per atti omosessuali, come indicato nel Penal Code Act dell’Uganda, costituiscano un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, primo paragrafo e lettera a), in combinato disposto con il secondo paragrafo, parte iniziale e lettera c), della direttiva. In caso negativo, in che circostanze ciò si configuri.


21.7.2012   

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C 217/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2012 — Z/Ministro per l’Integrazione e l’Asilo

(Causa C-201/12)

2012/C 217/16

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Z

Convenuto: Ministro per l’Integrazione e l’Asilo

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli stranieri di orientamento omosessuale formino un gruppo sociale specifico, ai sensi dell’articolo 10, primo paragrafo e lettera d), della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio dell’Unione europea recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione (GU 2004 L 304, in prosieguo: la «direttiva»).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali atti omosessuali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva e, nel caso di persecuzione di siffatti atti e ove siano soddisfatti gli ulteriori requisiti, se ciò possa determinare il riconoscimento dello status di rifugiato. Questa domanda comprende le seguenti domande secondarie:

a)

Se si possa esigere da stranieri con orientamento omosessuale che tengano segreta per tutti nel paese di origine la loro tendenza, al fine di evitare la persecuzione.

b)

In caso di risposta negativa alla questione che precede, se, ed eventualmente in che misura, si possa esigere dagli stranieri di orientamento omosessuale riservatezza nel soddisfacimento di detta tendenza nel paese di origine, al fine di evitare la persecuzione. Se al riguardo si possa esigere dagli omosessuali maggiore riservatezza che dagli eterosessuali.

c)

Se a questo riguardo si può operare una distinzione tra espressioni che concernono il nucleo essenziale dell’orientamento e espressioni per cui ciò non avviene, cosa si intenda per «nucleo essenziale dell’orientamento» e in che modo esso possa essere individuato.

3)

Se la semplice penalizzazione e la minaccia di pena detentiva per atti omosessuali, che sono di natura discriminatoria, come indicato nel Code Pénal del Senegal, costituiscano un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, primo paragrafo e lettera a), in combinato disposto con il secondo paragrafo, parte iniziale e lettera c), della direttiva. In caso negativo, in che circostanze ciò si configuri.


21.7.2012   

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C 217/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-228/12)

2012/C 217/17

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vodafone Omnitel Nv

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Fastweb SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Causa C-229/12)

2012/C 217/18

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fastweb SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Causa C-230/12)

2012/C 217/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: WIND Telecomunicazioni SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-231/12)

2012/C 217/20

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vodafone Omnitel Nv

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Fastweb SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Causa C-232/12)

2012/C 217/21

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fastweb SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108, pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di La Spezia (Italia) il 14 maggio 2012 — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-233/12)

2012/C 217/22

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di La Spezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Simone Gardella

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 20, 45, 48 e 145-147 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.) e l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(C.D.F.U.E.) debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale o ad una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, di trasferire al regime pensionistico di un Ente a statuto internazionale situato nel territorio di un altro Stato dell’Unione europea, ove egli lavora ed è assicurato, i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato, ove in precedenza era stato assicurato.

2)

Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’Ente a statuto internazionale, dall’altra.


21.7.2012   

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C 217/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Sky Italia Srl/AGCOM

(Causa C-234/12)

2012/C 217/23

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sky Italia Srl

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 4 della direttiva 2010/13/UE (1), il principio generale di eguaglianza e le regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in materia di libera circolazione dei servizi, di diritto di stabilimento, e di libera circolazione dei capitali, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disciplina contenuta nell’art. 38, comma 5, dlgs. n. 177/2005, la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti in chiaro;

2)

se l’art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, interpretatao alla luce dell’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed in particolare il principio del pluralismo dell’informazione, ostino alla disciplina contenuta nell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 177/2005 la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti in chiaro introducendo una distorsione concorrenziale e favorendo la creazione, ovvero il potenziamento, di posizioni dominanti nel mercato della pubblicità televisiva.


(1)  GU L 95, pag. 1.


21.7.2012   

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C 217/11


Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-237/12)

2012/C 217/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Simon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo garantito la corretta e completa attuazione di tutti i requisiti di cui agli allegati II e III alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, e degli allegati II (A.1, A.2, A.3 e A.5) e III (1.1, 1.2, 1.3 e 2) a detta direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla convenuta di non aver attuato correttamente e completamente tutti i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e agli allegati II (A.1, A.2, A.3 e A.5) e III (1.1, 1.2, 1.3 e 2) alla direttiva 91/676/CEE. La Commissione nutre dubbi circa la conformità della legislazione nazionale con il diritto dell’Unione vertente:

sui periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, se non vietata;

sulla capacità dei depositi per effluenti da allevamento;

sul metodo di calcolo della quantità di azoto da utilizzare per una fertilizzazione equilibrata;

sulla limitazione quantitativa dello spargimento degli effluenti da allevamento;

sulla disciplina dello spargimento su terreni in ripida pendenza;

sulla disciplina dello spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o innevati.


(1)  GU L 375, pag. 1.


21.7.2012   

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C 217/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-254/12)

2012/C 217/25

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: WIND Telecomunicazioni SpA

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-255/12)

2012/C 217/26

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-256/12)

2012/C 217/27

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

(Causa C-257/12)

2012/C 217/28

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sky Italia Srl

Convenute: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-258/12)

2012/C 217/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vodafone Omnitel Nv

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (1), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.


(1)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.


21.7.2012   

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C 217/13


Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-263/12)

2012/C 217/30

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA, giudicato illegale e non compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione del 23 febbraio 2011 [notificata con il numero C(2011) 1006], e, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure prese in ottemperanza di tale articolo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di detta decisione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Il 23 febbraio 2011 la Commissione ha deciso che l’aiuto di Stato dell’importo di EUR 15,34 milioni, concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’Ellinikós Chrysós SA, con la vendita di attivi e di terreni a un prezzo inferiore al loro valore e la rinuncia ad esigere le tasse relative allo scopo di salvaguardare l’occupazione e l’ambiente e di creare un incentivo per i potenziali acquirenti delle Miniere Cassandra, non è compatibile con il mercato interno (1). Con la medesima decisione la Commissione ha chiesto alla Repubblica ellenica di recuperare dal beneficiario il suddetto aiuto maggiorato degli interessi. Alla Repubblica ellenica è stato fatto altresì obbligo di tenere informata la Commissione delle misure adottate per mettere in atto detta decisione.

2)

La Repubblica ellenica ha chiesto una proroga del termine di due mesi, durante i quali trasmettere le informazioni, che la Commissione non le ha accordato per mancanza di motivi che la giustificassero.

3)

Nonostante le lettere di sollecito della Commissione del 19 maggio 2011 e del 14 luglio 2011 all’attenzione della Repubblica ellenica, nulla è stato comunicato alla Commissione, entro il termine impartito, in merito all’adozione di misure di attuazione della sua decisione.

4)

L’8 maggio 2012 le autorità greche hanno notificato alla Commissione la propria lettera del 25 aprile 2012 con la quale intimavano alla società Ellinikós Chrysós S.A. la restituzione dell’aiuto di Stato in questione entro il termine di 30 giorni. La Commissione sottolinea, tuttavia, che detta lettera non fa menzione dell’importo da recuperare. Significativo è che, sebbene la Commissione avesse calcolato l’importo principale dell’aiuto di Stato in detta decisione, le autorità elleniche non hanno calcolato l’entità degli interessi, come avrebbero dovuto, né vi fanno cenno nella richiesta da loro indirizzata alla società. Ad ogni modo, questa prima reazione delle autorità greche ha avuto luogo solamente 14 mesi dopo la decisione della Commissione e da allora la Commissione non ha ricevuto nessun’altra informazione circa il recupero dell’aiuto di Stato controverso.


(1)  Articolo 1 della decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA.


21.7.2012   

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C 217/14


Ricorso proposto il 7 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-286/12)

2012/C 217/31

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che l’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione diretta dell'attività professionale di giudici, pubblici ministeri e notai che abbiano raggiunto l'età di 62 anni, il quale comporta una differenza di trattamento in ragione dell'età non giustificata da legittimi scopi e, comunque, non necessaria e adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 2 e 65, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa ungherese relativa all'età massima obbligatoria applicabile ai giudici, ai pubblici ministeri e ai notai, le funzioni di coloro che esercitano tali professioni cessa automaticamente una volta che questi ultimi raggiungono un’età specifica — allo stato 62 anni — mentre precedentemente gli interessati potevano continuare ad esercitare le proprie funzioni fino a 70 anni. La normativa di cui trattasi prevede che se i giudici e i pubblici ministeri hanno raggiunto la nuova età massima obbligatoria prima del 1o gennaio 2012 le loro funzioni cessano alla data del 30 giugno 2012, mentre le funzioni di coloro che raggiungono detta età tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 cessano alla data del 31 dicembre 2012. La riduzione da 70 a 62 anni dell'età massima obbligatoria si applicherà ai notai a far data dal 1o gennaio 2014.

La Commissione invoca, a sostegno del suo ricorso per inadempimento, i seguenti motivi e argomenti.

In primo luogo la Commissione ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi costituisca una differenza di trattamento in ragione dell'età ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in quanto i giudici, i pubblici ministeri e i notai che abbiano raggiunto la nuova età massima obbligatoria sono oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a tutte le altre persone in attività che non abbiano ancora compiuto l'età di cui trattasi.

Perché a una disposizione che comporta una differenza di trattamento fondata sull'età non sia applicabile il divieto di discriminazione essa deve soddisfare i presupposti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Dal momento che tale disposizione implica una differenza di trattamento in ragione dell'età, da una parte deve essere oggettivamente giustificata da uno scopo legittimo e, dall'altra, i mezzi posti in essere al fine di raggiungere tale scopo devono essere adeguati e necessari (principio di proporzionalità).

A tale riguardo la Commissione osserva che gli obiettivi sottesi alle disposizioni di cui trattasi non sono espressamente indicati e che non è nemmeno possibile individuarli a partire dal contesto, il che è di per sé costituisce una violazione della direttiva, dal momento che questa circostanza impedisce il controllo giurisdizionale della legittimità e della proporzionalità delle disposizioni in oggetto. Per quanto riguarda la legittimità delle finalità dedotte nel corso del procedimento di infrazione, la Commissione sostiene che solo gli scopi atti a giustificare che si deroghi al principio del divieto delle discriminazioni in ragione dell'età sono obiettivi che rientrano nell'ambito della politica sociale.

Infine secondo la Commissione, la normativa nazionale di cui trattasi non è né adeguata né necessaria al conseguimento di eventuali obiettivi legittimi, dal momento che (i) il periodo transitorio di un anno e mezzo al massimo è straordinariamente breve tenuto conto della drastica riduzione da 70 a 62 anni e che (ii) il periodo transitorio non è coerente dal punto di vista della riforma generale delle pensioni, ai sensi della quale è previsto l'aumento dell'età limite generale di pensionamento da 62 a 65 anni su un periodo di otto anni compreso tra il 2014 e il 2022, il che comporterà, dopo solo due anni, un ulteriore aumento dell'età massima obbligatoria di cessazione dell'attività. La Commissione ritiene, pertanto, che la normativa nazionale di cui trattasi determini un’eccessiva violazione degli interessi legittimi di giudici, pubblici ministeri e notai e che ecceda quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.


Tribunale

21.7.2012   

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C 217/16


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione

(Causa T-338/08) (1)

(Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Livelli massimi applicabili ai residui di antiparassitari - Domanda di riesame interno - Rifiuto - Provvedimento di portata individuale - Validità - Convenzione di Aarhus)

2012/C 217/32

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi); Pesticide Action Network Europe (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Burggraaf e S. Schønberg, successivamente B. Burggraaf e P. Oliver, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, agenti); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione, del 1o luglio 2008, che respingono in quanto irricevibili le domande delle ricorrenti affinché riesamini il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce gli allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1)

Dispositivo

1)

Le decisioni della Commissione, del 1o luglio 2008, che respingono in quanto irricevibili le domande della Stichting Natuur en Milieu e della Pesticide Action Network Europe affinché riesamini il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento, sono annullate.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Natuur en Milieu e dalla Pesticide Action Network Europe.

3)

La Repubblica di Polonia e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


21.7.2012   

IT

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C 217/16


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Insula/Commissione

(Causa T-246/09) (1)

(Clausola compromissoria - Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo - Contratti MEDIS e Dias.Net - Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate - Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente - Rimborso delle somme versate - Irricevibilità parziale del ricorso - Domanda riconvenzionale della Commissione - Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale)

2012/C 217/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Marsal e J.-D. Simonet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A.-M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, poi A.-M. Rouchaud-Joët e D. Calciu, agenti, assistiti da L. Defalque e S. Woog, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, a che sia dichiarato infondato un credito della Commissione di EUR 189 241,64, dall’altro, a che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di accredito» di tale importo e, infine, a che la Commissione sia condannata a versare a titolo di risarcimento del danno EUR 212 597 a titolo principale ed EUR 230 025 a titolo subordinato

Dispositivo

1)

Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni riconvenzionali presentate dalla Commissione in quanto dirette alla condanna dell’Insula al pagamento della somma dovuta, in capitale ed interessi, a titolo del contratto Dias.Net.

3)

L’Insula è condannata a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 157 983,11, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,75 %, a decorrere dal 16 maggio 2009 e fino all’integrale pagamento della suddetta somma capitale.

4)

L’Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/17


Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Insula/Commissione

(Causa T-366/09) (1)

(Clausola compromissoria - Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo - Contratti Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities e Virtual Campus - Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nei contratti di una parte delle spese dichiarate - Rimborso delle somme anticipate o versate - Parziale irricevibilità del ricorso - Domanda riconvenzionale della Commissione)

2012/C 217/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A.-M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, successivamente A.-M. Rouchaud-Joët e D. Calciu, agenti, assistiti da L. Defalque e S. Woog, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere che, sulla base dell’articolo 238 CE, il Tribunale dichiari, da un lato, non fondato il credito della Commissione di EUR 114 996,82 e, dall’altro, parzialmente fondato il credito della Commissione di EUR 253 617,08, nonché ad ottenere la condanna della Commissione a versarle le indennità di EUR 146 261,06, a titolo principale, e di EUR 573 273,42, a titolo accessorio.

Dispositivo

1)

Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto.

2)

Insula è condannata a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 114 996,82, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5 %, a decorrere dal 16 agosto 2009 e fino al completo pagamento di detta somma principale.

3)

Insula è condannata a versare alla Commissione la somma principale di EUR 253 617,08, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5 %, a decorrere dall’8 settembre 2009 e fino al completo pagamento di detta somma principale.

4)

Il resto della domanda riconvenzionale della Commissione è respinto.

5)

Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


21.7.2012   

IT

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C 217/17


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

(Causa T-396/09) (1)

(Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente - Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro - Domanda di riesame interno - Diniego - Provvedimenti di portata individuale - Validità - Convenzione di Aarhus)

2012/C 217/35

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi); e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, successivamente P. Oliver, A. Alcover San Pedro e E. Manhaeve, e infine P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Burggraaf, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer e M. de Ree, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Baas, successivamente L. Visaggio e G. Corstens, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, che rigetta in quanto irricevibile la domanda delle ricorrenti affinché la Commissione riesamini la sua decisione C(2009) 2560 def., del 7 aprile 2009, con la quale concede al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1)

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Vereniging Milieudefensie e dalla Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


21.7.2012   

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C 217/18


Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2012 — Meda Pharma/UAMI — Nycomed (ALLERNIL)

(Cause riunite T-492/09 e T-147/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo ALLERNIL - Domanda di marchio comunitario denominative ALLERNIL - Marchio denominative nazionale anteriore ALLERGODIL - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2012/C 217/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg vor der Höhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente D. Walicka e infine G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nycomed GmbH (Costanza, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. A. Ferchland, successivamente avv.ti A. Ferchland e K. Trautmann)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2009 (procedimenti R 1386/2007-4 e R 697/2007-4), relative ad un procedimento d’opposizione tra la Meda Pharma GmbH & Co. KG e la Nycomed GmbH.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Meda Pharma GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative alle cause T-492/09 e T-147/10.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


21.7.2012   

IT

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C 217/18


Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Insula/Commissione

(Causa T-110/10) (1)

(Clausola compromissoria - Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo - Contratto El Hierro - Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nel contratto delle spese dichiarate - Rimborso delle somme anticipate - Domanda riconvenzionale della Commissione)

2012/C 217/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A.-M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, successivamente A.-M. Rouchaud-Joët e D. Calciu, agenti, assistiti da L. Defalque e S. Woog, avvocati)

Oggetto

Domanda, presentata sulla base dell’articolo 272 TFUE, diretta ad ottenere, da una parte, che una domanda della Commissione intesa al rimborso di una somma di EUR 84 120 sia dichiarata infondata e, dall’altra, che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di credito» di EUR 84 120

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è condannato a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 84 120, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5 %, a decorrere dal 26 gennaio 2010 e fino al completo pagamento di detta somma principale.

3)

Il resto della domanda riconvenzionale della Commissione è respinto.

4)

La Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


21.7.2012   

IT

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C 217/18


Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Seven Towns/UAMI (Rappresentazione di sette quadrati di diversi colori)

(Causa T-293/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario che rappresenta sette quadrati di diversi colori - Segno atto a costituire un marchio comunitario - Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/38

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: E. Schäfer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2010 (procedimento R 1475/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno che rappresenta sette quadrati di diversi colori

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


21.7.2012   

IT

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C 217/19


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Hartmann/UAMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Causa T-342/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MESILETTE - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MEDINETTE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimento R 1222/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Paul Hartmann AG e la Mölnlycke Health Care AB

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 maggio 2010 (procedimento R 1222/2009-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


21.7.2012   

IT

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C 217/19


Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Seikoh Giken/UAMI — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN)

(Causa T-519/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale - Domanda di estensione territoriale della protezione - Marchio figurativo SG SEIKOH GIKEN - Marchio comunitario denominativo anteriore SEIKO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi Chiba, Giappone) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. Fish, R. Miller, solicitors, e A. Bryson, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 agosto 2010 (procedimento R 1553/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Seiko Holdings Kabushiki Kaisha e la Kabushiki Kaisha Seikoh Giken

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kabushiki Kaisha Seikoh Giken è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/20


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (HELLIM)

(Causa T-534/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo HELLIM - Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto al contraddittorio - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009)

2012/C 217/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: inizialmente C. Milbradt e H. Van Volxem, successivamente C. Milbradt e A. Schwarz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Garmo AG (Stoccarda, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2010 (procedimento R 794/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias e la Garmo AG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias è condannato alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/20


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim)

(Causa T-535/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GAZI Hellim - Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: inizialmente C. Milbradt E H. Van Volxem, poi C. Milbradt e A. Schwarz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Garmo AG (Stoccarda, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2010 (procedimento R 1497/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias e la Garmo AG

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 settembre 2010 (procedimento R 1497/2009-4) è annullata.

2)

L’UAMI è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/20


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — XXXLutz Marken/UAMI — Meyer Manufacturing (CIRCON)

(Causa T-542/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CIRCON - Marchio comunitario denominativo anteriore CIRCULON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo elevato - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso - Diritti della difesa - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009)

2012/C 217/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, poi K. Klüpfel, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Meyer Manufacturing Co. Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (rappresentante: M. Fiedler, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2010 (procedimento R 40/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meyer Manufacturing Co. Ltd e la XXXLutz Marken GmbH

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2010 (procedimento R 40/2010-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla XXXLutz Marken GmbH.

3)

La Meyer Manufacturing Co. Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/21


Sentenza del Tribunale 12 giugno 2012 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)

(Causa T-165/11) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di nullità - Marchio comunitario denominativo COLLEGE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: R. van Leeuwen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Investimust SA (Ginevra, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2011 (pratica R 508/2010-4), relativa ad una procedura di nullità tra la Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam e la Investimust SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam è condannata alle spese.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/21


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel)

(Causa T-277/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo iHotel - Marchio comunitario figurativo anteriore i-hotel - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Koch e D. Hötte)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Promotora Imperial, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 febbraio 2011 (procedimento R 832/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Promotora Imperial, SA e la Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/22


Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012 — Süd-Chemie/UAMI — Byk-Cera (CERATIX)

(Causa T-312/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CERATIX - Marchio nazionale denominativo anteriore CERATOFIX - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 217/46

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti Baron W. von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Byk-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Kroher e A. Hettenkofer)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (procedimento R 1585/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Süd-Chemie AG e la Byk-Cera BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Süd-Chemie AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/22


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione

(Causa T-440/09) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Influenza aviaria - Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame - Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione - Parità di trattamento e divieto di discriminazione - Insussistenza di un nesso di causalità - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2012/C 217/47

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola Bracesco Srl — in liquidazione (Orgiano) (rappresentanti: F. Tosello, S. Rizzioli e C. Pauly, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato alla ricorrente dall’adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3), in quanto esso non prevede misure di tal genere a favore degli avicoltori impegnati nella produzione e nel commercio di quaglie

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Azienda Agricola Bracesco Srl — in liquidazione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/22


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Ezzedine e a./Consiglio

(Cause T-131/11, T-132/11, T-137/11, da T-139/11 a T-141/11, da T-144/11 a T-148/11 e T-182/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Decesso del ricorrente - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

2012/C 217/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ibrahim Ezzedine (Abidjan, Costa d’Avorio) (causa T-131/11); Feh Lambert Kessé (Abidjan) (causa T-132/11); Georges Guiai Bi Poin (Abidjan); (causa T-137/11); Loba Emmanuel Patrice Gnango (Abidjan) (causa T-139/11); Badia Brice Guei (Abidjan) (causa T-140/11); Blé Brunot Dogbo (Abidjan) (causa T-141/11); Tiapé Edouard Kassarate (Abidjan) (causa T-144/11); Gagbei Faussignaux Vagba (Abidjan) (causa T-145/11); Claude Yoro (Abidjan) (causa T-146/11); Gogo Joachim Robe (Abidjan) (causa T-147/11); Philippe Mangou (Abidjan) (causa T-148/11); e Philippe Henry Dacoury Tabley (Abidjan) (causa T-182/11) (rappresentanti: nelle cause T-132/11, T-137/11, T-139/11, T-140/11, T-141/11, T-146/11, T-147/11 e T-182/11, avv. G. Collard; nella causa T-131/11, inizialmente avv. G. Collard, successivamente avv.ti F. Dressen e J. Y. Dupeux; e, nelle cause T-144/11, T-145/11 e T-148/11, avv.ti G. Collard e L. Aliot)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen nonché, nelle cause T-131/11, T-132/11 e T-182/11, G. Étienne, nelle cause da T-139/11 a T-141/11, C. Fekete e, nelle cause da T-144/11 a T-148/11, E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J. P. Mignard e J. P. Benoit, nelle cause T-132/11, T-137/11, T-140/11, T-141/11 e da T-144/11 a T-148/11); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis nonché, nelle cause T-137/11, da T-139/11 a T-141/11 e da T-144/11 a T-148/11, inizialmente E. Cujo, agenti)

Oggetto

Nelle cause T-132/11, T-137/11, da T-139/11 a T-141/11 e T-144/11 a T-148/11, domande di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella causa T-131/11, domanda di annullamento della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, nella causa T-182/11, domanda di annullamento, da un lato della decisione 2011/71 e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 32).

Dispositivo

1)

Le cause T-131/11, T-132/11, T-137/11, da T-139/11 a T-141/11, da T-144/11 a T-148/11 e T-182/11 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sui ricorsi.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dai sigg. Ibrahim Ezzedine, Feh Lambert Kessé, Georges Guiai Bi Poin, Loba Emmanuel Patrice Gnango, Badia Brice Guei, Blé Brunot Dogbo, Tiapé Edouard Kassarate, Gagbei Faussignaux Vagba, Claude Yoro, Gogo Joachim Robe, Philippe Mangou e Philippe Henry Dacoury-Tabley.

4)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/23


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e a./Commissione

(Causa T-379/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 - Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)

2012/C 217/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Germania); Rogesa — Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania); Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Germania); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg); e voestalpine Stahl GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, la Rogesa — Roheisengesellschaft Saar mbH, la Salzgitter Flachstahl GmbH, la ThyssenKrupp Steel Europe AG e la voestalpine Stahl GmbH sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


21.7.2012   

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C 217/24


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Eurofer/Commissione

(Causa T-381/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 - Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)

2012/C 217/50

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Euroalliages.

3)

La Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 269 del 10.9.2011.


21.7.2012   

IT

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C 217/24


Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-202/12)

2012/C 217/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda la sig.ra Bouchra (detta Bushra) Al Assad;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87-91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).


(1)  GU 2011, C 282, pag. 30.


21.7.2012   

IT

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C 217/24


Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

(Causa T-203/12)

2012/C 217/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Alep, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:

il regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del 1o dicembre 2011;

la decisione 2011/782/PESC, come ad oggi modificata ed integrata, ad opera, in particolare, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC, della decisione 2012/122/PESC, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC e della decisione 2012/206/PESC;

il regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012, come ad oggi modificato ed integrato, ad opera, in particolare, del regolamento di esecuzione n. 55/2012, del regolamento n. 168/2012 e del regolamento di esecuzione n. 266/2012;

qualsiasi atto futuro che modifichi od integri la decisione 2011/782/PESC e il regolamento n. 36/2012 del Consiglio;

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l’iscrizione di quest’ultimo negli elenchi controversi;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell’elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica.


21.7.2012   

IT

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C 217/25


Ricorso proposto il 15 maggio 2012 — Vila Vita Hotel und Touristik/UAMI — Viavita (VIAVITA)

(Causa T-204/12)

2012/C 217/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viavita SASU (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o marzo 2012, procedimento R 419/2011-1;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente; e

nell’ipotesi in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VIAVITA», per servizi delle classi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 52201504

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario austriaco n. 154631 del marchio denominativo «VILA VITA PARC», per servizi delle classi 39 e 42; registrazione di marchio comunitario tedesco n. 2097301 del marchio figurativo «VILA VITA TOURISTIK GMBH», per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 39 e 41

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009


21.7.2012   

IT

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C 217/25


Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Shark/UAMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

(Causa T-217/12)

2012/C 217/54

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shark AG (Innsbruck, Austria) (rappresentanti: D. Campbell, barrister, e P. Strickland, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1o marzo 2012, nel procedimento R 360/2011-1;

condannare l’Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «UNLEASH THE BEAST!», per prodotti della classe 32 — registrazione comunitaria n. 5093174.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2729366 del marchio denominativo «BRING OUT THE BEAST», per prodotti della classe 32; registrazione comunitaria n. 2730133 del marchio figurativo «COOL BITE BRING OUT THE BEAST», per prodotti della classe 32.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


21.7.2012   

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C 217/26


Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — Micrus Endovascular/UAMI — Laboratorios Delta (DELTA)

(Causa T-218/12)

2012/C 217/55

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Micrus Endovascular LLC (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Delta Lda (Queluz, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 marzo 2012, nel procedimento R 244/2011-2;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DELTA», per prodotti della classe 10 — domanda di marchio comunitario n. 6655906.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale n. 131374 del marchio figurativo «DELTA PORTUGAL», per prodotti della classe 5; registrazione portoghese n. 140578 del marchio figurativo «DELTA PORTUGAL», per prodotti della classe 5; denominazione commerciale n. 23113 «LABORATORIOS DELTA».

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


21.7.2012   

IT

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C 217/26


Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Sunrider/UAMI — Nannerl (SUN FRESH)

(Causa T-221/12)

2012/C 217/56

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Sunrider Corp. (Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti N. Dontas e E. Markakis)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austria).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 2401/2010-4;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare l’UAMI alle spese necessarie sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SUN FRESH», per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 6171433.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 605014 del marchio denominativo «SUNNY FRESH», per prodotti della classe 5; registrazione del Regno Unito n. 2016689 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti della classe 32; registrazione irlandese n. 169766 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti della classe 32; registrazione ungherese n. 144500 del marchio denominativo «SUNNYFRESH», per prodotti della classe 5; registrazione Benelux n. 574389 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti delle classi 5, 29 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, seconda frase, e dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


21.7.2012   

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C 217/27


Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Eni/Commissione

(Causa T-240/12)

2012/C 217/57

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l’atto impugnato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la lettera (prot. *D/2012/042026) del 23 aprile 2012, relativa al caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Riadozione, con cui la Commissione europea ha comunicato ad ENI la propria decisione di riavviare il procedimento BR-ESBR a seguito della sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011 (causa T-39/07, Eni/Commissione), che ha parzialmente annullato la decisione del 29 novembre 2006, C(2006) 5700, adottata nel caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione e ridotto l’ammenda comminata.

A sostegno del ricorso, ENI invoca un unico motivo di ricorso in cui denuncia un difetto di competenza, non potendo la Commissione riattivare il procedimento istruttorio nel caso BR-ESBR in vista dell’adozione di una nuova decisione sanzionatoria.

ENI fa valere che il Tribunale, nella sentenza del 13 luglio 2011, oltre ad aver disposto l’annullamento in parte qua della decisione BR-ESBR del 2006, rilevando un non corretto apprezzamento dell’aggravante della recidiva da parte della Commissione, ha infatti esercitato la propria competenza di merito — ai sensi dell’art. 261 TFUE e del Regolamento 1/2003 — rideterminando l’importo dell’ammenda e sostituendo le proprie valutazioni a quelle delle Commissione. In questa prospettiva che la decisione di riattivare il procedimento BR-ESBR, oltre a violare il principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’art. 13 TFUE, si pone anche in contrasto con i principi fondamentali dell’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carte dei diritti fondamentali, oltre che e del ne bis in idem di cui all’art. 7 CEDU.

Inoltre, ENI contesta che, contrariamente a quanto affermato nell’atto impugnato, il Tribunale non ha accertato un mero vizio di forma in merito all’applicazione della recidiva effettuata dalla Commissione nella decisione BR-ESBR del 2006; la Commissione non può quindi invocare la giurisprudenza PVC II  (1) per giustificare la propria iniziativa, che, anche sotto questo profilo, si pone in contrasto con l’art. 7 CEDU.

Infine, ENI rileva, alla luce della rilevante giurisprudenza che, nel caso di specie risulta, in ogni caso, assolutamente preclusa qualsiasi possibilità di riadottare una decisione sanzionatoria che applichi nuovamente una recidiva.


(1)  Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) e a./Commissione (PVC II), Racc. pag. I-8375.


21.7.2012   

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C 217/28


Ricorso proposto il 29 maggio 2012 — International Brands Germany/UAMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)

(Causa T-243/12)

2012/C 217/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: International Brands Germany GmbH & Co. KG (Paderborn, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Hein e M. Hoffmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stuffer SpA (Bolzano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 marzo 2012, procedimento R 1058/2011-1, e respingere l’opposizione;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «ALOHA 100 % NATURAL» per prodotti della classe 32 — Domanda n. 7 050 701

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Stuffer SpA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio nazionale denominativo «ALOA» per prodotti della classe 32

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


21.7.2012   

IT

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C 217/28


Ricorso proposto il 30 maggio 2012 — Unister/UAMI (fluege.de)

(Causa T-244/12)

2012/C 217/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Unister GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Hug e A. Kessler-Jensch)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 14 marzo 2012, nel procedimento R 2149/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «fluege.de», per prodotti delle classi 25, 28, 35, 39, 41 e 43.

Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


21.7.2012   

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C 217/28


Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Mederer/UAMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

(Causa T-258/12)

2012/C 217/60

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mederer GmbH (Fürth, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Ruhl e C. Sachs)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 10 aprile 2012, procedimento R 225/2011-4;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Katjes Fassin GmbH & Co. KG alle spese del procedimento di opposizione, del ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SOCCER GUMS» per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 8 629 446

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Katjes Fassin GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio nazionale denominativo «SOCCER STAR» per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


21.7.2012   

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C 217/29


Ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2012 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-431/11) (1)

2012/C 217/61

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


Tribunale della funzione pubblica

21.7.2012   

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C 217/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 16 maggio 2012 — Skareby/Commissione

(Causa F-42/10) (1)

(Funzione pubblica - Dovere di assistenza - Articoli 12 bis e 24 dello Statuto - Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico)

2012/C 217/62

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carina Skareby (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione della parte convenuta che respinge la richiesta di assistenza contro le molestie psicologiche delle quali la ricorrente ritiene di essere stata vittima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La signora Skareby è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010, pag. 55.


21.7.2012   

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C 217/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Cantisani/Commissione

(Causa F-71/10) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Interprete di conferenza - Articoli 12 bis e 24 dello statuto - Molestie psicologiche - Conflitto d’interessi - Domanda di risarcimento)

2012/C 217/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. de Lannoy)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente relativa alle molestie psicologiche e domanda di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Cantisani sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010, pag. 49.


21.7.2012   

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C 217/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Giannakouris/Commissione

(Causa F-83/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Remunerazione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per la concessione - Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte)

2012/C 217/64

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, agente, assistito da E. Bourtzalas e E. Antypas, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione di ridurre l’indennità scolastica concessa al ricorrente in ragione del fatto che sua figlia percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Giannakouris è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.


(1)  GU C 13 del 15.1.2011, pag. 38.


21.7.2012   

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C 217/31


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 giugno 2012 — Chatzidoukakis/Commissione

(Causa F-84/10) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Remunerazione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Presupposti per la concessione - Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte)

2012/C 217/65

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lussemburgo) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, agente, assistito da E. Bourtzalas e E. Antypas, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione di ridurre l’indennità scolastica concessa al ricorrente in ragione del fatto che sua figlia percepisce un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro sotto forma di una borsa e di un prestito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Giannakouris è condannato a sopportare le spese della Commissione europea


(1)  GU C 13 del 15.1.11, pag. 39.


21.7.2012   

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C 217/31


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 24 maggio 2012 — Alionescu/Commissione

(Causa F-91/11)

(Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Decisione di prorogare il termine d’iscrizione - Mancanza di reclamo - Irrecevibilità manifesta)

2012/C 217/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: avv. M. Stănculescu)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di prorogare di sei ore il termine per il deposito delle candidature nell’ambito del concorso generale EPSO/AD/206-207/11.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Alionescu sopporterà le proprie spese.