ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
11 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2012/C 136/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte legislative relative alla risoluzione alternativa e online delle controversie dei consumatori

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 136/02

Tassi di cambio dell'euro

5

2012/C 136/03

Tassi di cambio dell'euro

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2012/C 136/04

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1o gennaio 2012[Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1)]

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2012/C 136/05

Sentenza della Corte, del 23 gennaio 2012, nella causa E-2/11 — STX Norway Offshore AS e altri contro lo Stato norvegese, rappresentato dalla commissione tariffaria (Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori — Tariffe minime salariali — Periodi massimi di lavoro — Remunerazione per incarichi di lavoro che implicano il pernottamento — Rimborso delle spese)

8

2012/C 136/06

Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 16 dicembre 2011 in relazione alla causa Vín Tríó ehf. contro lo Stato islandese (Causa E-19/11)

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 136/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2012/C 136/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2012/C 136/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 136/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

13

2012/C 136/11

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

2012/C 136/12

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Svizzera e del Liechtenstein

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte legislative relative alla risoluzione alternativa e online delle controversie dei consumatori

2012/C 136/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 41 (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

I.1.   Consultazione del GEPD e scopo del parere

1.

Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato due proposte legislative sulla risoluzione alternativa delle controversie (di seguito: «le proposte»):

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (di seguito: «la proposta sull’ADR») (3),

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito: «la proposta sull’ODR») (4).

2.

Il 6 dicembre 2011 il GEPD ha ricevuto la proposta sull’ADR e la proposta sull’ODR a fini di consultazione. Prima dell’adozione delle proposte era già stato consultato e aveva formulato osservazioni in modo informale. Il GEPD valuta positivamente tale consultazione precoce ed è lieto di constatare che le proposte tengono conto della maggior parte delle sue raccomandazioni.

3.

Il presente parere analizza il trattamento dei dati personali previsto dalle proposte e spiega come vengono affrontati gli aspetti inerenti alla protezione dei dati. Si concentra sulla proposta sull’ODR, la quale comporta il trattamento centralizzato dei dati personali relativi alle controversie mediante una piattaforma online.

I.2.   Scopo delle proposte

4.

I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) offrono uno strumento per comporre le controversie dei consumatori che di norma risulta meno costoso e più rapido rispetto a un procedimento giudiziario. Scopo della proposta sull’ADR è garantire che in tutti gli Stati membri esistano organismi preposti alla risoluzione delle controversie transfrontaliere dei consumatori connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell’Unione europea.

5.

La proposta sull’ODR si fonda sulla disponibilità a livello europeo di procedure ADR per le controversie dei consumatori. Istituisce una piattaforma online (di seguito: «la piattaforma ODR»), che consentirà ai consumatori e ai professionisti di presentare all’organismo ADR competente reclami connessi alle operazioni transfrontaliere effettuate online.

II.   OSSERVAZIONI GENERALI

6.

Il GEPD sostiene l’obiettivo delle proposte ed è lieto di constatare che i principi relativi alla protezione dei dati siano stati presi in considerazione sin dalle prime fasi della loro stesura.

7.

Il Garante accoglie inoltre con favore i riferimenti all’applicabilità delle norme di protezione dei dati personali contenuti nella proposta sull’ODR (5) e all’applicabilità della legislazione nazionale adottata a norma della direttiva 95/46/CE nell’ambito della proposta sull’ADR (6), nonché i riferimenti alla consultazione del GEPD (7).

III.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

III.1.   Ruolo dei responsabili del trattamento dei dati: necessità di una chiara attribuzione delle responsabilità

8.

Secondo la proposta sull’ODR, nell’ambito di ogni controversia presentata tramite la piattaforma ODR i dati saranno trattati da tre tipi di operatori:

gli organismi ADR,

gli assistenti ODR, che forniranno assistenza per la risoluzione delle controversie trasmesse alla piattaforma ODR (8),

la Commissione.

L’articolo 11, paragrafo 4, stabilisce che ognuno dei suddetti operatori è considerato responsabile del trattamento dei dati personali in relazione alle proprie competenze.

9.

Tuttavia molti di tali operatori potrebbero essere considerati responsabili del trattamento degli stessi dati personali (9). Per esempio, i dati riguardanti una particolare controversia trasmessi mediante la piattaforma ODR potrebbero essere esaminati da diversi assistenti ODR e dal sistema ADR competente a trattare la controversia. Anche la Commissione può trattare tali dati personali ai fini del funzionamento e della manutenzione della piattaforma ODR.

10.

A questo proposito, il GEPD valuta positivamente il fatto che al considerando 20 della proposta sull’ODR si affermi che le norme di protezione dei dati si applicano a tutti gli operatori summenzionati. Tuttavia la parte legislativa della proposta sull’ODR dovrebbe precisare almeno a quale responsabile del trattamento dei dati gli interessati devono indirizzare le richieste di accesso, rettifica, blocco e cancellazione, nonché a quale responsabile del trattamento rivolgersi in caso di violazioni specifiche delle norme di protezione dei dati (per esempio, violazione della sicurezza). Occorre inoltre comunicare tali informazioni agli interessati.

III.2.   Limitazione dell’accesso e periodo di conservazione

11.

Secondo l’articolo 11 della proposta sull’ODR, l’accesso ai dati personali trattati mediante la piattaforma ODR è limitato a:

l’organismo ADR competente ai fini della composizione della controversia,

gli assistenti ODR che forniscono assistenza per la risoluzione della controversia (p. es., per agevolare la comunicazione tra le parti e l’organismo ADR competente o per informare i consumatori in merito ai mezzi di ricorso diversi dalla piattaforma ODR),

la Commissione, se necessario per il funzionamento e la manutenzione della piattaforma ODR, nonché per controllare l’uso della piattaforma da parte degli organismi ADR e degli assistenti ODR (10).

12.

Il GEPD accoglie con favore tali limitazioni della finalità e dei diritti di accesso. Tuttavia non è chiaro se tutti gli assistenti ODR (almeno 54) avranno accesso ai dati personali riguardanti tutte le controversie. Il Garante raccomanda di precisare che ogni assistente ODR avrà esclusivamente accesso ai dati necessari per adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

13.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione, il GEPD è soddisfatto dell’articolo 11, paragrafo 3, che consente l’archiviazione dei dati personali soltanto per il tempo necessario alla composizione della controversia e all’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte degli interessati. Si compiace altresì dell’obbligo di sopprimere automaticamente i dati entro 6 mesi dalla conclusione della controversia.

III.3.   Trattamento di categorie particolari di dati: possibile necessità di controllo preventivo

14.

Tenendo conto dello scopo delle proposte, è possibile che siano trattati dati personali relativi a sospette infrazioni. Anche i dati relativi alla salute potrebbero essere oggetto di trattamento nell’ambito di controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi riguardanti la salute.

15.

Il trattamento dei dati personali nell’ambito della piattaforma ODR potrebbe quindi essere soggetto a controllo preventivo da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati e del GEPD, come prescritto all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 e all’articolo 20 della direttiva 95/46/CE (11). Il Garante ritiene che la Commissione sia consapevole della necessità di valutare, prima che la piattaforma ODR diventi operativa, se il trattamento debba essere soggetto a controllo preventivo.

III.4.   Il GEPD dovrebbe essere consultato in merito agli atti delegati e di esecuzione relativi al modulo di reclamo

16.

Le informazioni da fornire nel modulo di reclamo elettronico (di seguito: «il modulo») sono specificate nell’allegato della proposta sull’ODR. Comprendono i dati personali delle parti (nome, indirizzo e, se applicabile, e-mail e indirizzo del sito web) e i dati necessari per stabilire quale organismo ADR sia competente a trattare la controversia (luogo di residenza del consumatore al momento dell’ordinazione dei beni o dei servizi, tipo di beni o servizi interessati, ecc.).

17.

Il GEPD accoglie con favore l’articolo 7, paragrafo 6, nel quale si ricorda che solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi possono essere trattati mediante il modulo e i suoi allegati. Anche l’elenco di informazioni di cui all’allegato rispetta il principio di limitazione della finalità.

18.

Tuttavia tale elenco potrà essere modificato mediante atti delegati e le caratteristiche del modulo saranno definite mediante atti di esecuzione (12). Il Garante raccomanda di inserire un riferimento alla necessità di consultare il GEPD per la parte di tali atti che riguarda il trattamento dei dati personali.

III.5.   Sicurezza: necessità di una valutazione dell’impatto sulla vita privata

19.

Il GEPD accoglie con favore le disposizioni riguardanti la riservatezza e la sicurezza. Le misure per garantire la sicurezza di cui all’articolo 12 della proposta sull’ODR comprendono il controllo dell’accesso ai dati, un piano di sicurezza e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza.

20.

Il Garante raccomanda di inserire anche un riferimento alla necessità di condurre una valutazione dell’impatto sulla vita privata (compresa una valutazione dei rischi) e di svolgere verifiche e relazioni periodiche al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati e della sicurezza dei dati.

21.

Il GEPD desidera inoltre ricordare che la tutela della vita privata e la protezione dei dati dovrebbero essere integrate negli strumenti informatici necessari per istituire la piattaforma ODR sin dalle prime fasi del loro sviluppo («privacy by design»), compresa la messa a punto di strumenti in grado di garantire agli utenti una maggiore protezione dei loro dati personali (per esempio, autenticazione e cifratura).

III.6.   Informazione degli interessati

22.

Il GEPD accoglie con favore il considerando 21 della proposta sull’ODR, nel quale si afferma che gli interessati devono essere informati del trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti mediante un avviso sulla tutela dei dati privati reso pubblico. L’obbligo di informare gli interessati dovrebbe però essere incluso anche nella parte legislativa della proposta sull’ODR.

23.

Occorre inoltre comunicare agli interessati quale operatore è responsabile di garantire il rispetto dei loro diritti. L’avviso sulla tutela dei dati privati dovrà essere ben visibile per chiunque compili il modulo.

IV.   CONCLUSIONE

24.

Il GEPD valuta positivamente il fatto che i principi relativi alla protezione dei dati siano stati integrati nel testo, in particolare per quanto riguarda la limitazione della finalità e dell’accesso ai dati, la limitazione del periodo di conservazione e le misure per garantire la sicurezza. Tuttavia raccomanda di:

precisare le responsabilità degli operatori responsabili del trattamento e informarne gli interessati,

precisare la limitazione dei diritti di accesso,

integrare le disposizioni relative alla sicurezza,

menzionare la necessità di consultare il GEPD sugli atti delegati e di esecuzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

25.

Il Garante desidera inoltre ricordare che il trattamento dei dati personali nell’ambito della piattaforma ODR potrebbe essere soggetto a controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 793 def.

(4)  COM(2011) 794 def.

(5)  Considerando 20 e 21 e articolo 11, paragrafo 4, della proposta ODR.

(6)  Considerando 16 della proposta ADR.

(7)  Preamboli delle proposte e relazioni di accompagnamento.

(8)  Ogni Stato membro dovrà designare un punto di contatto ODR, che disporrà di almeno due assistenti ODR. La Commissione istituirà una rete dei punti di contatto ODR.

(9)  Cfr. anche il parere 1/2010 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sui concetti di «responsabile del trattamento» e «incaricato del trattamento», adottato il 16 febbraio 2010 (WP 169), pagg. 17-24, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, della proposta sull’ODR.

(11)  L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 prescrive che il trattamento di «dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza» è soggetto a controllo preventivo da parte del GEPD. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, le operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per la protezione dei dati, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, sono soggetti a esami preliminari effettuati dall’autorità nazionale di protezione dei dati.

(12)  Considerando 23 e 24 e articolo 7, paragrafi 4 e 5, della proposta sull’ODR.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 maggio 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,295

JPY

yen giapponesi

102,99

DKK

corone danesi

7,435

GBP

sterline inglesi

0,80495

SEK

corone svedesi

8,9097

CHF

franchi svizzeri

1,201

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,563

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,243

HUF

fiorini ungheresi

290,7

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6983

PLN

zloty polacchi

4,2154

RON

leu rumeni

4,421

TRY

lire turche

2,3236

AUD

dollari australiani

1,2886

CAD

dollari canadesi

1,3007

HKD

dollari di Hong Kong

10,053

NZD

dollari neozelandesi

1,6509

SGD

dollari di Singapore

1,6232

KRW

won sudcoreani

1 481,06

ZAR

rand sudafricani

10,3988

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1726

HRK

kuna croata

7,505

IDR

rupia indonesiana

11 951,56

MYR

ringgit malese

3,9808

PHP

peso filippino

55,18

RUB

rublo russo

39,3

THB

baht thailandese

40,287

BRL

real brasiliano

2,5337

MXN

peso messicano

17,4978

INR

rupia indiana

69,768


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 maggio 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2961

JPY

yen giapponesi

103,31

DKK

corone danesi

7,4335

GBP

sterline inglesi

0,80180

SEK

corone svedesi

8,9448

CHF

franchi svizzeri

1,2013

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5575

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,162

HUF

fiorini ungheresi

288,31

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6982

PLN

zloty polacchi

4,2292

RON

leu rumeni

4,4190

TRY

lire turche

2,3135

AUD

dollari australiani

1,2801

CAD

dollari canadesi

1,2945

HKD

dollari di Hong Kong

10,0615

NZD

dollari neozelandesi

1,6434

SGD

dollari di Singapore

1,6199

KRW

won sudcoreani

1 480,27

ZAR

rand sudafricani

10,3800

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1840

HRK

kuna croata

7,5055

IDR

rupia indonesiana

11 954,38

MYR

ringgit malese

3,9758

PHP

peso filippino

55,039

RUB

rublo russo

39,0370

THB

baht thailandese

40,335

BRL

real brasiliano

2,5456

MXN

peso messicano

17,4001

INR

rupia indiana

69,1310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/7


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli attuali tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per tre Stati EFTA, applicabili dal 1o gennaio 2012

[Pubblicata a norma dell'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1)]

2012/C 136/04

I tassi di base sono calcolati in conformità al disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata dalla decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere il tasso di riferimento applicabile, vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato. Per il tasso di attualizzazione questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base al tasso di base. Anche il tasso di recupero è di norma calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base, come previsto nella decisione dell'Autorità n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008 che modifica la decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (pubblicata nella GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 72/2010 del 22.12.2010, pag. 1).

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.1.2012-

4,70

0,31

3,57


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/8


SENTENZA DELLA CORTE

del 23 gennaio 2012

nella causa E-2/11

STX Norway Offshore AS e altri contro lo Stato norvegese, rappresentato dalla commissione tariffaria

(Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori — Tariffe minime salariali — Periodi massimi di lavoro — Remunerazione per incarichi di lavoro che implicano il pernottamento — Rimborso delle spese)

2012/C 136/05

Nella causa E-2/11, STX Norway Offshore AS e altri contro lo Stato norvegese, rappresentato dalla commissione tariffaria — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Borgarting lagmannsrett (corte d’appello di Borgarting, Norvegia), riguardo alla compatibilità con le norme SEE delle condizioni di lavoro e di occupazione previste da un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale nel settore dell’industria navale e relative all’interpretazione dell’articolo 36 dell’accordo SEE e dell’articolo 3 dell’atto di cui al punto 30 dell’allegato XVIII all’accordo SEE, ossia la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, quale adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo n. 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 23 gennaio 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1)

il termine «periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo» previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 96/71/CE, si riferisce a clausole relative al «numero massimo di ore normali di lavoro» quali descritte nella domanda di parere consultivo;

2)

come interpretato alla luce dell’articolo 36 SEE, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c) della direttiva 96/71/CE vieta, in linea di principio, ad uno Stato SEE di obbligare un’impresa stabilita in un altro Stato SEE, che presta servizi nel territorio del primo Stato, a versare ai propri dipendenti la remunerazione minima stabilita dalle norme nazionali di quello Stato per incarichi di lavoro che comportano il pernottamento fuori casa, salvo che le norme che prevedono una tale remunerazione aggiuntiva perseguano un obiettivo di interesse pubblico e la loro applicazione non sia sproporzionata; spetta alle autorità nazionali o, se del caso, ai giudici dello Stato SEE ospitante, determinare se tali norme in concreto perseguano un obiettivo d’interesse pubblico e lo facciano con mezzi appropriati;

3)

la direttiva 96/71/CE non consente ad uno Stato SEE di garantire ai lavoratori in missione sul proprio territorio in provenienza da un altro Stato SEE il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di incarichi lavorativi che comportino il pernottamento fuori casa, salvo che ciò possa essere giustificato sulla base di disposizioni di ordine pubblico;

4)

la percentuale di lavoratori a cui si applicava il pertinente contratto collettivo, prima che fosse dichiarato di applicazione generale, non è rilevante ai fini della risposta ai quesiti sub 1 a), 1 b) e 1 c).


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/9


Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 16 dicembre 2011 in relazione alla causa Vín Tríó ehf. contro lo Stato islandese

(Causa E-19/11)

2012/C 136/06

Il Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), con lettera del 16 dicembre 2011, protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA in data 26 dicembre 2011, ha presentato alla Corte una domanda di parere consultivo relativa alla causa Vín Tríó ehf. contro lo Stato islandese, in merito ai seguenti quesiti:

1)

lo Stato firmatario che disponga, nella propria legislazione o mediante atti amministrativi, che un organismo titolare di un monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di prodotti alcolici può rifiutarsi di accettare di vendere nei propri punti vendita bevande alcoliche che contengono stimolanti come la caffeina, viola o meno l’articolo 11 o l’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo?

2)

Qualora la Corte EFTA ritenga che una disposizione quale quella descritta nel primo quesito costituisca una restrizione quantitativa alle importazioni o una misura avente effetto equivalente ai sensi dell’articolo 11 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, si chiede se una tale disposizione possa nondimeno considerarsi giustificata ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo.

3)

Nell’ipotesi in cui la disposizione descritta nel primo quesito sia ritenuta in violazione dell’articolo 11 o dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, si chiede se detta Corte ritenga (entro i limiti delle questioni da essa esaminate) che siano rispettate le condizioni a cui il ricorrente si deve conformare al fine di poter invocare un diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato EFTA in ragione di una violazione dell’accordo.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 136/07

1.

In data 2 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Solvay SA («Solvay», Belgio) e Air Liquide International («Air Liquide», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («the JV», Belgio).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Solvay è la società madre di un gruppo di società che operano a livello internazionale nei seguenti settori: ricerca, sviluppo, produzione, marketing e vendita di prodotti chimici e materie plastiche,

Air Liquide: produzione e fornitura di gas industriali e nella fornitura dei servizi associati a vari comparti industriali,

JV: finanziamento, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di produzione di fluoro gassoso ubicati nel sito di un cliente, o nelle relative adiacenze, per la fornitura di F2 tramite gasdotti alle industrie di pannelli fotovoltaici e di schermi piatti, ubicate principalmente in Asia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 136/08

1.

In data 3 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Bouygues Bâtiment International SA («BBI», Francia), appartenente al gruppo Bouygues SA («Bouygues», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Amelia Investments Limited («Amelia», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bouygues: costruzioni, telecomunicazioni e media,

Amelia: costruzioni e ingegneria civile nel Regno Unito tramite le sue controllate Thomas Vale Construction Plc e Fitzgerald Contractors Limited.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6567 — Bouygues/Amelia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


11.5.2012   

IT

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C 136/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 136/09

1.

In data 30 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Lecta SA («Lecta») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Polyedra SpA e Polyedra AG (sempre «Polyedra») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lecta: l’impresa è attiva principalmente nella fabbricazione di carta fine patinata e, in misura minore, di carta per usi speciali e nel merchanting di carta,

Polyedra: attiva nel merchanting di carta.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.5.2012   

IT

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C 136/13


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 136/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«KITKAN VIISAS»

N. CE: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Kitkan viisas»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Finlandia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.7.

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

«Kitkan viisas» è la denominazione utilizzata per i coregoni bianchi (Coregonus albula) pescati nei laghi degli altopiani di Koillismaa. Le principali caratteristiche del «Kitkan viisas» sono descritte qui di seguito:

il pesce è di dimensioni minori rispetto alle altre specie comuni di coregone. Alla fine del periodo di crescita il «Kitkan viisas» raggiunge una taglia media di 7-9 cm, che dipende dalle variazioni annuali delle condizioni di crescita. Trattandosi di un pesce di piccola taglia, la lisca non si indurisce e resta invece morbida. All'origine delle sue piccole dimensioni vi sono la scarsità di sostanze nutritive presenti nelle acque dove si sviluppa, nonché la brevità del periodo di crescita,

il «Kitkan viisas» raggiunge la maturità all'incirca verso i quindici mesi, quando arriva a misurare più o meno 8 cm di lunghezza e a pesare 4-5 grammi. Il pesce è di colore scuro, con un dorso quasi nero, i fianchi sono brillanti e argentati e le pinne di colore pallido. La mascella inferiore è nettamente più lunga di quella superiore: questa caratteristica differenzia il coregone bianco, ad esempio, dal novellame dei coregoni lavarelli, delle alborelle o di altri pesci di taglia simile. Le uova sono simili a granellini, un litro ne contiene circa 500 000; vengono deposte in autunno e rimangono a riposo in inverno; giunta la primavera, nel corso di alcune settimane, si schiudono e si sviluppano in novellame,

durante il periodo invernale gli intestini del «Kitkan viisas» si svuotano completamente, per via del digiuno dovuto al lungo inverno; di conseguenza, il pesce non ha bisogno di essere pulito.

Il «Kitkan viisas» viene venduto sia fresco che congelato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Il coregone bianco si nutre di plancton e di larve di insetti. Tutti gli alimenti necessari a questo tipo di pesce provengono dalle acque dolci naturali della zona geografica delimitata.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Il pesce deve essere pescato all'interno della zona geografica delimitata. Onde garantirne la qualità, il trattamento iniziale deve avere luogo nella medesima zona delimitata. Per trattamento iniziale si intende l'eviscerazione e il congelamento del pesce;

al momento della pulizia, vengono eliminate almeno le interiora e le branchie. È altresì possibile, ma non obbligatorio, eliminare la testa e la coda o altre parti del pesce, facendo tuttavia attenzione affinché la forma originaria del coregone rimanga riconoscibile;

al momento del congelamento, la temperatura del pesce deve abbassarsi fino ad almeno – 18 °C.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Non pertinente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Non pertinente.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona geografica è costituita dai bacini idrografici dei fiumi Koutajoki e Kemijoki, che si riversano nel Mar Bianco, e si colloca tra i rilievi collinari delle municipalità di Kuusamo e Posio, esclusa l'area dei laghi della zona frontaliera con la Russia.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il coregone «Kitkan viisas» vive nei bacini idrografici degli altopiani di Koillismaa. La zona è situata in prossimità del circolo polare artico, dove il laghi sono ricoperti di ghiaccio da ottobre a maggio. L'altezza media dell'altopiano di Koillismaa è di 240 metri sopra il livello del mare. Le acque sono limpide e povere di sostanze nutritive; il pH è quasi neutro.

Le variazioni di altezza e di portata dei corsi d'acqua sono molto limitate; per questa ragione, i laghi non generano alcuna corrente in nessun periodo dell'anno. Anche il bilancio dell'ossigeno dell'acqua è stabile e di buon livello durante i mesi invernali. Date le condizioni ambientali descritte, i coregoni restano nei bacini idrografici dove sono nati e non migrano nelle acque a valle.

Le piccole dimensioni che caratterizzano il «Kitkan viisas» sono all'origine di esigenze specifiche riguardo alla tecnica di pesca. Il tipo di pesca tradizionale, che è anche la più diffusa, è la pesca alla sciabica. Nel corso della stagione riproduttiva dei coregoni si effettua anche la pesca con le reti, mentre in estate si usano i cogolli. Per i «Kitkan viisas» non si utilizzano le reti da traino.

5.2.   Specificità del prodotto:

A causa delle condizioni artiche e della scarsa quantità di sostanze nutritive presenti nelle acque, il «Kitkan viisas» è nettamente più piccolo rispetto alle altre specie di coregoni d'acqua dolce. Trattandosi di un pesce di piccola taglia, la lisca non si indurisce e resta invece morbida. A causa del lungo digiuno invernale, l'intestino del coregone si svuota completamente: per questo è possibile consumarlo non eviscerato in inverno.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il «Kitkan viisas» è riconoscibile per il suo aspetto caratteristico che deriva dalle condizioni artiche degli altopiani di Koillismaa e dalla scarsa quantità di sostanze nutritive presenti nei bacini idrografici. I metodi di pesca tradizionali della zona in questione, come pure l'utilizzo del coregone non eviscerato in inverno, sono conseguenze dirette delle caratteristiche della zona geografica. Il fatto che il «Kitkan viisas» non emigri in acque a valle è anch'esso conseguenza delle condizioni ambientali che caratterizzano le acque appartenenti alla zona geografica in questione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


11.5.2012   

IT

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C 136/16


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 136/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

N. CE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (Aggiornamenti normativi)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Metodo di ottenimento:

Articolo 5, comma 6 e 7 anziché:

«Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code a 40 cm, e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti all’eventuale taglio delle code se superano i 60 cm, e poi riuniti in fasci di 5-8 kg e posti in cassoni o cassette.»

leggi

«Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code, con taglio variabile dai 30 ai 60 cm, e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti alla spuntatura delle code, con taglio variabile dai 35 ai 60 cm, e poi riuniti in fasci di 1,5-6 kg e posti in cassoni o cassette.»

Articolo 9, comma 2 anziché

«Per l'immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P. “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita,

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 5-8 kg posti in cassoni e cassette.»

leggi:

«Per l'immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P. “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita,

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 1,5-6 kg posti in cassoni e cassette.»

Si è provveduto a modificare le disposizioni relative alle modalità di preparazione del prodotto al confezionamento al fine di permettere maggiore flessibilità nella scelta delle dimensioni delle confezioni e far fronte alle nuove esigenze del mercato in materia di packaging.

Articolo 9, comma 4 anziché

«Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi e per uno stesso imballaggio il numero ed il peso devono essere uniformi.»

leggi

«Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi».

Si prevede per la realizzazione della tradizionale «treccia» maggiore libertà per le maestranze locali di personalizzare la treccia per quanto riguarda il numero e il calibro dei bulbi.

Articolo 9, comma 7 anziché:

«I cipollotti e le cipolle da consumo fresco riuniti in fasci, nonché le cipolle da serbo in treccia, all’immissione al consumo, porteranno un adesivo recante il logo ed il marchio tale da renderli perfettamente riconoscibili.»

leggi

«I cipollotti e le cipolle da serbo in treccia, all'immissione sul mercato, porteranno, su adesivo o altro materiale, il logo dell’ Unione ed il marchio del prodotto, le cipolle da consumo fresco, invece, poste in cassoni o cassette, saranno dotate di etichetta completa, a livello di singoli fasci, comprensiva di ragione sociale della ditta, del logo dell’Unione, del marchio e della tipologia di prodotto, al fine di garantirne la tracciabilità e di renderlo perfettamente riconoscibile.»

Si prevede per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria tipologia cipolla da consumo fresco confezionata in fasci l’apposizione a livello dei singoli fasci di un’etichetta con l’indicazione della ragione sociale della ditta, la raffigurazione del logo dell’Unione e del marchio, l’ indicazione della tipologia di prodotto. In questo modo ogni singolo fascio sarà provvisto di un’etichetta contenente tutte le informazioni necessarie al consumatore per la corretta identificazione del prodotto.

3.2.   Aggiornamenti normativi:

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 presenti nel disciplinare di produzione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

N. CE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Cipolla Rossa di Tropea Calabria»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6:

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

La indicazione geografica protetta I.G.P. «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall’influenza del fotoperiodo:

«Tondo Piatta» o primaticcia,

«Mezza Campana» o medio precoce,

«Allungata» o tardiva.

Si distinguono tre tipologie di prodotto:

 

Cipollotto:

colore: bianco-rosato — violaceo,

sapore: dolce, tenero,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

 

Cipolla da consumo fresco:

colore: bianco-rosso fino al violaceo,

sapore: dolci e teneri,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie,

 

Cipolla da serbo:

colore: rosso-violaceo,

sapore: dolci e croccanti,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi di produzione dalla semina alla raccolta della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono avvenire nell’area geografica di produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Successivamente alla raccolta i bulbi della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» sono così lavorati:

i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code, con taglio variabile dai 30 ai 60 cm, e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti,

i bulbi della cipolla da consumo fresco privati dalla tunica esterna vengono sottoposti alla spuntatura delle code, con taglio variabile dai 35 ai 60 cm, e poi riuniti in fasci di 1,5-6 kg e posti in cassoni o cassette,

i bulbi della cipolla da serbo vengono deposti in andane sul terreno coprendoli con le stesse foglie e lasciandoli un tempo variabile da 8 a 15 giorni per farli asciugare, far acquisire compattezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi una volta disidratati possono essere scollettati o, mantenendo le code, destinati alla produzione di trecce. Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi. Il confezionamento, di peso variabile fino ad un massimo di 25 kg, avviene in sacchetti o cassette.

Le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l’area di produzione, nel rispetto delle metodiche tradizionali radicate nelle abitudini e nel folklore storico locale, al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e conservare la qualità del prodotto.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Sui contenitori devono essere indicati, in caratteri di stampa doppi rispetto a tutti gli altri, le diciture «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P. accompagnata dalla specificazione della tipologia «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» e dal marchio.

I cipollotti e le cipolle da serbo in treccia, all'immissione sul mercato, porteranno, su adesivo o altro materiale, il logo dell’Unione ed il marchio, le cipolle da consumo fresco, invece, poste in cassoni o cassette, saranno dotate di etichetta completa, a livello di singoli fasci, comprensiva di ragione sociale della ditta, del logo dell’ Unione, del marchio e della tipologia di prodotto, al fine di garantirne la tracciabilità e renderlo perfettamente riconoscibile.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP comprende, i terreni idonei ricadenti nel territorio amministrativo, tutto o in parte, dei seguenti comuni calabresi:

a)   provincia di Cosenza: parte dei comuni di Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea.

b)   provincia di Catanzaro: parte dei comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga.

c)   provincia di Vibo Valentia: parte dei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» avviene in terreni sabbiosi o tendenzialmente sabbiosi, di medio impasto, a tessitura franco- argillosa o limosa che decorrono lungo la fascia costiera o che costeggiano fiumi e torrenti, di origine alluvionale che seppur ghiaiosi non limitano lo sviluppo e l'accrescimento del bulbo. I terreni costieri sono idonei alla coltura della cipolla precoce da consumo fresco, quelli di aree interne, di natura argillosa e franco-argillosa sono adatti alla tardiva da serbo. Oggi come nel passato la cipolla rossa è presente negli orti familiari come nelle grandi estensioni, nel paesaggio rurale, nell'alimentazione e nei piatti locali e nelle tradizionali ricette.

Le caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità, unico nel suo genere, la cui reputazione è famosa in tutto il mondo.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è conosciuta per le sue caratteristiche qualitative e organolettiche quali la tenerezza dei bulbi, la dolcezza, la particolare digeribilità. Queste caratteristiche consentono di degustare la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» anche cruda in quantitativi sicuramente superiori rispetto a quelli che una normale cipolla consente.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).:

La domanda di riconoscimento della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto raggiunte tra l'altro grazie alla realizzazione delle diverse iniziative promozionali, come dimostrano le fonti storiche e bibliografiche. Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l'introduzione della cipolla nel bacino del mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci. Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell'alimentazione e dell'economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia. Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il 1700 ed il 1800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle Rosse. La cipolla da sempre è stata presente nell'alimentazione degli agricoltori e nelle produzioni locali; già il viaggiatore in Calabria Dr. Albert 1905 in visita a Tropea è impressionato dalla miseria dei contadini che mangiano solo cipolla. Nei primi anni del '900 la cipolla di Tropea abbandona la coltivazione dei piccoli giardini e degli orti familiari per passare a estensioni considerevoli; nel 1929 con l'acquedotto della Valle Ruffa che consente d'irrigare ed avere rese maggiori e miglioramento della qualità. Il prodotto si diffonderà con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercato e ben apprezzato così come si racconta in Studi sulla Calabria 1901 che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse bislunghe di Calabria. I primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell'Enciclopedia agraria Reda (1936-1939). Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorietà al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell'area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la richiesta di modifica della IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 10 agosto 2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it) cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/21


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Svizzera e del Liechtenstein

2012/C 136/12

L'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) è entrato in vigore il 1o dicembre 2011 (2). L'accordo tra l’UE, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3) è entrato in vigore il 1o dicembre 2011 (4).

È attualmente in corso il riesame a norma dell'articolo 16 dell'allegato 12 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. In questo contesto, si esamina la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni della Svizzera e del Liechtenstein di seguito elencate.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, in cui si dimostri che la protezione della denominazione proposta:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (5);

c)

è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, tenendo conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso;

d)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della presente comunicazione;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo del riesame a norma del predetto articolo 16 e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari  (6)

Classe di prodotto

Nome

Protezione

Formaggi

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse e Bloderkäse

DOP

Charcuterie

Glarner Kalberwurst

IGP


(1)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3.

(2)  GU L 302 del 19.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 49.

(4)  GU L 302 del 19.11.2011, pag. 2.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(6)  Elenco fornito dalle autorità elvetiche nell'ambito del riesame in corso, registrato in Svizzera a norma dell'ordinanza svizzera del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).