ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.120.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
25 aprile 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 120/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 120/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6519 — Cremer/L Possehl/Possehl Erzkontor JV) ( 2 )

2

2012/C 120/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6478 — Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema) ( 2 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 120/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 120/05

Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 18; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 6; GU C 273 del 16.9.2011, pag. 11; GU C 357 del 7.12.2011, pag. 3; GU C 88 del 24.3.2012, pag. 12)

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 120/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2012/C 120/01

Data di adozione della decisione

16.3.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33976 (11/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Støtte til offentlig skovrejsning

Base giuridica

Lov om skove (LBK. nr. 945 af 24. september 2009)

Det Nationale Skovprogram

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 24 milioni DKK

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

DANMARK

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6519 — Cremer/L Possehl/Possehl Erzkontor JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 120/02

In data 23 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6519. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6478 — Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 120/03

In data 19 marzo 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6478. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 aprile 2012

2012/C 120/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3161

JPY

yen giapponesi

106,87

DKK

corone danesi

7,4402

GBP

sterline inglesi

0,81540

SEK

corone svedesi

8,8880

CHF

franchi svizzeri

1,2021

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5565

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,997

HUF

fiorini ungheresi

297,69

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6993

PLN

zloty polacchi

4,2003

RON

leu rumeni

4,3818

TRY

lire turche

2,3510

AUD

dollari australiani

1,2775

CAD

dollari canadesi

1,3020

HKD

dollari di Hong Kong

10,2141

NZD

dollari neozelandesi

1,6170

SGD

dollari di Singapore

1,6417

KRW

won sudcoreani

1 500,43

ZAR

rand sudafricani

10,2770

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2979

HRK

kuna croata

7,5375

IDR

rupia indonesiana

12 095,57

MYR

ringgit malese

4,0335

PHP

peso filippino

56,235

RUB

rublo russo

38,6550

THB

baht thailandese

40,746

BRL

real brasiliano

2,4729

MXN

peso messicano

17,2850

INR

rupia indiana

69,3260


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/4


Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 85; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 15; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 18; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 6; GU C 273 del 16.9.2011, pag. 11; GU C 357 del 7.12.2011, pag. 3; GU C 88 del 24.3.2012, pag. 12)

2012/C 120/05

La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

POLONIA

Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006

CARTE RILASCIATE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1.   Descrizione generale

Il documento ha la forma di una carta in policarbonato multistrato i cui strati esterni sono trasparenti e quelli interni opachi. Tra gli strati di policarbonato sono inseriti, mediante tecniche di stampa offset e serigrafia, elementi grafici e di sicurezza.

CARTA D’IDENTITÀ PER CONSOLE ONORARIO

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CARTA D’IDENTITÀ DI SERVIZIO

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CARTA D’IDENTITÀ CONSOLARE

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CARTA D’IDENTITÀ SPECIALE

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CARTA D’IDENTITÀ DIPLOMATICA

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2.   Elenco degli elementi di sicurezza

RECTO

stampa iridescente, sfondo Guilloche;

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elemento grafico consistente nelle lettere RP, stampato con inchiostro otticamente variabile con variazione di colore dall’oro al verde, dotato di un elemento di sicurezza del tipo up-converter;

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microstampa in offset del testo:

MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS

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Personalizzazione mediante colore inserita nella struttura della carta — tecnologia PCP (polycarbonate colour personalisation).

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VERSO

stampa iridescente, sfondo Guilloche,

microstampa in offset del testo:

MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS

elemento grafico consistente in un emblema e in una rabescatura invisibili alla luce diurna e visibili in rosso-verde ai raggi infrarossi con lunghezza d’onda di 365nm;

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CLI (Changeable Laser Image) — immagine laser variabile contenente oggetti grafici visibili da diversi angoli di osservazione;

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GOFFRATURA — percepibile al tatto sulla superficie della carta.

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/9


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

2012/C 120/06

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (di seguito «i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 gennaio 2012 da tre produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione dell'Unione di assi da stiro.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) n. 1243/2010 del Consiglio (4).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

La domanda contiene elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha stabilito il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1.3. L'asserzione di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale di cui alla frase precedente e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione. Il margine di dumping calcolato su tale base è significativo.

L'asserzione di persistenza del dumping da parte dell'Ucraina si basa su un confronto tra i prezzi di vendita in Ucraina e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato è considerevole.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio

Il richiedente sostiene inoltre che il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ha continuato a essere importato in quantità considerevoli e ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

Secondo gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno continuato, tra l'altro, ad avere ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati, compromettendo gravemente la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che in caso di scadenza delle misure un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. A tale riguardo egli ha fornito prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, data l'esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese, l'estensione delle misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro cinesi negli USA, tradizionale mercato d'esportazione, e la grande attrattività del mercato dell'Unione, in termini di dimensioni e prossimità geografica, per i produttori esportatori ucraini.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame della Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, la Commissione contatterà anche le autorità di tale paese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), fatta salva l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

5.1.1.2.   Procedura per i produttori esportatori dell'Ucraina oggetto dell'inchiesta

Tutti i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dell'Ucraina sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dell'Ucraina, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione e sul mercato nazionale del paese interessato.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché sulle vendite di tale prodotto.

5.1.3.   Procedura supplementare per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese — Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente la Turchia, l'Ucraina e l'UE sono state utilizzate come paesi terzi ad economia di mercato appropriati per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione prevede di utilizzare provvisoriamente l'Ucraina. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta, che devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame dell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie. Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria delle società, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sui costi di produzione e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine suddetto possono fornire alla Commissione informazioni relative all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R549-IRONING-BOARDS-A@EC.EUROPA.EU

(indirizzo per produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti della Repubblica popolare cinese o dell'Ucraina, produttori del paese terzo a economia di mercato) e

TRADE-R549-IRONING-BOARDS-B@EC.EUROPA.EU

(indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori e associazioni dell'Unione).

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che desiderano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 187 del 28.6.2011, pag. 21.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(4)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 22.

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori possono essere oggetto del campionamento. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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