ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.117.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 117/01 |
Comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine ( 1 ) |
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2012/C 117/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6472 — Bollore/CMA CGM/Terminal du grand Ouest) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 117/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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2012/C 117/04 |
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2012/C 117/05 |
Invito alla sottoscrizione di quote nel fondo per la creazione di imprese High-Tech Gründerfonds II |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2012/C 117/06 |
Avviso di imminente scadenza di determinate misure antidumping |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 117/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6542 — Eastman Chemical Company/Solutia) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/1 |
Comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 117/01
I. Introduzione
Conformemente alla comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (la comunicazione), i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di credito inferiore a due anni.
Viste le eccezionali difficoltà dell’economia greca e la scarsa copertura assicurativa privata per le esportazioni in Grecia, la Commissione ha deciso di escludere la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
II. Modifica della comunicazione
La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si applica dal 20 aprile 2012:
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l’allegato è sostituito da quanto segue: «Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato
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(1) GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6472 — Bollore/CMA CGM/Terminal du grand Ouest)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 117/02
In data 16 aprile 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6472. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 aprile 2012
2012/C 117/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3192 |
JPY |
yen giapponesi |
107,81 |
DKK |
corone danesi |
7,4387 |
GBP |
sterline inglesi |
0,81875 |
SEK |
corone svedesi |
8,8396 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2017 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5470 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,919 |
HUF |
fiorini ungheresi |
296,64 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6985 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1920 |
RON |
leu rumeni |
4,3753 |
TRY |
lire turche |
2,3620 |
AUD |
dollari australiani |
1,2738 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3075 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2391 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6190 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6477 |
KRW |
won sudcoreani |
1 502,75 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,3145 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3150 |
HRK |
kuna croata |
7,5170 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 108,96 |
MYR |
ringgit malese |
4,0420 |
PHP |
peso filippino |
56,210 |
RUB |
rublo russo |
38,8500 |
THB |
baht thailandese |
40,747 |
BRL |
real brasiliano |
2,4779 |
MXN |
peso messicano |
17,3475 |
INR |
rupia indiana |
68,7300 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/5 |
Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
2012/C 117/04
The High Court of Ireland
IN RELAZIONE A IRISH LIFE & PERMANENT PLC («ILP») E IN RELAZIONE AL CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010
In data 28 marzo 2012, la High Court of Ireland ha emesso un’ordinanza (Direction Order) ai sensi dell’articolo 9 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, come modificato dal Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011 («la legge») disponendo quanto segue.
Si dispone che ILP adotti, tra l'altro, determinati provvedimenti finalizzati alla vendita di Irish Life Limited («Irish Life»), una società interamente controllata da ILP, e delle sue controllate al ministero delle Finanze irlandese («il ministero») nel quadro della ricapitalizzazione di ILP; tali provvedimenti devono includere, tra l'altro, la sottoscrizione di un accordo sull'acquisto di quote con il ministero per l'intero capitale azionario emesso da Irish Life nonché altri provvedimenti che consentano di separare il braccio assicurativo di ILP da quello bancario, ivi inclusi, se necessario per agevolare la separazione, il completamento della realizzazione delle apposite strutture e la sottoscrizione di uno o più accordi.
La Corte ha inoltre dichiarato che l’ordinanza, sia nel suo insieme, sia in ogni sua singola parte diretta a ILP e concepita per quest’ultima, è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge, è possibile presentare un’istanza di annullamento dell’ordinanza presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, entro i 14 giorni lavorativi successivi al 30 marzo 2012, ossia la data di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 9A, paragrafo 1, lettera b, della legge. Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l’ordinanza non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court.
Per ottenere copia integrale dell’ordinanza dall’Ufficio centrale della High Court, inviare un'e-mail a: listroomhighcourt@courts.ie
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/6 |
Invito alla sottoscrizione di quote nel fondo per la creazione di imprese High-Tech Gründerfonds II
2012/C 117/05
Il Ministero federale dell'economia e della tecnologia ha istituito il fondo per la creazione di imprese High-Tech Gründerfonds II (HTGF II) insieme al gruppo bancario KfW e a dodici imprese industriali. Tale fondo è rivolto a imprese tecnologiche in fase di avviamento con sede in Germania e ha l'obiettivo di colmare il deficit di finanziamento esistente in questo segmento.
Le imprese industriali interessate sono invitate a partecipare a High-Tech Gründerfonds II.
La quota minima di sottoscrizione è in linea di principio pari a 2 500 000 EUR.
Presso la direzione del fondo è disponibile un prospetto informativo per gli investitori (Private Placement Memorandum) contenente maggiori informazioni.
Le richieste di sottoscrizione vanno inviate a High-Tech Gründerfonds entro il 30 aprile 2012.
Termine per la sottoscrizione: 31 dicembre 2012.
Le comunicazioni e la documentazione relative al fondo sono in lingua tedesca.
Per ulteriori informazioni:
High-Tech Gründerfonds Management GmbH |
Ludwig-Erhard-Allee 2 |
53175 Bonn |
DEUTSCHLAND |
Tel. +49 22882300-100 |
Fax +49 22882300-050 |
E-mail: info@high-tech-gruenderfonds.de |
Internet: http://www.high-tech-gruenderfonds.de |
Repubblica federale di Germania
rappresentata dal
Ministero federale dell'economia e della tecnologia |
Villemomblerstr. 76 |
53123 Bonn |
DEUTSCHLAND |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/7 |
Avviso di imminente scadenza di determinate misure antidumping
2012/C 117/06
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione avvisa che, se non verrà avviato un riesame secondo la procedura seguente, le misure antidumping di seguito indicate scadranno alla data menzionata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.
Qualora la Commissione decida di effettuare un riesame delle misure in questione, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame sulla base di quanto illustrato al punto precedente alla Commissione europea, Direzione Generale del Commercio (Unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paese(i) di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimenti |
Data di scadenza (3) |
Fogli di polietilene tereftalato (PET) |
India, Brasile e Israele |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1) |
7.11.2012 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella presente colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6542 — Eastman Chemical Company/Solutia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 117/07
1. |
In data 16 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Eastman Chemical Company («Eastman», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Solutia Inc. («Solutia», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6542 — Eastman Chemical Company/Solutia, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).