ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.116.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
20 aprile 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2012/C 116/01

Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

1

 

Commissione europea

2012/C 116/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2012/C 116/03

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

3

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 116/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum) ( 1 )

4

2012/C 116/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

20.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

2012/C 116/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (2), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2012 è stato adottato definitivamente il 1o dicembre 2011 (3),

il 27 gennaio 2012 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2012,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 è stata adottata il 26 marzo 2012.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifiche nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.

(2)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(3)  GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1.


Commissione europea

20.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 aprile 2012

2012/C 116/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3086

JPY

yen giapponesi

106,92

DKK

corone danesi

7,4389

GBP

sterline inglesi

0,81710

SEK

corone svedesi

8,8416

CHF

franchi svizzeri

1,2021

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,5485

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,842

HUF

fiorini ungheresi

297,23

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6985

PLN

zloty polacchi

4,1870

RON

leu rumeni

4,3750

TRY

lire turche

2,3444

AUD

dollari australiani

1,2652

CAD

dollari canadesi

1,2971

HKD

dollari di Hong Kong

10,1560

NZD

dollari neozelandesi

1,6031

SGD

dollari di Singapore

1,6382

KRW

won sudcoreani

1 491,07

ZAR

rand sudafricani

10,2507

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2492

HRK

kuna croata

7,5080

IDR

rupia indonesiana

12 014,26

MYR

ringgit malese

4,0115

PHP

peso filippino

55,857

RUB

rublo russo

38,6575

THB

baht thailandese

40,449

BRL

real brasiliano

2,4693

MXN

peso messicano

17,2750

INR

rupia indiana

68,2370


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/3


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2012/C 116/03

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza (3)

Diciandiammide (DCD)

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1)

16.11.2012


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.4.2012   

IT

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C 116/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 116/04

1.

In data 10 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Outokumpu Oyj («Outokumpu», Finlandia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Inoxum GmbH («Inoxum», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Outokumpu: produzione, vendita e distribuzione di prodotti di acciaio inossidabile e produzione di ferrocromo,

Inoxum: produzione, vendita e distribuzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile, leghe ad alte prestazioni e forgiati.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


20.4.2012   

IT

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C 116/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 116/05

1.

In data 2 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ESB Novusmodus LP («ESB NM», Irlanda), appartenente al gruppo ESB, e BP Alternative Energy International Limited («BPAEL», Regno Unito), appartenente al gruppo BP, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Heliex Power Limited («HPL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ESB NM: fondo di investimento che opera prevalentemente nel settore delle tecnologie pulite e delle fonti energetiche rinnovabili,

BPAEL: sviluppo, produzione e commercializzazione di biocarburanti, energia eolica e energia solare,

HPL: produzione e sviluppo di espansori a vite.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).