ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
27 aprile 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 122/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2012/C 122/02

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 5 dicembre 2011, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione — Relatore: Malta

2

2012/C 122/03

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione

4

2012/C 122/04

Sintesi della decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione) [notificata con il numero C(2011) 8923]  ( 1 )

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 122/05

Decisione sul trasferimento del portafoglio e sulla revoca dell’autorizzazione su richiesta nei confronti di Societatea de Asigurări Chartis România SA (Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 122/06

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 122/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV) ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 122/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 aprile 2012

2012/C 122/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3215

JPY

yen giapponesi

106,96

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,81640

SEK

corone svedesi

8,8760

CHF

franchi svizzeri

1,2016

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5765

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,758

HUF

fiorini ungheresi

287,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6997

PLN

zloty polacchi

4,1820

RON

leu rumeni

4,3775

TRY

lire turche

2,3359

AUD

dollari australiani

1,2736

CAD

dollari canadesi

1,2968

HKD

dollari di Hong Kong

10,2543

NZD

dollari neozelandesi

1,6196

SGD

dollari di Singapore

1,6409

KRW

won sudcoreani

1 501,14

ZAR

rand sudafricani

10,2582

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3069

HRK

kuna croata

7,5330

IDR

rupia indonesiana

12 140,68

MYR

ringgit malese

4,0359

PHP

peso filippino

56,192

RUB

rublo russo

38,7420

THB

baht thailandese

40,808

BRL

real brasiliano

2,4873

MXN

peso messicano

17,3843

INR

rupia indiana

69,4510


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 5 dicembre 2011, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione

Relatore: Malta

2012/C 122/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell'accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e tra altre parti contraenti dell'accordo SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata dell'infrazione ai fini del calcolo delle ammende.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'inapplicabilità di circostanze aggravanti nel presente caso.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di applicare un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente a uno dei destinatari del progetto di decisione.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alle circostanze attenuanti individuate dalla Commissione per due dei destinatari del progetto di decisione.

15.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

16.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

17.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea sulla mancanza di capacità contributiva.

18.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

19.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione

2012/C 122/03

Il progetto di decisione concerne una procedura di transazione riguardante un cartello tra cinque produttori di compressori di refrigerazione domestici e commerciali (massimo 1,5 cavalli-vapore) che vengono utilizzati prevalentemente nel segmento della refrigerazione e della congelazione domestica, ma anche commerciale. I destinatari del progetto di decisione sono Appliances Components Companies SpA e Elettromeccanica SpA («ACC»), Danfoss A/S e Danfoss Flensburg GmbH («Danfoss»), Whirlpool SA e Embraco Europe S.r.l. («Embraco»), Panasonic Corporation («Panasonic») e infine Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. e Tecumseh Europe SA («Tecumseh»). L'infrazione ha interessato l'intero territorio del SEE ed è durata dal 13 aprile 2004 al 9 ottobre 2007.

CONTESTO

Nell'ottobre 2008 la Commissione ha ricevuto da parte di Tecumseh una richiesta di immunità, che è stata concessa a determinate condizioni l'11 febbraio 2009. Nello stesso mese la Commissione ha effettuato, senza preavviso, accertamenti presso le sedi di Embraco, ACC e Danfoss.

Un mese dopo, tre imprese — Panasonic, ACC ed Embraco — hanno presentato una richiesta di immunità o, in alternativa, di riduzione dell'importo delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole (2). Danfoss ha presentato una richiesta di riduzione dell'importo delle ammende nel luglio 2010.

Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) con l'obiettivo di cominciare le discussioni di transazione e ha richiesto formalmente alle cinque imprese coinvolte di esprimere il loro interesse a partecipare a tali discussioni. Ognuna delle parti ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare a tali discussioni.

PROCEDURA DI TRANSAZIONE

Le discussioni tra ciascuna delle parti e la Commissione si sono svolte tra novembre 2010 e settembre 2011. Durante tali riunioni le parti sono state informate degli addebiti che la Commissione intendeva sollevare nei loro confronti e dei corrispondenti elementi di prova a sostegno. Nel novembre 2010 le parti hanno potuto consultare, presso gli uffici della Commissione, i pertinenti elementi di prova, comprese tutte le dichiarazioni orali. Le parti hanno anche ricevuto una copia cartacea contenente un elenco di tutti i documenti del fascicolo. Su richiesta motivata di Danfoss ed Embraco, queste aziende hanno potuto consultare i documenti aggiuntivi contenuti nel fascicolo relativo al caso. La DG Concorrenza ha consentito la consultazione della documentazione aggiuntiva anche alle altre tre imprese. La Commissione ha inoltre trasmesso a ciascuna delle cinque parti una stima relativa agli importi minimi e massimi delle ammende che la Commissione avrebbe potuto eventualmente infliggere. A seguito della consultazione del fascicolo, tre parti hanno presentato argomentazioni basate sulle informazioni presenti nel fascicolo stesso. Queste sono state prese in considerazione, ove ritenute giustificate.

Nel settembre 2011, tutte le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4), ammettendo le rispettive responsabilità per la violazione dell'accordo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Le parti hanno inoltre precisato che sarebbero state disposte ad accettare l'importo massimo dell'ammenda comunicato loro dalla Commissione. In terzo luogo, le parti hanno confermato i) di essere state adeguatamente informate degli addebiti e di aver avuto sufficienti possibilità di presentare osservazioni in proposito, ii) di non avere intenzione di richiedere accesso al fascicolo o di essere sentite durante un'audizione orale, a condizione che la comunicazione degli addebiti e la decisione finale rispecchiassero le loro proposte di transazione e iii) di acconsentire a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione finale in lingua inglese.

La comunicazione degli addebiti è stata adottata l'11 ottobre 2011. Tutti i destinatari hanno risposto che la comunicazione rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione, confermando l'impegno a continuare nella procedura di transazione. La Commissione ha potuto pertanto procedere all'adozione di una decisione a norma degli articoli 7 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003.

TERZI INTERESSATI

La Aktiebolaget Electrolux è stata ammessa al procedimento come parte terza con sufficiente interesse ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003. La richiesta iniziale depositata nel 2010 era stata respinta come inammissibile per tre motivazioni: poiché il procedimento non era ancora stato avviato per il presente caso di cartello, non vi era un procedimento a cui una parte terza avrebbe potuto essere ammessa; in secondo luogo, non era possibile formulare un giudizio circostanziato sull'esistenza di un interesse sufficiente di una parte terza da ammettere alla procedura; infine, la parte terza non avrebbe potuto ancora esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004. La seconda richiesta è stata presentata circa un anno e mezzo dopo (ovvero dopo che il procedimento è stato formalmente avviato) ed è stata accettata. Successivamente, in sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, l'impresa è stata informata per iscritto circa la natura e l'oggetto del procedimento e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Il progetto di decisione contiene gli addebiti sollevati nella comunicazione degli addebiti, ovvero solo quelli rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Tenendo inoltre conto del fatto che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore, o al membro del suo ufficio che ha partecipato alle riunioni di transazione, richieste riguardanti l'accesso al fascicolo o il loro diritto di difesa, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto di tutte le parti ad essere sentite.

Bruxelles, 5 dicembre 2011

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004 pag. 18.


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 7 dicembre 2011

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato (1) e dell'articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.600 — Compressori di refrigerazione)

[notificata con il numero C(2011) 8923]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 122/04

Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (2), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione concerne una violazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE relativa alla produzione e vendita di compressori ad uso domestico e commerciale (massimo 1,5 CV). La decisione è destinata alle seguenti imprese: i) ACC (3); ii) Danfoss (4); iii) Embraco (5); iv) Panasonic (6); e v) Tecumseh (7).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

A seguito della richiesta di immunità presentata da Tecumseh, nel febbraio 2009 la Commissione ha effettuato, senza preavviso, accertamenti presso le sedi di ACC, Danfoss e Embraco.

(3)

Panasonic, ACC, Embraco e Danfoss hanno chiesto una riduzione dell'importo delle ammende. La Commissione ha inviato richieste di informazioni a partire da novembre 2009.

(4)

In data 13 ottobre 2010 la Commissione ha avviato il procedimento relativo al caso in esame. Le discussioni di transazione si sono svolte dal 15 novembre 2010 al 14 settembre 2011. Successivamente, i partecipanti al cartello hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. L'11 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Tutte le parti hanno confermato che il contenuto della comunicazione rifletteva le loro proposte e hanno ribadito l'impegno a seguire la procedura di transazione. Il 5 dicembre 2011 il comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 7 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Destinatari e durata dell'infrazione

(5)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE prendendo parte, nei periodi qui di seguito indicati, ad attività lesive della concorrenza nel settore della produzione e vendita di compressori ad uso domestico e commerciale (massimo 1,5 CV):

a)

ACC, Danfoss, Embraco e Tecumseh, dal 13 aprile 2004 al 9 ottobre 2007;

b)

Panasonic, dal 13 aprile 2004 al 15 novembre 2006.

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(6)

ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic e Tecumseh hanno preso parte a un cartello che ha interessato il territorio SEE, relativo alla produzione e vendita di compressori domestici e commerciali (massimo 1,5 CV) e finalizzato al coordinamento delle politiche tariffarie europee e al mantenimento di quote di mercato stabili nel tentativo di compensare l'aumento dei prezzi.

(7)

I membri del cartello hanno partecipato a riunioni bilaterali, trilaterali e multilaterali. Le riunioni multilaterali si sono svolte in Europa tra Tecumseh, Embraco, ACC e Danfoss (Panasonic ha partecipato in una sola occasione). La parti convocavano tali riunioni «a turno» (ad eccezione di Panasonic). Solitamente, le riunioni si svolgevano in alberghi situati presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco, a volte sotto falso nome. Nel corso delle riunioni multilaterali, i membri del cartello si sono accordati sulla necessità di aumentare i prezzi dei compressori in Europa per compensare l'aumento dei costi per i materiali. I membri del cartello hanno discusso degli aumenti nelle fasce di prezzo generali recentemente applicati dalle aziende in Europa e si sono accordati sulla tempistica e sulle fasce generali di aumento del prezzo indicativo in Europa. In alcune occasioni, i membri del cartello hanno discusso i termini dei loro contratti con alcuni clienti europei e hanno convenuto di non sottoscrivere contratti a termine e/o di non compromettere i livelli di prezzo con la finalità di aumentare i volumi di vendita. Le imprese hanno scambiato informazioni commerciali sensibili sulla capacità, la produzione e l'andamento delle vendite relative al mercato europeo.

(8)

Complessivamente, l'infrazione ha avuto luogo dal 13 aprile 2004 al 9 ottobre 2007 (fino al 15 novembre 2006 per quanto riguarda Panasonic).

2.4.   Misure correttive

(9)

La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (8). Ad eccezione di Tecumseh, la decisione infligge ammende a tutte le imprese di cui al precedente punto 5.

2.4.1.   Importo di base dell'ammenda

(10)

L'importo di base dell'ammenda è pari al 17 % delle vendite di compressori domestici e commerciali (massimo 1,5 CV) all'interno del SEE.

(11)

L'importo di base viene moltiplicato per il numero di anni in cui l'impresa ha partecipato all'infrazione, per tener conto della durata esatta di tale partecipazione per ogni singola impresa.

(12)

La durata del coinvolgimento delle imprese nell'infrazione contestata è di 3 anni e 5 mesi per ACC, Danfoss, Embraco e Tecumseh, e di 2 anni e 7 mesi per Panasonic.

2.4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

2.4.2.1.   Circostanze aggravanti

(13)

Non vi sono circostanze aggravanti di cui tener conto.

2.4.2.2.   Circostanze attenuanti

(14)

Tenuto conto di alcune circostanze attenuanti, si è proceduto a una riduzione dell'importo delle ammende per due imprese.

(15)

Panasonic beneficia di una riduzione dell'importo dell'ammenda, poiché ha partecipato al cartello solo in misura minore e il suo coinvolgimento nell'infrazione è stato limitato. L'ammenda inflitta a Embraco è stata ridotta grazie alla sua collaborazione al di fuori del trattamento favorevole, poiché Embraco ha fornito alla Commissione prove relative ai refrigeratori commerciali per un periodo considerevole dell'infrazione, permettendo in tal modo alla Commissione di tener conto di questo periodo per quanto concerne l'aspetto commerciale della violazione unica e continuata, ai fini del calcolo delle ammende per le imprese coinvolte.

2.4.2.3.   Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(16)

In questo caso, si è applicato un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente a Panasonic, in considerazione del suo fatturato mondiale.

2.4.3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(17)

Per ACC, l'importo di base adeguato dell'ammenda eccede il 10 % del suo fatturato totale. Pertanto, l'ammenda per ACC è ridotta al 10 % del suo fatturato totale per il 2010.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

(18)

A Tecumseh è concessa l'immunità dalle ammende. Le seguenti riduzioni sono state concesse alle altre imprese: Panasonic 40 %, ACC 25 %, Embraco 20 % e Danfoss 15 %.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(19)

Le ammende inflitte a ACC, Embraco, Danfoss e Panasonic sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

2.4.6.   Capacità contributiva

(20)

Una delle imprese in questione ha fatto valere la «mancanza di capacità contributiva» in virtù del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La Commissione ha riesaminato tale richiesta e ha analizzato attentamente i dati finanziari disponibili. Sulla base di questo esame, la Commissione ha accolto la richiesta e ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda.

3.   AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE

(21)

Per l'infrazione unica e continuata di cui alla presente decisione, vengono inflitte le seguenti ammende:

a)

a Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. e Tecumseh Europe SA, per responsabilità congiunta e solidale: 0 EUR;

b)

a Appliances Components Companies SpA e Elettromeccanica SpA, per responsabilità congiunta e solidale: 9 000 000 EUR;

c)

a Danfoss A/S e Danfoss Flensburg GmbH (precedentemente Danfoss Compressors GmbH), per responsabilità congiunta e solidale: 90 000 000 EUR;

d)

a Whirlpool SA e Embraco Europe S.r.l., per responsabilità congiunta e solidale: 54 530 000 EUR;

e)

a Panasonic Corporation (precedentemente Matsushita): 7 668 000 EUR.


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»), ma non cambiano nella sostanza. I riferimenti agli articoli 101 e 102 del trattato, ove opportuno, si intendono fatti rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Le imprese interessate sono Appliances Components Companies SpA e Elettromeccanica SpA.

(4)  Le imprese interessate sono Danfoss A/S e Danfoss Flensburg GmbH (precedentemente Danfoss Compressors GmbH).

(5)  Le imprese interessate sono Whirlpool SA e Embraco Europe S.r.l.

(6)  L'impresa interessata è Panasonic Corporation.

(7)  Le imprese interessate sono Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. e Tecumseh Europe SA.

(8)  GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/8


Decisione sul trasferimento del portafoglio e sulla revoca dell’autorizzazione su richiesta nei confronti di Societatea de Asigurări Chartis România SA

(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2012/C 122/05

Impresa di assicurazione

Societatea de Asigurări Chartis România SA, avente sede legale in Calea Victoriei nr. 145, Cladirea Victoria Center, etaj 8, Bucuresti, Sector 1, Romania, registrata presso l’ufficio del registro di commercio con il numero di iscrizione J40/700/17.1.1994, codice unico di registrazione 5110314, rappresentante legale sig. Mihnea TOBESCU, in qualità di direttore generale

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decizia nr. 159 din 15 martie 2012 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România SA la Sucursala București a Chartis Europe Limited Londra și retragerea autorizației de funcționare acordată Societății de Asigurări Chartis România SA (decisione n. 159 del 15 marzo 2012 sull’approvazione del trasferimento del portafoglio dell’impresa di assicurazione Chartis România SA succursale di Bucarest a Chartis Europe Limited, Londra, e revoca dell’autorizzazione accordata all’impresa di assicurazione Chartis România SA)

Autorità competenti

Articolo 11, terzo comma, della legge n. 503/2004

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (Commissione di vigilanza delle imprese di assicurazione), avente sede in Bucarest, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sectorul 1, Romania, codice di registrazione fiscale 14045240/1.7.2001

Autorità di vigilanza

Articolo 11, terzo comma, della legge n. 503/2004

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (Commissione di vigilanza delle imprese di assicurazione), avente sede in Bucarest, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sectorul 1, Romania, codice di registrazione fiscale 14045240/1.7.2001

Legge applicabile

Lege nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare (legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni)


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/9


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

2012/C 122/06

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 15 marzo 2012 dalla European Bicycle Manufacturers (EBMA) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una «proporzione maggioritaria», in questo caso più del 25 %, della produzione totale di biciclette dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore («prodotto in esame»).

3.   Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. I codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

Secondo il denunziante, i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Il denunziante sostiene inoltre che le sovvenzioni consistono, tra l'altro, in esenzioni dall'imposta sul reddito e da altre imposte dirette [ad es. trattamento fiscale preferenziale relativamente all'imposta sul reddito delle società per le imprese operanti nei settori ad alta tecnologia e delle nuove tecnologie, esenzione dall'imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, esenzione dalle imposte locali sul reddito o loro riduzione per le società di produzione a capitale straniero (foreign invested enterprises — FIE), riduzione dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano attrezzature di produzione nazionale, riduzione dell'imposta sul reddito per le FIE situate in determinate zone geografiche, regimi fiscali preferenziali a favore delle FIE per le attività di R&S, crediti d'imposta per le società nazionali che acquistano attrezzature di produzione nazionale, programma di esenzione dall'imposta sul reddito per le FIE che esportano, programma di rimborso dell'imposta sul reddito delle società in caso di reinvestimento degli utili delle FIE in imprese che esportano)], in esenzioni tariffarie e da imposte indirette (ad es. esenzioni dall'IVA e dai dazi per le importazioni di attrezzature, riduzioni dell'IVA sulle attrezzature di produzione nazionale, esenzione dalle imposte di manutenzione urbana e di costruzione e dalla sovrattassa sull'istruzione per le FIE), in prestiti agevolati e abbuoni di interessi (ad es. prestiti «politici» a basso tasso di interesse concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici), nella fornitura di beni da parte dell'amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (ad es. fornitura di materie prime, elettricità, diritti d'uso del suolo), in programmi di sovvenzioni (ad es. il Tianjin Cycle Industry Park Development Assistance Fund ossia il fondo di assistenza allo sviluppo del parco industriale di Tianjin per le biciclette, il Tianjin Binhai New Area Special Development and Construction Assistance Fund ossia il fondo speciale di assistenza allo sviluppo e alla costruzione della nuova area di Tianjin Binhai, i Famous Brands Awards ossia premi per i marchi famosi), come pure nei programmi delle zone di sviluppo economico (EDZ — Economic Development Zone) (ad es. quelli della nuova area di Tianjin Binhai, della zona di sviluppo economico Tinajin Jinghai, dell'area di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin, della zona di sviluppo economico Da Gang, della zona di sviluppo economico Wu Qing, del parco industriale della Cina meridionale di Dongguan).

Secondo il denunziante, inoltre, i suddetti regimi costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali (inclusi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, ossia ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinate tipologie di imprese e/o regioni.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l'inserimento nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori selezionati per l'inserimento nel campione devono restituire il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto indicato al punto 5.1.1., lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi per esse un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino domandare tale margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e altri moduli predisposti a tal fine e restituirli debitamente compilati entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedano un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere comunque di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (4), (5)

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dal paese interessato nell'Unione.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società secondo quanto richiesto nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse da quelle sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione darà comunicazione delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

I produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

L'accertamento del pregiudizio si basa su «prove positive» e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono tenuti a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire ogni informazione pertinente relativa alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutti i produttori noti dell'Unione e/o tutte le associazioni note di produttori dell'Unione saranno informati dalla Commissione delle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono restituire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario riguarderà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria societaria, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione e sulle vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Devono essere contrassegnati dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6) tutte le comunicazioni scritte, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per i quali venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail

:

TRADE-AS589-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(per gli esportatori, gli importatori collegati, le associazioni e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese)

TRADE-AS589-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori, i consumatori e le associazioni dell'Unione)

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

(3)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 122/07

1.

In data 2 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Freudenberg & Co. KG («Freudenberg», Germania) e Trelleborg AB («Trelleborg», Svezia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Trelleborg Vibracoustic («TVJV», Germania), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Freudenberg: sviluppo e produzione di guarnizioni, componenti della tecnologia delle vibrazioni, filtri, non tessuti, disarmanti, lubrificanti speciali e prodotti meccatronici,

Trelleborg: produzione di sistemi antivibrazioni per applicazioni automobilistiche e industriali, prodotti e soluzioni per la soppressione del rumore nei veicoli, pneumatici e ruote, sistemi per fluidi industriali e soluzioni ingegnerizzate basate su materiali polimerici,

TVJV: sviluppo, produzione e vendita di sistemi antivibrazioni per pullman, autobus e camion.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6339 — Freudenberg & CO/Trelleborg/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/20


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 122/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9

«CABRITO TRANSMONTANO»

N. CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di produzione

Legame

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Etichettatura

Requisiti nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

1.   Definizione

Si denomina «Cabrito Transmontano» la carcassa/carne degli animali di razza caprina Serrana, di entrambi i sessi, figli di genitori iscritti al registro zootecnico e/o all'albo genealogico della razza, alimentati a base di latte materno, abbattuti in età da 30 a 90 giorni e allevati in tredici comuni della zona di origine.

2.   Zona geografica

Ampliamento della zona geografica. Includere i comuni di Alijó, Vimioso e Bragança (solamente le frazioni di Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda e Sendas).

3.   Periodo di commercializzazione

Periodo di commercializzazione ampliato a tutto l'anno (con l'inclusione dei mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre).

4.   Peso della carcassa

Ampliare l'intervallo del peso della carcassa del «Cabrito Transmontano» da 4 a 9 kg, anziché da 5 a 9 kg.

5.   Autorizzazione di commercializzazione della carcassa in quarti o in qualsiasi porzione, refrigerata o congelata

Oltre alla possibilità di commercializzare le carcasse e le mezzene, consentire anche la suddivisione in quarti o in qualsiasi porzione.

6.   Autorizzazione a congelare la carcassa; per un periodo massimo di sei mesi e con la menzione obbligatoria sull'etichetta per indicare che si tratta di un prodotto congelato.

7.   Condizionamento obbligatorio qualora la carcassa sia commercializzata in quarti o in qualsiasi porzione minore.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CABRITO TRANSMONTANO»

N. CE: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Nome:

«Cabrito Transmontano».

2.   Stato membro o paese terzo:

Portogallo.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Si denomina «Cabrito Transmontano» la carcassa/carne degli animali di razza caprina Serrana, di entrambi i sessi, figli di genitori iscritti al registro zootecnico e/o all'albo genealogico della razza, alimentati a base di latte materno, abbattuti in età da 30 a 90 giorni e allevati in tredici comuni della zona di origine.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

L'alimentazione dei greggi caprini avviene a base di piante spontanee, presenti soprattutto in terreni collettivi, incolti e lasciati a riposo. I pascoli arborizzati (con ricorso ai germogli e alle foglie di alcuni alberi) e arbustivi (con ricorso a diverse specie di arbusti, quali ginestre, brughiera e genista tridentata) sono i prediletti della capra Serrana e ove siano disponibili possono rappresentare il 90 % del fabbisogno alimentare di questa specie animale.

I capretti sono alimentati a base di latte materno.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Ubicazione delle aziende, dell'allevamento e dell'abbattimento degli animali.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

In caso di commercializzazione in quarti di carcassa o in altra porzione di carcassa, il condizionamento è obbligatorio.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L'etichetta da apporre nella zona delle grascelle (in caso di commercializzazione di carcassa intera o di mezzena) deve contenere l'informazione seguente:

DOP «Cabrito Transmontano».

In caso di commercializzazione in quarti di carcassa o in altra porzione di carcassa, il condizionamento è obbligatorio e l'etichetta deve contenere la dicitura summenzionata.

In caso di prodotto congelato, l'etichetta, oltre alla dicitura summenzionata, deve indicare in modo del tutto esplicito che si tratta di prodotto congelato.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione del «Cabrito Transmontano» comprende i comuni di Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso e Bragança (solamente le frazioni di Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda e Sendas) del distretto di Bragança; i comuni di Alijó, Valpaços e Murça del distretto di Vila Real.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Relativamente alla situazione geografica e alle condizioni topografiche e climatiche, è opportuno caratterizzare la regione di Trás-os-Montes, giacché questa DOP interessa più di un terzo della superficie di tale regione nei due distretti di Bragança e Vila Real.

Questa zona inserita nella regione di Trás-os-Montes ha una superficie di 447 600 ha ed è costituita da fosse tettoniche, profonde valli segnate dall'erosione e zone di altopiano.

Il bacino idrografico del Douro domina tutta la regione, in cui gli affluenti di destra Sabor, Tua, Pinhão e Corgo e quelli di sinistra Águeda, Côa, Távora e Varosa separano cordigliere montuose orientate parallelamente al mare, che in alcuni punti oltrepassano i 1 500 metri.

Le particolarità del bacino idrografico del secondo maggior fiume della penisola iberica, in Portogallo, conferiscono a tutta la regione caratteristiche molto speciali e forse uniche al mondo, generando una grande varietà climatica, culturale e anche umana (LAGE, 1985).

Le catene montuose con orientamento parallelo al mare impediscono il passaggio dei venti marittimi, la cui influenza di conseguenza si attenua man mano che ci si inoltra nell'entroterra, mentre aumenta progressivamente l'influenza continentale. Anche procedendo da nord a sud, verso il Douro, si verifica un aumento dell'influenza mediterranea.

Esiste una stretta correlazione fra la struttura geologica e litologica, il rilievo, il clima e la morfologia dei terreni. I suoli di questa regione sono essenzialmente derivati da graniti, scisti e grovacche, con tessitura franco-sabbiosa.

5.2.   Specificità del prodotto:

La filiera dell'allevamento dei caprini, nel settore di produzione del capretto, è molto presente nei tredici comuni (in quello di Bragança solo nelle quindici frazioni menzionate) che costituiscono questa DOP, i quali possono essere considerati quelli più rurali, marginali, con minore qualità di vita e con il maggiore decremento demografico negli ultimi dieci anni. La produzione caprina in queste zone di montagna è intimamente legata al ciclo climatico e al modus vivendi degli allevatori, che non subiscono interferenze esterne e allevano gli animali come se questi si trovassero nel loro ambiente naturale (sistema di produzione estensivo tradizionale).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le condizioni agricole ed ecologiche delle zone montagnose di Trás-os-Montes, associate alle caratteristiche proprie di questa razza assai antica e bene adattata a questa regione del Portogallo, hanno contribuito a fare del Cabrito Transmontano un prodotto che si evidenzia e si differenzia per la qualità organolettica della sua carne, in particolare in termini di palatabilità, tenerezza, succulenza, sapore e aroma.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.gpp.pt/Valor/DOP_IGP_ETG.html


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.