ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.197.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 197/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6593 — Audi/Ducati Motor Holding) ( 1 ) |
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2012/C 197/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 197/03 |
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2012/C 197/04 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2012/C 197/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2012/C 197/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2012/C 197/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2012/C 197/08 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2012/C 197/09 |
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Rettifiche |
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2012/C 197/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6593 — Audi/Ducati Motor Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 197/01
In data 28 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6593. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2012/C 197/02
Data di adozione della decisione |
13.5.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32733 (11/NN) |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Attiki |
Zone non assistite |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής, των οποίων οι βοσκήσιμες εκτάσεις καταστράφηκαν από πυρκαγιές κατά τη χρονική περίοδο Αυγούστου 2009 |
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Base giuridica |
ΝΟΜΟΣ3698/2008/ΕΛΟΓΑΚ(ΠΑΡ.4 του άρθρού 11) |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Calamità naturali o altri eventi eccezionali |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
2,50 % |
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Durata |
9.10.2009-2.11.2009 |
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Settore economico |
Allevamento di animali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
9.11.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32904 (11/N) |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης |
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Base giuridica |
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες: Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Δ/νση Προστασίας Δασών και Φ.Π. και Δ/νση Αναδασώσεων και Ο.Υ. της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. (ΦΕΚ: 1492, τ.Β' 6.9.2010) |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 174 milioni EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
9.11.2011-31.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
16.5.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34152 (11/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Příspěvek na zpracování lesních hospodářských plánů |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura, sviluppo rurale (AGRI), tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2018 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
12.4.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34253 (12/NN) |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Noord-Limburg |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Investeringssteun voor de vermindering van geuremissies van Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij) |
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Base giuridica |
Algemene subsidieverordening Horst aan de Maas 2011; Algemene Wet Bestuursrecht; Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg; Wet geurhinder en veehouderij; en Regeling geurhinder en veehouderij |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Knoops Lottum B.V., Oude Goorenweg 4, 5715 PH Lierop. Knoops Lottum B.V. beschikt over diverse bedrijfslocaties. Het adres waarop onderhavige steun betrekking heeft betreft de locatie: Zandterweg 39, 5973 RB Lottum. |
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Obiettivo |
Investimenti nelle aziende agricole, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 0,09 milioni EUR |
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Intensità |
60 % |
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Durata |
22.11.2011 |
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Settore economico |
Allevamento di suini |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
31.5.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34291 (12/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Moravskoslezko |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro období let 2013–2019 |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2013-31.12.2019 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 luglio 2012
2012/C 197/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2560 |
JPY |
yen giapponesi |
100,28 |
DKK |
corone danesi |
7,4366 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80320 |
SEK |
corone svedesi |
8,6876 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2013 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5165 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,500 |
HUF |
fiorini ungheresi |
285,36 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6964 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2066 |
RON |
leu rumeni |
4,4764 |
TRY |
lire turche |
2,2677 |
AUD |
dollari australiani |
1,2221 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2726 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7397 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5635 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5876 |
KRW |
won sudcoreani |
1 428,07 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,2134 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9727 |
HRK |
kuna croata |
7,4933 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 748,77 |
MYR |
ringgit malese |
3,9621 |
PHP |
peso filippino |
52,275 |
RUB |
rublo russo |
40,5534 |
THB |
baht thailandese |
39,533 |
BRL |
real brasiliano |
2,5362 |
MXN |
peso messicano |
16,7927 |
INR |
rupia indiana |
68,4360 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2012
relativa al finanziamento, per il 2012, delle attività nel settore veterinario connesse alla politica d'informazione dell'Unione europea e al sostegno ad organizzazioni internazionali, a varie misure necessarie a garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e al progetto pilota sulla rete coordinata europea per il benessere degli animali
2012/C 197/04
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (di seguito «regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) e l'articolo 75,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare gli articoli 20, 23 e 27,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
(2) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «le modalità d'esecuzione») identifica il livello di dettaglio ritenuto sufficiente a descrivere il quadro istituito dalla decisione di finanziamento. |
(3) |
Conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario, per le sovvenzioni è necessario adottare un programma di lavoro annuale. |
(4) |
Occorre definire un programma di lavoro per le attività dell'Unione europea nel settore veterinario relative alla politica di informazione, al sostegno alle organizzazioni internazionali e all'informatizzazione delle procedure veterinarie. |
(5) |
Poiché il programma di lavoro che figura negli allegati costituisce un quadro sufficientemente particolareggiato ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento per le spese previste nel programma di lavoro per le sovvenzioni e gli appalti. |
(6) |
A norma dell'articolo 22 della decisione 2009/470/CE l'Unione può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa UE nel settore veterinario, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario. |
(7) |
A norma dell'articolo 19 della decisione 2009/470/CE l'Unione fornisce un contributo finanziario per l'attuazione di una politica di informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale, anche mediante la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali. |
(8) |
L'articolo 19, lettera a), punto i), della decisione 2009/470/CE prevede che l'Unione fornisca un contributo finanziario per la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa dell'Unione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. |
(9) |
Occorre un contributo finanziario per rendere accessibile a tutti gli Stati membri la base di dati interattiva sulla legislazione veterinaria (Vetlex), realizzata in origine per i paesi candidati, i paesi candidati potenziali e i paesi interessati dall'iniziativa sulla politica europea di vicinato. |
(10) |
In passato si sono svolte attività di comunicazione per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme. È pertanto opportuno continuare queste attività di comunicazione, incluse quelle orizzontali, nel 2012. |
(11) |
L'articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio prevede un contributo finanziario dell'Unione per l'attuazione di programmi nazionali di eradicazione/sorveglianza. A norma del suddetto articolo, la Commissione valuta tali programmi. Affinché si disponga di uno strumento supplementare, l'assistenza tecnica esterna effettuerà una pre-valutazione dei programmi presentati per il 2013. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. |
(13) |
A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004, gli stanziamenti necessari a finanziare altre misure che servono a garantire l'applicazione del presente regolamento devono essere autorizzati ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Le misure di cui all'articolo 66 comprendono in particolare l'organizzazione di studi, la pubblicazione di informazioni e l'organizzazione di riunioni e conferenze. |
(14) |
Le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sulle ispezioni effettuate nel periodo 2007-2011 sui controlli ufficiali negli Stati membri riguardanti i materiali a contatto con gli alimenti hanno evidenziato talune insufficienze. Sono state in particolare rilevate carenze nell'applicabilità dei requisiti generali di sicurezza e delle buone pratiche di fabbricazione nei settori in cui non sono adottate misure specifiche dell'UE («settori non armonizzati»). Per tale motivo nel 2012 sarà effettuato uno studio per esaminare in che misura e quali norme specifiche servirebbero a livello dell'Unione per migliorare l'applicabilità dei requisiti generali in materia di sicurezza e per fornire dati sul loro impatto economico, sociale e ambientale (compreso l'onere amministrativo). |
(15) |
La comunicazione sul controllo degli alimenti e dei mangimi non può sempre essere collegata ad un argomento specifico. Per tale motivo è opportuno prevedere talune risorse per le relative attività di comunicazione orizzontali. |
(16) |
Lungo la catena alimentare una serie di rischi minaccia la fornitura di alimenti sani e sicuri ai consumatori europei. Nel 2012 uno studio identificherà tali rischi lungo la catena alimentare, elaborerà e valuterà scenari futuri e definirà risposte strategiche. |
(17) |
L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (5) dispone che l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione. Per tale motivo è opportuno finanziare un progetto pilota che contribuisca ad assistere gli Stati membri e i soggetti interessati nell'attuare le norme dell'Unione sul benessere degli animali. |
(18) |
L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1009/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (6) prescrive agli Stati membri di assicurare che un sostegno scientifico sia a disposizione per fornire alle autorità competenti assistenza scientifica, tecnica e formativa al fine di agevolare l'applicazione della legislazione sul benessere degli animali. Risulta quindi opportuno elaborare un progetto pilota per garantire un migliore coordinamento tra i sostegni tecnici nazionali da predisporre per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 entro il 2013. |
(19) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (7) contempla anche la possibilità di creare una rete europea di centri di riferimento volta a garantire che le autorità competenti ricevano informazioni tecniche coerenti e uniformi sulle modalità di attuazione della legislazione dell'UE, soprattutto nel contesto degli indicatori del benessere degli animali basati sui risultati. Di conseguenza è importante che l'Unione promuova un progetto pilota al fine di valutare la fattibilità e l'efficienza di tale rete prima di proporre normative future. |
(20) |
È opportuno continuare il finanziamento dell'Unione per il suddetto progetto pilota. Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per il 2012, l'autorità di bilancio ha stanziato 1 000 000 EUR per un progetto pilota relativo ad una rete coordinata europea per il benessere degli animali. |
(21) |
La presente decisione di finanziamento può coprire altresì il pagamento di interessi di mora in base all'articolo 83 del regolamento finanziario e all'articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d'esecuzione. |
(22) |
Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno attribuire all'espressione «modifica sostanziale» il significato di cui all'articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d'esecuzione. |
(23) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
TITOLO I
Programma di lavoro che attua la decisione 2009/470/CE del Consiglio
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro annuale per l'attuazione degli articoli 20, 23 e 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, quale illustrato nell'allegato I.
Articolo 2
Il contributo massimo autorizzato dal presente titolo per l'attuazione del programma è fissato a 3 254 600 EUR da finanziare dalla linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio generale delle Comunità europee per il 2012.
Articolo 3
L'esecuzione del bilancio riguardante l'azione di cui al punto 2 dell'allegato I può essere affidata alla seguente organizzazione internazionale, che applica in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti norme che offrono garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute: Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).
TITOLO II
Programma di lavoro che attua il regolamento (CE) n. 882/2004 del Consiglio
Articolo 4
È adottato il programma di lavoro annuale per l'attuazione dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), quale illustrato nell'allegato II.
Articolo 5
Il contributo massimo autorizzato dal presente titolo per l'attuazione del programma è fissato a 277 650 EUR da finanziare dalla linea di bilancio 17 04 07 01 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2012.
TITOLO III
Progetto pilota relativo alla rete coordinata europea per il benessere degli animali
Articolo 6
È adottato il progetto pilota quale illustrato nell'allegato III.
Articolo 7
Il contributo massimo autorizzato dal presente titolo per l'attuazione del progetto pilota è fissato a 1 000 000 EUR da finanziare dalla linea di bilancio 17 04 01 02 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2012.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 8
I programmi di lavoro di cui ai titoli I, II e III costituiscono decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.
Articolo 9
1. L'ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica dei titoli che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. Non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dal programma di lavoro non superiori al 10 % del contributo massimo di cui agli articoli 2, 5 e 7 della presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dei programmi di lavoro.
Articolo 10
Gli stanziamenti di cui agli articoli 2, 5 e 7 possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.
Articolo 11
Gli ordinatori delegati sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(5) GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47
(6) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(7) COM(2012) 6 final.
ALLEGATO I
Decisione 2009/470/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare gli articoli 20, 23 e 27 — Programma di lavoro per il 2012
1. Introduzione
Il programma comprende sei azioni principali per il 2012. In base agli obiettivi presentati nella decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:
— |
per sovvenzioni attuate mediante gestione congiunta diretta (punto 2):
|
— |
per appalti attuati mediante gestione centralizzata diretta (punto 3):
|
2. Azione da realizzare in gestione congiunta
Conferenze mondiali sul benessere degli animali, sulla resistenza antimicrobica, sugli organismi veterinari statutari e sulle malattie degli animali selvatici; conferenza regionale sul benessere degli animali in America Meridionale; seminari regionali per i nuovi delegati UIE, punti nevralgici su prodotti veterinari, benessere degli animali e salute degli animali acquatici in Europa.
BASE GIURIDICA
Articolo 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
I contributi sono oggetto di un accordo di contributo scritto 2012-2013.
ORGANISMO INCARICATO DELL'ATTUAZIONE
L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Al fine di migliorare le condizioni di salute animale a livello globale e di conseguenza abbassare il rischio di malattie animali nell'UE, è importante che l'approccio dell'UE alla salute e al benessere degli animali sia condiviso da tutti i paesi membri dell'UIE e che l'UE sostenga attivamente le conferenze e i seminari di formazione organizzati dall'UIE onde promuovere in tale occasione la politica dell'Unione in materia di salute e benessere degli animali.
Il 7 giugno 2010 la Commissione e l'UIE hanno firmato un accordo-quadro a lungo termine che stabilisce le condizioni amministrative e finanziarie della loro cooperazione (allegato alla presente), in base alla quale «l'accordo di contributo dell'Unione europea con un'organizzazione internazionale» (l'«accordo di contributo standard» o «SCA») è applicabile a programmi e azioni mondiali, regionali o nazionali amministrati dall'UIE e finanziati o cofinanziati dall'Unione europea.
Una valutazione approfondita e completa dell'UIE è già stata effettuata precedentemente mediante una «valutazione su quattro pilastri», che ha stabilito che l'UIE applica in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti norme che offrono garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.
OBIETTIVI PREFISSATI E RISULTATI PREVISTI
Condividere l'approccio dell'UE alla salute e al benessere animale e agli aspetti veterinari connessi alla salute pubblica con tutti i membri dell'UIE mediante la promozione della politica dell'Unione in occasione di conferenze e seminari di formazione organizzati dall'UIE. Migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali e la situazione di sanità pubblica relativamente agli aspetti veterinari a livello globale e quindi ridurre il rischio nell'UE.
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELLA MISURA DI ESECUZIONE
Una sintesi delle diverse azioni da finanziare sotto questa voce figura nella tabella seguente.
ATTUAZIONE
Gestione congiunta.
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO
660 000 EUR.
Sintesi delle attività che dovranno essere organizzate dall'UIE nel 2012-2013, come indicato al punto 2
Attività |
Luogo |
Importo massimo in EUR |
Date indicative (2012-2013) |
|
1. Conferenze mondiali |
||||
1.1. |
Terza conferenza mondiale dell'UIE sul benessere degli animali: «Implementing the OIE Standards — Addressing Regional expectations» (Attuare le norme UIE — Tenere conto delle aspettative regionali) |
Kuala Lumpur (Malaysia) |
100 000 |
6-8 novembre 2012 |
1.2. |
Conferenza mondiale dell'UIE sulla cautela nell'uso di agenti antimicrobici negli animali — Solidarietà internazionale nella lotta alla resistenza antimicrobica |
Parigi (Francia) |
100 000 |
13-15 marzo 2013 |
1.3. |
Organismi veterinari statutari (Veterinary Statutory Bodies, VSB) — Preparazione del programma di gemellaggio di VSB |
da confermare |
80 000 |
secondo semestre 2013 |
2. Conferenze e seminari regionali |
||||
2.1. |
Conferenza regionale per le Americhe sulle norme per il commercio mondiale ed il benessere degli animali (follow up della conferenza del 2009 a Bruxelles) |
Paese sudamericano |
80 000 |
14 e 16 ottobre 2013 |
2.2. |
Seminario regionale per i nuovi delegati europei dell'UIE |
Paese europeo |
60 000 |
19 maggio 2012 |
2.3. |
Seminario regionale per i punti nevralgici europei dell'UIE per i prodotti veterinari |
Paese europeo |
80 000 |
secondo semestre 2012 |
2.4. |
Seminario regionale per i punti nevralgici europei dell'UIE per il benessere degli animali |
Paese europeo |
80 000 |
primo semestre 2013 |
2.5. |
Seminario regionale per i punti nevralgici europei dell'UIE per la salute degli animali acquatici |
Paese europeo |
80 000 |
primo semestre 2013 |
3. Appalti
La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2012 è pari a 2 594 600 EUR.
3.1. Messa a disposizione di Vetlex alle amministrazioni di tutti gli Stati membri
BASE GIURIDICA
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Contratto di servizi.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
La base dati Vetlex è una base dati interattiva, gestita da una ditta esterna, contenente tutta la legislazione veterinaria. È aggiornata entro 24 ore dalla pubblicazione di un nuovo atto legislativo e contiene le versioni consolidate della normativa pertinente.
La base dati era accessibile ai paesi candidati, ai paesi candidati potenziali e ai paesi interessati dall'iniziativa sulla politica europea di vicinato in virtù di un contratto stipulato tra la ditta e la DG Allargamento della Commissione europea. La base dati non è accessibile agli Stati membri.
Il contributo previsto permetterà di rendere Vetlex accessibile agli amministratori degli Stati membri.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Terzo trimestre 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
150 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
NA
3.2. Contributo orizzontale alla comunicazione connessa alle attività riguardanti la salute degli animali
BASE GIURIDICA
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Vari contratti specifici utilizzando vari contratti-quadro.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
Contributo orizzontale alla comunicazione connessa alle attività riguardanti la salute degli animali.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Durante tutto il 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
49 600 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
Vari contratti-quadro della DG SANCO.
3.3. Manifestazioni volte a sostenere l'attuale politica a favore del benessere animale e mantenimento degli strumenti di comunicazione esistenti
BASE GIURIDICA
Articoli 20 e 23 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Sei contratti di servizi utilizzando un contratto-quadro e un bando di gara con procedura aperta.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
a) |
Organizzazione o co-organizzazione di un massimo di tre seminari per veterinari, volti a promuovere le norme di benessere animale dell'UE e una loro migliore applicazione nell'UE nonché la comprensione reciproca al di fuori dell'UE; 150 000 EUR. |
b) |
Manifestazioni volte a diffondere a livello locale/regionale i siti web e la toolbox per gli insegnanti Farmland sul benessere animale; 100 000 EUR. |
c) |
Produzione di pubblicazioni sul benessere degli animali (newsletter, opuscoli, pubblicazioni/materiale per manifestazioni, ecc.); 50 000 EUR. |
d) |
Studio sull'opportunità di fornire ai consumatori dell'UE informazioni pertinenti sullo stordimento degli animali; 200 000 EUR. |
e) |
Attività di comunicazione sugli animali da lavoro; 50 000 EUR. |
f) |
Studio sulle attività di istruzione ed informazione sul benessere degli animali — Lo studio fa seguito alla comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 [COM(2012) 6 final] e intende accertare la necessità di attività di istruzione ed informazione destinate al grande pubblico e ai consumatori e di eventuali interventi successivi: 150 000 EUR. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Dal secondo al terzo trimestre del 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
700 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
Conclusione di un massimo di cinque contratti di servizi specifici nell'ambito del contratto-quadro recante il riferimento SANCO/2009/A1/005, lotto 1 e lotto 2.
Conclusione di un contratto di servizi specifico nell'ambito del contratto-quadro recante il riferimento SANCO/2009/B1/010.
Lo studio di cui alla lettera f) sarà avviato in seguito ad un bando di gara con procedura aperta.
3.4. Pubblicazioni e diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali
BASE GIURIDICA
Articolo 20 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Conclusione di almeno dieci contratti di servizi specifici utilizzando un contratto quadro esistente.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
a) |
Per sensibilizzare maggiormente in merito alle attività della Commissione europea e alla professione veterinaria saranno organizzati a Bruxelles una conferenza intitolata «Economics of animal health» (Aspetti economici della salute animale) (100 000 EUR) ed un seminario per studenti (75 000 EUR). |
b) |
Per rendere più visibile il ruolo della Commissione europea in relazione a salute e benessere degli animali e sicurezza degli alimenti saranno organizzate tre grandi manifestazioni (525 000 EUR) e due manifestazioni più ridotte (250 000 EUR), alle quali sarà fornita assistenza tecnica (200 000 EUR): Roskilde Dyrskue, 8-10 giugno 2012; Salone del Gusto, 25-29 ottobre 2012; Good Food Show, 28 novembre-2 dicembre 2012; International Green Week, 18-27 gennaio 2013; Salon International de l'Agriculture 23 febbraio-3 marzo 2013. L'obiettivo di partecipazione alle suddette manifestazioni si aggira sui 2 milioni di cittadini, ai quali si intende illustrare il valore aggiunto e i vantaggi della nostra politica per la loro vita quotidiana. |
c) |
Illustrare i vantaggi di un contesto normativo moderno per la salute degli animali nell'UE grazie ad una partnership con Euronews (270 000 EUR). L'importo previsto si riferisce alla produzione di un video informativo di 90 secondi e alla sua successiva diffusione su Euronews; il video riguarda l'importanza della legislazione per la sicurezza della catena alimentare, la sostenibilità delle nostre risorse nonché la crescita del più importante settore economico europeo: l'agricoltura. |
d) |
Produrre pubblicazioni e materiale promozionale per la salute degli animali e aggiornare il sito web (175 000 EUR). Le pubblicazioni ed il materiale promozionale serviranno a ribadire i nostri messaggi sui vantaggi della salute animale per i cittadini (in relazione alla sicurezza degli alimenti, alla salute umana e all'economia) e a sostenere le attività di promozione di tali messaggi a livello locale. |
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Durante tutto il 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
1 595 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
Conclusione di circa dieci contratti specifici di servizi nell'ambito del contratto-quadro SANCO/2009/A1/005.
3.5. Pre-valutazione esterna dei programmi di eradicazione/sorveglianza per il 2013
BASE GIURIDICA
Articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
LINEA DI BILANCIO
17 04 02 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Conclusione di almeno venti contratti di servizi specifici.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
A norma dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, la Commissione valuterà i programmi presentati per il 2013. Si possono presentare programmi per undici malattie. La pre-valutazione di tali programmi sarà effettuata da due assistenti tecnici esterni per ogni malattia.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Maggio/luglio 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
100 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO (SE APPLICABILE)
Conclusione di venti contratti di servizi specifici.
ALLEGATO II
Programma di lavoro per il 2012 — Regolamento (CE) n. 882/2004
1. Introduzione
Il programma comprende tre misure di attuazione per il 2012. In base all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004 sul sostegno finanziario dell'Unione a misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente regolamento, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:
nel caso degli appalti:
— |
studio sull'impatto di eventuali disposizioni relative ai materiali a contatto con gli alimenti per migliorare l'applicazione: 125 000 EUR (punto 2.1), |
— |
contributo alla comunicazione orizzontale connessa al controllo degli alimenti e dei mangimi: 52 650 EUR (punto 2.2), |
— |
studio di fattibilità sull'identificazione, sulla quantificazione e valutazione dei rischi dalla produzione al consumo: 100 000 EUR (punto 2.3). |
2. Appalti
La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2012 è pari a 277 650 EUR.
2.1. Studio sull'impatto di eventuali disposizioni relative ai materiali a contatto con gli alimenti per migliorare l'applicazione
BASE GIURIDICA
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Consiglio, articolo 66, paragrafo 1, lettera c).
LINEA DI BILANCIO
17 04 07 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Un contratto.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
Studio sull'impatto di eventuali disposizioni relative ai materiali a contatto con gli alimenti per migliorare l'applicazione dei requisiti generali di sicurezza esistenti.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Lettera d'invito e capitolato d'oneri da inviare entro settembre 2012; firma del contratto prevista per novembre 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
125 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO
Contratto quadro di servizi: valutazione, valutazione dell'impatto e servizi connessi SANCO/2008/01/055.
2.2. Contributo orizzontale alla comunicazione relativa al controllo degli alimenti e dei mangimi, in particolare per l'aggiornamento di parti pertinenti dei siti web, progettazione e creazione di materiale audiovisivo e stampato
BASE GIURIDICA
Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
LINEA DI BILANCIO
17 04 07 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Vari contratti specifici di servizi utilizzando vari contratti-quadro.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
Contributo orizzontale alla comunicazione relativa al controllo degli alimenti e dei mangimi, in particolare per l'aggiornamento di parti pertinenti dei siti web, progettazione e creazione di materiale audiovisivo e stampato.
ATTUAZIONE
Centralizzata diretta.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Durante tutto il 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
52 650 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO
Vari contratti-quadro.
2.3. Studio di fattibilità sull'identificazione, sulla quantificazione e valutazione dei rischi dalla produzione al consumo
BASE GIURIDICA
Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
LINEA DI BILANCIO
17 04 07 01
NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI
Un contratto.
OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)
Studio sull'identificazione e sulla quantificazione dei rischi, in particolare di carattere economico e di mercato, rischi ambientali, per la salute ed il benessere, dalla produzione al consumo; elaborazione e valutazione di scenari di sfide future; descrizione delle risposte politiche.
CALENDARIO INDICATIVO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Durante il terzo trimestre 2012.
IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D'APPALTO
100 000 EUR.
CONTRATTO SPECIFICO
Conclusione di un contratto di servizi specifico nell'ambito del contratto-quadro recante il riferimento SANCO/2009/A1/005, lotto 2.
ALLEGATO III
Progetto pilota relativo alla rete coordinata europea per il benessere degli animali
Introduzione
Il progetto pilota contempla una misura di attuazione per il 2012.
In base agli obiettivi individuati nel progetto pilota, lo stanziamento di bilancio finanzia una sovvenzione per la creazione ed il funzionamento di una rete coordinata europea per il benessere degli animali (da attuare tramite gestione centralizzata diretta) e ammonta a: 1 000 000 EUR.
Sovvenzione per la creazione ed il funzionamento di una rete coordinata europea per il benessere degli animali
BASE GIURIDICA
Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1605/2002.
LINEA DI BILANCIO
17 04 01 02
PRIORITÀ ANNUALI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E RISULTATI PREVISTI
Attività relativa alla creazione di una rete coordinata europea per il benessere degli animali, in seguito alla richiesta espressa nella risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 (PE 430.922 v02-00, A7-0053/2010). Le operazioni da effettuare sono quelle illustrate nella comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali [COM(2009) 0584].
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELLA MISURA DI ESECUZIONE
Obiettivo 1— Creare una rete di risorse tecniche, scientifiche e formative (formazione professionale) sul benessere degli animali, indipendenti da interessi specifici, che rifletta la varietà geografica e culturale dell'Unione.
Obiettivo 2— Basandosi su specifici esempi di legislazione UE e seguendo una metodologia scientificamente valida, raccogliere ed analizzare dati esistenti per fare il punto sull'attuazione della legislazione in varie parti dell'UE, in modo da valutare e confrontare l'efficacia dell'azione prevista.
Obiettivo 3— Basandosi su specifici esempi di legislazione UE, elaborare e attuare strategie fondate sul trasferimento di conoscenza alle autorità competenti e ai soggetti interessati, al fine di migliorare l'attuazione della legislazione.
Obiettivo 4— Monitorare, riferire ed analizzare gli effetti delle varie strategie di conoscenza attuate dal progetto pilota, fornire raccomandazioni sulla fattibilità e sulle eventuali condizioni alle quali l'Unione può sostenere una rete di centri di riferimento per il benessere degli animali.
ATTUAZIONE
L'attuazione viene realizzata attraverso la gestione centralizzata diretta.
CALENDARIO E IMPORTO INDICATIVO DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Durante il secondo trimestre del 2012 sarà pubblicato un solo invito a presentare proposte per 1 000 000 EUR.
Il progetto pilota sarà realizzato entro dodici mesi dalla firma dell'accordo di sovvenzione.
MASSIMALE POSSIBILE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO
Il cofinanziamento massimo dei costi ammissibili dell'azione varia a seconda dello Stato membro di stabilimento dei beneficiari:
— |
per i beneficiari stabiliti in Stati membri il cui il PIL pro capite espresso in SPA non supera il 50 % del PIL 2010 dell'UE, il tasso di cofinanziamento è limitato all'85 % (Bulgaria, Romania), |
— |
per i beneficiari stabiliti in Stati membri il cui il PIL pro capite espresso in SPA supera il 50 % ma non il 100 % del PIL 2010 dell'UE, il tasso di cofinanziamento è limitato al 75 % (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia); |
per gli altri beneficiari stabiliti nell'UE, il tasso massimo di cofinanziamento ammonta al 50 %.
CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di selezione essenziali
I richiedenti devono avere accesso a fonti di finanziamento solide e adeguate, che consentano loro di finanziare le attività durante il periodo di progetto e contribuiscano al finanziamento del progetto.
Devono inoltre disporre delle competenze e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione. Essi devono fornire prova della loro competenza ed esperienza negli ambiti interessati, in particolare in materia di ricerca applicata e/o di formazione professionale nel settore del benessere degli animali.
Criteri di aggiudicazione essenziali
— |
solidità dell'impostazione (15 %), |
— |
organizzazione dei lavori e coinvolgimento dei soggetti interessati (25 %), |
— |
interesse del progetto a livello europeo ed effetto moltiplicatore (30 %), |
— |
efficienza e redditività dei costi del progetto (30 %) |
FORMA DELL'IMPEGNO LEGALE
Accordo scritto.
Garante europeo della protezione dei dati
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/21 |
Sommario del Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2012/C 197/05
I. Introduzione
1. |
L’8 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (in prosieguo: «la proposta»), trasmettendola nello stesso giorno al GEPD per consultazione. Il 19 gennaio 2012 anche il Consiglio ha inoltrato la proposta per consultazione. |
2. |
Già prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto l’opportunità di fornire osservazioni informali su un progetto di testo. Il Garante accoglie con favore tale consultazione in fase iniziale ed è lieto di constatare che si è tenuto conto di alcune delle sue osservazioni. |
3. |
La proposta mira a sostituire la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), la quale rappresenta l’attuale base giuridica [insieme alla decisione di esecuzione della Commissione 2000/57/CE (2)] per il sistema di allarme rapido e di reazione (in appresso EWRS). L’EWRS è gestito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (in prosieguo ECDC) (3) per conto della Commissione e viene utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri allo scopo di scambiare informazioni necessarie per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili a livello europeo. L’EWRS è stato impiegato con successo in diversi casi, quali SARS, influenza aviaria negli esseri umani e altre gravi malattie trasmissibili, rappresentando un importante strumento per la protezione della salute pubblica. |
4. |
La proposta è intesa ad accrescere la cooperazione tra gli Stati membri in merito alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Essa, tra l’altro, estende il campo di applicazione dell’attuale EWRS, che ad oggi comprende solo le malattie trasmissibili, ad altre tipologie di minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresi i pericoli di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, suscettibili di diffondersi oltre i confini nazionali. |
5. |
L’EWRS stesso è stato oggetto di un parere sul controllo preventivo emesso dal GEPD il 26 aprile 2010 (4). A seguito di tale parere, le garanzie in materia di protezione dei dati per l’EWRS sono nettamente migliorate. Tra l’altro, nel quadro della procedura di seguito dato, è stata anche adottata una raccomandazione della Commissione relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito dell’EWRS (5). |
6. |
Il presente parere andrebbe letto alla luce dei progressi già compiuti e contiene alcune raccomandazioni per migliorare ulteriormente il livello di protezione dei dati ai sensi della proposta. |
7. |
Il GEPD accoglie con favore i riferimenti al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE nel diciottesimo considerando e nell’articolo 18 della proposta, nonché il fatto che il riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati nell’articolo 18 includa attualmente tutte le modalità di trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione della proposta. Il Garante, inoltre, approva le garanzie specifiche in materia di protezione dei dati per la ricerca di contatti illustrate all’articolo 18 o che devono essere adottate dalla Commissione. |
8. |
Tuttavia, gli elementi della proposta indicati di seguito necessitano ancora o beneficerebbero di chiarimenti, ulteriori dettagli o altri miglioramenti dal punto di vista della protezione dei dati. Tali elementi sono costituiti da:
|
9. |
Come osservazione preliminare, il GEPD rileva che diversi aspetti della proposta non vengono elaborati nel testo stesso, ma saranno oggetto di atti delegati e atti di esecuzione, come l’elenco delle malattie trasmissibili cui si applica la proposta (6) e le procedure per lo scambio di informazioni all’interno dell’EWRS (7). Ulteriori aspetti saranno chiariti negli orientamenti e nelle raccomandazioni adottati dalla Commissione, quali gli orientamenti sulla protezione dei dati per l’EWRS (8). |
10. |
Gli atti delegati sono intesi a modificare e specificare determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (articolo 290 TFUE), mentre gli atti di esecuzione mirano a stabilire condizioni uniformi per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (articolo 291 TFUE). Sebbene i dati possano essere certamente regolati negli atti delegati e negli atti di esecuzione e tali disposizioni complementari si rivelino indubbiamente di estrema utilità, il GEPD raccomanda che anche la proposta stessa fornisca maggiori orientamenti in merito ad alcuni aspetti menzionati al punto 8, come illustrato di seguito. |
II. Conclusioni
34. |
In generale, il GEPD suggerisce che alcuni elementi fondamentali, tra cui determinate garanzie essenziali in materia di protezione dei dati, debbano essere inclusi anche nel testo della proposta stessa. In aggiunta, si avverte l’esigenza di alcuni chiarimenti in virtù dell’estensione del campo di applicazione della proposta a ulteriori minacce per la salute oltre alle malattie trasmissibili, non sottoposte a una procedura di controllo preventivo e, inoltre, non discusse negli orientamenti. |
35. |
Più precisamente, il GEPD raccomanda che la proposta:
|
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
(2) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.
(3) L’ECDC viene istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) Disponibile sul sito Internet del GEDP: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf
(5) GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31.
(6) Articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della proposta.
(7) Articolo 8, paragrafo 2, della proposta.
(8) Articolo 18, paragrafo 6, della proposta.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/24 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2012/C 197/06
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
13.5.2012 |
Durata |
13.5.2012-31.12.2012 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
BUM/ATLANT |
Specie |
Marlin azzurro (Makaira nigricans) |
Zona |
Oceano Atlantico |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
575665 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/25 |
Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, con riferimento ad un potenziale aiuto ad AS Oslo Sporveier e ad AS Sporveisbussene in Norvegia
2012/C 197/07
Con decisione n. 123/12/COL, del 28 marzo 2012, riprodotta nella lingua facente fede nelle pagine che seguono la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Una copia della decisione è stata inviata per informazione alle autorità norvegesi.
Con la presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in oggetto, entro un mese dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo:
Autorità di vigilanza EFTA |
Protocollo |
Rue Belliard/Belliardstraat 35 |
1040 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Le osservazioni saranno comunicate alle autorità norvegesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
SINTESI
Contesto
In Norvegia, il settore del trasporto locale mediante autobus è disciplinato dalla legge sul trasporto commerciale del 2002 e dal regolamento sul trasporto commerciale del 2003. Le nuove disposizioni hanno abrogato la normativa precedente, che era sostanzialmente analoga. Questo quadro legislativo prevede in particolare un sistema basato su concessioni che le imprese devono ottenere per aspirare ad incarichi di servizio pubblico per il trasporto mediante autobus e affida alle contee, come il comune di Oslo, il compito di concedere una compensazione alle imprese che gestiscono gli itinerari meno redditizi. Questa compensazione può essere concessa per coprire la differenza tra le entrate provenienti dalla vendita dei biglietti e il costo di gestione del servizio.
Ad Oslo, prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, la compensazione annuale era assicurata ai concessionari degli itinerari meno redditizi conformemente alle procedure di bilancio del comune. La compensazione era forfetaria e veniva calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso degli anni precedenti, tenendo conto di un certo numero di fattori di correzione. Dal 2008 tutti i contratti per gli autobus di linea sono stati assegnati alle imprese mediante appalto pubblico. A partire dalla stessa data nessuna compensazione simile a quella descritta è stata versata a AS Oslo Sporveier per il trasporto su autobus di linea.
AS Oslo Sporveier e, successivamente, la sua controllata, AS Sporveisbussene, sono state incaricate di prestare servizi di trasporto mediante autobus di linea ad Oslo, conformemente alle disposizioni brevemente illustrate qui sopra, molto prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE e fino al 2008.
Dal 1994 AS Oslo Sporveier ha subito diverse ristrutturazioni. Per esempio, nel 1997 la gestione di tutti i servizi di trasporto mediante autobus, compresi sia gli autobus turistici che gli autobus di linea di Oslo, è stata affidata alla controllata AS Sporveisbussene. Di conseguenza, AS Oslo Sporveier e AS Sporveisbussene hanno concluso un cosiddetto accordo di trasporto affinché AS Sporveisbussene diventasse il beneficiario effettivo della compensazione annuale. La compensazione per il servizio degli autobus di linea è stata versata in virtù dell'accordo di trasporto e conformemente alle disposizioni summenzionate. Le autorità norvegesi sostengono che durante l’intero periodo oggetto di indagine, cioè dal 1994 al 2008, il gruppo Oslo Sporveier ha tenuto contabilità separate per le attività a carattere commerciale e per le attività di servizio pubblico e che le attività commerciali erano sempre fatturate a prezzo di mercato per i servizi realizzati nel quadro delle attività di servizio pubblico.
Nel 2004, il comune di Oslo, allora azionista al 98,8 % di AS Oslo Sporveier, ha deciso un apporto di capitale per 111 760 000 NOK al fine di coprire il deficit del fondo pensioni di AS Sporveisbussene. Il deficit, accumulatosi nel periodo anteriore al 1997, riguardava gli obblighi pensionistici del personale di AS Oslo Sporveier, sia quello addetto al servizio pubblico che quello addetto agli autobus turistici. AS Oslo Sporveier è stata obbligata a colmare il deficit. In qualità di proprietaria, il comune di Oslo ha scelto l'apporto di capitali, considerato la formula meno dispendiosa.
Valutazione della misura
Presenza di aiuto di Stato
L'Autorità ritiene che sia l'apporto di capitale che la compensazione annuale costituiscano aiuti di Stato.
Per quanto riguarda l'apporto di capitale volto a coprire il deficit del fondo pensioni per gli addetti alle attività commerciali, l'Autorità non è attualmente in grado di escludere che esso conferisca un vantaggio economico alla società AS Oslo Sporveier, poiché non è stata presentata alcuna prova per dimostrare che era stato concesso in virtù del principio dell'investitore operante in un’economia di mercato.
Inoltre, secondo il parere preliminare dell'Autorità, sia la compensazione annuale che l'apporto di capitale destinato a coprire il deficit relativo al fondo pensioni degli addetti al servizio pubblico (legato a costi che potevano anche costituire la base della compensazione annuale) non sono stati decisi con procedura di appalto pubblico e non corrispondono ai costi che un'impresa, gestita in modo efficiente e con mezzi adeguati a disposizione, avrebbe generato. Di conseguenza, il quarto criterio della giurisprudenza Altmark non è soddisfatto e pertanto le due misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Natura dell’aiuto
In questa fase, l'Autorità non è in grado di stabilire se l’aiuto sia stato concesso nell’ambito di un regime di aiuti esistente, basato sulla legge sul trasporto commerciale e sul regolamento sul trasporto commerciale, applicati ad Oslo già prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Va notato che dal 2008 non è stato accordato nessun altro aiuto sulla base delle disposizioni summenzionate. Presupponendo l'esistenza di un regime di aiuti dal 1994, l'Autorità non è in grado attualmente di determinarne l’esatta configurazione e di stabilire se tutti gli aiuti concessi si basavano su tale regime. Inoltre, essa non è in grado di escludere che le misure rappresentino aiuti di Stato illegali e incompatibili, almeno in misura minima, in particolare per quanto riguarda la copertura degli obblighi pensionistici relativi alle attività commerciali.
Compatibilità dell’aiuto
In questa fase, l'Autorità ha l'impressione che i versamenti effettuati fino alla concessione assegnata direttamente si siano interrotti nel 2008 e che l'apporto di capitale del 2004 usato per compensare il deficit del fondo pensioni potrebbe, in gran parte almeno, essere compatibile con la compensazione di servizio pubblico di cui all'articolo 49 dell’accordo SEE. La valutazione della compatibilità nella decisione finale si dovrebbe basare quindi in particolare sulla presenza o meno di una compensazione eccessiva. Inoltre, l'aiuto potrebbe, almeno in parte, essere compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità di vigilanza ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/28 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
2012/C 197/08
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
INTERPRETI DI CONFERENZA
Di lingua danese (DA) |
: |
EPSO/AD/236/12 (gradi AD 5 e AD 7) |
Di lingua tedesca (DE) |
: |
EPSO/AD/237/12 (gradi AD 5 e AD 7) |
Di lingua inglese (EN) |
: |
EPSO/AD/238/12 (grado AD 7) |
Per la lingua slovacca (SK) |
: |
EPSO/AD/239/12 (gradi AD 5 e AD 7) |
I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in danese, tedesco, inglese e slovacco nella Gazzetta ufficiale C 197 A del 5 luglio 2012.
Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO http://www.eu-careers.info
ALTRI ATTI
Commissione europea
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/29 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 197/09
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«AGNELLO DEL CENTRO ITALIA»
N. CE: IT-PGI-0005-0808-18.05.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Agnello del Centro Italia»
2. Stato membro o Paese terzo:
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.1. |
Carni fresche (e frattaglie) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
L’agnello del Centro Italia si ottiene dalla macellazione degli agnelli, di età inferiore a 12 mesi, appartenenti delle seguenti, razze locali e loro incroci: Appenninica, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Pomarancina, Sopravissana, Zerasca; Comisana, Cornella Bianca, Cornigliese (Corniglio), Garfagnina Bianca, Gentile di Puglia, Massese, Pagliarola, Pecora delle Langhe. Le carcasse si dividono in tre tipologie, così caratterizzate: Agnello leggero, peso compreso tra 8,01 e 13,0 kg; stato di ingrassamento nell’ambito delle classi 1; 2; 3 così come definito dalla «Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse degli agnelli leggeri». Agnello pesante, peso pari o superiore a 13,01 kg; conformazione nell’ambito delle classi: U; R; O; stato di ingrassamento nell’ambito delle classi: 2; 3; 4, così come definito dalla «Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini». Castrato, peso pari o superiore a 20,0 kg; conformazione nell’ambito delle classi: E; U; R; stato di ingrassamento nell’ambito delle classi: 2; 3; 4; così come definito dalla «Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini».
Il pH della carne è misurato sul muscolo Longissimus toraci ed ha un valore compreso tra 6.15 e 6.80 se rilevato dopo il completamento di tutte le procedure di macellazione e prima dell’inizio della refrigerazione delle carcasse; o tra 5,15 e 5,80 se rilevato dalle 24 alle 30 ore dalla macellazione.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
Gli agnelli devono essere allattati esclusivamente con latte materno fino allo svezzamento. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi costituiti da essenze spontanee di prati, di prati-pascolo, da leguminose e/o graminacee, ottenuti totalmente nell’area geografica. Sono ammessi integratori minerali e/o vitaminici, mangimi per un massimo di 0,4 Kg giornalieri a capo.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
La nascita e l’allevamento degli agnelli avvengono nella stessa azienda situata nella zona geografica di produzione delimitata nel successivo punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche relative all’etichettatura:
Le carni di Agnello del Centro Italia devono essere provviste di etichetta e riportare le seguenti informazioni: logo dell’Agnello del Centro Italia; la tipologia del prodotto (Leggero — Pesante — Castrato); simbolo grafico della UE.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona geografica di produzione dell’Agnello del Centro Italia comprende i territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Emilia-Romagna limitatamente agli interi territori delle province di Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e, parzialmente, ai territori delle province di Modena, Reggio nell’Emilia e Parma, delimitati dal tracciato dell'autostrada A1 Bologna-Milano a partire dal confine della provincia di Bologna — dall'incrocio con l'autostrada A16 Parma-La Spezia e fino al confine con la regione Toscana — Passo della Cisa.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La zona geografica si articola su tre livelli altimetrici: i monti appenninici che costituiscono l’asse centrale, in prevalenza di natura calcarea; le colline che sono principalmente a carattere argilloso; ed infine le pianure di fondovalle costituite da terreni alluvionali.
La variabilità ambientale condiziona quantitativamente e qualitativamente la produzione vegetativa e, dal fondovalle fino alle quote più alte, si osserva un progressivo cambiamento nella composizione percentuale delle risorse pascolive.
Tutto ciò consente alla specie ovina di utilizzare nella razione alimentare pascoli e prati pascolo costituiti principalmente da graminacee pabulari e leguminose.
Quale fenomeno di adattamento ottimale dell’allevamento ovino alle peculiari e difficili caratteristiche geografiche e climatiche dell’areale del centro Italia, è la pratica della transumanza, sia orizzontale ma soprattutto verticale, sia a corto che ad ampio raggio, esercitata dai pastori da epoca remota per realizzare l'integrazione tra le risorse pabulari di aree diverse, trasferendo le greggi sui pascoli delle pianure fino al mare in inverno e, viceversa, sui pascoli dell'Appennino nel periodo primaverile-estivo. Tale pratica rappresenta un caso esemplare di integrazione ecologica fra sistemi produttivi locali e risorse estraibili dallo spazio geografico di riferimento e può essere interpretata anche come una modalità di auto-organizzazione dell'impresa armentizia per superare, oltre le avversità climatiche, il disequilibrio che si instaura tra le necessità alimentari degli ovini e la disponibilità di foraggere.
5.2. Specificità del prodotto:
Le caratteristiche della carne di Agnello del Centro Italia sono riferibili alla relazione esistente tra la rapidità di accrescimento ponderale degli animali e la resa.
Lo sviluppo precoce dei tessuti è rappresentato, alla macellazione, da un buon rapporto carne/ossa, elemento che va a costituire complessivamente un vantaggio nella resa commerciale. È proprio la migliore resa rispetto ad altre carni ovine, in particolare nei confronti di quelle da latte, principalmente presenti sul mercato locale, che la fanno apprezzare dal consumatore nonché dagli operatori del commercio.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Il prodotto è ottenuto da razze e da incroci da carne fortemente radicate nell’ areale di produzione e alcune di esse traggono il loro nome dalle realtà ove hanno manifestato il miglior adattamento all’ambiente e performance produttiva. Questo profondo legame del patrimonio genetico, derivante da una razza detta gericamente «appenninica» ed utilizzato per l’ottenimento della carne di Agnello del Centro Italia, ha permesso il maggior vantaggio di questi ovini nell’accrescimento rispetto ad altre razze/tipi genetici allevati in zona.
Inoltre, sono i nomi delle stesse razze ovine a testimoniare il loro legame con l’areale geografico. Infatti, i continui incroci, meticciamento e selezione della popolazione ovina del Centro Italia hanno generato dei soggetti che si sono ambientati perfettamente nella realtà dell’areale, tanto da prendere il nome dei comuni in cui hanno raggiunto il punto di miglior valorizzazione produttiva: la Fabrianese da Fabriano; la Pomarancina da Pomarance; la Sopravissana da Visso che si diffuse nelle Marche nei primi anni del ‘900 e da questa regione all’Umbria, alla Maremma tosco-laziale e Agro Romano, fino all’Abruzzo, divenendo con la transumanza la protagonista di grandi spostamenti stagionali. La razza Massese, originaria della Valle del Forno in provincia di Massa Carrara; la popolazione della Garfagnina Bianca, diffusasi nella Valle del Serchio in Garfagnana e nella Val di Magra (Lunigiana e zona di Pontremoli); la Zerasca in Lunigiana, nel territorio di Zeri, in provincia di Massa-Carrara.
La reputazione dell’Agnello del Centro Italia, pertanto, deriva sia da una sintesi qualitativa effettuata sulle razze storicamente presenti nell’areale, la cui attitudine produttiva è esaltata attraverso un’alimentazione di buona qualità, ottenuta attraverso un sistema di allevamento delle greggi che, svolgendosi per almeno 8 mesi all’anno all’aperto, permette un ampio utilizzo di prati-pascoli in cui sono presenti anche essenze vegetali pabulari endemiche, sia anche dalla managerialità degli allevatori e dalla loro attività di selezione finalizzata al miglioramento della qualità e della produttività.
L’Agnello del Centro Italia gode di una reputazione ormai consolidata a partire dal 1961 e trova la sua prima traccia in un documento del settembre di quell’anno pubblicato dall’Associazione Nazionale della Pastorizia, nell’ambito della Rassegna Interregionale ovina che si tenne a Castelluccio di Norcia (Perugia), in cui veniva enunciato che «obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita delle zone montane conferendo ad esse le premesse indispensabili per lo sviluppo della pastorizia e dell’Agnello del centro Italia in particolare.»
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006)
Si comunica inoltre che questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Agnello de Centro Italia» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2010.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza»(in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
Rettifiche
5.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/33 |
Rettifica della comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o luglio 2008
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 166 dell'1 luglio 2008)
2012/C 197/10
A pagina 2 aggiungere il seguente testo:
Comunicazione della Commissione — Tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato pubblicati per il periodo 14 aprile 2008 - 30 giugno 2008
Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, ha modificato il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda alcuni punti tra cui il metodo per fissare i tassi di interesse per il recupero. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 271/2008, “il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno”. Il regolamento (CE) n. 271/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 82 del 25 marzo 2008. In conformità all’articolo 2, il regolamento (CE) n. 271/2008 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 14 aprile 2008.
In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 [disposizione non modificata dal regolamento (CE) n. 271/2008], la Commissione pubblica “i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet”. I tassi di interesse per il recupero applicabili sulla base del regolamento (CE) n. 271/2008 non sono ancora stati pubblicati per il periodo compreso tra il 14 aprile e il 30 giugno 2008. Al fine di integrare le serie di dati relative ai tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e adeguare i tassi pubblicati al metodo e alle disposizioni previsti dal regolamento (CE) n. 271/2008, nella Gazzetta Ufficiale viene pubblicata la tabella che segue. Le modifiche dei tassi saranno applicabili a partire dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Comunicazione della Commissione — Tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato pubblicati per il periodo 14 aprile 2008 - 30 giugno 2008
Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, ove non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
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LT |
LU |
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MT |
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RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.6.2008 |
30.6.2008 |
4,55 |
4,55 |
6,58 |
4,55 |
4,23 |
4,55 |
4,75 |
6,96 |
4,55 |
4,55 |
4,55 |
4,55 |
7,64 |
4,55 |
4,55 |
6,73 |
4,55 |
11,09 |
4,55 |
4,55 |
6,14 |
4,55 |
11,02 |
4,66 |
4,55 |
4,39 |
5,60 |
14.4.2008 |
31.5.2008 |
4,55 |
4,55 |
6,58 |
4,55 |
4,23 |
4,55 |
4,75 |
6,96 |
4,55 |
4,55 |
4,55 |
4,55 |
7,64 |
4,55 |
4,55 |
6,73 |
4,55 |
11,09 |
4,55 |
4,55 |
6,14 |
4,55 |
9,25 |
4,66 |
4,55 |
4,39 |
5,60 |