ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.199.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
7 luglio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 199/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6580 — Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services) ( 1 )

1

2012/C 199/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra) ( 1 )

1

2012/C 199/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) ( 1 )

2

2012/C 199/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) ( 1 )

2

2012/C 199/05

Comunicazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, relativa alla composizione dell'organo di conciliazione istituito nel contesto della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 199/06

Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 199/07

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7)

5

2012/C 199/08

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13 e GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44)

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 199/09

MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2013

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6580 — Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 199/01

In data 7 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6580. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6575 — Glencore International/Viterra)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 199/02

In data 2 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6575. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6590 — Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 199/03

In data 29 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6590. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 199/04

In data 6 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6567. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/3


Comunicazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, relativa alla composizione dell'organo di conciliazione istituito nel contesto della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

2012/C 199/05

La Commissione ha rinnovato il mandato di membro dell’organo di conciliazione della sig.ra SANCHEZ TRUJILLANO e del sig. TREVELYAN per il periodo 1o agosto 2012-31 luglio 2013.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 luglio 2012

2012/C 199/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2377

JPY

yen giapponesi

98,87

DKK

corone danesi

7,4413

GBP

sterline inglesi

0,79650

SEK

corone svedesi

8,6576

CHF

franchi svizzeri

1,2011

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5190

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,700

HUF

fiorini ungheresi

287,60

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

PLN

zloty polacchi

4,2139

RON

leu rumeni

4,5360

TRY

lire turche

2,2527

AUD

dollari australiani

1,2058

CAD

dollari canadesi

1,2559

HKD

dollari di Hong Kong

9,5968

NZD

dollari neozelandesi

1,5443

SGD

dollari di Singapore

1,5697

KRW

won sudcoreani

1 410,37

ZAR

rand sudafricani

10,1756

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8786

HRK

kuna croata

7,4960

IDR

rupia indonesiana

11 679,41

MYR

ringgit malese

3,9289

PHP

peso filippino

51,806

RUB

rublo russo

40,4380

THB

baht thailandese

39,138

BRL

real brasiliano

2,5028

MXN

peso messicano

16,6403

INR

rupia indiana

68,7100


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/5


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7)

2012/C 199/07

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale degli Affari interni.

LIECHTENSTEIN

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell'8.7.2011

Permessi di soggiorno del Liechtenstein per i cittadini UE/SEE e per i cittadini svizzeri

Bewilligung in Briefform (BiB) (permesso in formato di lettera)

(Permesso di lavoro su base giornaliera o settimanale. Validità: massimo 180 giorni per periodo di 12 mesi).

Aufenthaltstitel L (Kurzaufenthaltsbewilligung)

(Permesso per soggiorno di breve durata. Validità: massimo 12 mesi).

Aufenthaltstitel B (Aufenthaltsbewilligung)

(Permesso per soggiorno di lunga durata. Validità: massimo 5 anni).

Aufenthaltstitel C (Niederlassungsbewilligung)

(Permesso di soggiorno permanente. Validità del termine per il controllo: massimo 5 anni).

Aufenthaltstitel D (Daueraufenthaltsbewilligung)

(Permesso di soggiorno permanente. Validità del termine per il controllo: massimo 10 anni).

Permessi di soggiorno del Liechtenstein per i cittadini di paesi terzi

1.

Permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002:

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

(Permesso per soggiorno di breve durata. Validità: minimo 3 mesi, massimo 12 mesi),

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige

(Permesso per soggiorno di lunga durata. Validità: massimo 12 mesi),

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige

(Permesso di soggiorno permanente. Validità del termine per il controllo: massimo 3 anni),

2.

Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE/SEE o di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione):

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

(Permesso per soggiorno di breve durata per cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE/SEE o di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 12 mesi),

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige

(Permesso per soggiorno di lunga durata per cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE/SEE o di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 5 anni),

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige

(Permesso di soggiorno permanente per cittadini di paesi terzi familiari di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il controllo: massimo 5 anni),

Aufenthaltstitel D für Drittstaatsangehörige

(Permesso di soggiorno permanente per cittadini di paesi terzi familiari di cittadini EU/SEE (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il controllo: massimo 10 anni),

ROMANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell'8.7.2011

I.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

1.

PERMIS DE ȘEDERE (permesso di soggiorno) – tipul de permis (tipo di permesso): PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ (permesso di soggiorno permanente)

Questo documento è stato rilasciato tra il 2003 e il 2007, ma è ancora in uso e valido. Il suo periodo di validità è di 5 anni.

2.

PERMIS DE ȘEDERE (permesso di soggiorno) – tipul de permis (tipo di permesso): PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ (permesso di soggiorno permanente)

Questo documento è stato rilasciato tra il 2007 e il 2009 dal produttore Bundesdruckerei e dal 2009 al 2011 dalla Tipografia nazionale, ma è tuttora in uso e valido. Il suo periodo di validità è di 5 anni.

3.

PERMIS DE ȘEDERE (permesso di soggiorno) – tipul de permis (tipo di permesso): PERMIS DE ȘEDERE TEMPORARĂ (permesso di soggiorno temporaneo)

Questo documento è stato rilasciato tra giugno 2009 e settembre 2011 dalla Tipografia nazionale. Come regola generale la sua validità è limitata a un anno, ma in determinati casi (per importanti attività commerciali) il permesso è stato eccezionalmente concesso per 3 anni. Di conseguenza, esistono documenti di questo tipo ancora in uso e validi per i titolari il cui diritto di soggiorno non è scaduto.

4.

PERMIS DE ȘEDERE (permesso di soggiorno) – tipul de permis (tipo di permesso): PERMIS DE ȘEDERE TEMPORARĂ (permesso di soggiorno temporaneo)

Questo documento è rilasciato a partire dal settembre 2011 dalla Tipografia nazionale, con un periodo di validità compreso tra 1 e 5 anni, secondo lo scopo del rilascio.

Il documento è rilasciato a stranieri ai quali è stato accordato o prorogato il permesso di soggiorno o a stranieri ai quali è stata concessa una forma di protezione in Romania, in virtù della legge sull'asilo.

Sotto la rubrica «Observații» (osservazioni) si può indicare come scopo del soggiorno: «Angajare» (occupazione), «Reîntregire familie» (ricongiungimento familiare), «Student» (studente), «Membru de familie cetățean român» (familiare di cittadino rumeno), «Specializare» (specializzazione), «Activități religioase» (attività religiose), «Activități profesionale» (attività professionali), «Acte comerciale» (atti commerciali), «Detașat» (personale distaccato), «Alte calități studii» (altri motivi legati allo studio), «Activitate cercetare stiințifică» (attività di ricerca scientifica), «Elev» (allievo), «Student an pregătitor» (studente di anno preparatorio), «Doctorand» (dottorando), «Alte scopuri» (altri scopi), o «Fost posesor de Carte albastră a UE» (ex titolare di carta blu UE); l'indicazione dev'essere seguita da un numero d'identificazione personale.

Nei documenti rilasciati a stranieri cui è stata accordata una forma di protezione in Romania, sotto la voce «Observații» (osservazioni), si può indicare come scopo del soggiorno: «Refugiat» (rifugiato) — validità 3 anni, o «Protectie subsidiară» (protezione sussidiaria) — validità un anno; l'indicazione dev'essere seguita da un numero d'identificazione personale.

5.

CARTEA ALBASTRĂ A UE (carta blu UE) – a norma della direttiva 2009/50/CE

Questo documento è rilasciato a partire dal settembre 2011 dalla Imprimeria Națională (Tipografia nazionale) con un periodo di validità fino a 2 anni, a cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il diritto di soggiorno come lavoratori dipendenti altamente qualificati.

Sotto la voce «Observații» (osservazioni), si indica come scopo del soggiorno «Înalt calificat» (altamente qualificato); l'indicazione dev'essere accompagnata da un numero d'identificazione personale.

6.

PERMIS DE ȘEDERE (permesso di soggiorno) – tipul de permis (tipo di permesso): REZIDENT PE TERMEN LUNG CE (soggiornante di lungo periodo — CE)

Questo documento è rilasciato a partire dal 2007 a stranieri ai quali è stato concesso o prorogato il permesso di soggiorno di lungo periodo e ha una validità compresa tra 5 (documento normale) e 10 anni (per familiari di cittadini rumeni).

Sotto la voce «Observații» (osservazioni) è inserito il numero d'identificazione personale attribuito allo straniero.

II.   Documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi secondo un modello non uniforme (in conformità della direttiva 2004/38/CE)

1.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ (carta di soggiorno permanente)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è stato rilasciato tra il 2007 e il 2011 senza data di scadenza, a cittadini UE/SEE/CH.

2.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ (carta di soggiorno permanente)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è rilasciato dal settembre 2011 a cittadini UE/SEE/CH ed è valido per 10 anni, tranne per le persone di età non superiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di 5 anni.

3.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE (carta di soggiorno permanente per familiari)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è stato rilasciato tra il 2007 e il 2011 a familiari di cittadini UE/SEE/CH ed è valido per 10 anni, tranne per le persone di età non superiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di 5 anni.

4.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell'Unione)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è rilasciato dal settembre 2011 a familiari di cittadini UE ed è valido per 10 anni, tranne per le persone di età non superiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di 5 anni.

5.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini della Confederazione svizzera)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è rilasciato dal settembre 2011 a familiari di cittadini della Confederazione svizzera ed è valido per 10 anni, tranne per le persone di età non superiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di 5 anni.

6.

CARTE DE REZIDENȚĂ ELIBERATĂ MEMBRILOR DE FAMILIE AI CETĂȚENILOR ROMÂNI (carta di soggiorno per familiari di cittadini rumeni)

Questo documento del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è stato rilasciato tra il 2007 e il 2011 a familiari di cittadini rumeni. Anche se non è più rilasciato, ne esistono esemplari ancora validi in possesso di titolari che hanno un diritto di soggiorno di 10 anni.

7.

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione)

Questo documento temporaneo del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è rilasciato dal settembre 2011 a familiari di cittadini UE e ha una validità massima di 5 anni, che non può tuttavia superare la durata del diritto di soggiorno del cittadino UE di cui il titolare è familiare.

8.

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (carta di residenza per familiari di cittadini della Confederazione svizzera)

Questo documento temporaneo del tipo «carta» (con un solo lato stampato) è rilasciato dal settembre 2011 a familiari di cittadini della Confederazione svizzera e ha una validità massima di 5 anni, che non può tuttavia superare la durata del diritto di soggiorno del cittadino della Confederazione svizzera di cui il titolare è familiare.


7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13 e GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44)

2012/C 199/08

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

LIECHTENSTEIN

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

Vengono indicate in appresso le prassi nazionali riguardanti gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle frontiere esterne e fissati dalle autorità nazionali.

 

Un cittadino di paese terzo che sostiene personalmente i costi del proprio soggiorno nel Liechtenstein deve dimostrare di disporre di circa 100 CHF al giorno. Uno studente (in possesso di un tesserino di studente in corso di validità) deve disporre di circa 30 CHF al giorno.

 

Un cittadino di paese terzo che alloggia presso privati può dimostrare di possedere i mezzi di sussistenza necessari mediante una lettera di garanzia («Verpflichtungserklärung») firmata dal suo ospite in Liechtenstein. L'autorità responsabile (Ufficio Immigrazione e Passaporti) rilascia una dichiarazione sulla solvibilità finanziaria dell'ospite. La lettera di garanzia riguarda i costi non coperti a carico della collettività od operatori sanitari privati durante il soggiorno del cittadino di paese terzo — ossia i costi del mantenimento, di incidenti, di malattia o di rimpatrio — in forma di assunzione di una responsabilità irrevocabile per 30 000 CHF. Il garante può essere:

un cittadino maggiorenne della Svizzera o del Liechtenstein che risieda in uno di questi due paesi,

come qualsiasi altra persona maggiorenne in possesso di un permesso di soggiorno («Aufenthaltsbewilligung»),

di un permesso di soggiorno permanente («Niederlassungsbewilligung»),

una persona giuridica iscritta nel registro commerciale.

ROMANIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

In conformità della legge sugli stranieri n. 194/2002, può entrare in Romania lo straniero che dimostri di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno previsto e per il ritorno nel paese d'origine, ovvero per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita.

Per quanto concerne gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere esterne, è possibile ottenere un visto d'ingresso per soggiorno di breve durata a scopo di turismo, di affari, di attività culturali o scientifiche, a scopi umanitari o medici, dimostrando di disporre di 50 EUR al giorno, ma non meno di 500 EUR per l'intera durata del soggiorno, o di mezzi equivalenti.

Un visto nazionale per soggiorno di breve durata per missioni, trasporti professionali o attività nel settore dello sport si può ottenere senza dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza.

Per i cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE, di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 539/2001, ai quali si applica la procedura di invito (1), l'importo dei mezzi di sussistenza ammonta a 30 EUR al giorno per l'intera durata del soggiorno, che devono essere messi a disposizione dalla persona fisica o giuridica che invita.


(1)  I paesi e le persone giuridiche/autorità territoriali che non sono riconosciuti come Stati da almeno uno Stato membro, per i quali si applica la procedura di invito sono elencati nell'ordinanza del Ministero degli Affari esteri n. 1743/2010: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Cina, Ciad, Congo, Corea del Nord, Egitto, India, Indonesia, Giordania, Iran, Irak, Libano, Libia, Mali, Marocco, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Uzbekistan, Yemen, Autorità palestinese.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/10


MEDIA Mundus — Invito a presentare proposte 2013

2012/C 199/09

1.   Obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus 2011-2013) (1).

Il programma si propone di accrescere la competitività dell’industria audiovisiva europea, di permettere all’Europa di svolgere in maniera più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo e di ampliare la scelta dei consumatori e la diversità culturale. Il programma cercherà di migliorare l’accesso ai mercati dei paesi terzi e di sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.

Il programma MEDIA Mundus sostiene progetti di cooperazione tra professionisti europei e professionisti dei paesi terzi, a reciproco vantaggio del settore audiovisivo europeo e di quello dei paesi terzi.

2.   Azioni ammissibili

Le azioni in questione sono:

—   Azione 1 — Sostegno alla formazione: azione destinata a migliorare le competenze e le capacità dei professionisti europei e dei paesi terzi,

l'opzione 1 sostiene l'inclusione degli studenti/dei professionisti e degli insegnanti dei paesi terzi in sistemi di formazione iniziale o permanente nell'ambito del programma MEDIA 2007 (2),

l'opzione 2 sostiene la creazione di un sistema di formazione permanente specifico per MEDIA Mundus,

—   Azione 2 — Sostegno per l'accesso al mercato: azione destinata a sostenere progetti volti a promuovere l'accesso ai mercati internazionali per le opere audiovisive. I progetti riguardano le fasi di sviluppo e/o pre-produzione (ad esempio i mercati internazionali della coproduzione) e le attività a valle (manifestazioni promozionali per la vendita delle opere sui mercati internazionali),

—   Azione 3 — Sostegno alla distribuzione e alla circolazione: azione destinata ad incentivare la distribuzione, la promozione, lo screening e la diffusione delle opere europee sui mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa in condizioni ottimali,

—   Azione 4 — Attività trasversali: azione destinata a sostenere progetti trasversali, ovvero riguardanti diverse priorità nell'ambito del programma, ad esempio formazioni seguite da manifestazioni per la ricerca di partner (pitching) nell'ambito degli incontri di coproduzione.

Il presente invito riguarda progetti da avviare tra il 1o febbraio 2013 ed il 30 giugno 2014, che dovranno essere completati entro il 1o ottobre 2014. I costi di preparazione dei progetti sono ammissibili a partire dal 1o gennaio 2012.

3.   Candidati ammissibili

I progetti destinati al finanziamento da parte di MEDIA Mundus devono:

essere proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma,

cercare di promuovere la creazione di reti internazionali; a tal fine, ad eccezione dei progetti presentati a titolo dell'Azione 1, Opzione 1, ogni progetto deve essere guidato ed attuato da un gruppo che rispetti tre criteri:

1)

il gruppo deve essere composto da almeno tre partner (compreso il coordinatore). Tuttavia, possono essere ammessi progetti con due soli partner (compreso il coordinatore) ove sia garantita la necessaria creazione di una rete. La creazione di una rete è garantita se il coordinatore del progetto è una rete europea di professionisti/società del settore audiovisivo che comprende più di dieci Stati membri dell'Unione;

2)

Il coordinatore del gruppo deve avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia. Sono ammissibili anche i progetti avviati dopo il 1o luglio 2013 e proposti da coordinatori con sede legale in Croazia (3). Le domande provenienti da «persone fisiche» (individui) non sono ammissibili;

3)

Il gruppo deve comprendere almeno un cobeneficiario collegato al settore audiovisivo avente sede in un paese terzo (diverso dalla Croazia e dalla Svizzera). Le domande provenienti da «persone fisiche» (individui) non sono ammissibili.

Le condizioni specifiche sono illustrate nel programma di lavoro di MEDIA Mundus 2013.

4.   Criteri di aggiudicazione

Alle domande ammissibili verrà attribuito un punteggio (massimo 100) basato sulla seguente ponderazione:

qualità del contenuto dell'attività (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %),

gestione del progetto (massimo 25 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %),

dimensione internazionale ed europea nonché valore aggiunto (massimo 30 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %),

impatto (massimo 20 punti, soglia minima da raggiungere: 50 %).

5.   Stanziamento di bilancio dei progetti

Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 4 626 000 EUR. Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, il 60 % o il 70 % dell’insieme dei costi ammissibili in funzione della natura dell’attività.

Il contributo finanziario è concesso sotto forma di una sovvenzione.

6.   Termine per la presentazione della candidatura

La domanda va inviata entro il 28 settembre 2012 a:

Sig.ra Aviva SILVER

Commissione europea

Direzione generale dell’Istruzione e della cultura

Direzione D — Cultura e mezzi di comunicazione

Unità D3 — Programma MEDIA e alfabetizzazione mediatica

Ufficio MADO 18/68

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

7.   Informazioni complete

Le linee guida del programma di lavoro e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/media

Le domande devono rispettare quanto indicato nelle linee guida, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli e devono contenere tutte le informazioni e gli allegati elencati nel testo completo dell'invito.


(1)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(2)  Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente indirizzo (http://ec.europa.eu/media). Il programma MEDIA 2007 è stato istituito tramite la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

(3)  La Croazia entrerà nell'Unione europea il 1o luglio 2013.