ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.099.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 99E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
3 aprile 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 23 al 25 novembre 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 34 E del 3.2.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 23 novembre 2010

2012/C 099E/01

Relazione annuale della BCE per il 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2009 (2010/2078(INI))

1

2012/C 099E/02

Cooperazione civile-militare e sviluppo di capacità civili militari
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (2010/2071(INI))

7

2012/C 099E/03

Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2009 (2010/2236(INI))

15

2012/C 099E/04

Aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (2010/2080(INI))

19

 

Mercoledì 24 novembre 2010

2012/C 099E/05

Accordo commerciale anticotraffazione (ACTA)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

27

 

Giovedì 25 novembre 2010

2012/C 099E/06

Bilancio 2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sui negoziati in corso sul bilancio 2011

30

2012/C 099E/07

Diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))

31

2012/C 099E/08

Relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo nel 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 (2010/2059(INI))

39

2012/C 099E/09

Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione relativamente alla denuncia 676/2008/RT (a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, primocomma)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT (2010/2086(INI))

43

2012/C 099E/10

26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2008)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2008) (2010/2076(INI))

46

2012/C 099E/11

Servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (2010/2028(INI))

50

2012/C 099E/12

Decimo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza

56

2012/C 099E/13

Situazione nel settore dell'apicoltura
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel settore dell'apicoltura

60

2012/C 099E/14

Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 (2010/2108(INI))

64

2012/C 099E/15

Preparativi per la conferenza sul clima di Cancún (29 novembre - 10 dicembre 2010)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)

77

2012/C 099E/16

Situazione nel Sahara occidentale
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale

87

2012/C 099E/17

Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sull'Ucraina

89

2012/C 099E/18

Politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (2010/2103(INI))

94

2012/C 099E/19

Responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI))

101

2012/C 099E/20

Norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza

112

2012/C 099E/21

Iraq - in particolare la pena di morte (compreso il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi contro le comunità cristiane
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane

115

2012/C 099E/22

Tibet - Piani per l'introduzione del cinese quale principale lingua di insegnamento
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul Tibet - Piani per rendere il cinese la lingua principale dell'istruzione

118

2012/C 099E/23

Myanmar - svolgimento delle elezioni e liberazione della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla Birmania – svolgimento delle elezioni e liberazione della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi

120

2012/C 099E/24

Lotta contro il cancro del colon-retto nell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla lotta contro il cancro del colon-retto nell'Unione europea

124

2012/C 099E/25

Camp Ashraf
Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 su Camp Ashraf

125

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 23 novembre 2010

2012/C 099E/26

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea Irlanda, inondazioni novembre 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))

126

ALLEGATO

127

2012/C 099E/27

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Brabant and Zuid Holland, Division 18, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/027 NL/Noord Brabant and Zuid Holland, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0529 – C7-0309/2010 – 2010/2225(BUD))

128

ALLEGATO

130

2012/C 099E/28

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Drenthe, Division 18, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/030/NL/Drenthe, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0531 – C7-0310/2010 – 2010/2226(BUD))

131

ALLEGATO

133

2012/C 099E/29

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Limburg, Division 18, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/028 NL/Limburg, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0518 – C7-0311/2010 – 2010/2227(BUD))

134

ALLEGATO

136

2012/C 099E/30

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Gelderland and Overijssel, Division 18, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/029 NL/Gelderland and Overijssel, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0528 – C7-0312/2010 – 2010/2228(BUD))

137

ALLEGATO

139

2012/C 099E/31

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland and Utrecht, Division 18, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0530 – C7-0313/2010 – 2010/2229(BUD))

140

ALLEGATO

142

2012/C 099E/32

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland and Zuid Holland, Division 58, Paesi Bassi
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid Holland, Division 58, Paesi Bassi) (COM(2010)0532 – C7-0314/2010 – 2010/2230(BUD))

143

ALLEGATO

145

2012/C 099E/33

Aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

146

P7_TC1-COD(2010)0183Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

147

2012/C 099E/34

Esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede l'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti e che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (COM(2010)0397 – C7-0193/2010 – 2010/0214(COD))

147

P7_TC1-COD(2010)0214Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativamente alla previsione dell'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti

148

2012/C 099E/35

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE e l'Ucraina ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

148

2012/C 099E/36

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Governo delle isole Færøer ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

149

2012/C 099E/37

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Giappone ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

149

2012/C 099E/38

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Giordania ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (11362/2010 – C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE))

150

2012/C 099E/39

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone (09335/2010 – C7-0338/2010 – 2010/0094(NLE))

151

2012/C 099E/40

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

152

2012/C 099E/41

Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

154

P7_TC1-COD(2009)0112Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

155

ALLEGATO I

162

ALLEGATO II

165

ALLEGATO III

166

2012/C 099E/42

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

167

P7_TC1-COD(2009)0057Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

168

ALLEGATO

175

2012/C 099E/43

Divieto di selezione qualitativa e restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (COM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

176

P7_TC1-COD(2010)0175Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund

177

2012/C 099E/44

Impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0153Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

178

2012/C 099E/45

Aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

178

 

Mercoledì 24 novembre 2010

2012/C 099E/46

Bilancio rettificativo n. 8/2010: Sezione III – Commissione - Fondo europeo di solidarietà: inondazioni in Irlanda - completamento del FSE - Obiettivo 1 (2000-2006)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione III – Commissione (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

185

2012/C 099E/47

Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE-Moldova ***
P7_TA(2010)0428
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

186

2012/C 099E/48

Informazioni sui medicinali (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0256Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione ai pazienti e al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 1 )

188

2012/C 099E/49

Informazione sui medicinali (procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

203

P7_TC1-COD(2008)0255Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ( 1 )

204

2012/C 099E/50

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

207

P7_TC1-COD(2008)0240Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)

208

ALLEGATO

209

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 23 al 25 novembre 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 34 E del 3.2.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 23 novembre 2010

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/1


Martedì 23 novembre 2010
Relazione annuale della BCE per il 2009

P7_TA(2010)0418

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2009 (2010/2078(INI))

2012/C 99 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il rapporto annuale 2009 della Banca centrale europea (BCE),

visto l'articolo 284 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 15 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato,

vista la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM (1),

vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2009 sulla Dichiarazione annuale sull'area dell'euro 2009 (COM(2009)0527) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda detta comunicazione (SEC(2009)1313/2),

vista la relazione del Gruppo ad alto livello presieduto da Jacques De Larosière, del 25 febbraio 2009,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, presentata dalla Commissione il 23 settembre 2009 (COM(2009)0499),

vista la proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, presentata dalla Commissione il 23 settembre 2009 (COM(2009)0500),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2008 (2),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (3),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0314/2010),

A.

considerando che il PIL reale della zona euro è sceso nel 2009 del 4,1 % dopo l'aggravarsi delle turbolenze finanziarie in seguito al collasso della Lehman Brothers; che dietro a queste cifre aggregate sussistono sostanziali disparità tra gli Stati membri dell'area dell'euro,

B.

considerando che l'inflazione media annua si è attestata allo 0,3 % e che le aspettative di inflazione a medio-lungo termine sono rimaste in linea con l'obiettivo della BCE di mantenere l'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 %,

C.

considerando che nella zona euro la percentuale media del deficit statale è oggi pari a circa il 6,3 % mentre il rapporto debito-PIL è passato nel 2009 al 78,7 % contro il 69,4 % del 2008,

D.

considerando che il tasso di cambio euro-dollaro è sceso da 1,39 USD del 2 gennaio 2009 a 1,26 USD a metà marzo 2009 e, dopo aver nuovamente raggiunto una punta di 1,51 USD ai primi di dicembre 2009, si è svalutato nel 2010, raggiungendo un minimo di 1,19 USD il 2 giugno 2010,

E.

considerando che nel corso del 2009 le autorità cinesi hanno manipolato il tasso di cambio del renminbi rispetto all'euro, mantenendolo artificialmente debole rispetto alla valuta dell'Unione,

F.

considerando che la BCE ha abbassato i tassi di interesse all'1 % e ha proseguito con le sue misure non convenzionali e senza precedenti di sostegno al credito; considerando che lo stato patrimoniale della BCE è aumentato considerevolmente per tutto il 2009,

G.

considerando che nella seconda metà del 2009 si sono registrati nella zona euro segni di stabilizzazione economica con tassi di crescita trimestrali che, seppur ancora deboli, sono ritornati ad essere positivi, sebbene, come evidenziano tali cifre aggregate, tale tendenza non sia stata riscontrata in tutti gli Stati membri, alcuni dei quali sono rimasti nello stesso periodo in fase di recessione,

H.

considerando che, prima che la crisi del debito sovrano si manifestasse in vari paesi della zona euro, la BCE si attendeva per il 2010 un tasso di crescita compreso tra lo 0,1 % e l'1,5 % del PIL reale nell'area dell'euro,

Introduzione

1.

saluta con favore l'entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona, che conferisce alla BCE lo status di Istituzione dell'UE, il che accresce le responsabilità del Parlamento come principale Istituzione attraverso la quale la BCE deve rispondere del suo operato ai cittadini europei;

2.

saluta la ripresa del Dialogo monetario con il nuovo Parlamento europeo dopo le elezioni del giugno 2009;

3.

è favorevole all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011;

4.

sottolinea che le misure di politica monetaria sono soltanto uno dei diversi fattori che concorrono all'effettivo andamento tendenziale dei prezzi e che, negli ultimi anni, le tendenze speculative nei singoli mercati e la crescente e prevista carenza di risorse naturali hanno inciso in modo particolare sul rialzo dei prezzi;

5.

sottolinea che tali squilibri creano notevoli difficoltà all'attuazione di un'idonea politica monetaria nell'area dell'euro; invita pertanto i governi a coordinare le rispettive politiche economiche;

Stabilità economica e finanziaria

6.

esprime profonda preoccupazione per il persistere di forti squilibri macroeconomici fra le economie della zona euro;

7.

ritiene che la crisi finanziaria di alcuni paesi della zona euro sia per l'intera eurozona una questione di una certa gravità e che rifletta una disfunzione all'interno dell'area; reputa che ciò sia indice della necessità di una riforma e di un maggiore coordinamento delle politiche economiche all'interno dell'area dell'euro;

8.

esorta la Commissione e la Banca centrale europea a formulare proposte conformi a quella del Comitato di Basilea sul pacchetto di misure «Basilea III», stabilendo regole vincolanti per l'introduzione di «cuscinetto anticiclico»; invita il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea, allorché le proposte del Comitato di Basilea saranno state ratificate dal G20, ad adoperarsi ai fini di un'attuazione coerente e rapida delle proposte in oggetto;

9.

rileva il fatto che i principi del Patto di Stabilità e di Crescita non sono stati sempre pienamente rispettati nel passato; rammenta che se l'obiettivo di riequilibrare le finanze pubbliche e ridurre l'indebitamento è una necessità per gli Stati eccessivamente indebitati, esso non risolverà di per sé il problema degli squilibri economici tra i paesi dell'area dell'euro e, più in generale, dell'Unione europea; chiede pertanto un'applicazione più coerente e senza deroghe del Patto di Stabilità e di Crescita; reputa che il Patto debba essere integrato dallo sviluppo di un sistema di allerta precoce volto ad individuare eventuali incoerenze, ad esempio sotto forma di un «semestre europeo», non solo al fine di potenziare la vigilanza e rafforzare il coordinamento delle politiche economiche assicurando così il consolidamento fiscale, ma anche – al di là della dimensione di bilancio – onde far fronte ad altri squilibri macroeconomici e rafforzare i procedimenti di esecuzione;

10.

ritiene che occorra agire fin d'ora per iniziare a ridurre gradualmente i deficit di bilancio e ristabilire la fiducia nelle finanze pubbliche europee;

11.

nota che per una salda unione monetaria occorre un forte e migliore coordinamento delle politiche economiche, ma constata con rammarico come nell'Unione economica e monetaria l'enfasi sia stata posta fortemente sulla componente monetaria;

12.

ritiene che agli Stati membri che non rispettano le norme dell'area dell'euro in materia di finanze pubbliche e di accesso a dati statistici affidabili debba essere applicata una gamma più ampia e aggiuntiva di misure volte ad assicurare un'osservanza più rigorosa;

13.

è persuaso che a rendere ardua una rapida soluzione della crisi del debito sovrano in alcuni Stati membri dell'area dell'euro sia stata l'assenza di un meccanismo predeterminato di gestione delle crisi e la condotta di alcuni governi, e che ciò indebolirà la capacità dell'UEM di reagire prontamente a possibili situazioni analoghe in futuro; chiede pertanto che sia istituita una struttura permanente di gestione delle crisi;

14.

insiste sulla necessità che il sostegno finanziario a favore di Stati membri dell'UE in situazione di crisi debitoria sia inteso a incoraggiare il rimborso dei prestiti, il pareggio di bilancio e le riforme economiche, ed evidenzia il pericolo di trasformare i prestiti in sovvenzioni finanziarie, incentivando il ricorso ai prestiti e la creazione di debiti;

15.

invita pertanto la Commissione a presentare proposte per il rafforzamento del Patto di Stabilità e di Crescita, includendovi obiettivi specifici intesi a colmare il divario concorrenziale tra le economie europee, in modo da stimolare una crescita che generi nuovi posti di lavoro;

16.

condivide le preoccupazioni in merito alle possibilità di speculazioni a danno dell'euro;

17.

è del parere che la crescita del credito e l'andamento dei prezzi delle attività nell'Unione europea e negli Stati membri siano indicatori fondamentali per una vigilanza efficace della stabilità finanziaria nell'ambito dell'UEM e, più in generale, dell'Unione europea;

18.

esprime preoccupazione per le continue tensioni sui mercati dei titoli sovrani dell'area dell'euro, manifestatesi nella crescita degli spread; ritiene che la fuga verso la sicurezza («flight to safety») provocata dalle ondate di panico verificatesi durante l'attuale crisi finanziaria abbia avuto enormi effetti di distorsione e creato costose esternalità negative;

19.

chiede la rapida attuazione del regolamento sulle agenzie di rating (regolamento (CE) n. 1060/2009) e accoglie con favore la proposta della Commissione, del 2 giugno 2010, concernente la modifica di detto regolamento, ma la invita nel contempo ad andare oltre, formulando proposte volte a esercitare una vigilanza più rigorosa sul funzionamento di tali agenzie, a rafforzare la responsabilità delle agenzie di rating creditizio e a valutare l'opportunità di istituire un'agenzia europea di rating del credito; sottolinea il fatto che, durante la crisi, la classificazione del debito sovrano nell'area dell'euro si sia rivelata problematica;

Governance e processo decisionale

20.

sottolinea l'indipendenza della BCE;

21.

raccomanda alla BCE una maggiore trasparenza nello svolgimento delle sue attività, onde rafforzare la sua legittimità e prevedibilità; ritiene che la trasparenza sia necessaria anche per i modelli interni utilizzati per valutare le garanzie collaterali illiquide e per le valutazioni attribuite a determinati titoli offerti come garanzia collaterale;

22.

considera che, stante il nuovo status giuridico della Banca nel trattato di Lisbona, i candidati al Comitato esecutivo proposti dal Consiglio devono essere soggetti a speciali audizioni da parte della commissione parlamentare competente e successivamente al voto del Parlamento europeo; osserva inoltre che il ruolo della BCE è stato fondamentale sin dall'inizio della crisi e ritiene pertanto che tale ruolo dovrebbe comportare maggiore trasparenza e responsabilità;

23.

si compiace che il trattato di Lisbona abbia conferito personalità giuridica all'Eurogruppo e che la BCE prenda parte alle sue riunioni;

24.

sottolinea la determinazione del Parlamento europeo a proseguire il Dialogo monetario come componente importante del controllo democratico della BCE;

25.

saluta con favore la proposta di istituire un Comitato europeo per il rischio sistemico («European Systemic Risk Board», ESRB), che colmerà l'attuale deficit di vigilanza macro-prudenziale; invita la BCE a elaborare chiari modelli e definizioni per garantire il funzionamento efficace e la responsabilità dell'ESRB; aggiunge che ogni nuovo compito attribuito alla Banca centrale europea riguardo all'ESRB non comprometterà in alcun modo l'indipendenza della Banca;

26.

nota che l'idea per cui l'ESRB dovrebbe limitarsi a formulare avvertimenti e raccomandazioni senza poteri impositivi non è soddisfacente ai fini di un'esecuzione efficace nonché in termini di responsabilità; si rammarica del fatto che l'ESRB non possa dichiarare l'emergenza autonomamente;

27.

valuta positivamente la proposta di organizzare audizioni del presidente dell'ESRB dinanzi al Parlamento europeo, in un contesto diverso da quello dei Dialoghi monetari;

Uscita dalla crisi

28.

è persuaso che la ripresa dell'attività economica nella seconda metà del 2009 si debba agli interventi straordinari decisi dai governi e dalle banche centrali di tutto il mondo sin dalla fine del 2008, interventi che hanno assunto la forma di garanzie sulle esposizioni bancarie, iniezioni di capitale e iniziative di sostegno degli attivi;

29.

rileva che la crisi finanziaria nella zona euro è una crisi di solvibilità che si è inizialmente manifestata come una crisi di liquidità; ritiene che una siffatta situazione non possa, a lungo termine, essere risolta semplicemente introducendo nuovo indebitamento e liquidità in economie altamente indebitate, in combinazione con piani accelerati di risanamento delle finanze pubbliche;

30.

ritiene parimenti che la crisi abbia rivelato una tendenza nelle politiche economiche di questi ultimi anni, che hanno concorso alla formazione dell'attuale livello elevato di indebitamento pubblico e privato, la cui correzione richiederà molti anni; reputa che alcune regioni d'Europa incontreranno maggiori difficoltà di altre ad affrontare le conseguenze e l'evoluzione della crisi e a realizzare una crescita economica sostenibile, innovazioni e creazione di nuovi posti di lavoro; sottolinea la necessità di riforme in tutta Europa;

31.

rammenta che, prima dello scoppio della crisi finanziaria, il rapporto tra debito pubblico e PIL nella zona euro e nell'UE nel suo insieme, così come nella maggior parte degli Stati membri, aveva subito una riduzione tra il 1999 e il 2007 e che, per contro, i livelli di indebitamento delle famiglie e delle imprese e la leva del settore finanziario avevano registrato un aumento significativo nello stesso periodo;

32.

rammenta che il notevole aumento del debito pubblico verificatosi dal 2008 in diversi Stati membri è stato innescato dal fatto che tali paesi hanno dovuto affrontare eccessi precedentemente causati da una crescita insostenibile del debito privato e da enormi bolle finanziarie; ritiene pertanto che l'attuale crisi abbia dimostrato chiaramente che la posizione fiscale è insostenibile se il finanziamento del settore privato è insostenibile;

33.

nota che la crisi, insieme alle successive manovre di «salvataggio» e ai pacchetti di rilancio economico, ha condotto all'adozione di misure di austerità di ampia portata, peraltro spesso varate tardivamente, che condizionano pesantemente la capacità di intervento dei governi;

34.

avverte che le manovre di austerità non devono prevedere misure suscettibili di frenare seriamente la ripresa economica, la quale richiede un nuovo modello di governance economica con strumenti e un calendario che forniscano un equilibrio tra il processo di consolidamento fiscale e la salvaguardia delle esigenze in termini di investimenti in occupazione e sviluppo sostenibile;

35.

sottolinea che la difficoltà di accesso al credito dell'economia reale, in particolare delle PMI, è stata causata dalla contrazione della domanda conseguente al calo di attività nell'economia reale, come pure dalla riluttanza delle banche a erogare credito;

36.

sottolinea che le banche di numerosi Stati membri si sono eccessivamente appoggiate sulla liquidità fornita dalla BCE;

37.

rileva che le misure non convenzionali varate dalla BCE dall'ottobre 2008 a supporto del credito si sono rivelate efficaci al fine di evitare una recessione più grave e ulteriori perturbazioni finanziarie; ribadisce che la sospensione di tali misure deve essere ben programmata e attentamente coordinata con i governi nazionali e con le loro attività, in particolare nella prospettiva del ricorso collettivo e simultaneo a misure di austerità in numerosi Stati membri;

38.

esprime tuttavia preoccupazione per il potenziale impatto asimmetrico della strategia di uscita della BCE, in considerazione delle differenze sostanziali tra gli Stati membri della zona euro per quanto riguarda il ciclo congiunturale;

39.

sarebbe favorevole a che la Banca centrale europea accettasse in linea generale le obbligazioni governative dei paesi della zona dell'euro come garanzie nell'ambito degli accordi di riacquisto, seguendo così una prassi comprovata utilizzata dalla Banca d'Inghilterra e dalla Federal Reserve Bank;

40.

sottolinea che un'uscita graduale dai disavanzi pubblici e la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche rivestono un'importanza decisiva per l'area dell'euro nel suo insieme;

41.

nota il numero delle proposte che nell'UE vengono formulate per completare i meccanismi prudenziali, gestire la crisi e regolamentare il cosiddetto «settore bancario ombra»;

42.

condivide le preoccupazioni in merito agli aspetti prociclici delle attuali norme regolamentari, prudenziali, contabili e fiscali, che amplificano le fluttuazioni intrinseche al funzionamento di un'economia di mercato;

43.

sottolinea la necessità di accrescere sostanzialmente le riserve di capitale delle banche e migliorare la qualità del capitale, e accoglie con favore le proposte del Comitato di Basilea per una definizione più ristretta del capitale di base e l'introduzione di coefficienti patrimoniali più elevati; richiama inoltre l'attenzione sul legame fra economia finanziaria ed economia reale e sulle ripercussioni che la regolamentazione di una può avere sull'altra;

44.

ritiene che il sistema finanziario globale debba essere reso meno fragile e che occorra trarre insegnamento dalla crisi a livello globale per ridurre il rischio sistemico, affrontare la questione delle bolle finanziarie nonché migliorare la qualità della gestione del rischio e la trasparenza dei mercati finanziari, ribadendo che il loro compito fondamentale è il finanziamento dell'economia reale;

La dimensione esterna

45.

nota che nel corso del 2009 l'euro ha rafforzato il suo status di valuta internazionale, ma che nel 2010 è stato soggetto a forti pressioni;

46.

rileva che, in un periodo caratterizzato da un alto grado di volatilità dei tassi di cambio, l'euro si è rafforzato, soprattutto rispetto al dollaro USA e al renminbi, ed esprime preoccupazione per i possibili effetti negativi di tale tendenza sulla competitività della zona euro;

47.

riconosce che la forza dell'euro era in parte dovuta alla debole attività economica negli Stati Uniti, dove il deficit attuale delle partite correnti è calato bruscamente al di sotto del 3 % del PIL nel 2009 e il deficit del bilancio federale ha raggiunto circa il 10 % del PIL nel corso dello stesso anno finanziario, mentre il suo declino era, oltre ad altri fattori, anche legato alla mancanza di fiducia sui mercati globali in alcuni Stati membri dell'UE fortemente indebitati; condivide le preoccupazioni in merito all'espansione della massa monetaria negli Stati Uniti e, in misura minore, nell'UE;

48.

esprime preoccupazione per gli effetti della volatilità dei tassi di cambio e delle operazioni di «carry trade», sia sulla stabilità finanziaria globale sia sull'economia reale;

49.

sottolinea che, a prescindere dall'attuale crisi finanziaria ed economica globale, la zona dell'euro dovrebbe essere ulteriormente allargata; precisa però che il rispetto dei parametri di Maastricht è considerato una delle precondizioni per l'adesione all'euro; accoglie con favore la rapida adozione dell'euro da parte di tutti gli Stati membri che rispettano tali parametri;

50.

ritiene che l'adozione dell'euro da parte dell'Estonia sia una prova dello status della moneta malgrado la crisi del debito pubblico; ritiene che, in virtù di tale status, gli Stati membri si sentiranno incoraggiati a presentare la domanda di adesione alla zona euro;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


(1)  GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0090.

(3)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/7


Martedì 23 novembre 2010
Cooperazione civile-militare e sviluppo di capacità civili militari

P7_TA(2010)0419

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (2010/2071(INI))

2012/C 99 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il Titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003 e la relazione sulla sua attuazione «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008,

vista la Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010,

viste le conclusioni del Consiglio del 26 aprile 2010 sulla PESD,

viste le conclusioni sulla PESD e la dichiarazione «Dieci anni di PESD – Sfide e opportunità», adottata dal Consiglio il 17 novembre 2009,

vista la dichiarazione sul rafforzamento della politica europea di sicurezza e di difesa, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2008, e la dichiarazione sul rafforzamento delle capacità, adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2008,

viste le conclusioni della Presidenza adottate dal Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 20 giugno 2000 e di Göteborg del 16 giugno 2001, il programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti, adottato anch'esso a Göteborg il 16 giugno 2001, l'obiettivo primario civile 2008, adottato dal Consiglio europeo del 17 dicembre 2004, e l'obiettivo primario civile 2010, adottato dal Consiglio il 19 novembre 2007,

viste le conclusioni della Presidenza adottate dal Consiglio europeo di Helsinki dell'11 dicembre 1999 (obiettivo primario 2003) e l'obiettivo primario 2010, adottato dal Consiglio il 17 maggio 2004,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nell'Unione europea e l'approvazione del piano d'azione CBRN dell'UE,

visti il documento del Consiglio «Attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale rafforzata dalla risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel quadro della PESD», del 3 dicembre 2008, nonché il documento del Consiglio sull'«Integrazione dei diritti umani nella PESD», del 14 settembre 2006,

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti, in cui si chiede l'istituzione di una forza di protezione civile dell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e politica di sicurezza e di difesa comune (2),

vista la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (3),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0308/2010),

Caratteri generali

1.

ricorda che l'UE si è impegnata a definire e a perseguire politiche e azioni comuni volte a preservare la pace, a prevenire i conflitti, a consolidare la ripresa post-bellica e a rafforzare la sicurezza internazionale in conformità dei principi della Carta delle Nazioni Unite, a consolidare e a sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale, nonché ad aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo;

2.

sottolinea che la sicurezza interna e quella esterna sono collegate sempre più strettamente e che, sviluppando le proprie politiche e capacità in materia di gestione delle crisi, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace, in linea con gli obiettivi di cui sopra, l'UE contribuisce anche a salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini;

3.

sottolinea che l'UE, principalmente tramite la gestione civile delle crisi, offre un contributo netto alla sicurezza globale, rispecchiando i suoi valori e principi fondamentali;

4.

sottolinea che per essere efficaci, le risposte alle crisi attuali e alle minacce per la sicurezza, comprese le catastrofi naturali, devono poter attingere sia alle capacità civili che a quelle militari ed esigono una più stretta cooperazione tra di esse; ricorda che lo sviluppo dell'approccio globale dell'UE e delle sue capacità congiunte di gestione civile e militare delle crisi ha costituito un tratto distintivo della PESD e rappresenta il suo principale valore aggiunto; ricorda allo stesso tempo che la PESD è soltanto uno dei numerosi strumenti a disposizione e che le missioni PESD dovrebbero essere utilizzate come elemento di una strategia più ampia dell'UE;

5.

ricorda la necessità di un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa, basato su sistematiche e rigorose verifiche di sicurezza e difesa condotte dagli Stati sulla scorta di criteri e un calendario comuni, onde definire più chiaramente gli obiettivi, gli interessi e le esigenze dell'Unione in materia di sicurezza e difesa in relazione ai mezzi e alle risorse disponibili; sottolinea che il Libro bianco dovrebbe anche definire settori e condizioni in cui è auspicabile una maggiore cooperazione civile-militare per contribuire al conseguimento di tali obiettivi; ritiene che il Libro bianco dell'UE dovrebbe individuare in modo esplicito le opportunità per la messa in comune delle risorse a livello UE, nonché la specializzazione nazionale e l'armonizzazione delle capacità, al fine di ottenere grandi economie di scala;

Rafforzare il coordinamento civile-militare

6.

sottolinea che l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe contribuire ulteriormente allo sviluppo di un approccio europeo veramente globale in materia di gestione delle crisi civili e militari, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace e fornire all'UE strutture, personale e risorse finanziarie adeguati per onorare le proprie responsabilità globali in linea con la Carta dell'ONU;

7.

appoggia pienamente il trasferimento delle strutture PESD, compresa la Direzione Gestione delle crisi e pianificazione, la Capacità civile di pianificazione e condotta, lo Stato maggiore e il Centro di situazione dell'Unione europea al SEAE, sotto la diretta autorità e responsabilità della Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; ricorda l'impegno assunto dalla Vicepresidente/Alto rappresentante a garantire che tali entità operino in stretta collaborazione e sinergia con le unità competenti della Commissione trasferite al SEAE che si occupano della pianificazione e della programmazione di risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace; sollecita la Vicepresidente/Alto rappresentante a garantire che tali unità operino su un piede di parità con le strutture PESD; sottolinea che in nessun caso è accettabile il controllo formale o informale da parte delle strutture PESD delle misure di pianificazione e di programmazione finanziate a titolo dello strumento di stabilità ed insiste affinché le strutture trasferite della Commissione non vengano smantellate;

8.

ai fini dello sviluppo di un approccio globale dell'UE, raccomanda altresì uno stretto coordinamento tra il SEAE e tutte le unità competenti in seno alla Commissione, segnatamente quelle che si occupano dello sviluppo, dell'aiuto umanitario, della protezione civile e della salute pubblica; sottolinea la necessità di collegamenti diretti tra il SEAE e le agenzie PESD, segnatamente l'Agenzia europea di difesa, l'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'UE, il Collegio europeo di sicurezza e di difesa e il Centro satellitare dell’UE;

9.

richiama l'attenzione sul ruolo del Centro di monitoraggio e informazione della Commissione (CMI) per quanto riguarda l'agevolazione del coordinamento del soccorso in caso di catastrofi nell'ambito del meccanismo di protezione civile e sottolinea la necessità che la Vicepresidente/Alto Rappresentante nella sua veste di Vicepresidente della Commissione garantisca uno stretto collegamento tra il centro e il SEAE; chiede un miglior coordinamento e un più rapido spiegamento delle attività militari nel contesto del soccorso in caso di catastrofi, segnatamente per quanto riguarda le capacità di trasporto aereo, sulla base dell'esperienza raccolta ad Haiti e rispettando nel contempo la natura principalmente civile delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi; ribadisce la richiesta di un ulteriore miglioramento del meccanismo di protezione civile per riunire, su base volontaria, risorse degli Stati membri tenute di riserva per l'utilizzo immediato nel quadro di operazioni di risposta alle calamità; suggerisce che queste risorse siano coordinate e dispiegate sotto la denominazione di una forza di protezione civile dell'UE per aumentare la visibilità dell'azione dell'UE; ricorda al tempo stesso la responsabilità individuale degli Stati membri per la protezione civile e le misure di controllo delle catastrofi;

10.

raccomanda altresì un migliore coordinamento tra le agenzie umanitarie degli Stati membri e la DG ECHO per le operazioni di soccorso a seguito di calamità naturali o provocate dall'uomo;

11.

invita il Consiglio ad adottare tempestivamente le decisioni necessarie per dare applicazione alla clausola di reciproca assistenza, quale prevista all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea nonché la clausola di solidarietà, delineata al'articolo 222 del TFUE, che dovrebbero riflettere l'approccio globale dell'Unione europea e ispirarsi alle risorse civili e militari;

12.

ricorda lo sviluppo estremamente positivo del partenariato per la costruzione della pace tra la Commissione e alcune organizzazioni non governative e sostiene che una buona cooperazione tra le organizzazioni non governative e della società civile e il futuro SEAE è di fondamentale importanza; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il quadro di cooperazione con le ONG e a promuovere il ricorso ad attori non statali nelle attività dell'Unione di prevenzione e gestione dei conflitti anche includendoli nelle attività di formazione dell'UE;

Livello strategico

13.

sul piano politico-strategico, accoglie con favore l'integrazione di elementi civili e militari all'interno della Direzione Gestione delle crisi e pianificazione (DGCP) come un passo nella giusta direzione; sottolinea, tuttavia, la necessità di trovare un giusto equilibrio tra capacità di pianificazione strategica civili e militari, non solo in termini numerici, ma anche per quanto concerne la posizione gerarchica, al fine di sfruttare al massimo le sinergie disponibili; sottolinea, allo stesso tempo, la necessità di tener debito conto delle differenze tra i ruoli civili e militari e i loro obiettivi caratteristici e di garantire che una opportuna miscela di risorse umane sia destinata ad ogni operazione, individualmente;

14.

in particolare, sollecita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad affrontare il problema della carenza di personale per quanto riguarda gli esperti in materia di pianificazione delle missioni e di sviluppo della capacità civile e ad assicurarsi che la DGCP comprenda un numero sufficiente di esperti provenienti da tutti i settori prioritari di capacità civile, vale a dire polizia, giustizia, amministrazione civile, protezione e sorveglianza civile, nonché il settore dei diritti umani;

15.

sottolinea la necessità, in fasi di routine, di sviluppare una consapevolezza comune della situazione condivisa da tutte le parti interessate dell'UE (SEAE, ma anche tutte le unità rilevanti della Commissione, quali DG DEV, DG ECHO, DG SANCO, con il sostegno di ciascuna delle loro capacità di valutazione delle crisi), che dovrebbe riflettersi in tutti i documenti strategici dell'UE, regionali o nazionali; le delegazioni UE, riconfigurate, devono svolgere un ruolo chiave in questo processo;

16.

chiede un ruolo più importante per i capi delle delegazioni UE e/o per i rappresentanti speciali dell'UE, presenti nell'area di crisi, negli sforzi di coordinamento civile-militare, anche al fine di garantire un maggiore controllo politico sul territorio;

Livello operativo

17.

sul piano della pianificazione operativa, chiede un significativo rafforzamento delle capacità di pianificazione civile per realizzare le ambizioni delle missioni civili PESD, consolidando la Capacità civile di pianificazione e condotta (CCPC) per quanto riguarda i livelli di personale, nonché per mezzo di una migliore ripartizione dei compiti tra i livelli strategico e operativo; sottolinea che questa divisione dei compiti deve basarsi su una strategia equilibrata e completa del personale; ritiene che, alla luce delle responsabilità del comandante per le operazioni civili, questa funzione deve essere posta ad un livello adeguato (più elevato) all'interno della gerarchia SEAE;

18.

ribadisce la sua richiesta di istituire un quartier generale operativo permanente dell'UE, responsabile per la pianificazione operativa e la condotta delle operazioni militari dell'UE, onde sostituire l'attuale sistema che prevede di utilizzare una delle sette sedi disponibili su una base ad hoc; sottolinea che una tale iniziativa, oltre a garantire una catena coerente di comando e ad aumentare notevolmente la capacità dell'UE di rispondere in modo rapido e coerente alle crisi (in particolare rafforzando la memoria istituzionale dell'Unione europea), contribuirebbe alla riduzione dei costi;

19.

ritiene che il quartier generale operativo debba essere collocato in prossimità della CCPC al fine di massimizzare i benefici del coordinamento civile-militare, anche unificando talune funzioni, e di promuovere maggiormente le migliori pratiche tra i pianificatori UE; suggerisce inoltre che il quartier generale operativo e la CCPC possano essere integrati in un «Quartier generale di gestione delle crisi» congiunto dell'UE, responsabile della pianificazione operativa e della condotta di tutte le missioni civili, le operazioni militari e le missioni di riforma del settore della sicurezza dell'UE;

20.

sottolinea, tuttavia, che in nessuna circostanza la riorganizzazione delle attuali strutture deve portare all'assorbimento della dimensione civile in una dimensione militare e sottolinea la necessità di tener debitamente conto delle differenze tra la pianificazione civile e quella militare: occorre mantenere catene di comando separate, con un comandante per le operazioni civili e uno per le operazioni militari, che conservino ciascuno le proprie competenze e godano dello stesso status gerarchico all'interno del SEAE;

Costruire le capacità civili e militari dell'UE

21.

sottolinea il numero di impegni che gli Stati membri si sono assunti quanto allo sviluppo delle capacità sia militari che civili di gestione delle crisi, dai Consigli europei di Helsinki e Santa Maria de Feira alla dichiarazione del dicembre 2008 sul rafforzamento delle capacità; esorta gli Stati membri e la Vicepresidente/Alto Rappresentante a garantire che questi impegni siano adeguatamente onorati in modo da colmare l'evidente divario tra le attuali capacità operative e gli obiettivi politici dichiarati;

22.

nel contesto del seguito dato agli Obiettivi primari 2010, invita gli Stati membri a concentrarsi sulla concreta realizzazione delle capacità e sui settori che offrono un potenziale di sinergia civile-militare, in particolare quelli già individuati, al fine di effettuare, quanto prima possibile, effettivi progressi; sottolinea la necessità che lo sviluppo delle capacità sia guidato dai requisiti specifici delle missioni PESD; accoglie con favore il processo globale di sviluppo delle capacità (Comprehensive Capability Development Process - CCDP) per le capacità militari nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED); raccomanda ulteriori discussioni sul modo in cui collegare i due processi di sviluppo delle capacità nell'ambito degli obiettivi primari civili e militari;

23.

accoglie favorevolmente gli sforzi della scorsa e dell'attuale Presidenza a rotazione del Consiglio per avviare un processo volto a chiarire la natura e il campo di applicazione della cooperazione strutturata permanente (CSP), come specificato all'articolo 42, paragrafo 6 del TUE; invita il Consiglio a fornire tempestivamente una chiara lettura della CSP, tenendo in considerazione la natura civile-militare dell'approccio globale dell'Unione europea e a presentare iniziative concrete su come avviare tale CSP alla luce dell'attuale crisi finanziaria e della diminuzione dei bilanci nazionali per la difesa tra gli Stati membri dell'UE;

Personale delle missioni

24.

alla luce degli impegni politici assunti, invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza il problema della carenza cronica di personale civile nelle missioni PESD, in particolare EULEX Kosovo e EUPOL Afghanistan, segnatamente intensificando l'attività volta a definire strategie nazionali per facilitare il dispiegamento del personale civile della missione; chiede che, nell'ambito di tali strategie, le autorità nazionali competenti, come i ministeri dell'interno e della giustizia, in stretta cooperazione con i ministeri della difesa, sviluppino un approccio più strutturato in relazione alla definizione delle condizioni adeguate per la partecipazione di personale civile alle missioni PESD, in particolare per quanto riguarda le prospettive di carriera e la retribuzione;

25.

in tale contesto, invita gli Stati membri a garantire, in particolare, che la partecipazione alle missioni PESD venga considerata come un vantaggio importante per lo sviluppo professionale all'interno dei loro sistemi di polizia e giustizia e che i servizi che distaccano civili presso tali missioni vengano adeguatamente compensati per la temporanea perdita di personale; ritiene che il Consiglio debba garantire che l'indennità giornaliera per il personale delle missioni PESD sia consona alle circostanze della missione di cui trattasi;

26.

ribadisce la necessità di conformarsi alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esige equilibrio di genere nell'organico di personale e nell'approccio di formazione per tutte le missioni, nonché una prospettiva di genere in tutte le azioni intraprese; sottolinea che la presenza di un numero adeguato di donne nelle missioni civili o militari costituisce un requisito fondamentale per la riuscita di tali missioni, che si tratti di operazioni di mantenimento della pace o di soccorso in caso di catastrofi, così come nella mediazione diplomatica, al fine di garantire che le esigenze, i diritti e gli interessi delle donne siano adeguatamente tenuti in considerazione e di assicurare il coinvolgimento delle donne nelle azioni e negli obiettivi della missione; ricorda che gli Stati membri dell'UE devono elaborare piani d'azione nazionali per garantire il rispetto della risoluzione 1325;

Formazione

27.

sottolinea la necessità di un'adeguata formazione pre-dispiegamento, che dovrebbe prevedere la partecipazione di personale civile in esercitazioni militari, comprese le prove d'emergenza, nonché di personale militare a formazioni e/o esercitazioni civili; raccomanda vivamente agli Stati membri di conservare elenchi di civili dotati delle competenze rilevanti che sia possibile far partecipare a tali missioni, in particolare quelli addestrati per le missioni effettuate a fianco delle forze militari; accoglie con favore la prassi di taluni Stati membri che dispongono di un'agenzia centralizzata dedicata responsabile per il reclutamento e la formazione di tutto il personale civile utilizzabile;

28.

sostiene lo sviluppo, da parte del Consiglio, dell'ambiente software Goalkeeper per facilitare il reclutamento e la formazione di personale per le missioni civili;

29.

ricorda il Gruppo europeo per la formazione finanziato dalla Commissione e sottolinea che una lezione appresa grazie alla sua attività è che investire nella formazione ha senso solo in collegamento con una effettiva messa in atto; accoglie con favore l'accento posto dalla Commissione sulla garanzia che il nuovo progetto di formazione civile finanziato nell'ambito dello Strumento di stabilità sarà diretto ad esperti già individuati per essere inviati in missione;

30.

pone l'accento, in linea con le raccomandazioni del Consiglio del 2008, sul rafforzamento del ruolo che il Collegio europeo di sicurezza e di difesa (CESD) dovrebbe svolgere nel campo della costruzione della capacità e della formazione per una gestione efficace delle crisi, alla luce della creazione del SEAE; esorta il Consiglio a migliorare la strutture di formazione e il personale dell'ESDC, fornendogli, tra l'altro, una sede permanente, al fine di garantire la continuità e l'efficacia della formazione a livello strategico, operativo e tattico per il personale civile e militare degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE; chiede la creazione di borse di studio per giovani laureati che intendono specializzarsi in settori necessari;

31.

chiede un'azione preparatoria per lo sviluppo e la messa a disposizione di una formazione in materia di mediazione e dialogo alla luce dell'istituzione del SEAE, in linea con il «Concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE» adottato dal Consiglio nel 2009;

Finanziamento rapido

32.

incoraggia ulteriormente gli sforzi volti ad accelerare la fornitura di finanziamenti per le missioni civili e per semplificare le procedure decisionali e le modalità di attuazione; sottolinea la necessità che i servizi competenti della Commissione collaborino strettamente e su un piede di parità con le strutture di gestione delle crisi in seno al SEAE in modo da consentire un rapido avvio del finanziamento delle missioni civili; ai fini della trasparenza e della responsabilità, chiede che sia creata una linea di bilancio per ciascuna missione PESD;

33.

invita il Consiglio ad adottare rapidamente le decisioni necessarie per stabilire il fondo iniziale, come indicato nell'articolo 41 del TUE, previa consultazione del Parlamento europeo; invita la Vice presidente/Alto rappresentante a informare regolarmente il Parlamento in merito alla situazione una volta istituito il fondo;

Strumenti di gestione delle crisi

34.

accoglie con favore lo sviluppo del concetto di Unità integrata di polizia (UIP), vale a dire forze consistenti, rapidamente schierabili, flessibili e interoperabili in grado di svolgere compiti esecutivi di polizia, che, in determinate circostanze, possano essere impiegate anche come parte di un'operazione militare e sotto il comando militare; rileva l'efficace applicazione di questo concetto in Bosnia-Erzegovina nel quadro di EUFOR Althea e in Kosovo nell'ambito EULEX; evidenzia la necessità di disporre di tali unità, che sono particolarmente adatte ad intervenire in situazioni non stabilizzate, segnatamente durante la transizione dal comando militare a quello civile; raccomanda agli Stati membri di investire nello sviluppo di tali capacità;

35.

in tale contesto, è pienamente favorevole all'uso della Forza di gendarmeria europea (FGE), che può essere posta sotto il comando militare o civile ed offre una capacità di dispiegamento rapido per missioni di spedizione di polizia, come uno strumento molto adatto per una vasta gamma di efficaci operazioni di gestione delle crisi, comprese le missioni di stabilizzazione successive a catastrofi; invita tutti gli Stati membri che dispongono di forze di polizia a statuto militare ad aderire all'iniziativa;

36.

si compiace per i progressi realizzati nello sviluppo del gruppo di esperti per i Corpi civili di risposta rapida (CCRR) al fine di fornire una rapida capacità di valutazione, ma sottolinea che occorre estendere ulteriormente tali elenchi; sottolinea l'importanza di capacità conoscitive e di valutazione rapida nel garantire che l'Unione europea risponda alla crisi con i mezzi più appropriati a sua disposizione;

37.

sottolinea la necessità che l'UE, in tempo di crisi, sia in grado di mettere in campo équipe multidisciplinari attivabili entro le prime ore dall'insorgere della crisi, che sarebbero composte da esperti civili, militari e civili-militari del SEAE e della Commissione;

38.

esorta la Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e la Commissione a presentare una lettura comune delle nuove missioni PESD, come illustrato nell'articolo 43 del TUE, e di come esse saranno gestite nel contesto della cooperazione civile-militare stabilita; in questo contesto, li incoraggia ad accelerare la creazione di un gruppo di esperti nel settore della riforma del settore della sicurezza per migliorare la capacità dell'Unione europea in questo ambito;

39.

invita gli Stati membri ad avvalersi in modo ottimale degli strumenti esistenti ed a mettere in atto meccanismi di valutazione d'impatto prima di formulare nuovi, ambiziosi obiettivi;

40.

è convinto che i gruppi tattici dell'UE costituiscano uno strumento adatto per le operazioni di gestione delle crisi; ribadisce il suo invito al Consiglio a renderli più utilizzabili e flessibili; chiede inoltre che essi vengano resi più utilizzabili per le operazioni civili-militari di soccorso umanitario, in piena conformità degli orientamenti rivisti di Oslo per l'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili nelle operazioni di soccorso;

41.

esorta gli Stati membri a raggiungere un accordo sull'estensione del concetto di costi comuni associati all'uso dei gruppi tattici (costi da finanziare attraverso il meccanismo Athena), o sul finanziamento comune della totalità dei costi delle operazioni di gestione delle crisi da essi effettuate; è del parere che un tale accordo sia necessario per renderne l'uso politicamente ed economicamente accettabile e garantire che gli Stati membri in stand-by non sostengano un onere sproporzionato in una difficile situazione di bilancio; rammenta a tale proposito che nel novembre 2009 il Consiglio ha invitato il Segretariato generale del Consiglio a elaborare idee sul finanziamento di operazioni militari da sottoporre alla discussione ad alto livello nel 2010, ma che finora non si è registrato alcun progresso;

42.

invita gli Stati membri a concepire i gruppi tattici come partenariati a lungo termine e a non scioglierli una volta concluso il loro periodo di stand-by, in modo tale che le risorse investite nella loro creazione non vengano sprecate; chiede che tali gruppi vengano formati per operare in combinazione con dispiegamenti civili; suggerisce persino che essi possano comprendere al loro interno unità o esperti civili, in particolare UIP;

Fornire gli strumenti per una gestione generale delle crisi

43.

invita gli Stati membri ad approfondire lo sviluppo delle capacità a doppio uso per le missioni civili e le operazioni militari PESD, in particolare le capacità di trasporto, e a garantire l'interoperabilità dell'addestramento e della pratica, utilizzando in modo migliore gli approcci e le capacità esistenti e collegando tra loro, se del caso, i processi di sviluppo delle capacità civili e militari;

Ricerca e tecnologia

44.

sottolinea che il personale militare e quello civile dell'UE precederanno ad una sempre più intensa collaborazione nelle loro operazioni e che essi sono in gran parte esposti alle stesse minacce, come ordigni esplosivi improvvisati, e necessitano di capacità comparabili in settori quali il trasporto strategico e tattico, i sistemi di supporto logistico, di comunicazione e di raccolta e valutazione di dati, il sostegno medico, la protezione della sicurezza e delle forze, l'uso delle capacità spaziali, i veicoli senza equipaggio;

45.

sottolinea, pertanto, la necessità di coordinare e stimolare gli investimenti in tecnologie e capacità a doppio uso, in modo tale da colmare rapidamente i divari di capacità, evitando inutili doppioni, creando sinergie e sostenendo la normalizzazione; rammenta, a tale proposito, il ruolo essenziale che dovrà svolgere l'Agenzia europea per la difesa nel processo di individuazione dei fabbisogni nel campo delle capacità e di elaborazione delle modalità di condivisione, messa in comune o conseguimento di tali capacità tra i membri dell'Unione, al fine di dispiegare i mezzi necessari per condurre a buon fine e in tutta sicurezza le operazioni PESD;

46.

in tale contesto, sostiene la creazione del quadro di cooperazione europeo per la ricerca in materia di sicurezza e di difesa onde garantire la complementarità e la sinergia tra gli investimenti relativi alla R&S in materia di difesa e gli investimenti nella ricerca per potenziare la protezione civile da parte della Commissione nell'ambito del Settimo programma quadro, ad esempio in settori quali la conoscenza della situazione, i veicoli aerei senza equipaggio, la sorveglianza marittima, la lotta agli ordigni esplosivi improvvisati, l'individuazione dei CBRNE e la relativa protezione, la comunicazione, la raccolta di informazioni, la valutazione e il trasferimento dei dati, nonché la sicurezza informatica;

47.

osserva, tuttavia, che questa cooperazione non dovrebbe andare oltre quanto è necessario nell'ottica della cooperazione civile-militare nei settori del mantenimento della pace, delle prevenzione dei conflitti, del rafforzamento della sicurezza internazionale, della gestione delle crisi e degli aiuti umanitari;

48.

accoglie con favore il dibattito aperto tra i ministri della difesa dell'UE durante la riunione informale tenutasi a Gent il 23 e 24 settembre 2010, riguardante la ricerca europea nel campo della difesa, e la valutazione da essi espressa circa il ruolo dell'AED quale delineato all'Articolo 42, paragrafo 3, del TUE;

Forniture rapida delle attrezzature

49.

incoraggia ulteriormente gli sforzi volti a garantire che tutte le attrezzature necessarie per rapide attività di risposta alle crisi, sia civili che militari, siano prontamente disponibili; si compiace per le attività in corso in relazione ad un sistema di gestione dell'inventario per le missioni civili PESD; invita la Vicepresidente/Alto Rappresentante ad effettuare un'analisi costi/benefici completa per determinare le soluzioni ottimali per ogni tipo di attrezzatura necessaria; ritiene che, a seconda del tipo di attrezzatura, debba essere individuata la giusta combinazione di stoccaggio a livello UE, di contratti quadro e di riserve virtuali di attrezzature in possesso degli Stati membri;

50.

si compiace, in tale contesto, per la creazione di un deposito temporaneo di attrezzature civili in Bosnia-Erzegovina e invita ad avanzare rapidamente nella creazione di un deposito permanente al fine di preparare al meglio l'Unione europea per la gestione civile delle crisi;

Cooperazione multinazionale

51.

incoraggia ulteriori progressi nel settore della condivisione e dello scambio di beni come un modo economicamente efficace per aumentare le capacità, elemento estremamente rilevante in un periodo di austerità di bilancio; si compiace, in particolare, per le attività volte a colmare le lacune nella capacità di trasporto aereo strategico, vale a dire la creazione, da parte di un certo numero di Stati membri, del comando europeo di trasporto aereo (CETA), così come dell'iniziativa per una flotta europea di trasporto aereo; incoraggia la Vicepresidente/Alto rappresentante e gli Stati membri a seguire le raccomandazioni dell'Agenzia europea per la difesa e ad accelerare i lavori per individuare altre aree in cui applicare i principi di condivisione e messa in comune, anche nel campo della formazione o del supporto alla missione; si compiace, a tale riguardo, delle proposte di istituire un'unità di elicotteri multinazionale ispirata al CETA da utilizzarsi per compiti sia civili che militari;

Partenariati

UE-ONU

52.

ricorda che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; sottolinea, pertanto, la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e l'ONU nel settore della gestione delle crisi civili e militari, e in particolare nelle operazioni di soccorso umanitario laddove l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) svolge un ruolo guida; chiede che una tale cooperazione venga rafforzata, in particolare nelle situazioni in cui un'organizzazione si sostituisce ad un'altra, segnatamente alla luce dell'esperienza mista in Kosovo;

53.

esorta gli Stati membri a garantire il loro adeguato contributo alle missioni ONU, in modo coordinato; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante e il Consiglio ad esplorare ulteriormente modalità che permettano all'UE nel suo complesso di contribuire più efficacemente agli sforzi condotti dall'ONU, ad esempio avviando operazioni di intervento rapido dell'Unione di tipo «ponte» o «oltre l'orizzonte» o fornendo un apporto dell'UE in seno ad una più ampia missione ONU;

54.

chiede un migliore monitoraggio dell'assistenza UE attuata attraverso le organizzazioni ONU in linea con la relazione speciale n. 15/2009 della Corte dei conti europea;

UE-NATO

55.

sottolinea che, poiché 21 dei 28 membri della NATO sono Stati membri dell'UE, una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO è di vitale importanza per evitare la duplicazione degli sforzi nel settore del dispiegamento delle capacità militari quando le due organizzazioni operano sulla stessa scena, senza pregiudizio del principio dell'autonomia decisionale e con il dovuto rispetto per lo status di neutralità di alcuni Stati membri dell'UE; ribadisce l'urgente necessità di risolvere i problemi politici di fondo che ostacolano la cooperazione UE-NATO e chiede un'attuazione completa e più efficace delle modalità 'Berlin plus', al fine di consentire alle due organizzazioni di intervenire efficacemente nelle crisi attuali e future;

56.

evidenzia la necessità di accordare lo stesso livello di trasparenza e partecipazione ai paesi NATO non membri dell'UE e agli Stati membri dell'UE non membri della NATO durante la conduzione di attività congiunte, come sottolineato nel terzo capitolo del rapporto NATO 2020 («rapporto Albright»);

57.

invita gli Stati membri che sono membri della NATO a garantire che il nuovo Concetto strategico della NATO non comporti inutili duplicazioni di sforzi nel settore delle capacità civili, sottoponendo ad ulteriori pressioni le già scarse risorse; è del parere che la NATO dovrebbe piuttosto poter contare sulle capacità civili di altre organizzazioni internazionali come l'UE e l'ONU;

58.

ribadisce il proprio sostegno ad una più stretta cooperazione UE-NATO in materia di sviluppo delle capacità e al rispetto, nella misura del possibile, delle disposizioni della NATO; incoraggia ulteriori progressi negli sforzi congiunti per affrontare la carenza di elicotteri da trasporto; si compiace delle iniziative volte a coordinare le attività dell'UE e della NATO in materia di contrasto ai disastri CBRN e agli ordigni esplosivi improvvisati e della fornitura di supporto medico, che sono questioni di rilevanza per le missioni sia civili che militari;

UE - OSCE - Unione africana

59.

sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta UE-OSCE e UE-UA nei loro particolari settori operativi, migliorando l'allarme rapido e assicurando uno scambio di migliori pratiche e competenze nella gestione delle crisi;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente/Alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO nonché ai Segretari generali delle Nazioni Unite e della NATO.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0015.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0061.

(3)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/15


Martedì 23 novembre 2010
Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2009

P7_TA(2010)0425

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2009 (2010/2236(INI))

2012/C 99 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di partenariato di Cotonou) (1),

visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003 (2), quale recentemente modificato a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) il 28 novembre 2008,

visto il Consenso europeo sullo sviluppo, firmato il 20 dicembre 2005 (3),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4),

vista la dichiarazione di Kigali per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, adottata dall'APP il 22 novembre 2007 a Kigali (Ruanda) (5),

vista la dichiarazione di Luanda sulla seconda revisione dell'accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di partenariato di Cotonou), adottata dall'APP il 3 dicembre 2009 a Luanda (Angola) (6),

visto il comunicato di Georgetown, adottato il 26 febbraio 2009 a Georgetown (Guyana) alla riunione regionale dell'APP nei Caraibi (7),

visto il comunicato di Ouagadougou, adottato il 30 ottobre 2009 a Ouagadougou (Burkina Faso) alla riunione regionale dell'APP nell'Africa occidentale (8),

visto il Consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007 (9),

viste le risoluzioni adottate dall'APP nel 2009 su:

le sfide per la composizione democratica delle diversità etniche, culturali e religiose nei paesi ACP e UE (10),

gli accordi di partenariato economico e il loro eventuale impatto sugli Stati ACP (11),

le conseguenze sociali e ambientali del cambiamento climatico nei paesi ACP (12),

il ruolo dell'accordo di partenariato di Cotonou nell'affrontare la crisi alimentare e finanziaria nei paesi ACP (13),

stabilire e promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità e la governance in Somalia (14),

la governance globale e la riforma delle organizzazioni internazionali (15),

l'impatto della crisi finanziaria sugli Stati ACP (16),

l'integrazione sociale e culturale e la partecipazione dei giovani (17),

il cambiamento climatico (18),

la situazione in Madagascar (19),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0315/2010),

A.

considerando che i membri dell'APP hanno espresso preoccupazione in merito agli ultimi sviluppi nel negoziato dell'accordo di partenariato economico durante le discussioni della sessione ordinaria svoltesi nell'aprile 2009 a Praga (Repubblica ceca) e nel dicembre 2009 a Luanda (Angola),

B.

considerando che è stato adottato il summenzionato regolamento (CE) n. 1905/2006, che prevede programmi tematici applicabili anche ai paesi ACP e un programma di misure di accompagnamento per i paesi aderenti al protocollo dello zucchero,

C.

considerando che il Commissario responsabile per lo sviluppo e gli aiuti umanitari si era impegnato, durante la sessione dell'APP tenutasi nel giugno 2007 a Wiesbaden (Germania), a sottoporre i documenti strategici nazionali e regionali relativi ai paesi ACP (2008-2013) al controllo democratico da parte dei parlamenti; compiacendosi inoltre del fatto che tale impegno è stato rispettato,

D.

considerando che la revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou nel 2010 rappresenta una preziosa opportunità di rafforzare il ruolo dell'APP e la sua dimensione regionale e per sviluppare il controllo parlamentare nelle regioni ACP,

E.

considerando che le due riunioni regionali dell'APP tenutesi in Guyana e in Burkina Faso nel 2009 sono state un considerevole successo e si sono concluse con l'adozione dei comunicati di Georgetown e Ouagadougou menzionati in precedenza,

F.

considerando che la situazione in Niger, Guinea e Madagascar si è deteriorata nel 2009, determinando la soppressione della democrazia parlamentare in questi tre paesi e la declassazione dei loro rappresentanti allo status di osservatori nella 18a sessione dell'APP in Luanda,

G.

considerando che il conflitto attualmente in corso nella Repubblica democratica del Congo (RDC) ha dato luogo a gravi e ripetute violazioni dei diritti umani; considerando che sono necessari un'assistenza umanitaria efficace e un maggiore impegno da parte della comunità internazionale,

H.

considerando i lavori del Parlamento panafricano (PPA) e l'instaurazione di relazioni formali tra il Parlamento europeo e il PPA, nonché la creazione della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo per le relazioni con il Parlamento panafricano,

1.

valuta positivamente il fatto che nel 2009 l'APP abbia continuato a offrire un quadro per un dialogo aperto, democratico e approfondito tra l'Unione europea e i paesi ACP e chiede un dialogo politico potenziato;

2.

si compiace della risposta positiva del nuovo Commissario per il commercio alla richiesta di diversi paesi e regioni ACP di riesaminare le questioni controverse sollevate nei negoziati APE, in linea con le dichiarazioni del Presidente della Commissione; sottolinea la necessità di monitoraggio parlamentare ravvicinato sui negoziati APE e la loro attuazione;

3.

sottolinea, in particolare, il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali ACP, delle loro autorità locali e organismi non statali, nel controllo e nella gestione dei documenti strategici nazionali e regionali e nell'attuazione del FES, e invita la Commissione a garantire la loro partecipazione; evidenzia inoltre la necessità di uno stretto controllo parlamentare nella negoziazione degli APE;

4.

invita i parlamenti dei paesi ACP a esigere dai rispettivi governi e dalla Commissione di coinvolgerli nel processo di elaborazione e di attuazione dei documenti strategici nazionali e regionali relativi alla cooperazione tra l'Unione europea e i loro paesi (2008-2013) e di garantire la loro piena partecipazione ai negoziati APE;

5.

invita la Commissione a fornire tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP e ad aiutarli ad esercitare il controllo democratico, in particolare con lo sviluppo di capacità, soprattutto nei negoziati APE e nella loro attuazione;

6.

richiama l'attenzione sulle preoccupazioni dell'APP di fronte alle ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, sull'approvazione a Luanda di una risoluzioni sull'impatto della crisi nei paesi ACP e di risoluzioni sul suo impatto e su come affrontarla negli stati ACP; esorta l'APP a continuare a lavorare in questo settore e ad esplorare fonti aggiuntive e innovative di finanziamento dello sviluppo, quali una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali; esorta inoltre l'APP ad affrontare la questione dell'eliminazione dei paradisi fiscali;

7.

si compiace dell'impegno assunto dal precedente Commissario responsabile per lo sviluppo e gli aiuti umanitari durante la summenzionata sessione dell'APP a Kigali di sottoporre i documenti strategici nazionali e regionali relativi ai paesi ACP (2008-2013) al controllo democratico da parte dei parlamenti; si compiace altresì del lavoro già svolto da alcuni parlamenti dei paesi ACP nell'esame di tali documenti, così come dello scrutinio dei documenti strategici regionali ad opera dell'APP prima della revisione intermedia e chiede che si tenga debitamente conto di detto contributo;

8.

richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla necessità di coinvolgere a fondo i parlamenti nel processo democratico e nelle strategie nazionali di sviluppo; sottolinea il loro ruolo essenziale per l'elaborazione, il seguito e il controllo delle politiche di sviluppo;

9.

ribadisce la sua posizione che il Fondo europeo di sviluppo (FES) sia integrato nel bilancio dell'Unione europea, onde incrementare la coerenza, trasparenza ed efficacia della politica di cooperazione allo sviluppo e garantirne il controllo democratico; sottolinea che l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione europea è anche una risposta appropriata alle difficoltà di esecuzione e di ratifica dei FES futuri;

10.

invita i parlamenti a esercitare un stretto controllo parlamentare del FES; sottolinea la posizione chiave dell'APP nel dibattito e invita l'APP e i parlamenti dei paesi ACP a parteciparvi attivamente, in particolare in relazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato di Cotonou rivisto;

11.

valuta positivamente il carattere sempre più parlamentare, e quindi politico, dell'APP, nonché il ruolo sempre più attivo dei suoi membri e la migliore qualità delle sue discussioni, che permettono di apportare un contributo essenziale al partenariato ACP-UE;

12.

considera la dichiarazione sul Niger dei copresidenti dell'APP il 2 dicembre 2009 a Luanda e la risoluzione menzionata in precedenza sulla situazione in Madagascar quali esempi significativi di questo dialogo rafforzato;

13.

invita l'APP a continuare a monitorare la situazione in Sudan, Madagascar, Niger e Guinea (Conakry);

14.

invita l'APP a continuare a occuparsi della situazione in Somalia, che mette in pericolo la vita della popolazione somala e minaccia la sicurezza della regione, ed esorta l'UE a mantenere i suoi impegni di promozione dello Stato di diritto, ripristinando la stabilità nella regione e contrastando la pirateria;

15.

invita l'APP a continuare a contribuire all'azione di sensibilizzazione della comunità internazionale sui conflitti che dilaniano la parte orientale della RDC, a promuovere una soluzione politica negoziata alla crisi e a sostenere qualsivoglia azione possa essere proposta nel quadro di una soluzione negoziata;

16.

invita l'APP a proseguire e a intensificare il dialogo con il PPA e con i parlamenti delle organizzazioni regionali, considerata l'importanza dell'integrazione regionale per la pace e lo sviluppo dei paesi ACP;

17.

deplora il fatto che l'APP non sia stata opportunamente consultata durante l'elaborazione della strategia congiunta UE-Africa e auspica che l'Assemblea sia attivamente coinvolta nell'attuazione di tale strategia;

18.

valuta positivamente che nel 2009 si siano svolte ulteriori riunioni regionali a titolo dell'accordo di Cotonou e del regolamento APP; ritiene che tali riunioni consentano un effettivo scambio di opinioni in merito alle questioni regionali, tra cui la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, la coesione regionale, i diritti umani, le questioni ambientali e i negoziati APE; si congratula con gli organizzatori delle due riunioni estremamente riuscite in Guyana e in Burkina Faso;

19.

esorta l'APP a garantire un forte monitoraggio dei negoziati APE durante le sue riunioni regionali;

20.

si rammarica che il Consiglio abbia ignorato le ripetute richieste del Parlamento europeo, in particolare dell'APP a Luanda, di includere una clausola più restrittiva sulla non discriminazione nella revisione dell'Accordo di Cotonou;

21.

ribadisce il principio dell'universalità dei diritti umani e della non discriminazione, quale base su cui rafforzare la governance democratica legittima e il dialogo politico nell'APP;

22.

incoraggia l'APP a rafforzare il ruolo della sua commissione per gli affari politici, affinché, nel quadro del partenariato ACP-UE, l'Assemblea sia un autentico forum di discussione sul rispetto dei diritti umani, la democratizzazione della società e la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

23.

si compiace inoltre della relazione della commissione per gli affari politici dell'APP sulla governance mondiale, adottata a Luanda, nella quale si sollecitano sostanziali riforme delle istituzioni finanziarie mondiali;

24.

prende atto dell'intenzione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio dell'APP di continuare a lavorare sugli APE e sui modi di uscire dalla crisi;

25.

evidenzia i lavori della commissione per gli affari sociali e l'ambiente dell'APP sulla sua relazione sul lavoro minorile, nonché la sua intenzione di organizzare un'analisi e un dibattito sull'ambiente e sulla situazione sociale nei paesi ACP;

26.

si compiace altresì delle relazioni e risoluzioni sul cambiamento climatico adottate nel 2009, che hanno permesso all'APP di far sentire la propria voce al vertice di Copenaghen;

27.

valuta positivamente la crescente partecipazione di attori non statali alle sessioni dell'APP, come messo in luce nella discussione che ha portato all'adozione della summenzionata dichiarazione di Port Moresby sull'attuale crisi internazionale, nonché nella relazione dei partner economici sugli APE, presentata nella sessione APP tenutasi a Lubiana;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, all'Ufficio di presidenza dell'APP e ai governi e ai parlamenti della Repubblica ceca e dell'Angola.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.

(3)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41 (modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 960/2009 del 14.10.2009, GU L 270 del 15.10.2009, pag. 8).

(5)  GU C 58 del 1.3.2008, pag. 44.

(6)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 43.

(7)  APP/100.509.

(8)  APP/100.607.

(9)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea: «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(10)  GU C 221 del 14.9.2009, pag. 19.

(11)  GU C 221 del 14.9.2009, pag. 24.

(12)  GU C 221 del 14.9.2009, pag. 31.

(13)  GU C 221 del 14.9.2009, pag. 38.

(14)  GU C 221 del 14.9.2009, pag. 43.

(15)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 20.

(16)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 24.

(17)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 29.

(18)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 36.

(19)  GU C 68 del 18.3.2010, pag. 40.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/19


Martedì 23 novembre 2010
Aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma

P7_TA(2010)0426

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (2010/2080(INI))

2012/C 99 E/04

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM(2009)0262), che delinea le sue priorità nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) per il 2010-2014, unitamente alla sua valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia (COM(2009)0263) e l’associato quadro di valutazione dell’attuazione (SEC(2009)0765), nonché i contributi forniti dai parlamenti nazionali, dalla società civile e dalle agenzie e organi dell'UE,

visto il documento della Presidenza del Consiglio del 2 dicembre 2009 intitolato «Il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (17024/09),

vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma (1),

vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2010 sul Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria e il programma di Stoccolma (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0252/2010),

A.

considerando che l'SLSG costituisce una competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri,

B.

considerando che l'articolo 67 TFUE pone in rilievo il rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche e l'accesso alla giustizia, che deve essere facilitato, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco; considerando che, a tal fine, la fiducia reciproca è indispensabile e che questa, a sua volta, richiede una maggiore comprensione delle diverse tradizioni e prassi giuridiche,

C.

considerando che, sin da quando è stata attribuita all'Unione la competenza in materia di giustizia e affari interni e sin dalla successiva creazione dell'SLSG, sono stati effettuati enormi progressi nell'ambito della giustizia civile, basandosi sulle diverse convenzioni di diritto internazionale privato concluse a livello intergovernativo, e ampliandole; che la Commissione propone attualmente un piano molto ambizioso che risponde a un numero significativo di richieste presentate recentemente dal Parlamento,

D.

considerando che, alla luce di questo piano ambizioso e degli enormi progressi compiuti dall'UE in tale ambito, è giunto il momento di fermarsi e riflettere sulle nostre azioni nel settore del diritto civile, prefiggendosi innanzitutto di adottare un approccio più strategico e meno frammentato, basato sulle necessità reali dei cittadini e delle imprese nell'esercizio dei loro diritti e libertà nel mercato unico, e tenendo presenti le difficoltà nel legiferare in un'area di competenza condivisa in cui l'armonizzazione costituisce raramente un'opzione e la sovrapposizione va evitata, e in cui, di conseguenza, è necessario rispettare e dare spazio ad approcci giuridici e tradizioni costituzionali radicalmente differenti, ma anche di concettualizzare l'approccio dell'Unione a quest'area in modo da comprendere meglio ciò che intendiamo compiere e il miglior modo di risolvere i problemi che devono essere affrontati, nel quadro di un piano globale; considerando essenziale puntare innanzitutto ad assicurare la funzionalità delle misure già poste in atto e a consolidare i progressi già realizzati,

E.

considerando che, se si valutano i risultati conseguiti nell'ambito dell'SLSG, si osserva innanzitutto l'armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato, che ha compiuto enormi passi avanti; che il diritto internazionale privato è, per eccellenza, lo strumento per pervenire al riconoscimento reciproco e al rispetto dei rispettivi sistemi giuridici e che l'esistenza di clausole in materia di politica pubblica rappresenta l'ultima opportunità di proteggere i requisiti costituzionali nazionali,

F.

considerando, poi, che esiste un'armonizzazione o un ravvicinamento che si presta in taluni ambiti in cui la normalizzazione è auspicabile, se non essenziale – per esempio, nel settore della tutela dei consumatori, ma vi si può ricorrere in casi limitati nell'SLSG,

G.

considerando che l'elaborazione di un diritto europeo dei contratti costituirà una delle iniziative più importanti per l'SLSG nei prossimi anni e può risultare in un cosiddetto 28o regime opzionale di diritto civile quale alternativa al modo tradizionale di armonizzare la legislazione in ambiti specifici,

H.

considerando, infine, che esistono strumenti e misure autonome nell'ambito del diritto procedurale; che le misure in tali settori sono, sotto molti aspetti, fondamentali per risolvere controversie transfrontaliere dal momento che, indipendentemente dal livello di armonizzazione del diritto materiale, i cittadini e le imprese tendono a scontrarsi con ostacoli inerenti al diritto procedurale nazionale,

I.

considerando che la coesistenza di sistemi giuridici differenti in seno all'Unione deve essere considerata un punto forte che è servito da ispirazione ai sistemi giuridici in tutto il mondo; che, tuttavia, le divergenze tra i sistemi giuridici non dovrebbero costituire un ostacolo all'ulteriore sviluppo del diritto europeo; considerando che la divergenza esplicita e concettuale tra sistemi giuridici non è di per sé problematica; considerando tuttavia necessario affrontare le conseguenze giuridiche negative per i cittadini risultanti da tale divergenza; considerando che è necessario applicare il concetto di emulazione regolamentare o un approccio dal basso verso l'alto per pervenire alla convergenza, incoraggiando la comunicazione economica e intellettuale tra i diversi sistemi giuridici; considerando che la capacità di comprendere e di gestire le differenze tra i nostri sistemi giuridici può soltanto nascere da una cultura giudiziaria europea che deve essere coltivata condividendo le conoscenze e la comunicazione, studiando il diritto comparato e mutando radicalmente il modo in cui viene insegnato il diritto nelle Università e il modo in cui i giudici partecipano alla formazione e sviluppo professionale, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 17 giugno 2010, ivi compresi sforzi aggiuntivi per superare le barriere linguistiche; considerando che, anche se ciò richiede tempo, è necessario rifletterci e prepararvisi già da ora,

J.

considerando, nel contempo, che occorre incoraggiare e promuovere a livello europeo l'intensificazione del dialogo e dei contatti professionali per consentire che i cambiamenti introdotti nell'insegnamento e nei programmi siano determinati in base alle esigenze dei professionisti, dei loro clienti e del mercato nel suo complesso; considerando che la prossima comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione sulla formazione europea delle professioni legali dovrebbe tenere conto delle diverse tradizioni e metodi d'insegnamento e delle diverse esigenze dei professionisti che esercitano la propria attività in diversi ambiti geografici o professionali, promuovendo al contempo lo scambio di migliori prassi,

K.

considerando che è fondamentale tener conto del contributo dei professionisti della giustizia allo sviluppo della cultura giudiziaria europea; che, sebbene sia ovvio che gli Stati membri e le associazioni di categoria nazionali mantengono la responsabilità di determinare la formazione più idonea per rispondere alle esigenze degli operatori del diritto e dei loro clienti in ciascuno Stato membro, secondo il principio di sussidiarietà, e che le associazioni di categoria nazionali sono nella posizione migliore per identificare tali esigenze grazie alla loro vicinanza agli operatori e al mercato in cui esercitano la loro attività, tali organizzazioni hanno un ruolo essenziale da svolgere a livello europeo; che è essenziale coinvolgere le strutture esistenti, in particolare le università e le organizzazioni professionali, e beneficiare del loro apporto; che è necessaria una revisione profonda e settoriale della formazione giudiziaria e di quella dei professionisti della giustizia nonché dei piani di studio universitari; che è essenziale avviare una riflessione seria sul modo in cui l'Unione può contribuire efficacemente a tal fine e incoraggiare le autorità nazionali competenti ad accettare la responsabilità di tale progetto,

L.

considerando che in ciò risiede l'essenza dell'Europa e la sfida dell'SLSG e che ciò non va considerato in contraddizione con lo sviluppo e l'insegnamento di una vera cultura giuridica europea,

M.

considerando che, secondo il preambolo del trattato di Lisbona, i cui firmatari dichiarano di essere «determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei», è necessario ridurre il divario tra la distanza reale e quella percepita come tale tra l'Unione europea, il suo diritto e i suoi cittadini,

N.

considerando che il diritto dell'Unione deve essere al servizio dei cittadini, in particolare nell'area del diritto di famiglia e dello stato civile,

O.

considerando che la Commissione deve assicurarsi che il Piano d'azione di Stoccolma rispecchi davvero il bisogno di più Europa sentito dai singoli cittadini e dalle singole imprese, in particolare da quelle di piccole e medie dimensioni (per quanto concerne la mobilità, i diritti dei lavoratori, le necessità delle imprese, le pari opportunità), promuovendo al contempo la certezza giuridica e l'accesso a una giustizia rapida ed efficiente,

P.

considerando che in tale contesto va prestata crescente attenzione alla semplificazione del funzionamento della giustizia e del sistema giudiziario e alla messa a punto di procedure più chiare e più accessibili, tenendo conto della necessità di contenere i costi, soprattutto nell'attuale clima economico,

Q.

considerando che l'enfasi posta sull'autonomia delle parti da recenti iniziative UE nella delicata materia del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali, in assenza di rigorose limitazioni, rischia di creare spazio per inaccettabili fenomeni di «shopping del foro»,

1.

si congratula con la Commissione per il Piano d'azione proposto;

2.

ritiene, tuttavia, che sia ormai giunto il momento di riflettere sul futuro sviluppo dell'SLSG ed invita la Commissione a dar inizio ad un dibattito di ampia portata che coinvolga tutte le parti interessate, compresi in particolare i giudici ed i professionisti della giustizia;

3.

invita la Commissione a fare con urgenza il punto, mediante una valutazione d'impatto ex post, delle misure già adottate nel campo del diritto civile e di famiglia al fine di stimarne l'efficacia e accertare in quale misura abbiano raggiunto i loro obiettivi e soddisfatto le esigenze dei cittadini, delle imprese e degli operatori del settore; ritiene che al contempo vada effettuato uno studio che riguardi in particolare i ministeri nazionali di giustizia, le professioni giuridiche, la comunità imprenditoriale e le organizzazioni dei consumatori, al fine di accertare in quali settori siano necessarie e auspicabili nuove misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile;

4.

invita la Commissione ad adottare misure in seguito alla risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria, nel suo dialogo con il Parlamento;

5.

sottolinea nuovamente la necessità di avvalersi di tutti i mezzi possibili per coltivare la cultura giudiziaria europea, in particolare attraverso l'insegnamento e la formazione giuridica;

6.

raccomanda che i programmi di scambio di tipo Erasmus proposti nel Piano d'azione rappresentino soltanto una delle numerose iniziative volte a promuovere la comunicazione verticale e orizzontale tra i tribunali nazionali e europei; richiama l'attenzione sul fatto che il Parlamento sta per commissionare uno studio che valuterà attentamente i programmi di formazione nazionale e le scuole per magistrati, anche allo scopo di individuare le migliori prassi in tale settore;

7.

prende atto che gli istituti e le reti nazionali di formazione esistenti, in «prima linea» nell'attuare il diritto dell'Unione negli Stati membri e in contatto diretto con i tribunali nazionali e detentori di una profonda conoscenza della cultura giuridica nazionale e delle sue necessità, dovrebbero essere strumenti per lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea comune;

8.

ritiene che si potrebbe iniziare col creare un forum regolare in cui giudici di tutti i gradi di anzianità nei settori del diritto che si occupano con frequenza di questioni transfrontaliere, come nelle cause relative al diritto marittimo, commerciale e di famiglia e ai danni alla persona, potrebbero tenere discussioni su un ambito o ambiti che abbiano causato di recente controversie o difficoltà giuridiche in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e collaborazione e instaurare la fiducia e la comprensione reciproche; è convinto che tale iniziativa possa realizzarsi grazie alla partecipazione attiva delle Università e dei professionisti della giustizia;

9.

ritiene che la Commissione dovrebbe appoggiare il dialogo e la comunicazione fruttuosi in corso tra gli organismi professionali europei del diritto presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE); ritiene che ciò potrebbe fungere da base per lanciare ulteriori iniziative di formazione transfrontaliere di organismi professionali in partenariato con altre parti interessate europee, come l'Accademia di diritto europeo (ERA);

10.

apprezza il generoso finanziamento stanziato dalla Commissione a favore di progetti transnazionali di formazione giuridica in materia civile, ma deplora che sia molto difficile accedere al finanziamento e utilizzarlo in modo efficace a causa in gran parte dell'inflessibilità dell'attuale sistema; rileva inoltre i problemi per recuperare le spese sostenute durante i programmi di formazione cofinanziati e il fatto che l'organizzazione di tali programmi richieda all'organizzazione professionale interessata di vincolare importi ingenti per lunghi periodi di tempo a causa degli obblighi imposti dalla Commissione; invita pertanto la Commissione ad assumere un approccio più flessibile e innovativo onde consentire alle organizzazioni prive di grandi flussi di cassa di candidarsi per operare programmi di formazione;

11.

osserva che il trattamento del diritto dell'Unione in quanto materia distinta nell'insegnamento e nella formazione giuridica ha un effetto marginalizzante; raccomanda pertanto che i piani di studio e di formazione nel settore giuridico integrino ovviamente il diritto dell'Unione in ogni area fondamentale; ritiene che il diritto comparato debba diventare un elemento chiave dei piani di studio universitari;

12.

esorta la Commissione ad avviare un dialogo con tutti i responsabili dell'insegnamento giuridico al fine di raggiungere gli obiettivi in questione, tenendo presente che l'insegnamento e la formazione sono principalmente di competenza degli Stati membri; raccomanda altresì che, nel lungo termine, gli avvocati siano tenuti ad avere una conoscenza pratica di almeno un'altra lingua dell'Unione; ritiene che tale obiettivo possa essere promosso immediatamente finanziando e incoraggiando maggiormente gli studenti che intraprendono programmi di stile ERASMUS quale parte dei loro studi giuridici;

13.

tenendo presente l'obiettivo ambizioso del programma di Stoccolma di offrire prima del 2014 programmi europei di formazione a metà dei giudici, procuratori, personale giudiziario e altri professionisti impegnati nella cooperazione europea, e il suo appello affinché si faccia ricorso in particolare agli istituti di formazione esistenti, sottolinea che la rete dei Presidenti delle Corti Supreme, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative e la rete Eurojustice delle procure generali europee, dei funzionari giudiziari e degli operatori della giustizia, hanno moltissimo da offrire coordinando e promuovendo la formazione professionale per la magistratura e la reciproca comprensione dei sistemi giuridici di altri Stati membri nonché agevolando la risoluzione delle controversie e dei problemi transfrontalieri, per cui la loro attività deve essere facilitata e ottenere finanziamenti sufficienti; ritiene che ciò debba portare a un piano integralmente finanziato per la formazione giudiziaria europea, elaborato in collegamento con le citate reti giudiziarie, evitando inutili duplicazioni di programmi e strutture e avendo come obiettivo l'istituzione di un'Accademia giudiziaria europea che riunisca la Rete europea di formazione giudiziaria e l'Accademia di diritto europeo;

14.

ritiene che, specialmente nella fase di stesura della legislazione dell'Unione, in particolare in materia di diritto civile e diritto di famiglia, occorra far sì che i giudici nazionali e dell'Unione possano pronunciarsi sugli aspetti puramente tecnici delle misure proposte al fine di assicurare che la legislazione futura possa essere recepita e applicata con la minima difficoltà possibile dai giudici nazionali; ritiene che ciò potrebbe altresì contribuire a creare ulteriori contatti tra giudici, aprendo in tal modo nuovi canali di comunicazione; accoglie positivamente i contributi delle magistrature nazionali nel corso delle procedure legislative;

15.

ritiene che la Commissione dovrebbe affrontare, in via prioritaria, i problemi sollevati dalle divergenze nel diritto procedurale nazionale (per esempio, per quanto attiene ai termini di prescrizione e al trattamento del diritto straniero da parte dei tribunali); suggerisce, alla luce dell'importanza fondamentale di questo aspetto, che la data per la relazione della Commissione sul funzionamento dell'attuale regime dell'UE relativo al diritto di procedura civile attraverso le frontiere debba essere anticipata dal 2013 alla fine del 2011; sollecita la Commissione a rispondere con urgenza alla sua risoluzione del 1o febbraio 2007 (3) presentando una proposta relativa a un termine di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali;

16.

accoglie con favore il Libro verde del 1o luglio 2010 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese e appoggia l'ambiziosa iniziativa della Commissione volta alla creazione di uno strumento di diritto contrattuale che possa essere applicato volontariamente dalle parti contraenti (COM(2010)0348);

17.

sottolinea l'importanza della giustizia transfrontaliera per la soluzione di casi di frode e di pratiche commerciali fuorvianti, che hanno origine in uno Stato membro e hanno come obiettivo singoli individui, ONG e PMI in altri Stati membri;

18.

richiama l'attenzione sulla risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 relativa alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (4) ed esorta la Commissione a provvedere al miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri ai fini dell'assunzione di prove e del rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 1206/2001, in particolare assicurando che le autorità giudiziarie e gli operatori di giustizia siano meglio informati in proposito e che promuovano un ampio ricorso alla tecnologia dell'informazione e alle videoconferenze; ritiene che dovrebbe esistere un sistema sicuro per inviare e ricevere posta elettronica e che tali questioni dovrebbero essere trattate nel quadro della strategia europea in materia di giustizia elettronica;

19.

accoglie con favore il fatto che il Piano d'azione proponga un'iniziativa legislativa per un regolamento volto a migliorare l'efficacia nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie per quanto riguarda la trasparenza del patrimonio dei debitori nonché un regolamento analogo sul sequestro di conti bancari; sottolinea tuttavia la natura complementare delle due proposte, che andrebbero presentate quanto prima possibile;

20.

ritiene che iniziative di tal genere rivestano un'importanza crescente nel contesto della recessione economica;

21.

invita la Commissione a sviluppare le suddette iniziative il più rapidamente possibile, incentrandosi sulla possibilità di un mezzo di ricorso europeo autonomo che permetta la trasparenza e/o il congelamento dei beni nelle cause transfrontaliere;

22.

sottolinea che tale ambito ha conseguenze importanti in termini finanziari e di reputazione; raccomanda, di conseguenza, il ricorso preventivo a meccanismi alternativi di composizione delle controversie;

23.

ritiene che il consolidamento delle disposizioni giuridiche secondo le modalità indicate nella presente relazione dovrebbe certamente condurre allo sviluppo e al rafforzamento delle relazioni economiche e professionali, contribuendo in tal modo alla creazione di un vero mercato unico;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione più uniforme della legislazione UE (nei suoi aspetti procedurali), concentrandosi sulle norme standardizzate e sulle procedure amministrative che dovrebbero essere applicate in ambiti di competenza dell'Unione quali tassazione, dogane, commercio e protezione dei consumatori, nei limiti dei trattati UE, ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e della libertà di concorrenza;

25.

rileva il fatto che il Programma di Stoccolma mira alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che garantisca ai cittadini il godimento di diritti fondamentali compreso quello alla libertà di impresa per sviluppare capacità imprenditoriale nei diversi settori dell'economia;

26.

sostiene vivamente la Commissione nel suo obiettivo di attuare una legislazione che riduca i costi commerciali e delle transazioni, in particolare per le PMI;

27.

incoraggia iniziative comuni da parte della Commissione e degli Stati membri per sostenere le PMI che operano al di là delle frontiere in tutta l'UE snellendo la burocrazia per giungere ad una riduzione notevole degli oneri amministrativi, finanziari e regolamentari; si compiace della prossima revisione della direttiva contro i ritardi di pagamento;

28.

sottolinea che il corretto funzionamento del mercato unico sostiene lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e contribuisce a rafforzare il modello europeo di economia sociale di mercato; riconosce anche che la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia rafforzerà il mercato unico e in particolare la protezione dei consumatori;

29.

sottolinea che l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce, quale disposizione di applicazione generale, che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza della nuova proposta di direttiva sui diritti del consumatore, nonché la prossima modernizzazione della direttiva sui viaggi «tutto compreso», la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sulla pubblicità fuorviante e comparativa;

30.

invita la Commissione a garantire che vengano rimossi tutti gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico, identificati ultimamente nell'«Agenda digitale» 2010, con mezzi sia legislativi che non legislativi; sollecita una soluzione rapida dei problemi del commercio transfrontaliero per gli acquisti online dei consumatori, soprattutto con riferimento ai pagamenti e alle consegne transfrontalieri; sottolinea l'esigenza di aumentare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico transfrontaliero rafforzando, tra l'altro, la lotta alla cybercriminalità e alla contraffazione; chiede l'elaborazione di una Carta dei diritti dei consumatori UE nel settore dei servizi online e del commercio elettronico;

31.

reitera la richiesta alla Commissione di garantire che il Parlamento europeo sia tenuto immediatamente e pienamente al corrente degli sviluppi ACTA in tutte le fasi dei negoziati, per rispettare la lettera e lo spirito del trattato di Lisbona nonché la richiesta di garanzie supplementari quanto al fatto che l'ACTA non modificherà l'acquis dell'UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti fondamentali; invita la Commissione a collaborare strettamente con i paesi terzi che non prendono parte ai negoziati ACTA, in particolare con i paesi emergenti;

32.

attira l'attenzione sui problemi relativi all'incertezza giuridica degli scambi commerciali da e verso paesi terzi, e sulla questione della giurisdizione competente per la risoluzione di una controversia; rileva che, nonostante esistano principi di diritto internazionale privato, la loro applicazione solleva un certo numero di problemi che riguardano soprattutto i consumatori e le piccole imprese, che spesso non sono a conoscenza dei propri diritti; sottolinea inoltre le nuove sfide giuridiche sollevate dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle transazioni in Internet; evidenzia la necessità di adottare un approccio coerente a livello internazionale per evitare che consumatori e piccole imprese siano penalizzati da questa situazione;

33.

richiama l'attenzione della Commissione, per quanto riguarda il diritto societario in quanto influenzato dal diritto privato internazionale, sulle risoluzioni del Parlamento del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (2008/2196(INI)), del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario, e del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria, nonché sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Daily Mail e General Trust, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC Systems, e Cartesio;

34.

rileva che nell'obiter dictum della sentenza Cartesio, la Corte afferma che dal momento che il diritto comunitario non ha fornito un’uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile a una società, la questione se l’articolo 49 TFUE si applichi a una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale norma costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, può trovare risposta solo nel diritto nazionale applicabile; rileva inoltre che gli sviluppi nel campo del diritto societario previsti nel trattato, perseguiti per mezzo della legislazione e di accordi, non hanno finora riguardato le differenze tra la legislazione dei vari Stati membri e, di conseguenza, non hanno ancora eliminato tali differenze; rileva che ciò evidenzia una lacuna nel diritto dell'Unione; chiede nuovamente che sia posto rimedio a tale lacuna;

35.

sollecita la Commissione a compiere ogni sforzo alla conferenza dell'Aia per ridare vita al progetto di una convenzione internazionale in materia di sentenze; ritiene che la Commissione possa iniziare con l'avvio di consultazioni ad ampio raggio, informando e associando nel contempo il Parlamento, per definire se le norme contenute nel regolamento (CE) n. 44/2001 (5) debbano essere dotate di effetto riflessivo al fine di incentivare altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, a riprendere i negoziati; ritiene che sarebbe prematuro e avventato prevedere di conferire alle norme di suddetto regolamento un effetto riflessivo finché non sarà sufficientemente chiaro che i tentativi di riavviare i negoziati all'Aia sono falliti e dalle consultazioni e studi condotti non risulti che tale misura avrebbe effetti positivi e vantaggi per i cittadini, le imprese e i professionisti della giustizia;

36.

invita il Commissario per la giustizia ad assicurare che in futuro il Parlamento sarà associato più strettamente alle attività della Commissione e del Consiglio alla conferenza dell'Aia mediante l'osservatore del Parlamento e mediante notifiche regolari alla commissione parlamentare competente; ricorda alla Commissione, in tale contesto, gli impegni istituzionali espressi dal Commissario Frattini dinanzi al Parlamento nel settembre 2006, secondi i quali la Commissione coopererebbe pienamente con il Parlamento nell'ambito dei suoi lavori alla conferenza dell'Aia;

37.

incoraggia la Commissione a svolgere pienamente il suo ruolo nei lavori della conferenza dell'Aia; sollecita la Commissione a prendere misure per assicurare che l'UE ratifichi la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori;

38.

decide di istituire un forum interparlamentare sui lavori della conferenza dell'Aia; ritiene, a titolo esemplificativo, che la promozione da parte della conferenza dell'Aia dell'autonomia delle parti nelle relazioni contrattuali internazionali abbia implicazioni così gravi dal punto di vista dell'evasione di norme obbligatorie da richiedere che sia fatta oggetto di dibattito e riflessione in forum democratici a livello mondiale;

39.

constata che la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro sull'arbitrato; raccomanda alla Commissione di non adottare nessuna iniziativa legislativa in materia senza tenere consultazioni aperte con la piena partecipazione del Parlamento europeo; invita la Commissione ad assicurare che un rappresentante della commissione parlamentare competente sia invitato a prendere parte a tutti questi gruppi di lavoro e ritiene che, senza pregiudizio del diritto d'iniziativa della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di nominare uno o più membri di tali gruppi di lavoro onde assicurare che siano realmente rappresentativi;

40.

sottolinea l'esigenza di garantire il riconoscimento reciproco dei documenti ufficiali delle pubbliche amministrazioni nazionali; accoglie con favore lo sforzo della Commissione di mettere in grado i cittadini di esercitare i loro diritti di libera circolazione e appoggia con vigore i piani volti a permettere il riconoscimento reciproco degli effetti degli atti di stato civile; chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre gli ostacoli incontrati dai cittadini che di fatto esercitano i propri diritti di libera circolazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali a cui hanno diritto e il diritto di voto alle elezioni municipali;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0242.

(3)  GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 99.

(4)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 21.

(5)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).


Mercoledì 24 novembre 2010

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/27


Mercoledì 24 novembre 2010
Accordo commerciale anticotraffazione (ACTA)

P7_TA(2010)0432

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

2012/C 99 E/05

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA,

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

vista la discussione sull'accordo commerciale anticontraffazione svoltasi in Aula il 20 ottobre 2010,

visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione del 2 ottobre 2010,

vista la decisione del Mediatore europeo in merito alla denuncia 90/2009/(JD)OV relativa all'accesso ai documenti sull'ACTA,

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003,

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/C 321/01),

visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la lotta alla contraffazione costituisce un elemento fondamentale della strategia politica dell'Unione europea finalizzata a garantire la giustizia, la parità di condizioni per i produttori europei, il mantenimento dell'occupazione per i cittadini e il rispetto dello stato di diritto,

B.

considerando che per aumentare l'efficacia della lotta alla contraffazione, che è un fenomeno globale, è necessaria una più intensa cooperazione internazionale tra i principali attori a livello mondiale,

C.

considerando che i molteplici tentativi di giungere a un approccio multilaterale, che rimane l'obiettivo principale della strategia dell'Unione europea, sono falliti a causa della resistenza e dell'opposizione da parte di altri attori globali e che pertanto un accordo plurilaterale sembra essere lo strumento più idoneo per affrontare questioni specifiche a livello internazionale,

D.

considerando che, come ha ripetutamente affermato la Commissione, l'ACTA riguarda unicamente misure di esecuzione e non include disposizioni che modificano il diritto sostanziale in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell'Unione europea o in altre parti dell'ACTA, ma crea, per la prima volta, un quadro internazionale globale per assistere le parti nei loro sforzi intesi a contrastare efficacemente le violazioni dei DPI e non implica pertanto alcuna modifica dell'acquis dell'Unione,

E.

considerando che in molti settori, quali le disposizioni relative al settore digitale e il campo di applicazione delle misure alla frontiera obbligatorie, l'ACTA va oltre l'accordo TRIPS garantendo una migliore protezione ai titolari dei diritti,

F.

considerando che, a seguito delle forti proteste da parte del Parlamento, il livello di trasparenza dei negoziati ACTA è stato sostanzialmente migliorato e che, a partire dal ciclo negoziale che si è tenuto in Nuova Zelanda, il Parlamento è stato pienamente informato sugli sviluppi dei negoziati e ha potuto prendere visione del testo negoziato una settimana dopo la conclusione dell'ultimo ciclo di negoziati in Giappone,

G.

considerando che il testo negoziato affronta le principali preoccupazioni espresse dal Parlamento negli ultimi mesi, in particolare in merito a questioni quali il rispetto dei diritti fondamentali, la privacy e la protezione dei dati, il riconoscimento del ruolo importante della gratuità di Internet, l'importanza della salvaguardia del ruolo dei fornitori di servizi e la necessità di garantire l'accesso ai farmaci, con l'inclusione nel preambolo dell'accordo di un riferimento alla dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001,

H.

considerando che la Commissione ha ripetutamente affermato l'importanza di attuare la protezione delle indicazioni geografiche; considerando altresì che le parti contraenti hanno concordato che l'ACTA prevederà l'attuazione delle indicazioni geografiche,

I.

considerando che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, è obbligata a rispettare l'acquis dell'Unione nel'lambito dei negoziati su accordi internazionali che incidono sulla legislazione nell'Unione europea, e che la Commissione stessa si è impegnata a fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento europeo durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali,

J.

considerando che è cruciale garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione dei DPI avvenga in modo da non ostacolare l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare le limitazioni applicabili a tali diritti e la protezione dei dati personali, limitare la libera circolazione delle informazioni o gravare indebitamente sugli scambi commerciali legittimi,

K.

considerando che qualsiasi accordo raggiunto dall'Unione europea sull'ACTA deve rispettare pienamente l'acquis dell'Unione, in particolare gli obblighi giuridici imposti all'UE per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati, come stabilito segnatamente dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,

L.

considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione al testo dell'accordo ACTA prima che l'accordo entri in vigore nell'Unione europea,

1.

accoglie positivamente la pubblicazione del progetto di Accordo commerciale anticontraffazione, il 2 ottobre 2010 a conclusione del ciclo negoziale di Tokyo, e si attende che la Commissione renda noto al Parlamento e al pubblico il testo definitivo dell'ACTA a seguito dei negoziati tecnici che si terranno a Sydney il 30 novembre e il 3 dicembre 2010;

2.

ribadisce che la lotta alla contraffazione è una priorità nell'ambito della sua strategia politica interna e internazionale e che la cooperazione internazionale costituisce un aspetto essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo;

3.

è pienamente consapevole del fatto che l'accordo negoziato non risolverà il problema complesso e multidimensionale della contraffazione; ritiene tuttavia che esso costituisca un passo avanti nella giusta direzione;

4.

accoglie con favore le ripetute dichiarazioni della Commissione, secondo cui l'attuazione delle disposizioni dell'ACTA, in particolare quelle relative alla protezione del diritto d'autore nell'ambiente digitale, sarà pienamente conforme all'acquis dell'Unione e l'accordo non introdurrà né perquisizioni né la cosiddetta procedura di risposta graduale («three strikes»); sottolinea che l'ACTA non potrà obbligare nessuna parte firmataria, e in particolare l'Unione europea, a introdurre la procedura «three strikes» o sistemi analoghi;

5.

si compiace del fatto che il progetto di testo deliberativo del 2 ottobre 2010 conferma, nel preambolo, che l'ACTA ha lo scopo di fornire strumenti efficaci e adeguati per l'attuazione dei DPI, che integrano l'accordo TRIPS e tengono conto delle differenze tra le prassi e i sistemi giuridici delle parti dell'ACTA; sottolinea che i principi enunciati nella dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica, adottata dall'OMC il 14 novembre 2001 in occasione della sua quarta conferenza ministeriale tenuta a Doha (Qatar), costituiscono i fondamenti su cui si basa il progetto di testo deliberativo dell'ACTA del 2 ottobre 2010 e che pertanto l'applicazione dell'ACTA deve essere conforme a tali principi;

6.

sottolinea che l'ACTA non modificherà l'acquis dell'Unione europea per quanto concerne l'attuazione dei DPI, visto che il diritto dell'Unione europea è già molto più avanzato rispetto alle norme internazionali in vigore, e che pertanto l'accordo rappresenta un'opportunità per lo scambio di migliori prassi e orientamenti in questo settore;

7.

ritiene che l'ACTA costituisca uno strumento per migliorare l'efficacia delle norme in vigore e che esso favorirà pertanto le esportazioni dell'Unione europea e proteggerà i titolari dei diritti che operano sul mercato globale e che attualmente subiscono violazioni sistematiche e diffuse dei loro diritti di proprietà intellettuale, dei marchi commerciali, dei brevetti, dei disegni e delle indicazioni geografiche;

8.

sottolinea l'importanza della protezione delle indicazioni geografiche per le imprese europee e per l'occupazione nell'Unione europea; prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per includere la protezione delle indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell'ACTA;

9.

si rammarica che l'accordo non includa la «contraffazione delle indicazioni geografiche» nelle definizioni di cui all'articolo 1.X, in quanto tale omissione rischia di creare confusione o quanto meno di complicare il compito delle autorità amministrative e giudiziarie nell'interpretazione e nell'applicazione dell'ACTA;

10.

si compiace dell'inclusione della parola «può» all'articolo 2.14, paragrafo 3, dell'accordo («Ciascuna parte può prevedere procedimenti penali e sanzioni […]»;

11.

accoglie con favore il fatto che, su insistenza dell'Unione europea, le parti hanno deciso che la penalizzazione del «camcording» deve essere del tutto facoltativa (articolo 2.14, paragrafo 3, e articolo 2.15);

12.

si compiace del fatto che l'adesione all'ACTA non è esclusiva e che altri paesi in via di sviluppo ed emergenti potranno aderire all'accordo, il che permetterà di estendere la protezione dei DPI e di rafforzare la lotta alla contraffazione a livello mondiale; ritiene che in futuro l'ACTA potrebbe raggiungere un livello multilaterale;

13.

sottolinea che qualsiasi decisione adottata dalla Commissione nell'ambito del comitato ACTA deve rientrare nel campo di applicazione dell'acquis e non può modificare unilateralmente il contenuto dell'ACTA; ritiene pertanto che qualsiasi proposta di modifica dell'ACTA dovrebbe essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 218 del TFUE;

14.

invita la Commissione a confermare che l'attuazione dell'ACTA non avrà alcuna ripercussione sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, sugli attuali sforzi dell'Unione europea per armonizzare le misure di attuazione dei DPI e sul commercio elettronico;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.


Giovedì 25 novembre 2010

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/30


Giovedì 25 novembre 2010
Bilancio 2011

P7_TA(2010)0433

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sui negoziati in corso sul bilancio 2011

2012/C 99 E/06

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli da 310 a 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 27 aprile 2010 (COM(2010)0300) e le lettere rettificative nn. 1, 2 e 3, presentate dalla Commissione rispettivamente il 15 settembre 2010, l'11 ottobre 2010 e il 20 ottobre 2010,

vista la posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 adottata dal Consiglio il 12 agosto 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 – tutte le sezioni (1),

viste la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (COM(2010)0072) e la proposta della Commissione di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio (COM(2010)0073), presentate entrambe il 3 marzo 2010,

visti il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2010 (COM(2010)0149) dell'8 aprile 2010 e il progetto di bilancio rettificativo n. 10 al bilancio generale 2010 (COM(2010)0598) del 20 ottobre 2010,

vista la proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2010)0150), presentata dalla Commissione l'8 aprile 2010,

viste la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010, definita dal Consiglio il 13 settembre 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (2),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007–2013 (3),

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (4),

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

A.

considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio ha limitato l'aumento degli stanziamenti di pagamento ad un importo che rappresenta un aumento del 2,91 % rispetto al bilancio 2010,

B.

considerando che il Parlamento ha approvato una «strategia in sette punti» intesa ad attuare le disposizioni del trattato di Lisbona, sostenuta dagli emendamenti di bilancio, pur mostrandosi disposto a confermare il livello dei pagamenti nel contesto di un accordo globale,

C.

considerando che, il 15 novembre 2010, il comitato di conciliazione Parlamento-Consiglio non è riuscito a conseguire un accordo su un testo comune per il bilancio 2011,

1.

si dichiara disposto a favorire il conseguimento di un accordo sul bilancio 2011 e sugli elementi ad esso correlati in tempi molto stretti, purché la Commissione e il Consiglio rispettino le condizioni illustrate di seguito:

a)

il conseguimento di un accordo su veri meccanismi di flessibilità che rispettino i principi in vigore per quanto riguarda le revisioni, quali stabiliti nell'AII del 17 maggio 2006, che saranno adottati dal Parlamento e dal Consiglio a maggioranza qualificata, al fine di consentire in futuro un finanziamento adeguato, per il 2011 e gli anni seguenti, delle politiche che derivano dalle nuove competenze conferite all'Unione europea in virtù del trattato di Lisbona e dalla strategia Europa 2020;

b)

l'impegno da parte della Commissione a presentare, entro il 1o luglio 2011, proposte significative, sulla base dell'articolo 311 TFUE, relative a nuove risorse proprie per l'Unione europea e l'impegno da parte del Consiglio a discutere tali proposte con il Parlamento nel quadro del processo negoziale per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), in linea con la dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario allegata all'AII del 17 maggio 2006;

c)

un accordo tra le tre istituzioni su un metodo di lavoro comune che preveda la partecipazione del Parlamento al processo negoziale del prossimo QFP e la partecipazione dei deputati europei alle riunioni importanti nonché incontri regolari a livello dei presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, ai sensi delle disposizioni degli articoli 324 e 312, paragrafo 5, TFUE;

2.

plaude agli impegni assunti dalla Commissione in relazione al valore aggiunto europeo, alle conseguenze del trattato di Lisbona per il bilancio dell'Unione europea e ad un calendario preciso per le risorse proprie;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0372.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0371.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0328.

(4)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.


3.4.2012   

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CE 99/31


Giovedì 25 novembre 2010
Diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali

P7_TA(2010)0434

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))

2012/C 99 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e altri strumenti dell’ONU in materia di diritti dell'uomo, in particolare i patti sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) e la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007) nonché il documento finale del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite che ha avuto luogo il 20-22 settembre 2010 a New York,

visti l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la dichiarazione adottata alla Quarta conferenza ministeriale di Doha, nel novembre 2001, e in particolare il suo paragrafo 31,

viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (COM(1995)0216) (1) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola concernente i diritti umani e la democrazia negli accordi dell’Unione europea (2),

viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla trasparenza e la democrazia nel commercio internazionale (3), che esige il rispetto delle norme sociali fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), da parte dell'OMC, e l'accettazione, da parte dell'Unione europea, delle decisioni dell'OIL, compresi i possibili ricorsi per sanzioni relative a gravi violazioni di norme sociali fondamentali,

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001)0252) (4),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La dimensione sociale della globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi» (COM(2004)0383),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione (5),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro minorile (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile (7),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo (8),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull’Europa globale: aspetti esterni della competitività (9) in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),

considerando che nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale dell'ONU su piena occupazione e lavoro dignitoso le parti hanno riconosciuto l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile,

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sul tema «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti» (10), che chiede l’inclusione di norme sociali, ai fini di promuovere il lavoro dignitoso, negli accordi commerciali dell’Unione europea, in particolare negli accordi bilaterali,

vista l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL approvati per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro, nonché la dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa,

vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (11),

visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1o gennaio 2006, che assicura l’accesso a dazio zero o con una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

visti tutti gli accordi tra l'UE e i paesi terzi,

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue modifiche del 2005 e 2010,

viste le sue risoluzioni sugli accordi di partenariato economico con le regioni e Stati ACP e in particolare quelle del 26 settembre 2002 (12), del 23 maggio 2007 (13) e del 12 dicembre 2007 (14),

viste le convenzioni internazionali sull'ambiente come il protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (1987), la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi (1999), il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000) e il protocollo di Kyoto (1997),

visto il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio firmato nell'ottobre 2009 tra l'Unione europea e la Corea del Sud,

vista la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù sulla firma di un accordo commerciale multilaterale,

vista l’audizione «Applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati commerciali», organizzata il 14 gennaio 2010 dal Parlamento europeo,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0312/2010),

A.

considerando che il legame fra commercio, diritti umani e norme sociali e ambientali è diventato un elemento chiave delle relazioni economiche e commerciali e parte integrante dei negoziati nel quadro degli accordi sul libero scambio,

B.

considerando che le distorsioni della concorrenza e i rischi di dumping ambientale e sociale sono sempre più frequenti, segnatamente a danno delle imprese e dei lavoratori localizzati all'interno dell'Unione europea, i quali sono tenuti al rispetto di norme sociali, ambientali e fiscali più rigorose,

C.

considerando che l'UE deve adottare una strategia differenziata a seconda del livello di sviluppo dei suoi partner commerciali, per quanto riguarda sia i suoi requisiti in campo sociale e ambientale, sia la liberalizzazione degli scambi, onde creare le condizioni per una concorrenza internazionale equa e leale,

D.

considerando che i forum bilaterali sono divenuti il luogo principale per perseguire tali obiettivi politici, dal momento che le prospettive di mettere a punto norme multilaterali che disciplinino il rapporto fra commercio, lavoro o ambiente nel contesto dell’OMC, non sono molto promettenti,

E.

considerando che è tuttavia indispensabile agire a favore di un giusto equilibrio fra diritto commerciale e diritti fondamentali e per rafforzare il dialogo fra le principali organizzazioni internazionali, in particolare fra l’OIL e l’OMC, per una maggiore coerenza delle politiche internazionali e una migliore governance mondiale,

F.

considerando che i motivi per includere disposizioni in materia di diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali sono numerosi e vanno dal desiderio di creare un commercio giusto ed equo e di assicurare una certa lealtà degli scambi («level playing field») a quello, più normativo, di difendere i valori universali sostenuti dall’Unione europea e di portare avanti politiche europee coerenti,

G.

ricorda che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986 stabilisce che «il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale e culturale […] e beneficiare di tale sviluppo»; reputa pertanto che l'Unione europea abbia l'obbligo di non indebolire tale diritto e che anzi, debba integrarlo negli accordi internazionali e considerarlo un orientamento per le politiche europee,

H.

considerando che il trattato di Lisbona ribadisce che l’azione esterna dell’Unione europea, di cui il commercio è parte integrante, deve essere guidata dagli stessi principi che hanno ispirato la sua creazione; che il modello sociale europeo, che coniuga una crescita economica sostenibile e condizioni di lavoro e di vita migliori, può servire da modello anche agli altri partner; che gli accordi commerciali devono inoltre essere compatibili con altri obblighi e convenzioni internazionali che gli Stati contraenti si sono impegnati a rispettare, conformemente al loro diritto nazionale,

I.

considerando l'importanza di preservare il livello delle normative sociali e ambientali vigenti all'interno dell'Unione europea e del loro rispetto da parte delle imprese straniere operanti nel mercato unico europeo,

J.

considerando che l’inclusione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali negli accordi commerciali può apportare valore aggiunto a tali accordi, consentendo una maggiore interazione della società civile, un maggiore sostegno alla stabilità politica e sociale e creando così un clima più favorevole agli scambi,

K.

considerando che il settore commerciale e la salvaguardia delle norme in materia di diritti umani e in campo sociale e ambientale sono elementi importanti per assicurare la pace e il benessere del mondo, ma non possono rappresentare una soluzione per tutti i problemi che si presentano tra gli Stati; osserva tuttavia che situazioni politiche di stallo possono essere superate rafforzando le relazioni commerciali e assicurando in tal modo la definizione di interessi comuni, specie nel campo della tutela dell'ambiente, quale strumento per risolvere i conflitti,

L.

considerando che altri paesi hanno dato esempi positivi di inclusione di norme sociali negli accordi commerciali,

M.

considerando che l'SPG presuppone il rispetto dei principi delle convenzioni internazionali sui diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro da parte dei paesi beneficiari, e prevede un regime speciale di preferenze tariffarie supplementari per promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro, la tutela ambientale e la buona governance; e che il mancato rispetto di tali condizioni può comportare la sospensione del regime commerciale,

1.

chiede pertanto che in seno alla futura strategia commerciale dell’Unione europea il commercio sia considerato non un fine in sé, ma uno strumento che permette di promuovere i valori e gli interessi commerciali europei nonché uno scambio equo, capace di generalizzare l'inclusione e l'attuazione effettiva di norme sociali e ambientali con tutti i partner commerciali dell'UE; reputa che un approccio positivo e nel contempo giuridicamente vincolante dovrebbe guidare l’Unione europea nei negoziati; sottolinea che tutte le parti trarranno vantaggio dall’inclusione di disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, in particolare negli accordi bilaterali;

2.

rammenta che la politica commerciale è uno strumento al servizio degli obiettivi globali dell'Unione europea e che a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale dell'Unione europea è attuata «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione» e che a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea essa deve in particolare contribuire «allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali multilaterali

3.

invita a una maggiore cooperazione a livello multilaterale fra l’OMC e le principali istituzioni delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani; reputa che legami più stretti con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e con le procedure speciali sarebbero particolarmente utili per assicurare un quadro commerciale multilaterale che contribuisca al rispetto dei diritti umani; considera altresì che sarebbe opportuno prendere in considerazione le competenze dell’Alto Commissariato in seno ai gruppi di lavoro dell’OMC e dell’organo di appello quando si constatano gravi casi di violazioni dei diritti umani;

4.

ritiene che la revisione periodica universale, in seno al Consiglio Diritti umani, dovrebbe costituire uno strumento utile per monitorare il rispetto delle disposizioni legate ai diritti umani negli accordi commerciali internazionali;

5.

sottolinea che una cooperazione rafforzata con l’OIL, organo competente per elaborare e negoziare le norme internazionali del lavoro e per controllarne l’applicazione nel diritto e nella pratica, nonché la piena partecipazione dell'OIL ai lavori dell’OMC, sono essenziali;

a)

chiede a tal fine che all’OIL sia accordato lo status di osservatore ufficiale presso l’OMC e il diritto di prendere la parola durante le conferenze ministeriali dell’OMC;

b)

propone l'istituzione, in seno all’OMC, di un comitato commercio e lavoro dignitoso, analogo al comitato commercio e ambiente; insiste sul fatto che ad entrambi i comitati sia dato un mandato chiaramente definito, e che abbiano un'influenza tangibile;

c)

propone inoltre che, nei casi pertinenti in cui, in seno a una controversia commerciale, possa verificarsi una violazione delle convenzioni internazionali del lavoro, sia possibile ricorrere all'OIL, come del resto anche all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;

d)

propone infine che, quando uno Stato membro dell’OMC ritiene che una decisione della commissione per la composizione delle controversie rimetta in questione decisioni dell’OIL sul rispetto delle convenzioni del lavoro, sia possibile presentare ricorso presso l’OIL;

6.

ribadisce che gli obiettivi di mantenere e salvaguardare un sistema commerciale multilaterale aperto e non discriminatorio, da un lato, e di agire per proteggere l’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, dall'altro, devono rafforzarsi reciprocamente; sottolinea che, a i sensi del’articolo 20 del GATT, gli Stati membri possono adottare misure commerciali volte a proteggere l’ambiente, a condizione che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria e ingiustificabile;

7.

plaude all'esistenza del comitato commercio e ambiente dell'OMC, che dovrebbe essere una sede fondamentale per l’ulteriore integrazione e approfondimento del rapporto fra ambiente e commercio; esprime l'auspicio che il ruolo del comitato e il suo lavoro si svilupperanno al fine di affrontare in modo positivo le più importanti sfide ambientali cui si trova di fronte la comunità internazionale;

8.

sottolinea l’importanza di migliorare l’accesso ai beni e alle tecnologie verdi per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile e invita tutte le parti coinvolte nei negoziati a moltiplicare gli sforzi per giungere a una rapida conclusione dei negoziati sulla riduzione o l’eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie per i beni e i servizi ambientali, onde promuovere nuove forme di politiche dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro che rispondano alle norme OIL sul lavoro dignitoso nonché le opportunità di crescita per le industrie europee e le PMI;

9.

ribadisce la necessità di progredire nei negoziati sugli altri punti dell'articolo 31 della dichiarazione di Doha sul rapporto fra le attuali norme dell'OMC e gli obblighi commerciali specifici enunciati negli accordi ambientali multilaterali, e di promuovere una cooperazione più intensa fra i segretariati di tali accordi e i comitati dell’OMC, elemento essenziale per garantire che i regimi commerciali ed ambientali si sviluppino in modo coerente;

10.

ritiene che un accordo multilaterale sul clima costituirebbe lo strumento migliore per assicurare l’internalizzazione delle esternalità ambientali negative correlate al CO2, ma che tale accordo rischia di non essere raggiunto nel prossimo futuro; reputa pertanto che l’Unione europea dovrebbe continuare ad esplorare le opportunità di mettere a punto per i settori industriali esposti al rischio accertato di emissioni di carbonio strumenti ambientali adeguati complementari alla vendita all'asta delle quote C02 dell'EU ETS, segnatamente un «meccanismo d’inclusione del carbonio», nel rispetto delle norme dell’OMC, in quanto un siffatto meccanismo permetterebbe di lottare contro i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 verso paesi terzi;

11.

propone, una volta che l’accordo internazionale sul clima sarà stato negoziato e firmato, la creazione di una vera e propria organizzazione mondiale dell’ambiente, per far applicare gli impegni assunti e rispettare le norme ambientali; a tale futura organizzazione si dovrebbe ad esempio far ricorso nei casi di dumping ambientale;

Diritti umani e norme sociali e ambientali negli accordi commerciali bilaterali

12.

sostiene fermamente la prassi di inserire clausole giuridicamente vincolanti sui diritti umani negli accordi internazionali dell’Unione europea, ma rammenta che le grandi sfide relativamente al seguito e all’applicazione di tali clausole permangono; ribadisce il fatto che le clausole devono essere altresì incluse in tutti gli accordi commerciali e settoriali, con un meccanismo di consultazione chiaro e preciso, sul modello dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou; a tale riguardo, plaude al fatto che una clausola analoga sia stata inserita negli accordi di libero scambio di nuova generazione;

13.

sottolinea che, negli accordi bilaterali, il medesimo approccio di inclusione sistematica dovrebbe essere applicato anche ai capitoli sullo sviluppo sostenibile;

14.

osserva che i futuri accordi commerciali potrebbero essere negoziati sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria; ritiene che non per questo le norme sociali e ambientali debbano essere trascurate, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra e la gestione dei rifiuti pericolosi, per conseguire altri obiettivi;

15.

chiede alla Commissione, tenendo in conto gli obiettivi sopra esposti, di inserire sistematicamente in tutti gli accordi di libero scambio da essa negoziati con Stati terzi, una serie di norme sociali e ambientali che includano:

a)

un elenco di standard minimi che tutti i partner commerciali dell'UE devono rispettare; in campo sociale detti standard devono corrispondere alle otto convenzioni fondamentali dell'OIL (norme fondamentali del lavoro) quali enumerate nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro (1998); a dette otto convenzioni si aggiungono, per i paesi industrializzati, le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL; in materia ambientale e di rispetto dei diritti umani lo standard minimo deve essere conforme all'elenco delle convenzioni relative all'ambiente e ai principi del buongoverno, come previsto dal regolamento sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate;

b)

un elenco di convenzioni addizionali da applicare, in modo graduale e flessibile, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica, sociale e ambientale del partner interessato; in campo sociale l'obiettivo finale deve essere l'applicazione piena e integrale dell'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso;

16.

sottolinea che il rispetto di detti standard va inteso nel senso che comporta contestualmente la loro ratifica, il loro recepimento nella legislazione nazionale e la loro applicazione effettiva nell'intero territorio nazionale;

17.

chiede che tutti i futuri accordi commerciali prevedano il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile, in particolare per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali e includano un sistema di certificazione europeo uniforme che garantisca che le pietre naturali e i prodotti a base di pietre naturali importati siano stati prodotti in modo dimostrabile lungo tutta la catena lavorativa senza sfruttare il lavoro minorile ai sensi della Convenzione 182 dell’OIL;

18.

sottolinea che, nel quadro degli accordi di libero scambio, potrebbero essere previste liberalizzazioni condizionali comprendenti l’accorciamento del calendario di smantellamento o l’accesso a un mercato addizionale, in caso di rispetto delle norme ambientali e sociali;

19.

sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo dell’attuazione dell’accordo, con un approccio aperto e inclusivo in tutte le fasi:

a)

prende atto dell’utilizzo di studi d’impatto sullo sviluppo sostenibile, ma ritiene che questi dovrebbero essere eseguiti anche prima, durante e dopo i negoziati, per assicurare una valutazione continua; ritiene altresì che i negoziatori dovrebbero tenere maggiormente conto delle priorità e delle preoccupazioni che derivano da detti studi d'impatto;

b)

invita la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani, a completamento di quelli in materia di sviluppo sostenibile, con indicatori di mercato intelligibili, basati sui diritti umani e sulle norme ambientali e sociali;

c)

invita entrambe le parti a presentare relazioni periodiche sui progressi generali dell’attuazione di tutti gli impegni previsti dall’accordo;

d)

chiede alla Commissione di fare in modo che i parlamenti dei paesi partner siano coinvolti nei negoziati commerciali, allo scopo di potenziare la governance e il controllo democratico nei paesi in via di sviluppo;

e)

sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi dei negoziati e del monitoraggio dell’accordo e, a tale riguardo, chiede la creazione di forum dello sviluppo sostenibile o di gruppi consultivi che prevedano la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile indipendente;

20.

chiede che gli accordi commerciali dell'UE siano effettivamente in grado di imporre i più elevati livelli di trasparenza, severe norme in materia di appalti pubblici e un rendiconto paese per paese da parte delle imprese, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di combattere la fuga illecita di capitali;

21.

chiede pressantemente che l’Unione difenda il diritto di accesso alle risorse naturali nei negoziati sugli accordi commerciali e faccia valere i diritti delle popolazioni autoctone e indigene per quanto riguarda l’accesso alle risorse naturali essenziali; invita la Commissione a inserire nei negoziati e negli accordi commerciali internazionali la problematica dell’acquisizione e della proprietà dei terreni nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo;

22.

riconosce che, negli accordi bilaterali attualmente negoziati, il capitolo sullo sviluppo sostenibile è vincolante, ma che esso potrebbe essere rafforzato mediante:

a)

una procedura di reclamo aperta alle parti sociali;

b)

il ricorso a un organismo indipendente per risolvere in modo rapido ed efficace le controversie legate a questioni sociali o ambientali, ad esempio un gruppo di esperti selezionati dalle due parti in base alle loro competenze in materia di diritti umani, diritto del lavoro e diritto ambientale, le cui raccomandazioni dovrebbero essere parte di un processo ben definito, con disposizioni per l’attuazione;

c)

il ricorso a un meccanismo di risoluzione delle controversie, come nelle altre parti dell’accordo, che preveda sanzioni volte a migliorare la situazione nei settori interessati o a sospendere almeno temporaneamente taluni vantaggi commerciali previsti nell'accordo in caso di violazione aggravata degli standard succitati;

23.

sottolinea l’importanza di completare gli accordi con misure di accompagnamento, comprese misure di assistenza tecnica e programmi di cooperazione volti a migliorare la capacità di esecuzione, in particolare delle convenzioni che sono fondamentali nel campo dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali;

Diritti umani e norme sociali e ambientali nelle relazioni commerciali unilaterali: SPG e SPG+

24.

reputa che le 27 convenzioni la cui ratifica ed effettiva attuazione è necessaria per poter beneficiare dell’SPG+ rappresentino un insieme unico di convenzioni sui diritti umani, il diritto del lavoro, l'ambiente e norme di buona governance; sottolinea che l’SPG+ ha sinora un visibile impatto positivo per quanto riguarda la ratifica di tali convenzioni, ma che esso è minore quando si tratta della loro attuazione, ed auspica pertanto di porre maggiormente l’accento sulle misure di accompagnamento volte a migliorare la capacità di attuazione; ritiene altresì che per assicurare la credibilità dell'SPG+ la Commissione debba avviare inchieste e, se del caso, sopprimere le preferenze ove elementi concordanti indichino che taluni paesi non applicano le 27 convenzioni;

25.

reputa che, negli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi, potrebbe essere instaurato un legame più stretto fra le clausole sui diritti umani dell’SPG+, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio;

26.

invita la Commissione, nel corso del processo di revisione del regime SPG, a fare in modo che ne beneficino soprattutto i paesi più bisognosi e a introdurre una semplificazione delle norme d'origine affinché i paesi beneficiari dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» e del regime SPG+ possano trarre il massimo vantaggio dalle preferenze loro riconosciute; chiede altresì che siano messi a punto punti di comparazione, meccanismi e criteri trasparenti per la concessione e il ritiro delle preferenze nel quadro di detto regime; chiede altresì che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto nel corso di tutto questo processo, segnatamente per quanto riguarda la proposta del Consiglio relativa all'elenco di paesi beneficiari, l'avvio di indagini o la sospensione temporanea dell'SPG+;

27.

sollecita la Commissione a presentare rapidamente una proposta di regolamento che vieti l’importazione nell’UE di beni prodotti ricorrendo a moderne forme di schiavitù, al lavoro forzato, segnatamente quello di categorie particolarmente vulnerabili, in violazione delle norme fondamentali in materia di diritti dell’uomo;

28.

invita la Commissione, conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, a informare pienamente e costantemente il Parlamento su tutti gli aspetti rilevanti durante i negoziati per accordi commerciali internazionali;

29.

invita la Commissione, considerato il rafforzamento dei poteri del Parlamento nel quadro del trattato di Lisbona, a garantire un flusso di informazioni efficace e a riconoscere sempre al Parlamento, nella persona dei suoi delegati, lo status di osservatore, garantendogli l'accesso a tutte le riunioni e i documenti pertinenti;

*

* *

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

(2)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(3)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

(4)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(5)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.

(6)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(7)  Conclusioni del Consiglio del 14.6.2010 sul lavoro minorile, 10937/1/10.

(8)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.

(9)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(10)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(11)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(12)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

(13)  GU C 102 E del 24.04.2008, pag. 301.

(14)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/39


Giovedì 25 novembre 2010
Relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo nel 2009

P7_TA(2010)0435

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 (2010/2059(INI))

2012/C 99 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009,

visti l’articolo 24, paragrafo 3, e l’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo e il Mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 ottobre 2005, intitolata «Procedimento di delegazione orizzontale per adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire presso il Mediatore europeo» (SEC(2005)1227),

vista la decisione 2008/587/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (2),

vista la revisione da parte del Mediatore delle sue disposizioni di esecuzione, finalizzata a riflettere le modifiche apportate allo statuto ed entrata in vigore il 1o gennaio 2009,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 205, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0275/2010),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 19 aprile 2010 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 4 maggio 2010 a Bruxelles,

B.

considerando che l’articolo 24 TFUE dispone che «ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 228»,

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»,

D.

considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»,

E.

considerando che, a seguito dell’entrata in vigore del TFUE, la politica estera e di sicurezza comune nonché l’attività del Consiglio europeo rientrano nel mandato del Mediatore,

F.

considerando che, a norma dell’articolo 228 TFUE, il Mediatore è d’ora in poi «eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura» e non più «designato» dal Parlamento,

G.

considerando che il lavoro del Mediatore contribuisce a realizzare un’Unione «in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini» come recita l’articolo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea,

H.

considerando che nel 2008 il Mediatore ha ricevuto 3 098 denunce, rispetto alle 3 406 del 2007, e che 727 (23 %) di esse, rispetto alle 802 del 2008, sono state giudicate rientranti nel mandato del Mediatore,

I.

considerando che nel 2009 il Mediatore ha aperto 335 indagini sulla base di denunce e ha completato e concluso 318 indagini, 311 delle quali erano collegate a denunce e 7 erano di sua iniziativa,

J.

considerando che in 179 casi (56 % del totale) chiusi nel 2009 l’istituzione interessata ha accettato una soluzione amichevole o ha risolto la questione, il che mostra una forte volontà da parte delle istituzioni e degli organi di considerare le denunce presentate al Mediatore come un'opportunità per rimediare agli errori verificatisi e cooperare con il Mediatore a beneficio dei cittadini,

K.

considerando che nel 2009 il Mediatore ha constatato l’esistenza di una cattiva amministrazione nel 12 % dei casi (37 indagini), il che ha dato luogo a osservazioni critiche in 35 casi,

L.

considerando che nel 2009 sono stati emessi 15 progetti di raccomandazione,

M.

considerando che i casi più comuni in materia di presunta cattiva amministrazione riguardavano la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di informazione (nel 36 % delle indagini), l’ingiustizia o l’abuso di potere (14 %), i ritardi evitabili (13 %), i vizi di procedura (13 %), la negligenza (6 %), l’inadempienza agli obblighi della Commissione di esercitare il ruolo di custode dei trattati (6 %), gli errori giuridici (6 %) e la discriminazione (5 %),

N.

considerando che la durata media del trattamento delle denunce è passata da 13 mesi nel 2008 a 9 mesi nel 2009, cosa che riflette gli sforzi compiuti dal Mediatore per ridurre la durata media delle sue indagini come pure lo spirito di cooperazione delle istituzioni interessate,

O.

considerando che nessun caso di cattiva amministrazione ha dato luogo a una relazione speciale al Parlamento europeo nel 2009,

P.

considerando che le osservazioni critiche e le raccomandazioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti, ma servono ad incoraggiare l’autocontrollo delle istituzioni e degli organi dell’Unione e permettono di evitare che si ripetano in futuro errori e disfunzioni,

Q.

considerando che il ruolo del Mediatore si è ulteriormente sviluppato dopo la creazione di tale funzione, grazie all’indipendenza del Mediatore e al controllo democratico delle sue attività esercitato dal Parlamento e dalla commissione per le petizioni,

R.

considerando essenziale che le istituzioni e gli organi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni,

S.

considerando che il Parlamento ha adottato il codice di buona condotta amministrativa del Mediatore nella sua risoluzione del 6 settembre 2001 (3),

T.

considerando che la rete europea dei Difensori civici permette di indirizzare i ricorrenti verso i difensori civici o gli organi affini, che sono tenuti a fornire l’aiuto più appropriato al loro livello come pure a scambiare informazioni e buone pratiche,

U.

considerando che le attività del Mediatore e della commissione per le petizioni sono complementari e favoriscono una maggiore efficacia delle loro rispettive attività,

1.

approva la relazione annuale per il 2009 presentata dal Mediatore europeo;

2.

sottolinea che l’entrata in vigore del trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del Mediatore grazie alla sua elezione da parte del Parlamento ed estende il suo mandato alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle attività del Consiglio europeo;

3.

si compiace del fatto che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali, ormai giuridicamente vincolante, inscrive il diritto ad una buona amministrazione nel novero dei diritti fondamentali emananti dalla cittadinanza dell'Unione; invita pertanto il Mediatore a vigilare, nel trattamento quotidiano delle denunce, sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali;

4.

ritiene che la trasparenza, l’accesso all’informazione e il rispetto del diritto alla buona amministrazione siano le condizioni preliminari indispensabili per mantenere la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di far valere i loro diritti;

5.

ritiene che il termine «cattiva amministrazione» dovrebbe continuare a essere interpretato in senso lato, in modo da includere non solo le violazioni di norme giuridiche o di principi generali del diritto amministrativo europeo quali obiettività, proporzionalità e uguaglianza, non discriminazione e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma anche i casi in cui un'istituzione non agisce coerentemente e in buona fede o non tiene conto di aspettative legittime dei cittadini, compreso il caso in cui un'istituzione si sia impegnata a rispettare talune norme e requisiti senza esservi obbligata dai trattati o dalla legislazione secondaria;

6.

si congratula con il Mediatore per la presentazione chiara ed esauriente delle sue attività; suggerisce nondimeno che nelle future relazioni il compendio delle attività e l'analisi tematica pongano maggiormente l’accento sui problemi strutturali e le tendenze generali;

7.

ritiene che nel periodo preso in esame dalla relazione il Mediatore abbia esercitato i suoi poteri in modo dinamico ed equilibrato, per quanto riguarda sia l’esame e il trattamento delle denunce e la conduzione e conclusione delle indagini, sia il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organi dell’Unione europea e l’incoraggiamento ai cittadini ad avvalersi dei propri diritti dinanzi a tali istituzioni e organi;

8.

si compiace dell'eccellente rapporto esistente tra il Mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto concerne il rispetto reciproco delle loro competenze; incoraggia la prassi già introdotta dal Mediatore di garantire la presenza di un rappresentante in tutte le riunioni della commissione per le petizioni;

9.

riconosce il contributo fondamentale apportato dalla rete europea dei difensori civici, rappresentata da 94 uffici in 32 paesi, di cui la commissione per le petizioni fa parte, conformemente al principio di sussidiarietà; si compiace per la collaborazione tra il Mediatore europeo e gli organismi analoghi a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri;

10.

prende atto del fatto che nel 2009 il Mediatore ha ricevuto 3 098 denunce e che 318 indagini sono state portate a buon fine e concluse nel corso di tale anno;

11.

si compiace del notevole numero di procedure conclusesi con un accordo amichevole o da parte delle istituzioni interessate (56 %), cosa che riflette la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e gli organi dell’Unione; invita il Mediatore, le istituzioni e gli organi dell’Unione a proseguire i loro sforzi in tale direzione;

12.

si compiace altresì degli sforzi compiuti dal Mediatore per ridurre la durata media delle sue indagini a nove mesi; chiede che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea siano dotati delle necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che sia dato un rapido seguito a denunce e petizioni;

13.

prende atto del fatto che oltre un terzo delle indagini aperte dal Mediatore nel 2009 riguardavano la mancanza di trasparenza; chiede pertanto che la revisione in corso del regolamento (CE) n. 1049/2001 non restringa il vigente diritto all’accesso all’informazione e ai documenti bensì adotti un approccio più proattivo;

14.

si compiace dei progressi realizzati nel 2009 per quanto riguarda l’agevolazione dell'accesso del Mediatore ai documenti riservati del Consiglio;

15.

prende atto della strategia di comunicazione e dello sviluppo del sito Internet che ha contribuito a ridurre, secondo il Mediatore, il numero di denunce irricevibili e invita il Mediatore a proseguire i suoi sforzi per informare i cittadini europei circa le sue funzioni e i limiti delle sue competenze come pure circa i loro diritti;

16.

condivide il parere del Mediatore secondo il quale, oltre al rispetto delle regole vincolanti per l’amministrazione, lo sviluppo di un'autentica cultura del servizio ai cittadini è fondamentale per la buona amministrazione; invita pertanto il Mediatore a prendere maggiori iniziative per promuovere presso le istituzioni e i cittadini europei detta cultura del servizio;

17.

deplora il numero di denunce relative ai ritardi evitabili nella registrazione di domande, nel trattamento di dossier e nella presa di decisioni; propone di prevedere, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, compensi finanziari nel caso di ritardi manifesti e prolungati;

18.

prende nota del fatto che il Mediatore ha condotto a buon fine un’indagine d’iniziativa concernente le regole applicate dalla Commissione alle domande dei cittadini di accedere a documenti relativi a procedure di infrazione; incoraggia il rafforzamento della cooperazione con la commissione per le petizioni e suggerisce al Mediatore di tenerla regolarmente informata circa le indagini d’iniziativa da lui realizzate e i risultati ottenuti; invita la Commissione ad adottare una posizione più aperta e proattiva per quanto riguarda le informazioni sulle procedure d'infrazione;

19.

ritiene che il codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore e approvato dal Parlamento con la sua risoluzione del 6 settembre 2001 serva da guida e da riferimento al personale di tutte le istituzioni e organi dell’UE; si compiace del fatto che il codice di buona condotta sia stato approvato dal Comitato economico e sociale europeo; si compiace altresì che un protocollo di accordo sia stato concluso con la Banca europea per gli investimenti sul trattamento delle denunce; invita il Mediatore a prevedere una revisione del codice di buona condotta sulla base dell’esperienza degli ultimi dieci anni e, su tale base, a provvedere alla promozione e allo scambio di buone pratiche;

20.

deplora che il Mediatore non prenda nota delle denunce ricevute dai difensori civici nazionali in relazione alla cattiva applicazione del diritto dell’UE da parte di uno Stato membro; suggerisce al Mediatore di prevedere una loro messa in comune al fine di giungere ad una migliore comprensione del problema;

21.

invita il Mediatore ad incoraggiare i Difensori civici nazionali a procedere a scambi regolari con i loro parlamenti nazionali, sul modello degli scambi effettuati tra il Mediatore europeo e il Parlamento;

22.

invita la Commissione europea ad elaborare una legge amministrativa europea comune a tutti gli organi, le istituzioni e le agenzie dell'Unione;

23.

richiama l’attenzione del Mediatore sulla nuova procedura di selezione del personale da parte di EPSO e suggerisce un monitoraggio della sua applicazione, corredato di un’analisi delle evoluzioni constatate;

24.

appoggia l’idea di un portale Intranet comune a tutti i membri della rete europea dei difensori civici, onde garantire una regolare diffusione dei risultati;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.

(3)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/43


Giovedì 25 novembre 2010
Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione relativamente alla denuncia 676/2008/RT (a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, primocomma)

P7_TA(2010)0436

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT (2010/2086(INI))

2012/C 99 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo in data 24 febbraio 2010,

visto l'articolo 228, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 195 TCE),

visti gli articoli 41, paragrafo 1, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1), modificata dalla decisione 2008/587/CE del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (2),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sui rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (3),

visto l'articolo 205, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0293/2010),

A.

considerando che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dà facoltà al Mediatore europeo di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell’Unione,

B.

considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto dell’UE,

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»,

D.

considerando che, il 1o marzo 2007, un'organizzazione non governativa attiva nell’ambito della protezione ambientale ha chiesto alla Commissione l’accesso a informazioni e documenti in possesso della Direzione generale per l’impresa e l’industria e dell’ex vicepresidente della commissione competente per l’impresa e l’industria, per quanto attiene alle riunioni tra la Commissione e i rappresentanti di costruttori di automobili durante le quali è stato discusso l’approccio della Commissione alle emissioni di biossido di carbonio prodotte dalle automobili,

E.

considerando che la Commissione ha autorizzato l’accesso a 15 su 18 lettere inviate all’allora Commissario Günter Verheugen, ma che ha rifiutato l’accesso a tre lettere inviate dal fabbricante di automobili tedesco Porsche sostenendo che la loro divulgazione avrebbe compromesso la tutela degli interessi commerciali dell’impresa,

F.

considerando che l’articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) prevede che l’obiettivo di tale regolamento sia quello di garantire l’accesso più ampio possibile ai documenti in possesso del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, e che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualsiasi eccezione a tale principio deve essere interpretata con rigore,

G.

considerando che la Commissione ha rifiutato di accordare al denunciante l'accesso alle lettere in questione inviate dalla Porsche AG, in base al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 che stabilisce che «le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale …»,

H.

considerando che le lettere in questione sono state inviate dalla Porsche AG contestualmente alla consultazione da parte della Commissione delle principali parte interessate per quanto riguarda la revisione della strategia comunitaria che si prefigge di ridurre le emissioni di biossido di carbonio prodotte dai veicoli passeggeri; considerando che, pertanto, era probabile che le tre lettere contenessero informazioni sulle relazioni commerciali della Porsche AG e che la Commissione avrebbe potuto, per tal ragione, considerare che rientrassero nell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001,

I.

considerando che i servizi del Mediatore hanno analizzato le tre lettere della Porsche AG nonché uno scambio di messaggi elettronici tra la Commissione e detta impresa, in cui la Commissione informava la Porsche della sua intenzione di non divulgare le succitate lettere, e che il Mediatore, in base all’analisi effettuata, ha concluso che la Commissione ha ingiustamente rifiutato il pieno accesso alle lettere inviate dalla Porsche AG basandosi sull'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l'accesso parziale basandosi sull'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (5), il che costituisce un caso di cattiva amministrazione,

J.

considerando che, il 27 ottobre 2008, il Mediatore europeo ha presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione esponendo i dettagli della sua analisi fattuale e giuridica, in cui ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto accordare l’accesso alle tre lettere inviate dalla Porsche AG all’ex vicepresidente Günter Verheugen, nella loro interezza o considerare la possibilità di divulgarle in parte,

K.

considerando che il Mediatore europeo, in base all’articolo 195 CE (ora articolo 228 TFUE), ha chiesto alla Commissione di fornire un parere circostanziato entro tre mesi, ossia entro il 31 gennaio 2009,

L.

considerando che la Commissione non ha fornito il suo parere entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 228 TFUE chiedendo, invece, sei proroghe del termine di presentazione del suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore e che, nel luglio e nuovamente nel settembre 2009, il Mediatore ha informato il Segretariato della Commissione sulla sua intenzione di presentare una Relazione speciale al Parlamento qualora non avesse ricevuto una risposta al suo progetto di raccomandazione,

M.

considerando che la nuova Commissione, una volta insediata, ha effettivamente accordato l’accesso alle lettere, ma che ciò ha avuto luogo più di 15 mesi dopo la pubblicazione del progetto di raccomandazione anziché i tre mesi stabiliti nello Statuto del Mediatore e all’articolo 228 TFUE,

N.

considerando che la Commissione, rinviando la sua risposta al progetto di raccomandazione per 15 mesi, ha violato l’obbligo assunto di cooperare con il Mediatore con sincerità e in buona fede durante la sua indagine sul caso 676/2008/RT, e che ciò è pregiudizievole non soltanto per il dialogo interistituzionale bensì anche per l’immagine pubblica dell’UE,

O.

considerando che il Mediatore ha rilevato ritardi da parte della Commissione in un altro caso riguardante l’accesso a documenti (355/2007(TN)FOR), in cui la Commissione avrebbe dovuto presentare il proprio parere circostanziato al progetto di raccomandazione del Mediatore entro il 31 ottobre 2009, ma finora non vi ha ancora proceduto,

P.

considerando che la Commissione ha rispettato i termini inizialmente previsti per rispondere alle denunce solamente in quattro su 22 casi relativi all'accesso a documenti, trattati dal Mediatore nel 2009; considerando che in 14 di questi 22 casi ha presentato la propria risposta con più di 30 giorni di ritardo, e in sei casi ha presentato la propria risposta con almeno 80 giorni di ritardo,

Q.

considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la responsabilità di salvaguardare e proteggere l'indipendenza del Mediatore europeo nello svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare sull'attuazione delle sue raccomandazioni,

1.

approva le osservazioni critiche del Mediatore europeo e la sua raccomandazione alla Commissione relative alla denuncia 676/2008/RT;

2.

riconosce che i ritardi eccessivi nel rispondere al Mediatore in questo caso costituiscono una violazione del dovere di leale cooperazione della Commissione quale previsto nel trattato;

3.

manifesta viva preoccupazione per la pratica generalizzata della Commissione di ritardare e ostruire le indagini del Mediatore nei casi relativi all’accesso a documenti;

4.

ricorda che, nel contesto delle consultazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione deve stabilire un termine di risposta per il terzo autore di un documento, e sottolinea che la Commissione dovrebbe esercitare tale potere in modo da permetterle di rispettare i suoi propri termini (6);

5.

ricorda la giurisprudenza pertinente relativa al principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3 TUE) secondo cui le istituzioni dell’Unione hanno il dovere di cooperare in buona fede nelle reciproche relazioni, e osserva che tale obbligo è chiaramente stabilito all’articolo 13, paragrafo 2 TUE;

6.

ritiene che l’atteggiamento non cooperativo della Commissione in questo ed altri casi rischi di intaccare la fiducia dei cittadini nella Commissione e di compromettere la capacità del Mediatore europeo e del Parlamento europeo di controllare la Commissione in modo adeguato e efficace e che, in quanto tale, è contrario allo stesso principio dello Stato di diritto sul quale l’Unione europea è fondata;

7.

chiede che la Commissione si assuma l’impegno nei confronti del Parlamento europeo di adempiere al suo dovere di leale cooperazione con il Mediatore europeo in futuro;

8.

ritiene che, nel caso in cui la Commissione non assuma detto impegno e/o persista nelle sue pratiche di non cooperazione nei confronti del Mediatore europeo, il Parlamento può sanzionare la Commissione e che tali sanzioni possono includere, tra l'altro, l’iscrizione in riserva di una parte del bilancio della Commissione per spese amministrative;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.

(3)  GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 recita: «Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una qualsiasi delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.»

(6)  L’articolo 5, paragrafo 5, delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, allegato alla decisione 2001/937/CE della Commissione, stabilisce che: «Il terzo autore consultato dispone di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi ma che deve permettere alla Commissione di rispettare i suoi termini di risposta …».


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/46


Giovedì 25 novembre 2010
26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2008)

P7_TA(2010)0437

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2008) (2010/2076(INI))

2012/C 99 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione intitolata «EU Pilot Evaluation Report» (relazione di valutazione sull’iniziativa «EU Pilot») (COM(2010)0070),

vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 e SEC(2010)0182),

vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata «Un’Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2005) (1),

vista la sua risoluzione, del 9 luglio 2008, sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2),

visto l’articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni (A7-0291/2010),

1.

si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni sollevate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni, in particolare nella succitata risoluzione del 21 febbraio 2008; osserva la mancanza di miglioramento per quanto riguarda la trasparenza, soprattutto in ordine al progetto «EU Pilot» e in materia di risorse umane;

2.

osserva che attraverso il progetto «EU Pilot» la Commissione sta cercando di rafforzare l’impegno, la cooperazione e le relazioni di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri (3) e sta esaminando, in stretta cooperazione con le amministrazioni nazionali, come trattare l’applicazione del diritto dell’Unione europea; ritiene che detta iniziativa risponda alla nuova necessità di cooperazione tra tutte le istituzioni dell’Unione europea nell’interesse di un'Unione che, a seguito dell’adozione del trattato di Lisbona, funzioni in modo efficace e sia incentrata sul cittadino; sottolinea l’obbligo imposto alla Commissione dall’articolo 17 del trattato sull’Unione europea di «vigila[re] sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati»;

3.

osserva che, da un lato, i cittadini sono rappresentati come aventi un ruolo essenziale nel garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea sul terreno (4), mentre, dall’altro lato – nel quadro del progetto «EU Pilot» – essi sono ancora più esclusi da qualunque procedura successiva; ritiene che ciò non sia conforme alle dichiarazioni solenni contenute nei trattati, secondo le quali: «le decisioni [sono] prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini» (articolo 1 TUE), «le istituzioni […] dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile» (articolo 15 TFUE), e «l’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni» (articolo 9 TUE);

4.

osserva che, per rendere operativo il progetto «EU Pilot», la Commissione ha creato una «banca dati confidenziale on-line» (5) per la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri; invita la Commissione ad accordare al Parlamento un accesso significativo a detta banca dati in modo da consentirgli di svolgere la sua funzione di controllo sul modo in cui la Commissione adempie al suo ruolo di custode dei trattati;

5.

sottolinea che il ruolo attivo dei cittadini dell’Unione europea è chiaramente stabilito nel trattato sull’Unione europea, in particolare in riferimento all’Iniziativa dei cittadini europei; ritiene che la possibilità che i cittadini stabiliscano l’agenda legislativa è altresì collegata al loro attuale ruolo, essenziale nel garantire la corretta applicazione ed osservanza del diritto dell’Unione europea come pure la trasparenza e l’affidabilità delle corrispondenti procedure;

6.

rileva che nella sintesi della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario si pone maggiormente l'accento sul recepimento anziché sull'applicazione effettiva; invita la Commissione a riconoscere in modo adeguato il ruolo delle petizioni nel monitoraggio dell'applicazione effettiva del diritto comunitario; osserva che molto spesso le petizioni sono i primi indicatori che evidenziano i ritardi degli Stati membri, non tanto nel recepimento, quanto nella definizione di misure giuridiche di attuazione;

7.

è del parere che, nella loro forma attuale, le relazioni annuali della Commissione «sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea» non offrano ai cittadini o alle altre istituzioni informazioni sufficienti in merito allo stato reale dell’applicazione del diritto dell’UE, dal momento che la Commissione fa riferimento soltanto ai procedimenti formali aperti contro Stati membri che non hanno recepito il diritto dell’UE nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali; ritiene tuttavia che sarebbe inoltre nell’interesse dei cittadini e del Parlamento essere informati nel momento in cui la Commissione avvia procedimenti d’infrazione per il recepimento scorretto o errato del diritto dell’UE nonché ricevere dettagli relativi a tali procedimenti;

8.

desidera garantire che la Commissione continui a presentare dati dettagliati su tutti i tipi di infrazione e che la totalità di tali dati sia liberamente consultabile dal Parlamento per consentirgli di svolgere la sua funzione di controllo per quanto riguarda l'adempimento del ruolo di custode dei trattati da parte della Commissione; rileva che la collazione e la categorizzazione di tali dati dovrebbe essere coerente con le precedenti relazioni annuali in modo da assistere il Parlamento nel realizzare valutazioni pertinenti sui progressi compiuti dalla Commissione, a prescindere dal fatto che l’infrazione sia stata trattata attraverso il progetto «EU Pilot» o conformemente alla procedura di infrazione iniziale;

9.

osserva che i ritardi nel recepire, nell’applicare e nel far rispettare correttamente il diritto dell’Unione europea influiscono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese nonché sull’esercizio dei loro diritti, creando incertezza giuridica e impedendo loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno; pone in evidenza i costi elevati derivanti dal mancato rispetto e dalla mancata applicazione del diritto dell’UE e la conseguente mancanza di fiducia nelle istituzioni europee;

10.

deplora il fatto che alcuni Stati membri sottovalutino l'importanza di una corretta e tempestiva applicazione del diritto dell'UE e li esorta ad attribuire la giusta priorità al recepimento e all'applicazione dello stesso, in modo da evitare ritardi;

11.

invita la Commissione a proporre un «codice procedurale» sotto forma di un regolamento fondato sulla nuova base giuridica fornita dall’articolo 298 TFUE, che stabilisca i vari aspetti della procedura di infrazione, comprese le notifiche, le scadenze, il diritto di audizione, l’obbligo di motivazione ecc., al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ricorda alla Commissione che la sua comunicazione del 2002 rappresenta un importante punto di riferimento per l’elaborazione di tale «codice procedurale»;

12.

ricorda che la commissione giuridica ha recentemente creato un gruppo di lavoro sul diritto amministrativo dell’UE al fine di valutare se sia possibile una codificazione di tale diritto nonché la portata pratica di un tale progetto; ritiene che le conclusioni di tale gruppo di lavoro debbano essere tenute presenti al momento di discutere su un codice amministrativo europeo;

13.

ricorda che la commissione giuridica ha recentemente approvato all’unanimità una lettera a sostegno dell’opinione del firmatario di una petizione il quale sollecitava una procedura amministrativa uniforme per la supervisione e l’applicazione del diritto dell’Unione europea che, pur nel rispetto del potere discrezionale della Commissione di stabilire quando e contro chi avviare procedimenti, limitasse tale potere entro i confini della buona prassi amministrativa (6);

14.

ricorda che la Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’applicazione corretta e tempestiva del diritto dell’Unione europea da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione a far uso di tutte le competenze conferitele dai trattati, in particolare dalle nuove disposizioni dell'articolo 260 TFUE che si applicano nel caso in cui gli Stati membri non abbiano adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di recepimento delle direttive;

15.

ricorda la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (7) in cui invita la Commissione a «mette[re] a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d’infrazione dalla lettera d’intimazione, comprese, su richiesta del Parlamento, le questioni oggetto della procedura d’infrazione» (8);

16.

ritiene che i cittadini dell'Unione europea debbano potersi attendere dalla Commissione il medesimo livello di trasparenza sia che presentino una denuncia formale sia che esercitino il loro diritto di petizione in base al trattato; chiede pertanto che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni informazioni chiare sugli stadi di avanzamento delle procedure d'infrazione che sono altresì oggetto di petizioni ancora aperte; invita inoltre la Commissione a chiarire i circuiti con cui la commissione per le petizioni e il pubblico in generale possono gestire le richieste di informazioni e le denunce;

17.

appoggia le misure previste dalla Commissione per il 2009 e oltre, volte a garantire l'osservanza della legislazione europea da parte degli Stati membri e chiede di essere associato alle procedure d'infrazione nei casi in cui vi siano petizioni in corso di esame, come nel caso della Campania per quanto concerne la normativa sui rifiuti e in quello della Spagna per la legislazione in materia di gestione delle acque;

18.

invita la Commissione a fornire al Parlamento i dati pertinenti atti a consentire un’analisi del valore aggiunto che il progetto «EU Pilot» apporta all’attuale processo di gestione dei procedimenti di infrazione, il che giustificherebbe un’ulteriore estensione del progetto; ritiene che tali dati dovrebbero, ad esempio, permettere al Parlamento di controllare se le 10 settimane concesse agli Stati membri per trovare una soluzione a un caso concreto non abbiano ulteriormente ritardato l’avvio di una procedura d’infrazione, la cui durata è già estremamente lunga e indeterminata;

19.

osserva con particolare interesse l’impegno assunto dalla Commissione di presentare sistematicamente una valutazione della risposta alla denuncia trasmessa da uno Stato membro; invita la Commissione a presentare tale valutazione con la massima attenzione e dopo aver analizzato il dossier senza indugio; sollecita precisazioni sul ruolo del denunciante nel processo di valutazione;

20.

chiede alla Commissione di stanziare risorse sufficienti per poter monitorare pienamente l’applicazione del diritto dell’Unione europea, avviare i propri casi ed elaborare priorità per azioni più incisive e sistematiche; invita la Commissione a fornire al Parlamento, come è stato ripetutamente richiesto, dati precisi ed esaustivi sulle risorse destinate all’esame dei casi d’infrazione in seno alle varie direzioni generali nonché sulle risorse assegnate al progetto «EU Pilot»; ricorda alla Commissione che il Parlamento si è impegnato a sostenerla incrementando gli stanziamenti di bilancio per garantire maggiori risorse;

21.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione meccanismi innovativi, come la procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva sui servizi, per garantire una più efficace applicazione del diritto dell’UE;

22.

accoglie con favore il nascente sportello unico per i cittadini che richiedono un consiglio, presentano un ricorso o sporgono una denuncia tramite il sito web «La tua Europa» (9); rileva che con l'inserimento dell'ampiamente pubblicizzata «Iniziativa dei cittadini» (articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea) nell'elenco degli strumenti dedicati alla partecipazione dei cittadini, le esigenze di chiarimento e guida sono cresciute in modo esponenziale; osserva che il Parlamento europeo vorrebbe essere coinvolto nello sviluppo di questo sito web, al fine di garantirne la coerenza con i propri piani intesi a fornire una guida migliore per i cittadini;

23.

ricorda l’impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare tabelle che illustrino la correlazione fra direttive e misure nazionali di recepimento; rileva che dette tabelle sono essenziali per consentire alla Commissione di monitorare efficacemente le misure di applicazione in tutti gli Stati membri;

24.

sollecita un rafforzamento del ruolo del Parlamento in materia di attuazione, applicazione e controllo delle norme del mercato interno; sostiene l'idea di un forum annuale del mercato unico;

25.

ribadisce l'importanza fondamentale del ruolo che il Quadro di valutazione del mercato interno e il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo svolgono ai fini di un uso più efficace degli strumenti di controllo e dei parametri di riferimento, che costituiscono un importante meccanismo disciplinare indiretto; chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a disposizione risorse adeguate in termini di personale e di finanziamenti, in modo da assicurare che il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo possa essere ulteriormente sviluppato;

26.

osserva che gli organi giudiziari nazionali svolgono un ruolo essenziale nell’applicazione del diritto dell’Unione europea e sostiene pienamente gli sforzi dell’UE volti a migliorare e coordinare la formazione in materia giudiziaria per i giudici nazionali, i professionisti legali, i funzionari e gli impiegati statali delle amministrazioni nazionali;

27.

ritiene che la Commissione, al momento di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro, debba anche pubblicare una comunicazione in cui sia precisato che l'atto che ha violato la legislazione dell’UE può essere impugnato dai cittadini lesi dello Stato membro in questione dinanzi ai loro tribunali nazionali;

28.

ricorda la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria in materia civile e commerciale; ritiene che sia di fondamentale importanza rafforzare la formazione giudiziaria, in particolare nel contesto del Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 63.

(2)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 27.

(3)  «EU Pilot Evaluation Report», pag. 2.

(4)  Comunicazione della Commissione del 2002, pag. 5: «la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario».

(5)  Relazione della Commissione «Relazione di valutazione sul progetto EU Pilot» (COM(2010)0070), pag. 2.

(6)  «La discrezionalità potrà essere un male necessario in un governo moderno; tuttavia, il potere discrezionale assoluto abbinato a un’assoluta mancanza di trasparenza è sostanzialmente contrario al principio della preminenza del diritto.» – Relazione Frassoni (2005/2150(INI)) sulla 21a e 22a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2003 e 2004), Motivazione, pag. 17.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0009.

(8)  Idem, paragrafo 3, lettera e), trattino 5.

(9)  http://ec.europa.eu/youreurope/.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/50


Giovedì 25 novembre 2010
Servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale

P7_TA(2010)0438

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (2010/2028(INI))

2012/C 99 E/11

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 14, e l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

visto il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 sul ruolo del servizio pubblico televisivo in una società multimediale (2),

vista la sua risoluzione del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (4),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (5),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),

vista la raccomandazione n. R (96) 10 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, dell'11 settembre 1996, sulla garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (6),

vista la raccomandazione n. CM/Rec(2007)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 gennaio 2007, sul pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità dei loro contenuti,

vista la raccomandazione n. CM/Rec(2007)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 gennaio 2007, sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione,

vista la raccomandazione n. 1878(2009) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 giugno 2009, sul finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione,

vista la dichiarazione del 27 settembre 2006 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione negli Stati membri,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0286/2010),

A.

considerando che, in una società europea democratica, la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e l'accesso alle informazioni nell'ambiente digitale presuppongono un settore audiovisivo e della stampa dinamico e competitivo,

B.

considerando che i mezzi di radiodiffusione figurano tra le fonti di informazione più importanti di cui dispongono i cittadini negli Stati membri dell'UE e, in quanto tali, costituiscono un fattore importante nella formazione dei valori e delle opinioni delle persone,

C.

considerando che sia il servizio pubblico di radiodiffusione che quello privato sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale per quanto riguarda la produzione audiovisiva europea, la diversità e l'identità culturali, l'informazione, il pluralismo, la coesione sociale, la promozione delle libertà fondamentali e il funzionamento della democrazia,

D.

considerando che le emittenti di servizio pubblico svolgono un ruolo pionieristico, incentivando e utilizzando l'evoluzione tecnologica in modo da offrire i loro contenuti al pubblico per mezzo di tecniche mediatiche e di distribuzione innovative,

E.

considerando che il panorama audiovisivo dell'UE ha caratteristiche uniche ed è contraddistinto da quello che è stato definito il «sistema duale», che si basa su un autentico equilibrio tra emittenti di servizio pubblico e emittenti commerciali,

F.

considerando che un sistema duale efficace con un autentico equilibrio tra emittenti di servizio pubblico e privato rappresenta l'interesse generale,

G.

considerando che la coesistenza di emittenti di servizio pubblico ed emittenti commerciali ha garantito una programmazione diversificata e liberamente accessibile che torna a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e contribuisce al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla concorrenza editoriale (in termini di qualità e diversità dei contenuti), nonché alla libertà di espressione,

H.

considerando che l'Unione europea annette particolare importanza al ruolo del sistema duale nella produzione e nella diffusione di contenuti europei,

I.

considerando che i cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel panorama audiovisivo, con lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle piattaforme proprietarie a pagamento e la comparsa di nuovi soggetti mediatici online, hanno avuto ripercussioni sul tradizionale sistema duale di radiodiffusione e sulla concorrenza editoriale (in termini di qualità e diversità dei contenuti) e hanno reso necessarie una diversificazione delle attività e una presa in considerazione di nuove piattaforme di distribuzione da parte delle emittenti di servizio pubblico e privato,

J.

considerando che la diffusione delle nuove tecnologie ha cambiato il modo in cui i cittadini europei accedono ai mezzi di comunicazione e all'informazione,

K.

considerando che i consueti confini esistenti all'interno del settore dei media vengono a scomparire nel contesto online, dal momento che i media tradizionali non possono sopravvivere senza espandersi verso nuove piattaforme (quali servizi SMS, pagine web e applicazioni per smart phone), conformemente agli obiettivi dell'Agenda digitale dell'Unione europea,

L.

considerando che quotidiani e riviste sono elementi essenziali di un panorama mediatico europeo diversificato e pluralistico e che tali dovrebbero rimanere,

M.

considerando che i fornitori di servizi Internet e di telecomunicazione e i motori di ricerca svolgono un ruolo sempre più significativo nel nuovo contesto mediatico,

N.

considerando che nell'era digitale, caratterizzata da una scelta più ampia per i consumatori ma anche da un rischio di frammentazione dell'audience, di crescente concentrazione dei media, di aumento del numero di imprese mediatiche integrate verticalmente nonché di un'evoluzione verso i servizi a pagamento e il criptaggio, il servizio pubblico di radiodiffusione dovrebbe contribuire, come già fa, a mantenere una sfera pubblica, fornendo una programmazione di elevata qualità con un valore sociale e informazioni oggettive,

O.

considerando che in taluni Stati membri il servizio pubblico di radiodiffusione non è ancora sufficientemente radicato a livello sociale e non dispone di risorse adeguate,

P.

considerando che le emittenti pubbliche in alcuni Stati membri sono confrontate a problemi fondamentali che ne pregiudicano l' indipendenza politica, la sopravvivenza e persino la base finanziaria, creando una minaccia diretta all'esistenza stessa del sistema duale,

Q.

considerando che la televisione commerciale ha recentemente affrontato difficoltà economiche derivanti dalla contrazione della pubblicità,

R.

considerando che la definizione del mandato del servizio pubblico e la garanzia di finanziamento alle emittenti di servizio pubblico spettano esclusivamente agli Stati membri, in conformità dei principi del protocollo di Amsterdam,

S.

considerando che i media di servizio pubblico necessitano di finanziamenti pubblici adeguati, di una partecipazione alle pertinenti nuove tecnologie e piattaforme nonché di un quadro normativo stabile e prevedibile, per poter assolvere alla propria missione in termini di offerta di contenuti culturali e informativi di alta qualità e, di conseguenza, per migliorare chiaramente l'alfabetizzazione mediatica, a beneficio del pubblico,

T.

considerando che è possibile migliorare il servizio pubblico di radiodiffusione attraverso lo scambio di esperienze e migliori prassi tra gli Stati membri,

U.

considerando che il rispetto delle norme europee in materia di libertà di espressione, pluralismo e indipendenza dei media, missione e finanziamento dei media di servizio pubblico dovrebbe essere una priorità in tutti gli Stati membri,

V.

considerando che, attualmente, l'Unione europea non dispone degli strumenti adeguati per monitorare le minacce poste ai media di servizio pubblico e al sistema duale negli Stati membri, o in regioni specifiche dell'UE, e per reagirvi,

1.

ribadisce l'impegno nei confronti del sistema duale di radiodiffusione in cui i media di servizio pubblico e privato svolgono ciascuno il proprio ruolo senza subire pressioni politiche ed economiche e chiede che l'accesso a una radiodiffusione del livello più elevato possibile sia garantito a prescindere dalla capacità di pagare dei consumatori e degli utenti;

2.

sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale di un sistema duale europeo realmente equilibrato per la promozione della democrazia, della coesione sociale, dell'integrazione e della libertà di espressione, e in particolare per la salvaguardia e la promozione del pluralismo dei media, dell'alfabetizzazione mediatica, della diversità culturale e linguistica e della conformità alle norme europee in materia di libertà di stampa;

3.

constata che la coesistenza dei media di servizio pubblico e privato ha considerevolmente contribuito a innovare e diversificare l'offerta in termini di contenuti e ha avuto un impatto positivo sulla qualità;

4.

riafferma la necessità di mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione indipendente, forte e vitale, adeguandolo al contempo alle condizioni poste dall'era digitale, e chiede che siano adottate misure concrete per realizzare questo obiettivo;

5.

sottolinea, in questo contesto, che nell'era digitale il servizio pubblico di radiodiffusione ha la missione specifica di nutrire la sfera pubblica rendendo universalmente accessibili i contenuti mediatici di elevata qualità e di interesse pubblico su tutte le piattaforme pertinenti;

6.

invita gli Stati membri a prevedere sufficienti risorse per permettere alle emittenti di servizio pubblico di sfruttare le nuove tecnologie digitali e di garantire al grande pubblico i benefici di servizi audiovisivi moderni;

7.

invita, a tale riguardo, le emittenti di servizio pubblico a strutturarsi in modo tale da offrire contenuti online attrattivi e di qualità, al fine di rivolgersi giovani che accedono ai media quasi esclusivamente su Internet;

8.

esorta gli Stati membri ad affrontare il problema della frattura digitale - ad esempio tra aree urbane e aree rurali - e a garantire che, grazie alla digitalizzazione, tutte le persone in tutte le regioni godano di pari accesso al servizio pubblico di radiodiffusione;

9.

esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di facilitare il passaggio da televisione analogica a digitale per i consumatori;

10.

sollecita gli Stati membri a definire la missione delle emittenti di servizio pubblico affinché possano conservare le loro peculiarità attraverso un impegno per le produzioni audiovisive originali e una programmazione e un giornalismo di alta qualità, a prescindere da considerazioni commerciali o influenze politiche, che sono esattamente il loro marchio distintivo; osserva che detta missione dovrebbe essere definita con la maggiore precisione possibile, tenendo, tuttavia, debito conto dell'autonomia di programmazione delle emittenti;

11.

ricorda che, conformemente al principio della neutralità tecnologica, le emittenti di servizio pubblico devono avere la possibilità, nel quadro della missione loro affidata, di offrire i propri servizi, su tutte le piattaforme, inclusi nuovi servizi;

12.

insiste sul fatto che in alcuni Stati membri mancano disposizioni giuridiche concernenti le attività su Internet del servizio pubblico di radiodiffusione e che detta mancanza potrebbe influire sulla capacità del settore di ampliarsi a nuove piattaforme;

13.

ricorda che le piattaforme terrestri di radiodiffusione fondate su norme aperte che permettono l'interoperabilità svolgono un ruolo centrale nel sistema duale di radiodiffusione e costituiscono lo strumento ideale per fornire agli utenti servizi mediatici audiovisivi gratuiti e facilmente accessibili che si prestano meglio alla frammentazione dei mercati locali e possono dunque rispondere meglio alle attese culturali e sociali locali;

14.

prende atto della comunicazione della Commissione del luglio 2009 sulla radiodiffusione, in cui si riconosce il diritto delle emittenti di servizio pubblico di essere presenti su tutte le piattaforme di diffusione pertinenti e in cui si ribadisce che la definizione della missione, del finanziamento e dell'organizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione rientra nelle competenze degli Stati membri, fatta salva la responsabilità della Commissione di verificare gli errori manifesti, e invita gli Stati membri a mantenere un equilibrio tra i servizi mediatici digitali offerti, a garantire una concorrenza equa tra emittenti di servizio pubblico e media privati e, quindi, a salvaguardare un panorama mediatico dinamico nel contesto online;

15.

si compiace del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e della necessità di rispettare l'indipendenza editoriale delle emittenti di servizio pubblico, tenendo debitamente conto del loro bisogno di finanziamenti costanti e sicuri;

16.

richiama tuttavia l'attenzione sui costi enormi dei test ex ante (esistenti) e sottolinea che è favorevole a valutazioni proporzionate;

17.

ribadisce l'importanza delle raccomandazioni e dichiarazioni del Consiglio d'Europa, che sono state sottoscritte da tutti gli Stati membri dell'UE e che stabiliscono norme europee in materia di libertà di espressione, libertà di stampa, pluralismo e indipendenza dei media, organizzazione, missione e finanziamento dei media di servizio pubblico, in particolare nella società dell'informazione, tutelando in tal modo la credibilità del servizio pubblico di radiodiffusione;

18.

ricorda agli Stati membri l'impegno che hanno assunto relativamente a dette norme europee e raccomanda loro di assicurare finanziamenti adeguati, proporzionati e costanti ai media di servizio pubblico affinché questi ultimi siano in grado di assolvere alla propria missione, di garantirne l'indipendenza politica ed economica e di contribuire a una società dell'informazione e della conoscenza inclusiva con mezzi d'informazione rappresentativi e di elevata qualità accessibili a tutti;

19.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori prassi a differenti livelli (autorità nazionali dei mezzi d'informazione, parti interessate, gestori delle emittenti di servizio pubblico, autorità di regolamentazione indipendenti e rappresentanti dei telespettatori e dei consumatori);

20.

invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media in seno alla piattaforma europea delle autorità di regolamentazione (EPRA) e ad accrescere lo scambio di esperienze e migliori prassi in merito ai rispettivi sistemi nazionali di radiodiffusione;

21.

ricorda agli Stati membri che i consigli di amministrazione delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere composti da persone nominate in base alle loro competenze e all'esperienza maturata nel settore dei media;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a conferire all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo il mandato, affiancato dalle risorse necessarie, di raccogliere dati e realizzare ricerche sul modo in cui gli Stati membri hanno applicato le norme in questione al fine di valutare se dette norme hanno sortito l'effetto desiderato e insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero essere chiamati a rispondere del mancato rispetto degli impegni;

23.

invita la Commissione ad attribuire maggiore importanza al sistema duale quale parte dell'acquis dell'UE, nel quadro dei negoziati di adesione, e sollecita che i progressi compiuti al riguardo dai paesi candidati siano monitorati;

24.

invita inoltre gli Stati membri ad affrontare adeguatamente la questione del sottofinanziamento delle emittenti di servizio pubblico, ricordando in particolare la missione specifica dei mezzi di informazione pubblici, ossia essere accessibili al maggior numero possibile di spettatori e di ascoltatori a livello di tutte le nuove piattaforme mediatiche;

25.

osserva che in tutti gli Stati membri deve essere garantita una proprietà trasparente delle emittenti private e invita la Commissione a monitorare e sostenere i progressi in tal senso;

26.

invita gli Stati membri a porre fine alle interferenze politiche relative ai contenuti dei servizi offerti dalle emittenti di servizio pubblico;

27.

si compiace delle conclusioni dello studio indipendente, realizzato su richiesta della Commissione, sulla definizione di indicatori per misurare il pluralismo dei media nell'UE;

28.

sostiene l'attuazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media, quale strumento efficace per la diagnosi delle minacce che gravano sul pluralismo dei media;

29.

richiama l'attenzione sugli strumenti finanziari offerti dalla BEI e incoraggia le emittenti di servizio pubblico che hanno difficoltà finanziarie a chiedere alla BEI prestiti agevolati per il rinnovo delle proprie infrastrutture, in particolare in relazione al passaggio al digitale e all'innovazione;

30.

incoraggia le varie parti interessate a intensificare la loro cooperazione per salvaguardare il sistema duale ed esorta in particolare le emittenti di servizio pubblico e privato a collaborare tra loro e con gli editori sulla condivisione di contenuti e a dar vita a meccanismi di collaborazione;

31.

invita la Commissione a lanciare un'iniziativa volta a riunire i diversi attori del settore dei media per contribuire ad identificare possibili settori di cooperazione, agevolare lo scambio di migliori prassi e affrontare le questioni pertinenti;

32.

ricorda in tale contesto che le emittenti comunali e cittadine, in particolare nei piccoli comuni, riscontrano difficoltà di finanziamento a lungo termine (ad esempio mediante la pubblicità); ritiene che in tale contesto possano essere utilizzate le nuove possibilità create dalla digitalizzazione per assicurare una radiodiffusione comunale o cittadina su scala regionale che copra un ampio territorio;

33.

incoraggia la Commissione ad adattare i diritti d'autore alla nuova era digitale permettendo alle emittenti di mantenere una vasta offerta di contenuti europei di qualità e a studiare i modi specifici con cui facilitare il riutilizzo di contenuti d'archivio e la creazione di sistemi di canone collettivo estesi e di sistemi di sportello unico facilmente accessibili per il versamento dei diritti;

34.

attende con interesse la relazione di attuazione sulle disposizioni della direttiva Servizi di media audiovisivi (SMA) concernenti il tempo di diffusione riservato a programmi europei, visto che taluni Stati membri non hanno adottato misure in tal senso;

35.

sollecita la Commissione a garantire che gli aggregatori di contenuto rispettino il quadro giuridico esistente e la invita ad esaminare gli strumenti che consentirebbero ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi online di contribuire al finanziamento della creazione di contenuto;

36.

sottolinea l'importanza dell'educazione mediatica per un utilizzo responsabile dei servizi forniti dagli aggregatori di contenuto;

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 180.

(3)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 85.

(4)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 9.

(5)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

(6)  GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/56


Giovedì 25 novembre 2010
Decimo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza

P7_TA(2010)0439

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza

2012/C 99 E/12

Il Parlamento europeo,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e 1820 (2008), sulle donne, la pace e la sicurezza, e la risoluzione 1888 (2009), sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato, nella quale si sottolinea che è responsabilità di tutti gli Stati porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro donne e ragazze,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 54/134 del 7 febbraio 2000, che ha designato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,

visto il piano d'azione del Consiglio dell'UE sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo, che dovrebbe garantire l'integrazione della parità di genere in tutte le attività dell'UE con i paesi partner a tutti i livelli,

vista la nomina, nel marzo 2010, di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti armati,

visti il documento del Consiglio su un approccio globale all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il documento operativo sull'attuazione della risoluzione 1325, rafforzata dalla risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della PESD, entrambi adottati nel dicembre 2008, nonché il documento del Consiglio sull'integrazione dei diritti umani nella PESD, del settembre 2006,

visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti e gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati,

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'UE e nel consolidamento della pace/dello Stato (1),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (2),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sulle donne in politica (3),

visto il piano d'azione del 2007 della sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa concernente l'integrazione della dimensione di genere,

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulle carenze nella tutela dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo (4),

visto il nuovo organismo delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile (UN Women),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la violenza contro le donne nelle zone in conflitto è spesso un'estensione della discriminazione di genere già esistente in tempi di pace; considerando che quest'anno la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne coincide con il decimo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è stata la prima risoluzione ad affrontare l'impatto sproporzionato ed eccezionale dei conflitti armati sulle donne e a mettere in relazione le esperienze delle donne nei conflitti con il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, coprendo le aree tematiche interconnesse della partecipazione, della protezione, della prevenzione, del soccorso e del recupero,

B.

considerando che il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza contro le donne,

C.

considerando che le risoluzioni 1820, 1888 e 1889 del Consiglio di sicurezza rafforzano e completano la risoluzione 1325 e che queste quattro risoluzioni vanno considerate come il pacchetto di impegni sul tema donne, pace e sicurezza,

D.

considerando che l'attuazione di tali impegni costituisce una preoccupazione e una responsabilità comuni a ciascun paese membro dell'ONU, sia esso un paese interessato da un conflitto, un paese donatore o altro; considerando a tale proposito l'adozione, nel dicembre 2008, degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti e degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, che lanciano un forte messaggio politico segnalando che si tratta di priorità per l'Unione,

E.

considerando che l'attuazione delle risoluzioni 1820 e 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe avere priorità nell'uso degli strumenti finanziari esterni dell'UE per fornire un adeguato supporto alle organizzazioni della società civile che operano nei conflitti armati e nei paesi e nelle regioni colpiti da conflitti,

F.

considerando che il Parlamento europeo dovrebbe osservare l'ampio approccio adottato e l'attuazione del futuro piano d'azione sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE, nonché l'attuazione degli orientamenti sulla violenza contro le donne e i bambini,

G.

considerando che l'integrazione di una prospettiva di genere nelle missioni civili e militari ne rafforza notevolmente l'efficacia operativa, a cui l'UE potrebbe apportare un considerevole valore aggiunto occupandosi attivamente della questione delle donne nei conflitti armati,

H.

considerando che l'Unione europea dovrebbe consentire alle donne di partecipare alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi, ai colloqui di pace e alle fasi post-conflitto come la pianificazione della ricostruzione post-bellica,

I.

considerando che, se sono parte di una prassi diffusa e sistematica, lo stupro e la schiavitù sessuale sono riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra come crimini contro l'umanità e crimini di guerra; considerando inoltre che lo stupro è ora riconosciuto anche come elemento del crimine di genocidio se commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un determinato gruppo; considerando che l'UE dovrebbe sostenere gli sforzi intesi a porre fine all'impunità dei responsabili di violenze sessuali ai danni di donne e bambini,

J.

considerando che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe contribuire significativamente a promuovere l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia attraverso la sua struttura interna sia mediante le sue politiche e azioni esterne,

K.

considerando che l'Unione europea ha adottato una serie di importanti documenti relativi alle modalità di attuazione delle risoluzioni 1820 e 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

L.

considerando che il 2010 è anche l'anno della revisione, dopo dieci anni, degli obiettivi di sviluppo del millennio,

M.

considerando che solo una minoranza di Stati membri dell'UE ha elaborato piani d'azione nazionali per attuare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; considerando che Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno adottato piani d'azione nazionali,

1.

sottolinea che il decimo anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dovrebbe segnare l'inizio di un'agenda rafforzata per l'attuazione di tale risoluzione, sulla quale non è possibile realizzare progressi senza una guida politica al più alto livello e senza maggiori risorse; raccomanda vivamente che la questione venga debitamente affrontata nel quadro della revisione in corso della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo, quando si tratterà di elaborare una strategia dettagliata per paese sui diritti umani e di valutare le linee guida dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e le linee guida dell'UE sui minori e i conflitti armati e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei loro confronti;

2.

chiede l'assegnazione di specifiche e significative risorse finanziarie, umane e organizzative per la partecipazione delle donne e l'integrazione della dimensione di genere nel campo della politica estera e di sicurezza; chiede di aumentare il numero delle donne assegnate alle missioni militari e di polizia, alle missioni attinenti alla giustizia e allo stato di diritto e alle operazioni di mantenimento della pace; invita gli Stati membri a promuovere attivamente la partecipazione delle donne nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali con Stati e organizzazioni extra UE;

3.

esorta il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante, Catherine Ashton, a monitorare l'attuazione degli impegni e facilitare lo scambio di buone prassi;

4.

incoraggia vivamente il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante a rafforzare altresì la task force UE sulle donne, la pace e la sicurezza e auspica che essa sottoporrà a revisione tra pari l'adozione e l'attuazione dei piani d'azione nazionali riguardanti le risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, effettuerà un'analisi sistematica di genere delle missioni della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e monitorerà e assisterà le delegazioni dell'UE nei paesi e nelle regioni colpiti da conflitti;

5.

ritiene che l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) costituisca un'occasione unica per rafforzare il ruolo dell'UE per quanto riguarda l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

6.

esorta quindi il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante a rafforzare e potenziare l'integrazione della dimensione di genere e ad assumere impegni sostanziali e di grande visibilità per quanto riguarda le risorse umane, le risorse finanziarie e la gerarchia organizzativa; lo esorta altresì a costituire una unità organizzativa in seno al SEAE su donne, pace e sicurezza all'interno del pertinente dipartimento tematico e a garantire che in ciascun dipartimento geografico e nella delegazione dell'UE almeno un posto a tempo pieno si occupi di donne, pace e sicurezza e che il personale in questione faccia parte della task force dell'UE o sia ad essa strettamente legato;

7.

si compiace della serie di eventi pubblici, come le giornate aperte, attuati perlomeno dalle tre missioni PSDC, EUPM, EULEX e EUMM, per celebrare il 10 ° anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU; accoglie con favore l'impulso al riguardo dello strumento di pianificazione e condotta civile dell'Unione europea (CPCC); ricorda che le missioni PSDC sono uno degli strumenti più importanti dell'UE per dimostrare il suo impegno nei confronti degli obiettivi delle risoluzioni 1820 e il 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei paesi e nelle regioni colpiti dalla crisi;

8.

sollecita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante e gli Stati membri dell'UE ad includere riferimenti alle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nelle decisioni del Consiglio e nei mandati delle missioni concernenti la PSDC e ad assicurarsi che tutte le missioni PSDC abbiano almeno un consulente di genere e un piano d'azione sulle modalità di perseguimento degli obiettivi delle risoluzioni 1325 e 1820; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante, gli Stati membri dell'UE e i capi missione a fare della cooperazione e della consultazione con le organizzazioni femminili locali un elemento standard di ogni missione;

9.

chiede l'istituzione di adeguate procedure pubbliche di denuncia nell'ambito della PSDC, che favoriscano in particolare la segnalazione delle violenze sessuali e basate sul genere; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante ad includere una relazione dettagliata sul tema donne, pace e sicurezza nella valutazione semestrale delle missioni PSDC;

10.

ricorda che tra il 30 luglio e il 4 agosto 2010 si sono verificati stupri di massa nel distretto minerario del Congo orientale, che l'anno scorso sono stati segnalati almeno 8 300 stupri nel Congo orientale e che le donne che hanno denunciato di aver subito violenza nel primo trimestre del 2010 sono state non meno di 1 244, il che corrisponde a una media di 14 stupri al giorno; esorta le due missioni dell'UE nella Repubblica democratica del Congo, EUPOL RD Congo ed EUSEC RD Congo, a fare della lotta contro la violenza sessuale e della partecipazione delle donne le principali priorità nell'ambito degli sforzi di riforma del settore della sicurezza congolese;

11.

sottolinea che è importante che l'UE nomini un maggior numero di funzionari di polizia e soldati donna alle missioni PSDC, in merito alle quali si potrebbe prendere a modello il contingente di funzionarie di polizia della forza dell'ONU per il mantenimento della pace in Liberia;

12.

richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire un codice di condotta per i funzionari UE assegnati a missioni militari e civili che metta in chiaro che lo sfruttamento sessuale costituisce un comportamento ingiustificabile e criminale;

13.

chiede che si dia attuazione alle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei documenti strategici per paese dell'UE e che si preveda un maggior sostegno finanziario per la partecipazione ai processi europei delle donne provenienti da paesi interessati da conflitti; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e i commissari responsabili per lo sviluppo, l'allargamento e l'aiuto umanitario a fare degli aspetti concernenti le donne, la pace e la sicurezza parte integrante della pianificazione e programmazione degli strumenti finanziari esterni, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento di cooperazione economica, lo strumento di assistenza preadesione e, in particolare, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e lo strumento per la stabilità;

14.

sottolinea che la Commissione dovrebbe favorire l'accesso delle ONG più piccole ai finanziamenti a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; ricorda che al momento molte organizzazioni femminili di piccole dimensioni non sono in grado di superare gli ostacoli burocratici legati alla presentazione della domanda;

15.

invita il Commissario responsabile per lo sviluppo a ritenere prioritario il sostegno a favore del lavoro delle organizzazioni femminili nelle zone che sono teatro di conflitti; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante ad avvalersi della componente di lungo termine dello strumento di stabilità per assegnare risorse a sostegno della partecipazione delle donne ai processi connessi alla pace, alla sicurezza e alla riconciliazione ed a destinare sistematicamente stanziamenti per il tema «donne, pace e sicurezza» in tutte le misure di breve termine finanziate a titolo dell'articolo 3 di tale strumento;

16.

ritiene che le delegazioni dell'Unione dovrebbero informare le organizzazioni della società civile, come le organizzazioni femminili locali, in merito ai propri impegni nelle zone di conflitto e consultare le organizzazioni della società civile nell'ambito del processo di pianificazione delle politiche;

17.

chiede un aumento sostanziale della quota di donne assegnate a ciascun settore operativo, tra cui le attività di riconciliazione, consolidamento della pace, ripristino della pace, mantenimento della pace e prevenzione dei conflitti;

18.

chiede un aumento immediato della partecipazione delle donne a tutte le iniziative volte a trovare soluzioni ai conflitti, anche in veste di mediatrici e negoziatrici, nonché all'attuazione delle misure di risoluzione dei conflitti;

19.

invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a farsi promotore di un'iniziativa volta a dedicare una settimana l'anno alla consultazione delle donne in posizioni di leadership e che potrebbe integrare la giornata delle Nazioni Unite per le donne e la pace (Global Open Day for Women and Peace), a cui facciano seguito resoconti e aggiornamenti da parte delle delegazioni dell'UE;

20.

sottolinea l'esigenza di piani d'azione nazionali, che dovrebbero fornire informazioni sui tempi della strategia nazionale, fissare obiettivi realistici, sviluppare meccanismi di controllo, nonché incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne ai meccanismi di controllo, valutazione e supervisione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti armati e al responsabile appena nominato dell'agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women).


(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 32.

(2)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 287.

(3)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 347.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0350.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/60


Giovedì 25 novembre 2010
Situazione nel settore dell'apicoltura

P7_TA(2010)0440

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel settore dell'apicoltura

2012/C 99 E/13

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2003 sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (1),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (3),

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), che stabilisce norme speciali per il settore dell'apicoltura nell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla situazione nel settore dell'apicoltura (5),

vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid (6),

vista la decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni (7),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 maggio 2010, sull'applicazione degli articoli 105 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio concernenti le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (COM(2010)0267),

viste la relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), dell'11 agosto 2008 (8), e la relazione scientifica commissionata e adottata dall'EFSA il 3 dicembre 2009 (9), ambedue sulla mortalità e la sorveglianza delle api in Europa,

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, del 1o settembre 2010, sulla situazione nel settore dell'apicoltura (O-0119/2010 – B7-0564/2010),

visti gli articoli 115, paragrafo 5, e 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che i programmi nazionali per il settore dell'apicoltura europea elaborati dagli Stati membri per un periodo triennale sono stati utilizzati da tutti i 27 Stati membri dell'UE con un tasso medio di utilizzo del 90 % e che la Commissione, nella sua succitata relazione del 28 maggio 2010, ha dichiarato che i programmi nazionali a favore dell'apicoltura hanno prodotto benefici nel corso degli ultimi anni,

B.

considerando che nel 2010, Anno europeo della biodiversità, su scala mondiale il settore dell'apicoltura è gravemente minacciato poiché si osservano perdite tra 100 cento e mille volte più rapide del normale; considerando che, alla luce delle prestazioni pubbliche ed ecologiche che gli apicoltori realizzano per la società, il settore dell'apicoltura svolge una funzione strategica, poiché le sue attività sono un limpido esempio di «occupazione ecologica» (miglioramento e mantenimento della biodiversità, equilibrio ecologico e conservazione della flora) e un modello di produzione sostenibile nel mondo rurale,

C.

considerando che i programmi vigenti scadono nel 2013, che l'attuale sostegno dell'UE a favore del settore apicolo dipende dalle attuali modalità della PAC, che gli operatori devono pianificare la loro attività per il periodo successivo al 2013 e considerando che la Commissione intende pubblicare la sua comunicazione sul futuro della PAC entro il novembre 2010,

D.

considerando che l'agricoltura ha un enorme interesse a mantenere le api quali agenti impollinatori, che la FAO ha avvertito la comunità internazionale dell'allarmante riduzione di insetti impollinatori, tra cui le api da miele; considerando che l'84 % delle specie di piante e il 76 % della produzione alimentare in Europa dipendono in larga misura dall'impollinazione ad opera delle api, per cui il valore economico dell'impollinazione risulta tra sette e dieci volte maggiore del valore del miele prodotto,

E.

considerando che la moria delle api costituisce un problema sempre più grave in molte regioni a causa di una combinazione di fattori, tra cui malattie delle api, la minore immunità nei confronti di agenti patogeni e parassiti, il clima e, in certa misura, la variazione della destinazione d'uso dei terreni in periodi di penuria di alimenti e di aree di raccolta per le api nonché la progressiva distruzione delle piante mellifere e l'uso di prodotti fitosanitari e tecniche agricole non sostenibili,

F.

considerando che la diminuzione del numero di colonie di api in alcuni Stati membri non può essere collegata con certezza all'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), dato che la loro coltivazione per il momento è insignificante, e che l'aumento delle monocolture porta alla scomparsa delle piante mellifere,

G.

considerando il costante aumento di una moltitudine di malattie delle api su scala mondiale è tale che l'Apis mellifera rischia di diventare una specie minacciata di estinzione, in particolare a causa della presenza sempre più massiccia dell'acaro varroa che compromette il sistema immunitario delle api, provoca tutta una serie di malattie correlate e costituisce pertanto un grave problema sanitario che colpisce le colonie di api in Europa,

H.

considerando che è necessario approfondire la ricerca al fine di invertire il declino delle specie di insetti impollinatori per evitare situazioni, come quelle presenti in altre parti del mondo, in cui i bassi tassi di impollinatori naturali fanno sì che la produzione di ortofrutticoli e di taluni seminativi richieda l'impollinazione artificiale, con considerevoli spese aggiuntive per gli agricoltori,

I.

considerando che il 40 % del mercato europeo del miele dipende dalle importazioni, che la dipendenza dell'UE per quanto riguarda l'approvvigionamento di miele determina una considerevole volatilità dei prezzi, derivante anche dalle sofisticazioni nel mercato mondiale, in quanto in passato l'apertura del mercato dell'UE al miele proveniente da Stati terzi ha comportato un pesante svantaggio concorrenziale per gli apicoltori di tutta l'UE,

J.

considerando che tanto gli Stati membri quanto gli operatori del settore hanno manifestato esigenze concrete per quanto riguarda il miglioramento delle norme di attuazione e la continuazione del sostegno a lungo termine,

K.

considerando che nello sviluppo dei programmi va realizzata una migliore cooperazione tra tutti gli Stati membri e le organizzazioni di apicoltori, cosicché ogni Stato membro abbia la possibilità di sollecitare informazioni ed eventualmente scambiarle con le organizzazioni europee con cui collabora,

L.

considerando che la succitata relazione scientifica dell'AESA, dell'11 agosto 2008, ha rilevato la scarsità di sistemi di controllo e la loro variabilità tra gli Stati membri nonché la mancanza di armonizzazione o di indicatori di rendimento comuni,

M.

considerando che, conformemente alla direttiva 2010/21/UE, gli Stati membri sono tenuti a garantire, a decorrere dal 1o novembre 2010, l'introduzione di taluni obblighi in materia di etichettatura per i prodotti fitosanitari, l'inserimento di misure di attenuazione dei rischi tra le condizioni di autorizzazione del prodotto e l'attuazione di programmi di monitoraggio volti a verificare l'esposizione diretta e indiretta delle api da miele a talune sostanze attive,

1.

si compiace della suddetta relazione della Commissione del 28 maggio 2010; osserva, tuttavia, che i programmi vigenti scadono nel 2013 ed è preoccupato per la serie di sfide e difficoltà cui il settore apicolo europeo deve ancora far fronte, segnatamente questioni di commercializzazione, la volatilità dei prezzi, partecipazione delle nuove leve di apicoltori, invecchiamento degli apicoltori nell'Unione europea, calo delle colonie di api e i problemi generici dovuti alla mortalità delle api legata a molteplici fattori;

2.

invita la Commissione a rispondere favorevolmente alle richieste degli Stati membri e degli operatori del settore, ad esempio, migliorando i dati statistici relativi alle previsioni di produzione, compresa l'introduzione di identici requisiti di qualità per il miele, e migliorando e armonizzando i programmi di monitoraggio e di ricerca nel settore dell'apicoltura;

3.

invita la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito della proposta legislativa sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la possibilità di modificare le disposizioni concernenti l'etichettatura d'origine del miele onde evitare di comunicare informazioni fallaci ai consumatori, in particolare nel caso delle miscele di mieli provenienti da paesi dell'UE e da paesi terzi;

4.

sottolinea la necessità di migliorare le condizioni sanitarie del prodotto armonizzando i controlli alle frontiere, in particolare per le importazioni da paesi terzi, poiché l'importazione di miele di scarsa qualità, le sofisticazioni e i surrogati sono fattori di distorsione del mercato ed esercitano una pressione costante sui prezzi e la qualità finale del prodotto nel mercato interno dell'UE; ritiene che il nome di qualsiasi prodotto trasformato contenente miele come ingrediente o qualsiasi elemento grafico o visivo di altro genere figurante sull'etichetta o sulla confezione del prodotto trasformato dovrebbe poter fare riferimento al miele nella denominazione del prodotto soltanto se almeno il 50 per cento dello zucchero contenuto proviene dal miele;

5.

invita la Commissione a considerare come obbligatoria la consultazione degli apicoltori da parte delle autorità europee e nazionali nel corso dell'elaborazione dei programmi destinati all'apicoltura e della relativa legislazione, al fine di garantire l'efficacia di tali programmi e la loro attuazione tempestiva;

6.

invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di predisporre, un sistema affidabile di censimento delle colonie di api anziché basare i programmi in materia di apicoltura su dati stimati;

7.

riconosce che lo sviluppo di trattamenti innovativi ed efficaci per combattere l'acaro varroa, parassita responsabile in alcune regioni di notevoli perdite annuali, riveste grande importanza; ritiene che occorra incrementare la disponibilità di efficaci trattamenti veterinari contro l'acaro varroa e contro tutte le patologie riconducibili ad esso nell'intero territorio europeo; chiede alla Commissione di introdurre orientamenti comuni in materia di trattamenti veterinari in tale settore, con l'indispensabile collaborazione delle organizzazioni degli apicoltori;

8.

invita la Commissione a adeguare la portata e il finanziamento della politica veterinaria europea in modo da tener conto delle specificità delle api e dell'apicoltura con l'obiettivo di controllare più efficacemente le malattie delle api e la disponibilità di medicinali veterinari in tutta l'Unione in collaborazione con le organizzazioni degli apicoltori;

9.

invita la Commissione a meglio coordinare i vari programmi di ricerca condotti negli Stati membri al fine di stabilire un piano d'azione per combattere la mortalità delle api; rileva che ciò dovrebbe comprendere in particolare pratiche agricole sostenibili e favorevoli agli agenti impollinatori evitando le monocolture senza rotazione;

10.

invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella succitata relazione scientifica adottata dall'AESA il 3 dicembre 2009, segnatamente finanziando studi specifici basati sugli attuali lavori in corso al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione dei fattori che influiscono sulla salute delle api;

11.

sollecita la realizzazione di ricerche indipendenti e tempestive sulla mortalità delle api e invita la Commissione a garantire che i dati concernenti gli effetti sull'ambiente dei prodotti fitosanitari (quali le sementi confettate), delle colture geneticamente modificate e della diffusione di tossine attraverso i pollini siano resi pubblici e che eventuali nuove iniziative siano fondate su solidi argomenti scientifici e prove statistiche; invita la Commissione ad avviare uno studio su questi aspetti e a presentarne i risultati in tempi ragionevoli;

12.

invita la Commissione ad assicurare che il sostegno attualmente concesso al settore dell'apicoltura sia mantenuto e che in futuro tale politica sia rafforzata nel quadro della PAC dopo il 2013, al fine di garantire la continuità e il miglioramento di questo settore; valuta positivamente la decisione, adottata dalla Commissione nel luglio 2010, di aumentare il bilancio dei programmi a favore dell'apicoltura; riconosce che si tratta di un metodo volto a sostenere lo sviluppo futuro dell'apicoltura europea, contribuendo a preservare la biodiversità; riconosce altresì l'importanza delle api per mantenere il livello di produzione nella coltura dei campi e nel settore orticolo e ritiene particolarmente importante che la disponibilità di questo bene pubblico ambientale venga remunerata;

13.

invita la Commissione a garantire che vi sia un sostegno finanziario a favore dell'istruzione e della formazione di nuovi apicoltori di professione e di campagne d'informazione rivolte ad essi, soprattutto per incoraggiare i nuovi apicoltori a inserirsi nel settore, anche mediante scambi di esperienze con gli apicoltori di altri paesi;

14.

invita la Commissione ad esaminare, di concerto con gli Stati membri e le organizzazioni di apicoltori, la possibilità, già prevista in alcuni Stati membri, di istituire un piano di orientamento comunitario del settore veterinario concernente la salute delle api volto a garantire l'accessibilità ai medicinali veterinari in caso di bisogno, il cui finanziamento dovrebbe avvenire nell'ambito della politica veterinaria europea;

15.

chiede alla Commissione di migliorare il coordinamento e il trasferimento di conoscenze tra la ricerca scientifica applicata, l'apicoltura e l'agricoltura;

16.

ritiene che, a causa della possibile influenza dei prodotti fitosanitari sullo sviluppo delle colonie, che si aggiunge agli effetti sulle api adulte, occorra prendere in considerazione anche l'impatto dei prodotti fitosanitari sull'insieme dell'alveare; ricorda al riguardo che la Commissione ha dichiarato in plenaria, in occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1107/2009, che al momento della revisione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) di detto regolamento, essa avrebbe prestato particolare attenzione agli esami di verifica e ai protocolli di studio al fine di consentire una valutazione dei rischi che tenga conto dell'esposizione diretta e indiretta delle api a tali prodotti, in particolare attraverso il nettare, il polline e l'acqua, che può contenere tracce di pesticidi provenienti dall'acqua raccolta dalle api;

17.

invita la Commissione ad adottare un approccio globale e sostenibile nella futura elaborazione dell'attuazione del programma di aiuto comunitario nel settore dell'apicoltura, che comprenda, in particolare, lo sviluppo rurale, il cambiamento climatico e la biodiversità, soprattutto incoraggiando le misure volte a mantenere ed estendere i pascoli fioriti;

18.

invita la Commissione a sostenere l'apicoltura europea in maniera ancora più ampia e coerente, utilizzando strumenti supplementari nel quadro della futura PAC, in particolare misure volte a valorizzare la biodiversità, ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico, a preservare il patrimonio di tradizioni e culture nazionali che danno lavoro a numerose famiglie europee e a salvaguardare e migliorare la qualità e il buon funzionamento del mercato dei prodotti dell'apicoltura;

19.

invita la Commissione a coordinare i programmi di monitoraggio nazionale concernenti i requisiti in materia di etichettatura e le misure di attenuazione dei rischi, che dovrebbero essere inclusi nelle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché i programmi di monitoraggio dell'esposizione per i prodotti fitosanitari;

20.

invita la Commissione a incoraggiare la vendita diretta dei prodotti apicoli ai consumatori sui mercati locali;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 81 E del 31.03.2004, pag. 107.

(2)  GU L 143 del 30.04.2004, pag. 56.

(3)  GU C 104 E del 30.04.2004, pag. 941.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU C 16 E del 22.01.2010, pag. 65.

(6)  GU L 65 del 13.03.2010, pag. 27.

(7)  GU L 118 del 12.05.2010, pag. 56.

(8)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/64


Giovedì 25 novembre 2010
Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020

P7_TA(2010)0441

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020 (2010/2108(INI))

2012/C 99 E/14

Il Parlamento europeo,

visto il documento riepilogativo della Commissione intitolato «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020», pubblicato il 7 maggio 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, dal titolo «Politica energetica per l’Europa» (COM(2007)0001), seguita dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2008, dal tiolo «Secondo riesame strategico della situazione energetica: piano d'azione europeo in materia di sicurezza e solidarietà nel settore dell'energia», corredata dei documenti di accompagnamento (COM(2008)0781),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico per le tecnologie energetiche (1),

visto il terzo pacchetto Energia, comprendente il regolamento (CE) n. 713/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, il regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, il regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (la «direttiva Elettricità» o «DE»), nonché la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (la «direttiva GN» o «DGN») (2),

visto il pacchetto Energia e cambiamento climatico dell’UE, costituito dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e recante modifica della direttiva del Consiglio 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e il regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sugli sforzi compiuti dagli Stati membri per raggiungere una riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni comunitari fino al 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (4),

vista la Carta europea dell'energia (ECT), del 17 dicembre 1994, che stabilisce il quadro giuridico per la cooperazione energetica internazionale, unitamente al suo protocollo sul transito,

visto il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (Programma energetico europeo per la ripresa) (5),

vista la comunicazione della Commissione del 31 maggio 2010 dal titolo «Programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia (che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009)» (COM(2010)0283),

vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2009 dal titolo «Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)» (COM (2009)0519)) e vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (6),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 maggio 2010 sull'attuazione delle reti transeuropee dell'energia nel periodo 2007 - 2009 (COM(2010)0203),

vista la proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (COM(2009)0363) (Relazione Vidal-Quadras),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 giugno 2010 sui progressi compiuti relativamente alle misure per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture (COM(2010)0330),

visto il progetto di conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2010, dal titolo «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020» (7),

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (direttiva sui servizi energetici) (8),

vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/62/CEE («direttiva CHP») (9),

visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0313/2010),

A.

considerando che il trattato di Lisbona segna per l'Unione l'inizio di un nuovo periodo, che richiederà l'adeguamento dei nostri obiettivi e delle nostre strategie nonché del bilancio dell'UE, per dare piena attuazione al trattato,

B.

considerando che l'inserimento di un capitolo specifico sull'energia nel trattato di Lisbona offre ora una solida base giuridica per lo sviluppo di iniziative in materia di energia basate sulla sostenibilità, la sicurezza di approvvigionamento, l'interconnessione delle reti e la solidarietà,

C.

considerando che l'Unione si trova a fronteggiare il problema della tardiva o carente applicazione della legislazione sull'energia e dell’assenza di strategie energetiche coordinate, e che è pertanto necessaria una forte leadership da parte della Commissione affinché tale lacuna sia colmata, insieme a una dimostrazione visibile e convincente della determinazione e del sostegno degli Stati membri,

D.

considerando che l'Europa è sempre più dipendente dalle importazioni di fonti energetiche dall'estero, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili; che la dipendenza dal petrolio è particolarmente elevata e aumenterà in futuro e che pertanto la politica energetica dell'Unione europea deve avere una dimensione internazionale,

E.

considerando che il tenore di vita e la competitività economica dipendono dal prezzo e dalla disponibilità dell'energia,

F.

considerando che la politica energetica dell'Unione europea deve favorire l’assolvimento del suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra,

G.

considerando che entro il prossimo decennio saranno necessari notevoli investimenti nel settore energetico, in particolare in nuove centrali, interconnessioni e reti di energia elettrica e che, visto che tali investimenti configureranno il mix energetico per un periodo ancora più lungo, occorre adottare iniziative per garantire che essi permettano il passaggio a un'economia sostenibile; considerando che ciò richiederà una ulteriore diversificazione degli strumenti di finanziamento o, possibilmente, nuovi assetti di mercato, specie nelle regioni maggiormente isolate sul piano energetico,

H.

considerando che l'UE 27 dispone di considerevoli risorse di biomassa in grado di produrre quantità significative di biocarburanti di seconda generazione;

I.

considerando che il carbone continuerà ad essere una fonte primaria importante di approvvigionamento energetico per il pubblico e per l'economia,

J.

considerando che gli investimenti nel settore dell'energia sono ad alta intensità di capitale, e che occorre creare un quadro regolamentare stabile e a lungo termine che consenta alle imprese di adottare decisioni di investimento valide da un punto di vista ambientale ed economico, evitando assolutamente di generare distorsioni di concorrenza,

K.

considerando che l'ambizioso obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni a lungo termine deve inserirsi nel quadro di un accordo globale sul cambiamento climatico, al fine di massimizzare il contributo positivo dell'Unione europea nei negoziati internazionali e di ridurre al minimo i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) e di perdita di competitività per l'industria europea,

L.

considerando che le infrastrutture delle reti energetiche devono essere precipuamente finanziate mediante le tariffe; considerando tuttavia che i finanziamenti e il sostegno dell'UE potrebbero altresì rivelarsi necessari, ove i mercati da soli non siano in grado di finanziare tali investimenti, al fine di realizzare reti ben funzionanti e di aprire i mercati europei dell'energia, in particolare nelle regioni meno sviluppate,

M.

considerando che la crisi economica successiva alla crisi finanziaria ha ritardato gli investimenti nel settore energetico, ma che la crisi può anche costituire per l'Europa un'occasione di riforma,

N.

considerando che un'economia sostenibile e dinamica deve puntare a scindere la crescita economica dal consumo energetico, in particolare aumentando l'efficienza energetica per unità prodotta,

O.

considerando che la Commissione ha altresì espresso la sua intenzione di valutare nel 2009 la situazione globale del GNL e di identificare le eventuali lacune con l'obiettivo di proporre un piano d'azione in materia,

Introduzione: una Strategia per la piena attuazione del trattato di Lisbona

1.

accoglie con favore il consuntivo tracciato dalla Commissione nel documento intitolato «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020», quale primo passo verso una politica energetica globale dell'UE nell'ambito della strategia UE 2020,

2.

ritiene che ogni futura strategia debba essere tesa alla realizzazione dei principali obiettivi del trattato di Lisbona: mercato unico dell'energia, sicurezza dell'approvvigionamento, efficienza e risparmio energetico, sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili e promozione delle reti energetiche; essa deve inoltre contribuire a: tariffe accessibili per tutti i consumatori; potenziamento delle energie rinnovabili nel quadro della produzione di energia sostenibile; sviluppo di reti energetiche interconnesse, integrate, interoperabili e «intelligenti», e condurre alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e all'aumento della produzione energetica locale, mantenendo la competitività e la crescita industriale e il processo di riduzione delle emissioni di gas serra;

3.

sottolinea che la strategia proposta andrebbe portata avanti innanzitutto in uno spirito di solidarietà e di responsabilità, in modo che nessuno Stato membro rimanga arretrato o isolato e che tutti gli Stati membri adottino misure volte a garantire la loro sicurezza reciproca in seno all'Unione; sottolinea l’importanza dell'inclusione nel trattato di un capitolo specifico in materia di energia (articolo 194 del TFUE) che garantisce una solida base giuridica per un'azione dell'Unione condotta secondo il metodo comunitario;

4.

sottolinea che l'Unione necessita di una visione a lungo termine per una politica energetica efficiente e sostenibile fino al 2050, basata su suoi target di riduzione delle emissioni a lungo termine e completata da piani d'azione a breve e medio termine organici e particolareggiati che contribuiscano alla realizzazione di questi obiettivi;

5.

chiede di elaborare piani per una Comunità europea dell'energia caratterizzata da una forte cooperazione in materia di reti dell'energia e finanziamenti europei per le nuove tecnologie energetiche; ritiene che la Comunità europea dell'energia debba, senza che sia preventivamente necessaria alcuna modifica del trattato di Lisbona, superare la frammentazione della politica europea dell’energia e dare all'Unione una forte peso internazionale nelle sue relazioni nel campo dell’energia;

Garantire il funzionamento del mercato dell'energia

6.

evidenzia che il processo completamento del mercato interno europeo dell'energia è indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi programmatici dell'UE; ritiene che tale processo debba basarsi su un quadro giuridico chiaro, in cui la legislazione sia applicata rigorosamente e in cui la Commissione sia più propensa, se necessario, ad aprire procedure di infrazione contro gli Stati membri;

7.

sottolinea con forza la necessità di attuare pienamente la vigente legislazione dell'UE nel settore dell'energia e di realizzare gli obiettivi energetici dell'UE; evidenzia la necessità di una rapida e corretta attuazione delle regole del terzo pacchetto energia e del pacchetto sull’efficienza energetica in tutti gli Stati membri;

8.

invita la Commissione a provvedere a che le attuali direttive sul mercato interno siano trasposte negli ordinamenti nazionali in modo corretto e completo e, in caso di mancata reazione da parte degli Stati membri, a considerare, in ultima istanza, la possibilità di ripresentare le principali disposizioni delle attuali direttive sul mercato interno sotto forma di regolamenti per garantirne la piena e diretta applicazione in tutto il mercato unico;

9.

sottolinea la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del parco elettrico europeo, in particolare mediante lo sviluppo di una politica industriale che promuova gli investimenti a lungo termine nei mezzi di produzione di elettricità nell'UE;

10.

ritiene che occorra rafforzare il ruolo delle autorità di regolamentazione del mercato dell'energia e la cooperazione tra i regolatori nazionali, le autorità garanti della concorrenza e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i mercati al dettaglio e all'ingrosso; invita al riguardo la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per garantire che l'ACER e gli ENTSO possano svolgere i loro compiti in modo efficace; osserva che, se le competenze dell'ACER e degli ENTSO si rivelano insufficienti a creare un mercato dell'energia più integrato a livello europeo, potrebbe essere necessario modificare il loro mandato; invita la Commissione e l'ACER a elaborare proposte su come si possa rafforzare la partecipazione delle parti interessate (stakeholder);

11.

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore funzionamento dei mercati all'ingrosso a beneficio del consumatore, in particolare per quanto riguarda i prodotti finanziari scambiati nel mercato dell'energia e la creazione in tutta Europa di mercati infragiornalieri efficienti; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che la Commissione abbia dichiarato di voler presentare una proposta sulla trasparenza e l'integrità dei mercati energetici e chiede che venga sviluppato un quadro normativo coerente in materia;

12.

ritiene che una maggiore concorrenza sul mercato dell’energia non possa che andare a beneficio del consumatore; rimarca la necessità di stimolare la concorrenza tramite la diversificazione delle rotte di trasporto, delle fonti di energia e dei soggetti operanti sui mercati europei e l’importanza di incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli commerciali;

13.

rammenta l'indagine settoriale condotta dalla Commissione nel 2005; chiede una seconda indagine settoriale da varare nel 2013;

14.

invita la Commissione a organizzare con i rappresentanti delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per l'energia, i membri del Parlamento europeo e i soggetti interessati un vertice annuale sulle politiche, la legislazione e le altre questioni UE afferenti all'energia al fine di garantire una migliore comprensione reciproca; promuove inoltre l'idea di una riunione speciale del Consiglio europeo imperniata su temi rilevanti di politica energetica, che tenga conto delle relazioni del Parlamento sulla Strategia energetica 2011-2020 e del Piano d'azione per l'efficienza energetica;

Sostegno a favore di reti integrate moderne

15.

sottolinea con vigore che qualsiasi ritardo nello sviluppo di una rete di energia elettrica e gas moderna e intelligente attraverso l'UE mette a repentaglio l'ambizione dell'Unione di conseguire entro il 2020 gli obiettivi energetici e climatici 20-20-20 decisi dai Capi di Stato e di governo e di rafforzare in tal modo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell'UE; accoglie pertanto con favore il fatto che la strategia energetica riservi un ruolo centrale alle infrastrutture moderne e intelligenti al fine di sviluppare reti moderne e integrate a livello europeo;

16.

sottolinea che soltanto una rete energetica paneuropea che ignori le frontiere degli Stati membri, consentirà il completamento definitivo del mercato interno dell'energia; ritiene urgente e necessario sviluppare e applicare pienamente i meccanismi legislativi e finanziari previsti dal trattato e dal diritto derivato per risolvere senza indugio i casi di inazione per quanto riguarda gli anelli mancanti o carenti nelle reti transeuropee dell'energia; considera che garantire che tutta la produzione europea di energia sarà utilizzata in modo ottimale ridurrà la necessità di importazioni;

17.

esorta gli Stati membri a fornire alla Commissione in modo tempestivo e completo le informazioni richieste ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio concernente la comunicazione di progetti di investimento in infrastrutture per l’energia, perché sia possibile delineare un quadro delle potenziali lacune nella domanda e nell'offerta e degli ostacoli agli investimenti, in attesa della sentenza della Corte di giustizia sulla legittimità del regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato secondo la procedura di codecisione come previsto dall'articolo 194 del trattato;

18.

ritiene che il futuro progetto della Commissione per una rete offshore nel mare del Nord insieme ad altre iniziative regionali come l’Anello mediterraneo e il progetto d'interconnessione del Baltico, debbano porsi come pietre angolari dello sviluppo di una Super-rete europea; invita gli Stati membri e la Commissione ad accantonare le risorse necessarie per il loro sviluppo;

19.

sottolinea la necessità che il Piano di sviluppo decennale della rete (per l’integrazione delle reti di elettricità e gas dell'UE) sia ravvicinato agli obiettivi per il 2020 e successivamente implementato in quanto base metodologica e tecnologica per una nuova legislazione in materia di infrastrutture energetiche; rileva il ruolo di monitoraggio dell'ACER in tale opera di implementazione; sottolinea l'urgente necessità di integrare le isole energetiche nelle reti europee dell’energia, in particolare realizzando migliori interconnessioni della rete del gas e terminali GNL; così facendo si metterebbe fine all’isolamento di mercato di alcuni Stati membri e si rafforzerebbe la sicurezza di approvvigionamento di quei paesi UE che oggi dipendono fortemente da pochi paesi extra-UE;

20.

rileva la necessità di un maggiore scambio di informazioni sulla gestione delle reti infrastrutturali da parte degli operatori, al fine di evitare distorsioni di mercato dovute ad asimmetrie informative;

21.

ribadisce che se il mercato deve essere incentivato ad investire nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie energetiche occorre un idoneo quadro normativo; sottolinea, a tal riguardo, la persistente necessità di un brevetto comune dell'Unione europea;

22.

sottolinea inoltre la necessità e l’urgenza di sviluppare e modernizzare le reti di distribuzione, al fine di integrare le crescenti quantità di energia generata a livello decentrato;

23.

è del parere che l'attuale programma delle reti transeuropee dell'energia (RTE-E) si sia rivelato inefficiente, non abbia contribuito in modo significativo alla creazione di interconnessioni tra gli Stati membri e necessiti di adattamenti per raggiungere gli obiettivi definiti nel pacchetto su clima ed energia e nel terzo pacchetto sul mercato interno; ritiene inoltre che il pacchetto relativo alle infrastrutture energetiche proposto e il piano sostitutivo per le RTE-E debbano di conseguenza:

a)

valutare il problema dei permessi per le infrastrutture energetiche e confrontare i diversi approcci sulla base di parametri onde eliminare la burocrazia, abbreviare i processi di approvazione e andare incontro alle istanze del pubblico;

b)

definire e sostenere progetti prioritari e stabilire criteri per individuare gli investimenti fondamentali ai fini dello sviluppo del mercato interno dell'energia, tenendo conto del contributo dei progetti alla sicurezza dell’approvvigionamento e della necessità di rafforzare la concorrenza, di conseguire obiettivi di energia sostenibile di lungo periodo e di migliorare la coesione sociale e territoriale;

c)

fornire agli Stati membri criteri e orientamenti chiari sui finanziamenti statali e sui fondi UE per le infrastrutture energetiche;

d)

estendere il sostegno finanziario, compreso quello della Banca europea per gli investimenti e di altri intermediari finanziari, alla fase di implementazione dei progetti per rimediare alle carenze del mercato;

e)

creare un modello transfrontaliero di condivisione dei costi, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo coordinato delle infrastrutture e delle fonti rinnovabili, ispirato a modelli esistenti già sperimentati con successo;

f)

valutare se aprire agli appalti i progetti infrastrutturali di rilevanza europea possa accelerare gli investimenti in infrastrutture;

Finanziamento della politica energetica

24.

ritiene che il nuovo Quadro finanziario pluriennale debba rispecchiare le priorità politiche dell'UE, come delineato nella strategia 2020, tenendo conto dei risultati e delle priorità del Secondo riesame strategico della situazione energetica, il che comporta che una quota significativamente maggiore del bilancio deve essere destinata alla politica energetica, ad es. infrastrutture energetiche moderne e intelligenti, efficienza energetica, ricerca e progetti in materia di energie rinnovabili, sviluppo e diffusione di nuove tecnologie energetiche;

25.

ritiene che una rete moderna di energia elettrica in tutta l'UE avrà un ruolo fondamentale nel raggiungimento del target del 20 % per le energie rinnovabili; invita la Commissione, quindi, a sviluppare un adeguato sistema di incentivi per gli investimenti in centrali elettriche in specifiche regioni, al fine di ottenere un effetto economico ottimale ed evitare investimenti in reti di scarsa efficienza; ricorda, a questo proposito, che una strategia globale deve affrontare il sistema energetico nel suo complesso, dal produttore al consumatore;

26.

chiede alla Commissione di proporre una strategia volta ad aumentare l'efficienza del mercato del riscaldamento al fine di sostenere infrastrutture locali efficienti, quali i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, che favoriscano lo sviluppo di soluzioni integrate per il riscaldamento, il raffreddamento e l'energia elettrica basate sulla generazione combinata di calore ed elettricità e sull'uso efficiente di fonti energetiche rinnovabili;

27.

ritiene che strumenti finanziari innovativi (come ad esempio i dispositivi di finanziamento con ripartizione del rischio e i piani di credito da parte delle banche pubbliche) possano rappresentare uno strumento importante per sostenere gli investimenti in infrastrutture energetiche, efficienza energetica, ricerca e progetti in materia di rinnovabili e sviluppo/diffusione di nuove tecnologie energetiche, nel quadro dell’obiettivo di supportare la transizione verso un’economia sostenibile; chiede pertanto alla Commissione di integrare o sostituire in misura crescente le sovvenzioni classiche con questi programmi e di esortare gli Stati membri a ricorrere a strumenti finanziari innovativi di questo tipo; richiama al riguardo l’attenzione sulle esperienze positive fatte con altri analoghi strumenti; appoggia fortemente la proposta di utilizzare i fondi propri del bilancio dell'UE come garanzie di credito per incoraggiare gli investimenti privati e pubblici;

28.

ritiene, come evidenziato dalla Commissione nella strategia UE 2020, che l'Unione debba trasferire la pressione fiscale sulle attività dannose per l'ambiente; incoraggia la Commissione a procedere a una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici secondo tali linee;

29.

reputa essenziale che i futuri fondi destinati agli investimenti nell'energia si concentrino su progetti la cui attuazione crei il maggiore numero possibile di posti di lavoro;

30.

sottolinea che alcuni Stati membri potrebbero necessitare del sostegno dell'Unione per i grandi investimenti infrastrutturali - fra cui le reti elettriche e le reti di approvvigionamento, in particolare quelle volte ad assicurare l'approvvigionamento energetico e a conseguire gli obiettivi in materia di clima e ambiente - qualora il mercato non sia in grado da solo di assicurare gli investimenti necessari;

31.

pone l’accento sul fatto che l'integrazione del mercato richiede un uso migliore delle reti funzionali esistenti, basato sull'armonizzazione dell'assetto del mercato attraverso le frontiere e sullo sviluppo di regimi comuni europei per la gestione delle interconnessioni;

32.

rileva la responsabilità dell'ACER di garantire che la programmazione nazionale per lo sviluppo della rete elettrica sia in linea con il Piano di sviluppo decennale della rete;

33.

sottolinea che molti degli Stati membri di più recente adesione sono particolarmente vulnerabili alle interruzioni delle forniture esterne di energia e necessitano di uno speciale sostegno dell'Unione ai fini di una stabile sicurezza energetica;

34.

valuta positivamente la creazione, presso la Commissione, di una task force sulle reti intelligenti e raccomanda che tale task force tenga debitamente conto dei pareri di tutti i soggetti interessati; chiede alla Commissione di informare regolarmente il Parlamento in merito allo stato di avanzamento dei lavori della task force; sottolinea che, secondo le conclusioni della task force, la Commissione dovrebbe garantire su scala europea un quadro normativo favorevole per le reti intelligenti, che fornisca agli operatori della rete adeguati incentivi all’efficienza operativa e che stabilisca standard comuni a livello UE per lo sviluppo delle reti intelligenti, contribuendo in tal modo alla transizione verso un'economia sostenibile; sostiene inoltre i progetti pilota per le tecnologie innovative in materia di comunicazione, automazione e controllo delle reti; rammenta al riguardo le disposizioni sui contatori intelligenti delle direttive 2009/72/EC e 2009/73/EC;

35.

sostiene i progetti pilota per l'introduzione dei contatori intelligenti – ad esempio nel quadro dell'iniziativa «città intelligenti» prevista dal piano SET – a condizione che i consumatori e gli utenti a basso reddito risultino tutelati e la riservatezza risulti garantita;

36.

invita la Commissione a presentare, entro il 2011, un’analisi sul futuro del mercato del gas mondiale ed europeo, includendovi l'impatto dei progetti infrastrutturali del gas già previsti (ad esempio i progetti sviluppati nel contesto del Corridoio meridionale), i nuovi terminali di GNL, l’impatto del gas da scisto sul mercato del gas statunitense (in particolare sul fabbisogno in termini di importazioni di GNL) e l’impatto di eventuali sviluppi UE nel settore del gas da scisto sulla futura sicurezza dell'approvvigionamento e sulle future tariffe del gas; ritiene che l’analisi debba riflettere, prendendolo come punto di partenza, l'attuale stadio di sviluppo delle infrastrutture e i target dell'UE per il 2020 in fatto di emissioni di CO2; sottolinea al riguardo la necessità di consultare tutti i soggetti interessati;

Migliorare lo sfruttamento del potenziale di efficienza energetica e di energia rinnovabile dell'UE

37.

ritiene che l'efficienza e il risparmio energetico debbano costituire una delle principali priorità di qualsiasi strategia futura, in quanto trattasi della soluzione economicamente più vantaggiosa per ridurre la dipendenza energetica dell'UE e combattere il cambiamento climatico, contribuire alla creazione di occupazione e alla competitività economica, contrastare l'aumento delle tariffe e delle bollette e ridurre in tal modo la povertà energetica; invita la Commissione e il Consiglio ad assegnare all'efficienza energetica una posizione prioritaria nell'agenda dell'Unione europea e chiede di intensificare l’implementazione delle disposizioni vigenti e la tempestiva adozione da parte della Commissione di un piano d'azione ambizioso per l'efficienza energetica; ritiene che il Piano in questione debba essere implementato in modo da tenere conto degli sforzi già compiuti in alcuni Stati membri;

38.

accoglie con favore la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica e invita la Commissione a tener conto del parere del Parlamento europeo;

39.

sottolinea che le TIC possono e devono svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di un consumo energetico responsabile nelle famiglie, nei trasporti, nella generazione di energia e nell'industria manifatturiera; ritiene che contatori intelligenti, un'illuminazione efficiente, il «cloud computing» e software distribuiti possano potenzialmente trasformare gli schemi d'utilizzo dell’energia;

40.

ritiene che l’efficienza e il risparmio energetico debba privilegiare l'intera catena della domanda e dell'offerta di energia, compresa la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e l'approvvigionamento, come pure il consumo industriale e domestico e i consumi del settore trasporti;

41.

sostiene lo sviluppo di un mercato dei servizi energetici ben funzionante e l'introduzione di nuovi meccanismi di mercato volti a migliorare l'efficienza energetica in quanto mezzo per stimolare la competitività dell'economia dell'UE;

42.

ritiene inoltre che occorra concentrarsi maggiormente sul rendimento energetico dei prodotti che consumano energia; incoraggia la Commissione ad applicare pienamente la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ad es. includendovi un maggior numero di prodotti e attuando un modello di produzione normativa (standard setting) dinamico che garantisca obiettivi ambiziosi e regolarmente aggiornati;

43.

invita la Commissione a presentare una valutazione dell’attuazione della normativa vigente; ritiene che, se la valutazione dovesse indicare un’implementazione insoddisfacente dell’intera strategia di efficienza energetica e l'UE fosse pertanto destinata a non conseguire il suo obiettivo di efficienza energetica per il 2020, il Piano d'azione europeo per l'efficienza energetica (EEAP) debba prevedere l’impegno da parte della Commissione a proporre ulteriori misure UE per gli Stati membri - ad es. target individuali di efficienza energetica corrispondenti a un risparmio di almeno il 20 % a livello UE in linea con i target primari UE 2020, che tengano conto delle rispettive posizioni di partenza e delle condizioni nazionali - e l’adozione anticipata dei piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica dei singoli Stati membri; ritiene che di queste misure aggiuntive occorra dimostrare il carattere di necessità, equità e misurabilità e la loro capacità di avere un'incidenza diretta ed efficace sull'implementazione dei piani energetici nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri a concordare una metodologia comune per misurare gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e monitorare i progressi nel raggiungimento di questi obiettivi;

44.

è favorevole a una governance multilivello e al decentramento della politica e dell'efficienza energetica, con particolare riferimento al Patto dei sindaci e all’ulteriore sviluppo dell’iniziativa «Città intelligenti»; sottolinea la necessità di mezzi di finanziamento credibili, anche per le iniziative bottom-up e per la partecipazione di città e regioni; sottolinea che l'allineamento della futura politica di coesione e dell’uso dei suoi fondi alla strategia «Europa 2020» può fornire un importante meccanismo per giungere a una crescita intelligente e sostenibile negli Stati membri e nelle regioni;

45.

ritiene che l'Europa accusi un ritardo rispetto ai suoi partner internazionali nello sviluppo del pieno potenziale tecnologico della bioenergia; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare una politica inter-settore in materia di biomassa che, in collaborazione con gli Stati membri, crei un mercato sostenibile per la biomassa di provenienza agricola e forestale (residui) evitando incremento delle emissioni e perdita di biodiversità; rileva che sono oggi disponibili tecnologie sostenibili di seconda generazione; invita la Commissione a proporre al riguardo un quadro programmatico ed è favorevole a un ulteriore sostegno alla diffusione dei biocombustibili sostenibili di seconda generazione in Europa;

46.

chiede alla Commissione di analizzare i programmi nazionali per le energie rinnovabili presentati dai vari Stati membri, e la invita a intervenire, se necessario, per aiutare taluni Stati a migliorare i loro piani e a ricorrere alle sue piene prerogative per garantire che gli Stati membri rispettino il loro obbligo giuridico di realizzare gli obiettivi nazionali; sottolinea che la direttiva prevede meccanismi di cooperazione per aiutare gli Stati membri a realizzare i propri obiettivi; invita inoltre la Commissione a istituire una piattaforma di cooperazione tra gli organismi nazionali competenti al fine di facilitare lo scambio di informazioni e l'individuazione delle migliori prassi per le energie rinnovabili;

47.

riconosce il ruolo importante degli impianti di accumulazione per pompaggio come un'efficiente e affidabile fonte ecologica di energia per i servizi ausiliari e di bilanciamento;

48.

ritiene inoltre che, per garantire una diffusione efficace delle energie rinnovabili, debbano essere utilizzati i meccanismi di flessibilità previsti dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (direttiva RES) e che le condizioni di collegamento alla rete debbano essere armonizzate al fine di garantire condizioni di redditività uniformi per le energie rinnovabili (ad esempio il pagamento dei costi di connessione alla rete attraverso le tariffe); ritiene che, a medio termine, si potrebbero creare gruppi di mercato regionali delle energie rinnovabili;

49.

chiede che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'UE sia reso più efficace puntando a più lungo termine a un sistema di incentivi a livello europeo per le fonti energetiche rinnovabili, che consentirebbe di distribuire determinati tipi di rinnovabili nelle regioni dell'UE in cui sono più efficienti, riducendo i costi della loro promozione e garantendo una distribuzione efficiente dei finanziamenti; ritiene che, a lungo termine, l'energia rinnovabile dovrebbe far parte integrante di un mercato interno UE dell'energia integrato e ben funzionante;

50.

è del parere che andrebbe sviluppata una visione di medio termine che affronti le questioni principali connesse alla piena integrazione delle energie rinnovabili nel mercato; sottolinea al riguardo che ogni processo di armonizzazione deve essere accuratamente preparato onde evitare di perturbare gli attuali mercati nazionali; ritiene che un regime di sostegno armonizzato postuli un mercato interno dell'energia elettrica ben funzionante e senza distorsioni e reali condizioni di parità; ritiene che qualsiasi futura politica o strategia debba basarsi sui meccanismi di sostegno che hanno dimostrato la loro efficacia nel conseguimento degli obiettivi e, al contempo, hanno garantito un'ampia diversità geografica e tecnologica nonché la fiducia degli investitori;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri ad incorporare strumenti finanziari e fiscali per l'efficienza energetica (specie per quanto riguarda le migliorie edilizie) nei loro piani di intervento nazionali in materia e a considerare l'efficienza e le strutture energetiche una priorità del futuro quadro finanziario pluriennale; ritiene che un utilizzo intelligente dei fondi - tra cui il reperimento di capitale privato tramite banche che finanziano infrastrutture verdi e un accesso facile e mirato ai fondi dell'UE – sia essenziale ai fini della raccolta di fondi UE finalizzati a promuovere l’efficienza energetica;

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico

52.

ritiene che, in coordinamento con il SEAE, la Commissione debba garantire che l'Unione si esprima a una sola voce in materia di politica estera dell'energia; ritiene inoltre che l'UE debba utilizzare attivamente i suoi nuovi poteri per identificare l’ambito della cooperazione – e rafforzarla – con i paesi terzi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e protezione dell’ambiente;

53.

ritiene che l'UE debba garantire una politica energetica con una dimensione internazionale forte e coerente e integrare le considerazioni energetiche nelle sue politiche e azioni esterne; ritiene che l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, debba fornire un forte sostegno diplomatico alla politica dell'Unione europea in materia di energia, al fine di rafforzare la sicurezza energetica;

54.

ritiene che, nel breve-medio termine, occorra privilegiare lo sviluppo delle infrastrutture energetiche strategiche e l’ampliamento delle relazioni con i fornitori centrali e i paesi di transito; è peraltro dell’avviso che la soluzione più efficace e sostenibile a lungo termine sia realizzabile tramite l’implementazione delle misure di efficienza e risparmio energetico e il ricorso a fonti energetiche sostenibili autoctone;

55.

ritiene che tutti i gasdotti e le altre reti energetiche esterne che entrano nel territorio dell'Unione europea debbano essere regolati da accordi intergovernativi trasparenti ed essere sottoposti alle regole del mercato interno, comprese quelle in materia di accesso di terzi, di destinazione, di supervisione dell’allocazione energetica e di gestione dei bottleneck e incluse le clausole di take or pay; invita la Commissione ad assicurare che le pipeline attuali e future e gli accordi commerciali rispettino l'acquis europeo in materia d'energia e, se del caso, a intervenire;

56.

ritiene che l'Unione europea debba attenersi alla lettera del diritto ed imporne l'osservanza nello spirito della solidarietà energetica e nel rispetto della concorrenza e delle norme del mercato comune, senza cedere agli interessi di singoli paesi europei, specie i paesi esportatori di gas nel mercato europeo;

57.

chiede l’estensione del Trattato istitutivo della Comunità dell’energia (ECT) a un maggior numero di paesi limitrofi dell'UE, in particolare a quelli del Partenariato orientale; sottolinea che la Commissione deve garantire e imporre un'attuazione tempestiva e rigorosa delle norme energetiche dell'UE da parte degli Stati membri dell’ECT, in particolare subordinando la disponibilità dei fondi europei all'applicazione degli obblighi derivanti da questo trattato;

58.

ritiene che il capitolo energia (riguardante la cooperazione politica e tecnologica) presente in tutti gli accordi con gli Stati confinanti debba essere rafforzato, in particolare potenziando i programmi di efficienza energetica e le regole del mercato interno; ritiene che il Consiglio debba dare mandato alla Commissione di avviare negoziati intesi a trasformare l'attuale Menorandum di intesa sulle questioni energetiche in testi giuridicamente vincolanti; sottolinea la necessità che il rispetto dei diritti umani e la dimensione sociale siano integrati nei dialoghi in materia di energia;

59.

invita la Commissione ad accelerare, mediante accordi commerciali, il processo di adozione di norme di sicurezza e di efficienza energetica compatibili con la normativa UE, per la generazione, la trasmissione, il transito, l'accumulazione e la trasformazione/raffinazione dell'energia importata ed esportata, e a proporre a livello di OMC la definizione di norme globali per promuovere scambi aperti ed equi di fonti di energia sicure e rinnovabili e di nuove tecnologie energetiche innovative;

60.

accoglie con favore la partecipazione della Russia alle riunioni della Conferenza della Carta dell'energia; invita la Commissione ad adoperarsi affinché il trattato sia esteso ad un maggior numero di paesi e affinché, in seno al forum della Conferenza della Carta dell'energia, si lavori a una soluzione negoziata che conduca alla piena accettazione dei principi di tale Carta e dei relativi protocolli da parte della Russia; sottolinea, tuttavia, la necessità che un eventuale accordo sia conforme alle regole del mercato interno dell'energia dell'Unione europea; sottolinea inoltre che l'energia deve costituire un aspetto centrale dell'accordo successivo all'APC con la Russia e che tale accordo deve fungere da guida e da elemento fondante dell'uniformità e della coerenza delle relazioni dei singoli Stati membri con la Russia;

61.

chiede alla Commissione e al Consiglio di lavorare a stretto contatto con la NATO onde garantire la coerenza fra le strategie dell'Unione e della NATO in materia di sicurezza energetica;

62.

chiede alla Commissione di garantire la piena applicazione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas subito dopo la sua entrata in vigore;

63.

invita la Commissione e gli Stati membri interessati a portare avanti la realizzazione del Corridoio meridionale UE per il gas, specie il progetto di gasdotto Nabucco, che potrebbe notevolmente migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio europeo in merito alle misure adottate al riguardo;

64.

chiede l'avvio di un dialogo speciale in materia di energia con i paesi della regione del Mar Caspio e si compiace dei lavori sulla Caspian Development Corporation; approva, in tale contesto, il dialogo sulla strategia dell'UE per la regione del Mar Nero e sottolinea l'importanza di tutte le questioni energetiche nell'ambito del dialogo tra l'Unione e i paesi di tale regione;

65.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i progetti DESERTEC e TRANSGREEN nel quadro delle iniziative del Piano solare mediterraneo, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e promuovere lo sviluppo dei paesi interessati, tramite il sostegno a centrali solari e ad altre tecnologie energetiche rinnovabili e sostenibili nella regione del Nord Africa e alla loro connessione alla rete europea, sempre che i progetti siano economicamente praticabili e non abbiano ripercussioni sul sistema ETS dell'UE; è persuaso che gli strumenti di cooperazione previsti dalla direttiva sulle importazioni di energia rinnovabile dai paesi terzi debbano essere sfruttati appieno;

66.

rammenta che spetta agli Stati membri decidere in merito al proprio specifico mix energetico, visto che lo scopo è di ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili esposti alle variazioni di prezzo; ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano garantire i più elevati standard di sicurezza per le attuali e le nuove centrali nucleari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

67.

considera che la ricerca sulla fusione nucleare come futura fonte di energia debba proseguire, nell’osservanza dei principi di bilancio;

68.

ritiene che, per gli Stati membri che hanno scelto di inserire l'energia nucleare nel proprio mix energetico, l'introduzione di norme minime UE per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni di progetto per le nuove centrali nucleari possa risultare utile per garantire la massima sicurezza possibile delle tecnologie in questione; ritiene che i progetti di costruzione di nuove centrali nucleari debbano sempre avvalersi delle migliori tecnologie disponibili (BET); chiede inoltre ulteriori interventi dell'UE volti a stimolare l'introduzione di standard per la gestione sostenibile delle scorie radioattive;

69.

incoraggia e sostiene la costruzione di terminali e interconnessioni GNL, in particolare nei paesi più vulnerabili alle interruzioni dell'approvvigionamento di gas, previa analisi costi-benefici e a condizione che non si producano distorsioni della concorrenza o discriminazioni; sottolinea l'importanza dell'ulteriore espansione della flotta europea per il trasporto di GNL, che rafforzerebbe così ulteriormente la sicurezza energetica dell'Unione; saluta con favore a tale riguardo la proposta della Commissione di rafforzare la cooperazione in materia di energia con i paesi del Golfo e del Medio Oriente;

70.

ritiene che talune zone rurali d'Europa abbiano particolari esigenze in termini di approvvigionamento energetico e invita gli Stati membri a tenerne conto, anche mediante la rimozione degli ostacoli, come quelli di natura fiscale, alla produzione locale di energia, come quelle prodotta tramite la microcogenerazione;

71.

non ritiene opportuno lasciare che la strategia di limitare il consumo di carbone negli Stati membri dell'UE rafforzi il monopolio delle importazioni di gas; è del parere che le restrizioni al consumo di carbone nel settore dell'energia debbano essere subordinate a un'effettiva diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas negli Stati membri, onde evitare di rafforzare i monopoli esistenti nel settore della produzione di materie prime;

Promozione di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell'energia

72.

chiede un attento monitoraggio e implementazione del piano SET e l'individuazione degli ostacoli alla mobilitazione degli investimenti pubblici e privati; plaude ai recenti progressi registrati nell'avvio delle prime quattro Iniziative industriali europee (EII) e delle Iniziative di ricerca comune; chiede che le altre iniziative vengano lanciate al più presto possibile ed invita il Consiglio a mettere a disposizione i fondi necessari; chiede alla Commissione di garantire alle parti interessate informazioni trasparenti sulle opzioni di finanziamento delle iniziative del piano SET;

73.

accoglie con favore i progressi compiuti con l'istituzione delle Iniziative tecnologiche congiunte (ITC); invita la Commissione a presentare nuove e complementari Iniziative industriali europee (EII) nell'ambito del piano SET allo scopo di sfruttare il forte potenziale offerto da altre soluzioni tecnologiche rinnovabili, segnatamente in materia di energia geotermica e termosolare, idroelettrica e oceanica, nonché a includere l'attuale Piattaforma RHC (per il riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili); sottolinea la necessità di mettere a disposizioni risorse finanziarie UE per finanziare tali iniziative;

74.

sostiene lo sviluppo di nuove tecnologie economicamente efficienti per la previsione delle variazioni nella produzione di energia, la gestione dal lato della domanda, la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica (compreso l'impiego di idrogeno e di celle a combustibile), che consentirebbe di accrescere la domanda totale di base e di migliorare la flessibilità di un sistema caratterizzato da elevati livelli di energie rinnovabili e dall’uso di veicoli elettrici;

75.

sottolinea l'importanza di disporre di lavoratori capaci e qualificati nei settori del gas e dell'elettricità; pertanto invita la Commissione a valutare, consultando le parti sociali interessate, le soluzioni e gli incentivi possibili nell'ambito dell'istruzione e formazione professionali;

76.

sottolinea che l'Europa deve essere all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie Internet legate all'energia e di applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio; è del parere che un maggior sostegno dell'innovazione debba sempre andare di pari passo con un alleggerimento burocratico per i richiedenti; invita la Commissione a eliminare le pastoie burocratiche ristrutturando le procedure del Programma quadro;

77.

invita la Commissione a promuovere e sostenere progetti pilota ecocompatibili dell'UE per lo sfruttamento delle fonti energetiche non convenzionali a livello nazionale; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nell’effettuazione di prospezioni geologiche per determinare il livello delle riserve di gas da scisto disponibili nell'Unione e a valutare la sostenibilità economica e ambientale del gas da scisto prodotto a livello nazionale; chiede che tale dato sia preso in considerazione nelle future strategie a lungo termine dell'Unione;

78.

è convinto che alcuni paesi, ad esempio la Cina, abbiano attribuito un ruolo strategico allo sviluppo di un'industria nazionale delle energie rinnovabili destinate all'esportazione e che stiano quindi offrendo incentivi alle imprese locali garantendo loro un accesso agevolato a capitali e infrastrutture economicamente convenienti; invita la Commissione ad adottare un quadro strategico in grado di incrementare la competitività e l'attrattività dell’Europa per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili;

79.

ritiene che nel quadro della fase di transizione verso quell'economia sostenibile che dovrà essere realizzata entro il 2050, le fonti convenzionali e non convenzionali di gas naturale rappresentino una fonte energetica necessaria che consentirà di ridurre le emissioni in maniera rapida ed economicamente efficiente; ritiene inoltre che i fondi per le attività di ricerca e sviluppo debbano essere utilizzati in maniera mirata per rendere più ecologiche le attuali fonti;

80.

è favorevole a una ulteriore cooperazione tra Stati membri e Commissione volta a garantire gli incentivi necessari per lo sviluppo di un mercato sostenibile della biomassa, tenendo conto al contempo degli specifici problemi in tema di biodiversità e di produzione alimentare;

81.

ritiene che la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione nel campo delle tecnologie energetiche, soprattutto dirette verso nuove tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, debbano costituire una priorità centrale del nuovo Ottavo programma quadro di ricerca e sviluppo; esorta vivamente gli Stati membri e la Commissione a dare priorità al settore in questione nel prossimo bilancio e nel prossimo Quadro finanziario pluriennale e sottolinea che i metodi di allocazione delle risorse devono riflettere le differenze tra gli Stati membri in termini di capacità di R&S;

82.

invita la Commissione a integrare il trasporto sostenibile nella strategia energetica in modo da sfruttare appieno il potenziale delle varie tecnologie, anche mediante un idoneo quadro normativo e un piano d’azione sui veicoli «verdi», il sostegno alla ricerca e sviluppo tecnologico, la rimozione degli ostacoli allo sviluppo di nuove tecnologie (anche di combustibile), la definizione di standard comuni (ad es. per il trasporto ferroviario e i veicoli elettrici), standard ambiziosi per i motori a combustibile fossile, l’instaurazione di «corridoi di trasporto verdi» in tutta Europa e l’integrazione dei modi di trasporto; particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle autovetture elettriche, per assicurarne la facilità di guida e di rifornimento in tutta Europa e far sì che la loro diffusione sia accompagnata dallo sviluppo di reti elettriche e sistemi di stoccaggio «intelligenti», da alti livelli di produzione energetica rinnovabile e dal ricorso alla cogenerazione di energia elettrica e termica;

83.

rammenta che la ricerca in campo energetico deve contribuire non solo alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche al miglioramento della competitività dell'industria europea; ritiene, a tale proposito, che gli sforzi di standardizzazione compiuti con la partecipazione dei partner strategici dell'UE (quali Cina, Giappone, India, Russia e Stati Uniti) riguardo alle nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio, fra cui i veicoli elettrici, sia fondamentale per garantire che le innovazioni europee siano pienamente commerciabili sul mercato internazionale; inoltre, al fine di garantire un trasferimento delle tecnologie efficiente ed equo, invita l'UE e i suoi partner commerciali internazionali ad adoperarsi per la liberalizzazione commerciale delle tecnologie sostenibili, in vista del conseguimento, nel lungo termine, dell'obiettivo del «dazio zero» sulle tecnologie verdi;

84.

ritiene che, per ridurre il consumo di energia, una soluzione efficace possa essere quella di avviare ricerche volte a individuare materie prime e materiali da costruzione caratterizzati da una produzione a minor intensità energetica e in grado di sostituire quelli convenzionali;

Porre i vantaggi per consumatori e cittadini al centro della politica energetica dell'UE

85.

sottolinea l'importanza dei contatori intelligenti come mezzo per aiutare i consumatori a monitorare più efficacemente i consumi durante i periodi di picco e per migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni; ritiene che la misurazione intelligente e i progetti energetici in generale necessitino di campagne di sensibilizzazione e di programmi di educazione all'efficienza energetica finalizzati a spiegare al pubblico i loro vantaggi; sottolinea che informare la società dei benefici della misurazione intelligente è fondamentale ai fini del successo della stessa; osserva che il Parlamento ha richiesto quale obiettivo programmatico l'installazione di contatori intelligenti nel 50 % delle case europee entro il 2015 e l’obbligo da parte degli Stati membri di garantire che almeno l'80 % dei consumatori sia dotato di sistemi di misurazione intelligente entro il 2020 (10);

86.

è del parere che clienti e cittadini informati possano influire sul mercato attraverso decisioni consapevoli; accoglie pertanto con favore iniziative quali il Forum europeo sull’energia nucleare, che offre una sede di confronto a un ampio ventaglio di soggetti interessati;

87.

ritiene che la riqualificazione termica degli edifici e il riciclaggio dei materiali e dell'energia derivanti dai rifiuti urbani e industriali possano produrre notevoli vantaggi per i consumatori;

88.

è favorevole alle iniziative volte ad agevolare l’adattamento delle esigenze in fatto di risorse umane alla transizione verso un mix energetico a basso CO2;

89.

invita la Commissione a monitorare e a riferire al Parlamento europeo in merito all'attuazione del terzo pacchetto Mercato interno per quanto attiene alle misure nazionali volte a prevenire la povertà energetica e rammenta agli Stati membri gli obblighi loro derivanti dalla vigente regolamentazione;

90.

invita ad adottare standard di sicurezza quanto più possibile elevati per tutte le filiere energetiche, anche portando avanti programmi di cooperazione tra Stati membri, al fine di tener conto delle riserve da parte del pubblico e creare un maggiore consenso; chiede al tempo stesso una maggiore sensibilizzazione pubblica all'importanza di un approvvigionamento adeguato di elettricità e alla necessità di nuove infrastrutture per la generazione e la trasmissione di energia elettrica; è favorevole alle campagne di sensibilizzazione dei consumatori sui risparmi energetici di cui possono beneficiare nella loro vita quotidiana e sui meccanismi esistenti, quali i servizi di consulenza energetica, al fine di favorire un cambiamento comportamentale;

91.

rileva che la percentuale di clienti che ogni anno cambia fornitore varia tra lo 0 e il 20 % nei diversi Stati membri; sottolinea che la difficoltà di raffrontare le offerte sul mercato e l'assenza di informazioni costituiscono un ostacolo per il cambiamento di fornitore oltre che per un'autentica concorrenza sul mercato al dettaglio; ricorda che, a norma del terzo pacchetto Energia, le autorità di regolamentazione nazionali hanno il dovere di garantire l'applicazione e il rispetto delle misure di protezione dei consumatori previste dalle direttive;

92.

ricorda all'industria energetica l'obbligo, derivantele dal terzo pacchetto Energia, di introdurre fatture energetiche chiare e comprensibili; ritiene che i modelli di bolletta del Forum dei cittadini per l’energia della Commissione contenga le informazioni minime richieste per ogni bolletta energetica e debbano essere utilizzati come modelli di fattura energetica trasparenti in tutta l'Unione;

93.

ritiene che, per favorire la realizzazione degli obiettivi a lungo termine e renderla più efficace sotto il profilo dei costi, si debbano incoraggiare la Commissione e gli Stati membri a prendere seriamente in considerazione la possibilità di passare all'obiettivo di una riduzione del 30 % della CO2 entro il 2020, onde assicurare che il mercato delle emissioni di gas serra funga da catalizzatore per gli investimenti in processi di produzione e fonti energetiche più puliti;

94.

ribadisce che la nuova politica energetica deve sostenere l'obiettivo a lungo termine di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra dell'UE entro il 2050;

95.

a tale proposito invita la Commissione a effettuare analisi delle attività di lungo periodo, anche nel campo della domanda e dell'offerta, nonché dei rischi e dei costi di un'interruzione delle forniture in rapporto alle capacità di stoccaggio, alla diversificazione delle forniture e ai costi connessi; ritiene che le analisi debbano altresì includere gli sviluppi a lungo termine a livello di strategia e politica energetica all'interno dell'UE e, aspetto non meno importante, un esame delle soluzioni che l'UE può adottare per evitare un’interruzione degli approvvigionamenti;

96.

ritiene, in previsione del vertice di Cancún, che l'UE debba assumere un ruolo guida in vista del raggiungimento di un accordo globale, vincolante e ambizioso, dimostrando così di essere in grado di esprimersi con voce unanime, e confermando la propria leadership; in tale ambito esorta la Commissione e gli Stati membri a ripensare le proprie precedenti proposte come parte di un accordo internazionale sui target di riduzione delle emissioni di CO2 al fine di agevolare e rendere economicamente più efficiente il conseguimento degli obiettivi a lungo termine;

*

* *

97.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 16.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009.

(4)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 206.

(5)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0064.

(7)  9744/10.

(8)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(9)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(10)  Relazione di iniziativa del 25 marzo 2010 sulla «nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu» (2009/2225(INI)) e relazione d’iniziativa del 14 aprile 2010 sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (2009/2228(INI)).


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/77


Giovedì 25 novembre 2010
Preparativi per la conferenza sul clima di Cancún (29 novembre - 10 dicembre 2010)

P7_TA(2010)0442

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)

2012/C 99 E/15

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo Protocollo di Kyoto,

viste la quindicesima conferenza delle Parti (COP 15) dell'UNFCCC e la quinta conferenza delle Parti in quanto riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 5), tenutesi a Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di Copenaghen,

vista la sedicesima conferenza delle Parti (COP 16) dell'UNFCCC e la sesta conferenza delle Parti in quanto riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 6), che si terranno a Cancún, Messico, dal 29 novembre al 10 dicembre 2010,

visto il pacchetto dell'Unione europea su clima ed energia, del dicembre 2008,

viste la comunicazione della Commissione (COM(2010)0265), intitolata «Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», e la comunicazione della Commissione (COM(2010)0086), intitolata «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici»,

vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (1),

vista la dichiarazione comune del 20 dicembre 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo», in particolare i punti 22, 38, 75, 76 e 105 (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 e la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di aiuto pubblico allo sviluppo (3),

vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che esplicita gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali obiettivi fissati congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quella del 4 febbraio 2009 dal titolo «2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (4) e quella del 10 febbraio 2010 sull'esito della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15) (5),

viste l'interrogazione orale …, presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 115 del regolamento, e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le prove scientifiche del cambiamento climatico e dei suoi impatti sono inconfutabili, il che rende necessaria un'azione rapida, coordinata e ambiziosa a livello internazionale per affrontare questa sfida globale,

B.

considerando che i paesi in via di sviluppo sono quelli che hanno contribuito in minor misura al cambiamento climatico ma che ne subiscono le conseguenze più gravi; considerando altresì che il cambiamento climatico sta mettendo a repentaglio gli investimenti internazionali volti a ridurre la povertà, minacciando così il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio,

C.

considerando che, dopo l'esito deludente della conferenza di Copenaghen sul clima, occorre ripristinare la fiducia nei negoziati internazionali sul cambiamento climatico,

D.

considerando che i paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, che presi congiuntamente sono responsabili di oltre l'80 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, hanno sottoscritto impegni e promesse di riduzione delle emissioni nel quadro dell'accordo di Copenaghen,

E.

considerando che tali impegni/promesse non saranno sufficienti per rispettare l'obiettivo generale di limitare a 2 °C l'aumento complessivo della temperatura media mondiale annuale in superficie («obiettivo dei 2 °C»),

F.

considerando che tali impegni non sono stati assunti nel quadro di un regime che contempla misure giuridiche per farli rispettare o che garantisce una «misurazione, rendicontazione o verifica» adeguate,

G.

considerando che il mancato rispetto dell'obiettivo dei 2 °C avrà enormi costi ambientali ed economici, come il fatto che sino al 40 % delle specie saranno a rischio di estinzione, che si avranno milioni di sfollati a causa dell'innalzamento del livello dei mari e dell'intensificarsi di eventi climatici estremi, che le rese delle coltivazioni diminuiranno, i prezzi dei prodotti agricoli aumenteranno e la produzione economica mondiale subirà una contrazione almeno dell'ordine del 3 %,

H.

considerando che una relazione ufficiale (6) ha escluso che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) abbia commesso errori tali da minare la conclusione principale della relazione 2007 sulle conseguenze che il cambiamento climatico potrebbe avere in futuro a livello regionale,

I.

considerando che, secondo le stime dell'IPCC, il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra è provocato dalla deforestazione e da altre forme di cambiamento della destinazione d'uso dei suoli,

J.

considerando che uno degli obiettivi principali dell'UE dovrebbe consistere nel far comprendere che è necessaria trasformazione globale a livello della tecnologia e della cooperazione tecnologica per accelerare il ritmo dell'innovazione e realizzare su più vasta scala la fase di dimostrazione e applicazione, affinché tutti i paesi abbiano accesso a tecnologie sostenibili e dai costi abbordabili, il che garantirebbe anche un tenore di vita più elevato a una percentuale più ampia della popolazione mondiale,

K.

considerando l'importanza accordata all'efficienza energetica dai partner internazionali dell'Unione europea in materia di clima, le difficoltà nel definire obiettivi di emissione internazionali e i vantaggi economici di obiettivi di efficienza energetica,

Obiettivo generale della COP 16 e posizione dell'UE

1.

invita i Capi di Stato e di governo del mondo intero a dare prova di vera determinazione e leadership politica durante i negoziati e ad attribuire alla questione la massima priorità; deplora il fatto che sinora non siano stati realizzati maggiori progressi nella preparazione della conferenza di Cancún;

2.

sottolinea la necessità di concordare misure concrete a Cancún, al fine di spianare la strada alla conclusione di un accordo internazionale globale post 2012, da siglare nel 2011 in Sud Africa, che sia in linea con i progressi scientifici più recenti e coerente con il raggiungimento almeno dell'obiettivo dei 2 °C;

3.

invita l'Unione europea ad assumere ancora una volta un ruolo guida nei negoziati sul clima e a contribuire attivamente a rendere più trasparente e costruttiva la conferenza di Cancún; esorta pertanto vivamente la Commissione e gli Stati membri a risolvere le loro divergenze in merito all'uso del suolo, al cambiamento di destinazione dell'uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) e all'eccedenza di unità di quantità assegnate (AAU - assigned amount units), a parlare con una voce sola e a perseguire obiettivi ambiziosi nell'ambito dei negoziati COP 16, nonché a migliorare i processi decisionali interni, così da poter reagire più velocemente agli sviluppi nel corso dei negoziati, da agire in modo più strategico e da mostrarsi più ricettivi nei confronti dei paesi terzi;

4.

sottolinea l'importanza di un processo decisionale trasparente e della disponibilità di informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nella fase finale del segmento ad alto livello della COP 16, e sollecita l'Unione europea ad accordare al suo negoziatore principale un certo margine di manovra affinché questi possa reagire all'evolvere della situazione;

5.

invita l'Unione europea a ribadire pubblicamente e in modo inequivocabile il suo forte impegno a favore del protocollo di Kyoto e ad accogliere favorevolmente e promuovere in modo attivo e costruttivo la continuazione dei lavori nell'ambito dei canali di negoziato dell'AWG-KP (il gruppo di lavoro ad hoc sugli ulteriori impegni per i paesi inclusi nell'allegato I che hanno ratificato il protocollo di Kyoto) e dell'AWG-LCA (il gruppo di lavoro ad hoc sull'azione cooperativa di lungo termine), integrando gli orientamenti politici dell'accordo di Copenaghen; invita pertanto l'Unione europea a dichiarare apertamente, prima di Cancún, di essere pronta a proseguire con il secondo periodo di impegno (2013-2020) previsto dal protocollo di Kyoto sulla base dell'obiettivo corrispondente, ma riconosce al contempo che sono necessari progressi comparabili in entrambi i canali di negoziato al fine di raggiungere un accordo internazionale post-2012 che rispetti l'obiettivo dei 2 °C;

6.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a definire e applicare un principio di «giustizia climatica»; è dunque favorevole a includere una clausola di equità nei futuri negoziati internazionali sul clima; insiste sul fatto che la maggiore ingiustizia sarebbe che il mondo non riuscisse a limitare il cambiamento climatico, dal momento che a risentirne sarebbero soprattutto i poveri nei paesi poveri;

7.

poiché i cambiamenti climatici hanno un impatto diverso sui paesi in via di sviluppo, suggerisce che l'azione e il finanziamento in materia climatica siano destinati in via prioritaria ai paesi che sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici e che non hanno la capacità di farvi fronte;

8.

sottolinea la grande urgenza dei negoziati sul clima, ma pone anche l'accento sul fatto che a Cancún è importante prendere decisioni concrete circa il finanziamento (entità, fonti e governance), e in particolare circa il grado di addizionalità degli aiuti per l'adattamento, la silvicoltura, l'efficienza delle risorse, il trasferimento di tecnologia (nel rispetto dei principi esistenti in materia di diritti di proprietà intellettuale), il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, e segnala altresì l'importanza di garantire la piena trasparenza e un risoluto impegno politico per quanto riguarda l'attuazione del finanziamento rapido;

9.

sottolinea l'importanza di raggiungere un accordo, per quanto riguarda il cosiddetto «Kyoto track», sulle regole per l'uso del suolo, il cambiamento di destinazione d'uso del suolo e la silvicoltura, sul meccanismo flessibile e sull'inclusione di nuovi settori e nuovi gas;

10.

è consapevole del fatto che le norme di contabilizzazione relative ad AAU e LULUCF potrebbero compromettere l'integrità ambientale del protocollo di Kyoto se tali questioni non sono affrontate adeguatamente, e chiede pertanto alle altre parti di esaminare possibili opzioni;

11.

chiede che a Cancún si raggiunga un accordo su norme rigorose in materia di LULUCF che rafforzino le ambizioni delle Parti dell'allegato I, siano finalizzate a ridurre le emissioni imputabili alla silvicoltura e all'uso del suolo, impongano alle Parti dell'allegato I di giustificare qualsiasi aumento delle emissioni LULUCF e siano coerenti con gli attuali impegni delle Parti a proteggere e potenziare i pozzi e serbatoi di gas a effetto serra;

12.

reputa che le future azioni dell'Unione europea in materia di «diplomazia del clima» dovrebbero concentrarsi su un forte impegno politico nei confronti dei paesi terzi, su politiche intese a mettere a punto efficaci meccanismi di cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici, sia nel quadro dell'UNFCCC sia al di fuori di esso, e sulla cooperazione con i paesi terzi in campo climatico, per sostenere concretamente in tutto il mondo uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e adattato al cambiamento climatico;

13.

sottolinea che la conservazione della biodiversità e l'applicazione dell'approccio di ecosistema rappresentano le strategie più efficaci ed economicamente vantaggiose per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ai suoi effetti; ribadisce che le risposte in termini di mitigazione e adattamento non possono essere puramente tecnologiche;

Impegni di riduzione

14.

ribadisce che, secondo le prove scientifiche presentate dall'IPCC, per rispettare l'obiettivo dei 2 °C occorre che le emissioni globali di gas a effetto serra si stabilizzino al più tardi entro il 2015 e che entro il 2050 si riducano di almeno il 50 % rispetto ai livelli del 1990, per poi continuare a diminuire;

15.

esorta tutti i partner internazionali, inclusi USA e Cina, a presentare impegni di riduzione più ambiziosi, basandosi sul principio di una «responsabilità comune, ma differenziata», onde garantire la coerenza con l'obiettivo dei 2 °C;

16.

ribadisce che l'Unione europea deve adottare un obiettivo interno di riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra di qui al 2020, rispetto ai livelli del 1990, nell'interesse della sua futura crescita economica;

17.

accoglie positivamente la comunicazione della Commissione e la sua analisi delle misure necessarie per conseguire un obiettivo di riduzione del 30 %; appoggia l'idea espressa nella comunicazione, secondo la quale, a prescindere dall'esito dei negoziati internazionali, è interesse dell'UE perseguire un obiettivo di riduzione delle emissioni superiore al 20 % poiché ciò promuoverà anche la creazione posti di lavoro verdi, nonché la crescita e la sicurezza;

18.

ricorda che, a seguito del calo delle emissioni dovuto alla recessione, il costo annuale del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20 % entro il 2020 è diminuito di un terzo, passando da 70 a 48 miliardi di euro, e che attualmente si stima che un obiettivo di riduzione del 30 % costerebbe 11 miliardi di euro in più rispetto all'obiettivo di riduzione originario del 20 %, il che rappresenta un costo aggiuntivo inferiore allo 0,1 % del valore dell'economia dell'UE;

19.

riconosce che sarà possibile conseguire l'obiettivo dei 2 °C solo se i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più avanzati, riusciranno nel loro complesso a scostarsi in modo consistente e quantificabile dal tasso di crescita delle emissioni attualmente previsto, riducendole del 15-30 % entro il 2020 rispetto a uno scenario «business-as-usual», e che ciò presuppone un sostegno finanziario, tecnico e tecnologico da parte dei paesi sviluppati finalizzato alla creazione di capacità; riconosce che per contenere maggiormente l'aumento della temperatura sono necessari livelli di sostegno più elevati;

20.

sottolinea che le nazioni in via di sviluppo saranno quelle più colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico e che è quindi loro interesse fondamentale contribuire alla conclusione di un accordo internazionale; si compiace degli impegni molto ambiziosi assunti da alcuni paesi in via di sviluppo, come la Costa Rica e le Maldive, e da alcuni paesi emergenti, come Messico e Brasile, e si rammarica che del fatto altri paesi emergenti non abbiano ancora seguito il loro esempio;

21.

rileva che, producendo le aree urbane il 75 % delle emissioni di carbonio, le città sono in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico; plaude pertanto all'impegno assunto dalle città europee che hanno sottoscritto il Patto dei sindaci (Covenant of Mayors); valuta positivamente l'impegno delle città a combattere il cambiamento climatico; riconosce gli sforzi in atto in molte città europee nel settore dei trasporti e della mobilità e sottolinea la necessità di continuare su questa strada, alla ricerca di alternative più rispettose dell'ambiente e atte a migliorare la qualità della vita delle persone, assicurando al contempo il necessario coordinamento degli sforzi ai livelli locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale di governo;

Finanziamento

22.

rammenta che i paesi sviluppati si sono impegnati, con l'accordo di Copenaghen, a erogare risorse nuove e supplementari per almeno 30 miliardi di dollari nel periodo 2010-2012 e successivamente per 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, prestando particolare attenzione ai paesi vulnerabili e a quelli meno avanzati; incoraggia l'Unione europea a promuovere la creazione di un fondo verde per il clima stanziando 100 miliardi di dollari l'anno a partire dal 2020;

23.

ricorda che il contributo collettivo dell'Unione europea agli sforzi di mitigazione e alle necessità di adattamento dei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere aggiuntivo e non dovrebbe essere inferiore a 30 miliardi di euro l'anno entro il 2020, cifra che potrebbe aumentare in funzione delle nuove conoscenze acquisite sulla gravità dei cambiamenti climatici e l'entità dei relativi costi;

24.

reputa che l'attuazione tempestiva del finanziamento rapido sia un fattore fondamentale per instaurare un'atmosfera di fiducia prima e durante la conferenza di Cancún; insiste sulla necessità che, come promesso dall'UE e dai suoi Stati membri, i 7,2 miliardi di euro siano risorse nuove che vadano ad aggiungersi ai bilanci APS e siano ripartiti in modo equilibrato tra adattamento e mitigazione; esorta l'Unione europea, col coordinamento della DG Azione climatica della Commissione, a garantire piena trasparenza allorché presenterà relazioni coordinate sull'attuazione, a Cancún e, successivamente, su base annua;

25.

sottolinea che monitoraggio, comunicazione e verifica dei finanziamenti devono includere una base di riferimento comune ed equa rispetto alla quale i contributi possano essere conteggiati come nuovi e aggiuntivi; raccomanda che come base si assuma l'impegno di vecchia data di fornire lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) come aiuto pubblico allo sviluppo (APS), oppure si assumano altri obiettivi nazionali corrispondenti, se più elevati;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a onorare i propri impegni, a garantire che le risorse per l'adattamento e la mitigazione vadano ad aggiungersi all'obiettivo di un APS pari allo 0,7 % e a precisare quale percentuale degli impegni proverrà da fondi pubblici; sottolinea inoltre la necessità di mobilitare risorse sia nazionali che internazionali provenienti da tutte le fonti possibili per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

27.

insiste sul fatto che nel settore degli aiuti alla mitigazione e all'adattamento tramite nuovi meccanismi occorre rispettare e applicare i principi consolidati in materia di politica di sviluppo, come il buon governo e la partecipazione democratica al processo decisionale; ribadisce inoltre che i paesi riceventi dovrebbero essere tenuti a fornire le prove del fatto che il denaro è effettivamente speso per i progetti dichiarati e approvati;

28.

ricorda che, per migliorare i risultati ottenuti grazie all'erogazione di risorse finanziarie e agli investimenti, è opportuno che i negoziatori della COP 16 tengano conto del principio della ownership da parte dei paesi, dell'uso efficace delle risorse e della massimizzazione dell'impatto, garantendo nel contempo finanziamenti ai paesi e alle comunità più vulnerabili;

Monitoraggio, comunicazione e verifica

29.

si compiace delle disposizioni dell'accordo di Copenaghen relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica come pure alle consultazioni e alle analisi internazionali, ed esorta l'Unione europea a collaborare con tutte le parti per definire gli orientamenti per dare attuazione alle suddette disposizioni, in vista della loro adozione a Cancún;

30.

riconosce che la valutazione dell'apparente successo conseguito fino ad oggi dall'UE nel ridurre le emissioni di CO2 non tiene debitamente conto della delocalizzazione di produzioni industriali al di fuori dei confini dell'Unione; rileva che la riduzione effettiva delle emissioni di CO2 legate ai consumi nell'UE potrebbe essere notevolmente inferiore rispetto alla cifra attualmente suggerita, e ritiene che di questa differenza si debba tener conto sia nello sviluppare la futura politica dell'UE che nei negoziati internazionali;

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e adattamento

31.

sottolinea la responsabilità storica dei paesi sviluppati in relazione al carattere irreversibile del cambiamento climatico e ricorda l'obbligo di assistere i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati per consentire loro di adattarsi a tale cambiamento, fornendo, tra l'altro, sostegno finanziario per i programmi d'azione nazionali di adattamento (NAPA - National Adaptation Programmes of Action), quali importanti strumenti di adattamento al cambiamento climatico che promuovono la responsabilizzazione;

32.

riconosce l'importanza di un adattamento proattivo alle conseguenze inevitabili del cambiamento climatico, in particolare nelle regioni del mondo più colpite da esso e soprattutto per proteggere le fasce più vulnerabili della società; chiede pertanto che a Cancún si raggiunga un accordo che comporti forti impegni politici e finanziari per assistere i paesi in via di sviluppo nella creazione di capacità;

33.

accoglie con favore la decisione adottata a Copenhagen relativa all'istituzione di un «meccanismo tecnologico»; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare i partenariati sul clima in vigore con i paesi in via di sviluppo e, ove non esistano, a concluderne di nuovi, prevedendo un maggior sostegno finanziario per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia, la conclusione di accordi sui diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo delle capacità istituzionali;

34.

sottolinea che la prospettiva dello sviluppo è di vitale importanza per molti paesi in via di sviluppo ed emergenti; riconosce che tale obiettivo dovrebbe occupare una posizione di maggiore rilievo nel quadro dei negoziati e ribadisce l'impegno dell'UE a sostenere i paesi meno sviluppati nel loro cammino verso un innalzamento del tenore di vita; sottolinea che è possibile assicurare un tenore di vita più elevato scegliendo soluzioni più sostenibili;

35.

ribadisce che le parti non figuranti nell'allegato I non possono essere trattate come un unico blocco, in quanto la capacità di investire nella mitigazione e nell'adattamento al cambiamento climatico, nonché la capacità di adeguarvisi, variano da paese a paese; evidenzia inoltre che alcuni di questi paesi sono già oggi grandi emettitori di CO2 e che le loro emissioni di CO2 crescono a un ritmo elevato;

36.

sottolinea che la garanzia della coerenza delle politiche e l'integrazione della dimensione ambientale nei progetti di sviluppo devono rappresentare gli elementi centrali di un'efficace strategia dell'UE in materia di mitigazione del cambiamento climatico e adattamento allo stesso; insiste, in particolare, sulla necessità di incoraggiare modelli di sviluppo che favoriscono la diversificazione e il decentramento delle economie; esprime tuttavia profondo rammarico per gli scarsi progressi realizzati dall'UE in materia di integrazione della dimensione ambientale nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo e nelle sue altre politiche settoriali;

37.

ricorda che sia il cambiamento della destinazione d'uso dei suoli sia l'agricoltura sono responsabili di una percentuale rilevante delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a promuovere l'agricoltura sostenibile, soprattutto nei paesi meno sviluppati (PMS), poiché essa contribuisce a mitigare il cambiamento climatico e a ridurre la povertà attraverso la diversificazione delle fonti di reddito delle comunità locali;

38.

invita l'UE ad adoperarsi affinché il Forum internazionale delle popolazioni indigene sia ammesso come parte nei negoziati della COP 16, in quanto si tratta di popolazioni particolarmente interessate sia dal cambiamento climatico in sé che dai meccanismi di adattamento e mitigazione;

39.

sottolinea che l'azione collettiva in materia di cambiamento climatico deve contemplare solide strutture e procedure di governance che diano più voce ai paesi in via di sviluppo, e invita pertanto l'UE a contribuire a un'architettura istituzionale che sia inclusiva, trasparente ed equa e che garantisca una rappresentanza equilibrata dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo in seno ai pertinenti organi decisionali;

REDD e desertificazione

40.

osserva che i pozzi naturali di assorbimento dei gas serra, come le foreste, rappresentano efficaci strumenti di attenuazione del cambiamento climatico, a causa della loro capacità di assorbire CO2, e sollecita le parti a riconoscere la necessità di preservare le foreste e di sviluppare una politica di forestazione da integrare in un accordo internazionale sul cambiamento climatico;

41.

ritiene che siano necessari un cospicuo sostegno finanziario e assistenza tecnica e amministrativa per fermare la deforestazione tropicale lorda al più tardi entro il 2020; ribadisce che, in questa prospettiva temporale, il finanziamento pubblico è lo strumento più realistico; esorta l'Unione europea ad adoperarsi a Cancún per l'adozione di decisioni concrete, corredate di obiettivi tangibili, sulla riduzione delle emissioni originate dalla deforestazione e dal degrado (REDD);

42.

invita l'UE a sostenere attivamente il meccanismo REDD+ al fine di individuare con maggiore precisione i fattori che spingono alla deforestazione e di assicurare l'effettiva partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali alle attività di monitoraggio e comunicazione; invita inoltre l'Unione europea a fare in modo che lo strumento REDD comprenda meccanismi di salvaguardia o un codice di condotta in grado di garantire il rispetto dei diritti delle popolazioni delle foreste e l'efficacia delle iniziative volte a porre un freno alla perdita di patrimonio boschivo;

43.

appoggia la costituzione di un meccanismo volto a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale e a rafforzare l'assorbimento naturale delle emissioni di gas a effetto serra che promuova la conservazione della biodiversità; appoggia inoltre il ruolo svolto dalla conservazione delle foreste, dalla loro gestione sostenibile e dal potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste dei paesi in via di sviluppo (REDD+);

44.

deplora il fatto che i finanziamenti REDD siano basati su una definizione talmente ampia di foreste da comprendere le piantagioni monocolturali di specie non indigene; ritiene che questa definizione possa fornire un incentivo perverso a dirottare i finanziamenti dalla necessaria protezione delle vecchie foreste primarie verso nuove piantagioni commerciali;

45.

chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi, in seno all'Organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico e in altri consessi internazionali, per stabilire una nuova definizione di foresta riconosciuta dalle Nazioni Unite e fondata sul bioma, che rispecchi le grandi differenze in materia di biodiversità e i valori di carbonio dei diversi biomi e, al contempo, operi una chiara distinzione tra le foreste native e quelle dominate da monocolture di alberi e da specie non native;

46.

ritiene che occorra accrescere le sinergie fra le tre convenzioni di Rio sulla biodiversità (CBD), sul cambiamento climatico (UNFCCC) e sulla desertificazione (UNCCD); invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente l'idea di organizzare un incontro ad alto livello per le tre convenzioni citate nell'ambito del vertice di Rio + 20 del 2012;

47.

sottolinea che la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 riconosce che l'accesso all'acqua potabile è un diritto umano e chiede una protezione speciale per l'acqua, che è un elemento particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, il quale potrebbe determinare una diminuzione della quantità e della qualità di acqua disponibile, soprattutto dell'acqua potabile;

Evoluzione verso un'economia e un'industria sostenibili

48.

sottolinea che molti paesi stanno evolvendo rapidamente verso una nuova economia sostenibile per vari motivi, tra cui la protezione del clima, la scarsità delle risorse e il loro uso efficiente, la sicurezza energetica, l'innovazione e la competitività; prende atto della grande portata dei piani di incentivi economici per la transizione energetica varati in paesi come gli Stati Uniti e la Cina;

49.

chiede un accordo volto a garantire parità di condizioni a livello internazionale per le industrie ad alta intensità di carbonio; evidenzia l'importanza che un accordo internazionale vincolante riveste per la competitività dell'industria degli Stati membri dell'Unione europea; sottolinea, per questo motivo, la rilevanza del piano d'azione di Bali;

Economia sostenibile e cooperazione tecnologica

50.

ritiene che, indipendentemente dai progressi nei negoziati internazionali, l'Unione europea debba urgentemente adottare le politiche e gli strumenti necessari per promuovere lo sviluppo di un'economia più sostenibile, a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse, mitigando in tal modo il cambiamento climatico, migliorando la qualità dell'aria e dell'ambiente, potenziando le norme sanitarie, promuovendo la sicurezza energetica, creando nuovi posti di lavoro e garantendosi il ruolo di economia più competitiva e sostenibile in un mondo in cui gli investimenti si indirizzano sempre più verso le tecnologie pulite;

51.

rileva che il cambiamento climatico è una sfida globale per la quale non esiste un'unica soluzione politica e tecnologica e che, invece, la combinazione delle opportunità esistenti e un forte incremento dell'efficienza in tutti i settori dell'economia e della società, nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo, potrebbero contribuire a risolvere il problema delle risorse e della distribuzione, spianando la strada a una terza rivoluzione industriale;

52.

sottolinea che un accordo potrebbe fornire l'impulso necessario per un New Deal sostenibile che rilanci la crescita sostenibile, promuova tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale, contribuisca al potenziamento dell’efficienza energetica nell’edilizia e nei sistemi di trasporto, riduca la dipendenza energetica e garantisca l'occupazione e la coesione economica e sociale, sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo; rammenta, a tale proposito, gli impegni già assunti dall’UE;

53.

ricorda l'accordo del G20 sulla politica climatica, che prevede la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili, e invita la Commissione a presentare proposte per una strategia europea relativa alla sua attuazione, corredate di un calendario e di meccanismi di compensazione sociale, ove opportuni;

Ricerca e tecnologia

54.

è convinto che sia necessaria una trasformazione globale nel campo della tecnologia e della cooperazione tecnologica affinché tutti i paesi possano accedere a tecnologie sostenibili a prezzi abbordabili; osserva che qualsiasi accordo futuro dovrebbe prevedere meccanismi fattibili che disciplinino l'accesso alle tecnologie pulite;

55.

ritiene che sia essenziale un nuovo approccio alla cooperazione tecnologica, al fine di accelerare le innovazioni e la relativa applicazione, consentendo in tal modo ad ogni paese di avere accesso a tecnologie ambientali a basso costo;

56.

osserva che la lotta contro il cambiamento climatico richiede la riduzione tanto delle emissioni quanto della nostra impronta ecologica globale, e che l'innovazione è il motore del necessario processo di trasformazione; è del parere che l'innovazione debba quindi essere sostenibile, ecologica, sociale, equa ed economicamente abbordabile;

57.

sottolinea che, nell'ambito di tale meccanismo, una rete di centri di innovazione per il clima potrebbe fungere da strumento utile per facilitare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione, la diffusione dei risultati e l'innovazione;

58.

sottolinea che lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative sono fondamentali per contrastare il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, per convincere i nostri partner internazionali che è possibile ridurre le emissioni senza perdere competitività e posti di lavoro; chiede alla Commissione di valutare varie soluzioni per incoraggiare un'innovazione rispettosa del clima, ad esempio premiando le imprese all'avanguardia; sollecita un impegno internazionale per aumentare gli investimenti destinati alle attività di R&S in tecnologie innovative nei settori rilevanti;

59.

rileva che recenti articoli scientifici suffragano la tesi fondamentale secondo cui il riscaldamento globale di origine antropica deve essere contrastato mediante una riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra; rileva che sono necessari ulteriori sforzi di ricerca, ad esempio relativamente all'ampiezza e alla scala temporale degli aumenti della temperatura, agli effetti del cambiamento climatico a livello regionale e locale, all'impatto dell'uso del suolo, delle particelle di carbonio e delle polveri sottili, così come con riferimento alle pertinenti misure di adattamento;

60.

ritiene che il cambiamento climatico sia una questione estremamente complessa che abbraccia molte discipline scientifiche e che le decisioni politiche adottate in questo campo debbano essere solidamente sostenute da argomenti scientifici; invita pertanto la Commissione a tenere il Parlamento europeo costantemente informato di tutte le innovazioni scientifiche o di tutti gli sviluppi di rilievo;

61.

sottolinea che il bilancio dell'UE dovrebbe porre l'accento sulla ricerca, l'innovazione e l'applicazione delle tecnologie, al fine di rispecchiare maggiormente le ambizioni dell'UE per quanto riguarda la lotta contro il cambiamento climatico e l'evoluzione verso un'economia sostenibile;

Energia, efficienza energetica ed efficienza delle risorse

62.

richiama l'attenzione sul fatto che, in tutto il mondo, circa 2 miliardi di persone continuano a non avere accesso ad un'energia sostenibile e a prezzi abbordabili; sottolinea la necessità di affrontare il problema della povertà energetica in modo coerente con gli obiettivi della politica climatica; rileva che sono già disponibili tecnologie energetiche che rispondono sia alle esigenze della tutela dell'ambiente a livello mondiale che alle necessità di sviluppo locali;

63.

deplora il fatto che, a livello internazionale e nell'Unione europea in particolare, non si presti attenzione adeguata al potenziale di risparmio energetico; rileva che il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica consentiranno di risparmiare risorse, ridurre le emissioni, accrescere la sicurezza energetica, creare nuovi posti di lavoro e rendere le economie più competitive; invita l'UE a porre maggiormente l'accento sul risparmio energetico nell'ambito dei negoziati internazionali;

64.

invita l'UE a porre maggiormente l'accento sul risparmio energetico nell'ambito dei negoziati internazionali; prende atto, al riguardo, e se ne rammarica profondamente, che a causa dell'approccio non vincolante adottato l'UE non sia sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo, fissato dal capi di Stato, di un risparmio energetico pari al 20 % entro il 2020; chiede pertanto all'UE di dare l'esempio e alla Commissione di proporre nuove misure che garantiscano che tale obiettivo venga raggiunto e che l'Europa non rimanga indietro per quanto riguarda le innovazioni in materia di efficienza globale;

65.

sottolinea l'importanza di affiancare alla lotta contro il cambiamento climatico l'impegno a ridurre l'impronta ecologica totale, adoperandosi per la conservazione delle risorse naturali, dal momento che le tecnologie eco-innovative e le alternative per un'energia a basse emissioni di carbonio dipendono da risorse che sono scarse;

Commercio internazionale

66.

sottolinea, visti il preambolo dell'accordo OMC e l'articolo XX, lettere b), d) e g) del GATT, che il commercio internazionale non deve dar luogo a uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali; insiste, in relazione ai negoziati dell'OMC e agli accordi commerciali bilaterali, sul fatto che la liberalizzazione del commercio, in particolare per quanto riguarda le materie prime naturali, non deve compromettere la gestione sostenibile delle risorse;

67.

segnala che l'Unione europea dispone di possibilità per dare il buon esempio, eliminando gli ostacoli, quali dazi e imposte, allo scambio di tecnologie «verdi» e di prodotti rispettosi dell'ambiente e del clima, nonché promuovendo i cosiddetti beni e servizi ambientali, e richiama l'attenzione, a questo proposito, sul piano d'azione di Bali e sul Fondo verde per il clima di Copenaghen;

Un mercato mondiale del carbonio

68.

invita l'Unione europea e i suoi partner a trovare, nell'immediato futuro, il modo più efficace per promuovere collegamenti tra il regime ETS dell'UE e altri regimi di scambio, al fine di puntare alla creazione di un mercato mondiale del carbonio, assicurando una maggiore varietà di opzioni di riduzione, un incremento delle dimensioni del mercato e della liquidità, la trasparenza e, in ultima analisi, una più efficiente ripartizione delle risorse;

69.

sottolinea tuttavia che qualsiasi sforzo in tal senso deve tener conto degli insegnamenti della recente crisi finanziaria, così come delle carenze del sistema di scambio delle emissioni dell'UE, al fine di conseguire la trasparenza, evitare speculazioni e garantire un'effettiva riduzione delle emissioni;

70.

invita l'Unione europea e i suoi partner a proporre nell'immediato futuro restrizioni all'abuso di crediti internazionali derivanti da progetti sui gas industriali, compresa la distruzione di HFC-23 nei sistemi di scambio delle emissioni successivi al 2012, in particolare nei progetti relativi ad un Meccanismo di sviluppo pulito nonché nei futuri meccanismi settoriali di mercato; invita pertanto l'UE e i suoi partner ad incoraggiare i paesi in via di sviluppo avanzati a contribuire agli sforzi di riduzione globale attraverso un’opportuna azione propria, a partire dalle opzioni di abbattimento meno onerose;

71.

sottolinea che, in un contesto mondiale di mercati in concorrenza fra loro, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio costituisce una seria preoccupazione in taluni settori che sono importanti elementi della catena globale della produzione industriale - compresi i prodotti destinati alla lotta contro il cambiamento climatico; chiede alla Commissione di analizzare ulteriormente questo rischio e di proporre misure adeguate ed efficaci al fine di salvaguardare la competitività internazionale dell'economia dell'Unione europea, avendo cura nel contempo di evitare un aumento dell'impronta di carbonio dell'UE;

72.

chiede una riforma dei meccanismi basati su progetti, quali il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI), mediante l'introduzione di norme qualitative rigorose che garantiscano il rispetto dei diritti umani e l'alto livello dei progetti con ulteriori riduzioni affidabili, verificabili e reali delle emissioni, sostenendo inoltre lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo; appoggia parimenti il punto di vista della Commissione, secondo cui sarebbe opportuno concordare, per il periodo successivo al 2012, meccanismi settoriali per i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, mentre i paesi meno sviluppati dovrebbero continuare a usufruire del CDM;

73.

ribadisce che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono rispettare gli impegni in materia di mitigazione in primo luogo all'interno dell'Unione stessa e ricorda a tutte le parti che il ricorso a meccanismi flessibili dovrebbe essere ridotto al minimo;

Trasporti aerei e marittimi internazionali

74.

ricorda che, a livello mondiale, il settore dei trasporti è quello che produce le maggiori emissioni di gas a effetto serra, poiché è responsabile del 30 % delle emissioni dei paesi sviluppati e del 23 % delle emissioni mondiali di gas serra; deplora la mancanza di progressi nell'affrontare la questione del trasporto aereo e marittimo mondiale e insiste sulla necessità di integrare il trasporto aereo e marittimo internazionale in un accordo nell'ambito dell'UNFCCC;

75.

chiede all'Unione europea, al fine di evitare, di qui al 2050, un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra dovute ai trasporti, di fare in modo che nell'accordo internazionale si tenga conto dell'impatto climatico totale dei settori aereo e marittimo e che gli obiettivi di riduzione in detti settori siano uguali a quelli applicati agli altri settori industriali;

76.

si compiace dell'impegno delle compagnie aeree di tutto il mondo a sostenere un miglioramento dell'efficienza del carburante dell'1,5 % l'anno fino al 2020, a raggiungere una crescita neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio a partire dal 2020 e a realizzare entro il 2050 una riduzione del 50 % delle emissioni di CO2, rispetto ai livelli del 2005;

77.

rileva che metà delle emissioni dei trasporti stradali è prodotta dai veicoli privati e che una quota sostanziale delle emissioni imputate al settore deriva dalla raffinazione dei carburanti; ritiene, a fronte del persistente aumento delle emissioni dovute ai trasporti su strada, che sia opportuno continuare ad adottare misure che impongono ai produttori di migliorare le prestazioni ambientali ed energetiche dei veicoli;

Delegazione del Parlamento europeo

78.

ritiene che la delegazione dell'UE svolga un importante ruolo nei negoziati sul cambiamento climatico e reputa quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo facenti parte di detta delegazione non abbiano potuto assistere alle riunioni di coordinamento dell'UE in occasione della precedente Conferenza delle parti; osserva che, secondo quanto stabilito nell'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento europeo del maggio 2005, rinegoziato nel 2009, quando la Commissione rappresenta la Comunità europea, essa facilita, su richiesta del Parlamento, la partecipazione dei deputati al Parlamento, in qualità di osservatori, alle delegazioni della Comunità che negoziano accordi multilaterali; ricorda che, in base al trattato di Lisbona (articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il Parlamento europeo deve dare la propria approvazione agli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali; si attende che quanto meno i presidenti della delegazione del Parlamento europeo possano assistere alle riunioni di coordinamento dell'UE a Cancún;

*

* *

79.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti che non sono membri dell'UE.


(1)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0174.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0042.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0019.

(6)  Relazione elaborata dall'Agenzia per la valutazione ambientale dei Paesi Bassi.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/87


Giovedì 25 novembre 2010
Situazione nel Sahara occidentale

P7_TA(2010)0443

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale

2012/C 99 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sahara occidentale,

vista la risoluzione 1920 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha prolungato il mandato della missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO),

viste le ultime relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza sulla situazione del Sahara occidentale, in data 14 aprile 2008, 13 aprile 2009 e 6 aprile 2010,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dal Marocco il 3 maggio 1979,

visto l'accordo euromediterraneo, che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in particolare l'articolo 2,

vista la dichiarazione dell'UE del 7 dicembre 2009, relativa all'ottava sessione del Consiglio di associazione UE-Marocco, e la dichiarazione congiunta del primo vertice UE-Marocco, svoltosi il 7 marzo 2010,

viste in particolare le conclusioni formulate a seguito delle visite della delegazione ad hoc del Parlamento europeo per il Sahara occidentale nel settembre 2006 e nel gennaio 2009, in cui si chiedeva una proroga del mandato della missione ONU per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), previo accordo di tutte le parti interessate, in modo da attribuire a tale missione competenze in materia di controllo del rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale, e in cui si invitava inoltre, o se del caso, la Commissione europea a monitorare la situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale mediante la sua delegazione a Rabat nonché a inviare regolarmente missioni in loco,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sahara occidentale, in particolare quella del 27 ottobre 2005 (1),

vista la dichiarazione resa il 10 novembre 2010 dall'alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, sul Sahara occidentale,

viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 24 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che diverse migliaia di saharawi hanno abbandonato le loro città e hanno montato una tendopoli alla periferia di El Aaiun creando l'accampamento di Gdaim Izyk, come forma di protesta pacifica contro la situazione sociale, politica ed economica e le condizioni in cui vivono,

B.

considerando che, secondo osservatori delle Nazioni Unite, dopo diverse settimane i manifestanti erano diventati circa 15 000 e che è stato avviato un dialogo con le autorità,

C.

considerando che domenica 24 ottobre 2010 un ragazzo saharawi di 14 anni, Nayem El-Garhi, è stato ucciso e che altre cinque persone sono state ferite da soldati dell'esercito marocchino mentre tentavano di raggiungere l'accampamento alla periferia di El Aaiun,

D.

considerando che l'8 novembre 2010 un numero ancora imprecisato di persone, tra cui funzionari di polizia e della sicurezza, sono rimaste uccise durante l'azione condotta dalle forze di sicurezza marocchine nell'intento di smobilitare l'accampamento di Gdaim Izyk allestito dai manifestanti; considerando che vi sono state anche segnalazioni riguardo a un numero consistente di feriti tra i civili, allorché le forze di sicurezza ricorrevano a gas lacrimogeni e manganelli per sgomberare l'accampamento,

E.

considerando che questi incidenti si verificavano lo stesso giorno in cui si inaugurava a New York il terzo ciclo di colloqui informali sulla situazione del Sahara occidentale, con la partecipazione del Marocco, del Fronte Polisario e di Algeria e Mauritania in veste di osservatori,

F.

considerando che giornalisti, parlamentari nazionali e regionali dell'Unione europea e deputati al Parlamento europeo si sono visti negare l'accesso a El Aaiun e all'accampamento di Gdaim Izyk, mentre alcuni sono stati persino espulsi da El Aaiun,

G.

vista la morte violenta del cittadino spagnolo Babi Hamday Buyema, avvenuta in circostanze non ancora accertate,

H.

considerando che, dopo oltre 30 anni, il processo di decolonizzazione del Sahara occidentale rimane incompleto,

I.

considerando che l'Unione europea continua a essere preoccupata per il conflitto nel Sahara occidentale e per le sue conseguenze e implicazioni nella regione, compresa la situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale, e che sostiene appieno gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale al fine di trovare una soluzione politica giusta, duratura e accettabile da entrambe le parti, che consenta l'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale, come stabilito nelle risoluzioni delle Nazioni Unite,

J.

considerando che numerose relazioni hanno dimostrato che lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale è praticato senza che la popolazione locale ne ricavi alcun beneficio,

1.

esprime la massima preoccupazione per il notevole peggioramento della situazione nel Sahara occidentale e condanna fermamente i violenti incidenti avvenuti durante la smobilitazione dell'accampamento di Gdaim Izyk e nella città di El Aaiun;

2.

chiede a tutte le parti di mantenere la calma e di astenersi da ulteriori violenze;

3.

deplora la perdita di vite umane ed esprime la sua solidarietà ai familiari delle vittime, dei feriti e dei dispersi;

4.

prende atto dell'istituzione da parte del parlamento marocchino di una commissione d'inchiesta al fine di indagare sul corso degli eventi che hanno portato all'intervento delle autorità marocchine, ma reputa che le Nazioni Unite sarebbero l'organizzazione più idonea a condurre un'inchiesta indipendente internazionale finalizzata ad accertare gli avvenimenti, le morti e le sparizioni;

5.

deplora gli attacchi contro la libertà di stampa e di informazione subiti da numerosi giornalisti europei e chiede al Regno del Marocco di consentire il libero accesso e la libertà di circolazione nel Sahara occidentale alla stampa, agli osservatori indipendenti e alle organizzazioni umanitarie; deplora il divieto di accesso al Sahara occidentale imposto dalle autorità marocchine nei confronti di parlamentari, giornalisti, mezzi d'informazione e osservatori indipendenti;

6.

insiste sulla necessità di invitare gli organismi delle Nazioni Unite a proporre l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio dei diritti umani nel Sahara occidentale;

7.

si compiace della ripresa degli incontri informali tra il Marocco e il Fronte Polisario sotto l'egida dell'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, anche in una siffatta situazione di tensione, e invita gli attori della regione a svolgere un ruolo costruttivo;

8.

rammenta il proprio sostegno alla ripresa di colloqui informali fra le parti del conflitto nell'ottica di raggiungere una soluzione politica giusta, duratura e accettabile da entrambe le parti, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

9.

invita la Commissione a garantire che, tramite lo stanziamento di finanziamenti supplementari, siano destinati i necessari aiuti umanitari ai rifugiati saharawi che vivono nella regione di Tindouf, il cui numero varia, secondo le stime, da 90 000 a 165 000, per aiutarli a soddisfare le necessità primarie di cibo, acqua, alloggio e cure mediche e per migliorare le loro condizioni di vita;

10.

esprime la sua preoccupazione per la detenzione e per le denunce di vessazioni nei confronti di difensori saharawi dei diritti umani nel territorio del Sahara occidentale; chiede che i difensori dei diritti umani detenuti nelle carceri della regione o in Marocco ricevano un trattamento conforme alle norme internazionali e sia loro assicurato in tempi brevi un giusto processo;

11.

invita l'Unione europea a richiedere da parte del Regno del Marocco il rispetto del diritto internazionale in merito allo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Unione africana, alla delegazione del PE per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, al parlamento e al governo del Marocco, al Fronte Polisario nonché ai parlamenti e ai governi dell'Algeria e della Mauritania.


(1)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 582.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/89


Giovedì 25 novembre 2010
Ucraina

P7_TA(2010)0444

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sull'Ucraina

2012/C 99 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

vista la dichiarazione congiunta adottata in occasione del vertice UE-Ucraina svoltosi a Bruxelles il 22 novembre 2010,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni formulate a seguito della quindicesima riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina, svoltasi il 4 e 5 novembre 2010 a Kiev e Odessa,

vista la missione di osservazione in Ucraina della delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina in occasione delle elezioni locali e regionali svoltesi in tale paese il 31 ottobre 2010,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1o marzo 1998, e i negoziati in corso sull'accordo di associazione destinato a sostituire l'APC,

vista la quattordicesima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Ucraina svoltasi a Lussemburgo il 15 giugno 2010,

vista la dichiarazione congiunta sul partenariato orientale inaugurato a Praga il 7 maggio 2009,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio Affari generali il 25 ottobre 2010 in merito al partenariato orientale,

vista la risoluzione 1755 adottata il 5 ottobre 2010 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina,

viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina del 16 settembre 2010,

vista l'agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituisce il piano d'azione, approvata dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina nel giugno 2009,

visti l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sull'agevolazione dei visti, firmato il 18 giugno 2007 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2008, e il dialogo UE-Ucraina in materia di visti avviato nell'ottobre 2008,

vista la relazione congiunta del 4 novembre 2010 del gruppo di lavoro della commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina sulla politica in materia di visti tra l'Unione europea e l'Ucraina,

viste le modifiche apportate all'ultimo minuto alla legge elettorale ucraina dal Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) nel giugno 2010, poco prima delle elezioni presidenziali,

visto il programma indicativo nazionale 2011–2013 per l'Ucraina,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Ucraina è un paese europeo di importanza strategica per l'UE e che le sue dimensioni, le sue risorse, la sua popolazione e la sua posizione geografica le conferiscono una posizione peculiare in Europa e ne fanno un attore regionale di centrale importanza,

B.

considerando che il neoeletto Presidente dell'Ucraina, Viktor Yanukovich, e la Verkhovna Rada hanno confermato la determinazione dell'Ucraina di aderire all'Unione europea,

C.

considerando che, secondo alcune dichiarazioni, le libertà democratiche, quali la libertà di riunione, la libertà di espressione e la libertà dei media sarebbero sotto pressione negli ultimi mesi,

D.

considerando che la sentenza della Corte costituzionale ucraina del 1o ottobre 2010 ripristina la forma di governo presidenziale, e che l'introduzione di un sistema di controlli ed equilibri democratico, efficace e sostenibile dovrebbe rimanere un obiettivo prioritario da raggiungere e che il processo per conseguirlo dovrebbe essere aperto, inclusivo e accessibile a tutti i partiti e soggetti politici dell'Ucraina,

E.

considerando che le elezioni locali e regionali si sono svolte in Ucraina il 31 ottobre 2010 in un clima calmo e senza incidenti; considerando che sono state espresse critiche in merito ad alcuni aspetti organizzativi delle elezioni, in particolare con riferimento alla legge elettorale, alle procedure per la sua adozione e a disposizioni specifiche della legge stessa,

F.

considerando che, dopo le elezioni presidenziali del gennaio 2010, vi sono segnali sempre più preoccupanti di una diminuzione del rispetto della democrazia e del pluralismo, come evidenziato in particolare dal trattamento riservato ad alcune ONG e dalle denunce di singoli giornalisti circa le pressioni esercitate su di loro dagli editori o dai proprietari dei media in merito alla decisione di coprire o meno determinati eventi, così come aumentano le attività con motivazioni politiche del servizio di sicurezza ucraino e il ricorso illecito alle risorse del sistema amministrativo e giudiziario per fini politici,

G.

considerando che il 13 ottobre 2010 il rappresentante OSCE per la libertà dei media ha dichiarato che l'Ucraina ha conseguito un notevole livello di libertà in questo settore, ma che deve adottare urgenti misure per salvaguardarla, e ha invitato il governo ad astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare o censurare il contenuto dei mezzi d'informazione e a rispettare le norme internazionali in materia di libertà dei media nonché gli impegni OSCE in proposito,

H.

considerando che il partenariato orientale può offrire all'Ucraina un'ulteriore possibilità di integrazione nell'Unione europea, ma che la sua riuscita può essere garantita soltanto se sarà basato su progetti pratici e credibili e se disporrà di una dotazione sufficiente,

1.

sottolinea che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, l'Ucraina può presentare domanda di adesione all'Unione europea, come tutti gli Stati europei che si attengono ai principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto;

2.

sottolinea che l'Ucraina ha una prospettiva europea, ha forti legami storici, culturali ed economici con l'Unione europea ed è uno dei partner principali dell'Unione tra i nostri vicini orientali, che esercita un'influenza significativa sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità dell'intero continente;

3.

plaude alle dichiarazioni unanimi del governo ucraino e dei partiti d'opposizione circa le aspirazioni del paese per quanto riguarda l'integrazione europea e la sua ambizione a lungo termine di diventare uno Stato membro dell'Unione europea; nota che tale obiettivo continua a godere del sostegno di tutti i protagonisti della scena politica ucraina; invita le autorità ucraine a dar vita a un forum comune per coordinare la posizione politica nell'Ucraina nei confronti dell'Unione europea che riunisca esponenti politici sia della coalizione governativa che dell'opposizione;

4.

sottolinea che le elezioni locali e regionali del 31 ottobre 2010, pur essendo state condotte in modo corretto sotto il profilo tecnico, non hanno creato un nuovo parametro di riferimento positivo; si rammarica del fatto che l'Ucraina abbia modificato la legge elettorale pochi mesi prima dello svolgimento delle elezioni locali e regionali, lasciando troppo poco tempo a disposizione per migliorare la legislazione e preparare il corretto e democratico svolgimento delle elezioni;

5.

si rammarica del fatto che le commissioni elettorali non abbiano accettato le richieste di registrazione dei partiti di opposizione prima della presentazione della lista del Partito delle regioni e che, di conseguenza, il partito al potere abbia ottenuto il primo posto nelle liste in circa l'85 % delle circoscrizioni; osserva che, a causa delle anomalie nella legge elettorale, che non ha fornito adeguate garanzie a tutela del diritto dei partiti politici consolidati di competere per il voto, alcuni partiti, come il partito Batkivshchyna, non sono stati in grado di registrare i propri candidati in diverse circoscrizioni e di partecipare alle elezioni;

6.

si rammarica del fatto che le norme elettorali continuino ad essere argomento di discussione; condivide la necessità di migliorare il quadro elettorale e trae incoraggiamento dal lavoro svolto in cooperazione con gli esperti dell'UE e dell'OSCE per elaborare un progetto di nuovo codice elettorale; osserva che un progetto di codice elettorale unico è stato ora presentato alla Verkhovna Rada ai fini della sua adozione; sottolinea che la trasparenza del processo elettorale presuppone un quadro giuridico chiaro; invita le autorità ucraine a garantire il completamento della normativa in tempo utile, ben prima delle elezioni legislative del 2012;

7.

è preoccupato per i recenti sviluppi che potrebbero indebolire la libertà e il pluralismo dei media; invita le autorità ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere questi aspetti essenziali di una società democratica e ad astenersi da qualsiasi tentativo di controllare, direttamente o indirettamente, il contenuto delle informazioni riportate dai media nazionali; sottolinea l'urgente necessità di una riforma delle norme che disciplinano il settore dei media e accoglie pertanto con favore la recente proposta di creare un servizio radiotelevisivo pubblico in Ucraina; accoglie altresì con favore le assicurazioni fornite ufficialmente dalle autorità ucraine quanto al fatto che il quadro giuridico necessario per l'istituzione di un servizio radiotelevisivo pubblico sarà portato a termine entro la fine dell'anno; deplora che due stazioni televisive indipendenti – TVi e TV5 – siano state private di alcune delle frequenze di trasmissione a loro riservate; invita le autorità a evitare la revoca selettiva delle frequenze radiotelevisive in esito a procedimenti giudiziari e a rivedere qualsiasi decisione o nomina suscettibili di determinare un conflitto di interessi;

8.

invita il governo ucraino ad allineare la legislazione sulla libertà dei media agli standard dell'OSCE e osserva che un'azione incisiva al riguardo rafforzerebbe la credibilità dell'Ucraina come presidente in carica dell'OSCE nel 2013;

9.

invita le autorità ucraine a condurre indagini approfondite sulla scomparsa di Vasyl Klymentyev, il redattore capo di un quotidiano che indaga sulla corruzione nella regione di Kharkiv;

10.

sottolinea la necessità di rafforzare la credibilità, la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni, garantendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto, nonché promuovendo un processo di riforma costituzionale consensuale basato su una netta separazione dei poteri e su controlli ed equilibri efficaci tra le istituzioni dello stato; sottolinea che la cooperazione con la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia) è indispensabile per garantire che i pacchetti di riforma legislativa attualmente in via di definizione siano pienamente conformi alle norme e ai valori europei; invita tutti i soggetti politici interessati, compresi il governo e l'opposizione, a partecipare al processo in questione e sollecita le autorità ucraine a consultare la commissione di Venezia in merito alle versioni definitive dei disegni di legge;

11.

invita tutti i partiti della Verkhovna Rada ad assicurare e promuovere un sistema di controlli ed equilibri efficaci in relazione al legittimo funzionamento del governo;

12.

esorta le autorità ad investigare appieno tutte le notizie di violazioni dei diritti e delle libertà, ad ovviare alle eventuali violazioni individuate nonché ad indagare sul ruolo del servizio di sicurezza ucraino (SBU) per quanto attiene alle ingerenze nel processo democratico;

13.

evidenzia il ruolo centrale dell'Ucraina per la sicurezza energetica dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di un rafforzamento della cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea nel settore dell'energia; invita altresì l'Ucraina a dar seguito agli impegni che le derivano dalla dichiarazione congiunta della Conferenza internazionale UE-Ucraina sugli investimenti per la modernizzazione della rete di transito del gas in Ucraina; sollecita inoltre la conclusione di ulteriori accordi tra l'Unione europea e l'Ucraina finalizzati a garantire l'approvvigionamento energetico a entrambe le parti, incluso un sistema di transito affidabile e diversificato per petrolio e gas; sottolinea che, affinché l'Ucraina disponga di un moderno sistema di transito per il gas, sono necessari servizi di transito trasparenti, efficienti e di qualità attraverso una rete di transito del gas modernizzata; invita la Commissione a fornire l'assistenza tecnica necessaria per migliorare radicalmente l'efficienza energetica della rete elettrica ucraina e a potenziare la cooperazione per quanto concerne la riforma del settore del gas, al fine di renderlo conforme alle norme dell'Unione europea;

14.

appoggia la richiesta avanzata dai capi di stato dell'UE e dall'Ucraina, in occasione del 25o anniversario della catastrofe di Cernobyl a Kiev, di mobilitare tutti i mezzi necessari per il completamento della struttura di protezione dell'unità 4 di Cernobyl e l'ulteriore smantellamento delle altre tre unità; sottolinea che la trasparenza è fondamentale per il progetto di costruzione della struttura di protezione, in particolare per quanto riguarda le prossime fasi e l'attuale stato di avanzamento dei lavori;

15.

si dichiara incoraggiato dai progressi nei negoziati sull'accordo di associazione UE-Ucraina, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi a una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA); osserva che la conclusione dei negoziati sull'accordo dipende dalla capacità e volontà della controparte ucraina di ravvicinare le proprie disposizioni giuridiche e regolamentari a quelle dell'Unione europea; invita la Commissione europea a negoziare l'accordo DCFTA con l'Ucraina in modo tale che le sue disposizioni possano non solo aprire i mercati dell'UE e dell'Ucraina a scambi commerciali reciprocamente vantaggiosi, ma anche favorire la modernizzazione dell'economia ucraina; sottolinea che la DCFTA dovrebbe portare alla progressiva integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea, compresa l'estensione all'Ucraina delle quattro libertà; esorta la Commissione e l'Ucraina a compiere progressi rapidi in tale ambito, sulla base dei risultati conseguiti dall'Ucraina come membro dell'OMC; sollecita le due parti a fare tutto il necessario per pervenire a un accordo definitivo nella prima metà del prossimo anno;

16.

invita le autorità ucraine a intensificare gli sforzi per contrastare la corruzione; si attende, a questo proposito, che alle dichiarazioni politiche positive corrispondano misure risolute per combattere la corruzione a tutti i livelli in modo politicamente imparziale; chiede la creazione di condizioni di concorrenza uniformi per le imprese e l'applicazione delle stesse regole agli investitori nazionali ed esteri; deplora, in questo contesto, l'eccessivo coinvolgimento delle grandi imprese nella vita politica;

17.

è scoraggiato dal fatto che la Verkhovna Rada abbia approvato alcuni emendamenti alla nuova legge in materia di appalti pubblici che escludono dal suo ambito di applicazione i beni, i lavori e i servizi forniti ai fini dell'organizzazione del campionato europeo di calcio che si terrà nel 2012 in Ucraina;

18.

sollecita il parlamento ucraino ad applicare il progetto di legge «sull'accesso alle informazioni pubbliche», in conformità delle norme europee e internazionali;

19.

accoglie con favore il piano d'azione per la liberalizzazione dei visti a favore dell'Ucraina, come stabilito in occasione del quattordicesimo vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010; ritiene che il piano d'azione costituisca uno strumento pratico per portare avanti le riforme essenziali nei settori pertinenti, in particolare il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali; invita la Commissione ad assistere le autorità ucraine nei loro sforzi finalizzati alla liberalizzazione dei visti;

20.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea ad abolire, quale obiettivo intermedio, le commissioni per il trattamento delle domande di visti nazionali e Schengen per i cittadini ucraini;

21.

invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri e con l'Ucraina per elaborare misure speciali da introdurre in occasione dei campionati europei di calcio del 2012, al fine di agevolare gli spostamenti dei detentori di visto, e a utilizzare tale occasione speciale come periodo di prova in vista di un regime definitivo di esenzione dall'obbligo del visto;

22.

si compiace dell'attivo sostegno dato dall'Ucraina al partenariato orientale e all'Assemblea parlamentare Euronest; sollecita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l'Ucraina nel contesto degli sviluppi nella regione limitrofa, in particolare in relazione allo sviluppo di politiche per l'area del Mar Nero;

23.

sottolinea che è importante rafforzare la cooperazione in materia di gioventù e di scambi di studenti e lo sviluppo di programmi di borse di studio che permettano agli ucraini di familiarizzarsi con l'Unione europea e i suoi Stati membri; ritiene che il programma di scambio Erasmus per l'istruzione superiore debba essere esteso agli studenti provenienti dai sei paesi del partenariato orientale;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al Parlamento dell'Ucraina nonché alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/94


Giovedì 25 novembre 2010
Politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici

P7_TA(2010)0445

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (2010/2103(INI))

2012/C 99 E/18

Il Parlamento europeo,

viste le relazioni dei tre gruppi di lavoro del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) pubblicate nel 2007 (1),

visto il pacchetto sul cambiamento climatico adottato dal Consiglio europeo il 17 dicembre 2008,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009 relative ai negoziati sul clima,

visti il vertice dell'ONU sul clima svoltosi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009 e l'accordo di Copenaghen che ne è risultato,

viste le precedenti risoluzioni del Parlamento sul cambiamento climatico, in particolare la risoluzione del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15) (2) e quella del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico (3),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2010, sull'analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e la valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (COM(2010)0265),

viste le comunicazioni della Commissione, del 19 giugno 2010, relative alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 novembre 2008, sull'iniziativa «materie prime» – rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa (COM(2008)0699),

visto il rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio e il cambiamento climatico, presentato il 26 giugno 2008,

vista la dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo rilasciata a margine del vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

vista la valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo, pubblicata nel 2008 (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo (A7-0310/2010),

A.

considerando che la temperatura della terra è già aumentata nel secolo scorso e continuerà ad aumentare, che le ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche del riscaldamento climatico assumono proporzioni inquietanti e che è indispensabile limitare tale riscaldamento a meno di 2 °C,

B.

considerando che l'accordo raggiunto al vertice dell'ONU sul clima a Copenaghen nel dicembre 2009 è insufficiente e che l'Unione europea non è riuscita a svolgervi un ruolo di primo piano,

C.

considerando che l'accordo raggiunto al vertice dell'ONU sul clima a Copenaghen nel dicembre 2009 è insufficiente e deludente,

D.

considerando che il vertice di Cancun, che offre un'opportunità unica di dialogo sostanziale, dovrebbe adottare strumenti giuridicamente vincolanti e procedure di verifica molto più rigorose e dovrebbe rappresentare una tappa fondamentale verso un accordo operativo globale e giuridicamente vincolante che contribuisca a limitare il riscaldamento del pianeta ben al di sotto dei 2 °C,

E.

considerando che la lotta ai cambiamenti climatici è un fattore di competitività, dato che le priorità europee in materia sono i risparmi energetici e le energie rinnovabili, che permettono di migliorare la sicurezza energetica nell'Unione e posseggono notevoli potenzialità in termini di sviluppo industriale, innovazione, assetto territoriale e creazione di posti di lavoro,

F.

considerando che l'energia agevolata e l'emissione di CO2 senza restrizioni in alcuni paesi creano un vantaggio comparativo,

G.

considerando che, di conseguenza, le regole commerciali sono decisive nella lotta contro i cambiamenti climatici e che l'Unione, in quanto prima potenza commerciale mondiale, può influenzarle sensibilmente,

1.

si compiace dell'ambizione del Consiglio europeo di ridurre le emissioni europee di gas a effetto serra entro il 2050 dell'80-95 % rispetto al 1990, ambizione necessaria perché l'Unione riprenda la leadership delle iniziative internazionali sul clima, dato che altri paesi si sono notevolmente impegnati nell'economia verde, in particolare attraverso i loro piani di rilancio economico; appoggia fortemente l'obiettivo di ridurre le emissioni europee del 30 % entro il 2020, obiettivo che dovrebbe stimolare altri paesi ad assumere impegni più ambiziosi;

2.

chiede la conclusione di un accordo internazionale vincolante per la protezione del clima e sostiene fermamente l'obiettivo di una riduzione del 30 % delle emissioni di CO2 nell'Unione europea entro il 2020, nonché l'obiettivo a lungo termine dell'UE di una riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas serra dell'85 % almeno entro il 2050;

3.

sottolinea che i paesi industrializzati devono assumere un ruolo guida nella riduzione delle emissioni di CO2; ritiene che la definizione di norme, l'etichettatura e la certificazione siano strumenti con un enorme potenziale per ridurre il consumo energetico e, quindi, affrontare il cambiamento climatico; ritiene che il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) non sia riuscito a rispondere alle esigenze dei paesi più vulnerabili;

4.

è favorevole a un rafforzamento della promozione delle energie rinnovabili e all'idea che i governi degli Stati membri seguano una politica coerente e fissino un quadro giuridico vincolante che consenta l'adozione, nel lungo termine, di un programma graduale di aiuto che contribuisca all'apertura del mercato e alla creazione di infrastrutture minime, un elemento essenziale in un momento di crisi e di incertezza commerciale;

5.

rammenta che la politica commerciale comune è uno strumento al servizio degli obiettivi globali dell'Unione europea, che, a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune dell'Unione europea è attuata «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione» e che, a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, essa deve in particolare contribuire «allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;

6.

sottolinea che le politiche commerciali dell'Unione europea, a livello bilaterale o multilaterale, sono uno strumento e non un fine in sé stesso, devono essere coerenti con i suoi obiettivi di lotta contro i cambiamenti climatici e anticipare la conclusione di un accordo ambizioso sul clima;

7.

ritiene che le regole dell'OMC debbano essere interpretate ed evolvere in modo da sostenere gli impegni presi negli accordi multilaterali sull'ambiente (MEA); chiede alla Commissione di adoperarsi per il raggiungimento di un consenso in sede di OMC in merito al conferimento ai segretariati dei MEA dello status di osservatori in tutte le riunioni dell'OMC concernenti il loro campo di competenza nonché un di ruolo di consulenza nelle procedure di risoluzione dei contenziosi in materia ambientale; sottolinea che dovrebbero essere definite nuove norme internazionali per eliminare il vantaggio comparativo prodotto da emissioni di CO2 poco costose;

8.

deplora che in nessuno degli accordi dell'OMC figuri attualmente un riferimento diretto al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare e agli obiettivi di sviluppo del Millennio; disapprova lo sviluppo della biopirateria diretta alle sementi resistenti al cambiamento climatico; reputa necessario modificare le norme dell'OMC per garantire la coerenza e la consistenza con gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto e degli accordi multilaterali sull'ambiente; sollecita una riforma dell'OMC che consenta di distinguere i prodotti in base ai metodi di produzione e di lavorazione;

9.

sottolinea, visti il preambolo dell'accordo dell'OMC e l'articolo XX, lettere b), d) e g) del GATT, che il commercio internazionale non deve tradursi nell'ipersfruttamento delle risorse naturali e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il principio della preferenza collettiva nell'ambito dell'OMC, in particolare per quanto riguarda i prodotti sostenibili, rispettosi del clima ed etici;

10.

invita la Commissione e i membri dell'OMC a intervenire affinché quest'ultimo prenda posizione riconoscendo l'importanza e le conseguenze del cambiamento climatico e incoraggia l'OMC a far sì che le sue disposizioni non compromettano bensì promuovano gli sforzi globali volti a combattere il cambiamento climatico, a ridurlo e ad adattarvisi;

11.

si rammarica che i membri dell'OMC non abbiano ancora trovato il modo di integrare questo trattato nel sistema delle istituzioni e delle regole ONU nel settore della protezione ambientale, ad inclusione del cambiamento climatico, nonché nei settori della giustizia sociale e del rispetto di tutti i diritti umani; insiste che gli obblighi e gli obiettivi nel quadro dei MEA, quale la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, e di altre istituzioni dell'ONU (FAO, ILO, IMO) devono avere la precedenza su un'interpretazione stretta delle regole commerciali;

12.

invita la Commissione, dato che sono trascorsi oltre 15 anni dall'adozione, il 15 aprile 1994 a Marrakech, della decisione ministeriale dell'OMC sul commercio e l'ambiente, a presentare al massimo entro la metà del 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti in quale misura il comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente abbia adempiuto al proprio mandato quale fissato in quella decisione e illustri le sue conclusioni su quanto ancora deve essere fatto, soprattutto nel contesto del dialogo globale sulla mitigazione del cambiamento climatico e sull'adattamento a quest'ultimo nonché nel quadro dell'OMC;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a insistere, nel quadro dei negoziati dell'OMC e degli accordi commerciali bilaterali, affinché la liberalizzazione degli scambi, in particolare di materie prime naturali, non pregiudichi una gestione sostenibile delle risorse e affinché gli obiettivi di protezione del clima e delle specie diventino parte integrante degli accordi; invita a tal fine la Commissione a sollecitare l'organizzazione di una riunione comune dei ministri del commercio e dell'ambiente dell'OMC prima della conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC COP) che si terrà a Johannesburg nel 2011; ricorda che l'UNFCCC costituisce la sede per giungere ad un accordo internazionale su come affrontare il cambiamento climatico;

14.

ritiene quanto mai urgente avviare un dibattito pubblico sulla creazione di un'Organizzazione mondiale dell'ambiente;

Rafforzare l'interazione positiva tra commercio e protezione del clima

15.

riconosce il ruolo positivo che possono svolgere gli scambi commerciali nella diffusione dei beni e servizi che contribuiscono alla protezione del clima; ritiene che la protezione del clima e la liberalizzazione degli scambi possano rafforzarsi reciprocamente, facilitando gli scambi di beni e servizi ambientali, ma che occorra in via preliminare compilare un elenco di tali beni e servizi secondo rigorosi criteri ambientali e in collaborazione con gli Stati membri dell'OMC;

16.

riconosce che il commercio è uno strumento importante per il trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli al «commercio verde» abolendo, ad esempio, i dazi sui «beni ecologici» a livello di OMC;

17.

esorta l'Unione europea a dare il buon esempio riducendo gli ostacoli, quali dazi e imposte, per il commercio delle tecnologie «verdi» e dei prodotti rispettosi dell'ambiente e del clima, e promuovendo i cosiddetti beni e servizi ambientali anche sulla base dei piani d'azione di Bali e del Fondo verde per il clima di Copenaghen;

18.

sottolinea l'importanza dell'innovazione nelle tecnologie verdi e riconosce il ruolo che possono svolgere gli scambi commerciali nei trasferimenti di tali tecnologie tra i vari paesi;

19.

invita l'UE ad assumere un ruolo guida nell'individuazione dei maggiori ostacoli alla diffusione delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo per affrontare i cambiamenti climatici;

20.

riconosce che lo stimolo all'innovazione può promanare da vari sistemi di ricompensa e che tali sistemi non favoriscono nello stesso modo i trasferimenti di tecnologie; osserva inoltre che, per quanto riguarda i sistemi relativi ai diritti di proprietà intellettuale per il trasferimento di tecnologie, le preoccupazioni in merito alla tutela di tali diritti a causa di istituzioni politiche deboli e dell'assenza dello Stato di diritto devono essere risolte; chiede pertanto alla Commissione di studiare tutti i sistemi di ricompensa dell'innovazione, tenendo conto del rischio di esclusione di taluni paesi, e di integrare i risultati di tale lavoro nella sua diplomazia climatica;

21.

si preoccupa dell'effetto distorsivo operato dalle sovvenzioni alle energie fossili sugli scambi mondiali, del loro impatto sul clima e del loro costo per le finanze pubbliche; accoglie favorevolmente l'impegno del G20 a favore dell'eliminazione progressiva di tali sovvenzioni;

22.

auspica che l'Unione europea assuma la leadership internazionale in materia e chiede alla Commissione di proporre rapidamente un calendario per la progressiva eliminazione di tali sovvenzioni nell'Unione europea, rimanendo inteso che un siffatto processo dovrà comprendere l'attuazione di misure di accompagnamento sociale e industriale; ricorda altresì la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione e agli Stati membri di informare il Parlamento europeo circa i prestiti concessi dalle agenzie di credito all'esportazione e dalla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti che comportano un impatto negativo sul clima;

23.

si oppone al sovvenzionamento dei combustibili fossili e chiede di rafforzare la promozione delle energie ecologiche e rinnovabili nonché di individuare e sviluppare fonti energetiche decentrate, in particolare nei paesi in via di sviluppo; ricorda, in questo contesto, l'accordo del G20 per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e invita la Commissione a presentare proposte relative a una strategia europea per la sua attuazione con un calendario chiaro e meccanismi di compensazione, ove opportuni;

Rendere più giusti i prezzi nel commercio internazionale ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

24.

rileva che la liberalizzazione degli scambi può ritorcersi contro la protezione del clima se taluni paesi ricavano dall'inazione in materia climatica un vantaggio competitivo; suggerisce pertanto una riforma delle regole antidumping dell'OMC per includervi la questione del giusto prezzo ambientale conformemente alle norme mondiali di protezione del clima;

25.

deplora che, sovvenzionando i prezzi dell'energia e non applicando alcuna restrizione o quota all'emissione di CO2, alcuni paesi possano avere un vantaggio comparativo; osserva che, di fronte all'emissione senza restrizioni e quindi relativamente poco costosa di CO2, questi paesi non hanno alcun interesse ad aderire agli accordi multilaterali in materia di cambiamenti climatici;

26.

rileva tuttavia che i negoziati climatici si fondano sul principio di «responsabilità comune ma differenziata» e che la debolezza delle politiche climatiche nei paesi in via di sviluppo si spiega generalmente con la loro minore capacità finanziaria o tecnologica e non con obiettivi di dumping ambientale;

27.

chiede in tale contesto che il dibattito europeo sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio industriali collegato al sistema comunitario di scambio di quote di emissione (ETS) e sui mezzi per rimediarvi sia affrontato con cautela;

28.

sottolinea che, secondo l'ultima comunicazione della Commissione del 26 maggio 2010 (COM(2010)0265) sull'argomento, pochi settori industriali sono veramente sensibili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ritiene che la loro identificazione richieda un'accurata analisi settoriale; invita la Commissione ad adottare rapidamente un siffatto approccio anziché una serie di criteri quantitativi identici per tutti i settori industriali;

29.

sottolinea che non esiste una soluzione unica per i settori industriali sensibili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che la natura del prodotto o la struttura del mercato sono criteri fondamentali per scegliere tra gli strumenti disponibili (attribuzione gratuita di quote, aiuti di Stato o misure di adeguamento alle frontiere);

30.

ritiene che un accordo multilaterale sul clima costituirebbe lo strumento migliore per internalizzare le esternalità ambientali negative correlate alla CO2, ma è del parere che tale accordo rischi di non essere raggiunto nel prossimo futuro; reputa pertanto che l’Unione europea debba continuare a esplorare le possibilità di mettere a punto, per i settori industriali realmente esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, idonei strumenti ambientali complementari alla vendita all'asta delle quote di CO2 del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, in particolare un «meccanismo d’inclusione del carbonio» che, nel rispetto delle norme dell’OMC, consentirebbe di combattere i rischi di trasferimento delle emissioni di CO2 verso i paesi terzi;

31.

afferma in maniera inequivocabile che gli aggiustamenti fiscali alle frontiere non devono funzionare come uno strumento protezionista ma come un modo per ridurre le emissioni;

Favorire la differenziazione dei prodotti a seconda del loro impatto sul clima

32.

è del parere che l'Unione europea, in quanto principale blocco commerciale internazionale, possa stabilire delle norme a livello mondiale, e sostiene lo sviluppo e la diffusione di sistemi di certificazione ed etichettatura che tengano conto di criteri sociali ed ecologici; ricorda il proficuo lavoro svolto dalle ONG internazionali nello sviluppo e nella promozione di tali etichettature e certificazioni e appoggia esplicitamente un loro più ampio utilizzo;

33.

ricorda che il quadro dell’OMC permette di adottare misure di qualificazione del commercio ove si rivelino necessarie, proporzionate e non discriminatorie nei confronti dei paesi in cui le condizioni di produzione sono identiche; rileva tuttavia che urgono chiarimenti perché tali misure possano applicarsi sulla base dei criteri climatici relativi al PMP dei prodotti in questione;

34.

chiede alla Commissione di adoperarsi per il rilancio delle discussioni in seno all’OMC sui PMP e la possibilità di differenziare prodotti simili in funzione della loro impronta carbonio, della loro impronta energetica o di norme tecnologiche; ritiene che una siffatta iniziativa possa essere accettata dai membri dell’OMC ove sia corredata di misure atte a facilitare il trasferimento di tecnologie;

35.

auspica tuttavia che l’attuale mancanza di chiarezza sui PMP in seno all’OMC non porti all’immobilismo l’Unione, la quale dovrebbe al contrario sfruttare tali margini di manovra;

36.

sottolinea che occorre impegnarsi per garantire che gli effetti ambientali negativi dovuti al commercio si ripercuotano sui prezzi e che sia applicato il principio «chi inquina paga»; insiste perché vengano sincronizzati i sistemi di etichettatura e di informazione in materia di norme ambientali;

37.

si compiace, pertanto, che l’Unione europea abbia introdotto criteri di sostenibilità per gli agrocarburanti prodotti nell’Unione ed importati; chiede alla Commissione europea di studiare l’estensione di tale approccio alla biomassa e ai prodotti agricoli; chiede che si tenga conto dei cambiamenti indiretti della destinazione d'uso dei terreni connessi con gli agrocarburanti e si attende che, conformemente all’impegno assunto con il Parlamento europeo, la Commissione presenti una proposta prima della fine del 2010;

38.

si impegna a favore dell'elaborazione di norme e criteri di sostenibilità rigorosi e vincolanti per la produzione dei biocombustibili e della biomassa, che tengano conto dell'emissione di gas nocivi per il clima e di piccole particelle causata dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (ILUC) nonché dell'intero ciclo produttivo; sottolinea che la garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione deve essere prioritaria rispetto alla produzione di biocombustibili e che la sostenibilità della politica e delle pratiche in materia di uso dei terreni deve essere urgentemente affrontata con un approccio più olistico;

39.

reputa essenziale che vi siano rigide norme di sostenibilità per il commercio internazionale dei biocarburanti, visto il loro impatto ambientale e sociale contraddittorio;

40.

accoglie con favore l’accordo europeo sul legname illegale e si attende sviluppi positivi verso accordi volontari di partenariato;

La liberalizzazione degli scambi non deve rimettere in causa le ambiziose politiche climatiche

41.

si preoccupa della volontà della Commissione di favorire, negli accordi commerciali, la liberalizzazione del commercio di legname e, in particolare, l’abolizione delle restrizioni all'esportazione, malgrado il grave rischio di deforestazione e le ripercussioni negative sul clima, la biodiversità, lo sviluppo e le popolazioni locali;

42.

sottolinea in particolare l'esigenza di coerenza tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità e le condizioni del commercio per garantire, ad esempio, che gli sforzi per affrontare la deforestazione siano efficaci;

43.

è del parere che i nuovi accordi internazionali in materia di protezione climatica debbano contenere garanzie precise quanto alla riduzione dell'impatto ambientale negativo del commercio internazionale del legname e porre fine alla deforestazione, la cui entità è motivo di preoccupazione;

Pieno inserimento del trasporto nell'ambito problematico delle questioni commerciali e climatiche

44.

deplora che l’attuale sistema degli scambi produca una divisione globale del lavoro e della produzione basata su un’incidenza molto elevata del trasporto, che non sostiene i propri costi ambientali; auspica che il costo climatico del trasporto internazionale sia internalizzato nel suo prezzo, mediante l’introduzione di tasse o sistemi di scambio di quote a pagamento; si compiace della prossima inclusione dell’aviazione nel SCSQE e attende dalla Commissione un’iniziativa simile per il trasporto marittimo entro il 2011, che entri in vigore nel 2013, ove si rivelasse impossibile attuare un meccanismo mondiale entro quella data; deplora che il combustibile usato per il trasporto internazionale di merci non sia soggetto a nessuna imposta; caldeggia la tassazione di tale combustibile e di tali merci, in particolare i prodotti trasportati per via aerea; auspica peraltro che la Commissione assuma l’iniziativa di rimettere in causa gli aiuti concessi alle modalità di trasporto più inquinanti, quali l’esonero dalle tasse sull’energia da cherosene;

45.

osserva che le emissioni di CO2 causate dal commercio internazionale possono essere notevolmente ridottechiede che i costi ambientali e di trasporto siano integrati nei prezzi dei prodotti (internalizzazione dei costi esterni), in particolare includendo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS) i trasporti marittimi, che rappresentano il 90 % dei trasporti utilizzati nel commercio internazionale;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare tutto il possibile per giungere a un accordo giuridicamente vincolante sulla riduzione delle emissioni derivanti dai traffici marittimi nel contesto dell'Organizzazione marittima internazionale;

47.

ritiene importante che gli impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si applichino anche al trasporto aereo e marittimo internazionale;

48.

sottolinea che l'aumento delle emissioni di CO2 legate ai trasporti e al commercio internazionale compromette l'efficacia della strategia dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico; ritiene che ciò costituisca un valido argomento a favore del passaggio da una strategia di sviluppo basata sulle esportazioni a uno sviluppo endogeno fondato sul consumo e sulla produzione diversificati e locali nei paesi in via di sviluppo; ricorda che tale strategia avrebbe ricadute positive sull'occupazione sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo;

49.

ritiene che, fintantoché il costo climatico non figurerà nel prezzo del trasporto, si dovrebbe incoraggiare la promozione della produzione sostenibile locale, in particolare mediante una migliore informazione dei consumatori;

Potenziamento degli strumenti che garantiscono la coerenza tra commercio e clima

50.

chiede che sia realizzato un bilancio di tutte le politiche commerciali al fine di garantire la coerenza tra la politica commerciale e quella climatica dell’Unione europea, che tali politiche siano eventualmente modificate per migliorare il bilancio in questione e che, in caso di bilancio negativo per il clima, siano adottate obbligatoriamente misure compensative, ad esempio cooperazione politica, tecnologica e finanziaria;

51.

esorta l'Unione europea ad utilizzare le disposizioni globali in materia di ambiente nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e regionali come strumento di sviluppo, ponendo l'accento sulla necessità di un'adeguata applicazione delle clausole ambientali e dei meccanismi di cooperazione allo scopo di promuovere il trasferimento delle tecnologie, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità;

52.

invita la Commissione a inserire sistematicamente clausole ambientali negli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al trasferimento di tecnologie a basse emissioni;

53.

si compiace dell'introduzione della dimensione del cambiamento climatico nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli accordi commerciali; prende atto, tuttavia, del fatto che in taluni casi, come quello dell'Accordo euro mediterraneo sul libero scambio, la VIS dimostra che l'accordo avrà impatti climatici negativi di cui non si è tenuto conto prima della sua conclusione; ritiene che gli accordi commerciali non debbano in nessun modo pregiudicare gli accordi ambientali multilaterali (MEA);

54.

reputa che nella riforma del SPG debbano essere introdotti criteri ambientali;

55.

ritiene che, nelle sue strategie negoziali in materia di politica commerciale e ambientale, la Commissione debba attenersi a un quadro armonizzato in modo da non suscitare nei partner motivi di preoccupazione per le barriere commerciali, garantendo nel contempo la conformità con gli obiettivi vincolanti per la lotta ai cambiamenti climatici;

56.

reputa che la «diplomazia del clima» debba essere perseguita con maggior vigore e coerenza nelle relazioni commerciali dell'UE con gli Stati che non sono vincolati da accordi multilaterali in materia di protezione ambientale;

La coerenza dell'Unione europea in materia di commercio e di clima dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo

57.

riconosce che la coerenza delle politiche commerciali e climatiche europee possa essere utilizzata o percepita dai paesi partner quale sotterfugio per ridurre le importazioni e aumentare le esportazioni dell'Unione;

58.

insiste pertanto sull’importanza di negoziare con tali paesi tutte le misure che l’Unione potrebbe adottare, in particolare l’aggiustamento alle frontiere, e sulla necessità, per l’Unione, di mantenere i suoi impegni in materia di aiuto climatico nei confronti dei paesi in via di sviluppo;

59.

esprime pertanto preoccupazione per il fatto che i finanziamenti «precoci», promessi dai paesi europei in occasione del vertice climatico di Copenaghen, provengono in parte da impegni presi nel quadro dell’aiuto pubblico allo sviluppo e sono forniti sotto forma di prestiti, contrariamente alle richieste del Parlamento; chiede che la Commissione elabori una relazione su tali finanziamenti che permetta di giudicare la corrispondenza tra la realtà, gli impegni presi e le richieste del Parlamento; chiede altresì un migliore coordinamento dei finanziamenti quanto al loro utilizzo tematico e geografico;

60.

ricorda l’impegno assunto dai paesi industrializzati, tra cui gli Stati membri dell’Unione europea, di riflettere su finanziamenti innovativi per lottare contro i cambiamenti climatici;

61.

è convinto che la lotta al cambiamento climatico debba basarsi sul principio di solidarietà tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, possibilmente in più stretta cooperazione con l'ONU, l'OMC e le altre istituzioni di Bretton Woods; chiede pertanto che sia elaborata, insieme ai paesi in via di sviluppo, ai paesi emergenti e a quelli industrializzati, una strategia complessiva per lo scambio di quote di emissione e la tassazione dell'energia e delle emissioni di gas serra, allo scopo, da un lato, di evitare il trasferimento delle imprese (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) e, dall'altro, di generare risorse finanziarie per combattere il cambiamento climatico, ridurne le conseguenze e adattarvisi;

62.

sottolinea che il crescente trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, come mezzo per affrontare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è una componente critica del regime climatico post-2012; deplora il fatto che solo una piccola percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo sia destinata al trasferimento di tecnologia; esorta gli Stati membri a fornire ulteriore assistenza tecnica e finanziaria per consentire ai paesi in via di sviluppo di far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, di conformarsi alle norme in materia di clima e di includere valutazioni preliminari dell'impatto delle norme, dell'etichettatura e della certificazione sullo sviluppo;

*

* *

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti nazionali nonché alla Segreteria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC) e alla 16a Conferenza delle parti (COP 16).


(1)  Climate Change 2007: Synthesis Report, a cura di Rajendra K. Pachauri e Andy Reisinger, Ginevra 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, e le relazioni dei gruppi di lavoro: The Physical Science Basis, contributo del gruppo di lavoro I, a cura di S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor e H.L. Miller, Jr.; Impacts, Adaptation and Vulnerability, contributo del gruppo di lavoro II, a cura di M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden and C. Hanson; Mitigation of Climate Change, contributo del gruppo di lavoro III, a cura di B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave e L. Meyer.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0019.

(3)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 193.

(4)  GU C 160 del 19.6.2010, pag. 1 e pag. 8.

(5)  http://www.agassessment.org/


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/101


Giovedì 25 novembre 2010
Responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali

P7_TA(2010)0446

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI))

2012/C 99 E/19

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), i codici di condotta convenuti sotto l'egida di organizzazioni internazionali come la FAO, l'OMS e la Banca mondiale, e gli sforzi realizzati sotto gli auspici dell'UNCTAD per quanto riguarda le attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,

visti l'iniziativa «Global Compact», lanciata dalle Nazioni Unite nel settembre 2000, la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite «Verso partenariati globali - Cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e tutti i partner pertinenti, in particolare il settore privato», del 10 agosto 2005 (05-45706 (E) 020905), e l'annuncio delle iniziative delle Nazioni Unite «Global Compact» e «Global Reporting» (GRI) del 9 ottobre 2006, nonché i principi per investimenti responsabili enunciati nel gennaio 2006 dalle Nazioni Unite e coordinati da «UNEP Finance Initiative» e «UN Global Compact»,

viste le «Norme concernenti la responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani» delle Nazioni Unite, adottate nel dicembre 2003 (1),

viste l'iniziativa «Global Reporting» avviata nel 1997 (2) e le linee guida aggiornate concernenti l'elaborazione di relazioni sullo sviluppo sostenibile, pubblicate il 5 ottobre 2006, nonché le linee guida G4 attualmente in preparazione da parte della GRI,

visti i risultati del Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltosi nel 2002 a Johannesburg, e, in particolare, l'invito a prevedere iniziative in merito alla responsabilità sociale delle imprese, nonché le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2002 sul seguito da dare al Vertice (3),

vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla responsabilità delle imprese transnazionali e di altre imprese commerciali in relazione ai diritti umani, del 15 febbraio 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

visti la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite incaricato della questione dei diritti umani e delle imprese multinazionali e altre imprese «Promozione e protezione dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo», del 7 aprile 2008 (A/HRC/8/5, 2008) e i lavori in corso sulla sua prossima relazione prevista per il 2011,

vista la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite incaricato della questione dei diritti umani e delle imprese multinazionali e altre imprese intitolata «Le imprese e i diritti umani: ulteriori passi verso l'operatività del quadro proteggere, rispettare e rimediare», del 9 aprile 2010 (A/HRC/14/27),

visti gli indicatori e i meccanismi di certificazione e di etichettatura concernenti il comportamento delle imprese in materia di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico e riduzione della povertà, quali lo standard SA 8000 che riguarda il divieto di lavoro minorile, e le norme AFNOR e ISO in materia di sviluppo sostenibile,

visto il processo di Kimberley in materia di controllo del commercio di diamanti grezzi,

viste le iniziative prese nei vari Stati membri per promuovere la responsabilità sociale delle imprese e, in particolare, l'istituzione in Danimarca del Centro governativo per la responsabilità sociale delle imprese (RSI), che coordina le iniziative legislative del governo a favore della RSI ed elabora strumenti pratici destinati alle imprese (4),

visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007, e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989,

visti gli accordi internazionali sull'ambiente, quali il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (1987), la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi (1999), il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000) e il Protocollo di Kyoto (1997),

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 marzo 2003 sul Libro verde dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese»,

viste la relazione finale e le raccomandazioni del Forum europeo multilaterale sulla RSI del 29 giugno 2004, compresa la raccomandazione 7 a sostegno delle azioni tese a istituire un idoneo quadro giuridico,

visti la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5), e il Libro verde della Commissione, del 21 aprile 2009, sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001,

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001)0366), ripreso successivamente nel Libro bianco dal titolo «Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile» (COM(2002)0347),

vista la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (6) (notificata con il numero C(2001)1495),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2004, intitolata «La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi» (COM(2004)0383),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 22 marzo 2006, intitolata «Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2006)0136),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2006, intitolata «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),

visto il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1o gennaio 2006, che concede l'accesso a dazio zero o riduzioni tariffarie per un numero crescente di prodotti e comprende anche un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

visto il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud concluso nell'ottobre 2009, secondo cui le parti si impegnano a facilitare e promuovere gli scambi commerciali di merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che rientrano in regimi come il commercio equo ed etico e quelle che comportano la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendiconto,

visti l'articolo 270, paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù, concluso nel marzo 2010, secondo cui le parti hanno convenuto di promuovere buone prassi commerciali legate alla responsabilità sociale delle imprese, e l'articolo 270, paragrafo 4, del medesimo accordo, nel quale le parti riconoscono che meccanismi flessibili, volontari e basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra prassi commerciali e obiettivi di sviluppo sostenibile,

vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese (7),

vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese (8),

vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, la quale sollecita gli Stati membri a incoraggiare le imprese ad approfondire la RSI (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile (10),

visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (11),

vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (12),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (13),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo (14), in cui si raccomanda l'istituzione di un codice modello di condotta supportato da un meccanismo di applicazione europeo,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale (15), in cui si invita l'OMC ad approvare le norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL, nonché ad accettare le decisioni dell'OIL, comprese eventuali sanzioni richieste nel contesto di gravi violazioni delle norme sociali essenziali,

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale – «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione» (16),

vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (17),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile (18),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione (19),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo (20),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (21),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (22), in cui si chiede di integrare le norme sociali, a titolo della promozione del lavoro dignitoso, negli accordi commerciali dell'UE, in particolare negli accordi bilaterali,

vista l'audizione sulla responsabilità sociale delle imprese nel commercio internazionale, organizzata dal Parlamento europeo il 23 febbraio 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0317/2010),

A.

considerando che le imprese e le loro filiali sono tra i principali protagonisti della globalizzazione economica e degli scambi commerciali internazionali,

B.

considerando gli orientamenti dell'OCSE indirizzati alle imprese multinazionali, adottati nel 2000 e aggiornati nel 2010, raccomandazioni che i governi rivolgono alle imprese e che enunciano norme volontarie per comportamenti responsabili, rispettosi delle legislazioni applicabili, segnatamente in materia di occupazione, di relazioni con le parti sociali, di diritti umani, di ambiente, di interessi dei consumatori e di lotta contro la corruzione e l'evasione fiscale,

C.

considerando che la dichiarazione tripartita sulle imprese multinazionali dell'OIL è intesa a orientare i governi, le imprese multinazionali e i lavoratori in settori come l'occupazione, la formazione, le condizioni di lavoro e le relazioni professionali, e che integra l'impegno degli Stati a rispettare e a promuovere le quattro regole essenziali del lavoro: la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato; l'abolizione del lavoro minorile; l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione,

D.

considerando il «Global Compact» delle Nazioni Unite, comprendente dieci principi che le imprese multinazionali sono tenute ad adottare, sostenere e attuare nell'ambito della loro sfera di influenza, quale insieme di valori essenziali in materia di diritti umani, di norme sociali essenziali, di ambiente e di lotta contro la corruzione, principi che le imprese si impegnano a rispettare e a integrare nelle loro attività commerciali su base volontaria,

E.

considerando gli attuali lavori di aggiornamento degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali e, in particolare, quelli riguardanti il miglioramento dei punti di contatto nazionali e un regime di responsabilità per le catene di approvvigionamento,

F.

considerando che i referenziali internazionali, come l'iniziativa «Global Reporting», o i meccanismi di certificazione ed etichettatura, come la norma ISO 14 001 o, più in particolare, la recente norma ISO 26 000, concepita come un insieme di linee direttrici applicabili a tutti i tipi di organizzazioni, aiutano le imprese a valutare l'impatto economico, sociale e ambientale delle loro attività, integrando la nozione di sviluppo sostenibile, ma sono efficaci solo nella misura in cui sono applicati effettivamente e sottoposti a verifiche,

G.

considerando la definizione di RSI enunciata dalla norma ISO 26 000 come la «responsabilità di un'organizzazione nei confronti degli impatti delle sue decisioni e attività sulla società e l'ambiente, con un conseguente comportamento trasparente ed etico che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, compresa la salute umana e il benessere della società; tiene in conto le aspettative delle parti interessate; rispetta le leggi in vigore ed è compatibile con gli standard internazionali; è integrato in tutta l'organizzazione e attuato nelle sue relazioni», sulla quale concorda un'ampia parte della società civile e del movimento sindacale internazionale,

H.

considerando l'obiettivo enunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 2006 ovvero fare dell'Unione europea «un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese», e il fatto che la RSI è presentata come «un aspetto del modello sociale europeo» che costituisce uno strumento per difendere la solidarietà, la coesione e le pari opportunità nel contesto di una maggiore concorrenza mondiale,

I.

considerando la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa all'esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione – «Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all'orizzonte 2020» (COM(2010)0355), e il suo allegato in cui si rileva che «di fronte a questa diversità delle condizioni di lavoro nel settore, il consumatore è spesso poco informato sul comportamento del commerciante in termini di responsabilità sociale, e non è quindi in grado di operare una scelta informata nei suoi modelli di acquisto»,

J.

considerando che, in conformità dei trattati, la politica commerciale deve essere attuata in modo coerente con l'insieme degli obiettivi dell'Unione europea, compresi i suoi obiettivi sociali, ambientali e di aiuto allo sviluppo,

K.

considerando che l'Unione europea vincola già oggi la concessione di determinate preferenze commerciali alla ratifica da parte dei suoi partner delle principali convenzioni dell'OIL e che dal 2006 ha assunto l'impegno di promuovere il rispetto del lavoro dignitoso attraverso tutte le sue politiche esterne, compresa la sua politica commerciale,

L.

considerando che gli accordi bilaterali di libero scambio dell'Unione europea comportano ormai un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi ambientali e sociali nonché il rispetto delle regole in detti settori,

M.

considerando che l'inosservanza dei principi della RSI costituisce una forma di dumping sociale e ambientale che va soprattutto a detrimento delle imprese e dei lavoratori localizzati in Europa, che sono assoggettati al rispetto di norme sociali, ambientali e fiscali più rigorose,

N.

considerando che sarebbe normale che le imprese europee che delocalizzano le loro unità produttive nei paesi con bassi livelli salariali e con minori obblighi ambientali potessero essere ritenute responsabili, dinanzi alle giurisdizioni competenti, degli eventuali danni ambientali e sociali o di altre esternalità negative che interessino le comunità locali provocati dalle loro filiali in detti paesi,

O.

considerando la grande diversità dei legami che possono esistere tra una casa madre e le sue filiali, da un lato, e tra un'impresa e i suoi fornitori, dall'altro, nonché la necessità di precisare le nozioni di «sfera di influenza» e «debita diligenza» sul piano internazionale,

P.

considerando che le imprese non sono soggette direttamente al diritto internazionale e che le convenzioni internazionali, segnatamente in materia di diritti umani, diritto del lavoro e protezione dell'ambiente, impegnano gli Stati firmatari ma non direttamente le imprese che in essi hanno sede; considerando altresì che spetta per contro a tali Stati assicurarsi che le imprese che hanno sede nel loro territorio rispettino i loro obblighi giuridici e osservino un dovere di diligenza, come pure prevedere sanzioni adeguate e appropriate ove ciò non fosse il caso,

Q.

considerando il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e indipendente, ribaditi all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

R.

considerando il principio di cooperazione giudiziaria, ribadito dalla Convenzione di Bruxelles e dal regolamento (CE) n. 44/2001, e invitando la Commissione a dare seguito ai progressi del Libro verde, che propone strategie in materia di extraterritorialità, in particolare nel senso di un'estensione del campo di applicazione del regolamento per i contenziosi in cui sono coinvolti difensori dei paesi terzi,

S.

considerando che il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, paragrafo 3, dell'accordo commerciale multilaterale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù contengono un riferimento alla RSI, ma che non si integra né si tiene pienamente conto dell'importanza della RSI ai fini dell'obiettivo europeo di proteggere l'ambiente e i diritti sociali e umani; considerando che nemmeno le ripetute infrazioni da parte delle imprese ai diritti umani, alle norme di lavoro o alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente producono di fatto alcun effetto sulla prosecuzione di tali accordi commerciali, nonostante gli obiettivi di diverso tenore,

T.

considerando che le convenzioni sulla RSI si sono rivelate finora insufficienti, in particolare nel settore minerario,

U.

considerando la vigente legislazione comunitaria sulle micro, le piccole e le medie imprese, in particolare la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e lo «Small Business Act» per l'Europa approvato nel giugno 2008,

V.

considerando che il concetto di responsabilità sociale delle imprese indica l'integrazione volontaria da parte di queste ultime delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle proprie strategie aziendali, per il benessere generale delle parti interessate, mediante un impegno attivo nell'ambito delle politiche pubbliche quale aspetto fondamentale di un cambiamento sociale imperniato sui valori,

W.

considerando che la RSI è un elemento fondamentale del modello sociale europeo, che è stato rafforzato dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare dalla sua clausola sociale orizzontale, e considerando che la necessità di promuovere la RSI è stata riconosciuta dalla Commissione europea nella sua comunicazione sulla strategia UE 2020, quale elemento importante per garantire la fiducia a lungo termine dei lavoratori dipendenti e dei consumatori,

X.

considerando che la RSI influisce notevolmente sul rispetto dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo,

Y.

considerando che la RSI non dovrebbe sostituirsi agli Stati nella fornitura di servizi pubblici di base né esonerarli da tale responsabilità,

Z.

considerando che la RSI può svolgere un ruolo fondamentale per migliorare il tenore di vita delle comunità svantaggiate,

AA.

considerando che i sindacati svolgono un ruolo importante nella promozione della RSI, visto che i lavoratori si trovano in una posizione che consente loro di conoscere la realtà dell'azienda per cui lavorano,

AB.

considerando che la RSI deve essere considerata in parallelo e in interazione con le riforme relative al governo societario,

AC.

considerando il ruolo delle PMI nel mercato unico europeo e i risultati dei progetti finanziati dalla Commissione per promuovere l'adozione, segnatamente da parte delle PMI, delle pratiche di RSI,

AD.

considerando che la RSI, da un lato, e le clausole sociali e ambientali integrate negli accordi commerciali, dall'altro, perseguono gli stessi obiettivi, vale a dire un'economia rispettosa delle necessità umane e dell'ambiente, e una globalizzazione più equa, più equilibrata socialmente e più umana che conduca realmente allo sviluppo sostenibile,

AE.

considerando che finora le regole commerciali e la RSI sono state nel migliore dei casi blandamente collegate e che potrebbe essere molto vantaggioso coordinare tali regole e gli obiettivi della RSI,

1.

rileva che le sfide globali, rese più acute dalla recente crisi finanziaria e dalle sue conseguenze sociali, hanno portato a discussioni mondiali sulla necessità di una nuova impostazione regolamentare e sulle questioni in materia di governance nell'economia mondiale, incluso anche il commercio internazionale; ritiene che le nuove norme più efficienti e maggiormente applicate debbano contribuire allo sviluppo di politiche più sostenibili, che tengano conto di preoccupazioni sociali e ambientali;

2.

rileva altresì che la globalizzazione ha aumentato la pressione competitiva tra i paesi per attrarre gli investitori esteri e la concorrenza tra le imprese che ha talvolta condotto a gravi abusi in materia di diritti umani e sociali e danni all'ambiente per attirare gli scambi e gli investimenti;

3.

ricorda che i principi alla base della RSI, pienamente riconosciuti a livello internazionale, nonché all'interno dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, rapporti di lavoro, diritti umani, ambiente, interessi dei consumatori e la corrispondente trasparenza, lotta contro la corruzione e regimi fiscali;

4.

ricorda che la promozione della responsabilità sociale delle imprese è un obiettivo sostenuto dall'Unione europea e che la Commissione ritiene che l'Unione debba far sì che la politiche esterne da essa attuate concorrano effettivamente allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo sociale dei paesi interessati e che le azioni delle imprese europee in qualunque paese in cui esse investano e operino siano conformi ai valori europei e alle norme internazionali accettate;

5.

rammenta che gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli obiettivi globali dell'Unione europea; che a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale dell'Unione europea è attuata «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione» e che, a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, essa deve contribuire, tra l'altro, «allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;

6.

ritiene che la Commissione europea dovrebbe studiare la possibilità di stabilire una definizione armonizzata delle relazioni tra un'impresa, designata quale «casa madre» e ogni altra impresa che si trovi in una relazione di dipendenza da essa, che sia una filiale, fornitrice o subappaltante, al fine di determinare successivamente la responsabilità giuridica di ciascuna di esse;

7.

ritiene che, visto il ruolo preminente assunto dalla grandi imprese, dalle loro filiali e dalle loro filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare una dimensione precipua degli accordi commerciali dell'Unione europea;

8.

ritiene che le clausole sociali degli accordi commerciali debbano essere completate dall'integrazione della RSI, che riguarda il comportamento delle imprese, mentre il concetto di RSI risulterà a sua volta rafforzato dalla forza delle disposizioni previste dagli accordi commerciali per quanto riguarda la vigilanza dell'applicazione dei principi che li governano;

9.

chiede che i principi e gli obblighi in materia di RSI siano presi in conto ed integrati nella futura comunicazione della Commissione su «La nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020» nella comunicazione sulla RSI che essa sta elaborando per il 2011 e nell'attuazione della sua politica commerciale;

10.

ritiene che la RSI sia uno strumento efficace per migliorare la competitività, le competenze e le opportunità di formazione, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente di lavoro, per proteggere i diritti dei lavoratori e i diritti delle comunità locali e indigene, per promuovere una politica ambientale sostenibile e incoraggiare gli scambi di buone prassi a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, sebbene non possa ovviamente sostituirsi alla legislazione sul lavoro o ai contratti collettivi, generali o settoriali;

11.

chiede che le imprese siano sollecitate ad applicare la RSI al fine di tutelare l’integrità e la sicurezza fisiche, il benessere fisico e mentale, i diritti in materia di lavoro e i diritti umani sia dei propri lavoratori che dei lavoratori in generale mediante l’influenza che esercitano sulla cerchia allargata dei loro collaboratori; sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI contenendone gli aggravi in termini di costi e oneri burocratici;

12.

sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, misure di antidiscriminazione e lo sviluppo dell’istruzione e dell’apprendimento permanenti; sottolinea che la RSI deve riguardare, ad esempio, la qualità dell’occupazione, la parità in materia di retribuzioni e di prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da contribuire al passaggio verso un’economia sostenibile;

13.

raccomanda fermamente agli Stati membri e all’Unione europea di promuovere l’attuazione di buone pratiche di RSI per tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in cui svolgono le loro attività, e incoraggiare la diffusione di buone pratiche derivanti da iniziative di RSI, in particolare divulgandone maggiormente i risultati;

14.

rileva che l’agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e di ciascun paese specifico per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

15.

ritiene che le iniziative volontarie di RSI siano credibili solo se integrano norme e principi accettati a livello internazionale, quali la Global Reporting initiative III, e sono soggette a controlli e verifiche che siano trasparenti e indipendenti dalle parti interessate dell’impresa;

16.

ritiene che sarebbe necessario porre l'accento sul coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate all’interno dell’impresa, sulla formazione dei dirigenti e sullo sviluppo della società civile, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei consumatori;

17.

ritiene importante coltivare e diffondere la cultura della RSI tramite la formazione e la sensibilizzazione, sia in ambito aziendale che nei rami dell’istruzione superiore e universitaria essenzialmente attinenti alla scienza dell’amministrazione;

18.

ritiene che il dialogo sociale e i comitati aziendali europei continuino a svolgere un ruolo costruttivo nello sviluppo delle migliori prassi in relazione alla RSI;

19.

crede fermamente che occorra dare maggior risalto alla RSI negli orientamenti europei per l’occupazione;

Integrazione della RSI nel sistema di preferenze generalizzate SPG e SPG +

20.

chiede che i principi alla base della RSI siano integrati nel regolamento SPG e le SPG + al momento della sua prossima revisione; chiede alla Commissione di provvedere a che le imprese multinazionali, che abbiano o meno la propria sede sociale nell'Unione europea, le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovino nei paesi che partecipano al regime SPG e in particolare SPG +, siano tenute a rispettare i propri obblighi legali, nazionali internazionali, in materia di diritti umani, norme sociali e regolamentazione ambientale; auspica che l'Unione europea e gli Stati firmatari e beneficiari dell'SPG siano tenuti a provvedere a che le imprese osservino detti obblighi; chiede che tale rispetto sia reso vincolante nell'ambito del SPG;

21.

ritiene che un sistema SPG + rinnovato dovrebbe proibire i cosiddetti «accordi di paese ospitante», che sono accordi segreti conclusi senza alcuna trasparenza tra talune imprese multinazionali e paesi di accoglienza, beneficiari del sistema SPG + per eludere i requisiti regolamentari in detti paesi, in quanto sono palesemente contrari alla RSI;

Nuovi studi di impatto

22.

chiede alla Commissione di migliorare il suo modello di studi di impatto della sostenibilità, al fine di tenere adeguatamente conto delle implicazioni economiche, sociali e per i diritti umani e l'ambiente dei negoziati commerciali, inclusi gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; invita la Commissione a dar seguito agli accordi commerciali con i paesi partner dell'UE attraverso la realizzazione di studi, prima e dopo la firma di un accordo, sulla valutazione d'impatto della sostenibilità che tengano conto, in particolare, dei settori vulnerabili;

23.

sottolinea che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa il modo in cui i risultati delle valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della loro conclusione e quali capitoli di tali accordi sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;

24.

chiede alla Commissione europea di elaborare studi d'impatto per valutare gli effetti degli accordi commerciali sulle PMI europee (test PMI), in particolare in materia di RSI, conformemente allo «Small Business Act»;

Clausole RSI in tutti gli accordi commerciali dell'Unione europea

25.

propone in modo più generale che, se del caso, i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione contengano un capitolo sullo sviluppo sostenibile che illustri i principi della RSI e si basi, in parte, sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2010;

26.

propone che detta «clausola RSI» comporti:

a)

un impegno reciproco delle due parti a promuovere gli strumenti della RSI concordati a livello internazionale nel contesto dell'accordo e dei loro scambi commerciali;

b)

incentivi per incoraggiare le imprese ad assumere impegni in materia di RSI, negoziati con tutti i soggetti interessati dell'impresa, compresi i sindacati, le organizzazioni dei consumatori, gli enti locali e le organizzazioni della società civile interessati;

c)

l'apertura di «punti di contatto» come quelli predisposti nel contesto dell'OCSE per promuovere l'informazione sulla RSI, la trasparenza e la divulgazione di eventuali reclami su casi di inosservanza della RSI, in cooperazione con la società civile nonché la loro trasmissione alle autorità competenti;

d)

un obbligo, che tenga conto della situazione e delle capacità specifiche delle PMI che rientrano nel campo d'applicazione della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e che rispetti il principio del «think small first», relativo alla pubblicazione annuale del loro bilancio in materia di RSI almeno ogni due o tre anni; ritiene che tale obbligo rafforzerà la trasparenza e l'informazione e incoraggerà la visibilità e la credibilità delle pratiche della RSI, mettendo le informazioni sulla RSI a disposizione di tutti i soggetti interessati, compresi i consumatori, gli investitori e il grande pubblico in modo mirato;

e)

un obbligo di diligenza per le imprese e i raggruppamenti di imprese, ovvero l'obbligo di adottare misure preventive al fine di individuare e prevenire ogni violazione dei diritti umani e dei diritti ambientali, la corruzione o l'evasione fiscale, anche nelle proprie filiali e nelle proprie filiere di approvvigionamento, vale a dire nella loro sfera di influenza;

f)

l'obbligo per le imprese di consultare in maniera libera, aperta e informata le parti interessate locali e indipendenti, prima di avviare un progetto che ha un impatto su una comunità locale;

g)

un'attenzione particolare alle ripercussioni del lavoro minorile e alle sue pratiche;

27.

ritiene che la clausola della RSI dovrebbe essere accompagnata da altre disposizioni; è del parere che:

a)

in caso di inosservanza accertata degli impegni in materia di RSI, le autorità competenti dovrebbero poter condurre delle indagini e in caso di violazione grave le parti potrebbero denunciare pubblicamente i responsabili;

b)

le due parti dovrebbero assumere l'impegno di favorire la cooperazione giudiziaria transnazionale, facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime dell'operato delle imprese, nell'ambito della propria sfera d'influenza, e sostenere a tal fine lo sviluppo di procedure giudiziarie, di sanzioni per le violazioni e di meccanismi di risarcimento non giudiziari appropriati;

28.

propone che, come parte degli accordi bilaterali dell'UE, nell'ambito dei programmi di «rafforzamento della giustizia» sia prevista la formazione di giudici e tribunali competenti in materia di diritto commerciale su questioni legate ai diritti umani e al rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti del lavoro e ambiente;

29.

propone di istituire un sottocomitato parlamentare misto di accompagnamento per gli accordi di libero scambio (ALE), inteso come sede per lo scambio d'informazioni e il dialogo tra i membri del Parlamento europeo e i parlamentari degli Stati partner; precisa che detto comitato di accompagnamento degli ALE potrebbe inoltre esaminare l'applicazione del capitolo relativo allo sviluppo sostenibile e della clausola RSI, nonché formulare raccomandazioni destinate al comitato congiunto dell'ALE, specialmente per quanto riguarda gli studi di impatto e in caso di accertata violazione dei diritti umani, dei diritti sociali o delle convenzioni ambientali;

30.

propone di istituire una sede regolare di confronto che consenta ai firmatari del patto globale delle Nazioni Unite di sottoporre i loro programmi di RSI al controllo pubblico, di fornire uno strumento comparativo ai consumatori e di creare una cultura incentrata su norme rigorose e valutazioni tra pari; ritiene che tale trasparenza incoraggerebbe le imprese ad adeguarsi volontariamente a norme più rigorose in materia di RSI o a subire i costi del controllo da parte dei media e dell'opinione pubblica;

Promuovere la RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale

31.

chiede alla Commissione di promuovere la giusta rilevanza della RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale, all'interno dei forum internazionali che hanno sostenuto la RSI, in particolare OCSE e OIL, nonché all'interno dell'OMC in un'ottica post Doha;

32.

chiede di esplorare, negli stessi fori, l'elaborazione di una convenzione internazionale che definisca le responsabilità dei «paesi ospiti» (23) e dei «paesi d'origine» (24) e che si iscriva nella lotta contro la violazione dei diritti umani da parte delle multinazionali e l'attuazione del principio di extraterritorialità;

33.

chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo di nuove relazioni tra le agenzie multilaterali incaricate delle norme sociali e ambientali e l'OMC, al fine di assicurare una maggiore coerenza su scala internazionale tra le politiche commerciali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

34.

sostiene nuovamente la creazione, in seno all'OMC, di un comitato «commercio e lavoro dignitoso», in analogia del comitato «commercio e ambiente», in cui possano essere discusse in particolare le questioni attinenti alle norme sociali, specialmente quelle relative al lavoro minorile, e alla RSI nel contesto del commercio internazionale; propone di nuovo l'adattamento della procedura di composizione dei contenziosi onde consentire, nei casi in cui siano toccate questioni derivanti da convenzioni internazionali in campo ambientale o sociale, che i gruppi speciali (panel) o l'organo di appello prendano atto del parere delle competenti organizzazioni internazionali e che il parere sia reso pubblico;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti nazionali dell'Unione europea, alla Conferenza parlamentare dell'OMC e alla Conferenza internazionale del lavoro.


(1)  UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).

(2)  www.globalreporting.org.

(3)  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement

(4)  http://www.csrgov.dk.

(5)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

(7)  GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.

(8)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.

(9)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(10)  10937/1/10.

(11)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(12)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

(13)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(14)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

(15)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

(16)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 598.

(17)  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.

(18)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(19)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.

(20)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.

(21)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

(22)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(23)  Stati in cui hanno sede tutte le imprese che si trovano in una relazione di dipendenza rispetto alle società madri.

(24)  Stati in cui si trovano le società madri.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/112


Giovedì 25 novembre 2010
Norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza

P7_TA(2010)0447

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza

2012/C 99 E/20

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 101, paragrafi 1 e 3, l'articolo 103, paragrafo 1, e l'articolo 105, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, il «TFUE»),

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),

visto il regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (2) (il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione, in appresso il «BER relativo agli accordi di specializzazione»),

visto il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (3) (il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo, in appresso il «BER relativo agli accordi di R&S»),

visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di specializzazione (il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione, in appresso il «nuovo progetto di BER relativo agli accordi di specializzazione»), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,

visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi nel settore della ricerca e sviluppo (il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo, in appresso il «nuovo progetto di BER relativo agli accordi di R&S»), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,

vista la comunicazione della Commissione sulle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso «linee direttrici orizzontali») (4),

visto il progetto di comunicazione della Commissione sulle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso, «le nuove linee direttrici orizzontali»), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,

visti i contributi delle varie parti interessate inviati alla Commissione durante i periodi di consultazione pubblica e pubblicati sul sito Internet della Commissione,

vista la discussione tra il commissario Almunia e i membri della commissione per i problemi economici e monetari del 6 luglio 2010,

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (5),

vista l'interrogazione del 28 settembre 2010 alla Commissione sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza (O-0131/2010 – B7-0565/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il BER relativo agli accordi specializzazione e il BER relativo agli accordi di R&S arriveranno a scadenza il 31 dicembre 2010; che la Commissione ha lanciato il processo di riesame di entrambi i regolamenti e delle linee direttrici che li accompagnano,

B.

considerando che vi sono state rilevanti modifiche legislative dall'adozione dei due regolamenti e delle linee direttrici orizzontali, in particolare l'adozione del pacchetto sulla modernizzazione nel 2003, che ha introdotto la necessità dell'autovalutazione da parte delle imprese che hanno sottoscritto gli accordi,

C.

considerando che la Commissione, negli ultimi anni, ha acquisito esperienza nell'applicazione di tale regolamentazione e che una serie di nuove norme derivate dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte attendono ancora di essere codificate,

D.

considerando che è buona pratica trarre insegnamenti anche dall'esperienza delle autorità nazionali dell'Unione europea per la concorrenza e delle autorità per la concorrenza di tutto il mondo; che è consigliabile, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica, tentare di concordare norme convergenti in materia di concorrenza a livello mondiale, dato che molti accordi e molte pratiche rientrano in diversi regimi di concorrenza legali,

1.

si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato due diverse consultazioni pubbliche in relazione al riesame delle norme in materia di concorrenza applicabili agli accordi di cooperazione orizzontale; sottolinea l'importanza di ascoltare e tenere quanto più possibile conto, nel processo decisionale, delle opinioni delle parti interessate, al fine di mettere a punto un quadro normativo realistico ed equilibrato;

2.

invita la Commissione a precisare chiaramente, alla fine della procedura di riesame, le modalità con cui ha tenuto conto dei contributi delle parti interessate;

3.

apprezza il fatto che la Commissione abbia inviato tempestivamente al Parlamento il progetto di regolamento; incoraggia la Commissione a continuare a lavorare proattivamente con il Parlamento in uno spirito di apertura; valuta positivamente la disponibilità mostrata dal commissario Almunia a discutere il progetto di regolamento con i membri della commissione per i problemi economici e monetari;

4.

ricorda l'importanza della certezza giuridica; apprezza che la Commissione abbia elaborato delle risposte alle domande più frequenti per la seconda consultazione pubblica, allo scopo di evidenziare le principali modifiche proposte nel progetto di regolamento; invita la Commissione, una volta adottato il nuovo quadro normativo definitivo, a elaborare una nota sintetica e nuove FAQ per illustrare nei dettagli il quadro definitivo agli operatori del mercato;

5.

sottolinea l'importanza dei due regolamenti di esenzione per categoria nel settore della cooperazione orizzontale per l'analisi degli accordi che rientrano nel loro campo di applicazione;

6.

osserva che, sebbene un approccio basato sulla definizione di un approdo sicuro basato sulle quote di mercato non sia perfetto, esso riflette un dato economico ed è abbastanza semplice da comprendere e da applicare; concorda sul fatto che gli accordi orizzontali suscitano generalmente più preoccupazioni in merito alla concorrenza rispetto agli accordi verticali e comprende pertanto che la Commissione mantenga un approccio più restrittivo nella definizione della soglia delle quote di mercato per quanto riguarda gli accordi orizzontali;

7.

osserva tuttavia che la maggior parte degli accordi di cooperazione orizzontale non rientra nel campo di applicazione di questi due regolamenti di esenzione per categoria; chiede alla Commissione di analizzare se le parti interessate e l'obiettivo di mantenere una concorrenza effettiva trarrebbero beneficio dall'emanazione di nuovi regolamenti di esenzione per categoria specifici intesi a coprire particolari tipi di accordi orizzontali diversi dagli accordi di R&S e di specializzazione; invita la Commissione, in caso affermativo, a chiedere al Consiglio l'opportuna autorizzazione ad adottare, previa consultazione del Parlamento, questi nuovi tipi di regolamento di esenzione per categoria;

8.

ritiene che le linee direttrici orizzontali rappresentino per le imprese un utile strumento di analisi e autovalutazione che, mediante un sofisticato approccio economico, consente di stabilire se un accordo di cooperazione orizzontale viola o meno l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;

9.

apprezza pertanto che le nuove linee direttrici orizzontali riflettano la necessità di autovalutazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1/2003 e forniscano una guida chiara per accordi complessi, quali le joint ventures e gli accordi che prevedono più tipi di cooperazione; ritiene che tale approccio non dovrebbe tuttavia complicare ulteriormente il quadro normativo;

10.

ricorda, a tale riguardo, il principio del legiferare meglio che consiste nel migliorare la qualità del processo legislativo e normativo, in particolare attraverso l'utilizzo di un linguaggio chiaro e preciso; è quindi favorevole a linee direttrici estremamente chiare e di semplice lettura, che includano, ove opportuno, esempi più concreti, come richiesto da numerose parti interessate;

11.

si compiace del nuovo capitolo sullo scambio di informazioni nel nuovo progetto di linee direttrici orizzontali; osserva che si tratta di una questione sensibile nella relazione tra i concorrenti e ritiene essenziale che le imprese siano in grado di riconoscere quali informazioni possono essere condivise, senza generare effetti restrittivi sulla concorrenza, in particolare nell'attuale contesto di autovalutazione degli accordi;

12.

valuta positivamente la revisione del capitolo sulla normazione nel nuovo progetto di linee direttrici orizzontali e lo spazio attribuito agli aspetti ambientali in tale progetto; ricorda gli evidenti benefici di un processo di definizione degli standard trasparente; apprezza pertanto le disposizioni intese ad affrontare l'incertezza legata all'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale in questo contesto e le condizioni commerciali che sarebbero adottate per la concessione in licenza di tali diritti; ritiene estremamente importante evitare controversie nell'adozione degli standard;

13.

sottolinea l'importanza di rispettare i diritti di proprietà intellettuale che contribuiscono in modo decisivo all'innovazione; rammenta che la capacità di innovazione è un elemento chiave per la costruzione di un'economia competitiva e per il conseguimento degli obiettivi UE 2020; sostiene la prevenzione degli abusi dei diritti di proprietà intellettuale anche attraverso la legislazione in materia di concorrenza;

14.

ritiene tuttavia che tale questione vada esaminata in un quadro normativo sostanziale più ampio e non soltanto nell'ambito della politica in materia di concorrenza; sottolinea che questo capitolo del nuovo progetto di linee direttrici orizzontali dovrebbe essere considerato parte di un quadro normativo integrato sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

15.

concorda con la Commissione sul fatto che tutte le parti che aderiscono a un accordo di ricerca e sviluppo debbano innanzitutto divulgare i loro diritti di proprietà intellettuale esistenti e pendenti nella misura in cui siano pertinenti per lo sfruttamento dei risultati dell'accordo compiuto dalle altre parti;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

(2)  GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

(4)  GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0050.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/115


Giovedì 25 novembre 2010
Iraq - in particolare la pena di morte (compreso il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi contro le comunità cristiane

P7_TA(2010)0448

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane

2012/C 99 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Iraq,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 26 aprile 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte (1),

viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2008, che sollecita l'applicazione della risoluzione 62/149 del 2007,

visto il discorso tenuto in Aula il 16 giugno 2010 dalla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che ha ribadito che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo costituisce una priorità per l'Unione europea,

vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, in cui si chiede l'abolizione universale della pena di morte,

visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio adottate il 16 novembre 2009 sulla libertà di religione o di culto, che sottolineano l'importanza strategica di questa libertà e dell'opposizione all'intolleranza religiosa,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o il credo,

viste le dichiarazioni della Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, sull'Iraq, in particolare quella del 1o novembre 2010 a seguito dell'attacco contro i fedeli presso la cattedrale di Nostra signora della salvezza a Baghdad, in Iraq,

viste le sue relazioni annuali sulla situazione dei diritti umani nel mondo e le sue precedenti risoluzioni sulle minoranze religiose nel mondo,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

Sulla pena di morte (incluso il caso di Tariq Aziz)

A.

considerando che il 26 ottobre 2010 il tribunale supremo iracheno ha condannato a morte l'ex vice premier iracheno Tariq Aziz, 74 anni, insieme a Sadoun Shakir, ex ministro degli interni, e Abed Hamoud, ex segretario particolare di Saddam Hussein; che, se il ricorso contro la sentenza sarà respinto, la condanna a morte sarà probabilmente eseguita entro 30 giorni,

B.

considerando che in un precedente processo Tariq Aziz era stato condannato a 22 anni di carcere in regime di isolamento e che tale sentenza costituisce di fatto una condanna in perpetuità, a causa della fragile salute di Tariq Aziz, che in carcere è stato colpito da diversi ictus, soffre di problemi polmonari e ha subito un intervento chirurgico a seguito di un coagulo di sangue nel cervello,

C.

considerando che il presidente iracheno, Jalal Talabani, ha dichiarato che non firmerà l'ordine di esecuzione per Tariq Aziz; che, a norma della Costituzione irachena, il Presidente dovrebbe ratificare le condanne a morte, ma che vi sono meccanismi per far sì che le esecuzioni siano eseguite sotto l'autorità del Parlamento,

D.

considerando che la condanna a morte di Tariq Aziz farà ben poco per migliorare il clima di violenza in Iraq e che l'Iraq ha disperatamente bisogno di riconciliazione nazionale,

E.

considerando che l'Unione Europea è fortemente impegnata a operare a favore dell'abolizione della pena di morte ovunque e si adopera perché questo principio sia accettato a livello universale,

F.

considerando che la pena di morte è la punizione più crudele, disumana e degradante in assoluto, che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che costituisce un atto di tortura inaccettabile per gli Stati che rispettano i diritti dell'uomo,

Sugli attacchi contro le comunità cristiane

G.

considerando che il 22 novembre 2010 due cristiani iracheni sono stati uccisi a Mosul; che il 10 novembre 2010 una serie di attacchi con bombe e colpi di mortaio rivolti contro i settori cristiani hanno ucciso almeno cinque persone nella capitale irachena, Baghdad; che tali attacchi hanno fatto seguito all'assalto, da parte di militanti islamici, ad una cattedrale di fede cattolica sira il 31 ottobre 2010, che ha portato alla morte di oltre 50 fedeli,

H.

considerando che il gruppo militante Stato islamico dell'Iraq, considerato appartenente al movimento internazionale di Al Qaida, ha rivendicato la responsabilità delle uccisioni e promesso di lanciare ulteriori attacchi contro i cristiani,

I.

considerando che l'articolo 10 della Costituzione irachena sancisce l'impegno del governo a garantire e mantenere la sacralità dei santuari e dei luoghi di culto; che l'articolo 43 stabilisce che i seguaci di tutti i gruppi religiosi devono essere liberi di praticare i propri riti e gestire le proprie istituzioni religiose,

J.

considerando che centinaia di migliaia di cristiani sono fuggiti dal paese dinanzi ai ripetuti attacchi contro le loro comunità e chiese; che molti degli assiri iracheni rimanenti (caldei, siri e altre minoranze cristiane) sono diventati sfollati interni, avendo dovuto fuggire dalla violenza estremista nei loro confronti,

K.

considerando che gli assiri (caldei, siri e altre minoranze cristiane) costituiscono un antico popolo autoctono, molto esposto alla persecuzione e all'emigrazione forzata, e che vi è il rischio che la loro cultura si estingua in Iraq,

L.

considerando che in Iraq le violazioni dei diritti umani, soprattutto contro minoranze etniche e religiose, continuano a un livello preoccupante; che la sicurezza e i diritti di tutte le minoranze, compresi i gruppi religiosi, devono essere rispettati e protetti in tutte le società,

M.

considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il proprio impegno a favore della libertà di pensiero, della libertà di coscienza e della libertà di culto e ha sottolineato che i governi hanno il dovere di garantire tali libertà,

Sulla pena di morte (incluso il caso di Tariq Aziz)

1.

ribadisce la sua opposizione di lunga data alla pena di morte in tutti i casi e in tutte le circostanze, anche nel caso di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena di morte contribuisce a rafforzare la dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani;

2.

deplora profondamente, pertanto, la decisione del tribunale supremo iracheno di condannare a morte Tariq Aziz, Sadoun Shakir e Abed Hamoud; sottolinea tuttavia l'importanza di considerare responsabili quanti violano i diritti umani, compresi gli (ex) politici, nel quadro dello Stato di diritto e del giusto processo;

3.

invita le autorità irachene a riconsiderare la loro decisione e a non eseguire la sentenza capitale pronunciata dal tribunale supremo; accoglie con favore l'annuncio del presidente Talabani che non avrebbe firmato l'ordine di esecuzione;

4.

incoraggia il governo iracheno a firmare e ratificare il secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza e chiede una moratoria immediata delle esecuzioni;

5.

ricorda che la completa abolizione della pena di morte rimane uno dei principali obiettivi della politica UE in materia di diritti umani;

Sugli attacchi contro le comunità cristiane

6.

esprime la sua profonda preoccupazione per i recenti attacchi, che condanna con forza, contro comunità religiose cristiane e di altre fedi in Iraq e per l'abuso della religione da parte di quanti hanno commesso tali atti;

7.

chiede alle autorità irachene di aumentare drasticamente i loro sforzi volti a proteggere i cristiani e altre minoranze vulnerabili, di potenziare la lotta contro la violenza interetnica e di fare il possibile per portare gli autori di crimini dinanzi alla giustizia, in conformità con i principi dello Stato di diritto e le norme internazionali;

8.

ribadisce il suo pieno sostegno alla popolazione dell'Iraq ed esorta tutte le entità politiche irachene a lavorare insieme contro la minaccia della violenza e del terrorismo; sottolinea che il diritto di tutti i gruppi religiosi a riunirsi e praticare il proprio culto liberamente deve essere tutelato; deplora i deliberati attacchi contro località dove si riuniscono civili, tra cui i luoghi di culto; condanna fermamente tutti gli atti di violenza contro le chiese e qualsiasi luogo di culto e sollecita l'Unione europea e la comunità internazionale a rafforzare la lotta contro il terrorismo;

9.

esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime e confida che il popolo iracheno rimarrà fermo nel suo rifiuto costante degli sforzi, da parte di estremisti, di innescare tensioni confessionali;

10.

si compiace della dichiarazione del ministero iracheno degli affari esteri, del 2 novembre 2010, che invita le autorità specializzate e tutte le forze di sicurezza a rimanere fermi contro ogni tentativo di separare i cittadini iracheni su base confessionale o razziale, ad assicurare protezione ai cittadini iracheni e tutelare la pratica religiosa;

11.

invita il Consiglio e la Commissione, in particolare la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in vista della preparazione del primo accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq, ad affrontare come questione prioritaria il problema della sicurezza dei cristiani all'interno del territorio iracheno;

*

* *

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento dell'Iraq.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/118


Giovedì 25 novembre 2010
Tibet - Piani per l'introduzione del cinese quale principale lingua di insegnamento

P7_TA(2010)0449

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul Tibet - Piani per rendere il cinese la lingua principale dell'istruzione

2012/C 99 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina e sul Tibet, in particolare quella del 10 aprile 2008 sul Tibet (1),

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti umani e della libertà culturale, religiosa e d'identità costituisce il principio fondatore dell'Unione europea e rappresentano una priorità per la sua politica estera,

B.

considerando che la Repubblica popolare cinese ha espresso l'auspicio di istituire relazioni etniche armoniose tra le 56 minoranze etniche,

C.

considerando che il 19 ottobre 2010 circa 1 000 studenti di etnia tibetana hanno marciato per Tongren, città conosciuta anche come Rebkong, opponendosi pacificamente al piano di rendere il cinese mandarino la lingua principale dell'istruzione nelle scuole della regione; che il 23 ottobre 2010 la protesta si è estesa alla provincia di Qingai e a Pechino, dove 400 studenti tibetani iscritti alla Minzu University hanno organizzato una manifestazione,

D.

considerando che la lingua tibetana, essendo una delle quattro lingue più antiche e originali dell'Asia, costituisce un catalizzatore fondamentale dell'identità, della cultura e della religione del Tibet ma che rappresenta altresì, assieme alla cultura tibetana nel suo complesso, una parte insostituibile del patrimonio mondiale; che la lingua tibetana, testimonianza di una civiltà ricca di storia, costituisce un elemento fondamentale e unico dell'identità, della cultura e della religione tibetane,

E.

considerando che le lingue esprimono gli atteggiamenti sociali e culturali di una comunità, che la lingua condivisa da una comunità è un elemento caratterizzante della cultura e che le lingue veicolano comportamenti sociali e culturali e modi di pensare molto specifici,

F.

considerando che è stato stabilito che l'istruzione bilingue con la lingua madre è la strada più efficace da percorrere per istaurare un autentico bilinguismo in Tibet e che detta «politica per un'istruzione bilingue di modello 1» ha costantemente portato ai tassi più elevati di ammissione universitaria per gli studenti delle scuole superiori tibetane nella regione tibetana,

G.

considerando che nella scuola elementare, media e superiore in tutte le zone amministrate dal governo regionale autonomo del Tibet, la lingua tibetana sta venendo gradualmente sostituita dal cinese e che generalmente non sono disponibili documenti ufficiali in tibetano,

H.

considerando che le modifiche alla politica in materia d'istruzione limiterebbero l'uso del tibetano nelle scuole poiché tutti i libri di testo e le materie, ad esclusione delle lezioni di tibetano e di inglese, sarebbero in cinese mandarino,

I.

considerando che il 13 settembre 2007 la Repubblica popolare cinese, assieme ad altri 142 paesi, ha votato per adottare la dichiarazione delle Nazioni unite sui diritti dei popoli indigeni che, all'articolo 14, sancisce che «i popoli indigeni hanno diritto a istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l'istruzione nelle loro lingue, in un maniera consona con i propri metodi culturali d'insegnamento e apprendimento»,

J.

considerando che, a causa del predominio della lingua cinese, crescono le preoccupazioni in merito alle prospettive occupazionali dei laureati nelle zone tibetane poiché, secondo la petizione firmata da insegnanti e studenti, la maggior parte degli studenti tibetani non sono mai stati in un ambiente in cui si parla in modo predominante cinese e pertanto non sono in grado di comunicare in detta lingua,

1.

condanna il giro di vite sempre più stretto sull'esercizio della libertà culturale, linguistica, religiosa e delle altre libertà fondamentali nei confronti dei tibetani e sottolinea la necessità di preservare e tutelare le diverse identità culturali, religione e nazionali di sei milioni di tibetani e di affrontare le preoccupazioni destate dalla repressione e dalla marginalizzazione della lingua tibetana, che costituisce la base dell'identità tibetana;

2.

prende atto delle preoccupazioni causate dai tentativi di svalutare la lingua tibetana e sottolinea che il tibetano deve essere la lingua nazionale se si vuole creare un'istruzione bilingue di successo;

3.

esorta le autorità cinesi ad applicare l'articolo 4 della Costituzione della Repubblica popolare cinese e l'articolo 10 della legge sull'autonomia regionale che garantisce «la libertà di tutte le nazionalità di impiegare e sviluppare la propria lingua e scrittura»;

4.

esorta le autorità cinese a sostenere un'autentica politica di bilinguismo che consenta l'insegnamento in tibetano di tutte le materie, comprese matematica e scienze, che rafforzi l'insegnamento del cinese e che autorizzi le autorità e le comunità locali a prendere decisioni in merito alla lingua dell'istruzione;

5.

ritiene che tutte le minoranze etniche abbiano il diritto di mantenere la propria lingua e scrittura; è del parere che un sistema d'istruzione bilingue giusto contribuirà a una migliore cooperazione e comprensione quando farà sì che la popolazione tibetana impari il cinese incoraggiando, allo stesso tempo, le persone di etnia Han che vivono nelle zone tibetane ad imparare il tibetano;

6.

sottolinea che l'introduzione del cinese quale lingua principale dell'istruzione pregiudicherebbe considerevolmente la qualità dell'istruzione per la maggior parte degli studenti tibetani delle scuole medie e che, pertanto, tutte le materie scolastiche dovrebbero essere insegnate nella lingua madre, il tibetano, come più opportuno;

7.

esorta le autorità cinesi ad adoperarsi per ridurre gli svantaggi linguistici e culturali affrontati dai tibetani nell'occupazione urbana, applicando tuttavia metodi che non danneggiano la lingua e la cultura tibetane;

8.

invita la Commissione, il Vicepresidente/Alto rappresentante e gli Stati membri a esortare il governo cinese a garantire, in primo luogo, che il diritto degli studenti di esprimersi pacificamente sia rispettato e che le autorità pertinenti affrontino le loro preoccupazioni in modo sostanziale e adeguato, e, in secondo luogo, che i regolamenti del 2002 sullo studio, l'impiego e lo sviluppo della lingua tibetana siano adeguatamente attuati, in conformità della legge sull'autonomia regionale etnica;

9.

invita la Commissione a riferire sull'uso del fondo richiesto per il sostegno della società civile tibetana in Cina e in esilio a titolo del bilancio 2009 (1 milione di euro) e insiste sulla necessità di preservare la cultura tibetana, in particolare in esilio;

10.

esorta nuovamente la Cina a ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e deplora il trattamento spesso discriminatorio delle minoranze etniche e religiose in Cina;

11.

esorta le autorità cinesi a garantire l'accesso dei media stranieri in Tibet, comprese le zone tibetane al di fuori della regione autonoma del Tibet, e ad abolire il sistema di permessi speciali obbligatori;

12.

invita i rappresentanti diplomatici dell'UE a Pechino a recarsi nella regione e a riferire al Consiglio e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito alla situazione attuale dell'istruzione e della questione linguistica;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese nonché a Sua Santità il Dalai Lama.


(1)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 5.


3.4.2012   

IT

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CE 99/120


Giovedì 25 novembre 2010
Myanmar - svolgimento delle elezioni e liberazione della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi

P7_TA(2010)0450

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla Birmania – svolgimento delle elezioni e liberazione della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi

2012/C 99 E/23

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania, tra cui la più recente, adottata il 20 maggio 2010 (1),

visti gli articoli da 18 a 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) del 1948,

visto l'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (ICCPR) del 1966,

vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea, del 23 febbraio 2010, che auspica un dialogo globale tra le autorità e le forze democratiche in Birmania,

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek dell'11 marzo 2010 sulla nuova legge elettorale in Birmania,

vista la dichiarazione della Presidenza adottata in occasione del sedicesimo vertice dei paesi del Sud-Est asiatico (ASEAN) tenutosi ad Hanoi il 9 aprile 2010,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Birmania adottate in occasione della riunione n. 3009 del Consiglio «Affari esteri», tenutasi a Lussemburgo il 26 aprile 2010,

viste le conclusioni del Consiglio europeo e la dichiarazione sulla Birmania del 19 giugno 2010,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Birmania del 28 agosto 2009,

vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a Bangkok il 26 ottobre 2010,

vista la dichiarazione della Presidenza in occasione dell'ottava riunione Asia-Europa nell'ottobre 2010,

vista la relazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Birmania del 15 settembre 2010,

vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, il 7 novembre 2010, sulle elezioni in Birmania,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite e del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek dell'8 novembre 2010 sulle elezioni in Birmania,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 13 novembre 2010 sulla liberazione di Aung San Suu Kyi,

vista la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio europeo e dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione il 13 novembre 2010 sulla liberazione di Aung San Suu Kyi,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 novembre 2010 sulla Birmania,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, la sera del 13 novembre 2010, meno di una settimana dopo lo svolgimento delle contestate elezioni, Aung San Suu Kyi è stata rilasciata dagli arresti domiciliari, dopo essere stata confinata nella sua abitazione per quindici degli ultimi ventun'anni,

B.

considerando che il 7 novembre 2010 in Birmania si sono tenute le prime elezioni nazionali da oltre vent'anni; considerando che le precedenti elezioni del 1990 erano state vinte dalla Lega nazionale per la democrazia (National League for Democracy, NLD) di Aung San Suu Kyi,

C.

considerando che le ultime elezioni si basavano sulla controversa Costituzione introdotta nel 2008, che garantisce alle forze militari birmane un quarto dei seggi parlamentari e che, cosa poco sorprendente, le elezioni sono state vinte dal Partito Unione Solidarietà e Sviluppo (Union Solidarity and Development Party, USDP) sostenuto dalle forze militari,

D.

considerando che le autorità birmane hanno introdotto diverse nuove leggi nel periodo precedente le elezioni del 7 novembre, intese a limitare la libertà di parola e di critica al governo, ad imporre severe limitazioni alle attività politiche e di campagna elettorale dei partiti ed a soffocare le voci interne a favore della liberazione dei detenuti politici e considerando che le elezioni non hanno rispettato le norme internazionali,

E.

considerando che il Partito unione solidarietà e sviluppo (USDP) favorevole alla giunta militare è riuscito a collocare i propri candidati in quasi tutte le circoscrizioni, mentre i partiti democratici, tra cui Forza nazionale democratica (National Democratic Force), hanno potuto presentare i propri candidati solo in un ristretto numero di circoscrizioni, soprattutto perché disponevano di poco tempo per raccogliere i fondi per le elezioni o per organizzarsi in modo adeguato,

F.

considerando che la Lega nazionale per la democrazia (NLD) ha deciso di boicottare le elezioni alla luce delle condizioni di partecipazione imposte; considerando che l'NLD è stata sciolta per legge il 6 maggio 2010, dopo che non si era potuta registrare per le elezioni,

G.

considerando che le elezioni si sono svolte in un clima di paura, intimidazioni e rassegnazione e che centinaia di migliaia di cittadini birmani, inclusi i monaci buddisti ed i detenuti politici, sono stati esclusi dal voto o dalla possibilità di candidarsi alle elezioni,

H.

considerando che vi sono state numerose denunce sullo svolgimento delle elezioni, per la mancata tutela della segretezza del voto, la coercizione dei dipendenti statali e gli sforzi dei militari intesi ad obbligare, ad esempio, il gruppo etnico dei Karen a votare per i partiti sostenuti dalla giunta militare,

I.

considerando che la controversa Costituzione del 2008 esclude Aung San Suu Kyi dai pubblici uffici,

J.

considerando che, ammesso che non sia revocata, la liberazione di Aung San Suu Kyi potrebbe essere interpretata come un primo passo nella giusta direzione; considerando, tuttavia, che molti hanno espresso la preoccupazioni per la sicurezza di Aung San Suu Kyi ed hanno notato che è tenuta sotto sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza,

K.

considerando che, mentre Aung San Suu Kyi è stata liberata, più di 2 200 attivisti democratici restano in condizioni di detenzione, così come molti dei monaci buddisti che avevano guidato le dimostrazioni anti governative nel 2007 ed i giornalisti che avevano coperto tali proteste,

L.

considerando che, dal 2003, il governo birmano ha respinto qualsiasi suggerimento avanzato dalle Nazioni Unite e da tutta la comunità internazionale su come riformare la sua «tabella di marcia per la democrazia» in sette fasi,

M.

considerando che la giunta militare birmana continua a commettere gravissime violazioni dei diritti umani nei confronti dei civili nei luoghi di origine del gruppo etnico dei Karen sul confine con la Thailandia, atti che includono esecuzioni extragiudiziarie, lavori forzati e violenze sessuali, e che migliaia di rifugiati birmani sono entrati in Thailandia il giorno successivo alle elezioni in seguito agli scontri tra l'esercito birmano ed i gruppi etnici ribelli,

N.

considerando che la Birmania continua ad attuare in modo diffuso e sistematico il reclutamento forzato di bambini soldato,

O.

considerando che le Nazioni Unite, l'Unione europea ed i suoi Stati membri, gli Stati Uniti e numerosi altri governi in tutto il mondo hanno affermato che, per conseguire una soluzione a lungo termine per i problemi della Birmania, è necessario avviare un dialogo tripartito tra Aung San Suu Kyi e la Lega nazionale per la democrazia, i rappresentanti delle minoranze etniche birmane e la giunta militare, e che il governo birmano continua a rifiutare di partecipare a tale dialogo,

P.

considerando che l'UE ha imposto misure restrittive al regime birmano dal 1996, incluso il congelamento dei beni di circa 540 persone e 62 enti, divieti di spostamenti, un divieto alle esportazioni di attrezzature militari e, più recentemente, un divieto sulle attrezzature per il disboscamento e le attività minerarie e sull'importazione di alcuni tipi di legname, di pietre preziose e minerali, finché non vi saranno prove di cambiamenti reali nel campo della democrazia, dei diritti umani, della libertà di espressione e dello Stato di diritto,

1.

plaude alla recente liberazione di Aung San Suu Kyi ma deplora che sia stata rilasciata soltanto dopo le elezioni, rendendole impossibile la partecipazione attiva alla campagna a favore dell'opposizione durante le elezioni; insiste affinché la sua libertà di recente riconquistata sia senza condizioni e senza restrizioni;

2.

si rammarica profondamente per il fatto che la giunta militare birmana abbia rifiutato di tenere elezioni libere e giuste a Burma il 7 novembre;

3.

deplora le restrizioni imposte dalla giunta militare birmana ai principali partiti di opposizione nonché le limitazioni poste alla libertà dei media di monitorare le elezioni e riferire in merito;

4.

deplora la mancanza di trasparenza nell'organizzazione dello scrutinio e del conteggio dei voti, il rifiuto della giunta militare di accettare osservatori internazionali e il ritardo nell'annuncio dei risultati;

5.

deplora che la nuova costituzione garantisca all'esercito birmano almeno un quarto del totale dei seggi in parlamento, quanto basta a consentirgli di porre il veto a qualsiasi modifica costituzionale e di sospendere tutte le libertà civili e il parlamento ogniqualvolta lo ritenga necessario;

6.

rileva la ridotta partecipazione allo scrutinio da parte dei partiti di opposizione, che hanno dovuto prendere la difficile decisione di boicottare o meno le elezioni, e ritiene che la partecipazione dell'opposizione e dei rappresentanti etnici sia nell'assemblea nazionale che in quelle regionali, seppure a livello oltremodo limitato, potrebbe costituire l'inizio della normalizzazione e offrire un'opportunità di cambiamento;

7.

condanna con forza le violazioni in atto delle libertà fondamentali e dei diritti democratici basilari della popolazione della Birmania per mano della giunta militare birmana;

8.

sollecita il governo della Birmania a rilasciare immediatamente tutti i rimanenti 2 200 prigionieri politici, senza precondizione alcuna, nonché a ripristinare appieno tutti i loro diritti politici; insiste altresì affinché le autorità birmane non eseguano nessun ulteriore arresto per motivi politici;

9.

chiede con decisione al governo birmano di abolire le restrizioni alle libertà di riunione, di movimento e di espressione e chiede che sia posta fine alla censura della stampa per motivi politici e al controllo di internet e della rete di telefonia mobile dettato dagli stessi motivi;

10.

condanna con forza la violenza scoppiata in seguito alle diffuse denunce per intimidazione nella Birmania occidentale, nella città di Myawaddy, dove le violente sparatorie tra l'esercito birmano e i ribelli etnici hanno costretto migliaia di persone a varcare la frontiera con la Thailandia;

11.

si rammarica profondamente per il rifiuto da parte delle autorità birmane di tutte le offerte dell'ONU di assistenza tecnica e di servizi di monitoraggio e condanna le restrizioni imposte ai media stranieri nei loro tentativi di inviare notizie dal paese;

12.

condanna il fatto che almeno nove quotidiani e periodici abbiano subito il rinvio delle loro pubblicazioni per ordine del Consiglio di vigilanza della stampa, secondo il quale la pubblicazione di una foto relativa al rilascio di Aung San Suu Kyi costituirebbe una violazione delle norme;

13.

sollecita con urgenza il regime birmano ad avviare discussioni con Aung San Suu Kyi e la Lega nazionale per la democrazia nonché con rappresentanti delle popolazioni minoritarie; accoglie con favore a tal riguardo gli sforzi di mediazione intrapresi dal Segretario generale dell'ONU e dal suo relatore speciale sulla Birmania;

14.

invita non solo la comunità internazionale, comprese Cina, India e Russia in quanto principali partner commerciali della Birmania, ma anche l'ASEAN a mettere fine al sostegno a un regime antidemocratico, che prospera ai danni della propria popolazione, e a esercitare maggiori pressioni ai fini di un cambiamento positivo nel paese; ritiene inoltre che la Carta ASEAN conferisca ai paesi membri di tale organizzazione una responsabilità particolare e un obbligo morale ad agire in caso di violazioni sistematiche dei diritti umani in un paese membro;

15.

ribadisce il proprio sostegno alla decisione del Consiglio del 26 aprile 2010 di prorogare per un altro anno le misure restrittive previste dalla vigente decisione UE; sollecita le autorità birmane a prendere i provvedimenti necessari per consentire il riesame di tali misure;

16.

esprime preoccupazione per le condizioni nelle prigioni e nelle altre strutture detentive e per le costanti notizie di maltrattamenti, inclusa la tortura, di prigionieri di coscienza e per il trasferimento di questi ultimi in carceri isolate lontano dalle famiglie, dove non possono ricevere viveri e medicinali; chiede inoltre alle autorità birmane di autorizzare immediatamente cure mediche per tutti i prigionieri e di consentire al Comitato internazionale della Croce rossa di riprendere le visite a tutti i prigionieri;

17.

esprime profonda preoccupazione per la ripresa del conflitto armato in talune zone e chiede al governo birmano di proteggere la popolazione civile in tutte le regioni del paese e a tutte le parti in causa di rispettare i vigenti accordi di cessate il fuoco;

18.

invita l'UE e i suoi Stati membri a fare pienamente uso della propria influenza economica e politica ai fini del conseguimento della libertà e della democrazia in Birmania; sollecita gli Stati membri e l'UE a continuare a fornire fondi a favore dei rifugiati presso la frontiera tra Thailandia e Birmania;

19.

ribadisce e appoggia l'invito rivolto dal suo Presidente a Aung San Suu Kyi affinché partecipi alla cerimonia di assegnazione del premio Sakharov a Strasburgo in dicembre; sottolinea che, se Aung San Suu Kyi potesse partecipare, le verrebbe consegnato ufficialmente il premio Sakharov che le era stato assegnato nel 1990 per tutto il suo operato volto a promuovere la democrazia e la libertà in Birmania;

20.

insiste affinché il regime birmano e i servizi sotto il suo controllo garantiscano a Aung San Suu Kyi la libertà di espressione e la libertà fisica, compreso il suo diritto incondizionato a viaggiare in sicurezza e libertà in tutto il paese e all'estero e a ritornare in Birmania;

21.

accoglie con favore la decisione presa dal Presidente del Parlamento europeo di inviare una delegazione parlamentare in Birmania per consegnare a Aung San Suu Kyi il premio Sakharov, nel caso non fosse in grado di partecipare alla cerimonia di consegna a Strasburgo;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a Aung San Suu Kyi, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'UE per la Birmania, al Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo, ai governi dei paesi membri dell'ASEAN e dell'ASEM, al segretariato dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per Myanmar, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché al Relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani in Birmania.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0196.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/124


Giovedì 25 novembre 2010
Lotta contro il cancro del colon-retto nell'Unione europea

P7_TA(2010)0451

Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla lotta contro il cancro del colon-retto nell'Unione europea

2012/C 99 E/24

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che il cancro del colon-retto (CCR) è la seconda causa di morte per tumore nell'Unione europea con oltre 400 000 nuovi casi e 200 000 decessi l'anno,

B.

considerando che lo sviluppo del CCR è legato ad alcuni aspetti dello stile di vita (obesità, mancanza di esercizio fisico, consumo di alcool e fumo) e che contrastare questi fattori ridurrà la diffusione del CCR,

C.

considerando che in alcuni Stati membri dell'UE le attività di screening hanno già ridotto il tasso di mortalità per CCR, mentre in altri Stati tali iniziative non sono ancora state avviate,

D.

considerando che la diagnosi precoce del CCR non comporterà solo una diminuzione del 40 % del tasso di mortalità, ma ridurrà considerevolmente i costi delle cure,

E.

considerando che, secondo la Commissione, la lotta contro il CCR dovrebbe essere una priorità delle politiche della sanità pubblica, dato che è possibile evitare il decesso per CCR grazie agli strumenti medici a disposizione nell'UE,

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a:

sostenere nell'UE campagne di sensibilizzazione su quei fattori dello stile di vita che favoriscono lo sviluppo del CCR, puntando in particolare agli adolescenti e ai giovani adulti,

promuovere l'attuazione delle migliori pratiche in materia di screening del CCR in tutti i paesi dell'UE nonché a pubblicare, con cadenza biennale, relazioni sui progressi compiuti,

fare della divulgazione della ricerca e del sapere inerenti lo screening del CCR una priorità nei futuri programmi di lavoro del 7o programma quadro per la ricerca e nel programma dell'UE nel settore della sanità,

introdurre a livello nazionale una pratica di screening del CCR, conformemente alle linee guida dell'UE;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 25 novembre 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/125


Giovedì 25 novembre 2010
Camp Ashraf

P7_TA(2010)0452

Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 su Camp Ashraf

2012/C 99 E/25

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani in Iran,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 su Camp Ashraf (1), che accoglie 3 400 dissidenti iraniani in Iraq, tra cui 1 000 donne, che sono tutti «persone protette» ai sensi della Quarta convenzione di Ginevra,

vista la soppressione, nel 2009, dell'organizzazione di opposizione PMOI dalla lista nera dell'UE,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che diversi parenti di residenti di Ashraf sono stati condannati a morte dal regime iraniano dopo essere rientrati da visite effettuate alle loro famiglie,

B.

considerando che il governo iracheno non ha rispettato la risoluzione del Parlamento europeo e continua il proprio spietato assedio del campo,

C.

considerando che le pressioni esterne esercitate sui residenti continuano con il pretesto che il PMOI figura ancora sulla lista nera degli Stati Uniti,

D.

considerando che, nel luglio 2010, la Corte d'appello federale di Washington si è pronunciata a favore del PMOI ed ha invitato il Dipartimento di Stato a rivedere la propria decisione di mantenere tale organizzazione sulla sua lista nera delle organizzazioni terroristiche,

E.

considerando che le forze USA e delle Nazioni Unite si sono ritirate da Ashraf e che gli abitanti sono ora vulnerabili agli attacchi,

1.

invita l'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri a sollecitare gli Stati Uniti a seguire l'esempio dell'UE eliminando il PMOI dalla loro lista nera e ad invitare le Nazioni Unite a fornire urgentemente una protezione ad Ashraf;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (2), al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 62.

(2)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 25 novembre 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 23 novembre 2010

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/126


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea Irlanda, inondazioni novembre 2009

P7_TA(2010)0403

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))

2012/C 99 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0534 – C7-0283/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0328/2010),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del … novembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (in appresso il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.

(4)

L'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata da ingenti inondazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, una somma pari a 13 022 500 EUR in stanziamenti diimpegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.06.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/128


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Brabant and Zuid Holland, Division 18, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0404

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/027 NL/Noord Brabant and Zuid Holland, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0529 – C7-0309/2010 – 2010/2225(BUD))

2012/C 99 E/27

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0529 – C7-0309/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0318/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 821 licenziamenti per esubero effettuati da 70 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Nord Brabant e Zuid Holland,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine sul mercato nel lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende tuttavia atto che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intemedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/027 NL/Noord Brabant and Zuid Holland Division 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 70 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Brabant (NL41) e Zuid Holland (NL33) e hanno fornito informazioni supplementari fino all'11 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 890 027 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 890 027 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/131


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Drenthe, Division 18, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0405

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/030/NL/Drenthe, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0531 – C7-0310/2010 – 2010/2226(BUD))

2012/C 99 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0531 – C7-0310/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0321/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 140 licenziamenti per esubero in due imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II di Drenthe,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende atto tuttavia che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/030/NL/Drenthe, Division 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in due imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II di Drenthe (NL13) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 6 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 453 632 EUR.

(5)

Occorre, pertanto, procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 453 632 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/134


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Limburg, Division 18, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0406

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/028 NL/Limburg, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0518 – C7-0311/2010 – 2010/2227(BUD))

2012/C 99 E/29

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0518 – C7-0311/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0323/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 129 licenziamenti per esubero in 9 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II del Limburgo,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati sul mercato del lavoro;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/028 NL/Limburg, Division 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a esuberi in 9 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nella regione NUTS II del Limburgo (NL42) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 6 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 549 946 EUR.

(5)

Occorre, pertanto, procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 549 946 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/137


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Gelderland and Overijssel, Division 18, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0407

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/029 NL/Gelderland and Overijssel, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0528 – C7-0312/2010 – 2010/2228(BUD))

2012/C 99 E/30

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0528 – C7-0312/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0322/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 650 licenziamenti per esubero in 45 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II di Gelderland e Overijssel,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/029 NL/Gelderland and Overijssel, Division 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a 650 esuberi in 45 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II di Gelderland (NL22) e Overijssel (NL21) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 6 maggio 2010. La domanda soddisfa i requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 2 013 619 EUR.

(5)

Occorre, pertanto, procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 013 619 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/140


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland and Utrecht, Division 18, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0408

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht, Division 18, Paesi Bassi) (COM(2010)0530 – C7-0313/2010 – 2010/2229(BUD))

2012/C 99 E/31

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0530 – C7-0313/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0319/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 720 licenziamenti per esubero effettuati da 79 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Holland e Utrecht,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende tuttavia atto che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht, Division 18, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 79 imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 18 (stampa e riproduzione di supporti registrati) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Holland (NL32) e Utrecht (NL31) e fino al 6 maggio 2010 hanno fornito informazioni supplementari. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione pertanto quindi di mobilitare un importo pari a 2 266 625 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 266 625 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/143


Martedì 23 novembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland and Zuid Holland, Division 58, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0409

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid Holland, Division 58, Paesi Bassi) (COM(2010)0532 – C7-0314/2010 – 2010/2230(BUD))

2012/C 99 E/32

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0532 – C7-0314/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0320/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 598 licenziamenti per esubero effettuati da otto imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 58 (attività editoriali) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Holland e Zuid Holland,

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro che sono stati licenziati;

5.

accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

prende tuttavia atto che, per la mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento devono essere trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell’innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid Holland, Divisione 58, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 30 dicembre 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in otto imprese operanti nella NACE rev. 2, divisione 58 (attività editoriali) nelle due regioni contigue NUTS II Noord Holland (NL32) e Zuid Holland (NL33) e hanno fornito informazioni supplementari fino al 31 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 326 459 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 2 326 459 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.4.2012   

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CE 99/146


Martedì 23 novembre 2010
Aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici ***I

P7_TA(2010)0410

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

2012/C 99 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0336),

visti l’articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0157/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0305/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0183

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1234/2010)


3.4.2012   

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CE 99/147


Martedì 23 novembre 2010
Esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti ***I

P7_TA(2010)0411

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede l'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti e che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (COM(2010)0397 – C7-0193/2010 – 2010/0214(COD))

2012/C 99 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0397),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0193/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0316/2010),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura, figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0214

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativamente alla previsione dell'esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1238/2010)


3.4.2012   

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CE 99/148


Martedì 23 novembre 2010
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE e l'Ucraina ***

P7_TA(2010)0412

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

2012/C 99 E/35

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11364/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0187/2010),

vista la sua posizione del 26 novembre 2009 (1) sulla proposta della Commissione (COM(2009)0182,

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0306/2010),

1.

dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.


(1)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 170.


3.4.2012   

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CE 99/149


Martedì 23 novembre 2010
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Governo delle isole Færøer ***

P7_TA(2010)0413

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

2012/C 99 E/36

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11365/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (05475/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0184/2010),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0303/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle isole Færøer.


3.4.2012   

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Martedì 23 novembre 2010
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Giappone ***

P7_TA(2010)0414

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

2012/C 99 E/37

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11363/2010),

visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (13753/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0183/2010),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0302/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Giappone.


3.4.2012   

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CE 99/150


Martedì 23 novembre 2010
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Giordania ***

P7_TA(2010)0415

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (11362/2010 – C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE))

2012/C 99 E/38

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11362/2010),

visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica (11790/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0182/2010),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0304/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.


3.4.2012   

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CE 99/151


Martedì 23 novembre 2010
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone ***

P7_TA(2010)0416

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone (09335/2010 – C7-0338/2010 – 2010/0094(NLE))

2012/C 99 E/39

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09335/2010),

visto il progetto di accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0338/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0292/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo nonché il programma settoriale pluriennale citato all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e i risultati delle rispettive valutazioni annuali; chiede che i rappresentanti della sua commissione per la pesca e della sua commissione per lo sviluppo partecipino in veste di osservatori alle riunioni e ai lavori della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, un relazione sull'applicazione dell'accordo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Salomone.


3.4.2012   

IT

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CE 99/152


Martedì 23 novembre 2010
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima *

P7_TA(2010)0417

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

2012/C 99 E/40

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0331),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0173/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0325/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

(4)

In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.

(4)

In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima. La nuova strategia IVA dovrebbe essere imperniata su una riforma della normativa in materia di IVA capace di promuovere attivamente gli obiettivi del mercato interno. La nuova strategia IVA dovrebbe puntare a ridurre gli oneri amministrativi, eliminare gli ostacoli fiscali e migliorare il contesto per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese ad alta intensità di lavoro, garantendo nel contempo la solidità del sistema contro le frodi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

(5)

È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.

(5)

È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione , applicando come criterio guida a tale riguardo la strategia per il mercato unico .

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia sull'IVA.

(6)

Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia IVA. È opportuno, se possibile, fare un primo passo verso un regime definitivo prima del 31 dicembre 2015.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Riesame

1.     Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta delle proposte legislative per sostituire l'attuale regime transitorio del livello di aliquota minima dell'IVA con un regime definitivo.

2.     Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione procede ad ampie consultazioni con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, sulla nuova strategia IVA. Tali consultazioni riguardano almeno le aliquote IVA, comprese quelle ridotte, nonché l'opportunità di stabilire un'aliquota IVA massima, l'ambito di applicazione dell'IVA, le deroghe al regime e le opzioni alternative per la struttura e il funzionamento dell'IVA, compreso il luogo d'imposizione per le forniture all'interno dell'Unione. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito di dette consultazioni.


3.4.2012   

IT

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CE 99/154


Martedì 23 novembre 2010
Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I

P7_TA(2010)0420

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

2012/C 99 E/41

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0399),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0157/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0299/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata fra l'altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l'obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock depauperati e, ove possibile, non oltre il 2015.

(2)

La pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia è chiusa dal 2005 a causa dello stato di depauperamento dello stock.

(3)

Al fine di migliorare lo stato dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e riportarlo ad un livello atto a consentirne uno sfruttamento duraturo sulla base del rendimento massimo sostenibile, è necessario prevedere misure di gestione a lungo termine volte a garantire una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile e ad assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.

(4)

La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del Totale ammissibile di catture (TAC) per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), compete al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. In considerazione delle specificità della pesca di acciughe nel golfo di Biscaglia, è opportuno che il Consiglio istituisca tali misure in modo tale da consentire che il TAC e le quote siano applicate per stagione di pesca  (3) .

(5)

Emerge dal parere fornito dallo CSTEP, che il prelievo di una percentuale costante della biomassa dello stock riproduttore consentirebbe una gestione sostenibile dello stock. Lo CSTEP raccomanda inoltre di fissare a 24 000 tonnellate il livello minimo della biomassa riproduttiva al quale lo stock può iniziare ad essere pescato e a 33 000 tonnellate il livello di precauzione della biomassa. Inoltre un tasso adeguato di prelievo dovrebbe corrispondere ogni anno al 30 % della biomassa dello stock riproduttore, subordinatamente ad opportune restrizioni. Questo tasso ridurrebbe al minimo il rischio che lo stock scenda al di sotto del livello minimo della biomassa riproduttiva nonché la probabilità che sia necessario chiudere la pesca, mantenendo nel contempo una buona produttività.

(6)

Nel caso in cui lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente.

(7)

Qualora da una valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano a lungo termine non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche al livello precauzionale di biomassa o ai livelli di TAC indicati nell'allegato I e corrispondenti ai rispettivi livelli della biomassa. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(8)

La norma di sfruttamento proposta nel piano per definire il TAC si basa sulle stime della biomassa riproduttiva di acciuga realizzate a maggio e a giugno di ogni anno, immediatamente prima del periodo di gestione della campagna di pesca che va dal 1o luglio al 30 giugno. Qualora al monitoraggio scientifico dello stock siano apportati miglioramenti tali da consentire di prevedere con sufficiente affidabilità il reclutamento all'inizio di ogni anno, sarà forse possibile migliorare la strategia di sfruttamento della pesca, il che giustificherebbe un adeguamento di tale piano a lungo termine per l'acciuga.

(9)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4) . Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (5).

(10)

È opportuno prevedere una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano.

(11)

Per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7) nel caso in cui la consistenza dello stock risulti inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, e un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento in tutti gli altri casi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (in appresso: «il piano»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo stock di acciuga presente nella zona CIEM VIII.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

b)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo dello stock di acciuga che può essere pescato, sbarcato o utilizzato come esca viva nel corso di ogni campagna di pesca nella zona definita all'articolo 2;

c)   «contingente»: la parte del TAC assegnata agli Stati membri;

d)   «livello di precauzione della biomassa»: un livello di biomassa riproduttiva di 33 000 tonnellate;

e)   «biomassa attuale»: il valore medio della biomassa dello stock di acciuga riferita al periodo maggio-giugno immediatamente precedente l'inizio della campagna di pesca per la quale si deve stabilire il TAC;

f)    «sistema di monitoraggio dello stock di acciuga»:

i procedimenti di valutazione diretta dello stock di acciuga che consentono allo CSTEP di stabilire il livello della biomassa attuale. Tali procedimenti consistono attualmente nelle campagne di monitoraggio acustico di maggio e giugno e nel metodo della produzione giornaliera di uova.

CAPO II

OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE

Articolo 4

Obiettivo del piano

Il piano ha i seguenti obiettivi:

a)

garantire uno sfruttamento dello stock di acciuga che offra una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile, e

b)

assicurare, per quanto possibile, la stabilità a lungo termine del settore, presupposto indispensabile per garantirne la sostenibilità economica ed ecologica, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.

CAPO III

NORME DI CATTURA

Articolo 5

TAC e ripartizione tra gli Stati membri

1.   Il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri per ogni campagna di pesca sono pari al quantitativo in tonnellate calcolato in conformità dell'allegato I, corrispondente alla biomassa attuale stimata dallo CSTEP.

2.   Qualora lo CSTEP ▐ non sia in grado di formulare una valutazione della biomassa attuale, a causa di un difetto nel sistema di monitoraggio oppure di stime del livello della biomassa attuale non sufficientemente precise o incoerenti , il TAC e i contingenti sono fissati come segue:

a)

se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di acciuga al livello più basso possibile, il TAC e i contingenti sono ridotti del 25 % rispetto al TAC e ai contingenti applicabili nella precedente campagna di pesca;

b)

in tutti gli altri casi il TAC e i contingenti corrispondono al quantitativo in tonnellate applicabile nella precedente campagna di pesca.

3.   Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1o luglio dello stesso, e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione. Se del caso, la Commissione comunica, prima del 1o luglio di ogni anno, un TAC indicativo, in attesa di stabilire il TAC definitivo entro un termine massimo di quindici giorni a partire dall'inizio della campagna.

Articolo 6

Delega di poteri

Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 7 e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 9, nuovi valori per tali livelli.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.     I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a partire da … (8). La Commissione presenta una relazione riguardante i poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di tre anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 8.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine specificato al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dalle relative modalità di applicazione.

Articolo 11

Permesso di pesca speciale

1.   Per poter esercitare la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia, le navi devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9).

2.   Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di acciughe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle zone CIEM di cui all'articolo 2.

3.   Prima dell'inizio delle attività in una campagna di pesca gli Stati membri elaborano un elenco delle navi in possesso del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri, inserendo nel loro sito internet ufficiale il link alla pagina corrispondente. Gli Stati membri mantengono costantemente aggiornato tale elenco e comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali modifiche apportate al link originale alla pagina web.

Articolo 12

Sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

Oltre alle disposizioni dell' articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 , alle navi aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano ▐ gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica.

Articolo 13

Controlli incrociati

Nell'effettuare la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 con riguardo all'acciuga, le autorità degli Stati membri responsabili per il monitoraggio della pesca prestano particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa.

Articolo 14

Notifica preventiva

1.    In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine per la notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o costiero è fissato a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tuttavia, tali operazioni di sbarco non devono essere in nessun caso rinviate o ritardate oltre il momento in cui si deteriora la qualità del pesce o si riduce il suo valore commerciale.

Articolo 15

Porti designati

Le autorità statali e regionali di ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata.

Articolo 16

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 , il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 10 % del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 17

Stivaggio separato dell'acciuga

È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, quale che sia il contenitore, quantitativi di acciughe mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti acciughe devono essere conservate nella stiva separate da altri contenitori.

Articolo 18

Programmi nazionali di controllo

1.   La Commissione convoca almeno una volta all'anno una riunione del comitato consultivo del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valutare l'applicazione dei programmi di controllo nazionali e i risultati conseguiti.

2.     La Commissione comunica al consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali le informazioni concernenti l'applicazione dei programmi nazionali di controllo nonché i risultati conseguiti.

Articolo 19

Programma specifico di controllo e di ispezione

La Commissione può decidere in merito a un programma specifico di controllo e di ispezione in conformità dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 20

Valutazione del piano

Al massimo nel terzo anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni tre anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del Consiglio consultivo regionale competente, valuta l'impatto del piano sullo stock di acciuga e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta inferiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta pari o superiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 69.

(2)  Posizione del parlamento europeo del 23 novembre 2010.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(8)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO I

I livelli del TAC indicati nella tabella sono stati calcolati applicando la norma seguente:

TACγ =

0

se SŜB γ ≤ 24 000

TAC min

se 24 000 < SŜB γ < Bpa

MIN {y SŜB y , TAC max}

se SŜB γ ≥ Bpa

dove:

TAC y

è il totale ammissibile di catture per un anno di gestione y che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo

TAC min

è il TAC minimo

TAC max

è il TAC massimo

Bpa

è il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per lo stock

Gamma γ

è il tasso di prelievo

SSB y

è la biomassa riproduttiva effettiva stimata ogni anno nel mese di maggio.

In base ai pareri scientifici, i parametri appropriati da applicare nella formula suindicata per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia dovrebbero essere i seguenti:

TAC min

=

7 000 tonnellate;

TAC max

=

33 000 tonnellate;

B pa

=

33 000 tonnellate;

γ

=

0,3.

Livelli della biomassa attuale e livelli corrispondenti del TAC e dei contingenti

Biomassa attuale stimata (tonnellate)

Tac corrispondente (tonnellate)

Contingenti (tonnellate)

Francia

Spagna

24 000 o meno

0

0

0

24 001 – 33 000

7 000

700

6 300

33 001 – 34 000

10 200

1 020

9 180

34 001 – 35 000

10 500

1 050

9 450

35 001 – 36 000

10 800

1 080

9 720

36 001 – 37 000

11 100

1 110

9 990

37 001 – 38 000

11 400

1 140

10 260

38 001 – 39 000

11 700

1 170

10 530

39 001 – 40 000

12 000

1 200

10 800

40 001 – 41 000

12 300

1 230

11 070

41 001 – 42 000

12 600

1 260

11 340

42 001 – 43 000

12 900

1 290

11 610

43 001 – 44 000

13 200

1 320

11 880

44 001 – 45 000

13 500

1 350

12 150

45 001 – 46 000

13 800

1 380

12 420

46 001 – 47 000

14 100

1 410

12 690

47 001 – 48 000

14 400

1 440

12 960

48 001 – 49 000

14 700

1 470

13 230

49 001 – 50 000

15 000

1 500

13 500

50 001 – 51 000

15 300

1 530

13 770

51 001 – 52 000

15 600

1 560

14 040

52 001 – 53 000

15 900

1 590

14 310

53 001 – 54 000

16 200

1 620

14 580

54 001 – 55 000

16 500

1 650

14 850

55 001 – 56 000

16 800

1 680

15 120

56 001 – 57 000

17 100

1 710

15 390

57 001 – 58 000

17 400

1 740

15 660

58 001 – 59 000

17 700

1 770

15 930

59 001 – 60 000

18 000

1 800

16 200

60 001 – 61 000

18 300

1 830

16 470

61 001 – 62 000

18 600

1 860

16 740

62 001 - 63 000

18 900

1 890

17 010

63 001 – 64 000

19 200

1 920

17 280

64 001 – 65 000

19 500

1 950

17 550

65 001 – 66 000

19 800

1 980

17 820

66 001 – 67 000

20 100

2 010

18 090

67 001 – 68 000

20 400

2 040

18 360

68 001 – 69 000

20 700

2 070

18 630

69 001 – 70 000

21 000

2 100

18 900

70 001 – 71 000

21 300

2 130

19 170

71 001 – 72 000

21 600

2 160

19 440

72 001 – 73 000

21 900

2 190

19 710

73 001 – 74 000

22 200

2 220

19 980

74 001 – 75 000

22 500

2 250

20 250

75 001 – 76 000

22 800

2 280

20 520

76 001 – 77 000

23 100

2 310

20 790

77 001 – 78 000

23 400

2 340

21 060

78 001 – 79 000

23 700

2 370

21 330

79 001 – 80 000

24 000

2 400

21 600

80 001 – 81 000

24 300

2 430

21 870

81 001 – 82 000

24 600

2 460

22 140

82 001 – 83 000

24 900

2 490

22 410

83 001 – 84 000

25 200

2 520

22 680

84 001 – 85 000

25 500

2 550

22 950

85 001 – 86 000

25 800

2 580

23 220

86 001 – 87 000

26 100

2 610

23 490

87 001 – 88 000

26 400

2 640

23 760

88 001 – 89 000

26 700

2 670

24 030

89 001 – 90 000

27 000

2 700

24 300

90 001 – 91 000

27 300

2 730

24 570

91 001 – 92 000

27 600

2 760

24 840

92 001 – 93 000

27 900

2 790

25 110

93 001 – 94 000

28 200

2 820

25 380

94 001 – 95 000

28 500

2 850

25 650

95 001 – 96 000

28 800

2 880

25 920

96 001 – 97 000

29 100

2 910

26 190

97 001 – 98 000

29 400

2 940

26 460

98 001 – 99 000

29 700

2 970

26 730

99 001 – 100 000

30 000

3 000

27 000

oltre 100 000

33 000

3 300

29 700

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto agli articoli 13, 15 e 17.

3.   PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di acciuga in conformità del disposto dell'articolo 16.

4.   NOTIFICA PRIMA DELLO SBARCO

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza dell'articolo 14.

5.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e dei sistemi impiegati per garantire l'osservanza degli articoli 14, 15 e 16.

6.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per l'acciuga designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO III

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

OBIETTIVO

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

STRATEGIA

2.

L'attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca dell'acciuga. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione dell'acciuga.

PRIORITÀ

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell'incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

4.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in numero degli sbarchi totali di acciughe in uno Stato membro.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di acciughe messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione dell'acciuga; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/167


Martedì 23 novembre 2010
Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I

P7_TA(2010)0421

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

2012/C 99 E/42

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0189),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0296/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0057

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata fra l’altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l’obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e, ove possibile, non oltre il 2015. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), la finalità della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.

(2)

▐ Le informazioni biologiche relative allo stock occidentale non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l’indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 é calcolato nell’ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l’evoluzione delle dimensioni dello stock.

(3)

Il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che una norma per il controllo delle catture basata sull’andamento dell’abbondanza di uova rilevato nel corso delle ultime tre campagne di ricerca consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock.

(4)

Per un certo numero di anni a partire dal 2003, i pareri scientifici precauzionali hanno indicato che le catture di sugarello occidentale dovrebbero mantenersi al di sotto delle 150 000 tonnellate annue, supponendo che ciò manterrebbe lo sfruttamento sostenibile anche in caso di assenza prolungata di picchi di reclutamento eccezionalmente elevati. Una norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione su questo parere precauzionale e su un TAC costante adeguato in funzione di un fattore che rispecchi l’andamento della produzione di uova.

(5)

Le norme per il controllo delle catture devono tener conto dei rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, poiché tutti i prelievi effettuati sullo stock sono rilevanti.

(6)

Lo stock è distribuito principalmente nelle acque dell'Unione e in quelle della Norvegia. La Norvegia è interessata a sfruttare lo stock di sugarello occidentale. Tale stock non è stato finora oggetto di una gestione congiunta.

(7)

Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione. Tale stock è sfruttato da flotte diverse – quella industriale, per la fornitura di materia prima all'industria di trasformazione e per il commercio estero, e quella artigianale, per la fornitura di pesce fresco di alta qualità al pubblico.

(8)

Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca  (4), e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli (5). Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

(9)

È opportuno garantire una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano.

(10)

Per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, quando si stima che la consistenza dello stock riproduttivo sia inferiore al 130 % della consistenza registrata nel 1982, anno in cui aveva dato luogo ad un reclutamento particolarmente elevato, e un piano di gestione in tutti gli altri casi. Una consistenza dello stock riproduttivo pari al 130 % della consistenza registrata nel 1982 corrisponde al livello di biomassa precauzionale.

(11)

La fissazione e l’attribuzione delle possibilità di pesca ▐ nel quadro della politica comune della pesca ▐ hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, ed è pertanto necessario, in particolare, tenere conto dell'attività di vendita di pesce fresco per il consumo umano svolta dalle flotte costiere artigianali direttamente legate alle zone costiere di pesca fortemente dipendenti dalla pesca.

(12)

I riferimenti e parametri biologici che rientrano nella norma di cattura dovrebbero conformarsi ai più recenti pareri scientifici. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le modifiche di taluni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura quale figura nell'allegato, al fine di reagire rapidamente alle variazioni nei pareri scientifici determinate da miglioramenti delle conoscenze o dei metodi. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock occidentale di sugarello (in appresso: «il piano»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il piano si applica allo stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle divisioni CIEM IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIa, b, c, e, f, g, h, j, k, VIIIa, b, c, d ed e.

Per quanto concerne la flotta costiera, l'organizzazione delle zone di gestione derivante dal piano è attuata tenendo conto dei diritti storici di tale segmento della flotta.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «CIEM»: il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare; «divisione CIEM»: una zona statistica di pesca definita da tale organizzazione;

b)   «sugarello occidentale»: i sugarelli appartenenti allo stock di cui all’articolo 2;

c)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di sugarello occidentale che può essere catturata e sbarcata ogni anno;

d)   «prelievo totale»: la quantità di sugarello occidentale prelevata dal mare, comprendente il TAC applicabile e una stima dei pesci rigettati in mare calcolata per l’anno in questione conformemente al presente regolamento;

e)   «indice della campagna di ricerca sulle uova»: il numero stimato di uova di sugarello risultante dalla campagna internazionale di ricerca sulle uova realizzata ogni tre anni per lo sgombro e il sugarello nell’Atlantico, diviso per 1015;

f)   «pesci rilasciati»: pesci catturati e successivamente liberati in mare senza essere stati imbarcati.

CAPO II

OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE

Articolo 4

Obiettivo del piano

L’obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine. A tal fine, la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su TAC recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova.

CAPO III

NORME DI SFRUTTAMENTO

Articolo 5

Procedura per la fissazione del TAC

1.   Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all’ articolo 43, paragrafo 3, TFUE e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l’anno successivo.

2.     La distribuzione zonale del TAC per il sugarello occidentale definito nel presente regolamento tiene in considerazione la specificità e le finalità delle flotte partecipanti, industriali o artigianali, per l’industria della trasformazione e il commercio estero e per la fornitura al grande pubblico di pesce fresco di alta qualità.

3.   Il TAC è fissato a norma del presente capo.

Articolo 6

Calcolo del TAC

1.   Il TAC viene calcolato detraendo dal prelievo totale, calcolato conformemente agli articoli 7 e 8, un quantitativo di pesci equivalente ai rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, registrati nell’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, sulla base di una stima dello CSTEP.

2.   Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale media di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi quindici anni ▐.

3.   Quando il TAC viene stabilito sulla base del prelievo totale calcolato provvisoriamente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, esso viene adattato nel corso dell’anno di applicazione al calcolo definitivo del prelievo.

Articolo 7

Calcolo del prelievo totale per un anno a seguito di una campagna di ricerca sulle uova

1.   Quando il TAC deve essere fissato per un anno successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:

a)

un fattore costante pari a 1,07 che rispecchia un aumento finale del prelievo totale quale simulato nell’ambito dei modelli matematici pertinenti, volto ad ottimizzare il rendimento annuo senza compromettere l’obiettivo di limitare per quanto possibile il rischio di una riduzione delle dimensioni dello stock;

b)

il TAC fissato per l’anno in cui è stata condotta la campagna di ricerca sulle uova, di seguito indicato come «TAC di riferimento»;

c)

un coefficiente di ponderazione fissato in conformità dell’allegato, che rispecchi l’evoluzione dell’abbondanza dello stock sulla base degli indici della campagna di ricerca sulle uova;

d)

un quantitativo minimo di prelievo totale compreso tra 70 000 e 80 000 tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare. Il Consiglio stabilisce il quantitativo minimo di prelievo totale in sede di fissazione del TAC a norma del presente capo.

2.   Il calcolo del prelievo totale di cui al paragrafo 1 é effettuato sulla base della seguente formula:

1,07 * ( quantitativo minimo di prelievo totale + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

3.   Qualora si disponga unicamente di un calcolo previsionale dell’ultimo indice della campagna di ricerca sulle uova, il calcolo del prelievo totale é effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2, sulla base dell’indice previsionale, ed é adattato nel corso dell’anno di applicazione del TAC pertinente al risultato finale della campagna di ricerca sulle uova.

Articolo 8

Calcolo del prelievo totale per gli anni successivi

1.   Quando il TAC deve essere fissato per un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale è pari a quello calcolato per l’anno precedente.

2.   Tuttavia, se più di tre anni sono trascorsi dall’ultima campagna di ricerca sulle uova, calcolati a partire dall’anno per il quale deve essere fissato il TAC, il prelievo totale viene ridotto del 15 %, salvo parere contrario dello CSTEP, nel cui caso il prelievo totale è pari al quantitativo calcolato per l’anno precedente o viene calcolato con una riduzione inferiore, basata sul parere dello CSTEP.

Articolo 9

Norma transitoria per la fissazione del TAC

Quando il primo TAC da fissare conformemente agli articoli 6 e 7 riguarda un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il TAC è calcolato secondo quanto disposto in tali articoli come se l’ultima campagna di ricerca sulle uova fosse stata effettuata nel corso dell’anno precedente.

Articolo 10

Adeguamento delle misure

Qualora lo CSTEP ritenga , grazie a una migliore conoscenza dello stock o a un migliore metodo di valutazione del medesimo, che il coefficiente di ponderazione o il coefficiente angolare che rispecchia l’evoluzione dell’abbondanza delle uova quali figurano nell'allegato debbano essere fissati o calcolati diversamente, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 11 e alle condizioni di cui agli articoli 12 e 13, modifiche all'allegato al fine di adeguare tali parametri ai nuovi pareri scientifici .

Articolo 11

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal … (7). La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando gli eventuali motivi della revoca della delega di poteri.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

CAPO IV

CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Articolo 14

Autorizzazione di pesca

1.   Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 .

2.   Alle navi che non siano in possesso dell'autorizzazione di pesca è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di sugarelli nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle divisioni CIEM di cui all’articolo 2.

3.     In deroga al paragrafo 2, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca può detenere a bordo un quantitativo di sugarelli ed entrare nella zona di cui all'articolo 2 purché le attrezzature di pesca siano legate saldamente e riposte nella stiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 del presente articolo.

4.     Oltre a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima di entrare nella zona di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca effettua una registrazione nel giornale di bordo, indicando la data e l'ora in cui è terminata l'ultima operazione di pesca e specificando il previsto porto di sbarco. Se la nave è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, le informazioni sono trasmesse conformemente a tale articolo. I quantitativi di sugarello a bordo della nave e non registrati nel giornale di bordo sono considerati catturati all'interno della zona.

5.   Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale. Lo Stato membro inserisce tale elenco nella zona protetta del sito web ufficiale istituito a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.     Ferme restando le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (8), i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi che intendono pescare il sugarello occidentale nelle acque dell'Unione.

Articolo 15

Controlli incrociati

1.    Nell'effettuare la convalida dei dati riguardanti il sugarello occidentale in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, é prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

2.   ▐ Particolare attenzione é altresì riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIId.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 16

Valutazione del piano

Al massimo nel sesto anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni sei anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, valuta l’impatto del piano sullo stock di sugarello occidentale e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata pari almeno al 130 % di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata inferiore al 130 % di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L'articolo 14 si applica a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 68.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)   GU L 286, del 29.10.2008, pag. 33 .

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

Calcolo del coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

1.

Il coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è fissato come segue sulla base del coefficiente angolare calcolato conformemente al punto 2 del presente allegato:

a)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o inferiore a – 1,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 0;

b)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a – 1,5 e inferiore a 0, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 – (– 2/3 * il coefficiente angolare);

c)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o superiore a 0 e pari o inferiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 + (0,8 * il coefficiente angolare);

d)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1,4.

2.

Il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è calcolato mediante la seguente formula:

(indice della campagna di ricerca sulle uova 3 – indice della campagna di ricerca sulle uova 1) / (3 – 1),

dove gli indici delle tre campagne di ricerca sulle uova più recenti sono allineati come punto 1, punto 2 e punto 3 sull’asse X di un sistema di assi cartesiani: l’indice della campagna di ricerca sulle uova 3 costituisce pertanto l’indice più recente, mentre l’indice della campagna di ricerca sulle uova 1 rappresenta l’indice calcolato per la campagna effettuata sei anni prima.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/176


Martedì 23 novembre 2010
Divieto di selezione qualitativa e restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund ***I

P7_TA(2010)0422

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (COM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

2012/C 99 E/43

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0325),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0156/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0295/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di elaborare un piano globale di gestione del pesce piatto nel Mar Baltico;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0175

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1237/2010)


3.4.2012   

IT

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CE 99/177


Martedì 23 novembre 2010
Impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ***I

P7_TA(2010)0423

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

2012/C 99 E/44

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0541) e la proposta modificata al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0393),

visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio sulla proposta iniziale (C7-0272/2009),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta modificata gli è stata presentata dalla Commissione,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 e del 21 ottobre 2010 (1),

visti l'articolo 55 e l'articolo 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0184/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

sottolinea il fatto che la proposta modificata della Commissione integra la maggior parte degli emendamenti approvati dalla commissione per la pesca il 2 giugno 2010;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0153

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 304/2011)


3.4.2012   

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CE 99/178


Martedì 23 novembre 2010
Aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive *

P7_TA(2010)0424

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

2012/C 99 E/45

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0372),

visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0296/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0324/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e),

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e) e l'articolo 109,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera scade il 31 dicembre 2010.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera scade il 31 dicembre 2010 e, in mancanza di un nuovo quadro giuridico che consenta alcuni tipi specifici di aiuti di Stato all'industria carboniera dopo tale data, gli Stati membri saranno in grado di concedere aiuti solo nei limiti previsti dalle norme generali in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Il carbone è utilizzato non solo come combustibile, ma anche come materia prima per l'industria chimica, ruolo che diventerà sempre più importante in futuro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

La capacità produttiva dell'industria carboniera dell'Unione perduta a causa della chiusura delle miniere sarà compensata da importazioni di carbone nell'Unione, così che la fornitura di carbone dell'Unione proverrà da paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia a livello dell'Unione .

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo dell'Unione fa sì che, attraverso le sovvenzioni all'estrazione carboniera, si possa compensare solo in misura limitata le interruzioni della fornitura di energia . Tuttavia, l'entità degli aiuti di Stato nel settore del carbone è ormai così esigua da non poter determinare distorsioni della concorrenza. La produzione di una quantità minima di carbone nell'Unione manterrebbe l'accesso alle riserve interne quale risorsa strategica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

La scadenza del regolamento (CE) n. 1407/2002 costringerà alcuni Stati membri a chiudere le proprie miniere di carbone fossile a breve termine e a doverne gestire le pesanti conseguenze sociali e regionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

Alla luce delle ripercussioni socioeconomiche estremamente negative della chiusura delle miniere, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate, è opportuno prendere in considerazione un sostegno mirato a titolo dei fondi strutturali dell'Unione europea nei prossimi bilanci, anche nel caso in cui le regioni interessate si trovino in Stati membri con problemi economici meno gravi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

 

(2 quater)

A norma dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la scelta tra le varie fonti energetiche e di definire la struttura generale del loro approvvigionamento energetico.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

Le politiche dell'Unione volte a promuovere combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica non giustificano un sostegno indeterminato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non devono pertanto essere proseguite a tempo indeterminato .

(3)

Per quanto riguarda le politiche dell'Unione volte a sostenere l'utilizzo di combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica , gli Stati membri dovrebbero fornire un programma delle misure volte ad attenuare l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone, ad esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Ciò si applica a tutti i tipi di carbone e a tutti i tipi di risorse. Occorrerebbe riconoscere che la sostituzione del carbone sovvenzionato con carbone non sovvenzionato non ha alcun impatto positivo sull'ambiente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Vista la scarsità di fonti energetiche interne nell'Unione, il sostegno al'industria carboniera è giustificato a titolo della politica dell'Unione volta a incoraggiare il ricorso ai combustibili rinnovabili e ai combustibili fossili a basso tenore di carbonio per la produzione di elettricità. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non dovrebbero essere mantenute a tempo indeterminato. Occorre in ogni caso mantenere, tuttavia, gli aiuti di Stato intesi a ridurre gli effetti inquinanti del carbone. Una tale soppressione degli aiuti non dovrebbe riguardare le miniere che siano in grado di divenire competitive ma che necessitino ancora di aiuti di stato per gli investimenti in tecnologie ambientali al termine di un periodo di dieci anni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, cioè per la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri eccezionali, soprattutto quelli residui.

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali dell'eventuale chiusura di queste miniere, cioè per la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri eccezionali, soprattutto quelli residui.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Occorre predisporre senza indugi la riqualificazione dei lavoratori interessati dai piani di chiusura delle miniere esplorando a tal fine tutte le possibilità di attingere a finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

Il finanziamento delle misure di tutela ambientale e dei costi relativi alla chiusure a lungo termine delle miniere dovrà proseguire oltre il 2014. Se le sovvenzioni all'industria carboniera dovessero venir meno anticipatamente, ne conseguirebbe una notevole destabilizzazione ambientale e finanziaria nelle regioni interessate, con un costo in ultima analisi decisamente maggiore a quello della graduale soppressione di tali sovvenzioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

Il presente regolamento segna la transizione della disciplina degli aiuti di Stato per il settore del carbone da norme settoriali alle pertinenti norme generali applicabili a tutti i settori.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti, questi ultimi devono essere regressivi e strettamente limitati alle unita produttive la cui chiusura è programmata irrevocabilmente.

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti, questi ultimi devono seguire una tendenza decrescente ed essere limitati alle unità produttive la cui chiusura è programmata irrevocabilmente e che entro la data fissata per la chiusura non siano divenute competitive .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

La riqualificazione dei siti di estrazione carboniera dismessi richiede una serie di misure, come la rimozione delle strutture estrattive e la messa in sicurezza della miniera, la pulizia del sito e l'eliminazione delle acque di scarico. Il finanziamento di tale riqualificazione richiede una pianificazione a lungo termine.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Onde attenuare le conseguenze ambientali negative degli aiuti all'industria carboniera, gli Stati membri devono fornire un programma di misure adeguate, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Una produzione minima di carbone, unitamente ad altre misure, volte in particolare a promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili, aiuterà a mantenere una quota di fonti interne di energia primaria che potrà fornire un contributo significativo al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione. La presenza di una quota di fonti interne di energia primaria contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile. In questo contesto volto a rafforzare le fonti energetiche interne dell'Unione per controbilanciare la sua rilevante dipendenza dalle importazioni, occorre prendere in considerazione l'opportunità di integrare le fonti energetiche interne di origine non fossile con le fonti di origine fossile, che in alcuni Stati membri sono rappresentate unicamente dal carbone.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter)

Nelle reti delle centrali a carbone per la produzione di elettricità, il carbone locale verrà probabilmente sostituito da carbone di importazione, con rilevanti costi di trasporto e un bilancio climatico negativo, senza modificare in realtà il tenore delle emissioni di CO2 risultanti dalla produzione di energia.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

 

(8 quater)

Le condizioni dell''industria carboniera variano in termini geologici a seconda dei siti e norme sociali, di sicurezza e tecnico-ambientali (relative ai danni minerari e ambientali), in base al diverso quadro politico di riferimento. L'effetto di tali disparità dà origine a svantaggi competitivi, in particolare tra il carbone dell'Unione e quello d'importazione, che negli ultimi decenni ha comportato per l'industria carboniera dell'Unione la necessità di adottare importanti misure di ristrutturazione con una riduzione sostanziale dell'attività estrattiva.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 8 quinquies (nuovo)

 

(8 quinquies)

Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia dell'Unione in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone, consentendo in particolare di trasferire tale tecnologia nelle regioni grandi produttrici di carbone in paesi terzi e contribuendo ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas ad effetto serra a livello mondiale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 8 sexies (nuovo)

 

(8 sexies)

Nell'Unione il carbone fossile è attualmente utilizzato principalmente per generare elettricità e, in minore misura, per ottenere coke per la produzione di acciaio. Per motivi ambientali, occorre abbandonare quanto prima la produzione di elettricità a partire dal carbone a favore di forme di produzione sostenibili. Nella produzione dell'acciaio, invece, nel prossimo futuro non sarà possibile rinunciare al carbone. Dal momento che le riserve di petrolio si stanno assottigliando («peak oil»), è lecito presumere che il carbone acquisirà un'importanza crescente come materia prima alternativa per l'industria chimica. A lungo termine, quindi, è opportuno non escludere che l'accesso ai depositi di carbone dell'Unione al fine di mantenere, per motivi tecnici, una produzione minima di produzione carboniera, tale da non alterare la concorrenza, anche qualora tale accesso dovesse necessitare per un lungo periodo di aiuti di Stato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Conformemente al principio «chi inquina paga» e alla necessità di internalizzare i costi esterni, occorre che le imprese siano obbligate ad assumersi i costi della riparazione di ogni danno ambientale a breve e/o a lungo termine imputabile alle loro attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

Nell'assolvimento della sua missione la Commissione europea deve garantire la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

(10)

Nell'assolvimento della sua missione la Commissione deve garantire la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale. Visto il prevedibile aumento dei prezzi dell'energia, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente il contributo potenziale del carbone dell'Unione alla sicurezza energetica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

2.   Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione.

2.   Gli aiuti concernono i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico , nonché le attività di ricerca e gli investimenti in tecnologie volte a ridurre le emissioni inquinanti del carbone, allorché il carbone viene utilizzato nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione interessate deve rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 1o ottobre 2014 ;

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione interessate deve rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018 ;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

b)

le unità di produzione interessate devono essere chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura;

b)

le unità di produzione interessate devono essere chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura , a meno che non siano divenute competitive entro la data stabilita dal piano e il fabbisogno energetico dell'Unione non renda necessario mantenerle in esercizio ;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

(f)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi da uno Stato membro a qualsiasi impresa specifica deve seguire una tendenza regressiva. La riduzione tra periodi successivi di quindici mesi non deve essere inferiore al 33 % degli aiuti forniti nei quindici mesi iniziali del piano di chiusura;

(f)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi da uno Stato membro deve seguire una tendenza regressiva.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

h)

gli Stati membri devono fornire un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Qualora il programma comprenda misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti salvi gli obblighi di notifica e di sospensione che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri relativamente a queste misure, che devono essere compatibili con il mercato interno.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

2.   Qualora le unità di produzione a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.

2.   Qualora le unità di produzione a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse e non siano diventate competitive entro la data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.


Mercoledì 24 novembre 2010

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/185


Mercoledì 24 novembre 2010
Bilancio rettificativo n. 8/2010: Sezione III – Commissione - Fondo europeo di solidarietà: inondazioni in Irlanda - completamento del FSE - Obiettivo 1 (2000-2006)

P7_TA(2010)0427

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione III – Commissione (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

2012/C 99 E/46

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, presentato dalla Commissione il 24 settembre 2010 (COM(2010)0533),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010, adottata dal Consiglio il 22 novembre 2010 (16722/2010 – C7-0388/2010),

visti l'articolo 75 ter e l'articolo 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0327/2010),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 al bilancio generale del 2010 riguarda le seguenti voci:

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 13 022 500 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle conseguenze delle inondazioni in Irlanda,

una corrispondente riduzione degli stanziamenti di pagamento pari a 13 022 500 EUR dalla linea 04 02 01 - Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) - Obiettivo 1 (2000–2006),

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2010,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010;

2.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 7/2010 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


3.4.2012   

IT

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CE 99/186


Mercoledì 24 novembre 2010
Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE-Moldova ***

P7_TA(2010)0428

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

2012/C 99 E/47

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (10496/2010),

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1), concluso il 28 novembre 1994,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188, 192, 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), nonché dell'articolo 218, paragrafo 7 e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0330/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0300/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.


(1)  GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.


3.4.2012   

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CE 99/187


Mercoledì 24 novembre 2010
Informazioni sui medicinali (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) ***I

P7_TA(2010)0429

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

2012/C 99 E/48

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0663),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0516/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009 (1)

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2009 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0290/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 18.

(2)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 50.


Mercoledì 24 novembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0256

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione ai pazienti e al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme armonizzate in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano. Essa vieta in particolare la pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica.

(2)

Per quanto riguarda l'informazione, la direttiva 2001/83/CE stabilisce norme dettagliate relativamente ai documenti che devono essere allegati all'autorizzazione all'immissione in commercio a scopo informativo: il riassunto delle caratteristiche del prodotto (distribuito agli operatori sanitari) e il foglietto illustrativo per il paziente (inserito nella confezione del prodotto fornito al paziente). D'altro canto, per quanto riguarda la messa a disposizione dell'informazione ai pazienti e al pubblico da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio la direttiva dispone soltanto che certe attività relative all'informazione non sono disciplinate dalle norme sulla pubblicità, senza fornire un quadro armonizzato sui contenuti e sulla qualità dell'informazione di carattere non promozionale sui medicinali, né sui canali attraverso i quali può avvenire la messa a disposizione di tale informazione.

(3)

Sulla base dell'articolo 88 bis della direttiva 2001/83/CE, il 20 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo «Relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione e di informazioni sui medicinali ai pazienti». La relazione conclude che gli Stati membri hanno adottato norme e pratiche divergenti in materia di informazione; questo genera una situazione in cui i pazienti e il pubblico in generale non hanno uguale accesso alle informazioni figuranti nel foglietto illustrativo per il paziente e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Queste ingiustificabili disparità nell'accesso a informazioni che in altri Stati membri sono messe a disposizione del pubblico dovrebbero essere corrette .

(4)

Inoltre l'esperienza acquisita dall'applicazione dell'attuale quadro normativo dimostra che ▐ la distinzione fra pubblicità e informazione non viene interpretata in modo omogeneo nell'Unione, il che può comportare situazioni in cui il pubblico è esposto a pubblicità occulta. Di conseguenza, può avvenire che in alcuni Stati membri ai cittadini sia negato il diritto di avere accesso, nella propria lingua, a informazioni di elevata qualità e non promozionali sui medicinali. Le nozioni di pubblicità e informazione dovrebbe essere oggetto di una definizione e di un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri, così da garantire la sicurezza dei pazienti .

(5)

Tali disparità nell'interpretazione delle norme dell'Unione sulla messa a disposizione dei pazienti e del pubblico delle informazioni e fra le varie disposizioni nazionali sull'informazione incidono negativamente sull'applicazione omogenea di dette norme dell'Unione in materia di messa a disposizione dei pazienti e del pubblico e sull'efficacia delle disposizioni relative alle informazioni sul prodotto contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo per il paziente . Sebbene tali norme siano completamente armonizzate per garantire lo stesso livello di tutela della salute pubblica in tutta l'Unione, questo obiettivo viene meno se si consente l'esistenza di norme nazionali molto diverse tra di loro riguardanti la messa a disposizione di tali informazioni fondamentali.

(6)

Inoltre i diversi provvedimenti a livello nazionale rischiano di incidere sul corretto funzionamento del mercato interno per i medicinali in quanto i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio non hanno un'uguale facoltà di mettere a disposizione informazioni sui medicinali in tutti gli Stati membri, mentre le informazioni messe a disposizione in uno Stato membro possono produrre effetti in altri Stati membri. Tale incidenza sarà maggiore nel caso dei prodotti medicinali le cui informazioni (riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglietto illustrativo per il paziente ) sono armonizzate a livello dell'Unione. Ciò include i medicinali autorizzati da uno Stato membro nell'ambito del riconoscimento reciproco di cui al titolo III, capo 4 della direttiva 2001/83/CE.

(7)

Alla luce di quanto precede e in considerazione del progresso tecnologico per quanto riguarda i moderni mezzi di comunicazione e del crescente ruolo attivo dei pazienti nel settore della salute in tutta l'Unione, occorre modificare la legislazione in vigore allo scopo di ridurre le disparità nell'accesso all'informazione, nonché di garantire la disponibilità di informazioni non promozionali di buona qualità, obiettive e affidabili sui medicinali , ponendo l'accento sui diritti e gli interessi dei pazienti. Questi ultimi dovrebbero avere il diritto di accedere facilmente a determinate informazioni quali un riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo in formato elettronico e cartaceo. Si rendono pertanto necessari siti web certificati e registrati che offrano informazioni indipendenti, obiettive e non promozionali .

(8)

È opportuno che le autorità nazionali competenti e gli operatori sanitari rimangano, per il pubblico, le principali fonti di informazione sui medicinali. Sebbene esistano già numerose informazioni indipendenti sui prodotti farmaceutici, fornite, ad esempio, dalle autorità nazionali o dagli operatori sanitari, la situazione varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro e da un prodotto disponibile all'altro. Occorre che gli Stati membri e la Commissione si adoperino maggiormente per facilitare l'accesso dei cittadini a informazioni di elevata qualità attraverso canali appropriati. ▐

(9)

Fatta salva l'importanza del ruolo svolto dalle autorità nazionali competenti e dagli operatori sanitari per migliorare l'informazione dei pazienti e del pubblico, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio possono essere una fonte aggiuntiva di informazioni non promozionali sui loro medicinali. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro normativo per la messa a disposizione dei pazienti e del pubblico di informazioni specifiche sui medicinali da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. Va mantenuto il divieto di pubblicità ai pazienti e al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica.

(10)

Conformemente al principio di proporzionalità è opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente direttiva alla messa a disposizione di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione, dato che la legislazione dell'Unione in vigore consente, a condizioni specifiche, la pubblicità ai pazienti e al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto di altre persone od organizzazioni, in particolare la stampa o i pazienti e le organizzazioni che li rappresentano, di esprimere il loro punto di vista sui medicinali soggetti a prescrizione, a condizione che agiscano in modo indipendente e non, direttamente o indirettamente, per conto, dietro istruzione o nell'interesse del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio. La presente direttiva obbliga gli Stati membri a consentire, attraverso determinati canali e con riserva di controlli appropriati, che il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio o un terzo che agisca in suo nome, metta a disposizione dei pazienti e del pubblico talune informazioni sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica. Le comunicazioni che non rientrano nel titolo VIII bis della direttiva 2001/83/CE sono consentite a condizione che non costituiscano pubblicità.

(11)

Occorre stabilire disposizioni atte a garantire che siano accessibili soltanto informazioni di elevata qualità e non promozionali sui vantaggi e i rischi dei medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica. L'informazione dovrebbe tenere conto delle esigenze e delle aspettative dei pazienti al fine di rafforzarne il ruolo, consentire scelte consapevoli e incoraggiare un uso razionale dei medicinali. Qualsiasi informazione comunicata ai pazienti o al pubblico relativamente ai medicinali soggetti a prescrizione medica dovrebbe pertanto essere preliminarmente approvata dalle autorità competenti ed essere messa a disposizione unicamente in una forma appropriata .

(12)

Al fine di garantire che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio mettano a disposizione esclusivamente informazioni di elevata qualità e che le informazioni di carattere non promozionale siano distinte dalla pubblicità occorre definire i tipi di informazione che sono messi a disposizione . I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dovrebbero mettere a disposizione il contenuto approvato e più recente del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo per il paziente nonché la versione accessibile al pubblico della relazione di valutazione . È opportuno consentire ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di mettere a disposizione altre informazioni ben definite relative al medicinale.

(13)

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo pe ril paziente nonché la versione accessibile al pubblico della relazione di valutazione o le versioni aggiornate di tali documenti necessitano dell'approvazione delle autorità competenti nella fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tali informazioni non dovrebbero pertanto essere soggette a un'ulteriore approvazione prima della loro messa a disposizione ai sensi della presente direttiva.

(14)

È necessario che la comunicazione ai pazienti e al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione avvenga soltanto attraverso canali di comunicazione specifici, compreso Internet ▐, allo scopo di evitare che l'efficacia del divieto di pubblicità venga meno come conseguenza della fornitura non richiesta di informazioni ai pazienti o al pubblico. Non è opportuno consentire la messa a disposizione di informazioni per mezzo della televisione o della radio , di giornali, riviste e pubblicazioni analoghe, in quanto i pazienti non sono tutelati dalle informazioni non richieste.

(15)

Internet, strumento di grande rilievo nella comunicazione delle informazioni ai pazienti, sta acquisendo un'importanza sempre maggiore. Internet consente un accesso quasi illimitato all'informazione, indipendentemente dai confini nazionali. Occorre stabilire norme specifiche per il controllo dei siti web che tengano conto del carattere transfrontaliero delle informazioni fornite via Internet e che consentano la collaborazione fra Stati membri.

(16)

Il controllo delle informazioni relative ai medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica ai sensi della presente direttiva dovrebbe garantire che sia consentito ai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di mettere a disposizione esclusivamente informazioni conformi alla direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli Stati membri adottino norme che stabiliscano meccanismi efficaci di controllo e misure di esecuzione efficaci in caso di inadempienza. Tali norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione a fini di coerenza. Per i casi di inadempienza è opportuno porre in essere procedure che consentano ai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di essere rappresentati e ascoltati durante l'esame del loro fascicolo. Il controllo dovrebbe basarsi su un esame delle informazioni prima della loro messa a disposizione. Dovrebbero essere fornite, e unicamente nella forma approvata, solo le informazioni che sono state precedentemente approvate dalle autorità competenti ▐.

(17)

Dal momento che la presente direttiva stabilisce per la prima volta norme armonizzate per la messa a disposizione ai pazienti e al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione medica, è opportuno che la Commissione ne valuti l'operatività e la necessità del riesame cinque anni dopo l'entrata in vigore. Occorre inoltre prevedere l'elaborazione di orientamenti da parte della Commissione in base all'esperienza degli Stati membri, e in cooperazione con tutte le parti interessate, come le organizzazioni dei pazienti e gli operatori sanitari, per il controllo delle informazioni.

(18)

La Commissione dovrebbe consultare tutte le parti interessate, come le organizzazioni indipendenti di pazienti, sanitarie e di consumatori nonché gli operatori sanitari, sugli aspetti connessi all'attuazione della presente direttiva e alla sua applicazione da parte degli Stati membri.

(19)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i criteri di qualità delle informazioni messe a disposizione dei pazienti e del pubblico così come linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

(20)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia di armonizzare in tutta l'Unione le norme in materia di informazione sui medicinali soggetti a prescrizione medica, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2001/83/CE

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26)    foglietto illustrativo per il paziente:

il foglietto che reca informazioni destinate al paziente e che accompagna il medicinale e risponde alle esigenze effettive dei pazienti.»;

2)

all'articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

4.     «Il foglietto illustrativo per il paziente risponde alle esigenze effettive dei pazienti. A tal fine, le organizzazioni dei pazienti dovrebbero partecipare all'elaborazione e alla revisione delle informazioni sui medicinali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia. Il foglietto illustrativo per il paziente include un breve paragrafo che descrive i benefici e i potenziali danni di un medicinale, nonché una breve descrizione di ulteriori informazioni per un uso sicuro ed efficace del medicinale.»;

3)

all'articolo 86, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

«2.   Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:

l'etichettatura , che deve sempre specificare almeno la denominazione comune internazionale e il foglietto illustrativo per il paziente soggetti alle disposizioni del titolo V;

la corrispondenza corredata eventualmente di qualsiasi documento non promozionale, necessaria per rispondere a una richiesta precisa di informazioni su un determinato medicinale;

le informazioni concrete (comprese le comunicazioni o dichiarazioni come quelle rilasciate a organizzazioni che operano nel settore dei mezzi di comunicazione, sia in risposta a una richiesta diretta d'informazioni sia messe a disposizione in conferenze o comunicati scritti, e le comunicazioni o relazioni destinate agli azionisti e/o alle autorità di regolamentazione) e i documenti di riferimento relativi a un medicinale riguardanti, ad esempio, la sua disponibilità i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti collaterali negativi nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli i listini prezzi, il rimborso e le informazioni sui rischi ambientali del medicinale e le informazioni sullo smaltimento dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti che ne derivano, nonché il riferimento a eventuali sistemi di raccolta esistenti , purché in tali comunicazioni e documenti di riferimento purché in tali comunicazioni e documenti di riferimento non vi figurino informazioni promozionali sul medicinale e purché essi non incoraggino o favoriscano la sua assunzione ;

le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purché non contengano alcun riferimento, neppure indirettamente, a un determinato medicinale;

l'informazione relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica cui si applicano le disposizioni del titolo VIII bis , che soddisfi i criteri di qualità, che sia stata approvata dalle autorità competenti degli Stati membri e che sia stata messa a disposizione dei pazienti o del pubblico, nella forma approvata, dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

le informazioni concrete per gli investitori e i dipendenti relative a sviluppi aziendali significativi, a condizione che non vengano utilizzate per promuovere il prodotto presso i pazienti o il pubblico.

3.     Nel caso di eccezioni alla definizione di pubblicità di cui al paragrafo 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed eventuali terzi sono identificati, ed eventuali terzi che agiscono per conto del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono identificati come tali.»;

4)

all'articolo 88, paragrafo 4, è All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma ▐:

« Dette campagne sono approvate dalle autorità competenti degli Stati membri solo se è garantito che, nel loro quadro, siano fornite dall'industria informazioni obiettive e imparziali sulle cause della malattia, l'efficacia del vaccino, gli effetti collaterali negativi e le controindicazioni del vaccino.»;

5)

il titolo «Titolo VIII bis “Informazione e pubblicità» è soppresso;

6)

l'articolo 88 bis è soppresso;

7)

all'articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Nell'ambito della promozione diretta o indiretta dei medicinali, da parte di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio o di terzi che agiscono per conto di esso o su sua istruzione, presso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli, è vietato concedere, offrire o promettere a tali persone premi, vantaggi pecuniari o in natura.»;

8)

dopo l'articolo 100 è inserito il seguente titolo:

«Titolo VIII bis –   Comunicazione ai pazienti e al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione medica

Articolo 100 bis

1.    Fatta salva l'importanza del ruolo che le autorità nazionali competenti e gli operatori sanitari svolgono nell'informare meglio i pazienti e il pubblico sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri vincolano i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio a mettere a disposizione dei pazienti o del pubblico o di suoi membri, direttamente o indirettamente tramite terzi che agiscono per conto del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio , le informazioni che sono state ufficialmente approvate dalle autorità nazionali o dell'Unione competenti sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, a condizione che dette informazioni e le modalità della loro messa a disposizione siano conformi alle disposizioni del presente titolo. Tali informazioni non sono considerate pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo VIII. All'atto della messa a disposizione di tali informazioni, i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio ed eventuali terzi sono identificati, ed eventuali terzi che agiscono per conto dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio sono chiaramente identificati come tali.

2.     Gli operatori sanitari che mettono a disposizione informazioni su medicinali o dispositivi medici durante un evento pubblico, tramite la stampa o mezzi radiotelevisivi, dichiarano pubblicamente i loro interessi, ad esempio eventuali legami finanziari con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o con terzi che operano per suo conto. Ciò comprende anche la messa a disposizione d'informazioni sui medicinali e sui dispositivi medici nell'ambito di prestazione di servizi di consulenza e di consigli tecnici.

3.     É opportuno organizzare campagne di informazione volte a sensibilizzare i pazienti e il pubblico e i suoi membri in merito ai rischi dei medicinali falsificati. Tali campagne di informazione possono essere svolte dalle autorità nazionali competenti, in collaborazione con l'industria, gli operatori sanitari e le organizzazioni dei pazienti.

4.   Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:

a)

le informazioni concrete (comprese le comunicazioni o dichiarazioni rilasciate a organizzazioni che operano nel settore dei mezzi di comunicazione, sia in risposta a una richiesta diretta di informazioni sia messe a disposizione in conferenze o comunicati scritti, e le comunicazioni o relazioni destinate agli azionisti e/o alle autorità di regolamentazione) e i documenti di riferimento relativi a un medicinale riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti collaterali negativi nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita, i listini prezzi e il rimborso, purché non mirino alla promozione di un medicinale specifico ;

b)

il materiale fornito ▐ agli operatori sanitari per uso personale .

5.     Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto di altre persone od organizzazioni, in particolare la stampa o i pazienti e le organizzazioni che li rappresentano, di esprimere il loro punto di vista sui medicinali soggetti a prescrizione, a condizione che agiscano in modo indipendente e non, direttamente o indirettamente, per conto, dietro istruzione o nell'interesse del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio.

Articolo 100 ter

1.     Per quanto riguarda i medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio mette a disposizione dei pazienti e del pubblico o di suoi membri le seguenti informazioni:

a)

il riassunto più recente delle caratteristiche del prodotto quale approvato dalle autorità competenti nella fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del rinnovo dell'autorizzazione ;

b)

l'etichettatura e il foglietto illustrativo per il paziente più recenti, quali approvati dalle autorità competenti nella fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio o di una modifica dell'autorizzazione; nonché

c)

la versione più recente accessibile al pubblico della relazione di valutazione quale elaborata dalle autorità competenti nella fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio e degli aggiornamenti dell'autorizzazione.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono presentate in un formato che riproduce fedelmente le informazioni ufficialmente approvate, elaborato dalle autorità competenti. Esse sono messe a disposizione in forma sia elettronica sia cartacea e in formati adatti ai non vedenti e agli ipovedenti.

2.     Per quanto riguarda i medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica, i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio possono mettere a disposizione dei pazienti e del pubblico o di suoi membri le seguenti informazioni:

a)

le informazioni relative all'impatto ambientale del medicinale, oltre alle informazioni fornite sul sistema di smaltimento e di raccolta a norma dell'articolo 54, lettera j) e messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

b)

le informazioni relative ai prezzi ;

c)

le informazioni relative ai cambiamenti degli imballaggi ;

d)

le avvertenze sugli effetti collaterali negativi , oltre alle informazioni fornite a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), e messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

e)

le istruzioni relative all'uso del medicinale, oltre alle informazioni fornite a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera d) e messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni possono essere completate, se del caso, con immagini ferme o in movimento di carattere tecnico intese a dimostrare l'uso corretto del medicinale;

f)

i test farmaceutici e preclinici e le sperimentazioni cliniche del medicinale in questione presentate in elenchi fattuali e non promozionali contenenti informazioni sintetiche;

g)

una sintesi delle richieste di informazioni più frequenti presentate a norma dell'articolo 100 quater, lettera b), e le relative risposte;

h)

informazioni di altro genere approvate dalle autorità competenti, importanti al fine di promuovere l'uso appropriato del medicinale.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) sono messe a disposizione in forma sia elettronica sia cartacea e in formati adatti ai non vedenti e agli ipovedenti .

Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) sono approvate dalle autorità competenti o, in caso di autorizzazione all'immissione in commercio a livello dell'Unione, dall'Agenzia, prima di essere messe a disposizione ai fini del presente articolo.

Articolo 100 quater

La messa a disposizione di informazioni ai pazienti e al pubblico o a suoi membri sui medicinali soggetti a prescrizione medica da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è effettuata per mezzo della televisione, della radio o di giornali, riviste e pubblicazioni analoghe. Essa avviene esclusivamente attraverso i seguenti canali:

a)

i siti Internet sui medicinali, che sono registrati e gestiti in conformità dell'articolo 100 nonies , ad esclusione del materiale non richiesto distribuito attivamente ai pazienti o al pubblico o a suoi membri;

b)

le risposte a specifiche richieste di informazioni di un paziente o di un membro del pubblico su un medicinale;

c)

il materiale cartaceo relativo a un medicinale preparato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 100 ter su richiesta specifica di un paziente o di un membro del pubblico.

Articolo 100 quinquies

1.   In quanto a contenuto e presentazione, le informazioni messe a disposizione dei pazienti o del pubblico o dei suoi membri dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativamente ai medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica rispettano le condizioni seguenti:

a)

devono essere obiettive e imparziali, e, a questo proposito, qualora le informazioni facciano riferimento ai benefici del medicinale, esse ne citano anche i rischi;

b)

devono essere orientate ai pazienti per rispondere meglio alle loro esigenze;

c)

si devono basare su elementi di prova, essere verificabili e includere un riferimento al livello di tali elementi di prova;

d)

devono essere aggiornate e includere la data di pubblicazione o dell'ultima revisione;

e)

devono essere affidabili, corrispondenti alla realtà e non ingannevoli;

f)

essere comprensibili e perfettamente leggibili per i pazienti e per il pubblico e per i suoi membri , prestando particolare attenzione agli anziani ;

g)

devono riportare chiaramente la fonte, citando l'autore e fornendo i riferimenti dei documenti sui quali sono basate le informazioni stesse;

h)

non devono essere in contraddizione con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo per il paziente relativi al medicinale, così come sono stati approvati dalle autorità competenti.

2.     Entro il … (5) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle carenze del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo per il paziente e sul modo in cui essi potrebbero essere migliorati per meglio soddisfare le necessità dei pazienti e degli operatori sanitari. Se del caso, la Commissione presenta, sulla base della relazione e previa consultazione dei soggetti interessati, proposte volte a migliorare la leggibilità, la presentazione e il contenuto di tali documenti.

3.   Le informazioni comprendono:

a)

la menzione che il medicinale in questione può essere fornito soltanto dietro presentazione di ricetta medica e che le istruzioni per l'uso sono riportate, a seconda dei casi, sul foglietto illustrativo per il paziente o sull'imballaggio esterno;

b)

l'indicazione che l'informazione è intesa a sostenere, non a sostituire, il rapporto fra il paziente e l'operatore sanitario, al quale il paziente dovrebbe rivolgersi per ottenere chiarimenti o altre informazioni in merito all'informazione fornita;

c)

l'indicazione che l'informazione è messa a disposizione ad opera o per conto di un titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di cui è specificato il nome ;

d)

un indirizzo postale o di posta elettronica cui i pazienti e i membri del pubblico possono inviare commenti destinati al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o richiedere a quest'ultimo informazioni complementari . I commenti inviati da privati e le risposte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono debitamente registrati e controllati;

e)

un indirizzo postale o di posta elettronica cui i pazienti e i membri del pubblico possono inviare commenti destinati alle autorità nazionali competenti;

f)

il testo dell'attuale foglietto illustrativo per il paziente o un'indicazione su dove trovarlo. I siti Internet sotto il controllo dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio che si rivolgono specificamente ai cittadini di uno o più Stati membri riportano il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il testo del foglietto illustrativo per il paziente dei medicinali in questione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui sono autorizzati, se le informazioni sui medicinali sono disponibili in tali lingue;

g)

una dichiarazione indicante che i pazienti e i membri del pubblico sono incoraggiati a riferire qualsiasi sospetta reazione avversa ai medicinali al loro medico, farmacista, operatore sanitario o all'autorità nazionale competente, e indicante il nome e l'indirizzo Internet, l'indirizzo postale e/o il numero telefonico di detta autorità nazionale competente.

4.   Le informazioni non comprendono:

a)

il confronto fra medicinali per quanto concerne la qualità, la sicurezza e l'efficacia, qualora l'informazione sia messa a disposizione dal titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, tranne quando tale confronto:

figura in documenti ufficiali approvati, come il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

si basa su studi scientifici comparativi pubblicati dalle autorità nazionali competenti o dall'Agenzia;

figura nel riassunto delle relazioni pubbliche europee di valutazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004, che contiene un elenco delle altre opzioni terapeutiche disponibili e indica se il nuovo medicinale ha un valore terapeutico;

b)

la promozione del medicinale o l'incitamento al suo consumo;

c)

il materiale di cui all'articolo 90;

d)

informazioni su altri medicinali per i quali la società farmaceutica non è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

5.    Al fine di garantire la qualità dell'informazione messa a disposizione dei pazienti o del pubblico e di suoi membri, la Commissione adotta , mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 100 quaterdecies e alle condizioni di cui agli articoli 100 quindecies e 100 sexdecies, i provvedimenti necessari per l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 100 sexies

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i siti Internet dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio riportino l'ultima versione aggiornata, quale approvata dalle autorità competenti, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo per il paziente dei medicinali soggetti a prescrizione medica che essi commercializzano nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui sono autorizzati.

2.     Gli Stati membri garantiscono che ogni pagina dei siti Internet dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio concernente un medicinale soggetto a prescrizione medica includa un link verso la pagina Internet corrispondente della banca dati dell'Unione (in prosieguo “banca dati EudraPharm”) di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, e verso il portale web nazionale dei medicinali di cui all'articolo 106 della presente direttiva o verso il portale web europeo dei medicinali di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 726/2004.

3.     Il riassunto delle relazioni pubbliche europee di valutazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 contiene un hyperlink verso gli studi corrispondenti nella banca dati europea sulle informazioni sulle sperimentazioni cliniche (in seguito denominata “la base dati EudraCT”) di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le richieste di informazioni inoltrate da un paziente o da un membro del pubblico a un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio in relazione a un medicinale soggetto a prescrizione medica possano essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione che sia lingua ufficiale dello Stato membro in cui il medicinale è autorizzato. La risposta è redatta nella stessa lingua della richiesta. Le risposte sono tenute a disposizione per eventuali ispezioni da parte delle autorità nazionali competenti.

Articolo 100 septies

1.   Gli Stati membri garantiscono, senza che questo rappresenti un onere eccessivo per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, che le informazioni fornite dai medesimi in conformità del presente titolo siano accessibili alle persone disabili.

2.   Al fine di garantire l'accessibilità delle informazioni su un medicinale fornite dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio via Internet, i siti interessati devono essere conformi alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web del World Wide Web Consortium (W3C), versione 1.0, livello A. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali linee guida.

Per tener conto del progresso tecnico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 100 quaterdecies alle condizioni di cui agli articoli 100 quindecies e 100 sexdecies, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 100 octies

1.   Gli Stati membri garantiscono che si eviti un uso improprio assicurando che sia solo il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a fornire le informazioni, e unicamente quando dette informazioni sono state approvate dalle autorità competenti sui medicinali soggetti a prescrizione medica autorizzati e nella forma che è stata approvata per la messa a disposizione dei pazienti e del pubblico o di suoi membri. In deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono conservare i tipi di meccanismo di controllo che applicavano prima del 31 dicembre 2008, senza escludere eventuali miglioramenti di tali meccanismi di controllo. La Commissione verifica e approva detti meccanismi e i loro miglioramenti sulla base dei pareri delle autorità competenti.

Tali meccanismi si basano sull'esame delle informazioni prima della loro messa a disposizione , a meno che

il contenuto delle informazioni non sia già stato approvato dalle autorità competenti; oppure

un controllo adeguato ed efficace di livello equivalente non sia garantito per mezzo di un diverso meccanismo.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e di tutte le parti interessate, come le organizzazioni di pazienti e gli operatori sanitari , la Commissione elabora orientamenti sulle informazioni consentite a norma del presente titolo comprendenti un codice di condotta per i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio che comunicano ai pazienti e al pubblico o a loro membri informazioni sui medicinali autorizzati soggetti a prescrizione medica. Gli orientamenti contengono disposizioni atte a garantire che pazienti e membri del pubblico possano sporgere denuncia presso le autorità competenti in relazione a pratiche ingannevoli nella messa a disposizione delle informazioni. La Commissione elabora tali orientamenti entro … (6) e li aggiorna regolarmente sulla base dell'esperienza acquisita.

Articolo 100 nonies

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio registrino i siti Internet che sono soggetti al loro controllo e rivolti specificamente ai cittadini di uno o più Stati membri e che contengono informazioni approvate dalle autorità sui medicinali soggetti a prescrizione medica di cui al presente titolo, prima di consentirne l'accesso ai pazienti o al pubblico. Qualora il sito non utilizzi un dominio nazionale di primo livello, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sceglie lo Stato membro di registrazione. Le informazioni sono conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e corrispondono al fascicolo di registrazione del medicinale.

In seguito alla registrazione del sito Internet, le informazioni relative ai medicinali che compaiono nel medesimo possono essere diffuse, se il contenuto è identico, dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio su altri siti Internet dell'Unione dallo stesso registrati in conformità delle disposizioni del primo comma . Detti siti identificano chiaramente il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio .

Dopo la registrazione del sito Internet, eventuali modifiche al contenuto relativo ai medicinali soggetti a prescrizione medica formano oggetto di controllo in conformità del paragrafo 4. Tali modifiche non richiedono una nuova registrazione del sito.

2.     Ogni Stato membro redige e mantiene aggiornato un elenco dei siti Internet registrati. Tali elenchi sono messi a disposizione dei consumatori.

3.   I siti Internet registrati in conformità del paragrafo 1 non contengono link a siti di altri titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio a meno che non siano stati a loro volta registrati conformemente a detto paragrafo. Tali siti Internet specificano l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio e il relativo indirizzo Internet.

I siti Internet registrati in conformità del paragrafo 1 non consentono di identificare i pazienti o i membri del pubblico che visitano detti siti senza il loro previo consenso esplicito , né che vi sia riportato del contenuto non richiesto distribuito a pazienti o al pubblico o a suoi membri. I siti Internet possono fornire contenuti video se ciò è utile ai fini di un uso sicuro ed efficace del medicinale .

I siti Internet registrati riportano una notifica nella parte superiore di ogni pagina del sito che segnala ai pazienti e al pubblico che le informazioni ivi contenute sono elaborate da un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di cui è specificato il nome. Nella notifica è incluso altresì un link verso la banca dati sui medicinali EudraPharm.

4.   Lo Stato membro in cui è stato registrato il sito Internet è responsabile del controllo dei contenuti relativi ai medicinali soggetti a prescrizione medica messi a disposizione sul sito.

5.   Uno Stato membro non adotta misure in relazione al contenuto di un sito Internet riproducente un sito Internet registrato presso le autorità nazionali competenti di un altro Stato membro, eccetto che per i motivi seguenti:

a)

se uno Stato membro ha motivo di dubitare della correttezza della traduzione delle informazioni riprodotte può richiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire una traduzione giurata delle informazioni approvate dalle autorità e messe a disposizione sul sito Internet registrato presso l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro;

b)

se uno Stato membro ha motivo di dubitare della conformità alle prescrizioni del presente titolo delle informazioni approvate dalle autorità e messe a disposizione sul sito Internet registrato presso l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro, informa tale Stato membro delle ragioni dei propri dubbi. Gli Stati membri interessati si adoperano per giungere a un accordo sull'azione da intraprendere. Se l'accordo non viene raggiunto entro due mesi, il caso viene rimesso al comitato farmaceutico di cui all'articolo 84. Le eventuali misure necessarie possono essere adottate soltanto dopo che sia stato emesso un parere da detto comitato. Gli Stati membri tengono conto dei pareri emessi dal comitato farmaceutico e lo informano della maniera in cui hanno tenuto conto di detti pareri.

6.   Gli Stati membri richiedono ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio che abbiano registrato siti Internet in conformità dei paragrafi da 1 a 5 di inserire un messaggio nella parte superiore di ogni pagina del sito internet che segnali ai pazienti e al pubblico che le informazioni ivi contenute sono elaborate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e quindi soggette a controlli per evitare la pubblicità di medicinali soggetti a prescrizione medica . Il messaggio precisa chiaramente l'autorità nazionale competente che controlla il sito in questione e il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio responsabile del sito Internet . Esso precisa inoltre che il fatto che il sito sia soggetto a controlli non significa necessariamente che tutte le informazioni sul sito siano state preventivamente approvate e comprende un link verso la banca dati EudraPharm, specificando che sono ivi disponibili informazioni convalidate .

7.     La Commissione stabilisce, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 100 quaterdecies e alle condizioni di cui agli articoli 100 quindecies e 100 sexdecies, le modalità e le condizioni per la registrazione e il controllo dei siti Internet di cui al presente titolo e delle informazioni in essi contenute, al fine di garantire l'affidabilità dei dati presentati nonché la loro conformità all'autorizzazione e alla registrazione dei medicinali in questione, in modo da fornire ai consumatori una garanzia che il sito o le informazioni in questione sono veritieri e verificati. Tali modalità e condizioni comprendono i criteri di certificazione o valutazione da applicare per quanto riguarda i siti Internet registrati.

Articolo 100 decies

1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie al fine di garantire che le disposizioni del presente titolo siano applicate e che siano adottate misure adeguate ed efficaci per sanzionare l'inosservanza di dette disposizioni. Tali misure comprendono:

a)

la determinazione delle sanzioni che devono essere applicate nel caso di violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione del presente titolo. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive;

b)

l'obbligo di applicare sanzioni in caso di inosservanza;

c)

l'attribuzione dei poteri ai tribunali o alle autorità amministrative, autorizzandoli a imporre la cessazione della messa a disposizione delle informazioni non conformi al presente titolo o, nel caso in cui dette informazioni non siano ancora state messe a disposizione ma la messa a disposizione sia imminente, il divieto della stessa.

Gli Stati membri prevedono la possibilità di pubblicare il nome del titolare di autorizzazione all'immissione in commercio responsabile della messa a disposizione di informazioni non conformi su un medicinale.

2.   Gli Stati membri stabiliscono che le misure di cui al paragrafo 1 possano essere prese nell'ambito di un procedimento d'urgenza con effetto provvisorio, oppure con effetto definitivo.

3.     Gli Stati membri garantiscono che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio siano rappresentati e ascoltati durante l'esame di ogni caso in cui siano accusati di inadempienza alle disposizioni di cui al presente titolo. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno il diritto di impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria o altro organismo qualsiasi decisione. Durante la procedura di ricorso, la messa a disposizione di informazioni è sospesa fino a decisione contraria dell'organo responsabile.

Articolo 100 undecies

Gli Stati membri garantiscono che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, attraverso il servizio scientifico di cui all'articolo 98, paragrafo 1:

a)

tengano a disposizione delle autorità competenti o degli organismi preposti al controllo delle informazioni sui medicinali , che hanno approvato preventivamente le informazioni, una copia di ogni informazione messa a disposizione in conformità del presente titolo e indicazioni del volume di informazioni fornito , unitamente all'indicazione dei destinatari, alle modalità di messa a disposizione e alla data della prima messa a disposizione ;

b)

assicurino che le informazioni sui medicinali della loro impresa siano conformi alle disposizioni del presente titolo;

c)

forniscano alle autorità o agli organismi preposti al controllo delle informazioni sui medicinali le indicazioni , le risorse finanziarie e l'assistenza da essi richiesta nell'esercizio delle loro competenze;

d)

garantiscano che le decisioni prese dalle autorità o dagli organismi preposti al controllo delle informazioni sui medicinali siano immediatamente e integralmente rispettate.

Articolo 100 duodecies

Alle informazioni sui medicinali omeopatici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, classificati nella categoria dei medicinali soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni del presente titolo. Lo stesso vale per le informazioni sui medicinali a base di piante medicinali o di qualsiasi altro composto o principio terapeutico classificati nella categoria dei medicinali soggetti a prescrizione medica.

Articolo 100 terdecies

1.     Nonostante le disposizioni del presente titolo sulle informazioni da parte dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, ogni Stato membro garantisce che siano messe a disposizione dei pazienti e del pubblico e di suoi membri informazioni obiettive e imparziali su:

a)

i medicinali immessi in commercio nel suo territorio. Le informazioni comprendono, fra l'altro ma non solo, la versione più recente del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo per il paziente del medicinale quale approvati dalle autorità competenti nella fase dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del suo rinnovo, e la versione più recente, accessibile al pubblico della relazione di valutazione quale elaborata dalle autorità competenti, e i relativi aggiornamenti;

b)

le malattie e le condizioni di salute che devono essere trattate con il medicinale immesso in commercio nel suo territorio; e

c)

la prevenzione di dette malattie e condizioni di salute.

2.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione in forma sia elettronica sia cartacea e in un formato accessibile alle persone con disabilità. Le informazioni sono messe a disposizione attraverso i seguenti canali:

a)

siti Internet specifici creati dallo Stato membro o da un organismo da esso designato, e controllati dall'autorità nazionale competente o da un organismo da essa designato;

b)

materiale cartaceo messo a disposizione dei pazienti e del pubblico;

c)

risposte scritte alle richieste di informazioni dei pazienti e di membri del pubblico.

3.     La Commissione agevola la condivisione di buone prassi fra Stati membri e adotta orientamenti.

4.     Entro il … (7) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'applicazione del presente articolo.

Articolo 100 quaterdecies

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 100 quinquies, paragrafo 5, e all'articolo 100 septies, paragrafo 2, e all'articolo 100 nonies, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (8). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 100 quindecies.

2.     Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 100 quindecies e 100 sexdecies.

Articolo 100 quindecies

1.     La delega di potere di cui all'articolo 100 quinquies, paragrafo 5, all'articolo 100 septies, paragrafo 2, e all'articolo 100 nonies, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere indicato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 100 sexdecies

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 100 septdecies

Entro il … (9) la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente titolo , previa consultazione di tutte le parti interessate, come le organizzazioni indipendenti di pazienti, sanitarie e di consumatori nonché gli operatori sanitari, e valuta la necessità di un suo riesame. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

9)

in tutto il testo, i termini «foglietto illustrativo» e «foglietti illustrativi» sono sostituiti da «foglietto illustrativo per il paziente» e «foglietti illustrativi per il paziente.».

Articolo 2

Consultazione delle parti interessate

La Commissione consulta tutte le parti interessate, come le organizzazioni indipendenti di pazienti, sanitarie e di consumatori, sugli aspetti connessi all'attuazione della presente direttiva e alla sua applicazione da parte degli Stati membri.

Articolo 3

Trasposizione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (10). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 18.

(2)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 50.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(5)   Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(6)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(7)   Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(8)   Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»;

(10)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/203


Mercoledì 24 novembre 2010
Informazione sui medicinali (procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali) ***I

P7_TA(2010)0430

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

2012/C 99 E/49

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0662),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0517/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2009 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0289/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 33.

(2)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 50.


Mercoledì 24 novembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0255

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo «Relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione e di informazioni sui medicinali ai pazienti». La relazione conclude che gli Stati membri hanno adottato norme e pratiche divergenti in materia di informazione; questo genera una situazione in cui i pazienti e il pubblico in generale non hanno un accesso paritario alle informazioni sui medicinali. Inoltre l'esperienza con l'applicazione dell'attuale quadro normativo dimostra disparità nell'interpretazione delle norme dell'Unione sulla pubblicità e tra le disposizioni nazionali in materia di informazione , evidenziando l'urgente necessità di procedere a una distinzione più chiara tra pubblicità e informazione .

(2)

L'introduzione di un nuovo titolo VIII bis nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4) affronta tali problemi mediante diverse disposizioni volte a garantire la disponibilità di informazioni non promozionali di buona qualità, obiettive e affidabili sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e a porre l'accento sui diritti e gli interessi dei pazienti .

(3)

Le disparità nella comunicazione di informazioni sui medicinali per uso umano non sono giustificate nel caso dei medicinali autorizzati a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in quanto un solo riassunto delle caratteristiche dei prodotti e un solo foglietto illustrativo sono approvati per tutta l'Unione. Quindi occorre che il titolo VIII bis della direttiva 2001/83/CE sia applicato anche a tali prodotti.

(4)

La direttiva 2001/83/CE prevede che taluni tipi di informazione siano soggetti a controllo da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri prima di essere messi a disposizione . Nel caso dei medicinali per uso umano autorizzati a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 726/2004 occorre anche prevedere che alcuni tipi di informazioni siano soggette a un controllo preliminare da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (in seguito «l'Agenzia») , nonché il monitoraggio da parte di quest'ultima delle misure adottate dal fabbricante e dell'aggiornamento della documentazione, dopo la notifica degli effetti collaterali negativi .

(5)

Per garantire un adeguato finanziamento delle attività riguardanti l'informazione, l'Agenzia dovrebbe disporre la riscossione di tasse dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

(6)

Qualora risulti che i costi aggiuntivi cui è esposta l'Agenzia a seguito del controllo preliminare previsto dal presente regolamento per taluni tipi d'informazione non siano coperti dalle tasse che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono tenuti a versare, è opportuno rivedere l'importo del contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per un adeguamento corrispondente del contributo all'Agenzia.

(7)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di norme specifiche sull'informazione riguardante i medicinali per uso umano soggetti a prescrizione autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 726/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emendamenti al regolamento (CE) n. 726/2004

Il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera:

«f)

il sommario della relazione pubblica europea di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 20 bis

1.   Il titolo VIII bis della direttiva 2001/83/CE si applica ai medicinali autorizzati a norma di detto titolo e soggetti a prescrizione medica.

Articolo 20 ter

1.   In deroga all'articolo 100 octies, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, le informazioni sui medicinali di cui all'articolo 100 ter, lettera d, della medesima direttiva sono soggette al controllo preliminare dell'Agenzia prima di essere messe a disposizione, salvo nel caso in cui dette informazioni siano accessibili in un sito internet il cui contenuto sia soggetto al controllo di competenza di uno Stato membro a norma dell'articolo 100 nonies della direttiva 2001/83/CE .

2.   Ai fini del paragrafo 1, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenta all'Agenzia una bozza delle informazioni da mettere a disposizione .

3.   Entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, l'Agenzia può opporsi alle informazioni presentate, o a parti di esse, per motivi di non conformità alle disposizioni del titolo VIII bis della direttiva 2001/83/CE. Se l'Agenzia non si oppone entro novanta giorni , le informazioni si ritengono approvate e possono essere pubblicate. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assume, in tutti i casi, la piena responsabilità delle informazioni fornite.

4.     Se l'Agenzia chiede che si apportino modifiche a un'informazione presentata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e se quest'ultimo presenta, entro trenta giorni lavorativi, una bozza migliorata di informazione, l'Agenzia comunica la sua risposta sulla nuova proposta entro sessanta giorni lavorativi.

Per questa ulteriore valutazione l'Agenzia percepisce dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio una nuova tassa.

5.   La presentazione delle informazioni all'Agenzia a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 è soggetta al pagamento di tasse in conformità del regolamento (CE) n. 297/95, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (6).

3)

l'articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

creare una banca di dati sui medicinali accessibile al pubblico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e assicurarne l'aggiornamento nonché una gestione indipendente dagli interessi commerciali delle case farmaceutiche; tale banca di dati facilita la ricerca delle informazioni già autorizzate per i foglietti illustrativi, contiene una sezione sui medicinali autorizzati per uso pediatrico, e le informazioni destinate al pubblico sono formulate in modo appropriato e comprensibile, concepito per dei non esperti;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«u)

fornire pareri sull'informazione del pubblico relativamente ai medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica.

v)

promuovere le esistenti fonti di informazioni indipendenti e affidabili sulla salute. »;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La banca di dati di cui al paragrafo 1, lettera l), contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo per il paziente o l'utilizzatore e le informazioni riportate nell'etichettatura. La banca di dati è sviluppata in varie fasi e riguarda in primo luogo i medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento e quelli autorizzati, rispettivamente, a norma del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE e del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/82/CE. La banca di dati è estesa in seguito a tutti i medicinali immessi in commercio nell'Unione. Tale banca di dati forma oggetto di promozione attiva presso i cittadini europei.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le informazioni fornite dai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, approvate dalle autorità nazionali sono da queste ultime inviate all'Agenzia e inserite nella suddetta banca di dati a disposizione del pubblico.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 33.

(2)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 50.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(5)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.»;


3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/207


Mercoledì 24 novembre 2010
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

P7_TA(2010)0431

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

2012/C 99 E/50

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura - rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0809),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0471/2008),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo: «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti gli articoli 294, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera dell'11 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la salute e la sicurezza alimentare in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3 del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0196/2010),

A.

considerando che secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere e che per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto con le suddette modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione del testo esistente, senza apportarvi modifiche sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 36.

(2)  GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Mercoledì 24 novembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/65/UE)

Mercoledì 24 novembre 2010
ALLEGATO

Dichiarazioni

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della rifusione della direttiva 2002/95/CE. Al fine di trovare una soluzione orizzontale e interistituzionale alla questione, il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare, entro sei mesi dall'adozione del presente accordo in Aula, una relazione sulla prassi seguita dagli Stati membri nell'elaborazione di tavole di concordanza nel settore della legislazione ambientale dell'UE e nella loro pubblicazione, comprensiva di una valutazione del modo in cui la prassi attuale influisce sul ruolo di «custode dei trattati» della Commissione nel controllo del corretto recepimento nella legislazione nazionale delle direttive dell'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente.

Dichiarazione della Commissione relativa all'ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 2)

La Commissione interpreta l'articolo 2, paragrafo 2, come segue: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni di quest'ultima durante un periodo transitorio di otto anni.

Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, figurano tra l'altro:

le apparecchiature di cui alla nuova categoria 11 dell'allegato I;

le «apparecchiature dipendenti» – nuova definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

i «cavi» di cui all'articolo 4 e la relativa definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

i veicoli a due ruote non omologati (articolo 2, paragrafo 4, lettera f)).

La Commissione desume che, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, durante il periodo transitorio di otto anni gli Stati membri siano tenuti a consentire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, continuino ad essere disponibili sui loro mercati.

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame (articolo 24)

A norma dell'articolo 24, la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, intende effettuare una valutazione dell'impatto (riesame) in relazione all'articolo 2, analizzando in particolare le modifiche apportate all'ambito di applicazione della nuova direttiva rispetto alla direttiva 2002/95/CE, che non è stata ancora oggetto di valutazione dell'impatto.

Il riesame sarà seguito da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, di una proposta legislativa. La portata del riesame e della proposta legislativa dovrà essere valutata dalla Commissione secondo il proprio diritto di iniziativa e in conformità dei trattati.

Dichiarazione della Commissione relativa ai nanomateriali (considerando 16 e articolo 6)

La Commissione rileva che non si è ancora pervenuti a una definizione comune di nanomateriali e dichiara che, a breve, intende adottare una raccomandazione della Commissione relativa a una definizione comune per tutti gli ambiti legislativi. La Commissione ritiene che le disposizioni in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) si applichino a differenti forme (incluse quelle di «piccolissime dimensioni») delle sostanze il cui uso è attualmente vietato e a quelle che in futuro saranno oggetto di un riesame prioritario nell'ambito della direttiva RoHS.

Dichiarazione della Commissione relativa alle tavole di concordanza

La Commissione ribadisce il proprio impegno a fare sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE.

La Commissione si rammarica del fatto che non sia stata adottata la sua proposta di rendere obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza (inserita nella proposta di direttiva del 2008 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione).

In uno spirito di compromesso, e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione, inserita nel testo, che rendeva obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale.