ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.126.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 126/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/1 |
2012/C 126/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-524/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 296-298 - Regime comune forfettario dei produttori agricoli - Percentuale forfettaria di compensazione di livello zero)
2012/C 126/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 296-298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime forfettario inteso a compensare l’onere dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari — Percentuale forfettaria di compensazione di livello zero
Dispositivo
1) |
Applicando ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto li esenta dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e comporta l’applicazione di una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296-298 della suddetta direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/2 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-596/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di tassi ridotti di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli)
2012/C 126/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. - S. Pilczer e B. Beaupère-Manokha, agenti)
Interveniente: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente e N. Travers e de G. Clohessy, barristers)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 96-99 e dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli
Dispositivo
1) |
Applicando tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto alle operazioni relative agli equidi e, segnatamente, ai cavalli, quando questi non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96-99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III di essa. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
3) |
L’Irlanda sopporta le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale
(Causa C-251/11) (1)
(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti - Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato - Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato)
2012/C 126/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Rennes
Parti
Ricorrente: Martial Huet
Convenuta: Université de Bretagne Occidentale
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Rennes — Interpretazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato in caso di trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Principi di equivalenza e di non riduzione del livello di tutela precedente
Dispositivo
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat
(Causa C-227/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura - Tariffa doganale comune - Voce doganale - Analizzatori di rete - Classificazione - Valore giuridico di un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane)
2012/C 126/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Haarlem
Parti
Ricorrente: DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem — Validità del regolamento (CE) n. 129 della Commissione, del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che modifica il regolamento (CE) n. 955/98 (GU L 25, pag. 37) — Analizzatori di rete
Dispositivo
La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata, rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1810 della Commissione, del 7 settembre 2004, e dal regolamento (CE) n. 1719 della Commissione, del 27 ottobre 2005, dev’essere interpretata nel senso che analizzatori di rete quali quelli di cui trattasi nella causa principale possono essere classificati nella sottovoce 9030 40 90 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9030 40 00 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, secondo la data della loro importazione, purché detti apparecchi abbiano la finalità stessa di operare misure o controlli di grandezze elettriche, il che spetta al giudice nazionale verificare. In mancanza, detti apparecchi devono essere classificati nella sottovoce 9031 80 39 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9031 80 38 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della data della loro importazione.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék (Ungheria) il 13 gennaio 2012 — HERMES Hitel és Faktor Zrt./Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(Causa C-16/12)
2012/C 126/06
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Gyulai Törvényszék
Parti
Ricorrente: HERMES Hitel és Faktor Zrt.
Convenuta: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, considerati principi fondamentali del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti norme che modificano il contenuto di un contratto concluso dallo Stato membro quale proprietario, a svantaggio dell’altra parte del contratto, qualificando come inalienabile l’oggetto del contratto e impedendo, in tal modo, all’altra parte l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il giudice nazionale sia tenuto, quale conseguenza del principio di lealtà comunitaria ex articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a disapplicare la norma interna che disciplina la condizione giuridica di inalienabilità e a dichiarare alienabile l’oggetto del contratto, in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 24 gennaio 2012 — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-33/12)
2012/C 126/07
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questioni pregiudiziali
Se, qualora vengano utilizzate come pascoli permanenti, le dighe costituiscano superfici agricole utilizzate ai sensi dell’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), sebbene l’uso agricolo di tali dighe non sia principale e le stesse rispondano anche a finalità di gestione delle acque e di protezione dalle inondazioni.
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
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C 126/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Törvényszék (Ungheria) il 26 gennaio 2012 — Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-38/12)
2012/C 126/08
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Nyíregyházi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Convenuto: Mezőazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba interpretare l’articolo 143 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1) nel senso che, per quanto riguarda l’anno 2008, esclude dal regime di pagamento unico per superficie (PUS), finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia, i bordi (argini) di dighe e terrapieni costruiti per proteggere dalle inondazioni anche che nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2003 o successivamente, i prati impiantati sugli stessi siano stati conservati in buono stato, falciandoli e utilizzandoli per il pascolo in modo regolare, e si tratti di superfici mantenute in buone condizioni agronomiche. |
2) |
Se si debba interpretare l’articolo 143 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio nel senso che esclude dagli aiuti per superficie le superfici il cui utilizzo a fini agricoli è secondario. |
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001; GU L 270, pag. 1.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’8 febbraio 2012 — A. Schlecker, con denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker», altra parte: M.J. Boedeker
(Causa C-64/12)
2012/C 126/09
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: A. Schlecker, con denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»
Altra parte nel procedimento: M.J. Boedeker
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma (1) debba essere interpretato nel senso che, se un lavoratore svolge il lavoro in esecuzione del contratto non solo abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, occorra applicare in ogni caso il diritto di tale paese, anche se tutte le altre circostanze indicano una stretta relazione del contratto di lavoro con un paese diverso. |
2) |
Se per una risposta affermativa alla prima questione sia necessario che il datore di lavoro e il lavoratore, in sede di conclusione del contratto di lavoro, o almeno all’inizio del lavoro, abbiano inteso, o siano stati consapevoli della circostanza, che il lavoro sarebbe stato svolto per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese. |
(1) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
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C 126/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’8 febbraio 2012 — Leidseplein Beheer BV e altri, altra parte: Red Bull GmbH e altri
(Causa C-65/12)
2012/C 126/10
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti:
|
Leidseplein Beheer BV |
|
H.J.M. de Vries |
Convenuti:
|
Red Bull GmBH |
|
Red Bull Nederland BV |
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che può configurarsi un giusto motivo, ai sensi di tale disposizione, anche se il segno identico o simile al marchio che gode di notorietà veniva già utilizzato in buona fede dal terzo interessato (dai terzi interessati) prima che siffatto marchio venisse registrato.
(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 febbraio 2012 — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
(Causa C-79/12)
2012/C 126/11
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: SC Mora IPR SRL
Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta all’istituzione di una condizione supplementare (come l’ottenimento, entro un periodo determinato, di un certificato di dilazione del pagamento, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze), oltre a quella relativa alle menzioni nella dichiarazione IVA a carico dei soggetti passivi, autorizzati a non versare l’IVA dovuta sull’importazione alle autorità doganali. |
2) |
Se l’articolo 26, paragrafo 2, gli articoli 28, 30 e l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a interventi legislativi ripetuti quali quelli previsti al punto 1 e al punto 2 del decreto legge n. 22 del 28 marzo 2007, ovvero al punto 69 del decreto legge n. 106 del 4 ottobre 2007 con cui le disposizioni dell’articolo 157, paragrafo 4, del Codice tributario sono state modificate di modo che solamente a taluni soggetti passivi dell’IVA (che hanno effettuato o si ritiene che abbiano effettuato l’importazione dopo il 15 aprile 2007 e hanno ottenuto il certificato di dilazione del pagamento) tra coloro che si trovano in situazioni identiche (giacché detengono beni in importazione temporanea dal periodo di preadesione) viene concesso di non pagare l’IVA in dogana. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
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C 126/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 14 febbraio 2012 — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(Causa C-81/12)
2012/C 126/12
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: Asociația ACCEPT
Convenuto: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Questioni pregiudiziali
1) |
Se siano applicabili le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), nel caso in cui un azionista di una società calcistica che si presenta ed è considerato dai mass-media e nella società come il principale dirigente («patron») di tale società calcistica dichiara ai mass-media quanto segue: «Neppure se dovesse chiudere la Steaua, prenderei in squadra un omosessuale. Le voci sono voci, ma come scrivere qualcosa del genere se non è vero e per di più metterlo in prima pagina… Forse non è vero che è omosessuale (sottolineiamo il giocatore di calcio bulgaro X). E se invece lo fosse? Ho detto ad uno dei miei zii che non credeva né in Satana né in Dio. Gli ho detto: “Ammettiamo che Dio non esista. Ma se esiste? Cosa perdi se ti comunichi? Non sarebbe bene andare in Paradiso?” Mi ha dato ragione. Un mese prima di morire si è comunicato. Che Dio lo perdoni. Non c’è posto per un gay nella mia famiglia e la Steaua è la mia famiglia. Piuttosto che con un gay, è meglio giocare con un giocatore junior. Non si tratta di discriminazione. Nessuno mi può obbligare a lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch’io ho il diritto di lavorare con chi mi pare». «Neppure se dovesse chiudere la Steaua, prenderei in squadra un omosessuale. Forse non è vero che è omosessuale, ma se invece lo fosse? Non c’è posto per un gay nella mia famiglia e la Steaua è la mia famiglia. Piuttosto che avere un omosessuale in campo, meglio giocare con un junior. Non si tratta di discriminazione. Nessuno mi può obbligare a lavorare con qualcuno. Come loro hanno dei diritti, anch’io ho il diritto di lavorare con chi mi pare. Se anche Dio mi dicesse in sogno che al 100 % X non è omosessuale, non lo prenderei! Nei giornali si è scritto fin troppo che è omosessuale. Anche se la ȚSKA me lo desse gratis non lo prenderei! Potrebbe anche essere il più grande attaccabrighe e il più grande ubriacone… ma se è omosessuale non voglio più sentirne parlare». |
2) |
In quale misura le dichiarazioni di cui sopra possano essere ritenute «fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta» a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, per quanto attiene alla convenuta S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. |
3) |
In quale misura sussista una «probatio diabolica» se nella causa si inverte l’onere della prova di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e alla convenuta S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. sia chiesto di dimostrare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento, in particolare che l’assunzione non è connessa all’orientamento sessuale. |
4) |
Se l’impossibilità di applicare la sanzione contravvenzionale dell’ammenda nelle cause di discriminazione dopo la scadenza del termine di prescrizione di 6 mesi con decorrenza dalla data in cui è stato compiuto il fatto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del Decreto del governo n. 2/2001 sul regime giuridico delle contravvenzioni, confligga con l’articolo 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, considerato che le sanzioni, nei casi di discriminazione, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(1) GU L 303, pag. 16.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo
(Causa C-83/12)
2012/C 126/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Imputato nella causa principale
Minh Khoa Vo
Altra parte nel procedimento: Generalbundesanwalt (procuratore generale della Repubblica) presso il Bundesgerichtshof
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), i quali disciplinano il rilascio e l’annullamento di un visto uniforme, siano da interpretarsi nel senso che ostano a una punibilità, derivante dall’applicazione di norme nazionali, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei casi in cui gli immigrati irregolari dispongono sì di un visto, ottenuto, però, traendo in inganno le autorità competenti di un altro Stato membro circa l’effettiva finalità del viaggio.
(1) GU L 243, pag. 1.
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Roermond (Paesi Bassi) il 20 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Jibril Jaoo
(Causa C-88/12)
2012/C 126/14
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Roermond
Parti
Jibril Jaoo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4.17a del Vreemdelingenbesluit del 2000 violi il divieto di verifiche di frontiera o, rispettivamente, di controlli equivalenti a verifiche di frontiera, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice frontiere Schengen (1). |
2) |
In caso affermativo, se ciò possa essere invocato anche da cittadini non dell’Unione ovvero da persone senza un titolo di soggiorno in uno Stato membro dell’UE. |
(1) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/7 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-90/12)
2012/C 126/15
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato le misure appropriate, necessarie ad attuare gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dei suddetti articoli del regolamento in oggetto. |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'articolo 5 del regolamento 847/2004 prevede che gli Stati membri «ripartisc[ono] tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria». Inoltre, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5. La Commissione pubblica dal canto suo le procedure medesime nella Gazzetta ufficiale. L'esecuzione delle procedure di cui alle disposizioni in parola è subordinata all'adozione del corrispondente regolamento esecutivo da parte del ministro competente per i trasporti: siffatto regolamento non è stato ancora emanato al momento del deposito del presente ricorso ed in ogni caso le autorità polacche non hanno trasmesso alla Commissione informazioni al riguardo. Data tale situazione, la Commissione ritiene che non è possibile provvedere all'esecuzione delle procedure previste all'articolo 5 del regolamento 847/2004 ed alla corrispondente notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, in assenza di disposizioni appropriate nella legislazione polacca.
(1) GU L 157, pag. 7.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/8 |
Impugnazione proposta il 23 febbraio 2012 dalla Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 dicembre 2011, causa T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS
(Causa C-97/12 P)
2012/C 126/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione controversa e annullare quindi la decisione della prima commissione di ricorso nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio (figurativo) comunitario n. 3693116 per «apparecchi e strumenti ottici, compresi occhiali, occhiali da sole e astucci per occhiali» di cui alla casse 9, «cofanetti per bijoux in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» di cui alla classe 14 e «borse de viaggio, trousse da viaggio (pelletteria), bauli e valigie, custodie per abiti da viaggio, bauletti destinati a contenere articoli per la toilette detti “vanity case”, zaini, borse a tracolla, borsette, valigette portadocumenti, portadocumenti e cartelle in cuoio, bustine, portafogli, borsellini, astucci per chiavi, portacarte» di cui alla classe 18; |
— |
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla Louis Vuitton Malletier S.A. nell’ambito del presente procedimento; |
— |
condannare la Friis Group International ApS alle spese sostenute dalla Louis Vuitton Malletier S.A. nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto a dimostrare che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) (RMC), dichiarando che l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione è applicabile al marchio (figurativo) comunitario n. 3693116 (cosiddetto «FERMOIR S») relativamente a tutti i prodotti che esso designa rientranti nelle classi 9, 14 e 18, ad eccezione di «bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni; orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie; schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» della classe 14 e «cuoio e sue imitazioni» e «parapioggia» della classe 18.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicare al caso di specie la giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali (perlomeno per quanto concerne la maggior parte dei prodotti contrassegnati dal marchio controverso), esigendo di conseguenza, ai fini del carattere distintivo del marchio sotto il profilo giuridico, che il marchio «FERMOIR S»«si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore» , criterio che risulta più rigoroso di quello generale (ossia il «livello minimo di carattere distintivo»).
Infatti, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che, per applicare il criterio per cui il segno «si discosta in maniera significativa», originariamente elaborato soltanto per i marchi tridimensionali, il segno in questione dovrebbe essere inequivocabilmente collegato ai prodotti di cui trattasi, con ciò intendendosi che esso deve consistere in una rappresentazione fedele del prodotto nella sua interezza o di una delle sue parti principali, immediatamente riconoscibile come tale, e come tale deve essere percepito dai consumatori.
Per converso, secondo il Tribunale, ogni segno che rappresenta la forma di una parte di un prodotto deve rispettare i principi delineati in relazione ai marchi tridimensionali, a meno che non sia assolutamente impossibile visualizzare concettualmente tale segno come parte del prodotto che esso contraddistingue. Di conseguenza, anziché domandarsi se il marchio controverso potesse essere percepito dal pubblico come una parte essenziale dei prodotti dal medesimo contraddistinti, il Tribunale si è limitato a valutare se tale marchio potesse in teoria essere utilizzato come meccanismo di chiusura per i prodotti delle classi 9, 14, e 18.
In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale è incorso in errore nel valutare la validità del marchio controverso con riferimento a quei prodotti che aveva ritenuto atti a disporre di un meccanismo di chiusura, violando le norme in materia di onere della prova e snaturando il chiaro significato delle prove.
In particolare, il Tribunale non ha tenuto adeguatamente in considerazione la presunzione di validità attribuita alle registrazioni dei marchi comunitari imponendo alla ricorrente di “fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio in esame è effettivamente dotato di carattere distintivo”, sollevando così la Friis dall’onere di dimostrare la nullità del marchio controverso.
Per tutte le suesposte ragioni, la ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, per la parte in cui ha parzialmente confermato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 febbraio 2010, nel procedimento R 1590/2008-1, che ha dichiarato la nullità del marchio controverso per i prodotti delle classi 9, 14 e 18 che esso designa.
(1) GU L 11, pag. 1.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 febbraio 2012 — Wim J. J. Slot/3 H Camping-Center Heinsberg GmbH
(Causa C-98/12)
2012/C 126/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wim J. J. Slot.
Convenuta: 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la situazione nella quale un commerciante dirige la propria attività verso un altro Stato membro tramite il suo sito Internet e un consumatore domiciliato nel territorio di detto Stato membro si reca nel luogo di stabilimento di detto commerciante seguendo le informazioni che compaiono sul sito Internet, e in tale luogo le parti firmano il contratto, rientri nei «contratti conclusi dai consumatori» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) ovvero se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 in questo caso presupponga la conclusione di un contratto secondo le modalità proprie dei contratti a distanza; |
2) |
Qualora l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che in questo caso la conclusione del contratto deve avvenire essenzialmente secondo le modalità proprie dei contratti a distanza: se sussista la competenza del foro del consumatore prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, quando le parti del contratto concludono, con le modalità proprie dei contratti a distanza, un contratto preliminare che in seguito porterà direttamente alla conclusione del contratto definitivo. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
28.4.2012 |
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C 126/9 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-127/12)
2012/C 126/18
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, avendo introdotto, nel trattamento fiscale delle donazioni e delle successioni, disparità tra gli aventi causa e i donatari residenti in Spagna e quelli non residenti, tra i danti causa residenti in Spagna e quelli non residenti e tra le donazioni e simili atti di disposizione di beni immobili situati in Spagna e al di fuori di essa, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 21 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e degli articoli 28 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
In Spagna l’imposta sulle successioni e sulle donazioni è un’imposta statale, la cui disciplina di base si trova nella Ley 29/87 (legge 29/87), del 18 dicembre 1987, nonché nel regolamento approvato con il Real Decreto 1629/1991 (Regio decreto 1629/191), dell’8 novembre 1991. La gestione ed il gettito dell’imposta sono stati decentrati alle comunità autonome, tuttavia la normativa statale si applica nei casi stabiliti dalla stessa, soprattutto nei casi in cui non sussista un legame personale o reale con una comunità autonoma. |
2) |
In tutte le comunità autonome che hanno esercitato la propria competenza normativa sull’imposta sulle successioni e sulle donazioni l’onere fiscale a carico del contribuente è considerevolmente minore rispetto all’imposta disciplinata dalla legislazione statale, il che dà luogo, nel trattamento fiscale delle donazioni e successioni, ad una disparità tra gli aventi causa e i donatari residenti in Spagna e quelli non residenti, tra i danti causa residenti in Spagna e quelli non residenti e tra le donazioni e simili atti di disposizione di beni immobili situati in Spagna e al di fuori di essa. |
3) |
La citata normativa nazionale viola gli articoli 21 e 63 TFUE e gli articoli 28 e 40 dell’Accordo SEE. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/10 |
Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-135/12)
2012/C 126/19
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Maluskova e D. Milanowska, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, esecutive ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 36 della menzionata direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2010.
(1) GU L 312, pag. 44.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/10 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza — Italia) — Enipower SpA (C-328/10), ENI SpA (C-329/10), Edison Trading SpA (C-330/10), E.On Produzione SpA (C-331/10), Edipower SpA (C-332/10), E.On Energy Trading SpA (C-333/10)/Autorità per l’energia elettrica e il gas (da C-328/10 a C-333/10), Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (C-329/10) con l’intervento di: Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (C-328/10, C-329/10, C-331/10 e C-332/10), Ministero dello Sviluppo Economico (C-328/10 e C-329/10), Gestore dei Servizi Elettrici SpA (C-331/10)
(Cause riunite da C-328/10 a C-333/10) (1)
2012/C 126/20
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.
Tribunale
28.4.2012 |
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C 126/11 |
Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2012 — Comité de défense de la viticulture charentaise/Commissione
(Causa T-192/07) (1)
(Concorrenza - Decisione di rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse comunitario - Portata della denuncia - Competenza dell’autore dell’atto - Obbligo di motivazione)
2012/C 126/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comité de défense de la viticulture charentaise (Sainte-Sévère, Francia) (rappresentante: avv. C. E. Gudin)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e V. Bottka, successivamente V. Bottka. e L. Malferrari, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2007, SG Greffe (2007) D/202076, recante rigetto della denuncia nel caso designato come COMP/38863/B2 MODEF, relativo ad infrazioni al Trattato CE
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Comité de défense de la viticulture charentaise sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/11 |
Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2012 — Cadila Healthcare/UAMI — Novartis (ZYDUS)
(Causa T-288/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ZYDUS - Marchio comunitario denominativo anteriore ZIMBUS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2012/C 126/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentanti: S. Bailey, F. Potin e A. Juaristi, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 7 maggio 2008 (procedimento R 1092/2007-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Cadila Healthcare Ltd.
Dispositivo
1) |
La domanda di non luogo a provvedere è respinta. |
2) |
Il ricorso è respinto. |
3) |
La Cadila Healthcare Ltd è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/12 |
Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2012 — Mustang/UAMI — Decathlon (Tratto ondulato)
(Causa T-379/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un tratto ondulato - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori che rappresentano un tratto ondulato bianco su sfondo nero - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009))
2012/C 126/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentanti: A. Klett e K. Weimer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Decathlon SA (Villeneuve d’Ascq, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2008 (R 859/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Decathlon SA e la Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/12 |
Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 — Ellinika Nafpigeia/Commissione
(Causa T-391/08) (1)
(Aiuti concessi dagli Stati - Costruzione navale - Aiuti accordati dalle autorità greche ad un cantiere navale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ordina il loro recupero - Applicazione abusiva dell’aiuto)
2012/C 126/24
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ellinika Nafpigeia (Skaramagka, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, C. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, V. Voutsakis e X. Gkousta)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e M. Constantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, degli articoli 2, 3, 5 e 6, dell’articolo 8, paragrafo 2 e degli articoli 9, 11-16, 18 e 19 della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards (GU L 225, pag. 104).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ellinika Nafpigeia AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/13 |
Sentenza del Tribunale 9 marzo 2012 — Coverpla/UAMI — Heinz-Glas (Flacon)
(Causa T-450/08) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un flacone - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Assenza di novità - Articoli 5 e 25, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)
2012/C 126/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Coverpla (Nizza, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e M. Chaminade, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Heinz-Glas GmbH (Piesau, Germania) (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 7 luglio 2008 (procedimento R 1411/2007-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Heinz-Glas GmbH e la Coverpla
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Coverpla è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/13 |
Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-236/09) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici - Rigetto delle offerte di un offerente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale)
2012/C 126/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara, poi E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 27 marzo 2009, che respingono le offerte presentate dalla ricorrente, rispettivamente, per il lotto n. 1, intitolato «Consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra muros)», e per il lotto n. 2, intitolato «Progetti di sviluppo non in loco (extra muros)», nell’ambito della gara d’appalto RTD–R4–2007–001, relativa a prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici per la Commissione (GU 2007, S 238), nonché delle decisioni di attribuire tali lotti ad altri offerenti e, dall’altro lato, domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/14 |
Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2012 — Ella Valley Vineyards/UAMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)
(Causa T-32/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ELLA VALLEY VINEYARDS - Marchi nazionale e comunitario anteriori ELLE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di associazione - Legame tra i segni - Notorietà - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 126/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: C. de Haas e O. Vanner, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Hachette Filipacchi Presse (HFP) (Levallois-Perret, Francia) (rappresentante: C. Moyou Joly, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 novembre 2009 (procedimento R 1293/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Hachette Filipacchi Presse (HFP) e la Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 novembre 2009 (procedimento R 1293/2008-1) è annullata. |
2) |
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dalla Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd. |
3) |
La Hachette Filipacchi Presse (HFP) sopporterà le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/14 |
Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2012 — Colas/UAMI — García-Teresa Gárate e Bouffard Vicente (BASE SEAL)
(Causa T-172/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASE SEAL - Marchi nazionali figurativi anteriori che rappresentano una losanga - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori COLAS - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 126/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Colas (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: avv. E. Logeais)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Rosario García-Teresa Gárate e Carmen Bouffard Vicente (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 febbraio 2010 (procedimento R 450/2009-4), relativa ad un’opposizione tra, da un lato, la Colas e, dall’altro, le sig.re Rosario García Teresa Gárate e Carmen Bouffard Vicente
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 febbraio 2010 (procedimento R 450/2009-4) è annullata per i prodotti diversi dai prodotti chimici utilizzati per la scienza, la fotografia, l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura, il concime e le sostanze chimiche che conservano i prodotti alimentari previsti in detta decisione. |
2) |
L’UAMI è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/15 |
Sentenza del Tribunale 9 marzo 2012 — Cortés del Valle López/UAMI (¡Que buenu ye! HIJOPUTA)
(Causa T-417/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo ¡Que buenu ye! HIJOPUTA - Impedimento assoluti alla registrazione - Marchio contrari all’ordine pubblico o al buon costume - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 126/29
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Federico Cortés del Valle López (Maliaño, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione 18 giugno 2010 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nel procedimento R 175/2010-2, relativo ad una domanda di registrazione del marchio figurativo «¡Que buenu ye! HIJOPUTA» come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Federico Cortés del Valle López è condannato alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/15 |
Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2012 — Kurrer e a./Commissione
(Cause riunite da T-441/10 P a T-443/10 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione - Articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato XIII dello Statuto - Principio di parità di trattamento)
2012/C 126/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgio) (causa T-441/10 P); Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgio) (causa T-442/10 P), e Stefano Sotgia (Dublino, Irlanda) (causa T-443/10 P) (rappresentante: avv. M. Velardo)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, agente) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Simm, agenti)
Oggetto
Tre impugnazioni proposte avverso le sentenze del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'8 luglio 2010, Magazzu/Commissione (F-126/06, non ancora pubblicata nella Raccolta), Sotgia/Commissione (F-130/06, non ancora pubblicata nella Raccolta) e Kurrer/Commissione (F-139/06, non ancora pubblicata nella Raccolta), e volte all'annullamento di tali sentenze
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
I sigg. Christian Kurrer, Salvatore Magazzu e Stefano Sotgia sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. |
3) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/15 |
Sentenza del Tribunale 9 del marzo 2012 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
(Causa T-207/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ISENSE - Marchio nazionale denominatiovo anteriore EyeSense - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 126/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la EyeSense AG e la Osypka Medical GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La EyeSense AG è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/16 |
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012 — Abdulrahim/Consiglio e Commissione
(Causa T-127/09) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Nesso di causalità - Insussistenza)
2012/C 126/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Jones, Barrister e M. Arani, Solicitor; successivamente E. Grieves, Barrister e H. Miller, Solicitor)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e G. Valero Jordana, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 345, pag. 60), o di quest’ultimo regolamento, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da tali atti
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di annullamento. |
2) |
La domanda di risarcimento danni è respinta. |
3) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Abdulbasit Abdulrahim, per la domanda di annullamento, sino alla data del 18 gennaio 2011, e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per la medesima a titolo di gratuito patrocinio. |
4) |
Il sig. Abdulbasit Abdulrahim è condannato a sopportare, oltre alle proprie, la totalità delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e delle spese sostenute dalla Commissione, successivamente alla data del 18 gennaio 2011, per la domanda di annullamento, nonché la totalità delle spese sostenute da tali due istituzioni per la domanda di risarcimento danni. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/16 |
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012 — Schneider España de Informática/Commissione
(Causa T-153/10) (1)
(Unione doganale - Importazione di apparecchi riceventi per la televisione a colori assemblati in Turchia - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio dei dazi - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Decisione di rigetto della Commissione - Annullamento da parte del giudice nazionale delle decisioni delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori dei dazi - Non luogo a provvedere)
2012/C 126/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Schneider España de Informática, SA (Torrejón de Ardoz, Spagna) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 gennaio 2010, C(2010) 22 def., che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare (caso REM 02/08)
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/17 |
Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2012 — Octapharma Pharmazeutika/EMA
(Causa T-573/10) (1)
(Medicinali per uso umano - Modifiche del master file del plasma (PMF) - Diritti spettanti alla EMA - Atto che arreca pregiudizio - Atto meramente confermativo - Manifesta irricevibilità)
2012/C 126/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker, T. Holzmüller, e J. Schwarze, Professore)
Convenuta: Agence européenne des médicaments (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore, agente, H. G. Kamann e avv. P. Gey)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera del 21 ottobre 2010 (EMA/643425/2010) con la quale l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avrebbe rifiutato di rimborsare alla ricorrente la somma di EUR 180 700 corrispondente alla differenza tra, da un lato, ciò che quest'ultima le ha pagato a titolo di diritti per l’esame delle variazioni dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari e, dall'altro, ciò che essa, a suo parere, avrebbe dovuto pagare
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH è condannata alle spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/17 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2012 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-126/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso di spese mediche - Atto lesivo - Rigetto implicito - Obbligo di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile)
2012/C 126/35
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-1/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. |
2) |
L’impugnazione incidentale è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. |
3) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea in sede d’impugnazione. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/18 |
Ordinanza del Tribunale 27 febbraio 2012 — MIP Metro/UAMI — Jacinto (My Little Bear)
(Causa T-183/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Decadenza del marchio nazionale anteriore - Controversia priva di scopo - Non luogo a statuire)
2012/C 126/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 gennaio 2011 (pratica R 494/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Manuel Jacinto, Lda e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese. |
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/18 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — Hamas/Consiglio
(Causa T-531/11)
2012/C 126/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hamas (rappresentante: avv. L. Glock)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nella parte in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011, nella parte in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem); |
— |
condannare il Consiglio a sopportare la totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (1), attinente all’adozione di una decisione da parte di un’autorità competente, nei limiti in cui tale autorità:
Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non produce alcun elemento atto a dimostrare che, nel caso di specie, le decisioni nazionali di cui trattasi si fondano su prove o indizi seri. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore relativo alla veridicità dei fatti, in quanto il Consiglio non ha provato i fatti che invoca in modo autonomo. Il ricorrente deduce che le imprecisioni indicate nel suo ricorso confermano l’errore sulla veridicità dei fatti. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione quanto alla natura terroristica del ricorrente, in quanto la qualificazione proposta dal Consiglio non è conforme ai criteri individuati dalla posizione comune 2001/931/PESC. Il ricorrente deduce che i criteri utilizzati dal Consiglio depongono per un’interpretazione erronea del termine «terrorismo», in contrasto con il diritto internazionale positivo. |
4) |
Quarto motivo, vertente su un insufficiente accertamento degli sviluppi della situazione in ragione del decorso del tempo, in quanto il Consiglio non ha concretamente provveduto ad effettuare il riesame di cui all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non ingerenza. |
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto l’esposizione dei motivi inviata al ricorrente non include alcuna precisazione sulle prove e sugli indizi seri e credibili dedotti a carico del ricorrente. |
7) |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente deduce che tali principi sono stati violati:
|
8) |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto un provvedimento di congelamento dei capitali illegittimo non può essere considerato come un pregiudizio giustificato al diritto di proprietà. |
(1) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/19 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2012 — Uspaskich/Parlamento
(Causa T-84/12)
2012/C 126/38
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituania) (rappresentante: avv. Aivaras Raišutis)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione n. P7_TA(2011)0541 del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011, relativa ad una richiesta di difesa dell’immunità del ricorrente; |
— |
accogliere la richiesta del ricorrente dell’11 aprile 2011 diretta alla revisione della domanda di revoca dell'immunità del Procuratore Generale dello Stato; |
— |
tutelare l'immunità del ricorrente; |
— |
riconoscere al ricorrente un risarcimento danni pari a EUR 10 000; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
Il primo motivo riguarda la violazione del diritto ad una revisione di una decisione precedente qualora siano emersi fatti nuovi che fanno sorgere la presunzione di un fumus persecutionis.
Il secondo motivo concerne la violazione del diritto ad un esame imparziale della richiesta, poiché la medesima persona è stata nominata relatore nella seconda causa relativa alla tutela dell'immunità.
Il terzo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo procedimento.
Il quarto motivo è tratto dalla violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità dell'Unione europea, e si fonda sul fatto che il Parlamento europeo ha adottato la decisione impugnata su un fondamento giuridico errato e ha violato tale disposizione in quanto ha fatto valere un’interpretazione manifestamente errata dei primi due paragrafi dell'articolo 62 della Costituzione lituana.
Il quinto motivo lamenta la valutazione manifestamente errata del fumus persecutionis. Secondo le dichiarazioni del ricorrente, il Parlamento europeo ha operato una valutazione erronea quanto alla natura vincolante delle sue precedenti decisioni in materia di immunità e per quanto riguarda la nozione di fumus, e si è rifiutato di considerare gli argomenti del ricorrente relativi al fumus persecutionis, in forza dei quali egli andava riconosciuto quale vittima di persecuzione politica.
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/19 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)
(Causa T-89/12)
2012/C 126/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. B. Devaureix, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ajuntament de Roses [Roses (Girona), Spagna]
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ammissibile il ricorso, unitamente a tutti i suoi documenti e le copie corrispondenti; |
— |
dichiarare ammissibili le prove prodotte; |
— |
accogliere lo stesso e quindi annullare e privare di effetti la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 dicembre 2011 e, conseguentemente, concedere la registrazione del marchio comunitario n. 7 440 407«R» per i prodotti della classe 25, inizialmente rivendicati, e quelli della classe 35 che sono stati negati; |
— |
condannare la ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «R» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 25, 35 e 41 (domanda di registrazione n. 7440407).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ajuntament de Roses.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo spagnolo n. 2593913 per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 25 e 35.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per taluni prodotti e servizi contro i quali esso è diretto, nelle classi 25 e 35, e rigetto della domanda per tali prodotti.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: applicazione erronea dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dato che tra i segni contrapposti non sussisterebbe rischio di confusione.
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/20 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Flying Holding e a./Commissione
(Causa T-91/12)
2012/C 126/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Flying Holding NV (Antwerpen-Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Antwerpen-Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepont e V. Chapoulaud, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della Commissione europea del 15 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2012; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto della loro domanda di partecipare ad una gara d’appalto con procedura ristretta relativa alla prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi (1).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione in quanto, nell’ambito della sua seconda decisione del 17 gennaio 2012, la Commissione non avrebbe né esaminato né risposto agli elementi che le sono stati comunicati dalle ricorrenti dopo la decisione del 15 dicembre 2011. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione si sarebbe basata su informazioni ottenute presso le autorità lussemburghesi senza che le medesime siano state comunicate alle ricorrenti prima di adottare la decisione del 15 dicembre 2011. |
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione in quanto, nella sua prima decisione, la Commissione ha preso in considerazione documenti senza richiedere il punto di vista delle ricorrenti al riguardo e in quanto con la seconda decisione ha confermato la prima senza rispondere ai nuovi elementi forniti nel frattempo dalle ricorrenti. |
4) |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe adottato il provvedimento meno gravoso per le ricorrenti vietando loro di partecipare alla procedura ristretta di aggiudicazione di un accordo quadro con la motivazione che le informazioni fornite relativamente alla società lussemburghese Flying Group non sarebbero esatte, veritiere e complete, mentre invece le informazioni pertinenti e con un nesso diretto con l’oggetto dell’appalto sarebbero state trasmesse in tempo utile. |
5) |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 89 del regolamento finanziario (2) e dell’articolo 135 del regolamento di esecuzione del regolamento finanziario (3) in quanto la Commissione europea avrebbe richiesto alle ricorrenti di fornirle informazioni sulla loro società lussemburghese senza un nesso diretto con l’oggetto dell’appalto che riguarda unicamente il trasporto aereo in partenza da Bruxelles. |
(1) GU 2011/S 192- 312059.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/21 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Gas/UAMI — Grotto (GAS)
(Causa T-92/12)
2012/C 126/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: André Pierre Gas (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. L. Levy)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 novembre 2011, procedimento R 600/2009-1, e rinviare la causa all’UAMI, affinché la giudichi nuovamente alla luce della emananda decisione; |
— |
condannare il titolare del marchio comunitario contestato a sopportare tutte le spese future di tale procedimento e a rimborsare al ricorrente le spese da esso finora sostenute per l’appello. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «GAS» per beni delle classi 9, 18 e 25 — marchio comunitrio registrato n. 882548.
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione addotta per la domanda di dichiarazione di nullità si fonda, da un lato, sull’applicazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettere a) e c), 8, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, dall’altro, sulle registrazioni francesi nn. 1594704 e 1627459 dei marchi figurativi «-GAS- BIJOUX» e «BIJOUX -GAS-» per beni delle classi 14 e 25.
Decisione della divisione di annullamento: annullamento del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Motivi dedotti:
|
Violazione dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 57, paragrafo 3) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e dell’articolo L714, paragrafo 5, lettera b), del codice francese della proprietà intellettuale; violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 75), in quanto la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la prova dell’uso del marchio anteriore nella classe 25. |
|
Errata applicazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e violazione dell’articolo 53 del regolamento n. 40/94 e delle disposizioni del diritto francese, articoli 2262 del Code Civil e L714, paragrafo 3, del codice francese della proprietà intellettuale, in quanto la valutazione del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso è erronea. |
|
Violazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, dopo aver deciso di esercitare le competenze della divisione di annullamento, non era legittimata a limitare la propria verifica al solo diritto anteriore risultante dal marchio n. 1594704, né a rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché statuisse sugli altri diritti dedotti, che erano già stati oggetto di verifica. |
28.4.2012 |
IT |
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C 126/21 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Gas/UAMI — Grotto (BLUE JEANS GAS)
(Causa T-93/12)
2012/C 126/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: André Pierre Gas (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. L. Levy)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 dicembre 2011, procedimento R 620/2009-1, e rinviare la causa all’UAMI, affinché la giudichi nuovamente alla luce della emananda decisione; |
— |
condannare il titolare del marchio comunitario contestato a sopportare tutte le spese future di tale procedimento e a rimborsare al ricorrente le spese da esso finora sostenute per l’appello. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BLUE JEANS GAS» per beni delle classi 3, 9, 14 e 25 – marchio comunitario registrato n. 305050.
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione addotta per la domanda di dichiarazione di nullità si fonda, da un lato, sull’applicazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettere a) e c), 8, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, dall’altro, sulle registrazioni francesi nn. 1594704 e 1627459 dei marchi figurativi «-GAS- BIJOUX» e «BIJOUX -GAS-» per beni delle classi 14 e 25.
Decisione della divisione di annullamento: annullamento parziale del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, annullamento parziale del marchio comunitario e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Motivi dedotti:
|
Violazione dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 57, paragrafo 3) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e dell’articolo L714, paragrafo 5, lettera b), del codice francese della proprietà intellettuale; violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 75), in quanto la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la prova dell’uso del marchio anteriore nella classe 25. |
|
Errata applicazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e violazione dell’articolo 53 del regolamento n. 40/94 e delle disposizioni del diritto francese, articoli 2262 del Code Civil e L714, paragrafo 3, del codice francese della proprietà intellettuale, in quanto la valutazione del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso è erronea. |
|
Violazione dell’articolo 74 del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha statuito ultra petita, pronunciandosi in merito al confronto tra beni della classe 14, il che non costituiva l’oggetto del ricorso di cui era investita. |
|
Violazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, dopo aver deciso di esercitare le competenze della divisione di annullamento, non era legittimata a limitare la propria verifica al solo diritto anteriore risultante dal marchio n. 1594704, né a rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché statuisse sugli altri diritti dedotti, che erano già stati oggetto di verifica. |
28.4.2012 |
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C 126/22 |
Impugnazione proposta il 28 febbraio 2012 da Willem Stols avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 dicembre 2011, causa F-51/08 RENV, Stols/Consiglio
(Causa T-95/12 P)
2012/C 126/43
Lingua processuale: ilfrancese
Parti
Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)
Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la presente impugnazione ricevibile; |
— |
annullare la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2011 dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa F-51/08 RENV; |
— |
accogliere le conclusioni da lui presentate in primo grado; |
— |
condannare il Consiglio alle spese delle due istanze. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell’esaminare il primo motivo sollevato in primo grado relativo alla violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e ad un errore manifesto di valutazione, avrebbe violato il diritto dell’Unione:
|
2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell'esaminare il secondo motivo relativo alla violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto e alla violazione del principio di non discriminazione, avrebbe adottato una conclusione necessariamente viziata in diritto, in quanto ha respinto il secondo motivo come inoperante dal momento che il primo motivo era infondato, laddove avrebbe commesso diversi errori di diritto nel concludere che il primo motivo fosse infondato (v. punti 59 e 60 della sentenza impugnata). |
28.4.2012 |
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C 126/23 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Spagna/Commissione
(Causa T-109/12)
2012/C 126/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2011) 9992, del 22 dicembre 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione ai seguenti progetti: «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.020); Emissari: «Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.002); «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI n. 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.040); |
— |
condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del paragrafo 3 dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (1), essendo trascorsi più di tre mesi tra l’udienza e la decisione. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (2), per essersi avvalsa del procedimento ivi previsto senza aver effettuato le necessarie verifiche. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, per mancanza di controlli che invalidino le relazioni di fine progetto. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, non essendo stata riscontrata l’esistenza di irregolarità. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione del principio del legittimo affidamento, in relazione al progetto CCI n. 2000.ES. 16.C PE.020, in quanto la Commissione ha utilizzato, rispetto allo stesso, criteri contenuti in un documento (Gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie relative ai contratti pubblici, presentati agli Stati membri durante la riunione del Comitato di coordinamento dei fondi del 28 novembre 2007) che non era stato reso pubblico all’epoca in cui le autorità spagnole hanno presentato la documentazione del saldo, bensì 29 mesi dopo. |
(1) GU L 201, pag. 5.
(2) GU L 130, pag. 3; modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, GU L 161, pag. 57.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/23 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio
(Causa T-110/12)
2012/C 126/45
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato; |
— |
annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente procedimento è diretto avverso la decisione 2011/783/PESC, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, nonché avverso il regolamento (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui le loro disposizioni includono la ricorrente tra i destinatari delle misure in essi contenute.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’inadempienza dell’obbligo di motivazione degli atti, poiché le norme impugnate sarebbero viziate da un’erronea motivazione, che difetta di fondamento nei confronti della ricorrente. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, poiché l’obbligo di motivazione non sarebbe stato rispettato. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto esso sarebbe stato limitato senza reale giustificazione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché la ricorrente sarebbe stata trattata analogamente alle imprese che partecipano realmente alla proliferazione nucleare iraniana, fatto che la relega ingiustamente ad una posizione competitiva inferiore rispetto agli altri enti nazionali e stranieri che competono con essa sui diversi mercati. |
5) |
Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere, poiché sussisterebbero indizi gravi, precisi e concordanti che consentirebbero di sostenere che, nell’adottare la misura di congelamento dei capitali, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli addotti dal Consiglio. |
28.4.2012 |
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C 126/24 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Spagna/Commissione
(Causa T-111/12)
2012/C 126/46
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2011) 9990, del 22 dicembre 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione ai seguenti progetti: «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura — 2001» (CCI n. 2001.ES.16.C.PE.043); «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero — 2001» (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.070); «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia — 2011 — Gruppo II» (CCI n. 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.036); |
— |
condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce motivi sostanzialmente identici a quelli già dedotti nella causa T-109/12, Spagna/Commissione.
In particolare si adduce il difetto di motivazione dell’applicazione del principio di proporzionalità previsto al paragrafo 2 dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, in quanto la Commissione si è limitata a fare rinvio al documento «Orientamenti sulle rettifiche finanziarie relative ai contratti pubblici», presentato agli Stati membri nel Comitato di coordinamento dei Fondi del 28 novembre 2007, sebbene in esso non si trovi alcuna analisi di motivazione che giustifichi la fissazione delle percentuali di rettifica forfettaria indicate nello stesso.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/25 |
Ricorso proposto il 12 marzo 2012 — Tioxide Europe e a./Consiglio
(Causa T-116/12)
2012/C 126/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Tioxide Europe Ltd (Billingham, Regno Unito), Tioxide Europe Srl (Scarlino, Italia), Tioxide Europe SL (Huelva, Spagna) e Huntsman (Holdings) Netherlands BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. D. Arts)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96 (GU L 349, pag. 1), nella misura in cui esso sospende i dazi all'importazione percepiti per il diossido di titanio rutilo contenente, in peso 90 % o più di diossido di titanio e non più del 4 % di idrossido di alluminio e non più del 6 % di diossido di silicio (codice NC 3206 11 00) e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
|
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
|
Tribunale della funzione pubblica
28.4.2012 |
IT |
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C 126/26 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell'8 febbraio 2012 — Bouillez e a./Consiglio
(Causa F-11/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2010 - Rifiuto di promozione - Esame comparativo dei meriti dei funzionari del gruppo di funzioni AST in base alle loro carriere - Obbligo da parte di un’istituzione di disapplicare una norma illegittima di esecuzione dello statuto)
2012/C 126/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Bouillez e a. (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione dell’APN di non promuovere i ricorrenti al grado superiore nell’esercizio di promozione 2010
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese e le spese dei ricorrenti. |
(1) GU C 139 del 7.5.2011, pag. 30.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/26 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 8 febbraio 2012 — AY/Consiglio
(Causa F-23/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2010 - Esame comparativo dei meriti - Omessa considerazione del perfezionamento professionale e della certificazione - Errore di diritto)
2012/C 126/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AY (Bousval, Belgio) (rappresentanti: inizialmente É. Boigelot e S. Woog, poi É. Boigelot, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado AST9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 e risarcimento del danno morale subìto
Dispositivo
1) |
La decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha rifiutato la promozione di AY al grado AST9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 è annullata. |
2) |
Non occorre statuire sulle conclusioni presentate da AY in via di subordine. |
3) |
Per il resto, le conclusioni del ricorso di AY sono respinte. |
4) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alla totalità delle spese. |
(1) GU C 226 del 30.7.11, pag. 31.
28.4.2012 |
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C 126/27 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-3/11) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Infortunio - Domanda di inserire un documento nel fascicolo relativo all’infortunio - Rigetto - Atto non lesivo - Irricevibilità manifesta)
2012/C 126/50
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.Curral e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente datata 15 marzo 2010 e il risarcimento del danno subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Marcuccio sopporterà tutte le spese. |
3) |
Il sig. Marcuccio è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 2 000. |
(1) GU C 113 del 9.4.2011, pag. 22.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/27 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 marzo 2012 — BI/Cedefop
(Causa F-31/11) (1)
(Funzione pubblica - Termine di ricorso - Lingua in cui è redatto il rigetto del reclamo)
2012/C 126/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BI (Evosmos, Grecia) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della direttrice del Cedefop con cui si pone fine al rapporto di lavoro con il ricorrente e la domanda di risarcimento del danno materiale e morale subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La BI sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 186 del 25.6.2011, pag. 33.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/27 |
Ricorso presentato il 10 ottobre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-102/11)
2012/C 126/52
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione rifuta di pagare al ricorrente le spese di viaggio dalla sua sede di servizio al suo luogo d’origine per gli anni dal 2005 al 2010.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione, promanante dalla convenuta, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 13 agosto 2010; |
— |
annullare, quatenus opus est, la nota datata 22 dicembre 2010, rif. PMO.1/NS/AV D(2010)986451; |
— |
annullare la decisione, promanante dalla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei petita attorei di cui al reclamo datato 25 febbraio 2011; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
28.4.2012 |
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C 126/28 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 9 febbraio 2012 — Zur Oven-Krockhaus/Commissione
(Causa F-47/11) (1)
2012/C 126/53
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito di composizione amichevole della controversia.
(1) GU C 252 del 27.8.2011, pag. 56.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/28 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 gennaio 2012 — Kedzierski/Commissione
(Causa F-53/11) (1)
2012/C 126/54
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 186 del 25.6.2011, pag. 37.
28.4.2012 |
IT |
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C 126/28 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 febbraio 2012 — Makaronidis/Commissione
(Causa F-96/11) (1)
2012/C 126/55
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) Nessuna comunicazione nella GU.