ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.169.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 169E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
15 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 14 al 16 dicembre 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 93 E del 25.3.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 14 dicembre 2010

2012/C 169E/01

Regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – dark pool, ecc.
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – dark pool, ecc. (2010/2075(INI))

1

2012/C 169E/02

Rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (2010/2114(INI))

8

2012/C 169E/03

Sana gestione e politica regionale dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione (2009/2231(INI))

23

2012/C 169E/04

Coesione territoriale, sociale ed economica
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale? (2009/2233(INI))

29

 

Mercoledì 15 dicembre 2010

2012/C 169E/05

Presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011

37

2012/C 169E/06

Il futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sul futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa

45

2012/C 169E/07

Diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) - Applicazione effettiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2161(INI))

49

2012/C 169E/08

Impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (2010/2052(INI))

58

2012/C 169E/09

Piano d'azione per l'efficienza energetica
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d’azione per l’efficienza energetica (2010/2107(INI))

66

 

Giovedì 16 dicembre 2010

2012/C 169E/10

Diritti umani nel mondo nel 2009 e politica dell'Unione europea in materia
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (2010/2202(INI))

81

2012/C 169E/11

Una nuova strategia per l'Afghanistan
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan (2009/2217(INI))

108

2012/C 169E/12

Creazione di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 Creazione di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro

122

2012/C 169E/13

Situazione in Costa d’Avorio
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla situazione in Costa d’Avorio

126

2012/C 169E/14

Benessere delle galline ovaiole
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a decorrere dal 2012

129

2012/C 169E/15

Malaysia: la pratica della fustigazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla Malaysia: la pratica della fustigazione

132

2012/C 169E/16

Uganda: progetto di legge Bahati e discriminazione della popolazione LGBT
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta legge Bahati e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda

134

2012/C 169E/17

Rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai

136

2012/C 169E/18

Sostegno a favore dell'inasprimento del divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul sostegno a favore dell'inasprimento del divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea

137

2012/C 169E/19

Maggiore sostegno dell'Unione europea a favore degli sport di base
Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su un maggiore sostegno dell'Unione europea a favore degli sport di base

138

2012/C 169E/20

Strategia dell'Unione europea per i senzatetto
Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su una strategia UE per i senzatetto

139

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 14 dicembre 2010

2012/C 169E/21

Istituzione di una capacità di risposta rapida dell'UE
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'istituzione di una capacità di risposta rapida dell'Unione europea (2010/2096(INI))

140

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 14 dicembre 2010

2012/C 169E/22

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: Portogallo/inondazioni - Francia/uragano Xynthia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

145

ALLEGATO

146

2012/C 169E/23

Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010: Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Portogallo - tempesta Xynthia in Francia) - Ripresa economica: rete europea di turbine eoliche offshore
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione III – Commissione (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

147

2012/C 169E/24

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: SI/Mura, Slovenia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

148

ALLEGATO

150

2012/C 169E/25

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

151

ALLEGATO

153

2012/C 169E/26

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Wielkopolskie - Industria automobilistica, Polonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

154

ALLEGATO

156

2012/C 169E/27

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))

157

ALLEGATO

159

2012/C 169E/28

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Comunidad Valenciana - Tessili, Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana-Tessili, Spagna) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

160

ALLEGATO

162

2012/C 169E/29

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Comunidad Valenciana - Natural Stone, Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Spagna) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))

163

ALLEGATO

165

2012/C 169E/30

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lear, Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/023 ES/Lear, Spagna) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))

166

ALLEGATO

168

2012/C 169E/31

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: H. Cegielski-Poznań, Polonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polonia) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))

169

ALLEGATO

171

2012/C 169E/32

Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))

172

P7_TC1-COD(2007)0112Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

173

2012/C 169E/33

Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

173

2012/C 169E/34

Creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

174

P7_TC1-COD(2009)0098Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

175

2012/C 169E/35

Decisione europea di protezione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

175

P7_TC1-COD(2010)0802Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

176

ALLEGATO I

190

ALLEGATO II

194

2012/C 169E/36

Tratta di esseri umani ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

196

P7_TC1-COD(2010)0065Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio

197

2012/C 169E/37

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

197

 

Mercoledì 15 dicembre 2010

2012/C 169E/38

Attivazione dello strumento di flessibilità a favore del programma per l'apprendimento permanente, del programma per la competitività e l'innovazione e per la Palestina
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))

198

ALLEGATO

199

2012/C 169E/39

Posizione del Parlamento sul nuovo progetto di bilancio per l'esercizio 2011 quale modificato dal Consiglio
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni, quale modificato dal Consiglio (17635/2010 - C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

200

ALLEGATO

201

2012/C 169E/40

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland ICT, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sula mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

202

ALLEGATO

204

2012/C 169E/41

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

205

2012/C 169E/42

Agenzie di rating del credito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

218

P7_TC1-COD(2010)0160Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

219

2012/C 169E/43

Abrogazione delle direttive relative alla metrologia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

219

P7_TC1-COD(2008)0227Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

220

ALLEGATO

220

2012/C 169E/44

Iniziativa dei cittadini ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

220

P7_TC1-COD(2010)0074Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

221

ALLEGATO

221

 

Giovedì 16 dicembre 2010

2012/C 169E/45

Marchio del patrimonio europeo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

223

P7_TC1-COD(2010)0044Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

223

ALLEGATO

233

2012/C 169E/46

Partecipazione della Svizzera al programma Gioventù in azione e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma Gioventù in azione e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

234

2012/C 169E/47

Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

234

P7_TC1-COD(2010)0051Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

235

ALLEGATO

235

Allegato

237

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 14 al 16 dicembre 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 93 E del 25.3.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 14 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/1


Martedì 14 dicembre 2010
Regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – «dark pool», ecc.

P7_TA(2010)0466

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – «dark pool», ecc. (2010/2075(INI))

2012/C 169 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (1),

vista la direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (2),

viste le dichiarazioni del G20 del 2 aprile 2009 (Londra), del 25 settembre 2009 (Pittsburgh) e del 26-27 giugno 2010 (Toronto),

visto il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Equity Markets (rif.: CESR/10-394),

visto il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Transaction Reporting (rif.: CESR/10-292),

visto il parere tecnico dato dal CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID - Investor Protection and Intermediaries (rif.: CESR/10-417),

visto l’invito del CESR a presentare contributi (call for evidence) su determinate questioni microstrutturali dei mercati azionari europei (rif.: CESR/10-142),

visto il rapporto del Ministro francese dell’economia, dell’industria e dell’occupazione del febbraio 2010 sulla revisione della MiFID,

visto il rapporto consultivo della IOSCO «Policies on direct electronic access» del febbraio 2009,

viste le raccomandazioni di CPSS e IOSCO per le controparti centrali, del novembre 2004,

vista la «Concept Release on Equity Market Structure» della Securities and Exchanges Commission (SEC) (n. 34-61358; File n.. S7-02-10),

visti il parere tecnico del CESR alla Commissione europea nel quadro della revisione della MiFID e le risposte dello stesso CESR alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione europea (rif.: CESR/10-802; rif.: CESR/10-799, rif.: CESR/10-808, rif.: CESR/10-859, rif.: CESR/10-860),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0326/2010),

A.

considerando che il G20 ha dichiarato che nessun istituto o prodotto finanziario e nessun territorio deve sfuggire a una regolamentazione intelligente e a una supervisione efficace e ha stabilito che tutti i contratti standard su derivati OTC (derivati fuori borsa) dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche, ove appropriato,

B.

considerando che la mancanza di trasparenza e la connessa opacità dei profili di rischio nel sistema finanziario sono state un fattore aggravante della crisi finanziaria, facilitando la diffusione di un clima generale di sfiducia e contribuendo così a una drastica riduzione dei flussi di liquidità,

C.

considerando che la protezione dei consumatori, la trasparenza, specialmente per quanto riguarda il processo di formazione dei prezzi, l’efficienza e la liquidità dei mercati e la concorrenza in condizioni di parità erano gli obiettivi principali della MiFID al momento della sua entrata in vigore, ma che tali obiettivi non sono stati ancora conseguiti e devono perciò restare prioritari; considerando che, dopo la crisi finanziaria, nella revisione della MiFID occorre dare priorità anche alla limitazione del rischio sistemico,

D.

considerando che le modifiche alla MiFID devono sempre tener conto della sua importanza nel dirigere i flussi di capitale verso l’economia reale e pertanto del potenziale impatto sull'occupazione, gli investimenti e le pensioni,

E.

considerando che fino al 40 % del volume delle contrattazioni si svolge over-the-counter (OTC), cioè fuori listino; considerando che i partecipanti al mercato dovrebbero essere incoraggiati ad effettuare in maggior misura le proprie transazioni tramite piattaforme di negoziazione organizzate,

F.

considerando che l’inclusione nella MiFID di deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e la creazione di MTF (sistemi multilaterali di negoziazione) e dark pool avevano lo scopo di agevolare il passaggio a piattaforme di esecuzione più regolamentate e trasparenti;

G.

considerando che la MiFID definisce le contrattazioni fuori listino (OTC) come contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e saltuarie, che vengono realizzate con controparti professionali e sono un elemento di relazioni d'affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato e in cui le operazioni sono effettuate al di fuori del sistema usualmente utilizzato dall'impresa interessata per le sue operazioni in veste di internalizzatore sistematico,

H.

considerando che, benché la MiFID istituisca deroghe per consentire il dark trading su mercati organizzati, preveda l’istituzione di MTF e di Internalizzatori Sistematici (SI) e definisca le operazioni OTC come non regolari e ad hoc, le operazioni OTC non condotte su base SI continuano a rappresentare una quota elevata delle operazioni su azioni (38 % di tutte quelle oggetto di reporting, secondo CESR/10-394) e che tale percentuale non è diminuita dopo l’attuazione della MiFID; che occorre pertanto assicurare un’applicazione più rigorosa ed efficace delle regole della MiFID e delle sue deroghe,

I.

considerando che la frammentazione del mercato per le operazioni su azioni ha avuto ripercussioni indesiderate sulla liquidità e sull’efficienza del mercato stesso, per la diminuita trasparenza dovuta all'aumento dei dark pool e dei crossing network, per l'effetto dell’accresciuto numero di piattaforme di negoziazione, in ambito sia borsistico che extra-borsistico, e per la crescente tecnologizzazione delle attività di trading, e ha fatto diminuire l’importo medio delle transazioni da EUR 22 266 nel 2006 a EUR 9 923 nel 2009, facendo crescere i costi complessivi delle transazioni per taluni utenti,

J.

considerando che la diminuzione del volume delle transazioni ha portato a una riduzione della capacità dei partecipanti al mercato di eseguire istantaneamente ordini di notevole consistenza su un determinato mercato e che la tendenza ad evitare impatti di mercato per gli ordini di notevole consistenza ha incoraggiato l’espansione delle negoziazioni dark pool; considerando che meno del 10 % di tutte le operazioni azionarie SEE sui mercati organizzati utilizzano le deroghe MiFID al regime di trasparenza pre-negoziazione (CESR/10-394), e che queste deroghe permettono le negoziazioni dark pool come alternativa più trasparente e meglio regolamentata al dark trading in ambito OTC, ma che l'assenza di una regolamentazione sufficiente per le transazioni OTC, compresi i Broker Crossing Networks (BCN), offre un vantaggio competitivo al contesto OTC e incoraggia un aumento della transazioni opache, indebolendo la trasparenza generale del mercato; considerando che in totale circa la metà delle contrattazioni non rientrano attualmente nel regime di trasparenza pre-negoziazione, ma metà delle transazioni OTC sono di volume inferiore a quello normale di mercato e non richiedono quindi protezione contro gli impatti di mercato,

K.

considerando che, per garantire condizioni di parità, i Broker Crossing Networks (BCN) dovrebbero essere sottoposti a un’analisi approfondita dei loro modelli operativi, per assicurare che, se forniscono servizi tali da implicare che operano essenzialmente come mercati regolamentati (RM), sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici, essi siano regolamentati come tali,

L.

considerando che i benefici della concorrenza in termini di strutture di trading più competitive ed innovative non sono stati dimostrati, visto che i costi complessivi delle transazioni non hanno subito riduzioni e che l’opacità è aumentata, mentre nel contempo è evidente che la qualità e integrità per tutti i partecipanti a un mercato maggiormente frammentato non sono debitamente garantite,

M.

considerando che, poiché si sostiene che l'HFT («High Frequency Trading», negoziazione ad alta frequenza) fornisca liquidità ai mercati finanziari, sarebbe utile determinare se vi siano rischi connessi ai sistemi di gestione di ordini elettronici e alla notevole quota dei volumi degli scambi attribuibili a strategie HFT, stimata al 70 % negli USA, in particolare alla luce delle conclusioni della Securities and Exchange Commission sul «flash crash» statunitense del 6 maggio 2010, quando i fornitori di liquidità HFT sono usciti dal mercato,

N.

considerando che le strategie HFT sono in Europa un fenomeno relativamente nuovo, che secondo le stime copre oggi una quota del 35 % del mercato in volume,

O.

considerando la necessità di garantire una maggiore trasparenza tramite i flussi informativi pre- e post-negoziazione sulle attività di trading per tutte le classi di attivi, ai fini di una migliore allerta precoce sullo sviluppo e le dimensioni dei problemi emergenti, nonché allo scopo di migliorare l'efficienza del processo di formazione dei prezzi e alimentare la fiducia fra gli attori del mercato,

P.

considerando che il G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 ha stabilito che «tutti i contratti standard su derivati OTC (derivati fuori borsa) dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche»,

Q.

considerando che la difformità di attuazione fra gli Stati membri ha portato a un’applicazione incompleta del quadro normativo MiFID,

Piattaforme di negoziazione MiFID

1.

riconosce che le strutture di mercato hanno reagito bene durante l'intera crisi, e invita la Commissione a rafforzare comunque tali strutture in tutte le piattaforme di negoziazione e i sistemi di compensazione, per metterli in grado di affrontare i futuri rischi grazie a una maggiore trasparenza, a una migliore resilienza e alla vigilanza regolamentare su tutte le transazioni aggregate;

2.

valuta positivamente la proposta di regolamento della Commissione sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, come presupposto necessario per incrementare la trasparenza e la sicurezza dei mercati degli strumenti finanziari, e considera tale iniziativa il primo passo verso il trasferimento di consistenti quote di operazioni OTC verso piattaforme di trading soggette alla normativa MiFID;

3.

ritiene che, ai fini di un trattamento equo, gli MTF debbano essere sottoposti allo stesso livello di vigilanza ed essere pertanto regolamentati in modo comparabile, e che la concorrenza tra MTF e mercati regolamentati dovrebbe avvenire in condizioni di parità, rilevando nel contempo l'importante ruolo degli MTF per l'ingresso sul mercato;

4.

chiede che l' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolga un'indagine sul funzionamento e le finalità del regime degli internalizzatori sistematici (SI) e che siano apportati miglioramenti al modo in cui tale categoria è regolamentata, onde garantire che tale regime sia utilizzato per l'esecuzione degli ordini su base bilaterale con la controparte finanziaria;

5.

chiede formalmente che le imprese d'investimento che forniscono un servizio di gestione del portafoglio e operano in veste di gestori del portafoglio beneficino della Best Execution (esecuzione alle condizioni migliori) da parte delle imprese d'investimento presso cui collocano ordini, nonostante il fatto che il gestore del portafoglio sia classificato dalla MiFID come controparte qualificata;

6.

chiede che l'ESMA verifichi se la Best Execution order-by-order (per ogni singolo ordine) necessiti di essere meglio servita da norme sulla disponibilità di dati, relativi sia al post-trading che alla qualità di esecuzione, nonché su tecnologie del mercato come gli order router e le connessioni fra piattaforme di negoziazione;

7.

chiede che le disposizioni della MiFID siano applicate minuziosamente per garantire che i BCN che svolgono attività equivalenti a quelle di un mercato regolamentato, di un MTF o di un SI siano disciplinati come tali, e, al fine di rendere più agevole l'applicazione di tali disposizioni, insiste affinché tutti i BCN siano tenuti a presentare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie, tra cui:

una descrizione del sistema, con i particolari relativi alla proprietà e alla clientela;

informazioni dettagliate sull’accesso al sistema;

gli ordini abbinati nel sistema;

le metodologie di trading e la discrezionalità del broker;

le disposizioni per il reporting immediato post-trading;

8.

chiede che vengano analizzate le operazioni su azioni effettuate fuori borsa (OTC) e che siano apportati miglioramenti al modo in cui le operazioni OTC sono regolamentate, onde garantire un maggiore ricorso ai mercati regolamentati e agli MTF, nell'esecuzione degli ordini su base multilaterale, e agli SI, nell'esecuzione degli ordini su base bilaterale, nonché una consistente riduzione della percentuale di operazioni su azioni effettuate fuori borsa;

9.

chiede che la Commissione analizzi gli effetti della fissazione di una consistenza minima degli ordini per tutte le transazioni «opache» e verifichi se tale disposizione possa essere applicata in modo rigoroso così da mantenere un flusso adeguato di scambi tramite le piattaforme «trasparenti» (lit venue) nell'interesse del processo di formazione dei prezzi (price discovery);

Deroghe al regime di trasparenza pre-negoziazione

10.

chiede alla Commissione di procedere a un riesame delle deroghe al regime di trasparenza pre-negoziazione attualmente previste dalla direttiva MiFID, in modo da:

considerare se sia opportuno introdurre una soglia minima per la deroga in relazione al Prezzo di riferimento (Reference Price) onde incentivare il ricorso alle lit venue;

considerare se sia opportuno espandere la deroga connessa al Prezzo di riferimento per ricomprendere le operazioni che rientrano nell’attuale spread nel mercato di riferimento;

stabilire un volume massimo di operazioni che possono avvalersi della deroga ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione onde garantire un processo di formazione del prezzo efficiente;

dare all'ESMA la possibilità di adeguare e limitare, ove necessario, le deroghe pre-negoziazione, tenendo conto dell'impatto del dark trading sull'efficienza dei mercati;

11.

chiede un’applicazione uniforme delle deroghe pre-negoziazione in tutti gli Stati membri onde limitarne le difformità di applicazione, che possono condurre a incertezze, ad arbitraggio normativo e ad impari condizioni di concorrenza; propone che norme tecniche definite dall'ESMA possano costituire un mezzo appropriato per conseguire tale risultato, in armonia con il progetto di codice unico (Single Rule Book) per i servizi finanziari;

Consolidated Tape («nastro consolidato» o «tape unico»)

12.

valuta positivamente il fatto che i partecipanti al mercato abbiano recentemente annunciato che disaggregheranno i propri dati pre- e post-negoziazione, e sollecita un ulteriore impegno per arrivare a norme comuni in materia di dati e a una maggiore disponibilità dei dati;

13.

invita la Commissione a costituire un gruppo di lavoro per sormontare le difficoltà che impediscono il consolidamento dei dati di mercato in Europa, e in particolare per ovviare alla scarsa qualità del reporting dei dati su tutte le transazioni;

14.

invita l'ESMA ad elaborare norme e formati comuni di reporting per tutti i dati post- negoziazione, sia per le piattaforme di negoziazione organizzate sia per le OTC, onde contribuire al consolidamento dei dati;

15.

chiede che tutte le piattaforme soggette a reporting siano tenute a disaggregare i dati post-negoziazione dai dati pre-negoziazione, così che le informazioni possano essere messe a disposizione di tutti i partecipanti al mercato a un costo comparabile e ragionevole sul piano commerciale; invita inoltre la Commissione a considerare l'opportunità di introdurre gli Approved Publication Arrangement (meccanismi di pubblicazione autorizzati - APA) al fine di stabilire norme di qualità per la pubblicazione delle transazioni e ridurre il numero di piattaforme di negoziazione cui poter effettuare il reporting delle transazioni stesse, nonché ridurre l'uso delle pagine Internet, che costituiscono un ostacolo al consolidamento;

16.

chiede un'abbreviazione dei termini per la pubblicazione differita, in modo che le transazioni siano riferite alle autorità di regolamentazione entro ventiquattro ore dalla loro esecuzione; ritiene, per quanto riguarda la pubblicazione delle transazioni, che in condizioni normali ritardi superiori al minuto debbano essere considerati inaccettabili;

17.

ritiene che sia essenziale analizzare la ripartizione e i modelli operativi delle transazioni OTC, e chiede pertanto, nel quadro della trasparenza pre- e post-negoziazione, l'introduzione di indicazioni specifiche per le transazioni OTC, al fine di una migliore comprensione delle caratteristiche di tali transazioni ITC e allo scopo di valutare quali tipi di transazione sia legittimo effettuare fuori borsa a causa delle loro caratteristiche specifiche;

Aspetti micro-strutturali

18.

insiste sulla necessità che dopo il flash crash tutte le piattaforme di negoziazione debbano essere in grado di dimostrare alle autorità nazionali di vigilanza che le proprie tecnologie e sistemi di sorveglianza sono in grado di resistere a raffiche di ordini come quelle del 6 maggio 2010, per assicurarsi della loro capacità di svolgere con successo le attività connesse all'HFT e al trading automatico (algotrading) in situazioni estreme, e dimostrare di essere in grado di ricostituire i propri «order book» a fine giornata affinché le cause delle attività di mercato insolite possano essere determinate e qualsiasi sospetto abuso di mercato sia identificato;

19.

chiede all'ESMA di effettuare un'analisi dei costi e benefici del trading algoritmico e ad alta frequenza (HFT) per i mercati e di valutarne l'impatto sugli utenti del mercato, in particolare gli investitori istituzionali, per determinare se i flussi significativi generati automaticamente forniscano al mercato liquidità reale e se ciò abbia effetti – e quali – sul processo generale di formazione dei prezzi, nonché per determinare le possibilità di abusi mediante manipolazione del mercato che generino condizioni di disparità tra i partecipanti al mercato e valutarne l'impatto sulla stabilità generale del mercato;

20.

chiede che la prassi del «layering» o «quote stuffing» sia esplicitamente definita come un abuso di mercato;

21.

chiede che si valuti l'opportunità di regolamentare le imprese che perseguono strategie di HFT per assicurarsi che esse dispongano di solidi sistemi e controlli, sottopongano a revisione continua gli algoritmi utilizzati, siano in grado di garantire un monitoraggio infragiornaliero e di informarsi in tempo reale sulle posizioni in essere e sull'effetto leva e siano in grado di dimostrare l'esistenza di efficaci procedure di gestione di eventi anomali;

22.

chiede un esame delle sfide rappresentate dall'HFT in termini di monitoraggio del mercato; riconosce che è necessario che le autorità di regolamentazione dispongano degli strumenti adeguati per rilevare e monitorare comportamenti potenzialmente abusivi; tenendo conto di tale aspetto, chiede che le autorità competenti siano informate in merito a tutti gli ordini ricevuti dai mercati regolamentati e dagli MTF, nonché in merito alle transazioni eseguite su tali piattaforme;

23.

invita tutte le piattaforme di negoziazione che permettono la «server co-location», direttamente o tramite fornitori terzi di dati, a garantire il mantenimento della parità di accesso per tutti i clienti «co-locati» e, laddove possibile, con le stesse disposizioni sui tempi tecnici di attesa (latency), al fine di conformarsi alle prassi non discriminatorie menzionate nella MiFID;

24.

chiede alle autorità competenti di monitorare e regolamentare la fornitura dello «sponsored access» e alla Commissione di considerare altre misure fra cui:

il divieto esplicito di «sponsored access» non filtrato per le società, a prescindere dal fatto che esse appartengano allo stesso gruppo dello sponsor;

l'obbligo per gli intermediari indipendenti (broker-dealer) e le società di investimento di creare, documentare e mantenere un sistema di controllo di gestione del rischio e di procedure pre-e post-negoziazione e di supervisione, onde gestire i rischi finanziari, regolamentari e d'altro genere connessi all'accesso al mercato;

25.

chiede, fatta salva l'applicazione delle garanzie necessarie, che l'ESMA cerchi di stabilire se lo «sponsored access» supera la soglia dell'accesso non discriminatorio;

26.

invita la Commissione ad adottare i principi in corso di elaborazione da parte del Comitato tecnico dell'IOSCO sull'accesso elettronico diretto, compreso lo «sponsored access», principi che riguarderanno i criteri di selezione dei clienti cui concedere l'accesso sponsorizzato e i rapporti contrattuali fra piattaforma, membro e cliente e che definiranno le rispettive responsabilità riguardo al suo uso, con la previsione di idonei controlli e filtri;

27.

è del parere che, per ottemperare al principio della parità di trattamento degli investitori, la pratica dei «flash order» debba essere esplicitamente esclusa;

28.

chiede all'ESMA di esaminare la struttura delle commissioni per assicurare che le commissioni di esecuzione (execution fees), le commissioni accessorie e le commissioni di incentivo siano trasparenti, non discriminatorie, compatibili con un processo affidabile di formazione del prezzo e concepite e applicate in modo da non incoraggiare transazioni aventi finalità poco ortodosse, e di valutare se gli utenti che inoltrano un ordine debbano pagare una tariffa minima, indipendentemente dal fatto che tali ordini siano o meno eseguiti, poiché essi devono essere trattati dall'infrastruttura del mercato;

29.

propone che l'ESMA esegua uno studio sul modello commissionale «maker-taker» per determinare se il beneficiario della più favorevole struttura commissionale «maker» sia pure formalmente soggetto agli obblighi e alla vigilanza previsti per il «market maker»;

30.

chiede, mediante atti di esecuzione, una supervisione e una definizione da parte dell'ESMA di validi dispositivi anti-volatilità e di «interruttori» in grado di operare simultaneamente su tutte le piattaforme dell'Unione europea al fine di prevenire flash crash del tipo occorso negli USA;

Ambito

31.

chiede che a nessun partecipante al mercato non regolamentato sia consentito di ottenere uno «sponsored access» diretto o non filtrato alle piattaforme ufficiali di negoziazione e che importanti partecipanti al mercato operanti per conto proprio siano tenuti a registrarsi presso l'autorità di regolamentazione accettando che le loro attività di trading siano soggette a un livello appropriato di vigilanza e controllo a fini di stabilità;

32.

chiede che le attività di negoziazione per conto proprio condotte tramite strategie di trading algoritmiche da parte di soggetti non regolamentati siano svolte esclusivamente per il tramite di una controparte finanziaria regolamentata;

33.

chiede che l'ambito di applicazione del regime di trasparenza della MiFID sia esteso a tutti gli strumenti «equity-like» come i certificati di deposito (DR), i fondi indicizzati quotati (Exchange Traded Funds – ETF), gli strumenti di investimenti in materie prime detti Exchange Traded Commodities (ETC) e i certificati;

34.

chiede alla Commissione e all'ESMA di considerare l'introduzione di un requisito di trasparenza pre- e post-negoziazione per tutti gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale di rischio (non-equity), compresi le obbligazioni statali e societarie e i derivati assoggettabili CPP, requisito che all'occorrenza dovrà essere applicato in modo differenziato tra le classi di attivi e, al tempo stesso, dovrà essere combinato con misure intese a garantire un'ulteriore standardizzazione dei prodotti derivati OTC, al fine di consentire l'applicazione di una maggiore trasparenza;

35.

ritiene, tenendo conto dei problemi riscontrati in relazione alla qualità dei dati e al consolidamento dei dati post-negoziazione per i titoli europei, che la Commissione dovrebbe garantire che i dati post-negoziazione per i prodotti non rappresentativi di capitale di rischio (non-equity) siano forniti in una forma già consolidata;

36.

sostiene la Commissione nella sua volontà di applicare una più ampia gamma di disposizioni della MiFID agli strumenti derivati, visto che il trading di tali prodotti transita sempre più spesso da piattaforme di negoziazione ed è sempre più soggetto a standardizzazione e all'obbligo di compensazione centralizzata;

37.

invita la Commissione a presentare una proposta intesa a garantire che tutti i contratti derivati OTC che possono essere standardizzati siano negoziati in borsa o su piattaforme di negoziazione elettroniche, se del caso, al fine di garantire che i prezzi di tali contratti siano costituiti in modo trasparente, equo, efficiente e libero da conflitti di interessi;

38.

chiede la revisione dei principi IOSCO per le stanze di compensazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di pagamento di una certa importanza sistemica, per migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato;

39.

ritiene che le autorità di regolamentazione debbano avere accesso agli stessi dati, attraverso i diversi mercati dei prodotti finanziari e materiali, per poter identificare le tendenze e le interconnessioni, e invita la Commissione a coordinare gli sforzi sia all'interno dell'Unione europea sia a livello globale;

*

* *

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


(1)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/8


Martedì 14 dicembre 2010
Rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE

P7_TA(2010)0467

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (2010/2114(INI))

2012/C 169 E/02

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 TUE e gli articoli 2, paragrafo 5, 67, 74, 196 e 222 TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il programma del Consiglio e della Commissione del 20 dicembre 2002 inteso a migliorare la cooperazione nell'Unione europea per prevenire e limitare le conseguenze di minacce rappresentate dall'uso di mezzi chimici, biologici, radiologici o nucleari a fini terroristici (Programma CBRN 2002) (1),

vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio (3),

vista la strategia UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori,

viste la strategia europea in materia di sicurezza del 2003 – Un'Europa sicura in un mondo migliore, quale adottata dal Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003, nonché la strategia di sicurezza interna dell'UE del 2010 (4) e la relativa comunicazione della Commissione (COM(2010)0673),

visto il programma di solidarietà dell'UE del 2004 sulle conseguenze delle minacce e degli attacchi terroristici (5),

visti la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 2005, quale adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 1o dicembre 2005 (6), e il piano d'azione per la sua attuazione (7),

visto il quadro di azione di Hyogo (8), approvato durante la Conferenza Mondiale sulla riduzione delle calamità, tenutasi in Giappone dal 18 al 22 gennaio 2005,

visto il settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (9), segnatamente il finanziamento del progetto Emap CBRN (10),

vista la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (11),

vista la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (12),

visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (13),

vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (14), in particolare nel caso di azioni aventi impatto transfrontaliero che, tra l'altro, fissa gli orientamenti per un approccio integrato alle crescenti capacità di protezione delle infrastrutture critiche a livello di UE, compresa la necessità di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN)), e conferisce alla Commissione il ruolo di elaborare proposte e provvedere al coordinamento in relazione al miglioramento della protezione di tali infrastrutture critiche,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea– Piano d’azione CBRN dell'UE (COM(2009)0273),

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nell'Unione europea e l'approvazione del piano d'azione CBRN dell'UE (15),

visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (16),

vista la comunicazione sulla politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (COM(2010)0386),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),

viste le sue precedenti risoluzioni su argomenti CBRN e sulla prevenzione e la reazione nei confronti delle catastrofi e vista la sua recente risoluzione del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti (17), in cui si chiede l'istituzione di una forza di protezione civile europea,

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata: «Approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana» (18),

vista la proposta rivista della Presidenza del Consiglio del 25 ottobre 2010 per un progetto di conclusioni del Consiglio sulla preparazione e la reazione in caso di un attacco CBRN, redatta sulla base degli obiettivi di cui all'azione H.29, che migliora la pianificazione delle emergenze del piano d'azione CBRN dell'UE (19), adottato dal Consiglio l'8 novembre 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari esteri (A7-0349/2010),

A.

considerando che l'Unione europea può dare atto di una partecipazione di lungo periodo ai programmi CBRN, a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Gand del 19 ottobre 2001 e del Consiglio europeo di Laeken del 13 e 14 dicembre 2001; che nel 2002 è stato adottato un programma CBRN, successivamente sostituito dal programma di solidarietà dell'UE nel 2004, e che un nuovo piano d'azione CBRN dell'UE è stato adottato dal Consiglio il 12 novembre 2009,

B.

considerando che le catastrofi CBRN, accidentali o dovute ad attacchi terroristici, rappresentano serie minacce per la sicurezza e la salute degli abitanti dell'Unione europea, incidendo sulla loro vita, sull'ambiente e sui loro beni, compreso il loro patrimonio culturale, e sul funzionamento della società in uno o più Stati membri dell'UE, nella misura in cui disgregano le infrastrutture e le capacità di governo essenziali,

C.

considerando che sia il Consiglio che la Commissione convengono che il numero di incidenti riguardanti materiali CBRN, compresi gli atti di terrorismo, è stato sinora relativamente limitato, e considerando che la maggior parte dei disastri che coinvolgono sostanze CBRN sono dovuti a incidenti industriali o all'aumento e alla diffusione mondiale di agenti patogeni pericolosi,

D.

considerando che il rischio attuale e continuo di catastrofi CBRN sul territorio dell'Unione europea, accidentali o intenzionali, compromette gravemente il pieno godimento di tutti i diritti e libertà fondamentali, ed è in contraddizione con la promessa e lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia,

E.

considerando che uno dei maggiori rischi CBRN deriva dalla proliferazione di materiale CBRN da parte delle organizzazioni terroristiche e che, di conseguenza, una misura importante riguarda il rafforzamento del regime di non proliferazione e di disarmo attraverso l'attuazione universale e completa di tutti i trattati e gli accordi internazionali pertinenti (in particolare, il trattato di non proliferazione nucleare, la convenzione sulle armi chimiche e la convenzione sulle armi biologiche), nonché la conclusione di un accordo su un trattato relativo al divieto di produzione di materiale fissile destinato alle armi (trattato sull'interdizione del materiale fissile),

F.

considerando che la fabbricazione, la detenzione, l'acquisizione, il trasporto, la fornitura o l'utilizzo di armi ed esplosivi o di armi nucleari, biologiche o chimiche, come pure la ricerca e lo sviluppo di armi biologiche e chimiche e l'istruzione alla fabbricazione o all'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi con finalità illegali rientrano nella definizione di terrorismo e di addestramento a fini terroristici formulata dall'UE e riportata nelle decisioni quadro 2002/475/GAI e 2008/919/GAI del Consiglio,

G.

considerando che le misure concernenti i materiali CBRN rappresentano una delle pietre angolari della strategia antiterrorismo dell'Unione europea e che, di conseguenza, un piano d'azione CBRN dell'UE è stato approvato dal Consiglio il 30 novembre 2009,

H.

considerando che il problema dell'abuso di alcune sostanze chimiche, che sono ampiamente disponibili al pubblico sul mercato, come precursori di esplosivi artigianali, può provocare una serie di attentati terroristici e altri attentati criminali nell'UE; considerando che ciò esige un monitoraggio e un controllo rigorosi dell'attuazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)0473),

I.

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si è creato un nuovo equilibrio tra le responsabilità delle varie istituzioni dell'UE, da una parte, e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, compresa la competenza della difesa, dall'altra; che la costruzione di questo nuovo quadro è un processo continuo che richiede la comprensione di valori condivisi e di un obiettivo comune,

J.

considerando che, in linea di principio, la politica CBRN è di competenza degli Stati membri ma che la stretta cooperazione e il coordinamento a livello dell'UE sono comunque necessari,

K.

considerando che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) offre la possibilità di migliorare la generale reazione alle crisi dell'Unione europea mediante azioni nel quadro dello Strumento per la stabilità,

L.

considerando che il piano d'azione CBRN dell'UE dovrebbe permettere l'efficace interazione delle iniziative nazionali e dell'Unione europea per far fronte ai rischi CBRN e preparare le reazioni necessarie, migliorando sia il coordinamento «orizzontale» tra la Commissione e gli Stati membri sia il coordinamento «verticale» tra gli strumenti a livello di UE e quelli degli Stati membri, al fine di aumentare l'efficacia e la rapidità dello scambio di informazioni, lo scambio delle migliori prassi, l'informazione analitica in tutte le fasi, una pianificazione comune, lo sviluppo di procedure operative, esercizi pratici e una condivisione economicamente vantaggiosa delle risorse disponibili,

M.

considerando che diverse agenzie UE di contrasto della criminalità partecipano alle misure CBRN, per esempio Europol, attraverso l'istituzione di una banca dati europea sugli esplosivi e il sistema di allarme rapido per gli esplosivi e i materiali CBRN; che ciò richiede l'elaborazione di procedure adeguate per l'esercizio del controllo da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come previsto, ad esempio, dall'articolo 88 del TFUE,

N.

considerando che i rischi sanitari e la relativa diffusione di agenti patogeni pericolosi sono sempre più frequenti all'interno dell'UE e a livello globale, come dimostrato dal recente insorgere del virus A/H1N1,

O.

considerando che i problemi di inquinamento e contaminazione ambientale, compresi quelli di natura transfrontaliera, possono essere causati da incidenti CBRN, rendendo necessaria l'integrazione di strategie di risanamento e decontaminazione nella politica CBRN dell'UE,

P.

considerando che l'obiettivo generale della nuova politica CBRN dell'UE è di «ridurre per i cittadini dell'UE la minaccia di incidenti CBRN e i danni da essi derivanti» e che realizzare tale obiettivo sarà possibile «riducendo al minimo la possibilità che si verifichino incidenti CBRN e limitandone le conseguenze nel caso in cui effettivamente avvengano»,

Q.

considerando che, nella sua comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale (20), la Commissione riconosce la necessità di coordinare le misure a livello UE e globalmente, onde reagire rapidamente alle minacce sanitarie, impegnandosi altresì a migliorare i meccanismi di preparazione e reazione volti ad affrontare le epidemie e le insorgenze patologiche, inclusi gli atti intenzionali, quali gli attacchi di bioterrorismo,

R.

considerando che, se comparati alla tecnologia nucleare e ai suoi predecessori, i materiali biologici come l'antrace sono meno costosi e molto più facili da ottenere e diffondere, offrendo così la possibilità di mettere in atto attacchi terroristici non convenzionali che rappresentano minacce a lungo termine per la salute e l'ambiente, compresi l'agricoltura e l'approvvigionamento alimentare,

S.

considerando che per il personale dei servizi di primo intervento, inclusi la polizia, i vigili del fuoco e il soccorso sanitario, è impossibile assistere le vittime sul luogo di un incidente CBRN senza incorrere in rischi per la loro sicurezza, a meno che non sia stata loro fornita una protezione pre-esposizione in termini di contromisure mediche o di formazione adeguata,

T.

considerando che le riserve regionali di contromisure mediche forniscono un'adeguata protezione ai cittadini, bilanciando la tutela della salute pubblica e le preoccupazioni economiche, e assicurando al contempo la responsabilità e la solidarietà degli Stati membri,

U.

considerando che, mediante il suo Programma globale di allarme e reazione (21), l'Organizzazione mondiale della sanità mira a rafforzare la biosicurezza (bio-safety), la bioprotezione (bio-security) nonché la preparazione in vista dell'insorgenza di agenti patogeni pericolosi,

V.

considerando che, attraverso i suoi Stati membri e la Commissione, l'UE partecipa attivamente al dibattito sull'iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale, intesa a raggiungere un'azione globale comune per rafforzare la preparazione in materia di sanità pubblica e a reagire di fronte alla minaccia internazionale del terrorismo biologico, chimico e radio-nucleare,

W.

considerando che la sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare è minacciata non solo dagli attacchi terroristici o dalla negligenza, ma anche dalle zone attualmente inquinate da armi chimiche risalenti alla seconda guerra mondiale che giacciono sui fondali marini o dai depositi di scorie nucleari dell'Unione europea,

X.

considerando che l'adeguatezza del livello di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare dell'Unione europea dipende anche dal livello di sicurezza applicato nei paesi terzi,

Y.

considerando che la sicurezza potrebbe essere compromessa anche dall'utilizzo delle nuove tecnologie nella pianificazione di nuovi atti terroristici, mentre le norme di sicurezza non vengono adeguate altrettanto rapidamente al progresso tecnologico,

Z.

considerando che occorre una revisione accurata delle diverse norme attualmente vigenti per definire requisiti di sicurezza necessari e sufficienti,

AA.

considerando che il piano d'azione CBRN dell'UE si articola in tre parti principali: prevenzione, rilevamento, preparazione e reazione, e include un quarto capitolo relativo alle azioni applicabili alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN; riconoscendo inoltre che l'importanza di ciascuna fase è essenziale per garantire un'adeguata attuazione degli studi di valutazione dei rischi, delle reazioni e delle contromisure, adottando al contempo un approccio trasversale e transfrontaliero nei confronti dei materiali CBRN, ovvero prevedendo opportunamente obiettivi e azioni misurabili in ciascuna fase,

AB.

considerando che le modifiche apportate dal Consiglio all'attuale piano d'azione CBRN dell'UE proposto dalla Commissione indeboliscono tale piano, rendendo non vincolante l'impegno da parte degli Stati membri e attenuando le misure previste, molte delle quali sono mantenute a livello nazionale anziché vedersi attribuita una portata europea, nonché indebolendo il monitoraggio e il controllo della loro attuazione da parte della Commissione, talvolta senza includere quest'ultima tra le parti in causa accanto agli Stati membri,

Orientamenti generali

1.

osserva che il piano d'azione CBRN dell'UE non prende posizione sulla nuova divisione di competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea conseguente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, come previsto dall'articolo 5 del TUE in associazione con i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità; sottolinea che il piano d'azione CBRN dell'UE copre l'ambito delle competenze interne concorrenti (articolo 4 del TFUE) per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i problemi comuni di sicurezza e i trasporti, le misure in materia di protezione civile (articolo 196 del TFUE) e le azioni esterne dell'Unione (articoli 21 e 22 del TUE);

2.

sottolinea, tuttavia, che l'applicazione del sistema di sicurezza comune CBRN non dovrebbe ridurre le competenze degli Stati membri in questo settore strategico;

3.

considera il piano d'azione uno strumento importante per garantire la buona interconnessione tra iniziative nazionali ed europee nella lotta contro i rischi CBRN;

4.

riconosce che è essenziale avvalersi della competenza in materia e evitare la duplicazione, la frammentazione e l'incoerenza degli sforzi delle istituzioni dell'UE e/o degli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa, in cui viene messo a rischio il diritto fondamentale alla vita e in cui le conseguenze della negligenza e del lassismo superano le frontiere;

5.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe rafforzare il suo approccio comune alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN mediante la creazione di meccanismi specifici (strumenti normativi, legislativi o non legislativi) che rendano obbligatoria la cooperazione e la messa a disposizione di mezzi di assistenza in caso di catastrofi CBRN dovute a incidenti o ad attacchi terroristici; ricorda che il principale obiettivo delle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere, in virtù della solidarietà dell'UE, quello di garantire in maniera coordinata sotto gli auspici della Commissione e a livello paneuropeo, l'efficienza di una reazione nazionale o transnazionale a un incidente o a un attacco terroristico CBRN;

6.

ricorda che il piano d'azione CBRN dell'UE offre l'opportunità all'Unione europea e ai suoi Stati membri di individuare gli strumenti legislativi per applicare efficacemente la clausola di solidarietà inclusa nell'articolo 222 del TFUE e che gli Stati membri devono essere informati dei rispettivi piani e migliori prassi per gestire e fronteggiare le catastrofi CBRN, accidentali o intenzionali, in modo da potersi aiutare reciprocamente in maniera coordinata ed efficace;

7.

sottolinea che è essenziale rafforzare la portata dell'intervento normativo e di regolamentazione della Commissione, la quale, nell'attuale versione del piano d'azione CBRN dell'UE, si vede assegnato un ruolo piuttosto vago in relazione a molti degli obiettivi e delle azioni previsti; chiede, pertanto, vivamente che la Commissione presenti proposte legislative, per quanto possibile, in tutti i settori coperti dal piano d'azione; sottolinea inoltre che soltanto attribuendo alla Commissione un ruolo normativo incisivo sarà possibile colmare le lacune degli sforzi esplicati dai vari Stati membri;

8.

chiede vivamente che l'impegno degli Stati membri in materia di controllo CBRN vada oltre il semplice scambio delle migliori pratiche e delle informazioni e che la condivisione riguardi anche le tecnologie e le infrastrutture, così da evitare la duplicazione e lo spreco di risorse, al fine di creare sinergie preziose ed efficaci in termini di costi a livello di UE; invita gli Stati membri ad accordarsi sui metodi per il rilevamento e la prevenzione di catastrofi CBRN, sul trasporto dei materiali CBRN all'interno dell'UE e sulle misure di reazione, incluse la condivisione di informazioni CBRN e l'assistenza transfrontaliera;

9.

incoraggia pertanto gli Stati membri più avanzati nel settore della sicurezza interna, nonostante il suo carattere sensibile ed eminentemente nazionale, a condividere le loro informazioni, le loro tecnologie e le loro infrastrutture e ad avviare i progetti strategici come sopra indicato; invita la Commissione e il Consiglio a creare e aggiornare con regolarità una base di dati delle contromisure mediche disponibili negli Stati membri per rispondere agli incidenti di CBRN, a favorire la condivisione delle capacità esistenti e a coordinare una politica d'acquisto redditizio delle contromisure attinenti;

10.

chiede che siano sviluppate norme in materia di qualità e di sicurezza a livello di UE, come pure un sistema e una rete di laboratori UE per la certificazione delle attrezzature e delle tecnologie di sicurezza CBRN; sottolinea che rigide norme di sicurezza e procedure di assunzione devono anche essere applicate al personale impiegato presso strutture con accesso ad agenti nocivi; chiede la condivisione e l'utilizzo delle migliori conoscenze e competenze, sia dal campo civile che militare; sottolinea che è opportuno, sempre sotto la guida della Commissione, garantire il necessario finanziamento della ricerca e dello sviluppo al fine di assicurare lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e di importanti programmi dimostrativi di dimensione europea; sottolinea inoltre che nel settore della sicurezza civile, vista la frammentazione di tale mercato, è necessaria una politica industriale dell'UE che stimoli la cooperazione tra le imprese dell'Unione e preveda un sostegno specifico per le piccole e medie imprese e industrie, che creano una parte importante dell'innovazione ai sensi del 7o PQ/Sicurezza, che andrebbe incrementato, e che ci si dovrebbe adoperare per stimolare le cooperazioni (in particolare transfrontaliere) tra le imprese europee; auspica che sia istituita un'esaustiva capacità di gestione dei progetti per affrontare tutti gli aspetti dei progetti di sicurezza CBRN coprendo l'intero ciclo di vita della minaccia CBRN (prevenzione, individuazione e reazione); invita la Commissione a proporre una strategia per sviluppare l'industria della biodifesa in Europa;

11.

si compiace del fatto che la protezione CBRN venga affrontata come un argomento inserito nel quadro di cooperazione europeo (QCE) per la ricerca in materia di sicurezza e di difesa tra la Commissione, l'Agenzia spaziale europea (ASE) e l'Agenzia europea della difesa (AED); sottolinea che la complementarità, il coordinamento e la sinergia tra gli investimenti in materia di R & S nel settore della difesa e gli investimenti nella ricerca per la sicurezza civile da parte della Commissione nell'ambito del Settimo programma quadro richiederebbero un effettivo miglioramento delle pertinenti condizioni di legge che disciplinano lo scambio di informazioni all'interno del QCE e tra attività a livello nazionale e dell'UE, come previsto dalla decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione (2007-2013) (22); chiede lo sviluppo di una ricerca applicata su scala europea in materia di sicurezza degli impianti onde preservare le popolazioni e l'ambiente e l'avvio di grandi programmi di dimostrazione; incoraggia la creazione di centri di competenza specializzati nelle minacce CBRN e la mobilità dei ricercatori;

12.

insiste affinché vengano predisposte garanzie e misure di sicurezza appropriate nell'ambito del trattamento delle basi di dati comuni degli Stati membri e dei dati di ricerca sensibili in quanto un approccio incentrato sulla sicurezza dei dati favorirà il rafforzamento della cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le autorità e gli organi degli Stati membri;

13.

sottolinea l'importanza di una migliore preparazione e chiede una catalogazione regolare delle capacità e delle strutture nazionali, nonché esercitazioni comuni fra gli Stati membri;

14.

chiede che sia istituito urgentemente un meccanismo europeo di reazione alle crisi con base presso i servizi della Commissione che dovrebbe coordinare mezzi civili e militari, così da garantire all'Unione europea una capacità di reazione rapida per far fronte a una catastrofe CBRN; chiede ancora una volta l'istituzione di una forza di protezione civile europea sulla base dell'esistente meccanismo di protezione civile dell'UE, che consenta all'Unione di mettere insieme le risorse necessarie per fornire un aiuto d'emergenza, incluso un aiuto umanitario, entro le 24 ore successive al verificarsi di una catastrofe CBRN all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione europea; rileva che è necessario lanciare opportuni ponti e partenariati tra organismi quali Europol, Interpol e le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri, nell'ottica di creare una rete adeguata ed efficace per l'anticipazione proattiva/il monitoraggio in tempo reale delle emergenze e per l'impegno/il coordinamento operativo per far fronte alle catastrofi CBRN e sottolinea la necessità di riferire anche alla Commissione; rammenta la relazione Barnier del 2006 intitolata «Per una forza di protezione civile europea: Europe aid» (23) che il Parlamento ha sostenuto con forza e a tal riguardo si compiace della disponibilità della Commissione di creare una capacità europea di reazione alle emergenze, come affermato nella comunicazione della Commissione intitolata «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria» (COM(2010)0600);

15.

invita ad agire sulla dualità civile-militare delle tecnologie quale fonte di sinergie; nell'ambito di assi di collaborazione strategica ben definiti, incoraggia le cooperazioni con l'AED, con i paesi della NATO, come gli Stati Uniti e il Canada, e gli Stati terzi pionieri nel settore della sicurezza CBRN, attraverso scambi di buone prassi, dialoghi strutturati tra esperti e lo sviluppo di capacità comuni; sottolinea che occorre che gli Stati membri dell'Unione europea svolgano esercitazioni comuni di prevenzione e di lotta contro gli incidenti connessi alla sicurezza CBRN, cui partecipino le forze armate, le forze della protezione civile degli Stati membri e il meccanismo UE di protezione civile;

16.

osserva che l'esistente meccanismo di protezione civile dell'UE, quale definito nella decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, costituisce attualmente lo strumento appropriato per far fronte alle catastrofi CBRN, e sottolinea che questa struttura dovrebbe rappresentare la sede in cui prendere le decisioni d'emergenza concernenti la preparazione e la reazione alle catastrofi CBRN; osserva, tuttavia, che per conseguire questo obiettivo e garantire una prevenzione e un rilevamento adeguati è necessario stabilire una cooperazione con gli organismi della protezione civile, con i servizi di intelligence e di contrasto, nonché con i servizi di sicurezza e i centri di informazione militare e di reazione di ciascuno degli Stati membri e a livello di UE, come la Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC), il Comitato politico e di sicurezza (PSC) e il Centro di situazione congiunto (SitCen); ricorda inoltre il ruolo del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), che ha il compito di agevolare, promuovere e rafforzare la cooperazione operativa fra le competenti autorità nazionali degli Stati membri nel campo della sicurezza interna;

17.

ricorda che il Centro di situazione congiunto (SitCen) è stato ubicato presso il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna e che il suo personale proviene principalmente dai servizi di intelligence e di polizia degli Stati membri; sottolinea che esso svolge un ruolo della massima importanza in termini di sostegno ai centri nazionali di gestione delle crisi;

18.

invita gli Stati membri a coordinare gli sforzi, sotto la supervisione della Commissione, al fine di migliorare l'interoperabilità delle attrezzature, delle capacità e delle tecnologie nel campo della protezione civile, onde mettere efficacemente in pratica la nuova clausola di solidarietà in caso di un disastro CRBN;

19.

sottolinea che il rafforzamento delle capacità della protezione civile dell'UE deve includere, oltre all'esplorazione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle capacità a duplice uso, anche la cooperazione strategica con l'AED, l'ASE, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e altri centri CBRN o programmi d'eccellenza internazionali;

20.

esorta gli Stati membri a designare o a creare un'autorità nazionale che, nel caso di un attacco o di una calamità CBRN, avrebbe il compito e la responsabilità di agire come coordinatore principale di tutti gli organismi nazionali e locali coinvolti, e di tutte le contromisure adottate per reagire in tale situazione;

21.

condivide la valutazione secondo la quale gli attentati compiuti con materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari (CBRN) rappresentano una seria minaccia per la sicurezza delle persone che vivono nell'Unione europea e sostiene quindi tutte le misure che offrono una maggiore protezione contro tali attentati;

22.

rileva che le attività antiterrorismo devono essere svolte nel pieno rispetto della legislazione internazionale in materia di diritti umani e della legislazione, dei principi e dei valori europei in materia di diritti fondamentali, compreso il principio dello Stato di diritto; rammenta la necessità di rispettare i principi della convenzione di Arhus sul pubblico accesso alle informazioni, la partecipazione e il controllo giurisdizionale in relazione all'ambiente;

23.

ricorda che impedire ai terroristi l'accesso ai materiali CBRN rappresenta una priorità fondamentale in base sia all'attuale strategia antiterrorismo dell'UE del 2005 sia a quella futura, come pure alla strategia UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori; chiede, pertanto, che il coordinatore UE della lotta contro il terrorismo informi regolarmente il Parlamento, attraverso le agenzie e gli esperti UE adeguati e pertinenti, del livello dei potenziali rischi o delle minacce CBRN presenti all'interno dell'Unione o gravanti sui cittadini e sugli interessi dell'UE al suo esterno; ribadisce che è necessario un ulteriore chiarimento per quanto riguarda i ruoli che competono ai diversi organismi dell'Unione europea e nazionali coinvolti nella lotta contro il terrorismo; riconosce a tale riguardo il ruolo di coordinamento del COSI e del SitCen; chiede pertanto che il Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE eletta direttamente e democraticamente e nel quadro delle sue prerogative, garantisca il controllo democratico di entrambi tali organismi e sia quindi pienamente e tempestivamente informato in merito alle loro attività in modo da assicurarne il sicuro funzionamento;

24.

esorta le istituzioni dell'UE a mantenere il controllo democratico e la trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di tutte le parti del piano d'azione CBRN dell'UE, rispettando il diritto dei cittadini di accedere a tutte le informazioni e alla documentazione pertinenti che riguardano la sicurezza pubblica e i rischi quotidiani legati alle catastrofi CBRN;

25.

chiede che le misure previste dal piano d'azione CBRN siano integrate in tutti gli strumenti delle relazioni esterne dell'UE per la cooperazione economica e il dialogo politico con i paesi terzi (incluse le clausole di non proliferazione dell'UE); esorta la Commissione e il Consiglio, nel loro dialogo politico ed economico con i paesi terzi, a fare ricorso a tutti i mezzi disponibili (inclusi la politica estera e di sicurezza comune e gli strumenti delle relazioni esterne) al fine di promuovere norme per il rilevamento, la prevenzione, compreso lo scambio di informazione, e la reazione agli incidenti CBRN nei paesi terzi, come progettato nel piano d'azione;

26.

insiste sullo stretto legame e sull'effetto di riflesso esistenti tra la sicurezza all'interno e quella all'esterno dell'Unione europea; accoglie favorevolmente al riguardo le azioni condotte dai centri regionali di eccellenza CBRN nelle zone di tensione fuori dell'Unione europea volte a favorire un lavoro di consulenza in rete, migliorare le capacità di controllo delle esportazioni e di prevenzione dei traffici illeciti di sostanze CBRN e rafforzare l'arsenale normativo di tali Stati e la cooperazione regionale nel settore; incoraggia a formare in Europa esperti internazionali dei paesi a rischio nel rispetto delle necessarie regole di sicurezza e di confidenzialità;

27.

esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a resistere alle pressioni delle imprese e di altri soggetti interessati che mirano a eludere gli oneri di una maggiore regolamentazione, com'è prevedibile (e come emerge chiaramente da un confronto tra le versioni del piano d'azione CBRN dell'UE proposte dalla Commissione e dal Consiglio); ritiene che si debba tenere conto delle preoccupazioni delle imprese per quanto riguarda la qualità e l'impatto delle misure di regolamentazione proposte, senza perdere di vista la posta in gioco, ovvero il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza di tutti i popoli d'Europa e delle loro società; sottolinea che è prioritario assicurare la supervisione e la protezione dei materiali CBRN in tutta l'Unione europea nonché l'efficienza della reazione dell'UE di fronte a una catastrofe, che sia di natura accidentale o intenzionale, e l'importanza di lavorare per l'eliminazione di tali minacce;

28.

invita gli Stati membri a partecipare pienamente alle fasi di attuazione del piano d'azione CBRN dell'UE, cooperando a tale riguardo con gli organismi dell'Unione europea che traducono gli obiettivi e le azioni del piano d'azione in misure concrete, così da garantire la sicurezza CBRN in ciascuno degli Stati membri;

Prevenzione

29.

invita la Commissione a svolgere una funzione di promozione e di controllo per quanto riguarda la creazione e il regolare aggiornamento di liste europee relative agli agenti CBRN, e a stabilire a tale riguardo un calendario ragionevole; ribadisce che le liste dovrebbero includere anche eventuali misure preventive e di reazione per ciascun agente CBRN, in base al suo livello di pericolosità, al suo potenziale di utilizzo doloso e alla sua vulnerabilità;

30.

ritiene che il piano d'azione CBRN dell'UE debba stabilire norme basate sul rischio più rigorose per quanto concerne i criteri di valutazione della sicurezza per le strutture CBRN ad alto rischio, e sottolinea il ruolo e la responsabilità delle autorità nazionali per quanto concerne la realizzazione di controlli regolari di tali strutture, dal momento che l'elaborazione di «criteri», come affermato nell'attuale piano d'azione modificato e adottato dal Consiglio, non è di per sé sufficiente e che le norme fissate sono sorprendentemente poco rigorose, circostanza a cui si aggiungono i bassi livelli di responsabilità attribuiti alle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN, alle autorità competenti degli Stati membri e agli organismi dell'UE; nota, inoltre, che tutte le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi probabili;

31.

sottolinea che le misure e i requisiti di sicurezza nelle strutture CBRN ad alto rischio dell'Unione europea devono essere oggetto di regolamentazioni dell'UE anziché semplicemente di «documenti di buone pratiche», attraverso un costante processo di consultazione tra gli organismi dell'Unione europea, le autorità degli Stati membri e le organizzazioni che si occupano degli agenti CBRN ad alto rischio; chiede vivamente che alla Commissione sia conferito un maggiore ruolo di controllo e di ispezione fino al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore di tali regolamentazioni;

32.

accoglie favorevolmente le iniziative condotte dal Centro comune di ricerca (CCR) sotto forma di sostegno ai programmi dell'AIEA e alle ispezioni nucleari; raccomanda di operare a favore della messa in comune delle sue basi di dati e dei risultati della ricerca con quelli ottenuti dagli Stati membri;

33.

sostiene l'elaborazione di strategie volte a sensibilizzare le imprese, la comunità scientifica e universitaria e gli istituti finanziari ai rischi connessi alla proliferazione e al traffico di materiali CBRN nell'ambito dei loro lavori e attività; ritiene, in generale, che la riservatezza sia una componente essenziale dell'efficacia di talune misure di sicurezza del piano d'azione e che occorra premunirsi contro qualsiasi rischio di divulgazione che potrebbe renderle inoperanti;

34.

ritiene che la Commissione e le autorità degli Stati membri debbano vigilare sulle attività svolte dalle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN ad alto rischio e garantire che esse rispettino le norme basate sul rischio in materia di sicurezza e incolumità pubblica, il che implica che siano effettuate regolarmente adeguate ispezioni dei siti ad alto rischio;

35.

considera fondamentale che la parte del piano d'azione CBRN dell'UE dedicata alla prevenzione sia modificata in maniera tale da obbligare l'industria chimica a sostituire l'uso di prodotti ad alto rischio con adeguati prodotti alternativi a minor rischio, laddove tale sostituzione sia possibile dal punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale e ne consegua un evidente aumento della sicurezza; riconosce i costi economici che tale sostituzione può comportare e il loro impatto sull'industria interessata, esorta tuttavia l'UE, gli Stati membri e il settore privato ad attribuire la priorità alla sicurezza dei cittadini dell'UE; raccomanda, in tale contesto, di stabilire un legame specifico con il regolamento REACH esistente (24), come giustamente tentava di fare la versione del piano d'azione proposta dalla Commissione; invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'applicazione del regolamento REACH, a tale riguardo;

36.

sottolinea che i maggiori rischi CBRN derivano dalla proliferazione di materiale CBRN ad opera di terroristi; sottolinea quindi che è importante rendere più efficaci i meccanismi internazionali di controllo e migliorare i controlli alle frontiere e sulle esportazioni;

37.

invita il Consiglio e la Commissione a esortare tutti gli Stati membri a sottoscrivere e far fronte agli impegni assunti con la Convenzione sulle armi chimiche (CAC) e con la Convenzione sulle armi biologiche (CAB) e a fare tutto il possibile per promuovere il Protocollo di verifica addizionale della Convenzione sulle armi biologiche che comprende un elenco di agenti biologici e patogeni pericolosi e disposizioni in materia di dichiarazioni informative e ispezioni di controllo; esorta altresì gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e la comunità internazionale a redigere, quale parte di un allegato di verifica alla Convenzione sulle armi chimiche, un elenco di tutte le sostanze chimiche potenzialmente pericolose, compreso il fosforo bianco;

38.

invita inoltre la Commissione e il Consiglio a continuare ad intensificare le attività di appoggio al sistema di trattati, in particolare le convenzioni sulle armi chimiche e biologiche invitando, pertanto, tutti gli Stati membri dell'UE ad imporre un divieto rigoroso di produzione e di uso di armi biologiche e chimiche e a disarmare le proprie armi;

39.

consapevole che la proliferazione accresce la minaccia di azioni da parte di gruppi terroristici, incoraggia l'UE a proseguire i propri sforzi per universalizzare l'ambito giuridico della lotta contro il terrorismo nucleare e assicurarsi il rispetto della normativa in vigore; sostiene i progetti di cooperazione con i paesi terzi, ad esempio nel bacino mediterraneo, per lottare contro il traffico di materiale nucleare e radiologico; invita l'UE a universalizzare la CAC e CAB in vista della Conferenza di esame della Convenzione di messa al bando delle armi biologiche e tossiche (CIAB) nel 2011;

40.

invita la Commissione a presentare dati comparativi e una valutazione globale della situazione delle imprese in Europa per quanto riguarda il controllo e il rafforzamento del controllo sui materiali CBRN ad alto rischio, incluso un quadro generale di tutte le legislazioni nazionali pertinenti relative all'attuazione della CAC, della CAB e degli altri strumenti internazionali relativi ai materiali CBRN; precisa che questo quadro generale dovrebbe includere informazioni sulla misura in cui gli Stati membri e le imprese rispettano i loro obblighi internazionali; riconosce, ciononostante, che misure di esecuzione come la CAB e la CAC potrebbero risultare insufficienti per far fronte ai rischi derivanti dall'uso di CBRN da parte di attori non statali, ossia da parte di reti terroristiche;

41.

invita il Consiglio e la Commissione a promuovere il progetto esistente di Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio, trasferimento e uso di armi all'uranio e sulla loro distruzione e a presentare tale Convenzione ai paesi membri delle Nazioni Unite per la firma e la ratifica; invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea e delle Nazioni Unite a imporre una moratoria sull'uso di armi all'uranio impoverito fino a quando non venga concordato un divieto mondiale per tali armi;

42.

incoraggia l'introduzione di misure di lotta contro il finanziamento della proliferazione che si ispirino a meccanismi instaurati in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo;

43.

accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione a titolo dello Strumento di stabilità per fronteggiare le attività in ambito CBRN; ritiene che tali iniziative siano complementari al piano d'azione e invita la Commissione ad estendere i progetti anche alle regioni che non facevano parte dell'ex Unione Sovietica; invita la Commissione a basarsi sulle esperienze acquisite con lo Strumento di stabilità per lanciare un invito a presentare proposte con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la protezione dei laboratori civili al fine di evitare la proliferazione in futuro;

44.

ritiene che il piano d'azione CBRN dell'UE debba chiaramente chiedere l'elaborazione di orientamenti dell'UE in materia di formazione alla sicurezza e di requisiti standard da applicare in tutti i 27 Stati membri, nonché assicurare che siano previsti programmi di formazione specifici per il personale addetto alla sicurezza che si occupa di materiali CBRN ad alto rischio, incluso il personale nelle imprese e nei centri di ricerca in cui sono presenti tali materiali, e che siano definiti dei requisiti per i responsabili CBRN (ruolo, competenze e formazione); sottolinea che la formazione sulla sicurezza e sulla sensibilizzazione deve altresì essere fornita ai servizi di primo intervento;

45.

sottolinea che una futura revisione a breve termine del piano d'azione CBRN dell'UE non dovrebbe semplicemente promuovere l'autoregolamentazione delle imprese interessate e raccomandare loro di adottare dei codici di condotta, bensì invitare la Commissione a elaborare orientamenti e regolamentazioni paneuropei applicabili a tutti i settori che si occupano di agenti CBRN ad alto rischio;

46.

ritiene che sia della massima importanza tenere precisamente traccia di tutte le operazioni riguardanti i materiali CBRN ad alto rischio nell'Unione europea e che, anziché semplicemente «esortare» le imprese a segnalare le operazioni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero elaborare un opportuno quadro giuridico al fine di disciplinare e controllare le operazioni, aumentando in tal modo il livello della sicurezza e assicurando un'adeguata e rapida segnalazione di tutte le operazioni sospette e della perdita o del furto di materiali CBRN; sottolinea che queste regolamentazioni dovrebbero gettare le basi per una trasparenza totale in tutti i settori che si occupano di agenti CBRN, responsabilizzando in questo modo le imprese in merito a tali operazioni; ritiene che si debba tenere conto della capacità degli attori del settore privato di applicare le disposizioni giuridiche e normative pertinenti con riferimento al controllo dei loro obblighi di informazione in modo da poter adeguatamente vigilare sugli stessi;

47.

sottolinea che la messa in sicurezza del trasporto così come dell'immagazzinamento dei materiali CBRN è un elemento innegabile e imprescindibile del processo inteso a rendere quanto più difficile possibile l'accesso a tali materiali, e quindi a fronteggiare i problemi di sicurezza ad essi legati;

48.

sottolinea che i rischi connessi al commercio di sostanze chimiche su Internet esigono che siano effettuate più ampie ricerche e a intraprese azioni specifiche in tal senso;

49.

chiede chiarimenti in merito al rafforzamento del regime di importazione/esportazione per quanto riguarda i ruoli degli Stati membri e della Commissione; invita gli Stati membri ad applicare e far osservare le regolamentazioni internazionali esistenti e chiede alla Commissione di svolgere una funzione di controllo, valutazione e informazione in merito al loro rispetto; segnala che è importante, tenendo presente l'evoluzione della tecnologia, riesaminare e rivedere le pertinenti disposizioni giuridiche e normative relative all'acquisizione, importazione, vendita, stoccaggio sicuro e trasporto di materiali CBRN;

50.

sottolinea la necessità di rafforzare, laddove esistano, e di creare, laddove non esistano, meccanismi di controllo e di sicurezza in tutti i servizi postali che si occupano della distribuzione della corrispondenza, tenendo presenti gli attacchi terroristici perpetrati in paesi europei collocando sostanze esplosive nei pacchi postali;

Rilevamento

51.

invita la Commissione ad avviare uno studio, in cooperazione con le autorità degli Stati membri, per valutare la situazione sul campo per quanto riguarda il rilevamento di CBRN e la sicurezza delle centrali nucleari nell'UE e nelle sue vicinanze, in caso di incidente o di attacco terroristico intenzionale; incoraggia la Commissione a basarsi sui risultati di tale valutazione per elaborare orientamenti comuni dell'UE su come gestire tali incidenti o attacchi intenzionali, incluso il modo per garantire che gli Stati membri stanzino per tale sforzo risorse umane e materiali appropriate;

52.

chiede il rafforzamento del ruolo del Centro di monitoraggio e informazione (CMI) già istituito nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione in modo da garantire un appropriato scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri e porti all'elaborazione di norme paneuropee per il rilevamento delle attività CBRN;

53.

chiede alla Commissione di controllare, valutare e rendere conto annualmente al Parlamento dell'osservanza delle regolamentazioni da parte degli Stati membri, e invita le autorità nazionali a garantire che le regolamentazioni e gli orientamenti siano applicati e rispettati dalle imprese e dalle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN ad alto rischio;

54.

reputa essenziale svolgere opportuni studi con l'obiettivo di implicare tutti gli organismi nazionali e dell'UE competenti e i soggetti interessati su base obbligatoria, inclusa una valutazione delle soluzioni per velocizzare e semplificare gli scambi e la cooperazione, in maniera tale da rendere più efficace la reazione a una minaccia gravante sulla sicurezza pubblica;

Preparazione e reazione

55.

invita il Consiglio ad affidare alla Commissione un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la pianificazione d'emergenza, in modo tale che essa possa esercitare una funzione di controllo, assicurando pertanto l'esistenza di piani di emergenza locali e nazionali; sottolinea che la Commissione dovrebbe essere la depositaria di tali piani, il che le permetterebbe di trovarsi nella posizione migliore per identificare potenziali lacune e agire di conseguenza più rapidamente delle autorità interessate;

56.

accoglie positivamente l'intenzione di rafforzare la capacità di protezione civile dell'UE; rileva tuttavia che in molti Stati membri le strutture militari di difesa stanno acquisendo una valida esperienza pratica nella gestione di disastri connessi ai materiali CBRN; invita a tale riguardo gli Stati membri e la Commissione a condividere le prassi di eccellenza e a investire maggiormente in un coordinamento approfondito delle competenze civili e militari;

57.

esorta la Commissione a proseguire l'identificazione delle esigenze che devono essere soddisfatte al fine di potenziare le capacità di protezione civile, in vista di progetti d'appalto comuni; chiede, a tale proposito, che l'accento sia posto in modo particolare sulla definizione delle necessità dell'UE per quanto riguarda la preparazione e la capacità di risposta in ambito CBRN, anche con riferimento alle contromisure mediche, valutando a livello sia dell'UE che degli Stati membri la disponibilità di contromisure mediche nel caso di un incidente CBRN;

58.

chiede che si organizzino esercitazioni congiunte tra gli Stati membri dell'UE e tra questi ultimi e i paesi terzi, per prevenire situazioni di pericolo per quanto riguarda la sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare;

59.

valuta positivamente la pianificazione degli esercizi UE di simulazione di incidenti o attacchi CBRN e sottolinea che il piano d'azione CBRN dell'UE dovrebbe prevedere che i risultati e le valutazioni di tali esercizi alimentino un dibattito costante sull'elaborazione di norme paneuropee;

60.

richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione dovrebbe avere il ruolo di capofila nella definizione di norme basate sulle necessità relative alla capacità di approntare contromisure; sottolinea che questo è l'unico modo per ottenere uno standard di sicurezza quanto più elevato possibile in tutta l'UE, dal momento che soltanto così si potrebbe garantire che tutti gli Stati membri seguano gli stessi orientamenti e applichino gli stessi principi per sviluppare le capacità e preparare le risorse umane e materiali necessarie per reagire a una catastrofe, accidentale o intenzionale;

61.

sottolinea la necessità di creare, a livello regionale e di UE, riserve di strumenti di reazione, la cui gamma dovrebbe, per quanto possibile, riflettere l'attuale livello della minaccia, che si tratti di apparecchiature mediche o di altro tipo, nel quadro del coordinamento del meccanismo europeo di protezione civile, finanziato dall'UE e conforme agli orientamenti UE; sottolinea l'importanza di mantenere riserve ben gestite per garantire che gli strumenti di reazione, le apparecchiature mediche o di altro tipo pertinente, siano pienamente operative, attuali e aggiornate; chiede vivamente che, fino a quando questa condivisione di risorse a livello regionale ed europeo non sarà effettiva, il piano d'azione CBRN dell'UE indichi il modo in cui gli Stati membri potrebbero condividere contromisure e risorse in caso di incidenti CBRN o attacchi terroristici, così da mettere in pratica la nuova clausola di solidarietà; sottolinea che qualsiasi assistenza a determinati Stati membri dell'UE deve essere fornita in risposta a una domanda delle autorità politiche pertinenti dei paesi colpiti e non dovrebbe contrastare la capacità di uno Stato membro di proteggere i propri cittadini;

62.

raccomanda la revisione delle disposizioni attuative del Fondo europeo di solidarietà per renderlo più accessibile dopo le catastrofi naturali e più disponibile dinanzi alle catastrofi industriali o di origine umana, e invita gli Stati membri ad utilizzare le risorse disponibili a titolo dei Fondi strutturali per migliorare la prevenzione e la preparazione;

63.

invita la Commissione, al fine di prepararsi alla malaugurata eventualità di un incidente, di un'esplosione o dell'uso intenzionale di CBRN, a istituire meccanismi d'informazione per assicurare un collegamento tra il lavoro del meccanismo europeo di protezione civile e altri sistemi di allarme rapido dell'UE nei settori della sanità, dell'ambiente, della produzione alimentare e del benessere degli animali; invita inoltre la Commissione a istituire meccanismi di scambio delle informazioni e di analisi con organismi internazionali quali l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura;

64.

chiede la creazione di squadre di intervento specializzate a livello di UE o regionale che comprendano personale medico, personale delle forze dell'ordine e personale militare e osserva che, se si creano queste squadre, è necessario prevedere periodicamente formazioni speciali ed esercizi operativi;

65.

invita la Commissione a fornire finanziamenti sufficienti per sviluppare migliori apparecchiature di rilevamento e di identificazione di agenti biologici in caso di attacco o incidente; si rammarica che le apparecchiature di rilevamento esistenti presentino limiti di capacità e di velocità che comportano la perdita di tempo prezioso in caso di emergenza; sottolinea che il personale di emergenza deve essere adeguatamente attrezzato e protetto preventivamente dal punto di vista medico in modo da lavorare con la massima sicurezza personale in una zona colpita da catastrofe in cui possono essere presenti agenti patogeni dannosi; sottolinea che sono necessarie migliori apparecchiature per l'identificazione di agenti e la diagnosi negli ospedali e altre strutture che accolgano le vittime di un incidente;

66.

invita i vari organismi nazionali e dell'UE implicati nella raccolta di informazioni a rivedere le loro strutture organizzative e, laddove queste non esistano, nominare le persone adeguate, con esperienza e comprensione, per identificare e valutare le minacce e i rischi CBRN;

67.

invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sulle valutazioni dei rischi e delle minacce CBRN;

68.

invita a lanciare programmi di formazione e di sensibilizzazione pubblica su scala europea, alla luce delle possibilità offerte da internet, quali risorse chiave per informare i cittadini sulle questioni CBRN; sottolinea l'importanza annessa al coordinamento dei meccanismi di allerta e d'informazione rapida dei cittadini dell'UE per quanto riguarda gli incidenti CBRN; prende atto con interesse dello studio di fattibilità di un Centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare in seno al CCR;

Impatto ambientale e sulla salute

69.

riconosce la mancanza di coordinamento e l'eccesso degli investimenti in vaccini durante la pandemia del virus A/H1N1; accoglie con favore il progetto di conclusioni del Consiglio «Insegnamenti da trarre dalla pandemia A/H1N1 - La sicurezza sanitaria nell'Unione europea» (12665/2010), in cui si prevede lo sviluppo di un meccanismo per l'acquisizione congiunta di vaccini e antivirali, da applicare, su base volontaria, negli Stati membri, e invita gli Stati membri a sviluppare insieme soluzioni di preparazione a livello regionale, inclusi la condivisione delle capacità esistenti e il coordinamento dell'acquisizione di contromisure mediche efficienti dal punto di vista dei costi, garantendo al contempo elevati livelli di preparazione in campo CBRN in tutto il territorio dell'UE;

70.

rileva che la normativa dell'UE (decisione 90/424/CEE del Consiglio modificata dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio) fornisce un approccio comunitario inteso ad eradicare, contrastare e sorvegliare le malattie degli animali e le zoonosi, inclusi l'acquisto e lo stoccaggio di contromisure veterinarie per proteggere gli animali dalle infezioni; si rammarica che un tale approccio comunitario di coordinamento dell'acquisto e dello stoccaggio di contromisure mediche non sia ancora in vigore per proteggere la popolazione dell'UE da agenti patogeni biologici pericolosi;

71.

sottolinea che un incidente o un attacco in presenza di agenti patogeni biologici - per esempio, ma non solo, l'antrace - contaminerebbe per decenni le zone colpite, danneggiando gravemente la flora, la fauna, la vita e la salute di uomini e animali, con ripercussioni economiche a lungo termine; invita la Commissione a includere strategie di risanamento e decontaminazione nella politica in materia di CBRN;

72.

osserva che un incidente in cui concorrano materiali CBRN che influenzi le condizioni del suolo e/o l'approvvigionamento di acqua potabile può potenzialmente generare effetti devastanti e di ampia portata sulla salute e il benessere di tutti gli abitanti della zona interessata; esorta la Commissione a tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione del piano d'azione dell'UE in materia di CBRN;

73.

ribadisce l'importanza di garantire la presenza di un controllo effettivo degli incidenti che comportano la contaminazione delle acque, con particolare riguardo per l'inquinamento dell'ambiente, la contaminazione delle terre, il trattamento dei rifiuti e/o il rilascio di sostanze radioattive;

74.

si rammarica della scarsa attenzione riservata alle azioni di preparazione e reazione nella comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione CBRN dell'UE, incentrato prevalentemente sul rilevamento e sulla prevenzione; invita la Commissione e il Consiglio ad attribuire maggiore importanza allo sviluppo di meccanismi di preparazione e reazione, necessari per tutelare la sanità pubblica e l'ambiente nell'eventualità che si verifichi un incidente CBRN sul territorio dell'UE;

75.

si rammarica per la carenza, nel piano d'azione CBRN, di misure volte a salvaguardare la sicurezza degli impianti e dei materiali radiologici e nucleari e a potenziare i piani di reazione relativi alle varie tipologie di emergenza radiologica e alle loro conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

76.

è preoccupato dai casi in cui singoli soggetti e attivisti sono riusciti a reperire residui nucleari da diversi impianti di ritrattamento in Europa, e invita a intraprendere con urgenza un'azione concertata al fine di potenziare la sicurezza dei materiali e degli impianti radioattivi e nucleari;

77.

deplora che, nella comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione CBRN, non sia accordata sufficiente attenzione a un'adeguata protezione delle reti del trasporto pubblico e della salute degli utenti, alla luce dei numerosi attacchi terroristici ai mezzi di trasporto verificatisi negli ultimi anni e dell'aumento generalizzato del rischio di incidenti CBRN che possono sopraggiungere durante il trasporto di materiali CBRN; invita gli Stati membri a garantire una protezione pre-esposizione a coloro che operano nei servizi di primo intervento in caso di incidenti CBRN, nonché trattamenti riservati alle vittime dopo l'esposizione, soprattutto in presenza di agenti patogeni;

78.

rileva che un incidente CBRN potrebbe avere effetti duraturi sulla crescita delle colture alimentari, con potenziali conseguenze negative per la sicurezza dei prodotti alimentari e dell'approvvigionamento sul territorio dell'UE; invita la Commissione a considerare tale aspetto nella stesura del piano d'azione CBRN dell'UE;

79.

incoraggia la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche con i paesi che hanno accumulato esperienze nel settore della valutazione del rischio, della prevenzione, del rilevamento, della comunicazione e della reazione in materia di CBRN, quali gli Stati Uniti, l'Australia e l'India;

80.

incoraggia la condivisione delle politiche di bonifica dei terreni affetti da contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile l'uso del suolo e del territorio, riducendo così i rischi per la salute delle persone e per l'ambiente;

81.

invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione lo sviluppo di modelli di reazione che offrano una risposta ideale in caso di incidenti CBRN e nei quali si presti particolare attenzione ai centri di formazione, alle istituzioni sanitarie e ai centri di assistenza per gli anziani;

82.

invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle esigenze degli anziani, dei bambini, delle persone malate, dei soggetti diversamente abili e di altri simili gruppi vulnerabili, al momento di elaborare i piani di evacuazione in caso di incidente CBRN;

83.

invita gli Stati membri ad attribuire un'importanza particolare alla costruzione di rifugi per i civili, sia all'interno delle istituzioni pubbliche e amministrative sia a livello locale e regionale, in cui i cittadini europei possano rifugiarsi in caso di disastro;

84.

esorta la Commissione a ricercare un accordo sulle norme di sicurezza minime comuni con i paesi terzi limitrofi, sul cui territorio sono presenti oggetti che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza ambientale e umana nell'Unione europea in caso di incidente;

85.

invita la Commissione a prevedere nel suo piano d'azione un adeguamento più flessibile delle misure di sicurezza allo sviluppo tecnologico;

86.

sollecita la Commissione a valutare in modo esauriente l'impatto delle misure di sicurezza esistenti sull'ambiente e sulla salute e a garantire l'introduzione di nuove misure basate esclusivamente sui risultati di siffatta valutazione che dovrebbe essere effettuata periodicamente;

*

* *

87.

esorta la Commissione a elaborare una tabella di marcia dell'UE in materia di CBRN da ora fino al 2013, quando il piano d'azione CBRN dell'UE sarà rivisto, in cui stabilire le sfide e le risposte politiche e sulla cui base la Commissione presenterà regolarmente al Parlamento relazioni in merito agli sviluppi in corso e ai progressi realizzati fino a quel momento;

88.

invita gli Stati membri e la Commissione a rivedere e ad applicare rapidamente il piano d'azione CBRN dell'UE conformemente alle sue raccomandazioni, e si aspetta che essi lo attuino tempestivamente; esorta, inoltre, la Commissione e il Consiglio a trasmettere il prossimo piano d'azione CBRN dell'UE al Parlamento almeno un anno prima della sua entrata nella fase di applicazione, in modo che il Parlamento possa emettere il suo parere a tempo debito;

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  14627/2002.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(3)  GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

(4)  5842/2/2010.

(5)  15480/2004.

(6)  14469/4/2005.

(7)  5771/1/2006.

(8)  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.

(9)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  https://www.cbrnemap.org.

(11)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

(12)  GU L 314 del 1.12.2007, pag. 9.

(13)  GU L 134 del 29.05.2009, pag. 1.

(14)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(15)  15505/1/2009 REV 1.

(16)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2010)0015.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2010)0326.

(19)  15465/2010.

(20)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Global health – responding to the challenges of globalisation» (Sanità mondiale, rispondere alle sfide della globalizzazione) (SEC(2010)0380), che accompagna la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su «Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale» (COM(2010)0128).

(21)  http://www.who.int/csr/ihr/en/.

(22)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(23)  http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf.

(24)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/23


Martedì 14 dicembre 2010
Sana gestione e politica regionale dell'UE

P7_TA(2010)0468

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione (2009/2231(INI))

2012/C 169 E/03

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 178,

vista la proposta della Commissione, del 28 maggio 2010, concernente la revisione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea (COM(2010)0260),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (2),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento (3),

visti il Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello del 17 e 18 giugno 2009 e la relazione di consultazione,

viste le conclusioni della riunione ministeriale informale svoltasi il 16 e 17 marzo 2010 a Malaga,

vista la comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2004, intitolata «Le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nella gestione comune dei fondi strutturali e del Fondo di coesione – Situazione attuale e prospettive per il nuovo periodo di programmazione successivo al 2006» (COM(2004)0580),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 maggio 2008, sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2008,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2008, intitolata «Piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali» (COM(2008)0097),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 febbraio 2009, intitolata «Relazione sull'attuazione del piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali» (COM(2009)0042),

vista la comunicazione dei Commissari Samecki e Špidla alla Commissione, del 28 ottobre 2009, che presenta una relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (SEC(2009)1463),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2010, sull'impatto del piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2010)0052),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0280/2010),

A.

considerando che l'attuazione della politica di coesione è largamente decentrata e poggia sulla responsabilizzazione delle autorità subnazionali,

B.

considerando che la politica di coesione svolge il ruolo di precursore nell'applicazione della governance multilivello quale strumento per migliorare la qualità dei processi decisionali attraverso la partecipazione attiva delle autorità subnazionali fin dalla fase prelegislativa dei dibattiti,

C.

considerando che per governance multilivello s'intende l'azione coordinata dell'Unione, degli Stati membri e degli enti regionali e locali nonché delle parti socioeconomiche e delle ONG, basata sui principi di partenariato e di cofinanziamento e destinata a elaborare e attuare le politiche dell'Unione europea – definizione che implica la responsabilità condivisa tra i vari livelli di potere,

D.

considerando che la relazione annuale 2006 della Corte dei conti ha rilevato che i sistemi di controlli vigenti per la politica di coesione non erano sufficientemente efficaci e presentavano un tasso di errore pari al 12 % in ordine agli importi rimborsati, e che la relazione annuale 2008 ha confermato tale dato, indicando che l'11 % degli importi rimborsati non avrebbe dovuto esserlo,

E.

considerando che la Commissione deve rafforzare la propria funzione di supervisione per ridurre il tasso di errore, migliorare il sistema di controllo e incrementare l'assistenza alle autorità subnazionali e ai beneficiari, il che complessivamente porterà nel lungo periodo ad una politica maggiormente orientata ai risultati e più accessibile per gli utenti,

F.

considerando che procedure per la richiesta di finanziamenti troppo complesse e controlli superflui rischiano di allontanare dei potenziali beneficiari della politica di coesione,

G.

considerando che le soluzioni concrete attese dai cittadini europei in materia di servizi pubblici (come i trasporti pubblici, l'acqua potabile, la sanità pubblica, gli alloggi sociali e la pubblica istruzione) si possono ottenere soltanto attraverso una valida governance comprendente due sistemi complementari: da un lato, il sistema istituzionale, che prevede la ripartizione delle competenze e dei bilanci tra lo Stato e le autorità regionali e locali, e, dall'altro, il sistema del partenariato, che riunisce tutti gli attori pubblici e privati interessati alla medesima tematica in un determinato territorio,

H.

considerando che il partenariato deve tenere conto di tutte le comunità e tutti i gruppi interessati, che può apportare vantaggi e un valore aggiunto all'attuazione della politica di coesione mediante un rafforzamento della legittimità, una garanzia di trasparenza e un migliore assorbimento dei fondi, e che deve inoltre essere valutato in base al valore sociale e civile che rappresenta,

I.

considerando che un approccio integrato deve prestare attenzione alle caratteristiche specifiche dei territori (handicap geografici e naturali, spopolamento, posizione ultraperiferica ecc.), per poter rispondere alle sfide locali e regionali,

Applicazione della governance multilivello

1.

si compiace del Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance multilivello e del riconoscimento della sussidiarietà subnazionale inserito nel trattato di Lisbona; rileva che l'approccio multilivello dovrebbe essere applicato non soltanto verticalmente ma anche orizzontalmente, tra attori del medesimo livello, in tutte le politiche dell'Unione oggetto di competenza condivisa, compresa la politica di coesione;

2.

si compiace delle conclusioni della riunione ministeriale informale svoltasi nel marzo 2010 a Malaga e ritiene che la governance multilivello costituisca una condizione indispensabile per conseguire la coesione territoriale in Europa; chiede che tale principio sia reso obbligatorio per gli Stati membri nelle politiche aventi un forte impatto territoriale, al fine di garantire un equilibrato sviluppo territoriale in linea con il principio di sussidiarietà; rileva che tale disposizione non dovrebbe in alcun modo generare procedure più onerose;

3.

è del parere che una governance multilivello soddisfacente debba basarsi su un'impostazione dal basso verso l'alto («bottom-up»), tenendo conto della diversità amministrativa che caratterizza ciascuno Stato membro; chiede agli Stati membri di individuare i metodi più efficaci per attuare la governance multilivello e di intensificare la loro cooperazione con le autorità regionali e locali nonché con l'amministrazione dell'Unione europea, ad esempio invitando funzionari di tutti i livelli dell'amministrazione alle riunioni periodiche organizzate con la Commissione oppure istituendo Patti territoriali europei che associno, su base volontaria, i vari livelli di governo competenti;

4.

raccomanda una standardizzazione dell'analisi dell'impatto territoriale mediante il coinvolgimento dei vari attori interessati sin dalla fase a monte della decisione politica, di modo che tale analisi comprenda le ripercussioni economiche, sociali e ambientali sulle regioni delle proposte legislative e non legislative dell'Unione;

5.

rileva che la governance multilivello consente un migliore sfruttamento del potenziale di cooperazione territoriale grazie alle relazioni sviluppate tra attori pubblici e privati attraverso le frontiere; esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad adottare quanto prima le necessarie disposizioni volte a consentire l'istituzione dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT); raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio di informazioni tra i GECT già esistenti e quelli in corso di istituzione nel quadro dei programmi esistenti; si compiace della qualità del lavoro svolto dal Comitato delle regioni in merito alla questione dei GECT e invita a ricorrere agli strumenti a disposizione del medesimo – in particolare la piattaforma di monitoraggio di Lisbona e la rete di monitoraggio della sussidiarietà – al fine di promuovere lo scambio delle migliori prassi tra regioni e Stati membri, allo scopo di individuare e definire congiuntamente gli obiettivi e le conseguenti azioni di pianificazione e infine di realizzare una valutazione comparativa dei risultati della politica di coesione;

6.

invita le autorità nazionali, regionali e locali ad intensificare il ricorso all'approccio integrato durante l'attuale periodo di programmazione; propone di rendere obbligatorio tale approccio nel contesto della futura politica di coesione; ritiene che un approccio integrato e flessibile debba non soltanto tenere conto degli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo del territorio, ma anche consentire il coordinamento degli interessi dei vari attori coinvolti, alla luce delle specificità territoriali, per poter rispondere alle sfide a livello locale e regionale;

7.

esorta la Commissione ad elaborare una guida per gli attori pubblici e privati su come applicare nella pratica i principi della governance multilivello e l'approccio integrato; raccomanda che le azioni intese a promuovere questi due approcci siano finanziate nel quadro dell'assistenza tecnica del FESR;

8.

raccomanda al Comitato delle regioni di sfruttare l'occasione offerta dalle Giornate a porte aperte 2011 e, per quanto ancora possibile al momento attuale, dalle Giornate a porte aperte 2010 per promuovere e approfondire il dibattito al fine di individuare i mezzi più efficaci per incoraggiare la governance multilivello; suggerisce di lanciare un'etichetta europea di governance multilivello e di istituirla in tutte le regioni dell'Unione europea a partire dal 2011;

9.

osserva che i meccanismi esecutivi decentrati costituiscono un fattore chiave della governance multilivello; esorta gli Stati membri e le regioni, considerata l'esigenza di semplificazione, a delegare l'attuazione di una parte dei programmi operativi laddove sia opportuno e soprattutto a sfruttare meglio le sovvenzioni globali; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie in materia di decentramento, tanto a livello legislativo quanto sul piano del bilancio, per consentire un funzionamento efficiente del sistema di governance multilivello, nel rispetto dei principi di partenariato e di sussidiarietà; rileva la necessità di una più intensa partecipazione delle autorità regionali e locali, in particolare quando sono dotate di potere legislativo, dal momento che sono quelle che meglio conoscono le potenzialità e le esigenze delle rispettive regioni e pertanto possono contribuire ad una migliore attuazione della politica di coesione;

10.

esorta gli Stati membri a coinvolgere le autorità regionali e locali competenti e gli attori della società civile sin dai primissimi stadi dei negoziati sulla legislazione dell'Unione e sui programmi beneficiari dei Fondi strutturali, in modo da consentire un dialogo tempestivo tra i vari livelli di governo; chiede che dette autorità partecipino agli organi decisionali responsabili su un piano di parità con i rappresentanti nazionali;

11.

rileva che, per ottenere un efficace assorbimento dei fondi e garantirne il massimo impatto, è necessario disporre di una capacità amministrativa sufficiente a livello tanto dell'UE quanto regionale e locale; chiede pertanto alla Commissione di migliorare la sua capacità amministrativa al fine di aumentare il valore aggiunto della politica di coesione e garantire la sostenibilità delle azioni, e chiede agli Stati membri di garantire strutture amministrative appropriate e risorse umane adeguate nei settori delle assunzioni, delle retribuzioni, della formazione, delle risorse, delle procedure, della trasparenza e dell'accessibilità;

12.

invita gli Stati membri a rafforzare, se del caso, anche il ruolo delle autorità regionali e locali nella preparazione, nella gestione e nell'attuazione dei programmi nonché a potenziare le risorse a loro disposizione; raccomanda l'adozione, nel quadro della politica di coesione, della metodologia di sviluppo locale basata sui partenariati locali, in particolare per i progetti concernenti questioni urbane, rurali e transfrontaliere; invita la Commissione a incoraggiare i partenariati tra le regioni aventi un analogo potenziale specifico di sviluppo e a garantire l'istituzione di un quadro adeguato a livello dell'UE per il coordinamento della cooperazione macroregionale;

13.

ritiene che i principi di partenariato e di cofinanziamento responsabilizzino le autorità subnazionali per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione; ricorda il suo attaccamento a tali principi di buona gestione e chiede che essi siano preservati nonostante i tagli alla spesa pubblica imposti dalla crisi economica;

14.

raccomanda di valorizzare la pratica del partenariato ed esorta la Commissione a presentare una definizione concordata del concetto di partenariato quale condizione per l'istituzione di autentici partenariati con le autorità regionali e locali e con gli attori della società civile; chiede alla Commissione di verificare rigorosamente l'applicazione di tale principio elaborando strumenti di valutazione specifici e di diffondere le migliori prassi in tale campo attraverso gli strumenti TIC; rileva che il partenariato può contribuire all'efficacia, all'efficienza, alla legittimità e alla trasparenza in tutte le fasi della programmazione e dell'esecuzione dei Fondi strutturali, e può altresì rafforzare l'impegno e l'identificazione nei confronti dei risultati dei programmi; sottolinea l'importante ruolo svolto dal volontariato nel processo di partenariato;

15.

ricorda l'obbligo di indire una consultazione pubblica dei cittadini attraverso le organizzazioni rappresentative della società civile e le ONG al fine di tenere conto delle loro proposte, e rileva che la partecipazione della società civile contribuisce a legittimare il processo decisionale; constata che gli sforzi intesi a garantire la partecipazione pubblica nella fase preparatoria dei programmi operativi per il periodo 2007-2013 non hanno avuto l'esito sperato; invita la Commissione a individuare le buone prassi e ad agevolarne l'applicazione, al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini in vista del prossimo periodo di programmazione;

16.

chiede che il principio della governance multilivello sia integrato in tutte le fasi della definizione e dell'attuazione della strategia UE 2020 al fine di garantire che le autorità regionali e locali, le quali sono responsabili della sua attuazione, detengano l'effettiva proprietà dei risultati; ricorda in tale contesto la proposta relativa a un «patto territoriale delle autorità locali e regionali concernente la strategia Europa 2020», inteso ad incoraggiare le regioni e i comuni a contribuire al successo della realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020;

17.

raccomanda alla Commissione di riesaminare le possibilità di attuare il progetto pilota lanciato dal Parlamento europeo intitolato «Erasmus per rappresentanti locali e regionali» e, al fine di migliorare la qualità dei progetti presentati e di rispondere all'obiettivo dell'efficienza, invita la Commissione a creare, a titolo della linea di bilancio per l'assistenza tecnica operativa nel quadro del FESR, un sistema di formazione e mobilità per gli attori locali e regionali interessati alla gestione dei programmi concernenti la politica di coesione nonché per i partner specializzati nell'attuazione dei concetti di approccio integrato e di governance multilivello; chiede pertanto alla Commissione di prevedere gli stanziamenti per finanziare efficacemente tali iniziative e di potenziare le reti create con le autorità regionali e locali, anche attraverso il Comitato delle regioni;

18.

ritiene che le reti europee di regioni debbano ampliare le loro azioni nel campo delle buone prassi in materia di governance e di partenariato, prestare maggiore attenzione agli insegnamenti politici e strategici tratti dai precedenti esercizi di programmazione, e garantire l'accesso del pubblico alle informazioni essenziali sulle migliori prassi in tutte le lingue dell'Unione europea, contribuendo così ad assicurare l'effettiva applicazione di tali prassi;

Rafforzamento del ruolo della Commissione nel sostenere le autorità regionali e locali

19.

è del parere che un potenziamento del ruolo delle autorità regionali e locali debba corrispondere a un rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione incentrato sul controllo dei sistemi di audit piuttosto che sui singoli progetti; sollecita, in tale contesto, un sistema di certificazione europeo dei servizi nazionali di audit; esorta la Commissione a perfezionare l'approvazione delle relazioni di valutazione della conformità, in modo da evitare ritardi nei pagamenti e perdite di risorse dovute a disimpegno, e a presentare una proposta sul rischio tollerabile di errore entro il 2012;

20.

si compiace dei risultati della relazione della Commissione sul piano d'azione presentata nel febbraio 2010 e delle azioni correttive e preventive finora intraprese; invita la DG REGIO a proseguire tale esercizio durante l'intero periodo di attuazione per mantenere lo slancio generato dal piano d'azione;

21.

rileva che le iniziative europee in materia di politica di coesione e di politica strutturale devono essere coordinate meglio al fine di non compromettere la coerenza della politica regionale; sollecita pertanto un coordinamento rafforzato, in seno alla Commissione, tra la direzione generale REGIO, competente per la politica di coesione e la politica strutturale, e le direzioni generali competenti per le iniziative settoriali corrispondenti; chiede, considerato il rafforzamento dei diritti delle autorità regionali e locali derivante dal trattato di Lisbona, che dette autorità siano associate più strettamente all'elaborazione della politica a livello della Commissione, al fine di accrescere la responsabilità a livello dei promotori dei progetti: sollecita inoltre un controllo più intenso dei risultati da parte della Commissione, in loco, al fine di migliorare la valutazione tanto dell'efficienza delle strutture progettuali quanto dell'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi prefissi;

22.

invita la Commissione a potenziare l'iniziativa «Formare i formatori» rivolta alle autorità di gestione e di certificazione; rileva la necessità di un monitoraggio costante per garantire che i contenuti della formazione siano effettivamente trasferiti ai livelli inferiori in modo equilibrato, senza trascurare gli attori locali;

23.

esorta la Commissione a lanciare rapidamente il nuovo portale del sistema SFC 2007, che consente l'accesso diretto a informazioni utili per tutti gli attori interessati ai Fondi strutturali; raccomanda agli Stati membri di promuovere e diffondere informazioni su tale strumento tra le autorità regionali e locali nonché tra i beneficiari finali;

24.

invita la Commissione a istituire meccanismi supplementari di assistenza tecnica volti a promuovere la conoscenza a livello regionale e locale dei problemi connessi all'attuazione, in particolare negli Stati membri in cui, secondo la valutazione ex post dei programmi di politica di coesione 2000-2006 effettuata dalla Commissione, esistono problemi estremamente persistenti in ordine alla capacità amministrativa per quanto riguarda l'attuazione di tali programmi;

25.

chiede un'applicazione uniforme del modello d'informazione e di audit unico (Single Information, Single Audit - SISA) a tutti i livelli di revisione contabile, onde evitare la duplicazione degli audit e i controlli eccessivi; esorta la Commissione a pubblicare un manuale sull'audit unico comprendente tutte le note orientative sinora elaborate;

26.

invita gli Stati membri a sfruttare ulteriormente gli strumenti di ingegneria finanziaria al fine di migliorare la qualità dei progetti e la partecipazione degli attori privati, in particolare delle PMI, ai progetti europei; invita la Commissione a semplificare le norme operative di tali strumenti, la cui complessità attualmente ne limita l'utilizzo;

27.

è convinto che il rispetto delle procedure non debba andare a detrimento della qualità degli interventi; chiede alla Commissione di attuare in futuro una politica maggiormente orientata ai risultati, incentrata su una performance di qualità e sullo sviluppo di progetti strategici piuttosto che sui controlli; esorta a tal fine la Commissione ad elaborare indicatori oggettivi e misurabili che siano comparabili in tutta l'Unione al fine di perfezionare i sistemi di monitoraggio e valutazione, e a proseguire la riflessione sulla necessità di norme flessibili nel caso di crisi economiche;

28.

rileva che l'applicazione di procedure chiare e trasparenti costituisce un fattore di buona governance; si compiace pertanto della semplificazione in corso del regolamento finanziario e dei regolamenti dei Fondi strutturali e chiede agli Stati membri di conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento finanziario riveduto e di divulgare le informazioni sui beneficiari finali dei Fondi strutturali; esorta la Commissione a proporre norme chiare e comprensibili, che non richiedano frequenti modifiche; sollecita un'architettura più semplice per i Fondi dopo il 2013, non quale conseguenza della crisi economica ma come principio generale della futura politica di coesione, al fine di agevolare l'assorbimento dei fondi, e raccomanda di accrescere la trasparenza e la flessibilità nell'utilizzazione dei Fondi europei onde evitare un'ulteriore onere amministrativo, che potrebbe scoraggiare i potenziali partner dal partecipare ai progetti;

29.

si compiace della relazione strategica della Commissione sull'attuazione dei programmi di politica di coesione 2010 in quanto fonte di importanti informazioni di ritorno per il processo di elaborazione della politica; ritiene che occorrerebbe inoltre tenere seriamente in considerazione i risultati di tale relazione al momento di formulare proposte volte a migliorare l'attuazione effettiva dei programmi di politica di coesione;

30.

ribadisce il proprio impegno a favore di una politica di coesione forte e debitamente finanziata, che garantisca lo sviluppo armonioso di tutte le regioni dell'Unione europea; chiede che la dotazione finanziaria di tale politica sia mantenuta dopo il 2013 e che sia respinto ogni tentativo di rinazionalizzarla;

31.

invita la Commissione ad inserire i principi di differenziazione e proporzionalità nei futuri regolamenti e ad adeguare i requisiti in funzione delle dimensioni dei programmi e della natura dei partner, in particolare quando sono coinvolte autorità locali; sollecita un ricorso più ampio agli importi forfettari e alle tariffe fisse per tutti i Fondi, in particolare per quanto riguarda le spese generali e l'assistenza tecnica; propone di prevedere criteri di valutazione più flessibili per i progetti innovativi, al fine di incoraggiarli, e requisiti di controllo meno rigorosi per i progetti pilota; incoraggia la Commissione a sviluppare il principio del «contratto di fiducia» con gli Stati membri che s'impegnano e riescono a garantire una buona utilizzazione dei Fondi;

32.

sollecita, al fine di elaborare in futuro una politica più orientata agli utenti, una più profonda armonizzazione e integrazione delle norme che disciplinano i Fondi strutturali, evitando la frammentazione dei progetti in diverse parti per presentare domande di finanziamento ai vari Fondi; raccomanda di porre l'accento non soltanto sulla regolarità della spesa ma anche sulla qualità degli interventi e di concentrare le risorse sul potenziamento dell'assistenza alla gestione;

33.

invita la Commissione a presentare quanto prima proposte concernenti i regolamenti per il prossimo periodo di programmazione, ad adottare il regolamento di attuazione, ad elaborare i necessari orientamenti e a garantire la relativa formazione in tempo utile, nonché ad agevolare il processo negoziale e l'approvazione dei programmi operativi, onde evitare eventuali ritardi nell'attuazione della politica di coesione e nell'assorbimento dei fondi dopo il 2013;

*

* *

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 10.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0201.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/29


Martedì 14 dicembre 2010
Coesione territoriale, sociale ed economica

P7_TA(2010)0473

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale? (2009/2233(INI))

2012/C 169 E/04

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il titolo I e il titolo XVIII dello stesso,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Europa globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

vista la relazione annuale 2009 dell'OCSE,

vista la pubblicazione intitolata «Successful partnerships: a guide» (Guida per un partenariato di successo), a cura del Forum per il partenariato e la governance locale del programma LEED dell'OCSE, 2006,

vista la relazione del 2009 sulla competitività globale 2009-2010 del Forum economico mondiale di Ginevra (Svizzera),

vista la relazione indipendente intitolata «An agenda for a reformed cohesion policy - A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations» (Un'agenda per la riforma della politica di coesione - Un approccio territoriale per rispondere alle sfide e alle aspettative dell'Unione europea) elaborata da Fabrizio Barca su richiesta di Danuta Hübner, commissario responsabile per la politica regionale (aprile 2009),

visto il documento del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa sul futuro della politica di coesione dell'UE (Bruxelles, dicembre 2009),

vista la risoluzione dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) sulla politica regionale dopo il 2013, adottata dall'Assemblea generale dell'ARE l'8 novembre 2007 a Udine (Italia),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione (1),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulle migliori prassi nel settore della politica regionale e gli ostacoli nell'utilizzo dei Fondi strutturali (2),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (3),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione (4),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su EU 2020 (5),

vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),

vista la ventesima relazione annuale della Commissione sull’esecuzione dei Fondi strutturali (2008) (COM(2009)0617),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato» (COM(2009)0615),

visto il paragrafo 37 della sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (6),

visto l’articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0309/2010),

A.

considerando che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, oltre che della solidarietà tra gli Stati membri, è uno degli obiettivi dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

B.

considerando che l'Unione può essere competitiva a livello mondiale solo nella misura in cui le sue politiche interne forniscono un sostegno efficace per rispondere alle sfide globali attuando un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio che tuteli la biodiversità, giacché i periodi di recessione hanno dimostrato la minore capacità di ripresa delle regioni meno sviluppate,

C.

considerando che gli obiettivi di competitività e coesione non sono in contrasto né incompatibili fra loro e che anzi presentano elementi di complementarietà,

D.

considerando che, malgrado gli importanti progressi realizzati nel campo della convergenza all'interno dell'Unione, si osserva una tendenza all'inasprimento delle disparità territoriali tra le varie regioni dell'UE, ad esempio per quanto concerne l'accessibilità, soprattutto nelle regioni strutturalmente svantaggiate, ma anche a livello intraregionale e nei territori dell'UE, e che tale situazione potrebbe dar luogo a segregazione territoriale, acuire il divario tra le regioni dell'UE in termini di prosperità e compromettere la competitività globale dell'UE,

E.

considerando che l'OCSE, nella sua relazione annuale 2009, ha formulato una raccomandazione per la crescita a lungo termine in cui sottolineava l'importanza della tassazione, degli investimenti nelle infrastrutture, nell'istruzione e nella forza lavoro nonché della regolamentazione dei mercati della produzione, enfatizzando così il loro ruolo,

F.

considerando che, nella sua relazione del 2009 sulla competitività globale e in altre relazioni, il Forum economico mondiale ha evidenziato il ruolo decisivo svolto dalle infrastrutture in qualità di secondo pilastro tra i 12 su cui si basa la valutazione della competitività globale, precisando che le infrastrutture di qualità sono la chiave per ridurre gli effetti della distanza, attirare investimenti stranieri e garantire la possibilità di sviluppo economico,

G.

considerando che la competitività è raggiungibile, in ultima istanza, solo in un contesto di sviluppo economico autenticamente sostenibile in tutta l'UE,

H.

considerando che la relazione intitolata «Creare un'Europa innovativa» del gruppo di esperti indipendenti su R&S e innovazione nominato in seguito al vertice di Hampton Court e presieduto da Esko Aho, individua i settori chiave - sanità elettronica, servizi farmaceutici, trasporti e logistica, ambiente, contenuti digitali, energia e sicurezza - in cui il mercato dell'innovazione può funzionare e le politiche pubbliche possono svolgere un ruolo significativo,

I.

considerando che, al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020, occorre riconoscere l'iniziale posizione di disparità nei livelli di sviluppo e nei limiti nonché definire gli obiettivi conformemente al contesto reale e alle esigenze individuate in sede di consultazione di tutte le parti interessate, ai diversi livelli di governo,

J.

considerando che il Consiglio europeo del marzo 2010 ha riconosciuto l'importanza di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, per contribuire a garantire il successo della strategia UE 2020 in un contesto in cui quest'ultima dovrà affrontare grossi ostacoli allo sviluppo economico,

K.

considerando che la politica di coesione si è dimostrata uno strumento efficace per affrontare in maniera flessibile le sfide socio-economiche imposte dalla crisi finanziaria,

L.

considerando che tra i requisiti fondamentali per la competitività figurano, accanto alle infrastrutture di qualità, anche la promozione di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico nonché una formazione di livello adeguato per i cittadini delle varie regioni,

M.

considerando che le regioni svolgeranno un ruolo decisivo nel limitare l'impatto della crisi sui cittadini e che le stesse dovrebbero quindi adottare il principio di partenariato e sviluppare strumenti appropriati per la valutazione ex ante dell'impatto territoriale dei vari tipi di politiche, in vista del superamento di sfide impegnative quali l'adattamento alla globalizzazione, i mutamenti demografici e il conseguente spopolamento delle regioni, il cambiamento climatico, le questioni energetiche e la tutela della biodiversità nonché le nuove sfide imposte dalla crisi,

N.

considerando che, come è emerso dalle discussioni sulle strategie e sui programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, la qualità dei programmi e il coinvolgimento delle parti interessate sono aumentate a ogni livello di governo, e che ciò costituisce un passo avanti in vista del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona in materia di competitività economica e di occupazione,

O.

considerando che la riforma della politica di coesione deve potenziare tale politica, attraverso un miglioramento della correlazione, del coordinamento e della sinergia tra le politiche europee che eviti ogni forma di subordinazione tra di esse e si basi sulle esigenze e sugli obiettivi dell'Unione in termini di sviluppo sostenibile,

P.

considerando che il coinvolgimento degli attori locali e regionali nella politica di coesione si riflette nelle rispettive strategie volte a far progredire lo sviluppo economico e l'inclusione sociale,

Q.

considerando che la competitività economica delle regioni in ritardo di sviluppo è sostenuta dal potenziamento delle capacità, ivi incluso lo sviluppo di infrastrutture di ogni genere, che consentano l'accesso all'istruzione, alla ricerca e all'innovazione,

R.

considerando che, se da un lato alcuni elementi dell'architettura di tali strumenti (come la previsione di un calendario comune e l'allineamento alla strategia di Lisbona) consentono la realizzazione di sinergie, dall'altro permangono alcune differenze, ad esempio le diverse basi giuridiche, la contrapposizione tra approccio territoriale e tematico e quella tra gestione condivisa e centralizzata,

La politica di coesione quale condizione sine qua non per la competitività economica globale

1.

evidenzia i risultati della politica di coesione dell'UE e il carattere indispensabile della relativa attuazione per il successo della strategia UE 2020 in quanto strumento atto a eliminare le disparità tra le regioni, grazie a una maggiore competitività delle stesse, nonché a facilitare l'avvio di riforme strutturali e a rafforzare la capacità delle regioni di adattarsi al clima economico mondiale;

2.

si compiace del fatto che, per il periodo 2007-2013, tutti gli Stati membri abbiano destinato una parte considerevole dei loro stanziamenti complessivi alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e che, pertanto, siano stati elaborati 246 programmi operativi nazionali o regionali con una dotazione di circa 86 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione, 50 miliardi dei quali sono già stati destinati alla ricerca e allo sviluppo di base e alle attività di innovazione; sottolinea che la ricerca e l'innovazione sono strumenti essenziali per migliorare la competitività dell'UE dinanzi alle sfide globali e che pertanto occorre continuare a investire con regolarità in questi settori e condurre valutazioni periodiche dei progressi sulla base dei risultati conseguiti; raccomanda quindi agli Stati membri e alla Commissione, in vista del prossimo periodo di programmazione, di destinare risorse adeguate, provenienti dai fondi strutturali, alla ricerca e all'innovazione, in particolare alle innovazioni sostenibili, nonché di rafforzare le capacità di ricerca; sottolinea la necessità di promuovere e applicare modelli di successo nel triangolo della conoscenza al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della ricerca regionale e dei quadri strategici per l'innovazione, in collaborazione con le imprese, i centri di ricerca, le università e le autorità pubbliche; evidenzia il potenziale dei cluster regionali innovativi ad alta intensità di conoscenza nel mobilitare la competitività regionale e invita a migliorare il coordinamento tra i fondi strutturali e il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico;

3.

sottolinea che, attraverso una maggiore concentrazione delle risorse della politica di coesione, quest'ultima può sicuramente contribuire in maniera significativa alla promozione della competitività, dell'innovazione e dell'occupazione all'interno dell'Unione europea;

4.

evidenzia il ruolo chiave svolto sia dal settore pubblico, a tutti i livelli di governo, che da quello privato nell'ambito dell'attuazione della politica di coesione ai fini del ripristino della fiducia e della solidarietà durante e dopo la recessione, attraverso le garanzie di pari opportunità di accesso agli investimenti pubblici, soprattutto nelle infrastrutture, nelle nuove tecnologie e nel capitale umano, e di sviluppo sostenibile;

5.

sottolinea il fatto che la competitività economica delle regioni dell'UE è strettamente legata all'esistenza di adeguati livelli di occupazione, di manodopera qualificata e competente, di previdenza sociale e di accesso ai servizi pubblici; rileva, da questo punto di vista, che il sostegno offerto dalla politica di coesione in termini di coesione sociale rende tale politica ancora più importante per la competitività regionale in genere su scala globale;

6.

reputa che, coerentemente con lo spirito dei trattati, una politica di coesione che punti a ridurre le disparità nei livelli di sviluppo e che, tenendo conto dei loro punti di forza e di debolezza specifici, prepari le regioni ad affrontare le sfide a breve e lungo termine (globalizzazione, mutamenti demografici, spopolamento delle aree rurali, cambiamento climatico e tutela della biodiversità), sia ormai essenziale nell'ambito del processo di integrazione europea;

7.

fa notare che, aumentando le sinergie tra le politiche per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e la politica di coesione, si possono affrontare meglio le sfide della strategia UE 2020; sottolinea che la politica di coesione è chiamata a svolgere un ruolo importante nell'ambito dell'attuazione della strategia UE 2020, in quanto incentiva le trasformazioni strutturali in tutta Europa e sostiene gli investimenti prioritari fondamentali a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e transfrontaliero), garantendo la coesione sociale, economica e territoriale; precisa tuttavia che, se da un lato le priorità della politica di coesione devono allinearsi agli obiettivi della strategia UE 2020, dall'altro è necessario che tale politica conservi la propria indipendenza per poter integrare le peculiarità regionali e dare sostegno alle regioni più vulnerabili e bisognose in modo che possano risolvere le proprie carenze socio-economiche, superare le difficoltà imposte dalle condizioni naturali e ridurre le disparità; ritiene che, garantendo la continuità degli orientamenti già in vigore per la politica di coesione, non solo si potrà conservare la dimensione regionale del processo di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) ma si potranno creare posti di lavoro nei settori innovativi;

La coesione territoriale – un riflesso dell'impatto a livello locale delle politiche dell’UE

8.

sostiene le posizioni espresse nel Libro verde sulla coesione territoriale in merito alla competitività, che «dipende anche dalla capacità di costruire legami con altri territori per assicurare che le risorse comuni siano utilizzate in modo coordinato e sostenibile» al fine di liberare il potenziale inerente alla diversità territoriale dell'UE; sottolinea, a tale proposito, che un funzionamento regolare e coordinato dei servizi di trasporto, un sufficiente accesso alle telecomunicazioni e l'eventuale messa in comune dell'energia, della sanità, della ricerca, dell'istruzione, della protezione ambientale e delle infrastrutture sono condizioni fondamentali per promuovere ulteriormente la competitività; invita la Commissione a presentare proposte concrete per la definizione e la conseguente attuazione dell'obiettivo della coesione territoriale;

9.

ritiene che gli Stati membri debbano sostenere un approccio basato sul territorio per elaborare e attuare la politica di coesione; riconosce che il ruolo delle regioni varia tra gli Stati membri in funzione delle rispettive strutture politiche e amministrative; chiede di applicare correttamente il principio di sussidiarietà, nell'accezione rafforzata e ampliata di cui al TFUE, e sollecita un miglioramento durante l'attuale periodo di programmazione, da conseguire promuovendo l'applicazione del principio del decentramento, fino al livello dell'autorità locale, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi; in tale contesto, considera controproducente il fatto che le regioni amministrino in media solamente il 30,5 % del bilancio complessivo destinato alla politica di coesione e che il resto sia invece gestito dai governi centrali; è pertanto del parere che in futuro si debba rafforzare considerevolmente il principio di partenariato;

10.

è dell'avviso che i territori di confine, in particolare, evidenzino le difficoltà che l'Unione europea deve affrontare in relazione alle sfide dell'apertura delle frontiere, del completamento del mercato interno e della globalizzazione; sottolinea che la competitività di tali territori può essere minata dalla necessità di far fronte alla concorrenza fiscale e sociale, alle complessità amministrative e ai flussi migratori tra regioni e Stati; insiste sull'importanza di sviluppare gli strumenti necessari alla cooperazione transfrontaliera e alla governance multilivello e invita la Commissione a incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi;

11.

rileva che la coesione territoriale ha carattere orizzontale multisettoriale e che le politiche dell'Unione devono pertanto contribuire al raggiungimento di tale coesione; ribadisce che tale concetto non si limita agli effetti della politica regionale, ma comporta anche il coordinamento con le altre politiche dell'UE che puntano allo sviluppo sostenibile e offrono risultati tangibili a livello regionale, in vista dello sviluppo e del pieno utilizzo delle specifiche forme del potenziale regionale nonché dell'aumento dell'impatto sul territorio, al fine di promuovere la competitività e la forza di attrazione delle regioni e raggiungere la coesione territoriale; è del parere che «concentrazione, cooperazione e connessione» siano le coordinate chiave della coesione territoriale ai fini di uno sviluppo territoriale più equilibrato nell'Unione europea;

12.

sottolinea che la governance multilivello comporta una delega della responsabilità relativa ai programmi, che consenta di sfruttare meglio il potenziale di cooperazione territoriale, e che, pertanto, per consentire all'Unione di perseguire obiettivi comuni, avvalendosi di misure coerenti e orientate ai risultati e fissando al contempo specifiche priorità regionali e locali, è necessario applicare i principi della governance multilivello;

13.

accoglie con favore i risultati delle iniziative URBAN e LEADER e sottolinea la necessità di sfruttare tale esperienza passata e i relativi esempi di buone prassi ai fini della creazione di un quadro per uno sviluppo urbano-rurale integrato ed equilibrato, basato sulle necessità di ciascuna regione; invita la Commissione a esaminare e a proporre metodologie di lavoro che promuovano partenariati urbano-rurali, contrastino lo spopolamento delle zone rurali e favoriscano nel contempo uno sviluppo urbano sostenibile, dal momento che circa l'80 % della popolazione dell'UE vive in aree urbane; osserva che tanto le aree urbane quanto quelle rurali svolgono un ruolo dinamico nello sviluppo economico regionale e sottolinea la necessità, in vista del prossimo periodo di programmazione, di investire in progetti sia urbani che suburbani garantendo altresì un miglior coordinamento con i programmi di sviluppo rurale;

Ottimizzare l’impatto della politica di coesione per accrescere la competitività economica

14.

considera il partenariato un principio fondamentale nella determinazione del contenuto della politica di coesione, dal momento che l’approccio dal basso verso l’alto accresce le capacità amministrative e la qualità del processo di programmazione; ritiene che tutti i livelli di governo debbano svolgere un ruolo coesivo, complementare e produttivo, per accrescere la competitività economica dell'UE; invita la Commissione a fornire una definizione più chiara del principio di partenariato, onde garantire la creazione di reali partenariati con le autorità regionali e locali e agevolare lo scambio di buone prassi fra le regioni;

15.

rammenta che il cofinanziamento è un principio fondamentale per una sana gestione della politica di coesione; chiede che l'applicazione di tale principio sia mantenuta, malgrado le restrizioni alla spesa pubblica imposte dalla crisi economica;

16.

sottolinea la necessità di promuovere l'imprenditorialità e di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalle stesse a favore della competitività economica e della creazione di posti di lavoro; sottolinea la necessità di rivedere e consolidare il ruolo degli strumenti dell'UE che sostengono la competitività europea, al fine di razionalizzare le procedure amministrative, facilitare l'accesso ai finanziamenti, specialmente per le PMI, introdurre meccanismi di incentivazione innovativi basati sul raggiungimento di obiettivi connessi a una crescita intelligente, sostenibile e integrativa, e promuovere una più stretta cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e le altre istituzioni finanziarie; apprezza, a tale proposito, il valore aggiunto offerto dagli strumenti di ingegneria finanziaria e incoraggia il più ampio uso possibile di questi ultimi, oltre che dei fondi di rotazione delle sovvenzioni globali, al fine di realizzare sinergie positive e massimizzare i risultati; invita altresì a semplificare l'accesso al capitale di rischio e ai microfinanziamenti;

17.

evidenzia inoltre che l'attuazione efficace della politica di coesione dipende in larga misura dalla sua elaborazione e che, pertanto, è essenziale coinvolgere le autorità locali e regionali fin dalle prime fasi nella definizione e nell'attuazione della futura politica di coesione; rileva altresì l'esigenza di sviluppare partenariati orizzontali e verticali tra le autorità pubbliche a tutti i livelli, al fine di conseguire una governance quanto più possibile efficiente a vari livelli; ricorda che la governance multilivello è uno dei principi chiave della politica di coesione e che è fondamentale garantire la qualità del processo decisionale; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza del partenariato esistente tra enti regionali e Comitato delle regioni;

18.

si compiace della modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che semplifica le procedure per l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, e invita la Commissione a proseguire nella semplificazione di tali procedure, onde garantirne la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari dei fondi, cosicché le autorità possano affrontare le sfide importanti in modo tempestivo e con risorse appropriate; ritiene che i partenariati pubblico-privato possano fornire un reale supporto integrando gli sforzi compiuti a livello locale e regionale, e invita la Commissione a presentare proposte concrete per il consolidamento dei partenariati pubblico-privato nel quadro della politica di coesione;

19.

sottolinea l'importanza, ai fini dell'eliminazione delle disparità, di continuare a fornire un sostegno in via prioritaria ai progetti destinati alle regioni in ritardo di sviluppo, cosicché l'impatto previsto in questo periodo di programmazione possa essere mantenuto e sia conforme alle stime iniziali; fa notare che il miglioramento dell'accessibilità e delle infrastrutture favorirà la competitività delle regioni in ritardo di sviluppo sul mercato interno, e quindi la competitività esterna dell'UE nel suo complesso; ritiene che il ritiro di tale sostegno ridurrebbe l’impatto dei risultati positivi iniziali;

20.

sottolinea che, nonostante la politica di coesione si concentri tradizionalmente sulle regioni meno prospere, essa riguarda tutte le regioni europee, a prescindere dal loro livello di sviluppo; evidenzia pertanto la necessità di promuovere l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»; ribadisce che una politica di coesione forte e debitamente finanziata, con un bilancio perlomeno equivalente a quello attuale in termini sia assoluti che relativi, è un requisito essenziale in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, in modo da poter garantire non solo un'economia intelligente, sostenibile e integratrice, che renda l'UE competitiva a livello mondiale, ma anche uno sviluppo armonioso di tutte le regioni per raggiungere l'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale;

21.

è del parere che il PIL debba rimanere il criterio principale per determinare l'idoneità delle regioni a beneficiare dell'assistenza finanziaria a titolo della politica di coesione, con l'eventuale aggiunta di altri indicatori misurabili, ove questi si dimostrino pertinenti; le autorità nazionali dovrebbero tuttavia avere la possibilità di applicare, nelle sedi decisionali più appropriate, altri indicatori che tengano conto delle peculiarità di regioni e città;

22.

pone l'accento sull'importanza di tenere conto, in sede di assegnazione dei fondi, delle caratteristiche peculiari di regioni come ad esempio quelle costiere, le isole, le zone ultraperiferiche montuose, le regioni colpite da spopolamento, o le regioni e le città di confine periferiche; incoraggia le regioni a presentare iniziative atte a sfruttare le proprie specificità regionali; invita la Commissione ad adeguare i diversi strumenti finanziari in modo da creare valore aggiunto nel breve e medio termine, prendendo altresì in considerazione gli effetti della crisi economica e finanziaria;

23.

invita la Commissione a esaminare nuove possibilità, nell'ambito dell'ingegneria finanziaria, per migliorare l'efficacia e l'impatto della politica di coesione, in modo che i progetti selezionati ottengano i migliori risultati possibili;

24.

sottolinea l'effetto positivo della parità di genere per la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione europea nonché, di conseguenza, per la sua competitività;

La politica di coesione come politica cruciale per il periodo successivo al 2013

25.

evidenzia il ruolo decisivo svolto dallo sviluppo regionale e dalla coesione territoriale in tutta l'Europa, in virtù del loro valore aggiunto europeo, ai fini di una maggiore competitività economica dell’UE e del conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020; in tale contesto l’approccio basato sul territorio costituisce una delle principali modalità per raggiungere l’equilibrio economico;

26.

sottolinea la necessità di un approccio integrato all'applicazione dei fondi strutturali in quanto importante strumento volto ad aiutare le regioni a conseguire una crescita sostenibile, occupazione e benessere;

27.

sottolinea la necessità di mantenere in funzione regimi transitori per consolidare e migliorare il livello di sviluppo conseguito, che potrebbe subire ripercussioni negative in caso di drastica riduzione dei finanziamenti, in seguito al raggiungimento di un determinato obiettivo; fa notare che, in tal modo, si garantirebbe parità di trattamento alle regioni in situazioni simili, consentendo così un'organizzazione efficiente dei programmi;

28.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che le aspettative dei cittadini europei si basano sulle esigenze della popolazione, e in particolare sul desiderio di accedere a infrastrutture adeguate e servizi pubblici di qualità, che devono essere forniti in maniera equa e a prezzi accessibili a tutti i cittadini europei, indipendentemente dal luogo di residenza e di lavoro; insiste sulla necessità di rispettare il diritto alle pari opportunità e sottolinea che tutte le infrastrutture e i progetti finanziati a titolo dei fondi strutturali devono essere accessibili alle persone disabili;

29.

osserva che, per consolidare la conoscenza e l’innovazione come motori della futura crescita economica e della competitività europea, è necessario migliorare la qualità dell’istruzione, far fruttare i risultati della ricerca, stimolare l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l’Unione, sfruttare al massimo le tecnologie di informazione e comunicazione, assicurarsi che le idee innovatrici possano trasformarsi in nuovi prodotti e servizi in grado di generare crescita e occupazione di qualità e di aiutare ad affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali in Europa e nel mondo, promuovere lo spirito imprenditoriale, attribuire un’attenzione prioritaria alle esigenze degli utenti e alle opportunità di mercato nonché garantire finanziamenti accessibili e sufficienti sulla base del ruolo fondamentale svolto dai fondi strutturali;

30.

pone l'accento sul fatto che la coesione economica, sociale e territoriale offre l’opportunità di sfruttare pienamente il potenziale della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e di garantire che i cittadini europei possano beneficiare di migliori condizioni di vita e nutrire una maggiore fiducia nell’UE; gli investimenti selettivi e combinati nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione devono tenere in considerazione le capacità e i potenziali regionali e urbani nonché contribuire a sviluppare settori chiave - ad esempio sanità elettronica, servizi farmaceutici, trasporti e logistica, ambiente, contenuti digitali, energia e sicurezza - attraverso programmi di sviluppo istituzionale e di potenziamento delle capacità;

31.

ritiene che parte dei finanziamenti destinati a ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della politica di coesione dovrebbe essere utilizzata per conseguire e mantenere il ruolo di leader mondiale nei settori in cui l'Europa già beneficia di un vantaggio competitivo e in quelli in cui ha nuove opportunità di diventare un leader mondiale;

32.

è del parere che, al fine di consolidare il mercato interno, siano necessarie misure specifiche volte a stimolare la concorrenza a livello europeo, senza tuttavia creare squilibri tra gli Stati membri; ritiene che in questo modo si possa conseguire un adeguato livello di stabilità e prosperità economica sul piano europeo;

33.

raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di attribuire maggiore attenzione al sostegno di grandi progetti, che includano due o più programmi operativi aventi un notevole impatto a livello europeo, in modo da generare valore aggiunto, creare posti di lavoro di qualità e assicurare lo sviluppo sostenibile delle regioni;

34.

ritiene che la politica di coesione debba continuare a promuovere misure volte a generare il maggior numero possibile di posti di lavoro, in modo da poter sfruttare le risorse umane locali e assicurarne lo sviluppo continuativo al fine di garantire un'elevata produttività;

35.

sostiene che il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per garantire la competitività economica a livello mondiale, la quale richiede investimenti significativi in settori chiave come l'energia, l'ambiente, le infrastrutture, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, le industrie creative e i servizi, la logistica e i trasporti;

*

* *

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 79.

(2)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 38.

(3)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 10.

(4)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0223.

(6)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 97.


Mercoledì 15 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/37


Mercoledì 15 dicembre 2010
Presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2011

P7_TA(2010)0481

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011

2012/C 169 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul suo programma di lavoro per il 2011 (COM(2010)0623),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in particolare il suo allegato 4,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando la fondamentale importanza di svolgere per tempo il dialogo tra il Parlamento europeo e la Commissione affinché gli sforzi possano concentrarsi sulla definizione degli obiettivi strategici chiave dell'Unione europea per il prossimo anno e per quelli a venire,

B.

considerando la necessità di una rispondenza tra priorità politiche e risorse finanziarie disponibili,

C.

considerando che la politica e l'azione dell'Unione, condotta di concerto con gli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà, può e deve avere un'incidenza effettiva nell'aiutare i cittadini ad anticipare i rapidi mutamenti della società e a reagire ad essi,

D.

considerando che il 2011 sarà di cruciale importanza per il futuro successo dell'Unione e costituirà una notevole sfida per la Commissione europea e l'Unione nel complesso,

E.

considerando che la crisi finanziaria sta ancora avendo notevoli effetti sulle economie degli Stati membri e che occorre effettuare importanti adeguamenti sia a livello nazionale che dell'Unione; che una piena ripresa presuppone una strategia comune europea per la crescita sostenibile e la creazione di occupazione, supportata dalle competenze e dalle risorse necessarie,

1.

rileva che si tratta del primo programma di lavoro ad essere adottato nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione, sottolineando la necessità di approfondire il dialogo con la Commissione onde migliorare il nesso evidente tra priorità politiche e il bilancio per finanziarle a livello europeo;

2.

esorta la Commissione ad adoperarsi per una programmazione realistica e operativa, che dia prova di efficacia, che abbia ricadute pratiche e che sia attuata meglio che in passato; chiede inoltre che sia presentato un calendario più chiaro in relazione alle proposte di rilievo;

3.

esorta la Commissione ad adeguare quanto prima l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE in base a un calendario più chiaro;

Introduzione

4.

invita la Commissione ad agire sfruttando al massimo le prerogative giuridiche e l'autorità politica di cui dispone; rileva che l'Unione europea non può funzionare efficacemente se la Commissione non identifica, articola e promuove l'interesse generale dell'Unione e dei cittadini e non svolge efficacemente il compito di sorvegliare l'applicazione dei trattati e della legislazione dell'Unione europea;

5.

rileva che gli sforzi finora compiuti per risolvere la crisi finanziaria e sostenere la ripresa economica dell'Europa sono rimasti molto al di sotto di quanto necessario; deplora che il programma di lavoro non includa misure aggiuntive volte a creare un numero maggiore di posti di lavoro; invita pertanto la Commissione a illustrare nei dettagli in che modo le sue iniziative e proposte affronteranno la sfida;

6.

ritiene che l'Unione debba affrontare senza indugio le riforme strutturali al fine di migliorare la propria competitività e ripristinare la crescita; ritiene che, tra i capisaldi di una tale strategia, figurino l'ammodernamento delle infrastrutture (tra cui la banda larga), un maggiore impegno nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, una politica atta ad assicurare un'adeguata disponibilità di energia conveniente e pulita, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, nonché la qualità dell'istruzione e della formazione;

7.

si compiace della priorità attribuita alla riforma della governance economica europea; avverte che, se l'Unione non sarà in grado di mettere a punto una credibile governance economica, soprattutto nella zona euro, in grado di garantire una sana politica fiscale e di riavviare la crescita, il futuro dell'euro sarà a rischio; insiste che tale riforma tenga pienamente conto della posizione del Parlamento delineata nella sua risoluzione del 20 ottobre 2010 ed abbia come finalità il perseguimento degli obiettivi economici e sociali dell'Unione, come indicato all'articolo 3 del trattato di Lisbona;

8.

ricorda che il Parlamento e il Consiglio, che rappresentano i due rami dell'autorità di bilancio, dovrebbero essere coinvolti su un piede di parità nella mobilitazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria; chiede che le proposte siano presentate rapidamente per rendere permanente il meccanismo di risoluzione delle crisi (per esempio, Fondo monetario europeo), di integrare pienamente la strategia UE 2020 nel quadro macroeconomico a lungo termine, di adottare le prime misure che portino all'emissione comune di parte del debito sovrano e all'introduzione di obbligazioni a tal fine, come descritto in precedenti relazioni del Parlamento, nonché di assicurare un'unica rappresentanza esterna della zona euro; è favorevole a una lieve modifica del trattato che fornisca una base giuridica per siffatto meccanismo, anziché ricorrere a una modifica sostanziale del trattato;

9.

insiste che la Commissione presenti rapidamente proposte per rivedere l'attuale quadro finanziario; afferma che il QFP per il periodo successivo al 2013 deve riflettere la maggiore portata di queste responsabilità; invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa in materia di investimenti per far fronte agli obiettivi della strategia UE 2020, e a creare posti di lavoro, stimolare la crescita e garantire la sicurezza dei cittadini europei; ritiene che la flessibilità sarà essenziale in questo quadro e che il bilancio dell'UE dovrebbe consentire la mobilitazione di fonti di finanziamento alternative (entrate vincolate, obbligazioni per il finanziamento di progetti, ecc.);

10.

rammenta che l'adozione del regolamento QFP è subordinata all'approvazione del Parlamento; invita la Commissione ad agevolare la rapida adozione di un accordo interistituzionale sul ruolo del Parlamento europeo nella preparazione e nella negoziazione del prossimo QFP;

11.

esorta vivamente la Commissione a presentare nel giugno 2011, a seguito dell'adozione della posizione del Parlamento sul nuovo QFP, proposte audaci e innovative relative a una revisione sostanziale del sistema delle risorse proprie al fine di creare un sistema che sia equo, chiaro, trasparente e neutrale per quanto riguarda l'onere fiscale per i cittadini UE; è fermamente convinto che il QFP e la questione delle risorse proprie siano interconnessi, e che debbano essere decisi allo stesso tempo in base a una discussione interistituzionale, che veda la forte partecipazione dei parlamenti nazionali, e che ciò non possa essere ulteriormente rinviato;

12.

rileva che la politica di coesione rappresenta uno dei più importanti strumenti a disposizione dell'Unione europea per far fronte alla crisi economica, in quanto promuove gli investimenti nell'economia reale; plaude a tale proposito alla prima valutazione effettuata dalla Commissione sull'attuazione delle misure inerenti alla politica di coesione nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica, che esalta il ruolo chiave svolto da tale politica nel contrastare gli effetti della crisi; sottolinea l'esistenza di un nesso inconfutabile tra la politica di coesione e le tre grandi priorità della strategia Europa 2020, contribuendo al conseguimento di una maggiore crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e promuovendo nel contempo uno sviluppo armonioso delle 271 regioni dell'Unione;

Far ripartire la crescita per l’occupazione: accelerare i tempi in previsione del 2020

13.

prende atto dell'introduzione di un «semestre europeo»; ritiene che le commissioni del Parlamento europeo debbano svolgere un ruolo più importante per dimostrare le loro conoscenze specializzate presentando «relazioni di fine anno» sui progressi compiuti relativamente agli obiettivi chiave, seguite da risoluzioni (comuni) dei gruppi politici;

14.

si rammarica del fatto che le proposte relative al semestre europeo e al pacchetto sulla governance offrano scarse possibilità di controllo democratico a livello europeo e insiste su un forte coinvolgimento parlamentare in entrambi i fascicoli;

Regolamentazione finanziaria: portare a termine la riforma

15.

invita la Commissione ad avanzare al più presto proposte relative alla rifusione della direttiva sugli abusi di mercato e della direttiva relativa al mercato degli strumenti finanziari; prende atto che la Commissione europea deve tenere presente l'eventuale impatto cumulativo delle proposte che sta introducendo per assicurare che promuovano la stabilità, la trasparenza e la responsabilità del settore finanziario e la sua capacità di giovare all'economia reale in termini di crescita e di occupazione;

16.

chiede che l'iniziativa legislativa sulla risoluzione della crisi nel settore bancario sia coordinata con le norme della politica di concorrenza per creare un quadro globale di gestione della crisi, che includa sia i soggetti privati che quelli pubblici e protegga il contribuente; è convinto che la revisione del regolamento sulle agenzie di rating del credito dovrebbe far fronte alla mancanza di concorrenza nel settore e chiede alla Commissione di agire in base alla recente richiesta del Parlamento di esaminare le possibilità di istituire un'agenzia europea indipendente di rating del credito e di coinvolgere maggiormente gli organismi pubblici indipendenti nell'emissione dei rating;

Crescita intelligente

17.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione esauriente, corredato di un calendario e di obiettivi, sulla creazione di un mercato unico per il contenuto e i servizi in linea, nell'interesse di una società digitale aperta e prospera, e al fine di superare il divario digitale;

18.

sottolinea che l'agenda digitale e gli investimenti nelle TIC sono cruciali per la competitività a lungo termine dell'Europa e esorta gli Stati membri e la Commissione a proseguire l'immissione sul mercato di reti della prossima generazione e a facilitare l'accesso alle stesse continuando a liberalizzare il mercato interno delle comunicazioni;

19.

incoraggia vivamente la Commissione a promuovere la conoscenza e l'innovazione nel PQ8 in seguito al riesame di metà percorso, e rammenta l'importanza che annette alla possibilità di esprimere le proprie priorità in anticipo rispetto all'adozione del PQ8 nel 2012;

20.

accoglie con favore l'ambizione della Commissione per quanto riguarda l'Unione per l'innovazione attraverso la revisione degli aiuti statali ai quadri di R&S e di innovazione, rafforzando il ruolo della BEI e del capitale di rischio; riconosce altresì il ruolo che gli appalti pubblici possono svolgere per stimolare l'innovazione;

21.

esorta la Commissione a ridurre la burocrazia nei propri programmi R&S e a rafforzare la partecipazione delle imprese innovative ai progetti; ritiene che la Commissione dovrebbe promuovere ulteriormente i partenariati pubblico-privati per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in Europa;

22.

sottolinea l'importanza che occorre annettere ai nuovi programmi pluriennali successivi al 2013 nei settori dell'istruzione, della cultura, degli audiovisivi, della gioventù e della cittadinanza, che dovrebbero essere presentati nel 2011; ritiene che le azioni e le misure adottate nel quadro di tali programmi debbano rispondere alle esigenze dei cittadini europei e poggiare su un adeguato ed efficiente quadro di bilancio; ritiene che l'iniziativa «Gioventù in movimento» sottolinei l'importanza di tali programmi;

Crescita sostenibile

23.

sottolinea l'importanza strategica dell'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse ed esorta la Commissione a operare rapidamente su una proposta ambiziosa volta a raggiungere obiettivi vincolanti e concreti parametri di riferimento nel quadro del semestre europeo UE 2020 di coordinamento delle politiche; invita la Commissione a presentare una normativa per ridurre ulteriormente le emissioni dell'UE;

24.

ritiene che occorra privilegiare una corretta e funzionale attuazione dei vigenti strumenti legislativi, quali ad esempio il «terzo pacchetto sull'energia», e sostiene senza riserve la strategia 2050, le reti intelligenti e le iniziative intese a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

25.

sottolinea che, affinché la crescita economica sia sostenibile, la sicurezza energetica riveste un'importanza vitale per assicurare la continuità dell'approvvigionamento, il rispetto degli accordi contrattuali, un prezzo equo di mercato e per non dipendere da un numero troppo esiguo di produttori;

26.

ritiene che la comunicazione su una nuova politica industriale per l'Europa dovrebbe essere seguita da misure efficaci, in particolare per realizzare l'auspicata transizione verso un'economia sostenibile e a basso tenore di carbonio e per garantire che sia conseguito l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione del 20 %;

27.

sottolinea che la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso rivestono un'elevata priorità che andrà anche a vantaggio della competitività dell'industria e delle piccole e medie imprese europee;

28.

plaude alle principali priorità riguardo alla pubblicazione del Libro bianco ed esorta la Commissione ad accelerare i preparativi per la revisione degli orientamenti TEN-T e l'ammodernamento dei suoi meccanismi di finanziamento conformemente alla strategia Europa 2020, nonché per la revisione del bilancio dell'Unione;

29.

insiste fin dall'inizio sulla necessità che la riforma della PAC si traduca in una politica forte, equa, veramente comune e polivalente, che soddisfi le aspettative dei consumatori e dei produttori, produca effettivamente «beni pubblici», segnatamente la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, e garantisca l'autosufficienza alimentare dell'Unione europea;

30.

ricorda di aver insistito, nella propria risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune nel periodo successivo al 2013, sulla necessità che gli importi destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 siano quantomeno mantenuti nel corso del prossimo periodo di programmazione finanziaria;

31.

esige che i prodotti agricoli provenienti da paesi terzi possano essere importati nell'Unione soltanto se sono stati prodotti nel rispetto delle norme europee in materia di tutela dei consumatori, di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente, nonché delle norme sociali minime; insiste sulla necessità che la conclusione di accordi commerciali bilaterali o multilaterali non vada a scapito dei produttori agricoli dell'Unione;

32.

esorta la Commissione, alla luce dei risultati della relazione della Corte dei conti sulla riforma del mercato dello zucchero, a riesaminare le proprie procedure di valutazione d'impatto onde garantire che siano utilizzate le informazioni migliori e più aggiornate in sede di preparazione di qualsiasi valutazione, il che sarà di fondamentale importanza all'atto di valutare l'impatto di futuri accordi commerciali bilaterali su settori chiave dell'economia dell'Unione europea;

33.

accoglie con soddisfazione le prossime proposte della Commissione volte a dare attuazione alla politica marittima integrata, quali la proposta relativa a un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la comunicazione sulla crescita sostenibile nelle regioni costiere e nei settori marittimi, nonché la comunicazione sull'integrazione della sorveglianza marittima; ribadisce tuttavia la necessità che i finanziamenti per l'attuazione della politica marittima integrata siano garantiti a livello del bilancio comunitario mediante un contributo commisurato di tutti i settori interessati da tale politica;

Crescita inclusiva

34.

ritiene che sia possibile realizzare una crescita inclusiva solo partendo dalla parità di trattamento di tutti i lavoratori sul posto di lavoro e da condizioni uniformi per tutte le imprese; reputa che il programma di lavoro dovrebbe comprendere delle proposte al fine di garantire tali principi, e insiste sul fatto che la proposta legislativa sull'attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori debba fornire chiarimenti in merito all'esercizio dei diritti sociali fondamentali, come previsto nella comunicazione sull'Atto per il mercato unico;

35.

chiede altresì la presentazione di una proposta della Commissione europea sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori agli utili dell'impresa;

36.

chiede alla Commissione di tenere presenti, nelle sue relazioni «Nuove competenze e nuovi posti di lavoro» e «Una piattaforma contro la povertà», le difficoltà specifiche cui sono confrontate le donne, e di promuovere in particolare l'uguaglianza sul luogo di lavoro come mezzo di lotta alla povertà e incoraggiare le donne a diventare imprenditrici, portando avanti misure che condividano le migliori prassi;

37.

esprime la ferma convinzione che colmare il divario retributivo tra uomini e donne si confermi la vera sfida da cogliere e ribadisce le richieste alla Commissione, formulate nella propria risoluzione del 2008, di sottoporgli una proposta legislativa sulla revisione della legislazione vigente in materia di applicazione del principio della parità di retribuzione per uomini e donne, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nell'allegato alla suddetta risoluzione del 2008;

38.

invita la Commissione a tener conto delle opinioni delle parti sociali in materia pensionistica e a garantire che il Libro bianco rifletta le aspettative delle due controparti e includa il rafforzamento del primo pilastro;

39.

accoglie positivamente la riforma del portale EURES della mobilità professionale, che renderà più accessibili per i giovani lavoratori le informazioni e la consulenza in materia di occupazione, ma si rammarica del fatto che l'adozione di tale proposta sia rinviata al 2012, mentre i giovani ne hanno bisogno ora;

40.

chiede maggiore efficacia e risultati per quanto riguarda le due principali agenzie di formazione dell'UE: il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la Fondazione europea per la formazione (FEF);

Sfruttare il potenziale di crescita del mercato unico

41.

sostiene vivamente una maggiore integrazione del mercato che si concentri sui notevoli divari persistenti, quali identificati dal professor Monti, e rafforzi la fiducia dei cittadini, dei lavoratori, delle piccole imprese e dei consumatori europei; ritiene che, pur accogliendo con favore la pubblicazione dell'Atto per il mercato unico, le proposte dovrebbero essere più ambiziose e concrete; invita la Commissione ad avanzare rapidamente proposte legislative e definire chiaramente le priorità;

42.

chiede l'ammodernamento del quadro legislativo dell'Unione in materia di appalti pubblici, mediante l'armonizzazione delle direttive e dell'accordo sugli appalti pubblici, e chiede altresì una maggiore chiarezza per il calendario del prossimo anno;

43.

invita la Commissione a garantire un approccio coerente tra lo strumento giuridico sul diritto contrattuale europeo e la direttiva sui diritti dei consumatori; reputa imperativo trattare con urgenza in modo integrato una chiara strategia politica della Commissione per i consumatori nel 2011, e non nel 2014, come attualmente proposto;

44.

appoggia la revisione della direttiva sui viaggi «tutto compreso» e il riesame della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti concentrandosi sulla sorveglianza del mercato;

45.

sottolinea la necessità di un quadro giuridico efficace per la sicurezza dei prodotti nell'Unione europea; rileva che il riesame della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti richiede un calendario più preciso da stabilirsi coerentemente con la revisione del nuovo quadro legislativo; invita la Commissione a riesaminare il sistema di marcatura CE per far sì che la marcatura CE possa essere ritenuta dai consumatori un marchio di sicurezza;

46.

è del parere che le iniziative in materia di diritto civile siano essenziali per rivitalizzare il mercato unico; sostiene gli interventi della Commissione in materia di diritto civile finalizzati ad adattare meglio gli strumenti del diritto civile alla giustizia elettronica;

47.

chiede una soluzione definitiva dei problemi riguardanti l'istituzione di un brevetto europeo e invita la Commissione, se necessario, ad avanzare una proposta per una cooperazione rafforzata;

48.

deplora vivamente la mancanza di iniziative legislative in materia di cabotaggio e il rinvio al 2012 dell'accesso al mercato ferroviario, compresa l'apertura del mercato per i passeggeri nazionali; ribadisce la propria ferma convinzione circa la necessità di preservare e ampliare la politica generale dei diritti dei passeggeri in Europa;

Portare avanti l'agenda dei cittadini: libertà, sicurezza e giustizia

49.

esprime profonda preoccupazione per l'assenza di proposte concrete riguardo ai diritti fondamentali o alla direttiva orizzontale sulla non discriminazione e per la mancanza di un qualsiasi riferimento al tema della non discriminazione; invita la Commissione ad adoperarsi con celerità per sbloccare la direttiva sulla non discriminazione;

50.

invita a presentare una proposta di comunicazione sul rafforzamento della solidarietà intra-UE nell'ambito dell'asilo, ma deplora la mancanza di proposte legislative in proposito, tenendo presente che l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune in materia d'asilo entro il 2012;

51.

invita a presentare proposte in materia di migrazione; ricorda che il corretto funzionamento del sistema di ingresso/uscita dipenderà dal successo dei sistemi VIS e SIS II, anche se il SIS II non è ancora pienamente operativo;

52.

sottolinea la necessità di una politica ambiziosa in materia di diritti fondamentali a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la necessità di rendere quanto più efficaci possibile i diritti fondamentali previsti dalla Carta; chiede alla Commissione di garantire la compatibilità di ogni iniziativa legale con i diritti fondamentali, nonché di assicurare che gli Stati membri rispettino la Carta in sede di attuazione del diritto dell'Unione; invita a rafforzare le capacità di monitoraggio e l'applicazione dei meccanismi del trattato contro le violazioni della Carta dei diritti fondamentali;

53.

sottolinea che, nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, occorre rispettare pienamente i diritti e le libertà dei cittadini dell'Unione europea, e che la protezione dei dati e il diritto di ricorso sono elementi essenziali di una politica di sicurezza credibile ed efficace; ritiene che il crescente numero di reati richieda una maggiore pianificazione a livello UE in materia di criminalità organizzata e cibersicurezza;

54.

accoglie con favore la proposta sui diritti delle vittime della criminalità e, soprattutto, sui diritti all'assistenza giuridica e al patrocinio gratuito, ma deplora che questa sia la sola misura prevista; chiede un calendario preciso per le rimanenti misure della tabella di marcia dei diritti procedurali;

55.

si compiace dell'avvio nel 2011 di un nuovo quadro giuridico globale per la protezione dei dati personali nell'UE; sottolinea che esaminerà attentamente tutte le proposte, compresi il PNR-UE e il TFTP-UE, affinché rispettino i diritti fondamentali;

56.

si compiace delle proposte sul diritto civile, ma chiede alla Commissione, al fine di raggiungere standard comuni per i cittadini dell'UE in tutti gli Stati membri, di prendere in considerazione la possibilità di accelerare la revisione dell'acquis nel campo del diritto civile e penale e di riferire in merito al Parlamento;

57.

sostiene le iniziative volte a conciliare il lavoro e la vita familiare, fra l'altro attraverso misure sul congedo minimo parentale e la promozione di sistemi di lavoro flessibili per le donne e gli uomini e aiuti a chi si occupa dei familiari, al fine di conciliare occupazione e incombenze in materia di assistenza;

58.

deplora il ritardo della Commissione nel presentare proposte legislative nel settore della «lisbonizzazione» dell'attuale acquis sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che rientra tra le priorità in materia di libertà, giustizia e affari interni;

59.

è del parere che, con l'adozione del trattato di Lisbona, sia fondamentale rivedere il quadro giuridico e si rammarica che tale revisione sia proposta soltanto per il periodo 2012-2013; insiste sulla necessità che tutte le agenzie GAI siano efficaci e, soprattutto, responsabili delle azioni intraprese;

L’Europa nel mondo: avere il giusto peso sulla scena mondiale

60.

fa notare che la promozione dei diritti umani nel mondo è uno dei principali obiettivi perseguiti dall'Unione europea sulla scena mondiale e che il miglioramento delle relazioni commerciali e il potenziamento degli aiuti allo sviluppo possono contribuire a realizzare progressi in tal senso; chiede alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di nominare un rappresentante speciale per i diritti umani;

61.

invita la Commissione a mantenere lo slancio per il processo di allargamento;

62.

sottolinea l'auspicabilità di nuove iniziative nei seguenti settori:

ruolo dell'Unione europea nella lotta al terrorismo, al fine di limitare la proliferazione di armi di distruzione di massa,

sviluppo dell'industria europea della difesa e di ambizioni europee nel campo della politica di difesa in una prospettiva di lungo periodo (2020),

disarmo e governance globale,

strategia nei confronti dei paesi BRIC,

revisione dell'Unione per il Mediterraneo, vista l'impasse in cui si trova attualmente,

rivitalizzazione del Consiglio economico transatlantico ed eventualmente anche un riesame strategico comune della sicurezza, in seguito al nuovo riesame strategico della NATO;

63.

è del parere che l'UE, per poter diffondere i propri valori e principi in maniera efficace nonché per contribuire alla stabilità politica e allo sviluppo economico dei paesi vicini, debba sostenere le giovani democrazie europee e rafforzare le proprie relazioni con i suoi partner; invita la Commissione a ultimare la revisione della politica europea di vicinato (PEV), con l'obiettivo di garantire una maggiore coerenza tra gli obiettivi politici e gli strumenti finanziari; ritiene che nelle relazioni con i paesi vicini vada rafforzata la condizionalità legata ai diritti umani e alla democrazia;

64.

invita la Commissione a dare maggiore priorità alla sicurezza alimentare in tutta l'Africa; sottolinea la necessità di rafforzare il settore agricolo in Africa in modo sostenibile; esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire alle persone indigenti un migliore accesso al credito e ai servizi finanziari in Africa; esorta la Commissione a promuovere misure intese a stimolare il commercio intracontinentale africano, anche attraverso il potenziamento delle misure di sostegno a favore delle comunità economiche regionali e del miglioramento delle infrastrutture nell'intero continente africano;

65.

invita la Commissione a presentare una relazione annuale sui progressi dell'Unione europea verso il raggiungimento degli OSM da qui al 2015 nonché a introdurre misure che obblighino gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti relativamente allo stanziamento dello 0,7 % del RNL per gli aiuti pubblici allo sviluppo e a monitorare il seguito dato a tali impegni;

66.

sottolinea che, nel contesto dei negoziati in corso sugli accordi di partenariato economico (APE), dovrebbe esservi rinnovata attenzione per la dimensione dello sviluppo;

67.

chiede alla Commissione di promuovere attivamente progressi tangibili nei negoziati OMC in corso, al fine di concludere al più presto il Round di Doha; insiste sul fatto che il rafforzamento degli attuali accordi e la conclusione di nuovi accordi bilaterali e regionali di libero scambio rivestono importanza, ma dovranno essere considerati come strategia complementare e non alternativa al quadro multilaterale;

68.

rammenta la necessità che il multilateralismo si confermi la priorità assoluta dell'Unione europea e chiede che gli attuali e futuri negoziati commerciali rispettino il principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo; è fermamente convinto della necessità di un quadro commerciale multilaterale efficace e riformato, allo scopo di porre in essere un sistema economico più equilibrato ed equo nell'ambito di una nuova governance globale al servizio dello sviluppo e del debellamento della povertà;

69.

sottolinea che le importazioni da paesi terzi debbono essere ammesse sul mercato dell'Unione soltanto se sono conformi alle norme europee sulla tutela dei consumatori; è del parere che, nell'ambito dei negoziati internazionali, la Commissione debba obbligare i partner commerciali dell'Unione ad attenersi alle norme ambientali e sociali europee;

70.

chiede l'inserimento di una clausola di responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali sottoscritti dall'Unione europea; ritiene che tale clausola debba comportare per le imprese e i gruppi di imprese l'obbligo di informazione, di trasparenza e di dovuta diligenza, l'obbligo di svolgere indagini in caso di comprovata violazione degli impegni in materia di responsabilità sociale delle imprese e un migliore accesso alla giustizia per le vittime delle azioni delle imprese;

71.

chiede alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa sulla falsariga della nuova legge statunitense sui cosiddetti «minerali dei conflitti», allo scopo di rafforzare la trasparenza e il buongoverno nel settore dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo; la invita altresì a intensificare la lotta alla corruzione nei paesi in questione, in quanto pregiudica i diritti umani e il buongoverno;

Puntare ai risultati, a prescindere dai mezzi utilizzati per raggiungerli: fare un uso ottimale delle politiche dell'UE

72.

invita la Commissione a presentare rapidamente proposte di modifica dei regolamenti OLAF;

73.

sottolinea che la Commissione dovrebbe contribuire più apertamente a un atteggiamento positivo nei confronti delle Dichiarazioni nazionali di gestione (DNG) firmate dai ministri delle finanze; sottolinea che la Commissione dovrebbe esortare gli Stati membri a pubblicare le DNG; invita a introdurre un utilizzo completo di banche dati online di facile accesso;

74.

chiede pertanto che i programmi dell'UE, sia a livello di politiche interne che di aiuti allo sviluppo, siano valutati in maniera sistematica, periodica e indipendente in modo da garantire che gli stessi non solo raggiungano gli obiettivi auspicati, ma che lo facciano in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di:

tener conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sul discarico;

permettere una visione orizzontale più strategica dei risultati delle diverse valutazioni effettuate e alle prestazioni della Commissione;

75.

esprime la profonda convinzione che la corretta e tempestiva trasposizione e attuazione delle direttive europee sia di fondamentale importanza per contrastare la sfiducia dei cittadini nell'azione dell'Unione europea; ritiene a tal fine necessaria un'efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri;

76.

esorta a semplificare la legislazione dell'UE e sottolinea che le valutazioni d'impatto, prima della legislazione, devono essere utilizzate in modo imparziale ed efficiente, tenendo conto dell'attuazione; appoggia vivamente i continui sforzi profusi dalla Commissione sul progetto «regolamentazione intelligente»;

77.

si compiace del fatto che la Commissione intenda prestare maggiore attenzione agli aspetti relativi alla competitività nelle valutazioni d'impatto e sottolinea l'importanza di valutare gli effetti cumulativi sulla competitività della combinazione di diversi atti legislativi («check-up»);

*

* *

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/45


Mercoledì 15 dicembre 2010
Il futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa

P7_TA(2010)0482

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sul futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa

2012/C 169 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione di Tripoli, adottata dai capi di Stato e di governo il 30 novembre 2010,

vista la dichiarazione pre-vertice Parlamento panafricano/Parlamento europeo del 27 novembre 2010,

visti gli articoli 177-181 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il partenariato tra l'Africa e l'Unione europea è basato sul reciproco interesse a valorizzare le proprie potenzialità combinate,

B.

considerando che la dichiarazione di Tripoli riflette la volontà dei vari leader di consolidare il partenariato strategico istituito tre anni orsono fra i due continenti, per far fronte insieme alle sfide comuni e promuovere la crescita economica sostenibile a beneficio di tutte le popolazioni africane,

C.

considerando che l'Unione europea fornisce oltre la metà dell'aiuto allo sviluppo e rimane il più importante partner commerciale dell'Africa,

D.

considerando che l'Africa sta diversificando i suoi partenariati, segnatamente con i grandi paesi dell'Asia e dell'America latina,

1.

si compiace dell'adozione del piano d'azione strategico 2010-2013 e dei suoi partenariati, e auspica che esso possa fornire un valore aggiunto rispetto all'Accordo di Cotonou e all'Unione per il Mediterraneo, nonché rappresentare la concretizzazione di una volontà ambiziosa in fatto di relazioni intercontinentali;

2.

sottolinea che i principi fondanti della strategia congiunta UE-Africa dovrebbero essere concepiti a favore dei fabbisogni sostenibili dei paesi in via di sviluppo al fine di combattere la povertà, garantire un reddito e un tenore di vita decenti nonché il rispetto dei diritti umani fondamentali, inclusi i diritti sociali, economici e ambientali;

3.

auspica che siano tratti insegnamenti dalle difficoltà emerse in sede di applicazione del primo «Piano d'azione» 2008-2010 e spera che le intenzioni di principio figuranti nella dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo trovino concreto riscontro;

4.

rileva con interesse che il contributo del settore privato e della società civile alla strategia, in particolare in Africa, potrebbe essere molto maggiore di quello fornito finora;

Partenariato 1: Pace e sicurezza

5.

riconosce altresì l'importante dimensione dell'integrazione regionale per la crescita e lo sviluppo e sottolinea in particolare l'impegno della dichiarazione di Tripoli volto a rendere l'architettura di pace e sicurezza in Africa pienamente operativa in stretta collaborazione con le organizzazioni regionali;

6.

accoglie favorevolmente i progressi realizzati nell'attuazione di una architettura africana di pace e di sicurezza, intesa a raccogliere le sfide nei settori della pace e della sicurezza nel continente africano; sottolinea a tale riguardo l'importanza di finanziare in modo sostenibile e prevedibile le operazioni di sostegno alla pace in Africa, la necessità di creare capacità locali di resistenza e la volontà di proteggere i civili nei conflitti armati;

7.

ritiene che la politica per la prevenzione dei conflitti costituisca una precondizione essenziale per una pace duratura e che occorra risolvere le cause strutturali dei conflitti, attuando una politica di sviluppo sostenibile per soddisfare le esigenze di base della popolazione africana e combattere le ingiustizie a livello occupazionale, sociale ed economico;

8.

ritiene che l’adozione della nuova legge statunitense sui «Minerali di guerra» rappresenti un enorme passo in avanti per combattere lo sfruttamento illegale di minerali in Africa, che alimenta le guerre civili e i conflitti; è del parere che la Commissione e il Consiglio debbano presentare proposte analoghe per garantire la tracciabilità dei minerali importati nel mercato UE, tenendo conto ad un tempo dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

Partenariato 2: Governance democratica e diritti dell'uomo

9.

invita l'UE e l'Unione Africana (UA) ad affrontare insieme questioni chiave di interesse comune quali le reazioni alle crisi politiche e il sostegno alla governance economica, onde elaborare priorità comuni in materia di governance, attraverso la neoistituita piattaforma di dialogo sulla governance e i diritti dell'uomo;

10.

plaude all'impegno congiunto UE-Africa nei confronti dei principi fondanti che includono il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici, dello Stato di diritto e la condanna di qualsiasi forma di terrorismo;

11.

rileva che, nella loro dichiarazione, i capi di Stato e di governo si dicono «uniti […] a favore della protezione dei diritti dell'uomo nei due continenti»; insiste sul carattere di universalità di tali diritti, cui devono corrispondere in modo particolare le azioni previste nel quadro del «Partenariato per la governance democratica e i diritti dell'uomo»;

12.

deplora profondamente che, nonostante i nostri reiterati impegni nei confronti della governance democratica e dei diritti dell'uomo, Robert Mugabe sia stato invitato e abbia partecipato attivamente al terzo Vertice Africa-UE; invita tutte le parti interessate ad assumere in futuro una posizione politica più energica al fine di inviare un messaggio chiaro in merito alla nostra solida fede nello Stato di diritto e nella democrazia;

13.

chiede con insistenza che tutte le azioni condotte nel quadro dei vari partenariati lo siano in assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nonché in assenza di discriminazioni nei confronti delle persone colpite dal virus HIV/AIDS;

14.

invita, analogamente al Parlamento panafricano, tutti gli Stati membri dell'Unione africana a ratificare la Carta dell'Unione africana sulla democrazia, le elezioni e la governance;

15.

ribadisce l'appello rivolto dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy ai leader africani affinché sostengano la Corte penale internazionale (CPI) e sottoscrivano appieno il principio della lotta contro l'impunità;

16.

esorta l'Unione europea e l'Unione africana ad impegnarsi a cooperare onde instaurare una migliore collaborazione tra l'Africa e l'Europa nelle sedi internazionali in cui sono presenti, in particolare alle Nazioni Unite;

Partenariato 3: Commercio, integrazione regionale e infrastrutture

17.

si compiace dell'accordo tra l'Unione europea e l'Unione africana ad impegnarsi nel dialogo politico al fine di trovare soluzioni alle preoccupazioni comuni sugli accordi di partenariato economico; riconosce che l'integrazione regionale, il commercio e gli investimenti sono essenziali per la stabilità economica e la crescita sostenibile;

18.

esorta l'Unione europea e l'Unione africana a cooperare nel settore dello sfruttamento sostenibile delle materie prime, mettendo in particolare l'accento sul rafforzamento delle capacità, la governance, lo sviluppo delle infrastrutture, gli investimenti, le conoscenze e le competenze in materia geologica, nonché la trasparenza dei contratti di sfruttamento minerario; chiede al riguardo l'introduzione di politiche ecologicamente sane e socialmente sostenibili sulle materie prime che vadano anche a vantaggio della popolazione locale;

19.

esorta tutti gli stati membri dell'Unione africana ad agevolare l'istituzione di un quadro giuridico e fiscale atto, da un lato, ad incoraggiare la crescita economica e ad attirare gli investimenti esteri diretti e, dall'altro, ad eliminare la corruzione e a ridurre la burocrazia amministrativa e i casi di cattiva amministrazione;

20.

sollecita i leader africani ed europei a rispettare l'impegno di Tripoli e ad utilizzare la strategia quale strumento per promuovere il commercio all'interno del continente africano, anche mediante pacchetti di sostegno rafforzati a favore delle comunità economiche regionali e per migliorare le infrastrutture in tutto il continente africano;

Partenariato 4: Gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo (OMS)

21.

rileva che i paesi dell'Unione europea hanno rinnovato il loro impegno a destinare lo 0,7 % del loro RNL entro il 2015, il che è indispensabile per conseguire gli OSM entro il 2015;

22.

farà in modo, in particolare, che il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio sia al centro della messa in atto di tutti partenariati;

23.

ricorda che il conseguimento degli OMS richiede la realizzazione di attività specifiche nei settori della sanità materna, della sanità neonatale, della sanità infantile, della parità di genere, dell'istruzione, della politica fondiaria, dello sviluppo sostenibile, dell'accesso all'acqua e ai dispositivi di bonifica e dell'aiuto alle persone handicappate; incoraggia il proseguimento dei programmi nei settori dell'istruzione e della sanità;

24.

sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza alimentare in tutta l'Africa ed evidenzia la necessità di rafforzare il settore agricolo e della pesca nel continente africano, in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i piccoli agricoltori e pescatori;

25.

ricorda il ruolo predominante svolto dall'agricoltura nelle economie nazionali africane; sottolinea pertanto il ruolo centrale dell'armonizzazione delle norme sanitarie e fitosanitarie nonché del rafforzamento delle capacità per il settore agricolo africano;

26.

deplora che l'acquisizione in corso di terreni agricoli in Africa da parte di taluni investitori esteri sostenuti dai governi non sia stata esaminata nel corso del vertice visto che, se non sarà gestita adeguatamente, essa minaccia di pregiudicare la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari locali e di avere conseguenze gravi e di ampia portata;

27.

ritiene che i leader UE e africani debbano dimostrare l'effettivo impegno e creare un meccanismo che impedisca flussi illeciti di capitali a fini di evasione fiscale, promuova la trasparenza totale sulla rendicontazione paese per paese e contrasti la pressione internazionale su tutte le giurisdizioni che hanno un’influenza sull’elusione o sull’evasione fiscale in Africa;

Partenariato 5: Energia

28.

ritiene che l'energia rinnovabile sia fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa e sottolinea l'appello del Presidente Barroso per una rivoluzione energetica verde in Africa;

29.

accoglie favorevolmente il programma di cooperazione Africa-UE nel settore delle energie rinnovabili nonché gli obiettivi politici fissati in occasione della riunione ad alto livello sull'energia, svoltasi nel settembre 2010 a Vienna, da conseguire entro il 2020, in particolare per quanto riguarda l'accesso di altri cento milioni di cittadini africani a servizi energetici moderni e sostenibili, il raddoppio della capacità dei collegamenti elettrici transfrontalieri all'interno dell'Africa, il raddoppio dell'utilizzo del gas naturale in Africa, l'intensificazione del ricorso alle energie rinnovabili in Africa e il miglioramento dell'efficienza energetica di tutti i settori nel continente africano;

Partenariato 6: Cambiamento climatico

30.

invita l'Unione europea e l'Unione africana a unire i loro sforzi volti a ridurre le emissioni provenienti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste;

31.

ricorda l'impegno dell'Unione europea a destinare 7,2 miliardi di euro nel periodo 2010-2012 ad iniziative e a progetti urgenti nel settore del cambiamento climatico, riservando una parte cospicua di tale importo all'Africa;

32.

sottolinea che le popolazioni più povere del pianeta sono quelle colpite per prime e più duramente dal cambiamento climatico e invita tutte le parti interessate ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi all'impatto del cambiamento climatico e ad attuare una crescita basata su basse emissioni di carbonio, al fine di eradicare la povertà;

33.

osserva che è essenziale compiere progressi in direzione di un accordo globale sul clima se si vuole far fronte alla povertà e rileva in tale contesto l'immenso potenziale offerto dalle risorse naturali – sole, venti, fiumi o maree – che i paesi africani spesso posseggono in abbondanza;

Partenariato 7: Migrazione, mobilità e occupazione

34.

nota gli effetti positivi della migrazione ed insiste sulla necessità di una strategia comune accompagnata da un calendario e da progetti mirati, onde ridurre gli effetti negativi della migrazione illegale;

35.

ricorda l'impegno di tutti i partner a creare posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità mediante la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva;

36.

si compiace del rafforzamento dei programmi attuali, a favore della mobilità degli studenti e degli universitari nonché di iniziative come l'università panafricana e quella volta ad armonizzare le strutture e i programmi di insegnamento;

37.

ritiene che la fuga dei cervelli costituisca un grave problema per l'Africa e che occorrerebbe fornire forti incentivi ai professionisti che hanno abbandonato i rispettivi paesi d'origine affinché vi ritornino apportando i benefici della formazione da loro acquisita;

Partenariato 8: Scienza, società dell'informazione e partenariato spaziale

38.

plaude all'avvio di un dialogo di alto livello (alti funzionari e ministri) nel settore della scienza e della tecnologia per rafforzare il quadro di cooperazione scientifica e tecnologica, in modo da accelerare una crescita economica e uno sviluppo sociale di carattere inclusivo in Africa;

Osservazioni generali

39.

rileva l'assenza di rappresentanza del Sudan, le cui le autorità non si considerano impegnate dalla dichiarazione di Tripoli dei capi di Stato e di governo e auspica, in linea con detta dichiarazione, l'applicazione di tutti gli elementi dell'Accordo di pace del 2005, ivi compreso quindi il referendum programmato per il gennaio 2011, che deve consentire ai sudanesi del sud di scegliere il loro destino;

40.

deplora che alcuni capi di stato o di governo non siano stati in grado di partecipare al Vertice UE-Africa;

41.

deplora che la strategia comune Africa-UE non sia accompagnata da un piano di finanziamento e chiede ancora una volta che il FES sia integrato nel bilancio, onde assicurare un controllo parlamentare sull'attuazione dei vari strumenti finanziari UE utilizzati per realizzare i vari partenariati;

42.

auspica una maggiore implicazione degli organi ministeriali nell'attuazione della strategia;

43.

chiede che il Parlamento panafricano e il Parlamento europeo siano in grado di esercitare il loro ruolo di supervisione sull'applicazione del piano d'azione strategico;

44.

chiede che i parlamenti nazionali di tutti i paesi dell'Africa e dell'Unione europea esaminino e discutano il piano strategico;

*

* *

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione rispettivamente dell'Unione europea e dell'Unione africana, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché al Parlamento panafricano.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/49


Mercoledì 15 dicembre 2010
Diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) - Applicazione effettiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

P7_TA(2010)0483

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2161(INI))

2012/C 169 E/07

Il Parlamento europeo,

visto il preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo, quarto e settimo trattino,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573),

viste tutte le pertinenti convenzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, compresi gli organi di vigilanza specializzati, in materia di diritti fondamentali,

viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea (1),

visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini,

viste l'attività e le relazioni annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

viste le relazioni delle ONG sui diritti umani,

vista l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 21 e 22 giugno 2010 sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali sullo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2004-2008) (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0344/2010),

A.

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, quest'ultima si fonda su una comunità di valori indivisibili e universali di rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà, di stato di diritto e di rispetto dei diritti umani, per la totalità delle persone che vivono sul territorio dell'Unione europea, comprese quelle appartenenti alle minoranze; che la salvaguardia e la promozione effettive dei diritti debbono costituire un obiettivo generale di tutte le politiche europee, ivi inclusa la loro dimensione esterna, e una condizione fondamentale del consolidamento di un'Unione europea che contribuisce a promuovere la pace, i valori e i principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali e al benessere dei cittadini,

B.

considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona si è venuta a creare una nuova situazione nell'Unione europea nel campo dei diritti umani, in quanto è divenuta giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali («la Carta»), trasformando in tal modo valori fondamentali in diritti concreti; che, fin dalla sua adozione, la Carta è diventata una fonte di ispirazione per la giurisprudenza delle giurisdizioni europee; che la Commissione ha pubblicato una relazione annuale sull'attuazione della Carta e che la promozione e l'attuazione dei diritti fondamentali sulla base della Carta debbono formare l'oggetto delle relazioni annuali della FRA,

C.

considerando la necessità di sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali all'interno delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, segnatamente in sede di applicazione e attuazione del diritto dell'Unione, sia al loro interno che nelle relazioni con i paesi terzi,

D.

considerando che, secondo il proprio regolamento, il Parlamento europeo può affrontare, esaminare e valutare annualmente la situazione dei diritti fondamentali e formulare raccomandazioni,

La nuova architettura post Lisbona dei diritti fondamentali

1.

sottolinea che una protezione e una promozione effettive dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono alla base della democrazia e dello stato di diritto nell'Unione europea e una condizione fondamentale del consolidamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e che implica azioni su più livelli (internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale); sottolinea, inoltre, il ruolo che possono svolgere gli enti locali e regionali nell'attuazione pratica e nella promozione di tali diritti; invita pertanto tutte le istituzioni dell'Unione europea, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona per definire una politica interna organica in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda effettivi meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a livello di Unione, per far fronte alle violazioni dei diritti umani;

2.

richiama l'attenzione sulle proprie risoluzioni e interrogazioni orali con discussione, nonché sull'esito delle missioni del 2009 relativamente a casi concreti di diritti fondamentali quali il diritto alla privacy, alla dignità e alla protezione dei dati personali, il divieto della tortura, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà di stampa e dei media, la non discriminazione e l'uso delle lingue minoritarie, la situazione dei Rom e la libera circolazione, le donne Rom, la discriminazione contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, i minori, i centri di ritenzione per gli immigrati e la presunta detenzione illegale di prigionieri nel contesto del programma della CIA sulle consegne speciali; sottolinea che tutte queste risoluzioni riflettono i valori sanciti dalla Carta, dimostrano il chiaro impegno dell'Istituzione per la tutela quotidiana dei diritti fondamentali e inviano un segnale politico a tutti i cittadini dell'Unione europea, agli Stati membri, alle istituzioni dell'UE e ai partner internazionali;

3.

si rammarica che il Consiglio e la Commissione non abbiano dato un seguito a nessuna delle raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento europeo del 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone (3), né abbiano condiviso con il Parlamento europeo informazioni sui colloqui tra Unione europea e Stati Uniti sull'argomento;

4.

ritiene necessario riflettere sugli sviluppi in materia di tutela dei diritti fondamentali dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e auspica, in tale contesto, che la presente risoluzione chiarisca il ruolo che deve svolgere ciascuna istituzione e ciascun meccanismo nella nuova architettura europea dei diritti fondamentali;

5.

ribadisce che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 ha radicalmente cambiato il volto giuridico dell'Unione europea, che dovrebbe affermarsi sempre più come comunità politica di valori e principi condivisi; accoglie pertanto favorevolmente il nuovo sistema multilivello dell'Unione per la tutela dei diritti fondamentali che trae origine da più fonti e trova applicazione attraverso una serie di meccanismi, tra cui la Carta, che è uno strumento giuridicamente vincolante, i diritti garantiti dalla CEDU, il cui riconoscimento scaturisce dall'obbligo per l'Unione di aderirvi, i diritti che discendono dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e la loro interpretazione secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

6.

ribadisce che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e rappresenta la codificazione più moderna dei diritti fondamentali, offrendo un buon equilibrio tra diritti e solidarietà e includendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali così come i diritti di «terza generazione» (cioè il diritto alla buona amministrazione, alla libertà d'informazione, a un ambiente salubre e alla tutela dei consumatori); ritiene che l'Unione europea debba definire un quadro normativo che tuteli i diritti fondamentali da qualsiasi violazione da parte delle imprese;

7.

sottolinea che l'integrazione della Carta nel diritto primario dell'Unione europea, pur senza ampliare le competenze dell'Unione e rispettando comunque il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 51, crea nuove competenze per gli organi decisionali ed esecutivi, così come per gli Stati membri per quanto riguarda il recepimento della legislazione UE a livello nazionale, ragion per cui le disposizioni della Carta sono ormai direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza tra i loro vari organismi addetti al monitoraggio e all'attuazione, ai fini di un'efficace applicazione del quadro normativo nel suo insieme, e a rafforzare il meccanismo di controllo nell'intera Unione, oltre a un sistema di allerta precoce, quale la revisione periodica universale;

8.

ricorda che il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea e la protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono un denominatore comune nei rapporti tra l'Unione e i paesi terzi e rileva che la Carta è vincolante per l'Unione anche in tale contesto; ricorda altresì, a tale proposito, che la promozione della democrazia e dello stato di diritto va di pari passo con il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; sottolinea il fatto che, nell'ambito della nuova struttura istituzionale dell'Unione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) potrà garantire una maggiore coerenza ed efficacia nell'ambito della politica esterna ai fini della promozione dei diritti umani e della democrazia soltanto se adottando una linea di condotta basata sui diritti umani per la propria struttura e le proprie risorse e attività; sottolinea che l'Unione svolge un ruolo di prim'ordine al fini della promozione dei diritti umani nel mondo; invita l'Unione, a tale proposito, a garantire l'efficacia delle clausole sui diritti umani figuranti negli accordi internazionali e a tener conto dei principi della Carta all'atto di siglare un accordo con paesi terzi, nonché a mantenere la coerenza tra le proprie politiche interne ed esterne in materia di diritti umani;

9.

ribadisce che l'adesione dell'Unione europea alla CEDU rappresenterà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e fornirà uno strumento aggiuntivo per l'applicazione dei diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a una violazione dei diritti umani imputabile a un atto di un'istituzione dell'Unione o di uno Stato membro, nell'attuazione del diritto UE, che rientra nella sfera di competenza della Corte; ribadisce inoltre che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo fornirà in tal modo un ulteriore contributo alla attuali e future azioni dell'Unione in materia di libertà civili, giustizia e affari interni, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo ambito;

10.

invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa ad esprimere il loro chiaro impegno politico e la loro volontà di sostenere il processo e l'accordo di adesione e a garantirne la trasparenza, sottolineando nel contempo la necessità di una consultazione adeguata di tutte le parti interessate; invita la Commissione a ultimare le sue consultazioni interne e i negoziati con il Consiglio d'Europa, individuando opportune soluzioni alle principali questioni tecniche, al fine di completare il processo di adesione entro un ragionevole lasso di tempo e di garantire il massimo livello di tutela dei diritti umani in Europa;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica dell'Unione ai vantaggi dell'adesione alla CEDU e ai requisiti da soddisfare da parte dei candidati, elaborando orientamenti sull'applicazione adeguata e sugli effetti di quest'ulteriore meccanismo al fine di assicurare la possibilità di farvi ricorso in modo efficiente ed efficace, ed includendo la CEDU nella formazione di tutti i professionisti interessati;

12.

si compiace inoltre del nuovo obbligo orizzontale previsto dal trattato di Lisbona per quanto riguarda la lotta all'emarginazione e alla discriminazione sociale e la promozione della giustizia e della protezione sociale, dell'uguaglianza di uomini e donne, del rispetto della vita privata e familiare, della solidarietà tra generazioni e della tutela dei diritti dei minori, così come la definizione di una politica comune in materia di asilo e immigrazione, il contrasto alla tratta degli esseri umani, nonché dell'esplicito riferimento del trattato alle persone appartenenti a minoranze, che rispecchia un altro valore fondamentale dell'Unione; accoglie con soddisfazione il fatto che l'Unione abbia acquisito personalità giuridica, il che le consente di aderire ai trattati internazionali, il miglioramento della tutela giurisdizionale, con l'estensione della giurisdizione della Corte di giustizia ad ambiti di ovvia rilevanza per la tutela dei diritti fondamentali, come la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di diritto penale, il ruolo rafforzato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, in particolare nel valutare l'attuazione della politica UE nell'SLSG, e l'accresciuto ruolo dei cittadini europei, ora investiti del potere di iniziativa legislativa UE grazie all'Iniziativa dei cittadini europei, nonché l'obbligo di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con associazioni rappresentative e la società civile (articolo 11, paragrafo 2, del TUE);

13.

chiede l'attuazione piena e coerente, nel rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di diritti umani, del programma di Stoccolma, che traduce nella pratica gli obblighi ed i principi derivanti dal trattato fissando gli orientamenti strategici per l'SLSG;

Istituzioni che applicano la nuova architettura dei diritti fondamentali

14.

ritiene che le istituzioni europee abbiano spesso agito in parallelo nel campo della tutela dei diritti fondamentali e chiede pertanto una riflessione sulle azioni intraprese e una migliore cooperazione tra le istituzioni, come un'affermata cooperazione interistituzionale per il monitoraggio annuale della situazione dei diritti umani nell'Unione, affinché ciascuna istituzione possa ispirarsi alle relazioni delle altre istituzioni;

15.

prende atto della creazione di un nuovo portafoglio «Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza» all'interno della Commissione, che testimonia dell'impegno di tale istituzione a intensificare gli sforzi nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali e viene incontro alle ripetute richieste del Parlamento in tal senso; è del parere che un siffatta divisione tra giustizia e sicurezza non debba rafforzare l'errata dicotomia tra la necessità di tutelare i diritti umani di tutti i cittadini e la necessità di garantire la loro sicurezza; ritiene inoltre che il nuovo Commissario debba rivolgere particolare attenzione alle politiche UE di contrasto all'immigrazione irregolare e al terrorismo e che sia indispensabile il sostegno compatto del Collegio per consentire al nuovo Commissario di svolgere un ruolo di prim'ordine;

16.

chiede alla Commissione di dichiarare il 2013 «Anno europeo della cittadinanza» onde dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini europei in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

17.

si attende azioni concrete dal nuovo Commissario competente, in linea con le intenzioni già dichiarate; plaude in particolare e preminentemente all'impegno di introdurre una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di tutte le nuove proposte legislative, di verificare il processo legislativo per garantire che i testi definitivi prodotti siano conformi alla Carta, di applicare una politica di «tolleranza zero» delle violazioni della Carta, conducendo indagini approfondite e avviando procedure di infrazione qualora gli Stati membri non adempiano ai propri obblighi in materia di diritti umani in sede di attuazione della legislazione UE, e di garantire che i cittadini dell'Unione siano correttamente informati circa la nuova architettura dei diritti fondamentali; chiede di dare un seguito alla comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea COM(2003)0606) allo scopo di definire modalità trasparenti e coerenti per far fronte a eventuali violazioni dei diritti umani e di ricorrere opportunamente al medesimo articolo 7 del TUE in virtù della nuova architettura dei diritti fondamentali;

18.

ricorda alla Commissione di controllare che tutte le nuove proposte legislative siano conformi alla Carta, verificando gli strumenti esistenti a tale riguardo; propone che le valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione indichino chiaramente se tali proposte sono conformi alla Carta, in modo che questa considerazione diventi parte integrante della presentazione delle proposte legislative; rammenta alla Commissione il suo compito esplicito di coinvolgere le parti interessate attraverso ampie consultazioni, al fine di garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione (articolo 11, paragrafo 3, del TUE); sottolinea a tale proposito l'importanza della piattaforma dell'Agenzia per i diritti fondamentali quale risorsa significativa per l'espletamento di tale compito;

19.

ricorda alla Commissione di svolgere indagini obiettive e avviare procedure di infrazione ogni volta che uno Stato membro, in sede di attuazione della legislazione UE, viola i diritti sanciti nella Carta; ricorda altresì alla Commissione di esigere che gli Stati membri forniscano dati e fatti attendibili e raccolgano informazioni anche da fonti non governative, oltre a richiedere l'apporto dell'Agenzia per i diritti fondamentali e di altri organi competenti in materia di diritti umani;

20.

richiama l'attenzione sulla recente ripresa del nazionalismo, della xenofobia e della discriminazione in alcuni Stati membri e sottolinea il ruolo centrale che la Commissione dovrebbe svolgere al fine di prevenire e contrastare tali possibili violazioni dei diritti fondamentali;

21.

sottolinea l'importanza di un monitoraggio annuale del rispetto della Carta da parte della Commissione, rilevando che le relazioni di monitoraggio dovrebbero contenere una valutazione dell'attuazione dei diritti garantiti, una valutazione delle questioni più controverse e della situazione dei gruppi più vulnerabili nell'Unione, delle lacune esistenti in termini di protezione, delle principali tendenze e dei maggiori problemi strutturali a livello nazionale e di Unione, al fine di proporre iniziative e misure concrete e raccomandare la diffusione di prassi eccellenti tra gli Stati membri;

22.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fa anche riferimento al suo approccio preventivo nell'attuazione effettiva, all'importanza della formazione interna in materia di diritti fondamentali, alla verifica sistematica dell'aspetto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione da parte del comitato per la valutazione d'impatto, nonché alle azioni di comunicazione mirate e adattate alle varie situazioni e necessarie a tale riguardo; accoglie inoltre con favore l'enfasi posta dalla suddetta comunicazione della Commissione sull'importanza dei criteri politici per l'adesione, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, secondo cui i paesi candidati debbono disporre di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; è del parere che la preservazione di questo criterio sostenga la tutela dei diritti fondamentali nei futuri Stati membri;

23.

invita la Commissione ad applicare i valori e i principi sanciti dal trattato e dalla Carta e la strategia definita nel programma di Stoccolma attraverso proposte di legge concrete, tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nello svolgimento di tali attività; chiede inoltre la «lisbonizzazione» dell'acquis vigente nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, come pure un rafforzamento della responsabilità democratica nell'SLSG;

24.

propone di instaurare un rapporto di lavoro tra i Commissari competenti per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza e agli affari interni e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, invitando regolarmente i Commissari a uno scambio di opinioni su temi d'attualità e sugli sviluppi relativi ai diritti fondamentali;

25.

sottolinea il fatto che anche il Parlamento europeo dovrebbe rafforzare la sua valutazione d'impatto autonoma sui diritti fondamentali per quanto riguarda le proposte legislative e gli emendamenti in esame nell'ambito del processo legislativo, al fine di renderlo più sistematico, in particolare ampliando le possibilità attualmente previste dall'articolo 36 del regolamento del Parlamento in merito alla Carta dei diritti fondamentali e invitare il Servizio giuridico a pronunciarsi su questioni legali che attengono ai problemi dei diritti fondamentali nell'Unione;

26.

invita il Consiglio ad adeguarsi alle modifiche previste dal trattato e a rispettare la Carta in sede di legiferazione; accoglie pertanto con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone e sottolinea l'importanza del fatto che tale nuovo organismo disponga di un ampio mandato che includa questioni inerenti ai diritti fondamentali d'importanza per l'Unione e gli Stati membri e che funga da forum per uno scambio di opinioni in seno al Consiglio in materia di questioni interne inerenti ai diritti umani e che lavori in modo trasparente ed efficiente, anche nei confronti del Parlamento europeo;

27.

ribadisce l'accordo interistituzionale «Common approach to Impact assessment» (4) cui fa riferimento la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si afferma che il Parlamento e il Consiglio hanno la responsabilità di valutare l'impatto dei propri emendamenti;

28.

invita il Consiglio ad assicurarsi che il gruppo di lavoro sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP) disponga di un ampio mandato che includa, ad esempio, la discussione e la risposta ufficiale alle relazioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali (in aggiunta alle raccomandazioni degli organismi delle Nazioni Unite, nonché alle procedure e ai meccanismi speciali propri dell'ONU), la valutazione delle incidenze esterne sui diritti umani degli strumenti e delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio (COHOM), la garanzia del coordinamento con le agenzie senza un mandato in materia di diritti umani, ma con un impatto su questi ultimi (ad esempio BEI o FRONTEX), l'esame della firma, della ratifica e del rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani da parte dell'Unione e degli Stati membri e la creazione un forum per gli scambi, in seno al Consiglio, su questioni interne in tema di diritti umani;

29.

chiede il rispetto del proprio diritto al controllo democratico sulla base dei trattati; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, tra cui la rendicontabilità, sulle questioni legate ai diritti fondamentali; sottolinea il proprio ruolo nel dar seguito alle proprie risoluzioni in materia di diritti umani nell'Unione e nell'esaminare il lavoro delle altre istituzioni dell'UE per quanto riguarda la loro azione o inazione in sede di valutazione degli sviluppi nel settore (ad esempio mediante relazioni annuali), combinando messaggi politici con un approccio basato sui fatti; sottolinea il proprio diritto, sancito dall'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, ad essere informato senza indugio e pienamente in tutte le fasi della procedura richiesta per la conclusione di accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali;

30.

ribadisce il ruolo accresciuto della Corte di giustizia nel garantire che tutte le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri che attuano il diritto dell'Unione si conformino di conseguenza alla Carta, rilevando che ciò permetterà alla Corte di giustizia di rafforzare e sviluppare ulteriormente la sua giurisprudenza in materia di diritti fondamentali; sottolinea la necessità di una cooperazione consolidata tra i giudici nazionali, la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani nel favorire lo sviluppo di un sistema coerente di giurisprudenza in materia;

31.

sottolinea il ruolo svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel garantire il monitoraggio continuo della situazione dei diritti fondamentali nell'Unione e le implicazioni del trattato di Lisbona in questo ambito, fornendo analisi, assistenza e consulenza, compiti che richiedono qualità, obiettività, effettiva imparzialità e trasparenza; invita la Commissione a riesaminare e potenziare il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali onde conformarne le attività ai nuovi requisiti fondati sul trattato di Lisbona e sulla Carta; rileva che, nell'ambito del nuovo mandato, il ruolo di monitoraggio dell'Agenzia per i diritti fondamentali debba essere esteso anche ai paesi in via di adesione, ragion per cui le occorrono risorse adeguate per far fronte ai suoi accresciuti compiti a seguito dell'attuazione della Carta; ribadisce la richiesta di essere pienamente associato alla revisione del programma pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali; accoglie con favore l'inserimento di un allegato nella relazione annuale dell'agenzia in questione, da cui risulti la ratifica, da parte degli Stati membri, di strumenti internazionali in materia di diritti umani;

32.

rileva che il compito principale dell'Agenzia per i diritti fondamentali consiste nel fornire agli organi decisionali fatti e dati su questioni relative ai diritti fondamentali e che, a tal fine, l'agenzia raccoglie e analizza informazioni e dati, oltre a prestare opera di sensibilizzazione mediante lo svolgimento di ricerche e indagini scientifiche basate su metodologie rigorose, pubblicando relazioni tematiche e annuali e collegando in rete e promuovendo il dialogo con la società civile; accoglie con favore la relazione annuale 2009 dell'agenzia, apprezzando il fatto che fornisca un quadro comparativo e metta in evidenza le prassi corrette nei 27 Stati membri;

33.

invita gli organi decisionali dell'Unione europea a utilizzare i dati e i fatti trasmessi dall'Agenzia per i diritti fondamentali durante la fase preparatoria dell'attività legislativa, nei processi decisionali e/o di monitoraggio e ad attuare una cooperazione stretta e permanente con l'agenzia in questione, coinvolgendo al tempo stesso la sua piattaforma ONG;

34.

esorta tutte le agenzie europee ad onorare il loro impegno a favore della tutela dei diritti fondamentali e a integrare l'impostazione ai diritti fondamentali in tutte le loro attività; invita altresì l'Unione europea a garantire la piena responsabilità giuridica delle sue agenzie al riguardo;

35.

è del parere che FRONTEX debba instaurare una cooperazione strutturata con le agenzie che si occupano di diritti fondamentali, di migranti o di asilo, nonché con l'UNHCR, in modo da agevolare le attività che si ripercuotono sulla tutela dei diritti umani; accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo di cooperazione sottoscritto nel 2010 tra FRONTEX e l'Agenzia per i diritti fondamentali;

36.

sottolinea il fatto che l'Unione europea e gli Stati membri condividono gli obblighi in materia di attuazione e/o applicazione dei diritti umani e fondamentali, nelle rispettive sfere di competenza, conformemente al principio di sussidiarietà, e che tale responsabilità e competenza concorrenti rappresentano sia un'opportunità e un diritto che un obbligo per gli Stati membri e per le istituzioni europee; sottolinea il ruolo rafforzato riconosciuto ai parlamenti nazionali dal trattato di Lisbona ed è favorevole all'instaurazione di un dialogo formale permanente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

37.

rammenta agli Stati membri il loro obbligo di fornire alla Commissione, in quanto custode dei trattati, dati e fatti attendibili, ove richiesti;

38.

sottolinea l'importanza dei corpi giudiziari degli Stati membri, che svolgono un ruolo primario nel garantire il rispetto e l'applicazione dei diritti fondamentali, ed esorta pertanto a promuovere un facile accesso ai tribunali e procedimenti giudiziari di durata ragionevole, al fine di rafforzare la tutela dei diritti umani e fondamentali; esorta gli Stati membri a investire impegno nella formazione permanente dei giudici nazionali in materia di diritti e libertà fondamentali, tra cui i nuovi aspetti della materia in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

39.

ritiene che l'azione dell'Unione non debba limitarsi semplicemente alle violazioni dei diritti fondamentali una volta avvenute, bensì che debba cercare anche di prevenirle; invita di conseguenza a riflettere sui meccanismi per l'individuazione tempestiva delle potenziali violazioni dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri, sulla sospensione temporanea delle misure che comportano tali violazioni e su procedure giuridiche accelerate volte a stabilire se una determinata misura è contraria ai diritti fondamentali dell'Unione e a comminare sanzioni nell'eventualità in cui tali misure continuino a essere applicate in modo non conforme al diritto dell'UE;

40.

invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi allo scopo di informare adeguatamente e sensibilizzare l'opinione pubblica, giacché i diritti fondamentali possono essere protetti in modo più efficace se gli stessi cittadini sono consapevoli dei loro diritti e dei meccanismi disponibili per tutelarli; chiede un uso attivo delle esperienze di autorità civili e ONG interessate e il mantenimento di un rapporto di collaborazione continuativa con tutti questi organismi, nel dare attuazione alla nuova architettura dei diritti fondamentali e intervenire su casi specifici;

41.

ribadisce il proprio diritto a pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, che affronti questioni attinenti ai diritti fondamentali con le istituzioni e le agenzie dell'Unione o con gli Stati membri ove lo ritenga necessario;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali nella nuova architettura dei diritti fondamentali

42.

propone di individuare soluzioni intese a garantire una migliore collaborazione tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e a sfruttare in maniera migliore e incanalare più efficacemente i risultati delle esperienze nel settore;

43.

invita le istituzioni dell'Unione europea a sfruttare appieno le potenzialità del memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione, ai fini di una maggiore sinergia e coerenza a livello europeo, e propone di utilizzare meglio le competenze che derivano dai meccanismi di controllo, le norme e i risultati in materia dei diritti umani elaborati dal Consiglio d'Europa, evitando così la duplicazione del lavoro; ribadisce la necessità che l'Unione partecipi maggiormente ai lavori del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e ne tenga maggiormente conto in sede di attuazione delle politiche nei settori della libertà, della giustizia e della sicurezza;

44.

invita gli Stati membri dell'Unione europea a firmare e a ratificare le principali convenzioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite sui diritti umani e i protocolli aggiuntivi opzionali, tra cui la Carta sociale europea (rivista), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata e i suoi due protocolli sulla lotta alla tratta degli esseri umani e al contrabbando, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; propone inoltre di tenere maggiormente conto, nell'ambito del processo legislativo europeo, dei documenti internazionali e di farvi maggior riferimento;

45.

sottolinea la necessità di prestare un'adeguata attenzione ai diversi meccanismi di controllo delle Nazioni Unite e ai risultati degli organismi ONU per i diritti umani e propone di seguire attentamente le raccomandazioni che formulano all'intenzioni degli Stati membri; rileva l'importanza della revisione periodica universale (UPR) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; raccomanda di collaborare con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e plaude all'apertura, a Bruxelles, del primo Ufficio regionale europeo dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

46.

sottolinea il ruolo importante e l'operato attivo dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), dei Rappresentanti speciali dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione e per la lotta alla tratta degli esseri umani e dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali;

47.

esorta gli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assicurare le garanzie relative ai diritti procedurali in sede di inserimento ed espunzione dagli elenchi di presunti gruppi terroristici o di singoli terroristi, come disposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;

Le sfide più urgenti della nuova era

48.

rileva che la nuova architettura sarà giudicata in base all'efficacia con cui le istituzioni competenti si occupano delle questioni più urgenti e delle violazioni più frequenti dei diritti fondamentali, tanto a livello di Stati membri che a livello di Unione europea, anche nel quadro delle sue relazioni esterne;

49.

ricorda pertanto tutte le sue risoluzioni, discussioni e risultanze delle missioni del 2009 relative alle questioni di diritti fondamentali, da cui è emerso che sono molte le questioni e i casi specifici di violazione dei diritti fondamentali ancora pendenti, il che richiede misure urgenti, strategie a medio termine e soluzioni a lungo termine, nonché interventi successivi da parte delle istituzioni europee, come esempio:

proteggere le quattro libertà fondamentali come conquiste di base dell'Unione europea, prestando particolare attenzione alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione,

garantire i diritti di tutte le persone presenti sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla loro cittadinanza,

garantire la certezza del diritto, l'esistenza di controlli adeguati e l'equilibrio di un solido sistema democratico,

garantire la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, tra cui la raccolta, il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati finanziari e personali, conformemente ai principi di finalità, necessità e proporzionalità e al diritto di rettifica e di ricorso, e promuovere il giusto equilibrio tra libertà individuali e sicurezza collettiva minacciata da nuove forme di terrorismo e di criminalità organizzata,

contrastare la tratta degli esseri umani – soprattutto di donne e bambini – in quanto costituisce una forma di schiavitù; constata che, nonostante la normativa dell'Unione e degli Stati membri e gli impegni politici presi nel corso degli anni, si stima che la tratta di esseri umani verso l'Unione o sul territorio della tessa interessa ogni anno diverse centinaia di migliaia di persone e sottolinea la necessità di affrontare con maggiore urgenza tale forma di criminalità, anche attraverso la nuova proposta di direttiva dell'UE che include altresì la proposta di nominare relatori nazionali incaricati di monitorare l'attuazione della politica antitratta a livello nazionale,

proteggere i diritti dei profughi e dei migranti, garantendo che la gestione UE dei flussi migratori e i negoziati sugli accordi di riammissione con i paesi terzi non mettano queste persone a rischio di violazione dei diritti umani,

proteggere i diritti delle vittime della violenza, della criminalità, della guerra e delle violazioni dei diritti umani, un settore in cui è richiesta una legislazione a livello di Unione, senza distogliere l'attenzione e le risorse destinate alla prevenzione, alla lotta contro i criminali e i terroristi e all'analisi delle cause profonde; sottolinea la consultazione pubblica a livello di Unione sul miglioramento dei diritti delle vittime della criminalità e della violenza avviata all'inizio del 2010 e attende con interesse la proposta supplementare della Commissione sulle misure concrete finalizzate a dare sostegno alle vittime durante l'intero procedimento giudiziale; rammenta l'iniziativa degli Stati membri a favore dell'ordine di protezione europeo finalizzato a incrementare la tutela concessa alle vittime che si spostano tra gli Stati membri dell'Unione europea, pur sollecitando un chiarimento giuridico delle sue disposizioni,

sviluppare la strategia dell'UE in materia di diritti dei minori mediante misure pratiche per combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia, promuovere un uso più sicuro di Internet e debellare il lavoro minorile e la povertà infantile, tenendo presente che circa il 10-20 % dei minori in Europa subirà violenze sessuali durante l'infanzia, che dagli studi effettuati emerge un continuo abbassamento dell'età dei minori vittime della pedopornografia e che le attuali condizioni economiche mondiali minacciano di spingere un crescente numero di bambini ad accettare di lavorare e/o a finire in povertà,

promuovere le politiche di asilo e di immigrazione dell'Unione europea sulla base dei valori e dei principi sanciti dai trattati, dalla Carta e dalla CEDU,

elaborare una strategia UE a favore dei diritti dei disabili, che sono a tutt'oggi discriminati nella vita sociale, professionale e culturale,

vietare ed eliminare ogni forma di discriminazione, in base all'articolo 21 della Carta, in tutti gli ambiti della vita, tra cui la profilatura etnica, tenendo conto nel contempo delle responsabilità e delle competenze giuridiche consolidate,

tutelare la diversità linguistica quale retaggio culturale europeo, incluse le lingue minoritarie,

vietare di sanzionare l'utilizzo di una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro,

combattere la povertà e l'emarginazione sociale,

elaborare una strategia di azione a livello di Unione al fine di promuovere l'integrazione sociale ed economica dei Rom e integrare la questione nell'attuazione delle politiche europee, nazionali, regionali e locali e instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione europea,

mettere a punto un quadro a livello di UE in materia di diritti procedurali degli indiziati nei procedimenti penali,

garantire e promuovere la libertà di stampa nell'Unione europea, la cui situazione si degrada di anno in anno, come dimostrato da alcuni fatti salienti quali la concentrazione dei media, le pressioni esercitate su alcuni giornalisti e sul loro lavoro e le azioni legali intentate nei confronti di giornalisti in assenza di cause reali e serie,

esaminare gli attuali accordi UE in materia di riammissione e valutare l'impatto in termini di diritti fondamentali della politica UE su tali accordi,

promuovere l'integrazione sociale delle persone più vulnerabili attraverso l'istruzione e le azioni positive, anche nei confronti dei detenuti, ex detenuti e coloro che scontano una pena alternativa, oltre a qualsiasi altra misura che ne favorisca la riabilitazione sociale,

garantire il diritto universale all'istruzione,

proteggere i migranti e, in particolare, i richiedenti asilo;

incoraggiare la società civile a promuovere un confronto trasparente e periodico in materia di diritti fondamentali per assicurarne la più ampia tutela,

combattere ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo,

promuovere una maggiore intesa tra le religioni e le culture al fine di migliorare il processo di integrazione europea,

tutelare i diritti degli immigrati irregolari nell'Unione,

proteggere la libertà di espressione e la libertà, l'indipendenza e il pluralismo di tutti i media e della stampa, nonché la libera circolazione delle informazioni,

proteggere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione da qualsiasi violazione, in quanto si tratta di un diritto fondamentale sancito dall'articolo 10 della Carta, che comprende il diritto di professare liberamente in pubblico o in privato la propria religione o il proprio credo;

*

* *

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  CM(2007)74.

(2)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.

(3)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(4)  Documento del Consiglio 14901/05 del 24.11.2005.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/58


Mercoledì 15 dicembre 2010
Impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore

P7_TA(2010)0484

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (2010/2052(INI))

2012/C 169 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva PCS) (1),

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva PIC) (2),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (4),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare) e l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (6),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (7),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (8),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (9),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (10),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno (11),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (12),

visti la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 marzo 2010 dal titolo «Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal Market -Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the Consumer Environment in Member States» (SEC(2010)0385),

vista la relazione sulla protezione dei consumatori nel mercato interno, pubblicata dalla Commissione nell'ottobre 2008 sull'Eurobarometro Speciale n. 298,

vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 sull'Eurobarometro Flash n. 282,

visto l'approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (COM(2007)0833),

viste le linee direttrici della Commissione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (SEC(2009)1666),

visto il parere 2/2010 sulla pubblicità comportamentale on-line, adottato il 22 giugno 2010 dal gruppo di lavoro «Articolo 29 sulla protezione dei dati»,

visto il parere 5/2009 sulle reti sociali on-line approvato il 12 giugno 2009 dal gruppo di lavoro «Articolo 29 sulla protezione dei dati»,

vista la comunicazione della commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (CNIL) francese, del 5 febbraio 2009, dal titolo «La publicité ciblée en ligne»,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza parità di genere (A7-0338/2010),

A.

considerando che la pubblicità stimola la concorrenza e la competitività, limita probabilmente gli abusi di posizione dominante, incoraggia l'innovazione del mercato interno e avvantaggia pertanto i consumatori, segnatamente in termini di aumento della scelta, diminuzione dei prezzi e informazione sui nuovi prodotti,

B.

considerando che la pubblicità rappresenta una fonte importante e spesso decisiva di reddito per un paesaggio mediatico dinamico e competitivo e contribuisce pertanto attivamente alla diversità e all'indipendenza della stampa in Europa,

C.

considerando che alcune pratiche pubblicitarie possono nondimeno avere un impatto negativo sul mercato interno e i consumatori (pratiche sleali, invasione della sfera pubblica/privata, bersagliamento delle persone, ostacoli all'ingresso nel mercato interno e distorsioni di tale mercato),

D.

considerando che occorre a tutt'oggi combattere le pratiche commerciali sleali nel settore della pubblicità, come risulta dall'inchiesta speciale di Eurobarometro n. 29,

E.

considerando l'impatto significativo sulla pubblicità dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, soprattutto grazie allo sviluppo di Internet, delle reti sociali, dei forum e dei blog, della sempre maggiore mobilità degli utenti e del rapido aumento dei prodotti digitali,

F.

considerando che, dinanzi a una certa indifferenza dei consumatori di fronte alla molteplicità dei messaggi pubblicitari, vi è oggi la tentazione di utilizzare nuove tecnologie della comunicazione per diffondere messaggi a fini commerciali, anche quando non sono chiaramente destinati a tal fine, che pertanto possono trarre in inganno i consumatori,

G.

considerando che lo sviluppo di nuove pratiche pubblicitarie online e tramite apparecchi mobili genera un insieme di problematiche che devono essere prese in esame per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori,

H.

considerando che la pubblicità online svolge un ruolo economico importante, in particolare tramite il finanziamento di servizi gratuiti, e che è aumentata in modo esponenziale,

I.

considerando che la pubblicità mirata (contestuale, personalizzata, comportamentale) che si ritiene essere adatta agli interessi degli internauti, rappresenta una grave minaccia per la protezione della vita privata quando è basata sulla tracciatura degli individui (cookie, costituzione di profili) e non è stata oggetto di un consenso preliminare, libero ed esplicito del consumatore,

J.

considerando che la personalizzazione dei messaggi pubblicitari non deve tradursi in pubblicità invadente che non rispetta la normativa in materia di tutela dei dati personali e della vita privata,

K.

considerando la necessità di proteggere soprattutto le categorie di individui particolarmente vulnerabili, considerati tali a motivo di un'infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o della loro credulità, come i bambini, gli adolescenti, gli anziani o taluni individui fragili a causa della loro situazione socioeconomica (ad esempio, le persone eccessivamente indebitate),

L.

riconoscendo che vi è ancora una carenza di informazioni sugli effetti sociopsicologici precisi di nuove forme di pubblicità, più pervasive e più diffuse, in particolare per quanto riguarda la posizione di coloro che non possono permettersi di acquistare i beni e i servizi pubblicizzati,

M.

considerando che certi prodotti, quali il tabacco, l'alcol, i medicinali e i giochi d'azzardo online, date le loro peculiarità, richiedono una regolamentazione della pubblicità su Internet adeguata, volta ad evitare gli abusi, la dipendenza e la contraffazione,

N.

considerando che la pubblicità può agire come un potente catalizzatore per combattere stereotipi e pregiudizi basati sul razzismo, il sessismo e la xenofobia,

O.

considerando che la pubblicità spesso trasmette messaggi parziali e/o tendenziosi che perpetuano pregiudizi stereotipati riguardanti il sesso, mettendo così a repentaglio strategie di parità che puntano a eliminare le ineguaglianze,

Valutazione del quadro legislativo/non legislativo vigente

1.

sostiene che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali offre un quadro giuridico indispensabile per contrastare la pubblicità ingannevole ed aggressiva, nelle relazioni fra imprese e consumatori; riconosce che, sebbene non sia ancora possibile effettuare una valutazione esauriente, sono già emerse diverse difficoltà quanto alla sua attuazione e interpretazione (segnatamente per quanto riguarda le nuove forme più pervasive di pubblicità), come dimostra la giurisprudenza della Corte di giustizia contro le vigenti misure nazionali che oltrepassano la portata delle disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il che può rimetterne in discussione l'efficacia;

2.

sottolinea che le divergenze d'interpretazione e di attuazione a livello nazionale non hanno permesso di raggiungere l'auspicato livello di armonizzazione, generando un'insicurezza giuridica e pregiudicando gli scambi transfrontalieri in seno al mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di aggiornare, precisare e rafforzare con la massima regolarità le sue linee direttrici sull'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e di garantirne la traduzione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea; invita gli Stati membri a tenerne conto quanto più possibile;

4.

plaude all'intenzione della Commissione di ultimare e rendere di pubblico dominio nel novembre 2010 una banca dati delle misure nazionali adottate nel quadro del recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, della giurisprudenza afferente e di altri documenti pertinenti;

5.

ricorda che il campo d'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è limitato alle relazioni tra imprese e consumatori mentre la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa riguarda le relazioni tra imprese; sottolinea che alcune entità, quali le ONG o i gruppi d'interesse, non rientrano né nel campo di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali né in quello della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa; invita pertanto la Commissione a effettuare separatamente un'analisi sull'impatto delle pratiche pubblicitarie ingannevoli destinata alle categorie apparentemente non coperte da nessuna delle due direttive; invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento tra gli stessi e a offrire soluzioni adeguate per le categorie che sono state sottoposte a pratiche pubblicitarie ingannevoli a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione europea;

6.

accoglie favorevolmente le azioni coordinate di controllo condotte dagli Stati membri («Sweep»); chiede che questo tipo di azioni si ripeta e che se ne ampli il campo di applicazione; invita la Commissione a informarlo sui risultati di tali azioni e a preparare, se del caso, nuove misure per migliorare il mercato interno a beneficio dei consumatori;

7.

invita gli Stati membri a fornire alle rispettive autorità competenti le risorse e gli strumenti finanziari, umani e tecnologici necessari all'efficacia della loro azione; esorta la Commissione, in base all'esperienza della rete di cooperazione per la protezione dei consumatori, a facilitare ulteriormente la cooperazione tra le autorità nazionali e a migliorare l'efficacia del loro controllo;

8.

chiede alla Commissione di preparare un'analisi degli obblighi e delle funzioni di controllo delle autorità nazionali di protezione dei consumatori e di condividere le prassi eccellenti ai fini di una migliore efficacia del loro lavoro;

9.

chiede alla Commissione di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 alla contraffazione e ai prodotti illeciti e di rendere più fluidi gli scambi di informazioni tra gli Stati membri nel quadro del regolamento in questione, onde migliorare la lotta alle frodi legate alla pubblicità illecita;

10.

ritiene che la pratica dell'autoregolamentazione completi in modo dinamico, flessibile e responsabile il quadro legislativo esistente; propone che gli Stati membri che non dispongono ancora di organismi di autoregolamentazione ne agevolino l'istituzione, in base alle prassi eccellenti di altri Stati membri e/o che li riconoscano formalmente;

11.

sottolinea, tuttavia, i limiti dell'autoregolamentazione, che non può in alcun caso sostituirsi alla legislazione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle norme relative alla protezione dei dati personali dei consumatori e delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali norme;

12.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'applicazione dei codici di condotta nazionali relativi ai media e alle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; invita gli Stati membri a valutare l'efficacia degli organi di autoregolamentazione nazionali;

13.

sottolinea la responsabilità della società riguardo all'impatto e alla portata di una pubblicità diffusa e pervasiva e insiste sul ruolo delle imprese pubblicitarie nel coltivare una cultura di sensibilità e responsabilità delle imprese;

14.

incoraggia la consultazione dei vari soggetti coinvolti negli sviluppi legislativi;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare con mezzi adeguati che i professionisti dei media e della pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e si oppongano direttamente o indirettamente alle immagini discriminatorie o stereotipate o ai messaggi di istigazione all'odio basati sul sesso, la razza, l'origine etnica, l'età, la religione o le convinzioni personali, le tendenze sessuali, le disabilità o lo status sociale;

16.

invita gli Stati membri che non hanno recepito la direttiva sui servizi di media audiovisivi a farlo senza indugio; attende con interesse che la Commissione pubblichi la relazione relativa all'applicazione di tale direttiva e sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'utilizzo delle nuove tecnologie (ad esempio la IPTV (teleradiodiffusione basata sui protocolli Internet));

Problematiche derivanti dallo sviluppo di Internet e di nuove tecnologie

17.

denuncia lo sviluppo di una pubblicità «occulta» su Internet, non contemplata dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (relazioni tra consumatori), attraverso la diffusione di commenti su reti sociali, forum o blog, il cui contenuto è difficilmente distinguibile da una semplice opinione; ritiene pertanto che il consumatore rischi di essere indotto a prendere decisioni erronee credendo che l'informazione sulla quale si basa provenga da una fonte obiettiva; deplora i casi in cui talune aziende finanziano direttamente o indirettamente qualsivoglia azione intesa a favorire la diffusione di messaggi o commenti che sembrano provenire dai consumatori stessi laddove si tratta in realtà di messaggi di natura pubblicitaria o commerciale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, a tale proposito, la corretta attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

18.

propone agli Stati membri di incoraggiare l'emergere nei forum di osservatori/moderatori formati ai rischi rappresentati dalla pubblicità occulta, come pure campagne di informazione intese a mettere in guardia i consumatori da siffatte forme «occulte» di pubblicità;

19.

ricorda che la campagna europea contro questa pubblicità occulta riveste una grande importanza per risanare il mercato e rafforzare la fiducia dei consumatori, dato che può trattarsi di un mezzo, per alcuni professionisti, di distorcere le regole del gioco della concorrenza, sopravvalutando artificialmente e senza costi la propria impresa o anche denigrando in maniera sleale un concorrente;

20.

esprime la propria preoccupazione in ordine alla banalizzazione della pubblicità comportamentale e allo sviluppo di pratiche pubblicitarie invadenti (lettura del contenuto delle e-mail, utilizzo delle reti sociali e della geolocalizzazione, la ripetizione del bersagliamento pubblicitario), che rappresentano una violazione della vita privata dei consumatori;

21.

insiste sul rischio che rappresentano le società che forniscono al tempo stesso contenuto e servizi pubblicitari (in ragione dell'incrocio potenziale dei dati raccolti attraverso queste due attività); chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i due livelli di raccolta siano tenuti assolutamente distinti;

22.

sottolinea la necessità di fornire ai consumatori informazioni chiare, leggibili e sintetiche sulle modalità di raccolta, di trattamento e di impiego dei loro dati ed esorta i pubblicitari ad adoperarsi per un ricorso uniforme al conviviale formulario per il consenso; rileva che tali dati personali dovrebbero essere conservati e utilizzati solo con il consenso esplicito del consumatore;

23.

sottolinea la necessità che il consumatore sia perfettamente informato allorché accetta pubblicità in contropartita di riduzioni di prezzo derivanti da tecniche di vendita comportamentali;

24.

sottolinea la necessità di inserire di regola le questioni relative alla privacy nelle future soluzioni tecnologiche che implicano l'utilizzo dei dati personali; ritiene che i responsabili dello sviluppo di nuove tecnologie debbano integrare, fin dalle prime fasi del processo di sviluppo, la sicurezza e la protezione dei dati, conformandosi alle norme più rigorose e facendo riferimento al principio della «privacy by design»;

25.

chiede alla Commissione di analizzare i vari strumenti (legislativi e non) e di verificare le soluzioni tecniche disponibili a livello di Unione europea ai fini dell'efficace attuazione delle seguenti misure:

realizzare uno studio approfondito delle nuove pratiche pubblicitarie on-line e attraverso apparecchi mobili; riferire al Parlamento i risultati dello studio;

vietare quanto prima l'invio sistematico e indiscriminato di messaggi pubblicitari sui telefoni portatili di tutti gli utenti situati nella zona di copertura di un manifesto pubblicitario che utilizza la tecnologia Bluetooth senza il loro preventivo consenso;

garantire che le pratiche pubblicitarie rispettino la riservatezza della corrispondenza privata e la legislazione applicabile in materia; vietare quanto prima la lettura da parte di terzi, in particolare a fini pubblicitari o commerciali, del contenuto delle e-mail private;

introdurre quanto prima l'obbligo che la pubblicità diffusa per e-mail contenga un link automatico grazie a cui poter rifiutare ulteriore pubblicità;

garantire quanto prima l'applicazione di tecniche che consentano di distinguere i cookie di tracciatura pubblicitaria, obbligatoriamente soggetti al libero ed esplicito consenso preventivo, dagli altri cookie;

garantire che la parametrizzazione automatica dei sistemi informatici venduti al pubblico e dei servizi di social network avvenga sistematicamente secondo i più rigorosi criteri di protezione dei dati («privacy by design»);

definire un sistema UE di etichettatura dei siti sul modello del progetto europeo «Privacy Seal», che ne certifichi la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati; ciò deve includere una valutazione d'impatto esaustiva ed evitare la duplicazione dei sistemi di etichettatura esistenti;

prestare particolare attenzione, in collaborazione con le autorità nazionali che disciplinano il settore pubblicitario e/o con gli organi di autoregolamentazione, alla pubblicità ingannevole, anche on-line, in settori specifici quali la vendita di prodotti alimentari, farmaceutici e di medicinali, in cui, oltre agli interessi economici, è in gioco la salute dei consumatori che potrebbe essere compromessa con conseguenze particolarmente gravi;

rivedere il regime di responsabilità limitata dei servizi della società dell'informazione onde garantire che la vendita del nome di un marchio depositato a titolo di parola chiave da un motore di ricerca a fini pubblicitari sia soggetto all'autorizzazione preventiva del proprietario del marchio;

Protezione dei gruppi vulnerabili

26.

chiede alla Commissione di svolgere entro il 2012 un'analisi dettagliata dell'impatto della pubblicità fraudolenta e aggressiva sui consumatori vulnerabili, in particolare i bambini e gli adolescenti, e di garantire la corretta applicazione delle norme pertinenti in materia di tutela dei bambini e degli adolescenti;

27.

invita la Commissione a condurre in via prioritaria uno studio approfondito sui precisi effetti sociopsicologici della pubblicità, tenuto conto dell'applicazione di nuove tecniche perfezionate;

28.

sottolinea che i bambini e gli adolescenti rapprendano una categoria di persone particolarmente vulnerabili tenuto conto della loro notevole ricettività e curiosità, della loro immaturità, del libero arbitrio poco sviluppato e del loro potenziale di influenzabilità, in particolare attraverso il ricorso ai nuovi mezzi di comunicazione e alle nuove tecnologie;

29.

esorta gli Stati membri, al fine di favorire una maggiore protezione dei consumatori vulnerabili, segnatamente i bambini, a incoraggiare i media a limitare la pubblicità televisiva rivolta ai bambini durante i programmi televisivi seguiti principalmente dai giovani, quali ad esempio i programmi educativi per bambini, i cartoni animati, ecc., giacché misure analoghe sono già applicate in alcuni Stati membri;

30.

chiede che nessun centro d'interesse specifico dei bambini formi l'oggetto di bersagliamento pubblicitario;

31.

richiama l'attenzione sulla vulnerabilità dei consumatori all'immedesimazione, che può portare a comportamenti inadeguati, violenza, tensioni, delusione, ansia, dipendenze pericolose (fumo, droga), disturbi alimentari, quali anoressia nervosa e bulimia, e disturbi dell'equilibrio psichico; invita tutte le agenzie pubblicitarie e i professionisti dei media a riconsiderare la promozione di modelli (uomini o donne) estremamente magri, al fine di evitare la divulgazione di messaggi pericolosi sull'aspetto fisico, sulle imperfezioni del corpo, sull'età e sul peso, tenendo conto dell'influenza e dell'impatto della pubblicità sui bambini e sui giovani;

Garantire la parità di genere e la dignità umana nella pubblicità

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti adeguati per assicurare che la commercializzazione e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione basata sul genere, sulle convinzioni religiose, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;

33.

ritiene che la pubblicità possa essere uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione, necessario nelle attuali società multiculturali; invita la Commissione, gli Stati membri e i professionisti della pubblicità a rafforzare le attività di formazione e istruzione per superare gli stereotipi, combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza di genere sin dalla tenera età; esorta in particolare gli Stati membri ad avviare e a valorizzare una stretta collaborazione con le scuole di marketing, comunicazione e pubblicità esistenti, contribuendo così a una corretta formazione dei futuri operatori del settore;

34.

esorta la Commissione a promuovere ricerche e documentazione comparate fra gli Stati membri sulle modalità di rappresentazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei messaggi promozionali, e a individuare le prassi corrette per una pubblicità efficace e rispettosa del genere;

35.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a promuovere il ruolo e a favorire la consultazione delle associazioni di utenti e/o dei consumatori che si occupano dell'impatto della pubblicità anche in una prospettiva di genere;

36.

sottolinea che spesso la pubblicità divulga messaggi discriminatori e/o indegni basati su ogni forma di stereotipo di genere e che ostacolano le strategie a favore dell'uguaglianza di genere; invita la Commissione, gli Stati membri, la società civile e gli organismi di autoregolamentazione nel settore della pubblicità a collaborare strettamente per contrastare tali pratiche, segnatamente utilizzando strumenti efficaci che garantiscano il rispetto della dignità umana e l'integrità del marketing e della pubblicità;

37.

sottolinea che, dal momento che la pubblicità dei beni di consumo è legata direttamente alla stampa, alla radio e alla televisione, di cui costituisce un elemento inscindibile, e indirettamente all'industria cinematografica e alle produzioni televisive sotto forma di commercializzazione dei prodotti, ne consegue che una pubblicità affidabile e la promozione di sani modelli di comportamento possono avere un'influenza positiva sulla percezione, da parte della società, di tematiche quali ruoli di genere, immagine del corpo umano e normalità; incoraggia i pubblicitari a formulare messaggi più costruttivi, al fine di promuovere il ruolo positivo delle donne e degli uomini nella società, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella vita pubblica;

Educazione e informazione dei diversi soggetti interessati

38.

insiste sul carattere fondamentale della trasparenza e dell'informazione del consumatore in materia di pubblicità e sulla necessità di sviluppare un approccio critico dei consumatori nei confronti dei mezzi di informazione in termini di qualità del contenuto;

39.

chiede alla Commissione:

di includere alcuni indicatori aggiuntivi relativi alla pubblicità nella tabella di valutazione dei mercati di consumo (oltre ai dati già inseriti sulla pubblicità fraudolenta o mendace); richiama tuttavia l'attenzione, a tale proposito, sul contenuto della propria risoluzione del 9 marzo 2010 (13) che stabilisce come l'inserimento di ulteriori indicatori sia molto utile nel caso in cui i cinque indicatori di base e la metodologia associata siano stati sviluppati a un livello sufficientemente elevato;

di elaborare campagne di informazione sui diritti dei consumatori in materia di pubblicità, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei loro dati personali, come pure di sviluppare strumenti pedagogici che li informino sulle tecniche di protezione della loro sfera privata su Internet e sui metodi di ricorso per far cessare qualsiasi situazione che leda la loro sfera privata o la loro dignità;

di mettere a punto un programma dell'Unione destinato a insegnare ai bambini a diffidare dello strumento pubblicitario, sul modello dell'iniziativa britannica Media Smart;

di introdurre quanto prima l'obbligo di inserire in modo chiaramente leggibile la dicitura «pubblicità comportamentale» nelle pubblicità on-line interessate e una finestra di informazione che centralizzi gli elementi necessari alla comprensione di tale pratica;

40.

invita la Commissione a definire orientamenti comuni per le PMI e agli Stati membri a incoraggiare le autorità nazionali e/o gli organismi di autoregolamentazione a fornire servizi di consulenza per le PMI e a condurre campagne di informazione per sensibilizzare le PMI ai loro obblighi legali in materia di pubblicità;

*

* *

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(3)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(4)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(7)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0046.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0051.

(10)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.

(11)  GU C 16 E del 22.2.2010, pag. 5.

(12)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0051.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/66


Mercoledì 15 dicembre 2010
Piano d'azione per l'efficienza energetica

P7_TA(2010)0485

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d’azione per l’efficienza energetica (2010/2107(INI))

2012/C 169 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 intitolata «Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20 %» (COM(2008)0772),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001), seguita dalla comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Seconda revisione strategica dell'energia - una sicurezza energetica dell'UE e piano d'azione per la solidarietà»', con i loro documenti di accompagnamento (COM(2008)0781),

visto il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (Programma energetico europeo per la ripresa) (1),

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (direttiva sui servizi energetici) (2),

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (3),

visto il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (4),

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (5),

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell’edilizia (6),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (7),

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (8),

visto il documento della Commissione del 7 maggio 2010, dal titolo «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020»,

visto lo studio indipendente dal titolo «Company car taxation. Subsidies, welfare and economy», elaborato su richiesta della Commissione (9),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico per le tecnologie energetiche (10),

visto l'articolo 170, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (11),

visto l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul tema della lotta all'esclusione sociale e alla povertà, in base al quale l'Unione garantisce un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti,

visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0331/2010),

A.

considerando che l’efficienza e il risparmio energetici sono il modo più efficace sotto il profilo dei costi e più rapido per ridurre le emissioni di CO2 e di altro tipo ed aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento; che la penuria energetica può essere affrontata in modo strategico con alti livelli di efficienza energetica nell’edilizia e nelle apparecchiature; che l’efficienza energetica è una priorità fondamentale della strategia «Europa 2020» e della strategia energetica europea 2011-2020 e che le risorse delle istituzioni pubbliche non rispondono attualmente a questa ambizione,

B.

considerando che i risparmi energetici sono fondamentali per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, per cui per esempio il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico del 20 % potrebbe far risparmiare un quantitativo di energia pari a quello trasportabile da 15 gasdotti Nabucco,

C.

considerando che i vantaggi economici dei risparmi energetici sono significativi per gli utenti finali e per l'intera economia, tanto che per il 2020 potrebbe essere ottenuto un milione di posti di lavoro; che le importazioni di energia dell’UE stanno aumentando e nel 2007 erano pari a 332 miliardi di euro e che, secondo i dati della Commissione, i benefici energetici annui possono ammontare a oltre 1 000 EUR per nucleo familiare che saranno reinvestiti altrove nell’economia e il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica può far risparmiare all’UE circa 100 miliardi di euro e ridurre le emissioni di quasi 800 milioni di tonnellate l’anno; considerando, tuttavia, che il risparmio energetico e l'efficienza energetica sono dei rimedi alla povertà energetica,

D.

considerando che i futuri sviluppi dei prezzi dell’energia incoraggeranno le persone a ridurre i consumi energetici; che, pertanto, il principale aumento dell’efficienza energetica può essere conseguito soprattutto incentivando una maggiore efficienza delle infrastrutture comuni nell’edilizia, nei sistemi di riscaldamento e nel settore dei trasporti dove, al contrario, le decisioni in relazione al miglioramento dell’uso dell’energia sfuggono al controllo e alla sfera di influenza dei singoli o delle aziende,

E.

considerando che, come chiaramente confermato dai dati scientifici, bisogna aumentare gli sforzi incentrandoli soprattutto a livello regionale e locale se si intende raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica del 20 % entro il 2020, poiché, al ritmo di avanzamento attuale, solo la metà circa di tale obiettivo potrà essere raggiunta entro il 2020, e che le prassi e le tecnologie necessarie per conseguire tale obiettivo sono già presenti,

F.

considerando che numerosi provvedimenti legislativi volti a ridurre il consumo di energia sono stati introdotti a livello dell'UE e degli Stati membri, ma che non tutti producono i risultati auspicati,

G.

considerando che il lasso di tempo per ammortizzare gli investimenti nell’efficienza energetica è relativamente breve rispetto ad altri investimenti e che gli investimenti possono creare sia nell’ambiente rurale sia nelle aree urbane un numero rilevante di nuovi posti di lavoro che per lo più possono non essere esternalizzati, in particolare nel settore dell'edilizia e nell’ambito delle PMI, mentre per innescare tale ciclo occorrono consapevolezza dei cittadini e lavoratori specializzati,

H.

considerando che il ricorso ai fondi pubblici nell’ambito di strumenti finanziari rotativi per accordare incentivi finanziari alle misure di efficienza energetica ha il vantaggio, in momenti di difficoltà di bilancio, di rendere possibile il sostegno a gran parte di tali fondi nel tempo,

I.

considerando che la domanda è uno dei principali fattori a monte del maggior consumo di energia e che esiste un’esigenza reale di affrontare gli ostacoli normativi e di mercato in relazione ai prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e alla promozione del loro uso, al fine di sganciare la crescita economica dall’aumento del consumo energetico,

J.

considerando che una serie di ostacoli impedisce di sfruttare appieno le opportunità di risparmio energetico, tra questi i costi degli investimenti iniziali e l’indisponibilità di finanziamenti adeguati, la mancanza di consapevolezza, il fattore disturbo, la spartizione degli incentivi, ad esempio tra proprietari e affittuari, e l'assenza di chiarezza in merito a chi abbia la responsabilità di realizzare i risparmi energetici,

K.

considerando che in altri ambiti prioritari, come quello dell’energia rinnovabile e della qualità dell'aria, è stato dimostrato che gli obiettivi obbligatori inducono, a livello nazionale e dell'UE, quella motivazione, titolarità e attenzione necessarie a garantire un sufficiente grado di ambizione nei contenuti di determinate politiche nonché l’impegno nei confronti della loro attuazione,

L.

considerando che i progressi in materia di risparmio energetico sono ostacolati dalla mancanza di responsabilità e di impegno rispetto al raggiungimento dell’obiettivo del 20 %,

M.

considerando che gli edifici assorbono circa il 40 % del consumo di energia e sono responsabili di circa il 36 % delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE e che l'edilizia rappresenta un’ampia parte dell’economia dell’UE con circa il 12 % del PIL dell’UE; che il tasso di ristrutturazione degli edifici esistenti è troppo esiguo e che tuttora mancano misure idonee a ridurne i consumi energetici; che è indispensabile incrementare il numero e il livello degli interventi di ristrutturazione radicale del parco immobiliare esistente per poter raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020 e il 2050 in materia di clima e di energia, onde poter creare un numero sostanziale di posti di lavoro, concorrendo quindi in misura notevole alla ripresa economica dell’UE, e che sia negli edifici esistenti sia in quelli nuovi è possibile attuare soluzioni di efficienza energetica, a livello dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici e degli impianti esistenti, con conseguenti cospicui risparmi energetici,

N.

considerando che le abitazioni non sono adeguate ai cambiamenti climatici, che in tutti i paesi vi sono case non sufficientemente fresche d’estate e non sufficientemente calde d’inverno (oltre il 15 % in Italia, Lettonia, Polonia, Cipro e il 50 % in Portogallo) e che in paesi come Cipro e l'Italia gli alloggi non sono equipaggiati per far fronte a inverni rigidi,

O.

considerando che i motori industriali elettrici consumano il 30-40 % dell’energia elettrica generata a livello mondiale e che un'opportuna ottimizzazione degli attinenti sistemi, mediante una regolazione della velocità e altre tecniche, può far risparmiare tra il 30 e il 60 % dell’energia consumata,

P.

considerando che le stime attuali indicano che da 50 a 125 milioni di europei sono vittime della povertà energetica e che le cifre potrebbero aumentare con la crisi economica e il rialzo dei prezzi dell’energia; considerando che la povertà energetica è un problema serio e comporta una combinazione di bassi redditi familiari, parametri di riscaldamento e isolamento insufficienti e prezzi dell’energia insostenibili; considerando che politiche di risparmio e di efficienza energetica sono strumenti strategici per porre rimedio alla povertà energetica,

Q.

considerando che i trasporti generano quasi il 30 % del totale delle emissioni europee di gas a effetto serra e che il passaggio dalle automobili a carburanti fossili convenzionali ai veicoli a tecnologia verde alimentati da energie rinnovabili contribuirebbe a una significativa riduzione del CO2 e genererebbe un accumulo di energia supplementare che consentirebbe alle reti energetiche di convivere con le oscillazioni produttive delle fonti di energia rinnovabili,

R.

considerando che, secondo le stime, il 69 % del parco immobiliare in Europa è occupato dai diretti proprietari e che il 17 % è locato a soggetti privati, per lo più singoli proprietari, e che nel settore degli alloggi privati le ristrutturazioni energetiche sono limitate da difficoltà finanziarie,

S.

considerando che l’attuale crisi economica potrebbe accelerare la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio ed efficiente sotto il profilo energetico nonché promuovere un mutamento di comportamento nei cittadini in relazione al consumo energetico,

T.

considerando che lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie all’avanguardia nel settore energetico sono imprescindibili ai fini di una produzione energetica sostenibile e di una maggiore efficienza energetica,

U.

considerando che l’obiettivo vincolante di una quota del 20 % di energie rinnovabili sulla quantità complessiva di energia consumata entro il 2020 potrà essere raggiunto solo se si interverrà sul parco immobiliare esistente,

V.

considerando che le aziende europee hanno ottenuto risultati impressionanti riducendo le proprie emissioni di gas a effetto serra e, cosa più importante, consentendo a tutta la società europea e al mondo intero di ridurre le emissioni per mezzo di prodotti e soluzioni innovativi,

W.

considerando che va preservata la competitività delle imprese europee ad alto consumo di energia esposte alla concorrenza globale,

Conformità con la legislazione esistente e applicazione della stessa

1.

invita gli Stati membri, gli enti locali e soprattutto la Commissione a dedicare all’efficienza energetica l’attenzione che essa merita e a porre in campo risorse (umane e finanziarie) commisurate alle loro ambizioni;

2.

sostiene che occorre integrare l'efficienza energetica in tutti i pertinenti settori d'intervento, inclusi il settore finanziario, lo sviluppo regionale e urbano, i trasporti, l'agricoltura, la politica industriale e l'istruzione;

3.

invita la Commissione a presentare per tempo, prima del Vertice sull'energia del 4 febbraio 2011, un Piano d'azione per l'efficienza energetica (EEAP) riveduto che contenga una valutazione dell'applicazione della normativa vigente; ritiene che, alla luce dell'esito di detta valutazione, il Piano d'azione per l'efficienza energetica (EEAP) dovrebbe prevedere un impegno da parte della Commissione a proporre ulteriori misure UE per colmare tale divario onde conseguire l'obiettivo generale di efficienza energetica nel 2020, nonché obiettivi specifici di efficienza energetica corrispondenti al miglioramento di almeno il 20 % dell'efficienza energetica entro il 2020 a livello dell'UE e che tenga in conto le singole posizioni di partenza e le condizioni nazionali nonché l'approvazione anticipata del piano nazionale per l’efficienza energetica di ciascuno Stato membro; ritiene che queste misure aggiuntive debbano essere eque e misurabili e avere un'incidenza diretta ed efficace sull'implementazione degli obiettivi dei piani nazionali in materia di efficienza energetica; invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una metodologia comune per misurare gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e monitorare i progressi nel conseguimento di tali obiettivi;

4.

attribuisce grande importanza ai processi di pianificazione a livello europeo; ritiene che all'efficienza energetica occorra dedicare la debita attenzione nel piano d'azione in materia di energia 2011-2020; auspica che il nuovo piano d'azione europeo per l'efficienza energetica sia presentato quanto prima possibile e che l'efficienza energetica abbia un ruolo importante nella futura tabella di marcia che dovrebbe portare, entro il 2050, a un sistema energetico e a un'economia a basse emissioni di carbonio;

5.

invita l’UE ad adottare un obiettivo vincolante di efficienza energetica pari al 20 % come minino entro il 2020 e a far progredire quindi la transizione verso un'economia verde e sostenibile;

6.

ritiene che il Piano d'azione per l’efficienza energetica debba essere ambizioso, riguardare l'intera filiera di forniture energetiche, tenere conto dei progressi realizzati per quanto concerne tutte le misure contenute nel Piano d’azione 2006, rafforzare, come previsto in tale piano, l’attuazione delle misure di efficienza energetica ancora in fase di realizzazione e includere ulteriori e adeguate misure in materia di efficienza energetica e principi adeguati, in linea con i criteri di sussidiarietà e proporzionalità, necessarie per perseguire l’obiettivo 2020;

7.

invita la Commissione a definire il nuovo Piano d’azione per l’efficienza energetica (EEAP) tenendo conto dei bisogni delle categorie vulnerabili di utenti; nota che i consumatori di energia beneficerebbero più degli altri di un’accresciuta efficienza energetica ma non dispongono delle risorse per intraprendere i necessari investimenti; invita gli Stati membri ad adottate misure adeguate e politiche efficaci quali piani d'azione nazionali o interventi sociali mirati per ridurre la povertà energetica e a elaborare regolari relazioni sulle loro azioni in detto contesto; accoglie con favore il fatto che il Consiglio «energia» abbia affrontato il problema della povertà energetica e sostiene l'impegno profuso in materia dalla Presidenza belga; chiede alla Commissione di affrontare la povertà energetica in tutte le politiche energetiche;

8.

chiede una revisione della direttiva sui servizi nel settore dell’energia (ESD) onde ampliarne il quadro temporale sino al 2020 e includere una valutazione critica dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica e della loro attuazione, comprendenti norme vincolanti per quanto concerne l’attività di rendicontazione, tra cui, ad esempio, tutte le pertinenti politiche di efficienza energetica che prevedono misure morbide e di sostegno come i finanziamenti; invita a valutare e classificare le azioni di ogni Stato membro nonché gli standard per le relazioni sulla fusione di cui alla ESD, l’etichettatura energetica e l’eco-progettazione, ove appropriato e opportuno al fine di eliminare gli oneri per gli Stati membri;

9.

sollecita gli Stati membri ad attuare senza indugio e in modo efficiente programmi di sorveglianza del mercato e di monitoraggio della conformità in relazione alla direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, alla direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, e al regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, e invita la Commissione a monitorare l’attuazione di tali programmi e ad avviare, ove necessario, procedure di infrazione;

10.

propone che la Commissione, comprendendo la complessità e l’importanza della sorveglianza del mercato, che è un ambito di competenza nazionale, agevoli la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, in particolare istituendo una banca dati aperta dell’UE contenente informazioni sui risultati dei test e sui prodotti non conformi individuati negli Stati membri e adottando misure atte a garantire che i prodotti non conformi individuati in uno Stato membro siano rapidamente eliminati da tutti i 27 mercati;

11.

incoraggia la Commissione a valutare, dopo l'entrata in vigore della direttiva rivista sull’etichettatura energetica e prima del termine del 2014 fissato dalla direttiva stessa, l’impatto sul comportamento dei consumatori del nuovo schema di etichettatura energetica e del riferimento obbligatorio al programma di etichettatura energetica nelle pubblicità e ad adottare le ulteriori misure eventualmente necessarie al fine di potenziarne l’efficacia;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere interventi per elevare il livello di conoscenza da parte del pubblico nonché il livello di competenza di tutti gli attori professionali e le parti interessate in materia di efficienza energetica in tutte le sue fasi (analisi delle attuali prestazioni energetiche, progettazione e implementazione di soluzioni di efficienza energetica, funzionamento e manutenzione efficienti sotto il profilo energetico);

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l’efficacia delle disposizioni legislative introdotte per promuovere il risparmio energetico e l’efficienza energetica;

14.

ritiene che gli accordi a lungo termine con il settore industriale garantiscano un elevato tasso di conformità ai requisiti di efficienza energetica e che, pertanto, siano in grado di determinare un miglioramento dell’efficienza energetica del 2 % annuo;

Infrastruttura energetica (produzione e trasmissione)

15.

ritiene necessario accordare maggiore attenzione alle innovazioni sistemiche come le griglie intelligenti (per l’elettricità ma anche per il riscaldamento e il raffreddamento), i contatori intelligenti, le reti del gas con integrazione di biogas e lo stoccaggio di energia che possono agevolare l’efficienza energetica mediante una riduzione della congestione e delle interruzioni di fornitura, una più facile integrazione delle tecnologie rinnovabili, in combinazione con la generazione decentrata, una riduzione del fabbisogno di produzione di riserve e un ampliamento nonché capacità di stoccaggio più ampie e più flessibili; chiede affinché una parte equa dei maggiori utili vada a vantaggio dei clienti finali;

16.

sottolinea che le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento concorrono a conseguire un'economia di efficienza energetica entro il 2050 e sottolinea la necessità di una strategia esplicita ed esauriente in materia di produzione e consumo dell’energia termica (calore di processo, riscaldamento e raffreddamento domestico, compreso un sistema di parametri di riferimento multicombustibile per le reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento), mirata a sinergie intersettoriali; invita la Commissione a effettuare un'inchiesta sull'incremento della relativa efficienza; evidenzia che tali reti devono essere aperte alla concorrenza; rileva che il potenziamento dell’efficienza energetica delle unità abitative determinerà una riduzione della domanda di energia termica di cui è opportuno tenere conto in sede di valutazione della capacità di teleriscaldamento;

17.

sottolinea l’importante ruolo dell’efficienza energetica dell’offerta; rileva che la trasmissione e la distribuzione concorrono in misura notevole alle perdite di energia (in particolare dei generatori e convertitori di corrente, anche a causa di un’eccessiva impedenza durante la sua trasmissione) e che l’abbreviamento delle catene di trasformazione energetica (per la conversione un tipo di energia in un altro elettrico) troppo lunghe, rappresenta un importante fattore di risparmio energetico; sottolinea la funzione che la microgenerazione e la generazione decentrata e diversificata possono svolgere nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le perdite; ritiene che debbano essere introdotti incentivi destinati al miglioramento delle infrastrutture e chiede alla Commissione di avanzare proposte destinate a valorizzare il potenziale di risparmio inutilizzato, introducendo relazioni sulla sostenibilità delle centrali elettriche e adottando misure volte ad agevolare l’adeguamento e l’ammodernamento delle centrali elettriche;

18.

sottolinea il fatto che, dopo l'efficienza energetica alla fonte, vale a dire nella produzione primaria di energia, va considerato prioritario l'obiettivo di evitare le perdite di energia (elettrica) durante il trasporto attraverso le reti; osserva che il passaggio a un sistema di produzione più decentrato ridurrebbe le distanze di trasporto e quindi le perdite di energia durante il trasporto;

19.

sollecita le industrie (petrol)chimiche di tutta l'UE a migliorare il recupero di energia durante la combustione di gas residui;

20.

ritiene che sia necessario accordare maggiore attenzione al potenziamento dell’efficienza complessiva dei sistemi energetici, in particolare per ridurre le perdite termiche; chiede pertanto una revisione della direttiva sulla cogenerazione (CHP) nel contesto del programma di lavoro 2011 per promuovere la cogenerazione ad alta efficienza, la micro-cogenerazione, l’uso del calore di rifiuto dell’industria e il teleraffreddamento/teleriscaldamento, incoraggiando gli Stati membri a istituire un quadro regolamentare stabile e favorevole con l’introduzione della pianificazione integrata della domanda di elettricità per il riscaldamento/raffreddamento, prendendo in considerazione l’accesso prioritario alla griglia di elettricità per la cogenerazione e l'uso del calore di rifiuto dell’industria e promuovendo la CHP ad alta efficienza, la micro-cogenerazione e il teleriscaldamento degli edifici nonché il finanziamento sostenibile della cogenerazione, ad esempio incoraggiando gli Stati membri a introdurre incentivi finanziari;

21.

sottolinea l'importanza di una rete di cogenerazione distribuita di energia elettrica e termica o di trigenerazione distribuita, che permette in pratica un raddoppio dell'efficienza energetica complessiva; fa inoltre presente che l'accumulo del calore o del freddo potrebbe aggiungere flessibilità alla rete nelle ore di punta, permettendo la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di calore quando la produzione supera il fabbisogno locale;

22.

invita gli Stati membri non solo a sostenere la cogenerazione industriale ad alta efficienza ma anche a promuovere l’uso della cogenerazione sostenendo la costruzione e il rinnovo di sistemi di teleriscaldamento, compreso attraverso il passaggio dal carburante fossile alla biomassa, tramite adeguati interventi di finanziamento e normativi;

23.

considera necessario che nei procedimenti di trattamento dei rifiuti si evitino perdite di biogas e di calore, attraverso il recupero e la generazione di vapore e/o energia elettrica; ritiene che nessun permesso vada concesso agli impianti di trattamento dei rifiuti che non prevedono alcuna forma di recupero di calore o di produzione di energia;

24.

si compiace dell’attuale lavoro della Commissione sulle griglie intelligenti e i contatori intelligenti; reputa importante assicurare un contesto normativo armonizzato e stabile per entrambi i settori; invita la Commissione a sostenere e a incentivare lo sviluppo delle griglie e dei contatori intelligenti definendo norme comuni che dovranno prevedere obblighi in materia di riservatezza, dati e frequenze; raccomanda che la task force sulle griglie intelligenti della Commissione tenga debitamente conto del parere di tutte le parti interessate; chiede alla Commissione di fornire al Parlamento delle relazioni periodiche sull’avanzamento dei suoi lavori;

25.

accoglie con favore i lavori svolti dalla Commissione «verso una rete energetica completamente integrata» e invita, in tale contesto, la Commissione ad avanzare proposte concrete volte alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure di autorizzazione per i progetti infrastrutturali prioritari;

26.

invita la Commissione ad ampliare la cooperazione tra l’UE e i gestori delle reti energetiche (potenziamento del ruolo dell’ENTSO), al fine di rafforzare a livello transfrontaliero i collegamenti tra le reti e le prestazioni;

27.

chiede alla Commissione di sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo di una rete europea di corrente continua ad alta tensione (HVDC) in grado di ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare l'energia eolica e quella idroelettrica; sottolinea che tale rete consentirebbe la trasmissione dell'energia su lunghe distanze con poca dissipazione, consentendo allo stesso tempo una sinergia fra tutte le fonti energetiche rinnovabili;

Sviluppo urbano ed edifici

28.

è favorevole a una concezione a vari livelli e decentrata della politica di efficienza energetica, pone in evidenza il ruolo decisivo che può essere svolto dall’efficienza energetica ai fini dello sviluppo delle zone urbane e rurali; sottolinea la necessità di potenziare il sostegno a iniziative incentrate sul livello locale e regionale per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come le iniziative Patto dei sindaci e Città intelligenti; rileva il potenziale esistente per la promozione e l’attuazione delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica a livello delle agenzie municipali e regionali; sottolinea che un'armonizzazione della politica di coesione con la strategia «Europa 2020» può concorrere a una crescita intelligente e sostenibile negli Stati membri e nelle regioni;

29.

invita la Commissione a valutare il potenziale di efficienza degli edifici esistenti, iniziando da quelli pubblici, scuole incluse, e a proporre un obiettivo di efficienza dei costi per la riduzione del consumo di energia primaria negli edifici; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare programmi nazionali fattibili per sostenere interventi di ristrutturazione radicale in grado di determinare una riduzione della domanda energetica del 50 % rispetto alla situazione preintervento e in cui il livello del sostegno finanziario, fiscale o di altro tipo sia proporzionalmente subordinato al miglioramento apportato; chiede agli Stati membri di inserire nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica una serie di obiettivi annuali di riqualificazione e invita la Commissione a proporre opzioni politiche sulle modalità per conseguire un parco di edifici di livello prossimo a zero nel contesto della tabella di marcia energetica 2050;

30.

invita la Commissione ad ampliare il campo di attuazione della politica edilizia agli ecodistretti, al fine di garantire che l’ottimizzazione dell’uso delle risorse a livello locale comporti una riduzione del consumo di energia primaria negli edifici e dei costi sostenuti dai consumatori;

31.

ritiene indispensabile adeguare le abitazioni delle famiglie vittime di povertà energetica ai più elevati standard possibili di efficienza energetica senza far aumentare le spese giornaliere di questa categoria di persone; sottolinea che in molti casi saranno necessari investimenti cospicui negli alloggi, che saranno tuttavia compensati da numerosi vantaggi di carattere non energetico, come la riduzione della mortalità, il miglioramento del benessere generale, il calo dell’indebitamento e l’abbattimento dei costi sanitari indotto dalla diminuzione dell’inquinamento nei luoghi chiusi e dello stress termico;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare degli audit dei livelli di investimento («investment grade») al fine di valutare la qualità degli attestati di rendimento energetico; esorta la Commissione a fornire agli Stati membri degli orientamenti basati su tali valutazioni e volti a garantire la qualità dei loro attestati di rendimento energetico e dei miglioramenti in termini di efficienza energetica previsti dalle misure adottate in base alle raccomandazioni degli attestati medesimi;

33.

è convinto che un elemento fondamentale per realizzare l'obiettivo del risparmio energetico sia costituito dal fatto che le autorità pubbliche di livello nazionale, regionale e locale diano l'esempio; chiede pertanto che le autorità pubbliche si spingano ben oltre le prescrizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, in particolare riqualificando quanto prima tutte le unità immobiliari esistenti di loro proprietà in modo da adeguarle, ove tecnicamente ed economicamente possibile, a un livello paragonabile a quello degli edifici a energia quasi zero; riconosce, d’altra parte, che le attuali restrizioni di bilancio, in particolare a livello regionale e locale, spesso limitano la capacità degli enti pubblici di investire in modo esemplare; invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare e a favorire l’emergere di soluzioni innovative per affrontare questo problema come il modello del contratto per l’efficienza energetica o gli strumenti di mercato, nonché invitando le autorità pubbliche a comprendere i risparmi energetici nei quadri finanziari pluriennali, ove non abbiano ancora proceduto in tal senso;

34.

riconosce il ruolo guida dell’Unione europea; ritiene che le istituzioni e le agenzie dell'UE dovrebbero dare l’esempio, specialmente negli edifici in cui sia già stato accertato un potenziale di efficienza energetica, riqualificandoli per portarli ad un livello pari quasi a zero entro il 2019, nel quadro di un più ampio controllo dell'uso dell'energia da parte delle istituzioni;

35.

riconosce il potenziale di risparmio energetico offerto dall’edilizia, sia nelle città sia nelle zone rurali; rileva che a livello locale e regionale esistono diversi ostacoli all’attuazione dei progetti di riqualificazione, in particolare nel settore residenziale, dovuti ai costi finanziari e ai lunghi periodi di ammortamento, alla scissione degli incentivi o alla complessità dei negoziati negli edifici con molti appartamenti; sollecita soluzioni innovative per eliminare tali ostacoli, ad esempio piani di riqualificazione dei quartieri, incentivi finanziari e assistenza tecnica; sottolinea che i programmi dell'UE dovrebbero prevedere incentivi all'adeguamento edilizio proiettato oltre gli standard legali minimi richiesti e riguardare unicamente edifici con un potenziale di efficienza energetica; chiede che siano promossi metodi tecnici di riqualificazione più economici con contestuale maggiori livello di risparmio;

36.

sottolinea l’importanza di abbattere i costi elevati del combustibile per le famiglie più povere sostenendo interventi di profonda riqualificazione allo scopo di abbassare i consumi energetici e le relative spese; invita le competenti autorità locali, regionali, nazionali ed europee a rivolgere particolare attenzione all’edilizia popolare e a vigilare a che il sovraccosto degli investimenti in risparmio energetico non sia trasferito sugli inquilini di categorie vulnerabili;

37.

invita la Commissione a promuovere nuove iniziative a sostegno della ristrutturazione degli edifici nel contesto della prossima strategia innovativa, come ad esempio un partenariato innovativo sull'efficienza energetica in città efficienti sotto il profilo energetico/a emissioni zero;

38.

incoraggia gli Stati membri a promuovere la sostituzione di determinati edifici inefficienti, non appartenenti al patrimonio storico-culturale, per cui gli interventi di riqualificazione non sarebbero sostenibili né efficaci sotto il profilo dei costi;

39.

invita gli Stati membri ad accelerare l’introduzione di certificati di prestazione energetica rilasciati in modo indipendente da specialisti qualificati e/o accreditati, sportelli unici che forniscano l’accesso a consulenze e sostegno tecnico nonché incentivi finanziari disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere a un uso più ampio degli audit energetici nelle imprese e negli edifici industriali, dei processi strutturati di gestione energetica e ad individuare meccanismi per assistere le PMI; si tratterà di sostenere il perfezionamento o l'introduzione di programmi nazionali o accordi volontari;

41.

invita la Commissione a evitare possibili reazioni da parte degli Stati membri, raccogliendo tutte le risorse necessarie per effettuare un’ampia consultazione prima di presentare, entro il 30 giugno 2011, il suo quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali di costo per i requisiti minimi di rendimento energetico ai termini della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia; ritiene che una volta introdotta la metodologia comparativa motiverà gli operatori del mercato a investire in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico;

42.

invita la Commissione a proporre requisiti o parametri di impianto per l’illuminazione stradale da applicarsi da parte delle autorità locali, tra cui il ricorso a dispositivi di controllo più intelligenti e a modelli d'uso che inducano un risparmio energetico entro il 2012; chiede che dette misure includano le specifiche riguardanti i costi operativi totali di tutti gli appalti pubblici di impianti di illuminazione;

43.

sollecita gli Stati membri ad adottare sistematicamente la prassi di bandire appalti pubblici che prevedono criteri di efficienza energetica; ritiene che la politica di efficienza energetica riceverebbe un forte impulso se l'efficienza energetica fosse introdotta sistematicamente come criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici e fosse posta come condizione per i progetti finanziati con fondi pubblici;

TIC e prodotti

44.

invita la Commissione a sviluppare una politica di prodotto che assicuri una maggiore coerenza fra le politiche ambientali di prodotto, coordinando in modo più efficace l'articolazione, la revisione e l'attuazione dei differenti strumenti di intervento, al fine di dinamizzare le trasformazioni del mercato e dare informazioni più utili al consumatore in tema di risparmio energetico; invita pertanto la Commissione a rivedere congiuntamente le direttive sulla ecoprogettazione e sull’etichettatura energetica (ad es. anticipando la data di revisione di quest’ultima); ritiene che la soluzione sia quella di rivedere al tempo stesso anche le norme sugli appalti pubblici verdi e di attuarle coordinandole con quelle in materia di ecoprogettazione e di etichettatura energetica;

45.

chiede una rapida e adeguata attuazione delle direttive sulla ecoprogettazione e sull’etichettatura energetica e deplora gli attuali forti ritardi; propone pertanto l’introduzione di scadenze più precise e più rigorose per l'adozione, mediante atti di esecuzione o atti delegati relativi ai nuovi prodotti connessi all'energia; si rammarica che la Commissione non abbia finora sfruttato appieno il potenziale della direttiva sulla ecoprogettazione ed è fermamente convinto che essa debba includere un maggior numero di prodotti, compresi, se del caso, nuovi elettrodomestici, TIC, prodotti connessi all’energia utilizzati nell'edilizia (come motori industriali elettrici, macchinari, condizionatori, scambiatori di calore, impianti di riscaldamento e di illuminazione e pompe), impianti industriali e agricoli, materiali edili e prodotti per l’uso efficiente delle risorse idriche; invita la Commissione a tenere conto delle differenze tra i beni al consumo e beni di investimento al momento dell'adozione di atti di esecuzione e a dimostrare il potenziale di risparmio energetico e la praticabilità prima di emanare atti di esecuzione; chiede che i requisiti minimi di efficienza energetica nell'ambito della direttiva sull'ecoprogettazione includano la specificazione dei costi complessivi di esercizio e delle emissioni per tutti i prodotti, incluso il processo di riciclaggio;

46.

invita la Commissione a unificare le norme europee vigenti, come la direttiva sull'ecoprogettazione e la direttiva sull’etichettatura energetica, per attuare la legislazione UE in maniera più efficace e utilizzare le sinergie, soprattutto a beneficio del consumatore;

47.

invita la Commissione ad adottare iniziative concrete, quali misure legislative, per migliorare l'efficienza dei prodotti sotto il profilo delle risorse; rileva che un uso più efficiente delle risorse porterebbe anche a significativi guadagni in termini di efficienza energetica;

48.

insiste sulla necessità di porre maggiormente l'accento sull'analisi delle conseguenze degli standard di efficienza energetica, inclusi il legame tra prezzo e qualità dei prodotti finali, gli effetti dell'efficienza energetica e i benefici per i consumatori; riconosce che la Commissione analizza tutti questi effetti ma insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri compiano maggiori sforzi in termini di comunicazione e controllo di tutti i prodotti, inclusi quelli d’importazione, come ad esempio le lampadine efficienti sotto il profilo energetico;

49.

ritiene opportuna in tale contesto l’uniformazione degli standard tecnici, per garantire una maggiore penetrazione di mercato ai prodotti efficienti sotto il profilo energetico (pompe, motori, ecc.);

50.

invita la Commissione a garantire che la legislazione disciplini prodotti, sistemi e il loro uso dell’energia e reputa necessario sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione, inclusi gli addetti alle vendite, per quanto concerne l'utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse da parte dei consumatori e dei prodotti connessi all’energia; ritiene che al momento di valutare il consumo energetico, i prodotti e i componenti andrebbero considerati nel loro insieme invece che individualmente;

51.

sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie Internet legate all'energia e di tecnologie e applicazioni TIC a basse emissioni di anidride carbonica; sottolinea che le TIC possono e devono svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di un consumo energetico responsabile nelle case, nei trasporti, nella generazione e distribuzione di energia nonché nel settore TIC stesso (a cui è imputabile circa l'8 % del consumo energetico); chiede pertanto che si valuti in particolare il potenziale di efficienza energetica dei centri dati; ritiene che un potenziamento del sostegno all'innovazione debba sempre accompagnato da un alleggerimento burocratico per i richiedenti; riconosce la necessità di sostenere i partenariati fra il settore delle TIC e i settori maggiormente responsabili di emissioni onde migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni prodotte dai settori in questione;

52.

sottolinea che affinché i contatori intelligenti si affermino con successo è essenziale informare la società dei benefici che essi comportano; ricorda che la relazione di iniziativa del Parlamento sulla «nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu» include tra gli obiettivi politici quello relativo all'installazione di contatori intelligenti nel 50 % delle abitazioni entro il 2015; si compiace dell'operato del gruppo di lavoro sui contatori intelligenti e invita la Commissione a presentare raccomandazioni entro la fine del 2011 per garantire che:

la misurazione intelligente sia attuata conformemente al calendario del terzo pacchetto sul mercato dell’energia, in modo da raggiungere l’obiettivo in esso enunciato di installare i contatori intelligenti nell’80 % degli edifici entro il 2020;

gli Stati membri stabiliscano entro la fine del 2011 funzionalità minime comuni per le misurazioni intelligenti;

l'installazione di contatori intelligenti comporti benefici per i consumatori, quali riduzione dei consumi di energia, agevolazioni per le fasce di utenza vulnerabili e a basso reddito, e che l’aggregazione dei carichi – ossia la combinazione dei carichi di più utenti finali per ottenere tariffe più favorevoli rispetto a quanto i singoli utenti potrebbero fare individualmente – sia autorizzata e promossa in tutti i mercati nazionali;

gli Stati membri sviluppino e pubblichino una strategia volta a permettere che tutti i consumatori, inclusi gli utenti vulnerabili e a basso reddito, possano fruire dei potenziali benefici della misurazione intelligente;

sia previsto l’obbligo per i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità di regolamentazione nazionali di introdurre tariffe di rete in funzione del momento dell'utilizzo per incentivare finanziariamente la riduzione del carico e la gestione della domanda;

sia definita per i contatori intelligenti una misura concreta di ecoprogettazione, per assicurare che questi prodotti siano energeticamente efficienti e non generino inutili consumi aggiuntivi per le utenze domestiche;

lo studio preparatorio sulle modalità di connessione alla rete in modalità stand-by (attualmente in corso nel quadro della direttiva sull'ecoprogettazione) tratti la questione dei contatori intelligenti, in vista di una eventuale futura regolamentazione;

53.

osserva che nel settore dell’efficienza energetica i progressi tecnologici possono offrire la possibilità di effettuare salti di qualità; invita la Commissione a includere nel piano SET una parte dedicata allo sviluppo e alla promozione di tecnologie, di materiali, ad esempio per la costruzione o la produzione di macchinari, nonché di prodotti, come i sistemi di illuminazione a bassissimo consumo energetico o l’elettronica stampabile, che favoriscono un utilizzo efficace dell'energia e delle risorse; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre incentivi e programmi per le tecnologie particolarmente innovative, anche in materia di ricerca e sviluppo mirati, di produzioni in piccole serie, ecc.;

54.

invita la Commissione, al fine di promuovere l'efficienza energetica, a combinare, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia, il lavoro sulle griglie intelligenti e sui contatori intelligenti con un sistema di incentivi di prezzo (tariffe differenziate) e una maggiore flessibilità dei prezzi nelle tariffe nazionali, ad esempio su base oraria, per incentivare la riduzione nel consumo di energia elettrica, e ricorda le disposizioni degli Stati membri nel quadro del terzo pacchetto energia per sviluppare formule tariffarie innovative;

55.

chiede misure per controllare eventuali effetti di rimbalzo, in modo da assicurare che i vantaggi dei miglioramenti tecnologici non siano vanificati da pressioni al ribasso sui prezzi dell'energia e da un aumento dei consumi;

Trasporti

56.

invita la Commissione a pubblicare un ambizioso libro bianco sui trasporti al fine di sviluppare una politica europea dei trasporti sostenibile che promuova l’introduzione di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e riduca la dipendenza da combustibili fossili, soprattutto il petrolio, eventualmente mediante l'elettrificazione e altri mezzi; favorisce a tale riguardo una maggiore consapevolezza energetica nella pianificazione delle infrastrutture e del territorio;

57.

ritiene che per affrontare il problema delle emissioni dei trasporti sia urgentemente necessario utilizzare tutti gli strumenti possibili, tra cui la tassazione dei veicoli e dei carburanti, l'etichettatura, standard minimi di efficienza e misure per migliorare e favorire i trasporti pubblici;

58.

sottolinea che l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) al settore del trasporto stradale e alle sue interfacce con altri modi di trasporto darà un contributo significativo al miglioramento dell’efficienza energetica e alla sicurezza del trasporto stradale, tanto più se essa è combinata con miglioramenti logistici e altre modalità di razionalizzazione dei trasporti, e invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare una diffusione coordinata ed efficace del trasporto merci informatizzato e dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) in tutta l'Unione;

59.

sottolinea che, per realizzare gli obiettivi di efficienza energetica di cui sopra, è fondamentale investire nel settore dei trasporti, soprattutto nei sistemi ferroviari e di trasporto urbano, al fine di ridurre al minimo l'impiego di sistemi di trasporto più dispendiosi in termini di energia;

60.

rileva la necessità di incrementare l’efficienza energetica dell’intero sistema di trasporto passando dai modi di trasporto ad alta intensità energetica, come camion e automobili, a quelli a bassa intensità di energia, come il treno, la bicicletta e la marcia per le persone e la ferrovia e il trasporto marittimo ecocompatibile per le merci;

61.

riconosce che una maggiore efficienza in relazione al consumo di carburante nei veicoli può ridurre considerevolmente il consumo di combustibile; chiede alla Commissione europea di valutare i progressi compiuti per raggiungere riduzioni delle emissioni per i diversi modi di trasporto e garantire un orizzonte di pianificazione a lungo termine, in particolare nel settore automobilistico e dei trasporti su strada, fissando nuovi obiettivi, se del caso, e promuovendo ulteriormente gli standard di efficienza energetica, come per l'aria condizionata mobile, ed è del parere che l'UE dovrebbe mirare a realizzare guadagni in termini di efficienza che siano di esempio nel mondo; osserva che l’informazione e la pubblicità rivolte ai consumatori possono rivestire un ruolo importante nell'orientare i consumatori stessi verso scelte di acquisto e stili di guida più efficienti;

62.

invita la Commissione a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi innovativi per migliorare l'efficienza energetica (ad esempio spoiler per i camion e altre forme di migliore aerodinamica o funzionamento) per tutti i mezzi di trasporto in modo efficiente sotto il profilo dei costi;

63.

incoraggia, in tale contesto, la promozione dell’uso di pneumatici efficienti sotto il profilo energetico senza compromettere la sicurezza e invita la Commissione a definire requisiti minimi di efficienza energetica per i veicoli acquistati dalle autorità pubbliche e per gli pneumatici montati su tali veicoli; chiede alla Commissione di presentare entro la fine del 2011 una strategia che punti alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, oggi quasi per niente regolamentati;

64.

invita la Commissione a considerare l’introduzione di un sistema paneuropeo unico obbligatorio di etichettatura per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri, che contribuirebbe a ridurre le distorsioni del mercato, sensibilizzare i cittadini europei e supportare l'innovazione tecnologica in materia di riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli; invita inoltre la Commissione ad esaminare la possibilità di estendere ai veicoli elettrici e ibridi il sistema di etichettatura unico proposto;

65.

invita la Commissione a garantire, entro la metà del 2011, condizioni quadro per lo sviluppo dei veicoli elettrici, in particolare per quanto concerne la standardizzazione delle infrastrutture e delle tecnologie di ricarica, onde garantire l'interoperabilità e la sicurezza delle infrastrutture e promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica negli Stati membri; invita inoltre la Commissione a definire requisiti armonizzati per l’omologazione dei veicoli elettrici, con specifico riferimento alla salute e alla sicurezza, sia degli addetti che degli utenti finali; invita la Commissione a garantire condizioni quadro comparabili per lo sviluppo di veicoli funzionanti a celle a combustibile o altre fonti energetiche più sostenibili;

66.

ribadisce la necessità di promuovere soluzioni di trasporto intermodale nonché lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti al fine di realizzare risparmi energetici nel settore dei trasporti (comprese la tassazione della congestione, le tecnologie dell’informazione per la gestione del traffico, l’infrastruttura ferroviaria, ecc.);

67.

invita gli Stati membri ad abolire i regimi fiscali che incentivano l’acquisto di automobili inefficienti sotto il profilo del carburante e a sostituirli con regimi che incentivino l’acquisto di autoveicoli efficienti sul piano dei consumi di carburante;

68.

osserva che la diffusione di autotreni stradali modulari è una soluzione sostenibile che contribuisce a un maggiore livello di efficienza energetica nel settore del trasporto stradale; riconosce inoltre che le regolamentazioni divergenti cui gli autotreni stradali modulari sono soggetti valicando le frontiere tra i vari paesi pregiudicano l'aumento dell'utilizzo di tale modalità di trasporto stradale; invita la Commissione ad esaminare quali differenze normative potrebbero essere facilmente colmate e in che modo sia possibile intensificare i trasporti transfrontalieri effettuati con autotreni stradali modulari;

69.

è convinto che i prezzi siano un elemento cruciale per accrescere l’efficienza energetica e che una revisione delle tassazione energetica dovrebbe formare parte integrante del piano d’azione riveduto per l’efficienza energetica, giacché il ricorso agli strumenti economici è il modo più efficace per promuovere risparmi energetici;

Incentivi e finanziamenti

70.

rammenta alla Commissione e agli Stati membri il principio della «triade energetica», in base al quale occorre ridurre la domanda di energia prima di decidere qualunque investimento volto ad aumentare l’offerta energetica;

71.

invita la Commissione a presentare una relazione che esamini la necessità di ulteriore assistenza finanziaria per accrescere l’efficienza energetica nel parco immobiliare esistente e che valuti gli attuali strumenti finanziari; invita la Commissione a presentare proposte che indichino come mettere a punto un quadro UE di strumenti finanziari rotativi per appoggiare o garantire misure complementari di efficienza energetica e gli esistenti piani nazionali e canali di distribuzione (ad esempio attraverso la ripartizione dei rischi), e che promuovano la messa a punto e il miglioramento dei piani di efficienza energetica negli Stati membri; chiede alla Commissione di proporre nei piani d'azione in materia di efficienza energetica (PAEE) opzioni politiche su come garantire la disponibilità di fondi a livello nazionale, regionale o locale per l'efficienza energetica; ritiene che tali fondi potrebbero, ad esempio tramite intermediari finanziari, svolgere un ruolo importante nello sviluppo di tali strumenti, che offrirebbero possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi energetici (ESCO); sostiene l'idea secondo cui tali strumenti promuovono maggiore sostegno a favore delle più esigenti misure di risparmio energetico;

72.

ritiene che, nello sviluppare tale quadro, occorra considerare tutte le risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari;

73.

accoglie con favore il sostegno dato dalla strategia di Europa 2020 allo spostamento del carico fiscale verso imposte energetiche e ambientali che possano creare incentivi per i consumatori e l'industria ai fini dell'efficienza energetica e della creazione di posti di lavoro; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di ridurre le aliquote IVA applicabili ai lavori di rinnovo edilizio finalizzati a obiettivi di efficienza energetica;

74.

invita la Commissione a riferire in una relazione annuale se e quali incentivi (di tipo fiscale o contributi diretti) siano stati istituiti a livello nazionale, come ad esempio, per il settore privato e per le PMI, gli ammortamenti di piccoli equipaggiamenti industriali fino a 10 000 EUR o, per il settore industriale, ammortamenti progressivi del 50 % nel primo anno o la creazione di adeguati incentivi all’investimento e di sussidi alla ricerca atti a stimolare gli interventi nel campo dell’efficienza energetica;

75.

rileva che il regime UE di scambio delle quote di emissione (ETS) possiede un enorme potenziale di risorse per gli investimenti in efficienza energetica; riconosce che si ricaveranno miliardi di euro dalla vendita all'asta di quote di emissione UE; ricorda che secondo la direttiva ETS almeno il 50 % di tali entrate va destinato a misure di adattamento e di mitigazione che comprendano l'efficienza energetica; sottolinea che i proventi ETS così come il gettito della tassazione sul carbonio devono essere destinati prioritariamente al finanziamento di interventi di efficienza economico-energetica e di diffusione tecnologica; nota inoltre che le società UE stanno acquistando milioni di crediti CDM (Meccanismo di sviluppo pulito), soprattutto in Cina e in India, quando potrebbero investire in CDM nei paesi meno sviluppati o in efficienza energetica in Europa;

76.

ritiene che tale quadro dovrebbe tener conto delle esperienze acquisite dagli intermediari finanziari pubblici con gli attuali strumenti rotativi, comprendere i fondi UE esistenti ed essere concepito per attrarre altri fondi pubblici o privati per creare il massimo livello di leva possibile; ritiene che la Commissione europea non possa rappresentare sempre l’unica fonte di risorse finanziarie; invita la Commissione a svolgere un ruolo di primo piano nella mobilitazione e utilizzo di fondi disponibili presso istituti finanziari pubblici e privati; ritiene che la Commissione debba adoperarsi affinché gli istituti finanziari e i programmi di finanziamento come quelli della Banca europea per gli investimenti diano un’elevata priorità ad iniziative innovative di efficienza energetica, soprattutto quando queste contribuiscono al conseguimento di altri obiettivi UE, come la creazione di posti di lavoro;

77.

vede nella difficoltà di ottenere anticipi un grosso ostacolo al rinnovo degli immobili nel settore residenziale e in quello delle PMI e invita la Commissione ad elencare soluzioni innovative e migliori prassi per sormontare questo problema, come i meccanismi di pagamento in funzione del risparmio, i fondi di rotazione e le banche di investimento «verdi» (sul modello della tedesca KfW o della Caisse Depots francese);

78.

riconosce che uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell'efficienza energetica a livello locale e regionale è costituito dalla necessità di investimenti iniziali; esprime la convinzione che qualsiasi misura adottata a livello dell'UE debba prendere in debito conto le implicazioni per gli enti locali e regionali, nonché le loro restrizioni di bilancio; raccomanda pertanto alla Commissione di consultare i rappresentanti regionali e locali al fine di decidere gli orientamenti di sviluppo nel settore energetico e di fornire sostegno finanziario ai programmi regionali e locali mediante progetti innovativi che utilizzino le risorse energetiche esistenti e i fondi strutturali;

79.

accoglie con favore l'accordo tra il Parlamento e la Commissione di utilizzare i fondi non impegnati nell’ambito del regolamento EEPR per la creazione di uno strumento finanziario specifico volto a sostenere l’efficienza energetica e le iniziative in materia di energie rinnovabili a livello locale e regionale; nota al tempo stesso che, malgrado il suo notevole potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, l’investimento in efficienza energetica trova a torto scarsa accoglienza nel Programma europeo di ripresa economica;

80.

sottolinea la necessità di migliorare l’uso dei fondi UE esistenti, come FESR e FEASR, per le misure di efficienza energetica; sollecita gli Stati membri ad attribuire priorità all'efficienza energetica nell'ambito dei loro programmi operativi, e invita la Commissione e le autorità nazionali a sviluppare meccanismi intesi a facilitare l'utilizzo dei fondi strutturali per misure nel campo dell’efficienza energetica, ad esempio quelle atte a garantire il miglioramento del flusso d'informazione a livello locale o a creare sportelli unici, e infine rammenta che tali misure devono essere sottoposte a una valutazione nell'ambito della quale i guadagni in termini di efficienza energetica devono costituire un importante parametro;

81.

chiede che, data la prevista revisione della politica di coesione e regionale e delle prospettive finanziare dell'UE, il risparmio energetico sia integrato come elemento di condizionalità ai fini della concessione di un'assistenza UE e della presa in considerazione della possibilità di destinare una quota più elevata delle erogazioni nazionali all'efficienza energetica e a misure nel settore delle energie rinnovabili;

82.

invita la Commissione a utilizzare la revisione di metà periodo per incrementare i fondi assegnati ai programmi di efficienza energetica e per cercare di utilizzare fino al 15 % del FESR per l'efficienza energetica;

83.

sottolinea la necessità di sviluppare l'assistenza tecnica e l'ingegneria finanziaria a livello di autorità locali e regionali per sostenere gli operatori locali nello sviluppo di progetti, ad esempio utilizzando il meccanismo di assistenza tecnica ELENA della BEI e l’esperienza delle ESCO;

84.

invita la Commissione a rafforzare gli strumenti di finanziamento (ad esempio ELENA) e a prendere in considerazione la messa a punto di strumenti complementari finanziati dal programma per l’energia intelligente;

85.

rileva la necessità che le politiche di efficienza energetica siano orientate verso il coinvolgimento di un numero quanto più possibile elevato di soggetti, sia pubblici che privati, in modo da ottenere il massimo effetto leva possibile, creare posti di lavoro, contribuire a una crescita più ecologica e stimolare la creazione di un mercato europeo dell’efficienza energetica competitivo, connesso e sostenibile;

86.

nota che l'imposizione alle imprese del settore energetico di obblighi di risparmio energetico potrebbe generare nuove fonti di finanziamento degli interventi di efficienza energetica, quali tariffe di rete a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione, contributi dei fornitori come mezzo di assolvimento dei loro obblighi o sanzioni pecuniarie per inadempienza;

87.

nota che, se gran parte del capitale iniziale occorrente per gli investimenti in risparmio energetico dovrà provenire dal settore privato, l’intervento pubblico è necessario per superare le inadeguatezze del mercato ed assicurare che la transizione a un’economia a basse emissioni di anidride carbonica avvenga in tempo perché possano essere rispettati gli obiettivi UE in materia di energia rinnovabile e di riduzione delle emissioni;

88.

invita la Commissione a promuovere misure UE volte a sostenere l’assistenza tecnica fornita da intermediari finanziari competenti (nazionali e internazionali):

per aumentare la consapevolezza e il know-how tra le autorità preposte alla gestione nonché presso il grande pubblico e le istituzioni finanziarie private relativamente alle strategie di finanziamento e ai requisiti istituzionali per sostenere gli investimenti nell’efficienza energetica,

per sostenere le istituzioni finanziarie pubbliche e private nell’attuazione di strumenti finanziari e misure corrispondenti,

per definire strumenti finanziari sostenibili ed efficienti al fine di utilizzare meglio i fondi disponibili per gli investimenti nell'efficienza energetica,

per incoraggiare il trasferimento delle esperienze in materia di migliori prassi tra gli Stati membri e i loro intermediari finanziari;

per creare uno strumento di comunicazione efficace e avviare con i cittadini un dialogo volto a divulgare informazioni in materia di efficienza energetica presso target mirati di pubblico e a orientare il loro comportamento in fatto di consumi di energia;

89.

riconosce che un mercato dell'energia ben funzionante incentiva i risparmi energetici; invita la Commissione a condurre una valutazione e riferire in merito al ruolo delle imprese del settore dell’energia, comprese le società di servizi energetici (ESCO), nella promozione dell’efficienza energetica e chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure efficaci per indurre tali imprese ad investire nell’efficienza energetica e a facilitare miglioramenti di efficienza energetica a livello dell'utente finale; invita la Commissione a presentare raccomandazioni basate sulle migliori pratiche, a partire dalle quali gli Stati membri possano scegliere il modello più adatto alla loro situazione interna, come ad esempio un sistema di certificati bianchi, sgravi fiscali, incentivi diretti;

90.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare gli sforzi per potenziare la formazione e l’addestramento di specialisti di efficienza energetica di ogni tipo, ma in particolare di tecnici intermedi, e in ogni settore, specie lungo tutta la catena del valore del settore edilizio e delle PMI, per migliorare le competenze della manodopera edile, creando in tal modo posti di lavoro verdi a livello locale e facilitando l'attuazione di una normativa ambiziosa in materia di efficienza energetica; chiede pertanto a tal riguardo che i fondi strutturali e di coesione vengano utilizzati appieno e rafforzati per finalità di formazione;

91.

invita la Commissione ad esaminare la fattibilità di forme innovative di regolamentazione, capaci di coniugare in modo efficace il notevole potenziale di risparmio energetico dei nuovi Stati membri con le capacità finanziarie e tecnologiche degli Stati membri più sviluppati;

92.

sottolinea la necessità di migliorare lo sviluppo dei mercati dei servizi energetici; chiede alla Commissione di prendere in considerazione, in sede di revisione della direttiva sui servizi energetici, l’introduzione di misure atte a promuovere i contratti di rendimento energetico nei settori pubblico e privato; ritiene che le società di servizi energetici siano per molti aspetti le più idonee per aiutare l'utenza domestica, le PMI e il settore pubblico a superare la barriera degli alti costi di investimento iniziali in sede di ristrutturazione di edifici esistenti ai fini dell'efficienza energetica; propone alla Commissione di realizzare uno studio al fine di valutare le migliori pratiche degli Stati membri e di individuare gli ostacoli e le barriere che impediscono di sfruttare appieno il potenziale offerto dal meccanismo finanziario;

93.

sottolinea che le imprese, mediante i loro sforzi di innovazione, svolgono un ruolo vitale per la concezione e l’attuazione delle misure di risparmio energetico; auspica che i fondi strutturali incoraggino le imprese a partecipare attivamente ai progetti nel settore dell’efficienza energetica;

94.

ribadisce la sua richiesta di rafforzare il capitolo sull’efficienza energetica nell’ambito della politica europea di vicinato e di includerlo sistematicamente nei colloqui tra l'UE e i paesi terzi;

95.

riconosce il potenziale e le opportunità che si offrono alle imprese europee con lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di tecnologie efficienti sul piano energetico (ad es. per applicazioni nel campo dei motori e dei sistemi di trasmissione, dell'illuminazione, degli apparecchi elettrici, ecc.);

96.

ritiene in tale contesto che lo sviluppo e l’immissione sul mercato di tecnologie innovative rappresentino la condizione basilare per l'incremento dell'efficienza energetica in tutti i settori di applicazione, per la riduzione delle emissioni di gas serra e per l'aumento della quota relativa di energie rinnovabili;

97.

insiste affinché l'efficienza energetica costituisca una priorità nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca (PQ 8);

98.

invita la Commissione a fare dell’efficienza energetica una delle sue priorità chiave nell’ambito dell’ottavo programma quadro di ricerca e a destinare una parte significativa dei fondi ai sottoprogrammi di efficienza energetica come l’attuale programma per l’energia intelligente; sottolinea la necessità di incrementare i fondi per le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione nel settore dell’energia, compreso un aumento significativo entro il 2020, rispetto al livello attuale, del futuro bilancio dell’UE, in particolare per le energie rinnovabili, le reti intelligenti e l’efficienza energetica;

99.

è del parere che occorra accordare maggiore importanza al risparmio energetico nel quadro dei negoziati internazionali sul clima; è persuaso che politiche ambiziose in materia di efficienza energetica potranno essere attuate meglio e con minore impatto sulla competitività se saranno armonizzate sul piano internazionale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in occasione dei prossimi negoziati di Cancún, a persuadere i partner internazionali dell'UE della necessità di coordinare le misure di efficienza energetica;

100.

avalla la richiesta del G20, formulata nella Dichiarazione del vertice di Toronto del 27 giugno 2010, di eliminare progressivamente nel medio periodo le sovvenzioni per i combustibili fossili, e sottolinea che così facendo si libererebbero miliardi di euro che potrebbero essere destinati al finanziamento di interventi di efficienza energetica, contribuendo così in modo molto più efficace agli obiettivi strategici dell'UE nel campo dell’energia, ossia sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento;

101.

ritiene che la dimensione sociale del dibattito energetico, che copre aspetti come i diritti umani, la povertà energetica e la protezione delle fasce di utenza a basso reddito, debba essere sempre presa in considerazione in sede di elaborazione delle politiche energetiche;

102.

riconosce che finora le politiche di efficienza energetica non hanno affrontato sufficientemente il fattore di accettazione sociale per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici; sottolinea che non soltanto il comportamento degli utenti è cruciale per il successo delle misure di efficienza energetica ma che deve essere aumentata anche la fiducia del consumatore; chiede che il futuro piano d’azione per l’efficienza energetica fornisca misure di sostegno aggiuntive che aumentino l’accettazione sociale; sottolinea il ruolo vitale che i livelli regionale e locale possono svolgere per raggiungere un consenso;

103.

sottolinea l’importanza di intensificare l’azione d’informazione condotta dalla Commissione e dagli Stati membri sulle problematiche dell'efficienza e del risparmio energetico destinata a tutti i soggetti interessati, e invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare e ad agevolare ulteriormente l’accesso alle informazioni su questi temi;

*

* *

104.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(3)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(4)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(5)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(6)  GU L 153 del 18.6.2010, pag 13.

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(8)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(9)  Copenhagen Economics http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf

(10)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 16.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0153.


Giovedì 16 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/81


Giovedì 16 dicembre 2010
Diritti umani nel mondo nel 2009 e politica dell'Unione europea in materia

P7_TA(2010)0489

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (2010/2202(INI))

2012/C 169 E/10

Il Parlamento europeo,

vista l'undicesima relazione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel periodo compreso tra luglio 2008 e dicembre 2009,

visti gli articoli 6 e 21 del trattato di Lisbona,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali (1),

visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, compresi, in particolare, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, il protocollo opzionale sui diritti delle donne in Africa, la convenzione americana sui diritti dell'uomo, la Carta araba dei diritti dell'uomo e la commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti dell'uomo,

viste l'entrata in vigore, in data 1o luglio 2002, dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (ICC) e le risoluzioni del Parlamento relative all'ICC (2),

visti la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale e il piano d'azione del Consiglio per dare seguito a tale posizione comune; rammentando il ruolo essenziale della Corte penale internazionale nella prevenzione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione,

visto l'impegno dell'Unione europea a sostenere il funzionamento efficace della Corte penale internazionale,

visto che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE e la sua revisione (3),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (4) (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani o EIDHR),

viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

viste le sue risoluzioni del 14 gennaio 2009 (5) sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'Unione europea, e del 25 febbraio 2010 (6) sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

viste le sue risoluzioni del 1o febbraio 2007 (7) e del 26 aprile 2007 (8) sull'iniziativa a favore della moratoria universale in materia di pena di morte, e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria sull'uso della pena di morte, nonché la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte,

visto il protocollo n. 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,

visti la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, le attività dei rappresentanti speciali del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani, gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e la risoluzione del Parlamento del 17 giugno 2010 sui difensori dei diritti umani (9),

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,

visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL) (10), gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in materia di difensori dei diritti umani, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e tutela dei diritti del minore, violenze contro le donne e le ragazze e lotta contro ogni forma di discriminazione nei loro confronti,

visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) adottato dal Consiglio (11),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE (12),

viste tutte le risoluzioni che ha adottato su casi urgenti di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2010 sulle violazioni dei diritti umani in Cina, e in particolare sul caso di Liu Xiaobo (13),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0339/2010),

A.

considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rimane il documento di riferimento a livello mondiale e che pone ogni essere umano al centro dell'azione,

B.

considerando che l'undicesima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008/2009) presenta il quadro generale dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e democrazia nel mondo,

C.

considerando che la presente risoluzione si propone di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive sulle attività dell'Unione europea in materia di diritti umani e democrazia,

D.

considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace a tale riguardo,

E.

considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi la libertà di religione o di credo e i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

F.

considerando che la giustizia, la democrazia e lo Stato di diritto, dal momento che garantiscono le libertà fondamentali e i diritti umani, sono i pilastri di una pace durevole e che quest'ultima non può essere conseguita proteggendo i responsabili di abusi sistematici dei diritti umani o di violazioni del diritto penale internazionale,

G.

considerando che il trattato di Lisbona ha accresciuto le competenze dell'Unione europea in materia di politica estera in modo da rafforzare i suoi valori e obiettivi; che le principali innovazioni relative all'azione esterna dell'Unione europea, quali l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dovrebbero consolidare ulteriormente l'azione esterna dell'Unione europea nel campo dei diritti umani e offrire migliori opportunità in termini di integrazione di tali diritti in tutti i settori politici pertinenti,

H.

considerando che il trattato conferisce all'Unione europea una personalità giuridica unica, che le consentirà di aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e permetterà alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo di verificare che gli atti dell'Unione rispettino la Convenzione,

I.

considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata giuridicamente vincolante, rafforzando così la protezione dei diritti umani in Europa,

J.

considerando che l'UE, forte sostenitrice della Corte penale internazionale, promuove l'universalità e difende l'integrità dello statuto di Roma, allo scopo di tutelare e rafforzare l'indipendenza della Corte,

K.

considerando che la posizione comune del Consiglio del 16 giugno 2003 e il piano d'azione del 2004 vanno aggiornati alla luce degli sviluppi intervenuti nel diritto penale internazionale dopo il 2004; che l'effettiva opera di assistenza e cooperazione dell'UE deve essere intensificata e migliorata, dato che il numero dei mandati d'arresto e dei processi dinanzi alla Corte penale internazionale è in aumento,

L.

considerando che gli sforzi messi in atto per combattere il terrorismo nel mondo hanno fatto emergere la necessità di conciliare la sicurezza e il rispetto dei diritti umani,

M.

considerando che la crisi economica e finanziaria globale ha avuto un impatto negativo sui diritti economici, sociali e culturali; che sono stati i diritti dei più poveri a essere maggiormente colpiti; che, a causa dell'aumento e della volatilità dei prezzi nonché delle speculazioni sui prodotti di base, milioni di persone hanno difficoltà a soddisfare i loro bisogni essenziali in numerosi paesi in Africa, Asia e America Latina; che milioni di persone hanno dovuto far fronte all'insicurezza e a oltraggi, e che in alcuni paesi le proteste hanno dato luogo a una reazione repressiva e violenta,

N.

considerando che i diritti economici, sociali e culturali devono ricevere la stessa attenzione ed essere considerati altrettanto importanti dei diritti civili e politici; che le clausole sui diritti umani contenute negli accordi sottoscritti fra UE e paesi terzi devono essere rispettate e rese operanti,

O.

considerando che il cambiamento climatico ha un impatto durevole e a lungo termine sui diritti umani; che le conseguenze negative sono particolarmente probabili per i gruppi vulnerabili, quali i popoli indigeni, sia nei paesi in via di sviluppo sia nella regione artica, ma che potrebbero anche avere ripercussioni molto più estese,

P.

considerando che la lotta contro l'impunità ha un'importanza cruciale in quanto tesa a prevenire e punire i reati più gravi e chi li perpetra; che l'impunità è un problema trasversale che riguarda tutta una serie di questioni attinenti ai diritti umani come la tortura, la pena capitale, la violenza contro le donne, la persecuzione ai danni dei difensori dei diritti umani e la lotta contro il terrorismo,

Q.

considerando che, secondo l'ONU, la vecchia questione della decolonizzazione in quanto problema di diritti umani non è completamente risolta, come avviene, nelle immediate vicinanze dell'UE, precisamente nel Sahara occidentale,

R.

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale (14)

S.

considerando l'enorme importanza per la vita delle istituzioni europee dell'attuazione e del rispetto effettivi dei principi fondanti codificati nella convenzione europea dei diritti dell'uomo,

T.

considerando che nel mondo si stanno manifestando nuove forme di abusi dei diritti umani, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione, tra cui l'uso deviato della rete e la censura su Internet e la violazione del diritto alla vita privata attraverso lo sfruttamento dei dati personali,

U.

considerando che sulla libertà di religione o di credo pesano crescenti minacce, ad opera soprattutto di governi autoritari che prendono di mira le minoranze religiose o di governi che non impediscono aggressioni, vessazioni o altri atti lesivi nei confronti di determinate persone o comunità religiose,

V.

considerando che si registrano violazioni dei diritti umani in paesi che hanno riconosciuto le giurisdizioni discendenti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani e in paesi che ignorano diritti storicamente acquisiti,

1.

ribadisce la forte determinazione del Parlamento europeo e ricorda i suoi sforzi a lungo termine volti a difendere i diritti umani e la democrazia nel mondo attraverso lo sviluppo di una politica UE in materia di diritti umani forte ed efficace, che garantisca maggiore coerenza ed uniformità in tutte le aree di intervento, e attraverso le relazioni bilaterali con i paesi terzi e una partecipazione attiva nelle sedi internazionali, come pure attraverso il sostegno delle organizzazioni della società civile internazionali e locali;

2.

è del parere che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona rappresenti un'opportunità storica per affrontare le rimanenti carenze della politica dell'UE in fatto di diritti umani e democrazia; chiede a tale riguardo la piena osservanza da parte del SEAE delle finalità e dello spirito del trattato di Lisbona, il quale dispone che il rispetto e la promozione dei diritti umani siano al centro dei vari settori della politica esterna dell'Unione, come previsto anche dagli articoli 2, 3 e 21 TUE;

3.

ricorda che, conformemente al titolo V, capo 1, del trattato UE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'inalienabilità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sottolinea che tali principi costituiscono una base comune fondamentale per le relazioni dell'UE con i paesi terzi;

4.

ritiene pertanto che la decisione su dove situare i diritti umani nella struttura del SEAE sia di grande importanza; chiede pertanto l'istituzione di una Direzione per i diritti umani e la democrazia avente il compito di sviluppare una solida strategia UE in materia di diritti umani e democrazia e di curare il coordinamento generale con tutte le sedi multilaterali; è fermamente persuaso, pur sottolineando la necessità di considerare che le competenze in materia di diritti umani e democrazia debbano essere fissate come principale missione dei responsabili di settore geografico o politico del SEAE, che tale approccio evita di isolare i diritti umani ed è il solo modo per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del trattato di Lisbona;

5.

riconosce l'impegno dell'Alto rappresentante/Vicepresidente di consolidare il ruolo attivo dell'Unione europea nel mondo, allo scopo di migliorare la situazione dei diritti umani e della democrazia a livello globale; sollecita a tale riguardo l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad adoperarsi per la costituzione di un gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM) con sede a Bruxelles, che garantisca e integri un tempestivo contributo in altri settori di azione delle istituzioni e delle politiche UE; invita, nello stesso spirito, l'Alto rappresentante/Vicepresidente a considerare l'importanza di una formazione obbligatoria in materia di diritti umani per il personale dell'UE, fra cui i capi delegazione e i direttori del SEAE;

6.

chiede la nomina di un rappresentante speciale per i diritti umani; sottolinea che la nomina di rappresentanti speciali dell'UE per i diritti umani, in particolare per i difensori di tali diritti, per il diritto umanitario internazionale e per la giustizia internazionale nonché per i diritti delle donne e i diritti dei bambini, potrebbe conferire una maggiore coerenza e visibilità all'azione esterna dell'UE in tale settore; sottolinea l'opportunità che questi rappresentanti speciali siano designati per l'elevato e comprovato livello delle loro competenze in materia di diritti umani;

7.

ritiene che suscita un'impellente necessità di un quadro più coerente per rendere più efficace il sostegno dell'Unione europea alla costruzione della democrazia in tutto il mondo; ritiene che una politica estera coerente dell'Unione europea debba dare la priorità assoluta alla promozione della democrazia e dei diritti umani, dal momento che una società democratica, lo Stato di diritto e la garanzia delle libertà fondamentali costituiscono la base per il rispetto dei diritti umani, che vanno inseriti in tutti gli accordi di cooperazione e di partenariato strategico fra l'UE e i paesi non UE; è del parere che la nuova struttura istituzionale dell'Unione europea, e in particolare il SEAE, offra l'opportunità di rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'Unione in questo ambito;

8.

invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a tenere fede agli impegni che riguardano l'integrazione dei diritti umani in tutte le azioni esterne dell'Unione europea, in modo che si riflettano nella struttura del SEAE e nelle risorse messe a sua disposizione e che il nuovo Servizio possa assicurare che le questioni in materia di diritti umani siano recepite in tutti i settori dell'azione esterna, inclusi PSDC, sviluppo e commercio;

9.

è del parere che i rappresentanti speciali dell'UE debbano aumentare e non diminuire progressivamente di numero, specie per coprire paesi e regioni in cui l'UE non dispone di una missione diplomatica; giudica indispensabile che, data l'importanza delle questioni relative ai diritti umani in situazioni belliche e postbelliche, il mandato di tutti i rappresentanti speciali dell'Unione europea comprenda i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali, i diritti delle donne e dei bambini come pure il diritto umanitario internazionale e la giustizia internazionale, e che menzioni specificamente la promozione e la garanzia del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; sottolinea che i rappresentanti speciali dell'UE rappresentano i punti di riferimento in fatto di orientamenti interni, competenza e propugnazione nonché i naturali interlocutori dei paesi terzi e di altri attori non UE; accoglie con favore la designazione, in ciascuna delegazione UE, di almeno un funzionario che funga da primo referente per il coordinamento, l'integrazione e il monitoraggio della politica in materia di diritti umani;

10.

si compiace della volontà dell'Alto rappresentante/Vicepresidente di intraprendere una revisione fondamentale dell'efficacia di tutti gli strumenti dell'Unione europea in questo ambito, dai dialoghi sui diritti umani agli orientamenti dell'UE, dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) all'assistenza bilaterale dell'Unione e alle azioni nei forum multilaterali, e di avviare un processo di consultazione sullo sviluppo di una strategia per paese in materia di diritti umani che includa tutti i diritti umani codificati dalle convenzioni internazionali e dalle convenzioni delle Nazioni Unite, compresi anche i diritti economici, sociali e culturali; sottolinea la determinazione del Parlamento europeo a partecipare pienamente a tale consultazione e l'importanza di tale partecipazione; sottolinea la necessità che le organizzazioni della società civile siano coinvolte nella consultazione;

11.

condivide la posizione secondo cui tale strategia per paese sui diritti umani, ripetutamente richiesta dal Parlamento, potrà rafforzare notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE quando diventerà un documento di riferimento che stabilisca per il paese in questione le priorità e gli obiettivi specifici da integrare in ogni pertinente politica e strumento esterno dell'UE;

12.

insiste in particolare, nel contesto della revisione, sull'importanza di condurre una valutazione completa degli aspetti della politica europea di vicinato (PEV) riguardanti i diritti umani, che esamini soprattutto la coerenza e l'efficienza dei meccanismi esistenti, come i piani d'azione, le relazioni sullo stato di avanzamento, i dialoghi sui diritti umani e il processo decisionale per l'intensificazione delle relazioni con i paesi non UE;

13.

considera l'accordo quadro riveduto sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione un esito positivo per il Parlamento nella sua cooperazione con la Commissione, ma deplora che il Consiglio non faccia parte dell'accordo; ribadisce la necessità di aumentare la trasparenza e l'accesso incondizionato ai documenti tra tutte le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una cooperazione interistituzionale più efficace e una maggiore coerenza;

14.

rammenta che lo sviluppo di una politica estera coerente dell'UE è essenziale se si vuole che l'Unione svolga un ruolo rilevante e costruttivo nella promozione dei diritti umani nel mondo; invita gli Stati membri a mostrare impegno incondizionato e volontà politica nel perseguimento di questo obiettivo;

15.

sottolinea che occorre attribuire maggiore importanza al miglioramento della capacità dell'Unione europea di reagire rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi non UE, specie quando si tratta di dare sostegno ai difensori dei diritti umani in situazione di pericolo, nonché alle violazioni dei diritti umani compiute nei paesi non UE da società con sede nell'UE, elaborando piani strategici d'azione;

16.

riconosce che le organizzazioni non governative sono indispensabili per lo sviluppo e il successo delle società democratiche, per la promozione della reciproca comprensione e tolleranza nonché per la definizione e il sostegno di priorità programmatiche praticabili e di soluzioni condivise per le sfide che si palesano per lo sviluppo democratico;

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo

17.

sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'UE in materia di diritti umani, soprattutto al fine di dare maggiore visibilità alle questioni relative ai diritti umani in generale; sottolinea il diritto del Parlamento europeo di vagliare l'azione condotta nel campo dei diritti umani dalla Commissione e dal Consiglio; chiede la piena partecipazione del Parlamento europeo nella redazione di alcune sezioni delle future relazioni annuali per le attività condotte dallo stesso Parlamento nel campo dei diritti umani, secondo la prassi seguita da alcune delle passate presidenze;

18.

si compiace della presentazione della relazione annuale dell'Unione europea effettuata dall'Alto rappresentante/Vicepresidente al Parlamento e del nuovo periodo di riferimento, basato su un anno civile, che offre al Parlamento l'opportunità di dedicare la plenaria di dicembre ai diritti umani, con l'attribuzione del premio Sacharov annuale per la libertà di pensiero e la discussione della relazione annuale del Parlamento europeo sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione in materia;

19.

invita questo Parlamento, il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a diffondere la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e sulla democrazia e a garantire che raggiunga il più ampio numero di destinatari possibile, in particolare quanti sono coinvolti nella promozione dei diritti umani e della democrazia in tutto il mondo; chiede inoltre la realizzazione di campagne d'informazione pubblica che conferiscano maggiore visibilità al ruolo dell'Unione europea in quest'ambito; riconosce che l'edizione attuale è migliorata in termini di chiarezza della presentazione;

20.

ribadisce che il Consiglio, la Commissione, le delegazioni dell'UE e le ambasciate locali devono fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche e che è necessario definire e proporre orientamenti specifici per migliorare l'approccio generale, ridurre al minimo le eventuali contraddizioni e adattare le priorità politiche al contesto di ciascun paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani, come prevede il programma del SEAE; ritiene che la questione della trasparenza debba posta essere al centro dell'azione dell'UE e che dovrà riflettersi maggiormente nelle agende e nei documenti in cui i diritti umani siano oggetto di specifici colloqui con i paesi terzi;

21.

ribadisce la richiesta di introdurre una valutazione regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative e dei dialoghi dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi e di comunicarne i risultati al Parlamento in modo completo; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare indici e parametri di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;

Attività dell'Unione europea nell'ambito dei diritti umani nelle sedi internazionali

22.

sottolinea che la futura adesione dell'Unione europea alla convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisce un'opportunità per dimostrare il suo impegno a favore della difesa dei diritti umani all'interno e all'esterno delle sue frontiere; invita gli Stati membri dell'Unione a offrire il loro sostegno e a fare in modo che i cittadini si impegnino a tale riguardo;

23.

sollecita la Commissione e il Consiglio a svolgere una vasta opera di promozione della convenzione europea dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'Unione al fine, tra l'altro, di informare il pubblico sulla realtà giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell'uomo, che può essere adita per ottenere giustizia contro le violazioni patite da uno Stato membro del Consiglio d'Europa o dai suoi cittadini;

24.

sollecita l'Alto rappresentante a garantire che il SEAE sia ben integrato e coordinato con gli altri organismi internazionali, con le organizzazioni regionali e con la loro attività a sostegno dei diritti umani; invita l'Alto rappresentante a far sì che le raccomandazioni, le preoccupazioni e le priorità espresse dal sistema ONU, dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE e da altre istituzioni internazionali e in seno a tali organismi siano pienamente e sistematicamente integrate in tutti i settori di intervento dell'Unione europea, specie in quello relativo ai diritti umani;

25.

rileva con rammarico la lentezza del processo di esame dei casi portati dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui durata ha raggiunto anche i sette anni; nota che i casi pendenti dinanzi alla Corte sono circa 100 000; sottolinea che la Corte deve porsi come istituzione esemplare per la tutela del diritto alla giustizia e a un giusto processo; insiste affinché le istituzioni e gli Stati membri dell'UE compiano ogni sforzo per dare assistenza alla Corte; dà atto alla Russia, ultimo dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa a dover ratificare il protocollo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver provveduto a tale ratifica; rammenta che il protocollo, che tratta dell'efficienza della Corte, prevede la semplificazione delle sue procedure e mira a contribuire a recuperare l'arretrato di cause, può entrare in vigore solo dopo essere stato ratificato da tutti i membri del Consiglio d'Europa;

26.

chiede una maggiore cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nel promuovere e garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti economici e sociali e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, nel promuovere i diritti delle persone LGBT e dei loro difensori e nell'assicurare che le vittime di discriminazioni siano consapevoli dell'esistenza di efficaci rimedi giuridici contro la discriminazione dinanzi alle autorità nazionali e che vi abbiano accesso, utilizzando gli strumenti giuridici della non discriminazione e gli organi che operano nel campo dei diritti sociali per sostenere la diversità e la tolleranza;

27.

invita gli Stati membri dell'Unione europea a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli opzionali, in particolare a ratificare la convenzione internazionale del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1998 sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro, la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, il protocollo opzionale del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, i protocolli opzionali della convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce che il protocollo opzionale dovrebbe essere ritenuto parte integrante della convenzione e chiede l'adesione simultanea a quest'ultima (convenzione e protocollo) (15);

28.

sottolinea che le definizioni di diritti umani adottate dalla comunità internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale si sono dimostrate sufficientemente flessibili da includere nuovi aspetti legati all'evoluzione della società umana, ma rimarca la necessità di codificare nuovi diritti capaci di rispondere alle nuove minacce portate alla libertà, come quelli relativi alla libertà scientifica, di coscienza e conoscenza, di identità di genere o di orientamento sessuale, unitamente a tutti i diritti attinenti al settore digitale, in primo luogo l'accesso universale a Internet;

29.

sottolinea l'importanza di rafforzare la razionalizzazione e se possibile coordinare maggiormente gli organismi internazionali competenti per i diritti umani e le loro procedure, al fine di garantire una più efficace promozione e difesa dei diritti fondamentali sanciti nei pertinenti strumenti internazionali;

30.

sottolinea la necessità di dare più seria attenzione ai vari meccanismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa e dell'ONU e di intensificare la cooperazione con i loro vari organi istituzionali, al fine di garantire un migliore esito ai risultati da essi acquisiti e di utilizzarne le competenze nel settore;

31.

accoglie con soddisfazione gli sforzi profusi dall'Unione europea in seno alla terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (per gli affari sociali, umanitari e culturali) su un gran numero di risoluzioni, in particolare sull'appello a favore di una moratoria sul ricorso alla pena di morte, sostenuta da un maggior numero di paesi, sui diritti del minore, sull'intolleranza religiosa e sulla situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar e nella Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC);

32.

accoglie con favore l'apertura, nell'ottobre 2009 a Bruxelles, del primo Ufficio regionale europeo dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; propone di istituire un'efficace cooperazione con l'Alto Commissario per meglio promuovere e dar seguito in Europa alla definizione e attuazione degli standard e delle politiche in materia di diritti umani all'interno dell'Unione europea e nel resto dell'Europa;

33.

invita il Consiglio e la Commissione a definire una strategia nei confronti dei paesi che rifiutano di cooperare pienamente con i meccanismi delle Nazioni Unite affinché consentano l'accesso agli esperti indipendenti e ai relatori speciali delle Nazioni Unite, concedendo loro pieno accesso ai loro territori ed evitando di ostacolare il loro lavoro;

34.

si rammarica dell'indebolimento della politica e della condotta dell'UE nei confronti della giunta birmana e sottolinea che l'atteggiamento attuale non aiuta a combattere la tragica situazione politica, sociale e umanitaria che il popolo birmano è costretto a vivere dall'instaurazione del regime militare, e che tale atteggiamento rischia di apparire una sorta di acquiescenza verso la dittatura;

35.

si felicita del sostegno dell'Unione europea alle iniziative per la decriminalizzazione dell'omosessualità portate avanti in seno alle Nazioni Unite e in altre sedi internazionali; chiede un costante sostegno dell'Unione europea a favore delle iniziative che condannano le violazioni dei diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere in tutte le sedi internazionali, in coordinamento con gli Stati schierati su analoghe posizioni; sottolinea che la politica della maggior parte dei paesi del mondo, compresi quelli dell'Unione, nei confronti delle lesbiche, degli omosessuali, dei bisessuali e dei transessuali e transgenere è discriminatoria e viola i diritti umani; chiede pertanto agli Stati membri e all'Unione di rimediare a questa situazione e di garantire un accesso paritario alla sanità e alle cure sanitarie, comprese quelle operatorie, per queste persone; chiede all'Unione e agli Stati membri di prestare una particolare attenzione, in particolare mediante una politica di accoglienza, ai cittadini dei paesi terzi vittime di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e il sesso;

36.

invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la legittimazione ufficiale e giuridica della nozione di «rifugiati climatici» (ossia coloro che sono costretti a lasciare le proprie case e a rifugiarsi all'estero per effetto dei mutamenti climatici), ancora non riconosciuta dal diritto internazionale o da accordi internazionali legalmente vincolanti;

37.

chiede una cooperazione rafforzata fra le Nazioni Unite, il suo Forum permanente sui popoli indigeni e l'Unione europea nel campo della tutela dei diritti delle popolazioni indigene, che sono fra i gruppi più vulnerabili del pianeta;

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC)

38.

sottolinea il ruolo dell'UNHRC in seno alla struttura generale delle Nazioni Unite e il suo potenziale per quanto concerne lo sviluppo di un quadro prezioso per le iniziative multilaterali dell'Unione europea in materia di diritti umani; ritiene che tale nuovo organismo debba proseguire nei suoi sforzi per operare secondo gli standard più elevati e nel modo più efficiente possibile al fine di acquisire maggiore credibilità;

39.

sottolinea che la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile è essenziale per l'efficacia dell'UNHRC;

40.

valuta molto positivamente il fatto che l'attuale governo statunitense miri a un maggiore coinvolgimento con le Nazioni Unite e che abbia assunto un seggio in seno all'UNHRC per il periodo 2009-2012; riconosce che la partecipazione degli Stati Uniti accresce la credibilità e la capacità dell'UNHRC; chiede all'Unione europea di rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti, in particolare in termini di scambio di esperienze nei dialoghi sui diritti umani;

41.

ricorda che nel 2011 l'UNHRC sarà sottoposto a un'importante revisione delle sue procedure e chiede pertanto all'Unione europea di prepararsi e di partecipare attivamente a tale revisione;

42.

sottolinea il ruolo importante delle revisioni periodiche universali e invita il Consiglio, la Commissione e, in particolare, il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a seguire e a monitorare attentamente le iniziative legate alla revisione periodica universale e, nel quadro della revisione dell'UNHRC, a rendere più efficaci le revisioni periodiche universali e a rafforzare le consulenze indipendenti;

43.

sostiene vivamente gli sforzi dell'Unione europea intesi a evitare qualunque parzialità e manipolazione delle revisioni periodiche universali; deplora fermamente, a tale riguardo, il risultato della sessione di febbraio 2009, che ha pesantemente sofferto di impedimenti procedurali e tentativi di manipolazione durante il processo di revisione;

44.

invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a visitare regolarmente l'UNHRC e ad assicurarsi personalmente che tra l'UNHRC e il SEAE vi siano collegamenti quanto più stretti possibili a tutti i livelli; incoraggia il futuro settore dei diritti umani del SEAE a stabilire stretti contatti lavorativi con l'UNHRC; chiede un dialogo coordinato con i paesi terzi sulle posizioni assunte in seno al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, non solo a Ginevra e nel quadro dei dialoghi specifici sui diritti umani, ma anche come parte integrante di tutti i colloqui bilaterali, politici, commerciali e di sviluppo con questi paesi;

45.

osserva che gli Stati membri dell'Unione europea sono una minoranza in seno all'UNHRC; chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di mettere a punto un'azione concertata per sviluppare le opportune alleanze con i paesi e gli attori non statali che portano avanti la difesa della dimensione universale e indivisibile dei diritti umani;

46.

invita l'Alto rappresentante e i ministri degli esteri dell'UE ad approvare le conclusioni del Consiglio Affari esteri che definiscono le priorità e le strategie dell'UE, prima di ogni sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e delle sessioni dell'Assemblea generale dell'ONU;

47.

invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a rafforzare il loro impegno con i governi democratici o in via di democratizzazione degli altri gruppi regionali in seno all'UNHRC, al fine di migliorare le probabilità di successo delle iniziative a favore del rispetto dei principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; invita a tal fine la Commissione e gli Stati membri a coordinare meglio i rispettivi interventi e chiede alla Commissione di fornire una relazione annuale sulle tendenze di voto alle Nazioni Unite per le questioni riguardanti i diritti umani, che analizzi in che modo tali questioni sono state influenzate dalle politiche dell'UE e dei suoi Stati membri e da quelle di altri blocchi; ribadisce che la delegazione UE e gli Stati membri dell'UE a Ginevra devono privilegiare maggiormente la necessità di intervenire presso i paesi non UE in una fase anteriore ai colloqui, evitando di dare eccessiva importanza ai dibattiti interni finalizzati a ricercare l'unità dell'UE, con i quali si rischia un approccio del «minimo comune denominatore»;

48.

ribadisce l'importanza cruciale delle procedure speciali e dei mandati per paese nel contesto dell'UNHRC; valuta positivamente il mandato tematico di recente istituzione nell'ambito dei diritti culturali e si compiace della proroga dei mandati tematici relativi al diritto all'alimentazione, alla libertà di religione o di credo e agli sfollati interni; si compiace inoltre della proroga dei mandati per paese per Burundi, Haiti, Cambogia, Somalia, Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC), Myanmar e Sudan; si rammarica che non siano stati prorogati i mandati per Liberia e Repubblica democratica del Congo (RDC);

49.

accoglie calorosamente la decisione dell'UNHRC del 2008 di prorogare il mandato del rappresentante speciale ONU del Segretario generale per le imprese e i diritti umani e le conclusioni del Consiglio adottate nel dicembre 2009 sotto la Presidenza svedese, che esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dal rappresentante speciale; invita gli Stati membri dell'UE a proseguire l'opera di traduzione in termini operativi delle raccomandazioni finali del mandato e del quadro «Protect, Respect, Remedy» che sarà presentato all'UNHRC nel 2011;

50.

valuta positivamente le sessioni speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella regione orientale della RDC, sull'impatto delle crisi economica e finanziaria globali sulla realizzazione universale e sull'effettivo godimento dei diritti umani, sulla situazione dei diritti umani in Sri Lanka, nonché sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e a Gerusalemme Est; deplora il fatto che nel corso della 12a sessione dell'UNHRC del 16 ottobre 2009 gli Stati membri dell'UE non abbiano raggiunto una posizione unica in occasione del voto sulla relazione Goldstone, che ha visto 4 Stati membri contrari, 2 astenuti e 2 assenti durante la votazione; invita gli Stati membri e tutte le istituzioni UE interessate a realizzare un più stretto coordinamento programmatico sia in seno all'HRC che in altri organismi ONU; sottolinea che il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale da parte di tutti i soggetti e in qualunque circostanza costituisce una precondizione essenziale per il conseguimento di una pace giusta e duratura nel Medio Oriente; sollecita pertanto entrambe le parti a condurre indagini che rispondano agli standard internazionali, in linea con le risoluzioni approvate dall'Assemblea generale dell'ONU il 5 novembre 2009 e il 26 febbraio 2010; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad assicurare che chi ha commesso violazioni del diritto internazionale sia tenuto a rispondere del proprio operato, conformemente agli obblighi derivanti all'UE dalla convenzione di Ginevra e alla priorità dell'Unione di combattere l'impunità;

51.

sostiene l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR); si rammarica che, durante la decima sessione regolare di marzo 2009, nonostante l'opposizione dell'Unione europea, sia stata adottata una risoluzione intesa a limitare l'indipendenza dell'OHCHR; invita le istituzioni dell'UE a fornire ulteriore sostegno finanziario al sistema generale di procedure speciali dell'OHCHR, onde assicurare che tutti i detentori del mandato delle procedure speciali dispongano di risorse sufficienti per assolvere adeguatamente il proprio incarico;

Cooperazione dell'Unione europea con la Corte penale internazionale

52.

ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua finalità primaria di combattere l'impunità per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità; si compiace che la ratifica dello statuto di Roma da parte del Bangladesh, delle Seychelles, di Santa Lucia e della Moldova nel marzo, nell'agosto e nell'ottobre 2010 abbia portato il numero degli Stati parte a 114; sottolinea che lo statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE come parte integrante dei principi e dei valori democratici dell'Unione e chiede pertanto agli Stati membri di conformarsi pienamente allo statuto in quanto parte dell'acquis dell'UE; sottolinea l'importanza del principio di universalità e invita il SEAE, gli Stati membri dell'UE e la Commissione a proseguire nel loro fermo impegno di promuovere la ratifica universale dello statuto di Roma, dell'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale e della legislazione attuativa nazionale, nonché a rivedere la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003 sulla Corte penale internazionale e il piano d'azione del 2004 per dar seguito alla posizione comune; chiede che tale impegno sia esteso all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale (APIC), che costituisce un importante strumento operativo per la Corte; invita inoltre gli Stati membri dell'UE a riesaminare e aggiornare la posizione comune e il piano d'azione relativo alla Corte penale internazionale al fine di rendere più efficace l'assistenza dell'UE alla Corte alla luce degli sviluppi, delle sfide e delle esigenze attuali di quest'ultima, visto che i mandati d'arresto e i processi dinanzi alla Corte non cessano di aumentare, e ad avviare colloqui per un'eventuale adozione di orientamenti dell'UE in materia di giustizia internazionale e Corte penale internazionale;

53.

incoraggia vivamente il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere l'applicazione delle decisioni della Corte penale internazionale nonché la cooperazione con la Corte durante i negoziati per l'allargamento e i processi di adesione come pure in tutti i vertici e i dialoghi dell'UE con i paesi non UE, compresi gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'Unione africana e Israele; esorta in particolare il Consiglio e la Commissione ad assicurare che la giustizia divenga parte integrante di tutti i negoziati di pace; invita il SEAE a promuovere sistematicamente l'inclusione di una clausola relativa alla Corte penale internazionale nei pertinenti accordi con i paesi non UE; fa appello all'Alto rappresentante affinché assicuri che la Corte penale internazionale sia integrata in tutte le priorità di politica estera dell'UE, sia opportunamente incorporata nel mandato dei rappresentanti speciali e il personale del SEAE sia inoltre regolarmente formato su di essa, sia in sede che presso le delegazioni UE; invita l'Alto rappresentante a nominare un inviato speciale per la giustizia internazionale con l'incarico di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno dell'UE nella lotta contro l'impunità e a favore della Corte penale internazionale in tutte le politiche esterne dell'Unione;

54.

saluta l'esecuzione da parte del Belgio del mandato d'arresto emesso dalla terza Camera preliminare della Corte penale internazionale il 3 luglio 2008 nei confronti di Jean Pierre Bemba; nota tuttavia con grave preoccupazione che gli otto mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionale, fra cui quelli nei confronti di quattro importanti esponenti dell'Esercito di Resistenza del Signore (Lord's Resistance Army – LRA) in Uganda, di Bosco Ntaganda nella RDC, di Ahmad Harun, Ali Kushayb e del Presidente sudanese Omar Hassan Ahmad Al-Bashir in Sudan, non sono stati ancora eseguiti; deplora la persistente inadempienza e rifiuto del Sudan di arrestare e trasferire i sospetti alla Corte penale internazionale, in spregio agli obblighi che gli incombono in virtù della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1593 dell'ONU (2005); nota che il 26 maggio 2010 la prima camera preliminare della Corte penale internazionale ha informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della mancanza di cooperazione da parte della Repubblica del Sudan nel procedimento contro Harun e Kushayb; esprime grave preoccupazione per il fatto che due Stati parte della Corte penale internazionale, il Ciad e il Kenya, hanno recentemente invitato e accolto sul loro territorio il Presidente Omar al-Bashir, benché fossero tenuti a norma dello statuto di Roma ad arrestarlo, e hanno omesso di eseguire il mandato d'arresto nei loro confronti; chiede di continuare le ricerche di imputati di spicco ancora latitanti e sottolinea il ruolo che l'UE e la Corte penale internazionale potrebbero svolgere affinché si indaghi sugli eventuali crimini di guerra commessi nello Sri Lanka e nella Repubblica democratica del Congo;

55.

saluta l'impegno e il rinnovato interesse degli USA per la Corte penale internazionale manifestato in particolare con la sua partecipazione in veste di osservatore all'ottava sessione dell'Assemblea degli Stati parte (ASP) svoltasi all'Aia nel novembre 2009 e alla prima conferenza di revisione dello statuto di Roma del giugno 2010; rileva con soddisfazione che durante la conferenza di revisione l'amministrazione statunitense ha reso per la prima volta incoraggianti dichiarazioni sulla Corte penale internazionale e ha espresso il suo impegno a cooperare con essa; invita gli USA a ripristinare la propria firma e ad impegnarsi ulteriormente nei confronti della Corte penale internazionale, soprattutto cooperando pienamente in casi oggetto di inchiesta o di valutazione preliminare da parte della Corte e adottando una politica articolata e completa nei suoi confronti;

56.

esorta la prossima Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a discutere la lotta contro l'impunità nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e nelle opportune sedi di dialogo politico, come sostenuto in varie risoluzioni e all'articolo 11.6 dell'Accordo di Cotonou rivisto, al fine di integrare la lotta contro l'impunità e il rafforzamento dello Stato di diritto negli attuali programmi e nelle azioni di cooperazione allo sviluppo; invita l'UE e i suoi Stati membri a proseguire il dialogo con l'Unione africana su tali questioni e a incitare gli Stati parte dell'Africa a continuare ad ottemperare agli obblighi sanciti dallo statuto di Roma; esprime sostegno alla richiesta della Corte di aprire un ufficio di collegamento con l'Unione africana ad Addis Abeba;

57.

nota che la cooperazione fra gli Stati parte, gli Stati firmatari e la Corte prevista dall'articolo 86 dello statuto di Roma resta essenziale per l'efficacia e il successo del sistema di giustizia penale internazionale, specie in termini di capacità esecutoria e per l'efficacia e l'indipendenza dell'attività giudiziaria della Corte; prende inoltre atto dell'accordo in materia di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e la Corte penale internazionale e, alla luce di tale accordo, chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di fornire alla Corte tutta l'assistenza necessaria, incluso il sostegno sul campo, per le cause in corso e soprattutto per l'esecuzione dei mandati d'arresto emessi; sollecita tutti gli Stati membri dell'UE che non vi abbiano ancora provveduto ad emanare disposizioni nazionali di legge in materia di cooperazione, come previsto dal capitolo IX dello statuto di Roma e a concludere con la Corte accordi ad hoc per l'esecuzione delle sue sentenze nonché per la protezione e il trasferimento delle vittime e dei testimoni; invita gli Stati membri dell'UE a inserire la cooperazione come punto permanente all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Stati parte (ASP) della Corte penale internazionale, onde assicurare la condivisione delle migliori pratiche e fare in modo che l'ASP discuta casi di non cooperazione e prenda opportuni provvedimenti al riguardo;

58.

sottolinea la necessità di rafforzare il sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso e osserva al riguardo con preoccupazione che Ratko Mladić e Goran Hadžić, tuttora latitanti, non sono stati portati dinanzi all'ICTY; invita a tal riguardo le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati e aprire così la strada alla ratifica di un accordo di stabilizzazione e di associazione; rileva la necessità di un continuo sostegno, anche finanziario, al Tribunale speciale per la Sierra Leone perché completi i procedimenti in corso, inclusi gli eventuali procedimenti d'appello; constata inoltre progressi nella cooperazione multilaterale sotto forma di consulenza e assistenza nei casi in cui l'identificazione, la raccolta e la conservazione di informazioni sarebbe di ausilio a un vasto corredo di opzioni giudiziarie internazionali e transitorie, in particolare attraverso il meccanismo di risposta rapida in campo giudiziario (Justice Rapid Response – JRR) cui partecipa oltre la metà degli Stati membri dell'UE e che merita di essere costantemente sostenuto e ulteriormente promosso;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

Pena di morte

59.

rammenta la risoluzione che auspicava una moratoria sull'uso della pena di morte (risoluzione 63/168) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008; sottolinea che la risoluzione è attualmente sostenuta da 106 paesi e che tale circostanza conferma un graduale consolidamento dell'opposizione alla pena di morte a livello globale;

60.

si compiace della decisione di abolire la pena di morte adottata nel 2009 da Burundi e Togo nonché dallo Stato USA del Nuovo Messico; fa appello agli USA perché aboliscano la pena capitale e si rammarica del fatto che essa sia tuttora eseguita in 35 Stati americani su 50;

61.

invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare, ratificare o attuare il secondo protocollo facoltativo del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) oppure un analogo strumento regionale;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la produzione e la vendita di tiopental sodico da parte di aziende con sede nell'UE sia consentita solo per scopi medici e che qualsiasi licenza per la produzione di questo farmaco imponga obblighi di etichettatura che prevedano, sull'imballaggio, l'indicazione che il farmaco non può essere utilizzato per praticare iniezioni letali, in accordo con le leggi nazionali ed europee che vietano la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli e inumani o degradanti;

63.

ribadisce che l'Unione europea è sempre contraria alla pena di morte, incluse le esecuzioni extragiudiziali; ricorda che l'UE è il principale donatore di fondi a favore delle organizzazioni della società civile che lottano contro la pena di morte; chiede alla Commissione di continuare a dare priorità alla lotta contro una pena crudele e disumana come quella in questione e di mantenere il carattere prioritario di tale tematica nell'ambito dell'EIDHR e degli strumenti geografici; ritiene che l'ergastolo non rappresenti un'alternativa accettabile alla pena capitale;

64.

esorta i paesi che fanno ancora ricorso alla pena di morte per lapidazione a cancellare questa pratica disumana dal proprio apparato legislativo; esorta i leader iraniani a emanare una legge che vieti in maniera inequivocabile le condanne alla lapidazione, che sono la forma più barbara di pena capitale; deplora il fatto che numerosi paesi continuino a comminare la pena capitale ai minori responsabili di reati; esprime la propria condanna per il ricorso alla pena capitale da parte del regime iraniano, che colloca l'Iran in seconda posizione, alle spalle della Cina, nella classifica dei paesi con il più alto numero di esecuzioni; depreca l'aumento del numero di esecuzioni a seguito delle dimostrazioni pacifiche dopo le elezioni presidenziali in Iran del giugno 2009; esprime preoccupazione per il fatto che la Cina resta tuttora il paese con il più alto numero di esecuzioni capitali al mondo e la invita a rendere pubbliche le cifre relative alle esecuzioni compiute nel paese, onde consentire un'analisi e un dibattito trasparente sulla pena capitale; accoglie favorevolmente le azioni concrete intraprese dalle autorità bielorusse in vista della costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte sull'imposizione di una moratoria sulla pena di morte; ribadisce la propria preoccupazione per il persistente ricorso alle esecuzioni capitali in Bielorussia, l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte e che lascia le famiglie dei giustiziati senza informazioni circa la data dell'esecuzione o del luogo di sepoltura;

65.

osserva che al mondo vi sono trentadue ordinamenti in cui la legge consente di comminare la pena di morte per i reati di droga; rileva che l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), la Commissione europea e i governi di alcuni Stati europei partecipano attivamente al finanziamento e/o alla fornitura di assistenza tecnica e giuridica nonché di aiuti finanziari volti a rafforzare le attività antidroga in Stati che, in tale contesto, continuano ad applicare la pena di morte; esprime preoccupazione per l'eventualità che tale assistenza possa contribuire all'aumento del numero di condanne ed esecuzioni capitali; invita la Commissione a elaborare appositi orientamenti applicabili al finanziamento internazionale delle attività antidroga a livello nazionale e regionale, in modo da garantire che tali programmi non diano adito a violazioni dei diritti umani, ivi inclusa l'applicazione della pena di morte; sottolinea l'opportunità di imporre l'abolizione della pena di morte per i reati legati alla droga come prerequisito per l'assistenza tecnica e finanziaria nonché per il potenziamento delle capacità e altre forme di sostegno delle attività antidroga;

66.

è preoccupato per il persistente ricorso alle esecuzioni capitali in Bielorussia, l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte; sostiene al riguardo l'iniziativa delle autorità di costituire un gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte sull'imposizione di una moratoria sulla pena di morte;

67.

esprime grave preoccupazione per il progetto di legge del 2009 contro l'omosessualità, attualmente all'esame del parlamento ugandese, che punisce il favoreggiamento delle lesbiche, dei gay e dei bisessuali con multe e reclusione e gli atti omosessuali consensuali con multe, carcere e pena capitale; invita il parlamento ugandese a respingere il progetto di legge e ogni analoga normativa; condanna la criminalizzazione dell'omosessualità in tutto il mondo;

Diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT)

68.

in considerazione delle numerose violazioni dei diritti umani subite da lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in tutto il mondo nel 2009, si compiace dell'approvazione, da parte del gruppo di lavoro «Diritti umani» del Consiglio dell'Unione europea, dello strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT); invita le delegazioni dell'UE e il servizio europeo per l'azione esterna ad attuare integralmente gli orientamenti contenuti nello strumentario;

Violenza sulle donne

69.

osserva che il programma delle tre Presidenze francese, ceca e svedese (luglio 2008-dicembre 2009) ha attribuito carattere prioritario alla questione della violenza sulle donne e le ragazze e invoca la coerenza a livello di principi e politiche all'interno e all'esterno dell'UE, anche per quanto riguarda il sostegno alla messa al bando delle mutilazioni genitali femminili in quanto atto di violazione dei diritti umani; prende atto della recente adozione di una nuova serie di orientamenti in materia e si attende che la Commissione presenti al Parlamento i risultati della relativa attuazione;

70.

prende atto della nuova strategia della Commissione europea in materia di parità di genere con specifico riguardo alla questione delle mutilazioni genitali femminili; ribadisce la necessità della coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE relativamente a questo tema specifico; sollecita la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE ad affrontare il problema della mutilazione genitale femminile nel quadro dei colloqui politici e programmatici con i paesi partner e i soggetti interessati a questa sensibile problematica in ambito nazionale, adottando un approccio partecipativo e coinvolgendo le comunità interessate; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi con tutti i mezzi politici e istituzionali per sostenere iniziative volte all'approvazione quanto più possibile rapida di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si chieda una moratoria internazionale sulla mutilazione genitale femminile;

71.

ritiene che la violenza nei confronti delle donne si esprima anche sul piano psicologico; constata che in campo lavorativo le donne continuano a essere sottopagate rispetto agli uomini e sono più numerose nei posti precari o a tempo parziale; sottolinea pertanto che il ruolo della Commissione e degli Stati membri in tale settore, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, non deve limitarsi alla lotta contro le violenze di ogni tipo commesse nei confronti delle donne, fisiche, psicologiche, sociali ed economiche, ma deve anche porre prioritariamente l'accento sull'educazione non sessista dei ragazzi e delle ragazze fin dalla più giovane età nonché sulla lotta contro gli stereotipi di genere;

72.

sottolinea l'importanza di un'attuazione globale delle risoluzioni 1325, 1820, 888 e 1889 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedono la partecipazione delle donne in tutte le fasi e a tutti i livelli della risoluzione dei conflitti e la protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza sessuale e dalla discriminazione; invita gli Stati membri che non hanno ancora un piano d'azione nazionale per l'attuazione della risoluzione 1325 delle Nazioni Unite ad adottarlo d'urgenza; condanna fermamente lo stupro come strumento di guerra e gli stupri di massa che si perpetrano ripetutamente nella Repubblica democratica del Congo; chiede che sia apertamente dichiarata l'incapacità della forza di pace MONUSCO di far cessare gli stupri di massa; sollecita l'Alto rappresentante dell'UE a condurre un'inchiesta nella RDC per il tramite delle missioni EUSEC e EUPOL e a riferire al Parlamento europeo su tutte le società o entità congolesi e internazionali operanti nel settore estrattivo della RDC che pagano gruppi armati e personale di sicurezza responsabili di stupri di massa e di altri crimini sistematici contro la popolazione civile;

73.

invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad assegnare più risorse umane ai servizi che si occupano delle questioni di genere nell'ambito dell'azione esterna e a creare strutture dedicate; riconosce i progressi compiuti nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per quanto concerne sia le missioni che la formazione del personale;

74.

esprime viva preoccupazione per i radicati fenomeni di discriminazione di genere e di violenza domestica in vari paesi e rileva che le donne che abitano nelle aree rurali costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile; è del pari preoccupato per i casi di violenza sessuale e per l'alta incidenza dei reati di stupro di cui sono vittime le donne e le ragazze in Sudafrica, dove le indagini sono sovente inadeguate ed ostacolate da pregiudizi di genere e le vittime incontrano numerosi ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria e subiscono ritardi nella somministrazione di cure mediche; condanna fermamente la violenza contro le donne come problema endemico del Guatemala e del Messico;

75.

esprime profonda preoccupazione per la situazione delle donne e delle ragazze in Iran, nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e in Afghanistan; condanna le brutali violazioni dei diritti delle donne nella RDC, sollecita la comunità internazionale a rafforzare notevolmente i fondi destinati alle iniziative di protezione delle donne dallo stupro e sottolinea la necessità che l'attenzione internazionale si rivolga prioritariamente e urgentemente alla situazione delle donne nella RDC; condanna la legge sciita sullo status personale, adottata nel marzo 2009, in quanto non solo viola gravemente i diritti delle donne afgane ma è in contrasto con la costituzione dell'Afghanistan e con i principi internazionali in materia di diritti umani; accoglie con favore le modifiche apportate alla legge sulla famiglia basata sulla giurisprudenza sciita tradizionale, ma resta profondamente preoccupato per taluni articoli della legge che sono in contraddizione con gli obblighi assunti dall'Afghanistan in virtù del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della convenzione sui diritti del fanciullo; esorta le autorità afgane a intervenire quanto prima per migliorare la situazione del paese per quanto concerne i diritti della donna;

76.

insiste affinché i diritti delle donne siano affrontati esplicitamente nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani, in particolare promuovendo la lotta e l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, fra cui – e in primo luogo – l'aborto selettivo dei feti femminili, tutte le pratiche e usanze tradizionali lesive dell'integrità fisica, ad esempio la mutilazione genitale femminile o il matrimonio forzato o in età precoce, tutte le forme di tratta di esseri umani, la violenza domestica e l'uccisione di donne, lo sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento economico; insiste anche perché sia respinto l'atteggiamento degli Stati che invocano usi, tradizioni o considerazioni religiose di qualunque tipo per sottrarsi al dovere di eliminare tali atti di brutalità; sottolinea che occorre intensificare gli sforzi, tesi a eliminare tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, sia a livello locale sia nel processo di formulazione delle politiche, in modo da sottolineare il fatto che tali mutilazioni rappresentano sia una questione di genere sia una violazione dei diritti umani legata al rispetto dell'integrità fisica; richiama l'attenzione sulla situazione delle giovani donne immigrate che, per motivi legati agli usi di certe comunità, alla religione o all'onore familiare, devono subire maltrattamenti, delitti d'onore o mutilazioni genitali e sono private della loro libertà;

77.

ricorda gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla sanità sono diritti umani fondamentali; è del parere che nell'ambito della politica UE per lo sviluppo e i diritti umani occorra attribuire un ruolo di primo piano ai programmi sanitari, compresi quelli inerenti la salute sessuale e riproduttiva, alla promozione della parità di genere, all'emancipazione delle donne e ai diritti dei minori, in particolare in quei contesti in cui la violenza sessista è diffusa e donne e bambini sono esposti al rischio di contrarre l'AIDS o di vedersi precluso l'accesso alle informazioni, alle misure di prevenzione e/o alle cure; invita la Commissione ad integrare nella sua politica di sviluppo i diritti fondamentali in materia di lavoro e l'agenda per le condizioni di lavoro dignitose, particolarmente nel quadro dei programmi di assistenza in materia commerciale;

78.

saluta con favore la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2009 sulla mortalità e la morbilità materne prevenibili e i diritti umani, nella quale si chiede un'azione urgente in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio onde impedire che le donne muoiano per cause evitabili durante la gravidanza e il parto; osserva che tale risoluzione è stata sostenuta dagli Stati membri dell'UE e invita questi ultimi a promuovere efficacemente la tutela dei diritti umani di donne e ragazze, in particolare il loro diritto alla vita, alla pari dignità, all'istruzione, alla libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni, a fruire dei benefici del progresso scientifico, a non subire discriminazioni e a godere dei più elevati standard ottenibili di salute fisica e mentale, compresa la salute sessuale e riproduttiva;

79.

chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere in particolare la ratifica e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'Unione africana del Protocollo dell'Unione africana sui diritti delle donne in Africa;

Tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti

80.

invita a riconoscere che gli abusi sanitari a danno di pazienti e singoli cittadini, in particolare se incapaci di difendersi, costituiscono un trattamento crudele, disumano e degradante; ammette peraltro la difficoltà di dimostrare la perpetrazione di determinati atti, per cui esorta alla massima vigilanza;

81.

chiede il riconoscimento del fatto che minoranze quali le popolazioni indigene e gli individui discriminati in ragione della loro casta, sono di gran lunga più vulnerabili e soggetti ad atti di tortura;

82.

invita tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto ad aderire alla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o al relativo protocollo facoltativo; esorta gli Stati a sciogliere le eventuali riserve espresse su tali strumenti; esorta gli Stati che hanno firmato il protocollo facoltativo della convenzione contro la tortura (OPCAT) ad attuare in modo più rapido ed efficace il meccanismo nazionale di prevenzione (NPM);

83.

esorta gli Stati di tutto il mondo ad adottare e attuare in modo efficace il manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, comunemente noto come protocollo di Istanbul (IP); ritiene che l'IP sia uno strumento essenziale per raccogliere prove e prevenire l'impunità; è persuaso che l'impunità dei torturatori resti un grosso ostacolo alla prevenzione della tortura, in quanto finisce per incitare i suoi perpetratori ad insistere in tali abominevoli pratiche;

84.

sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il Consiglio e la Commissione a presentare i risultati dell'attuazione di tali orientamenti ponendo l'accento, in particolare, sui risultati in termini di riabilitazione delle vittime di torture conseguiti attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

85.

invita gli Stati membri a dare seguito alle richieste formulate nella sua risoluzione del 17 giugno 2010 sul commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (16); invita la Commissione a presentare quanto prima una revisione di molte delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005;

86.

è particolarmente preoccupato per la forte ondata di corruzione, criminalità, persecuzione politica, impunità, tortura e incarcerazione di membri dell'opposizione in Venezuela, dovuta alla «politicizzazione» delle forze di polizia, alla mancanza di politiche adeguate e alla incapacità del governo di contrastare questi gravi attentati ai diritti umani;

87.

esprime profonda preoccupazione per l'intensificarsi di violazioni dei diritti umani perpetrate nel mondo a danno di persone a causa del loro orientamento sessuale e condanna ogni atto di violenza nei loro confronti; rileva un aumento degli omicidi di transgenere in tutto il mondo; deplora vivamente che in molti paesi l'omosessualità sia ancora considerata come un reato punibile con pene detentive e in qualche caso perfino con la pena capitale; accoglie con favore al riguardo la decisione dell'Alta Corte di Delhi del 2 luglio 2009 che depenalizza l'omosessualità in India, e invita gli altri paesi a seguirne l'esempio;

Diritti dei minori

88.

esprime profondo rammarico per il fatto che, secondo le stime, i bambini vittima del lavoro minorile sarebbero circa 215 milioni, tre quarti dei quali impegnati nelle peggiori forme di lavoro minorile esistenti (dati OIL, 2009); accoglie con favore le conclusioni del Consiglio UE del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile e il correlato studio della Commissione (SEC(2010)0037) in cui si chiede una politica organica dell'UE incentrata sullo sviluppo e sull'eliminazione della povertà; invita la Commissione ad assicurare l'effettiva verifica dei progressi compiuti in tale ambito e, insieme agli Stati membri dell'UE, ad incoraggiare l'attuazione di tali politiche nei dialoghi con i paesi terzi;

89.

ricorda il successo dell'undicesimo Forum UE-ONG sui diritti umani dedicato alla lotta alla violenza sui minori, che si è tenuto a Stoccolma nel luglio 2009 in concomitanza con la Presidenza svedese, e i relativi appelli alla prosecuzione delle attività giuridiche volte a proibire le varie forme di punizione corporale in qualunque contesto, ivi incluse le mura domestiche, a individuare migliori prassi e insegnamenti da trarre in relazione alla lotta alla violenza sui minori in situazioni belliche e postbelliche, nonché a incrementare la coerenza tra l'azione esterna dell'UE e le politiche interne della stessa UE/degli Stati membri in materia di diritti dei minori;

90.

constata con grave preoccupazione che milioni di minori sono tuttora vittime di stupri, violenze domestiche, abusi fisici, emotivi e sessuali nonché di sfruttamento sessuale ed economico; sottolinea che tutti i diritti riconosciuti dalla convenzione sui diritti del fanciullo e dai suoi protocolli facoltativi hanno pari importanza, e chiede la piena ratifica ed attuazione degli obblighi ivi previsti e una particolare attenzione per le nuove forme di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali;

91.

si dichiara profondamente preoccupato per il fatto che l'Europa orientale e l'Asia centrale continuano a registrare un rapido aumento delle infezioni da HIV tra uomini, donne e bambini; osserva con inquietudine che l'accesso al trattamento antiretrovirale continua ad essere tra i più bassi al mondo; osserva parimenti con inquietudine che la stigmatizzazione e la discriminazione, che violano i diritti fondamentali e la dignità dei bambini contagiati dall'HIV, sono di ostacolo a qualsiasi ulteriore progresso in termini di prevenzione, cura e sostegno; invita la Commissione a prendere in considerazione riforme della strategia, un riorientamento dei programmi e una revisione dell'assegnazione delle risorse per tutelare i diritti e la dignità dei bambini e dei giovani che sono vulnerabili, si trovano in una situazione a rischio, sono portatori del virus o sono affetti da HIV;

92.

invita l'UE ad adottare urgentemente ulteriori provvedimenti per contrastare il lavoro minorile e ad applicare in maniera più efficiente gli strumenti a sua disposizione integrandoli nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani; esorta l'Unione europea ad attuare efficacemente i propri orientamenti sui diritti del bambino e a valutare la possibilità di adottarne altri sulla lotta al lavoro minorile; rammenta che anche la politica commerciale dell'UE può esplicare un utile ruolo nell'ambito della lotta al lavoro minorile, in particolare attraverso gli incentivi del sistema di preferenze generalizzate Plus; auspica che in futuro tale strumento sia meglio valutato e formi oggetto di una analisi valutativa annuale sottoposta al Parlamento europeo in occasione del dibattito annuale su diritti umani;

93.

fa notare che il 2009 ha segnato il 20o anniversario della convenzione sui diritti del fanciullo; osserva con soddisfazione che l'adesione alla convenzione è ormai praticamente universale ed esorta i paesi che non l'hanno ancora fatto ad aderirvi senza indugio; ribadisce la propria profonda preoccupazione per il fatto che i diritti sanciti dalla convenzione non sono, in molti casi, pienamente osservati; chiede che si presti maggiore attenzione al bisogno da parte del bambino di protezione e cure speciali, inclusa una tutela giuridica appropriata, sia prima che dopo la nascita, come previsto dalla convenzione per i diritti del fanciullo e dalla dichiarazione sui diritti dei bambini; saluta con favore la nomina del rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i minori e sottolinea l'importanza del relativo mandato;

94.

esprime profonda preoccupazione per i bambini coinvolti o colpiti in altro modo nei conflitti armati o addirittura costretti a parteciparvi attivamente; esorta il Consiglio e la Commissione a rafforzare l'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati; accoglie con favore la nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1882(2009) che rafforza ulteriormente la protezione dei minori implicati o coinvolti nei conflitti armati;

95.

esprime profonda preoccupazione per lo sfruttamento dei bambini reclutati come soldati; chiede iniziative immediate da adottare da parte dell'UE e dell'ONU per la loro smobilitazione, riabilitazione e reinserimento;

Difensori dei diritti umani

96.

accoglie con favore le iniziative intraprese per procedere alla revisione e all'aggiornamento della versione 2008 degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani; prende atto dello sviluppo di oltre sessanta strategie di attuazione locali e della nomina di appositi funzionari di collegamento; resta tuttavia particolarmente preoccupato per l'incapacità delle delegazioni dell'UE di implementare detti orientamenti, sollecita il SEAE a elaborare un piano di attuazione con indicatori e scadenze chiari al fine di avanzare in direzione dell'effettiva implementazione degli orientamenti e chiede un elenco delle strategie locali a disposizione; invita il SEAE, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prendere le misure necessarie per una maggiore diffusione degli orientamenti fra i difensori dei diritti umani e i diplomatici UE che operano nei paesi non UE; invita le missioni UE a intrattenere contatti regolari con i difensori dei diritti umani prima di intervenire per loro conto, e a dar loro un feedback; sottolinea che nel contesto del processo di elaborazione di strategie di attuazione locale occorre consultare su ampie basi i difensori dei diritti umani operanti in ambiente urbano e rurale in merito ai diritti economici, sociali e culturali nonché ai diritti civili e politici; osserva che le strategie locali di attuazione devono comprendere un piano concreto di interventi per rafforzare la protezione dei difensori dei diritti umani e che l'impatto di tali strategie deve essere valutato dopo un ragionevole periodo di tempo; chiede al riguardo che sia valutata l'attuazione dell'assistenza e delle misure intraprese dalle organizzazioni della società civile per sostenere i difensori dei diritti umani nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti Umani (EIDHR);

97.

sollecita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente a considerare prioritaria l'effettiva applicazione degli attuali strumenti e mezzi per una protezione coerente e sistematica dei difensori dei diritti umani, invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente dell'Unione europea e tutti i Commissari competenti in materia di relazioni esterne a istituzionalizzare una politica di incontri sistematici con i difensori dei diritti umani in occasione di missioni in paesi non UE e sottolinea che il sostegno ai difensori dei diritti umani deve rientrare tassativamente nel mandato dei rappresentanti speciali UE; ribadisce che sia l'Alto rappresentante sia i rappresentanti speciali dovranno rispondere dinanzi al Parlamento europeo per le azioni intraprese al riguardo;

98.

esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad attuare le misure proposte dal Parlamento nella sua risoluzione, approvata nel giugno 2010, sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani, privilegiando le misure volte a fornire assistenza rapida ai difensori dei diritti umani in situazione di rischio, come visti di urgenza e rifugi, e quelle che comportano pubblico sostegno e palese riconoscimento per l'opera da essi svolta, adottando una prospettiva di genere nell'attuazione degli orientamenti a favore delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, come coloro che si adoperano per promuovere i diritti economici, sociali e culturali e quelli che si occupano dei diritti delle minoranze e degli indigeni; invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente a spingere per l'attuazione del programma «Città rifugio» (Shelter Cities) che concede accoglienza ai difensori dei diritti umani nelle città d'Europa;

99.

chiede che, nell'ambito dell'attuazione del trattato di Lisbona e dell'istituzione del SEAE, le istituzioni dell'UE istituiscano un meccanismo di cooperazione interistituzionale sui difensori dei diritti umani; ritiene che la creazione di tale meccanismo potrebbe essere agevolata mediante l'istituzione di punti focali e direttive specifiche per i difensori dei diritti umani in tutte le istituzioni dell'Unione europea nonché con lo sviluppo di una più stretta collaborazione con i responsabili dei diritti umani e della democrazia nelle missioni e delegazioni dell'Unione europea; invita il SEAE a costituire una base dati statistica per i casi in cui le delegazioni UE hanno prestato assistenza ai difensori dei diritti umani, al fine di valutare l'efficacia degli orientamenti, e a riferire al Parlamento europeo i risultati di dette valutazioni;

100.

prende atto delle conclusioni di diverse relazioni sui diritti umani secondo cui i difensori di tali diritti, pur apportando un prezioso contributo alla protezione e promozione dei diritti umani a rischio dell'incolumità personale, sono vittima di attacchi sempre più gravi sotto diverse forme, ad esempio attentati alla libertà di pensiero, alla libertà religiosa, alla libertà di espressione o di associazione, aggressioni e uccisioni a danno degli esponenti più noti, arresti arbitrari, processi iniqui e chiusura delle sedi delle organizzazioni della società civile; chiede alle delegazioni dell'Unione di assumere un ruolo più attivo nella prevenzione di tali attentati in cooperazione con le organizzazioni della società civile dei paesi interessati, avendo cura di non esporre a pericoli il personale e i militanti di tali organizzazioni;

101.

mantiene alta l'attenzione nei confronti dei governi di paesi terzi che utilizzano l'emanazione di leggi controverse sulle ONG come tentativo teso a soffocare i movimenti per i diritti umani, come avvenuto nel caso della cosiddetta «Charities and Societies Proclamation», legge sulle organizzazioni caritative e civili che, approvata dal parlamento etiopico nel gennaio 2009, vieta di fatto ogni attività nel campo dei diritti umani;

102.

condanna il fatto che in diversi paesi aggressioni e minacce anonime nei confronti dei difensori dei diritti umani siano divenuti ordinaria amministrazione e che i giornalisti, specie coloro che scrivono sulla corruzione e il traffico di droga, sono esposti a minacce e aggressioni a causa del loro lavoro;

103.

esprime profondo rammarico per taluni avvenimenti registrati nel corso del periodo di riferimento, ad esempio l'omicidio di, tra gli altri, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova e Natalja Estemirova in Russia e di André Rwisereka e Jean Leonard Rugambage in Ruanda, la detenzione arbitraria di Roxana Saberi e Abdolfattah Soltani in Iran, nonché il continuo stato di detenzione cui è soggetto in Cina Hu Jia, Premio Sacharov 2008, che non può beneficiare di cure mediche adeguate; sollecita le autorità cinesi a chiarire senza indugio la situazione dell'avvocato Gao Shisheng, personalità di spicco in materia di difesa di diritti umani, scomparso il 4 febbraio 2009, e ad aprire un'inchiesta del tutto indipendente e trasparente sulla sua scomparsa;

104.

condanna la detenzione illegittima e le vessazioni nei confronti dei difensori Saharawi dei diritti umani nel territorio del Sahara occidentale controllato dal Marocco e sollecita l'ONU a includere il monitoraggio della situazione in fatto di diritti umani nel mandato della missione ONU per il Sahara occidentale (MINURSO);

105.

prende atto del rilascio di difensori dei diritti umani locali a Cuba; deplora vivamente il fatto che il governo cubano rifiuta di riconoscere il monitoraggio sui diritti umani come attività legittima e nega statuto giuridico alle associazioni locali per la difesa dei diritti umani; segnala con preoccupazione che la detenzione dei difensori dei diritti umani nel paese costituisce a sua volta una grave violazione dei diritti umani; chiede al governo cubano di non mandare in esilio i prigionieri politici tout court, ma di dar loro la possibilità di rientrare a Cuba senza dover subire l'arresto;

106.

accoglie con favore la decisione della commissione del Premio Nobel di attribuire il Nobel per la pace per il 2010 a Liu Xiaobo per la sua lunga e non violenta battaglia a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cina; sollecita il governo di Pechino a liberare immediatamente e senza condizioni Liu Xiaobo dalla detenzione e a revocare le restrizioni applicate alla moglie Liu Xia;

107.

è gravemente preoccupato del fatto che l'Iran ha continuato nel 2008 e 2009 a sopprimere difensori dei diritti umani e membri della società civile indipendenti, e che le violazioni dei diritti umani di una certa gravità non sono cessate, ma sono anzi aumentate; condanna l'arresto, la tortura e l'incarcerazione arbitraria dei difensori dei diritti umani che per l'opera da essi condotta sono accusati di svolgere «attività contrarie alla sicurezza nazionale»; deplora l'attuale politica del governo iraniano volta a osteggiare l'operato di insegnanti ed esponenti del mondo accademico impedendo agli studenti l'accesso all'istruzione superiore, e condanna la persecuzione e l'incarcerazione degli studenti attivisti; si rammarica per i disordini avvenuti all'indomani delle elezioni presidenziali del 12 giugno 2009 e la violenza usata delle autorità iraniane e sfociata nella detenzione arbitraria di almeno 400 persone e nell'uccisione – secondo quanto viene riferito – di almeno 40 persone, nei processi di massa a carico di persone accusate di reati contro la sicurezza nazionale, nonché in atti di maltrattamento e di tortura e in condanne a morte;

Clausole relative ai diritti umani

108.

pone in risalto l'importanza e la necessità delle clausole sui diritti umani e la democrazia, nonché di meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie negli accordi commerciali, compresi gli accordi di pesca, tra l'UE e i paesi non UE; ribadisce peraltro la sua richiesta che la clausola sia accompagnata da un meccanismo vincolante che ne garantisca l'applicazione effettiva; sottolinea l'importanza di seguire da vicino il comportamento in fatto di diritti umani dei paesi non UE che intrattengono relazioni commerciali con l'UE; sottolinea l'opportunità che tale opera di monitoraggio e valutazione deve comprendere consultazioni formali con la società civile riguardo all'impatto di tali accordi; chiede che sia chiaramente definita una serie di parametri in materia di diritti umani nel quadro dei singoli accordi commerciali, onde garantire l'introduzione di precisi standard e permettere alle due parti di conoscere quali azioni e situazioni possano far scattare le clausole sui diritti umani;

109.

riafferma il principio della indivisibilità dei diritti umani e condanna i tentativi di considerare questo o quel diritto o motivo di discriminazione meno importante degli altri; invita la Commissione e il Consiglio a rispettare il principio della indivisibilità al momento di negoziare le clausole sui diritti umani con i paesi terzi;

110.

sottolinea che, per rispettare i propri impegni internazionali in materia di diritti umani, l'UE dovrebbe includere sistematicamente negli accordi, tenendo conto della natura di questi ultimi e della situazione specifica di ciascun paese partner, clausole relative alla democrazia, alla legalità e ai diritti umani nonché agli standard sociali e ambientali; ritiene altresì che dette clausole dovrebbero permettere alla Commissione di sospendere quanto meno temporaneamente i vantaggi commerciali, compresi quelli derivanti dagli accordi di libero scambio, di propria iniziativa oppure su richiesta di uno Stato membro o del Parlamento europeo, qualora si raccolgano prove sufficienti in merito alla violazione dei diritti umani o delle disposizioni di diritto del lavoro; ritiene in ogni modo che l'UE debba chiaramente indicare quali idonee sanzioni potrebbero essere applicate ai paesi non UE che commettono gravi violazioni dei diritti umani ed applicarle effettivamente; reitera ancora una volta la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio, e in particolare all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e Vicepresidente della Commissione europea, di rendere operante la clausola sui diritti umani contenuta nei vigenti accordi internazionali e quindi istituire un meccanismo di applicazione effettiva della clausola, secondo lo spirito degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;

111.

accoglie con favore il ricorso a studi d'impatto sullo sviluppo sostenibile, ma ritiene che dovrebbero essere effettuati anche quando il contratto è già in vigore, e non solamente ex ante, e ciò per assicurare una valutazione continua;

112.

prende atto del funzionamento del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+); ritiene tuttavia che tale sistema, che premia con notevoli benefici commerciali i paesi che osservano le convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoratori, debba essere sorvegliato in modo più rigoroso e trasparente, anche ricorrendo a valutazioni d'impatto particolareggiate sui diritti umani, a un sistema di parametri coerenti ed equi e a consultazioni aperte al momento di accordare la preferenza, e che le preferenze commerciali debbano essere concesse solo ai paesi che hanno ratificato e attuato efficacemente le principali convenzioni internazionali in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani – in particolare per quanto riguarda il lavoro minorile – e buona governance; sollecita un migliore monitoraggio dell'attuazione da parte della società civile, dei sindacati e delle comunità, tenendo in conto i successi e gli insuccessi registrati nell'affermazione dei diritti umani, inclusi i diritti sociali, economici, culturali e ambientali; sottolinea l'importanza di monitorare strettamente l'attuazione del patto sui diritti civili e politici (ICCPR) da parte del Pakistan, che è stato invitato a prendere parte al sistema SPG+;

113.

sollecita la Commissione a presentare una proposta di regolamento che vieti l'importazione nell'UE di beni prodotti ricorrendo al lavoro forzato e in particolare al lavoro minorile, in violazione degli standard fondamentali in materia di diritti umani; sottolinea che un tale regolamento dovrebbe consentire all'UE di svolgere indagini su determinate dichiarazioni;

114.

accoglie con favore l'inclusione di una clausola relativa ai diritti umani nell'accordo di partenariato UE-Indonesia e nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania entrati in vigore nel periodo di riferimento; si compiace del fatto che, pertanto, i paesi che accettano l'inclusione della citata clausola nei propri accordi con l'Unione sono ormai più di 120;

115.

deplora il deludente follow-up delle clausole sui diritti umani contenute nell'accordo di Cotonou ed esorta l'Alto Rappresentante/Vicepresidente, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a far pieno uso di dette clausole, sollevando sistematicamente i problemi in materia di diritti umani e la promozione degli stessi nei colloqui bilaterali e regionali con i partner ACP;

Promozione della democrazia e della legalità nelle relazioni esterne

116.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE (17) e l'adozione di un'agenda dell'UE per un'azione di sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE in quanto strumenti volti a migliorare la coerenza e l'efficacia del sostegno alla democrazia offerto dall'Unione europea;

117.

sollecita la Commissione a dare finalmente seguito senza indugio, mediante le iniziative e gli impegni finanziari necessari, alla relazione sui diritti umani nel 2007 in cui il Parlamento considerava «la nonviolenza (…) lo strumento più adeguato per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione e il rispetto dei diritti umani fondamentali», ritenendo «necessario che la sua diffusione divenga obiettivo prioritario nella politica di promozione dei diritti umani e della democrazia da parte dell'Unione europea»;

118.

invita la Commissione a integrare più pienamente l'agenda per l'azione di sostegno alla democrazia nei programmi d'azione annuali relativi ai suoi strumenti esterni, in particolare allo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, come pure nei documenti strategici regionali e nazionali, tenendo conto ogni volta, in tal modo, della situazione specifica di ciascun paese e della strategia regionale dell'UE;

119.

prende atto del rapporto 2010 di Amnesty International che richiama l'attenzione sul secondo processo, attualmente in corso, a carico del capo dell'ex compagnia petrolifera YUKOS, Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev, in quanto emblematico dell'iniqua amministrazione della giustizia in Russia; invita la Federazione russa a garantire che il sistema giudiziario del paese rispetti i principi fondamentali della certezza del diritto e i diritti umani nei procedimenti a carico di questi e di ogni altro imputato;

120.

sollecita le autorità giudiziarie russe ad accelerare l'inchiesta sulla morte dell'avvocato russo Sergey Magnitsky, avvenuta il 16 novembre 2009; deplora che questo caso fornisca un ulteriore clamoroso esempio delle gravi carenze del sistema giudiziario del paese; si duole di questa situazione in cui, mentre i difensori dei diritti umani sono spesso sottoposti a duri trattamenti e a processi che ignorano il codice di procedura penale della Federazione russa (ad esempio l'articolo 72 nel procedimento per diffamazione a carico di Oleg Orlov di Memorial), i colpevoli di aggressioni o addirittura dell'omicidio di difensori dei diritti umani, giornalisti indipendenti e avvocati godono ancora troppo spesso dell'impunità; invita il Consiglio, in assenza di passi concreti compiuti dalle autorità russe per cooperare e indagare sul caso di Sergey Magnitsky, ad insistere affinché dette autorità consegnino i responsabili alla giustizia e ad esaminare l'opportunità di imporre un divieto d'ingresso nell'UE per i funzionari russi coinvolti in questo caso,e incoraggia le agenzie dell'UE responsabili dell'applicazione della legge a cooperare per congelare i conti bancari e gli altri beni di questi funzionari russi in tutti gli Stati membri dell'UE;

121.

invita l'Alto rappresentante/ Vicepresidente della Commissione a garantire che i diritti umani e lo sviluppo della democrazia divengano effettivamente il «filo rosso» che attraversa tutte le politiche inerenti all'azione esterna; osserva nel contempo con preoccupazione che il Consiglio non ha preso atto formalmente di nessuna relazione di follow up rispetto alle conclusioni del Consiglio del novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE e all'agenda dell'UE per l'azione di sostegno alla democrazia, contrariamente a quanto stabilito nelle suddette conclusioni del Consiglio;

Diritto internazionale umanitario

122.

saluta le conclusioni sulla promozione dell'osservanza del diritto internazionale umanitario adottate dal Consiglio nel dicembre 2009 (ovvero nello stesso anno in cui si festeggiava il 60o anniversario delle convenzioni di Ginevra);

123.

prende nota dell'adozione, nel 2009, di una versione aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario; invita il Consiglio a creare una più efficace integrazione tra l'attuazione degli orientamenti in materia di diritto internazionale umanitario e altri orientamenti dell'UE nel campo dei diritti umani; lo invita altresì a migliorare l'integrazione del diritto internazionale umanitario in tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'UE;

124.

accoglie con favore il rapporto della missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia del settembre 2009 (IIFFMCG – CEIIG – c.d. rapporto Tagliavini) pubblicato il 30 settembre 2009 e ne avalla le principali osservazioni e conclusioni alla luce del diritto umanitario internazionale e della normativa sui diritti umani, in particolare la necessità di garantire il principio di responsabilità e l'obbligo di riparazione per tutte le violazioni commesse nell'agosto 2008, e si attende che la vasta documentazione fornita nel rapporto possa essere utilizzata per istituire procedimenti a livello nazionale e internazionale, in modo che gli autori dei crimini commessi durante il conflitto fra Russia e Georgia dell'agosto 2008 siano finalmente chiamati a risponderne;

125.

deplora profondamente il fatto che nel corso del conflitto armato dell'agosto 2009 fra Russia e Georgia per l'Ossezia meridionale e l'Abkhazia le violazioni del diritto umanitario internazionale hanno registrato un bilancio di centinaia di vittime e di decine di migliaia di sfollati; rammenta che finora la Russia ha attuato solo il primo dei sei punti dell'accordo di cessate il fuoco con la Georgia; deplora la distruzione deliberata di villaggi dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia durante e dopo il conflitto; sottolinea che tali violazioni restano a tutt'oggi impunite;

Libertà di religione o di credo

126.

sottolinea che la libertà di religione e di credo è, fra tutti i diritti umani, un diritto primario e fondamentale che deve essere rispettato, e che la condizionalità per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, prevista negli accordi bilaterali con i paesi non UE, deve poter essere imposta con maggiore forza ed efficacia;

127.

saluta le conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo adottate nel novembre 2009; riconosce l'importanza della libertà di religione o di credo per l'identità degli individui, religiosi o meno, visto che le convinzioni personali, qualunque forma assumano, sono una componente vitale del patrimonio personale e sociale; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare e tradurre in atto misure concrete per combattere l'intolleranza religiosa e la discriminazione e per promuovere la libertà di religione o di credo nel mondo, in linea con le considerazioni svolte nelle summenzionate conclusioni; invita il Consiglio e la Commissione a coinvolgere in tale processo il Parlamento europeo, le organizzazioni della società civile e le altre parti interessate;

128.

invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a integrare la libertà di religione o di credo nella politica UE in materia di diritti umani e procedere a una valutazione accurata della situazione della libertà di religione o di credo nella relazione annuale sui diritti umani dell'UE;

129.

invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente ad assegnare più risorse umane ai servizi che si occupano delle questioni attinenti al rispetto della libertà di religione o di credo nell'ambito dell'azione esterna e a creare strutture dedicate, specie nel quadro della costituzione del Servizio europeo di azione esterna; sostiene l'opportunità di individuare nella questione del rispetto della libertà di religione o di credo nel mondo una della priorità del SEAE, in considerazione delle gravi violazioni di tale libertà nel mondo e della palese necessità di assistere le minoranze religiose perseguitate in molte aree del pianeta;

130.

invita il Consiglio e la Commissione a tener conto, ai fini della prevenzione e risoluzione dei conflitti e della riconciliazione, dell'aspetto della religione e del dialogo con le autorità religiose e con gli organismi impegnati nel dialogo interconfessionale;

131.

ribadisce la propria profonda preoccupazione per il fatto che la discriminazione fondata sulla religione o sul credo è un fenomeno tuttora diffuso in tutte le parti del mondo e che i membri di comunità religiose particolari, come le minoranze religiose, continuano a essere privati dei diritti umani in molti paesi, tra cui Corea del Nord, Iran, Arabia Saudita, Somalia, Maldive, Afghanistan, Yemen, Mauritania, Laos, Uzbekistan, Eritrea, Iraq, Pakistan ed Egitto; condanna le autorità cinesi per le persecuzioni a danno di coloro che praticano la propria religione al di fuori dei canali ufficiali previsti a tale scopo, ivi inclusi i cristiani, i musulmani, i buddisti o i seguaci del movimento Falun Gong; sollecita la Cina a ratificare, come promesso, il patto sui diritti civili e politici (ICCPR); esorta le autorità cinesi a non portare avanti la propria politica oppressiva in Tibet in quanto la stessa potrebbe portare al definitivo annientamento della religione e della cultura tibetane; condanna le autorità iraniane per la persecuzione di individui appartenenti a minoranze religiose, fra cui cristiani, Bahá'í nonché musulmani che hanno abiurato o si sono convertiti a un'altra religione; esorta le autorità iraniane a proteggere le minoranze religiose in conformità degli obblighi loro derivanti dall'ICCPR; esorta le autorità della Federazione russa a imporre una moratoria sull'applicazione della legge del 2002 sulla repressione delle attività estremiste, che viene ampiamente ed impropriamente utilizzata per reprimere piccole e pacifiche minoranze religiose; esprime preoccupazione per la situazione della minoranza cristiana dei Montagnards che vive nelle aree montuose centrali del Vietnam; rammenta alle autorità vietnamite che i diritti delle minoranze comprendono la libertà di praticare le religioni senza restrizioni, la libertà di associazione e di espressione, il diritto di riunione pacifica, l'eguale diritto di possedere e di usare il suolo e il diritto di partecipare pienamente ed efficacemente al processo decisionale sulle questioni che le riguardano, compresi i progetti di sviluppo economico e di reinsediamento;

132.

sollecita l'UE a sviluppare uno strumentario per la promozione del diritto alla libertà di religione o di credo nella sua politica esterna, a ritenere fondamentale la libertà di religione o di credo, a includere una lista di controllo delle libertà che fanno parte integrante della libertà di religione o di credo onde accertare se siano rispettate, e prevedere meccanismi atti a identificare le violazioni della libertà di religione e di credo, al fine di rafforzare la promozione della libertà di religione o di credo nelle attività degli addetti alla funzione pubblica, soprattutto in seno al Servizio europeo per l'azione esterna, nonché ad associare le organizzazioni della società civile alla preparazione dello strumentario;

133.

saluta con soddisfazione la posizione di principio costantemente assunta dall'UE sulle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (e dell'UNHRC) relative alla lotta contro il vilipendio alle religioni; accoglie con favore la risoluzione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo presentata dall'UE; esorta l'UE a continuare ad adoperarsi per un approccio equilibrato fra libertà di espressione e divieto di incitamento all'odio religioso; incoraggia l'UE ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con l'Organizzazione delle conferenze islamiche e altri sostenitori del principio del vilipendio della religione;

134.

sottolinea che il diritto internazionale umanitario riconosce la libertà di religione o di credo indipendentemente dal fatto di essersi o meno registrati e che la registrazione non deve essere una condizione obbligatoria per la pratica religiosa; sottolinea inoltre con preoccupazione che in Azerbaigian, Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam le comunità religiose religiosi devono registrarsi presso l'amministrazione e far capo per la loro attività a comitati di gestione controllati dallo Stato che interferiscono con la loro autonomia religiosa e pongono vincoli alla loro attività;

135.

invita la Russia a introdurre una moratoria sull'attuazione della legge del 2002 relativa alla repressione delle attività estremiste, che viene usata, ed abusata, per limitare la libertà religiosa, per reprimere e cercare di mettere al bando comunità religiose non violente; nota inoltre con grande preoccupazione che 265 organizzazioni religiose o di ispirazione religiosa si trovano sulla lista nera delle cosiddette organizzazioni estremiste;

136.

sollecita inoltre i seguenti paesi a eliminare le restrizioni alla libertà di associazione e di riunione delle comunità religiose e a rispettare la libertà di religione e di credo: Arabia saudita, Egitto, Eritrea, Iran, Somalia, Yemen, Bielorussia, Corea del Nord e Laos;

137.

sottolinea gli ostacoli che in talune parti del mondo – come Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Iraq, Somalia e Sudan - ancora si frappongono alla libera professione della fede, a livello sia individuale che collettivo, come pure la crescente intolleranza contro le minoranze religiose in paesi con radicate tradizioni democratiche come l'India, e invita la Commissione a insistere su questi temi nel quadro dei pertinenti colloqui politici;

138.

condanna fermamente le criminalizzazioni o le pene comminate per «apostasia» in casi di conversione da una religione o da una confessione religiosa a un'altra, secondo una pratica ancora vigente nella maggior parte dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale; invita le istituzioni dell'UE ad esercitare pressioni su questi paesi affinché ripudino tali sistemi, specie quando sia prevista la pena capitale; è profondamente preoccupato per la pratica delle conversioni coatte che ancora esiste in paesi come l'Arabia Saudita e l'Egitto e chiede alle istituzioni UE un chiaro impegno alla lotta contro tali violazioni dei diritti umani;

139.

rammenta che, in un certo numero di Stati del mondo, divieti, confische e distruzione di luoghi di culto e di pubblicazioni religiose e divieto di formazione del clero sono ancora oggi pratica comune; sollecita le istituzioni UE a servirsi dei contatti con i governi dei paesi in cui le leggi sulla blasfemia sono strumentalizzate per perseguire i membri di minoranze religiose a contrastare simili violazioni ed esortare tali paesi a modificare o abrogare le leggi in questione;

140.

sottolinea che la libertà di coscienza è per l'UE un valore fondamentale e che tale libertà ricomprende quella di credere o di non credere così come di praticare la religione di propria scelta;

Libertà di espressione

141.

esprime preoccupazione per le nuove forme di limitazione della libertà di espressione, in particolare quelle basate sulle moderne tecnologie come ad esempio Internet; ribadisce che il diritto alla libertà di espressione comprende il diritto di cercare, ricevere e diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni e le idee;

142.

riconosce che le nuove tecnologie offrono opportunità senza precedenti per partecipare alla vita pubblica, esprimere opinioni, avere accesso alle informazioni sui diritti umani e rendere note in tutto il mondo le relative violazioni; esprime preoccupazione non solo per il ricorso degli Stati a tecnologie sempre più sofisticate - come le tecnologie a duplice uso - per censurare l'informazione e per controllare le attività su Internet, ma anche per gli episodi di intimidazioni, persecuzione e addirittura detenzione e arresto di cittadini che utilizzavano Internet per esercitare il diritto alla libertà di opinione e di espressione verificatisi in numerosi paesi;

143.

esorta l'Alto Rappresentante/Vicepresidente ad adottare una posizione di prima linea e a sviluppare politiche concrete che permettano all'UE di agire come attore mondiale sulla questione della libertà digitale (Internet), intervenendo su due fronti, contrastare le minacce portate ai diritti umani con l'uso delle nuove tecnologie e potenziare le opportunità di proteggere e sostenere i diritti umani grazie alle nuove tecnologie;

144.

esorta i paesi che limitano l'accesso a Internet ad abolire tali restrizioni al libero scambio delle informazioni; osserva che, secondo «Reporter senza frontiere», «l'elenco dei nemici di Internet» comprende i seguenti Stati che attuano una politica invasiva di censura su Internet: Bielorussia, Cina, Cuba, Egitto, Iran, Myanmar/Birmania, Corea del Nord, Arabia Saudita, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam;

145.

esorta la Commissione a redigere un elenco di persone responsabili di violazioni gravi dei diritti umani - quali tortura, censura, stupri ed esecuzioni extragiudiziali - in Iran, in particolare dopo le elezioni del 2009, e a considerare l'ipotesi di imporre loro sanzioni sotto forma di congelamento dei beni e divieto di viaggio;

146.

sostiene il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica garantito formalmente, ma non di fatto, dall'articolo 31 della Costituzione russa; esprime solidarietà per gli organizzatori e i fautori di «Strategia 31», ovvero la serie di proteste civili a favore del citato diritto iniziata il 31 luglio 2009 e che si tiene il 31 di ogni mese che ha appunto 31 giorni in Piazza del Trionfo a Mosca; si rammarica per il rifiuto finora opposto, ad eccezione dell'ultima, il 31 ottobre 2010, all'organizzazione delle manifestazioni di «Strategia 31» da parte dalle autorità con il pretesto dello svolgimento di altre attività precedentemente previste alla stessa ora in Piazza del Trionfo; esprime profonda preoccupazione per l'arresto, effettuato il 31 dicembre 2009 dalla polizia russa fra i numerosi manifestanti pacifici, della presidente del Gruppo Mosca-Helsinki Ljudmila Alekseeva, cui il Parlamento aveva assegnato il proprio premio Sacharov proprio poche settimane prima del citato arresto; sostiene la richiesta di Vladimir Lukin, ombudsman russo per i diritti umani, di aprire un'inchiesta sui pesanti interventi della polizia in occasione delle proteste del 31 maggio 2010;

147.

è profondamente preoccupato della mancanza di libertà di espressione nel Venezuela e a Cuba, oltre che del controllo esercitato sull'informazione di attualità, delle restrizioni e del controllo sull'utilizzo di Internet e dei tentativi di soffocare i dissensi;

Diritti umani e lotta al terrorismo

148.

condanna il terrorismo in tutte le sue forme; rammenta che il terrorismo internazionale ha provocato migliaia di vittime fra civili innocenti e ha sconvolto la vita di tante famiglie; è del parere che nel caso degli attacchi terroristici è imperativo parlare innanzitutto dei diritti delle vittime e non dei perpetratori di tali atti; sottolinea la necessità di garantire che i terroristi siano assicurati alla giustizia;

149.

osserva che le iniziative per contrastare il terrorismo si sono convertite in violazioni dei diritti umani fondamentali in diversi paesi del mondo a causa dell'applicazione di misure di vigilanza sproporzionate, delle detenzioni illegali e del ricorso alla tortura come strumento per estorcere informazioni ai presunti terroristi; esprime preoccupazione per il fatto che taluni paesi utilizzano la lotta al terrorismo come facciata per poter schiacciare le minoranze etniche e i difensori dei diritti umani operanti localmente e insiste che la lotta al terrorismo non va sfruttata come prestato per restringere o vietare il legittimo operato dei difensori dei diritti umani; condanna tali violazioni dei diritti umani, sottolinea la posizione dell'UE secondo cui la lotta al terrorismo va attuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della legalità ed esprime la propria convinzione secondo cui la lotta al terrorismo non dovrebbe compromettere le libertà civili;

150.

invita la Commissione e il Consiglio a cogliere l'occasione dei dialoghi bilaterali con paesi non UE, sia politici che in materia di diritti umani, per rammentare che questi diritti vanno rispettati anche nel combattere il terrorismo e che la politica anti-terroristica non deve mai essere strumentalizzata per azioni di repressione contro i difensori dei diritti umani o gli oppositori politici; invita in particolare l'Alto Rappresentante/Vicepresidente a denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani commesse nel quadro di politiche ed operazioni di anti-terrorismo;

151.

chiede su questo tema un maggiore coordinamento e interazione fra COTER e COHOM, al fine di condannare i casi di uso abusivo della politica antiterroristica a danno dei difensori dei diritti umani, avviando sistematicamente iniziative basate sugli orientamenti dell'UE relative ai difensori dei diritti umani, e adottando lo stesso approccio in casi di tortura e maltrattamento legati alla lotta contro il terrorismo, facendo riferimento agli orientamenti UE sulla tortura;

152.

ricorda la decisione del presidente degli Stati Uniti Barack Obama di chiudere il centro di detenzione di Guantanamo Bay nel gennaio 2009; si rammarica per il fatto che tale decisione non abbia ancora potuto essere pienamente attuata; rammenta la sua risoluzione del 13 giugno 2006 sulla situazione dei prigionieri a Guantanamo, in cui si insiste sul fatto che ogni prigioniero deve essere trattato conformemente al diritto umanitario internazionale e, se incriminato, deve beneficiare senza indugio di un equo processo e di un pubblico dibattimento; rammenta la dichiarazione congiunta UE-USA del 15 giugno 2009 sulla chiusura del centro di detenzione di Guantanamo Bay e la futura cooperazione anti-terrorismo, che ha accolto con favore la determinazione degli USA a eliminare le strutture detentive segrete; invita il governo degli Stati Uniti a far fronte a tutti gli impegni assunti; invita gli Stati membri dell'UE a concordare un piano coordinato per assistere gli USA in occasione della chiusura delle strutture detentive di Guantanamo, prevedendo la concessione dello status di rifugiato agli ex-detenuti non accusati di reati che non possono essere rimpatriati o ritrasferiti negli USA; accoglie favorevolmente l'impegno costruttivo dimostrato da diversi Stati membri dell'UE che si sono prodigati per fornire assistenza accogliendo alcuni ex detenuti di Guantanamo o trovando un alloggio per altri che hanno già ottenuto il decreto di scarcerazione dalla medesima struttura detentiva; nota tuttavia che a tutt'oggi solo i seguenti Stati membri dell'UE – Germania, Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Belgio, Francia, Ungheria e Italia – hanno accettato di accogliere detenuti; è preoccupato per il fatto che gli USA continuano a tenere in carcere senza processo alcuni detenuti, ad esempio presso la base aerea di Bagram in Afghanistan;

153.

nota che il 16 settembre 2008 si è svolto sotto la Presidenza francese il primo vertice dedicato ai Rom e che un secondo si è tenuto sotto la Presidenza spagnola il 9-10 aprile 2010; constata con estrema preoccupazione le espulsioni forzate di comunità Rom in Europa e l'intensificarsi del linguaggio xenofobo e incitante all'odio all'indirizzo delle minoranze e delle comunità di immigrati; ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché onorino pienamente gli obblighi loro derivanti dal diritto UE e, in caso di loro inadempienza, chiede alla Commissione europea di agire formalmente e con determinazione sulla base di una procedura di infrazione;

154.

fa notare che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, alle direttive e agli altri testi normativi sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata si applica la procedura di codecisione, mentre per gli accordi internazionali in tale ambito è prevista la previa approvazione del Parlamento; rileva che grazie ai citati cambiamenti il Parlamento potrà esercitare maggiori pressioni per quanto concerne il giusto equilibrio tra sicurezza e diritti umani; si impegna pertanto, in base alle sue nuove prerogative, ad agire per il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche e della democrazia, e senza operare distinzioni, nel quadro di tutte le relazioni che l'Unione intrattiene con gli Stati non UE o le organizzazioni regionali;

155.

ribadisce che ogni Stato membro ha il preciso obbligo di proteggere possibili vittime identificabili che corrono rischi reali ed immediati di atti terroristici e aggiunge che tutti gli Stati membri devono prendere ogni ragionevole provvedimento volto a predisporre mezzi di prevenzione degli atti terroristici e a ridurre al minimo l'impatto collaterale delle attività di anti-terrorismo;

156.

rammenta il contenuto della decisione quadro del Consiglio del marzo 2001 sulle vittime del terrorismo: assistenza urgente, assistenza continua, indagini e procedimento penale, accesso effettivo al diritto e alla giustizia, amministrazione della giustizia, compensazione, protezione della vita privata e familiare delle vittime e tutela della loro dignità e sicurezza, informazioni per le vittime, addestramento specifico per i responsabili dell'assistenza alle vittime;

Dialoghi e consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi

157.

esprime delusione per il mancato conseguimento di progressi in un certo numero di dialoghi e consultazioni sui diritti umani; nota il fatto che la partecipazione della società civile nei dialoghi e nelle consultazioni in questione non sia sistematicamente garantita e sia talvolta soggetta ai vincoli imposti dalle controparti esterne all'UE; è preoccupato del fatto che, se dei casi vengono sollevati, i governi non assolvono il loro impegno di riferire a loro volta all'UE sulle questioni, individuali e strutturali, sollevate nel quadro del dialogo;

158.

invita a una partecipazione autentica del Parlamento europeo alle valutazioni dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani attualmente in corso; chiede di poter accedere a tutti i documenti finali nonché alle altre fonti di informazione pertinenti; auspica che, a seguito delle valutazioni, siano elaborati parametri chiari per misurare l'impatto dei dialoghi e siano formulate proposte esplicite, basate su un approccio per paese, sui modi per migliorare i risultati esposti nei documenti finali e fare in modo che le consultazioni dell'UE sui diritti umani non abbiano a fallire ripetutamente;

159.

invita le istituzioni europee ad assicurare trasparenza e coerenza reciproca in questo settore, in termini di finalità, valori e posizioni da adottare;

160.

fa notare che occorre far confluire i risultati dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani nei vertici tra l'UE e i suoi partner;

161.

ritiene indispensabile che, in generale, i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani siano programmati e condotti in maniera trasparente e che gli obiettivi stabiliti prima del dialogo siano sottoposti a valutazione subito dopo; invita il Consiglio e la Commissione a fare pressioni sulle autorità dei paesi terzi affinché via sia un'ampia ed elevata partecipazione ministeriale ai dialoghi e alle consultazioni;

162.

invita i paesi in via di adesione all'UE a migliorare il livello di protezione dei diritti umani sul proprio territorio, in linea con le garanzie date dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

163.

invita la Commissione e il Consiglio, in occasione delle loro consultazioni e dialoghi con i paesi non UE, a focalizzare l'attenzione sulla situazione delle minoranze etniche e religiose e sulle frequenti violazioni dei loro diritti;

164.

saluta con soddisfazione l'intensificarsi del coordinamento e della cooperazione fra gli Stati Uniti e l'Unione europea in materia di diritti umani;

165.

si compiace dell'instaurazione di dialoghi sui diritti umani con i seguenti paesi dell'Asia centrale: Tagikistan, Kazakstan, Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan e dello svolgimento di un secondo dialogo con ciascuno di tali paesi fino al novembre 2009; saluta inoltre il primo seminario della società civile UE-Uzbekistan sul dialogo sui diritti umani tenutosi nell'ottobre 2008; si rammarica per il fatto che i dialoghi sui diritti umani UE-Cina non abbiano portato ad alcun miglioramento in relazione a specifiche violazioni dei diritti umani in Cina; rileva che, nonostante alcune iniziative delle autorità cinesi che vanno nella giusta direzione (riforma del lavoro, revisione delle pene capitali da parte della Corte popolare suprema), la situazione in fatto di diritti umani continua a deteriorarsi contrassegnata com'è dall'aggravarsi delle tensioni sociali e dal rafforzamento dei controlli e della repressione nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, blogger ed attivisti sociali, e da politiche mirate volte a emarginare i tibetani e la loro identità culturale; è profondamente preoccupato per l'assenza di progressi nel dialogo sino-tibetano; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani del popolo Uighur in Cina, condanna l'oppressione da lungo tempo esercitata nel Turkestan orientale e deplora l'inosservanza da parte delle autorità cinesi delle garanzie di libertà sancite dalla costituzione della Repubblica popolare cinese – fra cui libertà di espressione, di manifestazione, di riunione, di religione e libertà personale; deplora altresì le politiche di trasferimento etnico adottate dalla Repubblica popolare cinese, intese a «diluire» la cultura del popolo Uighur e a frammentarne l'unità; esprime la propria delusione per il mancato raggiungimento di risultati di rilievo nel quadro delle consultazioni UE-Russia sui diritti umani; si compiace dell'avvio, nel 2009, di dialoghi sui diritti umani con l'Indonesia e dello svolgimento delle prime riunioni di dialogo con la Georgia e l'Armenia; considera che, se tali dialoghi richiamano opportunamente l'attenzione sulle questioni in fatto di diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE, essi non possono diventare fine a se stessi e devono invece concentrarsi sul seguito dato alle questioni sollevate e discusse in occasione dei dialoghi stessi; si rammarica che il dialogo sui diritti umani con l'India non abbia dato risultati e constata con delusione che la questione della discriminazione fondata sulla casta non sia stata dibattuta durante l'ultimo dialogo sui diritti umani;

166.

chiede lo stretto coordinamento fra gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea e l'Agenzia per i diritti fondamentali prima di ogni dialogo UE con i paesi non UE sui diritti umani; sottolinea la necessità che l'UE sia essa stessa in grado di affrontare le violazioni dei diritti umani al suo interno, se vuol essere internazionalmente considerata un faro di civiltà in questo settore;

167.

si compiace dello svolgimento, nel giugno 2009, del primo dialogo sui diritti umani UE-Bielorussia; si rammarica tuttavia per il fatto che la situazione dei diritti umani nel paese resti disastrosa a causa delle continue restrizioni alla libertà di associazione, di riunione e di espressione e delle repressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti;

168.

saluta gli sforzi del governo del Messico nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata e la presentazione al Congresso di un progetto di legge sulla riforma del codice di giustizia militare; sottolinea che il partenariato strategico UE-Messico deve essere visto come opportunità per rafforzare i diritti umani e la democrazia;

169.

prende atto della modifica della costituzione, introdotta dal parlamento della Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) nell'aprile 2009, volta a integrare, tra le altre, una disposizione in base alla quale la Corea del Nord «rispetta e tutela i diritti umani»; sollecita le autorità nordcoreane ad adottare provvedimenti concreti e tangibili per migliorare la situazione dei diritti umani; invita al riguardo le autorità ad autorizzare le ispezioni di ogni tipo di struttura carceraria da parte di esperti internazionali indipendenti e a permettere ai relatori speciali dell'ONU di visitare il paese; sottolinea che, in sede di valutazione della situazione dei diritti umani nel paese, si deve tener conto non soltanto delle disposizioni della costituzione ma anche e soprattutto dell'applicazione di misure concrete; invita inoltre le autorità nord-coreane a revocare le restrizioni che limitano la capacità degli operatori internazionali di monitorare la distribuzione degli aiuti e ad assicurare che tali aiuti raggiungano chi ne ha bisogno; sollecita la leadership nord-coreana a impegnarsi a un dialogo costruttivo con l'UE in materia di diritti umani;

170.

resta preoccupato per l'interruzione sin dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran e ritiene che sia giunto il momento per la comunità internazionale di agire a sostegno della società civile iraniana in questo cruciale momento della storia del movimento democratico del paese; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, i processi in atto che possono favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e i rappresentanti della società civile nei processi di definizione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella vita politica; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sostenere e rafforzare detto processo; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione dei diritti umani in Iran nel 2008 e nel 2009 e per il permanere delle restrizioni alla libertà di espressione e di riunione; a tale riguardo, è gravemente preoccupato per la soppressione dei diritti di giornalisti, scrittori, studiosi e attivisti nel campo dei diritti delle donne e dei diritti umani; permane preoccupato per la repressione delle minoranze etniche e religiose in Iran;

171.

prende atto della preoccupante svolta autoritaria in atto in Cambogia, sottolineata dalla consolidata impunità per le violazioni dei diritti umani e dal restringimento dello spazio politico e della libertà di espressione per quanti appartengono a partiti politici di opposizione e per altri attivisti politici; invita la Commissione ad adoperarsi per riattivare l'accordo di Parigi del 1991 sulla Cambogia;

Diritti economici, sociali e culturali

172.

riconosce la necessità di attribuire pari importanza ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici, tenendo presente il carattere universale, indivisibile, interconnesso e interdipendente di tutti i diritti umani confermato dalla conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993; esorta tutti i paesi del mondo ad aderire al protocollo facoltativo del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, aperto alla firma il 24 settembre 2009;

173.

sottolinea che i diritti umani comprendono anche il diritto all'alimentazione, all'acqua e infrastrutture igieniche, all'istruzione, a un alloggio adeguato, al territorio, a un lavoro dignitoso e alla sicurezza sociale; che di tali diritti vanno garantiti in termini di giusto accesso alle risorse naturali in un quadro di sostenibilità, anche per le generazioni future; osserva che, nella maggior parte dei casi, dietro il mancato rispetto di tali diritti vi sono fattori gravi come la povertà e l'assenza di buongoverno; invita l'UE a moltiplicare gli sforzi a favore del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio alla luce del fatto che il mondo è ancora ben lungi dal raggiungere gli obiettivi fissati per il 2015; ribadisce in tale contesto l'importanza di attuare politiche basate sui diritti umani per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

174.

riconosce l'importanza del sistema di vigilanza dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'ambito della difesa dei diritti nei settori del commercio, dell'occupazione, dei sistemi statistici, della tutela sociale e delle politiche lavorative nonché della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

175.

invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare affinché le imprese soggette al diritto nazionale o europeo non si sottraggano al rispetto dei diritti umani e delle norme sanitarie e ambientali loro applicabili quando si insediano o operano in un paese non UE, segnatamente nei paesi in via di sviluppo;

176.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di onorare i loro impegni APS (Aiuto pubblico allo sviluppo) verso i paesi in via di sviluppo al fine di contrastare la crisi economica e finanziaria globale, che hanno permesso di limitare le conseguenze negative della crisi stessa sulla situazione dei diritti umani nel mondo; saluta con soddisfazione la 10a sessione speciale del Consiglio dei diritti umani, tenutasi il 20 febbraio 2009, incentrata sull'impatto della crisi economica e finanziaria mondiale sulla realizzazione universale e l'effettivo godimento dei diritti umani; invita gli Stati membri dell'UE a mantenere, malgrado la crisi, la loro cooperazione con i paesi non UE sui diritti umani e insiste nell'affermare che la mancanza di risorse non può mai essere invocata per giustificare violazioni dei diritti umani;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

177.

si compiace della considerazione riservata alle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione dell'EIDHR per il 2008 e il 2009;

178.

sostiene i contributi dell'EIDHR, in particolare mediante progetti della società civile gestiti da organizzazioni del settore locali e internazionali (90 % dei contributi) nonché attraverso organizzazioni regionali e internazionali attive nell'ambito in questione, ad esempio il Consiglio d'Europa, l'OSCE e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (10 % dei contributi);

179.

rileva che, nel periodo 2008-2009, le risorse consacrate ai diritti umani e alla democrazia hanno superato i 235 milioni di euro, rendendo possibile il finanziamento di 900 progetti in circa 100 paesi; rileva che un numero particolarmente significativo di progetti è stato finanziato in paesi rientranti nella politica europea di vicinato e che, invece, sono i paesi ACP ad aver beneficiato del maggiore importo complessivo; prende atto con preoccupazione di uno squilibrio a svantaggio dei progetti di sostegno alla democrazia diversi dalle missioni di osservazione elettorale; considera che i fondi EIDHR devono essere notevolmente rafforzati in modo da avere risorse sufficienti per un «National Endowment for Democracy» (fondo per la democrazia) europeo, a sostegno delle capacità in materia di diritti umani e della promozione della democrazia nelle società che ne hanno maggiore bisogno;

180.

sottolinea che uno dei principali punti di forza dell'EIDHR consiste nel fatto che tale strumento non dipende dall'approvazione del governo ospitante e che può quindi concentrarsi su questioni politiche sensibili e approcci innovativi cooperando altresì direttamente con le organizzazioni della società civile locali, che devono mantenersi indipendenti dalle autorità pubbliche;

181.

sottolinea l'importanza del ricorso all'EIDHR quale strumento per combattere le minacce per i diritti umani e offrire maggiore sostegno ai difensori dei diritti umani e alle vittime delle violazioni di tali diritti; è favorevole a una rete di undici organizzazioni finanziate dall'EIDHR finalizzata, nello specifico, a tutelare i difensori dei diritti umani e a fornire una risposta rapida in situazioni di emergenza; incoraggia lo sviluppo di strategie specifiche che rispondano alle necessità delle varie categorie di difensori dei diritti umani, compresi quelli che difendono i diritti degli LGBTI o sono associati a inchieste sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario;

182.

invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i suoi accordi di partenariato e di cooperazione, e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi non UE;

183.

è consapevole della situazione, tuttora preoccupante, dei diritti umani nel continente africano e convinto che gli Stati africani abbiano fatto notevoli passi avanti verso la promozione della legalità a livello di continente con l'adozione della Carta africana dei diritti umani e dei popoli (altrimenti nota come Carta di Banjul) e pertanto sta seriamente esaminando la possibilità di creare una linea di bilancio specifica per sostenere l'opera della Corte africana per i diritti umani e dei popoli;

184.

invita il personale della Commissione a organizzare regolarmente incontri con i rappresentanti della società civile a Bruxelles in modo da favorire il dialogo con i partner attualmente impegnati nell'attuazione di progetti sul campo;

185.

si compiace della moltiplicazione dei fondi a favore dei diritti umani attraverso i programmi geografici e l'attuazione delle politiche a livello nazionale e regionale sostenute dal Fondo europeo di sviluppo (nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (in America latina, Asia e Sudafrica) e dello strumento europeo di vicinato e partenariato (nelle regioni vicine), nonché mediante strumenti tematici quali l'EIDHR, lo strumento per la stabilità, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e quello per i paesi industrializzati (ICI Plus);

Assistenza e osservazione elettorali

186.

constata con soddisfazione che l'Unione europea sempre più spesso fa ricorso all'assistenza e all'osservazione elettorali per promuovere la democrazia nei paesi non UE, rafforzando così il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, e che la qualità e l'indipendenza di tali missioni sono ampiamente riconosciute;

187.

invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente a controllare l'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle relazioni conclusive delle missioni di osservazione elettorale (MOE) dell'UE, ad assicurare l'assistenza successiva eventualmente necessaria e a riferire regolarmente al Parlamento europeo;

188.

rinnova la sua richiesta di integrare il processo elettorale, ivi incluse le relative fasi pre- e post-elettorale, nei vari livelli del dialogo politico con i paesi non UE interessati, eventualmente prevedendo misure accompagnatorie concrete, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti umani e della democrazia;

189.

insiste affinché sia esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo all'indipendenza ed efficacia della missione;

190.

si compiace dell'ammontare dei finanziamenti che, nei 18 mesi oggetto della presente relazione, hanno subito un incremento complessivo di 50 milioni di euro;

Utilizzo delle iniziative del Parlamento europeo in materia di diritti umani

191.

invita il Consiglio e la Commissione a fare tesoro delle risoluzioni, in particolare le risoluzioni d'urgenza, e delle altre comunicazioni del Parlamento fornendo risposte concrete alle preoccupazioni e alle aspettative espresse;

192.

ribadisce la necessità di conferire maggiore visibilità al Premio Sacharov per la libertà di pensiero assegnato ogni anno dal Parlamento europeo; si rammarica che non si proceda a un vero accertamento delle condizioni effettive di candidati e vincitori o sulla situazione nei loro paesi; invita anche il Consiglio e la Commissione a dare visibilità al Premio, fra l'altro includendolo nella relazione annuale sui diritti umani; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione a tenersi in contatto con i candidati e i vincitori del Premio Sacharov per garantire il proseguimento del dialogo e del monitoraggio della situazione dei diritti umani nei rispettivi paesi e per offrire protezione a quanti siano oggetto di gravi persecuzioni;

193.

ricorda alle delegazioni del Parlamento di inserire sistematicamente nell'ordine del giorno delle riunioni interparlamentari un dibattito sui diritti umani, di visitare durante le missioni delle delegazioni progetti e istituzioni finalizzati a rafforzare il rispetto dei diritti umani nonché di organizzare incontri con i difensori dei diritti umani fornendo loro, ove opportuno, visibilità e protezione internazionali;

194.

accoglie favorevolmente la creazione della rete dei vincitori del Premio Sacharov; esorta a reperire quanto prima le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi della rete stessa e per agevolare la comunicazione tra il Parlamento e i vincitori del Premio Sacharov garantendo a questi ultimi uno status speciale che consenta loro di accedere agli edifici dello stesso Parlamento con una procedura agevolata;

*

* *

195.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.


(1)  Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.

(2)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576; GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 109; GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 33; GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 86; GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 183; GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 198; GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 60; GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 15; GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(4)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(5)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 71.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0036.

(7)  GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.

(8)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0226.

(10)  GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.

(11)  Documento del Consiglio n. 11179/10.

(12)  GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 3.

(13)  GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 9.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2010)0443.

(15)  A dicembre 2009, Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito avevano ratificato sia la Convenzione che il protocollo opzionale; tutti gli Stati membri avevano firmato la Convenzione, ma 15 di loro non l'avevano ancora ratificata (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia); 19 Stati membri avevano firmato anche il protocollo, ma 10 di loro non l'avevano ancora ratificato (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovacchia).

(16)  Testi approvati, P7_TA(2010)0236.

(17)  Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE) del 17 novembre 2009.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/108


Giovedì 16 dicembre 2010
Una nuova strategia per l'Afghanistan

P7_TA(2010)0490

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan (2009/2217(INI))

2012/C 169 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare le risoluzioni dell'8 luglio 2008 sulla stabilizzazione dell'Afghanistan (1), del 15 gennaio 2009 sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan (2) e del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan (3),

vista la dichiarazione politica congiunta UE-Afghanistan, firmata il 16 novembre 2005, che si fonda su priorità condivise per l'Afghanistan come la creazione di istituzioni forti e responsabili, la riforma del settore della sicurezza e della giustizia, la lotta al narcotraffico, lo sviluppo e la ricostruzione,

visto l'accordo per Afghanistan del 2006, che stabilisce le tre principali aree di attività del governo afghano per il quinquennio successivo: sicurezza, governance, Stato di diritto, diritti umani, e sviluppo economico e sociale nonché un impegno per l'eliminazione della produzione di stupefacenti,

vista la Conferenza di Londra sull'Afghanistan, svoltasi nel gennaio 2010, in cui la comunità internazionale ha rinnovato il proprio impegno per l'Afghanistan e che ha gettato le basi per un consenso internazionale su una strategia comprendente una «soluzione non militare» della crisi afghana, stabilendo altresì che il trasferimento alle forze afghane della responsabilità in materia di sicurezza inizierà nel 2011 e sarà ampiamente completato entro il 2014,

vista la risoluzione 1890 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU che, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, proroga l'autorizzazione della International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan quale definita nelle risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003), per un periodo di dodici mesi dopo il 13 ottobre 2009, e invita i paesi membri delle Nazioni Unite facenti parte dell'ISAF a prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione del relativo mandato,

vista la proposta di «Fondo fiduciario per la pace e la reintegrazione» cui i partecipanti alla Conferenza di Londra si sono impegnati ad assegnare un importo iniziale di 140 milioni di dollari USA, con l'obiettivo di integrare i talebani e gli altri ribelli,

vista l'Assemblea nazionale consultiva di pace dell'Afghanistan (Jirga), tenutasi a Kabul all'inizio del giugno 2010 con l'obiettivo di trovare un consenso nazionale sul tema della riconciliazione con i nemici,

vista la Conferenza di Kabul, svoltasi il 20 luglio 2010, che ha valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle decisioni adottate alla Conferenza di Londra e ha fornito al governo afghano una nuova occasione di dimostrare la leadership e la titolarità del processo, con la cooperazione della comunità internazionale, nell'incrementare la sicurezza, rafforzare le capacità delle forze di sicurezza afghane e migliorare la buona governance e lo Stato di diritto, nonché nel tracciare il cammino da percorrere anche per quanto riguarda la lotta alla produzione e al traffico di droga, oltre che alla corruzione, la pace e la sicurezza, lo sviluppo economico e sociale, i diritti umani e la parità tra i sessi; viste le conclusioni della Conferenza di Kabul che prevedono il trasferimento del controllo delle operazioni militari alla forze afghane in tutte le province entro la fine del 2014,

visto il decreto presidenziale, del 17 agosto 2010, che fissa una scadenza di quattro mesi per lo scioglimento delle aziende di sicurezza private presenti in Afghanistan, con una deroga per quelle che lavorano all'interno di complessi utilizzati da ambasciate, imprese e ONG straniere,

viste le elezioni presidenziali tenutesi in Afghanistan nell'agosto 2009, le critiche contenute nella relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, pubblicata nel dicembre 2009, e le elezioni parlamentari svoltesi il 18 settembre 2010,

viste tutte le pertinenti conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (CAGRE) del 27 ottobre 2009 e il Piano d'azione del Consiglio per rafforzare l'impegno in Afghanistan e Pakistan, e le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 22 marzo 2010,

viste la nomina, a partire dal 1o aprile 2010, di un rappresentante speciale dell'UE/capo della delegazione dell'UE in Afghanistan dalla duplice veste, e la decisione del Consiglio, dell'11 agosto 2010, che proroga il mandato del Rappresentante speciale Vygaudas Usackas fino al 31 agosto 2011,

vista la dichiarazione del Consiglio, del 18 maggio 2010, che proroga la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) per tre anni, dal 31 maggio 2010 al 31 maggio 2013,

visto il documento strategico per paese relativo al periodo 2007-2013, che definisce l'impegno della Commissione per l'Afghanistan fino al 2013,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010,

vista la relazione delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano 2009, che classifica l'Afghanistan al 181o posto su 182 paesi,

viste la valutazione 2007-2008 dell'Afghanistan sui rischi e la vulnerabilità nazionali, e le stime in essa contenute secondo cui i costi connessi all'eliminazione della povertà in Afghanistan per portare al livello della soglia di povertà tutti coloro che vivono al di sotto di tale soglia, sarebbero pari a 570 milioni di dollari USA,

vista la relazione 2008 dell'ACBAR (Agenzia di coordinamento degli aiuti per l'Afghanistan) intitolata «Carenze - efficacia degli aiuti in Afghanistan», da cui emerge che enormi somme destinate agli aiuti confluiscono negli utili societari delle imprese appaltatrici (nella misura del 50 % per contratto), che la trasparenza a livello di appalti e gare è minima e che i costi degli stipendi e delle indennità degli espatriati sono elevati,

vista la relazione della Missione di assistenza dell'ONU in Afghanistan (UNAMA), dell'agosto 2010, sulla protezione dei civili nei conflitti armati,

viste le raccomandazioni dell'associazione Peace Dividend Trust, che sostengono una politica di «priorità all'Afghanistan» incoraggiando gli appalti locali afghani per la fornitura di beni e servizi in luogo della relativa importazione, a beneficio, in primo luogo e soprattutto, degli afghani,

viste la strategia controinsurrezionale NATO/ISAF per l'Afghanistan e la relativa attuazione ai comandi del generale Davis Petraeus nonché la revisione della strategia stessa annunciata dal Presidente Obama per il mese di dicembre 2010,

vista la relazione del Congresso degli Stati Uniti dal titolo «War Lords Inc: Extortion and Corruption Along the US Supply Chain in Afghanistan» (I signori della guerra: estorsione e corruzione nella catena USA di forniture in Afghanistan) (commissione sul controllo e la riforma del governo, Camera dei rappresentanti USA, giugno 2010),

visti il lavoro dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e, in particolare, la sua relazione dell'ottobre 2009 sul tema «Tossicodipendenza, crimine e ribellione - la minaccia transnazionale dell'oppio in Afghanistan» e la sua relazione mondiale sulla droga 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0333/2010),

A.

considerando che la comunità internazionale ha più volte ribadito il suo sostegno alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che sanciscono la sicurezza, la prosperità e i diritti umani di tutti i cittadini afghani; considerando tuttavia che la comunità internazionale ha implicitamente riconosciuto che nove anni di guerra e di coinvolgimento internazionale non sono riusciti ad avere la meglio sull'insurrezione dei talebani e a portare la pace e la stabilità nel paese; e che dal 2009 è stata introdotta una nuova strategia controinsurrezionale con l'invio di 45 000 militari di rinforzo,

B.

considerando che, con una coalizione di forze internazionali già attiva ma incapace di sconfiggere i talebani e gli altri ribelli e un movimento insurrezionale e talebano incapace di prevalere su tali forze militari, non si intravede alcuna conclusione certa in Afghanistan,

C.

considerando che, nel 2009, il generale Stanley McChrystal ha dichiarato di non ravvisare segnali di una forte presenza di Al Qaeda in Afghanistan, e che alti funzionari americani confermano che Al Qaeda è oggi scarsamente presente in Afghanistan,

D.

considerando che le condizioni di vita e di sicurezza si sono deteriorate, erodendo il consenso popolare di cui godeva a un certo punto la presenza della coalizione, e che la coalizione è sempre più percepita dalla popolazione come forza di occupazione; considerando che è necessario un nuovo, più ampio partenariato con il popolo afghano, che coinvolga i gruppi non rappresentati e la società civile negli sforzi di pace e di riconciliazione,

E.

considerando che l'Unione europea è uno dei principali fornitori di assistenza allo sviluppo e donatori di aiuti umanitari per l'Afghanistan e che essa è un partner impegnato negli sforzi di ricostruzione e stabilizzazione,

F.

considerando che, nell'ambito dell'accordo per l'Afghanistan del 2006 e della Conferenza di Kabul, i donatori hanno concordato di assegnare una percentuale crescente dei loro aiuti (fino al 50 %) ricorrendo, ove possibile, al bilancio del governo centrale, direttamente o attraverso meccanismi basati su fondi fiduciari, ma che solo il 20 % degli aiuti allo sviluppo è attualmente convogliato attraverso il bilancio del governo,

G.

considerando che la mancanza di sufficiente coordinamento sta compromettendo l'efficacia dell'aiuto e dei contributi dell'Unione europea in Afghanistan,

H.

considerando che tra il 2002 e il 2009 un importo pari a oltre 40 miliardi di dollari USA in aiuti internazionali è stato destinato all'Afghanistan; che il numero di bambini che frequentano la scuola è aumentato nello stesso periodo ma che, secondo le stime dell'UNICEF, il 59 % dei bambini afghani di età inferiore ai cinque anni non ha ancora abbastanza cibo, e cinque milioni di bambini non riescono a frequentare la scuola,

I.

considerando che la situazione delle donne nel paese rimane estremamente preoccupante; che, secondo le relazioni delle Nazioni Unite, il tasso di mortalità materna in Afghanistan è il secondo più alto al mondo con circa 25 000 decessi l'anno, e che solo il 12,6 % delle donne sopra i 15 anni è in grado di leggere e scrivere, mentre il 57 % delle ragazze si sposa prima dell'età legale di 16 anni; che la violenza nei confronti delle donne continua a essere un fenomeno diffuso; che la legge sciita sullo status personale è ancora in vigore e che la stessa, tra le altre discriminazioni, criminalizza le donne che si rifiutano di avere rapporti sessuali con i propri mariti e vieta alle donne di uscire di casa senza il consenso del marito,

J.

considerando che l'Afghanistan è parte di diverse convenzioni internazionali per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, e che la Costituzione afghana, all'articolo 22, stabilisce che i cittadini dell'Afghanistan, uomini e donne, hanno uguali diritti e doveri dinanzi alla legge; che il Codice afghano della famiglia è attualmente in fase di revisione al fine di armonizzarlo con la Costituzione,

K.

considerando che nel luglio 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha chiesto di procedere a una verifica sui miliardi di dollari versati in passato a titolo di finanziamenti per l'Afghanistan e ha votato a favore di una temporanea riduzione degli aiuti al governo dell'Afghanistan di quasi 4 miliardi di dollari USA,

L.

considerando che il ministro delle Finanze dell'Afghanistan, Omar Zakhilwal, ha criticato in primo luogo le prassi contrattuali NATO/ISAF, in quanto non vanno a beneficio dell'economia locale afghana, e, in secondo luogo, l'interpretazione unilaterale data dall'ISAF delle regole sulle disposizioni di esenzione fiscale contenute nell'accordo ISAF-governo afghano, e che il ministro ha accusato gli appaltatori stranieri di essersi aggiudicati la maggior parte dei contratti finanziati dall'ISAF, che ammontano a 4 miliardi di dollari USA, con la conseguenza che, a quanto risulta, si verifica una costante fuoriuscita di denaro dal paese; considerando che il governo afghano chiede un'indagine internazionale,

M.

considerando che è ormai ovvia l'impossibilità di una soluzione militare in Afghanistan e che gli Stati Uniti hanno dichiarato che inizieranno a ritirare le loro truppe dall'Afghanistan nell'estate 2011, mentre altri paesi hanno già ritirato le proprie truppe o stanno mettendo a punto piani per procedere in tal senso e altri non hanno ancora manifestato l'intenzione di ritirarsi; che, tuttavia, il ritiro dei militari deve essere un processo graduale e coordinato nel quadro di un progetto politico che garantisca un agevole passaggio di responsabilità alle forze di sicurezza afghane,

N.

considerando che la Conferenza di Kabul ha stabilito che l'esercito nazionale afghano, con il necessario sostegno finanziario e tecnico della comunità internazionale, dovrebbe raggiungere i 171 600 effettivi e la polizia nazionale afghana i 134 000 entro ottobre 2011,

O.

considerando che l'obiettivo principale della missione EUPOL in Afghanistan è quello di contribuire alla creazione di un sistema di polizia afghano conforme alle norme internazionali,

P.

considerando che l'Afghanistan, secondo una recente relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), non solo è la principale fonte mondiale di produzione di oppio e il principale fornitore dei mercati di eroina dell'UE e della Federazione russa, ma anche uno dei principali produttori mondiali di cannabis; considerando tuttavia che la produzione di oppio in Afghanistan è diminuita del 23 % negli ultimi due anni e di un terzo dal picco del 2007; che l'UNODC ha stabilito che esiste una chiara correlazione tra la coltivazione dell'oppio e i territori in cui l'insurrezione è sotto controllo, e che nelle zone dell'Afghanistan dove il governo è maggiormente in grado di far rispettare la legge quasi due terzi degli agricoltori hanno dichiarato di non coltivare oppio perché è vietato, mentre nel sud-est, dove il braccio delle autorità è più debole, poco meno del 40 % degli agricoltori ha citato il divieto come motivo per non coltivare il papavero,

Q.

considerando che, secondo una recente relazione dell'UNODC, il numero di afghani tossicodipendenti è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, e che tale tendenza avrà importanti ripercussioni sociali sul futuro del paese,

R.

considerando che l'Unione europea ha svolto un ruolo attivo nel sostenere gli sforzi per la lotta al narcotraffico fin dall'inizio del processo di ricostruzione senza conseguire risultati di rilevo in relazione all'obiettivo di limitare l'influenza pervasiva del settore della droga sull'economia, sul sistema politico, sulle istituzioni dello Stato e sulla società,

S.

considerando che in Afghanistan si è proceduto all'eradicazione del papavero utilizzando diserbanti chimici e che tale pratica comporta gravi danni alle persone e all'ambiente in termini di inquinamento del suolo e delle acque; considerando, tuttavia, che attualmente esiste un consenso sulla necessità di concentrare le misure repressive sul narcotraffico e sui laboratori per la produzione di eroina piuttosto che sugli agricoltori; considerando inoltre che lo sforzo principale è al momento incentrato sulla possibilità di offrire agli agricoltori fonti di reddito alternative,

T.

considerando che l'Afghanistan dispone di considerevoli risorse naturali, tra cui ricche riserve minerarie quali gas e petrolio, per un valore stimato di 3 000 miliardi di dollari USA, e che il governo afghano fa affidamento su tali risorse per stimolare lo sviluppo economico una volta che nel paese saranno instaurate la pace e la sicurezza,

Una nuova strategia UE

1.

è consapevole della serie di fattori che ostacolano i progressi in Afghanistan, ma ha scelto di concentrarsi, nella presente relazione, su quattro aree principali nel cui ambito, a suo avviso, l'impegno profuso potrebbe tradursi in miglioramenti: aiuto e coordinamento internazionali, implicazioni del processo di pace, impatto della formazione delle forze di polizia ed eliminazione della coltivazione dell'oppio mediante il ricorso a uno sviluppo alternativo;

2.

esprime il proprio sostegno al nuovo concetto di strategia controinsurrezionale studiato per proteggere la popolazione locale e ricostruire le zone in cui la sicurezza è stata garantita; appoggia inoltre il Piano d'azione dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan;

3.

ritiene, pertanto, che la strategia dell'Unione europea per l'Afghanistan dovrà partire da due premesse: il riconoscimento del continuo deterioramento della sicurezza e degli indicatori socio-economici in Afghanistan, nonostante quasi un decennio di coinvolgimento e investimenti internazionali, e la necessità di incoraggiare ulteriormente un cambiamento di mentalità da parte della comunità internazionale – che in passato, in particolare prima della strategia controinsurrezionazione, ha troppo spesso messo a punto piani e preso decisioni tenendo in scarsa considerazione la popolazione afghana – in modo che in futuro essa metta a punto piani e prenda decisioni in stretta collaborazione con il popolo afghano; osserva che le conferenze di Londra e di Kabul hanno segnato una tappa importante in tale direzione;

4.

accoglie con favore e sostiene le conclusioni dal titolo «Rafforzare l'azione dell'UE in Afghanistan e in Pakistan» adottate dal Consiglio nell'ottobre 2009, in cui si delinea un approccio dell'Unione europea alla regione più coerente e coordinato e si sottolinea l'importanza della cooperazione regionale e del rafforzamento della componente civile nell'ambito della politica riguardante l'Afghanistan;

5.

sottolinea che qualsiasi soluzione a lungo termine della crisi afghana deve partire dall'interesse dei cittadini del paese per la propria la sicurezza interna, la protezione civile e lo sviluppo economico e sociale, e dovrebbe includere misure concrete per l'eradicazione della povertà, del sottosviluppo e della discriminazione nei confronti delle donne, per rafforzare il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, potenziare i meccanismi di riconciliazione, garantire la fine della produzione di oppio, impegnarsi in una solida strategia di consolidamento dello Stato e integrare pienamente l'Afghanistan nella comunità internazionale nonché bandire Al Qaeda dal paese;

6.

accoglie con favore le conclusioni della Conferenza internazionale di Kabul sull'Afghanistan; sottolinea la necessità di rispettare gli impegni assunti dal governo afghano per migliorare la sicurezza, la governance e le opportunità economiche per i cittadini del paese, nonché gli impegni della comunità internazionale atti a sostenere il processo di transizione e gli obiettivi condivisi;

7.

ribadisce che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere l'Afghanistan nella ricostruzione del proprio Stato, in modo che possa contare su istituzioni democratiche più forti e capaci di garantire la sovranità nazionale, su una sicurezza basata su un esercito e forze di polizia soggetti a un controllo democratico, su un potere giudiziario competente e indipendente, sull'unità statale, sull'integrità territoriale, sulla parità tra uomini e donne, sulla libertà dei mezzi di informazione, su una particolare attenzione riservata ai settori dell'istruzione e della sanità, sullo sviluppo economico sostenibile e la prosperità del popolo afghano e sul rispetto delle tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali nonché dei diritti di tutte le comunità etniche e religiose presenti sul territorio nazionale, riconoscendo nel contempo la necessità di un cambiamento radicale dell'atteggiamento nei confronti delle donne; chiede che sia dato un maggiore sostegno ai progetti di sviluppo delle autorità locali nelle province che danno prova di buon governo;

8.

osserva che l'80 % della popolazione vive nelle aree rurali e che la superficie coltivabile procapite è diminuita passando dagli 0,55 ettari del 1980 agli 0,25 ettari del 2007; sottolinea il fatto che l'Afghanistan resta particolarmente esposto a condizioni climatiche sfavorevoli e agli aumenti dei prezzi delle derrate alimentari sul mercato mondiale, e che l'utilizzo diffuso e indiscriminato delle mine terrestri rappresenta un rischio significativo per il buon esito dello sviluppo rurale; ritiene, in tale contesto, che sia di fondamentale importanza mantenere e rafforzare i finanziamenti incentrati sullo sviluppo rurale e la produzione alimentare locale così da conseguire la sicurezza alimentare;

9.

prende atto dell'impegno del governo afghano ad attuare, in modo graduale e sostenibile sul piano fiscale, nel corso dei prossimi dodici mesi, il programma di governance subnazionale che rafforza le autorità locali e le loro capacità istituzionali sviluppando altresì quadri regolamentari, finanziari e di bilancio a livello subnazionale;

10.

osserva che la debolezza dell'amministrazione pubblica e le scarse capacità della funzione pubblica possono costituire un ostacolo a un maggiore coinvolgimento del popolo afghano nel processo di ricostruzione; è pertanto convinto che sia necessario prestare una maggiore attenzione a tali importanti settori; accoglie con favore l'idea che la Commissione e gli Stati membri debbano elaborare un programma faro specifico a lungo termine inteso ad affrontare la questione del rafforzamento della pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo di programmi di formazione, il contributo alla costruzione di strutture o all'utilizzo di quelle esistenti, l'instaurazione di un collegamento con la rete degli istituti di pubblica amministrazione dell'Unione europea e lo svolgimento di funzioni di consulenza per gli istituti di pubblica amministrazione in varie grandi città dell'Afghanistan come Kabul, Herat e Mazar i Sharif;

11.

ricorda che gli sforzi di sviluppo devono concentrarsi sul miglioramento della capacità delle strutture governative afghane e che gli stessi afghani devono essere fortemente coinvolti sia nella scelta delle priorità che nelle fasi di attuazione onde rafforzare il processo di appropriazione e assunzione delle responsabilità a livello nazionale e comunitario; attira pertanto l'attenzione sul ruolo fondamentale delle organizzazioni della società civile nel garantire la partecipazione della cittadinanza afghana ai processi di democratizzazione e di ricostruzione, oltre che nell'arginare il rischio di corruzione;

12.

esprime profonda preoccupazione, nonostante dalla fine del regime dei talebani nel 2001 si siano registrati alcuni miglioramenti nella vita delle donne, per la situazione generale dei diritti umani in Afghanistan e, in particolare, per il deterioramento dei diritti fondamentali, politici, civili e sociali delle donne negli ultimi anni nonché per gli sviluppi negativi, quali il fatto che gran parte dei prigionieri nelle carceri afghane sono donne fuggite da un contesto familiare oppressivo, e per le recenti modifiche al codice elettorale che riducono le quote di seggi parlamentari destinati alle donne;

13.

ritiene che i diritti della donna siano parte della soluzione del problema della sicurezza e che sia impossibile raggiungere la stabilità in Afghanistan senza che le donne godano di pieni diritti a livello di vita politica, sociale ed economica; invita pertanto le autorità afghane e i rappresentanti della comunità internazionale a includere le donne in ogni fase dei colloqui di pace e degli sforzi di riconciliazione e reintegrazione, in conformità con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede di garantire una protezione speciale alle donne che partecipano attivamente alla vita pubblica o politica e sono pertanto esposte al pericolo di attacchi da parte dei fondamentalisti; fa notare che i progressi nei colloqui di pace non possono in alcun caso implicare una perdita dei diritti acquisiti dalle donne negli ultimi anni; chiede al governo afghano di tutelare meglio i diritti delle donne modificando la legislazione vigente, ad esempio il codice penale, onde evitare pratiche discriminatorie;

14.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea a continuare a sollevare le questioni legate alla discriminazione nei confronti delle donne e dei bambini, nonché quelle riguardanti i diritti umani in generale, nelle relazioni bilaterali con l'Afghanistan, in linea con l'impegno a lungo termine dell'Unione ad assistere l'Afghanistan negli sforzi di pace e di ricostruzione;

15.

invita l'Unione europea e la comunità internazionale ad aumentare il livello di finanziamento e di sostegno politico e tecnico per le politiche intese a migliorare la situazione delle donne afghane e delle organizzazioni non governative femminili, incluse quelle che difendono i diritti delle donne;

16.

constata che, nonostante i miglioramenti realizzati dopo la caduta del regime dei talebani, negli ultimi anni si è registrato un peggioramento della situazione per quanto riguarda la libertà di espressione e di stampa; prende atto degli attacchi e delle minacce perpetrati da gruppi armati e dai talebani nei confronti di giornalisti per impedire loro di diffondere notizie sulle zone sotto il loro controllo; chiede che siano adottate misure in tale ambito al fine di consentire ai giornalisti di esercitare la loro professione con determinate garanzie di sicurezza;

17.

prende atto con preoccupazione del fatto che le elezioni parlamentari tenutesi in Afghanistan il 18 settembre 2010, con un'affluenza di circa il 40 % nonostante le condizioni di sicurezza nel paese, sono state ancora una volta caratterizzate da brogli e violenze in cui, secondo la NATO, hanno perso la vita 25 persone; si rammarica per il fatto che a molti afghani è stato impedito di esercitare il diritto fondamentale al voto;

18.

prende atto delle irregolarità registrate nei procedimenti giudiziari nel paese, che non rispettano le norme internazionali in materia di giustizia; deplora l'esecuzione di 16 sentenze di condanna a morte nel 2008; invita l'Unione europea a chiedere l'approvazione di una moratoria sulla pena di morte, in conformità con la risoluzione delle Nazioni Unite 62/149 del 2007, nella prospettiva della sua successiva abolizione;

Aiuti internazionali - uso e abuso

19.

ricorda che il bilancio combinato dell'Unione europea (Comunità europea e Stati membri) per gli aiuti all'Afghanistan relativi al periodo 2002-2010 è pari a 8 miliardi di euro circa;

20.

sottolinea l'importanza di rafforzare la libertà dei media e la società civile in Afghanistan per promuovere la democratizzazione del paese; elogia inoltre le conclusioni della missione UE di osservazione elettorale del 2009;

21.

rileva che, nonostante le enormi iniezioni di aiuti stranieri, la situazione in Afghanistan rimane sconfortante e impedisce agli aiuti medici e umanitari di raggiungere i gruppi più vulnerabili della popolazione, che muoiono più afghani a causa della povertà che per conseguenza diretta del conflitto armato, e che, paradossalmente, la mortalità infantile è aumentata dal 2002 mentre la speranza di vita alla nascita nonché i livelli di alfabetizzazione sono diminuiti notevolmente; nota altresì che dal 2004 il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è aumentato del 130 %;

22.

insiste sull'importanza di conseguire gli Obiettivi di sviluppo del millennio e deplora che, nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, l'Afghanistan sia sceso nell'indice di sviluppo umano dell'UNDP dal 173o posto del 2003 al 181o (su 182 paesi), mentre il tasso di mortalità tra i bambini con meno di cinque anni e quello di mortalità materna restano tra i più elevati al mondo; ritiene che obiettivi specifici in tali settori, oltre che in materia di accesso alla salute e all'istruzione, in particolare per le donne, non vadano trascurati, ma esorta ad attribuire particolare attenzione a migliori fonti di reddito e alla costruzione di un sistema giudiziario funzionante;

23.

sottolinea che l'UNODC rivela in uno studio del gennaio 2010 che la corruzione rappresenta la maggiore preoccupazione della popolazione e che il reddito generato dalla corruzione attiva rappresenta circa un quarto (23 %) del PIL dell'Afghanistan;

24.

invita la Commissione a garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione all'assistenza finanziaria fornita al governo afghano, alle organizzazioni internazionali e alle ONG locali, al fine di garantire la coerenza degli aiuti e l'esito positivo della ricostruzione e dello sviluppo del paese;

25.

invita a una distribuzione dell'aiuto umanitario geograficamente più omogenea basata su un'analisi del fabbisogno e attenta all'urgenza degli interventi;

26.

osserva, tuttavia, i limitati progressi compiuti nel settore delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dell'istruzione di base, ovvero gli ambiti che i donatori e il governo afghano citano solitamente come esempi di esiti positivi;

27.

richiama l'attenzione sugli ingenti costi, stimati in oltre 300 miliardi di dollari USA ed equivalenti a oltre 20 volte il PIL del paese, della guerra di cui l'Afghanistan è stato teatro dal 2001 al 2009, costi che dovrebbero salire a oltre 50 miliardi di dollari USA l'anno in seguito al previsto incremento delle forze militari;

28.

riconosce la percezione diffusa secondo cui la corruzione del governo afghano è la sola responsabile della mancata fornitura di servizi essenziali ai cittadini, ma osserva altresì che la maggior parte delle risorse per lo sviluppo socio-economico sono state gestite da organizzazioni internazionali, banche di sviluppo regionali, ONG, appaltatori internazionali, consulenti, ecc. e non dal governo centrale; sollecita il governo afghano e la comunità internazionale a esercitare un controllo maggiore al fine di eliminare la corruzione e garantire che gli aiuti arrivino a destinazione;

29.

ritiene che la lotta contro la corruzione dovrebbe costituire la pietra angolare del processo di pace in Afghanistan, dal momento che la corruzione attiva devia le risorse dalla loro destinazione, crea difficoltà in termini di accesso ai servizi pubblici di base, come la sanità e l'istruzione, e costituisce un enorme ostacolo allo sviluppo socio-economico del paese; sottolinea altresì che la corruzione mina la fiducia nei confronti del settore pubblico e del governo e rappresenta pertanto una grave minaccia alla stabilità nazionale; sollecita pertanto l'UE ad accordare un'attenzione particolare alla lotta contro la corruzione nel fornire assistenza all'Afghanistan;

30.

rileva che, secondo quanto affermato dal ministro delle finanze afghano e confermato da altre fonti indipendenti, solo 6 miliardi di dollari USA (ovvero il 15 %) dei 40 miliardi di dollari USA destinati agli aiuti sono effettivamente pervenuti al governo afghano tra il 2002 e il 2009, mentre dei restanti 34 miliardi di dollari USA, che sono passati attraverso le organizzazioni internazionali, le banche di sviluppo regionali, le ONG, gli appaltatori internazionali, ecc., il 70/80 % non ha mai raggiunto i beneficiari designati, cioè il popolo afghano; prende atto della decisione adottata alla Conferenza di Kabul che prevede l'assegnazione del 50 % degli aiuti internazionali attraverso il bilancio nazionale afghano a partire dal 2012, così come richiesto dall'Afghanistan;

31.

mette in evidenza l'assoluta necessità di creare meccanismi di coordinamento tra i paesi donatori internazionali e di prevedere valutazioni dettagliate degli aiuti europei e internazionali per contrastare la mancanza di trasparenza e i limitati meccanismi di responsabilità dei donatori;

32.

condanna la perdita, lungo la catena di distribuzione, di una percentuale significativa di fondi europei e di altri fondi destinati ad aiuti internazionali, ovvero una situazione emersa prepotentemente nell'ambito del recente scandalo della Banca di Kabul, e richiama l'attenzione sulle quattro cause principali di tale fenomeno: sprechi, costi di intermediazione e sicurezza troppo elevati, fatturazione eccessiva e corruzione;

33.

rileva, tuttavia, che le perdite dell'UE sono attenuate dal fatto che il 50 % dei suoi aiuti (contro il 10 % di quelli statunitensi) è assegnato mediante fondi fiduciari multilaterali il cui tasso di efficacia è molto elevato (l'80 % circa);

34.

chiede all'Unione europea di istituire una banca dati centralizzata sui costi e l'impatto di tutti gli aiuti dell'UE in Afghanistan nonché di effettuare un'analisi di tali aspetti, in quanto la mancanza di dati globali, aggiornati e trasparenti danneggia l'efficienza degli aiuti;

35.

chiede, inoltre, a tutti i principali organismi umanitari e di sviluppo attivi in Afghanistan, ivi inclusi l'UE e i suoi Stati membri, gli Stati Uniti, l'UNAMA, le agenzie dell'ONU, le principali ONG e la Banca mondiale, di ridurre drasticamente le spese di funzionamento assegnando i fondi a progetti concreti attuati tramite un partenariato reale ed equilibrato con le istituzioni afghane, e di garantire che gli aiuti giungano effettivamente a destinazione; sottolinea, a tale proposito, che le istituzioni afghane hanno il diritto di decidere in merito all'uso dei fondi garantendo però la trasparenza e la responsabilità necessarie;

36.

sottolinea l'importanza di coordinare gli sforzi di ricostruzione e sviluppo a livello regionale al fine di promuovere uno sviluppo transfrontaliero in una regione dove i legami etnico-tribali spesso trascendono i confini nazionali;

37.

osserva che occorre promuovere una maggiore partecipazione dei governi locali e regionali afghani, e pone l'accento sul fatto che, a tale livello, la lealtà, lo Stato di diritto e la democrazia sono indispensabili ai fini del corretto utilizzo dei fondi; sottolinea che per l'assegnazione di fondi a livello locale e regionale deve essere necessaria l'approvazione del governo centrale in modo da rafforzarne il ruolo e le responsabilità;

38.

invita l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a istituire un gruppo congiunto di ricercatori al fine di valutare una volta l'anno tutte le misure e le missioni dell'UE e degli Stati membri in Afghanistan, facendo ricorso a indicatori qualitativi e quantitativi espliciti, in particolare per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo (comprese la sanità pubblica e l'agricoltura), il buon governo (compresi il settore della giustizia e il rispetto dei diritti umani) e la sicurezza (soprattutto l'addestramento della polizia afghana); chiede inoltre, in tale contesto, che sia svolta una valutazione dell'impatto relativo delle misure dell'Unione europea sulla situazione generale del paese e del livello di coordinamento e cooperazione tra gli organismi dell'UE e le altre missioni e misure internazionali, e che siano pubblicati i risultati di detta valutazione e le raccomandazioni conseguenti;

39.

sottolinea che la situazione della sicurezza e la distribuzione geografica dell'assistenza dipendono l'una dall'altra e chiede, pertanto, che gli aiuti siano inviati direttamente alle popolazioni interessate da vicino;

40.

sottolinea la necessità di considerare prioritaria la lotta contro la corruzione in Afghanistan; riconosce l'esistenza della corruzione locale ma auspica il controbilanciamento della stessa attraverso la rafforzata legittimità che le istituzioni dello Stato afghano otterranno grazie all'attribuzione della responsabilità in materia di approvazione dell'assegnazione dei finanziamenti e di garanzia dell'efficacia degli aiuti;

41.

è favorevole a una politica che preveda, ove possibile, l'aumento degli appalti all'interno dell'Afghanistan, piuttosto che l'importazione di merci o servizi;

42.

ritiene che la distribuzione degli aiuti nel paese dovrebbe essere affidata a organismi umanitari imparziali e che i militari dovrebbero essere coinvolti solo in casi del tutto eccezionali onde rispettare la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza delle attività degli organismi umanitari, in conformità con le norme internazionali in materia, codificate all'interno delle degli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nelle emergenze umanitarie (MCDA) e riprese nel Consenso europeo sull'aiuto umanitario;

43.

rileva che qualsiasi violazione, percepita come tale, dei principi di neutralità, imparzialità e indipendenza da parte dei citati organismi nell'ambito delle rispettive attività, li rende più vulnerabili sul territorio, soprattutto perché essi continueranno ad essere presenti in loco per molto tempo anche dopo il ritiro delle truppe;

44.

constata che, come ampiamente riportato dalla stampa e nella relazione della Camera dei rappresentanti statunitense «Warlords, Inc.» (I signori della guerra), i militari USA in Afghanistan hanno esternalizzato gran parte della logistica ad appaltatori privati, i quali a loro volta subappaltano la protezione dei convogli militari a aziende locali per la fornitura di servizi di sicurezza, con conseguenze disastrose;

45.

rileva che la decisione di porre la catena di approvvigionamento militare americano in mano a privati senza criteri affidabili atti a garantire la responsabilità, la trasparenza e la legalità alimenta estorsione e corruzione, in quanto i signori della guerra, i boss della mafia locale e, in ultima istanza, i comandanti dei talebani finiscono con l'impossessarsi di una quota significativa del giro d'affari relativo alla logistica militare in Afghanistan, pari a 2,2/3 miliardi di dollari USA;

46.

è costernato per il fatto che il denaro proveniente da attività di protezione e di estorsione a tutti i livelli della catena di approvvigionamento militare costituisce la più significativa fonte di finanziamento per i ribelli, come riconosciuto dal Segretario di Stato USA Hillary Clinton nella sua testimonianza dinanzi alla commissione esteri del Senato nel dicembre 2009;

47.

è altrettanto costernato in quanto, dal momento che la logistica militare degli Stati Uniti e quella della NATO/dell'ISAF hanno impostazioni analoghe, anche la piena tracciabilità dei contributi finanziari dell'UE potrebbe non essere del tutto garantita nella totalità dei casi;

48.

valuta in modo del tutto positivo i nuovi orientamenti sugli appalti (il cui valore stimato ammonta attualmente a circa 14 miliardi di dollari l'anno) pubblicati nel settembre 2010 dal comando militare della NATO in Afghanistan, con l'intento di ridurre la corruzione e far diminuire la percentuale di fondi che indirettamente finanzia la ribellione e i talebani; auspica che detta modifica nell'orientamento della politica in materia di appalti sia attuata rapidamente;

49.

plaude, in tale contesto al recente decreto del Presidente Karzai che fissa per tutte le aziende di sicurezza private locali e straniere in Afghanistan un termine di quattro mesi per porre fine alle loro attività;

Il processo di pace

50.

sottolinea che il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani costituiscono il fondamento per un Afghanistan stabile e prospero; rileva pertanto che un sistema giudiziario credibile è un aspetto fondamentale del processo di pace e che il rispetto dei diritti umani e la prevenzione della diffusa impunità dovrebbero costituire aspetti non negoziabili di tutte le fasi del processo di pace; invita, a tale proposito, il governo afghano a dare attuazione in via prioritaria a una strategia di riforma della giustizia;

51.

ritiene che gran parte della responsabilità per l'attuale situazione di stallo in Afghanistan sia da imputare a iniziali errori di calcolo risalenti al periodo precedente la nuova strategia controinsurrezionale delle forze di coalizione, che avevano previsto una rapida vittoria militare sui talebani e un'agevole transizione verso un paese stabile, gestito da un governo legittimo con un forte sostegno occidentale;

52.

ritiene, di conseguenza, che da un lato sia stata sottovalutata la presenza dei talebani mentre dall'altro la capacità di governare del governo Karzai sia stata sopravvalutata e che, di conseguenza, sia stata accordata poca attenzione al compito di ricostruire il paese e favorirne lo sviluppo;

53.

teme che tali errori abbiano alimentato la ripresa dei talebani in oltre metà del paese, aggravando il deterioramento della sicurezza nell'intera regione e del rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne;

54.

rileva che l'impostazione militare del passato non ha dato i risultati auspicati e pertanto appoggia vivamente un approccio più marcatamente civile;

55.

riconosce che l'unica soluzione possibile è di natura politica, e ritiene che dovrebbe comprendere i negoziati - da svolgersi eventualmente sullo sfondo di un cessate il fuoco - con i talebani e altre formazioni combattenti nonché con altri esponenti politici del paese disposti a formare un governo di unità nazionale che possa mettere fine alla guerra civile che sconvolge il paese da quasi trent'anni e garantire il pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; è del parere che, per arrivare alla soluzione politica, sia necessario accordare alla nuova strategia controinsurrezionale il tempo di dare i propri frutti in linea con il calendario annunciato dal Presidente Obama;

56.

è fermamente convinto che i tre principali presupposti dell'Unione europea per un processo di pace come quello descritto e per la partecipazione dei talebani debbano essere: un impegno assunto da tutte le parti negoziali a bandire dal paese Al Qaeda e la sua promozione del terrorismo internazionale nonché qualsiasi altro gruppo terroristico, l'adozione di misure per eliminare la coltivazione del papavero e l'instaurazione di una politica incentrata sulla promozione e sul rispetto dei diritti umani fondamentali e della Costituzione afghana;

57.

ritiene, inoltre, che tutte le altre questioni dovrebbero essere lasciate alla volontà e alla capacità del popolo afghano stesso;

58.

riconosce che i talebani non sono un'entità unica uniforme e che si contano almeno 33 leader di primo piano, 820 capi di livello medio/più giovani, e 25 000-36 000«soldati semplici» ripartiti tra 220 comunità, alcune delle quali in lotta per motivi ideologici e altre per questioni economiche; ritiene, pertanto, che sia fin d'ora necessario promuovere i negoziati a livello locale tra le amministrazioni locali democraticamente elette e i membri dell'opposizione armata «che rinuncino alla violenza, non abbiano legami con le organizzazioni terroristiche internazionali, rispettino la Costituzione e siano disposti a partecipare all'edificazione di un Afghanistan pacifico», conformemente ai paragrafi 13 e 14 del comunicato di Kabul del 20 luglio 2010;

59.

plaude al programma di pace e di reinserimento del governo afghano, che è aperto a tutti i membri afghani dell'opposizione armata e delle loro comunità sulla base dei già citati paragrafi 13 e 14 del comunicato di Kabul;

60.

ricorda che qualsiasi strategia di disarmo e reintegrazione non può prescindere da un'attenta valutazione del problema del ritorno degli ex combattenti e dei rifugiati nei villaggi di origine;

61.

sottolinea l'importanza di aumentare la credibilità, la responsabilità e la competenza del governo e dell'amministrazione afghani al fine di migliorare la loro reputazione presso i cittadini;

62.

sottolinea il ruolo fondamentale del Pakistan, in quanto non vi è alcun incentivo per i talebani a impegnarsi seriamente nei negoziati fino a quando il confine con il Pakistan rimane aperto per loro; raccomanda un più ampio coordinamento e coinvolgimento internazionale nel processo, che preveda anche la partecipazione di altri paesi vicini e attori regionali di primo piano, segnatamente l'Iran, la Turchia, la Cina, l'India e la Federazione russa;

63.

invita la Commissione a valutare le implicazioni strategiche e politiche per l'Afghanistan e l'intera regione delle recenti e disastrose inondazioni in Pakistan, e a prendere tutte le misure necessarie per assistere la popolazione del paese colpita e i profughi afghani i cui campi sono stati devastati dall'inondazione;

64.

sottolinea l'importanza di una buona gestione delle risorse idriche in Afghanistan e nella zona circostante e pone l'accento sui vantaggi della cooperazione regionale e transfrontaliera in questo settore, anche ai fini dell'instaurazione di un clima di fiducia tra i paesi vicini dell'Asia sudoccidentale;

65.

nota il coinvolgimento nell'insurrezione del Servizio di intelligence pakistano (ISI), teso a assicurarsi che anche il Pakistan ottenga un risultato soddisfacente da qualsiasi tipo di pace;

66.

sottolinea tuttavia che, affinché la pace possa instaurarsi stabilmente in Afghanistan, sarà necessario che le principali potenze della regione, tra cui India, Pakistan, Iran e gli Stati dell'Asia centrale, Russia, Cina e Turchia stipulino accordi politici e concordino una posizione comune di non-interferenza e sostegno dell'indipendenza dell'Afghanistan; chiede inoltre la normalizzazione delle relazioni afghano-pakistane, segnatamente tramite una soluzione definitiva della questione relativa al confine internazionale fra i due paesi;

67.

invita l'Unione europea a continuare a sostenere non solo il processo di pace e di riconciliazione in Afghanistan ma anche gli sforzi compiuti dal paese per il reinserimento di quanti sono pronti a rinunciare alla violenza, accordando al governo Karzai una sufficiente flessibilità nella scelta dei partner di dialogo ma insistendo sul fatto che la Costituzione afghana e il rispetto dei diritti umani fondamentali costituiscono il quadro giuridico e politico generale per il processo di pace;

68.

valuta positivamente i programmi di priorità nazionali elaborati dal governo afghano in linea con la strategia di sviluppo nazionale dell'Afghanistan e sostenuti dalla Conferenza di Kabul, e ne chiede la piena ed efficace attuazione;

69.

non si stancherà mai di sottolineare la necessità di un ruolo molto più attivo dell'Unione europea nella ricostruzione e nello sviluppo dell'Afghanistan, in quanto nessuna pace duratura è possibile, nel paese o nell'intera regione, senza una riduzione della povertà e uno sviluppo sostenibile significativi; riconosce che non può esistere sviluppo senza sicurezza, così come non può esistere sicurezza senza sviluppo;

70.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a convogliare, di concerto con gli Stati Uniti, una quota maggiore degli aiuti internazionali attraverso le autorità nazionali e il governo di Kabul e ad assicurare che droni, forze speciali e milizie locali contro i leader talebani siano utilizzati conformemente agli ordini di tolleranza zero del generale Petreus circa la perdita di vite di civili innocenti;

71.

rende omaggio ai militari, uomini e donne appartenenti a tutte le forze alleate che hanno perso la vita nel difendere la libertà ed esprime cordoglio alle loro famiglie e a quelle di tutte le vittime afghane innocenti;

72.

sottolinea che la presenza militare di alcuni Stati membri dell'Unione europea e dei loro alleati in Afghanistan si situa nel quadro dell'operazione NATO/ISAF e dei suoi obiettivi di combattere la minaccia del terrorismo internazionale e di affrontare il problema della coltivazione e del traffico di stupefacenti;

73.

sottolinea che tale presenza può contribuire a creare le condizioni di sicurezza necessarie per l'attuazione dei recenti piani del governo afghano volti a sfruttare l'industria mineraria ed estrattiva del paese, potenzialmente di vasta portata, consentendogli così di ottenere le risorse proprie indispensabili per il bilancio nazionale;

74.

sottolinea che le risorse minerarie ed estrattive, potenzialmente vaste, presenti nel territorio dell'Afghanistan, appartengono esclusivamente al popolo afghano, e che la «protezione» di queste attività non può in alcun caso essere utilizzata come pretesto per la presenza permanente di truppe straniere sul suolo afghano;

Forze di polizia e Stato di diritto

75.

rileva che non vi può essere stabilità o pace in Afghanistan senza che lo Stato garantisca innanzitutto la sicurezza dei suoi cittadini e assuma le proprie responsabilità;

76.

si compiace dell'obiettivo fissato dal Presidente Karzai di far sì che entro la fine del 2014 siano soltanto le forze di sicurezza nazionali afghane a dirigere e condurre le operazioni militari nelle varie province, nonché dell'impegno assunto dal governo afghano di giungere gradualmente all'esercizio della piena autorità sulla propria sicurezza;

77.

sottolinea che l'Afghanistan deve disporre di una forza di polizia efficiente e di un esercito autonomo in grado di garantire la sicurezza, così da consentire di procedere al ritiro delle forze militari straniere dal paese;

78.

riconosce la validità dell'idea del generale Petraeus, secondo cui si potrebbe assegnare alle autorità locali democraticamente elette una gendarmeria locale incaricata di mantenere l'ordine pubblico e proteggere la popolazione locale;

79.

riconosce, tuttavia, che disporre di forze di sicurezza autosufficienti è un obiettivo piuttosto a lungo termine e richiama pertanto l'attenzione, in particolar modo, sulla necessità di un approccio maggiormente coordinato e integrato alla formazione della polizia, nonché, separatamente, all'addestramento degli ufficiali dell'esercito, e fa altresì notare che l'investimento di fondi nella formazione della polizia ha dato modesti risultati; invita tutti gli attori coinvolti a coordinare da vicino le proprie attività al fine di evitare inutili sovrapposizioni e di svolgere compiti complementari a livello strategico e operativo;

80.

evidenzia la necessità di una riforma globale del ministero degli Interni, senza la quale gli sforzi per riformare e costruire una nuova forza di polizia rischiano di fallire, e sottolinea in tale contesto l'importanza del controllo, del sostegno, della consulenza e della formazione a livello di ministero degli Interni afghano nonché di regioni e province, in linea con gli ulteriori obiettivi di EUPOL;

81.

ritiene che l'innegabile vaghezza del mandato EUPOL e gli scarsi risultati ottenuti fino ad oggi impediscano alla missione di acquisire il ruolo di primo piano che merita nell'UE; deplora il fatto che, a tre anni dallo spiegamento, la missione EUPOL non abbia ancora raggiunto i tre quarti del contingente autorizzato e ribadisce l'invito rivolto al Consiglio e agli Stati membri affinché onorino pienamente i loro impegni rispetto a tale missione;

82.

saluta l'istituzione da parte di EUPOL Afghanistan dell'Ufficio del Procuratore anti-corruzione, avente il compito di investigare casi di presunta corruzione in cui sarebbero coinvolti titolari di funzioni pubbliche di alto profilo e altri pubblici ufficiali;

83.

esprime inquietudine per le cifre ISAF secondo cui dei 94 000 agenti della polizia nazionale afghana quasi il 90 % è analfabeta, il 20 % tossicodipendente, e oltre il 30 % scompare dopo un anno, senza contare i circa 1 000 poliziotti uccisi in servizio ogni anno;

84.

ritiene che i fattori principali a monte dell'inefficacia della formazione in generale siano l'insufficiente coordinamento fra i vari aspetti dell'addestramento di polizia e la prassi di demandare i compiti di addestramento a aziende militari e di sicurezza private (PMSC);

85.

rileva che l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per la creazione di una forza di polizia professionale afghana rischia di essere compromesso dalla diffusione di pratiche come l'approccio «fast-track» (selezione inadeguata delle reclute, sei settimane di formazione senza libri di testo a causa dell'analfabetismo, formazione minima sul campo e quindi consegna alle reclute di tesserino di riconoscimento, uniforme e pistola e inserimento in pattuglia), attuato da alcune grandi aziende di sicurezza degli Stati Uniti; rileva la necessità di un addestramento di polizia più coerente e duraturo, tale da permettere ai diversi corpi di polizia afghani di operare insieme; sottolinea che le missioni di addestramento della polizia devono non soltanto vertere sugli aspetti tecnici ma garantire anche l'alfabetizzazione delle reclute e fornire loro una conoscenza di base del diritto interno e internazionale;

86.

è altresì frustrato dalla constatazione degli scarsi controlli finanziari applicati alle aziende private e cita una relazione comune del ministero della Difesa e del dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 2006, i cui risultati sono validi ancora oggi, secondo cui le forze di polizia in Afghanistan non erano in grado di svolgere le attività di routine connesse al rispetto della legge e non disponevano di alcun programma efficace di formazione sul campo; riconosce i tentativi del comando generale, nel quadro della strategia controinsurrezionale, di esercitare, durante il suo mandato, un certo grado di controllo sulle milizie private straniere che operano impunemente in Afghanistan;

87.

raccomanda che la formazione della polizia cessi quanto prima di essere un incarico affidato a aziende private;

88.

chiede una migliore cooperazione e un più efficace coordinamento a livello internazionale per accrescere in modo significativo le capacità di addestramento della polizia e migliorare ulteriormente l'efficacia dei programmi di formazione; propone che EUPOL e NATO/ISAF lancino un programma di formazione su vasta scala che incorpori le unità di polizia nazionale come concordato con il governo afghano, eliminando in tal modo doppioni, sprechi e frammentazione;

89.

sollecita l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e gli Stati membri dell'UE a intensificare l'addestramento delle forze di polizia in Afghanistan e a incrementare notevolmente il numero degli addestratori sul campo, in modo che l'obiettivo della Conferenza di Londra di addestrare 134 000 agenti di polizia afghana per la fine del 2011 diventi realistico; sollecita l'Alto rappresentante a modificare la missione EUPOL in Afghanistan prevedendo una formazione obbligatoria del personale di grado più basso in tutte le province, aumentando il numero delle settimane dedicate all'addestramento di base e garantendo che pattugliamenti ed altre attività di polizia siano effettuati congiuntamente sul campo; sollecita gli Stati membri dell'UE non solo a unificare le rispettive missioni bilaterali di addestramento con EUPOL ma anche ad astenersi dall'imporre restrizioni alle forze nazionali di polizia spiegate nell'ambito di EUPOL;

90.

raccomanda che gli stipendi della polizia afghana siano aumentati e che l'intero processo di assunzione sia rivisto, dando la preferenza alle reclute con un livello di alfabetizzazione di base, che non consumino droghe e siano meglio qualificate psicologicamente e fisicamente rispetto alle forze attuali;

91.

sottolinea che l'addestramento di polizia non può produrre risultati senza un apparato giudiziario ben funzionante, e invita pertanto la comunità internazionale ad accrescere il sostegno finanziario e tecnico finalizzato al rafforzamento del sistema giudiziario, anche attraverso l'aumento degli stipendi dei giudici di ogni grado; chiede inoltre al Consiglio di varare, in coordinamento con le Nazioni Unite, una missione specializzata per formare i giudici e i pubblici funzionari del ministero della Giustizia e del sistema penale afghano;

92.

si compiace del fatto che, alla Conferenza di Kabul, il governo afghano si sia impegnato a migliorare, con il supporto dei partner internazionali, l'accesso alla giustizia in tutto il paese mediante misure concrete da attuare nei prossimi dodici mesi nonché a sviluppare la capacità delle istituzioni giudiziarie, anche tramite la definizione e l'attuazione di una strategia organica in materia di risorse umane;

Stupefacenti

93.

fa notare che l'Afghanistan è la fonte del 90 % dell'oppio illegale del mondo, e che però, quando le forze di coalizione sono entrate a Kabul nel 2001, i papaveri da oppio non venivano coltivati in Afghanistan grazie al successo conseguito dalle Nazioni Unite in relazione al divieto di coltivazione;

94.

reputa che una consistente forza militare dotata di notevoli risorse avrebbe potuto, successivamente, mantenere con facilità questa situazione «senza oppio» attraverso progetti di sviluppo agricolo locale, che le sue truppe avrebbero dovuto proteggere dai talebani e dai signori della guerra locali;

95.

rileva, tuttavia, che la produzione di oppio rappresenta ancora un grave problema sociale, economico e di sicurezza, e invita l'Unione europea a considerarlo una priorità strategica della sua politica nei confronti dell'Afghanistan;

96.

ricorda che in Europa oltre il 90 % dell'eroina proviene dall'Afghanistan e che il costo per la salute pubblica nei paesi europei ammonta a miliardi di dollari; sottolinea che le sfide poste dall'economia della droga in Afghanistan devono essere affrontate a livello non solo nazionale ma anche internazionale, prestando attenzione a tutti gli anelli della catena della droga, e che tale approccio implica, in particolare, un aiuto agli agricoltori ai fini della riduzione dell'offerta, la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze per frenare la domanda nonché l'applicazione della legge contro gli intermediari; propone, in particolare, di investire massicciamente nell'instaurazione di una politica agricola e rurale globale al fine di offrire un'alternativa credibile e duratura ai produttori di oppio; insiste anche sulla necessità di integrare l'ambiente nella strategia agricola e rurale, dal momento che il degrado ambientale, provocato ad esempio da una gestione carente delle risorse idriche o dalla distruzione delle foreste naturali, rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un'economia agricola;

97.

prende atto che, in seguito all'impunità di coltivatori e trafficanti, entro due anni la coltivazione ha raggiunto i livelli precedenti al 2001, con pochi potenti signori della guerra che gestiscono un enorme cartello;

98.

esprima viva preoccupazione per il forte incremento, segnalato nella recente relazione UNODC, del numero di afghani tossicodipendenti; chiede misure mirate ed immediate per ridurre il numero di tossicodipendenti e fornire loro assistenza medica; sottolinea, in tale ottica, la necessità di finanziare programmi per la creazione di centri terapeutici nel paese, specie nelle zone che non hanno accesso alle cure sanitarie;

99.

sottolinea che, nonostante una precedente riduzione dei prezzi dovuta alla sovrapproduzione, nel 2009 il commercio di stupefacenti registrava un giro di affari di 3,4 miliardi di dollari USA e il valore potenziale lordo dell'esportazione di oppio era pari al 26 % del PIL dell'Afghanistan, con circa 3,4 milioni di afghani (il 12 % della popolazione) presumibilmente attivi nell'industria illegale della droga;

100.

richiama tuttavia l'attenzione sui risultati di una recente relazione UNODC, secondo cui i talebani incamerano solo il 4 % dei proventi del commercio annuale di stupefacenti, e gli agricoltori locali il 21 %, mentre il 75 % è appannaggio di funzionari del governo, della polizia, di mediatori locali e regionali nonché di trafficanti; osserva, in breve, che agli alleati afghani della NATO spetta di fatto sempre la parte del leone quanto ai profitti del narcotraffico;

101.

rileva che tra il 2001 e il 2009 gli Stati Uniti e la comunità internazionale hanno speso 1,61 miliardi di dollari USA per le misure di lotta alla droga senza avere alcun impatto significativo sulla produzione e il traffico, e ricorda che Richard Holbrooke, Rappresentante speciale americano per l'Afghanistan e il Pakistan, descrive gli sforzi degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico in Afghanistan finora portata avanti come «il programma più inutile e inefficace che ho visto nell'ambito dell'attività di governo e al di fuori di essa»;

102.

sottolinea che, se la dipendenza dell'economia afghana dalla droga non cesserà una volta per tutte e non si troverà un modello praticabile di crescita economica alternativa, gli obiettivi di ripristino delle condizioni di sicurezza e stabilità nella regione non potranno essere conseguiti;

103.

rileva l'importanza degli sforzi volti a eliminare gradualmente la coltivazione dell'oppio in Afghanistan, finora peraltro risultati vani, e invita, in tale contesto, a creare mezzi di sussistenza alternativi sostenibili per i 3,4 milioni di afghani che vivono di tale attività e a migliorare la situazione del resto della popolazione rurale afghana;

104.

prende atto del successo dei tentativi di eliminare gradualmente la coltivazione di oppio in Pakistan, Laos e Thailandia attraverso la sua sostituzione con colture alternative; rileva altresì l'emergenza in Afghanistan di promettenti nuove colture, come lo zafferano, che possono fornire un reddito molto più alto del papavero da oppio;

105.

osserva che un simile processo di graduale eliminazione della coltivazione di papavero da oppio potrebbe essere previsto per l'Afghanistan a un costo di 100 milioni di euro l'anno, destinandovi specificamente il 10 % degli aiuti accordati annualmente dall'UE al paese per un periodo di cinque anni;

106.

nota che l'Accordo di commercio e di transito Afghanistan-Pakistan, di recente sottoscritto, offrirà uno sbocco ai produttori di melagrane, la più nota coltura legale della zona che gli operatori stranieri della cooperazione allo sviluppo hanno ripetutamente definito la chiave per offrire valide alternative di sostentamento ai coltivatori di papavero del sud dell'Afghanistan;

107.

elogia l'UNODC per la sua attiva opera di sostegno al governo afghano nella lotta contro il traffico illegale di droga, e chiede il rafforzamento dell'UNODC e dei suoi programmi per l'Afghanistan;

108.

chiede un piano quinquennale nazionale per l'eliminazione delle colture oppiacee illegali, con scadenze precise e parametri di riferimento, da attuarsi per il tramite di un apposito ufficio dotato di bilancio e personale propri;

109.

sottolinea che il piano dovrebbe essere promosso attraverso la cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, che è la principale vittima dell'eroina afghana e il secondo mercato mondiale di oppiacei dopo l'UE;

110.

chiede al governo e al parlamento dell'Afghanistan di adottare una normativa specifica volta a vietare tutte le pratiche di eradicazione che possano comportare l'uso di mezzi non manuali e non meccanici;

111.

invita il Consiglio e la Commissione a integrare pienamente la strategia proposta nelle loro strategie correnti e sollecita gli Stati membri dell'UE a tenerne pienamente conto nei rispettivi piani nazionali;

112.

sollecita il Consiglio e la Commissione a tenere pienamente conto di tutte le implicazioni di bilancio delle proposte contenute nella presente relazione;

*

* *

113.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica dell'Afghanistan.


(1)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 11.

(2)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 87.

(3)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 57.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/122


Giovedì 16 dicembre 2010
Creazione di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro

P7_TA(2010)0491

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 Creazione di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro

2012/C 169 E/12

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 121, 122, 126, 136 e 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel prosieguo «TFUE»),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (1) (nel prosieguo «relazione Ferreira»),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni (2),

vista l'interrogazione alla Commissione del 24 giugno 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni (3),

vista la sua posizione del 6 luglio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

vista la sua posizione del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (5) (nel prosieguo «relazione Garcia-Margallo»),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (6) (nel prosieguo «relazione Feio»),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (7) (nel prosieguo «relazione Berès»),

vista la Dichiarazione dei capi di Stato e di governo della zona euro, del 25 marzo 2010,

viste le Conclusioni del Consiglio straordinario Ecofin del 9 e 10 maggio 2010,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, del 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (8),

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 intitolata «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250),

visto il Paper della Banca centrale europea (nel prosieguo «BCE») del 10 giugno 2010 dal titolo «Reinforcing the economic governance in the Euro area»,

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE» (COM(2010)0367,

viste le sei proposte legislative della Commissione del 29 settembre 2010 sulla governance economica dell'UE (nel prosieguo «pacchetto legislativo sulla governance economica»- COM(2010)0522, COM(2010)0523, COM(2010)0524, COM(2010)0525, COM(2010)0526 e COM(2010)0527),

vista la decisione 2010/624/UE della Banca centrale europea del 14 ottobre 2010 concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (9),

vista la relazione del 21 ottobre 2010 della Task force sulla governance economica al Consiglio europeo (Strengthening Economic Governance in the EU),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010,

vista la dichiarazione dell'Eurogruppo del 28 novembre 2010,

vista l'interrogazione B7-0199/2010 alla Commissione sulla creazione di un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la necessità di una soluzione globale e integrata alla crisi debitoria della zona euro discende dal fatto che l'approccio frammentario non ha finora funzionato,

B.

considerando che al Consiglio straordinario Ecofin del 9 e 10 maggio 2010 il Consiglio e gli Stati membri si sono accordati su un meccanismo temporaneo di stabilità finanziaria per un totale di 750 miliardi di EUR, che comprende un fondo di stabilizzazione di «pronto intervento» (Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – nel prosieguo «MESF») con fino a 60 miliardi di dotazione e uno Strumento europeo di stabilità finanziaria (nel prosieguo «SESF») con una dotazione massima di 440 miliardi di EUR, integrato da fondi FMI per un importo fino a 250 miliardi,

C.

considerando che il MESF si basa sull'articolo 122, paragrafo 2 TFUE e su un accordo intergovernativo fra gli Stati membri; che la sua attivazione è soggetta a condizioni molto rigorose, nel contesto di un sostegno congiunto UE/FMI, e avverrà secondo condizioni simili a quelle previste per gli aiuti dell'FMI: adeguate alle specificità sociali ed economiche dei Paesi in cui sarà implementato e secondo il loro programma di sviluppo,

D.

considerando che il SESF è costituito come Special Purpose Vehicle (SPV) garantito dagli Stati membri partecipanti su base proporzionale e in modo coordinato, in funzione delle rispettive quote di capitale versate alla BCE e nel rispetto del dettato costituzionale di ognuno di essi, e che lo Strumento verrà a scadenza dopo un periodo di tre anni,

E.

considerando che nella sua Comunicazione del 12 maggio 2010 la Commissione ha affermato che la crisi ha dimostrato come un solido quadro di gestione delle crisi sia un complemento necessario all'attuazione del Patto di stabilità e di crescita rafforzato e al nuovo meccanismo di vigilanza macroeconomica volto a prevenire evoluzioni sfavorevoli della situazione di bilancio e della competitività,

F.

considerando che nel suo Paper del 10 giugno 2010 la BCE ha presentato proposte per un quadro di gestione della crisi debitoria, che prevede supporto finanziario per gli Stati membri della zona euro che abbiano problemi di accesso al credito privato,

G.

considerando che al Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010 i Capi di Stato e di governo hanno concordato sulla necessità che gli Stati membri instaurino un meccanismo per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo complesso (Meccanismo europeo di stabilità – nel prosieguo «MES»),

H.

considerando che il MES mira a integrare il nuovo quadro di governance economica rafforzata, il cui scopo è un'efficace e rigorosa opera di vigilanza e coordinamento fondata sulla prevenzione e atta a ridurre notevolmente in futuro il rischio di insorgenza di nuove crisi,

I.

considerando che il Parlamento, persuaso della necessità di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'euro, ha nella relazione Feio raccomandato la creazione di un Fondo monetario europeo (nel prosieguo «FME»),

J.

considerando che, nelle relazioni Ferreira e Garcia-Margallo, il Parlamento aveva anche riscontrato la necessità di istituire un meccanismo di risoluzione delle crisi per il settore bancario a necessario complemento delle prerogative di vigilanza conferite alle nuove autorità (ESA), al fine di garantire la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione,

K.

considerando che nella riunione tenuta dall'Eurogruppo il 6 dicembre 2010, il suo presidente ha proposto la creazione di obbligazioni europee per sostenere i Paesi che attraversano difficoltà finanziarie, ma che la proposta non è stata discussa avendo alcuni Paesi mosso obiezioni a tale progetto,

L.

considerando che, da quando la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio le proposte legislative sulla governance economica (29 settembre 2010) i mercati hanno patito diverse crisi - fra cui la crisi debitoria dell'Irlanda - di cui il Parlamento e il Consiglio devono tenere conto,

M.

considerando che è indispensabile snellire l'attuale processo di coordinamento politico-economico e rimuovere le sovrapposizioni, onde assicurare che la strategia UE risulti comprensibile agli operatori di mercato e ai cittadini, nonché adottare approcci più integrati e cambiare il processo decisionale,

N.

considerando che il Comitato europeo per il rischio sistemico (nel prosieguo «CERS») ha la responsabilità della vigilanza prudenziale sul sistema finanziario, onde contribuire alla prevenzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria dell'UE, evitando periodi di turbolenze finanziarie diffuse, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e garantendo in tal modo un apporto duraturo del settore finanziario alla crescita economica,

1.

invita il Consiglio europeo a precisare al più presto possibile le modifiche al Trattato che sono necessarie per istituire un MES permanente;

2.

sottolinea che, da un punto di vista razionale, pratico oltre che democratico, l'esame del pacchetto legislativo sulla governance economica non può essere disgiunto dalla decisione del Consiglio europeo di creare un meccanismo permanente;

3.

desidera, nella sua veste di colegislatore, sottolineare la necessità di creare un meccanismo permanente anti-crisi credibile, solido, duraturo e ancorato all'essenzialità dei dati reali, da adottare secondo il procedimento legislativo ordinario ed ispirato al metodo comunitario, al fine, da un lato di rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo e di migliorare la responsabilità democratica e, dall'altro di far tesoro della competenza, indipendenza ed imparzialità della Commissione; sollecita pertanto a tal fine il Consiglio europeo a fornire un'adeguata base giuridica nel quadro della revisione TFUE;

4.

nota che, in ogni caso, il MES/FME deve essere basato sulla solidarietà, essere soggetto a rigide regole di condizionalità ed essere alimentato fra l'altro con strumenti di finanziamento innovativi e/o con le sanzioni pecuniarie applicate agli Stati membri a seguito di procedure per deficit, debito e squilibri eccessivi, sempre che tali provvedimenti siano inclusi nel pacchetto legislativo sulla governance economica attualmente negoziato, nel qual caso saranno applicati nella forma prevista dalle relative disposizioni;

5.

invita la Commissione a presentare una Comunicazione che riunisca gli Indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 121, paragrafo 2 TFUE) e gli Orientamenti in materia di occupazione (articolo 148, paragrafo 2 TFUE) perché siano esaminati congiuntamente in occasione del dibattito sul «Semestre europeo», in modo da evitare interminabili ed inconcludenti discussioni; sollecita la Commissione a garantire una maggiore partecipazione del Parlamento europeo in ogni fase di questo dibattito, in modo da elevarne il profilo pubblico e rafforzare la responsabilità democratica;

6.

ritiene che la risposta programmatica alle specifiche raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel quadro del Semestre europeo debba essere oggetto di attenzione particolare in sede di attuazione delle proposte legislative sulla governance economica attualmente dibattute dal Parlamento e dal Consiglio;

7.

ritiene che il CERS debba cooperare strettamente con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento per individuare il rischio sistemico e garantire il corretto funzionamento del MES, specie per quanto riguarda la valutazione della solvibilità di un dato Paese;

8.

invita la Commissione a presentare una Comunicazione che, previa consultazione della BCE, illustri in modo particolareggiato il MES, chiarisca la posizione degli investitori, dei risparmiatori e degli altri soggetti operanti sul mercato e dichiari esplicitamente che il MES agirà in modo coerente con la politica e le prassi operative dell'FMI per quanto riguarda il coinvolgimento del settore privato, al fine di dissipare le preoccupazioni del mercato;

9.

ritiene che il meccanismo permanente anti-crisi debba essere implementato al più presto possibile per garantire stabilità ai mercati e consolidare la certezza sulle obbligazioni emesse prima dell'istituzione del meccanismo permanente;

10.

riconosce che, se è nell'interesse di tutti gli Stati membri che venga creato un meccanismo anti-crisi funzionante, non tutti gli Stati membri saranno membri della zona euro o candidati tali quando il meccanismo sarà istituito e rileva al riguardo la necessità di chiarire la loro particolare situazione, con specifico riguardo agli Stati che si stanno muovendo verso la zona euro e che hanno un debito sovrano in euro; rammenta che i membri non appartenenti alla zona euro beneficiano del supporto per la bilancia dei pagamenti ex articolo 143 TFUE;

11.

ritiene pertanto che gli Stati membri non appartenenti alla zona euro debbano essere associati alla creazione di tale meccanismo e che gli Stati membri disposti a parteciparvi debbano avere la possibilità di farlo;

12.

chiede al Consiglio europeo di fornire il necessario segnale politico per un'indagine da parte della Commissione su un futuro sistema di eurobond, con una chiara specificazione delle condizioni alle quali un siffatto sistema sarebbe benefico per tutti gli Stati membri partecipanti e alla zona euro nel suo insieme;

13.

sottolinea che questa condizionalità rigorosa e progressiva deve servire a rilanciare la crescita sostenibile senza andare a detrimento dei più vulnerabili, e pertanto non deve tradursi in un abbassamento del salario minimo e in un aggravamento della povertà e delle diseguaglianze;

14.

sollecita la Commissione ad accelerare l'iter per una proposta legislativa che definisca una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB);

15.

insiste sulla necessità che le vigenti disposizioni siano adattate in modo da prevedere la partecipazione caso per caso di creditori privati, in piena coerenza con le politiche FMI;

16.

sottolinea la necessità di un altro grado di trasparenza dell'informazione sui conti pubblici nazionali, che dovrà comprendere tutte le attività fuori bilancio; nota che tale approccio va supportato da audit esterni, da statistiche e dati affidabili e dal principio della responsabilità e rendicontabilità; saluta gli accresciuti poteri di Eurostat e rammenta che il Parlamento aveva in passato chiesto che Eurostat potesse condurre ispezioni senza preavviso sui conti degli Stati membri, ai fini di una più efficace vigilanza finanziaria;

17.

invita la Commissione a presentare una Comunicazione contenente una descrizione particolareggiata delle clausole e condizioni del MESF e di altri strumenti e pacchetti di assistenza finanziaria UE concessi in risposta alla crisi;

18.

chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo in merito all’effetto stimato sul rating creditizio dell'UE a) della creazione del meccanismo di stabilizzazione finanziaria, b) dell'utilizzazione dell'intera linea di credito;

19.

chiede alla Commissione di prioritarizzare le spese a carico del bilancio dell'Unione per ciascun anno di esistenza del MESF al fine di stabilire l'ordine in cui il bilancio dovrà essere decurtato se si dovessero rimborsare fino a 60 miliardi di EUR;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, al Presidente dell'Eurogruppo, alla Commissione, alla Banca centrale europea e ai parlamenti e governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0276.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0277.

(3)  Interrogazione orale 0095/2010.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0253.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0337.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0377.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

(8)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(9)  GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/126


Giovedì 16 dicembre 2010
Situazione in Costa d’Avorio

P7_TA(2010)0492

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla situazione in Costa d’Avorio

2012/C 169 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Costa d'Avorio,

viste le disposizioni del codice elettorale della Costa d'Avorio, in particolare la legge 2001-303 e il decreto 2008-133, segnatamente l'articolo 64,

vista la relazione interlocutoria della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea,

visti il comunicato del presidente dell'Unione africana, la dichiarazione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana e il comunicato finale dell'Autorità dei capi di Stato e di governo sulla Costa d'Avorio, del 7 dicembre 2010, in occasione della seduta straordinaria della commissione dell'ECOWAS, tenutasi ad Abuja in Nigeria,

vista la dichiarazione dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE adottata il 3 dicembre 2010 a Kinshasa,

viste le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton sul processo elettorale, in particolare quella del 3 dicembre 2010, sui risultati delle elezioni in Costa d'Avorio, e quella del 1o dicembre 2010, sul secondo turno delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio,

vista la dichiarazione resa il 3 dicembre 2010 dal Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio, Young Jin Choi, sulla certificazione dei risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali, svoltosi il 28 novembre 2010,

vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 2010,

viste le conclusioni sulla Costa d'avorio, adottate in occasione della 3058a sessione del Consiglio «Affari esteri» UE che si è tenuta il 13 dicembre 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando lo svolgimento delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio e la grave crisi politica e istituzionale che ha inghiottito il paese dopo il secondo turno elettorale del 28 novembre 2010; che la campagna elettorale per il secondo turno delle elezioni è stata caratterizzata da un clima di tensione e atti di violenza che hanno provocato feriti e vari morti,

B.

considerando che, stando a relazioni di monitoraggio indipendenti, in particolare delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, le elezioni - la cui organizzazione è costata 400 milioni di dollari - in genere si sono svolte in modo soddisfacente,

C.

considerando che la Commissione elettorale indipendente della Costa d'Avorio ha annunciato la vittoria di Alassane Ouattara, mentre il Consiglio costituzionale del paese ha ribaltato il risultato sostenendo che in alcune regioni si erano registrati dei brogli, dichiarando vincitore Gbagbo,

D.

considerando che il Consiglio costituzionale ha il dovere nei confronti del popolo ivoriano di applicare la legge con imparzialità e che la Costituzione, la legge 2001-303 e l'articolo 64 del decreto del 2008 gli assegnano solo il potere di annullare le elezioni presidenziali, ma non di proclamare risultati diversi da quelli della Commissione elettorale indipendente,

E.

considerando che due risoluzioni delle Nazioni Unite, adottate a seguito dell'accordo di pace del 2005, conferiscono alle Nazioni Unite l'incarico di certificare i risultati, e che questa è la prima volta che ciò avviene in Africa,

F.

considerando che il Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite ha certificato la qualità del processo elettorale in Costa d'Avorio e il fatto che i risultati resi noti dalla Commissione elettorale indipendente sono rappresentativi della volontà dei cittadini della Costa d'Avorio, e ha dichiarato vincitore delle elezioni Alassane Ouattara,

G.

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto positivamente la comunicazione dei risultati provvisori da parte della Commissione elettorale indipendente della Costa d'Avorio e ha ribadito di essere pronto ad adottare opportune misure nei confronti di quanti ostacolano il processo di pace, e in particolare il lavoro della Commissione elettorale indipendente, come indicato al paragrafo 6 della risoluzione 1946(2010),

H.

considerando che l'unica fonte di legittimità democratica è il suffragio universale, i cui risultati sono stati certificati dalle Nazioni Unite,

I.

considerando che, in occasione del suo vertice straordinario del 7 dicembre 2010, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha invitato Gbagbo a cedere il potere senza indugio e ha sospeso la Costa d'Avorio da tutte le sue attività fino a nuovo ordine,

J.

considerando che Bingu Wa Mutharika, Presidente dell'Unione africana (UA), ha ritenuto, nella sua dichiarazione ufficiale dell'8 dicembre 2010, che Gbagbo deve rispettare la volontà del popolo espressa attraverso le urne e rinunciare pacificamente al potere, al fine di evitare un altro bagno di sangue in Africa e che l'UA sta a fianco dell'ECOWAS e degli osservatori internazionali che hanno certificato la vittoria di Ouattara,

K.

considerando le inquietudini dei soggetti economici interessati i quali temono che la situazione attuale potrebbe comportare un impoverimento del paese e quindi della popolazione nonché di tutta l'Africa occidentale, dal momento che la Costa d'Avorio rappresenta il 40 % del PIL dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale,

L.

considerando che il Presidente uscente ha la responsabilità di consentire una transizione pacifica che mantenga la pace civile, il che è indispensabile per il futuro della Costa d'Avorio, ritirandosi ed evitando così di infliggere ulteriori sofferenze al suo popolo e alla regione,

1.

ritiene che l'unica fonte di legittimità democratica sia il suffragio universale, i cui risultati sono stati certificati dalle Nazioni Unite, e chiede quindi a Gbagbo di ritirarsi e di cedere il potere ad Alassane Ouattara;

2.

esorta tutte le forze politiche ed armate della Costa d'Avorio a rispettare la volontà popolare sancita dai risultati del voto del 28 novembre 2010 comunicati dalla Commissione elettorale indipendente e certificati dal Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite;

3.

deplora i violenti scontri che hanno preceduto la proclamazione dei risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio ed esprime la sua più profonda solidarietà alle vittime e ai loro familiari; deplora altresì l'ostruzionismo politico ed i tentativi di intimidazione nei confronti dei membri della Commissione elettorale indipendente, che hanno finito per ritardare la comunicazione dei risultati provvisori, ostacolando così il normale corso del processo elettorale democratico;

4.

deplora vivamente la decisione del Consiglio costituzionale ivoriano, i cui membri sono stati tutti nominati dal Presidente uscente, di modificare i risultati annunciati dalla Commissione elettorale, violando la legge che ha il compito di far rispettare, e ritiene che tale decisione sia contraria al desiderio espresso dal popolo della Costa d'Avorio attraverso le urne;

5.

sottolinea l'importanza della decisione da parte dell'UA di sospendere la Costa d'Avorio da ogni partecipazione alle attività dell'Organizzazione fino a quando il presidente democraticamente eletto, Alassane Ouattara, non eserciterà effettivamente il potere;

6.

si compiace delle dichiarazioni dei vari attori della comunità internazionale che hanno espresso sostegno al processo elettorale in Costa d'Avorio e riconoscono Alassane Ouattara come legittimo vincitore della consultazione;

7.

sostiene con vigore gli sforzi dell'Unione africana e dell'ECOWAS per scongiurare la violenza e garantire il riconoscimento del governo legittimo;

8.

accorda piena fiducia al Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, responsabile della certificazione dei risultati;

9.

esprime profonda preoccupazione per l'attuale stallo politico postelettorale regnante nel paese e per le notizie di atti di violenza in cui sarebbero coinvolte, in alcuni casi, le forze di sicurezza ivoriane; sottolinea la necessità di monitorare da vicino la situazione nel paese ed i presunti atti di violenza,

10.

deplora le violenze che hanno avuto luogo e ritiene prioritario proteggere i civili; invita tutte le parti interessate in Costa d'Avorio ad evitare qualsiasi rischio di escalation di tensione e ad evitare lo scontro; chiede pertanto un intervento per ripristinare il funzionamento democratico delle istituzioni nel solo interesse del popolo ivoriano e del mantenimento della pace;

11.

accoglie con favore tutti gli sforzi di mediazione ed invita tutte le forze politiche della Costa d'Avorio ad appoggiare attivamente una transizione pacifica, evitando così la divisione del paese;

12.

condanna fermamente gli atti di intimidazione nei confronti degli osservatori dell'Unione europea in Costa d'Avorio, che hanno costretto la missione a ritirarsi per ragioni di sicurezza;

13.

deplora la sospensione dei media non governativi in Costa d'Avorio; ricorda che è essenziale che tutto il popolo della Costa d'Avorio goda di pieno accesso ad un'informazione pluralistica e diversificata dei media, e invita le autorità ivoriane a ripristinare immediatamente l'equo accesso ai media di Stato;

14.

appoggia la decisione dell'Unione europea di imporre sanzioni contro Laurent Gbagbo e accoglie con favore la decisione del Consiglio dell'UE di adottare misure mirate contro chi ostacola il processo di pace e di riconciliazione nazionale, e in particolare contro chi sta mettendo a rischio l'esito del processo elettorale; invita il vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton a presentare al più presto nuove iniziative a sostegno delle autorità democraticamente elette in Costa d'Avorio;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, al Consiglio di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'ONUCI, alle istituzioni dell'Unione africana, all'ECOWAS, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché agli Stati membri dell'Unione europea.


15.6.2012   

IT

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CE 169/129


Giovedì 16 dicembre 2010
Benessere delle galline ovaiole

P7_TA(2010)0493

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a decorrere dal 2012

2012/C 169 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (1), entrata in vigore il 3 agosto 1999, che ha introdotto un divieto sull'impiego di gabbie in batteria per l'allevamento delle galline ovaiole, garantendo nel contempo un periodo transitorio di oltre 12 anni per consentire ai produttori di cambiare i propri metodi di allevamento,

visto il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (2),

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3),

vista la comunicazione COM(2007)0865 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare quelli di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (SEC(2007)1750),

visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, quale modificato dai regolamenti (CE) n. 1291/2008, (CE) n. 411/2009, (UE) n. 215/2010, (UE) n. 241/2010, (UE) n. 254/2010, (UE) n. 332/2010, (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (che sostituisce dal 1o gennaio 2009 la decisione 2006/696/CE della Commissione) (4),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla crisi nel settore dell'allevamento dell'UE (5),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, nelle riunioni della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del 30 agosto 2010 e del 29 settembre 2010, la Commissione, pur avendo trasmesso informazioni in merito al tale questione, non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti ai membri della commissione, ad esempio di spiegare perché non fosse stato definito un piano d'azione,

B.

considerando che la direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE) vieta, dal 1o gennaio 2012, l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate e che gli Stati membri e i produttori dell'UE-15 avranno avuto, alla data in questione, oltre 12 anni per conformarsi alla legislazione, e i produttori dell'UE-10 e dell'UE-12 ne avranno avuti rispettivamente, dopo l'ampliamento, otto e cinque,

C.

considerando che, negli ultimi anni, il settore in questione ha dovuto affrontare gravi epizoozie e una profonda crisi di mercato, parzialmente imputabile agli elevati costi di produzione determinati dal rialzo del prezzo dei mangimi – che rappresenta fino al 50 % dei costi totali per i produttori – indotto dalla speculazione sui mercati cerealicoli,

D.

considerando che molti produttori dell'Unione hanno iniziato a modificare i propri sistemi produttivi al fine di conformarsi alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, ma non avranno ultimato il processo entro il termine del 1o gennaio 2012,

E.

considerando che nel 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare quelli di cui alla direttiva 1999/74/CE, confermando che la decisione relativa alla graduale eliminazione dell'allevamento in batteria entro il 1o gennaio 2012 è giustificata e che non è necessaria alcuna modifica alla direttiva; che la Commissione ha ribadito la propria posizione il 22 febbraio 2010 in occasione del Consiglio «Agricoltura»,

F.

considerando che le uova non prodotte nel rispetto della direttiva 1999/74/CE non possono essere legalmente commercializzate nell'Unione europea,

G.

considerando che incombe agli Stati membri porre in essere sistemi sanzionatori proporzionati, efficaci e dissuasivi al fine di garantire l'attuazione della direttiva, mentre la Commissione – nella sua veste di «custode dei trattati» – ha il dovere di verificare lo stato di avanzamento di tale attuazione nell'intera Unione europea e di adottare le misure del caso,

H.

considerando che, stando alle relazioni della DG AGRI sulla situazione attuale e alle stime delle imprese del settore per i prossimi anni, un numero significativo di Stati membri e il 30 % della produzione di uova non osserveranno il divieto di impiegare gabbie in batteria entro il 1o gennaio 2012,

I.

considerando che la direttiva 1999/74/CE non prevede un meccanismo specifico che consenta a uno Stato membro di impedire la commercializzazione sul proprio territorio di uova o ovoprodotti provenienti da un altro Stato membro che non applica le misure necessarie per impedire la commercializzazione di uova provenienti da allevamenti non conformi alla direttiva 1999/74/CE,

J.

considerando che il settore del pollame e delle uova non beneficia di sovvenzioni dell'UE nell'ambito del primo pilastro della PAC e che ha attraversato una grave crisi di mercato nel corso degli ultimi anni, subendo di recente altresì un rincaro sostanziale dei mangimi, pur dovendo ottemperare alle norme UE in materia di salute e di benessere degli animali, che sono tra le più severe al mondo,

K.

considerando che i costi di produzione per i produttori di uova che utilizzano gabbie modificate sono superiori dell'8-13 % rispetto a quelli per i produttori che usano gabbie tradizionali e che la risultante differenza di reddito è stimata al 3-4 %,

1.

invita la Commissione a mantenere l'obbligo di messa al bando delle gabbie in batteria entro il 1o gennaio 2012, come sancito dalla direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE), e a opporsi risolutamente a qualsiasi tentativo degli Stati membri di ottenere una proroga a tale termine;

2.

sottolinea che, in linea di principio, qualsiasi rinvio del divieto o deroga allo stesso arrecherebbe un grave pregiudizio al benessere delle galline ovaiole, provocherebbe distorsioni di mercato e penalizzerebbe i produttori che hanno già investito in sistemi privi di gabbie o basati su gabbie modificate; ritiene, tutavia, che occorra individuare una soluzione, in condizioni ben definite, per i produttori che hanno iniziato a cambiare i loro sistemi di allevamento mediante l'introduzione di nuove gabbie o metodi di allevamento alternativi, ma che non avranno ultimato tale processo entro il 1o gennaio 2012;

3.

esprime profonda preoccupazione per il numero significativo di Stati membri e di produttori di uova che sono in ritardo rispetto al termine previsto del 2012;

4.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incontrare i principali soggetti interessati e le autorità competenti nel gennaio 2011 al fine di valutare la situazione riguardo all'attuazione della direttiva ma sottolinea che si tratta di un incontro che avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa;

5.

invita la Commissione a chiarire con urgenza la situazione negli Stati membri e a comunicare entro il 1o marzo 2011 le misure che intende adottare al fine di garantire il rispetto della direttiva;

6.

rileva che tali misure dovrebbero innanzitutto garantire parità di condizioni e tutelare i produttori che si mettono a norma entro il 1o gennaio 2012 dalla concorrenza sleale dei produttori all'interno e all'esterno dell'Unione europea, che continueranno a utilizzare illegalmente le gabbie in batteria dopo tale data;

7.

invita la Commissione a verificare con frequenza i progressi compiuti e ad adottare misure urgenti nei confronti degli Stati membri volte a garantire che i produttori di uova rispettino il divieto a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché ad esortare gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali, corredati di sanzioni dissuasive, intesi a garantire la messa al bando delle gabbie in batteria sul loro territorio entro il 1o gennaio 2012;

8.

ritiene che i produttori di uova e gli Stati membri che si sono adoperati per ottemperare alla direttiva 1999/74/CE non debbano essere penalizzati da una concorrenza sleale e illegale, soprattutto attraverso l'importazione di uova e ovoprodotti provenienti dai paesi terzi; sottolinea che le uova non prodotte in conformità della direttiva 1999/74/CE non possono essere commercializzate legalmente nel mercato interno dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione ad adottare misure volte a impedire distorsioni del commercio e a vietare ai produttori inadempienti di esportare al di fuori del territorio nazionale;

9.

insiste sul fatto che la Commissione non dovrebbe adottare provvedimenti nei confronti di uno Stato membro che impedisca la commercializzazione e l'importazione di uova non prodotte in conformità della legislazione dell'Unione;

10.

rileva che alcuni Stati membri – benché non tutti – si sono avvalsi della possibilità di erogare finanziamenti ai produttori al fine di agevolare il passaggio alle gabbie modificate; rileva tuttavia che le attuali ristrettezze finanziarie in alcuni Stati membri e le difficoltà incontrate dagli agricoltori dell'Unione ad ottenere prestiti bancari per finanziare gli investimenti nelle loro aziende agricole possono rendere più difficile il passaggio alle gabbie modificate entro il 1o gennaio 2012;

11.

esorta tutti gli Stati membri ad inserire nei programmi di sviluppo rurale delle misure volte ad aiutare il settore avicolo a conformarsi alla direttiva;

12.

evidenzia la necessità di sensibilizzare i consumatori alla questione e alle conseguenze della mancata in termini di benessere delle galline ovaiole e di concorrenza sleale tra gli allevatori;

13.

rileva che le uova dovrebbero essere considerate un alimento di base fondamentale, sottolineando che la mancata conformità con la direttiva 1999/74/CE potrebbe comportare il rischio di una carenza di uova e di un sensibile aumento dei prezzi al consumo; sottolinea inoltre che una siffatta carenza e il rialzo dei prezzi potrebbero provocare l'aumento del numero di uova o di ovoprodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano le norme dell'Unione europea in materia di benessere degli animali;

14.

invita la Commissione a rafforzare la vigilanza sull'attuazione della direttiva, aumentando la frequenza delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario;

15.

chiede alla Commissione di presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2011 un elenco dei produttori, delle imprese di trasformazione e dei commercianti al dettaglio di uova ed ovoprodotti che non ottemperano alle disposizioni della direttiva 1999/74/CE;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0402.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/132


Giovedì 16 dicembre 2010
Malaysia: la pratica della fustigazione

P7_TA(2010)0494

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla Malaysia: la pratica della fustigazione

2012/C 169 E/15

Il Parlamento europeo,

visto il divieto assoluto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, divieto che si applica in ogni circostanza e, in quanto norma imperativa del diritto internazionale, a tutti gli Stati,

vista l'espressione pratica di questo divieto in una serie di strumenti e documenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, inclusa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura),

viste le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati,

viste la Carta dell'ASEAN relativa alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entrata in vigore il 15 dicembre 2008, e la creazione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani il 23 ottobre 2009,

vista la dichiarazione dell'ASEAN, del 13 gennaio 2007, sulla protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti,

visti gli orientamenti della politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e rivisti nel 2008,

visto il documento strategico dell'Unione europea per la Malaysia per il periodo 2007-2013,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il diritto internazionale vieta la pena corporale in tutte le sue forme e in ogni circostanza,

B.

considerando che la legislazione malese prevede la pena della fustigazione (nota come «flagellazione») per almeno 66 reati e che, secondo le stime di Amnesty International, 10 000 cittadini malesi e un numero crescente di rifugiati e migranti sono fustigati ogni anno nelle prigioni della Malaysia,

C.

considerando che negli ultimi anni le autorità malesi hanno esteso l'elenco dei reati punibili con la fustigazione, includendo l'ingresso illegale nel paese e l'abuso di droghe,

D.

considerando che il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di cui la Malaysia è membro, ha adottato la risoluzione 8/8 nella quale si afferma che le pene corporali possono essere equiparate alla tortura, e che la pratica della fustigazione causa dolori e sofferenze atroci nonché traumi fisici e psicologici a lungo termine,

E.

considerando che sebbene la fustigazione, un retaggio del governo coloniale, sia ancora praticata in un numero ridotto di Stati, la Malaysia è l'unico paese con una dimensione demografica considerevole e un elevato livello di sviluppo umano a conservare questo tipo di pena,

F.

considerando che gli stranieri vittime della fustigazione spesso non sono informati delle accuse a loro carico e si vedono negato il diritto all'interpretazione e l'accesso al patrocinio giuridico, in violazione del loro diritto a un processo obiettivo e imparziale,

G.

considerando che i medici coinvolti nel processo – il cui ruolo consiste unicamente nel certificare che i prigionieri sono idonei ad essere fustigati e nel rianimarli qualora perdano coscienza – violano la loro etica professionale,

H.

considerando che l'Ordine degli avvocati malese, che rappresenta 8 000 iscritti, ha chiesto l'abolizione di questo tipo di pena sostenendo che è contraria a tutte le norme internazionali in materia di diritti umani e alle diverse convenzioni sulla tortura,

1.

condanna fermamente la fustigazione e tutte le forme di pena corporale e maltrattamento dei detenuti; esprime la ferma convinzione che la Malaysia non possa fare appello alle leggi nazionali per giustificare una pratica che equivale alla tortura ed è chiaramente illegale ai sensi del diritto internazionale;

2.

esorta la Malaysia ad applicare una moratoria sulla fustigazione e su tutte le forme di pena corporale in ogni circostanza, al fine si abolirle de jure e de facto;

3.

invita le autorità malesi a porre immediatamente fine alle attuali pressioni esercitate sul personale carcerario e sui medici affinché siano complici del maltrattamento dei prigionieri durante la pratica della fustigazione;

4.

invita il Parlamento malese a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relativo protocollo opzionale nonché l'ICCPR e i relativi protocolli e a modificare la legislazione nazionale in modo che i reati di immigrazione siano trattati come reati amministrativi anziché come crimini punibili con l'incarcerazione o la pena corporale e che per i reati di droga non sia più applicabile la pena corporale;

5.

invita la commissione della Malaysia per i diritti umani (SUHAKAM) e il comitato per la riforma della legislazione malese a formulare opportune raccomandazioni al governo in merito all'abolizione de jure della pena corporale;

6.

invita le autorità malesi ad applicare le norme internazionali relative alla protezione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, anche nei processi penali a loro carico, al fine di garantire che siano protetti in maniera efficace contro la tortura e i maltrattamenti;

7.

invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione e il Consiglio ad affrontare sistematicamente la questione della situazione dei diritti umani in Malaysia e, in particolare, i diversi presunti abusi e maltrattamenti nei confronti di migranti e richiedenti asilo, nell'ambito dei loro contatti politici con il paese;

8.

esorta l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a continuare a esercitare pressioni su tutti i partner internazionali dell'Unione europea esortandoli a ratificare e ad attuare le convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti; invita l'Unione europea a dare priorità assoluta alla lotta contro la tortura e i maltrattamenti nella sua politica in materia di diritti umani, in particolare rafforzando l'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea e di tutti i suoi strumenti, come l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo;

9.

ritiene che l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti umani costituisca un passo avanti verso un approccio più globale e una più efficace attuazione delle norme sui diritti umani nella regione; ritiene che la questione della fustigazione in Malaysia, che spesso riguarda migranti e richiedenti asilo provenienti dagli Stati membri dell'ASEAN, potrebbe essere affrontata da questo organismo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Malaysia, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


15.6.2012   

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CE 169/134


Giovedì 16 dicembre 2010
Uganda: progetto di legge Bahati e discriminazione della popolazione LGBT

P7_TA(2010)0495

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta «legge Bahati» e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda

2012/C 169 E/16

Il Parlamento europeo,

visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ivi inclusi quelli previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sanciscono i diritti umani e le libertà fondamentali vietando altresì le discriminazioni,

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), e le clausole sui diritti umani ivi contenute, in particolare l'articolo 9,

visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, oltre a sancire l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedono strumenti di lotta contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani a livello di UE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale,

visto il complesso delle attività svolte dall'Unione europea nell'ambito della lotta all'omofobia e alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la tutela delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda (1),

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante, Catherine Ashton, sulla Giornata internazionale contro l'omofobia (17 maggio 2010),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 3 dicembre 2009 sull'integrazione sociale e culturale e la partecipazione dei giovani,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il disegno di legge contro l'omosessualità (Anti Homosexuality Bill), presentato al parlamento ugandese dal deputato David Bahati il 25 settembre 2009, prevede la reclusione da sette anni in su (fino all'ergastolo) nonché la pena di morte per gli atti omosessuali; considerando altresì che, a norma del citato disegno di legge, chi omette di dichiarare l'omosessualità di un figlio o di un paziente è punito con la reclusione fino a tre anni e che la proposta è tuttora all'esame,

B.

considerando che la comunità internazionale, nel suo complesso, ha duramente condannato la proposta e che alcuni Stati membri dell'UE hanno minacciato di revocare i propri aiuti allo sviluppo qualora l'Uganda dovesse convertirla in legge,

C.

considerando che il quotidiano locale Rolling Stone ha pubblicato, il 9 ottobre e il 15 novembre 2010, i nomi e i dati personali di presunti omosessuali, incitando i lettori ad aggredirli o impiccarli; considerando altresì che la Corte suprema dell'Uganda ha temporaneamente intimato al quotidiano di sospendere le pubblicazioni,

D.

considerando che in Africa l'omosessualità è legale solo in 13 paesi, mentre in 38 costituisce reato, e che in Mauritania, Sudan e Nigeria settentrionale essa è punita con la morte,

1.

ribadisce che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla vita privata, quale sancito dalle norme internazionali in materia di diritti umani, secondo cui l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere tutelate e la libertà di espressione garantita;

2.

ricorda alle autorità ugandesi gli obblighi assunti a norma del diritto internazionale e dell'accordo di Cotonou, che invita al rispetto dei diritti umani universali;

3.

ribadisce il proprio impegno a favore dei diritti umani universali; osserva, a tale proposito, che la tutela dei diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali o transessuali non può essere ritenuta un'imposizione di valori europei, ma deve essere piuttosto considerata una difesa e una promozione dei diritti umani universali condivisi, ovvero uno degli obiettivi perseguiti dall'UE in tutte le attività esterne;

4.

depreca qualsiasi tentativo di incitare all'odio e invocare la violenza nei confronti di una minoranza, anche per ragioni legate al sesso o all'orientamento sessuale; condanna, in tale contesto, la presentazione in parlamento del disegno di legge contro l'omosessualità ed esorta le autorità ugandesi a non approvare la proposta e a riformare, piuttosto, il diritto nazionale in modo da depenalizzare l'omosessualità e l'appartenenza a gruppi emarginati, ivi incluso quello degli attivisti LGBT; sottolinea che una legge contro l'omosessualità avrebbe ripercussioni estremamente negative sulla lotta all'AIDS;

5.

si oppone fermamente, ancora una volta, a qualsiasi tentativo di introdurre il ricorso alla pena di morte, indipendentemente dalle circostanze, nonché alle procedure di estradizione riguardanti cittadini ugandesi che compiono atti omosessuali all'estero;

6.

accoglie positivamente l'ordine di sospendere le pubblicazioni intimato dalla Corte suprema dell'Uganda al quotidiano Rolling Stone; rimane tuttavia preoccupato per gli assalti subiti da molti ugandesi proprio a seguito della pubblicazione dell'articolo, oltre che per i cittadini che tuttora temono di essere vittima di aggressioni, e invita le autorità a proteggere la loro incolumità;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al presidente del parlamento ugandese, all'Assemblea legislativa dell'Africa orientale, alla Commissione dell'Unione africana e alle sue istituzioni.


(1)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.


15.6.2012   

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Giovedì 16 dicembre 2010
Rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai

P7_TA(2010)0496

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai

2012/C 169 E/17

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995,

vista la prima conferenza della rete euromediterranea per i diritti dell'uomo svoltasi al Cairo il 26 e 27 gennaio 2006,

A.

considerando che le forze di sicurezza egiziane stanno cercando centinaia di rifugiati eritrei che, secondo l'UNHCR, sarebbero tenuti in ostaggio da contrabbandieri beduini nel Sinai, non avendo pagato le somme richieste dai contrabbandieri per aiutarli a entrare illegalmente in Israele,

B.

considerando che lo scorso martedì 7 dicembre 2010 l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha manifestato la sua preoccupazione per 250 migranti eritrei che si ritiene siano tenuti in ostaggio nel deserto del Sinai,

C.

considerando che, secondo segnalazioni, i trafficanti esigerebbero il pagamento di 8 000 dollari USA a persona per la loro liberazione, le persone sarebbero tenute prigioniere in container e sarebbero vittime di abusi,

D.

considerando che in un appello congiunto lanciato il 1o dicembre 2010 da organizzazioni non governative si afferma che centinaia di rifugiati illegali provenienti dal Corno d'Africa sono stati tenuti prigionieri per mesi nelle periferie di una città nel Sinai,

E.

considerando che, secondo le informazioni delle ONG, gli ostaggi avevano già pagato 2 000 dollari USA per il passaggio in Israele e che, secondo le stesse fonti, i rifugiati sono trattati in maniera estremamente degradante e inumana dai contrabbandieri,

F.

considerando che i funzionari locali del Sinai settentrionale hanno dichiarato che le forze di sicurezza stanno cercando attivamente i cittadini eritrei, che sarebbero tenuti prigionieri in gruppi sparsi,

1.

esorta le autorità egiziane ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rilascio dei cittadini eritrei tenuti in ostaggio, a evitare l'uso di armi letali contro i migranti illegali che attraversano le frontiere del paese, a proteggere la loro dignità e la loro integrità fisica e psicologica, nonché a garantire che i migranti detenuti abbiano la possibilità di contattare l'UNCHR e che quest'ultimo sia in condizione di raggiungere tutti i richiedenti asilo e i rifugiati che sono sotto la custodia dello Stato;

2.

apprezza gli sforzi messi in atto dalle autorità egiziane per verificare le informazioni contenute nelle relazioni dell'UNHCR concernenti un gruppo di circa 250 eritrei tenuti in ostaggio da trafficanti nel Sinai, in violazione delle leggi nazionali e dei principi dei diritti umani;

3.

sottolinea che il confine che costeggia il deserto del Sinai è diventato una rotta di traffici per i migranti africani alla ricerca di lavoro; osserva che ogni anno migliaia di eritrei fuggono dal paese, molti dei quali diretti in Israele;

4.

ricorda che ad agosto sette persone sono state uccise in scontri con contrabbandieri vicino al confine israeliano dopo che alcuni migranti africani catturati dai trafficanti, in un tentativo di fuga, si erano impossessati delle armi dei loro sequestratori;

5.

prende atto che, nel mese di novembre, Israele ha avviato la costruzione di una recinzione di 250 km lungo il confine, allo scopo di arrestare il flusso di migranti illegali;

6.

valuta positivamente gli sforzi messi in atto dall'Egitto nella lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare l'istituzione, nel 2007, del comitato di coordinamento nazionale per la lotta e la prevenzione della tratta di esseri umani, e invita tutti i paesi a rinnovare il proprio impegno per affrontare il problema dei reati connessi alla tratta di esseri umani a livello mondiale e a rispettare le leggi nazionali pertinenti;

7.

apprezza l'impegno costante dell'Egitto nel rispettare gli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati internazionali, in particolare della convenzione del 1951 sui rifugiati;

8.

riconosce che qualunque rifugiato che partecipi ad azioni che minacciano, direttamente o indirettamente, la sicurezza e l'indipendenza del paese ospitante dovrebbe essere considerato una minaccia per la sicurezza nazionale di tale paese, in base alle condizioni stabilite dall'UNHCR;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo egiziano, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.


15.6.2012   

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CE 169/137


Giovedì 16 dicembre 2010
Sostegno a favore dell'inasprimento del divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea

P7_TA(2010)0497

Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul sostegno a favore dell'inasprimento del divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea

2012/C 169 E/18

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che il «finning» o «spinnamento» consiste nella pratica deleteria di asportare le pinne degli squali rigettando poi in mare le carcasse – la quale deve la sua origine alla forte domanda di zuppa di pinne di squalo, considerata una prelibatezza,

B.

considerando che tale pratica contribuisce a determinare un grave declino delle popolazioni di squali, d'altronde caratterizzate da una crescita lenta,

C.

considerando che un terzo delle specie di squali che vivono nelle acque europee sono minacciate di estinzione,

D.

considerando che il divieto di asportazione delle pinne di squalo imposto dall'Unione europea è il più blando del mondo, giacché prevede deroghe che consentono di sbarcare separatamente le pinne e le parti restanti dell'animale nonché un rapporto troppo elevato tra il peso delle pinne e quello del resto della carcassa,

E.

considerando che la Commissione sta valutando una serie di opzioni per modificare il divieto di asportazione delle pinne di squalo (regolamento (CE) n. 1185/2003),

F.

considerando che il Parlamento europeo nel 2006 ha invitato la Commissione a colmare le lacune riscontrate nel divieto di asportazione delle pinne di squalo,

G.

considerando che la maggior parte dei ricercatori e l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) raccomandano che gli squali pescati siano sbarcati con le pinne naturalmente attaccate,

H.

considerando che la Costa Rica ha perorato dinanzi alle Nazioni Unite il metodo delle «pinne naturalmente attaccate», praticato del resto da un gran numero di imprese di pesca dell'America centrale e settentrionale,

1.

invita la Commissione a presentare una proposta volta a vietare lo «spinnamento» degli squali a bordo dei pescherecci entro il secondo anniversario del Piano d'azione comunitario per gli squali (febbraio 2011);

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 16 dicembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).


15.6.2012   

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Giovedì 16 dicembre 2010
Maggiore sostegno dell'Unione europea a favore degli sport di base

P7_TA(2010)0498

Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su un maggiore sostegno dell'Unione europea a favore degli sport di base

2012/C 169 E/19

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 165 TFUE,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che lo sport rientra ormai tra le competenze dell'Unione europea,

B.

considerando che lo sport costituisce un importante fattore di coesione sociale e contribuisce a numerosi obiettivi politici, quali la promozione della salute, l'istruzione, l'integrazione sociale, la lotta alla discriminazione, la cultura nonché la riduzione della criminalità e la lotta alla tossicodipendenza,

C.

considerando che la grande maggioranza degli europei che pratica uno sport o un'attività fisica ricreativa lo fa a livelli di base,

D.

considerando che la crisi economica e la pressione sulla spesa pubblica potrebbero avere serie ripercussioni sul finanziamento degli sport di base,

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sport per tutti, rafforzandone il ruolo educativo e d'integrazione e prestando particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati, quali le donne, gli anziani e i disabili;

2.

invita gli Stati membri a garantire che gli sport di base non siano oggetto di forti tagli di bilancio in tempi di crisi;

3.

invita la Commissione a dedicare la necessaria attenzione agli sport di base nella prossima comunicazione sullo sport e a garantire un finanziamento sufficiente del programma dell'Unione europea per lo sport a partire dal 2012;

4.

invita la Commissione a tenere debitamente conto dei risultati dello studio sul finanziamento degli sport di base per quanto riguarda un'eventuale iniziativa dell'Unione europea sui problemi relativi al gioco d'azzardo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 16 dicembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).


15.6.2012   

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Giovedì 16 dicembre 2010
Strategia dell'Unione europea per i senzatetto

P7_TA(2010)0499

Dichiarazione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su una strategia UE per i senzatetto

2012/C 169 E/20

Il Parlamento europeo,

vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (1),

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che il problema dei senzatetto continua a interessare persone in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e rappresenta un'inaccettabile violazione dei diritti umani fondamentali,

B.

ricordando che il 2010 è l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

1.

Invita nuovamente il Consiglio a impegnarsi, entro la fine del 2010, a risolvere il problema dei senzatetto entro il 2015;

2.

Invita la Commissione europea a sviluppare un'ambiziosa strategia UE a favore dei senzatetto e ad aiutare gli Stati membri a elaborare strategie nazionali efficaci, seguendo le linee guida della relazione congiunta sulla protezione e l'inserimento sociale adottata nel marzo 2010, quale parte della strategia UE 2020;

3.

Invita Eurostat a raccogliere i dati relativi ai senzatetto nell'Unione europea;

4.

Sostiene le seguenti priorità di azione: nessuno dovrebbe dormire all'addiaccio; nessuno dovrebbe vivere in sistemazioni di emergenza oltre il periodo di «emergenza»; nessuno dovrebbe vivere in sistemazioni temporanee oltre il periodo necessario per trovare un alloggio definitivo; nessuno dovrebbe lasciare un istituto senza avere un'altra opzione abitativa; i giovani non dovrebbero rimanere senza alloggio a seguito della transizione verso una vita indipendente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (2), alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

(2)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 3 del processo verbale del 16 dicembre 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Martedì 14 dicembre 2010

15.6.2012   

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CE 169/140


Martedì 14 dicembre 2010
Istituzione di una capacità di risposta rapida dell'UE

P7_TA(2010)0465

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'istituzione di una capacità di risposta rapida dell'Unione europea (2010/2096(INI))

2012/C 169 E/21

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 196 del trattato di Lisbona, secondo cui l'Unione «incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo» e l'azione dell'Unione è intesa a favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile,

visto l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario mirano a fornire «assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo» e che le sue azioni sono «condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione»,

visti il Consenso europeo sull’aiuto umanitario, firmato congiuntamente nel dicembre 2007 dai Presidenti del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea, e il piano d'azione presentato dalla Commissione nel maggio 2008 per l'attuazione del consenso,

viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007, in cui la Commissione è invitata a utilizzare al meglio il meccanismo comunitario di protezione civile e a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Stati membri,

visti gli orientamenti sull'uso dei mezzi di difesa civile e militare in caso di catastrofi (Orientamenti di Oslo), rivisti il 27 novembre 2006,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 febbraio 2009, intitolata «Strategia dell’UE a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo»,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del marzo 2008 relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008)0130) e la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (1),

vista la relazione di Michel Barnier, del 9 maggio 2006, dal titolo «Per una Forza di protezione civile europea: aiuto europeo»,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti (2),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla prevenzione delle catastrofi naturali o provocate dall'uomo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio del 23 marzo 2010 sull’istituzione di una capacità di risposta rapida dell’UE, presentata da Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez e Frédérique Ries a nome del gruppo ALDE a norma dell'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (B7-0228/2010),

visto l'articolo 121, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0332/2010),

A.

considerando che in tutto il mondo sono sempre più frequenti catastrofi che provocano danni considerevoli alle persone, all'economia e all'ambiente; che queste crisi si verificheranno con maggiore intensità, frequenza e ampiezza in parti del mondo sempre più numerose, soprattutto a causa dell'impatto del cambiamento climatico, e che l'Unione europea sta compiendo notevoli sforzi per rispondere a tali crisi,

B.

considerando che il moltiplicarsi degli interventi sia all’interno che all’esterno dell'Unione europea con sempre maggiore frequenza è complicato dalla situazione finanziaria mondiale e dai vincoli di bilancio che mettono in evidenza l'esigenza di operazioni più efficaci dal punto di vista dei costi,

C.

considerando che la condivisione delle risorse tra i 31 Stati membri che partecipano al meccanismo comunitario di protezione civile (UE-27, Norvegia, Liechtenstein, Croazia, Islanda) o attraverso una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri può essere una risorsa operativa e finanziaria al contempo,

D.

considerando che il bilancio della Commissione per le catastrofi umanitarie e, in concreto, quello della DG ECHO, è stato non solo congelato, ma leggermente diminuito in termini reali nel corso degli ultimi 5 anni,

E.

considerando che negli ultimi anni si sono compiuti progressi verso una risposta più coerente dell'Unione europea alle catastrofi, segnatamente attraverso il progressivo potenziamento del meccanismo di protezione civile, una migliore interazione e un miglior coordinamento tra la protezione civile e l'aiuto umanitario, e il riconoscimento che un approccio integrato alla gestione delle catastrofi comporta non soltanto una risposta ma anche misure di prevenzione e di preparazione,

F.

considerando che la risposta dell'Unione europea al terremoto a Haiti ha dato il via non soltanto ad un rapido e significativo intervento di aiuto umanitario su vasta scala, ma anche all'attivazione del meccanismo di protezione civile, che è stato in grado di utilizzare immediatamente e per la prima volta due moduli (un impianto di purificazione idrica e una postazione medica avanzata) finanziati attraverso un'azione preparatoria del 2008 relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE,

G.

considerando che le lezioni apprese dalle recenti crisi continuano a dimostrare la necessità di migliorare la risposta dell'UE alle catastrofi sul piano dell'efficienza, del coordinamento e della visibilità, e che questi disastri hanno messo in luce ancora una volta l'imperativo di creare una capacità europea di reazione rapida (Forza europea di protezione civile),

H.

considerando che la capacità dell'UE di tutelare la vita e i beni dei cittadini è fondamentale per la sua credibilità,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

riconosce che l'inclusione della protezione civile e dell'aiuto umanitario nel portafoglio di un unico Commissario competente per gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi crea sinergie migliori in seno alla Commissione nonché contribuisce a migliorare la coerenza della risposta globale dell'UE alle catastrofi;

b)

chiede una maggiore integrazione tra le metodologie di lavoro della protezione civile e del settore umanitario all'interno della DG ECHO, conservando al contempo le loro caratteristiche specifiche tramite una chiara distinzione e demarcazione dei rispettivi ruoli, al fine di massimizzare le sinergie e le complementarietà e migliorare l'efficienza; chiede, inoltre, che il personale militare e civile e gli agenti umanitari che intervengono in caso di catastrofi o di operazioni umanitarie operino secondo i principi di neutralità, indipendenza e imparzialità;

c)

ribadisce che l'utilizzo delle risorse della protezione civile, qualora vi si ricorra in caso di crisi umanitaria, dovrebbe essere commisurato ai bisogni e complementare e coerente rispetto all'aiuto umanitario secondo il Consenso europeo sull'aiuto umanitario e conforme alle linee guida delle Nazioni Unite (Orientamenti di Oslo), soprattutto per garantire il rispetto dei principi umanitari di neutralità, umanità, imparzialità e indipendenza;

d)

ribadisce che l'assistenza dell'UE in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo dovrebbe, qualora possibile, mirare ad aiutare l'economia locale, ad esempio acquistando alimenti prodotti a livello locale o regionale e fornendo agli agricoltori i materiali necessari per rilanciare l'economia rurale;

e)

chiede al Consiglio e alla Commissione di precisare le modalità di cooperazione e di coordinamento tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione per la gestione di una risposta su vasta scala alle catastrofi al di fuori del territorio dell'UE;

f)

suggerisce che si realizzino sforzi di coordinamento localizzati, in cooperazione con i governi nazionali degli Stati coinvolti, ricorrendo ai rappresentanti dell'UE e degli Stati membri sul terreno per garantire una risposta mirata e competente ai luoghi colpiti;

g)

esorta il Consiglio a rafforzare in via assolutamente prioritaria la capacità di risposta dell'UE alle catastrofi, particolarmente in considerazione delle discussioni sull'istituzione di una Forza di protezione civile dell'UE, e a dar seguito alle ripetute richieste del Parlamento europeo di attuare le proposte contenute nella relazione Barnier nel 2006;

h)

chiede l'immediata istituzione di una Forza di protezione civile dell'UE che deve essere opportunamente dotata delle risorse tecnologiche e tecniche necessarie;

i)

chiede altresì, nel contesto delle operazioni successive ai disastri o alle calamità naturali, un migliore coordinamento tra le agenzie umanitarie e i meccanismi di protezione civile degli Stati membri e la DG ECHO, e l'eventuale Forza di protezione civile europea;

j)

esorta la Commissione ad elaborare programmi con i governi nazionali, le autorità locali e le organizzazioni della società civile nei paesi beneficiari per quanto riguarda la prevenzione delle calamità su base locale e la capacità di gestione della risposta;

k)

incoraggia il Consiglio ad adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure (che devono essere proposte dalla Commissione) intese a migliorare la prevedibilità e la capacità di pianificazione anticipata del vigente meccanismo di protezione civile dell'UE, attualmente basato su contributi ad hoc e volontari degli Stati membri; suggerisce che tali misure potrebbero comprendere modalità già testate nel quadro dell'azione preparatoria dell'UE, tra cui una dotazione di mezzi a livello dell'UE, una messa in comune volontaria di risorse, l'inventario delle capacità esistenti, l'individuazione di scenari e lo sviluppo di ulteriori attività di formazione;

l)

sollecita, inoltre, la realizzazione di bilanci realistici, assegnando alle catastrofi naturali o all'azione umanitaria stanziamenti adeguati sulla base delle spese degli anni precedenti;

m)

ritiene che la Forza di protezione civile dell'UE debba svilupparsi sulla base del meccanismo di protezione civile dell'UE, costituire un’ottimizzazione degli strumenti disponibili, che guadagnerebbero in efficacia e visibilità, e una mutualizzazione volontaria dei mezzi logistici e umani esistenti, sia in termini di formazione alla reazione in caso di catastrofe sia in termini di gestione di catastrofi, sviluppando iniziative adottate nel quadro delle azioni preparatorie e che sia in grado di assicurare i primi soccorsi entro le 24 ore successive alla catastrofe;

n)

raccomanda che la Forza di protezione civile dell'UE si fondi sui principi che le impongono di:

basarsi su una valutazione dei bisogni con la partecipazione di tutti gli attori umanitari,

rivestire carattere civile,

operare sotto la bandiera dell'UE,

rispettare il diritto umanitario internazionale,

rispettare il carattere volontario della partecipazione degli Stati membri alle soluzioni previste,

basarsi sul principio della condivisione degli oneri;

essere aperta ai contributi di paesi non membri dell'UE,

riconoscere il ruolo generale delle Nazioni Unite nel coordinare le operazioni internazionali di soccorso al di fuori del territorio dell'Unione europea;

essere organizzata in modo preventivo a seconda degli scenari;

o)

ritiene che, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di aiuto umanitario, e sulla base degli insegnamenti tratti dagli interventi ad Haiti e in Pakistan, l'UE debba agire, per quanto possibile, sotto il coordinamento dell'ONU, concentrandosi su quelle aree di intervento in cui può portare maggior valore aggiunto;

p)

ritiene che la Forza europea di protezione civile potrebbe consistere in un impegno di taluni Stati membri a mettere a disposizione volontariamente moduli di protezione civile predeterminati e pronti a intervenire immediatamente per operazioni dell'UE coordinate dal MIC; osserva che la maggior parte di tali moduli, che sono già disponibili a livello nazionale e che non determinerebbero dunque ingenti costi supplementari, resterebbero sotto il loro controllo, e che il dispiegamento di tali moduli in stato d'allerta formerebbe il nocciolo del sistema di protezione civile dell’UE inteso a rispondere ai disastri all’interno e all’esterno dell’UE;

q)

ritiene che moduli complementari di protezione civile potrebbero essere finanziati dall’UE per talune esigenze specifiche per le quali sono state individuate carenze e in cui il livello europeo fornirebbe un valore aggiunto e sottolinea l’importanza di rafforzare il finanziamento per i trasporti e sviluppare moduli di trasporto di pronto intervento;

r)

sottolinea l'esigenza di sviluppare un approccio globale e proattivo in risposta alle catastrofi, coordinando i diversi strumenti di azione disponibili per l'Unione e i suoi Stati membri, quali la gestione delle crisi (civile e militare), l'assistenza finanziaria e lo sviluppo di politiche sociali e ambientali; ritiene, in tale contesto, che vada gestita con maggiore efficienza la transizione tra la risposta alle catastrofi e la ricostruzione successiva; ricorda la proposta di istituire un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario in conformità delle disposizioni del trattato di Lisbona (articolo 214, paragrafo 5), e nell'imminenza dell'Anno europeo del volontariato 2011 sollecita la Commissione e il Consiglio a lavorare, assieme al Parlamento europeo, sulle regole e le procedure affinché detto Corpo sia operativo quanto prima possibile, specialmente alla luce di analoghe iniziative adottate da taluni Stati membri;

s)

rammenta al Consiglio che il ricorso a risorse e capacità militari nel quadro della risposta alle catastrofi, in particolare per quanto riguarda il supporto nei settori della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture a sostegno delle operazioni umanitarie, dovrebbe costituire un'eccezione, essere utilizzato come «ultima risorsa», ed essere sempre conforme agli accordi esistenti come il Consenso europeo sull'aiuto umanitario e gli orientamenti di Oslo per l'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili nelle operazioni internazionali di soccorso;

t)

riconosce che i dispositivi di difesa militari e civili per i soccorsi in caso di catastrofe vanno utilizzati come ultima risorsa, in ottemperanza del Consenso europeo sull'aiuto umanitario e degli orientamenti di Oslo; ricorda che spesso i mezzi militari rappresentano un importante contributo alla risposta alle catastrofi, accanto alla protezione civile e all'aiuto umanitario e osserva che i dispositivi militari possono risultare necessari per colmare carenze critiche di capacità (in particolare infrastrutture strategiche, apparecchiature speciali, attrezzature e trasporti pesanti); sottolinea, pertanto, la necessità di migliorare le sinergie tra le capacità civili e quelle militari e di individuare le aree in cui gli Stati membri possono mettere in comune gli sforzi e le capacità a livello di Unione per contribuire alla risposta dell'UE alle catastrofi, il che è particolarmente importante in un clima economico difficile;

u)

evidenzia la necessità di creare capacità civili dell'UE a disponibilità permanente che operino con indipendenza dalle strutture militari e di individuare aree in cui gli Stati membri possano mettere in comune gli sforzi e le capacità a livello di Unione in tale ambito;

v)

esorta il Consiglio e la Commissione a cooperare ai fini dell'attuazione di un piano d'azione per la visibilità, che dovrebbe comprendere misure concrete volte a migliorare la visibilità della risposta dell'UE alle catastrofi;

w)

incoraggia l'uso del sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) per mantenere sotto sorveglianza le aree potenzialmente a rischio di crisi, consentendo una migliore preparazione per l'invio di assistenza umanitaria, e sottolinea l'importanza fondamentale di creare un meccanismo che dia seguito agli sforzi dell'UE e valuti l'assistenza fornita;

x)

incoraggia lo sviluppo di bilanci per la ricerca e capacità industriali (ad esempio, immagini satellitari, nell'ambito del GMES) per migliorare le fasi di gestione delle catastrofi;

y)

invita il Consiglio a tenere conto delle suddette raccomandazioni al momento di esaminare e raggiungere le sue conclusioni in merito alla prossima comunicazione della Commissione sul potenziamento della capacità di risposta dell'Unione europea alle catastrofi, annunciata dalla Commissione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.


(1)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0015.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 14 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/145


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: Portogallo/inondazioni - Francia/uragano Xynthia

P7_TA(2010)0453

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

2012/C 169 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0335/2010),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.

(4)

Il Portogallo ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata da frane e inondazioni sull'isola di Madeira.

(5)

La Francia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalla tempesta Xynthia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 66 891 540 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


15.6.2012   

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CE 169/147


Martedì 14 dicembre 2010
Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010: Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Portogallo - tempesta Xynthia in Francia) - Ripresa economica: rete europea di turbine eoliche offshore

P7_TA(2010)0454

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione III – Commissione (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))

2012/C 169 E/23

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010 presentato dalla Commissione il 13 ottobre 2010 (COM(2010)0577),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010, adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0341/2010),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 per l'esercizio 2010 riguarda le seguenti voci:

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a 66,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, in relazione alle conseguenze delle frane e delle violente inondazioni che hanno colpito l'isola di Madeira in Portogallo e della tempesta Xynthia che si è abbattuta sulla Francia,

una riduzione corrispondente, pari ad un importo di 66,9 milioni di EUR, in stanziamenti di pagamento dalla linea 06 04 14 03 – Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Sistema europeo di reti eoliche in mare,

B.

considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 è di iscrivere ufficialmente tale adeguamento nel bilancio 2010,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010;

2.

approva senza modifiche la posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 9/2010 e incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 8/2010 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/148


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: SI/Mura, Slovenia

P7_TA(2010)0455

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

2012/C 169 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0336/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Slovenia ha richiesto assistenza in relazione a 2 554 esuberi nell'azienda Mura, European Fashion Design, operante nel settore dell'abbigliamento,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, compresa una valutazione delle conseguenze di questi servizi temporanei e personalizzati sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

rileva che, per mobilitare il FEG nel caso in parola, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e all'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 28 aprile 2010 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Mura e ha inviato ulteriori informazioni fino al 24 giugno 2010 a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 247 940 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Slovenia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 247 940 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/151


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania

P7_TA(2010)0456

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

2012/C 169 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0337/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Germania ha richiesto assistenza in relazione a 1 181 esuberi distribuiti nei quattro impianti di produzione dell'azienda Heidelberger Druckmaschinen nel Baden-Württemberg, operante nel settore della produzione di macchinari per la stampa,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che a più riprese il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

rileva che per mobilitare il FEG nel caso in parola, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e all'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 27 maggio 2010 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Heidelberger Druckmaschinen, e fino al 1o luglio 2010 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 8 308 555 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 8 308 555 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/154


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Wielkopolskie - Industria automobilistica, Polonia

P7_TA(2010)0457

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

2012/C 169 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0616 – C7-0347/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

visti la relazione della commissione per i bilanci (A7-0359/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Polonia ha richiesto assistenza in relazione a 590 esuberi in 2 imprese operanti nella divisione 29 NACE revisione 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione NUTS II di Wielkopolskie,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende atto tuttavia che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

sula mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 5 febbraio 2010 la Polonia ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 2 imprese operanti nella divisione 29 NACE revisione 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione NUTS II di Wielkopolskie (PL41)e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 luglio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 633 077 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 633 077 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/157


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna

P7_TA(2010)0458

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))

2012/C 169 E/27

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0615 – C7-0346/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0358/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 1 154 esuberi in 593 imprese operanti nella divisione 47 NACE rev. 2 (commercio al dettaglio, fatti salvi veicoli a motore e motocicli) nella regione NUTS II dell'Aragona,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende atto tuttavia che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 6 maggio 2010 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 593 imprese operanti nella divisione 47 NACE rev. 2 (commercio al dettaglio, fatti salvi veicoli a motore e motocicli) nella regione NUTS II dell'Aragona (ES24)e ha fornito informazioni supplementari fino al 1o luglio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 560 000 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 560 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/160


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Comunidad Valenciana - Tessili, Spagna

P7_TA(2010)0459

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana-Tessili, Spagna) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

2012/C 169 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0613 – C7-0345/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0357/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 350 esuberi in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana-Tessili, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 22 marzo 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52)e ha fornito informazioni supplementari fino al 17 giugno 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 059 466 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 059 466 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/163


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Comunidad Valenciana - Natural Stone, Spagna

P7_TA(2010)0460

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Spagna) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))

2012/C 169 E/29

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0617 – C7-0344/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0356/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 300 esuberi in 66 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 («Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che a più riprese il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 dell'30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 9 marzo 2010 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 66 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52), e ha fornito informazioni supplementari fino al 25 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 422 850 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 1 422 850 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/166


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lear, Spagna

P7_TA(2010)0461

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/023 ES/Lear, Spagna) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))

2012/C 169 E/30

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0625 – C7-0360/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0351/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 508 esuberi nell'azienda Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, operante nel settore automobilistico,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/023 ES/Lear, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 23 luglio 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente agli esuberi nell'azienda Lear e ha inviato informazioni supplementari fino al 10 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 382 200 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 382 200 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/169


Martedì 14 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: H. Cegielski-Poznań, Polonia

P7_TA(2010)0462

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polonia) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))

2012/C 169 E/31

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0631 – C7-0361/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0352/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Polonia ha richiesto assistenza in relazione a 189 esuberi nell'azienda H. Cegielski-Poznań e in quattro suoi fornitori, operante nel settore della fabbricazione di motori marini diesel,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polonia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

L'8 marzo 2010 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'azienda H. Cegielski-Poznań Poland S.A e ha inviato informazioni supplementari fino al 10 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 114 250 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 114 250 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/172


Martedì 14 dicembre 2010
Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale ***I

P7_TA(2010)0463

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))

2012/C 169 E/32

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),

visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),

vista la sua posizione del 23 aprile 2008 (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 18 novembre 2010 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0347/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 126.


Martedì 14 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2007)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/51/UE)


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/173


Martedì 14 dicembre 2010
Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia ***

P7_TA(2010)0464

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

2012/C 169 E/33

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11324/2010),

visto il progetto di accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Georgia (10304/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0391/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0345/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/174


Martedì 14 dicembre 2010
Creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ***I

P7_TA(2010)0469

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

2012/C 169 E/34

(Procedura di legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0322),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, punto 3, lettera b), e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0055/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 74 e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0342/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 14 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 493/2011)


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/175


Martedì 14 dicembre 2010
Decisione europea di protezione ***I

P7_TA(2010)0470

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

2012/C 169 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri (00002/2010),

visti l'articolo 76, lettera b), l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 289, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto legislativo gli è stato presentato dal Consiglio (C7-0006/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, da un parlamento nazionale in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti i pareri motivati inviati dai parlamenti nazionali in merito al progetto di atto legislativo,

visti gli articoli 37, 44 e 55 del suo regolamento,

viste le decisioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0354/2010),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Martedì 14 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0802

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

L'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

(3)

Conformemente al programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell'ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Si sollecitano altresì la Commissione e gli Stati membri a riflettere su come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per tutelare le vittime. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe far parte di una serie ampia e coerente di misure sui diritti delle vittime.

(4)

La risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, non da ultimo mediante il ricorso a misure preventive, e chiede all'Unione di garantire il diritto all' assistenza e al sostegno per tutte le vittime della violenza . La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 appoggia la proposta di introdurre un ordine di protezione europeo per le vittime.

(5)

In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità degli articoli 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 del TFUE non si traduca nella perdita di protezione .

(6)

Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su determinate misure di protezione adottate in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta decida di risiedere o soggiornare («Stato di esecuzione») ▐.

(7)

La presente direttiva tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e del fatto che è possibile fornire una protezione efficace mediante ordini di protezione adottati da un'autorità diversa dal giudice penale. Essa non stabilisce alcun obbligo di modificare i sistemi nazionali per l'adozione di misure di protezione.

(8)

La presente direttiva si applica alle misure di protezione volte a tutelare una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in qualche modo in pericolo la vita, l'integrità fisica, psichica e sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo la dignità o la libertà personale, ad esempio prevenendo rapimenti, atti persecutori e altre forme indirette di coercizione, nonché alle misure volte a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti. Tali diritti personali della persona protetta corrispondono ai valori fondamentali riconosciuti e difesi in tutti gli Stati membri. È importante sottolineare che la presente direttiva si applica alle misure di protezione intese a tutelare tutte le vittime e non solo le vittime della violenza di genere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni tipo di reato interessato.

(9)

La presente direttiva si applica alle misure di protezione a prescindere dalla natura – penale, civile o amministrativa – dell'autorità giudiziaria o equivalente che adotta la decisione in questione, nell'ambito di un procedimento penale o di altro tipo, in relazione a un atto che è stato o avrebbe potuto essere perseguito da un giudice competente in particolare in materia penale.

(10)

La presente direttiva si intende applicata alle misure di protezione di vittime o potenziali vittime di reati; non dovrebbe applicarsi alle misure adottate per la protezione di testimoni.

(11)

Se viene emessa una misura di protezione, quale definita nella presente direttiva, per proteggere un familiare della persona principale, può essere altresì richiesto ed emesso un ordine di protezione europeo per il familiare, nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente direttiva.

(12)

Le richieste di emissione di un ordine di protezione europeo dovrebbero essere trattate con adeguata celerità, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello Stato di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

(13)

Quando la presente direttiva prevede che siano fornite informazioni alla persona che determina il pericolo o alla persona protetta, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche al tutore o al rappresentate della persona interessata, se rilevanti. Occorre prestare debita attenzione a che la persona protetta, la persona che determina il pericolo o il loro rappresentante nel procedimento ricevano le informazioni previste dalla presente direttiva in una lingua da essi compresa.

(14)

Nei procedimenti di emissione e riconoscimento di un ordine di protezione europeo, le autorità competenti dovrebbero tener conto in maniera adeguata delle esigenze delle vittime, incluse le persone particolarmente vulnerabili quali i minori o le persone con disabilità.

(15)

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, una misura di protezione può essere stata imposta in seguito a una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio , del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive (2) o in seguito a una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (3).

(16)

In conformità dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 47, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la persona che determina il pericolo dovrebbe disporre, nel procedimento che ha portato all'ordine di protezione o prima dell'emissione di un ordine di protezione europeo, della possibilità di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione.

(17)

Al fine di impedire che sia commesso un nuovo reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, dovrebbe essere fornita a quest'ultimo una base giuridica per riconoscere la decisione a favore della vittima precedentemente adottata nello Stato di emissione, evitando anche che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione. Il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo da parte dello Stato di esecuzione implica anche che l'autorità competente di quello Stato, nei limiti definiti nella presente direttiva, accetta l'esistenza e la validità della misura di protezione adottata nello Stato di emissione, riconosce la situazione di fatto descritta nell'ordine di protezione europeo e conviene che occorra fornire la protezione e continuare a fornirla conformemente alla propria legislazione nazionale.

(18)

La presente direttiva contiene un numero definito di obblighi o divieti che, se imposti nello Stato di emissione e figuranti nell'ordine di protezione europeo, dovrebbero essere riconosciuti e applicati nello Stato di esecuzione, fatte salve le limitazioni contenute nella presente direttiva. A livello nazionale possono esistere altri tipi di misure di protezione, quale, se previsto dal diritto interno, l'obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato. Tali misure possono essere imposte nello Stato di emissione nel quadro del procedimento di adozione di una delle misure di protezione che, secondo la presente direttiva, possono costituire la base di un ordine di protezione europeo.

(19)

Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza di emissione ed esecuzione delle misure di protezione, sembra opportuno offrire ampia flessibilità nelle modalità di cooperazione tra gli Stati membri ai sensi della presente direttiva. Pertanto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione adottata nello Stato di emissione, ma dispone di un certo margine discrezionale per adottare la misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta alla luce della misura adottata nello Stato di emissione e descritta nell'ordine di protezione europeo.

(20)

Gli obblighi o i divieti cui si applica la presente direttiva comprendono tra l'altro misure volte a limitare i contatti personali o a distanza tra la persona protetta e la persona che determina il pericolo, ad esempio imponendo determinate condizioni ali contatto o restrizioni al contenuto delle comunicazioni.

(21)

L'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe informare la persona che determina il pericolo, l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta in merito a qualsiasi misura adottata sulla base dell'ordine di protezione europeo. Nella notifica alla persona che determina il pericolo occorre tener conto dell'interesse della persona protetta di non veder divulgati il proprio indirizzo o altri dati di contatto. Tali elementi dovrebbero essere esclusi dalla notifica nella misura in cui indirizzo o altri dati di contatto non sono compresi nell'obbligo o divieto imposto come misura esecutiva alla persona che determina il pericolo.

(22)

Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha revocato l'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure adottate per eseguire l'ordine, restando inteso che l'autorità competente dello Stato di esecuzione può – in modo autonomo, conformemente alla propria legislazione nazionale – adottare misure ai sensi del proprio diritto interno per proteggere la persona interessata.

(23)

Dato che la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l'esecuzione delle sue disposizioni non comporta alcun trasferimento nello Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo se quest'ultima continua a risiedere nello Stato che ha adottato la misura di protezione.

(24)

Ove opportuno, dovrebbe essere possibile ricorrere a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali.

(25)

Nel quadro della cooperazione tra le autorità che assicurano la tutela della persona protetta, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe comunicare all'autorità competente dello Stato di emissione ogni eventuale violazione delle misure adottate nello Stato di esecuzione al fine di dare esecuzione all'ordine di protezione europeo. La comunicazione dovrebbe permettere all'autorità competente dello Stato di emissione di decidere tempestivamente la reazione adeguata in relazione alla misura di protezione imposta nel proprio Stato alla persona che determina il pericolo. Tale reazione può prevedere, se opportuno, l'imposizione di una misura detentiva in sostituzione della misura non detentiva precedentemente adottata, ad esempio in alternativa alla detenzione preventiva o in conseguenza della sospensione condizionale della pena. Resta inteso che tale decisione, poiché non consiste nell'imporre ex novo una sanzione penale in relazione a un nuovo reato, non interferisce con l'eventuale possibilità per lo Stato di esecuzione, ove opportuno, di imporre sanzioni penali o non penali in caso di violazione delle misure adottate per dare esecuzione a un ordine di protezione europeo.

(26)

Date le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, qualora nello Stato di esecuzione non siano disponibili misure di protezione in casi simili alla situazione di fatto descritta nell'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe riferire all'autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell'ordine di protezione europeo di cui sia al corrente.

(27)

Onde assicurare la corretta applicazione della presente direttiva in ogni caso specifico, le autorità preposte dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero esercitare le proprie competenze conformemente al disposto della direttiva stessa, tenendo conto del principio del ne bis in idem.

(28)

La persona protetta non dovrebbe essere tenuta a sostenere spese per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo che siano sproporzionate rispetto alle spese in casi simili a livello nazionale. Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, una volta riconosciuto un ordine di protezione europeo e come conseguenza diretta di tale riconoscimento, la persona protetta non sia tenuta ad avviare un nuovo procedimento a livello nazionale per ottenere che l'autorità di esecuzione decida di adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la tutela della persona protetta.

(29)

Tenendo presente il principio di riconoscimento reciproco su cui si basa la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere il più possibile il contatto diretto tra le autorità competenti nell'applicazione del presente strumento.

(30)

Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del sistema giudiziario nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di richiedere che i responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, funzionari di polizia e operatori giudiziari coinvolti nei procedimenti di emissione o riconoscimento di un ordine di protezione europeo forniscano un'adeguata formazione sugli obiettivi della presente direttiva.

(31)

Al fine di rendere più agevole la valutazione dell'applicazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati pertinenti concernenti l'applicazione delle procedure nazionali relative all'ordine di protezione europeo, comunicando quanto meno il numero di ordini di protezione europei richiesti, emessi e/o riconosciuti. A tale proposito, sarebbero di utilità anche altri tipi di dati, ad esempio in merito ai tipi di reati in questione.

(32)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone che si trovano in pericolo, in tal modo integrando ma non pregiudicando gli strumenti vigenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio.

(34)

Quando una decisione relativa a una misura di protezione rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  (4) , del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale  (5) o della Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori  (6) , il riconoscimento e l'esecuzione di detta decisione dovrebbe essere perseguito conformemente a tale strumento giuridico.

(35)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero includere informazioni sull'ordine di protezione europeo, ove opportuno, nelle campagne d'informazione e di sensibilizzazione esistenti sulla protezione delle vittime di reati.

(36)

I dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti in conformità alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  (7) e in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(37)

La presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all'articolo 6 TUE.

(38)

Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri sono invitati a tener conto dei diritti e dei principi sanciti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata emessa una misura volta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la dignità, la libertà o l'integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona interessata all'interno del proprio territorio, in seguito alla commissione, nello Stato di emissione, di un atto che è stato o avrebbe potuto essere perseguito da un giudice competente in materia penale in particolare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ordine protezione europeo» una decisione presa dall'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione a una misura di protezione sulla cui base l'autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende una o più misure appropriate, secondo la propria legislazione interna, al fine di continuare a tutelare la persona interessata ;

2)

«misura di protezione» una decisione, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più degli obblighi o divieti di cui all'articolo 5 sono imposti alla persona che determina il pericolo a favore di una persona al fine di proteggere quest'ultima da un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la dignità, la libertà o l'integrità sessuale ;

3)

«persona protetta» la persona fisica oggetto della protezione in base a una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione;

4)

«persona che determina il pericolo» la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui all'articolo 5 ;

5)

«Stato di emissione» lo Stato membro in cui è stata ▐ adottata la misura di protezione che è alla base dell'emissione di un ordine di protezione europeo;

6)

«Stato di esecuzione» lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;

7)

«Stato di sorveglianza» lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito all'autorità giudiziaria o equivalente o alle autorità giudiziarie o equivalenti che ai sensi della legislazione nazionale sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   La Commissione mette a disposizione di tutti gli Stati membri ▐ le informazioni ricevute. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 4

Ricorso a un'autorità centrale

1.     Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2.     Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario lo rende necessario, affidare alla/e propria/e autorità centrale/i la trasmissione e la ricezione amministrativa degli ordini di protezione europei e di tutta la corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi d'informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate dello Stato membro interessato.

3.     Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano alla Commissione le informazioni relative all'autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.

Articolo 5

Condizioni per l'esistenza di una misura di protezione in base al diritto nazionale

L'ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:

a)

divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;

b)

divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro; o

c)

divieto di avvicinarsi alla persona protetta o regolamentazione dell'avvicinamento alla stessa entro un perimetro definito.

Articolo 6

Emissione dell'ordine di protezione europeo

1.    L'ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornarvi o già vi soggiorna. L'autorità competente dello Stato di emissione, nel decidere di emettere un ordine di protezione europeo, tiene conto tra l'altro della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta prevede di soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione.

2.     L'autorità competente dello Stato di emissione può emettere un ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta e dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa tutti le condizioni di cui all'articolo 5.

3.   La persona protetta ▐ può presentare una richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione ▐.

4.     Prima di emettere un ordine di protezione europeo, è concesso alla persona che determina il pericolo, il diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se non ha avuto questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione.

5.   L'autorità competente che adotta una misura di protezione contenente uno o più degli obblighi o dei divieti di cui all'articolo 5 informa la persona protetta in modo opportuno, conformemente alle procedure di diritto nazionale, della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora intenda recarsi in un altro Stato membro nonché delle condizioni fondamentali per presentare tale richiesta . L'autorità consiglia alla persona protetta di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.

6.     Se la persona protetta ha un tutore o un rappresentante, questi può introdurre la richiesta di cui ai paragrafi 2 e 3 a nome della persona protetta.

7.     Se la richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo è respinta, l'autorità competente dello Stato di emissione informa la persona protetta circa le possibilità di ricorso contro la sua decisione esistenti, all'occorrenza, in base al diritto nazionale.

Articolo 7

Forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo

L'ordine di protezione europeo è emesso in conformità del modello riportato nell'allegato I della presente direttiva. Deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante ▐ della persona protetta, se quest'ultima è minorenne o giuridicamente incapace;

b)

data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;

c)

nome, indirizzo, numeri di telefono e fax nonché indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato di emissione;

d)

identificazione (ad esempio tramite numero e data) dell'atto giuridico contenente la misura di protezione in base alla quale è adottato l'ordine di protezione europeo;

e)

sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione;

f)

obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione su cui si fonda l'ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, relativo periodo di applicazione e indicazione dell'eventuale pena o sanzione in caso di violazione dei suddetti obblighi o divieti ;

g)

ricorso a un eventuale strumento tecnico fornito alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione;

h)

identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo , con i suoi dati di contatto ;

i)

concessione o meno di assistenza legale gratuita, nello Stato di emissione, alla persona protetta e/o alla persona che determina il rischio, qualora tale dato sia noto all'autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini;

j)

ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;

k)

se del caso, indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa allo Stato di sorveglianza e indicazione dell'autorità di detto Stato competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione.

Articolo 8

Procedura di trasmissione

1.   ▐ L'eventuale trasmissione dell'ordine di protezione europeo, da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione, all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità competente dello Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono inoltre effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

2.   Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all'autorità competente dell'altro Stato, quest'ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (8), tramite il membro nazionale di Eurojust o tramite il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.

3.   L'autorità dello Stato di esecuzione che riceva un ordine di protezione europeo e non sia competente a riconoscerlo lo trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta .

Articolo 9

Misure nello Stato di esecuzione

1.   ▐ L'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla ricezione di un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 8, lo riconosce senza indugio e prende la decisione di adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 10.

2.     La misura adottata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente al paragrafo 1, nonché qualsiasi altra misura adottata in base a una successiva decisione di cui all'articolo 11, corrisponde quanto più possibile alla misura di protezione decisa dallo Stato di emissione.

3.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa la persona che determina il pericolo, l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta circa qualsiasi misura adottata in applicazione del paragrafo 1 e circa le possibili conseguenze giuridiche di una violazione di tale misura previste dal diritto nazionale e dall'articolo 11, paragrafo 2. L'indirizzo o gli altri dati di contatto della persona protetta sono resi noti alla persona che determina il pericolo solo se ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione della misura adottata in applicazione del paragrafo 1.

4.     L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se ritiene che l'informazione trasmessa con l'ordine di protezione europeo conformemente all'articolo 7 sia incompleta, informa senza indugio l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, fissando un termine ragionevole per la trasmissione delle informazioni mancanti da parte dell'autorità di emissione.

Articolo 10

Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:

a)

l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;

b)

le condizioni di cui all'articolo 5 non sono state soddisfatte;

c)

la misura di protezione si riferisce a un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione;

d)

la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto o a un comportamento che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione;

e)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure sulla base di un ordine di protezione europeo ;

f)

l'azione penale contro la persona che determina il pericolo a causa dell'atto o del comportamento in relazione al quale è stata adottata la misura di protezione è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, quando l'atto o il comportamento rientrano nella competenza di tale Stato secondo la legislazione nazionale;

g)

il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo è in contrasto con il principio del ne bis in idem;

h)

in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona che determina il pericolo non può essere considerata, per motivi di età, penalmente responsabile dell'atto o del comportamento in relazione al quale è stata adottata la misura di protezione;

i)

la misura di protezione si riferisce a un reato che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, è considerato commesso per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio.

2.    Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere un ordine di protezione europeo in forza di uno dei motivi di cui sopra, essa provvede a:

a)

informare senza indugio lo Stato di emissione e la persona protetta circa il suo rifiuto e le relative ragioni;

b)

informare, se del caso, la persona protetta circa la possibilità di chiedere l'adozione di una misura di protezione secondo il diritto nazionale;

c)

informare, se del caso, la persona protetta circa le possibilità di ricorso contro la sua decisione previste dal diritto nazionale.

Articolo 11

Legge applicabile e competenza dello Stato di esecuzione

1.     Lo Stato di esecuzione è competente ad adottare ed eseguire misure sul suo territorio a seguito del riconoscimento di un ordine di protezione europeo. La legge dello Stato di esecuzione si applica all'adozione e all'esecuzione della decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comprese le norme sui ricorsi contro decisioni adottate nello Stato di esecuzione relative all'ordine di protezione europeo.

2.     In caso di violazione di una o più misure prese dallo Stato di esecuzione in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo, in applicazione del paragrafo 1 l'autorità dello Stato di esecuzione è competente a:

a)

imporre sanzioni penali e prendere altre misure in conseguenza della suddetta violazione, laddove questa configuri un illecito penale nella legislazione dello Stato di esecuzione;

b)

adottare altre decisioni di natura non penale in relazione alla violazione;

c)

prendere altre misure urgenti e provvisorie per por fine alla violazione, in attesa, se del caso, di successiva decisione nello Stato di emissione.

3.     Se nello Stato di esecuzione, in un caso analogo, non sono disponibili misure a livello nazionale, l'autorità competente dello Stato di esecuzione riferisce all'autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell'ordine di protezione europeo di cui sia al corrente.

Articolo 12

Notifica in caso di violazione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione notifica all'autorità competente dello Stato di emissione o dello Stato di sorveglianza le violazioni della misura o delle misure prese in forza di un ordine di protezione europeo. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 13

Competenza dello Stato di emissione

1.   L'autorità competente dello Stato di emissione ha ▐ competenza esclusiva nelle decisioni concernenti :

a)

la proroga, il riesame, la modifica, l'annullamento e la revoca della misura di protezione, e di conseguenza dell'ordine di protezione europeo ;

b)

l'imposizione di una misura detentiva in conseguenza della revoca della misura di protezione, sempreché quest'ultima sia stata applicata in forza di una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o in forza di una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio;

2.   La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia già stata trasmessa ad un altro Stato membro , o lo sia dopo l'emissione di un ordine di protezione europeo, le ulteriori decisioni sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni di tali decisioni quadro.

4.     L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione delle decisioni prese in conformità del paragrafo 1.

5.     Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato l'ordine di protezione europeo in conformità del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione pone termine alle misure adottate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 non appena ha ricevuto debita notifica dall'autorità competente dello Stato di emissione.

6.     Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato l'ordine di protezione europeo in conformità al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, ove opportuno:

a)

modifica le misure prese in forza dell'ordine di protezione europeo, agendo in conformità dell'articolo 9; oppure

b)

rifiuta di eseguire l'obbligo o il divieto modificato se esso non rientra fra i tipi indicati all'articolo 5 o se l'informazione trasmessa con l'ordine di protezione europeo in conformità dell'articolo 7 è incompleta e non è stata completata nei termini indicati dall'autorità competente dello Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 14

Motivi di interruzione delle misure adottate in forza di un ordine di protezione europeo

1.    L'autorità competente dello Stato di esecuzione può interrompere le misure adottate in forza di un ordine di protezione europeo:

a)

se vi sono chiare indicazioni del fatto che la persona protetta non risiede né soggiorna nel territorio dello Stato di esecuzione o se ne è definitivamente allontanata;

b)

se, secondo il diritto nazionale, è scaduto il termine massimo di durata delle misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo;

c)

nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera b);

d)

qualora una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari adottata ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia trasmessa allo Stato di esecuzione dopo il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo.

2.     L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente della sua decisione l'autorità competente dello Stato di emissione e, ove possibile, la persona protetta.

3.     L'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di interrompere le misure in conformità del paragrafo 1, lettera b), può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione di fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione in forza dell'ordine di protezione europeo nelle circostanze del caso specifico. L'autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale richiesta.

Articolo 15

Priorità di riconoscimento di un ordine di protezione europeo

Il riconoscimento di un ordine di protezione europeo avviene con la stessa priorità applicabile a livello nazionale in un caso simile, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello Stato di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

Articolo 16

Consultazione tra le autorità competenti

Ove opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare per agevolare un'efficace e corretta applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Lingue

1.     L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'ordine di protezione europeo ▐ nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

2.     L'autorità competente dello Stato di esecuzione traduce il modulo di cui all'articolo 12 nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

3.    Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 18

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione , conformemente al diritto nazionale, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 19

Rapporto con altri accordi e intese

1.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.

2.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.

3.   Entro … (9) gli Stati membri notificano ▐ alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre ▐ alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi e le nuove intese di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Rapporto con altri strumenti

1.     La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001, del regolamento (CE) n. 2201/2003 e della Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori e della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2.     La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio.

Articolo 21

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (10). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Raccolta dei dati

Al fine di rendere più agevole la valutazione dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati pertinenti concernenti l'applicazione delle procedure nazionali relative all'ordine di protezione europeo, comunicando almeno il numero di ordini di protezione europei richiesti, emessi e/o riconosciuti.

Articolo 23

Riesame

Entro … (11) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva . La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

(3)  GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

(4)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(5)   GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(6)   GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 39.

(7)   GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(8)   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

(9)  Tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(10)   Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO I

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

di cui all'articolo 7 della

DIRETTIVA 2011/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL … SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO (*)

Le informazioni contenute nel presente formulario devono essere oggetto di un adeguato trattamento confidenziale

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Martedì 14 dicembre 2010
ALLEGATO II

MODULO

di cui all' articolo 12 della

DIRETTIVA 2011/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL … SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO (*)

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE PRESA SULLA BASE DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO ▐

Le informazioni contenute nel presente formulario devono essere oggetto di un adeguato trattamento confidenziale

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15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/196


Martedì 14 dicembre 2010
Tratta di esseri umani ***I

P7_TA(2010)0471

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

2012/C 169 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0095),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i contributi dei parlamenti nazionali relativamente al progetto di atto legislativo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2010,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 25 novembre 2010 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

viste le decisioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere conformemente all'articolo 51 del regolamento,

viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0348/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 14 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0065

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/36/UE)


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/197


Martedì 14 dicembre 2010
Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia ***

P7_TA(2010)0472

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

2012/C 169 E/37

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15507/2010),

visto il progetto di accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (14654/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0392/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0346/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.


Mercoledì 15 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/198


Mercoledì 15 dicembre 2010
Attivazione dello strumento di flessibilità a favore del programma per l'apprendimento permanente, del programma per la competitività e l'innovazione e per la Palestina

P7_TA(2010)0474

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))

2012/C 169 E/38

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0760 – C7-0398/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 27,

vista la prima lettura, del 20 ottobre 2010, del progetto di bilancio generale per l'esercizio 2011 (2),

visti i risultati della conciliazione del 15 novembre 2010,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0367/2010),

A.

considerando che i massimali del Quadro finanziario pluriennale, in particolare per quanto riguarda le sottorubriche 1a e 4, non permettono di finanziarie le priorità dell'Unione europea senza compromettere gli strumenti e le politiche esistenti,

B.

considerando che i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto in sede di conciliazione, purché sia possibile trovare un accordo generale su tutti i problemi in sospeso, di attivare lo strumento di flessibilità al fine di compensare il rafforzamento di alcune linee di bilancio per determinate priorità a titolo delle due rubriche in questione,

1.

rileva che, nonostante il potenziamento contenuto degli stanziamenti d'impegno di alcune linee di bilancio, i massimali della sottorubrica 1a e della rubrica 4 non consentono di finanziare in maniera sufficiente determinate priorità fissate dal Parlamento e dal Consiglio;

2.

si compiace pertanto dell'accordo raggiunto in sede di conciliazione riguardo al ricorso allo strumento di flessibilità per il finanziamento del programma per l'apprendimento permanente e del programma per la competitività e l'innovazione a titolo della sottorubrica 1a e il finanziamento dell'assistenza finanziaria a favore della Palestina, del processo di pace e dell'UNRWA a titolo della rubrica 4, per un totale di 105 000 000 EUR;

3.

rammenta che i precitati programmi sono fondamentali per il futuro dell'Unione, in quanto imprimono un netto slancio all'attività economica, oltre che per il ruolo dell'Unione quale attore globale;

4.

ribadisce che l'attivazione dello strumento di stabilità, come previsto al punto 27 dell'AII del 17 maggio 2006, pone in evidenza ancora una volta la cruciale necessità di una sempre maggiore flessibilità del bilancio dell'Unione europea;

5.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0372.


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della sottorubrica 1a e della rubrica 4, in occasione della riunione di concertazione dell'11 novembre 2010, i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto l'attivazione dello strumento di flessibilità al fine di integrare, oltre i massimali della sottorubrica 1a e della rubrica 4, il finanziamento previsto nel bilancio 2011 di:

18 milioni di EUR a favore del programma per l'apprendimento permanente a titolo della sottorubrica 1a;

16 milioni di EUR a favore del programma per la competitività e l'innovazione a titolo della sottorubrica 1a;

71 milioni di EUR a favore della Palestina a titolo della rubrica 4,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, lo strumento di flessibilità è attivato per fornire la somma di 34 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella sottorubrica 1a e di 71 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 4.

Tale importo è destinato ad integrare il finanziamento di:

18 milioni di EUR a favore del programma per l'apprendimento permanente a titolo della sottorubrica 1a;

16 milioni di EUR a favore del programma per la competitività e l'innovazione a titolo della sottorubrica 1a;

71 milioni di EUR a favore della Palestina nella rubrica 4.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/200


Mercoledì 15 dicembre 2010
Posizione del Parlamento sul nuovo progetto di bilancio per l'esercizio 2011 quale modificato dal Consiglio

P7_TA(2010)0475

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni, quale modificato dal Consiglio (17635/2010 - C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))

2012/C 169 E/39

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011 – sezione III – Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011 (5),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (6),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui negoziati in corso sul bilancio 2011 (7),

visto il nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 26 novembre 2010 (COM(2010)0750) a norma dell'articolo 314, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le conclusioni del trilogo di bilancio del 6 dicembre 2010,

vista la posizione sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2011, adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010 (17635/2010 - C7-0411/2010),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0369/2010),

1.

ritiene che, sebbene il progetto di bilancio quale modificato dal Consiglio non risponda pienamente alla reale necessità di disporre di un bilancio dell'Unione che sia sostenibile, coerente ed efficiente, l'obiettivo del Parlamento è di dotare l'Unione di un bilancio che possa essere attuato integralmente e in modo prevedibile fin dall'inizio dell'esercizio finanziario;

2.

ritiene che l'evoluzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che viene gradualmente sostituito da contributi nazionali ed è di conseguenza percepito come un onere eccessivo per le finanze pubbliche nazionali, renda quanto mai necessaria una sua riforma; prende atto della dichiarazione della Commissione; ribadisce tuttavia l'importanza che la Commissione presenti, entro il 1o luglio 2011, proposte concrete intese a creare nuove risorse proprie per l'Unione europea, a norma dell'articolo 311 TFUE; chiede al Consiglio di impegnarsi a esaminare tali proposte con il Parlamento nell'ambito del processo di negoziazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), in linea con la dichiarazione n. 3 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

3.

ritiene, in linea con l'articolo 314, paragrafo 4, TFUE, che sia necessario costituire riserve di stanziamenti al fine di aiutare la Commissione a migliorare la trasparenza dell'informazione e l'esecuzione degli stanziamenti nel quadro della sezione III del bilancio; approva il progetto di bilancio 2011 modificato dalla posizione del Consiglio;

4.

approva la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata alla presente risoluzione;

5.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0086.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0205.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0372.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0433.


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

Tenendo conto degli sforzi di risanamento di bilancio profusi attualmente negli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio concordano sul livello degli stanziamenti di pagamento per il 2011 proposto nel progetto di bilancio della Commissione del 26 novembre 2010. Chiedono alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2011 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali), nella rubrica 3 (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia) e nella rubrica 4 (L'Unione europea come attore globale).

In particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio esortano la Commissione a presentare entro la fine di settembre 2011 al più tardi cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione) e lo sviluppo rurale nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) e a presentare, se necessario, un progetto di bilancio rettificativo a questo unico scopo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno posizione sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e di adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/202


Mercoledì 15 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland ICT, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0476

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sula mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

2012/C 169 E/40

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0685 – C7-0389/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0353/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 46 («Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli») della NACE Revisione 2, nella regione NUTS II Noord Holland, nei Paesi Bassi,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento professionale dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per il caso in esame, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in sede di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un siffatto sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere esaminati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e illustra le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

L'8 aprile 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in due imprese operanti nella divisione 46 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2, nella regione NUTS II Noord Holland (NL32) e fino al 5 agosto 2010 hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 2 557 135 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per rispondere alla domanda di contributo finanziario presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 557 135 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/205


Mercoledì 15 dicembre 2010
Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale *

P7_TA(2010)0477

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

2012/C 169 E/41

(Procedura legislativa speciale – consultazione – cooperazione rafforzata)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0105),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0315/2010),

vista la sua posizione del 16 giugno 2010 (1), con la quale ha approvato il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010,

visti l'articolo 55 e l'articolo 74 octies, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0360/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita la Commissione a presentare con estrema urgenza una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003, limitata all'aggiunta di una clausola sulla competenza giurisdizionale, prima della revisione generale di tale regolamento, già promessa;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 2

vista la decisione […] del Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3),

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (4),

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.

(1)

L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali , in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

A norma dell'articolo 81 , paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio stabilisce misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali .

(2)

A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure in questione includono quelle intese ad assicurare la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

La Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo .

(6)

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la sua richiesta.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Il […] il Consiglio ha adottato la decisione […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(7)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

(8)

Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata dovrebbero adoperarsi per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Nell'ambito di applicazione materiale e il dispositivo della presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all'annullamento del matrimonio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all’allentamento del vincolo matrimoniale. La legge designata dalle norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale. Questioni preliminari su argomenti quali la capacità giuridica e la validità di un matrimonio, e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri provvedimenti accessori ed eventuali dovrebbero essere determinate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

(10)

Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi di conflitto di leggi possono designare indifferentemente la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. Se del caso, un'autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 12

(12)

Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (5) potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

(12)

Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si possa applicare una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (5) , modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del 18 giugno 2009 (6), potrebbe fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 13

(13)

Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Non è invece opportuno che tale possibilità sia estesa all’annullamento del matrimonio, che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l’autonomia delle parti è inappropriata.

(13)

Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14

(14)

I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore.

(14)

I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 15

(15)

Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio.

(15)

Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio , come modificata dalla decisione n. 568/2009/CE .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

Se i coniugi non sono in grado di giungere a un accordo sulla legge applicabile, essi dovrebbero seguire una procedura di mediazione che preveda almeno una consulenza con un mediatore autorizzato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.

(16)

La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 17

(17)

Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio.

(17)

Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo da facilitare la scelta informata da parte dei coniugi e che il loro consenso sia rispettato nell'obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui l'accordo è concluso, i coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma diversi, sarà sufficiente il rispetto dei requisiti di forma di uno di questi Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto , e sono fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi .

(19)

In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

(19 bis)

Ove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione del modo in cui trattare i casi di cittadinanza plurima è determinata in conformità della legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

 

(19 ter)

Nell'ipotesi di una richiesta di una procedura volta a convertire una separazione personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, la legge che si applica alla separazione personale dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità promuoverebbe la prevedibilità per le parti e aumenterebbe la certezza giuridica. Se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione personale in divorzio, in mancanza di scelta il divorzio dovrebbe essere disciplinato dalle norme di conflitto. Ciò non dovrebbe impedire ai coniugi di chiedere il divorzio in forza di altre norme stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 20

(20)

In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita.

(20)

In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la clausola relativa all'ordine pubblico (ordre public).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21

(21)

Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora la sua applicazione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(21)

Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora l' applicazion e di una sua disposizione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis)

Laddove il presente regolamento si riferisce alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l'istituto del divorzio. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento. Laddove il presente regolamento si riferisce alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, fra l'altro, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 22

(22)

Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali.

(22)

Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali o la misura in cui il presente regolamento si applica a categorie diverse di persone di tali Stati e Stati membri partecipanti .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis)

In mancanza di norme che designino la legge applicabile, i coniugi che scelgono la legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza dovrebbero al tempo stesso indicare la legge di quale unità territoriale hanno convenuto di applicare ove lo Stato di cui si è scelta la legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di divorzio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come una questione preliminare nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:

a)

la capacità giuridica delle persone fisiche;

b)

l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio;

c)

l'annullamento di un matrimonio;

d)

il nome dei coniugi;

e)

gli effetti patrimoniali del matrimonio;

f)

potestà dei genitori;

g)

le obbligazioni alimentari;

h)

le amministrazioni fiduciarie e le successioni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione […] del [ Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ] .

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Definizione

Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi:

1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

3.    L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

3.    Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono anche designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

4.     Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

Consenso e validità sostanziale

1.     L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2.     Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo coniuge secondo la legge prevista al paragrafo 1.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Articolo 3 ter

Validità formale

1.     L'accordo di cui al paragrafo 3, paragrafi 1 e 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

2.     Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti.

3.     Se i coniugi risiedono abitualmente in Stati membri partecipanti diversi nel momento in cui l'accordo è concluso e la legge di tali Stati stabilisce requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4.     Se, al momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 4 bis

Conversione della separazione personale in divorzio

1.     In caso di conversione di una separazione personale in un divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3.

2.     Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 4, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Divergenze fra legislazioni nazionali

Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non prevede il divorzio o non giudica il matrimonio in questione valido ai fini della procedura di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8

Stati con più sistemi giuridici

Stati con due o più ordinamenti giuridici – unità territoriali

1.   Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

1.   Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

1 bis.     In relazione a tale Stato:

a)

ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato si intende come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale di tale Stato;

b)

ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dai coniugi, o in mancanza di tale scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Stati con due o più ordinamenti giuridici – conflitti interpersonali

In relazione ad uno Stato con due o più ordinamenti giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato si intende come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica l'ordinamento giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Articolo 8 ter

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni

Uno Stato membro partecipante in cui diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

a)

ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, nonché

a)

ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, conformemente all'articolo 3 ter, paragrafi da 2 a 4; nonché

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante prima della data di applicazione del presente regolamento, sempre che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma .

Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia conforme agli articoli 3 bis e 3 ter .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

2.    In deroga al paragrafo 1 , il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento , di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti .

2.    Tuttavia , il presente regolamento prevale, tra Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Entro il [ cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento ] , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica .

1.    Entro cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di adeguamento del presente regolamento .

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione gli elementi pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Per gli Stati membri partecipanti in virtù di una decisione adottata in conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0216.

(2)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

(3)   GU L […], […], p. […] .

(4)   GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12 .

(5)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(6)   GU L 168 del 30.6.2009, pag. 35.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/218


Mercoledì 15 dicembre 2010
Agenzie di rating del credito ***I

P7_TA(2010)0478

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

2012/C 169 E/42

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0289),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0143/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 19 novembre 2010 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0340/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 337 del 14.12.2010, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Mercoledì 15 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 513/2011)


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/219


Mercoledì 15 dicembre 2010
Abrogazione delle direttive relative alla metrologia ***I

P7_TA(2010)0479

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))

2012/C 169 E/43

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0801),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0467/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 maggio 2009 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0050/2010),

1.

approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 49.


Mercoledì 15 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0227

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/17/UE)


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

Ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, prima del 30 aprile 2011, relativamente all'attuazione di tale direttiva e di presentare, se del caso, una proposta legislativa.

In tale contesto e in conformità con i principi di «Legiferare meglio» (compresa, se del caso, una valutazione di impatto e una consultazione aperta), sarà effettuata una valutazione per determinare se, e in caso affermativo in quale misura, il campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE dovrebbe essere esteso in modo da comprendere uno qualsiasi degli strumenti di misura attualmente disciplinati dalle direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE.

La data stabilita per l’abrogazione di tali direttive sarà inoltre riesaminata, secondo l'esito di tale valutazione, al fine di garantire la coerenza dell’azione legislativa dell’Unione in materia di strumenti di misura.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/220


Mercoledì 15 dicembre 2010
Iniziativa dei cittadini ***I

P7_TA(2010)0480

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

2012/C 169 E/44

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0119),

visto l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0089/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 giugno 2010 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le petizioni, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0350/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Presidenza del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegati alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 57.


Mercoledì 15 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0074

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 211/2011)


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

Dichiarazioni

Dichiarazioni della Commissione

– I –

La Commissione fornirà informazioni dettagliate sull'iniziativa dei cittadini. Più precisamente, predisporrà e aggiornerà un manuale completo e di facile utilizzo sull'iniziativa dei cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che sarà consultabile sul sito web che la Commissione dedica a tale strumento. Oltre a ciò, durante il processo di registrazione e trattamento delle proposte d'iniziativa dei cittadini, fornirà assistenza e consulenze agli organizzatori che ne avranno bisogno. La Commissione inoltre notificherà agli organizzatori che ne fanno richiesta le proposte legislative in corso o previste sulle questioni sollevate dall'iniziativa.

– II –

Dopo la registrazione di una proposta d'iniziativa in una lingua ufficiale, gli organizzatori possono chiedere alla Commissione di inserire nel registro, in qualsiasi momento della raccolta delle dichiarazioni di sostegno, le traduzioni di tale proposta in altre lingue ufficiali. Spetta agli organizzatori far tradurre le proposte d'iniziativa. Prima di accettare di inserire una nuova versione linguistica nel registro, la Commissione si accerterà che non vi siano incoerenze evidenti e significative tra il testo originale e le nuove versioni linguistiche per quanto riguarda il titolo, l'oggetto e gli obiettivi.

Dichiarazione della Presidenza belga del Consiglio

La Presidenza si adoprerà per garantire che le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento siano istituite quanto prima e al più tardi un anno dopo la sua entrata in vigore, come previsto nel regolamento.


Giovedì 16 dicembre 2010

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/223


Giovedì 16 dicembre 2010
Marchio del patrimonio europeo ***I

P7_TA(2010)0486

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

2012/C 169 E/45

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0076),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese che afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 giugno 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0311/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.


Giovedì 16 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0044

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 TFUE in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Inoltre, l'articolo 167, paragrafo 2, TFUE specifica che, conformemente al principio di proporzionalità, l'Unione contribuisce al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.

(2)

Una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, potrebbe aiutare a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea e il dialogo interculturale. È quindi importante favorire sempre di più l'accesso al patrimonio culturale valorizzandone la dimensione europea.

(3)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale e linguistica , tolleranza e solidarietà.

(4)

Un progetto intergovernativo per un'etichetta del patrimonio europeo, fu avviato a Granada nell'aprile 2006 da vari Stati membri e dalla Svizzera.

(5)

Il 20 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le conclusioni relative alla trasformazione del progetto intergovernativo di etichetta del patrimonio comune europeo in un'azione dell'Unione europea (3), invitando la Commissione a presentare una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'«Etichetta del patrimonio europeo», che precisi le modalità pratiche di attuazione di tale progetto.

(6)

La consultazione pubblica e la valutazione dell'impatto portate avanti dalla Commissione hanno confermato che il progetto intergovernativo di etichetta del patrimonio europeo era molto valido ma andava ulteriormente sviluppato affinché potesse esprimere tutto il suo potenziale, e hanno inoltre dimostrato che il coinvolgimento dell'Unione europea poteva rappresentare un chiaro valore aggiunto all'iniziativa dell'etichetta del patrimonio europeo, contribuendo a migliorarne notevolmente la qualità.

(7)

Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe beneficiare delle esperienze acquisite sinora con l'iniziativa intergovernativa.

(8)

Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe quindi cercare di integrare ma non duplicare iniziative, quali l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO , la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo dovrebbe essere fondato sul contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee nonché alla realizzazione dell'Unione , sulla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto ai giovani, nonché sulla creazione di reti fra i vari siti finalizzate allo scambio di esperienze e migliori prassi. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso agli stessi contribuendo così alla condivisione del patrimonio storico e culturale in seno all'Unione e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.

(9)

Oltre a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione europea e a stimolare il dialogo interculturale, un'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo contribuirebbe anche a valorizzare il patrimonio culturale e il suo ruolo nello sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale, e a promuovere le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creatività contemporanea, agevolando la condivisione di esperienze e migliori prassi attraverso l'Europa e, più in generale, promuovendo i valori democratici e i diritti umani che stanno alla base dell'integrazione europea.

(10)

Tali obiettivi concordano pienamente con quelli dell'agenda europea per la cultura, che comprendono la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale e la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività (4).

(11)

È fondamentale che il nuovo marchio del patrimonio europeo sia assegnato in base a criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero poter preselezionare siti cui è già stato assegnato il marchio del patrimonio europeo secondo il progetto intergovernativo dell'etichetta del patrimonio europeo. Detti siti dovrebbero essere valutati in base ai nuovi criteri e alle nuove procedure.

(13)

Nel quadro delle future valutazioni del marchio del patrimonio europeo si potrebbe esaminare l'opportunità di estendere l'iniziativa per includervi quei paesi terzi che partecipano al programma Cultura.

(14)

Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo dovrebbero essere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(15)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, mentre ciò può avvenire a livello europeo soprattutto a causa della necessità di nuovi criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un'azione dell'Unione europea denominata «il marchio del patrimonio europeo».

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, con «siti» si intendono i monumenti, i siti naturali, sottomarini, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale collegato a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali dell'azione sono contribuire a:

rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione , in particolare quello dei giovani, sulla base di valori e elementi comuni della storia e del patrimonio culturale europei ;

rafforzare il dialogo interculturale e interterritoriale nonché la consapevolezza della diversità .

2.    A tal fine, l' azione si propone, quali obiettivi intermedi, di :

sottolineare il valore simbolico e innalzare il profilo dei siti che hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione;

aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della storia europea e della costruzione dell'Unione nonché del patrimonio culturale materiale e immateriale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

3.    I siti stessi si propongono, quali obiettivi specifici , di :

sviluppare la rilevanza europea dei siti;

sensibilizzare i giovani in particolare e i cittadini europei in generale in merito al patrimonio culturale comune e rafforzare il loro senso di identità europea ;

favorire la condivisione di esperienze e pratiche ottimali attraverso l'Europa;

migliorare e/o potenziare l'accesso ai siti del patrimonio per tutti , soprattutto i giovani;

promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale , storica e interattiva on-line ;

favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione contemporanea e sostenere la creatività ▐;

promuovere l'interazione tra il patrimonio culturale e le attività economiche che si sviluppano intorno allo stesso, nell'assoluto rispetto dell'integrità del medesimo, e che contribuiscono alla sua sostenibilità e a quella dei luoghi circostanti;

contribuire alla promozione, all'attrattività , all'influenza culturale, allo sviluppo turistico e allo sviluppo sostenibile delle regioni ;

incoraggiare la creazione di reti europee che valorizzino il patrimonio comune europeo.

Articolo 4

Partecipazione all'azione

L'azione è aperta alla partecipazione degli Stati membri dell'Unione, su base volontaria.

Articolo 5

Complementarità con altre iniziative

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché ▐ il marchio del patrimonio europeo integri ma non duplichi altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO , la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa.

Articolo 6

Accesso all'azione

I siti che rispondono alla definizione dell'articolo 2 sono eleggibili all'assegnazione del marchio del patrimonio europeo.

Articolo 7

Criteri

L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo avviene secondo i seguenti criteri:

1)

I candidati al marchio del patrimonio europeo hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione. Essi dimostrano pertanto:

il loro carattere transfrontaliero o paneuropeo: l'influenza e l'attrattiva passate e presenti di un sito candidato devono andare oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro; e/o

la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, religiose, politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche , ambientali o industriali; e/o

la collocazione e il ruolo di un sito nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni che sono alla base dell'integrazione europea quali libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.

2)

I candidati al marchio del patrimonio europeo presentano un progetto , da realizzare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che include gli elementi seguenti :

sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;

organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;

promuovere il multilinguismo e la diversità regionale utilizzando varie lingue dell'Unione quale chiave del dialogo interculturale ;

cooperare con i siti che hanno già ricevuto il marchio del patrimonio europeo ▐;

favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, anche attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ;

garantire ai cittadini dell'Unione l'accesso al sito, nel pieno rispetto della sua integrità.

È apprezzata l'organizzazione , ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, di attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità degli operatori culturali, degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale ed incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

3)

I candidati al marchio presentano un progetto di gestione con il quale si impegnano a:

garantire una buona gestione del sito;

garantire che il sito venga protetto e lasciato alle generazioni future conformemente alle misure di salvaguardia pertinenti;

provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori, la segnaletica, ecc.;

garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, comprese le persone anziane e quelle con disabilità, per esempio attraverso modifiche al sito o la formazione del personale e l'uso di Internet ;

riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare permettendogli di accedere al sito in condizioni privilegiate;

promuovere i siti come destinazioni turistiche limitando nel contempo i potenziali impatti negativi sui siti stessi o sull'ambiente circostante ;

sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;

garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente ▐.

Articolo 8

Panel europeo di esperti indipendenti

1.   È istituito un panel europeo di esperti indipendenti (di seguito «panel europeo») per effettuare la selezione e applicare le procedure di controllo a livello europeo. Esso garantisce l'applicazione uniforme dei criteri negli Stati membri partecipanti.

2.   Il panel europeo è composto da tredici membri. Quattro membri sono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio , quattro dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni, secondo le rispettive procedure . Il panel europeo nomina il suo presidente.

3.   Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nei settori pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo. Le istituzioni che nominano gli esperti cercano, per quanto possibile, di garantire la complementarità dei rispettivi settori di competenza nonché di assicurare una rappresentanza equilibrata dal punto di vista geografico.

4.   I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. In deroga a quanto precede, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo e uno dal Comitato delle regioni per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

5.    I membri del panel europeo dichiarano qualsiasi conflitto di interessi o qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a un particolare sito . In presenza di una siffatta dichiarazione, o qualora emerga un siffatto conflitto di interessi , il membro del panel non partecipa alla valutazione del sito in questione o di qualsiasi altro sito dello Stato membro interessato .

6.   Tutte le relazioni, le raccomandazioni e le notifiche del panel europeo sono rese pubbliche.

Articolo 9

Modulo per la candidatura

▐ La Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che rifletta i criteri di selezione definiti all'articolo 7 e che è utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.

Articolo 10

Preselezione a livello nazionale

1.   La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è di responsabilità degli Stati membri , in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali .

2.   Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a due siti ogni due anni in conformità del calendario che figura nell'allegato. ▐

3.   Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. In ogni caso, esso notifica alla Commissione i risultati della preselezione entro il 1o marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di preselezione .

4.   La procedura di preselezione si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e utilizzando il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

5.     La Commissione pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Articolo 11

Selezione finale a livello dell'Unione

1.   La selezione finale dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è effettuata dal panel europeo sotto la responsabilità della Commissione.

2.   Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario possono essere richieste ulteriori informazioni e organizzate visite dei siti.

3.   La selezione finale si svolge conformemente ai criteri definiti all'articolo 7 e utilizzando il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

4.   Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la procedura di preselezione . Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una motivazione per l'esclusione degli altri siti dalla lista finale.

5.   I candidati non inclusi nella lista finale possono presentare negli anni seguenti una candidatura aggiornata per la preselezione a livello nazionale.

Articolo 12

Siti transnazionali

1.   Ai fini della presente decisione, sono considerati «siti transnazionali»:

siti situati in diversi Stati membri che si riuniscono intorno ad un tema specifico per presentare una candidatura unica;

un sito specifico la cui posizione geografica occupa il territorio di almeno due diversi Stati membri.

2.   Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di tutti gli Stati membri interessati nei rispettivi limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10 . I siti transnazionali designano come coordinatore uno dei siti partecipanti; il coordinatore costituisce l'unico interlocutore della Commissione. Esso fornisce informazioni in tempo utile sulla candidatura transnazionale a tutti gli Stati membri, in modo da garantire la partecipazione dei siti pertinenti attraverso l'Unione. Tutti i siti compresi in un sito transnazionale soddisfano i criteri definiti all'articolo 7 e compilano il modulo di candidatura di cui all'articolo 9.

È attribuita particolare considerazione ai siti transnazionali che promuovono l'essenza stessa del patrimonio transfrontaliero europeo attraverso la rappresentazione di un simbolismo materiale e immateriale.

3.   Qualora un sito transnazionale risponda a tutti i criteri di cui all'articolo 7, esso ha la precedenza nella selezione finale.

4.     Qualora uno dei siti compresi in un sito transnazionale cessi di soddisfare i criteri di cui all'articolo 7 o gli impegni assunti con la candidatura, si applica la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 13

Designazione

1.   ▐ La Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della procedura di selezione , tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo . La Commissione informa il Parlamento europeo , il Consiglio e il Comitato delle regioni delle proprie decisioni .

2.   ▐ Il marchio del patrimonio europeo è assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

3.     L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo non comporta nessun vincolo di carattere urbanistico, legale, paesaggistico, di mobilità o architettonico. L'unica legge applicabile in tali ambiti è quella locale.

Articolo 14

Controllo

1.   Ciascun sito cui è assegnato il marchio del patrimonio europeo è controllato regolarmente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri definiti all'articolo 7 e tutti gli impegni assunti al momento della relativa candidatura.

2.   Il controllo di tutti i siti che si trovano nel territorio di uno Stato membro è di responsabilità di detto Stato membro. Lo Stato membro raccoglie tutte le informazioni necessarie e prepara una relazione dettagliata ogni quattro anni, conformemente al calendario stabilito nell'allegato.

3.   La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il 1o marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.

4.   Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato entro il 15 dicembre dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

5.   La Commissione , previa consultazione del panel europeo, stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

Articolo 15

Revoca del marchio

1.   Qualora il panel europeo prenda atto che un sito specifico non rispetta più i criteri definiti all'articolo 7 o gli impegni assunti al momento della relativa candidatura, esso avvia un dialogo con lo Stato membro in questione attraverso la Commissione, al fine di agevolare gli adeguamenti necessari del sito.

2.   Se dopo un periodo di diciotto mesi dall'inizio del dialogo il sito non è ancora stato sottoposto agli adeguamenti necessari, il panel europeo ne informa la Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da una giustificazione nonché da raccomandazioni su come migliorare la situazione.

3.   Se dopo un ulteriore periodo di diciotto mesi le raccomandazioni non sono state messe in pratica, il panel europeo raccomanda la revoca del marchio del patrimonio europeo dal sito in questione.

4.   La Commissione adotta la decisione finale in merito alla revoca del marchio del patrimonio europeo tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo . La Commissione ne informa il Parlamento europeo , il Consiglio e il Comitato delle regioni .

5.   Le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo sono rese pubbliche.

6.     I siti possono scegliere in qualsiasi momento di rinunciare al marchio del patrimonio europeo. In tal caso, essi comunicano la propria scelta allo Stato membro interessato, il quale a sua volta ne informa la Commissione. La Commissione adotta una decisione sulla revoca del marchio del patrimonio europeo e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Articolo 16

Modalità pratiche

1.   La Commissione attua l'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo. In particolare:

garantisce la coerenza e la qualità in generale dell'azione;

assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo;

alla luce degli obiettivi enunciati all'articolo 3 e conformemente ai criteri definiti all'articolo 7, stabilisce orientamenti di ausilio per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;

supporta il panel europeo.

2.   La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e il mantenimento di un sito internet dedicato e di un nuovo logo, favorendo la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee. Tutte le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 5, sono pubblicate sul sito internet .

3.   La Commissione promuove le attività di networking fra i siti che hanno ricevuto il marchio.

4.   Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all'articolo 18.

Articolo 17

Valutazione

1.   La Commissione assicura che la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario stabilito nell'allegato e include un esame di tutti gli elementi, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione, il numero dei siti, la copertura geografica e l'impatto dell'azione, le possibilità di migliorare e l'opportunità di mantenere l'azione del marchio del patrimonio europeo.

2.   Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni corredata, se del caso, di opportune proposte .

Articolo 18

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 è pari a 1 350 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010.

(3)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 11.

(4)  COM(2007)0242.

ALLEGATO

CALENDARIO

Calendario relativo al marchio del patrimonio europeo

[Anno n]

Adozione della decisione

Lavori preparatori

[Anno n + 1]

Lavori preparatori

[Anno n + 2]

Preselezione da parte degli Stati membri ▐

[Anno n + 3]

Designazione finale dei siti

[Anno n + 4]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n + 5]

Designazione finale dei siti e controllo

[Anno n + 6]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n + 7]

Designazione finale dei siti

Valutazione del marchio del patrimonio europeo

[Anno n + 8]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n + 9]

Designazione finale dei siti e controllo

[Anno n + 10]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n + 11]

Designazione finale dei siti

[Anno n + 12]

Preselezione da parte degli Stati membri

[Anno n + 13]

Designazione finale dei siti

Valutazione del marchio del patrimonio europeo


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/234


Giovedì 16 dicembre 2010
Partecipazione della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ***

P7_TA(2010)0487

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

2012/C 169 E/46

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12818/2010),

visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007–2013) (13104/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 165, paragrafo 4, e dell'articolo 166, paragrafo 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0277/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0334/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/234


Giovedì 16 dicembre 2010
Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ***I

P7_TA(2010)0488

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

2012/C 169 E/47

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0083),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0073/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0355/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 16 dicembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0051

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 182/2011)


Giovedì 16 dicembre 2010
ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento in esame stabilisce che la Commissione adotti un progetto di atto di esecuzione nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo. Questa disposizione non esclude che la Commissione possa, com'è prassi corrente e in casi del tutto eccezionali, tener conto di nuove circostanze verificatesi successivamente alla votazione e decidere di non adottare un progetto di atto di esecuzione, dopo averne debitamente informato il comitato e il legislatore.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione.

Mentre è in corso l'esercizio di allineamento, la Commissione terrà regolarmente informato il Parlamento europeo sui progetti di misure di attuazione relativi a questi strumenti, che in futuro dovrebbero diventare atti delegati.

Per quanto riguarda gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione riesaminerà le disposizioni concernenti tale procedura in ciascuno degli strumenti che intende modificare, per adattarle in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio avranno la possibilità di segnalare atti di base che ritengono importante adattare con urgenza.

La Commissione valuterà i risultati di questo processo entro la fine del 2012, per stimare quanti atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimangano in vigore, e poi elaborerà le opportune iniziative legislative per completare l'adattamento. L'obiettivo generale della Commissione consiste nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura, tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo siano soppresse da tutti gli strumenti legislativi.

La Commissione fa osservare che recentemente è stato lanciato uno studio che riesaminerà in maniera esaustiva e obiettiva tutti gli aspetti della politica di difesa commerciale dell'Unione europea e delle prassi in materia. Per esempio, saranno valutati i risultati, i metodi, l'uso e l'efficacia dell'attuale sistema degli strumenti di difesa commerciale rispetto alla realizzazione dei suoi obiettivi di politica commerciale, sarà esaminata l'efficacia delle decisioni strategiche adottate o che potrebbero essere adottate dall'Unione europea (per esempio, l'esame dell'interesse dell'Unione, la regola del dazio inferiore, il sistema di riscossione dei dazi) rispetto alle decisioni politiche di alcuni partner commerciali e, alla luce della prassi amministrativa delle istituzioni UE, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle raccomandazioni e delle sentenze dell'organo di conciliazione dell'OMC, saranno esaminati i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base.

Alla luce dei risultati dello studio e degli sviluppi dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo, la Commissione intende valutare se e come aggiornare ulteriormente e modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE.

La Commissione rammenta inoltre le recenti iniziative adottate per rendere più trasparente il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale (come la nomina di un consigliere-auditore) e il lavoro svolto con gli Stati membri per chiarire gli elementi chiave delle prassi in materia di difesa commerciale. La Commissione attribuisce grande importanza a questo lavoro e, in consultazione con gli Stati membri, cercherà di identificare altre iniziative che potrebbero essere prese a tale riguardo.

Conformemente alle norme di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, se un comitato di gestione della politica agricola comune (PAC) esprime parere sfavorevole, la Commissione deve presentare il progetto di misura in questione al Consiglio, che ha un mese di tempo per prendere una decisione diversa. La Commissione mantiene pur sempre la possibilità di agire, poiché può scegliere di attuare la misura oppure di rinviarne l'applicazione. Quindi, essa può adottare la misura se ritiene che sospenderne l'applicazione possa, per esempio, produrre effetti negativi irreversibili sul mercato. Quando poi il Consiglio decide diversamente, la misura applicata dalla Commissione diventa ovviamente superflua. Le norme attuali offrono così alla Commissione uno strumento che permette di tutelare l'interesse comune dell'intera Unione adottando una misura almeno in via provvisoria.

L'articolo 7 di questo regolamento si prefigge di mantenere tale approccio nel quadro delle nuove disposizioni in materia di comitatologia, limitandolo però a circostanze eccezionali e sulla base di criteri restrittivi e chiaramente definiti. Esso consentirebbe alla Commissione di adottare un progetto di misura malgrado il parere sfavorevole del comitato d'esame, purché «la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati (…) o per gli interessi finanziari dell'Unione». La disposizione si riferisce a situazioni in cui non è possibile attendere un nuovo voto del comitato sullo stesso o su un altro progetto di misura perché nel frattempo il mercato potrebbe subire gravi turbative, per esempio a causa del comportamento speculativo degli operatori. Per garantire la capacità di azione dell'Unione, tale disposizione permetterebbe agli Stati membri e alla Commissione di avere un altro dibattito informato sul progetto di misura senza lasciare in sospeso la questione e senza dare spazio alle speculazioni con ripercussioni negative sui mercati e sul bilancio.

Situazioni di questo tipo possono verificarsi in particolare nel contesto della gestione quotidiana della PAC (per esempio, fissazione delle restituzioni all'esportazione, gestione dei titoli, clausola di salvaguardia speciale) nell'ambito della quale spesso occorre decidere rapidamente e le decisioni possono avere importanti ripercussioni economiche sui mercati, e quindi sugli agricoltori e sugli operatori, ma anche sul bilancio dell'Unione.

Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio indichi alla Commissione di ritenere che un progetto di misura d'esecuzione ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, la Commissione lo riesaminerà immediatamente tenendo conto delle posizioni espresse dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La Commissione agirà tenendo debito conto dell'urgenza della questione in esame.

Prima di decidere se il progetto di misura di esecuzione debba essere adottato, modificato, o ritirato, la Commissione informerà il Parlamento europeo o il Consiglio dell'azione che intende intraprendere e delle relative motivazioni.

Giovedì 16 dicembre 2010
Allegato

ALLEGATO della dichiarazione I della Commissione

Tabella indicativa degli atti di base che non erano soggetti alla procedura di codecisione prima del trattato di Lisbona che che devono essere adattati al fine di tenere conto dell'articolo 290 del TFUE

Settore

 

Atti da rivedere

Calendario indicativo

Revisione limitata all'adeguamento

Incluso in una proposta più ampia

ESTAT

1.

Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (1)

4o trimestre 2011

 

X

SANCO

2.

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2)

marzo 2012

 

X

3.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2)

marzo 2012

 

X

4.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2)

marzo 2012

 

X

5.

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE) (2)

marzo 2012

 

X

6.

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2)

marzo 2012

 

X

7.

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2)

marzo 2012

 

X

8.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2)

marzo 2012

 

X

9.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (2)

marzo 2012

 

X

10.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (2)

marzo 2012

 

X

11.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (solo importazioni) (2)

marzo 2012

 

X

12.

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (2)

marzo 2012

 

X

13.

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2)

marzo 2012

 

X

14.

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (2)

marzo 2012

 

X

15.

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (2)

marzo 2012

 

X

16.

Direttiva 82/400/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (2)

marzo 2012

 

X

17.

Decisione 90/242/CEE del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (2)

marzo 2012

 

X

18.

Direttiva 90/423/CEE del Consiglio recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (2)

marzo 2012

 

X

19.

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2)

marzo 2012

 

X

20.

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2)

marzo 2012

 

X

21.

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (2)

marzo 2012

 

X

22.

Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (2)

marzo 2012

 

X

23.

Decisione 80/1096/CEE del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (2)

marzo 2012

 

X

24.

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (2)

marzo 2012

 

X

25.

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2)

marzo 2012

 

X

26.

Decisione 79/511/CEE del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica nell'Europa sud-orientale (2)

2011/2012

 

X

27.

Decisione 89/455/CEE del Consiglio che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (2)

marzo 2012

 

X

28.

Decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario

2o semestre 2012

 

X

29.

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (2)

marzo 2012

 

X

30.

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2)

marzo 2012

 

X

31.

Direttiva 90/425/CEE del Consiglio relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2)

marzo 2012

 

X

32.

Decisione 92/438/CEE del Consiglio relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (2)

marzo 2012

 

X

33.

Direttiva 96/93/CE del Consiglio relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (2)

marzo 2012

 

X

34.

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (2)

marzo 2012

 

X

35.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (3)

1o trimestre 2011

 

X

36.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (2)

marzo 2012

 

X

37.

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

1o trimestre 2011

 

X

38.

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina

1o trimestre 2011

 

X

39.

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura

1o trimestre 2011

 

X

40.

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

1o trimestre 2011

 

X

41.

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

1o trimestre 2011

 

X

42.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza

1o trimestre 2011

 

X

43.

Direttiva 94/28/CE del Consiglio che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

1o trimestre 2011

 

X

44.

Direttiva 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2)

marzo 2012

 

X

45.

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2)

marzo 2012

 

X

46.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (4)

2013-2014

 

X

47.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) (4)

2013-2014

 

X

48.

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) (4)

2013-2014

 

X

49.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (4)

2013-2014

 

X

50.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (4)

2013-2014

 

X

51.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (4)

2013-2014

 

X

52.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (4)

2013-2014

 

X

53.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (5)

2o semestre 2012

 

X

54.

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (5)

2o semestre 2012

X

 

55.

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (5)

2o semestre 2012

X

 

56.

Direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al (5)

2o semestre 2012

X

 

57.

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

2o semestre 2011

 

X

58.

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio concernente la lotta contro la rogna nera della patata

2o semestre 2013

X

 

59.

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle delle sementi di cereali

2o semestre 2011

 

X

60.

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

2o semestre 2011

 

X

61.

Direttiva 98/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

2o semestre 2011

 

X

62.

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

2o semestre 2011

 

X

63.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

2o semestre 2011

 

X

64.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

2o semestre 2011

 

X

65.

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

2o semestre 2011

 

X

66.

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

2o semestre 2011

 

X

67.

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2o semestre 2011

 

X

68.

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

2o semestre 2011

 

X

69.

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2o semestre 2011

 

X

70.

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (6)

2012-2013

cfr. commento (nota a pié di pagine nella pagina precedente)

71.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

2o semestre 2011

 

X

MARKT

72.

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario

2011 (7)

X

 

TRADE

73.

Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

74.

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

75.

Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, quale modificato

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

76.

Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

 

[Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea soppresso] (8)

 

 

 

77.

Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

78.

Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

79.

Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

80.

Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

81.

Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

82.

Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

83.

Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

84.

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Fine 2010 / inizio 2011

X

 

 

85.

Regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

Inizio 2011

X

 

 

86.

Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan

Inizio del 2011

X

 

MARE

87.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

Novembre 2011

 

X

88.

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati

Maggio 2011

 

X

89.

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio sulle misure tecniche per la protezione del novellame

Novembre 2011

X

 

90.

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alle misure tecniche nel Mar Baltico

Novembre 2011

X

 

91.

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

Novembre 2011

X

 

92.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Novembre 2011

X

 

93.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Novembre 2011

X

 

94.

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca

Novembre 2011

X

 

95.

Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio sulla cattura accidentale di cetacei

Novembre 2011

X

 

96.

Regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati (9)

cfr. commento

97.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

Novembre 2011

X

 

ENV

98.

Direttiva 87/217/CEE del Consiglio concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dell'amianto

1o semestre del 2011

X

 

99.

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

2o metà del 2011

 

X

ENER

100.

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)

Regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (10)

Nessuna data prevista prima del 2013 (11)

 

X

CLIMA

101.

Decisione 2002/358/CE del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

 (12)

 

X

102.

Progetto di decisione della Commissione che modifica la decisione della Commissione 2006/944/CE (decisione sulle quantità assegnate)

Fine del 2010

 

X

ENTR

103.

Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata del Regolamento 3448/93)

4o trimestre 2010

 

X

AGRI

104.

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

23/09/2010

 

X

105.

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

30/09/2010

 

X

106.

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti […]

30/09/2010

 

X

107.

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

1o trimestre 2011

 

X

108.

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune

4o trimestre 2010

X

 

109.

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

4o trimestre 2010

X

 

110.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

4o trimestre 2010

X

 

111.

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Sarà abrogato dall'adeguamento del Reg. 1290/2005

X

 

112.

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

4o trimestre 2010

 

X

113.

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

4o trimestre 2010

 

X

114.

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

4o trimestre 2010

 

X

115.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

4o trimestre 2010

 

X

116.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

4 trimestre 2011 (ex PRCC)

X

 

117.

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (Versione codificata)

4o trimestre 2010

X

 

118.

Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

Sarà abrogato dal «nuovo regolamento OCM unica»

X

 

119.

Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate

metà 2011 - PAC post 2013

 

X

120.

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

metà 2011

X

 

121.

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune

metà 2011 - PAC post 2013

 

X

122.

Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)

metà 2011

X

 

123.

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

metà 2011

 

X

124.

Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

metà 2011 - PAC post 2013

 

X

125.

Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata)

metà 2011

X

 

126.

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Settembre 2010

 

X

127.

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

Sarà abrogato dall'«adeguamento del Reg. 1290/2005»

X

 

128.

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea

4o trimestre 2011

X

 

129.

Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

4o trimestre 2011

X

 

130.

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro

4o trimestre 2011 - PAC post 2013

 

X

131.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

4o trimestre 2011 - PAC post 2013 - ex PRCC

X

 

132.

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

4o trimestre 2011 - PAC post 2013- ex PRCC

X

 

133.

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

4o trimestre 2011

X

 

134.

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

4o trimestre 2011

X

 

135.

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

4o trimestre 2011

X

 

136.

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

4o trimestre 2011

X

 

137.

Regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei

4o trimestre 2011

X

 

138.

Regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

4o trimestre 2011

X

 

139.

Regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11 e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

140.

Regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

141.

Regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dell'altro

4o trimestre 2011

X

 

142.

Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui

4o trimestre 2011

X

 

143.

Regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

144.

Regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

145.

Regolamento (CE) n. 2005/97 del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria

4o trimestre 2011

X

 

146.

Regolamento (CE) n. 2007/97 del Consiglio che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Libano

4o trimestre 2011

X

 

147.

Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

4o trimestre 2011

X

 

148.

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

149.

Regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco

4o trimestre 2011 - potrebbe essere obsolteo - da confermare

X

 

150.

Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

4o trimestre 2011

X

 

151.

Regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l'importazione di carni bovine di alta qualità

4o trimestre 2011

X

 

152.

Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

4o trimestre 2011

 

X

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153.

Direttiva 2003/110/CE del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

2o semestre 2012

 

X


(1)  Il numero di emendamenti dipende dall'esito della riunione con gli Stati membri prevista per dicembre 2010. Si fa presente che questo regolamento è stato adottato secondo la procedura di codecisione.

(2)  Fa parte di un pacchetto contenente, tra l'altro, una proposta di atto legislativo dell'UE sulla salute degli animali e una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali.

(3)  Questo atto rientra nelle competenze condivise della DG SANCO e della DG AGRI.

(4)  Revisione della legislazione europea in materia di benessere degli animali (non è ancora stato stabilito un calendario preciso) in relazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 (2009/2202(INI)) in cui si invita la Commissione a raggruppare tutti questi atti in uno strumento orizzontale generale.

(5)  Fa parte della revisione in corso della legislazione fitosanitaria dell'UE.

(6)  In relazione alla revisione in corso della legislazione fitosanitaria dell'UE. Non è ancora stato deciso se la revisione sarà limitata al solo adeguamento.

(7)  A causa della complessità politica della questione, non è possibile indicare una data più precisa.

(8)  Questo regolamento è stato inserito nell'elenco originale erroneamente, in quanto era già stato soggetto alla procedura di codecisione prima del trattato di Lisbona ed era stato incluso nell'adeguamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo (PRCC).

(9)  Sarà abrogato dal regolamento (CE) n. 1224/2009, non sono necessarie modifiche specifiche.

(10)  La valutazione giuridica per stabilire se tali regolamenti riguardino l'articolo 290 o l'articolo 291 del TFUE è in corso.

(11)  La valutazione per stabilire se le condizioni dell'articolo 290 del TFUE sono soddisfatte è in corso

(12)  Decisione del Consiglio riguardante l'approvazione del protocollo di Kyoto, a nome della Comunità europea, essa non sarà oggetto di riesame o di ulteriori modifiche. E' richiesta l'adozione di una sola misura di attuazione, vale a dire la decisione 2006/944/CE, come indicato nella riga successiva