ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.175.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
19 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2012/C 175/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione concernenti la direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 175/02

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

9

2012/C 175/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6555 — Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6604 — CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2012/C 175/05

Parere della Banca Centrale Europea, del 25 aprile 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (CON/2012/32)

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 175/06

Tassi di cambio dell'euro

17

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 175/07

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 175/08

Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

19

2012/C 175/09

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 175/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31

2012/C 175/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33

2012/C 175/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 175/14

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione concernenti la direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

2012/C 175/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il presente parere fa parte di un pacchetto di quattro pareri del GEPD relativi al settore finanziario, tutti adottati lo stesso giorno (3).

2.

Il 20 luglio 2011 la Commissione ha adottato due proposte concernenti la revisione della legislazione bancaria. La prima proposta riguarda una direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento («la direttiva proposta») (4). La seconda riguarda un regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento («il regolamento proposto») (5). Il giorno stesso le proposte sono state inviate al GEPD a fini di consultazione. Il 18 novembre 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha consultato il GEPD in merito alla direttiva proposta.

3.

Prima dell’adozione del regolamento proposto il GEPD era già stato consultato in modo informale e constata che la proposta tiene conto di diverse sue osservazioni.

4.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e dal Consiglio e raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo degli strumenti adottati.

1.2.   Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte

5.

La normativa proposta comprende due strumenti giuridici: una direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e un regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Gli obiettivi politici della revisione proposta sono essenzialmente quelli di garantire il buon funzionamento del settore bancario e recuperare la fiducia degli operatori e del pubblico. Gli strumenti proposti sostituiranno la direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE, che di conseguenza saranno abrogate.

6.

I principali nuovi elementi della direttiva proposta sono le disposizioni sulle sanzioni, le disposizioni su un efficace governo societario e le disposizioni intese a prevenire l’eccessivo affidamento sui rating esterni. In particolare, la direttiva proposta mira a introdurre un regime sanzionatorio efficace e proporzionato, un idoneo ambito di applicazione personale delle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni e meccanismi che incoraggino la segnalazione delle violazioni. Mira inoltre a rafforzare il quadro legislativo relativo al governo societario e a ridurre l’eccessivo affidamento sui rating esterni (6).

7.

Il regolamento proposto integra la direttiva stabilendo requisiti prudenziali uniformi e direttamente applicabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Come indicato nella relazione di accompagnamento, l’obiettivo principale dell’iniziativa è rafforzare l’efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti dell’UE e contenerne l’impatto negativo sul sistema finanziario (7).

1.3.   Scopo del parere del GEPD

8.

Sebbene la maggior parte delle disposizioni degli strumenti proposti riguardi l’esercizio dell’attività degli enti creditizi, l’attuazione e l’applicazione del quadro giuridico in alcuni casi può incidere sui diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

9.

Alcune disposizioni della direttiva proposta prevedono lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e anche di paesi terzi (8). Tali informazioni possono facilmente riguardare persone fisiche, per esempio i membri degli organi di gestione degli enti creditizi, nonché i loro dipendenti e azionisti. Inoltre, in forza della direttiva proposta, le autorità competenti possono applicare sanzioni direttamente alle persone fisiche e sono tenute a pubblicare le sanzioni inflitte, compresa l’identità dei responsabili (9). Al fine di facilitare l’individuazione delle violazioni, la proposta introduce l’obbligo delle autorità competenti di mettere in atto meccanismi per incoraggiarne la segnalazione (10). Inoltre, il regolamento proposto impone agli enti creditizi e alle imprese di investimento l’obbligo di pubblicare informazioni sulla loro politica in materia di remunerazioni, compresi gli importi corrisposti, ripartiti per categoria del personale e per fascia retributiva (11). Tutte queste disposizioni possono avere implicazioni per la protezione dei dati personali degli interessati.

10.

Alla luce di quanto precede, il presente parere esaminerà i seguenti aspetti del pacchetto riguardanti la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali: 1) l’applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati; 2) il trasferimento dei dati verso paesi terzi; 3) il segreto d’ufficio e l’uso di informazioni riservate; 4) l’obbligo di pubblicazione delle sanzioni; 5) i meccanismi per la segnalazione delle violazioni; 6) gli obblighi di pubblicazione riguardanti la politica in materia di remunerazioni.

2.   ANALISI DELLE PROPOSTE

2.1.   Applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati

11.

Il considerando 74 della direttiva proposta contiene un riferimento alla piena applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati. Occorre tuttavia inserire un riferimento a tale normativa in un articolo sostanziale delle proposte. Un buon esempio di tale disposizione sostanziale è fornito dall’articolo 22 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (12), che prevede espressamente l’applicazione generale delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali nel quadro della proposta.

12.

Ciò è particolarmente importante, per esempio, per quanto riguarda le varie disposizioni relative allo scambio di informazioni personali. Tali disposizioni sono perfettamente legittime, ma devono essere applicate in modo compatibile con la normativa in materia di protezione dei dati. In particolare, occorre scongiurare il rischio che possano essere interpretate come un’autorizzazione generale a scambiare qualsiasi tipo di dati personali. Un riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati, anche nelle disposizioni sostanziali, ridurrebbe sensibilmente tale rischio.

13.

Il GEPD propone quindi di inserire una disposizione sostanziale analoga a quella di cui all’articolo 22 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (13), ferme restando le raccomandazioni del GEPD sulla proposta in esame (14), cioè dare risalto all’applicabilità della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e chiarire il riferimento alla direttiva 95/46/CE, precisando che le disposizioni si applicano in conformità delle norme nazionali di attuazioni della direttiva stessa.

2.2.   Trasferimento dei dati verso paesi terzi

14.

L’articolo 48 della direttiva proposta stabilisce che la Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con paesi terzi volti a garantire, tra l’altro, che le autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri situate sul loro territorio che hanno una filiazione in uno o più Stati membri.

15.

Nella misura in cui tali informazioni contengono dati personali, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 sono pienamente applicabili al trasferimento dei dati verso paesi terzi. Il GEPD propone di precisare all’articolo 48 che in tal caso gli accordi devono conformarsi alle condizioni previste per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. Ciò andrebbe previsto anche per quanto riguarda l’articolo 56, concernente gli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi conclusi dagli Stati membri e dall’ABE.

16.

Inoltre, alla luce dei rischi comportati da tali trasferimenti, il GEPD raccomanda di prevedere salvaguardie specifiche, come è stato fatto all’articolo 23 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Nel parere su tale proposta, il GEPD accoglie con favore il ricorso a una disposizione che contiene idonee salvaguardie, quali la valutazione individuale, la garanzia che il trasferimento sia necessario e l’assicurazione di un adeguato livello di protezione dei dati personali nel paese terzo che riceve i dati.

2.3.   Segreto d’ufficio e uso di informazioni riservate

17.

L’articolo 54 della direttiva proposta stabilisce che il personale delle autorità competenti ha l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio. L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, vieta la divulgazione di informazioni riservate, «se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi […]». Così com’è formulato, non è chiaro se il divieto si applichi anche alla divulgazione di informazioni personali.

18.

Il GEPD raccomanda di estendere il divieto di divulgare informazioni riservate di cui all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, al caso in cui si possano individuare persone fisiche (cioè non solo i «singoli enti creditizi»). In altre parole, la disposizione dovrebbe essere riformulata in modo da vietare la divulgazione di informazioni riservate, «se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli istituti creditizi e le singole persone fisiche» (sottolineatura dell’autore).

2.4.   Disposizioni relative alla pubblicazione delle sanzioni

2.4.1.   Obbligo di pubblicazione delle sanzioni

19.

Uno dei principali obiettivi del pacchetto proposto è rafforzare e armonizzare il quadro giuridico degli Stati membri riguardante le sanzioni e le misure amministrative. La direttiva proposta prevede che le autorità competenti possano applicare sanzioni non solo agli enti creditizi, ma anche alle persone fisiche materialmente responsabili della violazione (15). L’articolo 68 impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni del regolamento proposto o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva proposta, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili.

20.

La pubblicazione delle sanzioni contribuirebbe a rafforzare l’effetto deterrente, scoraggiando i responsabili effettivi e potenziali di violazioni dal commettere reati onde evitare seri danni alla reputazione. Al contempo rafforzerebbe la trasparenza, in quanto gli operatori di mercato verrebbero a conoscenza del fatto che una determinata persona ha commesso una violazione (16). L’obbligo si attenua soltanto se la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, nel qual caso le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

21.

Il GEPD non è convinto che l’obbligo di pubblicazione delle sanzioni, così com’è attualmente formulato, soddisfi le condizioni relative alla protezione dei dati stabilite dalla Corte di giustizia nella sentenza Schecke  (17). È del parere che la finalità, la necessità e la proporzionalità della misura non siano dimostrate in modo sufficiente e che, in ogni caso, si debbano prevedere idonee salvaguardie dei diritti individuali.

2.4.2.   Necessità e proporzionalità della pubblicazione

22.

Nella sentenza Schecke la Corte ha dichiarato invalide le disposizioni di un regolamento del Consiglio e di un regolamento della Commissione che prevedevano la pubblicazione obbligatoria di informazioni riguardanti i beneficiari dei fondi agricoli, tra cui l’identità dei beneficiari e gli importi percepiti. Secondo la Corte, detta pubblicazione costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta») e, pertanto, una lesione dei diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

23.

Dopo aver dichiarato che «le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare entro i limiti dello stretto necessario», la Corte ha proseguito l’analisi della finalità della pubblicazione e della proporzionalità. Ha concluso che, nel caso di specie, nulla indicava che il Consiglio e la Commissione avessero preso in considerazione, in sede di adozione della legislazione in causa, modalità di pubblicazione delle informazioni conformi all’obiettivo di una simile pubblicazione pur essendo meno lesive dei diritti di detti beneficiari.

24.

L’articolo 68 della direttiva proposta sembra viziato dalle stesse carenze evidenziate dalla Corte nella sentenza Schecke. Occorre tenere presente che, per valutare la conformità agli obblighi in materia di protezione dei dati di una disposizione che impone la pubblicazione di informazioni personali, è indispensabile che sia indicata una finalità chiara e ben definita per la quale è prevista la pubblicazione. Soltanto in presenza di una finalità chiara e ben definita è possibile valutare se la pubblicazione dei dati personali di cui trattasi sia effettivamente necessaria e proporzionata (18).

25.

Dopo aver letto la proposta e i documenti annessi (cioè la relazione sulla valutazione d’impatto), il GEPD ritiene che la finalità e, di conseguenza, la necessità della misura non siano definite chiaramente. Al riguardo i considerando della proposta tacciono, e la relazione sulla valutazione d’impatto si limita ad affermare che «la pubblicazione delle sanzioni è un elemento importante per garantire che abbiano un effetto dissuasivo sui destinatari, ed è necessaria per garantire che producano un effetto dissuasivo sul pubblico in generale». Tuttavia la relazione non esamina se modalità meno intrusive avrebbero potuto garantire il medesimo risultato in termini di effetto deterrente senza ledere il diritto al rispetto della vita privata degli interessati. In particolare, non spiega perché sanzioni pecuniarie o di altro tipo che non incidono sulla vita privata non sarebbero sufficienti.

26.

La relazione sulla valutazione d’impatto non sembra inoltre tenere in sufficiente considerazione modalità di pubblicazione delle informazioni meno intrusive, come limitare la pubblicazione all’identità degli enti creditizi o valutare la necessità della pubblicazione caso per caso. Soprattutto quest’ultima possibilità a prima vista sembra offrire una soluzione più proporzionata, specialmente se si considera che la pubblicazione stessa è una sanzione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), e che l’articolo 69 stabilisce che nel decidere l’applicazione di sanzioni le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti (cioè una valutazione caso per caso), per esempio la gravità della violazione, il grado di responsabilità personale, la recidiva, le perdite subite dai terzi, eccetera. L’obbligo di pubblicazione delle sanzioni in ogni caso di cui all’articolo 68 è incompatibile con il regime sanzionatorio istituito dagli articoli 67 e 69.

27.

La relazione sulla valutazione d’impatto dedica soltanto un paio di paragrafi a spiegare perché la pubblicazione caso per caso non sia sufficiente. Afferma che lasciando alle autorità competenti il compito di decidere «se la pubblicazione sia opportuna» si ridurrebbe l’effetto deterrente della pubblicazione stessa (19). Tuttavia, a parere del GEPD, è proprio questo aspetto — cioè la possibilità di valutare il caso alla luce delle circostanze specifiche — a rendere questa soluzione più proporzionata e quindi preferibile all’obbligo di pubblicazione in ogni caso. Questa discrezione permetterebbe all’autorità competente, per esempio, di evitare la pubblicazione nei casi in cui la violazione sia meno grave, la violazione non provochi danni significativi, la parte si sia mostrata disposta a collaborare, eccetera.

2.4.3.   La necessità di idonee salvaguardie

28.

La direttiva proposta avrebbe dovuto prevedere idonee salvaguardie per garantire il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. In primo luogo, sono necessarie salvaguardie relative al diritto dell’accusato di impugnare la decisione dinanzi a un giudice e alla presunzione di innocenza. Al riguardo, si sarebbe dovuto usare un linguaggio specifico nel testo dell’articolo 68, in modo da imporre alle autorità competenti di adottare opportuni provvedimenti nei casi in cui la decisione sia oggetto di ricorso e in cui venga infine revocata da un giudice (20).

29.

In secondo luogo, la direttiva proposta dovrebbe garantire il rispetto dei diritti degli interessati in modo proattivo. Il GEPD riconosce che la versione finale della proposta prevede la possibilità di escludere la pubblicazione nel caso in cui provochi danni sproporzionati. Tuttavia un approccio proattivo dovrebbe prevedere che gli interessati siano preventivamente informati del fatto che la decisione di applicare sanzioni nei loro confronti sarà pubblicata e che, in forza dell’articolo 14 della direttiva 95/46/CE, è loro riconosciuto il diritto di opporsi per motivi preminenti e legittimi (21).

30.

In terzo luogo, la direttiva proposta non specifica il mezzo attraverso il quale l’informazione sarà pubblicata ma, nella pratica, è immaginabile che nella maggior parte degli Stati membri la pubblicazione avverrà su Internet. Le pubblicazioni su Internet presentano pericoli e criticità specifiche riguardanti, in particolare, la necessità di garantire che le informazioni siano a disposizione online solo per il periodo strettamente necessario e che i dati non possano essere manipolati o alterati. L’uso di motori di ricerca esterni comporta inoltre il rischio che le informazioni siano estrapolate dal contesto e inoltrate attraverso e al di fuori di Internet in modo difficile da controllare (22).

31.

Alla luce di quanto precede, è necessario imporre agli Stati membri di assicurare che i dati personali degli interessati siano a disposizione online solo per un periodo di tempo ragionevole, al termine del quale saranno sistematicamente cancellati (23). Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a garantire idonee salvaguardie e misure di sicurezza, soprattutto contro i rischi connessi all’uso dei motori di ricerca esterni (24).

2.4.4.   Conclusioni sulla pubblicazione

32.

Il GEPD è del parere che la disposizione relativa all’obbligo di pubblicazione delle sanzioni — così com’è attualmente formulata — non sia compatibile con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Il legislatore dovrebbe valutare con attenzione la necessità del sistema proposto e verificare se l’obbligo di pubblicazione non vada oltre lo stretto necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e se non esistano misure meno restrittive per ottenere il medesimo obiettivo. Subordinatamente all’esito di questo test della proporzionalità, l’obbligo di pubblicazione dovrebbe in ogni caso essere sostenuto da salvaguardie idonee a garantire il rispetto della presunzione di innocenza, il diritto degli interessati di opporsi, la sicurezza/esattezza dei dati e la loro cancellazione dopo un adeguato periodo di tempo.

2.5.   Segnalazione di violazioni

33.

L’articolo 70 della direttiva proposta riguarda i meccanismi per la segnalazione di violazioni. Pur potendo essere uno strumento efficace per garantire la conformità, tali sistemi sollevano questioni significative dal punto di vista della protezione dei dati (25). Il GEPD accoglie con favore il fatto che la proposta contenga salvaguardie specifiche, da sviluppare ulteriormente a livello nazionale, riguardanti la protezione delle persone che segnalano sospette violazioni e, più in generale, la protezione dei dati personali. Il GEPD è consapevole del fatto che la direttiva proposta si limita a stabilire gli elementi principali del regime che gli Stati membri dovranno istituire. Desidera nondimeno richiamare l’attenzione sugli aspetti seguenti.

34.

Come in altri pareri (26), il GEPD sottolinea la necessità di introdurre un riferimento specifico alla necessità di tutelare la riservatezza dei denuncianti e degli informatori. Il GEPD segnala che la posizione dei denuncianti è delicata. Occorre garantire alle persone che forniscono tali informazioni che i dati sulla loro identità non saranno rivelati a terzi, in particolare al presunto autore dell’illecito denunciato (27). La riservatezza dell’identità del denunciante deve essere garantita in tutte le fasi della procedura, purché ciò non sia in contrasto con le normative nazionali che disciplinano i procedimenti giudiziari. In particolare, potrebbe essere necessario rivelare l’identità del denunciante nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari (compreso il caso in cui si accerti che il denunciante ha dichiarato il falso in malafede) (28). Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda di aggiungere all’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), la disposizione seguente: «l’identità di detti dipendenti è garantita in tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che ne impongano la comunicazione nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari».

35.

Il GEPD evidenzia altresì l’importanza di prevedere norme adeguate a garantire il diritto di accesso delle persone accusate, che è strettamente legato ai diritti di difesa (29). Le procedure per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito di cui all’articolo 70, paragrafo 2, lettera a), dovrebbero garantire che i diritti di difesa delle persone accusate, quali il diritto di essere informato, il diritto di accesso al fascicolo e la presunzione di innocenza, siano adeguatamente rispettati e limitati soltanto nella misura strettamente necessaria (30). Al riguardo il GEPD propone di aggiungere nella direttiva proposta anche la disposizione di cui all’articolo 29, lettera d), della proposta della Commissione concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, che impone agli Stati membri di introdurre «procedure adeguate per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile, nonché il diritto a essere sentito prima che venga presa una decisione che lo riguarda e il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale nei confronti di qualsiasi decisione o misura che lo riguardi».

36.

Infine, per quanto riguarda l’articolo 70, paragrafo 2, lettera c), il GEPD è lieto di constatare che la disposizione impone agli Stati membri di garantire la protezione dei dati personali concernenti sia la persona accusata sia la persona che segnala la violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE. Propone tuttavia di eliminare «i principi stabiliti dalla», al fine di rendere il rimando alla direttiva più completo e vincolante. Per quanto riguarda la necessità di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati nell’attuazione pratica dei regimi, il GEPD desidera sottolineare, in particolare, le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «articolo 29» nel parere del 2006 relativo alla denuncia di irregolarità. Tra l’altro, nell’attuare i sistemi nazionali, gli enti interessati devono tenere presente la necessità di rispettare la proporzionalità limitando il più possibile le categorie di soggetti autorizzati a presentare denunce, le categorie di soggetti denunciabili e le violazioni per le quali possono essere denunciati; la necessità di promuovere denunce nominative e riservate rispetto alle denunce anonime; la necessità di prevedere la possibilità di rivelare l’identità del denunciante nel caso in cui abbia dichiarato il falso in malafede; e la necessità di rispettare termini rigorosi di conservazione dei dati.

3.   CONCLUSIONI

37.

Il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

inserire una disposizione sostanziale nelle proposte, così formulata: «Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti applicano le disposizioni della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall’ABE nel quadro del presente regolamento, l’ABE si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001»,

modificare l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, al fine di permettere la divulgazione di informazioni riservate soltanto in forma sommaria o globale, «cosicché non si possano individuare i singoli istituti creditizi e le singole persone fisiche» (corsivo dell’autore),

precisare all’articolo 48 e all’articolo 56 che gli accordi con i paesi terzi o le autorità dei paesi terzi che prevedono il trasferimento di dati personali devono conformarsi alle condizioni previste per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, nonché introdurre nella direttiva proposta una disposizione analoga all’articolo 23 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (31),

alla luce dei dubbi espressi nel presente parere, valutare la necessità e la proporzionalità del sistema proposto che impone l’obbligo di pubblicazione delle sanzioni. Subordinatamente all’esito del test di necessità e proporzionalità, prevedere in ogni caso salvaguardie idonee a garantire il rispetto della presunzione di innocenza, il diritto degli interessati di opporsi, la sicurezza/esattezza dei dati e la loro cancellazione dopo un adeguato periodo di tempo,

all’articolo 70, paragrafo2: 1) modificare la lettera b) aggiungendo una disposizione che reciti: «l’identità di detti dipendenti è garantita in tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che ne impongano la comunicazione nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari»; 2) aggiungere una lettera d) che imponga agli Stati membri di introdurre «procedure adeguate per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile, nonché il diritto a essere sentito prima che venga presa una decisione che lo riguarda e il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale nei confronti di qualsiasi decisione o misura che lo riguardi»; 3) eliminare «i principi stabiliti dalla» alla lettera c) della disposizione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012 sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR) e agli abusi di mercato.

(4)  COM(2011) 453.

(5)  COM(2011) 452.

(6)  Relazione di accompagnamento della direttiva proposta, pagg. 2-3.

(7)  Relazione di accompagnamento del regolamento proposto, pagg. 2-3.

(8)  Cfr., in particolare, gli articoli 24, 48 e 51 della direttiva proposta.

(9)  Articolo 65, paragrafo 2, e articolo 68 della direttiva proposta.

(10)  Articolo 70 della direttiva proposta.

(11)  Articolo 435 del regolamento proposto.

(12)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, COM(2011) 651.

(13)  Cfr. nota 12.

(14)  Cfr. parere del 10 febbraio 2012 sulle proposte della Commissione riguardanti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, COM(2011) 651.

(15)  L’ambito di applicazione personale delle sanzioni è chiarito all’articolo 65 della direttiva proposta, il quale stabilisce che gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione mista possano essere applicate sanzioni ai membri dell’organo di gestione e ad ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi della normativa nazionale.

(16)  Cfr. relazione sulla valutazione d’impatto, pag. 42 e segg.

(17)  Cause riunite C-92/09 e C-93/09, Schecke, punti 56-64.

(18)  In proposito cfr. anche il parere del GEPD del 15 aprile 2011 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione (GU C 215 del 21.7.2011, pag. 13).

(19)  Cfr. pagg. 44-45.

(20)  Per esempio, le autorità nazionali potrebbero prendere in considerazione le misure seguenti: rinviare la pubblicazione finché il ricorso viene respinto o, come proposto nella relazione sulla valutazione d’impatto, indicare chiaramente che la decisione è oggetto di ricorso e che l’interessato è presunto innocente fino alla decisione definitiva, pubblicare una rettifica qualora la decisione sia revocata da un giudice.

(21)  Cfr. parere del GEPD del 10 aprile 2007 sul finanziamento della politica agricola comune (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 1).

(22)  Al riguardo cfr. il documento pubblicato dal Garante italiano per la protezione dei dati, Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, disponibile all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Questa preoccupazione riguarda anche il più generale diritto all’oblio, la cui inclusione nel nuovo quadro legislativo per la protezione dei dati personali è in discussione.

(24)  Queste misure e salvaguardie possono consistere, per esempio, nell’escludere l’indicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca esterni.

(25)  Il gruppo di lavoro «articolo 29» ha pubblicato un parere su tali regimi nel 2006, in cui esamina gli aspetti della questione legati alla protezione dei dati: parere 1/2006 relativo all’applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria. Il parere è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Cfr., per esempio, parere del GEPD del 15 aprile 2011 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione (GU C 215 del 21.7.2011, pag. 13), e parere del 1o giugno 2011 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU C 279 del 23.9.2011, pag. 11).

(27)  L’importanza di garantire che l’identità del denunciante resti segreta è già stata sottolineata dal GEPD in una lettera al Mediatore europeo del 30 luglio 2010, relativa al caso 2010-0458, reperibile nel sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu). Cfr. anche pareri del GEPD sul controllo preventivo del 23 giugno 2006 (caso 2005-0418), concernente le indagini interne dell’OLAF, e del 4 ottobre 2007 (casi 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72), concernente le indagini esterne dell’OLAF.

(28)  Cfr. parere del 15 aprile 2011 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione, disponibile all’indirizzo: http://www.edps.europa.eu

(29)  Al riguardo cfr. il documento del GEPD Guidelines concerning the processing of personal data in administrative inquiries and disciplinary proceedings by European institutions and bodies, pointing out the close relationship between the right of access of the data subjects and the right of defence of the persons being accused, pagg. 8 e 9 (Linee guida relative al trattamento di dati personali nelle indagini amministrative e nei procedimenti disciplinari delle istituzioni e degli organismi europei, in cui si dà risalto alla stretta relazione fra il diritto di accesso dell’interessato e il diritto di difesa della persona accusata), disponibile all’indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Cfr. parere del gruppo di lavoro «articolo 29» relativo alla denuncia di irregolarità, pagg. 13-14.

(31)  Cfr. nota 12.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/9


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

2012/C 175/02

Un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1705 — relazione della 48a riunione del Comitato SA):

MODIFICHE ALLE PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(48a RIUNIONE DEL C.S.A DI SETTEMBRE 2011)

DOC. NC1705

Pareri di classificazione approvati dal comitato SA

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgium oppure consultando il sito Internet di questa Direzione Generale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6555 — Posco/MC/MCHC/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/03

In data 11 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6555. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6604 — CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/04

In data 11 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6604. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 aprile 2012

in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Introduzione e base giuridica

Il 20 gennaio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (1) (di seguito la «proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital») e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (2) (di seguito la «proposta di regolamento relativo ai FEIS») (di seguito denominate collettivamente le «proposte di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere su ciascuna delle proposte di regolamento in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni rilevanti per l’integrazione dei mercati finanziari europei e che concernono il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite delle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital si propone di superare la mancanza di disponibilità finanziarie che le piccole e medie imprese (PMI) incontrano nella propria fase di avviamento. Poiché larga parte dei finanziamenti di tali società proviene da piccoli fondi, la cui dimensione media è di circa 60 milioni EUR di attività in gestione, il regolamento si propone di migliorare l’abilità di raccolta del capitale in tutta l’UE. Esso istituisce specifici fondi europei di venture capital aventi caratteristiche comuni ai sensi di un quadro di riferimento normativo unico. Ciò garantirebbe certezza e trasparenza nei confronti dei soggetti interessati, compresi gli investitori, le autorità di regolamentazione e le società ammissibili agli investimenti. L’introduzione di un passaporto per il mercato unico, mediante il quale un fondo registrato in uno Stato membro potrebbe commercializzare le quote e le azioni negli altri Stati membri, alleggerirebbe l’onere amministrativo e limiterebbe le barriere normative.

2.

Tale quadro di riferimento è integrato dalla proposta di regolamento FEIS, il quale si propone di stimolare il finanziamento delle imprese sociali mediante l’istituzione della nuova categoria dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (di seguito i «FEIS»). Ciò aiuterebbe gli investitori nell’identificazione e nel confronto dei fondi che investono nelle imprese sociali e nell’ampliamento delle possibilità di commercializzare tali fondi agli investitori internazionali.

3.

La strategia Europa 2020 (3) ha riaffermato la necessità di intraprendere attività normative mirate al fine di migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti, in particolare occupandosi delle barriere che intralciano il flusso dei finanziamenti di venture capital per mezzo di fondi d’investimento appositi. Il Consiglio europeo ha approvato tale approccio richiedendo la rimozione dei rimanenti ostacoli normativi ai flussi transfrontalieri di venture capital (4). Di conseguenza, la Commissione ha annunciato nell’aprile 2011 un’iniziativa per garantire che i fondi di venture capital istituiti in qualunque Stato membro possano raccogliere capitale in tutta l’UE (5).

4.

La BCE ha già rilevato le difficoltà incontrate di recente da parte di molte PMI nell’accesso ai finanziamenti, maggiori rispetto alle imprese di grandi dimensioni, specialmente in tempi di tensioni nei mercati (6). Facilitando l’accesso ai finanziamenti per ampliare rapidamente le PMI e snellendo i requisiti normativi applicabili, la BCE ritiene che i nuovi regimi proposti contribuirebbero in modo significativo allo sviluppo di un’economia innovativa e sostenibile. Il superamento della frammentazione del finanziamento delle PMI innovative e orientate al sociale, nonché la promozione dell’emersione di un mercato finanziario dell’UE integrato e fluido, il quale incoraggerebbe e faciliterebbe l’investimento transfrontaliero in tali settori, sono fattori cruciali per il fruttuoso e tempestivo lancio della strategia Europa 2020.

5.

Pertanto, la BCE accoglie con favore le proposte di regolamento che introdurranno requisiti uniformi per i fondi operanti ai sensi di una denominazione europea unica e un identico e sostanziale quadro di riferimento normativo, pur garantendo un’idonea vigilanza. A tal proposito, la BCE nota varie caratteristiche che contribuirebbero al conseguimento di un quadro di riferimento normativo adeguato e bilanciato: la natura volontaria del regime (7), il processo di notifica transfrontaliera tra le autorità competenti (8), le regole che disciplinano il comportamento dei gestori qualificati e i requisiti informativi (9), nonché le disposizioni disegnate per garantire una vigilanza efficace sull’utilizzo del passaporto (10).

Osservazioni di carattere specifico

6.

La BCE sostiene l’obiettivo della Commissione di garantire la coerenza delle proposte di regolamento con il regime esistente in materia di gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (11). A tal proposito, la BCE accoglie favorevolmente il riferimento nelle proposte di regolamento alla soglia di cui alla direttiva 2011/61/UE, che introduce il limite di 500 milioni di EUR di fondi di investimento in capitali, delineando il regime dei fondi europei di venture capital e dei FEIS sulla base del quadro di riferimento istituito dalla direttiva 2011/61/UE (12).

7.

La BCE nota che la soglia predetta ha l’obiettivo di distinguere i gestori di fondi di investimento alternativi che svolgono attività che potrebbero avere «conseguenze significative […] per la stabilità finanziaria» da quelli per i quali ciò è improbabile e che le proposte di regime si applicheranno ai fondi non aventi rilevanza sistemica (13).

8.

L’ambito applicativo delle proposte di regolamento è condizionato anche dall’obbligo per tutti i fondi di venture capital qualificati e i fondi per l’imprenditoria sociale di non ricorrere alla leva finanziaria, per garantire che i fondi qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che si concentrino sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili (14). Pertanto, sebbene il concetto di leva finanziaria sia fondamentale per il modello di attività adottato da molti gestori di fondi d’investimento alternativi (15), la BCE considera opportuna l'esplicitazione dell’esclusione di qualsiasi possibile operatività della leva finanziaria nel caso dei regimi proposti in merito ai fondi europei di venture capital e ai FEIS (16).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 aprile 2012

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 definitivo.

(2)  COM(2011) 862 definitivo.

(3)  Comunicazione della Commissione in merito a «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», COM(2010) 2020 definitivo.

(4)  Conclusioni del Consiglio europeo, 4 febbraio 2011, paragrafo 22.

(5)  Comunicazione della Commissione in merito a «L’Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia — Insieme per una nuova crescita». COM(2011) 206 definitivo, in particolare il punto 2.1.

(6)  Parere della BCE CON/2012/21, del 22 marzo 2012, in merito i) alla proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) alla proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, iii) alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e iv) alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), paragrafo 8. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il testo in inglese è disponibile presso il sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(7)  Articolo 4 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital, e articolo 4 della proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(8)  Articoli 15 e 20, paragrafo 3, della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital, e articolo 21, paragrafo 3, della proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(9)  Articoli da 7 a 12 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital, e articoli da 7 a 13 della proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(10)  Articoli da 13 a 22 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital/articoli da 14 a 23 della proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(11)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1. Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital, SEC(2011) 1515, pag. 37.

(12)  Articolo 3, paragrafo 2, lettera b, della direttiva 2011/61/UE.

(13)  Considerando 17 della direttiva 2011/61/UE.

(14)  Considerando 13 della proposta di proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital, e considerando 13 della proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(15)  Paragrafo 11 del Parere della BCE CON/2009/81 relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (GU C 272 del 13.11.2009, pag. 1).

(16)  Articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital, e articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento relativo ai FEIS.


ALLEGATO

Proposte redazionali  (1)

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital

«2.   Il gestore di fondi di venture capital non può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie, a livello del fondo di venture capital qualificato, né può applicare metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.»

«2.   Il gestore di fondi di venture capital non può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie, a livello del fondo di venture capital qualificato, né può applicare metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo contratti in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.»

Nota esplicativa

L’assunzione di posizioni in strumenti derivati può anche servire a fini di copertura, nel qual caso diminuirebbe l’esposizione al rischio piuttosto che aumentarla. Pertanto, pur notando che la formulazione proposta deriva dalla corrispondente definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera v, della direttiva 2011/61/UE, la BCE suggerisce la sostituzione dell'espressione «posizioni in strumenti derivati» con l’espressione «contratti in strumenti derivati», in linea con la formulazione di altri atti legislativi, o proposte, dell’UE, ad esempio del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)  (3), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio  (4) e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consigli  (5), nonché della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni  (6) e della proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Modifica n. 2

Articolo 6 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital

«I gestori di fondi di venture capital commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:»

«I gestori di fondi di venture capital commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, salvo che siano trattati, su richiesta, come investitori non professionali, o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte

Nota esplicativa

L’articolo 6 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital fa riferimento agli «investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE». Non è chiaro quale regime sarebbe applicabile agli investitori professionali che siano trattati, su richiesta, come investitori non professionali ai sensi della medesima disposizione. Al fine di evitare confusione, la modifica proposta allineerebbe il concetto di «investitori professionali» della proposta di regolamento con la definizione di cui all’allegato II della direttiva 2004/39/CE.

Inoltre, il regolamento permette la commercializzazione dei fondi europei di venture capital ad altri investitori, i quali devono avere «la competenza, l'esperienza e la capacità di assumere i rischi inerenti a tali fondi»  (7). Sebbene la BCE ritenga che tali criteri offrano la necessaria protezione agli investitori, essa suggerisce di garantire che siano tutti resi obbligatori.

Modifica n. 3

Articolo 10 bis della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital (nuovo)

Nessun testo.

«Articolo 10 bis

Depositario

1.   Per ogni fondo europeo di venture capital gestito, il gestore di fondi di venture capital assicura che sia nominato un unico depositario in conformità al presente articolo.

2.   Il depositario è un istituto ai sensi della definizione di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/61/UE.

3.   Al fine di garantire un’applicazione coerente del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni per lo svolgimento della funzione di depositario del fondo europeo di venture capital. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo sottoparagrafo è delegato alla Commissione, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

Al fine di rafforzare la protezione degli investitori, la BCE suggerisce di prevedere specificamente la nomina di un depositario, in linea con il quadro di riferimento adottato nella direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (8) e nella direttiva 2011/61/UE  (9). Tuttavia, il sistema semplificato qui proposto si propone di garantire che tutti gli obblighi conseguenti siano proporzionati alla natura e alla dimensione dei fondi.

Modifica n. 4

Articolo 21, paragrafo 1, della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital

«1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento.»

«1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento. A seconda del caso, collaborano anche con il Comitato europeo per il rischio sistemico

Nota esplicativa

La BCE suggerisce, ai fini di coerenza con l’articolo 50 della direttiva 2011/61/UE, che la collaborazione tra l’AESFEM e le autorità competenti dovrebbe riguardare anche il CERS, a seconda del caso.

Modifica n. 5

Articolo 22, paragrafo 2, della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital

«2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati.»

«2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati, ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento o per l’esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento o della legislazione nazionale. Le autorità competenti comunicano le informazioni alle banche centrali, compresa la Banca centrale europea, e al Comitato europeo per il rischio sistemico, qualora tali informazioni siano attinenti all’esercizio delle loro funzioni.»

Nota esplicativa

Ciò garantirebbe che le banche centrali, compresa la BCE, nonché il CERS, ricevano in modo opportuno le informazioni attinenti all’esercizio delle proprie funzioni.


(1)  Le modifiche apportate al regolamento relativo ai fondi europei di venture capital si applicano, con i necessari adattamenti, alle disposizioni equivalenti nella proposta di regolamento relativo ai FEIS.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(3)  Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 24).

(4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e articolo 4, paragrafo 1.

(5)  COM(2010) 484 definitivo. Articolo 1, paragrafo 1.

(6)  COM(2011) 452 definitivo. Articolo 211, paragrafo 1, articolo 240, paragrafo 3, articolo 250, paragrafo 1, lettera d), articolo 256, paragrafo 1, articolo 273, paragrafo 4, articolo 321, paragrafi 1 e 2, e articolo 335, paragrafo 4.

(7)  Considerando 14 della proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital.

(8)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. Articoli da 22 a 26, nonché da 32 a 36.

(9)  Articolo 21.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 giugno 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2618

JPY

yen giapponesi

99,75

DKK

corone danesi

7,4324

GBP

sterline inglesi

0,80600

SEK

corone svedesi

8,8412

CHF

franchi svizzeri

1,2010

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5260

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,493

HUF

fiorini ungheresi

292,60

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6967

PLN

zloty polacchi

4,2807

RON

leu rumeni

4,4670

TRY

lire turche

2,2883

AUD

dollari australiani

1,2519

CAD

dollari canadesi

1,2944

HKD

dollari di Hong Kong

9,7914

NZD

dollari neozelandesi

1,5947

SGD

dollari di Singapore

1,6045

KRW

won sudcoreani

1 462,30

ZAR

rand sudafricani

10,5249

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0232

HRK

kuna croata

7,5433

IDR

rupia indonesiana

11 874,30

MYR

ringgit malese

3,9829

PHP

peso filippino

53,412

RUB

rublo russo

40,8300

THB

baht thailandese

39,709

BRL

real brasiliano

2,5868

MXN

peso messicano

17,5660

INR

rupia indiana

70,6540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/18


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/07

Stato membro

Spagna

Tratta

El Hierro–Gran Canaria, La Gomera–Gran Canaria, La Gomera–Tenerife Nord e Tenerife Sud–Gran Canaria

Periodo di validità del contratto

2 anni dall’avvio del servizio

Termine di presentazione delle proposte

2 mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e informazioni e/o documentazione pertinenti correlate alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Direzione generale dell’aviazione civile

Direzione generale del trasporto aereo

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/19


Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

2012/C 175/08

Con sentenza del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dichiarava invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (1) (in prosieguo «regolamento antidumping definitivo» o «regolamento controverso»).

In seguito alla sentenza del 22 marzo 2012, le importazioni nell’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

1.   Informazioni alle autorità doganali

Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (CE) n. 1355/2008 sulle importazioni verso l’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della Repubblica popolare cinese, e i dazi provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1355/2008, devono essere rimborsati o abbuonati. Si deve chiedere il rimborso o lo sgravio alle autorità doganali nazionali in conformità alla vigente legislazione doganale.

Le importazioni verso l’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

2.   Riapertura parziale dell’inchiesta antidumping

Con sentenza del 22 marzo 2012, la CGUE ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008. Secondo la CGUE la Commissione europea («la Commissione») non ha impiegato tutta la diligenza necessaria a determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

La giurisprudenza riconosce (3) che, nei casi in cui un procedimento consti di più fasi amministrative, l’annullamento di una di queste non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, le istituzioni europee sono tenute ai sensi dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione del 22 marzo 2012. Le istituzioni dell’UE, nell’applicare la sentenza, hanno pertanto la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato l’annullamento del medesimo e di lasciare immutate le parti non contestate, non toccate dalla sentenza (4). Si noti che tutte le altre risultanze riportate nel regolamento controverso che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all’annullamento del regolamento stesso, restano valide. Lo stesso ragionamento si applica per analogia quando un regolamento sia dichiarato invalido.

La Commissione ha perciò deciso di riaprire l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. L’ambito della riapertura si limita all’attuazione della suddetta sentenza della CGUE.

3.   Procedura

Accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

La riapertura si limita alla scelta di un eventuale paese di riferimento e alla determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, da usare nel calcolo del margine di dumping.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi probanti sull’esistenza di paesi terzi a economia di mercato che potrebbero essere selezionati per stabilire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, anche per quanto riguarda Israele, Swaziland, Turchia e Tailandia. Le informazioni e gli elementi probanti devono pervenire alla Commissione entro la scadenza indicata al punto 4, lettera a).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro la scadenza indicata al punto 4, lettera b).

4.   Scadenze

a)   Termini entro i quali le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire ogni altra utile informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinata la possibilità di esercitare la maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 20 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere un’audizione alla Commissione.

5.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere completate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da parte di tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta di comunicare le informazioni necessarie o non le comunica in tempo utile od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si potranno trarre conclusioni, in senso positivo o negativo, in base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se venisse accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si farà ricorso eventualmente, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si fa uso dei dati disponibili, l’esito dell’inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse collaborato.

7.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

8.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, e offre a quest’ultime se necessario una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in un procedimento, in particolare riguardo all’accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento di comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e contatti, le parti interessate possono consultare le pagine Web del consigliere-auditore sul sito Web della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.

(4)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.

(5)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(6)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente a uso interno ed è protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/22


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

2012/C 175/09

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia («il paese interessato») la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 19 marzo 2012 dalla Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione dell'Unione di granturco dolce in granella preparato o conservato.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, e originario della Thailandia («prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

L'asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in Thailandia e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

Il margine di dumping calcolato su tale base risulta significativo.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo egli ha presentato elementi di prova del fatto che, in caso di scadenza delle misure, il livello attuale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame potrebbe aumentare data la facilità di crescita della produzione nel paese interessato e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, considerati i prezzi più elevati ottenibili su tale mercato rispetto ai mercati di alcuni paesi terzi. Questi due fattori potrebbero determinare un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso l'Unione.

Il richiedente sostiene infine che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, se queste fossero lasciate scadere, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure abbia per conseguenza il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di persistenza del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori thailandesi coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, fornendo alla Commissione le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità thailandesi ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle suindicate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite di tale prodotto sul mercato interno del paese interessato e sul mercato dell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (diverse da quelle suindicate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché sulle vendite di tale prodotto.

5.2.    Procedura per la determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti in un fascicolo a disposizione delle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono rinviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria delle società, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sui costi di produzione e sulle vendite di tale prodotto.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da validi elementi di prova.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono recare la dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22969307

E-mail: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(indirizzo per produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti thailandesi) e

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori e associazioni dell'Unione).

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza delle misure è aperto in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure esistenti, ma la loro abrogazione o il loro mantenimento, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere un riesame in tal senso, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 258 del 2.9.2011, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/10

1.

In data 11 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Permira Europe III Fund («PE III», Regno Unito), controllata in ultima istanza da Permira Holdings Limited, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Telepizza, SA («Telepizza», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PE III: fondo d’investimento in private equity,

Telepizza: opera nel settore della ristorazione in Spagna, Portogallo e Polonia; attualmente è controllata congiuntamente da PE III e Carbal, SA.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/11

1.

In data 11 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa International Cytec Industries Inc., («Cytec», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Umeco plc («Umeco», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 12 aprile 2012.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cytec: produzione e fornitura di prodotti chimici e materiali speciali, compresi i materiali compositi evoluti, per un'ampia gamma di industrie,

Umeco: produzione e fornitura di materiali compositi evoluti e di materiali di processo destinati prevalentemente ai settori aerospaziale e della difesa, industriale, automobilistico e dell'intrattenimento.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/33


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/12

1.

In data 11 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Lion/Seneca France 2 («LF2», Francia), controllata in ultima istanza da Lion Capital LLP («Lion Capital», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di 3 AB Optique Developpement («3ABOD», Francia) mediante acquisto di titoli.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lion Capital: gestore di investimenti in private equity che si occupa principalmente di investimenti in imprese operanti nella produzione e/o nella vendita di beni di consumo di marca,

3ABOD: impresa madre a cui fa capo il gruppo Alain Afflelou, che opera nella distribuzione di prodotti ottici attraverso una rete nazionale e internazionale di punti vendita in franchising e di proprietà.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/34


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 175/13

1.

In data 11 giugno 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese European Advanced Technology SA («EAT», Belgio), controllata da Israel Aerospace Industries Ltd. («IAI», Israele), e Airbus Invest S.A.S. (Francia), controllata da European Aeronautic Defence and Space Company N.V. («EADS», Paesi Bassi), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EADS: ricerca, progettazione, sviluppo, fabbricazione, modifica, vendita e manutenzione di aerei civili e militari, armi teleguidate, satelliti, droni, veicoli spaziali, apparecchiature elettroniche e per le telecomunicazioni,

Airbus: sviluppo, costruzione e vendita di aerei civili e militari,

IAI: ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, commercializzazione e altri servizi collegati riguardanti principalmente i sistemi missilistici e spaziali, gli aerei militari e civili, l'elettronica militare e la manutenzione degli aerei,

EAT: holding nei settori aerospaziale e della difesa e nei settori collegati,

JV: sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di trattori semiautomatizzati con comando pilota per aerei commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

19.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/35


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 175/14

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PASAS DE MÁLAGA»

N. CE: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Pasas de Málaga»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Definizione

Le tradizionali «Pasas de Málaga» si ottengono lasciando essiccare al sole i frutti maturi della specie Vitis vinifera L., varietà Moscatel de Alejandría, nota anche come Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: secondo il codice dei descrittori delle varietà e delle specie di Vitis dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino («Oficina Internacional de la Viña y el Vino» – OIV), la «dimensione della bacca» è espressa con la seguente gradazione: 1 = molto piccola, 3 = piccola, 5 = media, 7 = grande e 9 = molto grande; poiché la varietà Moscatel de Alejandria è classificata nella categoria 7 («grande»), si tratta di un acino grande,

colore: nero-violaceo uniforme,

forma: arrotondata.

il frutto può presentare il peduncolo allorché la brucatura è effettuata manualmente,

consistenza della buccia: secondo il codice OIV, lo «spessore» della buccia è espresso in base alla seguente scala: 1 = molto sottile, 3 = sottile, 5 = media, 7 = spessa e 9 = molto spessa; la varietà Moscatel de Alejandría è classificata nella categoria 5 («media»). Di conseguenza, e visto che il frutto secco è ottenuto a partire da una bacca che non è stata sottoposta ad alcun trattamento che danneggi la buccia, la consistenza dei frutti è media.

Caratteristiche chimiche

Il tenore d'acqua delle uve secche è inferiore al 35 %. Il tenore in zuccheri è superiore al 50 % p/p:

acidità compresa fra 1,2 e 1,7 % di acido tartarico,

pH compreso fra 3,5 e 4,5,

solidi idrosolubili, superiori a 65 °Brix.

Caratteristiche organolettiche

Le uve secche mantengono il gusto del moscato caratteristico delle uve a partire dalle quali esse sono prodotte: secondo il codice dell'OIV, il «sapore particolare» è espresso in base alla seguente scala: 1 = nessuno, 2 = gusto di moscato, 3 = gusto «foxé», 4 = gusto erbaceo, 5 = altro gusto; la varietà Moscatel de Alejandría è classificata nella categoria 2; questa varietà di moscato è proprio il riferimento stabilito dall'OIV per questo livello di espressione,

il sapore di moscato è rafforzato da un intenso aroma retronasale in cui si distinguono i terpenoli a-terpineol (erbe aromatiche), il linalolo (rosa), il geraniolo (geranio) ed il b-citronelol (citrici),

l'acidità, nel grado indicato in precedenza, contribuisce a conferire al frutto un equilibrio agro-dolce particolare,

a causa delle sue dimensioni medie, del tenore d'acqua e del grado Brix che le sono proprie, le uve secche sono elastiche e morbide al tatto; la polpa è carnosa e succosa in bocca, sensazioni tattili che si contrappongono alle caratteristiche di secchezza e scarsa elasticità che ci si aspetta invece di trovare nei frutti essiccati.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

I frutti maturi della Vitis vinifera L., varietà Moscatel de Alejandría, conosciuta anche con il nome di Moscatel Gordo o Moscatel de Malaga.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Senza oggetto.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione e il condizionamento devono avere luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

Il processo di produzione ha inizio con la vendemmia o la raccolta delle uve sane, che non avviene mai prima che esse abbiano raggiunto lo stadio fenologico della «maturazione» (Baggiolini, 1952), evitando i frutti danneggiati o deteriorati in seguito a fitopatia e quelli caduti al suolo prima della raccolta.

La tappa successiva è l'essiccazione delle uve per esposizione diretta dei grappoli al sole; è vietata l'essiccazione mediante appositi macchinari di essiccazione. L'essiccazione è un lavoro manuale che richiede il controllo quotidiano da parte dell'agricoltore, il quale deve rivoltare costantemente i grappoli esposti al sole in modo che l'essicazione di questi ultimi sia omogenea su entrambi i lati.

Una volta essiccati, i grappoli possono essere sgranati mediante un procedimento denominato «picado», realizzato manualmente, con l'aiuto di forbici di dimensioni e di forma adeguate ai grappoli disseccati per non deteriorare la qualità dei frutti sgranati oppure meccanicamente negli appositi stabilimenti di sgranatura.

Dopo l'essiccazione dei grappoli, sgranati o meno, il processo di lavorazione prosegue nelle industrie produttrici di uve secche in base alle fasi elencate in appresso fino alla commercializzazione delle uve confezionate:

ricevimento e raggruppamento delle uve essiccate consegnate dai viticoltori-produttori,

sgranatura, qualora non sia stata effettuata dal viticoltore stesso,

classificazione in funzione delle dimensioni medie dei frutti, misurate come numero di uve secche per 100 grammi di peso,

confezione, laddove si intende la composizione delle partite che escono dallo stabilimento sulla base del prodotto precedentemente classificato e stoccato, sempre che il risultato finale sia inferiore a 80 frutti per 100 grammi di peso netto,

condizionamento: manuale o meccanizzato, esso costituisce l'ultima fase dell'elaborazione e contribuisce in maniera decisiva a mantenere nel tempo le caratteristiche qualitative delle uve secche tutelate dalla denominazione. In effetti, l'unico modo di preservare il delicato equilibrio igrometrico così caratteristico del prodotto consiste nell'isolarlo dall'aria ambiente in imballaggi puliti ed ermetici.

3.6.   Fasi specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Senza oggetto.

3.7.   Norme specifiche in materia di affettatura:

L'etichettatura degli imballaggi deve recare, oltre alla denominazione d'origine protetta, le seguenti informazioni obbligatorie:

la denominazione di vendita del prodotto: nella fattispecie, la denominazione «Pasas de Málaga» deve essere chiaramente indicata, seguita della menzione «Denominación de Origen» (denominazione d'origine) immediatamente al disotto,

la quantità netta, in chilogrammi (kg) o in grammi (g),

la data di durata minima,

la denominazione, la ragione sociale o la denominazione del fabbricante o dell'imballatore e, in ogni caso, il suo domicilio,

la partita.

Le diciture relative alla denominazione di vendita, alla quantità netta ed alla data di durata devono figurare nello stesso campo visivo.

In ogni caso, le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e vanno iscritte a parte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Tali indicazioni non devono essere dissimulate, coperte o separate in alcun modo da altre indicazioni o immagini.

Tutte le confezioni devono essere provviste di un'etichetta sulla quale figurano il logo emblema della denominazione d'origine e le menzioni «Denominación de Origen Protegida» e «Pasas de Malága» nonché un codice unico per ogni unità.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Localizzazione:

Paese: SPAGNA

Comunità autonoma: ANDALUSIA

Provincia: MALAGA

Esistono diverse zone viticole nella provincia di Malaga, distribuite ai quattro punti cardinali. In due di queste zone la destinazione tradizionale e prevalente delle uve è l'ottenimento di uva secca. La zona principale coincide con la comarca naturale dell'Axarquia nella zona orientale della provincia di Malaga, ad est della capitale. L'altra zona si colloca all'estremità occidentale opposta del litorale di Malaga. La zona geografica delimitata della DOP corrisponde ai seguenti comuni:

Comuni:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

ZONA DI MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

I riferimenti al legame fra la coltivazione della vigna e la zona geografica sono antichi e non si sono interrotti fino ai giorni nostri: Plinio il vecchio (I secolo), nella sua opera «Storia naturale», fa riferimento all'esistenza di vigneti a Malaga; durante il periodo della dinastia Nazarita (secoli XIII; XIV e XV), la produzione agricola — in special modo la produzione di uva passa — subì un notevole stimolo; sino alla fine del secolo XIX il vigneto attraversò una fase di congiuntura propizia fino a che la concomitanza di una serie di fattori commerciali e fitosanitari, principalmente l'invasione filosserica (Viteus vitifoliae, Fitch), non provocò il crollo del settore e la suddivisione dei vigneti della provincia in numerose zone viticole disperse ai quattro punti cardinali. In due di queste zone la destinazione tradizionale e prevalente delle uve è l'ottenimento di uva passa. Queste due zone di produzione di uva passa hanno in comune la situazione latitudinale a sud della provincia, il cui limite è il mar Mediterraneo, il che climaticamente le colloca nella sottocategoria subtropicale del clima mediterraneo della provincia, e l'orografia scoscesa, caratteristica che è peraltro comune all'intera provincia di Malaga. I vigneti destinati alla produzione di uva passa, sebbene attualmente non arrivino ad occupare la superficie dell'epoca prefilloserica, detengono pur sempre un posto importante nell'economia e nell'ambiente socioculturale di un'ampia zona della provincia di Malaga in quanto è presente in oltre 35 comuni della provincia, il che rappresenta più di 1 800 agricoltori ed una superficie di 2 200 ha.

L'ambiente geografico determina in larga parte la qualità del prodotto finale riconosciuto come «Pasas de Málaga». L'orografia scoscesa è una delle caratteristiche della zona geografica, il cui paesaggio si presenta come un susseguirsi di colline e di impluvi la cui pendenza è superiore al 30 %. Il territorio, circondato a nord da una elevata catena montagnosa e a sud dal mar Mediterraneo, è costituito da un susseguirsi di burroni e di impluvi che plasmano un paesaggio estremamente caratteristico, contraddistinto da ripidi pendii, in modo che tutta l'Axarquia assomiglia ad un'unica scarpata che si getta nel mare. La zona di Manilva è caratterizzata dalla prossimità dei vigneti al mare e dal suo rilievo meno aspro rispetto all'Axarquia.

I terreni della zona sono essenzialmente argillosi, poveri, di scarsa profondità e impermeabilità. Il clima della zona di produzione si colloca nel tipo mediterraneo subtropicale, caratterizzato da un inverno mite, un periodo estivo secco, pochi giorni di pioggia e molte ore di soleggiamento (in media 2 974 ore di soleggiamento nel corso degli ultimi dieci anni).

5.2.   Specificità del prodotto:

Le dimensioni sono una delle caratteristiche più apprezzate e distintive delle «Pasas de Málaga»; queste uve sono considerate grandi, di dimensioni nettamente superiori a quelle di altri prodotti della stessa classe, ovvero la Sultanina, la Corinto e la Thompson Seedless della California.

Le uve secche mantengono il gusto di moscato tipico delle uve da cui provengono, visto che è proprio questa varietà di moscato che serve da riferimento all'OIV per uno dei livelli di espressione del gusto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame tra l'origine geografica e la qualità specifica del prodotto è la diretta conseguenza delle condizioni di produzione. Da un lato, l'orografia agevola l'esposizione naturale dei grappoli d'uva al sole per poterli essiccare: questo sistema di essiccazione mantiene intatta la consistenza della buccia ed accentua il gusto moscato concentrando gli aromi. Dall'altro, l'ambiente asciutto e caldo al momento della vendemmia favorisce una buona maturazione, con il conseguente accumulo di materia secca e di zuccheri nel frutto, il che è indispensabile ad un buon sviluppo dopo l'essiccazione e consente, a sua volta, alla polpa delle uve secche di mantenere la loro elasticità e succosità caratteristiche. Le ore di soleggiamento favoriscono inoltre periodi di esposizione al sole di breve durata, preservando così l'acidità del frutto una volta essiccato.

Queste difficili condizioni di coltivazione hanno favorito anche, col passar del tempo, la preponderanza della varietà Moscatel de Alejandría, che riunisce le caratteristiche agronomiche necessarie per adeguarsi a questo ambiente particolare. La varietà di cui trattasi apporta il potenziale genetico di caratteristiche distintive quali le dimensioni dell'acino, la consistenza della buccia, le proprietà della polpa, gli aromi moscati ed una frazione elevata di solidi insolubili (fibra) provenienti essenzialmente dal seme.

La difficoltà del terreno ha reso la passificazione un processo nettamente artigianale, nel quale le fasi di vendemmia, esposizione al sole e rivoltamento dei grappoli nonché la selezione dei frutti vengono effettuate a mano, privilegiando così la qualità nel corso del trattamento del prodotto. Altrettanto dicasi per la sgranatura dei grappoli (operazione nota come «picado»), ragion per cui è frequente la presenza di peduncoli nelle «Pasas de Málaga».

L'essiccazione è un metodo naturale ed artigianale di conservazione molto antico, che permette di evitare il deterioramento del prodotto mediante l'eliminazione dell'eccesso d'acqua. Soltanto con l'esperienza e le competenze del settore si può ottenere il delicato equilibrio di umidità che conferisce a questo prodotto alcune delle caratteristiche organolettiche più riconosciute, descritte nel disciplinare.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.