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ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.109.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2012/C 109/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/1 |
2012/C 109/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/2 |
Ordinanza della Corte 13 gennaio 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea dell’ambiente (EEA)
(Causa C-462/10 P) (1)
(Impugnazione - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi di consulenza informatica - Rigetto dell’offerta - Decisione di attribuire l’appalto ad un altro offerente - Criteri di selezione e di aggiudicazione - Confusione dei criteri - Ponderazione dei criteri - Copia integrale del rapporto di valutazione - Carenza di motivazione)
2012/C 109/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea dell’ambiente (EEA) (rappresentanti: avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (quinta sezione) dell’8 luglio 2010, Evropaïki Dynamiki/EEA (T-331/06), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente, del 14 settembre 2006, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EEA/IDS/06/002, riguardante la prestazione di servizi di consulenza informatica (GU 2006/118-125101), nonché della decisione di attribuire l’appalto ad un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Errore di valutazione
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Venafro — Italia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello
(Causa C-496/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Membro del Parlamento europeo - Protocollo sui privilegi e sulle immunità - Articolo 8 - Procedimento penale per il reato di ingiuria - Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento - Nozione di «opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari» - Immunità - Presupposti)
2012/C 109/03
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di Pace di Venafro
Imputato nella causa principale
Aldo Patriciello
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di Pace di Venafro — Interpretazione degli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 13) — Membro del Parlamento europeo imputato per il reato di ingiuria in seguito ad una falsa accusa nei confronti di un rappresentante delle forze dell’ordine — Riconducibilità o meno alla nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare
Dispositivo
L’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di ingiuria, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nel procedimento principale.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta del Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern
(Causa C-590/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4 - Articolo 7, paragrafo 1 - Mutuo riconoscimento delle patenti di guida - Ritiro del permesso di guida nazionale - Rilascio di una patente di categoria B da parte di un altro Stato membro - Violazione del requisito della residenza - Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C - Rispetto del requisito della residenza - Obbligo di titolarità di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria C)
2012/C 109/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Wolfgang Köppl
Resistente: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione, alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di categoria B rilasciata da uno Stato membro, in violazione del requisito della residenza, a un cittadino di un altro Stato membro successivamente al ritiro della sua patente nazionale e successivamente alla scadenza del periodo di divieto di richiesta di nuova patente — Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C nel rispetto del requisito della residenza — Possibilità dello Stato membro di residenza di negare il riconoscimento della validità di tale patente
Dispositivo
Gli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento dei permessi di guida per i veicoli di categorie B e C rilasciati da un altro Stato membro ad un soggetto nei confronti del quale il primo Stato membro abbia precedentemente adottato misure ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, qualora il permesso di guida per i veicoli di categoria B sia stato rilasciato nel secondo Stato membro in violazione, come risultante dalle indicazioni riportate sulla patente rilasciata ai sensi della medesima, del requisito della normale residenza previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva ed il permesso di guida per i veicoli di categoria C sia stato rilasciato sulla base del primo permesso, senza che il mancato rispetto del menzionato requisito della residenza normale emerga dalla nuova patente di guida rilasciata in base a tale permesso di guida per i veicoli di categoria C.
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/3 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2011 — Deutsche Bahn AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-45/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione di un marchio comunitario consistente in una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b))
2012/C 109/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Bahn AG (rappresentante: K. Schmidt-Hern, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2010, Deutsche Bahn/UAMI, T-404/09, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 luglio 2009, che respinge il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, mediante la quale è stata rifiutata la registrazione di un segno colorato, consistente nella combinazione dei colori grigio e rosso, in quanto marchio comunitario, per taluni servizi della classe 39 — Carattere distintivo di un segno consistente in una combinazione di colori
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/4 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 novembre 2011 — Tresplain Investments Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd
(Causa C-76/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articoli 8, paragrafo 4, e 52, paragrafo 1, lettera c) - Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand - Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT - Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore - Regime dell’azione di «common law» per abuso di denominazione («action for passing off»))
2012/C 109/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Hoo Hing Holdings Ltd (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (T-303/08), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «Golden Elephant Brand», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «GOLDEN ELEPHANT», per prodotti della classe 30 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Tresplain Investments Ltd è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-117/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) - Esenzione di alcuni servizi di trasporto - Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto - Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica - Principio della neutralità fiscale)
2012/C 109/07
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell'imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l'aeroporto — Se, ai fini dell'IVA, l'operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.
Dispositivo
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/5 |
Ordinanza della Corte 29 novembre 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-235/11 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Appalti pubblici banditi dalle istituzione dell’Unione per proprio conto - Gara d’appalto riguardante la prestazione di servizi TI e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema di scambit di quote di emissione (CITL e CR) - Rigetto dell’offerta - Obbligo di motivazione - Principio di parità di trattamento - Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata)
2012/C 109/08
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 3 marzo 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-589/08), che respinge un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 13 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ENV.C2/FRA/2008/0017, volta alla conclusione di un accordo quadro per la prestazione di servizi TI (tecnologia dell’informazione) e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema comunitario di scambio di quote di emissione [catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) e registro comunitario (CR)] (GU 2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/5 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Auditeur du travail/Yangwei SPRL
(Causa C-349/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatorie dei contratti e degli orari di lavoro)
2012/C 109/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrente: Auditeur du travail
Convenuta: Yangwei SPRL
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la redazione da parte del datore di lavoro di documenti nei quali sono annotate le deroghe agli orari di lavoro, nonché la conservazione e la pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale — Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale
Dispositivo
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale qualora sia accertato che detta normativa non conduce a trattare questi ultimi in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione paragonabile oppure, se tale differenza di trattamento esiste, qualora sia accertato che essa è giustificata da ragioni obiettive e non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi in tal modo perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche in fatto e in diritto, segnatamente riguardo al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò si verifichi nella fattispecie dinanzi ad esso pendente.
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch’essa osta a siffatta disciplina.
(1) GU C 282 del 24 settembre 2011.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh (Regno Unito) il 30 gennaio 2012 — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
(Causa C-44/12)
2012/C 109/10
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Session (Scotland), Edinburgh
Parti
Ricorrente: Andrius Kulikauskas
Convenuti: Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, con riferimento alla direttiva rifusa (2006/54/CE) (1), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B»). |
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2) |
Se, con riferimento alla direttiva rifusa (2006/54/CE), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B») che sia (i) la sua partner, o (ii) altrimenti legata alla persona A. |
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 gennaio 2012 — Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Hadj Ahmed
(Causa C-45/12)
2012/C 109/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
Resistente: Radia Hadj Ahmed
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel caso in cui una cittadina di uno Stato terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) abbia ottenuto da meno di cinque anni un permesso di soggiorno in uno Stato membro (nella fattispecie, il Belgio) per ricongiungersi, in assenza di matrimonio o di unione registrata, ad un cittadino di un altro Stato europeo (nella fattispecie, una persona di cittadinanza francese), da cui ha un figlio (cittadino francese), detta cittadina rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 (1) quale familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ai fini della concessione, quale beneficiaria, di prestazioni familiari garantite a favore di un altro figlio cittadino di un paese terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) benché nel frattempo sia cessata la convivenza con il padre del minore di cittadinanza francese. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se alla luce delle circostanze di cui a quest’ultima e in considerazione della presenza nel suo nucleo familiare del minore di cittadinanza francese, detta cittadina di uno Stato terzo o il minore cittadino di uno Stato terzo rientrino nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite a favore del figlio di cittadinanza algerina. |
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3) |
In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/38 (2) in combinato disposto con l’articolo 12 CE (divenuto articolo 18 TFUE), dello stesso trattamento giuridico dei cittadini nazionali fin quando il diritto di soggiorno non le venga revocato, cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite mentre tale requisito non opera nei confronti dei beneficiari nazionali. |
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4) |
In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione e in quanto madre di un cittadino dell’UE, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di parità di trattamento cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite a favore di un altro dei suoi figli, cittadino di un paese terzo, laddove detto requisito della durata della residenza non sia richiesto nel caso di un minore avente la cittadinanza dell’UE. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Danimarca) il 26 gennaio 2012 — LN
(Causa C-46/12)
2012/C 109/12
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten
Parte
Ricorrente: LN
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sul soggiorno (1), significhi che uno Stato membro (Stato membro ospitante), nel valutare se una persona possa essere considerata un lavoratore avente diritto agli aiuti agli studi, possa tener conto del fatto che detta persona si è recata nello Stato membro ospitante con lo scopo principale di seguire un corso di studi, con la conseguenza che lo Stato membro ospitante non è tenuto a versare un aiuto agli studi alla stessa persona (v. il summenzionato articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sul soggiorno).
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 febbraio 2012 — Marián Baláž
(Causa C-60/12)
2012/C 109/13
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Vrchní soud v Praze
Parti
Appellante: Marián Baláž
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» di cui all’articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 (1), relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (in prosieguo: la «decisione quadro») debba essere interpretata come una nozione autonoma di diritto dell’Unione europea. |
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2) |
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3) |
Se la «possibilità di essere giudicata»«da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, sia rispettata anche nel caso in cui la persona interessata non possa conseguire direttamente la trattazione della causa dinanzi ad un’«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ma debba dapprima impugnare la decisione di un organo diverso da un giudice (organo amministrativo) con un mezzo di ricorso in esito alla cui presentazione la decisione di detto organo diviene inefficace, viene avviato un procedimento ordinario dinanzi al medesimo organo e per la prima volta contro la decisione di quest’ultimo, in tale procedimento ordinario, è possibile proporre un ricorso sul quale decide un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale. Se, relativamente al rispetto della «possibilità di essere giudicata» sia necessario risolvere anche la questione se il mezzo di ricorso sul quale decide un’«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» abbia natura di rimedio ordinario (ossia di ricorso contro una decisione non definitiva) oppure di rimedio straordinario (ossia di ricorso contro una decisione definitiva), e se l’«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», sulla base di detto mezzo di ricorso, sia legittimata ad esaminare pienamente la causa, tanto in fatto quanto in diritto. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/8 |
Ordinanza del presidente della Corte del 27 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Yasar Erdil/Land Berlin
(Causa C-420/08) (1)
2012/C 109/14
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/8 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-533/09) (1)
2012/C 109/15
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/8 |
Ordinanza del presidente della Corte del 30 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-516/10) (1)
2012/C 109/16
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/8 |
Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte del 20 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria
(Causa C-575/10) (1)
2012/C 109/17
Lingua processuale: l’ungherese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/8 |
Ordinanza del presidente della Corte del 31 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Johann Bilker, Heidrun Ohle, Ursula Kohls-Ohle/EWE AG
(Causa C-8/11) (1)
2012/C 109/18
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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14.4.2012 |
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C 109/9 |
Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2012 — Land Burgenland e Austria/Commissione
(Causa T-268/08 e T-281/08) (1)
(Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità austriache al gruppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) nel quadro della privatizzazione della Bank Burgenland - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Criterio dell’investitore privato in economia di mercato - Applicazione della situazione nella quale lo Stato agisce come venditore - Determinazione del prezzo di mercato)
2012/C 109/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Land Burgenland (rappresentanti: U. Soltész e C. Herbst, avvocati) (causa T-268/08 e Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann e J. Bauer, agenti) (causa T-281/08)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, N. Khan, K. Gross e T. Maxian Rusche, successivamente V. Kreuschitz, N. Khan e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione della Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32)
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica d’Austria e il Land Burgenland sono condannati alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/9 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012 — Grazer Wechselseitige Versicherung/Commissione
(Causa T-282/08) (1)
(Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità austriache al grupppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) nell’ambito della privatizzazione della Bank Burgenland - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Criterio dell’investitore privato in economia di mercato - Applicazione nel caso in cui lo Stato agisca in veste di venditore - Determinazione del prezzo di mercato)
2012/C 109/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Graz, Austria) (rappresentante: H. Wollmann, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, N. Khan e K. Gross, successivamente V. Kreuschitz, N. Khan e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Grazer Wechselseitige Versicherung AG è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/10 |
Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2012 — Certmedica International/UAMI — Lehning entreprise (L112) e Lehning entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)
(Cause riunite T-77/10 e T-78/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo L112 - Marchio francese denominativo anteriore L114 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancato uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Dichiarazione di nullità parziale)
2012/C 109/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Pfortner) (causa T-77/10); e Lehning entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: avv. P. Demoly) (causa T-78/10)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lehning entreprise (causa T-77/10) e Certmedica International GmbH (causa T-78/10)
Oggetto
Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lehning entreprise e la Certmedica International GmbH
Dispositivo
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1) |
Nella causa T-77/10:
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2) |
Nella causa T-78/10:
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/10 |
Sentenza del Tribunale 29 febbraio 2012 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/UAMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)
(Causa T-525/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SERVO SUO - Marchio comunitario denominativo anteriore SERVUS - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2012/C 109/22
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italia) (rappresentanti: G. Massa e P. Massa, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Mannucci, successivamente P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria) (rappresentante: C. -R. Haarmann, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 agosto 2010 (procedimento R 1571/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Weinkellerei Lenz Moser AG e l’Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/11 |
Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Italia/Commissione
(Causa T-305/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Non luogo a provvedere)
2012/C 109/23
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/11 |
Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Grasso/Commissione
(Causa T-319/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2012/C 109/24
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Grasso Salvatore (Catania, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, A. De Matteis e A. De Francesco, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/11 |
Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 — AJD Tuna/Commissione
(Causa T-329/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2012/C 109/25
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: AJD Tuna Ltd (St. Paul’s Bay, Malta) (rappresentanti: J. Refalo, R. Mastroianni e M. Annoni, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La AJD Tuna Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/12 |
Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e a./Commissione
(Causa T-330/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2012/C 109/26
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc (Trapani, Italia) e gli altri sei ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: A. Clarizia, P. Ziotti, P. De Luca, A. Amatucci e R. Malinconico, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc e gli altri sei ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/12 |
Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Federcoopesca e a./Commissione
(Causa T-366/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2012/C 109/27
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca), (Roma, Italia) e gli altri otto ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: P. Cavasola, V. Cannizzaro e G. Micucci, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) e gli altri otto ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/12 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 febbraio 2012 — Dagher/Consiglio
(Causa T-218/11 R)
(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Costa d’Avorio - Eliminazione dall’elenco delle persone interessate - Domanda di provvedimenti provvisori - Non luogo a statuire)
2012/C 109/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Habib Roland Dagher (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: avv.ti J.-Y. Dupeux e F. Dressen)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Oggetto
In primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto, in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce di aver subito
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/13 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 febbraio 2012 — Hassan/Consiglio
(Causa T-572/11 R)
(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Ponderazione degli interessi)
2012/C 109/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e E. Lagathu)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori, segnatamente, domanda di sospendere l’esecuzione della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 218, pag. 1), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/13 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 13 febbraio 2012 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione
(Causa T-601/11 R)
(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Legge danese che introduce imposte inferiori per i fornitori di giochi d’azzardo on line - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Ponderazione degli interessi)
2012/C 109/30
Lingua processuale: il danese
Parti
Richiedente: Dansk Automat Brancheforening (Frederica, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær, T. Høg e J. Flodgaard)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti:M. Afonso e C. Barslev, agenti)
Oggetto
Demanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2011) 6499 def. della Commissione del 20 settembre 2011, relativa alla misura C 35/2010 (ex N 302/2010) che la Danimarca intendeva attuare in forma di imposte sui giochi d’azzardo on line, in forza della legge danese sulla tassazione dei giochi d’azzardo
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/13 |
Ordinanza del giudice dei provvedimenti d’urgenza del 16 febbraio 2012 — Morison Menon Chartered Accountants e a./Consiglio
(Causa T-656/11 R)
(Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d’urgenza)
2012/C 109/31
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedenti: Morison Menon Chartered Accountants (Dubaï, Emirati arabi uniti); Morison Menon Chartered Accountants — Dubaï Office (Dubaï); e Morison Menon Chartered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: avv.ti H. Viaene, T. Ruys e D. Gillet)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e S. Kyriakopoulou, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, dall’altro, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui aggiungono all’elenco delle persone e degli enti i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati l’ente denominato «Morison Menon Chartered Accountant»
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/14 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Budziewska/UAMI — Puma AG Rudolf Dassler Sport (raffigurazione di un puma)
(Causa T-666/11)
2012/C 109/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Danuta Budziewska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Masłowski, adwokat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puma AG Rudolf Dassler Sport (Herzogenaurach, Germania)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2011, nel procedimento R 1137/2010-3 che respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione che annulla il diritto al modello ornamentale; nonché |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di annullamento: modello ornamentale (raffigurazione di un puma) registrato col n. 697016-0001 per la ricorrente e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari il 2 maggio 2007
Titolare del marchio comunitario: ricorrente
Richiedente l’annullamento del diritto al marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di annullamento del diritto al marchio: il progetto di modello ornamentale non adempie né la definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5 gennaio 2002, pag. 1), né i requisiti contenuti negli articoli 4-9 del suddetto regolamento, mentre altre cause di invalidità sussistono sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f), g), del regolamento in parola
Decisione della divisione di annullamento: annullamento del diritto al modello ornamentale
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a causa del rifiuto di riconoscere la singolarità del modello ornamentale registrato dalla ricorrente
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/14 |
Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — VIP Car Solutions/Parlamento
(Causa T-668/11)
2012/C 109/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Francia) (rappresentante: avv. G. Welzer)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
condannare il Parlamento europeo a versare EUR 1 408 000 alla SARL VIP Car Solutions; |
|
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e morale da essa asseritamente subito a seguito della decisione del Parlamento, del 24 gennaio 2007, di respingere l'offerta presentata nell'ambito del bando di gara riguardante il trasporto dei membri del Parlamento europeo in autovettura e in minibus con conducente durante i periodi di sessione a Strasburgo (n. PE/2006/06/UTD/1) (1). Tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale del 20 maggio 2009 nella causa T-89/07, VIP Car Solutions/Parlamento (2).
A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva, quale illecito grave del Parlamento all'origine del danno:
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— |
la violazione dell'obbligo di comunicare il prezzo proposto dall'aggiudicatario; |
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— |
la violazione dell'obbligo di motivazione, atteso che il Parlamento non aveva comunicato alcuna informazione sulle caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta prescelta, nonché |
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— |
un errore manifesto di valutazione, in quanto il Parlamento non ha basato la sua decisione di rigetto su criteri di selezione e di attribuzione previamente definiti nei documenti di gara. |
(1) GU 2006/S 177-187988.
(2) Racc. pag. II-1403.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/15 |
Ricorso proposto il 6 gennaio 2012 — Provincia Groningen e a./Commissione
(Causa T-15/12)
2012/C 109/34
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Provincie Groningen (Groningen, Paesi Bassi); Provincie Friesland (Leeuwarden, Paesi Bassi); Provincie Drenthe (Assen, Paesi Bassi); Provincie Overijssel (Zwolle, Paesi Bassi); Provincie Gelderland (Arnhem, Paesi Bassi); Provincie Flevoland (Lelystad, Paesi Bassi); Provincie Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi); Provincie Noord-Holland, (Haarlem, Paesi Bassi); Provincie Zuid-Holland (L’Aja, Paesi Bassi); Provincie Zeeland (Middelburg, Paesi Bassi); Provincie Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi); e Provincie Limburg (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: P.Kuypers e N. van Nuland, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare, o almeno, in subordine, annullare nei limiti in cui le organizzazioni ambientali sono beneficiarie del Subsidieregeling (Regime di sovvenzioni), o almeno, in subordine, annullare nei limiti in cui le organizzazioni di gestione del territorio sono beneficiarie del Subsidieregeling, la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, caso N308/2010; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su un’applicazione errata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed una violazione del diritto dell’Unione europea.
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2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in forza dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/15 |
Ricorso proposto il 6 gennaio 2012 — Stichting Het Groninger Landschap e a./Commissione
(Causa T-16/12)
2012/C 109/35
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Het Groninger Landschap e a. (Haren, Paesi Bassi), Vereniging It Fryske Gea (Olterterp, Paesi Bassi); Stichting Het Drentse Landschap (Assen, Paesi Bassi); Stichting Landschap Overijssel (Dalfsen, Paesi Bassi); Stichting Het Geldersch Landschap (Arnhem, Paesi Bassi); Stichting Flevo-Landschap (Lelystad, Paesi Bassi); Stichting Het Utrechts Landschap (De Bilt, Paesi Bassi); Stichting Landschap Noord-Holland (Heiloo, Paesi Bassi); Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (Rotterdam, Paesi Bassi); Stichting Het Zeeuwse Landschap (Wilhelminadorp, Paesi Bassi); Stichting Het Noordbrabants Landschap (Haaren, Paesi Bassi); Stichting Het Limburgs Landschap (Lomm, Paesi Bassi); en Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Paesi Bassi) (rappresentanti: P.Kuypers e N. van Nuland, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare, o almeno, in subordine, annullare nei limiti in cui le ricorrenti sono beneficiarie del Subsidieregeling (Regime di sovvenzioni), la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, caso N308/2010; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
I motivi dedotti sono analoghi a quelli fatti valere nella causa T-15/12, Provincie Groningen e a./Commissione.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/16 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2012 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (KFŁT KRAŚNIK)
(Causa T-19/12)
2012/C 109/36
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: J. Sieklucki, adwokat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Warszawa, Polonia)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 ottobre 2011 (procedimento R 2475/2010-1) sul rifiuto di registrazione del marchio comunitario KFŁT KRAŚNIK per prodotti della classe 7: macchine e macchine-utensili; cuscinetti a rotolamento e relativi accessori (sfere, rulli di cuscinetti); cuscinetti con rulli a botte e cuscinetti di grandi dimensioni; |
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— |
condannare il convenuto e la IMPEXMETAL S.A. alle spese, incluse le spese della ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «KFŁT KRAŚNIK» per prodotti della classe 7: macchine e macchine-utensili; cuscinetti a rotolamento e relativi accessori (sfere, rulli di cuscinetti); cuscinetti con rulli a botte e cuscinetti di grandi dimensioni
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari nn. CTM-3415437 e CTM-3415379, per prodotti della classe 7, nonché marchi nazionali (polacchi) nn. PL-45550, PL-45826 e PL-112347, per prodotti della classe 7
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) per la parte relativa alla constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di indurre in errore i clienti nonché dell’articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1).
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14.4.2012 |
IT |
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C 109/16 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 — Région Poitou-Charentes/Commissione
(Causa T-31/12)
2012/C 109/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Région Poitou-Charentes (Poitiers, Francia) (rappresentante: J. Capiaux, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 novembre 2011 con cui si nega la chiusura del programma d’iniziativa comunitaria INTERREG III B «Spazio Atlantico» 2000/2006 (riferimento CCI n. 2001 RG 16 0 PC 006). |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione, in quanto il soggetto firmatario dell’atto non proverebbe di disporre di una delega di firma. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sull’inosservanza delle formalità sostanziali, in quanto la Commissione non ha rispettato i termini imperativi imposti dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999 (1) per indicare, in forma motivata, le ragioni per le quali ritiene insoddisfacente il rapporto finale della ricorrente. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente su errori di diritto:
|
|
4) |
Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata. |
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5) |
Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto la Commissione, per rifiutare di chiudere il programma d’iniziativa di cui trattasi, ha preso in considerazione un motivo che, per sua natura, è estraneo all’interesse europeo. |
(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1)
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/17 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)
(Causa T-32/12)
2012/C 109/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Muslahadin Vardar (Löhne, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Höfener e M. Boden)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joker, Inc. (Allen, Stati Uniti)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 novembre 2011 nel procedimento R 475/2011-4 e riformarla con l’effetto di respingere l’opposizione, convalidando la domanda di registrazione del marchio presentata dal ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «pingulina», nei colori arancione, viola, blu, verde, giallo e nero, per prodotti rientranti nelle classi 20, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8402992
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: l’opposizione era fondata in particolare sulla registrazione di marchio internazionale n. 537386A del marchio figurativo «PINGU», in bianco e nero, per prodotti rientranti segnatamente nelle classi 20, 24 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione ed i marchi anteriori.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/17 |
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011, Di Tullio/Commissione, F-119/10
(Causa T-39/12 P)
2012/C 109/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo) (rappresentanti: S. Woog e T. Bontinck, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza, |
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— |
annullare l’impugnata sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 29 novembre 2011, F-119/10, che ha respinto in quanto infondato il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato il suo collocamento in congedo per servizio nazionale; |
|
— |
accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea; |
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— |
condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su una motivazione erronea e insufficiente con riferimento all’esame, effettuato dal TFP, del motivo dedotto in primo grado vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
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2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza, in quanto il TFP non ha, nella fattispecie, limitato nel tempo la portata della sua sentenza interpretativa. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/18 |
Ricorso proposto il 30.01.2012 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dinamiki-Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Ufficio europeo di polizia (Europol)
(Causa T-40/12)
2012/C 109/40
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaiki Dinamiki-Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’Ufficio europeo di polizia (Europol), del 22 novembre 2011, con la quale quest’ultimo ha escluso l’offerta del consorzio cui hanno partecipato le ricorrenti nella gara d’appalto mediante procedura aperta n. D/C3/1104; e |
|
— |
condannare l’EUROPOL a tutte le spese processuali sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata, conformemente all’articolo 263 TFUE, per il seguente motivo, suddiviso in tre capi:
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1) |
Primo capo, vertente sulla circostanza che infondatamente l’Europol ha escluso l’offerta delle ricorrenti affermando che queste ultime avevano modificato la loro offerta tecnica ed economica, con la conseguenza che l’Europol non si fonda su alcuna base giuridica per l’esclusione delle ricorrenti. |
|
2) |
Secondo capo, vertente sulla circostanza che infondatamente l’Europol ha contestato alle ricorrenti che la loro offerta era imprecisa e l’ha esclusa, laddove è stata l’Europol stessa a provocare e accettare o tollerare l’esistenza di una indeterminatezza e di una mancanza di chiarezza quanto al significato dei termini «out of the box» e «customisation», in violazione del principio di trasparenza. |
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3) |
Terzo capo, vertente sulla circostanza che l’Europol, escludendo l’offerta delle ricorrenti dalla gara, ha violato il principio di proporzionalità nell’applicazione dei termini dei documenti contrattuali. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/18 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — LS Fashion/UAMI — Sucesores de Miguel Herreros (L’Wren Scott)
(Causa T-41/12)
2012/C 109/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LS Fashion (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e S. Davies, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sucesores de Miguel Herreros, SA (La Orotava, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 novembre 2011, procedimento R 1584/2009-4; |
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— |
annullare la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui ha accolto l’opposizione; |
|
— |
autorizzare la registrazione del marchio comunitario n. 5190368 nella sua interezza; e |
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— |
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI e al Tribunale nonché le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «L’Wren Scott», per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 5190368
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1164120 del marchio denominativo «LOREN SCOTT», per prodotti della classe 25
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati e autorizzazione della registrazione del marchio comunitario per i restanti prodotti non contestati oggetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha adeguatamente valutato le prove presentate dall’opponente relative al suo uso effettivo del marchio anteriore alla luce dei requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza pertinenti, fra i quali il requisito di considerare luogo, tempo, importanza e natura dell’uso di un marchio. Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha adeguatamente valutato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei rispettivi marchi e, in secondo luogo, non ha preso in sufficiente considerazione il giusto grado di somiglianza dei rispettivi marchi, omettendo altresì di esaminare correttamente il grado di carattere distintivo dei marchi nonché il rischio di confusione.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/19 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)
(Causa T-47/12)
2012/C 109/42
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EQUITER», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 «EQUINET», per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 «EQUINET», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell’uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l’attività, il tempo, il luogo e l’estensione dell’uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell’uso del marchio, e iii) la prova fornita dall’opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/19 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Euroscript — Polska/Parlamento
(Causa T-48/12)
2012/C 109/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: avv. J. F. Steichen)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in via principale, annullare la decisione del 9 dicembre 2011; |
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— |
in subordine, annullare la gara d’appalto n. PL/2011/EP; |
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— |
condannare il Parlamento alle spese del giudizio; |
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— |
riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, rimedio o azione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su uno sviamento di potere, poiché il Parlamento europeo non avrebbe comunicato, o, rispettivamente, avrebbe comunicato tardivamente le informazioni richieste dalla ricorrente a seguito della riattribuzione dell’appalto nell’ambito di una procedura di gara d’appalto concernente la prestazione di servizi di traduzione verso il polacco (1). |
|
2) |
Secondo motivo, relativo ad una violazione delle norme e dei principi dell’Unione europea, tra cui il regolamento finanziario (2) e il regolamento di esecuzione del regolamento finanziario (3), in quanto, nel momento in cui l’offerente prescelto ha richiesto una rivalutazione della sua offerta, il termine era scaduto e il Parlamento non poteva più quindi ritornare sulla propria decisione di attribuire l’appalto alla ricorrente salvo sospendere o annullare la gara d’appalto. |
(1) GU 2011/S 56-090361.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/20 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — Lafarge/Commissione
(Causa T-49/12)
2012/C 109/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lafarge (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F. Brunet e C. Medina, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2011) 8890 della Commissione europea del 25 novembre 2011, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nella pratica 39520 — Cemento e prodotti connessi; |
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— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono conferiti dall’articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento n. 1/2003, esigendo che la ricorrente confermi che la sua risposta è completa, esatta e precisa oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni necessarie da apportare affinché la risposta sia completa, esatta e precisa. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe superato i limiti di quanto idoneo e necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito adottando una decisione diretta ad esigere che la ricorrente confermi la completezza, l’esattezza e la precisione della sua risposta oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni che devono essere necessariamente apportate affinché la risposta sia completa, esatta e precisa, laddove, alla luce dell’ampiezza delle informazioni richieste, tale conferma sarebbe impossibile e la Commissione avrebbe potuto prendere provvedimenti più idonei per assicurarsi che la risposta della ricorrente potesse costituire una base affidabile ai fini della valutazione della compatibilità dei comportamenti delle imprese con gli articoli 101 e 102 TFUE. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, in quanto la decisione impugnata equivarrebbe ad esigere dalla ricorrente che essa rinunci a tutte le riserve che accompagnano la sua risposta, mentre essa ha dovuto, a causa della complessità delle informazioni che le venivano richieste, procedere a numerosi arbitrati. |
|
4) |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza prendere in considerazione gli elementi specifici del caso sollevati dalla ricorrente nella sua risposta e senza ascoltarla previamente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/21 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — AMC-Representações Têxteis/UAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)
(Causa T-50/12)
2012/C 109/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: AMC-Representações Têxteis Lda (Taveiro, Portogallo) (rappresentante: avv. V. Caires Soares)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 novembre 2011 nel procedimento R 2314/2010-1; |
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— |
condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «METRO KIDS COMPANY», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 24, 25 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 8200909
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio internazionale n. 852751 del marchio figurativo «METRO», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi a confronto fossero simili e che non potesse escludersi il rischio di confusione e/o associazione.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/21 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-51/12)
2012/C 109/46
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojininagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o dicembre 2011, procedimento R 2312/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nella classe 12; |
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— |
rinviare la causa all’UAMI, invitandolo a dichiarare che il marchio ha formato oggetto di uso effettivo per i prodotti della classe 12, segnatamente «scooter, parti e accessori per veicoli e apparecchi di locomozione terrestri»; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso ed al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA», per prodotti delle classi 3, 12, 14, 18 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 1495100
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario n. 1495100
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, rigetto del ricorso quanto agli altri prodotti e rigetto del ricorso complementare
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la decadenza del marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 12, pur avendo affermato che vi era la prova dell’uso effettivo di una categoria identificabile di prodotti della classe 12. Inoltre, essa ha commesso un errore di diritto in quanto non ha applicato la giurisprudenza derivante dalla causa Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging (C-40/01) secondo cui l’uso relativo a parti consente di mantenere la registrazione di prodotti contenenti dette parti.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/22 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — K2 Sports Europe/UAMI– Karhu Sport Iberica (SPORT)
(Causa T-54/12)
2012/C 109/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: K2 Sports Europe GmbH (Penzberg, Germania) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Karhu Sport Iberica, SL (Cordova, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2011 nel procedimento R 986/2010-4; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «SPORT», per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 7490113.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «K2 SPORTS» registrato in Germania con il n. 302008015437, per prodotti delle classi 18, 25 e 28; registrazione di marchio internazionale n. 982235 del marchio denominativo «K2 SPORTS», per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) non ha preso in considerazione il fatto che, essendo i prodotti in parola identici, le differenze tra i marchi risultano attenuate; ii) ha errato nel valutare il marchio richiesto, sostenendo che l’elemento figurativo non avrebbe mai potuto essere percepito dal pubblico come la raffigurazione della lettera K; iii) ha ritenuto, a torto, che la parola «SPORT» essendo compresa in tutto il territorio rilevante, non doveva essere presa in considerazione nell’esame comparativo, iv) ha errato nell’effettuare la comparazione dei segni e v) sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto anche se la parola «SPORT» può avere un debole carattere distintivo.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/22 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio
(Causa T-56/12)
2012/C 109/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kara Shipping and Chartering GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Kheibar Co. (Tehran, Iran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, Iran), Fairway Shipping Ltd (Londra, Regno Unito) e IRISL Multimodal Transport Co. (Tehran, Iran) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere i loro nominativi negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:
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— |
non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente; |
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— |
non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione ai ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso; |
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— |
non ha rispettato i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e |
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— |
ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d’impresa e la loro reputazione. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/23 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — Good Luck Shipping/Consiglio
(Causa T-57/12)
2012/C 109/49
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere il suo nominativo negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:
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— |
non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente; |
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— |
non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione alla ricorrente e/o ha iscritto la ricorrente in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso; |
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— |
non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e |
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— |
ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, segnatamente il suo diritto di proprietà, la sua libertà d’impresa e la sua reputazione. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/23 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — Nabipour e a./Consiglio
(Causa T-58/12)
2012/C 109/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ghamsem Nabipour (Teheran, Iran), Mansour Eslami (Madliena, Malta), Mohamad Talai (Amburgo, Germania), Mohammad Moghaddami Fard (Teheran), Alireza Ghezelayagh (Singapore, Singapore), Gholam Hossein Golparvar (Teheran), Hassan Jalil Zadeh (Teheran), Mohammad Hadi Pajand (Londra, Regno Unito), Ahmad Sarkandi (Emirati Arabi Uniti), Seyed Alaeddin Sadat Rasool (Teheran) e Ahmad Tafazoly (Shanghai, Repubblica Popolare Cinese) (rappresentanti: S. Kentridge, QC (Queen's Counsel), M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti; |
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— |
dichiarare che un divieto di viaggio non si applica ad alcuno di essi; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere i loro nominativi negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:
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— |
non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente; |
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— |
non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione alla condotta dei ricorrenti; |
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— |
ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d’impresa e la loro reputazione, nonché il oro diritto al rispetto della vita privata e familiare; e |
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— |
non ha rispettato i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/24 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio
(Causa T-62/12)
2012/C 109/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del convenuto che rifiuta il (pieno) accesso al documento 6865/09, contenente un parere legale del servizio giuridico del convenuto riguardante la legittimità di progetti di emendamento ad una proposta della Commissione europea a riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), ai sensi di detta disciplina; nonché |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi la tutela della consulenza legale. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi seriamente il processo decisionale del Consiglio. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione sia dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sia dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha tenuto conto dell’interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, in quanto il Consiglio non ha correttamente valutato se un accesso maggiore al documento di cui trattasi potesse essere concesso. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/24 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Sedghi e Azizi/Consiglio
(Causa T-66/12)
2012/C 109/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ali Sedghi (Teheran, Iran) e Ahmad Azizi (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia e S. Ashley, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen’s Counsel), e M. Lester, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti; con sentenza immediatamente esecutiva, senza sospensione; |
|
— |
dichiarare l’inapplicabilità degli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, nei confronti del secondo ricorrente; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
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1) |
Nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti sostengono quanto segue:
|
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2) |
Nell’ambito del secondo motivo, i ricorrenti sostengono quanto segue:
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Il secondo ricorrente deduce due motivi ulteriori, sostenendo quanto segue:
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— |
la decisione ed il regolamento impugnati costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata ai suoi diritti in materia di libera circolazione nell’Unione europea; e |
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— |
il Consiglio non era competente ad includerlo nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, in quanto si tratta di situazione puramente interna all’Unione europea. |
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/25 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — Sina Bank/Consiglio
(Causa T-67/12)
2012/C 109/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti B. Mettetal e C. Wucher-North)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il punto 8 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 modificato come indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio (1), per quanto riguarda la ricorrente; |
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— |
annullare il punto 8 della tabella B dell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio modificato come indicato nell’allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio (2), per quanto riguarda la ricorrente; |
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— |
annullare l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 attuato dal regolamento n. 1245/2011, per quanto riguarda la ricorrente; |
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— |
annullare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC modificato dalla decisione 2011/783/PESC, per quanto riguarda la ricorrente; |
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— |
annullare la lettera — decisione del 5 dicembre 2011; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici «del regime» né al suo asserito programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC, la quale mantiene altresì il nominativo della ricorrente in tali elenchi, non sono soddisfatti nei confronti di quest’ultima, sicché il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha nemmeno applicato correttamente il criterio rilevante. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente nell’elenco viola il principio fondamentale di parità di trattamento. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che nel mantenere il nominativo della ricorrente nell’elenco, il Consiglio ha violato gli obblighi procedurali di fornire un’adeguata motivazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC ed attuata dal regolamento n. 1245/2011, in forza dei quali la ricorrente è mantenuta in tali elenchi, nonché di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola i diritti di proprietà di quest’ultima ed il principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11).
(2) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/26 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — Hemmati/Consiglio
(Causa T-68/12)
2012/C 109/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdolnaser Hemmati (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti B. Mettetal e C. Wucher-North)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il punto 7 della tabella A dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 modificato come indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio (1), per quanto riguarda il ricorrente; |
|
— |
annullare il punto 7 della tabella A dell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio modificato come indicato nell’allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio (2), per quanto riguarda il ricorrente; |
|
— |
annullare l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 attuato dal regolamento n. 1245/2011, per quanto riguarda il ricorrente; |
|
— |
annullare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC modificato dalla decisione 2011/783/PESC, per quanto riguarda il ricorrente; |
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— |
annullare la lettera — decisione del 5 dicembre 2011; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato gli obblighi procedurali di fornire un’adeguata motivazione a sostegno dell’iscrizione del ricorrente nel regolamento n. 1245/2011 e nella decisione 2011/783/PESC impugnati. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, anche nell’ipotesi in cui la Corte dichiari che la motivazione fornita dal Consiglio è adeguata, il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, dal momento che il ricorrente non è legato agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici «del regime» né al suo asserito programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC, non sono soddisfatti nei confronti del ricorrente, sicché il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha nemmeno applicato correttamente il criterio rilevante. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente viola i suoi diritti di proprietà ed il principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)
(2) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71)
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/26 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Zavvar/Consiglio
(Causa T-69/12)
2012/C 109/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Seyed Hadi Zavvar (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il punto 22 della tabella A dell’allegato alla decisione 2011/783/PESC (1), nella parte in cui si riferisce al ricorrente; |
|
— |
annullare il punto 22 della tabella A dell’allegato al regolamento n. 1245/2011 (2), nella parte in cui si riferisce al ricorrente; |
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— |
dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783/PESC, non è applicabile al ricorrente; |
|
— |
dichiarare che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, come attuato dal regolamento n. 1245/2011, non è applicabile al ricorrente; e |
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— |
condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1) |
Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
|
|
2) |
Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
|
|
3) |
Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
|
|
4) |
Nell’ambito del suo quarto motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
|
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/27 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Divandari/Consiglio
(Causa T-70/12)
2012/C 109/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, M. Brindle, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio (2) nella parte in cui si applicano al ricorrente; |
|
— |
dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio (4) non sono applicabili al ricorrente; |
|
— |
ordinare che l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non si applica all’annullamento della designazione del ricorrente; e |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
|
1) |
Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, egli non è il presidente della Bank Mellat. |
|
2) |
Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali previsti in materia di designazione dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nei suoi confronti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione della ricorrente. |
|
3) |
Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali per la designazione della Bank Mellat non sono soddisfatti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione del ricorrente. |
|
4) |
Nell’ambito del suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che la sua protratta designazione viola i suoi diritti umani e le sue libertà fondamentali ed il principio di proporzionalità. |
|
5) |
Nell’ambito del suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che nel mantenere la sua designazione, il convenuto ha violato gli obblighi procedurali (i) di fornire un’adeguata motivazione; e (ii) di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
|
6) |
Nell’ambito del suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale deve accogliere il suo ricorso qualora accolga il ricorso da esso proposto nella causa T-497/10, Divandari Bank/Consiglio, o quello proposto dalla Bank Mellat nella causa T-496/10, Bank Mellat/Consiglio. |
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)
(3) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(4) Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/28 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Meskarian/Consiglio
(Causa T-71/12)
2012/C 109/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohammed Reza Meskarian (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il punto 13 della tabella A dell’allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio (1) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio (2), nella parte in cui si riferiscono al ricorrente; |
|
— |
dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio (4) non sono applicabili al ricorrente; |
|
— |
dichiarare che l’annullamento degli atti impugnati ha effetto immediato, indipendentemente dall’articolo 60, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; e |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1) |
Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Consiglio dell’Unione europea non era competente ad adottare una misura di congelamento dei capitali ed un divieto di viaggio nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) in una situazione interna all’Unione europea. |
|
2) |
Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri di designazione previsti nella decisione 2010/413/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nel caso di specie. |
|
3) |
Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti è manifestamente contraria ai suoi diritti umani fondamentali ed al principio di proporzionalità. |
|
4) |
Con il suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che le misure restrittive adottate nei suoi confronti violano gli obblighi procedurali che incombono al convenuto nonché i diritti della difesa del ricorrente. |
|
5) |
Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale deve annullare la sua designazione, nel caso in cui accolga l’uno o l’altro dei ricorsi proposti dalla Persia International Bank o dalla Bank Mellat diretti all’annullamento della loro rispettiva designazione. |
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11).
(3) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/28 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Bank Mellat/Consiglio
(Causa T-72/12)
2012/C 109/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, M. Brindle, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio (2) nella parte in cui si applicano alla ricorrente; e |
|
— |
dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio (4) non sono applicabili alla ricorrente; |
|
— |
ordinare che l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non si applica all’annullamento della designazione della ricorrente; e |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1) |
Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che i criteri sostanziali previsti in materia di designazione dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nei suoi confronti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione della ricorrente. |
|
2) |
Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la sua protratta designazione viola i suoi diritti di proprietà ed il principio di proporzionalità. |
|
3) |
Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che nel mantenere la sua designazione, il convenuto ha violato gli obblighi procedurali (i) di fornire un’adeguata motivazione; e (ii) di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
|
4) |
Nell’ambito del suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale deve accogliere il suo ricorso qualora accolga il ricorso da essa proposto nella causa T-496/10, Bank Mellat/Consiglio. |
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)
(3) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(4) Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/29 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Einhell Germany e altri/Commissione
(Causa T-73/12)
2012/C 109/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, Germania), Hans Einhell Nederlands BV (Breda, Paesi Bassi), Einhell France SAS (Villepinte, Francia) e Hans Einhell Oesterreich GmbH (Vienna, Austria) (representante: R. MacLean, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione C(2011) 8831 della Commissione, l’articolo 1 della decisione C(2011) 8825 della Commissione, l’articolo 1 della decisione C(2011) 8828 della Commissione e l’articolo 1 della decisione C(2011) 8810 della Commissione (decisioni tutte e quattro datate 6 dicembre 2001), nei limiti in cui esse concedono soltanto un rimborso parziale dei dazi antidumping versati dalle ricorrenti sulle importazioni di compressori prodotti in Cina applicati ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (GU L 81, pag. 1); |
|
— |
ordinare che la decisione impugnata resti in vigore finché la Commissione europea abbia adottato le misure necessarie per conformarsi a un’eventuale sentenza del Tribunale; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
|
1) |
Primo motivo, con cui le ricorrenti affermano che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicare un margine di profitto adeguato e ragionevole di un importatore indipendente dell’UE al fine di stabilire il margine di dumping rivisto applicabile alle importazioni in questione, omettendo così di stabilire un prezzo all’esportazione attendibile per il fornitore indipendente in occasione del calcolo degli importi corretti per il rimborso dei dazi antidumping, circostanza che ha portato alla violazione degli articoli 2, paragrafo 9, e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1) del Consiglio. |
|
2) |
Secondo motivo, con cui i ricorrenti asseriscono che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nel detrarre dazi antidumping considerandoli un costo nel calcolo del prezzo all’esportazione del fornitore indipendente, omettendo così di stabilire un margine di dumping attendibile al fine di calcolare il margine di dumping rivisto e gli importi corretti per il rimborso dei dazi antidumping, violando così gli articoli 2, paragrafi 9 e 11, e 11, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/30 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 — Wahl/UAMI — Tenacta Group (bellissima)
(Causa T-77/12)
2012/C 109/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wahl GmbH (Unterkirnach, Germania) (rappresentante: T. Kieser, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenacta Group SpA (Azzano S. Paolo, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889; |
|
— |
in subordine, riformare la decisione della seconda commissione di ricorso del 21 novembre 2011, in modo che venga respinta l’opposizione n. B1560781, del 2 novembre 2009, fondata sul marchio comunitario n. 004534889 relativa alla registrazione del marchio richiesto per prodotti della classe 7; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «bellissima» per prodotti delle classi 7 e 8 (domanda n. 8 406 704)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: TENACTA GROUP SpA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «bellissima IMETEC» per prodotti delle classi 9 e 11 (marchio comunitario n. 4 534 889)
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
|
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/30 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE brunes)
(Causa T-78/12)
2012/C 109/61
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentante: I. Memmler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 1o dicembre 2011, procedimento R 2109/2010-1; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «LIBERTES brunes» per prodotti delle classi 25, 30 e 34 (domanda n. 6 462 171)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Villiger Söhne GmbH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «LA LIBERTAD» (marchio comunitario n. 1 456 664) e marchio figurativo «La LIBERTAD» (marchio comunitario n. 2 433 126) per prodotti delle classi 14 e 34
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/31 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — Cisco Systems e Messagenet/Commissione
(Causa T-79/12)
2012/C 109/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Cisco Systems, Inc. (San José, Stati Uniti d’America), Messagenet SpA (Milano) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e K. Jörgens, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2011) 7279 def. della Commissione, del 7 ottobre 2011 (GU C 341, pag. 2) di non opporsi alla concentrazione notificata tra la Microsoft Corporation e la Skype Sarl e di dichiararla compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.6281), per violazione degli articoli 2 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (regolamento comunitario sulle concentrazioni) o, in subordine, dell’articolo 296 TFUE; |
|
— |
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti ai fini della presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che:
|
|
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che:
|
|
3) |
Terzo motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che:
|
|
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/31 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-82/12)
2012/C 109/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti C. Rygaert e G. Karouni)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese in forza degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-383/11, Makhlouf/Consiglio (1).
(1) GU C 282, pag. 30.
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/32 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Duff Beer/UAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)
(Causa T-87/12)
2012/C 109/64
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Duff Beer UG (Eschwege, Germania) (rappresentante: N. Schindler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Twentieth Century Fox Film Corporation (Los Angeles, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 dicembre 2011 (procedimento R 0456/2011-4) e della divisione di opposizione dell’UAMI del 14 gennaio 2011 (n. B 1 603 771); |
|
— |
condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente; |
|
— |
in subordine: sospendere il procedimento fino alla pronuncia di decisioni definitive sulla domanda di decadenza pendente dinanzi all’UAMI con il numero 000005227 C e sulla domanda di nullità del marchio comunitario n. 001341130, nullità dichiarata dalla Court of Commerce of Brussels (numeri di ruolo 2009/6122 e 2009/6129). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo di colore nero, bianco e rosso «Duff» per prodotti e servizi delle classi 32, 35 e 41 (domanda n. 8 351 091)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Twentieth Century Fox Film Corporation
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Duff BEER» (marchio comunitario n. 1 341 130) per prodotti della classe 32
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione per prodotti delle classi 32 e 35
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione e violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 per erroneo esercizio del potere discrezionale relativamente alla domanda della ricorrente di sospensione della procedura di ricorso.
|
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/32 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 — Charron Inox e Almet/Consiglio
(Causa T-88/12)
2012/C 109/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
in via principale, annullare il regolamento (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, in quanto basato su accertamenti economici insufficienti; |
|
— |
in subordine, annullare l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che prevede la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio già riscosso, poiché tale riscossione pregiudica il principio del legittimo affidamento; |
|
— |
in ulteriore subordine, riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione che rende valida l'applicazione immediata di una riscossione che, in considerazione della materia, avrebbe dovuto essere resa nota agli operatori economici interessati entro termini ragionevoli sufficienti per consentire loro di anticipare con sufficiente certezza giuridica le loro scelte economiche; |
|
— |
in ogni caso, ordinare il rimborso e/o l’indennizzo delle società ricorrenti a concorrenza dei seguenti importi:
|
Motivi e principali argomenti
I motivi e gli argomenti principali dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso avverso il regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (1) sono sostanzialmente identici o simili a quelli formulati nell’ambito della causa T-445/11, Charron Inox e Almet/Commissione (2), riguardante il regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni (3).
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6).
(3) Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/33 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2012 — Spagna/Commissione
(Causa T-96/12)
2012/C 109/66
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di versare alle autorità spagnole i saldi dovuti entro il termine di due mesi a partire dalla presentazione della documentazione raccolta nell’articolo D, paragrafo 2, lettera d) dell’Allegato II al regolamento n. 1164/1994; |
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in subordine, annullare la lettera del 22 dicembre 2011, recante la presa di posizione della Commissione riguardante la messa in mora di tale istituzione per quanto riguarda il pagamento del saldo relativo al processo di chiusura dei progetti in cofinanziamento a carico del Fondo di coesione assegnati alla Spagna nel periodo di programmazione 2000-2006, e dichiarare il dovere della Commissione di procedere al pagamento di detti saldi pendenti e |
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condannare alle spese l’istituzione convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Nel presente procedimento il Regno di Spagna propone ricorso per carenza avverso l’inadempimento dell’obbligo, che a parere dello Stato ricorrente incombe all’istituzione convenuta, di versare i saldi pendenti dei pagamenti relativi al processo di chiusura dei progetti in cofinanziamento a carico del Fondo di coesione assegnati alla Spagna nel periodo di programmazione 2000-2006.
In subordine, per il caso in cui la Corte ritenga che la lettera del 22 dicembre 2011, recante la presa di posizione della Commissione relativamente alla messa in mora da parte del Regno di Spagna, ponga termine alla carenza di cui trattasi, avverso la lettera medesima si propone altresì il relativo ricorso di annullamento.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
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1) |
Violazione del paragrafo 5 dell’articolo D dell’Allegato II al regolamento n. 1164/94 (1), avendo la Commissione omesso di versare il saldo dei progetti a cui si riferisce la domanda entro il termine di due mesi, senza che risulti l’interruzione o la sospensione di detto termine. |
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2) |
Violazione del principio della certezza del diritto, avendo la Commissione violato una norma giuridica chiara con precise conseguenze legali. |
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3) |
Violazione del paragrafo 3 dell’articolo 18 del regolamento n. 1386/2002 (2), avendo la Commissione omesso di adottare la relativa decisione entro il termine di tre mesi a partire dalla data della riunione con le autorità spagnole. |
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4) |
Violazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1164/94, avendo la Commissione oltrepassato i limiti dei poteri attribuitile da tale articolo in materia di controllo finanziario. |
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5) |
Violazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1386/2002, non ricorrendo il presupposto legalmente previsto affinché la Commissione possa chiedere che si proceda ad un nuovo controllo. |
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6) |
Violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento n. 1164/94, avendo la Commissione utilizzato il procedimento previsto in tale articolo senza che sussistessero i requisiti a tal fine. |
(1) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, de 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (DO L 201, pag. 5).
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14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/34 |
Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2012 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commissione
(Causa T-446/09) (1)
2012/C 109/67
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.