ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.157.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 157

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
2 giugno 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 157/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 151 del 26.5.2012

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2012/C 157/02

Causa C-103/12: Ricorso proposto il 28 febbraio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

2

2012/C 157/03

Causa C-112/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 1o marzo 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

2

2012/C 157/04

Causa C-141/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

3

2012/C 157/05

Causa C-146/12: Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

4

2012/C 157/06

Causa C-150/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 29 marzo 2012 — Eva-Marie Brännström e Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

4

2012/C 157/07

Causa C-159/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese e a.

5

2012/C 157/08

Causa C-160/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi e a.

5

2012/C 157/09

Causa C-161/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia e a.

5

2012/C 157/10

Causa C-165/12: Ricorso proposto il 3 aprile 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

6

 

Tribunale

2012/C 157/11

Causa T-104/12: Ricorso proposto il 1o marzo 2012 — Verus/UAMI — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

7

2012/C 157/12

Causa T-115/12: Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)

7

2012/C 157/13

Causa T-123/12: Ricorso proposto il 15 marzo 2012 — Smartbook/UAMI (SMARTBOOK)

8

2012/C 157/14

Causa T-126/12: Ricorso proposto il 20 marzo 2012 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)

8

2012/C 157/15

Causa T-128/12: Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — HTTS/Consiglio

8

2012/C 157/16

Causa T-134/12: Ricorso proposto il 27 marzo 2012 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione

9

2012/C 157/17

Causa T-137/12: Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — FunFactory/UAMI (Marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un vibratore)

10

2012/C 157/18

Causa T-138/12: Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Geipel/UAMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

10

2012/C 157/19

Causa T-163/12: Ricorso proposto l’11 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio

11

 

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 157/20

Causa F-36/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 marzo 2012 — Rapone/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Presentazione successiva di più candidature ad un concorso generale — Diniego di registrazione)

12

2012/C 157/21

Causa F-76/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 giugno 2011 — Colart e a./Parlamento (Funzione pubblica — Adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Non luogo a provvedere)

12

2012/C 157/22

Causa F-65/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 marzo 2012 — Schönberger/Parlamento

12

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/1


2012/C 157/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 151 del 26.5.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 138 del 12.5.2012

GU C 133 del 5.5.2012

GU C 126 del 28.4.2012

GU C 118 del 21.4.2012

GU C 109 del 14.4.2012

GU C 89 del 24.3.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/2


Ricorso proposto il 28 febbraio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-103/12)

2012/C 157/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Díez Parra et I. Liukkonen, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 2012/19/UE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. Il Parlamento contesta il fondamento normativo scelto. Esso fa valere in via principale che l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE non può essere il fondamento normativo corretto, poiché l’atto in parola equivale ad un accordo internazionale relativo all’accesso alle acque dell’Unione ai fini dell’esercizio di attività di pesca da parte di uno Stato terzo. L’atto avrebbe quindi dovuto essere adottato sul fondamento degli articoli 43, paragrafo 2, e 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE e quindi dopo l’approvazione del Parlamento.

A titolo subordinato, il Parlamento è del parere che il Consiglio, ricorrendo al procedimento di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 218 TFUE, ha interpretato erroneamente la lettera a) del medesimo paragrafo. Pur supponendo che l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE possa costituire il fondamento giuridico appropriato per un atto interno dell’Unione avente lo stesso contenuto della decisione impugnata, il che è contestato dal Parlamento, ciò non toglie che la politica comune della pesca costituisce, ai fini della conclusione di impegni internazionali dell’UE, un tutto inscindibile dal punto di vista procedurale. Pertanto qualsiasi accordo rientrante in tale ambito è un «accordo [-] che riguarda settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria», ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Così si sarebbe comunque dovuto adottare l’atto, osservando la procedura di approvazione prevista dalla suddetta lettera a).


(1)  GU 2012, L 6, pag. 8.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 1o marzo 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Causa C-112/12)

2012/C 157/03

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esenzione d’imposta sui dividendi accordata dalla normativa ungherese al beneficiario di dividendi residente in Ungheria sia compatibile con le disposizioni dei Trattati dell’Unione che disciplinano il principio di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), il principio di parità di trattamento (articolo 54 TFUE) e il principio di libera circolazione dei capitali (articolo 56 TFUE),

a)

se il beneficiario di dividendi non residente è esonerato dall’imposta sui dividendi soltanto qualora soddisfi determinate condizioni giuridiche, vale a dire ove lo stesso detenga al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi una partecipazione continuativa (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) pari, almeno, al 20 %, durante quantomeno due anni consecutivi, nel capitale sociale della società residente. Nel caso in cui la partecipazione continuativa nella misura del 20 % sia stata mantenuta soltanto nel corso di un periodo inferiore a due anni consecutivi, la società che distribuisce i dividendi non è tenuta alla ritenuta d’imposta su questi ultimi e la società beneficiaria o, nel caso di erogazioni in natura, la società distributrice non è tenuta a pagare detta imposta nel presentare la propria dichiarazione tributaria, qualora un altro soggetto o la società distributrice ne abbia garantito il pagamento;

b)

e nell’eventualità in cui il beneficiario di dividendi non residente non soddisfi le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l’esenzione, ossia ove la sua partecipazione (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) al capitale sociale della società residente al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi non raggiunga il minimo del 20 % richiesto dalla legge, o la sua partecipazione pari almeno al 20 % non sia stata continuativa per almeno due anni consecutivi, o, nel caso in cui la partecipazione continuativa del 20 % sia stata mantenuta durante un periodo inferiore a due anni consecutivi, ove il pagamento dell’imposta non sia stato garantito da un terzo o dalla società distributrice dei dividendi.

2)

Se occorra rispondere diversamente alla questione 1, lettera b), vale a dire se incida ai fini della risposta a quest’ultima e, all’occorrenza, in che misura, il fatto che

a)

mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall’imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, l’onere fiscale del beneficiario di dividendi non residente dipenda da se a quest’ultimo sia applicabile la direttiva [del Consiglio 90/435/CEE, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi] o la Convenzione [tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica di Ungheria contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Budapest il 15 gennaio 1990],

b)

mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall’imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, il beneficiario di dividendi non residente, secondo quanto previsto dal suo diritto nazionale, potrà imputare l’imposta di cui trattasi su un altro tributo nazionale oppure dovrà sopportarla a titolo definitivo.

3)

Se l’amministrazione tributaria nazionale possa essere dispensata dall’applicazione d’ufficio del diritto comunitario invocando l’articolo 65, paragrafo 1, TFUE (già articolo 58 CE, paragrafo 1), e l’ex articolo 220 CE.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Causa C-141/12)

2012/C 157/04

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Middelburg

Parti

Ricorrente: Y.S.

Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questioni pregiudiziali

1)

Se i dati contenuti nella minuta dell’interessato e che riguardano tale persona siano dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva sulla privacy (1).

2)

Se l’analisi giuridica contenuta nella minuta sia un dato personale ai sensi della disposizione sopra menzionata.

3)

Qualora la Corte confermi che i dati di cui sopra sono dati personali, se il soggetto/l’organo che li elabora sia dunque tenuto a consentire l’accesso a detti dati, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva sulla privacy e dell’articolo 8, secondo paragrafo, della Carta dell’Unione europea (2).

4)

Se, in siffatto contesto, la persona interessata a questo riguardo possa anche invocare direttamente l’articolo 41, secondo paragrafo, lettera b), della Carta dell’Unione europea e, in tal caso, se l’inciso in esso contenuto «nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza del processo decisionale» debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso alla minuta può essere negato per tale motivo.

5)

Allorché la persona interessata chiede di prendere visione della minuta, se il soggetto/l’organo che li elabora debba fornire una copia di tale documento per soddisfare il diritto di accesso.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/4


Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-146/12)

2012/C 157/05

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania non ha adottato o non ha comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafi 2, 5, 6 e 8, all’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 9 e 10, agli articoli 7, 8, 9, all’articolo 11, paragrafi 4 e 5, all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafo 5, agli articoli 15, 16 e 17, all’articolo 18, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 19, paragrafo 3, agli articoli 20-27, all’articolo 28, paragrafi 4 e 6, agli articoli 32-35 nonché agli allegati I-IX della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1).

condannare la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari ad EUR 215 409,60 al giorno, pagabile sul conto delle risorse proprie dell’Unione europea, per violazione dell’obbligo di comunicazione delle misure di attuazione;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 luglio 2010.


(1)  GU L 191, pag. 1.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 29 marzo 2012 — Eva-Marie Brännström e Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Causa C-150/12)

2012/C 157/06

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Eva-Marie Brännström, Rune Brännström

Resistente: Ryanair Holdings plc

Questioni pregiudiziali

1)

Se la responsabilità di un vettore per danni derivanti da ritardo di cui all’articolo 19 della convenzione di Montreal comprenda anche la fattispecie in cui il ritardo nel trasporto dei passeggeri alla destinazione finale sia dovuto alla cancellazione del volo e se, al riguardo, assuma rilievo la fase in cui viene cancellato il volo, ad esempio dopo l’accettazione.

2)

Se un problema tecnico a un aeroporto, singolarmente oppure in combinazione a condizioni atmosferiche che impediscano un atterraggio, costituisca una «circostanza eccezionale» come inteso nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) e se, ai fini della valutazione dell’eccezionalità della circostanza, sia rilevante il fatto che il vettore aereo fosse già a conoscenza del problema tecnico.

3)

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, quali misure debba adottare il vettore aereo per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

Se si possa imporre al vettore aereo di disporre di risorse supplementari, ad esempio aeromobile o equipaggio, per effettuare un volo che altrimenti sarebbe stato necessario cancellare oppure per effettuare un volo al posto di uno cancellato e, in tal caso, a quali condizioni e in quale misura.

Se si possa imporre al vettore aereo di offrire al passeggero un riavviamento come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e, in tal caso, a quali requisiti debba rispondere il trasporto, ad esempio in termini di orario della partenza e ricorso ad altri vettori.

4)

In caso di risposta affermativa al primo quesito, se vi sia una differenza fra le misure che un vettore aereo deve adottare per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento e le misure necessarie per non essere tenuto al rimborso ai sensi dell’articolo 19 della convenzione di Montreal.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese e a.

(Causa C-159/12)

2012/C 157/07

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alessandra Venturini

Convenuti: A.S.L. Varese e a.

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi e a.

(Causa C-160/12)

2012/C 157/08

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maria Rosa Gramegna

Convenuti: A.S.L. Lodi e a.

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia e a.

(Causa C-161/12)

2012/C 157/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Anna Muzzio

Convenuti: A.S.L. Pavia e a.

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/6


Ricorso proposto il 3 aprile 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-165/12)

2012/C 157/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e E. Paasivirta, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

annullare la decisione 19/2012/UE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, in quanto fondata sull’articolo 218, paragrafo 6, punto b TFUE in combinato con l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE;

mantenere gli effetti della decisione annullata fintantoché non sarà entrata in vigore una nuova decisione, emessa entro un termine ragionevole, sull’appropriata base giuridica, e cioè l’articolo 218, paragrafo 6, punto a, TFUE in combinato con l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o, in caso di rifiuto di approvazione da parte del Parlamento, fino allo scadere di un ragionevole breve termine dopo la decisione con la quale il Parlamento europeo rifiuta l’approvazione, e

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l’annullamento, con il mantenimento degli effetti fino all’adozione di un nuovo atto, della decisione 19/2012/UE del Consiglio, nella misura in cui la scelta della base giuridica si discosta fondamentalmente da quella proposta dalla Commissione, e cioè l’articolo 218, paragrafo 6, punto a (in combinato con l’articolo 43) TFUE, con l’approvazione del Parlamento.

La Commissione sostiene che così operando, il Consiglio è incorso in errore, e che avrebbe dovuto, conformemente alla proposta della Commissione, chiedere l’approvazione del Parlamento prima di adottare l’atto di cui trattasi.

A sostegno del ricorso, la Commissione sostiene tre motivi: il primo motivo, che si articola su tre capi, deduce, da un lato, la violazione degli articoli 218, paragrafo 6, punto a, e 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Consiglio ha ritenuto gli articoli 218, paragrafo 6, punto b, e 43, paragrafo 3, TFUE come base giuridica dell’atto impugnato, e, dall’altro lato, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto il Consiglio ha motivato in modo contraddittorio la sua scelta della base giuridica.

Il secondo motivo, che deriva dal primo, deduce altresì violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, punto a, TFUE, in quanto il Consiglio ha violato le prerogative istituzionali del Parlamento europeo non avendo ottenuto la sua approvazione per quanto questa fosse richiesta dall’articolo in esame.

Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 17 TUE e 218, paragrafo 6, TFUE, in quanto il Consiglio ha snaturato la proposta della Commissione.


(1)  GU 2012, L 6, pag. 8.


Tribunale

2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/7


Ricorso proposto il 1o marzo 2012 — Verus/UAMI — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

(Causa T-104/12)

2012/C 157/11

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: avv. S. Vykydal)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Performance Industries Manufacturing, Inc. (Odessa, Florida, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 21 dicembre 2011, procedimento R 512/2011-4, VORTEX/VORTEX, e rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

condannare il convenuto alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale nonché alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Performance Industries Manufacturing Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VORTEX» per prodotti delle classi 7 e 12 (domanda n. 5 375 324).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «VORTEX», registrato per servizi delle classi 35 e 39 (marchio n. 5 514 104).

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi opposti.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/7


Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)

(Causa T-115/12)

2012/C 157/12

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Waldhauser)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, del 9 gennaio 2012, (ricorso R 1907/2010-4) e respingere l’opposizione della Roca Sanitario, SA, Av. Diagonal, 513, E-08029 Barcellona (Spagna).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Roca» per prodotti della classe 3 (domanda n. 6 800 726).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Roca Sanitario, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi spagnoli «Roca» (marchi n. 1 020 043, n. 2 543 451, n. 424 875 e n. 915 635) per determinati prodotti delle classi 19 e 21, nonché marchio internazionale «Roca» (marchio n. 905 212) per determinati prodotti delle classi 11, 19, 20 e 21.

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti richiesti.

Motivi dedotti: non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi opposti.


2.6.2012   

IT

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C 157/8


Ricorso proposto il 15 marzo 2012 — Smartbook/UAMI (SMARTBOOK)

(Causa T-123/12)

2012/C 157/13

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Smartbook AG (Offenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Milbrandt e A. Schwarz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 dicembre 2011 (ricorso R 799/2011-2);

condannare il convenuto alle spese incluse quelle del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SMARTBOOK» (domanda n. 8 426 348) per prodotti delle classi 9, 16 e 28.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti controversi.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/8


Ricorso proposto il 20 marzo 2012 — Interroll/UAMI (Inspired by efficiency)

(Causa T-126/12)

2012/C 157/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interroll Holding AG (Sant’Antonino, Svizzera) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012 (ricorso R 1280/2011-1);

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Inspired by efficiency» (domanda n. 9 725 359) per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 20, 35, 39 e 42.

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti e servizi controversi.


2.6.2012   

IT

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C 157/8


Ricorso proposto il 21 marzo 2012 — HTTS/Consiglio

(Causa T-128/12)

2012/C 157/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

A tale riguardo, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non ha fornito una motivazione sufficiente per il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco di persone, entità e organismi cui si applicano misure restrittive ai sensi degli articoli 19 e 20 della decisione 2010/413/PESC (3) e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 961/2010 (4).

Inoltre, il Consiglio avrebbe omesso, nonostante la richiesta della ricorrente in tal senso, di riesaminare la propria decisione di inserire nuovamente quest’ultima negli elenchi di cui trattasi.

Il Consiglio avrebbe altresì violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, poiché non le avrebbe dato l’opportunità di prendere posizione prima di reinserirla negli elenchi di sanzioni e, quindi, di chiedere un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato.

Ad avviso della ricorrente, il regolamento di esecuzione impugnato sarebbe divenuto privo di base giuridica, in quanto il regolamento n. 961/2010 sarebbe stato annullato dal Tribunale con sentenza del 7 dicembre 2011, causa T-562/10, nella parte riguardante la ricorrente; nonostante il mantenimento degli effetti del regolamento n. 961/2010 per un periodo di due mesi, esso non potrebbe costituire una base giuridica efficace per l’adozione di un regolamento di esecuzione nei confronti della ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE.

La ricorrente fa inoltre valere che il Consiglio non avrebbe adottato alcuna misura per dare attuazione alla sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2011, T-562/2010, ma anzi, in senso contrario a quest’ultima, ha inserito nuovamente la ricorrente negli elenchi in questione.

4)

Quarto motivo, vertente sull’infondatezza dell’inserimento della ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

La ricorrente sostiene, altresì, che le ragioni indicate dal Consiglio per l’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni sono in gran parte errate e non sono idonee a giustificare l’inserimento della ricorrente in detti elenchi.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale della ricorrente al rispetto della proprietà.

Il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché la ricorrente non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell’insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento negli elenchi in questione. Inoltre, il suddetto rinnovo si baserebbe su un errore manifesto di valutazione, da parte del Consiglio, della situazione e delle attività della ricorrente e sarebbe altresì sproporzionato.


(1)  Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1).

(3)  2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

(4)  Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).


2.6.2012   

IT

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C 157/9


Ricorso proposto il 27 marzo 2012 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione

(Causa T-134/12)

2012/C 157/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. M. Jiménez Perona)

Convenuta: Commissione europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea Ref. Ares (2012)39854, datata 19.01.2012, con la quale è disposta la ripetizione degli importi di cui alle note di addebito emanate a seguito della revisione contabile 09-INFS-001/041;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo della Commissione oggetto del ricorso, quantificati nell’importo di EUR 732 788.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa ha stipulato diversi contratti con la Commissione in ambito Ricerca e Sviluppo (Investigación y Desarrollo: I + D), disciplinati dalla decisione della Commissione C(2003) 3834 del 23 ottobre 2003, che consta di un contratto tipo FP 5 o FP 6 e delle condizioni generali FP 5 e FP 6.

Con riferimento a tali contratti, e in base agli esiti di un procedimento d’indagine dell’OLAF e di una revisione contabile della Commissione, quest’ultima ha adottato una decisione di revoca delle sovvenzioni.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, derivante dalle modalità di esecuzione della revisione summenzionata.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il ricorrente non ha mai avuto conoscenza della normativa applicabile.

3)

Terzo motivo, vertente sull’inosservanza da parte dell’istituzione convenuta dell’obbligo di motivazione degli atti.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza, in conseguenza del tono adottato dalla DG INFSO nella relazione di revisione contabile.

5)

Quinto motivo, basato sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, derivante a sua volta dall’inosservanza dell’obbligo di imparzialità ed equità incombente ai revisori.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, con riferimento, in particolare, alla mancanza di accreditamento dei revisori esterni e all’origine stessa del procedimento di revisione contabile.

7)

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

8)

Ottavo motivo, basato sulla violazione del diritto all’intimità.


2.6.2012   

IT

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C 157/10


Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — FunFactory/UAMI (Marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un vibratore)

(Causa T-137/12)

2012/C 157/17

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FunFactory GmbH (Brema, Germania) (rappresentante: K.-D. Franzen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata (R 1436/2011-4) della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 gennaio 2012;

condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un vibratore (domanda n. 9 390 691) per prodotti della classe 10.

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata interpretazione e applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo dei prodotti in questione; violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e inosservanza del diritto ad essere sentiti.


2.6.2012   

IT

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C 157/10


Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Geipel/UAMI — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Causa T-138/12)

2012/C 157/18

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yves Geipel (Auerbach, Germania) (rappresentante: avv. J. Sachs)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jörg Reeh (Buxtehude, Germania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 gennaio 2012, e respingere l’opposizione del 24 luglio 2009;

condannare l’UAMI alle spese incluse quelle del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «BEST BODY NUTRITION» (registrazione internazionale n. W 982 101 che designa l’Unione europea) per prodotti delle classi 25, 28, 29, 30 e 32.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Jörg Reeh.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario n. 4 020 161«BEST4BODY» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi opposti.


2.6.2012   

IT

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C 157/11


Ricorso proposto l’11 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio

(Causa T-163/12)

2012/C 157/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Rapin ed E. Van den Haute, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare il punto 2 dell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il punto 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

condannare il Consiglio al pagamento integrale delle spese;

qualora il Tribunale statuisca che non vi è luogo a provvedere, condannare il Consiglio alle spese in applicazione del combinato disposto dell’articolo 87, paragrafo 6, e dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una ricostruzione manifestamente erronea dei fatti per quanto riguarda le ragioni che hanno condotto all’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone sanzionate, menzionate dagli atti del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione degli atti impugnati, dal momento che le ragioni indicate non sarebbero di alcuna utilità per comprendere la necessità di tale iscrizione.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione della decisione 2010/639/PESC e del regolamento (CE) n. 765/2006, come modificati, nonché del principio di non discriminazione, da un lato, in quanto l’ambito di applicazione di tali atti sarebbe stato esteso ad un uomo d’affari senza dimostrare condotte a sostegno del regime del presidente Lukashenko che potessero essergli imputate e, dall’altro, in quanto altri uomini d’affari, che il Consiglio riteneva a loro volta vicini al potere bielorusso, non sono stati iscritti negli elenchi europei dei soggetti sanzionati, a differenza del ricorrente.


Tribunale della funzione pubblica

2.6.2012   

IT

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C 157/12


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 marzo 2012 — Rapone/Commissione

(Causa F-36/10) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Presentazione successiva di più candidature ad un concorso generale - Diniego di registrazione)

2012/C 157/20

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Chiara Rapone (Roma, Italia) (rappresentanti: avv. A. Rapone, successivamente avv. L. Rapone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domnada di annullamento della decisione dell’EPSO di non registrare la domanda di partecipazione al concorso generale EPSO/AD/177/10 presentata dalla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Rapone sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010, pag. 54.


2.6.2012   

IT

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C 157/12


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 giugno 2011 — Colart e a./Parlamento

(Causa F-76/10) (1)

(Funzione pubblica - Adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Non luogo a provvedere)

2012/C 157/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Colart e altri (Bastogne, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare i fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e i fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio del 23 dicembre 2009

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso F-76/10, Colart e a./Commissione.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010, pag. 64.


2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/12


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 marzo 2012 — Schönberger/Parlamento

(Causa F-65/11) (1)

2012/C 157/22

Lingua processuale:il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in seguito ad una composizione amichevole della controversia.


(1)  GU C 252 del 27.8.2011, pag. 57.