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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.200.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 200/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2012/C 200/02 |
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2012/C 200/11 |
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2012/C 200/12 |
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2012/C 200/13 |
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2012/C 200/15 |
Causa C-245/12: Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia |
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2012/C 200/16 |
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2012/C 200/17 |
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2012/C 200/18 |
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2012/C 200/19 |
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Tribunale |
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2012/C 200/20 |
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2012/C 200/21 |
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2012/C 200/22 |
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2012/C 200/23 |
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2012/C 200/24 |
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2012/C 200/25 |
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2012/C 200/26 |
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2012/C 200/27 |
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2012/C 200/28 |
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2012/C 200/29 |
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2012/C 200/30 |
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2012/C 200/31 |
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2012/C 200/32 |
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2012/C 200/33 |
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2012/C 200/34 |
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2012/C 200/35 |
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2012/C 200/36 |
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2012/C 200/37 |
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2012/C 200/38 |
Causa T-186/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Verus/UAMI — Maquet (LUCEA LED) |
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2012/C 200/39 |
Causa T-198/12: Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Germania/Commissione |
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2012/C 200/40 |
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2012/C 200/41 |
Causa T-571/08 RENV: Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2012 — Germania/Commissione |
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2012/C 200/42 |
Causa T-211/11: Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Timab Industries e CFPR/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2012/C 200/43 |
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2012/C 200/44 |
Causa F-45/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — ZZ/Commissione |
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2012/C 200/45 |
Causa F-52/12: Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento |
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2012/C 200/46 |
Causa F-53/12: Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ e a./CESE |
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2012/C 200/47 |
Causa F-55/12: Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/1 |
2012/C 200/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
(Causa C-348/09) (1)
(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Decisione di allontanamento - Condanna penale - Motivi imperativi di pubblica sicurezza)
2012/C 200/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: P. I.
Convenuto: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un cittadino europeo che è stato residente nei precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante ed è stato condannato ad una pena detentiva — Nozione di «gravi motivi di sicurezza pubblica»
Dispositivo
L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.
Qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo) — Amia SpA in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo
(Causa C-97/11) (1)
(Ambiente - Deposito in discarica di rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo - Costi di gestione di una discarica - Direttiva 2000/35/CE - Interessi moratori - Obblighi del giudice nazionale)
2012/C 200/03
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Palermo
Parti
Ricorrente: Amia SpA in liquidazione
Convenuta: Provincia Regionale di Palermo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) e degli articoli 12, 14, 43 e 46 CE — Normativa nazionale che stabilisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e impone al gestore della discarica di anticipare finanziariamente tale tributo, determinato in funzione della quantità di rifiuti consegnati, e dovuto dal soggetto che effettua il conferimento
Dispositivo
In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:
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— |
in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; |
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— |
allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-98/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso)
2012/C 200/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (rappresentante: R. Lange, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (T-336/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 giugno 2008, che respinge il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, la quale nega la registrazione, quale marchio comunitario, di un segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso, per taluni prodotti della classe 30 — Carattere distintivo del marchio
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/3 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Peter Hehenberger/Republik Österreich
(Causa C-188/11) (1)
(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali - Controlli - Beneficiario di un aiuto all’agricoltura - Circostanza di aver impedito l’esecuzione del controllo in loco - Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni - Compatibilità)
2012/C 200/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parti
Ricorrente: Peter Hehenberger
Convenuta: Republik Österreich
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30) — Controlli e sanzioni — Normativa di uno Stato membro che prevede, in caso di rifiuto di una misura di controllo da parte del beneficiario di un aiuto agricolo, la restituzione di tutti gli aiuti percepiti in un periodo di cinque anni — Proporzionalità
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 maggio 2012 — Formula One Licensing BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Global Sports Media Ltd
(Causa C-196/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo F1-LIVE - Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un marchio figurativo comunitario F1 Formula 1 - Assenza di carattere distintivo - Elemento descrittivo - Soppressione della protezione riservata ad un marchio anteriore nazionale - Rischio di confusione)
2012/C 200/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Formula One Licensing BV (rappresentanti: K. Sandberg et B. Klingberg, Rechtsanwältinnen)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) Global Sports Media Ltd (rappresentante: T. de Haan, avocat)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-10/09 (Formula One Licensing/UAMI), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali «F1», «F1 Formula 1», «F1 Racing Simulation», «F1 Pole Position» e «F1 Pit Stop Café», per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 16 ottobre 2008, R 7/2008-1, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione di rifiutare la registrazione del marchio figurativo «F1 Live», per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2011, Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/4 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-352/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti - Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva)
2012/C 200/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e A. Posch, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti vengano gestiti in conformità a quanto prescritto da detta direttiva.
Dispositivo
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1) |
La Repubblica d'Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di controllare o, se necessario, di rinnovare e di garantire quelle esistenti, in modo che tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. |
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2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-366/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione nel settore dell’acqua - Piani di gestione dei bacini idrografici - Pubblicazione e notifica alla Commissione - Assenza - Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione)
2012/C 200/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro i termini impartiti delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Omessa elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici a norma degli articoli 13, paragrafo 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva — Procedura di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di detti piani — Assenza
Dispositivo
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1) |
Il Regno del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l’insieme dei piani di gestione dei distretti idrografici sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali, e non avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, inoltre, non avendo avviato, entro il termine prescritto, l’insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 3 aprile 2012 — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení
(Causa C-166/12)
2012/C 200/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Praze
Parti
Ricorrente: Radek Časta
Convenuto: Česká správa sociálního zabezpečení
Questioni pregiudiziali
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1) |
In che modo debba intendersi la nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio n. 723/2004 (in prosieguo: lo «Statuto») (1). Se tale nozione comprenda l’importo dei diritti a pensione determinato tanto in forma di equivalente attuariale quanto in forma di forfait di riscatto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione precedente all’entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 723/2004, oppure essa debba esser fatta coincidere con una sola di tali nozioni, e in caso contrario, in che modo essa sia diversa da tali nozioni. |
|
2) |
Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, osti all’utilizzazione del metodo di calcolo dei diritti a pensione previsto nell’articolo 105a, paragrafo 1, della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), e nel regolamento del governo n. 587/2006 sb., che stabilisce la normativa di dettaglio per il reciproco trasferimento dei diritti a pensione in relazione al regime pensionistico delle Comunità europee. Se a tal proposito sia rilevante la circostanza che detto metodo di calcolo comporta che, in un caso concreto, l’importo dei diritti a pensione offerti per il trasferimento al regime pensionistico UE sia fissato ad un livello che non raggiunge neppure la metà del volume dei contributi versati dal funzionario al regime pensionistico nazionale. |
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3) |
Se la sentenza della Corte di giustizia nella causa Gregorio My contro Office national des pensions (ONP), C-293/03, debba essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del valore dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico UE mediante un metodo attuariale dipendente dalla durata del periodo di affiliazione, deve essere incluso nella base di calcolo individuale anche il periodo in cui, prima della data della domanda di trasferimento dei diritti a pensione, un funzionario già era affiliato al regime pensionistico UE. |
(1) GU L 56, pag. 1.
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg il 17 aprile 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb
(Causa C-177/12)
2012/C 200/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales
Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisca una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), punto i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (2); |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 18 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articoli 12 e 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea), 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (3), o 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la concessione di una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, ai lavoratori che esercitano la loro attività professionale nel territorio dello Stato membro interessato, e che risiedono con i loro familiari nel territorio di un altro Stato membro, è sospesa fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previste per i loro familiari dalla legislazione dello Stato membro di residenza, in quanto la normativa nazionale impone l’obbligo di applicare alla prestazione considerata le norme sul divieto di cumulo delle prestazioni familiari previste agli articoli 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97. |
(1) GU L 149, pag. 2.
(2) Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (JO L 28, pag. 1).
(3) GU L 257, pag. 2.
(4) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità (GU L 74, pag. 1).
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 20 aprile 2012 — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Causa C-184/12)
2012/C 200/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Convenuto: Navigation Maritime Bulgare
Questione pregiudiziale
Se, anche in considerazione della qualificazione ai sensi del diritto belga degli articoli di cui trattasi 18, 20 e 21 della legge del 13 aprile 1995 sul contratto di agenzia commerciale, come disposizioni di carattere imperativo ai sensi dell’articolo 7.2 della Convenzione di Roma, gli articoli 3 e 7.2 della Convenzione di Roma (1), eventualmente in combinato disposto con la direttiva 86/653/CEE (2) del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono che le norme di applicazione necessaria del paese del giudice che offrono una tutela più ampia del minimo imposto dalla direttiva 86/653/CEE, vengano applicate al contratto, anche se risulta che il diritto applicabile al contratto è il diritto di un altro Stato membro dell’Unione in cui è stata parimenti pari attuata la tutela minima offerta dalla citata direttiva 86/653/CEE.
(1) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).
(2) GU L 382, pag. 17.
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (già Cour d’arbitrage) (Belgio) il 26 aprile 2012 — I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA)/Regione Vallonia
(Causa C-195/12)
2012/C 200/12
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle (già Cour d’arbitrage)
Parti
Ricorrente originaria: I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA)
Resistente originaria: Regione Vallonia
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (1), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (2) e con l’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), debba essere interpretato, alla luce del principio generale di uguaglianza, dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che:
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2) |
Se la risposta differisca a seconda che l’impianto di cogenerazione si limiti a valorizzare principalmente legno o, invece, rifiuti di legno. |
(1) GU L 52, pag. 50.
(2) GU L 283, pag. 33.
(3) GU L 140, pag. 16.
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 maggio 2012 — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG
(Causa C-209/12)
2012/C 200/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Walter Endress
Convenuta: Allianz Lebensversicherungs AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990 (1), alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi (VVG), nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni — VAG) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l’assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso
(1) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50).
(2) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1).
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/8 |
Impugnazione proposta il 18 maggio 2012 da Abdulbasit Abdulrahim avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2012, causa T-127/09, Abdulbasit Abdulrahim/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-239/12 P)
2012/C 200/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (rappresentanti: H. A. S. Miller, solicitor, E. Grieves, barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia, in caso di accoglimento di entrambi i motivi:
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012; |
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— |
dichiarare che l’azione di annullamento non è priva d’oggetto; |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento; |
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— |
condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione nonché le spese sostenute dinanzi al Tribunale, incluse quelle per presentare osservazioni su richiesta della Corte. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce i seguenti due motivi, a sostegno della sua impugnazione:
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1) |
Il Tribunale ha errato, allorché ha omesso di:
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2) |
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’azione di annullamento non potesse conferire al ricorrente alcun beneficio sostanziale. |
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/8 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-245/12)
2012/C 200/15
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, B. Simon e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (1) , e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale direttiva; |
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— |
infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per inadempimento dell’obbligo di comunicare la trasposizione della direttiva 2008/56/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 93 492 e calcolato a decorrere dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa; |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/56/CE è scaduto il 15 luglio 2010.
(1) GU L 164, pag. 19.
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/9 |
Impugnazione proposta il 18 maggio 2012 dalla Ellinika Nafpigeia AE avverso la sentenza del Tribunale (settima sezione) 15 marzo 2012, causa T-391/08, Ellinika Nafpigeia/Commissione europea
(Causa C-246/12P)
2012/C 200/16
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE (rappresentanti: avv. ti I. Drosos, B. Karagiannis,)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale T-391/08; |
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— |
annullare la decisione inizialmente impugnata del 2 luglio 2008«relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) concessi dalla Grecia alla società Ellinika Nafpigeia A.E.», ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragrafo 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19; |
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— |
in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte corrispondente alle misure Ε12b, Ε13a, Ε13b, Ε14, Ε16 e Ε17 della decisione inizialmente impugnata e parimenti la decisione inizialmente impugnata; |
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— |
in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte corrispondente alla misura E7 della decisione inizialmente impugnata e parimenti la decisione inizialmente impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 346 TFUE, fatto che comporta l’annullamento integrale di tutti i suoi capi e del dispositivo o altrimenti di alcuni di essi indicati nell'impugnazione. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 348 TFUE, fatto che comporta l'annullamento integrale di tutti i suoi capi e del dispositivo o altrimenti di alcuni di essi indicati nell'impugnazione.
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che nella sentenza impugnata è stata erroneamente respinta la sua censura relativa alla violazione dei suoi diritti procedurali da parte della decisione inizialmente impugnata, errore che comporta l'annullamento della sentenza impugnata nella parte che viene indicata nell’impugnazione.
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/9 |
Impugnazione proposta il 22 maggio 2012 dal Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contro l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 marzo 2012, T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea
(Causa C-248/12 P)
2012/C 200/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (rappresentanti: K.J. Brown, Departmental Solicitor’s office, D. Wyatt QC, V. Wakefield, Barristers)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare l’ordinanza del Tribunale; |
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— |
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del DARD e rinviare la causa al Tribunale di modo che esso possa esaminare il merito del ricorso di annullamento del DARD; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dal DARD nel presente procedimento e a quelle relative all’eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado; |
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— |
per il resto, riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale non ha individuato ed applicato il criterio giuridico adeguato, in particolare che le sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Dreyfus/Commissione sono meri esempi di un principio giuridico più ampio, secondo cui una misura dell’Unione deve essere considerata come riguardante direttamente i soggetti sulla cui situazione giuridica incide quando la sua attuazione in tale modo costituisce un «esito indubbio», o qualsiasi altra possibilità è «puramente teorica», oppure è «ovvio» che il potere discrezionale sarà esercitato in un determinato modo. Tale principio deve essere applicato ai fatti di ogni controversia.
Secondo motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed ha violato il principio della certezza del diritto perché ha cercato di limitare la portata delle sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Dreyfus/Commissione (in particolare circoscrivendo l’ambito di applicazione della prima sentenza alle cause in cui il provvedimento dell’Unione viene adottato come risposta ad una richiesta da parte di uno Stato membro, e circoscrivendo quello della seconda sentenza alle cause con un «contesto di fatto molto specifico»).
Terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto limitando il criterio per la legittimazione ai sensi dell'articolo 263 TFUE e quindi errando nell’interpretazione del suddetto articolo, così come modificato dal Trattato di Lisbona, in particolare con riferimento alla sua finalità ed al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Quarto motivo, relativo al fatto che se il Tribunale avesse applicato i principi giuridici corretti alla causa in esame, ne sarebbe risultato che l’atto «riguarda direttamente» il DARD. In particolare, secondo l’architettura costituzionale del Regno Unito, è l’amministrazione territoriale — in questo caso il DARD — che sopporta direttamente i costi del mancato finanziamento. Il nesso di causalità è diretto ed automatico. Gli accordi di devoluzione nel Regno Unito sono ben consolidati (v. sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C-428/07, Racc. pag. I-6355) e qualsiasi argomento diretto ad affermare che la loro applicazione non è un «esito indubbio» deve essere respinto.
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio) il 22 maggio 2012 — Christian van Buggenhout e Ilse van de Mierop (curatori fallimentari della Grontimmo SA)/Banque Internationale à Luxembourg
(Causa C-251/12)
2012/C 200/18
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de commerce de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Christian van Buggenhout e Ilse van de Mierop, avocat (curatori fallimentari della Grontimmo SA)
Convenuta: Banque Internationale à Luxembourg
Questioni pregiudiziali
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1) |
Quale sia l’interpretazione da attribuire alla locuzione «obbligazione a favore del debitore», contenuta nell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000 (1). |
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2) |
Se tale locuzione debba essere interpretata come comprensiva di un pagamento effettuato a favore di un creditore del debitore fallito, su richiesta di quest’ultimo, qualora la parte che ha adempiuto tale obbligazione di pagamento per conto e a favore del debitore fallito lo abbia fatto ignorando l’esistenza di una procedura di insolvenza, aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro. |
(1) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/10 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 7 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen — Germania) — Dr. Biner Bähr als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hertie GmbH/HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1
(Causa C-494/10) (1)
2012/C 200/19
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/11 |
Sentenza del Tribunale 24 maggio 2012 — MasterCard e altri/Commissione
(Causa T-111/08) (1)
(Concorrenza - Decisione di un’associazione di imprese - Mercato dei servizi di acquisizione di transazioni effettuate mediante carte di debito, di debito differito e di credito - Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Commissioni interbancarie multilaterali standard - Articolo 81, paragrafi 1 e 3, CE - Nozione di restrizione accessoria - Assenza di carattere obbiettivamente necessario - Restrizione della concorrenza per effetto - Condizioni per la concessione di un’esenzione individuale - Diritti della difesa - Rimedi - Penalità - Motivazione - Proporzionalità)
2012/C 200/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MasterCard, Inc. (Wilmington, Stati Uniti); MasterCard International, Inc. (Wilmington); MasterCard Europe (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy, S. McInnes avocats, e T. Sharpe, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, N. Khan e V. Bottka, successivamente N. Khan e V. Bottka, agenti)
Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: F. Lorente Hurtado, P. Vidal Martínez e A. Rodriguez Encinas, avocats); Royal Bank of Scotland plc (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: D. Liddell, solicitor, D. Waelbroeck, avocat, N. Green, QC, e M. Hoskins, barrister); HSBC Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Coleman, P. Scott, solicitors, e R. Thompson, QC); Bank of Scotland plc (Edimburgo) (rappresentanti: inizialmente S. Kim, K. Gordon e C. Hutton, solicitor, successivamente J. Flynn, QC, E. McKnight e K. Fountoukakos Kyriakakos, solicitor); Lloyds TSB Bank plc (Londra) (rappresentanti: E. McKnight, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, e J. Flynn, QC); e MBNA Europe Bank Ltd (Chester, Regno Unito) (rappresentanti: A. Davis, solicitor, e J. Swift, QC)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson e I. Rao, agenti, successivamente I. ao, S. Ossowski e F. Penlington, e infine I. Rao, S. Ossowski e C. Murrell, agenti, assistiti da J. Turner, QC, e J. Holmes, barrister,); British Retail Consortium (Londra) rappresentanti: P. Crockford, solicitor, e A. Robertson, barrister); e EuroCommerce AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente F. Tuytschaever e F. Wijckmans, successivamente F. Wijckmans e J. Stuyck, avocats)
Oggetto
In via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2007) 6474 def., del 19 dicembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (casi COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards) e, in subordine, la domanda di annullamento degli articoli 3 5 e 7 di tale decisione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La MasterCard, Inc., la MasterCard International, Inc., e la MasterCard Europe sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese. |
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4) |
La British Retail Consortium e l’EuroCommerce AISBL sopportano le proprie spese. |
|
5) |
Il Banco Santander, SA, la Royal Bank of Scotland plc, la HSBC Bank plc, la Bank of Scotland plc, la Lloyds TSB Bank plc e la MBNA Europe Bank Ltd sopportano le proprie spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/11 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Retractable Technologies/UAMI — Abbott Laboratories (RT)
(Causa T-371/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo RT - Marchio nazionale denominativo anteriore RTH - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Retractable Technologies, Inc. (Little Elm, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: K. Dröge, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente C. Jenewein, successivamente G. Schneider e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Abbott Laboratories (Abbot Park, Illinois, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 luglio 2009 (procedimento R 1234/2008-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Abbott Laboratories e la Retractable Technologies, Inc.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Retractable Technologies, Inc. è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/12 |
Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 — Grupo Osborne/UAMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)
(Causa T-169/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TORO XL - Marchio comunitario figurativo anteriore XL - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di rischio di confusione)
2012/C 200/22
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: avv. J.M. Iglesias Monravá)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Industria Licorera Quezalteca, SA (Quetzal Tenango, Guatemela)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2010 (procedimento R 223/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Industria Licorera Quezalteca, SA e la Grupo Osborne, SA
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) del 22 gennaio 2010 (procedimento R 223/2009-2) è annullata. |
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2) |
L'UAMI è condannato alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/12 |
Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2012 — Nike International/UAMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)
(Causa T-233/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN - Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intermar Simanto Nahmias (Çatalca-Istanbul, Turchia) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Currel Aguilà, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (R 738/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Intermar Simanto Nahmias e la Nike International Ltd
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nike International Ltd. è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/13 |
Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Olive Line International/UAMI — Umbria Olii International (O·LIVE)
(Causa T-273/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O·LIVE - Marchi comuitari e spagnoli figurativi e denominativi anteriori Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Umbria Olii International Srl (Roma, Italia) (rappresentante: avv. E. Montelione)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Olive Line International, SL e la O. International Srl.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009-4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l’insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: «[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», nonché nella classe 44, ossia: «[s]ervizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura». |
|
2) |
I l ricorso è respinto per il resto. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/13 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)
(Causa T-546/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MILRAM - Marchi nazionali denominativi e figurativo anteriori RAM - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei prodotti e dei segni - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/25
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nordmilch AG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Schneider)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Casamitjana Lleonart)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 settembre 2010 (procedimenti riuniti R 1041/2009-4 e R 1053/2009-4), relativa ad un’opposizione tra la Lactimilk SA e la Nordmilch AG
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nordmilch AG è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/13 |
Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 — JBF RAK/Consiglio
(Causa T-555/10) (1)
(Sovvenzioni - Importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti - Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva dei dazi provvisori - Articolo 11, paragrafo 8, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 30, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 597/2009 - Principio di buona amministrazione)
2012/C 200/26
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JBF RAK LLC (Ras Al Khaimah, Emirati arabi uniti) (rappresentante: B. Servais, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato e da N. Chesaites, barrister)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, M. França e G. Luengo, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La JBF RAK LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/14 |
Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Environmental Manufacturing/UAMI — WOLF (Rappresentazione di una testa di lupo)
(Causa T-570/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/27
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito), (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda sezione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 425/2010-2), relativo ad una procedura di opposizione tra la Société Elmar Wolf e la Environmental Manufacturing LLP
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Environmental Manufacturing LLP è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/14 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Aitic Penteo/UAMI — Atos Worldline (PENTEO)
(Causa T-585/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PENTEO - Marchi del Benelux e internazionale denominativi anteriori XENTEO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009)
2012/C 200/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aitic Penteo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgio)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 774/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Atos Worldline SA e l’Aitic Penteo, SA
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Aitic Penteo, SA è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/15 |
Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Foods Global Brands/UAMI — fenaco (SUISSE PREMIUM)
(Causa T-60/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SUISSE PREMIUM - Marchio comunitario figurativo anteriore Premium - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Rigetto dell’opposizione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kraft Foods Global Brands LLC (Northfield, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: fenaco Genossenschaft (Berna, Svizzera) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 novembre 2010 (procedimento R 522/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Global Brands LLC e la fenaco Genossenschaft.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Kraft Foods Global Brands LLC è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/15 |
Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Asa/UAMI — Merck (FEMIFERAL)
(Causa T-110/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FEMIFERAL - Marchio nazionale denominativo anteriore Feminatal e marchio nazionale figurativo anteriore feminatal - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/30
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Asa sp. z o.o. (Głubczyce, Polonia) (rappresentante: M. Chimiak, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Merck sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2010 (procedimento n. R 182/2010-1), riguardante un procedimento di opposizione tra la Merck sp. z o.o. e la Asa sp. z o.o.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La Asa sp. z o.o. è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/15 |
Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)
(Causa T-152/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario figurativo MAD - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009)
2012/C 200/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Hein e M.-H. Hoffmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Comercial Jacinto Parera, SA (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2010 (procedimento R 449/2009-2), relativa ad un procedimento di annullamento tra la TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH e la Comercial Jacinto Parera, SA
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La TMS Trademark Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH è condannata alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/16 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Seven (SEVEN SUMMITS)
(Causa T-179/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SEVEN SUMMITS - Marchio comunitario figurativo anteriore Seven - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 200/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: S. Fürst, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 gennaio 2011 (pratica R 364/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Seven SpA e la Sport Eybl & Sports Experts GmbH
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Eybl & Sports Experts GmbH è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Seven SpA. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/16 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Vakalis/Commissione
(Causa T-317/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Calcolo delle annualità di pensione - Disposizioni generali di esecuzione - Obbligo di motivazione - Principio del contraddittorio - Parità di trattamento)
2012/C 200/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ioannis Vakalis (Luvinate) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 13 aprile 2011, Vakalis/Commissione, F-38/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Ioannis Vakalis sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
|
7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/16 |
Ordinanza del Tribunale del 24 maggio 2012 — Fortress Participations/UAMI — FIG e Fortress Investment Group (FORTRESS)
(Causa T-314/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire)
2012/C 200/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv. L. J. van de Braak, B. Ladas, solicitor, e S. Malynicz, barrister, successivamente L. J. van de Braak, S. Malynicz, R. Black, solicitor, e V. Baxter, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: FIG LLC (New York, Stati Uniti); e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti J. Gray e R. Mallinson)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o aprile 2011 (procedimento R 354/2009-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la FIG LLC e la Fortress Investment Group (UK), da un lato, e la Fortress Participations BV, dall’altro
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
|
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto. Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/17 |
Ordinanza del Tribunale del 24 maggio 2012 — Fortress Participations/UAMI — FIG e Fortress Investment Group (FORTRESS)
(Causa T-315/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire)
2012/C 200/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv. L. J. van de Braak, B. Ladas, solicitor, e S. Malynicz, barrister, successivamente L. J. van de Braak, S. Malynicz, R. Black e V. Baxter, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso, intervenienti dinanzi al Tribunale: FIG LLC (New York, Stati Uniti); e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti J. Gray e R. Mallinson)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 marzo 2011 (procedimento R 355/2009-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la FIG LLC e la Fortress Investment Group (UK), da un lato, e la Fortress Participations BV, dall’altro.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
|
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto. Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/17 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Ufficio europeo di polizia (Europol)
(Causa T-183/12)
2012/C 200/36
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, dikigoros)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Conclusioni
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’Ufficio europeo di polizia (in prosieguo: l’«Europol»), del 16 febbraio 2012, con la quale è stato aggiudicato all’impresa Capgemini Nederland BV il contratto quadro nella gara d’appalto a procedura aperta n. D/C3/1104; |
|
— |
condannare l’Europol a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell’opportunità di aggiudicarsi il contratto quadro, danno dalle stesse valutato ad EUR 161 887, oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza e |
|
— |
condannare l’Europol all’integralità delle spese processuali delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti occorre annullare la decisione impugnata, conformemente all’articolo 263 TFUE, per il motivo che l’Europol ha modificato nel corso della gara d’appalto molti criteri di attribuzione quanto alla valutazione dell’offerta, sia tecnica che economica, degli offerenti, in palese violazione delle vigenti disposizioni del regolamento finanziario n. 1605/2002 (1) e del suo regolamento di esecuzione, n. 2342/2002 (2), nonché della giurisprudenza consolidata.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/18 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/UAMI — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)
(Causa T-184/12)
2012/C 200/37
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH (Sauerlach/Lochhofen, Germania) (rappresentante: avv. H. Pannen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thermofilm Australia Pty Ltd (Springvale, Australia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012 relativa al procedimento R 1956/2010-1; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HEATSTRIP» per prodotti delle classi 9, 11 e 35 — Domanda di registrazione n. 7 296 676
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Thermofilm Australia Pty Ltd
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo non registrato «HEATSTRIP», tutelato in Australia, in Canada, negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito per, inter alia, dispositivi di riscaldamento
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nonché degli articoli 75 e 76, paragrafo 1, seconda frase, del medesimo regolamento
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/18 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Verus/UAMI — Maquet (LUCEA LED)
(Causa T-186/12)
2012/C 200/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: avv. S. Vykydal)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maquet SAS (Ardon, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 febbraio 2012 relativa al procedimento R 67/2011-4 e rinviare la causa alla commissione di ricorso; |
|
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Maquet SAS
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LUCEA LED» per prodotti della classe 10
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «LUCEO» per prodotti delle classi 10, 12 e 28
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione della regola 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 2868/95 in combinato disposto con la decisione EX-05-5; |
|
— |
violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009. |
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/19 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2012 — Germania/Commissione
(Causa T-198/12)
2012/C 200/39
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2012) 1348 finale della Commissione, del 1o marzo 2012, notificata il 2 marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, nella parte in cui essa respinge le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio (articolo 1, primo comma) e approva solo fino al 21 luglio 2013 le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per il piombo e per il bario (articolo 1, secondo e terzo comma); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
|
1) |
Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114 TFUE per inammissibilità dell'apposizione del termine per quanto riguarda il piombo ed il bario.
|
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2) |
Violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 263, secondo comma, seconda alternativa, TFUE per mancato rispetto del dovere di motivazione ex articolo 296, secondo comma, TFUE per quanto riguarda l'apposizione del termine all'approvazione relativa al piombo e al bario.
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3) |
Sviamento di potere ai sensi dell'art. 263, secondo comma, quarta alternativa, TFUE, per apposizione del termine all'approvazione per quanto riguarda il piombo e il bario. |
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4) |
Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE per mancato riconoscimento dei criteri di valutazione ex articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE per quanto riguarda l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio.
La ricorrente ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella causa C-3/00, Danimarca/Commissione, dovrebbe essere accertato se lo Stato membro richiedente abbia provato che le disposizioni nazionali garantiscono un livello di protezione della salute più elevato della misura comunitaria di armonizzazione e che esse non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. |
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5) |
Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE per erronea applicazione, in fatto e in diritto, dell'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE per quanto riguarda l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio.
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(1) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag. 1).
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/20 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo et Starlite Aviation Operations
(Causa T-213/12)
2012/C 200/40
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Elitaliana SpA (Roma, Italia) (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)
Convenute: Eulex Kosovo — European Union Rule of Law Mission (Pristina, République du Kosovo) e Starlite Aviation Operations (Dublin, Irlanda)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i provvedimenti di Eulex — di contenuto e data sconosciuti alla ricorrente — di aggiudicazione della gara denominata EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11) alla società Starlite Aviation Operations, comunicata da Eulex alla con lettera del 29.3.2012 (pervenuta in pari data via e-mail) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra, della nota, 2012-DAS-0392 del 17.4.2012, con cui Eulex ha negato alla ricorrente l’accesso agli atti di gara richiesti in data 2.4.2012; |
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condannare Eulex al risarcimento dei danni (in forma specifica o per equivalente) in favore della ricorrente nella misura sopra specificata ai paragrafi 37 e ss.; |
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condannare Eulex al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge in via principale contro i provvedimenti di Eulex di aggiudicazione della gara denominata «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11)» alla società Starlite Aviation Operations, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. La ricorrente chiede a questo riguardo il risarcimento dei danni conseguenti.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione e/o falsa applicazione del Bando pubblicato in data 18.10.2011 anche in riferimento agli artt. 46 e ss. della direttiva n. 18/2004/CE (1); alla violazione dei generali principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento come anche prescritti dalla «Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne della UE» (Prag) cui la procedura era assoggettata; nonché alla violazione dei generali principi di garanzia di effettiva concorrenzialità in relazione agli standards prescritti per il servizio da appaltare.
Si fa valere a questo riguardo che la procedura è stata aggiudicata a concorrente non in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal Bando.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/20 |
Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2012 — Germania/Commissione
(Causa T-571/08 RENV) (1)
2012/C 200/41
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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7.7.2012 |
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C 200/20 |
Ordinanza del Tribunale del 22 maggio 2012 — Timab Industries e CFPR/Commissione
(Causa T-211/11) (1)
2012/C 200/42
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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7.7.2012 |
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C 200/21 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — ZZ/Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)
(Causa F-43/12)
2012/C 200/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck, S. Woog)
Convenuto: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali per il periodo 1o giugno 2010 — 30 settembre 2011.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della direttrice dell’EIGE del 12 gennaio 2012, recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali per il periodo 1o giugno 2010 — 30 settembre 2011, confermata, a seguito di reclamo del ricorrente, con decisione dell’agente per le risorse umane dell’EIGE del 27 febbraio 2012; |
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ordinare il versamento dell’indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali per il periodo 1o giugno 2010 — 30 settembre 2011, maggiorata degli interessi di mora il cui ammontare dev’essere calcolato al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti, a decorrere dal 30 settembre 2011; |
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condannare l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere alle spese. |
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7.7.2012 |
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C 200/21 |
Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-45/12)
2012/C 200/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Visan)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della delegazione dell’Unione europea in Moldavia del 27 e 28 luglio 2011 di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente e annullare la decisione della Commissione, DG HR.D.2, del 16 gennaio 2012 recante rigetto del reclamo della ricorrente n. R/687/11, proposto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
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ordinare alla Commissione di reintegrare la ricorrente in un'altra delegazione dell'UE per consentirle di mantenere i suoi diritti acquisiti durante l'esecuzione del suo contratto di lavoro presso la delegazione dell'UE in Moldavia tra il 2008 e il 2011 (periodo di prova superato, scatto, punti di promozione) in un posto compatibile con le prove di selezione EPSO/CAST da lei superate nel 2007; |
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ordinare alla convenuta di riconoscere pubblicamente l'errore commesso dalla delegazione dell'UE in Moldavia nell'aver proposto un posto di «vice capo missione» alla ricorrente, errore che ha condotto all'impossibilità di garantire l'applicazione della clausola di rinnovo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suo contratto di lavoro e ciò fin dal primo giorno, al suo peggiore inquadramento professionale e all'attribuzione di mansioni di livello inferiore a quello previsto dalla descrizione del suo posto, per il periodo tra il 2008 e il 2011; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito tra il 2008 e il 2011 a causa delle irregolarità suesposte, determinato su base mensile e corrispondente alla differenza tra lo stipendio della ricorrente e quello di un agente locale per tutto il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, in quanto la delegazione ha: a) intenzionalmente attribuito alla ricorrente mansioni identiche a quelle affidate ad un agente locale, nonostante le differenze derivanti dalla diversa descrizione dei loro posti; b) ha impedito alla ricorrente di svolgere compiti e funzioni effettivamente corrispondenti alla descrizione del suo posto; c) ha costantemente negato che il posto della ricorrente implicasse anche le funzioni di vice capo della sezione FCA; |
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condannare la convenuta al risarcimento, per il periodo compreso tra il 10 novembre 2011 e fino alla reintegrazione in un posto presso un'altra delegazione o istituzione dell'UE, dei danni morali e materiali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione, adottata il 27 e 28 luglio 2011 dalla delegazione dell'UE in Moldavia, di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale della categoria ex «articolo 3 bis». L'importo di tale risarcimento dovrà corrispondere al suo stipendio mensile dal 10 novembre 2011 e fino alla sua reintegrazione; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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7.7.2012 |
IT |
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C 200/22 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento
(Causa F-52/12)
2012/C 200/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Salerno)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento, da un lato, della decisione recante fissazione della residenza principale della ricorrente in Lussemburgo e, dall’altro, della decisione contenente l’avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1o gennaio 2010.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in via principale:
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annullare la decisione recante fissazione della residenza principale del ricorrente in Lussemburgo e la decisione del 28 giugno 2001 contenente l’avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1o gennaio 2010; |
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condannare il Parlamento al versamento degli importi percepiti a titolo di ripetizione d’indebito; |
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condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti; |
in subordine:
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annullare le decisioni impugnate nella misura in cui hanno effetto retroattivo al 1o gennaio 2010; |
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condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti; |
In ogni caso:
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condannare il Parlamento alle spese. |
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7.7.2012 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/22 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ e a./CESE
(Causa F-53/12)
2012/C 200/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Parziale annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo di promuovere i ricorrenti dal grado AST 5 al grado AST 6, nella parte recante fissazione del fattore di moltiplicazione.
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
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annullare le decisioni del 20 luglio 2011 del Segretario generale aggiunto incaricato degli Affari generali, delle Risorse umane e degli Affari interni, nella parte in cui il fattore di moltiplicazione stabilito in tali decisioni, risultante dalla promozione dei ricorrenti al grado AST6/1 con effetto al 1o aprile 2011, è quello che era stato loro fissato il 1o aprile 2009 e non quello che è stato loro fissato il 24 marzo 2011 con effetto al 1o aprile 2011; |
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in subordine, annullare tali decisioni nella parte in cui il fattore moltiplicatore risultante dalla promozione dei ricorrenti non tiene conto della loro anzianità di scatto acquisita tra il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2011; |
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in subordine, annullare le decisioni del 20 luglio 2011 nella parte in cui divengono efficaci il 1o aprile 2011 e non alla data immediatamente successiva a quella in cui divengono efficaci le decisioni del 24 marzo 2011; |
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condannare il CESE alle spese. |
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7.7.2012 |
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C 200/23 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione
(Causa F-55/12)
2012/C 200/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento delle proposte di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all’entrata in servizio alla Commissione sulla base del calcolo che prende in considerazione le nuove DGE entrate in vigore successivamente alla domanda di trasferimento presentata dai ricorrenti.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare le decisioni contenenti le proposte di trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti nell’ambito della loro domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che comportano una nuova proposta calcolata in base alle DGE adottate il 3 marzo 2011; |
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condannare la Commissione alle spese. |