ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.162.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
8 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 162/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6305 — DFDS/C.RO Ports/Älvsborg) ( 1 )

1

2012/C 162/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6439 — AGRANA/RWA/JV) ( 1 )

1

2012/C 162/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 162/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2012/C 162/05

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 12 marzo 2012, in merito a una decisione di modifica concernente il caso COMP/38.695 — Clorato di sodio — Relatore: Bulgaria

4

2012/C 162/06

Relazione finale del Consigliere-auditore — COMP/38.695 — Clorato di sodio

5

2012/C 162/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 27 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) [notificata con il numero C(2012) 1965 final]  ( 1 )

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 162/08

Hercule II — Invito a presentare proposte — OLAF/2012/D5/05 — Sostegno tecnico per individuare la presenza di sigarette e tabacco

8

2012/C 162/09

Convocazione dell’assemblea dei creditori di AB bankas Snoras in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

11

 

Banca europea per gli investimenti

2012/C 162/10

Invito a presentare proposte — L’Istituto della Banca europea per gli investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nel quadro del Programma Sapere

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 162/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6573 — ForFarmers/Agricola) ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 162/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

2012/C 162/13

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6305 — DFDS/C.RO Ports/Älvsborg)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/01

In data 2 aprile 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6305. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6439 — AGRANA/RWA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/02

In data 4 aprile 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6439. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/03

In data 4 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6446. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 giugno 2012

2012/C 162/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2595

JPY

yen giapponesi

100,08

DKK

corone danesi

7,4335

GBP

sterline inglesi

0,80860

SEK

corone svedesi

8,9664

CHF

franchi svizzeri

1,2011

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5885

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,325

HUF

fiorini ungheresi

295,05

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6970

PLN

zloty polacchi

4,2700

RON

leu rumeni

4,4658

TRY

lire turche

2,2964

AUD

dollari australiani

1,2613

CAD

dollari canadesi

1,2892

HKD

dollari di Hong Kong

9,7716

NZD

dollari neozelandesi

1,6272

SGD

dollari di Singapore

1,6025

KRW

won sudcoreani

1 472,47

ZAR

rand sudafricani

10,4025

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0152

HRK

kuna croata

7,5645

IDR

rupia indonesiana

11 864,11

MYR

ringgit malese

3,9843

PHP

peso filippino

54,384

RUB

rublo russo

40,6410

THB

baht thailandese

39,649

BRL

real brasiliano

2,5557

MXN

peso messicano

17,5537

INR

rupia indiana

69,2030


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/4


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 12 marzo 2012 in merito a una decisione di modifica concernente il caso COMP/38.695 — Clorato di sodio

Relatore: Bulgaria

2012/C 162/05

1.

Il Comitato consultivo concorda sul fatto che occorre ridurre la durata dell'infrazione e l'ammenda per il destinatario.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

3.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/5


Relazione finale del Consigliere-auditore (1)

COMP/38.695 — Clorato di sodio

2012/C 162/06

(1)

L’11 giugno 2008 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE («la decisione») (2), la quale, tra l’altro, infliggeva un’ammenda di 9,9 milioni di EUR in solido a Uralita e Aragonesas per aver partecipato dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000 ad accordi e pratiche concordate nel mercato del clorato di sodio nel SEE. Il 16 settembre 2008 Uralita ha pagato l’ammenda in via provvisoria.

(2)

Con sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-348/08 Aragonesas/Commissione  (3), il Tribunale ha constatato che Aragonesas aveva partecipato all’infrazione solo per il periodo fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 ed ha annullato integralmente l’ammenda comminata dalla decisione. Con sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-349/08 Uralita/Commissione  (4), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da Uralita, lasciando immodificata l’ammenda di 9,9 milioni di EUR.

(3)

Il 5 dicembre 2011 la Commissione ha informato Uralita e Aragonesas della sua intenzione di infliggere nuovamente un’ammenda ad Aragonesas, calcolata conformemente alla minore durata dell’infrazione stabilita dalla Corte nella causa T-348/08, e di ridurre la durata della responsabilità di Uralita allineandola a quella di Aragonesas. Il 12 dicembre 2011 la Commissione ha appreso per la prima volta che Aragonesas, che era stata venduta da Uralita a Ercros SA (in appresso «Ercros») nel 2005, non esisteva più dal 31 maggio 2010, a seguito della fusione con Ercros.

(4)

Il 23 gennaio 2012 Uralita ha informato la Commissione del fatto che [riservato]. Pertanto Uralita ha dichiarato [di accettare senza riserve la propria responsabilità per l’infrazione commessa dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 relativa al procedimento della Commissione nel caso 38.695 — Clorato di sodio e di essere l’unica destinataria delle eventuali decisioni di modifica adottate nell’ambito di tale procedimento]. Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha informato Uralita dell’intenzione di adottare una decisione di modifica solo nei suoi confronti e le ha accordato fino all’8 febbraio 2012 per presentare osservazioni. Il 26 gennaio 2012 Uralita ha informato la Commissione di non avere altre osservazioni.

(5)

Nella decisione di modifica destinata a Uralita la Commissione: i) riduce la durata della partecipazione all’infrazione al periodo compreso fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998; ii) stabilisce l’ammenda a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, per la quale Uralita è l’unica responsabile, in base ai parametri utilizzati nella decisione, fatta eccezione per il moltiplicatore per la durata che è fissato a 0,91 per tenere conto della minore durata dell’infrazione.

(6)

Il progetto di decisione non contiene addebiti sui quali le parti non abbiano avuto la possibilità di far conoscere la loro posizione. Nel corso del procedimento il Consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento. Il Consigliere-auditore ritiene pertanto che, nel caso in esame, l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 12 marzo 2012

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel caso COMP/38.695 — Clorato di sodio, C(2008) 2626 definitiva.

(3)  Causa T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia SAU/Commissione europea (Raccolta 2011, non ancora pubblicata).

(4)  Causa T-349/08, Uralita SA/Commissione europea (Raccolta 2011, non ancora pubblicata).


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 marzo 2012

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio)

[notificata con il numero C(2012) 1965 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/07

Il 27 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione che modifica la decisione C(2008) 2626 definitiva dell’11 giugno 2008 concernente un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (adesso articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nella misura in cui era indirizzata a Uralita SA. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Destinatario della presente decisione è il soggetto giuridico Uralita SA.

(2)

Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Nella decisione C(2008) 2626 definitiva (in appresso «la decisione del 2008») la Commissione ha inflitto un’ammenda di 9,9 milioni di EUR in solido a Aragonesas industrías y Energía S.A.U. (in appresso «Aragonesas») e a Uralita SA (in appresso «Uralita») dopo aver preso atto della loro partecipazione all’infrazione dal 16 dicembre 1996 fino al 9 febbraio 2000.

(4)

Con sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-348/08, Aragonesas/Commissione  (2) (in appresso «la sentenza Aragonesas»), il Tribunale ha ritenuto, in base agli elementi di prova in suo possesso, che la partecipazione di Aragonesas al cartello avesse interessato il periodo compreso fra il 28 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998. Sebbene abbia confermato la decisione del 2008 per quanto riguarda la partecipazione di Aragonesas per il periodo più breve e abbia respinto tutte le obiezioni relative al calcolo dell’ammenda (fatto salvo il moltiplicatore per la durata), il Tribunale ha annullato integralmente l’ammenda inflitta ad Aragonesas.

(5)

Contemporaneamente, nella causa T-349/08, Uralita/Commissione  (3) (in appresso «la sentenza Uralita»), il Tribunale ha respinto completamente il ricorso presentato da Uralita contro la decisione del 2008. Il Tribunale ha lasciato quindi immodificata l’ammenda di 9,9 milioni di EUR inflitta dalla decisione a Uralita.

(6)

Il 12 dicembre 2011 la Commissione ha appreso che Aragonesas non esisteva più dal 31 maggio 2010 a seguito della fusione con Ercros SA. Con lettera del 23 gennaio 2012 Uralita ha comunicato alla Commissione, tra l’altro, che accettava di essere l’unica destinataria di eventuali decisioni di modifica.

(7)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 12 marzo 2012.

2.2.   Sintesi della decisione

(8)

La decisione riduce la durata dell’infrazione di Uralita al periodo dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, tenuto conto della sentenza Aragonesas e nonostante la sentenza Uralita avesse respinto il ricorso per annullamento presentato da Uralita contro la decisione 2008.

(9)

L’ammenda per Uralita è stabilita in base agli stessi parametri utilizzati e illustrati quando è stata fissata l’ammenda originale con la decisione del 2008, ad eccezione del moltiplicatore per la durata che è stato fissato a 0,91 per tenere conto della minore durata dell’infrazione.

(10)

Per quanto riguarda gli interessi maturati sull’ammenda iniziale di 9,9 milioni di EUR pagata in via provvisoria da Uralita il 16 settembre 2008, la decisione conclude che, dal momento che il Tribunale ha confermato la partecipazione di Uralita all’infrazione per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, gli interessi sull’importo dell’ammenda da infliggere a Uralita ai sensi della presente decisione (ossia gli interessi su 4 231 000 EUR) sono maturati a vantaggio della Commissione che li trattiene.

3.   DECISIONE

(11)

La decisione del 2008 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h)

Uralita SA, dal 28 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.»;

2)

all’articolo 2, primo comma, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

Uralita SA: 4 231 000 EUR.»

(12)

Gli interessi maturati sull’importo di 4 231 000 EUR, poiché è stato pagato a titolo provvisorio il 16 settembre 2008, sono maturati a favore della Commissione che li trattiene.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia SAU/Commissione europea (non ancora pubblicata). Né Aragonesas né la Commissione hanno presentato appello contro la sentenza, che adesso è definitiva.

(3)  Sentenza del 25 ottobre 2011 nella causa T-349/08, Uralita SA/Commissione europea (non ancora pubblicata). Uralita non ha presentato appello contro la sentenza, che adesso è definitiva.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/8


HERCULE II

Invito a presentare proposte — OLAF/2012/D5/05

Sostegno tecnico per individuare la presenza di sigarette e tabacco

2012/C 162/08

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule II), GU L 193 del 25 luglio 2007. Il presente invito concerne le attività di cui all’articolo 1 bis, lettera a) della decisione Hercule II, ossia:

assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso la fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell’informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

sostegno alle operazioni congiunte e

promozione degli scambi di personale,

al fine di combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché elaborare e attuare politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è rivolto alle amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro o di un paese non appartenente all’Unione europea, che promuova il rafforzamento dell’azione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

3.   Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili per l’assistenza tecnica consistono in:

supporto tecnico per potenziare le ispezioni di container e camion alle frontiere esterne dell’UE, destinato alla lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette,

dispositivi che consentano di migliorare, nel quadro di un’azione degli organismi di contrasto, l’individuazione e l’analisi di partite illecite di prodotti del tabacco,

apparecchiature che consentano di individuare, nel quadro di un’azione degli organismi di contrasto, merci contrabbandate e contraffatte sulla base delle caratteristiche olfattive.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le proposte ammissibili saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

1)

coerenza della proposta con gli obiettivi dell’OLAF in materia di lotta contro la frode e, in particolare, di prevenzione, individuazione e analisi dei flussi di prodotti illeciti del tabacco nell’Unione europea;

2)

adeguatezza delle attrezzature proposte al luogo in cui saranno installate;

3)

qualità e prestazioni tecniche delle attrezzature proposte per rispondere alle esigenze indicate dal richiedente della sovvenzione;

4)

rapporto costo-efficacia: coerenza tra i costi del progetto e i relativi obiettivi;

5)

compatibilità del progetto con le attività svolte o previste in relazione alle priorità politiche dell’Unione in materia di prevenzione delle frodi a danno del bilancio dell’UE (prevenzione, analisi delle informazioni, metodi di cooperazione, ecc.);

6)

compatibilità del progetto con progetti analoghi realizzati in altri Stati membri e da altri organismi di contrasto e agenzie doganali nazionali;

7)

possibilità di utilizzare i metodi e/o i risultati del progetto per rafforzare la cooperazione e l’efficacia della lotta contro le frodi e il contrabbando di sigarette («mainstreaming»).

Se diversi progetti risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, saranno privilegiati ai fini del finanziamento, in ordine decrescente:

gli organismi di contrasto che non dispongono, o che si ritiene non dispongano, di attrezzature sufficienti per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette,

proposte che rendono possibile un’equa ripartizione geografica,

richiedenti che non abbiano ricevuto sovvenzioni negli anni precedenti per lo stesso progetto o per un progetto analogo.

5.   Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria totale disponibile ammonta a 3 300 000 EUR.

Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Il contributo finanziario concesso non supererà il 50 % dei costi ammissibili.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6.   Ulteriori informazioni

Le specifiche tecniche e il modulo di richiesta possono essere scaricati dal seguente sito:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/items/call_proposals_2012_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sul sito web dell’OLAF nella guida alla compilazione del modulo di richiesta.

7.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre venerdì 31 agosto 2012.

Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il modulo di richiesta ufficiale, debitamente firmate dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell’organizzazione richiedente. La busta sigillata deve indicare chiaramente:

Le domande (l’originale e una copia) devono essere inviate per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

All’attenzione del sig. Johan KHOUW

Capo unità «Hercule, Pericles e protezione dell’euro»

Ufficio: J-30 10/62

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Una copia elettronica del modulo di richiesta di sovvenzione, contenente tutti gli allegati necessari, dev’essere trasmessa altresì per posta elettronica al seguente indirizzo:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/11


Convocazione dell’assemblea dei creditori di AB bankas Snoras in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2012/C 162/09

AB bankas Snoras (in fallimento)

Convocazione della prima assemblea dei creditori

La prima assemblea dei creditori di AB bankas Snoras (in fallimento) («Snoras») si terrà il 12 giugno 2012 presso il complesso Siemens Arena, Ozo st. 14, Vilnius, Lituania (l’«assemblea dei creditori»). L’iscrizione dei partecipanti inizierà alle ore 9 e la riunione alle ore 12, ora locale (EET), di martedì 12 giugno.

I punti formali della riunione sono l’approvazione dell’ordine del giorno, la nomina del segretario dell’assemblea, su proposta del curatore fallimentare di Snoras, e l’elezione di un presidente dell’assemblea dei creditori e del comitato dei creditori di Snoras. Tutti i creditori che abbiano presentato istanze creditizie nell’ambito delle procedure fallimentari e le cui richieste siano state approvate dal tribunale regionale di Vilnius prima dell’assemblea dei creditori hanno il diritto di partecipare all’assemblea e alle votazioni che vi si terranno. Inoltre, i creditori hanno la possibilità di votare prima della riunione. La mancata partecipazione dei creditori alla riunione o alle votazioni durante l’assemblea non pregiudicherà le loro istanze creditizie né il loro diritto a eventuali dividendi.

La pre-iscrizione all’assemblea dei creditori, utile nella fase di ammissione all’assemblea, è fortemente consigliata. Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e votazione all’assemblea dei creditori sono disponibili sul sito internet di Snoras: http://www.snoras.com


Banca europea per gli investimenti

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/12


Invito a presentare proposte — L’Istituto della Banca europea per gli investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nel quadro del «Programma Sapere»

2012/C 162/10

L’Istituto della Banca europea per gli investimenti concentra la maggior parte dei rapporti istituzionali con le università nel quadro del «Programma Saperė» (Knowledge Programme), articolato a sua volta in tre programmi distinti:

EIBURS, (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria,

STAREBEI (STAges de REcherche BEI), programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-Università, e

EIB University Networks, meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che presentano aspetti di particolare interesse per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI.

EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100 000 EUR all’anno per un periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o a istituti di ricerca collegati a università nei Paesi dell’UE, nei Paesi candidati o nei potenziali Paesi candidati che presentano un comprovato know-how in ambiti d’interesse della BEI, consentendo loro di ampliare le attività in tali aree. Le proposte ritenute saranno costituite da una varietà di prodotti (studi di ricerca, organizzazione di corsi e seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati, ecc.) che rientreranno nell'accordo contrattuale con la Banca.

Per il periodo 2012-2013, il programma EIBURS ha prescelto i seguenti tre filoni di ricerca:

Misurare l’impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario

Dagli inizi della crisi finanziaria globale nel 2008, il tema dell’impatto generato dagli investimenti sta suscitando un vivo interesse nel dibattito pubblico. Particolare risalto è dato a come i mercati finanziari riescono, in via ottimale, a soddisfare le esigenze della società e creare valore in modo sostenibile. Nonostante il generale consenso sul fatto che l’impatto sociale debba pesare di più al momento della presa di decisione sugli investimenti, poco è stato ancora fatto per definire il perimetro delle attività d’investimento che generano l’impatto, per elaborare i concetti che integrano i criteri d’impatto sociale e ambientale nel processo di investimento e per misurare i risultati dell’impatto.

L’obiettivo del progetto è analizzare i modi in cui viene misurato ed espresso l’impatto sociale derivante da un’attività di investimento nell’imprenditoria a sfondo sociale, nei modelli di attività diretti alla sostenibilità e nella microfinanza. La ricerca deve indicare come possono essere integrati gli obiettivi dell’impatto sociale e/o ambientale nel processo che guida gli investitori orientati all’attuazione di determinate politiche (policy-driven) nella scelta degli investimenti.

Figura, come parte integrante della ricerca, uno studio empirico sulle modalità con cui gli investitori orientati all’impatto nei loro investimenti, sia in contesti istituzionali o altri, formulano i correlati obiettivi nelle loro attività d’investimento; lo studio deve indicare la fase specifica in cui questa formulazione avviene. Devono essere analizzate approfonditamente anche le dinamiche di evoluzione degli obiettivi dell’impatto durante il processo decisionale sugli investimenti e durante la fase seguente di monitoraggio e di gestione degli investimenti. Particolare interesse assume la dinamica nel rapporto tra l’impatto sociale-ambientale e il rendimento finanziario e la comparazione dei risultati ottenuti dall’impatto al momento del disinvestimento con le tesi dell’impatto sostenute all’inizio della fase decisionale.

In base a quest’analisi empirica lo studio deve elaborare prove, a livello di mercato, di come gli obiettivi sociali e ambientali siano compatibili con quelli finanziari e fornire una descrizione delle circostanze in cui ciò avviene.

Le proposte presentate devono specificare in modo circostanziato l’approccio che il centro di ricerca universitario intende seguire, oltre allo studio empirico, che può comprendere corsi, seminari-conferenze, sondaggi e la creazione di databasi dedicate. Le proposte di ricerca devono inoltre dimostrare in che modo si intendono utilizzare gli insegnamenti derivanti dall'attività operativa del Gruppo Banca europea per gli investimenti (ed in particolare del Fondo europeo per gli investimenti) in tale ambito. Visto l’affermarsi di questo segmento di mercato, si incoraggia la collaborazione universitaria transfrontaliera, elemento che assumerà un peso rilevante nel processo di selezione.

Alfabetizzazione finanziaria

Le recenti crisi economiche globali hanno sottolineato l’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria, cioè di quell’insieme di capacità e conoscenze che consentono a ciascuno di prendere decisioni consapevoli ed efficaci grazie alla comprensione della finanza. I dati dimostrano che la scarsa formazione finanziaria può aver contribuito alla crisi dei subprime e a quelle ad essi correlate. Questo dato di fatto ha dato il via ad un certo numero di programmi nazionali in vari Paesi in Europa e altrove.

Il centro di ricerca universitario patrocinato da EIBURS dovrebbe elaborare programma di ricerca incentrato sull'analisi delle iniziative in atto con spirito critico, allo scopo di identificare i fattori di successo e le migliori pratiche. Potrebbero essere utilizzate a tal fine metodologie alternative per valutare l’impatto di queste iniziative, come ad esempio i test di econometria oppure i quadri di valutazione dell’impatto. Potrebbe essere anche svolta un’analisi degli scarti relativa ad un certo numero di Paesi dell'UE.

Le proposte potrebbero concentrarsi sui Paesi membri dell’OCSE, senza peraltro limitarsi ad essi. I candidati sono incoraggiati, nella conduzione degli studi, a creare partenariati con altre università e altri centri di ricerca. Il progetto può comprendere altre attività che il centro di ricerca universitario sarebbe disposto a intraprendere con il sostegno a questo filone di ricerca, tra cui:

organizzare corsi, corsi estivi, conferenze e seminari,

creare databasi,

sondaggi.

Analisi dei costi-benefici nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione

Tutti sanno quanto purtroppo sia difficile misurare o valutare i costi-benefici delle infrastrutture nella ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Malgrado ciò, il dibattito politico globale si concentra sempre più sul concetto che l’innovazione e l’economia della conoscenza sono elementi propulsori della crescita sostenibile sul lungo termine. Esiste una pletora di metodi e d’indicatori utilizzati nello studio degli impatti socioeconomici. La metodologia oggi utilizzata alla Banca è conservatrice ed è conforme a quella enunciata nella «Guida all'analisi dei costi-benefici nei progetti d’investimento» della DG Regio alla Commissione europea. Tuttavia, la spiegazione fornita nel suddetto documento, riguardo al settore RSI, appare carente.

Per colmare il divario, inizialmente, la squadra JASPERS ha affidato ad un consulente il compito di collaborare con le autorità ceche per sviluppare un’apposita guida sull’analisi costi-benefici applicata all’infrastruttura di R-S. Dopo due anni di esperienza pratica nell’uso della guida è stato possibile sviluppare una buona database, avere una visione generale delle tendenze del settore e capire i lati positivi e negativi del testo di riferimento in vigore.

Un'analisi interna della guida ha permesso di comprendere meglio la gamma dei valori monetizzati opportuni collegati alla guida, ma ha messo in rilievo anche gli aspetti da migliorare al testo.

Nel contempo, l’interesse globale dell'analisi costi-benefici nel settore ha raggiunto i massimi livelli ed esistono oggi molti più studi di settore rispetto ai tempi in cui venne redatta la prima guida, svolti dagli organi di direzione di grandi strutture di ricerca e di forum dedicati sul tema [un buon esempio a proposito è il FenRIAM (http://www.fenriam.eu/ oppure http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf)].

L’obiettivo del progetto è trarre spunto dall'esame interno in corso e produrre un modello accademicamente credibile, solido ma allo stesso tempo facile da applicare e da valutare. A tal fine, la squadra di ricerca dovrà esaminare la letteratura più aggiornata in materia, valutare i modelli di propensione al pagamento degli Stati membri in rapporto ai vari benefici che tipicamente derivano da tali progetti e giungere ad una comprensione dei progetti infrastrutturali tipici nel campo RSI che necessitano di investimenti. Tali contenuti dovranno inserirsi in un quadro teorico adeguato.

Studi da produrre:

Il centro di ricerca universitaria sponsorizzato da EIBURS dovrebbe creare un programma di ricerca incentrato sul riesame delle metodologie esistenti e delle stime di fabbisogno degli investimenti nel campo delle infrastrutture e sviluppare una metodologia unificata di stima costi-benefici ad uso interno alla Banca ma anche da parte di terzi (idealmente i promotori del progetto). Dato che si tratta di uno studio triennale, si incoraggiano i candidati a proporre un calendario di presentazione degli studi intermedi. Il progetto può comprendere altre attività che il centro di ricerca universitario sarebbe disposto a intraprendere con il sostegno a questo filone di ricerca, tra cui:

organizzare corsi, corsi estivi, conferenze e seminari,

creare databasi,

sondaggi.

Il progetto dovrebbe essere complementare ad altre guide sui costi-benefici elaborate o aggiornate dalle principali istituzioni europee.

La data ultima di scadenza per la presentazione delle proposte, redatte in inglese o francese, è fissata al 14 settembre 2012, oltre la quale le proposte tardive non saranno prese in considerazione. I fascicoli devono essere inviati all’indirizzo seguente:

 

Forma elettronica:

universities@eib.org

e

 

in forma cartacea:

Istituto della BEI

98-100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

Alla c.a. della Signora Luísa FERREIRA, Coordinatrice

Per maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sugli altri programmi e meccanismi, si prega di consultare il seguente sito web: http://institute.eib.org/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6573 — ForFarmers/Agricola)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 162/11

1.

In data 31 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa ForFarmers UK Ltd. («ForFarmers UK», Regno Unito), controllata da ForFarmers Group B.V. («ForFarmers», Paesi Bassi), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Agricola Group Ltd. («Agricola», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ForFarmers: produzione e fornitura di mangimi, altri prodotti di base agricoli e polli riproduttori e fornitura di vari servizi agricoli; fornitura di materie prime all'industria dei mangimi, all'industria alimentare e all'industria dei carburanti attraverso la sua controllata Cefetra B.V,

Agricola: holding di un gruppo di imprese che opera, sotto la denominazione commerciale BOCM Pauls, nella fornitura di mangimi, principalmente nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6573 — ForFarmers/Agricola, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/16


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 162/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«LAKELAND HERDWICK»

N. CE: UK-PDO-0005-0891-06.09.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Lakeland Herdwick».

2.   Stato membro o paese terzo:

Regno Unito.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Lakeland Herdwick è il nome dato a carcasse o tagli di carne ottenuti da agnelli e pecore provenienti da greggi di razza pura di ovini di Herdwick nati, allevati e macellati nella contea di Cumbria. Le carni Lakeland Herdwick sono a fibra sottile e tenere, con un sapore più intenso dovuto a una crescita lenta e al lungo periodo di pascolo. Il colore di queste carni varia dal rosa al rosa scuro, in genere più scuro di quello delle razze commerciali delle zone di pianura. Il loro grasso è sodo, malleabile e bianco.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Gli ovini Herdwick pascolano sulle più alte montagne dell'Inghilterra e sulle brughiere del Lake District nella contea di Cumbria, Inghilterra nordoccidentale. Questi ovini sono allevati in aziende ubicate nei territori montani del Lake District centrale e occidentale. La loro alimentazione è costituita dalle piante foraggere della brughiera, tra le quali graminacee, erica e piante spontanee come i mirtilli. Dopo il periodo di finissaggio gli agnelli e le pecore destinati alla macellazione sono alimentati con erba, fieno o insilati e/o, in funzione del periodo dell'anno, ricevono alimenti integrativi di provenienza locale.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi del processo di produzione devono avvenire nella zona delimitata, in cui gli agnelli devono essere:

nati,

allevati,

sottoposti al finissaggio,

macellati,

e le loro carcasse munite di bolli in conformità del paragrafo 3.7.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Il prodotto deve essere posto in commercio dopo l'apposizione sulle carcasse del bollo Lakeland Herdwick, a fini di identificazione e di garanzia dell'origine. La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita nei tagli descritti al punto 3.2. Il bollo sulla carcassa di Lakeland Herdwick deve essere apposto sulla superficie della carcassa, così da trovarsi sul lato esterno del taglio.

Oltre al simbolo grafico dell'Unione europea e alle informazioni richieste per legge, la confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «Lakeland Herdwick» seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»,

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice.

Il bollo delle carcasse Lakeland Herdwick ha la forma di un ovale, al cui interno si trovano le parole LAKELAND (sopra) & HERDWICK (sotto) con al centro una lettera maiuscola che identifica il macello in cui è avvenuta la macellazione.

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica:

Contea di Cumbria.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il Lake District è stato designato parco nazionale (National Park) nel 1951 e a questo distretto come pure al suo entroterra ci si riferisce comunemente con il nome Lakeland. La contea di Cumbria è stata creata negli anni Settanta riunendo le vecchie contee di Cumberland e di Westmorland con alcune parti del Lancashire e dello Yorkshire.

Per tutto l'anno gli ovini Herdwick vivono sui terreni più alti e più impervi dell'Inghilterra, che hanno anche la più elevata piovosità del paese. Pascolano sulle più elevate montagne dell'Inghilterra e sulle brughiere del Lake District e si nutrono con le piante foraggere della brughiera, che includono graminacee, erica e piante spontanee come i mirtilli. Al centro della contea di Herdwick si trovano i settori occidentale e centrale del Parco nazionale del Lake District (Lake District National Park).

Una notevole parte di questo territorio è costituita da pascoli di brughiera non recintata, che comprendono vaste aree di terreno comune. Gli ovini Herdwick imparano grazie alla pratica della custodia e al pascolo con le loro madri quale sia, nella brughiera aperta, la zona di pascolo della loro azienda, in termine locale definita heaf. Questo sistema è complesso e dipende in misura notevole da diverse generazioni di pecore cui viene insegnato in quale zona della brughiera brucare. Questo fattore è così importante che spesso le aziende agricole della zona hanno greggi «proprietari», cioè un nucleo di animali da riproduzione di sesso femminile che conosce la zona della brughiera spettante alla rispettiva azienda agricola e che costituisce la base dell'azienda di allevamento ovino. In genere questo nucleo è formato da un terzo circa dell'intero gregge, ma il numero varia da un allevamento all'altro.

5.2.   Specificità del prodotto:

La razza di ovini Herdwick, originaria del Lake District centrale e occidentale in Cumbria, è considerata un perfetto esempio di razza che si adatta a particolari condizioni climatiche e geomorfologiche. La rivista British Sheep dell'associazione ovina nazionale sottolinea, nella nona edizione pubblicata nel 1998, a proposito della razza Herdwick: «Si tratta essenzialmente di una razza di alta collina, sulla quale è diffusa l'opinione che si tratti della più resistente razza britannica, perfettamente adattata ai terreni su cui è allevata».

Caratteristiche delle carcasse:

 

Gli agnelli hanno da 8 a 12 mesi al momento della macellazione, mentre gli agnelli commerciali di pianura possono essere macellati anche a soli 4 mesi. Il loro peso vivo varia dai 28 ai 40 kg e il peso morto è compreso tra 14 e 22 kg.

 

Le pecore di prima tosa e gli animali più vecchi della razza Herdwick venduti come carne di montone possono superare i 38 kg di peso vivo e i 18 kg di peso morto. Le carcasse di agnelli Lakeland Herdwick rientrano nella categoria «O» del sistema di classificazione EUROP per le carni e il bestiame, mentre le pecore di prima tosa e i montoni Lakeland Herdwick nella categoria «R». Di norma il montone è un animale di età superiore ai 2 anni mentre le pecore di prima tosa sono appunto agnelli che sono stati tosati nel primo anno successivo alla nascita e hanno dai 15 mesi ai 2 anni di età.

 

Gamma di peso vivo

Gamma di peso morto

Classificazione EUROP tipica

Agnelli

28-40 kg

14-22 kg

O

Pecore di prima tosa/montoni

38 kg +

18 kg +

R

 

Le carni di Lakeland Herdwick sono rinomate per il loro gusto caratteristico e le qualità alimentari — come è ovvio per agnelli che sono stati allevati lentamente e nutriti di erica e di graminacee delle brughiere del Lake District. Le carni sono succulente, tenere e con un gusto che ricorda, più delle carni di agnelli tradizionali, quello della selvaggina. Uno studio scientifico condotto da J. D. WOOD dell'Università di Bristol, Divisione di Scienza delle produzioni animali, ha dimostrato che il gusto e la consistenza delle carni di Lakeland Herdwick sono superiori a quelli delle carni d'agnello di razze di pianura e che nelle prime sono presenti i benefici acidi grassi Omega 3.

 

Il diverso gusto delle carni di agnello Lakeland Herdwick è stato dimostrato da un progetto di ricerca, condotto per il ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione nel periodo ottobre 1996 - giugno 1997 dallo stesso J. D. WOOD dell'Università di Bristol, intitolato «An investigation of flavours in meat from sheep grown slowly or more quickly on grass diets» (Indagine sul gusto delle carni di agnello allevato lentamente o più velocemente con alimentazione vegetale). Da questa ricerca è emerso che le carni di ovini Lakeland Herdwicks hanno un gusto «superiore» e «notevoli qualità alimentari» rispetto ai normali agnelli commerciali di razze ibride. Lo studio ha inoltre confermato le precedenti conclusioni sull'elevato tenore degli acidi grassi alfa-linolenico e stearico nelle carni di agnello rispetto a carni bovine e suine. I positivi mutamenti a livello di aroma sembra siano dovuti alle sempre maggiori quantità di acidi grassi polinsaturi che si depositano nel tessuto muscolare con l'aumentare dell'età degli ovini. Lo studio ha concluso che la più elevata percentuale di grassi totali (grasso di marezzatura) e di acidi grassi polinsaturi sono caratteristiche positive degli agnelli Lakeland Herdwick.

 

Questi allevamenti dipendono inoltre dall'uso dei terreni pianeggianti nella zona per produrre agnelli destinati alla catena alimentare e anche alcuni allevamenti di pianura producono agnelli di razza Herdwick. Perlopiù le carni di agnello Lakeland Herdwick sono ottenute da esemplari maschi (castrati), dato che la maggior parte delle femmine è destinata alla riproduzione. Al consumo umano sono destinati soprattutto i prodotti a base di carne ottenuti da tali esemplari maschi e dai montoni.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Gli ovini di razza Herdwick sono considerati un perfetto esempio di razza che si è adattata alle particolari condizioni climatiche e geomorfologiche del Lake District. Le carni di Lakeland Herdwick sono rinomate per il loro gusto caratteristico e le qualità alimentari e questo risultato è ovvio per agnelli che sono stati allevati lentamente e nutriti di erica e di graminacee delle brughiere del Lake District. Tutti gli alimenti integrativi sono di origine locale.

La parola «Herdwick», che risale al XII secolo, designa in effetti il pascolo in cui sono poste le pecore e a quanto pare deriva dall'antico termine della lingua norrena «Herd-vic», cioè allevamento ovino. Nel Lake District la parola è stata utilizzata fino al XVII secolo per descrivere piccoli allevamenti ovini, tuttavia dal XVIII secolo questo nome è stato usato per designare specificamente la razza in questione.

Attualmente l'allevamento commerciale di ovini Herdwick conta all'incirca 50 000 capi, suddivisi in circa 120 allevamenti nella zona del Lake District alcuni dei quali sono di proprietà del National Trust. Negli anni venti Beatrix Potter (la sig.ra Heelis) ha investito il denaro guadagnato con le storie del personaggio di libri per bambini «Peter Rabbit» nell'acquisto di allevamenti nel Lake District minacciati da progetti di sviluppo o di imboschimento. In queste aziende ha incoraggiato la ripresa dell'allevamento della razza Herdwick. Alla sua morte nel 1943, ha lasciato tutti i suoi allevamenti al National Trust specificando che gli ovini ivi detenuti dovevano restare esemplari di pura razza Herdwicks.

Carni di agnello Lakeland Herdwick sono state servite alla cena di gala per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lakeland-herdwick-pdo-111109.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/20


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 162/13

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PORC DU SUD-OUEST»

N. CE: FR-PGI-0005-0909-07.11.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Porc du Sud-Ouest»

2.   Stato membro o paese terzo:

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1:

Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La carne del «Porc du Sud-Ouest» è una carne fresca ottenuta da suini nati ed allevati nell'area Sud-Ovest, nutriti con un minimo di 30 % di granturco a dente di cavallo per tutta la durata dell'ingrasso (dalla dodicesima settimana di vita).

Gli animali sono macellati con un peso caldo minimo della carcassa di 90 kg (senza limite superiore) con tolleranza di 3 kg in periodi di elevate temperature estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Le carcasse del «Porc du Sud-Ouest» hanno un pH finale compreso tra 5,5 e 6,2.

I tagli ricavati da tali carcasse hanno un colore compreso fra 3 e 6 della scala di colori giapponese.

Da un punto di vista fisico-chimico, la carne del «Porc du Sud-Ouest» si caratterizza per un elevato tenore di acidi grassi polinsaturi (in particolare, con un tenore di acido linoleico compreso tra il 10 % e il 15 % degli acidi grassi totali del grasso delle carni), e un ridotto tenore di acidi grassi saturi.

È anche ricca di lipidi e di vitamina E.

Da un punto di vista organolettico, la carne del «Porc du Sud-Ouest» è più rossa della carne di suino standard, è succosa e tenera, con gusto intenso.

Per limitare lo stress degli animali che influenza negativamente il pH finale e diminuisce la qualità della carne, il percorso tra l'azienda e il macello deve essere il più breve possibile: al massimo 200 km o 6 ore di trasporto.

La carne del «Porc du Sud-Ouest» è commercializzata fresca nelle seguenti forme: carcasse, mezzene, tagli, carne disossata o non disossata.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Durante tutto il periodo di allevamento, l'alimentazione non deve contenere manioca, patate dolci, rifiuti alimentari, farina di carne, farina di ossa, di piume o di sangue, né proteine provenienti da animali terrestri, escluse le gelatine utilizzate come eccipiente di vitamine e minerali ed escluse altresì le proteine del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Dallo svezzamento fino alla macellazione gli alimenti somministrati ai suini contengono almeno il 60 % di cereali in grani e rispettivi prodotti e sottoprodotti.

Durante la fase di ingrasso, vale a dire dalla dodicesima settimana di vita fino alla macellazione, gli alimenti non devono contenere olio di palma (fonte di acidi grassi saturi), prodotti derivati di pesce, grassi animali, fattori di crescita sotto forma di additivi. Durante questa fase gli alimenti utilizzati per gli animali contengono almeno il 30 % di granturco a dente di cavallo e hanno un tenore di acido linoleico (C18:2) superiore all'1,1 % (11 g/kg di alimento) e inferiore all'1,7 % (17 g/kg di alimento).

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La localizzazione obbligatoria delle fasi di allevamento dei suini nella zona geografica (nascita, allevamento, ingrasso) garantisce la qualità della carne.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Non pertinente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L'etichettatura del prodotto comprende:

la denominazione dell'indicazione geografica protetta: «Porc du Sud-Ouest»;

il logotipo IGP dell'Unione europea a colori, integrato eventualmente con la dicitura letterale «indicazione geografica protetta».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica dell'IGP «Porc du Sud-Ouest» comprende le seguenti regioni amministrative:

Regione Aquitania

Regione Midi-Pirenei,

Regione Poitou-Charentes.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L'area Sud-Ovest presenta la doppia specificità di essere da molto tempo un bacino di produzione suina e di impiegare tradizionalmente il granturco a dente di cavallo con caratteristiche nutrizionali specifiche per l'alimentazione dei suini, considerato il clima favorevole dell'area alla coltura di questo tipo di granturco.

Un bacino di produzione suina ancestrale

L'allevamento suino occupa già da molti secoli un posto importante nel Sud-Ovest. Nel Medioevo numerose fiere e mercati di suinetti attestano questa tradizione di allevamento: Garlin, Tarbes, Lembeye, Soumoulou, Dax, Garris, Saint Palais, Rabastens de Bigorre, Puylaurens, Villefranche de Rouergue, per arrivare, alla fine del XIX°secolo, fino ai territori dell'Aveyron e del Tarn.

Nel 1862, tre dipartimenti del Sud-Ovest (Dordogne, Corrèze, Aveyron) erano i primi tre dipartimenti francesi nell'allevamento suino.

Per molto tempo la carne di suino rappresentava la principale alimentazione a base di carne nelle campagne del Sud-Ovest. La maggior parte delle famiglie rurali aveva un suino la cui uccisione durante l'inverno era una vera festa familiare e del vicinato. L'esperienza si è affermata con il tempo: le carcasse di suini erano valorizzate integralmente (consumo locale e successiva apertura al mercato), sotto forma di carne fresca e trasformata (salata, essiccata o conservata nel grasso). I gesti e le ricette ancestrali continuano ancora oggi nelle famiglie rurali del Sud-Ovest.

Il patrimonio locale testimonia largamente la produzione e il consumo del «Porc du Sud-Ouest» sin dai tempi antichi (legislazione, letteratura, scritti, opere artistiche, ecc.).

La tradizione di impiego di granturco a dente di cavallo con caratteristiche specifiche per l'alimentazione dei suini

Il Sud-Ovest è un bacino storico di produzione di granturco (89 % della produzione nazionale nel 1930 e attualmente 41 %). Con una S.A.U. dedicata al granturco tripla rispetto agli altri dipartimenti francesi, produce fino a oltre 50 volte le quantità necessarie al fabbisogno della filiera suina del Sud-Ovest.

Il tipo di mais coltivato nel Sud-Ovest è principalmente granturco a dente di cavallo, per ragioni storiche, ma soprattutto grazie alle condizioni climatiche della zona propizie a questa varietà tardiva, esigente in fatto di calore e umidità: temperature elevate durante tutto il ciclo vegetativo e numerose precipitazioni in estate. Nel Sud-Ovest il rischio che la temperatura non raggiunga le necessità delle varietà tardive è inferiore al 20 %, considerato quindi accettabile dagli agricoltori situati in questa zona geografica. Il rendimento del granturco tardivo è inoltre superiore del 15-20 % rispetto alle varietà più precoci, e quindi gli agricoltori del Sud-Ovest coltivano esclusivamente granturco a dente di cavallo.

Il granturco a dente di cavallo ha particolari proprietà nutrizionali: basso livello di umidità al raccolto (tra il 25 % e il 30 %) ed elevato tenore di amido che gli conferisce alto valore energetico (tra 750 e 780 gr/kg di materia secca). Si caratterizza soprattutto per materie grasse specifiche composte essenzialmente da acidi grassi insaturi al 60 % degli acidi grassi totali, tra cui l'acido linoleico (omega 6). Il granturco a dente di cavallo è anche ricco di vitamina E (da 1,1 a 1,8 mg/g). E' un cereale ad elevata concentrazione energetica.

5.2.   Specificità del prodotto:

Una carne con qualità specifiche

La carne del «Porc du Sud-Ouest» ha una composizione specifica, con grassi a basso tenore di acidi grassi saturi (circa il 40 %) e un tenore elevato di acidi grassi insaturi (60 % circa), essenziali all'organismo umano in quanto non possono essere prodotti dall'uomo. Essi sono presenti sia nel grasso sottocutaneo che nel grasso intra-muscolare.

L'acido linoleico, un acido grasso polinsaturo, è contenuto nella misura del 10-15 % degli acidi grassi complessivi della carne.

La carne del «Porc du Sud-Ouest» ha anche un tenore relativamente elevato di lipidi (circa il 5,4 % degli acidi grassi contro il 3,8 % per il suino standard francese), un pH controllato e ottimo (tra il 5,5 e il 6,2) e un tasso elevato di vitamina E (antiossidanti). I risultati delle analisi comparative «Porc du Sud-Ouest»/suino standard francese realizzate nel gennaio 2011 su filetti dimostrano la presenza di un tasso di vitamina E più elevata nelle carni del «Porc du Sud-Ouest» (0,16 mg/100 g) che nelle carni di suino standard francese (0,13 mg/100 g), vale a dire il 15 %.

Queste caratteristiche fisico-chimiche specifiche della carne si ripercuotono sulle sue proprietà organolettiche e la rendono una carne apprezzata per la sua succosità, morbidezza e per il gusto intenso alla cottura.

La succosità e la tenerezza della carne variano con la quantità di grassi e di acqua in essa contenuti, in particolare con il potere di ritenzione d'acqua. Il contenuto lipidico è più elevato nella carne del «Porc du Sud-Ouest», l'acido linoleico provoca una riduzione delle dimensioni degli adipociti, consentendo così una migliore ritenzione d'acqua, favorita anche dal pH, fissato nella fascia [5,5; 6,2].

Alla cottura, la carne del «Porc du Sud-Ouest» ha un gusto intenso. Il gusto, che corrisponde alle percezioni olfattive e gustative al momento della degustazione, dipende essenzialmente dalla componente lipidica e dal pH della carne. La lipolisi e l'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi conducono alla formazione di molecole secondarie semplici responsabili dell'intensità complessiva del gusto, maggiore rispetto alle carni suine standard, e dell'intensità di odore dei prodotti al momento della cottura e della degustazione.

Il sapore e l'aroma dipendono anche dalla liberazione di molecole durante la stagionatura che avviene a un pH determinato e conforme a quello previsto dal disciplinare IGP «Porc du Sud-Ouest».

Questa differenziazione è riconosciuta dal consumatore.

Inoltre, la carne del «Porc du Sud-Ouest» è più rossa della carne suina standard francese. Il colore della carne dipende dalla quantità di mioglobine presente.

Gli elevati livelli di vitamina E della carne del «Porc du Sud-Ouest» rallentano la perdita di colore rosso della carne durante la conservazione, a causa dell'effetto protettivo della vitamina E nei confronti dell'ossidazione della mioglobina.

Il grasso di copertura e il grasso intramuscolare sono in quantità sufficiente e di colore bianco.

Tradizione di allevamento di «Porc du Sud-Ouest» più pesante rispetto al suino standard francese

Da sempre i suini prodotti nel Sud-Ovest sono più pesanti dei suini standard francesi. Per quanto riguarda il peso, i risultati della macellazione nel 2010 hanno evidenziato una media di 91,71 kg di peso carcassa per il suino standard francese contro una media di 94,03 kg per il «Porc du Sud-Ouest» (un peso vivo medio di 121 kg).

Questa tradizione di allevamento di suini più pesanti ha portato alla creazione nel 1967 di una zona di quotazione Sud-Ovest per rendere conto delle transazioni di suini allevati nel Sud-Ovest. Questa quotazione Sud-Ovest relativa alle carcasse del «Porc du Sud-Ouest», più pesanti è riconosciuta dal regolamento (CEE) n. 2112/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969 (GU del 29.10.1969). Un sistema di pagamento differenziato delle carcasse di «Porc du Sud-Ouest», ereditato da questa quotazione Sud-Ovest, è tuttora in vigore ed è ancora pubblicato dal Service des Nouvelles des Marchés.

Reputazione della carne del «Porc du Sud-Ouest»

La duplice tradizione di produzione di un suino più pesante e alimentato a base di granturco ha portato le associazioni di produttori a cercare di valorizzare e di «proteggere» il loro prodotto organizzandone collettivamente l'offerta. L'iniziativa di qualità «Porc au grain du Sud-Ouest» iniziata dall'Interprofession Porcine d'Aquitaine negli anni '80 ha condotto all'ottenimento nel 1989 di un marchio di qualità (Label Rouge) che conferisce alla carne del suino del sud ovest un vero «status».

Il «Porc du Sud-Ouest» si iscrive nella continuità di questa iniziativa e ha caratteristiche comuni alla carne di suino della stessa regione alimentato con cereali, riconosciuta con il marchio di qualità: l'alimentazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di granturco e di cereali, le caratteristiche della carne soddisfano gli stessi criteri fisico-chimici e visivi. Si applicano requisiti identici, o più severi, in termini di selezione e valorizzazione delle carcasse.

Fin dalla nascita, ed ancora oggi, l'iniziativa «Porc du Sud-Ouest » registra un notevole successo. Lo testimoniano articoli di stampa e ricette di cucina pubblicate sui quotidiani e periodici specializzati dal 1991, il numero di operatori impegnati nell'iniziativa (1997/2010), le pagine Internet dedicate al prodotto. Forte di questa iniziativa e della sua notorietà, la reputazione del «Porc du Sud-Ouest» è ampiamente consolidata.

La notorietà della carne del «Porc du Sud-Ouest» continua nel corso degli anni e resta sempre molto forte. Ciò si traduce in una scelta spontanea dei consumatori che le attribuiscono una netta preferenza, la ritengono significativamente diversa dalla carne suina standard francese e sono disposti a pagarla a un prezzo più elevato.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L'alimentazione a base di granturco a dente di cavallo è all'origine della specificità della carne

L'area Sud-Ovest ha la doppia specificità di essere da molto tempo un bacino di produzione suina e di impiegare tradizionalmente il granturco a dente di cavallo avente caratteristiche nutrizionali specifiche per l'alimentazione dei suini, considerato il clima favorevole dell'area alla coltura di questo tipo di granturco.

L'importanza della coltivazione di granturco a dente di cavallo nel Sud-Ovest ha permesso di promuoverne l'uso nelle razioni di ingrasso: rappresenta il 30 % minimo della razione del «Porc du Sud-Ouest» dalla 12a settimana di vita. Questa razione deve inoltre comprendere una percentuale minima dell'1,1 % di acido linoleico. Il consumo di un mangime reso più energetico e più ricco in acido linoleico dalla presenza di un'elevata percentuale di granturco a dente di cavallo conferisce alla carne la sua specificità: una composizione specifica dei grassi dal basso tenore di acidi grassi saturati e un elevato tenore di acidi grassi insaturi, un tasso relativamente elevato di lipidi e un tasso elevato di vitamina E.

È stato così ampiamente dimostrato in molti studi che le caratteristiche fisico-chimiche delle carni suine, animale monogastrico, sono strettamente correlate alle caratteristiche fisico-chimiche della razione alimentare dei suini che con un'elevata percentuale di granturco a dente di cavallo contiene un alto contenuto di acido linoleico.

Negli animali monogastrici, gli acidi grassi alimentari sono depositati direttamente nei tessuti senza alterazione chimica, contrariamente a quanto avviene nei ruminanti che saturano gli acidi grassi d'origine alimentare, facendo perdere agli acidi grassi polinsaturi il loro interesse biologico (C. Dutertre, ingegnere agronomo).

Nei suini, la natura degli acidi grassi del regime alimentare si ripercuote direttamente sulla composizione in acidi grassi dei tessuti adiposi (Flanzy et al 1970, Brooks 1971, Desmoulin et al 1983, Rhee et al 1988, Effets de la nature lipidique des régimes sur la composition en acides gras du jambon chez le porc lourd, Pantaleo et al, 1999).

L'apporto esogeno di acidi grassi polinsaturi assunti dal «Porc du Sud-Ouest» si trova nel suo tessuto adiposo (Courboulay et Mourot 1995, Warmants et al 1999, Courboulay et al. 1999). Peraltro, ciò è anche evidenziato dai risultati della sperimentazione condotta da ADASEO dal 1994 al 2000.

Per quanto attiene alla composizione dei lipidi della carcassa è assodato che il profilo in acidi grassi dei tessuti e in particolare dei tessuti adiposi è fortemente legato alla composizione degli alimenti in acidi grassi.

Uno studio effettuato dall'ADASEO (Association pour le Développement Agro-Environnemental du Sud-Ouest) ha dimostrato che un'alimentazione con il 30 % di granturco a dente di cavallo (minimo contenuto nel disciplinare di produzione) garantisce le specificità del «Porc du Sud-Ouest».

Si può così concludere che le caratteristiche particolari della carne del «Porc du Sud-Ouest» (colore rosso, succosità, tenerezza, gusto intenso) derivano essenzialmente dall'esperienza degli allevatori dell'area sud-occidentale che perpetuano gli usi locali ingrassando un suino pesante con granturco a dente di cavallo e dalla qualità specifica di quest'ultimo in termini di composizione in acidi grassi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPorcduSudOuest31012012.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.