ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.160.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 160

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
6 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2012/C 160/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 160/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

2012/C 160/03

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di settembre 2012 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 160/04

Tassi di cambio dell'euro

12

2012/C 160/05

Informazioni fornite dalla Commissione in conformità all’articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2011 nel quadro della procedura di notifica 98/34/CE

13

2012/C 160/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 160/07

Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio in data 28 luglio 2011 nella controversia CE — elementi di fissaggio (DS 397)

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 160/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 160/09

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti

2012/C 160/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 41 (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

I.1.   Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1.

Il 5 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti (3) (di seguito: «la proposta»). La proposta è stata trasmessa al GEPD il giorno stesso.

2.

In precedenza il GEPD era stato informalmente consultato e aveva trasmesso una serie di osservazioni informali alla Commissione. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD.

3.

Il GEPD riconosce che il trattamento dei dati personali non costituisce l’oggetto principale della proposta. La maggior parte delle informazioni trattate non conterrà dati personali quali definiti nella normativa in materia di protezione dei dati (4). Tuttavia, come sarà spiegato di seguito, le norme in materia di protezione dei dati devono essere rispettate anche in questi casi.

I.2.   Contesto della proposta

4.

Obiettivo della proposta è istituire il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale dell’UE e degli Stati Uniti — in particolare il programma di operatore economico autorizzato (OEA) e il programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo («programma C-TPAT») degli Stati Uniti — al fine di facilitare gli scambi degli operatori che hanno effettuato investimenti nella sicurezza della catena di approvvigionamento e che aderiscono a uno di questi programmi.

5.

Nel settore delle dogane, le relazioni UE-USA sono basate sull’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale («l’accordo CMAA») (5). Quest’accordo istituisce il comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), che è composto da rappresentanti delle autorità doganali dell’UE e degli USA. Il riconoscimento reciproco deve essere stabilito con una decisione di tale comitato. La proposta è pertanto costituita da:

una relazione,

una proposta di decisione del Consiglio in cui si afferma che l’UE prenderà una posizione in seno al comitato misto di cooperazione doganale come indicato nel progetto di decisione sul riconoscimento reciproco,

il progetto di decisione del CMCD che istituisce il riconoscimento reciproco del programma OEA dell’Unione europea e del programma C-TPAT degli Stati Uniti (di seguito: «il progetto di decisione») (6).

6.

Il progetto di decisione deve essere attuato dalle autorità doganali, che hanno stabilito una procedura di convalida comune (presentazione della domanda di adesione per gli operatori, valutazione delle domande, concessione dell’adesione e monitoraggio della relativa situazione).

7.

Il buon funzionamento del riconoscimento reciproco si basa pertanto sullo scambio d’informazioni tra le autorità doganali dell’UE e degli USA relative agli operatori commerciali che aderiscono già a un programma di partenariato.

II.   ANALISI DEL PROGETTO DI DECISIONE

II.1.   Trattamento dei dati relativi alle persone fisiche

8.

Benché il trattamento dei dati personali non costituisca lo scopo del progetto di decisione, alcune delle informazioni scambiate riguarderanno le persone fisiche, specialmente se l’operatore è una persona fisica (7), o se la ragione sociale della persona giuridica che agisce come operatore identifica una persona fisica (8).

9.

L’importanza della protezione dei dati in tale contesto è stata sottolineata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Schecke. La Corte ha stabilito che le persone giuridiche possono invocare la tutela dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, qualora la ragione sociale della persona giuridica identifichi una o più persone fisiche (9). Il presente parere analizzerà pertanto il modo in cui lo scambio di dati personali riguardanti gli operatori viene disciplinato nel progetto di decisione.

II.2.   Applicabilità del quadro dell’UE sulla protezione dei dati

10.

Il trattamento sarà effettuato dalle autorità doganali di cui all’articolo 1, lettera b), dell’accordo CMAA (10). Questa definizione si riferisce, nell’UE, ai «servizi competenti» della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell’UE. Ai sensi della legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, il trattamento da parte degli Stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni della direttiva 95/46/CE (di seguito: «la direttiva sulla protezione dei dati») e alle leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno attuazione alla direttiva sulla protezione dei dati, mentre il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (di seguito: «il regolamento»). Di conseguenza, in questo caso sono applicabili sia la direttiva sulla protezione dei dati che il regolamento.

II.3.   Livello di protezione

11.

Gli scambi di informazioni devono essere effettuati in formato elettronico e in conformità dell’accordo CMAA. L’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA dispone che i dati personali possono essere trasferiti tra le parti dell’accordo solo se la parte destinataria garantisce un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati.

12.

Il GEPD accoglie con favore questa disposizione, che deve essere intesa come volta ad ottemperare alla normativa UE in materia di protezione dei dati. Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva sulla protezione dei dati e dell’articolo 9 del regolamento, di norma i dati possono essere trasferiti dall’UE a paesi terzi solo se il paese destinatario garantisce un livello di protezione «adeguato» (11). L’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA sembra dunque più rigoroso della direttiva sulla protezione dei dati.

13.

Occorre pertanto analizzare, sulla base di tutte le circostanze pertinenti, se le autorità destinatarie negli Stati Uniti garantiscono di fatto un livello di protezione equivalente (o perlomeno un livello «adeguato»). L’analisi dell’adeguatezza deve essere svolta con riguardo a tutte le circostanze relative al trasferimento o all’insieme di trasferimenti (12).

14.

La Commissione europea ha riscontrato che gli USA nel loro complesso non garantiscono un livello di protezione adeguato. In assenza di una decisione generale sull’adeguatezza, i responsabili del trattamento (13), sotto la supervisione delle autorità per la protezione dei dati (14), possono decidere che la protezione fornita in quel caso specifico è adeguata. Gli Stati membri dell’UE (o il GEPD, qualora i trasferimenti vengano effettuati da istituzioni od organismi dell’UE) possono anche autorizzare un trasferimento specifico o un insieme di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti (15).

15.

Queste decisioni ad hoc sull’adeguatezza potrebbero essere applicate nel caso di specie qualora le autorità doganali nazionali e i servizi della Commissione europea responsabili di questioni doganali presentassero prove sufficienti a sostegno delle affermazioni dell’adozione di salvaguardie adeguate da parte delle autorità doganali degli Stati Uniti riguardo ai trasferimenti previsti nel progetto di decisione (16).

16.

Tuttavia, il GEPD non dispone di prove sufficienti ad attestare che le autorità doganali degli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati» come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA.

17.

Il GEPD esorta pertanto a garantire che le prove attestanti che le autorità doganali degli Stati Uniti assicurano un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati», come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA, siano a disposizione del GEPD e delle autorità nazionali di protezione dei dati. Questo requisito deve essere previsto da una disposizione nel progetto di decisione.

18.

Infine, possono essere consentiti anche trasferimenti di dati personali dall’UE verso paesi che non assicurano un livello di protezione «adeguato» se si applica una delle deroghe di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione dei dati o all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento. In questo caso specifico si potrebbe sostenere che il trasferimento è «necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante» (17). Queste deroghe devono tuttavia essere interpretate in modo restrittivo e non possono costituire la base per trasferimenti massicci o sistematici di dati personali (18). A parere del GEPD, nel caso di specie tali deroghe sarebbero inutili.

II.4.   Limitazione delle finalità

19.

La sezione V, paragrafo 1, del progetto di decisione dispone che i dati scambiati possono essere trattati dalle autorità doganali destinatarie solo ai fini dell’attuazione del progetto di decisione, conformemente all’articolo 17 dell’accordo CMAA.

20.

Ciononostante, la sezione V, paragrafo 3, quarto trattino e l’articolo 17, paragrafo 3, dell’accordo CMAA ammettono anche il trattamento per altri fini. Considerando che le finalità del progetto di decisione vanno oltre la cooperazione doganale e comprendono la lotta contro il terrorismo, il GEPD raccomanda di specificare nel testo della decisione tutti i possibili scopi dei trasferimenti di dati personali. Inoltre, tutti i dati trasferiti devono essere necessari e proporzionati al soddisfacimento di tali finalità. Occorre altresì specificare che gli interessati devono essere esaustivamente informati in merito a tutte le finalità e le condizioni del trattamento dei loro dati personali.

II.5.   Categorie di dati da scambiare

21.

I dati riguardanti gli aderenti ai programmi di partenariato commerciale che possono essere scambiati tra le autorità doganali sono i seguenti: nome, indirizzo, situazione dell’adesione, data di convalida o di autorizzazione, sospensioni e revoche, numero unico di autorizzazione o identificazione e «dettagli che possono essere stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, di tutte le necessarie garanzie» (19). Poiché questo campo è troppo ampio, il GEPD raccomanda di specificare quali categorie di dati può includere.

22.

Il GEPD osserva inoltre che i dati scambiati possono comprendere dati relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni, per esempio dati riguardanti la sospensione e la revoca dell’adesione. Il GEPD sottolinea che la normativa UE in materia di protezione dei dati limita i trattamenti di dati personali relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza (20). I trattamenti di queste categorie di dati possono essere soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali all’interno dell’Unione competenti in materia di protezione dei dati (21).

II.6.   Trasferimenti successivi

23.

La sezione V, paragrafo 3, terzo trattino ammette il trasferimento di dati verso paesi terzi od organismi internazionali soltanto se l’autorità che trasmette i dati ha fornito il proprio consenso e alle condizioni da questa indicate. Non devono essere ammessi trasferimenti successivi a meno che non venga fornita una giustificazione.

24.

Sembra pertanto che la sezione V, paragrafo 3, debba contenere una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA, in cui si afferma che i dati personali possono essere trasferiti verso un paese terzo solo se il paese destinatario garantisce un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello richiesto nel progetto di decisione. In caso contrario, la protezione accordata ai dati personali ai sensi di questo progetto di decisione potrebbe essere elusa da trasferimenti successivi.

25.

In ogni caso questa disposizione deve precisare le finalità di tali trasferimenti e indicare le situazioni specifiche in cui sono ammessi. Deve inoltre affermare espressamente che la necessità e la proporzionalità dei trasferimenti successivi internazionali devono essere valutate caso per caso e che non sono consentiti trasferimenti massicci o sistematici. Nel testo deve altresì essere incluso l’obbligo di informare gli interessati in merito alla possibilità di trasferimenti successivi internazionali.

II.7.   Conservazione dei dati

26.

Il GEPD accoglie con favore la sezione V, paragrafo 2, che vieta di trattare o detenere le informazioni più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono state trasferite. Occorre tuttavia stabilire anche un periodo massimo di conservazione.

II.8.   Sicurezza e responsabilità

27.

La sezione IV dispone che gli scambi di informazioni siano effettuati in formato elettronico. Il GEPD ritiene che in questa sezione debbano essere forniti maggiori dettagli sul sistema di scambio delle informazioni che verrà istituito. In ogni caso, il sistema prescelto dovrà integrare il concetto di «privacy by design» (tutela della vita privata e protezione dei dati fin dalla progettazione).

28.

A tale proposito il GEPD accoglie con favore le garanzie di sicurezza previste nella sezione V, paragrafo 3, primo e secondo trattino, che comprendono il controllo degli accessi, la protezione «contro l’accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione delle informazioni» e che sono altresì volte a controllare che i dati vengano utilizzati unicamente ai fini del progetto di decisione. Il GEPD accoglie inoltre con favore le registrazioni degli accessi previste nella sezione V, paragrafo 3, quinto trattino.

29.

Il GEPD raccomanda anche di includere in queste disposizioni l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (compresa una valutazione dei rischi) prima di avviare gli scambi di dati. La valutazione deve comprendere una valutazione dei rischi e le misure previste per affrontare i rischi (22). Il testo deve inoltre specificare che l’osservanza e l’attuazione di queste misure devono essere periodicamente oggetto di attività di controllo e rendicontazione. Si tratta di una precisazione ancor più pertinente tenendo conto della possibilità che vengano trattati dati sensibili.

II.9.   Qualità dei dati e diritti degli interessati

30.

Il GEPD accoglie con favore l’obbligo per le autorità doganali di garantire che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate (cfr. la sezione V, paragrafi 2 e 5). Accoglie altresì con favore la sezione V, paragrafo 4, che garantisce agli operatori aderenti ai programmi di partenariato il diritto di accedere ai loro dati personali e di rettificarli.

31.

Tuttavia, il GEPD rileva che l’esercizio di tali diritti è soggetto alla normativa nazionale dell’autorità doganale. Per quanto riguarda i dati forniti dalle autorità doganali dell’UE, e al fine di garantire un livello di protezione «adeguato» (cfr. la sezione II.3 del presente parere), questi diritti devono essere limitati solo qualora tale restrizione sia necessaria a salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario.

32.

Il GEPD accoglie altresì con favore il fatto che le autorità doganali sono tenute a cancellare i dati ricevuti se la loro raccolta o il loro ulteriore trattamento risultano in contrasto con il progetto di decisione o con l’accordo CMAA (23). Il GEPD desidera ricordare che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA, questa disposizione si applicherà a tutti i trattamenti che sono contrari alla normativa dell’UE in materia di protezione dei dati.

33.

Il GEPD accoglie con favore l’obbligo per le autorità doganali di informare gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso (24). È tuttavia necessario chiarire quali sono i mezzi di ricorso in caso di violazione delle salvaguardie per la protezione dei dati garantite dal progetto di decisione. Questa disposizione deve inoltre precisare l’obbligo di informare anche altri interessati (ossia gli operatori che presentano domanda di adesione) dei diversi mezzi di ricorso.

II.10.   Verifica

34.

Il GEPD accoglie con favore la sezione V, paragrafo 6, che sottopone l’intera sezione V «al riesame e alla verifica indipendente» del responsabile della protezione della vita privata degli Stati Uniti (Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security), del GEPD e delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

35.

È inoltre opportuno specificare che il GEPD e le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati devono controllare che il livello di protezione accordato ai dati personali da parte dell’autorità doganale destinataria sia «adeguato» (cfr. la sezione III.1). Anche la sezione IV deve essere soggetta al riesame e alla verifica delle autorità competenti.

III.   CONCLUSIONE

36.

Il GEPD accoglie con favore le salvaguardie previste nel progetto di decisione, specialmente per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Tuttavia, le prove attestanti che le autorità doganali degli Stati Uniti assicurano un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati», come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo CMAA, devono essere a disposizione del GEPD e delle autorità nazionali di protezione dei dati. Questo requisito deve essere previsto da una disposizione nel progetto di decisione.

37.

Inoltre, il GEPD raccomanda quanto segue:

specificare lo/gli scopo/i degli scambi di dati previsti nel progetto di decisione, che devono essere necessari e proporzionati,

specificare le categorie di dati incluse nella sezione IV, paragrafo 3, lettera g),

specificare che, qualora la necessità di trasferimenti successivi internazionali sia giustificata, questi devono essere ammessi solo caso per caso, per finalità compatibili e laddove il paese destinatario garantisca un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello accordato dal progetto di decisione,

includere l’obbligo di informare tutti gli interessati su quanto precedentemente indicato,

integrare le disposizioni in materia di sicurezza,

specificare periodi massimi di conservazione dei dati,

non limitare i diritti degli interessati dell’UE a meno che tale restrizione sia necessaria a salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario,

garantire il diritto al ricorso,

sottoporre la sezione IV al riesame e alla verifica delle autorità competenti,

specificare che il GEPD, le autorità nazionali all’interno dell’Unione competenti in materia di protezione dei dati e il responsabile della protezione della vita privata degli Stati Uniti (Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security) devono controllare che le salvaguardie attuate dall’autorità doganale destinataria al fine di garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali siano effettive e in linea con i requisiti dell’UE.

38.

Il GEPD rileva inoltre che la proposta potrebbe comportare il trattamento di dati personali relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni. Questi dati sono sottoposti a salvaguardie più rigorose ai sensi del diritto dell’UE e possono essere soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali all’interno dell’Unione competenti in materia di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 937 definitivo.

(4)  Come indicato ai punti 8-9 del presente parere.

(5)  Accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17), disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=308 (sintesi e testo integrale).

(6)  Proposta di decisione del comitato misto di cooperazione doganale USA/UE concernente il riconoscimento reciproco del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo negli Stati Uniti e del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione europea.

(7)  L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 definiscono i dati personali come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile».

(8)  Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea ed in Giappone, disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:190:0002:0006:IT:PDF

(9)  Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke, nei procedimenti riuniti C-92/09 e C-93/09, punto 53 (disponibile all’indirizzo http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=it&num=79898890C19090092&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET).

(10)  Cfr. la sezione I, paragrafo 2, del progetto di decisione.

(11)  Il regolamento aggiunge che questi trasferimenti possono essere effettuati solo se il trasferimento dei dati avviene «strettamente nell’ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento».

(12)  Cfr. l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla protezione dei dati e le leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno loro attuazione. Cfr. anche il parere del GEPD sul comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone, citato in precedenza.

(13)  In questo caso, le autorità doganali dell’UE e dei suoi Stati membri.

(14)  In alcuni Stati membri il trasferimento può essere autorizzato solo dalle autorità per la protezione dei dati.

(15)  Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati e articolo 9, paragrafo 7, del regolamento.

(16)  Cfr. anche la lettera del GEPD sul «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: “l’adeguatezza” dei firmatari della Convenzione 108 del Consiglio di Europa (causa 2009-0333)», disponibile all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf

(17)  Cfr. l’articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento o l’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla protezione dei dati, che, a norma del considerando 58 della direttiva sulla protezione dei dati, include gli scambi di dati tra le autorità fiscali o doganali.

(18)  Cfr. il documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29» del 25 novembre 2005 su un’interpretazione comune dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (WP114), pagg. 7-9, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

(19)  Cfr. la sezione IV, paragrafo 3, lettere da a) a g) del progetto di decisione.

(20)  Cfr. l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

(21)  Cfr. l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001 e le leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno attuazione all’articolo 20 della direttiva 95/46/CE.

(22)  Come già previsto dall’articolo 33 della nuova proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [COM(2012) 11/4 progetto].

(23)  Cfr. la sezione V, paragrafo 5, del progetto di decisione.

(24)  Cfr. la sezione V, paragrafo 4, ultima frase.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 160/02

Data di adozione della decisione

22.2.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32698 (11/NN)

Stato membro

Finlandia

Regione

Åland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Omstruktureringsstöd till Air Åland/Rakenneuudistustuki Air Ålandille

Base giuridica

Landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 1988:50) samt landskapsregeringens beslut nr 5, 31.1.2011 N12/10/4/80 om beviljande av omstruktureringsstöd till Air Åland Ab/Maisema Laki lainat, korkotuet ja avustukset maakunnan voimavaroja ja maiseman takuu (ÅFS 1988:50) ja paikallishallinnon päätös N:o 5, 31.1.2011 N12/10/4/80 rakenneuudistustuen myöntämiseksi Air Åland Ab.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 300 000 EUR

Intensità

Durata

31.1.2011-31.1.2016

Settore economico

Trasporti aerei

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ålands landskapsregerging

PB 1060

AX-22111 Mariehamn

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.4.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33382 (11/N)

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Viking Line Ltd.

Base giuridica

Valtionavustuslaki, valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista

Statsunderstödslagen om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 28 Mio EUR

Intensità

49 %

Durata

2012

Settore economico

Trasporti marittimi e costieri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvosto

Eteläesplanadi 16

PL 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

Statsrådet

Södra esplanaden 16

PB 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33920 (11/N)

Stato membro

Regno Unito

Regione

Northern Ireland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Northern Ireland Screen fund-prolongation

Base giuridica

Education and Library Services (Northern Ireland) Order 1986

The Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 12 Mio GBP

 

Importo totale dell'aiuto previsto 48 Mio GBP

Intensità

90 %

Durata

1.4.2012-31.3.2016

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Northern Ireland Screen Alfred House

Alfred Street

Belfast

Northern Ireland

BT2 8ED

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/11


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di settembre 2012 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

2012/C 160/03

Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1). Non sono state presentate domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di maggio 2012 per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.

Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di settembre 2012, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.


(1)  GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009

Origine

Numero d'ordine

Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di maggio 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo di settembre 2012 (in kg)

Antille olandesi e Aruba

09.4189

 (1)

25 000 000

PTOM meno sviluppati

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 giugno 2012

2012/C 160/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2429

JPY

yen giapponesi

97,25

DKK

corone danesi

7,4314

GBP

sterline inglesi

0,81005

SEK

corone svedesi

8,9690

CHF

franchi svizzeri

1,2010

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5945

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,720

HUF

fiorini ungheresi

302,19

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6968

PLN

zloty polacchi

4,3816

RON

leu rumeni

4,4660

TRY

lire turche

2,3002

AUD

dollari australiani

1,2762

CAD

dollari canadesi

1,2930

HKD

dollari di Hong Kong

9,6430

NZD

dollari neozelandesi

1,6482

SGD

dollari di Singapore

1,6012

KRW

won sudcoreani

1 467,15

ZAR

rand sudafricani

10,5100

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9153

HRK

kuna croata

7,5670

IDR

rupia indonesiana

11 734,95

MYR

ringgit malese

3,9773

PHP

peso filippino

54,093

RUB

rublo russo

41,2610

THB

baht thailandese

39,300

BRL

real brasiliano

2,5503

MXN

peso messicano

17,6753

INR

rupia indiana

69,1610


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/13


Informazioni fornite dalla Commissione in conformità all’articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1)

Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2011 nel quadro della procedura di notifica 98/34/CE

2012/C 160/05

I.   Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviata agli Stati membri dell'Unione europea in merito ai progetti notificati da ciascuno di essi

Stati membri

Numero di notifiche

Osservazioni (2)

Pareri circostanziati (3)

Proposte di atti comunitari

SM

COM

EFTA (4) TR (5)

SM

COM

9.3 (6)

9.4 (7)

Belgio

19

3

9

0

0

0

0

1

Bulgaria

11

4

3

0

1

2

0

0

Rep. ceca

22

4

6

0

1

5

0

0

Danimarca

38

5

3

0

5

3

0

0

Germania

62

17

13

0

5

3

1

0

Estonia

9

3

5

0

0

0

0

0

Irlanda

10

0

4

0

0

0

0

0

Grecia

13

5

8

0

2

5

0

0

Spagna

39

16

7

0

4

3

0

0

Francia

63

32

14

0

5

10

0

0

Italia

29

10

8

0

2

3

0

0

Cipro

1

2

0

0

0

1

0

0

Lettonia

6

1

4

0

0

2

0

0

Lituania

5

1

2

0

0

0

0

0

Lussemburgo

4

4

0

0

0

0

0

0

Ungheria

28

6

8

0

6

4

0

0

Malta

5

0

1

0

0

0

0

0

Paesi Bassi

41

5

8

0

0

1

0

0

Austria

65

3

8

0

4

0

0

0

Polonia

27

4

2

0

0

1

0

0

Portogallo

5

0

1

0

2

0

0

0

Romania

22

2

2

0

0

0

0

0

Slovenia

10

3

2

0

1

2

0

0

Slovacchia

35

3

4

0

2

3

0

0

Finlandia

23

6

9

0

5

6

0

0

Svezia

30

5

6

0

1

2

0

0

Regno Unito

53

10

10

0

4

3

1

0

Totale UE

675

154

147

0

50

59

2

1


II.   Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea

Settori

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Totale

Edilizia e costruzione

3

3

5

0

1

25

1

2

1

4

14

2

0

3

0

2

0

8

39

3

0

14

3

13

3

6

11

166

Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

6

1

2

1

10

3

3

1

6

4

16

9

3

1

0

8

0

11

2

1

2

0

3

7

7

0

6

113

Prodotti chimici

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

6

1

1

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

4

5

0

28

Prodotti farmaceutici

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

1

0

1

2

0

0

0

0

0

1

2

15

Elettrodomestici e attrezzature ricreative

0

1

1

0

6

0

1

0

2

8

1

1

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

2

3

32

Meccanica

2

2

6

0

0

1

0

1

1

1

4

2

0

1

0

0

1

2

5

5

0

0

0

0

2

5

0

41

Energia, minerali, legno

1

0

3

0

2

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

2

5

1

0

0

7

0

1

2

33

Ambiente, imballaggi

2

0

2

0

3

3

0

0

0

0

4

5

2

0

0

6

2

4

0

2

0

0

1

0

0

2

4

42

Salute, attrezzature mediche

0

1

1

0

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Trasporto

2

1

0

0

6

3

1

0

1

3

3

1

0

0

0

1

0

10

5

1

0

4

3

0

2

7

12

66

Telecomunicazioni

0

0

0

0

0

12

1

2

1

13

3

0

0

0

4

0

0

1

1

1

0

3

0

6

1

0

9

58

Prodotti vari

0

1

1

0

2

0

2

1

0

1

7

2

0

0

0

6

0

0

4

1

2

0

0

2

4

1

3

40

Servizi della società dell'informazione

2

0

0

0

6

8

0

0

0

1

2

6

0

0

0

2

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

32

Totale per Stato membro

19

11

22

1

38

62

9

10

13

39

63

29

6

5

4

28

5

41

65

27

5

22

10

35

23

30

53

675


III.   Tabella delle osservazioni relative ai progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia (8) e dalla Svizzera (9)

Paese

Notifiche

Osservazioni CE (10)

Islanda

7

4

Liechtenstein

1

0

Svizzera

7

2

Norvegia

6

2

Totale

21

8


IV.   Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera

Settori

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Totale

Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

2

 

 

 

2

Giochi d’azzardo

 

 

2

 

2

Prodotti petroliferi

 

 

 

1

1

Edilizia e costruzione

 

 

1

 

1

Trasporto

1

1

1

1

4

Telecomunicazioni

 

 

 

4

4

Prodotti vari

3

 

 

1

4

Salute, attrezzature mediche

1

 

 

 

1

Servizi 98/48/CE

 

 

2

 

2

Totale per paese

7

1

6

7

21


V.   Tabella dei progetti notificati dalla Turchia e delle osservazioni relative a tali progetti

Turchia

Notifiche

Osservazioni CE

Totale

2

1


VI.   Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settori

Turchia

Varie

1

Edilizia e costruzione

1

Totale

2


VII.   Statistiche relative alle procedure d'infrazione in corso nel 2011, avviate sulla base dell'articolo 226 del trattato CE, nei confronti delle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE

Paese

Numero

Francia

1

Polonia

1

Totale UE

2


(1)  La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37) codifica la direttiva 83/189/CEE, come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE. La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione.

(2)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

(3)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

(4)  In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

(5)  La procedura 98/34 è stata estesa alla Turchia nel quadro dell'accordo d'associazione concluso con questo paese (accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687) e decisioni n. 1/95 e n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia).

(6)  Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

(7)  Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio.

(8)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche.

(9)  Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

(10)  L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte dell'UE di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, riportato nell'allegato II, capo XIX, punto 1 di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra l'UE e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).


6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/18


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2012/C 160/06

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo.

Oggetto della commemorazione: Guimarães (città del nord del Portogallo) capitale europea della cultura 2012.

Descrizione del disegno: La moneta raffigura tre dei simboli più importanti di Guimarães: il re Alfonso Henriques, la sua spada e una parte del castello della città. Sulla sinistra figura lo stemma del Portogallo e l’indicazione del paese di emissione, «Portogallo». In basso a destra figura il logo di Guimarães capitale della cultura 2012 e il nome dell’artista, «José de Guimarães».

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 520 000.

Data di emissione: giugno 2012.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/19


Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio in data 28 luglio 2011 nella controversia CE — elementi di fissaggio (DS 397)

2012/C 160/07

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»).

1.   Domanda di riesame

In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione di un avviso (2) («l'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio») in cui si invitavano i produttori esportatori di elementi di fissaggio della Repubblica popolare cinese a manifestarsi e a chiedere un riesame qualora ritenessero ad essi applicabili le condizioni di cui al punto 1, lettera a), dell'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio, la Bulten Fasteners (China) Co., Ltd. ha presentato una domanda di riesame.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), quali definiti nel regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 (3) («il regolamento iniziale»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda di riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC è motivata del fatto che il richiedente di cui al punto 1 è stato dissuaso dal collaborare e dal richiedere il trattamento individuale a causa degli oneri amministrativi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) («il regolamento antidumping di base»).

Il richiedente ha inoltre fornito informazioni sui suoi prezzi all'esportazione e sui quantitativi esportati durante il periodo dell'inchiesta iniziale come richiesto al punto 1, lettera b), sottopunto ii), dell'avviso di attuazione relativo agli elementi di fissaggio.

Il richiedente ha altresì affermato che, se avesse collaborato all'inchiesta iniziale, avrebbe chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base; pertanto egli ora chiede tale trattamento.

5.   Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, sentito il parere del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di abilitazione dell'OMC, al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare di un dazio individuale stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 e all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

Se il richiedente soddisfa le condizioni per beneficiare di un dazio individuale, si procederà a determinare il suo margine di dumping individuale e, se del caso, il livello del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto in esame nell'Unione. L'inchiesta determinerà tale margine di dumping individuale utilizzando i prezzi all'esportazione del richiedente durante il periodo dell'inchiesta iniziale e il valore normale del paese di riferimento già determinato nel corso di tale inchiesta iniziale.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i).

b)   Raccolta d'informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

6.   Termini

Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5) tutte le comunicazioni scritte, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per i quali venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e le certificazioni firmate che accompagnano le risposte al questionario e i relativi aggiornamenti devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato qui di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-DSB@ec.europa.eu

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 1 (6).

10.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

(2)  GU C 66 del 6.3.2012, pag. 29.

(3)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 160/08

1.

In data 21 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Vitol Holding B.V. («Vitol», Paesi Bassi) e Alea Iacta Est B.V. («AtlasInvest», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di alcuni attivi attualmente controllati da Petroplus Group («Petroplus Marketing», Svizzera) mediante acquisto di quote e di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Vitol: trading di materie prime e strumenti finanziari in particolare nel settore del petrolio e del gas, gestione di terminal di stoccaggio e attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas,

AtlasInvest: investimenti privati, principalmente in petrolio e gas convenzionali,

Petroplus Marketing: la raffineria di Cressier (e relativa infrastruttura), oltre alle attività di commercio all'ingrosso di Petroplus in Svizzera.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

6.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/23


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2012/C 160/09

In data del 29 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

Detta domanda, proveniente da EniPower SpA, riguarda la produzione e la vendita di elettricità in Italia. La domanda è stata pubblicata sulla GU C 131 del 5.5.2012, pag. 6. Il termine iniziale scade il 2 luglio 2012.

Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, e conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scadrà quindi il 2 ottobre 2012.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.