ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.116.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2012/C 116/01 |
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Commissione europea |
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2012/C 116/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2012/C 116/03 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 116/04 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum) ( 1 ) |
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2012/C 116/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012
2012/C 116/01
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (2), in particolare l'articolo 37,
considerando quanto segue:
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il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2012 è stato adottato definitivamente il 1o dicembre 2011 (3), |
— |
il 27 gennaio 2012 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2012, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 è stata adottata il 26 marzo 2012.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifiche nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.
(2) GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.
(3) GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1.
Commissione europea
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 aprile 2012
2012/C 116/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3086 |
JPY |
yen giapponesi |
106,92 |
DKK |
corone danesi |
7,4389 |
GBP |
sterline inglesi |
0,81710 |
SEK |
corone svedesi |
8,8416 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2021 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5485 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,842 |
HUF |
fiorini ungheresi |
297,23 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6985 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1870 |
RON |
leu rumeni |
4,3750 |
TRY |
lire turche |
2,3444 |
AUD |
dollari australiani |
1,2652 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2971 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1560 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6031 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6382 |
KRW |
won sudcoreani |
1 491,07 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,2507 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2492 |
HRK |
kuna croata |
7,5080 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 014,26 |
MYR |
ringgit malese |
4,0115 |
PHP |
peso filippino |
55,857 |
RUB |
rublo russo |
38,6575 |
THB |
baht thailandese |
40,449 |
BRL |
real brasiliano |
2,4693 |
MXN |
peso messicano |
17,2750 |
INR |
rupia indiana |
68,2370 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/3 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2012/C 116/03
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza (3) |
Diciandiammide (DCD) |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1) |
16.11.2012 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 116/04
1. |
In data 10 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Outokumpu Oyj («Outokumpu», Finlandia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Inoxum GmbH («Inoxum», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 116/05
1. |
In data 2 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ESB Novusmodus LP («ESB NM», Irlanda), appartenente al gruppo ESB, e BP Alternative Energy International Limited («BPAEL», Regno Unito), appartenente al gruppo BP, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Heliex Power Limited («HPL», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).