ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.210.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
17 luglio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 210/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.6514 — OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Europe/Kuwait Petroleum (Danmark)] ( 1 )

1

2012/C 210/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24) ( 1 )

1

2012/C 210/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV) ( 1 )

2

2012/C 210/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

3

2012/C 210/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 210/06

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

7

2012/C 210/07

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/388/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 641/2012 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

9

 

Commissione europea

2012/C 210/08

Tassi di cambio dell'euro

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 210/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical) ( 1 )

11

2012/C 210/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6654 — Melrose plc/Elster Group SE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

Rettifiche

2012/C 210/11

Rettifica del Varo di inviti a presentare proposte e attribuzione di due premi nell’ambito dei programmi di lavoro 2012 e 2013 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del programma quadro della Comunità dell’energia atomica per attività di ricerca e formazione (GU C 202 del 10.7.2012)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso COMP/M.6514 — OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Europe/Kuwait Petroleum (Danmark)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/01

In data 9 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6514. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6633 — Providence Equity Partners/HSE24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/02

In data 2 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6633. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6574 — KPN/De Persgroep/Roularta/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/03

In data 2 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6574. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.7.2012   

IT

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C 210/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 210/04

Data di adozione della decisione

20.6.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34269 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Alava

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas agroambientales para el cultivo de la patata en Álava

Base giuridica

Borrador de Decreto por el que se aprueban las normas reguladoras para la concesión de ayudas agroambientales en el cultivo de la patata.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 2,50 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 0,50 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2016

Settore economico

Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gobierno Vasco — Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Calle Donostia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

20.6.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34491 (12/N)

Stato membro

Portogallo

Regione

Madeira

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Medidas destinadas à utilização sustentável de terras agrícolas

Base giuridica

Ver Anexo I

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI), tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 8 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 4 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Av. Arriaga

Edifício Golden Gate 21-A-5.o

9004-528 Funchal

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/05

Data di adozione della decisione

7.5.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33151 (11/N)

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Basic broadband deployment in white areas of Slovakia

Base giuridica

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov – Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 113,2 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2015

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8

917 02 Trnava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

3.7.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34878 (12/N)

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Bayern

Titolo (e/o nome del beneficiario)

FuE-Programm Mikrosystemtechnik

Base giuridica

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung;

Artikel 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Bayern;

Programmbeschreibung des FuE- Programms „Mikrosystemtechnik“ des Freistaates Bayern

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 9,85 Mio EUR

Intensità

60 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bayerisches Staatsministerium fûr Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

DEUTSCHLAND

http://www.stmwivt.bayern.de

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/7


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

2012/C 210/06

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/393/PESC (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

L'11, il 27 e il 28 giugno 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 52.

(2)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 13.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/9


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/388/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 641/2012 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

2012/C 210/07

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/388/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 641/ 2012 (2) del Consiglio.

Il 17 febbraio 2012 il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia ha aggiornato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG K — Unità Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 38.

(2)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 3.


Commissione europea

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 luglio 2012

2012/C 210/08

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2177

JPY

yen giapponesi

96,25

DKK

corone danesi

7,4397

GBP

sterline inglesi

0,78440

SEK

corone svedesi

8,6185

CHF

franchi svizzeri

1,2010

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4525

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,388

HUF

fiorini ungheresi

288,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

PLN

zloty polacchi

4,1844

RON

leu rumeni

4,5650

TRY

lire turche

2,2115

AUD

dollari australiani

1,1934

CAD

dollari canadesi

1,2367

HKD

dollari di Hong Kong

9,4456

NZD

dollari neozelandesi

1,5338

SGD

dollari di Singapore

1,5426

KRW

won sudcoreani

1 398,88

ZAR

rand sudafricani

10,0722

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7687

HRK

kuna croata

7,4840

IDR

rupia indonesiana

11 530,61

MYR

ringgit malese

3,8727

PHP

peso filippino

50,968

RUB

rublo russo

39,7916

THB

baht thailandese

38,530

BRL

real brasiliano

2,4851

MXN

peso messicano

16,2379

INR

rupia indiana

67,3700


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/09

1.

In data 9 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione EQT VI («EQT VI», Guernsey, Regno Unito), appartenente al gruppo di fondi di private equity EQT («EQT», Guernsey, Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle imprese BSN medical Acquisition Holding GmbH («BSN medical Acquisition Holding», Germania) e BSN medical Netherlands Holding BV BSN medical Netherlands («BSN medical Netherlands», Paesi Bassi), e delle rispettive controllate (denominate collettivamente «BSN Medical») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT VI: fondo d’investimento che realizza investimenti principalmente nel nord Europa,

EQT: gruppo di fondi di private equity, gestiti in modo indipendente e in base ai propri meriti, e che non sono oggetto di consolidamento sul piano finanziario e operativo, nemmeno all’interno di uno stesso fondo,

BSN Medical: azienda che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici quali prodotti per il trattamento delle lesioni, per la terapia compressiva e prodotti ortopedici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6560 — EQT VI/BSN Medical, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6654 — Melrose plc/Elster Group SE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 210/10

1.

In data 6 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Melrose plc («Melrose», Regno Unito) acquisirà indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Elster Group SE («Elster», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Melrose: acquisizione di comparti produttivi di alta qualità che coprono mercati finali importanti e fornitura di servizi di gestione,

Elster: produzione e vendita di contatori per il gas, l’elettricità e l’acqua, e fornitura di servizi e prodotti associati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6654 — Melrose plc/Elster Group SE, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/13


Rettifica del Varo di inviti a presentare proposte e attribuzione di due premi nell’ambito dei programmi di lavoro 2012 e 2013 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del programma quadro della Comunità dell’energia atomica per attività di ricerca e formazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202 del 10 luglio 2012 )

2012/C 210/11

A pagina 8, nel programma specifico «Capacità»:

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Attività di cooperazione internazionale

FP7-INCO-2013-5»

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Attività di cooperazione internazionale

FP7-INCO-2013-9»