ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.137.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
12 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2012/C 137/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

1

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2012/C 137/02

Parere della Banca centrale europea, del 2 marzo 2012, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle 2020) (CON/2012/17)

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 137/03

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL-YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN, (pseudonimo GARBAYA, Ahmed; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul), Gamàa al-Islamiyya (anche noto come Al- Gamàa al-Islamiyya) (Islamic Group — IG), Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo), Esercito di liberazione nazionale (Ejército de Liberación Nacional), Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP), Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale, (anche noto come Comando generale del PFLP), Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC), Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso), elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 del Consiglio

12

 

Commissione europea

2012/C 137/04

Tassi di cambio dell'euro

14

 

Corte dei conti

2012/C 137/05

Relazione speciale n. 5/2012 Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 137/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16

2012/C 137/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

17

2012/C 137/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 137/09

Aiuti di Stato — Lussemburgo — Aiuto di Stato SA.34440 (12/C) — Vendita di Dexia BIL — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2 TFUE ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

2012/C 137/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 19 dicembre 2011, la Commissione ha adottato la proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (3) che è stata trasmessa al GEPD per consultazione lo stesso giorno.

2.

Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali, molte delle quali sono state prese in considerazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate in misura significativa.

3.

Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato anche formalmente dalla Commissione e apprezza l’intenzione di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo del documento da adottare.

1.2.   Obiettivi e campo di applicazione della proposta

4.

La proposta si prefigge l’obiettivo di modernizzare e modificare il testo esistente della direttiva 2005/36/CE (direttiva sulle qualifiche professionali). Per conseguire tale obiettivo, la Commissione propone inoltre che i riferimenti alle disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali modificata siano modificati di conseguenza nelle parti pertinenti del regolamento […] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) (4).

1.3.   Rilevanza per la protezione dei dati

5.

Dalla prospettiva della protezione dei dati, i due aspetti principali della proposta sono (i) l’introduzione di un sistema di allerta (articolo 56 bis) e (ii) l’introduzione su base volontaria di una tessera professionale europea (articoli 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies) (5). In entrambi i casi si prevede che il trattamento di dati personali si svolga attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

6.

I messaggi di allerta vengono emessi in linea di principio dopo che un’autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l’esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso (6). Le allerte possono riguardare qualsiasi professionista soggetto alla direttiva sulle qualifiche professionali, ivi compresi i professionisti che non hanno richiesto una tessera professionale europea. Dopo l’emissione, i messaggi di allerta sono conservati nell’IMI e sono accessibili a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

7.

L’introduzione di una tessera professionale europea comporta la creazione e la conservazione di un fascicolo di informazioni nell’IMI sui professionisti che hanno sottoscritto volontariamente la tessera professionale (il «fascicolo IMI»). Le informazioni contenute in tale fascicolo sono accessibili al professionista, nonché allo Stato membro «ospitante» e «di origine». Il professionista ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la cancellazione, il blocco o la rettifica delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

8.

I dati di allerta e alcuni dei dati contenuti nel fascicolo IMI comprendono informazioni su infrazioni o sanzioni amministrative e, in quanto tali, richiedono una maggiore protezione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il sistema di allerta può influire sul diritto alla protezione dei dati di un gran numero di persone appartenenti a diverse categorie professionali in tutti gli Stati membri, tra cui i medici generici, a prescindere dal fatto che esercitino effettivamente, o intendano esercitare, la propria attività al di fuori dei rispettivi paesi di origine.

9.

Inoltre, la proposta solleva importanti questioni su come si svilupperanno in futuro all’interno dell’IMI il sistema di allerta e la funzione di conservazione. Si tratta di una questione orizzontale pertinente per la cooperazione amministrativa anche in altre aree politiche.

2.   ANALISI DELLA PROPOSTA

2.1.   Osservazioni generali

10.

Il GEPD apprezza gli sforzi fatti nella proposta per affrontare le preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, si compiace del fatto che per la cooperazione amministrativa si proponga l’utilizzo di un sistema informativo esistente, l’IMI, che offre già, a livello pratico, una serie di garanzie per la protezione dei dati. Rimangono comunque delle preoccupazioni rilevanti, in particolare per quanto concerne il sistema di allerta.

11.

Per affrontare tali preoccupazioni, il GEPD raccomanda che la proposta specifichi in modo inequivocabile in quali casi concreti è possibile inviare allerte, definisca più chiaramente che tipo di dati personali si possono includere nelle allerte e limiti il trattamento al minimo necessario, tenendo conto della proporzionalità e dell’equilibrio di diritti e interessi. In particolare la proposta dovrebbe:

specificare in modo inequivocabile che le allerte si possono inviare solo dopo che un’autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l’esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso,

specificare che il messaggio di allerta non deve contenere ulteriori dettagli concernenti le circostanze e i motivi del divieto,

chiarire e limitare rigorosamente al minimo necessario il periodo di conservazione delle allerte, e

garantire che le allerte siano inviate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e che queste ultime mantengano riservate le informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblichino.

2.2.   Allerte

I sistemi di allerta proposti dalla Commissione

12.

L’articolo 56 bis introduce due sistemi di allerta, in qualche misura diversi, per due diverse categorie di professionisti.

l’articolo 56 bis, paragrafo 1, introduce un sistema di allerta per medici generici e specialisti, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e determinati altri professionisti. I messaggi di allerta devono indicare «l’identità di un professionista» al quale «le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio sul territorio di detto Stato membro» della propria attività professionale. I messaggi di allerta possono essere inviati dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro e devono essere indirizzati alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione,

l’articolo 56 bis, paragrafo 2, istituisce un ulteriore sistema di allerta per le professioni che non sono già coperte dal sistema di allerta di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 1, (o dal sistema di allerta già istituito ai sensi della direttiva 2006/123/CE (7)). In questo caso le allerte devono essere inviate da uno Stato membro «appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente in un altro Stato membro». Le allerte devono essere inviate a «altri Stati membri interessati e alla Commissione». Nella proposta si specifica inoltre che «tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un’autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali».

Osservazioni generali

13.

Il GEPD prende atto dell’istituzione di un sistema di allerta limitato a livello europeo per lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate in merito a professionisti ai quali è stato vietato di esercitare la propria professione in uno Stato membro per un motivo di interesse pubblico rilevante, come ad esempio nelle professioni dove la vita, la sicurezza e la salute degli esseri umani (nonché il benessere degli animali) sono preminenti, o in altre professioni in circostanze nelle quali sia giustificato per impedire gravi danni alla salute e alla sicurezza o all’ambiente.

14.

Tuttavia, il GEPD ritiene che i sistemi di allerta debbano restare proporzionati.

15.

A tale proposito, il GEPD si compiace dei miglioramenti apportati al testo dopo le sue osservazioni informali. Questi miglioramenti, pur richiedendo ulteriori chiarimenti, sembrano intesi a limitare le allerte ai professionisti ai quali un’autorità competente abbia deciso di vietare l’esercizio della professione e sembrano escludere la possibilità di inviare allerte sulla base di semplici sospetti o denunce contro un professionista che non siano sostenuti da prove evidenti e non abbiano portato a una decisione formale dell’autorità competente o del tribunale di vietare al professionista di svolgere le sue attività. Questo può contribuire a garantire la certezza giuridica e a rispettare la presunzione di innocenza.

16.

Oltre a raccomandare ulteriori chiarimenti sulle condizioni alle quali si possono inviare i messaggi di allerta e sul contenuto degli stessi, le principali preoccupazioni residue del GEPD riguardano i periodi di conservazione. Anche le disposizioni sull’accuratezza e sull’aggiornamento delle allerte, nonché sui destinatari, potrebbero essere ulteriormente migliorate. Infine, la direttiva dovrebbe indicare esplicitamente gli obblighi di riservatezza.

Periodi di conservazione

17.

Una delle maggiori preoccupazioni residue del GEPD in merito ai sistemi di allerta si riferisce alla natura stessa di tali sistemi. La questione è se le allerte previste ai sensi della proposta:

restano nell’IMI solo per un periodo di tempo limitato, a titolo di avvertimento, per segnalare una situazione di emergenza che richiede un intervento immediato, o

il sistema di allerta implica la creazione di una banca dati che conserva i dati delle allerte per lunghi periodo di tempo e quindi costituirebbe a tutti gli effetti una lista nera di professionisti a livello europeo, ivi compresi i medici, a fronte della quale i professionisti sono regolarmente verificati dalle autorità competenti.

18.

Come rilevato nel parere sulla proposta IMI (8), «un conto è utilizzare un’allerta come strumento di comunicazione per avvisare le autorità competenti di una particolare infrazione o caso sospetto e un altro è conservare l’allerta in una banca dati per un lungo periodo o anche a tempo indeterminato».

19.

Il GEPD è preoccupato per il fatto che l’articolo 56 bis, paragrafo 5, della proposta lascia alla Commissione la facoltà di stabilire in atti delegati per quanto tempo le allerte debbano restare nell’IMI. Il GEPD raccomanda che queste disposizioni fondamentali, che definiscono la natura stessa del sistema di allerta proposto e rappresentano pertanto un elemento essenziale, siano indicate nel testo della proposta di direttiva.

20.

Dal punto di vista della protezione dei dati, sarebbe preferibile se tutte le allerte introdotte nel sistema fossero cancellate dopo un periodo prestabilito, ragionevolmente breve, da calcolare a partire dal momento dell’invio dell’allerta. Tale periodo dovrebbe essere sufficientemente lungo (ad esempio sei mesi) in modo da consentire alle autorità competenti che ricevono l’allerta di porre successive domande di chiarimento tramite l’IMI e di decidere se prendere misure specifiche di loro competenza sulla base delle informazioni ricevute. Tuttavia, il periodo non dovrebbe essere più lungo di quello strettamente necessario a tale scopo.

21.

In alternativa, se la necessità di conservare le informazioni nel lungo periodo è chiaramente giustificata, il GEPD raccomanda che la proposta stabilisca chiaramente, come minimo, che l’autorità che ha emesso l’allerta la cancelli immediatamente dopo la cessazione del divieto che ha dato origine all’allerta (ad esempio in conseguenza di un ricorso o perché il divieto era limitato nel tempo). Andrebbe anche evitato di applicare inutilmente un’allerta per un periodo di tempo illimitato, anche dopo il pensionamento o la morte del professionista interessato.

Contenuto delle allerte ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 1

22.

Il GEPD apprezza i chiarimenti già apportati nel documento in merito al contenuto delle allerte. Tuttavia, occorrono ulteriori chiarimenti per garantire che non vi siano ambiguità sul fatto che il contenuto dei messaggi di allerta ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, sia chiaramente limitato a quanto segue: i) dati personali necessari per identificare il professionista interessato, ii) se al professionista è stato vietato di esercitare la propria attività professionale, iii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iv) periodo di applicazione del divieto e v) identità dell’autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione).

23.

Il GEPD raccomanda inoltre che la proposta chiarisca espressamente che le allerte non dovrebbero contenere informazioni più specifiche concernenti le circostanze e i motivi del divieto. A tale proposito, il GEPD nota che è possibile porre domande di chiarimento mediante i consueti scambi di informazioni bilaterali, quando è necessario ottenere informazioni aggiuntive. L’IMI può anche essere utilizzato per fornire ulteriori informazioni generiche ai funzionari addetti ai casi in merito alle procedure nazionali, per assisterli nel comprendere informazioni basate sulle procedure nazionali di un altro paese.

Condizioni di invio delle allerte e loro contenuto ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 2

24.

Al fine di garantire la certezza giuridica, è essenziale chiarire in modo inequivocabile le condizioni di invio delle allerte di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2. L’attuale formulazione si riferisce al fatto di venire «a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente in un altro Stato membro». Queste disposizioni, di per sé, non sono sufficientemente chiare e lasciano ai funzionari addetti ai casi un margine di manovra eccessivamente ampio per stabilire se inviare un’allerta.

25.

Soprattutto, non è chiaro dall’espressione «viene a conoscenza» se basta solo un ragionevole sospetto di qualche tipo di illecito o altro evento, o se prima di inviare un’allerta occorre indagare approfonditamente e accertare i fatti in qualche tipo di procedura amministrativa.

26.

La versione modificata della proposta fa riferimento alla decisione dell’autorità competente di vietare al professionista di esercitare la propria attività professionale. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alle bozze precedenti e secondo la nostra interpretazione sembra suggerire che le allerte si possono inviare solo se esiste già un divieto nei confronti del professionista interessato, sulla base di una decisione dell’autorità competente interessata.

27.

Tuttavia, il testo dovrebbe essere ulteriormente migliorato, chiarendo inequivocabilmente che l’allerta si deve basare su una decisione presa da un tribunale o da un’autorità competente che vieta al professionista di svolgere la propria attività professionale. Questo dovrebbe garantire la certezza giuridica e impedire interpretazioni errate.

28.

Inoltre, andrebbe chiarito, come nell’articolo 56 bis, paragrafo 1, che il contenuto dei messaggi di allerta dovrebbe essere chiaramente limitato a quanto segue: i) dati personali necessari per identificare il professionista interessato, ii) se al professionista è stato vietato di esercitare la propria attività professionale, iii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iv) periodo di applicazione del divieto e v) identità dell’autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione).

Destinatari dei messaggi di allerta di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2

29.

L’articolo 56 bis, paragrafo 2, prevede che i messaggi di allerta siano inviati agli «altri Stati membri interessati e alla Commissione». Il GEPD raccomanda che la formulazione del testo venga modificata nel senso che i messaggi di allerta debbano essere inviati «alle autorità competenti di altri Stati membri interessati e alla Commissione». La formulazione con «autorità competenti» è già utilizzata nell’articolo 56 bis, paragrafo 1, rispetto ai messaggi di allerta ai sensi di tale paragrafo (9).

Accuratezza e aggiornamenti

30.

Il GEPD raccomanda inoltre che la proposta preveda chiaramente una revisione periodica da parte dell’autorità competente per il caricamento dei dati (uploading) per verificare se le allerte sono aggiornate e provvedere a correggerle o ritirarle immediatamente se le informazioni in esse contenute non sono più esatte o necessitano di un aggiornamento. Sarebbe anche utile garantire che nelle informazioni dell’allerta si provveda a registrare (ad esempio inviando un aggiornamento all’allerta) il fatto che un professionista abbia presentato ricorso contro un’allerta ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 4, o ne abbia richiesto la correzione, il blocco o la cancellazione (10).

Riservatezza, ulteriore diffusione e pubblicazione delle allerte

31.

Il GEPD è consapevole del fatto che negli Stati membri vigono leggi e prassi differenti in merito alla misura in cui le informazioni concernenti azioni disciplinari o sanzioni penali nei confronti di medici o altri professionisti sono condivise da autorità competenti, altre organizzazioni interessate (come gli ospedali) e il grande pubblico. In un numero limitato di paesi, chiunque è libero di consultare su Internet le liste nere relative a determinate professioni. Altri adottano un approccio diverso e consentono al pubblico di consultare solo le liste bianche, ossia gli elenchi di professionisti autorizzati ad esercitare l’attività.

32.

Fintanto che coesistono prassi e leggi nazionali così diverse, il GEPD raccomanda che la direttiva imponga un obbligo di riservatezza a tutte le autorità competenti interessate in merito ai dati contenuti nei messaggi di allerta che ricevono da un altro Stato membro, a meno che i dati siano stati resi pubblici ai sensi delle leggi dello Stato membri che provvede all’invio.

2.3.   Tessera professionale europea

33.

Il GEPD si compiace del fatto che a seguito delle sue osservazioni informali, la Commissione ha migliorato in misura significativa la chiarezza, la certezza giuridica e le garanzie di protezione dei dati contenute nell’articolo 4 bis della proposta.

34.

Le restanti preoccupazioni del GEPD si riferiscono all’articolo 4 sexies, paragrafo 1, della proposta, che richiede alle «autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti» di «aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva».

35.

L’articolo 4 sexies, paragrafo 1, integra le disposizioni dell’articolo 56, paragrafo 2, che permette già scambi bilaterali alle medesime condizioni. In particolare, l’articolo 56, paragrafo 2, prevede che «le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsivoglia altra grave circostanza specifica che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva».

36.

Le tre maggiori preoccupazioni del GEPD in merito a queste disposizioni sono le seguenti:

Condizioni di aggiornamento del fascicolo IMI ai sensi dell’articolo 4 sexies, paragrafo 1, e contenuto di tali aggiornamenti

37.

Prima di tutto, entrambe le disposizioni lasciano un ampio margine di manovra ai funzionari addetti ai casi per decidere se aggiornare il fascicolo IMI. Per i motivi descritti nel commentare la mancanza di chiarezza delle condizioni alle quali è possibile inviare le allerte ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 2, anche in questo caso sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti. Il GEPD accoglierebbe con favore almeno l’obbligo che gli aggiornamenti siano effettuati «fatta salva la presunzione di innocenza» (11). Una soluzione più soddisfacente sarebbe che la direttiva stabilisse (rispetto alle allerte di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2, discusse in precedenza) che eventuali aggiornamenti si debbano basare su una decisione preventiva di un tribunale o di un’autorità competente che vieti a un professionista di svolgere la propria attività. Questo dovrebbe garantire la certezza giuridica e impedire eventuali interpretazioni errate.

38.

Occorre inoltre chiarire, per quanto concerne le allerte di cui all’articolo 56 bis, che il contenuto dell’aggiornamento si dovrebbe limitare a quanto segue: i) se al professionista è stato vietato di svolgere la propria attività professionale ii) se il divieto è temporaneo (durante una procedura di ricorso) o definitivo, iii) per quanto tempo si applica il divieto e iv) l’identità dell’autorità competente che emette la decisione (indicando anche il paese dove è stata emessa la decisione). Bisognerebbe evitare di fornire ulteriori dettagli, ad esempio se il divieto derivi da una condanna penale o da un’azione disciplinare e quali infrazioni siano state commesse. Se un’autorità interessata necessita di informazioni di questo tipo in un caso specifico, può sempre richiederle in uno scambio bilaterale di informazioni (attraverso l’IMI ma al di fuori del fascicolo IMI).

Periodi di conservazione

39.

In secondo luogo, diversamente dagli scambi di informazioni bilaterali ai sensi delle disposizioni esistenti dell’articolo 56, paragrafo 2, che attualmente vengono conservati nel sistema IMI soltanto per sei mesi dopo la chiusura del caso, si prevede che il fascicolo IMI resti all’interno dell’IMI per un periodo potenzialmente più lungo. Di conseguenza, si dovrebbero prendere misure adeguate per garantire che eventuali riferimenti ad azioni disciplinari o sanzioni penali, o qualsivoglia altra grave circostanza specifica, siano cancellati dal fascicolo IMI in maniera tempestiva una volta che l’accesso a tali informazioni non è più ritenuto necessario.

40.

Il riferimento proposto alla soppressione delle informazioni quando «non sono più ritenute necessarie» è utile ma, a nostro parere, insufficiente per garantire la coerenza e la certezza giuridica. Il GEPD raccomanda pertanto che la proposta specifichi un periodo di conservazione sufficientemente breve per lo scambio di informazioni. Per i motivi esposti in precedenza con riferimento ai periodi di conservazione delle allerte, sarebbe preferibile che queste informazioni restassero nell’IMI solo per il tempo necessario all’autorità ricevente per prendere misure adeguate (ad esempio un periodo di sei mesi per prendere un provvedimento istruttorio o esecutivo).

41.

In alternativa, se i legislatori optano per la conservazione «a lungo termine» del divieto nel fascicolo IMI, il GEPD raccomanda che la proposta almeno stabilisca chiaramente che l’autorità che prende la decisione cancelli qualsiasi riferimento al divieto una volta che quest’ultimo non è più valido (ad esempio, in conseguenza di un ricorso o perché il divieto era limitato nel tempo).

2.4.   Nel lungo termine

42.

Nel lungo termine, se e quando si diffonderà l’uso di tessere professionali e IMI (cosa che può accadere per alcune o per tutte le professioni regolamentate a seconda del sistema di allerte), il GEPD raccomanda che la Commissione verifichi se i sistemi di allerta di cui all’articolo 56 bis sono ancora necessari e se non si possano sostituire con un sistema più limitato e quindi meno intrusivo dal punto di vista della protezione dei dati. In tale occasione si può considerare, ad esempio, se invece di inviare le allerte a tutti gli Stati membri, la condivisione di informazioni si possa limitare alle autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitanti che hanno accesso alla tessera professionale e al fascicolo IMI del professionista interessato.

2.5.   Consultazione del GEPD e delle autorità nazionali per la protezione dei dati sugli atti delegati

43.

Infine, il GEPD raccomanda inoltre che il GEPD e il gruppo di lavoro dell’articolo 29, dove sono rappresentate anche le autorità nazionali per la protezione dei dati, siano consultati prima dell’adozione di atti delegati di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 5, e di qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 che possa influire sulla protezione dei dati. Tale consultazione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d’impatto in materia di protezione dei dati (12).

3.   CONCLUSIONI

44.

Il GEPD prende atto dell’istituzione di un sistema di allerta limitato a livello europeo per lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate in merito a professionisti ai quali è stato vietato di esercitare la propria professione in uno Stato membro per un motivo di interesse pubblico rilevante.

45.

Tuttavia, il GEPD ritiene che i sistemi di allerta debbano restare proporzionati.

46.

Il GEPD raccomanda, in particolare, che:

la proposta specifichi in modo inequivocabile in quali casi concreti è possibile inviare messaggi di allerta, definisca più chiaramente che tipo di dati personali si possono includere nei messaggi e limiti il trattamento al minimo necessario, tenendo conto della proporzionalità e dell’equilibrio di diritti e interessi,

a tale proposito, la proposta dovrebbe specificare in modo inequivocabile che le allerte si possono inviare solo dopo che un’autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l’esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso,

specificare che il messaggio di allerta non deve contenere informazioni più specifiche concernenti le circostanze e i motivi del divieto,

chiarire e limitare rigorosamente al minimo necessario il periodo di conservazione delle allerte, e

garantire che le allerte siano inviate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e che queste ultime mantengano riservate le informazioni ricevute e non le diffondano né le pubblichino, a meno che i dati siano stati resi pubblici ai sensi delle leggi dello Stato membro che provvede all’invio.

47.

Per quanto concerne la tessera professionale europea e il relativo «fascicolo IMI», il GEPD raccomanda di chiarire ulteriormente le condizioni alle quali le informazioni concernenti azioni disciplinari o sanzioni penali, ovvero qualsivoglia altra grave circostanza specifica, debbano essere incluse nel fascicolo, nonché il contenuto delle informazioni da includere, e raccomanda inoltre una chiara limitazione dei periodi di conservazione.

48.

Inoltre, il GEPD raccomanda che nel lungo termine, se e quando si diffonderà l’uso di tessere professionali e IMI, la Commissione verifichi se i sistemi di allerta di cui all’articolo 56 bis sono ancora necessari e se non si possano sostituire con un sistema più limitato e quindi meno intrusivo dal punto di vista della protezione dei dati.

49.

Infine, il GEPD raccomanda inoltre che il GEPD e il gruppo di lavoro dell’articolo 29, dove sono rappresentate anche le autorità nazionali per la protezione dei dati, siano consultati prima dell’adozione di atti delegati di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 5, e di qualsiasi altro atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 che possa influire sulla protezione dei dati. Tale consultazione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d’impatto in materia di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 883 definitivo.

(4)  Il regolamento IMI non è ancora stato adottato. Nel novembre 2011 il GEPD ha pubblicato un parere sulla proposta della Commissione. Cfr. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22_IMI_Opinion_EN.pdf

(5)  Salvo dichiarazione contraria, nella presente proposta i riferimenti ad articoli s’intendono effettuati alle disposizioni della direttiva sulle qualifiche professionali come proposto dalla Commissione.

(6)  L’articolo 56 bis, paragrafo 2, dovrebbe essere ulteriormente chiarito, per garantire che si riferisca inequivocabilmente, oltre alle allerte di cui all’articolo 56 bis, parafrafo 1, applicabile ai professionisti del settore sanitario, anche alle allerte di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 2, applicabile agli altri professionisti. Cfr. i punti 24-27 del presente parere.

(7)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(8)  Cfr. punti 57-59.

(9)  Incidentalmente, il GEPD apprezza il fatto che, diversamente dal caso dell’articolo 56 bis, paragrafo 1, si faccia riferimento a «Stati membri interessati» e non «'tutti gli Stati membri».

(10)  Si rileva che, limitando il contenuto dell’allerta al minimo necessario e a dati il più possible fattuali e obiettivi, ad esempio se un’autorità competente o un tribunale hanno preso un particolare tipo di decisione (come il divieto temporaneo di attività), si contribuirebbe a diminuire il numero di richieste di correzione, blocco o cancellazione di un’allerta, poiché sarebbe più difficile contestare l’esattezza di tali dati.

(11)  Riferimenti analoghi alla presunzione di innocenza si trovano già nell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(12)  Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di un regolamento IMI, punti 29-32.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/7


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2012

in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020»)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Introduzione e base giuridica

Il 26 gennaio 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). Il 6 febbraio 2012, la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una seconda richiesta di parere in merito alla stessa proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 133 e degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Il programma Pericle è un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi. La proposta di regolamento sostituirà la base giuridica del programma Pericle, il cui termine è stabilito alla fine del 2013 (2), estendendolo così alla fine del 2020. La BCE ribadisce il proprio punto di vista, secondo cui il programma Pericle rappresenta un contributo utile alle azioni già intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione dell'euro (3). La BCE è fiduciosa che il programma Pericle 2020 continuerà a contribuire alla salvaguardia dell’integrità delle banconote in euro, compresa la seconda serie di banconote in euro.

1.2.

La BCE sottolinea il proprio coinvolgimento attivo nella lotta contro la contraffazione delle banconote in euro. In particolare, la BCE crea i disegni delle banconote e le caratteristiche tecniche avanzate per le banconote in euro, in modo tale da consentire al pubblico e agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate. È prassi comune quella di aggiornare le banconote dopo che sono state in circolazione per un po’ di anni, al fine di precedere i falsari. Anche l’Eurosistema è in procinto di adottare tale misura precauzionale e inizierà a breve la produzione della seconda serie di banconote in euro. Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il proprio Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega la conoscenza acquisita per fornire consulenza in maniera più adeguata alle autorità incaricate dell’attuazione della legge. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti in merito agli euro contraffatti.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.

Il secondo paragrafo dell’articolo 4 della proposta di regolamento stabilisce un metodo per valutare il raggiungimento dell’obiettivo specifico del programma Pericle 2020. A tal proposito, i risultati non dipendono unicamente da un'azione efficace ai sensi del programma Pericle 2020, ma anche da alcuni fattori esterni, fra i quali il numero di banconote contraffatte in circolazione, la disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti presso le autorità finanziarie, tecniche, giudiziarie e quelle incaricate dell’attuazione della legge, nonché l’attuazione di altri programmi di azione in materia di formazione organizzati per tali autorità. Di conseguenza, il programma dovrebbe essere valutato in rapporto a tutti gli aspetti che influenzano la contraffazione monetaria e la frode. Pertanto, la BCE raccomanda di coinvolgere pienamente la BCE ed Europol nella valutazione del programma Pericle 2020, come previsto dall’articolo 12, paragrafi 3 e 4, della proposta di regolamento.

2.2.

Ai sensi del programma Pericle 2020, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere anche partecipanti provenienti da paesi terzi, ove la loro presenza sia importante per la protezione dell'euro. Pur nel riconoscimento dei vantaggi che l’inclusione di paesi terzi nel programma Pericle 2020 apporterebbe alla dissuasione dalla contraffazione dell’euro e dalla frode, a livello mondiale, il coinvolgimento di paesi terzi dovrebbe essere equilibrato e proporzionato.

2.3.

La BCE nota che l’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c), e l’articolo 10, paragrafo 3, della proposta di regolamento fanno riferimento all’utilizzo di strumenti di individuazione e prevedono sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature. La BCE concorda con la proposta di concedere sovvenzioni per l’acquisto di attrezzature generiche di laboratorio, quali microscopi, lettori a infrarossi, calibri a compasso, densitometri, micrometri, lettori di conducibilità e magnetismo, che aiutano il processo investigativo e non sono specificamente disegnati o commercializzati come attrezzatura per la rilevazione dei falsi. La BCE ritiene che le uniche apparecchiature e gli unici dispositivi affidabili per la rilevazione dei falsi siano quelli elencati sul proprio sito Internet, in quanto hanno dimostrato una resa soddisfacente in test aventi ad oggetto una serie di tipologie topiche di contraffazione e di banconote autentiche aventi un diverso grado di danno da usura. Tuttavia, tali apparecchiature e dispositivi sono destinati all’industria della gestione professionale del contante e, in generale, vanno oltre l'ambito delle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria, definite quale gruppo di riferimento nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento (4). Pertanto, la BCE ritiene che non sia opportuno prendere in considerazione il finanziamento dell’acquisto di rilevatori di falsi con i fondi del programma Pericle 2020 o l’utilizzo di rilevatori di falso da parte di autorità specializzate nella lotta contro la contraffazione.

2.4.

Sarebbe vantaggioso che la Commissione, la BCE ed Europol esaminassero congiuntamente le iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020 (5), evitando così la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti, nonché garantendo lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, il considerando 7 e l’articolo 11 della proposta di regolamento dovrebbero essere modificati al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle parti principali coinvolte dalla Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione (6). A tal proposito, è opportuno concedere un tempo sufficiente affinché la BCE ed Europol esaminino il progetto di programma di lavoro annuale e comunichino la propria opinione prima della discussione dello stesso con il comitato consultivo.

2.5.

La BCE accoglie con favore l’articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento, il quale prescrive alla Commissione di attuare il programma Pericle 2020 in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare dalla BCE e da Europol. Sebbene l’articolo 12, paragrafo 1, della proposta di regolamento garantisca un livello sufficiente di collaborazione a livello dell’Unione, nonché la coerenza tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e azioni pertinenti, la BCE raccomanda alla Commissione di concedere un tempo sufficiente per familiarizzare con la documentazione relativa al programma di lavoro annuale, prima di consultare in merito la BCE ed Europol nel comitato consultivo.

2.6.

La BCE raccomanda la modifica dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4, come proposto, per permettere il coinvolgimento della BCE e di Europol nella valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del programma Pericle 2020 e della sua possibilità di rinnovo, modifica o sospensione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 def.

(2)  In origine, il programma Pericle è stato istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50). La decisione 2001/923/CE è stata estesa agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro dalla decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55). Ulteriori modifiche alla decisione 2001/923/CE del Consiglio hanno esteso l’ambito di applicazione e la durata del programma Pericle fino al 31 dicembre 2013.

(3)  Si veda il paragrafo 1 del parere della BCE CON/2006/35, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati presso il relativo sito Internet all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(4)  Inoltre, a seguito della valutazione dell’impatto [SEC(2011) 1615 def.], è chiaro che la possibilità di finanziare l’acquisto di attrezzature si riferisce alle agenzie anticontraffazione nazionali (paesi terzi) competenti per la protezione dell’euro dalla contraffazione, con attenzione particolare sulle agenzie specializzate che operano in paesi terzi sensibili aventi priorità differenti rispetto alla lotta alla contraffazione dell’euro.

(5)  Si veda il paragrafo 8 del parere della BCE CON/2005/22, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 11), nonché il paragrafo 2.2 del parere della BCE CON/2006/35, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU C 163 del 14.7.2006, pag. 7).

(6)  Si veda il paragrafo 8 del parere CON/2005/22.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 7 della proposta di regolamento

«(7)

È opportuno garantire che il presente programma d'azione dell'Unione sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed attività. La Commissione dovrebbe svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la BCE ed Europol) nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda scambi, assistenza e formazione, ai fini dell'attuazione del presente programma.»

«(7)

È opportuno garantire che il presente programma d'azione dell'Unione sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed attività. Entro un termine adeguato, prima dell’adozione del programma di lavoro annuale, la Commissione dovrebbe svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate. In particolare la Commissione dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membrie cercare il consenso della BCE ed Europol in merito al programma di lavoro annuale nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda scambi, assistenza e formazione, ai fini dell'attuazione del presente programma.»

Nota esplicativa

La Commissione, la BCE ed Europol trarranno beneficio dall’esame congiunto delle iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020 nel contesto del programma di lavoro annuale. Tale esame congiunto aiuterebbe a evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti promossi dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, tale approccio garantirebbe lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, la BCE suggerisce di modificare il considerando 7 della proposta di regolamento al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle principali parti interessate da parte della Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione.

Modifica n. 2

Articolo 11 della proposta di regolamento

«Articolo 11

Programma di lavoro annuale

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. […]»

«Articolo 11

Programma di lavoro annuale

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali, a seguito della tempestiva consultazione delle principali parti interessate in merito ai progetti di programmi di lavoro annuali e dell’ottenimento del consenso della BCE ed Europol. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. […]»

Nota esplicativa

La Commissione, la BCE ed Europol trarranno beneficio dall’esame congiunto delle iniziative da finanziare ai sensi del programma Pericle 2020. Tale esame congiunto aiuterebbe ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione tra il programma Pericle 2020 e altri programmi e attività pertinenti promossi dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, tale approccio garantirebbe lo sviluppo di una strategia comune contro la contraffazione dell’euro e la frode. Pertanto, la BCE suggerisce di modificare il considerando 11 della proposta di regolamento al fine di prevedere: a) la consultazione tempestiva delle principali parti interessate da parte della Commissione in relazione al programma di lavoro annuale; e b) l’ottenimento del consenso della BCE e di Europol sul programma di lavoro annuale al fine della sua adozione.

Modifica n. 3

Articolo 12, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«(3)   La Commissione effettua una valutazione del programma. Non oltre il 31 dicembre 2017, […].»

«(3)   La Commissione effettua una valutazione del programma. La Commissione diffonde un progetto di relazione di valutazione alle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri e chiede il consenso della BCE e di Europol sul contenuto della relazione di valutazione nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Non oltre il 31 dicembre 2017, […].»

Nota esplicativa

L’efficienza del programma Pericle 2020 dovrebbe essere una priorità, di modo che possa conseguire i suoi obiettivi generali e specifici. La BCE ritiene essenziale un adeguato coordinamento del programma Pericle 2020 con i programmi dell’Unione e nazionali già esistenti, così come con i programmi della BCE e di Europol. A tal proposito, la BCE è del parere che tutte le parti principali dovrebbero essere consultate, e dovrebbero esprimere il proprio consenso, in merito alla relazione di valutazione, nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. A tal fine, la BCE suggerisce la proposta redazionale di cui sopra, la quale rafforza altresì il ruolo della BCE e di Europol nella valutazione dell’efficacia ed efficienza del programma Pericle 2020 e della sua possibilità di rinnovo, modifica o sospensione.

Modifica n. 4

Articolo 12, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«(4)   Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.»

«(4)   Inoltre, la Commissione diffonde un progetto di relazione di valutazione in merito al conseguimento degli obiettivi del programma alle autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri e chiede il consenso della BCE e di Europol in merito alla relazione di valutazione nel comitato consultivo di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.»

Nota esplicativa

Affinché l’applicazione del metodo di valutazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici del programma Pericle 2020 consegua un risultato positivo, è necessaria un’ampia serie di competenze, conoscenze e informazioni. Tale conclusione consegue dall’articolo 4, il quale elenca un’ampia varietà di risultati in relazione ai quali sarà valutato il conseguimento di suddetti obiettivi. In tal senso, i risultati non dipendono unicamente da un'azione efficace ai sensi del programma Pericle 2020, ma anche da un certo numero di fattori esterni, fra i quali il numero di banconote contraffatte in circolazione, la disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti presso le autorità finanziarie, tecniche, giudiziarie ed incaricate dell’attuazione della legge, nonché l’attuazione di altri programmi di azione in materia di formazione organizzati per tali autorità. Di conseguenza, il programma Pericle 2020 dovrebbe essere valutato in rapporto a tutti gli aspetti che influenzano la contraffazione e la frode. Pertanto, la BCE, Europol e le autorità nazionali competenti, che hanno acquisito un livello considerevole di competenze e informazioni in materia, dovrebbero essere pienamente coinvolti nella valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma Pericle 2020. Inoltre, dovrebbe essere chiesto il consenso della BCE e di Europol sulla relazione di valutazione finale.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/12


Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL-YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN, (pseudonimo GARBAYA, Ahmed; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul), Gamàa al-Islamiyya (anche noto come Al- Gamàa al-Islamiyya) (Islamic Group — IG), Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo), Esercito di liberazione nazionale (Ejército de Liberación Nacional), Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP), Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale, (anche noto come Comando generale del PFLP), Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC), Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso), elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 del Consiglio (1)

2012/C 137/03

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone e gruppi elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro tre settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone e dei gruppi interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro tre settimane dalla data della comunicazione della motivazione.

Si attira l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento. Un elenco aggiornato delle autorità competenti è disponibile in rete al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.


Commissione europea

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 maggio 2012

2012/C 137/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2944

JPY

yen giapponesi

103,48

DKK

corone danesi

7,4334

GBP

sterline inglesi

0,80330

SEK

corone svedesi

8,9840

CHF

franchi svizzeri

1,2012

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5815

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,253

HUF

fiorini ungheresi

289,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6978

PLN

zloty polacchi

4,2434

RON

leu rumeni

4,4378

TRY

lire turche

2,3135

AUD

dollari australiani

1,2877

CAD

dollari canadesi

1,2997

HKD

dollari di Hong Kong

10,0506

NZD

dollari neozelandesi

1,6476

SGD

dollari di Singapore

1,6194

KRW

won sudcoreani

1 485,25

ZAR

rand sudafricani

10,4786

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1681

HRK

kuna croata

7,5027

IDR

rupia indonesiana

11 893,41

MYR

ringgit malese

3,9750

PHP

peso filippino

55,043

RUB

rublo russo

39,0134

THB

baht thailandese

40,346

BRL

real brasiliano

2,5305

MXN

peso messicano

17,5015

INR

rupia indiana

69,4250


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/15


Relazione speciale n. 5/2012 «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne»

2012/C 137/05

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 5/2012 «Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le relazioni esterne».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 137/06

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

23.3.2012

Durata

23.3.2012-31.12.2012

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/17


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 137/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

18.1.2012

Durata

18.1.2012-31.12.2012

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2012/C 137/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

9.3.2012

Durata

9.3.2012-31.12.2012

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

PRA/04-N.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/19


AIUTI DI STATO — LUSSEMBURGO

Aiuto di Stato SA.34440 (12/C) — Vendita di Dexia BIL

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2 TFUE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 137/09

Con lettera del 3 aprile 2012, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Lussemburgo la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni sulla misura nei cui confronti avvia il procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo aiuti di Stato

Ufficio: J70 03/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate al Lussemburgo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

I.   PROCEDIMENTO

1.

Con decisione del 19 novembre 2008, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’operazione di sostegno alla liquidità e alla garanzia sulle obbligazioni del gruppo Dexia. Tale misura è stata approvata in quanto aiuto al salvataggio compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

2.

La Francia, il Lussemburgo e il Belgio hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione del gruppo Dexia, rispettivamente il 16, il 17 e il 18 febbraio 2009. Con decisione del 13 marzo 2009, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE su tutto il pacchetto di misure concesse al gruppo Dexia.

3.

Con decisione del 26 febbraio 2010, la Commissione ha autorizzato il piano di ristrutturazione del gruppo Dexia.

4.

Il 12 ottobre 2011 le autorità belghe hanno notificato alla Commissione una misura supplementare consistente nell'acquisizione del 100 % delle azioni di Dexia Bank Belgium (DBB), controllata di Dexia SA. Con decisione del 17 ottobre 2011 la Commissione ha approvato temporaneamente, per un periodo di sei mesi, l'acquisizione da parte dello Stato belga di DBB da Dexia SA e ha avviato un procedimento d'indagine formale in merito a tale misura.

5.

Il 14 dicembre 2011 le autorità di Francia, Belgio e Lussemburgo hanno notificato alla Commissione una misura supplementare per il gruppo Dexia sotto forma di una garanzia temporanea sul rifinanziamento. Con decisione del 21 dicembre 2011 la Commissione ha approvato temporaneamente, per un periodo di sei mesi, la garanzia temporanea sul rifinanziamento e ha avviato un procedimento d'indagine formale in merito a tale misura.

6.

Il 23 marzo 2012 le autorità lussemburghesi hanno notificato alla Commissione la vendita di Dexia BIL da parte del gruppo Dexia. La decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguarda la vendita di Dexia BIL.

II.   I FATTI

7.

Dexia BIL fa parte del gruppo Dexia. Dexia è nata nel 1996 dalla fusione di Crédit Local de France e Crédit Communal de Belgique. La struttura del gruppo Dexia è formata da una holding capogruppo (Dexia SA) e da tre controllate operative situate in Francia (DCL), Belgio (DBB) e Lussemburgo (Dexia BIL). Dexia BIL è la terza banca in Lussemburgo in termini di depositi e crediti ai residenti, con uno stato patrimoniale di 41 miliardi di EUR alla fine di giugno 2011. Dexia BIL è attiva specialmente nei servizi bancari al dettaglio (retail banking), nelle attività di credito a clienti privati e commerciali e nei servizi bancari personalizzati (private banking).

8.

In seguito alla crisi finanziaria Dexia ha beneficiato, dal settembre 2008, di varie misure d'aiuto di Stato da parte di Francia, Belgio e Lussemburgo. Nella decisione del 26 febbraio 2010 sul piano di ristrutturazione di Dexia SA, la Commissione ha autorizzato gli aiuti ad essa concessi a condizione che Dexia e gli Stati membri interessati rispettassero tutti gli impegni e tutte le condizioni di cui alla decisione.

9.

Anche se l'attuazione della ristrutturazione approvata ha permesso a Dexia di rafforzare la stabilità del suo finanziamento e di ridurre le proprie dimensioni, gli attivi non strategici e il suo tasso di leverage, l'esecuzione del piano ha accumulato ritardo e gli squilibri di liquidità di Dexia hanno continuato a crescere dall'estate 2011. Sebbene Dexia BIL non sia mai stata fonte di difficoltà per il gruppo Dexia, essa ha tuttavia subito degli effetti di ricaduta e registrato considerevoli flussi in uscita dai depositi a settembre e ottobre 2011. La situazione di Dexia BIL si è stabilizzata con l'annuncio della vendita di Dexia BIL il 6 ottobre 2011.

10.

Secondo le autorità lussemburghesi, la vendita di Dexia BIL era prevista da Dexia fin dal 2009 e vari operatori privati sono stati contattati bilateralmente da Dexia tra il 2009 e l'estate del 2011. Tuttavia, tali discussioni non sono sfociate in offerte concrete di acquisizione. Infine, il 6 ottobre 2011 Dexia ha annunciato l'avvio di trattative esclusive con un investitore privato (Precision Capital), e con il Lussemburgo che manteneva una partecipazione minoritaria. Il 20 dicembre 2011 è stato firmato un memorandum d'intesa sulla vendita di Dexia BIL al prezzo di 730 milioni di EUR, con una partecipazione del 90 % acquisita da Precision Capital e il restante 10 % dallo Stato lussemburghese. La partecipazione del Lussemburgo è effettuata alle stesse condizioni della partecipazione di Precision Capital.

11.

Alcune attività e partecipazioni sono state escluse dall'operazione, limitando pertanto la vendita principalmente alle attività di Dexia BIL relative ai servizi bancari al dettaglio e personalizzati (in appresso «le attività cedute»). Più precisamente, l'esclusione ha riguardato: RBC Dexia, Dexia Asset Management, il legacy portfolio, Parfipar, Dexia LDG e Popular Banca Privada. Dexia BIL manterrà i proventi derivanti dalle operazioni sulle attività escluse. Un parere sulla congruità (fairness opinion) del prezzo di vendita di Dexia BIL è stato emesso da una terza parte il 10 dicembre 2011, prima della firma del memorandum d'intesa. E' inoltre prevista la sospensione del finanziamento da parte di Dexia BIL al gruppo Dexia.

12.

In questa fase, il memorandum d'intesa comprende una clausola (in appresso «clausola 3.3.5»), secondo la quale se entro il 1o gennaio 2017 Dexia o un'altra azienda del gruppo Dexia, nel contesto di future vendite, cessioni o concentrazioni di altre controllate, dovesse ottenere una garanzia sovrana relativa all'adempimento degli obblighi d'indennizzo verso gli acquirenti relativamente a tali operazioni, e nella misura in cui tali acquirenti siano dei soggetti privati, Dexia procurerà che una garanzia alle medesime condizioni (mutatis mutandis) venga concessa dallo stesso garante (o da un altro garante con un rating del credito altrettanto solido) all'acquirente di Dexia BIL, Precision Capital. Tuttavia, le autorità lussemburghesi hanno comunicato che è prevista la soppressione di tale clausola.

III.   VALUTAZIONE

13.

Poiché l'operazione non ha fatto oggetto di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, la Commissione deve verificare attentamente se il prezzo per le attività cedute sia adeguato al prezzo di mercato.

14.

La Commissione nota che la partecipazione al 10 % del Lussemburgo è soggetta alle stesse condizioni della partecipazione al 90 % di Precision Capital. Pertanto, poiché la partecipazione del Lussemburgo è soggetta alle stesse condizioni di Precision Capital, la Commissione ritiene che lo Stato lussemburghese sia intervenuto come un investitore operante in un'economia di mercato. La Commissione può pertanto escludere che siano stati concessi aiuti supplementari in relazione al 10 % della partecipazione del Lussemburgo nelle attività cedute di Dexia BIL.

15.

L'acquisizione di Dexia BIL è stata oggetto di un parere sulla congruità da parte di un terzo: il prezzo di vendita è compreso nella fascia di prezzo presentata in tale parere. Il parere è stato tuttavia portato a termine durante le trattative e prima della firma del memorandum d'intesa. Nella fase attuale, la Commissione non può dunque concludere che il parere sulla congruità prenda in adeguata considerazione tutte le condizioni dell'operazione, in particolare per quanto concerne la valutazione delle attività che sono state escluse e i relativi proventi mantenuti, nonché gli effetti della clausola 3.3.5 nel caso tale clausola non venga soppressa.

16.

Nel caso in cui la clausola 3.3.5 non venga rimossa, la Commissione nutrirebbe perplessità circa il potenziale carattere di aiuto di Stato di tale clausola e se ciò fosse adeguatamente riflesso nel prezzo dell'operazione.

Di conseguenza, la Commissione non può escludere in questa fase che la vendita delle attività cedute di Dexia BIL e le condizioni ad essa associate non costituiscano elementi di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a favore delle attività cedute di Dexia BIL e a favore di Precision Capital come l'acquirente di Dexia BIL, nel caso in cui il prezzo dell'operazione fosse molto inferiore rispetto al prezzo di mercato.

TESTO DELLA LETTERA

«J'ai l'honneur de vous informer que, au vu des informations qui lui ont été communiquées sur le cas cité en objet, la Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE") sur la mesure notifiée.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 19 novembre 2008 (1), la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'urgence concernant une opération de soutien de liquidité ("liquidity assistance" ci-après "l'opération LA") et une garantie sur certains éléments de passif de Dexia (2). La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, alinéa b), TFUE en tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

(2)

La Belgique, la France et le Luxembourg (ci-après "les États membres concernés") ont notifié à la Commission un premier plan de restructuration de Dexia respectivement les 16, 17 et 18 février 2009.

(3)

Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE pour l’ensemble des aides accordées à Dexia (3).

(4)

Par décision du 30 octobre 2009 (4), la Commission a autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la Commission statuant sur la compatibilité des mesures d'aides et le plan de restructuration de Dexia, si la restructuration intervient avant le 28 février 2010. La Commission a précisé dans sa décision du 30 octobre 2009 que les mesures proposées dans le plan de restructuration initial ne permettaient pas, à ce stade, de statuer sur la compatibilité des aides.

(5)

Le 9 février 2010, les États membres concernés ont transmis à la Commission des informations sur des mesures additionnelles envisagées afin de compléter le plan de restructuration initial notifié en février 2009.

(6)

Par décision du 26 février 2010 (5), la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia et la conversion des aides d'urgence en aides à la restructuration, sous condition du respect de tous les engagements et conditions de ladite décision.

La procédure postérieure à la décision du 26 février 2010

(7)

Depuis l'été 2011, Dexia a rencontré des difficultés supplémentaires et les États membres concernés ont envisagé des mesures d'aide additionnelles.

(8)

Par décision du 17 octobre 2011 (6), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de vente par Dexia et de rachat par l'État belge de Dexia Banque Belgique (ci-après "DBB"). Cette mesure concerne le rachat par l'État belge de DBB et ses filiales, à l'exception de Dexia Asset Management. Toutefois, dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement la mesure. Celle-ci est donc autorisée pour six mois à compter de la date de la décision ou, si la Belgique soumet un plan de restructuration dans les six mois à compter de la date de la décision, jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur la mesure.

(9)

Le 18 octobre 2011, les États membres concernés ont informé la Commission d'un ensemble de nouvelles mesures potentielles en vue d'un nouveau plan de restructuration ou de démantèlement de Dexia. Dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, la Belgique a notifié à la Commission, le 21 octobre 2011, une mesure de recours pour DBB à l'"Emergency Liquidity Assistance" (ci-après "ELA") pourvue d'une garantie de l'État belge. Cette mesure permet à DBB d'octroyer des financements à Dexia Crédit Local SA (ci-après "DCL").

(10)

Le 14 décembre 2011, la France, la Belgique et le Luxembourg ont également notifié à la Commission, dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, un projet de garantie temporaire des États membres concernés sur le refinancement de Dexia SA, de DCL et/ou de leurs filiales. Par décision du 21 décembre 2011 (ci-après "la décision d'ouverture sur les aides supplémentaires à la restructuration de Dexia") (7), dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement jusqu'au 31 mai 2012 la garantie temporaire de refinancement.

(11)

Toutefois, dans cette décision, la Commission a ouvert une procédure formelle sur l'ensemble des mesures supplémentaires à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle (dont la garantie temporaire de refinancement) et a demandé aux États membres concernés que lui soit notifié, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration de Dexia, ou à défaut de viabilité de Dexia, un plan de liquidation de Dexia.

Procédure relative à la vente de Dexia Banque Internationale à Luxembourg

(12)

Le 6 octobre 2011, Dexia SA a annoncé, dans un communiqué de presse (8), être entré en négociation exclusive avec un groupement d’investisseurs internationaux auquel participera l’État du Luxembourg, en vue d'une cession de Dexia Banque Internationale à Luxembourg (ci-après "Dexia BIL"). Le Conseil d’Administration du groupe Dexia se prononcerait sur le contenu d’une offre éventuelle à l’issue de la période d’exclusivité.

(13)

Le 18 décembre 2011, la Commission a été informée qu'un protocole d'accord contraignant, portant sur la vente de la participation de 99,906 % dans Dexia BIL détenue par Dexia, était sur le point d'être conclu. À travers ce protocole d'accord, Precision Capital SA, un groupe d'investisseurs du Qatar, acquerra 90 % de la participation, les 10 % restants étant acquis par le Luxembourg. Certains actifs de Dexia BIL sont exclus du périmètre de cette vente.

(14)

La vente de Dexia BIL ne faisait pas partie des mesures approuvées par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de Dexia approuvé le 26 février 2010. Elle n'a pas non plus été inclue dans la portée de la procédure d'investigation ouverte par la décision de la Commission du 21 décembre 2011, concernant les mesures de restructuration notifiées à la Commission postérieurement à cette date.

(15)

Cette mesure avait déjà été portée à la connaissance de la Commission avant le 21 décembre 2011. La vente de Dexia BIL sera donc analysée par la Commission séparément de la restructuration de Dexia SA non seulement en raison de la nécessité d'apporter de la sécurité juridique dans les plus brefs délais, mais aussi et surtout en raison de l'indépendance de cette cession de la restructuration du groupe au vu des mesures d'aide approuvées temporairement en 2011, vu que cette mesure avait déjà été projetée depuis 2009 selon les informations reçues par la Commission et que Dexia BIL sera séparé juridiquement et économiquement de Dexia SA.

(16)

Le Luxembourg a notifié à la Commission le 23 mars 2012 la vente de Dexia BIL comme mesure additionnelle au plan de restructuration. Cette mesure fait l'objet de la présente décision.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description de Dexia BIL et du groupe Dexia

(17)

Dexia BIL fait partie du groupe Dexia. Née de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, Dexia est spécialisée dans les prêts aux collectivités locales mais compte également quelques 5,5 millions de clients privés, principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie. Dexia était organisée autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL). Par une décision en date du 17 octobre 2011, la Commission a autorisé le rachat de DBB par l'État belge. Le bilan consolidé du groupe s'élevait, avant le rachat de DBB, à 518 milliards d'euros au 30 juin 2011.

Figure 1

Structure de Dexia SA au 31 décembre 2010

Image

(18)

Les parts des principaux actionnaires de Dexia SA sont les suivantes:

Nom du souscripteur

% détenu au 31 décembre 2010

Caisse des Dépôts et consignations

17,61 %

Holding Communal

14,14 %

Arco Group

13,81 %

Gouvernement fédéral belge

5,73 %

Gouvernement français

5,73 %

Ethias

5,04 %

CNP Assurances

2,96 %

Région flamande

2,87 %

Région wallonne

2,01 %

Salariés

1,07 %

Région Bruxelles-Capitale

0,86 %

Autres

28,17 %

Dexia BIL

(19)

Dexia BIL est une des plus grandes banques commerciales du Luxembourg présentant une taille bilantaire de 41 milliards d'euros au 30 juin 2011. Dexia BIL opère non seulement au Luxembourg, mais également dans d'autres pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, certains pays d'Asie et du Moyen Orient, et ce, soit directement, soit à travers certaines de ses filiales. Dexia BIL détient également un important portefeuille de titres "legacy" d'une valeur de marché estimée au 30 septembre 2011 à environ [5 – 10] (9) milliards d'euros.

(20)

Dexia BIL est une des grandes banques à réseau de guichets au Luxembourg et est un acteur essentiel de l'économie locale aussi bien comme banque dépositaire des résidents personnes physiques et des entreprises que comme fournisseur de crédits de consommation, immobiliers et aux entreprises.

(21)

Selon les tableaux fournis par la Commission de surveillance du secteur financier ("CSSF"), autorité de surveillance du secteur financier luxembourgeois, Dexia BIL représente pour [10 – 15] % des résidents personnes physiques et pour [15 – 20] % des PMEs résidentes la banque de référence, la plaçant à chaque fois en troisième position sur le marché luxembourgeois. Les parts de marché de Dexia BIL dans le système bancaire luxembourgeois est d'environ [10 – 15] % en volume des dépôts, [10 – 15] % en volume des prêts et [5 – 10] % des actifs sous gestion dans le domaine de la banque privée.

2.2.   Les difficultés de Dexia

(22)

Les difficultés rencontrées par Dexia pendant la crise financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la décision du 26 février 2010. Les difficultés plus récentes auxquelles Dexia a été confrontée peuvent être résumées comme suit.

(23)

Tout d'abord, l'aggravation de la crise des dettes souveraines, à laquelle sont confrontées de nombreuses banques européennes, a conduit à une méfiance de plus en plus grande de la part des investisseurs envers des contreparties bancaires, ne permettant plus à ces dernières de lever du financement dans des volumes et des conditions satisfaisantes.

(24)

En outre, étant particulièrement surexposée au risque souverain et para-souverain, Dexia a fait l'objet d'une méfiance accrue des investisseurs. En effet, Dexia présente à ses actifs de nombreux prêts et/ou obligations de pays et/ou de collectivités locales et régionales dans des pays perçus à risque par le marché.

(25)

De plus, la crise actuelle est intervenue alors même que Dexia n'a pas eu le temps de finaliser la mise en œuvre de son plan de restructuration, qui aurait affiché un profil de risque de liquidité nettement plus renforcé. Dexia présentant un profil de liquidité encore particulièrement vulnérable et le marché connaissant particulièrement la vulnérabilité de Dexia, Dexia a peut-être davantage que d'autres banques fait l'objet d'une méfiance accrue.

(26)

Les besoins de financement de Dexia ont particulièrement augmenté du fait des éléments suivants:

i)

la forte baisse des taux d'intérêt durant l'été 2011 a augmenté d'au moins [5 – 20] milliards d'euros le besoin d'apport de "collateral" pour faire face aux appels de marge liés à la variation de la valeur de marché du portefeuille d'instruments dérivés de taux utilisés en couverture du bilan;

ii)

de nombreuses émissions obligataires (en particulier les émissions garanties par les États précédemment émises par Dexia) sont arrivées à échéance à un moment où les conditions de marché pour refinancer ces obligations n'étaient pas optimales;

iii)

la forte baisse de valeur de marché et pour certains, la baisse de qualité crédit, des actifs que Dexia utilise à titre de sûretés pour obtenir du financement

iv)

la perte de confiance d'une grande partie des investisseurs, suite, entre autres, à l'annonce de pertes importances du deuxième trimestre 2011 (de près de 4 milliards d'euros) et de dégradations de certaines agences de notation;

v)

les difficultés de Dexia ont également conduit à des retraits massifs de dépôts de clients en Belgique et au Luxembourg en octobre 2011.

(27)

Vu l'incapacité pour Dexia de se refinancer sur les marchés et […], Dexia a dû dans un premier temps recourir à une nouvelle mesure d'ELA de la part de la Banque nationale de Belgique et de la Banque de France respectivement. C'est dans ces circonstances que les États membres concernés ont octroyé la garantie temporaire de refinancement en faveur de Dexia.

Dexia BIL

(28)

Malgré que Dexia BIL n'a pas été à l'origine des problèmes du groupe Dexia, […] elle a fait face à une forte réduction de ses dépôts, et ce, en particulier entre le 30 septembre 2011 et le 10 octobre 2011, période durant laquelle les dépôts ont baissé de [1 – 5] milliards d'euros (passant de [5 – 15] milliards d'euros à [5 – 15] milliards d'euros). Les pertes de dépôts se sont ensuite stabilisées suite à l'annonce d'une série de mesures visant à démanteler le groupe Dexia et à sécuriser certaines filiales du groupe (dont Dexia BIL). En particulier, Dexia avait annoncé le 6 octobre 2011 être entré en discussion avec un groupe d'investisseurs et le Luxembourg en vue de leur vendre Dexia BIL. Après avoir connu un plancher de [5 – 15] milliards d'euros le 22 novembre 2011, Dexia BIL a depuis lors pu afficher une légère progression de ses dépôts à [5 – 15] milliards d'euros le 14 décembre 2011.

2.3.   La nouvelle mesure notifiée: la cession de Dexia BIL

(29)

Le Luxembourg a notifié, le 23 mars 2012, la cession de Dexia BIL. La clôture de la vente est soumise à l'accord préalable de la Commission.

(30)

La mesure de cession de Dexia BIL notifiée à la Commission n'a pas fait objet de procédure d'appel d'offres formelle. Selon les autorités luxembourgeoises, la cession de Dexia BIL était apparemment envisagée depuis longtemps par Dexia qui a contacté à cet effet une série d'opérateurs entre 2009 et 2011, notamment […]. Les discussions menées ont été plus ou moins avancées, mais aucun de ces opérateurs n'a soumis un projet d'acquisition concret pour Dexia BIL.

(31)

Finalement les contacts avec Precision Capital ont abouti à l'entrée en négociation exclusive annoncé le 6 octobre 2011. Un protocole d'accord contraignant, portant sur la vente de la participation de 99,906 % dans Dexia BIL détenue par Dexia, a été conclu à travers un Mémorandum of Understanding le 20 décembre 2011 (ci-après "MoU"). À travers ce protocole d'accord, Precision Capital acquerra 90 % de la participation de la cession, les 10 % restants étant acquis par le Luxembourg aux mêmes termes et conditions que Precision Capital. La mesure notifiée se base sur ce MoU.

(32)

Certains actifs de Dexia BIL sont exclus du périmètre de cette vente et de fait, la cession ne se porte que sur une partie de Dexia BIL, à savoir les activités retail et banque privée (ci-après "les parties cédées"). Plus précisément sont exclus du périmètre de la vente: la participation de 51 % détenue par Dexia BIL dans Dexia Asset Management, la participation de 50 % détenue par Dexia BIL dans RBC Dexia Investor Services Limited (ci-après "RBCD"), la participation de 40 % dans Popular Banca Privada, le portefeuille de titres "legacy" de Dexia BIL (ainsi que certains produits dérivés y associés), les participations de Dexia BIL dans Dexia LDG Banque et Parfipar. Les activités susmentionnées seront transférées à Dexia avant la clôture de la transaction avec une clause de récupération du produit net des cessions par Dexia BIL. De plus, le MoU prévoit comme condition préalable à la vente l'élimination de tous les prêts et emprunts non sécurisés auprès d'entités du groupe Dexia et l'élimination de nombreux prêts et emprunts sécurisés auprès d'entités du groupe Dexia. Au 10 février 2012 ce financement octroyé aux autres entités du groupe était d'environ [0 – 5] milliards d'euros dont moins de [500 – 800] millions de financements sécurisés. L'exclusion de tous ces actifs permettra de réduire les actifs totaux de Dexia BIL d'environ 16,9 milliards d'euros par rapport à ces actifs totaux de 41 milliards d'euros au 30 juin 2011 (soit une réduction des actifs totaux de 40 % et des actifs pondérés par les risques de 50 %). À ce stade, la Commisison ne dispose pas d'évaluations précises des activités exclues de la cession.

(33)

La mesure notifiée stipule qu'au moment de la clôture de la vente, Dexia BIL sera pourvue d'un ratio Common Equity Tier 1 de 9 %.

(34)

Le prix de vente est fixé à 730 millions d'euros basé sur un ratio de Common Equity Tier 1 de 9 % au moment de la clôture. En cas d'excès de capital au moment de la clôture par rapport aux 9 % de Common Equity Tier 1, le prix de vente sera ajusté euro pour euro en fonction de l'excès de capital disponible à la clôture.

(35)

À ce stade, la mesure notifiée comprend une clause qui prévoit que si Dexia ou une entité du groupe Dexia obtient une garantie en faveur d'un acquéreur de la part d'un État pour ses obligations d'indemnisation sous des garanties contractuelles spécifiques à cette cession envers cet acquéreur, et dans la mesure où l'acquéreur en question est une entité privée (non contrôlée directement ou indirectement par des entités publiques), Dexia s'engage à faire en sorte qu'une garantie similaire soit octroyée par le même garant (ou un garant alternatif ayant le même rating) à des conditions similaires et pour des obligations contractuelles similaires envers les acquéreurs sous les contrats de cession. Cette obligation s'applique jusqu'au 1er janvier 2017 (ci-après "clause 3.3.5"). Or, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que Precision Capital et l'État luxembourgeois envisagent de supprimer cette clause 3.3.5.

(36)

La mesure notifiée comprend également une clause de garantie par Dexia sur les litiges concernant les conséquences dommageables pour Dexia BIL (et ses filiales) de litiges actuels ou futurs en relation avec […], dans la mesure où celles-ci dépasseraient le montant de la provision enregistrée dans les comptes de Dexia BIL pour ces litiges, à savoir un montant de [50 – 150] millions d'euros (ci-après "clause […]").

(37)

Au préalable de la finalisation du MoU, des scénarios d'avant-projet de cession de Dexia BIL ont été soumis à une évaluation d'équité de prix par un Tiers (10). Cette évaluation du 10 décembre 2011 s'est faite selon trois méthodes différentes (11) et conclut à une valeur de prix comprise dans une fourchette entre [600 – 700] et [800 – 900] millions d'euros. Les scénarios analysés ont été établis au courant des négociations et avant la fixation des conditions exactes du MoU du 20 décembre 2011 faisant objet de la présente notification. En particulier, cette évaluation du 10 décembre 2011 ne fournit pas d'informations sur l'évaluation des activités exclues de la cession et si celles-ci sont adéquatement prises en compte dans le prix de la cession.

3.   OBSERVATIONS DU LUXEMBOURG

(38)

Le Luxembourg considère que ce projet représente une solution privée de marché. Les mesures projetées dans le cadre de ce projet ne constituent donc pas une aide d'État selon le Luxembourg.

(39)

Le Luxembourg observe que le projet de cession de Dexia BIL a été annoncé officiellement le 6 octobre 2011, soit avant la date de l'annonce des garanties octroyées par les trois États membres (Belgique, Luxembourg, France) à Dexia SA et DCL pour un montant de 45 milliards d'euros.

(40)

Le Luxembourg souligne que Dexia BIL est une des grandes banques à réseau de guichets au Luxembourg et est un acteur essentiel de l'économie locale aussi bien comme banque dépositaire des résidents personnes physiques et des entreprises que comme fournisseur de crédits de consommation, immobiliers et aux entreprises. Dexia BIL joue un rôle systémique pour l'économie luxembourgeoise (12) et une défaillance de cette banque (voire même seulement des incertitudes sur son sort) aurait des effets extrêmement graves sur la stabilité du système financier du Luxembourg et de l'économie luxembourgeoise en général. Vu la taille du pays, ces effets seraient d'ailleurs également ressentis dans les pays limitrophes.

(41)

C'est en raison du caractère systémique de Dexia BIL que l'État luxembourgeois, qui a mis en contact Dexia avec l'acquéreur privé potentiel Precision Capital, prendra une participation minoritaire dans Dexia BIL qui lui donnera la possibilité d'être représenté au conseil d'administration de Dexia BIL. Selon les autorités luxembourgeoises, il n'y a aucun avantage découlant de la reprise par l'État luxembourgeois d'une part de 10 % de Dexia BIL, car elle a lieu dans des conditions de marché, le prix payé et les conditions étant les mêmes que pour Precision Capital.

(42)

Le Luxembourg observe aussi que la cession de Dexia BIL était envisagée depuis longtemps par Dexia qui a contacté à cet effet une série d'opérateurs entre 2009 et 2011, notamment […]. Les discussions menées ont été plus ou moins avancées, mais aucun de ces opérateurs n'a manifesté d'intérêt pour Dexia BIL. Si les autorités luxembourgeoises reconnaissent que le processus n'a pas constitué un appel d'offres formel, elles observent qu'il est peu probable qu'un appel d'offres formel aurait abouti à un résultat différent. Un tel appel d'offres n'a pas pu être organisé dans un délai raccourci dicté par l'érosion accélérée de dépôts de Dexia BIL fin septembre 2011 en raison des rumeurs sur les difficultés du groupe Dexia et de la dégradation de la note de Dexia par Moody's le 3 octobre 2011, qui se sont ajoutées aux rumeurs entourant le système bancaire européen et à la crise de la dette souveraine et aux difficultés de la zone euro. Cette urgence a mené à l'annonce de la cession projetée de Dexia BIL et de l'entrée en négociations avec Precision Capital le 6 octobre 2011. Entre cette date et l'ouverture de négociations exclusives (13), aucune autre manifestation d'intérêts ou offre sérieuse n'a été reçue, malgré […] manifestations d'autres investisseurs potentiels (14).

(43)

Selon les autorités luxembourgeoises, un processus d'appel d'offres informel, organisé dans un délai raccourci et selon des procédures particulières imposées par les circonstances, pourrait être considéré comme un processus ouvert, transparent et non discriminatoire qui garantit la formation d'un prix de marché. Les autorités luxembourgeoises observent aussi qu'une évaluation d'équité du prix en date du 10 décembre 2011 conclut que le prix paraît équitable dans le contexte actuel des marchés et que la Commission aurait déjà accepté que la valorisation d'une entreprise puisse être conforme à un prix de marché sur la base d'une évaluation d'équité du prix réalisée par un expert indépendant.

(44)

Les autorités luxembourgeoises estiment également que Dexia BIL n'est pas une entité garantie et ne bénéficie pas de la garantie temporaire autorisée à titre provisoire par la Commission le 21 décembre 2011.

(45)

Enfin, les autorités luxembourgeoises argumentent que la sortie de Dexia BIL du groupe devrait se faire sans autres contraintes, le groupe Dexia — comprenant Dexia et ses filiales — étant seul identifié comme bénéficiaire des décisions de la Commission du 26 février 2010 et du 21 décembre 2011. Dexia BIL ne rentre pas dans le plan de restructuration ou de liquidation du groupe Dexia et sa cession ne contient aucun élément d'aide selon les autorités luxembourgeoises.

(46)

Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises observent que Dexia BIL aura une position de liquidité forte après cession, elle se concentrera sur une activité de banque de détail et de banque privée et aura en grande partie coupé les liens avec le groupe Dexia résiduel à travers l'extraction du portefeuille "legacy" et de Dexia LDG et de la cession des participations dans RBCD et Dexia Asset Management. De même il est prévu de mettre fin au financement intragroupe fourni par Dexia BIL au groupe Dexia.

(47)

Quant à la garantie Madoff en relation avec certains litiges, les autorités luxembourgeoises considèrent qu'il s'agit d'une pratique du marché et qu'elle ne contient aucun élément d'aide.

(48)

Concernant la clause 3.3.5, le Luxembourg informe qu'il est envisagé de supprimer cette clause.

(49)

Le Luxembourg demande également que Dexia BIL ne soit plus assujettie aux conditions et engagements de la décision du 26 février 2010, ni au nouveau plan de restructuration ou de liquidation de Dexia à élaborer dans le cadre de la décision du 21 décembre 2011.

4.   APPRÉCIATION

4.1.   Existence de l'aide

(50)

L'article 107, paragraphe 1, TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(51)

La Commission note que le processus de cession de Dexia BIL ne s'est pas déroulé de façon ouverte, transparente et non discriminatoire. Le processus de cession a été limité à des négociations bilatérales avec un certain nombre d'acquéreurs potentiels sans procédure d'appel d'offre.

(52)

La Commission note que le Luxembourg a transmis une évaluation d'équité de prix de la transaction par un Tiers du 10 décembre 2011. Cette évaluation s'est faite selon trois méthodes différentes et conclut à une valeur de prix comprise dans une fourchette entre 674 et 864 millions d'euros. Le prix de cession prévu de 730 millions d'euros se situe donc dans cette fourchette. Or l'évaluation d'équité a été établie sur base des négociations en cours au 10 décembre 2011 et donc avant la signature du MoU. La Commission ne peut donc pas exclure que l'évaluation d'équité ne corresponde pas exactement aux conditions de la mesure notifiée y compris la clause de récupération du produit net des cessions par Dexia BIL. En outre, la Commission ne dispose pas de toutes les informations nécessaires sur les évaluations des activités exclues de la cession, en particulier le portefeuille "legacy", afin de s'assurer que le prix de la cession les reflète adéquatement.

(53)

La Commission ne peut donc pas conclure à ce stade que les conditions de la cession de Dexia BIL, dans le cadre des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction eu égard en particulier aux activités exclues de la cession et la clause potentielle 3.3.5, aient mené à la cession au prix de marché.

Transmission potentielle des anciennes aides reçues par Dexia groupe y compris ses filiales

(54)

Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a déjà établi que les aides reçues par Dexia SA sous forme de capital, de garanties de financement, d'ELA assortie d'une garantie d'État et de soutien aux actifs dépréciés (mesure FSA) étaient constitutives d'aides d'État (Belgique, Luxembourg, France). L'ensemble de ces mesures a également bénéficié à toutes les entités du groupe Dexia, y compris Dexia BIL. Ainsi Dexia BIL, en tant que partie du groupe Dexia, a déjà bénéficié de l'aide reçue dans le passé par le groupe Dexia et continue à en bénéficier.

(55)

Ainsi il est possible qu'une partie des aides dont Dexia a bénéficié soit transmise à l'acquéreur des parties cédées de Dexia BIL, dans le cas où le prix payé pour les activités acquises serait trop bas et ne refléterait pas adéquatement leur valeur de marché, i.e. le prix de marché. Une acquisition au prix de marché permettrait d'assurer que l'acquéreur paye adéquatement pour les aides dont cette partie de Dexia BIL a bénéficié en tant qu'entité du groupe Dexia et que le prix de la transaction de cession de Dexia BIL ne contient donc pas d'éléments d'aide.

Autres aides potentielles

(56)

La Commission note que l'État luxembourgeois participe dans la cession de Dexia BIL en tant qu'acquéreur d'une participation de 10 %, sous les mêmes conditions que Precision Capital. Malgré le fait que cette participation se fait aux mêmes conditions que celle de Precision Capital, il est évident que la participation du Luxembourg implique des ressources d'État. Or, vu que le Luxembourg participe aux mêmes conditions que Precision Capital, la Commission estime qu'a priori le Luxembourg agit comme un investisseur privé, ce qui exclut une aide en relation avec la participation de 10 % du Luxembourg.

(57)

La Commission note que Precision Capital et l'État luxembourgeois envisagent de supprimer la clause 3.3.5. Dans le cas où cette clause ne serait finalement pas supprimée, la Commission devra prendre en compte l'aide potentielle inclue dans cette clause. La Commission a par ailleurs des doutes que la valeur de cette clause ait été adéquatement prise en compte lors de l'évaluation d'équité de prix. La Commission note que par cette clause Dexia s'engagerait à obtenir à posteriori des garanties d'État en faveur de l'acquéreur de Dexia BIL. Ainsi, une activation de cette clause ferait potentiellement appel à des ressources d'État sous forme de garanties. De plus, la présence même de cette clause serait de nature à octroyer des bénéfices à l'acquéreur de Dexia BIL.

(58)

À ce stade, la Commission ne peut donc pas exclure que le prix de la transaction de cession de Dexia BIL ne contienne des éléments d'aide. La cession pourrait mener à un transfert d'aides reçues dans le passé par Dexia et pourrait en inclure de nouvelles. Les aides potentielles seraient sélectives car elles bénéficieraient uniquement Dexia BIL et à l'acquéreur Precision Capital.

(59)

Dexia BIL est active au niveau européen et donc clairement en concurrence avec d'autres acteurs de marché étrangers. La Commission considère donc que l'aide potentielle de la mesure puisse affecter les échanges entre États membres et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(60)

Pour les raisons ci-dessus, la Commission n'est à ce stade pas en mesure d'exclure que la mesure notifiée ne contienne potentiellement des éléments d'aide. La Commission invite donc les autorités luxembourgeoises et les parties intéressées à commenter ce point.

4.2.   Bénéficiaires de l'aide

(61)

La Commission considère que, dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des éléments d'aide, Dexia BIL ainsi que l'acquéreur Precision Capital pourraient potentiellement en bénéficier.

(62)

Il ne peut être exclu que l'acquéreur bénéficie directement d'aide, dans le cas où le prix payé serait plus bas qu'un prix de marché.

(63)

En outre, la mesure permet la sortie de Dexia BIL du groupe Dexia et contribue donc à enrayer Dexia BIL des effets de contagion des problèmes dont le groupe Dexia est l'objet.

(64)

En conclusion, les bénéficiaires potentiels de l'aide sont les parties cédées de Dexia BIL ainsi que l'acquéreur Precision Capital. La Commission invite donc les autorités luxembourgeoises et les parties intéressées à commenter ce point.

4.3.   Base légale

Aide potentielle à Dexia BIL et à l'acquéreur

(65)

L'article 107, paragraphe 3, alinéa (b), TFUE donne pouvoir à la Commission de déterminer qu'une aide est compatible avec le marché intérieur lorsqu'elle a pour but de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. À cet égard, la Commission note que les mesures liées à la cession de Dexia BIL permettent de remédier à une perturbation grave de l'économie luxembourgeoise, ce qui est confirmé par le courrier de la CSSF du 28 octobre 2011.

(66)

En effet, eu égard: i) à l'importance systémique que représente Dexia BIL pour le marché luxembourgeois du financement des ménages et des entreprises; et ii) aux difficultés rencontrées par Dexia BIL en raison d'une fuite substantielle de dépôts de la clientèle, les mesures apparaissent de nature à remédier à une perturbation grave de l'économie luxembourgeoise.

(67)

Par conséquent, dans l'hypothèse où elle serait constitutive d'aide d'État, la mesure devait être appréciée au regard de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.4.   Compatibilité avec l'article 107, paragraphe 3, alinéa b), TFEU de l'aide potentielle à Dexia BIL

(68)

Dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des éléments d'aides d'État en faveur des parties cédées de Dexia BIL, sa compatibilité avec les conditions posées par la Commission dans sa Communication sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (15) (la Communication sur les Restructurations) devrait être analysée:

restauration de la viabilité à long terme;

contribution propre du bénéficiaire;

limites aux distorsions de concurrence.

4.4.1.   Restauration de la viabilité à long terme des entités continuant l'activité

(69)

Il apparaît que la mesure de cession de Dexia BIL contribue à restaurer la viabilité à long terme de Dexia BIL. Dans l'immédiat, la sortie hors du groupe Dexia permet d'enrayer Dexia BIL de la contagion des problèmes de défiance dont le groupe Dexia est l'objet. La cession permet de préserver la franchise de Dexia BIL et contribue à arrêter les retraits de dépôts ce qui a un effet positif sur la liquidité de Dexia SA. À cet égard, la Commission note que l'annonce en date du 6 octobre 2011 du projet de vente de Dexia BIL a permis d'enrayer la fuite de dépôts. La Commission note également l'absence de financement par Dexia BIL au groupe Dexia après cession. Au 10 février 2012 ce financement octroyé aux autres entités du groupe était d'environ [0 – 5] milliards d'euros dont moins de [500 – 800] millions de financements sécurisés.

(70)

De par le périmètre de la cession excluant certaines activités dont notamment le portefeuille "legacy", Dexia BIL se concentrera à l'avenir sur une activité de banque de détail et de banque privée ainsi que les services aux entreprises, sur le marché luxembourgeois et international, en construisant sur son expertise et sa franchise existante et confirmée dans ces domaines.

(71)

De plus, le périmètre d'exclusion permet de réduire les actifs pondérés de Dexia BIL de 50 %. Suite au périmètre d'exclusion, Dexia BIL aura coupé en grande partie les liens existants avec le groupe Dexia. En particulier, l'extraction du portefeuille legacy permet d'immuniser Dexia BIL de pertes potentiellement importantes susceptibles d'être occasionnées par ce portefeuille.

(72)

Dexia BIL sera dès le départ adéquatement capitalisée avec un ratio Common Equity Tier 1 de 9 % à la clôture de la vente et selon les projections transmises par Dexia le 16 décembre 2011, ce ratio atteindrait un niveau de [15 – 25] % en 2016. En termes de produit bancaire net, les évaluations réalisées dans le cadre de l'équité du prix prévoient une augmentation annuelle moyenne de [0 – 10] % pour les années pour les 5 prochaines années.

(73)

La Commission peut donc conclure que la mesure permet la viabilité des parties cédées de Dexia BIL.

4.4.2.   Contribution propre

(74)

La Commission ne peut à ce stade pas conclure que le prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession ne contienne aucun élément d'aide d'État.

(75)

Dans le cas où la clause 3.3.5 ne serait finalement pas supprimée, la Commission ne peut, à ce stade, pas non plus conclure à une contribution propre adéquate. Selon cette clause, Dexia s'engagerait à obtenir à posteriori des garanties d'État en faveur de l'acquéreur de Dexia BIL. En effet, si l'octroi des garanties prévues à la clause 3.3.5 se ferait au moyen de ressources de l'État, tout en ne pas répondant a priori aux conditions de nécessité de l'aide potentielle et d'une limitation au minimum nécessaire. Sous cette clause Dexia BIL n'est pas tenue de démontrer la nécessité d'une telle aide potentielle dont la mise en œuvre serait déclenchée par le seul octroi d'une telle aide à un concurrent potentiel. La Commission a par conséquent des doutes sur la prise en compte dans le prix de vente de la difficulté de mettre en œuvre la clause 3.3.5 au regard de la compatibilité de l'aide potentielle prévue à la clause 3.3.5 avec le marché intérieur.

(76)

La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer à ce stade si, dans le cas où la transaction contiendrait des éléments d'aide, le prix de cession ainsi que les conditions assorties (notamment la garantie à posteriori) permettrait d'assurer une contribution propre satisfaisante.

4.4.3.   Mesures visant à corriger les distorsions de concurrence

(77)

Selon la Communication sur les Restructurations (point 30) (16), la nature et la forme des mesures limitant les distorsions de concurrence dépendent du montant des aides, des conditions et circonstances dans lesquelles elles ont été octroyées, ainsi que des caractéristiques du marché ou des marchés sur lesquels le bénéficiaire est actif.

(78)

Dans le cas où la mesure notifiée contiendrait des aides additionnelles, il faudrait des mesures additionnelles pour limiter les distorsions de concurrence.

5.   CONCLUSION

(79)

Comme indiqué précédemment, la Commission n'est pas en mesure d'exclure qu'il y ait de l'aide ou s'il y a aide d'accepter, lors d'un premier examen, la compatibilité de la cession des parties cédées de Dexia BIL avec le marché intérieur.

(80)

En regard de ces éléments, la Commission doit donc poursuivre ses investigations sur la mesure de cession de Dexia BIL et ouvre une procédure formelle d'investigation, conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

(81)

La Commission invite donc les parties intéressées à lui communiquer leurs observations quant à l'existence et la compatibilité de l'aide éventuellement contenus dans la cession de Dexia BIL, en particulier sur les éléments relatifs:

au prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession;

à la clause 3.3.5 du MoU, si cette clause est maintenue.

(82)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite le Luxembourg, dans le cadre de la procédure de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de cette mesure et de ces aides dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

DÉCISION

En conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de cession de Dexia BIL. La Commission a des doutes sur l'absence d'élément d'aide dans la cession envisagée et sur la compatibilité de ces éléments d'aide potentiels avec le marché intérieur. La Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation en particulier sur les éléments relatifs:

au prix de vente au regard des effets combinés de l'absence de procédure d'appel d'offre ouverte et du manque d'informations précises sur la évaluation adéquate de la transaction en particulier des activités exclues de la cession et la récupération par Dexia BIL de leur produit net de cession;

à la clause 3.3.5 du MoU, si cette clause est maintenue.

Le Luxembourg est invité à présenter ses observations et à transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour l'analyse de la mesure et sa compatibilité éventuelle.

Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C(2008) 7388 final.

(2)  Dans la présente décision, "Dexia" désigne Dexia SA et l'ensemble de ses filiales. En est donc exclue, depuis le rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge, Dexia Banque Belgique et ses filiales.

(3)  JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.

(4)  JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.

(5)  JO C 274 du 19.10.2010 p. 54.

(6)  JO C 38 du 11.2.2012, p. 12.

(7)  Décision non encore publiée au Journal Officiel.

Décision publiée sur le site internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243124/243124_1306879_116_2.pdf

(8)  Voir ce communiqué sur le site internet du groupe Dexia à l'adresse suivante: http://www.dexia.com/FR/Journaliste/communiques_de_presse/Pages/Entree-en-negociation-exclusive-pour-la-cession-de-Dexia-Banque-Internationale-a-Luxembourg.aspx

(9)  Information confidentielle […].

(10)  "Équité du prix de cession de BIL à Precision Capital/Eléments préliminaires en l'état actuel des négociations" du 10 décembre 2011

(11)  (i) La méthode d'actualisation des "cash flows to equity" sur la base des flux distribuables aux actionnaires sous réserve de la satisfaction des ratios réglementaires core tier 1. (ii) La méthode du "price to book ratio", sur base de l'excès de rentabilité par rapport au coût du capital. (iii) La méthode des comparables boursiers.

(12)  La BIL, avec ses près de 40 agences dans le Grand-Duché, est en troisième position sur le marché luxembourgeois, détenant environ [5 – 15] % des dépôts, [5 – 15] % des prêts et environ [5 – 15] % des actifs sous gestion dans le domaine de la banque privée.

(13)  Si le conseil d'administration a entériné des négociations exclusives avec Precision le 9 et 10 octobre 2011, la période d'exclusivité formelle n'a commencé que le 23 octobre 2011 avec la signature d'une Letter of intent.

(14)  […]

(15)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(16)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.