ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.180.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
21 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 180/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 180/02

Aggiornamento dell'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera ai sensi all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 17; GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 21; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 15; GU C 87 del 1.4.2010, pag. 15)

2

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2012/C 180/03

Parere del Comitato consultivo EFTA in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti riguardante un progetto di decisione relativo al caso 59120 — Color Line — 8 dicembre 2011

3

2012/C 180/04

Parere del Comitato consultivo EFTA in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti riguardante un progetto di decisione relativo al caso 59120 — Color Line — 13 dicembre 2011 (2a riunione)

4

2012/C 180/05

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso 59120 — Color Line

5

2012/C 180/06

Sintesi della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 387/11/COL, del 14 dicembre 2011, relativa a un procedimento a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE nei confronti di Color Group AS e Color Line AS (Caso 59120 — Color Line)

8

2012/C 180/07

Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2012 nelle aree prestabilite

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2012/C 180/08

Bando di concorsi generali

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 180/09

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

14

2012/C 180/10

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 180/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

16

2012/C 180/12

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

22

 

Rettifiche

2012/C 180/13

Rettifica del bando di concorso generale 2012/C 168/06 (GU C 168 del 14.6.2012)

27

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 giugno 2012

2012/C 180/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2704

JPY

yen giapponesi

100,24

DKK

corone danesi

7,4334

GBP

sterline inglesi

0,80600

SEK

corone svedesi

8,8434

CHF

franchi svizzeri

1,2009

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5060

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,453

HUF

fiorini ungheresi

286,95

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6968

PLN

zloty polacchi

4,2393

RON

leu rumeni

4,4636

TRY

lire turche

2,2797

AUD

dollari australiani

1,2456

CAD

dollari canadesi

1,2919

HKD

dollari di Hong Kong

9,8569

NZD

dollari neozelandesi

1,5928

SGD

dollari di Singapore

1,6105

KRW

won sudcoreani

1 462,35

ZAR

rand sudafricani

10,4198

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0809

HRK

kuna croata

7,5420

IDR

rupia indonesiana

11 997,41

MYR

ringgit malese

4,0101

PHP

peso filippino

53,592

RUB

rublo russo

41,3462

THB

baht thailandese

40,018

BRL

real brasiliano

2,5702

MXN

peso messicano

17,3916

INR

rupia indiana

71,3390


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/2


Aggiornamento dell'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera ai sensi all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 17; GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 21; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 15; GU C 87 del 1.4.2010, pag. 15)

2012/C 180/02

La pubblicazione dell'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

LIECHTENSTEIN

Modifica delle informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006

Poiché il paese non ha frontiere esterne Schengen, non dispone di un servizio nazionale competente per i controlli di frontiera.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/3


Parere del Comitato consultivo EFTA in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti riguardante un progetto di decisione relativo al caso 59120 — Color Line

8 dicembre 2011

2012/C 180/03

1.

Il Comitato consultivo condivide la definizione di mercato rilevante dell'Autorità di vigilanza EFTA.

2.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza sul fatto che, dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005, i diritti a lungo termine per l'utilizzo in esclusiva delle strutture nell'area di Torskholmen, a Strömstad, garantiti a Color Line in virtù dell'accordo sul porto concluso nel 1991, avevano l'effetto di prevenire, restringere o distorcere la concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

3.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza sul fatto che Color Line non ha dimostrato che le condizioni stabilite nell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE sono soddisfatte nel caso di specie.

4.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA sul fatto che Color Line aveva una posizione dominante sul mercato rilevante dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005.

5.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza sul fatto che, dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005, i diritti a lungo termine per l'utilizzo in esclusiva delle strutture nell'area di Torskholmen, a Strömstad, garantiti a Color Line in virtù dell'accordo sul porto concluso nel 1991, hanno costituito un abuso di posizione dominante di Color Line ai sensi dell'articolo 54, dell'accordo SEE.

6.

Il Comitato consultivo conviene sul fatto che, durante il periodo in questione, l'accordo sul porto era in grado di incidere sugli scambi tra le parti contraenti ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

7.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA sul fatto che il procedimento può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

8.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/4


Parere del Comitato consultivo EFTA in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti riguardante un progetto di decisione relativo al caso 59120 — Color Line

13 dicembre 2011

(2a riunione)

2012/C 180/04

1.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA in merito all'importo di base dell'ammenda.

3.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA sul fatto che non esiste alcuna circostanza attenuante o aggravante di cui tenere conto.

4.

Il Comitato consultivo concorda con l'Autorità di vigilanza EFTA in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

5.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso 59120 — Color Line

2012/C 180/05

La presente relazione finale del consigliere-auditore sul caso 59123, Color Line, viene presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione n. 177/02/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza.

Dalla procedura e dal progetto di decisione sono emerse le seguenti osservazioni.

1.   Presentazione della procedura

Il 20 dicembre 2005, Kystlink AS ha presentato una denuncia all'autorità norvegese garante della concorrenza in merito agli accordi sul porto conclusi tra Color Line AS e i comuni di Strömstad e Sandefjord. Il 14 dicembre 2005, il caso è stato notificato all'autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») dall'autorità garante della concorrenza nazionale ed è stato preso in carica successivamente dall'Autorità, in ottemperanza della Comunicazione riguardante la cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA (1).

Dal 4 al 6 aprile 2006, sono state condotte delle indagini presso le sedi di Color Line AS (in appresso «Color Line»), Color Group ASA e O.N. Sunde AS.

2.   La procedura scritta

2.1.   Comunicazione degli addebiti

Il 16 dicembre 2009, l'Autorità ha adottato una comunicazione degli addebiti (in appresso «CA»). La CA è stata redatta in inglese, ma, in seguito alla richiesta del 17 dicembre 2009 da parte di Color Line, è stata redatta una versione in norvegese notificata a Color Line il 5 febbraio 2010.

Color Line ha inviato la sua risposta alla CA, in norvegese, il 12 aprile 2010.

2.2.   Terzi

Due imprese hanno richiesto accesso formale alle procedure in qualità di terzi. In risposta alle loro richieste i consiglieri-auditori hanno ammesso Fjord Line il 9 febbraio 2010 e Bastø Fosen il 18 maggio 2010. Entrambe le parti terze hanno ricevuto una versione non riservata della CA e la relativa risposta di Color Line. Entrambe le società hanno presentato commenti scritti. Tuttavia, solo Bastø Fosen ha chiesto di assistere alle udienze.

2.3.   Accesso al fascicolo

L'11 gennaio 2010, l'Autorità ha concesso a Color Line l'accesso alla parte del fascicolo non contenente informazioni riservate. Il 29 gennaio 2010, dopo aver risolto i rimanenti problemi di riservatezza, la Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza (in appresso «il dipartimento CAS») ha concesso l'accesso ai restanti documenti. L'11 marzo 2010, Color Line ha inviato una richiesta motivata ai consiglieri-auditori per un ulteriore accesso al fascicolo.

I consiglieri-auditori hanno risposto il 26 marzo 2010 concedendo accesso totale o parziale a gran parte dei documenti richiesti.

Il 21 maggio 2010, Color Line ha presentato un'ulteriore richiesta motivata di accesso ai documenti. L'impresa ha richiesto l'accesso a tutti i documenti presentati dai terzi e a tutte le decisioni dei consiglieri-auditori di garantire lo stato di parte terza a Fjord Line. Con lettera del 26 maggio 2010, i consiglieri-auditori hanno fatto notare che Color Line aveva già ricevuto i commenti di Fjord Line alla CA e la risposta alla CA il 25 maggio 2010. I consiglieri-auditori hanno inoltre informato Color Line che il resto della corrispondenza tra Fjord Line e l'Autorità, così come la decisione dei consiglieri-auditori, non contenevano elementi nuovi della controversia. Color Line non aveva quindi diritto di accedere a tali documenti. Il 4 giugno 2010, i commenti di Bastø Fosen alla CA e la risposta alla CA sono stati inoltrati a Color Line dal dipartimento CAS, poiché contenenti nuovi elementi della controversia.

3.   La procedura orale

L'audizione orale si è svolta il 14 giugno 2010. All'audizione erano presenti i consiglieri-auditori, i rappresentanti di Color Line, il dipartimento CAS, il dipartimento affari legali e amministrativi dell'Autorità, il competente membro del collegio e rappresentati della Commissione, delle autorità garanti della concorrenza norvegesi e francesi e la parte terza Bastø Fosen.

Il dipartimento CAS ha ribadito il suo punto di vista del caso espresso nella CA. Anche Bastø Fosen ha presentato la propria posizione in una breve esposizione orale. Il tempo restante è stato concesso ai rappresentati di Color Line, che hanno parlato in norvegese con interpretazione in inglese.

Alcune parti delle presentazioni non erano accessibili ai terzi, in particolare parte della presentazione del modello industriale di Color Line, la presentazione di un sondaggio tra i clienti e la presentazione dell'analisi economica e dei fattori di successo per un potenziale concorrente.

Il 4 maggio 2011, Color Line ha ricevuto, come da sua richiesta, le registrazioni dell'audizione.

4.   Procedura successiva all'audizione

Il secondo consigliere-auditore del presente caso, Ida Hauger, ha lasciato l'Autorità nel luglio 2010.

Con lettera datata 12 gennaio 2011, Color Line ha richiesto un incontro sullo stato di avanzamento del procedimento.

L’incontro si è tenuto il 15 febbraio 2011 presso la sede dell’Autorità.

Con e-mail del 6 maggio 2011, Color Line ha inviato all'Autorità un documento di sintesi contente il parere dell'impresa sulle questioni legali presentate dall'Autorità nella riunione sullo stato di avanzamento del procedimento. Nella riunione dell'11 maggio 2011, tenutasi presso la sede dell'Autorità, Color Line ha presentato il suo documento e il suo parere sul caso.

5.   Il progetto di decisione

L'ambito dell'infrazione individuata nel progetto di decisione presentato al comitato consultivo è di portata minore rispetto alla CA. Inoltre, la durata delle infrazioni è minore e il progetto di decisione è rivolto a due imprese mentre la CA ha quattro destinatari.

Nella CA, l'Autorità ha concluso in via preliminare che gli accordi sul porto conclusi con i comuni di Strömstad e Sandefjord avevano l'obiettivo e l'effetto di prevenire, restringere o distorcere la concorrenza, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e non soddisfacevano le condizioni stabilite al paragrafo 3 del medesimo articolo. L'Autorità ha inoltre espresso il parere preliminare che Color Line ha abusato delle sua posizione dominante sul mercato rilevante. L'Autorità ha ritenuto che le infrazioni hanno avuto inizio il 1o gennaio 1994 e sono ancora in corso. La CA era rivolta a Color Line AS, Color Line transport AS, Color Group ASA e O.N. Sunde AS.

Nel progetto di decisione, rivolto ora a Color Line AS e Color Group AS, l'Autorità ritiene che, con i diritti d'uso esclusivo a lungo termine stabiliti nell'accordo sul porto concluso con il comune di Strömstad, Color Line abbia infranto, dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005, l'articolo 53 e l'articolo 54 dell'accordo SEE. In merito all'articolo 53, il progetto di decisione non ritiene più che sussista una restrizione della concorrenza per oggetto. Il progetto di decisione è rivolto inoltre a Color Group AS, per la sua decisiva influenza sulla sua controllata al 100 % Color Line AS, dal 1o ottobre 1998 al 20 dicembre 2005.

Il consigliere auditore ritiene che il progetto di decisione contenga soltanto obiezioni rispetto alle quali a Color Line è stata concessa la possibilità di esporre il suo parere.

Il consigliere-auditore conclude che il diritto al contraddittorio di Color Line nel presente caso è stato rispettato.

6.   Conclusione

Nella fattispecie, il consigliere-auditore considera debitamente rispettato il diritto delle parti al contraddittorio.

Florence SIMONETTI

Consigliere-auditore


(1)  Comunicazione riguardante la cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA, GU C 227 del 21.9.2006, pag. 10 e supplemento SEE alla GU 47 del 21.9.2006, pag. 1.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/8


SINTESI DELLA DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 387/11/COL

del 14 dicembre 2011

relativa a un procedimento a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE nei confronti di Color Group AS e Color Line AS

(Caso 59120 — Color Line)

(I testi in lingua inglese e norvegese sono i soli facenti fede)

2012/C 180/06

1.   Introduzione

1.

Il 14 dicembre 2011, l'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») ha adottato una decisione in merito a un procedimento a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la corte, l'Autorità pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede del caso sul sito web dell’Autorità, al seguente indirizzo:

http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/

2.

La decisione è indirizzata alla compagnia di traghetti Color Line AS, per il suo diretto coinvolgimento nell'infrazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. La decisione è inoltre rivolta a Color Group AS in qualità di controllante della Color Line AS dal 1o ottobre 1998 al 20 dicembre 2005. È stata inflitta una sanzione pecuniaria per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 20 dicembre 2005, durante il quale Color Line AS e Color Group AS sono ritenute responsabili in solido.

2.   Contesto e procedura

3.

Il 20 dicembre 2005 l'Autorità norvegese per la concorrenza ha ricevuto una denuncia da parte di Kystlink AS, in quel momento concorrente di Color Line. Il caso è stato in seguito riassegnato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 11, capitolo II, del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza, e in ottemperanza della Comunicazione riguardante la cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA (1).

4.

Dal 4 al 6 aprile 2006, l'Autorità ha condotto delle indagini presso Color Line AS, Color Group AS e O.N. Sunde AS (la controllante di Color Group AS) ad Oslo in Norvegia.

5.

Il 16 dicembre 2009 l'Autorità ha notificato una comunicazione degli addebiti («CA») a Color Line. L'Autorità ha concluso in via preliminare che: i) l'accordo esclusivo di Color Line con il porto di Strömstad metteva al riparo Color Line da un'effettiva concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta, sulle rotte tra i porti della costa norvegese tra le città di Sandefjord e Langesund, e i porti sulla costa svedese nel comune di Strömstad, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 53 dell'accordo SEE; e ii) che, mantenendo in vigore tale accordo in seguito all'entrata in vigore dell'accordo SEE, Color Line ha abusato della sua posizione dominante su quel mercato, in violazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

3.   Color Line

6.

Color Group AS opera nel campo dei trasporti e del turismo ed effettua servizi di traghetto. Color Line AS, controllata al 100 % da Color Group AS, è stata l'impresa responsabile (assieme ai suoi predecessori) della fornitura dei servizi di traghetto, compresa la rotta in questione tra Sandefjord e Strömstad, durante il periodo in questione.

7.

La rotta veniva operata inizialmente da un'impresa chiamata Scandi Line AS, cui Color Line AS è subentrata direttamente. Dal 30 settembre 1998, Color Line AS è interamente controllata da Color Group AS.

4.   L'accordo sul porto

8.

Dal 1986, Color Line e i suoi predecessori offrivano un servizio di traghetto sulla rotta tra Strömstad, in Svezia, e Sandefjord, in Norvegia. Color Line aveva sottoscritto un primo accordo con il comune di Strömstad nel luglio del 1989. Il 26 marzo 1991, tale accordo era stato sostituito dall'accordo oggetto della presente decisione (l'«accordo sul porto»). Tale accordo era valido per un periodo di 15 anni (dal 1o gennaio 1991 al 30 dicembre 2005), a seguito del quale Color Line avrebbe potuto rinnovare l'accordo per altri 10 anni.

9.

In base all'accordo sul porto, il comune di Strömstad concedeva in locazione a Color Line una determinata area all'interno del porto, l'area detta Torskholmen, e con questa il diritto di utilizzo della rampa e dell'area di imbarco per le auto.

10.

Il diritto di uso esclusivo dell'area Torskholmen era previsto dall'articolo 7 dell'accordo sul porto, che impediva al comune di concedere l'accesso all'area Torskholmen a società di traghetti in concorrenza con Color Line.

5.   La rotta Sandefjord–Strömstad

11.

La rotta Sandefjord–Strömstad collega Sandefjord, situata nella contea di Vestfold in Norvegia, a circa due ore di distanza in auto dal sud di Oslo, sul lato occidentale dell'Oslofjord, a Strömstad, sulla costa occidentale della Svezia, nei pressi del confine con la Norvegia.

12.

Il traghetto impiega circa 2,5 ore per collegare le due città. Generalmente dal 1994, Color Line gestiva 5 viaggi al giorno e sei in alta stagione. Gran parte dei passeggeri parte da Sandefjord in traghetto imbarcando la propria auto e ritorna con questa in Norvegia attraversando il confine a Svinesund a nord di Strömstad.

13.

Le vendite esenti da imposta a bordo dei traghetti della Color Line hanno contribuito notevolmente al successo della rotta. In Norvegia questo tipo di vendite può essere effettuato solo previa concessione di una licenza, che Color Line aveva ottenuto per la rotta Sandefjord–Strömstad a partire dal 1987.

6.   Il mercato rilevante

14.

Secondo la definizione dell'Autorità, il mercato del prodotto rilevante è costituito dalla fornitura di un servizio di traghetto a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposte. L'ambito geografico del mercato rilevante era con molta probabilità limitato alla fornitura di tali servizi tra i porti dei comuni di Sandefjord e Strömstad; tuttavia, ai fini della presente decisione, la definizione esatta del mercato geografico resta imprecisata dato che, durante il periodo in esame, Color Line era in ogni caso l'unico fornitore di servizi di traghetti a corto raggio per passeggeri con vendite esenti da imposta tra Norvegia e Svezia.

7.   Restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

15.

L'accordo sul porto di Strömstad garantiva a Color Line accesso in esclusiva all'area Torskholmen per un periodo di 25 anni (15 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni). L'accordo impediva al comune di Strömstad di concedere l'accesso a Torskholmen a società diverse da Color Line per l'intero periodo.

16.

Color Line aveva ottenuto il diritto d'uso in esclusiva di tutta la capacità disponibile per quel porto, situato in posizione strategica, per un periodo di 25 anni, indipendentemente dall'effettivo uso o meno, o perfino dal bisogno di una tale capacità. L'accordo sul porto precludeva quindi il mercato rilevante per un periodo di tempo significativo.

17.

Altri ostacoli all'ingresso al mercato erano rappresentati dal regime di vendite esenti da imposte, dal «vantaggio del pioniere» per Color Line (che aveva il monopolio sulla tratta dall'inizio fino al 2006) e dalla fedeltà al marchio. Color Line era inoltre diventato un concorrente aggressivo, deciso e capace di mantenere la sua posizione di vantaggio ed esercitare il proprio potere di mercato a tal fine.

18.

Durante il periodo in esame sono stati registrati, da parte dei potenziali concorrenti, almeno tre importanti tentativi di accedere al mercato e concorrere con Color Line sulla rotta da Sandefjord a Strömstad. Due di questi tentativi non hanno avuto successo, il terzo, da parte di Kystlink, è andato a buon fine soltanto quando, terminati i 15 anni di uso in esclusiva concessi a Color Line in virtù dell'accordo sul porto, il comune ha negato il rinnovo di 10 anni a cui Color Line aveva diritto ai sensi dell'accordo stesso. Il 21 dicembre 2005, il comune di Strömstad ha concesso a Kystlink l'accesso al porto.

19.

Un'analisi dei possibili porti alternativi ha dimostrato che, per motivi tecnici, commerciali, geografici e normativi, nessuno di tali porti offriva effettive possibilità di accesso al mercato, entro un periodo di tempo ragionevole, per un nuovo operatore che desiderasse competere con la rotta di Color Line, durante il periodo in esame.

20.

In base agli elementi sopra indicati, l'accordo a lungo termine per l'uso in esclusiva del porto rappresentava una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, il 1o gennaio 1994, fino ad almeno il 20 dicembre 2005.

8.   Incidenza sugli scambi

21.

I servizi internazionali di trasporto su traghetto sono per loro natura transfrontalieri. Inoltre il fatturato di Color Line sulla rotta era significativo ed è aumentato di anno in anno durante il periodo in esame. Anche il numero di passeggeri sulla rotta è aumentato durante il periodo, arrivando a 1,2 milioni di passeggeri nel 1999 ed rimanendo stabile o superiore a tale livello fino al 2005.

22.

Alla luce di ciò, l'impatto che l'accordo sul porto ha avuto sulle possibilità dei concorrenti di stabilire un servizio in concorrenza con quello di Color Line tra la Svezia e la Norvegia sul mercato rilevante è sufficiente a stabilire che l'accordo in esame era in grado di avere ripercussioni significative sugli scambi intra-SEE ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

9.   Mancanza di giustificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE

23.

Color Line ha affermato di aver fatto sostanziali investimenti iniziali che hanno portato a significativi miglioramenti della rotta Sandefjord–Strömstad a beneficio dei clienti. Tuttavia, tutti i miglioramenti in termini di efficienza che Color Line afferma di aver apportato attraverso l'accordo di uso esclusivo a lungo termine sono stati o insufficientemente documentati, o erano, nella migliore delle ipotesi, di portata limitata. Color Line non è stata in grado di dimostrare che i vantaggi in termini di efficienza apportati che l'accordo ha apportato siano maggiori dei danni causati ai consumatori dal diritto di uso esclusivo a lungo termine per l'impresa. Inoltre, la durata (25 anni) dell'esclusività di cui ha goduto Color Line andava ben al di là di quanto accettabile ed era fondamentalmente sproporzionata per la realizzazione di qualsiasi aumento dell'efficienza.

24.

Ne consegue che Color Line ha dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, non sono soddisfatte.

10.   Abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE

25.

Nel periodo dal 1986 fino all'ingresso nel mercato di Kystlink nel 2006, Color Line era il fornitore unico, vale a dire monopolistico, del mercato rilevante di servizi di traghetto con una quota di mercato del 100 %. I clienti dell'impresa erano principalmente persone con un potere d'acquisto limitato o privi di un potere contrattuale controbilanciante. Inoltre, il mercato era caratterizzato da significative barriere all'entrata, tra cui la posizione di mercato di Color Line, la fedeltà al marchio dei suoi clienti, la mancanza di porti alternativi validi e gli ostacoli normativi. Per questi motivi, Color Line ha goduto di una posizione dominante sul mercato rilevante, perlomeno durante il periodo in esame.

26.

Per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005, i diritti a lungo termine per l'utilizzo in esclusiva delle strutture nell'area di Torskholmen, a Strömstad, garantiti a Color Line in virtù dell'accordo sul porto, che precludevano la concorrenza dal mercato rilevante, erano in grado, come minimo, di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

27.

Color Line non ha dimostrato che vi era una giustificazione oggettiva per basarsi su tale accordo e mantenere in vigore il suo diritto di uso esclusivo nel periodo dalla data d'attuazione dell'accordo SEE, 1o gennaio 1994, al 20 dicembre 2005. Color Line ha quindi abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante.

28.

I servizi internazionali di trasporto su traghetto sono per loro natura transfrontalieri e il mercato rilevante per tali servizi forma in questo caso una parte sostanziale del mercato comune. Alla luce di ciò, l'abuso di posizione dominante sul mercato rilevante da parte di Color Line, era in grado di avere ripercussioni significative sugli scambi intra-SEE ai sensi dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

11.   Destinatari della decisione

29.

La decisione stabilisce che, con i diritti a lungo termine per l'uso in esclusiva di cui ha goduto Color Line AS in virtù dell'accordo sul porto concluso con il comune di Strömstad nel 1991, Color Line AS e Color Group AS hanno infranto gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE come segue:

a)

Color Line AS, per la sua partecipazione diretta all'infrazione, dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005;

b)

Color Group AS, per la sua decisiva influenza sulla sua controllata al 100% Color Line AS, dal 1o ottobre 1998 al 20 dicembre 2005.

12.   Sanzioni

30.

Conformemente agli orientamenti dell'Autorità sul metodo per stabilire l'importo delle ammende (2), l'importo di base dell'ammenda è correlato ad una percentuale, fino al 30 %, del valore delle vendite nella pertinente zona geografica all'interno del SEE dei beni o servizi ai quali è legata direttamente o indirettamente l'infrazione, in funzione del grado di gravità dell'infrazione da moltiplicare per il numero di anni di durata dell'infrazione.

31.

L'Autorità, di norma, considera le vendite effettuate dall'impresa durante l'intero ultimo esercizio sociale della partecipazione dell'impresa all'infrazione. Nel presente caso ciò corrisponde al fatturato di Color Line sulla rotta Sandefjord–Strömstad nel 2004.

32.

Nel valutare la gravità dell'infrazione, per decidere se la percentuale del valore delle vendite da applicare in un determinato caso debba situarsi all'estremità inferiore o superiore della gamma stabilita, l'Autorità esegue un'analisi caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. L'Autorità considera numerosi fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato delle imprese in questione e la portata geografica dell'infrazione.

33.

Nel presente caso, l'Autorità ha concluso che la percentuale del valore delle vendite da applicare per stabilire l'importo dell'ammenda debba essere del 2,5 %.

34.

Sebbene l'Autorità abbia rilevato un'infrazione delle norme SEE sulla concorrenza a partire dal 1o gennaio 1994, nell'esercizio del suo potere di comminare sanzioni pecuniarie, l'Autorità ha deciso, in via eccezionale e in virtù dell'ampio margine di discrezionalità di cui gode nel calcolo delle ammende (3), e alla luce delle particolarità del presente caso, di imporre solamente una sanzione per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 20 dicembre 2005. Il periodo preso in considerazione risulta quindi essere di sette anni.

35.

Alla luce di quanto sopra, l'importo di base per l'ammenda viene fissato a 18,881 milioni di EUR.

36.

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

37.

L'ammenda non eccede il 10 % delle vendite totali dell'impresa che ha partecipato all'infrazione nell'ultimo esercizio precedente alla decisione.

13.   Decisione

38.

Con i diritti d'uso esclusivo a lungo termine, di cui ha goduto Color Line AS in virtù dell'accordo sul porto concluso con il comune di Strömstad nel 1991, Color Line AS e Color Group AS hanno infranto gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE come segue:

a)

Color Line AS, per la sua partecipazione diretta nell'infrazione, dal 1o gennaio 1994 al 20 dicembre 2005;

b)

Color Group AS, per la sua decisiva influenza sulla sua controllata al 100% Color Line AS, dal 1o ottobre 1998 al 20 dicembre 2005.

39.

Anche se l'Autorità, sulla base delle prove disponibili, ha rilevato che l'infrazione è cessata il 20 dicembre 2005, per fugare qualsiasi dubbio, alle imprese che restano attive sul mercato rilevante e che sono destinatarie della decisione, si chiede, qualora non vi abbiano ancora provveduto, di porre termine all'infrazione e di astenersi d'ora in poi da qualsiasi atto o comportamento che abbia obiettivi o effetti analoghi.

40.

Per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 20 dicembre 2005, viene imposta una sanzione pecuniaria di 18,811 milioni di EUR a Color Line AS e Color Group AS, ritenute separatamente e congiuntamente responsabili.


(1)  GU C 227 del 21.9.2006, pag. 10 e supplemento SEE 47 del 21.9.2006, pag. 1.

(2)  GU C 314 del 21.12.2006, pag. 84 e supplemento SEE 63 del 21.12.2006, pag. 44.

(3)  Orientamenti sul metodo per stabilire l'importo delle ammende, paragrafo 37.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/11


Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2012 nelle aree prestabilite

2012/C 180/07

Il ministero norvegese del Petrolio e dell’energia bandisce un invito a presentare domanda di autorizzazione a produrre petrolio, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Le autorizzazioni alla produzione saranno concesse a società per azioni registrate in Norvegia o in un altro Stato contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) o a persone fisiche domiciliate in uno Stato contraente dell’accordo SEE. Le società per azioni devono possedere un capitale azionario minimo di 1 milione di NOK o un importo equivalente nella valuta del paese di registrazione.

Possono ottenere autorizzazioni alla produzione le società che attualmente non sono licenziatarie sulla piattaforma continentale norvegese, se sono state preselezionate come licenziatarie sulla suddetta piattaforma.

Le società che presentano domande individuali e quelle che presentano domanda come componenti di un gruppo saranno trattate dal ministero alle stesse condizioni. Ai fini della domanda di autorizzazione alla produzione, i richiedenti che presentano domande individuali e quelli che presentano domande congiunte nell’ambito di un gruppo saranno equiparati. Sulla base delle domande presentate da gruppi o di quelle individuali, il ministero può stabilire la composizione dei gruppi aggiudicatari e designare l’operatore per tali gruppi.

Per aggiudicarsi una partecipazione in un’autorizzazione alla produzione, il licenziatario deve sottoscrivere un accordo sulle attività petrolifere, comprendente un accordo operativo comune e un accordo contabile. Se l’autorizzazione alla produzione è suddivisa in modo stratigrafico, i licenziatari delle due autorizzazioni suddivise in modo stratigrafico dovranno anche sottoscrivere uno specifico accordo operativo comune che disciplini i reciproci rapporti sotto questo aspetto.

Una volta firmati i suddetti accordi, i licenziatari costituiranno una joint venture nella quale l’entità della loro partecipazione sarà sempre identica alla partecipazione che detengono nell’autorizzazione alla produzione.

I documenti di autorizzazione saranno basati prevalentemente su documenti pertinenti delle aggiudicazioni 2011 nelle aree prestabilite. L’obiettivo è quello di rendere noti all’industria gli aspetti fondamentali di eventuali adeguamenti del quadro prima della presentazione della domanda.

Criteri per il rilascio di un’autorizzazione alla produzione

Nell’intento di promuovere una buona gestione delle risorse e una rapida ed efficiente ricerca e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, ivi compresa la composizione dei gruppi a tal fine, la concessione di partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione e la nomina dell’operatore sono subordinate al rispetto dei seguenti criteri:

a)

competenza tecnica del richiedente nel settore, compresa la competenza in materia di attività di sviluppo, ricerca, sicurezza e ambiente, e modo in cui tale competenza può attivamente contribuire a una ricerca economicamente efficiente e, se del caso, alla produzione di petrolio nella zona geografica in questione;

b)

una sufficiente capacità finanziaria del richiedente per condurre attività di ricerca ed eventualmente produrre petrolio nella zona geografica in questione;

c)

conoscenza da parte del richiedente delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e modalità in base alle quali i licenziatari intendono effettuare una ricerca efficiente di petrolio;

d)

esperienza del richiedente sulla piattaforma continentale norvegese o pertinente esperienza equivalente in altre zone;

e)

esperienza in merito all’attività del richiedente;

f)

se i richiedenti presentano una domanda nell’ambito di un gruppo, si terrà conto della composizione del gruppo, dell’operatore consigliato e della competenza collettiva del gruppo;

g)

le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a joint venture nelle quali almeno un licenziatario abbia svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o abbia un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma;

h)

le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a due o più licenziatari, dei quali almeno uno abbia l’esperienza di cui alla lettera g);

i)

l’operatore designato per le autorizzazioni alla produzione nel Mare di Barents deve aver svolto almeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma;

j)

per le autorizzazioni alla produzione in acque profonde, l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, almeno un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione in acque profonde come operatore;

k)

per le autorizzazioni alla produzione che comportino perforazioni esplorative in alta pressione e/o ad alta temperatura (HPHT), l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione in alta pressione e/o ad alta temperatura come operatore.

Blocchi disponibili per le domande di autorizzazione

La zona geografica per la quale si possono presentare domande è la zona della piattaforma continentale norvegese prestabilita per questa tornata di autorizzazioni. Si possono richiedere partecipazioni in autorizzazioni alla produzione per i blocchi non oggetto di autorizzazione all’interno della zona prestabilita e per blocchi o parti di blocchi abbandonati all’interno della zona prestabilita prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per il testo integrale dell’avviso e le mappe dettagliate delle aree disponibili, consultare il sito web della Direzione norvegese del petrolio all’indirizzo http://www.npd.no/apa2012 o contattare telefonicamente il ministero del Petrolio e dell’energia al numero +47 22246209.

Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno inviate a:

Ministry of Petroleum and Energy

PO Box 8148 Dep.

0033 Oslo

NORWAY

Termine ultimo: ore 12.00 del 6 settembre 2012.

Le autorizzazioni alla produzione petrolifera nel quadro delle aggiudicazioni 2012 nelle aree prestabilite della piattaforma continentale norvegese sono rilasciate 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’invito a presentare domande. Il rilascio è previsto per fine 2012/inizio 2013, e comunque non oltre il 30 gennaio 2013.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/13


BANDO DI CONCORSI GENERALI

2012/C 180/08

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali

 

EPSO/AD/233/12 — Traduttori (AD 5) di lingua croata (HR)

 

EPSO/AD/234/12 — Interpreti (AD 5/AD 7) per la lingua croata (HR)

 

EPSO/AD/235/12 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua croata (HR)

I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in francese, inglese e tedesco nella Gazzetta ufficiale C 180 A del 21 giugno 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/14


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2012/C 180/09

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Prodotto

Paese(i) di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Selle

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 691/2007 del Consiglio (GU L 160 del 21.6.2007, pag. 1)

22.6.2012


(1)  GU C 257 dell'1.9.2011, pag. 7.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/15


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2012/C 180/10

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di effettuare un riesame delle misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termini

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni tipi di biossido di manganese

Sud Africa

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1)

14.3.2013


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella presente colonna.


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 180/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (STG)

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

«TEPERTŐS POGÁCSA»

N. CE: HU-TSG-0007-0060-27.09.2010

1.   Nome e indirizzo dell'associazione richiedente:

Nome:

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje

Indirizzo:

Komárom

Dunapart u. 1.

2900

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.

+36 302604274

Fax

E-mail:

nardaianita@gmail.com

2.   Stato membro o paese terzo:

Ungheria

3.   Disciplinare del prodotto:

3.1.   Nome da registrare:

«Tepertős pogácsa»

Al momento dell’immissione sul mercato l’etichetta può riportare la seguente informazione: «magyar hagyományok szerint előállított» (prodotta secondo la tradizione ungherese). Tale testo sarà tradotto in altre lingue ufficiali.

3.2.   Indicare se il nome:

è specifico di per sé

indica le caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare

L’aggettivo «tepertős», che figura nella denominazione del prodotto, deriva dal sostantivo «tepertő» (ciccioli di maiale), che designa i residui ottenuti dopo aver fritto la pancetta, i quali, una volta tritati, costituiscono in forma cremosa la materia prima caratteristica della «pogácsa» (focaccia salata).

3.3.   La domanda prevede l’uso riservato del nome ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006?:

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza riserva del nome

3.4.   Tipo di prodotto:

Classe 2.3.

Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome indicato al punto 3.1.:

La «Tepertős pogácsa» è un prodotto della panetteria salato, rotondo, di forma cilindrica, di diametro compreso tra 3 e 5 centimetri e di peso compreso tra 25 e 50 grammi. L’impasto lievitato, salato e pepato, contiene ciccioli e strutto e può avere consistenza morbida o del tipo pasta a foglia. La superficie è di colore rosso brunito con una decorazione (incisione) a reticolo. La base è liscia e di colore rosso brunito. All’interno i ciccioli sono omogeneamente ripartiti. La variante morbida può essere suddivisa in bocconi mentre l’altra (tipo pasta a sfoglia) è di consistenza soffice e a più strati. Il gusto è quello caratteristico dei ciccioli fritti, piacevolmente salato e moderatamente pepato. Il tenore di grassi, in peso, nella materia secca è compreso tra il 20 e il 30 % e il prodotto contiene, in peso, tra il 25 e il 40 % di ciccioli. Un minimo del 60 % del tenore di grassi proviene dai ciccioli.

Caratteristiche organolettiche

 

Tepertős pogácsa morbida

Tepertős pogácsa del tipo pasta a sfoglia

Aspetto

Rotondo, di forma cilindrica regolare

Rotondo, di forma cilindrica regolare (ma non sempre)

Crosta

La parte superiore è brillante, di colore rosso brunito, contraddistinta da una decorazione a reticolo fitto, la superficie laterale è di colore «sabbia» opaco e la base di colore rosso brunito opaco.

Interno

Consistenza decisamente morbida ma non friabile. I ciccioli sono omogeneamente ripartiti e presentano un colore leggermente brunito.

Consistenza leggermente a sfoglia a più strati, tra i quali si intravvedono i ciccioli di colore leggermente brunito.

Gusto

Caratteristico dei ciccioli, piacevolmente salato e moderatamente pepato.

Aroma

Caratteristico dei ciccioli e dello strutto; pepato.

Caratteristiche chimico-fisiche

materie grasse: il tenore di materie grasse del prodotto finito calcolato in rapporto al peso della materia secca è compreso tra il 20 e il 30 % (m/m),

sale: il tenore di sale del prodotto finito calcolato in rapporto al peso della materia secca non supera il 4,0 % (m/m).

3.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare recante il nome di cui al punto 3.1.:

Materie prime

Preparazione della crema a base di ciccioli:

ciccioli di maiale senza pelle: costituiscono il 70-75 % della crema, ovvero i pezzetti di grasso ottenuti friggendo la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne,

strutto: costituisce il 25-30 % della crema, ovvero il grasso che resta dopo aver fritto la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne.

Preparazione dell’impasto: farina di frumento (tipo 55 o 80) o di farro, uova, tuorlo d’uovo, latte, lievito, vino bianco o aceto, panna da cucina, sale e pepe.

Nella preparazione della «Tepertős pogácsa» è vietato l’uso di qualsiasi additivo alimentare (ad esempio, agenti lievitanti o conservanti).

Metodo di preparazione

A seconda del metodo utilizzato per la preparazione dell'impasto la «Tepertős pogácsa» può avere una consistenza morbida o del tipo pasta a sfoglia.

Preparazione della «Tepertős pogácsa» morbida

I fase:   preparazione della crema di ciccioli

I ciccioli freschi, privi di pelle, sono schiacciati utilizzando un mattarello in modo che non rimangano pezzetti grossi o irregolari e che i pezzetti fritti siano ripartiti omogeneamente nella crema In alternativa i ciccioli possono essere passati con un tritacarne, nel qual caso deve essere utilizzata la piastra con i fori più piccoli.

La crema è quindi amalgamata allo strutto utilizzando un cucchiaio di legno o un mixer. Un requisito importante per quanto riguarda la preparazione della crema di ciccioli è il divieto di utilizzare additivi, conservanti, ciccioli d’oca, grassi vegetali o margarina. È ammesso soltanto l’uso di ciccioli freschi senza pelle.

Anche la crema di ciccioli industriale deve rispettare tali requisiti.

II fase:   preparazione dell’impasto

A ogni chilogrammo di farina sono mescolati 250-400 grammi di crema di ciccioli fino ad ottenere un impasto omogeneo. Per ottenere un impasto morbido è essenziale che le particelle di farina siano «coperte» dalla crema di ciccioli. Vengono mescolati tutti gli ingredienti: la farina amalgamata alla crema di ciccioli e, per chilogrammo di farina, il 5 % di lievito sciolto nel latte, un uovo, un tuorlo d’uovo, lo 0,02 % di vino bianco o aceto, il 2,5 % di sale, lo 0,001 % di pepe macinato e la panna da cucina in quantità sufficiente per ottenere un impasto mediamente denso. L’impasto viene lavorato fino a quando tutti gli ingredienti siano ben amalgamati, ma senza esagerare se si vuole che l’impasto abbia una consistenza morbida.

Dato l’elevato tenore di materie grasse del prodotto è opportuno preparare l’impasto a partire da ingredienti freddi e lasciarlo riposare in un luogo fresco fino a quando la temperatura interna raggiunga i 26 °C. Data la natura del prodotto, l’impasto può essere poi lasciato riposare in frigorifero a una temperatura compresa tra + 5 e – 8 °C per almeno tre ore.

L’impasto lievitato e raffreddato viene quindi spianato fino a quando raggiunge lo spessore di un dito. Sulla superficie sono quindi tracciati fitti solchi perpendicolari. Questa operazione può essere effettuata anche utilizzando lame aventi una spaziatura di 3 mm l’una dall’altra. Le singole focaccette sono ottenute utilizzando appositi stampini di diametro compreso tra 3 e 6 centimetri facendo in modo che le forme risultino regolari e per quanto possibile cilindriche. La forma finale si ottiene lavorando la pasta con un movimento rotatorio del palmo della mano. Le focacce sono quindi collocate l’una vicina all’altra su un ripiano in quantità sufficiente da riempire una teglia e sono quindi dorate con un pennello bagnato nell’uovo sbattuto, facendo attenzione che quest’ultimo non coli sui lati. Quando la doratura si è un po’ asciugata, le focaccette sono disposte sulla teglia a distanza regolare l’una dall’altra. L'impasto residuo può essere rilavorato (delicatamente) per un massimo di due volte ed essere riutilizzato dopo il tempo di riposo previsto.

Le focaccette sono quindi lasciate a lievitare per 50-55 minuti e quindi cotte in forno a una temperatura di 220-240 °C per 12-15 minuti.

Sono quindi messe in vendita sfuse o preimballate.

Preparazione della «Tepertős pogácsa» tipo pasta sfoglia

I fase:   preparazione della crema di ciccioli

La preparazione della crema di ciccioli è simile a quella utilizzata per la variante morbida, con la differenza che qui, oltre ai ciccioli senza pelle e allo strutto, si ha aggiunta di sale (1,5 % in rapporto al peso della farina) e pepe (0,001 % in rapporto al peso della farina). L’utilizzo del sale in questa fase è dovuto al fatto che, se tutto il sale necessario per dare alle focaccette il classico gusto salato venisse aggiunto soltanto nella fase di preparazione dell’impasto, la pasta si romperebbe e non sarebbe possibile ottenere la consistenza del tipo pasta sfoglia.

In questo caso, della quantità di strutto indicata per la preparazione della crema di ciccioli, il 50 %, ossia la metà, viene utilizzato per la crema di ciccioli, mentre l’altro 50 % è aggiunto all’impasto.

II fase:   preparazione dell’impasto

L’impasto cosiddetto di base viene preparato utilizzando farina, lo strutto non utilizzato per la crema di ciccioli, sale (circa 1 % in rapporto al peso della farina) 5 % di lievito sciolto nel latte per chilogrammo di farina, 0,02 % di vino bianco o aceto e, eventualmente, un uovo, un tuorlo d’uovo e panna da cucina in quantità sufficiente per ottenere un impasto mediamente compatto ed elastico e facile da lavorare.

Per questa variante è importante utilizzare gli ingredienti e la crema di ciccioli a temperature basse, in modo che la crema permetta di separare ciascuno strato di pasta. Lo strutto che ricopre gli strati sottili di pasta spianata a freddo, sciogliendosi durante la cottura, evita che gli starti di pasta si incollino l’uno sull’altro. Inoltre il vapore sprigionato dall’acqua contenuta nell’impasto e lo strutto permettono di mantenere separati gli strati di pasta e ottenere dopo la cottura la caratteristica struttura di sfogliatina.

Le focaccette tipo pasta a sfoglia possono essere ottenute in due modi:

a)

la crema di ciccioli è spalmata in modo uniforme sui sottili strati di pasta che vengono poi arrotolati a partire dalle estremità. La pasta così arrotolata viene quindi lasciata riposare per 15-30 minuti per essere poi nuovamente spianata in uno strato sottile e arrotolata nuovamente ma in direzione perpendicolare a quella precedente. Si tratta di un aspetto importante perché in assenza di tale operazione le focaccette si sfalderebbero durante la cottura;

b)

l’impasto di base, dopo il periodo di riposo, viene spianato in uno strato sottile e piegato in strati successivi, su ciascuno dei quali viene ripartita la crema di ciccioli. In questo caso la pasta non va arrotolata, bensì piegata in un minimo di tre strati.

Prima di essere stesa per un'ultima volta, la pasta è messa a riposare per almeno 15 minuti quindi è spianata nuovamente fino ad ottenere uno strato dello spessore di un dito (1-2 cm); quindi sulla superficie viene inciso un fitto reticolo perpendicolare e sono ricavate le singole focaccette utilizzando appositi stampini di diametro compreso tra 3 e 6. Le focacce sono quindi collocate l’una vicina all’altra su un ripiano in quantità sufficiente da riempire una teglia e sono quindi dorate con un pennello bagnato nell’uovo sbattuto, facendo attenzione che quest’ultimo non coli sui lati.

Quando la doratura si è un po’ asciugata, le focaccette sono disposte sulla teglia a distanza regolare l’una dall’altra, sono lasciate a lievitare per 40-45 minuti e quindi cotte in forno a una temperatura di 220-240 °C per 8-10 minuti.

Sono quindi messe in vendita sfuse o preimballate.

3.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare:

Le caratteristiche specifiche della «Tepertős pogácsa» risiedono negli elementi seguenti:

le materie prime: ciccioli di maiale e strutto,

la particolare tecnica di preparazione dell’impasto,

le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

La caratteristica principale è data dall’uso dei ciccioli di maiale.

I ciccioli, ovvero i pezzetti di grasso ottenuti friggendo la pancetta priva, del tutto o quasi, di carne, conferiscono alla «Tepertős pogácsa» il suo carattere specifico. Essi hanno un tenore di proteine del 12-13 % e un tenore di materie grasse dell’82-84 % e forniscono come minimo il 60 % del tenore di grassi del prodotto.

La particolare tecnica di preparazione dell’impasto

Oltre alla variante morbida dell'impasto, l’uso dei ciccioli consente inoltre di lavorare l’impasto in modo da conferirgli le caratteristiche tipiche della pasta a sfoglia; inoltre, l'elevato tenore di materie grasse richiede una preparazione speciale dell’impasto (a freddo a una temperatura di 24-26 °C).

Caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche

Dato il tenore di materie grasse del 20-30 % dovuto all’impiego dei ciccioli e dello strutto, la «Tepertős pogácsa» possiede un valore nutritivo più elevato, si secca meno rapidamente e ha una scadenza più lunga rispetto a prodotti della stessa categoria.

3.8.   Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare:

Il termine «pogácsa» (focaccia), comparso per la prima volta verso il 1395, designava in origine una galletta cotta nelle braci e nella cenere. Nei racconti popolari ungheresi era indicata con il nome «hamuban sült pogácsa», ovvero focaccia cotta nelle ceneri. Fino alla fine del XVII secolo per indicare il pane schiacciato consumato come pane si usava l'espressione pane-focaccia o pane del tipo focaccia. La diffusione delle focaccette che conosciamo oggi — ovvero di dimensioni più piccole, di forma cilindrica e con la decorazione a reticolo — si è generalizzata in Ungheria alla fine del Medioevo fino ad imporsi, con le sue differenti varianti di impasto, come il prodotto della panetteria più diffuso nella cucina contadina e da allora la sua popolarità non è più venuta meno.

L’affermarsi della «Tepertős pogácsa» è stato possibile grazie a due condizioni: la consuetudine di far friggere il grasso residuo della pancetta e il fatto che i ciccioli sono divenuti un genere alimentare di consumo quotidiano. Stando alla descrizione di una famiglia nobile di medio rango del dipartimento di Somogy del 1770, dal XVIII secolo la pancetta fritta e i ciccioli erano ormai entrati a far parte delle abitudini alimentari della nobiltà ungherese. Ciò è confermato dal fatto che dal XVIII secolo nell’inventario delle proprietà delle famiglie nobili della grande pianura ungherese figurano i recipienti per pancetta/strutto (Cegléd 1850-1900. Pubblicazione del Ceglédi Kossuth Múzeum, Cegléd, 1988., pagg. 28, 30. Szűcs). È probabile che l’abitudine di far friggere la pancetta nella preparazione della carne di maiale e di utilizzare lo strutto a scopi alimentari nella tradizione popolare contadina risalga alla metà del XIX secolo, in quanto i recipienti per lo strutto figurano già a partire dal 1850 nei registri rurali delle aree comprese tra il Danubio e il Tibisco.

Secondo dati etnografici tramandati oralmente e risalenti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, i ciccioli erano utilizzati dalle famiglie contadine della regione centrale del Tibisco per la produzione di sapone, mentre il loro utilizzo nell’alimentazione si diffuse solo gradualmente. Una volta macellato il maiale, le focacce erano in genere preparate utilizzando ciccioli freschi, generalmente piccoli e senza pelle. Una ricerca etnografica realizzata intorno al 1930 fa riferimento a focacce a base di farina di frumento lievitata e non lievitata con l’aggiunta di altri ingredienti, tra cui i ciccioli (Bátky Zs.: Táplálkozás (Alimentazione). In: A magyarság néprajza (Etnografia ungherese). Budapest, 1933. pag. 100). Se ne può dunque dedurre che l’abitudine di aggiungere all’impasto lievitato i ciccioli ricavati friggendo la pancetta era già diffusa all’inizio del XX secolo.

Oggi la «Tepertős pogácsa» riveste un ruolo importante nell’alimentazione quotidiana. Essa è servita come accompagnamento delle zuppe (gulasch e zuppa di fagioli), viene offerta ai partecipanti di riunioni e conferenze e costituisce uno snack molto utilizzato in caso di feste famigliari (matrimoni, battesimi) o di ricorrenze quali Natale e Pasqua oltre a costituire un classico accompagnamento delle degustazioni di vino negli agriturismi (Hagyományok Ízek Régiók (Tradizioni, gusti, regioni), vol I., pagg. 145-147).

Dal 1880 circa ai nostri giorni diversi libri di cucina confermano la popolarità della «Tepertős pogácsa»: Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Libro di cucina franco-ungherese) pagg. 784-785, 1881; Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Il nuovo libro della pasticceria casalinga), pag. 350, 1905; Kincses Váncza receptkönyv (Il ricettario Váncza Kincses) pag. 21, 1920; Az Új idők második receptkönyve (Il secondo libro di cucina dei tempi moderni), pag 182, 1934; Hajdú ernőné: Jaj, mit főzzek (E ora, cosa cucino?), pag. 73, 1941; Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Capolavori della pasticceria ungherese), pag. 89, 1973.

3.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità:

Specificità

Requisiti minimi

Metodi di verifica e frequenza

tenore di grassi

20-30 % sulla materia secca

può essere utilizzato esclusivamente grasso di maiale

conformemente alla descrizione del prodotto di cui al punto 3.5, in laboratorio con cadenza semestrale

ciccioli (crema di)

utilizzo di ciccioli di maiale

uso di ciccioli privi di pelle

sulla base della documentazione o scheda del prodotto, con documentazione per lotto

Ingredienti

conformemente alla descrizione del prodotto di cui al punto 3.6 (ciccioli di maiale, strutto, farina di frumento, uova, tuorli d’uovo, latte, lievito, vino bianco o aceto, panna da cucina, sale o pepe)

sulla base della documentazione o scheda del prodotto, con documentazione per lotto

caratteristiche organolettiche del prodotto (tenore, gusto, aroma)

consistenza morbida o tipo pasta a sfoglia

gusto (leggermente pepato) e aroma caratteristici dei ciccioli

esame organolettico effettuato a ogni turno

4.   Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto:

4.1.   Nome e indirizzo:

Nome:

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (Ufficio dell’amministrazione centrale dell’agricoltura, Direzione sicurezza degli alimenti e dei mangimi)

Indirizzo:

Budapest

Mester u. 81.

1095

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.

+36 4563010

Fax

E-mail:

oevi@oai.hu

☒ pubblico

 privato

4.2.   Compiti specifici dell’organo o ente:

L’autorità preposta ai controlli verifica che il prodotto sia conforme ai requisiti specificati nel disciplinare.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/22


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 180/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«FIN GRAS»/«FIN GRAS DU MÉZENC»

N. CE: FR-PDO-0005-0545-30.03.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Fin gras»/«Fin gras du Mézenc»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1 —

Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Ha diritto alla denominazione di origine «Fin gras» o «Fin gras du Mézenc» solo la carne bovina ottenuta da giovenche di età minima di 24 mesi o da maschi castrati di età 30 mesi almeno.

Si tratta di un prodotto stagionale. Gli animali sono macellati dal 1o febbraio al 31 maggio, dopo aver subito un lento ingrasso invernale in stalla, essenzialmente a base di fieno.

Gli animali sono oggetto di una selezione rigorosa in vivo, in varie fasi della loro vita, in particolare prima e alla fine dell’ingrasso, sulla base di criteri legati al loro sviluppo scheletrico, muscolare, al loro stato di ingrasso accertato mediante pressione, alle loro capacità funzionali e al loro stato generale.

Le caratteristiche delle carcasse e della carne derivano da un ingrasso lungo e progressivo a base di fieno di Mézenc e dalla rigorosa selezione degli animali vivi nelle diverse fasi della loro vita.

Le carcasse devono presentare le seguenti caratteristiche:

classi di conformazione E, U, R e 2, 3, 4 in stato di ingrassamento, secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti EUROP,

peso fiscale (o peso di carcassa a freddo) di 280 kg minimo per le giovenche e di 320 kg minimo per i manzi,

grasso di copertura uniforme o leggermente distribuito, senza accumulo di grasso,

grasso esterno da bianco a bianco crema.

La carne è di colore rosso intenso a rosso porpora. È erborinata (cioè con infiltrazione di grasso intramuscolare). La carne si presenta refrigerata, tranne la carne scongelata refrigerata.

In funzione della presentazione, cruda, stufata o alla griglia, la carne è tenera, o molto tenera, untuosa, con una buona succosità e aromi in bocca intensi e persistenti.

Il taglio della carne al dettaglio è effettuato al momento della vendita al consumatore finale.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Il sistema di allevamento dei bovini è essenzialmente un sistema a pascolo, il che implica un carico globale limitato sull’azienda e una superficie minima in prati di fieno e pascolo per ogni animale di 70 are.

Il sistema di allevamento dei bovini rispetta le alternanze annuali pascolo/stalla e consente di sfruttare le potenzialità dell’ambiente naturale, caratterizzato da inverni lunghi e rigidi. Gli animali pascolano, al minimo, dal 21 giugno al 21 settembre. Utilizzano i pascoli naturali nonché il secondo fieno su prati da sfalcio. Sono in stalla almeno dal 30 novembre al 30 marzo. Durante tale periodo il fieno viene loro distribuito a volontà.

La razione di base degli animali è costituita unicamente da erba di pascolo o fieno.

I prati a fieno e pascolo utilizzati per l’alimentazione degli animali sono situati nella zona geografica e sono costituiti da flora strettamente naturale tipica del Mézenc. I prati sono mantenuti regolarmente e la concimazione è adeguata in modo da mantenere la diversità della flora. Il fieno, prodotto solo da un primo taglio, è seccato sul prato e conservato separatamente dagli altri fieni che possono essere presenti nell’azienda.

Durante l’ingrasso finale, gli animali ricevono un’alimentazione essenzialmente a base di fieno, selezionato dall’allevatore in funzione della qualità. Gli animali sono alimentati individualmente alla mangiatoia. Il fieno utilizzato durante la fase di ingrasso deve essere distribuito almeno quattro volte al giorno con eliminazione dei rifiuti. Un integratore di origine vegetale, composto da quattro materie prime, di cui almeno due cereali, di valore alimentare fisso e distribuito in quantità limitata è autorizzato per equilibrare la razione. La quantità di integratore non può superare 700 gr. di mangime complementare per 100 kg di peso vivo di bovino.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Nascita, allevamento, ingrasso, macello

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Non pertinente

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Fino al distributore finale, la carcassa e i tagli sono muniti di un’etichetta che precisa almeno:

il nome della denominazione,

il logo DOP dell’Unione europea,

il numero nazionale di identificazione dell’animale o il numero di macellazione,

il numero dell’azienda dell’allevatore,

il nome e l’indirizzo del macello e il relativo numero di omologazione,

la data di macellazione,

per le carni da cuocere arrosto o alla griglia, fatta eccezione per i pezzi detti «hampes» e «onglet» e per il filetto, la dicitura «il tempo di maturazione fra le date di macellazione degli animali e di vendita al minuto al consumatore finale è almeno di dieci giorni interi».

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona geografica comprende i seguenti cantoni e comuni:

 

Dipartimento dell’Ardèche:

 

Cantone d’Antraigues-sur-Volane: tutto,

 

Cantone d’Aubenas: comuni di Aubenas, Mercuer,

 

Cantone de Burzet: comuni di Burzet, Péreyres, Sagnes-et-Goudoulet, Sainte-Eulalie

 

Cantone de Le Cheylard: comuni di Le Chambon, Saint-Andéol-de-Fourchades,

 

Cantone de Coucouron: comuni di Issanlas, Issarlès, Le Lac-d’Issarlès, Lanarce, Lavillatte, Lespéron,

 

Cantone de Montpezat-sous-Bauzon: tutto

 

Cantone de Privas: comuni di Ajoux, Gourdon, Pourchères, Privas, Saint-Priest, Veyras,

 

Cantone de Saint-Agrève: comune di Mars,

 

Cantone de Saint-Etienne-de-Lugdarès: comuni di Le Plagnal, Saint-Alban-en-Montagne,

 

Cantone de Saint-Martin-de-Valamas: comuni di Borée, La Rochette, Saint-Clément, Saint-Martial,

 

Cantone de Saint-Pierreville: comuni de Issamoulenc, Marcols-les-Eaux, Saint-Julien-du-Gua,

 

Cantone de Thueyts: comune di Astet,

 

Cantone de Vals-les-Bains: comuni di Labégude, Saint-Julien-du-Serre, Ucel, Vals-les-Bains.

 

Dipartimento della Haute-Loire:

 

Cantone de Fay-sur-Lignon: tutto

 

Cantone de Le Monastier-sur-Gazeille: comuni di Freycenet-la-Cuche, Freycenet-la-Tour, Laussonne, Le Monastier-sur-Gazeille, Moudeyres, Présailles,

 

Cantone de Le Puy-en-Velay: comuni di Le Puy-en-Velay, Vals-près-le-Puy,

 

Cantone de Le Puy-en-Velay Nord: comuni di Aiguilhe, Chadrac, Le Monteil, Polignac,

 

Cantone de Le Puy-en-Velay Est: comuni di Brives-Charensac, Saint-Germain-Laprade,

 

Cantone de Le Puy-en-Velay Ouest: comune di Espaly-Saint-Marcel,

 

Cantone de Le Puy-en-Velay Sud-Est: comuni di Arsac-en-Velay, Coubon,

 

Cantone de Saint-Julien-Chapteuil: comuni di Lantriac, Montusclat, Queyrières, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Pierre-Eynac,

 

Cantone de Tence: comune di Mazet-Saint-Voy,

 

Cantone de Yssingeaux: comuni di Araules, Yssingeaux.

 

Dipartimento della Lozère:

 

Cantone de Langogne: comune di Langogne.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica si colloca sul bordo orientale del massiccio centrale, non lontano da Puy en Velay ed è centrata sull’altopiano del Mézenc.

Tale zona geografica è caratterizzata dalla zona di influenza dell’altopiano di Mézenc in termini di allevamento bovino, compreso lo sviluppo di pratiche di allevamento e di ingrasso specifiche a base di pascolo e di fieno di superfici situate tra 1 100 e 1 500 metri d’altitudine. Inoltre, essa è caratterizzata dalla pratica del consumo di «Fin gras» e dalla vendita in macelleria tradizionale, da usi di macellazione del «Fin gras» e da consuetudini di trasporto degli animali verso il macello accompagnati dagli allevatori.

I terreni sono caratterizzati da avvallamenti, con un’unità morfologica e geologica contraddistinta da un antico vulcanismo, suoli profondi e leggermente acidi.

Il clima è di tipo continentale con influenze mediterranee. Il mese di luglio e il periodo giugno/luglio sono contrassegnati da un deficit idrico e temperature elevate che rappresentano quindi un momento privilegiato per la fienagione sui prati del massiccio del Mézenc. Queste condizioni naturali contribuiscono allo sviluppo di una flora diversificata e particolare su questo massiccio e alla fienagione a un’altitudine particolare.

Dal XVIII secolo i prati del Mézenc sono rinomati per le loro qualità. Un «inventario della flora dei prati a fieno e dei pascoli del Mézenc», realizzato nel 1995, indica una flora molto diversificata, tipica di un clima montano fresco (violetto, bistorte, finocchio delle Alpi, fienarola di Chaix). Un’analisi dei fieni del Mézenc ha confermato chiaramente loro potere nutritivo, anche superiore alle medie dei fieni di montagna stabilite dall’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). Il finocchio delle Alpi (Meum Athamanticum Jacq.), chiamato localmente «Cistre» è l’emblema dei prati a fieno del Mézenc. La posizione particolare del Mézenc sui cui prati si taglia il fieno fino a 1 500 metri di altitudine, permette la presenza di tale pianta nel fieno e il suo consumo da parte degli animali (che la rifiutano allo stato fresco). Essa fornisce al fieno qualità particolari di appetibilità. Negli altri massicci tale pianta è situata negli alpeggi e non è quindi consumata.

Nella zona si è diffuso un sistema di produzione agricola originale con prati da sfalcio per l’allevamento di bovini in zone di altitudine (superiore a 1 100 m) riservate in altre zone all’alpeggio.

L’animale non è allevato per esprimere al massimo il suo potenziale di crescita, ma per valorizzare al meglio le risorse foraggere di cui dispone. La crescita degli animali è regolare in quanto in estate al pascolo non vi è quasi mai penuria di erba derivante da prolungati periodi secchi. Il deposito di grasso è regolare anche se è più abbondante nella fase finale.

Gli allevatori della zona hanno sviluppato pratiche specifiche di fienagione con l essiccazione sul prato e selezionano il miglior fieno per il periodo di ingrasso. Gli animali selezionati a tal fine devono avere una morfologia che permette un lento ingrasso invernale a fieno. A tal fine, gli allevatori selezionano gli animali durante la loro vita secondo criteri di sviluppo muscolare, scheletrico, abilità funzionali, attitudine all’ingrasso e alla presentazione. All’ingresso in stalla devono presentare uno stato di ingrasso sufficientemente contenuto per permettere un ingrasso di rifinitura lento al fieno durante l’inverno.

Solo alcuni animali sono selezionati annualmente in ciascun allevamento per la produzione di «Fin gras» o «Fin gras du Mézenc». L’ingrasso invernale lento a base di fieno per almeno 110 giorni dall’entrata dell’animale in stalla, entro l’inizio di novembre, rappresenta una fase in cui gli animali sono condotti individualmente e non per lotto, con una distribuzione di fieno selezionato per massimizzarne il consumo. Nella stalla ogni animale riceve un’alimentazione adeguata secondo lo stato di ingrassamento e la data prevista di vendita. L’ingrasso tradizionale del «Fin gras» permette lo sviluppo di un grasso di copertura che protegge la maturazione della carcassa dai fenomeni di ossidazione. Ciò dà luogo a carcasse atte a una maturazione lunga (fino a 20 o 30 giorni) senza alterazioni.

La macellazione del «Fin gras» avviene secondo pratiche tradizionali che consentono di conservare l’attitudine della carne a una maturazione lunga. In particolare, è vietato lavare la carcassa, salvo in caso di fuoriuscita accidentale e anche la mondatura (rimozione del grasso di superficie) è vietata. Il raffreddamento delle carcasse è effettuato evitando una refrigerazione improvvisa.

Sia la denominazione tradizionale «Fin gras» che la denominazione tradizionale «Fin gras» accompagnata dal nome geografico «Mézenc» designano questa particolare carne bovina.

5.2.   Specificità del prodotto:

La carne proviene da animali allevati con foraggi e fieno di terreni di altitudine riservati all’estivaggio.

Le carcasse si presentano da coperte a leggermente coperte di grasso, senza accumuli puntuali di grasso. Il grasso esterno varia da bianco a bianco crema. La carne è di colore rosso intenso a rosso porpora. È erborinata (cioè con infiltrazione di grasso intramuscolare).

La carne di denominazione «Fin gras» o «Fin gras du Mézenc» possiede caratteristiche particolari legate alle piante consumate sugli altopiani e al sistema di allevamento. Tutto ciò è stato verificato mediante degustazioni di carne cruda e cotta, nonché con analisi di laboratorio.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le condizioni di altitudine, geologiche e climatiche dell’altopiano del Mézenc consentono la presenza di una flora diversificata particolarmente adatta alla produzione di fieno di eccellente qualità seccato su prato. Studi hanno dimostrato un legame tra i profili terpenici dei fieni prodotti sul Mézenc (di cui il finocchio delle Alpi costituisce la pianta emblematica) e il profilo terpenico dei grassi delle carni.

Una particolarità di tale produzione è basata su un ingrasso lento invernale, incentrato sull’utilizzo di fieno di eccellente qualità e di buona appetibilità che permette un ingrasso ottimale degli animali dopo 110 giorni di stalla. Questi ultimi consumano grandi quantità di fieno grazie alle pratiche di alimentazione messe in atto.

Una conduzione individuale di tali animali e una selezione precisa delle loro caratteristiche nel corso della loro vita per poter conservare solo quelli più idonei a fruire di un ingrasso lento con fieno, permette di ottenere animali eccezionali e di produrre una carne gustosa.

Le caratteristiche del prodotto sono connesse alle condizioni del terreno e della flora naturale che vi cresce, ma anche alle condizioni di allevamento sviluppate in tale ambiente (produzione di fieno di alta qualità, selezione degli animali, lungo ingrasso invernale con fieno …). Un ingrasso lungo con fieno di animali adulti permette di ottenere un grasso di copertura bianco e carcasse uniformemente coperte (senza cumuli di grassi in certi punti), ciò è strettamente connesso all’ottenimento dell’effetto erborinato della carne e al suo sapore pronunciato.

Il ridotto tempo di trasporto verso i macelli e le pratiche rispettose del prodotto lungo tutta la catena di macellazione permettono di conservare la specificità e le capacità di maturazione delle carcasse.

Gli allevatori, i siti di macellazione e i macellai sono elementi indissociabili del settore che consentono la produzione del «Fin gras du Mézenc». Questo prodotto è immesso sul mercato attraverso normali canali di vendita: i macellai locali si rivolgono ai macelli più vicini ai loro luoghi di vendita per abbattere gli animali che hanno potuto scegliere in allevamento. Ancora oggi si organizzano davanti alle macellerie presentazioni di animali decorati per Pasqua. Le fiere di animali che perdurano sino ad oggi riuniscono i diversi operatori intorno a questa produzione stagionale di grande notorietà.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CDC_Fin_gras_du_Mezenc.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/27


Rettifica del bando di concorso generale 2012/C 168/06

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 168 del 14 giugno 2012 )

2012/C 180/13

La pubblicazione del bando di concorso generale 2012/C 168/06 deve essere considerata nulla e priva di effetti.